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	<title>17/9/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>17/9/2013 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2013 n.8313</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-9-2013-n-8313/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-9-2013-n-8313/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2013 n.8313</a></p>
<p>Pres. Piscitello – Est. Tomassetti Soc. Colussi S.p.A. (Avv.ti G. Forte, S. Crisci, R. Flammia) c/ AGCM (Avv. Stato) 1. Concorrenza e mercato – AGCM – Messaggio promozionale – Indicazioni nutrizionali comparative – Termine di paragone – Pratica commerciale scorretta – Configurabilità. 2. Concorrenza e mercato – AGCM – Indicazioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-9-2013-n-8313/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2013 n.8313</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-9-2013-n-8313/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2013 n.8313</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Piscitello – Est. Tomassetti<br /> Soc. Colussi S.p.A. (Avv.ti G. Forte, S. Crisci, R. Flammia) c/ AGCM (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e mercato – AGCM – Messaggio promozionale – Indicazioni nutrizionali comparative – Termine di paragone – Pratica commerciale scorretta – Configurabilità.	</p>
<p>2. Concorrenza e mercato – AGCM – Indicazioni nutrizionali comparative – Termine di paragone – Assenza – Conseguente – “Claim assoluto” – Assimilabilità.	</p>
<p>3. Concorrenza e mercato – AGCM – Infrazione – Accertamento – Impegni – Idoneità – Valutazione – Discrezionalità.	</p>
<p>4. Concorrenza e mercato – AGCM – Sanzione amministrativa – Irrogazione – Professionista – Dimensione economica – Singolo prodotto – Fatturato – Valutazione – Insufficienza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di indicazioni nutrizionali di tipo comparativo, la genericità o assenza di alcun termine di paragone rispetto al claim nutrizionale utilizzato, così come la assenza di pari risalto grafico delle indicazioni comparative costituisce comportamento negligente dell’impresa e, conseguentemente, rientra nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento Claim n.1924/2006.	</p>
<p>2. Le indicazioni nutrizionali di tipo comparativo (Es.: XX% di grassi in meno), in assenza di alcun elemento tipico di una indicazione nutrizionale comparativa, sono ritenute assimilabili al “claim assoluto” (Es.:“a basso contenuto di grassi/grassi saturi”), risultando, conseguentemente, illecite in assenza degli elementi previsti per il claim assoluto in questione.	</p>
<p>3. Con riferimento alle attribuzioni dell’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette, la valutazione sugli impegni proposti dai professionisti da parte dell’Autorità è ampliamente discrezionale, comportando la considerazione non solo circa l’idoneità delle misure correttive proposte, ma anche, come avvenuto nel caso di specie, quella sulla sussistenza di un rilevante interesse all&#8217;accertamento dell&#8217;eventuale infrazione, tenuto conto della peculiarità e complessità del caso concreto, ovvero la necessità di stabilire dei principi con riguardo ad una fattispecie inedita, o ad un mutato assetto di mercato, ovvero, ancora, l&#8217;interesse dell’Autorità ad irrogare un&#8217;ammenda (attesa la funzione deterrente e di monito per gli operatori rivestita da quest&#8217;ultima).	</p>
<p>4. In tema di attribuzioni dell’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette, la valutazione da parte dell’Autorità sulla dimensione economica e sull’importanza del professionista, finalizzata a disporre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, non può essere parametrata al solo fatturato o alla sola incidenza del prodotto cui la condotta si riferisce.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 974 del 2013, proposto da:<br />
Soc Colussi Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Forte, Stefano Crisci, Raffaella Flammia, con domicilio eletto presso Stefano Crisci in Roma, piazza Giuseppe Verdi, 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento AGCM n. 61765 (proc. n. PS8282) emesso il 16.11.2012 e notificato in data 21.11.2012 che ha ritenuto che la pratica commerciale descritta al punto II del provvedimento costituisca una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lett. b), nonché 22, commi 2 e 5 del codice del consumo, irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000,00 euro, nonché di ogni altro atto a questo annesso, presupposto e consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 luglio 2013 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In data 18 novembre 2011 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto un procedimento ai sensi dell’art. 4/2 del “<i>Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie</i>”, invitando Colussi a rimuovere i profili di scorrettezza rinvenuti sulle confezioni e nella campagna pubblicitaria di due linee di prodotti da forno Misura: specificamente “Misura alla soia” (nelle varianti biscotti e crackers) e “Misura Meno grassi” (nelle versioni crackers, biscotti e mini muffins), in quanto recanti <i>claim</i> comparativi sui grassi/grassi saturi ritenuti non rispondenti ai principi del Reg. CE 1924/06.<br />	<br />
In particolare, secondo l’AGCM da un lato il <i>claim</i> “meno grassi” non sarebbe qualificabile come <i>claim</i> comparativo, bensì sarebbe sinonimo del <i>claim</i> “assoluto” “a basso contenuto di grassi”, dall’altro l’etichetta non conterrebbe la specifica dei singoli elementi della comparazione visto che l’unica dicitura presente era il rinvio alla “<i>media dei crackers/biscotti/merende più venduti nel mercato</i>”, dicitura ritenuta insufficiente dall’Autority.<br />	<br />
In data 13 febbraio 2012 la suddetta <i>moral suasion</i> si concludeva con comunicazione dell’archiviazione del procedimento al professionista sul presupposto che Colussi, pur non condividendo nel modo più assoluto l’interpretazione della norma da parte dell’Autorità, aveva comunque aderito alle richieste di quest’ultima trasmettendo la bozza delle nuove etichette ed assicurando tale impostazione anche per il futuro.<br />	<br />
In tale procedimento la Colussi – nonostante la convinzione che il Reg. CE n. 1924/06 in realtà consenta la formulazione dei <i>claim</i> comparativi nutrizionali nel modo, viceversa, contestato dall’Autority e che, in merito al <i>claim</i> più generico “meno grassi”, la stessa lingua italiana permetta la decodifica della parola “meno” come termine di paragone – nella speranza che nell’immediato futuro venissero in qualche modo formulate linee guida comuni a tutti i competitors e, al solo scopo di evitare ulteriori contestazioni dall’impatto economico notoriamente rilevante, ha deciso di adeguarsi a quanto preteso dall’AGCM attraverso i seguenti accorgimenti:<br />	<br />
&#8211; impostazione dei <i>claim</i> comparativi con frasi tipo “- x % grassi”;<br />	<br />
&#8211; riferimento al termine di paragone con la medesima rilevanza grafica (per dimensioni, carattere e colore impiegato) del <i>claim</i> nutrizionale;<br />	<br />
&#8211; impegno a corredare (anche per i nuovi incarti) tali <i>claim</i> comparativi con specifica tabella contenente i riferimenti nutrizionali dei competitor in apposita pagina web con rimando a tale pagina sul fronte dell’etichetta in corrispondenza del ter<br />
Nei mesi di aprile e maggio 2012 l’AGCM ha condotto d’ufficio una specifica attività ispettiva, al fine di verificare che la ditta Colussi avesse adottato le opportune modifiche ed integrazioni nella presentazione dei prodotti a marchio Misura recanti <i>claim</i> comparativi nutrizionali così come pattuite nel procedimento conclusosi con <i>moral suasion</i>. In particolare:<br />	<br />
&#8211; il 15 aprile 2012 ha rilevato la trasmissione televisiva dello spot relativo alla referenza Mini muffin Misura, ove in alcuni fotogrammi è inquadrata la confezione del prodotto, già oggetto di moral suasion, priva delle modifiche promesse dal profession<br />
&#8211; il 24 aprile e il 23 e 25 maggio 2012 sono stati effettuati accessi al sito internet aziendale www.misura.it, in cui si dà atto della presenza del <i>claim</i> “meno grassi” per i biscotti “meno 80% di grassi”, crackers “meno 75% di grassi” e mini muffi<br />
In occasione delle suddette verifiche del sito internet, l’Autorità ha rilevato la promozione di ulteriori prodotti a marchio Misura rispetto a quelli specificamente esaminati nella <i>moral suasion</i> modulata in modo analogo a quella già esaminata in quel procedimento.<br />	<br />
In data 8 giugno 2012, l’AGCM ha quindi comunicato al professionista l’avvio del procedimento istruttorio n. PS8282, con contestuale richiesta di informazioni in relazione alla diffusione dei messaggi promozionali dei suddetti prodotti Misura recanti l’esaltazione di <i>claim</i> nutrizionali di tipo comparativo e declinati, sia a mezzo di spot radiofonico e televisivo che sul sito internet aziendale, sia sulle relative etichette, evidenziando profili di scorrettezza comunicazionale per due ordini di motivi:<br />	<br />
&#8211; assunta inottemperanza al precedente procedimento di <i>moral suasion</i>;<br />	<br />
&#8211; non corretta impostazione dei messaggi nutrizionali comparativi dei prodotti che non erano stati oggetto di specifica disamina nel suddetto procedimento di <i>moral suasion</i>.<br />	<br />
Il 2 luglio 2012 Colussi, oltre a produrre la documentazione richiesta ha esposto le sue difese e presentato contestuale proposta di impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del codice del consumo.<br />	<br />
Nelle date 10 settembre 2012 e 26 settembre 2012 la parte ha inviato ulteriori memorie difensive.<br />	<br />
In data 15 novembre 2012 l’AGCM, non tenendo conto delle eccezioni della Colussi, ha emanato l’atto impugnato, con il quale ha deliberato che la comunicazione esaminata integra una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lett. b), 22, commi 1 e 5 del codice di consumo, vietandone la diffusione o la comunicazione ed ha irrogato alla società una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 100.000,00 sul presupposto che Colussi avrebbe “utilizzato claim nutrizionali di tipo comparativo (i.e. meno xx% di grassi/grassi saturi) privi dell’adeguata e strettamente contigua evidenziazione del termine di raffronto utilizzato”.<br />	<br />
Deduce la ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profilo.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.<br />	<br />
Alla udienza del 3 luglio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso in oggetto concerne il procedimento instaurato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e relativo al comportamento posto in essere dalla odierna ricorrente, consistente nella diffusione di messaggi promozionali – sul <i>packaging</i>, via spot radiofonici e televisivi nonché sul sito internet riferibile al professionista – relativi ad alcuni prodotti (biscotti, crackers, fette biscottate, merendine, fiocchi di cereali, cornflakes e gelati) ed incentrati su <i>claim</i> nutrizionali di tipo comparativo distinti per nutriente (“meno XX % di grassi”, “meno XX% di grassi saturi”, “meno XX% di zuccheri”) oppure riferiti alle calorie (“meno XX% di calorie”).<br />	<br />
In particolare, in data 18 novembre 2011, la società ricorrente veniva invitata, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del Regolamento previgente, ad eliminare i profili di scorrettezza rinvenuti sulle confezioni e nella campagna pubblicitaria di due linee di prodotti &#8211; denominate, rispettivamente, “Misura alla Soia” (biscotti e crackers) e “Meno grassi” (crackers, biscotti e mini muffins) – nonché delle “sfoglie di biscotto con mais Gusto Leggero – Meno grassi – meno 50 %” , mediante la rimozione, in seno alla complessiva comunicazione pubblicitaria, della dicitura “Meno grassi”, nonché attraverso l’evidenziazione, accanto al <i>claim</i> comparativo sui grassi/grassi saturi ivi apposto e con pari risalto grafico, del termine di confronto utilizzato con eventuale rinvio al sito internet aziendale per la specifica dei singoli elementi della comparazione vantata.<br />	<br />
Con nota del 20 gennaio 2012, Colussi trasmetteva la bozza delle nuove confezioni dei succitati prodotti ove sia il <i>claim</i> nutrizionale (la percentuale in riduzione di nutriente vantata) che il termine di paragone risultavano avere pari risalto grafico. <br />	<br />
L’operatore trasmetteva, altresì, la tabella riassuntiva dei dati offerti in visione al consumatore al fine di acquisire le informazioni di dettaglio sul campione utilizzato per il raffronto con lo specifico prodotto venduto: l’azienda assicurava che la tabella sarebbe stata pubblicata nel sito aziendale, per ogni prodotto, nella pagina web dedicata.<br />	<br />
Quanto alla linea già denominata “Meno Grassi”, Colussi affermava di aver espunto la medesima dicitura da ogni supporto comunicativo e di aver predisposto la bozza delle relative confezioni in analogia a quanto sopra proposto per i prodotti Misura; inoltre, anche per tali prodotti, l’informativa di dettaglio sul campione di alimenti in comparazione sarebbe stata resa, a dire del professionista, sul sito internet aziendale, con tabella del tutto analoga a quella sopra riportata per i frollini e i crackers alla soia.<br />	<br />
Attesi i riscontri forniti dalla società e le rassicurazioni dalla medesima fornite circa l’allineamento, anche per il futuro, alle indicazioni ricevute nella <i>moral suasion</i>, l’Autorità comunicava al professionista, in data 13 febbraio 2012, l’archiviazione del caso.<br />	<br />
Nei mesi di aprile e maggio 2012 sono state svolte alcune verifiche d’ufficio in merito alla campagna promozionale in atto diffusa sui prodotti Colussi. <br />	<br />
In data 15 aprile 2012 è stata rilevata la diffusione dello spot relativo al prodotto Mini Muffin Misura ove, in alcuni fotogrammi, era inquadrata la confezione del prodotto che era stata oggetto di moral suasion, e ove appariva in evidenza la dicitura “MENO GRASSI” sopra al claim “- 50 % di grassi”. Verso il termine del filmato, una voce fuori campo ripeteva detta percentuale, mentre in sovrimpressione scorreva la dicitura in caratteri molto piccoli “rispetto alla media delle merende più vendute”.<br />	<br />
In riferimento al medesimo prodotto – nonché ai biscotti “meno 80% di grassi” ed ai crackers “meno 75% di grassi” – le pagine web del sito internet aziendale www.misura.it, verificate d’ufficio alle date del 24 aprile nonché del 23 e 25 maggio 2012, recavano ancora la dicitura “meno grassi”, a denominazione della linea di prodotti; inoltre, vi era riprodotta ancora l’immagine del packaging dei prodotti come commercializzati anteriormente all’invito rivolto dall’Autorità. Mentre la presentazione evidenziava come ciascun prodotto contenesse una specifica percentuale in riduzione di grassi “rispetto ai primi/e 10 biscotti/crackers/merende più venduti/e sul mercato”, non era tuttavia pubblicata la tabella analitica di confronto con gli alimenti congeneri di aziende concorrenti presi in considerazione.<br />	<br />
Sempre in seno al sito aziendale, riscontri del tutto analoghi – relativamente all’apposizione del <i>claim</i> “meno grassi saturi” e all’assenza della tabella di raffronto con altri prodotti congeneri – sono stati acquisiti anche per i prodotti caratterizzati dai <i>claim</i> nutrizionali comparativi sui grassi saturi (biscotti e crackers alla soia), anch’essi oggetto della suddetta <i>moral suasion</i>. Nella parte descrittiva, inoltre, veniva vantata la riduzione percentuale di grassi saturi ascritta al prodotto senza indicare alcun termine di raffronto.<br />	<br />
La tabella di confronto risultava inoltre assente per molti altri prodotti presenti nel medesimo sito aziendale, quali biscotti, merendine, cereali da colazione, fette biscottate e gelati, recanti vari <i>claim</i> nutrizionali di tipo comparativo relativi alla riduzione percentuale di uno specifico nutriente (grassi/zuccheri/grassi+zuccheri) oppure di calorie rispetto ai primi 10 prodotti congeneri più venduti sul mercato.<br />	<br />
Sulla base di tali valutazioni l’Autorità ha proceduto alla valutazione in termini di scorrettezza della pratica commerciale indicata, irrogando alla società odierna ricorrente la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100.000,00.<br />	<br />
Deduce la ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.<br />	<br />
Il ricorso è infondato.<br />	<br />
Rileva il Collegio come la pratica commerciale scorretta imputata alla odierna ricorrente sia consistita nell’ingannevole utilizzo di indicazioni nutrizionali di tipo comparativo e nell’ingannevole utilizzo di indicazioni nutrizionali assimilabili ai <i>claims</i> assoluti pur in assenza dei requisiti necessari ai fini della spendita di tale <i>claim</i>.<br />	<br />
In particolare, l’Autorità ha rilevato che “<i>tali messaggi pubblicitari, caratterizzati da claim nutrizionali di tipo comparativo, risultano idonei a fuorviare i consumatori da scelte commerciali consapevoli e nutrizionalmente fondate, principalmente a causa della prospettazione enfatica ed isolata della riduzione percentuale di nutriente che, in quanto priva dell’indicazione del termine di raffronto, sortisce effetti confusori circa l’effettiva portata nutrizionale del prodotto e, specificamente, in riferimento ai claim nutrizionali cd. ‘assoluti’ (i.e. A BASSO CONTENUTO DI GRASSI/GRASSI SATURI) ammessi dal Reg. CE n. 1924/2006 solamente in presenza di specifici requisiti di contenuto del nutriente, che nella fattispecie de quibus non ricorrono. Valga qui sottolineare che quelli in esame sono prodotti che presentano un contenuto pro etto di grassi/grassi saturi superiore al limite stabilito dall’Allegato al Regolamento UE n. 1924/2006 al fine della legittima spendita pubblicitaria di un claim nutrizionale relativo al contenuto ridotto di tali nutrienti, pari a, rispettivamente, 3 gr. e 1,5 gr. per etto di prodotto: si tratta, cioè di alimenti che – come moltissimi prodotti congeneri – hanno una portata nutrizionale in sé non esattamente ‘dietetica’ o ridotta. Pertanto, al fine di proporli al pubblico in una veste più attraente che valga a differenziarli in seno allo specifico mercato, Colussi è ricorso ad una indicazione nutrizionale di tipo comparativo (- xx% di grassi/grassi saturi) che, seppur consentita dal citato Allegato – in quanto di significato equivalente all’espressione ‘a tasso ridotto di…’ – viene però utilizzata in una modalità omissiva – e pertanto, ingannevole – per il consumatore. In particolare, proprio la conformazione del claim e la grande enfasi attribuita alla percentuale di riduzione sono idonee a veicolare al potenziale acquirente un’informazione suscettibile di ingannarlo sul dato fondamentale del reale quantitativo della sostanza nutritiva recata dall’alimento – e, quindi, sulla reale portata nutrizionale dello stesso – ingenerando, anzi, la suggestione che il prodotto reclamizzato arrechi, al proprio regime alimentare, un apporto nutrizionale ridotto in grassi/grassi saturi. (…) Nei casi in esame, nonostante il rispetto delle condizioni relative alla riduzione del nutriente, come indicate dall’Allegato, al fine della spendita dell’indicazione nutrizionale comparativa – ossia una riduzione di almeno il 30% rispetto al prodotto simile – il claim apposto sul prodotto non appare immediatamente quale indicazione nutrizionale comparativa – relativa al confronto con altri alimenti – in quanto non viene chiaramente individuato il prodotto o la gamma di alimenti oggetto di raffronto, come richiesto dallo stesso Regolamento n. 1924/2006 (cfr. art. 9 e considerando 20). In particolare, qualsiasi indicazione di vantaggio nutrizionale apposta sull’alimento (in virtù dello specifico contenuto di nutriente vantato) deve essere rettamente ed immediatamente percepita dal consumatore nella modalità del confronto e soltanto a paragone di alimenti della stessa categoria prendendo in considerazione una gamma di alimenti nell’ambito di tale categoria. In particolare, l’assenza – accanto alla percentuale di riduzione vantata – dello specifico termine di raffronto considerato non permette di comprendere quale sia il contenuto effettivo del nutriente presente nel prodotto e genera un effetto confusorio con i claim assoluti, inducendo in errore i consumatori sull’effettiva portata nutrizionale del medesimo prodotto. (…) Appare, inoltre, ingannevole l’apposizione delle diciture “MENO GRASSI” e “MENO GRASSI SATURI” sul sito aziendale per denominare la linea dei prodotti composta dai biscotti “meno 80 % di grassi”, crackers “meno 75 % di grassi” e “Minimuffin meno 50 % di grassi” (MENO GRASSI) e la linea composta dai biscotti “alla Soia meno 30 % di grassi saturi”, crackers “alla Soia meno 50 % di grassi saturi” (MENO GRASSI SATURI). Trattasi, infatti, di indicazioni nutrizionali assimilabili al claim assoluto “a basso contenuto di grassi/grassi saturi”, relativo ad un ridotto quantitativo di nutrienti nel prodotto, non essendo percepibile alcun elemento tipico di un’indicazione nutrizionale comparativa per la quale mancherebbero comunque gli elementi sopraindicati necessari a renderla chiaramente riconoscibile come tale. E ciò soprattutto quando, come nel caso de quo, tali diciture risultino distintamente evidenziate ed addirittura utilizzate a denominazione di linee di prodotti. Ne consegue lo scorretto utilizzo dei claim in questione poiché ingannevoli, circa la portata nutrizionale dei prodotti, dal momento che i medesimi hanno un contenuto di grassi/grassi saturi in genere superiore alla soglia consentita per la spendita del claim assoluto sulla riduzione di tali nutrienti</i>” (Cfr. §§ 45-57 del provvedimento impugnato).<br />	<br />
Osserva il Collegio come le indicazioni nutrizionali contenute nelle etichette e nella presentazione pubblicitaria degli alimenti siano oggetto di specifica disciplina nell’ambito del Regolamento Claim n. 1924/2006.<br />	<br />
In particolare, gli artt. 8 e 9 del Capo III del Regolamento dispongono che “<i>Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate nell&#8217;allegato e conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento</i>” (art. 8, comma 1), specificando, quanto alle indicazioni comparative, che “<i>Fatta salva la direttiva 84/450/CEE, il confronto può essere fatto soltanto tra alimenti della stessa categoria prendendo in considerazione una gamma di alimenti di tale categoria. La differenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/o nel valore energetico è specificata e il confronto è riferito alla stessa quantità di prodotto. 2. Le indicazioni nutrizionali comparative confrontano la composizione dell&#8217;alimento in questione con una gamma di alimenti della stessa categoria privi di una composizione che consenta loro di recare un&#8217;indicazione, compresi alimenti di altre marche</i>” (art. 9).<br />	<br />
In ottemperanza a quanto rilevato dall’articolo 8, l’Allegato al Regolamento elenca le indicazioni nutrizionali consentite, espressamente contemplando – tra le altre – quelle relative sia al “TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]” – “<i>L&#8217;indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive è stato ridotto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30 % rispetto a un prodotto simile, ad eccezione dei micronutrienti, per i quali è accettabile una differenza del 10 % nei valori di riferimento di cui alla direttiva 90/496/CEE, e del sodio o del valore equivalente del sale, per i quali è accettabile una differenza del 25 %. L&#8217;indicazione “a tasso ridotto di grassi saturi” e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo: a) se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans nel prodotto riportante l&#8217;indicazione risulta inferiore almeno del 30 % alla somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans in un prodotto analogo; nonché b) se il contenuto in acidi grassi trans del prodotto riportante l&#8217;indicazione è uguale o inferiore a quello rintracciabile in un prodotto analogo. L&#8217;indicazione “a tasso ridotto di zuccheri” e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo se la quantità di energia del prodotto riportante l&#8217;indicazione è pari o inferiore alla quantità di energia di un prodotto analogo</i>” – sia alla definizione di “LEGGERO/LIGHT” – “<i>L&#8217;indicazione che un prodotto è &#8220;leggero&#8221; o &#8220;light&#8221; e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condizioni fissate per il termine &#8220;ridotto&#8221;; l&#8217;indicazione è inoltre accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto &#8220;leggero&#8221; o light</i>”.<br />	<br />
Dal combinato disposto delle norme richiamate si evince chiaramente che le indicazioni nutrizionali comparative, consentite secondo i modelli indicati nell’Allegato, devono in ogni caso soddisfare le condizioni previste dal Regolamento al fine di garantire “<i>un elevato livello di tutela dei consumatori, per dare ai consumatori le informazioni necessarie affinché compiano scelte nella piena consapevolezza dei fatti e per creare condizioni paritarie di concorrenza per l&#8217;industria alimentare</i>” (Cfr. Considerando n. 9, Regolamento n. 1924/2006).<br />	<br />
Sotto tale profilo, dunque, occorre osservare come lo stesso Regolamento, con riguardo alle indicazioni nutrizionali comparative, prescriva che il prodotto comparato sia chiaramente individuato (Cfr. Considerando 21 al Regolamento n. 1924/2006 secondo cui “<i>per le indicazioni nutrizionali comparative, è necessario che il prodotto comparato sia chiaramente individuato a beneficio del consumatore finale</i>”), non essendo sufficiente una generica indicazione dell’oggetto del confronto.<br />	<br />
In tale prospettiva, conseguentemente, il comportamento contestato alla ricorrente rientra pienamente nel dettato del citato Regolamento in relazione alla rilevata assenza di una chiara indicazione dei prodotti oggetto di comparazione (genericità o assenza di alcun termine di raffronto dei prodotti utilizzati accanto alla percentuale di riduzione vantata ovvero mancanza di pari risalto grafico del termine di paragone rispetto al <i>claim</i> nutrizionale vantato dal prodotto).<br />	<br />
Appaiono, dunque, corrette le conclusioni della Autorità in merito alla rilevata modalità omissiva della indicazione nutrizionale che, infatti, risulta essere stata oggetto di revisione ad opera della stessa ricorrente a far data dal 27 giugno 2012.<br />	<br />
Osserva il Collegio, del resto, come l&#8217;art. 20. co. 2, D.Lgs. n. 206/2005, come modificato dal D.Lgs. n. 146/2007, indichi che una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura appezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta ad un determinato gruppo di consumatori; l&#8217;art. 21 considera ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più determinati elementi (tra cui la natura del prodotto, le caratteristiche principali dello stesso, i risultati che si possono attendere dal suo uso) e, in ogni caso, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.<br />	<br />
Non v’è dubbio, quindi, che la rilevata genericità o assenza di alcun termine di paragone rispetto al <i>claim</i> nutrizionale utilizzato, così come la assenza di pari risalto grafico delle indicazioni comparative costituisca comportamento negligente dell’impresa e, conseguentemente, rientri nel campo di applicazione delle disposizioni richiamate.<br />	<br />
D’altra parte, anche con riferimento al profilo della diffusione – sul medesimo sito della ricorrente – di messaggi recanti le diciture “MENO GRASSI SATURI” per i biscotti (“alla Soia meno 30 % di grassi saturi”) ed i crackers (“alla Soia meno 50 % di grassi saturi”), nonché “MENO GRASSI” in riferimento ai biscotti (“meno 80 % di grassi”), ai crackers (“meno 75 % di grassi”) ed ai minimuffin (“meno 50 % di grassi”), non appaiono fondate le censure avanzate dalla parte ricorrente.<br />	<br />
Le indicazioni nutrizionali in oggetto, infatti, in assenza di alcun elemento tipico di una indicazione nutrizionale comparativa, sono state correttamente ritenute assimilabili al <i>claim</i> assoluto “a basso contenuto di grassi/grassi saturi” e, conseguentemente, illegittime in assenza degli elementi necessari ai fini della spendita del claim assoluto (Cfr. § 57 del provvedimento impugnato). <br />	<br />
In tale quadro &#8211; respinte le censure relative alla non corretta impostazione dei messaggi nutrizionali comparativi dei prodotti che non erano stati oggetto di specifica disamina nel procedimento di <i>moral suasion</i> &#8211; si deve anche concludere per l’assenza di elementi giustificativi per procedere al richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell&#8217;art. 267 del TFUE in merito alla interpretazione di cui all’art. 9 del Regolamento CE n. 1924/2006 – se, cioè, l’art. 9 debba essere interpretato nel senso di imporre all’operatore che adotti un <i>claim</i> nutrizionale di inserire nel medesimo spazio del supporto media utilizzato con chiarezza e nella medesima enfasi grafica, cromatica e dimensionale il termine di paragone rinviando, eventualmente, al sito internet del professionista per il dettaglio delle stesse informazioni &#8211; poiché si tratta di un caso in cui la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con chiarezza, univocità ed evidenza tali da non dare adito a nessun ragionevole dubbio interpretativo sulla soluzione da dare alla questione sollevata (Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2011, n. 896).<br />	<br />
Quanto, poi, alla eccezione pregiudiziale di legittimità costituzionale degli artt. 20, 21, comma 1 lett. b), nonché 22, commi 2 e 5, del codice di consumo in relazione all’art. 9 del Regolamento CE n. 1924/2006 per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., è sufficiente rilevare che il fondamento giustificativo della limitazione alla commercializzazione dei prodotti contenenti <i>claim</i> nutrizionali comparativi si rinviene nello stesso diritto comunitario in modo tale da riguardare in misura egualitaria l’intera produzione commercializzata in Italia.<br />	<br />
Egualmente infondate appaiono le censure relative alla assunta inottemperanza, da parte della ricorrente, al precedente procedimento di <i>moral suasion</i>.<br />	<br />
Sotto tale profilo, la ricorrente eccepisce che l’Autorità, nel procedimento in oggetto, non avrebbe mai indicato a Colussi un termine per adempiere alle modifiche concordate e, pertanto, le verifiche condotte dopo soli due mesi dalla archiviazione non avrebbero potuto essere idonee ad individuare una inottemperanza da parte della società; ancora, la ricorrente deduce che le concordate modalità comunicazionali sarebbero state adempiute da Colussi nei termini congrui per apportare simili modifiche nei mezzi pubblicitari adottati.<br />	<br />
Osserva preliminarmente il Collegio, come nell’invito a rimuovere i profili di possibile scorrettezza della condotta commerciale della ricorrente (nota prot. n. 0067684 in data 18 novembre 2011), l’Autorità ha espressamente chiesto di trasmettere “<i>entro 30 giorni dal ricevimento della presente, una relazione dettagliata di quanto posto in essere ai fini della rimozione</i>”.<br />	<br />
Con nota del 20 gennaio 2012, infatti, la ricorrente ha trasmesso la bozza delle nuove confezioni dei prodotti, ove sia il <i>claim</i> nutrizionale che il termine di paragone risultavano avere pari risalto grafico; la ricorrente ha, altresì, trasmesso la tabella analitica di raffronto, assicurando che sarebbe stata pubblicata nel sito aziendale, per ogni prodotto, nella pagina <i>web</i> dedicata. Allo stesso modo, la ricorrente procedeva per la linea denominata “Meno Grassi”.<br />	<br />
A fronte di tali impegni, tuttavia, la ricorrente è rimasta inadempiente sino alla data del 27 giugno 2012.<br />	<br />
Nei mesi di aprile e maggio 2012, infatti, sono state svolte alcune verifiche d’ufficio in merito alla campagna promozionale in atto diffusa sui prodotti Colussi. <br />	<br />
In particolare, in data 15 aprile 2012 è stata rilevata la diffusione dello spot relativo al prodotto Mini Muffin Misura ove, in alcuni fotogrammi, era inquadrata la confezione del prodotto che era stata oggetto di <i>moral suasion</i>, e ove appariva in evidenza la dicitura “MENO GRASSI” sopra al claim “- 50 % di grassi”. Verso il termine del filmato, una voce fuori campo ripeteva detta percentuale, mentre in sovrimpressione scorreva la dicitura in caratteri molto piccoli “rispetto alla media delle merende più vendute”.<br />	<br />
In riferimento al medesimo prodotto – nonché ai biscotti “meno 80% di grassi” ed ai crackers “meno 75% di grassi” – le pagine web del sito internet aziendale www.misura.it, verificate d’ufficio alle date del 24 aprile nonché del 23 e 25 maggio 2012, recavano ancora la dicitura “meno grassi”, a denominazione della linea di prodotti; inoltre, vi era riprodotta ancora l’immagine del packaging dei prodotti come commercializzati anteriormente all’invito rivolto dall’Autorità. Mentre la presentazione evidenziava come ciascun prodotto contenesse una specifica percentuale in riduzione di grassi “rispetto ai primi/e 10 biscotti/crackers/merende più venduti/e sul mercato”, non era tuttavia pubblicata la tabella analitica di confronto con gli alimenti congeneri di aziende concorrenti presi in considerazione.<br />	<br />
Sempre in seno al sito aziendale, riscontri del tutto analoghi – relativamente all’apposizione del claim “meno grassi saturi” e all’assenza della tabella di raffronto con altri prodotti congeneri – sono stati acquisiti anche per i prodotti caratterizzati dai claim nutrizionali comparativi sui grassi saturi (biscotti e crackers alla soia), anch’essi oggetto della suddetta moral suasion. Nella parte descrittiva, inoltre, veniva vantata la riduzione percentuale di grassi saturi ascritta al prodotto senza indicare alcun termine di raffronto.<br />	<br />
La tabella di confronto risultava inoltre assente per molti altri prodotti presenti nel medesimo sito aziendale, quali biscotti, merendine, cereali da colazione, fette biscottate e gelati, recanti vari claim nutrizionali di tipo comparativo relativi alla riduzione percentuale di uno specifico nutriente (grassi/zuccheri/grassi+zuccheri) oppure di calorie rispetto ai primi 10 prodotti congeneri più venduti sul mercato.<br />	<br />
Sotto tale profilo, del resto, non possono assumere rilievo dirimente le giustificazioni addotte dalla ricorrente con riguardo all’inadempimento ovvero al ritardo nella predisposizione di idonee misure volte ad eliminare i profili oggetto di contestazione.<br />	<br />
In particolare, quanto agli spot televisivi, la ricorrente sostiene che, in assenza di una specifica tempistica da parte della Autorità al fine di rimuovere i profili di scorrettezza rilevati, avrebbe ritenuto legittimo diffondere lo spot precedentemente girato con la semplice aggiunta, negli ultimi fotogrammi, della dicitura in scorrimento (cd. sottopancia) “rispetto alla media delle merende più vendute (www.misura.it)” in un carattere “correntemente utilizzato per questo tipo di informazioni nei comunicati televisivi”. Rileva, inoltre, che lo spot medesimo sarebbe stato in programmazione con “investimenti irrisori” per un periodo di soli due mesi (aprile e maggio 2012) e su limitati canali di divulgazione (per lo più digitali terrestri).<br />	<br />
Osserva il Collegio come correttamente l’Autorità abbia ritenuto la modalità utilizzata dalla ricorrente quale inidonea ad eliminare i profili di rilevata illegittimità;la precisazione “rispetto alla media delle merende più vendute” che scorre velocemente in alcuni fotogrammi è risultata avere caratteri assai piccoli e poco leggibili e, soprattutto, non è risultata adeguatamente accostata alla percentuale che, per la posizione e l’enfasi grafica, si presta ad una lettura isolata da parte del consumatore con un evidente effetto di ingannevolezza.<br />	<br />
Né appare decisivo il rilievo operato dalla ricorrente in merito al rispetto delle esigenze comunicazionali e di tempo necessario al fine della modifica dello spot televisivo già girato; sotto tale profilo, infatti, è sufficiente rilevare che i limiti di tempo e di spazio del mezzo televisivo non escludono la possibilità per il professionista di optare per una diversa evidenza grafica o enfasi rispetto ad informazioni indispensabili ai fini della tutela del consumatore e della corretta percezione delle reali caratteristiche dell’offerta.<br />	<br />
Per quanto riguarda, poi, il sito internet aziendale, la ricorrente sostiene che, in assenza di indicazioni da parte della Autorità circa le tempistiche di adeguamento, la società si era attivata per apportare le modifiche richieste in un tempo valutato da essa congruo in circa 100/120 giorni. Deduce, ancora, la ricorrente che le operazioni del sito internet dovevano tenere conto dei tempi tecnici per provvedere alla predisposizione dei nuovi incarti e che, a causa di ciò, non erano ancora state rimosse le immagini relative alle precedenti confezioni.<br />	<br />
Inoltre, anche il ritardo nella pubblicazione <i>on line</i> delle distinte tabelle di comparazione con altri prodotti congeneri (avvenuta solo il 27 luglio 2012) sarebbe stato causato da fatti indipendenti dalla volontà della ricorrente, specificamente dal posticipato rilascio della autorizzazione all’uso dei dati forniti dalla società SymphonyIRI Group S.r.l. sulla base di un contratto con questa stipulato in data 26 ottobre 2011 (autorizzazione resa soltanto il 28 maggio 2012). In ogni caso, gli accessi alle pagine web sarebbero stati soltanto 6.818 nel periodo da febbraio a giugno 2012.<br />	<br />
Anche tali giustificazioni appaiono in conferenti; pur dato quale presupposto del ritardo il fatto ascrivibile al terzo (contratto stipulato con la società SymphonyIRI), non v’è dubbio che la ricorrente ben avrebbe potuto interrompere tempestivamente la diffusione <i>on line</i> dei messaggi pubblicitari ritenuti ingannevoli, nell’attesa della predisposizione delle nuove confezioni da pubblicizzare sul sito internet.<br />	<br />
Simili considerazioni valgono, poi, per la mancata disponibilità dei dati che dovevano essere riportati nella tabella analitica di confronto, pubblicata sul sito internet solo a far data dal 27 giugno 2012 (nonostante l’approvazione operata dalla Autorità nel mese di febbraio 2012). Peraltro, nei numerosi contatti intercorsi con l’Autorità durante la procedura di <i>moral suasion</i>, la ricorrente non aveva mai esplicitato, con chiarezza e nel dettaglio, esigenze derivanti dalla tempistica richiesta per adempimenti preventivi (specificamente, l’autorizzazione da parte della società SymphonyIRI) al fine di seguire le indicazioni ricevute.<br />	<br />
Con riguardo alle modifiche richieste sul <i>packaging</i> dei prodotti in questione, la ricorrente deduce il proprio tempestivo impegno all’adeguamento delle confezioni, avvenuto in data 27 giugno 2012, adducendo a comprova anche le comunicazioni interne riguardanti l’iter di approvazione; sarebbe, quindi, destituita di fondamento la contestazione dell’assunta inottemperanza alla <i>moral suasion</i>, in quanto l’Autorità non aveva fissato alcun termine per l’adempimento.<br />	<br />
Anche in tale caso, peraltro, non può che ribadirsi che la ricorrente ha continuato a commercializzare i prodotti con gli incarti privi del termine di raffronto, accanto alla percentuale in riduzione vantata, per svariati mesi dopo la conclusione della <i>moral suasion</i> e nonostante le rassicurazioni fornite all’Autorità in quella sede.<br />	<br />
Allo stesso modo infondate appaiono le censure in ordine alle contestate motivazioni dell’Autorità che sono alla base della decisione di rigetto degli impegni presentati dalla ricorrente nel corso del procedimento.<br />	<br />
Eccepisce la ricorrente che, secondo la normativa in vigore, gli impegni non dovrebbero sanare in maniera retroattiva gli effetti della comunicazione di avvio del procedimento, ma essere semplicemente idonei a porre fine alla infrazione contestata.<br />	<br />
Come noto, ai sensi dell&#8217;art. 27, comma 7, del Codice del Consumo (come modificato dal D.Lgs. 2 agosto 2007 n. 146), “<i>ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale</i>”, l&#8217;Autorità può ottenere dal professionista responsabile l&#8217;assunzione dell&#8217;impegno di porre fine all&#8217;infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. <br />	<br />
L&#8217;Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione dell&#8217;impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l&#8217;Autorità, valutata l&#8217;idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all&#8217;accertamento dell&#8217;infrazione.<br />	<br />
L&#8217;istituto appare modellato su quello della c.d. “decisione con impegni”, introdotto, nell&#8217;ambito della tutela della concorrenza, dall&#8217;art. 9 del Regolamento CE n. 1/2003; e, analogamente a quest&#8217;ultimo, comporta una valutazione ampiamente discrezionale da parte dell&#8217;Autorità, tenuto conto del fatto che l&#8217;accettazione degli impegni non produce quell&#8217;effetto di chiarimento della regola giuridica che deriva, invece, dalle decisioni con le quali venga accertata la sussistenza e consistenza di un’infrazione.<br />	<br />
Anche in materia di pratiche commerciali scorrette, l&#8217;Autorità è quindi chiamata a valutare non solo l&#8217;idoneità delle misure correttive proposte, ma anche, come avvenuto nel caso di specie, la sussistenza di un rilevante interesse all&#8217;accertamento dell&#8217;eventuale infrazione; comunque, escluso che la valutazione – latamente discrezionale – nella fattispecie esercitabile possa venire in considerazione laddove si versi, come precisato dalla norma, in ipotesi di “<i>manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale</i>”.<br />	<br />
In presenza di tali limiti, è rimesso all’Autorità valutare se la peculiarità e complessità del caso concreto, ovvero la necessità di stabilire dei principi con riguardo ad una fattispecie inedita, o ad un mutato assetto di mercato, ovvero, ancora, l&#8217;interesse dell’Autorità ad irrogare un&#8217;ammenda (attesa la funzione deterrente e di monito per gli operatori rivestita da quest&#8217;ultima), giustifichino – o meno – il rigetto degli impegni presentati: venendo, nella prima ipotesi, in considerazione la necessità di accertare, concludendo il procedimento ordinario, l&#8217;avvenuta infrazione.<br />	<br />
Alla stregua delle condotte osservazioni (e richiamando, sul punto, quanto dalla Sezione già più volte affermato: cfr. ex multis la sentenza 8 settembre 2009 n. 8394), appare legittima, nel caso concreto, la motivazione della l’Autorità volta al rigetto degli impegni proposti dall’operatore commerciale in ragione dell’inidoneità degli stessi a rimuovere gli elementi di scorrettezza individuati nella comunicazione di avvio del procedimento (Cfr. §§ 59-61 del provvedimento impugnato “<i>In particolare, essi si limitano ad indicare le modifiche già effettuate dal professionista, durante il procedimento, in seno alla comunicazione pubblicitaria dei propri prodotti, senza tuttavia che tali misure siano in grado, per loro stesse, a riparare con effetti retroattivi i profili di illiceità già presenti nelle precedenti condotte, come contestati con la comunicazione di avvio. Il fatto che tali impegni valgano solo per il futuro, come espressamente dichiarato più volte dal professionista, non appare sufficiente a riparare il vulnus arrecato ai consumatori se non in aggiunta ad iniziative concrete, idonee a rimuovere gli effetti della condotta scorretta. Pertanto, non appare conferente il riferimento, nelle difese di Colussi, ad alcuni provvedimenti di accoglimento impegni già emanati dall’Autorità in riferimento a fattispecie asseritamente analoghe. In realtà, si trattava di casi nettamente diversi in cui il professionista, nelle sue proposte, aveva effettivamente garantito ai consumatori un quid pluris di tutela, oppure ove – diversamente dal caso in esame – le campagne pubblicitarie rilevate erano assai poco diffuse, oppure, ancora, riguardavano prodotti con volumi di vendita assai ridotti e addirittura in progressivo decremento. Va, invece, rilevato, quale specificità del caso ora in esame, come il comportamento di Colussi – relativo alla continuazione di una pratica ingannevole nonostante le indicazioni già ricevute in sede di moral suasion e le rassicurazioni fornite circa la cessazione della pratica – sia di per sé ostativo alla valutazione positiva degli impegni presentati, anche in riferimento a prodotti che non sono stati oggetto dello specifico invito. Sussiste, quindi, nel caso di specie, l’interesse dell’Autorità a procedere all’accertamento dell’infrazione</i>”).<br />	<br />
In particolare, l’Autorità ha correttamente preso in considerazione tutti gli elementi offerti dalla ricorrente al fine del superamento della condotta illegittima valutando incongrue le misure prospettate al fine di una completa rimozione degli effetti della condotta adottata.<br />	<br />
In tale prospettiva, infatti, la valutazione in merito alla inidoneità degli impegni assunti alla rimozione degli effetti della condotta scorretta posta in essere, si inserisce nell’apparato motivazione quale giudizio in ordine alla consistenza della pratica scorretta ed alla sua ritenuta gravità anche in relazione al sotteso interesse pubblico all’accertamento ed alla repressione dell’illecito.<br />	<br />
Ne consegue che il relativo apprezzamento, segnatamente con riferimento alla gravità e scorrettezza della pratica, si risolve esclusivamente sotto il profilo dell’emersione di elementi manifesti che ne escludano l’attenuata rilevanza a fronte delle contestate violazioni alla disciplina di riferimento: il complessivo atteggiarsi della fattispecie dovendo dare emersione, all’interno del quadro valutabile al momento in cui gli impegni di che trattasi vengano portati all’attenzione di AGCM, alla plausibile esistenza di un pubblico interesse all’ulteriore prosieguo del procedimento, al fine di definire gli elementi accertativi all’illecito onde disporne, con misure afflittive e/o ripristinatorie, la cessazione.<br />	<br />
Quanto sopra esposto induce il Collegio ad escludere che la decisione con la quale l’Autorità ha disposto la reiezione degli impegni proposti dall’odierna ricorrente riveli elementi inficianti alla luce delle deduzioni dalla parte ricorrente esplicitate con il mezzo di tutela all’esame.<br />	<br />
Da ultimo, in merito alle censure con cui parte ricorrente si duole della quantificazione della sanzione irrogata, non merita favorevole esame l&#8217;affermato carattere sproporzionato della sanzione rispetto alla diffusione dei messaggi &#8211; asseritamente avvenuta per pochi mesi e per maggior parte sulle emittenti digitali &#8211; emergendo invece, dalle risultanze istruttorie, che i messaggi sanzionati sono stati diffusi attraverso una vasta campagna promozionale, sia attraverso il sito internet, sia mediante una intensa trasmissione di spot radiofonici e televisivi su numerose emittenti.<br />	<br />
Parimenti ininfluente, ai fini della determinazione della sanzione, è l&#8217;incidenza- asseritamente minima &#8211; dei prodotti reclamizzati nell&#8217;ambito della complessiva attività della società ricorrente, contrastando siffatta impostazione con la disciplina di riferimento.<br />	<br />
Prevede, difatti, l&#8217;art. 27, comma 9, del D.Lgs. n. 206 del 2005 che, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l&#8217;Autorità dispone l&#8217;applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro, tenuto conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall&#8217;articolo 11 della legge n. 689 del 1981, richiamato dal comma 13 del citato articolo, ed in particolare, della gravità della violazione, dell&#8217;opera svolta dall&#8217;impresa per eliminare o attenuare l&#8217;infrazione, della personalità dell&#8217;agente, nonché delle condizioni economiche dell&#8217;impresa stessa.<br />	<br />
Il richiamato art. 11 della legge n. 689 del 1981 fa riferimento, oltre che alla gravità della violazione, all&#8217;opera svolta dall&#8217;impresa per eliminare o attenuare l&#8217;infrazione, anche alla personalità dell&#8217;agente ed alle condizioni economiche dell&#8217;impresa stessa.<br />	<br />
La valutazione della dimensione economica e dell&#8217;importanza del professionista risponde a due diverse finalità in quanto volta, da un lato, a garantire l&#8217;effettiva efficacia deterrente della sanzione pecuniaria secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza e, dall&#8217;altro, concorre a delineare la gravità della condotta nella considerazione che la dimensione economica del professionista, la sua notorietà &#8211; e conseguente credibilità &#8211; e la sua posizione nel mercato rendono più efficace la comunicazione pubblicitaria aggravandone la valenza lesiva.<br />	<br />
Ciò coerentemente con il rilievo da attribuire alla dimensione economica del professionista al fine del rispetto del principio di proporzionalità della sanzione, che costituisce peraltro corollario di quello di ragionevolezza e di parità di trattamento, aventi rango costituzionale fondamentale.<br />	<br />
Il principio di proporzionalità, che investe lo stesso fondamento dei provvedimenti limitativi delle sfere giuridiche del cittadino (in specie quelle di ordine fondamentale) e non solo la graduazione della sanzione, assume nell&#8217;ordinamento interno lo stesso significato che ha nell&#8217;ordinamento comunitario, come confermato dalla clausola di formale recezione ex art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990 come novellato dalla legge n. 15 del 2005.<br />	<br />
Tale principio, si articola nei distinti profili inerenti l&#8217;idoneità, ovvero il rapporto tra il mezzo adoperato e l&#8217;obiettivo perseguito, risultando in virtù di tale parametro legittimo l&#8217;esercizio del potere se la soluzione adottata consenta di raggiungere l&#8217;obiettivo; la necessarietà, ovvero l&#8217;assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo ma tale da incidere in misura minore sulla sfera del singolo, dovendo in virtù di tale parametro la scelta tra tutti i mezzi astrattamente idonei cadere su quella che comporti il minor sacrificio; l&#8217;adeguatezza, ovvero la tollerabilità della restrizione per il privato, risultando, in virtù di tale parametro, legittimo l&#8217;esercizio del potere, pur idoneo e necessario, solo se rispecchia una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi.<br />	<br />
La coerente e corretta applicazione di tali parametri non può, quindi, prescindere dalla valutazione della dimensione economica del professionista al fine di garantire l&#8217;adeguatezza e proporzionalità della sanzione, la quale, conseguentemente, non può essere parametrata al fatturato o all&#8217;incidenza del prodotto cui la condotta si riferisce.<br />	<br />
Quanto alla durata della violazione, l’Autorità ha correttamente rilevato che la pratica commerciale in oggetto è stata posta in essere, sui complessivi supporti media utilizzati e sulle confezioni dei prodotti, nel corso del 2011 e fino al giugno 2012; contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’Autorità ha tenuto conto delle modifiche apportate dall’operatore ai messaggi pubblicitari contestati, correttamente considerandole nel computo della durata della pratica accertata.<br />	<br />
Né, del resto, può essere dato rilievo al diverso momento temporale indicato dalla ricorrente quale <i>dies a quo</i> di decorrenza della violazione (febbraio 2012 in luogo del 2011) in considerazione del fatto che la ricorrente non ha mai ottemperato pienamente a quanto indicato dalla Autorità nella lettera di <i>moral suasion</i>. <br />	<br />
Sulla base degli elementi sopra descritti, l’Autorità ha ritenuto di determinare l’importo base della sanzione nella misura di 80.000 euro, aumentata a 100.000 euro in considerazione della circostanza aggravante della recidiva; la ricorrente, infatti, era già stata destinataria di altri provvedimenti adottati dall’Autorità in applicazione delle disposizioni del codice del consumo in materia di pratiche commerciali scorrette (delibera n. 22453 del 24 maggio 2011 sul caso PS5851 – Colussi – Biscotti Misura senza colesterolo).<br />	<br />
Sotto tale profilo, del resto, occorre osservare come la contestazione della recidiva quale circostanza aggravante, non presuppone che il professionista abbia già commesso la medesima pratica commerciale oggetto del procedimento successivo; la sanzione, infatti, deve essere rapportata, tra l’altro, alla “personalità” dell’agente, alla cui ricostruzione, per consolidata giurisprudenza, concorrono appunto anche gli illeciti afferenti al settore genericamente interessato dalla violazione ascrittagli (così, ad esempio, TAR Lazio, 9 agosto 2010, n. 30421; Cass., sez. I^, 28 maggio 1990, n. 4970).<br />	<br />
L’applicazione di “circostanze aggravanti” si appalesa pertanto corretta, e delle stesse, pertanto, correttamente l’Autorità ha tenuto conto nella determinazione della sanzione<br />	<br />
In conclusione, la delibata infondatezza delle censure proposte conduce al rigetto del ricorso in esame.<br />	<br />
Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate integralmente tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Rosa Perna, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/09/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-9-2013-n-8313/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2013 n.8313</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2013 n.1266</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-17-9-2013-n-1266/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-17-9-2013-n-1266/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-17-9-2013-n-1266/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2013 n.1266</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. &#8211; E. Di Santo Est. D. Tinghi (Avv.ti R. Righi ed E. Vannucci Zauli) contro il Comune di Fucecchio (non costituito) e nei confronti dell’Unione Coltivatori &#8211; Sede di Fucecchio (non costituita) sulla necessità del c.d. preavviso di rigetto di un&#8217;istanza di sanatoria edilizia Edilizia ed urbanistica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-17-9-2013-n-1266/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2013 n.1266</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-17-9-2013-n-1266/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2013 n.1266</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. &#8211; E. Di Santo Est.<br /> D. Tinghi (Avv.ti R. Righi ed E. Vannucci Zauli) contro il Comune di Fucecchio (non costituito) e nei confronti dell’Unione Coltivatori &#8211; Sede di Fucecchio (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità del c.d. preavviso di rigetto di un&#8217;istanza di sanatoria edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Istanza di sanatoria edilizia – Preavviso di rigetto – Necessità &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’ambito di applicazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, inerente il c.d. preavviso di rigetto, sono tutti i procedimenti ad istanza di parte, con la sola esclusione di quelli di natura concorsuale o in materia previdenziale e assistenziale (art. 10 bis, ultima parte), sicché non v’è dubbio che tale disposizione si applichi anche ai procedimenti che, come nella specie, prendono avvio da un’istanza di sanatoria edilizia, pena l’illegittimità del diniego non preceduto da tale avviso. Né emergono, nel caso di specie, ragioni tali da conferire al diniego, a prima vista, quella legittimità e inattaccabilità sostanziale che permetterebbero, ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990, di superare l’omissione del preavviso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 501 del 2010, proposto da:<br />
Daniela Tinghi, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Righi ed Elisa Vannucci Zauli, ed elettivamente domiciliata presso il primo in Firenze, via Lamarmora n.14; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Fucecchio, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Unione Coltivatori &#8211; Sede di Fucecchio, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento prot. n. 1830 del 15.01.2010 (notificato alla ricorrente in data 22 gennaio 2010), a firma del Dirigente del Settore 4, Assetto del Territorio &#8211; Servizio Edilizia del Comune di Fucecchio (FI), con cui è stata rigettata la domanda di accertamento di conformità presentata, ai sensi dell&#8217;art. 140 della L.R. 1/2005, dalla ricorrente in data 19.10.2007 <i>&#8220;per demolizione di vecchio edificio ad uso agricolo e realizzazione di nuovo fabbricato con diversa ubicazione sul terreno&#8221;</i> con riferimento ad un immobile di sua proprietà ubicato in Via dei Nencini (Vicinale di Poggio Stridi) fraz. Querce, Comune di Fucecchio e censito al Catasto nel foglio di mappa n. 16, particella n. 151;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la memoria prodotta dalla ricorrente a sostegno delle proprie difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori M. Anastasio delgato da R Bruni e da E. Vannucci Zauli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La Sig.ra Daniela Tinghi, odierna ricorrente, in data 24 marzo 2006 presentava una DIA (n. 117/06) per l’esecuzione di opere edilizie volte alla ristrutturazione di un fabbricato diruto di sua proprietà destinato ad annesso agricolo ubicato in Via dei Nencini (Vicinale di Poggio Stridi) fraz. Querce, Comune di Fucecchio e censito al Catasto nel foglio di mappa n. 16, particella n. 151.<br />	<br />
In data 25 luglio 2006, presentava una prima variante alla DIA n. 117/06, con la quale informava l’amministrazione comunale della traslazione del fabbricato <i>de quo</i>, mediante sua demolizione e ricostruzione (nel rispetto della precedente volumetria e destinazione d’uso), affinchè risultasse ubicato ad una maggiore distanza dalla strada pubblica.<br />	<br />
Infine, in data 26 giugno 2007, veniva presentata la seconda ed ultima variante alla DIA n. 117/06 per la realizzazione di alcune modifiche al progetto originale, consistenti in:<br />	<br />
<i>“- lievi modifiche alla finestratura esterna su tutti i lati del fabbricato;</i><br />	<br />
<i>&#8211; realizzazione di canne fumarie esterne sui prospetti laterali destro e sinistro;</i><br />	<br />
<i>&#8211; realizzazione sul prospetto principale di un pergolato delle dimensioni in pianta ml. 3,00 x 8,00, costituito da colonne in faccia vista e sovrastante struttura in legno;</i><br />	<br />
<i>&#8211; esecuzione di alcune opere di fregio ai prospetti del fabbricato (pietra faccia vista, mattoni faccia vista, ecc.)”</i>.<br />	<br />
Nel corso dei lavori di realizzazione delle opere anzidette, tuttavia, emergeva la sussistenza in tale area sia di un vincolo idrogeologico che di un vincolo paesaggistico-ambientale.<br />	<br />
In data 17 ottobre 2007, la ricorrente richiedeva, pertanto, al Comune il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi dell’art. 181, comma 1<i> ter</i>, lett. a), del D.Lgs. n. 42/2004 per opere abusivamente realizzate e consistenti in <i>“Demolizione di edificio per annessi agricoli e sua ricostruzione con spostamento nel lotto di pertinenza”</i>.<br />	<br />
In data 19 ottobre 2007, procedeva, poi, a richiedere l’attestazione di conformità in sanatoria <i>ex</i> art. 140 L.R. n. 1/2005.<br />	<br />
Contestualmente, veniva altresì richiesta l’autorizzazione inerente il vincolo idrogeologico alla autorità di competenza, che provvedeva a rilasciarla in data 23 novembre 2007.<br />	<br />
Quanto, invece, alla richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, la Commissione Edilizia e la Commissione Edilizia Integrata del Comune di Fucecchio, si pronunciavano entrambe in data 9 novembre 2007, esprimendo parere favorevole, con le seguenti, rispettive, prescrizioni:<br />	<br />
Commissione Edilizia: <i>“FAVOREVOLEa sanatoria con esclusione del pergolato non ammissibile in rapporto alla destinazione d’uso”</i>;<br />	<br />
Commissione Edilizia Integrata: <i>“FAVOREVOLE come sopra. Si rileva che il paramento murario con pietra a vista e mattoni risulta estraneo sia alla configurazione dell’edificio pre-esistente sia ai caratteri paesaggistico-ambientali dell’edilizia cui si richiama e se ne prescrive l’intonacatura”</i>.<br />	<br />
La pratica veniva, quindi, inviata alla Soprintendenza per il parere di competenza e anch’essa, con provvedimento prot. n. 15138 dell’8 novembre 2008, esprimeva parere favorevole, confermando le prescrizioni delle Commissione Edilizie comunali.<br />	<br />
Pertanto, in data 30 aprile 2009, il Dirigente del Settore 4, Assetto del Territorio – Ambiente del Comune di Fucecchio rilasciava alla Sig.ra Tinghi l’autorizzazione paesaggistica <i>“a sanatoria”</i> n. 142 del 10 aprile 2009 con validità 5 anni e con le seguenti prescrizioni:<br />	<br />
<i>“le pareti perimetrali esterne dell’annesso agricolo dovranno essere interamente intonacate e tinteggiate, per cui il parametro murario con pietra a vista e mattoni dovrà essere rimosso, in quanto estraneo sia alla configurazione dell’edificio preesistente, sia ai caratteri paesaggistico-ambientali dell’edilizia rurale. La canna fumaria sul prospetto sud dovrà essere demolita”</i>.<br />	<br />
In tale autorizzazione paesaggistica si precisava altresì che <i>“per l’esecuzione dei lavori di cui alle suddette prescrizioni dovrà essere presentata, non prima di 30 giorni dalla data della presente, apposita D.I.A.”</i>.<br />	<br />
Con nota prot. n. 1830 del 15 gennaio 2010, a firma del Dirigente del Settore 4, Assetto del Territorio – Servizio Edilizia del Comune di Fucecchio, veniva comunicato alla Sig.ra Tinghi il rigetto della domanda di accertamento di conformità presentata in data 19 ottobre 2007.<br />	<br />
Tale diniego veniva motivato sulla base della carenza della doppia conformità richiesta dall’art. 140 L.R.T. 1/2005, dovuta unicamente al mancato adeguamento alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria n. 142/2009 (si precisava, infatti, che <i>“allo stato attuale, senza gli adeguamenti prescritti, non sussistono le condizioni di doppia conformità”)</i>.<br />	<br />
Con il ricorso in esame, la Sig.ra Tinghi ha, quindi, impugnato il suindicato diniego, deducendo i seguenti motivi di doglianza a sostegno del gravame:<br />	<br />
1) <i>“Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione; eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà manifesta”</i>: in considerazione del contenuto sostanzialmente favorevole (salvo appunto le prescrizioni) dell’autorizzazione paesaggistica, il Comune di Fucecchio avrebbe non dovuto negare la sanatoria richiesta ma rilasciare alla ricorrente una sanatoria <i>“condizionata”</i>; ciò in quanto l’autorizzazione paesaggistica precede quella edilizia ma sarebbe <i>“prevalente”</i> su quest’ultima in ragione della gerarchia degli interessi coinvolti <i>ex</i> art. 9 Cost., come si ricaverebbe, non soltanto dalla costante elaborazione giurisprudenziale in materia, ma oggi anche dagli artt. 146 e 159 del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni; vi sarebbe, in sostanza, una necessaria specularità – o meglio, mancanza di autonomia – della autorizzazione edilizia, alla luce della quale quest’ultima deve essere rilasciata alle medesime condizioni dell’autorizzazione ambientale presupposta; pertanto sarebbe totalmente illogico e contrario ai principi sopra evidenziati dell’ordinamento della materia urbanistico-ambientale che le condizioni dell’autorizzazione ambientale non si traducano in corrispondenti prescrizioni dell’autorizzazione edilizia in sanatoria, ma anzi costituiscano la giustificazione del diniego di quest’ultima; infatti, secondo la costante giurisprudenza sarebbe senz’altro ammissibile il rilascio di una concessione condizionata all’adempimento di determinate prescrizioni qualora esse siano <i>“tali da non incidere su consistenza dimensione e destinazione del bene”</i> ma <i>“consentano di eliminare gli inconvenienti che impediscono un armonico inserimento dell&#8217;opera nel contesto ambientale, senza alcuna modifica in termini quantitativi o di destinazione dell&#8217;esistente”</i> (v. per tutte: Tar Liguria, sez. I, 11 luglio 2007, n. 1380; idem, 4 novembre 2004, n. 1515); nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere inammissibile, nel caso di specie, il rilascio di una concessione a sanatoria condizionata, il Comune di Fucecchio non avrebbe potuto comunque negare la sanatoria fin tanto che non fosse stata accertata l’inadempienza intenzionale della ricorrente alle prescrizioni di cui all’autorizzazione paesaggistica predetta in funzione del rilascio del titolo a sanatoria richiesto; se il provvedimento fosse stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 <i>bis</i> della legge 241/90, la ricorrente avrebbe avuto, tra l’altro, la possibilità di informare l’amministrazione che essa era stata materialmente impossibilitata a provvedere all’adeguamento del fabbricato <i>de quo</i> secondo le prescrizioni contenute nell’autorizzazione paesaggistica n. 142/90 esclusivamente a causa della persistenza su di esso del sequestro preventivo disposto dalla Procura della Repubblica di Firenze con decreto del 27 novembre 2007; ed anzi avrebbe potuto far presente al Comune che, nonostante ciò, essa si era comunque attivata nel frattempo per ottemperare alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione paesaggistica anzidetta, sia attraverso la presentazione di apposita D.I.A. il 27 maggio 2009, sia attraverso formulazione in data 15 luglio 2009 di una istanza di dissequestro alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, istanza che veniva, peraltro, rigettata dal G.I.P. del Tribunale di Genova con provvedimento del 22 luglio 2009; inoltre, l’irrinunciabile prospettiva di leale collaborazione tra amministrazione ed amministrati avrebbe comunque dovuto condurre il Comune di Fucecchio ad un confronto con la ricorrente volto all’individuazione di una soluzione che, ancorchè conforme all’interesse pubblico, risultasse per essa la meno pregiudizievole, e che nel caso di specie sarebbe consistita nella sospensione del procedimento di sanatoria in attesa del dissequestro del fabbricato <i>de quo</i>, al fine di consentire alla ricorrente di adempiere alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione paesaggistica n. 142/2009; il che sarebbe stato a maggior ragione indispensabile nella vicenda in esame, in cui il Comune ha ribadito in più occasioni che il fabbricato della ricorrente – fatta eccezione per le sole opere di rifinitura di cui l’autorizzazione paesaggistica ha prescritto la rimozione – era da ritenersi pienamente conforme alla normativa urbanistico – edilizia vigente;<br />	<br />
2) <i>“Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3, legge 7 agosto 1990 n. 241; violazione e falsa applicazione dell’art. 36, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; violazione e falsa applicazione dell’art. 140, L.R.T. 3 gennaio 2005 n. 1; eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di motivazione; eccesso di potere per illogicità manifesta”</i>: dalle considerazioni sopra esposte emergerebbe con evidenza anche l’erroneità ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui esso motiva l’asserita carenza del requisito della doppia conformità urbanistico-edilizia &#8211; prescritta dagli artt. 140 della L.R.T. 1/2005 e 36 del D.P.R. 380/2001 ai fini del rilascio della concessione in sanatoria – con esclusivo riferimento alla mancata ottemperanza, da parte della ricorrente, alle prescrizioni contenute nei pareri della Commissione Edilizia e della Commissione Edilizia Integrata del 9 novembre 2007 e poi trasfuse nell’autorizzazione paesaggistica n. 142/2009; ciò in quanto, essendo stata prescritta, ai fini della sanabilità integrale dell’immobile, la rimozione degli elementi di finitura realizzati con la II Variante alla DIA n. 117/06, risultando estranei alla destinazione agricola del fabbricato, sarebbe irragionevole ritenere che la persistenza di quegli stessi elementi costituisca un impedimento alla sanabilità integrale dell’immobile, anche tenuto conto che, secondo quanto emerge dalla relazione istruttoria del 24 novembre 2009, espressamente richiamata nel provvedimento impugnato, l’intervento edificatorio principale appariva pienamente conforme alla normativa urbanistico-edilizia vigente.<br />	<br />
Successivamente alla proposizione del ricorso in esame, con ordinanza n. 170 dell’11 giugno 2010 il Comune ha ordinato alla ricorrente la demolizione delle sole opere oggetto di prescrizione nell’autorizzazione paesaggistica n. 142/09, intendendo, quindi, necessariamente sanate tutte le ulteriori opere oggetto dell’accertamento di conformità richiesto dalla ricorrente il 19 ottobre 2007, ma negato dal Comune con il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Tanto è vero che nell’ordinanza n. 170/2010 si ricorda in premessa che tale accertamento era stato richiesto <i>“per aver realizzato gli interventi di cui alla DIA 117/2006 e Varianti senza la preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica e dell’autorizzazione al vincolo idrogeologico”</i> e si riferisce che oggi <i>“le opere realizzate sul fabbricato in esame sulla base della DIA 117/06 e prima Variante risultano legittime sotto il profilo urbanistico-edilizio, in quanto conformi alla norma di zona ed avendo acquisito l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico”</i>, mentre, si prosegue nell’ordinanza, vanno ritenute in totale difformità dalla DIA originaria <i>“le opere realizzate a seguito della presentazione della seconda Variante alla DIA 117/06, per la parte che non risulta inserirsi correttamente nel contesto ambientale (come rilevato dalle Commissioni comunali e confermato dalla Soprintendenza cui compete la tutela del vincolo paesaggistico)…”</i>.<br />	<br />
La <i>“parte che non risulta inserirsi correttamente nel contesto ambientale”</i> corrisponde, poi, in sostanza alle opere di cui l’ordinanza ordina la rimessione in pristino e che, nello specifico, sono solo le seguenti:<br />	<br />
<i>“1. rimozione della canna fumaria sul prospetto Sud;</i><br />	<br />
<i>2. rimozione del rivestimento delle facciate costituito da balza in pietra, dell’altezza di circa mt. 1,00;</i><br />	<br />
<i>3. rimozione dei mattoni facciavista dagli angoli del fabbricato;</i><br />	<br />
<i>4. rimozione dei n. 3 pilastri in mattoni facciavista posti ad una distanza di circa mt. 3,00 dal prospetto est (facciata principale)”</i>;<br />	<br />
e dunque sostanzialmente le opere oggetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione paesaggistica n. 142/09.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 8 ottobre 2012, la ricorrente, a conferma della persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso in esame, ha fatto presente che <i>“oggi, esattamente come allora, </i>[essa]<i> … non può …</i> [ottemperare alle suindicate prescrizioni] <i>stante il perdurare sull’immobile de quo del sequestro disposto dalla Procura della Repubblica di Firenze (e poi confermato dal GIP c/o il Tribunale di con provvedimento del 22 luglio 2009, a seguito dell’istanza di revoca della ricorrente del 15.07.2009). </i><br />	<br />
<i>Sequestro che a sua volta verrà potrà essere revocato solo a seguito del rilascio, quantomeno, della sanatoria condizionata.</i><br />	<br />
<i>Nella motivazione del suddetto provvedimento di conferma del sequestro del GIP del Tribunale Genova, infatti, si osserva che la ragione che principalmente impedisce la revoca del sequestro deve individuarsi nel mancato rilascio di un titolo a sanatoria per le opere difformi dal titolo originario.</i><br />	<br />
<i>Pertanto, solo nel momento in cui il Comune di Fucecchio o la stessa ricorrente comunicherà alla Procura l’intervenuto rilascio quantomeno di una sanatoria condizionata, specificando peraltro che l’avveramento delle condizioni dipende proprio ed esclusivamente dalla revoca del sequestro, quest’ultima potrà essere disposta, consentendosi così – e solo allora &#8211; il pieno adeguamento alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione paesaggistica”</i>.<br />	<br />
Non si è costituito il Comune di Fucecchio.<br />	<br />
2. Il ricorso R.G. n. 501/2010 è fondato.<br />	<br />
Va, infatti, condivisa la censura, di cui al primo motivo, con cui si lamenta la violazione dell’art. 10 <i>bis</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto il provvedimento di diniego impugnato non è stato preceduto dalla rituale comunicazione di preavviso di rigetto di cui al citato art. 10-<i>bis</i>.<br />	<br />
Tale disposizione stabilisce che, nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda e che, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, questi ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.<br />	<br />
La norma in esame stabilisce, pertanto, un onere procedimentale propedeutico all’adozione di ogni provvedimento finale reiettivo dell’istanza del privato al fine di consentire allo stesso di dedurre tempestivamente, nel procedimento, eventuali circostanze idonee ad influire sul contenuto dell’atto finale così anticipando e prevenendo il contenzioso che potrebbe verificarsi in sede giurisdizionale.<br />	<br />
Ambito di applicazione della disposizione sono tutti i procedimenti ad istanza di parte, con la sola esclusione di quelli di natura concorsuale o in materia previdenziale e assistenziale (art. 10 <i>bis</i>, ultima parte): sicché non v’è dubbio che tale disposizione si applichi anche ai procedimenti che, come nella specie, prendono avvio da un’istanza di sanatoria edilizia (cfr., T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 15.02.2006, n. 2116; T.A.R. Valle D’Aosta, 12.07.2006, n. 106; T.A.R. Liguria, I, 31.12.2009, n. 4133; 08.06.2011, n. 919).<br />	<br />
Né emergono, nel caso di specie, ragioni tali da conferire al diniego, a prima vista, quella legittimità e inattaccabilità sostanziale – non risultando, tra l’altro, palese l’inadempienza intenzionale della ricorrente alle prescrizioni di cui all’autorizzazione paesaggistica predetta in funzione del rilascio del titolo a sanatoria richiesto, e considerato, altresì, che la stessa amministrazione, nella relazione istruttoria del 24 novembre 2009, espressamente richiamata nel provvedimento impugnato, aveva ritenuto l’intervento edificatorio principale pienamente conforme alla normativa urbanistico-edilizia vigente &#8211; che, ove effettivamente riscontrabili, permetterebbero, ai sensi dell’art. 21 <i>octies</i> della legge n. 241/1990, di superare l’omissione del preavviso (cfr., TAR Lombardia, II, 10.12.2008, n. 5746).<br />	<br />
Il vizio rilevato ha carattere assorbente, avendo precluso lo sviluppo dell’indispensabile contraddittorio in sede procedimentale, sede nella quale dovevano e potevano essere istruite, approfondite e dibattute, prima che la vertenza approdasse in sede giudiziaria, le questioni prospettate nel presente giudizio (cfr., TAR Lombardia, II, 08.03.2007, n. 370).<br />	<br />
3. Il ricorso R.G. n. 501/2010 va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatti espressamente salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione rispettosi della individuata procedura.<br />	<br />
4. Quanto alle spese di giudizio, le stesse, tenuto conto del comportamento successivo dell’amministrazione, possono essere compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento con lo stesso impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/09/2013</p>
<p align=justify>
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