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	<title>18/11/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/11/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.767</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-18-11-2004-n-767/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-18-11-2004-n-767/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.767</a></p>
<p>Pres. f.f Giancarlo Pennetti, Est. Giuseppe Buscicchio Cirigliano e altro (avv. G. Malta) c. Comune di Marsiconuovo (n.c.). in tema di ordinanze contingibili ed urgenti adottate per imporre lo sgombero di prefabbricati a tutela della pubblica e privata incolumità 1. Autonomia e decentramento – Disciplina di province, comuni ed enti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-18-11-2004-n-767/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.767</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-18-11-2004-n-767/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.767</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. f.f Giancarlo Pennetti, Est. Giuseppe Buscicchio<br /> Cirigliano e altro (avv. G. Malta) c. Comune di Marsiconuovo (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>in tema di ordinanze contingibili ed urgenti adottate per imporre lo sgombero di prefabbricati a tutela della pubblica e privata incolumità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autonomia e decentramento – Disciplina di province, comuni ed enti locali – Ordinanza contingibile ed urgente – Ordine di sgombero di prefabbricati – Avviso di avvio del procedimento – Non è necessario.</p>
<p>2. Autonomia e decentramento – Disciplina di province, comuni ed enti locali – Ordinanza contingibile ed urgente – Ordine di sgombero di prefabbricati – Mancata indicazione delle ragioni impeditive dell’adeguamento dei prefabbricati – Difetto di motivazione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Gli atti con i quali un Comune abbia ordinato agli abitanti di alcuni prefabbricati di sgomberarli per la tutela della pubblica e privata incolumità sono ordinanze contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell’art.38, l. 8 giugno 1990 n.142, che, in quanto tali, non devono essere precedute dalla comunicazione dell’avvio del procedimento.</p>
<p>2. Difettano di motivazione le ordinanze contingibili ed urgenti con le quali un Comune ha ordinato agli abitanti di alcuni prefabbricati di sgomberarli per la tutela della pubblica e privata incolumità ove l’autorità decidente non abbia indicato le ragioni per cui non ha ritenuto possibile alcun intervento di adeguamento delle strutture da sgomberare onde assicurare il rispetto delle norme di sicurezza non rispettate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di ordinanze contingibili ed urgenti adottate per imporre lo sgombero di prefabbricati a tutela della pubblica e privata incolumità</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	   </b></p>
<p>N. 767 Reg.Sent.<br />
Anno 2004<br />
N. 632 Reg.Ric.<br />
Anno 1997</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />  PER LA BASILICATA	</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 632/97 proposto<br />
dai <b>sigg.ri Cirigliano Angelo, Carmi-gnano Stefano, Mancino Elena, Munciello Maria, Piccoli Iolanda, Mancino Giulio, Guerriero Antonio, Innella Rosina, Munciello Giusep-pina, Munciello Rita, Savino Pasquale, Ginefra Saverio Antonio, Mancino Gerardo, Leo Antonio, Forlivio Vincenzo, Restaino Maria Antonia, Moschettieri Raffaele, Piccoli Pasqualina, Moschettieri Mi-chele, Savino Gelsomina Eufemia, Pirelli Mariantonia, Munciello Pasquale, Fiore Antonietta Lucia, El Jhad Bouschaib e Munciello Luigi</b>, tutti rappresentati e difesi dall’avv.to Giuseppe Malta, elettivamente domiciliati in Potenza, alla Via Pretoria 108, presso lo studio dell’avv.to Michele Messina;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il<b> Comune di Marsiconuovo</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione<br />
&#8211; delle ordinanze sindacali adottate il 27.6.1997, successivamente notificate, con le quali veniva ordinato a ciascun ricorrente lo sgom-bero del prefabbricato dallo stesso occupato a seguito del sisma del 23.11.1980;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e, segna-tamente, della relazione dell’U.T.C. di Marsiconuovo.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista l’ordinanza collegiale n. 439/97 del 22 ottobre 1997;<br />
Visti gli atti e i documenti tutti di causa;<br />
Data per letta, alla pubblica udienza del 7 ottobre 2004, la relazione del magistrato Giuseppe Buscicchio;<br />
Udito l’avvocato G. Malta per i ricorrenti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Con atto notificato il 12 settembre 1997 e depositato il successivo 10 ottobre, i ricorrenti in epigrafe indicati, assegnatari – a seguito del sisma del 23.11.1980 &#8211; di alloggi prefabbricati ubicati in località S. Maria del Comune di Marsiconuovo, impugnano le ordinanze adottate dal Sindaco di Marsiconuovo in data 27 giugno 1997, aventi tutte il medesimo contenuto, con le quali a ciascun ricorrente è stato ordinato lo sgombero del prefabbricato assegnatogli.<br />
Affidano il ricorso alle seguenti censure:<br />
Violazione e falsa applicazione di legge; eccesso di potere per carente istruttoria; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per assoluta carenza di motivazione.<br />
Si sostiene che le impugnate ordinanze di sgombero sarebbero state adottate, sulla scorta di una relazione resa dall’Ufficio Tecnico Comunale, omettendo di dare comunicazione a ciascun destinatario dei provvedimenti in questa sede impugnati dell’avvio del procedimento.<br />
I provvedimenti impugnati sarebbero altresì viziati perché l’autorità decidente non avrebbe indicato le ragioni per le quali non sarebbe possibile effettuare un intervento di adeguamento delle strutture prefabbricate, eventualmente con il concorso degli assegnatari, alle norme sulla sicurezza degli impianti nei prefabbricati.<br />
Infine, si sostiene che, in pretesa violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90 e della delibera CIPE n. 79 del 5.4.1989, la P.A. non avrebbe reperito altri alloggi in sostituzione di quelli di cui ha ordinato lo sgombero.</p>
<p>2. Con ordinanza collegiale n. 439/97 del 22 ottobre 1997, ritenuta la sussistenza di “fumus boni juris” in relazione alla censura evidenziante l’omessa indicazione delle ragioni per cui il Sindaco di Marsiconuovo non ritiene possibile provvedere alla esecuzione dei necessari interventi di adeguamento dei prefabbricati da sgomberare, è stata sospesa l’esecuzione dei provvedimenti impugnati, con salvezza dell’ulteriore attività della P.A.</p>
<p>3. Non si è costituito il Comune di Marsiconuovo ritualmente evocato in giudizio.</p>
<p>4. Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2004 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.</p>
<p>2. Non sussiste la dedotta violazione dell’art. 7 della L. n. 241/90.<br />
Le ordinanze impugnate sono state adottate, in applicazione dell’art. 38 della L. n. 142/90 (all’epoca vigente), sul presupposto della carenza dei requisiti di sicurezza (indicati dai VV.FF. di Potenza con circolare n. 243/97 richiamata nelle premesse delle suddette ordinanze) negli impianti ubicati nei prefabbricati, ed al dichiarato fine di tutelare la pubblica e privata incolumità.<br />
Si tratta, come ognun vede, di atti aventi natura di ordinanza contingibile ed urgente, che, in quanto tali, non devono essere preceduti dalla comunicazione dell’avvio del procedimento, avendo come presupposti, oltre alla necessità di provvedere, anche l’urgenza, cioè un’esigenza tale da derogare al ricorso ai normali strumenti di intervento (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 29 settembre 2000, n. 4906, T.A.R. Valle D’Aosta 14 maggio 2003, n. 71; T.A.R. Basilicata 16 ottobre 2001, n. 740).</p>
<p>3. E’, invece, fondata la censura con la quale i ricorrenti sostengono che l’autorità decidente avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui non ritiene possibile alcun intervento di adeguamento delle strutture prefabbricare da sgomberare onde assicurare il rispetto delle norme di sicurezza indicate dai VV.FF. di Potenza.<br />
Nel corpo delle impugnate ordinanze, si legge, invero, soltanto che <<..questo Ente non è in grado nell’immediato di eseguire i necessari lavori di adeguamento degli alloggi di cui si tratta…>>, ma non vengono compiutamente esposte le ragioni per cui il detto intervento non sarebbe possibile, il che era tanto più necessario alla luce della circostanza che l’esecuzione delle ordinanze di sgombero priverebbe gli odierni ricorrenti degli alloggi ad essi legittimamente assegnati, in tal modo sacrificando primarie esigenze di vita.<br />
Sussiste, pertanto, il denunciato vizio di difetto di motivazione.</p>
<p>4. Per le esposte ragioni, assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento delle ordinanze impugnate, e salva l’ulteriore attività della P.A.</p>
<p>5. Ricorrono tuttavia giusti motivi per esonerare l’Amministrazione intimata dalla rifusione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p align=center>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA</p>
<p>pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le ordinanze sindacali impugnate, salva l’ulteriore attività della P.A.<br />
Esonera l’Amministrazione intimata dalla rifusione delle spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Potenza, addì 7 ottobre 2004, dalTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA</p>
<p>in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:<br />
Giancarlo Pennetti			Presidente f.f.<br />	<br />
Giuseppe Buscicchio		Componente &#8211; Estensore <br />	<br />
Giulia  Ferrari			Componente																																																																																										</p>
<p>Depositata in Segreteria il 18/11/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-18-11-2004-n-767/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.767</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.7550</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-11-2004-n-7550/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-11-2004-n-7550/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.7550</a></p>
<p>Pres. Elefante – Est. Cerreto MARAVELLI, BIANCHINI, GROSSI, BADER, BIANCHINI e GROSSI (avv.ti Coffrini e Colarizi) c/ Comune di Suzzara (avv.ti Arria, Gianolio e Romanelli) &#8211; IVECO s.p.a. e Sapa Autoplastics s.p.a. (già Plastal s.p.a.) (avv.to Minieri) Nozione di nuovo insediamento industriale ai fini della compatibilità urbanistica e della normativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-11-2004-n-7550/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.7550</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-11-2004-n-7550/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.7550</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Cerreto<br /> MARAVELLI, BIANCHINI, GROSSI, BADER, BIANCHINI e GROSSI (avv.ti Coffrini e Colarizi) c/ Comune di Suzzara (avv.ti Arria, Gianolio e Romanelli) &#8211; IVECO s.p.a. e Sapa Autoplastics s.p.a. (già Plastal s.p.a.) (avv.to Minieri)</span></p>
<hr />
<p>Nozione di nuovo insediamento industriale ai fini della compatibilità urbanistica e della normativa sulle industrie insalubri</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – industrie insalubri – nozione – fattispecie – nuovo stabilimento funzionale all’adeguamento tecnico del ciclo produttivo – necessità dell’autorizzazione regionale per emissioni inquinanti ai sensi degli artt. 6 e 15 d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 – non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è necessaria l’autorizzazione regionale per gli impianti industriali che producono emissioni inquinanti ai sensi degli artt. 6 e 15 del d.P.R. 203 del 1988 per un impianto di nuova realizzazione che si limiti ad adeguare tecnicamente il preesistente ciclo produttivo poiché la normativa citata  esclude gli insediamenti relativi ad attività industriali nocive, e il mutamento della tecnologia impiegata per la produzione di componenti di prodotti finiti, ove rimanga inalterato il complessivo ciclo produttivo, non integra un nuovo insediamento industriale. In altri termini la costruzione di un nuovo impianto funzionale all’adeguamento tecnico della produzione non comporta che per ciò stesso sorga un nuovo insediamento industriale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Nozione di nuovo insediamento industriale ai fini della compatibilità urbanistica e della normativa sulle industrie insalubri</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  7550/04 REG.DEC.<br />
N. 4594 REG.RIC.<br />
ANNO  2001</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />  Sezione Quinta </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 4594/2001, proposto<br />
da <b>Arnaldo MARAVELLI, Natalino BIANCHINI, Dario GROSSI, Ulriche BADER, Tazio BIANCHINI e Umberto GROSSI</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti E. Coffrini e M. Colarizi, elettivamente domiciliati presso quest’ultimo in Roma, via Panama n. 12;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Suzzara</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Arria, Arrigo Gianolio e G. Romanelli elettivamente domiciliato presso quest’ultimo, in Roma, via Cosseria n. 5;<br />
&#8211; La <b>Regione Lombardia</b>, non costituitasi;</p>
<p>e nei confronti<br />
di <b>IVECO s.p.a.</b> e <b>Sapa Autoplastics s.p.a.</b> (già Plastal s.p.a.), rappresentate e difese dall’avv.to G. Minieri, elettivamente domiciliate presso la Segreteria di questa Sezione;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza TAR Lombardia, sez. di Brescia, n. 72 del 12.2.2001, con la quale sono stati riuniti e respinti i ricorsi proposti da Arnaldo Maravelli ed altri;</p>
<p>Visto il ricorso in appello e relativi allegati;<br />
Visto gli atti di costituzione in giudizio del Comune e delle società Iveco e Sapa Autoplastics, che a loro volta hanno proposto appello incidentale;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 25.6.2004, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed uditi i difensori delle pati come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>I sigg. Maravelli ed altri hanno fatto presente che avevano notificato al Comune di Suzzara l’invito ad assumere iniziative atte a rimediare alla situazione creatasi a seguito dell’insediamento della Ditta Plastal; che avendo ricevuto risposta negativa dall’Amministrazione comunale avevano proposto un primo ricorso al TAR Lombardia sez. di Brescia; che nelle more del giudizio davanti al TAR il Comune assumeva gli atti di cui il Responsabile dell’Ufficio tecnico con la nota del 26.10.199 aveva eccepito la mancanza, per cui proponevano un nuovo ricorso al TAR; che il TAR, con la sentenza in epigrafe, riuniti i due ricorsi, li respingeva.<br />
Avverso detta sentenza hanno proposto appello i ricorrenti originari, deducendo quanto segue:<br />
&#8211; gli istanti non erano interessati alla legittimità della concessione edilizia relativa all’insediamento ma alla destinazione d’uso impressa al fabbricato dalla Plastal;<br />
&#8211; contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, con il primo ricorso era stato impugnato anche il decreto del 30.9.1998 del Dirigente del servizio di protezione ambientale della Regione Lombardia per i motivi ivi indicati;<br />
&#8211; contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, non era stato richiesto al Sindaco di intervenire con ordinanza extra ordinem ma di applicare la normativa igienico–sanitaria ed urbanistica vigente, né poteva attribuirsi rilevanza al parere favorevole espresso<br />
&#8211; contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, solo l’insediamento originario dell’Iveco risaliva a vari decenni prima, mentre gli ampliamenti erano piuttosto recenti e comunque la parte dello stabilimento prospiciente via XXIII aprile era destinata ad attiv<br />
&#8211; sia la disciplina urbanistica, di cui alle deliberazioni C.C. n. 102-103-104- del 1993, con approvazione con deliberazione G. R. n. 19821 del 25.10.1996, sia il Regolamento di igiene comunale (entrato in vigore nel 1991) avevano introdotto nuove prescri<br />
&#8211; il complesso industriale Iveco era stato ricompreso in zona in cui erano consentiti usi produttivi artigianali-industriali non nocivi (ex art. 10.04 delle N.T.A. PRG), mentre non erano ammissibili interventi finalizzati all’insediamento di lavorazioni i<br />
&#8211; anche il regolamento di igiene prevedeva all’art. 2.7.3.3 che i nuovi insediamenti concernenti in tutto o in parte lavorazioni insalubri di prima classe non erano consentiti all’interno del perimetro dei centri edificati, come definito dalla L. 865/1971<br />
&#8211; in base alla richiamata normativa occorreva aver riguardo alle lavorazioni anche singole che venivano svolte, che non dovevano essere insalubri per poter essere ubicate nella relativa zona;<br />
&#8211; l’attività della Plastal apparteneva alle industrie insalubri ed il suo insediamento risaliva al 1999, con inserimento nel complesso Iveco in piena vigenza di una normativa regolamentare ostativa ;<br />
&#8211; né poteva del tutto condividersi l’assunto del TAR secondo cui le lavorazioni di tipo U6, comprese quelle insalubri di prima classe, potevano essere mantenute o insediate ex novo se dotate dei necessari impianti di depurazione e di abbattimento di fatto<br />
&#8211; neppure poteva condividersi l’assunto del TAR in ordine al mantenimento dell’unitarietà dell’insediamento industriale, mirando la normativa ad evitare l’introduzione in tutto od in parte di lavorazioni insalubri nella zona;<br />
&#8211; la preesistenza di un’azienda insalubre non consentiva la libertà di modificare la propria attività a piacimento, dovendosi le innovazioni da introdurre rapportare con la normativa vigente.<br />
Si sono costituiti in giudizio il comune di Suzzara nonché le società Iveco e Sapa Autoplastics.<br />
Il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello, rilevando in particolare quanto segue:<br />
&#8211; gli appellanti cercavano di sostenere che l’impianto doveva considerarsi nuovo in quanto sarebbe cambiata la tipologia dell’attività industriale svolta, senza tener presente che nulla era stato modificato in quanto non vi erano stati alcuna ristrutturaz<br />
&#8211; gli appellanti insistevano su una singola lavorazione del complesso, mentre l’attività svolta andava valutata nel suo complesso;<br />
&#8211; l’attività svolta non era classificabile tra quelle ad alto rischio, che normalmente vengono collocate in zone lontane dall’abitato, ma solo un’industria insalubre di prima classe.<br />
Le menzionate Società hanno proposto, per l’ipotesi in cui fosse accolto l’appello principale, appello incidentale nella parte in cui la sentenza appellata non aveva accolto il loro ricorso incidentale. Hanno evidenziato che, all’interno dello stabilimento Iveco di Suzzara, la società Sapa Autoplastics provvedeva allo stampaggio a iniezione di materie plastiche, saldatura ad ultrasuoni di componenti in plastica, rivettatura di particolari metallici, assemblaggio di componenti in plastica e di strumentazioni varie, con produzione finale di plance porta strumenti, con coordinamento di essa con tutte le altre lavorazioni (tra cui stampa e saldatura delle lamiere e verniciatura), che portavano all’assemblaggio finale del veicolo cui la plancia era destinata e configurata; che il passaggio dalla plancia in metallo a quella in plastica era coinciso con l’aumento dei dispositivi e delle prestazioni opzionali, divenendo la plancia il centro di controllo dell’elettronica del veicolo e, in quanto elemento complesso e variabile in relazione alle richieste della clientela, l’ultimo componente ad essere realizzato per ciascun veicolo, che uscito dalla catena di montaggio poteva essere direttamente consegnato all’acquirente; che pertanto non era condivisibile l’assunto degli appellanti secondo cui quella affidata a Sapa sarebbe una nuova attività insalubre non consentita nella zona, in quanto non trattavasi di una lavorazione autonoma ma di una evoluzione del prodotto industriale Iveco con affidamento della realizzazione della plancia, rientrante nel processo produttivo della carrozzeria, alla società SAPA. Hanno quindi dedotto l’illegittimità del regolamento di igiene qualora fosse interpretabile nel senso di rendere impossibile per l’insediamento produttivo Iveco, a prescindere dall’osservanza delle norme vigenti in materia di tutela ambientale, la modifica delle proprie modalità produttive secondo le necessità economiche industriali avvertite; nonché l’illegittimità del piano di fabbricazione e della variante generale al PRG nella parte in cui veniva attribuita destinazione residenziale alla zona prospiciente lo stabilimento, in cui insistevano le abitazioni dei ricorrenti, richiamando le doglianze già proposte davanti al TAR nel ricorso incidentale.<br />
In vista dell’udienza pubblica, sia gli appellanti che le parti resistenti hanno presentato memoria conclusiva.<br />
Alla pubblica udienza del 25.6.2004, il ricorso è passato in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Con sentenza TAR Lombardia, sez. di Brescia, n. 72 del 12.2.2001 sono stati riuniti e respinti i due  ricorsi proposti dai sigg. Arnaldo Maravelli ed altri avverso la nota del Sindaco del comune di Suzzara in data 15.12.1999, con la quale era stata respinta la loro richiesta di adottare provvedimenti atti a porre termine alla situazione conseguente all’attività industriale insalubre svolta dalla Plastal nello stabilimento IVECO, nonché avverso il nulla osta in data 27.03.2000 per l’attività di stampaggio ed assemblaggio di componenti in plastica per l’uso automobilistico e la licenza d’uso n. 1999/0044 con la quale l’IVECO-FIAT s.p.a. era stata autorizzata all’uso industriale del fabbricato denominato ex 900 in Suzzara. Di conseguenza è stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla SAPA Autoplastics (già Plastal).<br />
Avverso detta sentenza hanno proposto appello principale i sigg. Arnaldo Maravelli ed altri, mentre le società Iveco e Sapa Autoplastics hanno avanzato appello incidentale subordinato.</p>
<p>2. L’appello principale è infondato in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la sentenza del TAR deve essere sostanzialmente confermata.<br />
2.1. Il TAR si è limitato a precisare che nel caso in esame  non ricorrevano i presupposti affinché il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, emanasse ordinanze con tingibili ed urgenti.<br />
Gli appellanti concordano su tale assunto, ma poi precisano che essi non avevano richiesto interventi extra ordinem ma l’applicazione della normativa igienico-sanitaria ed urbanistica esistente.<br />
Ma il Sindaco, come risulta dalla nota di risposta del 15.12.1999, non ha fatto altro che applicare tale normativa, sul presupposto che non fosse stato installato dalla Plastal un nuovo insediamento produttivo, anche se poi ha richiamato l’impegno dell’Amministrazione comunale ad una costante attività di controllo e di indagine sulle emissioni e sulla qualità dell’area nella zona interessata, al fine di evitare l’aggravamento delle condizioni di insalubrità, prospettando anche soluzioni idonee per la dismissione di parti di aree produttive inserite nel centro abitato.<br />
Non si vede poi la ragione per cui, al fine di escludere l’attuale pericolosità delle emissioni provenienti dallo stabilimento industriale dal punto di vista igienico-sanitario, il TAR non poteva far riferimento al parere ASL dell’8.3.2000, anche se successivo alla risposta sindacale del 1999, atteso che gli appellanti hanno ribadito di non essere interessati alla legittimità della concessione edilizia ma alla destinazione d’uso impressa al fabbricato dalla Plastal.<br />
2.2. Per quanto concerne l’assunto del TAR secondo i ricorrenti non avrebbero impugnato il decreto del 30.9.1998 del Dirigente del servizio di protezione ambientale della Regione Lombardia, esso va corretto nel senso che, pur essendo formalmente menzionato tale decreto nell’epigrafe dell’impugnativa, poi mancavano specifiche censure avverso detto decreto, che del resto si basava su una specifica istruttoria, con valutazione positiva con particolare riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni prodotte dall’attività della Plastal.<br />
2.3.3 Viene infine in rilievo la questione se l’ originario insediamento industriale, una volta subentrata nel ciclo produttivo la Plastal (con produzione finale di plance porta strumenti da assemblare con i prodotti Iveco Fiat), possa essere ritenuto nuovo e quindi incompatibile con le prescrizioni de Regolamento di igiene del 1991 e del P.R.G. che classifica la zona D1 –artigianale- industriale edificata e di completamento, escludendo gli insediamenti relativi ad attività industriali nocive (di cui alla sigla U6).<br />
Secondo i ricorrenti la novità sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo dell’insediamento Plastal nonché la natura insalubre di prima classe dell’attività effettuata in centro edificato sostanziano altrettanti elementi ostativi per lo svolgimento delle lavorazioni nello stabilimento IVECO.<br />
Va in contrario osservato, in conformità a quanto ritenuto nella nota sindacale  del 15.12.1999 e confermato dal TAR, che il presupposto da cui muovono i ricorrenti non è condivisibile.<br />
Il mutamento della tecnologia impiegata per la produzione di componenti di prodotti finiti, ove rimanga inalterato il complessivo ciclo produttivo, non integra un nuovo insediamento industriale. In altri termini la costruzione di un nuovo impianto funzionale all’adeguamento tecnico della produzione non comporta che per ciò stesso sorga un nuovo insediamento industriale.<br />
Al riguardo sono esemplificativi sul piano del diritto positivo gli artt. 6 e 15 d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 laddove subordinano la costruzione di un nuovo impianto o la modifica sostanziale dell’impianto che comporti variazioni quantitative e/o qualitative delle emissioni inquinanti all’autorizzazione regionale.<br />
Il fatto che è subentrata altra ditta specializzata nella produzione in plastica delle componenti dell’auto all’interno sia del medesimo ciclo produttivo originario che nei locali ove esso è stato da sempre effettuato, lungi dall’integrare l’asserita novità dell’insediamento, dimostra semmai il contrario in quanto viene mantenuta la stessa produzione dello stabilimento senza alcuna differenza di volume, di superficie o di mutamento di destinazione d’uso (come puntualmente precisato nella nota sindacale del 15.12.1999). Del resto attualmente le forme di produzione integrate con il concorso di soggetti specializzati sono addirittura imposte dalla dinamica economica. Per cui nell’ambito di unitari poli industriali i cicli produttivi si integrano a vicenda e si rinnovano, fermo ovviamente il rispetto della normativa specifica di tutela dell’ambiente.<br />
Venuto meno il presupposto della novità dell’insediamento non trovano applicazione le norme contenute sia nel PRG, con annesse disposizioni tecniche, che nel regolamento d’igiene, che si riferiscono per l’appunto ai nuovi opifici industriali o ad  ampliamenti significativi di attività preesistenti.<br />
Per cui, la preesistenza della fabbrica e la priorità dell’uso, compatibile con le norme ambientali, sono ostative alla applicabilità della normativa invocata.<br />
2.4. L’infondatezza dell’appello principale comporta la carenza di interesse alla trattazione nel merito dell’appello incidentale di carattere subordinato.<br />
3. Per quanto considerato, l’appello principale deve essere respinto, con assorbimento dell’appello incidentale.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V) respinge l’appello indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 25.6. 2004 con l’intervento dei signori:<br />
Pres. Agostino Elefante<br />
Cons. Raffaele Carboni<br />
Cons. Paolo Buonvino<br />
Cons. Marzio Branca<br />
Cons. Aniello Cerreto Estensore</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
f.to Agostino Elefante</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
f.to Aniello Cerreto</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18 novembre 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-11-2004-n-7550/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.7550</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.7547</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-11-2004-n-7547/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-11-2004-n-7547/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.7547</a></p>
<p>Pres. Elefante – Est. Bellavia Comune di Monterotondo (avv. Venettoni) c/ la Immobiliare 2 M. s.r.l. (avv. Jaricci) nozione di ultimazione dell&#8217;opera abusiva ai fini dell&#8217;applicazione della normativa in materia di sanatoria edilizia Edilizia ed urbanistica – sanatoria edilizia – nozione di ultimazione dell’opera edilizia – realizzazione delle tamponature esterne</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-11-2004-n-7547/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.7547</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Bellavia<br /> Comune di Monterotondo (avv. Venettoni) c/ la Immobiliare 2 M. s.r.l.  (avv. Jaricci)</span></p>
<hr />
<p>nozione di ultimazione dell&#8217;opera abusiva ai fini dell&#8217;applicazione della normativa in materia di sanatoria edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – sanatoria edilizia – nozione di ultimazione dell’opera edilizia – realizzazione delle tamponature esterne – necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 31, comma 2, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, che trova applicazione nelle procedure di sanatoria edilizia ex art. 39 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, si considerano ultimate le opere edilizie per le quali “sia stato eseguito il rustico e completata la copertura”. Tale disposizione prescrive, pertanto, che l’opera abusiva, per essere ammessa a sanatoria, debba essere già eseguita, sia pure al rustico, in tutte le sue strutture essenziali, fra le quali vanno ricomprese le tamponature, in quanto determinanti per stabilire la relativa volumetria e la sagoma esterna poiché le sole strutture portanti, in mancanza di tamponatura, non sono idonee a configurare con certezza quale sarà il volume che verrà in concreto realizzato successivamente né quale sarà la sagoma esterna dell’opera dopo la sua ultimazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
(Sezione quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 5218 del 2000, proposto dal</p>
<p><b>Comune di Monterotondo</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Venettoni, presso il cui studio, in Roma, via Cesare Fracassini, n. 18, è elettivamente domiciliato, giusta delega in calce alla sentenza impugnata, conferita in conformità alla delibera della Giunta municipale 12 maggio 2000, n. 133;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Immobiliare 2 M. s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Pietrangelo Jaricci, presso il cui studio, in Roma, via Cola di Rienzo, n. 52, è elettivamente domiciliata, giusta delega a margine dell’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. II bis n. 869 del 2000;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società appellata;<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte appellata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004, il consigliere Rosalia Maria Pietronilla Bellavia; uditi, altresì, gli avvocati Vitelli e P. Jaricci;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO  e  DIRITTO</b></p>
<p>I°- La Immobiliare 2 M. s.r.l. ottenne dal Comune di Monterotondo la concessione edilizia 14 febbraio 1992, n. 957, per la costruzione di un edificio ad uso residenziale in via Brenta.<br />
Tale concessione edilizia, impugnata da vicini, venne annullata, per eccesso di cubatura, dal T.A.R. Lazio, Sez. II, con la sentenza n. 1314 del 1993.<br />
La predetta Società provvide, indi, a modificare l’originario progetto, prevedendo la trasformazione di alcuni locali abitativi in terrazze aperte e pilotis, e, in data 10 febbraio 1995, presentò la relativa domanda di concessione edilizia.<br />
Il Comune assentì la realizzazione del progetto modificato, con la concessione edilizia 14 settembre 1995, n. 1602.<br />
La Immobiliare 2 M. s.r.l., prima di chiedere tale seconda concessione edilizia, aveva, per altro, provveduto a versare al Comune, in data 2 dicembre 1994, L. 7.000.0000=, a titolo di acconto di condono ex D.L. 25 novembre 1994, n. 649, al fine di sanare i maggiori volumi del piano terreno e dei piani quarto e sesto previsti nella prima concessione edilizia assentita e poi annullata.<br />
La medesima Società il 1° marzo 1995 ha, poi, avanzato domanda di concessione edilizia in sanatoria ex art. 39 della L. 23 dicembre 1994, n. 724.<br />
Il Comune, con provvedimento del 23 settembre 1996, protocollato il 25 settembre 1996 con il n. 29234, ha respinto la citata domanda di concessione edilizia in sanatoria, in quanto le relative opere non erano state ultimate entro il 31 dicembre 1993, come accertato dall’Ufficio Tecnico-urbanistica, e considerata, altresì, la prescrizione di non tamponare il piano servizi contenuta nella concessione edilizia 14 settembre 1995, n. 1602, ed accettata dalla Immobiliare 2 M. s.r.l..<br />
Il detto diniego di concessione edilizia in sanatoria è stato impugnato dalla Immobiliare 2 M. s.r.l. davanti al T.A.R. Lazio, che, con la sentenza della Sez. II bis n. 869 del 2000, ha accolto il relativo ricorso, avendo ritenuto che le opere per le quali era stata chiesta la sanatoria potevano considerarsi eseguite al rustico, essendo state realizzate le strutture portanti orizzontali e verticali, ancorchè prive di tamponature perimetrali e riguardando le prescrizioni contenute nella concessione edilizia 14 settembre 1995, n. 1602, una vicenda autonoma.<br />
Contro tale sentenza, con la quale è stato annullato il citato diniego di concessione edilizia in sanatoria, è diretto il presente ricorso in appello, proposto dal Comune di Monterotondo.</p>
<p>II°- L’appellante sostiene, anzitutto, che il T.A.R. ha errato nel ritenere la realizzazione delle sole strutture portanti orizzontali e verticali non dotate di tamponature idonee a configurare l’ultimazione delle opere ex art. 31, comma 2, della L. 28 febbraio 1985, n. 47.<br />
L’assunto è fondato.<br />
L’art. 31, comma 2, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, che trova applicazione nelle procedure di sanatoria edilizia ex art. 39 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, considera ultimate le opere edilizie per le quali “sia stato eseguito il rustico e completata la copertura”.<br />
Tale disposizione prescrive, pertanto, che l’opera abusiva, per essere ammessa a sanatoria, debba essere già eseguita, sia pure al rustico, in tutte le sue strutture essenziali, fra le quali vanno ricomprese le tamponature, in quanto determinanti per stabilire la relativa volumetria e la sagoma esterna.<br />
Né il fatto che in base alle strutture portanti sia possibile prefigurare la futura volumetria può portare a considerare ultimata un’opera non tamponata.<br />
Le sole strutture portanti, in mancanza di tamponatura, infatti, non sono idonee a configurare con certezza quale sarà il volume che verrà in concreto realizzato successivamente né quale sarà la sagoma esterma dell’opera dopo la sua ultimazione.<br />
Ciò stante, tali strutture portanti, anche se realizzate sia in orizzontale sia in verticale e se dotate di copertura non costituiscono un rustico già eseguito, ma configurano unicamente delle opere preparatorie di una costruzione ancora in corso di realizzazione.<br />
Donde l’erroneità dell’impugnata sentenza nell’aver ritenuto sanabili, ex art. 39 della L. 23 dicembre 1994, delle opere non ultimate entro il 31 dicembre 1993, atteso l’esito degli accertamenti effettuati dal Comune.</p>
<p>III°- Parimenti fondato è l’assunto dell’appellante che il T.A.R. abbia errato nel ritenere viziata per illogicità l’ulteriore motivazione del diniego di concessione edilizia in sanatoria in quella sede contestato, basata su la sottoscritta accettazione, della prescrizione di non realizzare volumetria nel piano servizi, contenuta nella concessione edilizia 14 settembre 1995, n. 1602.<br />
L’accettazione di tale prescrizione da parte dell’Immobiliare 2 M. s.r.l., sottoscritta prima dell’ultimazione delle opere per le quali tale Società aveva chiesto la concessione edilizia in sanatoria, di contro a quanto ritenuto dal T.A.R., non può, infatti, considerarsi indipendente dal procedimento concernente la richiesta di concessione edilizia in sanatoria, riguardando le medesime opere.<br />
Legittimamente, pertanto, il Comune, nel negare la concessione edilizia in sanatoria per la mancata ultimazione delle opere in questione entro il 31 dicembre 1993, ha anche giustificato il diniego opposto alla richiedente con il suo impegno a non realizzare le medesime opere, sottoscritto in sede di rilascio della concessione edilizia 14 settembre 1995, n. 1602.<br />
Tale ulteriore motivazione del diniego di concessione edilizia in sanatoria ha, comunque, solo valore integrativo della motivazione principale, legittimamente fondata sulla non ultimazione delle opere entro il 31 dicembre 1993, “ex se” idonea a sostenere il detto diniego.<br />
Stante, pertanto, la piena legittimità del provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria, fondato su una valida duplice motivazione, erroneamente il T.A.R. ha accolto il ricorso dell’Immobiliare 2 M s.r.l. contro tale provvedimento ed ha proceduto al suo annullamento.</p>
<p>IV°- Quanto alle tesi difensive della resistente Immobiliare 2 M s.r.l., intese a sostenere che le tamponature non sarebbero necessarie per considerare le opere abusive già ultimate ai fini della sanatoria e che il provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria oppostole sarebbe del tutto indipendente dalla concessione edilizia 14 settembre 1995, n. 1602, esse mancano di alcun fondamento, giusto quanto osservato “sub” II e III, cui si fa rimando e, come tali, vanno disattese.<br />
Ulteriormente, si soggiunge che la mancanza delle tamponature nel caso in esame riveste una particolare rilevanza, se appena si considera che la concessione edilizia in sanatoria è stata chiesta per volumi utili al posto del piano pilotis e di terrazze e che, conseguentemente, l’assenza di tale tamponature implica, all’evidenza, la non ancora eseguita realizzazione delle opere per le quali la concessione edilizia in sanatoria era stata chiesta.<br />
Circa l’assunto dell’Immobiliare 2 M. s.r.l. che, in subordine, nel caso sarebbe, comunque, applicabile l’art. 43 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, concernente i procedimenti in corso, si osserva che tale norma riguarda “i provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti”.<br />
La norma “de qua” disciplina, pertanto, una fattispecie del tutto diversa da quella in esame, nella quale non risulta emesso alcun provvedimento sanzionatorio, riguardando la controversia unicamente un diniego di concessione edilizia in sanatoria, motivato dalla mancata ultimazione delle relative opere entro il termine del 31 dicembre 1993, prescritto dall’art. 39 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, in base alla quale norma la domanda di sanatoria era stata avanzata.</p>
<p>V°- Alla stregua di quanto considerato, il ricorso in appello è fondato e, pertanto, va accolto, mentre, in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso di primo grado deve essere respinto.<br />
Sussistono. tuttavia, giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese e gli onrari del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello specificato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 13 gennaio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, riunito in camera di consiglio, con l’intevento dei signori:</p>
<p>Agostino Elefante			&#8211;		Presidente<br />	<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia	&#8211;	Consigliere estensore<br />	<br />
Giuseppe Farina		&#8211;			Consigliere<br />	<br />
Claudio Marchitiello	&#8211;			Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca		&#8211;			Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-11-2004-n-7547/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.7547</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 18/11/2004 n.2826</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-18-11-2004-n-2826/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-18-11-2004-n-2826/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-18-11-2004-n-2826/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 18/11/2004 n.2826</a></p>
<p>Pres. Raggio, Est. Bellocci Pari S.r.l. Costruzioni (Avv.ti M. Galbiati e M.C. Colombo c. Comune di Cardano al Campo (Avv. A. Bullo) e altri sul divieto di subappalto per opere speciali che superino in valore il 15% dell&#8217;importo totale dei lavori Contratti della p.a.- opere speciali – valore superiore al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-18-11-2004-n-2826/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 18/11/2004 n.2826</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-18-11-2004-n-2826/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 18/11/2004 n.2826</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Raggio, Est. Bellocci<br /> Pari S.r.l. Costruzioni (Avv.ti M. Galbiati e M.C. Colombo c. Comune di Cardano al Campo (Avv. A. Bullo) e altri</span></p>
<hr />
<p>sul divieto di subappalto per opere speciali che superino in valore il 15% dell&#8217;importo totale dei lavori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a.- opere speciali – valore superiore al 15% del totale – subappalto – art. 13, comma 7, L. n. 109/1994 &#8211; divieto</span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di opere pubbliche questione, nei casi di particolari categorie di lavori, caratterizzate dal notevole contenuto tecnologico o di complessità tecnica, la possibilità del subappalto è limitata all’ipotesi in cui le singole opere non superino il 15% del valore totale di appalto. Infatti l’art. 13, comma 7, legge 109/94 sembra escludere la possibilità del subappalto per le opere speciali che, come quella in questione (OS6), superano in valore il 15% dell’importo totale dei lavori.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sul divieto di subappalto per opere speciali che superino in valore il 15% dell’importo totale dei lavori</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/5700_5700.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-18-11-2004-n-2826/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 18/11/2004 n.2826</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.4044</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-18-11-2004-n-4044/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-18-11-2004-n-4044/</guid>

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<p>Lorenzo Stevanato, Presidente f.f. &#8211; Fulvio Rocco, Consigliere, relatore spetta al gestore del servizio la scelta di installare i propri impianti su proprietà pubbliche o private e una limitazione a tale facoltà può essere soltanto consensuale e conseguente ad accordi tra il gestore medesimo e l&#8217;Amministrazione Comunale Ambiente e territorio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-18-11-2004-n-4044/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.4044</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-18-11-2004-n-4044/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.4044</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Lorenzo Stevanato,		Presidente f.f. &#8211;  Fulvio Rocco,			Consigliere, relatore</span></p>
<hr />
<p>spetta al gestore del servizio la scelta di installare i propri impianti su proprietà pubbliche o private e una limitazione a tale facoltà può essere soltanto consensuale e conseguente ad accordi tra il gestore medesimo e l&#8217;Amministrazione Comunale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio &#8211; Inquinamento elettromagnetico &#8211; Art. 86, D.Lgs. n. 259/2003 &#8211; Assimilazione degli impianti di telefonia mobile alle opere di urbanizzazione primaria &#8211; Conseguenze in ordine alla scelta del sito sul quale compiere l’installazione &#8211; Illegittimità dei provvedimenti che unilateralmente limitano tale facoltà</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 86, D. L.vo 1 agosto 2003 n. 259 dispone, tra l’altro, l’assimilazione “de iure” degli impianti di telefonia mobile alle opere di urbanizzazione primaria, con la conseguenza che spetta al gestore del servizio la scelta di installare i propri impianti su proprietà pubbliche o private e che una limitazione a tale facoltà può essere soltanto consensuale e conseguente ad accordi tra il gestore medesimo e l’Amministrazione Comunale. Ne discende l’illegittimità dei provvedimenti comunali che consentono l’installazione di detti impianti solo su determinate aree del territorio comunale, con espressa “priorità per le aree di proprietà comunale e/o comunque di enti pubblici incluse nei siti idonei”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda Sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati:<br />
 &#8211; Lorenzo Stevanato		Presidente f.f.<br />
#NOME?			Consigliere, relatore<br />
#NOME?		Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 3005/2004 proposto dalla</p>
<p><b>VODAFONE OMNITEL N.V.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Mantovan, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, S.Marco 4255;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di S.Pietro in Cariano</b> in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>PER l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provvedimento comunale 21.7.2004 n. 9108 di diniego permesso di costruire, del parere della Commissione edilizia integrata 19.7.2004 e della variante al P.R.G., adottata ed approvata con deliberazioni consiliari rispettivamente n. 12 del 22.3.2004 e n. 26 del 27.4.2004, nonché delle deliberazioni medesime e dell’art. 11 bis del regolamento edilizio.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 3.11.2004 e depositato presso la Segreteria il 9.11.2004, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Udito alla camera di consiglio del 17 novembre 2004, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 &#8211; relatore il Consigliere Fulvio Rocco &#8211; l’avv. Paolo Mantovan, per la parte ricorrente;<br />
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;<br />
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;</p>
<p>considerato<br />
che il ricorso in epigrafe va accolto, in via del tutto assorbente, in considerazione della circostanza che, per effetto dei provvedimenti impugnati l’installazione degli impianti di telefonia mobile è consentita soltanto su determinate aree del territorio comunale, con espressa “priorità per le aree di proprietà comunale e/o comunque di enti pubblici incluse nei siti idonei”, e che tale disciplina all’evidenza confligge come puntualmente dedotto dalla ricorrente (cfr. quarto motivo di ricorso) con l’art. 86 del D. L.vo 1 agosto 2003 n. 259, laddove si dispone, tra l’altro, l’assimilazione “de iure” degli impianti medesimi alle opere di urbanizzazione primaria, con la conseguenza che spetta al gestore del servizio la scelta se installare i propri impianti su proprietà pubbliche o private, e che una limitazione a tale facoltà può essere soltanto consensuale e conseguente ad accordi in tal senso tra il gestore medesimo e l’Amministrazione Comunale;<br />
che, quindi, il ricorso è fondato.<br />
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 novembre 2004.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.4035</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-18-11-2004-n-4035/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-18-11-2004-n-4035/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.4035</a></p>
<p>Lorenzo Stevanato, Presidente f.f. &#8211; Alessandra Farina, Consigliere, relatore in ordine ai presupposti per la configurazione di una servitù di uso pubblico Servitù di uso pubblico &#8211; Intrinseca idoneità del bene ad essere utilizzato da parte di una collettività &#8211; Scalinata utilizzabile dalla collettività &#8211; Vi rientra Secondo i principi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-18-11-2004-n-4035/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.4035</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-18-11-2004-n-4035/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.4035</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Lorenzo Stevanato,		Presidente f.f. &#8211;  Alessandra Farina,		Consigliere, relatore</span></p>
<hr />
<p>in ordine ai presupposti per la configurazione di una servitù di uso pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servitù di uso pubblico &#8211; Intrinseca idoneità del bene ad essere utilizzato da parte di una collettività &#8211; Scalinata utilizzabile dalla collettività &#8211; Vi rientra</span></span></span></p>
<hr />
<p>Secondo i principi generali in materia di servitù pubbliche, sussiste servitù di uso pubblico nel caso in cui il bene abbia un’intrinseca idoneità ad essere utilizzato da parte di una collettività, in modo da configurare un uso a carattere generale e non “uti singuli” per un periodo prolungato nel tempo. Così è nel caso di una scalinata che, anche in osservanza della prescrizione contenuta nella licenza edilizia, risulta utilizzabile dalla collettività per raggiungere una Pineta dalla Strada Provinciale e viceversa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda Sezione</b></p>
<p>costituito da:<br />
#NOME?		Presidente f.f.<br />
#NOME?			Consigliere<br />
#NOME?		Consigliere, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2888/04 proposto da</p>
<p><b>COLPO LIDIO, COLPO ANTONIO, COLPO MARIO E COLPO GIUSEPPE</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Wladimiro Pegoraro e Michele Greggio, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Conco (VI)</b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Teobaldo Tassotti, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Andrea Cesare in Mestre, Via Mestrina 85/6;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento 6.10.2004 prot. n. 7570, con il quale è stato denegato l’intervento edilizio richiesto dai ricorrenti per eseguire il completamento della recinzione esistente, ritenendosi “nulla” la relativa denuncia di inizio attività presentata in data 15.9.2004 prot. n. 2739; della nota 7.9.2004 prot. n. 6821, a firma del Sindaco, con la quale si “dichiara” l’esistenza di una servitù di passaggio di uso pubblico nell’area di proprietà dei ricorrenti.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 25.10.2004 e depositato presso la Segreteria il 28.10.2004, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Conco, depositato il 17.11.2004;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 17 novembre 2004, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 &#8211; relatore il Consigliere Alessandra Farina &#8211; l’avv. Greggio per i ricorrenti e l’avv. A.Maule, in sostituzione dell’avv. Tassotti, per il Comune intimato;<br />
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;</p>
<p>Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;</p>
<p>considerato<br />
che sussistono nel caso di specie elementi tali da far ritenere che nella specie si sia determinato ab origine un utilizzo generalizzato della scalinata costruita lungo il lato sud-est dell’edificio dei ricorrenti, ne deriva la legittimità del diniego opposto dall’amministrazione all’intervento richiesto dai ricorrenti, comportante la preclusione dell’accesso alla scalinata.<br />
Ciò, innanzitutto, in relazione alla presenza della prescrizione n. 11 apposta alla concessione ad edificare l’edificio principale, ove viene imposta una determinata larghezza della scalinata prevista sul lato sud-est (5 mt.) con l’espressa finalità di rendere possibile il collegamento fra la strada Provinciale  e la Pineta.<br />
Detta prescrizione, cui peraltro gli interessati all’epoca hanno prestato acquiescenza, risulta, infatti, chiaramente finalizzata alla realizzazione di un idoneo passaggio tra i due punti ivi individuati, con ciò risultando escluso un utilizzo limitato ai soli residenti dell’immobile per l’accesso alle rispettive unità abitative.<br />
Osservato che, secondo i principi generali in materia di servitù pubbliche, sussiste servitù di uso pubblico nel caso in cui il bene abbia un’intrinseca idoneità ad essere utilizzato da parte di una collettività, con ciò configurandosi un uso a carattere generale e non “uti singuli” per un periodo prolungato nel tempo (cfr. Cass. Civ., II, 9.7.2003, n. 10772; C.d.S., IV, 2.3.2001, n. 1155; T.A.R. Puglia, Bari, I, 13.2.2003, n. 460; Lecce, I, 13.2.2003, n. 461), nel caso in esame la scalinata realizzata dai ricorrenti, proprio per la configurazione assunta, anche in osservanza della prescrizione contenuta nella licenza edilizia, risulta allo stato utilizzabile dalla collettività per raggiungere la Pineta dalla Strada Provinciale e viceversa, mentre non risulta in alcun modo riservata ai soli condomini per l’accesso all’immobile.<br />
Di conseguenza, il ricorso è infondato e va respinto.<br />
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 novembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-18-11-2004-n-4035/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.4035</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.1693</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-18-11-2004-n-1693/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-18-11-2004-n-1693/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-18-11-2004-n-1693/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.1693</a></p>
<p>Pres. P. Turco, Est. T. Aru A. Paolucci (Avv. M. Massa) c. Ministero dell’Interno (avv. Stato), Ministero della Difesa (Avv. Stato) Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (Avv. Stato) non dà diritto allo straordinario il servizio articolato su turni prestato dall&#8217;appartenente all&#8217;Arma dei Carabinieri Militare e militarizzato &#8211; Appartenente all’Arma dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-18-11-2004-n-1693/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.1693</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-18-11-2004-n-1693/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.1693</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Turco, Est. T. Aru<br /> A. Paolucci (Avv. M. Massa) c. Ministero dell’Interno (avv. Stato), Ministero della Difesa (Avv. Stato) Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>non dà diritto allo straordinario il servizio articolato su turni prestato dall&#8217;appartenente all&#8217;Arma dei Carabinieri</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato &#8211; Appartenente all’Arma dei Carabinieri &#8211; servizio articolato su turni – diritto allo straordinario – non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di servizio prestato per turni, l’appartenente all’Arma dei Carabinieri non ha diritto al trattamento economico previsto dall’art. 63, quarto comma della legge 1 aprile 1981, n. 121 (che prevede la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in favore del personale chiamato a prestare servizio in eccedenza all’orario normale), bensì a quello di cui all’art. 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 (che disciplina il compenso spettante al personale chiamato a mantenere per turni la propria presenza in ufficio senza obbligo di impegno assiduo e continuativo), atteso il rapporto di specialità sussistente fra le norme</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non dà diritto allo straordinario il servizio articolato su turni prestato dall’appartenente all’Arma dei Carabinieri</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent.n. 1693/2004<br />
Ric. n. 1561/1993</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha emanato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>su ricorso n. 1561/93 proposto dal<br />
sig. <b>Americo Paolucci</b> rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Massa presso lo studio del quale in Cagliari, viale Merello n. 41, è elettivamente domiciliato;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;	il <b>Ministero dell’Interno</b> in persona del Ministro in carica,																																																																																												</p>
<p>&#8211;	il <b>Ministero della Difesa</b> in persona del Ministro in carica,																																																																																												</p>
<p>&#8211;  il <b>Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri</b>, in persona del Comandante Generale, <br />
tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, sono per legge domiciliati,</p>
<p>&#8211;	 il <b>Prefetto di Oris</b>tano, non costituito in giudizio; 																																																																																												</p>
<p>per l&#8217;accertamento<br />
del diritto al trattamento di straordinario per l’attività svolta come addetto al posto relè, e per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme relative.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero dell’Interno, per il Ministero della Difesa e per il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore per la pubblica udienza del 3 novembre 2004 il Primo Referendario dott. Tito Aru e sentiti i legali di parte, come da separato verbale.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 30 luglio 1993 e depositato il successivo 6 agosto, il sig. Americo Paolucci, carabiniere in congedo, dichiara di avere svolto, dal 1985 al 1989, numerosi turni presso il ripetitore di Badd’e Urbara, in qualità di addetto al posto relè.<br />
Sostiene altresì che lo straordinario svolto debba essere pagato ai sensi dell’art. 63, quarto comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, anziché con il metodo di cui all’art. 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, applicato dall’Amministrazione.<br />
Quest’ultima disposizione, infatti, sarebbe applicabile esclusivamente nei confronti dei militari che svolgono servizio di piantone, mentre il servizio richiesto al ricorrente richiede una particolare specializzazione.<br />
Il ricorrente chiede quindi il riconoscimento del proprio diritto alle relative differenze stipendiali e la condanna dell’Amministrazione al loro pagamento, vinte le spese.<br />
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato chiedendo, con memoria depositata il 12 marzo 1997, l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno e, con memoria depositata il 23 ottobre 2004, il rigetto del ricorso.<br />
In data 23 ottobre 2004 il ricorrente ha depositato memoria.<br />
Alla pubblica udienza i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il ricorso ha per argomento la definizione del regime al quale deve essere sottoposto il lavoro reso dal ricorrente oltre il normale orario; la pretesa ha per contraddittore l’Amministrazione della Difesa, dalla quale egli dipende, mentre il Ministero dell’Interno, pur provvedendo materialmente alla provvista delle somme necessarie, non interviene con proprie determinazioni nella formazione del titolo di pagamento e, pertanto,  in accoglimento della domanda formulata dalla difesa erariale, deve essere estromesso dal giudizio.<br />
Il ricorrente, già appartenente dell’Arma dei Carabinieri, è stato utilizzato presso il ripetitore di Badd’e Urbara, svolgendo un servizio articolato per turni.<br />
Sostiene che il servizio, così articolato, debba essere retribuito, per la parte eccedente il normale orario di lavoro, mediante corresponsione dello straordinario, ai sensi dell’art. 63, quarto comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, anziché con il metodo di cui all’art. 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, che comporta l’aumento della retribuzione oraria in misura non inferiore al 10% dello straordinario, applicato dall’Amministrazione.<br />
Sostiene che la specializzazione necessaria per lo svolgimento delle sue mansioni esclude che queste possano essere retribuite secondo il regime proprio delle prestazioni di mera presenza (sulle quali cfr. C. di S., IV, 30 maggio 1954, n. 457, e successiva, pacifica, giurisprudenza; da ultimo, T.A.R. Salerno, 8 novembre 2002, n. 1985).<br />
La tesi non è condivisibile.<br />
L’art. 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, prevede la corresponsione del compenso ivi disciplinato al personale chiamato a mantenere per turni la propria presenza in ufficio senza obbligo di impegno assiduo e continuativo; l’art. 63, quarto comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, prevede la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in favore degli ufficiali, degli agenti di pubblica sicurezza e del personale che svolge la propria attività nell’ambito dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, chiamati a prestare servizio in eccedenza all’orario normale.<br />
Dal raffronto delle due disposizioni emerge che l’art. 63 è la norma di carattere generale, destinata a regolamentare ordinariamente il trattamento economico del personale della pubblica sicurezza, chiamato a prestare servizio oltre il normale orario.<br />
L’art. 17 disciplina una particolare ipotesi di lavoro prestato in eccedenza rispetto all’orario normale, in cui il servizio è reso in misura oraria eccedente quella ordinaria, ma senza impegno assiduo e continuativo.<br />
Ritiene il ricorrente che il contenuto specialistico delle mansioni di sua competenza escluda che le sue prestazioni, rese secondo organizzazione per turni, possano ricadere in tale previsione, ma la tesi è infondata.<br />
Invero, tutte le prestazioni di pura attesa possono assumere un contenuto professionalmente qualificato, quando si verifichi una necessità di concreto intervento.<br />
Basti pensare che anche il semplice servizio di piantonamento, che il ricorrente individua quale termine di paragone a contrariis, può trasformarsi in esercizio attivo della forza, quando l’attività di vigilanza evidenzi una necessità d’intervento (C. di S., IV, 17 marzo 1999, n. 165 ha ammesso il pagamento del compenso per lavoro straordinario per il servizio di picchetto, ravvisando in tale attività un impegno assiduo e permanente, in tal modo confermando che qualunque prestazione non di pura attesa dà titolo al pagamento dello straordinario).<br />
La presenza della lex specialis, costituita dall’art. 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, impone di applicare tale norma alle fattispecie che la stessa prende in considerazione (in termini: TAR Sardegna n. 606/2004 del 24 maggio 2004).<br />
Atteso che l’unico elemento sul quale il ricorrente fonda la propria pretesa è il contenuto delle mansioni affidate, mentre non è contestato il fatto che il lavoro si sia svolto per turni, con mansioni normalmente di pura attesa, la sua pretesa deve essere respinta.<br />
Deve, in conclusione, essere affermato che le prestazioni del ricorrente, espletate per turni in eccedenza al normale orario di lavoro, non danno titolo al pagamento dello straordinario.<br />
Il ricorso deve, di conseguenza, essere respinto.<br />
In considerazione della natura della controversia le spese possono essere integralmente compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA<br />
1)	estromette dal giudizio il Ministero dell’Interno;<br />	<br />
2)	respinge il ricorso in epigrafe;<br />	<br />
3)	compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 3 novembre 2004 dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:<br />
&#8211; Paolo Turco, 				Presidente;<br />	<br />
&#8211; Manfredo Atzeni,      		Consigliere;<br />	<br />
&#8211; Tito Aru, 				Primo Referendario, estensore																																																																																									</p>
<p>Depositata in segreteria oggi 18/11/2004</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.1709</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-18-11-2004-n-1709/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-18-11-2004-n-1709/</guid>

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<p>Pres. P. Turco, Est. R. Panunzio V. Floris (Avv.ti A. Nicolini e C. Iellano) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Avv. Stato), l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna – Direzione Generale (Avv. Stato), Commissione per l’esame riservato per insegnanti di religione (Avv. Stato) ancora sulla sufficienza del punteggio numerico ad</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-18-11-2004-n-1709/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.1709</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Turco, Est. R. Panunzio<br /> V. Floris (Avv.ti A. Nicolini e C. Iellano) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Avv. Stato), l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna – Direzione Generale (Avv. Stato), Commissione per l’esame riservato per insegnanti di religione (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>ancora sulla sufficienza del punteggio numerico ad integrare la motivazione del provvedimento ai sensi dell&#8217;art. 3 L. 241/1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto e provvedimento – obbligo di motivazione – attribuzione di punteggio numerico – sufficienza</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’attribuzione di un punteggio numerico è sufficiente a soddisfare l’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 L. 241/1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ancora sulla sufficienza del punteggio numerico ad integrare la motivazione del provvedimento ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 1709/2004<br />
Ric. n. 1033/2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1033/2004 proposto dalla<br />
sig.ra <b>Vilmana Floris</b>, rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dagli avvocati Antonio Nicolini e Caterina Iellamo, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;	il <b>Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca</b>, in persona del Ministro in carica, 																																																																																												</p>
<p>&#8211;	l’<b>Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna – Direzione Generale</b>, in persona del Direttore pro-tempore,																																																																																												</p>
<p>&#8211;	la <b>Commissione per l’esame riservato per insegnanti di religione</b> indetto con DDG 2 febbraio 2004, in persona del Presidente pro-tempore,<br />	<br />
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici di Cagliari, in via Dante n. 23, sono per legge domiciliati,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del verbale n. 13 del 7/5/04 della Commissione giudicatrice intimata, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il giudizio negativo di 7/15, della conseguente non ammissione alle prove orali del concorso per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria, nonché del verbale della medesima Commissione n. 1 del 27/4/04;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Designato relatore il consigliere Rosa Panunzio;<br />	<br />
	Uditi all’udienza camerale del 3 novembre 2004 gli avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>	Con il ricorso in esame, notificato il 28 settembre 2004 e depositato il successivo giorno 25 ottobre, la ricorrente espone di aver partecipato al concorso riservato per insegnanti di religione indetto con DDG 2 febbraio 2004, le cui prove scritte si sono tenute il 21 aprile 2004.<br />	<br />
	Al termine del procedimento di valutazione di tali prove, la commissione esaminatrice gli assegnava il punteggio globale di 7/15, insufficiente al raggiungimento del minimo richiesto per l’ammissione alle prove orali (11/15).<br />	<br />
	Di qui il ricorso in esame col quale si deduce violazione di legge (art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241), eccesso di potere e difetto di motivazione, violazione dell’art. 12, comma 1°, del DPR 9 maggio 1994 n. 487, come modificato dall’art. 10 del DPR 30 ottobre 1996 n. 693, difetto di istruttoria, in quanto la commissione giudicatrice avrebbe espresso le sue valutazioni in termini esclusivamente numerici, senza dar conto delle ragioni del giudizio complessivamente sfavorevole attribuito alle prove della candidata e senza che i criteri di valutazione all’uopo predisposti &#8211; per la loro genericità – consentissero la ricostruzione delle ragioni poste a fondamento di tale apprezzamento.<br />	<br />
	Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del giudizio impugnato.<br />	<br />
	Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ne ha chiesto il rigetto.<br />	<br />
	All’udienza camerale del 3 novembre 2004, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, i procuratori delle parti, avvertiti della possibilità di decisione in forma semplificata, hanno insistito nelle rispettive conclusioni.<br />	<br />
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il ricorso in esame si caratterizza per la manifesta infondatezza che consente, ai sensi dell’articolo 26, V comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall&#8217;art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la decisione in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare.<br />
	Come riconosce la stessa ricorrente, la questione dell’idoneità del solo punteggio numerico a costituire adempimento dell’obbligo motivazionale dei giudizi inerenti le prove scritte di un concorso, imposto all’Amministrazione dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dopo aver a lungo ricevuto soluzione prevalente nel senso della sufficienza dell’attribuzione del solo punteggio numerico, è stata riaperta da alcune decisioni del giudice amministrativo che, invece, hanno ritenuto necessaria l’esternazione, ancorché sintetica, del giudizio valutativo sfociato nel punteggio numerico.<br />	<br />
	Anche il Consiglio di Stato, in talune pronunce, ha ritenuto sufficiente il punteggio numerico soltanto ove i criteri di massima fissati dalla Commissione fossero rigidamente predeterminati, restando per contro insufficiente il mero punteggio nei casi in cui essi si risolvessero in espressioni eccessivamente generiche.<br />	<br />
	Sennonchè, recentemente, lo stesso Consiglio di Stato, con decisione n. 6155 del 17 settembre 2004, nella consapevolezza dei cennati contrasti giurisprudenziali, ha riesaminato la questione tornando al pregresso orientamento della sufficienza del voto espresso esclusivamente in termini numerici, con le seguenti precisazioni perfettamente attinenti anche alle censure sollevate nel caso che occupa:<br />	<br />
•	in caso di valutazione negativa di un candidato è irrilevante (e non appare necessario) che la commissione lasci segni grafici o glosse di commento a margine dell’elaborato corretto di ciascun candidato;<br />	<br />
•	sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il controllo dei tempi medi di correzione degli elaborati (Cons Stato, Sez. IV, ordinanza 7 febbraio 2003 n. 470; ordinanza 29 gennaio 2004, n. 385); <br />	<br />
•	la fissazione dei criteri di massima per la correzione degli elaborati, così come la valutazione delle prove di esame, rientrano nell’ambito della discrezionalità propria della Commissione e sfuggono pertanto al sindacato di legittimità, salvo che siano manifestamente arbitrari, illogici, irragionevoli ed irrazionali, circostanze che non ricorrono nel caso di specie.<br />	<br />
Da tale orientamento, che già aveva visto l’adesione di questo Tribunale (per tutte: TAR Sardegna n. 1602/02 del 21 novembre 2002), non si ravvisano ragioni per discostarsi, con conseguente reiezione del ricorso.<br />
	Gli anzidetti contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA<br />
Respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 3 novembre 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:<br />
&#8211; Paolo Turco, 			Presidente,<br />	<br />
&#8211; Manfredo Atzeni, 		Consigliere,<br />	<br />
&#8211; Rosa Panunzio, 		Consigliere, estensore.																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria oggi 18/11/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-18-11-2004-n-1709/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.1709</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211;  &#8211; 18/11/2004 n.1711</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-18-11-2004-n-1711/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-18-11-2004-n-1711/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-18-11-2004-n-1711/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211;  &#8211; 18/11/2004 n.1711</a></p>
<p>C. Novelli (Avv.ti S. Dore e L. Armandi), c. Università degli Studi di Cagliari (Avv. Stato), Pres. Rel. Università – docenza – superamento prova idoneativa – blocco delle assunzioni – inapplicabile I cosiddetti &#8220;blocchi delle assunzioni&#8221; non si applicano, salvo espressa disposizione in tal senso, ai passaggi dei dipendenti in</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-18-11-2004-n-1711/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211;  &#8211; 18/11/2004 n.1711</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Novelli (Avv.ti S. Dore e L. Armandi), c. Università degli Studi di Cagliari (Avv. Stato), Pres. Rel.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Università – docenza – superamento prova idoneativa – blocco delle assunzioni – inapplicabile</span></span></span></p>
<hr />
<p>I cosiddetti &#8220;blocchi delle assunzioni&#8221; non si applicano, salvo espressa disposizione in tal senso, ai passaggi dei dipendenti in servizio da un livello professionale ad un altro, anche nell&#8217;ipotesi in cui ciò avvenga all&#8217;esito di procedure selettive. Tale principio trova applicazione con specifico riferimento al passaggio fra le varie fasce dei docenti universitari</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">docenza universitaria e blocco delle assunzioni</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 1711/2004<br />
Ric. n. 1039/2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha emanato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>su ricorso n. 1039/04 proposto dalla<br />
sig.ra <b>Cecilia Novelli</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sebastiana Dore e Luisa Armandi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Cagliari, via Cugia n. 14</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Università degli Studi di Cagliari</b> in persona del Rettore Magnifico in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, è domiciliata</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento n. 10692 in data 22/7/2004 con il quale il Dirigente dell’Università degli Studi di Cagliari ha respinto l’istanza della prof.ssa Cecilia Novelli, volta ad ottenere la nomina in qualità di professore ordinario per il settore scientifico disciplinare M STO/04 – Storia Contemporanea, unitamente agli atti presupposti;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la camera di consiglio del 3 novembre 2004 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi altresì i difensori di parte, come da separato verbale; <br />
Visto il ricorso in epigrafe, notificato il 15/10/2004 e depositato il successivo 26/10, con il quale la prof.ssa Cecilia Novelli &#8211; docente di seconda fascia, che nell’anno 2002 ha superato la procedura di valutazione comparativa bandita dall’Università degli Studi di Cagliari con decreto rettorale n. 1680 in data 10/4/2002 per la copertura di un posto di professore ordinario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, settore scientifico disciplinare M STO/04, Storia Contemporanea, venendo dichiarata idonea, e successivamente è stata chiamata a coprire un posto di professore di prima fascia per il suddetto settore scientifico disciplinare con deliberazione in data 18/3/2003 del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche &#8211; impugna la nota n. 10692 in data 22/7/2004 con la quale il Dirigente dell’Università degli Studi di Cagliari ha respinto la sua istanza, volta ad ottenere la nomina in qualità di professore ordinario, deducendo di non potervi procedere, ostando l’art. 3, cinquantatreesimo comma, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, chiedendo il suo annullamento, previa sospensione;<br />
Visto l&#8217;unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale si deduce falsa applicazione della norma sopra richiamata, sostenendosi che il blocco delle assunzioni ivi previsto non si applica ai mutamenti di qualifica, quale quello di cui ora si tratta;<br />
Ritenuto che il ricorso si caratterizzi per la manifesta fondatezza, che consente la sua definizione con sentenza semplificata a seguito della discussione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 21, decimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
Considerato che alla camera di consiglio le parti sono state avvisate della possibilità di definizione della controversia secondo il richiamato art. 21, decimo comma, e sentita l&#8217;opposizione manifestata al riguardo dalla difesa erariale;<br />
Ritenuto di dover respingere tale opposizione, atteso che la parte non deduce alcuna lesione al proprio diritto alla difesa, ma solo la possibilità che la controversia trovi definizione in sede amministrativa, e che tale eventualità non fa venir meno il dovere del collegio di provvedere sulle domande a lui sottoposte, con tutti gli strumenti che l&#8217;ordinamento pone a sua disposizione, in vista della più celere e corretta definizione del contenzioso, fermo restando il principio, che nella fattispecie non è stato violato, della pienezza del contraddittorio;<br />
Rilevato che il Consiglio di Stato, Sesta Sezione, con decisione 27 novembre 2001, n. 5958, ha escluso che i cosiddetti &#8221; blocchi delle assunzioni&#8221; si applichino, salvo espressa disposizione in tal senso, ai passaggi dei dipendenti in servizio da un livello professionale ad un altro, anche nell&#8217;ipotesi in cui ciò avvenga all&#8217;esito di procedure selettive;<br />
Rilevato, inoltre, che il suddetto principio è stato affermato con specifico riferimento al passaggio fra le varie fasce dei docenti universitari dal T.A.R. Molise (697/2003), dal T.A.R. Puglia, Bari, Prima Sezione (1529/2004), dal T.A.R. Campania, Napoli, Seconda Sezione (9247/2004);<br />
Ritenuto di dover condividere tale orientamento, solo recentemente consolidatosi;<br />
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso, annullando per l&#8217;effetto il provvedimento impugnato;<br />
Ritenuto che le spese possano essere integralmente compensate, ricorrendo giusti motivi</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA<br />
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnata nota del Dirigente dell’Università degli Studi di Cagliari n. 10692 in data 22/7/2004.<br />
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 3 novembre 2004 dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Paolo Turco,                            Presidente;<br />
Manfredo Atzeni, 		Consigliere, estensore;<br />	<br />
Rosa Panunzio,      	   	Consigliere.																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 18/11/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-18-11-2004-n-1711/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211;  &#8211; 18/11/2004 n.1711</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-18-11-2004-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-18-11-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.0</a></p>
<p>Pres. P. Jann – Rel. A. Rosas Land Brandenburg contro Ursula Sass Lavoro – Disciplina del rapporto di lavoro – Lavoratori e lavoratrici – Art. 141 TCE – Parità di retribuzione – Direttiva 76/207/CEE – Parità di trattamento – Congedo di maternità – Promozione ad un livello retributivo superiore –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Jann – Rel. A. Rosas<br /> Land Brandenburg contro Ursula Sass</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro – Disciplina del rapporto di lavoro – Lavoratori e lavoratrici – Art. 141 TCE – Parità di retribuzione – Direttiva 76/207/CEE – Parità di trattamento – Congedo di maternità – Promozione ad un livello retributivo superiore – Omessa considerazione dell’intero congedo di maternità preso ai sensi della legislazione dell’ex Repubblica democratica tedesca</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sulla base dell’interpretazione resa dalla CGCE alla Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE è escluso che un contratto collettivo non debba prendere in considerazione, nel computare il periodo minimo di anzianità di servizio, il periodo durante il quale la lavoratrice usufruisce di un congedo di maternità, stante la parità di trattamento tra uomini e donne garantita dalla Direttiva stessa per quanto riguarda l’accesso al lavoro; pertanto, non appartenendo alla competenza del giudice comunitario interpretare la legislazione degli Stati membri, il giudice nazionale dovrà verificare se il congedo di cui ha usufruito la ricorrente della causa principale, conformemente alla legislazione dell’ex Repubblica democratica tedesca, sia assimilabile al periodo di astensione dal lavoro previsto dalla legislazione della Repubblica federale di Germania, considerando che entrambi i congedi rispondono agli obiettivi di tutela di cui alla Direttiva de qua.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota di Giovanna Pistorio, <a href="/ga/id/2004/11/1811/d">&#8220;Ancora discriminazioni fondate sul sesso?&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel procedimento C-284/02,avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell&#8217;art. 234 CE, presentata dal Bundesarbeitsgericht (Germania), con decisione 21 marzo 2002, pervenuta alla Corte il 2 agosto 2002, nel procedimento:<br />
<b>Land Brandenburg</b></p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ursula Sass</b>,</p>
<p align=center><b>LA CORTE (Prima Sezione)</b></p>
<p>composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. A. Rosas (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts e S. von Bahr, giudici,avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed<br />
cancelliere: sig.ra F. Contet, amministratore principale<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell&#8217;11 marzo 2004,<br />
viste le osservazioni scritte presentate:–per il Land Brandenburgo, dal sig. J. Borck, Rechtsanwalt;<br />–per la sig.ra Sass, dal sig. Th. Becker, Rechtsanwalt; <br />
–per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. B. Martenczuk e dalla sig.ra N. Yerrell, in qualità di agenti,<br />sentite le conclusioni dell&#8217;avvocato generale, presentate all&#8217;udienza del 27 aprile 2004, <br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>1<br />
La questione pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 141 CE e della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).<br />
2<br />
La detta questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Sass e il suo datore di lavoro, il Land Brandenburgo, in merito alla mancata presa in considerazione da parte di quest’ultimo, per il calcolo del periodo minimo di anzianità di servizio (&#8220;Bewährungszeit&#8221;, in prosieguo: il &#8220;periodo minimo di anzianità di servizio&#8221;) necessario per essere inquadrati in un livello retributivo superiore, dell’intero congedo di maternità di cui la stessa ha usufruito ai sensi della legislazione dell’ex Repubblica democratica tedesca (in prosieguo: l’&#8221;ex RDT&#8221;).<br />
Contesto normativo <br />
La normativa comunitaria<br />
3<br />
L’art. 141 CE sancisce il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.<br />
4<br />
La direttiva 76/207 è diretta ad eliminare qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le condizioni sia di lavoro sia di accesso agli impieghi o posti di lavoro a tutti i livelli della gerarchia professionale, e precisa che essa non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità.<br />
5<br />
D’altra parte, la direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU L 348, pag. 1), stabilisce alcune esigenze minime in materia di tutela di queste ultime.<br />
6<br />
Per quanto riguarda il congedo di maternità, la direttiva 92/85 garantisce, all’art. 8, il diritto ad un congedo di maternità di almeno quattordici settimane ininterrotte, che deve includere un periodo obbligatorio di almeno due settimane. Essa prevede inoltre, all’art. 11, che il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un’indennità adeguata nonché gli altri diritti connessi con il contratto di lavoro devono essere garantiti durante il congedo di cui all’art. 8.<br />
7<br />
Tuttavia, va rilevato che la direttiva 92/85 doveva essere recepita dagli Stati membri solo entro il 19 ottobre 1994, vale a dire in una data successiva a quella dei fatti della causa principale.La normativa nazionale<br />
8<br />
Nell’ex RDT, la situazione della donna dopo il parto era regolata dall’Arbeitsgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik (codice del lavoro dell’ex RDT, in prosieguo: l’&#8221;AGB DDR&#8221;) 16 giugno 1977 (GBl. I, pag. 85).<br />
9<br />
L’art. 244 dell’AGB DDR prevedeva, per le donne, un congedo di maternità della durata di venti settimane dopo il parto. Per tutta la durata di tale congedo, le donne ricevevano dalla cassa di previdenza sociale un’indennità di maternità pari all’importo della loro retribuzione media netta.<br />
10<br />
Nella Repubblica federale di Germania, la condizione della donna dopo il parto è regolata dal Mutterschutzgesetz (Legge tedesca sulla tutela della maternità; in prosieguo: il &#8220;MuSchG&#8221;).<br />
11<br />
L’art. 6, n. 1, prima frase, del MuSchG impone alle donne un obbligo di astensione dal lavoro di otto settimane dopo il parto. Durante tale periodo di congedo di maternità, la donna riceve un’indennità dal proprio datore di lavoro, che si aggiunge all’indennità di maternità.<br />
12<br />
Il Bundes-Angestelltentarifvertrag-Ost (contratto collettivo per i dipendenti pubblici su base contrattuale della Germania Est) 10 dicembre 1990 (in prosieguo: il &#8220;BAT O&#8221;), prevede, al suo art. 23 bis, relativo all’avanzamento di carriera in esito a un periodo minimo di anzianità di servizio, quanto segue:Il lavoratore (…) è promosso ad un livello retributivo superiore dopo il completamento del periodo minimo di anzianità di servizio.Al completamento del periodo minimo si applicano le seguenti norme:1.	Il requisito del periodo minimo di anzianità di servizio è soddisfatto quando il lavoratore, durante il periodo prescritto, si sia dimostrato all’altezza dei compiti connessi all’attività assegnatagli. A questo fine è determinante l’attività corrispondente al livello retributivo in cui il lavoratore è inquadrato.<br />
(…)4.	Il periodo minimo di anzianità di servizio deve essere compiuto senza soluzione di continuità. Le interruzioni di durata inferiore a sei mesi non ostano a tale continuatività; inoltre, a prescindere da ciò, non vi ostano le interruzioni dovute ai seguenti motivi:<br />
(…)(c)	periodi di astensione dal lavoro ai sensi del [MuSchG];<br />
(…)Tuttavia, i periodi di interruzione, ad eccezione dei seguenti:(…)(e)	periodi di astensione dal lavoro ai sensi del [MuSchG];<br />
non vengono computati nel periodo minimo di anzianità di servizio.(…)&#8221;.<br />
13<br />
Il BAT O è stato modificato, l’8 maggio 1991, dal contratto modificativo n. 1, che prevede, all’art. 2, l’adozione della griglia retributiva del contratto collettivo per i dipendenti pubblici su base contrattuale secondo i criteri seguenti:&#8221;1.	Quando tra le caratteristiche di un’attività vengono richiesti periodi minimi di anzianità nel servizio, periodi di attività, periodi di svolgimento di un’occupazione ecc., vengono presi in considerazione i periodi compiuti prima del 1° luglio 1991 e riconosciuti come periodi di impiego ai sensi dell’art. 19, nn. 1 e 2, del BAT O e delle relative disposizioni transitorie, che si sarebbero dovuti prendere in considerazione se la sezione VI e la griglia retributiva del BAT O fossero state in vigore già prima del 1° luglio 1991 (…). &#8221;<br />
Ove le caratteristiche di un’attività consentano il computo di periodi compiuti al di fuori dell’ambito di applicazione del BAT O, tali periodi sono presi in considerazione se essi avrebbero dovuto computarsi ai sensi del primo comma qualora fossero stati compiuti nell’ambito di applicazione del BAT O&#8221;.<br />
Fatti e controversia principale<br />
14<br />
La sig.ra Sass, cittadina tedesca, lavora dal 1° luglio 1982 come direttrice di produzione presso la Hochschule für Film und Fernsehen (Scuola superiore di cinema e televisione) &#8220;Konrad Wolf&#8221; di Potsdam.<br />
15<br />
Dal fascicolo risulta che, al momento della nascita del suo secondo figlio, ossia nel gennaio 1987, al rapporto di lavoro della sig.ra Sass si applicava l’AGB DDR. In seguito al detto parto, e ai sensi dell’art. 244 di tale testo, la sig.ra Sass usufruiva di un congedo di maternità dal 27 gennaio 1987 al 16 giugno 1987, ossia di venti settimane.<br />
16<br />
Dal fascicolo risulta altresì che, dopo la riunificazione della Germania, il rapporto di lavoro della sig.ra Sass veniva trasferito al Land Brandeburgo. Da allora in poi, in virtù di un contratto individuale di lavoro, al detto rapporto di lavoro si applicava il BAT O. Il periodo di lavoro effettuato dalla sig.ra Sass dalla sua entrata in servizio, vale a dire dal 1° luglio 1982, veniva preso in considerazione in occasione di tale trasferimento.<br />
17<br />
Fino al 7 maggio 1998 la retribuzione della sig.ra Sass corrispondeva al livello II a) del BAT O. L’8 maggio 1998, essa veniva inquadrata nel livello retributivo superiore, vale a dire il livello I b), gruppo 2. Nel calcolare i quindici anni richiesti secondo le modalità di promozione del BAT O, il Land Brandeburgo computava nel detto periodo minimo di anzianità di servizio le prime otto settimane del congedo di maternità di cui la sig.ra Sass aveva usufruito ai sensi dell’art. 244 dell’AGB DDR, ma non le dodici settimane successive. Dal fascicolo risulta che ciò derivava dal fatto che la disposizione pertinente, vale a dire l’art. 23 bis, n. 4, terza frase, del BAT O, menzionava solo i periodi di astensione dal lavoro previsti dal MuSchG, ossia otto settimane, e non il periodo di congedo di maternità previsto dall’AGB DDR.<br />
18<br />
La sig.ra Sass adiva il giudice nazionale di primo grado, affermando che avrebbe dovuto essere preso in considerazione l’intero congedo di maternità, vale a dire venti settimane. A suo avviso, l’interpretazione data dal Land Brandeburgo all’art. 23 bis del BAT O condurrebbe ad una discriminazione illecita nei confronti delle donne. Esso dovrebbe essere condannato a versarle la differenza di retribuzione per le dodici settimane comprese tra il 12 febbraio 1998, data in cui essa avrebbe avuto diritto all’aumento dello stipendio se l’intero periodo del congedo di maternità fosse stato computato nel periodo minimo di anzianità di servizio, e il 7 maggio 1998, vale a dire DEM 1 841,16 lordi, oltre al 4 % di interessi calcolati sull’importo netto a decorrere dal 16 marzo 1999.<br />
19<br />
Il Land Brandeburgo chiedeva il rigetto del ricorso. Ai sensi del BAT O, nel periodo minimo di anzianità di servizio dovrebbero essere computati i soli periodi di astensione dal lavoro previsti dal MuSchG, e non anche il più lungo congedo di maternità previsto dall’art. 244 dell’AGB DDR.<br />
20<br />
I giudici di primo e secondo grado accoglievano il ricorso. Il giudice del rinvio, pur ritenendo che il BAT O sia compatibile con il diritto comunitario, riconosce che la sig.ra Sass è svantaggiata rispetto ad un collega di sesso maschile in quanto, usufruendo di un congedo di maternità destinato solo alle donne, essa raggiungerà il livello retributivo superiore solo dodici settimane dopo rispetto al detto collega.<br />
21<br />
Alla luce di ciò, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:Se l’art. 119 del Trattato CE (divenuto art. 141 CE) e la direttiva 76/207/CEE ostino a che un contratto collettivo, in base al quale taluni periodi di quiescenza del rapporto di lavoro non vengono computati nel periodo minimo di anzianità di servizio, escluda dal computo anche il periodo in cui il rapporto di lavoro è rimasto quiescente in quanto la lavoratrice, allo scadere del periodo di otto settimane – valido ai fini del computo – di astensione dal lavoro ai sensi dell’art. 6 del MuSchG (…), ha usufruito del congedo di maternità fino al termine della ventesima settimana dopo il parto ai sensi dell’art. 244, n. 1, dell’AGB DDR (…).<br />
Giudizio della Corte<br />
22<br />
Con la questione sollevata, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 141 CE e/o la direttiva 76/207 ostino a che un contratto collettivo, quale il BAT O, escluda dal computo nel periodo minimo di anzianità di servizio la parte del periodo in cui la lavoratrice, conformemente alla legislazione dell’ex RDT, ha usufruito di un congedo di maternità eccedente il periodo di astensione dal lavoro di otto settimane, previsto dalla legislazione della Repubblica federale di Germania, di cui al detto contratto.<br />
23<br />
La sig.ra Sass propone di risolvere la detta questione in senso affermativo. Il Land Brandeburgo e la Commissione delle Comunità europee sostengono la tesi contraria. Quest’ultima afferma, in particolare, che il diritto comunitario non è applicabile al caso di specie.<br />
24<br />
A tale proposito, occorre rilevare in primo luogo che, poiché il Trattato 31 agosto 1990, relativo alla realizzazione dell’unità tedesca (BGBl. 1990, II, pag. 889), è entrato in vigore il 3 ottobre 1990, il diritto comunitario era applicabile al momento dell’adozione del BAT O, avvenuta il 10 dicembre 1990. Pertanto, le disposizioni adottate a seguito della riunificazione tedesca per disciplinare la situazione dei lavoratori ormai soggetti alla legislazione della Repubblica federale di Germania devono essere conformi alla normativa comunitaria pertinente.<br />
25<br />
In secondo luogo, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato, in merito all’art. 141 CE, che, data la natura imperativa di quest’ultimo, il divieto di discriminazione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile riguarda non solo le pubbliche autorità, ma vale del pari per tutti i contratti che disciplinano in modo collettivo il lavoro subordinato (v., in particolare, sentenze 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne, Racc. pag. 455, punto 39; 7 febbraio 1991, causa C 184/89, Nimz, Racc. pag. I 297, punto 11, e 21 ottobre 1999, causa C 333/97, Lewen, Racc. pag. I 7243, punto 26). Poiché il BAT O è diretto a disciplinare i rapporti tra i dipendenti su base contrattuale e gli enti pubblici, lo stesso varrebbe nel contesto della direttiva 76/207 (v., in tal senso, sentenza 2 ottobre 1997, causa C 1/95, Gerster, Racc. pag. I 5253, punto 18).<br />
26<br />
Così, gli autori del BAT O sarebbero stati in condizioni di esaminare la situazione delle donne il cui rapporto di lavoro era soggetto alla transizione a causa della riunificazione tedesca rispetto a quella dei lavoratori di sesso maschile provenienti anch’essi dall’ex RDT.<br />
27<br />
Pertanto, giustamente la sig.ra Sass invoca il diritto comunitario per far valere i suoi diritti.<br />
28<br />
Per quanto riguarda la questione sollevata nel presente procedimento e al fine di fornire al giudice del rinvio una soluzione utile, occorre verificare anzitutto se la mancata presa in considerazione, per il calcolo di un periodo minimo di anzianità di servizio prescritto dal BAT O, dell’intero congedo di maternità, preso ai sensi della legislazione dell’ex RDT, rientri nell’art. 141 CE o, piuttosto, nella direttiva 76/207.<br />
29<br />
A tale proposito, dal fascicolo risulta che la controversia nella causa principale riguarda i periodi minimi di anzianità di servizio che devono essere compiuti per poter essere inquadrati in un livello retributivo superiore e la natura dei periodi di interruzione che possono essere computati in un simile periodo in deroga alla regola generale ai cui sensi quest’ultimo dev’essere compiuto senza soluzione di continuità e, in ogni caso, i periodi di interruzione consentiti non vengono computati nello stesso.<br />
30<br />
È vero che l’obiettivo perseguito dalla sig.ra Sass è la sua promozione anticipata al livello retributivo superiore. Orbene, per raggiungere un tale scopo, la questione determinante è se l’intero congedo di maternità della stessa possa essere computato nel periodo minimo di anzianità di servizio che dev’essere compiuto per poter essere inquadrata in un nuovo livello, se del caso in un livello retributivo superiore. Pertanto, va rilevato che, nel presente procedimento, l’aumento di retribuzione sarebbe solo la conseguenza del fatto di prendere in considerazione il detto congedo di maternità.<br />
31<br />
Del resto, le disposizioni in questione nella causa principale stabiliscono norme relative alla promozione di un dipendente ad un livello superiore, al termine di un periodo minimo di anzianità di servizio. Ne consegue che la questione sollevata nel caso di specie è diretta a precisare le condizioni di accesso a un livello superiore della gerarchia professionale e rientra, quindi, nell’ambito di applicazione della direttiva 76/207.<br />
32<br />
Occorre ricordare che, riguardo al principio della parità di trattamento, tale direttiva riconosce la legittimità, da un lato, della protezione della condizione biologica della donna durante e dopo la gravidanza e, dall’altro, della protezione delle particolari relazioni tra la donna e il bambino durante il periodo successivo alla gravidanza e al parto (v., in particolare, sentenze 12 luglio 1984, causa 184/83, Hofmann, Racc. pag. 3047, punto 25, e 18 marzo 2004, causa C 342/01, Merino Gómez, Racc. pag. I 0000, punto 32).<br />
33<br />
A tale proposito, l’art. 2, n. 3, di tale direttiva consente di adottare disposizioni nazionali che garantiscano alle donne diritti specifici a motivo della gravidanza e della maternità. Il diritto ad un congedo di maternità rientra nel detto articolo (v. sentenza 30 aprile 1998, causa C 136/95, Thibault, Racc. pag. I 2011, punto 24).<br />
34<br />
Inoltre, l’esercizio dei diritti conferiti a una donna in conformità del detto articolo non può essere oggetto di un trattamento sfavorevole per quanto riguarda i requisiti necessari affinché la stessa possa accedere ad un livello superiore della gerarchia professionale. Sotto questo profilo, la direttiva 76/207 mira al conseguimento di un’uguaglianza sostanziale e non formale (v., in tal senso, cit. sentenze Merino Gómez, punto 37, e Thibault, punto 26).<br />
35<br />
Da quanto precede si evince che una lavoratrice è tutelata, nel suo rapporto di lavoro, contro ogni trattamento sfavorevole motivato dal fatto che essa usufruisce o ha usufruito di un congedo di maternità.<br />
36<br />
Infatti, una donna che subisca un trattamento sfavorevole a causa di un’assenza per congedo di maternità è vittima di una discriminazione che ha origine nella sua gravidanza e nel detto congedo. Un comportamento del genere costituisce una discriminazione direttamente fondata sul sesso ai sensi della direttiva 76/207 (v. sentenze 13 febbraio 1996, causa C 342/93, Gillespie e a., Racc. pag. I 475, punto 22; Thibault, cit., punti 29 e 32, e 30 marzo 2004, causa C 147/02, Alabaster, Racc. pag. I 0000, punto 47).<br />
37<br />
In tale contesto, va rilevato che la sig.ra Sass è svantaggiata rispetto ad un collega di sesso maschile che abbia iniziato a lavorare nell’ex RDT il suo stesso giorno poiché, usufruendo del congedo di maternità, essa raggiungerà il livello retributivo superiore solo dodici settimane dopo il detto collega.<br />
38<br />
Tuttavia, premessa dell’iter logico seguito dal giudice del rinvio è che lo svantaggio subito dalla sig.ra Sass non sia fondato sul sesso, ma risieda piuttosto nel fatto che il suo rapporto di lavoro è rimasto quiescente durante le dodici settimane di cui trattasi.<br />
39<br />
A tale proposito, occorre rilevare che la lavoratrice rimane contrattualmente vincolata al suo datore di lavoro durante il congedo di maternità (v. citate sentenze Gillespie e a., punto 22; Thibault, punto 29, e Alabaster, punto 47). Le modalità con cui la lavoratrice percepisce una retribuzione durante tale congedo non pregiudicano la detta conclusione.<br />
40<br />
La Commissione, per contro, invoca la direttiva 92/85, nel caso in cui si trattasse di una discriminazione fondata sul sesso, al fine di esaminare le eventuali ripercussioni di un congedo di maternità più lungo del periodo minimo previsto da tale direttiva sui diritti connessi con il contratto di lavoro. Essa fa valere, in proposito, la sentenza 27 ottobre 1998, causa C 411/96, Boyle e a. (Racc. pag. I 6401, punto 79) e sembra trarne la conclusione che, poiché i diritti della lavoratrice possono essere pregiudicati da un congedo di maternità che ecceda le prescrizioni minime di cui all’art. 8 di tale direttiva, le venti settimane di cui la sig.ra Sass ha liberamente deciso di usufruire, ai sensi dell’art. 244 dell’AGB DDR, costituirebbero unicamente un vantaggio offerto a quest’ultima.<br />
41<br />
Il detto iter logico non può essere accolto.<br />
42<br />
Per quanto riguarda, anzitutto, la direttiva 92/85, va ricordato che quest’ultima doveva essere recepita dagli Stati membri solo entro il 19 ottobre 1994, vale a dire in una data successiva a quella dei fatti della causa principale.<br />
43<br />
Del resto, anche supponendo che si possa far valere la detta direttiva, occorre rilevare che, ai sensi del suo art. 11, essa dispone che, per garantire la protezione della donna gestante, puerpera o in periodo di allattamento, i diritti connessi con il contratto di lavoro devono essere garantiti &#8220;nel caso contemplato all’articolo 8&#8221;. Orbene, tale art. 8 prevede &#8220;un congedo di maternità di almeno quattordici settimane ininterrotte&#8221;.<br />
44<br />
Di conseguenza, il fatto che una legislazione conceda alle donne un congedo di maternità superiore a quattordici settimane non osta a che quest’ultimo possa nondimeno essere considerato un congedo di maternità di cui all’art. 8 della direttiva 92/85 e, quindi, un periodo durante il quale, ai sensi dell’art. 11 della stessa direttiva, devono essere garantiti i diritti connessi con il contratto di lavoro.<br />
45<br />
Inoltre, il fatto che un tale congedo sia o meno obbligatorio non può essere determinante per risolvere la questione sollevata nel caso di specie. A tale proposito, occorre rilevare che, ai sensi della direttiva 92/85, l’obbligo di astensione dal lavoro riguarda solo un periodo di almeno due settimane di tale congedo di maternità della durata minima di quattordici settimane.<br />
46<br />
Pertanto, il fatto che la sig.ra Sass abbia scelto di usufruire dell’intero congedo di venti settimane previsto dall’AGB DDR quando il congedo di otto settimane previsto dal MuSchG impone un obbligo di astensione dal lavoro non osta a che il suo congedo possa essere integralmente considerato un congedo legale diretto alla tutela della donna che ha partorito.<br />
47<br />
Per quanto riguarda, poi, la citata sentenza Boyle e a., va rilevato che, contrariamente a quanto sembra affermare la Commissione, quest’ultima non pregiudica in alcun modo la soluzione della questione sollevata nel presente procedimento, in quanto, nella sentenza Boyle, non si trattava di un congedo legale, bensì di un congedo supplementare concesso dal datore di lavoro.<br />
48<br />
Da tutte le considerazioni che precedono si evince che, se la legislazione nazionale prevede un congedo di maternità diretto a tutelare, durante il periodo successivo alla gravidanza e al parto, sia la condizione biologica della donna sia le particolari relazioni con il bambino, il diritto comunitario esige che il fatto di usufruire di un congedo legale di tutela, da un lato, non interrompa né il rapporto di lavoro della donna interessata né l’attuazione dei diritti connessi e, dall’altro, non possa provocare un trattamento sfavorevole di quest’ultima.<br />
49<br />
Orbene, il BAT O avrebbe preso come unico punto di riferimento in proposito la legislazione nazionale della Repubblica federale di Germania, mentre il congedo in questione rientra nella legislazione dell’ex RDT.<br />
50<br />
Di conseguenza, occorre esaminare in ultimo la natura del congedo di cui ha effettivamente usufruito la sig.ra Sass al fine di verificare se quest’ultimo possa essere assimilato ad un periodo di astensione dal lavoro come quello previsto dal MuSchG, destinato a garantire la tutela della donna che ha partorito.<br />
51<br />
In caso affermativo, il detto congedo avrebbe dovuto essere preso in considerazione, per il calcolo del periodo minimo di anzianità di servizio, alla stregua di un simile periodo di astensione dal lavoro, ossia integralmente. Non essendo ciò avvenuto, la sig.ra Sass avrebbe subito un trattamento sfavorevole a causa della sua assenza per congedo di maternità e, quindi, una discriminazione direttamente fondata sul sesso, ai sensi della direttiva 76/207, in quanto essa raggiungerà il livello retributivo superiore solo dodici settimane dopo un collega di sesso maschile che abbia iniziato a lavorare nell’ex RDT il suo stesso giorno.<br />
52<br />
A tale proposito, appare significativo il fatto che dalle risposte del governo tedesco ai quesiti scritti della Corte risulti che le finalità, da un lato, del congedo di maternità di otto settimane, previsto dall’art. 6 del MuSchG, e, dall’altro, del congedo di maternità di venti settimane, previsto dall’art. 244 dell’AGB DDR e di cui la sig.ra Sass ha usufruito, coincidevano ampiamente. Secondo il detto governo, entrambi i detti sistemi di congedo erano diretti al ristabilimento fisico della madre dopo il parto e a consentirle di accudire personalmente il bambino.<br />
53<br />
Come la Corte ha già dichiarato in più occasioni, scopo della direttiva 76/207, e in particolare del suo art. 2, n. 3, è proprio tale duplice tutela della donna (v., in particolare, la giurisprudenza ricordata supra, al punto 34 della presente sentenza).<br />
54<br />
Di conseguenza, risulta che il congedo di maternità di venti settimane, previsto dall’art. 244 dell’AGB DDR, perseguiva gli stessi obiettivi e la stessa finalità del periodo di astensione dal lavoro di otto settimane, previsto dall’art. 6 del MuSchG, e che, pertanto, il detto congedo di venti settimane dev’essere considerato un congedo legale diretto alla tutela della donna che ha partorito e dev’essere anch’esso computato in un periodo minimo di anzianità di servizio che consenta di accedere ad un livello retributivo superiore.<br />
55<br />
Tuttavia, occorre ricordare che non spetta alla Corte interpretare la legislazione nazionale, in quanto ciò rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale. Orbene, in caso di violazione della direttiva 76/207 da parte di disposizioni legislative che istituiscano una discriminazione contraria a quest’ultima, i giudici nazionali sono tenuti ad eliminare la suddetta discriminazione con tutti i mezzi possibili, in particolare applicando le suddette disposizioni a vantaggio del gruppo sfavorito (v. sentenze 20 marzo 2003, causa C 187/00, Kutz-Bauer, Racc. pag. I 2741, punto 75, e 11 settembre 2003, causa C 77/02, Steinicke, Racc. pag. I 9027, punto 72).<br />
56<br />
Ciò premesso, spetta al giudice nazionale verificare, alla luce dei fatti della causa principale, se il congedo di cui ha usufruito la sig.ra Sass e il periodo di astensione dal lavoro di cui al BAT O siano assimilabili, dal punto di vista dei loro obiettivi e della loro finalità, al fine di poter computare nel periodo minimo di anzianità di servizio richiesto da quest’ultimo l’intero congedo legale preso ai sensi della legislazione dell’ex RDT.<br />
57<br />
Va tuttavia precisato che, nell’esame degli obiettivi e della finalità di ciascuno di questi due sistemi, né la natura obbligatoria del congedo, né le modalità con cui la lavoratrice percepisce una retribuzione durante lo stesso possono costituire un criterio determinante.<br />
58<br />
Pertanto, qualora il giudice nazionale giunga alla conclusione che il congedo di maternità previsto dall’art. 244 dell’AGB DDR costituisce un siffatto congedo legale diretto alla tutela della donna che ha partorito, il detto congedo andrà computato interamente nel periodo minimo di anzianità di servizio che dev’essere compiuto per poter essere inquadrati in un livello retributivo superiore al fine di evitare che una donna che abbia usufruito di tale congedo sia svantaggiata, a causa della sua gravidanza e del suo congedo di maternità, rispetto ad un collega di sesso maschile che abbia iniziato a lavorare nell’ex RDT il suo stesso giorno.<br />
59<br />
Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione sollevata va risolta nel senso che la direttiva 76/207 osta a che un contratto collettivo, quale il BAT O, escluda dal computo in un periodo minimo di anzianità di servizio la parte del periodo durante il quale la lavoratrice ha usufruito, conformemente alla legislazione dell’ex RDT, di un congedo di maternità eccedente il periodo di astensione dal lavoro, previsto dalla legislazione della Repubblica federale di Germania, di cui al detto contratto, dato che gli obiettivi e la finalità di entrambi i detti congedi rispondono agli obiettivi di tutela della donna per quanto riguarda la gravidanza e la maternità, tutela sancita dall’art. 2, n. 3, di tale direttiva. Spetta al giudice nazionale verificare se le dette condizioni siano soddisfatte.<br />
Sulle spese<br />
60<br />
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, tranne quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi,</b></p>
<p>la Corte (Prima Sezione), dichiara:<br />La direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, osta a che un contratto collettivo, quale il Bundes-Angestelltentarifvertrag-Ost (contratto collettivo per i dipendenti pubblici su base contrattuale della Germania Est), escluda dal computo in un periodo minimo di anzianità di servizio la parte del periodo durante il quale la lavoratrice ha usufruito, conformemente alla legislazione dell’ex Repubblica democratica tedesca, di un congedo di maternità eccedente il periodo di astensione dal lavoro, previsto dalla legislazione della Repubblica federale di Germania, di cui al detto contratto, dato che gli obiettivi e la finalità di entrambi i detti congedi rispondono agli obiettivi di tutela della donna per quanto riguarda la gravidanza e la maternità, tutela sancita dall’art. 2, n. 3, di tale direttiva. Spetta al giudice nazionale verificare se le dette condizioni siano soddisfatte.</p>
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