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	<title>17/6/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>17/6/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2008 n.1633</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-6-2008-n-1633/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-6-2008-n-1633/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2008 n.1633</a></p>
<p>G. Cicciò Pres E. Di Santo Est. S. Lami (Avv. M. Abbagnale) contro l’ I.N.A.I.L. – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (non costituito) sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 45 punto 17 parte seconda del d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 e sulla pregiudiziale amministrativa 1. Giustizia amministrativa &#8211; Art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-6-2008-n-1633/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2008 n.1633</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-6-2008-n-1633/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2008 n.1633</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres E. Di Santo Est.<br /> S. Lami (Avv. M. Abbagnale) contro l’ I.N.A.I.L. – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 45 punto 17 parte seconda del d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 e sulla pregiudiziale amministrativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa &#8211; Art. 45 punto 17 parte seconda d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 – Termine del 15 settembre 2000 da esso fissato a pena di decadenza sostanziale per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo nelle controversie di pubblico impiego &#8211; Si riferisce alla notificazione del ricorso</p>
<p>2. Giustizia amministrativa &#8211; Azione di annullamento &#8211; È pregiudiziale rispetto alla connessa ed accessoria azione risarcitoria</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ragioni di ordine equitativo inducono ad interpretare l&#8217;art. 45 punto 17 parte seconda d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, nel senso che il termine del 15 settembre 2000, da esso fissato a pena di decadenza sostanziale per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo nelle controversie di pubblico impiego, si riferisce alla notificazione del ricorso, e non al suo deposito</p>
<p>2. L’azione di annullamento è pregiudiziale rispetto alla connessa ed accessoria azione risarcitoria, così che la seconda non può essere proposta indipendentemente dalla prima (fattispecie in cui è stata ritenuta inammissibile l’azione di risarcimento proposta in assenza di alcuna azione di annullamento della graduatoria concorsuale né degli atti di svolgimento del concorso)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’interpretazione dell&#8217;art. 45 punto 17 parte seconda del d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 e sulla pregiudiziale amministrativa</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 01633/2008 REG.SEN.<br />
N. 02393/2000 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2393 del 2000, proposto da:<br />
<b>Lami Sergio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Abbagnale, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Lenzi in Firenze, lungarno Vespucci 24;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>I.N.A.I.L. – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro</b>, non costituito;<br />
risarcimento del danno per somme non corrisposte per effetto del mancato inquadramento a un livello superiore.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 04/06/2008 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorrente espone in punto di fatto quanto segue:<br />
&#8211; di essere stato alle dipendenze dell’INAIL dall’ottobre 1989 al dicembre 1997, nel ruolo degli ingegneri edili e inquadrato nella X qualifica funzionale;<br />
&#8211; di aver presentato domanda di partecipazione al concorso per l’accesso ai livelli differenziati di professionalità indetto in data 3 luglio 1997;<br />
&#8211; di essersi successivamente dimesso dall’Istituto nel dicembre 1997 e di non aver avuto più alcuna notizia sull’esito del concorso sino a quando, a seguito di sue plurime richieste di informazioni, l’INAIL in data 5 settembre 2000 gli forniva copia della<br />
Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente, sul rilievo che egli aveva tutti i titoli per superare la valutazione della Commissione giudicatrice, anche in considerazione del fatto che i vincitori della selezione erano stati in numero inferiore ai posti disponibili, e supponendo che la sua mancata inclusione nella graduatoria sia stata dovuta esclusivamente alla sua fuoriuscita dall’Istituto, motivazione da ritenersi illegittima, propone azione di risarcimento del danno onde vedere condannato l’INAIL al pagamento di una somma corrispondente all’incremento stipendiale cui avrebbe avuto diritto a seguito dell’inquadramento nella qualifica superiore nonché di quanto dovuto per riliquidazione dell’indennità di buonuscita.<br />
L’INAIL non si è costituito in giudizio.<br />
Il Collegio ritiene di dover preliminarmente affrontare d’ufficio il tema della ammissibilità della proposta domanda risarcitoria.<br />
Il ricorrente costruisce la proposta azione giudiziaria nei seguenti termini: rileva di essere stato ingiustamente pretermesso dalla graduatoria finale del “concorso per titoli per l’accesso ai livelli differenziati di professionalità”, afferma quindi la illegittimità della graduatoria finale del concorso, tuttavia non propone l’azione di annullamento dell’atto illegittimo ma azione esclusivamente la domanda di risarcimento del danno conseguente al provvedimento illegittimo (richiede cioè a titolo risarcitorio le somme che gli sarebbero spettate in caso di esito favorevole del concorso).<br />
La giurisdizione dell’adito giudice amministrativo pare sussistere, non solo con richiamo alla giurisprudenza della Cassazione che riconosce la giurisdizione del g.a. in relazione ai concorsi interni che si traducano in passaggi non meramente economici (Cass., sez. unite, n. 23439/2007), ma soprattutto perché il ricorso è stato notificato il 15 settembre 2000, data entro la quale dovevano essere radicati i ricorso di pubblico impiego per vicende anteriori al passaggio della giurisdizione al giudice ordinario. Viene quindi in considerazione il disposto dell’art. 69 comma 7 del T.U. n. 165/2001, a tenore del quale le controversie in materia di pubblico impiego di cui al precedente art. 63, relative al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 &#8220;restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000&#8221;. Nella specie, come anticipato, il ricorso è stato notificato il 15 settembre 2000 e depositato in data successiva. In proposito si osserva che è vero che una parte della giurisprudenza amministrativa ritiene (in merito all&#8217;applicazione della disposizione citata) che il ricorso è inammissibile se depositato in data posteriore al 15/9/2000, anche se la notifica è avvenuta entro il suddetto termine (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 luglio 2007 n. 4002 e 31 maggio 2007 n. 2796; TAR Napoli, Sez. V, 12 marzo 2008 n. 1268; TAR Lazio, Sez. III, 27 febbraio 2007 n. 1699); tra i giudici amministrativi di entrambi i gradi, tuttavia, si riscontra anche un non meno diffuso orientamento di segno opposto, che trova supporto, tra l&#8217;altro, nella considerazione (che appare al Collegio particolarmente significativa e convincente e che risulta già condivisa dalla Sezione nella precedente sentenza 17 aprile 2008, n. 1313) che &#8220;s&#8217;impone una interpretazione in bonam partem della normativa sopra ricordata, anche nell&#8217;ottica di un approccio ermeneutico costituzionalmente compatibile, onde evitare la gravità della sanzione comminata, sub specie di decadenza sostanziale, e non di sottoposizione ad altra giurisdizione&#8221; (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 febbraio 2007 n. 911 e Sez. IV, 3 aprile 2006 n. 1712, che richiamano precedenti delle Sezioni VI e IV del 2005 e illustrano articolatamente le ragioni dell&#8217;indirizzo seguito; nonché TAR Milano, Sez. II, 8 marzo 2007 n. 374; TAR Lecce, Sez. II, 1 giugno 2007 n. 2224; TAR Lazio, Sez. III, 15 gennaio 2007 n. 202; e soprattutto TAR Toscana, Sez. I, 27 giugno 2006 n. 2922); d&#8217;altra parte un conforto particolarmente autorevole all’interpretazione da ultimo richiamata si rinviene nell&#8217;ordinanza della Corte Costituzionale 26 maggio 2005 n. 213 in cui si afferma che &#8220;per principio generale del processo, ri-badito dalla legge disciplinatrice del processo amministrativo &#8211; art. 36 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), richiamato dall&#8217;art. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali); artt. 21 e 23-bis, comma 7, della legge n. 1034 del 1971 -, la controversia deve ritenersi &#8220;proposta&#8221; e, conseguentemente, impedita ogni decadenza, con la notifica del ricorso, assumendo il deposito del ricorso rilevanza esclusivamen-te al fine della sua procedibilità…&#8221;. Anche il presente ricorso deve ritenersi quindi tempestivamente proposto.<br />
Tuttavia l’ammissibilità dell’azione qui radicata deve poi essere valutata in relazione alla tematica della c.d. pregiudizialità amministrativa, trovandoci infatti in presenza di un’azione risarcitoria proposta in via autonoma e senza la previa richiesta di annullamento dell’atto da cui il preteso danno scaturirebbe. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione 22 ottobre 2007, n. 12 – cui il Collegio aderisce (in termini anche la precedente sentenza della Sezione n. 497 del 2008) – ha ribadito che l’azione di annullamento è pregiudiziale rispetto alla connessa ed accessoria azione risarcitoria, così che la seconda non può essere proposta indipendentemente dalla prima. D’altra parte ciò è coerente con la ricostruzione operata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 140 del 2007) del risarcimento del danno come “strumento di tutela ulteriore” rispetto a quello demolitorio e che presuppone l’esperimento previo (o congiunto) dell’azione di annullamento.<br />
Nella specie l’ing. Lami, che ben avrebbe potuto proporre l’azione di annullamento della graduatoria concorsuale, in uno con la connessa azione risarcitoria, ha omesso di impugnare la graduatoria stessa e gli atti di svolgimento del concorso, lasciando che gli stessi divenissero inoppugnabili, e precludendo in tal modo al giudice amministrativo l’esame della domanda di risarcimento del danno proposta autonomamente.<br />
Alla luce della considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per mancata proposizione dell’azione di annullamento.<br />
Niente deve essere disposto in punto di spese, stante la mancata costituzione dell’INAIL.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Niente per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 04/06/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Gaetano Cicciò, Presidente<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere<br />
Riccardo Giani, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17/06/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-6-2008-n-1633/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2008 n.1633</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2008 n.5935</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-6-2008-n-5935/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-6-2008-n-5935/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2008 n.5935</a></p>
<p>Pres. F. Riccio – Est. Caminiti ANTONIO srl (Avv.ti G.L. Righi e A. De Lia) c/ COMUNE DI ANZIO (n.c). lsull&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda di permesso di costruire a seguito del silenzio-inadempimento, nonché sulla relativa tutela giurisdizionale 1. Processo amministrativo – Silenzio-inadempimento – Tutela giurisdizionale – Rito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-6-2008-n-5935/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2008 n.5935</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-6-2008-n-5935/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2008 n.5935</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> F. Riccio – <i>Est.</i> Caminiti<br /> ANTONIO srl (Avv.ti G.L. Righi e A. De Lia) c/ COMUNE DI ANZIO (n.c).</span></p>
<hr />
<p>lsull&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda di permesso di costruire a seguito del silenzio-inadempimento, nonché sulla relativa tutela giurisdizionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Silenzio-inadempimento – Tutela giurisdizionale – Rito camerale – Sentenza succintamente motivata – Ammissibilità.</p>
<p>2. Processo amministrativo – Silenzio-inadempimento – Azione – Decadenza.</p>
<p>3. Procedimento amministrativo – Domanda di permesso di costruire – Silenzio-inadempimento – Obbligo di provvedere espressamente – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Posto che l’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 non si esprime in materia di tutela giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento, occorre doversi rifare alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia, ossia all’art. 2, comma 5, della legge n. 241/1990, e ss.mm., nonché all’art. 21 bis della legge n. 1034/1971, e ss.mm., che prevedono, in sintesi, con rito camerale, una decisione con sentenza succintamente motivata.</p>
<p>2. In materia di tutela giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento, nella permanenza del silenzio, il termine decadenziale dell’azione è fino a non oltre un anno dalla scadenza del termine per provvedere (termine, questo, che però non è quello generale di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990, ma quello specificamente stabilito, in materia di permesso di costruire, dall’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001).</p>
<p>3. L’Amministrazione competente, pur dopo lo spirare del termine legalmente assegnatole per la conclusione del procedimento di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001, non solo non perde il potere di determinarsi espressamente sulla domanda di permesso di costruire, ma addirittura permane nell’obbligo di doverlo fare, soprattutto quando l’autore della domanda insista formalmente per l’ottenimento di un provvedimento espresso di conclusione del procedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio <br />
Roma – Sez. Seconda Bis </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai  Magistrati<br />
Francesco     RICCIO                 Presidente   f.f. <br />
Italo              VOLPE                 Consigliere<br />
Mariangela   CAMINITI           1° Referendario, relatore                                           <br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>SENTENZA<br />
Ex art. 21 bis Legge  n.1034 del 1971, introdotto dall’art.2 L. n.205 del 2000</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso <b>n. 1969/2008</b>, proposto dalla società<b> </p>
<p>ANTONIO srl, </b>con sede legale  in Roma, Corso Francia n.235, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Luca Righi e Andrea De Lia ed elettivamente domiciliata con gli stessi in Roma, Via  Vittoria Colonna, n.32,</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il<b> COMUNE di ANZIO,</b> in persona del Sindaco p.t., n.c.,<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del silenzio serbato dal Comune di Anzio sull’istanza 30 luglio 2007 presentata dalla società Antonio Srl volta ad ottenere il permesso a costruire e sul successivo atto di diffida in data 16 novembre 2007, per realizzare il complesso immobiliare in Anzio (RM), Via della Cannuccia, nn. 4/6 – Demolizione e nuova costruzione di n.25 villette ad uso residenziale,<br />
<b></p>
<p align=center>e per l’accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’obbligo del Comune di Anzio di emettere il permesso di costruire, o comunque un provvedimento espresso sulla  predetta domanda  e sulla diffida, con nomina di commissario ad acta, in caso di perdurante inerzia del Comune e la pronuncia sull’obbligo dell’Amministrazione di  risarcire tutti i danni subiti e subendi dalla società.<br />
<b>Visto</b> il ricorso con i relativi allegati;<br />
<b>Visti</b> tutti gli atti di causa;<br />
<b>Visto</b> l’art.21 bis della Legge n.1034 del 1971, introdotto dalla Legge n. 205 del 2000 e succ. mod.;<br />
Relatore alla Camera di Consiglio del 22 maggio 2008 il 1^ Referendario Mariangela Caminiti, e uditi, altresì, per le parti gli avvocati delle parti presenti, come da verbale di udienza allegato agli atti del giudizio;</p>
<p><b>Ritenuto e considerato</b> in fatto e in diritto quanto segue:<br />
&#8211; la società  ricorrente  è proprietaria di un  terreno di circa mq.9000, situato nel Comune di Anzio (Roma), Loc. “Miglioramento”, via della Cannuccia nn.4 e 6, sul quale insiste un manufatto di circa 2.500 mq., distinto al CT  Foglio 15, part.lla 57 e r<br />
&#8211; con istanza del 30 luglio 2007, la società ricorrente ha presentato al Comune di Anzio domanda di permesso di costruire un complesso immobiliare con <i>demolizione e nuova costruzione di n.25 villette ad uso residenziale, </i>in conformità alla normativ<br />
&#8211; a tale richiesta, il Comune non ha fornito riscontro e la società, con istanza 16 novembre 2007, ha notificato un atto di diffida stragiudiziale sollecitando la definizione dell’istanza;<br />
 &#8211; a seguito del perdurare del silenzio da parte dell’Amministrazione comunale sulle predette richieste, la società ricorrente ha proposto il gravame articolato nelle domande precisate in epigrafe, affidando lo stesso alle seguenti censure: <br />
1) <u>Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n.241 nonché dell’art.20 del DPR n.380 del 2001; Eccesso di potere per errore nei presupposti e travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria, vizio di motivazione, difetto di ragionevolezza, ingiustizia manifesta. Violazione della normativa vigente in materia edilizia, ed in particolare degli artt. 12 e 20 DPR n.380 del 2001 nonché dell’art.19 NTA del Comune di Anzio e della normativa edilizia comunale e regionale:</u> viene chiesto, alla luce delle norme rubricate che impongono l’obbligo per l’Amministrazione di fornire un esplicito provvedimento all’istanza formulata dall’interessato, il rilascio del permesso a costruire per la realizzazione del complesso residenziale in questione ricadente in zona B4, suscettibile di interventi edilizi a finalità residenziale secondo la normativa e la regolamentazione vigente; la società insiste inoltre affinchè venga ordinato al Comune di Anzio di provvedere entro un termine fissato e, in caso di ulteriore inadempimento, che venga nominato un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione con riconoscimento anche del risarcimento dei danni subiti dalla società a seguito del comportamento inerte del Comune;<br />
&#8211; osserva, preliminarmente, il Collegio che, in materia, l’art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, di cui si censura la violazione da parte del Comune, stabilisce che “<i>Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo</i><br />
&#8211; al riguardo, tra i due possibili significati attribuibili all’espressione “<i>silenzio-rifiuto</i>”, utilizzata dal Legislatore, ossia di silenzio-diniego (un silenzio reso significativo, e dunque attizio, dalla legge, in termini di diniego implicito de<br />
&#8211; ciò implica, di conseguenza e in via interpretativa, di dover ritenere che l’Amministrazione competente, pur dopo lo spirare del termine legalmente assegnatole per la conclusione del procedimento di cui all’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001, non solo n<br />
&#8211; inoltre, sul versante processuale, posto che il predetto art. 20 non si esprime in materia di tutela giurisdizionale avverso il silenzio in questione, occorre doversi rifare alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia, ossia all’art. 2, c<br />
&#8211; nel caso di specie, essendo la domanda di permesso di costruire stata assunta dal Comune di Anzio in data 30 luglio 2007 (e, peraltro, sollecitata con atto di diffida in data  16 novembre 2007) ed il ricorso introduttivo del presente giudizio notificato<br />
&#8211; nel merito, essendo palese l’inerzia del Comune di Anzio nonché la sua ingiustificata volontà di non provvedere espressamente sulla domanda di permesso di costruire innanzi detta, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarata l<br />
&#8211; per le spese del giudizio si dispone la compensazione delle stesse attesa la sussistenza di giusti motivi.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Seconda-<i>bis</i>, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:<br />
&#8211;	lo accoglie nei termini di cui in motivazione e dichiara l’obbligo per il Comune di Anzio di provvedere sull’ istanza proposta entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o – se anteriore &#8211;  dalla notifica  della presente decisione, a cura di parte;<br />	<br />
&#8211;	 di nominare sin d’ora, per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione comunale, commissario <i>ad acta</i> il Prefetto di Roma, ovvero persona dallo stesso delegata, che provvederà in luogo del Comune entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o – se anteriore &#8211;  dalla notifica  della presente decisione, a cura di parte;<br />	<br />
&#8211;	è posto a carico del Comune di Anzio il compenso del Commissario ad acta per il suo eventuale operato, che sarà liquidato con successivo provvedimento;<br />	<br />
&#8211;	compensa le spese del giudizio tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del  22 maggio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-6-2008-n-5935/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2008 n.5935</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2008 n.5918</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-17-6-2008-n-5918/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-17-6-2008-n-5918/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2008 n.5918</a></p>
<p>Pres. Baccarini Est. Altavista Soc Coop 2001 (Avv. R. Rossi) c/ Azienda complesso ospedaliero San Filippo Neri (Avv. A. Presutti) ed altri sulla legittimità dell&#8217;esclusione di un&#8217;impresa da una gara per irregolarità contributiva e sull&#8217;irrilevanza della domanda di rateizzazione e dilazione del debito 1. Contratti della P.A. – Gara –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-17-6-2008-n-5918/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2008 n.5918</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-17-6-2008-n-5918/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2008 n.5918</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini   Est. Altavista<br /> Soc Coop 2001 (Avv. R. Rossi) c/<br /> Azienda complesso ospedaliero San Filippo Neri (Avv. A. Presutti) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;esclusione di un&#8217;impresa da una gara per irregolarità contributiva e sull&#8217;irrilevanza della domanda di rateizzazione e dilazione del debito</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Irregolarità contributiva – Esclusione – Legittimità – Conseguenze.<br />
2. Contratti della P.A. – Gara – Regolarità contributiva – Requisito sostanziale &#8211; Conseguenze – Domanda di rateizzazione e dilazione &#8211;  Effetto sanante – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 comma 1 d.lgs. 157/95 e 11 del d.lgs. 358/1992, qualsiasi situazione di mancata regolarità contributiva si deve ritenere causa di esclusione dalla gara. Di conseguenza l’accertamento risultante in un verbale ispettivo di irregolarità contributiva di un’impresa e la pendenza di contestazione al riguardo configurano una situazione di irregolarità che conduce alla legittima esclusione dalle gare. (Non è, infatti, applicabile ratione temporis al caso di specie la diversa nozione di regolarità contributiva dell’art.38, comma1, lett. i) del d.lgs. n. 163/2006 per cui sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di gara e dalla stipula dei relativi contratti i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti).<br />
2. Nelle procedure di gara, la regolarità contributiva delle imprese nei confronti degli enti previdenziali costituisce indice rivelatore della correttezza verso i lavoratori e requisito sostanziale di partecipazione, per cui non può attribuirsi alcun effetto sanante alla domanda di dilazione e di rateizzazione del debito contributivo presentata dalla ditta interessata che trova suo presupposto in uno stato di irregolarità contributiva<sup>1</sup> . </p>
<p></b>_______________<br />
<sup>1</sup>Cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 giugno2006, n. 4814.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p></b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<b>Il Tribunale Amministrativo Regionale <br />
per il Lazio </p>
<p>SEZIONE TERZA </p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>composto dai Signori:</b>	STEFANO BACCARINI Presidente  <br />	<br />
				GIUSEPPE SAPONE Cons. <br />	<br />
CECILIA ALTAVISTA Primo Ref. , relatore <b><br />
</b><br />
ha pronunciato il </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso 100/1999  proposto da:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>SOC COOP 2001 APPALTI LAVORO PULIZIE FACCHIN E MANOVALANZA 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>rappresentata e difesa da:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>ROSSI AVV. RICCARDO </i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in ROMA <br />
<i></p>
<p align=center>VIA LIMA, 31 <br />
presso<br />
ROSSI AVV. RICCARDO </p>
<p></p>
<p align=justify>
</i><br />
<b></p>
<p align=center>contro<br />
</b><i><br />
AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO S. FILIPPO NERI   <br />
</i>rappresentato e difeso da:<i><br />
PRESUTTI AVV. AVILIO <br />
con domicilio eletto in ROMA <br />
P.ZZA SAN SALVATORE IN LAURO, 10 <br />
presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di <br />
SOC LINDA SRL  <br />
</i>rappresentato e difeso da:<i><br />
GENTILE AVV. GIAN MICHELE <br />
MEREU AVV. ANTONIO <br />
con domicilio eletto in ROMA <br />
VIA G.G. BELLI, 27 <br />
presso<br />
GENTILE AVV. GIAN MICHELE   </p>
<p>e nei confronti di <br />
SOC BONA DEA SRL (ATI)  </i><b></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
di tutti gli atti indicati nell’epigrafe del ricorso;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione del giudizio di <br />
<P ALIGN=CENTER>AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO S. FILIPPO NERI <br />
SOC LINDA SRL </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Visti gli atti della causa;<br />
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Uditi nella pubblica udienza del 16 aprile 2008, Primo Referendario Cecilia ALTAVISTA, gli avvocati come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
 </b>Con  bando del 3-7-1997 l’Azienda ospedaliera San Filippo Neri ha indetto una procedura di gara per l’affidamento per tre anni del servizio di pulizia e sanificazione delle aree interne ed esterne da aggiudicarsi con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa. A seguito della presentazione delle offerte e della loro valutazione veniva disposta con delibera del 7-7-1998 l’aggiudicazione a favore della Ati Bona Dea s.r.l. e Linda s.r.l. Avverso tale provvedimento è stato proposto il ricorso n° 11129 del 1998 per i seguenti motivi: violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento, illogicità; violazione della imparzialità in relazione alla valutazione della anomalia della offerta della aggiudicataria ; violazione delle regole della concorrenza in relazione alla partecipazione di altra società collegata alla aggiuidicataria .<br />
Con delibera del 26-10-1998 l’Azienda ospedaliera escludeva la Cooperativa 2001 in quanto risultavano a suo carico irregolarità contributive. <br />
Avverso tale provvedimento di esclusione è stato proposto il presente ricorso n° 100 del 1999 per i seguenti motivi: <br />
contraddittorietà ed illegittimità manifeste, sviamento dell’interesse pubblico e della causa tipica, violazione di legge, eccesso di potere.<br />
Alla camera di consiglio del 1-2-1999 la istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato è stata respinta.   <br />
Alla udienza pubblica del 16-4-2008 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
La impugnazione proposta con il presente ricorso avverso la delibera di esclusione è infondata.<br />
La esclusione è basata sull’accertamento di una irregolarità contributiva previdenziale.<br />
Sostiene la Cooperativa ricorrente che non sussisterebbe una irregolarità contributiva tale da comportare la esclusione.<br />
Tale censura non è suscettibile di accoglimento. Risulta dagli atti di causa l’accertamento di una irregolarità nel versamento di contributi previdenziali INPS.<br />
In particolare, nella nota Inps del 30-10-1998, depositata in giudizio dalla difesa ricorrente, risulta un verbale di accertamento ispettivo con pendenza di relativo ricorso. <br />
L’art 12 comma 1 del d.lgs. n° 157 del 17-3-1995, nel testo vigente al momento della gara prevedeva l’applicazione per gli appalti di servizi delle cause di esclusione disciplinate dall’art 11 del d.lgs. n° 358 del 24-7-1992 per gli appalti di fornitura. Tale norma, alla lettera d), prevede la esclusione dalle gare per i concorrenti che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.<br />
Entrambe le norme erano espressamente richiamate nella lettera di invito. <br />
La giurisprudenza ha interpretato le norme che richiedono il requisito della regolarità contributiva per la partecipazione alle gare pubbliche in maniera molto rigorosa, considerandole l&#8217;espressione di un principio di ordine pubblico, in quanto l&#8217;omesso versamento dei contributi è colpito nell’ordinamento con sanzioni amministrative o penali a seconda delle entità dell&#8217;omessa contribuzione, ma comunque tale sanzione rileva ai fini della irregolarità senza che possa darsi alcun rilievo alla differenza tra ipotesi di mera irregolarità formale o non formale (TAR Piemonte, Sez. II, 6 luglio 2004, n. 1280; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 22 settembre 2006 , n. 9194).<br />
Tutto il sistema contributivo previdenziale gestito dall’Inps e dall’Inail è in funzione di tutela della sicurezza sul lavoro e della effettività delle prestazioni previdenziali in relazione all’art 38 della Costituzione, orientato ad assicurare l’adempimento delle prestazioni previdenziali. Gli enti previdenziali, qualora il mancato versamento di contributi non integri una fattispecie penale, ma sia sottoposta  ad una sanzione amministrativa, emettono ordinanza ingiunzione per il pagamento delle somme dovute, la quale come è noto costituisce titolo esecutivo e deve essere opposta entro trenta giorni dalla notificazione davanti al giudice del lavoro. Tale ordinanza ingiunzione, secondo l’orientamento della Suprema Corte, può essere emessa anche solo in base al verbale ispettivo dell’Inps da cui risulti una irregolarità contributiva.    <br />
E’ evidente che in tale contesto normativo l’accertamento risultante in un verbale ispettivo di irregolarità contributiva e la pendenza di contestazione al riguardo configurano una situazione di irregolarità contributiva che conduce alla legittima esclusione dalle gare.<br />
La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce, infatti, indice rivelatore della correttezza dell&#8217;impresa nei rapporti con le proprie maestranze e deve, pertanto, poter essere apprezzata in relazione ai periodi durante i quali l&#8217;impresa stessa era tenuta ad effettuare i relativi versamenti e requisito sostanziale di partecipazione alla gara, per cui non può attribuirsi alcun effetto sanante alla domanda di dilazione e di rateizzazione del debito contributivo presentata dalla ditta interessata che trova suo presupposto in uno stato di irregolarità contributiva (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 giugno 2006, n. 4814).<br />
A conferma di tale interpretazione, si deve far riferimento all’art 2 del  d.l. n° 210 del  25-9-2002 convertito in legge n° 266 del 22-11-2002 che ha introdotto il certificato di regolarità contributiva per le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico a pena di revoca dell&#8217;affidamento . <br />
Il Consiglio di Stato si è già pronunciato nel senso che tale certificazione costituisca un requisito più stringente di quello di cui all&#8217;art. 75, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 554/1999. Quest&#8217;ultimo, infatti, facendo unicamente riferimento a gravi infrazioni debitamente accertate risultanti dai dati in possesso dell&#8217;Osservatorio dei lavori pubblici, fa emergere un concetto di irregolarità legata solo ad infrazioni contributive che hanno dato luogo a contenzioso e che siano state portate a conoscenza dell&#8217;Osservatorio. Il requisito, invece, previsto dall&#8217;art. 2 D.L. n. 210/2002, dispone un più ampio ambito di applicazione, prevedendo l&#8217;assenza di qualsiasi inadempienza agli obblighi previdenziali (iniziando dal mancato tempestivo pagamento delle somme dovute a seguito di dichiarazioni e denunce da parte del medesimo soggetto interessato). Tale requisito, quindi, non riferendosi solo a quelle evenienze in cui, soprattutto a seguito di accertamenti o rettifiche da parte degli enti previdenziali, possano sorgere contenziosi di non agevole e pronta definizione ovvero alle non frequenti ipotesi in cui si tratta di verificare le condizioni per un condono o per una rateizzazione, determina l&#8217;esclusione, dalla contrattazione con le amministrazioni, di quelle imprese che non siano corrette in relazione agli obblighi previdenziali, anche con riferimento alle ipotesi in cui non si adempia ad obblighi rispetto ai quali non vi siano ragionevoli motivi per non effettuare o comunque per ritardare il pagamento. Si può anzi affermare che quest&#8217;ultime ipotesi siano anch&#8217;esse gravi (indipendentemente dall&#8217;importo del contributo dovuto ), proprio perché rivelano un atteggiamento di trascuratezza verso gli obblighi previdenziali, ritenuti probabilmente meno importanti rispetto ad altri obblighi.<br />
La estrema gravità del mancato rispetto degli obblighi contributivi riguarda non solo i diritti dei lavoratori, ma anche sia la finanza pubblica, costretta ad impegnare ingenti risorse per sopperire ai notevoli deficit degli enti previdenziali, sia la corretta concorrenza tra le imprese del settore, potendo essere avvantaggiate le imprese che non rispettano in tutto o in parte, gli obblighi previdenziali.Il legislatore vuole invero escludere dalla contrattazione con le amministrazioni quelle imprese che non siano corrette  per quanto concerne gli obblighi previdenziali, anche, e forse soprattutto con riferimento alle ipotesi in cui non si adempia ad obblighi rispetto ai quali non vi siano ragionevoli motivi per non effettuare o comunque per ritardare il pagamento (Cds Sez. V, Sent. n. 4273 del 01-08-2007).<br />
Né a tal proposito può essere invocata la sentenza della Corte di giustizia CE , sez I, 9.2.2006, n. 226 secondo cui è conforme all&#8217;art. 29, comma 1, lett. e e f, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992 n. 92/50/Cee (che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di pubblici servizi), la normativa o prassi amministrativa nazionali secondo cui un prestatore di servizi &#8211; il quale, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione a una gara, non abbia adempiuto ai suoi obblighi in materia di contributi previdenziali e tributari &#8211; può regolarizzare la sua situazione a posteriori (in forza di misure di condono fiscale o di sanatoria adottate dallo Stato o in forza di un concordato al fine di una rateizzazione o di una riduzione dei debiti o mediante la presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale) a condizione che provi, entro il termine stabilito dalla normativa o dalla prassi amministrativa nazionali, di aver beneficiato di tali misure o di un tale concordato, o che abbia presentato un tale ricorso entro questo termine. La predetta sentenza prevede infatti solo la possibilità , e non l&#8217;obbligo, per il legislatore nazionale di prevedere una tale regolarizzazione successiva e condiziona detta possibilità ad adempimenti precisi da parte dell&#8217;interessato.<br />
Ne deriva che la espressione “che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti” debba essere interpretata nel senso che non sussista il mancato pagamento di contributi previdenziali anche se vi sia contestazione giudiziaria o amministrativa.<br />
Si distingue, invece da tale nozione di regolarità contributiva la  formulazione dell’art. 38 , comma 1, lett. i) del d.lgs. n° 163 del 2006, per cui sono escluse dalla partecipazione alle procedure di gara e dalla stipula dei relativi contratti i soggetti che &#8220;che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;&#8221; tale formulazione pone il problema se la esclusione consegua solo in caso di violazioni gravi e definitivamente accertate, con conseguente necessità di definire quando una violazione possa ritenersi grave e quando si debba ritenersi definitivamente accertata.<br />
Nel caso di specie, poiché il bando di gara risale alla vigenza della legge n° 157 del 1995 nel vecchio testo con il richiamo all’art 12 del d.lgs n° 358 del 1992, si deve ritenere causa di esclusione dalla gara qualsiasi situazione di mancata regolarità contributiva.<br />
Ne deriva la legittimità del provvedimento di esclusione da parte dell’azienda ospedaliera. <br />
Il ricorso è dunque infondato e deve essere respinto.<br />
In considerazione della complessità della questioni sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2008. <br />
Il Presidente:        Stefano Baccarini	<br />	<br />
L’Estensore:         Cecilia Altavista</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-17-6-2008-n-5918/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2008 n.5918</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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