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	<title>17/9/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>17/9/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.9597</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-9-2020-n-9597/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-9-2020-n-9597/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.9597</a></p>
<p>Concetta Anastasi, Presidente, Estensore PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Bonaiuti e dall&#8217;avv. Paolo Bonaiuti, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Roma, via R. Grazioli Lante, n. 16 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Ministero della Difesa, in persona del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-9-2020-n-9597/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.9597</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-9-2020-n-9597/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.9597</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Concetta Anastasi, Presidente, Estensore PARTI:  (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Bonaiuti e dall&#8217;avv. Paolo Bonaiuti, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Roma, via R. Grazioli Lante, n. 16 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12)</span></p>
<hr />
<p>Sul foro inderogabile per gli impiegati pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Processo amministrativo &#8211; C.P.A. &#8211; competenza territoriale di primo grado &#8211; inderogabilità .<br /> <br /> 2.- Processo amministrativo &#8211; competenza territoriale inderogabile &#8211; processi instaurati al 16 settembre 2010 &#8211; identificazione.<br /> <br /> 3.- Processo amministrativo &#8211; foro speciale dei pubblici dipendenti ex art. 13 C.P.A. &#8211; operatività .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.A seguito dell&#8217;entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di attuazione dell&#8217;art. 44 della legge n. 69 del 2009, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo, la competenza territoriale di primo grado è divenuta inderogabile (art. 13).</em><br /> <br /> <br /> <em>2.I modi di rilevabilità  di cui all&#8217;art. 15 C.P.A. della competenza territoriale inderogabile trovano applicazione con riferimento ai processi &#8220;instaurati&#8221; sotto la vigenza del &#8220;codice del processo amministrativo&#8221;, e, cioè, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore del 16 settembre 2010, intendendosi per &#8220;instaurati&#8221; i ricorsi che, alla suddetta data, siano giÃ  stati notificati alle controparti.</em><br /> <br /> <br /> <em>3.Il cosiddetto &#8220;foro speciale&#8221; dei pubblici dipendenti, previsto dall&#8217;art. 13, comma 2, C.P.A. presuppone l&#8217;attualità  del rapporto di lavoro al momento in cui sorge la lite inerente a quella sede di servizio, senza possibilità  di derogare al foro generale e ordinario ex art. 13, comma 1 per vicende estranee al o non espressamente indicate dal regime di detto foro speciale.</em><br /> <em>Il momento di determinazione della competenza territoriale coincide con l&#8217;adozione del provvedimento amministrativo, poichè è questo l&#8217;unico momento in grado di assicurare la effettiva inderogabilità  della competenza territoriale, la quale in tanto è realizzata in quanto sussistono i criterà® obiettivi, certi e predeterminati di individuazione del giudice competente impermeabili a fattori esterni, quali le vicende di fatto che riguardano sia il dipendente e l&#8217;esercizio delle sue prerogative difensive che l&#8217;operato della pubblica Amministrazione agente.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/09/2020<br /> <strong>N. 09597/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 10893/2010 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso R.G. n. 10893 del 2010, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Bonaiuti (cod. fisc.: BNTDNC30A09C742F) e dall&#8217;avv. Paolo Bonaiuti (cod. fisc.: BNTPLA66B05C745M), con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Roma, via R. Grazioli Lante, n. 16 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> 1) del Decreto del Ministero della Difesa n. 2521/N dd 8 giugno 2010 &#8211; emesso dal Direttore della Divisione ( Direzione Generale della Previdenza Militare, della leva e del Collocamento al lavoro dei volontari congedati- III Reparto &#8211; 8^ Divisione -2^ Sezione ), notificato al ricorrente in data 26 agosto 2010 perchè negatorio della richiesta di dipendenza e conseguente negatoria di equo indennizzo mutuanti dalla infermità  &quot;-OMISSIS-&quot;;<br /> 2) di ogni altro provvedimento antecedente e/o conseguente, direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto da quello impugnato e che sia lesivo dei diritti e/o interessi del ricorrente.<br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore, alla camera di consiglio riconvocata del giorno 7 settembre 2020, il cons. Concetta Anastasi;<br /> <br /> Vista l&#8217;OCI di questa Sezione n. -OMISSIS-del 8.7.2020, con cui, ai sensi dell&#8217;art. 73, 3°comma, cpa, si evidenziava il difetto di competenza territoriale di questo Tribunale in favore del TAR Brescia;<br /> Vista la memoria depositata dalla parte ricorrente in data 27.8.2020, con cui, in sostanza, si ammette la sussistenza del suddetto difetto di competenza territoriale;<br /> Considerato che, a seguito dell&#8217;entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di attuazione dell&#8217;art. 44 della legge n. 69 del 2009, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo, la competenza territoriale di primo grado è divenuta inderogabile (art. 13);<br /> Considerato che l&#8217;art. 13 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (&#8220;<em>codice del processo amministrativo&#8221;</em>), intitolato &#8220;<em>Competenza territoriale inderogabile</em>&#8220;; al comma 2°, dispone che &#8220;<em>per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio&#8221;</em>;<br /> Ritenuto, secondo la regola di diritto intertemporale, elaborata da Cons. Stato Ad. Plen. n. 1 del 7.3.2011, che i modi di rilevabilità  di cui all&#8217;art. 15 c.p.a. della competenza territoriale inderogabile trovano applicazione con riferimento ai processi &#8220;<em>instaurati</em>&#8221; sotto la vigenza del &#8220;<em>codice del processo amministrativo&#8221;</em>, e, cioè, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore del 16 settembre 2010, intendendosi per &#8220;<em>instaurati</em>&#8221; i ricorsi che, alla suddetta data, siano giÃ  stati notificati alle controparti;<br /> Ritenuto che il cosiddetto &#8220;<em>foro speciale</em>&#8221; previsto dall&#8217;art. 13, comma 2, c.p.a. presuppone &#8220;<em>l&#8217;attualità  del rapporto di lavoro al momento in cui sorge la lite inerente a quella sede di servizio, senza possibilità  di derogare al foro generale e ordinario ex art. 13, comma 1 per vicende estranee al o non espressamente indicate dal regime di detto foro speciale</em>&#8221; (<em>ex plurimis</em>: Cons. Stato, Sez. IV°, Ord. 7.5.2015 n. 2310);<br /> Ritenuto che il momento di determinazione della competenza territoriale coincide con l&#8217;adozione del provvedimento amministrativo, poichè è questo l&#8217;unico momento in grado di assicurare la effettiva inderogabilità  della competenza territoriale, la quale in tanto è realizzata in quanto sussistono i criterà® obiettivi, certi e predeterminati di individuazione del giudice competente impermeabili a fattori esterni, quali le vicende di fatto che riguardano sia il dipendente e l&#8217;esercizio delle sue prerogative difensive che l&#8217;operato della pubblica amministrazione agente (<em>ex plurimis</em>: Cons. Stato, Sez. III, Ord. 15.10.2019, n. 7026);<br /> Considerato che il presente ricorso:<br /> -risulta notificato in data 12.11.2010 e, cioè, successivamente alla data del 16.9.2010, di entrata in vigore del cosiddetto &#8220;<em>codice del processo amministrativo</em>&#8220;;<br /> -è incentrato sull&#8217;illegittimità  del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell&#8217;infermità  sofferta dal ricorrente e, dunque, del rifiuto opposto dall&#8217;Amministrazione resistente alla concessione dell&#8217;equo indennizzo e, conseguentemente, attiene al rapporto di &#8220;<em>pubblico impiego</em>&#8221; che lega il ricorrente all&#8217;Amministrazione;<br /> Considerato che, dagli atti versati in giudizio, emerge che il ricorrente, alla data del 26 agosto 2010, di notifica del provvedimento impugnato, prestava servizio presso la Sezione Anticrimine di Brescia;<br /> Ritenuto che, alla luce delle precitate coordinate ermeneutiche, il presente ricorso ricade nella sfera di applicazione dell&#8217;art. 13, comma 2°, cpa;<br /> Ritenuto, sulla base degli atti versati in giudizio, che, in virtà¹ della speciale disposizione sulla competenza ex art. 13, comma 2, c.p.a., sussistono i presupposti per declinare la propria competenza territoriale in favore del TAR Lombardia, sede di Brescia, come individuata dalla Tabella allegata al D.P.R. 18.4.1975, n. 277 (&quot;<em>Indicazione delle sedi e delle circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali istituite nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia</em>&#8220;), omettendo ogni pronuncia nel merito, ai fini della sua riassunzione ai sensi dell&#8217;art. 15, comma 4, c.p.a.;<br /> P.Q.M.<br /> il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), declina la propria competenza territoriale in favore del TAR Lombardia-Brescia, ove il processo potrà  essere riassunto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente Ordinanza, ai sensi dell&#8217;art. 15, 4° comma, cpa.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.<br /> Così¬ deciso in Roma con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Concetta Anastasi, Presidente, Estensore<br /> Antonella Mangia, Consigliere<br /> Francesca Ferrazzoli, Referendario</div>
<p> Â <br /> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.9606</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-17-9-2020-n-9606/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-17-9-2020-n-9606/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.9606</a></p>
<p>Francesco Riccio, Presidente, Luca Iera, Referendario, Estensore; PARTI: (Alessandro R., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabrizio Spagnolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Spagolo in Roma, via Agostino Depretis 86 contro Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-17-9-2020-n-9606/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.9606</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-17-9-2020-n-9606/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.9606</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Riccio, Presidente, Luca Iera, Referendario, Estensore; PARTI:  (Alessandro R., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabrizio Spagnolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Spagolo in Roma, via Agostino Depretis 86 contro Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fiammetta Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21; Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative &#8211; Direzione Gestione Patrimonio &#8211; U.O. Concessioni di Roma Capitale non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>La portata dell&#8217; obbligo di valutazione delle osservazioni ex artt. 7-8 L. 241/1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Procedimento amministrativo &#8211; obbligo di valutazione delle osservazioni ex artt. 7-8 L. 241/1990 &#8211; portata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;amministrazione procedente ha per legge &#8220;l&#8217;obbligo di valutare&#8221; le osservazioni prodotte nel corso di un procedimento dal soggetto nei cui confronti il provvedimento finale &#8220;è destinato a produrre effetti diretti&#8221; (artt. 7-8-10 della legge 7 agosto 1990, n. 241).</em><br /> <em>Affinchè l&#8217;obbligo di valutazione non si risolva in una clausola di stile priva di reale utilità , l&#8217;amministrazione è tenuta a dare adeguatamente atto, nella motivazione del provvedimento finale, delle osservazioni dell&#8217;interessato e delle ragioni in virtà¹ delle quali le stesse osservazioni possono, o non possono, essere accolte (art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/09/2020<br /> <strong>N. 09606/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 15076/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 15076 del 2019, proposto da Alessandro R., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabrizio Spagnolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Spagolo in Roma, via Agostino Depretis 86;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fiammetta Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;<br /> Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative &#8211; Direzione Gestione Patrimonio &#8211; U.O. Concessioni di Roma Capitale non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Ente Parco Regionale Dell&#8217;Appia Antica non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della Determinazione Dirigenziale num. repertorio QC/549/2019 del 11/06/2019 e num. protocollo QC/21657/2019 del 11/06/2019 a firma del Responsabile del procedimento, Direttore della Direzione Gestione Patrimonio U.O. Concessioni &#8211; &#8220;Concessioni&#8221; &#8211; Servizio gestione patrimonio in concessione &#8211; Ufficio Concessioni Fabbricati per Ambiti Territoriali, notificata in data 27 settembre 2019 ed avente ad oggetto &#8220;Riacquisizione dell&#8217;immobile di proprietà  capitolina sito in Roma, Via Appia Antica 66-68-70, utilizzato senza titolo, ad uso ristorante con sovrastante abitazione, dal Sig. Alessandro R.&#8221;;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente od altrimenti connesso a quello impugnato;<br /> e, in via subordinata, per la condanna dell&#8217;Amministrazione resistente a risarcire i danni causati dal proprio illegittimo ed arbitrario comportamento.<br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 luglio 2020 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La controversia in esame riguarda il ricorso proposto dal sig. R. con il quale si impugna la determina dell&#8217;11 giugno 2019 del Comune di Roma Capitale avente ad oggetto la &#8220;<em>riacquisizione dell&#8217;immobile di proprietà  capitolina &#038; utilizzato senza titolo &#038; con contestuale rilascio &#038; con l&#8217;avvertenza che &#038; si procederà  allo sgombero forzoso</em>&#8220;.<br /> L&#8217;amministrazione comunale, sul presupposto della proprietà  dell&#8217;immobile, ha infatti disposto il rilascio dello stesso da parte del suo attuale utilizzatore il quale, ad avviso della resistente, dal 1994 si trova ad occupare il bene senza alcun titolo in quanto non sarebbe stata rinnovata in suo favore la precedente concessione d&#8217;uso rilasciata alla precedente utilizzatrice e scaduta nel 1993.<br /> Il ricorrente propone tre motivi di ricorso nei confronti del provvedimento impugnato e chiede, in subordine al mancato accoglimento del ricorso, il risarcimento dei danni subiti &#8220;<em>conseguenti all&#8217;illegittimo ed arbitrario esercizio dell&#8217;azione amministrativa da parte del Comune di Roma, per la contestata lesione del legittimo affidamento riposto nella piena regolarità  della propria posizione di concessionario proprio a causa del comportamento assunto nel tempo dall&#8217;Ente</em>&#8220;.<br /> Nel costituirsi in giudizio l&#8217;amministrazione resistente ha replicato puntualmente ai motivi di ricorso.<br /> 2. Il Collegio con ordinanza n. 7852-2020 disponeva incombenti istruttori, volti ad accertare la natura giuridica del compendio immobiliare ai fini del radicamento della propria giurisdizione, a cui le parti vi ottemperavano nei termini.<br /> 3. All&#8217;udienza del 1 luglio 2020, la causa veniva trattenuta in decisione.<br /> 4. Accertata nel corso del giudizio, a seguito dell&#8217;attività  istruttoria disposta dalla Sezione, l&#8217;appartenenza del compendio immobiliare al demanio pubblico (cfr., nota della Conservatoria comunale del 24 luglio 2020) e quindi acclarata la sussistenza della giurisdizione amministrativa, occorre ora esaminare nel merito il ricorso.<br /> Con il primo motivo, si denuncia la violazione della deliberazione dell&#8217;Assemblea Capitolina n. 140 del 30.04.2014 recante &#8220;<em>Linee guida per il riordino, in corso, del patrimonio indisponibile in concessione</em>&#8221; non risultando, dal provvedimento impugnato, le ragioni poste a sostegno dell&#8217;azione amministrativa finalizzata al riordino del proprio patrimonio immobiliare.<br /> Il motivo non è fondato.<br /> La deliberazione dell&#8217;Assemblea Capitolina n. 140 del 30.04.2014 non rappresenta il paradigma alla luce del quale valutare la legittimità  del provvedimento impugnato poichè l&#8217;immobile appartiene in realtà , come emerge dalla documentazione di causa, al demanio pubblico.<br /> Ad ogni modo, anche laddove l&#8217;immobile dovesse rientrare nel patrimonio indisponibile, il provvedimento di riacquisizione non sarebbe comunque in contrasto con la deliberazione <em>de qua</em> poichè la riacquisizione costituisce unÂ <em>prius</em> rispetto al successivo procedimento di riordino del patrimonio immobiliare.<br /> 5. Con il secondo e terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione del legittimo affidamento alla conduzione dell&#8217;immobile, il difetto di motivazione e la violazione delle disposizioni sul contraddittorio procedimentale contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241.<br /> Entrambe le censure, che sono fondate nei termini che seguono, possono essere trattate congiuntamente attesa la loro stretta connessione.<br /> Il ricorrente lamenta sostanzialmente la mancata valutazione della propria situazione giuridica a seguito del comportamento dell&#8217;amministrazione, protratto per molti anni, consistente nel richiedere e quindi incassare il canone di occupazione pur in presenza dell&#8217;assenza del titolo abilitativo all&#8217;uso del bene. Evidenzia inoltre che lo stesso è stato in passato destinatario di un precedente provvedimento, risalente al 1995, in cui la stessa amministrazione aveva manifestato la volontà  di dargli in concessione il bene, volontà  che poi non si era concretizzata senza una plausibile ragione. Infine, fa presente di aver riscontrato, per come richiesto, l&#8217;avvio del procedimento di riacquisizione dell&#8217;immobile del 2 novembre 2017 mediante una comunicazione scritta del 12 dicembre 2017 in cui veniva evidenziato, da un lato, la contraddittorietà  nella condotta dell&#8217;amministrazione alla luce della corrispondenza intercorsa tra le parti e, dall&#8217;altro lato, la propria volontà  di rendersi concessionario del bene, anche in considerazione della conduzione dello stesso dal 1910 da parte dei componenti del proprio nucleo familiare.<br /> L&#8217;amministrazione afferma, nel provvedimento impugnato, che le controdeduzioni dell&#8217;istante non sono state &#8220;<em>ritenute accoglibili</em>&#8220;. Tuttavia, nè nel provvedimento nè nella documentazione versata in giudizio emergono le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni, nonostante la loro trasmissione fosse stata espressamente sollecitata con l&#8217;atto del 2 novembre 2017.<br /> 6. L&#8217;amministrazione procedente ha per legge &#8220;<em>l&#8217;obbligo di valutare</em>&#8221; le osservazioni prodotte nel corso di un procedimento dal soggetto nei cui confronti il provvedimento finale &#8220;<em>è destinato a produrre effetti diretti</em>&#8221; (artt. 7-8-10 della legge 7 agosto 1990, n. 241).<br /> Affinchè l&#8217;obbligo di valutazione non si risolva in una clausola di stile priva di reale utilità , l&#8217;amministrazione è tenuta a dare adeguatamente atto, nella motivazione del provvedimento finale, delle osservazioni dell&#8217;interessato e delle ragioni in virtà¹ delle quali le stesse osservazioni possono, o non possono, essere accolte (art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241).<br /> 7. Contrariamente a quanto sostenuto da Roma Capitale, l&#8217;amministrazione &#8211; che aveva avviato il procedimento destinato a concludersi con un provvedimento i cui effetti avrebbero inciso in via diretta ed immediata sulla posizione del soggetto che attualmente occupa <em>sine titulo</em> l&#8217;immobile &#8211; era tenuta a valutare le controdeduzioni scritte, &#8220;<em>pertinenti all&#8217;oggetto del procedimento</em>&#8220;, presentate dal ricorrente successivamente alla trasmissione dell&#8217;avvio del procedimento ed in riscontro alle motivazioni ivi contenute.<br /> Nè invero nella fattispecie può trovare applicazione il disposto dell&#8217;art. 21-octies, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, che si riferisce alla &#8220;<em>mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento</em>&#8221; (art. 7), mentre nella specie ciò che è mancata è la valutazione delle osservazioni presentate o l&#8217;indicazione delle ragioni della mancata valutazione delle stesse in relazione alla posizione giuridica soggettiva e alle altre circostanziate circostanze dedotte dal ricorrente (art. 10, comma 1, lett. b).<br /> 8. In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti e nei termini di cui sopra e, per l&#8217;effetto, va annullato il provvedimento impugnato poichè viziato da eccesso di potere per difetto di motivazione e per carenza di istruttoria in relazione alla posizione del ricorrente; la domanda risarcitoria, proposta in via subordinata, va dichiarata assorbita.<br /> L&#8217;amministrazione è, dunque, tenuta a conformarsi alla presente decisione, ri-esercitando il potere amministrativo emendato dai vizi di illegittimità  ivi accertati e adottando gli atti amministrativi conseguenti alla presente pronuncia giurisdizionale.<br /> La peculiarità  della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei termini di cui in motivazione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 1 luglio 2020 e 16 settembre 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Francesco Riccio, Presidente<br /> Marina Perrelli, Consigliere<br /> Luca Iera, Referendario, Estensore.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-17-9-2020-n-9606/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.9606</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.557</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-17-9-2020-n-557/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-17-9-2020-n-557/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.557</a></p>
<p>Caterina Criscenti, Presidente Andrea De Col, Referendario, Estensore PARTI: Fondazione Opera di Religione della Diocesi di Gerace-Locri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Domenico Vestito, contro Comune di Caraffa del Bianco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio G. Pangallo, nei confronti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-17-9-2020-n-557/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.557</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-17-9-2020-n-557/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.557</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Caterina Criscenti, Presidente Andrea De Col, Referendario, Estensore PARTI:  Fondazione Opera di Religione della Diocesi di Gerace-Locri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Domenico Vestito,  contro Comune di Caraffa del Bianco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio G. Pangallo,  nei confronti Comune di Sant&#8217;Agata del Bianco, Istituto Comprensivo Statale &quot;M. Macri&#8217;&quot; Bianco, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e Francesco Lupis,</span></p>
<hr />
<p>Natura e caratteristiche della segnalazione certificata di agibilità  ex art. 3 comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 222/16 .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Edilizia ed Urbanistica &#8211; segnalazione certificata di agibilità  ex art. 3 comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 222/16 &#8211; natura e caratteristiche.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>Una delle innovazioni di maggior rilievo pratico introdotte con il D.Lgs. n. 222/16 (c.d. Decreto SCIA 2) ha riguardato la sottoposizione del procedimento di acquisizione dell&#8217;agibilità  di un edificio al modello della SCIA. Perseguendo comprensibili obiettivi di liberalizzazione, il Legislatore ha attribuito al privato la capacità  giuridica di attestare la sussistenza di tutti i presupposti per l&#8217;utilizzo dell&#8217;immobile con conseguente riconoscimento al soggetto di una legittimazione ex lege al lecito utilizzo, senza necessità  di dover attendere, come in precedenza, una determinazione espressa o, comunque, la formazione del silenzio assenso.<br /> L&#8217;art. 3 comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 222/16, modificando l&#8217;art. 24 del d.P.R. n. 380/2001, ha quindi sostituito il certificato di agibilità  con la &#8220;segnalazione certificata di agibilità &#8221; che conserva la stessa funzione originaria, propria del provvedimento espresso, di verifica di conformità  edilizio-urbanistica e di salubrità  e sicurezza di quanto realizzato, con l&#8217;unica differenza che il suo ottenimento viene ricondotto entro i confini della SCIA ex art. 19 e 19 bis della L. n. 241/1990. In quanto atto proveniente dal privato, corrispondente nella prassi alla dichiarazione di un professionista abilitato attestante l&#8217;agibilità  dell&#8217;immobile corredata dai documenti giÃ  previsti dall&#8217;art. 25 del d.P.R. n. 380/2001, non sussiste pertanto nemmeno per la S.C.A., come per la SCIA , l&#8217;obbligo di notificare la comunicazione di avvio del procedimento al segnalante, prima dell&#8217;esercizio dei relativi poteri di controllo ed inibitori da parte della P.A.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i> </i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/09/2020<br /> <strong>N. 00557/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00014/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 14 del 2020, proposto da<br /> Fondazione Opera di Religione della Diocesi di Gerace-Locri, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Domenico Vestito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Caraffa del Bianco, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio G. Pangallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Comune di Sant&#8217;Agata del Bianco, Istituto Comprensivo Statale &quot;M. Macri&#8217;&quot; Bianco, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em> e Francesco Lupis, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em><br /> -del provvedimento prot. n. 3553 del 08 novembre 2019, comunicato alla ricorrente a mezzo posta elettronica ordinaria in data 08 novembre 2019, emesso dal Responsabile del Settore Tecnico- Sportello Unico Edilizia del Comune di Caraffa del Bianco (RC), avente ad oggetto: &#8220;Segnalazione Certificata per l&#8217;Agibilità  dell&#8217;immobile ubicato a Caraffa del Bianco (RC) al Foglio n. 1 Particella 677 sub 2: Riscontro e Prescrizioni&#8221;;<br /> -del provvedimento prot. n. 4065 del 13 dicembre 2019, comunicato in pari data alla ricorrente, emesso dal Responsabile del Settore Tecnico-Sportello Unico Edilizia del Comune di Caraffa del Bianco (RC), avente ad oggetto: &#8220;Agibilità  dell&#8217;immobile ubicato a Caraffa del Bianco (RC) al Foglio n. 1 Particella 677 sub 2 -Trasmissione rapporto prove di carico su solaio effettuate in data: riscontro&#8221;.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Caraffa del Bianco;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore il dott. Andrea De Col nell&#8217;udienza del giorno 15 luglio 2020, tenutasi ex art. 84 comma 5 del D.L. n. 18/2020 (conv. in L. 24 aprile 2020 n. 27), senza discussione orale delle parti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1.Su richiesta del Sindaco del Comune di Sant&#8217;Agata del Bianco (RC), la Fondazione Opera di Religione della Diocesi di Gerace-Locri (d&#8217;ora in avanti, solo Fondazione) decideva di concedere a titolo gratuito l&#8217;immobile di proprietà  -catastalmente meglio individuato in atti- sito alla via Venezia n. 54 del Comune di Caraffa del Bianco, al fine di destinarvi per un periodo di cinque anni la Scuola dell&#8217;Infanzia Statale e la Scuola Primaria dello stesso Comune richiedente.<br /> Il suddetto edificio, costruito negli anni sessanta e oggi indicato come sede dell&#8217;oratorio parrocchiale, aveva giÃ  ospitato in passato per diversi anni l&#8217;asilo infantile del Comune di Sant&#8217;Agata del Bianco (cfr. deliberazione della Giunta Municipale di Sant&#8217;Agata del Bianco, n. 91 del 30 settembre 1961 &#8211; all. 2 parte ricorrente).<br /> 2. Dopo aver regolarizzato la situazione catastale dell&#8217;immobile, la ricorrente, tramite un tecnico di fiducia, presentava in data 07.11.2019 al Comune di Caraffa del Bianco la Segnalazione Certificata per l&#8217;Agibilità  (S.C.A.), ai sensi dell&#8217;art. 24 del d.P.R.06 giugno 2001, n. 380 e dell&#8217;art. 19 Legge 07 agosto 1990, n. 241.<br /> 3. Con provvedimento n. 3553 dell&#8217;08.11.2019 il Responsabile dell&#8217;Ufficio Tecnico comunale negava l&#8217;agibilità  dell&#8217;immobile da destinarsi ad uso scolastico, motivando che &#8220;<em>relativamente alle NTC 2018, ha delle limitazioni prescrittive in ordine alla destinazione d&#8217;uso finale, pertanto alle attuali condizioni strutturali con la perizia giurata, non può essere utilizzato per uso scolastico, in quanto per tale uso è prevista una classe sismica pari a 3, ottenibile solo con interventi di adeguamento sismico strutturale previa indagine di vulnerabilità  sismica finalizzata a definire il grado di rischio attualmente in atto</em>&#8220;.<br /> 4. L&#8217;immediato invito all&#8217;annullamento in autotutela, sollecitato dopo aver esperito specifiche prove di carico sulla sicurezza strutturale e sismica dell&#8217;immobile, non valeva a dissuadere il Comune di Caraffa del Bianco dal confermare con provvedimento n. 4065 del 13.12.2019 il giudizio di inagibilità  per l&#8217;uso scolastico, ritenendo che l&#8217;indagine sulla sicurezza sismica dell&#8217;edificio dovesse necessariamente uniformarsi all&#8217;art. 8 delle NTC 2018 (entrate in vigore il 17.01.2018) e ai cogenti parametri di vulnerabilità  sismica L1 ed L2 dalle stesse previste e che il &#8220;<em>rapporto di prova di carico del 12/12/2019&quot; non fosse valido perchè eseguito su una struttura di cui non si conosce il grado di sismicità  e, per giunta, potenzialmente dannoso per le strutture stesse</em>&#8220;.<br /> 5. Per l&#8217;annullamento di entrambi i provvedimenti comunali ha proposto ricorso la Fondazione, deducendo i seguenti motivi di illegittimità :<br /> 5.1.<em>Violazione dell&#8217;art. 7 della L. n. 241/1990 per inosservanza dell&#8217;obbligo di partecipazione procedimentale.</em><br /> 5.2. <em>Violazione dell&#8217;art. 24 del d.P.R. n. 380/2001 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria ed irragionevolezza</em>.<br /> Premesso un ampio <em>excursus</em> sull&#8217;evoluzione normativa dell&#8217;istituto della segnalazione certificata di agibilità  (oggi S.C.A. ex art. 24 del d.P.R. n. 380/01, come modificato dal D.Lgs. n. 122/2016), la Fondazione ricorrente ha censurato l&#8217;erroneità  del richiamo alle NTC 2018 che si applicherebbero soltanto alle opere di nuova costruzione edificate dopo la loro entrata in vigore (17 gennaio 2018) e non agli immobili esistenti da oltre cinquant&#8217;anni.<br /> Il difetto di istruttoria si radicherebbe, poi, nel aver superficialmente disconosciuto validità  alle prove di carico che avevano, al contrario, dimostrato una tenuta strutturale dell&#8217;edificio addirittura superiore alla media prevista dalle regole tecniche di settore.<br /> 5.3 <em>Eccesso di potere per sviamento</em>.<br /> Con il terzo e ultimo motivo, si è criticata la violazione del dovere di imparzialità  del funzionario comunale, autore dei provvedimenti gravati, la cui azione non sarebbe stata ispirata dalla cura dell&#8217;interesse pubblico, ma da non meglio precisate ragioni di antipatia personale e da intenti egoistici.<br /> 6. Alla camera di consiglio convocata per la trattazione dell&#8217;incidente cautelare, il Collegio rinviava la causa alla trattazione del merito ai sensi dell&#8217;art.55 comma 10 c.p.a.<br /> 7. In prossimità  dell&#8217;udienza di discussione, in data 07.07.2020 si costituiva per resistere al ricorso il Comune di Caraffa del Bianco, eccependone <em>in toto</em> l&#8217;infondatezza ed invocandone il rigetto.<br /> La Fondazione replicava con note d&#8217;udienza depositate il 09.07.2020.<br /> 8. All&#8217;udienza del 15 luglio 2020, tenutasi ex art. 84 comma 5 del D.L. n. 18/2020 (conv. in L. 24.04.2020 n. 27), la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 9. Preliminarmente il Collegio dispone lo stralcio della memoria difensiva del Comune resistente depositata il 07.07.2020 in quanto tardiva rispetto alla scansione dei termini di natura perentoria prescritti dall&#8217;art.73 comma 1 del c.p.a. e quindi inutilizzabile ai fini del giudizio.<br /> 10. Il primo motivo di ricorso non è fondato.<br /> Una delle innovazioni di maggior rilievo pratico introdotte con il D.Lgs. n. 222/16 (c.d. Decreto SCIA 2) ha riguardato la sottoposizione del procedimento di acquisizione dell&#8217;agibilità  di un edificio al modello della SCIA.<br /> Perseguendo comprensibili obiettivi di liberalizzazione, il Legislatore ha attribuito al privato la capacità  giuridica di attestare la sussistenza di tutti i presupposti per l&#8217;utilizzo dell&#8217;immobile con conseguente riconoscimento al soggetto di una legittimazione ex lege al lecito utilizzo, senza necessità  di dover attendere, come in precedenza, una determinazione espressa o, comunque, la formazione del silenzio assenso.<br /> L&#8217;art. 3 comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 222/16, modificando l&#8217;art. 24 del d.P.R. n. 380/2001, ha quindi sostituito il certificato di agibilità  con la &#8220;segnalazione certificata di agibilità &#8221; che conserva la stessa funzione originaria, propria del provvedimento espresso, di verifica di conformità  edilizio-urbanistica e di salubrità  e sicurezza di quanto realizzato, con l&#8217;unica differenza che il suo ottenimento viene ricondotto entro i confini della SCIA ex art. 19 e 19 bis della L. n. 241/1990.<br /> In quanto atto proveniente dal privato, corrispondente nella prassi alla dichiarazione di un professionista abilitato attestante l&#8217;agibilità  dell&#8217;immobile corredata dai documenti giÃ  previsti dall&#8217;art. 25 del d.P.R. n. 380/2001, non sussiste pertanto nemmeno per la S.C.A., come per la SCIA (cfr. T.A.R. Campania-Napoli sez. IV, 23 gennaio 2020 n. 316; Cons. Stato sez. V, 18 febbraio 2019 n. 1111), l&#8217;obbligo di notificare la comunicazione di avvio del procedimento al segnalante, prima dell&#8217;esercizio dei relativi poteri di controllo ed inibitori da parte della P.A.<br /> Il motivo va, dunque, respinto.<br /> 11. Non sussiste nemmeno il vizio di eccesso di potere per carenza di motivazione ed istruttoria denunciato con il secondo motivo di gravame.<br /> E&#8217; un dato di fatto presupposto e non contestato in causa che l&#8217;agibilità  dell&#8217;edificio venga attestata dalla segnalante non per mantenere l&#8217;originaria destinazione d&#8217;uso ad oratorio (il che non avrebbe generato problemi di sorta), ma allo scopo di ospitarvi una scuola, ancorchè il contratto di comodato tra la Fondazione ricorrente e il Comune di Sant&#8217;Agata del Bianco non sia stato ancora stipulato.<br /> Dalla documentazione richiamata nello stesso atto introduttivo (richiesta del Comune di Sant&#8217;Agata del Bianco del 05.09.2019 e Delibera della Fondazione del 16.09.2019- all. 3 e 4 parte ricorrente), risulta espressamente che le attuali intenzioni della Fondazione siano quelle di adibire la stessa costruzione ad asilo e a scuola dell&#8217;infanzia, in grado di ospitare trenta alunni del Comune viciniore, senza la previsione di alcuna opera strutturale ed è proprio questa la ragione per cui la ricorrente ritiene sufficiente ai fini antisismici l&#8217;aver predisposto, a cura di un tecnico specializzato, idonee e specifiche prove di carico sulla copertura dell&#8217;edificio, vieppìù situato al piano terra.<br /> La questione sostanziale attorno alla quale ruota l&#8217;intera controversia è se all&#8217;immobile di proprietà  della Fondazione ricorrente, in quanto edificio &#8220;esistente&#8221; all&#8217;epoca della presentazione della S.C.A., sia o meno applicabile il capitolo 8 delle Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC 2018 entrate in vigore il 17 gennaio 2018), nella parte in cui prescrive l&#8217;obbligo di verifica della vulnerabilità  sismica della struttura, finalizzata, come testualmente recita il primo dei provvedimenti impugnati, &#8220;<em>a definire il grado di rischio attualmente in atto</em>&#8220;.<br /> In particolare, si tratta di stabilire se il dichiarato mutamento di destinazione d&#8217;uso funzionale (senza opere strutturali) di un edificio esistente (da oratorio e/o luogo di culto a scuola dell&#8217;infanzia), comporti la necessità  di raggiungere i requisiti di adeguamento sismico tramite una pìù approfondita valutazione di sicurezza congruente alla classe sismica 3, nella quale vengono normativamente inquadrati gli immobili adibiti ad uso scolastico, indagine quest&#8217;ultima diversa, per presupposti e finalità , dalla verifica di idoneità  statica, pur asseverata in atti da parte ricorrente.<br /> Reputa il Collegio che, sul piano strettamente formale, la risposta al predetto interrogativo debba essere positiva e che, di conseguenza, i provvedimenti impugnati resistano alla censura formulata in ricorso.<br /> Il paragrafo 8.1 delle NTC 2018 definisce costruzione &#8220;esistente&#8221; quella che abbia, alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto di intervento, la struttura portante completamente realizzata.<br /> L&#8217;immobile di proprietà  della Fondazione sicuramente lo è, in quanto edificata in epoca antecedente al 1960 e destinata ad oratorio e/o edificio di culto, essendo irrilevante l&#8217;utilizzo di fatto che, ad intervalli intermittenti nel tempo, l&#8217;immobile abbia ricevuto.<br /> Nel caso concreto, tuttavia, la destinazione finale dell&#8217;edificio esistente inerisce ad una funzione riconducibile ad una classe d&#8217;uso differente alla stregua della classificazione proposta dal par. 2.4.2 delle NTC 2018 qui di seguito riportata:<br /> &#8220;<em>Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.</em><br /> <em>Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l&#8217;ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività  non pericolose per l&#8217;ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d&#8217;uso III o in Classe d&#8217;uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provo-chi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti</em>.<br /> <em>Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività  pericolose per l&#8217;ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d&#8217;uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.</em><br /> <em>Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità . Industrie con attività  particolarmente pericolose per l&#8217;ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al DM5/11/2001, n. 6792, &#8220;Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade&#8221;, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì¬ serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica&#8221;.</em><br /> Nel caso in cui vi sia cambio di destinazione d&#8217;uso soltanto funzionale e cioè senza opere, il paragrafo 8.3 delle NTC 2018, così¬ come chiarito dalla circolare esplicativa del MIT n. 7 del 21.01.2019, prescrive che &#8220;<em>Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorra anche una sola delle seguenti situazioni: &#8220;cambio della destinazione d&#8217;uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d&#8217;uso superiore&#8221;</em>.<br /> Nella fattispecie, l&#8217;ipotesi assunta, pur implicitamente, dall&#8217;amministrazione comunale, è proprio quella del cambio di destinazione d&#8217;uso dell&#8217;immobile da oratorio (classe d&#8217;uso II, per appartenere, in mancanza di prova contraria, a costruzioni il cui utilizzo prevede &#8220;<em>normali affollamenti</em>&#8220;) a scuola (classe d&#8217;uso III inerente, viceversa, ad &#8220;<em>affollamenti significativi</em>&#8220;), richiedente formalmente l&#8217;obbligo della previa valutazione di vulnerabilità  sismica e ciò senza che la ricorrente abbia espressamente dedotto alcuna specifica doglianza in ordine alla sussistenza di classi d&#8217;uso non omogenee tra loro ritenuta dalla P.A..<br /> Il cambio della classe d&#8217;uso &#8220;in aumento&#8221; determina, quindi, la necessità , anche in ossequio alla natura cautelare delle norme che vengono in rilievo, di effettuare per gli edifici esistenti da adibirsi ad uso scolastico la valutazione della sicurezza in conformità  ai dettami delle NTC 2018, a valle della quale sarà  possibile stabilire se l&#8217;uso della costruzione possa continuare senza interventi o se sia necessario aumentare la sicurezza mediante accorgimenti strutturali mirati, come sembra adombrare l&#8217;impugnata nota dell&#8217;Ufficio Tecnico Comunale dell&#8217;08.11.2019.<br /> Il motivo di ricorso, quindi, non coglie nel segno.<br /> 12. Nemmeno la terza censura è suscettibile di positivo apprezzamento.<br /> Le affermate violazioni del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62), per come in concreto attribuite da parte ricorrente al responsabile dell&#8217;Ufficio Tecnico comunale, non attengono alla categoria dell&#8217;invalidità  degli amministrativi, peraltro qui adottati, come si è avuto modo di vedere, in conformità  a legge, ben potendo le stesse formare oggetto, se del caso, di altro tipo di valutazione da parte delle autorità  disciplinari e giurisdizionali competenti.<br /> 13. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato e va, dunque, respinto.<br /> 14. Ciò nondimeno, sussistono le condizioni di legge per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti, attese la peculiarità  e la parziale novità  della materia trattata.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Caterina Criscenti, Presidente<br /> Andrea De Col, Referendario, Estensore<br /> Alberto Romeo, Referendario</div>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.543</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-9-2020-n-543/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Vincenzo Salamone, Presidente Savio Picone, Consigliere, Estensore PARTI: Multimed s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Filippo Bucchi; contro Azienda Sanitaria Locale TO 3, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Angelini; nei confronti Pirinoli s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Formentin, Gianni Maria Saracco, Fabrizio Colasurdo, La finalità  del principio di segretezza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-9-2020-n-543/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.543</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-9-2020-n-543/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.543</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vincenzo Salamone, Presidente Savio Picone, Consigliere, Estensore PARTI:  Multimed s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Filippo Bucchi; contro Azienda Sanitaria Locale TO 3, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Angelini; nei confronti Pirinoli s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Formentin, Gianni Maria Saracco, Fabrizio Colasurdo,</span></p>
<hr />
<p>La finalità  del principio di segretezza dell&#8217; offerta economica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Contratti della PA &#8211; offerta &#8211; principio di segretezza dell&#8217;offerta economica &#8211; finalità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il principio della segretezza dell&#8217;offerta economica è posto a presidio dei principi di imparzialità  e buon andamento dell&#8217;azione amministrativa, per garantire il lineare svolgimento del giudizio sull&#8217;offerta tecnica e l&#8217;attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione. La peculiarità  del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell&#8217;offerta economica impone che la tutela copra non solo l&#8217;effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio: la sola possibilità  di conoscenza dell&#8217;entità  dell&#8217;offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità  della valutazione .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/09/2020<br /> <strong>N. 00543/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01103/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Multimed s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Filippo Bucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Azienda Sanitaria Locale TO 3, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto 27;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Pirinoli s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Formentin, Gianni Maria Saracco, Fabrizio Colasurdo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della Pirinoli s.r.l. (determina n. 2433 del 24 dicembre 2019) della gara per la fornitura di containers per sterilizzazione a vapore e containers per evacuazione e accessori, indetta dall&#8217;Azienda e pubblicata sul portale MEPA in data 19 dicembre 2019;<br /> &#8211; dei verbali di rivalutazione delle offerte tecniche;<br /> &#8211; per quanto occorra, dell&#8217;allegato A &#8211; Scheda Tecnica contenente le &#8220;caratteristiche e prestazioni essenziali richieste&#8221; per la fornitura e delle &#8220;condizioni particolari di fornitura&#8221;, nelle parti relative all&#8217;accessorio &#8220;griglia interna&#8221;;<br /> &#8211; per il subentro nell&#8217;appalto di fornitura ovvero, in subordine, per la condanna dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale TO 3 al risarcimento del danno per equivalente;</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale TO 3 e della Pirinoli s.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 maggio 2020 il dott. Savio Picone;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> L&#8217;Azienda Sanitaria Locale TO 3 ha indetto una procedura negoziata, mediante invito a presentare offerta telematica nel sistema MEPA, pubblicato in data 17 luglio 2019, per la fornitura di containers per sterilizzazione a vapore e containers per evacuazione ed accessori, di importo a base d&#8217;asta pari ad euro 124.000, da aggiudicarsi con il criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa (70 punti per gli aspetti qualitativi, 30 punti per il ribasso).<br /> Sono pervenute cinque offerte. Quella della ricorrente Multimed è inizialmente risultata la migliore, con 92,65 punti totali; la controinteressata Pirinoli si è collocata al secondo posto in graduatoria, con 91,52 punti.<br /> In seguito, l&#8217;Azienda Sanitaria ha riconvocato la commissione giudicatrice per il giorno 13 dicembre 2019: in quella sede, sono state rivalutate le offerte tecniche e modificati i relativi punteggi, con riguardo all&#8217;accessorio della griglia interna, in quanto la Multimed avrebbe offerto una griglia derivante dalla lavorazione di una lamina e non da una maglia di acciaio.<br /> Con provvedimento del 24 dicembre 2019, l&#8217;appalto è stato perciò aggiudicato alla Pirinoli.<br /> La Multimed, retrocessa al secondo posto in graduatoria, ne chiede l&#8217;annullamento, deducendo in sintesi:<br /> la violazione dell&#8217;art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, la violazione dei principi di segretezza delle offerte, di trasparenza, di imparzialità  e l&#8217;eccesso di potere per illogicità  manifesta: in quanto l&#8217;Amministrazione avrebbe riesaminato le offerte tecniche quando era giÃ  compiuta l&#8217;apertura e la valutazione, con attribuzione di punteggi, delle offerte economiche;<br /> la violazione dell&#8217;art. 68 del d.lgs. n. 50 del 2016, il difetto di motivazione e l&#8217;eccesso di potere per illogicità  manifesta, difetto d&#8217;istruttoria ed errore sui presupposti: in quanto il bando di gara non conterebbe alcuna previsione in forma numerica, dimensionale o descrittiva riferibile alla differenza tra maglia larga e maglia stretta della griglia; in ogni caso, l&#8217;Amministrazione avrebbe violato il principio di equivalenza, ritenendo non consentita l&#8217;offerta di accessori a maglia leggermente pìù larga ma ugualmente funzionali allo scopo della fornitura; qualora la rivalutazione dell&#8217;offerta tecnica fosse dipesa dal fatto che Multimed avrebbe offerto una griglia derivante dalla lavorazione di una lamina e non da una maglia di acciaio, ciò configurerebbe la violazione della lex specialis di gara, poichè nessuna clausola richiedeva griglie &#8220;in maglia di acciaio&#8221;, tanto meno a pena di esclusione, essendo semplicemente richiesta la fornitura di &#8220;griglie in acciaio&#8221;, senza specificare il relativo processo di fabbricazione (in lamina o in maglia); il chiarimento preventivo reso dall&#8217;Azienda Sanitaria, anch&#8217;esso comunque impugnato, non potrebbe introdurre elementi essenziali nella lex specialis di gara; in ogni caso, l&#8217;offerta di una griglia in lamina in acciaio perforata, in luogo di una maglia in acciaio, dovrebbe ritenersi del tutto equivalente, non potendo il processo di fabbricazione di un prodotto giustificare trattamenti discriminatori, quando lo stesso non risulti in alcun modo funzionale allo scopo dell&#8217;appalto.<br /> Si sono costituiti, chiedendo il rigetto dell&#8217;impugnativa, l&#8217;Azienda Sanitaria Locale TO 3 e la Pirinoli.<br /> Quest&#8217;ultima ha altresì¬ notificato ricorso incidentale, deducendo:<br /> l&#8217;illegittimità  dell&#8217;ammissione alla gara della ricorrente Multimed, che avrebbe offerto: una griglia per alloggiamento in lamina forata, anzichè in maglia di acciaio; una griglia interna per sterilizzazione a maglia larga, in violazione di quanto prescritto dall&#8217;Allegato A alle condizioni d&#8217;offerta; un sistema di chiusura del container per sterilizzazione, privo della prescritta guarnizione sostituibile;<br /> in subordine, l&#8217;illegittimità  dei punteggi numerici assegnati dalla commissione giudicatrice, in ordine al sub-criterio &#8220;caratteristiche costruttive e funzionali della vasca&#8221; ed al sub-criterio &#8220;caratteristiche costruttive e funzionali del coperchio&#8221;, che a suo avviso risulterebbero del tutto illogici e non coerenti con le caratteristiche dei prodotti offerti e con le motivazioni riportate a verbale.<br /> Con ordinanza n. 16 del 15 gennaio 2020, è stata accolta l&#8217;istanza cautelare della ricorrente Multimed e sospesa l&#8217;efficacia dell&#8217;aggiudicazione definitiva.<br /> Le parti hanno svolto difese in vista dell&#8217;udienza del 27 maggio 2020, nella quale la causa è passata in decisione.<br /> DIRITTO<br /> Il ricorso incidentale della controinteressata Pirinoli deve essere esaminato in via prioritaria ed è infondato.<br /> Quanto alle censure riguardanti il processo di fabbricazione della griglia, deve affermarsi che nessuna clausola del disciplinare di gara richiedeva griglie in maglia di acciaio a pena di esclusione. La disciplina di gara si è limitata bensì¬ a richiedere la fornitura di griglie in acciaio, senza specificare il relativo processo di fabbricazione, se con lamina perforata o con maglia.<br /> Il chiarimento preventivo reso dall&#8217;Azienda Sanitaria ed invocato dalla ricorrente incidentale non può assumere rilevanza, ai fini dell&#8217;ammissione di una concorrente, non potendo i chiarimenti modificare elementi essenziali del disciplinare di gara. Secondo un principio ormai consolidato, le modifiche del bando di gara non hanno effetto nei confronti delle imprese partecipanti, se non sono portate a loro conoscenza nelle medesime forme attraverso le quali è stata data pubblicità  al bando, seguendo la regola del contrarius actus e prevedendo la contestuale riapertura o proroga dei termini per la presentazione delle offerte.<br /> In termini pìù generali, si è pìù volte chiarito che, a fronte di pìù possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis, una avente quale effetto l&#8217;esclusione dalla gara e l&#8217;altra tale da consentire la permanenza del concorrente, non può legittimamente aderirsi all&#8217;opzione che, ove condivisa, comporterebbe l&#8217;esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l&#8217;ammissione del pìù elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor partecipationis e dell&#8217;interesse pubblico al pìù ampio confronto concorrenziale (Cons. Stato, sez. V, n. 607 del 2020).<br /> D&#8217;altronde, non può accogliersi il motivo con cui la ricorrente incidentale lamenta la violazione dell&#8217;art. 20 dell&#8217;Allegato contenente le condizioni particolari di fornitura, a norma del quale &#8220;la non conformità  dei prodotti offerti, per le eventuali mancanze dei requisiti tecnici minimi sarà  causa di esclusione dell&#8217;offerta e dovrà  essere adeguatamente motivata, a cura della Commissione giudicatrice&#8221;. La fornitura di maglia in acciaio non era una condizione minima inderogabile espressa. Va poi considerato che, come evidenziato nella memoria della ricorrente Multimed, la censura attiene ad un elemento accessorio della fornitura (12 griglie) che, complessivamente, rappresenta meno del 4% del valore dell&#8217;appalto.<br /> Identiche considerazioni valgono per le censure riguardanti la larghezza della maglia offerta dalla Multimed e la guarnizione del container per la sterilizzazione, che non costituiscono condizioni essenziali della fornitura, tali da rendere il dispositivo inidoneo all&#8217;uso.<br /> Ne discende, per tali profili, la legittimità  dell&#8217;ammissione alla gara della ricorrente Multimed e l&#8217;infondatezza del primo motivo del ricorso incidentale.<br /> Uguale sorte merita il secondo motivo, con il quale la controinteressata Pirinoli contesta la legittimità  dei punteggi assegnati alle offerte tecniche per il sub-criterio &#8220;caratteristiche costruttive e funzionali della vasca&#8221; e per il sub-criterio &#8220;caratteristiche costruttive e funzionali del coperchio&#8221;.<br /> Nel merito, la difesa dell&#8217;Azienda Sanitaria ha prodotto in giudizio (doc. 15 &#8211; paragrafi 2.1 e 2.2) la relazione con cui la commissione giudicatrice ha puntualmente controdedotto ai rilievi mossi nel ricorso incidentale.<br /> La tabella allegata alle condizioni di fornitura aveva previsto: per il sub-criterio &#8220;caratteristiche costruttive e funzionali della vasca&#8221;, che il punteggio massimo di 15 p. sarebbe stato attribuito secondo un &#8220;metodo discrezionale (attribuzione di un coefficiente variabile tra 0 e 1)&#8221; ed alla luce degli specifici parametri indicati nel &#8220;questionario tecnico&#8221; ai nn. 1, 2, 3, 4, 9 e 10; per il sub-criterio &#8220;caratteristiche costruttive e funzionali del coperchio&#8221;, che il punteggio massimo di 23 p. sarebbe stato attribuito secondo un &#8220;metodo discrezionale (attribuzione di un coefficiente variabile tra 0 e 1)&#8221; ed alla luce degli specifici parametri indicati nel &#8220;questionario tecnico&#8221; ai nn. 1, 2, 5, 6, 7 e 8.<br /> Dall&#8217;esame dei prospetti allegati al verbale della seduta pubblica di gara del 20 novembre 2019 (doc. 7) risulta comprovato che, in relazione ai due sub-criteri qui controversi, la commissione ha correttamente preso in considerazione tutti i singoli parametri prescritti. La valutazione affidata alla commissione era senz&#8217;altro connotata da un&#8217;ampia discrezionalità  tecnica ed i giudizi così¬ espressi sono immuni dalla censura di illogicità .<br /> E&#8217; pertanto respinto il ricorso incidentale della controinteressata Pirinoli.<br /> Il ricorso principale è ritualmente proposto ed è fondato, per le motivazioni giÃ  sommariamente espresse nella fase cautelare.<br /> Ad avviso del Collegio, è assorbente e di immediata evidenza la circostanza che le offerte tecniche sono state riesaminate, e rivalutate con differenti punteggi in danno della ricorrente, dopo l&#8217;apertura delle buste contenenti le offerte economiche.<br /> Il riesame dell&#8217;offerta tecnica della Multimed non ha condotto alla sua esclusione. L&#8217;aver offerto una griglia in acciaio a maglia larga perforata a laser non è stato ritenuto dalla commissione, neppure in sede di autotutela, motivo di esclusione nei confronti della ricorrente.<br /> Secondo il noto e costante insegnamento della giurisprudenza, il principio della segretezza dell&#8217;offerta economica è posto a presidio dei principi di imparzialità  e buon andamento dell&#8217;azione amministrativa, per garantire il lineare svolgimento del giudizio sull&#8217;offerta tecnica e l&#8217;attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione. La peculiarità  del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell&#8217;offerta economica impone che la tutela copra non solo l&#8217;effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio: la sola possibilità  di conoscenza dell&#8217;entità  dell&#8217;offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità  della valutazione (Cons. Stato, sez. V, n. 612 del 2019).<br /> E&#8217; altresì¬ innegabile che, nella specie, la rivalutazione ha avuto ad oggetto elementi connotati da margini di discrezionalità , per l&#8217;attribuzione dei sub-punteggi (fino a 5 p.) alle &#8220;caratteristiche costruttive delle griglie interne&#8221;, laddove la commissione ha modificato il proprio precedente giudizio, assegnando 0 p. alla ricorrente Multimed e 0,6 p. alla controinteressata Pirinoli.<br /> E&#8217; pertanto illegittima l&#8217;attività  procedimentale posta in essere dalla stazione appaltante nella seduta di gara del 13 dicembre 2019, ove sono state rivalutate le offerte tecniche e modificati i relativi punteggi, con riguardo all&#8217;accessorio della griglia interna, in quanto la Multimed avrebbe offerto una griglia derivante dalla lavorazione di una lamina e non da una maglia di acciaio.<br /> E&#8217; conseguentemente illegittima, e deve essere annullata, l&#8217;aggiudicazione definitiva alla Pirinoli disposta con provvedimento del 24 dicembre 2019.<br /> La fondatezza del primo motivo del ricorso principale, con l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione e l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità  del riesame svolto dalla stazione appaltante, non determina la caducazione dell&#8217;intera procedura. In accoglimento della domanda formulata in via principale dalla ricorrente Multimed (si vedano le conclusioni a pag. 4 dell&#8217;atto di ricorso), l&#8217;Azienda Sanitaria è tenuta a portare a termine l&#8217;affidamento dell&#8217;appalto, restando vincolata ai punteggi ed alla graduatoria risultanti dalla seduta pubblica del 20 novembre 2019, nella quale l&#8217;offerta della Multimed ha conseguito complessivamente 92,65 p. e quella della Pirinoli ha conseguito 91,52 p. (doc. 17).<br /> Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br /> respinge il ricorso incidentale;<br /> accoglie il ricorso principale, nei termini di cui in motivazione;<br /> condanna l&#8217;Azienda Sanitaria Locale TO 3 e la Pirinoli s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore della società  ricorrente, ciascuno nella misura di euro 2.000,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge).<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Vincenzo Salamone, Presidente<br /> Savio Picone, Consigliere, Estensore<br /> Paola Malanetto, Consigliere</div>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-9-2020-n-543/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.543</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.553</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-17-9-2020-n-553/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-17-9-2020-n-553/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.553</a></p>
<p>Caterina Criscenti, Presidente, Antonino Scianna, Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Filippo Neri, contro Ministero dell&#8217;Interno, Questura Reggio Calabria, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria In tema di provvedimento di ammonimento 1.Pubblica sicurezza -atto amministrativo &#8211; ammonimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-17-9-2020-n-553/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.553</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-17-9-2020-n-553/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.553</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Caterina Criscenti, Presidente, Antonino Scianna, Referendario, Estensore PARTI:  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Filippo Neri, contro Ministero dell&#8217;Interno, Questura Reggio Calabria, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria</span></p>
<hr />
<p>In tema di provvedimento di ammonimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.Pubblica sicurezza -atto amministrativo &#8211; ammonimento &#8211; misura di prevenzione &#8211; è tale &#8211; raggiungimento della prova della commissione di un reato &#8211; non è necessaria.</p>
<p>2. Pubblica sicurezza &#8211; violenza domestica ex art. 3 DL n. 93/2013 &#8211; provvedimento di ammonimento &#8211; piena prova della consumazione &#8211; non è necessaria.</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div> </div>
<p style="text-align: justify;"><i>1.L&#8217;istituto dell&#8217;ammonimento è una misura di prevenzione con finalità  dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto di relazioni affettive e/o sentimentali. Il provvedimento di ammonimento assolve quindi ad una funzione cautelare e preventiva, in quanto preordinato a impedire che gli atti persecutori si ripetano e cagionino esiti irreparabili. In ragione della natura cautelare e preventiva, per l&#8217;adozione del provvedimento in questione non occorre che si sia raggiunta la prova della commissione di un reato, ma è sufficiente far riferimento ad elementi dai quali sia possibile desumere, con sufficiente grado di attendibilità , un comportamento persecutorio che abbia ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura.</i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><i>2. La misura di prevenzione per condotte di violenza domestica è Â prevista dall&#8217;art. 3 del decreto legge n. 93/2013, convertito dalla legge n. 119/2013. Tale misura è finalizzata a dissuadere dalla commissione di condotte che, pur potendo risultare in sè, anche episodicamente valutate, non particolarmente gravi, sono comunque idonee a costituire, quando si verificano in un clima connotato da mancanza di serenità  familiare e di potenziale violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, il sintomo di una situazione passibile di sfociare, se non tempestivamente arginata, in manifestazioni pìù eclatanti. Pertanto, posto che il provvedimento di ammonimento mira non giÃ  a sanzionare condotte di violenza domestica idonee a configurare i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 581 (percosse) e 582 (lesioni personali) del codice penale, quanto piuttosto a prevenire la commissione di tali reati, ai fini dell&#8217;adozione di esso non occorre la piena prova della consumazione dei predetti reati, ma è sufficiente che dall&#8217;attività  investigativa emergano elementi probatori attendibili in ordine all&#8217;avvenuto verificarsi del comportamento violento ed all&#8217;identificazione del suo autore.</i></p>
<p> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/09/2020<br /> <strong>N. 00553/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00450/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 450 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Filippo Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, Questura Reggio Calabria, ciascuno in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria <em>ex lege </em>in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del provvedimento ex art. 3 co. 1 DL 93/2013 emesso dal Questore della Provincia di Reggio Calabria in danno di -OMISSIS- e notificato allo stesso il 10 maggio 2019;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Questura Reggio Calabria;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza del giorno 24 giugno 2020 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con provvedimento datato 9 maggio 2019 ed emesso ai sensi dell&#8217;art. 3 comma 1 del D.L. 93/2013, convertito con modifiche nella legge 119/2013, il Questore di Reggio Calabria ha ammonito -OMISSIS-, Assistente Capo della Polizia di Stato, a tenere un comportamento conforme alla legge, desistendo da qualsivoglia condotta che, attraverso atteggiamenti persecutori e vessatori, anche sotto forma di minaccia o molestia, comporti alla persona offesa un disagio psico-fisico, nonchè ragionevole timore per la sua incolumità .<br /> Il gravato provvedimento è stato adottato in ragione della circostanza che il signor -OMISSIS- avrebbe, a partire dall&#8217;anno 2016 e fino al 5 maggio 2019, col suo comportamento aggressivo e violento, sottoposto la sua ex convivente, -OMISSIS-, ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, tali da cagionarle un fondato timore per la propria incolumità .<br /> Sembrerebbe in particolare che, sebbene non esplicitamente menzionato, sia stato determinante per l&#8217;adozione del provvedimento impugnato l&#8217;episodio accaduto il 5 maggio 2019, del quale si dirà  meglio in seguito e sul quale lo stesso ricorrente ha immediatamente relazionato alla Questura di Reggio Calabria.<br /> 2. Contro il provvedimento di ammonimento è insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, affidato ad un&#8217;unica ed articolata censura con la quale il -OMISSIS- ne contesta l&#8217;illegittimità  in quanto asseritamente viziato da eccesso di potere per travisamento dei fatti, per carenza di motivazione e di istruttoria, oltre che dalla mancata attivazione del contraddittorio procedimentale.<br /> Sostiene in sostanza il ricorrente che il periodo successivo alla separazione dalla convivente, dalla quale ha avuto due figli, sia stato particolarmente burrascoso e segnato da reciproche prevaricazioni che perà² sarebbero state, pìù che inflitte, subite dal -OMISSIS-. La documentazione versata in atti dimostrerebbe infatti che il ricorrente non avrebbe posto in essere alcuna condotta aggressiva e disdicevole in danno della -OMISSIS- nè, tanto meno, persecutoria, semmai molte volte l&#8217;avrebbe subita.<br /> 3. In data 17.06.2020 si sono costituiti il Ministero dell&#8217;Interno e la Questura di Reggio Calabria con solo memoria di forma, chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> La causa è stata trattenuta in decisione in esito all&#8217;udienza del 24 giugno 2020, dopo discussione da remoto tempestivamente richiesta dal ricorrente ai sensi dell&#8217;art. 4 del D.L. n. 28/2020.<br /> 4. Va preliminarmente osservato come il gravato provvedimento sia stato emesso come detto ai sensi dell&#8217;art 3 del Decreto Legge del 14/08/2013 n. 93, convertito con modificazioni in Legge 15 ottobre 2013, n. 119. La norma in discorso, rubricata &#8220;Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica&#8221;, cosi dispone:<br /> <em>1. Nei casi in cui alle forze dell&#8217;ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonchè 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale, nell&#8217;ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all&#8217;ammonimento dell&#8217;autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o pìù atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all&#8217;interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l&#8217;autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.</em><br /> <em>2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell&#8217;articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto&#038;</em>. .<br /> 4.1. Il richiamato art. 8 del decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 2009 n. 38, ha introdotto il potere di ammonimento del Questore. La norma stabilisce che &#8220;<em>fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all&#8217;articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall&#8217;articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all&#8217;autorità  di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell&#8217;autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l&#8217;istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l&#8217;ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l&#8217;eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizion</em>i&#8221;.<br /> 4.2. Tanto premesso, la costante giurisprudenza amministrativa precisa che l&#8217;istituto dell&#8217;ammonimento è una misura di prevenzione con finalità  dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto di relazioni affettive e/o sentimentali. Il provvedimento di ammonimento assolve quindi ad una funzione cautelare e preventiva, in quanto preordinato a impedire che gli atti persecutori si ripetano e cagionino esiti irreparabili (<em>ex multis</em>, Consiglio di Stato, Sez. III, 25 maggio 2015, n. 2599). Inoltre, proprio in ragione della descritta natura cautelare e preventiva, per l&#8217;adozione del provvedimento in questione non occorre che si sia raggiunta la prova della commissione di un reato, ma è sufficiente far riferimento ad elementi dai quali sia possibile desumere, con sufficiente grado di attendibilità , un comportamento persecutorio che abbia ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura.<br /> Analoghe considerazioni valgono per la &#8220;misura di prevenzione per condotte di violenza domestica&#8221;, prevista dal citato art. 3 del decreto legge n. 93/2013, convertito dalla legge n. 119/2013, disposta con il provvedimento all&#8217;esame di questo Tribunale.<br /> Anche con riferimento a tale misura la giurisprudenza (<em>ex multis</em>, T.R.G.A. Trento, 19 luglio 2016, n. 304) ha pìù volte ribadito che la stessa è finalizzata a dissuadere dalla commissione di condotte che, pur potendo risultare in sè, anche episodicamente valutate, non particolarmente gravi, sono comunque idonee a costituire, quando si verificano in un clima connotato da mancanza di serenità  familiare e di potenziale violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, il sintomo di una situazione passibile di sfociare, se non tempestivamente arginata, in manifestazioni pìù eclatanti. Pertanto, posto che il provvedimento di ammonimento in discorso mira non giÃ  a sanzionare condotte di violenza domestica idonee a configurare i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 581 (percosse) e 582 (lesioni personali) del codice penale, quanto piuttosto a prevenire la commissione di tali reati, ai fini dell&#8217;adozione di esso non occorre la piena prova della consumazione dei predetti reati, ma è sufficiente che dall&#8217;attività  investigativa emergano elementi probatori attendibili in ordine all&#8217;avvenuto verificarsi del comportamento violento ed all&#8217;identificazione del suo autore.<br /> 4.3. Da ultimo, va osservato che i suddetti provvedimenti di ammonimento sono adottati dal Questore nell&#8217;ambito di un potere valutativo, ampiamente discrezionale, di un quadro indiziario che rende verosimile la esistenza di condotte di stalking o di violenza domestica. Pertanto il sindacato del giudice amministrativo non può che essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l&#8217;adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione (<em>ex multis</em>, T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 11 gennaio 2016, n. 3).<br /> 5. Tanto premesso in generale sull&#8217;istituto dell&#8217;ammonimento, nel caso di specie, alla luce della documentazione versata in atti, il Collegio reputa fondate le censure dedotte, stante che dalla ridetta documentazione non emerge nè il contestato ripetersi di comportamenti vessatori posti in essere dal ricorrente nei confronti della ex convivente, nè la particolare gravità  dell&#8217;episodio del 5 maggio 2019.<br /> Sotto il primo profilo, osserva infatti il Collegio come sin dal provvedimento del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria (allegato n. 6 del deposito originale del ricorrente) del 21.11.2018, emerga una situazione di accesa quanto riprovevole conflittualità  tra le parti che <em>non consente certamente una crescita sana ed armoniosa dei minori, considerato peraltro che i contrasti esistenti stanno ostacolando il rapporto tra il padre e i figli, con grave pregiudizio per i minori</em>, senza che perà² il Giudice preposto alla cura degli interessi dei minori nati dalla relazione del -OMISSIS- e della -OMISSIS- abbia osservato nulla sul comportamento del primo nei confronti della seconda.<br /> La relazione dei servizi sociali del Comune del 21 giugno 2019 (allegato n. 5 del deposito originale del ricorrente) evidenzia, piuttosto <em>la violazione da parte della -OMISSIS- delle disposizioni rese dal Tribunale dei Minori in ordine ai figli della coppia (la signora -OMISSIS-, non intende in nessun modo, che i figli pernottino con il padre, il quale per trascorrere il fine settimana insieme a loro, deve recarsi presso l&#8217;abitazione di sua proprietà  che si trova a Messina, poichè in città  vive in caserma&#038;&#038; a volte accade che la signora contatti, l&#8217;ex compagno, per far accompagnare (tutti e quattro) i figli a scuola o a riprenderli, in base alle necessità , ma nello stesso tempo succede che nel giorno di visita concordato, la signora decida di non far vedere i bambini al padre&#038;. Durante un colloquio, dove entrambi i signori erano presenti, si è potuto costatare la mancanza di controllo da parte della signora, la quale nel momento in cui le sono state fatte delle accuse, ha attivato il meccanismo del mancato controllo e del pianto; di contro, il signor -OMISSIS- non riesce a reagire, non risponde riesce solo a fare spalluccia alle accuse dell&#8217;ex compagna&#038;&#038;.a volte, quando la signora non si trova in casa per l&#8217;ora di pranzo, il signor -OMISSIS- rimane presso l&#8217;abitazione coniugale (di cui riceve le chiavi in base alle decisioni di farlo stare in casa o meno dalla signora), s&#8217;intrattiene e cucina pranzando con i minori, altre volte, riportando i figli a casa nelle ore serali, li addormenta e poi va via).</em><br /> Tali evidenze documentali escludono perciò che il -OMISSIS- abbia, a partire dall&#8217;anno 2016 e fino al 5 maggio 2019, sottoposto la sua ex convivente a comportamenti aggressivi violenti o comunque vessatori, mentre la resistente amministrazione non ha prodotto alcuna documentazione idonea a suffragare il provvedimento impugnato.<br /> Anche la lettura degli atti relativi alla vicenda del 5 maggio 2019, a cui ha fatto immediato seguito il provvedimento di ammonimento impugnato, non fanno assumere la connotazione di gravità  voluta dalla legge per giustificare il provvedimento di ammonimento.<br /> Risulta infatti dalle relazioni di servizio delle volanti intervenute sul posto, che il -OMISSIS- si sarebbe limitato ad afferrare per un braccio la sua ex convivente per indurla ad uscire fuori dal locale in cui si trovava, onde avere informazioni sul luogo ove si trovassero i figli.<br /> Gli agenti intervenuti non riferiscono perà² di alcun danno che tale comportamento abbia cagionato alla -OMISSIS-, la quale, invece, inveÃ¬ contro il -OMISSIS- con espressioni ingiuriose e lo colpÃ¬ con due schiaffi al capo (<em>nonostante le continue vessazioni da parte della donna, il -OMISSIS- cercava di farle capire che era andato lÃ¬ solo per avere informazioni sui suoi bambini e non per seguirla, quindi si allontanava lungo le scale inseguito dalla -OMISSIS-&#038;)</em>.<br /> 6. In conclusione, la documentazione in atti evidenzia la manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l&#8217;adozione del provvedimento impugnato e, pertanto, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento di questo ultimo.<br /> 7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto annulla il provvedimento impugnato.<br /> Condanna l&#8217;amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in euro 1.000,00 (mille/00) oltre oneri di legge e refusione del contributo unificato, se versato.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare persone fisiche ditte e società .<br /> Così¬ deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Caterina Criscenti, Presidente<br /> Andrea De Col, Referendario<br /> Antonino Scianna, Referendario, Estensore</div>
<p> Â  Â  Â </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-17-9-2020-n-553/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.553</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.828</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-17-9-2020-n-828/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-17-9-2020-n-828/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.828</a></p>
<p>Maddalena Filippi, Presidente, Filippo Dallari, Referendario, Estensore PARTI: IOF Dell&#8217;Angelo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Anna Ronconi; contro Veritas s.p.a. &#8211; Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Mario Barioli La finalità  della c.d.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-17-9-2020-n-828/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.828</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-17-9-2020-n-828/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.828</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maddalena Filippi, Presidente, Filippo Dallari, Referendario, Estensore PARTI:  IOF Dell&#8217;Angelo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Anna Ronconi; contro Veritas s.p.a. &#8211; Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Mario Barioli</span></p>
<hr />
<p>La finalità  della c.d. soglia di sbarramento nelle offerte economiche</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">Contratti della PA &#8211; offerte economiche &#8211; soglia di sbarramento &#8211; finalità .<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;">La<em> c.d. &#8216;soglia di sbarramento&#8217;</em>, <em>è rappresentata dalla previsione da parte della legge di gara di un punteggio tecnico minimo per accedere alla fase di apertura delle offerte economiche, ed è finalizzata a garantire una qualità  elevata delle offerte presentate; dunque, per valutazione ex ante, l&#8217;offerta tecnica che si colloca sotto tale soglia è inidonea a condurre all&#8217;aggiudicazione, anche a prescindere dalla valutazione dell&#8217;offerta economica, in quanto &#8220;qualitativamente inadeguata&#8221; .</em><br /> <em>La ratio di questo strumento, censurabile solo in presenza di macroscopiche irrazionalità , di incongruenze o di palesi abnormità , si ricollega all&#8217;esigenza specifica di addivenire, ai fini della singola, particolare procedura contrattuale, in coerenza con le specificità  del contratto da concludere e con il complesso dei criteri di scelta del relativo contraente, a un livello qualitativo delle offerte particolarmente elevato, sì¬ da comportare l&#8217;esclusione di quelle che, pur magari astrattamente convenienti sul piano economico, non raggiungano sul versante qualitativo lo standard che l&#8217;Amministrazione si prefigge.</em><br /> </div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/09/2020<br /> <strong>N. 00828/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00164/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 164 del 2020, proposto da<br /> IOF Dell&#8217;Angelo s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Anna Ronconi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mestre, via S. Rocco 7, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Veritas s.p.a. &#8211; Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Mario Barioli, domicilio eletto presso il suo studio in Mestre, piazzetta G. Zorzetto n. 1, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della nota/comunicazione di esclusione del 2 gennaio 2020 BS 332-19/DP, notificata in data 3 gennaio 2020;<br /> &#8211; dei verbali di gara della Commissione giudicatrice con cui è stata esclusa la società  ricorrente;<br /> &#8211; ove occorra, del disciplinare di gara prot. MDGTER 0620162, nella parte in cui è stata prevista a &#8220;pena di esclusione&#8221; la soglia di sbarramento per la valutazione tecnica (punto 9) e della tabella ivi riportata;<br /> &#8211; ove occorra, del bando di gara nei limiti indicati;<br /> &#8211; di ogni altro comunque presupposto, connesso e consequenziale,<br /> nonchè per l&#8217;accertamento del diritto della ricorrente alla prosecuzione della gara di appalto.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Veritas s.p.a. &#8211; Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;<br /> Relatore nell&#8217;udienza del giorno 15 luglio 2020 il dott. Filippo Dallari;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. In data 11 ottobre 2019 Veritas s.p.a. (di seguito, Veritas) indiceva la procedura negoziata <em>ex</em> art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016 per l&#8217;affidamento del &#8220;<em>Servizio di recupero salme e trasporti funebri istituzionali nel Territorio della Terraferma Veneziano</em>&#8220;, della durata di 15 mesi, con possibilità  di proroga per ulteriori 15 mesi, per un importo complessivo di € 108.470,00 IVA esclusa.<br /> Il criterio di valutazione era quello dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa: offerta tecnica 70 punti, offerta economica 30 punti.<br /> 1.1. In base al punto 9 del disciplinare di gara, i parametri di valutazione dell&#8217;offerta tecnica erano i seguenti:<br /> A &#8211; Competenze e organizzazione generale, 14 punti: &#8211; A.1 Organizzazione aziendale punti 4; &#8211; A.2 Precedenti servizi analoghi prestati, punti 6; &#8211; A.3 Numero personale dipendente, punti 4;<br /> B &#8211; Organizzazione del servizio e personale, punti 31: &#8211; B.1 Numero addetti, punti 8 (1 punto per ogni addetto); &#8211; B.2: squadra di tre persone, punti 3; squadra di 4 o pìù persone, punti 4; &#8211; B.3 Organizzazione del personale, punti 8; &#8211; B.4.1 Attestati formativi personale, punti 6 (0,5 punti per ogni attestato); &#8211; B.4.2, 5 punti (punti 1 per ogni anno di anzianità  del personale nel settore specifico);<br /> C &#8211; Mezzi idonei al servizio, punti 12: &#8211; 3 mezzi a disposizione, punti 4; 4 mezzi a disposizione, punti 8; 5 o pìù mezzi a disposizione, punti 12;<br /> D &#8211; Mezzi ecocompatibili, punti 8: Per i mezzi a disposizione del servizio verrà  valutato l&#8217;impatto ambientale, punti 8;<br /> E &#8211; Proposte migliorative, punti 5.<br /> Il disciplinare di gara stabiliva altresì¬ che &#8220;<em>i soggetti partecipanti alla gara, la cui offerta tecnica non avrà  raggiunto un punteggio complessivo &#8211; prima della riparametrazione &#8211; di almeno 30 punti (soglia di sbarramento), saranno automaticamente esclusi dalla gara</em>&#8220;.<br /> 1.2. Partecipavano alla procedura due soli concorrenti e segnatamente: la società  ricorrente IOF Dell&#8217;Angelo s.r.l. (di seguito, IOF), e l&#8217;RTI costituendo L.B.M. di Lopardo L.&amp; C. &#8211; Impresa Funebre RALLO di Santinello &amp; C. &#8211; IOF Busolin s.n.c. di Busolin E.C. &#8211; Impresa Funebre Sartori Aristide Sas di Bianco Nicola, che veniva tuttavia escluso in quanto l&#8217;offerta tecnica risultava sottoscritta dalla sola capogruppo.<br /> 1.3. All&#8217;esito delle operazioni di gara, all&#8217;offerta tecnica della società  ricorrente venivano assegnati n. 23 punti: pertanto, in applicazione della sopra menzionata clausola di sbarramento contenuta nel disciplinare di gara, con provvedimento, pubblicato sul profilo committente in data 2 gennaio 2020, veniva esclusa anche la società  IOF e disposta la non aggiudicazione dell&#8217;appalto per assenza di concorrenti.<br /> 2. Con ricorso notificato all&#8217;Amministrazione resistente in data 3 febbraio 2020, depositato in data 17 febbraio 2020, la società  IOF, ha impugnato il provvedimento di esclusione e gli atti della procedura per i seguenti motivi.<br /> <em>1) &#8211; Violazione dell&#8217;art. 83 del d.lgs. n. 50 del 2016, violazione della lex specialis, dei principi comunitari in materia di appalti pubblici, violazione del par condicio e del favor partecipationis, eccesso di potere.; 2) &#8211; Violazione dell&#8217;art. 83 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell&#8217;art. 18 della legge n. 241 del 1990, violazione dei principi comunitari in materia di appalti pubblici, violazione della par condicio e del favor partecipationis, eccesso di potere: 3) Violazione degli artt. 83 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell&#8217;art. 3 della legge n. 241 del 1990, &#8220;mancata e o insufficiente motivazione&#8221; violazione dei principi comunitari in materia di appalti pubblici, violazione della par condicio e del favor partecipationis, eccesso di potere.</em><br /> L&#8217;attribuzione dei punteggi sarebbe avvenuta in modo arbitrario, con l&#8217;indicazione dei soli punteggi totali, senza dettagli e senza alcuna specifica sulle considerazioni che hanno comportato l&#8217;attribuzione dei singoli punti. In particolare non sarebbe motivata l&#8217;assegnazione di un solo punto in relazione al sub criterio A1 (organizzazione aziendale).<br /> <em>4) Violazione degli artt. 83 del d.lgs. n. 50 del 2016, violazione dell&#8217;art. 1 della legge n. 241 del 1990, violazione dei principi di legalità , imparzialità , buona amministrazione e ragionevolezza; 5) Violazione degli artt. artt. 83 del d.lgs. n. 50 del 2016, violazione del favor partecipationis, violazione dei principi di libertà  di concorrenza e della par condicio dei concorrenti, violazione del principio di buona fede, violazione del bando di gara, eccesso di potere; 6) Violazione dell&#8217;art. 83 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell&#8217;art. 97 Cost., violazione del principio del buon andamento e della trasparenza; 7) Violazione dell&#8217;art .83 del d.lgs. n. 50 del 2016, violazione dell&#8217;art. 42 della Direttiva 2004/18/CE, violazione dei principi comunitari, violazione dell&#8217;art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, violazione falsa applicazione del bando di gara, violazione dell&#8217;art. 1 della legge n. 241 del 1990, violazione del principio del favor partecipationis, eccesso di potere.</em><br /> Parte ricorrente contesta i punteggi attribuiti in relazione ai seguenti sub criteri:<br /> &#8211; A.1 (Organizzazione aziendale) e A.3 (Numero personale dipendente), per i quali sono stati assegnati punti 2 su 14 disponibili, senza considerare che nella compagine aziendale sono presenti 6 lavoratori a chiamata, che sono a tutti gli effetti dei lavoratori dipendenti i quali a fronte di una indennità  si obbligano a essere a disposizione del datore di lavoro per coprirne le esigenze di lavoro estemporanee ed intermittenti;<br /> &#8211; B.1 (Numero addetti) per il quale sono stati attribuiti punti 5 su 8 disponibili, sempre senza considerare i 6 dipendenti a chiamata;<br /> &#8211; B.3 (Organizzazione del personale) per il quale sono stati assegnati punti 4 su 8 in ragione del fatto che &#8220;<em>non ci risulta certa/garantita la copertura dei dipendenti nei casi di Malattia/Ferie</em>&#8220;, mentre nella relazione tecnica IOF ha chiarito che le squadre addette al servizio possono essere &#8220;<em>riorganizzate</em>&#8221; in caso di malattia e ferie, garantendo l&#8217;organizzazione del servizio;<br /> &#8211; C (Mezzi idonei al servizio) per il quale sono stati attribuiti zero punti sui 3 disponibili, per il fatto che IOF non avrebbe avuto a disposizione n. 3 mezzi idonei al servizio, mentre alla scadenza del termine di presentazione delle offerte parte ricorrente aveva giÃ  due mezzi di proprietà  e in data 27 settembre 2019 aveva sottoscritto una proposta di acquisto di un altro mezzo, con consegna prevista in data anteriore alla firma del contratto;<br /> &#8211; E (Proposte migliorative), per il quale sono stati attribuiti punti zero sui 5 disponibili, senza considerare che per lo svolgimento del servizio di reperibilità  IOF proponeva la deviazione di chiamata automatica verso due apparecchi mobili ulteriori rispetto al telefono mobile &#8220;dedicato&#8221; alla reperibilità  come chiesto nel disciplinare.<br /> Escludendo automaticamente la ricorrente attraverso una errata e formalistica applicazione dei criteri di valutazione delle offerte la stazione appaltante avrebbe altresì¬ violato il principio del <em>favor partecipationis</em> che impone di applicare in modo restrittivo le cause di esclusione.<br /> 3. Costituitasi in giudizio Veritas ha contestato nel merito le censure proposte da parte ricorrente, rilevando in particolare l&#8217;analiticità  dei parametri di valutazione delle offerte stabiliti dal disciplinare di gara, il carattere discrezionale delle valutazioni poste in essere dalla Commissione e la correttezza delle stesse.<br /> 4. Con ordinanza cautelare n. 108 del 4 marzo 2020, questa Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente per insussistenza sia del requisito del <em>periculum in mora</em> che del requisito del <em>fumus boni iuris</em> &#8220;<em>stante l&#8217;inidoneità  della censura concernente la mancata valutazione dei n. 6 dipendenti a chiamata nella valutazione del parametro A (Competenze e organizzazione aziendale) a consentire il superamento della soglia di sbarramento di almeno n. 30 punti per l&#8217;offerta tecnica di cui all&#8217;art. 9 del disciplinare di gara e stante l&#8217;apparente infondatezza delle altre censure</em>&#8220;.<br /> 5. Nei termini di cui all&#8217;art. 73, comma 1, cod. proc. amm. parte ricorrente ha depositato la carta di circolazione del veicolo di cui in sede di gara aveva prodotto la sola proposta di acquisto, a riprova dell&#8217;effettiva disponibilità  dello stesso, e Veritas ha depositato memoria in cui ha evidenziato che detta carta di circolazione conferma che al momento della presentazione dell&#8217;offerta (29 ottobre 2019) IOF non aveva l&#8217;effettiva disponibilità  del veicolo, avendola acquisita solo in data 30 gennaio 2020.<br /> 6. All&#8217;udienza del 15 luglio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 7. In via preliminare, con riguardo alla domanda di annullamento del disciplinare di gara nella parte in cui prevedeva, a &#8220;<em>pena di esclusione</em>&#8220;, la soglia di sbarramento per la valutazione tecnica (punto 9) &#8211; domanda peraltro formulata nel solo <em>petitum </em>del ricorso e non sviluppata nei motivi di impugnazione &#8211; occorre rimarcare che la pìù recente giurisprudenza è concorde nel ritenere legittima tale tipologia di clausole: &#8220;<em>Quanto alla c.d. &#8216;soglia di sbarramento&#8217;Â </em>[&#038;]<em>, essa è rappresentata dalla previsione da parte della legge di gara di un punteggio tecnico minimo per accedere alla fase di apertura delle offerte economiche, ed è finalizzata a garantire una qualità  elevata delle offerte presentate (Cons. Stato, V, 12 giugno 2017, n. 2852); dunque, per valutazione ex ante, l&#8217;offerta tecnica che si colloca sotto tale soglia è inidonea a condurre all&#8217;aggiudicazione, anche a prescindere dalla valutazione dell&#8217;offerta economica, in quanto &#8220;qualitativamente inadeguata&#8221; (Cons. Stato, n. 2852/2017, cit.). La Sezione ha in particolare chiarito che la ratio di questo strumento, censurabile solo in presenza di macroscopiche irrazionalità , di incongruenze o di palesi abnormità  (Cons. Stato, V, 18 novembre 2011, n. 6084), si ricollega all&#8217;esigenza specifica di addivenire, ai fini della singola, particolare procedura contrattuale, in coerenza con le specificità  del contratto da concludere e con il complesso dei criteri di scelta del relativo contraente, a un livello qualitativo delle offerte particolarmente elevato, sì¬ da comportare l&#8217;esclusione di quelle che, pur magari astrattamente convenienti sul piano economico, non raggiungano sul versante qualitativo lo standard che l&#8217;Amministrazione si prefigge (Cons. Stato, V, 2 dicembre 2015, n. 5468). Anche la Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea, nel dichiarare che la direttiva 2014/24/UE deve essere interpretata nel senso di non ostare a una normativa nazionale che autorizza le amministrazioni aggiudicatrici a imporre in una gara d&#8217;appalto con procedura aperta requisiti minimi per la valutazione tecnica, cosicchè le offerte presentate che, al termine di tale valutazione, non raggiungono una soglia di punteggio minima prestabilita sono escluse dalla successiva valutazione fondata sia su criteri tecnici sia sul prezzo, ha rilevato che, nell&#8217;ipotesi, un&#8217;offerta che non raggiunge una simile soglia non soddisfa, in via di principio, le esigenze dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice e non deve essere presa in considerazione al momento della determinazione dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa (C.G.U.E., IV, 20 settembre 2018, n. 546)</em>&#8221; (Cons. Stato, Sez. V, 10 febbraio 2020, n. 1005).<br /> Nel caso in esame, data la delicatezza del servizio in questione, la scelta della stazione appaltante di inserire nel disciplinare una clausola di sbarramento per garantire la qualità  della prestazione svolta non appare manifestamente illogica.<br /> 8. Venendo ai motivi di ricorso, il primo ordine di censure (motivi 1, 2 e 3), con cui parte ricorrente in definitiva contesta l&#8217;idoneità  della motivazione numerica dei punteggi attribuiti alla sua offerta tecnica, è infondato.<br /> Per giurisprudenza costante, infatti, nelle ipotesi in cui i criteri di valutazione degli elementi dell&#8217;offerta tecnica siano adeguatamente dettagliati, la mera indicazione in forma numerica è sufficiente a esprimere il giudizio dei singoli componenti e della Commissione nel suo complesso: &#8220;<em>il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l&#8217;apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì¬ da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell&#8217;ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l&#8217;iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così¬ di controllarne la logicità  e la congruità , con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici&#8221;</em> (Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2019, n. 1097. In senso conforme <em>ex multis</em>: Cons. Stato, Sez. V, 15 luglio 2019, n. 4965).<br /> Nel caso di specie di specie, come ha evidenziato l&#8217;Amministrazione resistente nella memoria del 28 febbraio 2020, il disciplinare di gara al punto 9 definiva puntualmente i criteri e i sub criteri di valutazione delle offerte, con i relativi punteggi e sub punteggi, e al punto 6.2. &#8220;Risposta Tecnica&#8221;<br /> Venivano precisati i profili rilevanti per la stazione appaltante che dovevano essere evidenziati nelle offerte tecniche.<br /> A ciò si aggiunga che nel &#8220;<em>Verbale di valutazione offerta tecnica</em>&#8221; del 13 dicembre 2019 (doc. 3 di Veritas) veniva altresì¬ motivata l&#8217;attribuzione dei singoli punteggi numerici dell&#8217;offerta tecnica di parte ricorrente.<br /> Da tale complesso di elementi emergono, in modo chiaro e senza evidenti vizi logici, le ragioni delle valutazioni della Commissione (v. <em>infra</em>).<br /> In particolare in relazione al sub criterio A.1 (Organizzazione aziendale) l&#8217;attribuzione di un solo punto a fronte dei 4 punti assegnabili, veniva motivata in ragione del numero esiguo di addetti (5) e del fatto che nell&#8217;offerta tecnica di parte ricorrente non viene definito l&#8217;utilizzo degli ulteriori 6 dipendenti a chiamata.<br /> 9. Anche il secondo ordine di censure (motivi 4, 5, 6 e 7) con cui si contestano i punteggi attribuiti in relazione ai sub criteri A.1), A.3), B1), B.3), C) ed E) è infondato.<br /> Nelle gare di appalto, qualora sia previsto il criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione della discrezionalità  tecnica della commissione giudicatrice e, pertanto, tale criterio non può essere oggetto di sindacato, salvo che non sia inficiato da macroscopici errori di fatto, da illogicità  o da irragionevolezza manifesta (TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 22 gennaio 2020, n. 87; nello stesso senso, <em>ex multis,</em> Cons. Stato, Sez. III, 14 gennaio 2020, n. 330).<br /> Nel caso in esame i punteggi attribuiti e le motivazioni dedotte dalla Commissione a sostegno delle proprie valutazioni non risultano colpiti nè da evidenti vizi logici nè da errori di fatto.<br /> In particolare, in relazione ai sub criteri A1 (Organizzazione aziendale) e A.3 (Numero personale dipendente) e B.1 (Numero addetti al servizio) e B.3 (Organizzazione del personale), la commissione chiarisce che il punteggio ridotto attribuito all&#8217;offerta tecnica di parte ricorrente, deriva dal fatto che IOF, come si è detto, ha un numero di addetti a tempo indeterminato esiguo (5) e in sede di offerta ha indicato solo questi come &#8220;<em>personale impiegato</em>&#8221; per il servizio, senza definire il coinvolgimento degli ulteriori dipendenti a chiamata.<br /> Invero la relazione tecnica di parte ricorrente pare inequivoca in questo senso: al punto B.1 (Numero addetti destinati al servizio in oggetto) vengono indicati solo 5 nominativi (3 soci lavoratori e 2 dipendenti a tempo indeterminato); al punto B.2 (Composizione della squadra di intervento) si precisa che la squadra di intervento sarà  composta da 3 operatori, mentre nell&#8217;ipotesi di due interventi contemporanei, saranno messe a disposizioni due squadre, la prima composta da 3 operatori e la seconda composta da 2 operatori; al punto B.3 (Organizzazione del personale) si conferma espressamente che gli operatori sono 5.<br /> D&#8217;altra parte il punto 6.2 del disciplinare, in relazione al sub criterio B.1 richiedeva di indicare il &#8220;<em>numero di addetti destinati al servizio in oggetto</em>&#8221; precisando espressamente che &#8220;<em>verranno considerati i dipendenti con contrato di assunzione a tempo indeterminato o soci lavoranti</em>&#8220;.<br /> In definitiva, la Commissione ha preso in considerazione il fatto che la società  ricorrente aveva anche 6 dipendenti a chiamata, ma ha ritenuto tale profilo scarsamente significativo in ragione del fatto che in sede di offerta parte ricorrente non aveva definito il ruolo dei dipendenti a chiamata nè in relazione all&#8217;organizzazione aziendale (sub criteri A.1 e A.3) nè in relazione alla organizzazione dello specifico servizio (sub criteri B.1 e B.3), così¬ evitando di impegnarsi ad utilizzare effettivamente tali ulteriori (eventuali) risorse.<br /> 9.1. Quanto al criterio C), il disciplinare richiedeva come requisito minimo di partecipazione la disponibilità  di almeno due mezzi e come criterio di valutazione delle offerte, da cui derivava l&#8217;attribuzione di 4 punti, la disponibilità  di tre mezzi idonei.<br /> L&#8217;art. 6.2 del medesimo disciplinare stabiliva che per ottenere il citato punteggio aggiuntivo &#8220;<em>Dovranno essere indicati i mezzi in disponibilità  del soggetto dei quali dovranno essere allegate le fotocopie dei libretti di circolazione</em>&#8220;.<br /> La disponibilità  dei mezzi doveva pertanto essere effettiva sin dal momento della presentazione dell&#8217;offerta, mentre parte ricorrente ha acquisito tale effettiva disponibilità  solo successivamente come documentato dalla carta di circolazione prodotta in data 4 marzo 2020.<br /> Sul punto occorre altresì¬ evidenziare che tale prescrizione del disciplinare di gara &#8211; invero censurabile in base ai pìù recenti indirizzi espressi da ANAC &#8211; non è stata oggetto di specifica impugnazione e in ogni caso l&#8217;attribuzione dei 4 punti relativi al criterio C) non avrebbe comunque consentito all&#8217;offerta di parte ricorrente di raggiungere i 30 punti minimi richiesti dalla clausola di sbarramento e quindi di superare la cd. prova di resistenza.<br /> 9.2. Infine in merito alla mancata attribuzione dei quattro punti relativi criterio E) &#8220;<em>Proposte migliorative&#8221;, </em>non risulta illogica la motivazione della Commissione secondo cui<em> &#8220;non è stata considerata la deviazione di chiamata automatica per la reperibilità  24 h su 24 perchè giÃ  prevista e richiesta dal nostro Capitolato</em>&#8220;. La deviazione di chiamata non costituisce un servizio aggiuntivo-migliorativo, bensì¬ una mera modalità  per assicurare il raggiungimento del risultato imposto dal capitolato di garantire la reperibilità  24 ore su 24.<br /> 9.3. Nè quanto sopra esposto può essere superato in ragione dei principi, richiamati da parte ricorrente, del <em>favor partecipationis</em> e di necessaria interpretazione restrittiva delle cause di esclusione.<br /> Il richiamo a tali principi non risulta infatti pertinente, non potendo derivare dalla loro applicazione una limitazione alla discrezionalità  della Commissione nella valutazione della idoneità  tecnica delle offerte presentate.<br /> Il ricorso deve pertanto essere respinto.<br /> 10. Considerata la peculiarità  della fattispecie, le spese sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2020, tenutasi da remoto in modalità  videoconferenza, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Maddalena Filippi, Presidente<br /> Nicola Bardino, Referendario<br /> Filippo Dallari, Referendario, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-17-9-2020-n-828/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2020 n.828</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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