<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>17/5/2008 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/17-5-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/17-5-2008/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:31:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>17/5/2008 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/17-5-2008/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2008 n.4450</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-17-5-2008-n-4450/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-17-5-2008-n-4450/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-17-5-2008-n-4450/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2008 n.4450</a></p>
<p>Pres. P.Giulia &#8211; Est. S. MezzacapoVancini Coop. S.c.r.l. (Avv.ti C. Loiaconi e M. Selvaggi) c/ Regione Lazio (Avv. C. Forte). sull&#8217;esecuzione del giudicato e sul limite relativo a fatti sopravvenuti, nonché sul diritto all&#8217;indennizzo in caso di pregiudizio Giustizia amministrativa – Esecuzione giudicato – Limite – Gara appalti – Revoca</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-17-5-2008-n-4450/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2008 n.4450</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-17-5-2008-n-4450/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2008 n.4450</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P.Giulia &#8211; Est. S. Mezzacapo<br />Vancini Coop. S.c.r.l. (Avv.ti C. Loiaconi e M. Selvaggi) c/ Regione Lazio (Avv. C. Forte).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esecuzione del giudicato e sul limite relativo a fatti sopravvenuti, nonché sul diritto all&#8217;indennizzo in caso di pregiudizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Esecuzione giudicato – Limite – Gara appalti – Revoca atti per sopravvenienza fatti – Violazione ed elusione del giudicato – Non configurabile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è configurabile la radicale nullità per violazione o elusione del giudicato nel caso di revoca di tutti gli atti di gara per motivi inerenti la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove idonee a rendere ineseguibile il comando rinveniente dal giudicato, ferma restando l’esercitabilità di una pretesa (ricorrendone le condizioni) alla corresponsione dell’indennizzo previsto per il pregiudizio eventualmente subito dal soggetto direttamente interessato dal provvedimento di revoca.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;esecuzione del giudicato e sul limite relativo a fatti sopravvenuti, nonché sul diritto all&#8217;indennizzo in caso di pregiudizio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del popolo italiano</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, <br />sezione Prima ter</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati:Patrizio Giulia	Presidente;<br />
Salvatore Mezzacapo	Consigliere, est.;<br />
Fabio Mattei                              Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 10991/2007 Reg. Gen., proposto dalla<br />
<b>VANCINI Coop. S.c.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cristina Loiaconi e Marco Selvaggi, presso il cui studio in Roma, via Nomentana n. 76 elettivamente domicilia</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>la <b>Regione Lazio</b>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Forte ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura dell’Ente in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27</p>
<p>per l&#8217;esecuzione del giudicato<br />
formatosi sulla sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione I Ter n. 3735 del 26 aprile 2007.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le difese delle parti costituite;<br />
Viste le memorie difensive per l’udienza di discussione del ricorso;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla camera di consiglio del 6 marzo 2008 il magistrato relatore, Consigliere Salvatore Mezzacapo;<br />
Uditi altresì gli avvocati delle parti costituite come indicati nel verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O e D I R I T T O</b></p>
<p>Nell’aprile del 2004, la Regione Lazio ha indetto una gara d’appalto di fornitura (volta all’acquisizione di un ingente quantitativo di uniformi da destinare ai guardaparco delle aree protette e dell’A.R.P.) alla quale hanno partecipato tre ditte operanti nello specifico settore: e, precisamente, la “VANCINI”, la “BRUMAR” e la “TRABALDO GINO”. L’offerta presentata da questi ultimi due soggetti non è stata ritenuta valida dalla Commissione giudicatrice: che, il 13.10.2005, ne ha – conseguentemente – disposta l’esclusione. A distanza di oltre due mesi dalla data in cui il plico contenente la sua offerta era stato ritualmente aperto ed esaminato, la Vancini veniva tuttavia informata della riammissione in gara delle altre concorrenti, una delle quali (la “TRABALDO GINO” s.r.l.) si aggiudicava, poi, la gara. La relativa determinazione veniva immediatamente impugnata sia dalla “VANCINI” che dalla “BRUMAR”. All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 20.4.2006, questo Tribunale riteneva – con la sentenza 24 maggio 2006 n. 3830 &#8211; fondato il ricorso proposto dalla “VANCINI” ed improcedibile  quello proposto dalla “BRUMAR”. Successivamente alla notifica di detta sentenza, la Regione Lazio – in data 20.12.2006 – adottava un ulteriore provvedimento (protocollato “B5141” – Dip. Territorio, Ambiente e Cooperazione) col quale stabiliva di non aggiudicare l’appalto in questione alla “VANCINI” sul presupposto che questa non avrebbe “raggiunto il punteggio tecnico sufficiente”. Anche tale provvedimento veniva ritualmente impugnato dalla odierna ricorrente. Il nuovo ricorso è stato quindi definito con la sentenza n. 3735 del 26 aprile 2007, della cui esecuzione si tratta nella presente sede, la quale &#8211; in accoglimento del proposto gravame &#8211; ha quindi annullato il provvedimento con cui la Regione Lazio deliberava di non aggiudicare l’appalto. Deve soggiungersi che nella citata sentenza si osservava come l’annullamento dell’atto avversato costituisse reintegra “in forma specifica” della VANCINI nella posizione che aveva al momento in cui era stata assunta la determinazione oggetto di annullamento.<br />
La sentenza n. 3735 del 2007 è quindi passata in giudicato non essendo stata appellata nei termini di legge e tuttavia la Regione Lazio non ha ad essa ottemperato, non avendo posto in essere alcun atto al fine di dare esecuzione a quanto statuito dal Tribunale. Di qui prima la notifica alla Regione di un atto di diffida e quindi la presentazione del ricorso per esecuzione di giudicato all’esame del Collegio.<br />
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio la quale rileva l’intervenuta adozione di determina direttoriale n. B44859 del 14 novembre 2007 con cui sono stati revocati gli atti di gara per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il che rende infondate – a suo avviso &#8211; le pretese di parte ricorrente in ordine all’esecuzione del richiamato giudicato.<br />
Alla camera di consiglio del 6 marzo 2008 la causa è stata rimessa in decisione, in esito alla discussione orale.<br />
Il ricorso in esame per esecuzione del giudicato formatosi con riguardo alla sentenza di questa Sezione n. 3735 del 2007 è improcedibile in ragione della intervenuta adozione della richiamata determina dirigenziale recante revoca degli atti tutti della gara, a cominciare dall’approvazione dello stesso bando di gara. Accanto al dato formale della revoca degli atti tutti di gara, mette conto di sottolineare le ragioni che alla revoca hanno condotto (revoca, peraltro, oggetto di separata impugnativa innanzi a questo Tribunale). Ci si riferisce alla intervenuta perenzione dell’impegno di spesa assunto nel novembre 2004, ma ancor di più allo stesso venir meno dell’interesse della Regione a dotare i guardaparco di uniforme unica per tutti gli enti di gestione, avendo questi ultimi già provveduto autonomamente all’acquisto della fornitura necessaria. Di qui l’opzione per la revoca degli atti di gara ex art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 e non già per l’annullamento degli stessi.<br />
Ritiene il Collegio che si è dunque in presenza di una sopravvenienza che rende ineseguibile il comando riveniente dal giudicato la cui esecuzione è invocata in questa sede, ferma restando l’esercitabilità di una pretesa (ricorrendone le condizioni) alla corresponsione dell’indennizzo previsto per il pregiudizio eventualmente subito dal soggetto direttamente interessato dal provvedimento di revoca, giusta quanto dispone il già citato art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, di cui l’amministrazione regionale ha fatto puntuale applicazione. Esula ovviamente dalla presente sede la sorte del ricorso ordinario proposto avverso la ricordata revoca dalla medesima ricorrente.<br />
A conforto della esposta conclusione, osserva il Collegio che il vizio di violazione o elusione del giudicato &#8211; che comporta la radicale nullità dei provvedimenti che ne sono affetti &#8211; postula che l&#8217;amministrazione esplichi nuovamente la medesima potestà pubblica già illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del giudicato amministrativo, oppure che l&#8217;amministrazione cerchi di realizzare il medesimo risultato con un&#8217;azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l&#8217;esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa, in palese carenza dei presupposti che lo giustificano. Lo stesso vizio non è invece configurabile nel caso in cui l&#8217;amministrazione incida sull&#8217;assetto di interessi già definito esercitando un potere diverso da quello già esplicitato, in quanto l&#8217;esecuzione della sentenza irrevocabile trova un limite nella sopravvenienza di fatti che determinano l&#8217;impossibilità pratica o giuridica dell&#8217;attuazione degli effetti demolitori, ripristinatori o conformativi (cfr. T.A.R. Brescia, 5 aprile 2007 n. 363). Del resto, la regola per cui ai sensi dell&#8217;art. 2909 c.c. il giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione ovvero di eccezione e comunque esplicitamente investite della decisione, ma anche le questioni che, pur non dedotte, vengono a costituire un presupposto logico della decisione stessa, lascia comunque impregiudicata la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo il giudicato (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 23 gennaio 2007, n. 217). Sotto altro profilo, è stato pure osservato che l&#8217;obiettiva impossibilità per la pubblica amministrazione di ottemperare al giudicato deve consistere, come nel caso di specie, in una sopravvenienza normativa o fattuale successiva alla pronuncia della cui ottemperanza si tratti e cioè in una causa che non rientri nel quadro processuale prospettato o prospettabile dalle parti, esaminato dal giudice e posto a fondamento della decisione (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 04 agosto 2005, n. 1418). <br />
In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio dichiara improcedibile il ricorso per esecuzione di giudicato in esame.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione interna Prima Ter dichiara IMPROCEDIBILE, ai sensi di cui in motivazione, il ricorso per esecuzione di giudicato di cui in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 marzo 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-17-5-2008-n-4450/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2008 n.4450</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2008 n.4416</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-17-5-2008-n-4416/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-17-5-2008-n-4416/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-17-5-2008-n-4416/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2008 n.4416</a></p>
<p>Pres. P.Giulia – Est. P.Morabito Montebello s.r.l. (Avv.ti I. Abrignani, T. Saragò e C. Abbate) c/ Provincia di Roma (n.c.), Metro s.p.a. (Avv. L. Bagolan) e altri sulle condizioni necessarie per la riapprovazione del progetto della stessa opera pubblica dopo la scadenza del termine di completamento delle procedure espropriative Edilizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-17-5-2008-n-4416/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2008 n.4416</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-17-5-2008-n-4416/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2008 n.4416</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P.Giulia – Est. P.Morabito<br /> Montebello s.r.l. (Avv.ti I. Abrignani, T. Saragò e C. Abbate) c/ Provincia di Roma (n.c.), Metro s.p.a. (Avv. L. Bagolan) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni necessarie per la riapprovazione del progetto della stessa opera pubblica dopo la scadenza del termine di completamento delle procedure espropriative</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica – Espropriazione – Termine di completamento – Scadenza – Riapprovazione – Elementi essenziali – Forza maggiore e attualità interesse pubblico</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ consentita la riapprovazione del progetto della stessa opera pubblica, dopo la scadenza del termine di completamento delle procedure espropriative, alla duplice condizione che siano espressamente indicate le ragioni di forza maggiore che hanno impedito la regolare e tempestiva definizione della procedura espropriativa e che venga effettuata una nuova valutazione dell’attualità e della concretezza dell’interesse pubblico a realizzare l’opera.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
sez. I^ ter</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 13858/2001–R.G. proposto dalla</p>
<p><b>Società Montebello a r.l.</b>, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv. I. Abrignani, T. Saragò e C. Abbate e con gli stessi presso lo studio del primo in Roma, Piazzale delle Belle Arti n.8, elettivamente domiciliata; <br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; il <b>Prefetto p.t. della provincia di Roma</b>, n.c.;</p>
<p>&#8211; la <b>Metro s.p.a.</b> in persona del l.r. p.t. rappresentata e difesa dall’Avv. L. Bagolan e con lo stesso selettivamente domiciliata in Roma, alla via Tiburtina n.770 – Ufficio Legale MET. RO s.p.a. &#8211; ;</p>
<p>&#8211; la <b>Federici Stirling s.p.a</b>., in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dagli avv. G. Lais e P. Tanferna presso il cui studio, in Roma, alla via C. Monteverdi 20, è selettivamente domiciliata;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dei <b>Ministeri dei Trasporti e della Navigazione nonché dei Lavori Pubblici</b>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato ;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>del decreto del Prefetto di Roma dell’11.7.2001, successivamente notificato, con cui è stata pronunciata l’espropriazione in favore di Metro s.p.a. delle aree necessarie al potenziamento ed ammodernamento della Ferrovia Roma Prima Porta, tra cui quelle in proprietà della ricorrente;<br />	<br />
&#8211;	di ogni atto presupposto compreso il d.m. del 21.6.2001 – mai notificato alla ricorrente – col quale è stata disposta una nuova dichiarazione di p.u., indifferibilità ed urgenza delle opere in questione mediante il rinnovo del decreto appropriativi delle stesse ed è stato, altresì, fissato al 31.12.2001 il nuovo termine per il completamento dei lavori e delle procedure espropriative; nonché:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
per ottenere</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>l’accertamento e la declaratoria dell’accessione invertita formatasi sulle medesime aree in conseguenza sia della scadenza dei termini in relazione ai quali l’occupazione poteva dirsi legittima che del completamento dei lavori concernenti la suddetta opera pubblica e, per l’effetto, la condanna dell’Ente espropriante al pagamento delle somme che verranno accertate come dovute a titolo del risarcimento del danno ingiusto derivante da quanto sopra, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.<br />
<b><br />
Visto</b> il ricorso con i relativi allegati;<br />
<b>Visto</b> l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Metro s.p.a., della Federici Stirling s.p.a e delle amministrazione statali evocate;<br />
<b>Viste</b> le memorie prodotte dalle parti;<br />
<b>Visti</b> gli atti tutti della causa;<br />
<b>Data per letta</b> alla pubblica udienza del 03.4.2008 la relazione del Consigliere Pietro Morabito ed uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza;<br />
<b><br />
Ritenuto in fatto</b> quanto segue:<br />
&#8211;	che con d.d. del Ministero dei Trasporti del 9.4.1996 venne approvato il progetto esecutivo relativo alle opere civili ed alle opere di armamento della tratta Roma Prima Porta- Roma Montebello della Ferrovia Roma Prima Porta presentato dal Concessionario dei relativi lavori (ATI avente come mandataria l’Impresa Federici Stirling s.p.a), statuendo la p.u., indifferibilità e urgenza delle predette opere nonché i termini per l’inizio e completamento delle procedure espropriative (termine quest’ultimo stabilito al 9.4.2001);<br />	<br />
&#8211;	che parte ricorrente è proprietaria delle aree, in gravame identificate nei loro dati catastali, interessate dal progetto di cui al precedente periodo ed assoggettate ad occupazione d’urgenza, per effetto del decreto prefettizio dell’11.6.1996, per la durata massima di anni cinque a decorrere dalla data predetta;<br />	<br />
&#8211;	che con d.d. del Ministero dei Trasporti del 21.6.2001 è stata adottata una nuova dichiarazione di p.u., indifferibilità ed urgenza delle opere già individuate nel d.d. del 9.4.2001 fissando al 31.12.2001 il termine per il completamento dei lavori e delle procedure espropriative; mentre con decreto del Prefetto di Roma del 21.9.2001 è stata pronunciata l’espropriazione delle aree della ricorrente sopra indicate;<br />	<br />
&#8211;	che la ricorrente, col gravame in epigrafe, lamenta l’illegittimità dei predetti decreti, ministeriale e prefettizio, in quanto il primo degli stessi intervenuto dopo il quinquennio di occupazione temporanea e dunque allorquando la precedente dichiarazione di p.u, era già scaduta; evento questo cui, ad avviso della ricorrente, fa da corollario la perdita del potere espropriativo e la maturazione – stante l’irreversibile trasformazione del bene occupato &#8211; della c.d. accessione invertita con insorgenza del diritto dell’ex proprietario dell’area interessata dall’accessione de qua di una somma corrispondente all’indennità di esproprio senza abbattimento del 40% maggiorata del 10% ai sensi dell’art.3 comma 65 della legge n.662 del 1996; <br />	<br />
&#8211;	che  si sono costituiti in giudizio, con atto di mero stile, il Ministero dei Trasporti e la Federici Stirling s.p.a.; <br />	<br />
&#8211;	che si è costituita in giudizio la Metro – Metropolitana di Roma s.p.a – deducendo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale nonché, in rito, l’esigenza di una declaratoria di interruzione del processo; esigenza da correlarsi alla soggezione a procedura di amministrazione straordinaria della Federici Stirling s.p.a. e all’intervenuta nomina dei Commissari straordinari disposta con d.m. 16.10.2002 pubblicato sulla G.U. n.260 del 6.11.2002; e deducendo, nel merito, l’infondatezza del gravame;<br />	<br />
<b><br />
Considerato in diritto</b>:<br />
&#8211;	che la controversia ruota intorno a procedura di espropriazione non governata ratione temporis dalle norme sostanziali del T.U. n.327 del 2001 ed anteriormente alla pronuncia della C.C.le n.191 del 2006 che ha inciso sull’art.53 del predetto T.U.; ragion per cui – ed in sintonia al condivisibile insegnamento recato dall’Ad.Pl. del Cons.St. n.9 del 2007 &#8211; nella  materia dei procedimenti di esproprio sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione – naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria &#8211; di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi;<br />	<br />
&#8211;	che non v’è spazio, nel caso in trattazione, per l’applicazione dell’art.300 del c.p.c atteso che la Federici Stirling s.p.a è stata (non dichiarata fallita ma) ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria (art.30 L. n. 270 del 1999) che presuppone, ex art.27 della stessa legge, la presenza di concrete prospettive di recupero dell&#8217;equilibrio economico delle attività imprenditoriali; il che esclude, in radice, la fondatezza dell’eccezione in trattazione;<br />	<br />
&#8211;	che l’art.13 della legge n.2359 del 1865, applicabile senza riserve alla fattispecie in esame, prevede – oltre alla possibilità di prorogare i termini, stabiliti nell’atto che dichiara un’opera di p.u., entro i quali dovranno compiersi le espropriazioni ed i lavori (comma 2) – l’ulteriore possibilità, trascorsi detti termini, di procedersi alle espropriazioni in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte da tale legge (comma 3);<br />	<br />
&#8211;	che, per pacifica giurisprudenza, la riapprovazione del progetto della stessa opera pubblica, dopo la scadenza del termine di completamento delle procedure espropriative (fissato nel provvedimento originario di approvazione dei lavori, ai sensi dell&#8217;art. 13 l. n. 2359 del 1865) è consentita alla duplice condizione che siano espressamente indicate le ragioni di forza maggiore che hanno impedito la regolare e tempestiva definizione della procedura espropriativa e che venga effettuata una nuova valutazione dell&#8217;attualità e della concretezza dell&#8217;interesse pubblico a realizzare l&#8217;opera (cfr., ex multis, Cons.St., n.4894 del 2005; nn. 6074 e 5443 del 2002);<br />	<br />
&#8211;	che nel caso di specie il d.d. del 21.6.2001 contiene sia l’indicazione delle ragioni che hanno comportato la riapprovazione della p.u., urgenza ed indifferibilità delle opere ed esplicitamente richiama il permanere dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’intero progetto di cui in premessa;<br />	<br />
&#8211;	che l’unico motivo di diritto sollevato dalla ricorrente ed imperniato esclusivamente sull’assunto della perdita del potere espropriativo per effetto della sola tardività del predetto decreto ministeriale si rivela pertanto chiaramente infondato;<br />	<br />
&#8211;	che le spese di lite possono compensarsi tra le parti in causa; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ ter respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. I^ ter nella Camera di Consiglio del 03.4.2008, con l’intervento dei sigg.ri Giudici :</p>
<p>Dott. Patrizio Giulia	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Pietro Morabito	&#8211; Giudice rel.ed est.re<br />	<br />
Dott. Fabio Mattei	&#8211; I° Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-17-5-2008-n-4416/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2008 n.4416</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2008 n.1391</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-17-5-2008-n-1391/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-17-5-2008-n-1391/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-17-5-2008-n-1391/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2008 n.1391</a></p>
<p>Antonio Cavallari &#8211; Presidente, Silvio Lomazzi &#8211; Estensore.Monticava Strade s.r.l. (avv. F. Cantobelli) c.Comune di Caprarica (n.c.),IGECO Costruzioni s.p.a. (avv. V. Pellegrino) [interventore ad opponendum]. sulla competenza esclusiva degli ingegneri di redigere il progetto relativo ad una gara per l&#8217;affidamento di lavori di adeguamento al d.lg. n.152 del 1999, di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-17-5-2008-n-1391/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2008 n.1391</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-17-5-2008-n-1391/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2008 n.1391</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari &#8211; Presidente, Silvio Lomazzi &#8211; Estensore.<br />Monticava Strade s.r.l. (avv. F. Cantobelli) c.Comune di Caprarica (n.c.),IGECO Costruzioni s.p.a. (avv. V. Pellegrino) [interventore ad opponendum].</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza esclusiva degli ingegneri di redigere il progetto relativo ad una gara per l&#8217;affidamento di lavori di adeguamento al d.lg. n.152 del 1999, di opere terminali della rete di smaltimento delle acque meteoriche di un centro abitato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Lavori di adeguamento al d.lg. n.152 del 1999 di opere terminali della rete di smaltimento delle acque meteoriche di un centro abitato – Affidamento – Progetto – Competenza esclusiva degli ingegneri – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di progetto, da presentarsi nell’ambito di una gara per l’affidamento di lavori di adeguamento al d.lg. 11 maggio 1999 n.152, delle opere terminali della rete di smaltimento delle acque meteoriche di un centro abitato, si verte in tema di opere idrauliche di tipo fognante, sicché per i relativi lavori, ai sensi del combinato disposto degli artt. 51, 52 e 54, r.d. 23 ottobre 1925 n.2537, è prevista la competenza professionale esclusiva degli ingegneri.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla competenza esclusiva degli ingegneri di redigere il progetto relativo ad una gara per l&#8217;affidamento di lavori di adeguamento al d.lg. n.152 del 1999, di opere terminali della rete di smaltimento delle acque meteoriche di un centro abitato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Sentenze: 1391/08<br />
		Registro Generale:	154/2008																																																																																										</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />  LECCE &#8211; TERZA SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI    	Presidente; TOMMASO CAPITANIO          	Primo Ref.; SILVIO LOMAZZI              	Ref., relatore 																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 27 febbraio 2008<br />
Visto il ricorso 154/2008  proposto da:</p>
<p><b>MONTICAVA STRADE S.R.L.</b> rappresentata e difesa da: FRANCESCO CANTOBELLIcon domicilio eletto in LECCE VIA ZANARDELLI, 60</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CAPRARICA</b> in persona del Sindaco pro temporenon costituito</p>
<p>e</p>
<p><b>IGECO COSTRUZIONI S.P.A.</b> interventore ad opponendum rappresentata e difesa da:VALERIA PELLEGRINO con domicilio eletto in LECCE VIA AUGUSTO IMPERATORE, 16<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione, dell’atto n.33 del 3 gennaio 2008, di esclusione dalla gara per l’affidamento di lavori, di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e collegato, in particolare, ove occorra, del relativo bando, del disciplinare di gara, di tutti i verbali della procedura, degli eventuali atti di aggiudicazione provvisoria e definitiva e di stipula del conseguente contratto e<br />
per la condanna<br />
dell’Amministrazione al risarcimento del danno derivante.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di IGECO COSTRUZIONI S.P.A.<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Udito il relatore Ref. Silvio Lomazzi e uditi, altresì, per la parte ricorrente l’Avv. Cantobelli e per la parte controinteressata l’Avv. Pellegrino;<br />
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>In data 30 marzo 2007 il Comune di Caprarica pubblicava il bando di gara (con procedura aperta e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) per l’affidamento dei lavori di adeguamento al D.Lgs. n.152 del 1999 delle opere terminali della rete di smaltimento delle acque meteoriche del centro abitato.<br />
La Monticava Strade s.r.l., partecipante alla procedura concorsuale, con determinazione in data 3 gennaio 2008, veniva esclusa dalla stessa perché il progetto contenuto nell’offerta era stato sottoscritto da un architetto anziché da un ingegnere come richiesto, ex artt.51, 52 e 54 del R.D. n.2537 del 1925, per le opere idrauliche, e dunque in difetto della specifica competenza professionale.<br />
La Società interessata impugnava pertanto il cennato atto di esclusione, unitamente, nei limiti dell’interesse e per quanto necessario, al bando di gara, al disciplinare, ai verbali della procedura, agli eventuali atti di aggiudicazione provvisoria e definitiva e di stipula del conseguente contratto eventualmente sopravvenuti.<br />
La ricorrente deduceva l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità manifesta e sviamento, per violazione del bando, per illegittimità derivata degli atti successivi alla sua esclusione.<br />
La Monticava Strade s.r.l. ha in particolare fatto presente, con riferimento alla gravata determina del 3 gennaio 2008, che il bando prevedeva la sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte del legale rappresentante dell’impresa; che parimenti il bando non richiedeva la presentazione di un progetto (migliorativo di quello posto a base di gara dall’Amministrazione comunale), ma soltanto una descrizione del medesimo che avrebbe dovuto poi essere richiesto all’aggiudicatario; di aver prodotto attestazione SOA fino all’VIII classifica; che la sottoscrizione dell’Arch. Ennio Montinaro era stata effettuata dallo stesso in qualità di direttore tecnico e non di progettista; che ove il bando di gara avesse preveduto la firma di un ingegnere, sarebbe stato da considerarsi ambiguo e lacunoso in parte qua, dovendosi dunque ammettere la ditta ricorrente alla gara per il principio del favor partecipationis.<br />
La Società interessata richiedeva inoltre la condanna del Comune al risarcimento del danno in forma specifica, attraverso la ripetizione delle operazioni di gara, o per equivalente, con riparazione della perdita di chances.<br />
Si costituiva in qualità di interventore ad opponendum la Igeco Costruzioni s.p.a. &#8211; nel frattempo divenuta aggiudicataria in via provvisoria della gara in esame, per effetto della determinazione comunale n.29 del 31 gennaio 2008 -, la quale richiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.<br />
La predetta Ditta, in controdeduzione, ha in particolare sostenuto che, ai sensi degli artt.51, 52 e 54 del R.D. n.2537 del 1925, i progetti aventi ad oggetto opere idrauliche ed igieniche rientrano nella competenza esclusiva degli ingegneri; che per principio il progetto d’opera deve essere sottoscritto da un tecnico abilitato, anche in assenza di una espressa previsione in tal senso nel bando di gara o nel disciplinare (arg. ex art.90 del D.Lgs. n.163 del 2006), a garanzia della serietà, affidabilità e realizzabilità del progetto stesso; che nel caso di specie l’offerta aveva ad oggetto un progetto esecutivo (cfr. art.10.2 del disciplinare in rapporto all’art.93 del D.Lgs. n.163 del 2006); che non è sufficiente all’uopo l’attestato SOA fino all’VIII classifica; che non può ravvisarsi lacunosità o ambiguità nella previsione del bando contestata, atteso che lo stesso deve intendersi eterointegrato dalla legge sul punto della sottoscrizione del progetto da parte del professionista in possesso della specifica professionalità; che ne discende l’infondatezza della pretesa risarcitoria.<br />
Nella camera di consiglio del 27 febbraio 2008, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti costituite, ricorrendone i presupposti ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.21, comma 10 e 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034 del 1971, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.<br />
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.<br />
Invero ed in primo luogo va rilevato che, ai sensi dell’art.10.2 del disciplinare di gara, posto a raffronto con le previsioni di cui all’art.93 del D.Lgs. n.163 del 2006, l’offerta tecnica rimanda ad un vero e proprio progetto. <br />
Infatti è ivi fatto riferimento ad una soluzione progettuale migliorativa del progetto base dell’Amministrazione comunale, da descriversi in modo dettagliato, con l’indicazione tra l’altro dei costi raggruppati per categorie di lavori e per la sicurezza, la produzione di elaborati grafici, l’evidenziazione dell’elenco dei prezzi unitari, la redazione della relazione di sostenibilità ambientale, documentando sui materiali di rifiuto, nonchè del rapporto sull’organizzazione del cantiere e sulle modalità esecutive.<br />
Inoltre occorre evidenziare che il predetto progetto, da presentarsi nell’ambito di gara per l’affidamento di lavori di adeguamento al D.Lgs. n.152 del 1999 delle opere terminali della rete di smaltimento delle acque meteoriche del centro abitato, attiene ad opere idrauliche, di tipo fognante (cfr. punto 5 del bando e del disciplinare e all.A del D.P.R. n.34 del 2000).<br />
Orbene per i suddetti lavori, ai sensi del combinato disposto degli artt.51, 52 e 54 del R.D. n.2537 del 1925, è prevista la competenza professionale esclusiva degli ingegneri.<br />
Pertanto non risulta sufficiente la sottoscrizione del progetto in argomento da parte dell’Arch. Ennio Montinaro, in qualità di rappresentante legale della Società ricorrente ovvero di direttore tecnico.<br />
Né può assumere alcun rilievo nello specifico l’aver prodotto attestato SOA fino all’VIII classifica, dal momento che lo stesso, in ogni caso, attiene agli importi delle opere e non alla loro tipologia (cfr. art.3 D.P.R. n.34 del 2000).<br />
Del pari non può considerarsi ambiguo o lacunoso il bando di gara sulla questione in argomento, giacchè, come esposto dalla parte controinteressata, lo stesso deve intendersi integrato dalle previsioni normative richiamate nonché da quelle contenute nell’art.90 del D.Lgs. n.163 del 2006, in adesione al principio della personalità della prestazione professionale e a garanzia della serietà, affidabilità e realizzabilità del progetto.<br />
Ne discende che il provvedimento impugnato è esente dai vizi di legittimità dedotti.<br />
Ne deriva altresì l’infondatezza della domanda, formulata peraltro in modo del tutto generico, di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.<br />
In considerazione dei fatti di causa sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Lecce, Sezione Terza, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.154/2008 indicato in epigrafe.<br />
Respinge la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 2008.</p>
<p>					Pubblicato mediante deposito<br />	<br />
               in Segreteria il 17.05.2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-17-5-2008-n-1391/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2008 n.1391</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
