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	<title>18/10/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/10/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2005 n.16660</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-10-2005-n-16660/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-10-2005-n-16660/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-10-2005-n-16660/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2005 n.16660</a></p>
<p>Pres. L. D. Nappi, est. F. Donarono. Diagnostica per Immagini s.r.l ed altri (Avv.ti G.E. Iacobelli e F. Casertano) c. Regione Campania (avv. Beatrice dell’Isola). sulla illegittimità della delibera regionale di determinazione volumi di prestazioni erogabili in regime di accreditamento provvisorio 1. Sanità – Determinazione del piano annuale dei volumi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-10-2005-n-16660/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2005 n.16660</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-10-2005-n-16660/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2005 n.16660</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. D. Nappi, est. F. Donarono.<br /> Diagnostica per Immagini s.r.l ed altri (Avv.ti G.E. Iacobelli e F. Casertano) c. Regione Campania (avv. Beatrice dell’Isola).</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità della delibera regionale di determinazione volumi di prestazioni erogabili in regime di accreditamento provvisorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Sanità – Determinazione del piano annuale dei volumi di prestazioni erogabili in regime di accreditamento provvisorio &#8211;  Mancata previsione di interventi di contenimento della spesa anche sul versante delle strutture pubbliche – Illegittimità – Sussiste.</p>
<p>2. Sanità – Determinazione del piano annuale dei volumi di prestazioni erogabili in regime di accreditamento provvisorio &#8211; Mancato bilanciamento degli interessi maturati dagli operatori con riferimento al tetto di spesa tardivamente introdotto per l’anno di riferimento – Illegittimità – Sussiste.</p>
<p>3. Sanità &#8211; Determinazione del piano annuale dei volumi erogabili in regime di accreditamento provvisorio – Necessità di assicurare la libertà di scelta del cittadino tra strutture pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie – Sussiste.</p>
<p>4. Sanità – Determinazione da parte delle AA.SS.LL. di limiti  stringenti e invalicabili alle erogazioni di prestazioni fornite dai privati – Illegittimità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittima la delibera di Giunta regionale concernente la determinazione del piano annuale dei volumi delle prestazioni erogabili dai privati in regime di accreditamento provvisorio e correlati limiti di spesa sostenibili, per la mancata previsione di effettivi interventi di ridimensionamento e di contenimento della spesa anche sul versante delle strutture pubbliche.<br />
2. E’ illegittima la delibera di Giunta regionale concernente la determinazione del piano annuale dei volumi delle prestazioni erogabili dai privati in regime di accreditamento provvisorio e correlati limiti di spesa sostenibili per la violazione delle aspettative ed il mancato bilanciamento degli interessi maturati dagli operatori privati con riferimento al tetto di spesa tardivamente introdotto per l’anno di riferimento.</p>
<p>3. L&#8217;insieme delle prestazioni che il Servizio sanitario regionale è chiamato a rendere e deve, quindi, acquistare da strutture pubbliche o private va suddiviso fra le une e le altre in base all&#8217;esigenza primaria di assicurare la libertà di scelta dell&#8217;utente tra strutture equiordinate, l&#8217;efficace competizione fra le strutture accreditate, l&#8217;economicità della scelta.</p>
<p>4. Non è accettabile che sia l&#8217;Azienda sanitaria, in quanto soggetto (anche) erogatore di prestazioni, a fissare in via unilaterale e autoritativa, e quindi fatta salva la corretta applicazione degli strumenti consensuali espressamente previsti dalla legge, limiti stringenti e invalicabili alle erogazioni di prestazioni fornite dai privati, non potendo che spettare alle Regioni il relativo potere programmatorio-autoritativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania<br /> sezione prima</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 3261/02 reg. gen. proposto da</p>
<p><b>Diagnostica per immagini s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t. dott. Anna Calandriello, Centro di radiologia medica “N. Bozzi” s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t. dott.a Manna Maria Carla, dott.ri Vittorio e Martino Nardone s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. dott. Martino Nardone, Centro di radiologia ed ecografia medica s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. dott. Cocco Vincenzo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianni Emilio Iacobelli e Francesco Casertano, con gli stessi elettivamente domiciliati in Napoli alla via P. Giannone n. 30,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Beatrice dell’Isola, con la stessa elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81,</p>
<p>per l’annullamento<br />
della delibera di Giunta regionale n. 6216 del 23/11/2001 concernente la determinazione del piano annuale dei volumi delle prestazioni in regime di accreditamento provvisorio e correlati limiti di spesa sostenibili per gli anni 2001 e 2002, nonché degli atti connessi ed in particolare della delibera di G. r. n. 3513 del 20/7/2001 e dell’ordine del giorno del Consiglio regionale del 5/3/2001.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione;<br />
vista la memoria difensiva prodotta dai ricorrenti;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
alla pubblica udienza del 15/6/2005, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 7/3/2002, le società Diagnostica per immagini, Centro di radiologia medica “N. Bozzi”, dott.ri Vittorio e Martino Nardone e Centro di radiologia ed ecografia medica, nella dedotta qualità di titolari di strutture sanitarie operanti in regime di accreditamento provvisorio, impugnavano gli atti in epigrafe, concernenti la determinazione dei tetti di spesa per gli anni 2001 e 2002.<br />
La Regione Campania si costituiva in giudizio, senza tuttavia formulare difese, né produrre documenti.<br />
Con ordinanza n. 310 del 22/3/2005 venivano disposti incombenti istruttori ai quali l’amministrazione non dava esecuzione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Nel merito i ricorrenti deducono che:<br />
&#8211; la determinazione del tetto di spesa, emanata a novembre 2001 e pubblicata a gennaio 2002, inciderebbe retroattivamente anche sulle prestazioni effettuate ed esaurite nell’anno 2001, senza peraltro alcuna valutazione sulle esigenze fondamentali degli op<br />
&#8211; il patto di stabilità, richiamato a sostegno delle determinazioni impugnate, non giustificherebbe la determinazione dei tetti di spesa, senza peraltro alcuna analisi sulle cause dei disavanzi nel settore sanitario e sulle misure idonee per la loro coper<br />
&#8211; la fissazione dei limiti massimi annuali di spesa non risulterebbe preceduta da una programmazione sanitaria né dalla determinazione delle quantità e tipologie delle prestazioni  nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, né peraltro risulterebbe<br />
&#8211; la fissazione di limiti di spesa riguarderebbe solo l’assistenza sanitaria privata, mentre il settore pubblico risulterebbe favorito dai tagli operati al settore privato, violando il principio della libera scelta garantita al cittadino;<br />
&#8211; il diritto delle strutture accreditate al pagamento dei corrispettivi tariffari per le prestazioni assistenziali erogate non sarebbe suscettibile di essere degradato per effetto della previsione di limiti di spesa;<br />
&#8211; gli accordi ed i contratti regolati dall’art. 8 quinquies del d. lgs. n. 502 del 1992 non sarebbero operativi in regime di accreditamento provvisorio, prima dell’attuazione del sistema dell’accreditamento istituzionale;<br />
&#8211; le determinazioni adottate dalla Giunta rientrerebbero nella competenza del Consiglio regionale;<br />
&#8211; contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria coinvolgerebbero anche il voto del Consiglio regionale del 13/2/2001 e la delibera di Giunta n. 3513 del 20/7/2001 richiamati a presupposto della delibera di approvazione dei tetti di spesa;<br />
&#8211; non risulterebbero pubblicati sul BUR gli allegati della delibera n. 6216/01;<br />
&#8211; mancherebbe la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati;<br />
&#8211; non sarebbe stata verificata la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alla Regione né sarebbero stati specificamente esaminati i singoli settori di destinazione e di spesa.<br />
1.1. Le determinazioni impugnate hanno già formato oggetto di pregresso contenzioso e risultano già annullate da questo Tribunale amministrativo (cfr. T.a.r. Campania, sez. I, 6/12/2002, n. 7845).<br />
A tale pronuncia ha fatto seguito la decisione del giudice di appello che ha ulteriormente esteso l’ambito della pronuncia demolitiva (cfr. Cons. St., sez. V, 22/4/2004, n. 2296).<br />
Al riguardo è da osservare che l’amministrazione regionale non ha dato esecuzione agli incombenti istruttori, disposti con ordinanza n. 310 del 22/3/2005 (notificata a cura dei ricorrenti in data 5/5/2005) per acquisire, in particolare, una aggiornata relazione di chiarimenti in ordine allo stato attuale della materia ed agli eventuali atti sopravvenuti.<br />
Dal comportamento processuale delle parti si può desumere che attualmente permane ancora un interesse dei ricorrenti alla pronuncia nel merito del ricorso qui in esame.<br />
1.2. Orbene con la richiamata sentenza di questo T.a.r. è stato chiarito, in particolare, che:<br />
&#8211; i due presupposti fondativi che vengono espressamente richiamati dalla Regione a sostegno della propria determinazione sono costituiti, da un lato, dall’introduzione del federalismo fiscale e del patto di stabilità, che vincola la Regione al ricorso all<br />
&#8211; da tali presupposti nasce la scelta regionale di fissare un tetto complessivo di spesa di 2.753,487 miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per le prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa, integrativa ed ospedaliera fornite- tale tetto complessivo deriva dalla media dei volumi di attività erogati dal settore privato negli anni 1999 e 2000 integrata di una quota fittizia pari a 171,176 miliardi di lire, con un decremento complessivo rispetto al 2000 pari al 10,05%, con attri<br />
&#8211; sul versante delle strutture pubbliche la Regione si prefigge espressamente l’obiettivo di provocare un contestuale aumento della produttività al fine di mantenere i livelli assistenziali erogati, agendo anche sul controllo delle prestazioni inappropria<br />
&#8211; per quanto riguarda la competenza ad adottare tali determinazioni, in quanto implicanti la scelta di non ricorrere alla leva tributaria regionale per porre rimedio al deficit di bilancio, la natura e il contenuto giuridici dell’atto vanno valutati per c<br />
&#8211; per quanto riguarda la pertinenza della giustificazione normativa utilizzata dalla Regione con riferimento in particolare agli interventi normativi in tema di patto di stabilità, va riconosciuto il dato reale della centralità del tema del governo della- quanto alla sostanziale ragionevolezza dell’intervento calmieratore regionale, viene in rilievo, in particolare, la circostanza per cui l’anno 2000 risulta negativamente caratterizzato da un forte incremento della spesa (in media del 45%) rispetto all’a<br />
&#8211; per quanto riguarda il lamentato difetto di istruttoria e di motivazione del deliberato regionale e la denunciata inversione dell’ordine logico del procedimento di programmazione, anteponendo la determinazione dei tetti di spesa alla definizione dei liv<br />
&#8211; per quanto riguarda il lamentato difetto di partecipazione procedimentale, la programmazione regionale risulta inquadrabile nell’art. 13 della legge n. 241 del 1990, che esclude l’applicabilità delle norme del capo III per l’emanazione di atti amministr<br />
&#8211; per quanto riguarda lo squilibrio della delibera regionale, che avrebbe drasticamente ridimensionato il budget disponibile per i centri privati aumentando invece l’impegno sul fronte delle strutture pubbliche, le doglianze meritano un parziale accoglime<br />
&#8211; le ulteriori censure dirette a contestare l’utilizzabilità attuale degli accordi contrattuali ex articolo 8 quinquies d. lgs. n. 502 del 1992, se pur condivisibili sul piano formale, in relazione alla pregiudizialità di una previa compiuta attuazione de<br />
1.3. Con la richiamata decisione del Consiglio di Stato si è soggiunto che:<br />
&#8211; le insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica vanno perseguite rispettando una procedura di imposizione trasparente ed il più possibile concertata con i diretti interessati;<br />
&#8211; i presidi del Servizio sanitario nazionale, siano essi pubblici che privati, vanno tutti considerati su di un piano di parità, assicurata quest&#8217;ultima dal finanziamento di tali strutture sulla base di un ammontare globale predefinito, determinato in rel<br />
&#8211; va poi, in ogni caso, salvaguardato il diritto di libera scelta del cittadino tra le strutture pubbliche e quelle private, e pertanto ogni intervento amministrativo deve incidere alla stregua di elementi oggettivi e non meramente soggettivi, ad esempio- l&#8217;insieme delle prestazioni che il Servizio sanitario regionale è chiamato a rendere e deve, quindi, acquistare da strutture pubbliche o private va suddiviso fra le une e le altre in base all&#8217;esigenza primaria di assicurare la libertà di scelta dell&#8217;ute<br />
&#8211; l&#8217;unica differenza fra i presidi sanitari pubblici e quelli privati può essere dunque individuata nel dovere dei primi di rendere, nei limiti determinati dall&#8217;assetto strutturale ed organizzativo, le prestazioni sanitarie richieste o necessarie; prestaz<br />
&#8211; in tale ottica non è accettabile che sia l&#8217;Azienda sanitaria, in quanto soggetto (anche) erogatore di prestazioni, a fissare in via unilaterale e autoritativa, e quindi fatta salva la corretta applicazione degli strumenti consensuali espressamente previ<br />
&#8211; è la legge stessa a prevedere, in termini generali, un sistema di remunerazione delle prestazioni erogate in eccesso rispetto alle quantità programmate.<br />
&#8211; nella specie l&#8217;intervento calmieratore regionale, oltre che non apparire irragionevole, avuto riguardo ai presupposti dell&#8217;intervento stesso (dato il patologico incremento della spesa sanitaria confluente verso le strutture private ancora provvisoriamen<br />
&#8211; se infatti, in ossequio ai criteri di sussidiarietà e di adeguatezza, si è demandato ai direttori generali delle ASL il compito di individuare &#8220;le tipologie e i volumi di prestazioni sanitarie che possono essere erogate dalle strutture e dai soggetti pr<br />
&#8211; la strada elettiva seguita (pur se con ritardo, a causa anche di un atteggiamento non particolarmente collaborativo delle strutture private) per i tetti riferiti all&#8217;anno 2002 è quella contrattuale, nell&#8217;ambito della programmazione autoritativa della Re<br />
&#8211; la funzione di pianificazione della spesa è imprescindibile per cui, anche in relazione alla complessità di tale pianificazione, può ammettersi una relativa retroattività di tale atto programmatorio, con la precisazione che tale limitata retroattività d<br />
&#8211; se è vero che in una gestione fisiologica la programmazione dovrebbe sempre essere preventiva, è anche vero che ciò non può comportare una impensabile decadenza del relativo potere posto che la fissazione dei limiti di spesa, anche se tardiva, rappresen<br />
&#8211; nondimeno è illegittima la deliberazione con la quale la Regione si trovi a fissare i tetti di spesa sanitaria con effetto del tutto retroattivo, essendo interamente trascorso l&#8217;esercizio annuale di riferimento, e violando quindi le aspettative dei sing<br />
&#8211; né risulta che, nella fattispecie, sia stato effettivamente operato quell&#8217;attento bilanciamento degli interessi coinvolti, tenuto conto delle esigenze degli assistiti e delle aspettative maturate nei singoli operatori, che avrebbe aperto, seppur in via1.4. Orbene il collegio non ha ragione di discostarsi nella presente sede dalle sopra esposte considerazioni.<br />
Giova solo soggiungere che la omessa pubblicazione sul BUR degli allegati non incide sulla legittimità degli atti adottati.<br />
2. In conclusione, gli atti impugnati si palesano illegittimi, sulla base delle censure dei ricorrenti, per la mancata previsione di effettivi interventi di ridimensionamento e di contenimento della spesa anche sul versante delle strutture pubbliche, nonché per la violazione delle aspettative ed il mancato bilanciamento degli interessi maturati dagli operatori con riferimento al tetto di spesa tardivamente introdotto per l’anno 2001.<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso n. 3261/02, annulla gli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione regionale.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, addì 15 giugno e 13 luglio 2005, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:<br />
Luigi Domenico Nappi			Presidente  f.f.<br />	<br />
Fabio Donadono				consigliere  estensore<br />	<br />
Carlo Buonauro				referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-10-2005-n-16660/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2005 n.16660</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2005 n.16661</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-10-2005-n-16661/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-10-2005-n-16661/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2005 n.16661</a></p>
<p>Pres. D. Nappi, est. F. Donarono Comune di Frattamaggiore, in (Avv. Francesco Damiano) c. A.L.P.I. Azienda Lavori Pubblicitari Italiani di Vittorio Randaccio (Avv.ti Maria Gabriella Frezzetti, Gianfranco Tobia e Andrea Vecchio Verderame). è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti la cognizione dell&#8217;azione risarcitoria proposta dalla P.A. contro il concessionario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-10-2005-n-16661/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2005 n.16661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-10-2005-n-16661/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2005 n.16661</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. D. Nappi, est. F. Donarono<br /> Comune di Frattamaggiore, in (Avv. Francesco Damiano) c. A.L.P.I. Azienda Lavori Pubblicitari Italiani di Vittorio Randaccio  (Avv.ti Maria Gabriella Frezzetti, Gianfranco Tobia e Andrea Vecchio Verderame).</span></p>
<hr />
<p>è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti la cognizione dell&#8217;azione risarcitoria proposta dalla P.A. contro il concessionario di entrate tributarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Competenza e giurisdizione – Pretesa risarcitoria della P.A. concedente per la mancata riscossione da parte del concessionario di entrate tributarie o patrimoniali spettanti all’ente locale – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste.<br />
2. Competenza e giurisdizione – Pretesa risarcitoria della P.A. concedente per la mancata riscossione da parte del concessionario  di entrate tributarie o patrimoniali spettanti all’ente locale – Giurisdizione del G.A. – Ex art. 33 D.Lgs. 80/1998 – Non sussiste.</p>
<p>3. Tributi &#8211; Elementi necessari perché un soggetto rivesta la qualità di agente contabile – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  La pretesa risarcitoria avanzata dal Comune in relazione alle inadempienze contestate alla concessionaria nella gestione del servizio di riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, in quanto controversia attinente alla contabilità pubblica, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, in quanto l’inadempimento da cui sarebbe derivato il danno è pur sempre ascrivibile alla società concessionaria nella sua qualità di agente contabile (1).</p>
<p>2. La giurisdizione della Corte dei Conti deve ritenersi estesa anche alla pretesa risarcitoria dell’amministrazione concedente per la mancata riscossione o per l’appropriazione di entrate tributarie o patrimoniali spettanti all’ente locale: a diversa conclusione non può condurre il disposto dell’art. 33 del d. lgs. n. 80 del 1998, poiché detta norma è diretta a regolare il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello amministrativo nella materia concernente i servizi pubblici, senza incidere in alcun modo sull’ambito della cognizione spettante alla Corte dei conti nelle controversie attinenti alla contabilità pubblica (2)</p>
<p>3. Elementi necessari e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualità di agente contabile è il carattere pubblico dell&#8217;ente per il quale egli agisce e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre è invece irrilevante il titolo in base al quale la gestione del servizio viene svolta, titolo che potrebbe in ipotesi discostarsi dagli schemi prescritti dalla legge o perfino mancare del tutto.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
(1) Cfr. Cass., ss. uu., 10/4/1999, n. 232.<br />
(2) Cfr. Cass., ss. uu., 7/5/2003, ord. n. 6956.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania<br />sezione prima</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 11769/04 reg. gen. proposto dal<br />
<b>Comune di Frattamaggiore</b>, in persona dei componenti p.t. della Commissione straordinaria, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Damiano, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via Arenaccia n. 128 presso lo studio legale Cirillo-Costa,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>A.L.P.I. Azienda Lavori Pubblicitari Italiani di Vittorio Randaccio</b>, in persona di Randaccio Ranieri e Randaccio Giovanni nella qualità di eredi di Randaccio Vittorio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Gabriella Frezzetti, Gianfranco Tobia e Andrea Vecchio Verderame, presso la prima elettivamente domiciliati in Napoli alla via Chiatamone n. 63 presso lo studio<br />
Pepe-Frezzetti,</p>
<p>per la condanna<br />
al pagamento di € 286.257,22 a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione e interessi, per inadempienze relative allo svolgimento del servizio di riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nel periodo dal 1989 al 1995.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
vista la memoria di costituzione in giudizio degli aventi causa della ditta concessionaria;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
alla pubblica udienza del 15/6/2005, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 2/10/2004, il Comune di Frattamaggiore riferiva che:<br />
&#8211; la ditta ALPI acquisiva la gestione del servizio di riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in forza del contratto di appalto rep. n. 76 del 30/7/1976 con durata triennale, ed il rapporto si protraeva, a seguit<br />
&#8211; la irregolare conduzione del servizio procurava un danno erariale quantificato, in una relazione ispettiva della Direzione regionale delle entrate della Campania, per il periodo dal 1989 al 1995, in lit. 554.271.277 (di cui lit. 444.037.698 per mancata- l’amministrazione comunale, a seguito delle inadempienze contestate con la delibera di Giunta n. 247 dell’11/4/1996, comunicata con nota prot. n. 9068 del 15/4/1996, costituiva in mora la concessionaria con note prot. n. 24590 del 30/12/1996 e n. 2848 d<br />
Tanto premesso, il Comune proponeva le domande in epigrafe chiedendo il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale e per responsabilità extracontrattuale.<br />
La ditta ALPI, in persona degli eredi del titolare, si costituiva in giudizio resistendo alle pretese avverse.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Oggetto del giudizio in esame è la pretesa risarcitoria avanzata dal Comune in relazione alle inadempienze contestate alla concessionaria nella gestione del servizio di riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.<br />
Preliminarmente la difesa resistente eccepisce che la controversia sarebbe sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo, postulando che la cognizione in materia spetterebbe invece al giudice ordinario.<br />
Al riguardo è tuttavia da osservare che alla Corte dei conti è devoluta una giurisdizione tendenzialmente generale per tutta la materia relativa alla contabilità pubblica.<br />
Elementi necessari e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualità di agente contabile è il carattere pubblico dell&#8217;ente per il quale egli agisce e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre è invece irrilevante il titolo in base al quale la gestione del servizio viene svolta, titolo che potrebbe in ipotesi discostarsi dagli schemi prescritti dalla legge o perfino mancare del tutto.<br />
La giurisdizione del giudice speciale deve ritenersi estesa anche alla pretesa risarcitoria dell’amministrazione concedente per la mancata riscossione o per l’appropriazione di entrate tributarie o patrimoniali spettanti all’ente locale in quanto l’inadempimento da cui sarebbe derivato il danno è pur sempre ascrivibile alla società concessionaria nella sua qualità di agente contabile (cfr. Cass., ss. uu., 10/4/1999, n. 232).<br />
Né a diversa conclusione può condurre il disposto dell’art. 33 del d. lgs. n. 80 del 1998 (nel testo sostituito dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000 ed emendato con la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004), poiché detta norma è diretta a regolare il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello amministrativo nella materia concernente i servizi pubblici, senza incidere in alcun modo sull’ambito della cognizione spettante alla Corte dei conti nelle controversie attinenti alla contabilità pubblica (cfr. Cass., ss. uu., 7/5/2003, ord. n. 6956). <br />
Va pertanto rilevato per il ricorso in esame il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.ù</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, dichiara l’inammissibilità del ricorso n. 11769/04 per difetto di giurisdizione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, addì 15 giugno 2005, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:<br />
Luigi Domenico Nappi			Presidente  f.f.<br />	<br />
Fabio Donadono				consigliere  estensore<br />	<br />
Carlo Buonauro				referendario</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2005 n.20117</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-18-10-2005-n-20117/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>res. Ianniruberto – Est. Vidiri – P.M. Iannelli Simula Baingio (avv. Diaz) c. Comune di Ittiri (avv. Montalto) se l&#8217;attività dannosa della P.A. è estranea a scelte e atti autorativi la giurisdizione spetta al G.O. che può emettere anche condanna ad un facere 1. Giurisdizione e competenza –Inosservanza da parte</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-18-10-2005-n-20117/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2005 n.20117</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">res. Ianniruberto – Est. Vidiri – P.M. Iannelli<br /> Simula Baingio (avv. Diaz) c. Comune di Ittiri (avv. Montalto)</span></p>
<hr />
<p>se l&#8217;attività dannosa della P.A. è estranea a scelte e atti autorativi la giurisdizione spetta al G.O. che può emettere anche condanna ad un facere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giurisdizione e competenza –Inosservanza da parte della P.A. di regole tecniche ovvero canoni di diligenza e prudenza nell’esecuzione di opere pubbliche – scelte e atti autorativi della P.A. – Assenza – Attività soggetta al principio del neminem laedere – Giurisdizione del Giudice Ordinario																																																																																												</p>
<p>2.	Giurisdizione e competenza –Inosservanza da parte della P.A. di regole tecniche ovvero canoni di diligenza e prudenza nell’esecuzione di opere pubbliche – scelte e atti autoritivi della P.A. – Assenza – Attività soggetta al principio del neminem laedere – Condanna ad un facere – ammissibilità – Giurisdizione del Giudice Ordinario</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Spetta al Giudice Ordinario  la giurisdizione in merito alle domande di risarcimento del danno da responsabilità della P.A. per l’inosservanza di regole tecniche ovvero dei comuni canoni di prudenza e diligenza nell’esecuzione dei lavori pubblici, giacchè la domanda non investe scelte autoritative della P.A.																																																																																												</p>
<p>2.	In caso di giudizio relativo a domanda di risarcimento del danno da responsabilità della P.A. per l’inosservanza di regole tecniche ovvero dei comuni canoni di prudenza e diligenza nell’esecuzione dei lavori pubblici spetta al Giudice Ordinario anche la condanna della P.A. ad un facere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">se l’attività dannosa della P.A. è estranea a scelte e atti autorativi la giurisdizione spetta al G.O. che può emettere anche condanna ad un facere</span></span></span></p>
<hr />
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2005 n.20106</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-18-10-2005-n-20106/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-18-10-2005-n-20106/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2005 n.20106</a></p>
<p>Pres. Carbone – Est. Picone – P.M. Palmieri Chini Cecilia (avv. Calamia, Cerrai) c. Governo degli Stati Uniti d’America (avv. Cosmelli, Barbieri) personale civile al seguito delle forze armate ex Conv. Londra 19.6.51: giurisdizione e definizioni 1. Pubblico Impiego – Personale civile accompagnante le forze armate ex art. 1 Convenzione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-18-10-2005-n-20106/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2005 n.20106</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Est. Picone – P.M. Palmieri<br /> Chini Cecilia (avv. Calamia, Cerrai) c. Governo degli Stati Uniti d’America (avv. Cosmelli, Barbieri)</span></p>
<hr />
<p>personale civile al seguito delle forze armate ex Conv. Londra 19.6.51: giurisdizione e definizioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Pubblico Impiego – Personale civile accompagnante le forze armate ex art. 1 Convenzione Londra 19.6.1951 – Qualità &#8211; Soggetto privo di cittadinanza del paese ospitante e di residenza abituale in esso – Rilevanza esclusiva.																																																																																												</p>
<p>2.	Giurisdizione e competenza &#8211; Personale civile accompagnante le forze armate ex art. 1 Convenzione Londra 19.6.1951 – Controversia – Giurisdizione del Giudice Italiano – Difetto.																																																																																												</p>
<p>3.	Pubblico Impiego – Personale ex Convenzione di Londra 19.6.1951 – Giurisdizione Criterio &#8211; Qualificazione giuridica &#8211; Conformità ai dati disponibili al momento dell’assunzione – Erroneità del loro apprezzamento &#8211; Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Ai fini dell’inserimento nella categoria del personale delle forze armate appartenente all’elemento civile ex art. 1 Convenzione Londra 19 giugno 1951 deve attribuirsi rilevanza esclusiva all’elemento formale dell’assunzione di soggetto risultante non in possesso della cittadinanza del paese ospitante e non avente in esso la sua residenza abituale.																																																																																												</p>
<p>2.	Risulta il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano rispetto alle controversie inerenti il personale civile accompagnante le forze armate ex Convenzione di Londra 19.6.1951																																																																																												</p>
<p>3.	Ai fini della determinazione della giurisdizione rispetto alle controversie inerenti il personale normato dalla Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 deve però valere a tutti gli effetti la qualificazione giuridica conforme al momento dell’assunzione, non valendo a modificarla la non rispondenza alla realtà ovvero l’erroneità nel loro apprezzamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/7437_7437.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-18-10-2005-n-20106/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2005 n.20106</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2005 n.4701</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-18-10-2005-n-4701/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-18-10-2005-n-4701/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2005 n.4701</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. &#8211; E. Di Santo Est. G. Scannapieco Di Domenico (Avv.ti S. Sidoti e L. Varriale) contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura dello Stato) il termine decadenziale di cui all&#8217;art. 69, 7&#176; comma, del D. Lgs. n. 165/01 non opera per le controversie sul risarcimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-18-10-2005-n-4701/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2005 n.4701</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-18-10-2005-n-4701/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2005 n.4701</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. &#8211; E. Di Santo Est.<br /> G. Scannapieco Di Domenico (Avv.ti S. Sidoti e L. Varriale) contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>il termine decadenziale di cui all&#8217;art. 69, 7&deg; comma, del D. Lgs. n. 165/01 non opera per le controversie sul risarcimento del danno per tardiva assunzione in servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Responsabilità della P.A. – Controversia sul risarcimento del danno per tardiva assunzione in servizio – Giurisdizione del Giudice Amministrativo – Sussiste &#8211; Termine decadenziale di cui all’art. 69, 7° comma, del D. Lgs. n. 165/01 – Natura extracontrattuale della responsabilità – Non opera</p>
<p>2. Processo amministrativo –Identica domanda proposta innanzi al giudice Ordinario ed al Giudice Amministrativo – È ammissibile</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La controversia sul risarcimento del danno asseritamente causato dalla P.A. ad una dipendente a seguito della tardiva assunzione in servizio rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo. Nel caso di specie inoltre, ritenuta la natura non contrattuale della responsabilità in oggetto, non è operante lo sbarramento temporale rappresentato dal termine decadenziale del 15 settembre 2000 di cui all’art. 69, 7° comma, del D. Lgs. n. 165/01.</p>
<p>2. La pendenza di identica domanda innanzi al giudice Ordinario non comporta l’inammissibilità della domanda avanzata innanzi al Giudice Amministrativo atteso che è astrattamente ipotizzabile che la medesima domanda sia contemporaneamente proposta dinanzi ai due organi giudiziari senza che ciò incida sulla ammissibilità della stessa, fermi restando i rimedi predisposti dall’ordinamento al fine di evitare il possibile conflitto positivo o negativo di giurisdizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
I^ SEZ.</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2342/2003 proposto da</p>
<p><b>SCANNAPIECO DI DOMENICO Giulietta</b><br />
rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dall’Avv. Salvatore Sidoti e dall’Avv. Lucio Varriale ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Oliviero Landi in Firenze, Via Cavour n.83;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze presso i cui uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n.4, domicilia;</p>
<p>PER LA CONDANNA <BR><br />
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’illegittimo comportamento dalla stessa tenuto in ordine alla sua nomina;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 23 novembre 2004 &#8211; relatore il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori delle parti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. La Sig.ra Giulietta Scannapieco, attuale ricorrente, nell’anno 1992 veniva collocata al terzo posto nella graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per esami a 78 posti di delegato di spiaggia (VI q. f.) nei ruoli del Ministero della Marina Mercantile.<br />
In data 30 gennaio 1993 riceveva dal predetto Ministero telegramma di invito ad indicare, entro 5 giorni, tre sedi di servizio, in ordine di preferenza, stante la imminente immissione in ruolo.<br />
In data 1° febbraio 1993, la ricorrente, sempre a mezzo telegramma, indicava le sedi richieste.<br />
Atteso che dopo detta data nessun provvedimento di immissione in ruolo le veniva comunicato, chiedeva – secondo quanto dalla stessa asserito &#8211; telefonicamente e per iscritto chiarimenti in merito, senza ottenere alcuna risposta.<br />
Con decreto 16 dicembre 1993 n. 1019 l’Amministrazione depennava la ricorrente dalla graduatoria di merito ritenendo che il concorso fosse riservato agli “iscritti nelle matricole della gente di mare della prima e della seconda categoria” e non della terza alla quale la suddetta apparteneva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.<br />
L’interessata impugnava detto decreto al TAR Lazio deducendo l’errata interpretazione del bando, e con sentenza n. 298 del 9 febbraio 1995, notificata il 13 marzo 1995, il ricorso veniva accolto, sentenza che passava in giudicato senza che venisse interposto appello.<br />
Sebbene diffidata con atto del 19 maggio 1995, l’Amministrazione non adottava alcun atto volto ad eseguire la suindicata sentenza.<br />
L’interessata, quindi, proponeva ricorso per ottemperanza, che veniva accolto con sentenza n. 2065/95, con la quale veniva assegnato all’Amministrazione il termine di 40 giorni per ottemperare, e veniva altresì nominato, nell’ipotesi di persistente inesecuzione, un Commissario ad acta che “a richiesta della parte”, avrebbe dovuto provvedere “alla rimozione dell’atto annullato, a porre in essere le operazioni e ad adottare gli atti conseguenti (reinserimento della ricorrente al terzo posto della graduatoria; sua nomina, con decorrenza giuridica dal 21 gennaio 1994 [data di assunzione dei vincitori del concorso], tenendo conto nella assegnazione della sede delle preferenze a suo tempo espresse)”.<br />
Con decreto ministeriale prot. n. 441 in data 8 marzo 1996 l’Amministrazione disponeva l’immissione in ruolo dell’interessata con decorrenza giuridica della nomina a partire dal 10 gennaio 1994, data di assunzione degli altri vincitori del concorso, ed economica dal 22 aprile 1996, data di assunzione in servizio.<br />
Con richiesta in data 3 febbraio 1997, reiterata in data 29 settembre 2001 – del seguente tenore: “Io sottoscritta Scannapieco Giulietta in servizio presso questa Capitaneria di Porto q. f. VI Liv. dal 22 aprile 1996 con decorrenza giuridica dal 10 gennaio 1994 in esito alla sentenza TAR Lazio n. 298 del 24.11.94 CHIEDO che mi siano corrisposti gli stipendi arretrati a decorrere dal 10 gennaio 1994, ed in ogni caso che mi siano versati i relativi contributi previdenziali” &#8211; la Sig.ra Scannapieco chiedeva la corresponsione degli stipendi arretrati, comprensivi dei contribuiti previdenziali, con esito negativo.<br />
Con ricorso depositato il 18 luglio 2002 la ricorrente evocava in giudizio, dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Livorno, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e, precisamente: quanto ai primi, nella misura corrispondente alla mancata corresponsione degli stipendi arretrati – relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 21 aprile 1996 &#8211; comprensivi dei contribuiti previdenziali, interessi legali e rivalutazione monetaria a saldo, per l’importo di lire 77.093.585; quanto ai secondi, nella misura ritenuta di giustizia dal Giudice.<br />
Con sentenza n. 354/03 il Giudice del Lavoro dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e, quanto alla restante domanda, rimetteva la causa con contestuale ordinanza al Presidente del Tribunale per l’assegnazione al Giudice competente.<br />
Con atto notificato il 9 dicembre 2003 e depositato il 22 dicembre successivo, la Sig.ra Scannapieco riassumeva in toto il giudizio dinanzi a questo Giudice. Essa si costituiva, altresì, dinanzi al Tribunale di Livorno, per il risarcimento dei danni non patrimoniali<br />
La ricorrente deduceva che l’illegittimo comportamento dell’Amministrazione (la quale aveva disatteso con i propri provvedimenti il parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, aveva eluso l’esecuzione di due sentenze del TAR Lazio nonchè le continue diffide della ricorrente e non aveva ottemperato alla richiesta di emissione della nomina in ruolo da parte del Commissario ad acta), ledendo un interesse giuridicamente rilevante alla tempestiva assunzione in servizio, le aveva cagionato un danno ingiusto, con conseguente diritto al risarcimento del danno in capo alla interessata, posto che, ai fini della configuarabilità della responsabilità aquiliana, risultava irrilevante la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto leso.</p>
<p>2. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di decadenza dalla possibilità di far valere la pretesa azionata ai sensi dell’art. 69, comma 7°, del D. Lgs. n. 165/2001 dedotta dalla difesa dell’Amministrazione resistente, sull’assunto che il ricorso è stato proposto dopo il 15 settembre 2000 individuato quale termine di decadenza dalla possibilità di adire il Giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva per la condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme di danaro pretese dal pubblico dipendente in relazione alla vicenda – quale quella del caso di specie – attinente al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
Si verte nel caso di specie in un’ipotesi di responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni causati ad una dipendente a seguito della tardiva assunzione in servizio. <br />
In ordine alla natura di tale responsabilità sono emerse due contrapposte tesi in giurisprudenza.<br />
Secondo un primo orientamento, l’oggetto di simili controversie non è una situazione nascente da un rapporto di impiego già in atto, ma si fonda sull’assenza della sua tempestiva costituzione, restando in tal modo estraneo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nella quale ricadevano le sole controversie inerenti i rapporti di impiego già costituiti (Cass., sez. unite, n. 799/1999; n. 790/1999 e n. 1324/2000). La tesi presuppone che la responsabilità dell’Amministrazione sia di natura extracontrattuale.<br />
Secondo un altro indirizzo, cui ha aderito il Giudice del Lavoro del Tribunale di Livorno con la citata sentenza n. 384/03, la tardiva assunzione in servizio del pubblico dipendente integra un illecito di natura contrattuale, con conseguente esclusione della possibilità di prospettare un diritto patrimoniale conseguenziale; la causa petendi, infatti, si collega non occasionalmente al rapporto di pubblico impiego, costituito con efficacia retroattiva, con la conseguenza che la relativa domanda è devoluta, in virtù di tale collegamento, alla cognizione del giudice cui spetta la giurisdizione del rapporto (Cass., sez. unite, n. 1262/98; n. 92/2001; n. 139/2001; 1147/2002; con le indicate decisioni è stata affermata la giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine a controversie, attinenti ad una fase del rapporto di pubblico impiego anteriore al 30 giugno 1998 e aventi ad oggetto la richiesta dell’impiegato di un risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite per il periodo anteriore all’effettiva immissione in servizio, avvenuta appunto tardivamente per colpa dell’amministrazione).<br />
Ciò premesso, si osserva che la presente controversia rientra comunque nella giurisdizione del Giudice amministrativo, a prescindere dall’adesione all’una o all’altra tesi, ma solo nel secondo caso opera il termine decadenziale del 15 settembre 2000 di cui all’art. 69, 7° comma, del D. Lgs. n. 165/01.<br />
Infatti, applicando la tesi della responsabilità contrattuale, sussisterebbe la giurisdizione del Giudice del rapporto, che è il Giudice amministrativo, tenuto conto che la pretesa attiene ad una fase del rapporto di impiego anteriore al 30 giugno 1998, ma, in tal caso, il Giudice adito non potrebbe pronunciarsi sulla domanda giudiziale essendo stata questa proposta oltre il termine decadenziale del 15 settembre 2000, di cui all’art. 69, 7° comma, del D. Lgs. n. 165/01.<br />
Ritenendo invece la natura extracontrattuale della responsabilità ne deriva che il risarcimento del danno si configura quale diritto patrimoniale consequenziale all’annullamento dell’ atto con cui l’Amministrazione aveva illegittimamente depennato la ricorrente dalla graduatoria dei vincitori del concorso, impedendo così a quest’ultima l’immissione in ruolo.<br />
Qualificando la responsabilità in questione come responsabilità di natura extracontrattuale, la controversia apparterrebbe alla giurisdizione del Giudice amministrativo, trattandosi di pretesa risarcitoria consequenziale all’annullamento di esclusione dalla graduatoria disposto dallo stesso Giudice. Il Giudice amministrativo ha conservato infatti la giurisdizione (di legittimità, estesa anche, ex art. 7, 3° comma, della legge n. 1034 del 1971, come sostituito dall’art. 7, 4° comma, della legge n. 205/00, alle conseguenti pretese risarcitorie) in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 63, 4° comma, del D. Lgs. n. 165/2001.<br />
Alla luce delle precedenti considerazioni, risulta irrilevante, ai fini del riparto di giurisdizione, l’adesione all’una o all’altra delle tesi esposte, sussistendo comunque la giurisdizione del Giudice amministrativo, ma solo ove si accedesse alla tesi della responsabilità extracontrattuale la domanda giudiziale potrebbe essere esaminata da questo Giudice, non operando in tal caso lo sbarramento temporale rappresentato dal termine decadenziale del 15 settembre 2000 di cui all’art. 69, 7° comma, del D. Lgs. n. 165/01.<br />
Il Collegio ritiene di propendere per la tesi della responsabilità extracontrattuale.<br />
Si osserva, infatti, che il danno consistente nelle retribuzioni perdute nel periodo antecedente la tardiva assunzione non appare integrare una situazione giuridica nascente da un rapporto di impiego già in atto, ma si fonda sull’assenza della sua tempestiva costituzione; la consequenzialità della pretesa risarcitoria rispetto all’annullamento del provvedimento di depennamento della ricorrente dalla graduatoria dei vincitori del concorso, disposto dal TAR, è evidente se si considera che la stessa pretesa non sarebbe neanche sorta senza il predetto annullamento, da cui è derivata l’immissione in ruolo della ricorrente (cfr., Cons. St., sez. VI, n. 1423/03).<br />
L’eccezione di decadenza della ricorrente dal diritto di azione è, quindi, infondata.<br />
E’, inoltre, inconferente l’eccezione di nullità e/o inammissibilità della riassunzione del giudizio innanzi al TAR per asserita inconfigurabilità, nel caso di specie, della identità della giurisdizione.<br />
L’atto introduttivo del presente giudizio, contenendo l’indicazione degli elementi costitutivi della domanda, possiede, infatti, tutti i requisiti per essere considerato un autonomo ricorso.<br />
Nè rileva l’invocabilità o meno nel caso di specie dell’istituto processuale della “translatio iudicii” (produttivo dell’effetto conservativo della domanda introduttiva), disciplinato dall’art. 50 c.p.c. e ritenuto operante anche nel giudizio amministrativo, qualora si faccia questione di diritti soggettivi (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 1987 n. 565; TAR Emilia-Romagna, sez. I, 24 giugno 1997 n.408), dovendo essere esclusa, come si è visto, l’operatività del termine decadenziale del 15 settembre 2000, peraltro largamente decorso al momento della instaurazione della causa davanti al Giudice ordinario, e risultando, altresì, ampiamente decorso, per le ragioni di seguito indicate, il termine prescrizionale al momento della instaurazione del giudizio dinanzi al Giudice ordinario.<br />
Ugualmente inconferente, per le medesime ragioni, è l’eccepita censurabilità dell’atto di riassunzione, fondata sull’assunto – peraltro smentito per tabulas – che sia mutato il titolo della pretesa e il petitum dell’azione risarcitoria.<br />
In ordine, poi, alla eccepita inammissibilità della richiesta risarcitoria dei danni non patrimoniali per contestuale pendenza di procedimento avente ad oggetto la medesima domanda dinanzi al Giudice ordinario, si deve osservare che la sussistenza della rilevata circostanza non comporta – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’Amministrazione resistente – l’inammissibilità della domanda in questione, atteso che è astrattamente ipotizzabile che la medesima domanda sia contemporaneamente proposta dinanzi al Giudice ordinario e al Giudice amministrativo senza che ciò incida sulla ammissibilità della stessa, fermi restando i rimedi predisposti dall’ordinamento al fine di evitare il possibile conflitto positivo o negativo di giurisdizione.<br />
Deve, infine, essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa dell’Amministrazione per omessa impugnazione del decreto ministeriale n. 441 in data 8 marzo 1996, con il quale è stata disposta l’assunzione della ricorrente con decorrenza giuridica dal 10 gennaio 1994, ma economica solo dal 22 aprile 1996, omessa impugnativa da cui si vorrebbe far derivare l’inammissibilità della proposta azione di risarcimento danni anche per mancato rispetto della regola della c.d. pregiudizialità amministrativa, ormai definitivamente acclarata in sede giudiziaria nella sentenza n. 4 del 2003 resa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.<br />
La tesi non può essere condivisa, in quanto nella specie non si controverte sul diritto alla retribuzione relativamente al periodo anteriore all’immissione in servizio, sebbene sul diritto al risarcimento del danno cagionato alla ricorrente dalla tardiva assunzione in servizio, danno commisurato agli stipendi non percepiti – relativi al periodo anteriore all’effettiva immissione in servizio – comprensivi dei contributi previdenziali, interessi legali e rivalutazione monetaria a saldo.<br />
Pertanto, la lesione lamentata dalla ricorrente con il presente ricorso non è stata cagionata dal decreto ministeriale n. 441 del 1996, con cui l’Amministrazione ha correttamente eseguito le sentenze del TAR nn. 298/1995 e 2065/1995, ma viene fatta discendere dal decreto 16 dicembre 1993 n. 1019 &#8211; con cui l’Amministrazione aveva depennato la ricorrente dalla graduatoria di merito, provvedimento ritualmente impugnato dinanzi al TAR Lazio e da quest’ultimo annullato con la  citata sentenza n.298/1995 – e dal comportamento complessivo dell’Amministrazione resistente successivamente alla pronuncia della ripetuta sentenza n. 298/1995.</p>
<p>3. Venendo all’esame del merito va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata dalla difesa dell’Amministrazione resistente, di avvenuta maturazione della prescrizione  della pretesa azionata dalla ricorrente, per essere passati oltre cinque anni dalle date di maturazione degli stipendi richiesti a titolo di arretrati ovvero dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di annullamento.<br />
L’eccezione è fondata.<br />
Anche a voler sostenere la tesi più favorevole per la ricorrente, ossia che il termine decorre dalla data di passaggio in giudicato della suindicata sentenza di annullamento, e cioè dal 1995, sia alla data di proposizione del presente giudizio (2003) che di quello dinanzi al Giudice ordinario (2002) il termine quinquennale risulta   ampiamente decorso e la pretesa prescritta.<br />
A riguardo va, infatti, rilevato – come evidenziato dall’Avvocatura dello Stato &#8211; che i presunti atti interruttivi della prescrizione inoltrati dopo il 1996, e precisamente, come si è visto, in data 3 febbraio 1997 e 29 gennaio 2001, non riguardano affatto la richiesta risarcitoria, ma solo la corresponsione degli emolumenti dalla data di decorrenza giuridica a quella di decorrenza economica.<br />
Nè tantomeno nei suddetti atti si faceva cenno ad eventuali danni non patrimoniali patiti.<br />
Il ricorso va, pertanto, respinto.</p>
<p>4. Quanto alle spese di giudizio, sussistono, tuttavia, equi motivi per disporne la compensazione tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana &#8211; Sezione I, respinge il ricorso n.2342/2003 meglio indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, in data 23 novembre 2004, 22 marzo 2005 e 29 giugno 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Giovanni Vacirca	&#8211;			Presidente<br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio	&#8211;			Consigliere<br />	<br />
Eleonora Di Santo	&#8211;			Consigliere rel. est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-18-10-2005-n-4701/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2005 n.4701</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza &#8211; 18/10/2005 n.301</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-18-10-2005-n-301/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-18-10-2005-n-301/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza &#8211; 18/10/2005 n.301</a></p>
<p>O.A. c/ Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, C.S.A. Reggio Emilia, est. Umberto Giovannini inammissibile la valutazione del punteggio S.S.I.S. ad incremento dei titoli relativi a graduatuoria di diversa classe di concorso) con commento dell&#8217;Avv. Maria Vittoria Lumetti &#8220;La valutazione del punteggio conseguito presso le s.s.i.s. La natura giuridica delle frequently</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-18-10-2005-n-301/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza &#8211; 18/10/2005 n.301</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-18-10-2005-n-301/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza &#8211; 18/10/2005 n.301</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">O.A. c/ Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, C.S.A. Reggio Emilia, est. Umberto Giovannini</span></p>
<hr />
<p>inammissibile la valutazione del punteggio S.S.I.S. ad incremento dei titoli relativi a graduatuoria di diversa classe di concorso) con commento dell&#8217;Avv. Maria Vittoria Lumetti &#8220;La valutazione del punteggio conseguito presso le s.s.i.s. La natura giuridica delle frequently asked questions (f.a.q.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici &#8211; Punteggio S.S.I.S. &#8211; Graduatoria definitiva permanente della Provincia di Reggio Emilia della classe di concorso A 051 (materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale) &#8211; Sottrazione di 24 punti alla voce “punteggi – abilitazione” riconosciuti nella precedente graduatoria definitiva pubblicata l’anno prima &#8211; Inammissibilità dell’ istanza di aggiornamento &#8211; Il punteggio non è trasferibile in graduatoria relativa a diversa classe di concorso</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Punteggio SISS. La scelta originariamente effettuata dalla ricorrente di conseguire l’abilitazione all’insegnamento relativamente alla classe di concorso 052, mediante la partecipazione al corso biennale S.S.I.S. è del tutto preclusiva della possibilità per la medesima di “trasferire” il relativo punteggio ad incremento dei titoli valutabili in graduatoria relativa a diversa classe di concorso.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217;Avv. Maria Vittoria Lumetti <a href="/ga/id/2005/11/2219/d">&#8220;La valutazione del punteggio conseguito presso le s.s.i.s. la natura giuridica delle frequently asked questions (f.a.q.) e l’evoluzione tecnologica della p.a.&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">punteggio SISS. Valutazione ad incremento dei titoli  relativi a graduatoria di diversa classe di concorso. Inammissibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L&#8217;EMILIA ROMAGNA <br />
PARMA &#8211; SEZIONE   UNICA </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 301/2005<br />
		Registro Generale:	341/2005 																																																																																										</p>
<p>nelle persone dei Signori: GAETANO CICCIO&#8217; Presidente; UMBERTO GIOVANNINI Consigliere, relatore; ITALO CASO Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 18 Ottobre 2005 <br />
Visto il ricorso 341/2005  proposto da:<br />
<b>ORELLI ANTONELLA</b> rappresentata e difesa da: MOLINARI AVV. STEFANO MARCHEGIANI AVV. ROBERTO con domicilio eletto in PARMA STR. DEL CONSERVATORIO 15 presso MOLINARI AVV. STEFANO  </p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI REGGIO EMILIA</b>  rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DISTRETTUALE STATO  con domicilio eletto in BOLOGNA VIA GUIDO RENI 4 presso la sua sede</p>
<p><b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L&#8217;EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA</b><br />
<b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE </b><br />
e nei confronti di<br />
<b>MOSCARDINI MARA</b><br />
e nei confronti di<br />
<b>RONININI GIUSEPPE</b><br />
e nei confronti di<br />
<b>RUBERTO RAFFAELLA</b></p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; della graduatoria definitiva permanente della Provincia di Reggio Emilia della classe di concorso A 051 (materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale) pubblicata nell’albo del Centro Servizi Amministrativi della Provincia di Reggio E<br />
&#8211; della medesima graduatoria nella parte in cui non viene valutato il servizio prestato, nella medesima classe di concorso, dalla ricorrente nell’a.s. 2004-2005 con ulteriore mancata attribuzione di 12 punti;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI REGGIO EMILIA<br />
Udito il relatore Cons. UMBERTO GIOVANNINI e uditi altresì l’avv. Molinari per la ricorrente e l’avv. dello Stato Zito per l’Amministrazione resistente;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che la scelta originariamente effettuata dalla ricorrente di conseguire l’abilitazione all’insegnamento relativamente alla classe di concorso 052, mediante la partecipazione al corso biennale S.S.I.S. era del tutto preclusiva della possibilità per la medesima di “trasferire” il relativo punteggio alla stessa spettante ad incremento dei titoli valutabili in seno a graduatoria relativa a diversa classe di concorso;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>PARMA, li 18 Ottobre 2005 </p>
<p>Depositata in Segreteria in data 18 Ottobre 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-18-10-2005-n-301/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza &#8211; 18/10/2005 n.301</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2005 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-18-10-2005-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-18-10-2005-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2005 n.0</a></p>
<p>Pres. B. VESTERDORF Regione Siciliana c. Commissione delle Comunità europee, nel procedimento T-60/03 sulla soppressione e il recupero di contributi finanziari Comunità europea &#61485; Diritto comunitario &#61485; Ricorso di annullamento – Ricevibilità &#8211; Art. 230, quarto comma TCE – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-18-10-2005-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2005 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-18-10-2005-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2005 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. B. VESTERDORF<br /> Regione Siciliana c. Commissione delle Comunità europee, nel procedimento T-60/03</span></p>
<hr />
<p>sulla soppressione e il recupero di contributi finanziari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#61485; Diritto comunitario &#61485; Ricorso di annullamento – Ricevibilità &#8211; Art. 230, quarto comma TCE – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente – Eccezione di irrecivibilità – Non accolta.</p>
<p>Comunità europea &#61485; Diritto comunitario &#61485; Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Regolamento (CEE) n. 4253/88 – Art. 24 reg. (CEE) n. 4253/88 – Decisione della Commissione relativa alla soppressione e al recupero di un contributo finanziario – Presupposti – Mancato completamento dei lavori all’atto dell’adozione della decisione impugnata – Sussistenza dei requisiti per la soppressione del contributo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La decisione impugnata ha inciso direttamente sulla situazione giuridica della ricorrente, modificandone la situazione patrimoniale; essa non lasciava alcun potere discrezionale alle autorità italiane, in quanto derivante dalla sola normativa comunitaria. La ricorrente era dunque direttamente interessata ai sensi dell’art. 230, quarto comma TCE a proporre ricorso, che risulta pertanto ricevibile.</p>
<p>I presupposti in presenza dei quali un contributo può essere soppresso rientrano tra le norme di procedura. L’art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede la soppressione del contributo nel caso di mancata giustificazione, in tutto o in parte, di un contributo finanziario. Non è pertanto possibile autorizzare il beneficiario di un contributo a conservare il finanziamento comunitario concesso al fine della realizzazione dell’opera se detta opera non è stata completata o non è comunque  utilizzabile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>SENTENZA DEL TRIBUNALE <br />(Prima Sezione ampliata)<br />
18 ottobre 2005</b></p>
<p>Nella causa T 60/03,</p>
<p>avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, C (2002) 4905, relativa alla soppressione del contributo concesso alla Repubblica italiana con decisione C (87) 2090 026 della Commissione del 17 dicembre 1987, concernente la concessione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale in favore di un investimento per infrastrutture, di importo uguale o superiore a 15 milioni di [euro] in Italia (regione: Sicilia), e al recupero dell’anticipo versato dalla Commissione a titolo di tale contributo</p>
<p><b>Regione Siciliana</b></p>
<p align=center><b>Contro</b></p>
<p><b>Commissione delle Comunità europee</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO<br />
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione ampliata),</b></p>
<p>composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, J.D. Cooke, R. García Valdecasas e dalle sig.re I. Labucka e V. Trstenjak, giudici,<br />
cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore<br />
vista la fase scritta del procedimento ed in seguito all’udienza del 12 maggio 2005,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p><b> Ambito normativo<br />
</b>1       Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è stato creato dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 maggio 1975, n. 724 (GU L 73, pag. 1), modificato più volte e poi sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1985, dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1984, n. 1787, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 169, pag. 1). Nel 1988 il suo regime è stato riformato dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9). Il 19 dicembre 1988 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 4253/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro (GU L 374, pag. 1). Il regolamento n. 4253/88 è stato modificato, in particolare, dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082 (GU L 193, pag. 20).<br />
2       L’art. 24 del regolamento n. 4253/88 modificato, intitolato «Riduzione, sospensione o soppressione del contributo», stabilisce:<br />
«1.      Se la realizzazione di un’azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario assegnato, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della partnership, chiedendo in particolare allo Stato membro o alle autorità da esso designate per l’attuazione dell’azione di presentare le loro osservazioni entro una scadenza determinata.<br />
2.      In seguito a questo esame la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l’azione o la misura in questione, se l’esame conferma l’esistenza di un’irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell’azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l’approvazione della Commissione.<br />
3.      Qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione di indebito deve essere restituita alla Commissione. Le somme non restituite sono aumentate degli interessi di mora (…)».<br />
<b> Fatti all’origine della controversia<br />
</b>3       Con domanda pervenuta alla Commissione il 23 settembre 1986, la Repubblica italiana ha chiesto la concessione di un contributo del FESR, ai sensi del regolamento n. 1787/84, per un investimento in infrastrutture in Sicilia, relativo al terzo stralcio dei lavori di costruzione di uno sbarramento sul torrente Gibbesi. La domanda prevedeva la costruzione di opere accessorie al corpo dello sbarramento e indicava la duplice destinazione dello stesso, le cui acque dovevano servire, in particolare, ad un approviggionamento idrico affidabile del polo industriale di Licata ancora da realizzare e, inoltre, all’irrigazione di circa 1 000 ettari di terreni agricoli.<br />
4       Con decisone 17 dicembre 1987, C (87) 2090 026, relativa alla concessione del contributo del FESR in favore di un investimento per infrastrutture, di importo uguale o superiore a 15 milioni di [euro] in Italia (regione: Sicilia), la Commissione ha concesso alla Repubblica italiana un contributo del FESR fino ad un importo massimo di lire italiane (ITL) 94 490 620 056 (circa EUR 48,8 milioni) nell’ambito dell’intervento n. 86.05.03.008 (in prosieguo: la «decisione di concessione»). La Repubblica italiana ha ricevuto un anticipo globale di ITL 75 592 496 044 (circa EUR 39 milioni) a titolo di tale contributo.<br />
5       Con lettera 23 maggio 2000, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione un rapporto redatto dai servizi italiani sugli interventi oggetto del contributo. Ai sensi di tale rapporto, i lavori del corpo dello sbarramento erano stati completati in data 11 novembre 1992. Tuttavia lo sbarramento non era funzionale, poiché non erano stati realizzati gli invasi e non era stato completato l’acquedotto. Peraltro, le autorità italiane si riservavano di presentare entro il 31 marzo 2001 la loro domanda di saldo finale.<br />
6       Con la stessa lettera, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione una nota della ricorrente datata 17 gennaio 2000, con la quale quest’ultima assumeva il formale impegno a far eseguire i lavori necessari per giungere alla completa funzionalità e fruibilità dello sbarramento.<br />
7       Con lettera 19 dicembre 2000, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane ulteriori informazioni. Essa chiedeva che le fossero forniti, in particolare, elementi relativi alla domanda di proroga del termine di presentazione della domanda di saldo finale, ai provvedimenti adottati dal ricorrente ai fini del completamento e dell’entrata in funzione dell’opera e alla relazione sullo stato attuale di realizzazione della stessa, con indicazione della data effettiva o presunta di ultimazione dei lavori e di entrata in funzione dell’opera.<br />
8       Con lettera 29 marzo 2001, le autorità italiane hanno presentato alla Commissione la loro richiesta di saldo finale e trasmesso una nota della ricorrente datata 5 marzo 2001. Da tale nota emergeva che l’Ente minerario siciliano, soggetto attuatore dell’opera, era stato sciolto, che il polo industriale di Licata non aveva potuto essere realizzato e che, pertanto, la destinazione iniziale delle acque dello sbarramento avrebbe dovuto essere modificata. Pertanto, era stato commissionato uno studio per definire i possibili usi delle acque del serbatoio.<br />
9       Sulla base di tali elementi, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di esame prevista dall’art. 24 del regolamento n. 4253/88 e dall’art. 2 della decisione di concessione.<br />
10     Con lettera 26 settembre 2001, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana gli elementi idonei a costituire un’irregolarità e a giustificare un’eventuale decisione di soppressione del contributo. La Commissione faceva valere in particolare che essa non disponeva di notizie sulla data, precisa o indicativa, di piena funzionalità e fruibilità dell’intervento. Essa sottolineava anche che la destinazione dell’opera era mutata rispetto a quella indicata nella decisione di concessione. La Commissione invitava le autorità italiane, la presidenza della Regione Siciliana e il beneficiario finale a presentare le loro osservazioni entro il termine di due mesi, precisando che eventuali documenti trasmessi successivamente non sarebbero stati presi in considerazione, salvo circostanze eccezionali.<br />
11     Con lettera 29 novembre 2001, la Repubblica italiana ha trasmesso alla Commissione le osservazioni della ricorrente. Da tali osservazioni emergeva, in particolare, che nessuna data, neppure presunta, era stata fissata per l’entrata in funzione dell’opera, le cui finalità erano effettivamente mutate.<br />
12     Con lettera 21 febbraio 2002, successiva alla scadenza del termine prestabilito dalla Commissione (v. supra, punto 10), la ricorrente ha comunicato ulteriori informazioni sullo stato di avanzamento del progetto nonché uno scadenzario che prevedeva il termine dei lavori entro il 2 febbraio 2003.<br />
13     La Commissione ha considerato che queste ultime informazioni confermassero l’esistenza di alcune irregolarità ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88 ed ha adottato, l’11 dicembre 2002, la decisione C (2002) 4095 relativa alla soppressione del contributo concesso alla Repubblica italiana con la decisione di concessione e al recupero dell’anticipo versato dalla Commissione a titolo di tale contributo (in prosieguo: la «decisione impugnata»).<br />
14     I punti 14 e 15 della motivazione della decisione impugnata sono formulati come segue:<br />
«(14)          L’esame degli elementi summenzionati ha confermato l’esistenza di irregolarità ai sensi [dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88]:<br />
–       L’esame del caso ha confermato che i lavori non sono stati ultimati e che non è prevedibile, nemmeno a livello indicativo, la data in cui la diga sarà funzionale e fruibile (…).<br />
–       L’esame del caso ha confermato, inoltre, che, senza che fosse previamente chiesta l’approvazione della Commissione, vi è stato un mutamento sostanziale delle finalità e della destinazione dell’opera rispetto a quanto previsto nella decisione di concessione.<br />
–       Gli argomenti dedotti dalla Regione [Siciliana] non giustificano gli elementi esposti nella lettera della Commissione del 26 settembre 2001 relativamente alla procedura di aggiudicazione del contratto e al rispetto dei principi di sana gestione finanziaria;<br />
(15)               considerando che viste le irregolarità constatate è necessario sopprimere il contributo e procedere (…) al recupero degli importi sinora erogati».<br />
15     Con la decisione impugnata, la Commissione ha soppresso il contributo concesso alla Repubblica italiana, ha disimpegnato l’importo accantonato a titolo di pagamento del saldo (circa EUR 9,8 milioni) ed ha chiesto la restituzione dell’importo versato a titolo di anticipo (circa EUR 39 milioni).<br />
<b> Procedimento e conclusioni delle parti<br />
</b>16     Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 febbraio 2003, la ricorrente ha proposto il seguente ricorso.<br />
17     Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (prima sezione ampliata) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento. Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha sottoposto quesiti scritti alla ricorrente e alla Commissione, per una risposta orale all’udienza. Il Tribunale ha anche invitato la Repubblica italiana a rispondere per iscritto a diversi quesiti. La Repubblica italiana ha ottemperato a tale richiesta.<br />
18     Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti scritti ed orali all’udienza del 12 maggio 2005. Sentite le parti, il Tribunale ha deciso di versare al fascicolo due lettere della Commissione indirizzate alla ricorrente, l’una in data 4 agosto 2003, l’altra in data 24 ottobre 2003, e comunicate da quest’ultima nell’ambito delle cause riunite T 392/03 e T 435/03, pendenti tra le stesse parti relativamente all’esecuzione della decisione impugnata.<br />
19     La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:<br />
–       annullare la decisione impugnata;<br />
–       condannare la Commissione alle spese.<br />
20     La Commissione conclude che il Tribunale voglia:<br />
–       in via principale, dichiarare il ricorso irricevibile;<br />
–       in subordine, respingere il ricorso nel merito;<br />
–       in ogni caso, condannare la ricorrente alle spese.<br />
<b> In diritto<br />
</b>21     All’udienza, interrogata a tal riguardo dal Tribunale, la Commissione ha ammesso che il terzo trattino del punto 14 della motivazione della decisione impugnata, relativo alla constatazione di irregolarità ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88 (v. supra, punto 14), non aveva affatto costituito il fondamento dell’adozione della detta decisione. Orbene, i motivi e gli argomenti dedotti nel ricorso e relativi al detto trattino non possono, di per sé, giustificare l’annullamento della decisione impugnata, in quanto questa è basata anche sulle irregolarità constatate al primo e al secondo trattino del detto punto della motivazione. Per ragioni di economia processuale, il Tribunale non esaminerà quindi i motivi e gli argomenti sopramenzionati.<br />
<i>1.     Sulla ricevibilità<br />
 Argomenti delle parti<br />
</i>22     La Commissione accepisce l’irricevibilità del presente ricorso in quanto la ricorrente è priva della legittimazione ad agire.<br />
23     La Commissione non contesta il fatto che la ricorrente sia individualmente interessata dalla decisione impugnata ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Essa ritiene invece che la ricorrente non sia direttamente interessata dalla decisione impugnata.<br />
24     In via preliminare, la Commissione indica che non sono esistiti, in alcun momento, legami giuridici diretti tra essa e la ricorrente.<br />
25     Ora, sin dall’origine, uno dei principi centrali delle politiche strutturali sarebbe stato che la Commissione e gli Stati membri sono congiuntamente responsabili della programmazione delle azioni strutturali, mentre gli Stati membri sono i soli responsabili della messa in opera di tale politica.<br />
26     Così, per quanto riguarda le attività del FESR nel periodo di programmazione 1985 1988, nel quale è stata adottata la decisione di concessione, tale principio è espresso in varie disposizioni del regolamento n. 1787/84, all’epoca in vigore. Pertanto, la Commissione sottolinea che, nel caso di specie, lo Stato membro interessato ha presentato una domanda specifica alla Commissione, che ha adottato la decisione di concessione (art. 22). Durante la messa in opera del progetto, lo Stato membro doveva presentare alla Commissione prospetti trimestrali attestanti, tra altri dati, la realtà delle spese (art. 28). Alcuni anticipi potevano venire erogati dalla Commissione, su richiesta dello Stato membro (art. 31).<br />
27     La Commissione ne deduce che gli Stati membri sono i suoi unici interlocutori nel sistema di gestione decentralizzata il quale costituisce una caratteristica fondamentale dei fondi strutturali per il periodo che qui rileva. Gli Stati membri costituirebbero uno schermo fra la Commissione e il beneficiario finale del contributo, poiché i pagamenti verrebbero effettuati alle autorità nazionali ed essi resterebbero liberi di decidere sulle conseguenze per il beneficiario finale della soppressione del contributo concesso. Pertanto, secondo la Commissione e contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Repubblica italiana disporrebbe di un potere discrezionale riguardo all’esecuzione della decisione impugnata.<br />
28     A tal riguardo, in risposta all’argomento della ricorrente secondo cui essa avrebbe già restituito, nell’ambito di una compensazione, le somme versate a titolo del contributo finanziario soppresso dalla decisione impugnata (v. infra, punto 40), la Commissione indica che tale compensazione, intervenuta il 9 novembre 2003, avrebbe operato tra un debito del Ministero italiano dell’Economia e delle Finanze, destinatario della nota di addebito per il recupero del contributo soppresso, e un pagamento destinato a questo stesso Ministero.<br />
29     Alla luce di queste considerazioni preliminari occorrerebbe determinare se la ricorrente, la quale, contrariamente alla Repubblica italiana, non è destinataria della decisione impugnata, sia direttamente interessata da tale decisione ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.<br />
30     La Commissione fa valere una giurisprudenza costante secondo la quale, perché un provvedimento incida direttamente su un privato che non ne è il destinatario, è necessario che essa produca direttamente effetti sulla situazione giuridica dell’interessato e che la sua applicazione abbia carattere meramente automatico e derivi dalla sola normativa comunitaria, senza l’applicazione di altre norme intermedie (sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C 386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I 2309, punto 43, e sentenza del Tribunale 13 dicembre 2000, causa T 69/99, DSTV/Commissione, Racc. pag. II 4309, punto 24).<br />
31     Qualora l’atto impugnato venga applicato dalle autorità nazionali che ne sono destinatarie, occorrerebbe verificare se l’applicazione dell’atto stesso non lasci alcun potere discrezionale a tali autorità (sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, causa T 54/96, Oleifici Italiani e Fratelli Rubino/Commissione, Racc. pag. II 3377, punto 56). Analogamente, un singolo sarebbe direttamente interessato qualora la possibilità per i destinatari dell’atto di non darvi seguito fosse puramente teorica, in quanto fosse indubbia la loro volontà di trarre conseguenze conformi a quest’ultimo (sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punti 8 11, e Dreyfus/Commissione, citata, punto 44).<br />
32     In tale contesto, la Commissione rileva che il Tribunale ha già dichiarato, nella sua ordinanza 25 aprile 2001, Coillte Teoranta/Commissione (causa T 244/00, Racc. pag. II 1275; in prosieguo: l’«ordinanza Coillte Teoranta»), che la decisione di escludere determinate spese dal finanziamento corrisposto dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», non produceva effetti diretti sulla situazione giuridica del beneficiario dell’aiuto.<br />
33     Secondo la Commissione, l’ordinanza Coillte Teoranta, emessa in materia di FEAOG, si applica in pari modo ai fondi strutturali, e quindi al FESR, in ragione del fatto che la gestione dei fondi strutturali si basa sul principio della separazione dei rapporti giuridici che intercorrono, da un lato, tra la Commissione e gli Stati membri e, dall’altro, tra gli Stati membri e i beneficiari dei contributi comunitari. Questo ragionamento sarebbe valido ogni qualvolta la responsabilità primaria per il controllo delle spese effettuate in regime di gestione decentralizzata spetti agli Stati membri, come nel caso del FESR e del FEAOG.<br />
34     La Commissione precisa inoltre che il riferimento del Tribunale, al punto 45 dell’ordinanza Coillte Teoranta, alla situazione diversa che prevale nel caso di decisioni di inamissibilità a fruire del finanziamento da parte del Fondo sociale europeo (FSE) dovrebbe venire inteso come un riferimento ad un periodo in cui, contrariamente alla presente situazione, vi erano legami diretti tra la Commissione e i beneficiari di finanziamenti da parte del FSE. Alla Commissione sembra che questo riferimento riguardi il regime giuridico stabilito nel regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l’applicazione della decisione 83/516/CEE del Consiglio relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 1), che disciplinava il FSE durante il periodo di programmazione 1984 1988 e che prevedeva un rapporto giuridico diretto fra la Commissione e i beneficiari. Secondo la Commissione, l’assenza di un rapporto diretto di questo tipo differenzia chiaramente tale regime giuridico da quello applicabile ai fondi strutturali, incluso il FESR, durante il periodo di programmazione 1985 1988.<br />
35     La Commissione ritiene che questa differenza tra i regimi applicabili nei diversi periodi di programmazione renda inapplicabile al caso di specie il riconoscimento della legittimazione dei beneficiari ad impugnare decisioni di riduzione dell’aiuto, conformemente ai punti 46 48 della sentenza del Tribunale 6 dicembre 1994, causa T 450/93, Lisrestal e a./Commissione (Racc. pag. II 1177), confermata dalla Corte con sentenza 24 ottobre 1996, causa C 32/95 P, Commission/Lisrestal e a. (Racc. pag. I 5373). Nel periodo di programmazione 1984 1988, vi sarebbe stata, in sostanza, una gestione diretta della Commissione. Al contrario, secondo il regolamento n. 1787/84 che è servito come fondamento per la decisione di concessione, la Commissione avrebbe un compito di sorveglianza. Poiché la Commissione non eserciterebbe più nessun ruolo nelle azioni di recupero intraprese dagli Stati membri e poiché, come il Tribunale avrebbe indicato ai punti 47 e 48 dell’ordinanza Coillte Teoranta, le eventuali azioni di recupero sono fondate sul diritto nazionale e non sono una conseguenza automatica delle decisioni di esclusione di determinate spese dal finanziamento comunitario, l’analisi contenuta nella sentenza Lisrestal e a./Commissione, sopra menzionata, non sarebbe valida per le decisioni adottate sulla base del regolamento n. 4253/88 e relative a progetti finanziati dai fondi strutturali.<br />
36     In risposta all’argomento della ricorrente secondo cui la citata ordinanza Coillte Teoranta/Commissione non troverebbe applicazione nei suoi confronti per il fatto che essa è un ente pubblico e non un privato (v. infra, punto 42), la Commissione replica che tale argomento non sarebbe convincente, in quanto il Tribunale non effettua una siffatta distinzione nella detta ordinanza.<br />
37     Del resto, la Commissione non contesta il fatto che, nella sentenza 9 luglio 2003, causa T 102/00, Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap/Commissione (Racc. pag. II 2433; in prosieguo: la «sentenza Vlaams Fonds»), il Tribunale abbia dichiarato che la decisione della Commissione che riduca o sopprima un contributo finanziario concesso dal Fondo sociale europeo può riguardare direttamente e individualmente i beneficiari di un tale contributo. Tuttavia la Commissione rileva che tale dichiarazione è stata resa incidentalmente, in quanto il Tribunale non sarebbe stato invitato a pronunciarsi sulla questione se il ricorrente fosse direttamente interessato dalla decisione controversa nel caso di specie. Allo stesso modo, la sua attenzione non sarebbe stata attirata sul precedente costituito dall’ordinanza Coillte Teoranta. La Commissione aggiunge che la giurisprudenza menzionata dal Tribunale nella sentenza Vlaams Fonds si riferiva ad un diverso periodo di programmazione, durante il quale la regolamentazione dei fondi strutturali non era ancora fondata su un sistema di gestione decentralizzata. Alla luce di ciò, il precedente costituito dall’ordinanza Coillte Teoranta sarebbe più appropriato della sentenza Vlaams Fonds, per quanto riguarda i rapporti fra i beneficiari finali e la Commissione in relazione alle operazioni gestite ora in modo decentralizzato dagli Stati membri.<br />
38     La ricorrente, dal canto suo, ritiene che il ricorso sia ricevibile e fa valere che le disposizioni del Trattato CE relative al diritto di impugnazione dei privati non possano essere interpretate restrittivamente. Essa fa riferimento in particolare alla sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione (Racc. pag. 199). La legittimazione ad agire dovrebbe anche essere riconosciuta a tutti coloro che, possedendo la personalità giuridica richiesta dalle dette disposizioni, sono individualmente e direttamente interessati dall’atto impugnato. Secondo la ricorrente, tale situazione si impone altresì quando il ricorrente è un ente pubblico che risponde a questi criteri. A tal riguardo essa fa riferimento alla sentenza del Tribunale 15 giugno 1999, causa T 288/97, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia/Commissione (Racc. pag. II 1871).<br />
39     Secondo la ricorrente, la decisione impugnata, relativamente alla quale essa ammette che non le è formalmente indirizzata, la riguarda tuttavia direttamente poiché incide direttamente sulla sua posizione giuridica. Infatti, il destinatario della decisione impugnata, vale a dire la Repubblica italiana, non disporrebbe di alcun potere discrezionale in ordine alla sua attuazione, che consisterebbe nella mera ripetizione di somme precedentemente versate dal FESR. A tale scopo non sarebbe necessaria alcuna ulteriore attività normativa. La ricorrente sostiene che, secondo la costante giurisprudenza comunitaria, tali circostanze sono sufficienti a fondare la legittimazione attiva dei singoli (sentenza Dreyfus/Commissione, citata).<br />
40     Per di più, la ricorrente sottolinea di avere già restituito, con il sistema della compensazione, le somme versate a titolo del contributo soppresso dalla decisione impugnata, inclusi gli interessi moratori.<br />
41     Ciò premesso, il fatto che non siano esistiti legami giuridici diretti fra la ricorrente e la Commissione sarebbe irrilevante, in quanto era indubbio, fin dalla decisione di concessione, che la ricorrente era inequivocabilmente il soggetto beneficiario del contributo del FESR. Del resto, occorrerebbe rilevare in proposito che la ricorrente, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, ha avuto vari contatti diretti con quest’ultima nella fase istruttoria che ha preceduto la decisione di concessione. Durante tale periodo, vi sarebbero stati dibattiti approfonditi tra la Commissione e la ricorrente.<br />
42     Inoltre, la giurisprudenza citata dalla Commissione (ordinanza Coillte Teoranta) non sarebbe applicabile ad essa. Infatti, la ricorrente non è un privato, ma un ente pubblico territoriale, vale a dire un’articolazione dello Stato italiano.<br />
43     A tal riguardo occorrerebbe rammentare la sentenza Vlaams Fonds, il cui punto 60 così recita:<br />
«Secondo una giurisprudenza (&#8230;) costante, una decisione della Commissione che riduca o sopprima un contributo finanziario concesso dal FSE può riguardare direttamente e individualmente i beneficiari di un tale contributo e danneggiarli, nonostante il fatto che lo Stato membro interessato sia interlocutore unico del FSE nella procedura amministrativa. Infatti, sono i beneficiari dell’aiuto che subiscono gli effetti economici della decisione di riduzione o di soppressione, in quanto essi sono responsabili a titolo principale del rimborso delle somme indebitamente versate (v., in tal senso, sentenza Lisrestal e a./Commissione, punti 43 48, e la giurisprudenza citata)».<br />
<i> Giudizio del Tribunale<br />
</i>44     La decisione impugnata che sopprime il contributo di cui la ricorrente era beneficiaria è stata indirizzata allo Stato membro interessato, ossia la Repubblica italiana. Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, «qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (…) un ricorso (…) contro le decisioni che, pur apparendo come (…) una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente». Essendo pacifico che nella fattispecie la decisione impugnata riguarda individualmente la ricorrente, occorre esaminare se quest’ultima sia direttamente interessata dalla detta decisione.<br />
45     Occorre ricordare i due criteri cumulativi, tratti da una giurisprudenza costante, affinché un soggetto sia direttamente interessato ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.<br />
46     Innanzi tutto, l’atto di cui trattasi deve produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo. In secondo luogo, il detto atto non deve lasciare alcun potere discrezionale ai suoi destinatari incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (sentenze Dreyfus/Commissione, cit., punto 43; DSTV/Commissione, cit., punto 24, e ordinanza del Tribunale 6 giugno 2002, causa T 105/01, SLIM Sicilia/Commissione, Racc. pag. II 2697, punto 45; v. anche, in tal senso, sentenze della Corte 13 maggio 1971, cause 41/70 a 44/70, International Fruit Company e a./Commissione, Racc. pag. 411, punti 23 29, e 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione, Racc. pag. 777, punti 25 e 26). La condizione richiesta dal secondo criterio è soddisfatta anche qualora la possibilità per lo Stato membro di non dare seguito all’atto comunitario sia puralmente teorica, in quanto la sua volontà di trarre conseguenze conformi a quest’ultimo è fuori dubbio (sentenza Dreyfus/Commissione, citata, punto 44; v. anche, in tal senso, sentenza Piraiki Patraiki e a./Commissione, citata, punti 8 10).<br />
47     Sopprimendo integralmente il contributo, la decisione impugnata ha principalmente, come è stato esposto supra al punto 15, revocato l’obbligo per la Commissione di versare il saldo del contributo (EUR 9,8 milioni) e imposto il rimborso degli anticipi pagati alla Repubblica italiana e riversati alla ricorrente (circa EUR 39 milioni).<br />
48     Il Tribunale ritiene che una tale decisione abbia necessariamente prodotto direttamente effetti sulla situazione giuridica della ricorrente, e questo sotto diversi aspetti. Inoltre, la decisione impugnata non lascia alcun potere discrezionale alle autorità italiane, in quanto tale decisione ha un carattere puramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie.<br />
49     Occorre, in via preliminare, ricordare che una volta che è stata adottata la decisione di concessione e che la stessa è stata notificata alla Repubblica italiana, la ricorrente poteva considerare, ai fini della realizzazione del progetto che costituisce oggetto del contributo, e con riserva del rispetto delle condizioni collegate alla detta decisione di concessione e alla normativa che si applica al FESR, che l’importo del contributo (circa EUR 48,8 milioni) era a sua completa disposizione. Su tale base, la ricorrente poteva così pianificare e integrare in bilancio le sue spese al fine della realizzazione del terzo stralcio dei lavori di costruzione dello sbarramento sul torrente Gibbesi.<br />
50     Inoltre, le autorità nazionali italiane, analogamente alla ricorrente, erano anch’esse vincolate dalle condizioni e dalla regolamentazione sopra menzionate. Anche gli importi anticipati dalla Commissione a titolo del contributo di cui trattasi dovevano essere obbligatoriamente utilizzati al fine della realizzazione del terzo stralcio dello sbarramento sul torrente Gibbesi. Né il diritto comunitario né il diritto nazionale autorizzavano le autorità italiane a privare la ricorrente degli importi di questo contributo o a utilizzarli per altri fini. Pertanto, finché le condizioni e la regolamentazione soprammenzionate erano rispettate, le autorità italiane non erano autorizzate a chiedere alla ricorrente il rimborso, anche parziale, di questi importi.<br />
51     Occorre del resto sottolineare, come ha confermato la ricorrente all’udienza in risposta ai quesiti del Tribunale, che la stessa, tra il 1987 e il 1992, ha realizzato la maggior parte del progetto che costituisce oggetto del contributo soppresso, e che questi lavori sono stati finanziati esclusivamente con fondi propri della ricorrente e con il contributo comunitario successivamente soppresso.<br />
52     Alla luce di queste considerazioni preliminari dev’essere esaminata la questione se la ricorrente sia direttamente interessata dalla decisione impugnata.<br />
53     Per quanto riguarda, innanzi tutto, la modifica della situazione giuridica della ricorrente, la decisione impugnata ha avuto come primo effetto diretto ed immediato quello di modificare la sua situazione patrimoniale privandola del saldo del contributo (circa EUR 9,8 milioni) che doveva essere ancora versato dalla Commissione. Il saldo non pagato del contributo non sarà versato alla Repubblica italiana dalla Commissione, perché il contributo è soppresso. Le autorità italiane non potranno quindi riversarlo alla ricorrente. Mentre, prima dell’adozione della decisione impugnata, la ricorrente poteva far affidamento con certezza sul detto importo nell’ambito della realizzazione del progetto, essa è stata costretta, dall’adozione di questa decisione, innanzi tutto, a constatare che ne era stata privata e, in secondo luogo, a ricercare un finanziamento sostitutivo per far fronte agli obblighi contratti nell’ambito della realizzazione del terzo stralcio dei lavori di costruzione dello sbarramento sul torrente Gibbesi.<br />
54     La decisione impugnata modifica direttamente la situazione giuridica della ricorrente anche per quanto riguarda l’obbligo di restituire gli importi versati a titolo di anticipo (circa EUR 39 milioni). Infatti, la decisione impugnata ha per effetto di trasformare direttamente la posizione giuridica della ricorrente da creditore incontestato in quella di debitore, quanto meno potenziale, dei detti importi. Questo è dovuto al fatto che la decisione impugnata pone fine all’impossibilità nella quale si trovavano le autorità italiane, sia in forza del diritto comunitario sia in forza del diritto nazionale, di chiedere alla ricorrente il rimborso degli anticipi versati. In altri termini, la decisione impugnata ha come secondo effetto diretto ed automatico quello di modificare la situazione giuridica della ricorrente nei confronti delle autorità nazionali.<br />
55     In quanto essa modifica direttamente, e del resto sensibilmente, la situazione giuridica della ricorrente, come risulta dai punti 53 e 54 supra, la decisione impugnata soddisfa quindi effettivamente le condizioni relative al primo criterio, richiamato supra al punto 46, affinché un soggetto sia direttamente interessato.<br />
56     Per quanto riguarda poi il criterio dell’applicabilità automatica della decisione impugnata, occorre rilevare che quest’ultima, di per sé, produce meccanicamente nei confronti della ricorrente il duplice effetto indicato supra ai punti 53 e 54.<br />
57     Questo duplice effetto della decisione impugnata deriva unicamente dalla normativa comunitaria, ossia dal combinato disposto dell’art. 211, terzo comma, CE e dell’art. 249, quarto comma, CE. A tal riguardo, le autorità nazionali non dispongono di alcun potere discrezionale relativamente al loro obbligo di dare esecuzione a questa decisione.<br />
58     Le conclusioni di cui supra ai punti 56 e 57 non sono rimesse in discussione dall’argomento della Commissione secondo cui le autorità nazionali possono teoricamente decidere di liberare la ricorrente dalle conseguenze finanziarie che la decisione impugnata fa gravare direttamente su di essa, finanziando mediante risorse statali, da un lato, il saldo del contributo comunitario non corrisposto e, dall’altro, il rimborso degli anticipi comunitari ricevuti dalla ricorrente, o solo uno dei due.<br />
59     Infatti, un’eventuale decisione nazionale di finanziamento di tale tipo non priverebbe della sua applicabilità automatica la decisione della Commissione. Essa rimarrebbe giuridicamente estranea all’applicazione, in diritto comunitario, della decisione impugnata. Questa decisione nazionale avrebbe per effetto di ricollocare la ricorrente nella situazione in cui si trovava prima dell’adozione della decisione impugnata, determinando a sua volta una seconda modifica della situazione giuridica della ricorrente modificata in primo luogo, e automaticamente, dalla decisione impugnata. Questa seconda modifica della situazione giuridica della ricorrente deriverebbe unicamente dalla decisione nazionale, e non dall’esecuzione della decisione impugnata.<br />
60     In altri termini, l’adozione di una decisione nazionale di finanziamento sarebbe indispensabile precisamente per bloccare gli effetti automatici della decisione impugnata.<br />
61     A tal riguardo, i fatti del caso di specie si differenziano in maniera determinante da quelli che sono all’origine dell’ordinanza Coillte Teoranta cui ha fatto riferimento la Commissione (v. supra, punti 32 34). Infatti, con la decisione impugnata nella causa Coillte Teoranta, la Commissione aveva respinto la domanda dello Stato membro interessato, destinatario della detta decisione, mirante a che alcuni premi che esso aveva già versato al beneficiario fossero presi in carico dal FEAOG come spese ammissibili al cofinanziamento comunitario. Contrariamente alla situazione nella presente causa, la decisione impugnata che ha dato luogo all’ordinanza Coillte Teoranta non ha quindi comportato automaticamente e meccanicamente la mancata corresponsione di un saldo ancora dovuto al beneficiario. Inoltre, solo l’adozione di una decisione nazionale consecutiva alla decisione impugnata della Commissione poteva obbligare il beneficiario a restituire gli anticipi già ricevuti.<br />
62     L’argomento della Commissione menzionato supra al punto 58 dà quindi un’applicazione erronea della nozione di effetto diretto ai sensi della giurisprudenza costante richiamata supra al punto 46, o perfino rovescia tale nozione. Infatti, l’esistenza di una tale possibilità di finanziamento da parte delle autorità italiane non significa di per sé sola che la decisione impugnata debba essere attuata dal suo destinatario prima di produrre effetti nei confronti della ricorrente.<br />
63     In quanto non lascia alcun potere discrezionale alle autorità nazionali, poiché riveste un carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie, come risulta sopra dai punti 56 62, la decisione impugnata soddisfa quindi effettivamente le condizioni relative al secondo criterio richiamato supra al punto 46 affinché un soggetto sia direttamente interessato.<br />
64     Per il resto, l’argomento dedotto dalla Commissione (v. supra, punti 24 27) secondo cui la separazione dei rapporti giuridici, da un lato, tra la Commissione e gli Stati membri e, dall’altro, tra gli Stati membri e i beneficiari si oppone a che la ricorrente sia in qualsiasi modo direttamente interessata non può essere accolto.<br />
65     Infatti, secondo una giurisprudenza costante (v., in tal senso, sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9; sentenze del Tribunale 24 marzo 1994, causa T 3/93, Air France/Commissione, Racc. pag. II 121, punto 43, e 4 marzo 1999, causa T 87/96, Assicurazioni Generali e Unicredito/Commissione, Racc. pag. II 203, punto 37), per stabilire se un atto di un’istituzione comunitaria riguardi direttamente un singolo ai sensi dell’art. 230 CE, occorre esaminare la sua natura effettiva al fine di accertare se, indipendentemente dalla sua forma, esso abbia un’incidenza immediata sugli interessi di questo singolo, modificando così in misura rilevante la sua situazione giuridica.<br />
66     Ora, dai precedenti punti 47 63 risulta che la decisione impugnata ha inciso direttamente sulla situazione giuridica della ricorrente.<br />
67     Per il resto, e in subordine, occorre rilevare che, come sottolinea giustamente la ricorrente, sono esistiti rapporti diretti tra essa e la Commissione, ad esempio durante la fase preparatoria della concessione del contributo, o mediante l’invio diretto alla ricorrente della lettera 26 settembre 2001 (v. supra, punto 10). A tal riguardo, il Tribunale rileva che questi rapporti diretti sono continuati dopo l’adozione della decisione impugnata, come risulta da due lettere della Commissione inviate direttamente alla ricorrente e versate al fascicolo (v. supra, punto 18). Nella prima di queste lettere, in data 4 agosto 2003, la Commissione invita infatti la ricorrente a versare una somma di circa EUR 39 milioni maggiorata degli interessi di mora in restituzione degli importi versati a titolo di anticipo nell’ambito del progetto di cui trattasi. Inoltre, nella seconda lettera, in data 24 ottobre 2003, la Commissione indica alla ricorrente che aveva proceduto alla compensazione tra vari crediti e debiti della Commissione relativi a progetti concernenti la ricorrente, tra cui il progetto relativo al terzo stralcio dello sbarramento sul torrente Gibbesi. In tale contesto, l’impostazione formalista della Commissione non può essere accolta.<br />
68     Poiché i due criteri indicati supra al punto 46 sono soddisfatti, occorre respingere l’eccezione di irricevibilità.<br />
<i>2.     Sul merito<br />
</i>69     La ricorrente deduce due motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo verte su una violazione dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88 e il secondo su un errore manifesto di valutazione nell’applicazione di questa stessa disposizione.<br />
<i> Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88<br />
</i>70     La ricorrente deduce tre argomenti a sostegno del suo primo motivo. Innanzi tutto, il testo dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88 non prevedrebbe l’ipotesi della soppressione del contributo. Inoltre, la mancata funzionalità e fruibilità dell’opera non potrebbe giustificare la soppressione del contributo di cui trattasi ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88 e della decisione di concessione. Infine, le condizioni per il mantenimento del contributo in questione sarebbero soddisfatte ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88.<br />
 Sul primo argomento a sostegno del primo motivo<br />
–       Argomenti delle parti<br />
71     La ricorrente fa presente che, con la decisione impugnata, la Commissione ha soppresso il contributo integralmente. Ora, la soppressione del contributo comunitario sarebbe prevista solo nel titolo dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88, e non nel testo dello stesso articolo. Infatti, come la Commissione stessa ammetterebbe, l’art. 24, n. 2, prevedrebbe solo la riduzione o la sospensione del contributo, al ricorrere di determinati presupposti. Solo l’art. 2 della decisione di concessione avrebbe fatto cenno alla soppressione del contributo di cui trattasi, ma in casi non espressamente richiamati nella decisione impugnata. Alla luce di ciò, la decisione impugnata, che si basa su un’interpretazione estensiva del solo art. 24 del regolamento n. 4253/88, mentre la soppressione del contributo, che ha carattere sanzionatorio, richiederebbe invece un’interpretazione restrittiva di tale disposizione, sarebbe priva di fondamento normativo.<br />
72     La Commissione sostiene che, qualora sussistano divergenze tra il tenore di una norma ed il suo titolo, occorre interpretare l’uno e l’altro in modo da far sì che tutti i termini impiegati abbiano effetto utile. Inoltre, un’interpretazione sistematica dell’art. 24, in particolare del n. 1, consentirebbe di concludere per la possibilità di sopprimere totalmente un contributo, di modo che il riferimento all’art. 2 della decisione di concessione non sarebbe stato necessario. Del resto, riconoscere alla Commissione soltanto il potere di ridurre l’importo del contributo in proporzione alle irregolarità commesse porterebbe ad incentivare le frodi, in quanto soltanto le somme indebitamente percepite dovrebbero essere restituite.<br />
–       Giudizio del Tribunale<br />
73     I presupposti in presenza dei quali un contributo può essere soppresso rientrano non tra le norme di procedura, ma in quelle sostanziali (sentenza del Tribunale 28 gennaio 2004, causa T 180/01, Euroagri/Commissione, Racc. pag. I 0000, punti 36 e 37). Questi aspetti sono quindi, in via di principio, disciplinati dalla normativa applicabile al momento della concessione del contributo. Come il Tribunale ha ricordato nella stessa sentenza, la soppressione di un contributo comunitario a motivo di irregolarità addebitate al beneficiario ha il carattere di una sanzione, qualora non sia limitata alla ripetizione degli importi indebitamente versati a motivo delle irregolarità stesse. Essa è pertanto ammissibile soltanto qualora sia giustificata in relazione sia alla normativa applicabile al momento della concessione del contributo sia a quella vigente al momento della decisione di soppressione.<br />
74     In tale contesto, le disposizioni pertinenti in materia di soppressione di contributi sono quelle del regolamento n. 1787/84, vigente all’atto dell’adozione della decisione di concessione, e del regolamento n. 4253/88, nella sua versione in vigore all’atto dell’adozione della decisione impugnata, ossia come modificata dal regolamento n. 2082/93.<br />
75     L’art. 32, n. 1, del regolamento n. 1787/84 prevedeva la riduzione o la soppressione del contributo. L’art. 24 del regolamento n. 4253/88, nella sua versione modificata dal regolamento n. 2092/93, prevede la soppressione del contributo nel suo titolo e anche, indirettamente, nel n. 1, in cui si menziona la mancata giustificazione, in parte o totalmente, di un contributo finanziario.<br />
76     Per quanto riguarda la formulazione del n. 2 del detto art. 24, che non prevede esplicitamente la soppressione del contributo, è sufficiente rilevare che una giurisprudenza costante (sentenze del Tribunale 12 ottobre 1999, causa T 216/96, Conserve Italia/Commissione, Racc. pag. II 3139, punto 92; 14 giugno 2001, causa T 143/99, Hortiplant/Commissione, Racc. pag. II 1665, punto 40; 26 settembre 2002, causa T 199/99, Sgaravatti Mediterranea/Commissione, Racc. pag. II 3731, punti 130 e 131, e 11 marzo 2003, causa T 186/00, Conserve Italia/Commissione, Racc. pag. II 719, punti 74 e 78) sancisce la possibilità per la Commissione di sopprimere un contributo sulla base dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88.<br />
77     In tale contesto, il primo argomento a sostegno del primo motivo non è fondato e deve quindi essere respinto.<br />
 Sul secondo argomento a sostegno del primo motivo<br />
–       Argomenti delle parti<br />
78     Secondo la ricorrente, il requisito richiesto dalla Commissione relativo alla piena funzionalità e fruibilità dell’opera non figura né nella decisione di concessione né nell’art. 24 del regolamento n. 4253/88. Esso sarebbe stato indicato dalla Commissione solo al momento della presentazione della domanda di pagamento finale. A tale titolo, il detto requisito tardivo dovrebbe ritenersi privo di fondamento normativo, tanto più che, già a decorrere dal 17 gennaio 2000, la ricorrente aveva assunto l’impegno di assicurare la funzionalità dell’opera cofinanziata dal FESR in tempi brevi.<br />
79     La Commissione sostiene innanzi tutto che la ricorrente non contesta la mancata funzionalità e fruibilità della diga alla data di adozione della decisione impugnata. Essa fa presente poi in sostanza che il criterio della funzionalità delle opere finanziate è sempre stato e resta essenziale nel regime dei fondi strutturali, in particolare per motivi collegati all’efficacia della politica di coesione economica e sociale stabilita dal Trattato, la cui programmazione costituirebbe un aspetto centrale. Una buona gestione finanziaria dei fondi strutturali imporrebbe alla Commissione e agli Stati membri di far rispettare la programmazione stabilita e di poter sopprimere i contributi ai progetti non funzionali.<br />
–       Giudizio del Tribunale<br />
80     Come la Commissione ha fatto presente all’udienza, la decisione di concessione di un contributo comunitario deve essere interpretata in connessione con la corrispondente domanda di contributo (v., per analogia, sentenza del Tribunale 14 luglio 1997, causa T 81/95, Interhotel/Commissione, Racc. pag. II 1265, punto 42). Ora, dal fascicolo, in particolare dalla domanda di contributo presentata dalla Repubblica italiana, di cui supra al punto 3, risulta che nella detta domanda, sulla base della quale è stata adottata la decisione di concessione, si indicava che il terzo stralcio dei lavori di costruzione dello sbarramento sul torrente Gibbesi doveva portare alla funzionalità dell’opera.<br />
81     Per il resto, come giustamente sostiene la Commissione nelle sue memorie, l’art. 18, n. 1, del regolamento n. 1787/84, in base al quale è stata adottata la decisione di concessione, dispone che «il finanziamento di investimenti in infrastrutture riguarda (…) infrastrutture che contribuiscano allo sviluppo della regione o della zona in cui esse si situano».<br />
82     A tal riguardo occorre innanzi tutto ricordare che, al fine di garantire il buon funzionamento del sistema dei fondi strutturali comunitari e la loro sana gestione finanziaria, la realizzazione di qualsiasi progetto cofinanziato in tale ambito deve mirare alla funzionalità del detto progetto, requisito questo che è alla base della decisione con cui viene concesso il finanziamento comunitario.<br />
83     Ora, è pacifico che lo sbarramento non era né funzionale né fruibile alla data della decisione impugnata. Alla luce di ciò, sarebbe manifestamente incompatibile con la disposizione sopra menzionata autorizzare il beneficiario del contributo di cui trattasi a conservare il finanziamento comunitario concesso al fine della realizzazione dell’opera mentre, precisamente, la detta opera non è utilizzabile. Una tale impostazione non sarebbe poi compatibile con l’obiettivo di buona gestione dei fondi strutturali comunitari.<br />
84     In tale contesto, il secondo argomento a sostegno del primo motivo non è fondato e deve quindi essere respinto.<br />
 Sul terzo argomento a sostegno del primo motivo<br />
–       Argomenti delle parti<br />
85     Secondo la ricorrente, sussisterebbero i presupposti per il mantenimento del contributo di cui trattasi ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88, in quanto né la natura dell’opera né le condizioni di attuazione sarebbero state alterate e, del resto, il mutamento di destinazione dell’opera è stato oggetto di una domanda di approvazione trasmessa alla Commissione.<br />
86     Secondo la ricorrente, il mutamento della finalità o della destinazione dell’opera non costituisce, ai sensi dell’art. 24, n. 1, del regolamento n. 4253/88, una circostanza tale da giustificare una riduzione o una sospensione del contributo finanziario, anche se la Commissione ha preso in considerazione il detto mutamento nella decisione impugnata.<br />
87     La ricorrente prosegue sottolineando che la stessa decisione di concessione ha fornito una descrizione dell’opera, ma non ha indicato le finalità di impiego.<br />
88     Ora, secondo la ricorrente, il fatto che le acque invasate dall’opera siano d’ora innanzi interamente destinate all’irrigazione, e non più al raffreddamento di impianti industriali, non è tale da modificare la natura del manufatto in questione, che è quella della captazione delle acque nell’interesse generale. La ricorrente menziona a tale proposito, senza essere contraddetta dalla Commissione, che è sempre stato previsto che le acque invasate dello sbarramento in questione fossero destinate all’irrigazione di circa 1 000 ettari di terreno. È il mancato avvio del polo industriale, la cui realizzazione era prevista a Licata sin dal 1986, che avrebbe reso del tutto prevalente la destinazione della diga all’irrigazione. Questo stato di fatto sarebbe stato comunicato alla Commissione, sottolineando che l’opera manteneva la sua validità socioeconomica nell’ambito dello sviluppo regionale. A tale proposito occorrerebbe considerare che lo sbarramento, situato in un’area fortemente carente di acqua per usi civili, agricoli e produttivi, potrebbe, per la qualità delle sue acque, soddisfare numerose esigenze, anche idropotabili, ed inserirsi in un regime complessivo e più ampio di interventi in materia idrica cofinanziato dal FESR. La ricorrente aggiunge che è stato commissionato uno studio specifico per l’utilizzazione delle acque e la valorizzazione dello sbarramento di cui trattasi.<br />
89     Del pari, la ricorrente ritiene che il mutamento di destinazione dell’opera non possa incidere sulle condizioni di attuazione dell’azione, che attengono ai suoi aspetti esecutivi e non alle sue finalità.<br />
90     Secondo la ricorrente, la decisione impugnata è altresì erronea perché non tiene conto del fatto che il mutamento in questione della destinazione d’uso era stato comunicato dalle autorità italiane alla Commissione, con numerosi documenti a sostegno dello stesso.<br />
91     La Commissione fa presente che l’art. 24 del regolamento n. 4253/88 può essere fatto valere sulla base di un’irregolarità, in particolare di una modifica importante che riguarda l’attuazione della misura di cui trattasi.<br />
92     Essa prosegue indicando di aver constatato l’esistenza di un’irregolarità consistente in un mutamento sostanziale delle finalità e della destinazione dell’opera rispetto alla decisione di concessione, senza che fosse chiesta la sua previa approvazione.<br />
93     La Commissione fa presente poi che la decisione di concessione è stata adottata sulla base del regolamento n. 1787/84. Le disposizioni dell’art. 22, n. 3, di questo regolamento, che prevedono la descrizione dell’opera cofinanziata dai fondi comunitari, sarebbero superflue se si dovesse considerare che una tale descrizione è meramente indicativa. Lo stesso varrebbe per le disposizioni dell’art. 28, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento, in base alle quali la domanda di pagamento finale include, in particolare, una dichiarazione della conformità dell’investimento con il progetto iniziale.<br />
94     Orbene, dalla domanda di contributo del FESR presentata alla Commissione dalle autorità italiane ai sensi dell’art. 22, n. 3, del regolamento n. 1787/84 risulterebbbe che la descrizione della diga e dell’uso previstone era parte integrante della domanda. La Commissione aggiunge che il contributo è stato concesso tenendo conto, in particolare, della durata, delle caratteristiche tecniche e delle finalità dell’opera, come descritte nella domanda. A tal riguardo, l’irrigazione di circa 1 000 ettari di terreni agricoli sarebbe stata prevista, secondo la Commissione, solo a titolo accessorio.<br />
95     Alla luce di ciò, lo sviamento del progetto, una volta ottenuto il finanziamento, verso usi diversi da quelli previsti sarebbe incompatibile con la nozione di sviluppo regionale coerente e convergente che sottende il concetto di programmazione. Il contributo in questione sarebbe stato assegnato sulla base del presupposto che le acque invasate dalla diga sarebbero state destinate in primo luogo all’approvvigionamento idrico di un polo industriale da realizzare.<br />
96     Il mutamento di destinazione dell’acqua della diga giustifica una soppressione del contributo ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88.<br />
97     D’altra parte la Commissione ribadisce che l’argomento della ricorrente (v. supra, punto 90) secondo cui essa non avrebbe tenuto conto, nella decisione impugnata, del fatto che le autorità italiane hanno portato a conoscenza della Commissione il mutamento in questione della destinazione dell’opera risulta infondato. Infatti, la Commissione non avrebbe mai approvato il mutamento di destinazione dell’opera comunicato, per di più, con molto ritardo, ossia il 29 marzo 2001. Del resto, la ricorrente non avrebbe nemmeno richiesto l’approvazione della detta modifica. La Commissione fa valere che la comunicazione di una simile informazione relativa al mutamento di destinazione dell’opera non equivale ad una richiesta di approvazione. Al contrario, l’informazione che le è stata comunicata il 29 marzo 2001 l’avrebbe indotta ad avviare, nel settembre 2001, la procedura di soppressione del contributo. La conferma da parte della ricorrente di tali informazioni, il 29 novembre 2001, avrebbe condotto all’adozione, l’11 dicembre 2002, della decisione impugnata.<br />
98     Inoltre, l’argomento della ricorrente si baserebbe su un’interpretazione errata dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88, secondo la quale la Commissione non potrebbe né ridurre né sopprimere il contributo per il semplice fatto che le autorità nazionali ne avrebbero richiesto l’approvazione. Orbene, gli interessi finanziari della Comunità sarebbero messi a repentaglio se la Commissione non potesse ridurre o sopprimere un contributo semplicemente perché essa è stata informata della modifica del progetto. Un’interpretazione del genere renderebbe inutile l’approvazione stessa della modifica.<br />
–       Giudizio del Tribunale<br />
99     Occorre rilevare innanzi tutto che, come sostiene giustamente la Commissione, la finalità dell’opera di cui trattasi è indicata nella domanda di contributo del FESR presentata dalla Repubblica italiana.<br />
100   Inoltre, la Commissione giustamente sostiene che non è sufficiente che essa sia informata circa le modifiche apportate alla destinazione di un’opera la cui costruzione è cofinanziata dal FESR, ma occorre che essa presti anche il suo consenso su tali modifiche. Il Tribunale ha in effetti già dichiarato che la Commissione può sopprimere un contributo in caso di irregolarità, segnatamente in caso di rilevante modifica dell’azione, che incida sulla natura della medesima o sulle condizioni della sua attuazione senza che sia stata richiesta previa autorizzazione alla Commissione (sentenza 12 ottobre 1999, Conserve Italia/Commissione, citata, punto 92).<br />
101   Ora, dal fascicolo risulta che la ricorrente si è limitata a comunicare in ritardo alla Commissione la modifica di destinazione delle acque trattenute dall’opera di cui trattasi. Ovviamente, tale informazione non costituiva una domanda di approvazione.<br />
102   Poiché, da un lato, la decisione di concessione e la corrispondente domanda di finanziamento devono essere intese congiuntamente, come è stato ricordato supra al punto 81, e dall’altro, la destinazione dell’opera è stata modificata in maniera rilevante senza la previa approvazione della Commissione, poiché l’obiettivo preponderante di approvvigionamento idrico del polo industriale di Licata non è stato raggiunto, occorre concludere che una soppressione del contributo è giustificata in relazione all’art. 24 del regolamento n. 4253/88.<br />
103   Alla luce di ciò, il terzo argomento a sostegno del primo motivo non è fondato e deve quindi essere respinto, il che comporta il rigetto del primo motivo nel suo insieme.<br />
<i> Sul secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88<br />
</i> Argomenti delle parti<br />
104   La ricorrente sostiene che è erroneo il presupposto di fatto, ritenuto dirimente dalla Commissione, secondo il quale non sarebbero stati ultimati i lavori e non sarebbe stata prevedibile, neppure a livello indicativo, la data in cui la diga sarebbe stata funzionale e fruibile.<br />
105   Essa fa valere, al contrario, che la documentazione trasmessa alla Commissione e, in particolare, il certificato di ultimazione dei lavori dimostrano che i lavori erano stati ultimati in data 4 novembre 1992, in quanto lo sbarramento risultava realizzato in ogni sua parte. Essa aggiunge che tale circostanza sarebbe riconosciuta al punto 6 della motivazione della decisione impugnata.<br />
106   La ricorrente prosegue indicando che le ultime opere, che ai sensi della decisione impugnata dovevano essere terminate, sono del tutto accessorie. Esse non consentirebbero di smentire l’effettivo completamento dello sbarramento. Lo stesso certificato d’ultimazione dei lavori confermerebbe le dette affermazioni.<br />
107   Del resto, la ricorrente sottolinea che nel detto certificato non è fatta menzione, contrariamente alle indicazioni del punto 6 della motivazione della decisione impugnata, degli «invasi provvisori» non realizzati.<br />
108   La ricorrente aggiunge che il Servizio nazionale dighe, dopo il completamento dei lavori, ha solo richiesto la realizzazione di lavori di placcaggio sulla sponda sinistra dello sbarramento.<br />
109   La ricorrente ne conclude che i lavori relativi alla realizzazione di uno sbarramento sul torrente Gibbesi dovevano reputarsi ultimati già a partire dal novembre 1992 e che i richiamati interventi richiesti dal Servizio nazionale dighe avevano carattere marginale rispetto alla funzione principale dello sbarramento, che resta anzitutto un invaso. D’altro canto, il medesimo servizio avrebbe sempre considerato, sulla base di controlli semestrali sulla funzionalità degli impianti, certificati da appositi verbali di efficienza, che lo sbarramento era stato ultimato.<br />
110   La Commissione contesta il fatto che i lavori siano stati ultimati nel 1992 e che le opere da realizzare in vista del funzionamento della diga siano state di natura accessoria.<br />
111   A sostegno della sua affermazione, la Commissione menziona la lettera inviata dalle autorità italiane alla Commissione, datata 23 maggio 2000, a cui era allegato un certificato di collaudo, in cui risultava che non erano stati realizzati gli invasi provvisori e che non era stato completato l’acquedotto. La Commissione aggiunge che, con lettera 19 dicembre 2000, essa ha richiesto alle autorità italiane ulteriori informazioni riguardanti, in particolare, il completamento e l’indicazione della data, effettiva o presunta, di entrata in funzione della diga. Con lettera 21 febbraio 2002, la ricorrente avrebbe comunicato uno scadenzario in base al quale i lavori sarebbero stati ultimati entro il 2 febbraio 2003.<br />
112   La Commissione aggiunge che i lavori in questione non comprendevano soltanto la costruzione del corpo della diga, ma anche la deviazione del torrente Gibbesi, il canale di restituzione, l’acquedotto, nonché altre opere. Inoltre, le autorità italiane avrebbero definito, nella loro domanda di contributo, la finalità dell’opera, consistente nel favorire lo sviluppo industriale nella regione interessata. Ne conseguirebbe che l’opera doveva essere completata in tutti i suoi componenti ed essere in servizio per poter realizzare la finalità prevista. Alla luce di ciò, la distinzione effettuata dalla ricorrente tra lavori principali e accessori non avrebbe alcun senso.<br />
113   In tale contesto la Commissione avrebbe potuto solo constatare, alla data di adozione della decisione impugnata, che i lavori previsti a titolo del contributi in questione erano incompleti.<br />
 Giudizio del Tribunale<br />
114   Occorre innanzi tutto rilevare che il punto 6 della motivazione della decisione impugnata indica solo che i lavori al corpo della diga erano stati completati, e non la diga integralmente.<br />
115   Inoltre, dal fascicolo e, in particolare, dal certificato di collaudo allegato alla lettera del 23 maggio 2000 indirizzata dalle autorità italiane alla Commissione risulta che giustamente quest’ultima sottolinea che gli invasi provvisori non erano stati realizzati e che l’acquedotto non era stato completato, laddove questi lavori costituivano parte integrante del progetto di cui trattasi.<br />
116   Alla luce di ciò occorre concludere che i lavori che costituivano oggetto del presente contributo del FESR non erano stati completati all’atto dell’adozione della decisione impugnata.<br />
117   Pertanto, il secondo motivo non è fondato e deve quindi essere respinto.<br />
118   In considerazione di tutto quanto precede, occorre respingere il ricorso.<br />
<b> Sulle spese<br />
</b>119   Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, il n. 3, primo comma, dello stesso articolo prevede che il Tribunale può ripartire le spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Il n. 3, secondo comma, del detto articolo prevede a sua volta che il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all’altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute come superflue o defatigatorie.<br />
120   Nella fattispecie, la Commissione è rimasta soccombente per quanto riguarda la ricevibilità. Inoltre, una parte delle spese sostenute dalla ricorrente ai fini del deposito del suo ricorso è dovuta alla redazione perfettibile della decisione impugnata (v. supra, punto 21). Il Tribunale ritiene quindi equo che la Commissione sopporti la metà delle sue spese. Pertanto, occorre decidere che la ricorrente sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese della Commissione.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi,<br />
IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)</b></p>
<p>dichiara e statuisce:<br />
<b>1)      L’eccezione di irricevibilità è respinta.<br />
2)      Il ricorso è respinto in quanto infondato.<br />
3)      La ricorrente sopporterà le proprie spese e la metà delle spese sostenute dalla Commissione. La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese.</b></p>
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