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	<title>18/10/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/10/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2019 n.7088</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-10-2019-n-7088/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-10-2019-n-7088/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2019 n.7088</a></p>
<p>Antonino Anastasi, Presidente, Estensore; Il trasferimento per incompatibilità  ambientale viene, pertanto, disposto per ragioni di tutela dell&#8217;interesse pubblico e non presuppone la sussistenza della colpa in capo al soggetto interessato dal provvedimento. 1.- Personale della Pubblica Amministrazione &#8211; Militari &#8211; trasferimento per incompatibilità  ambientale &#8211; ratio &#8211; motivazione attenuata &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-10-2019-n-7088/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2019 n.7088</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-10-2019-n-7088/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2019 n.7088</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonino Anastasi, Presidente, Estensore;</span></p>
<hr />
<p>Il trasferimento per incompatibilità  ambientale viene, pertanto, disposto per ragioni di tutela dell&#8217;interesse pubblico e non presuppone la sussistenza della colpa in capo al soggetto interessato dal provvedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Personale della Pubblica Amministrazione &#8211; Militari &#8211; trasferimento per incompatibilità  ambientale &#8211; ratio &#8211; motivazione attenuata &#8211; sufficienza.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>L&#8217;istituto del trasferimento per incompatibilità  ambientale dei dipendenti pubblici ha come principale funzionale quella di preservare il decoro e il prestigio dell&#8217;Amministrazione, potenzialmente compromessi da quei comportamenti, anche non disciplinarmente sanzionabili, tenuti dai dipendenti stessi che rendono la loro permanenza non più¹ opportuna in una determinata sede di servizio: il trasferimento per incompatibilità  ambientale viene, pertanto, disposto per ragioni di tutela dell&#8217;interesse pubblico e non presuppone la sussistenza della colpa in capo al soggetto interessato dal provvedimento.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>L&#8217;Amministrazione, peraltro, gode di un&#8217;ampia discrezionalità  in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità  che giustificano tale tipologia di trasferimenti i quali, proprio per questa ragione, non necessitano nemmeno di una particolare motivazione.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/10/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 07088/2019REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 04776/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4776 del 2018, proposto da Ministero della Difesa, Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS-non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>per la riforma</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2019 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti l&#8217;avvocato dello Stato Maurizio Greco;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Nel settembre 2016 l&#8217;appellato, all&#8217;epoca in servizio nel Corpo Forestale come comandante di stazione ubicata nella provincia <i>omissis</i>, effettuava due accessi non autorizzati alla banca dati delle Forze dell&#8217;ordine al fine di reperire notizie su se stesso e altro appartenente al reparto.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale condotta ha dato luogo ad un procedimento disciplinare poi estinto e ad un decreto penale di condanna ( opposto dall&#8217;interessato).</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza l&#8217;Arma (nella quale l&#8217;interessato era medio tempore transitato) dopo una complessa istruttoria ha disposto il trasferimento del dipendente a reparto amministrativo ubicato nella provincia di Foggia, al fine di far cessare la situazione di incompatibilità  determinatasi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sottufficiale ha impugnato il provvedimento avanti al Tar Bari il quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">A sostegno della decisione il Tribunale ha rilevato che l&#8217;Amministrazione, trasferendo l&#8217;interessato ad un reparto amministrativo, lo aveva di fatto demansionato perseguendo un intento sanzionatorio estraneo alla finalità  dei trasferimenti per incompatibilità .</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza è stata impugnata con l&#8217;atto di appello all&#8217;esame dalla soccombente Amministrazione la quale ne ha chiesto l&#8217;integrale riforma, previa sospensione dell&#8217;esecutività .</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appellato, benchè regolarmente intimato, non ha svolto attività  difensiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ord.za n. -OMISSIS-la Sezione ha accolto l&#8217;istanza cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione ha depositato memoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica Udienza del 16 ottobre 2016 l&#8217;appello è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appello è fondato e va pertanto accolto.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il mezzo che va prioritariamente esaminato l&#8217;appellante Amministrazione deduce che il trasferimento del sottufficiale non ha alcun intento punitivo ed è invece finalizzato esclusivamente ad ovviare alla incompatibilità  &#8211; di tipo sia ambientale che funzionale &#8211; determinatasi a seguito degli eventi sopra riportati.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso l&#8217;Amministrazione esclude che, in concreto, l&#8217;assegnazione dell&#8217;interessato ad un reparto avente compiti prevalentemente amministrativi possa aver comportato un demansionamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il mezzo è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è noto, l&#8217;istituto del trasferimento per incompatibilità  ambientale dei dipendenti pubblici ha come principale funzionale quella di preservare il decoro e il prestigio dell&#8217;Amministrazione, potenzialmente compromessi da quei comportamenti, anche non disciplinarmente sanzionabili, tenuti dai dipendenti stessi che rendono la loro permanenza non più¹ opportuna in una determinata sede di servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il trasferimento per incompatibilità  ambientale viene, pertanto, disposto per ragioni di tutela dell&#8217;interesse pubblico e non presuppone la sussistenza della colpa in capo al soggetto interessato dal provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione gode di un&#8217;ampia discrezionalità  in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità  che giustificano tale tipologia di trasferimenti i quali, proprio per questa ragione, non necessitano nemmeno di una particolare motivazione. Ne consegue che il giudice chiamato a valutare la legittimità  dei provvedimenti che dispongono questa misura deve limitarsi al riscontro dell&#8217;effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità  venutasi a creare nonchè della proporzionalità  del rimedio adottato per rimuoverla. ( cfr. per quanto riguarda i militari IV Sez. n. 239 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso all&#8217;esame, la sussistenza di una situazione di incompatibilità  ambientale che consigliava il trasferimento del sottufficiale ad altra sede non è disputabile ed è riconosciuta anche dalla sentenza impugnata, avuto riguardo alle condotte poste in essere dall&#8217;interessato quale comandante di una specifica articolazione del corpo di appartenenza, condotte peraltro coinvolgenti personale a quella articolazione assegnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto chiarito sulla l&#8217;effettiva necessità  di trasferire l&#8217;interessato, il nodo della questione realmente controversa sta nel valutare se l&#8217;ulteriore decisione &#8211; cioè quella di assegnarlo ad attività  prevalentemente amministrative o comunque non afferenti all&#8217;ambito della polizia giudiziaria &#8211; abbia effettivamente assunto carattere sproporzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo il Collegio ritiene che la decisione dell&#8217;Amministrazione non presenta profili di illogicità  sindacabili in questa sede di legittimità , ove si abbia riguardo &#8211; in concreto &#8211; al comportamento tenuto dall&#8217;interessato e sanzionato ( sia pure in via non irrevocabile) in sede penale.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, come si è detto sopra, tale comportamento si è concretizzato in accessi non autorizzati alla banca dati SDI gestita dal Ministero dell&#8217;Interno, di talchè ben si comprende come l&#8217;Amministrazione abbia ritenuto opportuno &#8211; nel perseguimento del pubblico interesse al sereno e corretto espletamento del servizio &#8211; eliminare de futuro ogni possibilità  di dubbi sulla possibile reiterazione di tali condotte da parte dell&#8217;interessato, assegnandolo a funzioni ( peraltro di assoluto rilievo) non comportanti lo svolgimento di attività  di polizia giudiziaria, cioè non comportanti la possibilità  di accesso alla suddetta banca dati.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altro canto, nemmeno può seguirsi l&#8217;impostazione del TAR laddove ravvisa un vero e proprio demansionamento dell&#8217;interessato, derivante dall&#8217;assegnazione ad incarichi prevalentemente amministrativi: da un lato, infatti, non ricorre tale ipotesi ove il dipendente sia assegnato a mansioni rientranti pienamente in quelle connesse al grado di appartenenza e all&#8217;anzianità  di servizio, il che nel caso all&#8217;esame è incontestato; dall&#8217;altro nell&#8217;ambito dell&#8217;Arma gli incarichi o funzioni assegnabili in relazione ai diversi gradi ed anzianità  del personale sono equiordinati, nel senso che &#8211; sotto il profilo giuridico &#8211; non sussiste un elenco di incarichi o funzioni ordinari contrassegnati da minore o maggior valenza, ad es. ai fini della progressione in carriera.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla scorta delle considerazioni che precedono l&#8217;appello va pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese del giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla novità  di alcune delle questioni trattate.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, riforma la sentenza impugnata e respinge il ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese del giudizio compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  di -OMISSIS-.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-10-2019-n-7088/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2019 n.7088</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2019 n.12052</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-18-10-2019-n-12052/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-18-10-2019-n-12052/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2019 n.12052</a></p>
<p>Elena Stanizzi, Presidente, Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore; PARTI: (M. Aurelio e Figli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Sabatino Alessio Marrama c. Comune di Ladispoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Paggi, Benedetto Croce nonchè Città  Metropolitana</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-18-10-2019-n-12052/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2019 n.12052</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-18-10-2019-n-12052/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2019 n.12052</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Elena Stanizzi, Presidente, Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore; PARTI: (M. Aurelio e Figli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Sabatino Alessio Marrama c. Comune di Ladispoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Paggi, Benedetto Croce nonchè Città  Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanna Albanese)</span></p>
<hr />
<p>La clausola sociale  deve  essere interpretata in modo da non limitare la libertà  di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Appalti pubblici &#8211; pubblicazione generalizzata on line &#8211; vantaggi a favore di alcuni ed a discapito di altri &#8211; concorrenza &#8211; lesione &#8211; va esclusa.</p>
</p>
<p>2.- Appalti pubblici &#8211; c.d. clausola sociale &#8211; ratio e disciplina.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>1. Una pubblicazione, per sua natura conoscibile da qualsiasi soggetto, (nella specie, atti relativi ad una gara ad evidenza pubblica nell&#8217;Albo Pretorio on line di una p. A.) non può aver determinato alcun particolare vantaggio in capo a qualcuno e a discapito di altri, nè può aver determinato la lesione degli interessi di ciascun potenziale concorrente.</i></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>2. Nelle gare pubbliche la c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà  di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando la platea dei partecipanti, nonchè atta a ledere la libertà  d&#8217;impresa, riconosciuta e garantita dall&#8217;art. 41 Cost., che sta a fondamento dell&#8217;autogoverno dei fattori di produzione e dell&#8217;autonomia di gestione propria dell&#8217;archetipo del contratto di appalto: la suddetta clausola deve quindi essere interpretata in modo da non limitare la libertà  di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente; l&#8217;obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell&#8217;appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere, in particolare, armonizzato e reso compatibile con l&#8217;organizzazione di impresa prescelta dall&#8217;imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell&#8217;organigramma dell&#8217;appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall&#8217;appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Per contro, la clausola non comporta alcun obbligo per l&#8217;impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale giù  utilizzato dalla precedente impresa o società  affidataria.</i></p>
<p> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/10/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 12052/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 07012/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7012 del 2019, proposto da M. Aurelio e Figli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Sabatino Alessio Marrama, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Ladispoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Paggi, Benedetto Croce, domiciliataria ex lege in Ladispoli, piazza Giovanni Falcone, 1;</p>
<p style="text-align: justify;">Città  Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanna Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>per l&#8217;annullamento,</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">A) Del Bando di Gara di Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani n. 2019/S 086 &#8211; 206488, avente ad oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Ladispoli, suddiviso in un unico lotto, della durata di mesi 84 e per un valore stimato di euro 42.557.507,70 IVA esclusa, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione Europea in data 03/05/2019, codice CIG: 782942885F.</p>
<p style="text-align: justify;">B) Degli allegati al predetto Bando di gara quali:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Disciplinare di Gara.</p>
<p style="text-align: justify;">a) Capitolato Speciale di Appalto e suo allegato n. 1, quale la dichiarazione di conformità  a standard sociali minimi.</p>
<p style="text-align: justify;">b) il piano industriale.</p>
<p style="text-align: justify;">c) il disciplinare tecnico prestazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">d) la planimetria del territorio.</p>
<p style="text-align: justify;">e) il DUVRI</p>
<p style="text-align: justify;">f) lo schema di contratto</p>
<p style="text-align: justify;">g) l&#8217;istanza di partecipazione</p>
<p style="text-align: justify;">h) l&#8217;offerta tecnica</p>
<p style="text-align: justify;">i) l&#8217;offerta economica</p>
<p style="text-align: justify;">j) il patto di integrità </p>
<p style="text-align: justify;">k) le istruzioni tecniche</p>
<p style="text-align: justify;">l) costi annui di gestione</p>
<p style="text-align: justify;">C) Del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Ladispoli n. 60 del 27/03/2019, contenente deliberazione di pari numero e data, avente ad oggetto l&#8217;approvazione del progetto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con implementazione della tariffa puntuale &#8211; affidamento del servizio da espletarsi attraverso gara di appalto ad evidenza pubblica per la durata di anni 7 (sette), redatto dal progettista incaricato E.S.P.E.R. S.r.l. di Torino, acquisito al Prot. dell&#8217;ente il 26/02/2019 con il n. 9822, costituito dai seguenti elaborati:</p>
<p style="text-align: justify;">a) Capitolato Speciale di Appalto e suoi n. 6 allegati quali: 1) la dichiarazione di conformità  a standard sociali minimi, 2) il piano industriale, 3) il disciplinare tecnico prestazionale, 4) la planimetria del territorio, 5) il DUVRI e 6) lo schema di contratto,</p>
<p style="text-align: justify;">il tutto siccome illegittimamente pubblicato all&#8217;Albo pretorio del Comune di Ladispoli in data 29/03/2019 al n. Atto 60 e n. di Registro 670, comprensivo dei pareri di regolarità  tecnica, contabile e copertura finanziaria e di conformità .</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ladispoli e di Città  Metropolitana di Roma Capitale;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2019 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in esame la ricorrente &#8211; che è l&#8217;attuale esecutrice dell&#8217;attuale servizio di raccolta e trasporto, in maniera differenziata, dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, spazzamento delle strade e altri servizi complementari e/o opzionali, nel Comune di Ladispoli &#8211; ha chiesto l&#8217;annullamento:</p>
<p style="text-align: justify;">A) del Bando di Gara di Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani n. 2019/S 086 &#8211; 206488, avente a oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Ladispoli, suddiviso in un unico lotto, della durata di mesi 84 e per un valore stimato di euro 42.557.507,70 IVA esclusa, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione Europea in data 03/05/2019.</p>
<p style="text-align: justify;">B) Degli allegati al predetto Bando di gara quali:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Disciplinare di Gara</p>
<p style="text-align: justify;">a) Capitolato Speciale di Appalto e suo allegato n. 1, quale la dichiarazione di conformità  a standard sociali minimi (doc.03 e 04)</p>
<p style="text-align: justify;">b) il piano industriale (doc.05)</p>
<p style="text-align: justify;">c) il disciplinare tecnico prestazionale (doc.06)</p>
<p style="text-align: justify;">d) la planimetria del territorio (doc.07)</p>
<p style="text-align: justify;">e) il DUVRI (doc.08)</p>
<p style="text-align: justify;">f) lo schema di contratto (doc.09)</p>
<p style="text-align: justify;">g) l&#8217;istanza di partecipazione (doc.10)</p>
<p style="text-align: justify;">h) l&#8217;offerta tecnica (doc.11)</p>
<p style="text-align: justify;">i) l&#8217;offerta economica (doc.12)</p>
<p style="text-align: justify;">j) il patto di integrità  (doc.13)</p>
<p style="text-align: justify;">k) le istruzioni tecniche (doc.14)</p>
<p style="text-align: justify;">l) costi annui di gestione (doc.15)</p>
<p style="text-align: justify;">C) Del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Ladispoli n. 60 del 27/03/2019, contenente deliberazione di pari numero e data, avente a oggetto l&#8217;approvazione del progetto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con implementazione della tariffa puntuale &#8211; affidamento del servizio da espletarsi attraverso gara di appalto ad evidenza pubblica per la durata di anni 7, redatto dal progettista incaricato E.S.P.E.R. S.r.l. di Torino, acquisito al Prot. dell&#8217;ente il 26/02/2019 con il n. 9822, costituito dai seguenti elaborati:</p>
<p style="text-align: justify;">a) Capitolato Speciale di Appalto e suoi n. 6 allegati quali: 1) la dichiarazione di conformità  a standard sociali minimi, 2) il piano industriale, 3) il disciplinare tecnico prestazionale, 4) la planimetria del territorio, 5) il DUVRI e 6) lo schema di contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tutto pubblicato all&#8217;Albo pretorio del Comune di Ladispoli in data 29/03/2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Il criterio di aggiudicazione della gara di appalto è quello dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Ladispoli ha affidato l&#8217;espletamento della procedura di gara alla Stazione Unica Appaltante della Città  metropolitana di Roma Capitale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 4413 del 27.06.2019 questa Sezione ha rigettato l&#8217;istanza cautelare, &#8220;considerato che la ricorrente lamenta un pregiudizio che non riveste il requisito della attualità , perchè non sa ancora se non si aggiudicherà  la gara, cosicchè potrà  far valere le proprie doglianze avverso i successivi provvedimenti di aggiudicazione della gara&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il termine di scadenza per le offerte era infatti il 10 giugno 2019, ma l&#8217;aggiudicazione non è ancora intervenuta.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 15.10.2019 la causa è stata posta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente, va rigettata l&#8217;eccezione del Comune di &#8220;inammissibilità  del ricorso introduttivo ai sensi dell&#8217;art. 120, comma 5, del C.P.A., quanto meno relativamente alla impugnazione tardiva della deliberazione n. 60 del 27 marzo 2019, pubblicata per quindici giorni all&#8217;Albo Pretorio del Comune di Ladispoli dal 29/03/2019 al 13/04/2019, atteso che il ricorso è stato notificato in data 4/6/2019&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, l&#8217;art. 41 del cpa, relativo alla &#8220;notificazione del ricorso e suoi destinatari&#8221;, al comma 2 dispone che &#8220;per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale&#8221;, come per la citata delibera, il termine di decadenza per proporre azione di annullamento decorre &#8220;dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">E poichè la pubblicazione della citata delibera è scaduta il 13.04.2019, il ricorso è tempestivo.</p>
<p style="text-align: justify;">1) Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente si lamenta del fatto che &#8220;il Comune di Ladispoli in data 29/03/2019 ha pubblicato nel proprio Albo Pretorio on line ed unitamente al verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 27/03/2019 &#8211; comprensivo di n. 12 allegati e con il quale è stato approvato il progetto del servizio di cui all&#8217;odierno bando di gara redatto dal progettista incaricato E.S.P.E.R. S.r.l. &#8211; anche tutti i suoi n. 12 allegati tra quali anche il Capitolato Speciale di Appalto e suoi n. 6 allegati costituiti da: 1) la dichiarazione di conformità  a standard sociali minimi, 2) il piano industriale, 3) il disciplinare tecnico prestazionale, 4) la planimetria del territorio, 5) il DUVRI e 6) lo schema di contratto&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Capitolato di Appalto e i suoi 6 allegati pubblicati in data 29.03.2019 sono identici per forma e contenuto a quelli pubblicati in data 03.05.2019, unitamente al Bando, sulla GUCE e sulla GURI.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma secondo la ricorrente, &#8220;l&#8217;anticipata e non consentita pubblicazione da parte della I.A. di tutta la documentazione di gara, prima della pubblicazione del Bando medesimo, oltre che costituire una violazione di legge, ha costituito anche una reale violazione del principio della par condicio di gara, ben potendo qualsivoglia ulteriore concorrente giù  essersi direttamente e/o indirettamente avvalso della conoscenza di dati e requisiti utili alla formulazione di una offerta di gara con largo anticipo rispetto all&#8217;attuale ricorrente e concorrente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">E ciù² perchè &#8220;tutti i dati (&#038;) da utilizzare per formulare l&#8217;offerta tecnica ed economica di gara sono contenuti nel Capitolato e suo Allegato n. 1, nonchè nel Piano Industriale, nel Disciplinare Tecnico Prestazionale, nella Planimetria del territorio, nel DUVRI e nello Schema di Contratto&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">E con la pubblicazione &#8220;ufficiale&#8221; del Bando di gara e dei suoi documenti allegati, la Stazione Appaltante si è limitata a ripubblicare i documenti, con la sola aggiunta nella prima pagina del codice CIG di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è infondato, perchè ha ragione il Comune di Ladispoli ad affermare che la contestata pubblicazione, essendo per sua natura conoscibile da qualsiasi soggetto, non può aver determinato alcun particolare vantaggio in capo a qualcuno e a discapito di altri, nè può aver determinato la lesione degli interessi di ciascun potenziale concorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Anzi, come correttamente rilevato dal Comune di Roma, la condizione di attuale gestore del servizio rendeva la ricorrente consapevole della prossima scadenza dell&#8217;affidamento e della necessità  di procedere alla indizione di una nuova procedura, e proprio tale circostanza mette la ricorrente nella condizione di maggior vantaggio rispetto a eventuali altri concorrenti, proprio per la pluriennale conoscenza dell&#8217;attività  da svolgersi in favore del Comune di Ladispoli e della comunità  amministrata.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Con il secondo motivo, la ricorrente rappresenta che alla data del 29.03.2019 occupava alle proprie dipendenze n. 78 lavoratori, stabilmente e continuativamente impiegati nell&#8217;appalto, tra i quali anche i signori M. Alessandro, M.Â  Simone e M.Â  Davide, assunti dalla società  con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.</p>
<p style="text-align: justify;">La Stazione Appaltante, di contro, nell&#8217;allegato 3 al Disciplinare ha indicato come personale in forza all&#8217;attuale appaltatore alla data del 29.03.2019 n. 75 lavoratori dipendenti, oltre a n. 2 ulteriori e licenziati, per i quali esiste una impugnazione con richiesta di reintegra.</p>
<p style="text-align: justify;">E allora la ricorrente sostiene che &#8220;risulta per tabulas la grave violazione del principio della par condicio tra tutti i partecipanti,&#038;laddove si indica come personale in forza al gestore uscente ed odierna ricorrente n. 77 lavoratori (recte: 75+2) anzichè come realmente in essere alla data del 29.3.2019 e dichiarato dalla medesima ricorrente al Comune di Ladispoli n. 80 lavoratori (recte: 78+2)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">E &#8220;tale insanabile vizio dei documenti di gara costituisce indiscutibilmente motivo con efficacia escludente e/o comunque di alterazione della parità  tra tutti i concorrenti, atteso che mentre la ricorrente risulta tenuta a formulare la propria offerta economica non potendo prescindere da un costo della manodopera pari ad almeno n. 78 unità , tutte le altre imprese concorrenti potranno formulare la propria offerta prendendo come base di calcolo un costo della manodopera, siccome &#8220;alterato e distorto&#8221; dalla documentazione di gara, pari al minor numero di almeno n. 75 unità ; il tutto con l&#8217;evidente svantaggio a sfavore della odierna ricorrente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel rispondere a quesito formulato dalla ricorrente, il Comune ha dichiarato di non aver ricompreso nell&#8217;elenco del personale allegato alla documentazione di gara n. 3 unità  lavorative, in quanto coincidenti con i signori M. Alessandro, M.Â  Simone e M.Â  Davide che, in quanto anche titolari di quote di partecipazione al capitale sociale della ricorrente, non potrebbero essere considerati come dipendenti della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma sul punto la ricorrente osserva che i signori M. Alessandro, Simone e Davide &#8211; giù  soci della M.Â  Aurelio e Figli S.r.l. &#8211; sono stati assunti alle dipendenze della società  ricorrente in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e orario full time, e impiegati stabilmente e continuativamente nell&#8217;appalto con il Comune di Ladispoli, con inquadramento nel livello 5B del CCNL FISE &#8211; Assoambiente e mansioni di Capo Cantiere nei diversi settori della Logistica, del Personale e dei Mezzi ed Attrezzature.</p>
<p style="text-align: justify;">E quindi, ribadisce la ricorrente, &#8220;per tutti gli altri concorrenti il costo totale della manodopera posto a base della formulazione della offerta di gara, comprensiva anche della percentuale di sconto in relazione al costo del personale, parte da un valore base di &#8211; (meno) euro 141.846,96 l&#8217;anno, e ciù² con evidente disparità  in danno della ricorrente. Da quanto sopra, poi, ne deriva anche la evidente alterazione delle &#8220;regole&#8221; della procedura competitiva impugnata ed, in particolar modo, del sub-criterio di cui al punto 11 del Disciplinare, che alla voce criterio di attribuzione del punteggio n. 8 (esperienza, qualità , personale), prevede l&#8217;attribuzione di un punteggio massimo di 12 punti, individuando il sub-criterio 8.1 (coerenza del piano di assorbimento del personale con l&#8217;attuale organico) di assegnazione &#8211; in ipotesi di totale rispetto dello stesso &#8211; del punteggio massimo di n. 6 punti, ovvero del 50% del punteggio massimo stabilito per criterio. E&#8217; evidente infatti che per la ricorrente il predetto sub-criterio 8.1. non ha alcuna efficacia, atteso che alla stessa &#8220;in partenza&#8221; viene &#8220;assegnato&#8221; un costo del personale diverso e maggiore di tutti gli altri concorrenti, sul quale poi formulare il proprio Piano di Assorbimento del Personale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene che in realtà  la ricorrente non abbia interesse a una decisione sul motivo descritto, perchè non si capisce come l&#8217;indicazione nel disciplinare di un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli che la ricorrente pretenderebbe venissero assunti possa mai determinare alcun tipo di svantaggio per la ricorrente, o tantomeno una violazione dei principi di imparzialità  e par condicio, visto che tutti i concorrenti sono tenuti a fare riferimento ai medesimi contenuti degli atti di gara, che la base di formulazione dell&#8217;offerta risulta la medesima per tutti i potenziali concorrenti, e che il R.U.P., nel rispondere a specifico quesito della ricorrente sul punto, ha fatto presente che &#8220;l&#8217;elenco del personale del quale tener conto ai fini della predisposizione dell&#8217;offerta e della documentazione a corredo della stessa, è quello riportato nel Disciplinare Tecnico Prestazionale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">3) Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta il fatto che &#8220;con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 30, comma 4 e 50 del Codice la lex specialis richiama l&#8217;interpretazione delle medesime disposizioni data dalle Linee Guida emanate da ANAC il 13 febbraio 2019 che hanno confermato l&#8217;orientamento giurisprudenziale che indebolisce il valore delle clausole sociali, il cui fine dovrebbe essere quello di &#8220;promuovere la stabilità  occupazionale del personale&#8221;, ai sensi dell&#8217;art. 50 del Codice degli Appalti&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, la ricorrente ritiene il provvedimento impugnato illegittimo nella parte in cui afferma che &#8220;l&#8217;applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall&#8217;impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l&#8217;organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. (&#038;) Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l&#8217;obbligo di inserimento della clausola sociale.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune ha correttamente rilevato che i soggetti in questione, parenti di primo grado dell&#8217;amministratore unico, risultano essere titolari di quote di proprietà  (rispettivamente del 15%, del 10% e del 10%) della Società  stessa, dopo esserne stati dal 2011 al 2016 anche consiglieri di amministrazione, e dalla quale sono stati poi assunti, con contratti a tempo indeterminato, nel corso della durata dell&#8217;appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">Vale a dire che non si tratta di soci lavoratori di una cooperativa, nè di un&#8217;ipotesi assimilabile all&#8217;azionariato popolare dei lavoratori, ma di quote di proprietà  tutt&#8217;altro che simboliche (complessivamente il 35%) di una società  di capitali che fattura annualmente svariati milioni di euro; pertanto, il favor per la stabilità  occupazionale, che costituisce la ratio dell&#8217;introduzione della clausola sociale nell&#8217;ordinamento, non può essere distorto nel senso sostenuto dalla ricorrente, soprattutto perchè incrementando impropriamente il numero dei lavoratori da coinvolgere nel riassorbimento, diviene concreto il rischio che venga meno invece la stabilità  occupazionale dei soggetti per la tutela dei quali l&#8217;istituto in parola è previsto.</p>
<p style="text-align: justify;">Va poi evidenziato che la clausola sociale, secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria, non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale impiegato e, tenuto conto che il servizio in affidamento prevede a regime, fatti salvi i picchi di attività  nei mesi estivi, una media di 71 operatori, numero inferiore a quelli attualmente impiegati, appare doveroso operare una attenta selezione dei soggetti da ricomprendere nel piano di assorbimento del personale.</p>
<p style="text-align: justify;">Più¹ precisamente, il Collegio condivide l&#8217;orientamento secondo cui nelle gare pubbliche la c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà  di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonchè atta a ledere la libertà  d&#8217;impresa, riconosciuta e garantita dall&#8217;art. 41 Cost., che sta a fondamento dell&#8217;autogoverno dei fattori di produzione e dell&#8217;autonomia di gestione propria dell&#8217;archetipo del contratto di appalto; la suddetta clausola deve quindi essere interpretata in modo da non limitare la libertà  di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente; l&#8217;obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell&#8217;appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l&#8217;organizzazione di impresa prescelta dall&#8217;imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell&#8217;organigramma dell&#8217;appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall&#8217;appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali, ma la clausola non comporta invece alcun obbligo per l&#8217;impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale giù  utilizzato dalla precedente impresa o società  affidataria (cfr. Cons. St., sez. III, 05/05/2017 n. 2078).</p>
<p style="text-align: justify;">4) Con il quarto motivo, infine, la ricorrente lamenta &#8220;genericità  e contraddittorietà  dei documenti costituenti la lex specialis&#8221;, nonchè &#8220;violazione del principio di trasparenza e buon andamento della azione amministrativa di cui all&#8217;art. 97 Cost.&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, sui punti specificati nel ricorso, la ricorrente sostiene &#8220;la genericità  e non attendibilità  della lex specialis&#038;, con conseguente impossibilità  per il concorrente di formulazione di una offerta completa e corretta, stante la discrasia di dati forniti ed utilizzati dalla Stazione Appaltante nel Disciplinare e nel Piano Industriale che, come dichiarato a pag. 158 del medesimo, è stato utilizzato ai fini della determinazione della base d&#8217;asta&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Più¹ in generale, &#8220;la carenza di pubblicità  dei dati, la genericità  e/o contraddittorietà  delle clausole contenute rendono il prezzo a base d&#8217;asta stabilito inferiore ai costi necessari all&#8217;esecuzione dei lavori e non offrono tutti gli elementi per consentire all&#8217;impresa concorrente di giudicare la convenienza a partecipare all&#8217;incanto e, conseguentemente, formulare un&#8217;offerta&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà , la ricorrente non fornisce elementi utili a comprendere come e perchè le previsioni contestate e i chiarimenti concessi abbiano impedito la formulazione da parte sua di una offerta adeguata, visto che anch&#8217;essa è tra i partecipanti alla gara, nè come sia stato in concreto violato il principio della par condicio tra i concorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il ricorso va rigettato.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione Seconda Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dei due Comuni costituiti, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori, in favore di ciascuno.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-18-10-2019-n-12052/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2019 n.12052</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2019 n.7076</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-18-10-2019-n-7076/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-18-10-2019-n-7076/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2019 n.7076</a></p>
<p>Pres. Frattini, Est. Ferrari Sulla decorrenza del termine per l&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione definitiva. 1. Contratti pubblici &#8211; Gara &#8211; Aggiudicazione definitiva &#8211; Impugnazione &#8211; Termini &#8211; Individuazione   1. Il termine per l&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione definitiva da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-18-10-2019-n-7076/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2019 n.7076</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-18-10-2019-n-7076/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2019 n.7076</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini, Est. Ferrari</span></p>
<hr />
<p>Sulla decorrenza del termine per l&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione definitiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">1. Contratti pubblici &#8211; Gara &#8211; Aggiudicazione definitiva &#8211; Impugnazione &#8211; Termini &#8211; Individuazione</p>
<p> </span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Il termine per l&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione definitiva da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto la comunicazione o ne hanno comunque avuto conoscenza, e non dal momento, eventualmente successivo, in cui la stazione appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all&#8217;aggiudicatario.</em></p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato ilÂ 18/10/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 07076/2019REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 07628/2019Â REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.<br /> sul ricorso numero di registro generale 7628 delÂ 2019, proposto dalla Sanacilia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Enrico Di Ienno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini, n. 33;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">la Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Dell&#8217;Orso, con domicilio eletto presso la propria legale, via Filippo Meda, n. 35;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>nei confronti</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">la MedicAir Centro s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Di Paolo e Stefano Soncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>per la riforma</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III quater, n. 10623 del 27 agosto 2019, che ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto avverso l&#8217;aggiudicazione alla ditta MedicAir del lotto n. 2, relativa al servizio di fornitura a noleggio e di gestione di sistemi di terapia antidecubito a pressione dinamica alternata per le strutture della Asl Roma 2.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Asl Roma 2;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della MedicAir Centro s.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la memoria depositata dalla Asl Roma 2 in data 4 aprile 2019;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la memoria depositata dalla MedicAir Centro s.r.l. in data 7 ottobre 2019;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 10Â ottobre 2019Â il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati Enrico Di Ienno, Francesco Dell&#8217;Orso e Stefano Soncini;</p>
<p style="text-align: justify;"> 1. Con ricorso proposto dinanzi al Tar Lazio, sede di Roma, la Sanacilia s.r.l. ha chiesto l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione del lotto n. 2, relativa al servizio di fornitura a noleggio e di gestione di sistemi di terapia antidecubito a pressione dinamica alternata per le strutture della Asl Roma 2, in favore della ditta MedicAir s.r.l., nonchè la declaratoria di inefficacia del contratto, ex art. 122 c.p.a., ove stipulato, e il risarcimento dei danni in via prioritaria in forma specifica, attraverso l&#8217;aggiudicazione del lotto n. 2, e la stipula del relativo contratto; in via subordinata ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con sentenza n. 10623 del 27 agosto 2019Â la sez. III quater del Tar Lazio, sede di Roma, ha dichiarato irricevibile il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La sentenza è stata impugnata con appello notificato il 16 settembre 2019Â e depositato il successivo 18Â settembre, deducendo l&#8217;erroneità  della declaratoria di irricevibilità  del ricorso di primo grado e riproponendo i motivi assorbiti dal Tar a seguito della decisione in rito.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Si è costituita in giudizio la Asl Roma 2, che ha sostenuto l&#8217;infondatezza dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Si è costituita in giudizio la MedicAir Centro s.r.l., che ha sostenuto l&#8217;infondatezza dell&#8217;appello e, ai sensi dell&#8217;art. 101, comma 2, c.p.a., ha riproposto i motivi del ricorso incidentale dichiarato improcedibile dal Tar per effetto della declaratoria di tardività  del ricorso principale.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Alla camera di consiglio delÂ 10Â ottobre 2019Â il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell&#8217;atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.</p>
<p style="text-align: justify;">7. L&#8217;appello è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva il Collegio che il termine per l&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione definitiva da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto la comunicazione o ne hanno comunque avuto conoscenza, e non dal momento, eventualmente successivo, in cui la stazione appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all&#8217;aggiudicatario (Cons. St., sez. V,Â 10Â giugno 2019, n. 3879).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso all&#8217;esame del Collegio con delibera n. 2480 del 21 dicembre 2018 &#8211; pubblicata sul sito istituzionale dell&#8217;Azienda sanitaria ex art., 32, l. n. 69 del 2009 &#8211; la stazione appaltante ha aggiudicato la gara alla MedicAir Centro s.r.l. e contestualmente, nelle more della verifica del possesso dei requisiti in capo alla prima graduata, ha prorogato di due mesi l&#8217;espletamento del servizio da parte della Sanacilia s.r.l., in qualità  di servizio di fornitura a noleggio e di gestione di sistemi di terapia antidecubito a pressione dinamica alternata. Dunque è evidente che giù  dalla data di proroga dell&#8217;affidamento l&#8217;appellante era venuta a conoscenza che l&#8217;appalto era stato affidato alla MedicAir, con la conseguenza che il ricorso di primo grado, notificato il 15 aprile 2019, è irricevibile per tardività , per violazione del termine di 30 giorni a tal fine prescritto dall&#8217;art. 120 c.p.a..</p>
<p style="text-align: justify;">Contrariamente a quanto assume l&#8217;appellante, non rileva che l&#8217;aggiudicazione definitiva sia stata conosciuta solo successivamente, essendo assorbente la circostanza che la Sanacilia fosse venuta a conoscenza &#8211; attraverso la delibera n. 2480 del 21 dicembre 2018 pubblicata sul sito internet della stazione appaltante &#8211; non solo che il suo affidamento del servizio era stato prorogato sino al 28 febbraio 2019Â ma anche che aggiudicataria della gara era la MedicAir.</p>
<p style="text-align: justify;">La sicura conoscenza dell&#8217;avvenuta proroga per un bimestre del rapporto contrattuale rende altrettanto sicura la conoscenza dell&#8217;aggiudicazione alla controinteressata, per essere le due statuizioni previste nella stessa delibera, peraltro, come si è detto, pubblicata sul sito internet.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell&#8217;art. 112 c.p.c.. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati, infatti, dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.</p>
<p style="text-align: justify;">9. L&#8217;infondatezza dell&#8217;appello consente al Collegio di prescindere dall&#8217;esame dei motivi dell&#8217;appello incidentale di primo grado riproposti dal appellata ai sensi dell&#8217;art. 101, comma 2, c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti in causa delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),</p>
<p style="text-align: justify;">definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2019 n.897</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-18-10-2019-n-897/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-18-10-2019-n-897/</guid>

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<p>R. Politi Pres., M. Pedron Est.; PARTI: Legambiente Lombardia Onlus rapp. avv.to P. Garbarino c. Provincia di Brescia rapp. avv.ti M. Poli, G. Donati e R. Rizzardi nei c. ARPA, ATS di Brescia, Comune di Cazzago S. Martino, Comune di Rovato, Consorzio per la tutela della Franciacorta (non costituiti); Bettoni</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-18-10-2019-n-897/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2019 n.897</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Politi Pres., M. Pedron Est.; PARTI: Legambiente Lombardia Onlus rapp. avv.to P. Garbarino c. Provincia di Brescia rapp. avv.ti M. Poli, G. Donati e R. Rizzardi nei c. ARPA, ATS di Brescia, Comune di Cazzago S. Martino, Comune di Rovato, Consorzio per la tutela della Franciacorta (non costituiti); Bettoni S.p.a. rapp. avv.ti F. Bertuzzi, S. Venturi e G. Sina con intervento ad adiuvandum Comune di Ospitaletto rapp. avv. D. Bezzi.</span></p>
<hr />
<p>In tema di assoggettabilità  a VIA del progetto di realizzazione di un nuovo impianto di gestione rifiuti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Ambiente e territorio &#8211; Impianto gestione rifiuti &#8211; VIA &#8211; Direttive tecniche regionali &#8211; Indice IA &#8211; Elementi di vulnerabilità .</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>In tema di impianti per la gestione dei rifiuti, il fatto che l&#8217;area sia giù  interessata da fenomeni di inquinamento e subisca le conseguenze negative del nuovo impianto non è una condizione automaticamente escludente, nè un motivo di sottoposizione automatica alla VIA. Le regole regionali, codificate dalla DGR 10 febbraio 2010 n. 8/11317, prevedono in effetti quattro indici: la procedura di VIA è necessaria unicamente se sono superati i valori di soglia in almeno tre elementi di vulnerabilità  dell&#8217;indice IA, oppure se è superato il valore di soglia dell&#8217;indice IB. Negli altri casi, invece, e dunque anche nell&#8217;ipotesi di superamento di tutti o di alcuni valori di soglia dell&#8217;indice IC, e del valore di soglia dell&#8217;indice di impatto cumulativo complessivo ID, la VIA non è obbligatoria, ma il progetto richiede misure di compensazione e mitigazione, oppure un piano di monitoraggio e controllo.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2019 n.7082</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-10-2019-n-7082/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-10-2019-n-7082/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-10-2019-n-7082/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2019 n.7082</a></p>
<p>Pres. Maruotti, Est. Caponigro In tema di responsabilità  risarcitoria della P.A. ed errore scusabile. 1. Pubblica amministrazione &#8211; Responsabilità  risarcitoria &#8211; Pregiudizio &#8211; Errore scusabile &#8211; Condizioni &#8211; Interpretazione 2. Pubblica amministrazione &#8211; Responsabilità  risarcitoria &#8211; Pregiudizio &#8211; Errore scusabile &#8211; Condotta amministrativa &#8211; Criteri 1. Non vi può essere</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-10-2019-n-7082/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2019 n.7082</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti, Est. Caponigro</span></p>
<hr />
<p>In tema di responsabilità  risarcitoria della P.A. ed errore scusabile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">1. Pubblica amministrazione &#8211; Responsabilità  risarcitoria &#8211; Pregiudizio &#8211; Errore scusabile &#8211; Condizioni &#8211; Interpretazione</p>
<p style="text-align: justify;">2. Pubblica amministrazione &#8211; Responsabilità  risarcitoria &#8211; Pregiudizio &#8211; Errore scusabile &#8211; Condotta amministrativa &#8211; Criteri</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Non vi può essere responsabilità  risarcitoria dell&#8217;Amministrazione laddove il pregiudizio sia stato cagionato da un&#8217;attività  amministrativa ascrivibile ad errore suscettibile (o scusabile) per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l&#8217;incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità  della situazione di fatto. Pertanto, per la configurabilità  della colpa dell&#8217;Amministrazione occorre avere riguardo al carattere della regola di azione violata: se la stessa è chiara, univoca e cogente, si dovrà  riconoscere la sussistenza dell&#8217;elemento psicologico nella sua violazione; al contrario, se il canone della condotta amministrativa giudicata è ambiguo, equivoco o costruito in modo tale da affidare all&#8217;Autorità  amministrativa un elevato grado di discrezionalità , la colpa potrà  essere accertata solo nelle ipotesi in cui il potere sia stato esercitato in palese spregio delle regole di correttezza e di proporzionalità .</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. A fronte di regole di condotta inidonee a costituire, di per sì©, un canone di azione sicuro e vincolante, la responsabilità  dell&#8217;Amministrazione potrà  essere affermata nei soli casi in cui l&#8217;azione amministrativa ha disatteso, in maniera macroscopica ed evidente, i criteri del buon andamento e dell&#8217;imparzialità , restando ogni altra violazione assorbita nel perimetro dell&#8217;errore scusabile.Â </em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><b>N. 07082/2019REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 09859/2014 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9859 del 2014, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Damizia e Arturo Salerni, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Carso, n. 23;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>per la riforma</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Prima Bis, n. -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 settembre 2019 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l&#8217;Avvocato Maria Rosaria Damizia e l&#8217;Avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. L&#8217;appellante espone di essere attualmente dipendente del Ministero dell&#8217;Interno, inquadrata, a decorrere dal settembre 2002, nella IV qualifica funzionale &#8211; attuale profilo professionale B1 &#8211; e in precedenza assunta dal Ministero dell&#8217;Interno, a decorrere dal 30 ottobre 1995, inquadrata nella III qualifica funzionale, attualmente area A; il Ministero della Difesa ha disposto l&#8217;assunzione, con decorrenza dal settembre 2002, in ottemperanza della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Prima Bis, n. -OMISSIS-, ovvero in concomitanza con l&#8217;avanzamento di carriera presso il Ministero dell&#8217;Interno per la permanenza nel quale, in ragione della migliore qualifica avuta a decorrere dal settembre 2002, l&#8217;interessata ha optato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;interessata, in particolare, ha posto in rilievo che, in qualità  di appartenente alla categoria protetta di &#8220;profugo&#8221;, ha presentato a suo tempo domanda di assunzione diretta per le funzioni di stenodattilografo ed operatore amministrativo al Ministero della Difesa e che, dopo avere sostenuto la prova pratica ed un colloquio con formulazione di un giudizio di idoneità  per l&#8217;assunzione nel profilo professionale di &#8220;dattilografo&#8221;, ascrivibile alla IV qualifica funzionale del CCNL Ministeri allora vigenti, l&#8217;Amministrazione ha comunicato l&#8217;intenzione di non procedere all&#8217;assunzione, in ragione del &#8220;blocco&#8221; delle nuove immissioni in servizio disposto dal d.l. n. 333 del 1992, convertito nella legge n. 359 del 1992.</p>
<p style="text-align: justify;">Di talchè, l&#8217;appellante ha proposto un primo ricorso giurisdizionale, accolto dal T.a.r. per il Lazio, Sezione Prima Bis, con la sentenza n. -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appellante ha altresì soggiunto che il Ministero della Difesa, nel dare esecuzione alla citata sentenza del T.a.r. per il Lazio, ha disposto la sua assunzione dal settembre 2002, mentre ritiene di avere diritto ad essere assunta, a tutti gli effetti, dall&#8217;aprile 1992, o, al più¹, dal 1° gennaio 1993 o comunque dalla data della diffida, vale a dire dal 18 settembre 1994.</p>
<p style="text-align: justify;">Il T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Prima Bis, con la appellata sentenza n. -OMISSIS-, ha respinto il conseguente ricorso proposto dall&#8217;interessata per la ritardata assunzione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appello è articolato nelle seguenti doglianze:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sussisterebbero tutti gli elementi previsti dall&#8217;art. 2043 c.c. per la configurabilità  dell&#8217;illecito aquiliano;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;Amministrazione avrebbe sistematicamente violato le norme applicabili al caso di specie e sarebbero irragionevoli le interpretazioni attraverso le quali si è pervenuti ad escludere l&#8217;appellante dall&#8217;assunzione, mentre, contestualmente, si procedeva all&#8217;assunzione di altri soggetti idonei nella stessa procedura collocati in posizione deteriore;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non vi sarebbe alcuna scusabilità  della violazione degli obblighi di imparzialità  ed efficienza dell&#8217;azione amministrativa dall&#8217;intervenuto parere del Consiglio di Stato e, d&#8217;altra parte, diversamente opinando ne risulterebbe compromesso il diritto al risarcimento ogniqualvolta vi sia una responsabilità  di più¹ soggetti pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto altro profilo, la parte ha impugnato la sentenza in relazione alla condanna alle spese del giudizio, chiedendone la riforma con compensazione delle spese del doppio grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 19 settembre 2019, la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Nel merito, l&#8217;appello è infondato e va di conseguenza respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">La rimproverabilità  dell&#8217;evento all&#8217;Amministrazione costituisce un presupposto indefettibile per poter ravvisare una sua responsabilità  risarcitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza consolidata, dalla quale questo Collegio non ha ragione per discostarsi, di conseguenza, ha posto in rilievo che la responsabilità  risarcitoria dell&#8217;Amministrazione deve essere negata laddove il pregiudizio sia stato cagionato da un&#8217;attività  amministrativa ascrivibile ad errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l&#8217;incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità  della situazione di fatto (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2013, n. 23; Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4337, richiamati da Cons. Stato, Sez. III, 11 settembre 2019, n. 6138).</p>
<p style="text-align: justify;">Per la configurabilità  della colpa dell&#8217;Amministrazione, in altri termini, occorre avere riguardo al carattere della regola di azione violata: se la stessa è chiara, univoca e cogente, si dovrà  riconoscere la sussistenza dell&#8217;elemento psicologico nella sua violazione; al contrario, se il canone della condotta amministrativa giudicata è ambiguo, equivoco o, comunque, costruito in modo tale da affidare all&#8217;Autorità  amministrativa un elevato grado di discrezionalità , la colpa potrà  essere accertata solo nelle ipotesi in cui il potere sia stato esercitato in palese spregio delle regole di correttezza e di proporzionalità . Ed, infatti, a fronte di regole di condotta inidonee a costituire, di per sì©, un canone di azione sicuro e vincolante, la responsabilità  dell&#8217;Amministrazione potrà  essere affermata nei soli casi in cui l&#8217;azione amministrativa ha disatteso, in maniera macroscopica ed evidente, i criteri del buon andamento e dell&#8217;imparzialità , restando ogni altra violazione assorbita nel perimetro dell&#8217;errore scusabile (cfr.Â <i>ex multis</i>: Cons. Stato, Sez. III; 11 settembre 2019, n. 6138; Cons. Stato, Sez. III, 4 marzo 2019, n. 1500; Cons. Stato, Sez. IV, 31 marzo 2015, n. 1683; Cons. Stato, Sez. IV, 28 luglio 2015, n. 3707)&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;errore scusabile, quindi, è ravvisabile in presenza, come nel caso di specie, dell&#8217;incertezza del quadro normativo di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale incertezza emerge in modo evidente e sintomatico per il fatto che, come anche evidenziato nella sentenza appellata, il Consiglio di Stato, con il parere n. 822 del 12 ottobre 1993, reso su richiesta dell&#8217;Amministrazione proprio al fine di individuare la corretta interpretazione della disposizione e procedere alla esatta applicazione della stessa, ha ritenuto che i procedimenti avviati per l&#8217;assunzione dei riservatari ex lege 482/1986, ancorchè attivati anteriormente all&#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 29 del 1993, non possono essere sottratti all&#8217;applicazione di quest&#8217;ultima.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, sebbene il parere reso dal Consiglio di Stato non fosse vincolante, è evidente che l&#8217;Amministrazione procedente ha agito in modo del tutto privo dai connotati che contrassegnano l&#8217;elemento soggettivo della colpa e che, quindi, non sussiste l&#8217;elemento della &#8220;rimproverabilità &#8220;, elemento costitutivo della responsabilità  risarcitoria amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè può assumere rilievo, ai fini della definizione del presente contenzioso, la circostanza secondo cui sarebbe stata completata prima la procedura di assunzione di candidati classificati in posizione potiore e ciù² sia in quanto la dedotta circostanza si presenta sprovvista, in sede di appello, di elementi di specificità , sia in quanto non potrebbe comunque far venire meno la scusabilità  dell&#8217;errore in cui è incorsa l&#8217;Amministrazione per quanto riguarda la fattispecie in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per riformare la sentenza di primo grado in ordine alla statuizione sulle spese di giudizio, mentre, considerata la peculiarità  della vicenda contenziosa, le spese del giudizio di appello possono essere integralmente compensate tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l&#8217;appello in epigrafe n. 9859 del 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese del giudizio di appello compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità , nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2019 n.897</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-18-10-2019-n-897-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-18-10-2019-n-897-2/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2019 n.897</a></p>
<p>Pres. Politi- Est. Pedron 1. Procedimenti autorizzatori- Progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale- Realizzazione impianto di trattamento rifiuti- Obbligo di sottoposizione a VIA- insussistenza. 2. Tutela dell&#8217;ambiente e del paesaggio-Â Coltivazione cava- Realizzazione impianto di trattamento rifiuti- Variante urbanistica- Non necessità .  1. La localizzazione di un nuovo impianto richiede una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-18-10-2019-n-897-2/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2019 n.897</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-18-10-2019-n-897-2/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2019 n.897</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Politi- Est. Pedron</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><br /> 1. Procedimenti autorizzatori- Progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale- Realizzazione impianto di trattamento rifiuti- Obbligo di sottoposizione a VIA- insussistenza.<br /> 2. Tutela dell&#8217;ambiente e del paesaggio-Â Coltivazione cava- Realizzazione impianto di trattamento rifiuti- Variante urbanistica- Non necessità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La localizzazione di un nuovo impianto richiede una valutazione con gli approfondimenti della VIA quando la situazione, osservata dal lato della vulnerabilità  ambientale, risulti giù  molto fragile, e si collochi oltre una soglia appositamente stabilita. Al contrario, un simile automatismo non vale quando il nuovo impianto sia osservato come fattore stressante, perchè deve prima essere stimata la possibilità  di rendere controllabile, la frazione di inquinamento aggiuntivo dispersa nell&#8217;ambiente. Risulterebbe in conflitto con il principio di proporzionalità  rallentare o bloccare sistematicamente le nuove iniziative economiche, scaricando sui nuovi arrivati la sanzione per l&#8217;inquinamento provocato in precedenza da altri fattori stressanti. E&#8217; invece più¹ equilibrata, e coerente anche con il principio di precauzione, la scelta di gravare i nuovi progetti di maggiori oneri di sicurezza, che rendano tollerabile l&#8217;avvio di un&#8217;ulteriore attività  produttiva.</em></div>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<div style="text-align: justify;"><em>2. L&#8217;inserimento di un impianto di gestione rifiuti all&#8217;interno di un ambito estrattivo non richiede una variante urbanistica, in quanto la coltivazione di una cava e il recupero dei rifiuti sono attività  produttive omogenee e coerenti tra loro. Le attività  complementari possono proseguire solo finchè vi siano i presupposti giuridici per la coltivazione della cava, e nella fase transitoria dedicata alla dismissione dell&#8217;attività  estrattiva. In seguito, è necessaria una specifica previsione negli strumenti urbanistici.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 18/10/2019<strong>N. 00897/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00668/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 668 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS, in persona del presidente <em>pro tempore</em>Barbara Meggetto, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pietro Garbarino, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Malta 3;  <strong><em>contro</em></strong><br /> PROVINCIA DI BRESCIA, rappresentata e difesa dagli avv. Magda Poli, Gisella Donati e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso i medesimi legali in Brescia, piazza Paolo VI 29;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> ARPA, ATS DI BRESCIA, COMUNE DI CAZZAGO S. MARTINO, COMUNE DI ROVATO, CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FRANCIACORTA, non costituitisi in giudizio;  BETTONI SPA, rappresentata e difesa dagli avv. Fiorenzo Bertuzzi, Silvano Venturi e Gianpaolo Sina, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso i medesimi legali in Brescia, via Diaz 9;  <strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br /> (<em>ad adiuvandum</em>)<br /> COMUNE DI OSPITALETTO, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Diaz 13/C;  <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> (a) nel ricorso introduttivo:Â &#8211; del provvedimento del direttore del Settore Ambiente e Protezione Civile n. 1651 di data 17 maggio 2018, con il quale è stato escluso dalla procedura di VIA il progetto di un nuovo impianto di gestione rifiuti situato nel Comune di Cazzago S. Martino, in località  Bertola-Bonfadina, all&#8217;interno dell&#8217;ATEg09, destinato alle operazioni di trattamento (R5) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;  &#8211; dei verbali delle conferenze di servizi riguardanti la verifica di assoggettabilità  alla VIA, svoltesi in data 20 febbraio 2018 e 16 aprile 2018;<br /> (b) nei motivi aggiunti:Â &#8211; del provvedimento del direttore del Settore Ambiente e Protezione Civile n. 2676 di data 30 luglio 2018, con il quale è stato autorizzato ai sensi dell&#8217;art. 208 del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152 il suddetto progetto di un nuovo impianto di gestione rifiuti situato nel Comune di Cazzago S. Martino, in località  Bertola-Bonfadina, all&#8217;interno dell&#8217;ATEg09;  Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia e di Bettoni spa;<br /> Visto l&#8217;intervento <em>ad adiuvandum</em>del Comune di Ospitaletto;  Visti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019 il dott. Mauro Pedron;<br /> Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Considerato quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. In data 9 novembre 2017 la controinteressata Bettoni spa ha chiesto alla Provincia di Brescia l&#8217;autorizzazione ex art. 208 del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152 per la realizzazione di un nuovo impianto di gestione rifiuti nel Comune di Cazzago S. Martino, in località  Bertola-Bonfadina, all&#8217;interno dell&#8217;ATEg09. Per il nuovo impianto era prevista la destinazione alle operazioni di trattamento (R5) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi.Â 2. Contestualmente, è stata chiesta la verifica di assoggettabilità  alla VIA ai sensi dell&#8217;art. 19 del Dlgs. 152/2006, nonchè dell&#8217;art. 6 della LR 2 febbraio 2010 n. 5, secondo le direttive tecniche regionali di cui alla DGR 10 febbraio 2010 n. 8/11317. Il progetto del nuovo impianto ricade infatti nell&#8217;ipotesi di cui al punto 7-zb dell&#8217;Allegato IV alla Parte II del Dlgs. 152/2006 (&#8220;<em>Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità  complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all&#8217;Allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152</em>&#8220;).Â 3. Lo studio preliminare ambientale è stato predisposto per conto della società  Bettoni spa dall&#8217;architetto Alessandro Rossi e dal geologo Guido Cadeo. In tale documento sono esposti, tra l&#8217;altro, i seguenti dati:<br /> (i) la società  Bettoni spa è autorizzata a esercitare l&#8217;attività  estrattiva nell&#8217;ATEg09 fino al 24 gennaio 2023;<br /> (ii) all&#8217;interno dell&#8217;ATEg09 l&#8217;area individuata per la realizzazione del nuovo impianto di gestione rifiuti è occupata da strutture agricole obsolete, che dovranno essere demolite e sostituite da una pavimentazione inclinata avente profondità  compresa tra 1 e 2 metri dal piano di campagna. Al di sopra di questa pavimentazione verrà  impostato il nuovo impianto;  (iii) l&#8217;area di progetto complessivamente interessata dal nuovo impianto (area recintata) ha una superficie pari a 21.527 mq, all&#8217;interno della quale la superficie complessiva pavimentata sarà  pari a mq 13.089;<br /> (iv) saranno trattati rifiuti provenienti dall&#8217;attività  di demolizione, frantumazione, costruzione e produzione di cemento, rifiuti di terre e rocce, e miscele bituminose. In particolare, il progetto prevede operazioni di recupero (R5) per un quantitativo pari a 180.000 t/anno, con un massimo di 750 t/giorno, la messa in riserva (R13) di 8.000 mc in ingresso, e piccoli conferimenti (R13) per un quantitativo pari a 300 mc;  (v) i potenziali disturbi all&#8217;ambiente connessi con l&#8217;attività  di recupero riguardano principalmente le matrici ambientali aria, rumore, suolo e acqua;<br /> (vi) per quanto riguarda l&#8217;aria, la società  Bettoni spa ha ottenuto l&#8217;autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del Dlgs 152/2006 per le attività  di cava (v. provvedimento della Provincia di Brescia n. 2285 del 15 luglio 2009) e dispone dell&#8217;AUA n. 7/2016 del 20 agosto 2016 per le emissioni in atmosfera generate dall&#8217;impianto di frantumazione degli inerti. Il nuovo impianto di gestione rifiuti produrrà  emissioni diffuse principalmente durante l&#8217;attività  di carico del materiale inerte e in altre fasi accessorie. Si tratta di emissioni prive di un punto specifico di misurazione, ma riducibili con dispersori d&#8217;acqua montati su pali lungo la viabilità  di accesso, e con l&#8217;utilizzo di irrigatori mobili e di un cannone nebulizzatore, oltre che mediante la periodica bagnatura e pulizia dei piazzali e delle aree di manovra;<br /> (vii) le emissioni rumorose sono causate dai mezzi per la movimentazione del materiale e dagli impianti di lavorazione del materiale. Tuttavia, i valori di pressione sonora dell&#8217;area sono giù  ora influenzati dal traffico veicolare lungo le arterie stradali a est e a sud del nuovo impianto. Mediante la modellizzazione dei vari scenari <em>ante operam</em>e <em>post operam</em>è stato verificato il rispetto dei limiti assoluti di immissione e di emissione e dei differenziali di immissione presso i ricettori antropici individuati;<br /> (viii) la protezione del sottosuolo e delle risorse idriche è garantita dalle caratteristiche costruttive del nuovo impianto. In particolare, i rifiuti saranno stoccati su pavimentazioni dotate di un adeguato grado d&#8217;impermeabilità  in funzione della specifica destinazione d&#8217;uso, e periodicamente sottoposte a controllo;<br /> (ix) la gestione dei rifiuti non produce acque reflue di lavorazione. Non è necessario neppure l&#8217;inserimento di scarichi civili per i servizi igienici del personale, perchè vi sono giù  le strutture della vicina cava. Il progetto regola invece la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane, che sulle aree pavimentate sono convogliare in griglie di raccolta, trasportate in tubazioni interrate, e scaricate nell&#8217; impianto di prima pioggia, dove devono essere trattate. Sulle aree sterrate sono previsti pozzi perdenti. Il lavaggio delle gomme avviene a ciclo chiuso, e prevede il prelievo e lo smaltimento periodico dei reflui esausti;  (x) il traffico indotto dalla gestione dei rifiuti (25 camion/giorno, ossia 50 transiti/giorno) si somma a quello dell&#8217;attuale attività  di cava (23 camion/giorno, 46 transiti/giorno), ma rimane inferiore al totale autorizzato per la sola cava (50 camion/giorno, ossia 100 transiti/giorno);  (xi) la profondità  della falda dal piano di campagna è stimabile in 50 metri. Il progetto non comporta il coinvolgimento di elementi idrografici appartenenti al reticolo idrico minore o principale;  (xii) la valutazione della capacità  di carico dell&#8217;ambiente naturale, con particolare attenzione, agli elementi di vulnerabilità  presenti in un intorno di 1.000 metri dall&#8217;area in esame, è stata effettuata con il test DCGIS Screening Tool, coerentemente con le indicazioni della DGR 10 febbraio 2010 n. 8/11317. In base ai risultati, il progetto non ricade nella procedura di VIA ma richiede misure integrative, in quanto sono stati superati i valori di soglia di alcuni indicatori di pressione dell&#8217;indice di impatto cumulativo specifico IC (PM10 &#8211; NOx &#8211; CO &#8211; SO2 &#8211; CO2 &#8211; COV &#8211; NH3 &#8211; N2O &#8211; Odori &#8211; Rumore), e parimenti risulta superato il valore soglia (500) dell&#8217;indice di impatto cumulativo complessivo ID.Â 4. Lo studio preliminare ambientale è stato integrato in data 29 gennaio 2018, per rispondere ad alcune osservazioni formulate dagli uffici provinciali. Tra l&#8217;altro, sono state precisate le operazioni di trattamento dei rifiuti, e sono state introdotte nel progetto nuove barriere per il contenimento del rumore e l&#8217;intercettazione delle polveri. E&#8217; stato inoltre rielaborato il piano di monitoraggio in relazione alle matrici ambientali aria, rumore, acque sotterranee ed emissioni odorigene.Â 5. In allegato, è stato trasmesso uno studio del traffico, redatto nel gennaio 2018 dallo Studio Planiter-Ingegneria di Brescia, nel quale sono evidenziate le seguenti circostanze: (a) per l&#8217;accesso al nuovo impianto è prevista la realizzazione di una rotatoria sulla SP51, con il conseguente miglioramento della sicurezza rispetto all&#8217;attuale innesto a T, senza interferenze con l&#8217;attività  di cava, che è servita da un&#8217;autonoma rotatoria sulla SP11; (b) vi sono due itinerari che dall&#8217;impianto consentono di raggiungere la A4 (il primo verso sud-est, lungo la SP51, la SP11 e la SP19, fino al casello di Ospitaletto; il secondo verso nord-ovest, lungo la SP51, fino al casello di Rovato), e in entrambi i casi le sezioni stradali sono adeguate ai mezzi pesanti, e dotate di marciapiedi nei punti in cui potrebbe esservi transito pedonale; (c) in conseguenza del nuovo impianto viene stimato un traffico aggiuntivo lungo la SP51 di 5 veicoli equivalenti/ora in ingresso e altrettanti in uscita, diretti principalmente al casello di Ospitaletto; (d) tale incremento è considerato trascurabile (0,3%) rispetto alla situazione attuale della SP 51, e comunque si concentrerà  in orari diversi da quelli di punta del mattino e della sera.Â 6. La ATS di Brescia, con nota del responsabile dell&#8217;Equipe Territoriale Igiene 2 di data 28 novembre 2017 (pervenuta alla Provincia il 4 dicembre 2017), ha espresso parere favorevole alla non assoggettabilità  del progetto alla VIA, formulando alcune prescrizioni (in particolare, potenziare sul lato est, in prossimità  di un fabbricato isolato, le barriere piantumate a verde; collocare i macchinari che provocano polveri e rumori il più¹ lontano possibile dall&#8217;abitazione citata, mettendo in atto contestualmente tutti gli accorgimenti necessari per l&#8217;abbattimento delle polveri e per il rispetto della zonizzazione acustica).Â 7. Nell&#8217;intervento alla conferenza di servizi del 20 febbraio 2018, e con ulteriore nota del 10 aprile 2018 (ricevuta dalla Provincia il 18 aprile 2018), il responsabile dell&#8217;Equipe Territoriale Igiene 2 della ATS di Brescia ha espresso parere favorevole all&#8217;autorizzazione del progetto, con prescrizioni relativamente al terrapieno con alberatura e all&#8217;abbattimento delle polveri.Â 8. Nella ripetizione del test DCGIS Screening Tool effettuata il 12 marzo 2018 la situazione ambientale è risultata più¹ grave, ma le conclusioni non sono cambiate. In particolare, è risultato fuori soglia uno degli elementi di vulnerabilità  dell&#8217;indice IA (quello relativo alle zone a forte densità  demografica) e altri elementi di vulnerabilità  dell&#8217;indice IA hanno aumentato i rispettivi valori, ma tutto questo non ha determinato lo sforamento dell&#8217;indice di impatto complessivo IB, che è passato da 130,33 a 515,62, rimanendo al di sotto del valore di soglia (600). Sono invece risultati di nuovo fuori soglia alcuni indicatori di pressione dell&#8217;indice di impatto cumulativo specifico IC e il connesso indice di impatto cumulativo complessivo ID. Più¹ precisamente, l&#8217;indice di impatto cumulativo complessivo ID ha aumentato il differenziale rispetto al valore limite (500), passando da 963,71 a 1.606,36. Nonostante il peggioramento dei risultati, in base alle norme tecniche regionali la VIA non è necessaria.Â 9. Nella conferenza di servizi del 16 aprile 2018 sono stati chiesti ulteriori chiarimenti alla società  Bettoni spa sui punti di emissione e sullo scarico delle acque. E&#8217; stata inoltre respinta la proposta di imporre la realizzazione del nuovo impianto a una profondità  maggiore rispetto al piano di campagna. Contro tale soluzione è stato osservato che, mentre il riutilizzo delle cavità  giù  esistenti in conseguenza dell&#8217;attività  estrattiva può risultare utile per evitare ulteriore consumo di suolo, imporre uno scavo apposito per posizionare il nuovo impianto avrebbe comportato, oltre al consumo di suolo, un significativo impatto ambientale (diffusione di polveri, rumore, incremento del traffico veicolare, rischi di contaminazione della falda).Â 10. In esito alla predetta attività  istruttoria, la Provincia, con provvedimento del direttore del Settore Ambiente e Protezione Civile n. 1651 di data 17 maggio 2018, ha escluso il progetto dalla procedura di VIA.Â 11. Il Comune di Cazzago S. Martino, con nota del 5 luglio 2018, ha espresso parere favorevole al nuovo impianto, attestandone la conformità  urbanistica rispetto all&#8217;ambito estrattivo.Â 12. In seguito, con provvedimento del direttore del Settore Ambiente e Protezione Civile n. 2676 di data 30 luglio 2018, la Provincia ha autorizzato il progetto del nuovo impianto ai sensi dell&#8217;art. 208 del Dlgs. 152/2006. Più¹ in dettaglio, sono state autorizzate le seguenti operazioni: trattamento (R5) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi; messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall&#8217;attività , da avviare a trattamento presso altri impianti. Nel punto della motivazione dedicato alle garanzie finanziarie questi ultimi rifiuti (39 mc) sono definiti pericolosi. Ai sensi dell&#8217;art. 208 comma 12 del Dlgs. 152/2006, l&#8217;autorizzazione è stata concessa per un periodo di dieci anni, con facoltà  di rinnovo.Â 13. Contro i suddetti provvedimenti, nonchè contro gli atti presupposti e connessi, Legambiente Lombardia Onlus ha presentato impugnazione, integrata da motivi aggiunti. Le censure possono essere sintetizzate come segue:Â (i) violazione dell&#8217;art. 6 comma 6 del Dlgs. 152/2006, e dunque illegittima omissione della VIA, in quanto le dimensioni complessive del nuovo impianto comporterebbero impatti ambientali significativi e negativi, come sarebbe dimostrato dalle osservazioni esposte in una nota della ASL di Brescia nel procedimento relativo a una discarica controllata per rifiuti speciali non pericolosi in località  Boscostella nei Comuni di Paderno Franciacorta e Castegnato (v. doc. 7 della ricorrente);  (ii) violazione dell&#8217;art. 19 del Dlgs. 152/2006, in relazione all&#8217;Allegato 5 alla Parte II, punti 1-e-g, e punti 2-a-b-c.6-c.7-c.9, in quanto vi sarebbero rischi di ulteriore inquinamento atmosferico e acustico, rischi per la salute umana, e rischi per la pregiata produzione vitivinicola della Franciacorta;<br /> (iii) difetto di motivazione, tenendo conto della presenza nella medesima zona di un alto numero di cave e discariche, e della conseguente dispersione di polveri, come evidenziato anche dai test DCGIS Screening Tool;  (iv) violazione del piano cave provinciale, e in particolare della scheda dell&#8217;ATEg09, che impone di collocare gli impianti di trattamento degli inerti a una quota inferiore al piano di campagna, per sottrarli alla percezione visiva e limitare l&#8217;impatto acustico (la profondità  minima è stata precisata in 10 metri dalla Regione con il decreto n. 2975/2009, che ha escluso dalla VIA il progetto di coltivazione della cava);  (v) irragionevolezza della previsione del provvedimento di autorizzazione che ammette anche la presenza di rifiuti pericolosi;  (vi) difetto di istruttoria sotto plurimi profili (non si è tenuto conto della presenza di un nuovo centro commerciale, denominato Maury&#8217;s, situato nelle vicinanze, il cui impatto si aggiunge a quello del nuovo impianto, in particolare per quanto riguarda il traffico indotto e l&#8217;incrementata presenza antropica; vi sono delle imprecisioni nell&#8217;indicazione dei mappali; il parere della ATS di Brescia del 28 novembre 2017 non potrebbe essere considerato favorevole);<br /> (vii) disallineamento tra la durata residua dell&#8217;attività  estrattiva e la durata decennale dell&#8217;autorizzazione del nuovo impianto;  (viii) erroneo giudizio di compatibilità  urbanistica, in quanto l&#8217;attività  del nuovo impianto non potrebbe essere considerata equivalente alla coltivazione della cava.Â 14. La Provincia di Brescia e la società  Bettoni spa si sono costituite in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. Ha fatto intervento <em>ad adiuvandum</em>il Comune di Ospitaletto.Â 15. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni.Â <em>Sulla valutazione dei potenziali impatti ambientali</em><br /> 16. I primi tre gruppi di censure sopra riportati riguardano asseriti errori nella stima dei potenziali impatti ambientali. Tali errori vizierebbero il percorso valutativo in base al quale è stata esclusa la necessità  della VIA. La tesi del ricorso non appare tuttavia condivisibile.Â 17. L&#8217;esame del progetto della ricorrente è stato svolto dalla Provincia secondo le direttive tecniche regionali codificate nella DGR 10 febbraio 2010 n. 8/11317. Vi è stata quindi la ricerca, da un lato, degli elementi di vulnerabilità  ambientale, e dall&#8217;altro degli indicatori di pressione che interessano la zona circostante. Il doppio test DCGIS Screening Tool, applicato la prima volta per la redazione dello studio preliminare ambientale e la seconda volta su impulso della Provincia come approfondimento istruttorio, ha fornito un quadro chiaro della situazione esistente e dell&#8217;incidenza che verosimilmente avrà  l&#8217;inserimento del nuovo impianto.Â 18. Dall&#8217;analisi è emerso che l&#8217;area è giù  interessata da fenomeni di inquinamento, e subisce le conseguenze negative del nuovo impianto. Questa non è perà² una condizione automaticamente escludente, nè un motivo di sottoposizione automatica alla VIA. Le regole regionali su cui è impostato il test DCGIS Screening Tool prevedono quattro indici. I primi due (IA e IB) misurano l&#8217;impatto della nuova attività  inquinante rispettivamente su ogni specifico elemento di vulnerabilità , e in modo complessivo su tutti gli elementi di vulnerabilità . Gli altri due (IC e ID) misurano l&#8217;impatto cumulativo con riguardo, rispettivamente, a uno specifico indicatore di pressione e al complesso di tutti gli indicatori di pressione. La procedura di VIA è necessaria unicamente se sono superati i valori di soglia in almeno tre elementi di vulnerabilità  dell&#8217;indice IA, oppure se è superato il valore di soglia dell&#8217;indice IB. Negli altri casi, invece, e dunque anche nell&#8217;ipotesi di superamento di tutti o di alcuni valori di soglia dell&#8217;indice IC, e del valore di soglia dell&#8217;indice di impatto cumulativo complessivo ID, la VIA non è obbligatoria, ma il progetto richiede integrazioni e misure di compensazione e mitigazione, oppure un piano di monitoraggio e controllo.Â 19. Questa impostazione appare ragionevole, in quanto distingue le gravi situazioni di vulnerabilità  ambientale esistenti (indici IA e IB) dagli indicatori di pressione originari e aggiuntivi (indici IC e ID). La localizzazione di un nuovo impianto richiede certamente una valutazione con gli approfondimenti della VIA quando la situazione, osservata dal lato della vulnerabilità  ambientale, risulti giù  molto fragile, e si collochi oltre una soglia appositamente stabilita. Al contrario, un simile automatismo non vale quando il nuovo impianto sia osservato come fattore stressante, perchè deve prima essere stimata la possibilità  di rendere irrilevante, e comunque sempre controllabile, la frazione di inquinamento aggiuntivo dispersa nell&#8217;ambiente. Risulterebbe in conflitto con il principio di proporzionalità  rallentare o bloccare sistematicamente le nuove iniziative economiche, scaricando sui nuovi arrivati la sanzione per l&#8217;inquinamento provocato in precedenza da altri fattori stressanti. E&#8217; invece più¹ equilibrata, e coerente anche con il principio di precauzione, la scelta di gravare i nuovi progetti di maggiori oneri di sicurezza, che rendano tollerabile l&#8217;avvio di un&#8217;ulteriore attività  produttiva.<br /> <em>Sulle misure di contenimento e mitigazione</em><br /> 20. L&#8217;accertamento della fragilità  ambientale e degli indicatori di pressione originari e aggiuntivi è dunque soltanto il punto di partenza. Su questa base occorre poi verificare se effettivamente, attraverso tecniche costruttive e gestionali adeguate, la frazione aggiuntiva di inquinamento sia resa marginale e tollerabile.Â 21. Questo tipo di valutazione, nel caso in esame, è stato svolto correttamente. Come emerge dai due test DCGIS Screening Tool, il principale inquinante generato dal nuovo impianto è costituito dalle polveri. Il problema può perà² essere adeguatamente affrontato con le modalità  descritte nel progetto, ossia con i dispersori d&#8217;acqua, gli irrigatori mobili, il cannone nebulizzatore, e la periodica bagnatura e pulizia dei piazzali e delle aree di manovra. Prescrizioni puntuali sul contenimento delle emissioni sono inserite nel provvedimento della Provincia n. 2676 del 30 luglio 2018, con il quale il nuovo impianto è stato autorizzato ai sensi dell&#8217;art. 208 del Dlgs. 152/2006 (v. Sezione C &#8211; Emissioni).Â 22. Un&#8217;altra fonte di emissioni è costituita dal traffico, ma anche questo profilo è stato puntualmente esaminato. Lo studio prodotto dalla ricorrente ha evidenziato, come si è visto sopra, che l&#8217;incremento di traffico dovuto al nuovo impianto non supera il livello complessivo giù  autorizzato per l&#8217;attività  di cava. Inoltre, tenendo conto del traffico normalmente presente sulla SP51, l&#8217;incremento connesso al nuovo impianto (5 veicoli equivalenti/ora in ingresso e altrettanti in uscita) può essere considerato trascurabile (0,3%). Oltretutto, l&#8217;aggravio dovrebbe concentrarsi in orari diversi da quelli di punta del mattino e della sera. Adeguate garanzie per la fluidità  e la sicurezza del traffico sono poi assicurate dalla realizzazione di una rotatoria dedicata sulla SP51, e dalla separazione rispetto al traffico generato dall&#8217;attività  di cava. A proposito dell&#8217;idoneità  della rete viaria, si osserva che la classificazione formale delle strade che saranno utilizzate per il trasporto dei rifiuti non costituisce un ostacolo alla realizzazione del nuovo impianto, purchè le dimensioni delle infrastrutture stradali siano adeguate al traffico pesante, dimostrazione fornita in concreto dallo studio prodotto dalla ricorrente.Â 23. La presenza di abitazioni nelle vicinanze del nuovo impianto è stata presa in considerazione anche sotto il profilo dell&#8217;impatto acustico, e sono state conseguentemente introdotte nel progetto delle barriera antirumore. Sul punto è possibile richiamare le plurime prescrizioni formulate dalla ATS di Brescia nella nota del 28 novembre 2017 (pervenuta alla Provincia il 4 dicembre 2017), nell&#8217;intervento alla conferenza di servizi del 20 febbraio 2018, e nella nota del 10 aprile 2018 (ricevuta dalla Provincia il 18 aprile 2018). Ulteriori precisazioni sono contenute nell&#8217;integrazione dello studio preliminare ambientale trasmessa dalla ricorrente il 29 gennaio 2018, e nelle prescrizioni della Provincia inserite nel provvedimento autorizzativo n. 2676 del 30 luglio 2018.  <em>Sulle censure relative al difetto di istruttoria</em><br /> 24. Oltre alle censure appena esaminate, che riguardano il metodo di misurazione dei potenziali impatti ambientali, la ricorrente ha evidenziato anche alcuni problemi specifici, che dovrebbero dimostrare la lacunosità  dell&#8217;istruttoria e l&#8217;inaffidabilità  dei risultati. In realtà , si tratta di questioni che non hanno alcuna conseguenza ai fini della validità  degli atti impugnati. Sono irrilevanti, in particolare, le imprecisioni nell&#8217;indicazione dei mappali, essendo chiara la localizzazione del nuovo impianto. Neppure la qualificazione del parere della ATS di Brescia del 28 novembre 2017 (pervenuto alla Provincia il 4 dicembre 2017) si presta a diventare materia controversa, essendo evidente che si tratta di un parere favorevole con prescrizioni.Â 25. Piuttosto, si può osservare, con riferimento al suddetto parere, che la ATS di Brescia ha modificato l&#8217;impostazione seguita in precedenza come ASL di Brescia nel procedimento relativo alla discarica progettata da un diverso soggetto in località  Boscostella nei Comuni di Paderno Franciacorta e Castegnato (v. doc. 7 della ricorrente). All&#8217;interno del medesimo ambito territoriale, intensamente utilizzato dal punto di vista produttivo e anche densamente abitato, l&#8217;autorità  responsabile della salute pubblica ha ritenuto di abbandonare l&#8217;opzione zero per le nuove attività  produttive, passando a una valutazione caso per caso, basata sulla stima del contributo inquinante marginale del soggetto che si candida ad avviare una nuova attività  produttiva. In questo modo, la ATS Brescia sembra essersi allineata all&#8217;impostazione seguita dalle direttive regionali di cui alla DGR 10 febbraio 2010 n. 8/11317, come sopra descritte.Â 26. Un ulteriore motivo di impugnazione riguarda il mancato computo, tra i fattori stressanti, di un nuovo centro commerciale (Maury&#8217;s) situato poco lontano (circa 50 metri). In conseguenza di tale errore, nel calcolo dell&#8217;indice di impatto cumulativo complessivo ID non è stato considerato il contributo della suddetta attività  commerciale, con riguardo al traffico indotto e all&#8217;incremento della presenza antropica. Questa omissione, tuttavia, non incide sul giudizio di assoggettabilità  alla VIA, in quanto, se il centro commerciale fosse stato preso in esame, l&#8217;unico verosimile effetto sarebbe stato un ulteriore incremento dell&#8217;indice ID, che nel test DCGIS Screening Tool era giù  oltre il valore di soglia. Non si sarebbe quindi prodotto l&#8217;obbligo di sottoposizione del progetto alla VIA, ma solo l&#8217;obbligo sussidiario di limitare l&#8217;impatto dell&#8217;inquinamento aggiuntivo attraverso misure di contenimento e mitigazione. Se si volesse poi considerare il centro commerciale non come un fattore stressante ma come espressione della forte densità  demografica dell&#8217;area (impropriamente, vista l&#8217;assenza del requisito della residenzialità ), non vi sarebbero comunque conseguenze, in quanto per attivare la procedura di VIA è necessario il superamento dei valori di soglia in almeno tre elementi di vulnerabilità  dell&#8217;indice IA. Nello specifico, invece, il centro commerciale si confonde all&#8217;interno dell&#8217;unico elemento di vulnerabilità  giù  rilevato come fuori soglia, che è appunto quello della forte densità  demografica. Di nuovo, quindi, il problema si sposta sulle misure di contenimento e mitigazione. Poichè tali misure sono state previste dal progetto e rafforzate dalle prescrizioni della Provincia e della ATS di Brescia, si può ritenere che il peso del centro commerciale pretermesso sia riequilibrato dall&#8217;insieme delle cautele finalizzate a ridurre l&#8217;inquinamento associato al nuovo impianto.<br /> 27. Risulta un semplice errore materiale, privo di ulteriori significati, la dicitura utilizzata a pag. 3 del provvedimento autorizzativo n. 2676 del 30 luglio 2018, dove, a proposito della garanzia finanziaria, si parla di 39 mc di rifiuti pericolosi decadenti dal trattamento. Il dispositivo riporta l&#8217;espressione corretta circa la natura non pericolosa dei rifiuti. Ai soli rifiuti non pericolosi fa poi riferimento l&#8217;allegato tecnico, coerentemente con la richiesta della ricorrente e con i risultati dell&#8217;istruttoria.Â <em>Sul collegamento con la coltivazione della cava</em><br /> 28. L&#8217;inserimento di un impianto di gestione rifiuti all&#8217;interno di un ambito estrattivo non richiede una variante urbanistica, in quanto la coltivazione di una cava e il recupero dei rifiuti sono attività  produttive omogenee e coerenti tra loro. A maggior ragione, quando, come nel caso in esame, i rifiuti contengano anche materiali (terre e rocce) che possono provenire da operazioni di scavo. Si richiamano in proposito le considerazioni svolte da questo TAR relativamente all&#8217;ammissibilità  delle attività  complementari rispetto alla coltivazione della cava (v. sentenza n. 653 del 4 luglio 2018).Â 29. Il contrappeso di questa impostazione, tuttavia, è che le attività  complementari rimangono intrinsecamente precarie, e possono proseguire solo finchè vi siano i presupposti giuridici per la coltivazione della cava, e nella fase transitoria dedicata alla dismissione dell&#8217;attività  estrattiva. In seguito, è necessaria una specifica previsione negli strumenti urbanistici, i quali potrebbero anche individuare destinazioni diverse da quella produttiva. Sia pure con questi limiti, i provvedimenti oggetto del presente giudizio sono legittimi sotto il profilo urbanistico. E&#8217; vero che la scadenza dell&#8217;autorizzazione del nuovo impianto (2028) supera quella dell&#8217;attività  estrattiva (2023), ma occorre tenere conto della fase transitoria di chiusura della cava, che potrebbe prolungarsi secondo le indicazioni della Provincia, e della facoltà  per la pianificazione comunale di consolidare per il futuro la destinazione produttiva. L&#8217;avvio del nuovo impianto è dunque consentito, la prosecuzione dell&#8217;attività  dopo il 2023 dovrà  invece tenere conto di queste variabili.Â 30. Lo svolgimento delle attività  complementari non è vincolato alle medesime modalità  stabilite per l&#8217;attività  estrattiva, se non quando vi sia una puntuale prescrizione in questo senso. Nella scheda dell&#8217;ATEg09 una simile prescrizione è stabilita per gli impianti di trattamento degli inerti, che devono essere collocati a una quota inferiore rispetto al piano di campagna. La Regione ha poi precisato che la profondità  minima è pari a 10 metri. Nell&#8217;interpretare questa prescrizione occorre tenere conto di due elementi. Da un lato, un impianto che effettua il recupero dei rifiuti può essere assimilato agli impianti di trattamento degli inerti, come attività  produttiva complementare alla coltivazione della cava. Dall&#8217;altro, la previsione di una profondità  minima ha lo scopo evidente di contenere l&#8217;inquinamento. L&#8217;obbligo di posizionarsi al di sotto del piano di campagna vale quindi solo quando tra questi elementi non si creino contraddizioni, il che si verifica unicamente se il piano di campagna sia giù  scavato, o se per raggiungere i 10 metri di profondità  sia sufficiente rimuoverne una piccola porzione. Se invece il piano di campagna è ancora integro, o quasi integro, lo scavo del terreno libererebbe nell&#8217;ambiente circostante una quantità  di inquinamento superiore a quella trattenuta grazie alla profondità  di 10 metri, come evidenziato dalla conferenza di servizi del 16 aprile 2018. Vi sarebbe quindi un risultato contrario alle finalità  della prescrizione, la quale conseguentemente in questo caso deve essere ritenuta inapplicabile. All&#8217;esigenza di non diffondere inquinamento provvedono le misure di contenimento e mitigazione sopra descritte.Â <em>Sulle censure del Comune di Ospitaletto</em><br /> 31. I motivi proposti dall&#8217;interveniente Comune di Ospitaletto sono in gran parte sovrapponibili a quelli della ricorrente, e dunque vanno decisi come stabilito ai punti precedenti.Â 32. Un argomento proposto dall&#8217;interveniente da una prospettiva particolare è quello secondo cui l&#8217;obbligo di VIA deriverebbe direttamente dal fatto che il nuovo impianto ricadrebbe nell&#8217;Allegato A, punto (q), della LR 5/2010 (&#8220;<em>Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità  superiore a 150.000 mc oppure con capacità  superiore a 200 t/giorno [operazioni di cui all&#8217;Allegato B, lettera D15, della Parte IV del Dlgs. 152/2006]</em>&#8220;). Questa tesi non è perà² condivisibile. Il nuovo impianto è stato autorizzato per lo svolgimento di attività  di recupero, che rientrano nell&#8217;Allegato C alla Parte IV del Dlgs. 152/2006, e non per attività  di smaltimento, che ricadono nell&#8217;Allegato B alla Parte IV del Dlgs. 152/2006. Le principali operazioni autorizzate sono quelle di trattamento (R5) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi. E&#8217; vero che nell&#8217;autorizzazione sono incluse anche operazioni di deposito preliminare (D15), che sono descritte nell&#8217;Allegato B alla Parte IV del Dlgs. 152/2006 in connessione con le operazioni di smaltimento, ma questa classificazione viene utilizzata dalla Provincia solo in via analogica, e applicata a un contesto produttivo che rimane incentrato sull&#8217;attività  di recupero. Per descrivere compiutamente il ciclo produttivo era infatti necessario chiarire anche la condizione dei rifiuti non pericolosi decadenti dall&#8217;attività  di recupero, i quali sono sottoposti a deposito preliminare in attesa di essere inviati a trattamento presso altri impianti.Â <em>Conclusioni</em><br /> 33. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto.Â 34. La complessità  delle questioni coinvolte nella controversia giustifica l&#8217;integrale compensazione delle spese di giudizio.Â P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)<br /> definitivamente pronunciando:<br /> (a) respinge il ricorso;<br /> (b) compensa integralmente le spese di giudizio.Â Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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