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	<title>18/1/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/1/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.189</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-189/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-189/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.189</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare contro un&#8217;ordinanza di sospensione dei lavori e accolta la domanda cautelare avverso l’ordine di riduzione in pristino disposto dalla Soprintendenza, se emergono elementi di rilevante gravità relativamente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica vuoi alla luce dell’art. 146 (obbligo autorizzazione), vuoi alla luce dell’art.159 (autorizzazione), del d.lgs.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-189/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.189</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-189/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.189</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare contro un&#8217;ordinanza di sospensione dei lavori e accolta la domanda cautelare avverso l’ordine di riduzione in pristino disposto dalla Soprintendenza, se emergono elementi di rilevante gravità relativamente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica vuoi alla luce dell’art. 146 (obbligo autorizzazione), vuoi alla luce dell’art.159 (autorizzazione), del d.lgs. n.42 del 2004 (codice dell&#8217;ambiente), con udienza di merito fissata a 10 mesi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00189/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09792/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9792 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Olegna Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Stefano Vinti, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, via Emilia n. 88; <b>Comune di Formello</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabio Francario, con domicilio eletto presso Fabio Francario in Roma, via della Mercede, 11; <b>Regione Lazio, Marco Lancianesi, Anna Maria Smorti</b>; 	</p>
<p>per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II BIS n. 03425/2011, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE DEI LAVORI E RIPRISTINO DI QUANTO REALIZZATO IN BASE AL PERMESSO DI COSTRUIRE	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Olegna Srl e del Comune di Formello;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 il Cons. Claudio Boccia e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Aiello e l ‘avvocato Barbieri, per delega degli avvocati Vinti e Francario;	</p>
<p>Ritenuto, pur nella sommarietà della delibazione cautelare, che i provvedimenti emanati dall’Amministrazione non appaiono viziati da illogicità o irragionevolezza, essendo emersi nel corso del procedimento elementi di rilevante gravità, relativamente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica vuoi alla luce dell’art. 146, vuoi alla luce dell’art.159, del d. lgs. n.42 del 2004;<br />	<br />
rilevato che il giudice di prime cure ha fissato per il 4 ottobre 2012 la trattazione nel merito del ricorso e che, pertanto, appare opportuno nelle more del procedimento mantenere intatta la situazione materiale e impregiudicata ogni valutazione in merito;<br />	<br />
ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare le spese della presente fase di giudizio	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello ( Ricorso n.9792/2011) respinge la domanda cautelare presentata in primo grado contro l’ordinanza di sospensione dei lavori fino alla decisione nel merito di primo grado; conferma, sempre fino alla predetta data, l’ordinanza del giudice di prime cure di sospendere l’ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase del giudizio:	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />	<br />
Roberta Vigotti, Consigliere<br />	<br />
Claudio Boccia, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 18/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-189/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.189</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.172</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-172/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-172/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-172/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.172</a></p>
<p>Vanno sospesi, unicamente ai fini della sollecita fissazione nel merito, gli atti espropriativi relativi alla realizzazione di una la nuova stazione ed al raddoppio di una tratta ferroviaria: in primo grado la sospensiva era stata negata perche&#8217; vi era stata una dichiarazione di pubblica utilità implicita nell’approvazione del progetto definitivo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-172/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.172</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-172/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.172</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi, unicamente ai fini della sollecita fissazione nel merito, gli atti espropriativi relativi alla realizzazione di una la nuova stazione ed al raddoppio di una tratta ferroviaria: in primo grado la sospensiva era stata negata perche&#8217; vi era stata una dichiarazione di pubblica utilità implicita nell’approvazione del progetto definitivo dell’opera di cui si controverte, ai sensi dell’art. 10 del T.U. n° 327/2001, nonché in forza del principio del raggiungimento dello scopo e della partecipazione procedimentale in concreto svolta dal ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00172/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09842/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9842 del 2011, proposto da <b>Giuseppe Scaldaferri</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pietro Marsili, con domicilio eletto presso Pietro Marsili in Roma, via dei Due Macelli, n. 60;	</p>
<p><b>contro</b>	</p>
<p><b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <br />
<b>Italferr s.p.aa Gruppo Ferrovie dello Stato</b>;<br />
<b>Dec s.p.a.</b>;<br />
<b>RFI s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Federico Bucci, con domicilio eletto presso Federico Bucci in Roma, via S. Maria Mediatrice, n. 1;<br /> <br />
<b>Regione Lazio</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Rosa Maria Privitera, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;<br /> <br />
<b>Comune di Guidonia Montecelio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vittorio Violante, con domicilio eletto presso Vittorio Violante in Roma, via Fulcieri Paulucci De Calboli;<br />	<br />
<b>Comune di Tivoli</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marco Marci, con domicilio eletto presso Silvio Crapolicchio in Roma, via Belsiana, n. 100; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III TER, n. 4106/2011, resa tra le parti, concernente REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STAZIONE DI GUIDONIA , SISTEMAZIONE DELLA STAZIONE DI BAGNI DI TIVOLI E IL RADDOPPIO DELLA TRATTA LUNGHEZZA-GUIDONIA &#8211; RISARCIMENTO DANNI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm.;<br />	<br />
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di RFI s.p.a., della Regione Lazio, del Comune di Guidonia Montecelio e del Comune di Tivoli;<br />	<br />
vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
viste le memorie difensive;	</p>
<p>relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli avvocati Marsili, Bucci e Violante;	</p>
<p>Ritenuto, sotto il profilo del periculum in mora, che il ricorso meriti accoglimento al solo fine della celere fissazione dell’udienza di merito da parte del T.a.r. ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),<br />	<br />
accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 9842/2011) ai soli fini dell’art. 55 comma 10, cod. proc. amm.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />	<br />
Roberta Vigotti, Consigliere<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-172/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.172</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.214</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-214/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-214/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-214/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.214</a></p>
<p>Va sospesa la revoca di un&#8217;autorizzazione alla protrazione dell&#8217;orario per l&#8217;esercizio di somministrazione, revoca disposta per la presenza di un dipendente extracomunitario, privo del permesso di soggiorno, nei locali preposti all’attività commerciale in discussione, nonché per l’indebita apertura degli stessi sino alle ore “04:33” mentre venivano vendute bevande alcoliche); atteso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-214/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.214</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-214/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.214</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la revoca di un&#8217;autorizzazione alla protrazione dell&#8217;orario per l&#8217;esercizio di somministrazione, revoca disposta per la presenza di un dipendente extracomunitario, privo del permesso di soggiorno, nei locali preposti all’attività commerciale in discussione, nonché per l’indebita apertura degli stessi sino alle ore “04:33” mentre venivano vendute bevande alcoliche); atteso che l’applicabilità al caso di specie dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 (revoca del provvedimento) merita un maggiore approfondimento in sede di merito, in relazione alle violazioni contestate e alla mancanza di altri analoghi precedenti nel tempo, con conseguente necessaria valutazione della proporzionalità della sanzione da adottare. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00214/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09786/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9786 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Alimenti Surgelati 2000 di Licata Luciano &#038; C. s.a.s.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Eugenio Picozza e Annalisa Di Giovanni, con domicilio eletto presso Eugenio Picozza in Roma, via di San Basilio n.61;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Roma Capitale</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Federica Graglia, dell’Avvocatura di Roma Capitale, con domicilio in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21; <b>Roma Capitale II Municipio</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II TER n. 03673/2011, resa tra le parti, concernente REVOCA AUTORIZZAZIONE ALLA PROTRAZIONE DELL&#8217;ORARIO PER L&#8217;ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE &#8211; (RIS.DANNI)	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti l’avvocato Di Giovanni;	</p>
<p>Considerato che ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare l’appello appare assistito da sufficiente fumus boni iuris, atteso che l’applicabilità al caso di specie dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 merita un maggiore approfondimento in sede di merito, in relazione alle violazioni contestate e alla mancanza di altri analoghi precedenti nel tempo, con conseguente necessaria valutazione della proporzionalità della sanzione da adottare;<br />	<br />
Ritenuto, altresì, che per la natura della materia, le spese della attuale fase cautelare possano essere compensate tra le parti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 9786/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare come in motivazione.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.212</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-212/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-212/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.212</a></p>
<p>Va sospeso, ai soli fini della sollecita fissazione nel merito, il provvedimento del Comune di Monza che nega l’autorizzazione per una media struttura di vendita: in primo grado la sospensiva era stata negata perche&#8217; non pareva potesse affermarsi l’esistenza di alcuna aspettativa legittima al positivo esito del procedimento autorizzativo con</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai soli fini della sollecita fissazione nel merito, il provvedimento del Comune di Monza che nega l’autorizzazione per una media struttura di vendita: in primo grado la sospensiva era stata negata perche&#8217; non pareva potesse affermarsi l’esistenza di alcuna aspettativa legittima al positivo esito del procedimento autorizzativo con riferimento a strutture commerciali di medie dimensioni; in ogni caso, quella in questione sembra in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, nella specie il Piano delle regole. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00212/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09708/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9708 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ipermontebello Spa</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Federica Scafarelli, con domicilio eletto presso Federica Scafarelli in Roma, via Giosue&#8217; Borsi N. 4;	</p>
<p><b>contro</b>	</p>
<p><b>Comune di Monza</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Manzi e Max Diego Benedetti, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri N. 5; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Costruzioni Antares Srl</b>, non costituita;	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE I n. 01426/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI MEDIA STRUTTURA DI VENDITA	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Monza;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Scafarelli e Manzi;	</p>
<p>Considerato che ad un primo esame proprio della fase cautelare, appare necessario che la questione sia oggetto di approfondimento in sede di merito, perché siano adeguatamente chiariti i contenuti della originaria richiesta autorizzativa e la sua compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che l’appello cautelare vada accolto ai soli fini della sollecita trattazione della vicenda nel merito, da parte del T.A.R.;<br />	<br />
Ritenuto, altresì, che vi siano giusti motivi perché le spese della odierna fase cautelare siano compensate tra le parti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 9708/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado, ai soli fini della rapida trattazione della vicenda nel merito da parte del T.A.R., come in motivazione.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.	</p>
<p>Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare come in motivazione.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2012 n.53</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-18-1-2012-n-53/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-18-1-2012-n-53/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2012 n.53</a></p>
<p>Pres. Leotta – Est. Gatto Costantino G. Caruso e a. (avv. Tarullo e avv. Campilongo) c. Presidenza Consiglio dei Ministri (Avv. Gen. Stato) sull&#8217;intervenuta abrogazione implicita, del complesso normativo relativo alla ritenuta del 2,50% sull&#8217;80% dei redditi a carico del magistrato amm.vo, ad opera delle disposizioni di cui al D.L.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-18-1-2012-n-53/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2012 n.53</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-18-1-2012-n-53/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2012 n.53</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Leotta – Est. Gatto Costantino <br /> G. Caruso e a. (avv. Tarullo e avv. Campilongo) c. Presidenza Consiglio dei Ministri (Avv. Gen. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;intervenuta abrogazione implicita, del complesso normativo relativo alla ritenuta del 2,50% sull&#8217;80% dei redditi a carico del magistrato amm.vo, ad opera delle disposizioni di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010 n. 122</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Dipendenti pubblici –Trattamento di fine servizio  – Disciplina sull’indennità di buonuscita – Intervenuta abrogazione della disciplina previgente</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il corpus normativo di cui al combinato disposto dell’art. 37 e 38 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e l&#8217;art. 18 della L. del 20 marzo 1980, n. 75, va considerato implicitamente abrogato dalla disposizione di cui all’art. 10, recante “Interventi in materia previdenziale”, comma 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010 n. 122, che opera“con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011”:la disposizione citata, infatti, esplica un chiaro effetto novativo dell’istituto, disciplinando ex novo la medesima materia in costanza dei medesimi presupposti di fatto della precedente normativa e introducendo una differente modulazione del contributo e richiamando la disciplina di cui all’art. 2120 del cod.civ.; di conseguenza, la disciplina civilistica del trattamento di fine rapporto, che prevede la trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50 %, non è praticabile a decorre dal 1° gennaio 2011.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
Sezione Staccata di Reggio Calabria</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA NON DEFINITIVA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 564 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Giuseppe Caruso, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Tarullo, Sandro Campilongo, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B; Giulio Veltri, Désirée Zonno, rappresentati e difesi dagli avv. Sandro Campilongo, Stefano Tarullo, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15; Consiglio di Stato &#8211; Presidente pro tempore; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per il riconoscimento<br />	<br />
</b>previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del diritto dei ricorrenti alla percezione del trattamento retributivo nella sua interezza e con esclusione dell’applicazione delle norme del D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in L. 30.7.2010 n.122 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”);<br />	<br />
con conseguente condanna ex artt. 30 e 34 co. 1 Lett. c) C.P.A. delle Amministrazioni resistenti, in solido o secondo le rispettive responsabilità e competenze, alla corresponsione delle somme dovute ut supra, con rivalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2011 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) I ricorrenti, tutti magistrati amministrativi, si dolgono delle illegittime decurtazioni del trattamento retributivo, previste dal DL 31.5.2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in L. 30.7.2010 n.122, per ragioni variamente articolate, sia in fatto che in diritto.<br />	<br />
In fatto espongono che dall’applicazione della normativa richiamata subiscono una sostanziale decurtazione del trattamento retributivo, che, in punto di interesse, viene analiticamente calcolata e dimostrata; chiedono che, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di compatibilità dell’impianto normativo con la Costituzione, sia accertato il loro diritto alla percezione della retribuzione integrale, nella misura variamente computata in atti per ciascun ricorrente.<br />	<br />
Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato che resiste ai ricorsi di cui chiede la reiezione.<br />	<br />
Le parti hanno scambiato memorie.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>2) La soluzione della questione prospettata dai ricorrenti dipende dall’esame della compatibilità costituzionale dell’impianto normativo contenuto nelle disposizioni richiamate, con esclusione della quarta censura, che può essere definita dal Collegio allo stato degli atti.<br />	<br />
Pertanto, ai sensi dell’art. 36 cpa, il Collegio si pronuncia sulla questione considerata matura per la decisione, mentre gli altri rilievi prospettati in ricorso sono trattati con separata ordinanza collegiale, con la quale, previa parziale sospensione del giudizio, è sollevata la questione di legittimità costituzionale della normativa di riferimento.</p>
<p>3) Con la predetta quarta censura i ricorrenti chiedono:<br />	<br />
&#8211; l’accertamento dell’intervenuta abrogazione della disciplina sull’indennità di buonuscita, disposta &#8211; a decorrere dall’1 gennaio 2011 &#8211; dal comma 10 dell’art. 12 (“Interventi in materia previdenziale”) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modi<br />
&#8211; l’accertamento dell’illegittimità del perdurare del prelievo del 2,50% sull’80% della retribuzione (sin qui operato a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita);<br />	<br />
&#8211; la restituzione degli accantonamenti già eseguiti e che verranno eseguiti in corso di giudizio, con rivalutazione ed interessi di legge; <br />	<br />
&#8211; in subordine, la remissione degli atti alla Corte Costituzionale, per accertare l’illegittimità del perdurare del prelievo.<br />	<br />
Osserva il Collegio che a norma del comma 10 dell’art. 12 citato, <i>“con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall&#8217;Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell&#8217;articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall&#8217;articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell&#8217;aliquota del 6,91 per cento”.</i><br />	<br />
Secondo i ricorrenti, la norma imporrebbe che il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive debba avvenire secondo la disciplina del Codice Civile (art. 2120), stabilendo un accantonamento del 6,91% sull’intera retribuzione. <br />	<br />
Ne conseguirebbe l’illegittimità del cumulo dei due istituti (ossia la perdurante trattenuta del 2,50% sull’80% dei redditi del dipendente, in aggiunta all’istituto di nuova introduzione per effetto della norma in esame).<br />	<br />
Seguendo la prospettazione degli interessati, si osserva che sino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60% sull’80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% sempre sull’80% della retribuzione (Cfr. l’art. 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, secondo cui <i>“ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva”</i>; la base contributiva è fissata dall’art. 38 del D.P.R. da ultimo citato nell’80% <i>“dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo”</i>). <br />	<br />
In ordine alla percentuale complessiva della ritenuta, l&#8217;art. 18 della legge 20 marzo 1980, n. 75 ha poi stabilito che <i>&#8220;Ferma restando la rivalsa del 2,50 per cento a carico dei dipendenti, la scala crescente della misura dei contributi previdenziali obbligatori di cui all&#8217;articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è ulteriormente prorogata fino a raggiungere il 9,60 per cento dal 1° gennaio 1984&#8221;.</i><br />	<br />
Alla luce di tale premessa, è fondata la tesi dei ricorrenti, secondo cui l’intero complesso normativo da ultimo riportato è da intendersi implicitamente abrogato dal predetto comma 10 dell’art. 12 <i>“con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011”</i>.<br />	<br />
Invero, la disposizione da ultimo citata possiede ed esplica un chiaro effetto novativo dell’istituto, dal momento che disciplina <i>ex novo</i> la medesima materia, in costanza dei medesimi presupposti di fatto che erano presi in esame nella normativa precedentemente in vigore, introducendo una differente modulazione del contributo (diversa percentuale sull’intera base stipendiale), esaustivamente regolata, e richiamando la disciplina dell’art. 2120 del cod. civ., e dunque la disciplina civilistica del trattamento di fine rapporto, nell’ambito della quale la rivalsa del 2,50% a carico dei dipendenti non è praticata, perché non prevista in alcun modo. <br />	<br />
Non a caso, il comma 10 dell’art. 12 citato non fa salva la rivalsa del 2,50%, come, invece, aveva chiarito lo stesso legislatore nei precedenti interventi modificativi della disciplina preesistente (cfr. l’art. 18 della l. 75/1980 prima richiamato), conformemente al noto brocardo <i>“ubi lex voluit, dixit”.</i><br />	<br />
Secondo i consueti principi in tema di successione delle leggi nel tempo, la legge posteriore abroga la legge anteriore e, dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2011 la ritenuta per il trattamento di fine servizio non sarà più del 9,60 sull’80% della retribuzione (gravante nella misura del 7,10% sul datore di lavoro e del 2,50% sul lavoratore), bensì, esaustivamente, del 6,91% sull’intera retribuzione: ne consegue che a decorrere dalla suddetta data del 1° gennaio 2011 non ha più titolo ad essere effettuata la ritenuta del 2,50% sull’80% della retribuzione a carico dei dipendenti pubblici.<br />	<br />
La differente normativa si spiega con la considerazione che, mentre in relazione ad una base di computo inferiore &#8211; ossia l’80% dello stipendio &#8211; residuava a favore del dipendente una “fascia” non incisa della retribuzione &#8211; ossia il 20% di essa &#8211; che equilibrava (sia pure in parte) la ritenuta del 2,50%, nel nuovo assetto dell’istituto la percentuale (sia pure minore) opera sull’intera retribuzione, con la conseguenza che il mantenere la rivalsa sul dipendente, in assenza della “fascia esente”, determina la diminuzione della retribuzione immediatamente percepita dal dipendente medesimo e, contestualmente, la diminuzione della quantità del TFR che lo stesso andrà maturando nel tempo, e ciò al solo scopo di alleggerire il peso dell’accantonamento della quota TFR a carico del datore di lavoro. <br />	<br />
Diversamente opinando, la contemporanea applicazione della “nuova” disciplina sul trattamento di fine rapporto da un lato, con il perdurare della ritenuta a carico del dipendente dall’altro, costituirebbe una consistente lesione dell’aspettativa del lavoratore ad un “trattamento di fine servizio, comunque denominato”, quanto più possibile assimilabile all’indennità di buonuscita che si sarebbe percepita a legislazione invariata, posto che l’accantonamento a carico dello Stato datore di lavoro non sarebbe effettivamente del 6,91%, ma &#8211; nei fatti &#8211; del 4,91%, se si considera che, contestualmente, il trattamento economico dei dipendenti verrebbe inciso nella misura del 2,50% sull’80% della retribuzione (e dunque nella misura del 2%, se calcolato sull’intera retribuzione). Ne conseguirebbe la violazione dell’art. 3 Cost., atteso che la disciplina sul trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 Cod. Civ. verrebbe applicata – a parità di retribuzione – in misura deteriore nei confronti dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro.<br />	<br />
Peraltro, il trattamento di fine rapporto, scaturendo da un accantonamento misto, ossia in parte a carico del datore di lavoro ed in parte a carico del lavoratore, a parità di importo, sarebbe determinato da un meccanismo deteriore per il lavoratore pubblico, in quanto a quest’ultimo, a differenza del lavoratore del settore privato, in costanza di rapporto d’impiego verrebbe sottratta parte della retribuzione.<br />	<br />
Ne conseguirebbe un’ulteriore e palese violazione dell’art. 36 Cost., posto che l’accantonamento determinante il futuro trattamento di fine rapporto si ridurrebbe rispetto al passato, il tutto senza alcuna negoziazione e, soprattutto, senza connessione con la quantità e qualità del lavoro prestato, rimasta immutata.<br />	<br />
Orbene, la giurisprudenza (Cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 30 ottobre 1997 n. 1207; Corte Cost. 15 luglio 2005 n. 282; Corte Cost. 23 ottobre 2009, n. 263) ha costantemente affermato che, tra più possibili interpretazioni, deve essere sempre preferita quella conforme alla (o non contrastante con la) Costituzione.<br />	<br />
Da quanto sopra ne consegue che, riservata ogni altra decisione sulle questioni non trattate, la quarta censura del ricorso in esame deve essere accolta e, previo l’accertamento dell’illegittimità, dall’1 gennaio 2011, del perdurare del prelievo del 2,50% sull’80% della retribuzione (sin qui operato a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita), l’Amministrazione intimata va condannata alla restituzione degli accantonamenti già eseguiti a decorrere dall’1 gennaio 2011, con rivalutazione ed interessi legali dalle singole scadenze mensili all’effettivo soddisfo, da calcolarsi applicando i criteri di cui al D.M. 1 settembre 1998 n. 352.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria<br />	<br />
non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente alla quarta censura, e, per l’effetto, previo accertamento dell’illegittimità, a decorrere dall’1 gennaio 2011, del perdurare del prelievo del 2,50% sull’80% della retribuzione (sin qui operato a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita), condanna l’Amministrazione intimata alla restituzione degli accantonamenti già eseguiti a decorrere dalla suddetta data, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, nella misura di cui in motivazione. <br />	<br />
Riserva a separata ordinanza, pronunciata nella medesima camera di consiglio, la trattazione delle ulteriori questioni dedotte in giudizio, da sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale.<br />	<br />
Ogni decisione in ordine al pagamento delle spese ed onorari va rinviata alla completa definizione della causa.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti.</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Ettore Leotta, Presidente<br />	<br />
Caterina Criscenti, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/01/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-18-1-2012-n-53/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2012 n.53</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2012 n.225</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-18-1-2012-n-225/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-18-1-2012-n-225/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-18-1-2012-n-225/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2012 n.225</a></p>
<p>Pres., est. M. Liguori Varlese Felicia (Avv.ti Tommaso D&#8217;Avino e Filomena Cimmino) c. Comune di Castellammare di Stabia (Avv.ti Donatangelo Cancelmo, Anna Formicola e Pierpaolo Pesce) sulla inammissibilità di un ricorso avverso un atto c.d. plurimotivato Processo amministrativo – Ricorso – Atto amministrativo plurimotivato &#8211; Impugnazione a mezzo censure inerenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-18-1-2012-n-225/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2012 n.225</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-18-1-2012-n-225/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2012 n.225</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., est. M. Liguori<br /> Varlese Felicia (Avv.ti Tommaso D&#8217;Avino e Filomena Cimmino) c. Comune di Castellammare di Stabia (Avv.ti Donatangelo Cancelmo, Anna Formicola e Pierpaolo Pesce)</span></p>
<hr />
<p>sulla inammissibilità di un ricorso avverso un atto c.d. plurimotivato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Ricorso – Atto amministrativo plurimotivato &#8211; Impugnazione a mezzo censure inerenti su di un solo motivo autonomo &#8211; Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile il ricorso avverso un atto amministrativo plurimotivato (ovvero fondato su di una pluralità di autonomi motivi), volto a contestare soltanto uno dei motivi che sottendono all’atto: infatti, l’impugnazione di un atto basato su di una pluralità di motivi autonomi è affetto da carenza di interesse laddove l’eventuale riconoscimento della fondatezza della doglianza proposta, non esclude l’esistenza e la validità della restante causa giustificatrice dell’atto (1)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 08 aprile 2011 , n. 2009; in senso analogo T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 25 ottobre 2010 , n. 10015; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 02 ottobre 2009 , n. 5138; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 17 gennaio 2011 , n. 63; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 14 gennaio 2011 , n. 139</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Settima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3917 dell’anno 2009, proposto da: 	</p>
<p>Varlese Felicia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso D&#8217;Avino e Filomena Cimmino, con i quali è legalmente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R.;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Castellammare di Stabia, in persona del Dirigente del Settore Primo (titolare della legittimità processuale dell’Ente, ai sensi dell’art. 58 bis della Statuto Comunale), rappresentato e difeso dagli avv.ti Donatangelo Cancelmo, Anna Formicola e Pierpaolo Pesce, con i quali è legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R.;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>a) del provvedimento del Comune di Castellammare di Stabia di diniego del permesso di costruire prot. n° 23401 del 15.4.2009, a firma del responsabile del procedimento e del Dirigente dell’Ufficio Edilizia Privata;<br />	<br />
b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare di Stabia;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 novembre 2011 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il presente ricorso, notificato il 15 giugno 2009 e depositato il successivo 13 luglio, Varlese Felicia ha impugnato la nota prot. n° 23401 del 15.4.2009, con la quale l’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Castellammare di Stabia, in riferimento all’istanza da lei presentata al fine di conseguire un permesso di costruire relativo ad un box auto pertinenziale da ubicarsi nel sottosuolo di una sua proprietà, ha opposto un diniego fondato sull’assunto che “<i>il manufatto da realizzare ha accesso dalla pubblica strada e si configura come volumetria fuori terra rispetto al piano stradale</i>” (circostanza ritenuta in contrasto con il disposto dell’art. 9 L. 122/1989 e dell’art. 6 L. Reg. Campania 19/2001), nonché in conseguenza del parere sfavorevole reso dal Comando di Polizia Municipale (con nota prot. n° 05763/XI del 27.1.2009) per essere “<i>la distanza dalla intersezione Rivo S. Pietro inferiore a 12,00 mt.</i>”.<br />	<br />
In particolare, la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento ostativo, censurandolo per “<i>arbitrarietà, iniquità, erroneità, travisamento, sviamento – errata interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti al caso di specie – violazione dell’art. 6 L. Reg. Campania 19/2001 – violazione dell’art. 9 L. 122/1989 – violazione dell’art. 46 co. II lett. A Cod. Strada, Regolamento di esecuzione</i>”: il lotto su cui insiste l’unità immobiliare sarebbe posto all’altezza di mt. 4 dal piano di calpestio (ovvero dal piano stradale), ragion per cui il previsto box auto sarebbe sottoposto a questo e sorgerebbe interamente nel sottosuolo; la premessa del diniego (ossia l’essere la prevista costruzione situata fuori terra), non corrisponderebbe al vero né allo stato dei luoghi; il progettato box si configurerebbe comunque come una pertinenza dell’unità immobiliare; il cancello a protezione della proprietà laterale risulterebbe posto ad una distanza superiore ai 12 mt. (tra i 13 e i 16 mt. circa, o addirittura a 18 mt) dalla intersezione con via Rivo S. Pietro, e quindi sarebbe conforme alle prescrizioni di cui all’art. 46 del Regolamento di attuazione del Cod. della Strada; secondo la più recente giurisprudenza, per garage interrati dovrebbero intendersi non solo i box interrati, ma anche i box seminterrati, purché pertinenziali all’unità immobiliare, per i quali non sussisterebbe la necessità di osservare le norme di Piano sulle distanze dai confini, secondo l’art. 17 co. 90 L. 127/1997; qualora il piano di campagna presentasse un livello non uniforme, occorrerebbe fare riferimento ad un piano prevalente, ovvero quello dell’abitazione di cui il box è pertinenza; per calcolare la distanza da una intersezione stradale, occorrerebbe fare riferimento al centro dell’intersezione stessa; il garage interrato, non costituendo volumetria, non sarebbe in contrasto con le norme poste a tutela della fascia di rispetto stradale.<br />	<br />
In data 24 luglio 2009 si è costituito in giudizio il Comune di Castellammare di Stabia, contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per la sua reiezione.<br />	<br />
Con ordinanza collegiale n. 4125/2011, questo Tribunale ha disposto una verificazione, affidando il relativo incarico al Dirigente della Sezione di Napoli della Polizia Stradale (con facoltà di delega), al fine di accertare, in contraddittorio tra le parti e previo esperimento delle opportune attività e acquisizione dei necessari documenti, “<i>quale sia, alla stregua della vigente normativa, l’esistente distanza intercorrente tra il luogo ove è previsto il passo carrabile di accesso al progettato box interrato per cui è causa e il punto di intersezione tra le vicine vie S. Nicola e Rivo S. Pietro, e se quindi il previsto intervento rispetti il disposto di cui all’art. 46 D.P.R. 495/1992, nonché ogni dettame del Codice della Strada</i>”.<br />	<br />
In data 25 ottobre 2011 il verificatore (Sostituto Commissario Giovanni Farella, delegato dal Dirigente della Sezione di Napoli della Polizia Stradale, giusta nota prot. n. 25851 del 5.9.2011) ha depositato la relazione commessagli, unitamente alla nota relativa alle proprie competenze, delle quali ha chiesto la liquidazione.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 24 novembre 2011 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il presente giudizio trae origine dal diniego opposto dall’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Castellammare di Stabia all’istanza presentata da Varlese Felicia al fine di conseguire un permesso di costruire relativo ad un box auto pertinenziale da ubicarsi nel sottosuolo di una sua proprietà; diniego fondato sull’assunto che “<i>il manufatto da realizzare ha accesso dalla pubblica strada e si configura come volumetria fuori terra rispetto al piano stradale</i>” (circostanza ritenuta in contrasto con il disposto dell’art. 9 L. 122/1989 e dell’art. 6 L. Reg. Campania 19/2001), nonché in conseguenza del parere sfavorevole reso dal Comando di Polizia Municipale (con nota prot. n° 05763/XI del 27.1.2009) per essere “<i>la distanza dalla intersezione Rivo S. Pietro inferiore a 12,00 mt.</i>”.<br />	<br />
A mezzo di un unico e articolato motivo di ricorso, la Varlese contesta entrambe le ragioni che hanno portato all’impugnato atto negativo, tra l’altro sostenendo che l’accesso del progettato box rispetterebbe il disposto dell’art. 46 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento del Codice della Strada), poiché posto a più di 12 mt dall’intersezione di via S. Nicola con via Rivo S. Pietro (13 o 16 mt, o addirittura 18 mt, dovendo la distanza essere calcolata con riferimento al centro dell’intersezione), a differenza di quanto affermato dal Comando di Polizia Municipale.<br />	<br />
Appunto al fine di stabilire quale sia l’effettiva distanza in questione, il Tribunale ha disposto una verificazione, demandata a personale della Polizia Stradale; ed il verificatore incaricato, Sostituto Commissario Giovanni Farella, nella depositata relazione riassuntiva (corredata da foto e grafici), ha chiarito che detta distanza, “<i>misurata dal prolungamento del bordo di via Rivo San Pietro più vicino della carreggiata trasversale di via San Nicola, il quale delimita l’area dell’intersezione stradale, e l’angolo di destra del progettato passo carrabile</i>”, è di 11,90 mt, ovvero inferiore a quella minima di 12 mt prescritta dall’art. 46 co. 2 del D.P.R. 495/1992.<br />	<br />
Orbene, tale esito, pienamente da condividere, anche attesa l’assenza di argomentate deduzioni in contrario ad opera della difesa della ricorrente (e ciò in particolare circa le modalità della misurazione, correttamente effettuata utilizzando, con applicazione analogica, il medesimo criterio stabilito dall’art. 158 co. 1 lett. f del Codice della Strada per misurare la distanza da un incrocio dei veicoli in sosta), risulta decisivo ai fini della definizione nel merito del presente giudizio, poiché consente di affermare la legittimità dell’operato dell’Amministrazione comunale sul punto della contrarietà con l’art. 46 co. 2 D.P.R. 495/1992 [“Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni: a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima…”]del progetto edilizio presentato da Varlese Felicia; dal ché, nonostante la presenza di un altro motivo posto a base del diniego, il Collegio ritiene, per ragioni di economia processuale e di sinteticità della motivazione della sentenza, di poter concludere per l’infondatezza del proposto ricorso.<br />	<br />
Costituisce, infatti, ius receptum che, in presenza di atti plurimotivati, basati cioè su una pluralità di motivazioni, ciascuna delle quali sufficiente a reggere l’atto, l’omessa censura di una delle motivazioni determini l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a ricorrere, rimanendo l’atto sorretto dall’ulteriore ragione giustificatrice non oggetto di censura (cfr ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 08 aprile 2011 , n. 2009; in senso analogo T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 25 ottobre 2010 , n. 10015; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 02 ottobre 2009 , n. 5138).<br />	<br />
Analogamente, occorre ritenere che, ove tutte le motivazioni poste a base dell’atto impugnato siano state censurate, ma che siano infondate le censure relative ad una delle motivazioni in grado da sola di reggere l’atto impugnato, il ricorso vada rigettato senza necessità di disamina delle ulteriori censure relative alle restanti motivazioni dell’atto, non potendo il ricorrente vantare alcun interesse all’analisi appunto di tali censure [ex multis T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 17 gennaio 2011 , n. 63, secondo cui “<i>Per un atto c.d. &#8220;plurimotivato&#8221;, anche l&#8217;eventuale fondatezza di una delle argomentazioni addotte non potrebbe in ogni caso condurre all&#8217;annullamento dell&#8217;impugnato provvedimento sindacale, che rimarrebbe sorretto dal primo versante motivazionale risultato immune ai vizi lamentati</i>”; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 14 gennaio 2011 , n. 139, secondo cui “<i>Nel caso di provvedimento di esclusione da una gara d&#8217;appalto &#8220;plurimotivato&#8221;, la riconosciuta legittimità di una delle ragioni dell&#8217;atto è sufficiente a reggere il provvedimento di estromissione</i>”; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 14 gennaio 2011 , n. 164, secondo cui “<i>Nel caso in cui il provvedimento impugnato sia fondato su di una pluralità di autonomi motivi (c.d. provvedimento plrurimotivato), il rigetto della doglianza volta a contestare una delle sue ragioni giustificatrici comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all&#8217;esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici atteso che, seppure tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l&#8217;interesse del ricorrente ad ottenere l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato, che resterebbe supportato dall&#8217;autonomo motivo riconosciuto sussistente</i>”].<br />	<br />
Pertanto, in definitiva, il proposto ricorso va respinto.<br />	<br />
Le spese di giudizio, seguendo la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo. Del pari, le spese della svolta verificazione, liquidate con separato decreto, vengono integralmente poste a carico di parte ricorrente.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da Varlese Felicia, lo respinge.<br />	<br />
Condanna la ricorrente alla rifusione in favore del Comune di Castellammare di Stabia delle spese di giudizio, che liquida forfetariamente in complessivi €2.000,00, oltre accessori di legge. Pone, altresì, a carico della ricorrente le spese della svolta verificazione, che vengono liquidate come da separato decreto.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Carlo Polidori, Consigliere<br />	<br />
Alfredo Storto, Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-18-1-2012-n-225/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2012 n.225</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2012 n.199</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-18-1-2012-n-199/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-18-1-2012-n-199/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-18-1-2012-n-199/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2012 n.199</a></p>
<p>Giuseppina Adamo – Presidente f.f., Francesco Cocomile – Estensore. sull&#8217;applicabilità del principio posto dall&#8217;art. 34 comma 3 c.p.a. anche all&#8217;ipotesi di giudizio amministrativo avente ad oggetto una domanda risarcitoria introdotta in via autonoma 1. Processo – Processo amministrativo – Termini processuali – Dimezzamento – Appalti pubblici – Domande risarcitorie –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-18-1-2012-n-199/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2012 n.199</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-18-1-2012-n-199/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2012 n.199</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppina Adamo – Presidente f.f., Francesco Cocomile – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità del principio posto dall&#8217;art. 34 comma 3 c.p.a. anche all&#8217;ipotesi di giudizio amministrativo avente ad oggetto una domanda risarcitoria introdotta in via autonoma</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Termini processuali – Dimezzamento – Appalti pubblici – Domande risarcitorie – Non si applica.	</p>
<p>2. Processo – Processo amministrativo – Documenti e memorie – Deposito – Termini di legge – Sono perentori.	</p>
<p>3. Processo – Processo amministrativo – Risarcimento danni – Art.34 comma 3, d. lg. n.104 del 2010 – Principio – Giudizio amministrativo avente ad oggetto una domanda risarcitoria introdotta in via autonoma – Applicabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il dimezzamento dei termini processuali si applica ai soli giudizi impugnatori aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche, e non alle controversie relative alle domande risarcitorie proposte in relazione all’affidamento di appalti pubblici.	</p>
<p>2. Nel processo amministrativo, i termini di legge per il deposito di documenti e memorie sono perentori e non sono nella incondizionata disponibilità delle parti.	</p>
<p>3. Il principio posto dall’art.34 comma 3, d. lg. 2 luglio 2010 n.104 (necessità dell’accertamento incidentale, da parte del giudice amministrativo, dell’illegittimità dell’atto a meri fini risarcitori laddove sussista un interesse di parte ricorrente in tal senso ed, a contrario, non necessità di tale accertamento incidentale qualora non vi sia un interesse ai fini risarcitori) può ritenersi applicabile anche all’ipotesi di giudizio amministrativo avente ad oggetto una domanda risarcitoria introdotta in via autonoma.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1449 del 2010, proposto da<br />	<br />
<b>Società Gestione Distributori (S.G.D.) Vending s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Loiodice e Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29;<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Laforgia e Michele Castellano, con domicilio eletto in Bari, via Abate Gimma, 147;</p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>So.Me.D. s.p.a. Società Meridionale Distributori</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Paccione e Carlo Poliseno, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Quintino Sella, 120;<br />
<b>Medical Calò s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Digirolamo, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Di Benedetto in Bari, via De Rossi, 63;<br />
<b>Tassalini Timbri di Rivieccio Salvatore</b>;<br />
<b>Dasti Giuseppe &#038; C. s.a.s.</b>;<br />
<b>Gruppo Argenta s.p.a.</b>;<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l’accertamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>del diritto della ricorrente al risarcimento del danno ingiusto cagionato, colposamente o dolosamente, dall’illecita ed illegittima condotta della stazione appaltante nella procedura di gara bandita per l’affidamento del servizio di distribuzione generi di conforto nel triennio 2007-2008-2009;<br />	<br />
per la condanna dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente;<br />	<br />
nonché per il risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale della P.A. ed, ove occorra, con declaratoria incidentale di illegittimità di tutti gli atti della gara bandita nel 2007 dal Policlinico di Bari;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, di So.Me.D. s.p.a. Società Meridionale Distributori e di Medical Calò s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Ignazio Lagrotta, Francesco Paolo Bello, su delega degli avv.ti Michele Castellano e Michele Laforgia, e Luigi Paccione;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La ricorrente Società Gestione Distributori Sgd Vending s.r.l. agisce in giudizio per il risarcimento del danno derivante da attività amministrativa asseritamente illegittima (<i>i.e.</i> condotta della Stazione appaltante, Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari tenuta nella procedura di gara bandita per l’affidamento del servizio di distribuzione di generi di conforto nel triennio 2007-2008-2009) che si è concretizzata in provvedimenti amministrativi rimasti inoppugnati.<br />	<br />
Si sono costituite l’Amministrazione (Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari) e le controinteressate So.Me.D. s.p.a. Società Meridionale Distributori e Medical Calò s.r.l., resistendo al ricorso.<br />	<br />
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.<br />	<br />
Preliminarmente, va accolta l’eccezione di rito, formulata nel corso dell’udienza del 9 novembre 2011 dalla difesa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, e, per l’effetto, dichiarata l’irricevibilità, per violazione dei termini liberi di cui all’art. 73, comma primo, del codice del processo amministrativo:<br />	<br />
&#8211; dei documenti depositati da parte ricorrente in data 11 ottobre 2011 e 19 ottobre 2011;<br />	<br />
&#8211; delle memorie depositate da parte ricorrente in data 24 ottobre 2011 e 29 ottobre 2011;<br />	<br />
&#8211; della memoria depositata dalla difesa della controinteressata So.Me.D. s.p.a. in data 24 ottobre 2011.<br />	<br />
La giurisprudenza ha chiarito, con riferimento alle analoghe disposizioni acceleratorie contenute nel previgente art. 23 <i>bis</i> della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (oggi confluite nell’art. 119 del codice del processo amministrativo), che il dimezzamento dei termini processuali si applica ai soli giudizi impugnatori aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche, e non alle controversie relative alle domande risarcitorie proposte in relazione all’affidamento di appalti pubblici (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3981).<br />	<br />
L’art. 73, comma primo, del codice del processo amministrativo contempla i termini di quaranta giorni liberi per il deposito di documenti e di trenta e venti giorni liberi per il deposito rispettivamente di memorie e di repliche (termini &#8211; come detto &#8211; non soggetti nel caso di specie a dimidiazione, venendo in rilievo un giudizio avente ad oggetto una domanda meramente risarcitoria).<br />	<br />
A tal riguardo, va rilevato che i termini di legge per il deposito di documenti e memorie sono perentori e non sono nella incondizionata disponibilità delle parti: l’art. 54, comma primo, del codice del processo amministrativo stabilisce che il giudice può eccezionalmente autorizzare il deposito tardivo, su istanza di parte e nel rispetto del diritto al contraddittorio, “…qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile”.<br />	<br />
La giurisprudenza successiva all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo ha ribadito che tali termini sono perentori, posti a salvaguardia sia del contraddittorio che della corretta organizzazione del lavoro del giudice (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 1° aprile 2011, n. 2032; Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2011, n. 984).<br />	<br />
Nella fattispecie, le difese di parte ricorrente e della controinteressata So.Me.D. hanno depositato fuori termine atti defensionali e documenti che rientravano nella propria disponibilità e non hanno addotto fatti giustificativi del ritardo.<br />	<br />
Infine, neppure sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento dell’errore scusabile invocato dalla Sgd Vending s.r.l., considerata la portata inequivoca delle norme processuali richiamate.<br />	<br />
L’art. 37 del codice del processo amministrativo, che consente la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, è infatti norma di stretta interpretazione, dal momento che un uso troppo ampio della discrezionalità giudiziaria che essa presuppone può compromettere il principio di parità delle parti (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 2 dicembre 2010, n. 3).<br />	<br />
Peraltro, non si può affermare sussistano nella fattispecie oggetto del presente giudizio “oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto” <i>ex</i> art. 37 del codice del processo amministrativo, posto che la giurisprudenza amministrativa si è consolidata (dapprima con riferimento alla previgente disposizione dell’art. 23 <i>bis</i> della legge n. 1034/1971, attualmente avuto riguardo alla corrispondente previsione normativa di cui all’art. 119 del codice del processo amministrativo) nel senso di affermare la limitazione del dimezzamento dei termini processuali ai soli giudizi impugnatori aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche, con esclusione delle controversie relative alle domande risarcitorie proposte in relazione all’affidamento di appalti pubblici (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3981; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 19 ottobre 2011, n. 1552).<br />	<br />
Discende da quanto detto l’irricevibilità dei documenti e degli scritti difensivi depositati fuori termine dalla difesa di parte ricorrente e della memoria presentata dal procuratore della controinteressata So.Me.D. s.p.a.<br />	<br />
Nel merito, ritiene questo Collegio che la domanda risarcitoria avanzata dalla Sgd Vending s.r.l. debba essere respinta per carenza di prova in ordine al <i>quantum</i> del danno lamentato, potendosi conseguentemente prescindere dall’esame dell’eccezione formulata da parte resistente e fondata sulla previsione normativa di cui all’art. 30, comma terzo, seconda parte del codice del processo amministrativo (“Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”) e sulla constatazione dell’omessa impugnazione da parte della Sgd Vending degli atti di gara nel caso concreto..<br />	<br />
Va evidenziato che ai sensi dell’art. 34, comma terzo, del codice del processo amministrativo “quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”.<br />	<br />
Detto principio (<i>i.e.</i> necessità dell’accertamento incidentale, da parte del giudice amministrativo, dell’illegittimità dell’atto a meri fini risarcitori laddove sussista un interesse di parte ricorrente in tal senso ed, <i>a contrario</i>, non necessità di tale accertamento incidentale qualora non vi sia un interesse ai fini risarcitori) può ritenersi applicabile anche all’ipotesi &#8211; ricorrente nel caso di specie &#8211; di giudizio amministrativo avente ad oggetto una domanda risarcitoria introdotta in via autonoma.<br />	<br />
L’azione risarcitoria formulata dalla Sgd Vending nell’atto introduttivo è rimasta invero totalmente sfornita di supporto probatorio in ordine al <i>quantum</i> del danno asseritamente patito, pur essendo la stessa parte gravata di un preciso onere sul punto ai sensi dell’art. 64 del codice del processo amministrativo.<br />	<br />
Come sottolineato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1672 “In tema di responsabilità della p.a. da ritardo o da attività provvedimentale lesiva di interessi legittimi pretensivi il ricorrente ha l’onere di provare, secondo i principi generali la sussistenza e l’ammontare dei danni dedotti in giudizio. Infatti, la limitazione dell’onere della prova gravante sulla parte che agisce in giudizio, che caratterizza il processo amministrativo, si fonda sulla naturale ineguaglianza delle parti di consueto connotante il rapporto amministrativo di natura pubblicistica intercorrente tra la parte privata e la p.a., mentre l’esigenza di un’attenuazione dell’onere probatorio a carico della parte ricorrente viene meno con riguardo alla prova dell’<i>an</i> e del <i>quantum</i> dei danni azionati in via risarcitoria, inerendo in siffatte ipotesi i fatti oggetto di prova alla sfera soggettiva della parte che si assume lesa (soprattutto qualora questa agisca per il risarcimento dei danni non patrimoniali), e trovandosi le relative fonti di prova normalmente nella sfera di disponibilità dello stesso soggetto leso.”.<br />	<br />
Recentemente il Consiglio di Stato, Sez. V, 17 ottobre 2008, n. 5098 ha affermato che “Nel rispetto del principio basilare sancito dall’art. 2697 c.c., secondo cui chi agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda, ai fini del risarcimento dei danni provocati da illegittimo esercizio del potere amministrativo il ricorrente deve fornire in modo rigoroso la prova dell’esistenza del danno, non potendosi invocare il cd. principio acquisitivo perché tale principio attiene allo svolgimento dell’istruttoria e non all’allegazione dei fatti. Pertanto è inammissibile e comunque infondata la domanda risarcitoria formulata in maniera del tutto generica senza alcuna allegazione dei fatti costitutivi.”.<br />	<br />
Rispetto alla voce di danno da perdita di <i>chance</i> (richiesta da parte ricorrente a pag. 24 dell’atto introduttivo) il Consiglio di Stato, Sez. III, 31 agosto 2011, n. 4892 ha rilevato che “Il pregiudizio per perdita di <i>chance</i> di aggiudicazione di un appalto pubblico consiste in un danno patrimoniale relativo alla perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo secondo una valutazione <i>ex ante</i> collegata al momento in cui il comportamento illegittimo ha inciso su tale possibilità; pertanto si configura come danno attuale e risarcibile, sempreché ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni. Ne consegue, altresì, che alla mancanza di tale prova non è possibile sopperire con una valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. diretta a fronteggiare l’impossibilità di provare non l’esistenza del danno risarcibile, bensì del suo esatto ammontare. In altri termini, la perdita di <i>chance</i> di rilievo risarcitorio, in quanto entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione e non mera aspettativa di fatto o generiche ed astratte aspirazioni di lucro, deve correlarsi a dati reali, senza i quali risulta impossibile il calcolo percentuale di possibilità delle concrete occasioni di conseguire un determinato bene.”.<br />	<br />
Nel caso di specie la Sgd Vending non ha offerto alcun elemento di prova sul punto.<br />	<br />
Anche per quanto concerne la voce di danno curriculare (richiesta dalla Sgd alle pagg. 24, 25 e 26 dell’atto introduttivo) valgono analoghe considerazioni; a tal riguardo il Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7004 ha evidenziato che “In sede di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata aggiudicazione di una gara di appalto, è onere dell’interessato richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento del c.d. danno curriculare e fornirne adeguatamente la relativa prova.”.<br />	<br />
La domanda risarcitoria quindi dev’essere nel suo complesso respinta, a prescindere &#8211; in applicazione della citata previsione normativa di cui all’art. art. 34, comma terzo, del codice del processo amministrativo &#8211; dall’accertamento dell’eventuale illegittimità dell’<i>agere</i> dell’amministrazione.<br />	<br />
Non sussiste, infatti, alcun interesse di parte ricorrente al suddetto accertamento ai fini risarcitori, dovendo l’azione risarcitoria essere comunque disattesa per carenza di prova in ordine al <i>quantum</i> del pregiudizio lamentato.<br />	<br />
Parte ricorrente, infatti, pur avendo indicato a pag. 26 dell’atto introduttivo di aver depositato i documenti menzionati nello stesso ricorso oltre che l’ulteriore documentazione probatoria a supporto delle richieste presentate, a ciò ha provveduto solo in data 11 ottobre 2011 e 19 ottobre 2011 (e quindi &#8211; come visto in precedenza – tardivamente), producendo peraltro atti che non sembrano pertinenti rispetto alle specifiche voci di danno indicate nell’atto introduttivo del giudizio.<br />	<br />
Quanto alla richiesta di prova per testi formulata a pag. 26 del ricorso introduttivo, la stessa, pur astrattamente ammissibile in forza della disposizione di cui all’art. 63, comma terzo, del codice del processo amministrativo, deve essere dichiarata inammissibile poiché non vengono indicati né i testi, né le specifiche circostanze su cui questi ultimi dovrebbero deporre; conseguentemente la richiesta istruttoria <i>de qua</i> si pone in contrasto con la previsione normativa di cui all’art. 244 del codice di procedura civile (da ritenersi applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno operato dall’art. 39 del codice del processo amministrativo).<br />	<br />
Non può trovare accoglimento neanche la richiesta formulata dalla Sgd Vending di consulenza tecnica d’ufficio, consulenza non in grado per sua natura di supplire alla carenza probatoria di parte ricorrente.<br />	<br />
Invero, come evidenziato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 aprile 2011, n. 2113 “Se costituisce principio pacifico che vada respinta, nel giudizio amministrativo, la domanda di risarcimento del danno presentata in modo del tutto generico senza il minimo principio di prova e senza neanche indicare quali siano i danni subiti a seguito dell’irrogazione della sanzione, corollario ne è che alla totale carenza probatoria non possa supplire la richiesta di consulenza tecnica di ufficio, che ha la funzione di fornire all’attività valutativa del giudice l’apporto di cognizioni tecniche non possedute, ma non è certo destinata ad esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste; fatti che devono essere dimostrati dalla medesima parte alla stregua dei criteri di ripartizione dell’onere della prova posti dall’art. 2697 c.c.”.<br />	<br />
Infine, va disattesa la richiesta, formulata dalla Sgd Vending a pag. 26 dell’atto introduttivo, di ordinare, ai sensi dell’art. 210 del codice di procedura civile, all’Amministrazione resistente l’esibizione ed il deposito degli originali di tutti gli atti della gara bandita nel 2007.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 210, comma primo, del codice di procedura civile (disposizione espressamente richiamata dall’art. 63, comma secondo, del codice del processo amministrativo) “Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell’articolo 118 l’ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo”.<br />	<br />
Stante l’esito finale del presente giudizio, ritiene questo Collegio non necessario ordinare l’esibizione dei predetti documenti.<br />	<br />
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.<br />	<br />
In considerazione della natura, della peculiarità, dell’esito e della complessità della presente controversia, nonché della qualità delle parti e della novità delle questioni affrontate, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Presidente FF<br />	<br />
Savio Picone, Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/01/2012</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-18-1-2012-n-199/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2012 n.199</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.206</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-206/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.206</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso di un concessionario avverso il diniego di riassegnazione di una concessione acque termali. La sentenza di primo grado aveva annullato il provvedimento regionale sfavorevole, emesso sulla base di uno ius superveniens; il giudice di appello ha osservato che la regione appellante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-206/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-206/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.206</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso di un concessionario avverso il diniego di riassegnazione di una concessione acque termali. La sentenza di primo grado aveva annullato il provvedimento regionale sfavorevole, emesso sulla base di uno ius superveniens; il giudice di appello ha osservato che la regione appellante deduce un pericolo di pregiudizio discendente dall’applicazione del principio espresso nella sentenza appellata, paventandosi “la lesione irreversibile del principio di concorrenza strumentale alla scelta del soggetto più idoneo a cui riassegnare la concessione oggetto di causa”. Secondo i giudici di appello, in disparte il fatto che la concorrenza è materia di esclusiva competenza del legislatore nazionale e che la Regione non ha fornito elementi di prova a sostegno di detto pericolo (ad es. numero di istanze di riassegnazione del tipo di quella oggetto di controversia), occorre in sede valutare comunque “i motivi proposti” (art. 98 cod. proc. amm.); inoltre i motivi dedotti con il ricorso in appello non appaiono idonei a scalfire la decisione di primo grado, la quale ha correttamente ritenuto che un regolamento regionale non fosse applicabile all’istanza di riassegnazione presentata dalla società appellata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00206/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09768/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente(Sezione Quinta)	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9768 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Regione Campania</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelo Marzocchella, con domicilio eletto presso Regione Campania Ufficio Rappresentanza in Roma, via Poli, 29;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Le Carrubbe Immobiliare Spa</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Lorenzo Bruno Molinaro, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE VII n. 04114/2011, resa tra le parti, concernente RIASSEGNAZIONE CONCESSIONE ACQUE TERMALI &#8211; MINERALI DENOMINATA GARDEN CLUB ISCHIA IN COMUNE DI FORIO	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Le Carrubbe Immobiliare Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Molinaro e Marzocchella;	</p>
<p>Rilevato che:<br />	<br />
&#8211; la regione appellante deduce un pericolo di pregiudizio discendente dall’applicazione del principio espresso nella sentenza appellata, paventandosi “la lesione irreversibile del principio di concorrenza strumentale alla scelta del soggetto più idoneo a 	</p>
<p>Considerato che:<br />	<br />
&#8211; in disparte il fatto che la concorrenza è materia di esclusiva competenza del legislatore nazionale e che, come puntualmente evidenziato da parte appellata, la Regione non ha fornito elementi di prova a sostegno di detto pericolo (ad es. numero di istan<br />
&#8211; tanto premesso, i motivi dedotti con il ricorso in appello non appaiono idonei a scalfire la decisione di primo grado, la quale ha correttamente ritenuto che il regolamento regionale n. 10/10 non fosse applicabile all’istanza di riassegnazione presentat<br />
&#8211; tale conclusione appare tanto più avvalorata alla luce della norma di interpretazione autentica contenuta nella legge finanziaria regionale per l’anno 2012, già approvata dal Consiglio regionale in data 30/12/201, come da certificazione prodotta all’udi<br />
&#8211; in punto spese della presente fase, liquidate in dispositivo, non si ritiene di derogare al criterio della soccombenza, visto anche il poco comprensibile comportamento della regione, che pretende di disapplicare una norma di legge dalla stessa emanata;<	


<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare	</p>
<p>Condanna la Regione appellante a pagare le spese della presente fase, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-206/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.196</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-196/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-196/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.196</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che annulla un&#8217;esclusione da gara di appalto per l&#8217;affidamento del servizio triennale di trasporto scolastico, disponendo la riammissione del concorrente originariamente escluso, qualora l’offerta presentata in sede di gara dal vincitore in primo grado appaia formulata in maniera perplessa (il concorrente escluso aveva indicato – in</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che annulla un&#8217;esclusione da gara di appalto per l&#8217;affidamento del servizio triennale di trasporto scolastico, disponendo la riammissione del concorrente originariamente escluso, qualora l’offerta presentata in sede di gara dal vincitore in primo grado appaia formulata in maniera perplessa (il concorrente escluso aveva indicato – in modo improprio e sostanzialmente confuso- importi per gli oneri di sicurezza quantificati in modo pari a quelli indicati in bando dalla stazione appaltante quali “oneri da interferenza”). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p>N. 00196/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09876/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9876 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Comune di Cagliari</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Genziana Farci, con domicilio eletto presso Viviana Callini in Roma, via Arenula, 21;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Sina di G. Stevelli &#038; C.Sas</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alberto Onorato, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. SARDEGNA &#8211; CAGLIARI: SEZIONE I n. 00989/2011, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA GARA DI APPALTO PER L&#8217;AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI TRASPORTO SCOLASTICO;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Sina di G.Stevelli &#038; C.Sas;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Farci e Onorato;	</p>
<p>Considerato che l’offerta presentata dall’appellata in sede di gara appare ad un primo esame formulata in maniera perplessa così come sostenuto dalle difese del Comune;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 9876/2011) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Fissa la trattazione del merito della causa all’udienza del 22 maggio 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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