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	<title>17/5/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>17/5/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2012 n.4458</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-17-5-2012-n-4458/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-17-5-2012-n-4458/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-17-5-2012-n-4458/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2012 n.4458</a></p>
<p>G. Daniele Pres. &#8211; C. Taglienti Est. F. Campisi (Avv.ti L. Canepa, S. De Luca, R. Righi) contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina (Avvocatura dello Stato) e nei confronti del Consiglio Nazionale dei Chimici (Avv.ti G. Lentini, A.M. Leozappa)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-17-5-2012-n-4458/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2012 n.4458</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-17-5-2012-n-4458/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2012 n.4458</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Daniele Pres. &#8211; C. Taglienti Est.<br /> F. Campisi (Avv.ti L. Canepa, S. De Luca, R. Righi) contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina (Avvocatura dello Stato) e nei confronti del Consiglio Nazionale dei Chimici (Avv.ti G. Lentini, A.M. Leozappa) e con l&#8217;intervento ad adiuvandum di M. Bussichella (Avv. D. De Luca)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;idoneità a svolgere le funzioni di consulente chimico di porto per i possessori della laurea triennale in chimica iscritti nella sezione B dell&#8217;albo professionale dei chimici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Trasporti – Porti ed aeroporti &#8211; Possessori di laurea triennale in chimica iscritti nella sezione B dell’albo – Idoneità a svolgere le funzioni di consulente chimico di porto &#8211; Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>I soggetti in possesso della laurea triennale in chimica ed iscritti nella sezione B dell’albo professionale dei chimici sono idonei, ai sensi della normativa vigente in materia, a svolgere le funzioni di consulente chimico di porto</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7711 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Ferdinando Campisi, rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Canepa, Sarita De Luca, Roberto Righi, con domicilio eletto presso Roberto Righi in Roma, via Carducci, 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,in persona del Ministro pro tempore;<br />
Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, in persona del Comandante pro tempore;<br />
rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Consiglio Nazionale dei Chimici, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Lentini, Antonio Maria Leozappa, con domicilio eletto presso Patrizio Leozappa in Roma, via G.Antonelli, 15; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad adiuvandum:<br />
Massimo Bussichella, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Donato De Luca, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>REVOCA IMMEDIATA DEL DECRETO DI NOMINA A CONSULENTE CHIMICO DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI VIBO VALENTIA MARINA</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina e del Consiglio Nazionale dei Chimici;<br />	<br />
Visto l’atto d’intervento;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 aprile 2012 il consigliere Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 15 settembre 2011 e depositato il 26 successivo Ferdinando Campisi, dottore in chimica ed iscritto all’albo dei chimici della Calabria, sezione B, nominato consulente chimico nel compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina, impugna il provvedimento della Capitaneria di Porto con il quale è stato revocato il suddetto atto di nomina; nonché la circolare del Ministero Infrastrutture e trasporti in base alla quale, secondo l’orientamento espresso dal Consiglio nazionale dell’ordine dei chimici, la laurea triennale non consente di svolgere tutte le attività richieste al consulente chimico di porto, ritenendosi necessaria la laurea magistrale e l’iscrizione alla sezione A del relativo albo professionale.<br />	<br />
Premesso che la circolare DEM 3/1160 del 1999 elenca tutte le attività che deve svolgere il consulente chimico di porto e prevede oltre al titolo di studio un tirocinio con esame finale, il superamento del quale comporta titolo abilitante ; richiamato il DPR n. 328/01 che fa salvi i titoli abilitativi già conseguiti, il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:<br />	<br />
violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90: non è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca;<br />	<br />
violazione degli artt 3, 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione, ingiustizia, difetto dei presupposti, sviamento: il potere di autotutela deve essere esercitato entro un termine ragionevole con valutazione delle posizioni consolidate, del ragionevole affidamento sugli atti amministrativi e dell’interesse pubblico; nel caso in esame la revoca (o annullamento) è intervenuta cinque anni dopo la nomina, nonostante la revisione degli albi sia intervenuta nel 2001; non è stato considerato il superamento del tirocinio abilitante;<br />	<br />
violazione della circolare ministeriale n. 3/1160 del 1999; eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed illogicità: il tirocinio si svolge su materie che non rientrano nel piano di studi delle lauree.<br />	<br />
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate che hanno ribadito l’orientamento già espresso in ordine alla necessità del titolo di studio magistrale ed all’iscrizione nella sezione A dell’albo, evidenziando le differenze; hanno altresì evidenziato che l’art. 7 della legge n. 241/90 non è stato violato sia perché l’atto non poteva che essere quello adottato, sia perché in precedente ricorso il ricorrente aveva già fornito tutti gli elementi utili a sua difesa; che trattasi di annullamento d’ufficio ed il trascorrere del tempo non può avere effetti prevalendo qui l’interesse pubblico; che la circolare del 2011, qui impugnata, integra quella del 1999; hanno infine richiesto di valutare la competenza territoriale del Tribunale adito.<br />	<br />
In data 26 ottobre 2011 il ricorrente ha notificato motivo aggiunto, in relazione agli atti depositati dall’Amministrazione resistente.<br />	<br />
Con esso ha eccepito la violazione del principio di cui all’art. 1 della legge n. 241/90 e dell’art. 36 c.2 lett. m) del DPR 5 giugno 2001 n. 328: tra le competenze del laureato in chimica “junior” iscritto nella sezione B dell’albo vi è anche quella relativa agli accertamenti sulle navi relativamente agli aspetti chimici e rilascio di certificati di pericolosità: trattasi proprio dei compiti previsti per il consulente chimico di porto nella circolare del 1999.<br />	<br />
Costituitosi il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei chimici, ha preliminarmente eccepito la tardività del motivo aggiunto e la mancata impugnazione del parere del Consiglio dell’ordine sulla base del quale si è formato l’atto ministeriale impugnato; ha quindi rilevato che il tirocinio non assorbe il titolo di studio; le analisi chimiche e di laboratorio sono riservate alla laurea magistrale; le lauree citate nella circolare del 1999 erano lauree quinquennali; nel corso di studi della laurea magistrale sono previste molte esercitazioni di laboratorio; prevale l’interesse pubblico sull’affidamento del privato.<br />	<br />
E’ intervenuto ad adjuvandum il dott Massimo Bussichella che ha ribadito le ragioni esposte nel ricorso principale ed ha evidenziato come il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei chimici in altra occasione abbia richiamato proprio l’art. 36 c.2 lett m del DPR 328/01.<br />	<br />
Con memorie del 22 marzo e del 5 aprile 2012 ha replicato il ricorrente: ha evidenziato come il motivo aggiunto sia comunque nei termini previsti per il ricorso introduttivo, considerando la sospensione feriale; la mancata impugnazione di pareri è irrilevante trattandosi di atti endoprocedimentali: il parere era comunque espresso in maniera perplessa; non rientra tra le attività del consulente di porto quella di svolgere analisi di laboratorio.<br />	<br />
Con memoria ha replicato il Consiglio dell’Ordine escludendo la contraddittorietà con il parere del 2008, nel quale la lettera m) dell’art. 36 c.2 DPR 328/2001 era indicata solo per affermare la competenza del chimico in generale e non del chimico junior.<br />	<br />
Con memoria ha replicato anche l’interveniente, ribadendo la contraddittorietà dei pareri espressi dal Consiglio dell’Ordine nel 2008 e nel 2011.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 27 aprile 2012 la causa è stata spedita in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in epigrafe vengono impugnati l’atto di revoca (o annullamento) del provvedimento di nomina del ricorrente quale consulente chimico di porto della Capitaneria di Vibo Valentia e la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, posta a base del suddetto atto di revoca, in base alla quale la laurea triennale e l’iscrizione alla sez. B dell’albo dei chimici non consentono di svolgere l’attività di consulente chimico di porto.<br />	<br />
Preliminarmente il Collegio rileva la competenza territoriale del TAR Lazio in quanto l’atto sostanzialmente lesivo, del quale il provvedimento impugnato costituisce applicazione concreta, è costituito dalla circolare ministeriale che ha portata generale su tutto il territorio nazionale.<br />	<br />
Sempre in via preliminare devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità avanzate dalla difesa del Consiglio dell’Ordine.<br />	<br />
Il motivo aggiunto non è tardivo in quanto, considerata la sospensione feriale, esso risulta comunque notificato entro i termini previsti per il ricorso principale; peraltro anche nella sostanza difficilmente può considerarsi motivo aggiunto, in quanto contiene semplicemente un riferimento normativo (peraltro “jura novit curia”) presente nel ricorso introduttivo solo nella parte riguardante il “fatto”, nel quale ricorso tuttavia la violazione di legge, nei termini stessi specificati nel motivo aggiunto, era stata chiaramente eccepita tra gli specifici motivi di censura.<br />	<br />
Non costituisce poi profilo d’inammissibilità la mancata impugnazione di un parere, laddove il ricorso s’incentra sull’atto amministrativo che tale parere ha recepito; trattasi infatti di atto endoprocedimentale non direttamente lesivo.<br />	<br />
Nel merito il ricorso appare fondato nei termini indicati in motivazione.<br />	<br />
Nella sostanza la questione attiene alla possibilità per i soggetti in possesso della laurea triennale in chimica ed iscritti nella sezione B dell’albo professionale dei chimici di svolgere le funzioni di consulente chimico di porto.<br />	<br />
Tale possibilità era stata infatti riconosciuta fino al 2011, data in cui è intervenuta la direttiva ministeriale impugnata che, sulla base di un parere espresso dal Consiglio nazionale dell’ordine dei chimici, ha ritenuto necessario il possesso della laurea magistrale e l’iscrizione nella sezione A dell’albo professionale.<br />	<br />
Profili di fondatezza possono riscontrarsi, in primo luogo, nella censura di carattere procedimentale di violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, in quanto: a) non risulta comunicato l’avvio dello specifico provvedimento di “revoca” qui impugnato, irrilevante essendo, e comunque indimostrato, l’eventuale comunicazione di avvio di altro analogo provvedimento emesso da altra amministrazione; b) per quanto di seguito si dirà sia la direttiva ministeriale sia il provvedimento di “revoca” non possono ritenersi atti vincolati, per i quali l’intervento dell’interessato sarebbe comunque ininfluente.<br />	<br />
Ma a prescindere da ciò la questione di fondo posta dal ricorrente appare meritevole di considerazione.<br />	<br />
La circolare ministeriale DEM 3/SP 1160/990 reca la disciplina dell’attività dei consulenti chimici di porto e prevede tra l’altro: il possesso della laurea in chimica, chimica industriale o ingegneria chimica, l’iscrizione all’albo professionale, il compimento di tirocinio pratico di un anno presso un consulente chimico di porto; il superamento di una prova teorica. Esso elenca poi al punto 3 le attività che deve svolgere il consulente chimico di porto.<br />	<br />
Successivamente a detta circolare, anche in relazione all’introduzione nell’ordinamento della laurea c.d. “breve” triennale oltre a quella magistrale quinquennale, è intervenuto il DPR n.328/2001 del 5.6.2001 che ha previsto all’art. 36 in relazione alle due distinte sezioni per gli albi professionali dei chimici, in corrispondenza delle due diverse laure (sez. A per laurea magistrale, sez. B per laurea c.d. “junior”) l’elenco delle attività professionale che gli iscritti alle due sezioni possono svolgere.<br />	<br />
Per quanto riguarda in particolare la sez. B è tra l’altro prevista al comma 2 lett. m) “accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio di certificato di non pericolosità per le navi”. <br />	<br />
Nel 2008 il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei chimici emise un parere (4 dicembre 2008 n. 769/08/cnc/faut), nel quale, seppure al diverso fine di rivendicare alla propria competenza la tenuta di un registro dei “consulenti chimici di porto”, indicò esplicitamente la norma suddetta affermandone la specificità in quanto “non si rinvengono analoghe o similari attribuzioni in capo ad altre categorie professionali”.<br />	<br />
Orbene il parere espresso dal Consiglio dell’Ordine con la nota del 12 aprile 2011 può definirsi, nelle sue conclusioni, non del tutto satisfattivo, affermandosi che il Consiglio “ritiene doversi propendere per l’interpretazione….”. e ciò evidentemente anche in relazione implicita al parere precedentemente emesso, che rendeva la questione comunque assai dubbia.<br />	<br />
Inoltre in esso si afferma che pur prevedendo il DPR 328/2001 all’art. 36 c.2 lett. m) tra le attività consentite ai chimici iscritti nella sez. B “accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici, rilascio di certificato di non pericolosità delle navi”, tuttavia l’art. 36 c.1 lett. e) del citato DPR prevede tra le competenze degli iscritti alla sezione A “verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche infiammabili, nocive, corrosive, irritanti, tossiche contenute o presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro”.<br />	<br />
Sulla base della “più ampia portata” di tale competenza, il Consiglio ha emesso il parere in base al quale si deve propendere per l’interpretazione che esclude tra le competenze del chimico iscritto nella sez. B quella di consulente chimico di porto.<br />	<br />
Se però si ha riguardo alle attività del consulente chimico di porto di cui al punto 3 della circolare del 1999, si constata che esse consistono in accertamenti di pericolosità delle navi e nel rilascio di certificazioni di non pericolosità che rientrano esattamente tra le competenze previste alla lettera m) dell’art. 36 c.2 cit.<br />	<br />
Né su tale circolare può avere influenza, ai fini della determinazioni delle specifiche competenze da svolgere, la direttiva qui impugnata che, pur essendo fonte normativa di pari grado, nulla aggiunge ai compiti del consulente chimico di porto.<br />	<br />
Sarebbe stato quindi necessario verificare puntualmente le varie attività richieste al consulente chimico di porto ed indicare quali di esse non potevano rientrare tra le competenze generali previste dalla citata lett. m); anche in considerazione del fatto che solo detta disciplina contempla espressamente attività di verifica e controllo sulle navi, essendo quella elencata per gli iscritti alla sez A di carattere più generale e meno specifica.<br />	<br />
In buona sostanza l’interpretazione data dal Consiglio Nazionale e recepita dal Ministero rende inefficace la specifica normativa prevista per gli accertamenti sulle navi.<br />	<br />
A nulla cioè vale rilevare che per gli iscritti alla sezione A si riscontrano (ovviamente) competenze più ampie, tra le quali anche le analisi di laboratorio ( come sostenuto nelle difese dell’ente), se poi non si indica in concreto perché la pur specifica competenza sulla pericolosità delle navi prevista proprio per gli iscritti alla sez. B sia da ritenersi insufficiente per svolgere l’attività di consulente chimico di porto.<br />	<br />
Il Ministero quindi nel recepire acriticamente il parere insufficiente ed in parte contraddittorio del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei chimici, è incorso in un eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, non avendo svolto quelle ulteriori indagini che la sua competenza e responsabilità specifiche e la rilevanza nazionale della questione richiedevano.<br />	<br />
Peraltro anche il provvedimento di “revoca” che in realtà è un annullamento in autotutela, ha recepito la direttiva ministeriale, che invitava a tenere conto di quanto espresso dal Consiglio dell’Ordine, senza considerare, ad esempio se gli effetti dovevano operare ex tunc od ex nunc, considerando tra l’altro l’avvenuto tirocinio ed il superamento dell’esame specifico previsto dalla circolare del 1999, considerando altresì la portata dell’art. 8 del DPR 328/01 che comunque afferma un principio di salvaguardia dei titoli abilitanti già rilasciati, nonché valutando se potessero residuare comunque delle competenze per gli iscritti alla sez. B in relazione alla specifica previsione della citata lett. m), viste le attività rimesse al consulente chimico di porto dal punto 3 della circolare del 1999.<br />	<br />
Anche tale provvedimento pertanto risulta emesso senza adeguata istruttoria e motivazione, in quanto nella sostanza si limita a recepire la direttiva ministeriale, applicandola retroattivamente senza specifiche valutazioni.<br />	<br />
Ed infatti l’argomento relativo alla sussistenza delle sole lauree quinquennali all’atto della emanazione della circolare del 1999 è chiaramente superato dalla disciplina di specie successivamente intervenuta, che prevede appunto specifiche competenze per i soggetti in possesso della laurea junior e di quella magistrale, e rimette ai primi l’unica specifica competenza in materia di sicurezza delle navi e di rilascio dei certificati di non pericolosità.<br />	<br />
Competenza che non poteva essere posta nel nulla, senza valutare la possibilità di svolgere comunque alcune attività ed in ogni caso la rilevanza di titoli abilitativi già rilasciati.<br />	<br />
Nei termini sopra indicati, e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, il ricorso deve essere accolto.<br />	<br />
Considerata la particolarità della questione e considerati i pareri del Consiglio nazionale dell’ordine dei chimici, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Carlo Taglienti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giampiero Lo Presti, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-17-5-2012-n-4458/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2012 n.4458</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2012 n.119</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2012-n-119/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2012-n-119/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2012-n-119/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2012 n.119</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Criscuolo in tema di nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie Pubblico impiego – Settore sanitario – Artt. 12-bis, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e 12-ter, commi 1, 4 e 6 della legge</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2012-n-119/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2012 n.119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2012-n-119/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2012 n.119</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Criscuolo</span></p>
<hr />
<p>in tema di nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Settore sanitario – Artt. 12-bis, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e 12-ter, commi 1, 4 e 6 della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 – Disposizioni in tema di nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie – Mancato coinvolgimento del rettore dell&#8217;università nella predisposizione dell&#8217;elenco dei candidati idonei – Competenza della giunta regionale per la valutazione dell’attività del direttore generale senza la previsione di protocolli d&#8217;intesa tra regioni e università – Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri – Asserita violazione degli artt. 33, sesto comma, 117, terzo comma, 118 della Costituzione, in relazione all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), nonché al principio di leale collaborazione tra Università e Regione – illegittimità costituzionale parziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 12-bis, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), aggiunto dall’articolo 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per l’attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni e d integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 – Ordinamento del sistema sanitario regionale – e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15), nella parte in cui si applica anche alla nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie;<br />
È costituzionalmente illegittimo l’articolo 12-ter, commi 1, 4 e 6 della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3, aggiunto  dall’articolo 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6, nella parte in cui si applica anche ai direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per l’attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 – Ordinamento del sistema sanitario regionale – e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15), che aggiunge gli articoli 12-bis e 12-ter alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 26-29 settembre 2011, depositato in cancelleria il 29 settembre 2011, ed iscritto al n. 109 del registro ricorsi 2011.</p>
<p>Udito nell’udienza pubblica del 18 aprile 2012 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;<br />	<br />
udito l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso consegnato per la notifica il 26 settembre 2011, ricevuto dall’ente destinatario il 29 settembre 2011 e depositato in pari data, ha promosso – in riferimento agli articoli 33, sesto comma, 117, terzo comma, 118 della Costituzione, in relazione all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), nonché al principio di leale collaborazione tra Università e Regione – questioni di legittimità costituzionale concernenti «l’art. 12-bis, commi 1 e 2, che disciplinano le modalità di nomina del direttore generale delle Aziende sanitarie, e l’art. 12-ter, commi 1, 4 e 6, riguardante la valutazione dell’attività del direttore generale, della legge della Regione Umbria n. 6 del 20 luglio 2011», recante «Disciplina per l’attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15».<br />	<br />
2.— Il ricorrente deduce che l’art. 12-bis, commi 1 e 2, della legge regionale n.3 del 1998 disciplina le modalità di nomina del direttore generale delle Aziende sanitarie, prevedendo che la nomina stessa avvenga nell’ambito di un elenco di candidati idonei a ricoprire il suddetto ruolo, predisposto dalla Giunta regionale (art. 12-bis, comma 1).<br />	<br />
L’art. 12-bis, comma 2, definisce poi i criteri per la verifica dei requisiti necessari alla designazione, con facoltà di prevedere ulteriori titoli e attestazioni comprovanti una qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa rispetto all’incarico da ricoprire.<br />	<br />
Tali disposizioni regionali, nella parte in cui disciplinano anche la nomina dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle strutture universitarie nella predisposizione dell’elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale di tali aziende, circoscriverebbero la facoltà di scelta del Rettore, prevista dal comma 3 dell’art. 12, ad una rosa di candidati previamente individuati dalla sola Regione, con conseguente violazione del principio stabilito dall’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999, alla stregua del quale il direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è nominato dalla Regione, «acquisita l’intesa con il rettore dell’università».<br />	<br />
Le citate disposizioni, dunque, «oltre a violare i menzionati principi fondamentali in materia di tutela della salute, riservati alla legislazione statale dal terzo comma dell’art. 117 Cost., ledono altresì l’autonomia universitaria di cui all’art. 33, sesto comma, Cost., nonché il principio di leale collaborazione tra Università e Regione di cui agli artt. 117 e 118 Cost.».<br />	<br />
Inoltre, l’art. 12-ter, riguardante la valutazione dell’attività del direttore generale, prevede che la Giunta regionale disciplini le modalità e i criteri per tale valutazione (comma 1) e disponga, con provvedimento motivato, la conferma dell’incarico o la risoluzione del contratto (comma 6). La norma stabilisce, altresì, al comma 4, che, ai fini della valutazione dell’attività compiuta dal direttore generale delle aziende ospedaliere, la Giunta regionale acquisisca il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria.<br />	<br />
Le suddette disposizioni, nella parte in cui comprendono tra i loro destinatari anche i direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie, contrasterebbero con i principi dettati dal d.lgs. n. 517 del 1999 e, in particolare, con il disposto dell’art. 4, comma 2, di tale normativa, secondo la quale i procedimenti di verifica dei risultati dell’attività dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie, e le relative procedure di conferma e revoca, «sono disciplinati da protocolli d’intesa tra regioni ed università».<br />	<br />
Infatti, le disposizioni medesime, non rinviando ai detti protocolli d’intesa, ma prevedendo esclusivamente il parere della citata Conferenza permanente, non garantirebbero la partecipazione della componente universitaria alla procedura di valutazione de qua.<br />	<br />
Pertanto, anche tali norme regionali, oltre a violare i menzionati principi fondamentali in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.), lederebbero, altresì, l’autonomia universitaria di cui all’art. 33, sesto comma, Cost., nonché il principio di leale collaborazione tra Università e Regione, di cui agli artt. 117 e 118 Cost. (sono richiamate le sentenze di questa Corte nn. 217 e 68 del 2011 e n. 233 del 2006).<br />	<br />
Il ricorrente conclude, dunque, per la declaratoria d’illegittimità costituzionale della normativa censurata.<br />	<br />
La Regione Umbria non ha svolto attività difensiva.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con il ricorso indicato in epigrafe ha impugnato, in riferimento agli articoli 33, sesto comma, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Università e Regione «l’art. 12-bis, commi 1 e 2, che disciplinano le modalità di nomina del direttore generale delle Aziende sanitarie e l’art. 12-ter, commi 1, 4 e 6, riguardante la valutazione dell’attività del direttore generale, della legge della Regione Umbria n. 6 del 20 luglio 2011», recante «Disciplina per l’attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998 n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15».<br />	<br />
L’indicazione della normativa censurata non è precisa, perché gli artt. 12-bis (commi 1 e 2) e 12-ter (commi 1, 4 e 6) sono stati inseriti dall’art. 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per l’attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 – Ordinamento del sistema sanitario regionale – e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 5), dopo l’art. 12 della citata legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), della quale dunque sono parte.<br />	<br />
Tale imprecisione, tuttavia, non si riflette sulla corretta individuazione delle norme impugnate, e, quindi, non incide sull’ammissibilità dell’impugnazione, perché dette norme sono riportate con chiarezza nel ricorso, il cui testuale tenore non lascia dubbi al riguardo (ex multis: sentenze n. 67 del 2011 e n. 307 del 2009).<br />	<br />
2.— L’art. 12-bis della normativa in esame dispone nel comma 1 che «La Giunta regionale istituisce, entro il 31 maggio 2012, l’elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie regionali. L’elenco degli idonei è aggiornato ogni due anni ed è pubblicato nel sito internet e nel Bollettino ufficiale della Regione». Il comma 2 aggiunge che «Ai fini dell’inserimento nell’elenco dei candidati idonei, la Giunta regionale definisce con specifico atto i criteri per la verifica dei requisiti di cui all’articolo 3-bis del d.lgs. n. 502/1992 e può prevedere specifici titoli e attestazioni comprovanti una qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa rispetto all’incarico da ricoprire».<br />	<br />
Ad avviso del ricorrente, tali disposizioni, nella parte in cui disciplinano anche la nomina dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle strutture universitarie nella predisposizione dell’elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale di tali aziende, circoscriverebbero la facoltà di scelta ad opera del Rettore, stabilita dall’art. 12, comma 3, della citata legge regionale n. 3 del 1998, ad una rosa di candidati previamente individuati dalla sola Regione, con conseguente violazione del principio dettato dall’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419). ai sensi del quale il direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è nominato dalla Regione, acquisita l’intesa con il rettore dell’università.<br />	<br />
Pertanto le disposizioni indicate, oltre a violare i menzionati principi fondamentali in materia di tutela della salute, riservati alla legislazione statale dall’art. 117, terzo comma, Cost., lederebbero, altresì, l’autonomia universitaria di cui all’art. 33, sesto comma, Cost., nonché il principio di leale collaborazione tra Università e Regione, di cui agli artt. 117 e 118 Cost.<br />	<br />
2.1.— La questione, nei limiti in cui è proposta, è fondata.<br />	<br />
Le norme impugnate disciplinano le modalità di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie, comprendendo in tale espressione anche i direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie.<br />	<br />
Ciò si evince in modo chiaro dall’ampiezza della formula adottata, che non prevede alcuna esclusione per gli enti ora menzionati. Il dettato normativo, poi, rende palese che la nomina (affidata al Presidente della Giunta dall’art. 9 della stessa legge regionale n. 6 del 2011, norma che ha sostituito l’art. 12 della legge regionale n. 3 del 1998) deve avere luogo nell’ambito di un elenco di candidati idonei a ricoprire il suddetto ruolo, istituito dalla medesima Giunta regionale (art. 12-bis, comma 1), alla quale, ai fini della formazione di tale elenco, è demandata la definizione dei criteri necessari, con la facoltà di prevedere specifici titoli e attestazioni comprovanti una qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa rispetto all’incarico da ricoprire (art. 12-bis, comma 2).<br />	<br />
La normativa qui richiamata, nella parte in cui si applica alla nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie, va ricondotta nell’ambito della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.), sicché deve rispettare i principi fondamentali determinati dalla legge statale (sentenza n. 233 del 2006).<br />	<br />
Al riguardo, l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999 dispone, tra l’altro, che il direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è nominato dalla Regione, acquisita l’intesa con il Rettore dell’Università. Inoltre, l’art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999 dispone che «L’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d’intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio»; e il comma 2 aggiunge che tali protocolli sono stipulati in conformità ad apposite linee guida contenute in atti d’indirizzo e coordinamento emanati nelle forme previste dalla norma stessa, che detta anche appositi criteri e principi direttivi.<br />	<br />
Orbene, la normativa qui censurata disciplina in modo autonomo ed unilaterale le modalità di nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie, senza prevedere alcun coinvolgimento della componente universitaria e restringendo il procedimento d’intesa con il Rettore (pure previsto dall’art. 12, comma 3, della legge della Regione Umbria n. 3 del 1998) soltanto ai nominativi dei candidati idonei, contenuti in un elenco predisposto in via esclusiva dalla Giunta regionale, cui è, altresì, demandata la definizione dei criteri per la verifica dei requisiti necessari.<br />	<br />
Detta normativa, dunque, da un lato, si è posta in contrasto con i citati principi fondamentali della legislazione statale e, dall’altro, ha leso l’autonomia universitaria garantita dall’art. 33, sesto comma, Cost., sottraendo all’Università ogni forma di effettiva partecipazione alla nomina dei direttori generali delle aziende ora indicate, con violazione altresì del principio di leale collaborazione tra Regione e Università stessa (sentenze n. 217 e n. 68 del 2011).<br />	<br />
Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 12-bis, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria n. 3 del 2008, aggiunto dall’art. 10 della legge regionale n. 6 del 2011, nella parte in cui si applica anche alla nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie.<br />	<br />
3.— L’art. 12-ter della normativa in esame, sotto la rubrica «Valutazione dell’attività del direttore generale», prevede nel comma 1 che la Giunta regionale disciplini le modalità e i criteri per tale valutazione, in riferimento alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza, con cadenza annuale; nel comma 4, dispone che la Giunta regionale, ai fini della valutazione medesima, acquisisca preventivamente i pareri di cui all’art. 5, comma 4, lettera c), della legge della Regione Umbria n. 3 del 1998, precisando che per le aziende ospedaliere il parere è reso dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale; nel comma 6 stabilisce che, all’esito della verifica, la Giunta regionale disponga, con provvedimento motivato, la conferma dell’incarico o la risoluzione del contratto.<br />	<br />
La difesa dello Stato sostiene che tale normativa, nella parte in cui comprende anche i direttori generali delle aziende ospedaliero-universtarie, contrasti con i principi fissati dal d.lgs. n. 517 del 1999 e, in particolare, con la statuizione dettata dall’art. 4, comma 2, secondo la quale i procedimenti di verifica dei risultati dell’attività dei direttori generali e le relative procedure di conferma e revoca sono disciplinati da protocolli d’intesa tra Regioni e Università.<br />	<br />
Infatti, le suddette disposizioni, non rinviando ai protocolli d’intesa, ma prevedendo esclusivamente il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria, non garantirebbero la partecipazione della componente universitaria alla procedura di valutazione in questione, con conseguente violazione degli artt. 33, sesto comma, e 117, terzo comma, nonché del principio di leale collaborazione.<br />	<br />
3.1.— Anche tale questione è fondata.<br />	<br />
Richiamate le considerazioni in precedenza svolte (punto 2.1.), si deve qui ribadire che la disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università, regolata dal d.lgs. n. 517 del 1999 (che detta principi fondamentali in materia di tutela della salute, spettante alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell’art. 117, comma terzo, Cost.), è affidata ai protocolli d’intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio (sentenza n. 233 del 2006, punto 12.1 del Considerato in diritto). Si deve poi aggiungere che, a norma dell’art. 4, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto legislativo «I protocolli d’intesa tra regioni e università disciplinano i procedimenti di verifica dei risultati dell’attività dei direttori generali e le relative procedure di conferma e revoca, sulla base dei principi di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».<br />	<br />
In contrasto con tali disposizioni, la normativa censurata affida in modo sostanzialmente esclusivo alla Giunta regionale il procedimento di valutazione, conferma dell’incarico o risoluzione del contratto per i direttori generali, prevedendo per le aziende ospedaliere soltanto un parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, laddove il procedimento stesso doveva essere definito in uno specifico protocollo d’intesa tra gli enti interessati.<br />	<br />
Sussistono, dunque, le denunziate violazioni degli artt. 33, sesto comma, e 117, terzo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione tra Università e Regione.<br />	<br />
Ne consegue che deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 12-ter, commi 1, 4 e 6, della legge della Regione Umbria n. 3 del 1998, aggiunto dall’art. 10 della legge della Regione Umbria n. 6 del 2011, nella parte in cui si applica anche ai direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie.<br />	<br />
Ogni altro profilo di censura resta assorbito.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per Questi Motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12-bis, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), aggiunto dall’articolo 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per l’attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni e d integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 – Ordinamento del sistema sanitario regionale – e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15), nella parte in cui si applica anche alla nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie;<br />	<br />
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12-ter, commi 1, 4 e 6 della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3, aggiunto dall’articolo 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6, nella parte in cui si applica anche ai direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2012.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2012.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2012-n-119/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2012 n.119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.1734</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-1734/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-1734/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.1734</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento del servizio sanitario veterinario di un’azienda ulss nella parte in cui prescrive alla ricorrente lo sfoltimento degli animali (galline ovaiole) in eccedenza entro un mese, in relazione alla circostanza che la ricorrente ha proposto un piano di adeguamento ai nuovi parametri comunitari e lo sta portando</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-1734/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.1734</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-1734/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.1734</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento del servizio sanitario veterinario di un’azienda ulss nella parte in cui prescrive alla ricorrente lo sfoltimento degli animali (galline ovaiole) in eccedenza entro un mese, in relazione alla circostanza che la ricorrente ha proposto un piano di adeguamento ai nuovi parametri comunitari e lo sta portando avanti, e quindi non può considerarsi inadempiente rispetto all’obbligo di legge; ritenuto sussistere il pregiudizio grave e irreparabile determinato dall’eliminazione di un rilevante numero di esemplari. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01734/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03208/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3208 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc Agricola Fattorie Menesello di Menesello S.</b> e <b>C S.S.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Chiara Cacciavillani, Carlo Alberto Tesserin, con domicilio eletto presso Chiara Cacciavillani in Roma, via Tacito 41;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <b>Ministero della Salute</b>, <b>Azienda ULS n. 17 Este</b>, non costituiti; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Comune di Lozzo Atestino</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
provvedimento servizio sanitario veterinario dell&#8217;azienda ulss n. 17 nella parte in cui prescrive alla ricorrente lo sfoltimento degli animali in eccedenza entro il 30 aprile 2012 &#8211; risarcimento danni	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2012 il Cons. Germana Panzironi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il ricorso, ad un sommario esame proprio della sede cautelare, appare assistito dal requisito del fumus boni iuris in relazione alla circostanza che la ricorrente ha proposto un piano di adeguamento ai nuovi parametri comunitari e lo sta portando avanti, e quindi non può considerarsi inadempiente rispetto all’obbligo di legge;<br />	<br />
ritenuto sussistere il pregiudizio grave e irreparabile determinato dall’eliminazione di un rilevante numero di esemplari.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)<br />	<br />
Accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende il provvedimento impugnato<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 11.12.2012.<br />	<br />
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 500,00.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maddalena Filippi, Presidente<br />	<br />
Germana Panzironi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-1734/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.1734</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.1731</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-1731/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-1731/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-1731/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.1731</a></p>
<p>Va sospesa l’ordinanza del Sindaco di Roma con la quale viene fatto divieto di somministrare o vendere bevande alcoliche per l’asporto o il consumo al di fuori del locale di vendita dopo le ore 23.00 e sino alle ore 06.00 in determinati ambiti urbani sino alla data del 30.09.2012, se</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-1731/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.1731</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-1731/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.1731</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’ordinanza del Sindaco di Roma con la quale viene fatto divieto di somministrare o vendere bevande alcoliche per l’asporto o il consumo al di fuori del locale di vendita dopo le ore 23.00 e sino alle ore 06.00 in determinati ambiti urbani sino alla data del 30.09.2012, se 1) la reiterazione di ordinanze con il medesimo contenuto sembra escludere la presenza della contingibilità ed urgenza della situazione, presupposto necessario per l’esercizio del potere sindacale di cui all’art. 54, co. 4, d.lgs. n. 267 del 2000; 2) la reiterazione di ordinanze con il medesimo contenuto è potenzialmente idonea a differire sine die gli effetti di un provvedimento di urgenza, che dovrebbero essere necessariamente limitati nel tempo; 3) la motivazione dell’ordinanza, facendo riferimento ad un singolo episodio, non dà sufficientemente conto delle ragioni dell’adozione dell’atto contingibile ed urgente e del perché la situazione non possa essere fronteggiata con i mezzi ordinari; 4) la diminuzione dei disagi legati al fenomeno della c.d. movida notturna e del connesso allarme sociale nel periodo di vigenza dell’ordinanza sindacale n. 296 del 16 dicembre 2011 non sembra tenere conto del diverso periodo dell’anno preso in considerazione e, comunque, non costituisce una sufficiente ragione per escludere che la fattispecie possa essere disciplinata con gli ordinari strumenti di pianificazione e programmazione dagli organi comunali competenti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01731/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02867/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2867 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Associazione Riprendiamoci La Notte</b>, <b>La Rotonda 2011 S.r.l.</b>, <b>Mokagest S.r.l.</b>, <b>A.R.P. S.r.l.</b>, <b>Ia.Ta. di Iannelli Rocco &#038; C. S.n.c.</b>, <b>Sadac S.r.l.</b>, <b>Federica 2004 S.r.l.</b>, <b>Neos S.r.l.</b>, <b>Portorotondo S.r.l.</b>, <b>Annifo Immobiliare S.a.s.</b>, <b>Excite S.r.l.</b>, <b>Di Rienzo Michele e Figli S.R.L</b>, <b>Caffè del Porto S.r.l.</b>, <b>Bar Trilussa S.r.l.</b>, <b>Fincasa 2060 S.r.l.</b>, <b>T. Navona S.r.l.</b>, <b>Il Capriccio S.r.l.</b>, <b>Al Picchio S.r.l.</b>, <b>Zcr S.r.l.</b>, <b>Moco S.r.l.</b>, <b>Piccolo Buco S.r.l.</b>, <b>La Botticella di Poggi Giuliano S.n.c.</b>, <b>F&#038;B S.r.l.</b>, <b>Baccatrio S.r.l.</b>, <b>Serafini S.r.l.</b>, <b>Antico Caffè della Pace S.r.l.</b>, <b>Cantina Paradiso di Rybczynska A.W.</b>, <b>Elva S.r.l.</b>, <b>Osteria Der Belli di Piras Valentino &#038; C. S.n.c.</b>, <b>La Pura Vida S.r.l.</b>, <b>Wine Bar Cesaretto di Angelo Calvino S.n.c.</b>, <b>Arco degli Aurunci S.r.l.</b>, <b>Abc S.r.l.</b>, <b>Rassel S.R.L</b>, <b>Fe.Dim di Ferrari Cesare &#038; C. S.n.c.</b>, <b>Leonida 300 S.r.l.</b>, <b>Enoteca Trastevere S.r.l.</b>, <b>Le Mani in Pasta di della Porta Piras &#038; C. S.n.c.</b>, <b>Campo dei Fiori Cocktail Bar S.r.l.</b>, <b>Aramis S.r.l.</b>, <b>Anfiteatro S.r.l.</b>, <b>Bar Gelateria Li…Llà S.n.c.</b>, <b>Bar Antonella Pantellini Ditta Individuale</b>, <b>Sessantaquattro S.r.l.</b>, <b>Reggio Giorgio S.r.l.</b>, <b>Rox Trastevere S.r.l.</b>, <b>Caffè Aventino S.r.l.</b>, <b>Da Carlo S.r.l.</b>, <b>Cecere Antonietta</b>, <b>Tudini S.a.s. di Cecere Antonietta</b>, <b>Orlandi Maurizio</b>, <b>Cassandra S.r.l.</b>, <b>A.F.S.F. S.p.A.</b>, <b>On The Rox S.r.l.</b>, <b>La Scuderia S.r.l.</b>, <b>Ristorante al Presidente S.n.c.</b>, <b>G.R.G. S.r.l.</b>, <b>Amira di Sara Ciccotti</b>, <b>Teatro Centrale S.r.l.</b>, <b>Drink Art S.r.l.</b>, <b>Sempre e Comunque S.r.l.</b>, <b>Tre Esse S.a.s.</b>, <b>Jet Set S.r.l.</b>, <b>Anica Tws S.r.l.</b>, <b>Futurarte S.r.l.</b>, <b>Chocolat Cioccolatini D&#8217;Autore S.r.l.</b>, <b>Ma.Re. 2000 S.r.l.</b>, <b>Ca. Ma. Dif. S.r.l.</b>, <b>Ai Spaghettari Dal 1896 Fr.An. S.r.l.</b>, <b>Rua S.r.l.</b>, <b>Antigal S.n.c., K.J. S.r.l.</b>, <b>Imosca S.n.c. di Massimiliano &#038; Marco Mosca</b>, <b>Rome Beer Comany S.r.l.</b>, <b>Margherita Newton S.r.l., Elva S.r.l.</b>, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Manrico Borzi, Nicole Vuistiner, con domicilio eletto presso Manrico Borzi in Roma, via Ennio Quirino Visconti 11 int 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Roma Capitale</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rosalda Rocchi, domiciliata in Roma, presso l’Avvocatura Comunale, via Tempio di Giove, 21; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell’ordinanza del Sindaco di Roma n. 75 del 16.3.2012 con la quale viene fatto divieto di somministrare o vendere bevande alcoliche per l’asporto o il consumo al di fuori del locale di vendita dopo le ore 23.00 e sino alle ore 06.00 in determinati ambiti urbani sino alla data del 30.09.2012	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2012 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, ad una prima sommaria delibazione, il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris in quanto:<br />	<br />
la reiterazione di ordinanze con il medesimo contenuto sembra escludere la presenza della contingibilità ed urgenza della situazione, presupposto necessario per l’esercizio del potere sindacale di cui all’art. 54, co. 4, d.lgs. n. 267 del 2000;<br />	<br />
la reiterazione di ordinanze con il medesimo contenuto è potenzialmente idonea a differire sine die gli effetti di un provvedimento di urgenza, che dovrebbero essere necessariamente limitati nel tempo;<br />	<br />
la motivazione dell’ordinanza, facendo riferimento ad un singolo episodio, non dà sufficientemente conto delle ragioni dell’adozione dell’atto contingibile ed urgente e del perché la situazione non possa essere fronteggiata con i mezzi ordinari;<br />	<br />
la diminuzione dei disagi legati al fenomeno della c.d. movida notturna e del connesso allarme sociale nel periodo di vigenza dell’ordinanza sindacale n. 296 del 16 dicembre 2011 non sembra tenere conto del diverso periodo dell’anno preso in considerazione e, comunque, non costituisce una sufficiente ragione per escludere che la fattispecie possa essere disciplinata con gli ordinari strumenti di pianificazione e programmazione dagli organi comunali competenti;<br />	<br />
Ritenuto, in ragione della assoluta peculiarità della fattispecie, di disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Ter, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecuzione dell’efficacia dell’atto impugnato.	</p>
<p>Compensa le spese della fase cautelare.<br />	<br />
Fissa per la trattazione del merito della controversia l’udienza pubblica del 18 dicembre 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maddalena Filippi, Presidente<br />	<br />
Germana Panzironi, Consigliere<br />	<br />
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-1731/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.1731</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2012 n.868</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-17-5-2012-n-868/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-17-5-2012-n-868/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-17-5-2012-n-868/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2012 n.868</a></p>
<p>R. Trizzino – Presidente, E. Manca – Estensore sulla c.d. traslazione del diritto di edificare in forza dell&#8217;art.1 comma 21, l. n. 308 del 2004 Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Diritto di edificare – Art.1 comma 21, l. n.308 del 2004 – Traslazione – Posizione giuridica soggettiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-17-5-2012-n-868/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2012 n.868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-17-5-2012-n-868/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2012 n.868</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Trizzino – Presidente, E. Manca – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulla c.d. traslazione del diritto di edificare in forza dell&#8217;art.1 comma 21, l. n. 308 del 2004</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Diritto di edificare – Art.1 comma 21, l. n.308 del 2004 – Traslazione – Posizione giuridica soggettiva già autorizzata – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia edilizia, l’art. 1 comma 21, l. 15 dicembre 2004 n.308, pone quale primario elemento della fattispecie complessa al cui verificarsi condiziona la facoltà di chiedere la c.d. “traslazione”, l’essere il richiedente titolare di un “diritto di edificare che sia stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni”; infatti tale norma, precisando che lo jus aedificandi dev’essere “stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni”, ne specifica e qualifica il contenuto, non riconducibile, così, all’astratta facoltà di edificare oggetto del diritto di proprietà ma, invece, a una posizione giuridica soggettiva già concretamente esercitabile in quanto autorizzata dalla p.a..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Terza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso n. 1820 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>&#8211; Natale Paola, rappresentata e difesa dall’Avv. M. Alberto Grimaldi, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Oberdan 43; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; il Comune di Massafra, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Caricato, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Nicola Stefanizzo, in Lecce alla via G.A. Ferrari 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento in data 7 settembre 2010, prot. n. 28467, del Dirigente dell’Ufficio Tecnico &#8211; Ripartizione Urbanistica del Comune di Massafra;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale e, specificatamente, del preavviso di diniego in data 12 agosto 2010, prot. n. 26339, del medesimo Dirigente.</p>
<p>Visto il ricorso.<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Massafra.<br />	<br />
Visti gli atti della causa.<br />	<br />
Relatore all’udienza pubblica del 15 febbraio 2012 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Grimaldi e Maggio -in sostituzione dell’Avv. Caricato.<br />	<br />
Osservato quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.- La sig.ra Natale impugna il provvedimento in data 7 settembre 2010, prot. n. 28467, con il quale l’Ufficio Tecnico del Comune di Massafra respingeva l’istanza di traslazione del diritto a edificare dalla stessa Natale e dal proprio coniuge Paolo Antonio Ancona presentata, il 15 febbraio 2010, ai sensi dell’art. 1, commi 21 ss., legge n. 308 del 2004. <br />	<br />
A causa dei vincoli paesaggistici intervenuti su alcuni terreni di loro proprietà, in sostanza, la ricorrente e il marito intendevano utilizzarne la ‘cubatura’ con riferimento ad altre aree da loro appositamente acquistate, in applicazione del disposto secondo cui <<qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di natura urbanistica, non sia più esercitabile il diritto di edificare che sia stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni, è in facoltà del titolare del diritto chiedere di esercitare lo stesso su altra area del territorio comunale, di cui abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori>> (art. 1, comma 21, l. n. 308 cit.). <br />	<br />
2.- Esaminando, quindi, il provvedimento comunale di diniego, deve rilevarsi che lo stesso era fondato sui seguenti, fra di loro autonomi, ordini ragioni:<br />	<br />
1) “non è consolidato [in favore della Natale, ndr] alcun diritto edificatorio, in quanto non risultano richiesti e quindi rilasciati permessi a costruire e non risultano presentate d.i.a.”;<br />	<br />
2) “l’area proposta per il trasferimento non è edificabile in quanto zonizzata dal vigente p.d.f. come area agricola”;<br />	<br />
3) “la cessione delle aree non riguarda quelle sulle quali è stato apposto il vincolo di inedificabilità a seguito dell’approvazione del ‘Parco della Terra delle Gravine’ ma altre” (v. preavviso ex art. 10 bis l. n. 241 del 1990 in data 10 agosto 2010, richiamato dal provvedimento impugnato).<br />	<br />
3.- Ciò esposto, rileva il Collegio che il ricorso è infondato e va respinto per i motivi che di seguito si esporranno.<br />	<br />
4.- L’art. 1 comma 21 citato, in particolare, pone quale primario elemento della fattispecie complessa al cui verificarsi condiziona la facoltà di chiedere la c.d. “traslazione”, l’essere il richiedente titolare di un <<diritto di edificare che sia stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni>>, diritto che, nel caso de quo, non risulta configurabile rispetto alla posizione della Natale e dell’Ancona.<br />	<br />
La previsione in parola, difatti, precisando che lo jus aedificandi dev’essere <<stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni>>, ne specifica e qualifica il contenuto, non riconducibile, così, all’astratta facoltà di edificare oggetto del diritto di proprietà ma, invece, a una posizione giuridica soggettiva già concretamente esercitabile in quanto autorizzata dalla pubblica amministrazione.<br />	<br />
Se, d’altronde, è vero che la sentenza n. 5 del 1980 della Corte Costituzionale richiamata dalla ricorrente precisa che “il diritto di edificare continua ad inerire alla proprietà” e che “la concessione a edificare non è attributiva di diritti nuovi ma presuppone facoltà preesistenti”, è però altresì vero che la medesima inquadra tali affermazioni in un più ampio contesto argomentativo, nel quale si chiarisce che “il sistema normativo attuato per disciplinare l’edificabilità dei suoli demanda alla pubblica autorità ogni determinazione sul se, sul come e anche sul quando […] della edificazione” e, soprattutto, che la concessione, pur non avendo una “funzione sostanzialmente diversa da quella dell’antica licenza”, ha “lo scopo di accertare la ricorrenza delle condizioni previste dall’ordinamento per l’esercizio del diritto, nei limiti in cui il sistema normativo ne riconosce e tutela la sussistenza”.<br />	<br />
Ecco, allora, che coerentemente l’art. 1, comma 21, l. n. 308 del 2004 prevede e subordina l’esercizio della facoltà di chiedere la traslazione alla circostanza che “la ricorrenza delle condizioni previste dall’ordinamento per l’esercizio del diritto” risulti già riconosciuta e consacrata da un apposito atto amministrativo, in questo caso, come già scritto, certamente mancante.<br />	<br />
4.1 Né siffatto riconoscimento poteva essere “surrogato” dalle previsioni urbanistiche dal Comune operate, a livello programmatico, con il piano regolatore e con l’adozione di un piano particolareggiato: in disparte, difatti, la circostanza che quest’ultimo neppure veniva approvato, rimanendo così privo di effetti concretamente attuativi, ciò che si vuole comunque evidenziare è che gli effetti di uno strumento urbanistico, anche di secondo grado, non coincidono con quelli propri di un assenso edilizio, sia perché esso è rilasciato a precise condizioni (v. l’art. 12 del d.p.r. n. 380 del 2001), sia perché è proprio il titolo edilizio e definire compiutamente il contenuto, e soprattutto i limiti, del diritto della parte.<br />	<br />
Quello de quo, dunque, è uno “strumento” teso a indennizzare chi, avendo già ricevuto un atto di assenso, si veda poi preclusa la possibilità di costruire per l’intervento non di un nuovo strumento urbanistico, chè in quel caso troverebbe applicazione l’art. 15, comma 4, t.u. edilizia (<<Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio>>), ma di vincoli di diversa natura. <br />	<br />
Difettando dunque, nell’istanza di Natale e Amato, il primo, decisivo requisito perché la stessa potesse essere valutata dalla pubblica amministrazione, il ricorso dev’essere respinto, con assorbimento di ogni altra questione formulata.<br />	<br />
5.- Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1820 del 2010 indicato in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />	<br />
Ettore Manca, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Luca De Gennaro, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-17-5-2012-n-868/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2012 n.868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2012 n.2838</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-17-5-2012-n-2838/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-17-5-2012-n-2838/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-17-5-2012-n-2838/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2012 n.2838</a></p>
<p>Pres. Leoni – Est. De Felice N. L. + altri (Avv.ti G. Pittalis, A. Morello) c/ Comune di Casalecchio di Reno (Avv.ti A. Clarizia, A. Trentini) e Regione Emilia-Romagna (Avv.ti L. Manzi, G. Falcon) sui presupposti affinché una ristrutturazione edilizia renda obbligatoria la corresponsione degli oneri di urbanizzazione 1. Edilizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-17-5-2012-n-2838/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2012 n.2838</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-17-5-2012-n-2838/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2012 n.2838</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Leoni – Est. De Felice<br /> N. L. + altri (Avv.ti G. Pittalis, A. Morello)  c/ Comune di Casalecchio di Reno (Avv.ti A. Clarizia, A. Trentini) e Regione Emilia-Romagna (Avv.ti L. Manzi, G. Falcon)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti affinché una ristrutturazione edilizia renda obbligatoria la corresponsione degli oneri di urbanizzazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Ristrutturazione – Oneri di urbanizzazione – Corresponsione – Presupposto – Maggior carico urbanistico – Necessità – Sussiste 	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Ristrutturazione – Oneri di urbanizzazione – Corresponsione – Mutamento realtà strutturale e fruibilità urbanistica – Sufficienza – Entità lavori – Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sulla base del generale principio di correlare gli oneri di urbanizzazione al carico urbanistico, si deve ritenere che la ristrutturazione edilizia comporti il dovere di corrispondere gli oneri allorchè sussista tale carico, che va riscontrato anche in caso di divisione e frazionamento di immobile che da uno si trasforma in due unità, con distinti ingressi e servizi. Nella fattispecie si è ritenuto che la divisione ed il frazionamento di una unità immobiliare in due unità, con l’autonoma utilizzabilità delle stesse, realizzasse un aumento dell’impatto sul territorio, con conseguente dovutezza dei relativi oneri.	</p>
<p>2. Ai fini dell&#8217;insorgenza dell&#8217;obbligo di corresponsione degli oneri concessori, è rilevante il verificarsi di un maggior carico urbanistico quale effetto dell&#8217;intervento edilizio, sicché non è neanche necessario che una ristrutturazione interessi globalmente l&#8217;edificio &#8211; con variazioni riguardanti nella loro interezza le parti esterne ed interne del fabbricato &#8211; ma è soltanto sufficiente che ne risulti comunque mutata la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica, con oneri conseguentemente riferiti all&#8217;oggettiva rivalutazione dell&#8217;immobile e funzionali a sopportare l&#8217;aggiuntivo carico «socio &#8211; economico » che l&#8217;attività edilizia comporta, anche quando l&#8217;incremento dell&#8217;impatto sul territorio consegua solo a marginali lavori dovuti ad una divisione o frazionamento dell&#8217;immobile in due unità o fra due o più proprietari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3960 del 2004, proposto da: 	</p>
<p>Nicoli Lucia in Proprio, rappresentato e difeso dagli avv. Gualtiero Pittalis, Antonino Morello, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; Preci Rita in Pr. e Q.Le Leg.Rap. Preci Giovanni e C. S.n.c., Preci Lorenzo e in Pr.E Q.Le L.R. Preci Giovanni e C. S.n.c.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Casalecchio di Reno, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Antonella Trentini, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Emilia-Romagna, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Manzi, Giandomenico Falcon, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA &#8211; BOLOGNA: SEZIONE I n. 00342/2004, resa tra le parti, concernente ACCERTAM. NON DEBENZA CONTRIB. ONERI URBANIZ. A FRONTE RIL. LIC. EDIL. IN SANAT</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 aprile 2012 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati Gabriele Pafundi in sostituzione di Antonino Morello, Nino Paolantonio in sostituzione di Angelo Clarizia e Luca Mazzeo in sostituzione di Luigi Manzi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna gli attuali appellanti agivano per l’accertamento della non debenza del contributo per oneri di urbanizzazione liquidato dal Comune di Casalecchio di Reno in lire 344.850.000 per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per il “frazionamento di edificio e costruzione di servizi igienici” nel capannone di loro proprietà sito in Via Fucini angolo Via del Lavoro; in subordine agivano per l’accertamento della minor somma e per la disapplicazione o annullamento della delibera del Consiglio di approvazione delle Tabelle parametriche di definizione di oneri di urbanizzazione e delle norme di attuazione della variante generale al PRG del Comune laddove assoggettano a concessione edilizia il passaggio tra l’una e l’altra destinazione d’uso.<br />	<br />
I ricorrenti avevano presentato un progetto, poi realizzato, in relazione a edificio con destinazione ad uso artigianale, di realizzazione di muro divisorio interno allo spazio destinato all’officina meccanica e quello destinato a deposito di mezzi nonché per la realizzazione di nuovi servizi igienici all’interno del capannone, a servizio dell’officina, presentando un progetto per il frazionamento per la suddivisione del complesso in due unità immobiliari.<br />	<br />
Con l’accoglimento della concessione edilizia, venivano determinati gli oneri, contestati con un primo ricorso al giudice amministrativo, che sospendeva gli atti impugnati; il Comune disponeva un sopralluogo e contestava lo svolgimento delle opere in assenza della concessione edilizia; veniva quindi presentata domanda di concessione edilizia in sanatoria; venivano quindi determinati nuovamente gli oneri ritenuti dovuti, avverso i quali nuovamente insorgevano con ricorso gli attuali appellanti.<br />	<br />
Il giudice di prime cure rigettava il ricorso proposto avverso la determinazione degli oneri concessori, ritenendo che l’entità delle opere realizzate, quali i servizi igienici e soprattutto la realizzazione di un muro divisorio, hanno avuto la funzione di trasformare parzialmente, ma nella parte preponderante, l’organismo edilizio esistente, tanto da destinare buona parte del capannone artigianale ad autorimessa; venivano respinte le censure relative alla illegittimità delle norme tecniche e alla asserita incostituzionalità della legge regionale.<br />	<br />
Avverso tale sentenza propongono appello i medesimi originari ricorrenti, deducendo quanto segue.<br />	<br />
Espongono che la natura delle opere consiste in : 1) un muro divisorio interno tra lo spazio destinato a officina meccanica e quello residuo; 2) nuovi servizi igienici all’interno del capannone, a servizio dell’officina.<br />	<br />
Con i motivi di appello, che in buona parte trascrivono (da pagina 6 in poi) i motivi proposti in prime cure, sostengono che: a) i contributi di urbanizzazione sono dovuti per aumento del carico urbanistico, per mutamenti di destinazione di uso mentre nella specie la costruzione di un muro divisorio per ridurre l’attività artigianale e affittare la parte residua a garage dei mezzi di pulizia stradale non è incompatibile con la destinazione di zona artigianale; b) il PRG comunale vigente al momento dell’intervento stabiliva che nelle zone artigianali è consentita la costruzione di “opifici, magazzini, depositi, silos, rimesse, laboratori di ricerca ed analisi, uffici e mostre connesse con attività industriali, ecc” e pertanto, essendovi equivalenza di destinazione non può esservi aumento del carico urbanistico; c) conseguentemente sarebbe irrilevante il richiamo all’accatastamento dell’immobile, rilevando soltanto la destinazione; d) non esistono opere di ristrutturazione; e) sarebbero illegittime le norme tecniche di attuazione che prevedono l’obbligo di oneri per il passaggio di destinazione che non comporti in realtà una vera trasformazione urbanistica; f) in subordine si sostiene la illegittimità costituzionale della legge regionale n.46 dell’8 novembre 1988 per violazione dell’art. 117 Cost. e dell’art. 42 della Cost., perché i mutamenti di destinazione di uso sono assoggettabili a autorizzazione e non a concessione; g) sempre in subordine, sarebbero illegittime le tabelle regionali laddove assoggettano a contributo integrale con riferimento alla destinazione di uso finale il mutamento di destinazione di uso, per cui andrebbero detratti gli oneri del carico urbanistico preesistente.<br />	<br />
In seguito, parte appellante censura la sentenza e le motivazioni addotte, riproponendo in sostanza le medesime argomentazioni e cioè: non vi è stato mutamento di destinazione di uso; non sussiste aumento del carico urbanistico; l’edifico sarebbe rimasto ad uso artigianale. <br />	<br />
Con altro motivo viene dedotto che erroneamente la sentenza ha sostenuto l’irrilevanza della classificazione catastale, mentre la parte appellante sosteneva e sostiene che in subordine avrebbero dovuto applicarsi tabelle diverse (ristrutturazione edilizia senza aumento di carico urbanistico o in via ulteriormente subordinata tabella C1 R.E. con aumento di carico urbanistico). <br />	<br />
L’appello ripropone in via subordinata la censura di incostituzionalità della legge regionale perché assoggetta a contributo fattispecie non previste dal legislatore nazionale in contrasto con l’art. 23 della Costituzione e la illegittimità delle Tabelle regionali, perché non dispongono che il contributo sia pari alla differenza tra gli oneri precedenti già corrisposti e la eventuale nuova funzione.<br />	<br />
Si è costituito il Comune di Casalecchio di Reno, chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato.<br />	<br />
Si è costituita altresì la Regione Emilia-Romagna, chiedendo il rigetto dell’appello.<br />	<br />
Alla udienza pubblica del 17 aprile 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello è infondato.<br />	<br />
Il giudice di primo grado ha ritenuto che l’intervento, consistente nella realizzazione di servizi igienici e di un muro divisorio, avendo trasformato parzialmente il fabbricato da capannone artigianale in parte alla funzione artigianale e in parte ad autorimessa, consisterebbe in una ristrutturazione edilizia, assoggettata come tale agli oneri concessori pretesi dal Comune.<br />	<br />
L’appello sostiene che non vi sarebbe carico urbanistico, che non vi è mutamento di destinazione, perché la destinazione a garage non è incompatibile con la destinazione di zona artigianale; l’autorimessa rientra in ciò che prevedeva il PRG comunale vigente al momento dell’intervento, che stabiliva che nelle zone artigianali è consentita la costruzione di “opifici, magazzini, depositi, silos, rimesse, laboratori di ricerca ed analisi, uffici e mostre connesse con attività industriali, ecc”; nella specie, non si tratterebbe di opere di ristrutturazione.<br />	<br />
I motivi di appello sono infondati.<br />	<br />
Quanto all’aumento del carico urbanistico, nella specie, come ammette la stessa parte appellante, i lavori divisori realizzati sull’edificio sono stati eseguiti al fine di locarne una porzione alla società Manutencoop.<br />	<br />
La giurisprudenza di questo Consesso ha già chiarito che il generale principio di correlare gli oneri di urbanizzazione al carico urbanistico, la ristrutturazione edilizia comporta tale dovere allorchè sussista tale carico, che va riscontrato anche in caso di divisione e frazionamento di immobile che da uno si trasforma in due unità, con distinti ingressi e servizi (così Consiglio di Stato, IV, 29 aprile 2004, n.2611; per esempio, nel senso che in caso di mutamento di destinazione d&#8217; uso siano dovuti gli oneri concessori, Consiglio Stato , sez. IV, 28 luglio 2005 , n. 4014).<br />	<br />
Anche in tale ipotesi, consistente nella divisione e frazionamento di una unità immobiliare in due o più unità, stante l’autonoma utilizzabilità delle stesse, si realizza un aumento dell’impatto sul territorio e sono dovuti i relativi oneri.<br />	<br />
D’altronde, che i lavori realizzati abbiano prodotto due distinte e, come tali, fruibili, unità immobiliari costituisce ammissione della stessa parte appellante.<br />	<br />
Ai fini dell&#8217;insorgenza dell&#8217;obbligo di corresponsione degli oneri concessori, è rilevante il verificarsi di un maggior carico urbanistico quale effetto dell&#8217;intervento edilizio, sicché non è neanche necessario che la ristrutturazione interessi globalmente l&#8217;edificio &#8211; con variazioni riguardanti nella loro interezza le parti esterne ed interne del fabbricato &#8211; ma è soltanto sufficiente che ne risulti comunque mutata la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica, con oneri conseguentemente riferiti all&#8217;oggettiva rivalutazione dell&#8217;immobile e funzionali a sopportare l&#8217;aggiuntivo carico «socio &#8211; economico » che l&#8217;attività edilizia comporta, anche quando l&#8217;incremento dell&#8217;impatto sul territorio consegua solo a marginali lavori dovuti ad una divisione o frazionamento dell&#8217;immobile in due unità o fra due o più proprietari.<br />	<br />
Inoltre, a parte la duplicazione delle unità, che è incontestata, è inconferente, ad opinione di questo giudice, il riferimento alla compatibilità di zona, in quanto, al di là della effettiva compatibilità o meno di quanto realizzato con la destinazione di tipo artigianale, nella specie una parte dell’immobile è stata trasformata da “officina-uffici amministrativi e tecnici ed abitazione” in quella di “deposito mezzi ecologici e pulitrici stradali”, come evidente diversità di uso, finalizzata alla locazione per diversa attività di impresa.<br />	<br />
Con gli altri motivi di appello, proposti in via subordinata, in sostanza si deduce: l’illegittimità delle norme tecniche di attuazione che prevedono l’obbligo oneri per il passaggio di destinazione che non comporti in realtà una vera trasformazione urbanistica; l’illegittimità costituzionale della legge regionale n.46 dell’8 novembre 1988 per violazione dell’art. 117 Cost. e dell’art. 42 della Cost., perché i mutamenti di destinazione di uso sono assoggettabili a autorizzazione e non a concessione; l’illegittimità delle tabelle regionali laddove assoggettano a contributo integrale con riferimento alla destinazione di uso finale il mutamento di destinazione di uso, per cui andrebbero detratti gli oneri del carico urbanistico preesistente.<br />	<br />
In ordine alla riflessione che l’intervento realizzato determina una trasformazione urbanistica e un impatto o carico, che merita di essere assoggettato a oneri quantomeno di urbanizzazione, vale quanto già sopra considerato ed esposto.<br />	<br />
Con riguardo al sospetto di eventuale incostituzionalità della legge regionale, vale quanto già osservato da questo Consesso in merito alla normativa regionale dell&#8217;Emilia Romagna (quella operante <i>ratione temporis</i> l.r. n.46 del 1988 e quella successiva n.6 del 1995) e cioè che anche la sottoposizione a regime di autorizzazione può o deve essere coniugata con il pagamento di oneri e contributi di urbanizzazione, in quanto, nel sistema, non è escluso che, a prescindere da quale sia la normativa regionale applicabile (quella precedente o quella successiva), il mutamento di destinazione d&#8217;uso funzionale &#8211; pur solo autorizzabile &#8211; sia subordinato al pagamento di contributi (così Consiglio Stato, sez. IV, 14 aprile 2006 , n. 2163).<br />	<br />
Pertanto, ciò che rileva ai fini della debenza del contributo, non è necessariamente il relativo titolo abilitativo edilizio (autorizzazione piuttosto che concessione), ma la circostanza del mutamento di destinazione di uso e dell’aumento del carico urbanistico.<br />	<br />
E’ altresì infondata la pretesa di detrarre quanto già dovuto e corrisposto per oneri di costruzione, in quanto gli oneri pretesi sono stati calcolati soltanto in funzione dell’intervento di ristrutturazione, come sopra descritto.<br />	<br />
In fatto, come riferisce l’amministrazione comunale nelle sue difese, ragionevolmente è stata applicata la tabella regionale B1 con aumento del carico urbanistico con riferimento alla porzione indicata come deposito o autorimessa per Manutencoop (deposito mezzi ecologici e pulitrici stradali) considerando la funzione di servizio privato, pubblico e/o di uso pubblico); è stata invece applicata la tabella regionale C1, senza aumento di carico urbanistico, con riferimento alla seconda unità immobiliare, indicata come “Officina meccanica Preci srl”.<br />	<br />
Per tutte le considerazioni sopra esposte, l’appello va respinto. <br />	<br />
La condanna alle spese del presente grado di giudizio segue il principio della soccombenza; le spese sono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:<br />	<br />
rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidandole in complessivi euro seimila, di cui tremila a favore in favore del Comune appellato e tremila in favore della Regione Emilia-Romagna. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Anna Leoni, Presidente FF<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-17-5-2012-n-2838/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2012 n.2838</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.170</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-170/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-170/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-170/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.170</a></p>
<p>edilizia ed urbanistica &#8211; permesso di costruire &#8211; impugnativa per violazione di distanze &#8211; tutela cautelare del vicino &#8211; immobile condonato &#8211; accoglimento dell&#8217;istanza Va sospeso il permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica ad oggetto ristrutturazione e ampliamento con recupero di sottotetto ai fini abitativi, con frazionamento, realizzazione di autorimessa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-170/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-170/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.170</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">edilizia ed urbanistica &#8211; permesso di costruire &#8211; impugnativa  per violazione di distanze &#8211;  tutela cautelare del vicino &#8211; immobile condonato &#8211; accoglimento dell&#8217;istanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va sospeso il permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica ad oggetto ristrutturazione e ampliamento con recupero di sottotetto ai fini abitativi, con frazionamento, realizzazione di autorimessa ex art. 9 l. 122/89, piscina e sistemazioni esterne di immobile, se il manufatto viola il disposto dell’art. 9 d.m. 1444/1968 (distanze tra fabbricati), mentre nessuna rilevanza assume la circostanza che sia mantenuto l’allineamento preesistente ovvero tra le due costruzioni intercorra una strada; inoltre, non ha rilievo la circostanza che il mancato rispetto della distanza sia imputabile ai ricorrenti che avrebbero edificato in prevenzione e in violazione del disposto dell’art. 9 d.m. 1444/1968 atteso che comunque l’abuso dagli stessi realizzato è stato condonato onde fino a quando il relativo provvedimento non verrà annullato, ovvero la fabbrica non verrà demolita a seguito dell’esperimento di apposita azione innanzi al giudice civile, la presenza del fabbricato assume giuridica rilevanza; Rilevato, infine, che la tesi dei controinteressati non appare condivisibile, frustrando l’interesse pubblico che vieta la creazione di intercapedini dannose per la salute. (G.S.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00170/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00375/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 375 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Pellegrino Tarabotto</b>, <b>Matteo Tarabotto</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Gino Ambrosini, Francesco Massa, con domicilio eletto presso Francesco Massa in Genova, via Roma 11/1;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Lerici</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Alberto Quaglia, con domicilio eletto presso Mario Alberto Quaglia in Genova, via Roma 3/9; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Augusto Morganti</b>, <b>Società Holding Family Business Spa</b>; <b>Demes Ziliani</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Piscitelli, Piermario Gatto, con domicilio eletto presso Luigi Piscitelli in Genova, corso Saffi 7/2; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica ad oggetto ristrutturazione e ampliamento ex art. 3 e 4 l. r. 49/09 recupero di sottotetto ai fini abitativi ex l.r. 24/01, frazionamento, realizzazione di autorimessa ex art. 9 l. 122/89, piscina e sistemazioni esterne di immobile.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lerici e di Demes Ziliani;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che il manufatto oggetto del permesso di costruire impugnato viola il disposto dell’art. 9 d.m. 1444/1968;<br />	<br />
Rilevato che avuto riguardo alla giurisprudenza della sezione nessuna rilevanza assume la circostanza che sia mantenuto l’allineamento preesistente ovvero tra le due costruzioni intercorra una strada;<br />	<br />
Rilevato, infine, che non assume rilievo la circostanza che il mancato rispetto della distanza sia imputabile ai ricorrenti che avrebbero edificato in prevenzione e in violazione del disposto dell’art. 9 d.m. 1444/1968 atteso che comunque l’abuso dagli stessi realizzato è stato condonato onde fino a quando il relativo provvedimento non verrà annullato, ovvero la fabbrica non verrà demolita a seguito dell’esperimento di apposita azione innanzi al giudice civile, la presenza del fabbricato assume giuridica rilevanza;<br />	<br />
Rilevato, infine, che la tesi dei controinteressati non appare condivisibile, frustrando l’interesse pubblico che vieta la creazione di intercapedini dannose per la salute.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) accoglie l’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.	</p>
<p>Fissa l’udienza pubblica del 23 maggio 2013 per la trattazione del merito del ricorso.<br />	<br />
Spese della presente fase cautelare compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Santo Balba, Presidente<br />	<br />
Roberto Pupilella, Consigliere<br />	<br />
Luca Morbelli, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-170/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.171</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-171/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-171/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-171/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.171</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di reiezione di domanda di sanatoria speciale, rilevato che trattasi di ingiunzione di demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, sicché, stante l’irreversibilità degli effetti dell’esecuzione dell’atto, il periculum sussiste in re ipsa; Ritenuto opportuno, in pendenza del giudizio sul provvedimento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-171/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.171</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-171/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.171</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di reiezione di domanda di sanatoria speciale, rilevato che trattasi di ingiunzione di demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, sicché, stante l’irreversibilità degli effetti dell’esecuzione dell’atto, il periculum sussiste in re ipsa; Ritenuto opportuno, in pendenza del giudizio sul provvedimento di diniego di condono, accogliere la domanda cautelare, onde pervenire alla udienza di discussione del ricorso re adhuc integra. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00171/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00003/2008 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Valeria Canavero</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Pellerano e Paolo Gaggero, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Roma 3/9;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Albenga</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Troccolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanna Casu in Genova, via XX Settembre 21/11; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
di provvedimento di reiezione di domanda di sanatoria speciale.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Albenga;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;	</p>
<p>Rilevato che trattasi di ingiunzione di demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, sicché, stante l’irreversibilità degli effetti dell’esecuzione dell’atto, il periculum sussiste in re ipsa;<br />	<br />
Ritenuto opportuno, in pendenza del giudizio sul provvedimento di diniego di condono, accogliere la domanda cautelare, onde pervenire alla udienza di discussione del ricorso re adhuc integra;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;	</p>
<p>Fissa per il giorno 23 maggio 2013, alle ore 9,30, l’udienza pubblica per la discussione del ricorso nel merito.<br />	<br />
Spese della fase cautelare compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Santo Balba, Presidente<br />	<br />
Roberto Pupilella, Consigliere<br />	<br />
Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-171/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.171</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.684</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-684/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-684/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-684/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.684</a></p>
<p>Va sospesa, ai fini del riesame, la comunicazione ad una associazione di sospensione a tempo indeterminato della delle attività di formazione autorizzate e finanziate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ex. art. 26 L. n. 845/1978; manca infatti la predeterminazione temporale del provvedimento di sospensione impugnato, anche in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-684/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.684</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-684/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.684</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ai fini del riesame, la comunicazione ad una associazione di sospensione a tempo indeterminato della delle attività di formazione autorizzate e finanziate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ex. art. 26 L. n. 845/1978; manca infatti la predeterminazione temporale del provvedimento di sospensione impugnato, anche in relazione alla risalenza di un procedimento penale; RITENUTO di tutelare l’interesse della ricorrente a far fronte agli impegni legittimamente assunti (contratti stipulati, spese erogate, indennità non corrisposte). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00684/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02006/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2006 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Ats Associazione I.R.F. Padre Clemente Onlus</b>, <b>O.M.N.I.A. Servizi Integrati Srl</b>, <b>C.B.T. Srl</b>, <b>A.T.S. L&#8217;Uomo e il Legno</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Vito Iorio, con domicilio eletto presso Vito Iorio in Napoli, Segreteria T.A.R.;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Campania</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Vittoria De Gennaro, con domicilio eletto presso Maria Vittoria De Gennaro in Napoli, via S.L Lucia,81 C/0 Avvoc.Region.; <b>Regione Campania Dirigente del Settore Orientamento Professionale</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della Nota prot.n. 878976 del 21/11/2011 emessa dal Dirigente del Settore Orientamento Professionale della Giunta Regionale della Campania, recante la comunicazione di sospensione delle attività di formazione autorizzate e finanziate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ex. art. 26 L. n. 845/1978; di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti dell&#8217;Associazione ricorrente.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>CONSIDERATO, ad primo sommario esame, che il ricorso non appare manifestamente infondato, in riferimento alla mancata predeterminazione temporale del provvedimento di sospensione impugnato, anche in relazione alla risalenza del procedimento penale di cui trattasi;<br />	<br />
RITENUTO che sussistano i presupposti per l’emissione della richiesta misura cautelare, a tutela dell’interesse della ricorrente a far fronte agli impegni legittimamente assunti (contratti stipulati, spese erogate, indennità non corrisposte);<br />	<br />
RITENUTO che le spese della presente fase cautelare devono porsi, nell’importo liquidato in dispositivo, a carico dell’amministrazione resistente;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie la domanda cautelare e per l&#8217;effetto:<br /> <br />
a) sospende il provvedimento impugnato, ai fini del riesame;<br />	<br />
b) condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali relative alla presente fase, che si liquidano in complessivi € 500,00 (cinquecento/00).<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 15 novembre 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Saverio Romano, Presidente<br />	<br />
Paolo Carpentieri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Ida Raiola, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 17/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-684/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.684</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.1737</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-1737/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-1737/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-1737/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.1737</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di esclusione dalla gara ACEA di Roma per lavori di eliminazione Snam, concedendo termini a difesa in relazione al primo atto di motivi aggiunti (fissando la camera di consiglio successiva per il prosieguo, ritenendo opportuno conservare la res adhuc integra sino alla definizione della fase cautelare.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-1737/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.1737</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-1737/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.1737</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di esclusione dalla gara ACEA di Roma per lavori di eliminazione Snam, concedendo termini a difesa in relazione al primo atto di motivi aggiunti (fissando la camera di consiglio successiva per il prosieguo, ritenendo opportuno conservare la res adhuc integra sino alla definizione della fase cautelare. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01737/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02566/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2566 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc di Cesare Gino Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Arturo Cancrini, con domicilio eletto presso Arturo Cancrini in Roma, via G. Mercalli, 15;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Acea Spa</b>, <b>Acea Ato2 Spa</b>, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Gioia Vaccari, con domicilio eletto presso Gioia Vaccari in Roma, via Gioacchino Rossini, 18; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Soc Cicchetti Remo &#038; Figlio Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Carlo Greco, con domicilio eletto presso Carlo Greco in Roma, via Baldo degli Ubaldi, 71; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della comunicazione di sospensione cautelare della ricorrente da tutti i sistemi di qualificazione Acea attivi nonché del provvedimento di esclusione dalla gara 142/Ato2 avente ad oggetto l&#8217;affidamento dei lavori di eliminazione Snam f2 in Comune di Frascati &#8211; risarcimento danni (art. 120 c.p.a.)	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acea Spa e di Soc Cicchetti Remo &#038; Figlio Srl;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l’art. 120, co. 8, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2012 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto di concedere termini a difesa in relazione al primo atto di motivi aggiunti, con conseguente fissazione della camera di consiglio del 30 maggio 2012 per il prosieguo;<br />	<br />
Ritenuto opportuno, al fine di conservare la res adhuc integra sino alla definizione della fase cautelare, disporre nelle more la sospensione dell’attività della stazione appaltante con esclusivo riferimento alla gara d’appalto per la quale è stata disposta l’impugnata esclusione della ricorrente;<br />	<br />
Ritenuto altresì opportuno ordinare l’esibizione in giudizio di copia degli atti endoprocedimentali non ancora depositati.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Ter, fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 30 maggio 2012 e sospende nelle more l’attività della stazione appaltante con esclusivo riferimento alla gara d’appalto per la quale è stata disposta l’impugnata esclusione della ricorrente.	</p>
<p>Ordina alla ACEA S.p.a. di depositare presso la Segreteria della Sezione copia degli atti endoprocedimentali non ancora depositati entro e non oltre il termine di tre giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente ordinanza.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maddalena Filippi, Presidente<br />	<br />
Germana Panzironi, Consigliere<br />	<br />
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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