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	<title>17/7/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>17/7/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.1336</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-7-2007-n-1336/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-7-2007-n-1336/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.1336</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. B. Massari Est. Globo Security s.r.l. (Avv. A. Cecchi) contro il Ministero dell’Interno e la Questura di Lucca (Avvocatura dello Stato) sull&#8217;insussistenza, in capo al Questore di un potere regolamentare di normazione generale ed astratta per la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate Sicurezza pubblica &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-7-2007-n-1336/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.1336</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-7-2007-n-1336/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.1336</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. B. Massari Est.<br /> Globo Security s.r.l. (Avv. A. Cecchi) contro il Ministero dell’Interno e la Questura di Lucca (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insussistenza, in capo al Questore di un potere regolamentare di normazione generale ed astratta per la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sicurezza pubblica &#8211; Guardie particolari giurate &#8211; Artt. 2 e 3 del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 – Potere del Questore sulla disciplina del servizio – Natura e limiti &#8211; Potere integrativo e modificativo delle norme di servizio predisposte dagli istituti – Sussistenza &#8211; Potere regolamentare, di normazione generale ed astratta di tutto il settore &#8211; Insussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pare evidente, dalla lettura degli artt. 2 e 3 del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 recante la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate, che spetta ai titolari dell’attività il potere di autoregolamentazione del suo svolgimento, restando attribuito al Questore un potere integrativo e modificativo delle norme di servizio predisposte dagli istituti.  Trattasi, dunque, di un potere ordinatorio specifico e puntuale, di incidere sulla facoltà di autoregolamentazione degli istituti (che è concreta espressione della libertà di iniziativa economica), potere avente ad oggetto singoli atti degli istituti stessi, e non di un potere regolamentare, di normazione generale ed astratta di tutto il settore (fattispecie in cui è stata ritenuta illegittima la nuova regolamentazione con cui il Questore aveva disposto l&#8217;obbligo di presidiare la sala operativa per tutta la durata dei servizi in presenza di allarmi o di altri sistemi analoghi attivati, nonché l&#8217;obbligo di svolgere il servizio notturno di vigilanza itinerante con almeno due guardie giurate particolari e di eseguire ogni intervento sempre con almeno due guardie)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;insussistenza, in capo al Questore di un potere regolamentare di normazione generale ed astratta per la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 1336 REG. SENT.<br />
ANNO 2007<br />
n.  1140  Reg. Ric.<br />
Anno 2006</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>nelle persone dei sigg.ri: Dott. Gaetano CICCIO’	#NOME?	#NOME?	&#8211; Consigliere, rel.																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 1140/06 proposto da</p>
<p> <b>IL GLOBO SECURITY s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante, rag. Graziano Niccolai, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Cecchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Firenze, via Masaccio n. 172,</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>il <b>Ministero dell’interno</b>, in persona del Ministro pro tempore, e la Questura di Lucca, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege,</p>
<p>per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione,<br />
del regolamento del Questore della Provincia di Lucca del 15 maggio 2006, trasmesso con la nota del 17 maggio 2006.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Vista l’ordinanza n. 666/06;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 maggio 2007, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>La società ricorrente svolge attività di vigilanza privata nella Provincia di Lucca in forza di autorizzazione rilasciata a suo tempo dal Prefetto di Lucca. <br />
Con nota del 17 maggio 2006 veniva notificata alla ricorrente un nuovo regolamento, composto da 16 articoli, sostitutivo ed integrativo delle disposizioni impartite precedentemente in materia di esercizio dell&#8217;attività di vigilanza all’asserito scopo di dare attuazione alla circolare ministeriale del 7 gennaio 2005.<br />
Con tale atto regolamentare sono state introdotte prescrizioni e restrizioni che, ad avviso della ricorrente, vengono ad incidere negativamente sull&#8217;economicità e sull&#8217;efficienza dell&#8217;attività di impresa dalla medesima gestita.<br />
In particolare, con la nuova regolamentazione viene disposto l&#8217;obbligo di presidiare la sala operativa per tutta la durata dei servizi in presenza di allarmi o di altri sistemi analoghi attivati, nonché l&#8217;obbligo di svolgere il servizio notturno di vigilanza itinerante con almeno due guardie giurate particolari e di eseguire ogni intervento sempre con almeno due guardie.<br />
Contro tale atto ricorre la società intestazione chiedendone l’annullamento, previo sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />
1. Violazione del principio di legalità. Violazione e/o falsa applicazione del regio decreto-legge n. 1952 del 26 settembre 1935. Eccesso di potere per illogicità e sviamento.<br />
2. Violazione e/o falsa applicazione del regio decreto-legge n. 2144 del 12 novembre 1936. Eccesso di potere per difetto di motivazione e per travisamento dei fatti.<br />
3. Violazione delle norme in materia di vigilanza privata. Violazione dell&#8217;articolo 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione dei principi costituzionali materia di libertà di iniziativa economica e di autonomia privata. <br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Con ordinanza n. 666/06 depositata il 27 luglio 2006 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.<br />
Alla pubblica udienza del 23 maggio 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto in epigrafe con cui il Prefetto di Lucca ha dettato disposizioni di natura regolamentare in merito all’esercizio dell’attività di vigilanza svolta da soggetti privati.<br />
La società ricorrente lamenta, in particolare, che per effetto della nuova regolamentazione siano state introdotte prescrizioni e restrizioni che vengono ad incidere negativamente sull&#8217;economicità e sull&#8217;efficienza dell&#8217;attività di impresa dalla medesima gestita.<br />
Segnatamente, con la nuova regolamentazione viene disposto l&#8217;obbligo di presidiare la sala operativa per tutta la durata dei servizi in presenza di allarmi o di altri sistemi analoghi attivati, nonché l&#8217;obbligo di svolgere il servizio notturno di vigilanza itinerante con almeno due guardie giurate particolari e di eseguire ogni intervento sempre con almeno due guardie.<br />
Il ricorso è fondato.<br />
Meritano, in particolare, assorbente considerazione il primo e il terzo motivo con cui la società ricorrente deduce la violazione del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 recante la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate, in relazione all’insussistenza di un potere regolamentare del Questore nella materia e all’insufficiente esposizione delle motivazioni che renderebbero necessarie le prescrizioni adottate.<br />
La tesi merita di essere condivisa.<br />
Osserva in proposito il Collegio che  il Prefetto e il Questore hanno rispettivamente, il potere di autorizzare l’attività di vigilanza a mezzo di guardie particolari giurate e di vigilarne l’ordinamento e lo svolgimento. <br />
Tale potere di vigilanza sull’ordinamento del settore si estrinseca, in particolare, nella facoltà, data al Questore dall’art. 3 del citato R.D.L. n. 1952/1935 “di modificare le norme di servizio proposte (dagli istituti) in esecuzione dell’articolo precedente e di aggiungervi obblighi che ritenesse opportuno nel pubblico interesse”.<br />
Dispone infatti l’art. 2 che “Coloro che impiegano guardie particolari giurate debbono sottoporre all&#8217;approvazione del questore della provincia, nel cui territorio viene disimpegnato il servizio, tutte le modalità con cui il servizio stesso deve essere eseguito con la specificazione dei compiti assegnati ad ogni singola guardia”.<br />
Pare evidente, dalla lettura delle norme sopra indicate, che spetta ai titolari dell’attività il potere di autoregolamentazione del suo svolgimento, restando attribuito al Questore un potere integrativo e modificativo delle norme di servizio predisposte dagli istituti. <br />
Trattasi, dunque, di un potere ordinatorio specifico e puntuale, di incidere sulla facoltà di autoregolamentazione degli istituti (che è concreta espressione della libertà di iniziativa economica), potere avente ad oggetto singoli atti degli istituti stessi, e non di un potere regolamentare, di normazione generale ed astratta di tutto il settore (TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 10 marzo 2003, n. 453; id. 3 novembre 2004, n. 36979.<br />
Ciò peraltro non significa che al Questore non sia consentito di intervenire adeguando l’autoregolamentazione degli istituti di vigilanza alle riscontrate esigenze di ordine pubblico e sicurezza, eventualmente anche con finalità di omogeneizzazione, ma senza potere imporre di propria iniziativa obblighi generali ed astratti che sarebbero espressione di un potere di normazione secondaria nella fattispecie insussistente, alla stregua della disciplina legislativa di riferimento.<br />
Il Questore può, pertanto, modificare le norme di servizio proposte ed aggiungervi tutti quegli obblighi ritenuti opportuni nel pubblico interesse, purché le limitazioni all’autonomia organizzativa degli addetti ad un settore che agiscono come imprenditori privati, trovino un’adeguata giustificazione, come in una qualsiasi attività discrezionale della pubblica amministrazione, in una motivazione che dia contezza della previa valutazione delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica che le misure imposte devono soddisfare e quindi della logicità e congruità delle misure stesse (TAR Toscana, sez. I, 9 febbraio 2000, n. 798).<br />
Orbene, non pare che nella fattispecie all’esame il Questore di Lucca abbia fornito specifiche motivazioni in ordine all’interesse pubblico, né specificato le ragioni che lo avrebbero determinato ad adottare autonomamente una nuova e più gravosa regolamentazione del servizio, in particolare, per quanto di interesse ai fini della presente controversia, in relazione  all&#8217;obbligo di presidiare la sala operativa per tutta la durata dei servizi in presenza di allarmi o di altri sistemi analoghi attivati, nonché a quello di svolgimento del servizio notturno di vigilanza itinerante con almeno due guardie giurate particolari unitamente all’esecuzione di ogni intervento con l’impiego di almeno due guardie.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato nei limiti dell’interesse dedotto dalla ricorrente. <br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato nei limiti in motivazione indicati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2007.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 LUGLIO 2007<br />
Firenze, lì  17 LUGLIO 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-7-2007-n-1336/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.1336</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.286</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2007-n-286/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2007-n-286/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.286</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore De Siervo l&#8217;intervento della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di pianificazione territoriale non viola il principio di autonomia ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost. Edilizia e urbanistica &#8211; Giurisdizione e competenza – Artt. 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2007-n-286/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.286</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2007-n-286/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.286</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore De Siervo</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;intervento della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di pianificazione territoriale non viola il principio di autonomia ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica &#8211; Giurisdizione e competenza – Artt. 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale)- Regione Friuli-Venezia Giulia – Funzioni della Provincia &#8211; Principio di autonomia &#8211; Norme in materia di Piano territoriale regionale – Ricorso del Governo &#8211; Asserita violazione degli artt. 5, 114, 118 Cost. e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost., in combinato disposto con l&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,– Inammissibilità;</p>
<p>Edilizia e urbanistica &#8211; Giurisdizione e competenza – Artt. 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale)- Regione Friuli-Venezia Giulia – Pianificazione territoriale &#8211; Principio di autonomia &#8211; Funzioni della Provincia &#8211; Ricorso del governo &#8211; Asserita violazione degli art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli – Venezia Giulia) per lesione del “principio dell&#8217;autonomia” degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost – Inammissibilità;<br />
Edilizia e urbanistica &#8211; Giurisdizione e competenza – Artt.1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2005, n. 30 &#8211; Regione Friuli-Venezia Giulia &#8211; Norme in materia di Piano territoriale regionale &#8211; Funzioni della Provincia – Principio di autonomia – Ricorso del governo &#8211; Asserita violazione degli artt. 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli – Venezia Giulia per lesione del “principio dell&#8217;autonomia” degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonché dell&#8217;art. 59 dello stesso statuto speciale – Non fondatezza;</p>
<p>Edilizia e urbanistica &#8211; Giurisdizione e competenza – art. 10 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell&#8217;urbanistica e disciplina dell&#8217;attività edilizia e del paesaggio)- Regione Friuli-Venezia Giulia &#8211; Norme in materia di Piano territoriale regionale &#8211; Funzioni della Provincia – Principio di autonomia – Asserita violazione degli art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963, per lesione del «principio dell&#8217;autonomia» degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonché in riferimento all&#8217;art. 59 dello stesso statuto speciale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale) sollevate in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché in relazione all&#8217;art. 118, primo e secondo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p>   Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 2005, sollevate, in riferimento all&#8217;art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), per violazione del limite dell&#8217;«armonia con la Costituzione» e in particolare degli artt. 114, secondo comma, e 118, secondo comma Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p>     non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 2005 sollevate, in riferimento all&#8217;art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963, per lesione del “principio dell&#8217;autonomia” degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonché in riferimento all&#8217;art. 59 dello stesso statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p>    non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 10 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell&#8217;urbanistica e disciplina dell&#8217;attività edilizia e del paesaggio), in riferimento all&#8217;art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963, per lesione del «principio dell&#8217;autonomia» degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonché in riferimento all&#8217;art. 59 dello stesso statuto speciale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</B>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
composta dai signori:<br />
&#8211; Franco          BILE              Presidente<br />
&#8211; Francesco       AMIRANTE            Giudice<br />
&#8211; Ugo             DE SIERVO               “<br />
&#8211; Paolo           MADDALENA               “<br />
&#8211; Alfio           FINOCCHIARO             “<br />
&#8211; Alfonso         QUARANTA                “<br />
&#8211; Franco          GALLO                   “<br />
&#8211; Luigi           MAZZELLA                “<br />
&#8211; Gaetano         SILVESTRI               “<br />
&#8211; Sabino          CASSESE                 “<br />
&#8211; Maria Rita      SAULLE                  “<br />
&#8211; Giuseppe        TESAURO                 “<br />
&#8211; Paolo Maria     NAPOLITANO              “<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l&#8217;11 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 21 febbraio 2006 ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2006.<br />
<i><br />
    Visto</i> l&#8217;atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 6 febbraio 2007 il Giudice relatore Ugo De Siervo;<br />
<i>    uditi</i> l&#8217;avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto
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<p></p>
<p align=justify>
</b>    1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso – con ricorso notificato l&#8217;11 febbraio 2006 e depositato il successivo 21 febbraio – questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale), in relazione agli artt. 5, 114 e 118, della Costituzione e in relazione agli artt. 114, secondo comma e 118, secondo comma Cost., nonché per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), e terzo comma, Cost., in combinato disposto con l&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e, infine, per contrasto con l&#8217;art. 118, primo comma, della Costituzione.<br />
    Il ricorrente premette che la Regione Friuli-Venezia Giulia, in base al proprio statuto speciale (art. 4, numero 1-<i>bis</i> e numero 12 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante «Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia») ed alle relative norme di attuazione (art. 22, lettera <i>c</i>, del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia» in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici»), è dotata di competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali e in materia di urbanistica; le disposizioni legislative impugnate, tuttavia, eccederebbero le competenze statutarie e violerebbero norme costituzionali «laddove sistematicamente non tengono conto dell&#8217;esistenza delle funzioni proprie della Provincia, quale ente intermedio tra Regione e Comune».<br />
    In particolare, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 della legge regionale in questione, nel disciplinare le attribuzioni dei Comuni in materia di pianificazione territoriale, ignorerebbero le funzioni proprie delle Province relative ai piani di area vasta. Esse, infatti, ripartirebbero il potere di pianificazione solo tra la Regione e i Comuni, attribuendo a questi ultimi anche compiti relativi alla pianificazione intermedia e sovracomunale e non prevedendo, invece, alcun intervento della Provincia nelle forme associative finalizzate alla stessa pianificazione. Quanto, invece, agli articoli 8, 11 e 12, essi, rispettivamente, escluderebbero qualsiasi intervento qualificato della Provincia nell&#8217;ambito delle procedure di approvazione e adozione del piano territoriale regionale (PTR) e prevederebbero la costituzione di Società di trasformazione urbana regionale (STUR) con la sola intesa dei Comuni. Inoltre, consentirebbero alla Regione di dettare, nelle more dell&#8217;approvazione del PTR, norme di salvaguardia delle aree soggette a vincolo paesaggistico, senza alcuna partecipazione dell&#8217;ente intermedio.<br />
    Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le citate disposizioni regionali, ignorando sistematicamente l&#8217;ente Provincia, comporterebbero una grave lesione della relativa sfera di autonomia, costituzionalmente garantita, ed eccederebbero la competenza statutaria, ponendosi in contrasto con l&#8217;art. 4 dello statuto di autonomia speciale, il quale – pur attribuendo le materie «urbanistica» e «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» alla potestà legislativa primaria della Regione – impone che tale potestà sia esercitata «in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato».<br />
    Il ricorrente osserva, in proposito, che il principio dell&#8217;autonomia, consacrato negli articoli 5, 114 e 118 della Costituzione, costituisce «principio generale dell&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica, come tale vincolante anche nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale (sentenza Corte cost. n. 48 del 2003)», aggiungendo che una legislazione «differente» sarebbe comunque «non in armonia con la Costituzione».<br />
    Più specificamente, dall&#8217;art. 114, secondo comma, e dall&#8217;art. 118, secondo comma, Cost. si desumerebbe che «gli enti locali (comprese le Province) sono titolari, oltre che delle funzioni conferite, anche di funzioni proprie, intendendo per tali quelle storicamente attribuite, o comunque ritenute necessarie per l&#8217;esistenza e il corretto sviluppo delle rispettive comunità territoriali e degli interessi di cui sono esponenziali e quindi non comprimibili dal legislatore (nazionale o regionale)»; e, sotto tale profilo, nel ricorso si rileva che «la funzione di pianificazione di vasta area è sempre stata considerata di competenza delle Province, come originariamente disposto dagli artt. 14 e 15 della legge n. 142 del 1990 (in particolare dall&#8217;art. 15, comma 2) ed ora dagli artt. 19 e 20 del decreto legislativo n. 267 del 2000».<br />
    Il ricorrente afferma, inoltre, che la potestà legislativa primaria della Regione in materia di “organizzazione degli enti locali” non consentirebbe una distribuzione delle funzioni amministrative completamente libera e svincolata dai principi costituzionali; in proposito, assumerebbero fondamentale rilievo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall&#8217;art. 118, primo comma, Cost. Tali principi non risulterebbero rispettati dalle disposizioni regionali impugnate, le quali – secondo quanto si prospetta nel ricorso – «attribuiscono esclusivamente ai Comuni (o alle associazioni di Comuni) tutte le funzioni di pianificazione territoriale, comprese quelle di vasta area, che invece, proprio per l&#8217;entità degli interessi cui fanno riferimento – interessi che trascendono la dimensione comunale – dovrebbero essere conferite alle Province, quali enti territoriali intermedi tra Comuni e Regioni».<br />
    Né il contrasto con i principi da ultimo richiamati potrebbe ritenersi evitato dal fatto che la stessa Regione Friuli-Venezia Giulia, con la coeva legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione &#8211; autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), abbia attribuito tali funzioni di pianificazione territoriale alle Città metropolitane: in primo luogo perché, secondo la stessa legge regionale (art. 9, comma 1), l&#8217;istituzione delle Città metropolitane sarebbe solo eventuale e non obbligatoria; in secondo luogo, perché il territorio di tali instituendi enti locali non coinciderebbe con quello dell&#8217;intera Provincia di riferimento.<br />
    Per queste stesse ragioni, ad avviso del ricorrente, le censurate norme regionali si porrebbero in diretto contrasto anche con l&#8217;art. 59 dello statuto speciale della Regione, secondo il quale «Le Province […] sono Enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e dalla Regioni». Infatti, nel caso di specie, l&#8217;attribuzione alle Province delle funzioni di pianificazione territoriale ad opera della legislazione statale, comporterebbe «una gradazione della pianificazione territoriale secondo parametri tendenzialmente uniformi sull&#8217;intero territorio nazionale, dando luogo ad assetto ragionevole» che risulterebbe pregiudicato da una diversa disciplina regionale.<br />
    Sotto altro profilo, si ribadisce nel ricorso, le funzioni delle Province, quali enti esponenziali di una collettività insediata ed esistente su un determinato territorio, dovrebbero essere considerate – soprattutto in materia di pianificazione territoriale e paesistica di area vasta – funzioni proprie e non derogabili, neppure da una competenza legislativa primaria.<br />
    Da ultimo, il ricorrente afferma che la disciplina introdotta dalla legge regionale n. 30 del 2005 investirebbe anche materie estranee all&#8217;urbanistica ed all&#8217;ordinamento degli enti locali, come quelle concernenti il paesaggio ed il governo del territorio, per le quali varrebbe «la competenza esclusiva (art. 117, comma 2, lettera <i>s</i>) della Costituzione) o concorrente (art 117, comma 3, della Costituzione) dello Stato, con conseguente vincolo della legislazione regionale al rispetto dei principi della legislazione statale, ai sensi del citato articolo 117 Cost., in combinato disposto con l&#8217;art 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ed incompetenza della regione a statuto speciale ad interloquire al di fuori degli ambiti fissati dalla legislazione statale».<br />
    2. – Con atto depositato il 7 marzo 2006, si è costituita in giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia, per chiedere che la Corte costituzionale respinga il ricorso in quanto inammissibile e infondato, rinviando a separata memoria l&#8217;illustrazione delle ragioni a sostegno della propria difesa.<br />
    3. – In prossimità dell&#8217;udienza, la Regione ha depositato una memoria nella quale sostiene, innanzitutto, che la censura formulata dallo Stato in relazione alla asserita violazione del limite dell&#8217;armonia con la Costituzione sarebbe infondata, dal momento che detto limite non potrebbe riferirsi alle disposizioni del titolo V della Costituzione in quanto destinate ad applicarsi alle sole Regioni ordinarie. <br />
    Inoltre, la condizione degli enti locali nella Regione Friuli-Venezia Giulia sarebbe disciplinata non dalle disposizioni del Titolo V Cost., bensì dall&#8217;art. 59 dello statuto, secondo il quale le Province e i Comuni sono enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione.<br />
    La legislazione regionale rispetterebbe, peraltro, l&#8217;autonomia delle Province, dal momento che la legge regionale n. 1 del 2006 attribuirebbe molteplici funzioni a tali enti locali, così riconoscendo il loro importante ruolo.<br />
    Inoltre, la legge reg. n. 30 del 2005 non disconoscerebbe un ruolo alle Province nella pianificazione sovracomunale, dal momento che l&#8217;art. 4, comma 2, dispone che tale funzione è esercitata «anche con enti pubblici diversi dal Comune». Ciò varrebbe anche per il procedimento di approvazione del Piano regionale, al quale è previsto che la Provincia prenda parte sia tramite il Consiglio delle autonomie locali, sia attraverso la presentazione di osservazioni (art. 8).<br />
    D&#8217;altra parte, il principio costituzionale di autonomia non vieterebbe al legislatore regionale di disciplinare, nei termini ritenuti più opportuni, l&#8217;esercizio delle funzioni provinciali nelle materie di propria competenza legislativa. Sarebbe preclusa soltanto l&#8217;introduzione di limitazioni gravi che incidano sul «nucleo fondamentale delle libertà locali».<br />
    Infondata sarebbe anche la dedotta violazione dell&#8217;art. 118, secondo comma, Cost. derivante dalla asserita soppressione di «funzioni proprie delle province», dal momento che, come già rilevato, tale disposizione non sarebbe applicabile alle Regioni ad autonomia speciale. Tale conclusione troverebbe conferma anche dal fatto che le funzioni proprie di cui alla disposizione costituzionale richiamata sarebbero collegate alle funzioni fondamentali di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), Cost., la cui determinazione spetterebbe alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Tuttavia, poiché tale disposizione sarebbe inapplicabile alle Regioni speciali, medesima sorte toccherebbe anche all&#8217;art. 118, secondo comma, Cost.<br />
    Inoltre, ai sensi dell&#8217;art. 2 del d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), spetterebbe alla Regione, nelle materie attribuite alla sua potestà legislativa esclusiva di cui all&#8217;art. 4 dello statuto, il compito di determinare le funzioni degli enti locali. La previsione dell&#8217;art. 59 dello statuto, che riconosce la possibilità anche al legislatore statale di stabilire le funzioni degli enti locali, dovrebbe pertanto intendersi limitata alle «materie diverse da quelle che lo statuto assegna alla Regione».<br />
    La difesa regionale sostiene inoltre che la funzione di adozione del Piano territoriale provinciale di coordinamento non sarebbe una funzione essenziale, non essendo mai stata esercitata dalle province friulane, ed inoltre non rientrerebbe tra quelle storicamente attribuite, dal momento che sarebbe stata introdotta solo nel<b> </b>1990 con la legge n. 142.<br />
    Infondata sarebbe altresì la invocata violazione dell&#8217;art. 118, primo comma, Cost., stante l&#8217;inapplicabilità anche di tale disposizione alle Regioni speciali in relazione alle competenze legislative aventi fondamento nello statuto, per le quali varrebbe il principio del parallelismo, come confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 236 del 2004). <br />
    Anche la dedotta violazione dell&#8217;art. 59 dello statuto sarebbe infondata, dal momento che le disposizioni censurate non violerebbero il principio dell&#8217;autonomia provinciale e in quanto lo Stato potrebbe attribuire funzioni agli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia solo nelle proprie materie, tra le quali non rientrerebbero quelle disciplinate dalle norme regionali impugnate.<br />
    Inammissibile sarebbe, infine, la dedotta violazione dell&#8217;art. 117, secondo e terzo comma, Cost., dal momento che il ricorrente non avrebbe illustrato le ragioni per cui tali norme dovrebbero applicarsi alla Regione, in luogo di quelle dello statuto speciale. In ogni caso, nel ricorso non sarebbero individuate le norme della legge reg. n. 30 del 2005 che inciderebbero sulla materia del paesaggio e del governo del territorio. <br />
    L&#8217;unica disposizione che attiene alla tutela del paesaggio, ad avviso della difesa regionale, sarebbe l&#8217;art. 12, comma 2, della legge impugnata, ma la censura ad essa riferita sarebbe inammissibile, dal momento che si lamenta la violazione dei principi della legislazione statale senza indicare le norme asseritamente violate. Essa sarebbe comunque infondata alla luce della giurisprudenza costituzionale, la quale avrebbe ormai riconosciuto la competenza delle Regioni a dettare norme anche ai fini della tutela paesaggistica.<br />
    Ancora più specificamente, risulterebbero infondate le censure concernenti l&#8217;art. 8, in quanto esso riconoscerebbe alle Province il diritto di intervenire nella procedura di approvazione del Piano regionale, sia perché tale piano è soggetto al previo parere del Consiglio delle autonomie locali di cui fanno parte le Province, sia perché queste ultime possono presentare osservazioni al PTR.<br />
    Anche l&#8217;art. 11, il quale disciplina la costituzione di Società di trasformazione urbana regionale, nel prevedere che ad esse possano partecipare anche «enti locali territoriali», riconosce la possibilità di coinvolgimento delle Province. D&#8217;altra parte, il ricorso non avrebbe indicato «alcun fondamento costituzionale della necessità dell&#8217;intesa delle Province per la costituzione delle STUR».<br />
    Quanto, infine, all&#8217;art. 12, la difesa regionale deduce la mancanza di un fondamento costituzionale «della presunta necessità di un coinvolgimento delle Province nella definizione degli indirizzi per la salvaguardia delle aree assoggettate a vincolo paesaggistico», esso non potrebbe neppure rinvenirsi nel generale principio di autonomia provinciale, il cui significato sarebbe ben diverso, secondo quanto già illustrato.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto
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<p align=justify>
</b>    1. – Il Governo ha impugnato gli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale) per contrasto con gli articoli 4 e 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), in relazione agli artt. 5, 114 e 118, della Costituzione e in relazione agli artt. 114, secondo comma e 118, secondo comma Cost., nonché per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), e terzo comma, Cost., in combinato disposto con l&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e, infine, per contrasto con l&#8217;art. 118, primo comma, della Costituzione.<br />
    Sostiene il ricorrente che, malgrado la Regione sia dotata di competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali e in materia di urbanistica, essa avrebbe adottato disposizioni legislative eccedenti le competenze statutarie e tali da violare norme costituzionali, «laddove sistematicamente non tengono conto dell&#8217;esistenza delle funzioni proprie della Provincia, quale ente intermedio tra Regione e Comune».<br />
    In particolare, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 della legge regionale ignorerebbero le funzioni proprie delle Province relative ai piani di area vasta, ripartendo il potere di pianificazione territoriale solo tra la Regione e i Comuni. Quanto agli articoli 8, 11 e 12, essi, rispettivamente, escluderebbero qualsiasi intervento qualificato della Provincia nell&#8217;ambito delle procedure di approvazione e adozione del Piano territoriale regionale e prevedrebbero la costituzione di Società di trasformazione urbana regionale con la sola intesa dei Comuni. Inoltre, consentirebbero alla Regione di dettare, nelle more dell&#8217;approvazione del Piano, norme di salvaguardia delle aree soggette a vincolo paesaggistico, senza alcuna partecipazione dell&#8217;ente intermedio.<br />
    Le norme impugnate violerebbero l&#8217;art. 4 dello statuto speciale, sia in quanto si porrebbero in contrasto con il “principio dell&#8217;autonomia” ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost. e da ritenere «principio generale dell&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica», sia in quanto non sarebbero «in armonia con la Costituzione» e, in particolare, con gli articoli 114, secondo comma, e 118, secondo comma, Cost., dai quali si ricaverebbe la titolarità in capo alle Province di “funzioni proprie” non comprimibili dal legislatore nazionale o regionale. Le disposizioni regionali violerebbero, inoltre, gli artt. 4 e 59 dello statuto speciale ponendosi in contrasto con le funzioni di pianificazione territoriale attribuite alle Province dalla legislazione statale e, particolarmente, dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali). <br />
    Contrasterebbero, altresì, con l&#8217;art. 118, primo comma, Cost., secondo cui le funzioni amministrative devono essere attribuite ai livelli di governo idonei, per la propria struttura organizzativa e per le proprie dimensioni, ad esercitarle con efficacia ed efficienza.<br />
    Infine le norme regionali censurate contrasterebbero con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), e terzo comma, Cost., in combinato disposto con l&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in quanto, in relazione ai profili della disciplina incidenti nelle materie del paesaggio e del governo del territorio, la Regione sarebbe intervenuta «al di fuori degli ambiti fissati dalla legislazione statale».</p>
<p>    2. – In via preliminare devono essere dichiarate inammissibili le questioni, aventi ad oggetto tutti gli articoli impugnati, fondate sulla pretesa diretta applicabilità alla Regione Friuli-Venezia Giulia di alcune disposizioni del Titolo V della Costituzione relative al regime giuridico degli enti locali operanti nella Regione. <br />
    Come questa Corte ha avuto occasione di recente di affermare nella sentenza n. 238 del 2007 (n. 3 del <i>Considerato in diritto</i>), in relazione al ricorso proposto avverso alcune disposizioni della legge 9 gennaio 2006 n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia) della medesima Regione, non è possibile invocare, quanto meno in assenza di adeguate motivazioni, disposizioni costituzionali quali l&#8217;art. 117, secondo e terzo comma, o l&#8217;art. 118 Cost. in riferimento ad una Regione ad autonomia speciale dotata di potestà legislativa primaria in tema sia di enti locali che di urbanistica e nella quale vige il principio del parallelismo tra le funzioni legislative e le funzioni amministrative (si vedano l&#8217;art. 4, n.<b> </b>1-<i>bis </i>e n. 12, e l&#8217;art. 8 dello statuto).<br />
    Sono altresì inammissibili le censure con le quali si denuncia la violazione del “limite dell&#8217;armonia con la Costituzione” posto dall&#8217;art. 4 dello statuto di autonomia. Ad avviso del ricorrente, le disposizioni impugnate non terrebbero conto delle funzioni proprie di cui le Province sarebbero titolari ai sensi degli artt. 114, secondo comma, e 118, secondo comma Cost. e che non sarebbero comprimibili da parte del legislatore nazionale o regionale.<br />
    Anche in tal caso, il ricorso non illustra in alcun modo le ragioni per cui si imporrebbe alla Regione Friuli-Venezia Giulia l&#8217;applicazione di disposizioni del titolo V della Costituzione, né in quale rapporto queste si trovino rispetto alle disposizioni contenute nello statuto speciale (sentenza n. 238 del 2007). Tali carenze argomentative impediscono di giudicare il merito delle censure.</p>
<p>    3. – Venendo ad esaminare le censure formulate con riferimento agli artt. 4 e 59<b> </b>dello statuto speciale, il ricorrente lamenta, innanzitutto, la violazione del principio di autonomia degli enti locali, il cui rispetto si imporrebbe anche alla Regione Friuli-Venezia Giulia.<b> </b>Non vi è dubbio che tale principio deducibile dall&#8217;art. 5 della Costituzione limiti le stesse potestà legislative esclusive della Regione, in quanto “principio generale dell&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica”, in forza del quale tutte le Regioni debbono riconoscere e promuovere le autonomie locali (sentenza n. 83 del 1997).<br />
    Peraltro, tutto ciò deve avvenire in riferimento anche alle specifiche attribuzioni costituzionali o statutarie delle diverse Regioni. Da questo punto di vista, occorre allora ricordare, in via preliminare, che con la legge costituzionale 23 settembre 1993 n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d&#8217;Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia, per il Trentino-Alto Adige), la competenza legislativa della Regione in tema di ordinamento degli enti locali è stata trasformata da concorrente in esclusiva e che l&#8217;art. 2 del d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) ha chiarito che, nell&#8217;ambito di questa competenza, la Regione «fissa i principi dell&#8217;ordinamento locale e ne determina le funzioni, per favorire la piena realizzazione dell&#8217;autonomia degli enti locali».<br />
    Come questa Corte ha di recente ricordato (sentenza n. 238 del 2007, n. 5 del <i>Considerato in diritto</i>), la giurisprudenza costituzionale relativa all&#8217;applicazione della legge cost. n. 2 del 1993 (sentenze n. 48 del 2003, n. 230 e 229 del 2001, e n. 415 del 1994) «ha riconosciuto al legislatore delle Regioni ad autonomia speciale una potestà di disciplina differenziata rispetto alla corrispondente legislazione statale, salvo il rispetto dei principi fondamentali dell&#8217;ordinamento giuridico dello Stato e dell&#8217;ambito delle materie di esclusiva competenza statale (individuate sulla base di quanto prescritto negli statuti speciali)».<br />
    Tenendo anche conto che costantemente la legislazione fondamentale in tema di ordinamento degli enti locali fa salve le “attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione” delle Regioni ad autonomia speciale (si vedano l&#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000; l&#8217;art. 1, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 recante «Ordinamento delle autonomie locali»; l&#8217;art. 2, comma 4, lettera <i>q</i>, della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante «Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»), la legislazione relativa agli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia «non è vincolata all&#8217;osservanza delle singole disposizioni del testo unico degli enti locali, ma deve rispettare il principio autonomistico o – meglio ancora – tramite le sue autonome determinazioni deve “favorire la piena realizzazione dell&#8217;autonomia degli enti locali”» (sentenza n. 238 del 2007).<br />
    Su questa base occorre prendere in considerazione le specifiche censure sollevate nei riguardi delle norme impugnate.</p>
<p>    4. – Si deve preliminarmente rilevare che, nelle more della decisione, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha emanato la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell&#8217;urbanistica e disciplina dell&#8217;attività edilizia e del paesaggio), la quale ha disciplinato organicamente la materia dell&#8217;urbanistica e della pianificazione territoriale, conferendo alcune specifiche attribuzioni alle Province e, all&#8217;art. 64, lettera <i>w</i>), ha abrogato, tra l&#8217;altro, l&#8217;art. 4 della legge regionale n. 30 del 2005. <br />
    Tale abrogazione, tuttavia, non esime questa Corte dall&#8217;esaminare la censura prospettata dal ricorrente dal momento che la norma impugnata, sopprimendo asseritamente una funzione provinciale, ha comunque avuto applicazione, avendo precluso – secondo la prospettazione del ricorso – per tutto il tempo della sua vigenza, l&#8217;adozione di piani territoriali provinciali.<br />
    Le disposizioni contenute negli artt. 1 e 4 della legge regionale n. 30 del 2005<b>, </b>ad avviso dell&#8217;Avvocatura, sarebbero illegittime perché «ripartiscono il potere di pianificazione solo tra la Regione e i Comuni», con ciò ponendosi in contrasto con l&#8217;asserita appartenenza della competenza provinciale in materia di pianificazione sovracomunale addirittura ad una area di «funzioni proprie e non derogabili, neppure da una competenza legislativa primaria». In altri termini, gli enti locali sarebbero «titolari, oltre che delle funzioni conferite, anche di funzioni proprie, intendendo per tali quelle storicamente attribuite, o comunque ritenute necessarie per l&#8217;esistenza e il corretto sviluppo delle rispettive comunità territoriali e degli interessi di cui sono esponenziali e quindi non comprimibili dal legislatore (nazionale o regionale)». Tra queste funzioni, secondo il ricorrente, vi sarebbe anche quella di pianificazione territoriale dell&#8217;area vasta.<br />
    Una concezione del genere appare peraltro estranea al nostro modello di amministrazione locale, come ha riconosciuto questa Corte (sentenza n. 238 del 2007): “la innegabile discrezionalità riconosciuta al legislatore statale nell&#8217;ambito della propria potestà legislativa e la stessa relativa mutevolezza nel tempo delle scelte da esso operate con riguardo alla individuazione delle aree di competenza dei diversi enti locali impediscono che possa parlarsi in generale di competenze storicamente consolidate dei vari enti locali (addirittura immodificabili da parte sia del legislatore statale che di quello regionale). Questa Corte non ha escluso la utilità del criterio storico “per la ricostruzione del concetto di autonomia provinciale e comunale”, ma tuttavia ne ha circoscritto l&#8217;utilizzabilità «a quel nucleo fondamentale  delle libertà locali che emerge da una lunga tradizione e dallo svolgimento che esso ebbe durante il regime democratico (sentenza n. 52 del 1969)».<br />
    Da questo punto di vista, appare allora significativo, con specifico riferimento alla pianificazione sovracomunale, che l&#8217;art. 23 del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici) abbia attribuito alla Regione l&#8217;approvazione dei piani territoriali di coordinamento e cioè dell&#8217;istituto che solo le successive leggi sull&#8217;amministrazione locale hanno attribuito alle Province. Inoltre, pur dopo che l&#8217;art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, aveva per la prima volta previsto la competenza della Provincia in tema di piano territoriale di coordinamento, la Regione Friuli-Venezia Giulia, evidentemente utilizzando le proprie competenze legislative di tipo esclusivo in materia urbanistica (ai sensi dell&#8217;art. 4, numero 12 dello statuto e dell&#8217;art. 22, lettera <i>c</i>, del d.P.R. n. 1116 del 1965) e di ordinamento degli enti locali, lo aveva configurato nella legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) con caratteristiche in parte differenziate, come uno strumento<b> </b>di specificazione a livello provinciale della pianificazione regionale, nonché come quadro di riferimento di livello sovracomunale per la pianificazione territoriale e urbanistica subordinata,<b> </b>sottoposto alla necessaria approvazione degli organi regionali.<br />
    Deve pertanto concludersi che, come già affermato nella richiamata sentenza n. 238 del 2007, ai fini della verifica del rispetto dell&#8217;autonomia degli enti locali ciò che rileva non è la disciplina di un particolare settore o di uno specifico istituto, ma la complessiva configurazione da parte della legislazione regionale del<b> </b>ruolo della Provincia in termini effettivamente adeguati alla sua natura di ente locale necessario di secondo livello: valutazione, che può essere operata solo avendo riguardo al complesso della legislazione sull&#8217;amministrazione locale per accertare la sua coerenza con il principio di autonomia. A ciò si aggiunga che la successiva legge regionale n. 5 del 2007, all&#8217;art. 4, ha previsto e disciplinato alcune attribuzioni della Provincia in materia di pianificazione territoriale.</p>
<p>    5. – Per quanto concerne le censure rivolte all&#8217;art. 8 della legge reg. n. 30 del 2005, impugnato perché escluderebbe qualsiasi intervento qualificato della Provincia nell&#8217;ambito delle procedure di approvazione e adozione del Piano territoriale regionale, si osserva innanzitutto che anche tale norma è stata abrogata dal menzionato art. 64 della legge regionale n. 5 del 2007. <br />
    Attualmente il procedimento di approvazione del PTR è regolato dall&#8217;art. 10 della citata legge del 2007 in termini identici – per quanto qui interessa – a quelli contenuti nella disposizione censurata. Pertanto, poiché dalla disposizione legislativa sopravvenuta è desumibile una norma sostanzialmente coincidente con quella impugnata nel ricorso, la questione – in forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d&#8217;azione – deve essere estesa anche alla nuova norma (sentenza n. 533 del 2002; ordinanza n. 137 del 2004).<br />
    Una volta chiarito che lo scrutinio di questa Corte deve avere anche ad oggetto l&#8217;art. 10 della legge regionale n. 5 del 2007, nel merito la questione non è fondata.<br />
    Oltre a valere le medesime considerazioni svolte al n. 3, già per sé sufficienti ad escludere la fondatezza della censura, si deve considerare che la disposizione in esame prevede espressamente che l&#8217;elaborazione del progetto definitivo del piano territoriale regionale debba avvenire previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, nel quale, ai sensi dell&#8217;art. 31, comma 2, lettera <i>a</i>), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione &#8211; autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), sono necessariamente presenti anche le Province.<br />
    Queste, inoltre, rientrano senz&#8217;altro tra «gli enti ed organismi pubblici» che l&#8217;art. 10, comma 5, lettera <i>a</i>), della legge regionale n. 5 del 2007 legittima a presentare osservazioni avverso al PTR entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. <br />
    Priva di fondamento risulta anche la censura avente ad oggetto la disciplina regionale delle società di trasformazione urbana regionale dettata dall&#8217;art. 11, della legge reg. n. 30, dal momento che le Province non risultano titolari di specifiche funzioni neppure nell&#8217;ambito della legislazione statale.<br />
    La medesima conclusione vale altresì in relazione all&#8217;art.<b> </b>12 della stessa legge regionale, impugnato in ragione della mancata previsione della partecipazione della Provincia alla elaborazione<b> </b> di «indirizzi per la salvaguardia delle aree assoggettate a vincolo paesaggistico» nelle more dell&#8217;entrata in vigore del PTR. Oltre a valere, anche in tal caso, le considerazioni sopra svolte in relazione al potere del legislatore regionale di conformare le funzioni degli enti locali, si deve osservare come la recente legislazione statale, per un verso, non prevede alcuna funzione necessaria delle Province in relazione alla predisposizione di norme di salvaguardia nelle more dell&#8217;approvazione del piano territoriale regionale e, per altro verso, è esplicita nel riconoscere alle Regioni un ruolo fondamentale nella pianificazione paesaggistica e certamente preminente rispetto ai poteri in materia degli enti locali (si veda il Capo III del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», nonché le sentenze di questa Corte n. 182 e n. 51 del 2006).</p>
<p>    6. – Deve pertanto concludersi che non sono fondate le questioni relative  agli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 2005 sollevate in riferimento agli articoli 4 e 59 dello statuto speciale.</p>
<p align=center>
<b>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i>    dichiara </i>inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale) sollevate in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s)</i>, e terzo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché in relazione all&#8217;art. 118, primo e secondo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
<i>    dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 2005, sollevate, in riferimento all&#8217;art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), per violazione del limite dell&#8217;«armonia con la Costituzione» e in particolare degli artt. 114, secondo comma, e 118, secondo comma Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
<i>    dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 2005 sollevate,<b> </b>in riferimento all&#8217;art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963, per lesione del “principio dell&#8217;autonomia” degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonché in riferimento all&#8217;art. 59 dello stesso statuto speciale,<b> </b>dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
<i>    dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 10 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell&#8217;urbanistica e disciplina dell&#8217;attività edilizia e del paesaggio), in riferimento all&#8217;art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963, per lesione del «principio dell&#8217;autonomia» degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonché in riferimento all&#8217;art. 59 dello stesso statuto speciale.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2007-n-286/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.286</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.23646</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-17-7-2007-n-23646/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-17-7-2007-n-23646/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.23646</a></p>
<p>Pres. Nicoletti – Est. Tenore sulla giurisdizione della Corte dei Conti anche nei confronti di amministratori di S.p.a. con partecipazione minoritaria ed indiretta pubblica 1. Responsabilità e risarcimento – Giudizio di responsabilità amministrativo contabile – In caso di danni arrecati da amministratori di s.p.a. con partecipazione minoritaria e indiretta pubblica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-17-7-2007-n-23646/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.23646</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-17-7-2007-n-23646/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.23646</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nicoletti – Est. Tenore</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione della Corte dei Conti anche nei confronti di amministratori di S.p.a. con partecipazione minoritaria ed indiretta pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Responsabilità e risarcimento – Giudizio di responsabilità amministrativo contabile – In caso di danni arrecati da amministratori di s.p.a. con partecipazione minoritaria e indiretta pubblica – Giurisdizione della Corte dei Conti &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni</p>
<p>2. Responsabilità e risarcimento &#8211; Giudizio di responsabilità amministrativo contabile – Presupposti e condizioni &#8211; Danni arrecati da amministratori di s.p.a. &#8211; Con partecipazione minoritaria e indiretta pubblica – Sussiste – Ragioni.</p>
<p>3. Responsabilità e risarcimento – Giurisdizione della Corte dei conti – Presupposti – Prevalenza della partecipazione pubblica – Insussistenza – Ragioni<br />
4. Responsabilità e risarcimento &#8211; Giudizio di responsabilità amministrativo – contabile &#8211;  Danno da disservizio – Nozione – Configurabilità in caso di percezione di tangenti – Sussistenza &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti in caso di danno erariale, da disservizio e all’immagine, cagionato da dipendenti di società per azioni partecipate in modo totalitario da altra società, a sua volta partecipata in maniera minoritaria dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in occasione dell’espletamento di gare pubbliche e di esecuzione dei relativi contratti. Difatti, la giurisdizione contabile prescinde dalla veste formale, societaria o meno, dell’ente danneggiato, stante, sul piano normativo e giurisprudenziale nazionale e comunitario, la pacifica nozione sostanziale di Pubblica amministrazione, che prescinde dagli aspetti formali caratterizzanti l’organizzazione dell’ente (ente pubblico, e.p.e., o società a partecipazione pubblica), occorrendo più modernamente concentrare la propria attenzione sull&#8217;elemento funzionale della relativa attività e, in particolare, sul soddisfacimento diretto di bisogni di interesse generale.</p>
<p>2. Ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, in ragione del sempre più frequente operare dell&#8217;amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato. Il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile va infatti spostato dalla qualità del soggetto &#8211; che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico &#8211; alla natura del danno e degli scopi perseguiti.</p>
<p>3. Alla luce della sentenza 1 marzo 2006 n.4511 della Corte di Cassazione, Sez. Unite, che ha superato i limiti della pronuncia 28 dicembre 1993 n.466 della Consulta e dell’art.7, L. 97/2001 (che fanno riferimento agli “enti a prevalente partecipazione pubblica” ai limitati fini, rispettivamente, della permanenza del controllo di questa Corte e della comunicazione alla Procura giuscontabile di danni dagli stessi arrecati), va affermato che sussiste la giurisdizione contabile quale che sia la entità della partecipazione pubblica in una società privata danneggiata da propri dipendenti: ed invero anche una minima quota sociale detenuta da un Ministero o da un ente locale coinvolge denaro pubblico e produce danno a carico della p.a., della cui corretta gestione e della cui lesione la Corte dei Conti è incondizionatamente giudice in base ad investitura costituzionale ex art.103 co.2 cost.</p>
<p>4. La percezione di tangenti da parte di dipendenti di  s.p.a. a partecipazione anche minoritaria ed indiretta pubblica  per favorire talune imprese in occasione dell’espletamento di gare pubbliche e di esecuzione dei relativi contratti,  configura un danno da disservizio vagliabile dalla Corte dei Conti, derivante sia dalla lesione dell’interesse pubblico a selezionare le migliori imprese sul mercato per fornire un servizio di qualità e quantità soddisfacente (lucro cessante), sia per gli onerosi interventi correttivi, quali la modifica della struttura organizzativa, la risoluzione di rapporti contrattuali, l’attività di consulenza legale stragiudiziale per la tutela penale, per spese di organizzazione e per l’attività di internal auditing aziendale (danno emergente).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE DEI CONTI<br />
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai Magistrati:<br />
Dott.   Giuseppe NICOLETTI		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Dott. Luisa MOTOLESE		&#8211;	Magistrato<br />	<br />
Dott.	Vito TENORE			&#8211;	Magistrato rel.<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 23646 del registro di segreteria, nei confronti di:</p>
<p><B>MARZOCCHI LORENZINO</B>, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Manzoni e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Milano, via Santa Sofia n.18; SACCO PROILA LUIGINO, rappresentato e difeso dall’avv.Paolo Moroni, e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Milano, via Manara 15.</p>
<p>letta la citazione in giudizio ed esaminati gli altri atti e documenti fascicolati;<br />
richiamata la determinazione presidenziale con la quale è stata fissata l’udienza per la trattazione del giudizio;<br />
ascoltata, nell’odierna udienza pubblica, la relazione del Magistrato designato prof.Vito Tenore e uditi gli interventi del Pubblico Ministero nella persona dei Vice Procuratori Generale cons. Claudio Chiarenza e Paolo Evangelista e degli avv.ti Luca Mariani su delega dell’avv.Carlo Manzoni e Paolo Moroni; viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n.639;</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b><br />
1.</b>      Con atto di citazione depositato il 20 luglio 2006, la Procura Regionale Lombardia conveniva innanzi a questa Sezione giurisdizionale i sigg. Lorenzino Marzocchi, dirigente (project manager) della Enipower spa, società controllata dalla Eni spa, e Luigino Sacco Proila, dipendente della Snamprogetti spa, anch’essa controllata dalla Eni spa, esponendo quanto segue: a)  che da risultanze penali (confessioni dei convenuti; ordinanze di custodia cautelare in carcere) afferenti i fascicoli penali 2460/03 RGNR, 905/03 RGGIP, 2430/03 RGNR, 905/03 RGGIP, 2460/03 RGNR, 905/03  RGGIP aperti presso il Tribunale ordinario di Milano, erano emerse diverse vicende corruttive poste in essere dai due predetti convenuti in occasione della gestione di gare e contratti presso le due società di appartenenza; b) che il Marzocchi, quale dirigente (project manager) della Enipower spa, in accordo con i sigg. Cozzi Luigi e Cartei Mauro (tutti imputati per associazione a delinquere per compiere una serie indefinita di corruzioni aggravate nelle forniture di Enipower e nella esecuzione dei contratti), aveva concordato la percezione sistematica da imprese di percentuali sino al 5% dell’importo dei contratti per favorire l’aggiudicazione degli stessi e agevolazioni nella successiva fase di esecuzione; c) che tali tangenti, introitate con bonifici su conti esteri o tramite fatture fittizie che coprivano l’uscita, emesse da società di comodo (Meteco, Icar 2000, Geobat e altre), remuneravano la comunicazione da parte del Marzocchi al talune imprese di dati riservati riguardanti le gare, o il mancato o affievolito controllo, da parte del project manager, in sede di esecuzione del contratto (su varianti o aumenti di fornitura), in modo da permettere il recupero alle imprese delle offerte molto ribassate che avevano consentito loro l’aggiudicazione; d) che i singoli episodi corruttivi, oggetto di ordinanza di custodia cautelare e di interrogatorio in sede di indagini preliminari penali, erano stati 13 (rectius 14), puntualmente indicati alle pp.6-19 della citazione della Procura da intendersi in questa sede trascritta e nel prospetto riassuntivo redatto dalla Procura stessa, con indicazione dei singoli importi percepiti a titolo tangentizio che si allega alla presente sentenza di cui fa parte integrante (all.A); e) che il Marzocchi, con tali comportamenti tangentizi, a proprio favore o dei restanti componenti della associazione a delinquere, aveva originato l’esborso, dalle imprese aggiudicatarie, della somma, allo stato quantificata, di euro 3.263.935,73, comportante danno per Enipower spa, imputato in via equitativa al Marzocchi quale danno all’immagine arrecato ad Enipower, alla controllante Eni spa e al Ministero dell’economia e delle finanze, azioni dell’Eni spa; f) che oltre a tale danno all’immagine, il Marzocchi aveva arrecato con le predette condotte anche un danno da disservizio ad Enipower spa di euro 3.035.553,71, derivante sia dalla lesione dell’interesse pubblico a selezionare le migliori imprese sul mercato per fornire un servizio di qualità e quantità soddisfacente (lucro cessante), sia per gli onerosi interventi correttivi quali la modifica della struttura organizzativa, la risoluzione di rapporti contrattuali, l’attività di consulenza legale stragiudiziale, per il procedimento penale, per spese di organizzazione e per l’attività di internal auditing aziendale (danno emergente); g) che pertanto al Marzocchi era imputabile un danno complessivo di euro 6.929.436,60 di cui la Procura ha chiesto la refusione; h) che dalle predette ordinanze cautelari penali e da interrogatori resi (da Sacco Proila e da Consorti), era emersa inoltre analoga percezione tangentizia da parte di Sacco Proila Luigino, quale dipendente dell’ufficio tecnico Snamprogetti spa, destinatario di misure cautelari in carcere, unitamente ai sigg.Bruni Antonio, Consorti Antonio, Banfi Matteo, Barino Carlo, Pighi Piercarlo, Brassesco Gianluigi, Frizzo Daniele, per essersi con detti soggetti associato per compiere una serie indefinita di corruzioni aggravate e reati connessi (emissione di fatture fittizie per la copertura di pagamenti illeciti) in occasione di procedure di gara presso la Snamprogetti spa; i) che il Sacco Proila aveva avuto il compito di fornire ai sigg. Bruni e Consorti informazioni riservate di Snamprogetti e di Enipower sia di natura tecnica (tabulazioni, specifiche, allineamenti etc.), sia di natura economica, sullo stato di avanzamento delle offerte (prezzi di partenza, ribassi e sconti offerti dalle soc concorrenti), da comunicare alle imprese costruttrici quale corrispettivo di una quota-parte delle tangenti complessivamente erogate al sodalizio predetto; l) che i singoli episodi corruttivi, oggetto di ordinanza di custodia cautelare e di interrogatorio in sede di indagini preliminari penali, erano stati 10, puntualmente indicati alle pp.24-31 della citazione della Procura, da intendersi in questa sede trascritta e nel prospetto riassuntivo redatto dalla Procura stessa, con indicazione dei singoli importi percepiti a titolo tangentizio che si allega alla presente sentenza di cui fa parte integrante (all.B); m) che il Sacco, con tali comportamenti tangentizi, a proprio favore o dei restanti componenti della associazione a delinquere, aveva comportato l’esborso, dalle imprese aggiudicatarie, della somma, allo stato quantificata, di euro 2.189.766,60, comportante danno per Snamprogetti spa, imputato in via equitativa al Sacco quale danno all’immagine arrecato a Snamprogetti, alla controllante Eni spa e al Ministero dell’economia e delle finanze, azionista dell’Eni spa; f) che oltre a tale danno all’immagine, il Sacco aveva arrecato con le predette condotte anche un danno da disservizio a Snamprogetti spa di euro 3.739.670,00, derivante sia dalla lesione dell’interesse pubblico a selezionare le migliori imprese sul mercato per fornire un servizio di qualità e quantità soddisfacente (lucro cessante), sia per gli onerosi interventi correttivi, quali la modifica della struttura organizzativa, la risoluzione di rapporti contrattuali, l’attività di consulenza legale stragiudiziale per la tutela penale, per spese di organizzazione e per l’attività di internal auditing aziendale (danno emergente); g) che pertanto al Sacco era imputabile un danno complessivo di euro 5.929.436,60 di cui la Procura ha chiesto la refusione; h) che questa Corte, con decreto presidenziale 30.3.2006 confermato con ordinanza 5.6.2006 n.183, aveva disposto il sequestro conservativo di beni mobili ed immobili nonché di crediti dei convenuti fino alla concorrenza di Euro 2.810.418,00 pel Marzocchi e di Euro 1.319.604,97 pel Sacco Proila; i) che le deduzioni fatte pervenire dai convenuti in riscontro al notificato invito non erano idonee ad escludere il danno erariale ipotizzato; l) che, in particolare, era infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte stante sia la detenzione del 30% delle azioni dell’Eni spa da parte del Ministero dell’Economia e del 100% delle azioni Enipower e Snamprogetti da parte dell’Eni, con conseguenti risvolti di danno alle casse pubbliche degli illeciti comportamenti dei due predetti dipendenti di società partecipate da enti pubblici, sia la presenza di controlli e norme di carattere pubblicistico che connotano le società a partecipazione pubblica, sia, ancora, la moderna nozione di pubblica amministrazione-organismo di diritto pubblico coniata dal Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia della CE ai fini del rispetto dell’evidenza pubblica in materia contrattuale, particolarmente attinente per società, quali Eni, Enipower e Snamprogetti, gestori di un servizio pubblico (energia elettrica); m) che l’attività produttiva di danno era espressiva di comportamenti posti in essere nell’espletamento di compiti, quali quelli contrattuali e di gara, di natura pubblicistica e non già privatistica-imprenditoriale, dei protagonisti delle vicende tangentizie.<br />
Tutto ciò premesso, la Procura attrice chiedeva la condanna dei due convenuti al pagamento della somma di euro 6.299.489,44 per il Marzocchi e di euro 5.929.436,60 per il Sacco, oltre interessi e rivalutazione e spese di giudizio.<br />
<b>2.</b>       Si costituiva l’ing.Lorenzino Marzocchi, difeso dall’avv.Carlo Manzoni,  eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione dell’adita Corte dei conti, in considerazione della natura privatistica sia della Enipower spa, sia della controllante Eni spa, stante il mancato esercizio di servizio pubblico, la finalità di lucro perseguita, la assenza di finanziamenti pubblici, la presenza di organi gestionali nominati dai soci. <br />
	Sempre in via preliminare, chiedeva la sospensione (o il rigetto per violazione del <i>ne bis in idem</i>)  del presente giudizio, stante la pendenza delle medesime pretese risarcitorie innanzi al Tribunale lavoro di Milano a fronte dell’azione intrapresa da Enipower nei confronti del Marzocchi.<br />	<br />
	Eccepiva poi, ma in modo generico, sia la prescrizione della domanda, sia l’inammissibilità della stessa “per mancato espletamento del pregiudiziale giudizio di invito a dedurre” (p.40 memoria).<br />	<br />
Nel merito, la difesa del convenuto eccepiva l’assenza di prova di un danno erariale da maggiorazione del prezzo di appalto derivante dalla percezione tangentizia e, in ogni caso, la  impossibilità di determinare la conclusione di affari aziendali o mutamenti dei prezzi di appalto da parte del proprio assistito, anche a fronte della possibile dazione di denaro da parte di terzi, stante l’assenza di poteri gestionali, decisori o di controllo in capo allo stesso (poteri facenti capo all’a.d. della Enipower, alla Snamprogetti e al proprio superiore ing.Cuore), espletante un ruolo di mero collegamento tra società committente e società incaricata di realizzare progetti, di predisposizione di doc.ne tecnica e visionare gli stati di avanzamento-lavori in cantiere.<br />
          La difesa del Marzocchi contestava poi analiticamente, anche alla luce della mancata acquisizione degli auditing interni, i 14 episodi corruttivi e dannosi per l’erario addebitati dalla istante Procura regionale, sia nel loro materiale accadimento, sia nel preteso danno arrecato, parametrato a somme assolutamente inveritiere o non indicate dall’attore pubblico.<br />
	In ordine al danno da disservizio, la difesa del Marzocchi ne contestava la realizzazione (v. per spese sostenute per il procedimento penale, non liquidate e comunque liquidabili dal relativo giudice), il legame causale con condotte del proprio assistito ed il <i>quantum </i>reclamato in modo apodittico.<br />	<br />
	In ordine al danno all’immagine, ne veniva contestato sia l’<i>an</i>, per assenza di prova, sia il <i>quantum</i>, ancorato ad indici non provati. <br />	<br />
          In ogni caso, secondo la difesa, il danno da disservizio e all’immagine arrecato alle casse pubbliche doveva essere limitato e circoscritto alla quota partecipativa dello Stato nell’Eni, controllante Enipower.<br />
<b>3.</b>     Si costituiva il convenuto Sacco Proila, rappresentato dall’avv. Moroni, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione  della Corte dei conti, in considerazione della natura privatistica di Enipower (non riconducibile alla nozione di organismo pubblico) e prospettando una peculiare eccezione di incostituzionalità (violazione dell’art.3 cost.) dell’art.52, r.d. n.1214 del 1934 qualora venisse ritenuto giudicabile in questa sede un dipendente di società partecipata da ente pubblico solo perchè presti la propria attività lavorativa in Italia, mentre l’autore di danni alla società partecipata residente all’estero non risulterebbe irragionevolmente giudicabile da questa Corte. <br />
Sempre preliminarmente, la difesa del Sacco riteneva non ancora configurato il preteso danno erariale, stante lo stato meramente istruttorio del procedimento penale sui fatti <i>de quibus</i>. Inoltre eccepiva l’inammissibilità del mutamento del <i>petitum</i> risarcitorio ipotizzato dalla Procura in citazione rispetto a quello contestato nell’invito a dedurre, ben inferiore sia per il danno da disservizio che per il danno all’immagine.<br />
Nel merito degli addebiti mossi, la difesa del Sacco eccepiva la totale assenza di poteri decisionali in capo al proprio cliente, mero quadro della Snamprogetti, abilitato ad accedere a meri documenti preparatori della fase di prequalificazione delle aziende concorrenti, come tale incapace di accomodare gare secondo le richieste di società corruttrici. In ordine ai 10 episodi di corruttela dannosi per l’erario contestati dalla istante Procura regionale, la difesa del Sacco ne contestava analiticamente i contenuti, affermando che per taluni episodi nessuna somma era stata percepita dal proprio cliente, mentre in altri la somma ricevuta  era ben inferiore a quella ipotizzata dalla Procura contabile (pari, in totale, a 34.850 euro), essendo stato introitato il residuo importo dal sig.Consorti, vero motore del meccanismo tangentizio delineato dall’attore pubblico.<br />
In ogni caso eccepiva la mancata prova sia del danno da disservizio che di quello all’immagine e, comunque in via gradata, la ingiustificata parametrazione di quest’ultimo alle tangenti complessivamente percepite dal Consorti, senza tenere inoltre conto sia del contributo dato <i>pro-quota</i> e trattenuto dal Consorti stesso, da valutare scomputando dalla somma reclamata al Sacco il 90% della stessa, imputabile al predetto correo, sia della parziale incidenza del danno sulle casse pubbliche, in considerazione della partecipazione minoritaria del Ministero dell’Economia nel capitale Eni spa, controllante la Snamprogetti. Invocava pertanto una riduzione del danno all’immagine al 10% di quello ipotizzato dalla attrice Procura.<br />
All’udienza del 12.7.2007, udita la relazione del magistrato designato, prof.Vito Tenore, la Procura attrice, in persona dei due cennati Vice procuratori generali, ribadiva i propri argomenti accusatori e la difesa degli avvocati Mariani (su delega dell’avv.Manzoni) e Moroni sviluppava le tesi delineate nelle rispettive memorie.<br />
Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b>1.</b>     La  questione <i>sub iudice</i> attiene all’ipotizzato danno erariale, da disservizio e all’immagine, cagionato da due dipendenti di società per azioni (Enipower e Snamprogetti) partecipate in modo totalitario dall’Eni s.p.a., a sua volta partecipata al 30% (all’epoca dei fatti) dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in occasione dell’espletamento di gare pubbliche e di esecuzione dei relativi contratti, connotati da percezione di tangenti da parte di dipendenti di tali s.p.a. per favorire talune imprese, sia in fase di aggiudicazione che di svolgimento del rapporto contrattuale. <br />
	Motivi di priorità logico-giuridica impongono la previa valutazione delle varie eccezioni preliminari formulate dai due patroni dei convenuti, iniziando dell’eccepito difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti a favore del giudice ordinario per la asserita natura privatistica del soggetto danneggiato e dei relativi dipendenti, possibili autori dell’ipotizzato danno patrimoniale.<br />	<br />
	L’eccezione, sulla scorta di un univoco indirizzo di questa Corte e delle stesse Sezioni Unite della Cassazione (Cass. civ. S.S. U.U., ord. 22 dicembre 2003 n.19667; id., sez.un.,  26 febbraio 2004, n.3899; id., sez un. 3 maggio 2005, n.9096; id, 25 maggio 2005 n.10973; id., sez.un., 20 giugno 2006 n.14101; cui adde, per gli analoghi profili penali Cass., sez. I pen., 22 giugno 2000 n.10027, Aalam, per l&#8217;Ente Ferrovie dello Stato, e Cass. sez. VI pen., 8 marzo 2001 n.20118, Di Bartolo, per l&#8217;Ente Poste) e del chiaro dato normativo di cui all’art.7, l. n.97 del 2001, è infondata e va rigettata, richiamandosi integralmente sul punto, in quanto pienamente condivisibili, i plurimi argomenti alla base della sentenza Sezione giurisdizionale Regione Lombardia, 22 febbraio 2006 n.114, che conducono alla ormai acquisita conclusione secondo cui la giurisdizione contabile prescinde dalla veste formale, societaria o meno, dell’ente danneggiato, stante, sul piano normativo e giurisprudenziale nazionale e comunitario, la pacifica nozione sostanziale di Pubblica amministrazione, che prescinde dagli aspetti formali caratterizzanti l’organizzazione dell’ente (ente pubblico, e.p.e., o società a partecipazione pubblica). Occorre più modernamente concentrare la propria attenzione sull&#8217;elemento funzionale della relativa attività e, in particolare, sul soddisfacimento diretto di bisogni di interesse generale, come nel caso dell’Eni  e delle controllate Enipower e Snamprogetti.<br />	<br />
Lo stesso Consiglio di Stato si è espresso in maniera univoca nell’escludere che la semplice veste formale di s.p.a. sia idonea a trasformare la natura pubblicistica di soggetti che, in mano al controllo (maggioritario o meno) dell’azionista pubblico, continuano ad essere affidatari di rilevanti interessi pubblici (sez. VI, n. 3090/2001; sez. VI, n. 5007/2001; sez. IV, n. 934/2002 e da ultimo sez. V, n. 4167/2003) e ancor più di recente ha affermato &#8211; in sede di regolamento di competenza  in cui risulta ricorrente una società privata TSF- Tele Sistemi Ferroviari S.p.a., quale mandataria  della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.-, che “.. in un interpretazione evolutiva della <i>nozione di pubblica amministrazione </i>di cui all’art.3 della legge 1034/1971, sono da considerare enti pubblici non solo i soggetti che sono organizzati ed operano secondo moduli di tipo autoritativo tradizionali, ma anche quelli – come è per il TSF s.p.a. – che pongono in essere attività di rilievo oggettivamente pubblicistico e che proprio per questo sono tenuti ad operare come pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina dell’evidenza pubblica”.<br />
	Tale approdo interpretativo, gia fatto proprio da questa Sezione sia  in occasione del sequestro cautelare afferente gli attuali convenuti (v.C.conti, sez.Lombardia, ordinanza 5.6.2006 n.183), sia in occasione di recenti giudizi su domande revocatorie favorevolmente esperite ex art. 1. co. 174, L. 23.12.2005 n. 266 dalla Procura Lombarda nei confronti di dipendenti o amministratori di s.p.a. a partecipazione pubblica (C.conti, sez.Lombardia, 21.12.2005 n.712; id., 27 ottobre 2006 n.606), ha ricevuto un definitivo avallo dalle recenti decisioni 1 marzo 2006 n.4511 e 20 giugno 2006 n.14101 delle sezioni unite della Cassazione, che hanno ulteriormente affermato che, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, in ragione del sempre più frequente operare dell&#8217;amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato. Il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto &#8211; che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico &#8211; alla <i>natura del danno</i> e degli <i>scopi perseguiti</i>.<br />	<br />
	Orbene, nel caso di specie, in ordine alla <i>natura del danno</i>, poiché le società Enipower e Snamprogetti sono interamente controllate dall’Eni spa, le cui quote di titolarità facevano capo, alla data dei fatti, per il 30% al Ministero dell’Economia e delle finanze, è ben ipotizzabile, sul piano della regolarità causale, un concreto ed effettivo danno etiologicamente arrecato alla gestione del pubblico denaro da comportamenti illeciti di dipendenti delle due suddette società. E tale conclusione riceve conferma sulla scorta della predetta sentenza 1 marzo 2006 n.4511 delle sezioni unite della Cassazione che hanno correttamente superato i limiti della pronuncia 28.12.1993 n.466 della Consulta e dell’art.7, l. n.97 del 2001 (che fanno riferimento agli “enti a <i>prevalente</i> partecipazione pubblica” ai limitati fini, rispettivamente, della permanenza del controllo di questa Corte e della comunicazione alla Procura giuscontabile di danni dagli stessi arrecati), ribadendo la giurisdizione contabile <i>quale che sia la entità della partecipazione pubblica in una società privata danneggiata</i> da propri dipendenti: ed invero anche una minima quota sociale detenuta da un Ministero o da un ente locale coinvolge denaro pubblico e produce danno a carico della p.a. (v. Cass., sez.un., 1 marzo 2006 n.4511 e 20 giugno 2006 n.14101), della cui corretta gestione e della cui lesione la Corte dei Conti è incondizionatamente giudice in base ad investitura costituzionale ex art.103 co.2 cost.<br />	<br />
	In merito poi agli <i>scopi perseguiti</i>, è agevole evidenziare che le due società Enipower e Snamprogetti operano nel settore energetico, e il massimo organo giurisdizionale amministrativo ha chiaramente affermato (Cons. Stato, sez. VI, n. 4711/2002) che, nonostante la sua trasformazione in società per azioni e la progressiva liberalizzazione del settore dell’energia elettrica, ENEL S.p.A. continua ad agire per il perseguimento di finalità pubblicistiche in quanto la produzione ed erogazione di energia elettrica rimane servizio pubblico essenziale anche se non più gestito in modo monopolista dallo Stato; basti considerare che vige nel nostro ordinamento un sistema autorizzatorio e di controllo sia per la realizzazione di centrali e impianti di produzione (D.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53, e D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 9 aprile 2002, n. 55, confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza 18 dicembre 2003 – 13 gennaio 2004, n. 6, D.L. che dichiara opere di pubblica utilità la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, al fine di evitare il pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale) e sia per la determinazione delle tariffe per il consumo dell’energia elettrica, nell’ottica dei principi sanciti anche dall’art. 43 della Carta costituzionale (ad esempio, l’art. 1 L. 14 novembre 1995, n. 481, in materia di servizi di pubblica utilità, dispone che il sistema tariffario è finalizzato alla promozione della “tutela degli interessi di utenti e consumatori” e deve “armonizzare gli obiettivi economico – finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”. Ancora la competente autorità deve “prevedere l’obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto: dell’ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti” – art. 2, comma 12, lett. c) L. 481 cit.). I predetti principi valgono anche per l’attività svolta dell’ENI e dalle sue società nel settore della produzione dell’energia elettrica.<br />	<br />
Non meno rilevante è la circostanza che l’attività contrattuale delle società del gruppo ENI sia soggetta a regole proprie di contabilità pubblica, in particolare alla normativa comunitaria di cui al D. Lgs. n. 158/1995 in materia di appalti di servizi (procedura approvvigionamenti SPC.N. 01-ZA-E-09700, del 10 novembre 2000, art. 2, e premesse del contratto di appalto per servizi di ingegneria n. 12, stipulato tra Enipower e Snamprogetti l’8 novembre 2000, affidato “in house” ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. a) del D. Lgs.vo n. 158/1995).<br />
La valenza pubblica dell’attività svolta dalle società <i>de quibus</i>, che conforta la tesi della giurisdizione contabile nella specie, è desumibile da ulteriori palesi indici normativi della regolamentazione pubblicistica di taluni vitali aspetti delle società (Eni e, indirettamente Enelpower e Snamprogetti) partecipate dallo Stato: “Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come sostituito dall’articolo 4, comma 227, della legge 24 dicembre 2003, n. 350” (così testualmente recita l’art. 6.2 dello Statuto di ENI S.p.a. tutt’ora vigente) il Ministro dell’Economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro delle attività produttive, è inoltre titolare di <i>poteri speciali</i> quali: a) il potere di opposizione all’assunzione di un pacchetto azionario di altri soci superiore al 3% del capitale sociale; b) il potere di opposizione alla conclusione di patti o accordi “parasociali” comportanti una influenza dominante sulla gestione societaria (superiore al 3%), al fine di evitare pregiudizio “agli interessi vitali dello Stato”; c) il potere di veto all’adozione di delibere finalizzate alla trasformazione, fusione e/o scissione della società nonché di cambiamento dell’oggetto sociale; d) la nomina di un amministratore senza diritto di voto; e) speciale modalità di elezione dei consiglieri di amministrazione mediante “voto di lista” (art. 17.3 statuto ed art. 4 D.L. n. 332/1994, cit.).<br />
Nello statuto di ENI vengono pertanto recepite tutte le norme di carattere pubblicistico in deroga al regime ordinario di una qualunque S.p.a., in attuazione degli artt. 2, 3, 4 e 10 del D.L. 31.5.1994, n.332, e che sono espressamente funzionalizzate a non far perdere il controllo statale sulle società pubbliche anche collocando nel mercato quote societarie superiori al 50% : “prima di ogni atto che determini la perdita del controllo”, così recita l’art. 2, comma 1, del citato D.L. n. 332/1994, il quale qualifica il settore delle “fonti di energia” quale pubblico servizio nella parte in cui è gestito dallo Stato tramite società “controllate direttamente o indirettamente” dallo stesso.<br />
Né può essere pretermesso il dato della presenza di un magistrato contabile nella consiglio di amm.ne dell’Eni quale garante degli interessi pubblici sottesi ai compiti della società.<br />
Da ultimo la Sezione rimarca che le specifiche condotte contestate dalla Procura ai due convenuti sono palesemente espressive di compiti gestionali di evidente valenza pubblicistica: la gestione delle gare è sottoposta anche per spa a partecipazione pubblica, quali organismi di diritto pubblico (v supra), a regole nazionali e comunitarie la cui lecita osservanza (ovvero senza percepire tangenti) è espressiva non già di scelte “gestionali-privatistiche” di merito sottratte alla giurisdizione contabile, ma di compiti pubblicistici di rispetto della concorrenza e della trasparenza nelle gare.<br />
<b><br />
2.</b>    Affermata la giurisdizione contabile su dipendenti di s.p.a. a partecipazione pubblica (anche se minoritaria e indiretta, ovvero tramite quote detenute da s.p.a. in parziale mano pubblica), possono essere analizzate le ulteriori eccezioni preliminari. In particolare la difesa del Marzocchi ha richiesto la sospensione (o il rigetto per violazione del <i>ne bis in idem</i>)  del presente giudizio, stante la pendenza delle medesime pretese risarcitorie innanzi al Tribunale lavoro di Milano a fronte dell’azione intrapresa da Enipower nei confronti del Marzocchi. <br />
	La pretesa è palesemente infondata, in quanto, secondo univoca giurisprudenza, la giurisdizione contabile e quella risarcitoria dell’a.g.o. sono reciprocamente indipendenti nei profili istituzionali anche quando investono un medesimo fatto materiale, in quanto l’interferenza  può avvenire tra giudizi e non tra giurisdizioni (Cass., sez.un., 24.3.2006 n.6581; id., 21.10.2005 n.20343; id., 26.11.2004 n.22277; id., 23.11.1999 n.822; id., 18.12.1998 n.12708; id., 21.5.1991 n.369; id., 3.2.1989 n.664).<br />	<br />
Dunque, in giudizi in cui il convenuto ha prospettato, in via di eccezione alla pretesa creditoria erariale, la valenza estintiva o almeno decurtante della transazione stragiudiziale con la PA creditrice o del recupero intervenuto innanzi all’AGO in sede risarcitoria da parte della PA danneggiata, o, come nel caso di specie, la mera pendenza di una parallela azione civile sulla medesima <i>causa petendi</i> (danno arrecato alle due spa predette), la giurisprudenza ha chiarito che alcun rilievo assume l’intervenuta (o intervenenda, come nel caso <i>sub iudice</i>) iniziativa diretta, transattiva, recuperatoria o risarcitoria promossa dall’amministrazione danneggiata con i convenuti, non comportando tale iniziativa effetti preclusivi sull’azione della Procura contabile (ma al limite decurtanti) e sul libero convincimento della Sezione giurisdizionale in ordine alla piena soddisfazione o meno del credito vantato nei confronti dei convenuti ad opera dell’intervenuto recupero (<i>ex pluribus</i> C.Conti,sez.riun.,17.2.1992 n.752/A; id., sez.I, 23.9.1992 n.200; id., sez.riun., 9.12.1992 n.816/A; id., sez.giur.Sardegna 25.5.1994 n.239; id., sez.riun.10.11.1997 n.76; id., sez.Lomb., 13.3.1998 n.436; id., sez.Lombardia, 10 dicembre 2003 n.1478; id., sez.Lombardia, 2 marzo 2005 n.198; Cass., sez.un., 21.5.1991 n.369; id., sez.un., 27.5.1993 n.5943; C.cost., 7.7.1988 n.773): un immanente limite a tale “doppio (rectius triplo) binario” va rinvenuto nel divieto di duplicazione di condanna, in sede stragiudiziale, in sede giurisdizionale ordinaria e in sede giuscontabile, per il medesimo fatto, circostanza eccepibile, ma solo in sede di esecuzione e di opposizione all’esecuzione, ove potrà evidenziarsi da parte dei convenuti l’intervenuto parziale saldo, in sede civile, penale o transattiva (o di dazione risarcitoria stragiudiziale), degli importi oggetto di condanna definitiva in sede giuscontabile. <br />
Nel caso di specie poi, non è neppure intervenuto tale recupero del danno in sede civile, per cui la pendenza di un parallelo giudizio in tale sede sui medesimi fatti oggetto del presente giudizio non preclude nè sospende l’azione giuscontabile, in assenza di norme, costituzionali o legislative, su una possibile “pregiudiziale” civile o penale rispetto al giudizio innanzi alla Corte dei Conti.<br />
<b><br />
3.</b>   In ordine alla ulteriore eccezione preliminare dei difensori concernente l’asserita inammissibilità del mutamento del <i>petitum</i> risarcitorio ipotizzato dalla Procura in citazione (euro 6.299.489,44 per il Marzocchi ed euro 5.929.436,60 per il Sacco) rispetto a quello contestato nell’invito a dedurre (2.950.938,90 per Marzocchi; 1.385.585,22 per Sacco Proila), ben inferiore sia per il danno da disservizio che per il danno all’immagine, osserva il collegio che la Procura non ha modificato la <i>causa petendi,</i> ma ha puntualizzato, accrescendone l’importo, il <i>petitum</i>, senza in ciò ledere il contraddittorio con i convenuti, i cui difensori hanno adeguatamente potuto argomentare su tutte le voci di danno reclamate da parte attrice, accettando lealmente il contraddittorio su tutti i punti della citazione che coincidono con quelli dell’invito a dedurre. Del resto, come affermato da questa Corte, attesa la duplice concorrente funzione, di garanzia e di istruttoria, da riconoscersi all'&#8221;invito a dedurre&#8221; è da escludersi la necessaria, piena e totale corrispondenza tra tale atto e l&#8217;atto di citazione, dovendo i nuovi elementi di prova e di conoscenza acquisiti dal procuratore regionale, in questa fase, essere adeguatamente dallo stesso valutati ed essendo costituito il limite di variabilità dell&#8217;atto di citazione unicamente dal quadro generale dell&#8217;ipotesi dannosa, che deve essere rispettato nella sua essenza tipica, di modo che la citazione non decampi totalmente (circostanza da escludere nel caso di specie) dal nucleo essenziale della &#8220;&#8221;<i>causa petendi</i>&#8220;&#8221; e del &#8220;<i>petitum</i>&#8221; tipizzanti la fattispecie ipotizzata (Corte Conti , sez. riun., 16 febbraio 1998, n. 7/Q) e deve escludersi una piena ed assoluta corrispondenza del contenuto dell’invito a dedurre all&#8217;atto di citazione, a meno che quest&#8217;ultimo non si discosti nettamente dal nucleo essenziale della &#8220;&#8221;<i>causa petendi</i>&#8220;&#8221; e &#8220;<i>petitum</i>&#8221; tipicizzanti la fattispecie dannosa ipotizzata nell&#8217;invito, non potendosi parlare nè di &#8220;<i>mutatio libelli&#8221;</i> nè di possibili vizi di ultrapetizione (Corte Conti , sez. riun., 19 giugno 1998, n. 14/Q).<br />
<b><br />
4.</b>  Parimenti infondata, <i>rectius</i> manifestamente infondata e comunque irrilevante nel caso di specie, è l’eccezione della difesa del Sacco circa la incostituzionalità dell’art.52, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 qualora venisse ritenuto giudicabile in questa sede un dipendente di società partecipata da ente pubblico solo perchè presti la propria attività lavorativa in Italia, mentre l’autore di danni alla società partecipata avente sede all’estero non risulterebbe irragionevolmente giudicabile da questa Corte. E’ agevole osservare che la questione <i>sub iudice</i> attiene ad un danno arrecato da dipendenti  di spa residenti in Italia, legati con contratto individuale di lavoro ad enti aventi nazionalità italiana, in quanto ivi sorti e regolati da normativa nazionale. Non è dato comprendere quale attinenza abbia con la specifica fattispecie <i>sub iudice</i> il caso ipotizzato dal patrono del Sacco di un dipendente operante in sede estera dell’Eni autore di danni alla società datrice di lavoro. In ogni caso, a fronte di danno arrecato a soggetto pubblico (ivi compresa una s.p.a. partecipata, v. sopra) operante nel nostro ordinamento, ancorché con sedi operative estere, la giurisdizione di questa Corte opererebbe in ogni caso, subendo la lesione patrimoniale pur sempre un organismo pubblico nazionale.<br />
<b><br />
5.</b>     Da ultimo, va respinta anche l’eccezione di prescrizione sinteticamente prospettata dalla difesa del Marzocchi, in quanto, configurando la fattispecie <i>sub iudice</i> un manualistico esempio di occultamento doloso espressivo del peculiare reato corruttivo, il <i>dies a quo</i> quinquennale decorre dalla scoperta del fatto dannoso e non dalla sua verificazione, e l’azione giuscontabile risulta proposta entro tale arco temporale decorrente dalle misure cautelari adottate nel 2003 nei confronti dei due convenuti dal giudice penale.<br />
<b><br />
6.</b>   Venendo al merito, occorre premettere, per chiarezza sui fatti e sulle pretese azionate dalla parte pubblica attrice, che le sole  voci di danno reclamate dalla Procura sono quelle da disservizio e all’immagine, che traggono origine dal comportamento percettivo di tangenti da parte dei convenuti. Tale danno non è invece ricondotto, come erroneamente ritenuto dalla difesa del Marzocchi (v. p.6-8 comparsa cost.ne e difese sulle 13 ipotesi tangentizie contestate), al c.d. danno da tangente, ovvero da lievitazione dei prezzi di appalto o da revisioni contrattuali, non avendo la Procura regionale consapevolmente reclamato, per lo meno in questo giudizio e in questa fase degli accertamenti, tale voce di danno. Pertanto alcuna questione di danno da lievitazione o modifica di offerte o di revisione contratti in esecuzione risulta contestata ai convenuti e alcuna rilevanza hanno dunque, ai fini del decidere, le lunghe considerazioni sviluppate dai patroni dei due convenuti, sui limitati poteri gestionali e decisionali dei propri assistiti in materia di gare e contratti al fine di dimostrare che le valutazioni istruttorie di gara, il maneggio e l’accesso a documenti più o meno rilevanti e le scelte di aggiudicazione o di variazioni contrattuali non facevano capo ai sigg. Marzocchi e Sacco, ma ad altri. Difatti non è tale profilo che la ipotesi accusatoria contesta, ma il disservizio gestionale e la lesione all’immagine derivante dal fatto percettivo di tangenti da parte di dipendenti di organismo pubblico ancorché societario.<br />
	In sintesi, ciò che si contesta in questa sede ai due convenuti non è una lievitazione dei costi di gara, ma è un comportamento tangentizio foriero di disservizi gestionali alle società di appartenenza e di danno all’immagine delle stesse e delle società (Eni) e Ministeri (econ. e finanze) partecipanti al capitale.<br />	<br />
<b><br />
7.</b>      Ciò chiarito al fine di circoscrivere la <i>causa petendi</i>, dovendosi acclarare la sussistenza delle componenti strutturali dell’illecito amministrativo-contabile (condotta, evento dannoso, nesso causale, elemento psicologico), occorre partire dall’elemento condotta (dolosa).<br />
Orbene, la intervenuta dolosa percezione da parte dei convenuti di tangenti connesse alle procedure di aggiudicazione di gare della Enipower e Snamprogetti e alla esecuzione dei relativi contratti,  a prescindere dalla assenza di un giudicato penale sul punto (non costituente, notoriamente, l’unico strumento probatorio rilevante in sede giuscontabile), è desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese da terzi-correi e dagli stessi sig. Marzocchi e Sacco Proila in sede penale ad un pubblico ministero. Tali dichiarazioni, sia in quanto confessorie, sia in quanto rese ad un pubblico ufficiale, fanno fede fino a querela di falso su ciò che risulta essere dichiarato in presenza del PM. <br />
	Il Marzocchi ha confessato (v. interrogatori 29.7.2004; 2.8.2004, 11.8.2004; 12.8.2004; 13.8.2004) e descritto l’intero sistema tangentizio, sia nelle sue finalità (favorire ditte in fase di aggiudicazione fornendo doc.ti riservati o interni; attenuare i controlli in sede di esecuzione dei contratti per favorire “recuperi” finanziari alle imprese aggiudicatarie a prezzi poco remunerativi), sia nelle modalità erogative della tangente (versamenti in conti esteri di liquidità in nero delle imprese corruttrici, emissioni di fatture fittizie per inesistenti consulenze da società di comodo), sia nella presenza di comprimari (<i>rectius</i> correi) nel meccanismo illecito (sigg.Cozzi, Cartei, Cuore).<br />	<br />
	Eloquente concorrente argomento probatorio, rimarcato dalla Procura nell’udienza del 12.7.2007 e non smentito dai difensori dei convenuti, è anche quello della perfetta consequenzialità tra erogazione di tangenti dalle imprese indicate in citazione e aggiudicazione a favore delle stesse della gara con successive revisioni prezzi e varianti acriticamente avallate: in tutti i casi contestati è riscontrabile questo trend.<br />	<br />
Quanto confessato in sede penale in ordine alla avvenuta percezione tangentizia nei 14 episodi addebitati dalla Procura al Marzocchi, non risulta essere stato ritrattato in questa sede giuscontabile, in cui detto convenuto si è limitato a rivendicare il suo ruolo marginale e la mancata fornitura di dati realmente riservati a imprese concorrenti o a ribadire che alcuna lievitazioni dei prezzi di gara è derivato dal proprio comportamento (circostanza, ribadisce la Sezione, non oggetto di contestazione in questo giudizio), ma non ha smentito l’avvenuto introito (o in alcuni casi la propria richiesta) di denaro, versato da varie società per il proprio comportamento “collaborativo” in gare e contratti, limitandosi, nella memoria di costituzione, per i vari episodi:<br />
a)	a rettifiche decurtative sugli importi illecitamente introitati dalle imprese (es. per la posizione 1, Hamon-Balke Marley e la posizone 2 gruppo hamon, il totale percepito sarebbe di euro 250.000 complessivi; posizione 5 NCCT, la tangente dell’1% riguarderebbe la sola aggiudicazione e non le successive varianti approvate e i claims; posizione 8 nuova Magrini Galileo, la tangente effettiva era di soli euro 20.000);<br />	<br />
b)	 a rivendicare la natura di “liberalità” di taluni lauti introiti (es. i 400.000 euro del punto 3 ABB T&D; le percezioni, definite, in modo stupefacente, “captatio di benevolenza diffuso nel sistema degli appalti” dalla difesa Marzocchi a p.32 della memoria costitutiva, in merito alla posizione 13 Fiorentini);<br />	<br />
c)	a escludere il proprio coinvolgimento in alcuni episodi (posizione 4 Idreco-Stafforini); <br />	<br />
d)	ad escludere la percezione di denaro in alcuni episodi caratterizzati però da suo confessato interessamento nel fornire dati ed informazioni ad alcune delle imprese in gara o nel concordare tangenti poi asseritamene non incassate (posizione 6 tamini group; posizione 9 consorzio italwork; posizione 10 ansaldo energia, ove però Marzocchi ammette di aver richiesto denaro per il suo interessamento; posizione  12 ATI Bottoli/Bosco).<br />	<br />
Al pari del Marzocchi, anche il Sacco Proila, nella memoria costitutiva e nella stessa pubblica discussione del 14.7.2007, non rinnega i fatti alla base delle 10 contestazioni tangentizie mosse dalla Procura attrice, ovvero non smentisce quanto confessato in sede penale (v. interrogatori Consorti 25, 27 e 29.10.2004, 3 e 8.11.2004; int. Sacco 1, 15 e 21.12.2004 agli atti) e cioè di essere stato parte di un perverso sistema (di cui facevano parte anche i sigg.Consorti e Bruni) teso a fornire documenti ed informazioni interne a ditte partecipanti a gare, limitandosi a rivendicare un ruolo marginale (ma valevole solo per le gare afferenti i lavori e non già per quelle afferenti forniture elettriche, come rettamente evidenziato dalla Procura in udienza 12.7.2007 con supporti documentali concernenti gli ordini di servizio interni sulle competenze) in considerazione del proprio limitato accesso a documenti e dati rilevanti, la cui “vendita” all’esterno fruttava tuttavia cospicui importi grazie alle capacità “manageriali e relazionali” del collettore Consorti, referente prevalente per le imprese coinvolte nell’illecito meccanismo.<br />
	Il Sacco si è dunque limitato, nella memoria di costituzione, per i vari episodi:<br />	<br />
a)	a rettifiche decurtative sugli importi introitati illecitamente dalle imprese (es. per la posizione 1 Marley Cooling tower europe spa confessa una percezione di soli 12.500,00 euro; per la posizione 2 Hamon research cottrell italia spa confessa una percezione di 7.000 euro; per la posizione 5 Endress+Hauser Italia spa confessa una percezione di 2.500,00 euro; per la posizione 6 Castagnetti spa confessa una percezione di 5.000,00 euro);<br />	<br />
b)	ad escludere la percezione di denaro in alcuni episodi caratterizzati però da suo confessato interessamento nel fornire dati ed informazioni ad alcune delle imprese in gara (posizione 3 Siemens Italia spa, anche se poi afferma di aver aperto conto in Svizzera per introitare la tangente Siemens: interr.15.12.2004; posizione 7 Sitie spa);<i><br />	<br />
c)	</i>ad escludere la percezione di alcune tangenti in quanto ricomprese in altre distinte elargizione ricevute dal “collettore” Consorti (posizione 4 Abb Instrumentation spa).<i><br />	<br />
</i>Sulla scorta delle univoche e concordanti dichiarazioni confessorie dei due convenuti e di terzi (correi), rese in sede penale inannanzi ad un pubblico ufficiale e non smentite (se non nei limiti sopraprecisati) in questa sede giuscontabile, è dunque da ritenere  accertata l’esistenza di un sistema tangentizio presso la Enipower e la Snamprogetti volto ad introitare somme versate da parte di imprese partecipanti a gare ad evidenza pubblica in cambio di informazioni riservate, al fine di avvantaggiare le società corruttrici in sede di aggiudicazione, nonchè di possibili omessi controlli in sede esecutiva.<br />
Tali dichiarazioni confessorie sono attendibili, ad avviso della Sezione, sia perché univoche (discordanze, allo stato, sussistono solo sul riparto <i>pro quota</i> delle tangenti e su qualche reale introito da parte di alcuni “comprimari” come il Sacco), sia perché non vi sono ragione per smentire quanto affermato dagli imputati che hanno ammesso una propria responsabilità, sia perché le imprese che ebbero a pagare tangenti risultarono sempre aggiudicatarie delle relative gare e di lucrose revisioni prezzi e varianti.<br />
<b><br />
8.</b>     Venendo al danno prospettato dalla attrice Procura, esso in primo luogo si tradurrebbe in un danno da disservizio a Enipower e Snamprogetti, derivante sia dalla lesione dell’interesse pubblico a selezionare le migliori imprese sul mercato per fornire un servizio di qualità e quantità soddisfacente (lucro cessante), sia per gli onerosi interventi correttivi, quali la modifica della struttura organizzativa, la risoluzione di rapporti contrattuali, l’attività di consulenza legale stragiudiziale per la tutela penale, per spese di organizzazione e per l’attività di internal auditing aziendale (danno emergente).<br />
	Dando per acquisita, sulla scorta di univoca giurisprudenza di questa Corte, la nozione di danno da disservizio, delle predette voci rivendicate dalla Procura viene fornito un analitico, ma parziale, riscontro con gli allegati (fatture di spesa sopportate da Enipower) alla nota  22.6.2006 prot 4 dell’a.d. di Enipower, in cui si esplicitano i costi (euro 3.035.553,71) ad oggi sopportati dalla società per la gestione organizzativa e giudiziaria della illecita vicenda concausata dai comportamenti delittuosi del Marzocchi.<br />	<br />
	In particolare, ad avviso del Collegio, non è valutabile, per la sua genericità e per l’assenza di riscontri probatori, la pretesa “lesione dell’interesse pubblico a selezionare le migliori imprese sul mercato per fornire un servizio di qualità e quantità soddisfacente (lucro cessante)”. Parimenti della lamentata “risoluzione di rapporti contrattuali” non viene data prova.<br />	<br />
Sono invece senza dubbio valutabili i costi, già sopportati, per la difesa in sede penale della Enipower (all.1 alla nota 4 del 2006 cit.), e se, in sede civile o penale, intervenisse una condanna-duplicazione sul punto, la stessa potrebbe essere fatta valere in sede esecutiva dal Marzocchi. Parimenti valutabili sono i costi per verifiche sulle procedure Enipower e Snamprogetti in materia di gare affidate alla soc DNV (all.2 nota cit.) e i costi per mancata fruizione dell’ufficio del Marzocchi, sequestrato dalla magistratura per oltre un anno con infruttifero pagamento della locazione per lo stesso da parte di Enipower (all.3 nota cit.). Del pari reclamabili sono i costi per mancata disponibilità, a seguito del predetto sequestro, di utenze e PC, nonché per back-up di posta elettronica, acquisto di nuovi supporti informatici (all.4 nota cit.). Non computabili appaiono invece i costi di cui agli all.5 e 6 della cennata nota, afferenti attività di analisi-cantieri e verifica-appalti, che rappresentano un costo fisiologico per un ente appaltante e che, alla luce dei fatti intervenuti, era opportuno stanziare prima che gli stessi si verificassero per prevenirli.<br />
	Dei suddetti documentati esborsi (e dei relativi importi) tuttavia il Marzocchi va ritenuto responsabile in parte, non essendo l’unico soggetto ad avere, sul piano causale, originato tali costi-danno, non potendosi escludere il basilare apporto (quanto meno) dei sigg.Cozzi e Cartei. In definitiva, ritiene la Sezione equo addebitare al Marzocchi un danno da disservizio di euro 1.000.000,00 ad oggi già rivalutati. Si ribadisce che eventuali duplicazioni di condanna a seguito del parallelo giudizio civile-penale (es spese di lite, ris.danni) potranno essere fatte valere dal Marzocchi in sede esecutiva.<br />	<br />
	I rilievi sin qui svolti sul danno da disservizio valgono anche per il Sacco Proila, per il quale tuttavia la Procura ha prodotto una relazione della Snamprogetti (allegato1 alla nota 22.6.2006 n.99/06 dell’a.d.) che non evidenzia con chiarezza in alcuni punti (es.punti 2, 3 e 4) l’afferenza della spesa ai singoli (ben 10) episodi tangentizi contestati al Sacco. Inoltre talune attività di auditing, supervisione e revisione possono essere considerate fisiologiche in un grande ente appaltante lavori, ancorché accentuate in occasione di episodi illeciti sintomatici della scarsa sicurezza del sistema gestionale delle gare. Infine, di alcune voci di danno, come per il Marzocchi, non è fornita prova (“lesione dell’interesse pubblico a selezionare le migliori imprese sul mercato per fornire un servizio di qualità e quantità soddisfacente-lucro cessante”, “risoluzione di rapporti contrattuali”).<br />	<br />
	La Sezione ritiene pertanto equo, tenuto conto anche del ruolo “minore” del Sacco nel perverso meccanismo tangentizio e del concorso di altri correi nello stesso  (sigg.Consorti, Bruni, salvo altri) di addebitare allo stesso la somma di 600.000 euro a titolo di danno da disservizio. Anche qui eventuali duplicazioni di condanna a seguito del parallelo giudizio civile-penale (es spese di lite, ris.danni) potranno essere fatte valere dal Sacco in sede esecutiva.<br />	<br />
<b><br />
9.</b>   Venendo infine alla residua voce di danno all’immagine arrecato alle due società cennate, nonché alla partecipante Eni spa e al Ministero dell’Economia azionista, occorre premettere la risarcibilità del danno all’immagine della p.a. (nella vasta accezione precisata sopra al punto 1., idonea  ricomprendere anche s.p.a. a partecipazione diretta o indiretta, maggioritaria o minoritaria pubblica) innanzi alla Corte dei Conti rappresenta ormai un approdo univoco sia per la magistratura contabile, che per la stessa Corte di Cassazione (<i>ex pluribus</i>,  C.conti, sez.I, 7.3.1994 n.55; id., sez.II, 27.4.1994 n.114; id., sez.giur.Lombardia, 24.3.1994 n.31; id., sez.giur.Umbria, 23.5.1995 n.211; id., sez.giur.Umbria, 10.2.1995 n.20; id., sez.giur.Lombardia, 12.1.1996 n.133; id., sez.giur.Sardegna, 14.4.1997 n.372; id., sez.giur.Campania, 23.4.1998 n.29; id., sez.I, 28 aprile 1998 n.10; id., sez.giur.Sicilia, 4 maggio 1998 n.179; id., sez.giur.Umbria, 28.5.1998 n.628; id., sez.giur.Piemonte, 7.6.1999 n.1041; id., sez.riun., 28.5.1999 n.16/99/QM; id., sez.giur.Lombardia, 15.12.1999 n.1551; id., sez.giur.Lombardia, 18.5.2000 n.672; id., sez.I centr.app., 25.3.2002 n.96; id., sez.Lazio, 25 febbraio 2003 n.439; id., sez.I centr., 6 giugno 2003 n.187; id., sez.I centr., 14 novembre 2003 n.392; id., sez.Lombardia, 10 dicembre 2003 n.1478;  id., sez.I centrale, 28 gennaio 2004 n.28; id., sez.Sicilia, 17 marzo 2004 n.795; Cass., sez.un., 25.6.1997 n.5668; id., sez.un., 25.10.1999 n.744; id., sez.un., 4.4.1998 n.98; id, 28.12.2001 n.16215; id., n.3600 del 2003; id., 15 luglio 2005 n.14990; id., 4582 del 2006; id., 27.9.2006 n.20886) essendo, a monte, pacifica la tutela risarcitoria del danno all’immagine arrecato a persona giuridica (Cass. 2367 del 2000; id., sez.III, 4 giugno 2007 n.12929).<br />
Trattasi di danno secondo talune decisioni riconducibile all’art.2043 c.c. (<i>ergo</i> non sottoposto ai limiti previsti dall’art.2059 c.c.: v Cass., sez.un., 25.6.1997 n.5668; id., 4 aprile 2000 n.98; id., 27.9.2006 n.20886) e da altre, dopo il noto superamento dei limiti dell’art.2059 cc. in connessione con il solo art.185 c.p. ad opera di una lettura costituzionalmente orientata di tale norma (cfr. Cass. Sez.III, 31 maggio 2003 n.8827 e 8828; C.cost., 11 luglio 2003 n.233), come non patrimoniale, ma diverso da quello morale soggettivo (specificamente su tale danno non patrimoniale patito da persona giuridica: v. da ultimo Cass., sez.III, 4 giugno 2007 n.12929) e per la cui configurazione non è necessario che si sia verificata una <i>demenutio patrimoni</i>, ma è sufficiente la sussistenza di un fatto intrinsecamente dannoso in quanto configgente con interessi primari protetti in modo immediato dall’ordinamento giuridico: in altre parole, il danno non va ravvisato solo secondo il noto criterio della <i>Differenztheorie</i>, ma, più modernamente, nella lesione di un interesse, inteso come rapporto tra il soggetto e un bene. <br />
Come felicemente espresso da Cass., sez.III, 4 giugno 2007 n.12929, tra i diritti costituzionalmente rilevanti rientra l’immagine della persona giuridica o dell’ente: allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi (es danno da disservizio sopraprecisato) e se dimostrato, anche il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell’agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell’ente e, quindi, nell’agire dell’ente, sia sotto il profilo della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l’ente di norma interagisce (imprese partecipanti a gare, nel caso di specie).<br />
Tale danno all’immagine ben può configurarsi in caso di percezione non dovuta di somme da parte di un pubblico dipendente (o un dipendente di s.p.a. a partecipazione pubblica), anche non necessariamente in correlazione con fenomeni tangentizi (corruzione o concussione), essendo comunque socialmente disdicevole e giuridicamente illecito che un pubblico dipendente (o un dipendente di s.p.a. a partecipazione pubblica) percepisca denaro o donativi da privati nell’esercizio di compiti istituzionali. Anche a voler ipotizzare che, nel caso in esame, in alcuni episodi la percezione sia avvenuta non in un contesto “sinallagmatico” (denaro in cambio di compiacenti informazioni riservate e attenuazione dei controlli sull’esecuzione dei contratti), ma quale generica liberalità o cortesia “di prassi” (sic!) da parte dell’imprenditore, tale introito lede l’immagine esterna della PA (in senso ampio, <i>rectius </i>di un organismo pubblico) non possono percepire compensi extralavorativi <i>latu sensu</i> connessi, da occasionalità necessaria, a compiti di istituto.<br />
In ordine alla prova di tale danno arrecato al peculiare bene immateriale, a fronte di un indirizzo più restrittivo &#8211; che ha come substrato una concezione prevalentemente riparatoria del giudizio contabile &#8211; tendente ad ammetterne la sussistenza solo ove si dimostri l’erogazione di spese (es.promozionali), da parte della p.a., per il ripristino dei beni immateriali della stima e reputazione dell’Amministrazione (C.conti, sez.giur.Lombardia n.1458 del 1998; id., sez.giur.Umbria, n.255 del 1998; id., sez.riun., 28.5.1999 n.16/99/QM; id., sez.centr.app., 5.3.2002 n.63; id., sez.centr.app., 6.3.2002 n.69; Cass., sez.un., 25.10.1999 n.744; id., sez.un., 4.4.1998 n.98), si contrappone un altro indirizzo, che affonda le sue radici nell’approccio prevalentemente sanzionatorio al giudizio contabile, e che richiede un mero accertamento della lesione dell’immagine dell’ente inteso come valore in sé, in quale può subire un offuscamento nella collettività, nazionale o internazionale, a seguito di condotte illecite di suoi dipendenti e, come tale, richiede un ripristino e non una riparazione. Tale secondo approccio non dà dunque rilevanza agli eventuali costi di ripristino dell’immagine sopportati dalla p.a. (sul punto C.conti, sez.giur.Umbria, 10.2.1995 n.20; id., sez.giur.Piemonte, 14.2.2000 n.935; id., sez.giur.Piemonte, 19.4.2000 n.1196; id., sez.I centrale, 22.1.2002 n.16/A; id., sez.I centrale, 11.2.2002 n.45/A; id., sez.I centrale, 18.2.2002 n.48/A;  id., sez I centrale, 25.3.2002 n.96; id., sez.I centrale, 9.4.2002 n.109/A; id., sez.giur.Lombardia, 6.12.2002 n.1954; id., sez.Lombardia, 10 dicembre 2003 n.1478), né ad eventuali lesioni da perdita di <i>chance</i> (sviamento di clientela, allontanamento di investitori dalla p.a. etc.). <br />
Tale secondo orientamento appare preferibile, secondo questo giudicante, sia perché le pretese spese di ripristino del bene-immagine leso sono ormai un costo fisiologico per la p.a. dopo l’entrata in vigore della l.7.6.2000 n.150 (in materia di comunicazione pubblica) e, comunque, un eventuale costo suppletivo potrebbe essere sostenuto solo dopo l’introito del risarcimento del danno patito (e non certo prima), sia in quanto il danno all’immagine della p.a. (e delle società da essa partecipate, configuranti organismi di diritto pubblico) si sostanzia esclusivamente in una menomazione della funzionalità della società partecipata e dell’amministrazione partecipante stessa che, in base agli art.97 e 98 cost., deve agire in modo efficace, efficiente, economico e imparziale. In altre parole, il danno all’immagine è un danno pubblico in quanto lesione del buon andamento della p.a., che perde, per la condotta illecita di suoi dipendenti, credibilità ed affidabilità all’esterno, ed ingenera la convinzione che i comportamenti patologici posti in essere dai propri lavoratori siano un connotato usuale dell’azione dell’ente. <br />
Quest’ultima evenienza assai bene si attaglia alla fattispecie <i>sub iudice</i>, che vede coinvolti soggetti preposti al settore gare e contratti, settore connotato ontologicamente da terzietà e riservatezza per il rispetto della basilare <i>par condicio </i>tra le imprese partecipanti a gare pubbliche, le cui regole, come è noto, devono essere osservate anche da società a partecipazione pubblica, secondo regole e principi comunitari e nazionali.<br />
Riprendendo le parole di Cass., sez.III, 4 giugno 2007 n.12929, il danno non patrimoniale all’immagine è costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell’agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell’ente e, quindi, nell’agire dell’ente, sia sotto il profilo della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l’ente di norma interagisce (imprese partecipanti a gare, nel caso di specie).<br />
Tale approdo interpretativo ha ricevuto l’autorevole avallo delle Sezioni Riunite di questa Corte che, con l’approfondita sentenza 23.4.2003 n.10/SR/QM, hanno confermato che il danno all’immagine di una pubblica amministrazione non rientra nell’ambito di applicabilità dell’art. 2059 del codice civile, ma è una delle fattispecie rientranti nella più generale figura del danno esistenziale. Tale danno esistenziale consiste in un pregiudizio areddituale che prescinde dal reddito del danneggiato, di natura, secondo le sezioni riunite di questa Corte, non patrimoniale (ma ben distinto dal danno morale soggettivo di cui al cennato art.2059 c.c.), tendenzialmente omnicomprensivo, in quanto qualsiasi privazione, qualsiasi lesione di attività esistenziali del danneggiato può dar luogo a risarcimento sulla base di quanto disposto dall’art. 2043 c.c.  <br />
Nel contempo la Corte ha chiarito che, nell’ambito del rispetto dell’immagine della p.a. e nell’interesse costituzionalmente garantito dall’art. 97, comma 2°, è necessario che le competenze siano individuate e rispettate; le funzioni assegnate vengano esercitate e le responsabilità proprie dei funzionari vengano attivate: ne consegue che ogni azione del pubblico dipendente che leda tali interessi si traduce in un’alterazione dell’identità della pubblica amministrazione e, più ancora, nell’apparire di una sua immagine negativa in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile né responsabilizzata. La violazione di questo diritto all’immagine, intesa come diritto al conseguimento, al mantenimento ed al riconoscimento della propria identità come persona giuridica pubblica, è economicamente valutabile. Essa, infatti, secondo le cennate SS.RR., si risolve in un onere finanziario che si ripercuote sull’intera collettività, dando luogo ad una carente utilizzazione delle risorse pubbliche ed a costi aggiuntivi per correggere gli effetti distorsivi che, sull’organizzazione della pubblica amministrazione, si riflettono in termini di minor credibilità e prestigio e di diminuzione di potenzialità operativa.<br />
Le Sezioni Riunite hanno dunque ribadito che il danno all’immagine deve essere individuato nell’ambito dei danni non patrimoniali come danno-evento e non come danno–conseguenza, e per la sua quantificazione si può fare riferimento, oltre che alle spese già sostenute per il ripristino del prestigio leso, anche a quelle ancora da sostenere.<br />
Questa sezione ritiene comunque che, quale che sia la configurazione (patrimoniale ex art.2043 cc), o non patrimoniale (2059 cc. in una lettura costituzionalmente orientata), la giurisdizione, in caso di danno all’immagine arrecato ad organismo pubblico, competa sempre e comunque alla Corte dei Conti, quale giudice del <i>danno alle casse pubbliche</i> (art.103 co.2 cost.), parametro oggi basilare per incardinare, per materia, la giurisdizione contabile prescindendo dalla collocazione sistematica-ontologica della natura del danno inferto, direttamente o indirettamente, a casse pubbliche (argomento ex Cass., sez.un., 1 marzo 2006 n.4511 e 20 giugno 2006 n.14101).<br />
Venendo alla quantificazione di tale conclusiva voce di danno, sono noti gli approdi della prevalente giurisprudenza dell’organo giuscontabile (ex pluribus, da ultimo, C.conti, sez.Lombardia, 10 dicembre 2003 n.1478; id., sez.Marche, 18.1.2002 n.104; id., sez.Lazio, 25.2.2003 n.439) che, nel fare doverosamente ricorso al parametro equitativo ex art.1226 c.c., assume quali ragionevoli indicatori, volti a prevenire giudizi arbitrari, la diffusività dell’episodio nella collettività, la gravità oggettiva del fatto (desunta dalle modalità di perpetrazione del fatto, dalla eventuale reiterazione dello stesso, dall’entità dell’arricchimento e, dunque, dall’entità della tangente percepita), la qualifica dei soggetti agenti e il loro ruolo nell’organizzazione amministrativa.<br />
	Orbene, nel caso di specie, l’attrice Procura Regionale, per giungere alla  pretesa risarcitoria indicata in citazione per i due convenuti, assume quale esclusivo parametro l’importo delle tangenti percepiti, i cui importi sono però fortemente contestati dai due convenuti (v. sopra), e fornisce alcuni minimali riscontri documentali circa la diffusività dell’episodio, ma solo per Enipower, a mezzo di media (v. ritagli quotidinao Il cittadino 28 luglio 2006 agli atti).<br />	<br />
        Questa Sezione Giurisdizionale ritiene tuttavia rilevante, ai fini del decidere, non solo la intrinseca gravità dei fatti tangentizi, la rilevante entità  della somma percepita (anche dopo le parziali decurtazioni soprariferite, frutto di disconoscimenti di introiti da parte dei due convenuti o di mancata prova, allo stato, di taluni dei versamenti pecuniari contestati), ma anche la qualifica non minimale rivestita dagli interessati, il ruolo istituzionale dagli stessi assolto (appartenenza ad un ufficio gare e contratti la cui immagine esterna deve apparire particolarmente cristallina all’esterno) e, soprattutto, il contributo causale e psicologico dato da altri correi non evocati o non evocabili in giudizio (v. supra), già valutato con effetti decurtanti per il danno da disservizio.<br />
Né può trascurarsi il riflesso emulativo di condotte, quali quelle assunte dai convenuti, all’interno di altre società partecipate da enti pubblici, come la ricca patologia giudiziaria ha evidenziato e sta ancora evidenziando innanzi a questa Corte (v. caso Enelpower).  Tali condotte, non solo giudiziariamente note, sono foriere di un devastante ritorno negativo d’immagine per la Enipower e la Snamprogetti e delle partecipanti (Eni e Ministero Ec Finanze), al cui arricchimento hanno innegabilmente dato decisivo contributo i fatti oggetto del presente giudizio, in quanto, soprattutto la loro reiterazione e non occasionalità, corrobora, nel sentire sociale e degli operatori del settore (imprese partecipanti a gare, parametro basilare per il danno all’immagine) la convinzione dell’esistenza di un “sistema” tangentizio all’interno delle società predette con il quale occorre convivere. <br />
Nessun rilievo assume invece, come già affermato da questa Sezione con sentenza 22.2.2006 n.114 (punto 9.), la asserita incidenza, nella prospettazione difensiva dei convenuti, del danno all’immagine solo per la quota parte riconducibile al controllante Ministero dell’Economia: è agevole replicare che, a prescindere dalla impossibilità fisica, ancor prima che giuridica, di sezionare una fetta di danno all’immagine, che è unitario e complessivo per ciascun danneggiato, nella specie la lesione è patita in modo globale non solo dal Ministero predetto, ma anche dall’Eni spa e da Enelpower e Snamprogetti, tutti organismi pubblici, come sopra ampiamente esplicato. Seppure è vero che l’elemento fondamentale per affermare la natura pubblica di tali enti è la relativa partecipazione azionaria da parte di enti pubblici, è altresì vero che tale circostanza li rende pubblici <i>in toto </i>e non solo <i>in parte qua</i>, sicché il risarcimento del danno erariale loro arrecato deve essere totale e non meramente parziale.<b><br />
</b>	Ne consegue, sulla scorta dei sovraesposti argomenti, che equa e corretta appare la quantificazione in euro 600.000,00, ad oggi già rivalutati, dell’importo del danno all’immagine cagionato dal Marzocchi tenuto conto anche del numero più rilevante di episodi di cui è stato protagonista e in euro 250.000,00 ad oggi già rivalutati, dell’importo del danno all’immagine cagionato dal Sacco, alla cui refusione vanno rispettivamente condannati i convenuti.<br />	<br />
	Il Marzocchi va conclusivamente condannato al pagamento di 1.600.000,00 euro ad oggi già rivalutati, oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo effettivo, mentre il Sacco Proila va condannato al pagamento di 850.000,00 euro ad oggi già rivalutati, oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo effettivo.<br />	<br />
	Resta impregiudicato, all’esito di approfondimenti istruttori connessi agli sviluppi penali, la possibilità di rivendicare, ove provato, da parte della Procura anche il danno ulteriore, qui non reclamato, da possibile lievitazione dei prezzi di aggiudicazione delle gare e per revisione prezzi e varianti.<br />	<br />
	Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>La Corte dei Conti, sezione giuridizionale Lombardia, definitivamente pronunciando, condanna Marzocchi Lorenzino al pagamento di 1.600.000,00 euro ad oggi già rivalutati, oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo effettivo, e condanna Sacco Proila Luigino al pagamento di 850.000,00 euro ad oggi già rivalutati, oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo effettivo.<br />
Condanna ciascun convenuto al pagamento delle spese di lite che quantifica, per ciascuno di essi in euro<br />
Così deciso in Milano il 12.7.2007</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.287</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2007-n-287/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2007-n-287/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.287</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore De Finocchiaro la norma che prevede l&#8217;equa riparazione dell&#8217;irragionevole durata dei processi non può essere estesa in via additiva ai ricorsi per ritardi verificatisi nei processi celebrati davanti alla Corte dei Conti ed alle altre giurisdizioni speciali Processo &#8211; Giurisdizione e competenza &#8211; art. 3, comma 1,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2007-n-287/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2007-n-287/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.287</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore De Finocchiaro</span></p>
<hr />
<p>la norma che prevede l&#8217;equa riparazione dell&#8217;irragionevole durata dei processi non può essere estesa in via additiva ai ricorsi per ritardi verificatisi nei processi celebrati davanti alla Corte dei Conti ed alle altre giurisdizioni speciali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo &#8211; Giurisdizione e competenza &#8211; art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 &#8211; Procedimento civile – Equa riparazione dell’irragionevole durata dei processi &#8211; Competenza territoriale della Corte d&#8217;appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell&#8217;art. 11 cod. pen. &#8211; Mancata estensione (secondo il &#8220;diritto vivente&#8221;) ai ricorsi per ritardi verificatisi nei processi celebrati davanti alla Corte dei Conti ed alle altre giurisdizioni speciali &#8211; Q.l.c. sollevate dalla Corte d&#8217;appello di Genova – Non fondatezza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell&#8217;articolo 375 del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 108, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d&#8217;appello di Genova.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai Signori:<br />
&#8211; Franco          BILE              Presidente<br />
&#8211; Giovanni Maria  FLICK               Giudice<br />
&#8211; Francesco       AMIRANTE                &#8220;<br />
&#8211; Ugo             DE SIERVO               &#8220;<br />
&#8211; Paolo           MADDALENA               &#8220;<br />
&#8211; Alfio           FINOCCHIARO             &#8220;<br />
&#8211; Alfonso         QUARANTA                &#8220;<br />
&#8211; Franco          GALLO                   &#8220;<br />
&#8211; Luigi           MAZZELLA                &#8220;<br />
&#8211; Gaetano         SILVESTRI               &#8220;<br />
&#8211; Sabino          CASSESE                 &#8220;<br />
&#8211; Maria Rita      SAULLE                  &#8220;<br />
&#8211; Giuseppe        TESAURO                 &#8220;<br />
&#8211; Paolo Maria     NAPOLITANO              &#8220;<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell&#8217;articolo 375 del codice di procedura civile), promossi con due ordinanze del 10 gennaio 2006 dalla Corte d&#8217;appello di Genova nei procedimenti civili vertenti tra Cinti Enrico ed altri, Lagasco Antonio e la Presidenza del Consiglio dei ministri iscritte ai nn. 69 e 72 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2006.<br />
<i><br />
    Visti</i> l&#8217;atto di costituzione di Martino Giuseppe e di De Cianni Sabatino nonché l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 5 giugno 2007 e nella camera di consiglio del 6 giugno 2007 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>    1. – La Corte d&#8217;appello di Genova, con ordinanza depositata il 10 gennaio 2006 (reg. ord. n. 69 del 2006) – nel corso di un giudizio promosso da Cinti Enrico, Clementi Mario, Cuccaro Giovanni, De Cianni Sabatino, Della Sala Domenico, Galletti Manuela quale erede di Galletti Danilo, Gepponi Mario, La Rocca Giovanni, Mannucci Maria Pia quale erede di Coppolino Emanuele, Martino Giuseppe, Massariello Vincenzo, Merlino Domenico, Miola Martino, Morrocchi Learco, Musicco Giuseppe, Passatelli Alcibiade e Pezza Ivo nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto l&#8217;indennizzo per l&#8217;irragionevole durata del processo innanzi al TAR della Toscana, promosso il 22 gennaio 1996 e concluso solo il 19 maggio 2003, avente ad oggetto il diritto all&#8217;estensione dell&#8217;indennità militare di cui all&#8217;art. 2 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e di cui all&#8217;art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nonché del diritto alla commutabilità della suddetta indennità militare nel computo dell&#8217;indennità di buonuscita – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell&#8217;articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui la regola della competenza territoriale funzionale della corte d&#8217;appello determinata ai sensi dell&#8217;art. 11 del codice di procedura penale, da esso prevista, non è applicabile anche a tutte le giurisdizioni speciali, tra le quali quella della Corte dei conti, per violazione degli artt. 97, primo comma, e 108, primo e secondo comma, della Costituzione.<br />
    Il giudice <i>a quo</i> espone di aver ritenuto, in passato, che la competenza per le cause di indennizzo per l&#8217;irragionevole durata del processo dovesse esser determinata ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 1, della citata legge n. 89 del 2001 anche con riferimento ai giudizi promossi davanti alle giurisdizioni amministrative; che alla stessa tesi ha, nella specie, aderito la Corte d&#8217;appello di Firenze, dichiaratasi incompetente nel giudizio di equa riparazione per il ritardo verificatosi nel processo svoltosi davanti al TAR della Toscana e che tale giudizio è stato riassunto di fronte alla Corte d&#8217;appello di Genova.<br />
    Secondo la Corte di cassazione, viceversa, al fine di individuare il giudice competente, il riferimento al distretto cui appartiene il giudice che si è occupato o si occupa del procedimento in relazione al quale l&#8217;equa riparazione è chiesta comporta l&#8217;applicazione del criterio di competenza, di cui alla norma citata, esclusivamente ai magistrati ordinari, per i quali soltanto, ad eccezione di quelli che svolgono le loro funzioni presso la stessa Corte di cassazione, è prevista l&#8217;articolazione territoriale su base distrettuale. I tribunali amministrativi, così come le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, sono articolati in circoscrizioni regionali, ed hanno sede nei capoluoghi di regione, per cui i giudici di queste giurisdizioni non fanno parte di alcun distretto di corte di appello, il che è sufficiente per escludere l&#8217;applicabilità ai detti giudici del criterio di competenza stabilito dalla norma censurata. L&#8217;art. 3, comma 1, della legge n. 89 del 2001 ha, d&#8217;altro canto, inteso derogare ai criteri generali di competenza allo scopo di evitare che i giudizi in tema di equa riparazione fossero decisi da magistrati ordinari (e quindi dello stesso ordine di quelli davanti ai quali il processo ha avuto irragionevole durata), introducendo un principio di imparzialità che non viene in discussione nei rapporti tra magistrati appartenenti ad ordini giurisdizionali distinti; con la conseguenza che la norma denunciata, per il suo carattere derogatorio e perciò eccezionale, non può essere applicata in via analogica o estensiva oltre i casi da essa considerati. Pertanto, nei giudizi per equa riparazione, in relazione alla dedotta durata irragionevole di processi celebrati davanti a giudici non articolati su base distrettuale, la competenza per territorio deve essere individuata secondo i princípi generali, ed essendo convenuta in giudizio un&#8217;amministrazione dello Stato, si applica l&#8217;art. 25 del codice di procedura civile (foro della pubblica amministrazione), secondo il quale la competenza appartiene alla corte di appello nel distretto della quale si trova il luogo ove è sorta o deve eseguirsi l&#8217;obbligazione, e cioè il medesimo in cui ha sede il giudice speciale.<br />
    Secondo il giudice <i>a quo</i>,<i> </i>l&#8217;interpretazione della Suprema corte, che sembra travalicare il dettato letterale del censurato art. 3, non tutela adeguatamente l&#8217;esigenza di indifferenza personale del giudice, messa in pericolo dalla convivenza dei magistrati dei vari ordini nella medesima sede funzionale, e a questa esigenza presiede direttamente e letteralmente l&#8217;art. 3, comma 1, della legge n. 89 del 2001 «senza alcun ricorso pertanto ad inutili interpretazioni estensive od analogiche e con pronuncia di incostituzionalità di quella consolidatasi».<br />
    Dal momento che la Corte di cassazione ha escluso che un problema di imparzialità ed indipendenza dell&#8217;organo giudicante possa ritenersi esistente tra i magistrati ordinari appartenenti a corti di appello diverse, anche se gli uni giudicano dei ritardi degli altri o dei loro colleghi e segretari, non si vede perché, all&#8217;opposto, la convivenza nella stessa sede non debba assumere un rilievo costituzionalmente rilevante per i giudizi di cui alla legge n. 89 del 2001 quando i giudici appartengono a diverse giurisdizioni, non apparendo, anche in questa circostanza, sufficienti a garantire l&#8217;imparzialità e l&#8217;indipendenza del giudicante (valori costituzionalmente protetti) gli istituti dell&#8217;astensione e della ricusazione, che fanno riferimento a casi singoli e non a situazioni generali già in astratto riscontrabili.<br />
    Con particolare riguardo ai giudizi per equo indennizzo da irragionevole durata del processo davanti alla Corte dei conti, il giudice ordinario si trova a giudicare di «eventuali ritardi ingiustificati (anche eventualmente addebitabili direttamente ai magistrati della Corte dei conti con le relative conseguenze amministrative) proprio di quegli stessi magistrati, e del relativo personale, conviventi nella medesima sede del distretto di corte d&#8217;appello, dinanzi ai quali a loro volta potrebbero doversi difendere per ritardi ingiustificati egli stesso o i suoi colleghi di sede o il relativo personale di cancelleria (art. 5 della legge n. 89 del 2001)», con evidente confusione tra controllori e controllati che inevitabilmente consegue in relazione al medesimo tipo di controversia (che riguarda i ritardi dei processi). Né la Corte di cassazione individua alcuna differenza di argomenti per stabilire la competenza territoriale funzionale a giudicare dell&#8217;equo indennizzo in relazione ai procedimenti iniziati presso le varie giurisdizioni speciali, assoggettandole tutte a quella individuabile ai sensi dell&#8217;art. 25 cod. proc. civ., in alternativa a quella prevista dall&#8217;art. 3 della legge n. 89 del 2001 per i magistrati ordinari.<br />
    Sotto il profilo della rilevanza della questione, la Corte d&#8217;appello di Genova osserva che, a séguito della intervenuta riassunzione dinanzi a sé del giudizio di equa riparazione per irragionevole durata di processo celebrato davanti al TAR della Toscana, sul quale la Corte d&#8217;appello di Firenze si è dichiarata incompetente, dovrebbe, ove volesse seguire il diritto vivente, sollevare di ufficio conflitto di competenza, a meno che la norma di cui all&#8217;art. 3, comma 1, della legge n. 89 del 2001, non venisse dichiarata incostituzionale, nella parte in cui attribuisce la competenza alla corte di appello del medesimo distretto in cui opera il giudice speciale. In conclusione, il disposto dell&#8217;art. 3, comma 1, della legge n. 89 del 2001, nell&#8217;interpretazione consolidata della Suprema Corte e di quasi tutte le corti di merito, e perciò tale da costituire ormai vero e proprio diritto vivente, dovrebbe essere ritenuto costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 97, primo comma, e 108, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non risulta applicabile per la determinazione della competenza territoriale funzionale della corte d&#8217;appello adita ai sensi dell&#8217;art. 11 cod. proc. pen., anche a tutte le giurisdizioni speciali tra le quali quella della Corte dei conti, con la conseguenza che l&#8217;eventuale dichiarazione di incostituzionalità non potrebbe riferirsi solo alla Corte dei conti, ma a tutte le predette giurisdizioni speciali, tra cui in primo luogo quella del giudice amministrativo.<br />
    2. – Nel giudizio innanzi alla Corte si sono costituiti, con separati atti, De Cianni Sabatino e Martino Giuseppe, ricorrenti del procedimento per l&#8217;equa riparazione, i quali eccepiscono l&#8217;inammissibilità della questione sollevata, posto che la competenza della Corte d&#8217;appello di Genova è radicata in modo incontestabile in quanto fissata, nel processo <i>a quo, </i>dalla Corte d&#8217;appello di Firenze, la cui sentenza di incompetenza non è stata impugnata dalle parti con regolamento di competenza; e deducono, nel merito, la manifesta infondatezza della questione, alla luce della costante giurisprudenza della Corte di cassazione, aggiungendo che l&#8217;affermazione della tesi del giudice rimettente, determinerebbe un assoluto caos negli uffici giudiziari.<br />
    3. – La stessa Corte d&#8217;appello di Genova, con ordinanza depositata il 10 gennaio 2006 (reg. ord. n. 72 del 2006) – nel corso di un giudizio promosso da Lagasco Antonio nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, per il riconoscimento dell&#8217;indennizzo per l&#8217;irragionevole durata di un processo da lui introdotto davanti alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale di Roma, e poi davanti alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Liguria – ha sollevato questione di legittimità costituzionale, dell&#8217;art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, non è applicabile per la determinazione della competenza territoriale funzionale della corte d&#8217;appello, ai sensi dell&#8217;art. 11 cod. proc. pen., anche a tutte le giurisdizioni speciali, tra le quali quella della Corte dei Conti, per violazione degli artt. 97, primo comma, e 108, primo e secondo comma, Cost.<br />
    Il giudice <i>a quo </i>riferisce che il ricorso proposto dal Lagasco, diretto a ottenere l&#8217;annullamento del decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni del 24 gennaio 1990, con cui gli era stato comunicato il rigetto della sua domanda di pensione privilegiata, era stato introdotto avanti alla Corte dei conti di Roma fin dall&#8217;8 ottobre 1990, e che il procedimento, trasmigrato con l&#8217;entrata in vigore della legge 14 gennaio 1994 n. 19, presso la sezione regionale della Corte dei conti per la Liguria e regolarmente proseguito, si era concluso con sentenza di rigetto solo il 2 maggio 2005, per una durata complessiva, dunque, di 14 anni e 7 mesi circa, con conseguenti gravi mortificazioni e disagi.<br />
    Ciò premesso, il giudice <i>a quo</i> espone che, in passato, ha ritenuto che la competenza nelle cause di indennizzo per l&#8217;irragionevole durata del processo dovesse esser determinata ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 1, della legge n. 89 del 1991, anche con riferimento ai giudizi davanti alle giurisdizioni amministrative, e che, per tale motivo, sul ricorso del Lagasco dovrebbe configurarsi la competenza della Corte d&#8217;appello di Torino (trattandosi di incompetenza territoriale funzionale, rilevabile d&#8217;ufficio).<br />
    La Corte d&#8217;appello di Genova, però, ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 1, della legge n. 89 del 2001, che le imporrebbe una dichiarazione d&#8217;incompetenza, con la conseguente rilevanza della questione, adducendo le medesime argomentazioni in precedenza riferite e relative all&#8217;ordinanza n. 69 del 2006.<br />
    4. – Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi la manifesta inammissibilità e comunque l&#8217;infondatezza della questione.<br />
    5. – Nell&#8217;imminenza dell&#8217;udienza pubblica, la difesa erariale ha depositato una memoria con la quale insiste nelle formulate conclusioni, per non avere il giudice rimettente interpretato la norma denunciata in modo costituzionalmente orientato, e cioè nel senso dell&#8217;applicabilità della norma stessa anche a tutte le giurisdizioni speciali, o per difetto di motivazione dell&#8217;ordinanza di rimessione sulla possibilità di una ermeneutica alternativa della norma, conforme a Costituzione.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>    1. – La Corte d&#8217;appello di Genova, con due separate, ma sostanzialmente identiche, ordinanze, dubita della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell&#8217;articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui non dispone che la competenza territoriale funzionale della corte di appello, così come regolata dall&#8217;art. 11 del codice di procedura penale, per i giudizi di equa riparazione, si estenda anche ai procedimenti, di cui si lamenta l&#8217;irragionevole durata, svolti davanti alla Corte dei conti ed alle altre giurisdizioni di cui all&#8217;art. 103 della Costituzione, per violazione degli articoli 97, primo comma. e 108, primo e secondo comma, della Costituzione, in quanto la convivenza del giudice del merito nella medesima sede del giudice dell&#8217;equa riparazione non garantisce l&#8217;imparzialità e l&#8217;indipendenza di quest&#8217;ultimo.<br />
    2. – Le due ordinanze sollevano la stessa questione di legittimità costituzionale, onde deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi, per essere congiuntamente decisi.<br />
    3. – L&#8217;art. 3, comma 1, della legge n. 89 del 2001 stabilisce che «La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte d&#8217;appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell&#8217;articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata».<br />
    La costante giurisprudenza di legittimità e quella di merito sono nel senso che, in tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, la norma censurata, nel disporre che la relativa domanda si propone dinanzi alla corte d&#8217;appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell&#8217;art. 11 cod. proc. pen., fa riferimento alla sola articolazione territoriale della giurisdizione ordinaria, e che il carattere eccezionale della norma ne impedisce ogni interpretazione estensiva o applicazione analogica, con la conseguenza che, nel caso in cui il giudizio si sia svolto innanzi a giudici non ordinari – siano essi il TAR o una sezione giurisdizionale della Corte dei conti, i cui magistrati non fanno parte di alcun distretto di corte d&#8217;appello, al di là della coincidenza di mero fatto, tra ambito del distretto ed ambito della circoscrizione della sezione, quanto al territorio regionale – il giudice competente va individuato secondo gli ordinari criteri dettati dal codice di procedura civile e, in particolare, essendo convenuta una amministrazione dello Stato, dall&#8217;art. 25 cod. proc. civ.<br />
    Tale interpretazione, che costituisce ormai diritto vivente, non è condivisa dal giudice rimettente, il quale ritiene che la stessa travalicherebbe il dettato letterale dell&#8217;art. 3, e non tutelerebbe adeguatamente l&#8217;esigenza di indifferenza personale del giudice, messa in pericolo dalla convivenza dei magistrati dei vari ordini nella medesima sede funzionale; mentre gli istituti dell&#8217;astensione e della ricusazione che fanno riferimento a casi singoli e non a situazioni generali già in astratto riscontrabili, non sarebbero sufficienti a garantire l&#8217;imparzialità e l&#8217;indipendenza del giudicante. Ulteriore motivo per l&#8217;applicazione della norma censurata anche nei confronti dei giudici speciali è ravvisato nel fatto che, come il giudice contabile può essere dichiarato responsabile per violazione del termine di durata ragionevole del processo, così il giudice ordinario che opera nello stesso distretto potrebbe doversi difendere per ritardi ingiustificati, con evidente confusione tra controllori e controllati che inevitabilmente consegue in relazione al medesimo tipo di controversia (che riguarda i ritardi dei processi).<br />
    4. – La questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all&#8217;art. 97, primo comma, della Costituzione non è fondata, perché il principio di buon andamento ed imparzialità dell&#8217;amministrazione, sancito dalla predetta norma costituzionale, riguarda gli organi di amministrazione della giustizia unicamente per profili concernenti l&#8217;ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l&#8217;aspetto amministrativo, ma non si estende alla giurisdizione ed ai provvedimenti che ne costituiscono espressione (<i>ex plurimis</i>, ordinanze n. 122 del 2005; n. 94 del 2004 e n. 458 del 2002).<br />
    5. – Né è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all&#8217;art. 108 della Costituzione.<br />
    Questa Corte, investita ripetutamente di questioni di costituzionalità in tema di competenza territoriale per i giudizi riguardanti magistrati ordinari per la mancata determinazione della competenza, facendo applicazione dell&#8217;art. 11 cod. proc. pen., ha affermato, a prescindere dalle soluzioni in concreto adottate, che l&#8217;esigenza di intervenire con strumenti legislativi a garanzia della terzietà e imparzialità del giudice ha pieno valore costituzionale in qualsiasi tipo di processo, ma nel contempo ha posto in risalto le differenze fra processo penale e processo civile, specie per la disomogeneità degli interessi in questo coinvolti, che giustifica la molteplicità dei fori civili rispetto all&#8217;unico foro del commesso reato. E ne ha dedotto che l&#8217;estensione dell&#8217;art. 11 cod. proc. pen. ad ogni procedimento civile non solo non è costituzionalmente obbligata, ma comporterebbe una deroga generalizzata a plurime specifiche regole di competenza, ciascuna adeguata a garantire il pieno esercizio del diritto delle parti di agire e di difendersi in un singolo tipo di controversia, con il rischio di gravi compressioni di tale diritto (sentenza n. 51 del 1998). Ne consegue che il legislatore deve procedere (secondo ragionevolezza e nel rispetto dei princípi costituzionali) ad un bilanciamento fra l&#8217;interesse alla imparzialità-terzietà del giudice civile e quello alla pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, con riguardo non al processo civile in genere, ma alle sue singole tipologie, nel senso che è a lui rimesso di stabilire quando ricorra quell&#8217;identità di <i>ratio</i> che imponga l&#8217;estensione del criterio di cui si tratta, e quando invece ciò non avvenga affatto o la stessa finalità sia realizzabile attraverso la previsione di un foro derogatorio appropriato alla specifica materia (sentenze n. 332 del 2003 e n. 458 del 2000).<br />
    Alla generalità di tale principio non sfugge la competenza per le cause di equa riparazione, il cui carattere derogatorio ha indotto la Corte di cassazione a circoscrivere l&#8217;applicazione della norma censurata alle ipotesi di appartenenza dei giudici chiamati a giudicare sul diritto a tale riparazione allo stesso ordine dei giudici dalla cui attività sia derivato il danno per l&#8217;eventuale irragionevole durata del processo.<br />
    Il dubbio di costituzionalità, relativamente ai giudici amministrativi, non è formulabile sul mero dato della appartenenza degli stessi giudici alla medesima sede di Corte d&#8217;appello; né è formulabile nei confronti dei giudici contabili.<br />
    E&#8217;, infatti, alquanto remota la connessione tra le evenienze in cui, da un lato, il giudice ordinario conosce di ritardi della Corte dei conti e, dall&#8217;altro, la Corte dei conti della stessa sede conosce della responsabilità amministrativa di quei magistrati ordinari o dei loro colleghi o collaboratori: in entrambi i casi, l&#8217;avvio del procedimento di responsabilità per il danno erariale non è effetto automatico della condanna dello Stato nel giudizio di equa riparazione. Inoltre, nel secondo caso, se la responsabilità amministrativa del giudice ordinario – come ipotizzato dal giudice <i>a quo</i> – derivi dai propri ritardi, preliminarmente all&#8217;iniziativa, sempre solo eventuale, del Procuratore generale presso la Corte dei conti, dovrebbe intervenire una sentenza di condanna dello Stato da parte della corte d&#8217;appello del diverso distretto di cui all&#8217;art. 11 cod. proc. pen..<br />
    Il pericolo per l&#8217;imparzialità del giudice è talmente ipotetico che è giustificato rimetterne comunque la valutazione alla discrezionalità del legislatore, cui è tradizionalmente attribuito l&#8217;apprestamento di misure idonee a salvaguardare tale valore costituzionale, ove non ritenga che esso sia sufficientemente assicurato dagli istituti dell&#8217;astensione e della ricusazione, ferma restando la ragionevolezza dell&#8217;art. 3 della legge n. 89 del 2001, nell&#8217;interpretazione restrittiva oggi diritto vivente.<br />
    Il rimettente invoca la giurisprudenza della Corte di cassazione che ha escluso dubbi di costituzionalità nell&#8217;attribuzione della conoscenza del ritardo di magistrati ordinari ad altri magistrati ordinari, ritenendo che l&#8217;appartenenza di questi ultimi ad altro distretto salvaguardi la garanzia d&#8217;imparzialità; ma da ciò non può inferirsi che l&#8217;appartenenza ad altro distretto sia l&#8217;unica e insostituibile garanzia d&#8217;imparzialità, sia perché quella giurisprudenza ha comunque ricordato gli istituti dell&#8217;astensione e della ricusazione, sia perché, nel caso di specie, è assorbente la considerazione dell&#8217;appartenenza di giudici controllanti e controllori ad ordini giurisdizionali diversi.</p>
<p align=center>
<b>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></p>
<p align=justify>
    riuniti i giudizi,<br />
<i>    dichiara </i>non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell&#8217;articolo 375 del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 108, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d&#8217;appello di Genova con le ordinanze in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2007-n-287/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.484</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-17-7-2007-n-484/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-17-7-2007-n-484/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-17-7-2007-n-484/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.484</a></p>
<p>S. Balba – Presidente, M. Eliantonio – Estensore C. S.n.c. dei F.lli di M. (avv.ti A. Bonura, D. Consorti e C. Verini) c. il COMUNE DI GIULIANOVA (n.c.) sulla giurisdizione del giudice amministrativo in materia di concessione di beni pubblici e sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 1578 c.c. anche alla concessione del diritto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-17-7-2007-n-484/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.484</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-17-7-2007-n-484/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.484</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Balba – Presidente, M. Eliantonio – Estensore<br /> C. S.n.c. dei F.lli di M. (avv.ti A. Bonura, D. Consorti e C. Verini) c. il COMUNE DI GIULIANOVA (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice amministrativo in materia di concessione di beni pubblici e sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 1578 c.c. anche alla concessione del diritto di superficie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Concessione di beni pubblici – Risarcimento derivante da nullità della concessione e da inadempimento della convenzione &#8211; Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussiste.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Concessione di beni pubblici – Art. 1578 c.c. – E’ applicabile – Conseguenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia con la quale il concessionario di un diritto di superficie su di un lotto compreso in un’area PIP chiede la condanna del Comune concedente al risarcimento dei danni, deducendo a tal fine, per un verso, la nullità della concessione stipulata tra le parti per impossibilità giuridica e di fatto dell’oggetto e, per altro verso, l’inadempimento del Comune alle obbligazioni assunte in ordine alla situazione giuridica dei beni.</p>
<p>2. Alla concessione del diritto di superficie su di un lotto compreso in un’area PIP è applicabile, per analogia, la disciplina della locazione di cui all’art. 1578 c.c.; ne consegue che il concessionario non può far valere, dopo molti anni dalla stipula della convenzione, l’esistenza di vizi del bene (nella specie l’esistenza di una servitù) idonei a rendere soltanto più difficoltosa la realizzazione di un locale seminterrato compreso nel progetto di un più ampio fabbricato ad uso industriale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Sul ricorso numero di <b>registro generale 268 del 2006</b>, proposto da:</p>
<p><B>C. S.N.C. DEI F.LLI DI M</B>., rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Bonura, Danilo Consorti e Claudio Verini, con domicilio eletto presso l’Avv. Claudio Verini in L&#8217;Aquila, via Pasquale Colagrande, 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
il <B>COMUNE DI GIULIANOVA</B>, non costituito in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per ottenere</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>la condanna del Comune di Giulianova al risarcimento dei danni sofferti dalla società ricorrente in ragione dell’impossibilità di edificare il lotto datole in concessione, con interessi e rivalutazione a decorrere dal 22 ottobre 1999. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30/05/2007 il dott. Michele Eliantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
La parte ricorrente riferisce che il Comune di Giulianova con deliberazione del consiglio comunale 20 maggio 1989, n. 147, le aveva concesso in diritto di superficie per la durata di anni 90 un’area dell’estensione di mq. 1238, ricompresa nel vigente P.I.P., al fine di costruire un fabbricato ad uso industriale. <br />
Riferisce, altresì, che il 28 dicembre 1990 era stata stipulata la relativa convenzione, cui aveva fatto seguito la consegna dell’area, con la quale per un verso il Comune il Comune si era impegnato a realizzare le opere di urbanizzazione (art. 8) ed aveva dichiarato e garantito che il terreno era “di sua piena ed esclusiva proprietà e libero da ogni vincolo, sia reale che personale” (art. 17) e per altro verso l’assegnataria aveva dichiarato di aver già presentato il 5 giugno 1990 la richiesta per ottenere la concessione edilizia e si era impegnata a ritirare tale concessione entro 90 giorni dal rilascio (art. 9) e ad iniziare i lavori entro i successivi 12 mesi (art. 10).<br />
E’ accaduto però che la domanda di concessione edilizia era stata respinta in ragione del mancato rispetto delle distanze dagli edifici adiacenti, così come ulteriori due nuove istanze, e che l’istante non aveva potuto usufruire del finanziamento richiesto alla Regione Abruzzo a favore dell’imprenditoria giovanile.<br />
Assumendo che il diniego della concessione edilizia e la perdita di tale finanziamento erano da imputarsi alla circostanza che il lotto in questione, “sul quale erano siti n. 3 tombini di scarico”, era gravato da una servitù in ragione della presenza di dispositivi di smaltimento delle acque nere, con atto di citazione notificato il 22 ottobre 1999 dinanzi al Tribunale civile di Teramo la società Ced ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti. Ed in accoglimento di tale richiesta con sentenza n. 120/002 la Sezione distaccata di Giulianova del Tribunale di Teramo ha dichiarato che il Comune di Giulianova si era reso inadempiente nella esecuzione della predetta convenzione ed ha condannato l’Amministrazione al risarcimento dei danni, liquidati nella complessiva somma di € 2.365.372,60, oltre alle spese di giudizio. <br />
Tale sentenza, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune, è stata, però, annullata dalla Corte di Appello degli Abruzzi di L’Aquila con sentenza n. 170/06, in ragione del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in ordine alla controversia dedotta; con tale sentenza, in particolare, si è precisato che la controversia proposta, avendo ad oggetto rapporti di concessione di beni pubblici, rientrava, in base all’art. 5, I comma, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.<br />
Con il ricorso in esame la società interessata ha nella sostanza riassunto dinanzi questo Tribunale tale giudizio, chiedendo al Collegio di condannare il Comune, utilizzando le prove raccolte dinanzi all’A.G.O., al risarcimento dei danni dal momento che il lotto dato in concessione era inedificabile, in quanto attraversato da una fognatura, posta ad un livello più basso rispetto al collettore principale. Dopo aver anche ipotizzato la nullità della concessione stipulata tra le parti “per impossibilità giuridica e di fatto dell’oggetto, quale area destinata alla edificazione”, ha rilevato che il Comune, a causa dell’inadempimento dell’obbligazione assunta con il predetto art. 17 della convenzione, doveva essere condannato al risarcimento dei danni, da liquidarsi nella misura complessiva di € 8.244.094,52, con interessi e rivalutazione a decorrere dal 22 ottobre 1999, oltre al lucro cessante verificatosi nelle more del giudizio pari ad € 373.914,80 l’anno. <br />
Tali richieste la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria del 16 maggio 2007.<br />
Il Comune di Giulianova, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio. <br />
Alla pubblica udienza del 30 maggio 2007 la causa è stata introitata a decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. &#8211; Con ricorso in esame – come sopra esposto – la società ricorrente ha chiesto la condanna del Comune di Giulianova al risarcimento dei danni subiti in ragione del fatto che il lotto del P.I.P., che le era stato dato in concessione, era, a suo dire, inedificabile, in quanto era attraversato da una fognatura. <br />
Era, invero, accaduto che il Comune di Giulianova con deliberazione del consiglio comunale 20 maggio 1989, n. 147, aveva concesso alla ricorrente in diritto di superficie per la durata di anni 90 un’area dell’estensione di mq. 1238, ricompresa nel vigente P.I.P., al fine di costruire un fabbricato ad uso industriale. Dopo la stipula della relativa convenzione, avvenuta il 28 dicembre 1990, e dopo la consegna dell’area, la ricorrente non aveva, però, potuto ottenere la richiesta concessione edilizia e, di conseguenza, non aveva potuto usufruire del richiesto finanziamento a favore dell’imprenditoria giovanile.<br />
Con il ricorso in esame, assumendo che il diniego della concessione edilizia e la perdita di tale finanziamento erano da imputarsi alla circostanza che il lotto dato in concessione era inedificabile, ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni.<br />
Ha dedotto a tal fine per un verso la nullità della concessione stipulata tra le parti “per impossibilità giuridica e di fatto dell’oggetto, quale area destinata alla edificazione”, e per altro verso ha rilevato che il Comune non aveva adempiuto l’obbligazione assunta con l’art. 17 della predetta convenzione, con la quale aveva dichiarato e garantito che il terreno era “di sua piena ed esclusiva proprietà e libero da ogni vincolo, sia reale che personale”.</p>
<p>2. &#8211; In via pregiudiziale il Collegio deve rilevare che &#8211; così come già correttamente evidenziato dalla Corte d’Appello degli Abruzzi con la predetta sentenza n. 170/06, resa inter partes &#8211; la controversia dedotta, in quanto relativa a “rapporti di concessione di beni pubblici”, è ricompresa nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo di cui all’art. 5, I comma, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />
Come è noto, infatti, la giurisdizione sulle controversie in materia di concessione di beni pubblici è ripartita in due sfere asimmetriche: l’una del Giudice amministrativo, a carattere generale, e con i tratti della giurisdizione esclusiva, nella quale riceve tutela ogni situazione soggettiva (interesse legittimo o diritto soggettivo) che si correla alla costituzione, gestione e risoluzione del rapporto; l’altra del Giudice ordinario, a carattere speciale, nella quale rientrano tutte le controversie nelle quali vengono in rilievo situazioni di diritto soggettivo, che si correlano agli aspetti patrimoniali dello stesso rapporto (cfr, ex pluribus, Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 luglio 2004, n. 5239).<br />
Il predetto art. 5 della L n. 1034/1971 comporta, invero, la concentrazione nella giurisdizione amministrativa (con le sole eccezioni previste dalla stessa norma, in materia di indennità, canoni ed altri corrispettivi), di tutte le controversie (anche relative a diritti soggettivi) derivanti da rapporti di concessione di beni, con la conseguenza che al giudice amministrativo compete una giurisdizione a carattere generale e con i tratti della giurisdizione esclusiva; ora, poichè la deliberazione del Comune di cessione delle aree e la relativa convenzione attuativa, stipulata col concessionario, compongono entrambe la fattispecie complessa della concessione amministrativa e istituiscono fra concedente e concessionario un rapporto che è unitario, si è costantemente affermato che anche le eventuali pretese attinenti a tale convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi del predetto art. 5 (T.A.R. Veneto, Sez. II, 31 luglio 2006, n. 2221), con la conseguenza che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo anche le vicende attuative e/o estintive, nonché risarcitorie del rapporto interessante il bene specifico dato in concessione (T.A.R. Lazio, sez. Latina, 1 settembre 2005, n. 66, e da ultimo T.A.R. Calabria, Sez. Reggio Calabria, 8 febbraio 2007, n. 132).<br />
E’ noto, infatti, che il concessionario, secondo i principi che regolamentano in via generale la concessione amministrativa, è titolare di una duplice posizione attiva: nei confronti dei terzi, ha il diritto all’utilizzo del bene concesso che deve essere tutelato con i mezzi del diritto comune, mentre nei confronti dell’Amministrazione concedente é titolare sia di un diritto soggettivo a che questa si astenga da turbare il godimento del bene, sia di un interesse legittimo qualora essa intenda incidere sul rapporto concessorio mediante l’esercizio di poteri autoritativi finalizzati alla tutela di scopi di pubblico interesse (Cons. St., sez. V, 14 giugno 2000, n. 3313). La giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo ex art. 5, L. 6 dicembre 1971, n. 1034 riguarda quest’ultima ipotesi, nella quale risulta difficile distinguere le posizioni di diritto soggettivo e di interesse legittimo che, nella complessa vicenda riguardante il rapporto concessorio, si presentano vicendevolmente connesse (T.A.R. Lombardia, sede Milano, Sez. I, 19 aprile 2006, n. 1031). <br />
Va, infine, rilevato che &#8211; come è già stato puntualizzato dal Giudice della giurisdizione (cfr. Cass. civ., sez. un., 27 giugno 2005, n. 13712) &#8211; appartiene alla giurisdizione esclusiva del g.a. anche la controversia avente ad oggetto, come nel caso di specie, l’assegnazione di un lotto di terreno facente parte del piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.), giacché tale controversia riguarda una questione strettamente correlata ai provvedimenti amministrativi (quali la cessione di beni pubblici e la convenzione tra Comune e concessionario), che rientrano appunto in tale giurisdizione. </p>
<p>3. &#8211; Una volta giunti a tale conclusione, una volta cioè acclarata la sussistenza della giurisdizione di questo Giudice a conoscere della controversia dedotta, appare utile ai fini del decidere meglio puntualizzare alcune circostanze di fatto, quali emergono dagli atti di causa, che non sono state puntualmente e correttamente evidenziate dalla parte ricorrente con il gravame.<br />
Dalla lettura di tali atti (che sono, nella sostanza, i fascicoli processuali dei due giudizi svolti dinanzi all’A.G.O.) si rileva, invero, che quando il 28 dicembre 1990 era stata stipulata la convenzione in parola (cui aveva fatto seguito, immediatamente dopo, la consegna dell’area) la parte acquirente già aveva presentato il 5 giugno 1990 il progetto per la ottenere la concessione edilizia per realizzare sul lotto un opificio industriale; e va al riguardo osservato che la presentazione di tale richiesta presupponeva, come sembra evidente, che il progettista avesse visionato attentamente lo stato dei luoghi. <br />
La stessa parte ricorrente riconosce, poi, con il ricorso che sull’area in questione “erano siti n. 3 tombini di scarico”, per cui era, per altro verso, facilmente riconoscibile la circostanza che il lotto di terreno assegnato (individuato con il n. 5) era attraversato da una fognatura e che, pertanto, tale area era gravata da una servitù.<br />
Va, inoltre, evidenziato che dall’esame del fascicolo processuale si rileva che tale prima richiesta di concessione edilizia era stata respinta una prima volta dal Comune in quanto non erano rispettate le distanze di cinque metri dal confine e di dieci metri tra pareti finestrate (atto 5 agosto 1991, n. 24310); tale richiesta, successivamente integrata e reiterata, era stata di nuovo respinta una seconda volta perché “la distanza dagli edifici prospicienti sul lato nord è inferiore ai metri 6 dalla parete cieca” (atto 22 marzo 1993, n. 10712) ed un terza volta perché “il piano seminterrato va considerato come superficie edificabile, in quanto di altezza superiore a m. 2,40” (atto 6 settembre 1995, n. 32877). <br />
Con atto 17 ottobre 1996, n. 3999, infine, l’Assessore all’urbanistica del Comune, esaminando una nuova richiesta, ha comunicato che la Commissione edilizia aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione edilizia, invitando la ricorrente a ritirare entro 45 la concessione richiesta, nel rispetto degli impegni presi con la predetta convenzione (i cui termini erano stati nel frattempo prorogati con la deliberazione consiliare n. 127 del 12 dicembre 1995).<br />
A tale comunicazione non ha, però, fatto seguito il ritiro del titolo edilizio e solo alcuni anni dopo, cioè il 22 ottobre 1999, la ricorrente aveva adito il Tribunale civile di Teramo al fine di ottenere la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti.<br />
Negli atti di causa (peraltro, non corredati da un idoneo indice) si rinvengono, inoltre, alcune perizie che descrivono in termini più analitici tali vicende e lo stato dei luoghi; in particolare, dalla perizia del C.T.U. ing. Sbei e dalle planimetrie versate in giudizio si ricava che il lotto n. 5 in questione era marginalmente interessato dalla presenza di due condotte del gas metano e dell’acqua nella parte posta a confine con il lotto n. 6 (che non incidevano assolutamente sull’edificabilità del lotto), mentre perpendicolarmente a tali condotte ed alla strada statale risulta rappresentata una condotta fognaria, con i relativi tre tombini, posta, peraltro, a circa quattro metri dal confine nord del lotto ed a circa due metri dal perimetro del realizzando edificio industriale, così come rappresentato nel predetto piano degli insediamenti produttivi. Nel fascicolo depositato dalla ricorrente sono presenti, infine, anche alcuni atti dai quali risulta che fognatura in questione aveva, talvolta, delle perdite, “determinata dalla otturazione del collettore più a valle”. <br />
Non risultano, peraltro, depositati in giudizio i progetti del realizzando fabbricato industriale predisposti dalla ricorrente, né dagli atti è possibile rilevare l’effettiva distanza tra l’edificio progettato e tale fognatura esistente.<br />
Va, infine, ricordato che nella relazione del predetto C.T.U. si precisa che tale fognatura non rendeva totalmente inedificabile il lotto, ma impediva soltanto la realizzazione di locali cantinati, in quanto l’edificazione di tali locali presupponeva “lo scavo di una trincea a sbancamento per circa due metri oltre il perimetro della costruzione” e quindi anche nella zona occupata dalla fognatura. E’ stato, inoltre, evidenziato che l’edificazione del lotto era meno favorevole rispetto a quella degli altri lotti in ragione della presenza di alcuni edifici posti a circa quattro metri dal confine, che imponevano un modesto arretramento del realizzando fabbricato. Conclusivamente, rispondendo ad uno specifico quesito proposto dal Tribunale di Teramo, tale perito ha ipotizzato che il lotto di terreno in questione per le servitù sopra indicate, “che limitatamente incidono sulla sua edificabilità“, avesse un valore inferiore rispetto agli altri lotti di circa il 15%. </p>
<p>4. &#8211; Fatte tali puntualizzazioni in punto di fatto, può utilmente passarsi all’esame del merito delle richieste formulate con il gravame, con le quali la società ricorrente, come già precisato, ha dedotto le seguenti doglianze: <br />
a) per un verso ha ipotizzato la nullità della concessione stipulata tra le parti “per impossibilità giuridica e di fatto dell’oggetto, quale area destinata alla edificazione”, per essere il lotto dato in concessione inedificabile poichè attraversato da una fognatura, posta ad un livello più basso rispetto al collettore principale;<br />
b) per altro verso ha rilevato che il Comune non aveva adempiuto l’obbligazione assunta con il predetto art. 17 della convenzione, con la quale aveva dichiarato e garantito che il terreno era “di sua piena ed esclusiva proprietà e libero da ogni vincolo, sia reale che personale”.<br />
Tale doglianze, ad avviso del Collegio, sono entrambe prive di pregio e non possono far condannare il Comune al risarcimento dei danni, che l’istante assume di aver subito e che ha quantificato nella complessiva somma di € 8.244.094,52, oltre agli interessi ed alla rivalutazione ed al lucro cessante verificatosi nelle more del giudizio.<br />
Quanto alla ipotizzata nullità della deliberazione di assegnazione dell’area e della conseguente convenzione, va premesso che, come è noto, la nullità dei provvedimenti dinanzi al giudice amministrativo è rilevabile anche d’ufficio, alla stregua dei principi generali in tema di nullità, evidentemente applicabili anche nel processo amministrativo nelle ipotesi in cui la validità ed esecutività del provvedimento costituisca oggetto della controversia (T.A.R. Liguria, sez. I, 16 maggio 2007, n. 790); sembra, pertanto, evidente che l’azione volta a far valere tale nullità non sia sottoposta a termini di decadenza. <br />
Ciò posto, va ricordato che il provvedimento amministrativo può considerarsi assolutamente nullo od inesistente solo nelle ipotesi in cui esso sia espressamente qualificato tale dalla legge oppure manchi dei connotati essenziali dell’atto amministrativo, necessario “ex lege” a costituirlo, quali possono essere la radicale carenza di potere da parte dell’Autorità procedente, ovvero il difetto della forma, della volontà, dell’oggetto o del destinatario (Cons. St., sez. IV, 27 ottobre 2005 , n. 6023, e T.A.R. Sicilia, sez. Catania, sez. III, 24 maggio 2006 , n. 827).<br />
Fatta tale premessa, deve rilevarsi che dall’esame degli atti non emerge di certo &#8211; così come ipotizzato dalla ricorrente &#8211; che l’area in questione fosse totalmente inedificabile, per cui l’atto concessorio non può ritenersi nullo, perché privo del suo oggetto.<br />
In realtà, dagli atti di causa, come sopra si è già ricordato, risulta ben diversamente che su un lato marginale del lotto assegnato era presente una fognatura posta solo in adiacenza alla sagoma del realizzando edificio industriale, così come rappresentato nel predetto piano degli insediamenti produttivi; per cui non sembra al Collegio che tale fognatura (che raccoglieva gli scarichi di tre modesti fabbricati adiacenti) impedisse “in toto” l’edificabilità del lotto. <br />
Tale conclusione trova, del resto, esplicita conferma nella predetta relazione del C.T.U. nominato dal Tribunale di Teramo, alle cui conclusioni può utilmente farsi riferimento.<br />
La stessa ricorrente &#8211; va infine anche evidenziato &#8211; aveva predisposto e presentato un progetto per realizzare sul lotto un’edifico industriale, progetto che, in un primo tempo, era stato respinto perché non conforme alle previsioni di piano, ma che, da ultimo, dopo la sua integrazione, era stato approvato dal Comune (con il predetto atto 17 ottobre 1996, n. 3999, dell’Assessore all’urbanistica del Comune).<br />
Mentre la circostanza che tale fognatura avesse delle perdite, non rendeva di certo inedificabile il lotto di terreno, in quanto non risulta dimostrato (né tale dimostrazione, probabilmente, non avrebbe mai potuto essere data) che tali perdite non avrebbero potuto essere riparate.<br />
In estrema sintesi il Tribunale è dell’avviso che l’atto concessorio non possa, allo stato degli atti, ritenersi nullo per mancanza dell’oggetto.</p>
<p>5. &#8211; Con la doglianza sopra indicata alla lettera b) la ricorrente ha, poi, rilevato che il Comune non aveva adempiuto l’obbligazione assunta con il predetto art. 17 della convenzione, con la quale aveva dichiarato e garantito che il terreno era “di sua piena ed esclusiva proprietà e libero da ogni vincolo, sia reale che personale”. <br />
Con tale doglianza nella sostanza ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni per lesione non di un interesse legittimo, ma di un diritto soggettivo, in relazione alla violazione degli impegni assunti con la predetta convenzione. Tale domanda risarcitoria è stata, cioè, presentata prescindendo dalla previa impugnazione dell’atto concessorio.<br />
Prescindendo dall’approfondire la questione dell’ammissibilità di domande risarcitorie come quella in esame, proposte in assenza della tempestiva impugnazione dell’atto concessorio, in ipotesi, lesivo (Cons. St., sez. IV, 8 maggio 2007, n. 2136), va osservato che, in ogni caso, tale richiesta non appare fondata.<br />
Per giungere a tale conclusione appare rilevante, ad avviso del Collegio, fare riferimento al disposto dell’art. 1578 del codice civile, che può applicarsi per analogia alla vicenda ora all’esame. Tale articolo, nel disciplinare il contratto di locazione, dispone che ove la cosa locata sia affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo “salvo che si tratti di vizi conosciuti o facilmente riconoscibili”.<br />
In definitiva, allorquando il conduttore, all’atto della stipulazione del contratto di locazione, non abbia denunziato i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunziato a farli valere, accettando la cosa nello stato in cui risultava al momento della consegna, e non può, pertanto, chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, né il risarcimento del danno (Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2001, n. 3341); tale effetto preclusivo non si verifica, però, nelle sole ipotesi in cui la cosa sia affetta da vizi non conosciuti o non facilmente riconoscibili dal conduttore stesso (Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2006 , n. 23909).<br />
Ritiene il Collegio che, con riferimento all’eadem ratio, la norma in parola sia applicabile per analogia anche alla vicenda ora all’esame nella quale l’Amministrazione ha dato in concessione per la durata di novanta anni il lotto di terreno in questione. Ora, poichè l’esistenza della servitù in parola &#8211; che, peraltro, non diminuiva in modo apprezzabile l’idoneità del bene all’uso pattuito &#8211; era facilmente riconoscibile dal concessionario, in quanto, come già detto, la fognatura in questione era fornita di ben tre tombini che permettevano l’individuazione del suo percorso, la società ricorrente, una volta entrata in possesso del terreno, avrebbe dovuto tempestivamente contestare tale “difetto della cosa” all’Amministrazione concedente.<br />
Dall’esame degli atti si evince, al contrario, che l’istante, dopo aver preso in consegna nel 1990 il bene e dopo aver presentato il progetto di edificazione di un fabbricato industriale (elaborato da un tecnico fornito di adeguata esperienza nel settore, tale da consentirgli di individuare non solo la presenza, ma anche il percorso e le caratteristiche della fognatura in questione), solo nel 1999 ha chiesto la condanna del Comune a risarcire i danni, quando, peraltro, erano decorsi oltre tre anni dal momento in cui il Comune aveva accolto la domanda di concessione edilizia presentata. <br />
Il non aver tempestivamente denunciato l’esistenza della predetta servitù preclude però oggi alla ricorrente di far valere il vizio in parola, vizio che, peraltro &#8211; come sopra ricordato &#8211; non impediva l’edificabilità del lotto assegnato, ma rendeva semplicemente più difficoltosa solo la eventuale realizzazione di un locale seminterrato.<br />
Va, inoltre, rilevato, che la richiesta di concessione edilizia era stata accolta dal Comune, ma l’istante non aveva provveduto a ritirare il titolo nel termine di 45 giorni fissato dalla convenzione, ponendo in essere, pertanto, a sua volta, una violazione degli artt. 9 e 10 della predetta convenzione, che avrebbe imposto al Comune di dichiarare la decadenza della concessione stessa.<br />
Quanto, poi, alla circostanza che la fognatura in questione aveva avuto delle perdite, sembra evidente che l’istante avrebbe dovuto tempestivamente segnalare tale circostanza al concedente e chiedere al Comune di svolgere le opportune e dovute opere di manutenzione, ma non può oggi far derivare da tali occasionali perdite (peraltro di certo riparabili) l’inedificabilità totale dell’intero lotto. </p>
<p>6. &#8211; Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto, in quanto il lotto di terreno in questione non era totalmente inedificabile, così come ipotizzato dalla ricorrente con il gravame. <br />
La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata dispensa il Collegio dal provvedere in ordine alle spese ed agli onorari di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, L’Aquila, <b>respinge</b> il ricorso in epigrafe.<br />
Nulla spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 30/05/2007 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Santo Balba, Presidente<br />
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore<br />
Rolando Speca, Consigliere</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17/07/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-17-7-2007-n-484/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.484</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.288</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2007-n-288/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2007-n-288/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2007-n-288/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.288</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore De Siervo la lite promossa a seguito di conseguente sentenza passata in giudicato determina una causa di incompatibilità con l&#8217;elettorato passivo, senza che si necessiti il passaggio in giudicato della sentenza affermazione di responsabilità Elezioni &#8211; Elettorato passivo &#8211; art. 10, comma 1, n. 4, l. Regione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2007-n-288/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.288</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2007-n-288/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.288</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore De Siervo</span></p>
<hr />
<p>la lite promossa a seguito di conseguente sentenza passata in giudicato determina una causa di incompatibilità con l&#8217;elettorato passivo, senza che si necessiti il passaggio in giudicato della sentenza affermazione di responsabilità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni &#8211; Elettorato passivo &#8211; art. 10, comma 1, n. 4, l. Regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31 – Incompatibilità ed ineleggibilità – Prevista incompatibilità alla carica in caso di sentenza di condanna penale anche non definitiva e in caso di costituzione di parte civile nel procedimento penale del Comune di appartenenza &#8211; Ingiustificata deroga alla legislazione statale che limita l&#8217;incompatibilità al solo caso della sentenza penale passata in giudicato – Q.l.c. sollevata dal Tribunale civile di Catania – Asserita violazione degli artt. 3, 27 e 51 della Costituzione – Infondatezza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 10, comma 1, n. 4, della legge della Regione Siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l&#8217;applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), nella parte in cui non prevede che «la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa d&#8217;incompatibilità», sollevata in riferimento agli artt. 3, 27 e 51 della Costituzione dal Tribunale civile di Catania.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:<br />
&#8211; Franco          BILE              Presidente<br />
&#8211; Giovanni Maria  FLICK               Giudice<br />
&#8211; Francesco       AMIRANTE                “<br />
&#8211; Ugo             DE SIERVO               “<br />
&#8211; Paolo           MADDALENA               “<br />
&#8211; Alfio           FINOCCHIARO             “<br />
&#8211; Franco          GALLO                   “<br />
&#8211; Luigi           MAZZELLA                “<br />
&#8211; Gaetano         SILVESTRI               “<br />
&#8211; Sabino          CASSESE                 “<br />
&#8211; Maria Rita      SAULLE                  “<br />
&#8211; Giuseppe        TESAURO                 “<br />
&#8211; Paolo Maria     NAPOLITANO              “<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 10, comma 1, n. 4, della legge della Regione Siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l&#8217;applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), promosso con ordinanza del 9 dicembre 2005 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Trovato Santo e il Comune di San Giovanni La Punta iscritta al n. 186 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2006.<br />
<i><br />
    Visti</i> gli atti di costituzione di Trovato Santo e del Comune di San Giovanni La Punta;<br />
<i>    udito </i>nell&#8217;udienza pubblica del 19 giugno 2007 il Giudice relatore Ugo De Siervo;<br />
<i>    uditi</i> gli avvocati Michele Alì per Trovato Santo e Andrea Scuderi per il Comune di San Giovanni La Punta.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>      1. – Il Tribunale civile di Catania, con ordinanza del 9 dicembre 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 51 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 10, comma 1, n. 4, della legge della Regione Siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l&#8217;applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), nella parte in cui non si adegua all&#8217;art. 63, comma 1, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali), il quale, a seguito delle modifiche introdotte dall&#8217;art. 3-<i>ter</i> del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2002, n. 75, stabilisce che «la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa d&#8217;incompatibilità».<br />
      2. – La questione è sollevata dal Tribunale nell&#8217;ambito del procedimento civile promosso da un consigliere comunale avverso la delibera in data 27 luglio 2005 con cui il Comune di San Giovanni La Punta, in Provincia di Catania, lo ha dichiarato decaduto dalla carica per l&#8217;esistenza di una lite pendente, ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 1, n. 4, della legge della Regione Siciliana n. 31 del 1986, dal momento che il Comune si era costituito parte civile nell&#8217;ambito di un procedimento penale pendente a carico dello stesso consigliere per vicende svoltesi in un periodo nel quale era sindaco del Comune.<br />
Riferisce il rimettente che il giudizio di primo grado si era concluso con la condanna dell&#8217;imputato per il delitto di abuso di ufficio aggravato di cui all&#8217;art. 323 del codice penale alla pena di un anno di reclusione e al pagamento di una provvisionale in favore del Comune di € 10.000,00 e che questo, dopo aver contestato al consigliere la causa di incompatibilità, aveva sostenuto che, ai fini della rimozione della stessa, egli avrebbe dovuto versare la somma di € 500.000,00 per l&#8217;integrale risarcimento del danno. Dinanzi al diniego dell&#8217;interessato, questi era stato dichiarato definitivamente decaduto dalla carica di consigliere comunale.<br />
      3. – Riferisce, ancora, il rimettente che nel giudizio instaurato a seguito dell&#8217;impugnazione della suddetta delibera consiliare, il ricorrente ha, tra l&#8217;altro, eccepito l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 10, comma 1, n. 4, della legge della Regione Siciliana n. 31 del 1986, per violazione degli artt. 3 e 51 Cost., sostenendo che il legislatore nazionale, con la ricordata modifica del 2002, avrebbe circoscritto il precedente ambito di operatività della causa d&#8217;incompatibilità derivante da «lite pendente» in misura tale da renderla inapplicabile al caso che ha riguardato l&#8217;interessato. Ne conseguirebbe una ingiustificata disparità di trattamento esistente in ordine all&#8217;accesso alla carica di consigliere comunale tra la disciplina vigente in Sicilia e quella vigente nel restante territorio nazionale, non motivata da alcuna peculiarità regionale.<br />
      4. – Il Tribunale civile di Catania ritiene rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la suesposta questione di costituzionalità.<br />
      In ordine alla rilevanza, il giudice <i>a quo </i>osserva che la delibera adottata dal Comune resistente appare «corretta e legittimamente emessa», alla stregua dell&#8217;impugnata disposizione legislativa regionale. Questa disposizione reca, infatti, a detta del Tribunale di Catania, l&#8217;unica norma applicabile alla fattispecie in esame, dal momento che la competenza della Regione Siciliana, in materia di requisiti d&#8217;accesso alle cariche elettorali e di incompatibilità elettorali dei consiglieri comunali e provinciali, costituisce espressione di una potestà normativa primaria, ai sensi dell&#8217;art. 15 dello statuto siciliano. <br />
    Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il Tribunale osserva che, in seguito alla citata novella dell&#8217;art. 63 del T.U. degli enti locali, la normativa nazionale dettata in tema d&#8217;incompatibilità per «lite pendente» con l&#8217;ente d&#8217;appartenenza, nel caso di costituzione di parte civile dell&#8217;ente pubblico nel procedimento penale instaurato a carico dell&#8217;eletto, ovvero nel caso di azione civile esercitata in sede civile in seguito alla commissione di un fatto reato, «diverge radicalmente rispetto alla disciplina dettata dal legislatore regionale». Rispetto alla novellata disciplina statale la norma regionale, oggetto di censura, «continua a prevedere la causa d&#8217;incompatibilità per lite pendente, anche se la lite è promossa a seguito di sentenza di condanna non definitiva, e non esclude la costituzione di parte civile nel processo penale dal novero delle cause d&#8217;incompatibilità».<br />
    Sussistendo, quindi, una evidente diversità di disciplina normativa tra situazioni che, ad avviso del Collegio giudicante, appaiono del tutto coincidenti, il giudice <i>a quo</i> ricorda che, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, la potestà normativa primaria della Regione Siciliana in materia elettorale deve essere strettamente conforme ai principi della legislazione statale, a causa dell&#8217;esigenza di uniformità in tutto il territorio nazionale. Per il rimettente, è proprio il principio di cui all&#8217;art. 51 Cost. a svolgere il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri d&#8217;inviolabilità, e tale principio si pone come riserva di legge rafforzata che obbliga il legislatore statale ad assicurarne il godimento in condizioni di eguaglianza. Non si degraderebbe la potestà legislativa regionale esclusiva a competenza concorrente: essa, in realtà, verrebbe limitata ed orientata al rispetto del principio costituzionale che esige l&#8217;uniforme garanzia per tutti i cittadini, in ogni parte del territorio nazionale, del diritto (fondamentale per uno Stato democratico) di elettorato attivo e passivo.<br />
    Lo stesso Tribunale ricorda che la Corte ha più volte riconosciuto alla Regione Siciliana il potere di stabilire cause d&#8217;ineleggibilità o di incompatibilità non previste dalla legislazione statale, ma soltanto allorquando esse riflettano condizioni locali del tutto peculiari o eccezionali, tali da giustificare la deroga da parte del legislatore regionale rispetto alla disciplina valevole nel restante territorio nazionale. Peraltro, con riguardo alla disciplina della lite pendente, la diversa regolamentazione normativa non sarebbe giustificata da nessuna esigenza peculiare della Regione Siciliana, con conseguente violazione sia del principio d&#8217;uguaglianza di cui all&#8217;art. 3 Cost., sia del diritto fondamentale di elettorato passivo sancito dall&#8217;art. 51 Cost. D&#8217;ufficio, poi, il giudice rimettente eccepisce la violazione della presunzione d&#8217;innocenza sancita dall&#8217;art. 27 Cost., che il legislatore statale, modificando l&#8217;art. 63, comma 1, n. 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avrebbe ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di pubblico interesse sottese alla incompatibilità per lite pendente.<br />
    5. – Si è costituito in giudizio il Comune di San Giovanni La Punta, che ha sostenuto la infondatezza della questione di costituzionalità, dal momento che la Regione Siciliana, titolare in materia di una potestà legislativa di tipo primario, dovrebbe necessariamente farsi carico della tutela della legalità nell&#8217;amministrazione locale, oggetto di molteplici pressioni da parte di diffuse forme di illegalità. <br />
    In particolare, una eventuale dichiarazione di incostituzionalità rischierebbe, secondo la difesa del Comune, «di vanificare gli sforzi fatti per tenere all&#8217;interno dei binari della legalità l&#8217;attività amministrativa in Sicilia». La differenza di disciplina, rispetto a quanto stabilito a livello nazionale, troverebbe «ampia e razionale giustificazione nell&#8217;esigenza, vivamente avvertita sul territorio siciliano anche a causa della diffusione dei fenomeni di delinquenza organizzata e della strutturale debolezza e permeabilità degli apparati amministrativi, di una maggiore e più rigorosa tutela degli organi consiliari rispetto a quelle ragioni di confliggenza e contrasto che possono derivare dalla pendenza di procedimenti penali nei quali le amministrazioni locali si costituiscano parte civile». Sussisterebbero, quindi, i «motivi adeguati e ragionevoli» già richiesti dalla Corte costituzionale per giustificare deroghe, da parte del legislatore siciliano, ai principi fissati dal legislatore statale.<br />
    6. – Si è costituita la parte privata, il quale sostiene che sarebbe «evidente come nella specie non ricorra alcuna ragione che possa giustificare il permanere nella Regione siciliana della causa di incompatibilità in esame in termini più restrittivi di quelli rinvenibili per il resto del territorio nazionale». <br />
    Altrettanto ingiustificata sarebbe la disparità di trattamento esistente tra i consiglieri comunali eletti in Sicilia e quelli eletti nel resto d&#8217;Italia anche in riferimento alla presunzione di innocenza di cui all&#8217;art. 27 Cost. E ciò tanto più sarebbe evidente dopo la sua intervenuta assoluzione «perché il fatto non sussiste» da parte della Corte di appello di Catania – con sentenza 5 luglio-28 settembre 2006 – per la vicenda processuale all&#8217;origine della deliberazione di decadenza. <br />
    7. – In prossimità dell&#8217;udienza, la parte privata ha presentato una ulteriore memoria nella quale in via preliminare rende noto che la Corte di cassazione, sez. VI penale (con dispositivo letto all&#8217;udienza del 26 marzo 2007), ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di assoluzione della Corte di appello di Catania, la quale, dunque, è passata in giudicato.<br />
    Peraltro, la parte privata afferma di essere consapevole che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il requisito della rilevanza riguarda il solo momento genetico in cui l&#8217;eccezione viene sollevata, e non anche il momento successivo alla rimessione della questione e che, pertanto, la pronuncia della Corte di cassazione non determina la sopravvenuta inammissibilità della questione sollevata.<br />
    Nel merito, la difesa privata insiste nell&#8217;invocare l&#8217;accoglimento della questione allo scopo di «impedire la non infrequente strumentalizzazione della costituzione di parte civile nel processo penale ovvero della promozione dell&#8217;azione civile a seguito di o conseguente a sentenza di condanna»: una finalità, questa, avvertita dal legislatore statale che ha, infatti, modificato in tal senso la normativa in questione. Quanto alle asserite particolari condizioni del contesto siciliano, che potrebbero giustificare una difforme disciplina legislativa da parte della Regione, la parte privata sostiene che ciò sarebbe ammissibile solo se venissero in rilievo «tipi di reato endemici del territorio siciliano», come ad esempio l&#8217;associazione a delinquere di stampo mafioso, ma «non certo nel caso in cui si contesti l&#8217;abuso di ufficio, reato che – lungi dal costituire fattispecie criminosa tipica di un particolare contesto – è propriamente radicato nella qualità di pubblico ufficiale a qualsiasi livello e, come tale, generalizzato su tutto il territorio nazionale». </p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>    1. – Il Tribunale civile di Catania dubita della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 10, comma 1, n. 4, della legge della Regione Siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l&#8217;applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), nella parte in cui non prevede che «la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa d&#8217;incompatibilità». <br />
    Tale disposizione, divergendo dalla disciplina statale dettata dall&#8217;art. 63, comma 1, n. 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali), come modificato dall&#8217;art. 3-<i>ter </i>del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75, violerebbe l&#8217;art. 3 della Costituzione, in quanto disciplinerebbe in modo diseguale la posizione di cittadini italiani chiamati a rivestire le medesime funzioni di consiglieri comunali, a seconda che essi siano eletti in Sicilia ovvero nel resto del territorio nazionale, senza che possa venire in rilievo alcuna specifica ed eccezionale esigenza regionale. Contrasterebbe, inoltre, con l&#8217;art. 51 Cost., poiché le limitazioni al diritto di elettorato passivo sarebbero legittime soltanto in quanto effettivamente indispensabili a soddisfare le contrapposte esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate in vista del necessario bilanciamento tra valori aventi eguale copertura costituzionale. Violerebbe, infine, la presunzione d&#8217;innocenza sancita l&#8217;art. 27 Cost., che il legislatore statale, modificando l&#8217;art. 63, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, avrebbe ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di pubblico interesse sottese alla incompatibilità per lite pendente.<br />
    Il rimettente argomenta le proprie censure sostenendo che, benché la Regione Siciliana disponga in materia di potestà legislativa di tipo esclusivo, ai sensi dell&#8217;art. 15, comma 3, del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana) convertito dalla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana), la giurisprudenza di questa Corte costituzionale avrebbe costantemente affermato il necessario rispetto dei principi fondamentali della legislazione nazionale in materia di ineleggibilità ed incompatibilità a causa della necessaria uniforme tutela del diritto politico fondamentale affermato dall&#8217;art. 51 Cost. La stessa eccezione espressa dalla giurisprudenza costituzionale in riferimento alla eventuale esistenza di situazioni assolutamente peculiari nella Regione non sarebbe configurabile nel caso di specie poiché «non sembra sussistere nessuna specifica esigenza di pubblico interesse, che sia propria ed esclusiva della Regione Sicilia». Da ciò la conseguente violazione del principio d&#8217;uguaglianza di cui all&#8217;art. 3 Cost., del diritto fondamentale di elettorato passivo sancito dall&#8217;art. 51 Cost., della presunzione d&#8217;innocenza affermata dall&#8217;art. 27 Cost.<br />
    2. – Non spettando a questa Corte la valutazione, riservata al giudice <i>a quo</i>, degli effetti della sopravvenuta assoluzione, con sentenza definitiva, del consigliere comunale decaduto dal reato ascrittogli, la questione di legittimità costituzionale deve essere esaminata nel merito.<br />
    Essa risulta non fondata.<br />
    3. – Questa Corte in specifico riferimento alla potestà legislativa esclusiva della Regione Siciliana in tema di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri degli enti locali (di cui agli artt. 14, lettera <i>o</i>, e 15, terzo comma, dello statuto) ha in molte occasioni affermato che «la disciplina regionale d&#8217;accesso alle cariche elettive dev&#8217;essere strettamente conforme ai principi della legislazione statale, a causa della esigenza di uniformità in tutto il territorio nazionale discendente dall&#8217;identità di interessi che Comuni e Province rappresentano riguardo alle rispettive comunità locali, quale che sia la Regione di appartenenza (sentenze n. 235 del 1988, n. 20 del 1985, n. 171 del 1984, n. 26 del 1965 e n. 105 del 1957). In realtà è proprio il principio di cui all&#8217;art. 51 della Costituzione a svolgere il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell&#8217;inviolabilità (<i>ex </i>art. 2 della Costituzione)» (sentenza n. 539 del 1990). Su questa base sono state dichiarate costituzionalmente illegittime sia la previsione di nuove o diverse cause di ineleggibilità (sentenze n. 162 del 1995, n. 571 del 1989, n. 108 del 1969 e n. 105 del 1957), sia la previsione come causa di ineleggibilità di situazioni previste a livello nazionale come cause di incompatibilità o di anomale discipline della incompatibilità (sentenze n. 235 del 1988, n. 432 del 1987 e n. 162 del 1985), sia la mancata previsione di cause di ineleggibilità presenti nella legislazione statale (sentenze n. 84 del 1994 e n. 463 del 1992). <br />
    Al tempo stesso, peraltro, questa Corte ha costantemente riconosciuto che discipline legislative differenziate possono essere ammissibili «in presenza di situazioni concernenti categorie di soggetti, le quali siano esclusive per la Sicilia ovvero si presentino diverse, messe a raffronto con quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, e finalizzati alla tutela di un interesse generale» (sentenze n. 84 del 1994; ma analogamente fra le più recenti: n. 162 del 1995, n. 463 del 1992, n. 539 del 1990 e n. 571 del 1989. <br />
    Su questa base sono state ritenute non fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti talune norme della Regione siciliana che disciplinavano cause di ineleggibilità non previste dal legislatore statale (sentenze n. 539 del 1990 e n. 130 del 1987).<br />
    4. – Con particolare riguardo all&#8217;istituto della lite pendente, questa Corte ha avuto occasione di affermare che esso si giustifica pur nella «esigenza di dare la massima espansione applicativa al precetto dell&#8217;art. 51, primo comma, Cost., compatibilmente con l&#8217;altra primaria esigenza della autenticità della competizione elettorale», dal momento che appare «evidente che la preoccupazione del legislatore è rivolta al possibile conflitto di interessi» (sentenza n. 45 del 1977). Proprio per assicurare la massima tutela del diritto di tutti i cittadini ad accedere alle cariche elettive, la sentenza n. 162 del 1985 di questa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale di una norma della Regione Siciliana, che annoverava la lite pendente fra le cause di ineleggibilità piuttosto che fra le cause di incompatibilità.<br />
    Conformandosi alla sentenza appena citata, la censurata previsione ha definito alcune ipotesi di incompatibilità per lite pendente in modo identico a quanto stabilito dall&#8217;art. 3, comma 1, n. 4, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale). Questa disciplina è stata successivamente riprodotta in termini sostanzialmente identici nell&#8217;art. 63, comma 1, n. 4, del T.U. degli enti locali ed è stata modificata solo dall&#8217;art. 3-<i>ter</i> del decreto-legge n. 13 del 2002, il quale, senza far venir meno l&#8217;istituto dell&#8217;incompatibilità per lite pendente, lo ha circoscritto ad ipotesi più ristrette. In seguito a tali modifiche, infatti, la lite promossa in esito a sentenza di condanna o ad essa conseguente determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato, mentre è espressamente escluso che tale incompatibilità si verifichi nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale.<br />
    Peraltro, se in generale la <i>ratio </i>delle cause di incompatibilità per i consiglieri comunali – tra le quali quella prevista per chi abbia lite pendente con il Comune – «consiste evidentemente nell&#8217;impedire che possano concorrere all&#8217;esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del Comune o i quali comunque si trovino in condizioni che ne possano compromettere l&#8217;imparzialità» (sentenza n. 44 del 1997), l&#8217;attualmente più severa disciplina legislativa regionale appare ragionevolmente giustificata dalle peculiari condizioni dell&#8217;amministrazione locale siciliana, caratterizzata da fenomeni particolarmente gravi di pressione della criminalità organizzata sulle amministrazioni pubbliche e dal numero e gravità di episodi di illegalità amministrativa riscontrati in tale ambito. Ciò spiega e giustifica, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte, la volontà del legislatore siciliano di predisporre strumenti idonei a garantire maggiormente il regolare ed imparziale funzionamento degli organi consiliari.<br />
    A riprova della manifesta situazione di grave difficoltà in cui versano le amministrazioni locali siciliane, appare sufficiente riferirsi in generale ai molti materiali informativi raccolti, anche in sede parlamentare, sulla situazione delle pubbliche amministrazioni siciliane.<br />
    D&#8217;altra parte, proprio la situazione del Comune di San Giovanni La Punta appare particolarmente espressiva di un accentuato degrado dell&#8217;amministrazione comunale sul piano della funzionalità e legalità: i suoi organi elettivi sono stati più volte dichiarati decaduti ed il Comune è stato varie volte commissariato dalla Regione e dal Governo (si veda da ultimo il d.P.R. 9 maggio 2003, in G.U. n. 119 del 24 maggio 2003, dal quale risulta l&#8217;esistenza di «collegamenti diretti ed indiretti tra parte degli organi rappresentativi del Comune […] e la criminalità organizzata», nonché la «permeabilità dell&#8217;ente ai condizionamenti esterni» della medesima criminalità). <br />
    Né può essere condivisa la opinione della difesa della parte privata secondo la quale, al fine di giustificare una diversa disciplina delle cause di incompatibilità, potrebbe semmai venire in considerazione solo l&#8217;eventuale esistenza «di tipi di reato endemici del territorio siciliano», come, ad esempio, l&#8217;associazione a delinquere di stampo mafioso, mentre non rileverebbero i reati comuni contro la pubblica amministrazione, che possono essere compiuti ovunque. Al contrario, si deve affermare che non è soltanto la tipologia o la natura dei reati ciò che può legittimare una disciplina legislativa più severa sul piano delle cause di incompatibilità, ma anche la complessiva considerazione della particolare situazione in cui versa l&#8217;amministrazione locale in questa Regione, nella quale anche la diffusa commissione di reati comuni assume una rilevanza tale da giustificare l&#8217;adozione di una disciplina diversa e più severa a tutela del primario interesse alla legalità. <br />
    5. – Restano assorbiti gli altri profili della questione di legittimità costituzionale prospettata nell&#8217;ordinanza di rimessione.</p>
<p align=center>
<b>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i>    dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 10, comma 1, n. 4, della legge della Regione Siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l&#8217;applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), nella parte in cui non prevede che «la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa d&#8217;incompatibilità», sollevata in riferimento agli artt. 3, 27 e 51 della Costituzione dal Tribunale civile di Catania, con l&#8217;ordinanza di cui in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2007-n-288/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.288</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Napoli &#8211; Sezione IV civile &#8211; Ordinanza &#8211; 17/7/2007 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-napoli-sezione-iv-civile-ordinanza-17-7-2007-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-napoli-sezione-iv-civile-ordinanza-17-7-2007-n-0/">Tribunale di Napoli &#8211; Sezione IV civile &#8211; Ordinanza &#8211; 17/7/2007 n.0</a></p>
<p>G.I. Dott.ssa Efisia Gaviano.Pica Ciamarra e soc. PCAint Pica Ciamarra Associati s.r.l. (Avv.ti Marco Provera e Giuseppe Sartorio) c. Città della Scienza S.C.P.A. Onlus (Avv. Vincenzo Cocozza). sulla possibilità di accordare la tutela d&#8217;urgenza ex art. 700 c.p.c. e di inibire l&#8217;utilizzo di un progetto per la violazione dell&#8217;obbligo contrattuale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-napoli-sezione-iv-civile-ordinanza-17-7-2007-n-0/">Tribunale di Napoli &#8211; Sezione IV civile &#8211; Ordinanza &#8211; 17/7/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-napoli-sezione-iv-civile-ordinanza-17-7-2007-n-0/">Tribunale di Napoli &#8211; Sezione IV civile &#8211; Ordinanza &#8211; 17/7/2007 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G.I. Dott.ssa Efisia Gaviano.<br />Pica Ciamarra e soc. PCAint Pica Ciamarra Associati s.r.l. (Avv.ti Marco Provera e Giuseppe Sartorio) c. Città della Scienza S.C.P.A. Onlus (Avv. Vincenzo Cocozza).</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di accordare la tutela d&#8217;urgenza ex art. 700 c.p.c. e di inibire l&#8217;utilizzo di un progetto per la violazione dell&#8217;obbligo contrattuale di affidare la direzione dei lavori di un&#8217;opera, facente parte di un complesso unitario, al progettista iniziale del complesso stesso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Diritto d’autore – Contratto di affidamento direzione di lavori di un complesso unitario di opere – Opera che costituisce il completamento del progetto iniziale &#8211; Obbligo di affidare la direzione dei lavori al progettista iniziale – Sussiste – Ragioni.</p>
<p>2. Diritto d’autore – Realizzazione opera di un complesso unitario &#8211; Obbligo ex art. 130 del D.Lgs 163 del 2006 di affidamento direzione dei lavori all’organizzazione interna – Deroghe &#8211; Possibilità – Limiti.</p>
<p>3. Processo civile &#8211; tutela ex art. 700 &#8211; violazione obbligo contrattuale &#8211; Affidamento direzione dei lavori a di un complesso unitario &#8211; Inibizione del progetto &#8211; Possibilità &#8211; Tutela del diritto d’autore</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Laddove sia stato stipulato un contratto per l’affidamento dei lavori di un complesso unitario ed in seguito s’intenda realizzare un’opera che costituisce completamento dello stesso, la direzione dei lavori di quest’ultima deve essere affidata a chi ha curato la progettazione e la direzione del  progetto iniziale, in quanto l’art. 20, comma I, della Legge 633 del 1941, prevede che il progettista iniziale dell’opera del complesso unitario ha il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione ed a ogni altro danno dell’opera che possono portare pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione (1).</p>
<p>2. Nel caso di realizzazione di un opera architettonica che costituisce il completamento di un complesso unitario, il principio sancito dall’art. 130 D.lgs. n. 163/06, secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio interno a cui affidare la direzione dei lavori, può essere derogato nel caso in cui la particolarità e la rilevanza dell’opera suggerisca di fare riferimento alla competenza dell’autore del progetto unitario iniziale.</p>
<p>3. Sussiste la possibilità di accordare tutela ex art. 700 c.p.c. qualora a seguito di inadempimento contrattuale da parte della stazione appaltante, la direzione dei lavori di un opera di completamento di un complesso unitario, sia affidata a terzi. In tali casi può essere inibita alla stazione appaltante l’utilizzo del progetto relativo all’opera da realizzare, in forza di un duplice ordine di motivi: uno che si fonda sull’inadempimento della obbligazione assunta dalla stazione appaltante in relazione all’affidamento di lavori al progettista iniziale dell’opera e l’altro in considerazione della tutela offerta all’autore dell’opera nel non veder modificata la propria opera da terzi.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Nella fattispecie ha osservato il Tribunale di Napoli che l’obbligo per la stazione appaltante di affidare la direzione dei lavori di completamento dell’opera iniziale all’autore del progetto discende dalla sottoscrizione di un accordo, stipulato nel 1993, ovvero prima dell’entrata in vigore della L. Merloni, in forza del quale la resistente si era obbligata ad affidare l’incarico de quo al ricorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla possibilità di accordare la tutela d&#8217;urgenza ex art. 700 c.p.c. e di inibire l&#8217;utilizzo di un progetto per la violazione dell&#8217;obbligo contrattuale di affidare la direzione dei lavori di un&#8217;opera, facente parte di un complesso unitario, al progettista iniziale del complesso stesso</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>TRIBUNALE DI NAPOLI<br />
Quarta sezione Civile</b></p>
<p>Il giudice Dott.ssa Efisia Gaviano, letti gli atti del procedimento civile avente R.G. n. 20332/2007, avente ad oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c.;</p>
<p align=center>TRA</p>
<p>Prof. Arch. <b>Massimo PICA CIAMARRA</b>, in proprio e la società PCAint PICACIAMARRA ASSOCIATI srl in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Provera e Giuseppe Sartorio, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio Sartorio in Napoli, alla Via dei Mille, 16;</p>
<p align=center>E</p>
<p><b>CITTA’ della Scienza S.C.P.A. ONLUS</b> in persona del legale rappresentante p.t., dott.ssa Clementina Chieffo, rappresentata e difesa dall’avvocato prof. Vincenzo Cocozza ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Colonna, n. 9, presso lo studio di quest’ultimo;</p>
<p>Sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 26.6.2007, ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Il Prof. Arch. Massimo PICA CIAMARRA, in proprio e la società PCAint PICACIAMARRA ASSOCIATI srl hanno proposto ricorso ex art. 700 c.p.c.  nei confronti della Città della Scienza S.C.p.A. e nello stesso hanno evidenziato:<br />
&#8211;	che il comprensorio di proprietà della Fondazione Idis denominato “Città della Scienza”, accoglie un insieme di spazi espositivi, aule e laboratori, ricavati in parte da un opificio industriale dimesso;<br />	<br />
&#8211;	che il progetto di intervento dovrebbe essere completato con la realizzazione ex novo di un edificio il “Museo del Corpo Umano”, il quale delinea attraverso la modulazione degli spazi e l’impiego di adeguate tecniche di comunicazione un “viaggio” all’interno del corpo umano;<br />	<br />
&#8211;	che il progetto dell’interno complesso, coordinato da massimo Pica Ciamarra e svolto, in tutte le sue fasi dalla PCA Int, persegue obiettivi ambiziosi: anzitutto, &#8211; “nobilitare” uno spazio produttivo obsoleto ed al contempo conservare la memoria del lavoro industriale e delle condizioni in cui esso veniva svolto, &#8211; indicare, in un territorio i cui connotati risultano alterati, se non stravolti da una edificazione aggressiva, la strada del ri-uso dei volumi esistenti, come mezzo per indurre una crescita qualitativa e non quantitativa del patrimonio edilizio; &#8211; promuovere la diffusione della cultura scientifica, per riannodare il rapporto tra le discipline scientifiche e quelle umanistiche;<br />	<br />
&#8211;	che il programma, per quanto ambizioso, si è ad oggi concretato in una realizzazione di altissima qualità architettonica, al punto che il progetto e l’insieme sistematico di opere che ne è scaturito, sono stati oggetto di pubblicazione ed hanno ricevuto svariati riconoscimenti internazionali;<br />	<br />
&#8211;	che nella esposizione attualmente in corso a Pechino, dedicata alla Campania ed alle sue attrattive turistiche, la Città della Scienza viene presentata con grande rilievo, come la maggiore realizzazione architettonica contemporanea ed uno dei poli di attrazione della Regione;<br />	<br />
&#8211;	che la progettazione generale, definitiva ed esecutiva, nonché la direzione dei lavori di ciascuno dei lotti sin qui realizzati, è stata affidata ai ricorrenti, così come la progettazione del Museo del Corpo Umano, il cui progetto, dopo la fase di validazione, è stato posto a base della gara d’appalto aggiudicata il 19.12.2006 alla Pa.Co.Pacifica Costruzioni s.p.a.;<br />	<br />
&#8211;	che i suddetti lavori risultano già consegnati e sono in corso;<br />	<br />
&#8211;	che l’ufficio di direzione dei lavori non è stato conferito all’autore dell’opera ed ai suoi collaborati, ed è pertanto evidente che , per scelta dell’ente appaltante (la Città della Scienza), è stato nominato un altro professionista;<br />	<br />
&#8211;	che quanto sopra costituisce una grave violazione del contratto intercorso con il proprietario – committente, Fondazione Idis e dei diritti attribuiti, in via convenzionale, al soggetto titolare del diritto morale d’autore;<br />	<br />
&#8211;	che il contenuto dell’incarico, unitario sin dall’origine e, quindi concernente tutti gli stralci funzionali, della Città della Scienza, la progettazione e la direzione dei lavori, è consacrato nelle lettera di incarico del 29.7.93, sottoscritta per accettazione da Massimo Pica Ciamarra;<br />	<br />
&#8211;	che l’incarico è stato successivamente confermato il 19.10.93, con nota prot. 568.93, con la quale si facultavano la PCAint e massimo Pica Ciamarra a conferire incarichi professionali ad alti soggetti, “…rimanendo unico responsabile delle soluzioni tecniche, dei tempi, della qualità e dei costi degli interventi”, verso la Fondazione Idis;<br />	<br />
&#8211;	che nel corso del rapporto i ricorrenti hanno accordato alla Fondazione Idis consistenti riduzioni sui compensi tabellari, impegnandosi per di più ad accettare un mero rimborso spese, nel caso in cui le risorse finanziarie, occorrenti per remunerare i progetti preliminari di volta in volta elaborati per i singoli stralci, non fossero state reperite e rinunziando ai consistenti interessati maturati per il ritardato pagamento;<br />	<br />
&#8211;	che la rinunzia e le agevolazioni trovano tuttavia la propria giustificazione, nel peculiare regime del diritto morale d’autore che le parti hanno inteso tutelare, rispetto non solo ai contenuti ideativi del progetto ma quanto e soprattutto, all’opera nella sua concreta realizzazione;<br />	<br />
&#8211;	che l’art. 20 c.2 della legge n. 633/41 stabilisce che l’autore non può opporsi alle modifiche che si rendono necessarie durante e dopo l’esecuzione dell’opera, in funzione di esigenze del proprietario o committente; in tal modo viene data la prevalenza alle facoltà inerenti al diritto di proprietà rispetto a quelle inerenti al diritto morale di autore. Un temperamento è previsto a favore del diritto di autore ed a scapito del diritto di proprietà, quando all’opera viene riconosciuto importante carattere artistico su richiesta dell’autore. In tal caso quindi spetta a quest’ultimo lo studio e l’attuazione delle modifiche. Nel disegno della norma pertanto, il riconoscimento dell’importante carattere artistico dell’opera non è fine a sé stesso, ma è strumentale allo studio ed all’attuazione delle modifiche da parte dell’autore;<br />	<br />
&#8211;	che a sua volta la normativa in materia di lavori pubblici prevede che, in caso di opera di particolare pregio architettonico, la direzione dei lavori debba essere affidata, di preferenza, al progettista;<br />	<br />
&#8211;	che l’indagine circa il comune intento delle parti non può che far ritenere esteso pattiziamente all’intera opera “Città della Scienza” il peculiare regime di cui sopra, anche prescindendo da un formale riconoscimento – in sede amministrativa – del particolare pregio artistico del progetto;<br />	<br />
&#8211;	che a ciò consegue, essendo rimessa alla Direzione dei Lavori la possibilità di introdurre varianti al progetto in sede esecutiva, che l’affidamento di essa ad un soggetto diverso dal progetto, risulta contrario alle pattuizioni intercorse; né del resto ove pure le eventuali variazioni venissero concordate con il titolare del diritto morale dell’opera, questi sarebbe nella condizione di verificare tempestivamente se la condotta dei lavori rispecchi la sua visione dell’opera ed inoltre, mentre egli non potrebbe esplicare la propria attività creativa nell’ambito che la convenzione gli aveva riconosciuto, il committente si vedrebbe nei fatti attribuito un diritto di rielaborazione dell’opera intellettuale che il patto intercorso non prevedeva;<br />	<br />
&#8211;	che il puntuale adempimento degli obblighi scaturenti dalla convenzione non potrebbe essere eluso od aggirato, semplicemente perché il proprietario committente, la Fondazione Idis, ha indicato come destinatario ed utilizzatore del progetto relativo al Museo del Corpo un diverso soggetto giuridico, quale città della Scienza scpA. L’eventuale novazione soggettiva del rapporto è vicenda che non implica un mutamento dei termini oggettivi della presentazione in difetto di qualsivoglia patto derogatorio. Inoltre, il diritto di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno non può andare disgiunto dal pagamento del corrispettivo che, nella specie, non è stato né eseguito, né offerto.<br />	<br />
&#8211;	Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto che venisse inibito alla ricorrente Città della Scienza ScpA l’utilizzazione del progetto relativo al Museo del Corpo Umano, la cui proprietà intellettuale spetta ai ricorrenti considerato che, per patto intercorso con la committente fondazione Idis, l’incarico di progettazione era considerato inscindibile da quello di direzione dei lavori. Il tutto, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di cui alla precedente procedura.<br />	<br />
Ancora, gli istanti hanno rilevato che la domanda cautelare proposta deve ritenersi strumentale all’accertamento nel merito del corrispondente diritto morale di autore nonché alla declaratoria di inadempimento degli obblighi di remunerazione della prestazione resa, con conseguente divieto di utilizzazione economica dell’opera di ingegno.<br />
Si è costituita la Città della Scienza SCPA Onlus, la quale nella propria comparsa ha rilevato che nel 1993 la Fondazione Idis aveva affidato all’arch. massimo Pica Ciamarra l’insieme delle attività tecnico-progettuali relative alla realizzazione della “Città della Scienza”. Detto incarico veniva formalizzato in data 29.7.93, con la precisazione che, in caso di sospensione dell’incarico per mancanza di finanziamento, sarebbe stato riconosciuto al professionista solamente il rimborso per le attività già svolte.<br />
In data 29.8.96 fu stipulato l’Accordo di programma fra il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, Regione Campania, Comune e Provincia di Napoli e Fondazione Idis, per la realizzazione dell’opera.<br />
Le opere venivano appaltate, la direzione dei lavori veniva affidata allo studio Ciamarra ed i lavori suddivisi in quattro lotti e conclusi.<br />
Per tale intervento, la Fondazione Idis – Città della Scienza e l’ Arch. Ciamarra avevano stipulato una scrittura privata con la quale quest’ultimo aveva subordinato la riduzione del proprio compenso all’adozione di una delibera del CdA della Fondazione che la impegnasse alla spontanea applicazione all’opera dei conteuti di un disegno di legge, all’epoca solo presentato, recante disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica, con particolare riferimento al riconoscimento delle opere di particolare qualità architettonica.<br />
Tale disegno non era stato tuttavia approvato per cui non era il professionista si era concluso.<br />
Sei anni dopo, con nota del 9.3.2006 la Scpa onlus Città della Scienza ha richiesto al Presidente della Giunta Regionale di procedere alla promozione di un nuovo Accordo di Programma, finalizzato alla approvazione di un progetto per la realizzazione del Museo del Corpo Umano, denominato “Corporea”, nell’edificio D situato nel complesso della Città della Scienza. La Giunta Regionale ha dichiarato l’interesse pubblico della Regione Campania, delegando l’Assessore al governo del territorio a promuovere una Conferenza di Servizi funzionale all’ottenimento di tutti i necessari pareri, autorizzativi ed assensi delle amministrazioni competenti (proprio perché si trattava di un nuovo e diverso progetto architettonico).<br />
La progettazione in questione, anche in questo caso curata dallo Studio Pica Ciamara ha ottenuto l’approvazione all’unanimità, acquisendo le autorizzazioni ed i pareri necessari, e pertanto, in data 11.4.2007 la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune e la stessa Società Consortile, hanno stipulato un nuovo Accordo di Programma per la realizzazione all’interno del complesso di Città della Scienza del Museo del Corpo Umano denominato Corporea.<br />
Per la realizzazione dell’intervento vi erano però tempi strettissimi per il completamento dell’opera in quanto questa era finanziata nella misura POR della Regione Campania ed in base alla normativa comunitaria era fissata una data limite per la sua conclusione, funzionale al riconoscimento dei Fondi Comunitari.<br />
Infatti la Regione Campania, proprio in ragione di tali esigenze con delibera n. 748/07 ha programmato la regolamentazione/adattamento e limite temporali  di alcune fasi di attuazione delle operazioni cofinanziate dal POR Campania 2000/2006 ed ha stabilito le scadenze per l’avvio dei lavori relativi alle operazioni infrastrutturali cofinanziate dal FESR che presentassero un cronoprogramma coerente con la tempistica di chiusura del Programma. La predetta ha inoltre mandato ai responsabili delle misure POR di revocare operazioni che non avessero rispettato le scadenze suindicate.<br />
Al fine di rispettare le suddette scadenze la Società consortile resistente ha immediatamente provveduto alla aggiudicazione dei lavori in applicazione della normativa sugli appalti e ne ha affidato la realizzazione a personale interno.<br />
Con il ricorso in esame il prof. Pica Ciamarra si duole del fatto che l’ente procedente non abbia in questo caso affidato la direzione dei lavori al proprio studio.<br />
Tanto premesso, la resistente ha evidenziato che in questa sede si analizza un rapporto diverso e distinto da quello che aveva visto impegnato il ricorrente nella realizzazione della sede della Città della Scienza. Il progetto relativo a quest’ultima era stato affidato interamente al ricorrente che aveva la concreta realizzazione, ed allo stesso si riferivano tutti gli accordi citati dal ricorrente. Del resto, anche per ciò che concerneva l’atto con il quale ci si era impegnati a riconoscere il pregio architettonico dell’epoca, l’art. 1 aveva dichiarato che l’atto si riferiva alle attività professionali di cui ai lavori dei lotti 1,2,3 e 4 in appalto a seguito dell’Accordo stipulato il 29.8.96.<br />
La questione affrontata in questa sede riguardava invece la realizzazione del progetto approvato con l’accordo di programma dell’11.4.2007, avente ad oggetto la costruzione del Museo del Corpo Umano. Su tale differente progetto non vi è alcun obbligo contrattuale se non quello delle nuove competenze per la progettazione eseguita.<br />
Lo stesso ricorrente del resto, per fondare la propria domanda ha fatto esclusivo riferimento alla presunta violazione del diritto d’autore, ma non ha richiamato alcun obbligo contrattuale o normativo che imponesse all’Ente di affidare la direzione dei lavori al progettista dell’opera a farsi.<br />
Ancora, la resistente ha rilevato che la normativa sugli appalti, speciale rispetto a quella richiamata da controparte, imponeva di organizzare la struttura della Direzione dei lavori preferibilmente con personale interno e poi, attraverso intese con altre amministrazioni e solo successivamente, di affidare il relativo incarico al progettista,<br />
in tal senso si deve tenere presente il disposto di cui all’art. 130 del d.lgs n. 163/2006 il quale prevede che la scelta del Direttore dei Lavori debba essere data alla organizzazione interna e che al progettista si possa ricorrere solo laddove tali competenze siano assenti e non sia la possibilità di rivolgersi ad altre Amministrazioni pubbliche. Esattamente in tal senso ha proceduto la società Consortile.<br />
In ogni caso non sussistano i presupposti per l’applicazione della norma sul diritto di autore, la quale non impedisce che l’opera sia realizzata da terzi, così come risulta evidente in ragione di quanto disposto dall’art. 20 c.2 della legge n.633 del 1941, il quale prevede che l’autore di opere di architettura non possa opporsi alle modificazioni che si siano rese necessarie nel corso della realizzazione, né a quelle che si renda necessarie nel corso della realizzazione, né a quelle che si renda necessario apportare all’opera già realizzata. Solo nell’ipotesi che competente autorità statale riconosca all’opera l’importante carattere artistico, devono spettare all’autore lo studio e l’attuazione di tali modificazioni.<br />
Ebbene, nel caso di specie, il formale riconoscimento necessario per derogare al primo periodo della suddetta disposizione non c’è stato e per di più tali accordi avevano riguardato i soli  lavori di cui all’accordo di programma del 1996 ed i lotti specificamente individuati nella scrittura del 2000.<br />
Anche in questo caso tuttavia, il riconoscimento in questione avrebbe consentito al progettista di essere coinvolto solo in caso di modificazioni.<br />
Ebbene, il bando prevedeva espressamente il divieto di effettuare varianti in corso d’opera ed in ogni caso la variate sarebbe stata possibile nei soli casi stabiliti dalla legge e solo dopo aver sentito il progettista.<br />
In forza di quanto rilevato non sussistevano pertanto i presupposti di cui all’invocato art. 700 c.p.c. in quanto il danno paventato era costituito dalla mera possibilità che, in sede di realizzazione dell’opera, potesse rendersi necessaria una modificazione del progetto. Si trattava quindi, di una circostanza solo eventuale e futura che, proprio per l’obbligo posto a carico della Committente di sentire il progettista prima di ogni modificazione, potrebbe essere allora fatta valere, con gli strumenti cautelari posti a disposizione.<br />
In sostanza pertanto la domanda si dimostrava inammissibile in quanto non sussisteva il presupposto del pericolo di una situazione attuale di danno, esulando dalla funzione giurisdizionale la possibilità di apprezzare la mera possibilità di un evento.<br />
Nello stesso tempo, vi era l’interesse pubblico al celere proseguimento dei lavori., laddove vi erano precise cadenze temporali che, se non rispettate, avrebbero determinato la revoca dei finanziamenti comunitari che consentivano la realizzazione dell’opera.<br />
Ancora, doveva ritenersi inammissibile ed infondata la richiesta di declaratoria di inadempimento degli obblighi di enumerazione alla prestazione resa. Su tale aspetto difatti il ricorrente poteva ottenere il pagamento, anche in via forzosa, attraverso le procedure giurisdizionali tipizzate.<br />
Concludeva la resistente perché il ricorso venisse respinto in quanto inammissibile, non sussistono i presupposti di cui alla stesso ed altresì in quanto l’interesse a ricorrente si presentava comunque infondato.<br />
Nel corso dell’udienza fissata per la comparizione delle parti veniva sentito il prof. Pica Ciamarra, illustravano le proprie posizioni e formulavano le rispettive richieste ed all’esito questo giudice si riservava ai fini del decidere.<br />
Tanto premesso, è necessario ripercorrere i momenti salienti della vicenda che ci occupa, ricordando anzitutto che con nota del 29.7.1993 avente ad oggetto: progettazione “Città territorio della Scienza “ , la Fondazione IDIS nella persona del suo Presidente, Porf. G. Vittorio Silvestri, dopo aver premesso – tra l’altro – che la suddetta Fondazione intendeva provvedere alla realizzazione della sede della “Città della Scienza”e che si doveva regolarizzare, a conferma dell’incarico già conferitogli per le vie brevi, la posizione dell’arch. prof. Massimo Pica Ciamarra che – avvalendosi della struttura tecnica di supporto della Pica Ciamarra Associati International srl – aveva prodotto elaborati e studi preliminari utilizzati dalla Fondazione per l’avvio delle procedura, aveva affidato alla suddetta società, nella persona dell’arch. Massimo Pica Ciamarra l’insieme delle seguenti attività tecnico – progettuali relative all’opera: &#8211; coordinamento della progettazione integrale e consulenze relative; &#8211; progetto architettonico e generale; &#8211; progetto strutturale e consulenza geotecnica relativa, coordinamento saggi e prove; &#8211; progetto degli impianti tecnologici;  progetto dell’organizzazione di cantiere, progetto del programma di manutenzione; – analisi dell’impatto ambientale; direzione dei lavori, contabilità ed assistenza al collaudo.<br />
Con successiva nota del 19.10.1993, sempre proveniente dal prof. Silvestrini e diretta alla Pica Ciamarra Associati Internazionali srl veniva confermata l’opportunità che la Fondazione Idis facesse riferimento ad un unico Studio per tutte le attività relative al progetto Città della Scienza, in modo tale che lo stesso – pure nel caso in cui si fosse avvalso di altri soggetti – conservasse ogni responsabilità nei confronti del committente con riferimento alle soluzioni tecniche, ai tempi, alla qualità ed ai costi degli interventi.<br />
Ciò posto, la fondazione aveva confermato altresì che l’incarico conferito era da considerarsi esteso all’insieme degli interveti delle Fondazione nella zona e quindi anche allo studio ed alla programmazione degli interventi nel settore fotovoltaico, in area limitrofa all’attuale sede della Fondazione.<br />
In data 15.2.1996 la Fondazione Idis e la Pica Ciamarra Associati Internazionale srl avevano sottoscritto una scrittura privata, a rettifica ed integrazione della nota del 29.7.1993 di formalizzazione dell’incarico di progettazione della Città della Scienza da realizzarsi nell’ambito della proprietà della Fondazione Idis in Napoli alla Via Coroglio, precisando alcuni punti relativi alla contabilità dei lavori, alle spese ed agli onorari.<br />
Ancora, con una successiva scrittura privata del 30.12.2000 le parti avevano stabilito che la società Pica Ciamarra si impegnava a ridurre i propri corrispettivi, relativi ai soli lavori al 1°, 2°, 3° e 4° lotto, in appalto a seguito dell’Accordo di programma per la realizzazione della Città della Scienza stipulata il 29.8.1996 tra i soggetti interessati, subordinando tale riduzione – tra l’altro – alla delibera da parte del CdA della Fondazione che l’impegnasse sin da tale momento ed indipendentemente dalla sua conversione in legge, alla spontanea applicazione all’opera del Disegno di Legge approvato nel luglio del ’99, recante disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica, con particolare e non esclusivo riferimento alla tutela di cui all’art. 4 “riconoscimento delle opere di particolare qualità architettonica”.<br />
Più di recente, con una nota del 19.5.2006 diretta al prof. Massimo Pica Ciamarra e proveniente sempre dal Presidente della Fondazione Idis – Città della Scienza, quest’ultimo – nel momento in cui ci si stava avviando verso il tanto atteso completamento del nostro progetto “Città della Scienza” – rassicurava il primo del fatto avrebbe adempiuto agli impegni contrattuali sottoscritti, confermando che avrebbe proceduto al saldo dei corrispettivi dovuti per la parte di progetto sino ad allora realizzata. Per quanto riguardava l’ultimo lotto, che prevedeva la costruzione del Museo del Corpo Umano. “Corporea”, che è quindi quello di cui trattasi specificamente in questa sede, il Presidente della Fondazione faceva presente che si stava completando l’iter amministrativo di approvazione del progetto definitivo predisposto dalla Pica Ciamarra Associati, che avrebbe portato all’ottenimento di tutti i permessi e le licenze necessari, nonché al finanziamento dell’opera con le risorse della Misura 4.6 del POR Campania. Ancora, il Presidente della Fondazione faceva presente al professionista che di tale nuovo progetto era titolare la società Consortile per azioni “Città della Scienza”, con il cui direttore generale sarebbero quindi stati definiti i relativi contrattuali.<br />
Infine, il predetto sollecitava il professionista affinché procedesse alla redazione del progetto esecutivo al fine di poter esperire tempestivamente le procedure di gara.<br />
Orbene, dagli elementi acquistati e sin qui riportati, sia pure solo sinteticamente, si evince l’unitarietà della progettazione inerente alla realizzazione della “Città della Scienza” intesa nel suo complesso, rispetto alla quale il Museo del Corpo Umano costituisce uno dei lotti, più specificamente l’ultimo, che ne determina il completamento (cfr. la richiamata nota del 19.5.2006).<br />
Del resto, la conferma di tale convincimento si ricava da una serie di ulteriori circostanze, anch’esse risultanti dalla documentazione allegata.<br />
Invero, non può trascurarsi che dal verbale della Conferenza di Servizi datato 5.6.2006 ed allegato alla produzione di parte resistente, si evince che la realizzazione del Museo del Corpo Umano denominato “Corporea” costituisce il “completamento del progetto complessivo allegato all’Accordo di Programma stipulato l’11.3.1997 tra Regione Campania, Provincia di Napoli, Comune di Napoli e con l’adesione della Fondazione Idis per la realizzazione dell’intervento “Città della Scienza”.<br />
Ancora va evidenziato che, anche nell’Accordo di programma dell’11.4.2007 relativo alla realizzazione – nell’edificio D, all’interno del complesso di Città della Scienza – del Museo del Corpo Umano denominato “Corporea”, si è ribadito che la realizzazione di quest’ultimo costituiva il completamento del progetto complessivo allegato all’Accordo di Programma risalente all’11.3.1997. Deve a questo punto precisarsi che l’aspetto fondamentale di tale significativa circostanza non può invero ritenersi sminuito dal fatto che per la realizzazione di tale ultima opera si dovessero apportare alcune variazioni e modifiche distributive interne e di sistemazioni esterne, in quanto ciò appare invero consequenziale rispetto all’investimento di una nuova struttura nell’ambito di altre già precedentemente realizzate ed ambientate.<br />
Tanto rilevato in ordine al fatto che la realizzazione del Museo del Corpo Umano rientra indubbiamente nel più vasto progetto relativo alla “Città della Scienza”, e considerato altresì che il progetto definitivo di riferimento relativo allo steso è proprio quello dello Studio Pica Ciamarra Associati, si deve a questo punto evidenziare che – quanto meno per quanto risulta dalla documentazione che le parti hanno posto a disposizione di questo ufficio – non essendo stata tra le parti alcuna specifica ed ulteriore pattuizione, anche il conferimento dell’incarico inerente a tale ultimo progetto deve ritenersi ricompresso nell’ambito del più vasto accordo del 29.7.1993 relativo alla realizzazione della “Città della Scienza” nel suo complesso.<br />
Ebbene detto accordo, come si è già avuto occasione di rilevare, compravendeva tra le altre attività anche la direzione dei lavori.<br />
Del resto, nella stessa nota del 19.5.2006 proveniente dalla Fondazione Idis – Città della Scienza – è opportuno ribadirlo ancora una volta – era chiaro il riferimento ad un unitario progetto iniziale che con la realizzazione dell’ultimo lotto avrebbe visto il suo completamento.<br />
A ciò si deve aggiungere che, come si è avuto modo di ricordare, sempre nella richiamata nota vi è il riferimento da parete del Presidente della Fondazione alla circostanza che di tale nuovo progetto era titolare la società Consortile per azioni “Città della Scienza”, e che con la stessa sarebbero stati definiti i relativi aspetti contrattuali.<br />
A tal proposito è stato difatti prodotto dalla parte resistente il contratto di affitto di ramo di azienda stipulato in data 13.6.2005 tra la Fondazione Idis e la Società Consortile “Città della Scienza s.c.p.a. Onlus”, dal quale emerge che quest’ultima è subentrata nelle commesse della Fondazione in essere, in negoziazione o in attesa di esito, nonché in tutti i contratti ed in generale in tutti i rapporti con i terzi relativi a tutte la attività meglio specificare nella lettera a) della premessa delle stesso atto ancora, all’art. 11 dello stesso contratto risulta pattuito che tutte le addizioni, trasformazioni, modifiche e migliorie realizzate dalla società Città della Scienza, sarebbero state a carico di quest’ultima.<br />
Orbene, alla luce di quanto evidenziato e quindi del combinato risultante da un lato dall’assunzione di tale ultimo onere da parte della società Città della Scienza circa le nuove realizzazioni (cfr. l’Accordo di Programma dell’11.4.2007 in cui è proprio la detta società ad essere parte interessata), e dall’altro lato dal subentro da parte di quest’ultima nei rapporti con i terzi, si può pertanto ritenere che tale società affittuaria sia subentrata alla Fondazione IDIS nell’impegno da quest’ultima assunto in data 29.7.1993 con parte ricorrente.<br />
A ciò consegue che anche l’attuale resistente deve ritenersi obbligata ad affidare alla srl Pica Ciamarra Associati International la direzione dei lavori relativi al progetto del Museo del Corpo Umano, in quanto costituente una parte ricompressa nell’ambito più generale della complessiva progettazione della Città della Scienza.<br />
Tanto rilevato, sulla base degli elementi evidenziati sussiste sicuramente il presupposto del “fumus boni iuris”, necessario per l’emissione del richiesto provvedimento di urgenza e consistente nella verosimile fondatezza della pretesa.<br />
Si deve ancora aggiungere che la preferenza nella scelta del Direttore dei lavori alla organizzazione interna (cfr. l’art. 130 del d.lgs n. 163/06), proprio perché non formulata in termini assoluti non può che trovare una deroga nel caso di specie in cui la particolarità e la rilevanza dell’opera suggeriscono di fare riferimento proprio alla competenza della stesso progettista.<br />
Ciò posto di deve a questo punto esaminare la vicenda che ci occupa sotto un altro profilo.<br />
Si deve difatti rilevare che l’art. 2575 c.c. stabilisce che:”formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’archittetura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione”.<br />
Ancora, l’art. 20 della legge n. 633 del 1941 sul diritto di autore conserva il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione ed a ogni atto a danno dell’opera stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Ancora il comma 2 e 3 del medesimo articolo prevede che: “Tuttavia, nelle opere dell’architettura l’autore non può opporsi alle motivazione che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazione che si rendesse a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all’opera realizzata. Però, se all’opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico spettano all’autore lo studio e l’attuazione di tali modificazioni”.<br />
Ciò posto si deve a questo punto rilevare che all’ipotesi di specie non può applicarsi il richiamato comma 2 dell’art. 20 della legge n. 633/41.<br />
Invero nel caso di cui trattasi il riconoscimento formale da parte della competente autorità statale circa l’importante carattere artistico dell’opera, se pure ci si trovi di fronte ad un’opera di indubbia importanza architettonica, non vi è ancora stato ed inoltre, in forza di quanto emerge dalla scrittura privata del 30.12.2000, l’impegno assunto tra le parti alla spontanea applicazione della tutela in tema di riconoscimento delle opere di particolare qualità architettonica, risulta limitato ai soli lavori di cui al 1°, 2°, 3° e 4° lotto, già precedentemente realizzati.<br />
Quanto rilevato non esclude tuttavia che il diritto della parte ricorrente ad ottenere la direzione dei lavori anche in relazione all’ultimo lotto trovi comunque il suo fondamento e ciò, se non in applicazione della suddetta disposizione normativa, quanto meno nell’accordo contrattuale di cui si è detto, stipulato sin dal 29.7.1993.<br />
Tanto considerato si deve a questo punto evidenziare che il mancato affidamento della direzione dei lavori a parte ricorrente concretizza per la pratica il rischio di non vedere realizzata l’opera così come progettata, sia in forza di rielaborazioni che pur non assurgendo a varianti d’opera – tra l’altro vietate – ovvero a “modificazioni necessarie” (cfr. l’art. 20 di cui alla legge n. 633/41) potrebbero comunque incidere su aspetti del prodotto finale che dal punto di vista della creazione artistica potrebbero risultare non trascurabili, si a causa di modificazioni vere e proprie che, se non seguite nella loro realizzazione direttamente dallo stesso autore, potrebbero condurre ad un risultato finale non rispecchiante appieno la visione che il predetto aveva dell’opera, quale espressione della propria attività creativa.<br />
Ciò posto, il suddetto rischio integra a parere di questo giudice il presupposto del “periculum in mora”, e quindi del pregiudizio imminente ed irreparabile che potrebbe inficiare gli effetti della richiesta decisione di merito avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza del corrispondente diritto di autore.<br />
Ebbene, quest’ultimo che – in ragione di quanto accertato in questa sede – risulta leso a causa del mancato affidamento (tra l’altro contrattualmente pattuito) della direzione dei lavori allo stesso progettista, a tutela della sua creazione artistica risulta rilevante ai fini della emissione del richiesto provvedimento di urgenza, stante del resto la sussistenza dei richiamati presupposti dei periculum in mora e del fumus boni iuris. A ciò consegue che alla resistente deve essere inibito l’utilizzo del progetto relativo al Museo del Corpo Umano, in forza di un duplice ordine di motivi, l’uno che si fonda sull’inadempimento della obbligazione assunta dalla resistente circa l’affidamento della direzione dei lavori alla parte istante e l’altro in considerazione della tutela offerta all’autore e non veder modificata la propria opera. Non si ritiene infine particolarmente significativo il richiamo all’inadempimento consistente nel mancato pagamento del corrispettivo previsto per la prestazione resa, in quanto lo stesso non può in sé determinare un pregiudizio “irreparabile”.<br />
In ordine alla regolamentazione delle spese, ritiene questo giudice che la particolarità delle questioni trattate rende opportuna la compensazione per intero delle stesse tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale di Napoli,  nella persona del giudice unico dott.ssa Efisia Gaviano, in ordine al ricorso ex art. 700 c.p.c. avente RG n.20332/2007 e proposto dal Prof. Arch. Massimo PICA CIAMARRA, in proprio e dalla società PCAint PICA CIAMARRA ASSOCIATI srl in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti della CITTA’ della SCIENZA S.C.P.A. ONLUS, cos’ provvede:<br />
&#8211;	accoglie il ricorso e per l’effetto inibisce alla Città della Scienza S.C.p.A l’utilizzazione del progetto relativo al Museo del Corpo Umano realizzato da parte ricorrente;<br />	<br />
&#8211;	compensa le spese di liti.<br />	<br />
Alla cancelleria per quanto di competenza.</p>
<p>Napoli, 17.7.2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-napoli-sezione-iv-civile-ordinanza-17-7-2007-n-0/">Tribunale di Napoli &#8211; Sezione IV civile &#8211; Ordinanza &#8211; 17/7/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.290</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2007-n-290/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2007-n-290/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2007-n-290/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.290</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore Cassese non spetta alla Corte sostituirsi al giudice comune per l&#8217;accertamento in concreto dell&#8217;applicabilità della clausola di esclusione della responsabilità, né&#160; per il controllo della corretta applicazione dei princ&#237;pi di diritto enunciati dallo stesso giudice Giurisdizione e competenza &#8211; Conflitto di attribuzioni &#8211; Presidente della Repubblica &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2007-n-290/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.290</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2007-n-290/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.290</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore Cassese</span></p>
<hr />
<p>non spetta alla Corte sostituirsi al giudice comune per l&#8217;accertamento in concreto dell&#8217;applicabilità della clausola di esclusione della responsabilità, né&nbsp; per il controllo della corretta applicazione dei princ&iacute;pi di diritto enunciati dallo stesso giudice</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Conflitto di attribuzioni &#8211; Presidente della Repubblica &#8211; Immunità -Esternazioni &#8211; Responsabilità civile -Sentenza n. 4024 del 23 settembre 2004 della Corte d&#8217;appello di Roma, Sez. 2. civile, emessa in sede di giudizio di rinvio, di condanna del senatore Francesco Cossiga al risarcimento del danno morale per le dichiarazioni rese, quando ricopriva la carica di Presidente della Repubblica, nei confronti del senatore Pierluigi Onorato &#8211; Denunciata lesione della prerogativa dell&#8217;irresponsabilità presidenziale &#8211; Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal senatore Francesco Cossiga, in qualità di ex Presidente della Repubblica, in relazione alla sentenza della Corte d&#8217;appello di Roma del 23 settembre 2004, n. 4024.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:<br />
&#8211; Franco          BILE         Presidente<br />
&#8211; Giovanni Maria  FLICK          Giudice<br />
&#8211; Francesco       AMIRANTE          &#8220;<br />
&#8211; Ugo             DE SIERVO         &#8220;<br />
&#8211; Paolo           MADDALENA         &#8220;<br />
&#8211; Alfio           FINOCCHIARO       &#8220;<br />
&#8211; Franco          GALLO             &#8220;<br />
&#8211; Luigi           MAZZELLA          &#8220;<br />
&#8211; Gaetano         SILVESTRI         &#8220;<br />
&#8211; Sabino          CASSESE           &#8220;<br />
&#8211; Maria Rita      SAULLE            &#8220;<br />
&#8211; Giuseppe        TESAURO           &#8220;<br />
&#8211; Paolo Maria     NAPOLITANO        &#8220;<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della sentenza n. 4024 del 23 settembre 2004 della Corte d&#8217;appello di Roma, seconda sezione civile, emessa in sede di giudizio di rinvio, di condanna del senatore a vita Francesco Cossiga al risarcimento del danno morale per le dichiarazioni rese, durante il mandato di Presidente della Repubblica, nei confronti del senatore Pierluigi Onorato, promosso dal senatore Francesco Cossiga, nella qualità di <i>ex</i> Presidente della Repubblica, notificato il 17 ottobre 2005, depositato in cancelleria il 31 ottobre 2005 ed iscritto al n. 38 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito.<br />
<i><br />
    Visto</i> l&#8217;atto di costituzione del Presidente della Repubblica nonché l&#8217;atto di intervento del senatore Pierluigi Onorato;<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 19 giugno 2007  il Giudice relatore Sabino Cassese;<br />
<i>    uditi</i> gli avvocati Giuseppe Morbidelli, Agostino Gambino e Massimo Ranieri per il senatore Francesco Cossiga, l&#8217;avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente della Repubblica e gli avvocati Federico Sorrentino e Massimo Luciani per il senatore Pierluigi Onorato.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>    1. – Con ricorso del 17 gennaio 2005 il senatore a vita Francesco Cossiga – quale <i>ex</i> Presidente della Repubblica (il suo mandato, esplicatosi negli anni 1985-1992, è terminato il 28 aprile 1992)<b> –</b> ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla sentenza n. 4024 del 23 settembre 2004, pronunciata dalla Corte d&#8217;appello di Roma in sede di rinvio, dopo la cassazione di una precedente sentenza della stessa Corte d&#8217;appello, nell&#8217;ambito di un giudizio civile di risarcimento del danno promosso dal senatore Pierluigi Onorato in relazione a dichiarazioni pronunciate dall&#8217;allora Presidente della Repubblica e dal sen. Onorato ritenute diffamatorie e oltraggiose.<br />
    Osserva il ricorrente che l&#8217;episodio in relazione al quale è proposto il conflitto è quello accaduto il 15 marzo 1991, allorché, nel corso della audizione del presidente Cossiga davanti al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato in merito all&#8217;istituzione e al funzionamento della struttura denominata «Gladio», il presidente Cossiga, rivolgendosi al sen. Onorato, componente del Comitato, e prendendo spunto da un appello sottoscritto dallo stesso Onorato contro la guerra del Golfo, aveva dichiarato: «Tu hai un&#8217;altra veduta perché non sei da questa parte, Onorato, tu sei dall&#8217;altra. Tu saresti stato un magnifico inquisitore del Ministro di grazia e giustizia del Governo collaborazionista! (&#8230;) Tu sei la figura tipica degli inquisitori che interrogavano London. Hai capito? Anche con la scopolamina! Ti credo capace di questo e altro, perché ti conosco come sardo e mi vergogno che tu sia sardo, perché sei una persona di una faziosità tale per cui mi adopererò con gli amici del PDS perché ti candidino e ti eleggano perché 1&#8217;idea che domani 1&#8217;onore, la vita, la libertà, i beni di un cittadino possano essere messi nelle tue mani di magistrato è cosa che come liberale mi atterrisce»; alla replica di Onorato: «non ho la stessa concezione dello Stato e della Patria, in questo senso non mi considero un traditore», rispondeva Cossiga: «certo tu non hai nessuna concezione di Stato e di Patria». <br />
    1.2. – Premette il ricorrente che il presente conflitto rappresenta lo sviluppo di una vicenda, sempre in relazione agli stessi e ad altri fatti (relativi pure a una vicenda intercorsa fra il sen. Cossiga ed il sen. Flamigni), di cui la Corte costituzionale si è già occupata in altro giudizio per conflitto tra poteri dello Stato con due decisioni, l&#8217;ordinanza n. 455 del 2002, pronunciata in sede di ammissibilità, e la sentenza n. 154 del 2004, resa nel successivo giudizio di merito. <br />
    Il ricorrente ripercorre minutamente la vicenda processuale antecedente, osservando che, con sentenza emessa il 23 giugno 1993, in accoglimento della domanda del senatore Onorato (sia quanto al suddetto episodio, sia per gli altri due episodi che ormai in questa sede più non rilevano), il Tribunale di Roma ha condannato il senatore Francesco Cossiga al risarcimento dei danni morali, oltre alla pubblicazione della sentenza e alle spese del giudizio. La sentenza è stata integralmente riformata dalla Corte d&#8217;appello di Roma con sentenza del 21 aprile 1997. Avverso detta sentenza, il sen. Onorato ha proposto ricorso per cassazione e la Corte di cassazione, con sentenza del 27 giugno 2000, n. 8734, lo ha accolto in relazione all&#8217;episodio del 15 marzo 1991, mentre lo ha rigettato quanto agli altri pretesi episodi diffamatori, disponendo per quanto di ragione la cassazione dell&#8217;impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Roma. In relazione alla sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, il senatore Cossiga, in qualità di <i>ex</i> Presidente della Repubblica, con atto dell&#8217;11 febbraio 2002, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendone l&#8217;annullamento e la Corte costituzionale, dopo avere ritenuto ammissibile il conflitto con la citata ordinanza n. 455 del 2002, lo ha deciso nel merito con la sentenza n. 154 del 2004. Successivamente alla pubblicazione di tale sentenza, la Corte d&#8217;appello di Roma, con la sentenza 23 settembre 2004, n. 4024, qui impugnata, ha riconosciuto la responsabilità del sen. Cossiga per l&#8217;episodio del 15 marzo 1991, sul presupposto che egli avesse agito fuori dalle funzioni presidenziali, sia tipiche (art. 89 Cost.) sia atipiche (connesse al cosiddetto potere di esternazione). <br />
    1.3. – Il ricorrente lamenta che la Corte d&#8217;appello di Roma abbia fatto propria un&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 90 Cost. sul regime di responsabilità del Presidente della Repubblica e sul rapporto di strumentalità tra esternazioni di quest&#8217;ultimo e funzioni presidenziali «del tutto insoddisfacente e contrastante» innanzitutto con i princípi fissati dalla Corte di cassazione (sentenza n. 8734 del 2000) e ritenuti corretti dalla Corte costituzionale (sentenza n. 154 del 2004). <br />
    In particolare, ad avviso del ricorrente, la sentenza oggetto di conflitto avrebbe apparentemente assunto come valido il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione [«ai sensi dell&#8217;art. 90, comma 1, Cost. l&#8217;immunità del Presidente della Repubblica (che attiene sia alla responsabilità penale che civile o amministrativa), copre solo gli atti compiuti nell&#8217;esercizio delle sue funzioni (nelle quali rientrano, oltre quelle previste dall&#8217;art. 89 Cost., anche quelle di cui all&#8217;art. 87 Cost., tra cui la stessa rappresentanza dell&#8217;unità nazionale) e non quelli extrafunzionali; né la continuità del <i>munus</i> comporta che l&#8217;immunità riguardi ogni atto compiuto dalla persona che ha la titolarità dell&#8217;Organo, per quanto monocratico» (sentenza n. 8734 del 2000)],<i> </i>ma, in realtà, non lo avrebbe applicato. Secondo il ricorrente, la non applicazione di tale principio risulterebbe sotto tre profili. In primo luogo, nell&#8217;aver escluso ogni rapporto tra la «vicenda Gladio» (oggetto dell&#8217;audizione presidenziale dinanzi al predetto Comitato parlamentare) e la Guerra del Golfo (alla quale il sen. Onorato si era pubblicamente opposto firmando un appello pubblicato da «Il Manifesto» i1 29 gennaio 1991, ripubblicato dalla stessa testata il 27 febbraio 1991, pochi giorni prima, quindi, dell&#8217;audizione del 15 marzo). In secondo luogo, nell&#8217;aver ritenuto irrilevante il momento dell&#8217;audizione del Presidente da parte del Comitato, mentre «il sen. Onorato fu severamente redarguito dal Presidente per il solo fatto di avere all&#8217;epoca espresso la sua opposizione alla Guerra del Golfo, nell&#8217;assenza di un qualsivoglia legame politico-istituzionale tra la partecipazione dell&#8217;Italia alla rete Stay Behind (Gladio) fondata sull&#8217;alleanza atlantica (NATO) e la partecipazione militare dell&#8217;Italia alla Guerra del Golfo, soltanto quest&#8217;ultima disapprovata in quel periodo dal sen. Onorato». In terzo luogo, nell&#8217;aver assunto che gli asseriti epiteti infamanti erano stati rivolti dal Presidente al sen. Onorato «per il solo fatto della sua opinione pacifista espressa attraverso la firma di un appello contro la Guerra del Golfo, nel difetto di ogni spunto provocatorio che giustificasse lo sferzante e violento attacco mosso dall&#8217;interlocutore nei suoi confronti».<br />
    Ad avviso del ricorrente, inoltre, per giungere alla conclusione dell&#8217;extrafunzionalità dell&#8217;esternazione, la Corte d&#8217;appello di Roma avrebbe, del tutto contraddittoriamente, smentito le stesse premesse giuridiche della propria motivazione e disapplicato il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione: infatti – dopo aver pienamente dato atto che le funzioni presidenziali sono, oltre quelle previste dall&#8217;art. 89 Cost., anche quelle di cui all&#8217;art. 87 Cost., tra cui la stessa rappresentanza dell&#8217;unità nazionale, e dopo aver riconosciuto che, con riguardo a tale ultima funzione, il Presidente può esercitare il suo ruolo di interprete dei superiori interessi e valori nazionali anche attraverso «messaggi liberi» e non solo mediante i formali messaggi alle Camere previsti dall&#8217;art. 87 Cost. – la sentenza (per negare il carattere funzionale dell&#8217;esternazione presidenziale) avrebbe affermato che l&#8217;irresponsabilità del Capo dello Stato potrebbe invece operare «soltanto in modo strumentale alla superiore esigenza di indipendenza della funzione», che nella specie la semplice posizione pacifista del sen. Onorato non aveva messo in pericolo.<br />
    Secondo il ricorrente, la sentenza oggetto di conflitto avrebbe pertanto ristretto la nozione di prerogativa presidenziale rispetto al principio di diritto statuito dalla Corte di cassazione, essendo le esternazioni presidenziali, pacificamente, una modalità di esercizio di tutte le funzioni presidenziali, prima fra tutte quella di interprete, quale Capo della Nazione, dei princípi fondanti della comunità civile e dei superiori interessi e valori del Paese, e non soltanto una modalità di tutela dell&#8217;indipendenza della carica. Inoltre, la strumentalità alla funzione del messaggio non può essere misurata in base al suo contenuto, più o meno gradito, più o meno pacato, più o meno rispettoso dell&#8217;ortodossia costituzionale e il messaggio del Presidente su un tema di interesse generale per la Nazione è sempre atto funzionale ed insindacabile.<br />
    A parere del ricorrente, il carattere funzionale dell&#8217;esternazione si paleserebbe anche tenendo conto che il presidente Cossiga aveva già ritenuto di intervenire, con lettere del 23 febbraio 1991 indirizzate al Ministro di grazia e giustizia, al Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, per manifestare la propria preoccupazione circa il fatto che tra i firmatari di un appello «pacifista» pubblicato dal quotidiano «Il Manifesto» il 21 febbraio 1991 vi fossero dei magistrati, «tanto giustificando con la sua qualità di presidente del Consiglio superiore della magistratura». Tale appello (sottoscritto dal sen. Onorato) era stato ripubblicato il 27 febbraio 1991 sullo stesso quotidiano, con una sorta di risposta alle lettere del Presidente e polemicamente intitolato «Indirizzato a Cossiga». Era, dunque, in corso un dibattito politico-istituzionale tra il Capo dello Stato ed altri soggetti pubblici (tra i quali alcuni parlamentari, come il sen. Onorato) che avevano firmato un documento ritenuto dal Capo dello Stato contrastante con gli interessi e i valori della Nazione. <br />
    In tale contesto, secondo la difesa del ricorrente, dopo aver già replicato per vie formali ai magistrati firmatari dell&#8217;appello, il Capo dello Stato, nel corso dell&#8217;audizione del 15 marzo 1991, aveva replicato anche direttamente ad un parlamentare firmatario (il sen. Onorato, peraltro magistrato).<br />
    Secondo il ricorrente, la Corte d&#8217;appello di Roma sarebbe incorsa nei seguenti ulteriori errori: <br />
&#8211; avrebbe erroneamente ritenuto che il Presidente, nel corso dell&#8217;audizione, avesse dismesso l&#8217;ufficio di Capo dello Stato, posto che 1&#8217;oggetto dell&#8217;audizione medesima riguardava 1&#8217;attività svolta dall&#8217;odierno ricorrente durante 1&#8217;espletamento di altre fu<br />
&#8211; avrebbe altresì negato il principio di «autodifesa del Presidente della Repubblica», enunciato dalla sentenza della Corte di cassazione, nel senso che esso «riguarda o la particolare ipotesi in cui la difesa del Presidente della Repubblica non rientri n<br />
&#8211; avrebbe inesattamente sostenuto che nessuna valenza può avere la circostanza che il sen. Onorato avesse richiesto l&#8217;acquisizione degli atti sulla vicenda Gladio e indagini suppletive sulla medesima vicenda, quando poi detti comportamenti apertamente pro<br />
&#8211; avrebbe accertato l&#8217;asserita valenza denigratoria ed offensiva delle dichiarazioni del presidente Cossiga nei confronti del sen. Onorato, accertamento che, ad avviso del ricorrente, fa invece «semplicemente sorridere, se si pensa alle trasformazioni che<br />
    Osserva il ricorrente, infine, che sebbene la sentenza n. 154 del 2004 abbia rimesso all&#8217;autorità giudiziaria il compito di decidere circa 1&#8217;applicabilità in concreto, in rapporto alle circostanze di fatto, della clausola eccezionale di esclusione della responsabilità, ciò impone uno scrutinio di ragionevolezza della decisione dell&#8217;autorità giudiziaria, se possibile, ancora più stringente.<br />
    2.<i> </i>–<i> </i>Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 357 del 2005. <br />
    3. – Con atto del 28 ottobre 2005, si è costituito in giudizio il Presidente della Repubblica in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, riservando «al prosieguo la formulazione delle proprie conclusioni».<br />
    4. – E&#8217; intervenuto in giudizio il senatore Onorato, attore nel giudizio che ha originato il conflitto, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato. <br />
    In particolare, nel merito, chiede che il ricorso sia dichiarato infondato alla luce dei principi affermati dalla Corte di cassazione e già passati indenni al vaglio della Corte costituzionale. Da un lato, ricorda che la Corte di cassazione ha precisato che l&#8217;immunità del Presidente della Repubblica riguarda solo gli atti che costituiscono esercizio delle funzioni presidenziali e le dichiarazioni strumentali o accessorie rispetto a tale esercizio (sentenza n. 8734 del 2000, punto 6 dei motivi della decisione). Dall&#8217;altro, sottolinea che la correttezza di tale impostazione è stata già riconosciuta dalla Corte costituzionale, secondo cui è necessario tenere ferma la distinzione tra esternazioni funzionali ed esternazioni extrafunzionali, stabilendo che solo queste ultime restano addebitabili, ove foriere di responsabilità, alla persona fisica del titolare della carica (sentenza n. 154 del 2004, punto 6 del considerato in diritto). Sottolinea, inoltre, che è la stessa Corte costituzionale, nella sentenza menzionata, a riconoscere la difficoltà di operare la distinzione nell&#8217;ambito delle esternazioni tra quelle riconducibili all&#8217;esercizio delle funzioni presidenziali e quelle ad esse estranee e, tuttavia, a sottolineare che, nonostante «l&#8217;eventuale maggiore difficoltà», detta distinzione «sia necessaria».<br />
    Aggiunge la difesa del sen. Onorato che la menzionata sentenza della Corte costituzionale ha pure concluso nel senso di escludere il fondamento costituzionale della tesi secondo cui «tutte le dichiarazioni non afferenti esclusivamente alla sfera privata del Presidente della Repubblica dovrebbero ritenersi coperte da irresponsabilità a garanzia della indipendenza dell&#8217;alto ufficio da interferenze di altri poteri, o in forza della impossibilità di distinguere, in relazione alle esternazioni, il <i>munus</i> dalla persona fisica» e che ciò consente di smentire la tesi del ricorrente secondo cui sarebbe possibile una distinzione tra esternazioni che hanno carattere meramente privato (non coperte da immunità) ed esternazioni pubbliche coperte dalla guarentigia dell&#8217;insindacabilità in quanto riconducibili alla carica istituzionale.<br />
    L&#8217;intervenuto ripercorre diffusamente i punti salienti della motivazione della sentenza della Corte d&#8217;appello di Roma, sottolineando come essa abbia correttamente accertato l&#8217;estraneità delle dichiarazioni relative all&#8217;episodio del 15 marzo 1991 alle funzioni del Capo dello Stato sulla base dei princípi affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 8734 del 2000. <br />
    Insiste nel chiedere di dichiarare ammissibile il proprio intervento e, nel merito, il rigetto del ricorso.<br />
    5.1. – In prossimità della data fissata per l&#8217;udienza, ha depositato una memoria il Presidente della Repubblica in carica nella quale «si rimette integralmente al giudizio di codesta Corte sia per quanto attiene alle questioni pregiudiziali sia, in caso di soluzione positiva delle stesse, per quanto attiene alla perimetrazione dei confini funzionali della irresponsabilità presidenziale».<br />
    5.2. – Ha altresì depositato una memoria il sen. Onorato, che insiste nel chiedere sia l&#8217;inammissibilità sia l&#8217;infondatezza del ricorso.<br />
    Quanto all&#8217;eccepita inammissibilità, ribadisce la carenza del profilo soggettivo del conflitto non essendo possibile una scissione tra persona fisica e <i>munus</i>;<i> </i>scissione che consentirebbe al ricorrente di tutelare, non le prerogative del suo passato ufficio, bensì la correttezza del suo personale operato con singolari ricadute processuali in tema di legittimazione a ricorrere del Capo dello Stato, duplicata in quella proposta dall&#8217;<i>ex</i> Presidente e in quella «partecipata» dall&#8217;attuale Presidente in carica. <br />
    Eccepisce altresì l&#8217;inammissibilità del conflitto anche sotto il profilo oggettivo, tenuto conto che il ricorrente, da un lato, contesta i princípi di diritto ritenuti corretti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 154 del 2004 e, dall&#8217;altro, si limita a denunciare dei semplici <i>errores in iudicando </i>della sentenza oggetto dell&#8217;attuale conflitto, duplicando l&#8217;impugnazione proposta con ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza. <br />
    Nel merito, insiste per l&#8217;infondatezza del ricorso alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale in ordine all&#8217;art. 68 Cost. ed alla necessarietà dell&#8217;individuazione del «nesso funzionale» tra la dichiarazione incriminata e l&#8217;attività parlamentare, giurisprudenza che «nei limiti del compatibile» può essere utilizzata in tema di responsabilità presidenziale. Conclude nel ritenere corretto il percorso argomentativo compiuto dalla decisione oggetto di conflitto. </p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>    1. – Il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è stato proposto dal senatore Francesco Cossiga in qualità di <i>ex</i> Presidente della Repubblica (il suo mandato, esplicatosi negli anni 1985-1992, è terminato il 28 aprile 1992),<b> </b>in relazione alla sentenza della Corte d&#8217;appello di Roma del 23 settembre 2004, n. 4024, pronunciata in seguito alla cassazione con rinvio di una precedente sentenza della stessa Corte d&#8217;appello, nell&#8217;ambito di un giudizio civile di risarcimento del danno, promosso dal senatore Pierluigi Onorato in relazione a dichiarazioni (ritenute diffamatorie) pronunciate dall&#8217;allora Presidente della Repubblica Cossiga.<br />
    Nel giudizio civile rileva l&#8217;episodio accaduto il 15 marzo 1991, allorché, nel corso della audizione del presidente Cossiga davanti al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato in merito all&#8217;istituzione e al funzionamento della struttura denominata «Gladio», il presidente Cossiga, rivolgendosi al sen. Onorato, componente del Comitato, e prendendo spunto da un appello sottoscritto dallo stesso Onorato contro la guerra del Golfo, aveva dichiarato: «Tu hai un&#8217;altra veduta perché non sei da questa parte, Onorato, tu sei dall&#8217;altra. Tu saresti stato un magnifico inquisitore del Ministro di grazia e giustizia del Governo collaborazionista! (&#8230;) Tu sei la figura tipica degli inquisitori che interrogavano London. Hai capito? Anche con la scopolamina! Ti credo capace di questo e altro, perché ti conosco come sardo e mi vergogno che tu sia sardo, perché sei una persona di una faziosità tale per cui mi adopererò con gli amici del PDS perché ti candidino e ti eleggano perché l&#8217;idea che domani l&#8217;onore, la vita, la libertà, i beni di un cittadino possano essere messi nelle tue mani di magistrato è cosa che come liberale mi atterrisce»; alla replica di Onorato: «non ho la stessa concezione dello Stato e della Patria, in questo senso non mi considero un traditore», rispondeva Cossiga: «certo tu non hai nessuna concezione di Stato e di Patria».<br />
    La Corte d&#8217;appello, con la sentenza oggetto del conflitto, ha riconosciuto la responsabilità del sen. Cossiga per l&#8217;episodio del 15 marzo 1991, sul presupposto che egli avesse agito fuori dalle funzioni presidenziali, sia tipiche sia atipiche (connesse al potere cosiddetto di esternazione).<br />
    Il ricorrente ritiene che la Corte d&#8217;appello di Roma, con la decisione impugnata, abbia fatto propria un&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 90 Cost. sul regime di responsabilità del Presidente della Repubblica e sul rapporto di strumentalità tra esternazioni di quest&#8217;ultimo e funzioni presidenziali, «del tutto insoddisfacente e contrastante» con i princípi fissati dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio (sentenza n. 8734 del 2000) e ritenuti corretti dalla Corte costituzionale (sentenza n. 154 del 2004).<br />
    Ad avviso del ricorrente, la Corte d&#8217;appello avrebbe apparentemente assunto come valido il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione [«ai sensi dell&#8217;art. 90, comma 1, Cost., l&#8217;immunità del Presidente della Repubblica (che attiene sia alla responsabilità penale che civile o amministrativa) copre solo gli atti compiuti nell&#8217;esercizio delle sue funzioni (nelle quali rientrano, oltre quelle previste dall&#8217;art. 89 Cost., anche quelle di qui all&#8217;art. 87 Cost., tra cui la stessa rappresentanza dell&#8217;unità nazionale) e non quelli extrafunzionali; né la continuità del <i>munus</i> comporta che l&#8217;immunità riguardi ogni atto compiuto dalla persona che ha la titolarità dell&#8217;Organo, per quanto monocratico» (sentenza n. 8734 del 2000)], ma, in realtà, non lo avrebbe applicato.<br />
    Secondo il ricorrente, la non applicazione di tale principio risulterebbe sotto tre profili. In primo luogo, nell&#8217;aver escluso ogni rapporto tra la «vicenda Gladio» (oggetto dell&#8217;audizione presidenziale dinanzi al predetto Comitato parlamentare) e la Guerra del Golfo (alla quale il sen. Onorato si era pubblicamente opposto firmando un appello pubblicato da «Il Manifesto» il 29 gennaio 1991, ripubblicato dalla stessa testata il 27 febbraio 1991, pochi giorni prima, quindi, dell&#8217;audizione del 15 marzo). In secondo luogo, nell&#8217;aver ritenuto irrilevante il momento dell&#8217;audizione del Presidente da parte del Comitato, mentre «il sen. Onorato fu severamente redarguito dal Presidente per il solo fatto di avere all&#8217;epoca espresso la sua opposizione alla Guerra del Golfo, nell&#8217;assenza di un qualsivoglia legame politico-istituzionale tra la partecipazione dell&#8217;Italia alla rete Stay Behind (Gladio) fondata sull&#8217;alleanza atlantica (NATO) e la partecipazione militare dell&#8217;Italia alla Guerra del Golfo, soltanto quest&#8217;ultima disapprovata in quel periodo dal sen. Onorato». In terzo luogo, nell&#8217;aver assunto che gli asseriti epiteti infamanti erano stati rivolti dal Presidente al sen. Onorato «per il solo fatto della sua opinione pacifista espressa attraverso la firma di un appello contro la Guerra del Golfo, nel difetto di ogni spunto provocatorio che giustificasse lo sferzante e violento attacco mosso dall&#8217;interlocutore nei suoi confronti».<br />
    Ad avviso del ricorrente, la sentenza oggetto del conflitto avrebbe determinato la menomazione di un&#8217;attribuzione presidenziale, escludendo che le dichiarazioni del Presidente al sen. Onorato potessero godere del regime di irresponsabilità spettante alle esternazioni presidenziali connesse ad una funzione del Capo dello Stato. Difatti, secondo il ricorrente, non potrebbe essere negata la valenza politico-istituzionale dello scontro tra il presidente Cossiga ed il sen. Onorato sul tema della Guerra del Golfo.<br />
    2 – E&#8217; ammissibile l&#8217;intervento spiegato nel presente giudizio dalla parte attrice nel giudizio civile in cui è stata resa la sentenza impugnata.<br />
    Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui, nei giudizi per conflitto di attribuzioni, non è ammesso l&#8217;intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, salva l&#8217;ipotesi in cui l&#8217;oggetto del giudizio per conflitto consista proprio nell&#8217;affermazione o negazione dello stesso diritto di agire in giudizio di chi pretende di essere stato leso da una condotta in relazione alla quale si controverte, nel giudizio costituzionale, se essa sia o meno coperta dalle eccezionali guarentigie previste dalla Costituzione (sentenze n. 154 del 2004 e n. 76 del 2001). <br />
    Anche nel presente conflitto vale l&#8217;eccezione alla regola, sia alla luce delle garanzie costituzionali sancite dagli artt. 24 e 111 Cost., sia nel rispetto dell&#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali (sentenza n. 154 del 2004). Negare ingresso nel processo costituzionale alla difesa della parte del giudizio civile nel quale si controverte sull&#8217;applicazione della guarentigia, significherebbe esporla, senza possibilità di far valere le proprie ragioni, ad una pronuncia il cui effetto potrebbe essere quello di precludere definitivamente la proponibilità dell&#8217;azione davanti alla giurisdizione (<i>ibidem</i>).<br />
    3. – Con ordinanza n. 357 del 2005, questa Corte ha ritenuto, in sede di prima e sommaria delibazione, ammissibile il conflitto, riservando espressamente alla fase del merito nel contraddittorio delle parti ogni ulteriore decisione, anche relativa all&#8217;ammissibilità del ricorso.<br />
    4. – Il ricorso è inammissibile. <br />
    La difesa dell&#8217;intervenuto ha eccepito l&#8217;inammissibilità del ricorso per conflitto sotto vari profili, sostenendo, tra l&#8217;altro, che il ricorso denuncerebbe meri errori <i>in iudicando</i>, con una sostanziale duplicazione dell&#8217;impugnazione promossa dall&#8217;odierno ricorrente anche dinanzi alla Corte di cassazione, avverso la medesima sentenza.<br />
    In effetti, il ricorrente fa discendere la lamentata menomazione della prerogativa costituzionale da un&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 90 Cost., resa dalla Corte d&#8217;appello nella sentenza oggetto di gravame, «del tutto insoddisfacente e contrastante» – a dire del ricorrente – rispetto ai princípi fissati dalla Corte di cassazione (sentenza n. 8734 del 2000).<br />
    Data questa prospettazione, ciò che si imputa alla decisione della Corte d&#8217;appello non è tanto la menomazione della guarentigia presidenziale (che pur sarebbe in astratto configurabile), quanto il mancato rispetto dei princípi di diritto stabiliti dalla Corte di cassazione, che avrebbero dovuto orientare la decisione della Corte d&#8217;appello in sede di rinvio, con la conseguenza che questa sarebbe incorsa in un errore di giudizio.<br />
    Senonché questa Corte ha più volte precisato che i conflitti intersoggettivi aventi ad oggetto atti di natura giurisdizionale non possono risolversi in mezzi impropri di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale. Avverso «gli errori <i>in iudicando</i> di diritto sostanziale o processuale, infatti, valgono i rimedi consueti riconosciuti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni; non vale il conflitto di attribuzione» (così le sentenze n. 2 del 2007 e n. 27 del 1999; nello stesso senso, le sentenze n. 150, 222 e 223 del 2007).<br />
    In altri termini, a questa Corte spetta risolvere i conflitti di attribuzione ripristinando la corretta osservanza delle norme costituzionali nei casi in cui, a causa di un cattivo esercizio della funzione giurisdizionale, questa abbia dato luogo ad una illegittima menomazione delle attribuzioni costituzionali di un altro potere, ma senza sostituirsi al giudice comune per l&#8217;accertamento in concreto dell&#8217;applicabilità della clausola di esclusione della responsabilità (sentenza n. 154 del 2004, punto 5 del considerato in diritto).<br />
    Nel caso in esame, la prospettazione del conflitto fornita dal ricorrente, fondata sul mancato rispetto da parte della Corte d&#8217;appello dei princípi di diritto stabiliti dalla Corte di cassazione, rende inammissibile il giudizio. A questa Corte non può richiedersi di sostituirsi al giudice di legittimità nel controllo della corretta applicazione dei princípi di diritto enunciati dallo stesso giudice.</p>
<p align=center>
<b>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i>    dichiara</i> inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal senatore Francesco Cossiga, in qualità di <i>ex</i> Presidente della Repubblica, in relazione alla sentenza della Corte d&#8217;appello di Roma del 23 settembre 2004, n. 4024, con il ricorso indicato in epigrafe. </p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2007-n-290/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.290</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.291</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2007-n-291/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2007-n-291/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2007-n-291/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.291</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore Quaranta non spettava alla Camera stabilire che le opinioni espresse dall&#8217;On. Vittorio Sgarbi costituissero opinioni espresse da un membro del Parlamento nell&#8217;esercizio delle sue funzioni, mancando il nesso funzionale tra le frasi pronunciate e gli eventuali atti parlamentari tipici di cui le frasi stesse potrebbero essere la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2007-n-291/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.291</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2007-n-291/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.291</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore Quaranta</span></p>
<hr />
<p>non spettava alla Camera stabilire che le opinioni espresse dall&#8217;On. Vittorio Sgarbi costituissero opinioni espresse da un membro del Parlamento nell&#8217;esercizio delle sue funzioni, mancando il nesso funzionale tra le frasi pronunciate e gli eventuali atti parlamentari tipici di cui le frasi stesse potrebbero essere la divulgazione esterna</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; conflitto di attribuzioni &#8211; Parlamento &#8211; immunità parlamentari -procedimento penale a carico dell&#8217;on. Vittorio Sgarbi per il reato di diffamazione aggravata in danno del dott. Piercamillo Davigo &#8211; Deliberazione di insindacabilità della camera dei deputati – Conflitto promosso dal G.I.P. del Tribunale di Brescia – Accoglimento parziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È accolto parzialmente il ricorso e conseguentemente la Corte dichiara che non spettava alla Camera dei deputati – nei limiti di cui in motivazione – affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi, oggetto del procedimento penale pendente davanti al Giudice dell&#8217;udienza preliminare del Tribunale di Brescia, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell&#8217;esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell&#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:<br />
&#8211; Franco          BILE         Presidente<br />
&#8211; Giovanni Maria  FLICK          Giudice<br />
&#8211; Francesco       AMIRANTE          ”<br />
&#8211; Ugo             DE SIERVO         ”<br />
&#8211; Paolo           MADDALENA         ”<br />
&#8211; Alfio           FINOCCHIARO       ”<br />
&#8211; Alfonso         QUARANTA          ”<br />
&#8211; Franco          GALLO             ”<br />
&#8211; Luigi           MAZZELLA          ”<br />
&#8211; Gaetano         SILVESTRI         ”<br />
&#8211; Sabino          CASSESE           ”<br />
&#8211; Maria Rita      SAULLE            ”<br />
&#8211; Giuseppe        TESAURO           ”<br />
&#8211; Paolo Maria     NAPOLITANO        ”<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 17 marzo 2004 (Doc. IV-<i>ter</i>, n. 4-A) relativa alla insindacabilità, ai sensi dell&#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall&#8217;onorevole Vittorio Sgarbi nei confronti del dottor Piercamillo Davigo, promosso con ricorso del Giudice dell&#8217;udienza preliminare del Tribunale di Brescia, notificato il 23 marzo 2003, depositato in cancelleria il 2 aprile 2005 ed iscritto al n. 18 del registro conflitti 2005. <br />
<i><br />
    Visto</i> l&#8217;atto di costituzione della Camera dei deputati;<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 3 luglio 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta; <br />
<i>    udito </i>l&#8217;avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati. </p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>    1.— Il Giudice dell&#8217;udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha promosso, con ricorso depositato pressa la Cancelleria della Corte il 26 ottobre 2004, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, per l&#8217;annullamento della deliberazione da quest&#8217;ultima adottata «nella seduta del 17 marzo 2004» (Doc. IV-<i>ter</i>, n. 4-A).<br />
    1.1.&#61630; Premette il ricorrente di essere chiamato a giudicare della responsabilità penale dell&#8217;onorevole Vittorio Sgarbi, «imputato del delitto di diffamazione aggravata in danno del magistrato dott. Piercamillo Davigo», in ragione delle «frasi pronunciate» e delle «condotte tenute» nel corso della puntata del 26 giugno 1998 della trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani”, diffusa dall&#8217;emittente “Canale 5”.<br />
    Il parlamentare, difatti, «conduttore del programma televisivo suddetto», avrebbe esposto «durante la sigla iniziale della trasmissione un disegno raffigurante due maiali vestiti da magistrati con tocco, toga, un coltello e un grembiule sporco di sangue», rivolgendosi inoltre al disegnatore Martinez con le seguenti parole: «È tua la copertina? Ti volevi riferire ai magistrati di Venezia? Di qualunque altra città d&#8217;Italia? …. non c&#8217;è nessun collegamento tra la copertina di Martinez e la musica che fa siam tre piccoli porcellini e quello che dirò io … i porci miei sono porci miei, i porci tuoi sono porci tuoi …». <br />
    Il deputato Sgarbi, poi, avrebbe dichiarato nel corso della trasmissione «in relazione alla recensione di un libro pubblicato dal dott. Davigo “io vi suggerisco, se avete intenzione di scrivere libri, di fare prima i magistrati: se voi volete avere una recensione sul Corriere in terza pagina, voi dovete non fare il libro e basta, ma fare il magistrato, magari del <i>pool</i> di Milano, perché se lo fai a Forlì o Ravenna o anche a Venezia, non ti danno neanche la quindicesima; allora dovete fare i magistrati a Milano per pubblicare un libro di cui spero godrete i diritti di autore e allora soltanto avrete una recensione in terza pagina”».<br />
    Il parlamentare, inoltre, «mostrando la terza pagina del quotidiano “Corriere della Sera”, suggeriva agli ascoltatori: “Come la chiamereste voi questa pagina? Io la chiamerei leccata di c. … (bip). Trattasi del c. … (bip) del dott. Davigo”», aggiungendo «frasi sarcastiche sulla circostanza che la recensione occupasse lo spazio di sette colonne».<br />
    Infine l&#8217;on. Sgarbi, conclude sul punto il ricorrente, durante un dialogo con l&#8217;ospite della trasmissione avv. Carlo Taormina, «accreditava la tesi che il dott. Davigo avesse “mandato” il Maresciallo della Guardia di Finanza Scaletta Salvatore (…) ad interrogare il finanziere Francesco Pacini Battaglia al precipuo scopo di “fargli dire” che Taormina era legato a clan camorristici e dunque al fine di “incastrarlo” e provocare un&#8217;indagine per reati di mafia a carico di quest&#8217;ultimo». <br />
    1.2.&#61630; Tanto premesso sul contenuto dell&#8217;addebito elevato a carico del parlamentare, il ricorrente informa la Corte che all&#8217;udienza preliminare, celebrata il 16 dicembre 2003, il difensore dell&#8217;imputato «chiedeva al giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento <i>ex </i>art. 129 del codice di procedura penale per la insindacabilità delle opinioni espresse dal proprio assistito, ritenute scriminate ai sensi dell&#8217;art. 68 della Costituzione».<br />
    Il predetto Giudice dell&#8217;udienza preliminare, tuttavia, con ordinanza del 23 dicembre 2003, «investiva della questione la Camera dei deputati», provvedendo così ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l&#8217;attuazione dell&#8217;articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), in base all&#8217;assunto che le condotte poste in essere dal deputato Sgarbi (e sopra meglio descritte) non sarebbero «ricomprese tra quelle oggetto del disposto dell&#8217;art. 68 Cost., siccome non espresse nell&#8217;esercizio di funzioni parlamentari, né a queste funzionalmente connesse».<br />
    Essendo, tuttavia, pervenuta all&#8217;odierno ricorrente – in data 22 marzo 2004 – la nota con la quale il Presidente della Camera dei deputati comunicava che, con delibera adottata il 17 marzo 2004, l&#8217;assemblea aveva dichiarato l&#8217;insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, respingendo la proposta della Giunta per le autorizzazioni (di segno contrario), il ricorrente ha promosso il presente conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. <br />
    1.3.&#61630; A sostegno dell&#8217;iniziativa assunta, sono dedotti, innanzitutto, «i principî delineati dalla sentenza 29 dicembre 1988 n. 1150 della Corte costituzionale».<br />
    In base ad essi – espone il Giudice dell&#8217;udienza preliminare del Tribunale di Brescia – «le prerogative parlamentari non possono non implicare un corrispettivo potere valutativo dell&#8217;organo a tutela del quale sono disposte», potere che «può dirsi legittimamente esercitato solo entro i limiti della fattispecie contemplata dall&#8217;art. 68, primo comma, Cost.». Esso, difatti, «lungi dall&#8217;essere arbitrario o vincolato a sole regole interne di <i>self-restraint</i>, è soggetto al controllo di legittimità affidato all&#8217;organo giurisdizionale di garanzia costituzionale, mediante lo strumento del conflitto di attribuzione». Quest&#8217;ultimo, a propria volta, «non si configura nei termini di una <i>vindicatio potestatis</i> (il potere di valutazione del Parlamento non è in astratto contestabile), bensì come contestazione dell&#8217;altrui potere in concreto, per vizi del procedimento oppure per omessa o erronea valutazione dei presupposti di volta in volta richiesti per il valido esercizio di esso».<br />
    Alla stregua, dunque, di tale indirizzo (che il ricorrente pone in luce essere stato confermato dalle sentenze n. 129 del 1996 e n. 443 del 1993), sarebbe evidente che il giudizio devoluto alla Corte in sede di conflitto di attribuzione «non si limita alla verifica della validità e congruità della motivazione con la quale la Camera di appartenenza del parlamentare abbia dichiarato insindacabile l&#8217;opinione espressa». Sebbene esso, difatti, non si atteggi «a giudizio sindacatorio (…) su di una determinazione discrezionale dell&#8217;assemblea politica», è pur vero che la Corte, «chiamata a svolgere, in posizione di terzietà, una funzione di garanzia, da un lato dell&#8217;autonomia della Camera di appartenenza del parlamentare, dall&#8217;altro della sfera di attribuzione dell&#8217;autorità giurisdizionale, non può verificare la correttezza, sul piano costituzionale, di una pronuncia di insindacabilità senza verificare se, nella specie, l&#8217;insindacabilità sussista, cioè se l&#8217;opinione di cui si discute sia stata espressa nell&#8217;esercizio delle funzioni parlamentari, alla luce della nozione di tale esercizio che si desume dalla Costituzione» (è richiamata testualmente la sentenza n. 10 del 2000).<br />
    Orbene, prosegue il ricorrente, poiché la deliberazione della Camera dei deputati del 17 marzo 2004 (oggetto del presente conflitto) risulterebbe adottata in difetto dei presupposti per l&#8217;applicazione della garanzia di cui all&#8217;art 68, primo comma, della Carta Costituzionale, la stessa si paleserebbe lesiva della «sfera di attribuzione dell&#8217;ordine giudiziario».<br />
    1.4.&#61630; Né in senso contrario potrebbe addursi – evidenzia il summenzionato Giudice dell&#8217;udienza preliminare – la recente previsione normativa introdotta dall&#8217;articolo 3, comma 1, della già citata legge n. 140 del 2003, secondo cui è pure insindacabile «ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche al di fuori del Parlamento». <br />
    La stessa Corte, difatti, ha chiarito (sentenza n. 120 del 2004) come, attraverso tale previsione normativa, «il legislatore non innovi affatto alla predetta disposizione costituzionale», essendosi limitato a renderne «esplicito il contenuto (…) specificando gli atti di funzione tipici, nonché quelli che, pur non tipici, debbono comunque essere connessi alla funzione parlamentare, a prescindere da ogni criterio di localizzazione», e ciò – oltretutto – «in concordanza con le indicazioni ricavabili al riguardo dalla giurisprudenza costituzionale in materia».<br />
    Ciò che, dunque, continua a rilevare, sottolinea ancora il ricorrente, è «il collegamento necessario con le funzioni del Parlamento, cioè l&#8217;ambito funzionale in cui l&#8217;atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere», di talché, in sé considerate, «le attività di ispezione, divulgazione, critica e denuncia politica» (alle quali si riferisce il già menzionato art. 3, comma, 1 della legge n. 140 del 2003) non rappresentano «un indebito allargamento dell&#8217;insindacabilità, se risultano in connessione con l&#8217;esercizio di funzioni parlamentari» (si richiamano le sentenze n. 219 del 2003, n. 509 del 2002, n. 320, n. 56, n. 11 e n. 10 del 2000). Diversamente, invece, «l&#8217;attività di propaganda e critica politica svolta in assenza di un nesso funzionale con l&#8217;attività parlamentare propria è soggetta ai medesimi limiti di espressione di ogni altro cittadino che voglia partecipare alla vita politica nazionale». <br />
    1.5.&#61630; È, pertanto, sulla scorta di tali princípi, che secondo il ricorrente – il quale, peraltro, non manca di porre in luce come soltanto la loro rigorosa applicazione consenta «di non incorrere nelle sanzioni della Corte Europea dei diritti dell&#8217;uomo» (avendo essa affermato che «condizione per la compatibilità del meccanismo di tutela dell&#8217;art. 68 Cost. con l&#8217;ordinamento comunitario e con i diritti individuali alla tutela dell&#8217;onore dei privati cittadini è la proporzione tra l&#8217;ambito delle condotte ritenute insindacabili ed il fine per il quale l&#8217;insindacabilità è prevista») – occorre «valutare se le condotte oggetto del presente procedimento siano o meno tra quelle garantite dall&#8217;art. 68» Cost.<br />
    Atteso, dunque, che «le condotte delle quali si contesta la legittimità sono state tenute “fuori del Parlamento”, e fuori delle attività parlamentari tipiche» (l&#8217;interessato ebbe a pronunciare le frasi oggetto di giudizio nel corso di una trasmissione televisiva), appare evidente – ad avviso del Giudice dell&#8217;udienza preliminare del Tribunale di Brescia – che «l&#8217;aspetto da verificare è proprio quello della riconducibilità delle condotte denunciate alle attività “atipiche”», e ciò «sotto il profilo della connessione di tali condotte con la funzione, ovvero attività parlamentare».<br />
    In tale prospettiva, però, il ricorrente evidenzia come il deputato non abbia «mai azionato alcuna iniziativa parlamentare, tipica o atipica, relativamente alla questione (…) del Maresciallo Scaletta», non parendo, inoltre, «che le interrogazioni autonomamente presentate (…) da due diversi deputati su alcuni aspetti della vicenda» possano giustificare l&#8217;applicazione della prerogativa <i>ex </i>art. 68, primo comma, della Costituzione.<br />
    Si sottolinea, inoltre, nel presente ricorso come oggetto del procedimento penale (e quindi della delibera contestata) siano, «non solo le affermazioni relative alla supposta distorsione dell&#8217;attività investigativa diretta dal dott. Davigo a fini personali, in danno dell&#8217;avv. Taormina, ma tutte le condotte e le frasi riportate nell&#8217;imputazione, a partire dalla presentazione della puntata», sia mediante l&#8217;esibizione di un disegno che riproduceva «due maiali vestiti con toga e tocco, con grembiule sporco di sangue ed un coltello in mano», sia attraverso «l&#8217;accompagnamento di una colonna sonora che cantava “siam tre piccoli porcellin …” ed il riferimento formalmente <i>ad escludendum </i>ai pubblici ministeri di Milano».<br />
    Ne consegue, sottolinea il ricorrente, che tali condotte – come del resto «le frasi sulla recensione del volume di Davigo» – per i loro «modi ed argomenti» appaiono «difficilmente ricollegabili alla funzione pubblica parlamentare». Non casualmente, del resto, la Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati – è la conclusione del Giudice dell&#8217;udienza preliminare summenzionato – aveva «proposto di deliberare nel senso della estraneità delle condotte e delle opinioni espresse alla funzione parlamentare», ritenendo insufficiente, ai fini del riconoscimento della garanzia della insindacabilità, «la mera coloritura politica delle affermazioni contestate», ovvero «la sola comunanza d&#8217;argomento con tematiche trattate in Parlamento». <br />
    Avendo, per contro, l&#8217;Assemblea parlamentare deliberato in data 17 marzo 2004 (Doc. IV-<i>ter</i>, n. 4-A) in senso difforme, il ricorrente – visti gli artt. 68 e 134 Cost. e 37 legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87 – chiede alla Corte di dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le opinioni espresse dall&#8217;onorevole Vittorio Sgarbi in data 26 giugno 1998 nel corso della trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani”, in relazione ai quali è pendente procedimento penale per il delitto di diffamazione aggravata in danno del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano dott. Piercamillo Davigo, concernono opinioni espresse dall&#8217;on. Sgarbi nell&#8217;esercizio delle sue funzioni, disponendo l&#8217;annullamento della delibera relativa, adottata il 17 marzo 2004 dalla Camera dei deputati, per violazione dell&#8217;art. 68 della Costituzione. <br />
    2.&#61630; Il presente conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 105 del 2005.<br />
    3.&#61630; Si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, per chiedere che il presente conflitto sia dichiarato inammissibile e, comunque, non fondato.<br />
    3.1.&#61630; In via preliminare, difatti, essa eccepisce che «il ricorso è da ritenersi inammissibile e comunque improcedibile, in quanto non risultano riportate in modo congruo ed adeguato le frasi che dovrebbero costituire oggetto del conflitto», ciò che renderebbe carente, secondo costante giurisprudenza costituzionale, la «prospettazione del <i>thema decidendum</i>» (sono citate, oltre alle sentenze n. 79 del 2005, n. 87 del 2002 e n. 274 del 2001, anche le ordinanze n. 129 del 2005, n. 264 del 2000, n. 318 del 1999).<br />
    3.1.1.&#61630; In particolare, la difesa della Camera dei deputati evidenzia che alcune delle dichiarazioni oggetto del procedimento penale pendente innanzi alla ricorrente autorità giudiziaria, e segnatamente quelle riguardanti la condotta che il dott. Davigo avrebbe tenuto in danno dell&#8217;on. Taormina, non formerebbero oggetto di puntuale indicazione nell&#8217;atto che ha dato origine al presente conflitto, giacché le stesse sarebbero state «sostituite dalla libera e soggettiva rielaborazione da parte del giudice ricorrente», tanto che non sarebbe «dato neppure comprendere se siano state rese dall&#8217;on. Sgarbi oppure dall&#8217;ospite della trasmissione» (e cioè il predetto on. Taormina).<br />
    «Tale personale e soggettiva rielaborazione» – prosegue la Camera dei deputati – non risulterebbe idonea «a prospettare correttamente i termini della controversia», con conseguente violazione dell&#8217;art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale. Difatti, diversamente opinando, la Corte si ritroverebbe a dover valutare la sussistenza di un nesso funzionale, «non già tra le dichiarazioni <i>extra moenia </i>e quelle <i>intra moenia</i> del parlamentare, ma tra queste ultime e quelle immaginate dal Giudice ricorrente», con conseguente lesione, oltretutto, del principio del contraddittorio, «tanto più rilevante quando, come nel presente giudizio, si controverta in materia di attribuzioni spettanti ai poteri dello Stato».<br />
    La Camera dei deputati, inoltre, sottolinea come l&#8217;esito della declaratoria di inammissibilità del ricorso sembrerebbe imporsi anche alla luce di una «recente decisione di inammissibilità» adottata dalla Corte costituzionale. Difatti, con la sentenza n. 79 del 2005 è stata censurata la scelta operata della ricorrente autorità giudiziaria – in un giudizio per conflitto – di sostituire, alla puntuale indicazione delle dichiarazioni rese <i>extra moenia </i>proprio dall&#8217;odierno dichiarante, una loro «libera rielaborazione», e ciò sul presupposto che in tal modo si determina «un&#8217;impropria sovrapposizione tra l&#8217;oggettiva rilevanza delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi e l&#8217;interpretazione soggettiva che ne è stata data, che interferisce con l&#8217;accertamento del nesso funzionale tra le frasi pronunciate nel corso della trasmissione televisiva e gli eventuali atti parlamentari tipici di cui le frasi stesse potrebbero essere la divulgazione esterna». <br />
    Né, d&#8217;altra parte, in senso contrario alla eccepita inammissibilità del ricorso, potrebbe addursi la circostanza che «la denunziata insufficienza non si riverbererebbe comunque sugli altri punti relativi alla descrizione del fatto», giacché, in ragione della «sostanziale unitarietà del contesto argomentativo» di tutte le dichiarazioni per le quali è giudizio (confermata anche dal fatto che le stesse hanno formato oggetto di una medesima delibera di insindacabilità), «la parziale riproduzione delle frasi incriminate non può non comportare, al pari della loro completa rielaborazione o totale omissione, l&#8217;inammissibilità dell&#8217;intero ricorso» (sono citate, a sostegno di tale conclusione, le sentenze della Corte costituzionale n. 206 del 2002 e n. 363 del 2001, nonché l&#8217;ordinanza n. 264 del 2000).<br />
    3.1.2.&#61630; Sempre in punto ammissibilità, la difesa della Camera dei deputati eccepisce anche che dal ricorso non risulterebbe affatto chiaro «quale sia – e, prima ancora, se vi sia – la rilevanza della “copertina” del programma televisivo condotto dal parlamentare», visto che in relazione ad essa, non solo il ricorrente parrebbe avere omesso di formulare censure, ma sembrerebbe persino ipotizzare che la stessa non sia «neppure riconducibile al parlamentare, quanto piuttosto all&#8217;altro autore della trasmissione, coimputato nel giudizio <i>a quo</i>». <br />
    3.2.&#61630; Nel merito la Camera dei deputati reputa il ricorso non fondato.<br />
    3.2.1.&#61630; Sottolinea, difatti, che le dichiarazioni oggetto di giudizio si presentano divulgative di attività parlamentari dell&#8217;on. Sgarbi, giacché «una parte preponderante di siffatta attività» risulta essersi incentrata «proprio sul tema della corretta amministrazione della giustizia e delle sue (ritenute) disfunzioni ed anomalie», nonché, segnatamente, sull&#8217;operato dei magistrati degli uffici giudiziari milanesi, ed in particolare «dei sostituti procuratori (tra cui il menzionato dott. Davigo)».<br />
    Deporrebbero in tal senso numerosi atti ispettivi, dei quali il predetto deputato risulta firmatario o cofirmatario (ed esattamente: le interrogazioni a risposta orale n. 3/01254 del 20 luglio 1993, n. 3/00190<b> </b>del 1° agosto<b> </b>1994, n. 3/00853 del 9 gennaio 1996 e n. 3/02476 dell&#8217;8 giugno 1998), nonché la proposta di legge n. 2296, presentata alla Camera dei Deputati in data 24 settembre 1996 (XIII legislatura), ed infine gli interventi alla sedute della Camera dei deputati del 18 e 25 giugno 1998.<br />
    Rileverebbe, in particolare, l&#8217;interrogazione n. 3/00190, con la quale il suddetto parlamentare – osserva la difesa della Camera dei deputati – «censurava l&#8217;utilizzo, a suo giudizio arbitrario, di membri della Guardia di Finanza nella conduzione delle inchieste, da parte dei componenti del “pool Mani pulite”». Del pari, particolarmente rilevante sarebbe anche l&#8217;interrogazione 3/02476, nella quale – proprio riferendosi ai «dottori Antonio Di Pietro, Pier Camillo Davigo, Gherardo Colombo e Francesco Greco» – il suddetto deputato si doleva del fatto che nessun procedimento disciplinare fosse stato avviato nei loro confronti, «nonostante la gravità dei reati commessi ai danni del Governo e del Parlamento». Analogamente, in occasione della presentazione della proposta di legge n. 2296, il medesimo parlamentare sottolineava – nella relazione introduttiva – la intollerabilità del fatto che «sotto la toga si nascondano interessi di parte, discriminazioni colpevoli o faziosità», stigmatizzando, inoltre, «l&#8217;enorme impatto che ha avuto e ha nell&#8217;opinione pubblica il persistente e diuturno intervento attraverso i mass-media di magistrati famosi per la pubblicità data alle loro inchieste giudiziarie».<br />
    Alla luce, pertanto, di tali elementi, la Camera dei deputati reputa che, «ragionando in una prospettiva di carattere più generale», dagli atti di funzione suddetti potrebbero evincersi delle ripetute critiche mosse – dall&#8217;on. Sgarbi – ai magistrati milanesi per il ruolo «anomalo» dagli stessi rivestito, proprio «in ragione della notorietà e visibilità assunta», critiche alle quali, quindi, ben potrebbero essere «correlate le opinioni esterne in tema di attenzione offerta dai mezzi di stampa alle iniziative editoriali dei medesimi magistrati». <br />
    Né, d&#8217;altra parte, ad escludere l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 68, primo comma, Cost. potrebbe addursi l&#8217;assenza «di puntuali corrispondenze testuali con le dichiarazioni esterne», giacché, ai fini della «legittima attivazione della garanzia della insindacabilità», sarebbe sufficiente – come nel caso di specie – l&#8217;esistenza, tra le dichiarazioni esterne e quelle interne, di «una sostanziale identità di contenuto polemico» (sono citate, a riguardo, le sentenze della Corte costituzionale n. 347 e n. 298 del 2004). <br />
    3.2.2.&#61630; Rileva, infine, la Camera dei deputati – ad ulteriore conferma dell&#8217;esistenza, nella specie, del nesso funzionale – che «la specifica vicenda di cui alle dichiarazioni incriminate era stata oggetto anche di molteplici atti ispettivi resi da altri parlamentari, alcuni dei quali di contenuto identico, finanche dal punto di vista testuale», alle dichiarazioni suddette.<br />
    Il riferimento è, in particolare, alle interrogazioni a risposta orale n. 3/00448 dell&#8217;11 novembre 1996, presentata dagli onorevoli Parenti e Bruno, n. 3/02549 del 24 giugno 1998, presentata dall&#8217;on. Saponara, n. 3/02558 del 24 giugno 1998, presentata dall&#8217;on. Maiolo, e n. 3/00814 del 17 ottobre 1996, presentata dall&#8217;on. Mantovano ed altri.<br />
    La Camera si dice consapevole del fatto che la Corte costituzionale «ha ritenuto di escludere che possano utilizzarsi, al fine di vagliare la sussistenza del nesso funzionale, gli atti che siano riconducibili ad altri parlamentari» (è citata la sentenza n. 347 del 2004), ciò nondimeno essa reputa che «laddove, come nel caso di specie, si riscontri una così puntuale coincidenza con le dichiarazioni esterne ciò dovrebbe comunque indurre a ritenere di per sé superato il <i>test </i>di parlamentarità di cui all&#8217;art. 68, comma primo, Cost., indipendentemente dalla provenienza soggettiva dell&#8217;atto parlamentare di riferimento».<br />
    4.&#61630; In prossimità dell&#8217;udienza pubblica di discussione la Camera dei deputati ha depositato un&#8217;ulteriore memoria, ribadendo le considerazioni e conclusioni già svolte.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>    1.— Il Giudice dell&#8217;udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha promosso, con ricorso depositato pressa la Cancelleria della Corte il 26 ottobre 2004, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, per l&#8217;annullamento della deliberazione da quest&#8217;ultima adottata «nella seduta del 17 marzo 2004» (Doc. IV-<i>ter</i>, n. 4-A).<br />
    1.1.&#61630; Il ricorrente ha premesso di essere chiamato a giudicare della responsabilità penale dell&#8217;onorevole Vittorio Sgarbi, «imputato del delitto di diffamazione aggravata in danno del magistrato dott. Piercamillo Davigo», in ragione delle «frasi pronunciate» e delle «condotte tenute» nel corso della puntata del 26 giugno 1998 della trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani”, diffusa dall&#8217;emittente “Canale 5”.<br />
    Il parlamentare, difatti, «conduttore del programma televisivo suddetto», avrebbe esposto «durante la sigla iniziale della trasmissione un disegno raffigurante due maiali vestiti da magistrati con tocco, toga, un coltello e un grembiule sporco di sangue», rivolgendosi inoltre al disegnatore Martinez con le seguenti parole: «È tua la copertina? Ti volevi riferire ai magistrati di Venezia? Di qualunque altra città d&#8217;Italia? …. non c&#8217;è nessun collegamento tra la copertina di Martinez e la musica che fa siam tre piccoli porcellini e quello che dirò io … i porci miei sono porci miei, i porci tuoi sono porci tuoi …». <br />
    Il medesimo deputato, poi, avrebbe dichiarato, nel corso della stessa trasmissione, in relazione alla recensione di un libro pubblicato dal dott. Davigo, «io vi suggerisco, se avete intenzione di scrivere libri, di fare prima i magistrati: se voi volete avere una recensione sul Corriere in terza pagina, voi dovete non fare il libro e basta, ma fare il magistrato, magari del <i>pool</i> di Milano, perché se lo fai a Forlì o Ravenna o anche a Venezia, non ti danno neanche la quindicesima; allora dovete fare i magistrati a Milano per pubblicare un libro di cui spero godrete i diritti di autore e allora soltanto avrete una recensione in terza pagina». Il parlamentare, inoltre, «mostrando la terza pagina del quotidiano “Corriere della Sera”, suggeriva agli ascoltatori: “come la chiamereste voi questa pagina? Io la chiamerei leccata di c. … (bip). Trattasi del c. … (bip) del dott. Davigo”», aggiungendo «frasi sarcastiche sulla circostanza che la recensione occupasse lo spazio di sette colonne».<br />
    Infine il parlamentare, conclude sul punto il ricorrente, durante un dialogo con l&#8217;ospite della trasmissione avv. Carlo Taormina, «accreditava la tesi che il dott. Davigo avesse “mandato” il maresciallo della Guardia di Finanza Scaletta Salvatore (…) ad interrogare il finanziere Francesco Pacini Battaglia al precipuo scopo di “fargli dire” che Taormina era legato a clan camorristici e dunque al fine di “incastrarlo” e provocare un&#8217;indagine per reati di mafia a carico di quest&#8217;ultimo».<br />
    1.2.&#61630; Ciò premesso, ritenendo illegittima la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 2004 (Doc. IV-<i>ter</i>, n. 4-A), con la quale i predetti comportamenti e le dichiarazioni del deputato sono stati ritenuti insindacabili, il ricorrente ne ha chiesto l&#8217;annullamento, giacché la stessa risulterebbe adottata in difetto dei presupposti per l&#8217;applicazione della garanzia di cui all&#8217;art 68, primo comma, della Carta Costituzionale, presentandosi, pertanto, lesiva della «sfera di attribuzione dell&#8217;ordine giudiziario». <br />
    2.&#61630; Il presente conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 105 del 2005, ritualmente notificata – unitamente all&#8217;atto introduttivo del giudizio – alla Camera dei deputati e tempestivamente depositata.<br />
    3.&#61630; La Camera dei deputati si è costituita in giudizio, eccependo che «il ricorso è da ritenersi inammissibile e comunque improcedibile, in quanto non risultano riportate in modo congruo ed adeguato le frasi che dovrebbero costituire oggetto del conflitto», ciò che renderebbe carente la «prospettazione del <i>thema decidendum</i>».<br />
    In particolare, secondo la Camera dei deputati, «il ricorrente ha inteso sottoporre al giudizio della Corte tre gruppi di opinioni facenti parte di un unico contesto argomentativo», ed esattamente, «il primo riguardante la “copertina” della trasmissione (elaborata da tale sig. Martinez, coautore della trasmissione e imputato nel medesimo procedimento penale)»; il secondo concernente le dichiarazioni rese dal parlamentare e «rivolte a censurare il trattamento ingiustificatamente favorevole che, ad avviso del medesimo deputato, avrebbe ricevuto in sede giornalistica un saggio redatto dal dott. Davigo»; il terzo, infine, consistente nel rimprovero al magistrato «di aver tenuto una determinata condotta ai danni dell&#8217;avv. Taormina, ospite della trasmissione».<br />
    Orbene, secondo la difesa della resistente, poiché il ricorrente non ha provveduto – per ciascuno di tali gruppi di opinioni – ad una puntuale indicazione delle dichiarazioni extraparlamentari addebitate al predetto deputato, essendo state alcune di esse «sostituite dalla libera e soggettiva rielaborazione da parte del giudice ricorrente», l&#8217;atto introduttivo del presente giudizio non sarebbe idoneo «a prospettare correttamente i termini della controversia», con conseguente violazione dell&#8217;art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.<br />
    4.&#61630; Tale eccezione è fondata, nei limiti di seguito precisati.<br />
    4.1.&#61630; Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, affinché questa Corte «possa accertare la sostanziale identità» tra le dichiarazioni rese <i>extra moenia</i> da un parlamentare e gli atti di funzione dallo stesso posti in essere, «il ricorrente ha l&#8217;onere di riportare nell&#8217;atto introduttivo del giudizio le espressioni ritenute offensive» (così, testualmente, la sentenza n. 52 del 2007; in senso conforme, tra le altre, le sentenze n. 236 del 2007, n. 383 e n. 336 del 2006), essendosi anche precisato – tra l&#8217;altro proprio con riferimento ad una fattispecie relativa a dichiarazioni extraparlamentari rese nel corso di una trasmissione televisiva – che non è consentita la sostituzione di quelle espressioni «con una libera rielaborazione ad opera dell&#8217;autorità giudiziaria ricorrente», in quanto, così operando, si realizza una «impropria sovrapposizione tra l&#8217;oggettiva rilevanza delle opinioni espresse dal deputato (…) e l&#8217;interpretazione soggettiva che ne è stata data, che interferisce con l&#8217;accertamento del nesso funzionale tra le frasi pronunciate (…) e gli eventuali atti parlamentari tipici di cui le frasi stesse potrebbero essere la divulgazione esterna» (così, testualmente, la sentenza n. 79 del 2005; in senso conforme, anche la sentenza n. 383 del 2006).<br />
    4.2.&#61630; Orbene, l&#8217;evenienza testé descritta ricorre per il primo e<i> </i>per il terzo gruppo di opinioni espresse dal deputato nel corso della trasmissione televisiva del 26 giugno 1998. <br />
    Ed invero, quanto al primo, dalla lettura del ricorso – in ragione anche della mancata riproduzione, al suo interno, del testo integrale del capo di imputazione elevato a carico del predetto deputato – non è dato esattamente comprendere se il parlamentare risponda del reato <i>ex</i> art. 595 del codice penale in qualità di responsabile della trasmissione (e quale concorrente con il vignettista), per aver «esposto» il disegno, oppure soltanto per le frasi con le quali lo ha commentato, ovvero per entrambe tali condotte.<br />
    Tale incertezza si traduce in un profilo di inammissibilità della censura, in ragione dell&#8217;impossibilità di distinguere le condotte integranti l&#8217;ipotesi di diffamazione addebitabili all&#8217;uno o all&#8217;altro dei due coimputati, e cioè il deputato ed il disegnatore, rendendo così impossibile, per il primo, la verifica – da parte di questa Corte – circa l&#8217;esistenza di un qualche nesso funzionale con sue attività parlamentari (si veda, in tal senso, la sentenza n. 87 del 2002).<br />
    Analogamente, deve ritenersi inammissibile la censura concernente il terzo episodio, quello relativo all&#8217;incarico che sarebbe stato dato al sottufficiale della Guardia di Finanza, dal momento che non viene riprodotta alcuna affermazione o dichiarazione direttamente riferibile al deputato, mentre il ricorrente si è limitato ad una soggettiva rielaborazione dell&#8217;episodio. <br />
    4.3.&#61630; Ciò premesso, deve tuttavia chiarirsi come i vizi sopra precisati non siano destinati a riverberarsi – come invece ipotizza la Camera dei deputati, in ragione della «sostanziale unitarietà del contesto argomentativo» che connoterebbe tutte le dichiarazioni per le quali è giudizio – «sugli altri punti relativi alla descrizione del fatto» che ha dato luogo al conflitto.<br />
    In tali condizioni, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell&#8217;intero ricorso si presenterebbe come soluzione eccessiva rispetto allo scopo cui mira la già ricordata previsione normativa, che impone al ricorrente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato «l&#8217;esposizione sommaria delle ragioni di conflitto», scopo che resta, difatti, pur sempre quello di permettere alla Corte «l&#8217;accertamento del nesso funzionale tra le frasi pronunciate (…) e gli eventuali atti parlamentari tipici di cui le frasi stesse potrebbero essere la divulgazione esterna » (così la sentenza n. 79 del 2005).<br />
    Orbene, siffatto accertamento, nella specie, risulta possibile per la seconda delle tre condotte del parlamentare (la sola che risulti compiutamente e chiaramente descritta nel ricorso).<br />
    5.&#61630; Così ridefinito il<i> thema decidendum</i> del conflitto, il ricorso deve ritenersi fondato limitatamente a quanto sopra precisato.<br />
    Anche a voler prescindere dal rilievo che «i regolamenti parlamentari negano ingresso nei lavori delle Camere agli scritti o alle espressioni «sconvenienti», sicché è evidente, <i>a fortiori</i>, che «le stesse espressioni non possono essere ritenute esercizio della funzione parlamentare quando usate al di fuori delle Camere stesse» (v. sentenza n. 249 del 2006), resta il fatto che, nella specie, alcun nesso funzionale può essere ravvisato tra le dichiarazioni rese <i>extra moenia</i> dal deputato e gli atti parlamentari a lui direttamente riferibili.<br />
    Infatti, non si può sostenere – ponendo a confronto tali atti parlamentari, nei quali pure l&#8217;interessato ha censurato l&#8217;esposizione mediatica di taluni magistrati (e segnatamente quelli della Procura milanese), con le dichiarazioni che la Camera dei deputati definisce come «rivolte a censurare il trattamento ingiustificatamente favorevole che, ad avviso del medesimo deputato, avrebbe ricevuto in sede giornalistica un saggio redatto dal dott. Davigo» – che la sequela di espressioni indirizzate nei confronti del predetto magistrato costituisca «sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell&#8217;esercizio delle proprie attribuzioni» (così come esige, invece, la giurisprudenza di questa Corte; si vedano, da ultimo, le sentenze n. 166, n. 152, n. 151 e n. 97 del 2007).<br />
    6.&#61630; All&#8217;accoglimento parziale del ricorso segue, dunque, l&#8217;annullamento – negli stessi limiti dianzi precisati – della deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 2004 (Doc. IV-<i>ter</i>, n. 4-A).</p>
<p align=center>
<b>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i>    dichiara</i>, in parziale accoglimento del ricorso, che non spettava alla Camera dei deputati – nei limiti di cui in motivazione – affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi, oggetto del procedimento penale pendente davanti al Giudice dell&#8217;udienza preliminare del Tribunale di Brescia, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell&#8217;esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell&#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione;<br />
<i>    annulla</i>, per l&#8217;effetto e negli stessi limiti, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 2004 (Doc. IV-<i>ter</i>, n. 4-A). </p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2007-n-291/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.291</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.6504</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-17-7-2007-n-6504/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-17-7-2007-n-6504/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-17-7-2007-n-6504/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.6504</a></p>
<p>Pres. Riggio, Est. De Leoni Soc. AIRONE s.p.a. (Avv. A. Clarizia) c/ ENAC (Avv. dello Stato), Soc. Meridiana (Avv.ti R. Persiani, G. Ranalli) sulla legittima esclusione di un&#8217;impresa che abbia dichiarato un importo non univoco della compensazione finanziaria, ove la stessa costituisca elemento decisivo dell&#8217;offerta economica, e sull&#8217;ammissibilità di una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-17-7-2007-n-6504/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.6504</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-17-7-2007-n-6504/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.6504</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio,  Est. De Leoni Soc. AIRONE s.p.a. (Avv. A. Clarizia) c/  ENAC (Avv. dello Stato), Soc. Meridiana (Avv.ti R. Persiani,  G. Ranalli)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittima esclusione di un&#8217;impresa che abbia dichiarato un importo non univoco della compensazione finanziaria, ove la stessa costituisca elemento decisivo dell&#8217;offerta economica, e sull&#8217;ammissibilità di una documentazione di gara solo siglata e non già firmata per esteso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della p.a. – Appalti pubblici – Bando di gara &#8211;  Offerta economica &#8211; Compensazione finanziaria  &#8211;  Elemento determinante &#8211;  Conseguenze – Differente importo della compensazione nel formulario e nella nota aggiuntiva – Esclusione – Legittimità.																																																																																												</p>
<p>2.	Contratti della p.a. &#8211; Appalti pubblici – Documentazione di gara – Solo siglata e non già firmata per esteso – Sufficienza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	In una gara d’appalto, qualora la lex specialis preveda quale elemento decisivo dell’offerta economica l’importo della compensazione finanziaria, deve ritenersi legittima l’esclusione dell’impresa che abbia dichiarato nel formulario e nelle note aggiuntive entità difformi della predetta compensazione, attesa l’inequivocabile indeterminatezza dell’offerta e la conseguente lesione del principio di unicità della stessa. Né depone in altro senso, nel caso di specie, la circostanza che l’impresa abbia indicato un solo ed unico ribasso percentuale sull’importo massimo della predetta compensazione, costituendo lo stesso un mero criterio matematico di calcolo rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio.																																																																																												</p>
<p>2.	 In assenza di una specifica previsione della lex specialis che richieda l’apposizione sulla documentazione di gara della firma per esteso, chiara e leggibile, è sufficiente che su detta documentazione sia apposta, da parte del concorrente, la sola sigla.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO<br /> – SEZIONE III TER &#8211;	</b></p>
<p>Ha pronunciato la seguente sentenza<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 8144 del 2006/Reg.gen., proposto <br />
dalla <b>Soc. AIR ONE S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto in Roma, Via Principessa Clotilde, n. 2;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
L’<b>Ente Nazionale per l’Aviazione Civile </b>– <B>ENAC</B> – in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato; </p>
<p><b>e, nei confronti<br />
</b>della <b>Società MERIDIANA S.p.A.</b>, in persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Romolo Persiani e Giovanni Ranalli, con domicilio eletto in Roma, Via Toscana, n. 10;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>del provvedimento di esclusione della Air One dalla procedura di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto aereo in linea per la rotta Cagliari-Napoli e v.v., assunto dalla Commissione di gara con il verbale n. 4 del 4 luglio 2006; dei verbali di gara nn. 2 e 4 nei limiti dei motivi di ricorso; dell’aggiudicazione provvisoria disposta in favore della Meridiana S.p.A., dell’aggiudicazione definitiva, ove disposta; del D.M. Trasporti 023/2006 del 4.12.2006, con cui viene reso esecutivo l’esito della gara esperita dall’ENAC e si dispone conseguentemente l’affidamento alla  Soc. Meridiana S.p.A. (motivi aggiunti, notificati il 5 gennaio 2007);</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata nonché della controinteressata Soc. Meridiana S.p.A.;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del  5 luglio 2007 il  magistrato dott.ssa Maria Luisa De Leoni e uditi gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Con ricorso notificato il 1° settembre 2006, la Società ricorrente impugna gli atti specificati in epigrafe, con cui viene disposta la sua esclusione dalla gara per l’affidamento di servizi aerei di linea tra Cagliari e Firenze v.v. e viene disposta l’aggiudicazione della gara stessa in favore della Società Meridiana S.p.A.<br />	<br />
Deduce i seguenti motivi:<br />
1.	violazione e falsa applicazione della lex specialis. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria ed illogicità manifesta. Violazione dei principi generali della conservazione degli atti giuridici, di buon andamento e di massima partecipazione, nonché delle regole ermeneutiche delle dichiarazioni recettizie.<br />	<br />
La ricorrente deduce la illegittimità della propria esclusione dalla gara sul rilievo che unico elemento dell’offerta economica che assume rilievo e carattere vincolante è il ribasso percentuale offerto sull’importo massimo previsto dall’Enac per la compensazione, sicché la ricorrente avrebbe offerto un solo ed unico ribasso percentuale e, precisamente, il 44,666%, formulando così una offerta inequivocabilmente determinata. Tuttavia, quandanche dovesse rilevarsi qualche ambiguità nella formulazione dell’offerta, l’atto deve essere interpretato nel senso della idoneità dello stesso a produrre qualche effetto giuridico, sicché, tenuto conto che l’offerta contenuta nella nota aggiuntiva è completa, univoca e conforme alla lex specialis, la Commissione non avrebbe dovuto disporre l’esclusione;<br />
2. Violazione e falsa applicazione del Regolamento CEE n. 2407/92, del p. 3 del bando di gara e dell’art. 5 del Capitolato di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza travisamento dei presupposti di fatto e di diritto per la partecipazione di Meridiana alla gara e/o per l’ammissione e/o la validità dell’offerta presentata dalla stessa Mediridana S.p.A.. Sotto altro profilo, eccesso di potere per violazione del principio di non discriminazione e della par condicio dei partecipanti alla gara: Violazione e falsa applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione (di situazioni e stati di diritto), in quanto la Soc. Meridiana S.p.A. non ha comprovato documentalmente il possesso di una licenza valida, non essendo stato depositato né l’atto di revisione successivo al primo anno, né il tempestivo rilascio di ulteriore certificato di validità della licenza a seguito dei successivi cinque anni; <br />
3. Violazione dei principi generali di regolarità e trasparenza della procedura di gara e di buon andamento, nonché di ogni norma e principio in materia di sottoscrizione e vincolatività delle offerte. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti, poiché l’offerta presentata dalla controinteressata  è stata sottoscritta senza, tuttavia, la dimostrazione della capacità del sottoscrittore di vincolare la società; in particolare, non è stato prodotto il verbale del Consiglio di Amministrazione attributivo dei necessari poteri. Altro profilo di illegittimità consiste nel fatto che il formulario ed i relativi allegati sono stati “soltanto siglati” e non sottoscritti e timbrati; <br />
4. Violazione<b> </b>e falsa applicazione della lex specialis. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità, carenza di presupposti, illogicità manifesta, perplessità, sviamento, poiché la Soc. Meridiana S.p.A. non ha formulato l’offerta secondo quanto previsto dalla lex specialis, indicando il ribasso percentuale sull’ammontare della compensazione, e non ha esplicitato che l’offerta non è condizionata e che la richiesta di compensazione è stata calcolata esclusivamente sulla base degli oneri del servizio pubblico, sicché la Commissione avrebbe dovuto escluderla.<b><br />
</b>Aggiunge che la Meridiana non ha sottoscritto per accettazione la convenzione<b> </b>né l’allegato 1 dell’offerta<b>, </b>né avrebbe sottoscritto il p. 8 del formulario recante le condizioni commerciali; <b><br />
5. </b>violazione dell’art. 4 del D.M. n. 35 del 29 dicembre 2005; dell’art. 4.2 dell’imposizione d’oneri pubblicata in GUUE del 21 aprile 2006 C/93/13, della lex specialis, eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, perplessità, sviamento, in quanto la Soc. Meridiana avrebbe previsto delle tariffe non conformi alle indicazioni del decreto ministeriale citato in rubrica.<br />
<b>6.</b> violazione dell’art. 5 del Capitolato d’oneri; eccesso di potere sotto vari profili, poiché la controinteressata avrebbe illegittimamente ridotto il numero dei passeggeri disabili a due per volo.<br />
Con atto proposto per la via dei motivi aggiunti<b>, </b>la ricorrente impugna il Decreto Ministeriale 023/2006 del 4.12.2006, con cui viene reso esecutivo l’esito della gara esperita dall’ENAC e viene disposto, conseguentemente, l’affidamento alla  Soc. Meridiana S.p.A. ed insiste nei motivi di ricorso già dedotti con l’atto introduttivo, vale a dire, in particolare, che l’unico elemento dell’offerta economica che assume rilievo  e carattere vincolante è il ribasso percentuale offerto sull’importo massimo previsto dall’Enac per la compensazione, che per la ricorrente è il 44,666%, sicché l’offerta è perfettamente ed inequivocabilmente determinata e, di conseguenza, non sussiste alcun problema “nell’individuazione dell’entità delle compensazioni richieste”, come affermato dalla Commissione.<br />
Conclude per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.<br />
	Si sono costituiti sia l’Ente intimato che la Società controinteressata, concludendo, entrambi, per l’infondatezza del ricorso.<br />	<br />
	All’Udienza del 5 luglio 2007 la causa è stata ritenuta in decisione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	Il ricorso non merita accoglimento.<br />	<br />
	Come riferito in fatto, il motivo centrale, dedotto con il primo e quarto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente Società contesta la propria esclusione dalla gara per l’affidamento di servizi aerei di linea tra Cagliari e Firenze e v.v. attiene al metodo di calcolo dell’offerta economica, con esclusivo riferimento al ribasso percentuale offerto sull’importo massimo previsto dall’ENAC per la compensazione.<br />	<br />
	Giova, in primo luogo, precisare che –come si evince dal verbale n. 4 del 4 luglio 2006 – la Soc. Air One  ha presentato un’offerta economica in relazione alla quale la Commissione ha rilevato delle incogruità, in quanto nel punto 13 del formulario viene indicata una richiesta di compensazione pari ad € 2.090.000,00, mentre nella nota aggiuntiva separata contenuta nelle busta Air One viene dichiarata una compensazione di € 1.430.000,00 ed una riduzione del 4,666%.<br />	<br />
	In relazione alla modalità sopra descritta, la Commissione, in seduta segreta, ha ritenuto che “<i>l’assoluta difformità delle dichiarazioni contenute (…) nel formulario e nella nota aggiuntiva separata non consente di poter inoppugnabilmente individuare l’entità delle compensazioni richieste”</i>, sicché, in presenza di tali insanabili incertezze, la Commissione ha adottato la determinazione di escludere la ricorrente dalla gara relativa alla rotta Cagliari-Firenze e v.v. (Cfr. verbale n. 4 del 4 luglio 2006).<br />	<br />
<b>	</b>La ricorrente esclude che possa sussistere problema nella individuazione dell’entità delle compensazioni richieste e, quindi, ritiene la propria offerta inequivocabilmente determinata.<br />	<br />
	L’assunto non può essere condiviso.<br />	<br />
	Giova esaminare brevemente le disposizioni del Bando di gara, in particolare, l’art. 7 che reca le prescrizioni in materia di “<i>compensazione finanziaria”</i>, il quale stabilisce che “<i>le offerte presentate devono espressamente indicare, con ripartizione annuale, nel limite di cui al punto 5, l’importo massimo richiesto a titolo di conpensazione(…). L’importo esatto della compensazione accordata viene determinato retroattivamente ogni anno,(…)”. </i>A sua volta, nel formulario andava indicata, a pena di esclusione, l’offerta economica ed il punto 13 individua, quale parametro di riferimento per la formulazione dell’offerta, la “compensazione finanziaria”; il capitolato d’oneri p. 5 (pag. 6) stabilisce che la “seconda busta interna, sigillata, conterrà: “(…), <i>L’indicazione dell’ammontare della compensazione finanziaria totale massima non subordinata ad alcun tipo di condizione richiesta dall’offerente per assicurare il servizio proposto (… ). Questa compensazione dovrà essere calcolata esclusivamente sulla base degli oneri di servizio pubblico. L’importo massimo della compensazione finanziaria non potrà superare su base annua la somma di € 2.584.336,00(…)”</i>. Anche la convenzione, all’art. 3 (Disposizioni finanziarie), si riferisce testualmente “<i>all’importo della compensazione finanziaria accordata al vettore</i>”, che sarà determinata retroattivamente etc…<br />	<br />
	Dalle indicazioni derivanti dalle disposizioni di gara si evince, quale elemento decisivo dell’offerta economica, l’importo della compensazione finanziaria, che la ricorrente non ha indicato quale elemento determinante della propria offerta economica.<br />	<br />
	Il ribasso percentuale, contrariamente a quanto affermato dalla medesima ricorrente, non può assurgere ad elemento determinante dell’offerta, poiché esso costituisce un criterio matematico di calcolo predeterminato al fine dell’attribuzione dei punteggi. Esso, infatti, è previsto all’art. 6 del Capitolato d’oneri: “Selezione delle offerte e compensazione”, ove viene previsto come “<i>eventuale ribasso percentuale offerto sull’ammontare della compensazione annuale massima prevista”</i>, sicché deve convenirsi sulla sua natura di strumento matematico, utilizzato dalla Commissione per valutare le offerte economiche. <br />	<br />
	Nella specie, l’AIR ONE, come chiarito sopra, indicando due importi della compensazione finanziaria, ha, in realtà, presentato un’offerta non univoca e, quindi, sostanzialmente difforme da quanto previsto dalla lex specialis di gara.<br />	<br />
	Come noto, infatti, nelle gare pubbliche vige la regola dell’unicità dell’offerta, la quale oltre a discendere dal principio di parità dei concorrenti, è connaturale al concetto stesso di gara (Cons. Stato, Sez. V, 7.2.2002, n. 719). Non avrebbe senso, quindi, nella specie, una duplice offerta da parte del medesimo concorrente. D’altro canto, l’esigenza di chiarezza e di certezza degli elementi dell’offerta si annovera certamente tra gli interessi di particolare rilevanza che il principio sopra enunciato intende tutelare. Deriva da ciò la legittimità dell’esclusione  operata dalla Commissione di gara.<br />	<br />
	Le restanti doglianze proposte avverso la mancata esclusione della controinteressata Società Meridiana sono, altresì, infondate.<br />	<br />
	E’ infondata in fatto la seconda censura, con cui viene dedotto che la controinteressata non avrebbe comprovato documentalmente il possesso di una valida licenza.<br />	<br />
	In atti, infatti, è stato prodotto il provvedimento n. 237/CEE del 28 giugno 2000 dell’ENAC, con cui viene disposto il rilascio della licenza di esercizio per effettuare a titolo oneroso il trasporto aereo di passeggeri e di merci. Inoltre, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento CEE n. 2407/92, tale atto autorizzatorio non ha scadenza temporale, poiché resta valido finché il vettore soddisfa le prescrizioni del regolamento stesso (comma 1 del regolamento CEE n. 2407/92). D’altro canto, lo stesso Ente ha attestato, con riferimento al predetto Regolamento CEE, che la licenza di trasporto aereo non ha scadenza temporale e “mantiene la sua validità a meno che non venga sospesa o revocata” (cfr. dichiarazione ENAC 15 maggio 2006, doc. 11 produzione controinteressata). Né dalla presentazione in copia fotostatica della predetta licenza può derivare l’asserita mancanza di prova circa un requisito fondamentale di partecipazione alla gara, poiché né il  bando né i Capitolato prescrivevano la produzione dell’originale o di una copia autenticata. La giurisprudenza, peraltro, ha ritenuto che, salvo diversa prescrizione del bando, la documentazione richiesta per la partecipazione ad una gara di appalto possa essere presentata in fotocopia. Aggiungasi, infine, che per tale documento, essendo stato rilasciato dallo stesso Ente e, quindi in possesso del medesimo, ai sensi degli artt. 43 e 46 del d.P.R. n. 445 de3l 2000 non sussisteva l’obbligo di presentazione.<br />	<br />
	Del pari infondato è il terzo motivo, con il quale la ricorrente deduce un difetto di dimostrazione della capacità del sottoscrittore di vincolare la società; in particolare, la controinteressata non avrebbe prodotto il verbale del Consiglio di Amministrazione attributivo dei necessari poteri. Altro profilo di illegittimità consiste nel fatto che il formulario ed i relativi allegati siano stati “soltanto siglati” e non sottoscritti e timbrati.<br />	<br />
Con riferimento al primo profilo di censura, si osserva che risulta documentalmente comprovato che l’offerta della controinteressata sia stata sottoscritta dall’Amministratore e legale rappresentante della Società medesima, al quale sono stati delegati i poteri per rappresentare la Società medesima (cfr. verbale del CdA 14 giugno 2006).<br />
In relazione al secondo profilo, va rilevato che né il Bando di gara né il Capitolato richiedevano la firma per esteso sul formulario e sugli allegati, essendo, di contro, ammissibile che la documentazione di gara venga solo siglata dal concorrente, qualora non sia richiesta, per l’appunto, dal bando di gara o dal Capitolato, la firma chiara e leggibile. Ciò, peraltro, trova conforto nel principio generale, secondo cui, qualora sia consentita la possibilità dell’identificazione del soggetto indicato come autore dell’atto e questi sia idoneo a manifestarne la validità, la sigla deve considerarsi equipollente alla firma per esteso e, comunque, il difetto di leggibilità della sigla apposta in calce ad un atto non ne inficia la legittimità (Cassaz. Civile, Sez.Trib., 20 settembre 2004, n. 18878). <br />
Ancora infondata in punto di fatto è la doglianza  secondo cui sia l’allegato 1 che il punto 8 del formulario non sarebbero stati siglati.<br />
Infatti, l’offerta e gli atti allegati risultano firmati, come è dimostrato dall’accettazione dello schema di convenzione e, in particolare, dalla pagina 11 del formulario, ove  è riportata la firma dell’Amministratore delegato della Società controinteressata e la data del 20 maggio 2006. Ciò dimostra, in considerazione dell’unicità del documento, l’accettazione da parte della controinteressata di tutte le condizioni contenute nel formulario.<br />
Del pari infondata è la censura dedotta in relazione alla mancata accettazione dello schema di convenzione, poiché dalla documentazione versta in atti, chiaramente si evince che lo schema di convenzione è stato accettato con data e firma dell’Amministratore delegato della Società Meridiana (Cfr. doc. 5 ter); come pure risulta firmato dal legale rappresentante della Società controinteressato l’allegato 1 del formulario (cfr. doc. 5 bis).<br />
Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 4 del D.M. n. 35 del 2005, in quanto la Società Meridiana avrebbe previsto tariffe non conformi alle indicazioni del predetto decreto, rilevando, in particolare, che la controinteressata avrebbe previsto una “tariffa aggiuntiva per minori non accompagnati” e un aumento di tariffa per i soggetti disabili.<br />
L’assunto è infondato, poiché l’art. 4.2 dell’invocato decreto ministeriale prevede una maggiorazione nel costo del biglietto da applicare nel caso di minore non accompagnato, come pure, in considerazione del fatto che le barelle occupano tre posti, il biglietto è, conseguentemente, più costoso. In entrambi i casi, appare ragionevole che vi sia una controprestazione in relazione all’impegno richiesto dal personale ed in relazione allo spazio occupato.<br />
Con un ulteriore motivo, la ricorrente deduce che la Società Meridiana avrebbe illegittimamente ridotto il numero dei passeggeri disabili a due per ogni volo.<br />
La censura è infondata.<br />
Invero, in primo luogo va osservato che la programmazione con una limitazione del numero dei passeggeri disabili per ogni volo effettuato appare non solo giustificata, ma anche doverosa al fine di assicurare la dovuta assistenza al passeggero disabile in relazione al ridotto numero dei componenti il personale di bordo e, soprattutto, appare legittimata dall’esigenza di sicurezza dello stesso, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali in materia di sicurezza del passeggero.<br />
In conclusione, il ricorso va, pertanto, respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</p>
<p><b></p>
<p align=center>P.  Q.  M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,<br />
Sezione III TER</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto dalla Società AIR ONE S.p.A., lo respinge.<br />
Compensa, tra le parti, le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma addì   5 luglio 2007    dal  <br />
<b><P ALIGN=CENTER>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER<br />
IL LAZIO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:<br />
Italo Riggio			Presidente<br />	<br />
Maria Luisa De Leoni 	Componente estensore<br />	<br />
Stefano Fantini		Componente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-17-7-2007-n-6504/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2007 n.6504</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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