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	<title>18/11/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/11/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2008 n.436</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-18-11-2008-n-436/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-18-11-2008-n-436/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-18-11-2008-n-436/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2008 n.436</a></p>
<p>L. Papiano Pres. U. Giovannini Est. Vodafone Omnitel N.V. (Avv.ti E. Deuringer e P. Racheli) contro il Comune di Soragna (Avv. R. Rossolini), l’Amministrazione Provinciale di Parma (non costituita) e la Regione Emilia Romagna (non costituita) sui limiti alla potestà regolamentare della amministrazioni comunali in materia localizzazione delle stazioni radio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-18-11-2008-n-436/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2008 n.436</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-18-11-2008-n-436/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2008 n.436</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Papiano Pres. U. Giovannini Est.<br /> Vodafone Omnitel N.V. (Avv.ti E. Deuringer e P. Racheli) contro il Comune di Soragna (Avv. R. Rossolini), l’Amministrazione Provinciale di Parma (non costituita) e la Regione Emilia Romagna (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti alla potestà regolamentare della amministrazioni comunali in materia localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile e sulla illegittima limitazione della possibilità di insediamento di tali impianti a determinate aree appositamente ed aprioristicamente individuate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Potere dei Comuni di introdurre criteri localizzativi delle stazioni radio base per la telefonia mobile – Sussistenza &#8211; Limiti<br />
2. Edilizia ed urbanistica – Localizzazione stazioni radio base telefonia mobile &#8211; Regolamenti comunali che prevedano una “zonizzazione” indipendente dalle richieste e dalle esigenze dei gestori del servizio di telefonia mobile &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259 del 2003, comporta che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere da esso avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza Di conseguenza, la potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni comunali dall’art. 8, comma 6, della L. n. 36 del 2001 (“i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”) può tradursi, ad esempio, nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico, ma non può trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione” degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa<br />
2. Sono illegittimi i regolamenti comunali (e/o della disciplina urbanistica locale) laddove prevedano una “zonizzazione” indipendente dalle richieste e dalle esigenze dei gestori del servizio di telefonia mobile, mediante l’introduzione di norme urbanistiche locali che limitano la possibilità di insediamento di tali impianti a determinate aree, appositamente individuate, senza subordinare le relative scelte alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina pianificatoria con la necessità che sia in concreto assicurata – sull’intero territorio comunale – l’uniforme copertura del servizio. (fattispecie in cui è stato ritenuto illegittimo l’art. 46 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Soragna il quale prevedeva che l’insediamento di un nuovo impianto di telefonia mobile potesse essere autorizzato solo se localizzato all’interno di un’unica, specifica zona destinata a “Servizi tecnici”, con conseguente automatismo assolutamente preclusivo dell’installazione di tali impianti in tutte le altre porzioni del territorio comunale)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />
sezione staccata di Parma<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 138 del 2007, proposto da: </p>
<p><b>Vodafone Omnitel N.V.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Erica Deuringer e Paola Racheli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Eugenia Monegatti Ziliotti, in Parma, p.zza Garibaldi 17; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>&#8211;<b>Comune di Soragna</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Renzo Rossolini, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Parma, via Petrarca 20;</p>
<p>&#8211;<b>Amministrazione Provinciale di Parma</b>, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., non costituita in giudizio;</p>
<p>&#8211;<b>Regione Emilia Romagna</b>, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
</b><i></p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b>a) della nota in data 8/2/2007, con la quale il Comune di Soragna ha negato alla società ricorrente l’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile; b) della determina comunale in data 30/12/2006, avente ad oggetto la richiesta della ricorrente; c) della variante generale al P.R.G. Comunale e, in particolare, delle N.T.A. Coordinate, così come definite nell’ultima approvazione e, nello specifico, dell’art. 46. </p>
<p>
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Soragna;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, all&#8217;udienza pubblica del giorno 21/10/2008, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il presente ricorso, una società gestrice della rete di telefonia mobile chiede l’annullamento degli atti e dei provvedimenti con i quali l’Amministrazione Comunale di Soragna le ha negato l’autorizzazione ad installare una stazione radio base in via Bonatti n. 76 del suddetto Comune.<br />
A sostegno dell’impugnativa, la ricorrente rassegna i seguenti motivi in diritto:<br />
1)Violazione art. 8, comma 1, lett. A L. n. 36 del 2001; Incompetenza; Eccesso di potere sotto diversi profili;<br />
Sulla base di quanto disposto dalla L. n. 36 del 2001, i Comuni, nella materia “de qua”, hanno competenza limitata all’adozione di un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici, mentre spetta rispettivamente allo Stato il compito di determinare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità e alle Regioni le funzioni relative alla previsione delle c.d. “aree sensibili” in cui vietare l’installazione degli impianti di telefonia mobile.<br />
Da quanto premesso deriva che i Comuni non possono operare una localizzazione puntuale delle aree dove installare detti impianti, salvo che tale attribuzione non sia loro espressamente conferita dalla Regione ex art. 8, comma 4, L. n. 36 del 2001.<br />
Nella specie, pertanto, posto che la Regione Emilia – Romagna non si è avvalsa della suddetta possibilità di delega, l’operato del Comune di Soragna risulta illegittimo, avendo l’Ente invaso le competenze regionali mediante la specifica individuazione di aree urbanisticamente idonee ad allocare gli impianti di telefonia mobile (“zone urbane comprensoriali – servizi tecnici”), con conseguente ritenuta aprioristica inidoneità di tutte le altre aree del territorio comunale.<br />
I provvedimenti comunali e l’art. 46 delle N.T.A. della variante al P.R.G. operano infatti una localizzazione arbitraria stabilendo che le sole zone F per servizi tecnici siano destinate all’installazione degli impianti per la telefonia mobile.<br />
Inoltre, l’operato del Comune risulta irragionevole, dato che impedisce l’installazione dell’impianto della ricorrente in un’area classificata dalle stesse N.T.A. della variante al P.R.G. quale “zona agricola normale”, all’interno della quale sono ammessi gli interventi di costruzione di strutture a servizio diretto delle attività aziendali.<br />
2)Violazione dell’art. 86, comma 3, del D. Lgs. n. 259 del 2003 e delle Direttive comunitarie n. 2002/19/ce, 2002/21/CE, 2002/22/CE;<br />
Il Codice delle comunicazioni ha stabilito che gli impianti di telefonia mobile sono assimilati, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria e che gli stessi hanno carattere di pubblica utilità.<br />
I gestori delle reti di telefonia mobile hanno inoltre l’obbligo, secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e da quella nazionale, di copertura dell’intero territorio nazionale, finalizzato a garantire il rispetto di standards di qualità minimi nell’erogazione del servizio stesso.<br />
Sussiste, pertanto, l’interesse pubblico alla realizzazione delle reti mobili di comunicazioni in ambito nazionale, al fine di assicurare una capillare copertura del servizio nel territorio.<br />
Il provvedimento assunto dal Comune si pone in contrasto con la suddetta normativa, laddove limita l’installazione di un impianto di pubblica utilità assimilato ad opere di urbanizzazione, ritenendo idonea allo scopo solo una specifica zona del territorio comunale.<br />
Inoltre, la regolamentazione comunale non consente nemmeno la copertura del servizio su tutto il territorio nazionale, dato che la ricorrente ha rilevato, mediante accertamenti tecnici, che l’eventuale installazione nella zona individuata dalle N.T.A. della variante al P.R.G., data la rilevante distanza dal centro abitato di Soragna, non consentirebbe la copertura UMTS.<br />
3)Violazione dell’art. 9 L.R. Emilia – Romagna n. 30 del 2000;<br />
L’impianto in questione è stato correttamente compreso nel programma annuale delle installazioni che ogni gestore deve presentare alle Amministrazione Comunali.<br />
Il diniego opposto dal Comune si pone pertanto in contrasto anche con la suddetta normativa regionale e, in particolare, con l’art. 9, ove si elencano tutte le aree in cui è inibita l’installazione di impianti di telefonia mobile.<br />
4) Violazione dell’art. 10 bis L. n. 241 del 1990; Eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria;<br />
La norma in rubrica è stata violata dall’Amministrazione Comunale, in quanto nel provvedimento impugnato non è fornita adeguata motivazione in ordine all’inidoneità delle osservazioni e della documentazione ricevute dalla ricorrente.<br />
Inoltre, il Comune nemmeno risulta avere comunicato il preavviso di diniego in riferimento all’istanza per il sito di via Bonatti n. 76.<br />
L’Amministrazione Comunale intimata, costituitasi in giudizio, chiede che il ricorso sia respinto, in quanto infondato, con vittoria di spese e onorari legali.<br />
Alla pubblica udienza del 21/10/2008, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale. </p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il presente ricorso, Vodafone Omnitel N.V., soggetto gestore di rete di telefonia mobile, chiede l’annullamento del provvedimento in data 8/2/2007, con il quale l’Amministrazione Comunale di Soragna ha negato allo stesso l’autorizzazione per installare un impianto di telefonia mobile sito nello stesso Comune, in via Bonatti.<br />
La società impugna, inoltre, l’art. 46 delle N.T.A. coordinate del P.R.G., nella parte in cui si prevede un’unica zona del territorio comunale in cui è ammessa l’installazione di impianti di telefonia mobile.<br />
Il ricorso merita accoglimento, risultando fondate le censure rilevanti la violazione, rispettivamente, dell’art. 8 L. n. 36 del 2001 e dell’art. 86 del D. Lgs n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche).<br />
Il Collegio osserva che l’unico motivo su cui si fonda il gravato diniego di autorizzazione consiste nel fatto che: “L’ installazione dell’impianto è richiesta in area -agricola normale-, mentre il PRG individua espressamente le aree destinate a tali insediamenti, definite aree destinate a -servizi tecnici-”.<br />
Infatti, l’art. 46 delle N.T.A. del P.R.G. comunale stabilisce che le zone F per “servizi tecnici” sono destinate all’installazione dei manufatti necessari anche per gli impianti di telefonia mobile.<br />
Pertanto, secondo la vigente disciplina urbanistica del Comune di Soragna, l’installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile può essere autorizzata unicamente nel caso che il sito indicato da uno dei gestori della rete di telefonia mobile ricada in tale zona.<br />
Ritiene il Collegio che siffatto automatismo si ponga in contrasto con la vigente normativa statale in “subiecta materia” e, in particolare, con le disposizioni sopra richiamate.<br />
Come è stato rilevato in giurisprudenza (v. tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 5/6/2006 n. 3332 e, di recente T.A.R. Emilia – Romagna –PR- 15/4/2008 n. 217), l’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259 del 2003, comporta che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere da esso avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza.<br />
Di conseguenza, la potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni comunali dall’art. 8, comma 6, della L. n. 36 del 2001 (“i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”) può tradursi, ad esempio, nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico, ma non può trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione” degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa.<br />
In definitiva, la disposizione in parola ha attribuito ai Comuni il potere di disciplinare, con apposito regolamento, la localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione nell’ambito del loro territorio, purché, tuttavia, tale disciplina non si risolva in un impedimento che rende impossibile in concreto, o comunque estremamente difficile, la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni (v. Corte Costituzionale sentenze n. 307 e n. 324 entrambe del 2003; Cons. Stato, sez. VI, n. 813 del 2005) <br />
Da tali considerazioni ulteriormente discende l’illegittimità dei regolamenti comunali (e/o della disciplina urbanistica locale) ove sia prevista una “zonizzazione” indipendente dalle richieste e dalle esigenze dei gestori del servizio di telefonia mobile, mediante l’introduzione di norme urbanistiche locali che limitano la possibilità di insediamento di tali impianti a determinate aree, appositamente individuate, senza subordinare le relative scelte alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina pianificatoria con la necessità che sia in concreto assicurata – sull’intero territorio comunale – l’uniforme copertura del servizio (v. Cons. Stato, Sez. VI, 28/3/2007 n. 1431).<br />
Nel caso in trattazione, l’art. 46 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Soragna prevede chiaramente, come si è visto, che l’insediamento di un nuovo impianto di telefonia mobile possa essere autorizzato solo se é localizzato all’interno di un’unica, specifica zona destinata a “Servizi tecnici”, con conseguente automatismo assolutamente preclusivo dell’installazione di tali impianti in tutte le altre porzioni del territorio comunale.<br />
In definitiva, per via di tale rigido automatismo, l’Amministrazione Comunale é totalmente libera di individuare le aree da riservare agli impianti in questione e risulta inoltre svincolata dall’obbligo di una puntuale, approfondita istruttoria circa la localizzazione richiesta dal gestore;attività, questa, necessaria al fine, non solo di verificare la compatibilità dell’impianto con l’ordinato assetto urbanistico – edilizio del territorio, ma anche di soddisfare l’interesse pubblico ad una capillare distribuzione del servizio di telefonia mobile (v. T.A.R. Emilia Romagna –PR- n. 217 del 2008 cit.).<br />
Per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, sono annullati il suddetto art. 46 delle N.T.A. del P.R.G. comunale e il conseguente diniego di autorizzazione all’installazione dell’impianto in questione. <br />
Il carattere assorbente dei motivi accolti, esime il Collegio dall’esame delle ulteriori censure indicate in ricorso.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Sezione Staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Condanna il Comune di Soragna, in persona del Sindaco p.t., quale parte soccombente, al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di €. 3.000,00 (tremila/00) oltre i.v.a. e c.p.a..<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2008, con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Luigi Papiano, Presidente<br />
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore<br />
Italo Caso, Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2008 n.441</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-18-11-2008-n-441/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-18-11-2008-n-441/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2008 n.441</a></p>
<p>L. Papiano Pres. I. Caso Est. F. Guidetti (Avv. A. Bertoi) contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di D.Rosu ed altri (non costituiti) sulla giurisdizione del giudice ordinario avverso l&#8217;impugnazione delle procedure concorsuali prive di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-18-11-2008-n-441/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2008 n.441</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-18-11-2008-n-441/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2008 n.441</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Papiano Pres. I. Caso Est.<br /> F. Guidetti (Avv. A. Bertoi) contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di  D.Rosu ed altri (non costituiti)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice ordinario avverso l&#8217;impugnazione delle procedure concorsuali prive di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell&#8217;atto di approvazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Procedure concorsuali &#8211; Giurisdizione amministrativa &#8211; È limitata a quelle procedure che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l’atto terminale del procedimento</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti le procedure concorsuali per l’assunzione è in realtà limitata a quelle procedure che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l’atto terminale del procedimento, sicché non vi resta inclusa la fattispecie dell’inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti, anche derivanti dalla partecipazione a concorsi, graduatoria che è preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili (come accade per le graduatorie permanenti del personale docente della scuola). Ciò perché l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell’atto di approvazione colloca l’ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all’inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />
sezione staccata di Parma <br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 335 del 2007 proposto da </p>
<p><b>Guidetti Federica</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Bertoi ed elettivamente domiciliata in Parma, borgo Zaccagni n. 1, presso lo studio dell’avv. Roberto Ollari;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia</b>, in persona dei legali rappresentanti p.t., difesi e rappresentati dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria “ex lege”;</p>
<p><b></p>
<p align=center>nei confronti di<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
Rosu Daniela, Verrucci Gianluca e Scorticati Flaviano</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>“in parte qua”, delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, relative alla terza fascia, classe di concorso A037 (Filosofia e Storia), ai fini – rispettivamente – delle nomine a ruolo e delle nomine a tempo determinato, con pubblicazione disposta a mezzo di decreto prot. n. 14343 in data 18 luglio 2007 del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia;<br />
per l’accertamento<br />
del diritto della ricorrente a vedersi conteggiati trenta punti per il diploma conseguito presso la S.S.I.S. dell’Università degli studi di Parma, nonché dodici punti (anziché sei) per il servizio svolto nell’anno scolastico 2005/2006 presso la scuola dell’Istituto penitenziario di Reggio Emilia nella classe di concorso A036;<br />
per la condanna<br />
dell’Amministrazione scolastica all’immissione in ruolo della ricorrente nella classe di concorso A037, oltre che al risarcimento dei danni subiti dall’interessata.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viso l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il dott. Italo Caso;<br />
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 4 novembre 2008 i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>In sede di aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, relative alla terza fascia, classe di concorso A037 (Filosofia e Storia), ai fini – rispettivamente – delle nomine a ruolo e delle nomine a tempo determinato, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia attribuiva alla ricorrente il punteggio complessivo di 63, poi corretto in 69 (decreto dirigenziale prot. n. 14343 del 18 luglio 2007). <br />
Ritenendo erroneamente omessa l’assegnazione di trenta punti per il diploma conseguito presso la S.S.I.S. dell’Università degli studi di Parma, nonché di dodici punti (anziché sei) per il servizio svolto nell’anno scolastico 2005/2006 presso la scuola dell’Istituto penitenziario di Reggio Emilia nella classe di concorso A036, l’interessata ha impugnato i relativi atti perché asseritamente illegittimi sotto molteplici profili, ed ha invocato altresì l’accertamento del diritto alla rettifica del punteggio attribuitole, con condanna dell’Amministrazione scolastica alla sua immissione in ruolo nella classe di concorso A037, oltre che al risarcimento dei danni subiti in ragione dell’illegittima formazione delle graduatorie. <br />
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, opponendosi all’accoglimento del ricorso.<br />
L’istanza cautelare della ricorrente veniva prima respinta dalla Sezione (ord. n. 247/07 del 20 novembre 2007), ma poi accolta dal giudice d’appello (v. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 11 marzo 2008 n. 1396/08).<br />
All’udienza pubblica del 4 novembre 2008, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.<br />
Ritiene il Collegio che, alla luce di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. un. civ., ord. 13 febbraio 2008 n. 3399), le questioni dedotte incorrano nella declaratoria di inammissibilità perché non devolute alla cognizione del giudice amministrativo. <br />
Con tale decisione, in particolare, muovendo dalla specifica ipotesi delle graduatorie permanenti (ora, ad esaurimento) del personale docente della scuola, è stato sottolineato che la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti le procedure concorsuali per l’assunzione è in realtà limitata a quelle procedure che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l’atto terminale del procedimento, sicché non vi resta inclusa la fattispecie dell’inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti, anche derivanti dalla partecipazione a concorsi, graduatoria che è preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili (come accade per le graduatorie permanenti del personale docente della scuola). Ciò perché l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell’atto di approvazione colloca l’ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all’inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione.<br />
Di qui la natura di diritto soggettivo della posizione azionata dalla ricorrente e la conseguente attribuzione della tutela giurisdizionale al giudice ordinario (v., in tal senso, anche TAR Puglia, Bari, Sez. II, 28 maggio 2008 n. 1312; TAR Molise 21 maggio 2008 n. 296; TAR Campania, Salerno, Sez. I, 5 maggio 2008 n. 1286).<br />
Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, con salvezza degli effetti della c.d. “traslatio iudicii”.<br />
La circostanza che la definitiva soluzione circa il giudice competente a pronunciarsi sulle questioni dedotte sia intervenuta quando già il processo era stato instaurato giustifica la compensazione delle spese di lite.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, fatti salvi gli effetti della c.d. “traslatio iudicii”.</p>
<p>Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2008, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Luigi Papiano, Presidente<br />
Umberto Giovannini, Consigliere<br />
Italo Caso, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-18-11-2008-n-441/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2008 n.441</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2008 n.429</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-18-11-2008-n-429/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-18-11-2008-n-429/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-18-11-2008-n-429/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2008 n.429</a></p>
<p>L. Papiano Pres. U. Giovannini Est. Azienda Agricola Rastelli F. (Avv.ti C. Salvalaggio ed A. Zanin) contro Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Avvocatura dello Stato) sulla competenza del dirigente AGEA ad emettere i provvedimenti in materia di quote latte e sull&#8217;illegittimità del provvedimento di rimborso per eccesso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-18-11-2008-n-429/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2008 n.429</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-18-11-2008-n-429/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2008 n.429</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Papiano Pres. U. Giovannini Est. Azienda Agricola Rastelli F. (Avv.ti C. Salvalaggio ed A. Zanin) contro Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza del dirigente AGEA ad emettere i provvedimenti in materia di quote latte e sull&#8217;illegittimità del provvedimento di rimborso per eccesso di prelievo supplementare non contenente i criteri ed i calcoli sulla base dei quali sono state effettuate le operazioni di compensazione a livello nazionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Agricoltura e foreste &#8211; Quote latte – AGEA – Provvedimento di rimborso per eccesso di prelievo supplementare – Competenza – Dirigente<br />
2. Agricoltura e foreste &#8211; Quote latte &#8211; AGEA &#8211; Provvedimento di rimborso per eccesso di prelievo supplementare – Mancata esplicitazione dei criteri e dei calcoli sulle operazioni di compensazione a livello nazionale e sulla successiva quantificazione dell’importo definitivo dovuto a titolo di rimborso per eccesso di prelievo supplementare &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il provvedimento con il quale AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura &#8211; ha ingiunto ad una azienda agricola, svolgente attività di produzione e di trasformazione del latte, il pagamento di una somma a titolo di prelievo supplementare successivo alle operazioni di compensazione a livello nazionale per “vendite dirette” di latte vaccino prodotto nell’annata lattiera 2004/05, in eccedenza delle relative quote previamente assegnate, costituisce atto di gestione relativo all’attività amministrativa istituzionalmente svolta da AGEA in materia di “quote – latte”, pertanto esso del tutto legittimamente è stato adottato dal dirigente responsabile dell’unità operativa competente riguardo al suddetto settore</p>
<p>2. È illegittimo il provvedimento con il quale AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura &#8211; ha ingiunto ad una azienda agricola, svolgente attività di produzione e di trasformazione del latte, il pagamento di una somma a titolo di prelievo supplementare successivo alle operazioni di compensazione a livello nazionale per “vendite dirette” di latte vaccino prodotto nell’annata lattiera 2004/05, in eccedenza delle relative quote previamente assegnate, laddove AGEA non abbia in alcun modo esplicitato i criteri ed i calcoli sulla base dei quali ha prima effettuato le operazioni di compensazione a livello nazionale dei quantitativi di latte prodotti in eccedenza e successivamente quantificato l’importo definitivo dovuto a titolo di rimborso per eccesso di prelievo supplementare</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />
sezione staccata di Parma <br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 304 del 2005, proposto da: </p>
<p><b>Azienda Agricola Rastelli Franco</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Catia Salvalaggio ed Annalisa Zanin, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mariapaola Angellieri, in Parma, borgo delle Grazie 18; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura &#8211; Area Autorizzazione Pagamenti &#8211;</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in Bologna ,via Guido Reni n. 4, è domiciliata “ex lege”; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
</b><i></p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b>della nota in data 19/7/2005, con la quale AGEA ha comunicato all’azienda agricola ricorrente, a seguito delle operazioni di compensazione nazionale, l’importo da questa dovuto a titolo di prelievo supplementare quote – latte per “vendite dirette” effettuate nel corso della campagna lattiera 2004/05, ammontante a complessivi Euro 5.731,42 ed il prospetto dei risultati delle suddette operazioni di compensazione nazionale concernenti le “vendite dirette”.</p>
<p>
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di AGEA;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, all&#8217;udienza pubblica del giorno 7/10/2008, il dott. Umberto Giovannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>La presente controversia verte sulla legittimità del provvedimento con il quale AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura &#8211; ha ingiunto all’azienda agricola ricorrente, svolgente attività di produzione e di trasformazione del latte, il pagamento della somma di €. 5.731,42 a titolo di prelievo supplementare successivo alle operazioni di compensazione a livello nazionale per “vendite dirette” di latte vaccino prodotto nell’annata lattiera 2004/05, in eccedenza delle relative quote previamente assegnate.<br />
L’azienda agricola ritiene illegittimo detto prelievo addebitatole per violazione dell’art. 2 Reg. CEE 3950 del 1992 e del Regolamento CE 1256 del 1999, nonché dell’art. 3 del D.L. n. 49 del 2003 oltre che per eccesso di potere sotto i profili dell’erronea valutazione dei presupposti, del difetto di motivazione.<br />
Con ulteriore censura, l’atto è stato impugnato anche per difetto di competenza del Dirigente Agea, in quanto il medesimo non fa parte degli organi dell’Agenzia legittimati ad adottare provvedimenti amministrativi.<br />
L’Amministrazione interessata, costituitasi in giudizio, chiede genericamente che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia respinto nel merito.<br />
Alla pubblica udienza del 7/10/2008, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale. <br />
In primo luogo, occorre esaminare la censura rilevante difetto di competenza del dirigente AGEA che ha sottoscritto l’atto impugnato in quanto attribuzione di cui sarebbero investiti unicamente gli organi dell’Agenzia.<br />
Il motivo è infondato stante che, sulla base della riforma del pubblico impiego di cui ai decreti legislativi n. 29 del 1993, n. 80 del 1998 e 165 del 2001 e della introdotta separazione, nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici, in forza dell’art. 4 del decreto da ultimo citato, delle funzioni di governo, di indirizzo e di controllo dei risultati (attribuite agli organi di vertice) da quelle di gestione amministrativa e di attuazione (attribuite alla dirigenza ed all’apparato burocratico), compete ora in via generale ai dirigenti pubblici l’emanazione di atti e provvedimenti amministrativi concernenti l’attività di gestione di ciascuna pubblica amministrazione. <br />
Nella specie, dato che il provvedimento impugnato costituisce atto di gestione relativo all’attività amministrativa istituzionalmente svolta da AGEA in materia di “quote – latte”, esso del tutto legittimamente è stato adottato dal dirigente responsabile dell’unità operativa competente riguardo al suddetto settore.<br />
Risulta fondata, invece, la censura rilevante difetto di motivazione del provvedimento impugnato.<br />
Ritiene la ricorrente che AGEA non abbia in alcun modo esplicitato i criteri ed i calcoli sulla base dei quali ha effettuato le operazioni di compensazione a livello nazionale dei quantitativi di latte prodotti in eccedenza rispetto alle quote precedentemente attribuite a ciascun produttore per le c.d. “vendite dirette”.<br />
Al riguardo, questa Sezione con ordinanza istruttoria n. 18 del 2008 chiedeva ad AGEA la presentazione di copia di tutti gli atti del procedimento di compensazione nazionale, ivi compresi gli atti relativi ai criteri utilizzati ed ai calcoli effettuati nelle relative operazioni, nonché relazione illustrativa dei fatti in questione, ma l’amministrazione onerata del suddetto incombente istruttorio non dava riscontro alcuno alla suddetta ordinanza.<br />
Il Collegio deve pertanto rilevare che né il provvedimento impugnato né il tabulato ad esso allegato spiegano i criteri ed illustrano i calcoli sulla base dei quali AGEA ha dapprima effettuato le suddette operazioni di compensazione a livello nazionale ed ha poi determinato l’importo definitivo dovuto dall’azienda agricola ricorrente a titolo di prelievo supplementare per i quantitativi di latte residuati in eccedenza.<br />
Nella specie, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato in quanto viziato per carenza di motivazione, fatti comunque salvi gli ulteriori motivati provvedimenti adottati dall’amministrazione resistente.<br />
La natura assorbente del motivo accolto esime il Collegio dall’esame delle ulteriori censure rassegnate in ricorso e non esaminate.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo. </p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Sezione Staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Condanna AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – in persona del legale rappresentante p.t., quale parte soccombente, al pagamento, in favore dell’azienda agricola ricorrente, delle spese e degli onorari relativi al presente giudizio che si liquidano per l’importo onnicomprensivo di €. 3.000,00 (tremila/00), oltre I.V.A. e C.P.A..<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2008, con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Luigi Papiano, Presidente<br />
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore<br />
Italo Caso, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-18-11-2008-n-429/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2008 n.429</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2008 n.2612</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-18-11-2008-n-2612/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-18-11-2008-n-2612/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-18-11-2008-n-2612/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2008 n.2612</a></p>
<p>Pres. Allegretta Est. Di Vita Società Cooperativa Avvenire a r. l. (Avv.ti R.F. e A. G. Onofrio, M. T. Franchini) c/ Comune di San Marco in Lamis (n.c.) ed altri. sui limiti al differimento del diritto di accesso nelle procedure di gara Contratti della P.A. – Gara – Diritto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-18-11-2008-n-2612/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2008 n.2612</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-18-11-2008-n-2612/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2008 n.2612</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Allegretta  Est. Di Vita<br />  Società Cooperativa Avvenire a r. l. (Avv.ti R.F. e A. G. Onofrio,<br /> M. T. Franchini) c/ Comune di San Marco in Lamis (n.c.) ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sui limiti al differimento del diritto di accesso nelle procedure di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Diritto di accesso – Aggiudicazione -Differimento – Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle procedure di gara, ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, il diritto di accesso può essere differito fino alla aggiudicazione solo in relazione alle offerte presentate dalle società partecipanti. Di conseguenza tale differimento non può essere opposto alla richiesta di documentazione che ha ad oggetto i documenti attestanti i requisiti di ammissione alla gara, i verbali di gara e i provvedimenti di riammissione alla procedura di società in un primo tempo escluse.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>N. 02612/2008 REG.SEN.<br />
N. 01228/2008 REG.RIC.</p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1228 del 2008, proposto da:<br />
<b>Società Cooperativa Avvenire a r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaello Giuseppe Orofino, Angelo Giuseppe Orofino e Maria Teresa Franchini, con domicilio eletto presso lo studio legale Panizzolo in Bari, via M. Celentano, 27;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Comune di San Marco in Lamis</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p><i><b>nei confronti di<br />
</i>Geotec Ambiente s.r.l., Medusa s.c. a r.l., </b>Cooperativa Sociale Cultura e Solidarietà per lo Sviluppo, Eco 88 s.r.l.;</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />
</i></b>&#8211; della nota prot. n. 9646 del 30 luglio 2008 del Comune di San Marco in Lamis, con cui il responsabile del procedimento relativo alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ha comunicato che la richiesta di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente è stata differita al termine della procedura in essere ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;<br />
&#8211; dell’eventuale silenzio &#8211; rifiuto formatosi, ai sensi dell’art. 25 della L. 7 agosto 1990 n. 241, sull’istanza di accesso presentata dalla ricorrente;<br />
&#8211; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al rilascio dei documenti per i quali si è formulata richiesta di accesso;<br />
&#8211; per la condanna dell&#8217;amministrazione resistente al rilascio dei documenti suddetti;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore il Referendario Gianluca Di Vita;<br />
Udita nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2008 la difesa di parte ricorrente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO </b>e <b>DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La Società Cooperativa Avvenire a r.l., premesso di aver partecipato alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani indetta dal Comune di San Marco in Lamis (FG), impugna il provvedimento meglio specificato in epigrafe con cui è stato disposto il differimento, fino al termine della procedura di gara, della richiesta di accesso agli atti della gara avanzata dalla ricorrente.<br />
Pone a fondamento della propria richiesta l’interesse ad accertare il regolare svolgimento della gara d’appalto, avendo appreso che tre società partecipanti, dopo essere state dapprima escluse, sono state riammesse dopo diversi mesi dall’inizio delle operazioni, classificandosi nelle prime tre posizione della graduatoria.<br />
Deduce in sintesi la violazione dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, violazione dei principi di trasparenza, pubblicità e buon andamento dell’azione amministrativa ed eccesso di potere.<br />
Con memoria depositata il 27 ottobre 2008, la società ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, avendo l’amministrazione intimata comunicato la propria disponibilità a rilasciare la documentazione richiesta con nota del 12 settembre, provvedendo al rilascio in data 23 settembre 2008.<br />
Alla camera di consiglio del 29 ottobre 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
Il ricorso è improcedibile per cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 23 comma 7 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, atteso che la condotta del Comune di San Marco in Lamis e, segnatamente, il rilascio alla società ricorrente dei documenti richiesti, si appalesa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato con il gravame.<br />
All’esclusivo fine della regolazione delle spese processuali, deve rilevarsi che il ricorso non è sfornito di fondamento giuridico, considerato che dall’art. 13, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, emerge che il diritto di accesso può essere differito fino alla aggiudicazione solo “in relazione alle offerte” presentate dalle società partecipanti e non poteva viceversa essere opposto alla richiesta di documenti presentata dalla società Avvenire che aveva ad oggetto i documenti attestanti i requisiti di ammissione alla gara, i verbali di gara e i provvedimenti di riammissione alla procedura delle società che in un primo tempo erano state escluse.<br />
Alla soccombenza virtuale del Comune di San Marco in Lamis segue la condanna al pagamento delle spese ed onorari di giudizio come liquidati in dispositivo.<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe nr. 1228 del 2008 lo dichiara improcedibile per cessata materia del contendere.<br />
Condanna il Comune di San Marco in Lamis al pagamento delle spese ed onorari di giudizio che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00) da corrispondersi in favore della Società Cooperativa Avvenire a r.l..<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere<br />
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/11/2008</p>
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