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	<title>17/5/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>17/5/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2007 n.396</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2007-n-396/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2007-n-396/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2007 n.396</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso il rigetto di un ricorso gerarchico in tema di inidoneita’ alla guida con patente C. (G.S.) N. 00396/2007 REG.ORD. N. 00397/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2007-n-396/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2007 n.396</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2007-n-396/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2007 n.396</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso il rigetto di un ricorso gerarchico in tema di inidoneita’ alla guida con patente C. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00396/2007 REG.ORD.<br />
N. 00397/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 397 del 2007, proposto da:<br /><b>Annibale Visini</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Ermanna Ghidini, Lorena Marchini, con domicilio eletto presso Ermanna Ghidini in Brescia, via Zima, 4 (Fax=030/2936105);</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento Trasporti Terrestri &#8211; Direz.Gen.Motorizzazione, Ministero della Salute</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (030/41267); <b>Commissione Medica Locale Presso Asl di Cremona</b>;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del decreto ministero trasporti n. 37 in data 16.1.2007 di rigetto ricorso gerarchico opposto a non idoneità patente di guida categoria c ed atti connessi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento Trasporti Terrestri &#8211; Direz.Gen.Motorizzazione;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 17/05/2007 il dott. Roberto Scognamiglio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto che, a una sommaria delibazione del ricorso, compatibile con la fase cautelare, del presente giudizio, e allo stato degli atti con particolare riferimento alle pur sintetiche, ma esaustive motivazioni che sorreggono il provvedimento impugnato, NON appaiono sussistere gli elementi indicati dall’art. 21, comma ottavo, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dall’art. 3, della legge 21 luglio 2000 n. 205, per accogliere la istanza incidentale formulata da parte ricorrente, anche se non emergono per ora profili che inducono con evidenza a una ragionevole previsione del suo esito.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia &#8211; Sezione di Brescia – RESPINGE la suindicata istanza di misure cautelari.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17/05/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Roberto Scognamiglio, Presidente, Estensore<br />
Gianluca Morri, Primo Referendario<br />
Stefano Mielli, Referendario<br />
   IL PRESIDENTE, ESTENSORE<br />   IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2007-n-396/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2007 n.396</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.169</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2007-n-169/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2007-n-169/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2007-n-169/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.169</a></p>
<p>Presidente BILE &#8211; Redattore GALLO principi, modalità e limiti relativi al contenimento della spesa per il personale di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario Pubblica amministrazione &#8722; Spesa pubblica &#8722; Art. 1, co. 202, della legge n. 266 del 2005 &#8722; Disciplina del finanziamento degli oneri contrattuali del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2007-n-169/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.169</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2007-n-169/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.169</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente BILE &#8211;  Redattore GALLO</span></p>
<hr />
<p>principi, modalità e limiti relativi al contenimento della spesa per il personale di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8722; Spesa pubblica &#8722; Art. 1, co. 202, della legge n. 266 del 2005 &#8722; Disciplina del finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 &#8722; Q.l.c. promossa dalle Regioni Veneto e Toscana &#8722; Asserita violazione degli artt. 117, co. 3 e 119 Cost. &#8722; Illegittimità costituzionale.</p>
<p>Pubblica amministrazione &#8722; Spesa pubblica &#8722; Art. 1 della legge n. 266 del 2005, co. 198, 199, 200, 201, 203, 204 e 205 &#8722; Ql.c. promosse dalle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Campania, Liguria, Emilia-Romagna per presunta violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione &#8722; Ql.c. promosse dalla Regione Piemonte in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost. &#8722; Ql.c. promosse dalla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per asserita violazione dell’art. 3 Cost., del principio di leale collaborazione e dell’art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d’Aosta &#8722; Non fondatezza.</p>
<p>Pubblica amministrazione &#8722; Spesa pubblica &#8722; Art. 1 della legge n. 266 del 2005, co. 198 e 204 &#8722; Q.l.c. sollevate dalla Regione Sicilia per asserita violazione dell’art. 14, lettere p) e q), dello statuto speciale per la Regione Siciliana e dell’art. 119 Cost. &#8722; Q.l.c. sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano riferimento all’art. 119 Cost. e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 &#8722; Q.l.c. promosse dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per asserita violazione dell’art. 119 Cost., degli artt. 4, numero 1-bis, 48 e 53 dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia &#8722; Non fondatezza.</p>
<p>Pubblica amministrazione &#8722; Spesa pubblica &#8722; Art. 1 della legge n. 266 del 2005, co. 198, 199, 200, 201 e 204 &#8722; Ql.c. promosse dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per asserita violazione dell’art. 4 e al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e degli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 &#8722; Non fondatezza.</p>
<p>Pubblica amministrazione &#8722; Spesa pubblica &#8722; Art. 1 della legge n. 266 del 2005, co. 198, 199, 200, 201, 203 e 204 &#8722; Q.l.c. sollevate dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento all’art. 119 Cost., agli artt. 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992 e agli artt. 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 268 del 1992 &#8722; Non fondatezza.</p>
<p>Pubblica amministrazione &#8722; Spesa pubblica &#8722; Art. 1 della legge n. 266 del 2005, co. 206, nella parte in cui qualifica come principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 198, 199, 203, 204 e 205 dello stesso articolo &#8722; Q.l.c. promosse dalle Regioni Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Campania, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. &#8722; Q.l.c. sollevate dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost. &#8722; Q.l.c. sollevate dalla Regione Valle d’Aosta, in riferimento all’art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d’Aosta &#8722; Non fondatezza.</p>
<p>Pubblica amministrazione &#8722; Spesa pubblica &#8722; Art. 1 della legge n. 266 del 2005, co. 206, nella parte in cui qualifica come principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 200, 201 e 202 dello stesso articolo &#8722; Q.l.c. sollevate dalle Regioni Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Campania in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. &#8722; Q.l.c. sollevata dalla Regione Piemonte in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost. &#8722; Q.l.c. sollevata dalla Regione Valle d’Aosta in riferimento all’art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d’Aosta &#8722; Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266.</p>
<p>È costituzionalmente illegittimo il comma 202 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201, 203, 204 e 205 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Campania, Liguria, Emilia-Romagna; in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost., dalla Regione Piemonte; in riferimento all’art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d’Aosta, dalla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198 e 204 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse in riferimento all’art. 14, lettere p) e q), dello statuto speciale per la Regione Siciliana e all’art. 119 Cost., dalla Regione Siciliana; in riferimento all’art. 119 Cost. e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), dalla Provincia autonoma di Bolzano; in riferimento all’art. 119 Cost., agli artt. 4, numero 1-bis, 48 e 53 dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201 e 204 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, in riferimento all’art. 4 e al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201, 203 e 204 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, in riferimento all’art. 119 Cost., agli artt. 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992 e agli artt. 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 268 del 1992, dalla Provincia autonoma di Trento.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 206 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui qualifica come princípi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 198, 199, 203, 204 e 205 dello stesso articolo, promosse in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dalle Regioni Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Campania; in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost., dalla Regione Piemonte; in riferimento all’art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d’Aosta, dalla Regione Valle d’Aosta.</p>
<p>Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 206 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui qualifica come princípi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 200, 201 e 202 dello stesso articolo, promosse in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dalle Regioni Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Campania; in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost., dalla Regione Piemonte; in riferimento all’art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d’Aosta, dalla Regione Valle d’Aosta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/9905_9905.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2007-n-169/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.169</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2007 n.387</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2007-n-387/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2007-n-387/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2007-n-387/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2007 n.387</a></p>
<p>Non va sospeso il decreto del Questore di sospensione licenza esercizio pubblico per 21 giorni. (G.S.) N. 00387/2007 REG.ORD. N. 00266/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 266 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2007-n-387/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2007 n.387</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2007-n-387/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2007 n.387</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il decreto del Questore di sospensione licenza esercizio pubblico per 21 giorni. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00387/2007 REG.ORD.<br />
N. 00266/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 266 del 2007, proposto da:<br /><b>Gite di Tessari Carlo &#038; C. Sas</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Alberta Fioretti, Francesco Noschese, con domicilio eletto presso Francesco Noschese in Brescia, via Cadorna, 7 (030/3778536) @; Tessari Carlo;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Questore di Brescia, Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (030/41267);<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
DEL DECR. QUEST. 5.3.2007 N. 61 DI SOSPENSIONE LICENZA ESERCIZIO PUBBLICO PER 21 GIORNI ED ATTI CONNESSI.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Questore di Brescia;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 17/05/2007 il dott. Roberto Scognamiglio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto che, a una sommaria delibazione del ricorso, compatibile con la fase cautelare, del presente giudizio, e allo stato degli atti con particolare riferimento alle pur sintetiche, ma esaustive motivazioni che sorreggono il provvedimento impugnato, NON appaiono sussistere gli elementi indicati dall’art. 21, comma ottavo, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dall’art. 3, della legge 21 luglio 2000 n. 205, per accogliere la istanza incidentale formulata da parte ricorrente, anche se non emergono per ora profili che inducono con evidenza a una ragionevole previsione del suo esito.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia &#8211; Sezione di Brescia – RESPINGE la suindicata istanza di misure cautelari.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17/05/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Roberto Scognamiglio, Presidente, Estensore<br />
Gianluca Morri, Primo Referendario<br />
Stefano Mielli, Referendario<br />
   IL PRESIDENTE,<br />ESTENSORE<br /> IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2007-n-387/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2007 n.387</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.170</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2007-n-170/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2007-n-170/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2007-n-170/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.170</a></p>
<p>Presidente BILE &#8211; Redattore TESAURO inapplicabilità del rito societario in materia di proprietà industriale ed intellettuale Industria e commercio &#8722; Marchi e brevetti &#8722; Art. 134, co. 1, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) &#8722;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2007-n-170/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.170</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente BILE &#8211;  Redattore TESAURO</span></p>
<hr />
<p>inapplicabilità del rito societario in materia di proprietà industriale ed intellettuale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Industria e commercio &#8722; Marchi e brevetti &#8722; Art. 134, co. 1, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) &#8722; Applicabilità del rito societario alle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale &#8722; Q.l.c. sollevata dal Tribunale di Napoli &#8722; Asserita violazione dell’art. 76 Cost. &#8722; Illegittimità costituzionale.</p>
<p>Industria e commercio &#8722; Marchi e brevetti &#8722; Art. 134, co. 1, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) &#8722; Applicabilità del rito societario alle controversie attribuite alla cognizione del giudice ordinario, in materia di illeciti afferenti all’esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato CE, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate &#8722; Q.l.c. sollevata dal Tribunale di Napoli &#8722; Asserita violazione dell’art. 76 Cost. &#8722; Illegittimità costituzionale consequenziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell&#8217;articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366).</p>
<p>In applicazione dell&#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è costituzionalmente illegittimo l’art. 134, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del 2005, nella parte in cui  stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di illeciti afferenti all&#8217;esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>composta dai signori:<br />
&#8211;	Franco	BILE		Presidente<br />	<br />
&#8211;	Giovanni Maria	FLICK 	Giudice<br />	<br />
&#8211;	Francesco	AMIRANTE		<br />	<br />
&#8211;	Ugo	DE SIERVO		<br />	<br />
&#8211;	Romano	VACCARELLA		<br />	<br />
&#8211;	Paolo	MADDALENA			<br />	<br />
&#8211;	Alfio	FINOCCHIARO			<br />	<br />
&#8211;	Alfonso	QUARANTA			<br />	<br />
&#8211;	Franco	GALLO			<br />	<br />
&#8211;	Luigi	MAZZELLA			<br />	<br />
&#8211;	Gaetano	SILVESTRI			<br />	<br />
&#8211;	Sabino	CASSESE			<br />	<br />
&#8211;	Maria Rita	SAULLE			<br />	<br />
&#8211;	Giuseppe	TESAURO			<br />	<br />
&#8211; 	Paolo Maria	NAPOLITANO			<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.<i><b> </b></i>134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nonché degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l&#8217;iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), promosso con ordinanza del 12 aprile 2006 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Sterilfarma s.r.l. e Belmont s.r.l., iscritta al n. 536 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2006.</p>
<p>	<i>Udito</i> nella camera di consiglio del 21 marzo 2007 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i></b></i><br />
1. <b>–</b> Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, con ordinanza del 12 aprile 2006, ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nonché degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l&#8217;iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza).<br />
2. <b>– </b>Il rimettente premette che la controversia sottoposta al suo giudizio concerne una domanda di accertamento della contraffazione di un marchio registrato e di atti di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale, riservata alla cognizione della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d&#8217;appello, a norma dell&#8217;articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).<br />
Inoltre, espone che, in virtù dell’art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, «nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale […] ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate […] si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III» del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell&#8217;articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366) e, quindi, il giudizio principale, tenuto conto della data di entrata in vigore del codice della proprietà industriale <i>ex</i> art. 245, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, è disciplinato dalle norme che regolano il cosiddetto rito societario.<br />
2.1. <b>– </b>L’art. 16 della legge n. 273 del 2002 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari nelle materie ivi indicate, anche mediante l’istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.<br />
Secondo il giudice <i>a quo</i>, la delega, esercitata con l’emanazione del d. lgs. n. 168 del 2003, è anche scaduta ed ha realizzato, dunque esaurito, i suoi effetti. Inoltre, poiché detto decreto legislativo non conteneva norme di carattere processuale, fatta eccezione per quelle in tema di collegialità dell’organo decidente e di attribuzioni del presidente della sezione, alle controversie devolute alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (<i>infra</i>, sezioni specializzate) sarebbero state applicabili le norme del codice di procedura civile che disciplinano il rito ordinario.<br />
Sotto un primo profilo, il rimettente deduce che il d. lgs. n. 30 del 2005 è stato emanato in virtù della delega prevista dall’art. 15 della legge n. 273 del 2002, il quale non costituirebbe adeguata base giuridica dell’art. 134, comma 1, del decreto delegato. L’art. 15 ha, invero, ad oggetto «il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale», allo scopo di realizzare una «ripartizione della materia per settori omogenei e[d il] coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica» (comma 1, lettera <i>a</i>), anche al fine dello «adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria» (comma 1, lettera <i>b</i>).<br />
Inoltre, benché alcune delle disposizioni interessate dal «riassetto» avessero carattere procedurale, la delega non concerneva la disciplina delle sezioni specializzate e del rito applicabile alle controversie a queste attribuite, poiché detti profili costituivano oggetto della distinta delega prevista dall’art. 16 della legge n. 273 del 2002. Ad avviso del rimettente, sebbene la relazione ministeriale al d. lgs. n. 30 del 2005 esponga che il denunciato art. 134, comma 1, «attua ed integra le prescrizioni della L. 273/02, nella parte in cui delega il Governo per l’istituzione di sezioni specializzate», è assai dubbio che la più ampia delega dell’art. 15 di detto decreto legislativo ricomprenda quella dell’art. 16, dovendo altresì escludersi che, anche implicitamente, sia stato prorogato il termine di quest’ultima delega, avendo, peraltro, detta relazione dato atto che il d. lgs. n. 30 del 2005 ha innovato la disciplina introdotta dal d. lgs. n. 168 del 2003.<br />
Sotto un secondo profilo, l’ordinanza di rimessione deduce che il censurato art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, innovando in materia di rito applicabile innanzi alle sezioni specializzate (nonché in materia di competenza), e stabilendo che le relative controversie (anche quelle in tema di diritto d’autore) sono disciplinate dal rito societario, si porrebbe in contrasto con l’art. 76 Cost., in quanto costituisce esercizio della delega, ormai attuata e scaduta, prevista dall’art. 16 della legge n. 273 del 2002, che aveva ad oggetto l’istituzione di dette sezioni e concerneva i profili sia organizzativi, sia processuali.<br />
2.2. <b>–</b> In linea subordinata, il giudice <i>a quo</i> sostiene che, qualora l’art. 16 della legge n. 273 del 2002 fosse interpretato nel senso che autorizzava il legislatore delegato a disciplinare il rito applicabile alle controversie di competenza delle sezioni specializzate, detta norma <b>–</b> ma anche l’art. 15 della stessa legge <b>– </b>si porrebbe in contrasto con l’art. 76 Cost., per mancanza di princípi e criteri direttivi, in quanto stabilisce soltanto che i decreti legislativi avrebbero dovuto «assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari». Dunque, l’estensione alle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate del rito disciplinato dal d. lgs. n. 5 del 2003, che non è solo semplificato rispetto a quello ordinario, ma è alternativo rispetto a quest’ultimo e caratterizzato da principi e presupposti del tutto diversi, non rinverrebbe adeguato fondamento nell’art. 16 della legge n. 273 del 2002. <br />
Infine, conclude il rimettente, sulle questioni non inciderebbe il sopravvenuto art. 70-<i>ter</i> delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, inserito dall’art. 2, comma 3-<i>ter</i>, lettera <i>a</i>), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell&#8217;àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), aggiunto dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell&#8217;ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), poiché questa disposizione ha reso applicabile il rito societario a tutte le controversie, indipendentemente dal loro oggetto, ma esclusivamente nel caso in cui le parti, concordemente, abbiano operato una tale scelta.<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><b>Considerato in diritto</p>
<p>
</b><i></p>
<p align=justify>
</i><br />
1. <b>–</b> Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, con ordinanza del 12 aprile 2006, ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nonché degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l&#8217;iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza).<br />
2 . <b>–</b> Secondo il rimettente, l’art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui stabilisce che alle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale è applicabile il cosiddetto rito societario, disciplinato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell&#8217;articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), si porrebbe in contrasto con l’art. 76 Cost. <br />
La delega prevista dall’art. 15 della legge n. 273 del 2002 non concerneva, infatti, le sezioni specializzate, sotto il profilo organizzativo e della disciplina processuale, dato che queste costituivano oggetto della diversa, distinta, delega contenuta nell’art. 16 di detta legge. Inoltre, neanche la delega prevista da quest’ultima norma costituirebbe adeguata base giuridica del citato art. 134, comma 1, in quanto alla data di emanazione del decreto legislativo n. 30 del 2005 era ormai scaduta e neppure era compresa nella delega dell’art. 15, quindi non può ritenersi prorogata, neppure implicitamente.<br />
In linea subordinata, il Tribunale di Napoli, per il caso in cui si ritenga il citato art. 134, comma 1, riconducibile alla delega di cui agli artt. 15 e 16 della legge n. 273 del 2002, censura dette norme in riferimento all’art. 76 Cost. La genericità di entrambe le deleghe e la mancanza di specifici principi e criteri direttivi non avrebbero, infatti, permesso di stabilire l’applicabilità del rito societario alle controversie attribuite alle sezioni specializzate, dal momento che tale rito non è meramente semplificato rispetto a quello ordinario, ma è alternativo rispetto a quest’ultimo e caratterizzato da principi del tutto diversi. <br />
3. <b>–</b> Prima di esaminare nel merito le censure, va osservato che il Tribunale di Napoli ha denunciato sia l’art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, sia le norme della legge delega che ne costituirebbero la base giuridica (artt. 15 e 16 della legge n. 273 del 2002), ponendo i quesiti di costituzionalità in rapporto di subordinazione logica; pertanto, le questioni devono ritenersi ammissibili (ordinanze n. 14 del 2003 e n. 273 del 2002).<br />
Il rimettente ha, inoltre, non implausibilmente motivato in ordine all’applicabilità al giudizio principale del citato art. 134, comma 1, anche se, in considerazione dell’oggetto della controversia, come identificato dalla stessa ordinanza, la questione deve ritenersi rilevante esclusivamente in riferimento alla parte della disposizione concernente i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale.<br />
4. <b>–</b> La questione avente ad oggetto l’art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, preliminare rispetto alle altre sotto il profilo logico-giuridico,  è fondata.<br />
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa si esplica attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l’uno, relativo alle norme che determinano l’oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, tenendo conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e si individuano le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l’altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 54 del 2007; n. 280 del 2004; n. 199 del 2003).<br />
Inoltre, qualora, come nella specie, la delega abbia ad oggetto il riassetto di norme preesistenti, questa finalità giustifica l’introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente soltanto se siano stabiliti principi e criteri direttivi volti a definire in tal senso l’oggetto della delega ed a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato  (sentenze n. 239 del 2003 e n. 354 del 1998).<br />
La norma censurata, come dedotto dal rimettente, sia pure con qualche incertezza, rinviene la sua base giuridica esclusivamente nell’art. 15 del d. lgs. n. 30 del 2005. <br />
Decisiva è in tal senso la circostanza che nella stessa premessa del decreto legislativo n. 30 del 2005, dopo il generico riferimento alla legge delega n. 273 del 2002, è richiamato espressamente soltanto l’art. 15, non anche l’art. 16 della stessa legge. D’altra parte, il termine per l’esercizio della delega prevista dal citato art. 16 era comunque scaduto alla data di emanazione del decreto legislativo n. 30 del 2005. In particolare, detto termine era scaduto già alla data in cui è stato prorogato, per la prima volta, quello della delega conferita con l’art. 15, ad opera dell’art. 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, il quale aveva avuto ad oggetto soltanto il termine fissato dall’art. 15.<br />
La delega prevista dal citato art. 15 concerne «il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale» e la sua formulazione, anche in considerazione dei principi e dei criteri direttivi enunciati, è riferibile esclusivamente alle norme di diritto sostanziale, a quelle di diritto processuale previste dalle leggi speciali oggetto del riassetto, alla disciplina dei procedimenti amministrativi richiamati in detti principi e criteri, alla modalità di realizzazione della semplificazione e del riassetto normativo (in virtù del rinvio all’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, e del comma 2 di quest’ultima norma). <br />
In tal senso, è significativo che la relazione al disegno di legge poi divenuto legge n. 273 del 2002, in riferimento alla delega prevista dall’art. 15, precisa che sua finalità era il «riordino normativo della disciplina sulla proprietà industriale», che «passa, dunque, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione delle disposizioni di diritto sostanziale». Con detta delega, pertanto, è stato conferito al legislatore il potere di comporre in un testo normativo unitario le molteplici disposizioni vigenti nella materia, modificandole nella misura strettamente necessaria, adeguandole alla disciplina internazionale e comunitaria, organizzandole in un quadro nuovo, ponendo in rilievo i nessi sistematici esistenti tra i molteplici diritti di proprietà industriale. <br />
Nessuno dei principi e criteri direttivi permette di ritenere che, sia pure implicitamente, il legislatore delegato sia stato autorizzato a stabilire la disciplina processuale delle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, mediante la previsione dell’applicabilità di un rito diverso da quello ordinario, caratterizzato da elementi peculiari rispetto a quest’ultimo, realizzando in tal modo una sostanziale innovazione del regime vigente. Peraltro, alla data di promulgazione della legge delega (12 dicembre 2002), la disciplina del processo societario non era stata ancora emanata (in quanto stabilita dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), sicché, avendo riguardo alla data della delega, non erano enunciabili neppure principi e criteri direttivi stabiliti <i>per relationem</i>, mediante rinvio, sia pure implicito, ad una disciplina già presente nell’ordinamento. <br />
Il contesto normativo nel quale è inserita la delega in esame conforta questa interpretazione.<br />
Nella stessa legge n. 273 del 2002, subito dopo l’art. 15, e cioè nell’art. 16, è stata infatti prevista una distinta ed ulteriore delega, avente ad oggetto l’emanazione di decreti legislativi diretti proprio «ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari», esercitata mediante l’emanazione del d. lgs. n. 168 del 2003, che ha istituito le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, intervenendo anche sulla disciplina del processo (sia pure limitatamente alla previsione della riserva di collegialità e delle attribuzioni del presidente della sezione: artt. 2, comma 1, e 5). <br />
La disciplina in una stessa legge di queste due distinte deleghe, una delle quali (quella dell’art. 16) concerneva dette sezioni specializzate, in relazione ai profili inerenti sia all’organizzazione che alla disciplina del processo, è univocamente espressiva dell’intento del legislatore delegante di escludere tali profili dalla delega oggetto dell’art. 15. <br />
Le ragioni di opportunità e la finalità di «maggiore efficienza», richiamate nella relazione ministeriale al d. lgs. n. 30 del 2005 a conforto dell’intervento sulla disciplina del processo, non giustificano, inoltre, una soluzione adottata in difetto di ogni previsione in tal senso nel citato art. 15 e che, conseguentemente, neppure rientra nella sfera di discrezionalità spettante al legislatore delegato.<br />
Deve essere, pertanto, dichiarata, per violazione dell’art. 76 Cost., l&#8217;illegittimità costituzionale, dell’art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, ivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, restando assorbite le ulteriori questioni.<br />
Le considerazioni svolte valgono anche al fine di affermare che il legislatore delegato era privo del potere di stabilire che in materia di illeciti afferenti all’esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato CE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate, ivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.<br />
Pertanto, ai sensi dell&#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale del citato art. 134, comma 1, anche in questa parte.</p>
<p align=center>
<B>PER QUESTI MOTIVI<br />
</B><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i>dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell’art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell&#8217;articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);<br />
<i>dichiara</i>, in applicazione dell&#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l&#8217;illegittimità costituzionale dell’art. 134, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del 2005, nella parte in cui  stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di illeciti afferenti all&#8217;esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.<u><i><b><br />
</b></i></u><br />
Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2007.<u><i><b></b></i></u></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2007-n-170/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.2480</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-5-2007-n-2480/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-5-2007-n-2480/</guid>

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<p>Pres. Santoro, Est. Cerreto G. Acampora (Avv. L. Marra) c/ Regione Campania (Avv. C. Argenzio) ed altri. sull&#8217;obbligo di motivare la compensazione delle spese processuali 1. Processo – Spese processuali – Compensazione – Obbligo di motivazione – Sussiste 2. Processo – Onorari degli avvocati – Art. 5 D.M. 585/94 –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-5-2007-n-2480/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.2480</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-5-2007-n-2480/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.2480</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro, Est. Cerreto<br /> G. Acampora (Avv. L. Marra) c/ Regione Campania (Avv. C. Argenzio) ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di motivare la compensazione delle spese processuali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Processo – Spese processuali – Compensazione – Obbligo di motivazione – Sussiste																																																																																												</p>
<p>2.	Processo – Onorari degli avvocati – Art. 5 D.M. 585/94 – Unicità della causa  &#8211; Sostanziale identità delle questioni trattate</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice, in quanto risulti affermata e giustificata in sentenza la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, sicché il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente “specifica”, quantomeno da quella complessivamente adottata a fondamento dell’intera pronuncia cui la decisione di compensazione delle spese accede(1).</p>
<p>2. La unicià della causa, cui si riferisce l’art. 5 del D.M. n. 585/1994 in tema di onorari, non deve essere intesa secondo un criterio formale e processuale, in realzione alla introduzione del giudizio contestualmente da più soggetti e con un unico atto ma, invece, valutando la sostanziale identità delle questioni trattate.</p>
<p></b>______________________________</p>
<p>(1) Contra Corte Cassazione, Sez.  I civile, n. 8540 del 22 aprile 2005)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.  2480/07  REG.DEC. <br />
N. 853-1060    REG.RIC. <br />
ANNO 2006<br />
<b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
(Quinta Sezione)</p>
<p></p>
<p align=justify>
  </b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>-sul ricorso in appello n. 853/2006, proposto da <br />
<b>Gennaro Acampora</b>, familiare di Gregorio Acampora;</p>
<p>-sul ricorso in appello n. 1060/2006, proposto da <br />
<b>Maria Grazia Scarfati</b>, familiare di Assunta Scarfati;</p>
<p>tutti rappresentati e difesi dall’avv. A. L. Marra, elettivamente domiciliati presso di lui in Roma, via Sistina n. 121, nonché dallo stesso avv. A. L. Marra, in quanto antistatario delle spese;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>&#8211;<b>USL n. 37 di Napoli</b>,  non costituitasi;<br />
&#8211;<b>ASL Napoli 5</b>, gestione liquidatoria ex USL n.37, rappr. e dif. dall’avv. Marco Tullo, elettivamente domiciliata in Roma, via Bra n.4 , presso avv. Marcello Corazza;<br />
&#8211;<b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente  p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Carmela Argenzio dell’Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania in Roma, V<br />
</i><br />
<b>per la riforma parziale<br />
</b>della sentenza n.7774/2005 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione terza ;</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Gestione liquidatoria dea USL n.37 di Napoli;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatori i cons. Lucrezio Monticelli e Cerreto;<br />
Uditi alla pubblica udienza del giorno 28.11.2006 i difensori delle parti, come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La decisione indicata in epigrafe ha accolto il ricorso proposto in primo grado per l’annullamento del silenzio rifiuto tenuto dalle Amministrazioni intimate sulla istanza di Gennaro Acampora ed altri, e successivo atto di diffida e messa in mora, diretta ad ottenere la liquidazione del contributo previsto dall’articolo 26 della legge regionale della Campania n. 11 del 1984.<br />
In accoglimento del ricorso il primo giudice ha dichiarato l’obbligo delle Amministrazioni di pronunciarsi sulla istanza ed ha, inoltre, compensato tra le parti le spese del giudizio.<br />
L’appello qui in esame è stato presentato, oltre che dai ricorrenti in primo grado anche dall’Avv. Marra in proprio quale antistatario, per la riforma di tale ultima statuizione.<br />
La domanda giudiziale è nel senso del riconoscimento alle parti appellanti dell’entità della parcella spettante La domanda giudiziale è nel senso del riconoscimento alla parte appellante dell’entità della parcella spettante a tenore della tariffa professionale come da specifica allegata.<br />
Si sono costituite in giudizio  la Regione Campania e la Gestione liquidatoria della USL n.37 che hanno chiesto che venga dichiarata la irricevibilità degli appelli e la loro inammissibilità ed infondatezza. <br />
Designato nella odierna camera di consiglio come estensore il Cons. Cerreto.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Gli appelli indicati in epigrafe vanno riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza.<br />
Deve essere esaminata preliminarmente la eccezione di irricevibilità degli appelli avanzata sia dalla Regione Campania che dalla Gestione liquidatoria della USL n.37 di Napoli ed incentrata sulla considerazione che l’appello concerne una decisione emessa secondo lo speciale rito delineato dall’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 così come risultante con le modifiche introdotte con la legge n. 205 del 21 luglio 2000.<br />
La norma richiamata prevede, infatti, che l’appello avverso le sentenze che statuiscono sui ricorsi avverso il silenzio dell’amministrazione devono essere appellate nel termine di trenta giorni dalla notificazione o di novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione.<br />
Nel caso di specie la sentenza è stata comunicata in data 13.6.2005 mentre l’appello è stato notificato il 3.2.2006.<br />
Ritiene, tuttavia, il Collegio che in considerazione degli specifici contenuti degli atti di appello, diretti solo contro la statuizione sulle spese, che è comune a tutti i giudizi e rispetto alla quale non si rinvengono particolari esigenze di speditezza nell’esercizio delle azioni giurisdizionali di tutela delle parti, e non concernente l’obbligo delle Amministrazioni intimate di pronunciarsi sulla domanda degli appellanti, possa essere riconosciuto l’errore scusabile con la rimessione in termini.<br />
2. Nel merito gli appelli sono  fondati nei limiti appresso indicati.<br />
2.1. Invero, la giurisprudenza della Cassazione in modo largamente prevalente, può considerarsi attestata sul principio, secondo il quale la compensazione delle spese, anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, costituisce espressione di un potere discrezionale che non richiede espressa motivazione, con conseguente insindacabilità della relativa statuizione ed inconfigurabilità del vizio di omessa o carente motivazione. Tale incensurabilità non sussisterebbe , sempre secondo la maggioritaria giurisprudenza, nei casi in cui le ragioni dell&#8217;esercizio del potere compensativo ex art. 92 c.p.c., comma 2, siano state indicate e risultino palesemente illogiche (in tal senso v. Cass.  n. 9597/94 e, più recentemente Cass. n. 17692/03, n. 5405/04, n. 16162/04, n. 8540/05).<br />
”L&#8217;incoerenza&#8221; di tale orientamento (rispetto al quale un significativo parziale dissenso si poteva già cogliere in Cass. 1^, 5.1.1999 n. 4455) è stata, tuttavia, evidenziata da Cass. sez. 2° n. 5783 del 15.3.2006 nella quale è stato &#8211; del tutto condivisibilmente ad avviso di questo Collegio &#8211; osservato come il mero &#8220;arbitrio&#8221; da parte del giudice, che potrebbe apoditticamente affermare la sussistenza di &#8220;giusti motivi&#8221; al riguardo, in base ad un suo &#8220;intimo apprezzamento&#8221; non esternato, che in concreto potrebbe anche essere deviato da considerazioni ingiuste ed illogiche, risulterebbe immune da ogni forma di tutela, a differenza dei casi in cui le ragioni siano state, invece, espresse.<br />
Va, ancora, ricordato che in varie pronunce la Corte di Cassazione  ha dichiarato manifestamente infondata l&#8217;eccezione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 92 c.p.c. in parte qua, in riferimento all&#8217;obbligo della motivazione imposto dall&#8217;art. 111 Cost., osservando come lo stesso si riferisca alla decisione nel suo complesso e non ad ogni sua singola statuizione, quale quella sulle spese, di natura accessoria e priva di autonomia, le cui ragioni ben possono essere desunte dal contesto generale del provvedimento (v., tra le altre, sent. n. 12657/92, n. 1887/98). In altre e più recenti decisioni, anche in linea con l&#8217;orientamento prevalente, è stato anche escluso il contrasto con l&#8217;art. 24 Cost., comma 1, sul rilievo che il potere di compensazione delle spese non costituirebbe &#8220;ostacolo alla difesa dei propri diritti, non potendosi estendere la garanzia costituzionale dell&#8217;effettività della tutela giurisdizionale sino a comprendervi anche la condanna del soccombente&#8221; (così Cass. 1^ n. 5405/04), o sulla considerazione che la ragione della possibilità di compensazione, anche totale, delle spese processuali pur nei casi in cui una parte sia risultata del tutto vittoriosa, andrebbe &#8220;rinvenuta nell&#8217;esigenza di stimolare la parte ad un uso cosciente del proprio diritto di difesa e di evitare che ne abusi a fini dilatori&#8221; (così Cass. 3^ n.18857/04).<br />
Le suesposte considerazioni comportano adesione, ad avviso del Collegio, a quelle pronunzie che, temperando l&#8217;assolutezza dei principi affermati dal maggioritario indirizzo giurisprudenziale, non si spingono ad affermare che la motivazione dell&#8217;esercizio del potere di compensazione &#8220;per giusti motivi&#8221; possa del tutto mancare, ma ritengono che le ragioni, della statuizione compensatoria, debbano essere comunque desumibili dal contesto della decisione (v. in particolare Cass. 1^ n. 1887/98, n. 4455/99, n. 2066/02, n. 10861/02, n. 11597/02). Ciò equivale ad affermare la necessità dell&#8217;evidenza di una plausibile ed implicita giustificazione al riguardo, emergente dalla lettura del provvedimento, ancorché privo di specifiche argomentazioni ad hoc. <br />
La necessità che la giustificazione dell&#8217;esercizio del potere discrezionale in questione risulti, sia pure per implicito, verificabile dalla lettura della complessiva motivazione della decisione, cui la statuizione ex art. 92 c.p.c., comma 2, inerisce, è stata particolarmente evidenziata, nella sentenza n. 4455/99, in precedenza già citata, sottolineandosi come, in difetto, la mancata specificazione dei motivi verrebbe a tradursi in vero e proprio esercizio arbitrario del potere di regolamento in questione, ed in violazione dell&#8217;art. 24 Cost., comma 1, allorquando il &#8220;valore della causa sia di non rilevante entità, ovvero risulti, in concreto, economicamente incomparabile rispetto alle spese processuali&#8221;. <br />
2.2.Nel caso di specie non è stata seguita la regola della soccombenza, tuttavia, secondo gli orientamenti giurisprudenziali qui richiamati, avendo la sentenza fatto riferimento alla sussistenza di giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese di giudizio, si può direttamente esaminare la decisione appellata al fine di desumerne eventualmente la relativa giustificazione.<br />
Ritiene il Collegio che nel caso di specie tale giustificazione non emerga.<br />
In primo luogo in numerosi casi identici il giudice di primo grado ha ritenuto di applicare la regola della soccombenza (cfr. tra le altre la sentenza n. 13275/03), che è bene ricordare costituisce il criterio normativo ordinario per distribuire le spese di giudizio tra le parti a termini dell’articolo 91 del codice di procedura civile, con il che si è determinata in concreto una situazione di disparità di trattamento inspiegabile non solo per questo giudice ma  per il difensore delle appellanti – che ha impugnato in modo autonomo la decisione nel presente giudizio in qualità di antistatario- e  per le stesse parti private che sono a conoscenza del diverso trattamento riservato in casi identici ad altri  soggetti nella stessa condizione di fatto e di diritto.<br />
In secondo luogo la compensazione delle spese nel caso di specie collide in modo evidente con le risultanze del giudizio di primo grado nel quale si è accertata l’inerzia delle Amministrazioni appellate a fronte di un obbligo di provvedere sulle istanze delle appellanti che non solo corrisponde al quadro normativo delineato dalla sentenza appellata ma anche, e prima, ad esigenze di giustizia sostanziale, di correttezza e trasparenza nei rapporti tra Amministrazioni pubbliche e cittadini. E’ sufficiente considerare al riguardo che una sia pur minima attività amministrativa di comunicazione alle appellanti di quelli che erano gli orientamenti delle Amministrazioni appellate sulla questione della corresponsione dei contributi  a tenore della legge n. 11 del 1984 avrebbe evitato lo svolgimento di un grado di giudizio senza voler  considerare che per l’ipotesi che l’esito delle istanze non fosse favorevole le attuali appellanti dovrebbero attivare un altro giudizio in uno o due gradi per veder soddisfatta la loro pretesa.<br />
2.2. Da altra angolazione le censure svolte nell’appello riguardano  specificamente  la entità delle spese che dovrebbero essere quantificate secondo la prospettazione degli appellanti, in misura adeguata all’attività difensiva svolta ed in applicazione delle norme sulle tariffe delle prestazioni professionali degli avvocati.<br />
Tale profilo di censura non appare fondato . <br />
Si deve, infatti, tenere presente che l’articolo 4 del D.M. 585 del 1994, che reca appunto la disciplina della tariffa in questione nelle ipotesi di sostanziale identità delle cause per le quali il difensore ha svolto la sua attività, precisa che in queste ipotesi è consentito disporre l’aumento della tariffa del 20% dei compensi per ciascuna parte fino ad un massimo di dieci e del 5%  se il numero delle parti è superiore fino al massimo di venti unità.<br />
Se si tiene conto che i giudizi instaurati dall’Avv. Marra nei confronti delle Amministrazioni attuali appellate con oggetto corrispondente a quello del presente giudizio sono stati numerosi (una ventina nell’udienza del 15.2.2005 ed una trentina nell’odierna udienza ) si può concludere che avuto riguardo a tali dati ed elementi di fatto la liquidazione delle spese contenuta nelle sentenze di contenuto analogo cui si è fatto cenno appare al Collegio congrua  e legittima.<br />
Né si può trascurare sul punto specifico  che questo giudice per poter sindacare la correttezza della liquidazione di cui trattasi avrebbe dovuto avere a disposizione a cura degli appellanti una analitica e documentata analisi del mancato rispetto delle regole normative qui sopra indicate e quindi delle voci della tariffa non rispettate e non, invece, una mera descrizione degli importi che sarebbero spettati alla difesa dei ricorrenti in primo grado secondo una prospettiva diversa della liquidazione degli importi dovuti per ciascun ricorrente sulla base dell’applicazione della tariffa intera con decurtazione della percentuale di cui all’articolo 5 del D.M. 585 del 1994, prospettiva che come si è detto, tende ad inquadrare il caso di specie in modo, a giudizio del Collegio, non corrispondente alla disciplina applicabile nel caso in esame.<br />
2.3. La unicità della causa, cui si riferisce l’articolo 4 del decreto ministeriale citato,cui si è fatto riferimento in precedenza, non deve essere intesa secondo un criterio formale e processuale  in relazione alla  introduzione del giudizio contestualmente da più soggetti  e con un unico atto ma, invece, valutando la sostanziale identità delle questioni trattate. <br />
Pertanto, in fattispecie come quella qui considerata,di corrispondenza sostanziale delle pretese azionate dai ricorrenti in dipendenza della identità della controversia (accertamento dell’obbligo della Regione e della ASL competente a pronunciarsi sulle istanze prodotte dai ricorrenti per la corresponsione del contributo di cui all’art. 26 della legge regionale della Campania n. 11 del 1984) anche se introdotte in più giudizi distinti e non con la tecnica del ricorso collettivo, si deve ritenere applicabile il citato articolo 4 del D.M. n. 585 del 1994.<br />
2.4. Da altra angolazione l’inapplicabilità dell’art. 5 del medesimo decreto ministeriale, cui si richiama parte appellante,discende poi dalla mancanza nelle fattispecie qui considerate di elementi di particolarità delle questioni trattate relative alla difesa di ogni ricorrente tali da giustificare una assistenza specifica ed approfondita in relazione alla diversità delle varie posizioni .<br />
2.5. Per le ragioni sin qui esposte va disatteso anche l’ordine di considerazioni secondo cui vi sarebbe stata, da parte del giudice di primo grado, la violazione della pretesa, riconosciuta a livello di disciplina sovranazionale dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, alla integrità della patrimonio delle parti sostanziali e del difensore che sarebbero stati privati ingiustamente di benefici patrimoniali ad essi spettanti. <br />
Si è già detto che non sussiste la dedotta privazione o limitazione di diritti fondamentali ma solo applicazione corretta delle regole sulla determinazione dei compensi agli avvocati.<br />
Alla stregua delle considerazioni che precedono gli appelli vanno accolti nei sensi di cui in motivazione.<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nella misura complessiva di € 1. 000,00  (mille) per i due gradi di giudizio (500 € per il primo grado e 500 € per questo grado) a favore dell’avv. Marra, anticipatario.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, pronunciando sui ricorsi in appello di cui in epigrafe, previa riunione, li accoglie e per l’effetto riforma in parte la sentenza appellata nei sensi di cui in motivazione.<br />
Condanna le Amministrazioni intimate in parti uguali al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e di questa fase che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille) a favore dell’avv. Marra, anticipatario.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 28.11.2006 e 23.1.2007 con l’intervento dei Signori:<br />
Sergio Santoro	Presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni	Consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti	Consigliere<br />	<br />
Caro Lucrezio Monticelli	Consigliere<br />	<br />
Aniello Cerreto	Consigliere Est.<br />	<br />
<b><br />
</b></p>
<p align=center>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17 maggio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-5-2007-n-2480/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.2480</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.11334</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-17-5-2007-n-11334/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-17-5-2007-n-11334/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.11334</a></p>
<p>Pres. Carbone – Est. Vitrone – PM. Jannelli Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino (avv. Di Chio, Clarizia) c. Angelo Comito ed altri (avv. Isnardi, Pira, Tobia) e Michele Cignarale ed altri (avv. Isnardi, Pira, Tobia) e Graziella Costanza ved. Greguoldo ed altri (n.c.) e Carlo Peisino</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Est. Vitrone – PM. Jannelli  Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino (avv. Di Chio, Clarizia) c. Angelo Comito ed altri (avv. Isnardi, Pira, Tobia) e Michele Cignarale ed altri (avv. Isnardi, Pira, Tobia) e Graziella Costanza ved. Greguoldo ed altri (n.c.) e Carlo Peisino ed altri (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>le S.U. stabiliscono che l&#8217;art. 2 3&deg; co. della l. 136/2001 non deroga al principio dell&#8217;intrasmissibilità jure successionis del diritto dell&#8217;assegnatario di erp al trasferimento in proprietà dell&#8217;alloggio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Processo civile – Disciplina ante l. 353/1990 – Appello – Eccezioni – Proponibilità – Disciplina post l. 353/1990 – Inammissibilità – Disparità di trattamento – Successione di leggi nel tempo – Insussistenza – Fattispecie.</p>
<p>2. – Processo civile – Disciplina ante riforma l. 353/1990 – Compensazione spese legali – Facoltà – Sindacabilità in cassazione – Non sussiste – Fattispecie.</p>
<p>3. – Edilizia residenziale pubblica – Disciplina ex art. 61 e ss. l. 865/1971 s.m.i. – Applicabilità – Assegnazioni disposte mediante bandi pubblicati prima dell’entrata in vigore dei decreti di attuazione – Non ricorre.</p>
<p>4. – Edilizia residenziale pubblica – Disciplina transitoria ex art. 27 l. 513/1977 s.m.i. – Applicabilità – Ambito – Conclusione del contratto – Accettazione della domanda di riscatto e comunicazione del prezzo da parte dell’Ente gestore – Effetto traslativo – Non sussiste &#8211; Contratto preliminare di vendita – Insussistenza -Applicabilità art. 2932 cod. civ. – Non ricorre – Fattispecie.</p>
<p>5. Edilizia residenziale pubblica – Diritto soggettivo ex art. 29 l. 60/1963 – Domanda di riscatto – Invio &#8211; Disciplina ex l. 513/1977 – Sopravvenienza – Conseguenze – Applicabilità.</p>
<p>6. Edilizia residenziale pubblica – Diritto soggettivo alla cessione di alloggio – Intrasmissibilità jure successionis – Art. 2 3° co. l. 136/2001 – Deroga – Non ricorre.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La disciplina introdotta dalla l. 353/1990 nella misura in cui ha eliminato l’ammissibilità della proposizione di eccezioni in sede di appello civile  non comporta una disparità di trattamento, in quanto trattasi di meccanismo governato dalla successione delle leggi nel tempo (nel caso di specie, una parte aveva lamentato che l’avversario aveva potuto far valere una eccezione di giudicato esterno in sede di appello, trattandosi di giudizio introdotto prima della riforma della l. 353/1990.</p>
<p>2.- La compensazione delle spese legali è una facoltà del Magistrato il cui mancato esercizio non è sindacabile in cassazione (nel caso di specie una parte aveva lamentato la condanna alle spese, considerando che la soccombenza derivava dall’accoglimento in sede di una eccezione di giudicato esterno già proposta in primo grado ma giudicata tardiva dal Giudice del medesimo).</p>
<p>3. – La disciplina introdotta dagli artt. 61 e ss. della l. 865/1971 che consentiva la sottrazione a riscatto degli alloggi di cui ai programmi in corso di attuazione, una volta esaurita la percentuale predeterminata ex lege, non si applica alle assegnazioni disposte in occasione di bandi pubblicati prima dell’entrata in vigore delle norme di attuazione della medesima l. 865/1971.</p>
<p>4. La disciplina transitoria dell’art. 27 della l. 513/1977 s.m.i. dispone che il contratto di trasferimento in proprietà, la cui sussistenza impedisce l’applicazione della nuova disciplina introdotta dall’art. 28 della l. n° 513/1977, non può ritenersi concluso pur in presenza di una comunicazione da parte dell’Ente gestore di accettazione della domanda e di comunicazione del prezzo, in quanto tali elementi non fondano un contratto preliminare di vendita suscettibile di esecuzione ex art. 2932 cod. civ. (nel caso di specie, gli assegnatari avevano inviata una domanda di riscatto ex art. 29 della l. 60/1963 s.m.i. prima dell’entrata in vigore della l. 513/1977 s.m.i., avevano confermato la stessa domanda mediante richiesta di applicazione del prezzo previsto dalla l. 60/1963, e l’Ente aveva rifiutato di trasferire gli alloggi, ritenendo che gli stessi fossero sottratti alla vendita, comunicando tale decisione mediante una lettera).</p>
<p>5. – Il diritto alla cessione ex art. 29 della l. 60/1963 s.m.i., una volta entrata in vigore la l. 513/1977, deve ritenersi sottoposto al rispetto della disciplina transitoria della l. 513/1977, che regolando la sorte degli immobili suscettibili di cessione, li sottopone all’osservanza di una procedura che contrasta con l’esistenza di un diritto potestativo al trasferimento in proprietà.</p>
<p>6. – L’art. 2, 3° co. della l. 136/2001 non costituisce deroga al principio dell’intrasmissibilità jure successionis del diritto soggettivo alla cessione in proprietà dell’alloggio di edilizia pubblica, in quanto la norma ha il solo effetto di esentare gli eredi da una espressa conferma.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.1507</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-17-5-2007-n-1507/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-17-5-2007-n-1507/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-17-5-2007-n-1507/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.1507</a></p>
<p>Pres.Bruno Amoroso &#8211; Est.Fulvio Rocco sulla risoluzione del contratto di appalto conseguente al venir meno della regolarità contributiva dell&#8217;appaltatore nel corso dell&#8217;esecuzione del contratto Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Aggiudicazione della gara – Requisito della regolarità contributiva – Necessità di mantenere la titolarità del requisito dopo la stipula del contratto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-17-5-2007-n-1507/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.1507</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>Bruno Amoroso &#8211; <i>Est.</i>Fulvio Rocco</span></p>
<hr />
<p>sulla risoluzione del contratto di appalto conseguente al venir meno della regolarità contributiva dell&#8217;appaltatore nel corso dell&#8217;esecuzione del contratto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Aggiudicazione della gara – Requisito della regolarità contributiva – Necessità di mantenere la titolarità del requisito dopo la stipula del contratto &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’impresa che si rende aggiudicataria di un appalto deve non solo essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali sulla stessa gravanti fin dal momento della presentazione della domanda, ma deve conservare la correttezza contributiva per tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale, con l’ovvia conseguenza che l’eventuale accertamento di una pendenza di carattere previdenziale o assistenziale in capo all’impresa pur dichiarata aggiudicataria dell’appalto prodottasi anche in epoca successiva alla scadenza del termine per partecipare al procedimento di scelta del contraente implica, a seconda dei casi, l’impossibilità per l’amministrazione appaltante di stipulare il contratto con l’impresa medesima, ovvero la risoluzione dello stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br /> prima Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
 con l’intervento dei magistrati:<br />
Bruno Amoroso		Presidente<br />	<br />
Elvio Antonelli 		Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco 		Consigliere, Estensore</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<B><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<BR>
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>sul ricorso <B>R.G. 1937/2006</B>, proposto da:<br />
<b>&#8211; FIN.SE.CO. S.p.a.</b>, in proprio nonché quale mandataria del costituendo raggruppamento di imprese con la Eurotech S.p.a.; <br />
&#8211; <b>Eurotech S.r.l.</b>, in proprio ed in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento di imprese con la FIN.SE.CO S.p.a.;<br />
entrambi in persona dei rispettivi legali rappresentante<b> </b><i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avv. Giangiacomo Allodi, con elezione di domicilio in Venezia-Mestre presso lo studio dell’Avv. Franco Zambelli, Via Felice Cavallotti n. 22,<br />
                                              contro<br />
<b>l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) della provincia di Padova, </b>in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv., Lucia Casella, l’Avv. Giovanni Scudier e l’Avv. Roberto Bondi, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Santa Croce n. 663,</p>
<p><b>e nei confronti<br />
</b>della<b> Gaetano Paolin S.p.a.</b>, in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Monica Ceravolo, con elezione di domicilio in Venezia, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, presso la Segreteria della Sezione,</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>della nota Prot. 7694 dd. 27 giugno 2006, a firma del Direttore dell’Azienda territoriale edilizia residenziale (A.T.E.R.) della provincia di Padova, recante la comunicazione dell’avvenuto annullamento dell’aggiudicazione provvisoria a favore delle ricorrenti Società, della gara d’appalto dei lavori impiantistici presso i fabbricati “A” e “D” del complesso ubicato in Padova e delimitato dalle vie Magenta, Dottesio, Varese e Toselli con ricavo di 70 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui 22 per anziani e relativi accessori, per un importo a base d’asta di € 1.940.000,00.-; del processo verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda territoriale edilizia residenziale (A.T.E.R.) della provincia di Padova dd. 20 giugno 2006 e della conseguente nota di trasmissione Prot. 7775 dd. 27 giugno 2006, recante la deliberazione di revoca dell’aggiudicazione anzidetta con contestuale aggiudicazione della gara a favore della controinteressata Gaetano Paolin S.p.a. con il ribasso del 17,87%; nonché, per quanto occorra, della nota Prot. 7776 dd. 27 giugno 2006, sempre a firma del Direttore dell’Azienda territoriale edilizia residenziale (A.T.E.R.) della provincia di Padova, recante la richiesta di escussione della polizza fideiussoria n. 703973723 emessa dal Lloyd Adriatico S.p.a. relativamente alla cauzione provvisoria prestata dalle ricorrenti in sede di gara; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 6 ottobre 2006 e depositato l’11 ottobre 2006.<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda territoriale edilizia residenziale (A.T.E.R.) della provincia di Padova e della controinteressata Gaetano Paolin S.p.a.;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
uditi nella pubblica udienza del 27 aprile 2007 (relatore il consigliere Fulvio Rocco) l’Avv. G. Allodi per le ricorrenti Società e l’Avv. G. Scudier per l’Azienda territoriale edilizia residenziale (A.T.E.R.) della provincia di Padova; nessuno comparso per la controinteressata Gaetano Paolin S.p.a.<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO   E   DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.1. Con bando di gara emesso in data 24 febbraio 2006 l’Azienda territoriale edilizia residenziale (A.T.E.R.) della provincia di Padova ha indetto un pubblico per l’aggiudicazione dell’appalto di lavori avente per oggetto la realizzazione delle opere impiantistiche relative alla ristrutturazione dei fabbricati “A” e “D” del complesso edilizio ubicato in Padova e delimitato dalle vie Magenta, Dottesio, Varese e Toselli con ricavo di 70 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui 22 per anziani e relativi accessori, per un importo a base d’asta di € 1.940.000,00.- , comprensivo degli oneri di sicurezza (cfr. doc. 1 di parte resistente).<br />
Per quanto qui segnatamente interessa, il punto A.1.1. del conseguente disciplinare di gara (cfr. <i>ibidem</i>, doc. 2) contemplava, tra i requisiti di ammissione al procedimento di scelta del contraente, il rilascio di una dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di esclusione delle gare per l’affidamento di lavori pubblici di cui all’allora vigente art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 come sostituito dall&#8217;art. 2, comma 1, del D.P.R 30 agosto 2000 n. 412, tra le quali è specificatamente menzionata, alla lett. e), l’infrazione di “ogni … obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell&#8217;Osservatorio dei lavori pubblici”.<br />
La costituenda associazione temporanea di imprese FIN.SE.CO S.p.a. – Eurotech S.r.l. hanno presentato domanda di partecipazione  alla gara anzidetta, dichiarando &#8211; tra l’altro – in data 23 marzo 2006 nella persona del legale rappresentante <i>pro tempore, “consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato </i>(D.P.R. 554 del 1999) <i>per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate … che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici di cui all’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554”</i> (cfr. <i>ibidem</i>, doc. 3).<br />
Le difese di FIN.SE.CO ed Eurotech espongono che la gara medesima è stata espletata in data 28 marzo 2006 e che in data 31 marzo 2006 l’ATER aveva comunicato l’avvenuta aggiudicazione provvisoria in loro favore dei lavori in questione.<br />
Peraltro, nel processo verbale della seduta del 20 giugno 2006 tenuta Consiglio di Amministrazione dell’ATER anzidetta si legge – sempre per quanto qui segnatamente interessa – <i>“che l’Azienda, in seguito alla menzionata aggiudicazione provvisoria dell’appalto, ha avviato la verifica dei requisiti di ordine generale nei confronti dei primi due classificati, in conformità a quanto richiesto dall’art. 10, comma 1-quater, della L. 11 febbraio 1994 n. 109 e successive integrazioni; che al protocollo dell’Azienda </i>(ATER) <i>n. 7170 del 12 giugno 2006 è stato assunto, sul conto della sopra citata Impresa FIN.SE.CO. S.p.a., il </i>Documento Unico di Regolarità Contributiva<i> </i>(D.U.R.C.)<i> recante data 1 giugno 2006, dal quale risulta che tale Impresa, pur mantenendo regolare posizione ai fini </i>INPS ed INAIL<i>, non è invece in regola con l&#8217;obbligo di effettuare i versamenti dei contributi dovuti alla Cassa Edile (nella specie, di Milano, presso la quale figura essere aperta, a nome dell&#8217;Impresa, una posizione dalla stessa non indicata ne1l’istanza d&#8217;ammissione alla gara); che il D. U. R. C costituisce, nell&#8217;ambito delle pubbliche gare (non solo di Lavori Pubblici),l&#8217;unico mezzo di prova, per le stazioni appaltanti, della regolarità contributiva “globale” delle imprese, ai sensi dell’art. 2 della L. 22 novembre 2002 n. 266,. dell&#8217;art: 86, comma 10,. del D.L.vo 10 settembre 2003 n. 276, della nota del Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 12 luglio 2005 Prot. n. 280/Segr., della Circolare INPS &#8211; INAIL in data 26 luglio 2005 n° 92, ed anche dell&#8217;art. 45, paragrafo 3°, lett. b), della Direttiva &#8220;Unificata&#8221; 2004/18/CE, direttamente applicabile in Italia (secondo la regola del c.d. </i>“Self-Executing”<i>) dal 10 Febbraio 2006, ossia da una data anteriore a quelle di assunzione e pubblicazione del Bando di Gara; che nei confronti dell&#8217;Impresa indicata quale Capogruppo, e quindi dell&#8217;A.t.i. costituenda di cui essa fa parte, sussiste la causa di esclusione prevista, in primo luogo, dall&#8217;art. 45, 2° paragrafo,lett. e), della predetta Direttiva &#8220;Unificata&#8221; 2004/18/CE, e, secondariamente, dall&#8217; art. 75, comma 1,lett. e), del D.P.R. 554 del 1999, in quanto la grave infrazione agli obblighi (in questo caso, contributivi) in materia di lavoro deve ritenersi &#8220;debitamente ( ossia, formalmente) accertata&#8221; a mezzo del suddetto D. U R. C.. che attesta una situazione di irregolarità contributiva dell’Impresa stessa (cfr. punto n. 4, lett. c, della citata Circolare INPS &#8211; INAIL n. 92/2005), dove si afferma che </i>“qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l’Impresa irregolare, verrà rilasciato un Documento Unico attestante la non regolarità dell&#8217;Impresa stessa”<i>); che l’espletamento dei controlli previsti dall’art. 10, comma 1-quater, della L. 109 del 1994 ha luogo nell’ambito del procedimento di gara avviato con la pubblicazione del bando, e che pertanto esso non comporta l’avvio di un distinto </i>iter <i>amministrativo (di natura sub-procedimentale od incidentale), per il quale debbano applicarsi le norme della L. 7 agosto 1990 n. 241, e fra queste quelle – in particolare – di cui al Capo III della medesima; è così esclusa anche la necessità di applicare sia l’art. 7, che l’art. 10-bis di essa (quanto a quest’ultimo, il Presidente, inoltre, rileva che i procedimenti di gara non iniziano a seguito dell’istanza di partecipazione delle Imprese, bensì con atto della Stazione Appaltante – il bando – e che gli stessi, oltretutto, hanno natura chiaramente </i>“concorsuale”<i>); che, in ottemperanza all’art. 10, comma 1-quater, della L. 109 del 1994 e successive integrazioni, è stato effettuato il ricalcalo della soglia di anomalia dell’offerta (con la previa esclusione – ovviamente – dell’offerta proposta dall’A.T.I. costituenda tra l’Impresa FIN.Se.CO. S.p.a. e l’Impresa Eurotech S.r.l.) e che l’offerta più conveniente è stata di conseguenza individuata in quella proposta dall’Impresa Gaetano Paolin S.p.a., con sede in Padova, Via Cile n. 10, C.F. e Partita IVA 00989590286, che ha offerto il ribasso del 17,87%; che quest’ultima Impresa, in quanto seconda classificata all’esito dell’aggiudicazione provvisoria disposta in data 28 marzo 2006, è stata oggetto di verifica ai sensi dell’art. 10, comma 1-quater, della L. 109 del 1994 e successive integrazioni, e che la verifica si è conclusa, per tale Impresa, con esito positivo, ossia con l’accertamento della effettiva sussistenza dei requisiti (di ordine generale) dalla stessa auto certificati nell’istanza d’ammissione alla gara; che non occorre pertanto procedere ad una ulteriore verifica dell’Impresa Gaetano Paolin S.p.a. e che non occorre neppure verificare la </i>“nuova” <i>seconda classificata, in quanto tale particolare adempimento: a) non espressamente richiesto dall’art. 10, comma 1-quater, della L. 109 del 1994 (in tale senso, implicitamente, l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Atto di Regolazione del 30 marzo 2000 n. 15); b) comporterebbe un’eccessiva dilatazione del termine di effettiva chiusura del </i>“complessivo” <i>procedimento di gara, assolutamente </i>incompatibile <i>con l’esigenza di procedere alla consegna dei lavori in tempi adeguati e ragionevoli. Il Presidente ribadisce infine l’esigenza di intervenire con tempestività, per evitare un ingiustificato ritardo nella conclusione del complessivo procedimento di aggiudicazione e, quindi, nella consegna dei lavori. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell’esposizione del Presidente e, condivise le relative motivazioni … acquisito il parere di legittimità del Direttore (informato preventivamente del Responsabile unico del procedimento), dopo adeguata discussione, ad unanimità di voti, delibera l’esclusione della gara individuata in premessa dell’offerta presentata dall’Impresa FIN.SE.CO. S.p.a., avente sede a Napoli, in Via Brecce Sant’Erasmo n. 112/114, C.F. e partita IVA 00346340946 (capogruppo-mandataria), in costituenda a.t.i. con l’Impresa Eurotech S.r.l., avente sede in San Giorgio a Cremano (Napoli), Via Ugo Foscolo n. 13, C.F. e partita IVA 04086631217 (mandante), il conseguente annullamento dell’aggiudicazione provvisoria disposta in favore di quest’ultima a.t.i. costituenda nell’ambito della sessione di gara espletata il 28 marzo 2006, alle ore 9.30 e seguenti; la definitiva aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore dell’Impresa Gaetano Paolin S.p.a., con sede in Padova, Via Cile n. 10, C.F. e Partita IVA 00989590286 …; la trasmissione degli atti – per quanto di rispettiva competenza – all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (secondo le istruzioni dettate nella Determinazione n. 1/2005 di tale Autorità, allegato A), ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova; l’escussione della cauzione provvisoria prestata a garanzia della propria offerta dall’a,t,i, costituenda, di cui viene disposta l’esclusione dalla gara” </i>( cfr. <i>ibidem</i>, doc. n. 5).<br />
Con nota Prot. n. 7694 dd. 27 giugno 2006, anticipata via telefax a FIN.SE.CO, il Direttore dell’ATER ha comunicato alla medesima FIN.SE.CO., nonché a Eurotech, quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione, trasmettendo contestualmente in allegato alle imprese medesime copia del predetto D.U.R.C. dal quale constava l’irregolarità contributiva sopradescritta.<br />
Con nota Prot. n. 7775 dd. 27 giugno 2006 il medesimo Direttore ha trasmesso copia della surriportata parte del processo verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione dell’ATER, nel mentre con nota Prot. n. 7776 dd. 17 giugno 2006 lo stesso Direttore ha inoltrato al Lloyd Adriatico S.p.a. la richiesta di pagamento della somma di € 19.400,00.- assicurata a garanzia dell’offerta presentata da FIN.SE.CO. e Eurotech.<br />
In relazione a quest’ultima iniziativa dell’ATER, il patrocinio di FIN.SE.CO. e di Eurotech ha chiesto al Lloyd Adriatico di non procedere al versamento richiesto dall’ATER, e ciò nell’asserita illegittimità dei provvedimenti assunti dalla stazione appaltante, nonché con espresso riguardo alla circostanza dell’imminente proposizione di un’impugnativa giurisdizionale al riguardo.<br />
Tuttavia, tale richiesta è stata declinata dal procuratore della Compagnia assicuratrice preposto all’Unità di business sinistri della Sede centrale della stessa (cfr. doc. 7 di parte ricorrente).<br />
1.2. Tutto ciò premesso, con il ricorso in epigrafe FIN.SE.CO. ed Eurotech chiedono l’annullamento della predetta nota Prot. 7694 dd. 27 giugno 2006, a firma del Direttore dell’Azienda territoriale edilizia residenziale (A.T.E.R.) della provincia di Padova, recante la comunicazione dell’avvenuto annullamento dell’aggiudicazione provvisoria in loro favore della gara d’appalto dei lavori impiantistici presso i fabbricati “A” e “D” del complesso ubicato in Padova e delimitato dalle vie Magenta, Dottesio, Varese e Toselli con ricavo di 70 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui 22 per anziani e relativi accessori, per un importo a base d’asta di € 1.940.000,00.-; nonché l’annullamento del processo verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda territoriale edilizia residenziale (A.T.E.R.) della provincia di Padova dd. 20 giugno 2006 e della conseguente nota di trasmissione Prot. 7775 dd. 27 giugno 2006, recante la deliberazione di revoca dell’aggiudicazione anzidetta con contestuale aggiudicazione della gara a favore della controinteressata Gaetano Paolin S.p.a. con il ribasso del 17,87%; e ancora, per quanto occorra, della nota Prot. 7776 dd. 27 giugno 2006, sempre a firma del Direttore dell’Azienda territoriale edilizia residenziale (A.T.E.R.) della provincia di Padova, recante la richiesta di escussione della polizza fideiussoria n. 703973723 emessa dal Lloyd Adriatico S.p.a. relativamente alla cauzione provvisoria prestata  in sede di gara e di ogni altro atto presupposto e conseguente.<br />
Le ricorrenti deducono al riguardo l’avvenuta violazione dei principi discendenti dall’art. 97 Cost., l’avvenuta violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1-quater della L. 109 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 75 del D.P.R. 554 del 1999 e successive modifiche, nonché l’avvenuta violazione e falsa applicazione della <i>lex specialis </i>della gara ed eccesso di potere per istruttoria carente e perplessa, travisamento dei fatti ed altri <i>“molteplici profili” </i>(cfr. pag. 4 dell’atto introduttivo del presente giudizio).<br />
Secondo la tesi delle ricorrenti, l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria già disposta in loro favore sarebbe stata disposta nell’erroneo presupposto che FIN.SE.CO. abbia rilasciato in sede di gara una falsa dichiarazione con riferimento alla propria regolarità contributiva; e, sempre sulla base di tale asseritamente falsa presupposizione, sarebbe stata contestualmente ma erroneamente disposta dall’ATER medesima l’escussione della fideiussione prestata ai fini della partecipazione alla gara, la trasmissione degli atti all’Autorità di Vigilanza e alla Procura della Repubblica di Padova per il seguito di rispettiva competenza.<br />
Le ricorrenti reputano in tal senso che dallo stesso susseguirsi temporale delle dichiarazioni rese in sede di gara, delle verifiche al riguardo effettuate dall’ATER e dall’esame del certificato posto a base dell’esclusione dalla gara e delle altre misure sanzionatorie adottate, non risulterebbe che nella specie siano state rese dichiarazioni false e che, conseguentemente, neppure sussisterebbero i presupposti per l’adozione del provvedimenti qui resi oggetto d’impugnativa.<br />
Secondo le ricorrenti, infatti, il comportamento sanzionato dall’A.T.E.R. riguarderebbe le dichiarazioni rilasciate dalla FIN.SE.CO prima della presentazione delle offerte in quanto risalenti al 23 marzo 2006, mentre la verifica della stessa amministrazione appaltante ed i certificati di regolarità contributiva attengono al periodo successivo alla data della dichiarazione segnatamente resa oggetto di contestazione.<br />
Secondo le ricorrenti, non potrebbe dubitarsi che la verifica sulla veridicità o meno della dichiarazione dovesse riguardare  esclusivamente i fatti antecedenti la data del 28 marzo 2006, ossia il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara, e non già i fatti successivi alla data medesima. <br />
Le ricorrenti affermano che di tale circostanza l’A.T.E.R. non si sarebbe avveduta, e ciò nonostante che dalla stessa documentazione inviata all’impresa a sostegno della esclusione i dati temporali testè richiamati risulterebbero chiaramente evincibili.<br />
In tal senso, infatti, il D.U.R.C. relativo alla posizione n. 15843 del C.E.M.A. di Milano attestante la non regolarità contributiva alla data del 3 maggio 2006 non potrebbe costituire – sempre ad avviso delle ricorrenti – idoneo presupposto per affermare l’avvenuta violazione, nella specie, dell’art. l0, comma 1-quater della L. 109 del 1994 né, tantomeno, per disporre la revoca dell’aggiudicazione provvisoria: e ciò in quanto il medesimo art. 10, comma 1-quater<i> </i>testè citato riguarderebbe esclusivamente le ipotesi di dichiarazioni non veritiere rispetto ai fatti nelle stesse contenute e, dunque, precedenti all’espletamento della gara. <br />
Sempre secondo le ricorrenti, i provvedimenti impugnati risulterebbero del tutto illegittimi anche sotto il profilo della mancanza di un’indagine istruttoria volta a verificare se la situazione di irregolarità fosse precedente o posteriore all’espletamento della gara: indagine che le ricorrenti medesime reputano ancor di più necessaria nella misura in cui il D.U.R.C. di cui trattasi risulta rilasciato in data 1 giugno 2006, ossia due mesi dopo la gara, ed attesta la sussistenza di una posizione irregolare alla data del 3 maggio 2006, ossia – come si è detto &#8211; indubitabilmente riferita ad un arco temporale successivo all’espletamento della gara medesima. <br />
Da tale constatazione le ricorrenti fanno discendere l’impossibilità che la dichiarazione rilasciata dalla FIN.SE.CO. in data 23 marzo 2006 possa essere considerata falsa e che si possa pertanto procedere all’esclusione dalla gara ed all’irrogazione delle sanzioni di cui all’anzidetto art. 10, comma 1-quater, sopra richiamato: e ciò proprio perché tali misure  potrebbero essere letteralmente disposte soltanto nel caso di una “falsa dichiarazione”, ma non già in dipendenza di una presunta irregolarità laddove riferita – come, per l’appunto, nel caso di specie &#8211; a fatti successivi all’espletamento della gara.  <br />
Inoltre, ad ulteriore e definitiva comprova dell’illegittimità delle determinazioni assunte dall’A.T.E.R. le ricorrenti evidenziano che dal certificato susseguentemente rilasciato, su richiesta della  FIN.SE.CO., dalla Cassa edile di Milano e relativo alla medesima  posizione 15843<b> </b>che alla data del 3 maggio 2006 risultava irregolare, consta che la posizione della stessa FIN.SE.CO. risultava &#8211; per contro &#8211; regolare alla data del 31 marzo 2006 (cfr. doc. 8 di parte ricorrente): e da ciò, pertanto, si ricaverebbe la conseguenza che all’epoca della dichiarazione la situazione contributiva di FINSECO sarebbe stata conforme alla dichiarazione da essa resa in sede di gara.<br />
Le ricorrenti affermano pure che la posteriorità della presunta<b> </b>irregolarità contributiva rispetto all’espletamento della gara non avrebbe potuto comunque consentire l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria, posto che a’ sensi dell’art. 75 del D.P.R. 554 del 1999 la sussistenza dei requisiti per la partecipazione alla gara dovrebbe essere accertata con riferimento alla situazione antecedente alla presentazione dell’offerta, laddove in tale momento dovrebbero &#8211; per l’appunto &#8211; sussistere  in capo al concorrente e all’eventuale aggiudicatario tutte le condizioni, così come tassativamente elencate dal predetto art. 75, per concorrere all’affidamento dell’appalto.<br />
In tal senso, le ricorrenti richiamano l’assunto giurisprudenziale secondo il quale “l’interpretazione dell’art. 75 comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 554 del 1999, maggiormente conforme alla sua finalità, risulta quella che identifica nella domanda di partecipazione alla gara la fase procedimentale alla quale riferire il possesso del requisito della regolarità contributiva. Detta interpretazione risulta, peraltro, significativamente avvalorata e corroborata dal dato letterale delle previsioni di riferimento che, laddove condizionano espressamente la partecipazione alla procedura al possesso del requisito della correttezza contributiva, individuano chiaramente nella presentazione della domanda di partecipazione la fase procedimentale nella quale va attestato il possesso del titolo legittimante in esame, escludendo, al contempo, la riferibilità dell’adempimento in questione a segmenti procedimentali diversi e successivi rispetto a quello nel quale l’impresa formalizza la volontà di concorrere” (Cons. Stato, Sez.. IV, 20 settembre 2005, n. 4817); dal che – per l’appunto &#8211; discenderebbe la conseguenza che, ove pur FIN.SE.CO. fosse stata inadempiente agli obblighi contributivi (circostanza, questa, comunque negata dalle ricorrenti, in relazione al predetto loro doc. n. 8, nonché in relazione al fatto che le modalità di pagamento mediante bonifici bancari potrebbero notoriamente produrre ritardi nella registrazione dei versamenti da parte degli enti previdenziali), la revoca dell’aggiudicazione, l’incameramento della cauzione e l’inoltro della documentazione all’Autorità di Vigilanza e all’Autorità giudiziaria non risulterebbero fondate.<br />
2. Si è costituita in giudizio l’ATER, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.<br />
3. Con ordinanza n. 824 dd. 25 ottobre 2006 la Sezione ha respinto la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, avanzata dalla ricorrente, rilevando “che, allo stato”, la domanda stessa non appariva “supportata da un apprezzabile <i>fumus boni iuris</i>, posto che – ove fosse (stata) accolta &#8211; … (avrebbe determinato) comunque l’invero anomalo effetto della permanenza dell’aggiudicazione dell’appalto in questione a favore di un’impresa che, comunque, risulta(va) essere stata <i>per tabulas </i>inadempiente agli obblighi contributivi, ancorché in epoca successiva all’emissione del bando di gara”.<br />
3. Si è susseguentemente costituita in giudizio anche la controinteressata Gaetano Paolin S,p.a., eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva di FIN.SE.CO. S.p.a. quale mandataria della non ancora costituita associazione temporanea di imprese e concludendo comunque anch’essa, in subordine, per la reiezione del ricorso.<br />
4. Nell’imminenza dell’udienza di trattazione del merito di causa, le difese delle ricorrenti e dell’ATER hanno presentato memorie insistendo per l’accoglimento delle rispettive domande.<br />
5. Alla pubblica udienza del 27 aprile 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
6.1. Tutto ciò premesso, il ricorso in epigrafe &#8211; anche a prescindere dalla fondatezza dell’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa della controinteressata e che riguarda, peraltro, la sola posizione della non ancora costituita associazione temporanea di impresa, ma non le impugnative validamente proposte da FIN.SE.CO. e da Eurotech &#8211; va respinto.<br />
6.2. Come si è visto innanzi, la parte ricorrente fonda i propri argomenti anche – e soprattutto – sull’assunto giurisprudenziale secondo il quale l’interpretazione dell’art. 75 comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 554 del 1999 maggiormente conforme alla finalità di tale disposizione risulterebbe quella che identifica nella domanda di partecipazione alla gara la fase procedimentale alla quale riferire il possesso del requisito della regolarità contributiva: interpretazione, questa, dichiaratamente corroborata dal dato letterale delle previsioni di riferimento, le quali &#8211; laddove condizionano espressamente la partecipazione alla procedura al possesso del requisito della correttezza contributiva – individuerebbero con chiarezza nella presentazione della domanda di partecipazione la fase procedimentale in cui va attestato il possesso del titolo legittimante qui in discussione, escludendo, al contempo, la riferibilità dell’adempimento a segmenti procedimentali diversi e successivi rispetto a quello nel quale l’impresa formalizza la volontà di concorrere (Cons. Stato, Sez.. IV, 20 settembre 2005, n. 4817).<br />
Il Collegio, per parte propria, rileva che tale assunto va, peraltro, opportunamente correlata con il parimenti assodato principio, discendente dalla stessa disciplina istitutiva del D.U.R.C., in forza del quale l’impresa che si rende aggiudicataria di un appalto deve non solo essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali sulla stessa gravanti fin dal momento della presentazione della domanda, ma deve conservare la correttezza contributiva per tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale (cfr. sul punto,<i>ex multis</i>, Cons. Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2006 n. 288), con l’ovvia conseguenza che l’eventuale accertamento di una pendenza di carattere previdenziale o assistenziale in capo all’impresa pur dichiarata aggiudicataria dell’appalto prodottasi anche in epoca successiva alla scadenza del termine per partecipare al procedimento di scelta del contraente implica, a seconda dei casi, l’impossibilità per l’amministrazione appaltante di stipulare il contratto con l’impresa medesima, ovvero la risoluzione dello stesso.<br />
Inoltre, e sempre in forza di ciò, viene ragionevolmente a porsi come  del tutto irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento, posto che ciò gioverebbe soltanto nell’ambito delle reciproche relazioni di credito e di debito tra i soggetti del rapporto obbligatorio e non già nei confronti dell’Amministrazione appaltante, nei confronti della quale rileva &#8211; per contro &#8211; soltanto l’esigenza di un puntuale rispetto degli obblighi incombenti sull’appaltatore per effetto di parametri normativi e/o contrattuali che si configurano quale espressione di affidabilità dell’impresa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, dec. 288 del 2006 cit.).<br />
Del resto, nella stessa decisione di Cons. Stato, Sez.. IV, n. 4817 del 2005 invocata dalle ricorrenti a fondamento della propria tesi, si afferma testualmente, tra l’altro  – e come ben osserva anche la difesa dell’A.T.E.R. – che “il carattere eventuale e futuro della sanzione dell’esclusione potrebbe indurre le imprese partecipanti a rinviare ad un momento successivo (a quello dell’instaurazione del rapporto partecipativo) la regolarizzazione della propria posizione e, quindi, a non conseguire ed a non conservare la condizione di ordinario adempimento delle obbligazioni previdenziali, in via generale ed a prescindere dal concreto interesse derivante dalla partecipazione ad una determinata procedura (che è proprio l’atteggiamento che la disposizione intende evitare)”.<br />
Pertanto, la funzione assolta dall’art. 75, comma 1, lett. e) si identifica, anche in forza della giurisprudenza addotta dalle ricorrenti, nel soddisfare l’interesse pubblico consistente nella garanzia dell’affidabilità “permanente” dell’impresa concorrente e poi – al caso – aggiudicataria dell’appalto: affidabilità che viene, per l’appunto, evidenziata anche mediante la conservazione del requisito della regolarità contributiva dalla presentazione dell’offerta sino all’integrale espletamento delle prestazioni dedotte nel contratto a carico dell’appaltatore.<br />
Sempre in tal senso, va evidenziato al riguardo che – come ha ben rilevato T.A.R. Puglia, Sez. I, 25 gennaio 2005 n. 218, “ l’essere in regola, ovvero l’essere regolare e cioè l’esser “conforme a una regola o alle regole, al regolamento o alle disposizioni di legge, alle norme e alle prescrizioni” (lemma “<i>regolare</i>” del “Vocabolario della lingua italiana”, edito dall’Istituto dell’enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Milano, 1991) rinvia ad una percezione non “atomistica e puntuale” della posizione previdenziale e assistenziale dell’impresa, sebbene <i>“globale e sincronica”</i>, come si comprende bene nelle esemplificazioni relative all’uso del lemma <i>“regolarità”</i> (“la condizione e la qualità di ciò che è regolare”) proprio in riferimento a pagamenti (<i>“con riferimento al succedersi </i>periodico<i> di certi fatti; le raccomando la regolarità nei pagamenti”</i>). In altri termini, il legislatore nazionale, opportunamente e secondo una valutazione di discrezionalità che gli era senz’altro consentita dalla direttiva comunitaria, ha inteso mettere in rilievo più e oltre che la condizione <i>“statica”</i> dell’impresa ad un certo momento temporale anche la sua posizione <i>“dinamica” </i>nel rapporto giuridico previdenziale e assistenziale, (che com’è ovvio comprende, in quanto estensiva, la prima), coerente alla natura di durata del rapporto e ai flussi di debiti (ed eventuali crediti) che si generano nel medesimo. … Con questa precisazione appare corretta l’espressione, invalsa nell’uso comune, di <i>“correntezza contributiva”</i>, che sta ad indicare appunto <i>l’essere in regola</i>, o <i>“al passo”</i>, con le periodiche scadenze delle obbligazioni previdenziali e assistenziali quanto al loro pagamento (in modo efficace è stato osservato che “la correntezza contributiva non costituisce un dato che possa essere temporaneamente frazionato in quanto attiene alla diligente condotta dell’impresa … in riferimento a tutte le obbligazioni contributive relative a periodi precedenti e non solo, quindi, a quelle maturate nel periodo in cui è stata espletata la gara (e) deve, pertanto, poter essere apprezzata in relazione ai periodi (anche pregressi) durante i quali l’impresa stessa era tenuta ad effettuare i relativi versamenti”: cfr. T.A.R. Basilicata, 27 agosto 2001, n. 667). In questa chiave, tra l’altro, proprio il richiamo alla regolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento non consente di affermare e porre in valore la distinzione invocata dalla società cooperativa ricorrente tra il mancato pagamento dei contributi e l’omesso versamento delle c.d. sanzioni civili, ovvero di quelle obbligazioni pecuniarie accessorie connesse alla scadenza del termine d’adempimento, posto che esse sono conseguenza immediata e diretta proprio dell’irregolarità ovvero del non esser stata l’impresa <i>“al corrente”</i>, <i>“al passo”</i> con le scadenze temporali fissate per l’adempimento dell’obbligazione contributiva (principale) periodica. Sotto altro profilo, poi, la nozione di irregolarità della posizione assicurativa previdenziale (e/o assistenziale), nei sensi dianzi posti in luce appare meglio correlata ai fini di interesse pubblico, diretti e indiretti, perseguiti dal legislatore comunitario e recepiti da quello nazionale. E’ evidente, infatti, che soltanto l’accertamento della regolarità nel tempo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e quindi della capacità dell’impresa di far fronte alle relative obbligazioni (che sono contrassegnate da inconfondibili “stimmate” pubblicistiche quali prestazioni imposte ex art. 23 Cost., ciò che le differenzia in modo significativo dalle “comuni” obbligazioni civili) è idoneo a soddisfare l’interesse pubblico “primario” che viene in rilievo nelle gare d’appalto, incentrato sull’affidabilità dell’impresa concorrente attraverso l’indice rivelatore della  sua più efficiente ed efficace gestione economico-produttiva (col conseguente condivisibile rilievo secondo il quale la regolarità contributiva “…non rileva quale espressione di un mero rapporto obbligatorio tra due soggetti, ma come qualificazione soggettiva dell’impresa in termini di rispetto degli obblighi normativi e, dunque, espressione di affidabilità, costituente presupposto per la partecipazione alla procedura concorsuale”: cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 7 marzo 2001, n. 227). Trasparente è, nello stesso tempo, il coordinamento della disposizione comunitaria e nazionale all’interesse pubblico secondario relativo alla più piena e penetrante tutela della posizione assicurativa previdenziale e assistenziale dei lavoratori dipendenti delle imprese interessate alla partecipazione alle gare d’appalto, anche in una chiave volta ad assicurare l’effettività della concorrenza, che sarebbe frustrata qualora talune di esse potessero “<i>giovarsi</i>” della propria posizione d’irregolarità contributiva per proporre prezzi più bassi rispetto alle altre in regola, conseguendo “<i>economie</i>” di spese generali e gestionali proprio attraverso la violazione degli obblighi contributivi e assistenziali (discorso sostanzialmente analogo, salvo l’interesse pubblico ulteriore di natura fiscale, va fatto per la regolarità tributaria). Nella prospettiva da ultimo segnalata, si comprende anche perché l’accertamento dell’inesistenza del requisito di partecipazione alla gara possa e debba essere svolto dall’amministrazione appaltante anche in momento successivo all’aggiudicazione, non potendosi ammettere che il mero fattore temporale <i>“consolidi”</i> una posizione soggettiva che, <i>ab initio</i>, avrebbe dovuto condurre all’esclusione e che, in quanto indice rivelatore di una gestione economico-produttiva non efficiente né efficace, propostasi in passato e riproponibile in futuro, riverbera i suoi effetti negativi al di là del momento storico-temporale nel quale si è situata la situazione d’irregolarità (sul potere di rivalutare anche dopo l’aggiudicazione la posizione d’irregolarità contributiva dell’impresa vedi Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 2001, n. 3130 … risultando quindi errato l’opposto orientamento di cui a T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 20 settembre 2001, n. 7686; sull’afferenza del requisito soggettivo della regolarità contributiva e tributaria alla sfera dei requisiti di partecipazione alla gara e quindi sulla sua necessaria compresenza al momento della domanda di partecipazione o dell’offerta e sino al momento, quantomeno, dell’aggiudicazione cfr. Cons. Stato,  Sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8215<b> </b>). …. Così delineata la nozione di regolarità contributiva, è evidente che i cc.dd. certificati di regolarità (o correntezza) contributiva rilasciati dagli istituti che gestiscono le assicurazioni sociali (I.N.P.S. e I.N.A.I.L.) -ora confluiti nel documento unico di regolarità contributiva o D.U.R.C., rilasciato in base a convenzioni tra i due istituti ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 (recante “<i>Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale</i>” e convertito nella L. 22 novembre 2002 n. 266), il cui comma 1 ha peraltro ribadito l’obbligo delle imprese affidatarie di appalti pubblici di presentare certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di “revoca dell’affidamento”- vanno qualificati tra le <i>“dichiarazioni di scienza” </i>&#8230;  L’amministrazione appaltante non ha alcun autonomo potere, né di accertamento né di valutazione ed apprezzamento del contenuto delle cc.dd. certificazioni di regolarità contributiva e tributaria (si rinvia a Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2002, n. 3061 e Sez. VI, 1 dicembre 2000, n. 6231, ordinanza), che sono dichiarazioni di scienza, incontestabili in sé e per sé e la cui efficacia vincolante rispetto all’amministrazione appaltante può essere superata soltanto dal positivo accertamento dell’inesistenza della posizione debitoria tributaria. Se di tale potere, dunque, l’amministrazione è carente, non può esercitarne, sotto altre spoglie, in sede di considerazione dell’interesse pubblico all’annullamento di un’ammissione alla gara (e conseguente aggiudicazione) che sia radicalmente viziata in riferimento alla obiettiva carenza del requisito soggettivo di partecipazione (costituito dalla regolarità della posizione contributiva o tributaria). Non può, in altri termini, ritenersi consentita in un momento successivo, e solo per effetto della circostanza che sia trascorso un intervallo temporale più o meno <i>casualmente</i> lungo, quella valutazione della sussistenza (e ancor meno della <i>“consistenza”</i>) del requisito soggettivo di partecipazione … che era preclusa al momento dell’aggiudicazione. L’interesse pubblico sotteso al requisito soggettivo di partecipazione, che si collega anche al puntuale rispetto del principio generale della <i>par condicio</i> tra i partecipanti alla gara, e che, come visto, attiene anche all’effettiva garanzia della piena concorrenza tra le imprese, è per dir così <i>immanente</i> e <i>permanente</i> ed il fattore temporale non è in grado di <i>“consolidare”</i> gli effetti della sua violazione, almeno quando, come nella specie, residui un apprezzabile intervallo temporale sino alla conclusione del rapporto. … D’altro canto l’introduzione, sia pure con riferimento all’esercizio dei poteri di autotutela, di una sfera di <i>“discrezionalità”</i> in ordine all’apprezzamento dell’incidenza della carenza del requisito di partecipazione sull’interesse pubblico può finire per frustrare la stessa effettività delle disposizioni comunitaria e nazionale che, giova ribadire, non attribuiscono alle amministrazioni aggiudicatici alcun potere di giudizio in ordine alla sussistenza/insussistenza dei requisiti ivi stabiliti, ivi compresi quelli di “correntezza” previdenziale e tributaria. A minor ragione, poi, può ammettersi una valutazione <i>quali-quantitativa</i> della gravità della posizione debitoria previdenziale e tributaria, posto che il requisito di partecipazione può solo essere sussistente o insussistente, come <i>fatto storico</i> cui si riconnettono le conseguenze giuridiche ineludibili stabilite dalle disposizioni comunitaria e nazionale, che non assegnano alcun rilievo (né correlativamente alcuna sfera di apprezzamento discrezionale) alla “importanza” e “gravità” del difetto del requisito (che costituirebbe contraddizione in termini, poiché il requisito c’è o non c’è, non potendoci essere in misura più o meno “sufficiente”); senza dire che per tale via si finirebbe per riconoscere un potere di valutazione svincolato da parametri certi ed obiettivi che comprometterebbe l’effettività dei principi di trasparenza delle gare e di <i>par condicio</i> tra i concorrenti”.<br />
Pertanto, con concreto riferimento al caso di specie, la circostanza che, per effetto del riscontro effettuato dall’A.T.E.R. sia stata accertata, in sede di procedimento di cui all’art. 10-bis, comma 1-quater, della L. 109 del 1994 l’irregolarità contributiva di  FIN.SE.CO., pur in epoca susseguente alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, era &#8211; ed è &#8211; per certo impeditiva per l’affidamento dell’appalto di cui trattasi a tale Società, ovvero ad un’associazione temporanea di imprese da essa partecipata: e ciò, dunque, anche a prescindere dalla circostanza che l’impedimento stesso discende da una dichiarazione mendace, ovvero (ed è quanto, per l’appunto, è accaduto nella presente fattispecie) da un inadempimento dell’obbligo contributivo verificatosi in epoca susseguente alla dichiarazione (non mendace) resa in sede di istanza di partecipazione alla gara.<br />
L’incameramento della cauzione prestata dalle imprese costituende tale associazione al fine della partecipazione alla gara risulta &#8211; a sua volta &#8211; del tutto consequenziale, posto che l’ordinamento non contempla alcuna discrezionalità valutativa in capo alla stazione appaltante anche in relazione alla circostanza che la perdita della cauzione medesima sanziona, indubitabilmente, non soltanto una dichiarazione eventualmente mendace, ma anche &#8211; e soprattutto &#8211; un comportamento inadempiente dell’impresa verso quei parametri di correttezza e di affidabilità che – come si è detto innanzi &#8211; la vincolano all’osservanza dell’obbligo della regolarità contributiva dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara al momento della conclusione del rapporto contrattuale instaurato con la pubblica amministrazione.<br />
Né la stazione appaltante può sottrarsi all’obbligo di trasmissione degli atti all’Autorità di Vigilanza, posto che compete a quest’ultima – semmai – una valutazione discrezionale in ordine alla rilevanza della trasgressione dell’obbligo per quanto attiene ai suoi effetti nell’“ordinamento settoriale” al cui governo essa è preposta e innanzi alla quale, comunque, l’attuale ricorrente ben potrà dispiegare ogni propria utile difesa; ed, ancora, la stazione appaltante neppure può sottrarsi all’obbligo della trasmissione degli atti medesimi alla competente Autorità giudiziaria, fermo restando che anche in tale sede di giudizio ulteriormente diversa la medesima ricorrente ben potrà  sostenere che la fattispecie in esame, anche se ingenerante le sanzioni amministrative testè riassunte, potrebbe comunque non configurare l’ipotesi di dichiarazione mendace penalmente rilevante, ma il ben diverso caso di un’irregolarità susseguentemente determinatasi e – nondimeno – produttiva di conseguenze sfavorevoli soltanto sotto il profilo dell’aggiudicazione e sotto il profilo dell’introito della fideiussione.<br />
7. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo <b>respinge.<br />
Compensa</b> integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
<b>Ordina</b> che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella  camera di consiglio del 27 aprile 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-17-5-2007-n-1507/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.1507</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.11449</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-17-5-2007-n-11449/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-17-5-2007-n-11449/</guid>

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<p>Pres. Vittoria – Est. Vivaldi – PM. Sgroi Gruppo Torinese Trasporti spa (avv. Di Chio, Clarizia) c. Massimo Calmieri, Vittoria Assicurazioni spa (nc) intralcio alla circolazione tranviaria e legittimazione passiva della compagnia di assicurazione del mezzo danneggiante Responsabilità e risarcimento – Danno da circolazione stradale &#8211; Art. 2054 cod. civ.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vittoria – Est. Vivaldi – PM. Sgroi<br /> Gruppo Torinese Trasporti spa (avv. Di Chio, Clarizia) c. Massimo Calmieri, Vittoria Assicurazioni spa (nc)</span></p>
<hr />
<p>intralcio alla circolazione tranviaria e legittimazione passiva della compagnia di assicurazione del mezzo danneggiante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità e risarcimento – Danno da circolazione stradale  &#8211; Art. 2054 cod. civ. – Danno da intralcio alla circolazione tranviaria – E’ ricompreso – Compagnia di assicurazione – legittimazione passiva &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il danno da circolazione stradale ex art. 2054 cod. civ. ricomprende anche il danno da intralcio alla circolazione tranviaria con conseguente legittimazione passiva della compagnia di assicurazione del mezzo danneggiante</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.223</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-17-5-2007-n-223/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-17-5-2007-n-223/</guid>

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<p>Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Aggiudicazione della gara – Requisito della regolarità contributiva – Necessità di mantenere la titolarità del requisito dopo la stipula del contratto &#8211; Sussiste. L’impresa che si rende aggiudicataria di un appalto deve non solo essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali sulla stessa</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Aggiudicazione della gara – Requisito della regolarità contributiva – Necessità di mantenere la titolarità del requisito dopo la stipula del contratto &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’impresa che si rende aggiudicataria di un appalto deve non solo essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali sulla stessa gravanti fin dal momento della presentazione della domanda, ma deve conservare la correttezza contributiva per tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale, con l’ovvia conseguenza che l’eventuale accertamento di una pendenza di carattere previdenziale o assistenziale in capo all’impresa pur dichiarata aggiudicataria dell’appalto prodottasi anche in epoca successiva alla scadenza del termine per partecipare al procedimento di scelta del contraente implica, a seconda dei casi, l’impossibilità per l’amministrazione appaltante di stipulare il contratto con l’impresa medesima, ovvero la risoluzione dello stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto prima Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
con l’intervento dei magistrati:<br />
Bruno Amoroso		Presidente<br />	<br />
Elvio Antonelli 		Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco 		Consigliere, Estensore</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><B><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<BR>
	</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>sul ricorso <B>R.G. 1937/2006</B>, proposto da:<br />
<b>&#8211; FIN.SE.CO. S.p.a.</b>, in proprio nonché quale mandataria del costituendo raggruppamento di imprese con la Eurotech S.p.a.; <br />
&#8211; <b>Eurotech S.r.l.</b>, in proprio ed in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento di imprese con la FIN.SE.CO S.p.a.;<br />
entrambi in persona dei rispettivi legali rappresentante<b> </b><i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avv. Giangiacomo Allodi, con elezione di domicilio in Venezia-Mestre presso lo studio dell’Avv. Franco Zambelli, Via Felice Cavallotti n. 22,</p>
<p>                                              contro</p>
<p><b>l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) della provincia di Padova, </b>in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv., Lucia Casella, l’Avv. Giovanni Scudier e l’Avv. Roberto Bondi, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Santa Croce n. 663,</p>
<p><b>e nei confronti<br />
</b>della<b> Gaetano Paolin S.p.a.</b>, in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Monica Ceravolo, con elezione di domicilio in Venezia, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, presso la Segreteria della Sezione,</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>della nota Prot. 7694 dd. 27 giugno 2006, a firma del Direttore dell’Azienda territoriale edilizia residenziale (A.T.E.R.) della provincia di Padova, recante la comunicazione dell’avvenuto annullamento dell’aggiudicazione provvisoria a favore delle ricorrenti Società, della gara d’appalto dei lavori impiantistici presso i fabbricati “A” e “D” del complesso ubicato in Padova e delimitato dalle vie Magenta, Dottesio, Varese e Toselli con ricavo di 70 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui 22 per anziani e relativi accessori, per un importo a base d’asta di € 1.940.000,00.-; del processo verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda territoriale edilizia residenziale (A.T.E.R.) della provincia di Padova dd. 20 giugno 2006 e della conseguente nota di trasmissione Prot. 7775 dd. 27 giugno 2006, recante la deliberazione di revoca dell’aggiudicazione anzidetta con contestuale aggiudicazione della gara a favore della controinteressata Gaetano Paolin S.p.a. con il ribasso del 17,87%; nonché, per quanto occorra, della nota Prot. 7776 dd. 27 giugno 2006, sempre a firma del Direttore dell’Azienda territoriale edilizia residenziale (A.T.E.R.) della provincia di Padova, recante la richiesta di escussione della polizza fideiussoria n. 703973723 emessa dal Lloyd Adriatico S.p.a. relativamente alla cauzione provvisoria prestata dalle ricorrenti in sede di gara; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 6 ottobre 2006 e depositato l’11 ottobre 2006.<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda territoriale edilizia residenziale (A.T.E.R.) della provincia di Padova e della controinteressata Gaetano Paolin S.p.a.;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
uditi nella pubblica udienza del 27 aprile 2007 (relatore il consigliere Fulvio Rocco) l’Avv. G. Allodi per le ricorrenti Società e l’Avv. G. Scudier per l’Azienda territoriale edilizia residenziale (A.T.E.R.) della provincia di Padova; nessuno comparso per la controinteressata Gaetano Paolin S.p.a.<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO   E   DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.1. Con bando di gara emesso in data 24 febbraio 2006 l’Azienda territoriale edilizia residenziale (A.T.E.R.) della provincia di Padova ha indetto un pubblico per l’aggiudicazione dell’appalto di lavori avente per oggetto la realizzazione delle opere impiantistiche relative alla ristrutturazione dei fabbricati “A” e “D” del complesso edilizio ubicato in Padova e delimitato dalle vie Magenta, Dottesio, Varese e Toselli con ricavo di 70 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui 22 per anziani e relativi accessori, per un importo a base d’asta di € 1.940.000,00.- , comprensivo degli oneri di sicurezza (cfr. doc. 1 di parte resistente).<br />
Per quanto qui segnatamente interessa, il punto A.1.1. del conseguente disciplinare di gara (cfr. <i>ibidem</i>, doc. 2) contemplava, tra i requisiti di ammissione al procedimento di scelta del contraente, il rilascio di una dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di esclusione delle gare per l’affidamento di lavori pubblici di cui all’allora vigente art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 come sostituito dall&#8217;art. 2, comma 1, del D.P.R 30 agosto 2000 n. 412, tra le quali è specificatamente menzionata, alla lett. e), l’infrazione di “ogni … obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell&#8217;Osservatorio dei lavori pubblici”.<br />
La costituenda associazione temporanea di imprese FIN.SE.CO S.p.a. – Eurotech S.r.l. hanno presentato domanda di partecipazione  alla gara anzidetta, dichiarando &#8211; tra l’altro – in data 23 marzo 2006 nella persona del legale rappresentante <i>pro tempore, “consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato </i>(D.P.R. 554 del 1999) <i>per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate … che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici di cui all’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554”</i> (cfr. <i>ibidem</i>, doc. 3).<br />
Le difese di FIN.SE.CO ed Eurotech espongono che la gara medesima è stata espletata in data 28 marzo 2006 e che in data 31 marzo 2006 l’ATER aveva comunicato l’avvenuta aggiudicazione provvisoria in loro favore dei lavori in questione.<br />
Peraltro, nel processo verbale della seduta del 20 giugno 2006 tenuta Consiglio di Amministrazione dell’ATER anzidetta si legge – sempre per quanto qui segnatamente interessa – <i>“che l’Azienda, in seguito alla menzionata aggiudicazione provvisoria dell’appalto, ha avviato la verifica dei requisiti di ordine generale nei confronti dei primi due classificati, in conformità a quanto richiesto dall’art. 10, comma 1-quater, della L. 11 febbraio 1994 n. 109 e successive integrazioni; che al protocollo dell’Azienda </i>(ATER) <i>n. 7170 del 12 giugno 2006 è stato assunto, sul conto della sopra citata Impresa FIN.SE.CO. S.p.a., il </i>Documento Unico di Regolarità Contributiva<i> </i>(D.U.R.C.)<i> recante data 1 giugno 2006, dal quale risulta che tale Impresa, pur mantenendo regolare posizione ai fini </i>INPS ed INAIL<i>, non è invece in regola con l&#8217;obbligo di effettuare i versamenti dei contributi dovuti alla Cassa Edile (nella specie, di Milano, presso la quale figura essere aperta, a nome dell&#8217;Impresa, una posizione dalla stessa non indicata ne1l’istanza d&#8217;ammissione alla gara); che il D. U. R. C costituisce, nell&#8217;ambito delle pubbliche gare (non solo di Lavori Pubblici),l&#8217;unico mezzo di prova, per le stazioni appaltanti, della regolarità contributiva “globale” delle imprese, ai sensi dell’art. 2 della L. 22 novembre 2002 n. 266,. dell&#8217;art: 86, comma 10,. del D.L.vo 10 settembre 2003 n. 276, della nota del Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 12 luglio 2005 Prot. n. 280/Segr., della Circolare INPS &#8211; INAIL in data 26 luglio 2005 n° 92, ed anche dell&#8217;art. 45, paragrafo 3°, lett. b), della Direttiva &#8220;Unificata&#8221; 2004/18/CE, direttamente applicabile in Italia (secondo la regola del c.d. </i>“Self-Executing”<i>) dal 10 Febbraio 2006, ossia da una data anteriore a quelle di assunzione e pubblicazione del Bando di Gara; che nei confronti dell&#8217;Impresa indicata quale Capogruppo, e quindi dell&#8217;A.t.i. costituenda di cui essa fa parte, sussiste la causa di esclusione prevista, in primo luogo, dall&#8217;art. 45, 2° paragrafo,lett. e), della predetta Direttiva &#8220;Unificata&#8221; 2004/18/CE, e, secondariamente, dall&#8217; art. 75, comma 1,lett. e), del D.P.R. 554 del 1999, in quanto la grave infrazione agli obblighi (in questo caso, contributivi) in materia di lavoro deve ritenersi &#8220;debitamente ( ossia, formalmente) accertata&#8221; a mezzo del suddetto D. U R. C.. che attesta una situazione di irregolarità contributiva dell’Impresa stessa (cfr. punto n. 4, lett. c, della citata Circolare INPS &#8211; INAIL n. 92/2005), dove si afferma che </i>“qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l’Impresa irregolare, verrà rilasciato un Documento Unico attestante la non regolarità dell&#8217;Impresa stessa”<i>); che l’espletamento dei controlli previsti dall’art. 10, comma 1-quater, della L. 109 del 1994 ha luogo nell’ambito del procedimento di gara avviato con la pubblicazione del bando, e che pertanto esso non comporta l’avvio di un distinto </i>iter <i>amministrativo (di natura sub-procedimentale od incidentale), per il quale debbano applicarsi le norme della L. 7 agosto 1990 n. 241, e fra queste quelle – in particolare – di cui al Capo III della medesima; è così esclusa anche la necessità di applicare sia l’art. 7, che l’art. 10-bis di essa (quanto a quest’ultimo, il Presidente, inoltre, rileva che i procedimenti di gara non iniziano a seguito dell’istanza di partecipazione delle Imprese, bensì con atto della Stazione Appaltante – il bando – e che gli stessi, oltretutto, hanno natura chiaramente </i>“concorsuale”<i>); che, in ottemperanza all’art. 10, comma 1-quater, della L. 109 del 1994 e successive integrazioni, è stato effettuato il ricalcalo della soglia di anomalia dell’offerta (con la previa esclusione – ovviamente – dell’offerta proposta dall’A.T.I. costituenda tra l’Impresa FIN.Se.CO. S.p.a. e l’Impresa Eurotech S.r.l.) e che l’offerta più conveniente è stata di conseguenza individuata in quella proposta dall’Impresa Gaetano Paolin S.p.a., con sede in Padova, Via Cile n. 10, C.F. e Partita IVA 00989590286, che ha offerto il ribasso del 17,87%; che quest’ultima Impresa, in quanto seconda classificata all’esito dell’aggiudicazione provvisoria disposta in data 28 marzo 2006, è stata oggetto di verifica ai sensi dell’art. 10, comma 1-quater, della L. 109 del 1994 e successive integrazioni, e che la verifica si è conclusa, per tale Impresa, con esito positivo, ossia con l’accertamento della effettiva sussistenza dei requisiti (di ordine generale) dalla stessa auto certificati nell’istanza d’ammissione alla gara; che non occorre pertanto procedere ad una ulteriore verifica dell’Impresa Gaetano Paolin S.p.a. e che non occorre neppure verificare la </i>“nuova” <i>seconda classificata, in quanto tale particolare adempimento: a) non espressamente richiesto dall’art. 10, comma 1-quater, della L. 109 del 1994 (in tale senso, implicitamente, l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Atto di Regolazione del 30 marzo 2000 n. 15); b) comporterebbe un’eccessiva dilatazione del termine di effettiva chiusura del </i>“complessivo” <i>procedimento di gara, assolutamente </i>incompatibile <i>con l’esigenza di procedere alla consegna dei lavori in tempi adeguati e ragionevoli. Il Presidente ribadisce infine l’esigenza di intervenire con tempestività, per evitare un ingiustificato ritardo nella conclusione del complessivo procedimento di aggiudicazione e, quindi, nella consegna dei lavori. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell’esposizione del Presidente e, condivise le relative motivazioni … acquisito il parere di legittimità del Direttore (informato preventivamente del Responsabile unico del procedimento), dopo adeguata discussione, ad unanimità di voti, delibera l’esclusione della gara individuata in premessa dell’offerta presentata dall’Impresa FIN.SE.CO. S.p.a., avente sede a Napoli, in Via Brecce Sant’Erasmo n. 112/114, C.F. e partita IVA 00346340946 (capogruppo-mandataria), in costituenda a.t.i. con l’Impresa Eurotech S.r.l., avente sede in San Giorgio a Cremano (Napoli), Via Ugo Foscolo n. 13, C.F. e partita IVA 04086631217 (mandante), il conseguente annullamento dell’aggiudicazione provvisoria disposta in favore di quest’ultima a.t.i. costituenda nell’ambito della sessione di gara espletata il 28 marzo 2006, alle ore 9.30 e seguenti; la definitiva aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore dell’Impresa Gaetano Paolin S.p.a., con sede in Padova, Via Cile n. 10, C.F. e Partita IVA 00989590286 …; la trasmissione degli atti – per quanto di rispettiva competenza – all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (secondo le istruzioni dettate nella Determinazione n. 1/2005 di tale Autorità, allegato A), ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova; l’escussione della cauzione provvisoria prestata a garanzia della propria offerta dall’a,t,i, costituenda, di cui viene disposta l’esclusione dalla gara” </i>( cfr. <i>ibidem</i>, doc. n. 5).<br />
Con nota Prot. n. 7694 dd. 27 giugno 2006, anticipata via telefax a FIN.SE.CO, il Direttore dell’ATER ha comunicato alla medesima FIN.SE.CO., nonché a Eurotech, quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione, trasmettendo contestualmente in allegato alle imprese medesime copia del predetto D.U.R.C. dal quale constava l’irregolarità contributiva sopradescritta.<br />
Con nota Prot. n. 7775 dd. 27 giugno 2006 il medesimo Direttore ha trasmesso copia della surriportata parte del processo verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione dell’ATER, nel mentre con nota Prot. n. 7776 dd. 17 giugno 2006 lo stesso Direttore ha inoltrato al Lloyd Adriatico S.p.a. la richiesta di pagamento della somma di € 19.400,00.- assicurata a garanzia dell’offerta presentata da FIN.SE.CO. e Eurotech.<br />
In relazione a quest’ultima iniziativa dell’ATER, il patrocinio di FIN.SE.CO. e di Eurotech ha chiesto al Lloyd Adriatico di non procedere al versamento richiesto dall’ATER, e ciò nell’asserita illegittimità dei provvedimenti assunti dalla stazione appaltante, nonché con espresso riguardo alla circostanza dell’imminente proposizione di un’impugnativa giurisdizionale al riguardo.<br />
Tuttavia, tale richiesta è stata declinata dal procuratore della Compagnia assicuratrice preposto all’Unità di business sinistri della Sede centrale della stessa (cfr. doc. 7 di parte ricorrente).<br />
1.2. Tutto ciò premesso, con il ricorso in epigrafe FIN.SE.CO. ed Eurotech chiedono l’annullamento della predetta nota Prot. 7694 dd. 27 giugno 2006, a firma del Direttore dell’Azienda territoriale edilizia residenziale (A.T.E.R.) della provincia di Padova, recante la comunicazione dell’avvenuto annullamento dell’aggiudicazione provvisoria in loro favore della gara d’appalto dei lavori impiantistici presso i fabbricati “A” e “D” del complesso ubicato in Padova e delimitato dalle vie Magenta, Dottesio, Varese e Toselli con ricavo di 70 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui 22 per anziani e relativi accessori, per un importo a base d’asta di € 1.940.000,00.-; nonché l’annullamento del processo verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda territoriale edilizia residenziale (A.T.E.R.) della provincia di Padova dd. 20 giugno 2006 e della conseguente nota di trasmissione Prot. 7775 dd. 27 giugno 2006, recante la deliberazione di revoca dell’aggiudicazione anzidetta con contestuale aggiudicazione della gara a favore della controinteressata Gaetano Paolin S.p.a. con il ribasso del 17,87%; e ancora, per quanto occorra, della nota Prot. 7776 dd. 27 giugno 2006, sempre a firma del Direttore dell’Azienda territoriale edilizia residenziale (A.T.E.R.) della provincia di Padova, recante la richiesta di escussione della polizza fideiussoria n. 703973723 emessa dal Lloyd Adriatico S.p.a. relativamente alla cauzione provvisoria prestata  in sede di gara e di ogni altro atto presupposto e conseguente.<br />
Le ricorrenti deducono al riguardo l’avvenuta violazione dei principi discendenti dall’art. 97 Cost., l’avvenuta violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1-quater della L. 109 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 75 del D.P.R. 554 del 1999 e successive modifiche, nonché l’avvenuta violazione e falsa applicazione della <i>lex specialis </i>della gara ed eccesso di potere per istruttoria carente e perplessa, travisamento dei fatti ed altri <i>“molteplici profili” </i>(cfr. pag. 4 dell’atto introduttivo del presente giudizio).<br />
Secondo la tesi delle ricorrenti, l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria già disposta in loro favore sarebbe stata disposta nell’erroneo presupposto che FIN.SE.CO. abbia rilasciato in sede di gara una falsa dichiarazione con riferimento alla propria regolarità contributiva; e, sempre sulla base di tale asseritamente falsa presupposizione, sarebbe stata contestualmente ma erroneamente disposta dall’ATER medesima l’escussione della fideiussione prestata ai fini della partecipazione alla gara, la trasmissione degli atti all’Autorità di Vigilanza e alla Procura della Repubblica di Padova per il seguito di rispettiva competenza.<br />
Le ricorrenti reputano in tal senso che dallo stesso susseguirsi temporale delle dichiarazioni rese in sede di gara, delle verifiche al riguardo effettuate dall’ATER e dall’esame del certificato posto a base dell’esclusione dalla gara e delle altre misure sanzionatorie adottate, non risulterebbe che nella specie siano state rese dichiarazioni false e che, conseguentemente, neppure sussisterebbero i presupposti per l’adozione del provvedimenti qui resi oggetto d’impugnativa.<br />
Secondo le ricorrenti, infatti, il comportamento sanzionato dall’A.T.E.R. riguarderebbe le dichiarazioni rilasciate dalla FIN.SE.CO prima della presentazione delle offerte in quanto risalenti al 23 marzo 2006, mentre la verifica della stessa amministrazione appaltante ed i certificati di regolarità contributiva attengono al periodo successivo alla data della dichiarazione segnatamente resa oggetto di contestazione.<br />
Secondo le ricorrenti, non potrebbe dubitarsi che la verifica sulla veridicità o meno della dichiarazione dovesse riguardare  esclusivamente i fatti antecedenti la data del 28 marzo 2006, ossia il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara, e non già i fatti successivi alla data medesima. <br />
Le ricorrenti affermano che di tale circostanza l’A.T.E.R. non si sarebbe avveduta, e ciò nonostante che dalla stessa documentazione inviata all’impresa a sostegno della esclusione i dati temporali testè richiamati risulterebbero chiaramente evincibili.<br />
In tal senso, infatti, il D.U.R.C. relativo alla posizione n. 15843 del C.E.M.A. di Milano attestante la non regolarità contributiva alla data del 3 maggio 2006 non potrebbe costituire – sempre ad avviso delle ricorrenti – idoneo presupposto per affermare l’avvenuta violazione, nella specie, dell’art. l0, comma 1-quater della L. 109 del 1994 né, tantomeno, per disporre la revoca dell’aggiudicazione provvisoria: e ciò in quanto il medesimo art. 10, comma 1-quater<i> </i>testè citato riguarderebbe esclusivamente le ipotesi di dichiarazioni non veritiere rispetto ai fatti nelle stesse contenute e, dunque, precedenti all’espletamento della gara. <br />
Sempre secondo le ricorrenti, i provvedimenti impugnati risulterebbero del tutto illegittimi anche sotto il profilo della mancanza di un’indagine istruttoria volta a verificare se la situazione di irregolarità fosse precedente o posteriore all’espletamento della gara: indagine che le ricorrenti medesime reputano ancor di più necessaria nella misura in cui il D.U.R.C. di cui trattasi risulta rilasciato in data 1 giugno 2006, ossia due mesi dopo la gara, ed attesta la sussistenza di una posizione irregolare alla data del 3 maggio 2006, ossia – come si è detto &#8211; indubitabilmente riferita ad un arco temporale successivo all’espletamento della gara medesima. <br />
Da tale constatazione le ricorrenti fanno discendere l’impossibilità che la dichiarazione rilasciata dalla FIN.SE.CO. in data 23 marzo 2006 possa essere considerata falsa e che si possa pertanto procedere all’esclusione dalla gara ed all’irrogazione delle sanzioni di cui all’anzidetto art. 10, comma 1-quater, sopra richiamato: e ciò proprio perché tali misure  potrebbero essere letteralmente disposte soltanto nel caso di una “falsa dichiarazione”, ma non già in dipendenza di una presunta irregolarità laddove riferita – come, per l’appunto, nel caso di specie &#8211; a fatti successivi all’espletamento della gara.  <br />
Inoltre, ad ulteriore e definitiva comprova dell’illegittimità delle determinazioni assunte dall’A.T.E.R. le ricorrenti evidenziano che dal certificato susseguentemente rilasciato, su richiesta della  FIN.SE.CO., dalla Cassa edile di Milano e relativo alla medesima  posizione 15843<b> </b>che alla data del 3 maggio 2006 risultava irregolare, consta che la posizione della stessa FIN.SE.CO. risultava &#8211; per contro &#8211; regolare alla data del 31 marzo 2006 (cfr. doc. 8 di parte ricorrente): e da ciò, pertanto, si ricaverebbe la conseguenza che all’epoca della dichiarazione la situazione contributiva di FINSECO sarebbe stata conforme alla dichiarazione da essa resa in sede di gara.<br />
Le ricorrenti affermano pure che la posteriorità della presunta<b> </b>irregolarità contributiva rispetto all’espletamento della gara non avrebbe potuto comunque consentire l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria, posto che a’ sensi dell’art. 75 del D.P.R. 554 del 1999 la sussistenza dei requisiti per la partecipazione alla gara dovrebbe essere accertata con riferimento alla situazione antecedente alla presentazione dell’offerta, laddove in tale momento dovrebbero &#8211; per l’appunto &#8211; sussistere  in capo al concorrente e all’eventuale aggiudicatario tutte le condizioni, così come tassativamente elencate dal predetto art. 75, per concorrere all’affidamento dell’appalto.<br />
In tal senso, le ricorrenti richiamano l’assunto giurisprudenziale secondo il quale “l’interpretazione dell’art. 75 comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 554 del 1999, maggiormente conforme alla sua finalità, risulta quella che identifica nella domanda di partecipazione alla gara la fase procedimentale alla quale riferire il possesso del requisito della regolarità contributiva. Detta interpretazione risulta, peraltro, significativamente avvalorata e corroborata dal dato letterale delle previsioni di riferimento che, laddove condizionano espressamente la partecipazione alla procedura al possesso del requisito della correttezza contributiva, individuano chiaramente nella presentazione della domanda di partecipazione la fase procedimentale nella quale va attestato il possesso del titolo legittimante in esame, escludendo, al contempo, la riferibilità dell’adempimento in questione a segmenti procedimentali diversi e successivi rispetto a quello nel quale l’impresa formalizza la volontà di concorrere” (Cons. Stato, Sez.. IV, 20 settembre 2005, n. 4817); dal che – per l’appunto &#8211; discenderebbe la conseguenza che, ove pur FIN.SE.CO. fosse stata inadempiente agli obblighi contributivi (circostanza, questa, comunque negata dalle ricorrenti, in relazione al predetto loro doc. n. 8, nonché in relazione al fatto che le modalità di pagamento mediante bonifici bancari potrebbero notoriamente produrre ritardi nella registrazione dei versamenti da parte degli enti previdenziali), la revoca dell’aggiudicazione, l’incameramento della cauzione e l’inoltro della documentazione all’Autorità di Vigilanza e all’Autorità giudiziaria non risulterebbero fondate.<br />
2. Si è costituita in giudizio l’ATER, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.<br />
3. Con ordinanza n. 824 dd. 25 ottobre 2006 la Sezione ha respinto la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, avanzata dalla ricorrente, rilevando “che, allo stato”, la domanda stessa non appariva “supportata da un apprezzabile <i>fumus boni iuris</i>, posto che – ove fosse (stata) accolta &#8211; … (avrebbe determinato) comunque l’invero anomalo effetto della permanenza dell’aggiudicazione dell’appalto in questione a favore di un’impresa che, comunque, risulta(va) essere stata <i>per tabulas </i>inadempiente agli obblighi contributivi, ancorché in epoca successiva all’emissione del bando di gara”.<br />
3. Si è susseguentemente costituita in giudizio anche la controinteressata Gaetano Paolin S,p.a., eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva di FIN.SE.CO. S.p.a. quale mandataria della non ancora costituita associazione temporanea di imprese e concludendo comunque anch’essa, in subordine, per la reiezione del ricorso.<br />
4. Nell’imminenza dell’udienza di trattazione del merito di causa, le difese delle ricorrenti e dell’ATER hanno presentato memorie insistendo per l’accoglimento delle rispettive domande.<br />
5. Alla pubblica udienza del 27 aprile 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
6.1. Tutto ciò premesso, il ricorso in epigrafe &#8211; anche a prescindere dalla fondatezza dell’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa della controinteressata e che riguarda, peraltro, la sola posizione della non ancora costituita associazione temporanea di impresa, ma non le impugnative validamente proposte da FIN.SE.CO. e da Eurotech &#8211; va respinto.<br />
6.2. Come si è visto innanzi, la parte ricorrente fonda i propri argomenti anche – e soprattutto – sull’assunto giurisprudenziale secondo il quale l’interpretazione dell’art. 75 comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 554 del 1999 maggiormente conforme alla finalità di tale disposizione risulterebbe quella che identifica nella domanda di partecipazione alla gara la fase procedimentale alla quale riferire il possesso del requisito della regolarità contributiva: interpretazione, questa, dichiaratamente corroborata dal dato letterale delle previsioni di riferimento, le quali &#8211; laddove condizionano espressamente la partecipazione alla procedura al possesso del requisito della correttezza contributiva – individuerebbero con chiarezza nella presentazione della domanda di partecipazione la fase procedimentale in cui va attestato il possesso del titolo legittimante qui in discussione, escludendo, al contempo, la riferibilità dell’adempimento a segmenti procedimentali diversi e successivi rispetto a quello nel quale l’impresa formalizza la volontà di concorrere (Cons. Stato, Sez.. IV, 20 settembre 2005, n. 4817).<br />
Il Collegio, per parte propria, rileva che tale assunto va, peraltro, opportunamente correlata con il parimenti assodato principio, discendente dalla stessa disciplina istitutiva del D.U.R.C., in forza del quale l’impresa che si rende aggiudicataria di un appalto deve non solo essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali sulla stessa gravanti fin dal momento della presentazione della domanda, ma deve conservare la correttezza contributiva per tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale (cfr. sul punto,<i>ex multis</i>, Cons. Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2006 n. 288), con l’ovvia conseguenza che l’eventuale accertamento di una pendenza di carattere previdenziale o assistenziale in capo all’impresa pur dichiarata aggiudicataria dell’appalto prodottasi anche in epoca successiva alla scadenza del termine per partecipare al procedimento di scelta del contraente implica, a seconda dei casi, l’impossibilità per l’amministrazione appaltante di stipulare il contratto con l’impresa medesima, ovvero la risoluzione dello stesso.<br />
Inoltre, e sempre in forza di ciò, viene ragionevolmente a porsi come  del tutto irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento, posto che ciò gioverebbe soltanto nell’ambito delle reciproche relazioni di credito e di debito tra i soggetti del rapporto obbligatorio e non già nei confronti dell’Amministrazione appaltante, nei confronti della quale rileva &#8211; per contro &#8211; soltanto l’esigenza di un puntuale rispetto degli obblighi incombenti sull’appaltatore per effetto di parametri normativi e/o contrattuali che si configurano quale espressione di affidabilità dell’impresa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, dec. 288 del 2006 cit.).<br />
Del resto, nella stessa decisione di Cons. Stato, Sez.. IV, n. 4817 del 2005 invocata dalle ricorrenti a fondamento della propria tesi, si afferma testualmente, tra l’altro  – e come ben osserva anche la difesa dell’A.T.E.R. – che “il carattere eventuale e futuro della sanzione dell’esclusione potrebbe indurre le imprese partecipanti a rinviare ad un momento successivo (a quello dell’instaurazione del rapporto partecipativo) la regolarizzazione della propria posizione e, quindi, a non conseguire ed a non conservare la condizione di ordinario adempimento delle obbligazioni previdenziali, in via generale ed a prescindere dal concreto interesse derivante dalla partecipazione ad una determinata procedura (che è proprio l’atteggiamento che la disposizione intende evitare)”.<br />
Pertanto, la funzione assolta dall’art. 75, comma 1, lett. e) si identifica, anche in forza della giurisprudenza addotta dalle ricorrenti, nel soddisfare l’interesse pubblico consistente nella garanzia dell’affidabilità “permanente” dell’impresa concorrente e poi – al caso – aggiudicataria dell’appalto: affidabilità che viene, per l’appunto, evidenziata anche mediante la conservazione del requisito della regolarità contributiva dalla presentazione dell’offerta sino all’integrale espletamento delle prestazioni dedotte nel contratto a carico dell’appaltatore.<br />
Sempre in tal senso, va evidenziato al riguardo che – come ha ben rilevato T.A.R. Puglia, Sez. I, 25 gennaio 2005 n. 218, “ l’essere in regola, ovvero l’essere regolare e cioè l’esser “conforme a una regola o alle regole, al regolamento o alle disposizioni di legge, alle norme e alle prescrizioni” (lemma “<i>regolare</i>” del “Vocabolario della lingua italiana”, edito dall’Istituto dell’enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Milano, 1991) rinvia ad una percezione non “atomistica e puntuale” della posizione previdenziale e assistenziale dell’impresa, sebbene <i>“globale e sincronica”</i>, come si comprende bene nelle esemplificazioni relative all’uso del lemma <i>“regolarità”</i> (“la condizione e la qualità di ciò che è regolare”) proprio in riferimento a pagamenti (<i>“con riferimento al succedersi </i>periodico<i> di certi fatti; le raccomando la regolarità nei pagamenti”</i>). In altri termini, il legislatore nazionale, opportunamente e secondo una valutazione di discrezionalità che gli era senz’altro consentita dalla direttiva comunitaria, ha inteso mettere in rilievo più e oltre che la condizione <i>“statica”</i> dell’impresa ad un certo momento temporale anche la sua posizione <i>“dinamica” </i>nel rapporto giuridico previdenziale e assistenziale, (che com’è ovvio comprende, in quanto estensiva, la prima), coerente alla natura di durata del rapporto e ai flussi di debiti (ed eventuali crediti) che si generano nel medesimo. … Con questa precisazione appare corretta l’espressione, invalsa nell’uso comune, di <i>“correntezza contributiva”</i>, che sta ad indicare appunto <i>l’essere in regola</i>, o <i>“al passo”</i>, con le periodiche scadenze delle obbligazioni previdenziali e assistenziali quanto al loro pagamento (in modo efficace è stato osservato che “la correntezza contributiva non costituisce un dato che possa essere temporaneamente frazionato in quanto attiene alla diligente condotta dell’impresa … in riferimento a tutte le obbligazioni contributive relative a periodi precedenti e non solo, quindi, a quelle maturate nel periodo in cui è stata espletata la gara (e) deve, pertanto, poter essere apprezzata in relazione ai periodi (anche pregressi) durante i quali l’impresa stessa era tenuta ad effettuare i relativi versamenti”: cfr. T.A.R. Basilicata, 27 agosto 2001, n. 667). In questa chiave, tra l’altro, proprio il richiamo alla regolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento non consente di affermare e porre in valore la distinzione invocata dalla società cooperativa ricorrente tra il mancato pagamento dei contributi e l’omesso versamento delle c.d. sanzioni civili, ovvero di quelle obbligazioni pecuniarie accessorie connesse alla scadenza del termine d’adempimento, posto che esse sono conseguenza immediata e diretta proprio dell’irregolarità ovvero del non esser stata l’impresa <i>“al corrente”</i>, <i>“al passo”</i> con le scadenze temporali fissate per l’adempimento dell’obbligazione contributiva (principale) periodica. Sotto altro profilo, poi, la nozione di irregolarità della posizione assicurativa previdenziale (e/o assistenziale), nei sensi dianzi posti in luce appare meglio correlata ai fini di interesse pubblico, diretti e indiretti, perseguiti dal legislatore comunitario e recepiti da quello nazionale. E’ evidente, infatti, che soltanto l’accertamento della regolarità nel tempo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e quindi della capacità dell’impresa di far fronte alle relative obbligazioni (che sono contrassegnate da inconfondibili “stimmate” pubblicistiche quali prestazioni imposte ex art. 23 Cost., ciò che le differenzia in modo significativo dalle “comuni” obbligazioni civili) è idoneo a soddisfare l’interesse pubblico “primario” che viene in rilievo nelle gare d’appalto, incentrato sull’affidabilità dell’impresa concorrente attraverso l’indice rivelatore della  sua più efficiente ed efficace gestione economico-produttiva (col conseguente condivisibile rilievo secondo il quale la regolarità contributiva “…non rileva quale espressione di un mero rapporto obbligatorio tra due soggetti, ma come qualificazione soggettiva dell’impresa in termini di rispetto degli obblighi normativi e, dunque, espressione di affidabilità, costituente presupposto per la partecipazione alla procedura concorsuale”: cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 7 marzo 2001, n. 227). Trasparente è, nello stesso tempo, il coordinamento della disposizione comunitaria e nazionale all’interesse pubblico secondario relativo alla più piena e penetrante tutela della posizione assicurativa previdenziale e assistenziale dei lavoratori dipendenti delle imprese interessate alla partecipazione alle gare d’appalto, anche in una chiave volta ad assicurare l’effettività della concorrenza, che sarebbe frustrata qualora talune di esse potessero “<i>giovarsi</i>” della propria posizione d’irregolarità contributiva per proporre prezzi più bassi rispetto alle altre in regola, conseguendo “<i>economie</i>” di spese generali e gestionali proprio attraverso la violazione degli obblighi contributivi e assistenziali (discorso sostanzialmente analogo, salvo l’interesse pubblico ulteriore di natura fiscale, va fatto per la regolarità tributaria). Nella prospettiva da ultimo segnalata, si comprende anche perché l’accertamento dell’inesistenza del requisito di partecipazione alla gara possa e debba essere svolto dall’amministrazione appaltante anche in momento successivo all’aggiudicazione, non potendosi ammettere che il mero fattore temporale <i>“consolidi”</i> una posizione soggettiva che, <i>ab initio</i>, avrebbe dovuto condurre all’esclusione e che, in quanto indice rivelatore di una gestione economico-produttiva non efficiente né efficace, propostasi in passato e riproponibile in futuro, riverbera i suoi effetti negativi al di là del momento storico-temporale nel quale si è situata la situazione d’irregolarità (sul potere di rivalutare anche dopo l’aggiudicazione la posizione d’irregolarità contributiva dell’impresa vedi Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 2001, n. 3130 … risultando quindi errato l’opposto orientamento di cui a T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 20 settembre 2001, n. 7686; sull’afferenza del requisito soggettivo della regolarità contributiva e tributaria alla sfera dei requisiti di partecipazione alla gara e quindi sulla sua necessaria compresenza al momento della domanda di partecipazione o dell’offerta e sino al momento, quantomeno, dell’aggiudicazione cfr. Cons. Stato,  Sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8215<b> </b>). …. Così delineata la nozione di regolarità contributiva, è evidente che i cc.dd. certificati di regolarità (o correntezza) contributiva rilasciati dagli istituti che gestiscono le assicurazioni sociali (I.N.P.S. e I.N.A.I.L.) -ora confluiti nel documento unico di regolarità contributiva o D.U.R.C., rilasciato in base a convenzioni tra i due istituti ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 (recante “<i>Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale</i>” e convertito nella L. 22 novembre 2002 n. 266), il cui comma 1 ha peraltro ribadito l’obbligo delle imprese affidatarie di appalti pubblici di presentare certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di “revoca dell’affidamento”- vanno qualificati tra le <i>“dichiarazioni di scienza” </i>&#8230;  L’amministrazione appaltante non ha alcun autonomo potere, né di accertamento né di valutazione ed apprezzamento del contenuto delle cc.dd. certificazioni di regolarità contributiva e tributaria (si rinvia a Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2002, n. 3061 e Sez. VI, 1 dicembre 2000, n. 6231, ordinanza), che sono dichiarazioni di scienza, incontestabili in sé e per sé e la cui efficacia vincolante rispetto all’amministrazione appaltante può essere superata soltanto dal positivo accertamento dell’inesistenza della posizione debitoria tributaria. Se di tale potere, dunque, l’amministrazione è carente, non può esercitarne, sotto altre spoglie, in sede di considerazione dell’interesse pubblico all’annullamento di un’ammissione alla gara (e conseguente aggiudicazione) che sia radicalmente viziata in riferimento alla obiettiva carenza del requisito soggettivo di partecipazione (costituito dalla regolarità della posizione contributiva o tributaria). Non può, in altri termini, ritenersi consentita in un momento successivo, e solo per effetto della circostanza che sia trascorso un intervallo temporale più o meno <i>casualmente</i> lungo, quella valutazione della sussistenza (e ancor meno della <i>“consistenza”</i>) del requisito soggettivo di partecipazione … che era preclusa al momento dell’aggiudicazione. L’interesse pubblico sotteso al requisito soggettivo di partecipazione, che si collega anche al puntuale rispetto del principio generale della <i>par condicio</i> tra i partecipanti alla gara, e che, come visto, attiene anche all’effettiva garanzia della piena concorrenza tra le imprese, è per dir così <i>immanente</i> e <i>permanente</i> ed il fattore temporale non è in grado di <i>“consolidare”</i> gli effetti della sua violazione, almeno quando, come nella specie, residui un apprezzabile intervallo temporale sino alla conclusione del rapporto. … D’altro canto l’introduzione, sia pure con riferimento all’esercizio dei poteri di autotutela, di una sfera di <i>“discrezionalità”</i> in ordine all’apprezzamento dell’incidenza della carenza del requisito di partecipazione sull’interesse pubblico può finire per frustrare la stessa effettività delle disposizioni comunitaria e nazionale che, giova ribadire, non attribuiscono alle amministrazioni aggiudicatici alcun potere di giudizio in ordine alla sussistenza/insussistenza dei requisiti ivi stabiliti, ivi compresi quelli di “correntezza” previdenziale e tributaria. A minor ragione, poi, può ammettersi una valutazione <i>quali-quantitativa</i> della gravità della posizione debitoria previdenziale e tributaria, posto che il requisito di partecipazione può solo essere sussistente o insussistente, come <i>fatto storico</i> cui si riconnettono le conseguenze giuridiche ineludibili stabilite dalle disposizioni comunitaria e nazionale, che non assegnano alcun rilievo (né correlativamente alcuna sfera di apprezzamento discrezionale) alla “importanza” e “gravità” del difetto del requisito (che costituirebbe contraddizione in termini, poiché il requisito c’è o non c’è, non potendoci essere in misura più o meno “sufficiente”); senza dire che per tale via si finirebbe per riconoscere un potere di valutazione svincolato da parametri certi ed obiettivi che comprometterebbe l’effettività dei principi di trasparenza delle gare e di <i>par condicio</i> tra i concorrenti”.<br />
Pertanto, con concreto riferimento al caso di specie, la circostanza che, per effetto del riscontro effettuato dall’A.T.E.R. sia stata accertata, in sede di procedimento di cui all’art. 10-bis, comma 1-quater, della L. 109 del 1994 l’irregolarità contributiva di  FIN.SE.CO., pur in epoca susseguente alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, era &#8211; ed è &#8211; per certo impeditiva per l’affidamento dell’appalto di cui trattasi a tale Società, ovvero ad un’associazione temporanea di imprese da essa partecipata: e ciò, dunque, anche a prescindere dalla circostanza che l’impedimento stesso discende da una dichiarazione mendace, ovvero (ed è quanto, per l’appunto, è accaduto nella presente fattispecie) da un inadempimento dell’obbligo contributivo verificatosi in epoca susseguente alla dichiarazione (non mendace) resa in sede di istanza di partecipazione alla gara.<br />
L’incameramento della cauzione prestata dalle imprese costituende tale associazione al fine della partecipazione alla gara risulta &#8211; a sua volta &#8211; del tutto consequenziale, posto che l’ordinamento non contempla alcuna discrezionalità valutativa in capo alla stazione appaltante anche in relazione alla circostanza che la perdita della cauzione medesima sanziona, indubitabilmente, non soltanto una dichiarazione eventualmente mendace, ma anche &#8211; e soprattutto &#8211; un comportamento inadempiente dell’impresa verso quei parametri di correttezza e di affidabilità che – come si è detto innanzi &#8211; la vincolano all’osservanza dell’obbligo della regolarità contributiva dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara al momento della conclusione del rapporto contrattuale instaurato con la pubblica amministrazione.<br />
Né la stazione appaltante può sottrarsi all’obbligo di trasmissione degli atti all’Autorità di Vigilanza, posto che compete a quest’ultima – semmai – una valutazione discrezionale in ordine alla rilevanza della trasgressione dell’obbligo per quanto attiene ai suoi effetti nell’“ordinamento settoriale” al cui governo essa è preposta e innanzi alla quale, comunque, l’attuale ricorrente ben potrà dispiegare ogni propria utile difesa; ed, ancora, la stazione appaltante neppure può sottrarsi all’obbligo della trasmissione degli atti medesimi alla competente Autorità giudiziaria, fermo restando che anche in tale sede di giudizio ulteriormente diversa la medesima ricorrente ben potrà  sostenere che la fattispecie in esame, anche se ingenerante le sanzioni amministrative testè riassunte, potrebbe comunque non configurare l’ipotesi di dichiarazione mendace penalmente rilevante, ma il ben diverso caso di un’irregolarità susseguentemente determinatasi e – nondimeno – produttiva di conseguenze sfavorevoli soltanto sotto il profilo dell’aggiudicazione e sotto il profilo dell’introito della fideiussione.<br />
7. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo <b>respinge.<br />
Compensa</b> integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
<b>Ordina</b> che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella  camera di consiglio del 27 aprile 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-17-5-2007-n-223/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.223</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.233</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-17-5-2007-n-233/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-17-5-2007-n-233/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.233</a></p>
<p>S. Balba – Presidente, F. Mattei – Estensore M. M. e altri (avv. C. Poliandri e A. M. Ranalli) c. la REGIONE ABRUZZO (Avv. dist. St.) e LA GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA EX U.L.S.S. DI TERAMO E L’AZIENDA UNITA&#8217; SANITARIA LOCALE DI TERAMO (avv. L. Nisii ed E. Marinucci) sulla natura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-17-5-2007-n-233/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.233</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-17-5-2007-n-233/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.233</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Balba – Presidente, F. Mattei – Estensore<br /> M. M. e altri (avv. C. Poliandri e A. M. Ranalli) c. la REGIONE ABRUZZO (Avv. dist. St.) e LA GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA EX U.L.S.S. DI TERAMO E L’AZIENDA UNITA&#8217; SANITARIA LOCALE DI TERAMO (avv. L. Nisii ed E. Marinucci)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura decadenziale del termine per far valere in giudizio le pretese economiche maturate ante 30 giugno 1998 e sulla qualificazione di interesse legittimo della pretesa del dipendente al conseguimento dell&#8217;indennità di plus orario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Competenza e Giurisdizione – Controversie in materia di pubblico impiego – Riforma ex art. 45, 17° co. D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e 69, 7° co. D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 – Effetti – Data del 15 settembre 2000 – Termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa &#8211; Ricorso giurisdizionale &#8211; Rapporto processuale – Costituzione – Notifica del ricorso – Insufficienza – Deposito – Necessità &#8211; Ragioni.</p>
<p>3. Pubblico impiego – Stipendi, assegni indennità – Indennità plus orario – Situazione giuridica del lavoratore – Interesse legittimo &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La decadenza, ai sensi dell’art. 45, comma 17 del d. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, (ora trasfuso nell’art. 69, comma 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165) è rilevabile d’ufficio (1), in quanto sottratta alla disponibilità delle parti ed ha carattere sostanziale e non meramente processuale (2) nel senso che alla proposizione del ricorso, oltre il termine del 15 settembre 2000, consegue l’estinzione del giudizio per decadenza, non potendo essere più esperito alcun mezzo processuale innanzi sia al giudice amministrativo sia a quello ordinario.</p>
<p>2. Nel processo amministrativo, a differenza di quello civile, il rapporto processuale si costituisce con il deposito del ricorso presso la Segreteria del T.A.R. adito, ed è in tale momento che il giudice amministrativo viene investito della controversia insorgendo per lui il potere-dovere di provvedere alla relativa pronuncia sul rito e sul merito dello stesso. Essendo il rapporto processuale amministrativo una fattispecie a formazione progressiva, la relativa perfezione richiede non solo la notificazione del ricorso ma, necessariamente, il suo deposito presso il Tribunale. (3)<br />
3. In materia di riconoscimento del diritto all’attribuzione dell’indennità di plus orario, deve escludersi che i dipendenti delle unità sanitarie locali vantino un posizione giuridica di diritto soggettivo perfetto alla corresponsione delle relative somme, atteso che dette prestazioni per la loro stessa attuabilità, non sono previste direttamente dalla legge o da regolamenti, bensì devono essere concesse mediante l’adozione di atti e di provvedimenti amministrativi il cui esercizio da parte dell’autorità amministrativa competente rende di fatto effettiva l’astratta previsione dell’istituto incentivante, trasformando la posizione soggettiva degli interessati in uno specifico interesse legittimo la cui esercitabilità, in via giurisdizionale, deve essere attivata secondo i normali istituti consequenziali. Difatti, il riconoscimento delle prestazioni rese in regime di plus orario è conseguente ad una valutazione facente capo direttamente all’Amministrazione la cui mancanza comporta l’inammissibilità della pretesa alla declaratoria di accertamento del diritto alla corresponsione, proprio perché manca la necessaria valutazione della P.A. a trasformare una mera posizione di interesse legittimo in un vero e proprio diritto soggettivo.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Orientamento costante: T.A.R. PUGLIA – BARI – SEZIONE I &#8211; Sentenza n. 1402/2006; si veda, in questa Rivista, CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 20 dicembre 2006 n. 27177.<br />
(2) CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Ordinanza 6 luglio 2004, n. 214.<br />
(3) I giudici abruzzesi hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso, notificato prima del 15 settembre 2000 ma depositato dopo quella data.<br />
(4) Va rilevato che l&#8217;erogazione dell&#8217;indennità per prestazioni rese in regime di plus-orario, nel comparto sanitario, non è direttamente conseguente agli accordi del contratto collettivo nazionale di lavoro, ma necessita di un atto della singola amministrazione sanitaria che individui i soggetti chiamati a svolgere tale attività, per cui la suddetta intermediazione pattizia determina posizioni di interesse legittimo, a fronte dell&#8217;esercizio di poteri autoritativi di pianificazione e di programmazione dell&#8217;attività di plus-orario. Correlativamente, la pretesa del dipendente non si pone come diritto soggettivo perfetto, ma può assurgere a quella di diritto soggettivo condizionato soltanto se coerentemente e perfettamente inscritto nell&#8217;ambito dell&#8217;attività, così come pianificata dall&#8217;Amministrazione, che attenga al pagamento del dovuto. In altri termini, configurandosi la posizione del dipendente in ordine agli atti di pianificazione del plus-orario come di interesse legittimo, questi ha l&#8217;obbligo di impugnare gli atti deliberativi in questione nei termini prescritti, deducendo profili illegittimità, anche relativi alla violazione della normativa di riferimento. T.A.R. PUGLIA – BARI – SEZIONE I &#8211; Sentenza 24 gennaio 2007, n. 241. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso numero di <b>registro generale 589 del 2000</b>, proposto da:</p>
<p><B>M. M.</B> e altri (omissis), tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Carla Poliandri, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell’avvocato Anna Maria Ranalli in L&#8217;Aquila, via Sassa 40; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
la <B>REGIONE ABRUZZO</B>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa ope legis domiciliata, in L&#8217;Aquila, Portici S. Bernardino;<br />
la <B>GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA EX U.L.S.S. DI TERAMO</B> in persona del legale rappresentante pro tempore;<br />
<B>L’AZIENDA UNITA&#8217; SANITARIA LOCALE DI TERAMO</B>, in persona del Direttore generale pro tempore rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lino Nisii, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’avvocato Enrico Marinucci in L&#8217;Aquila, via Campo di Fossa, n. 4; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per il riconoscimento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del diritto dei ricorrenti a vedersi corrispondere gli emolumenti dovuti dall’Ente succeduto ope legis nei rapporti della disciolta U.L.S.S. di Teramo, a titolo di incentivazione della produttività per il primo semestre 1994, con conseguente condanna della medesima Amministrazione al pagamento delle relative somme, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Regione Abruzzo e della A.U.S.L. di Teramo.<br />
Viste le memorie depositate dalle parti in causa a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 08/11/2006 il dott. Fabio Mattei.<br />
Uditi i difensori delle parti in causa come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO E DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con atto n. 589/2000, notificato in data 11.9.2000 e depositato il 18.9.2000, i ricorrenti nell’epigrafe indicati hanno adito questo Tribunale per il riconoscimento del loro diritto a percepire gli emolumenti dovuti dall’Ente succeduto ope legis nei rapporti della disciolta U.L.S.S. di Teramo, a titolo di incentivazione della produttività per il primo semestre 1994, con conseguente condanna della medesima Amministrazione al pagamento delle relative somme, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.<br />
Espongono di essere dirigenti appartenenti al ruolo della A.U.S.L. di Teramo, nonché all’epoca dei fatti in contestazione medici dipendenti della ex U.L.S.S. di Teramo e di aver usufruito dei benefici a loro corrisposti a titolo di indennità di produttività, ex art. 127 del D.P.R. n. 384/1990, secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi precedentemente in vigore.<br />
Espongono, altresì, che con nota in data 30.12.1993 l’Amministratore straordinario della disciolta U.L.S.S. di Teramo è stata sospesa la corresponsione, a far data dal 1.1.1994, del beneficio dell’indennità di produttività.<br />
Affermano che con successivo atto del 17.10.1994 n. 52 il Direttore sanitario rappresentava che l’attività ambulatoriale sarebbe dovuta in ogni caso svolgersi normalmente, in ragione della peculiarità delle prestazioni specialistiche, e che con successivo atto del 17.10.1994 si comunicava ai primari che il Commissario straordinario di predisporre la documentazione attestante lo svolgimento dell’attività medica in regime di plus orario, ove si fosse verificata l’esigenza della continuità di prestazioni mediche.<br />
Riferiscono di aver continuato a svolgere la loro attività lavorativa in regime di plus orario, maturando il loro diritto a percepire le relative somme, e di aver adito l’intestato Tribunale per il riconoscimento di tale loro diritto, con condanna della P.A. al pagamento delle rispettive spettanze.<br />
Si sono costituite in giudizio la Regione Abruzzo e la A.U.S.L. intimata che hanno chiesto il rigetto del proposto ricorso.<br />
La Regione ha altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva nonché la prescrizione del credito vantato.<br />
Il ricorso volto all’accertamento del diritto dei ricorrenti a compensi per prestazioni lavorative rese in regime di plus orario deve essere dichiarato inammissibile, oltrechè infondato.<br />
Il Collegio ritiene dove svolgere alcune considerazioni sull’inammissibilità del presente ricorso.<br />
Osserva che la presente controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto dei ricorrenti a percepire somme per attività lavorativa eccedente l’orario ordinario di lavoro prestato nel primo semestre del 1994.<br />
Osserva che l’art. 45, comma 17 del decreto legislativo n. 80/1998, modificativo dell’art. 68 del decreto legislativo n. 29/1993 (ora trasfuso nell’art. 69, comma 7 del decreto legislativo n. 165/2001) ha disposto l’attribuzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, delle controversie in materia di pubblico impiego relative a questioni attinenti al periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998, e l’attrazione nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle questioni relative al rapporto di lavoro anteriore a tale data, solo ove proposte a pena di decadenza entro il 15 settembre 2000.<br />
In ragione degli atti di causa, non si può fare a meno di rilevare, in merito alla domanda attorea l’intervenuta decadenza, ai sensi dell’art. 45, comma 17 del decreto legislativo n. 80/1998, (ora trasfuso nell’art. 69, comma 7 del decreto le-gislativo n. 165/2001) sopra citato. <br />
Trattasi, come costantemente affermato dal giudice amministrativo (per tutte T.A.R. Bari, Sez. I n. 1402/2006), di decadenza rilevabile d’ufficio, in quanto sottratta alla disponibilità delle parti avente carattere sostanziale e non meramente processuale come chiarito anche dal Giudice delle leggi (Corte cost. ord. 6 luglio 2004, n. 214) nel senso che alla proposizione del ricorso, oltre il termine del 15 settembre 2000, l’estinzione del giudizio per decadenza, non potendo essere più esperito alcun mezzo processuale innanzi sia al giudice amministrativo sia a quello ordinario.<br />
Orbene, il proposto gravame, seppur notificato in data 11 settembre 2000, risulta essere stato deposita-to in data 18 settembre 2000, con conseguente inammissibilità del ricorso per decadenza ex lege prescritta..<br />
Si deve, al riguardo, riaffermare che nel processo amministrativo, a differenza di quello civile, il rapporto processuale si costituisce con il deposito del ricorso presso la Segreteria del T.A.R. adito, e che è in tale momento che il giudice amministrativo viene investito della controversia insorgendo per lui il potere-dovere di provvedere alla relativa pronuncia sul rito e sul merito dello stesso. <br />
Difatti, essendo il rapporto processuale amministrativo una fattispecie a formazione progressiva, la relativa perfezione richiede non solo la notificazione del ricorso ma, necessariamente, il suo deposi-to presso il Tribunale. <br />
Osserva, sotto altro profilo il Collegio, in ordine alla inammissibilità del presente gravame che, secondo un costante insegnamento giurisprudenziale del giudice amministrativo, in materia di riconoscimento del diritto all’attribuzione dell’indennità di plus orario, deve escludersi che i dipendenti delle unità sanitarie locali vantino un posizione giuridica di diritto soggettivo perfetto alla corresponsione delle relative somme, atteso che dette prestazioni per la loro stessa attuabilità, non sono previste direttamente dalla legge o da regolamenti, bensì devono essere concesse mediante l’adozione di atti e di provvedimenti amministrativi il cui esercizio da parte dell’autorità amministrativa competente rende di fatto effettiva l’astratta previsione dell’istituto incentivante, trasformando la posizione soggettiva degli interessati in uno specifico interesse legittimo la cui esercitabilità, in via giurisdizionale, deve essere attivata secondo i normali istituti consequenziali.<br />
Difatti, il riconoscimento delle prestazioni rese in regime di plus orario è conseguente ad una valutazione facente capo direttamente all’Amministrazione la cui mancanza comporta l’inammissibilità della pretesa alla declaratoria di accertamento del diritto alla corresponsione, proprio perché manca la necessaria valutazione della P.A. a trasformare una mera posizione di interesse legittimo in un vero e proprio diritto soggettivo.<br />
Deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile il ricorso volto all’accertamento del diritto al pagamento delle somme relative a prestazioni lavorative rese in regime di plus orario, prima che sia intervenuta una valutazione ricognitiva da parte dell’Amministrazione.<br />
Il ricorso deve ritenersi, ove si ritenessero superabili le prospettate ragioni di inammissibilità, infondato, atteso che il regime lavorativo di plus orario legittima la relativa retribuzione ove sia concordato, ex D.P.R. n. 384/1990, con le organizzazioni sindacali e successivamente deliberato dall’Amministrazione, circostanza quest’ultima non rinvenibile a seguito della disposta sospensione dell’erogazione del beneficio anzidetto, comunicata con nota uslina del 30.12.1993.<br />
Per le considerazioni che precedono, ritenuta assorbita ogni proposta eccezione, inclusa quella di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla Regione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile..<br />
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensate fra la parti in causa.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sede di L’Aquila, dichiara <b>inammissibile</b> il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 08/11/2006 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Santo Balba, Presidente<br />
Rolando Speca, Consigliere<br />
Fabio Mattei, Primo Referendario, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17/05/2007<br />
</b>(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)<b></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-17-5-2007-n-233/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.233</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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