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	<title>17/4/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>17/4/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2008 n.10102</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-17-4-2008-n-10102/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-17-4-2008-n-10102/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2008 n.10102</a></p>
<p>Pres. Vitrone &#8211; Rel. Del Core &#8211; P.M. AbbrittiGenco (avv.ti Salvatori, Pitruzzella) c. Assessorato Regionale Beni Culturali Ambientali Regione Siciliana (Avvocatura Generale dello Stato) il vincolo archeologico deve essere considerato come assoluto quando incide sull&#8217;intera area e va considerato ai fini del calcolo del valore del terreno oggetto di esproprio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-17-4-2008-n-10102/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2008 n.10102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-17-4-2008-n-10102/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2008 n.10102</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vitrone &#8211; Rel. Del Core &#8211; P.M. Abbritti<br />Genco (avv.ti Salvatori, Pitruzzella) c. Assessorato Regionale Beni Culturali Ambientali Regione Siciliana (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>il vincolo archeologico deve essere considerato come assoluto quando incide sull&#8217;intera area e va considerato ai fini del calcolo del valore del terreno oggetto di esproprio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per p.u. – Vincolo archeologico – Natura conformativa – Valore del bene – Incide.</p>
<p>2.  Espropriazione per p.u. – Vincolo archeologico – Esteso all’intera area – Vincolo inderogabile.</p>
<p>3.  Espropriazione per p.u. – Suoli non edificatori – Valutazione – Valore agricolo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il vincolo archeologico ha natura conformativa e non espropriativa e pertanto incide sul valore di mercato del bene ai fini del calcolo dell’indennizzo.</p>
<p>2. Il vincolo archeologico deve considerarsi assoluto ai fini di valutazione del valore dei terreni nei casi in cui si correli al luogo nel suo complesso, quale sede di una pluralità di reperti testimonianti uno specifico assetto storico di insediamento.</p>
<p>3. I suoli non edificatori, anche se aventi utilizzazione diversa da quella agricola, vanno valutati con i criteri previsti per i  terreni agricoli.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il vincolo archeologico deve essere considerato come assoluto quando incide sull’intera area e va considerato ai fini del calcolo del valore del terreno oggetto di esproprio</span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2008 n.3305</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-4-2008-n-3305/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-4-2008-n-3305/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2008 n.3305</a></p>
<p>Pres. Savo Amodio, Rel. PolitiDe.Co. s.r.l. (Avv.ti M. Mazzone e C. Loria) c.Ministero degli Affari Esteri (Avv.St.) è legittima la partecipazione dell&#8217;A.T.I. costituenda, il cui progettista, nominato ex art.19 L. n. 109/1994, abbia omesso di sottoscrivere l&#8217;offerta ed è illegittima la clausola del bando che gli imponga tale sottoscrizione 1.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-4-2008-n-3305/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2008 n.3305</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Savo Amodio, Rel. Politi<br />De.Co. s.r.l. (Avv.ti M. Mazzone e C. Loria)	c.Ministero degli Affari Esteri (Avv.St.)</span></p>
<hr />
<p>è legittima la partecipazione dell&#8217;A.T.I. costituenda, il cui progettista, nominato ex art.19 L. n. 109/1994, abbia omesso di sottoscrivere l&#8217;offerta ed è illegittima la clausola del bando che gli imponga tale sottoscrizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della PA – Offerta – Appalto integrato – A.T.I. costituenda – Progettista ex art.19 L. n. 109/1994 – Sottoscrizione – Omissione &#8211;  Legittimità &#8211; Ragioni																																																																																												</p>
<p>2. Contratti della PA – Bando – Appalto integrato – Progettista– Sottoscrizione – Obbligo – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	E’ legittima la partecipazione alla gara per la progettazione esecutiva ed i lavori di completamento  di un’opera pubblica, della costituenda associazione temporanea di imprese il cui progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo, nominato ai sensi dell’art.19 comma 1-ter della L. n. 109/1994 (ora abrogato dall’art. 256 del D.Lgs. n. 163/06), non abbia sottoscritto l’offerta. Infatti, la regola contenuta nell’art. 13 della L. n. 109/94 che impone a tutte le imprese che entreranno a far parte dell’associazione di sottoscrivere l’offerta, non può essere estesa all’ipotesi di “appalto integrato” in cui sia consentito associare ad un’impresa singola e/o ad un raggruppamento (costituito o costituendo), un professionista incaricato dello svolgimento dell’attività di progettazione, in quanto quest’ultimo non entra a far parte del raggruppamento,  non assume alcuna responsabilità relativamente alla presentazione dell’offerta e non assume la qualità di concorrente, né quella di titolare del rapporto contrattuale con l’Amministrazione in caso di aggiudicazione.																																																																																												</p>
<p>2.	E’ illegittima la clausola del bando che prescriva all’impresa concorrente la firma dell’offerta da parte non dei soli progettisti formalmente associati ma anche di quelli dalla stessa indicati al fine di avvalersi della loro attività ex art. 19, comma 1, lett. b) e comma 1-ter della L. n. 109/1994, in quanto priva di giustificazione logica, stante la responsabilità del solo appaltatore nei riguardi della stazione appaltante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è legittima la partecipazione dell’A.T.I. costituenda, il cui progettista, nominato ex art.19 L. n. 109/1994, abbia omesso di sottoscrivere l’offerta ed è illegittima la clausola del bando che gli imponga tale sottoscrizione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1907 Reg. Ric.<br />
Anno 2003</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
Sezione I</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>sul ricorso n. 1907 del 2003, proposto da<br />
<b>DE.CO. s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Mazzone e Cesare Loria, presso lo studio del primo elettivamente domiciliata, in Roma, via Giovanni Antonelli n. 45</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero degli Affari Esteri</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>ARCAS S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gianfranco Tobia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, viale Mazzini n. 11</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	del provvedimento con il quale è stata disposta l’aggiudicazione all’ARCAS S.p.A., in associazione temporanea con le imprese Guerini e Vedelago, dell’appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di completamento del terzo piano dell’Ambasciata d’Italia a Berlino;<br />	<br />
&#8211;	del verbale di gara, nella parte in cui la predetta associazione è stata ammessa alla gara;<br />	<br />
&#8211;	nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata e della predetta parte controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 2 aprile 2008 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Con bando del 18 ottobre 2002 il Ministero degli Affari Esteri ha indetto una gara per l’affidamento dell’appalto relativo alla progettazione esecutiva ed ai lavori di completamento del terzo piano dell’Ambasciata italiana a Berlino.<br />
Nell’osservare come l’incanto come sopra indetto avesse ad oggetto un appalto integrato ex art. 19, comma 1, lett. b), della legge 109/1994, assume parte ricorrente che la costituenda associazione temporanea di imprese ARCAS – Guerrini – Vedelago avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto la relativa offerta economica non era stata sottoscritta da tutti i componenti della stessa ATI.<br />
Insorge ora parte ricorrente avverso l’aggiudicazione, comunicata con nota del 24 gennaio 2003, e rassegna i seguenti argomenti di censura:<br />
Violazione dell’art. 13, comma 5, della legge 11 febbraio 1994 n. 109. Violazione della par condicio fra i concorrenti, effetti della violazione sia sul piano formale che sul piano sostanziale.<br />
Ribadisce parte ricorrente che l’offerta economica, laddove presentata da una costituenda associazione temporanea di imprese, debba essere necessariamente sottoscritta da tutti i componenti della stessa, come previsto dalla normativa di riferimento e nella fattispecie ribadito dalla prescrizione dettata al punto 10 del bando di gara.<br />
Tale obbligo, secondo parte ricorrente, non avrebbe carattere meramente formale, ma sarebbe preordinato a garantire l’assunzione di responsabilità – quanto all’offerta economica – in capo a tutti i soggetti componenti della costituenda ATI: per l’effetto assumendosi che la mancata osservanza di siffatta prescrizione comporti una violazione del principio della par condicio.<br />
Conclude parte ricorrente insistendo per l&#8217;accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.<br />
Sollecita ulteriormente parte ricorrente il riconoscimento del pregiudizio asseritamente sofferto a seguito dell&#8217;esecuzione dell&#8217;atto impugnato, con riveniente accertamento del danno (in misura pari al 10% dell’importo dei lavori al netto del ribasso offerto dalla ricorrente) e conseguente condanna dell&#8217;Amministrazione intimata alla liquidazione della somma a tale titolo spettante.<br />
L&#8217;Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l&#8217;infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell&#8217;impugnativa.<br />
Analoghe considerazioni sono state esposte dalla controinteressata ARCAS S.p.A., parimenti costituitasi in giudizio.<br />
La domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dell&#8217;atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale respinta con ordinanza n. 1240, pronunziata nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2003.<br />
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 2 aprile 2008.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>Come indicato in narrativa, assume parte ricorrente l’illegittimità della partecipazione alla gara del controinteressato raggruppamento costituito fra ARCAS S.p.a e G. Guerrini Costruzioni Generali S.p.A., in quanto l’offerta economica da quest’ultimo presentata – in ragione della quale è stata disposta, in favore dello stesso, l’aggiudicazione della procedura di selezione – non sarebbe stata sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti all’associazione temporanea di imprese.<br />
L’indagine rimessa al Collegio a fronte delle censure proposte con il mezzo di tutela all’esame non può non prendere avvio dall’individuazione della connotazione – e composizione – del raggruppamento (odierno controinteressato) proclamato aggiudicatario della gara per la progettazione esecutiva ed i lavori di completamento del terzo piano dell’Ambasciata d’Italia a Berlino.<br />
Con atto notarile in data 10 dicembre 2002 l’Impresa Gastone Guerrini Costruzioni Generali S.p.A. ed ARCAS S.p.A. hanno:<br />
&#8211;	dichiarato l’intendimento di riunirsi in associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 13 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni e degli artt. 93 e seguenti del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 per la realizzazione delle opere di cui all’anzidetto appalto;<br />	<br />
&#8211;	di associare, ai sensi dell’art. 19, comma 1-ter, della stessa legge 109/1994, l’ing. Silvano Vedelago (libero professionista qualificato ai sensi della citata normativa) per la redazione del progetto esecutivo;<br />	<br />
&#8211;	di nominare capogruppo, a tutti gli effetti, ARCAS S.p.A.<br />	<br />
Ciò preliminarmente osservato, si rileva come l’art. 10 del bando di gara prevedesse l’ammissione alla procedura di selezione dei “concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 … costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed e-bis), ai sensi degli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. 554/1999, associate a professionista qualificato ai sensi dell’art. 19, comma 1-ter, in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dagli artt. 51 e 52 del medesimo D.P.R. 554/1999 e dall’art. 12 del D.Lgs. 157 del 1995, ovvero da imprese che intendano riunirsi e consorziarsi ai sensi dell’art 13, comma 5, della legge 109/94 … associate a professionista qualificato ai sensi dell’art. 19, comma 1-ter …”.<br />
Quanto alla disciplina di riferimento, va rammentato che l’art. 13, comma 5, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (sostituito dall&#8217;articolo 9, comma 24 della legge 18 novembre 1998, n. 415.) stabiliva che “è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all&#8217; articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l&#8217;offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l&#8217;impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti”.<br />
Il successivo art. 19, comma 1-ter (aggiunto dall&#8217;articolo 7 della legge 1 agosto 2002, n. 166) prevedeva che “l’appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l&#8217;ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell&#8217;importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione”.<br />
Le anzidette disposizioni (ora abrogate dall’art. 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ma ratione temporis operanti quanto alla dedotta controversia) postulano:<br />
&#8211;	senz’altro che l’offerta, ove presentata da un raggruppamento costituendo, debba essere sottoscritta da tutte le imprese che entreranno a far parte dell’associazione (e ciò in quanto, mancando allo stato un soggetto che rivesta la qualità di mandatario, l’imputazione degli effetti giuridici e la responsabilità per la presentazione dell’offerta stessa deve far capo, unitariamente ed indistintamente, a tutti coloro che si propongano di costituire un’ATI);<br />	<br />
&#8211;	ma che, laddove si sia in presenza di un appalto “integrato” e, conseguentemente, sia consentito associare ad un’impresa singola e/o ad un raggruppamento (costituito e/o costituendo) un professionista incaricato dello svolgimento dell’attività di progettazione, la regola sintetizzata al precedente alinea non trova ulteriore espansione.<br />	<br />
Ciò in quanto il professionista non entra a far parte del raggruppamento (costituendo), ma il relativo ambito funzionale e di responsabilità è astretto nei limiti dell’incarico di progettazione al medesimo affidato dalle imprese raggruppande; non assumendo conseguentemente il professionista stesso alcuna responsabilità – relativamente alla presentazione dell’offerta – diversa e/o ulteriore rispetto a quella strettamente inerente alla prestazione (predisposizione dell’elaborato progettuale) al medesimo demandata.<br />
Se, quindi, il tenore letterale della disposizione di cui al citato art. 13 (laddove si stabilisce che “l&#8217;offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi”) non autorizza alcuna opzione ermeneutica volta ad ampliarne il contenuto dispositivo anche a soggetti (quali i professionisti incaricati della progettazione) che non rivestono qualità “imprenditoriale” (e che non entreranno, in quanto tali, a far parte del costituendo raggruppamento), anche la ratio della disposizione all’esame esclude che possa pervenirsi all’accoglimento della prospettazione esplicitata dalla ricorrente.<br />
Nell’appalto integrato di cui all&#8217;art. 19 della legge 109/1994, infatti, assume qualità di “concorrente” il solo appaltatore che (individualmente o in forma associata, ancorché costituenda) partecipa alla gara, il quale deve dimostrare nell’offerta il possesso dei requisiti professionali previsti dal bando per la redazione del progetto esecutivo, e ciò anche mediante l&#8217;eventuale ricorso a professionisti esterni; con la conseguenza che, a differenza delle gare per incarichi di progettazione, i progettisti non assumono la qualità di concorrenti, né quella di titolari del rapporto contrattuale con l’Amministrazione in caso di eventuale aggiudicazione, trattandosi di semplici collaboratori esterni delle imprese partecipanti alla gara.<br />
Nel rammentare come conclusioni omogenee a quelle precedentemente esposte siano già state da questo Tribunale affermate (si confronti, in termini, la sentenza n. 2394 del 19 marzo 2007, resa dalla Sezione II, nella quale si afferma l’illegittimità della clausola del bando di gara che prescriva all’impresa concorrente la firma dell’offerta da parte non dei soli progettisti formalmente associati, ma anche di quelli dalla stessa indicati al fine di avvalersi della loro attività, ex art. 19, comma 1, lett. b) e comma 1-ter della legge 109/1994, in quanto tale clausola determina è priva di giustificazione logica, stante la responsabilità del solo appaltatore nei riguardi della stazione appaltante, ex art. 19, comma 1-ter, della citata legge), deve conclusivamente escludersi che le proposte doglianze rivelino condivisibili profili di fondatezza.<br />
L’impugnativa all’esame deve, conseguentemente, essere respinta; tuttavia rilevando il Collegio la presenza di giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I –respinge il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2008, con l’intervento dei seguenti magistrati:<br />
Antonino SAVO AMODIO – Presidente<br />
Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore<br />
Roberto CAPONIGRO – Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-4-2008-n-3305/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2008 n.3305</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2008 n.40</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-4-2008-n-40/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-4-2008-n-40/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-4-2008-n-40/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2008 n.40</a></p>
<p>Pres. P.Turco; Est. M. Filippi Allsystem S.p.A. &#8211; Filiale Operativa di Aosta (avv. M. Bali&#8217;) c/ Associazione Forte di Bard per la Valorizzazione del Turismo Culturale del Forte di Bard (avv.ti F. Fantini ed A. Favre) e nei confronti di Diver S.r.l. (avv.ti A. Giunti e Carta) sulla qualificazione come</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P.Turco; Est. M. Filippi<br /> Allsystem S.p.A. &#8211; Filiale Operativa di Aosta (avv. M. Bali&#8217;) c/ Associazione Forte di Bard per la Valorizzazione del Turismo Culturale del Forte di Bard (avv.ti F. Fantini ed A. Favre) e nei confronti di Diver S.r.l. (avv.ti A. Giunti e Carta)</span></p>
<hr />
<p>sulla qualificazione come organismo di diritto pubblico dell&#8217;Associazione Forte di Bard per la Valorizzazione del Turismo Culturale del Forte di Bard</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Scelta del contraente – Organismo di diritto pubblico – Qualificazione – Requisito teleologico – Estremi.</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti della p.a. – Scelta del contraente &#8211; Organismo di diritto pubblico – dall’Associazione Forte di Bard per la Valorizzazione del Turismo Culturale del Forte di Bard – È tale – Giurisdizione del G.A. &#8211; Sussiste.</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Gara – Assegnazione dei punteggi – Valutazione di un elemento tecnico non previsto dalla lettera d’invito e stabilito dopo l’apertura delle buste – Illegittimità – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini della qualificazione di un ente come organismo di diritto pubblico, il requisito relativo all’essere “istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale”, postula una duplice verifica, concernente, in primo luogo, l’elemento positivo – il carattere generale del fine perseguito – e, in secondo luogo, l’elemento negativo – il carattere non industriale o non commerciale del fine stesso (1); il requisito teleologico deve essere accertato in base alle disposizioni statutarie, le quali devono condurre ad escludere che l’attività dell’organismo sia guidata da considerazioni esclusivamente economiche e che i fini perseguiti siano suscettivi di soddisfacimento mediante attività di produzione o scambio di beni o servizi connotata da imprenditorialità o scopo di lucro. (2)<br />
2. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere di una procedura di affidamento di un servizio in economica, mediante cottimo fiduciario, indetta dall’Associazione Forte di Bard per la Valorizzazione del Turismo Culturale del Forte di Bard; tale ente, infatti, costituisce un organismo di diritto pubblico, ricorrendo tutte le condizioni previste 3, comma 26, del Codice dei contratti pubblici per siffatta qualificazione, dal momento che tale organismo: a) è dotato di personalità giuridica (essendo iscritto nel registro delle persone giuridiche); b) è sottoposto ad influenza pubblica (ai sensi dello statuto, più della metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione è di designazione pubblica); c) persegue finalità di carattere generale prive di del carattere industriale o commerciale (in quanto lo statuto della Associazione evidenzia che scopo esclusivo di essa è &#8211; ai sensi dell’articolo 4 St. – la “valorizzazione storica, culturale, monumentale del Forte e de Borgo di Bard e dell’area afferente”, senza finalità di lucro (ancora articolo 4 St.) e che “i saldi attivi risultanti dal bilancio consuntivo e le riserve non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci, salvo diverse disposizioni di legge”). (3)</p>
<p>3. E’ illegittima l’aggiudicazione di un appalto ove la Commissione abbia valutato le offerta tecnica in base ad un criterio di valutazione, attinente alla natura del servizio, non indicato nella disciplina di gara e stabilito successivamente all’apertura delle buste (nella specie, l’elemento di valutazione dei “principali servizi di vigilanza armata e trasporto valori, con il rispettivo importo e destinatario, prestati nei tre anni antecedenti” era stato integrato dalla Commissione dalla considerazione preferenziale dei servizi prestati nei confronti di soggetti gestori di edifici o siti monumentali) (4)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1 &#8211; 3) Sulla verifica da compiere ai fini dell’accertamento del requisito “teleologico” dell’organismo di diritto pubblico, v. l’immediato precedente dello stesso T.A.R., ispirato ai medesimi canoni ermeneutici: T.A.R. VALLE D&#8217;AOSTA &#8211; AOSTA &#8211; Sentenza 15 novembre 2007 n. 140, in questa rivista, con nota di richiami, che ha escluso la qualifica di organismo di diritto pubblico in capo a Casinò la Vallée S.p.A.. <br />
In argomento, tra le più recenti, hanno ravvisato i requisiti dell’organismo di diritto pubblico, CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 19 luglio 2007 n. 4060, circa l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici Odontoiatri; T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 30 luglio 2007 n. 7283, circa la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, con nota critica di G. Di Chio, La natura e qualificazione di organismo di diritto pubblico sono estranee alle fondazioni bancarie: fraintendimenti ed equivoci in ordine alla nozione di bisogni di interesse generale e di controllo; CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 23 agosto 2006 n. 4959, circa il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA) S.p.a., con ampio commento di L. Soverino, Enti privati non riconosciuti, organismo di diritto pubblico e gestione dei pubblici servizi (riflessioni a margine della decisione Consiglio di Stato, Sez. V, 23 agosto 2006, n. 4959); CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; Ordinanza 15 maggio 2006 n. 11088, circa Inarcassa; CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 23 gennaio 2006 n. 182, circa la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti, tutte in questa rivista.<br />
T.A.R. FRIULI-VENZIA GIULIA &#8211; Sentenza 26 ottobre 2006, n. 698, ha qualificato organismo di diritto pubblico EXE S.p.a., rilevando che tale organismo persegue “finalità di tipo pubblicistico e di perseguimento di criteri di economicità per i cittadini” e che in conseguenza di ciò potrà nel corso della propria attività di impresa “ astenersi dal ricercare il massimo profitto e ….. praticare prezzi, imporre tariffe e richiedere corrispettivi inferiori a quelli correnti di mercato…” <br />
T.A.R. LOMBARDIA – MILANO &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 15 febbraio 2007, n. 266, ha escluso la qualifica di organismo di diritto pubblico in capo alla S.E.A. Società di gestione sistema aeroportuale milanese. Tale pronuncia ha richiamato, Corte di Giustizia della Comunità Europea, sez. V, 22 maggio 2003, n. C-18/01, ove si afferma che ai fini dell’accertamento dell’elemento negativo del carattere non commerciale o industriale del bisogno di carattere generale perseguito dall’ente, spetta al giudice nazionale valutare le circostanze nelle quali [tale] società è stata costituita e le condizioni in cui essa esercita la propria attività, tra cui, in particolare, l’assenza dello scopo principalmente lucrativo, la mancata assunzione di rischi connessi a tale attività, nonché l’eventuale finanziamento pubblico all’attività in esame”, ponendo l’accento “nella identificazione del carattere “non industriale o commerciale” con “l’assenza dello scopo principalmente lucrativo”. (nella fattispecie, il Collegio milanese ha osservato che, “Così inteso il carattere non industriale o commerciale è difficilmente predicabile nei confronti di SEA s.p.a., per il suo intrinseco carattere imprenditoriale e connesso scopo di lucro, peraltro reso palese già dalla legge n. 194 del 1962 (che si occupa del corrispettivo di SEA per la sua attività) fino alla Convenzione del 4 settembre 2001, che dedica specifica e puntuale attenzione al tema dei proventi spettanti a SEA.”; il T.A.R. LOMBARDIA ha anche sottolineato che allo “stesso risultato si giunge abbracciando una valutazione in concreto del criterio della non industrialità o commercialità, che abbia riguardo cioè alla “attività d’impresa di volta in volta posta in essere” (TAR Lombardia, Milano, 20 agosto 1998, n. 1955). Infatti, e a fortiori, la concreta attività per la quale SEA s.p.a. ha indetto la selezione per cui è causa rientra certamente in una nozione di attività avente rilievo economico e commerciale, corroborando quindi la soluzione della mancanza del requisito negativo del carattere non industriale o commerciale della finalità perseguita da SEA.”).<br />
Sul requisito teleologico, in particolare sulla necessità che la disamina dello statuto porti ad escludere che l’attività dell’organismo sia guidata da considerazioni esclusivamente economiche e che i fini perseguiti siano suscettivi di soddisfacimento mediante attività di produzione o scambio di beni o servizi connotata da imprenditorialità o scopo di lucro, il Collegio richiama CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE – Sentenze 4 maggio 2006, n. 10218<br />
Tale pronuncia ha escluso la natura di organismo di diritto pubblico in capo a Grandi Stazioni S.p.A., sottolineando “che devono intendersi per &#8220;bisogni di interesse generale&#8221;, a fini individuativi dell&#8217;organismo in parola, quelli riferibili ad una collettività di soggetti, di ampiezza e contenuto tali da giustificare appunto la creazione di apposito organismo, sottoposto all&#8217;influenza dominante dell&#8217;autorità pubblica, deputato alla loro soddisfazione. E che non abbiano, per altro, carattere commerciale e industriale nel senso che non devono essere suscettivi detti bisogni di soddisfacimento mediante attività di produzione o scambio di beni o servizi connotata da imprenditorialità o scopo di lucro (cfr. S.U. n. 97/2000; 2637/06, ex plurimis).”. <br />
In motivazione, sono state richiamate anche CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE – Ordinanza 8 febbraio 2006, n. 2637, in questa rivista, che ha qualificato organismo di diritto pubblico la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e Sentenza 4 aprile 2000, n. 97, che ha escluso tale qualifica in capo all’Ente autonomo Fiera internazionale di Milano.<br />
(4) V. sulla necessità che qualsiasi attività del seggio di gara diretta all’introduzione di elementi di specificazione e puntualizzazione dei criteri generali di valutazione enucleati in sede di bando di gara o di lettera invito, sia compiuta prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, v. CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 20 dicembre 1999 n. 2117, in questa rivista. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla qualificazione come organismo di diritto pubblico dell&#8217;Associazione Forte di Bard per la Valorizzazione del Turismo Culturale del Forte di Bard</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />
Sezione Unica</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 14 del 2008, proposto da:<br />
<b>ALLSYSTEM S.P.A. &#8211; FILIALE OPERATIVA DI AOSTA</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimo Bali&#8217;, presso il cui studio, in Aosta, via Lucat, 2/A, ha eletto domicilio;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD PER LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO CULTURALE DEL FORTE DI BARD</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Fantini ed Alessandra Favre, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;</p>
<p>nei confronti di</p>
<p><b>DIVER S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Giunti e Indra Carta, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Aosta, piazza della Repubblica, 7;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; del verbale 22 novembre 2007 di aggiudicazione provvisoria, alla società Diver S.r.l., della gara informale per l&#8217;affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, del servizio di vigilanza interna e di ispezione esterna del Forte di Bard e di alcun<br />
&#8211; di ogni altro atto comunque connesso;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Associazione Forte di Bard per la Valorizzazione del Turismo Culturale del Forte di Bard;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Diver S.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visto l&#8217;art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 marzo 2008 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. – Si espone in fatto nel ricorso che in data 8 novembre 2007 la società Allsystem S.p.A. è stata invitata – dalla “Associazione Forte di Bard per la Valorizzazione del Turismo Culturale del Forte di Bard” (di seguito: Associazione) &#8211; ad una gara informale per l’affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, del servizio di vigilanza interna e di ispezione esterna del Forte e di alcuni edifici del borgo di Bard, di prelievo e di versamento dei valori di cassa della biglietteria del museo e della cassa automatica del parcheggio, per il periodo 8 gennaio 2008-7 gennaio 2009.<br />
La lettera di invito – che conteneva l’indicazione dei requisiti di partecipazione e di prestazione del servizio – specificava che la gara sarebbe stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, “sulla base dei seguenti criteri e relativi fattori ponderali:<br />
1. prezzo dell’offerta economica: ponderato al 70 %;<br />
2. valutazione dell’offerta tecnica: ponderato al 30 %”.<br />
Quanto all’offerta tecnica, la lettera di invito precisava che il relativo punteggio “si ricava attribuendo discrezionalmente e motivatamente un coefficiente compreso tra 0 e 1 ed espresso in valori centesimali, a ciascuno degli elementi di cui essa si compone, così come riportati nello sottostante tabella. Il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta”.<br />
La tabella indicava i seguenti elementi:<br />
1. principali servizi prestati negli ultimi tre anni;<br />
2. organico del personale;<br />
3. esperienza maturata dal personale assegnato alla funzione di vigilanza;<br />
4. modalità organizzative e attrezzature impiegate nel servizio offerto.<br />
In data 28 novembre 2007 il responsabile del procedimento comunicava alla Allsystem S.p.A. che la Commissione giudicatrice – valutate le uniche due offerte pervenute &#8211; il 22 novembre 2007 aveva proclamato aggiudicataria provvisoria della gara la ditta Diver s.r.l, alla cui offerta era stato attribuito un punteggio finale di punti 95,01/100, di poco superiore a quello attribuito all’offerta dell’altra concorrente (94,50/100).<br />
Con il ricorso in epigrafe la società Allsystem S.p.A. – acquisita la documentazione relativa all’offerta presentata dalla controinteressata – ha impugnato, insieme a tutti gli atti presupposti, il verbale di aggiudicazione provvisoria approvato dalla Commissione di Gara.<br />
Avverso tale provvedimento la ricorrente deduce violazione, sotto profili diversi, delle prescrizioni della lettera di invito, con riguardo in particolare a quanto stabilito in ordine agli elementi di composizione dell’offerta tecnica.</p>
<p>2. – L’Associazione si è costituita in giudizio sostenendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.<br />
Si è costituita anche la controinteressata Diver S.r.l che – oltre a contestare le censure formulate con l’impugnativa – ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l’annullamento del verbale di aggiudicazione provvisoria nella parte in cui non esclude dalla gara la società ricorrente.</p>
<p>3. – All’udienza del 12 marzo 2008 la causa è stata ampiamente discussa e trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. – Oggetto del ricorso all’esame è l’aggiudicazione alla Diver S.r.l. della gara informale per l’affidamento del servizio di vigilanza interna e di ispezione esterna del Forte di Bard e di alcuni edifici del borgo di Bard, nonché del servizio di prelievo e di versamento dei valori di cassa della biglietteria del museo e della cassa automatica del parcheggio del forte (per il periodo gennaio 2008-gennaio 2009).</p>
<p>2. – Va subito esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata – con riguardo tanto al ricorso principale, quanto a quello incidentale – dalla resistente Associazione.<br />
L’eccezione muove dalla premessa che l’Associazione &#8211; i cui soci fondatori sono la Regione Valle d’Aosta, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (con la società Finaosta S.p.A. nella veste di socio sostenitore ed onorario, senza obbligo contributivo) – è soggetto di diritto privato costituito nelle forme di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile.<br />
Tale Associazione – secondo la tesi della resistente &#8211; non integra la figura di “amministrazione aggiudicatrice”, così come definita dall’art. 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), con la conseguenza che nella fattispecie non c’è obbligo di applicare la normativa comunitaria o comunque di rispettare i procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.<br />
Si sostiene in particolare che l’Associazione non solo non è annoverabile tra le “amministrazioni delle Stato”, gli “enti pubblici territoriali”, gli “altri enti pubblici non economici” e le “associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”; ma nemmeno è riconducibile alla figura dell’organismo di diritto pubblico. Infatti – tenuto conto delle concrete modalità di esercizio dell’attività associativa – deve escludersi che tale soggetto sia “istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale”.<br />
Da qui, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p>3. – L’eccezione non è fondata.<br />
Nella specie ricorrono infatti tutti i requisiti per ritenere che l’ Associazione resistente sia organismo di diritto pubblico.</p>
<p>3.a – Il dato normativo di riferimento è l’articolo 3, comma 26, del Codice dei contratti pubblici che – richiamando quasi testualmente quanto disposto dall’art. 1, paragrafo 9, della Direttiva Comunitaria n. 18/2004 e la nozione già recepita nel nostro ordinamento dalla disciplina dei diversi settori dell’appalto pubblico (art. 1, comma 3, lett. b, del d. lgs. 24 luglio 1992, n. 358; art. 2, comma 6, lett. a, della legge 11 febbraio 1994, n. 109; art. 2, comma 1, lett. a, del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 157) – definisce organismo di diritto pubblico “qualsiasi organismo, anche in forma societaria:<br />
&#8211; istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; <br />
&#8211; dotato di personalità giuridica;<br />
&#8211; la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di d<br />
I tre requisiti – come chiarito dalla giurisprudenza – hanno carattere cumulativo (Corte di Giust., CE, 15 gennaio 1998, C-44/96, Mannesmann Anlagenbau Austria; Cass. Civ., S. U., 4 aprile 2000, n. 97).</p>
<p>3.b – Nessun dubbio – è la stessa Associazione resistente a darne atto nella memoria &#8211; che, con riguardo al caso di specie, sussistano i requisiti della personalità giuridica e della sottoposizione ad influenza pubblica: va infatti osservato che tale soggetto è iscritto nel Registro delle Persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; inoltre, come si ricava dallo statuto (articolo 21), più della metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione è di designazione pubblica.</p>
<p>3.c. – Ma nemmeno possono esservi dubbi con riguardo alla sussistenza del requisito teleologico.<br />
Secondo l’interpretazione giurisprudenziale che si è venuta consolidando, tale accertamento richiede una duplice verifica, concernente in primo luogo l’elemento positivo – il carattere generale del fine perseguito – e in secondo luogo l’elemento negativo – il carattere non industriale o non commerciale del fine stesso.<br />
La lettura dello Statuto della Associazione evidenzia la sussistenza del requisito teleologico con riguardo ad entrambi gli elementi che ne compongono l’endiadi.<br />
Scopo esclusivo dell’ Associazione &#8211; ai sensi dell’articolo 4 – è la “valorizzazione storica, culturale, monumentale del Forte e de Borgo di Bard e dell’area afferente”.<br />
Lo Statuto precisa poi che l’ Associazione “non ha finalità di lucro” (ancora articolo 4) e che “i saldi attivi risultanti dal bilancio consuntivo e le riserve non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci, salvo diverse disposizioni di legge” (articolo 14).<br />
Il contenuto di queste disposizioni è sufficiente ad escludere che l’attività dell’Associazione sia guidata da considerazioni esclusivamente economiche e che i fini perseguiti siano “suscettivi. . . di soddisfacimento mediante attività di produzione o scambio di beni o servizi connotata da imprenditorialità o scopo di lucro”; il che &#8211; secondo la giurisprudenza &#8211; non consente di considerare sussistente il carattere commerciale e industriale della descritta attività (Cass. Civ., S.U. 4 maggio 2006, n. 10218; v. anche 8 febbraio 2006, n. 2637; 4 aprile 2000, n. 97). <br />
L’Associazione è dunque organismo di diritto pubblico, e come tale va qualificata “Amministrazione aggiudicatrice”, tenuta a seguire le procedure di evidenza pubblica nell’affidamento del servizio di cui è causa. <br />
Ne consegue la giurisdizione del giudice amministrativo in applicazione di quanto disposto dall’art. 6 della legge 21 luglio 2000, n. 205, ai sensi del quale “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all&#8217;applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale”.</p>
<p>4. – Con una seconda eccezione si deduce l’inammissibilità del ricorso principale per violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale: l’Associazione resistente sostiene che, attraverso l’impugnazione del verbale di aggiudicazione, la società ricorrente intenderebbe in realtà ottenere l’attribuzione del punteggio utile all’affidamento del servizio – pur a fronte di un criterio di aggiudicazione non automatico – e la sostituzione dei giudizi tecnici espressi dalla Commissione giudicatrice, giudizi che sono invece sottratti al controllo del giudice amministrativo.<br />
Ad escludere la fondatezza dell’eccezione è sufficiente l’esame delle censure proposte &#8211; la violazione, sotto profili diversi, delle prescrizioni della lex specialis – che rientrano nelle ipotesi di vizi di legittimità, sindacabili quindi dal giudice amministrativo; in particolare, come si dirà al successivo punto 6, la società ricorrente sostiene che la Commissione ha introdotto un nuovo requisito, attinente alla natura del servizio, non indicato nella disciplina di gara.<br />
5. – Va ora esaminato il ricorso incidentale.<br />
Con un’unica sostanziale censura, la controinteressata Diver S.r.l sostiene che la Commissione giudicatrice ha violato la lettera di invito e i principi di imparzialità e par condicio dei concorrenti perché non ha escluso l’offerta della ricorrente Allsystem S.p.A. che non ha rispettato i minimi tariffari stabiliti &#8211; per i servizi di vigilanza &#8211; con decreto del Presidente della Giunta della Valle d’Aosta n. 329 del 14 giugno 2006.<br />
La censura non ha fondamento.<br />
E’ senz’altro vero che la lettera di invito richiedeva che l’offerta economica fosse formulata “nel rispetto dei vigenti minimi tariffari stabiliti, per i servizi di vigilanza, con decreto del Presidente della Giunta regionale della Valle d’Aosta nella sua qualità di Prefetto”.<br />
Come ricorda la difesa dell’Associazione, tanto la società ricorrente, quanto quella controinteressata, al momento della presentazione dell’offerta, hanno dichiarato “di aver osservato, in sede di formulazione dell’offerta economica, i vigenti minimi tariffari stabiliti, per i servizi di vigilanza, con decreto del Presidente della Giunta regionale della Valle d’Aosta nella sua qualità di Prefetto” (secondo il modello di dichiarazione allegato A, lettera h).<br />
Va però rilevato che la veridicità della dichiarazione non è stata smentita: non vi è infatti prova che l’offerta economica presentata dalla società ricorrente abbia violato i minimi tariffari.<br />
Sicché si può prescindere dal problema – sollevato nella memoria dell’Associazione con riferimento ad una giurisprudenza non univoca sul punto – della rilevanza del mancato rispetto delle tariffe minime di legalità nel caso in cui, come nella specie, il bando non preveda, per l’ipotesi di scostamento, la sanzione dell’esclusione dalla gara.</p>
<p>5.a – In effetti, secondo quanto stabilito nella lettera d’invito, l’offerta economica doveva indicare, oltre al prezzo complessivo offerto per l’intera durata del servizio, anche i singoli prezzi offerti per ciascuna delle tipologie dei servizi, in conformità al paragrafo 4 del “Piano delle operazioni di vigilanza”. <br />
In particolare, le tipologie dei servizi venivano così distinte:<br />
a1) servizio di vigilanza armata interna (a corpo);<br />
a2) servizio di ispezione esterna (a corpo);<br />
a3) prelievo e versamento dei valori di cassa della biglietteria del museo (costo di ciascun prelievo moltiplicato per il numero dei prelievi);<br />
a4) servizio di prelievo alla cassa automatica del parcheggio del Forte (costo unitario a prelievo per numero prelievi richiesti);<br />
a5) n. 800 buste autosigillanti e n. 200 buste sicurezza monouso (a corpo).</p>
<p>5.b – L’offerta economica della società ricorrente – formulata per un importo complessivo di €. 132.134,13 (i.v.a. esclusa), risulta così articolata:<br />
a1) €. 127.936,35;<br />
a2) €. 3.963,78;<br />
a3) €. 90,00;<br />
a4) €. 144,00;<br />
a5) €. 0,00 comprese nel servizio.</p>
<p>5.c &#8211; Dall’esame comparativo con l’offerta della società Diver S.r.l, emerge che &#8211; con riguardo al servizio di vigilanza armata interna (a1) &#8211; l’offerta della ricorrente coincide esattamente con quella della controinteressata.<br />
Con riguardo al servizio di ispezione esterna (a2), l’offerta della Allsystem S.p.A. comporta uno scostamento rispetto alle tariffe minime di legalità, ma in misura a tal punto irrisoria – meno di 4 euro su base annua – che una esclusione, su questo solo motivo fondata, sarebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza. <br />
Con riguardo al servizio di prelievo (alla cassa della biglietteria del museo e a quella del parcheggio) e di trasporto valori (a3 e a4), con il ricorso incidentale si sostiene che l’offerta della ricorrente è illegittima perché “formulata sotto tariffa o, comunque, utilizzando una tempistica di esecuzione paradossale (calcolata in 5,94 minuti) che non può trovare alcuna ragione nello svolgimento in concreto assai più prolungato delle operazioni richieste”.<br />
Anche con riferimento a questo profilo la censura non può essere condivisa perché – come osservato dalla ricorrente nell’ultima memoria – nell’offerta della Allsystem S.p.A. non è precisato il numero dei mezzi, e neppure quello degli uomini impiegati: sicché – tenuto conto che il “Piano delle Operazioni di Vigilanza” non conteneva indicazioni di sorta in ordine al tempo minimo dell’operazione, né specificava alcunché con riguardo ai mezzi da utilizzare e alla Banca ove provvedere alla consegna – non vi sono elementi per ritenere provata la violazione delle tariffe minime di legalità.<br />
Né ha rilievo l’osservazione con cui la controinteressata, nel corso della discussione, ha sostenuto che – essendo l’entità dei prelievi superiore a 100.000 Euro – le offerte avrebbero dovuto utilizzare un numero minimo di uomini e di mezzi (tre guardie giurate, anziché una; un furgone blindato radiocollegato, anziché un veicolo leggero), secondo quanto previsto dall’art. 18 del Regolamento del Questore di Aosta 13 novembre 2000.<br />
Sul punto è sufficiente sottolineare che il dato relativo all’entità dei prelievi non emerge dalle norme di gara; anzi, esso è contraddetto dalle comuni nozioni in base alle quali appare del tutto inverosimile che l’introito giornaliero &#8211; derivante dalla vendita dei biglietti e dal parcheggio delle auto &#8211; possa essere superiore a 100.000 Euro.<br />
E’ quindi inconferente il richiamo alla circostanza che la lettera di invito richiedesse la stipulazione – prima della sottoscrizione del cottimo fiduciario – di una polizza assicurativa non inferiore ad Euro 500.000,00.<br />
Il ricorso incidentale va dunque respinto.</p>
<p>6. – Va invece accolto – per la parte impugnatoria &#8211; il ricorso principale.<br />
E’ infatti fondato il profilo della censura centrale del ricorso – violazione delle prescrizioni contenute nella lex specialis &#8211; con cui si lamenta la considerazione, da parte della Commissione, di un elemento dell’offerta tecnica non indicato nella lettera di invito.</p>
<p>6.a – Va subito rilevato che, come osserva la società ricorrente, il principio generale secondo cui le prescrizioni contenute nel bando e nella lettera di invito costituiscono la lex specialis della gara &#8211; e sono quindi vincolanti non solo per i concorrenti, ma per la stessa amministrazione &#8211; trova applicazione anche quando, come nel caso in esame, il procedimento di gara sia informale.</p>
<p>6.b – Nella specie, la lettera di invito precisava che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta sulla base del prezzo (in relazione al quale è risultata più vantaggiosa la proposta della Società ricorrente) e della valutazione dell’offerta tecnica, articolata, come anticipato in fatto, in una serie di elementi che la Commissione avrebbe dovuto valutare (1. principali servizi prestati negli ultimi tre anni; 2. organico del personale; 3. esperienza maturata dal personale assegnato alla funzione di vigilanza; 4. modalità organizzative e attrezzature impiegate nel servizio offerto).<br />
Con riguardo al primo degli elementi di cui si componeva l’offerta tecnica, la lettera di invito richiedeva di indicare i “principali servizi di vigilanza armata e trasporto valori, con il rispettivo importo e destinatario, prestati nei tre anni antecedenti” (punto 3.1 della lettera di invito).<br />
Risulta dagli atti che la Società ricorrente ha dichiarato di avere svolto una serie di servizi di vigilanza armata e trasporto valori per diverse grandi aziende dalle Valle d’Aosta, che venivano specificamente indicate, con un fatturato complessivo, per il triennio 2004/2006, di € 7.267.944,80, decisamente superiore al fatturato dichiarato dalla controinteressata (€ 2.335.301,00). <br />
Come si legge nel verbale di gara, la Commissione giudicatrice ha attribuito alla società ricorrente il punteggio di 4,5 su 5,00, e alla società controinteressata il punteggio di 5,00 su 5,00, in quanto entrambe le Società avevano dimostrato “la maturazione di idonea esperienza nell’esecuzione di servizi analoghi (piantonamento armato, ronda notturna e trasporto valori) a quelli oggetto della gara”, rilevando tuttavia che, mentre per la Allsystem S.p.A. si trattava di servizi “non riconducibili ad edifici o siti monumentali a rilevanza storico-culturale”, per la Diver S.r.l si trattava invece di servizi “prestati anche nei confronti di soggetti gestori di edifici o siti monumentali a rilevanza storico-culturale”.</p>
<p>6.c – La Commissione – attribuendo rilevanza, nella valutazione dell’offerta tecnica, alla circostanza che i servizi di vigilanza armata e trasporto valori siano stati prestati nei confronti di soggetti gestori di edifici o siti monumentali – ha in realtà introdotto un nuovo requisito, attinente alla natura del servizio, non indicato nella disciplina di gara e stabilito successivamente all’apertura delle buste.<br />
Non v’è dubbio – come osserva l’Associazione resistente &#8211; che tale criterio di valutazione dei servizi prestati nell’ultimo triennio sia senz’altro ragionevole, tenuto conto delle caratteristiche del servizio in affidamento: infatti, come si ricava dal “Piano delle operazioni di vigilanza e di gestione di valori contabili del forte e degli edifici del borgo di Bard”, il servizio è da realizzare in edifici o siti monumentali a rilevanza storico-culturale e riguarda zone museali ed espositive, dunque opere d’arte e allestimenti ivi collocati.<br />
Ma &#8211; altrettanto indubbiamente &#8211; la ragionevolezza del criterio non è sufficiente a farne un parametro implicito di valutazione delle offerte, quando la lettera di invito si limita a richiedere l’indicazione dell’importo e del destinatario dei servizi di vigilanza armata e di trasporto valori prestati negli ultimi tre anni, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alla natura del servizio.<br />
Né si può ritenere, come sostengono le resistenti, che il riferimento &#8211; contenuto nella prescrizione della lettera di invito &#8211; ai soli “principali” servizi prestati nell’ultimo triennio, basti ad introdurre un tale parametro di valutazione qualitativa, che include una più specifica considerazione tipologica del servizio quale sicuramente è quella di averlo prestato a favore di un museo.<br />
L’implicito riferimento al criterio utilizzato dalla Commissione in sede di valutazione delle offerte nemmeno può ricavarsi dalla previsione con cui la lettera di invito chiedeva di indicare &#8211; oltre all’importo dei servizi prestati &#8211; anche i beneficiari della prestazione: si tratta infatti di requisito evidentemente finalizzato alla possibilità di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.</p>
<p>7. – Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento dei danni subiti “attraverso la reintegrazione in forma specifica”, “ovvero, in subordine, l’indennizzo per equivalente”.<br />
Sotto il primo profilo va rilevato che – in relazione alla non automaticità del criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa) ed al motivo di censura ritenuto fondato – la pretesa fatta valere dalla ricorrente trova soddisfazione nell’obbligo dell’Associazione committente di adottare le misure conseguenti all’annullamento del verbale, nel rispetto degli effetti conformativi di questa decisione.<br />
Sotto il secondo profilo – tenuto conto del breve tempo intercorso dall’aggiudicazione del servizio alla controinteressata (22 novembre 2007) e soprattutto della circostanza che la società ricorrente non ha fornito alcuna prova, né alcuna quantificazione del danno subito – non vi sono i presupposti per riconoscere il diritto al risarcimento per equivalente.<br />
E’ infatti principio pacifico che il giudizio risarcitorio a seguito di lesione di interessi legittimi, postula il superamento dei principi processuali classici modellati sullo schema del giudizio di impugnazione di un atto amministrativo: al privato, cioè, non basta la deduzione dell&#8217;illegittimità dell&#8217;atto, essendo necessaria, in base al principio dispositivo, la dimostrazione, ex articoli 2697 c.c., e 115, comma 1, c.p.c., degli elementi che consentano di concludere in senso a lui favorevole il giudizio sulla spettanza del risarcimento, e, cioè, occorre la prova del danno, nella sua esistenza e nel suo ammontare (secondo le regole di cui agli art. 1223, 1226 e 1227, richiamati dall&#8217;art. 2056 c.c.).</p>
<p>8. – Conclusivamente il ricorso incidentale va respinto mentre va accolto, nei limiti sopra indicati, il ricorso principale e per l’effetto va annullata l’impugnata aggiudicazione della gara alla Società Diver S.r.l.<br />
Le spese e le competenze di giudizio, liquidate come in dispositivo, sono a carico dell’Associazione Forte di Bard per la Valorizzazione del Turismo Culturale del Forte di Bard e della Diver S.r.l, entrambe soccombenti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta respinge il ricorso incidentale;<br />
accoglie il ricorso principale e per l’effetto annulla l’impugnata aggiudicazione della gara alla Società Diver S.r.l.<br />
Condanna entrambe le resistenti al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio liquidate in Euro 3.000 per ciascuna.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Paolo Turco, Presidente<br />
Rosa Maria Pia Panunzio, Consigliere<br />
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17/04/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-4-2008-n-40/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2008 n.40</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2008 n.38</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-4-2008-n-38/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-4-2008-n-38/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2008 n.38</a></p>
<p>Pres. P. Turco; Est. M. Filippi Edison S.p.A. (avv.ti F. Todarello, C. Chanu e G. Fuda) c/ il Comune di Courmayeur (n.c.) e nei confronti di C.V.E. S.r.l. (n.c.) e Mont Blanc Energie S.r.l. (n.c.) illegittima la deliberazione di indirizzo del Consiglio comunale che impegna la Giunta e gli uffici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-4-2008-n-38/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2008 n.38</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-4-2008-n-38/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2008 n.38</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Turco; Est. M. Filippi<br />
Edison S.p.A. (avv.ti F. Todarello, C. Chanu e G. Fuda) c/ il Comune di Courmayeur (n.c.) e nei confronti di C.V.E. S.r.l. (n.c.) e Mont Blanc Energie S.r.l. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>illegittima la deliberazione di indirizzo del Consiglio comunale che impegna la Giunta e gli uffici comunali competenti ad inserire negli atti di gara per scelta del socio di minoranza di una società mista pubblica, clausole ed oneri lesivi della massima partecipazione e della par condicio dei concorrenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Società mista – Scelta del socio privato &#8211; Procedura di evidenza pubblica – Deliberazione di indirizzo del Consiglio comunale che impegna la Giunta e gli uffici comunali competenti ad inserire negli atti gara clausole ed oneri lesivi della massima partecipazione e della par condicio dei concorrenti – Illegittimità &#8211; Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima la deliberazione di indirizzo del Consiglio comunale che impegna la Giunta e agli uffici comunali competenti ad inserire, negli atti necessari per dare esecuzione ad una sentenza che aveva imposto la scelta con gara del socio di minoranza in una società mista pubblica, clausole ed oneri lesivi della massima partecipazione e della par condicio dei concorrenti (nella specie, si trattava dell’impegno dei partecipanti alla gara ad assumere su di sé un onere – d’importo rilevante – per l’“acquisizione della partecipazione minoritaria del socio attualmente presente, con il rimborso al medesimo di tutti gli oneri e i costi che il socio abbia affrontato nel corso dell’attività societaria e che siano riconducibili al Comune o a terzi”). (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Le sentenze della cui corretta attuazione si dibatte sono T.A.R. VALLE D’AOSTA – Sentenza 21 novembre 2006 n. 149 (di identico tenore anche la coeva n. 150) e CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 4 marzo 2008, n. 889, entrambe in questa rivista, secondo cui in sede di costituzione di una società mista per lo sfruttamento ad uso idroelettrico di una subconcessione di derivazione rilasciata ad un Comune, è illegittimo il mancato esperimento di una procedura ad evidenza pubblica nella scelta del partner privato, per violazione della disciplina di contabilità pubblica (R.d. 18 novembre 1923 n. 2440 e R.d. 23 maggio 1924 n. 827). La questione è stata sottoposta ai giudici aostani non già in sede di ottemperanza bensì nelle forme di un ordinario giudizio impugnatorio; in effetti, non di ottemperanza si tratta, laddove l’atto impugnato, da un lato, fonda il diniego alla pretesa sostanziale dell’interessato su nuove e diverse ragioni giustificatrici, che non erano state oggetto del precedente giudizio (v. CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 11 marzo 2008 n. 1041, in questa rivista), dall’altro, disciplina aspetti del rapporto estranei al contenuto del giudicato (v. CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 29 aprile 2003 n. 2197, ivi). Desta perplessità, invece, la ritenuta ammissibilità del ricorso, sotto il profilo dell’interesse attuale ad agire, tenuto conto che la delibera impugnata esprime soltanto un indirizzo per la predisposizione di atti di gara da parte di altri organi &#8211; i quali potrebbero anche disattendere tale indirizzo &#8211; ma non esprime alcun contenuto dispositivo e/o provvedimentale: in giurisprudenza, T.A.R. LOMBARDIA – BRESCIA &#8211; Sentenza 28 febbraio 2005, n. 111, secondo cui “è inammissibile per difetto di interesse ad agire il ricorso avverso le determinazioni comunali relative al successivo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas, poiché si tratta di determinazioni di mero indirizzo rivolte ai responsabili del procedimento per l’avvio delle necessarie procedure ad evidenza pubblica, le quali rientrano nella responsabilità degli organi dirigenziali in forza del principio di distinzione tra attività di indirizzo e controllo, spettante agli organi di governo, ed attività gestionale propria dei dirigenti. L’eventuale violazione delle norme che disciplinano lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio potrà pertanto essere dedotta solo impugnando i relativi provvedimenti (determinazione a contrattare, bando e disciplinare di gara, provvedimenti della commissione aggiudicatrice e provvedimenti di aggiudicazione).”. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">illegittima la deliberazione di indirizzo del Consiglio comunale che impegna la Giunta e gli uffici comunali competenti ad inserire negli atti di gara per scelta del socio di minoranza di una società mista pubblica, clausole ed oneri lesivi della massima partecipazione e della par condicio dei concorrenti</span></span></span></p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align="center"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />
Sezione Unica</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 91 del 2007, proposto da:</p>
<p><b>EDISON S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello, Carla Chanu e Giuseppe Fuda, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Chanu, in Aosta, via Festaz, 31;</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>COMUNE DI COURMAYEUR</b>, in persona del Sindaco in carica, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>nei confronti di</p>
<p><b>C.V.E. S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante e <b>MONT BLANC ENERGIE S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante, entrambe non costituitesi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; della deliberazione n. 32, del 23 agosto 2007, con la quale il Consiglio Comunale di Courmayeur ha deliberato, fra l’altro, “di esprimere l’indirizzo, alla Giunta e agli uffici comunali competenti, di procedere alla predisposizione degli atti (bando di gara, etc.) necessari all’ottemperanza alle sentenze TAR VdA nn. 149 &#8211; 150, mantenendo in essere la società e procedendo all’individuazione del socio di minoranza con procedura ad evidenza pubblica, impegnando i partecipanti alla gara ad assumere su di sé l’onere di acquisizione della partecipazione minoritaria del socio attualmente presente, con il rimborso al medesimo di tutti gli oneri e i costi che il socio abbia affrontato nel corso dell’attività societaria e che siano riconducibili al Comune o a terzi”;<br />
&#8211; di ogni altro atto comunque connesso</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 marzo 2008 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align="center"><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. – Oggetto del ricorso all’esame è la deliberazione n. 32, del 23 agosto 2007, con cui il Consiglio Comunale di Courmayeur ha deliberato, fra l’altro, “di esprimere l’indirizzo, alla Giunta e agli uffici comunali competenti, di procedere alla predisposizione degli atti (bando di gara, etc.)” necessari a dare esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 149 (oltre che n. 150) del 21 novembre 2006.<br />
La ricorrente Edison S.p.a. – società del gruppo Edison, specializzata, tra l’altro, nella produzione di energia idroelettrica – premette in fatto che la sentenza cui il Consiglio comunale intende ottemperare ha annullato, in accoglimento del ricorso proposto dalla stessa società, le deliberazioni consiliari in forza delle quali il Comune di Courmayeur aveva scelto a trattativa diretta, e dunque senza gara, il socio privato (individuato nella C.V.E. S.r.l.) di una società mista costituita per lo sfruttamento della sub-concessione di derivazione d’acqua dalla Dora di Veny e dalla Dora di Ferret.<br />
Non si sono costituiti in giudizio né il Comune di Courmayeur, né l’intimata società C.V.E. S.r.l.<br />
All’udienza del 12 marzo 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p>2. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento.</p>
<p>2.a – L’annullamento disposto con la sentenza n. 149/2006 si fonda sulla considerazione che il Comune di Courmayeur &#8211; in sede di costituzione della società mista per lo sfruttamento della sub-concessione di derivazione d’acqua (Mont Blanc Energie S.r.l.) – avrebbe dovuto scegliere il socio privato seguendo le procedure di evidenza pubblica.<br />
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello contro la sentenza, confermandola anche nella motivazione (Sez. V, 4 marzo 2008, n. 889).<br />
In data 23 agosto 2007 &#8211; in dichiarata esecuzione della sentenza di questo Tribunale (non ancora passata in giudicato) &#8211; il Consiglio comunale di Courmayeur, con la deliberazione impugnata, ha disposto “di esprimere l’indirizzo, alla Giunta e agli uffici comunali competenti, di procedere alla predisposizione degli atti (bando di gara, etc.) necessari all’ottemperanza alle sentenze TAR VdA nn. 149 &#8211; 150, mantenendo in essere la società e procedendo all’individuazione del socio di minoranza con procedura ad evidenza pubblica, impegnando i partecipanti alla gara ad assumere su di sé l’onere di acquisizione della partecipazione minoritaria del socio attualmente presente, con il rimborso al medesimo di tutti gli oneri e i costi che il socio abbia affrontato nel corso dell’attività societaria e che siano riconducibili al Comune o a terzi”.</p>
<p>2.b – Con la censura centrale del ricorso si lamenta eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della manifesta illogicità, nonché violazione del principio di massima partecipazione alle gare pubbliche e della par condicio.<br />
Ad avviso dalla società ricorrente, il Consiglio comunale, nel dare formalmente mandato alla Giunta e agli uffici di ottemperare alla pronuncia di questo Tribunale, ha invece, nella sostanza, vanificato del tutto tale pronuncia, imponendo illegittimi e pesantissimi oneri a carico del socio di minoranza da scegliersi con gara, tali da rendere insostenibile per chiunque la partecipazione alla gara.</p>
<p>2.c – La censura va condivisa.<br />
Come si legge nel dispositivo della deliberazione impugnata, il Consiglio comunale – adottando la forma dell’atto di “indirizzo alla Giunta e agli uffici comunali” – dispone che, nella predisposizione degli atti necessari per dare esecuzione alla sentenza n. 149/2006 (oltre che n. 150/2006), si proceda all’individuazione del socio di minoranza “con procedura ad evidenza pubblica, impegnando i partecipanti alla gara ad assumere su di sé l’onere di acquisizione della partecipazione minoritaria del socio attualmente presente, con il rimborso al medesimo di tutti gli oneri e i costi che il socio abbia affrontato nel corso dell’attività societaria e che siano riconducibili al Comune o a terzi” (punto 1 del dispositivo).<br />
Che l’ordine di grandezza di tale onere non sia insignificante, si ricava dalla motivazione della stessa deliberazione impugnata &#8211; ove è riportata la situazione economico-finanziaria della Mont Blanc Energie S.r.l. &#8211; che evidenzia un passivo pari ad Euro 11.296.877,60.<br />
Uno degli importi indicati nella tabella illustrativa del conto economico – e che sulla scorta dell’indirizzo adottato dal Consiglio comunale dovrebbe essere posto a carico dell’aspirante socio della Mont Blanc Energie S.r.l. – è quello, pari a ben 2.940.000,00 Euro, corrispondente ad un debito del Comune nei confronti del socio privato scelto a trattativa diretta (C.V.E. S.r.l.), derivante da un arbitrato intercorso tra le parti.<br />
E’ dunque evidente – insieme alla finalità che l’Amministrazione intende perseguire imponendo l’assunzione, da parte dei concorrenti, di un proprio debito nei confronti di terzi – anche la serietà dell’onere posto a carico delle imprese partecipanti alla nuova gara per la scelta del socio privato.<br />
Sicché non v’è dubbio – e anche a prescindere dallo sviamento, in relazione alla finalità perseguita – che la determinazione del Consiglio comunale introduce una regola di gara che ne non consente il corretto svolgimento, in violazione dei principi fondamentali in tema di concorrenza.<br />
E ciò per un duplice ordine di motivi.<br />
Va infatti rilevato, sotto un primo profilo, che &#8211; proprio in relazione alla entità dell’onere economico imposto &#8211; la clausola voluta dal Consiglio comunale costituisce un serio ostacolo alla più ampia partecipazione alla gara.<br />
Ma va rilevato anche, sotto altro profilo, che &#8211; non essendo preclusa la partecipazione alla gara alla controinteressata C.V.E. S.r.l. &#8211; la previsione secondo cui i concorrenti devono assumersi “tutti gli oneri e i costi” che tale società ha affrontato nel corso dell’attività societaria, altera pesantemente la par condicio, creando un sicuro vantaggio concorrenziale a favore della controinteressata medesima.</p>
<p>3. &#8211; Il ricorso va dunque accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato.<br />
Le spese e le competenze di giudizio, liquidate come in dispositivo, sono a carico del Comune, soccombente; sono invece compensate nei confronti delle controinteressate che non hanno dato causa al giudizio.</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla la deliberazione n. 32, del 23 agosto 2007.<br />
Condanna il Comune di Courmayeur al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio liquidate in €. 4.000; compensa invece tali spese e competenze nei confronti della C.V.E. S.r.l. e della Mont Blanc Energie S.r.l.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Paolo Turco, Presidente<br />
Rosa Maria Pia Panunzio, Consigliere<br />
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17/04/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-4-2008-n-38/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2008 n.38</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2008 n.1327</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-4-2008-n-1327/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G. Cicciò Pres B. Massari Est.A. Lorenzi (Avv.ti F. Massa, C. Lenzetti e F. Colzi.) contro il Comune di Marciana (Avv. G. Viciconte) in tema di restituzione in pristino stato per l&#8217;illegittima apprensione del bene e sulla determinazione dell&#8217;ulteriore danno costituito dal mancato godimento dell&#8217;area per tutto il tempo dell&#8217;occupazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-4-2008-n-1327/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2008 n.1327</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres B. Massari Est.<br />A. Lorenzi (Avv.ti F. Massa, C. Lenzetti e F. Colzi.) contro il Comune di Marciana (Avv. G. Viciconte)</span></p>
<hr />
<p>in tema di restituzione in pristino stato per l&#8217;illegittima apprensione del bene e sulla determinazione dell&#8217;ulteriore danno costituito dal mancato godimento dell&#8217;area per tutto il tempo dell&#8217;occupazione illegittima</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ottemperanza al giudicato &#8211; Può dirsi conclusa solo con il soddisfacimento dell&#8217;interesse azionato in sede giurisdizionale – Occupazione illegittima – Sentenza che ordina la riduzione in pristino stato &#8211; Esercizio del potere attribuito all’Amministrazione dall’art. 43 del DPR n. 327/2001 – Elusione del giudicato &#8211; Sussistenza</p>
<p>2. Espropriazione per pubblica utilità &#8211; Determinazione dell’ulteriore danno costituito dal mancato godimento dell&#8217;area – Applicazione degli interessi moratori commisurati al tasso legale ex art. 1284 cod. civ. – Legittimità – Interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 &#8211; Inapplicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;ottemperanza al giudicato può dirsi conclusa solo con il soddisfacimento dell&#8217;interesse azionato in sede giurisdizionale, stante che l&#8217;esatto adempimento dell&#8217;obbligo imposto con la sentenza postula l&#8217;adozione di provvedimenti diretti a definire la situazione alla quale la decisione si riferisce, a nulla rilevando le eventuali difficoltà che l&#8217;Amministrazione può incontrare nel porre in essere le relative attività. Nella specie è evidente che il contenuto della determinazione dirigenziale recante il decreto definitivo di esproprio delle aree, pur esercitando il diverso potere attribuito all’Amministrazione dall’art. 43 del DPR n. 327/2001, è in palese, sostanziale contrasto con il dictum della sentenza la quale, accogliendo la precisa richiesta della ricorrente di conseguire ex art. 2058 cod. civ., il risarcimento in forma specifica del danno subito per l’illegittima apprensione del bene, ne aveva disposto la restituzione mediante riduzione in pristino stato.</p>
<p>2. Per la determinazione dell’ulteriore danno costituito dal mancato godimento di una area per tutto il tempo di protrazione dell’occupazione illegittima, alla somma ricondotta al valore del bene devono essere applicati gli interessi moratori commisurati al tasso legale ex art. 1284 cod. civ.. Per contro, in senso riduttivo della determinazione operata dall’Amministrazione comunale, deve invece rilevarsi che alla fattispecie non sono applicabili i criteri stabiliti dal d.lgs. n. 231/2002 in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ostandovi il chiaro disposto degli artt. 1 e 2 del decreto citato che ne riserva l’applicabilità ai “contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di restituzione in pristino stato per l&#8217;illegittima apprensione del bene e sulla determinazione dell&#8217;ulteriore danno costituito dal mancato godimento dell&#8217;area per tutto il tempo dell&#8217;occupazione illegittima</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 1327 REG. SENT.<br />
ANNO 2008<br />
n.  2217  Reg. Ric.<br />
Anno 2007</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>nelle persone dei sig.ri: dott. Gaetano CICCIO’                      &#8211; Presidente; dott. Saverio ROMANO                     &#8211; Consigliere;<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Consigliere, rel.</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 2217/07 proposto da<br />
<b>LORENZI Assunta</b> rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Massa, Carlo Lenzetti e Fabio Colzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Firenze, via San Gallo n. 76,</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>il <b>Comune di Marciana</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Viciconte presso lo studio del quale ha eletto domicilio, in Firenze, v.le Mazzini n. 60,</p>
<p>per l’esecuzione del giudicato<br />
formatosi sulla sentenza del T.A.R. Toscana, sez. I, 14 settembre 2006, n. 3976,<br />
e per la dichiarazione di nullità<br />
del decreto dirigenziale 20 novembre 2007, n. 1.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla camera di consiglio del 6 febbraio 2008, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con ricorso n. 1034/05 la sig.ra Lorenza domandava l’accertamento della sopravvenuta illiceità ed illegittimità dell’occupazione, da parte del Comune di Marciana, di un terreno di sua proprietà, sito in frazione Procchio, loc. Campo dell’Aia, Zona mare, con la conseguente condanna dell’Amministrazione alla restituzione del terreno occupato, previa riduzione in pristino delle opere realizzate, con risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della suddetta occupazione dal 1989 fino alla data della restituzione.<br />
Veniva altresì richiesto il pagamento delle indennità di occupazione legittima per tutto il periodo di durata dell’occupazione.<br />
Con sentenza n. 3976 depositata il 14 settembre 2006 il Tribunale, dichiarata l’inammissibilità di tale capo della domanda, accoglieva il ricorso condannando il Comune di Marciana alla restituzione del fondo di proprietà della ricorrente, previa riduzione in pristino e disponendo il risarcimento del danno derivante dalla illegittima occupazione dei terreni, ex art. 35 del d.lgs. n. 80/1998, secondo i criteri di quantificazione in motivazione determinati.<br />
Successivamente alla pubblicazione della sentenza l’Amministrazione comunale dichiarava la propria disponibilità all&#8217;acquisto del terreno al prezzo di mercato. <br />
Conseguentemente la ricorrente predisponeva, in data 26 marzo 2007, una relazione di quantificazione dei danni con la quale veniva stabilito il valore dell&#8217;indennità di occupazione illegittima (dovuta dal 6 luglio 2000 al 26 marzo 2007) pari a € 56.740,73; il valore della indennità di occupazione legittima (dovuta per i periodi coperti dai decreti di occupazione temporanea ed urgenza ma mai corrisposta) quantificata in € 130.406,27; nonché il valore del terreno determinato in € 312.836,90 mediante rivalutazione del valore indicato al 5 luglio 2000 nella precedente perizia redatta dall&#8217;ingegner Provenzali, tecnico di fiducia della parte.<br />
Nonostante la diffida ad adempiere del 10 luglio 2007 il Comune, anziché dare esecuzione alla sentenza, avviava il procedimento di cui all’art. 43 del T.U. delle espropriazioni che si concludeva con la deliberazione della Giunta comunale del 5 ottobre 2007 n. 65 con il quale, dato atto che la sentenza era passata in giudicato il 14 gennaio 2007, si stabiliva di acquisire al patrimonio disponibile del Comune il terreno della sig. Lorenzi determinando in € 178.136,00 la misura del risarcimento del danno dovuto alla proprietaria del bene, peraltro omettendo, secondo la ricorrente, di quantificare, così come disposto con la sentenza di cui si domanda l’esecuzione, il danno “per il mancato godimento dell’area per tutto il tempo di protrazione, oltre il periodo di occupazione legittima, dell’occupazione dei terreni in questione, fino alla loro restituzione”. <br />
Infine, con il decreto del Dirigente del Servizio edilizia pubblica del Comune indicato in epigrafe, veniva definitivamente emanato il provvedimento di acquisizione al patrimonio pubblico del bene in questione.<br />
Contro tale atto ricorre la sig.ra Lorenzi chiedendone l’annullamento, domandando altresì l’ottemperanza della sentenza in epigrafe, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />
1. Nullità del provvedimento ai sensi dell’articolo 21 septies della legge n. 241/1990 per violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Toscana, sez. I, 14 settembre 2006, n. 3976. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 327/2001. Difetto di presupposto. Travisamento dei fatti. Difetto di motivazione. Contraddittorietà intrinseca.<br />
Illegittimità costituzionale per violazione falsa applicazione degli articoli 3, 42, 111 e 117 della Costituzione.<br />
2. Nullità del provvedimento ai sensi dell’articolo 21 septies della legge n. 241/1990 per violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Toscana, sez. I, 14 settembre 2006, n. 3976. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 327/2001. Difetto di presupposto. Travisamento dei fatti. Difetto di motivazione. Contraddittorietà intrinseca.<br />
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 327/2001. Difetto di presupposto. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1. Con il ricorso in esame viene domandata l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del T.A.R. Toscana, sez. I, 14 settembre 2006, n. 3976, nonché la dichiarazione di  nullità o l’annullamento del decreto dirigenziale 20 novembre 2007, n. 1.</p>
<p>2. Il ricorso è fondato.<br />
L’articolo 43, comma 1 del T.U. n. 327 del 2001, nel disciplinare (così in rubrica) l’&#8221;utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico&#8221;, stabilisce che &#8220;valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di espropriazione o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni&#8221;.<br />
Come di recente chiarito dalla decisione n. 2 del 2005 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ciò comporta il riconoscimento all’Autorità amministrativa del potere di acquisire al patrimonio pubblico anche un bene occupato senza titolo idoneo, purché ciò avvenga sulla base di un formale provvedimento amministrativo fondato sulla &#8220;valutazione degli interessi in conflitto&#8221; e con l’attribuzione al privato del ristoro del danno.<br />
Tale potere, peraltro, incontra un limite nella formazione del giudicato sulla sentenza che, come nel caso in esame, abbia pronunciato l’annullamento degli atti della procedura espropriativa travolgendo, eventualmente, anche gli effetti di una inizialmente valida dichiarazione di pubblica utilità dell’opera realizzata <br />
Come ogni disposizione di sanatoria, essa è applicabile a qualunque situazione pregressa, con l’unico limite costituito dall’eventuale giudicato che riconosca al privato il diritto alla restituzione del bene. In tal caso, il sopravvenuto provvedimento di acquisizione ex art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001 non può più rimettere in discussione tale diritto (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 27 ottobre 2003, n. 2160; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 10 giugno 2005, n. 3307, T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 27 marzo 2008, n. 75)</p>
<p>3. Corre l’obbligo, quindi, per il Collegio di verificare se nel caso in esame sulla sentenza di cui si domanda l’esecuzione si sia formato il giudicato, rammentando che, a mente dell’art. 324 c.p.c. “S&#8217;intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell&#8217;articolo”. <br />
La sentenza del T.A.R. Toscana n. 3976 di cui si controverte risulta pubblicata il 14 settembre 2006 e, quindi, ad avviso della ricorrente sarebbe divenuta irrevocabile, ex art. 23 bis della l. n. 1034/1971, trascorsi 120 giorni da tale data, il 12 gennaio 2007.<br />
Assume, invece, la difesa dell’Amministrazione comunale che il giudizio risarcitorio non rientra tra quelli tassativamente enumerati al comma 1 dell&#8217;art. 23 bis, l. TAR, le cui disposizioni acceleratorie, nella misura in cui derogano all&#8217;ordinario regime processuale, risultano di stretta interpretazione e non possono essere applicate estensivamente al di fuori delle ipotesi individuate dal legislatore (Cons. Stato ad. plen., 30 luglio 2007, n. 9).<br />
Ne deriverebbe (peraltro in contraddizione con quanto affermato nella delibera di Giunta n. 126 del 13 agosto 2007 in cui si dà atto che la sentenza è già passata in giudicato) che la sentenza sarebbe divenuta definitiva per l’inutile decorso del termine per la sua impugnazione, soltanto il 29 ottobre 2007, ossia in una data posteriore a quella nella quale è stato emanato l’atto, contestato in questa sede, di acquisizione del bene al patrimonio indisponibile del Comune.<br />
La tesi di controparte non può essere condivisa.<br />
Infatti, anche a voler tacere che il procedimento di cui all’art. 43 del DPR n. 327/2001 si è concluso solo con l’emanazione, in data 20 novembre 2007, della determinazione dirigenziale n. 1 recante il decreto definitivo di esproprio delle aree, occorre rilevare che il ricorso proposto dalla sig.ra Lorenzi era, in via principale, diretto a conseguire l’accertamento della sopravvenuta illegittimità dell’occupazione da parte del Comune di Marciana del terreno di sua proprietà, e solo consequenzialmente inteso a ottenere la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.<br />
Pare evidente al Collegio che, ai fini dell’applicabilità del rito di cui all’art. 23 bis l. TAR, non sia possibile scindere le due domande e stabilire perciò un diverso termine per l’impugnazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato.</p>
<p>4. Va altresì disattesa l’eccezione di inammissibilità del gravame in relazione ai motivi 3, 4 e 5 in quanto estranei al giudicato e, pertanto, deducibili solo attraverso l’ordinario giudizio di cognizione.</p>
<p>5. Invero, è d’uopo rammentare che l&#8217;art. 21 septies l. 241/1990 (come introdotto dalla legge 15/2005) definisce nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato.<br />
Secondo la giurisprudenza, ai fini dell&#8217;ammissibilità del giudizio di ottemperanza, gli atti successivamente emanati dall&#8217;Amministrazione possono considerarsi emessi in violazione del giudicato solo allorché da questo derivi un obbligo talmente puntuale che la sua esecuzione debba concretarsi nell&#8217;adozione di un atto il cui contenuto sia integralmente desumibile dalla sentenza. Di fronte al giudicato che, invece, imponga un semplice vincolo alla successiva attività discrezionale dell&#8217;Amministrazione gli atti eventualmente da questa emanati sono soggetti all&#8217;ordinario regime di impugnazione, anche quando si discostino dai criteri indicati nella sentenza; ciò in quanto in tale evenienza è configurabile solo un vizio di legittimità (Cons. Stato , sez. IV, 4 ottobre 2007, n. 5188).<br />
Ne discende che, per ravvisare il vizio di violazione o elusione del giudicato che comporta la nullità dei provvedimenti che ne sono affetti ed è deducibile in sede di ottemperanza, non è sufficiente che la nuova azione amministrativa posta in essere dall&#8217;Amministrazione dopo la formazione del giudicato alteri l&#8217;assetto degli interessi definito dalla pronunzia passata in giudicato, ma è necessario il riesercizio del potere amministrativo in termini contrari al puntuale contenuto precettivo del giudicato amministrativo oppure il tentativo di realizzare il medesimo risultato con un&#8217;azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l&#8217;esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che lo giustificano (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 19 giugno 2007, n. 1045; T.A.R. Liguria, sez. I, 16 maggio 2007, n. 790; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 5 aprile 2007, n. 363).<br />
Orbene, nel caso di specie è evidente che il contenuto della determinazione dirigenziale n. 1 del 20 novembre 2007, recante il decreto definitivo di esproprio delle aree, pur esercitando il diverso potere attribuito all’Amministrazione dall’art. 43 del DPR n. 327/2001,  è in palese, sostanziale contrasto con il dictum della sentenza n. 3976/06 che, accogliendo la precisa richiesta della ricorrente di conseguire ex art. 2058 cod. civ., il risarcimento in forma specifica del danno subito per l’illegittima apprensione del bene, ne ha disposto la restituzione mediante riduzione in pristino stato.</p>
<p>6. Conseguentemente il ricorso deve essere accolto conseguendone la dichiarazione di nullità del decreto dirigenziale 20 novembre 2007, n. 1.<br />
Rileva, altresì, il Collegio che l&#8217;ottemperanza al giudicato può dirsi conclusa solo con il soddisfacimento dell&#8217;interesse azionato in sede giurisdizionale, stante che l&#8217;esatto adempimento dell&#8217;obbligo imposto con la sentenza postula l&#8217;adozione di provvedimenti diretti a definire la situazione alla quale la decisione si riferisce, a nulla rilevando le eventuali difficoltà che l&#8217;Amministrazione può incontrare nel porre in essere le relative attività.<br />
Restando impregiudicata la facoltà di nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, va quindi dichiarato l&#8217;obbligo del Comune di Marciana di porre in essere gli atti necessari per l&#8217;adempimento, entro novanta giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, delle statuizioni contenute nel giudicato nascente dalla pronunzia giurisdizionale succitata, da realizzarsi a mezzo della retrocessione del terreno occupato dall’Amministrazione e trasformato in pubblico parcheggio, previo ripristino dello stato dei luoghi esistente prima dell’immissione in possesso, conseguente al decreto di occupazione d’urgenza del 1° settembre 1995.</p>
<p>7. Per quanto concerne la determinazione dell’ulteriore danno costituito dal mancato godimento dell&#8217;area per tutto il tempo di protrazione, oltre il periodo di occupazione legittima, dell’occupazione dei terreni in questione, fino alla loro restituzione, la sentenza aveva stabilito, ex art. 35 del d.lgs. n. 80/1998, i criteri di quantificazione del ristoro da offrire alla controparte nel senso che esso andasse “commisurato al saggio legale d&#8217;interessi sulla somma che esprime il valore venale, opportunamente rivalutato, che l&#8217;immobile aveva al momento della definitiva trasformazione del bene, valutando, ove sussistente, la potenzialità edificatoria dell’area ed escludendo ogni riferimento al mancato sfruttamento economico del terreno quale parcheggio privato”.<br />
Il Comune risulta aver predisposto, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2 del 6 dicembre 2007, un mandato di pagamento in data 12 dicembre 2007, in favore della sig.ra Lorenzi, per l’importo di € 178.136,00.<br />
Peraltro, tale somma risulta impegnata, oltre che al fine di rifondere alla ricorrente l’asserito valore di mercato del bene acquisito al patrimonio dell’Ente, anche con riferimento all’ulteriore voce di danno sopra menzionata.<br />
Tale importo, secondo quanto è dato evincere dalla relazione di servizio redatta dal Dirigente dell’Ufficio tecnico Servizio edilizia pubblica e LL.PP. (doc. n. 7 di controparte), risulta composto dalla somma di € 122.129,42 quale valore di mercato del bene, e da € 56.005,76 a titolo di interessi legali e moratori.<br />
Si osserva, in proposito, che tale ultimo importo risulta errato e, comunque, non conforme, per quanto attiene alla metodologia utilizzata per la sua determinazione, al dispositivo della sentenza.<br />
Infatti, quanto alla sorte capitale alla quale commisurarla, deve rilevarsi che se può convenirsi sulla stima del valore di mercato del bene operata dall’Agenzia del territorio, Ufficio provinciale di Livorno (corretta apparendo la metodologia usata che pone a riferimento le compravendite e le cessioni bonarie realizzate nel triennio anteriore per terreni e aree similari), non altrettanto può dirsi per quanto attiene al procedimento volto a ricondurre il prezzo così stimato di € 228.700,00 al valore di € 122.129,42.<br />
Detto valore viene ottenuto, infatti, attraverso una media con i redditi dominicali attribuiti alle particelle catastali espropriate e cioè con un criterio che trova fondamento nell’art. 37 del DPR  n. 327/2001 dettante norme in tema di determinazione dell’indennità di esproprio, peraltro secondo un sistema dichiarato incostituzionale, con sentenza della Corte costituzionale n. 348/2007, in quanto conducente alla corresponsione di somme non congrue con il valore dei beni oggetto della procedura ablativa.<br />
Per contro, in senso riduttivo della determinazione operata dall’Amministrazione comunale, deve rilevarsi che alla fattispecie non sono applicabili i criteri stabiliti dal d.lgs. n. 231/2002 in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ostandovi il chiaro disposto degli artt. 1 e 2 del decreto citato che ne riserva l’applicabilità ai “contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”.<br />
In conclusione, per la determinazione dell’ulteriore danno costituito dal mancato godimento dell&#8217;area per tutto il tempo di protrazione, oltre il periodo di occupazione legittima, dell’occupazione dei terreni in questione, ferma restando la stima come sopra determinata dall’Agenzia del territorio, alla somma ricondotta al valore del bene al luglio 2000 devono essere applicati gli interessi moratori commisurati al tasso legale ex art. 1284 cod. civ..<br />
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio come da liquidazione fattane in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto:<br />
&#8211; dichiara nullo il decreto dirigenziale 20 novembre 2007, n. 1;<br />
&#8211; ordina al Comune di Marciana di adottare i provvedimenti necessari per dare ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza n. 3976/06 di questa Sezione, secondo i criteri in motivazione precisati, all’uopo assegnando all&#8217;Amministrazione intimata il t<br />
Condanna il Comune di Marciana al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.000,00.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2008.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 APRILE 2008<br />
Firenze, lì 17 APRILE 2008</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2008 n.1294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-4-2008-n-1294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G. Cicciò Pres S. Romano Est. Sindacato Nazionale Università e Ricerca dell’Ateneo di Siena (Avv.ti C. Mauceri e L. Marchi.) contro l’Università degli Studi di Siena, il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ed il Direttore Amministrativo dell’ateneo (Avvocatura dello stato) un&#8217;associazione di categoria è legittimata a proporre ricorso soltanto a tutela</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres S. Romano Est. Sindacato Nazionale Università e Ricerca dell’Ateneo di Siena (Avv.ti C. <br />Mauceri e L. Marchi.) contro l’Università degli Studi di Siena, il Consiglio<br /> di Amministrazione dell’Ateneo ed il Direttore Amministrativo dell’ateneo<br /> (Avvocatura dello stato)</span></p>
<hr />
<p>un&#8217;associazione di categoria è legittimata a proporre ricorso soltanto a tutela della totalità dei suoi iscritti e non anche a salvaguardia delle posizioni proprie di una parte degli stessi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Legittimazione e interesse processuale &#8211; Associazioni esponenziali di categoria – Possono proporre ricorso soltanto a tutela della totalità dei loro iscritti e non anche a salvaguardia delle posizioni proprie di una parte degli stessi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le associazioni esponenziali di categoria sono legittimate a proporre ricorso soltanto a tutela della totalità dei loro iscritti e non anche a salvaguardia delle posizioni proprie di una parte degli stessi. Nella fattispecie, il sindacato ricorrente intende far valere l’interesse indistinto dei suoi associati a censurare gli atti con i quali sono state indette procedure selettive finalizzate ad avanzamenti di carriera del personale universitario, riservate al personale interno in possesso di determinati requisiti, senza fornire la dimostrazione che l’interesse asseritamente leso appartenga alla categoria in quanto tale statutariamente rappresentata dall’ente esponenziale. Esso si pone quindi a tutela di un interesse potenzialmente in conflitto (in assenza di elementi che dimostrino il contrario) con quello personale di dipendenti, pur iscritti all’organizzazione sindacale,  interessati a parteciparvi. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 1294 REG. SENT.<br />
ANNO 2008<br />
n.  2616  Reg. Ric.<br />
Anno 2000<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211;	I^ SEZIONE –<br />	<br />
&#8211;	</i></b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>
</b>nelle persone dei sigg.ri:<br />
Dott. Gaetano CICCIO’	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Saverio ROMANO	&#8211; Consigliere, rel.<br />	<br />
Dott. Riccardo GIANI	&#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso <b>n. 2616/2000</b> proposto da <br />
<b>SINDACATO NAZIONALE UNIVERSITA’ E RICERCA dell’Ateneo di Siena</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Corrado Mauceri e Luca Marchi con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via Lamarmora n. 26;</p>
<p align=center>contro<br />
<i><b></p>
<p>
</b></i></p>
<p align=justify>
<B>UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA</B>, nella persona del rettore <i>pro-tempore </i>in carica, <br />
<B>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ATENEO</B>, nella persona del rettore <i>pro-tempore </i>in carica<i>,</i><br />
<B>DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL’ATENEO</B>, nella persona <i>pro-tempore</i> in carica,<br />
rappresentati e difesi ex lege dall’avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;</p>
<p><i><b>per l’annullamento<br />
</b></i>della deliberazione del consiglio di amministrazione dell’università degli Studi di Siena, adottata nella seduta del 16.6.2000, nella parte in cui sono state indette procedure di reclutamento riservate al personale interno in possesso di determinati requisiti; nonché della disp. del D.A. n. 108 del 23.6.2000, con cui sono stati indetti, in attuazione di detta deliberazione, i corsi-concorsi <i>in parte qua</i>; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 5 marzo 2008, il Consigliere dott. Saverio Romano;<br />
UditI, altresì, per le parti l’avv. C.Mauceri e l’avv.dello Stato M.Gramaglia;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1 &#8211; Con atto notificato il 16 ottobre 2000, il Sindacato Nazionale Università, aderente alla C.G.I.L.,  ha impugnato la deliberazione del consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Siena con la quale sono state indette procedure di reclutamento riservate al personale interno titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato, previa rideterminazione dell’organico del predetto personale; ha impugnato altresì la disposizione del Direttore amministrativo dell’Università con la quale sono stati indetti i corsi concorsi per ciascuna qualifica e per le specifiche aree.<br />
Avverso gli atti impugnati, sono stati dedotti i seguenti motivi: eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento con riferimento al CCNL del 3.7.2000 ed ai principi della legge n. 241/1990; violazione del regolamento  di cui al D.R. 21.4.1998 n. 280 nonché dei principi generali in materia concorsuale ed eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e sviamento; violazione dei regolamenti di cui al D.R. 21.4.1998 n. 280 e 27.2.1999 n. 1991.<br />
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione nonché per difetto di legittimazione attiva, nonché per conflitto di interessi all’interno della categoria, nonché difetto di legittimazione dell’articolazione locale del Sindacato; nel merito, ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.<br />
2 – Il ricorso è inammissibile.<br />
Al pari degli ordini professionali, anche le associazioni di settore o di categoria sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria dei soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale o di fatto, ogni qualvolta si tratti della violazione di norme poste a tutela della loro professionalità ovvero si tratti di conseguire vantaggi, anche di tipo strumentale, comunque riferibili alla categoria in quanto tale, con l’unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singolo iscritti ovvero capaci di dividere la categoria in posizioni disomogenee (<i>Cons. St., Sez. V, 7 settembre 2007 n. 4692</i>).<br />
Il medesimo interesse è invece escluso allorquando l’associazione intenda far valere l’interesse solo di una parte dei suoi aderenti trascurando quelli, eventualmente, di segno contrario.<br />
Infatti, le associazioni esponenziali di categoria possono far valere in giudizio gli interessi propri della categoria rappresentata a  condizione che risulti con certezza che gli interessi individuali degli iscritti siano conformi a quello alla tutela del quale l’associazione agisce e non siano in contrasto anche potenziale (<i>Cons. St., Sez. IV, 5 settembre 2007 n. 4657</i>); infatti, un’associazione di categoria è legittimata a proporre ricorso soltanto a tutela della totalità dei suoi iscritti e non anche a salvaguardia  delle posizioni proprie di una parte degli stessi (<i>Cons. St., Sez. VI, 12 dicembre 2006 n. 7346</i>).<br />
Nella fattispecie, il sindacato ricorrente intende far valere l’interesse indistinto dei suoi associati  a censurare gli atti con i quali sono state indette procedure selettive, riservate al personale interno in possesso di determinati requisiti, senza fornire la dimostrazione che l’interesse asseritamente leso appartenga alla categoria in quanto tale statutariamente rappresentata dall’ente esponenziale.<br />
Invero, dalla formulazione del ricorso non può escludersi che l’interesse azionato sia proprio di una parte soltanto degli aderenti al sindacato ricorrente, con la conseguenza che nella specie si verrebbe a configurare quella situazione di potenziale conflitto di interesse tra gli associati in riferimento alla quale la legittimazione dell’associazione deve essere esclusa.<br />
In particolare, essendo diretto ad impedire lo svolgimento di procedure selettive finalizzate ad avanzamenti di carriera del personale universitario, il ricorso proposto dal sindacato si pone a tutela di un interesse potenzialmente in conflitto (in assenza di elementi che dimostrino il contrario) con quello personale di dipendenti, pur iscritti all’organizzazione sindacale,  interessati a parteciparvi.<br />
Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di giudizio. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara <b>inammissibile</b> e compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2008.<br />
F.to Gaetano Cicciò  &#8211; Presidente<br />
F.to Saverio Romano   &#8211; Consigliere, rel.est.<br />
F.to Mario Uffreduzzi  &#8211; Direttore della Segreteria</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 APRILE 2008</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2008 n.10100</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Vitrone &#8211; Rel. Fioretti &#8211; P.M. CiccoloCarta (avv.ti Accardo, Ganadu) c. Comune di Sassari (avv.ti Dettori, Bianchina), Del.Co &#8211; Delogu Costruzioni s.r.l. (avv.ti Accardo, Ganadu, Lei) la clausola pattizia di subentro dell&#8217;acquirente nel diritto controverso vale soltanto come impegno dell&#8217;acquirente a consentire l&#8217;estromissione dell&#8217;alienante 1. Giustizia civile – Legittimazione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vitrone &#8211; Rel. Fioretti &#8211; P.M. Ciccolo<br />Carta (avv.ti Accardo, Ganadu) c. Comune di Sassari (avv.ti Dettori, Bianchina), Del.Co &#8211; Delogu Costruzioni s.r.l. (avv.ti Accardo, Ganadu, Lei)</span></p>
<hr />
<p>la clausola pattizia di subentro dell&#8217;acquirente nel diritto controverso vale soltanto come impegno dell&#8217;acquirente a consentire l&#8217;estromissione dell&#8217;alienante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia civile – Legittimazione &#8211; Acquirente a titolo particolare – Trasferimento in corso di giudizio – Litisconsorte necessario – Esclusione</p>
<p>2. – Giustizia civile – Successore a titolo particolare – Litisconsorte necessario – A seguito subentro in giudizio.</p>
<p>3.  – Giustizia civile – Successore a titolo particolare – Clausola di subentro in giudizio  – Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il trasferimento a titolo particolare nel corso del processo del diritto controverso non determina un difetto di legittimazione dell’alienante né conferisce all’acquirente il titolo di litisconsorte necessario.</p>
<p>2. Il successore a titolo particolare diventa litisconsorte necessario soltanto a seguito dell’intervento in causa che può avvenire anche per la prima volta in appello o in Cassazione.</p>
<p>3. La previsione pattizia del subentro dell’acquirente nel diritto controverso non vale a modificare le norme processuali in materia di legittimazione al giudizio ma vale soltanto come impegno dell’acquirente a consentire l’estromissione dell’alienante dal processo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la clausola pattizia di subentro dell’acquirente nel diritto controverso vale soltanto come impegno dell’acquirente a consentire l’estromissione dell’alienante</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/12564_CASS_12564.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-17-4-2008-n-10100/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2008 n.10100</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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