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	<title>17/4/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>17/4/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.2337</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-4-2009-n-2337/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-4-2009-n-2337/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.2337</a></p>
<p>Pres. Barbagallo Est. Castriota Scanderbeg G. C.(Avv.Colarizi)c/Università degli studi di Roma La Sapienza(Avv. Gen. Stato) sull&#8217;esercizio della facoltà di permanenza in servizio Pubblico Impiego- Istruzione Pubblica e privata-Trattenimento in servizio a domanda- Personale &#8211; Analoghi benefici già ottenuti &#8211; Accesso al beneficio- Non è inibito. La facoltà inerente la permanenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-4-2009-n-2337/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.2337</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-4-2009-n-2337/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.2337</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Barbagallo  <i>Est.</i> Castriota Scanderbeg<br /> G. C.(Avv.Colarizi)c/Università degli studi di Roma La Sapienza(Avv. Gen. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esercizio della facoltà di permanenza in servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico Impiego- Istruzione Pubblica e privata-Trattenimento in servizio a domanda- Personale &#8211; Analoghi benefici già ottenuti &#8211; Accesso al beneficio- Non è inibito.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La facoltà inerente la permanenza in servizio oltre il limite ordinario va apprezzata, per ciascuna categoria di personale dipendente, con riferimento alla posizione lavorativa in essere al momento della formulazione della domanda, e quindi in relazione al regime ordinario (sulla cui base computare la proroga biennale) relativo al limite massimo di età previsto per il collocamento in quiescenza per il personale appartenente alla particolare categoria professionale. Pertanto, l&#8217;esercizio della facoltà di permanenza in servizio va esercitato da parte di ciascun dipendente (anche ai fini del termine di esercizio, la domanda dovendo essere prodotta dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il collocamento a riposo) in relazione alla disciplina prevista dal proprio particolare ordinamento. Ne viene che a ragione il ricorrente pretende di fruire della facoltà di legge quale professore di prima fascia e quindi quale soggetto che, dovendo essere collocato in quiescenza al compimento del settantesimo anno di età (ai sensi dell&#8217;art. 19, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dell&#8217;art. 1, L. 7 agosto 1990, n. 239), aspira a vedersi riconoscere &#8211; in base all&#8217;art. 16, D.Lgs. n. 503/1992 &#8211; la facoltà di restare in servizio fino al settantaduesimo anno. La circostanza che il ricorrente abbia fruito di una precedente proroga ai fini della permanenza in servizio nel ruolo dei professori associati è irrilevante, per la ragione che gli effetti della pregressa proroga, accordata quando il ricorrente rivestiva la diversa qualifica di professore associato, erano cessati alla data della nuova domanda di proroga  ed erano appunto relativi ad una domanda prodotta nell&#8217;ambito di un diverso ruolo professionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello proposto dal<br />	<br />
 prof. <b>Giuseppe Critelli</b>, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Massimo Colarizi ed elettivamente domiciliato nello studio di questi in Roma alla via Panama n. 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
l’<b>Università degli Studi di Roma “La Sapienza”</b>, in persona del Rettore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio sede di Roma, Sez. III, n. 5768 del 11 giugno 2008; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Università “ La Sapienza” di Roma;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 3 marzo 2009 relatore il Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg.<br />	<br />
Uditi l&#8217;Avv. Colarizi, e l&#8217;Avv. dello Stato Marchini;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO  E  DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il ricorrente, professore universitario di prima fascia di malattie dell’apparato cardiovascolare  presso l’Università degli studi di Roma “ La Sapienza”, ha impugnato dinanzi al Tar del Lazio la determinazione  rettorale del 29 gennaio 2007, con la quale è stata rigettata la sua domanda di permanenza in servizio sino al compimento del 72° anno di età, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 503/1992 nonché il consequenziale decreto che aveva disposto il suo collocamento a riposo con decorrenza 1.12.2007.<br />	<br />
Con sentenza n.5768 del 11 giugno 2008 il Tar ha superato i rilievi censori articolati nell’atto introduttivo ed ha rigettato il ricorso rilevando sostanzialmente che il prof. Critelli, già beneficiario al compimento del 65° anno di età della proroga della permanenza in servizio quale professore associato, non avrebbe potuto godere di una successiva proroga, sia pur nella diversa veste di professore di prima fascia, dato che l’art.16 del d.lgs. cit. va considerato alla stregua di una disposizione eccezionale, come tale non applicabile per più di una volta nel corso della carriera di ciascun dipendente.<br />	<br />
Insorge avverso detta sentenza col ricorso in appello in esame il prof. Critelli, riproponendo sostanzialmente in questa sede all’indirizzo della pronuncia gravata e in via mediata dei provvedimenti negativi impugnati in primo grado gli stessi motivi già sottoposti allo scrutinio del primo giudice.<br />	<br />
Resiste in giudizio l’Università intimata chiedendo la reiezione del gravame.<br />	<br />
All’udienza camerale del 8 luglio 2008 con ordinanza di questa Sezione è stata accolta l’istanza cautelare di sospensione della sentenza impugnata. <br />	<br />
All’udienza pubblica del 3 marzo 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
2. La proposta censura è fondata e pertanto il ricorso va accolto.<br />	<br />
Con unico articolato motivo di censura l’appellante, nel rilevare la illegittimità degli atti impugnati in primo grado nella parte in cui hanno escluso la possibilità per il ricorrente medesimo di valersi del beneficio della proroga biennale del servizio, ripropone la questione della applicabilità al caso di specie del ridetto art. 16 del d.lgs. cit., che faculta i dipendenti civili dello Stato a proporre alle Amministrazioni di appartenenza istanza di trattenimento in servizio per un ulteriore biennio oltre il limite di età per il collocamento  a riposo per essi previsto. <br />	<br />
Osserva l’appellante che la circostanza ch’egli abbia già fruito del beneficio del trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età quale professore associato non sarebbe ostativa al riconoscimento dell’analogo beneficio in relazione alla sua nuova posizione di professore di prima fascia (e quindi per la proroga biennale del servizio oltre il 70° anno di età).  A dire dell’appellante, l’esercizio della facoltà di cui all’art. 16 cit andrebbe “<i>apprezzata nell’ attualità della posizione del docente e, correlativamente, va parametrata allo specifico limite di età ( ordinariamente) previsto per tale specifica funzione; su ciò non svolgono qualsivoglia interferenza le vicende relative a posizioni lavorative pregresse – differentemente disciplinate quanto alla durata del servizio attivo – proprio perché concernenti uno “status” giuridico diversamente regolato: è noto infatti che, a differenza dei professori ordinari, i docenti di seconda fascia ( associati) cessano dal servizio anticipatamente rispetto ai primi ( e cioè al compimento del 65° anno di età, salva la protrazione biennale facoltativa di cui al più volte citato art. 16).”<br />	<br />
</i>La censura merita di essere valutata favorevolmente.<br />	<br />
La tesi contraria alle ragioni del ricorrente, fatta propria dal giudice di prima istanza, muove da un presupposto giuridico non condiviso dal Collegio e cioè che l’accesso al beneficio del trattenimento in servizio a domanda per un ulteriore biennio previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 503/1992 sia inibito a quel personale che abbia già fruito di analoghi benefici in precedenti esperienze di carriera. In tal modo si introduce illegittimamente un ostacolo nell’accesso al suddetto beneficio che non è nel testo della legge e che non potrebbe aggiungersi  per via di interpretazione  additiva. <br />	<br />
Infatti, l’art. 16 del d.lgs. n. 503/1992 ( recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a   norma dell’art. 3 della L. 23 ottobre 1992 n. 421), per la parte di interesse, così testualmente recita: “E’ in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.” <br />	<br />
Dal tenore letterale della legge risulta già evidente che la facoltà inerente la permanenza in servizio oltre il limite ordinario va apprezzata, per ciascuna categoria di personale dipendente, con riferimento alla posizione lavorativa in essere al momento della formulazione della domanda, e quindi in relazione al regime ordinario ( sulla cui base computare la proroga biennale)  relativo al limite massimo di età  previsto per il collocamento in quiescenza per il personale appartenente alla particolare categoria professionale. Pertanto, come sostenuto dall’appellante, l’esercizio della facoltà di permanenza in servizio va esercitato da parte di ciascun dipendente ( anche ai fini del termine di esercizio, la domanda dovendo essere prodotta dai ventiquattro ai dodici mesi  precedenti il collocamento a riposo ) in relazione alla disciplina prevista dal proprio particolare ordinamento. Ne viene che a ragione il ricorrente pretende di fruire della facoltà di legge quale professore di prima fascia e quindi quale soggetto che, dovendo essere collocato in quiescenza al compimento del 70° anno di età (ai sensi dell’art. 19 del DPR 11 luglio 1980 n. 382 e dell’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 239), aspira a vedersi riconoscere &#8211; in base al più volte citato art. 16 d.lgs. 503/92 &#8211; la facoltà di restare in servizio fino al 72° anno.<br />	<br />
La circostanza che il ricorrente abbia fruito di una precedente proroga ai fini della permanenza in servizio nel ruolo dei professori associati è irrilevante, per la ragione che gli effetti della pregressa proroga (riconosciuta per il biennio 1.11.2002-31.10.2004), accordata quando il ricorrente rivestiva la diversa qualifica di professore associato, erano cessati alla data della nuova domanda di proroga ( gennaio 2007) ed erano appunto relativi ad una domanda prodotta nell’ambito di un diverso ruolo professionale. <br />	<br />
Si è già detto, per contro, che la legge prende in considerazione la posizione del dipendente nel momento in cui viene in concreto esercitata la facoltà di trattenimento in servizio, con riferimento  esclusivo alla posizione lavorativa in essere a quella data. <br />	<br />
 Né in contrario avviso può indurre il precedente di questo Consiglio ( Cons. St., VI, n. 3388 del 6 giugno 2006), richiamato dalla difesa erariale nella memoria conclusiva del 21 marzo 2008. <br />	<br />
A ben vedere, la questione oggetto di quel giudizio riguardava un caso diverso da quella  qui oggetto di scrutinio; si trattava, infatti, di una controversia promossa da professori associati già stabilizzati, fruenti in via eccezionale – rispetto al regime del collocamento a riposo proprio dei professori associati &#8211; della possibilità di restare in servizio fino al compimento del 70° anno di età ai sensi dell’art. 24 2° comma del DPR 11.7.1980 n. 382 ( nel testo risultante dalla modifica introdotta dall’art. 6 della L. 9 dicembre 1985 n. 705).<br />	<br />
L’applicazione dell’art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 al caso deciso dal Consiglio di Stato nella richiamata pronuncia, poneva effettivamente il problema – risolto negativamente per i ricorrenti &#8211; della duplicazione del beneficio della proroga  nel collocamento a riposo; si trattava, infatti, di personale che già si trovava a godere, nel momento in cui instava per ottenere la ulteriore proroga biennale prevista dal più volte citato art. 16, di un regime differenziato di favore ( e cioè della possibilità di restare in servizio fino al 70° anno di età) rispetto alla categoria di appartenenza ( professori associati, per i quali vige il limite ordinario del 65° anno, ai sensi dell’art. 24 del DPR 11.7.1980 n. 382 e dell’art. 2 della L. 7.8.1990 n. 239). <br />	<br />
Nulla di tutto ciò potrebbe ripetersi a proposito della controversia in esame; infatti, il ricorrente ha esercitato la facoltà di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del 72° anno di età nel momento in cui rivestiva la qualifica di professore ordinario di prima fascia ed era pertanto inquadrato in una delle categorie del  personale universitario docente per la quale la legge prevede in via ordinaria il collocamento a riposo al 70° anno di età ( cfr. il combinato disposto dell’art. 19 del DPR 11 luglio 1980 n. 382 e l’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 239).<br />	<br />
In definitiva, alla luce delle  considerazioni che precedono, l’appello deve essere accolto e, in riforma della impugnata sentenza, devono essere annullati i provvedimenti  gravati in primo grado. L’Università appellata si dovrà rideterminare, alla luce dei principi desumibili dalla presente decisione e tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e funzionali,  sulla istanza di permanenza in servizio fino al 72° anno di età prodotta a suo tempo dall’odierno appellante.<br />	<br />
Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla i provvedimenti gravati in primo grado.<br />	<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso a Roma, in palazzo Spada, oggi 3 marzo 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,  Sezione sesta, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Giuseppe Barbagallo				          	Presidente<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo 		                     	Consigliere<br />	<br />
Roberto Garofoli   		                               	Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa					Consigliere<br />	<br />
Giulio Barbagallo   Est.				Consigliere est.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.9160</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-17-4-2009-n-9160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-17-4-2009-n-9160/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.9160</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Tirelli – P.M. Iannelli Autolinee Sellitto srl (avv. Iacobelli) c. Provincia di Avellino (avv.ti Pedicino, Gallietta) e Regione Campania (Avvocatura Regionale) e Provincia di Salerno sul giudicato implicito in tema di giurisdizione Giurisdizione e competenza – Sentenza di primo grado sul merito &#8211; Mancata contestazione in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-17-4-2009-n-9160/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.9160</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Tirelli – P.M. Iannelli<br /> Autolinee Sellitto srl (avv. Iacobelli) c. Provincia di Avellino (avv.ti Pedicino, Gallietta) e Regione Campania (Avvocatura Regionale) e Provincia di Salerno</span></p>
<hr />
<p>sul giudicato implicito in tema di giurisdizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Sentenza di primo grado sul merito &#8211; Mancata contestazione in secondo grado della giurisdizione – Giudicato implicito – Deduzione innanzi alla Corte di Cassazione – Preclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nei casi in cui il giudice di primo grado, senza pronunciare sulla giurisdizione, pronunci sul merito ed in secondo grado non venga contestata la giurisdizione, sulla stessa si forma un giudicato implicito che preclude la deduzione innanzi alla Corte di Cassazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/14245_14245.pdf">clicca qui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.9150</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-17-4-2009-n-9150/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-17-4-2009-n-9150/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.9150</a></p>
<p>Pres. Vittoria – Rel. Botta – P.M. Pivetti Agenzia delle Entrate (Avvocatura Generale dello Stato) c. Tommaso &#038; Santolo Marotta srl sulla preclusione di eccezione di giurisdizione a seguito pronuncia Corte Costituzionale nei casi in cui si sia formato giudicato sulla giurisdizione 1. – Giurisdizione e competenza – Art. 5</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-17-4-2009-n-9150/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.9150</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vittoria – Rel. Botta – P.M. Pivetti<br /> Agenzia delle Entrate (Avvocatura Generale dello Stato) c. Tommaso &#038; Santolo Marotta srl</span></p>
<hr />
<p>sulla preclusione di eccezione di giurisdizione a seguito pronuncia Corte Costituzionale nei casi in cui si sia formato giudicato sulla giurisdizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giurisdizione e competenza – Art. 5 c.p.c. – Pronunce di illegittimità costituzionale – Applicabilità – Esclusione.	</p>
<p>2. – Giurisdizione e competenza – Pronuncia Corte Costituzionale – Successiva a giudicato su giurisdizione – Eccezione di difetto di giurisdizione – Inammissibilità.	</p>
<p>3. – Lavoro – Rapporto di lavoro irregolare – Sanzione per omessa regolarizzazione – Illegittimità costituzionale art. 3 DL 12/02 – Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.– Il principio sancito dall’art. 5 c.p.c. secondo cui i mutamenti di legge intervenuti nel corso del giudizio non assumono rilevanza ai fini della giurisdizione, non si riferisce alle pronunce di illegittimità costituzionale emesse dalla Corte Costituzionale.	</p>
<p>2. – Nel caso in cui la sentenza della Corte Costituzionale sia intervenuta quando il giudicato sulla giurisdizione si era già formato, non essendo stata impugnata sul punto la pronunzia, è inammissibile l’eccezione di giurisdizione sollevata per la prima colta in sede di legittimità.	</p>
<p>3. – La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 3 comma 3, dl. 12/2002 nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione, ma non ha inciso sull’applicabilità della sanzione conseguente all’omessa regolarizzazione dei lavoratori.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.9156</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-17-4-2009-n-9156/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Carbone – Rel. Tirelli – P.M. Iannelli Sales spa ed altri (avv. Tomassy) c. Anas spa (Avvocatura Generale dello Stato) e Comune di Terni sulla giurisdizione del G.A. in caso di revoca dell&#8217;aggiudicazione di un appalto pubblico Giurisdizione e competenza – Appalti – Revoca aggiudicazione – Giurisdizione G.A. Appartiene</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-17-4-2009-n-9156/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.9156</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Tirelli – P.M. Iannelli<br /> Sales spa ed altri (avv. Tomassy) c. Anas spa (Avvocatura Generale dello Stato) e Comune di Terni</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.A. in caso di revoca dell&#8217;aggiudicazione di un appalto pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Appalti – Revoca aggiudicazione – Giurisdizione G.A.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Appartiene alla giurisdizione del G.A. la cognizione del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione di un contratto di appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.9149</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-17-4-2009-n-9149/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-17-4-2009-n-9149/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.9149</a></p>
<p>Pres. Vittoria – Rel. Goldoni – P.M. Pivetti Immobiliare Mondo 2000 srl (avv.ti Lorenzoni, Borella) c. Comune di Jesolo (avv.ti Gattamelata, Gaz) sulla giurisdizione del TSAP a conoscere di un diniego di concessione a costruire un fabbricato in zona di potenziale esondazione Giurisdizione e competenza – Provvedimenti amministrativi incidenti sul</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-17-4-2009-n-9149/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.9149</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vittoria – Rel. Goldoni – P.M. Pivetti<br /> Immobiliare Mondo 2000 srl (avv.ti Lorenzoni, Borella) c. Comune di Jesolo (avv.ti Gattamelata, Gaz)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del TSAP a conoscere di un diniego di concessione a costruire un fabbricato in zona di potenziale esondazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Provvedimenti amministrativi incidenti sul regime acque pubbliche – Concessione edilizia – Diniego in presenza zona esondazione – Giurisdizione TSAP</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono devoluti alla giurisdizione del TSAP i provvedimenti amministrativi che, pur non costituendo esercizio di un potere non propriamente attinente alla materia delle acque pubbliche, riguardino comunque la adeguata utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche, estremo che sussiste in caso di diniego di concessione alla costruzione di un fabbricato in zona di esondazione, anche potenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.9155</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-17-4-2009-n-9155/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-17-4-2009-n-9155/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.9155</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Salmè – P.M. Iannelli Consorzio per l’area di sviluppo Industriale della Provincia di Palermo (avv.ti Maggisano, Bentivegna) c. Curatela del Fallimento RTI Magrì spa ed altri sulla necessità che il motivo con cui in Cassazione si contesta la giurisdizione, termini con un quesito di diritto Giustizia</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-17-4-2009-n-9155/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.9155</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Salmè – P.M. Iannelli<br /> Consorzio per l’area di sviluppo Industriale della Provincia di Palermo (avv.ti Maggisano, Bentivegna) c. Curatela del Fallimento RTI Magrì spa ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità che il motivo con cui in Cassazione si contesta la giurisdizione, termini con un quesito di diritto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia civile – Ricorso per Cassazione – Quesiti di diritto – Motivo relativo al difetto di giurisdizione – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A differenza del regolamento preventivo di giurisdizione e del ricorso per conflitto di giurisdizione, i ricorsi proposti ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 1, c.p.c. in cui si contesta la giurisdizione, devono terminare con il quesito di diritto</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/14249_14249.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-17-4-2009-n-9155/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.9155</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.9147</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-17-4-2009-n-9147/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-17-4-2009-n-9147/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.9147</a></p>
<p>Pres. Vittoria – Rel. Picone – P.M. Pivetti Ministero dell’Università e della Ricerca (Avvocatura Generale dello Stato) c. Caggia (avv.ti Morlacchini, Galluccio) sul termine di prescrizione decennale per ottenere l&#8217;indennizzo in caso di mancata attuazione di una direttiva comunitaria nei termini previsti 1. – Giustizia civile – Ricorso in Cassazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-17-4-2009-n-9147/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.9147</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-17-4-2009-n-9147/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.9147</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vittoria – Rel. Picone – P.M. Pivetti<br /> Ministero dell’Università e della Ricerca (Avvocatura Generale dello Stato) c. Caggia (avv.ti Morlacchini, Galluccio)</span></p>
<hr />
<p>sul termine di prescrizione decennale per ottenere l&#8217;indennizzo in caso di mancata attuazione di una direttiva comunitaria nei termini previsti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia civile – Ricorso in Cassazione – Mancata esposizione dei fatti – Trascrizione sentenza – Sufficienza – Condizioni.	</p>
<p>2. – Giustizia civile &#8211; Art. 112 c.p.c. – Ricostruzione autonoma da parte giudice fatti di causa e applicazione norme – Violazione – Esclusione.	</p>
<p>3. – Pubblico impiego – Corso universitario di specializzazione – Mancata trasposizione direttive CEE 362/75 e CEE 82/76 – Diritto risarcimento danno per perdita di chance ottenimento benefici.	</p>
<p>4. &#8211; Istruzione pubblica – Specializzazione medici – Rapporto subordinato e parasubordinato – Esclusione.	</p>
<p>5. – Comunità europea – Direttiva – Mancato recepimento – Soggetti danneggiati – Diritto ad indennizzo – Prescrizione decennale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.– La trascrizione in ricorso della sentenza impugnata, in luogo dell’esposizione dei fatti di causa, comporta l’inammissibilità del ricorso solo se dai contenuti della sentenza non è possibile comprendere i fatti.	</p>
<p>2. – Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato fissato dall’art. 112 c.p.c. non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante.	</p>
<p>3. – Il mancato recepimento delle direttive CEE 362/75 e 82/76 che prevedevano l’adeguata remunerazione per la partecipazione alle scuole di specializzazione di medicina che comportassero lo svolgimento delle attività mediche del servizio in cui si effettuava la specializzazione, faceva sorgere il diritto per gli interessati ad ottenere il risarcimento del danno cagionato per il ritardato adempimento, consistente nella perdita delle chance di ottenere i benefici.	</p>
<p>4. – L’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione non è inquadrabile né come lavoro subordinato né come lavoro parasubordinato, non potendosi ravvisare una sinallagmatica corrispettività tra la suddetta attività e gli emolumenti previsti a favore degli specializzandi.	</p>
<p>5. – In caso di mancato recepimento di una direttiva comunitaria nei termini previsti, il danneggiato vanta un credito di natura indennitaria per effetto del fatto illecito del legislatore e quindi trattandosi di un’obbligazione ex lege riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, la prescrizione è decennale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/14250_14250.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-17-4-2009-n-9147/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.9147</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.9143</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-17-4-2009-n-9143/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-17-4-2009-n-9143/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-17-4-2009-n-9143/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.9143</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. D’Alonzo – P.M. Iannelli Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate (Avvocatura Generale dello Stato) c. San Michele srl (avv.ti Berliri, Cogliati Dezza) sull&#8217;esclusione dell&#8217;esenzione IVA in caso di rivendita qualora l&#8217;imposta versata in occasione dell&#8217;acquisto sia stata portata in detrazione 1. – Giustizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-17-4-2009-n-9143/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.9143</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-17-4-2009-n-9143/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.9143</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. D’Alonzo – P.M. Iannelli<br /> Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate (Avvocatura Generale dello Stato) c. San Michele srl (avv.ti Berliri, Cogliati Dezza)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esclusione dell&#8217;esenzione IVA in caso di rivendita qualora l&#8217;imposta versata in occasione dell&#8217;acquisto sia stata portata in detrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia tributaria – Successione di enti – Ministero Economia – Subentro Agenzia Entrate – Decorrenza 1 gennaiom2001.	</p>
<p>2. – Giurisdizione e competenza – Ripetizione IVA – Cessionario del bene – Giurisdizione tributaria.	</p>
<p>3. – Imposte e tributi – IVA – Rivendita di beni – Deduzione – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.– A decorrere dal 1 gennaio 2001 le Agenzie delle Entrate sono subentrate al Ministero dell’Economia nei rapporti sostanziali e processuali.	</p>
<p>2. – Appartiene alla giurisdizione tributaria la domanda proposta nei confronti dell’amministrazione finanziaria per la restituzione di somme indebitamente versate a titolo di IVA, una volta che ne sia rifiutato il rimborso, senza che la giurisdizione venga meno per essere stato proposto il ricorso da soggetto d’IVA invece che dal soggetto passivo del rapporto tributario.	</p>
<p>3. – L’esenzione IVA si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un’attività esentata, in quanto l’imposta sul valore aggiunto versato in occasione dell’acquisto iniziale di detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/14253_14253.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-17-4-2009-n-9143/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.9143</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.668</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-4-2009-n-668/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-4-2009-n-668/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-4-2009-n-668/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.668</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. P. De Bernardinis Est. società RMC di Meoni Martina &#038; C. (Avv. G. Cresci) contro il Comune di Firenze (Avv.ti A. Sansoni e D. Pacini) e nei confronti di Orbetti Marco (non costituito) sull&#8217;esercizio del potere sindacale ex art. 9, L. 6 ottobre 1995 n.447 per l&#8217;abbattimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-4-2009-n-668/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.668</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. P. De Bernardinis Est.<br /> società RMC di Meoni Martina &#038; C. (Avv. G. Cresci) contro <br />il Comune di Firenze (Avv.ti A. Sansoni e D. Pacini) e nei confronti di Orbetti Marco (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esercizio del potere sindacale ex art. 9, L. 6 ottobre 1995 n.447 per l&#8217;abbattimento dell&#8217;inquinamento acustico; sulle modalità per una corretta rilevazione delle immissioni sonore e sul risarcimento del danno ex art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 80/1998 in caso di sua mancata quantificazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Inquinamento acustico – Art. 9, L. 6 ottobre 1995 n.447 – Potere sindacale di ordinanza contingibile ed urgente – Include l’inibitoria parziale o totale di certe attività – Esposti da parte di una sola famiglia &#8211; Legittimità	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Inquinamento acustico &#8211; Operazioni di misurazione delle immissioni sonore &#8211; Non necessitano di previa comunicazione di avvio del procedimento – A tali verifiche preventive deve però far seguito la comunicazione ex art. 7 della l. n. 241/1990 pena l’illegittimità della procedura	</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Inquinamento acustico – Ordinanze ex art. 9, L. 6 ottobre 1995 n.447 – Emissione sulla base di risultati di rilevamenti trascritti in un rapporto non redatto secondo le prescrizioni dettate dall’allegato D) al d.m. 16 marzo 1998 – Illegittimità	</p>
<p>4. Giustizia amministrativa – Risarcimento – Mancata specificazione del quantum – Possibilità del giudice di avvalersi del meccanismo previsto dall’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 80/1998 &#8211; Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 9 della l. n. 447/1995 attribuisce a taluni organi – tra cui il Sindaco – qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, il potere di ordinare, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di certe attività. L’esercizio di un simile potere è legittimo anche allorché l’ordinanza sia adottata a seguito delle segnalazioni e degli esposti di una sola famiglia.	</p>
<p>2. Non necessitano di previa comunicazione di avvio del procedimento le operazioni di misurazione delle immissioni acustiche nell’appartamento soprastante il presunto autore delle immissioni sonore essendosi trattato di accertamento a sorpresa per non rischiare di comprometterne la genuinità. Purtuttavia la legittimità dell’operato della P.A. è sottoposta alla condizione che a tali verifiche preventive, non precedute dalla comunicazione ex art. 7 della l. n. 241/1990, faccia seguito, con il vero e proprio avvio del procedimento, la comunicazione in discorso (fattispecie in cui è stata ritenuta illegittima l’ordinanza ex art. 9 l. n. 447/1995 non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento)	</p>
<p>3. Sono illegittime le ordinanze emesse (ex art 9 l. della l. n. 447/1995) sulla base di risultati di rilevamenti trascritti in un rapporto non redatto secondo le prescrizioni dettate dall’allegato D) al d.m. 16 marzo 1998, avente ad oggetto le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico. Il citato allegato D), infatti, richiede tra l’altro che venga precisato nel rapporto il tipo di strumentazione impiegata ed il relativo grado di precisione, nonché il certificato di verifica della taratura: trattasi di elementi del tutto assenti nelle note di inoltro delle risultanze degli accertamenti e che invece siffatte note avrebbero dovuto senza dubbio indicare. La mancanza di informazioni sugli strumenti impiegati, sul loro grado di precisione e sulla verifica della taratura rende quindi nel loro complesso inattendibili le misurazioni ed i rilevamenti effettuati e di conseguenza le ordinanze che su di essi si fondano.	</p>
<p>4. In tema di risarcimento ed in caso di mancata specificazione del quantum il giudice amministrativo può utilizzare il meccanismo previsto dall’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 80/1998, enunciando, ai sensi di tale disposizione, i criteri cui l’Amministrazione dovrà attenersi nel proporre, a favore della ricorrente ed in vista del raggiungimento di un accordo con quest’ultima, il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1065 del 2005, proposto dalla</p>
<p><b>società RMC di Meoni Martina &#038; C.</b>, in persona del legale rappresentante, sig. Cristiano Ballerini, rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Cresci e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Firenze, via G. Richa n. 56	</p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<i><b></p>
<p>	<br />
</b></i></p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Firenze</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sansoni e Debora Pacini ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Avvocatura, in Firenze, p.zza della Signoria (Palazzo Vecchio)</p>
<p>nei confronti di</p>
<p><b>Orbetti Marco</b>, non costituito in giudizio</p>
<p>	<br />
<i><b>per l’annullamento,<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’esecuzione,</p>
<p></i>&#8211; dell’ordinanza del Sindaco di Firenze n. 380/2005 del 12 maggio 2005, successivamente conosciuta, recante inibitoria immediata e totale dell’attività del pubblico esercizio “Chili Cafè”, ubicato in via del Pollaiolo 144, fino alla definitiva esclusione delle sorgenti sonore disturbanti o alla realizzazione di opere di mitigazione atte a garantire il rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente;<br />	<br />
&#8211; dell’ordinanza del Sindaco di Firenze n. 395/2005 del 17 maggio 2005, successivamente comunicata, recante sospensione temporanea della precedente ordinanza sindacale n. 380/2005 limitatamente al periodo diurno, con riapertura dell’attività del “Chili Ca<br />
&#8211; di tutti gli atti del procedimento necessari, connessi e/o conseguenti, ivi compresi, per quanto occorrer possa:<br />	<br />
&#8211; il provvedimento dirigenziale n. 2005/DD/01849 del 25 febbraio 2005, recante diffida a contenere immediatamente la rumorosità prodotta dal “Chili Cafè” entro il limite di immissione differenziale in periodo notturno;<br />	<br />
&#8211; il verbale di accertamento e contestazione prot. n. 4583/L/2005 del 4 maggio 2005, unitamente alla nota della Polizia Municipal – U.O. Polizia Ambientale, prot. n. 22978/03/05/M7 di pari data, relativi all’accertamento fonometrico svolto nei riguardi de<br />
e per la declaratoria ed il riconoscimento <br />	<br />
del diritto all’apertura del pubblico esercizio “Chili Cafè” anche in periodo notturno e/o comunque in orario successivo alle ore 22.00, nonché all’effettuazione di eventuali interventi, se necessitati e/o opportuni, entro il termine del 28 ottobre 2005, nel rispetto della proroga già concessa dal Comune di Firenze<br />	<br />
nonché, ancora, per la condanna<br />	<br />
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 53/2005 del 30 giugno 2005, con cui è stata accolta la domanda di sospensione;<br />	<br />
Visti le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore, nell’udienza pubblica del 5 marzo 2009, il dr. Pietro De Berardinis;<br />	<br />
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente società espone di svolgere, regolarmente autorizzata, attività commerciale di bar con somministrazione di bevande nel locale “Chili Cafè”, posto in Firenze, via del Pollaiolo n. 144. <br />	<br />
In data 8 febbraio 2005 il Comune di Firenze irrogava alla società una sanzione amministrativa per superamento dei limiti differenziali di rumorosità in orario notturno, cui seguiva un provvedimento comunale di formale diffida dell’esponente a contenere nei limiti di legge la rumorosità prodotta dal locale, con l’adozione dei necessari interventi di bonifica acustica. La società contattava l’Amministrazione comunale nell’intento di dimostrare il proprio rispetto della vigente normativa ed in data 7 aprile 2005 chiedeva la revoca o sospensione della diffida, nonché una proroga del termine concesso per i prescritti interventi di adeguamento dell’immobile. Con provvedimento del 29 aprile 2005 prot. n. 4920/RU il Comune accordava la richiesta proroga, fissando al 28 ottobre 2005 la scadenza per l’esecuzione dei lavori volti al contenimento della rumorosità. Tuttavia, in data 24 aprile 2005 la Polizia Municipale aveva accertato un nuovo superamento, nel locale de quo, dei limiti di immissione differenziale in periodo notturno. Conseguentemente, con ordinanza n. 380 del 12 maggio 2005, il Sindaco di Firenze, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, disponeva l’immediata inibitoria totale dell’esercizio commerciale fino alla definitiva esclusione delle sorgenti sonore disturbanti o alla realizzazione di opere di mitigazione in grado di garantire il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa. L’esponente, allora, presentava istanza di riapertura del locale (nelle more dei richiesti adempimenti) nelle ore diurne, tenuto conto del fatto che il superamento dei limiti di rumorosità aveva riguardato – come emergeva dalla stessa ordinanza sindacale – il solo orario notturno. In accoglimento di tale istanza, il Sindaco adottava l’ordinanza n. 395 del 17 maggio 2005, con cui sospendeva temporaneamente l’efficacia della precedente ordinanza n. 380/2005 limitatamente al periodo diurno, consentendo la riapertura del pubblico esercizio fino alle ore 22.00.<br />	<br />
Ritenendo le ora viste ordinanze sindacali nn. 380/2005 e 395/2005 ingiustamente e gravemente lesive dei propri interessi, la società esponente le ha quindi impugnate con il ricorso indicato in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione.<br />	<br />
A supporto del gravame ha dedotto le censure di:<br />	<br />
&#8211; violazione di legge (l. n. 447/1995, d.lgs. n. 267/2000, d.P.C.M. 14 novembre 1997, l. n. 241/1990), eccesso di potere, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, errore nei presupposti, carenza di istruttoria, illogicità manifesta e violazione del<br />
&#8211; violazione di legge (l. n. 267/2000, l. n. 447/1995, l. n. 241/1990), eccesso di potere, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e violazione del giusto procedimento, in quanto il Comune non ha consentito alla ricorrente d<br />
&#8211; violazione di legge (l. n. 447/1995, l. n. 241/1990), eccesso di potere, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, errore nei presupposti, illogicità manifesta e contraddittorietà, perché, da un lato il Comune non avrebbe tenuto conto né del fatto<br />
La ricorrente ha presentato, altresì, domanda di risarcimento dei danni arrecati all’attività di impresa dai provvedimenti gravati.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze, depositando un rapporto informativo con allegata documentazione.<br />	<br />
Nella Camera di consiglio del 30 giugno 2005 il Collegio, osservato che il Comune aveva prorogato fino al 28 ottobre 2005 il termine utile per consentire alla ricorrente di apprestare i mezzi idonei al contenimento delle emissioni rumorose nei limiti di legge, e che la chiusura dell’esercizio pubblico, pur se limitata alle ore 22.00, avrebbe arrecato un danno grave ed irreparabile alla predetta ricorrente, soprattutto nel periodo estivo, con ordinanza n. 53/2005 ha accolto l’istanza di sospensione fino al 30 settembre 2005. Il Collegio ha disposto, altresì, l’effettuazione da parte del Comune, decorso tale termine, di un nuovo sopralluogo, al fine di verificare l’idoneità dei mezzi apprestati dalla società.<br />	<br />
In vista dell’udienza di merito il Comune ha depositato una memoria con cui ha evidenziato che, a seguito di ulteriori verifiche, effettuate dai tecnici comunali in data 27 gennaio e 21 marzo 2006, è stato accertato che la rumorosità proveniente dall’esercizio risultava tollerabile e che, quindi, era venuta meno la situazione di inquinamento acustico che aveva determinato l’adozione dei provvedimenti gravati: pertanto, con ordinanza n. 404/2006 dell’11 maggio 2006, il Sindaco ha disposto la revoca delle ordinanze nn. 380 del 12 maggio 2005 e 395 del 17 maggio 2005. Conseguentemente, la difesa comunale ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.<br />	<br />
Il ricorrente, invece, pur concordando con il Comune resistente nella descrizione dei successivi sviluppi della vicenda, ha insistito nelle proprie conclusioni circa l’illegittimità delle ordinanze impugnate, ai fini dell’ottenimento del risarcimento dei danni subiti per effetto di queste: danni che si sarebbero concretati nella diminuzione degli incassi e perdita della clientela discendente dalla chiusura integrale dell’esercizio per cinque giorni e da quella anticipata alle ore 22.00 nei successivi cinquanta giorni.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 5 marzo 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ricorrente impugna le ordinanze del Sindaco di Firenze nn. 380/2005 e 395/2005, con le quali è stata dapprima disposta l’inibitoria totale ed immediata dell’attività svolta dal pubblico esercizio “Chili Cafè”, di cui la società stessa è titolare, per superamento dei limiti di rumorosità in periodo notturno previsti dalla vigente normativa e poi, cinque giorni dopo, la riapertura del suddetto esercizio e la ripresa della relativa attività limitatamente al periodo diurno e fino alle ore 22.00.<br />	<br />
In via pregiudiziale deve essere esaminata l’eccezione di improcedibilità e/o cessazione della materia del contendere, formulata dalla difesa comunale sul rilievo dell’intervenuta adozione, in data 11 maggio 2006, dell’ordinanza sindacale n. 404/2006, recante revoca delle ordinanze sindacali impugnate.<br />	<br />
Sul punto, osserva il Collegio che va senza dubbio accolta l’eccezione di improcedibilità della domanda di annullamento delle ordinanze sindacali oggetto dell’intervento in autotutela: ciò, in quanto il Sindaco ha revocato dette ordinanze per il successivo adeguamento ai limiti di inquinamento in virtù delle opere di insonorizzazione eseguite. Per la medesima ragione, va dichiarata altresì improcedibile la domanda di declaratoria del diritto all’apertura del pubblico esercizio pur dopo le ore 22.00. Sulla base dell’insegnamento della più recente giurisprudenza (C.d.S., Sez. VI, 18 marzo 2008, n. 1137), rimane invece ammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta dalla società ricorrente. Infatti, nessuna preclusione per il risarcimento del danno può farsi derivare dall’intervenuta caducazione del provvedimento lesivo operata dall’Amministrazione in via di autotutela: ed invero, è pacifico in giurisprudenza che, quando venga meno l’interesse attuale all’annullamento del provvedimento per intervenuti atti successivi, è comunque ravvisabile un interesse residuale a ricorrere, a fini risarcitori, per gli effetti negativi già prodotti dal provvedimento originario, o per fattori di non corretta conduzione del relativo procedimento (C.d.S., Sez. VI, n. 1137/2008, cit.). Nel caso di specie, la ricorrente lamenta gli effetti negativi prodotti nei suoi confronti dai provvedimenti impugnati nello spazio di tempo intercorso fino alla loro sospensione ad opera dell’ordinanza cautelare: tali effetti consisterebbero, precisamente, nella perdita di clientela e di guadagni conseguente dapprima all’inibizione totale dell’attività svolta, poi alla limitazione di detta attività fino alle ore 22.00, con esclusione della (ulteriore) fascia notturna. Si rientra, pertanto, nella fattispecie descritta dalla giurisprudenza ora citata: si tratta quindi di accertare e dichiarare l’illegittimità o meno delle ordinanze gravate, non ai fini del loro annullamento, ma in connessione con il persistere dell’interesse residuale al risarcimento del danno (C.d.S., Sez. VI, n. 1137/2008, cit.). <br />	<br />
Del resto, non va dimenticato che, in caso di pretesa risarcitoria concernente danni da (asserita) illegittimità del provvedimento, quest’ultima non solo integra l’elemento oggettivo dell’illecito (C.d.S., Sez. V, 6 marzo 2007, n. 1049; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 7 giugno 2007, n. 1629), ma può essere, altresì, invocata dal privato quale indice presuntivo della colpa della P.A. (C.d.S., Sez. VI, 9 novembre 2006, n. 6607; id., 9 marzo 2007, n. 1114). Conseguentemente, anche qualora si volesse accedere alla tesi fatta propria dalla sentenza riformata dalla più volte citata decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1137/2008 (tesi secondo cui, in ipotesi di revoca del provvedimento lesivo, ai fini della domanda risarcitoria devono essere accertati solo la ricorrenza di un danno risarcibile e la sussistenza di una condotta colpevole imputabile alla P.A., oltre al nesso causale tra il provvedimento revocato e l’evento dannoso), sarebbe pur sempre necessario valutare, altresì, la legittimità o meno di siffatto provvedimento, sub specie, appunto, di indice presuntivo della colpa dell’Amministrazione.<br />	<br />
Venendo, dunque, ai fini che qui rilevano, all’analisi delle doglianze avanzate dalla ricorrente nei confronti dei provvedimenti originari, c’è anzitutto da dire che il primo di questi (e cioè l’ordinanza sindacale n. 380 del 12 maggio 2005, notificata in pari data alla società) ha avuto efficacia, sebbene limitata a pochi giorni, in quanto a propria volta sospeso dal secondo provvedimento impugnato (l’ordinanza n. 395, adottata il 17 maggio 2005 e notificata il giorno seguente). Pertanto, le suddette doglianze devono essere analizzate distintamente, con riferimento ad ambedue le ordinanze gravate.<br />	<br />
Tanto premesso – e cominciando dalle censure in cui è articolato il primo motivo di gravame – il Collegio osserva che le stesse possono essere condivise solo in parte.<br />	<br />
Ed invero, va anzitutto respinta la doglianza di violazione di legge per mancanza, nella fattispecie concreta, di ogni pericolo o danno per la salute pubblica. Ad avviso del ricorrente, tale mancanza sarebbe, tra l’altro, comprovata dal fatto che la segnalazione di intervento è giunta da un singolo e non dall’intero condominio dello stabile dove il segnalante risiede, né tantomeno da un comitato di cittadini abitanti nelle vicinanze dell’esercizio commerciale interessato, e dal fatto che il livello di rumorosità prodotto da detto esercizio è stato misurato unicamente nell’appartamento del citato segnalante, posto al piano superiore. <br />	<br />
In contrario si evidenzia, tuttavia, che nel caso di specie il Sindaco ha esercitato il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti attribuitogli dall’art. 9 della l. n. 447/1995: detta disposizione attribuisce a taluni organi – tra cui il Sindaco – qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, il potere di ordinare, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di certe attività.<br />	<br />
Orbene, secondo la giurisprudenza più recente, l’esercizio di un simile potere è legittimo anche allorché l’ordinanza sia adottata a seguito delle segnalazioni e degli esposti di una sola famiglia (T.A.R. Milano, Sez. IV, 27 dicembre 2007, n. 6819). Ha osservato in proposito la giurisprudenza, da un lato, che la tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l’intera collettività, ben potendo richiedersi tutela alla P.A. anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia, o anche di una sola persona (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 8 giugno 2006, n. 3340); dall’altro, che non può essere certamente reputato ordinario strumento di intervento – sul piano amministrativo – la facoltà che l’art. 844 c.c. attribuisce al privato di adire il G.O. per far cessare le immissioni dannose eccedenti la normale tollerabilità (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 24 gennaio 2006, n. 488; id., n. 3340/2006, cit.). <br />	<br />
In altri termini, lo strumento che la legislazione di settore mette a disposizione per reprimere le violazioni della disciplina sull’inquinamento acustico è specificamente – nonché unicamente – il potere di ordinanza ex art. 9 della l. n. 447/1995: rimedio ordinario in materia di inquinamento acustico, non attribuendo la citata legge speciale altri strumenti alle Amministrazioni comunali. Per conseguenza, è sufficiente, per l’esercizio del suddetto potere, anche la segnalazione di un solo cittadino (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 2 aprile 2008, n. 715). Non può, dunque, obiettarsi che, date le caratteristiche della fattispecie in esame (segnalazione di un solo cittadino per rumori udibili unicamente dall’appartamento del segnalante), il Comune, una volta accertata la violazione, avrebbe potuto e dovuto limitarsi ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria, allo scopo di contemperare le opposte esigenze del privato segnalante e dell’esercizio commerciale. Come visto, infatti, l’accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, pur se non coinvolgente l’intera collettività, basta a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con lo strumento previsto (soltanto) dall’art. 9 cit. (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, n. 3340/2006, cit.): strumento che costituisce espressione della potestà regolatoria, spettante ai Comuni, di conformare l’attività privata al rispetto dei limiti di emissione acustica nell’ambito del territorio comunale (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 715/2008, cit.).<br />	<br />
Con ulteriore doglianza (anch’essa formulata con il primo motivo) la società ricorrente lamenta la contraddittorietà ed illogicità dell’operato dell’Amministrazione, per avere questa accordato, con provvedimento del 29 aprile 2005, una proroga (fino al 28 ottobre 2005) all’adozione delle misure di contenimento della rumorosità del locale, mentre negli stessi giorni effettuava il sopralluogo, in esito al quale adottava di lì a poco (nel mese di maggio 2005) i provvedimenti coercitivi gravati. Ad avviso della società, il Comune, accordando la proroga ora vista, si sarebbe in un certo qual modo vincolato ad attendere la scadenza della predetta proroga, prima di poter effettuare i controlli del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico e di poter, a seguito di detti controlli, adottare – se del caso – le misure ex art. 9 della l. n. 447/1995.<br />	<br />
La doglianza può essere condivisa solo in parte e cioè con riferimento all’ordinanza n. 380/2005 del 12 maggio 2005: questa – si ribadisce – ha avuto efficacia solo per pochi giorni, venendo sospesa dall’ordinanza n. 395/2005 del successivo 17 maggio e tuttavia per quei pochi giorni ha arrecato un indubbio pregiudizio all’odierna ricorrente, cui era stata totalmente inibita l’attività da essa svolta nel “Chili Cafè”. Per questo verso, risulta evidente la contraddittorietà del comportamento del Comune, che quasi contestualmente, da un lato, ha accordato la proroga per i lavori da eseguirsi (cfr. la nota comunale prot. n. 4920/RU del 29 aprile 2005) e dall’altro, ha sanzionato il superamento dei limiti di emissione acustica consentiti con l’inibitoria di ogni attività dell’esercizio interessato. Si rammenta sul punto che la contraddittorietà, quale figura sintomatica del vizio di eccesso di potere, è rinvenibile in presenza di un provvedimento che presenti contraddizioni od incongruenze rispetto a precedenti valutazioni della stessa autorità emanante, o di manifestazioni di volontà che si pongano in contrasto tra di loro (C.d.S., Sez. V, 31 dicembre 2007, n. 6800). Né ricorrono nel caso di specie gli estremi indicati dalla giurisprudenza per escludere la sussistenza di tale figura sintomatica (cioè che gli atti tra loro contrastanti siano attinenti a procedimenti distinti ed autonomi, ed in particolare siano adottati da autorità diverse, e che si tratti di provvedimenti i quali, pur riguardando uno stesso oggetto, siano adottati all’esito di procedimenti indipendenti ed a lunghi intervalli di tempo l’uno dall’altro: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 10 giugno 2008, n. 5665): ciò, considerata, nella vicenda in esame, l’unitarietà del contesto temporale, l’identità, se non del procedimento, quantomeno dell’oggetto, e soprattutto l’identità dell’autorità emanante. Se ne desume che sotto il profilo ora esaminato l’ordinanza di inibitoria totale ed immediata dell’attività del “Chili Cafè” si manifesta palesemente illegittima.<br />	<br />
A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi per quanto riguarda la successiva ordinanza n. 395 del 17 maggio 2005, che – come già visto – ha consentito la ripresa dell’attività, limitatamente all’orario diurno e fino alle ore 22.00. In questo caso non è rinvenibile alcuna contraddittorietà rispetto al quasi coevo provvedimento di proroga sopra ricordato. Infatti, il Comune, nell’esercizio del potere di conformazione dell’attività privata al rispetto dei limiti di emissione acustica nell’ambito del territorio comunale – potere che, come già visto, si esprime attraverso le ordinanze sindacali ex art. 9 della l. n. 447 cit. – ben può rimodulare l’orario dell’attività privata fonte delle immissioni (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 715/2008, cit.): ad avviso del Collegio, ciò non si pone in contraddizione rispetto alla concessione della proroga per la realizzazione delle opere di mitigazione necessarie, giacché, da un lato, non può certo pensarsi che durante il periodo di proroga accordato (comprendente l’intera stagione estiva) l’esercizio fosse abilitato a mantenere i livelli di rumorosità eccedenti le previsioni di legge, riscontrati nel sopralluogo del 24 aprile 2005 (nonché nel precedente sopralluogo). Per questo verso, anzi, la previsione di una restrizione dell’orario di apertura dell’esercizio rappresenta uno stimolo ad una più sollecita realizzazione dei suddetti lavori di contenimento. D’altro lato, il combinarsi, anche attraverso due provvedimenti distinti, di misure favorevoli all’operatore commerciale e misure di tutela della salute pubblica e contenimento della rumorosità – misure destinate a durare nella fase transitoria fino al compimento delle opere idonee a ricondurre le emissione acustiche nei limiti di legge – appare, a ben vedere, un equo ed opportuno contemperamento dei contrapposti interessi: contemperamento che certo non sussisteva in caso di inibitoria totale dell’attività del “Chili Cafè”, ma che, in linea di principio, può ritenersi ottenuto tramite la restrizione dell’orario di apertura di detto esercizio, specie nella fascia notturna. Sotto questo profilo, quindi, l’ordinanza n. 395/2005 risulta immune da vizi. Altra cosa è poi vedere se il contemperamento dei contrapposti interessi – in astratto, si ribadisce, equamente disposto dal Comune – sia stato poi anche in concreto rispondente ai principi di buona amministrazione (e cioè di proporzionalità, minor sacrificio dell’interesse privato, logicità ecc.): ma questo è un profilo ben diverso (attinente non all’an, ma al quomodo), che andrà vagliato in sede di esame della coerenza tra la misura coercitiva disposta dall’ordinanza n. 395/2005 e le risultanze del sopralluogo del 24 aprile 2005 e che, dunque, formerà oggetto di disamina in sede di analisi del terzo motivo di gravame (in specie, lì dove si valuteranno le doglianze avverso l’orario prescelto dal Comune per la chiusura dell’esercizio).<br />	<br />
Venendo al secondo motivo di ricorso, esso è, in sintesi, riconducibile alla censura di violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, in particolare sotto l’aspetto dell’omessa tempestiva comunicazione del sopralluogo effettuato presso l’abitazione soprastante. Precisa al riguardo la ricorrente, anche nella memoria conclusiva, che qualora le fosse stata data tempestiva notizia circa lo svolgimento del sopralluogo nell’abitazione soprastante il pubblico esercizio, avrebbe potuto esibire il menzionato provvedimento di proroga, con conseguente blocco immediato delle misurazioni (attesa, sembra di capire, la loro inutilità), sicché le ordinanze impugnate non sarebbero state emesse.<br />	<br />
Al riguardo si osserva quanto segue.<br />	<br />
Non può condividersi il rilievo di mancata previa comunicazione in ordine alle operazioni di misurazione delle immissioni acustiche nell’appartamento soprastante il “Chili Cafe”: essendosi trattato di accertamento a sorpresa, trova applicazione l’indirizzo giurisprudenziale, per il quale è del tutto legittimo non far precedere un simile tipo di accertamenti dal previo avviso di avvio del procedimento, per non rischiare di comprometterne la genuinità (C.d.S., Sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3190; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 10 giugno 2008, n. 1961). Peraltro, la stessa giurisprudenza tiene ferma la legittimità dell’operato della P.A. a condizione che a tali verifiche preventive, non precedute dalla comunicazione ex art. 7 della l. n. 241/1990, faccia seguito, con il vero e proprio avvio del procedimento, la comunicazione in discorso. Se ne evince che, nella fattispecie in esame, successivamente al sopralluogo del 24 aprile 2005 e prima dell’adozione del provvedimento finale – in specie, dell’ordinanza sindacale di inibitoria totale ed immediata dell’attività –, il Comune di Firenze avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 7 cit., notiziare la società ricorrente dell’instaurazione, nei suoi confronti, di un procedimento preordinato all’emanazione di un’ordinanza ex art. 9 della l. n. 447/1995: ciò non è avvenuto, con conseguente illegittimità, anche sotto questo profilo, dell’ordinanza in parola. Vero è che il Sindaco ha richiamato, nel corpo del provvedimento, quelle esigenze di celerità procedimentale che, ai sensi del medesimo art. 7, comma 1, della l. n. 241/1990, consentono di ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento. In senso contrario, tuttavia, si osserva che:<br />	<br />
a) tra l’effettuazione del sopralluogo con le relative misurazioni (24 aprile 2005) e l’emanazione dell’ordinanza gravata (12 maggio 2005) sono intercorse quasi tre settimane, ossia un intervallo di tempo che dimostra che le esigenze di celerità invocate dal Comune non erano poi così impellenti, da rendere impossibile la partecipazione al procedimento del privato interessato; né in proposito si può porre a carico di quest’ultimo l’arco temporale (dieci giorni) intercorso tra il sopralluogo e la comunicazione dei suoi esiti da parte della Polizia Municipale alla Direzione Ambiente, Tutela Risorse Idriche Atmosferiche ed Inquinamento Acustico, avvenuta con nota del 4 maggio 2005, prot. n. 22978/03/05/M7;<br />	<br />
b) in ogni caso la partecipazione del privato al procedimento nel caso di specie sarebbe stata di particolare utilità, in quanto l’invio della comunicazione ex art. 7 della l. n. 241 cit. avrebbe consentito all’odierna ricorrente di far presente al Comune l’intervenuto ottenimento della proroga del termine per la realizzazione dei lavori di contenimento della rumorosità (nonché di far eseguire propri accertamenti, comunicandone il contenuto): ciò, non al fine – come pretende la ricorrente – di bloccare le misurazioni, già effettuate con accertamento a sorpresa e quindi legittimo, ma per instaurare un (rapido) contraddittorio procedimentale sul contenuto del provvedimento da emanare. L’utilità di una simile partecipazione è emersa in maniera lampante dopo l’adozione dell’ordinanza di inibitoria immediata e totale dell’attività, quando, a seguito dell’istanza di riapertura presentata dalla società (e della perizia allegatavi), il Sindaco ha adottato l’ordinanza n. 395/2005, che ha consentito la ripresa, sia pure con orario limitato, dell’attività. Proprio per tale ragione non si può neppure invocare l’art. 21-octies, comma 2, seconda parte, della l. n. 241/1990, il quale esclude l’annullabilità dei provvedimenti a contenuto discrezionale (come sono le ordinanze ex art. 9 della l. n. 447 cit.: T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, n. 3340/2006, cit.), quando il vizio riscontrato consista appunto nell’omessa comunicazione di avvio del procedimento, a condizione che la P.A. dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Nel caso di specie, infatti, la stessa emanazione dell’ordinanza n. 395/2005 dimostra il contrario e cioè che il contenuto del provvedimento non avrebbe dovuto essere quello originariamente adottato (di inibitoria totale ed immediata dell’attività).<br />	<br />
In definitiva, nei confronti dell’ordinanza n. 380/2005 risulta fondato anche il secondo motivo di gravame, mentre a diversa conclusione deve pervenirsi per l’ordinanza n. 395/2005: per questa un problema di omessa comunicazione di avvio del procedimento neppure si pone, trattandosi di provvedimento emanato a seguito dell’istanza di riesame della precedente ordinanza, presentata dal privato interessato in data 16 maggio 2005.<br />	<br />
Venendo, infine, all’analisi del terzo motivo, osserva il Collegio che esso si articola in molteplici censure, volte per la quasi totalità a contestare le modalità di effettuazione delle misurazioni e di redazione del relativo verbale adottate dal Comune di Firenze. La ricorrente lamenta, inoltre, il carattere sproporzionato ed eccessivamente afflittivo dei provvedimenti impugnati rispetto agli stessi esiti delle misurazioni compiute dal Comune.<br />	<br />
Al riguardo, il Collegio ritiene innanzitutto fondate, nei confronti sia dell’ordinanza n. 380/2005, sia di quella n. 395/2005, le doglianze di sproporzione ed eccessiva afflittività rispetto ai risultati dei rilevamenti effettuati. Ed invero, dalla nota prot. n. 22978/03/05/M7 del 4 maggio 2005, recante inoltro delle risultanze degli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale il 24 aprile 2005, emerge che le misurazioni del livello ambientale sono state svolte in una fascia oraria che va dalle ore 01.44 alle ora 2.01, mentre quella del livello residuo è stata effettuata alle ore 03.19 (cioè presumibilmente alla chiusura del locale). In disparte la possibilità di raffrontare dati – quelli del livello ambientale, da una parte, e quello del livello residuo, dall’altra – misurati in orari diversi, c’è da dire che in ogni caso il superamento dei limiti di rumorosità è limitato alla fascia oraria notturna che va dalle ore 01.44 alle ore 03.19. Anche a voler considerare le risultanze del precedente accertamento dell’11 febbraio 2005 (cfr. doc. 2 della difesa comunale) – sulla cui base era stata adottata a carico della società ricorrente la diffida a realizzare gli interventi di bonifica acustica e che peraltro è anch’esso richiamato dall’ordinanza n. 380/2005 – si tratta comunque di misurazioni che, per quanto riguarda il livello ambientale, hanno coperto la fascia oraria compresa tra le ore 23.59 e le ore 01.38, mentre la misurazione del livello residuo è stata effettuata alle ore 02.30. Pertanto, in base sia ai rilevamenti dell’11 febbraio 2005, sia a quelli del 24 aprile 2005, il superamento del limite di immissione differenziale consentito dalla normativa ha riguardato la fascia oraria a partire dalle ore 23.59, non essendo riportati dati relativi alla fascia oraria precedente. Questo essendo il quadro che emerge dalla documentazione versata in atti, appare illegittima, perché del tutto sproporzionata e comunque eccessivamente afflittiva, la scelta del Comune di inibire l’attività anche per fasce orarie in relazione alle quali non era stato misurato, né comunque risultava, alcun superamento del livello di immissioni normativamente ammesso. Se ne deduce l’illegittimità non soltanto dell’ordinanza n. 380/2005, per avere essa disposto l’inibitoria totale dell’attività del pubblico esercizio, ma anche – sotto il profilo in esame – dell’ordinanza n. 395/2005, per avere essa consentito la ripresa dell’attività solo fino alle ore 22.00, anziché almeno fino alle ore 23.59, così interdicendo l’attività stessa anche in una fascia oraria (dalle ore 22.00 alle ore 23.59) per la quale non è stato accertato alcun superamento dei limiti di rumorosità ammessi.<br />	<br />
Per altro verso, le ordinanze gravate appaiono ambedue illegittime per avere esse assunto a proprio fondamento i risultati di rilevamenti (sia quelli compiuti in data 11 febbraio 2005, sia quelli del 24 aprile 2005) trascritti in un rapporto non redatto secondo le prescrizioni della normativa vigente: in particolare, le prescrizioni dettate dall’allegato D) al d.m. 16 marzo 1998, avente ad oggetto le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico. Il citato allegato D), infatti, richiede tra l’altro che venga precisato nel rapporto il tipo di strumentazione impiegata ed il relativo grado di precisione, nonché il certificato di verifica della taratura: trattasi di elementi del tutto assenti nelle note di inoltro delle risultanze degli accertamenti – sia in quella prot. n. 9033/04/05/M7 dell’11 febbraio 2005, sia in quella prot. n. 22978/03/05/M7 del 4 maggio 2005 – e che invece siffatte note avrebbero dovuto senza dubbio indicare. Né può obiettarsi che, come si desume dal loro stesso contenuto, le note in questione vanno distinte dai verbali di accertamento e contestazione della violazione amministrativa riscontrata, poiché comunque l’ordinanza n. 380/2005 individua in dette note il “rapporto” di cui all’allegato D) cit. ed è sulla base degli elementi riportati nelle note medesime che il Comune si è determinato ad adottare le ordinanze impugnate: l’incompletezza degli elementi riportati, quindi, vizia irrimediabilmente queste ultime. In altre parole, la P.A., stante l’incompletezza dei dati ed in particolare vista l’assenza di qualsiasi indicazione sulla corretta taratura degli strumenti impiegati, non avrebbe potuto utilizzare i dati stessi per le decisioni assunte, com’è invece avvenuto: pertanto, il Comune non solo non avrebbe potuto sulla base tali dati –– considerata la loro incompletezza – disporre l’inibitoria immediata e totale dell’attività del “Chili Cafè”, ma per la medesima ragione non avrebbe potuto limitare la chiusura dell’esercizio alle ore 22.00 e nemmeno in orario posteriore (per es. alle ore 24.00). Ciò, in quanto la mancanza di informazioni sugli strumenti impiegati, sul loro grado di precisione e sulla verifica della taratura rende nel loro complesso inattendibili le misurazioni ed i rilevamenti effettuati.<br />	<br />
L’inutilizzabilità ed inattendibilità dei dati raccolti dall’Amministrazione si evince anche sotto l’aspetto delle modalità di misurazione del livello di rumore ambientale e di quello di rumore residuo: modalità del pari censurate dalla ricorrente con il motivo di gravame in esame.<br />	<br />
In particolare, la società lamenta che la misurazione del livello di rumore residuo è avvenuta in un orario sfalsato rispetto a quello in cui era stato misurato il livello di rumore ambientale: i relativi risultati non avrebbero quindi potuto essere confrontati, in quanto al momento della misurazione del livello residuo le condizioni esterne erano notevolmente mutate (in senso sfavorevole alla società) per la cospicua riduzione della rumorosità con l’avanzarsi della notte.<br />	<br />
In proposito, osserva però il Collegio che la misurazione del livello di rumore residuo (definito dall’allegato A) al d.m. 16 marzo 1998 come il livello di pressione sonora che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante) è stata plausibilmente effettuata dalla Polizia Municipale al momento della chiusura del locale. Ciò che appare decisivo, quindi, non è il fatto che in un simile momento la situazione fosse più sfavorevole alla ricorrente, perché, trattandosi di un orario notturno più tardo, si era verosimilmente attenuata la rumorosità complessiva dell’area, quanto piuttosto che fosse intercorso un arco temporale eccessivamente lungo tra l’ultima misurazione del livello di rumore ambientale (comprensivo della sorgente disturbante) e la misurazione del livello di rumore residuo. In particolare, la divaricazione temporale riscontrabile in occasione dei rilevamenti eseguiti il 24 aprile 2005 (ben superiore ad un ora: dalle ore 02.01 alle ore 03.19), ad avviso del Collegio, dimostra la fondatezza della doglianza della ricorrente secondo cui i dati ottenuti dalle misurazioni non potevano essere messi a confronto: a conclusioni diverse si sarebbe potuti pervenire qualora, invece, l’intervallo di tempo tra l’ultima misurazione del livello ambientale e quella del livello residuo fosse stato inferiore e ciò pur a prescindere dall’orario di misurazione del livello residuo.<br />	<br />
In definitiva, il terzo motivo di ricorso si rivela nel suo complesso fondato e da accogliere sia nei riguardi dell’ordinanza n. 380/2005 (rispetto alla quale sono fondati anche i precedenti motivi), sia nei riguardi dell’ordinanza n. 395/2005 (che, sotto questo profilo, risulta anch’essa viziata).<br />	<br />
A questo punto, ai fini della domanda di risarcimento dei danni patiti dalla società ricorrente, deve analizzarsi la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito: orbene, non può sussistere alcun dubbio circa la sussistenza di una colpa della P.A. con riguardo sia all’ordinanza n. 380/2005 (per la quale la stessa successiva sospensione disposta con l’ordinanza n. 395/2005 è chiarissimo sintomo della colpa in cui è incorso il Comune nell’emanarla), sia a quella n. 395/2005, non potendo il Comune invocare in alcun modo gli estremi dell’errore scusabile. La grossolanità dell’errore commesso dal Comune – che, nel consentire la riapertura del locale, l’ha limitata fino alle ore 22.00, laddove le misurazioni effettuate coprivano un arco temporale a partire dalle ore 23.59 – già di per sé è idonea a dimostrare la colpa in cui è incorsa l’Amministrazione comunale nell’adottare anche la seconda delle ordinanze gravate: né si può ipotizzare che occorrano quasi due ore (dalle 22.00 alle 23.59) perché l’attività dell’esercizio cessi completamente in ogni sua parte, anche per quanto concerne i residui compiti del personale interno una volta andati via tutti gli avventori.<br />	<br />
È evidente che, dapprima l’inibitoria totale di ogni attività per circa sei giorni, poi la riapertura con orario limitato alle ore 22.00, hanno cagionato alla società ricorrente, fino all’accoglimento della domanda di sospensione, un cospicuo danno economico, in relazione al quale deve essere, perciò, accolta la domanda di risarcimento, dalla ricorrente stessa formulata.<br />	<br />
Per quanto riguarda il quantum del risarcimento, si prende atto dell’assenza di ogni quantificazione al riguardo da parte della ricorrente (che ha prodotto documentazione circa le spese sopportate, ma ha chiesto il ristoro pure del mancato guadagno e del discredito commerciale). Pertanto, il Collegio reputa di utilizzare il meccanismo previsto dall’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 80/1998, enunciando, ai sensi di tale disposizione, i seguenti criteri, cui il Comune di Firenze dovrà attenersi nel proporre, a favore della società ricorrente ed in vista del raggiungimento di un accordo con quest’ultima, il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno:<br />	<br />
a) entro sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, il Comune di Firenze dovrà provvedere a proporre alla società ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da questa patito, una somma determinata secondo i principi di seguito esposti;<br />	<br />
b) il Comune dovrà verificare gli incassi ottenuti dalla società nel periodo che va dal 12 maggio 2005 alla data della riapertura integrale dell’esercizio seguita all’accoglimento dell’istanza cautelare (ciò tenendo conto che fino al 18 maggio 2005, a seguito dell’inibitoria totale dell’attività, gli incassi sono stati pari a zero), nonché quelli ottenuti dalla società stessa nel periodo corrispondente dell’anno precedente, e qualora questi ultimi siano stati maggiori, provvedere alla liquidazione della relativa differenza;<br />	<br />
c) la somma così determinata dovrà essere rivalutata anche in difetto di una specifica richiesta a tal proposito ad opera della ricorrente, in quanto, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, l’adeguamento dell’effettivo valore monetario al momento della decisione (rivalutazione) non esige alcuna specifica richiesta della parte, dovendo essere accordato anche d’ufficio, sulla base del solo fatto notorio dell&#8217;inflazione (Cass. civ., Sez. III, 24 giugno 2003, n. 10022);<br />	<br />
d) per quanto riguarda gli interessi, dovranno essere calcolati anno per anno sul valore della somma via via rivalutata nell’arco di tempo compreso tra l’evento dannoso e la liquidazione (v. Cass. civ., Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), senza che rilevi la circostanza che essi non hanno formato oggetto di una specifica domanda da parte della ricorrente, poiché la giurisprudenza (v. Cass. civ., Sez. III, 27 marzo 1997, n. 2745; id., 5 dicembre 1994, n. 10433) ha da tempo affermato che gli interessi legali sull’equivalente monetario del danno decorrono di diritto ed il giudice può attribuirli d’ufficio senza una specifica domanda della parte e senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, quando la parte stessa abbia chiesto il risarcimento integrale del danno;<br />	<br />
e) non dovrà essere liquidata alcuna somma a titolo di risarcimento del danno per il presunto discredito commerciale patito dalla società ricorrente, poiché il rapido accoglimento dell’istanza cautelare (per di più basato su elementi di fumus, oltre che di periculum) ha fatto sì che non fosse arrecato alcun significativo pregiudizio alla reputazione commerciale di detta società.<br />	<br />
Qualora il Comune e la ricorrente non raggiungano l’accordo sulla somma che, secondo i criteri ora illustrati, il primo deve pagare alla seconda, una volta scaduto il termine di cui al punto a), la società ricorrente potrà chiedere a questo Tribunale l’esecuzione della presente sentenza, per l’adozione delle misure consequenziali (nomina di un commissario ad acta, c.t.u., ecc.), salva la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per la valutazione dei fatti che hanno condotto alla medesima fase del giudizio.<br />	<br />
Per le ragioni che precedono, va dichiarata l’improcedibilità sulla domanda di annullamento delle ordinanze sindacali nn. 380/2005 e 395/2005, nonché su quella di declaratoria del diritto all’apertura del “Chili Cafè” anche dopo le ore 22.00; va invece accolta la domanda di condanna del Comune di Firenze al risarcimento del danno causato alla ricorrente per effetto delle suddette ordinanze, con le ulteriori statuizioni adottate ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 80/1998, che si sono poc’anzi esposte.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Seconda Sezione, così definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe:<br />	<br />
a) dichiara il ricorso improcedibile;<br />	<br />
b) accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente e per l’effetto condanna il Comune di Firenze al suddetto risarcimento, con i criteri e le modalità precisati in motivazione.<br />	<br />
Condanna il Comune di Firenze al pagamento di spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in € 3.000,00 (tremila/00) più I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché al rimborso del cd. contributo unificato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 5 marzo 2009, con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/04/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-4-2009-n-668/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.668</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.896</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-17-4-2009-n-896/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-17-4-2009-n-896/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.896</a></p>
<p>Pietro Morea – Presidente, Francesca Petrucciani – Estensore Associazione Aziende Italiane Cartelli e Arredi Pubblicitari –Aicap (avv. R.Chieffi) c. Provincia di Bari (avv.ti R. Dipierro e S. Minucci), Itersud s.p.a. (n.c.) sulla mancanza di legittimazione ad accedere agli atti relativi alla gestione delle strade pubbliche e al posizionamento dei cartelli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-17-4-2009-n-896/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.896</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-17-4-2009-n-896/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.896</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pietro Morea – Presidente, Francesca Petrucciani – Estensore<br /> Associazione Aziende Italiane Cartelli e Arredi Pubblicitari –Aicap (avv. R.Chieffi) c. Provincia di Bari (avv.ti R. Dipierro e S. Minucci),  Itersud s.p.a. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla mancanza di legittimazione ad accedere agli atti relativi alla gestione delle strade pubbliche e al posizionamento dei cartelli stradali in ambito provinciale in capo ad un&#8217;associazione nazionale che opera nel campo della pubblicità esterna e dell&#8217;arredo urbano</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Associazioni portatrici di interessi diffusi – Diritto – Limiti. 	</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Gestione delle strade pubbliche e posizionamento dei cartelli stradali in ambito provinciale – Provvedimenti – Accesso – Associazione nazionale che ha ad oggetto essenzialmente attività di formazione professionale, aggiornamento culturale nell’ambito della pubblicità esterna e dell’arredo urbano – Non è legittimata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi nella misura in cui si tratti di documenti che rivelino l&#8217;interesse ad un intervento inteso alla tutela della categoria professionale rappresentata, del tutto autonomo e non sovrapponibile rispetto all’interesse dei singoli soggetti appartenenti a tale categoria.	</p>
<p>2. Un’associazione nazionale che ha ad oggetto essenzialmente attività di formazione professionale, aggiornamento culturale nell’ambito della pubblicità esterna e dell’arredo urbano non è legittimata all’accesso a singoli provvedimenti delle pubbliche amministrazioni riguardanti la gestione delle strade pubbliche e il posizionamento dei cartelli stradali in ambito provinciale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
</b>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 170 del 2009, proposto da:<br />	<br />
<b>Associazione Aziende Italiane Cartelli e Arredi Pubblicitari -Aicap-</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Rossella Chieffi, con domicilio eletto presso l’avv. Rossella Chieffi in Bari, via P. Fiore 14; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Provincia di Bari </b>in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Rosa Dipierro e Sabatino Minucci, con domicilio eletto presso l’avv. Sabatino Minucci in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 29; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Itersud Spa</b>; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>dei provvedimenti impliciti di rigetto (ovvero di silenzio-rifiuto ex art. 25 della legge n. 241/90), con cui l’amministrazione resistente ha illegittimamente rifiutato l’accesso dei documenti amministrativi relativi al monitoraggio ed al censimento di alcune strade della Provincia di Bari, nonché dei documenti amministrativi relativi ad alcune ordinanze dirigenziali aventi ad oggetto l’installazione di segnali stradali sulle medesime strade;<br />	<br />
nonché per l’accertamento del diritto dell’Associazione ricorrente a detto accesso e per il conseguente ordine alla Provincia di Bari di esibire gli atti indicati nelle istanze presentate dalla stessa ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari in persona del Presidente;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 02/04/2009 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’A.I.C.A.P. &#8211; Associazione Aziende Italiane Cartelli e Arredi Pubblicitari &#8211; impugna il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di accesso presentate il 3 novembre 2008 alla Provincia resistente per ottenere una copia dei documenti amministrativi relativi al monitoraggio e al censimento di alcune strade in provincia di Bari e di diverse ordinanze dirigenziali aventi ad oggetto l’installazione di segnali stradali.<br />	<br />
L’associazione ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto all’accesso, con ordine alla Provincia di esibire gli atti indicati, deducendo la violazione ed omessa applicazione degli articoli 22 e 25 della legge n. 241 del 1990, la violazione dell’art. 24 Cost., l’eccesso di potere per illogicità manifesta, essendo l’accesso consentito per legge a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, così come la ricorrente, che rappresenta numerose società titolari di concessioni per l’installazione di impianti pubblicitari sulle strade situate nella Provincia.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione intimata deducendo l’inammissibilità del ricorso per tardività e difetto di legittimazione all’accesso e chiedendone il rigetto.<br />	<br />
All&#8217;udienza del 2 aprile 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso non è tardivo in quanto notificato il 2.1.2009, nel termine previsto dalla legge di giorni 30 dal perfezionamento del silenzio-rifiuto dell’amministrazione, a sua volta maturato decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’istanza.<br />	<br />
Quanto alla legittimazione all’accesso da parte della ricorrente, contestata dalla Provincia di Bari, la lettera b), comma 1 dell&#8217;articolo 22 della legge n. 241 del 1990 sul diritto di accesso indica per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l&#8217;accesso.<br />	<br />
Va osservato, al riguardo, che secondo la costante interpretazione della giurisprudenza amministrativa l&#8217;art. 22 comma 1 della. 7 agosto 1990 n. 241, pur riconoscendo il diritto di accesso agli atti della Pubblica amministrazione a «chiunque vi abbia interesse», non ha tuttavia introdotto alcun tipo di azione popolare, diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull&#8217;attività dell&#8217;amministrazione (CS, sez.IV, n.2293 del 29/4/2002); la titolarità di interessi diffusi non può mai giustificare un generalizzato e pluricomprensivo diritto alla conoscenza della documentazione amministrativa inerente qualsiasi attività pubblicistica che si riverberi economicamente sui cittadini (CS, sez.IV, n.3876 del 30/6/2003), ma unicamente quell&#8217;attività che sia in grado di investire direttamente gli interessi della categoria rappresentata dall’ente (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 11 gennaio 2005, n. 168) .<br />	<br />
La titolarità (o la rappresentatività) degli interessi diffusi non giustifica, quindi, un generalizzato e pluricomprensivo diritto alla conoscenza di tutti i documenti riferiti all&#8217;attività dell’ente; l’interesse all’accesso va provato, di volta in volta, considerando accuratamente tutti i concreti profili della richiesta di accesso e sulla base di un collegamento qualificato tra la posizione sostanziale dell’ente e la documentazione di cui si pretende la conoscenza (Cons. Stato sez. V, n. 127/2004).<br />	<br />
Con riferimento, in particolare, alle associazioni portatrici di interessi diffusi, deve evidenziarsi che gli enti in questione hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi nella misura in cui si tratti di documenti che rivelino l&#8217;interesse ad un intervento inteso alla tutela della categoria professionale rappresentata (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 16 gennaio 2008, n. 249), del tutto autonomo e non sovrapponibile rispetto all’interesse dei singoli soggetti appartenenti a tale categoria. <br />	<br />
La sussistenza di tale posizione qualificata deve essere corroborata dalla rappresentatività dell&#8217;associazione o ente esponenziale e dalla pertinenza dei fini statutari rispetto all&#8217;oggetto dell&#8217;istanza (Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 1998, n. 1683).<br />	<br />
Alla luce di tali principi deve rilevarsi, in primo luogo, che l’associazione ricorrente, secondo lo statuto, ha lo scopo di riunire gli enti italiani che operano nell’ambito della pubblicità esterna e dell’arredo urbano, onde “favorire lo sviluppo di iniziative destinate a promuovere la formazione e l’aggiornamento tecnico professionale degli associati e migliorare la collaborazione tecnico commerciale tra di loro, nonché la crescita del livello e del prestigio dell’intera categoria; tutelare gli interessi degli associati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di altre associazioni di categoria e promuovere, ove possibile, la mutualità tra gli associati; porre al centro della sua attività lo studio, il dibattito, l’aggiornamento culturale ed ambientale e la ricerca di nuovi e più moderni strumenti per la comunicazione della pubblicità esterna e l’arredo urbano; proporsi come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità coincidenti, anche solo parzialmente, con gli scopi dell’associazione; istituire e svolgere corsi….”. <br />	<br />
Dallo statuto emerge quindi che l’ente ha ad oggetto essenzialmente attività di formazione professionale, aggiornamento culturale e sviluppo della categoria a livello nazionale; non rientra in tale oggetto l’analisi e il monitoraggio dei singoli provvedimenti delle pubbliche amministrazioni con riferimento alla gestione delle strade pubbliche e al posizionamento dei cartelli stradali, attività che appare piuttosto rientrare nell’interesse della singola azienda pubblicitaria, anche considerato che l’associazione ricorrente opera su tutto il territorio nazionale e quindi non ha alcun tipo di radicamento specifico sul territorio provinciale. <br />	<br />
Né può sostenersi che la richiesta di esame delle ordinanze dirigenziali relative alle strade provinciali, oggetto del giudizio, rientri nella “tutela degli interessi degli associati nei confronti delle pubbliche amministrazioni”: si tratta infatti di una dicitura generica alla quale, se correttamente riguardata nel contesto delle altre attività ricomprese nell’oggetto dell’associazione come delineato dallo statuto, va attribuito il significato di rappresentanza in senso ampio degli interessi della categoria nei confronti degli enti pubblici; non può, invece, interpretarsi tale espressione come comprensiva anche di attività di esame di provvedimenti specifici relativi alla situazione di determinate strade provinciali su tutto il territorio nazionale, poiché in tal modo perderebbe completamente di significato la delimitazione dell’oggetto “sociale” effettuata dallo statuto. <br />	<br />
Infine non è stata nemmeno documentata una pregressa corrispondenza tra l’ente ricorrente e la provincia che potesse fondare un riconoscimento della legittimazione da parte dell’ente pubblico sulla base dell’attività già in concreto svolta.<br />	<br />
Deve quindi concludersi che l’ente ricorrente non possa vantare la legittimazione all’accesso agli atti indicati, con conseguente rigetto del ricorso.<br />	<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:<br />	<br />
rigetta il ricorso;<br />	<br />
condanna A.I.C.A.P. – Associazione Aziende Italiane Cartelli e Arredi Pubblicitari &#8211; alla rifusione in favore della Provincia di Bari delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 02/04/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Pietro Morea, Presidente<br />	<br />
Antonio Pasca, Consigliere<br />	<br />
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/04/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-17-4-2009-n-896/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.896</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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