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	<title>17/5/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>17/5/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.558</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-5-2007-n-558/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-5-2007-n-558/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-5-2007-n-558/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.558</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente; D. Nazzaro – Estensore D. N. Adelia (avv.ti F. Di Benedetto e G. Bruno) c. il COMUNE DI MONTESILVANO (avv. M. De Martis) 1. Strade e autostrade &#8211; Strada vicinale – Qualificazione – Elementi. 2. Strade e autostrade – Strada vicinale e strada agraria o vicinale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-5-2007-n-558/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.558</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-5-2007-n-558/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.558</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente; D. Nazzaro – Estensore<br /> D. N. Adelia (avv.ti F. Di  Benedetto e G. Bruno) c. il COMUNE DI MONTESILVANO (avv. M. De Martis)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Strade e autostrade &#8211; Strada vicinale – Qualificazione – Elementi.</p>
<p>2. Strade e autostrade – Strada vicinale e strada agraria o vicinale privata – Criterio e rilevanza della distinzione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La strada vicinale ha origine fattuale, nel senso che si forma sul suolo di proprietà dei frontisti (ex collatione privatorum agrorum) e serve a soddisfare i bisogni degli stessi “vicini”, ovvero gli abitanti del “vicus”, inteso come borgo, tenuta e podere: “vicinales sunt viae quae in vicis sunt, vel quae in vicos ducunt” (Ulpiano, Digesto, 43, 8, 2, 21); tale utilizzo può evolversi  fino a diventare di uso pubblico, in via permanente ed effettiva (iure servitutis publicae) ed essere iscritta, con valore dichiarativo e presuntivo, nell’elenco delle strade comunali. Elementi di siffatta qualificazione sono: a) l’uso concreto e duraturo da parte della collettività, che non sia quella stretta cerchia, rappresentata dai diretti interessati ; b) idoneità reale della strada a soddisfare tali esigenze generali del gruppo territoriale locale (caso tipico è la funzione di collegamento tra luoghi pubblici); c) un titolo giuridico, che non siano i dati catastali e/o l’elenco delle strade comunali, generalmente rappresentato dal “tempo immemorabile”.</p>
<p>2. Nel vigente ordinamento giuridico, le strade vicinali risultano disciplinate dalla legge 2248/1865, allegato F (legge sui lavori pubblici) e dal il decreto legge luogotenenziale 1446/18, convertito in legge 473/25 (facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in consorzio per la manutenzione e ricostruzione). In particolare, l&#8217;articolo 19 della legge 2248/1865, allegato F, delinea una nozione di strada vicinale in senso negativo (tutte le altre strade, non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a servitù pubblica, sono vicinali e soggette alla vigilanza delle Autorità comunali); è, quindi, una categoria residuale, caratterizzata dall&#8217;importante presenza della servitù pubblica. IL D.L. luogotenenziale del 1918 (articoli 1, 3, 14, 15, 16, 17 e 18) ha esteso il concetto, qualificando come vicinali, non solo le vie &#8220;che sono soggette a pubblico transito&#8221; o &#8220;ad uso pubblico&#8221;, ma anche quelle &#8220;non soggette a pubblico transito&#8221;; in tal modo, è possibile pervenire ad una nozione “ampia” di strada vicinale, quale strada di proprietà privata, destinata o al transito di una data comunità di soggetti oppure sottoposta ad un diritto di pubblico transito. In tale ambito coesistono, pertanto, due distinte categorie, individuabili: a) nelle strade agrarie o vicinali private, costituite per l&#8217;uso comune, ma esclusivo, dei proprietari dei fondi latistanti, che sono  destinate al transito esclusivo di una determinato insieme di soggetti e costituisce un viottolo campestre, utilizzato dai proprietari degli edifici e/o dei fondi limitrofi, che non possono essere considerati di uso pubblico; b) nelle strade vicinali pubbliche, che presentano i tre elementi indicati in precedenza. Il più importante elemento di distinzione fra le due categorie è rappresentato dal fatto che le strade vicinali pubbliche sono vie di interesse amministrativo, per cui vengono conseguentemente sottoposte ad una regolamentazione pubblicistica; viceversa, le strade agrarie, o vicinali private, quand&#8217;anche danno luogo alla costituzione di un consorzio, restano estranee alla disciplina pubblicistica.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Il proprietario di un immobile aveva ottenuto dal Comune l’autorizzazione alla posa in opera di una recinzione del suo terreno, posto a ridosso di una stradina, con un cordolo di calcestruzzo e traverse di legno alte mt. 2; l’autorizzazione veniva in seguito annullata con l’atto impugnato, per mancato rispetto della distanza (mt. 3) dal ciglio stradale (ex art. 2, comma 7^, D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285).<br />
Il Collegio deve preliminarmente verificare, ai fini dell’individuazione del regime applicabile alle proprietà confinanti con la suddetta stradina (spec. ai fini dell’applicazione del suddetto art. 2, comma 7, D. Lgs. n. 285/1992 nonché dell’art. 26, comma 4, del DPR. n. 495/1992), la natura della strada, se strada vicinale ad uso pubblico ovvero strada agricola interpoderale o vicinale privata.<br />
Il Collegio dichiara illegittimo l’annullamento dell’autorizzazione, poiché l’Amministrazione ha omesso, prima di adottare un provvedimento negativo, nei confronti del privato, di espletare puntuali accertamenti per stabilire il permanere o meno delle caratteristiche tipiche di una strada vicinale ad uso pubblico. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO<br />
Sezione staccata di Pescara</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai magistrati:<br />
-Antonio CATONI,presidente <br />
-Dino NAZZARO,consigliere relatore<br />
-Luciano RASOLA,consigliere<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Nel giudizio proposto con ric. 784 del 1998 da</p>
<p><B>D. N. A</B>, costituita con gli avv. Fernando DI BENEDETTO e Giuseppe BRUNO, come in ricorso;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
 -IL <B>COMUNE DI MONTESILVANO</B>, quale rappresentato, costituito con l’avv. Marina DE MARTIS, come in atti;<br />
<b></p>
<p align=center>
PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>-dell’atto di annullamento dell’autorizzazione edilizia per una recinzione (prot. n. 29060 del 20.6.1997);<br />
visto il ricorso, la costituzione con memoria del Comune ed i documenti depositati;<br />
udito alla udienza del 10 maggio 2007 il consigliere Dino NAZZARO e gli avv. F. DI BENEDETTO e M. DE MARTIS;<br />
visto le conclusioni rassegnate;<br />
ritenuta la causa per la decisione e considerato, quanto segue, in<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>-la ricorrente è proprietaria di un appezzamento di terreno in Montesilvano (zona agricola), attraversato da una stradina vicinale a fondo naturale e senza sbocchi esterni, chiusa da una costruzione rurale; la medesima ha richiesto l’autorizzazione per una recinzione del suo terreno, a ridosso della stradina, con un cordolo di calcestruzzo e traverse di legno alte mt.2=, rilasciata in data 11.2.1997 (prot. n. 3906), ma annullata con l’atto impugnato, per mancato rispetto della distanza (mt.3) dal ciglio stradale (art. 2, comma 7^, d. lgs. n. 285/30.4.1992).<br />
La tesi di parte ricorrente è che le strade vicinali non siano contemplate dalla norma e, nella specie, non trattasi di strada urbana, situata all’interno dei centri abitati, bensì di passaggio interpoderale in zona agricola.<br />
La difesa del Comune replica che è una strada ad uso pubblico, come da elenco comunale (delibera n. 54/65), soggetta all’applicazione del comma 4^ dell’art. 26 del DPR. n. 495/1992, e che l’intervento tutorio è stato tempestivo.<br />
___IL punto della questione è se la strada “Cervone” sia “vicinale ad uso pubblico”, ovvero semplice strada interpoderale; in materia vige il criterio dell’effettività e della funzione concreta della stessa.<br />
Parte ricorrente afferma che il viottolo viene utilizzato esclusivamente dai proprietari dei sei edifici e dei fondi latistanti, senza alcun sbocco sulla strada pubblica; mancherebbe, quindi, quella “utenza collettiva indeterminata” di individui, anche se teoricamente qualsiasi persona potrebbe transitarvi “uti civis”.<br />
La circostanza che il Comune si sia disinteressato, nonostante l’inclusione tra le strade comunali, della sua manutenzione, è un dato sintomatico, ma non decisivo, al pari del fatto che la strada vicinale non abbia lo sbocco su un luogo pubblico e/o faccia da collegamento viario, con altre strade di transito.<br />
Essenziale è, invece, la consistenza ed idoneità della carreggiata all’uso pubblico; l’essere nell’elenco delle strade comunali, rappresenta un fatto dichiarativo e presuntivo (iuris tantum), che deve trovare riscontro nell’effettività. <br />
Nel caso di specie, la strada vicinale ha subito, nel tempo, una decurtazione ed un troncamento, rispetto alla sua consistenza e configurazione originaria; i rilievi fotografici esibiti (e non contestati) e la stessa relazione del Comune di Montesilvano (sett.V^ prot. n. 45632 del 2.10.1997), parla di “abusivo inglobamento” nella proprietà dei confinanti e di una sede stradale “semplicemente brecciata”.<br />
In concreto, non può sostenersi che sia una strada urbana e/o extra – urbana “opportunamente sistemata” (art. 2 D. Lgs. n. 285/1992) e di un reale uso pubblico alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, se la modificazione avvenuta “medio tempore”, rispetto alla consistenza e funzione iniziale (collegamento tra la strada provinciale “Montesilvano Colle – Morgetta” e la strada comunale del “Trattore” posta a confine tra Montesilvano e Spoltore),  ne ha limitato l’uso e l’utilità, facendole perdere la caratteristica di via di pubblico transito.<br />
La strada vicinale, la cui natura non è in discussione, ha origine fattuale, nel senso che si forma sul suolo di proprietà dei frontisti (ex collatione privatorum agrorum) e serve a soddisfare i bisogni degli stessi “vicini”, ovvero gli abitanti del “vicus”, inteso come borgo, tenuta e podere: “vicinales sunt viae quae in vicis sunt, vel quae in vicos ducunt (Ulpiano, Digesto, 43, 8, 2, 21); tale utilizzo può evolversi  fino a diventare di uso pubblico, in via permanente ed effettiva (iure servitutis publicae) ed essere iscritta, con valore dichiarativo e presuntivo, nell’elenco delle strade comunali.<br />
Elementi di siffatta qualificazione sono: a) l’uso concreto e duraturo da parte della collettività, che non sia quella stretta cerchia, rappresentata dai diretti interessati ; b) idoneità reale della strada a soddisfare tali esigenze generali del gruppo territoriale locale (caso tipico è la funzione di collegamento tra luoghi pubblici); c) un titolo giuridico, che non siano i dati catastali e/o l’elenco delle strade comunali, generalmente rappresentato dal “tempo immemorabile”.<br />
Nel vigente ordinamento giuridico, le strade vicinali risultano disciplinate dalla legge 2.248/1865, allegato F (legge sui lavori pubblici) e dal il decreto legge luogotenenziale 1446/18, convertito in legge 473/25 (facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in consorzio per la manutenzione e ricostruzione).<br />
L&#8217;articolo 19 della legge 2248/1865, allegato F, delinea una nozione di strada vicinale in senso negativo (tutte le altre strade, non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a servitù pubblica, sono vicinali e soggette alla vigilanza delle Autorità comunali); è, quindi, una categoria residuale, caratterizzata dall&#8217;importante presenza della servitù pubblica. IL D.L. luogotenenziale del 1918 (articoli 1, 3, 14, 15, 16, 17 e 18) ha esteso il concetto, qualificando come vicinali, non solo le vie &#8220;che sono soggette a pubblico transito&#8221; o &#8220;ad uso pubblico&#8221;, ma anche quelle &#8220;non soggette a pubblico transito&#8221;; in tal modo, è possibile pervenire ad una nozione “ampia” di strada vicinale, quale strada di proprietà privata, destinata o al transito di una data comunità di soggetti oppure sottoposta ad un diritto di pubblico transito. In tale ambito coesistono, pertanto, due distinte categorie, individuabili: a) nelle strade<br />
agrarie o vicinali private, costituite per l&#8217;uso comune, ma esclusivo, dei proprietari dei fondi latistanti, che sono  destinate al transito esclusivo di una determinato insieme di soggetti e costituisce un viottolo campestre, utilizzato dai proprietari degli edifici e/o dei fondi limitrofi, che non possono essere considerati di uso pubblico; b) nelle strade vicinali pubbliche, che presentano i tre elementi indicati in precedenza. IL più importante elemento di distinzione fra le due categorie è rappresentato dal fatto che le strade vicinali pubbliche sono vie di interesse amministrativo, per cui vengono conseguentemente sottoposte ad una regolamentazione pubblicistica; viceversa, le strade agrarie, o vicinali private, quand&#8217;anche danno luogo alla costituzione di un consorzio, restano estranee alla disciplina pubblicistica.<br />
L’esame del caso di specie ha, come fatto dubbio, che la strada in oggetto conservi la sua configurazione e funzione originaria, avendo subito un mutamento sostanziale che imponeva all’Amministrazione, prima di adottare un provvedimento negativo, nei confronti del privato, puntuali accertamenti sul permanere o meno delle caratteristiche tipiche di una strada vicinale ad uso pubblico, oppure si fosse in presenza di una strada agraria interpoderale e ciò in base al canone di imparzialità e buona amministrazione (art. 97 cost.).<br />
Fondate sono, pertanto, le censure di parte ricorrente circa l’eccesso di potere per carenza ed insufficiente motivazione e/o istruttoria, in punto di sussistenza dei presupposti per sottoporre la fattispecie alla disciplina di cui all’art. 2, comma 7^, D. Lgs. n. 285/1992 ed all’art. 26, comma 4^, del DPR. n. 495/1992.<br />
Il ricorso va accolto e le spese seguono la soccombenza.    <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara,<br />
&#8211;<b>accoglie</b> il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato;<br />
-condanna il Comune di Montesilvano, quale rappresentato, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di causa (onorari di avvocato, diritti di procuratore e spese vive), che si liquidano in complessivi €2000(duemila)=.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e  manda alla Segreteria per le relative comunicazioni.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 10 maggio 2007.<br />
<b></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
Pubblicata mediante deposito in segreteria in data 17/05/2007</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-5-2007-n-558/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.558</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.73</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-5-2007-n-73/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-5-2007-n-73/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-5-2007-n-73/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.73</a></p>
<p>Pres. P. Turco; Est. M. Filippi G. D. (avv.ti G. Majorino e Carlo Rolle) c. MINISTERO DELL’INTERNO (Avv. Dist. St.) QUESTURA DI ASTI E PREFETTURA DI ASTI (n.c.) sulla natura vincolata del potere di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia ai sensi dell&#8217;art. 43, comma 1, lett.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-5-2007-n-73/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.73</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-5-2007-n-73/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.73</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Turco; Est. M. Filippi<br /> G. D. (avv.ti G. Majorino e Carlo Rolle) c. MINISTERO DELL’INTERNO (Avv. Dist. St.) QUESTURA DI ASTI E PREFETTURA DI ASTI (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura vincolata del potere di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia ai sensi dell&#8217;art. 43, comma 1, lett. a T.U.L.P.S.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Licenza di p.s. – Revoca licenza porto fucile uso caccia – Natura vincolata – Ragioni.</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione – Licenza di p.s. – Revoca licenza porto fucile uso caccia – Valutazione di precedenti giudiziari &#8211; Sentenza patteggiata – Quanto agli effetti extrapenali &#8211; E’ equivalente a quella ordinaria.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 43 comma 1, lett. a), del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, col prevedere che la licenza per porto d’armi non può essere rilasciata “a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza”, non lascia all’Amministrazione alcun margine di valutazione discrezionale. In particolare, la natura vincolata del potere in esame esclude, in presenza di una sentenza di condanna a pena patteggiata per il delitto di lesioni volontarie, di ritenere sussistente uno specifico onere di motivazione in ordine, da un lato, all’apprezzamento dei fatti oggetto di sentenza penale – in relazione al tempo trascorso (quasi quattro anni) tra l’emanazione della sentenza di condanna e l’adozione del provvedimento -, dall’altro, alla circostanza che il giudice penale – nella sentenza di condanna – ha ritenuto potersi “ragionevolmente presumere, nella valutazione della personalità dell’imputato, che lo stesso si asterrà dal commettere ulteriori reati”.(1)</p>
<p>2. Ai fini della revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, l’Amministrazione può tener conto la sentenza emessa in sede di patteggiamento ai sensi dell&#8217;art. 444 c.p.p.; invero, quanto agli effetti extra penali che l&#8217;ordinamento ricollega al fatto giuridico della condanna, la sentenza emessa in sede di patteggiamento ai sensi dell&#8217;art. 444 c.p.p., è del tutto equivalente, ex art. 445 comma 1, c.p.p., alla sentenza ordinaria. (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Non constano specifici precedenti in termini in questa Rivista. Sulla tematica, v. T.R.G.A. &#8211; SEZIONE DI TRENTO &#8211; Sentenza 12 marzo 2007 n. 43, in questa Rivista.<br />
(2) Cfr., citata in motivazione, CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 21 luglio 1998, n. 8488; CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 28 maggio 2002, n. 2941. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura vincolata del potere di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia ai sensi dell&#8217;art. 43, comma 1, lett. a T.U.L.P.S.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />
(Sezione Unica)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 92 del 1999, proposto da:<br />
<b>G. D.</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Majorino e Carlo Rolle, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL’INTERNO</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;QUESTURA DI ASTI E PREFETTURA DI ASTI, in persona dei rispettivi rappresentanti, entrambe non costituitesi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; del decreto, in data 8 gennaio 1999, con cui il Questore di Asti ha revocato la licenza di porto di fucile, ad uso caccia, intestata al ricorrente;<br />
&#8211; del decreto n. 632 II Sett. P.A. prot., in data 3 aprile 1999, con cui il Prefetto della Provincia di Asti ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento anzidetto;<br />
&#8211; di tutti gli atti comunque connessi ai provvedimenti impugnati;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero Interno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 aprile 2007 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></b></p>
<p>1. &#8211; Il signor Domenico Garello impugna il decreto in data 8 gennaio 1999 con cui il Questore di Asti ha revocato la licenza di porto di fucile ad uso caccia rilasciatagli il 24 luglio 1995, insieme al decreto n.632 II Sett. P.A. prot., in data 3 aprile 1999, con cui il Prefetto di Asti ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso la revoca della licenza.<br />
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio sostenendo l’infondatezza delle censure dedotte dal ricorrente.<br />
Non si sono invece costituite né la Questura, né la Prefettura di Asti.<br />
L’istanza cautelare di sospensione della revoca – respinta da questo Tribunale con ordinanza n. 47 del 21 luglio 1999 &#8211; è stata accolta dal Consiglio di Stato con ordinanza (non motivata) n. 2898 del 13 giugno 2000.<br />
All’udienza del 19 aprile 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p>2. – Il ricorso non è fondato.</p>
<p>2.a &#8211; Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 43 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, perché la revoca della licenza di porto di fucile non è stata preceduta da alcun accertamento dei fatti ritenuti rilevanti, né da alcuna valutazione in ordine alla loro gravità: sicché, si sottolinea, è mancata del tutto una considerazione – secondo i canoni della logicità e della coerenza – del grado di affidamento del titolare della licenza rispetto al rischio di abuso delle armi. Tale considerazione, nella specie, sarebbe stata tanto più necessaria tenuto conto che i fatti contestati sono oggetto del procedimento penale che ha dato luogo a sentenza ex art. 444 del codice di procedura penale: la sentenza “patteggiata”, si sostiene, per sua stessa natura non contiene, né comporta, alcun accertamento storico e nemmeno processuale di fatti costituenti reato.<br />
2.b &#8211; La censura non è fondata.<br />
Non v’è dubbio che il diniego della licenza di porto d’armi disposto ai sensi dell’articolo 43, ultimo comma, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, richiede una puntuale valutazione con riguardo alle circostanze che inducono l’Amministrazione a ritenere che l’interessato non abbia dato prova della sua “buona condotta” o non abbia dato “affidamento” di non abusare delle armi.<br />
Ma nel caso in esame, come si ricava dalla motivazione, il provvedimento impugnato è stato emanato nell’esercizio di un diverso potere – quello previsto dal comma 1, lett. a), del richiamato art. 43 – che non lascia all’Amministrazione alcun margine di valutazione discrezionale: questa disposizione stabilisce infatti che la licenza per porto d’armi non può essere rilasciata “a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza”.<br />
Si legge nella premessa del provvedimento che la revoca è stata disposta perché a carico del ricorrente è risultata una condanna alla pena di mesi 1 e 10 giorni di reclusione (sentenza del Pretore di Acqui Terme in data 10 febbraio 1995) “per aver cagionato . . . a Rossi Giuseppe, colpendolo con un palo alla schiena, al fianco e al braccio destro, e gettandolo a terra, una lesione personale dalla quale derivava una malattia nel corpo della durata di giorni 35”.<br />
Nella specie ricorrevano dunque i presupposti per l’applicazione del comma 1, lett. a), del richiamato art. 43 e quindi per l’esercizio del potere di revoca, a nulla rilevando la circostanza che, in sede di rigetto del ricorso gerarchico, il Prefetto di Asti abbia motivato la decisione negativa anche con una valutazione in punto di affidabilità.<br />
Proprio l’assenza di margini di discrezionalità conduce a ritenere irrilevanti le ulteriori considerazioni con cui, da una parte, si osserva che un adeguato apprezzamento dei fatti contestati sarebbe stato necessario anche in relazione al tempo trascorso (quasi quattro anni) tra l’emanazione della sentenza di condanna e l’adozione del provvedimento; dall’altra, si lamenta la mancata considerazione della circostanza che il giudice penale – nella sentenza di condanna – ha ritenuto potersi “ragionevolmente presumere, nella valutazione della personalità dell’imputato, che lo stesso si asterrà dal commettere ulteriori reati”. La natura vincolata del potere esercitato non consente infatti di ritenere sussistente uno specifico onere di motivazione in relazione ad entrambi profili evidenziati.</p>
<p>2.c – La censura non è fondata nemmeno nella parte in cui si sostiene che la motivazione non sarebbe idonea a sorreggere il provvedimento di revoca perché la sentenza pronunciata a seguito di patteggiamento non comporta un accertamento positivo e costitutivo della responsabilità dell’imputato. Va infatti ricordato che l’orientamento della giurisprudenza è ormai consolidato nell’affermare che &#8211; rispetto agli effetti extra penali che l&#8217;ordinamento ricollega al fatto giuridico della condanna – la sentenza emessa in sede di patteggiamento ai sensi dell&#8217;art. 444 c.p.p., è del tutto equivalente, ex art. 445 comma 1, c.p.p., alla sentenza ordinaria (Cass. Sez. Un., 21 luglio 1998, n. 8488; Cons. St., IV, 28 maggio 2002, n. 2941). Sicché a nulla rileva la circostanza – invocata nel ricorso &#8211; che la pena sia stata condizionalmente sospesa.</p>
<p>2.d – E’ invece infondata in fatto la censura con cui il ricorrente lamenta la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca della licenza.<br />
Anche a prescindere dalla verifica dell’ammissibilità della censura – non risultando dedotta in sede di ricorso gerarchico – ad escluderne la fondatezza è sufficiente il rilievo che, come si ricava dagli atti e dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato, l’avvio del procedimento di revoca del porto d’armi è stato comunicato dalla Questura all’interessato in data 25 novembre 1998. Tanto è vero che, in data 10 dicembre 1998, il ricorrente – tramite l’avvocato Giuseppe Gallo – ha fatto pervenire una memoria che è stata valutata dall’Amministrazione in sede di adozione del provvedimento e ritenuta non rilevante appunto in relazione alla natura del reato oggetto della sentenza di condanna (il quale, “costituente delitto commesso con violenza contro la persona . . . è ricompreso tra le fattispecie elencate dall’art. 43 T.U.L.P.S. quali ostative al rilascio del titolo”).</p>
<p>3. – Il ricorso va dunque respinto.<br />
Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.</p>
<p><b></p>
<p align=center>P.Q.M.</p>
<p></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Paolo Turco, Presidente<br />
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore<br />
Rosaria Trizzino, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17/05/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-5-2007-n-73/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.73</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.74</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-5-2007-n-74/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-5-2007-n-74/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.74</a></p>
<p>Pres. P. Turco; Est. M. FilippiA. R. (avv. A. Murino) c. REGIONE VALLE D&#8217;AOSTA (Avv. dist. St.) sulla conformità a costituzione della disciplina regolamentare che prevede la revoca automatica della patente di guida nei confronti di soggetti già sottoposti a misure di sicurezza personali Circolazione stradale &#8211; Nuovo codice della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-5-2007-n-74/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.74</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-5-2007-n-74/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.74</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Turco; Est. M. Filippi<br />A. R. (avv. A. Murino) c. REGIONE VALLE D&#8217;AOSTA (Avv. dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla conformità a costituzione della disciplina regolamentare che prevede la revoca automatica della patente di guida nei confronti di soggetti già sottoposti a misure di sicurezza personali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Circolazione stradale &#8211; Nuovo codice della strada &#8211; Artt. 120 e 130 D.Lgs. 285/1992 &#8211; Revoca automatica della patente di guida – Nei confronti di soggetti sottoposti a misure di scurezza personali.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;art. 120 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui prevede la revoca automatica della patente di guida nei confronti dei soggetti già sottoposti a misure di sicurezza personali, nel testo risultante dalla «delegificazione» operata dall&#8217;art. 5 D.P.R. 19 aprile 1994 n. 575, nella parte in cui prevede la revoca automatica della patente di guida nei confronti dei soggetti già sottoposti a misure di sicurezza personali, non contrasta né con l’art. 3 della Costituzione, dal momento che la norma con apprezzamento tutt’altro che irragionevole, muove dall’implicito presupposto che uno stato di pericolosità sociale attuale &#8211; accertato in sede di applicazione, o, come nella specie, di proroga di una misura di sicurezza personale &#8211; esclude la sussistenza di quei requisiti di stabilità e di equilibrio psico-fisico, dal legislatore ritenuti necessari ai fini dell’abilitazione alla guida di veicoli. La norma regolamentare dell’art. 5, D.P.R. n. 575/1994 non contrasta neppure con le norme costituzionali che tutelano il diritto al lavoro (artt. 4 e 35 della Costituzione), in quanto l’interesse alla tutela di tale diritto – nel necessario bilanciamento con gli altri valori costituzionali – è certamente cedevole rispetto al contrapposto interesse alla tutela della sicurezza e della incolumità pubblica. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Non constano specifici precedenti in termini in questa Rivista.<br />
La Corte Costituzionale (ordinanza, 1 dicembre 2006, n. 401) ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma di cui in massima, rilevando che il sindacato invocato dal giudice a quo “ha per oggetto una norma di natura regolamentare, il cui esame è precluso perché eccede i limiti della giurisdizione del giudice delle leggi, ristretta all&#8217;esame delle questioni riguardanti le leggi e gli atti aventi forza di legge.”.<br />
Il Collegio aostano valuta la conformità a costituzione del regolamento in vista dell’eventuale disapplicazione ai limitati fini del gravame pendente dinanzi a sé: “Vero è che – proprio perché si tratta di norma di natura regolamentare – la mancata impugnazione della disposizione non impedisce a questo Collegio l’esercizio del potere di disapplicazione, intendendo le censure, anche in virtù del principio di conservazione, rivolte a scrutinare l’atto normativo secondario.”.<br />
In tema, si veda CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Sentenza 18 ottobre 2000 n. 427, in questa Rivista, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti alla misura di cui all&#8217;art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla conformità a costituzione della disciplina regolamentare che prevede la revoca automatica della patente di guida nei confronti di soggetti già sottoposti a misure di sicurezza personali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />
(Sezione Unica)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 96 del 2006, proposto da:<br />
<b>A.	R.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Adele Murino, presso il cui studio, in Aosta, Avenue du Conseil des Commis, 13, ha eletto domicilio; 																																																																																												</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE VALLE D&#8217;AOSTA</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza in data 9 ottobre 2006 prot. n. 19386/1/SP Prart. n. 33/06/Sp con cui il Presidente della Regione Valle d’Aosta ha disposto la revoca della patente di guida n. AO5052989J, categoria B, intestata al ricorrente;<br />
&#8211; di ogni altro atto comunque connesso;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Valle d&#8217;Aosta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 aprile 2007 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. – Il signor A. R. impugna l’ordinanza 9 ottobre 2006 prot. n. 19386/1/SP Prart. n. 33/06/Sp con cui il Presidente della Regione Valle d’Aosta – nell’esercizio delle sue attribuzioni prefettizie &#8211; ha disposto la revoca della patente di guida (n. AO5052989J categoria B) rilasciata al ricorrente in data 2 novembre 2005.<br />
La Regione Valle d’Aosta, costituitasi in giudizio, contesta la fondatezza delle censure formulate con il ricorso.<br />
Con ordinanza n. 75 del 20 dicembre 2006 questo Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.<br />
All’udienza del 19 aprile 2007 la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.</p>
<p>2. – L’ordinanza di revoca della patente – adottata ai sensi dell’art. 120 del Codice della Strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) &#8211; è motivata con riguardo alla circostanza, comunicata all’Amministrazione regionale dalla Questura di Aosta, che a carico del ricorrente “è stata disposta, in data 05.04.2006, la proroga per un ulteriore anno della misura di sicurezza della liberta vigilata con termine il 04.04.2007, già stabilita in forza del provvedimento n. 94/05 R. Ord., in esecuzione del provvedimento n. 34/06 R. Ord. N. 8/05 R.S.M., adottato dal Magistrato di Sorveglianza di Novara”.<br />
Come risulta dalla documentazione agli atti, con sentenza in data 9 novembre 2004, il G.I.P. del Tribunale di Aosta, assolvendo il ricorrente – per difetto della capacità di intendere e di volere &#8211; dal reato a lui ascritto (il tentato omicidio della madre), ha contestualmente disposto l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.<br />
Risulta inoltre che, in data 16 maggio 2005, il Magistrato di Sorveglianza &#8211; in sede di riesame della pericolosità sociale del ricorrente &#8211; ha confermato il provvedimento di applicazione della libertà vigilata, per la durata di due anni a decorrere dal momento della prima applicazione. <br />
Risulta ancora che, in data 27 marzo 2006, lo stesso Magistrato &#8211; pur prendendo atto delle valutazioni positive espresse dal medico responsabile della comunità terapeutica presso la quale veniva eseguita la misura di sicurezza &#8211; ha ritenuto “non cessata allo stato degli atti la pericolosità sociale” del ricorrente.</p>
<p>2.a – Con un’unica sostanziale censura si lamenta il contrasto dell’art. 120 del Codice della Strada con i principi costituzionali stabiliti dagli articoli 3, 4, 35, 76 della Costituzione.<br />
La censura non è fondata.<br />
Va subito rilevato che la medesima questione – sollevata con riferimento agli stessi articoli della Costituzione &#8211; è stata ritenuta manifestamente inammissibile: la Corte Costituzionale ha infatti affermato che– “ha per oggetto una norma di natura regolamentare, il cui esame è precluso perché eccede i limiti della giurisdizione del giudice delle leggi, ristretta all&#8217;esame delle questioni riguardanti le leggi e gli atti aventi forza di legge” (Corte costituzionale, 1 dicembre 2006 , n. 401).<br />
Vero è che – proprio perché si tratta di norma di natura regolamentare – la mancata impugnazione della disposizione non impedisce a questo Collegio l’esercizio del potere di disapplicazione, intendendo le censure, anche in virtù del principio di conservazione, rivolte a scrutinare l’atto normativo secondario.<br />
Va però rilevato che il dedotto contrasto con le disposizioni costituzionali richiamate non sussiste.<br />
Sotto un primo profilo si lamenta la violazione dell’art. 3 della Costituzione, perché “la scelta legislativa della revoca obbligatoria ed indiscriminata appare eccessiva e sproporzionata, essendo sufficiente, ai fini della tutela delle ragioni di sicurezza, la sola misura presupposta”.<br />
Sul punto si osserva che la disposizione all’esame (che detta, come si legge nel titoletto, i “requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida”) muove dall’implicito presupposto che uno stato di pericolosità sociale attuale &#8211; accertato in sede di applicazione, o, come nella specie, di proroga di una misura di sicurezza personale &#8211; esclude la sussistenza di quei requisiti di stabilità e di equilibrio psico-fisico, dal legislatore ritenuti necessari ai fini dell’abilitazione alla guida di veicoli. Una tale valutazione, ad avviso del Collegio, è tutt’altro che irragionevole.  <br />
Quanto al lamentato contrasto con le norme costituzionali che tutelano il diritto al lavoro (artt. 4 e 35 della Costituzione), è sufficiente il rilievo che l’interesse alla tutela di tale diritto – nel necessario bilanciamento con gli altri valori costituzionali – è certamente cedevole rispetto al contrapposto interesse alla tutela della sicurezza e della incolumità pubblica. <br />
E’ invece inconferente &#8211; considerata la natura regolamentare dell’art. 120 &#8211; il richiamo all’art. 76 della Costituzione che detta principi in ordine alla delega al Governo dell’esercizio della funzione legislativa.<br />
3. – Il ricorso va dunque respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Paolo Turco, Presidente<br />
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore<br />
Rosaria Trizzino, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17/05/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-5-2007-n-74/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.74</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.560</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-5-2007-n-560/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-5-2007-n-560/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-5-2007-n-560/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.560</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente; D. Nazzaro – Estensore D. V. G. (avv. D. Di Memmo di Bucchianico) c. il COMUNE DI MONTESILVANO, (avv. M. De Martis) sul silenzio-assenso in tema di autorizzazione alla realizzazione di parcheggi Edilizia e Urbanistica – Parcheggi – Autorizzazione – Silenzio-assenso – Integrazione documentale – Finalità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-5-2007-n-560/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-5-2007-n-560/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.560</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente; D. Nazzaro – Estensore<br /> D. V. G. (avv. D. Di Memmo di Bucchianico) c. il COMUNE DI MONTESILVANO, (avv. M. De Martis)</span></p>
<hr />
<p>sul silenzio-assenso in tema di autorizzazione alla realizzazione di parcheggi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica – Parcheggi – Autorizzazione – Silenzio-assenso – Integrazione documentale – Finalità – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In sede di istruttoria dell’autorizzazione ex art. 9 della L. 24 marzo 1989 n. 122 il Comune, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può richiedere soltanto il completamento della domanda, specificando la conformità o meno dell’intervento agli strumenti urbanistici; in tale contesto normativo, deve ritenersi tardiva, e come tale non ostativa alla formazione del silenzio-assenso, la richiesta, successiva alla scadenza del termine di sessanta giorni, volta alla verifica di un vincolo pertinenziale dell’opera (i.e.: garage ancora da realizzare) la cui natura è nella “ratio legis”.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Il comma 2, art. 9, L. 24 marzo 1989 n. 122, come sostituito dall&#8217;art. 137, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la decorrenza indicata nell&#8217;art. 138 dello stesso decreto e dall&#8217;art. 137, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell&#8217;art. 138 dello stesso decreto, assoggetta a D.I.A. l’esecuzione dei parcheggi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO<br />
Sezione staccata di Pescara</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai magistrati:<br />
-Antonio CATONI,presidente <br />
-Dino NAZZARO,consigliere relatore<br />
-Luciano RASOLA,consigliere<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Nel giudizio proposto con ric. 1042 del 1997 da</p>
<p><B>D. V. G.</B>, costituito con l’avv. Dina DI MEMMO DI BUCCHIANICO, come in ricorso;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
 IL <B>COMUNE DI MONTESILVANO</B>, quale rappresentato, costituito con l’avv. Marina DE MARTIS, come in atti;<br />
<b></p>
<p align=center>
PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>-del diniego dell’autorizzazione edilizia e declaratoria della formazione del silenzio – assenso;</p>
<p>visto il ricorso, la costituzione del Comune, le memorie ed i documenti depositati;<br />
udito alla udienza del 10 maggio 2007 il consigliere Dino NAZZARO e gli avv. D. DI MEMMO DI BUCCHIANICO e M. DE MARTIS;<br />
visto le conclusioni rassegnate;<br />
ritenuta la causa per la decisione e considerato, quanto segue, in<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>-il ricorrente intende realizzare un garage nel portico della propria abitazione, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 122/1989, ed ha ricevuto un diniego, che sarebbe intervenuto dopo la formazione del silenzio – assenso.<br />
La difesa del Comune ritiene che nella fattispecie non si sia formato il silenzio – assenso essendo state richieste delle integrazioni documentali, per incompletezza della domanda prodotta e trattandosi di intervento non conforme al PRG (contrasto con l’art. 40 delle NTA).<br />
___La domanda dell’interessato è del 15.2.1997 ed in data 9.4.1997, prima dei sessanta giorni, il Comune ha fatto richiesta di integrazione documentale, che è stata reiterata in data 31.7.1997.<br />
L’originario art. 9 della L. n. 122/1989 prevede che i proprietari di immobili possono realizzare, anche nei locali siti al piano terreno dei fabbricati ed in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi, parcheggi pertinenziali, previa autorizzazione gratuita; la norma stabilisce, inoltre, che se l’intervento è conforme agli strumenti urbanistici, l’istanza del privato si intende accolta trascorsi sessanta giorni. Tale disposizione, a decorrere dal 30.6.2003 n. 185, è stata sostituita dall’art. 3 del D.L. n. 122/2002, conv. in L. n. 185/2002, che assoggetta tali opere alla D.I.A..<br />
Con la nota del 9.4.1997, il Comune richiede due documenti (e non altri), ovvero  l’attestazione del versamento di £.15.000= ed il titolo di proprietà; non si fa cenno alcuno a che l’opera non fosse conforme agli strumenti urbanistici. Gli stessi sono stati consegnati dall’interessato in data 17.4.1997; al 17.6.1997 si è formato il silenzio – assenso. In data 31.7.1997 il Comune ha richiesto ulteriore documentazione (atto notarile di vincolo pertinenziale), nonostante che, in calce alla domanda, l’istante aveva specificato e sottoscritto tale pertinenzialità (art. 817 c.c., art. 18 L. 765/1967 ed art. 26. u.c., L. 47/1985) , riproducibile nella stessa autorizzazione richiesta.<br />
L’art. 9 della L. n. 122/89, non fa cenno ad alcuna documentazione, ma è logico che il Comune può richiedere il completamento della domanda, prima dei sessanta giorni, specificando la conformità o meno dell’intervento agli strumenti urbanistici; la richiesta del 31.7.1997 è del tutto tardiva ed attiene ad un vincolo pertinenziale di un garage ancora da realizzare e la cui “pertinenza” è nella “ratio legis”.<br />
La deroga agli strumenti urbanistici, infine, è prevista in via “generale” e l’autorizzazione gratuita non poteva non essere rilasciata che in conformità della destinazione pertinenziale voluta per legge.<br />
IL diniego impugnato è illegittimo, stante la derogabilità dell’art. 40 delle NTA. del PRG, e la sua tardività, nel contesto procedimentale illustrato.<br />
Le spese seguono la soccombenza.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara,<br />
&#8211;<b>accoglie</b> il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato per quanto in motivazione;<br />
-condanna il Comune di Montesilvano al pagamento, in favore del ricorrente, delel spese di causa (onorari di avvocato, diritti di procuratore e spese vive), che si liquidano in complessivi €2000(duemila)=.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e  manda alla Segreteria per le relative comunicazioni.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 10 maggio 2007.</p>
<p><b>Pubblicata mediante deposito in segreteria in data 17/5/2007</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-5-2007-n-560/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2007 n.2283</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-17-5-2007-n-2283/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-17-5-2007-n-2283/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2007 n.2283</a></p>
<p>Non va sospesa la gara per i servizi di trasmissione dati per Infocamere se l’esito della gara e’ il frutto di meri calcoli matematici. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE TERZA TER Registro Ordinanze: 2283/2007 Registro Generale: 3819/2007 nelle persone dei Signori: FRANCESCO CORSARO Presidente MARIA LUISA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-17-5-2007-n-2283/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2007 n.2283</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-17-5-2007-n-2283/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2007 n.2283</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la gara per i servizi di trasmissione dati per Infocamere se l’esito della gara e’ il frutto di meri calcoli matematici. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA</b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 2283/2007<br />
Registro Generale: 3819/2007</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO CORSARO Presidente<br /> MARIA LUISA DE LEONI Cons.<br />GIULIA FERRARI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 17 Maggio 2007<br />
Visto il ricorso 3819/2007  proposto da:<br />
<b>SOC WIND TELECOMUNICAZIONI SPA </b><br />
rappresentata e difesa da:<br />
SARTORIO AVV. GIUSEPPEcon domicilio eletto in ROMAVIA LUIGI LUCIANI, 1presso SARTORIO AVV. GIUSEPPE </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>INFOCAMERE SOCIETA&#8217; CONS INFORMATICA CAMERE DI COMMERCIO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
CARBONE AVV. BENEDETTO GIOVANNIcon domicilio eletto in ROMAVIALE DI VILLA GRAZIOLI,13presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br /><b>SOC FASTWEB SPA</b>  rappresentato e difeso da:<br />
STELLA RICHTER AVV. ELENAcon domicilio eletto in ROMAVIALE G.MAZZINI,11presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
a) dei provvedimenti, numeri e date sconosciuti, con cui la Commissione di Gara e/o Infocamere hanno aggiudicato in via provvisoria e/o definitiva in favore di Fastweb s.p.a. l’appalto per l’affidamento dell’erogazione di servizi di trasmissione dati per Infocamere; nonchè di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
INFOCAMERE SOCIETA&#8217; CONS INFORMATICA CAMERE DI COMMERCIOSOC FASTWEB SPA<br />
Udito il relatore Cons. Giulia FERRARI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto di poter prescindere in sede cautelare dall’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, che necessita di approfondimento proprio della fase di merito;<br />
Ritenuto infatti che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della istanza cautelare in quanto:<br />
a) l’Amministrazione si è limitata ad effettuare un mero calcolo matematico considerando le cifre riportate dalla controinteressata nel “Costo Rita” (ha infatti sommato il totale della seconda e della terza colonna; moltiplicato il risultato così ottenuto per 36 e poi ha sommato il nuovo totale con il totale della prima colonna);<br />
b) anche la ricorrente, nell’indicare l’offerta a forfait, ha usato come termine di riferimento i 36 mesi e non i 43 (usando tale ultimo parametro, infatti, la cifra totale risulterebbe essere € 2.070.819 in luogo di € 1.749.988);<br />
c) anche considerando 43 mesi anzichè 36 Fastweb spa si confermerebbe aggiudicataria (€ 2.007.111 a fronte di € 2.070.819 dell’offerta della ricorrente ove fosse ricalcolata usando come termine i 43 mesi anzichè i 36);</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li  17 Maggio 2007<br />
Il Presidente: Francesco CORSARO<br />
Il Relatore: Giulia FERRARI</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2007 n.396</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2007-n-396/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2007-n-396/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2007 n.396</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso il rigetto di un ricorso gerarchico in tema di inidoneita’ alla guida con patente C. (G.S.) N. 00396/2007 REG.ORD. N. 00397/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2007-n-396/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2007 n.396</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2007-n-396/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2007 n.396</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso il rigetto di un ricorso gerarchico in tema di inidoneita’ alla guida con patente C. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00396/2007 REG.ORD.<br />
N. 00397/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 397 del 2007, proposto da:<br /><b>Annibale Visini</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Ermanna Ghidini, Lorena Marchini, con domicilio eletto presso Ermanna Ghidini in Brescia, via Zima, 4 (Fax=030/2936105);</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento Trasporti Terrestri &#8211; Direz.Gen.Motorizzazione, Ministero della Salute</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (030/41267); <b>Commissione Medica Locale Presso Asl di Cremona</b>;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del decreto ministero trasporti n. 37 in data 16.1.2007 di rigetto ricorso gerarchico opposto a non idoneità patente di guida categoria c ed atti connessi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento Trasporti Terrestri &#8211; Direz.Gen.Motorizzazione;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 17/05/2007 il dott. Roberto Scognamiglio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto che, a una sommaria delibazione del ricorso, compatibile con la fase cautelare, del presente giudizio, e allo stato degli atti con particolare riferimento alle pur sintetiche, ma esaustive motivazioni che sorreggono il provvedimento impugnato, NON appaiono sussistere gli elementi indicati dall’art. 21, comma ottavo, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dall’art. 3, della legge 21 luglio 2000 n. 205, per accogliere la istanza incidentale formulata da parte ricorrente, anche se non emergono per ora profili che inducono con evidenza a una ragionevole previsione del suo esito.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia &#8211; Sezione di Brescia – RESPINGE la suindicata istanza di misure cautelari.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17/05/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Roberto Scognamiglio, Presidente, Estensore<br />
Gianluca Morri, Primo Referendario<br />
Stefano Mielli, Referendario<br />
   IL PRESIDENTE, ESTENSORE<br />   IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2007-n-396/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2007 n.396</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.169</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2007-n-169/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2007-n-169/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2007-n-169/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.169</a></p>
<p>Presidente BILE &#8211; Redattore GALLO principi, modalità e limiti relativi al contenimento della spesa per il personale di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario Pubblica amministrazione &#8722; Spesa pubblica &#8722; Art. 1, co. 202, della legge n. 266 del 2005 &#8722; Disciplina del finanziamento degli oneri contrattuali del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2007-n-169/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.169</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2007-n-169/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.169</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente BILE &#8211;  Redattore GALLO</span></p>
<hr />
<p>principi, modalità e limiti relativi al contenimento della spesa per il personale di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8722; Spesa pubblica &#8722; Art. 1, co. 202, della legge n. 266 del 2005 &#8722; Disciplina del finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 &#8722; Q.l.c. promossa dalle Regioni Veneto e Toscana &#8722; Asserita violazione degli artt. 117, co. 3 e 119 Cost. &#8722; Illegittimità costituzionale.</p>
<p>Pubblica amministrazione &#8722; Spesa pubblica &#8722; Art. 1 della legge n. 266 del 2005, co. 198, 199, 200, 201, 203, 204 e 205 &#8722; Ql.c. promosse dalle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Campania, Liguria, Emilia-Romagna per presunta violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione &#8722; Ql.c. promosse dalla Regione Piemonte in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost. &#8722; Ql.c. promosse dalla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per asserita violazione dell’art. 3 Cost., del principio di leale collaborazione e dell’art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d’Aosta &#8722; Non fondatezza.</p>
<p>Pubblica amministrazione &#8722; Spesa pubblica &#8722; Art. 1 della legge n. 266 del 2005, co. 198 e 204 &#8722; Q.l.c. sollevate dalla Regione Sicilia per asserita violazione dell’art. 14, lettere p) e q), dello statuto speciale per la Regione Siciliana e dell’art. 119 Cost. &#8722; Q.l.c. sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano riferimento all’art. 119 Cost. e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 &#8722; Q.l.c. promosse dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per asserita violazione dell’art. 119 Cost., degli artt. 4, numero 1-bis, 48 e 53 dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia &#8722; Non fondatezza.</p>
<p>Pubblica amministrazione &#8722; Spesa pubblica &#8722; Art. 1 della legge n. 266 del 2005, co. 198, 199, 200, 201 e 204 &#8722; Ql.c. promosse dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per asserita violazione dell’art. 4 e al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e degli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 &#8722; Non fondatezza.</p>
<p>Pubblica amministrazione &#8722; Spesa pubblica &#8722; Art. 1 della legge n. 266 del 2005, co. 198, 199, 200, 201, 203 e 204 &#8722; Q.l.c. sollevate dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento all’art. 119 Cost., agli artt. 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992 e agli artt. 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 268 del 1992 &#8722; Non fondatezza.</p>
<p>Pubblica amministrazione &#8722; Spesa pubblica &#8722; Art. 1 della legge n. 266 del 2005, co. 206, nella parte in cui qualifica come principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 198, 199, 203, 204 e 205 dello stesso articolo &#8722; Q.l.c. promosse dalle Regioni Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Campania, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. &#8722; Q.l.c. sollevate dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost. &#8722; Q.l.c. sollevate dalla Regione Valle d’Aosta, in riferimento all’art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d’Aosta &#8722; Non fondatezza.</p>
<p>Pubblica amministrazione &#8722; Spesa pubblica &#8722; Art. 1 della legge n. 266 del 2005, co. 206, nella parte in cui qualifica come principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 200, 201 e 202 dello stesso articolo &#8722; Q.l.c. sollevate dalle Regioni Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Campania in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. &#8722; Q.l.c. sollevata dalla Regione Piemonte in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost. &#8722; Q.l.c. sollevata dalla Regione Valle d’Aosta in riferimento all’art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d’Aosta &#8722; Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266.</p>
<p>È costituzionalmente illegittimo il comma 202 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201, 203, 204 e 205 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Campania, Liguria, Emilia-Romagna; in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost., dalla Regione Piemonte; in riferimento all’art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d’Aosta, dalla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198 e 204 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse in riferimento all’art. 14, lettere p) e q), dello statuto speciale per la Regione Siciliana e all’art. 119 Cost., dalla Regione Siciliana; in riferimento all’art. 119 Cost. e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), dalla Provincia autonoma di Bolzano; in riferimento all’art. 119 Cost., agli artt. 4, numero 1-bis, 48 e 53 dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201 e 204 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, in riferimento all’art. 4 e al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201, 203 e 204 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, in riferimento all’art. 119 Cost., agli artt. 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992 e agli artt. 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 268 del 1992, dalla Provincia autonoma di Trento.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 206 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui qualifica come princípi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 198, 199, 203, 204 e 205 dello stesso articolo, promosse in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dalle Regioni Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Campania; in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost., dalla Regione Piemonte; in riferimento all’art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d’Aosta, dalla Regione Valle d’Aosta.</p>
<p>Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 206 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui qualifica come princípi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 200, 201 e 202 dello stesso articolo, promosse in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dalle Regioni Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Campania; in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost., dalla Regione Piemonte; in riferimento all’art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d’Aosta, dalla Regione Valle d’Aosta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2007 n.387</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2007-n-387/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2007-n-387/</guid>

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<p>Non va sospeso il decreto del Questore di sospensione licenza esercizio pubblico per 21 giorni. (G.S.) N. 00387/2007 REG.ORD. N. 00266/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 266 del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2007-n-387/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2007 n.387</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il decreto del Questore di sospensione licenza esercizio pubblico per 21 giorni. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00387/2007 REG.ORD.<br />
N. 00266/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 266 del 2007, proposto da:<br /><b>Gite di Tessari Carlo &#038; C. Sas</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Alberta Fioretti, Francesco Noschese, con domicilio eletto presso Francesco Noschese in Brescia, via Cadorna, 7 (030/3778536) @; Tessari Carlo;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Questore di Brescia, Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (030/41267);<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
DEL DECR. QUEST. 5.3.2007 N. 61 DI SOSPENSIONE LICENZA ESERCIZIO PUBBLICO PER 21 GIORNI ED ATTI CONNESSI.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Questore di Brescia;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 17/05/2007 il dott. Roberto Scognamiglio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto che, a una sommaria delibazione del ricorso, compatibile con la fase cautelare, del presente giudizio, e allo stato degli atti con particolare riferimento alle pur sintetiche, ma esaustive motivazioni che sorreggono il provvedimento impugnato, NON appaiono sussistere gli elementi indicati dall’art. 21, comma ottavo, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dall’art. 3, della legge 21 luglio 2000 n. 205, per accogliere la istanza incidentale formulata da parte ricorrente, anche se non emergono per ora profili che inducono con evidenza a una ragionevole previsione del suo esito.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia &#8211; Sezione di Brescia – RESPINGE la suindicata istanza di misure cautelari.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17/05/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Roberto Scognamiglio, Presidente, Estensore<br />
Gianluca Morri, Primo Referendario<br />
Stefano Mielli, Referendario<br />
   IL PRESIDENTE,<br />ESTENSORE<br /> IL SEGRETARIO</p>
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		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.170</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2007-n-170/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2007-n-170/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.170</a></p>
<p>Presidente BILE &#8211; Redattore TESAURO inapplicabilità del rito societario in materia di proprietà industriale ed intellettuale Industria e commercio &#8722; Marchi e brevetti &#8722; Art. 134, co. 1, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) &#8722;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2007-n-170/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2007-n-170/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.170</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente BILE &#8211;  Redattore TESAURO</span></p>
<hr />
<p>inapplicabilità del rito societario in materia di proprietà industriale ed intellettuale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Industria e commercio &#8722; Marchi e brevetti &#8722; Art. 134, co. 1, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) &#8722; Applicabilità del rito societario alle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale &#8722; Q.l.c. sollevata dal Tribunale di Napoli &#8722; Asserita violazione dell’art. 76 Cost. &#8722; Illegittimità costituzionale.</p>
<p>Industria e commercio &#8722; Marchi e brevetti &#8722; Art. 134, co. 1, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) &#8722; Applicabilità del rito societario alle controversie attribuite alla cognizione del giudice ordinario, in materia di illeciti afferenti all’esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato CE, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate &#8722; Q.l.c. sollevata dal Tribunale di Napoli &#8722; Asserita violazione dell’art. 76 Cost. &#8722; Illegittimità costituzionale consequenziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell&#8217;articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366).</p>
<p>In applicazione dell&#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è costituzionalmente illegittimo l’art. 134, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del 2005, nella parte in cui  stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di illeciti afferenti all&#8217;esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>composta dai signori:<br />
&#8211;	Franco	BILE		Presidente<br />	<br />
&#8211;	Giovanni Maria	FLICK 	Giudice<br />	<br />
&#8211;	Francesco	AMIRANTE		<br />	<br />
&#8211;	Ugo	DE SIERVO		<br />	<br />
&#8211;	Romano	VACCARELLA		<br />	<br />
&#8211;	Paolo	MADDALENA			<br />	<br />
&#8211;	Alfio	FINOCCHIARO			<br />	<br />
&#8211;	Alfonso	QUARANTA			<br />	<br />
&#8211;	Franco	GALLO			<br />	<br />
&#8211;	Luigi	MAZZELLA			<br />	<br />
&#8211;	Gaetano	SILVESTRI			<br />	<br />
&#8211;	Sabino	CASSESE			<br />	<br />
&#8211;	Maria Rita	SAULLE			<br />	<br />
&#8211;	Giuseppe	TESAURO			<br />	<br />
&#8211; 	Paolo Maria	NAPOLITANO			<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.<i><b> </b></i>134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nonché degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l&#8217;iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), promosso con ordinanza del 12 aprile 2006 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Sterilfarma s.r.l. e Belmont s.r.l., iscritta al n. 536 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2006.</p>
<p>	<i>Udito</i> nella camera di consiglio del 21 marzo 2007 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i></b></i><br />
1. <b>–</b> Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, con ordinanza del 12 aprile 2006, ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nonché degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l&#8217;iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza).<br />
2. <b>– </b>Il rimettente premette che la controversia sottoposta al suo giudizio concerne una domanda di accertamento della contraffazione di un marchio registrato e di atti di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale, riservata alla cognizione della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d&#8217;appello, a norma dell&#8217;articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).<br />
Inoltre, espone che, in virtù dell’art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, «nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale […] ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate […] si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III» del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell&#8217;articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366) e, quindi, il giudizio principale, tenuto conto della data di entrata in vigore del codice della proprietà industriale <i>ex</i> art. 245, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, è disciplinato dalle norme che regolano il cosiddetto rito societario.<br />
2.1. <b>– </b>L’art. 16 della legge n. 273 del 2002 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari nelle materie ivi indicate, anche mediante l’istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.<br />
Secondo il giudice <i>a quo</i>, la delega, esercitata con l’emanazione del d. lgs. n. 168 del 2003, è anche scaduta ed ha realizzato, dunque esaurito, i suoi effetti. Inoltre, poiché detto decreto legislativo non conteneva norme di carattere processuale, fatta eccezione per quelle in tema di collegialità dell’organo decidente e di attribuzioni del presidente della sezione, alle controversie devolute alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (<i>infra</i>, sezioni specializzate) sarebbero state applicabili le norme del codice di procedura civile che disciplinano il rito ordinario.<br />
Sotto un primo profilo, il rimettente deduce che il d. lgs. n. 30 del 2005 è stato emanato in virtù della delega prevista dall’art. 15 della legge n. 273 del 2002, il quale non costituirebbe adeguata base giuridica dell’art. 134, comma 1, del decreto delegato. L’art. 15 ha, invero, ad oggetto «il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale», allo scopo di realizzare una «ripartizione della materia per settori omogenei e[d il] coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica» (comma 1, lettera <i>a</i>), anche al fine dello «adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria» (comma 1, lettera <i>b</i>).<br />
Inoltre, benché alcune delle disposizioni interessate dal «riassetto» avessero carattere procedurale, la delega non concerneva la disciplina delle sezioni specializzate e del rito applicabile alle controversie a queste attribuite, poiché detti profili costituivano oggetto della distinta delega prevista dall’art. 16 della legge n. 273 del 2002. Ad avviso del rimettente, sebbene la relazione ministeriale al d. lgs. n. 30 del 2005 esponga che il denunciato art. 134, comma 1, «attua ed integra le prescrizioni della L. 273/02, nella parte in cui delega il Governo per l’istituzione di sezioni specializzate», è assai dubbio che la più ampia delega dell’art. 15 di detto decreto legislativo ricomprenda quella dell’art. 16, dovendo altresì escludersi che, anche implicitamente, sia stato prorogato il termine di quest’ultima delega, avendo, peraltro, detta relazione dato atto che il d. lgs. n. 30 del 2005 ha innovato la disciplina introdotta dal d. lgs. n. 168 del 2003.<br />
Sotto un secondo profilo, l’ordinanza di rimessione deduce che il censurato art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, innovando in materia di rito applicabile innanzi alle sezioni specializzate (nonché in materia di competenza), e stabilendo che le relative controversie (anche quelle in tema di diritto d’autore) sono disciplinate dal rito societario, si porrebbe in contrasto con l’art. 76 Cost., in quanto costituisce esercizio della delega, ormai attuata e scaduta, prevista dall’art. 16 della legge n. 273 del 2002, che aveva ad oggetto l’istituzione di dette sezioni e concerneva i profili sia organizzativi, sia processuali.<br />
2.2. <b>–</b> In linea subordinata, il giudice <i>a quo</i> sostiene che, qualora l’art. 16 della legge n. 273 del 2002 fosse interpretato nel senso che autorizzava il legislatore delegato a disciplinare il rito applicabile alle controversie di competenza delle sezioni specializzate, detta norma <b>–</b> ma anche l’art. 15 della stessa legge <b>– </b>si porrebbe in contrasto con l’art. 76 Cost., per mancanza di princípi e criteri direttivi, in quanto stabilisce soltanto che i decreti legislativi avrebbero dovuto «assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari». Dunque, l’estensione alle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate del rito disciplinato dal d. lgs. n. 5 del 2003, che non è solo semplificato rispetto a quello ordinario, ma è alternativo rispetto a quest’ultimo e caratterizzato da principi e presupposti del tutto diversi, non rinverrebbe adeguato fondamento nell’art. 16 della legge n. 273 del 2002. <br />
Infine, conclude il rimettente, sulle questioni non inciderebbe il sopravvenuto art. 70-<i>ter</i> delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, inserito dall’art. 2, comma 3-<i>ter</i>, lettera <i>a</i>), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell&#8217;àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), aggiunto dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell&#8217;ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), poiché questa disposizione ha reso applicabile il rito societario a tutte le controversie, indipendentemente dal loro oggetto, ma esclusivamente nel caso in cui le parti, concordemente, abbiano operato una tale scelta.<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><b>Considerato in diritto</p>
<p>
</b><i></p>
<p align=justify>
</i><br />
1. <b>–</b> Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, con ordinanza del 12 aprile 2006, ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nonché degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l&#8217;iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza).<br />
2 . <b>–</b> Secondo il rimettente, l’art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui stabilisce che alle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale è applicabile il cosiddetto rito societario, disciplinato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell&#8217;articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), si porrebbe in contrasto con l’art. 76 Cost. <br />
La delega prevista dall’art. 15 della legge n. 273 del 2002 non concerneva, infatti, le sezioni specializzate, sotto il profilo organizzativo e della disciplina processuale, dato che queste costituivano oggetto della diversa, distinta, delega contenuta nell’art. 16 di detta legge. Inoltre, neanche la delega prevista da quest’ultima norma costituirebbe adeguata base giuridica del citato art. 134, comma 1, in quanto alla data di emanazione del decreto legislativo n. 30 del 2005 era ormai scaduta e neppure era compresa nella delega dell’art. 15, quindi non può ritenersi prorogata, neppure implicitamente.<br />
In linea subordinata, il Tribunale di Napoli, per il caso in cui si ritenga il citato art. 134, comma 1, riconducibile alla delega di cui agli artt. 15 e 16 della legge n. 273 del 2002, censura dette norme in riferimento all’art. 76 Cost. La genericità di entrambe le deleghe e la mancanza di specifici principi e criteri direttivi non avrebbero, infatti, permesso di stabilire l’applicabilità del rito societario alle controversie attribuite alle sezioni specializzate, dal momento che tale rito non è meramente semplificato rispetto a quello ordinario, ma è alternativo rispetto a quest’ultimo e caratterizzato da principi del tutto diversi. <br />
3. <b>–</b> Prima di esaminare nel merito le censure, va osservato che il Tribunale di Napoli ha denunciato sia l’art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, sia le norme della legge delega che ne costituirebbero la base giuridica (artt. 15 e 16 della legge n. 273 del 2002), ponendo i quesiti di costituzionalità in rapporto di subordinazione logica; pertanto, le questioni devono ritenersi ammissibili (ordinanze n. 14 del 2003 e n. 273 del 2002).<br />
Il rimettente ha, inoltre, non implausibilmente motivato in ordine all’applicabilità al giudizio principale del citato art. 134, comma 1, anche se, in considerazione dell’oggetto della controversia, come identificato dalla stessa ordinanza, la questione deve ritenersi rilevante esclusivamente in riferimento alla parte della disposizione concernente i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale.<br />
4. <b>–</b> La questione avente ad oggetto l’art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, preliminare rispetto alle altre sotto il profilo logico-giuridico,  è fondata.<br />
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa si esplica attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l’uno, relativo alle norme che determinano l’oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, tenendo conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e si individuano le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l’altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 54 del 2007; n. 280 del 2004; n. 199 del 2003).<br />
Inoltre, qualora, come nella specie, la delega abbia ad oggetto il riassetto di norme preesistenti, questa finalità giustifica l’introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente soltanto se siano stabiliti principi e criteri direttivi volti a definire in tal senso l’oggetto della delega ed a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato  (sentenze n. 239 del 2003 e n. 354 del 1998).<br />
La norma censurata, come dedotto dal rimettente, sia pure con qualche incertezza, rinviene la sua base giuridica esclusivamente nell’art. 15 del d. lgs. n. 30 del 2005. <br />
Decisiva è in tal senso la circostanza che nella stessa premessa del decreto legislativo n. 30 del 2005, dopo il generico riferimento alla legge delega n. 273 del 2002, è richiamato espressamente soltanto l’art. 15, non anche l’art. 16 della stessa legge. D’altra parte, il termine per l’esercizio della delega prevista dal citato art. 16 era comunque scaduto alla data di emanazione del decreto legislativo n. 30 del 2005. In particolare, detto termine era scaduto già alla data in cui è stato prorogato, per la prima volta, quello della delega conferita con l’art. 15, ad opera dell’art. 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, il quale aveva avuto ad oggetto soltanto il termine fissato dall’art. 15.<br />
La delega prevista dal citato art. 15 concerne «il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale» e la sua formulazione, anche in considerazione dei principi e dei criteri direttivi enunciati, è riferibile esclusivamente alle norme di diritto sostanziale, a quelle di diritto processuale previste dalle leggi speciali oggetto del riassetto, alla disciplina dei procedimenti amministrativi richiamati in detti principi e criteri, alla modalità di realizzazione della semplificazione e del riassetto normativo (in virtù del rinvio all’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, e del comma 2 di quest’ultima norma). <br />
In tal senso, è significativo che la relazione al disegno di legge poi divenuto legge n. 273 del 2002, in riferimento alla delega prevista dall’art. 15, precisa che sua finalità era il «riordino normativo della disciplina sulla proprietà industriale», che «passa, dunque, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione delle disposizioni di diritto sostanziale». Con detta delega, pertanto, è stato conferito al legislatore il potere di comporre in un testo normativo unitario le molteplici disposizioni vigenti nella materia, modificandole nella misura strettamente necessaria, adeguandole alla disciplina internazionale e comunitaria, organizzandole in un quadro nuovo, ponendo in rilievo i nessi sistematici esistenti tra i molteplici diritti di proprietà industriale. <br />
Nessuno dei principi e criteri direttivi permette di ritenere che, sia pure implicitamente, il legislatore delegato sia stato autorizzato a stabilire la disciplina processuale delle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, mediante la previsione dell’applicabilità di un rito diverso da quello ordinario, caratterizzato da elementi peculiari rispetto a quest’ultimo, realizzando in tal modo una sostanziale innovazione del regime vigente. Peraltro, alla data di promulgazione della legge delega (12 dicembre 2002), la disciplina del processo societario non era stata ancora emanata (in quanto stabilita dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), sicché, avendo riguardo alla data della delega, non erano enunciabili neppure principi e criteri direttivi stabiliti <i>per relationem</i>, mediante rinvio, sia pure implicito, ad una disciplina già presente nell’ordinamento. <br />
Il contesto normativo nel quale è inserita la delega in esame conforta questa interpretazione.<br />
Nella stessa legge n. 273 del 2002, subito dopo l’art. 15, e cioè nell’art. 16, è stata infatti prevista una distinta ed ulteriore delega, avente ad oggetto l’emanazione di decreti legislativi diretti proprio «ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari», esercitata mediante l’emanazione del d. lgs. n. 168 del 2003, che ha istituito le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, intervenendo anche sulla disciplina del processo (sia pure limitatamente alla previsione della riserva di collegialità e delle attribuzioni del presidente della sezione: artt. 2, comma 1, e 5). <br />
La disciplina in una stessa legge di queste due distinte deleghe, una delle quali (quella dell’art. 16) concerneva dette sezioni specializzate, in relazione ai profili inerenti sia all’organizzazione che alla disciplina del processo, è univocamente espressiva dell’intento del legislatore delegante di escludere tali profili dalla delega oggetto dell’art. 15. <br />
Le ragioni di opportunità e la finalità di «maggiore efficienza», richiamate nella relazione ministeriale al d. lgs. n. 30 del 2005 a conforto dell’intervento sulla disciplina del processo, non giustificano, inoltre, una soluzione adottata in difetto di ogni previsione in tal senso nel citato art. 15 e che, conseguentemente, neppure rientra nella sfera di discrezionalità spettante al legislatore delegato.<br />
Deve essere, pertanto, dichiarata, per violazione dell’art. 76 Cost., l&#8217;illegittimità costituzionale, dell’art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, ivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, restando assorbite le ulteriori questioni.<br />
Le considerazioni svolte valgono anche al fine di affermare che il legislatore delegato era privo del potere di stabilire che in materia di illeciti afferenti all’esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato CE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate, ivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.<br />
Pertanto, ai sensi dell&#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale del citato art. 134, comma 1, anche in questa parte.</p>
<p align=center>
<B>PER QUESTI MOTIVI<br />
</B><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i>dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell’art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell&#8217;articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);<br />
<i>dichiara</i>, in applicazione dell&#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l&#8217;illegittimità costituzionale dell’art. 134, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del 2005, nella parte in cui  stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di illeciti afferenti all&#8217;esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.<u><i><b><br />
</b></i></u><br />
Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2007.<u><i><b></b></i></u></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2007-n-170/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.2480</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-5-2007-n-2480/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-5-2007-n-2480/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.2480</a></p>
<p>Pres. Santoro, Est. Cerreto G. Acampora (Avv. L. Marra) c/ Regione Campania (Avv. C. Argenzio) ed altri. sull&#8217;obbligo di motivare la compensazione delle spese processuali 1. Processo – Spese processuali – Compensazione – Obbligo di motivazione – Sussiste 2. Processo – Onorari degli avvocati – Art. 5 D.M. 585/94 –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-5-2007-n-2480/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.2480</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-5-2007-n-2480/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.2480</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro, Est. Cerreto<br /> G. Acampora (Avv. L. Marra) c/ Regione Campania (Avv. C. Argenzio) ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di motivare la compensazione delle spese processuali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Processo – Spese processuali – Compensazione – Obbligo di motivazione – Sussiste																																																																																												</p>
<p>2.	Processo – Onorari degli avvocati – Art. 5 D.M. 585/94 – Unicità della causa  &#8211; Sostanziale identità delle questioni trattate</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice, in quanto risulti affermata e giustificata in sentenza la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, sicché il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente “specifica”, quantomeno da quella complessivamente adottata a fondamento dell’intera pronuncia cui la decisione di compensazione delle spese accede(1).</p>
<p>2. La unicià della causa, cui si riferisce l’art. 5 del D.M. n. 585/1994 in tema di onorari, non deve essere intesa secondo un criterio formale e processuale, in realzione alla introduzione del giudizio contestualmente da più soggetti e con un unico atto ma, invece, valutando la sostanziale identità delle questioni trattate.</p>
<p></b>______________________________</p>
<p>(1) Contra Corte Cassazione, Sez.  I civile, n. 8540 del 22 aprile 2005)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.  2480/07  REG.DEC. <br />
N. 853-1060    REG.RIC. <br />
ANNO 2006<br />
<b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
(Quinta Sezione)</p>
<p></p>
<p align=justify>
  </b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>-sul ricorso in appello n. 853/2006, proposto da <br />
<b>Gennaro Acampora</b>, familiare di Gregorio Acampora;</p>
<p>-sul ricorso in appello n. 1060/2006, proposto da <br />
<b>Maria Grazia Scarfati</b>, familiare di Assunta Scarfati;</p>
<p>tutti rappresentati e difesi dall’avv. A. L. Marra, elettivamente domiciliati presso di lui in Roma, via Sistina n. 121, nonché dallo stesso avv. A. L. Marra, in quanto antistatario delle spese;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>&#8211;<b>USL n. 37 di Napoli</b>,  non costituitasi;<br />
&#8211;<b>ASL Napoli 5</b>, gestione liquidatoria ex USL n.37, rappr. e dif. dall’avv. Marco Tullo, elettivamente domiciliata in Roma, via Bra n.4 , presso avv. Marcello Corazza;<br />
&#8211;<b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente  p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Carmela Argenzio dell’Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania in Roma, V<br />
</i><br />
<b>per la riforma parziale<br />
</b>della sentenza n.7774/2005 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione terza ;</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Gestione liquidatoria dea USL n.37 di Napoli;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatori i cons. Lucrezio Monticelli e Cerreto;<br />
Uditi alla pubblica udienza del giorno 28.11.2006 i difensori delle parti, come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La decisione indicata in epigrafe ha accolto il ricorso proposto in primo grado per l’annullamento del silenzio rifiuto tenuto dalle Amministrazioni intimate sulla istanza di Gennaro Acampora ed altri, e successivo atto di diffida e messa in mora, diretta ad ottenere la liquidazione del contributo previsto dall’articolo 26 della legge regionale della Campania n. 11 del 1984.<br />
In accoglimento del ricorso il primo giudice ha dichiarato l’obbligo delle Amministrazioni di pronunciarsi sulla istanza ed ha, inoltre, compensato tra le parti le spese del giudizio.<br />
L’appello qui in esame è stato presentato, oltre che dai ricorrenti in primo grado anche dall’Avv. Marra in proprio quale antistatario, per la riforma di tale ultima statuizione.<br />
La domanda giudiziale è nel senso del riconoscimento alle parti appellanti dell’entità della parcella spettante La domanda giudiziale è nel senso del riconoscimento alla parte appellante dell’entità della parcella spettante a tenore della tariffa professionale come da specifica allegata.<br />
Si sono costituite in giudizio  la Regione Campania e la Gestione liquidatoria della USL n.37 che hanno chiesto che venga dichiarata la irricevibilità degli appelli e la loro inammissibilità ed infondatezza. <br />
Designato nella odierna camera di consiglio come estensore il Cons. Cerreto.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Gli appelli indicati in epigrafe vanno riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza.<br />
Deve essere esaminata preliminarmente la eccezione di irricevibilità degli appelli avanzata sia dalla Regione Campania che dalla Gestione liquidatoria della USL n.37 di Napoli ed incentrata sulla considerazione che l’appello concerne una decisione emessa secondo lo speciale rito delineato dall’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 così come risultante con le modifiche introdotte con la legge n. 205 del 21 luglio 2000.<br />
La norma richiamata prevede, infatti, che l’appello avverso le sentenze che statuiscono sui ricorsi avverso il silenzio dell’amministrazione devono essere appellate nel termine di trenta giorni dalla notificazione o di novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione.<br />
Nel caso di specie la sentenza è stata comunicata in data 13.6.2005 mentre l’appello è stato notificato il 3.2.2006.<br />
Ritiene, tuttavia, il Collegio che in considerazione degli specifici contenuti degli atti di appello, diretti solo contro la statuizione sulle spese, che è comune a tutti i giudizi e rispetto alla quale non si rinvengono particolari esigenze di speditezza nell’esercizio delle azioni giurisdizionali di tutela delle parti, e non concernente l’obbligo delle Amministrazioni intimate di pronunciarsi sulla domanda degli appellanti, possa essere riconosciuto l’errore scusabile con la rimessione in termini.<br />
2. Nel merito gli appelli sono  fondati nei limiti appresso indicati.<br />
2.1. Invero, la giurisprudenza della Cassazione in modo largamente prevalente, può considerarsi attestata sul principio, secondo il quale la compensazione delle spese, anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, costituisce espressione di un potere discrezionale che non richiede espressa motivazione, con conseguente insindacabilità della relativa statuizione ed inconfigurabilità del vizio di omessa o carente motivazione. Tale incensurabilità non sussisterebbe , sempre secondo la maggioritaria giurisprudenza, nei casi in cui le ragioni dell&#8217;esercizio del potere compensativo ex art. 92 c.p.c., comma 2, siano state indicate e risultino palesemente illogiche (in tal senso v. Cass.  n. 9597/94 e, più recentemente Cass. n. 17692/03, n. 5405/04, n. 16162/04, n. 8540/05).<br />
”L&#8217;incoerenza&#8221; di tale orientamento (rispetto al quale un significativo parziale dissenso si poteva già cogliere in Cass. 1^, 5.1.1999 n. 4455) è stata, tuttavia, evidenziata da Cass. sez. 2° n. 5783 del 15.3.2006 nella quale è stato &#8211; del tutto condivisibilmente ad avviso di questo Collegio &#8211; osservato come il mero &#8220;arbitrio&#8221; da parte del giudice, che potrebbe apoditticamente affermare la sussistenza di &#8220;giusti motivi&#8221; al riguardo, in base ad un suo &#8220;intimo apprezzamento&#8221; non esternato, che in concreto potrebbe anche essere deviato da considerazioni ingiuste ed illogiche, risulterebbe immune da ogni forma di tutela, a differenza dei casi in cui le ragioni siano state, invece, espresse.<br />
Va, ancora, ricordato che in varie pronunce la Corte di Cassazione  ha dichiarato manifestamente infondata l&#8217;eccezione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 92 c.p.c. in parte qua, in riferimento all&#8217;obbligo della motivazione imposto dall&#8217;art. 111 Cost., osservando come lo stesso si riferisca alla decisione nel suo complesso e non ad ogni sua singola statuizione, quale quella sulle spese, di natura accessoria e priva di autonomia, le cui ragioni ben possono essere desunte dal contesto generale del provvedimento (v., tra le altre, sent. n. 12657/92, n. 1887/98). In altre e più recenti decisioni, anche in linea con l&#8217;orientamento prevalente, è stato anche escluso il contrasto con l&#8217;art. 24 Cost., comma 1, sul rilievo che il potere di compensazione delle spese non costituirebbe &#8220;ostacolo alla difesa dei propri diritti, non potendosi estendere la garanzia costituzionale dell&#8217;effettività della tutela giurisdizionale sino a comprendervi anche la condanna del soccombente&#8221; (così Cass. 1^ n. 5405/04), o sulla considerazione che la ragione della possibilità di compensazione, anche totale, delle spese processuali pur nei casi in cui una parte sia risultata del tutto vittoriosa, andrebbe &#8220;rinvenuta nell&#8217;esigenza di stimolare la parte ad un uso cosciente del proprio diritto di difesa e di evitare che ne abusi a fini dilatori&#8221; (così Cass. 3^ n.18857/04).<br />
Le suesposte considerazioni comportano adesione, ad avviso del Collegio, a quelle pronunzie che, temperando l&#8217;assolutezza dei principi affermati dal maggioritario indirizzo giurisprudenziale, non si spingono ad affermare che la motivazione dell&#8217;esercizio del potere di compensazione &#8220;per giusti motivi&#8221; possa del tutto mancare, ma ritengono che le ragioni, della statuizione compensatoria, debbano essere comunque desumibili dal contesto della decisione (v. in particolare Cass. 1^ n. 1887/98, n. 4455/99, n. 2066/02, n. 10861/02, n. 11597/02). Ciò equivale ad affermare la necessità dell&#8217;evidenza di una plausibile ed implicita giustificazione al riguardo, emergente dalla lettura del provvedimento, ancorché privo di specifiche argomentazioni ad hoc. <br />
La necessità che la giustificazione dell&#8217;esercizio del potere discrezionale in questione risulti, sia pure per implicito, verificabile dalla lettura della complessiva motivazione della decisione, cui la statuizione ex art. 92 c.p.c., comma 2, inerisce, è stata particolarmente evidenziata, nella sentenza n. 4455/99, in precedenza già citata, sottolineandosi come, in difetto, la mancata specificazione dei motivi verrebbe a tradursi in vero e proprio esercizio arbitrario del potere di regolamento in questione, ed in violazione dell&#8217;art. 24 Cost., comma 1, allorquando il &#8220;valore della causa sia di non rilevante entità, ovvero risulti, in concreto, economicamente incomparabile rispetto alle spese processuali&#8221;. <br />
2.2.Nel caso di specie non è stata seguita la regola della soccombenza, tuttavia, secondo gli orientamenti giurisprudenziali qui richiamati, avendo la sentenza fatto riferimento alla sussistenza di giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese di giudizio, si può direttamente esaminare la decisione appellata al fine di desumerne eventualmente la relativa giustificazione.<br />
Ritiene il Collegio che nel caso di specie tale giustificazione non emerga.<br />
In primo luogo in numerosi casi identici il giudice di primo grado ha ritenuto di applicare la regola della soccombenza (cfr. tra le altre la sentenza n. 13275/03), che è bene ricordare costituisce il criterio normativo ordinario per distribuire le spese di giudizio tra le parti a termini dell’articolo 91 del codice di procedura civile, con il che si è determinata in concreto una situazione di disparità di trattamento inspiegabile non solo per questo giudice ma  per il difensore delle appellanti – che ha impugnato in modo autonomo la decisione nel presente giudizio in qualità di antistatario- e  per le stesse parti private che sono a conoscenza del diverso trattamento riservato in casi identici ad altri  soggetti nella stessa condizione di fatto e di diritto.<br />
In secondo luogo la compensazione delle spese nel caso di specie collide in modo evidente con le risultanze del giudizio di primo grado nel quale si è accertata l’inerzia delle Amministrazioni appellate a fronte di un obbligo di provvedere sulle istanze delle appellanti che non solo corrisponde al quadro normativo delineato dalla sentenza appellata ma anche, e prima, ad esigenze di giustizia sostanziale, di correttezza e trasparenza nei rapporti tra Amministrazioni pubbliche e cittadini. E’ sufficiente considerare al riguardo che una sia pur minima attività amministrativa di comunicazione alle appellanti di quelli che erano gli orientamenti delle Amministrazioni appellate sulla questione della corresponsione dei contributi  a tenore della legge n. 11 del 1984 avrebbe evitato lo svolgimento di un grado di giudizio senza voler  considerare che per l’ipotesi che l’esito delle istanze non fosse favorevole le attuali appellanti dovrebbero attivare un altro giudizio in uno o due gradi per veder soddisfatta la loro pretesa.<br />
2.2. Da altra angolazione le censure svolte nell’appello riguardano  specificamente  la entità delle spese che dovrebbero essere quantificate secondo la prospettazione degli appellanti, in misura adeguata all’attività difensiva svolta ed in applicazione delle norme sulle tariffe delle prestazioni professionali degli avvocati.<br />
Tale profilo di censura non appare fondato . <br />
Si deve, infatti, tenere presente che l’articolo 4 del D.M. 585 del 1994, che reca appunto la disciplina della tariffa in questione nelle ipotesi di sostanziale identità delle cause per le quali il difensore ha svolto la sua attività, precisa che in queste ipotesi è consentito disporre l’aumento della tariffa del 20% dei compensi per ciascuna parte fino ad un massimo di dieci e del 5%  se il numero delle parti è superiore fino al massimo di venti unità.<br />
Se si tiene conto che i giudizi instaurati dall’Avv. Marra nei confronti delle Amministrazioni attuali appellate con oggetto corrispondente a quello del presente giudizio sono stati numerosi (una ventina nell’udienza del 15.2.2005 ed una trentina nell’odierna udienza ) si può concludere che avuto riguardo a tali dati ed elementi di fatto la liquidazione delle spese contenuta nelle sentenze di contenuto analogo cui si è fatto cenno appare al Collegio congrua  e legittima.<br />
Né si può trascurare sul punto specifico  che questo giudice per poter sindacare la correttezza della liquidazione di cui trattasi avrebbe dovuto avere a disposizione a cura degli appellanti una analitica e documentata analisi del mancato rispetto delle regole normative qui sopra indicate e quindi delle voci della tariffa non rispettate e non, invece, una mera descrizione degli importi che sarebbero spettati alla difesa dei ricorrenti in primo grado secondo una prospettiva diversa della liquidazione degli importi dovuti per ciascun ricorrente sulla base dell’applicazione della tariffa intera con decurtazione della percentuale di cui all’articolo 5 del D.M. 585 del 1994, prospettiva che come si è detto, tende ad inquadrare il caso di specie in modo, a giudizio del Collegio, non corrispondente alla disciplina applicabile nel caso in esame.<br />
2.3. La unicità della causa, cui si riferisce l’articolo 4 del decreto ministeriale citato,cui si è fatto riferimento in precedenza, non deve essere intesa secondo un criterio formale e processuale  in relazione alla  introduzione del giudizio contestualmente da più soggetti  e con un unico atto ma, invece, valutando la sostanziale identità delle questioni trattate. <br />
Pertanto, in fattispecie come quella qui considerata,di corrispondenza sostanziale delle pretese azionate dai ricorrenti in dipendenza della identità della controversia (accertamento dell’obbligo della Regione e della ASL competente a pronunciarsi sulle istanze prodotte dai ricorrenti per la corresponsione del contributo di cui all’art. 26 della legge regionale della Campania n. 11 del 1984) anche se introdotte in più giudizi distinti e non con la tecnica del ricorso collettivo, si deve ritenere applicabile il citato articolo 4 del D.M. n. 585 del 1994.<br />
2.4. Da altra angolazione l’inapplicabilità dell’art. 5 del medesimo decreto ministeriale, cui si richiama parte appellante,discende poi dalla mancanza nelle fattispecie qui considerate di elementi di particolarità delle questioni trattate relative alla difesa di ogni ricorrente tali da giustificare una assistenza specifica ed approfondita in relazione alla diversità delle varie posizioni .<br />
2.5. Per le ragioni sin qui esposte va disatteso anche l’ordine di considerazioni secondo cui vi sarebbe stata, da parte del giudice di primo grado, la violazione della pretesa, riconosciuta a livello di disciplina sovranazionale dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, alla integrità della patrimonio delle parti sostanziali e del difensore che sarebbero stati privati ingiustamente di benefici patrimoniali ad essi spettanti. <br />
Si è già detto che non sussiste la dedotta privazione o limitazione di diritti fondamentali ma solo applicazione corretta delle regole sulla determinazione dei compensi agli avvocati.<br />
Alla stregua delle considerazioni che precedono gli appelli vanno accolti nei sensi di cui in motivazione.<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nella misura complessiva di € 1. 000,00  (mille) per i due gradi di giudizio (500 € per il primo grado e 500 € per questo grado) a favore dell’avv. Marra, anticipatario.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, pronunciando sui ricorsi in appello di cui in epigrafe, previa riunione, li accoglie e per l’effetto riforma in parte la sentenza appellata nei sensi di cui in motivazione.<br />
Condanna le Amministrazioni intimate in parti uguali al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e di questa fase che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille) a favore dell’avv. Marra, anticipatario.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 28.11.2006 e 23.1.2007 con l’intervento dei Signori:<br />
Sergio Santoro	Presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni	Consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti	Consigliere<br />	<br />
Caro Lucrezio Monticelli	Consigliere<br />	<br />
Aniello Cerreto	Consigliere Est.<br />	<br />
<b><br />
</b></p>
<p align=center>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17 maggio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-5-2007-n-2480/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.2480</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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