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	<title>17/8/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>17/8/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/8/2010 n.3401</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-17-8-2010-n-3401/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-17-8-2010-n-3401/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/8/2010 n.3401</a></p>
<p>Pres.Corrado Allegretta –Est. Doris DurantePiccininni e altro (avv. R. Gadaleta) c. Comune di Molfetta (avv. D. Colella). sulla giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia avente ad oggetto la retrocessione totale del bene espropriato Espropriazione per pubblica utilità – Testo Unico – Retrocessione totale del bene espropriato – Controversia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-17-8-2010-n-3401/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/8/2010 n.3401</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-17-8-2010-n-3401/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/8/2010 n.3401</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>Corrado Allegretta –<i>Est.</i> Doris Durante<br />Piccininni e altro (avv. R. Gadaleta) c.<br /> Comune di Molfetta (avv. D. Colella).</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia avente ad oggetto la retrocessione totale del bene espropriato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblica utilità – Testo Unico – Retrocessione totale del bene espropriato – Controversia – Giurisdizione del giudice ordinario</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la retrocessione totale del bene espropriato e non utilizzato nei termini dall’amministrazione per lo scopo per il quale il provvedimento ablatorio era stato adottato, sussistendo nell’ipotesi di retrocessione un vero e proprio diritto soggettivo perfetto del proprietario ad ottenere la restituzione del bene inutilmente espropriato, come tale tutelabile davanti al giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03401/2010     03401/2010       REG.SEN.</p>
<p>N. 00520/2009 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</p>
<p><i><i>(Sezione Prima)</p>
<p></i></i></p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b></p>
<p align=center><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p><P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b>sul ricorso numero di registro generale 520 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </p>
<p><b><b>Piccininni Giuseppe</b></b>, <b><b>Piccininni Ignazio</b></b> e <b><b>Piccininni Carmela</b></b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Rosaria Gadaleta, con domicilio eletto presso l’avv. Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola 166/5; </p>
<p align=center>
<p align=center>contro</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b><b>Comune di Molfetta</b></b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Colella, con domicilio eletto in Bari, via Quintino Sella, 120; </p>
<p><i><b><i><b>per l&#8217;accertamento,</p>
<p></b></i></b></i>della decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e del diritto alla retrocessione ex art 46 del d.p.r. n. 327 del 2001, del terreno sito in Molfetta, contrada Torre Paventa, in catasto alla partita 1814, foglio 17, particella 47 (neo formata particella 1355); particella 48; particella 47 (neoformata particella 1646);</p>
<p>per la condanna del Comune di Molfetta alla restituzione dell’immobile sopra indicato ed al risarcimento del danno conseguente all’occupazione illegittima;</p>
<p>e per l’annullamento, ove occorra, della deliberazione di giunta municipale n. 17 del 28 gennaio 2008, avente ad oggetto l’adozione dello schema del programma triennale 2008 &#8211; 2010 di opere pubbliche e relativo elenco e della deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 18 aprile 2008 di definitiva approvazione del predetto programma;</p>
<p>con motivi aggiunti,</p>
<p>della deliberazione di giunta comunale n. 62 del 13 febbraio 2008, avente ad oggetto l’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione del campo di calcio in zona 167 e della deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 30 marzo 2009, recante approvazione del programma triennale delle opere pubbliche per il periodo 2009 – 2011;</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Molfetta;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore il consigliere Doris Durante;</p>
<p>Uditi nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2010, per le parti, i difensori avvocati Rosaria Gadaleta e Domenico Colella;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b>Con ricorso notificato il 25 marzo 2009, Ignazio Piccininni, Giuseppe Piccininni e Carmela Piccininni proponevano domanda per l’accertamento della decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e per l’accertamento del diritto alla retrocessione in loro favore, ex art 46 del d.p.r. n. 327 del 2001, del terreno sito in Molfetta alla contrada Torre Paventa, in catasto alla partita 1814, foglio 17, originaria particella 47 (neoformata particella 1355 dell’estensione mq. 8.418) e particella 48 di are 00,60 fabbricato rurale, oggetto di occupazione d’urgenza a seguito di decreto sindacale n. 230 del 18 febbraio 1985; originaria particella 47(neoformata particella 1646), dell’estensione di mq. 9.355, oggetto di occupazione d’urgenza da parte del Comune di Molfetta, giusta decreto sindacale n. 264 del 15 maggio 1991.</p>
<p>Essi ricorrenti chiedevano anche la condanna del Comune di Molfetta alla restituzione dell’immobile ed al risarcimento del danno conseguente all’occupazione illegittima a far data dal mese di giugno 1999, all’irreversibile trasformazione del terreno oggetto di occupazione illegittima, al pregiudizio derivato dallo stralcio dell’area espropriata dall’attuazione del P.R.G. a mezzo di comparti edificatori.</p>
<p>I deducenti premettevano di essere proprietari in comune pro indiviso del suddetto terreno giusta successione ereditaria (il cespite posseduto in comproprietà dalle germane Rosa e Marianna Gadaleta alle quali era pervenuto per successione ereditaria, alla loro morte avvenuta rispettivamente il 19 marzo 2005 e il 24 luglio 2002, passava in eredità ai ricorrenti).</p>
<p>Quanto alle vicende espropriative relative al suddetto terreno, essi deducenti riferivano che:</p>
<p>il Comune di Molfetta aveva incluso le aree in questione nel PEEP adottato con delibera consiliare n. 346 del 23 aprile 1980, approvato dalla Regione Puglia con delibera di giunta n. 11592 del 7 dicembre 1981 e successiva variante adottata con delibera consiliare n. 176 del 28 settembre 1989, approvata dalla Regione con delibera di giunta n. 789 del 1° marzo 1991;</p>
<p>in una prima fase, a seguito di decreto sindacale n. 230 del 18 febbraio 1985, vennero sottoposti ad occupazione d’urgenza parte della particella 47 (ora particella 1355) e l’annesso fabbricato rurale costituente la particella 48; il trasferimento della proprietà dalle germane Gadaleta al Comune avvenne a mezzo atto di cessione bonaria a rogito notaio Domenico Colella del 18 agosto 1988;</p>
<p>la seconda procedura espropriativa venne avviata con decreto di occupazione d’urgenza n. 264 del 15 maggio 1991 e riguardò la restante parte della particella 47 (neoformata particella 1646) dell’estensione di mq. 9.355, la cui proprietà fu trasferita dalle germane Gadaleta al Comune con atto di cessione bonaria a rogito notaio Olga Camata dell’8 luglio 1997;</p>
<p>il cespite espropriato era destinato alla realizzazione di un campo di calcio e atletica leggera. Il Comune di Molfetta, infatti, con deliberazione di giunta n. 1143 del 2 giugno 1989, ratificata dal consiglio con delibera n. 176 del 28 settembre 1989, aveva approvato il progetto per la realizzazione di un campo di calcio e atletica leggera nella nuova zona 167, stabilendo di sottoporre a procedura espropriativa le aree a ciò necessarie, rientranti in parte nel piano di zona (aree destinate a verde pubblico attrezzato) e in parte in area tipizzata a verde agricolo.</p>
<p>Essi deducenti assumevano che il progetto di realizzazione del campo di calcio non fu mai realizzato.</p>
<p>Tale progetto, infatti, dell’importo complessivo di lire 12.000.000.000 (finanziato per il maggior importo dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo e per lire 2.675.000.000 a carico del Comune), pur avviato ad esecuzione in data 15 febbraio 1995, a causa di difficoltà operative e del contenzioso sorto con la ditta aggiudicataria, non andò a termine per l’insufficienza dei fondi a disposizione dell’amministrazione che già con delibera G.M. n. 412 del 22 agosto 2002, limitò l’intervento alle sole opere in cemento armato.</p>
<p>Dell’intero progetto, secondo i ricorrenti, furono eseguiti la recinzione dell’area e un rustico costituito da colonne portanti e solaio, non qualificabile come opera pubblica e tanto meno quale campo di calcio.</p>
<p>Ciò premesso, essi deducenti, sul presupposto che né nei termini di legge, né in data successiva era stato realizzato il programma edificatorio previsto dall’amministrazione; che non risultava costruita l’opera pubblica programmata, né realizzate ulteriori o diverse opere di pubblica utilità, mentre il terreno espropriato era in stato di completo abbandono e degrado, dopo aver sollecitato il Comune, con istanze del 10 settembre 2007 e del 10 ottobre 2008, ad accertare l’avvenuta decadenza della dichiarazione di pubblica utilità in relazione alla quale i terreni vennero ceduti ed a restituire i suoli ai proprietari espropriati e, quindi ad essi ricorrenti, in quanto eredi universali, proponevano la domanda giudiziale in esame, con cui chiedevano:</p>
<p>1) accertarsi la decadenza del vincolo di destinazione impresso al suolo oggetto di causa a seguito dell’intervenuta decadenza della dichiarazione di pubblica utilità conseguente all’approvazione del PEEP, avvenuta con delibera di giunta regionale del 7 dicembre 1981; </p>
<p>2) ordinare al Comune di Molfetta di provvedere, ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. n. 327 del 2001 e previa determinazione della prescritta indennità, alla retrocessione del suolo espropriato in loro favore, in quanto eredi legittimi delle germane Gadaleta;</p>
<p>3) condannare il Comune al risarcimento del danno maggiorato di interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino all’integrale soddisfo, nella misura indicata in ricorso o previa nomina di C.T.U. ai fini dell’esatta quantificazione delle somme ad essi dovute a titolo di risarcimento danni per illegittima occupazione, irreversibile trasformazione del fondo e mancata inclusione dell’area nei comparti edificatori.</p>
<p>A sostegno delle proprie ragioni, i ricorrenti deducevano i seguenti motivi:</p>
<p>1) violazione dell’art. 42 della Costituzione; violazione ed omessa applicazione dell’art. 46 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327;</p>
<p>2) violazione dell’art. 2043 del codice civile; omessa applicazione dell’art. 43, comma 6, lett. b) del d.p.r. n. 327 del 2001; risarcimento del danno ingiusto;</p>
<p>3) violazione ed erronea applicazione dell’art. 128 del d. lgv. 12 aprile 2006, n. 163; violazione e falsa applicazione degli articoli 19, 10 e 11 del d.p.r. n. 327 del 2001; eccesso di potere per sviamento; erronea presupposizione; carente istruttoria; difetto di motivazione.</p>
<p>In sostanza, secondo i ricorrenti, nella fattispecie ricorrerebbero tutti i presupposti richiesti dall’art. 46 del d.p.r. n. 327 del 2001 per l’esercizio del diritto alla retrocessione, non essendo stata, neppure parzialmente realizzata l’opera pubblica programmata ed essendo, nel frattempo cessata, sin dal 2 giugno 1999, l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. </p>
<p>A tanto conseguirebbe anche il loro diritto al risarcimento del danno per occupazione illegittima.</p>
<p>Con il ricorso introduttivo i ricorrenti impugnavano anche, per quanto di ragione, la delibera di giunta comunale n. 17 del 28 gennaio 2008 e la delibera consiliare n. 41 del 18 aprile 2008, con le quali un progetto di costruzione dell’impianto sportivo a realizzarsi sulle suddette aree era stato inserito nello schema triennale delle opere pubbliche per il periodo 2008 – 2010.</p>
<p>I ricorrenti, infatti, pur contestando che il provvedimento da ultimo adottato dal Comune potesse, in qualche modo, pregiudicare il diritto alla retrocessione del suolo in precedenza espropriato e il diritto al risarcimento del danno, ad ogni buon conto ritenevano di estendere l’azione intrapresa ai successivi atti adottati dall’amministrazione comunale.</p>
<p>In tale ottica, con motivi aggiunti notificati il 30 aprile 2009, i ricorrenti impugnavano anche la deliberazione di giunta comunale n. 62 del 13 febbraio 2008, avente ad oggetto l’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione del campo di calcio in zona 167 e la deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 30 marzo 2009, che inseriva il nuovo progetto per la realizzazione del campo di calcio, da attuarsi a mezzo <i><i>project financing</i></i>, nel programma triennale 2009 &#8211; 2011, atti conosciuti in corso di giudizio, avverso i quali deducevano:</p>
<p>4) violazione ed erronea applicazione degli artt. 128 e 153 del d. lgv. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal d. lgv. n. 152 del 2008; violazione ed omessa applicazione degli artt. 9, 10 e 11 del d.p.r. n. 327 del 2001; sviamento ed eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria e omessa motivazione.</p>
<p>Secondo i ricorrenti, il progetto del campo di calcio da ultimo approvato, da realizzarsi col ricorso al capitale privato, confermerebbe che non sussisteva sin dal 2003 la copertura finanziaria per la suddetta opera e quindi avvalorerebbe la denunciata impossibilità del Comune di realizzare l’opera in questione.</p>
<p>Quanto al sistema del <i><i>project financing</i></i>, secondo i ricorrenti, non sarebbe in concreto fattibile, perché non sarebbero state poste in essere le attività necessarie a sollecitare l’interesse degli investitori e perché il progetto non sarebbe più in linea con le nuove disposizioni introdotte dal d. lgv. n. 152 del 2008.</p>
<p>Il Comune di Molfetta, costituitosi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione di questo Tribunale e, nel merito, deduceva l’infondatezza del ricorso, assumendo che non sussistevano i presupposti previsti dalla legge per la retrocessione, trattandosi di terreni appartenenti al patrimonio del Comune, sicché l’ente era libero di utilizzarli nei modi e nei tempi che riteneva opportuni senza essere tenuto a darne comunicazione alcuna ai proprietari espropriati e che il Comune non aveva mai abbandonato l’intenzione di utilizzarli per il campo di calcio.</p>
<p>Quanto alle domande impugnatorie, esse sarebbero tutte inammissibili per tardività.</p>
<p>Le parti depositavano memorie difensive e, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2010, la causa veniva assegnata in decisione.</p>
<p>Deve essere esaminata in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo Tribunale.</p>
<p>Sostiene la difesa del Comune di Molfetta che la controversia in esame, in quanto volta alla retrocessione del fondo espropriato per decadenza della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera pubblica mai realizzata ed alla cui realizzazione era preordinato l’esproprio, integra un diritto soggettivo perfetto che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p>A sostegno dell’eccepito difetto di giurisdizione, richiama copiosa giurisprudenza della Cassazione, del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi e la recente decisione della Cassazione, sez. unite n. 14805 del 24 giugno 2009.</p>
<p>La difesa dei ricorrenti contesta il difetto di giurisdizione evidenziando che con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti sono state proposte più domande e non solo quella di retrocessione sicché anche ai sensi della pronuncia della Cassazione sez. unite n. 14805 del 24 giugno 2009, il giudice competente va individuato nel giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, in quanto giudice dotato di maggiori poteri rispetto al giudice ordinario che è, invece, legittimato a conoscere dei soli diritti soggettivi.</p>
<p>Così riassunte le posizioni delle parti e prima di affrontare la questione sulla giurisdizione, va precisato che la controversia è disciplinata <i><i>ratione temporis</i></i> dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle espropriazioni).</p>
<p>L’art. 46 (retrocessione totale) stabilisce che “<i><i>Se l’opera pubblica non è stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l’impossibilità della sua esecuzione, l’espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennità</i></i>”.</p>
<p>Il successivo art. 47 (retrocessione parziale) stabilisce che “<i><i>Quando è stata realizzata l’opera pubblica o di pubblica utilità, l’espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata. In tal caso il soggetto beneficiario dell’espropriazione…indica i beni che non servono all’esecuzione …e che possono essere trasferiti, nonché il relativo corrispettivo</i></i>”.</p>
<p>Va, quindi, osservato, quanto alla giurisdizione, che secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, formatosi in vigenza dell’art. 63 della l. n. 2359 del 1865 e reiterato in relazione all’art. 46 del d.p.r. n. 327 del 2001, che riproduce nella sostanza il testo della disposizione della legge fondamentale sugli espropri, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la retrocessione totale del bene espropriato e non utilizzato nei termini dall’amministrazione per lo scopo per il quale il provvedimento ablatorio era stato adottato, sussistendo nell’ipotesi di retrocessione un vero e proprio diritto soggettivo perfetto del proprietario ad ottenere la restituzione del bene inutilmente espropriato, come tale tutelabile davanti al giudice ordinario (in tal senso, tra le tante, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2008, n. 5956; IV, 4 luglio 2008, n. 3342; IV, 19 febbario 2007, n. 874; 8 luglio 2003, n. 4057; Cass. Sez. unite, 5 giugno 2008, n. 14826; TAR Campania, Napoli, sez. V, 29 aprile 2009, n. 2206; TAR Veneto, sez. I, 24 aprile 2009, n. 1254; TAR Puglia, Bari, II, n. 2742 del 2005). </p>
<p>Il proprietario espropriato, invero, nella fattispecie della retrocessione totale, è titolare di uno “<i><i>ius ad rem</i></i>” di carattere potestativo di contenuto patrimoniale, che gli consente di agire dinanzi al giudice ordinario per chiedere la pronunzia di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e la restituzione dei beni espropriati acquisiti al patrimonio disponibile dell’amministrazione espropriante allorché questa non abbia portato a compimento l’opera pubblica.</p>
<p>Detta conclusione risulta confermata anche a seguito delle pronunce rese dalla Corte costituzionale in data 6 luglio 2004, n. 204 e 28 luglio 2004, n. 281 in relazione all’art. 34, comma 1, del d. lgv. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, lettera b) della l. 21 luglio 2000, n. 205. </p>
<p>Pertanto, per effetto di tali pronunce di incostituzionalità, le controversie in materia di diritto alla retrocessione totale ex art. 63 della l. n. 2359 del 1865, attualmente ex art. 46 del d.p.r. n. 327 del 2001, già pacificamente devolute all’autorità giudiziaria ordinaria, devono nuovamente ritenersi estranee alla giurisdizione amministrativa (in tal senso, cfr., TAR Puglia, Bari, II, n. 2742 del 2005).</p>
<p>Al contrario, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, sulle domande aventi ad oggetto la retrocessione parziale perché, in tal caso, il soggetto beneficiario dell’espropriazione vanta un mero interesse legittimo all’accertamento dell’inservibilità delle aree espropriate ma non interamente utilizzate.</p>
<p>Quanto alla sentenza della Cassazione sez. unite n. 14805 del 24 giugno 2009, invocata da entrambe le parti in causa a sostegno delle rispettive ed opposte tesi sulla giurisdizione, essa, risolvendo un conflitto di giurisdizione tra il Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’Appello di Napoli e la decisione del Tribunale amministrativo regionale della Campania, ha affermato che in tema di retrocessione di beni espropriati, a seguito dell’introduzione della giurisdizione esclusiva in materia urbanistico – edilizia ed espropriativa da parte dell’art. 34 del d. lgv. n. 80 del 1998 e prima dell’entrata in vigore del d.p.r. n. 327 del 2001, il criterio del riparto della giurisdizione, fondato sulla natura della posizione soggettiva lesa (diritto o interesse legittimo) che assegna al giudice ordinario la domanda di retrocessione totale ex art. 63 della l. n. 2359 del 1865 e al giudice amministrativo quella di retrocessione parziale anteriore alla dichiarazione di inservibilità ex artt. 60 e 61 della l. n. 2359 del 1865, si applica solo se ciascuna domanda venga autonomamente proposta.</p>
<p>Qualora le stesse siano proposte congiuntamente ed alternativamente, trovano invece applicazione i principi di logica processuale per cui, nella materia di giurisdizione esclusiva, la decisione su più cause riunite o strettamente connesse aventi ad oggetto, in astratto, diritti ed interessi, spetta al giudice amministrativo, il quale, avendo cognizione su interessi e diritti, ha competenze più ampie rispetto a quelle del giudice ordinario, limitate ai diritti soggettivi. In tal caso logicamente prioritaria è la verifica dei presupposti della retrocessione parziale, ovvero dell’avvenuta realizzazione, anche parziale, dell’opera pubblica, in mancanza della quale il giudice amministrativo, rigettata la relativa domanda, deve estendere l’accertamento all’esistenza del diritto alla retrocessione totale, pronunciando anche sul risarcimento del danno da mancata utilizzazione del fondo, ai sensi dell’art. 35 del d.lgv. n. 80 del 1998.</p>
<p>La sentenza citata si riferisce, quindi, ad ipotesi di domanda giudiziale avente ad oggetto tanto la retrocessione totale che quella parziale.</p>
<p>Ciò premesso in punto di diritto, al fine di decidere sulla questione pregiudiziale della giurisdizione, va identificato e definito l’oggetto della o delle domande proposte dai ricorrenti, non potendo questo giudice, conformemente alla giurisprudenza citata, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, che declinare la propria giurisdizione, a fronte di una sola domanda con la quale è chiesta la retrocessione totale per mancata attuazione dell’opera di pubblica utilità, che si assuma quale <i><i>causa petendi </i></i>della domanda.</p>
<p>Va, a tal punto, evidenziato che i ricorrenti, sia con il ricorso introduttivo che con i motivi aggiunti muovono dal presupposto che l’amministrazione con due distinte procedure espropriative ha occupato i terreni in contrada Paventa appartenenti alle loro danti causa, in parte compresi nel piano di zona 167, per destinarli alla realizzazione di una struttura sportiva a servizio del quartiere e delle squadre di calcio minori; che l’opera progettata non è mai stata realizzata, mentre continua, pur essendo da tempo decaduta la dichiarazione di pubblica utilità, la detenzione illegittima da parte del Comune, il quale, ripetutamente invitato a disporre la retrocessione dei suoli, non ha mai attivato il relativo procedimento.</p>
<p>Oggetto della domanda, secondo la prospettazione dei ricorrenti, è dunque la restituzione dei beni inutilmente trasferiti all’amministrazione in ragione della realizzazione di un’opera pubblica che non ha avuto nemmeno parziale esecuzione.</p>
<p>Quanto alla circostanza che il bene trasferito alla p.a. non ha subito la trasformazione che era stata prevista in base al progetto di opera pubblica per la cui realizzazione avvenne il trasferimento, essa allo stato degli atti è indubbia, emergendo dagli atti di causa che l’opera pubblica (campo sportivo) cui era preordinato l’esproprio non ha avuto nemmeno parziale realizzazione.</p>
<p>Invero, le strutture a suo tempo realizzate, cioè la recinzione dell’area e un rustico costituito da strutture portanti e solaio, non possono considerarsi elementi costruttivi idonei ad un qualunque utilizzo, e meno che mai possono identificare l’avvio del programmato campo di calcio.</p>
<p>Tale circostanza, che è asserita dai ricorrenti e non è contestata dalla difesa del Comune, è comprovata dalle rappresentazioni fotografiche dei luoghi depositate in giudizio, che evidenziano lo stato di abbandono e di degrado dell’area interessata dall’opera pubblica e l’inesistenza di significative strutture edilizie.</p>
<p>Risulta, peraltro, che l’amministrazione comunale, impossibilitata per motivi di ordine finanziario a portare avanti la programmata opera pubblica volta a dotare la zona 167 del campo di calcio, aveva di fatto abbandonato quel programma, a parte un nuovo progetto preliminare per il campo di calcio e annessa pista atletica, approvato dalla giunta comunale con delibera n. 112 del 27 marzo 2003, mai realizzato.</p>
<p>Sta di fatto che la Prima Commissione Consiliare Permanente, già in data 10 luglio 2002, proponeva di utilizzare la struttura interna, previa sistemazione della pavimentazione e dei restanti ambienti del blocco servizi da adibire a servizi igienici, a sede del mercato settimanale, al fine di evitare le condizioni di abbandono e di degrado del resto della struttura che non aveva possibilità di essere completata per mancanza di risorse finanziarie e proponeva la sistemazione di tutta l’area esterna eventualmente a parcheggio arricchito da verde. Tale situazione avrebbe consentito di utilizzare la struttura nel suo complesso per tutte le manifestazioni di pubblico spettacolo.</p>
<p>Un’altra proposta dello stesso tenore veniva avanzata dalla società consortile “Le città I Mercati” che prevedeva all’interno dell’area inizialmente destinata a campo di calcio, una zona polifunzionale per i servizi mercatali. Questa venne inserita nel programma triennale per il 2004 – 2006, ma non ebbe seguito.</p>
<p>Quanto al progetto di campo di calcio approvato dalla giunta comunale con delibera n. 62 del 13 febbraio 2008, da realizzare col ricorso a capitali privati, quindi, a mezzo di <i><i>project financing</i></i>, essendo tale delibera intervenuta dopo la richiesta di retrocessione dei suoli, essa piuttosto che rappresentare la volontà del Comune di Molfetta di realizzare la predetta opera pubblica, esprime l’intento del Comune di frapporre qualunque ostacolo alla pretesa restitutoria degli espropriati.</p>
<p>Invero, così come assumono i ricorrenti, non può non rilevarsi che nel decennio dall’occupazione dei suoli, nessun progetto fu avviato, coerente o meno con l’iniziale intervento programmato, per mancanza di fondi disponibili.</p>
<p>D’altra parte, anche l’ultimo progetto di campo da calcio, quello approvato con delibera G.M. n. 62 del 13 febbraio 2008, da realizzare a mezzo <i><i>project financing</i></i>, non ha avuto seguito.</p>
<p>Le circostanze rappresentate evidenziano, dunque, che l’opera pubblica da realizzare sui suoli espropriati non ha mai avuto concrete possibilità di realizzazione nel periodo di tempo decorso non solo dall’approvazione del piano di edilizia economica e popolare, ma anche dall’occupazione dei suoli e dal trasferimento degli stessi al Comune di Molfetta, avvenuta a mezzo atti di cessione bonaria nell’ambito della procedura espropriativa.</p>
<p>In tale contesto, l’azione intrapresa dai ricorrenti non può che qualificarsi, come d’altra parte essi stessi la qualificano, azione di retrocessione totale delle aree espropriate, essendo venuto meno il nesso logico, oltreché giuridico e teleologico, tra il bene dichiarato di pubblica utilità ed il provvedimento espropriativo, per non essere stata realizzata, nell’arco temporale di legge, l’opera pubblica cui era preordinato l’esproprio.</p>
<p>Ne consegue il difetto di giurisdizione di questo giudice.</p>
<p>I ricorrenti, invero, sostengono che la controversia rientri nella giurisdizione di questo tribunale, secondo i principi enunciati dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 14805 del 24 giugno 2009, avendo essi proposto più domande.</p>
<p>Il riferimento è, evidentemente, alle domande di tipo impugnatorio, atteso che la domanda risarcitoria, in quanto intimamente connessa con la domanda principale, ne segue le sorti anche per quanto attiene la giurisdizione.</p>
<p>Quanto alle domande impugnatorie, cioè la domanda di annullamento del programma di opere pubbliche per il triennio 2006 – 2008 proposta con il ricorso introduttivo e la domanda proposta con i motivi aggiunti di annullamento della deliberazione di giunta comunale n. 62 del 13 febbraio 2008, di approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione del campo di calcio in zona 167 e della deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 30 marzo 2009 di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche per il periodo 2009 – 2011, tali domande, invero, sono del tutto ininfluenti nella vicenda in esame, nella quale si controverte di diritti soggettivi perfetti, sicché le suddette domande vanno dichiarate inammissibili.</p>
<p>Peraltro, l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e l’inserimento in esso di un’opera pubblica, non sono atti di natura provvedimentale di per sé lesivi delle posizioni dei privati, così come anche l’approvazione di un’opera pubblica, ove l’atto rimanga nella sfera gestionale dell’amministrazione.</p>
<p>Né tali atti, contrariamente a quanto assume la difesa del Comune, esprimono il persistere dell’interesse dell’ente espropriante alla realizzazione dell’opera pubblica e più propriamente del campo sportivo, non rilevando nella fattispecie della retrocessione totale, l’intenzione dell’ente di realizzare l’opera pubblica, ma l’esecuzione dell’opera nel tempo concesso dalla legge.</p>
<p>Per quanto esposto, va dichiarato il difetto di giurisdizione quanto alla domanda di retrocessione totale dei suoli espropriati e alle connesse domande di risarcimento per occupazione illegittima; vanno dichiarate inammissibili le domande impugnatorie.</p>
<p>Quanto alle spese di giudizio, possono essere compensate tra le parti, attesa la natura meramente processuale della decisione.</p>
<p align=center><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p><P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sezione prima, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile e per il resto dichiara il proprio difetto di giurisdizione.</p>
<p>Compensa le spese di giudizio.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio dei giorni 24 febbraio 2010 – 28 aprile 2010, con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Corrado Allegretta, Presidente</p>
<p>Doris Durante, Consigliere, Estensore<br />
Savio Picone, Referendario</p>
<p><b><b> </b></b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>Il 17/08/2010</p>
<p></p>
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