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	<title>18/10/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/10/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.10</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-18-10-2004-n-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-18-10-2004-n-10/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.10</a></p>
<p>Pres. De Roberto – Est. Farina Automobile Club d’Italia (Avv.ti P. Vaiano, Scoca e Marenghi) c/ s.r.l. Sa-lerno Corse (Avv.ti Sanino, Brancaccio, Parisi e Visone) appellabilità della sentenza del Tar che qualifica come manifestamente infondata l&#8217;istanza di regolamento di competenza ed irrilevanza, ai fini di quest&#8217;ultimo, degli errores in procedendo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-18-10-2004-n-10/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.10</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-18-10-2004-n-10/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.10</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Roberto – Est. Farina<br /> Automobile Club d’Italia (Avv.ti  P. Vaiano, Scoca e Marenghi) c/ s.r.l. Sa-lerno Corse (Avv.ti Sanino, Brancaccio, Parisi e Visone)</span></p>
<hr />
<p>appellabilità della sentenza del Tar che qualifica come manifestamente infondata l&#8217;istanza di regolamento di competenza ed irrilevanza, ai fini di quest&#8217;ultimo, degli errores in procedendo verificatisi nella fase di &#8220;filtro&#8221; ove il TAR rimetta gli atti al Consiglio di Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – regolamento di competenza &#8211; art. 9, comma quarto della legge 21 luglio 2000, n. 205 – interpretazione – funzione di “filtro” del TAR – conseguenze – sentenza di rigetto dell’istanza di re-golamento di competenza – appellabilità – ordinanza di trasmissione degli atti al Consiglio di Stato – eventuali errores in procedendo verifi-catisi nella fase dinanzi al TAR – irrilevanza</span></span></span></p>
<hr />
<p>La legge n. 205 del 2000, intervenendo sulla disciplina del regolamento pre-ventivo di competenza, non ha inteso alterare, in alcun modo, le linee del precedente assetto, che assegnavano all’istanza di regolamento di compe-tenza il compito di condurre, per saltum, alla cognizione del punto riguar-dante la competenza da parte del giudice di appello, ma ha assegnato al giu-dice di primo grado il compito di svolgere la funzione di “filtro” delle istan-ze indirizzate al Consiglio di Stato. Ne consegue che se il TAR, con la sen-tenza parziale, assunta con rito semplificato ed accelerato, dichiara manife-stamente infondata l’eccezione di incompetenza, tale sentenza è impugnabi-le come qualunque altra sentenza del T.A.R., dinanzi al Consiglio di Stato come giudice d’appello) mentre, se la valutazione resa in sede di “filtro” dal giudice di primo grado, si conclude con la trasmissione di essa al Consiglio di Stato, qualunque valutazione critica dell’ordinanza di remissione, nel rito e nel merito, e del procedimento che l’ha preceduta, deve ritenersi preclusa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso per regolamento di competenza n.r.g. 1 del 2004, proposto<br />
da <b>Automobile Club d’Italia</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Vaiano, Franco Gaetano Scoca ed Enzo Maria Marenghi ed elettivamente domicilia-to presso lo studio del primo, in Roma, lungotevere Marzio, n. 3,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la<b> s.r.l. Salerno Corse</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Sanino, Anto-nio Brancaccio, Carlo Parisi e Lodovico Visone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, viale Parioli, n. 180,nel giudizio recante il n. 2325/2003proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, dalla società sopra indicata.<br />
Visto il ricorso per regolamento di competenza, con i relativi allegati;<br />Visti gli atti, relativi al ricorso introduttivo, delle parti suindicate;<br />Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese in questa fase; <br />
Vista l’ordinanza di rimessione n. 137/2004, pronunciata dalla VI Sezione il 25 novembre 2003 e depositata il 19 gennaio 2004; <br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Designato relatore, alla camera di consiglio del 24 maggio 2004, il consigliere Giuseppe Farina ed uditi, altresì, i difensori delle parti, avv. Marenghi, Scoca, Diego Vaiano per delega di Paolo Vaiano, Sanino, Brancaccio, Parisi, Visone, come da verbale; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Con ordinanza pronunciata nella camera di consiglio del 28 agosto 2003, sul ricorso proposto dalla s.r.l. Salerno Corse nei confronti dell’Automobile Club d’Italia, il Tribunale amministrativo regionale della Campania – Salerno, contestualmente e nell’ordine: <br />
ha considerato che l’istanza di regolamento di competenza, proposta dall’A.C.I. che affermava la competenza del T.A.R. del Lazio, non appariva manifestamente infondata, e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio di Stato; <br />
ha accolto una domanda cautelare della società ricorrente.<br />
2. Portata l’istanza per regolamento di competenza alla cognizione della Sesta Sezione, ne è stato rimesso l’esame a questa Adunanza plenaria, con ordinanza 25 novembre 2003 – 19 gennaio 2004.<br />
3. In punto di fatto, va ricordato che l’Automobile Club d’Italia ha annullato, con deliberazione del suo comitato esecutivo adottata il 24 febbraio 1998, l’aggiudicazione di due gare che era stata disposta in favore della società Salerno Corse, aventi ad oggetto servizi di promozione di campionati automobilistici italiani nel periodo 1998 – 2000.<br />
4. Con sentenza del T.A.R. del Lazio n. 67 del 12 gennaio 2000, sono stati annullati sia il provvedimento di annullamento delle due aggiudicazioni, sia i susseguenti atti, relativi alla trattativa privata per l’affidamento dei medesimi servizi ad altra impresa. <br />
La pronunzia è stata confermata in appello (VI Sez. 29 marzo 2001, n. 1814, poi non positivamente impugnata per revocazione: decisione n. 4210 del 2002).<br />
5. Il ricorso, del quale qui si discute, notificato il 5 agosto 2003 e proposto dinanzi al T.A.R. della Campania, Sezione staccata di Salerno, è avanzato sempre dalla società Salerno Corse, vittoriosa nel precedente giudizio e con esplicito richiamo, nella sua intestazione, all’art. 35 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7 della l. 21 luglio 2000, n. 205.<br />
6. Con l’ordinanza di rimessione della Sesta Sezione, sono state prospettate sia talune questioni di massima riguardanti il rito (avviso alle parti;<br /> sospensione dei termini nel periodo feriale; necessità dell’intervento dei di-fensori nella delibazione della questione da parte del T.A.R.; forma del provvedimento di trasmissione al Consiglio di Stato), dopo le riforme, in tema di regolamento di competenza, recate dalla citata legge n. 205 del 2000, sia taluni problemi inerenti ai criteri di cui fare applicazione per l’individuazione del tribunale competente per territorio, avuto riguardo alla particolarità della domanda.<br />
7. Nella camera di consiglio del 24 maggio 2004, sentiti i difensori delle parti, è stata deliberata la decisione sull’istanza.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Come si è ricordato, la società Salerno Corse ha ottenuto dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio l’annullamento del provvedimento che, a sua volta, annullava le aggiudicazioni di due contratti, aventi per oggetto l’organizzazione di servizi per taluni campionati sportivi, e l’annullamento degli atti susseguenti, consistenti nell’aggiudicazione dei contratti ad altra impresa. <br />
La decisione è stata confermata, in sede di appello, dal Consiglio di Stato; è stato anche respinto un ricorso per revocazione avanzato contro la pronuncia in appello. <br />
La soc. Salerno Corse ha ora proposto innanzi al T.A.R. della Campania (Sezione staccata di Salerno) un ulteriore giudizio, rivolto ad ottenere la realizzazione in forma specifica del suo interesse (pretensivo) alla stipula del contratto o – in sostituzione di tale modalità di tutela, se la reintegrazione in forma specifica sia riconosciuta in tutto o in parte impossibile – la riparazione per equivalente dell’interesse legittimo pretensivo non soddisfatto e di altri danni patiti.<br />
2. La evocazione dell’amministrazione nel successivo giudizio, avviato dopo il giudicato, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (sede di Salerno), è stata contestata, dalla parte intimata, con istanza di regolamento preventivo di competenza al Consiglio di Stato, indicandosi, quale organo competent<br />e a conoscere della lite, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.<br />
L’istanza di regolamento di competenza – riconosciuta non manifestamente infondata dal T.A.R. della Campania, ai sensi dell’art. 9, comma quarto della legge 21 luglio 2000, n. 205, (sostitutivo del quinto comma dell’art. 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034) – è stata radicata innanzi alla VI Sezione di questo Consiglio. È stata, poi, devoluta dalla Sezione alla cognizione di questa Adunanza plenaria, in considerazione della novità di talune questioni che debbono essere risolte in sede di regolamento.<br />
3. Passando all’esame dell’istanza di regolamento proposta, va ricordato che la competenza del T.A.R. del Lazio, invocata dall’amministrazione resistente, è contrastata dalla società ricorrente deducendosi che l’ordinanza, con la quale il Tribunale ha disposto di trasmettere al Consiglio di Stato l’istanza, previa valutazione della sua non manifesta infondatezza, segue ad una procedura nel corso della quale erano state consumate varie illegittimità, sì da essere venuto meno un grado del giudizio. Su questa osservazione si sono innestate altre questioni (camera di consiglio, conclusa con l’emanazione dell’ordinanza di trasmissione, intervenuta nel periodo di in-terruzione estiva; trattazione della questione irrituale, etc.).<br />
4. L’Adunanza plenaria ritiene che le vicende relative alla fase che ha trovato svolgimento dinanzi al T.A.R. (la nuova fase contemplata dal citato art. 9, quarto comma della l. 205 del 2000) non esercitino influenze – quando pure, in ipotesi verificatesi – sulla ritualità dell’istanza di regolamento depositata dinanzi al T.A.R. né sulla sua definizione in questa sede. <br />
Ed invero, la legge n. 205 del 2000, intervenendo sulla disciplina del regolamento preventivo di competenza, non ha inteso alterare, in alcun modo, le linee del precedente assetto, che assegnavano all’istanza di regolamento di competenza il compito di condurre, per saltum, alla cognizione del punto riguardante la competenza da parte del giudice di appello, offrendosi così, prima che altre attività processuali abbiano trovato svolgimento, una statuizione incontrovertibile in ordine alla competenza territoriale del giudice amministrativo che dovrà pronunciare (si tratti del T.A.R. adito o di altro T.A.R.).<br />La legge n. 205 del 2000 – ed è unicamente in questi limiti la novità della disciplina – si è solo preoccupata di porre rimedio ad alcuni inconvenienti manifestatisi, specie negli ultimi anni, in conseguenza del crescente numero di istanze di regolamento di competenza, spesso sollecitate solo dall’obbiettivo di ritardare l’avvio o lo svolgimento del giudizio di primo grado (la proposizione dell’istanza conduce, come è noto, alla sospensione del processo dinanzi al T.A.R.). <br />
In vista di far assolvere all’istanza di regolamento il ruolo che gli è coessenziale – contrastato dal numero delle istanze di regolamento proposte, spesso ispirate ad obbiettivi solo dilatori – si è assegnato al giudice di primo grado, al quale, sin ab antiquo, l’istanza di regolamento va presentata, il compito di svolgere la funzione di “filtro” delle istanze indirizzate al Consi-glio di Stato. <br />
Si è conferito, così, per la prima volta, al T.A.R: di fronte al quale l’istanza di regolamento viene presentata (il T.A.R. dinanzi al quale è stata radicata la lite), la possibilità di “bloccare” l’istanza, ove la stessa si caratte-rizzi come “manifestamente infondata”, con l’adozione, a conclusione di ta-le accertamento, interdittivo del passaggio dell’istanza di regolamento al Consiglio di Stato, di una sentenza parziale, assunta con rito semplificato ed accelerato, accompagnata sempre dalla condanna alle spese (ovviamente impugnabile, come qualunque altra sentenza del T.A.R., dinanzi al Consiglio di Stato come giudice d’appello). <br />
Se però la valutazione, resa in sede di “filtro” dal giudice di primo grado, si concluda non con il “blocco” della domanda, ma con la trasmissione di essa al Consiglio di Stato, è da ritenere che qualunque valutazione critica dell’ordinanza di remissione, nel rito e nel merito, e del procedimento che l’ha preceduta, debba ritenersi preclusa. <br />
Ed invero, il Consiglio di Stato – restituito, a seguito della trasmissione del ricorso, alle sue fisiologiche attribuzioni di giudice regolatore della competenza – non potrà svolgere altra indagine in rito al di fuori della verifica del rispetto delle regole, anche di carattere temporale, alle quali l’istanza di regolamento deve sottostare. <br />
Restano, quindi, senza significato – una volta che l’istanza risulti trasmessa con ordinanza del T.A.R. al “giudice della competenza” (Consiglio di Stato in unco grado) – eventuali errori consumati dal T.A.R., nella fase di filtro, sia attinenti al merito (istanze trasmesse, sebbene manifestamente infondate), sia attinenti a profili di rito della fase del procedimento di mera delibazione dell’istanza da parte dello stesso giudice. <br />
È chiaro, infatti, che il riconoscimento di rilevanza ad eventuali errores in iudicando o in procecdendo, consumati in primo grado, comporterebbe, al di fuori di ogni esigenza di salvaguardia di interessi pubblici e privati, la restituzione del ricorso al T.A.R. per l’assolvimento ex novo della fase di “filtro” non esattamente eseguita (con possibile ritorno della identica questione di competenza, con altra ordinanza di remissione, o per effetto dell’impugnativa della sentenza del T.A.R., di nuovo alla valutazione del Consiglio di Stato).<br />
5. Va, a questo punto, portato l’esame sulle questioni di competenza che risultano proposte con l’istanza di regolamento, rivolta a contestare, come più volte si è precisato, l’instaurazione della lite, di cui si discute in questa sede, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania (Sezione di Salerno). <br />
Il ricorso introdotto dinanzi all’organo giudiziario di primo grado, ora ricordato, costituisce vera e propria prosecuzione di quello che è stato, a suo tempo, definito con sentenza passata in giudicato, avente ad oggetto l’illegittimità dell’annullamento dell’aggiudicazione, originariamente disposta in favore della soc. Salerno Corse, nonché del provvedimento di aggiudicazione del contratto ad altra impresa. Il ricorso pone domande che comportano, secondo la società ricorrente, una possibile attività di “conformazione” da parte dell’amministrazione, implicante una nuova aggiudicazione a favore della stessa impresa, oppure – ove tale attività conformativa dovesse essere ritenuta, in fatto o in diritto, interdetta o non integralmente satisfattiva – il risarcimento del danno (ristoro per equivalente dell’interesse pre-tensivo: art. 7 della l. n. 205 del 2000, nel punto in cui riscrive il quarto comma dell’art. 35 del decreto legislativo  n. 80 del 1998; Cass. SS. UU. 22 luglio 1999, n. 500). <br />
Su tale presupposto è stato avanzato – nelle forme del processo di cognizione- un unitario ricorso, con il quale, oltre ad invocarsi l’attività conformativa dell’amministrazione al giudicato, se ritenuta possibile (nuova aggiudicazione a favore della società ricorrente), si domanda, in via alternativa o aggiuntiva, il ristoro per equivalente del pregiudizio sopportato dall’interesse legittimo pretensivo insuscettibile di ottenere riparazione in forma specifica (o tempestiva riparazione in forma specifica).<br />Non spetta al giudice regolatore della competenza – quale è, in questa sede l’Adunanza plenaria – stabilire se l’azione proposta dalla società dinanzi al T.A.R. della Campania, risolventesi, nella sua prospettazione in via principale, in una possibile azione di ottemperanza, possa essere introdotta col rito cognitorio (peraltro più garantista della procedura prevista per l’ottemperanza), quando, come nella specie, alla detta azione si affianchi una parallela pretesa, volta a conseguire – necessariamente in sede cognitoria – il ristoro del danno, ove l’esecuzione in forma specifica non possa essere accordata (o possa esserlo solo tardivamente) o quando siano dedotti ulteriori danni. <br />
Qui occorre solo procedere all’identificazione del giudice territorialmente competente sulle due azioni che sono state introdotte.<br />
6. Non è dubbio, anzitutto, che l’azione di ottemperanza ricada nella competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, e non in quel-la T.A.R. della Campania.<br />Spetta, invero, al T.A.R. che ha adottato la pronuncia – quando essa sia stata confermata in appello – conoscere della azione rivolta a conseguire in executivis l’adempimento di quella attività conformativa, che non è stata spontaneamente offerta in esecuzione della sentenza, nella specie passata in giudicato.<br />
7. Risulta pure di spettanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio – e si sottrae perciò anch’essa alla cognizione della Sezione di Salerno del T.A.R. della Campania – la domanda tesa a conseguire la riparazione per equivalente dell’interesse leso in conseguenza dell’annullamento dell’aggiudicazione e della successiva aggiudicazione ad altri attribuita, non seguite, dopo l’annullamento, da attività conformativa dell’amministrazione (o dall’attività di tempestiva conformazione). <br />
È da ritenere, invero, nel sistema al quale ha dato vita la legge n. 205 del 2000, che il giudice di fronte al quale è portata l’impugnazione del provvedimento lesivo sia quello stesso che ha titolo a conoscere del ristoro per equivalente. <br />
E ciò, sia che si tratti di ipotesi nelle quali la pretesa risarcitoria con-sequenziale concerna diritti soggettivi lesi da atti degradatori (diritti sogget-tivi restituiti alla loro originaria dimensione dopo l’annullamento del prov-vedimento), sia che si tratti di interessi pretensivi, che, per la rottura dell’anello che lega insieme interesse individuale e interesse pubblico, non possono che ottenere riparazione per equivalente.<br />Né vale a modificare la disciplina avanti riferita – fondata sulla regola della concentrazione innanzi al giudice dell’impugnazione anche della pretesa riparatoria – il fatto che la controversia rivolta ad ottenere il risarcimento del danno sia stata avanzata con autonomo e successivo ricorso proposto dopo che il giudizio di impugnazione si era concluso e la relativa sen-tenza era passata in giudicato.<br />
Ed invero, il legame, fra illegittimità del provvedimento e responsabilità dell’ente che l’ha posto in essere, non è meno stretto o di diversa intensità se le due questioni (di illegittimità dell’atto e di responsabilità per i danni che ha cagionato) sono esaminate in unico o separati giudizi.<br />
Perciò l’atto, dalla cui illegittimità si origina la domanda di riparazione, si manifesta come momento essenziale per la cognizione della ulteriore vicenda di ripristino della situazione del soggetto che ne è stato leso, perché è la causa diretta – o perché deve verificarsi se è stato la causa diretta – delle conseguenze negative lamentate. <br />
Nella specie, si discute ancora degli effetti di un atto di un ente pubblico a carattere “ultraregionale”, atto relativo alla promozione di campionati nazionali di automobilismo, e perciò ad efficacia non limitata territorialmente alla circoscrizione di altro tribunale. In questi casi la legge ha riguardo alla sede dell’ente: art. 3, comma 3, l. n. 1034 del 1971.<br />
8. In conclusione, sia per il principio desumibile dalle norme della legge n. 1034 del 1971, sia per il criterio di attrazione per connessione nella competenza del T.A.R., cui spettava e cui spetta ancora di conoscere di profili di illegittimità dei provvedimenti inizialmente contestati, oramai annullati, ma i cui effetti sono da precisare nel separato giudizio promosso (e non necessariamente definiti nel giudizio precedente) deve essere dichiarata la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.9. Ne segue l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza, proposto dall’A.C.I. intimato in prime cure.<br />
10. Novità e complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di questa fase.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Adunanza plenaria, di-chiara la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, a conoscere del ricorso specificato in epigrafe.<br />Spese compensate.<br />Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità ammini-strativa.Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza plenaria), nella camera di consiglio del 24 maggio 2004, con l&#8217;in-tervento dei Signori:</p>
<p>Alberto de Roberto	                                   Presidente<br /> <br />
Mario Egidio Schinaia			Presidente di sezione<br />	<br />
Paolo Salvatore 				Presidente di sezione<br />	<br />
Raffaele Iannotta 				Presidente di sezione<br />	<br />
Raffaele Carboni 				Consigliere <br />	<br />
Costantino Salvatore 				Consigliere <br />	<br />
Filippo Patroni Griffi 				Consigliere <br />	<br />
Giuseppe Farina		                       Consigliere rel. est.<br />	<br />
Corrado Allegretta				Consigliere<br />	<br />
Luigi Maruotti				Consigliere<br />	<br />
Carmine Volpe				Consigliere <br />	<br />
Giuseppe Romeo				Consigliere<br />	<br />
Marinella Dedi Rulli				Consigliere</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.3646</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-10-2004-n-3646/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-10-2004-n-3646/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-10-2004-n-3646/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.3646</a></p>
<p>Pres. Papiano, Est. Calderoni ric. Natalina Bompressi contro Università degli studi di Bologna, sul modello di inquadramento previsto dalla legge n. 63 del 1989 e sulla verifica di congruità della relativa domanda Pubblico impiego &#8211; Richiesta di inquadramento ex legge n. 63 del 1989 – Verifica della congruità della domanda</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-10-2004-n-3646/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.3646</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-10-2004-n-3646/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.3646</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Papiano, Est. Calderoni<br /> ric. Natalina Bompressi contro Università degli studi di Bologna,</span></p>
<hr />
<p>sul modello di inquadramento previsto dalla legge n. 63 del 1989 e sulla verifica di congruità della relativa domanda</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; Richiesta di inquadramento ex legge n. 63 del 1989 – Verifica della congruità della domanda tra il profilo rivendicato e le caratteristiche dell’organizzazione dell’unità di appartenenza &#8211; Ampio potere di valutazione dell’amministrazione &#8211; Sussiste &#8211; Illegittimità del provvedimento – Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>La legge 21 febbraio 1989, n.63 consente al personale non docente, tecnico e amministrativo l’inquadramento nella qualifica funzionale e nel profilo professionale per il quale l’interessato ritiene di aver titolo sulla base del lavoro svolto, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio. Ai fini dell’inquadramento l’amministrazione procedente valuta la congruità della domanda fra il profilo rivendicato dall’istante e l’organizzazione del lavoro proprio della struttura presso cui l’avente titolo presta servizio. Nel giudizio di congruità l’amministrazione possiede un ampio potere di valutazione e, salve le ipotesi di manifesti errori o di eclatanti figure di eccesso di potere, non ravvisabili nel caso di specie, la predetta valutazione non è sindacabile dal giudice amministrativo. Ne deriva la legittimità del provvedimento di inquadramento impugnato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul modello di inquadramento previsto dalla legge n. 63 del 1989 e sulla verifica di congruità della relativa domanda</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />BOLOGNASEZIONE II </b></p>
<p>Registro Sentenze: 3646/2004<br />
Registro Generale:	425/1992 																																																																																												</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
LUIGI PAPIANO, Presidente;  GIORGIO CALDERONI Cons., relatore;<br />
BRUNO LELLI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso 425/1992  proposto da:<br />
<b>NATALINA BOMPRESSI</b>rappresentata e difesa da:<br />
TRIFONI AVV. PATRIZIOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA S. VITALE 15presso<br />
TRIFONI AVV. PATRIZIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI BOLOGNA  </b><br />
rappresentata e difesa da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione<br />
del provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell’Università. comunicato con nota n. 33969/91, di inquadramento nella V qualifica funzionale;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Udito, alla pubblica udienza del 7 luglio 2004, il relatore Cons. Giorgio Calderoni e uditi altresì, per le parti, l’Avv. S. Parlangeli, in sostituzione dell’Avv. P. Trifoni, e l’Avv. dello Stato A. Cecchieri;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>I. La ricorrente, ritenendo “di aver diritto di essere inquadrata nella VI^ Q.F.”, impugna il provvedimento in epigrafe di inquadramento nella V^ Q.F. – operatore di biblioteca, deducendo le seguenti censure:<br />
1)	violazione dell’art. 1 commi 2, 3 e 4 legge n. 63/1989 e degli artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per sviamento, travisamento, difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, nell’assunto fondamentale che l’apposita Commissione istruttoria prevista dalle invocate disposizioni di legge avrebbe piuttosto operato secondo lo schema della legge n. 312/1980 e relativi decreti applicativi, mirando all’accertamento delle mansioni svolte dai dipendenti;																																																																																												</p>
<p>2)	ulteriore violazione dell’art. 1 comma 2 legge n. 63/1989 e del D.P.C.M. 24.9.1981; eccesso di potere per sviamento, errata individuazione dei presupposti, difetto di motivazione, poiché le mansioni svolte dalla ricorrente apparterrebbero alla VI Q.F.																																																																																												</p>
<p>II. Resiste al ricorso l’Università intimata.</p>
<p>III. Con Ordinanza 4 marzo 1992, n. 283, questa Sezione, in esito alla domanda cautelare proposta dalla ricorrente, l’ammetteva con riserva alle prove idoneative richieste.</p>
<p>IV. Successivamente, in data 9 aprile 1996, l’Amministrazione produceva documentazione e, dopo la fissazione dell’odierna udienza di discussione, la ricorrente dimetteva in termine memoria conclusiva.<br />Indi, la causa passava in decisione.<br />
V.1. Ciò premesso, il Collegio osserva che, in ragione del tempo trascorso dalla proposizione del gravame, appare opportuno attualizzare la materia del contendere, secondo le precisazioni contenute nella menzionata memoria conclusiva di parte ricorrente, prodotta in data 25 giugno 2004.<br />
Ebbene, in tale scritto difensivo si deduce essenzialmente che:<br />
<l’art. 1 della legge n. 43/1989 derogherebbe al principio per cui ogni pubblico dipendente deve essere adibito alle mansioni della qualifica rivestita e prenderebbe in considerazione le funzioni superiori attribuite per esigenze obiettive degli uffici;<br />
b)	nella specie. non sarebbe stato osservato l’iter ivi previsto (verifica della congruenza tra il profilo delle mansioni superiori e organizzazione del lavoro, demandata al Consiglio di Amministrazione dell’Università;<br /> sottoposizione alla prova idoneativa, successivamente all’accertamento di tale congruenza), poiché la Commissione avrebbe, invece, erroneamente applicato l’art. 85 della legge n. 312/1980 e non avrebbe tenuto in debito conto la conferma, da parte del Direttore del Dipartimento di Storia Antica, di quanto dichiarato dalla ricorrente nella propria istanza iniziale;<br />	<br />
c)	il D.P.C.M. 24.9.1981 includerebbe il profilo professionale di bibliotecario (cui pacificamente sarebbero riconducibili le funzioni svolte dalla ricorrente) all’interno della VI e non della V qualifica;<br />	<br />
d)	non si comprenderebbe, infine, l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione.<br />
V.2. Il Collegio ritiene, viceversa, che l’operato dell’Amministrazione non incorra nelle anzidette censure: e ciò alla stregua del più recente orientamento reso in materia ed in fattispecie assolutamente identiche alla presente (domanda di inquadramento nella VI^ Q.F. – assistente bibliotecario) dal Giudice amministrativo di primo grado (cfr. TAR Toscana, Sez. I, 22 giugno 2004, nn. 2156, 2160, 2161 e 2162); orientamento che il Collegio condivide e di cui ritiene opportuno riportare, di seguito, i principali passaggi argomentativi:<br />
e)	< la legge n. 63/89 ha consentito al personale non docente, tecnico e amministrativo delle Università e di altri istituti affini, che non avesse potuto beneficiare a suo tempo dell’inquadramento per mansioni disposto dall’art. 85 della legge n. 312 del 1980, perché assunto o inquadrato dopo il 1° luglio 1979 su posti di ruolo delle carriere previste dal precedente ordinamento, di essere inquadrato a domanda nella qualifica funzionale e nel profilo professionale "per il quale 00000000000ritenga di avere titolo, sulla base del lavoro svolto, anche a prescindere dal possesso di titolo di studio”, alla data di entrata in vigore della legge stessa, tramite una procedura  che prevedeva una verifica di congruità della domanda rispetto all’organizzazione del lavoro proprio della struttura presso la quale l’interessato prestava servizio e una prova finale di idoneità "diretta ad accertare sia la formazione, sia la specifica esperienza lavorativa acquisita nella struttura” di appartenenza.>;<br />	<br />
f)	< nonostante il richiamo che la legge n. 63/89 fa alla legge n. 312/80, la nuova disciplina del 1989 ha adottato un modello diverso da quello prescelto per gli inquadramenti dalla normativa precedente, perché, mentre questa all’art. 80 affidava a un decreto interministeriale il compito di determinare "i criteri oggettivi, i mezzi e gli organi di accertamento delle mansioni e delle funzioni svolte dal personale”, la legge n. 63 cit. ha riservato all’iniziativa del dipendente l’avvio della procedura e ha affidato al Consiglio di Amministrazione dell’Università il compito di valutare la "congruenza” tra il profilo rivendicato dall’interessato e l’ "organizzazione del lavoro proprio della struttura presso la quale gli aventi titolo prestano servizio” (art. 1, comma 3°, della legge n. 63 cit.), sulla proposta di un’apposita Commissione, mediante l’esercizio di un potere vincolato al rispetto delle indicazioni delle mansioni contenute nel D.P.C.M. 24 settembre 1981, ma discrezionale nel quomodo, anche per evitare un addensamento generalizzato nelle qualifiche superiori che si profilava per effetto delle domande pervenute da parte del personale, il quale, all’evidenza, invocava  il miglior inquadramento possibile (cfr., ex plurimis, TAR Toscana, Sez. I, n. 139/2002; n. 857/2001) >;<br />	<br />
g)	< non è ravvisabile il denunciato difetto di istruttoria, dal momento che la Commissione ha valutato la domanda dell’interessato ponderando comparativamente la descrizione delle mansioni e le caratteristiche dell’organizzazione dell’unità di appartenenza >;<br />	<br />
h)	< Quanto al profilo di difetto di motivazione, si rileva che le considerazioni della p.a., pur se sintetiche (e tale sinteticità è giustificata dal numero considerevole di inquadramenti), sono sufficienti a dare conto dei presupposti di fatto necessari >;<br />	<br />
i)	< diversamente dagli inquadramenti operati dalla legge n. 312/80 che discendevano vincolativamente dal raffronto tra il profilo professionale individuato dal D.P.C.M. citato e una “scheda di mansioni”, l’inquadramento de quo dipende dalla “congruità” tra il profilo stesso oggetto di domanda dell’impiegato e l’"organizzazione del lavoro propria della struttura presso la quale gli aventi titolo prestano servizio” (art. 1, comma 3). Pertanto, dalla circostanza che il D.P.C.M. 24 settembre 1981 preveda un inquadramento che parte come livello più basso dalla VI qualifica non è affatto possibile dedurre la necessità di inquadrare tutto il personale addetto alle biblioteche in qualifiche corrispondenti alle ex carriere direttiva e di concetto, perché la individuazione di congruità deve comunque avvenire in base alla discrezionalità riconosciuta dalla ripetuta legge n. 63/89 e alle modalità ivi indicate. > ;<br />	<br />
j)	< E l’Amministrazione, nel giudizio di tale congruità, ha un ampio potere di valutazione che non può essere vincolato, non solo dalla domanda del dipendente, ma neppure da eventuali attestati del responsabile dell’ufficio di appartenenza >;<br />	<br />
k)	< Al di fuori pertanto di ipotesi di manifesti errori di fatto o di eclatanti figure di eccesso di potere, la predetta valutazione rientra nel merito dell’Amministrazione sul quale il giudice amministrativo non entra. >.<br /> <br />
V.3. L’applicazione delle anzidette coordinate ermeneutiche (in particolare quella sub “i”) al caso di specie svuota di consistenza il principale e ripetuto argomento difensivo sviluppato nella memoria conclusiva della ricorrente: e cioè che il D.P.C.M. 24.9.1981 non include l’area funzionale delle biblioteche all’interno della V, bensì della VI qualifica.<br />
A ciò si aggiunga che:<br />
&#8211;	la Commissione (cfr. Capo III lett. “e” della Relazione riportata nel verbale 23.10.1981 del Consiglio d’Amministrazione) ha, altresì, al riguardo espressamente segnalato “di aver preso atto dell’avvenuta istituzione, con D.P.R. n. 319 del 3.8.90, della 5a qualifica funzionale dell’area delle biblioteche che non figurava contemplata dalla declaratoria del D.P.C.M. 24.9.1981”;<br />	<br />
&#8211;	tale motivazione/giustificazione non è stata espressamente censurata dalla ricorrente.<br />	<br />
Di modo che, oltre a quanto osservato dal TAR Toscana, anche per questa specifica ragione non può trovare accoglimento la sua pretesa sostanziale (rivendicata come “diritto”) ad essere inquadrata nella suddetta VI Q.F.<br />V.4. Nè, sul piano formale, sono ravvisaibili i residui profili di illegittimità  che ella deduce, poiché:<br />
&#8211;	il procedimento seguito dalla Commissione ha rispettato fedelmente lo schema astratto disegnato (e riassunto alle lett. “e” e “f” del precedente punto V.2.) dalla normativa speciale della cui applicazione si controverte;<br />	<br />
&#8211;	è stata fornita (cfr. sopra sub V.3.) una specifica motivazione dell’utilizzo della V Q.F. nell’area delle biblioteche (motivazione non contestata in giudizio da parte ricorrente);<br />	<br />
&#8211;	infine, l’attestazione del Direttore del Dipartimento di Storia Antica non era vincolante per la Commissione (cfr. lett. “j” del precedente punto V.2., nonché, per altro conforme precedente giurisprudenziale: T.A.R. Piemonte, sez. I, 16 dicembre 1993, n. 572).<br />	<br />
VI. Per le considerazioni che precedono, il ricorso in epigrafe deve essere, conseguentemente, respinto.<br />
Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione II, respinge il ricorso in premessa.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, il 7 luglio 2004.<br />
Presidente – f.to Luigi Papiano<br />
Cons.rel.est. – f.to Giorgio Calderoni</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 18.10.2004</p>
<p>Bologna, li 18.10.2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-10-2004-n-3646/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.3646</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.3645</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-10-2004-n-3645/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-10-2004-n-3645/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.3645</a></p>
<p>Pres. Papiano, Est. Calderoni ric. Accarisi Alberto contro Comune di Bologna, sui criteri di determinazione in tema indennità di funzioni ai Dirigenti ex art. 38 D.P.R.333 del 1990 Criteri di determinazione in tema di indennità di funzioni ai Dirigenti ex art.38 D.P.R.333 del 1990 – Bipartizione degli elementi di valutazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-10-2004-n-3645/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.3645</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-10-2004-n-3645/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.3645</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Papiano, Est. Calderoni<br /> ric. Accarisi Alberto contro Comune di Bologna,</span></p>
<hr />
<p>sui criteri di determinazione in tema indennità di funzioni ai Dirigenti ex art. 38 D.P.R.333 del 1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Criteri di determinazione in tema di indennità di funzioni ai Dirigenti ex art.38 D.P.R.333 del 1990 – Bipartizione degli elementi di valutazione (uno oggettivo e l’altro soggettivo) – Ammissibilità – Illegittimità del provvedimento – Non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini della determinazione dell’indennità di funzioni ai Dirigenti, ben può l’Amministrazione introdurre una bipartizione tra un elemento di valutazione oggettivo (posizione funzionale del dirigente) e uno soggettivo (raggiungimento di obiettivi predeterminati). L’individuazione dei coefficienti per l’indennità dirigenziale di cui all’art.38 D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, è, infatti, espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, perciò insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che per evidente irrazionalità e mancanza di un qualsiasi supporto logico; evenienze  non emerse nel caso di specie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui criteri di determinazione in tema indennità di funzioni ai Dirigenti ex art.38 D.P.R.333 del 1990</span></span></span></p>
<hr />
<p><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1763/1994    Reg. Ric.Anno 2004<br />
N.  3645  Reg.Sent.Anno 2004<br />
Anno 2004</p>
<p align=right><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE II	</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Dott. Luigi Papiano		 	Presidente<br />
Dott. Giorgio Calderoni 		Consigliere, relatore<br />
Dott. Bruno Lelli			Consigliere 																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=right><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1763/1994 proposto da:<br />
<b>ACCARISI ALBERTO</b> e dagli altri ricorrenti nominativamente indicati nell’atto introduttivo del giudizio, tutti rappresentati e difesi da:<br />
ZAMA  AVV. ROBERTAcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA del CESTELLO 9<br />
presso la medesima</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI BOLOGNA</b>.  rappresentato e difeso da:<br />
CUPELLO CASTAGNA AVV.  ANNAMARIATODDE AVV. ANTONELLAcon domicilio eletto in BOLOGNAPIAZZA GALILEO 4presso<br />
l’Ufficio legale del Comune<br />
per l’annullamento<br />
della deliberazione Giunta comunale 1.6.1994, n. 1410, in tema di indennità di funzione ai Dirigenti per l’anno 1993;</p>
<p>Visto il ricorso e l’atto di motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 7 luglio 2004, il relatore Cons. Giorgio Calderoni ed uditi, altresì, per le parti, l’Avv. Amatesi, in sostituzione dell’Avv. Zama, e l’Avv. Cupello Castagna;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>I. I ricorrenti, Dirigenti di I e II livello del Comune di Bologna, espongono in fatto che: <br />
&#8211;	con deliberazioni 21 ottobre 1991, n. 117 e 16 marzo 1992, n. 147, il Consiglio Comunale di Bologna determinava i parametri di riferimento ed i criteri per l’individuazione dei coefficienti dell’indennità di funzione dei dirigenti, ex art. 38 D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333; nonché per la graduazione delle attività che concorrono alla definizione della posizione funzionale e della Direzione per obiettivi (D.P.O.); <br />	<br />
&#8211;	dopodichè, la Giunta municipale deliberava la liquidazione, a titolo provvisorio, dell’indennità e del coefficiente connesso alla D.P.O. sino al 31.12.1991; mentre per i due anni successivi 1992 e 1993 non si atteneva, ad avviso dei ricorrenti, ai dettami dell’art. 38 D.P.R. 333/90 e delle delibere attuative dello stesso. <br />	<br />
Donde il presente ricorso, con il quale si censura la deliberazione giuntale in epigrafe (di liquidazione della quota, per l’anno 1993, dell’indennità di funzione connessa alla D.P.O.), per i vizi di eccesso di potere per carenza di motivazione e di violazione dell’art. 38 D.P.R. 333/90, sostenendosi che non sarebbe dato comprendere per quali ragioni detta indennità è stata attribuita ai ricorrenti in misura inferiore alla massima (0,30) e che il comportamento dell’Amministrazione sarebbe, altresì, in contrasto con il punto 2 del verbale di intesa sindacale allegato alla citata deliberazione n. 117/1991.</p>
<p>II. Con successivo atto depositato il 4 ottobre 1994 i ricorrenti hanno, altresì, prodotto un ulteriore “motivo aggiunto”, con il quale la violazione del citato art. 38 D.P.R. 333/90 è denunciata sotto il profilo che l’impugnato provvedimento giuntale avrebbe recepito la bipartizione (stabilita nelle summenzionate deliberazioni consiliari) tra un elemento di valutazione oggettivo (posizione funzionale del dirigente) ed uno soggettivo (raggiungimento di obiettivi predeterminati), illegittima in quanto non prevista dall’art. 38, che contemplerebbe l’unicità dell’indennità de qua.</p>
<p>III. Resiste al ricorso il Comune intimato che, oltre a contestare la fondatezza delle censure avversarie, eccepisce in particolare:<br />
&#8211;	l’inammissibilità del ricorso per alcuni dirigenti, che avrebbero concordato la propria D.P.O. ed accettato il relativo coefficiente;<br />	<br />
&#8211;	l’inammissibilità e la tardività del “motivo aggiunto”, rispetto alla data di adozione del provvedimento impugnato.																																																																																												</p>
<p>IV. Indi, all’odierna pubblica udienza la causa è passata in decisione.<br />
V.1. Ciò premesso, il Collegio osserva che l’atto di motivi aggiunti prodotto dai ricorrenti il 4 ottobre 1994 consente una compiuta messa a fuoco della controversia dagli stessi promossa; invero, nell’incipit di tale atto si legge testualmente che:<br />
&#8211;	il sistema introdotto dall’art. 38 D.P.R. 333/90 è stato “più di una volta illegittimamente interpretato ed applicato dall’Amministrazione Comunale di Bologna, la quale con le delibere consiliari 117/91 e 147/92 … ha prima introdotto e poi confermato una bipartizione di elementi di valutazione (uno, oggettivo, rappresentato dalla posizione funzionale del dirigente; l’altro, soggettivo, … assegnato sulla base del raggiungimento di specifici obiettivi predeterminati)”;<br />	<br />
&#8211;	“la  delibera di Giunta n. Progr. 1410/1994, assegnando l’indennità di funzione ai dirigenti del Comune di Bologna per l’anno 1993, ha, ancora una volta, integralmente ed illegittimamente, recepito detta bipartizione, e cioè una scomposizione della indennità stabilita dall’art. 38 D.P.R. 333/1990 tra indennità fissa ed indennità variabile che non trova riscontro alcuno nel dettato normativo”.<br />	<br />
Dunque, secondo la stessa prospettazione dei ricorrenti, la deliberazione giuntale qui impugnata ha natura meramente applicativo-recettiva degli atti generali comunali in materia, costituiti dalle citate deliberazioni consiliari n. 117/91 e n. 147/92 e introduttivi di quella bipartizione-scissione tra posizione funzionale del Dirigente e Direzione per obiettivi (DPO), che rappresenta il vero bersaglio delle censure e delle doglianze dei ricorrenti, sviluppate tanto nel ricorso introduttivo, quanto e soprattutto nel motivo aggiunto.<br />
V.2. Senonché, le anzidette deliberazioni consiliari n. 117/91 e n. 147/92 non sono state tempestivamente impugnate dai ricorrenti (circostanza, questa, esattamente rilevata anche dalla difesa Comune di Bologna), cosicché la presente impugnazione della consequenziale ed applicativa deliberazione giuntale n. 1410/1994 risulta, all’evidenza, inammissibile.<br />
V.3. Per mera completezza d’indagine, il Collegio deve comunque evidenziare anche l’infondatezza, nel merito, degli argomenti svolti dai ricorrenti avverso la predetta deliberazione giuntale, in quanto:<br />
&#8211;	sotto un primo profilo di ordine generale, questo T.A.R. (cfr. Sezione staccata di Parma, 19 aprile 1999, n. 201) ha già sottolineato come “in quanto espressione di valutazioni ampiamente discrezionali, l&#8217;individuazione dei coefficienti per l&#8217;indennità di funzione dirigenziale di cui all&#8217;art. 38, d.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, è insindacabile in sede giurisdizionale, tranne che per evidente irrazionalità e mancanza di un qualsiasi supporto logico”: ma siffatti elementi di palese irrazionalità ed illogicità non emergono dagli scritti difensivi dei ricorrenti, cui, da questo punto di vista, evidentemente non giova l’aver promosso un unico ricorso collettivo, quando le loro posizioni sono alquanto disomogenee, sia per collocazione nell’ambito organizzativo comunale, sia per differenziazione dei coefficienti di D.P.O. ottenuti (il che, tra l’altro, getta un’ulteriore ombra di inammissibilità sul gravame);<br />
&#8211;	e sotto un profilo più particolare, anche lo specifico vizio dedotto (violazione del punto 2 del verbale di intesa sindacale allegato alla deliberazione C.C. 117/91, non essendo il coefficiente di D.PO. <br />stato “concordato e sottoscritto” rispeto a “diversi degli odierni ricorrenti”) finisce per soffrire di tale carattere collettivo del ricorso, poiché, risolvendosi in una mera affermazione senza indicazione, perlomeno, dei nominativi dei ricorrenti per i quali detto vizio procedimentale si sarebbe verificato, esso non può essere preso in esame, siccome non supera la soglia della genericità e non soddisfa la regola del processo amministrativo secondo cui parte ricorrente deve fornire almeno un principio di prova delle proprie deduzioni.																																																																																												</p>
<p>VI. Alla stregua dell’insieme delle considerazioni che precedono, il ricorso in epigrafe deve esser respinto, siccome inammissibile ed infondato.<br />
Ricorrono, tuttavia, sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione II, respinge il ricorso in premessa.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, il 7 luglio 2004.<br />
Presidente – f.to Luigi Papiano<br />
Cons.rel.est. – f.to Giorgio Calderoni</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 18.10.2004</p>
<p>Bologna, li 18.10.2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-10-2004-n-3645/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.3645</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.3642</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-10-2004-n-3642/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-10-2004-n-3642/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-10-2004-n-3642/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.3642</a></p>
<p>Pres. Papiano, Est. Di Benedetto ric. Savini Alberto contro Comune di Rimini sulla lottizzazione abusiva formale Suddivisione di aree mediante frazionamento in numerosissimi lotti &#8211; incompatibilità di tale suddivisione con la destinazione del P.R.G. vigente “a zona agricola” &#8211; Lottizzazione abusiva “formale” ex art.18 legge 28 febbraio 1985, n. 47</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-10-2004-n-3642/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.3642</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-10-2004-n-3642/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.3642</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Papiano, Est. Di Benedetto<br /> ric. Savini Alberto contro Comune di Rimini</span></p>
<hr />
<p>sulla lottizzazione abusiva formale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Suddivisione di aree mediante frazionamento in numerosissimi lotti &#8211; incompatibilità di tale suddivisione con la destinazione del P.R.G. vigente “a zona agricola” &#8211; Lottizzazione abusiva “formale” ex  art.18 legge 28 febbraio 1985, n. 47 – Sussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art.18 della legge n. 47 del 1985, si ha lottizzazione abusiva formale (o negoziale) nell’ipotesi in cui, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne siano, comunque, già verificati i presupposti con il frazionamento del terreno in lotti. Dalla suddetta suddivisione, infatti, emerge l’intento del ricorrente di asservire l’area all’edificazione in violazione delle vigenti prescrizioni urbanistiche. Il bene giuridico protetto dalla norma non è solo quello dell’ordinata panificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche quello relativo all’effettivo controllo della stessa funzione di panificazione da parte del soggetto titolare, a cui spetta, pertanto, la legittima repressione di ogni intervento di tipo lottizzatorio non previamente assertito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla lottizzazione abusiva formale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /></b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Dott. Luigi Papiano, 	Presidente;<br />
Dott. Grazia Brini,	Consigliere;<br />
Dott. Ugo Di Benedetto	Consigliere Rel.Est.																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso N. 1103/1988 proposto da<br />
<b>Savini Alberto</b> rappresentato e difeso dall’Avv. to Alesandro Mantero, ed elettivamente domiciliata nello studio dell’Avv. Cristina Barone, in Bologna, piazza Roosevelt n. 4;</p>
<p align=center><b>contro</b></p>
<p>il<b> Comune di Rimini</b>, costituito in gudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Brancaleoni, ed elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Carla Rossi, in Bologna, strada Maggiore n. 31;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; dell’ordinanza 3432/88 del 5 aprile 1988 avente ad oggetto: ordinanza di sospensione di lottizzazione abusiva individuata al Fg. 147 del Comune di Rimini in località Strada vecchia di Coriano” nonché degli atti antecedenti, preordinati, connessi e conse</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi all’udienza del 23 giugno 2004 gli Avv. ti presenti come risulta dal verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1.Il ricorrente è proprietaria di alcun aree, oggetto del provvedimento impugnato, che, secondo il Comune di Rimini sarebbero coinvolte nella contestata lottizzazione abusiva. Egli ha, pertanto, impugnato il provvedimento in epigrafe indicato deducendone l’illegittimità sotto vari profili.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso. A seguito della morte del difensore dell’Amministrazione e della conseguente interruzione del processo, disposta con sentenza n. 983 del 2003, la causa è stata riassunta dal ricorrente.<br />
Si è costituto in giudizio il Comune intimato con un nuovo difensore, che ha chiesto nuovamente il rigetto del ricorso.<br />
L’istanza cautelare era stata accolta, con ordinanza n. 227/1988, limitatamente alla demolizione delle opere edilizie per le quali “ è stata avanzata domanda di condono”.<br />
 Le parti hanno ulteriormente sviluppato le rispettive difese e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 23 giugno 2004.</p>
<p>2. In linea di diritto va rilevato che, ai sensi dell’articolo 18 della legge  28 febbraio 1985, n. 47, “si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione, nonchè quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio”.</p>
<p>3.Come emerge dal suo tenore letterale, esso disciplina due differenti ipotesi di lottizzazione abusiva, la prima, cosiddetta materiale, relativa all’inizio della realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione; la seconda, cosiddetta “formale”, che si verifica allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già verificati i presupposti con il frazionamento o la vendita, o altri atti equiparati, del terreno in lotti (che per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l’ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, e per altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la destinazione ad uso edificatorio), creando così una variazione in senso accrescitivo sia del numero dei lotti che in quello dei soggetti titolari del diritto sul bene (Cds, sez. V, 24 ottobre 1996, n. 1283; Cds, sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5849).</p>
<p>4. Il bene giuridico protetto dalla norma suddetta, quindi, è non solo quellodell’ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche, e soprattutto per quanto riguarda la lottizzazione “formale”, quello relativo all’effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione, ossia il Comune, cui spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, con conseguente legittima repressione di qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio non previamente assentito. Inoltre, la lottizzazione abusiva formale ( o negoziale), prevista dal ricordato articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiede anche la mera presenza di elementi precisi ed univoci da cui si possa ricavare agevolmente l’intento di asservire all’edificazione, per la prima volta, un’area non urbanizzata. A tale fine non è necessario che gli elementi indicati dal citato articolo 18 siano tutti contemporaneamente presenti, in concorso tra di loro, essendo sufficiente che lo scopo edificatorio emerga in modo non equivoco da uno o più indizi, anche diversi da quelli che si rinvengono nell’elencazione non tassativa della citata disposizione (cfr. Cds, sez. V,  14 maggio 2004, n. 3136; Cds, sez. V,  25 gennaio 2003, n.335, che attribuiscono rilievo decisivo alla dimensione dei lotti ed alla destinazione degli strumenti urbanistici).</p>
<p>5. Nel caso concreto il provvedimento impugnato rileva che:</p>
<p>a) vi è stata la suddivisione delle aree, mediante frazionamento in numerosissimi lotti;<br />
b) la suddisione in lotti è incompatibile con la destinazione del P. R. G. vigente “ a zona agricola”;<br />
c) sono state realizzate numerose opere abusive delle quali è dato atto anche negli atti di compravendita;<br />
d) dai frazionamenti stessi  è indotta una viabilità interna con sedi stradali di accesso ai lotti in gran parte recintati e con sovrastanti manufatti;<br />
e) è stata accertata la tombinatura della fossa di scolo consorziale trasformata in sede carrabile;<br />
f) la superficie media di lotti è di circa mq. 1000 mentre la destinazione di zona agricola prevista dal P. R. G. prevede una superficie minima di mq. 10.000 quale minima unità culturale;<br />
g) le numerose opere edilizie abusive e le dimensioni delle singole unità poderali, ampiamente al di sotto di quelle previste e consentite, hanno indotto una suddivisione del territorio non più idoneo alla destinazione urbanistica agricola;<br />
Tali elementi, pertanto, appaiono univoci in ordine  all’intento di asservire la zona all’edificazione.</p>
<p>6. In considerazione dei suddetti elementi è infondata la prima censura dedotta diretta a contestare la presenza di una lottizzazione, ai sensi dell’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.<br />
7. E’, altresì, infondata la seconda censura dedotta, avendo il Comune adottato il provvedimento impugnato a seguito di un’adeguata istruttoria dalla quale sono emersi gli elementi di cui al punto 5 della presente sentenza.</p>
<p>8. Va, inoltre, respinta la terza censura dedotta con la quale il ricorrente lamenta la mancata adozone da parte del Comune di una variante specifica ai sensi dell’articolo 31 della citat legge n. 47 del 1985. Infatti, tale pretesa non può certo essere azionata in sede di impugnativa dell’atto in oggetto, concernente la constatazione di una lottizzazione abusiva, in quanto gli interessati avrebbero dovuto eventualmente attivare un ulteriore e diverso procedimento, e tutelarsi con il rito proprio del silenzio inadempimento, salvo ogni valutazione sulla fondatezza di detta considerazione difensiva.<br />
Inoltre, la realizzazione di numerose opere abusive  non muta la destinazione urbanistica dell’area, prevista come zona agricola dal P. R. G., contrariamente a quanto sostenuto nella seconda parte della terza censura dedotta.</p>
<p>9. Va, altresì, respinta la quarta censura dedotta avendo l’Amministrazione correttamente ravvisato gli estremi di  una lottizzazione abusiva e non di singoli abusi edilizi riguardanti alcuni manufatti.</p>
<p>10. Infine, va respinta la quinta censura dedotta, con la quale si contesta la violazione del principio di irretroattività delle disposizione normative sfavorevoli. Tale principio, in linea di diritto, riguarda la sola materia penale e non l’applicazione delle sanzioni amministrative per le quali si applica la legge vigente al momento di adozione del provvedimento. In linea di fatto, poi, va osservato che gran parte dei frazionamenti sono comunque successivi all’entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 (e di ciò ne dà atto il provvedimento impugnato) e, pertanto, la realizzazione della lottizzazione abusiva risulta ulteriormente posta in essere anche successivamente alla predetta data.</p>
<p>11. Per tali ragioni il ricorso  va respinto. <br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione Seconda, respinge il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore del Comune di Rimini che si liquidano in complessivi Euro 4.000 (quattromila), oltre I.V.A. e C.P.A..<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Bologna, il giorno 23/6/2004.</p>
<p>Presidente f.to Luigi Papiano<br />
Consigliere Rel.Est. f.to Ugo Di Benedetto</p>
<p>Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.</p>
<p>Bologna, li 18.10.2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-10-2004-n-3642/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.3642</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.607</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-18-10-2004-n-607/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-18-10-2004-n-607/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-18-10-2004-n-607/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.607</a></p>
<p>Pres. Lignani; Est. Ungari Ric. Nobili c. Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ( I.N.P.S.) il TAR dell&#8217;Umbria con due sentnze si pronuncia sulla giurisdizione della G.A. in materia di conncorsi interni riservati a soli dipendenti Giurisdizione e competenza – concorso interno &#8211; passaggio a diversa posizione della medesima area &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-18-10-2004-n-607/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.607</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-18-10-2004-n-607/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.607</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lignani; Est. Ungari<br /> Ric. Nobili c. Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ( I.N.P.S.)</span></p>
<hr />
<p>il TAR dell&#8217;Umbria con due sentnze si pronuncia sulla giurisdizione della G.A. in materia di conncorsi interni riservati a soli dipendenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – concorso interno &#8211; passaggio a diversa posizione della medesima area &#8211; giurisdizione del G.A. &#8211; esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie concernenti i concorsi per soli dipendenti interni che comportino il passaggio da una posizione all’altra, ma nell’ambito della medesima area.(1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1) Il riparto di giurisdizione in materia di concorsi interni alla luce delle recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale dell&#8217;Umbria </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 487/2000, proposto<br />
da <b>Gastone NOBILI</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Di Paolo ed elettivamente domiciliato in Perugia presso lo studio dell’avv. Antonio Coaccioli, alla Via Vincioli n. 3;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mirella Arlotta, Stefano Dolce e Claudia Ruperto ed elettivamente domiciliato in Perugia presso l’Ufficio legale dell’Istituto, alla Via Canali n. 1;</p>
<p>e nei confronti<br />
di <b>Giovanni Napoletano</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
dei provvedimenti con cui la Direzione regionale dell’I.N.P.S. ha approvato le graduatorie relative alla selezione interna per l’accesso a quattro posti in posizione C4 – profilo attività di vigilanza ispettiva; delle “ulteriori istruzioni” impartite con nota della Direzione centrale prot. n. 814 in data 22 maggio 2000, con cui si è stabilito di subordinare l’inquadramento alla permanenza in servizio; del provvedimento di nomina del Nucleo di valutazione preposto alla selezione predetta; e, per quanto occorrer possa, del bando, ove interpretabile nel senso di imporre quale requisito di partecipazione la permanenza in servizio al momento della conclusione della selezione;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 12 maggio 2004 la relazione del dott. Pierfrancesco Ungari, uditi i difensori delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO   E   DIRITTO</b></p>
<p>1. La controversia in esame riguarda le selezioni interne per la copertura dei posti disponibili con decorrenza 1 novembre 2001, indette con determinazione del Vice direttore generale dell’I.N.P.S. prot. P. 23/197/2002 in data 18 giugno 2002, in attuazione del C.C.N.L. Integrativo per il personale non dirigente per il quadriennio 1998-2001, sottoscritto in data 22 luglio 1999.<br />
Il ricorrente, dopo aver partecipato (da funzionario inquadrato in posizione C3) alla selezione per l’accesso alla posizione C4 (riservata ai dipendenti in possesso delle qualifiche dell’Area C), nel dicembre 1999 è stato collocato in quiescenza per limiti di età.<br />
Impugna la graduatoria definitiva, dalla quale (in base alle istruzioni fornite dalla Direzione generale, presumibilmente, con nota prot. 814 in data 22 maggio 2000) è stato escluso proprio a causa di detto collocamento in quiescenza.</p>
<p>2. La questione della giurisdizione in materia di concorsi interni delle pubbliche amministrazioni è stata affrontata da due recenti pronuncie della Corte regolatrice.<br />
Dapprima si è chiarito (Cass., SS.UU. 15 ottobre 2003, n. 15403) debba ritenersi che l’art. 63, comma 4 (che ha recepito l’art. 68, commi 3 e 4, del d.lgs. 29/1993, come modificato dall’art. 29 del d.lgs. 80/1998 e dall’art. 18 del d.lgs. 387/1998), quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo “le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, faccia riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore.<br />Poi, è stato precisato (Cass., SS.UU. 26 febbraio 2004, n. 3948 – ord.) che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie concernenti concorsi per soli dipendenti interni, che comportino il passaggio da una posizione all’altra, ma nell’ambito della medesima area.</p>
<p>3. Alla luce dell’orientamento sopra riportato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto la controversia, investendo una selezione che comporta il passaggio da una posizione all’altra, ma nell’ambito della medesima area, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo dell&#8217;Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 12 maggio 2004, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Avv. Pier Giorgio Lignani		Presidente<br />	<br />
Avv. Annibale Ferrari	 	Consigliere<br />	<br />
Dott. Pierfrancesco Ungari	Consigliere, estensore.																																																																																												</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
F.to Pier Giorgio Lignani</p>
<p>L’ESTENSORE<br />
F.to Pierfrancesco Ungari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-18-10-2004-n-607/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.607</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.608</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-18-10-2004-n-608/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-18-10-2004-n-608/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-18-10-2004-n-608/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.608</a></p>
<p>Pres. Lignani; Est. Ungari Ric. Paparelli c. Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ( I.N.P.S) Giurisdizione e competenza – concorso interno – passaggio ad area superiore – giurisdizione amministrativa – sussiste. L’art. 63, comma 4, Dlgs.165/2001, nell’attribuire al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-18-10-2004-n-608/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.608</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lignani; Est. Ungari<br /> Ric. Paparelli c. Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ( I.N.P.S)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – concorso interno – passaggio ad area superiore – giurisdizione amministrativa – sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 63, comma 4, Dlgs.165/2001, nell’attribuire al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, fa riferimento non solo alle procedure strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore.(2)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale dell&#8217;Umbria </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 488/2000, proposto<br />
da <b>Luciana PAPARELLI</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lamberto Palazzari e Maria Di Paolo ed elettivamente domiciliata in Perugia presso lo studio dell’avv. Antonio Coaccioli, alla Via Vincioli n. 3;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mirella Arlotta, Stefano Dolce e Claudia Ruperto ed elettivamente domiciliato in Perugia presso l’Ufficio legale dell’Istituto, alla Via Canali n. 1;</p>
<p>e nei confronti<br />
di <b>Simone Bocci e Silvio Stella</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
dei provvedimenti con cui la Direzione regionale dell’I.N.P.S. ha approvato le graduatorie relative alla selezione interna per l’accesso a trentuno posti in posizione C1 – profilo amministrativo, rese note con comunicazione in data 30 maggio 2000, nella parte in cui non contempla la ricorrente tra gli idonei; del provvedimento di approvazione delle graduatorie relative alla medesima selezione, rese note con comunicazione in data 12 maggio 2000, nella parte in cui la ricorrente viene collocata al posto n. 38 con un punteggio di 22,50;<br /> delle operazioni della predetta selezione e dei provvedimenti con cui è stata disposta l’ammissione dei controinteressati e predeterminati i criteri per l’attribuzione dei punteggi di cui al punto c) del bando, nonché nominato il Nucleo di valutazione preposto alla selezione; nonché, per quanto occorrer possa, dei bandi, e di ogni eventuale provvedimento sopravvenuto, ove escludano la valutabilità della formazione, addestramento e riqualificazione della ricorrente;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 12 maggio 2004 la relazione del dott. Pierfrancesco Ungari, uditi i difensori delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO   E   DIRITTO</b></p>
<p>1. Nell’ottobre-novembre del 1999 l’I.N.P.S., in attuazione del C.C.N.L. Integrativo per il personale non dirigente per il quadriennio 1998-2001, sottoscritto in data 22 luglio 1999 (a sua volta attuativo del C.C.N.L. per il comparto degli enti pubblici non economici in data 16 febbraio 1999) e nel quadro del riordinamento professionale da esso previsto, ha bandito selezioni interne per l’accesso a varie posizioni funzionali.<br />
Tali selezioni si configurano come passaggi interni nell’ambito del sistema di classificazione del personale delineato dal predetto C.C.N.L., che individua in particolare le aree di inquadramento professionale (art. 13), le modalità di passaggio fra le aree ed all’interno di esse (art. 15), demandando alla contrattazione integrativa la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure concorsuali (art. 19). Per ciò che qui interessa, l’art. 11 del C.C.N.L. Integrativo ha definito le modalità di selezione e valutazione per i passaggi interni alle aree professionali.</p>
<p>2. La ricorrente, inquadrata in posizione B1 (già quinta qualifica funzionale, proveniente dallo S.C.A.U.), ha partecipato alla selezione per l’accesso alla posizione C1 (con decorrenza dal 24 settembre 1999, data altresì stabilita per il possesso dei requisiti di ammissione).<br />
Per tale posizione, con un primo bando (pubblicato il 15 ottobre 1999), si prevedeva:<br />
&#8211; come requisito di ammissione, il possesso di diploma di laurea ovvero del diploma di scuola media secondaria di secondo grado unitamente ad un’esperienza professionale di almeno sette anni in posizione B1, ovvero di almeno cinque anni in posizione B2 (o<br />
&#8211; la selezione sarebbe avvenuta in base alla valutazione dei seguenti titoli:<br />
a) titoli di studio; b) anzianità di posizione nell’area B; c) valutazione del percorso di formazione, addestramento e riqualificazione professionale realizzato. Riguardo a tale ultimo profilo (c), non essendo stati definiti i criteri e le metodologie di valutazione, veniva prevista l’attribuzione di 15 punti per ciascuno dei quattro anni della trascorsa vigenza contrattuale “ … proporzionati al coefficiente di merito attribuito al dipendente per l’erogazione del compenso incentivante ordinario fino ad un massimo di sessanta punti”; mentre, “per il personale coinvolto nei processi di sperimentazione contrattuale finalizzati alla riorganizzazione dell’Ente, il percoso di accrescimento … certificato dalla corresponsione della relativa indennità … costituisce il criterio per l’attribuzione del punteggio di cui al presente punto”.<br />
In data 18 novembre 1999 è stato emanato un nuovo bando, che prevedeva:<br />
&#8211; come requisito di ammissione, oltre a quelli stabiliti, la partecipazione alle iniziative di formazione, addestramento e qualificazione professionale e di avvio e supporto alla riorganizzazione operativa e funzionale svolte in applicazione del C.C.N.L.- riguardo ai titoli di cui al punto c), “la sperimentazione ex art. 41 del C.C.N.L. 1994-1997, certificata con la corresponsione della relativa indennità, costituisce il criterio per l’attribuzione del punteggio” (la cui misura non viene specificata); pe<br />
Nella graduatoria pubblicata in data 12 maggio 2000, la ricorrente è stata classificata al 36° posto, con un punteggio di 22,50.</p>
<p>3. Lamenta che, nonostante non fossero in possesso del diploma di laurea o della prescritta anzianità, alcuni dipendenti siano stati collocati in posizioni migliori (Andreoli, Bocci, Catalanotto, Paternostro, Ruggeri, Stella e Mercati, con decorrenza 1996; De Giorni, Berberini, Chiné, con decorrenza 1995).<br />
Lamenta inoltre che – come risulterebbe da nota della Direzione regionale dell’I.N.P.S. in data 19 maggio 2000, non protocollata e non comunicatale formalmente – il punteggio le sia stato attribuito soltanto in base ai titoli suindicati alle lettere a) e b), mentre l’ “accrescimento professionale” sub c) non sarebbe stato oggetto di alcuna valutazione.<br />
Impugna pertanto la graduatoria definitiva della Direzione regionale, gli atti della selezione, il provvedimento di nomina del Nucleo di valutazione preposto alla selezione, nonché i bandi (ove escludano la valutabilità della formazione, addestramento e riqualificazione della ricorrente) e deduce a tal fine censure così sintetizzabili:<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 29/1993, in combinato disposto con la legge 241/1990, violazione dell’art. 12 del d.P.R. 487/1994, poiché non è possibile sapere quali titoli siano stati valutati e quali no, e per quali motivi; ma<br />
&#8211; violazione del bando, con riferimento al mancato possesso dei prescritti requisiti di titolo di studio o anzianità, da parte dei dipendenti suindicati.<br />
&#8211; eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta, violazione del C.C.N.L. 1998-2001, poiché  l’indennità collegata alla sperimentazione ex art. 41 del C.C.N.L. 1994-1997 era prevista soltanto per i dipendenti de<br />
&#8211; violazione dell’art. 9 del d.P.R. 487/1994, poiché il Nucleo di valutazione era composto esclusivamente da soggetti di sesso maschile.</p>
<p>4. L’I.N.P.S. si è costituito in giudizio ed ha controdedotto puntualmente, anche eccependo il difetto di giurisdizione.</p>
<p>5. Occorre subito sottolineare che la questione della giurisdizione in materia di concorsi interni delle pubbliche amministrazioni è stata affrontata da due recenti pronuncie della Corte regolatrice.<br />
Dapprima si è chiarito (Cass., SS.UU. 15 ottobre 2003, n. 15403) debba ritenersi che l’art. 63, comma 4 (che ha recepito l’art. 68, commi 3 e 4, del d.lgs. 29/1993, come modificato dall’art. 29 del d.lgs. 80/1998 e dall’art. 18 del d.lgs. 387/1998), quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo “le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, faccia riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore.<br />Poi, è stato precisato (Cass., SS.UU. 26 febbraio 2004, n. 3948 – ord.) che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie concernenti concorsi per soli dipendenti interni, che comportino il passaggio da una posizione all’altra, ma nell’ambito della medesima area.<br />
La selezione in questione, al di là degli aspetti terminologici, rientra a pieno titolo nel genus dei concorsi interni, a nulla valendo a differenziarla e qualificarla altrimenti (non si saprebbe, del resto, in quale categoria procedimentale) la considerazione dei parametri di selezione, dei termini di riferimento per il possesso dei requisiti utili alla valutazione, della ratio organizzativa cui è finalizzato il procedimento e che determina il contenuto degli uni e degli altri.<br />
E’ poi pacifico che, quanto meno nella parte di interesse della ricorrente, la selezione prevede la possibilità di passare da un’area all’altra; ne è riprova il fatto  che la ricorrente, inquadrata in posizione B1, ha partecipato per i posti disponibili in posizione C1, senza che nessuno abbia avuto da eccepire in ordine alla sua ammissione.<br />
Deve pertanto ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia investe una procedura concorsuale interna che può comportare (e comporta, con riferimento ai dipendenti nella posizione della ricorrente) non tanto il passaggio da una posizione all’altra nell’ambito della medesima area, quanto il passaggio da un’area (nella specie:B) a quella superiore (nella specie C). Si versa quindi nell’ipotesi prevista da Cass. n. 15403/2003.</p>
<p>6. Nel merito, la difesa dell’I.N.P.S. ha precisato che, dopo i bandi pubblicati in data 15 ottobre 1999 (in attuazione della determinazione n. P.23/340/99 in data 29 settembre 1999), a seguito della nota della Direzione generale n. 16687 in data 18 novembre 1999, sono stati pubblicati nuovi bandi sostitutivi.<br />
Risulta che, effettivamente, la ricorrente abbia conseguito punteggi soltanto per i titoli delle categorie sub a) e b), non trovandosi nella situazione prevista dal bando sostitutivo per la categoria c).<br />
Ciò, in consequenziale applicazione dei criteri previsti dal bando sostitutivo.<br />
Da tale circostanza discende l’inammissibilità delle censure legate alla pretesa illegittimità dei criteri di valutazione dei titoli della categoria sub c), che non possono essere messi in discussione in questa sede, poiché la formulazione delle relative previsioni era tale da risultare oggettivamente preclusiva dell’attribuzione del punteggio alla ricorrente, in quanto non rientrante nella situazione e nella qualifica considerate, e pertanto avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnata entro il termine decorrente dalla pubblicazione del bando. <br />
Peraltro, può aggiungersi che, trattandosi di operare una selezione per la quale la partecipazione alle iniziative di formazione, addestramento e qualificazione professionale e di avvio e supporto alla riorganizzazione operativa e funzionale svolte in applicazione del C.C.N.L. 1994-1997, a norma dell’art. 46 del C.C.N.L. 1999, costituisce requisito di ammissione, rientra nella discrezionalità demandata all’ente dalle disposizioni della contrattazione collettiva e comunque non appare illogico, l’aver legato l’apprezzamento dell’ “accrescimento professionale”, in mancanza della definizione di specifici criteri e metodologie di valutazione, ad elementi convenzionali, quali la corresponsione dell’indennità legata alla sperimentazione ex art. 41 cit., ovvero il coefficiente di merito per l’erogazione del compenso incentivante conseguito in posizione B2-VI qualifica (vale a dire in quella più prossima alla posizione &#8211; C1 &#8211; da attribuire, e non nella qualifica ancora inferiore). Tanto più che detto apprezzamento concorre alla selezione con le altre due categorie di titoli, conseguibili senza un’analoga preclusione.<br />
Nessun interesse, per quanto esposto, può vantare la ricorrente alla predeterminazione di criteri per la valutazione dei titoli sub c); sembra, peraltro, al Collegio che la formulazione del bando sostitutivo sia tale, quanto meno nella  parte che richiama il coefficiente di merito suindicato, da poter essere applicata con un calcolo matematico e senza bisogno di ulteriori preventive autolimitazioni (al pari delle altre due categorie di titoli).<br />
Le risultanze documentali sembrano poi dimostrare (in assenza di ulteriori confutazioni da parte della ricorrente) il possesso dei prescritti requisiti di titolo di studio/anzianità, in capo ai controinteressati indicati dalla ricorrente.<br />
Infine, per quanto concerne la composizione del Nucleo di valutazione, l’art. 9, comma 2, invocato, prevede la riserva di un terzo a favore delle donne “salva motivata impossibilità”. Nel caso in esame appare evidente detta impossibilità, in quanto, come precisato dalla difesa dell’I.N.P.S. (e non confutato da controparte), in base alle previsioni dell’art. 14 del C.C.N.L. Integrativo (non impugnato dalla ricorrente), due dei tre posti erano attribuiti ratione officii (al Direttore regionale ed al Direttore responsabile per le risorse umane), mentre per il terzo componente era prevista la designazione da parte del Comitato dei Direttori tra un Dirigente di area ed i possibili designandi erano tutti di sesso maschile.</p>
<p>7. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo dell&#8217;Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 12 maggio 2004, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Avv. Pier Giorgio Lignani		Presidente<br />	<br />
Avv. Annibale Ferrari	 	Consigliere<br />	<br />
Dott. Pierfrancesco Ungari	Consigliere, estensore.																																																																																												</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
F.to Pier Giorgio Lignani</p>
<p>L’ESTENSORE<br />
 F.to Pierfrancesco Ungari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-18-10-2004-n-608/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.608</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.10700</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-18-10-2004-n-10700/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-18-10-2004-n-10700/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-18-10-2004-n-10700/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.10700</a></p>
<p>Pres. La Medica, Est. Bottiglieri A. Campanelli ed altri (Avv. V. e G. Moscarini) c. Ministero per i beni e le attività culturali il ricorso per l&#8217;accesso agli atti amministrativi deve essere notificato ai controinteressati Processo amministrativo – Accesso ai documenti – Natura del ricorso rispetto alla generale disciplina del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-18-10-2004-n-10700/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.10700</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-18-10-2004-n-10700/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.10700</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, Est. Bottiglieri<br /> A. Campanelli ed altri (Avv. V. e G. Moscarini) c. Ministero per i beni e le attività culturali</span></p>
<hr />
<p>il ricorso per l&#8217;accesso agli atti amministrativi deve essere notificato ai controinteressati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Accesso ai documenti – Natura del ricorso rispetto alla generale disciplina del processo amministrativo – Obbligo di notifica ai controinteressati a pena di inammissibilità – Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il giudizio introdotto con il ricorso previsto a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 25 della L.241/90, ha natura impugnatoria di un provvedimento autoritativo di diniego (o dell’inerzia) dell’amministrazione, per cui tale giudizio è sottoposto alla generale disciplina del processo amministrativo; ne consegue che il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, nel termine perentorio di trenta giorni fissato dalla legge, tanto all’organo che ha emanato l’atto impugnato, quanto ai controinteressati, o ad almeno uno di essi, tali dovendosi considerare tutti quei soggetti ai quali si riferiscono i documenti richiesti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 6231/04, proposto da</p>
<p><b>Adele Campanelli</b> e <b>Filippo Gambari</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Lucio V. Moscarini e Giovanni Moscarini, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, via S. Rufo, n. 23;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Ministero per i beni e le attività culturali</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>PER L&#8217;ACCESSO<br />
agli atti relativi al concorso, per titoli di servizio professionali e di cultura, integrato da un colloquio, ad un posto di dirigente nel ruolo degli archeologi, bandito dal Direttore generale per gli affari generali amministrativi e del personale (G. U. 25 luglio 1997, n. 58, s. s.) ed in particolare per l’accesso a tutti i documenti e provvedimenti relativi alla nomina  a dirigente dei dr. Mario Pagano, Marina Sapelli, Maria Rosaria Salvatore, Maria Luisa Nava e Silvana Balbi.</p>
<p>Visto il ricorso;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla camera di consiglio del 14 luglio 2004, la dr.ssa Anna Bottiglieri; udito l’avv. dello Stato Elefante per la pubblica amministrazione.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO  E  DIRITTO</b></p>
<p>1. Con ricorso notificato in data 31 maggio 2004, depositato il successivo 15 giugno, gli istanti lamentano di aver infruttuosamente esperito, con nota raccomandata A/R del 17 febbraio 2004, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, formale domanda per l’accesso, ex art. 25, l. 7 agosto 1990, n. 241, a tutti i documenti relativi al concorso per la copertura di un posto nel ruolo degli archeologi (G. U. 25 luglio 1997, n. 58, s. s.), cui hanno preso parte, nonché a tutta la documentazione inerente la eventuale disponibilità di ulteriori sette posti nel medesimo ruolo, assegnati ai soggetti individuati in epigrafe, attingendo alla relativa graduatoria.<br />
Domandano, quindi, che questo Tribunale impartisca all’amministrazione l’ordine di esibizione della documentazione predetta, necessaria all’esercizio del diritto di difesa giurisdizionale.<br />
La causa è stata chiamata, per la delibazione della domanda, alla camera di consiglio del 14 luglio 2004.</p>
<p>2. Il ricorso è inammissibile.<br />
Invero, il giudizio introdotto con il ricorso previsto a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del citato art. 25 ha natura impugnatoria di un provvedimento autoritativo di diniego (o dell’inerzia) dell’amministrazione, per cui tale giudizio è sottoposto alla generale disciplina del processo amministrativo; ne consegue che il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, nel termine perentorio di trenta giorni fissato dalla legge, tanto all’organo che ha emanato l’atto impugnato, quanto ai controinteressati, o ad almeno uno di essi, tali dovendosi considerare tutti quei soggetti ai quali si riferiscono i documenti richiesti (ex plurimis C. Stato, sez. V, 10-02-2000, n. 753; sez. IV, 29-10-2001, n. 5636; 08-11-2000, n. 6012; 26-06-2002, n. 3549; sez. VI, 23-10-2001, n. 5593).<br />
Nella fattispecie, il ricorso non risulta notificato ad alcuno dei controinteressati, ed è stato proposto oltre il termine perentorio di legge, decorrente dalla data di ricevimento della domanda di accesso (23 febbraio 2004).<br />
Non resta, pertanto, che dichiarare la inammissibilità dello stesso.<br />
Sussistono, comunque, valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale<br />
per il Lazio, Sezione Seconda,<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6231/04, proposto da Adele Campanelli e Filippo Gambari, come in epigrafe, ne dichiara la inammissibilità.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella camera di consiglio del 14 luglio 2004, con l’intervento dei Signori Magistrati:</p>
<p>Domenico LA MEDICA             &#8211;   Presidente	<br />	<br />
Roberto  CAPUZZI               &#8211;        Consigliere<br />
Anna BOTTIGLIERI	      &#8211;      Ref., estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-18-10-2004-n-10700/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.10700</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.3647</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-10-2004-n-3647/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-10-2004-n-3647/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-10-2004-n-3647/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2004 n.3647</a></p>
<p>Pres.Papiano, Est. Calderoni Borelli Giorgio contro Comune di Modena ed altri sulle immissioni acustiche ed il riparto di giurisdizione in materia di pubblici servizi ex art. 33, comma 2, lett. e), D. Lgs. n. 80/98 Giustizia amministrativa &#8211; Raccolta rifiuti solidi urbani – Attività di servizio pubblico &#8211; Azione inibitoria</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Papiano, Est. Calderoni<br /> Borelli Giorgio contro Comune di Modena ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulle immissioni acustiche ed il riparto di giurisdizione in materia di pubblici servizi ex art. 33, comma 2, lett. e), D. Lgs. n. 80/98</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa &#8211; Raccolta rifiuti solidi urbani – Attività di servizio pubblico &#8211; Azione inibitoria proposta a tutela del diritto alla salute derivante da immissioni acustiche &#8211; Giurisdizione esclusiva del G.A. ex art.33 D. Lgs. n. 80 del 1998 – Esclusione – Giurisdizione dell’A.G.O. – Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora un privato proponga una domanda giudiziale diretta ad ottenere la misura interdittiva del servizio di raccolta dei rifiuti, identificato come causa di inquinamento acustico, e la sua diversa organizzazione al fine di evitare tale inquinamento, il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto tale azione inibitoria esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art.33, comma 2, lett. e), D. Lgs. n. 80 del 1998, dal momento che nell’ambito dei servizi pubblici restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona e alle cose.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217;Avv. Gwendoline Guccione, <a href="/ga/id/2004/11/1813/d">&#8220;Inquinamento acustico e riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici ex art. 33, comma 2, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE II</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Dott. Luigi Papiano,		 	Presidente,<br />
Dott. Giorgio Calderoni, 		Consigliere, relatore,<br />
Dott. Bruno Lelli,			Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso 1474/2003 ed i successivi motivi aggiunti proposti da:</p>
<p><b>BORELLI GIORGIO</b>rappresentato e difeso da:<br />
ZIRONI AVV. STEFANOZANETTI AVV. LEONARDOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA L. SAVIOLI N. 11/Apresso<br />
ZANETTI AVV. LEONARDO</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>COMUNE DI MODENA</b>, non costituito in giudizio<br />
e nei confronti di<br />
<b>META SPA</b>Rappresentata e difesa da:<br />
SACCHETTI AVV. STEFANOBRIGHENTI AVV. FAUSTAcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA SOLFERINO 44presso<br />
SACCHETTI AVV. STEFANO<br />
per l’annullamento<br />
&#8211;	della comunicazione 8 agosto 2003 di Meta S.p.a;<br />	<br />
&#8211;	dell’atto generale recante le modalità di organizzazione del servizio raccolta rifiuti solidi urbani;<br />	<br />
&#8211;	del provvedimento del Dirigente Settore Ambiente del Comune di Modena in data 27.2.2004;																																																																																												</p>
<p>e per l’accertamento<br />
del diritto al conseguente risarcimento del danno;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 23 giugno 2004, il relatore Cons. Giorgio Calderoni ed uditi, altresì, per le parti, gli Avv.ti S. Zironi e F. Brighenti.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>I. Con l’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente espone in fatto che l’intimata META S.p.A. ha posizionato alcuni contenitori dei rifiuti solidi urbani, in prossimità delle finestre della propria camera da letto e di quella della madre ottuagenaria; e che gli autocarri predisposti per la raccolta di detti rifiuti produrrebbero, in orari compresi tra le sei e le sei e trenta del mattino, un rumore definito “insopportabile”, pur essendo le stanze dotate di doppi vetri.<br />
Dopo aver infruttuosamente segnalato tali circostanze alle varie Autorità locali, il ricorrente ha promosso un procedimento cautelare avanti il Tribunale di Modena, che ha declinato la propria giurisdizione: donde, la proposizione del ricorso in epigrafe avanti questo Giudice, per l’annullamento della comunicazione META 8 agosto 2003 (resa a seguito di atto di diffida e messa in mora) e dell’atto generale di organizzazione dell’attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani.<br />
In diritto, il ricorrente deduce le seguenti censure: <br />
1)	violazione delle norme nazionali (legge n. 447/1995 e D.P.C.M. 14.11.1997), regionali e locali (art. 25 Regolamento Polizia municipale, il quale dispone che le attività e le lavorazioni rumorose possano essere esercitate esclusivamente dalle 7,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 20,00), che fissano i limiti del c.d. inquinamento acustico, stante che una perizia fonometrica avrebbe accertato il superamento di detti limiti;<br />	<br />
2)	violazione dell’art. 9 L.R. n. 15 del 2001 che, nelle suddette condizioni, imporrebbe a META la redazione di un piano di risanamento, viceversa non approntato;<br />	<br />
3)	eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità.																																																																																												</p>
<p>II. Costituitasi in giudizio Meta S.p.A., si è aperta un’articolata fase cautelare del processo, contraddistinta dalle seguenti pronunce:<br />
&#8211;	con ordinanza 11 dicembre 2003, n. 947, questa Sezione disponeva una verificazione fonometrica a cura dell’ARPA di Modena;<br />	<br />
&#8211;	sulla scorta delle risultanze di tale incombente, la medesima Sezione (19 febbraio 2004, n. 267) accoglieva la proposta domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati, sotto il profilo “che l’attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani, relativa ai cassonetti posizionati nei pressi dell’abitazione del ricorrente, non deve esser svolta in orario anteriore alle ore 7 del mattino”;<br />	<br />
&#8211;	con Ordinanza 16 aprile 2004, n. 1640, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato (“impregiudicate la questione di ammissibilità del ricorso di cui trattasi per i profili della sussistenza della giurisdizione di questo giudice”) accoglieva in parte l’appello di META, stabilendo lo svolgimento del servizio de quo a partire dalle ore 6,30.																																																																																												</p>
<p>III. Successivamente, il ricorrente proponeva motivi aggiunti impugnando il provvedimento in data 27 febbraio 2004, nel frattempo adottato dal Dirigente Settore Ambiente del Comune di Modena e con cui, ai sensi dell’art. 25 comma 2 del Regolamento di polizia Urbana, si autorizzava in deroga META S.pA. ad iniziare la raccolta dei rifiuti solidi urbani alle ore 6,00 del mattino.<br />
Avverso tale nuovo atto, venivano dedotte le seguenti censure:<br />
1)	elusione del giudicato cautelare, costituito dalle predette ordinanze n. 267/2004 di questo T.A.R. e n. 1640/2004 del Consiglio di Stato;<br />	<br />
2)	violazione dell’art. 10 legge n. 447/1995, così come recepito dall’art. 25, commi 5 e 7 del Regolamento comunale di Polizia urbana;<br />	<br />
3)	violazione della Direttiva 25 giugno 2002 n. 99 del Parlamento europeo e del Consiglio, da attuarsi entro il 18 luglio 2004 e che identifica il periodo notturno dalle ore 23,00 alle ore 7,00;<br />	<br />
4)	incompetenza del Dirigente comunale, poiché l’art. 23 comma 4 del Regolamento comunale dei servizi di smaltimento dei Rifiuti solidi urbani demanderebbe al Sindaco l’adozione delle nuove articolazioni del servizio di raccolta.																																																																																												</p>
<p>IV. Infine, in vista della trattazione del merito della controversia, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione e memoria conclusiva.<br />
Anche META ha dimesso, in data 9 giugno maggio 2004, memoria conclusionale, ove, in particolare, eccepisce:<br />
&#8211;	il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine alle pretese (anche risarcitorie) del ricorrente “in tema di (asserita) violazione del diritto alla salute”; <br />	<br />
&#8211;	l’inammissibilità dell’impugnativa della comunicazione di META.<br />	<br />
Indi, all’odierna pubblica udienza la causa è passata in decisione, previa discussione orale tra i difensori delle parti costituite.</p>
<p>V.1. Ciò premesso, va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di difetto di giurisdizione sollevata da META.</p>
<p>V.2. Al riguardo, il Collegio non può non tener conto che detta questione ha già attirato l’attenzione, in sede cautelare, del Giudice amministrativo d’appello, il quale, pur evitando di pronunciarsi immediatamente su di essa e lasciandola (come anticipato al precedente punto II) “impregiudicata”, ha, tuttavia, qualificato “la domanda giudiziale proposta in primo grado” come:<br />
&#8211;	“diretta ad ottenere la misura interdittiva del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, identificato come causa di inquinamento acustico”;<br />	<br />
&#8211;	e “volta ad ottenere una diversa organizzazione del servizio al fine di evitare un inquinamento acustico nell’immobile ove risiede il ricorrente di primo grado”.<br />	<br />
A ciò si aggiunga che nel secondo motivo del ricorso introduttivo il ricorrente si richiama espressamente al diritto alla salute ed ancor più compiutamente egli afferma nella memoria  conclusiva (cfr. pag. 12) che “il bene tutelato nella presente controversia trova la sua più alta legittimazione nella nostra Carta Costituzionale (articolo 32-Diritto alla salute)”.</p>
<p>V.3. Ma se così è per espressa prospettazione di parte ricorrente e per come la domanda è stata qualificata in sede cautelare dal Consiglio di Stato, la stessa, essendo volta alla tutela del diritto alla salute, non può essere conosciuta dal Giudice amministrativo, perché proprio la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è già espressa nel senso che “un&#8217;azione inibitoria proposta a tutela della salute per immissioni (in quel caso: elettromagnetiche, provenienti da un impianto di telecomunicazione) esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici, come prevista dall&#8217;art. 33 D.lg. 31 marzo 1998 n. 80, in quanto l&#8217;esclusione dalla giurisdizione del giudice amministrativo delle &#8220;controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità&#8221; non può che riguardare anche la tutela risarcitoria in forma specifica” (cfr. sez. VI, 4 giugno 2002, n. 2329, citata anche da META nella propria memoria conclusionale).<br />
Nello stesso senso, in precedenza, la sez. V (6 dicembre 2000, n. 6311) aveva ritenuto che la domanda con la quale un dipendente denuncia la lesione del diritto alla salute (derivante da attività di mobbing esercitata nei suoi confronti) esula dalla giurisdizione amministrativa e va proposta avanti al giudice ordinario, perché, ai sensi dell&#8217;art. 33, comma 2, lett. e), D.lg. 31 marzo 1998 n. 80, come modificato dalla l. 21 luglio 2000 n. 205,. nell&#8217;ambito dei pubblici servizi restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che riguardano il danno alla persona o a cose.<br />
Giudice ordinario che peraltro – pur in presenza di orientamenti di merito non uniformi (come conferma la declinatoria di giurisdizione pronunciata dal Tribunale di Modena sull’azione ex art. 700 c.p.c. precedentemente promossa dall’Avv. Borelli contro META) – è propenso a ritenere la propria giurisdizione sulle domande (analoghe alla presente) con cui “un privato cittadino chiede che, in primo luogo, si accerti la pericolosità delle emissioni (ancora elettromagnetiche prodotte dalle antenne radio che fungono da base di telefonia cellulare e sono installate nei pressi dell&#8217;abitazione dell&#8217;attore: NdE) e che, in secondo luogo, si inibisca l&#8217;uso di tali apparecchiature”, trattandosi di domande di “tutela del diritto alla salute e non anche di controversia in materia di pubblici servizi, attribuita ex art. 33 D.lg. n. 80 del 1998, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” (Tribunale Catania, 4 maggio 2002).</p>
<p>V.4. Per quanto appena detto, sfugge, con ogni evidenza, alla giurisdizione del Giudice amministrativo – siccome rientrante nell’espressa eccezione posta dalla soprariportata lett. e) dell’art. 33 D. Lgs. n. 80/98 e successive modificazioni – anche la consequenziale domanda risarcitoria “del danno ingiusto patito in conseguenza delle emissioni acustiche illecite subite e subende”, formulata nell’atto introduttivo del giudizio, domanda che la memoria conclusiva del ricorrente riconduce, oltreché al danno alla salute, anche al c.d. danno biologico.</p>
<p>V.5. Quanto, poi, all’azione impugnatoria (della comunicazione 8 agosto 2003 di META) formalmente proposta dall’Avv. Borelli, è agevole osservare che – anche a prescindere dalla pur non inconferente eccezione di inammissibilità della stessa, formulata nella memoria conclusionale di META sotto il profilo del dubbio carattere provvedimentale di tale nota – ogni interesse a coltivare detta impugnazione è venuto meno, in capo al ricorrente, per effetto dell’adozione, in corso di causa, della menzionata autorizzazione in deroga 27.2.2004, rilasciata a META stessa dal dirigente Settore Ambiente del Comune di Modena, ai sensi dell’art. 25 comma 2 del Regolamento di polizia Urbana, secondo cui “le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall’Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14 alle 20,00 nei giorni feriali”. <br />
Tale atto rappresenta, invero, il titolo giuridico che abilita la medesima META S.p.A. ad iniziare la raccolta dei rifiuti solidi urbani (su tutto il territorio comunale e, quindi, anche nei pressi dell’abitazione del ricorrente Avv. Borelli) sin dalle ore 6,00 del mattino, e cioè nell’orario che il ricorrente contesta con detta azione impugnatoria: cosicché, è del tutto evidente che, ove il Giudice qui adito dovesse ritenere legittima la deroga concessa &#8211; in sede di esame dei motivi aggiunti avverso di essa prodotti -, nessun concreto ed ulteriore interesse potrebbe derivare al ricorrente dall’eventuale annullamento della suddetta comunicazione, con cui META si limita ad esplicitare (in risposta all’atto di diffida e messa in mora notificatole dall’Avv. Borelli) le ragioni di carattere organizzativo ed obiettivo, che non consentono una diversa articolazione oraria del servizio.<br />
Ne consegue, dunque, l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, dell’impugnativa di detta comunicazione, proposta con il ricorso introduttivo.</p>
<p>V.6. In conclusione, il suddetto ricorso introduttivo n. 1474/2003 deve essere dichiarato:<br />
&#8211;	inammissibile, per difetto di giurisdizione, quanto alla domanda tendente, nella qualificazione fornita in sede cautelare dal Consiglio di Stato, “ad ottenere una diversa organizzazione del servizio al fine di evitare un inquinamento acustico nell’immobile ove risiede il ricorrente”; nonché quanto alla consequenziale domanda risarcitoria; <br />	<br />
&#8211;	improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, quanto alla domanda impugnatoria della comunicazione META 8-8-2003.																																																																																												</p>
<p>VI.1. A questo punto, l’intera materia del contendere di competenza di questo Giudice risulta, dunque, concentrata nell’impugnativa della più volte citata autorizzazione comunale 27.2.2004, oggetto dei successivi motivi aggiunti: impugnativa, rispetto alla quale, nessun dubbio può sussistere in ordine alla giurisdizione (generale di legittimità) del Giudice amministrativo a conoscerne, trattandosi di controversia avente ad oggetto la legittimità di un provvedimento amministrativo, adottato da una Pubblica Amministrazione (Comune di Modena) nell’esercizio di poteri autoritativi (di deroga) attribuiti da fonte regolamentare ed incidente su posizioni di interesse legittimo (al corretto esercizio di tale potere di deroga) del privato (l’Avv. Borelli) che se ne assume leso.</p>
<p>VI.2. Passando, dunque, all’esame della suddetta impugnativa, il Collegio deve rilevare l’infondatezza del primo dei motivi aggiunti, perché il c.d. “giudicato cautelare” invocato dal ricorrente si è formato su di un atto di META e non può, dunque, vincolare il Comune, stante la sua posizione di estraneità rispetto alle pronunce cautelari di primo e secondo grado, al cui adempimento era onerata esclusivamente META stessa.<br />
In definitiva, il potere derogatorio sancito a livello di normazione comunale non è stato oggetto delle pronunce cautelari di cui si tratta ed il suo esercizio non può, dunque, considerarsi dalle stesse precluso.</p>
<p>VI.3. Il secondo motivo aggiunto è, in parte, infondato, poiché l’atto dirigenziale 27.2.2004 si è limitato ad autorizzare META ad iniziare la raccolta alle ore sei del mattino e non già, anche, a derogare dai limiti di inquinamento acustico, come fondamentalmente sembra dedurre il ricorrente; ed in parte inammissibile, poiché – come enunciato al precedente Capo V – sussiste il difetto di giurisdizione di questo Giudice per il profilo di doglianza con cui l’Avv. Borelli lamenta che “il mezzo META è fonte di inquinamento acustico”.</p>
<p>VI.4. Con il terzo motivo si denuncia la violazione di norme (Direttiva 2002/49/CE, su cui ha particolarmente insistito la difesa del ricorrente in sede di discussione orale) non ancora vigenti nell’ordinamento interno: invero, tale Direttiva è stata recepita con legge. 31 ottobre 2003, n. 306 (Legge comunitaria 2003), il cui art. 14 delega. il Governo “ad adottare, entro il 30 giugno 2004 (la scadenza per l’attuazione della Direttiva è, infatti, fissata al 18 luglio 2004, come correttamente si afferma nell’esposizione dello stesso terzo motivo: NdE) su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell&#8217;articolo 1, un decreto legislativo di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall&#8217;inquinamento acustico, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei  principi e criteri direttivi, espressamente indicati nel prosieguo dell’articolo. <br />
Ne consegue che prima dell’emanazione di detto Decreto delegato ovvero, in caso di sua non tempestiva emanazione, prima della suddetta data di scadenza del 18 luglio 2004 nessun obbligo giuridico incombeva sul Comune di Modena di conformarsi alle disposizioni della Direttiva stessa in materia di orari di inizio del giorno e della sera. </p>
<p>VI.5. Infine, neppure sussiste il vizio di incompetenza dedotto con il quarto ed ultimo motivo: invero, il provvedimento 27.2.2004 non ha, all’evidenza, natura di ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità, bensì costituisse, come già esposto, attuazione di una espressa previsione regolamentare locale (di Polizia urbana).<br />
Inoltre, tale Regolamento è entrato in vigore (15 aprile 2002) successivamente al T.U. n. 267/2000 e, dunque, tiene conto del noto riparto di competenze tra Dirigenti ed organi elettivi, ivi contemplato all’art. 107: in particolare, il Collegio deve rilevare che laddove il Regolamento ha inteso attribuire uno specifica competenza al Sindaco l’ha fatto espressamente (cfr. ad es. art. 3 comma 3), mentre analoga, espressa previsione difetta nel comma 2 dell’art. 25, il cui testo (soprariportato sub V.6.) si limita a riferirsi genericamente a deroghe concesse dalla “Amministrazione comunale”, per cui, per individuare i soggetti a ciò competenti, occorre rifarsi al richiamato riparto di competenze stabilito dall’art. 107 del predetto T.U., sulla scorta del criterio discretivo per cui “i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti”.<br />
Ora, risulta palese che la deroga de qua non rientra nel primo campo definitorio riservato agli organi di governo, mentre appartiene interamente al genus di atti gestionali riservati ai dirigenti.</p>
<p>VI.6. Inconferente, si rivela al riguardo, l’argomento di fondo che il ricorrente sviluppa in contrario, in quanto esso fa leva su di una disposizione di altro regolamento comunale di settore (smaltimento rifiuti solidi urbani), che risulta, tuttavia, estranea alla fattispecie di cui è causa, perché il potere di deroga in concreto esercitato dal Dirigente risponde alla esclusiva finalità di consentire un’attività rumorosa in orari altrimenti vietati e non già di stabilire quelle “articolazioni e modalità organizzative” del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani”, che rappresentano invece &#8211; per effetto del richiamo del comma 4 art. 23 del Regolamento R.S.U. alla precedente lettera a) del comma 2 &#8211; lo specifico campo di intervento dell’ordinanza sindacale contemplata dal citato comma 4.  <br />
La natura non organizzativa del provvedimento comunale esclude altresì che esso possa ascriversi, come in subordine deduce il ricorrente, all’ipotesi di cui alla lett. c) del medesimo art. 23 (determinazione di numero e ubicazione dei contenitori, frequenza e orari delle operazioni di svuotamento ed asporto).</p>
<p>VI.7. Conclusivamente, l’impugnativa dell’autorizzazione comunale 27 febbraio 2002 va disattesa, siccome infondata.</p>
<p>VII. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il Collegio deve:<br />
a)	dichiarare, nei sensi di cui al capo V.6. che precede, l’inammissibilità in parte qua (per difetto di giurisdizione) e l’improcedibilità, per la restante parte e per sopravvenuta carenza di interesse, dell’originario ricorso introduttivo del giudizio;<br />	<br />
b)	respingere l’impugnativa proposta con il successivo atto di motivi aggiunti, depositato il 19 maggio 2004.<br />	<br />
Tenuto, tuttavia, conto del complessivo andamento processuale della vicenda, le spese di lite possono essere compensate tra le parti in causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione II, così decide sul ricorso e sui motivi aggiunti di cui in epigrafe:<br />
1)	dichiara l’inammissibilità per difetto di giurisdizione (nella parte indicata in motivazione al capo V.6.) e l’improcedibilità, per la restante parte e per sopravvenuta carenza di interesse, dell’originario ricorso introduttivo del giudizio;<br />	<br />
2)	respinge l’impugnativa proposta con il successivo atto di motivi aggiunti, depositato il 19 maggio 2004;<br />	<br />
3)	compensa  tra le parti le spese di lite.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, il 23 giugno 2004.</p>
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