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	<title>17/3/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>17/3/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.1903</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-3-2020-n-1903/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-3-2020-n-1903/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.1903</a></p>
<p>Diego Sabatino, Presidente FF, Dario Simeoli, Consigliere, Estensore;PARTI: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVItà€ CULTURALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato contro R. IMMOBILIARE S.R.L., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vincenzo Farnararo, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Gian Marco Studio Grez</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-3-2020-n-1903/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.1903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-3-2020-n-1903/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.1903</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Diego Sabatino, Presidente FF, Dario Simeoli, Consigliere, Estensore;PARTI:  MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVItà€ CULTURALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato contro R. IMMOBILIARE S.R.L., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vincenzo Farnararo, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Gian Marco Studio Grez</span></p>
<hr />
<p>E&#8217; inammissibile l&#8217;appello rivolto avverso solo uno dei diversi capi della sentenza impugnata, ognuno dei quali è di per sè sufficiente a fondare la pronuncia di prime cure,.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; appello al Consiglio di Stato &#8211; appello avverso solo uno dei diversi capi della sentenza impugnata &#8211; conseguenze.<br /> <br /> 2.- Edilizia &#8211; autorizzazione paesaggistica &#8211; Soprintendenza &#8211; attività  dal 1° gennaio 2010 -regime giuridico precedente &#8211; differenze.<br /> <br /> 3.- Attività  amministrativa &#8211; violazione del dovere di leale collaborazione &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. E&#8217; inammissibile l&#8217;appello rivolto avverso solo uno dei diversi capi della sentenza impugnata, ognuno dei quali è di per sè sufficiente a fondare la pronuncia di prime cure, in quanto l&#8217;eventuale accoglimento del gravame non darebbe alcuna utilità  all&#8217;appellante, nella misura in cui resterebbe in piedi, ormai coperta dal giudicato, la parte non impugnata della predetta sentenza.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. Nel procedimento di rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica, con l&#8217;entrata in vigore (dal 1° gennaio 2010) dell&#8217;art. 146 del codice approvato con il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), la Soprintendenza esercita, non pìù un sindacato di legittimità  ex post (come previsto dall&#8217;art. 159 del citato codice nel regime transitorio vigente fino al 31 dicembre 2009) sull&#8217;autorizzazione giÃ  rilasciata dalla Regione o dall&#8217;ente delegato, con il correlativo potere di annullamento, ma un potere che consente di effettuare ex ante valutazioni di merito amministrativo, con poteri di cogestione del vincolo paesaggistico.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>Nel nuovo regime l&#8217;autorità  statale, pertanto, emette ex ante un parere vincolante esteso al merito e non pìù un atto di riesame ex post di una precedente autorizzazione, confinato nel perimetro del rilievo dei vizi di legittimità  dell&#8217;atto comunale. Il mutato quadro normativo giustifica dunque una diversa e pìù penetrante valutazione, da parte della Soprintendenza, della compatibilità  dell&#8217;intervento edilizio progettato con i valori paesaggistici compendiati nella richiamata disciplina vincolistica: in materia, la Soprintendenza dispone di un&#8217;ampia discrezionalità  tecnica, con la conseguenza che il parere può essere censurato nel caso in cui la decisione amministrativa sia stata incoerente, irragionevole, frutto di errore tecnico, ovvero risulti ictu oculi in contrasto con la realtà  fattuale.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>3. Non è ravvisabile una violazione del principio di leale collaborazione della pubblica amministrazione in quanto (con riferimento al caso di specie) il dovere di indicare soluzioni progettuali da adottare per superare le rilevate criticità  sussiste per l&#8217;Amministrazione nei limiti in cui ciò sia nel caso concreto possibile (ricorrendo, ad esempio, a modifiche di sagoma, articolazione costruttiva, finiture), ma non quando si contesti in radice la compatibilità  del volume addizionale progettato con la tutela del vincolo.</em></div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/03/2020<br /> <strong>N. 01903/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08335/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 8335 del 2018, proposto da MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVItà€ CULTURALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> R. IMMOBILIARE S.R.L., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vincenzo Farnararo, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Gian Marco Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18; COMUNE DI BAGNO A RIPOLI, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 972 del 2018;<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di R. Immobiliare S.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 marzo 2020 il Cons. Dario Simeoli mentre nessuno è comparso per le parti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> Ritenuto che il giudizio può essere definito con sentenza emessa ai sensi dell&#8217;art. 74 c.p.a.;<br /> <em>Rilevato in fatto</em> che:<br /> &#8211; la società  R. Immobiliare s.r.l. &#8211; proprietaria di un complesso edilizio formato da due unità  (casa colonica ed ex-fienile) e sito nel Comune di Bagno a Ripoli, su area gravata da vincolo paesaggistico ai sensi del decreto ministeriale 7 aprile 1973 &#8211; impugnava il diniego di autorizzazione paesaggistica, comunicato il 19 giugno 2017, unitamente ai presupposti pareri della Soprintendenza del 15 marzo 2017 e 6 giugno del 2017;<br /> &#8211; l&#8217;istanza di autorizzazione, avente ad oggetto un ampliamento dell&#8217;edificio consistente in un nuovo vano di 59 mq in aderenza al manufatto principale, era stata ritenuta dalla Soprintendenza «<em>contrastante con le prescrizioni di cui al punto 3.c.1 della citata Scheda di &#8220;vincolo&#8221;, laddove si afferma quanto segue [&#038;]: &#8220;Gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa l&#8217;edilizia rurale sono ammessi a condizione che: &#8211; siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti, e mantenendo l&#8217;unitarietà  delle aree libere; inoltre siano preservate le opere complementari (&#038;, annessi e quant&#8217;altro concorre a definirne il valore identitario)&#8221;; [&#038;]; &#8211; venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e precettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale</em>»;<br /> &#8211; tali argomentazioni, espresse in sede di preavviso di diniego, erano state ribadite, in data 6 giugno 2017, dall&#8217;Amministrazione preposta alla tutela del vincolo nel parere definitivo sfavorevole al progetto;<br /> &#8211; a fondamento dell&#8217;impugnazione dei predetti atti, la società  lamentava l&#8217;insufficienza della motivazione posta a sostegno del diniego e l&#8217;omessa indicazione da parte della Soprintendenza delle eventuali modifiche progettuali necessarie a superare l&#8217;asserito contrasto, come suggerito nelle osservazioni endoprocedimentali rassegnate dall&#8217;interessata, con conseguente violazione anche del contraddittorio procedimentale (da intendersi qui in senso &#8220;sostanziale&#8221;);<br /> &#8211; il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con sentenza n. 972 del 2018, annullava gli atti impugnati, rilevando quanto segue:<br />«[&#038;]Â <em>la motivazione del provvedimento avversato riproduce sostanzialmente le prescrizioni del vincolo che si reputa non rispettato, ma non esplicita le concrete ragioni per le quali la disposizione risulterebbe violata, con ciò non ponendo in grado l&#8217;interessata di comprendere, anche alla luce della modesta rilevanza dell&#8217;ampliamento, quali modifiche progettuali (finiture; materiali; forme) consentirebbero di raggiungere l&#8217;auspicata compatibilità  paesaggistica.</em><br /> <em>Del resto giÃ  in precedenti pronunce la Sezione ha ritenuto che &#8220;affermare che un determinato intervento compromette gli equilibri ambientali della zona interessata per le incongruenze fra tipologia e materiali o per l&#8217;impatto dell&#8217;opera, non spiega alcunchè sul futuro danno alle bellezze ambientali che ne deriverebbe, risultando necessario un concreto ed analitico accertamento del disvalore delle valenze paesaggistiche&#8221; e dunque la Soprintendenza, pur titolare di un&#8217;ampia discrezionalità  in materia, è gravata dell&#8217;onere di &#8220;corredare il provvedimento di diniego del parere di ammissibilità  paesaggistica, con un percorso motivazionale, riferito al concreto, alla realtà  dei fatti e alle ragioni ambientali ed estetiche che sconsigliano alla P.A. di non ammettere un determinato intervento&#8221; (T.A.R. Toscana, sez. III, 6 luglio 2016, n. 1155; nello stesso senso si veda anche Sez. III, 7 maggio 2018, n. 624).</em><br /> <em>Ne segue che il parere della Soprintendenza, per i vizi istruttori e motivazionali illustrati, va annullato.</em><br /> <em>Poichè, ai sensi dell&#8217;art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004 il parere della Soprintendenza in tema di autorizzazione paesaggistica è vincolante, sì¬ che l&#8217;amministrazione preposta deve provvedere in conformità , con un atto dovuto, l&#8217;annullamento dell&#8217;atto presupposto conduce anche alla consequenziale caducazione del provvedimento di diniego del Comune di Bagno a Ripoli </em>[&#038;]Â»;<br /> &#8211; avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, chiedendone l&#8217;integrale riforma;<br /> &#8211; si costituita in giudizio la società  R. Immobiliare s.r.l., insistendo per il rigetto del gravame;<br /> &#8211; l&#8217;appellata società  eccepisce, in via pregiudiziale, che circostanze sopravvenute osterebbero all&#8217;esame nel merito dell&#8217;impugnazione;<br /> &#8211; in particolare, il provvedimento della cui legittimità  si discute, sarebbe stato nel frattempo superato: i) dalla successiva autorizzazione paesaggistica n. 55 del 2018; ii) dalla intervenuta realizzazione dell&#8217;opera con riferimento alla quale l&#8217;autorizzazione paesaggistica era stata in un primo momento denegata (poi autorizzata con titolo paesaggistico n. 55 del 2018);<br /> &#8211; l&#8217;appello inoltre sarebbe inammissibile anche perchè l&#8217;Amministrazione avrebbe contestato la sola carenza motivazionale accertata dal Tribunale, senza impugnare la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva accolto il dedotto vizio concernente la violazione sostanziale del contraddittorio;<br /> &#8211; nel merito, la società  appellata ribadisce che  alla luce: della natura non individua, quanto panoramica del vincolo; della modesta rilevanza dell&#8217;intervento proposto sul patrimonio edilizio esistente; del parere favorevole reso dalla Commissione comunale per il paesaggio; delle argomentate osservazioni proposte con la perizia giurata in atti; della manifestata disponibilità  del privato a recepire eventuali indicazioni o prescrizioni da parte della Soprintendenza  il pronunciamento sfavorevole reso dalla Soprintendenza sarebbe stato del tutto apodittico, in quanto recante una mera riproduzione delle prescrizioni della &#8220;scheda&#8221; di vincolo;<br /> &#8211; con ordinanza del 23 novembre 2018, n. 5588, la Sezione, ritenuto sussistente ilÂ <em>fumus boni iuris</em>, ha sospeso l&#8217;esecutività  della sentenza impugnata;<br /> <em>Ritenuto in diritto</em>che:<br /> &#8211; secondo la società  appellata, l&#8217;Amministrazione avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza appellata, in quanto, al parere sfavorevole annullato in primo grado, avrebbe fatto seguito, prima, il silenzio assenso della Soprintendenza sulle nuove istanze di pronunciamento, quindi il rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica n. 55 del 2018;<br /> &#8211; l&#8217;eccezione è destituita di fondamento;<br /> &#8211; è vero che il remand è una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza proprio per rimettere in gioco l&#8217;assetto di interessi definiti con l&#8217;atto gravato, restituendo quindi all&#8217;amministrazione l&#8217;intero potere decisionale iniziale, senza tuttavia pregiudicarne il risultato finale;<br /> &#8211; ma ciò può implicare, semmai, il trasferimento dell&#8217;interesse del ricorrente dall&#8217;annullamento dell&#8217;atto impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento anch&#8217;esso lesivo, a quest&#8217;ultimo;<br /> &#8211; l&#8217;esecuzione della sentenza di primo grado da parte dell&#8217;amministrazione soccombente, invece, non fa venir meno l&#8217;interesse della stessa all&#8217;appello, poichè si tratta della doverosa ottemperanza ad un ordine giudiziale provvisoriamente esecutivo;<br /> &#8211; considerato l&#8217;effetto espansivo esterno della sentenza di riforma in appello previsto dall&#8217;art. 336, comma 2, c.p.c., solo nel caso in cui emerga in modo esplicito la volontà  dell&#8217;amministrazione di accettare l&#8217;assetto di interessi conseguente alla sentenza di primo grado potrebbe ipotizzarsi un interesse contrario a quello palesato con la proposizione dell&#8217;appello;<br /> &#8211; parimenti, non può configurarsi alcuna sopravvenuta carenza di interesse per il fatto che, a seguito dell&#8217;adozione del predetto titolo paesaggistico n. 55 del 2018, il proprietario ha proceduto all&#8217;esecuzione degli interventi previsti, con realizzazione dell&#8217;ampliamento in progetto;<br /> &#8211; nella materia del governo del territorio è preclusa qualsiasi forma di legittimazione del &#8220;fatto compiuto&#8221;; nell&#8217;ambito della tutela paesaggistica è peraltro fatto divieto di ogni valutazione postuma, effettuata successivamente all&#8217;esecuzione di un intervento edilizio, salvo che per quelli di minor impatto di cui agli articoli 146 e 167 del d.lgs. n. 42 del 2004;<br /> &#8211; è infondata anche l&#8217;ultima eccezione di rito sollevata dalla società  appellata;<br /> &#8211; in termini generali, è inammissibile l&#8217;appello rivolto avverso solo uno dei diversi capi della sentenza impugnata, ognuno dei quali è di per sè sufficiente a fondare la pronuncia di prime cure, in quanto l&#8217;eventuale accoglimento del gravame non darebbe alcuna utilità  all&#8217;appellante, nella misura in cui resterebbe in piedi, ormai coperta dal giudicato, la parte non impugnata della predetta sentenza;<br /> &#8211; sennonchè, nel caso in esame, l&#8217;unico capo di sentenza  quello che ha riscontrato vizi istruttori e motivazionali dell&#8217;atto impugnato  è stato compiutamente censurato dall&#8217;appellante;<br /> &#8211; nel merito, la sentenza di primo grado deve essere riformata;<br /> &#8211; va premesso che, nel procedimento di rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica, con l&#8217;entrata in vigore (dal 1° gennaio 2010) dell&#8217;art. 146 del codice approvato con il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), la Soprintendenza esercita, non pìù un sindacato di legittimità  ex post (come previsto dall&#8217;art. 159 del citato codice nel regime transitorio vigente fino al 31 dicembre 2009) sull&#8217;autorizzazione giÃ  rilasciata dalla Regione o dall&#8217;ente delegato, con il correlativo potere di annullamento, ma un potere che consente di effettuare ex ante valutazioni di merito amministrativo, con poteri di cogestione del vincolo paesaggistico (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI 15 maggio 2017, n. 2262; Sez. VI, 28 dicembre 2015, n. 5844; Sez. VI, 4 giugno 2015, n. 2751);<br /> &#8211; nel nuovo regime l&#8217;autorità  statale emette ex ante un parere vincolante esteso al merito e non pìù un atto di riesame ex post di una precedente autorizzazione, confinato nel perimetro del rilievo dei vizi di legittimità  dell&#8217;atto comunale;<br /> &#8211; il mutato quadro normativo giustifica dunque una diversa e pìù penetrante valutazione, da parte della Soprintendenza, della compatibilità  dell&#8217;intervento edilizio progettato con i valori paesaggistici compendiati nella richiamata disciplina vincolistica (Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2013, n. 1129).<br /> &#8211; la Soprintendenza dispone in materia di un&#8217;ampia discrezionalità  tecnica, con la conseguenza che il parere può essere censurato nel caso in cui la decisione amministrativa sia stata incoerente, irragionevole, frutto di errore tecnico, ovvero risulti ictu oculi in contrasto con la realtà  fattuale;<br /> &#8211; nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l&#8217;apprezzamento espresso dalla Soprintendenza  relativo alla compatibilità  paesaggistica del progetto di ristrutturazione della casa colonica e dell&#8217;ex fienile di proprietà  della società  appellata  è supportato da una motivazione esaustiva che indica la disciplina di tutela, il contesto morfologico in cui si inserisce il fabbricato, le caratteristiche dell&#8217;opera, l&#8217;impatto dell&#8217;intervento sul territorio, le ragioni del contrasto con le esigenze di tutela dell&#8217;area;<br /> &#8211; nel diniego impugnato, la Soprintendenza, in primo luogo, ha richiamato il quadro regolativo della Regione Toscana, e in particolare le prescrizioni contenute all&#8217;interno dei punti 3.c.1 e 3.c.10. della «scheda di vincolo», secondo cui: «<em>gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa l&#8217;edilizia rurale, sono ammessi a condizione che siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti, e mantenendo l&#8217;unitarietà  delle aree libere</em>»; specificando che vanno «<em>preservate le opere complementari, annessi e quant&#8217;altro occorre a definire il valore identitario</em>», affinchè «<em>venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante storicamente strutturante il contesto territoriale</em>»;<br /> &#8211; su queste basi, l&#8217;affermazione dell&#8217;organo ministeriale  secondo cui la realizzazione di un volume addizionale nel corpo della ex casa colonica, su una parte dell&#8217;aia pertinenziale di matrice storica avrebbe intaccato la fisionomia dell&#8217;edifico colonico, sacrificando i valori identitari del contesto rurale di riferimento  appare esaustiva e applicativa delle predette disposizioni di tutela;<br /> &#8211; non è vero, poi, che la Soprintendenza avrebbe travisato la portata e natura del vincolo, posto a tutela di puntuali valori, riconducendo il medesimo ad un generalizzato divieto di realizzazione di interventi sull&#8217;area, dal momento che il fondamento del diniego sta proprio nella compromissione del rapporto tra l&#8217;edificio ex colonico e il paesaggio agrario circostante «costituente un belvedere sulla valle che digrada verso l&#8217;Antella e le alture circostanti il Comune di bagno a Ripoli»;<br /> &#8211; così¬ individuati i termini del contrasto tra gli specifici profili del progetto e i valori salvaguardati, non è neppure ravvisabile una violazione del principio di leale collaborazione della pubblica amministrazione;<br /> &#8211; il dovere di indicare soluzioni progettuali da adottare per superare le rilevate criticità  sussiste per l&#8217;Amministrazione nei limiti in cui ciò sia nel caso concreto possibile (ricorrendo, ad esempio, a modifiche di sagoma, articolazione costruttiva, finiture), ma non quando si contesti in radice la compatibilità  del volume addizionale progettato con la tutela del vincolo;<br /> &#8211; neppure sussiste alcuna violazione del contraddittorio procedimentale;<br /> &#8211; il Soprintendente, prima di comunicare al privato il parere negativo vincolante, ha comunicato le ragioni ostative all&#8217;accoglimento della domanda;<br /> &#8211; l&#8217;art. 10-<em>bis</em>, l. 7 agosto 1990, n. 241 non impone nel provvedimento finale la puntale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente, ai fini della sua giustificazione, una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell&#8217;atto stesso;<br /> &#8211; nel corso del presente giudizio, peraltro, l&#8217;appellato non ha concretamente rappresentato profili costruttivi che avrebbero potuto influenzare la concreta portata del provvedimento finale adottato;<br /> &#8211; le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza;<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 8335 del 2018, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.<br /> Condanna la società  appellata al pagamento in favore dell&#8217;Amministrazione appellante delle spese del doppio grado di lite, che si liquida complessivamente in € 3.500,00 (da cui vanno detratte le somme giÃ  liquidate in sede cautelare).<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Diego Sabatino, Presidente FF<br /> Silvestro Maria Russo, Consigliere<br /> Dario Simeoli, Consigliere, Estensore<br /> Giordano Lamberti, Consigliere<br /> Francesco De Luca, Consigliere.</div>
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		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.217</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-17-3-2020-n-217/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Umberto Giovannini, Presidente FF, Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore PARTI:OMISSIS , rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Luca Ballabio e Denis Lovison,contro Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara, in persona del Comandante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Ministero della Difesa non costituito in giudizio; Nel</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-17-3-2020-n-217/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.217</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Umberto Giovannini, Presidente FF, Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore  PARTI:OMISSIS , rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Luca Ballabio e Denis Lovison,contro  Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara, in persona del Comandante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Ministero della Difesa non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Nel procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti, l&#8217;Amministrazione è titolare di un&#8217;ampia discrezionalità  in ordine alla valutazione dei fatti addebitati al dipendente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Pubblico impiego- procedimento disciplinare- potere sanzionatorio &#8211;  ampia discrezionalità  &#8211; sussiste &#8211; sindacato del G.A. &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nel procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti, l&#8217;Amministrazione è titolare di un&#8217;ampia discrezionalità  in ordine alla valutazione dei fatti addebitati al dipendente, circa il convincimento sulla gravità  delle infrazioni addebitate e sulla conseguente sanzione da infliggere e ciò in considerazione degli interessi pubblici che devono essere tutelati attraverso tale procedimento; conseguentemente, il provvedimento disciplinare sfugge ad un pieno sindacato giurisdizionale del Giudice amministrativo, non potendo in nessun caso quest&#8217;ultimo sostituire le proprie valutazione a quelle operate dall&#8217;Amministrazione, salvo che le valutazioni siano inficiate da travisamento dei fatti, ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/03/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00217/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00621/2016 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 621 del 2016, proposto da <br /> Nicola Scaramuzzo, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Luca Ballabio e Denis Lovison, domiciliato presso la Segreteria TAR Emilia &#8211; Romagna in Bologna, via D&#8217;Azeglio, 54, ai sensi di legge; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara, in persona del Comandante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni 6; <br /> Ministero della Difesa non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">previa sospensiva</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione n. 260/9 del 19 aprile 2016 con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dei provvedimenti n. 149/7 e 149/8 con i quali è stata irrogata la sanzione di corpo del &#8220;rimprovero&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti connessi, presupposti e o consequenziali;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 marzo 2020 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.-Espone l&#8217;odierno ricorrente di prestare servizio nell&#8217;Arma dei Carabinieri da 22 anni e da 5 anni quale comandante della Stazione di Jolanda di Savoia (FE).</p>
<p style="text-align: justify;">Il 20 gennaio 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara ha trasmesso alla suddetta Stazione dei Carabinieri delega al compimento di indagini di P.G. appresa dal ricorrente soltanto in tarda mattinata, nel corso della quale ha appreso da parte del Comandante della Compagnia di Copparo l&#8217;avocazione dell&#8217;attività  di indagine.</p>
<p style="text-align: justify;">Il 23 gennaio 2016 è stata comunicata al ricorrente l&#8217;avvio di procedimento disciplinare a suo carico per omessa tempestiva informazione al superiore gerarchico della suddetta attività  investigativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Con provvedimenti nn. 149/7 e 149/8 a firma del Comandante di Compagnia è stata irrogata la sanzione di corpo del &#8220;rimprovero&#8221; per violazione degli artt 729 e 717 del d.P.R. 90/2010 (regolamento ordinamento militare) e dell&#8217;art. 425 Regolamento generale Arma dei Carabinieri.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in epigrafe il Maresciallo Scaramuzzo ha impugnato la suddetta sanzione unitamente alla determinazione del Comandante Provinciale di Ferrara n. 260/9 del 19 aprile 2016 con la quale è stato respinto il proprio ricorso gerarchico, deducendo motivi così¬ riassumibili:</p>
<p style="text-align: justify;">I) Quanto agli atti impugnati con il ricorso gerarchico: Eccesso di potere; violazione del principio di immutabilità  della contestazione e del diritto di difesa, travisamento dei fatti: nella contestazione dell&#8217;addebito disciplinare non era indicato l&#8217;asserito disservizio, così¬ tramutandosi l&#8217;illecito contestato da illecito di condotta a illecito di evento, peraltro senza alcuna prova di quest&#8217;ultimo; </p>
<p style="text-align: justify;">II) Eccesso di potere, carenza di motivazione; violazione art. 41 Carta di Nizza; violazione degli artt. 10 e 10 bis L.241/90, violazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione: l&#8217;Amministrazione non avrebbe esaminato in motivazione le difese svolte nella memoria difensiva;</p>
<p style="text-align: justify;">III) Insussistenza dell&#8217;illecito disciplinare; carenza dell&#8217;obbligo di comunicazione al diretto superiore: l&#8217;attività  investigativa in questione non d&#8217;iniziativa ma delegata dall&#8217;AG non sarebbe sottoposta ad alcun obbligo di comunicazione al superiore gerarchico secondo la pubblicazione &#8220;G4 Guida alle segnalazioni&#8221; dell&#8217;Arma dei Carabinieri, trattandosi di attività  coperta dal segreto ai sensi dell&#8217;art. 329 c.p.p.;</p>
<p style="text-align: justify;">III.b) Eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione; violazione art. 41 Carta di Nizza: in punto di fatto il ricorrente avrebbe appreso dell&#8217;attività  delegata contemporaneamente al Comandante di Compagnia;</p>
<p style="text-align: justify;">IV) Quanto alla determinazione di rigetto del ricorso gerarchico: Eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento; violazione art. 41 Carta di Nizza: la sanzione del rimprovero sarebbe motivata anche dal disservizio non contestato in sede di addebito, disservizio tra l&#8217;altro non indicato in sede di motivazione; </p>
<p style="text-align: justify;">V) Eccesso di potere, carenza di motivazione; violazione art. 41 Carta di Nizza; violazione degli artt. 10 e 10 bis L.241/90, violazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione: il Comando di Compagnia non avrebbe esaminato la memoria endoprocedimentale di ben 8 pagine prodotta dal ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">VI) Eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione; violazione art. 41 Carta di Nizza: non sarebbe possibile comprendere perchè il Comando Provinciale ritenga non condivisibile la ricostruzione fattuale operata dal ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">VII) Violazione del divieto di modificazione della motivazione; Eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione: con la determinazione gravata sarebbe stato violato anche il divieto di motivazione postuma affermato dalla giurisprudenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del 7 settembre 2016 con ordinanza n. 252/2016 è stata respinta la domanda incidentale cautelare per carenza del &#8220;<i>periculum in mora</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara eccependo l&#8217;infondatezza di tutti i motivi &#8220;<i>ex adverso</i>&#8221; dedotti e depositando dettagliata relazione sui fatti di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 4 marzo 2020 la causa è stata trattenuta in decisione. </p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">2.-E&#8217; materia del contendere la legittimità  della sanzione disciplinare del rimprovero inflitta al Maresciallo dell&#8217;Arma dei Carabinieri Nicola Scaramuzzo per mancata tempestiva informazione al superiore gerarchico di attività  di indagine delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara.</p>
<p style="text-align: justify;">Lamenta parte ricorrente doglianze inerenti sia il provvedimento di irrogazione della sanzione che il successivo rigetto del ricorso gerarchico da parte del Comando Provinciale di Ferrara, sul piano oltre che formale/procedimentale anche sostanziale, negando la stessa rilevanza disciplinare del fatto oggetto dell&#8217;addebito. </p>
<p style="text-align: justify;">3. &#8211; Il ricorso è infondato e va respinto. </p>
<p style="text-align: justify;">Giova doverosamente premettere che nel procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti, l&#8217;Amministrazione è titolare di un&#8217;ampia discrezionalità  in ordine alla valutazione dei fatti addebitati al dipendente, circa il convincimento sulla gravità  delle infrazioni addebitate e sulla conseguente sanzione da infliggere e ciò in considerazione degli interessi pubblici che devono essere tutelati attraverso tale procedimento; conseguentemente, il provvedimento disciplinare sfugge ad un pieno sindacato giurisdizionale del Giudice amministrativo, non potendo in nessun caso quest&#8217;ultimo sostituire le proprie valutazione a quelle operate dall&#8217;Amministrazione, salvo che le valutazioni siano inficiate da travisamento dei fatti, ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente (<i>ex multis</i> T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I , 9 gennaio 2018 , n. 4).</p>
<p style="text-align: justify;">4. &#8211; In punto di fatto va evidenziato come non risulta fornita da parte del ricorrente la prova di cui è onerato ex art. 64 c.p.a. dell&#8217;asserita avvenuta conoscenza da parte del Comandante di Compagnia dell&#8217;attività  investigativa delegata contemporaneamente al ricorrente, con conseguente infondatezza del motivo sub. III.b. di gravame. A ciò può aggiungersi che anche ove tale circostanza fosse provata non verrebbe ugualmente meno l&#8217;obbligo del sottoposto di informazione tempestiva verso il superiore gerarchico. </p>
<p style="text-align: justify;">5. &#8211; Il primo ed il quarto motivo non meritano adesione.</p>
<p style="text-align: justify;">Posto che in sede di contestazione di addebito la violazione per cui è causa è stata chiaramente indicata nel non aver tempestivamente informato il superiore gerarchico (in violazione degli obblighi desumibili dagli artt. 729 e 717 del d.P.R. 90/2010 e 425 del Regolamento generale Arma dei Carabinieri) l&#8217;elemento dell&#8217;aver cagionato disservizio non può intendersi quale ulteriore e diversa contestazione ma esclusiva conseguenza del comportamento omissivo tenuto dal ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">6. &#8211; Anche il secondo motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente da quanto sostenuto dall&#8217;odierno deducente l&#8217;Amministrazione ha comunque esaminato la memoria difensiva, fermo restando l&#8217;ampia discrezionalità  amministrativa nel valutarne il contenuto (<i>ex multis</i> T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I , 9 gennaio 2018 , n. 4) e dunque rispettato le garanzie partecipative imposte in seno al procedimento disciplinare. Sul punto poi appare del tutto fuori centro la doglianza di violazione dell&#8217;art. 10-bis L.241/90, essendo la comunicazione dei motivi ostativi ivi prevista applicabile solamente nei procedimenti ad istanza di parte e non certo nei procedimenti disciplinari stante il carattere tipicamente ufficioso.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, quanto alla censura di violazione dell&#8217;art. 41 della Carta di Nizza, a prescindere da ogni altra considerazione, presupposto di applicabilità  della norma è che la fattispecie sottoposta all&#8217;esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo e non giÃ  da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto (Corte Costituzionale 11 marzo 2011 n. 80) come nel caso di specie. </p>
<p style="text-align: justify;">La sanzione disciplinare irrogata appare poi sufficientemente motivata avendo la condotta omissiva serbata dal Maresciallo Scaramuzzo violato il disposto di cui agli artt. 729 e 717 del d.P.R. 90/2010 (regolamento ordinamento militare) e dell&#8217;art. 425 del Regolamento generale Arma Carabinieri.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, secondo quest&#8217;ultimo, il carabiniere deve assolvere i propri doveri senza ingiustificato ritardo specie in esecuzioni di ordini, a richiesta dell&#8217;autorità  o d&#8217;iniziativa.</p>
<p style="text-align: justify;">7. &#8211; Il terzo motivo è privo di pregio.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;attività  di indagine delegata dall&#8217;Autorità  Giudiziaria al pari di quella d&#8217;iniziativa deve essere comunicata tempestivamente (a norma degli artt. 729 e 717 del d.P.R. 90/2010 e 425 del Regolamento generale Arma Carabinieri) ai superiori gerarchici, non essendo certo invocabile l&#8217;obbligo del segreto di cui all&#8217;art. 329 c.p.p. nel rapporto di dipendenza gerarchica esistente tra Comandante di Compagnia e Comandante di Stazione. </p>
<p style="text-align: justify;">8. &#8211; Parimenti infondati sono i motivi rivolti avverso la determinazione di rigetto del ricorso gerarchico.</p>
<p style="text-align: justify;">Tenuto conto della descrizione sufficientemente analitica del fatto illecito omissivo effettuata in sede di contestazione dell&#8217;addebito, per altro aggravato dalla recidiva, la motivazione del rigetto indica i presupposti logico-giuridici su cui è fondata la sanzione, non essendovi come visto un obbligo di diffusa confutazione della pur articolata memoria endoprocedimentale depositata dal Maresciallo Scaramuzzo. </p>
<p style="text-align: justify;">Nemmeno appare riscontrabile una vera e propria motivazione postuma, essendo la sanzione del rimprovero, come detto, sufficientemente motivata quanto al fatto omissivo posto in essere ed alla sua rilevanza sotto il profilo disciplinare.</p>
<p style="text-align: justify;">9. &#8211; Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione della particolarità  della materia trattata.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Umberto Giovannini, Presidente FF</p>
<p style="text-align: justify;">Marco Morgantini, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.193</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-17-3-2020-n-193/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Giuseppe Caruso, Presidente, Liliana Felleti, Referendario, Estensore Rapporto lavorativo del personale di Polizia: la vestizione e vestizione della divisa funzionale allo svolgimento del servizio è attività  accessoria ai fini della retribuzione. 1.Pubblica amministrazione -Lavoro -personale di Polizia- retribuzione corrispondente al tempo necessario ad indossare la divisa- regolazione contrattuale- è il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-17-3-2020-n-193/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.193</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-17-3-2020-n-193/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.193</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Caruso, Presidente, Liliana Felleti, Referendario, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Rapporto lavorativo del personale di Polizia: la vestizione e vestizione della divisa funzionale allo svolgimento del servizio è attività  accessoria ai fini della retribuzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Pubblica amministrazione -Lavoro -personale di Polizia- retribuzione corrispondente al tempo necessario ad indossare la divisa- regolazione contrattuale- è il parametro.</p>
<p> 2.Lavoro- rapporto lavorativo del personale di Polizia -divisa- vestizione e svestizione- funzionale allo svolgimento del servizio &#8211; attività  accessorie- sono tali.</p>
<p> 3.Lavoro- rapporto lavorativo del personale di Polizia-  divisa- presenza di locali ad uso spogliatoio sui luoghi di lavoro- non è indicativo- passaggio dall&#8217;abito civile all&#8217;uniforme- disposizione- non è prevista.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.<em>Al fine di stabilire se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere remunerato, occorre avere riguardo alla regolazione contrattuale, verificando in concreto se al lavoratore è data la facoltà  di decidere liberamente tempo e luogo ove indossare la divisa, o se invece si sia in presenza di operazione diretta dal datore di lavoro che ne disciplina luogo e modalità  di esecuzione.</em></div>
<div> </div>
<div style="text-align: justify;"><em>2.Le operazioni connesse alla vestizione e alla svestizione, complessivamente considerate (indipendentemente dal luogo in cui siano eseguite), si sostanziano in un&#8217;attività  accessoria, funzionale allo svolgimento del servizio, la quale, ben può trovare riconoscimento nel coacervo delle indennità  accessorie, contrattualmente stabilite, intese ad alleviare taluni disagi connessi alle caratteristiche della prestazione lavorativa e, tra di essi, all&#8217;obbligatorietà  dell&#8217;uso della divisa e delle prescritte dotazioni.</p>
<p> 3.La mera presenza di locali ad uso spogliatoio sui luoghi di lavoro non vale a dimostrare l&#8217;esistenza di un obbligo di indossare ivi la divisa, nè, tantomeno, a radicare un potere conformativo in capo al Ministero dell&#8217;Interno. Tanto pìù che da nessuna disposizione, relativa al rapporto lavorativo del personale di polizia, è prevista una fase di passaggio dall&#8217;abito civile all&#8217;uniforme (e, viceversa, da questa a quello); nè esistono prescrizioni o direttive indicanti il luogo dove debba eseguirsi l&#8217;operazione, che, pertanto, potrebbe essere svolta anche presso la propria abitazione .</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 17/03/2020 </p>
<p>N. 00193/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 01013/2016 REG.RIC.</p>
<p> </p>
<p>   </p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria</p>
<p>(Sezione Prima)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2016, proposto da <br /> Valerio Olcese, Giampiero Mancuso, Gaetano Battipede, Roberto Testini, Giuseppe Basciano, Domenico Puledda, Pino Rosati, Christian Lupoli, Gino Bardelle, Luca Innocenti, Massimo Fossati, Marco Ferri, Vincenzo De Giorgi, Roberto Anselmi, Alessandro Basso, Filippo Parri, Gioia Perini, Marco Grucci, Marina Sbarbaro, Luciano Lambruschini, Claudio Cava, Andrea Canepa, Alessandro Nardin, Paolo Rinaldi, Emanuele Contini, Michele Iovanna, Elvio Nykiefouruk, Filippo PaternÃ², Nicola Usai, Stefano Danioli, Matteo Riva, Davide Maugeri, Aniello Ciccarelli, Gerardo Gargiulo, Mario Santori, Antonio Rocco, Raffaele Fiorini, Maura Romano, Fabrizio Pinelli, Armando Marinozzi, Marco Fossati, Giovanni Comparato, Fabio Ferrari, Simona Biasotti, Elvira Moliterno, Alessandra Costa, Fabrizio Benedetti, Giuseppe Mannu, Francesco Melegari, Michele Guaraglia, Luca Cavallero, Silvano Nicora, Roberto Furloni, Bruno Pasquinelli, Silvano Capraro, Fabio Blè, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Massimiliano Aloi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Alla Porta degli Archi 10/12; </p>
<p>contro</p>
<p>Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane 2; </p>
<p>per la condanna</p>
<p>del Ministero dell&#8217;Interno al pagamento della retribuzione per il tempo occorrente ad indossare la divisa all&#8217;inizio e al termine di ogni turno lavorativo, al versamento dei contributi previdenziali e al risarcimento del danno in misura pari ai contributi prescritti;</p>
<p> </p>
<p>   </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> </p>
<p>   </p>
<p>FATTO</p>
<p>Con ricorso notificato il 2 dicembre 2016 e depositato il 28 dicembre 2016, i ricorrenti, tutti appartenenti alla Polizia di Stato, hanno chiesto la condanna del Ministero dell&#8217;Interno al pagamento della retribuzione per il tempo occorrente ad indossare la divisa all&#8217;inizio e al termine di ogni turno lavorativo, oltre al versamento dei contributi previdenziali e al risarcimento del danno in misura pari ai contributi prescritti.</p>
<p>Espongono gli istanti che l&#8217;Amministrazione impone loro di presentarsi all&#8217;inizio del servizio giÃ  in uniforme e con il prescritto equipaggiamento. Parimenti, è loro vietato di dismettere la divisa e le relative dotazioni prima della fine dell&#8217;orario di lavoro.</p>
<p>In ragione di ciò, i ricorrenti ritengono che debba essere retribuito il tempo di quaranta minuti &#8211; venti all&#8217;inizio e venti al termine di ogni turno &#8211; necessario alla vestizione e svestizione dell&#8217;uniforme e degli accessori. </p>
<p>A sostegno della domanda hanno addotto i seguenti argomenti.</p>
<p>L&#8217;art. 18 del d.p.r. n. 82/1975 prescrive l&#8217;obbligo per il personale della Polizia di Stato di presentarsi in servizio, all&#8217;ora stabilita, con il vestiario, equipaggiamento ed armamento prescritti.</p>
<p>Le operazioni preparatorie sarebbero eterodirette dal Ministero dell&#8217;Interno, in quanto i poliziotti dovrebbero necessariamente cambiarsi sul luogo di lavoro; tant&#8217;è che l&#8217;allegato IV del d.lgs. n. 81/2008, punto 1.12.1, ha istituto l&#8217;obbligo del datore di lavoro di destinare locali ad uso spogliatoio quando i lavoratori devono indossare indumenti specifici.</p>
<p>L&#8217;Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.</p>
<p>Le parti hanno ribadito ed ampliato le proprie argomentazioni con memorie ex art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni.</p>
<p>La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 26 febbraio 2020.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>Il ricorso è rivolto ad ottenere la condanna del Ministero dell&#8217;Interno al pagamento della retribuzione corrispondente al tempo necessario ad indossare la divisa, nonchè al versamento dei relativi contributi previdenziali e al risarcimento per i periodi prescritti. </p>
<p>Il ricorso non è fondato.</p>
<p>La prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che &#8220;al fine di stabilire se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere remunerato, occorre avere riguardo alla regolazione contrattuale, verificando in concreto se al lavoratore è data la facoltà  di decidere liberamente tempo e luogo ove indossare la divisa, o se invece si sia in presenza di operazione diretta dal datore di lavoro che ne disciplina luogo e modalità  di esecuzione&#8221; (da ultimo, Cass. Sez. Lav. n. 7738 del 2018).</p>
<p>Sulla base di tale consolidato <i>dictum</i>, i Tribunali amministrativi regionali hanno affermato i seguenti principi. </p>
<p>Il diritto alla retribuzione, corrispondente al tempo impiegato per indossare la divisa (e, a fine turno, per dismetterla), non è connesso al mero obbligo del dipendente di portare gli indumenti e le dotazioni prescritte (nè al luogo in cui il predetto obbligo viene adempiuto), ma richiede che le operazioni connesse alla vestizione siano contestualmente dirette dall&#8217;Amministrazione datrice di lavoro, la quale eserciti sotto tale profilo un esplicito potere di conformazione, tipico dello svolgimento della prestazione lavorativa.</p>
<p>Allorquando non sia data prova di una propagazione, al di fuori dell&#8217;orario contrattuale, del potere di eterodirezione, esercitato dall&#8217;Amministrazione, in modo da regolare in capo a ciascun dipendente le modalità  della vestizione (e della successiva svestizione), il tempo dedicato alle operazioni in questione si pone ontologicamente al di fuori della prestazione lavorativa.</p>
<p>Le operazioni connesse alla vestizione e alla svestizione, complessivamente considerate (indipendentemente dal luogo in cui siano eseguite), si sostanziano quindi in un&#8217;attività  accessoria, funzionale allo svolgimento del servizio, la quale, come condivisibilmente esposto dalla difesa erariale, ben può trovare riconoscimento nel coacervo delle indennità  accessorie, contrattualmente stabilite, intese ad alleviare taluni disagi connessi alle caratteristiche della prestazione lavorativa e, tra di essi, all&#8217;obbligatorietà  dell&#8217;uso della divisa e delle prescritte dotazioni (TAR Friuli Venezia Giulia, 20 febbraio 2019 n. 79, TAR Piemonte 29 aprile 2019 n. 517, TAR Veneto 24 luglio 2019 n.886, TAR Puglia, Bari 15 luglio 2019 n. 1016, TAR Emilia Romagna, Bologna 23 dicembre 2019 nn. 1020 e 1022).</p>
<p>Alla luce di tali condivisibili principi la domanda dei ricorrenti non può trovare accoglimento, non essendo dimostrato che la loro vestizione, quand&#8217;anche operata sul luogo di prestazione del servizio o di inizio della prestazione dello stesso, avvenga sotto l&#8217;esplicazione del potere del datore di lavoro. </p>
<p>A tal riguardo deve aggiungersi come, nei casi in cui gli agenti debbano svolgere un particolare servizio (ad esempio per la tutela dell&#8217;ordine pubblico durante le manifestazioni sportive) che comporti l&#8217;obbligo di indossare un particolare equipaggiamento in caserma, allora, anche la stessa attività  di ritiro del materiale venga ricompresa nell&#8217;orario di servizio rilevando, così¬, ai fini della retribuzione (cfr. docc. 2, 5 e 6 resistente).</p>
<p>Si osserva, infine, che la mera presenza di locali ad uso spogliatoio sui luoghi di lavoro non vale a dimostrare l&#8217;esistenza di un obbligo di indossare ivi la divisa, nè, tantomeno, a radicare un potere conformativo in capo al Ministero dell&#8217;Interno. Tanto pìù che da nessuna disposizione, relativa al rapporto lavorativo del personale di polizia, è prevista una fase di passaggio dall&#8217;abito civile all&#8217;uniforme (e, viceversa, da questa a quello); nè esistono prescrizioni o direttive indicanti il luogo dove debba eseguirsi l&#8217;operazione, che, pertanto, potrebbe essere svolta anche presso la propria abitazione (in tal senso cfr. TAR Puglia, Bari, 15 luglio 2019, n. 1016, relativa al personale militare).</p>
<p>Il ricorso deve, conseguentemente, essere respinto.</p>
<p>Le spese possono essere compensate, attesa l&#8217;anteriorità  della proposizione della domanda al formarsi dell&#8217;orientamento contrario da parte della giurisprudenza.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>Così¬ deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Giuseppe Caruso, Presidente</p>
<p>Richard Goso, Consigliere</p>
<p>Liliana Felleti, Referendario, Estensore</p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-17-3-2020-n-193/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.193</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.1896</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-3-2020-n-1896/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.1896</a></p>
<p>Carlo Saltelli, Presidente; Federico Di Matteo, Consigliere, EstensorePARTI: Omissis, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Gaetano Scoca e Antonio Senatore, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Franco Gaetano Scoca c. Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, e CSM &#8211; Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-3-2020-n-1896/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.1896</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-3-2020-n-1896/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.1896</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carlo Saltelli, Presidente; Federico Di Matteo, Consigliere, EstensorePARTI: Omissis, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Gaetano Scoca e Antonio Senatore, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Franco Gaetano Scoca c. Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, e CSM &#8211; Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Ai magistrati ordinari in servizio presso l&#8217;Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione non spetta l&#8217;indennità  di trasferta per l&#8217;attività  svolta di &#8220;assistenti di studio&#8221;.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Ordinamento giudiziario &#8211; personale di Magistratura &#8211;  Funzioni di legittimità  &#8211; individuazione.<br /> <br /> 2.- Ordinamento giudiziario &#8211; personale di Magistratura &#8211; Ufficio del massimario &#8211; attività  di &#8220;assistenti di studio&#8221; &#8211; indennità  di trasferta &#8211; spettanza &#8211; va esclusa.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Dalle previsioni dell&#8217;art. 79, comma 3, l. 24 dicembre 2003, dell&#8217;art. 65, comma 1, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, e dell&#8217;art. 10, comma 6, del d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160 si ricava che le &#8220;funzioni di legittimità &#8221; sono quelle svolte dai magistrati presso la Corte di Cassazione, che si compendiano nella specifica attività  rivolta a garantire &#8220;l&#8217;esatta osservanza e l&#8217;uniforme interpretazione della legge, l&#8217;unità  del diritto oggettivo, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni&#8221;, a regolare &#8220;i conflitti di competenza e di attribuzione&#8221; e ad adempiere tutti gli altri compiti attribuiti dalla legge all&#8217;ufficio giudiziario della Corte di Cassazione: l&#8217;effettività  di tali funzioni ne implica il concreto svolgimento e che non ricorra una causa di temporanea sospensione dal loro esercizio.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. Ai magistrati ordinari in servizio presso l&#8217;Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione non spetta l&#8217;indennità  di trasferta per l&#8217;attività  svolta di &#8220;assistenti di studio&#8221;, in quanto non rientrante nell&#8217;esercizio delle funzioni di legittimità , nè assimilabile a queste.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/03/2020<br /> <strong>N. 01896/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02821/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2821 del 2019, proposto da <em>Omissis</em>, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Gaetano Scoca e Antonio Senatore, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello, n. 55;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, e CSM &#8211; Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em>in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 11178/2018, resa tra le parti;<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del CSM &#8211; Consiglio Superiore della Magistratura;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Franco Gaetano Scoca, Antonio Senatore e l&#8217;avvocato dello Stato Pasquale Pucciariello;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1. I dottori <em>Omissis</em>, magistrati ordinari in servizio, in qualità  di vincitori di concorso, presso l&#8217;Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, con provvedimento del 3 aprile 2015 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, ai sensi dell&#8217;art. 74 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in l. 9 agosto 2013, n. 98, sono stati applicati alle Sezioni civili della Corte con funzioni di &#8220;assistente di studio&#8221;.<br /> Hanno perciò chiesto con nota del 13 maggio 2015 il riconoscimento dell&#8217;indennità  di trasferta prevista dall&#8217;art. 3, comma 79, l. 24 dicembre 2003, n. 350 per i magistrati &#8220;<em>che esercitano effettive funzioni di legittimità  presso la Corte di Cassazione e la relativa Procura Generale</em>&#8221; nel caso di residenza fuori dal distretto della Corte d&#8217;appello di Roma.<br /> Il Ministero della Giustizia con nota 1°ottobre 2015 n. 464/M ha respinto la domanda.<br /> 2. Gli interessati hanno impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio detto diniego, chiedendone l&#8217;annullamento e instando anche per l&#8217;accertamento del diritto a percepire quella indennità  di trasferta.<br /> A sostegno della pretesa hanno sostenuto le funzioni &#8211; di &#8220;assistenti di studio&#8221; &#8211; essere del tutto assimilabili alle &#8220;funzioni di legittimità &#8221; svolte dai consiglieri di ruolo della Corte di Cassazione ai quali l&#8217;indennità  di trasferta è riconosciuta; in via subordinata hanno dubitato della legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 79, l. n. 350 del 2013 per violazione dell&#8217;art. 3 Cost. per l&#8217;irragionevole disparità  di trattamento economico che essa determinerebbe tra soggetti che si trovano a svolgere funzioni sostanzialmente uguali (quali i magistrati che esercitano funzioni di legittimità  e assistenti di studio), ledendo così¬ anche l&#8217;autonomia e l&#8217;indipendenza della Magistratura (riconosciuta anche con riferimento ai meccanismi che consentono di adeguare la retribuzione alle condizioni lavorative).<br /> 3. Hanno resistito al ricorso il Ministero della Giustizia e il CSM che ne hanno chiesto il rigetto.<br /> 4. Nel frattempo con decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione del 24 febbraio 2017, n. 463, gli stessi magistrati sono stati applicati alle Sezioni civili e penali della Corte ai sensi dell&#8217;art 115 R.d. 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario come riformulato dall&#8217;art. 1, comma 1, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in l. 25 ottobre 2016, n. 197.<br /> Anche la loro nuova richiesta (in data 28 febbraio 2017) di riconoscimento dell&#8217;indennità  di trasferta di cui all&#8217;art. 3, comma 79, della l. n. 350 del 2013 è stata respinta dal Ministero della Giustizia con nota 14 luglio 2017 n. 14390, con cui è stato ribadito che quell&#8217;indennità  è prevista solo a favore dei consiglieri di Cassazione che esercitano stabilmente le funzioni di legittimità  e non giÃ  per un tempo limitato e in forza di provvedimenti di applicazione giustificati da contingenti esigenze di servizio; ciò senza contare che mancherebbe la copertura finanziaria necessaria per estendere il beneficio economico a loro favore.<br /> 5. Tale nuovo diniego è stato impugnato dagli interessati con motivi aggiunti, con cui è stata sostanzialmente estesa la domanda proposta con il ricorso originario all&#8217;accertamento del loro diritto a percepire l&#8217;indennità  di trasferta anche in relazione al periodo di applicazione alle Sezioni civili e penali della Corte, previo annullamento del provvedimento di diniego: in sintesi essi hanno ribadito che, con l&#8217;applicazione alle Sezioni civili e penali, ancor pìù che in precedenza, l&#8217;attività  da loro svolta è assimilabile alle ordinarie funzioni di legittimità , contestando che il diniego al riconoscimento dell&#8217;indennità  di trasferta possa fondarsi sulla temporaneità  delle funzioni giurisdizionali da loro esercitate, temporaneità  che introdurrebbe un inammissibile e artificioso criterio di distinzione, costituzionalmente illegittimo, tra magistrati che svolgono identiche funzioni.<br /> 6. L&#8217;adito tribunale con la sentenza segnata in epigrafe ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure sollevate.<br /> 7. Gli interessati propongono appello, reiterando sostanzialmente i motivi di censura sollevati in primo grado.<br /> Hanno resistito il Ministero della Giustizia ed il CSM.<br /> 8. All&#8217;esito della camera di consiglio fissata per la decisione sull&#8217;istanza cautelare di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, con ordinanza 17 maggio 2019, n. 2425, è stato chiesto al Segretario generale della Corte di Cassazione il deposito di documentazione ritenuta necessaria per la decisione.<br /> L&#8217;incombente istruttorio è stato effettivamente adempiuto; anche gli appellanti hanno prodotto ulteriore documentazione a supporto delle proprie domande giudiziali.<br /> Gli appellanti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive con apposita memoria difensiva ex art. 73, comma 1, Cod. proc. amm..<br /> 9. All&#8217;udienza pubblica del 5 dicembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 10. Il tribunale ha negato che gli appellanti abbiano diritto di percepire l&#8217;indennità  di trasferta di cui all&#8217;art. 3, comma 79, della l. n. 350 del 2003 sia per l&#8217;attività  di &#8220;assistenti di studio&#8221;, sia per il periodo di applicazione alle Sezioni civili e penali della Corte.<br /> 10.1. Quanto al primo profilo, ha osservato che l&#8217;attività  di &#8220;assistente di studio&#8221; non è assimilabile alla funzione giurisdizionale espletata dai magistrati della Corte di Cassazione, giusta la chiara indicazione dell&#8217;art. 115, comma 2, dell&#8217;Ordinamento giudiziario, secondo cui &#8220;<em>I magistrati con compiti di assistenti di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità  di prendere parte alle deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione</em>&#8220;.<br /> Tale norma infatti impedisce agli assistenti di studio anche solo di intervenire nella discussione in camera di consiglio per evitare qualsiasi condizionamento dei giudicanti; il che è confermato dalla delibera del Plenum del CSM 4 dicembre 2013 ove è richiesto loro di contribuire alla redazione della sentenza attraverso &#8220;relazioni preliminari&#8221;, contenenti solo la descrizione del fatto e lo svolgimento del processo, l&#8217;illustrazione dei motivi di ricorso, le eventuali questioni rilevabili d&#8217;ufficio e la giurisprudenza pertinente alla decisione, le relazione preliminari destinate non al consigliere relatore, ma all&#8217;intero collegio giudicante.<br /> Tale conclusione è ulteriormente confermata dalla scelta legislativa che solo con la riforma del 2016 ha previsto la possibilità  di affidare loro funzioni giurisdizionali.<br /> 10.2. Secondo il Tribunale, neppure l&#8217;esercizio di funzioni giurisdizionali in qualità  di magistrati applicati alle Sezioni civili e penali della Corte è utile al riconoscimento dell&#8217;indennità  di trasferta di cui si discute, in quanto l&#8217;art. 3, comma 79, della l. n. 350 del 2003 sottintende un concetto di &#8220;<em>funzioni di legittimità </em>&#8221; formale e sostanziale, caratterizzato non solo dallo <em>ius dicere </em>(ossia dalla partecipazione ai collegi giudicanti con il compito di contribuire alla decisione della controversia e redigere i provvedimenti, criterio sostanziale), ma anche dal fatto che esse siano svolte dai soli magistrati giÃ  formalmente nominati consiglieri di Cassazione (conformemente all&#8217;art. 10, comma 6, d.lgs. n. 160 del 2006 per il quale &#8220;<em>Le funzioni giudicanti di legittimità  sono quelle di consigliere presso la Corte di Cassazione; le funzioni requirenti di legittimità  sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione</em>&#8220;, criterio formale).<br /> 10.3. Ad avviso del tribunale non sono fondati infine i dubbi di illegittimità  costituzionale prospettati dagli interessati, in quanto la scelta legislativa &#8211; di riconoscere l&#8217;indennità  di trasferta ai soli magistrati esercitanti funzioni di legittimità  &#8211; è giustificata dalla volontà  di valorizzare lo <em>status</em> di quei magistrati che, avendo giÃ  superato diverse valutazioni di professionalità , sono stati riconosciuti idonei e capaci ad esercitare le funzioni giurisdizionali pìù delicate e complesse considerata la funzione nomofilattica svolta dalla Corte di Cassazione; tale <em>status</em> non è rinvenibile nei magistrati applicati alle Sezioni, per i quali quell&#8217;applicazione, limitata temporalmente (non pìù di tre anni) e funzionalmente (essendo esclusa l&#8217;applicazione alla Procura generale) è da considerare una &#8220;<em>sorta di tirocinio</em>&#8220;, utile ad acquisire la professionalità , ma non a conseguire la nomina, tant&#8217;è che i medesimi magistrati non sono esonerati dalla partecipazione al concorso diretto alla nomina a consigliere di Cassazione o sostituto procuratore della Corte di Cassazione.<br /> 10.4. L&#8217;appello è articolato in quattro motivi, rubricati rispettivamente &#8220;<em>Error in iudicando. Violazione dell&#8217;art. 3, comma 79, della legge 350/2003</em>&#8221; (primo motivo); &#8220;<em>Error in iudicando. Violazione dei principi di uguaglianza ex art. 3 della cost., del principio di proporzionalità  della retribuzione ex art. 36 della cost., dei principi di autonomia ed indipendenza della magistratura ex artt. 101, comma 2, e 104, comma 1, cost., funzionali al giusto processo di cui all&#8217;art. 24, 101 e 111 della cost.</em>&#8221; (secondo motivo); &#8220;<em>Error in iudicando. Violazione dell&#8217;art. 3, comma 79 della legge n. 350/2003 e s.m.i. e dell&#8217;art. 1, comma 1, del d.l. n. 168 del 31 agosto 2016</em>&#8221; (terzo motivo); &#8220;<em>Error in iudicando. Violazione dei principi di uguaglianza ex art. 3 della cost., del principio di proporzionalità  della retribuzione ex art. 36 della cost., dei principi di autonomia ed indipendenza della magistratura ex artt. 101, comma 2, e 104, comma 1, cost., funzionali al giusto processo di cui all&#8217;art. 24, 101 e 111 della cost</em>&#8221; (quarto motivo).<br /> In sintesi gli appellanti ribadiscono l&#8217;illegittimità  degli impugnati dinieghi e chiedono di accertare che le funzioni svolte, dapprima come &#8220;assistenti di studio&#8221; e successivamente come &#8220;magistrati applicati alle Sezioni civili e penali della Corte di Cassazione&#8221;, coincidono con le &#8220;<em>effettive funzioni di legittimità </em>&#8221; svolte presso la Corte di Cassazione, ai fini della corresponsione dell&#8217;indennità  di cui all&#8217;art. 3, comma 79, della l. n. 305 del 2003; in caso di deliberazione negativa, chiedono che sia rimessa al giudice delle leggi lo scrutinio di legittimità  costituzionale della citata disposizione che ai fini del riconoscimento del beneficio economico di cui si tratta opera una irragionevole distinzione fra magistrati a seconda che facciano parte stabilmente o meno dell&#8217;organico della Corte di Cassazione.<br /> 11. Al riguardo la Sezione osserva quanto segue.<br /> 11.1. L&#8217;art. 79, comma 3, l. 24 dicembre 2003, n. 350, prevede, nell&#8217;attuale formulazione risultante dalla modifica apportata dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208, che &#8220;<em>Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità  presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, nonchè a quelli in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale compete l&#8217;indennità  di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della corte d&#8217;appello di Roma.</em>&#8220;.<br /> Ai fini del riconoscimento del diritto a percepire l&#8217;indennità  di trasferta sono pertanto richieste due condizioni, vale a dire: a) l&#8217;esercizio &#8220;effettivo delle funzioni di legittimità &#8221; presso la Corte di Cassazione e la relativa Procura generale; b) la residenza fuori del distretto della Corte d&#8217;appello di Roma.<br /> 11.2. Mentre il requisito sub) non pone particolari problemi interpretativi, risolvendosi in un fatto, oggettivamente rilevabile, quanto per definire il requisito sub a) (cioè l&#8217;esercizio effettivo di funzioni di legittimità  presso la Cassazione e la relativa Procura generale) occorre riferirsi alle previsioni dell&#8217;art. 65, comma 1, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, e dell&#8217;art. 10, comma 6, del d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160.<br /> Il primo stabilisce che &#8220;<em>La Corte Suprema di Cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l&#8217;esatta osservanza e l&#8217;uniforme interpretazione della legge, l&#8217;unità  del diritto oggettivo, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzione ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge</em>&#8220;; il secondo dichiara che &#8220;<em>Le funzioni giudicanti di legittimità  sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità  sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione</em>&#8220;).<br /> Dal coacervo di tali disposizioni si ricava che le &#8220;<em>funzioni di legittimità </em>&#8221; sono quelle svolte dai magistrati presso la Corte di Cassazione, che si compendiano nella specifica attività  rivolta a garantire &#8220;<em>l&#8217;esatta osservanza e l&#8217;uniforme interpretazione della legge, l&#8217;unità  del diritto oggettivo, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni&#8221;, </em>a regolare &#8220;<em>i conflitti di competenza e di attribuzione</em>&#8221; e ad adempiere tutti gli altri compiti attribuiti dalla legge all&#8217;ufficio giudiziario della Corte di Cassazione.<br /> L&#8217;effettività  di tali funzioni ne implica il concreto svolgimento e che non ricorra una causa di temporanea sospensione dal loro esercizio (Cons. Stato, sez. IV, 7 dicembre 2006, n. 7210).<br /> 11.3. Così¬ ricostruito il quadro sistematico &#8211; normativo di riferimento agli appellanti non spetta l&#8217;indennità  di trasferta per l&#8217;attività  svolta di &#8220;assistenti di studio&#8221;, in quanto non rientrante nell&#8217;esercizio delle funzioni di legittimità , nè assimilabile a queste.<br /> 11.3.1. Come correttamente rilevato dal tribunale, l&#8217;attività  svolta dai magistrati in servizio presso l&#8217;Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione come &#8220;assistenti di studio&#8221;, come emerge dalla previsione dall&#8217;art. 115, comma 2, dell&#8217;<em>Ordinamento giudiziario</em>, si sostanzia nella possibilità  di <em>&#8220;&#038;assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità  di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione</em>&#8221; ed ancora, come previsto dalla delibera del CSM 4 dicembre 2013 (&#8220;<em>Criteri per la destinazione dei magistrati addetti all&#8217;ufficio del massimario e del ruolo alle Sezione della Corte di Cassazione con compiti di assistente di studio, in attuazione di quanto previsto dall&#8217;art. 74 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98)</em>&#8220;, di &#8220;<em>redigere, sulla base delle istruzioni del presidente e del consigliere relatore, relazioni preliminari contenenti una sintesi dei motivi di ricorso e dei precedenti giurisprudenziali rilevanti, nonchè l&#8217;indicazione di eventuali questioni rilevabili d&#8217;ufficio e, ove occorra, elementi essenziali sullo svolgimento del processo</em>&#8220;.<br /> Essi dunque non compongono il collegio chiamato a decidere la controversia e non possono partecipare in alcun modo alla formazione della volontà  della decisione, limitandosi piuttosto a svolgere un&#8217;attività  (sia pur di particolare rilevanza) preparatoria e preliminare alla decisione giudiziale in senso stretto ed alla quale non prendono parte: essi pertanto non svolgono alcuna attività  di <em>jus dicere.</em><br /> L&#8217;attività  di &#8220;assistenza di studio&#8221; così¬ descritta costituisce piena attuazione dei compiti propri dei magistrati addetti all&#8217;Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione che, come avviene mediante la redazione delle &#8220;massime&#8221;, sono d&#8217;ausilio e supporto all&#8217;esercizio della funzione giurisdizionale: non vale a farla qualificare diversamente o addirittura a mutarne la natura giuridica il mero fatto che essa sia svolta direttamente presso &#8211; e a servizio di &#8211; una specifica sezione giudicante della Corte di Cassazione .<br /> 11.3.2. Non conduce a conclusioni diverse la circostanza evidenziata dagli appellanti di non essersi limitati, nel periodo di svolgimento dell&#8217;attività  di &#8220;assistenti di studio&#8221;, a redigere le relazioni preliminari con il contenuto indicato dalla delibera del CSM, ma di aver anche predisposto veri e propri &#8220;schemi di sentenze&#8221;, che, deliberati ed approvati dal collegio giudicante, sono divenuti, poi, il testo ufficiale e definitivo della sentenza (circostanza ulteriormente comprovata dal fatto, attestato da apposita produzione documentale, che tali sentenze siano state accompagnate dalla dicitura<br /> &#8220;<em>redatta con la collaborazione dell&#8217;assistente di studio</em>&#8220;, che darebbe conto dell&#8217;effettivo svolgimento della funzione propria del magistrato giudicante e quindi di quella di legittimità ).<br /> Sul punto è sufficiente osservare che lo &#8220;<em>schema di sentenza</em>&#8221; è solo una modalità , alternativa alla &#8220;<em>relazione preliminare</em>&#8220;, che dÃ  conto dell&#8217;attività  di studio e approfondimento della causa.<br /> Il fatto che il contenuto della bozza sia pìù o meno integralmente trasfuso nel testo della sentenza non qualifica il redattore come un decisore: il trasferimento del contenuto della bozza nella sentenza non è l&#8217;effetto di una mera attività  formale e materiale, ma implica un momento volitivo &#8211; la decisione &#8211; alla quale il redattore della bozza è assolutamente estraneo non solo in punto di fatto, ma anche dal punto di vista giuridico perchè egli non fa (e non può far) parte del collegio giudicante.<br /> Insomma è solo l&#8217;approvazione del collegio che trasforma lo &#8220;<em>schema di sentenza</em>&#8221; in &#8220;<em>sentenza</em>&#8220;, ovvero l&#8217;attività  preparatoria in attività  decisoria; per di pìù quell&#8217;approvazione è l&#8217;in sè della funzione di <em>ius dicere</em> e ad essa non è immediatamente riferibile l&#8217;attività  preliminare e preparatoria dell&#8217;assistente di studio.<br /> 11.3.3. Le considerazioni svolte sulla non assimilabilità  dell&#8217;attività  svolta dagli assistenti di studio alla funzione giurisdizionale di legittimità  esclude in radice ogni dubbio sulla legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 79, comma 3, della legge n. 305 del 2003: la diversità  delle funzioni svolte dai magistrati che esercitano funzioni di legittimità  presso la Corte di Cassazione rispetto a quelle svolte dagli assistenti di studio rende non irragionevole il riconoscimento solo ai primi dell&#8217;indennità  di trasferta prevista.<br /> 11.3.4. I primi due motivi di gravame devono essere pertanto respinti.<br /> 12. Le stesse ragioni che conducono a negare agli appellanti la spettanza dell&#8217;indennità  di trasferta di cui al pìù volte citato art. 3, comma 79, della l. n. 350 del 2003 per l&#8217;attività  svolta quali assistenti di studio impongono tuttavia di riconoscerne il diritto per il periodo di applicazione alle Sezioni civili e penali della Corte di cassazione, in relazione al quale non può postularsi il non esercizio delle &#8220;funzioni di legittimità &#8220;.<br /> 12.1. Depone innanzitutto in tal senso la specifica previsione del terzo comma dell&#8217;art. 115 dell&#8217;Ordinamento giudiziario (inserito dall&#8217;art. 1, comma 1, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in l. 25 ottobre 2016, n. 197) secondo cui &#8220;<em>Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell&#8217;ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile, i magistrati addetti all&#8217;ufficio del massimario e del ruolo con anzianità  di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità , alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità .</em>&#8220;.<br /> Oltre ad essere precisa ed inequivocabile la cesura con il contenuto del secondo comma 2 del medesimo art. 115, dove per l&#8217;attività  degli &#8220;assistenti di studio&#8221; è espressamente esclusa la partecipazione alla deliberazione del collegio e l&#8217;espressione del voto in camera di consiglio, è espressamente stabilito che i magistrati applicati sono chiamati a svolgere &#8220;funzioni giurisdizionali di legittimità &#8220;.<br /> Peraltro lo svolgimento di queste ultime costituisce la stessa <em>ratio</em> della norma finalizzata &#8220;&#038;<em>alla celere definizione dei procedimenti pendenti&#8221;, </em>assicurando al supremo ufficio giudiziario una dotazione organica aggiuntiva nel rispetto della necessaria competenza e professionalità  dei magistrati così¬ applicati (possono infatti essere applicati i magistrati addetti all&#8217;Ufficio del massimario e del ruolo che abbiano almeno due anni di anzianità  di servizio in quell&#8217;ufficio e abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità )<br /> Dalla documentazione versata in atti è emerso che gli appellanti, applicati alle Sezioni civili e penali per provvedimento del Primo Presidente della Corte di cassazione (decreto 14/2017), sono stati effettivamente inseriti quali componenti <em>pleno iure</em> nei collegi d&#8217;udienza dai Presidenti delle sezioni, così¬ che essi sono stati considerati a tutti gli effetti componenti del collegio sin dalla fase di predisposizione dei collegi decidenti, hanno partecipato all&#8217;udienza ed alla camera di consiglio ed hanno redatto le sentenze.<br /> 12.2. Non può pertanto essere condivisa la diversa ricostruzione operata dal tribunale, secondo cui<br /> il periodo di applicazione dei magistrati presso le Sezioni civili e penali sarebbe una &#8220;sorta di tirocinio&#8221; finalizzato ad acquisire la professionalità  del consigliere di cassazione, da conseguire poi in ogni caso solo con la partecipazione al relativo concorso.<br /> Come accennato in precedenza, lo scopo della previsione di cui al terzo comma dell&#8217;art. 115 dell&#8217;Ordinamento giudiziario, come modificato dall&#8217;art. 1, comma 2, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in legge 25 ottobre 2016, n. 197, non è quello di creare un percorso speciale e privilegiato per la formazione di magistrati che dovranno poi svolgere funzioni di legittimità  presso la Corte di Cassazione, quanto quello di incrementare il numero dei magistrati delle Sezioni civili e penali della Corte per una &#8220;celere definizioni dei procedimenti pendenti&#8221;: si tratta pertanto di una misura organizzativa la cui effettività  e ragionevolezza impone che i magistrati applicati svolgano effettivamente le funzioni di legittimità .<br /> Nè a smentire tali conclusioni può opporsi la temporaneità  dell&#8217;applicazione, che non può essere superiore a tre anni e non è rinnovabile: infatti proprio la temporaneità  dell&#8217;applicazione non incide nè sull&#8217;effettività  delle funzioni svolte, nè sulla natura delle stesse (funzioni di legittimità ); per altro essa esclude che la misura organizzativa <em>de qua</em> sia volta a formare una speciale distinta categoria di magistrati destinati ad esercitare in futuro stabilmente le funzioni giurisdizionali di legittimità , avendo essa al contrario lo scopo di fronteggiare adeguatamente l&#8217;ingente carico dei processi pendenti.<br /> 12.3.Neppure è condivisibile la tesi secondo cui l&#8217;impossibilità  di riconoscere la spettanza dell&#8217;indennità  di trasferta anche ai magistrati applicati alle Sezioni civili e penali della Corte deriverebbe dal vincolo imposto dall&#8217;art. 81, comma 3, Cost., laddove prevede che &#8220;<em>Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte</em>&#8220;, e di conseguenza dalla mancata previsione ed autorizzazione alla relativa (attualmente consentita solo per i magistrati inseriti stabilmente nell&#8217;organico della Corte di cassazione).<br /> E&#8217; sufficiente osservare che l&#8217;esistenza di un diritto non può essere condizionato all&#8217;esistenza della copertura economica della spesa che esso comporta, nè la copertura di spesa prevista può essere concepita come limite al riconoscimento del diritto, dovendo al riguardo aggiungersi che lo stesso<br /> legislatore ha previsto all&#8217;art. 17 (<em>Copertura finanziaria delle leggi</em>), comma 13, della l. 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità  e finanza pubblica) che: &#8220;<em>Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, allorchè riscontri che l&#8217;attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell&#8217;articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall&#8217;articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</em>&#8220;<em>.</em><br /> 12.4. Il terzo motivo di appello deve essere pertanto accolto, con assorbimento del quarto. Per l&#8217;effetto agli appellanti deve essere riconosciuto agli appellanti il diritto alla corresponsione dell&#8217;indennità  di trasferta ex art. 3, comma 79, della l. 24 dicembre 2003, n. 350, per il periodo di applicazione alle sezioni civili e penali presso la Corte di Cassazione in misura proporzionale alla loro effettiva partecipazione ai collegi giudicanti; il Ministero della giustizia deve essere condannato alla pagamento delle relative somme, con interessi legali decorrenti dalle date di maturazione del credito, mentre non spetta la rivalutazione monetaria, stante la natura indennitaria e non retributiva dell&#8217;indennità  in questione.<br /> 13. In conclusione, l&#8217;appello va accolto nei limiti indicati in motivazione e, per gli effetti, in parziale riforma della sentenza di primo grado devono essere accolti i motivi aggiunti proposti, con condanna del Ministero della giustizia al pagamento delle somme spettanti come indicato in motivazione<br /> 14. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della parziale fondatezza della pretesa, possono essere compensate per la metà  e per il resto sono poste a carico del Ministero della Giustizia e sono liquidate come in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata accoglie i motivi aggiunti proposti in primo grado, riconoscendo il diritto dei ricorrenti a percepire l&#8217;indennità  di trasferta di cui all&#8217;art. 3, comma 79, l. 24 dicembre 2003, n. 350 nei termini di cui in motivazione; condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme spettanti, secondo quanto indicato in motivazione.<br /> Compensa per metà  le spese del doppio grado del giudizio, e per l&#8217;altra metà , le pone a carico del Ministero della Giustizia, liquidandole in complessive € 4.000,00 (quattromila), oltre spese ed accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Carlo Saltelli, Presidente<br /> Fabio Franconiero, Consigliere<br /> Federico Di Matteo, Consigliere, Estensore<br /> Stefano Fantini, Consigliere<br /> Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere.</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.1920 &#8211; Bandi ed avvisi di gara</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-3-2020-n-1920/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Luciano Barra Caracciolo, Presidente, Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore; PARTI: (C.G.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paolo Galante, c. Ministero della Difesa, non costituito in giudizio; R. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Caliendo,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-3-2020-n-1920/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.1920 &#8211; Bandi ed avvisi di gara</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luciano Barra Caracciolo, Presidente, Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore; PARTI: (C.G.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paolo Galante, c. Ministero della Difesa, non costituito in giudizio; R. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Caliendo, Paolo Cantile)</span></p>
<hr />
<p>Codice dei Contratti Pubblici : art. 83 c. 8 DLgs. 50/2006 interpretazione e dubbi va disposto il deferimento alla Adunanza Plenaria .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000; text-align: justify;">1.- Appalti pubblici &#8211; bando &#8211; requisiti di partecipazione &#8211; immediata impugnabilità &#8211; limiti.</span></p>
<div style="text-align: justify;">
<p><span style="color: #ff0000;">2.- Appalti pubblici &#8211; codice dei Contratti Pubblici &#8211; art. 83 c. 8 DLgs. 50/2006 &#8211; interpretazione &#8211; dubbi &#8211; deferimento alla Adunanza Plenaria &#8211; va disposto.</span></p>
</div>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Le clausole del bando di gara riguardanti i requisiti di partecipazione alle procedure selettive vanno tempestivamente impugnate allorchè, contenendo clausole impeditive dell&#8217;ammissione dell&#8217;interessato alla selezione, si configurino come escludenti, quindi idonee a generare una lesione immediata, diretta ed attuale, nella situazione soggettiva dell&#8217;interessato, dal momento che la loro asserita lesività  non si manifesta e non opera per la prima volta con l&#8217;aggiudicazione, bensì¬ nel momento anteriore nel quale i requisiti di partecipazione sono stati assunti come regole per l&#8217;amministrazione; tali sono tipicamente quelle legate a situazioni e qualità  del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara, esattamente e storicamente identificate, preesistenti alla gara stessa, e non condizionate dal suo svolgimento: la regola è stata recepita dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, all&#8217;art. 120, comma 5, laddove sancisce l&#8217;onere della tempestiva impugnazione, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, qualora siano &#8220;autonomamente lesivi..</em><br />
<em>La previsione della nullità  testuale dell&#8217;art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 (</em>&#8220;<em>I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal&amp; codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle</em>&#8220;<em>impone tuttavia il coordinamento, sul piano processuale, dell&#8217;art. 120, comma 5, Cod. proc. amm. con l&#8217;art. 31, comma 4, dello stesso Codice, ponendo perciò la questione della prevalenza di quest&#8217;ultima disposizione ogniqualvolta la prescrizione della legge di gara, pur autonomamente ed immediatamente lesiva, in quanto riguardante requisiti soggettivi, sia riconducibile alla fattispecie di divieto di cause di esclusione atipiche.</em><em>2. Vanno posti alle Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato i seguenti quesiti: a) se rientrino nel divieto di clausole di esclusione c.d. atipiche, di cui all&#8217;art. 83, comma 8, ultimo inciso, del d.lgs. n. 50 del 2016, le prescrizioni dei bandi o delle lettere d&#8217;invito con le quali la stazione appaltante, limitando o vietando, a pena di esclusione, il ricorso all&#8217;avvalimento al di fuori delle ipotesi consentite dall&#8217;art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, precluda, di fatto, la partecipazione alla gara degli operatori economici che siano privi dei corrispondenti requisiti di carattere economico-finanziario o tecnico-professionale</em>; <em>b) in particolare, se possa reputarsinulla la clausola con la quale, nel caso di appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, sia consentito il ricorso all&#8217;avvalimento dell&#8217;attestazione SOA soltanto da parte di soggetti che posseggono una propria attestazione SOA. La decisione sui detti quesiti è rilevante perchè, in caso di ritenuta nullità ai sensi dell&#8217;art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, il regime processuale applicabile sarebbe quello dell&#8217;art. 31, comma 4, Cod. proc. amm.; in caso di ritenuta annullabilità , sarebbe applicabile l&#8217;art. 120, comma 5, Cod. proc. amministrativo.</em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/03/2020<br />
<strong>N. 01920/2020REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 03073/2019 REG.RIC.</strong><strong>SENTENZA NON DEFINITIVA</strong>sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 3073 del 2019, proposto da C.G.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paolo Galante, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia.<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio; R. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Caliendo, Paolo Cantile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p><strong><em>per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 00356/2019, resa tra le parti.</em></strong></p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di R. Costruzioni S.r.l.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Galante e Caliendo;<br />
Visto l&#8217;art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1.La R. Costruzioni s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del R.t.i. R. Costruzioni s.r.l./E. Service Group s.r.l., partecipava ad una procedura di gara indetta dal Ministero della Difesa &#8211; Aeronautica Militare &#8211; 2° Reparto Genio A.M. avente ad oggetto &#8220;<em>ampliamento capacità  di base deposito carburanti</em>&#8220;, dichiarando nella propria offerta tecnica di avvalersi della SOA di impresa ausiliaria.<br />
In data 24 ottobre 2018, perà², l&#8217;amministrazione ne disponeva l&#8217;esclusione per &#8220;[&amp;]Â <em>mancanza attestato SOA della ditta ausiliata</em>&#8220;.<br />
All&#8217;esito delle operazioni di gara risultava aggiudicatario il R.t.i. concorrente CGM s.r.l./S.P.E.L. s.r.l., a seguito della determinazione della soglia di anomalia pari a 31,785%, con offerta da parte dell&#8217;aggiudicatario di un ribasso del 31,707%.<br />
1.1.Avverso la propria esclusione, la <em>lex specialis </em>di gara ed il provvedimento di aggiudicazione in favore del controinteressato, la R. Costruzioni s.r.l. ricorreva al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, facendo presente di avere presentato istanza di riammissione alla gara rimasta senza esito e di avere offerto un prezzo con ribasso del 31,721 %- sicchè l&#8217;eventuale riammissione in gara avrebbe comportato l&#8217;aggiudicazione in suo favore- e chiedendo l&#8217;annullamento degli atti impugnati.<br />
I motivi di ricorso sono riassunti come segue nella sentenza gravata:<br />
&#8220;<em>-con il primo motivo parte ricorrente contrasta la tesi secondo cui un determinato operatore economico per poter ricorrere all&#8217;avvalimento di una SOA debba possedere giÃ  una SOA, proponendo una lettura in senso opposto anche dell&#8217;art. 20 del disciplinare; con l&#8217;avvalimento della SOA, l&#8217;operatore sopperisce alla mancanza delle qualificazioni professionali e tecniche ad eseguire il lavoro; deve, ovviamente, essere in possesso degli altri requisiti soggettivi che sono &#8220;l&#8217;idoneità  professionale&#8221; e tutti i requisiti dell&#8217;art. 80 del codice (che per l&#8217;appunto non si dimostrano con la SOA);</em><br />
<em>&#8211; con il secondo motivo si ribadisce che deve essere consentito alle imprese sprovviste dei requisiti tecnici (nella specie la R. Costruzioni è sprovvista di SOA) di poter partecipare alla gara attraverso l&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento, in caso contrario, le piccole e medie imprese si troverebbero nell&#8217;impossibilità  di partecipare perchè sprovviste di SOA e quindi nell&#8217;impossibilità  di concorrere per acquisire appalti di lavori pubblici; è, dunque, affetta da nullità  assoluta la previsione di lex specialis nella parte in cui imporrebbe a tutti i partecipanti di possedere la SOA autonomamente per poter accedere all&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento; limiti per poter adoperare l&#8217;avvalimento sono solo quelli tassativamente previsti dai comma 10 e 11 dell&#8217;art. 89 del codice, e per l&#8217;effetto l&#8217;art. 20 del disciplinare nell&#8217;introdurre ulteriori limiti è illegittimo/nullo e va disapplicato dal TAR adito.</em>&#8220;.<br />
1.2. Costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero della Difesa e la controinteressata CGM s.r.l., quest&#8217;ultima eccepiva preliminarmente la tardiva impugnazione della <em>lex specialis</em>. Inoltre, proponeva ricorso incidentale, rilevando che la ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara anche per altro motivo, rappresentato dalla violazione dell&#8217;art. 83, comma 1, lett. a) e 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, mancando la dimostrazione del requisito dell&#8217;idoneità  professionale coerente con l&#8217;oggetto della gara.<br />
1.3. Con la sentenza indicata in epigrafe, resa in forma semplificata, il giudice adito respingeva il ricorso incidentale e, respinta l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso principale, ne accoglieva il secondo motivo, dichiarando la nullità  della clausola dell&#8217;art. 20 del disciplinare di gara e conseguentemente annullando il provvedimento di esclusione della società  ricorrente e tutti i successivi atti del procedimento di gara, compresa l&#8217;aggiudicazione in favore del R.t.i. CGM s.r.l./S.P.E.I. s.r.l..<br />
2. La società  CGM s.r.l., in proprio e quale capogruppo del detto R.t.i., ha avanzato appello con due motivi, con i quali sono riproposti l&#8217;unico motivo del ricorso incidentale e l&#8217;eccezione di &#8220;<em>inammissibilità  ed improcedibilità  del ricorso introduttivo per tardiva impugnazione delle clausole direttamente escludenti, immediatamente lesive, del Bando di gara e del Disciplinare</em>&#8220;.<br />
2.1. Costituitasi in giudizio, la R. Costruzioni s.r.l., in proprio e quale capogruppo del R.t.i. con E. Service Group s.r.l., ha concluso per l&#8217;infondatezza del gravame, chiedendo che fosse respinto.<br />
2.2. Il Ministero della Difesa non si è costituito in appello.<br />
2.3. Con ordinanza cautelare n. 2993 del 14 giugno 2019 è stata sospesa l&#8217;esecutività  della sentenza di primo grado, richiamando analogo precedente cautelare di cui all&#8217;ordinanza della Sezione, 25 gennaio 2019, n. 344.<br />
2.4. All&#8217;udienza del 17 dicembre 2019, previo deposito di memorie delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
3. L&#8217;appello è infondato quanto al motivo col quale si ripropone il ricorso incidentale.<br />
3.1. Invece, quanto al motivo col quale si censura il rigetto dell&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso principale e la decisione di accoglimento, gli atti vanno rimessi all&#8217;Adunanza Plenaria, sia perchè il punto di diritto sollevato potrebbe dare luogo a contrasti con la recente decisione di questa sezione V, 23 agosto 2019, n. 5834, richiamata nella memoria conclusiva dell&#8217;appellata, sia perchè involge altra questione di massima di particolare importanza concernente l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 83, comma 8, ultimo inciso, del d.lgs. n. 50 del 2016.<br />
4. Come anticipato, non è meritevole di accoglimento il motivo di gravame col quale si censura il capo della sentenza che ha respinto il ricorso incidentale.<br />
4.1. Con l&#8217;unico motivo di tale ricorso (<em>Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 83, commi 1, lett. a), e 3, del d.lgs. n. 50 del 2016</em>), CGM s.r.l. ha sostenuto che il R.t.i. R. Costruzioni srl &#8211; Elettra Service Group srl andava escluso dalla gara perchè:<br />
&#8211; nell&#8217;impostazione del nuovo codice appalti l&#8217;iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneità  professionale, sicchè s&#8217;impone una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità  dell&#8217;impresa, come riportate nell&#8217;iscrizione alla Camera di Commercio, e l&#8217;oggetto del contratto di appalto, evincibile dal complesso delle prestazioni in esso previste, come da giurisprudenza richiamata in ricorso (Cons. Stato, III, 10 novembre 2017, n. 5182);<br />
&#8211; la R. Costruzioni s.r.l. è iscritta alla CCIAA di Benevento, ma per &#8220;lavori edili in genere&#8221;, classificazione ATECORI 2007 dell&#8217;attività  prevalente Codice: 41.2 &#8211; Costruzione di edifici residenziali e non residenziali, attività  primaria Registro imprese;<br />
&#8211; tale attività  non è pertinente rispetto a quella oggetto di appalto, alla stregua della giurisprudenza per la quale attività  inerente all&#8217;oggetto dell&#8217;appalto non potrebbe che essere quella &#8220;prevalente&#8221; svolta dall&#8217;impresa, in quanto qualificante ai fini dell&#8217;iscrizione nel Registro delle imprese.<br />
4.2. Il motivo è stato respinto osservando che &#8220;<em>diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente incidentale, l&#8217;esame dell&#8217;oggetto sociale della ricorrente principale, come risulta dalla certificazione camerale, mostra come la stessa sia costituita per lo svolgimento di attività  coerente con l&#8217;opera messa a gara, se è vero che nel suo oggetto sociale rientra l&#8217;attività  di costruzione, sistemazioni e manutenzioni di gasdotti, oleodotti, ivi compresi impianti e serbatoi;</em><br />
<em>&#8211; la giurisprudenza ha peraltro chiarito che l&#8217;identificazione del settore di operatività  dell&#8217;impresa non possa essere condotta sulla base del codice ATECO, dato di carattere statistico attribuito all&#8217;impresa in sede di iscrizione alla Camera di Commercio (Cons. Stato, sez. V, 11 febbraio 2019, n. 985; id., 21 maggio 2018, n. 3035; id., 17 gennaio 2018, n. 262; Cons. Stato, sez. III, 2 luglio 2015, n. 3285)</em>&#8220;.<br />
4.3. L&#8217;appellante critica la decisione, riproponendo gli argomenti di cui sopra e svalutando la portata dell&#8217;oggetto sociale ai fini della sussistenza del requisito di idoneità  professionale, sia in generale, sia nel caso specifico, perchè la stazione appaltante non ha indicato quale categoria di lavori prevalente la OG1, bensì¬, per la peculiarità  dei lavori oggetto di affidamento (R.izzazione di un locale deposito di carburanti per aeromobili), la categoria pìù specialistica quale la OG6, identificativa di lavori aventi ad oggetto la R.izzazione di gasdotti, oleodotti, vie di fuga ecc.<br />
4.4. Il motivo è infondato.<br />
Dalla certificazione camerale e dall&#8217;atto costitutivo di R. Costruzioni s.r.l. risulta che nel suo oggetto sociale vi sono diverse attività  rientranti nella categoria OG 6, tra cui quelle giÃ  riportata nella sentenza di primo grado, da considerare inerenti all&#8217;oggetto dell&#8217;appalto.<br />
4.4.1. Tale inerenza non può essere esclusa in astratto solo sulla base del codice ATECO attribuito al momento dell&#8217;iscrizione camerale, sia perchè la legge di gara non richiedeva l&#8217;attivazione di un codice appartenente ad un determinato settore merceologico, sia perchè, pìù in generale, si condivide e ribadisce l&#8217;orientamento giurisprudenziale richiamato dal primo giudice, il codice risultante dall&#8217;iscrizione camerale ha solo funzione di classificazione delle attività  economiche di carattere statistico e pertanto non ha rilievo decisivo ai fini della verifica del requisito di idoneità  professionale (cfr., oltre ai precedenti citati nella sentenza appellata, Cons. Stato, V, 29 maggio 2018, n. 3216 e diversi altri).<br />
4.4.2. L&#8217;inerenza dell&#8217;attività  professionale della R. Costruzioni s.r.l. all&#8217;oggetto dell&#8217;appalto non può essere esclusa nemmeno in ragione del fatto che come categoria di lavori prevalente sia stata indicata non la OG1, ma la OG6, per la peculiarità  dell&#8217;opera da R.izzare: sia perchè, come detto, l&#8217;oggetto sociale della R. Costruzioni comprende attività  rientranti nella categoria OG6, sia perchè l&#8217;indicazione di quest&#8217;ultima è funzionale alla richiesta di attestazione di qualificazione SOA ed il requisito di idoneità  professionale, contemplato dall&#8217;art. 83, comma 1, lett. a), e 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto volto a selezionare tutti gli operatori operanti nel settore economico di riferimento dell&#8217;oggetto dell&#8217;appalto, va tenuto distinto dai requisiti attinenti la qualificazione delle imprese partecipanti alla procedura, di cui allo stesso art. 83, comma 1, lett. b) e c), e commi 4-6.<br />
4.5. Il primo motivo di appello va respinto.<br />
5. Con il secondo motivo viene dedotto che l&#8217;illegittimità  della clausola dell&#8217;art. 20 del disciplinare, in applicazione della quale è stata disposta l&#8217;esclusione di R. Costruzioni s.r.l., erroneamente sarebbe stata qualificata dal primo giudice in termini di <em>nullità </em>, con conseguente sua rilevabilità  d&#8217;ufficio ed ammissibilità  del ricorso malgrado la mancata tempestiva impugnazione della legge di gara.<br />
5.1. Orbene, con la sentenza appellata si è ritenuta la<em> nullità </em> della clausola &#8211; a mente della quale &#8220;<em>i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti nel presente disciplinare di gara, avvalendosi dell&#8217;attestazione SOA di altro soggetto ad esclusione delle categorie di cui all&#8217;art.2, comma 1 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, ai sensi del comma 11 dell&#8217;art. 89 del Codice. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 84 e 89, comma 1 del Codice i concorrenti che ricorrono all&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento devono, pena esclusione, essere in possesso di propria attestazione SOA da attestare secondo le modalità  indicate nel precedente punto 17 [&amp;]</em>&#8220;- perchè imporrebbe un requisito a pena di esclusione ulteriore rispetto a quelli previsti dalla legge, in violazione dell&#8217;art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui &#8220;<em>i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle</em>&#8220;.<br />
Il primo giudice è pervenuto a siffatta conclusione prendendo le mosse dall&#8217;art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, che, come detto in motivazione, &#8220;<em>conferisce massima ampiezza all&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento, come imposto dalle norme europee</em>&#8221; e &#8220;<em>può riguardare anche il possesso dell&#8217;attestazione SOA</em>&#8220;, senza che sia consentito &#8220;<em>alle stazioni appaltanti di porre limitazioni all&#8217;utilizzo dell&#8217;avvalimento o di conformare il suo utilizzo, se non nei limiti di cui alle previsioni dei commi 3 e 4 del medesimo art. 89 cit.</em>&#8220;; da ciò la conseguenza che &#8220;<em>la pretesa dell&#8217;Amministrazione che l&#8217;impresa partecipante alla gara, che utilizza l&#8217;avvalimento della SOA di altra impresa, sia in possesso essa stessa di SOA, risulta illegittima</em>&#8221; e che la diversa opzione interpretativa espressa dal precedente cautelare di questo Consiglio di Stato, V, 25 gennaio 2019 n. 344 (secondo cui &#8220;<em>la contestata clausola del bando che limita l&#8217;avvalimento non appare affetta da nullità , in quanto, da un lato, è espressione di un potere amministrativo in astratto esistente (quello di disciplinare le modalità  dell&#8217;avvalimento in corso di gara) e, dall&#8217;altro, non può essere qualificata come causa di esclusione </em>&#8220;) non fosse condivisibile perchè &#8220;<em>non pare che la stazione appaltante abbia un potere di condizionare l&#8217;avvalimento di un certo requisito (pena la contrarietà  alla disciplina europea), con l&#8217;effetto che quella proposta in gara appare proprio causa di esclusione diversa dalle cause di esclusione contemplate dalla legge</em>&#8220;.<br />
5.2. Nel censurare tali statuizioni la CGM s.r.l. rileva, in primo luogo, che l&#8217;art. 20 della legge di gara sarebbe in linea con le disposizioni di cui agli artt. 83, 84 e 89 del codice dei contratti pubblici, non rappresentando una clausola &#8220;atipica&#8221; di esclusione della gara, ma piuttosto la rigida applicazione delle dette disposizioni e, come precisato in memoria, l&#8217;espressione della facoltà  della stazione appaltante di integrare i requisiti di partecipazione; in secondo luogo, che l&#8217;art. 89 riguarda i casi e le modalità  di ricorso all&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento, restando in capo alla p.a. il potere di disciplinarne &#8220;<em>le modalità  di utilizzazione</em>&#8221; nella singola gara e, come precisato in memoria, la clausola in contestazione non rappresenterebbe nemmeno una limitazione della facoltà  dell&#8217;avvalimento, ma un ulteriore requisito di partecipazione determinato con proporzionalità  e non discriminazione, considerata la particolare tipologia di opera da R.izzare.<br />
L&#8217;appellante conclude, quindi, per la legittimità  della clausola (come da precedente indicato in memoria, di cui a Cons. Stato, V, n. 1772/13) e, comunque, per la sua impugnabilità  nei termini di legge dalla pubblicazione del bando, in quanto immediatamente lesiva.<br />
A supporto delle proprie deduzioni e conclusioni l&#8217;appellante richiama l&#8217;ordinanza di questa sezione V, 25 gennaio 2019, n. 344, sopra citata.<br />
5.3. L&#8217;appellata R. Costruzioni s.r.l. ribadisce le argomentazioni del primo giudice, sostenendo che condizionare il ricorso all&#8217;avvalimento al possesso di una SOA sarebbe una &#8220;contraddizione in termini&#8221; in quanto l&#8217;istituto è finalizzato proprio a conseguire quei requisiti di qualificazione che sono certificati dalla SOA e dei quali l&#8217;operatore economico è privo; si avrebbe perciò la nullità  della clausola perchè il &#8220;divieto di avvalimento&#8221; comporterebbe il &#8220;divieto di partecipazione&#8221; al di fuori dei casi prescritti dal codice dei contratti pubblici e quindi la violazione del principio di tassatività  delle cause di esclusione. Aggiunge l&#8217;esponente che quest&#8217;ultimo principio sottrarrebbe all&#8217;amministrazione il potere di fissare cause di esclusione non previste e quindi l&#8217;operato della stazione appaltante, nel caso in esame, sarebbe esercitato <em>praeter legem</em>, cioè, secondo la tradizionale impostazione dicotomica, in carenza di potere e non nel cattivo esercizio del potere, di modo che il vizio della clausola non sarebbe di annullabilità , bensì¬ di nullità .<br />
Alla medesima conclusione l&#8217;appellata giunge, per altra via, esplicitando il ragionamento che sta a base della sentenza gravata e che fa leva sull&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento, come disciplinato dall&#8217;art. 89 del codice dei contratti pubblici, e sul divieto di restrizione del suo ambito di applicazione, oltre i casi espressamente previsti dai commi 4, 10 e 11 della disposizione; ciò, anche in ragione del fatto che -contrariamente a quanto si desume essere l&#8217;opinione espressa nel primo grado di giudizio dall&#8217;Avvocatura dello Stato, per il Ministero della Difesa- il possesso della SOA non può essere equiparato ad un requisito di idoneità  professionale dell&#8217;operatore economico, per il quale soltanto non è consentito il ricorso all&#8217;avvalimento.<br />
Con le memorie depositate dopo la pubblicazione dell&#8217;ordinanza cautelare n. 2993 del 14 giugno 2019, di sospensione dell&#8217;esecutività  della sentenza di primo grado, l&#8217;appellata contesta che sia pertinente la decisione di questo Consiglio di Stato, V, n. 1772/2013, emessa nel vigore del d.lgs. n. 163 del 2006, richiamata dall&#8217;appellante, e fa presente che, nelle more, è intervenuta la sentenza della stessa Sezione V, 23 agosto 2019, n. 5834, che ha ribaltato l&#8217;orientamento espresso con l&#8217;ordinanza cautelare 25 gennaio 2019, n. 344.<br />
6. Come anticipato, si ritiene che la questione oggetto delle contrapposte argomentazioni delle parti debba essere rimessa all&#8217;Adunanza plenaria ai sensi dell&#8217;art. 99 Cod. proc. amm., intanto, perchè potrebbe dare luogo a contrasti giurisprudenziali con la sentenza da ultimo citata.<br />
I termini del contrasto sono quelli che risultano dalle posizioni espresse, da un lato, da tale sentenza (n.5834/2019) e dal T.a.r. per la Toscana nella sentenza gravata (conforme a quelle del T.a.r. della Campania Napoli, 19 novembre 2018, n. 6691, quest&#8217;ultima confermata in appello dalla sentenza n. 5834/2019) e, dall&#8217;altro, dalle ordinanze cautelari di questo Consiglio di Stato, V, n. 344/2019 e n.2993/2019.<br />
6.1. Giova premettere che la sentenza n. 5834/2019 si è pronunciata su una clausola di un bando di gara del Ministero della Difesa in tutto coincidente con la clausola n. 20 del disciplinare di gara qui in contestazione e sopra testualmente riportata, esprimendo il convincimento che la disposizione &#8220;<em>non tanto si limiti a disciplinare la modalità  di esercizio dell&#8217;avvalimento, ma direttamente ne limiti il ricorso</em>&#8220;.<br />
Muovendo dalla <em>ratio</em> dell&#8217;art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, interpretato alla luce della giurisprudenza amministrativa ed euro unitaria (secondo quanto giÃ  affermato dall&#8217;Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, 4 novembre 2016, n. 23), come strumentale a garantire la pìù ampia partecipazione delle imprese alle gare pubbliche, si è escluso che il divieto oggetto della presente controversia riguardi l&#8217;avvalimento in relazione ad attività  ed a compiti specifici (ai sensi dell&#8217;art. 89, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016) e si è piuttosto ritenuto che ponga di fatto in essere &#8220;<em>un limite generale al suo ricorso</em>&#8220;, al di fuori dei limiti all&#8217;avvalimento consentiti alle stazioni appaltanti.<br />
Constatato, quindi, che &#8220;<em>la lex specialis di gara &#8211; interpretata come fatto dalla stazione appaltante &#8211; in sostanza prescriveva che, per poter partecipare alla procedura competitiva fosse necessario disporre comunque di un&#8217;attestazione SOA, tant&#8217;è che i concorrenti, per potersi eventualmente avvalere di quella di un altro operatore economico, avrebbero in ogni caso dovuto possederne una in proprio</em>&#8220;, ha concluso per la nullità  della clausola, perchè &#8220;<em>quella delineata dall&#8217;art. 20 del bando non era una disciplina, sia pur restrittiva, delle &#8220;modalità &#8221; con cui ricorrere all&#8217;avvalimento, ma un vero e proprio divieto (di fatto) di ricorrere a tale istituto, incompatibile con la norma cogente attualmente prevista all&#8217;art. 89 del Codice dei contratti pubblici</em>&#8221; e perchè &#8220;<em>si è evidentemente in presenza di un potere esercitato (dalla stazione appaltante) praeter legem, nel richiedere dei requisiti non contemplati dalla norma codicistica ed il cui effetto sarebbe quello di vanificare la stessa ratio applicativa di quest&#8217;ultima</em>&#8220;.<br />
Coerentemente, si è fatta applicazione della speciale disciplina processuale dell&#8217;all&#8217;art. 31, comma 4 Cod. proc. amm., per cui &#8220;<em>la domanda volta all&#8217;accertamento delle nullità  previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La nullità  dell&#8217;atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d&#8217;ufficio dal giudice </em>[&amp;]&#8221;, trattandosi di azione non costitutiva, bensì¬ di mero accertamento.<br />
6.2. L&#8217;ordinanza cautelare n. 344/2019, emessa nell&#8217;ambito dello stesso giudizio concluso con la sentenza appena detta, aveva, sia pure nei termini sintetici propri del provvedimento cautelare, espresso l&#8217;orientamento contrapposto sia quanto al rapporto con la previsione dell&#8217;art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 e succ. mod., affermando che la clausola impugnata fosse espressione di un potere amministrativo in astratto esistente , quale è quello di disciplinare le modalità  dell&#8217;avvalimento in corso di gara, sia quanto al rapporto con l&#8217;art. 83, comma 8, ultimo inciso, affermando che non potesse essere qualificata come causa di esclusione .<br />
7. Così¬ riassunti i termini del contrasto, si ritiene che non siano affatto decisivi -onde pervenire alla qualificazione del vizio della clausola come di<em> nullità </em> piuttosto che di <em>annullabilità </em>&#8211; gli argomenti fondati sull&#8217;art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, anche dopo l&#8217;eliminazione dal primo comma del riferimento che era fatto ai &#8220;<em>requisiti di qualificazione di cui all&#8217;art. 84</em>&#8220;, effettuata col d.lgs. n. 56 del 2017.<br />
Non è in contestazione che l&#8217;avvalimento sia consentito per soddisfare la richiesta relativa al possesso di tutti i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all&#8217;art. 83, lettere b) e c), compreso il caso in cui per la prova del possesso di tali requisiti di qualificazione sia richiesta, ai sensi dell&#8217;art. 84, l&#8217;attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato (SOA) autorizzati dall&#8217;ANAC; così¬ come non è in contestazione che l&#8217;avvalimento della SOA di altra impresa sia consentito anche da parte di impresa che ne sia del tutto priva, purchè operante nel settore economico di riferimento, quindi fornita del corrispondente requisito di idoneità  professionale di cui all&#8217;art. 83, comma 1, lett. a).<br />
Parimenti, è dato incontroverso ricavabile giÃ  dal testo dell&#8217;art. 89, considerato nella sua interezza, che la stazione appaltante abbia il potere di limitare il ricorso all&#8217;avvalimento, ma soltanto a determinate condizioni (in specie, delineate dal comma 4) ed inoltre che (fermo restando che ciascun concorrente deve possedere in proprio i requisiti di idoneità  professionale e non trovarsi nelle cause di esclusione dell&#8217;art. 80) l&#8217;avvalimento sia istituto di generale applicazione per conseguire il possesso dei requisiti di partecipazione, potendo essere escluso soltanto nelle ipotesi tipizzate dal legislatore (in specie ai comma 10 e 11 dell&#8217;art. 89).<br />
Pertanto, non vi è dubbio che l&#8217;esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante al di fuori delle ipotesi consentite o l&#8217;introduzione di cause di inammissibilità  o di divieto di avvalimento diverse da quelle previste per legge vizia la corrispondente previsione della legge di gara.<br />
7.1. Tuttavia, si ha che la stazione appaltante esercita <em>contra legem </em>detto suo potere, sia nel caso in cui regoli le modalità  dell&#8217;avvalimento in violazione della norma che lo prevede, sia nel caso in cui limiti o vieti l&#8217;avvalimento nei casi non consentiti. In tutti tali casi, il vizio delle corrispondenti clausole della legge di gara, andrebbe qualificato come di <em>annullabilità </em>, alla stregua della tradizionale impostazione dicotomica tra cattivo esercizio del potere e carenza di potere, avuto riguardo a quanto previsto dall&#8217;art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016.<br />
7.2. Passando perà² a considerare l&#8217;effetto prodotto da tale vizio sulla procedura di gara, si ha altresì¬ che -illegittimamente limitando od escludendo il ricorso all&#8217;avvalimento, cioè all&#8217;istituto destinato a garantire la partecipazione alla gara di operatori economici che, per definizione, non vi potrebbero altrimenti accedere- esso finisce per comportare, di regola, l&#8217;esclusione dalla (partecipazione alla) gara di tutti coloro cui si è illegittimamente impedito il ricorso all&#8217;avvalimento.<br />
La clausola corrispondente, perciò, pur non prevedendo direttamente l&#8217;esclusione dalla gara se non in possesso di un particolare requisito, finisce per avere il medesimo <em>effetto escludente</em>, che viene raggiunto prevedendo un requisito di partecipazione per il quale non è consentito l&#8217;avvalimento.<br />
8. La questione posta dal ricorso allora involge quella, da ritenersi di massima di particolare importanza, dell&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 83, comma 8, ultimo inciso, del Codice dei contratti pubblici, laddove, in applicazione del principio della tassatività  delle clausole di esclusione, sancisce la nullità  testuale delle ulteriori prescrizioni contenute nei bandi o nelle lettere di invito a pena di esclusione rispetto a quelle previste dallo stesso codice e da altre disposizioni di legge vigenti.<br />
8.1. E&#8217; noto che, come sottolinea l&#8217;appellante, le clausole del bando di gara riguardanti i requisiti di partecipazione alle procedure selettive vanno tempestivamente impugnate allorchè, contenendo clausole impeditive dell&#8217;ammissione dell&#8217;interessato alla selezione, si configurino come escludenti, quindi idonee a generare una lesione immediata, diretta ed attuale, nella situazione soggettiva dell&#8217;interessato, dal momento che la loro asserita lesività  non si manifesta e non opera per la prima volta con l&#8217;aggiudicazione, bensì¬ nel momento anteriore nel quale i requisiti di partecipazione sono stati assunti come regole per l&#8217;amministrazione; tali sono tipicamente quelle legate a situazioni e qualità  del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara, esattamente e storicamente identificate, preesistenti alla gara stessa, e non condizionate dal suo svolgimento (cfr. giÃ  Cons. Stato, Ad. Plen. 29 gennaio 2003, n. 1 e, da ultimo, id., Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4).<br />
La regola è stata recepita dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, all&#8217;art. 120, comma 5, laddove sancisce l&#8217;onere della tempestiva impugnazione, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, qualora siano &#8220;<em>autonomamente lesivi</em>&#8220;.<br />
8.2. La previsione della nullità  testuale dell&#8217;art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 impone tuttavia il coordinamento, sul piano processuale, dell&#8217;art. 120, comma 5, Cod. proc. amm. con l&#8217;art. 31, comma 4, dello stesso Codice, ponendo perciò la questione della prevalenza di quest&#8217;ultima disposizione ogniqualvolta la prescrizione della legge di gara, pur autonomamente ed immediatamente lesiva, in quanto riguardante <em>requisiti soggettivi</em>, sia riconducibile alla fattispecie di divieto di cause di esclusione atipiche.<br />
8.3. Ancora, va considerato che lo stesso comma 8 dell&#8217;art. 83 del d.lgs. n. 50 del 2016 assegna alle stazioni appaltanti il compito di indicare le condizioni di partecipazione richieste, con la facoltà  di esprimerle come livelli minimi di capacità , tra cui rientra a pieno titolo il possesso di attestazione SOA.<br />
8.4. Nel caso in esame è quindi richiesto un requisito di partecipazione in astratto proporzionato e congruente con l&#8217;oggetto e il valore dell&#8217;appalto e con la tipologia dei lavori da eseguire.<br />
Tuttavia, la clausola n. 20 del disciplinare di gara è stata interpretata sia dalla stazione appaltante sia dalla sentenza di primo grado (disattendendo il primo motivo di appello che ne proponeva una diversa interpretazione, tuttavia non riproposta dall&#8217;appellata ex art. 101, comma 2, Cod. proc. amm.) nel senso che il possesso in proprio di un&#8217;attestazione SOA fosse condizione per accedere, a pena di esclusione, all&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento. Così¬ interpretata, la <em>lex specialis</em>, per un verso, ha limitato il ricorso a quest&#8217;ultimo, per altro verso ha impedito che gli operatori economici, come la ricorrente principale in primo grado, sprovvisti del tutto di qualificazione SOA potessero partecipare alla gara, pur essendo in possesso di idoneità  professionale.<br />
9. Riguardo a tale ultima questione va peraltro segnalato che, come giÃ  obiettato dal Ministero in primo grado e dall&#8217;appellante nel presente, non è chiaramente delineata la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in punto di (il)legittimità  delle clausole che impongono, per i contratti di appalto di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, ai concorrenti che vogliono stipulare un avvalimento per il possesso dell&#8217;attestazione SOA di averne almeno una in proprio (ragionevolmente, per categorie e classifiche diverse da quelle richieste per i lavori da appaltare).<br />
In proposito, occorre sottolineare che l&#8217;orientamento espresso, sia pure nel vigore del d.lgs. n. 163 del 2006, dalla sentenza di questo Consiglio di Stato, V, 27 marzo 2013, n. 1772 (che ha ritenuto legittima una limitazione nel senso anzidetto purchè espressamente contenuta dalla <em>lex specialis</em>), citata negli scritti di parte, non ha ricevuto, dopo l&#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, una netta smentita; nè risultano interventi giurisprudenziali <em>ex professo</em> volti sia a precisare se vi siano ancora spazi per il corrispondente esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante, anche in relazione a quanto attualmente previsto dall&#8217;art. 89, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, sia ad individuare la tipologia di vizio che eventualmente inficerebbe una prescrizione della legge di gara come sopra congegnata.<br />
10. In conclusione risultano rilevanti ai fini della decisione del presente gravame, le risposte ai quesiti che seguono:<br />
a) se rientrino nel <em>divieto di clausole di esclusione c.d. atipiche</em>, di cui all&#8217;art. 83, comma 8, ultimo inciso, del d.lgs. n. 50 del 2016, le prescrizioni dei bandi o delle lettere d&#8217;invito con le quali la stazione appaltante, limitando o vietando, a pena di esclusione, il ricorso all&#8217;avvalimento al di fuori delle ipotesi consentite dall&#8217;art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, precluda, di fatto, la partecipazione alla gara degli operatori economici che siano privi dei corrispondenti requisiti di carattere economico-finanziario o tecnico-professionale;<br />
b) in particolare, se possa reputarsi <em>nulla</em> la clausola con la quale, nel caso di appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, sia consentito il ricorso all&#8217;avvalimento dell&#8217;attestazione SOA soltanto da parte di soggetti che posseggono una propria attestazione SOA.<br />
11. La decisione sui detti quesiti è rilevante perchè, in caso di ritenuta <em>nullità </em> ai sensi dell&#8217;art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, il regime processuale applicabile sarebbe quello dell&#8217;art. 31, comma 4, Cod. proc. amm.; in caso di ritenuta <em>annullabilità </em>, sarebbe applicabile l&#8217;art. 120, comma 5, Cod. proc. amm.: ciò, che -essendo stato il bando pubblicato il 21 settembre 2018 ed il ricorso proposto il 15 novembre 2018- comporterebbe il rigetto dell&#8217;appello, nella prima eventualità , e l&#8217;accoglimento, nella seconda.<br />
12. Si dispone quindi il deferimento all&#8217;Adunanza Plenaria ai sensi dell&#8217;art. 99 Cod. proc. amm., con riserva di ogni decisione, anche in ordine alle spese processuali.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), non definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, così¬ provvede:<br />
1) respinge l&#8217;appello nei limiti indicati in parte motiva;<br />
2) dispone il deferimento all&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato rispetto alle questioni per come precisate nei quesiti sopra formulati;<br />
3) riserva ogni ulteriore decisione, anche in ordine alle spese.<br />
Manda alla segreteria della sezione per gli adempimenti di competenza, e, in particolare, per la trasmissione del fascicolo di causa e della presente ordinanza al Segretario incaricato di assistere all&#8217;Adunanza Plenaria<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br />
Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />
Federico Di Matteo, Consigliere<br />
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore<br />
Anna Bottiglieri, Consigliere<br />
Elena Quadri, Consigliere.</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-3-2020-n-1920/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.1920 &#8211; Bandi ed avvisi di gara</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.103</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Oria Settesoldi, Presidente, Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore &#34;La discrezionalità  delle Università  nella programmazione del fabbisogno di personale&#34; postilla a cura dell&#8217;avv. Roberto Fusco La preliminare rilevazione delle priorità  assunzionali di competenza dipartimentale riveste mera valenza di &#8220;contributo&#8221; istruttorio nell&#8217;ambito della decisione programmatoria del fabbisogno del personale di Ateneo, non avendo alcuna</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-17-3-2020-n-103/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-17-3-2020-n-103/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.103</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Oria Settesoldi, Presidente, Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>&quot;La discrezionalità  delle Università  nella programmazione del fabbisogno di personale&quot; postilla a cura dell&#8217;avv. Roberto Fusco</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La preliminare rilevazione delle priorità  assunzionali di competenza dipartimentale riveste mera valenza di &#8220;contributo&#8221; istruttorio nell&#8217;ambito della decisione programmatoria del fabbisogno del personale di Ateneo, non avendo alcuna efficacia esterna e non essendo in grado di vincolare nè il parere del Senato accademico, nè tanto meno la decisione finale del Consiglio di amministrazione.</em></p>
<p> <strong>Postilla:La discrezionalità  delle Università  nella programmazione del fabbisogno di personale a cura dell&#8217;avv. Roberto Fusco</strong><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/03/2020<br /> N. 00103/2020 REG.PROV.COLL.<br /> N. 00203/2019 REG.RIC.</p>
<p> SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 203 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da <br /> Fabio Spitaleri, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> contro<br /> Università  degli Studi Trieste, in persona Rettore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3; <br /> nei confronti<br /> Jose Francisco Medina Montero, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Sbisa&#8217;, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, via Donota n. 3; <br /> Roberta Nunin, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Domenico Pizzonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> per l&#8217;annullamento<br /> <em>Quanto al ricorso introduttivo depositato in data 28 giugno 2019:</em><br /> &#8211; della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell&#8217;Università  degli Studi di Trieste dd. 10.5.2019 n. 176/2019, Odg 6 &#8211; PERSONALE, Ufficio/i istruzione: Rettorato e Direzione Generale, Ufficio/i esecuzione: Rettorato e Direzione Generale, avente ad oggetto: 06/01 &#8211; Programmazione del fabbisogno del personale: triennio 2019-2021 e anno 2019 (p.o. 2018 e ante) e Piano straordinario &#8220;rtd b&#8221;;<br /> &#8211; della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell&#8217;Università  degli Studi di Trieste dd. 3.5.2019 n. 149/2019, Odg 6 &#8211; PERSONALE, Ufficio/i istruzione: Rettorato e Direzione Generale, Ufficio/i esecuzione: Rettorato e Direzione Generale, avente ad oggetto: 06/01 &#8211; Programmazione del fabbisogno del personale: triennio 2019-2021 e anno 2019 (p.o. 2018 e ante) &#8211; Piano straordinario &#8220;rtd b&#8221;;<br /> &#8211; del parere assunto con deliberazione del Senato Accademico dell&#8217;Università  degli Studi di Trieste dd. 17.4.2019, Odg 5. &#8211; PERSONALE, Ufficio/i istruzione Settore Servizi al personale, Ufficio/i esecuzione Settore Servizi al personale, avente ad oggetto: 05/03 &#8211; Programmazione del fabbisogno del personale: triennio 2019-2021 e anno 2019 (p. o. 2018 e ante) &#8211; Piano straordinario &#8220;rtd b&#8221;;<br /> &#8211; del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell&#8217;Interpretazione e della Traduzione n. 08 del 28.5.2019, limitatamente al punto n. 2.3 &#8211; Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell&#8217;Interpretazione e della Traduzione per il settore concorsuale12/B2, in relazione al settore scientifico disciplinare IUS/07 &#8211; DIRITTO DEL LAVORO, ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e al punto 2.4 &#8211; Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell&#8217;Interpretazione e della Traduzione per il settore concorsuale 10/I1, in relazione al settore scientifico disciplinare L-LIN/07 &#8211; LINGUA E TRADUZIONE: LINGUA SPAGNOLA, ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, ancorchè non conosciuto; <br /> <em>Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 agosto 2019: </em><br /> &#8211; della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell&#8217;Università  degli Studi di Trieste dd. 5.6.2019 n. 209/2019, Odg 6 &#8211; PERSONALE, Ufficio/i istruzione: Ufficio Gestione del Personale docente, Ufficio/i esecuzione: Ufficio Gestione del Personale docente, avente ad oggetto: 06/01 &#8211; Programmazione del fabbisogno di personale per il biennio 2019-21. Richieste di copertura dei posti formulate dai Dipartimenti. Parere ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 2, lett. d) dello Statuto, limitatamente alla approvazione della richiesta di copertura di posti di professore di prima fascia ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 6, l. n. 240/2010 per il settore concorsuale 12/B2 &#8211; Diritto del Lavoro IUS/07 &#8211; Diritto del Lavoro e 10/I1 &#8211; Lingue, Letterature e Culture Spagnola e Ispano-Americane L-LIN/07 &#8211; Lingua e Traduzione &#8211; Lingua Spagnola; <br /> <em>&#8211; d</em>ella deliberazione del Senato Accademico dell&#8217;Università  degli Studi di Trieste dd. 5.6.2019 n. 111/2019, Odg 5 &#8211; PERSONALE, Ufficio/i istruzione: Ufficio Gestione del Personale docente, Ufficio/i esecuzione: Ufficio Gestione del Personale docente, avente ad oggetto: 05/01 &#8211; Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-21: richieste di copertura dei posti formulate dai Dipartimenti (art. 28, comma 7, lett. w), Statuto), limitatamente al parere positivo alla richiesta di copertura di posti di professore di prima fascia ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 6, l. n. 240/2010 per il settore concorsuale 12/B2 &#8211; Diritto del Lavoro IUS/07 &#8211; Diritto del Lavoro e 10/I1 &#8211; Lingue, Letterature e Culture Spagnola e Ispano-Americane &#8211; L-LIN/07 &#8211; Lingua e Traduzione &#8211; Lingua Spagnola; <br /> <em>&#8211; d</em>i ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, ancorchè non conosciuto; <br /> <br /> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Università  degli Studi Trieste e dei professori Roberta Nunin e Jose Francisco Medina Montero;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1) Con ricorso introduttivo depositato in data 28 giugno 2019 e successivo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 agosto 2019, il ricorrente, ricercatore a tempo indeterminato in seno al Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell&#8217;Interpretazione e della Traduzione dell&#8217;Università  degli Studi di Trieste (Dipartimento IUSLIT) in possesso dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore di II fascia (professore associato) per il settore concorsuale 12/E4 diritto dell&#8217;Unione europea, che gli consente di accedere a concorsi sia interni che esterni per la progressione in carriera, è insorto innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale avverso gli atti posti in essere dall&#8217;Università  degli Studi di Trieste ai fini della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 e avverso alcuni atti attuativi del piano definitivamente deliberato, tutti in epigrafe compiutamente indicati, assumendone la diretta lesività  della sua posizione giuridica soggettiva.<br /> 1.1) Nello specifico, il medesimo contesta la mancata previsione nella programmazione di che trattasi dell&#8217;assunzione di un professore associato per il settore scientifico disciplinare IUS/14, da reclutarsi mediante concorso interno ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 6, l. n. 240/2010, riservato ai soli ricercatori in possesso dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale per il ruolo e il settore oggetto di selezione (ovvero passaggio da ricercatore universitario a professore associato), posto che egli ambisce a ricoprire.<br /> 1.2) Assumendo, inoltre, la sussistenza di una diretta correlazione tra la mancata previsione del posto di suo interesse (contenuto nella proposta del Consiglio del Dipartimento cui egli afferisce, ma <em>&#8220;stralciato&#8221;</em>poi, nel corso del procedimento, dal Senato Accademico e non previsto &#8211; come detto &#8211; nel piano occupazionale definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione dell&#8217;Università  degli Studi di Trieste) e quella dei posti di professore ordinario per i settori scientifico disciplinari IUS/07 <em>&#8220;diritto del lavoro&#8221;</em>e LIN/07 <em>&#8220;lingua spagnola&#8221;</em>previsti, per converso, nel piano a copertura nell&#8217;anno 2019 (posizioni che la proposta del Dipartimento prevedeva, invece, a copertura nell&#8217;anno 2020), da reclutarsi sempre mediante concorso interno (ovvero mediante passaggio da professore associato a professore ordinario), ha denunciato, inoltre, anche l&#8217;illegittimità , in via derivata degli atti con cui si è dato seguito alle relative procedure di reclutamento. <br /> 1.3) Ha, poi, lamentato l&#8217;illegittimità  in via diretta di tutti i provvedimenti impugnati anche alla luce degli ulteriori elementi di valutazione acquisiti e specificamente: a) della deliberazione n. 93/2019 in data 22/5/2019, con cui il Senato accademico, nell&#8217;approvare il verbale n. 4 della seduta del 17/4/2019, lo integrava, dando compiuta contezza dell&#8217;intervento del Direttore del Dipartimento IUSLIT, prof.ssa Rega, che aveva stigmatizzato come non opportuna la <em>&#8220;cancellazione&#8221;</em>dalla proposta di programmazione del posto ambito dal ricorrente; b) della deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 12/6/2019 (verbale n. 9), ove si affermava che i senatori avrebbero avuto conoscenza della proposta di programmazione nel corso della stessa seduta del 17/4/2019 e non avrebbero avuto modo di intervenire in merito.<br /> 2) Questi i motivi di ricorso svolti in via diretta e/o derivata con l&#8217;atto introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti successivamente proposti: <br /> 2.1)Â <em>In relazione alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 176/2019 di approvazione del fabbisogno del personale ed il presupposto parere del Senato Accademico n. 78/2019:</em><br /> 1. &#8220;<em>Violazione di legge: decreto legislativo 29.3.2012 n. 49 art. 4. Eccesso di potere per manifesta carenza di presupposti, istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà  e violazione dei criteri auto-vincolanti&#8221;</em><br /> Il ricorrente deduce l&#8217;illegittimità  del parere del Senato Accademico sotto il profilo della carenza assoluta dei presupposti, contraddittorietà  manifesta tra atti e per carenza dell&#8217;istruttoria e della motivazione, laddove ha completamente pretermesso ed eliminato dalla chiamata per l&#8217;anno 2019 la posizione di suo interesse, ignorando la priorità  stabilita dal Consiglio di Dipartimento e così¬ disattendendo i criteri autoimposti dall&#8217;Ente universitario. Anzi, assume che vi sarebbe manifesta contraddittorietà  con la proposta dipartimentale, laddove si afferma che la proposta del Senato <em>&#8220;rispetta l&#8217;ordine di priorità  attribuito da ciascun Dipartimento&#8221;</em>(art. 2), atteso che la proposta del Dipartimento IUSLIT è stata, in realtà , modificata.<br /> Ritiene, invero, che il Senato, nel formare la propria proposta, non avrebbe potuto disattendere l&#8217;applicazione dei criteri preventivamente stabiliti dal CdA e motivatamente utilizzati dal Dipartimento nel formare la proposta di programmazione, atteso che tali criteri hanno vincolato la discrezionalità  degli Organi di Ateneo che partecipano alla procedura volta alla finale assunzione del provvedimento generale programmatorio, anche in relazione alla cd. <em>&#8220;motivazione rafforzata&#8221;</em>richiesta a supporto della scelta dipartimentale di proporre avanzamenti di carriera per concorso interno.<br /> Analogamente affetta da insanabile illegittimità  &#8211; anche in via derivata &#8211; sarebbe la deliberazione finale del CdA di approvazione del Piano del Fabbisogno, che, nell&#8217;emendare la proposta del Senato, che giÃ  escludeva la copertura con PA del posto oggi occupato da RU nel settore IUS/14, non ha introdotto alcuna previsione con riguardo a tale settore disciplinare, confermando sic et simpliciter l&#8217;esclusione di tale progressione. Ha quindi, del pari, disatteso l&#8217;applicazione dei criteri che aveva preventivamente posto al fine di determinare la programmazione del fabbisogno personale.<br /> Neppure nella fase approvativa finale emergerebbe, invero, una motivazione che consenta di comprendere la scelta discrezionale effettuata dagli Organi Accademici che, per quanto ampia, non può travalicare le previsioni normative e gli interessi pubblici ivi indicati, come pure non può travalicare i limiti di autoregolazione della discrezionalità  amministrativa che sono stati posti con i criteri volti ad individuare il fabbisogno del personale.<br /> L&#8217;inversione dell&#8217;ordine delle priorità  proposto dal Dipartimento è illegittimo anche laddove si consideri che il CdA, nel fissare i criteri per la formazione del Piano del Fabbisogno (delibera n. 432/2018 art. 7), aveva espressamente richiesto l&#8217;elaborazione di un documento che muovesse <em>&#8220;dalle richieste giÃ  presentate al CdA nel marzo 2017 e che non hanno ancora trovato soddisfazione in sede di programmazione o di effettivo reclutamento&#8221;,</em>richiedendo la conferma di tali richieste o motivando eventuali modifiche nel senso di cambiamento delle priorità  o del superamento delle singole richieste.<br /> Vieppìù, la violazione dei criteri si appalesa anche con riguardo alla circostanza per la quale il passaggio da PA a PO, rispetto a quello da RU a PA, non comporta alcun vantaggio alla copertura didattica, laddove non vengono aumentate le ore di insegnamento e quindi ignorato il miglioramento della <em>&#8220;sofferenza didattica&#8221;</em>(criterio indicato dal CdA, ma poi pretermesso)<br /> Ed ancora, il costo della programmazione approvata, in termini di punti organico, è pìù alto di quello proposto dal Dipartimento IUSLIT in quanto ammontante a 3,4 p.o., mentre la proposta originaria era contenuta a 3,2 punti in linea con i punti disponibili pari a 3,15 (cfr. tabella allegato 4 alla delibera CdA n. 176/2019), risultando così¬ chiaro che la scelta programmatoria del CdA non assicura la sostenibilità  della spesa di personale (ex art. 4 d.lgs n. 49/2012) in quanto utilizzati pìù p.o. di quanto a disposizione e di quanti individuati nella proposta del dipartimento assunta in applicazione dei criteri preventivi.<br /> Del resto, a tale ultimo proposito, giova anche sottolineare e denunziare la manifesta illogicità  complessiva delle scelte programmatorie, laddove il CdA (art. 6 delibera del 10.5.2019) ha altresì¬ stabilito che i punti che eventualmente dovessero avanzare dalla programmazione del 2019 debbano essere assegnati non ai concorsi proposti dal Dipartimento IUSLIT (e illegittimamente esclusi), ma al concorso per RTDB IUS/02 (Diritto privato comparato) che detto Dipartimento aveva posposto (sulla base di criteri oggettivi) al 2020, ma che, per ragioni ignote, è stato anticipato nei termini anzidetti.<br /> <br /> <em>2.2) In relazione alla determinazione del Dipartimento IUSLIT n. 8 del 28.5.2019:</em><br /> <em>2. &#8220;Violazione di legge: decreto legislativo 29.3.2012 n. 49 art. 4. Eccesso di potere per manifesta carenza di presupposti, istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà  e violazione dei criteri auto-vincolanti&#8221;.</em><br /> Ad avviso del ricorrente deve essere parimenti annullata la determinazione indicata limitatamente all&#8217;indizione del concorso interno per il settore IUS/07 &#8211; Diritto del Lavoro e L-LIN/07 Lingua e Traduzione Spagnola, in quanto viziata, in via derivata, dalla illegittimità  della presupposta deliberazione del CdA n. 176/2019 di cui è provvedimento esecutivo, nonchè &#8211; gradatamente &#8211; in via autonoma sotto il profilo dell&#8217;eccesso di potere per manifesta contraddittorietà  ed illogicità , atteso che il Dipartimento, nel dare atto delle ragioni per l&#8217;avvio delle procedure valutative, ha omesso di considerare che quei presupposti (elevata valutazione della ricerca ed assenza di professori ordinari) non erano stati in passato ritenuti sufficienti per assegnare a tali chiamate una priorità  superiore a quella relativa al settore IUS/14.<br /> Nè, al pari delle presupposte deliberazioni di Senato e CdA, è stata riformulata dal Dipartimento una motivazione rafforzata capace di superare quella in precedenza resa nella proposta di programmazione, e così¬ idonea a consentire l&#8217;indizione del concorso.<br /> <em>2.3) In relazione a tutti i provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo e col ricorso per motivi aggiunti:</em><br /> <em>3. &#8220;Eccesso di potere per carenza di istruttoria e dei presupposti, illogicità  manifesta&#8221;</em><br /> Alla luce degli atti sopravvenuti ritiene che s&#8217;appalesi ancor pìù evidente l&#8217;omissione da parte del Senato Accademico di una qualsivoglia attività  istruttoria relativamente alla conformità  delle proprie scelte nella formulazione delle proposte di reclutamento per il Dipartimento IUSLIT rispetto ai principi e ai vincoli posti dalla legislazione nazionale, ai criteri guida indicati dal Consiglio di Amministrazione nonchè alle indicazioni dipartimentali in ordine alle esigenze dei singoli settori scientifico-disciplinari.<br /> 3) L&#8217;Università  degli Studi di Trieste, costituita con il patrocinio dell&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, premessa una breve ricostruzione normativa per agevolare l&#8217;inquadramento giuridico delle questioni sottoposte al vaglio del Tribunale, oltre ad avere rilevato il mancato rispetto dei limiti dimensionali del ricorso previsti dall&#8217;art. 13 ter dell&#8217;allegato II al d.lgs. 104/2010, così¬ come esplicitato dal Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016, ne ha eccepito, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità  per: a) insussistenza in capo al ricorrente di una posizione giuridica soggettiva qualificata alla progressione interna, atteso che si controverte di atti programmatori, come tali di portata generale e non suscettibili di ledere in via concreta ed attuale la sua posizione; b) carenza d&#8217;interesse, in quanto rivolto all&#8217;annullamento dell&#8217;intera programmazione dell&#8217;Ateneo; c) carenza d&#8217;interesse anche nella misura in cui collega situazioni non correlate, ossia: la mancata previsione del settore scientifico disciplinare di IUS/14, di afferenza del ricorrente, e l&#8217;inserimento nella censurata programmazione delle posizioni di IUS/07 e L-LIN/07.<br /> 3.1) Ha eccepito, inoltre, l&#8217;inammissibilità /improcedibilità  con riferimento alla tardività  dell&#8217;impugnazione della deliberazione del Senato accademico dd. 17/04/2019, a fronte di notifica perfezionatasi per l&#8217;Università  in data 24 giugno 2019, nonchè la tardività  del ricorso per motivi aggiunti rispetto ad atti che ritiene fossero pacificamente giÃ  da tempo a conoscenza del ricorrente. <br /> 3.2) Ha, quindi, svolto diffuse e argomentate controdeduzioni a sostegno della legittimità  del proprio operato, sottolineando, in primo luogo, che <em>&#8220;in caso di atti di programmazione delle assunzioni, ricompresi nel pìù ampio genus degli atti di determinazione delle linee fondamentali relative all&#8217;organizzazione dei pubblici uffici (atti di cd. macro-organizzazione ex art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001), ciascuna Amministrazione procede</em><em>nel rispetto dei principi di cui all&#8217;art. 97 Cost. mediante atti organizzativi che non incidono, se non in via mediata, sulle posizioni giuridiche soggettive e, pertanto, l&#8217;onere motivazionale risulta attenuato e il sindacato giurisdizionale limitato al travisamento di fatto o al manifesto eccesso di potere (C.S., V, 5143/2018), la cui sussistenza deve essere provata da chi propone l&#8217;impugnazione nel rispetto dell&#8217;art. 40 c.p.a. Detto onere probatorio non è stato assolto dal ricorrente&#8221;.</em><br /> 3.3) Ha richiamato, poi, l&#8217;attenzione sul fatto che la programmazione del personale involge l&#8217;intero Ateneo ed è fondata su equilibri di parametri normativi e di bilancio di portata generale.<br /> 3.3.1) Nello specifico &#8211; soffermandosi su alcuni passaggi motivazionali della delibera del Senato accademico gravata col ricorso introduttivo, idonei, a suo avviso, ad offrire intellegibile contezza delle scelte operate, poi tradottesi nella proposta del piano del fabbisogno triennale del personale formulata &#8211; ha sottolineato l&#8217;esigenza di rispettare il valore atteso degli indicatori di cui alla l. 240/2010 e al d.lgs.49/2012 e sull&#8217;avvenuta emanazione del Decreto Ministeriale n. 364/2019 dd. 11/04/2019, che ha dato attuazione alla previsione di cui all&#8217;art. 1, comma 401, lett. b), legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), cosiddetto piano straordinario associati, che consente di provvedere a passaggi da ricercatore universitario (RU) a professore associato (PA) nel biennio 2020/2021, ragione per cui il Senato Accademico ha ritenuto di dare la precedenza, in questa fase, alle progressioni da professore associato ad ordinario che, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 24, comma 6, L. Gelmini possono essere espletate solo fino al 31/12/2019, reputando di poter recuperare le progressioni da RU a PA, di cui non si era potuto tenere conto nell&#8217;attuale programmazione, nell&#8217;ambito del citato piano straordinario associati.<br /> 3.4) Ha sottolineato, in ogni caso, che le scelte di carattere meritale poi definitivamente declinate dal Consiglio di Amministrazione sono di stretta competenza di tale organo, quale organo d&#8217;indirizzo politico dell&#8217;Ateneo, e resesi, tra l&#8217;altro, necessarie dalla riduzione delle risorse complessivamente disponibili in termini di punti organico, dovuta alla necessità  di dare copertura a tutte le procedure valutative dei ricercatori a tempo determinato con contratto in scadenza nell&#8217;anno 2019.<br /> 3.4.1) Un tanto ha rimarcato anche con riferimento ai criteri dettati con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 432/2018. L&#8217;Università  ha, infatti, precisato che trattasi di <em>&#8220;criteri guida&#8221;</em>diretti ai Dipartimenti al fine di dare omogeneità  alle richieste avanzate dai medesimi e consentire, dapprima, un&#8217;analisi delle stesse da parte del Senato accademico e, poi, una decisione strategica da parte del Consiglio di Amministrazione. Sono, dunque, criteri che in nessun modo possono limitare la discrezionalità  delle scelte programmatorie di competenza del CdA, pacificamente finalizzate, anche per quanto concerne l&#8217;individuazione delle posizioni da coprire e la tempistica dei reclutamenti, alla soddisfazione dell&#8217;interesse generale perseguito dall&#8217;Università  e non a quella delle aspettative di carriera dei singoli.<br /> 3.5) Ha, infine, precisato che le risorse assunzionali vanno valutate a livello di Ateneo e non di singolo Dipartimento e che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la scelta programmatoria effettuata assicura sia la sostenibilità  della spesa di personale che il rispetto dei punti organico disponibili, nonchè ribadito la totale assenza di connessione tra le posizioni di cui ha chiesto copertura il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell&#8217;Interpretazione e della Traduzione con deliberazione n. 8 del 28.5.2019 in attuazione della deliberazione del CdA di programmazione del fabbisogno di personale (n. 1 posto di professore di I fascia SSD IUS/07 &#8211; Diritto del Lavoro e n. 1 posto di professore di I fascia SSD L-LIN/07 &#8211; Lingua e traduzione: lingua spagnola) e la posizione del ricorrente.<br /> 3.6) Ha escluso anche qualsivoglia contraddittorietà  tra gli atti adottati dal Dipartimento, essendo palese le diverse finalità  perseguite nei due distinti <em>&#8220;momenti&#8221;</em>procedimentali: il primo è, infatti, proposta in materia di programmazione triennale e fabbisogno della dotazione organica di professori e ricercatori. Il secondo si sostanzia, invece, in una motivata richiesta di copertura di posti, <em>&#8220;in coerenza con la programmazione di Ateneo&#8221;.</em><br /> 4) I docenti interessati alla copertura dei posti di professore di I fascia rispettivamente per il SSD IUS/07 &#8211; Diritto del Lavoro e per il SSD L-LIN/07 &#8211; Lingua e traduzione: lingua spagnola) si sono costituiti in giudizio con separati atti per resistere al gravame e contestarne la fondatezza.<br /> 4.1) Entrambi, oltre a rilevare il supero dei limiti dimensionali del ricorso, ne hanno eccepito, in via preliminare, anche l&#8217;inammissibilità  per: a) essere stata chiesta la totale caducazione della programmazione del fabbisogno del personale del triennio 2019-2021 in assenza di un motivo di doglianza in grado di sostenerla astrattamente nei sensi in cui la stessa è stata invocata, atteso che il ricorrente si duole unicamente della pretermissione della progressione di carriera da RU a PA di suo interesse; b) per carenza di interesse laddove il ricorrente chiede l&#8217;annullamento della deliberazione del Dipartimento in data 28/5/2019, n. 8, attesa l&#8217;insussistenza di diretta correlazione tra la detta progressione di carriera e le procedure per la copertura dei posti per cui il Dipartimento ha chiesto l&#8217;avvio.<br /> 4.2) Hanno controdedotto, in ogni caso, alle avverse censure e invocato la loro reiezione sulla scorta di considerazioni e argomentazioni analoghe a quelle svolte dall&#8217;Università  intimata. <br /> 5) In vista dell&#8217;udienza camerale dell&#8217;11 settembre 2019, fissata per la trattazione dell&#8217;istanza cautelare (istanza alla quale il ricorrente ha, peraltro, poi rinunciato &#8211; vedi ord. caut. n. 71 in data 12/9/2019), il ricorrente ha dimesso una breve memoria per contestare il rilevato supero dei limiti dimensionali del ricorso introduttivo e controdedurre alle eccezioni preliminari di rito sollevate dalle parti.<br /> Oltre a ribadire assunti giÃ  svolti, ha contestato la motivazione della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione, laddove fa riferimento al cd. piano di reclutamento straordinario degli associati.<br /> Per il resto ha svolto argomentazioni in replica alle controdeduzioni avversarie.<br /> 6) E&#8217; stata, quindi, fissata per la trattazione del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 6 novembre 2019, in vista della quale tutte le parti hanno dimesso memorie ex art. 73 c.p.a. a migliore illustrazione delle rispettive tesi difensive.<br /> 6.1) L&#8217;Università  degli Studi ha, tra l&#8217;altro, eccepito anche l&#8217;inammissibilità  delle censure irritualmente e tardivamente introdotte dal ricorrente con la memoria dimessa in vista dell&#8217;udienza camerale (ovvero quelle con cui il ricorrente, lungi dal limitarsi a ribadire deduzioni giÃ  svolte ovvero a contestare la mancanza di motivazione denunciata col ricorso introduttivo e col ricorso per motivi aggiunti, contesta proprio la motivazione posta a sostegno degli atti impugnati e sulla quale hanno diffusamente richiamato l&#8217;attenzione l&#8217;Amministrazione intimata e i controinteressati nei rispettivi scritti difensivi).<br /> Al pari dei controinteressati ha, poi, anche eccepito l&#8217;inammissibilità  del ricorso per carenza d&#8217;interesse laddove e nella misura in cui collega situazioni tra loro non correlate.<br /> 6.2) Il ricorrente ha riproposto argomentazioni giÃ  svolte, ribadendo di agire a tutela della propria posizione soggettiva, lesa dalla programmazione del fabbisogno del personale laddove è stato immotivatamente e illogicamente eliminato il suo avanzamento di carriera.<br /> 6.3) I controinteressati, analogamente all&#8217;Università , hanno eccepito l&#8217;inammissibilità  delle censure tardivamente introdotte dal ricorrente.<br /> 7) Ha fatto seguito la replica del ricorrente.<br /> 8) Celebrata l&#8217;udienza su indicata, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 9) Le domande avanzate dal ricorrente non hanno pregio, motivo per cui si ritiene di prescindere dall&#8217;analitico e previo scrutinio delle eccezioni di inammissibilità  e dei rilievi preliminari formulati dall&#8217;Università  degli Studi di Trieste e dai controinteressati (incluse quelle riguardanti l&#8217;introduzione tardiva e irrituale di nuove censure), riservandosi, in ogni caso, la facoltà  di affrontarli, laddove eventualmente opportuno, nell&#8217;ambito della complessiva trattazione delle questioni poste dal medesimo.<br /> 10) Ad avviso del Collegio, sfugge, innanzitutto, al ricorrente che la proposta del fabbisogno di personale formulata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell&#8217;Interpretazione e della Traduzione (d&#8217;ora in poi anche semplicemente IUSLIT) è atto inidoneo ad attribuire alla sua aspettativa di progressione di carriera la valenza di interesse e/o aspettativa qualificati e ciò per una pluralità  di ragioni che si vanno qui di seguito ad esporre.<br /> 10.1) In primo luogo, non può trascurarsi, infatti, di rilevare che la proposta in questione, che parrebbe, peraltro, nemmeno costituire atto proprio della fattispecie procedimentale esitata nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell&#8217;Università  degli Studi di Trieste di definitiva approvazione della programmazione triennale di fabbisogno del personale dell&#8217;Ateneo, può avere al massimo valenza di atto endo-procedimentale, di per sè privo di efficacia esterna e, come tale, inidoneo a costituire posizioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela e/o ad attribuire a chicchessia posizioni di vantaggio.<br /> 10.1.1) Nel senso della totale estraneità  dell&#8217;atto in questione a quelli propri della specifica fattispecie procedimentale depongono, invero, non solo le disposizioni di legge (e, in particolare, l&#8217;art. 4, comma 4, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, che demanda al solo Consiglio di Amministrazione la competenza ad adottare annualmente il piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, etc.), ma anche e soprattutto le norme dello Statuto dell&#8217;Università  degli Studi di Trieste che qui vengono in rilievo, che &#8211; oltre a non annoverare assolutamente il Consiglio di Dipartimento nè tra i gli <em>&#8220;organi di governo&#8221;,</em>nè tra gli <em>&#8220;altri organi&#8221;</em>dell&#8217;Università  (vedi Titolo II, artt. 8-14, e Titolo III, artt. 15-23), ma solo tra le <em>&#8220;Strutture di ricerca e didattiche&#8221;</em>(Titolo IV, art. 24 e ss.), le cui proposte, lungi dal vincolare in qualche modo gli organi di governo (<em>in primis</em>Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione), sono unicamente oggetto di <em>&#8220;valutazione preventiva&#038; sotto il profilo della sostenibilità &#038;&#8221;</em>quanto agli effetti organizzativi e finanziari che potrebbero produrre (art. 4, comma 2, lett. e, Statuto) &#8211; attribuiscono, inequivocabilmente, al solo Senato accademico (e non ai vari Consigli di Dipartimento) la funzione di formulare proposte ed esprimere pareri obbligatori, tra cui, ai fini che qui specificamente rilevano, <em>&#8220;sul documento di programmazione strategica triennale di Ateneo proposto dal Rettore e sulla programmazione triennale in materia di dotazione organica di professori e ricercatori&#8221;</em>(art. 10, comma 2, lett. a) (n.d.r. si rileva, peraltro, che la programmazione in materia di <em>&#8220;dotazione organica&#8221;</em>è qualcosa di diverso dalla programmazione del <em>&#8220;fabbisogno di personale&#8221;</em>, ancorchè vi siano degli indubbi legami e correlazioni tra i due tipi di atti programmatori) e, aspetto ancora pìù rilevante, al solo Consiglio di Amministrazione le <em>&#8220;funzioni d&#8217;indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e pluriennale e del personale, nonchè di vigilanza sulla sostenibilità  finanziaria delle attività &#8220;</em>(art. 12, comma 1) e, in particolare, la funzione di approvare <em>&#8220;il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo proposto dal Rettore e il documento di programmazione triennale in materia di dotazione organica di professori e ricercatori e di personale, acquisito il parere del Senato Accademico&#8221;Â </em>(art. 12, comma 2).<br /> 10.1.2) Altrettanto inequivoco e pacifico è, inoltre, che il Consiglio di Dipartimento ha potere deliberante in merito alle (sole) attività  del Dipartimento stesso (art. 28, comma 1) e annovera tra le proprie funzioni unicamente quella di formulare <em>&#8220;proposte&#8221;</em>(si badi bene <em>&#8220;proposte&#8221;</em>e non la <em>&#8220;proposta&#8221;</em>)<em>&#8220;in materia di programmazione triennale e fabbisogno della dotazione organica di professori e ricercatori&#8221;</em>(art. 28, comma 7, lett. v).<br /> 10.1.3) GiÃ  dalla mera lettura delle norme dianzi riportate è, dunque, agevole rilevare che l&#8217;atto adottato dal Dipartimento ai sensi della norma da ultimo indicata (e dal quale il ricorrente pretenderebbe di far derivare il proprio interesse legittimo a dolersi di quello che definisce <em>&#8220;stralcio&#8221;</em>della progressione di carriera di suo interesse dagli atti adottati dal Senato accademico e dal CdA) ha mera valenza di <em>&#8220;contributo&#8221;</em>istruttorio, che in nessun modo può vincolare o condizionare nè il parere del Senato accademico, nè, tanto meno, la definitiva decisione di spettanza del Consiglio di Amministrazione, non essendo incluso, come detto, tra gli atti propri della sequenza procedimentale volta all&#8217;approvazione del provvedimento programmatorio che qui rileva.<br /> 10.2) In ogni caso, anche laddove si volesse attribuire alla proposta del Dipartimento una valenza diversa (e pìù pregnante) nell&#8217;ambito dello specifico procedimento, è pacifico che la sua natura di atto endo-procedimentale, peraltro in nessun modo in grado di imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva (e ciò anche per l&#8217;elementare considerazione che gli organi di governo sono deputati a fare necessaria sintesi delle proposte che provengono dai vari Dipartimenti), la rende di per sè inidonea ad attribuire al ricorrente, quale potenziale candidato interessato alla progressione di carriera da RU a PA per il SSD IUS/14, da reclutarsi mediante concorso interno ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 6, l. n. 240/2010, riservato ai soli ricercatori in possesso dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale, una posizione giuridica soggettiva meritevole di tutela nei sensi da lui prospettati e reiteratamente ribaditi.<br /> 10.3) Ne deriva che, anche a voler prescindere dal trarre estreme conseguenze in termini di ammissibilità  stessa del ricorso proposto, non può, pur tuttavia, omettersi di rilevare che l&#8217;interesse e la legittimazione a ricorrere del ricorrente possono ravvisarsi sussistenti solo nel ristretto perimetro in cui il medesimo mette in discussione la ragionevolezza della scelta programmatoria operata dagli organi di governo di Ateneo e non, invece, per la mera frustrazione del suo interesse personale alla progressione di carriera, che, come si è avuto modo di evidenziare, assurge, allo stato, a interesse di mero fatto, non meritevole di tutela.<br /> 11) Erra, inoltre, il ricorrente nel ritenere che il Consiglio di Amministrazione dell&#8217;Università  degli Studi di Trieste avrebbe inteso autolimitare la propria discrezionalità , laddove, con deliberazione n. 432 del 30 novembre 2018, nell&#8217;autorizzare l&#8217;avvio della programmazione triennale in materia di fabbisogno del personale, ha fornito ai Dipartimenti dei criteri guida ai fini dell&#8217;individuazione delle posizioni per le quali proporre motivata richiesta di inserimento nel piano occupazionale. <br /> 11.1) I criteri dettati con la detta deliberazione hanno avuto, infatti, unicamente la funzione di vincolare, al fine di renderla omogenea (e, in quanto tale, comparabile), la preliminare rilevazione del fabbisogno demandata ai Dipartimenti, organi che non hanno, nè possono in alcun modo avere una visione d&#8217;insieme, nè, tantomeno, competenze o funzioni di programmazione strategica per il perseguimento dei fini perseguiti dall&#8217;Università , come, del resto, giÃ  dianzi evidenziato,<br /> In alcun modo i criteri questione possono, pertanto, assurgere a limite dell&#8217;ampia discrezionalità  che connota scelte programmatorie di (esclusiva) competenza dell&#8217;organo consiliare dell&#8217;Università .<br /> 11.2) Sicchè, contrariamente a quanto ritenuto (e plurime volte ribadito) dal ricorrente, la deliberazione in questione non poteva in alcun modo nè vincolare <em>&#8220;&#038; i successivi passaggi del procedimento programmatorio&#8221;</em>, nel senso di precludere al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione rispettivamente di proporre o deliberare in via definitiva il fabbisogno del personale in maniera diversa dai <em>&#8220;desiderata&#8221;</em>dei vari Dipartimenti (in termini Tar Lombardia, Milano, sez. III, 5 luglio 2019, n. 1546), nè, tanto meno, far sorgere, per effetto, delle sole previsioni delle <em>&#8220;richieste programmatorie&#8221;</em>contenute nelle proposte di questi ultimi delle posizioni giuridicamente qualificate in capo ai soggetti che, come il ricorrente, reputavano di esserne i potenziali (o addirittura) esclusivi destinatari, essendo pacifico che i bisogni assunzionali vanno determinati in ragione delle esigenze di carattere organizzativo generale e non in funzione delle aspettative di carriera del personale interno.<br /> 12) Deve, anzi, ritenersi rientrare tra le prerogative di spettanza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e costituire l&#8217;essenza stessa della funzione attribuita a tali organi proprio il potere di operare la necessaria sintesi tra le varie proposte pervenute dai Dipartimenti, apportando tutte le modifiche richieste dalle esigenze di prioritaria soddisfazione del superiore interesse perseguito, che non può essere riduttivamente identificato con quelli, gioco forza, settoriali e, come tali, di per sè limitati, avuti di mira dai singoli Dipartimenti al momento della formulazione delle rispettive richieste (in termini Tar Lombardia, Milano, sez. III, 5 luglio 2019, n. 1546).<br /> 12.1) In tal senso confortano, infatti, le norme di legge di riferimento, laddove stabiliscono, per l&#8217;appunto, che <em>&#8220;&#038; le università , anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità  dei servizi offerti, &#038;, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università  italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresì¬ conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle università  individuano in particolare: (&#038;) e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità &#8220;</em>(art.1-ter del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge, con modificazioni dall&#8217;art. 1, L. 31 marzo 2005, n. 43), che <em>&#8220;allo scopo di ottimizzare l&#8217;impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità  e qualità  dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività  e della performance, nonchè con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell&#8217;articolo 6-ter&#8221;</em>(art. 6, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e che <em>&#8220;1. Le università , nell&#8217;ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa, tenuto conto dell&#8217;effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività  e dei servizi e compatibilmente con l&#8217;esigenza di assicurare la sostenibilità  della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato. 2. La programmazione di ateneo di cui al comma 1 è realizzata assicurando la piena sostenibilità  delle spese di personale nell&#8217;ambito di quanto previsto all&#8217;articolo 3 e nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 7. (&#038;)&#8221;</em>(Art. 4, commi 1 e 2, d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49). <br /> 12.2) Nè può trascurarsi, inoltre, di considerare che, come affermato dal Consiglio di Stato nella pronuncia opportunamente invocata dalla difesa erariale a supporto delle argomentazioni difensive spiegate, <em>&#8220;&#038; la determinazione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici pubblici (con l&#8217;individuazione di quelli di maggiore rilevanza, dei modi di conferimento della relativa titolarità  e di determinazione delle dotazioni organiche complessive) è rimessa &#8211; sulla base di fissati dalla legge &#8211; a ciascuna amministrazione pubblica, che vi provvedere mediante (cfr. artt. 2 e 5 d. lgs. n. 165/2001), complessivamente ispirati a criteri di funzionalità , flessibilità , trasparenza ed imparzialità , idonei a tradurre e compendiare, in prospettiva programmatica, i principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità  (art. 97 Cost.) e a perseguire la complessiva efficacia ed efficienza dell&#8217;azione amministrativa (art. 1 l. n. 241/1990).</em><br /> <em>Sebbene non sia revocabile in dubbio che siffatti rientrino pienamente nel novero del provvedimenti amministrativi e siano, in quanto tali, soggetti al relativo statuto (che ne impone la complessiva verifica di legittimità , la soggezione alle norme sulla competenza, il rispetto dei canoni di ragionevolezza, la garanzia di imparzialità  e ne legittima il corrispondente sindacato giurisdizionale da parte del giudice amministrativo, anche in punto di adeguatezza delle premesse istruttorie e di idoneità  giustificativa sul piano motivazionale: cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3728), è vero, tuttavia, che gli ampi margini della scolpita logica di auto organizzazione postulano ed impongono, per tradizionale e consolidato intendimento, il riconoscimento di una lata discrezionalità  programmatica.</em><br /> <em>La conclusione discende, del resto, dal rilievo che &#8211; pur essendo anche l&#8217;attività  amministrativa organizzativa assoggettata al principio di legalità  (art. 97 Cost., nella parte in cui postula una base legale ad ogni attribuzione competenziale) &#8211; i relativi procedimenti (di matrice caratteristicamente infrastrutturale o interna o programmatoria) non sono destinati ad incidere, se non in via mediata, sulle posizioni soggettive dei consociati, in quanto destinatari dell&#8217;azione amministrativa: a livello macro-organizzativo, l&#8217;amministrazione non entra in relazione diretta con i titolari di situazioni giuridiche soggettive, ma crea soltanto presupposti alla instaurazione di rapporti giuridicamente rilevanti con tali soggetti. Ne risulta corrispondentemente attutito (se pur non eliso, non trattandosi propriamente di autonomia) il profilo garantistico del momento giustificativo, che legittima &#8211; come tale &#8211; un sindacato limitato al travisamento del fatto o al manifesto eccesso di potere. </em><br /> <em>Si dovrà  cioè osservare che sussiste, nella adozione dei provvedimenti in questione, una discrezionalità  che, per un verso &#8211; non strutturandosi in termini di confronto comparativo di posizioni e di interessi pubblici e privati, nella logica della determinazione conclusiva dei procedimenti ad efficacia esterna &#8211; ridimensiona, pur senza elidere, l&#8217;intensità  dell&#8217;onere motivazionale e, per altro e consequenziale verso, limita il sindacato giudiziale alle ipotesi di conclamata ed evidente abnormità &#8220;Â </em>(C.d.S., sez. V, 3 settembre 2018, n. 5143; in termini Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 3 gennaio 2019, n. 32).<br /> 13) Da quanto sin qui esposto deriva, quindi, quale logica conseguenza, anche l&#8217;insussistenza di qualsivoglia obbligo in capo al Senato Accademico e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione di motivare gli eventuali <em>&#8220;scostamenti&#8221;</em>dalle richieste dei singoli Dipartimenti, ma unicamente quello di dare intellegibile contezza della ragionevolezza complessiva delle scelte programmatorie effettuate in vista della soddisfazione del pubblico interesse, essendo indubitabile che l&#8217;impianto globale del piano deve rispondere a criteri di coerenza e logicità . <br /> <br /> 13.1) Non va, pertanto, <em>&#8220;giustificato&#8221;</em>il mero inserimento e/o stralcio e/o la diversa scansione temporale della previsione di singole posizioni, vieppìù se, in particolare nell&#8217;ultimo caso, tutte comunque contemplate nelle proposte dei Dipartimenti, come, del resto, precisato dal Rettore anche nella seduta del 3 maggio 2019 del Consiglio di Amministrazione <em>(&#8220;la tempistica dei reclutamenti è correlata al valore degli indicatori, che varia in base alle assunzioni reali e non programmate&#8221;).</em><br /> 14) Sotto lo specifico profilo della motivazione e in disparte ogni ulteriore considerazione circa la sussistenza del relativo obbligo nel caso specifico (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. II, 28 maggio 2009, n. 1750) e/o l&#8217;intensità  e ampiezza dell&#8217;esplicitazione delle ragioni che stanno alla base del fabbisogno approvato (C.d.S., sez. V, n. 5143/2018), consta, in ogni caso, che sia il Senato Accademico che, poi, il Consiglio di Amministrazione dell&#8217;Università  abbiano offerto sufficiente evidenza delle ragioni, per nulla illogiche, poste a sostegno rispettivamente del parere espresso e della programmazione del fabbisogno definitivamente deliberata ai fini di quanto precisati sub precedente pt. 13. <br /> 14.1) Il Senato, nella deliberazione in data 17/04/2019 n 78, ha, infatti, non solo preso atto di quanto rappresentato dal Presidente del consesso stesso ovvero che <em>&#8220;la proposta rappresenta un punto di mediazione tra le attese del personale docente e ricercatore che ha conseguito l&#8217;ASN e le esigenze dell&#8217;Ateneo sia in termini di sofferenza didattica che di equilibri complessivi rispetto agli indicatori previsti dal d.lgs. 49/2012 e dalla legge 240/2010 relativamente alla composizione dell&#8217;organico&#8221;,</em>ma soprattutto corroborato la motivazione della decisione assunta in forza e per l&#8217;effetto di quanto emerso nel corso della discussione.<br /> 14.1.1) Non si può, infatti, trascurare di rilevare che, a seguito dell&#8217;intervento della prof.ssa Rega, Direttore del Dipartimento direttamente interessato, che aveva manifestato il proprio rammarico <em>&#8220;per il sacrificio del passaggio da RU PA chiesto nel settore IUS14 (Diritto internazionale)&#8221;</em>e dichiarato, pur tuttavia, di confidare <em>&#8220;nel piano straordinario&#8221;,</em>il Rettore (quale Presidente dell&#8217;Organo) aveva espressamente confermato che <em>&#8220;tale piano straordinario dedicato ai passaggi RU PA è giÃ  stato firmato dal Ministro&#8221;</em>(n.d.r. il riferimento è al d.m. n. 364/2019, della cui firma da parte del Ministro era stata data notizia ufficiale con la pubblicazione in data 12/4/2019 di un comunicato sul sito internet del MIUR ovvero successivamente alla deliberazione del Dipartimento IUSLIT &#8211; vedi all. 1 fascicolo doc. Medina Montero).<br /> 14.1.2) Nè può omettersi di considerare quanto precisato dal Senato Accademico, a chiare lettere, all&#8217;art. 2 del dispositivo della propria deliberazione ovvero che la proposta di Programmazione del fabbisogno di personale relativamente al comparto docenti e ricercatori formulata <em>&#8220;&#038; rispetta l&#8217;ordine di priorità  attribuito da ciascun Dipartimento e viene accolta laddove consente all&#8217;Ateneo di rispettare il valore atteso degli indicatori relativi alla programmazione del fabbisogno previsti dalla legge 240/2010 e dal d.lgs. 49/2012&#8221;,</em>a dimostrazione, dunque, che ogni decisione è stata assunta motivatamente e in piena consapevolezza da parte di tutti i componenti dell&#8217;organo deliberante, tra cui, ai fini che qui assumono rilievo in relazione alle questioni poste dal ricorrente col ricorso per motivi aggiunti, anche dallo stesso Direttore del Dipartimento IUSLIT, che, al di lÃ  di quanto giÃ  dianzi riportato e dell&#8217;integrazione al verbale della seduta successivamente richiesta dal medesimo (n.d.r. il Senato accademico nella seduta del 22 maggio 2019 dÃ  atto, nella delibera n. 93/2019, che la prof.ssa Rega ha inviato un&#8217;integrazione al verbale della precedente seduta oggetto di approvazione nei sensi che seguono: <em>&lt;&gt;</em>) nulla ha obiettato (limitandosi, per l&#8217;appunto, anche nell&#8217;integrazione formulata a ritenere meramente <em>&#8220;inopportuna&#8221;</em>la mancata previsione del posto in questione), nè chiesto che venisse posto in votazione alcun emendamento alla proposta su cui il Senato era stato chiamato a esprimersi, cosa che hanno fatto, invece, altri componenti dell&#8217;organo.<br /> 14.1.3) A tale specifico riguardo, giova, peraltro, anche sottolineare che il parere in questione è stato espresso <em>&#8220;con voti unanimi&#8221;</em>(vedi all. 7 &#8211; fascicolo doc. Università ), a comprova, dunque, che la proposta programmatoria su cui il Senato è stato chiamato ad esprimersi è stata condivisa da tutti i senatori, nessuno escluso, e ciò a prescindere dalle eventuali opinioni personali sulla opportunità  o meno del sacrificio imposto da superiori esigenze a talune delle richieste provenienti dai singoli Dipartimenti. <br /> 14.2) Analoghe chiare esplicitazioni delle ragioni sottese alla decisione definitivamente assunta dal Consiglio di Amministrazione e compiutamente declinata nella deliberazione n. 176/2019 di approvazione del fabbisogno del personale, adottata &#8211; si rammenta &#8211; sempre con voti unanimi e <em>&#8220;tenuto conto dei pareri e delle proposte formulati dal Senato Accademico, nell&#8217;adunanza del 17 aprile 2019, che sono stati illustrati dal Magnifico Rettore al Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 3 maggio u.s.&#8221;</em>(all. 11, pag. 66 &#8211; fascicolo doc. Università ), emergono, poi, dalle risultanze a verbale della discussione svoltasi nel corso delle sedute del del 3 maggio 2019 e del 10 maggio 2019, ove si legge, tra l&#8217;altro, che: <br /> &#8211; <em>&#8220;quanto ai reclutamenti finanziati con punti organico di ateneo, i reclutamenti mediante progressioni devono essere opportunamente bilanciati dai reclutamenti esterni&#8221;</em>(vedi delibera n. 149/2019, pag. 67 &#8211; all. 10 fascicolo doc. Università ); <br /> &#8211; <em>&#8220;Il Presidente aggiorna il Consiglio in merito allo stato di avanzamento del Decreto MIUR di approvazione piano straordinario associati destinato a finanziare promozioni RU PA: informalmente risulta che il Ministro abbia firmato il decreto, ma ancora non vi è contezza delle risorse destinate. E&#8217; comunque uno dei motivi per cui alcuni passaggi RU PA sono stati tolti dalla presente programmazione in vista del loro inserimento nel piano straordinario associati di cui siamo in attesa&#8221;</em>(all. cit. pag. 69); <br /> &#8211; <em>&#8220;&#038; E&#8217; certo importante rispondere alla richiesta della comunità  universitaria, ma occorre anche tener presente che il Consiglio di Amministrazione non può abdicare al suo ruolo di coordinamento delle strutture dipartimentali che, inevitabilmente, hanno un punto di vista pìù circoscritto e parziale rispetto alle problematiche dell&#8217;Ateneo&#8221;</em>(all. cit. pag. 69). <br /> <br /> 14.2.1) Nè può sottacersi che, ancorchè con specifico riguardo alla proposta del Magnifico Rettore (Tab. 4 &#8211; all. 11, pag. 5, fascicolo doc. Università ), poi non approvata, è stato ulteriormente ribadito che <em>&#8220;&#038; i passaggi RU PA potranno essere gestiti con il piano straordinario associati: alle posizioni eliminate potrebbe essere riconosciuta la priorità  nella copertura in sede di prossima programmazione del fabbisogno del personale&#8221;,</em>a comprova che le ragioni dell&#8217;eventuale non previsione di detti passaggi &#8211; peraltro nè irragionevoli, nè illogiche, nè, tanto meno, fondate su presupposti fattuali macroscopicamente errati, in quanto, come condivisibilmente evidenziato anche dalla difesa di uno dei due controinteressati, fondate sull&#8217;esigenza di non sprecare risorse finanziarie che comunque il piano straordinario aveva messo a disposizione dall&#8217;anno 2020 per le progressioni a professore associato dei ricercatori universitari giÃ  in possesso, come il ricorrente, dell&#8217;ASN &#8211; erano state ampiamente e ripetutamente rappresentate. <br /> 15) Si può, in definitiva, affermare che il Consiglio di Amministrazione dell&#8217;Università  degli Studi di Trieste si è limitato unicamente ad esercitare l&#8217;ampia discrezionalità  che gli compete, non eccedendo dai poteri attribuiti, ma, anzi, avendone fatto ragionevole (e motivato) governo, nel rispetto dei dettami di buona ed efficiente amministrazione.<br /> 15.1) La programmazione approvata può ritenersi, infatti, frutto di scelte di carattere strategico, sorrette da un&#8217;adeguata ed equilibrata ponderazione delle diverse esigenze rappresentate dai Dipartimenti, che, per le ragioni giÃ  dianzi evidenziate, erano, in ogni caso, inidonee a costituire interessi o aspettative qualificate in capo agli <em>&#8220;interni&#8221;</em>aspiranti ad una progressione di carriera.<br /> 15.2) Come documentato anche nella presente sede dall&#8217;Università  intimata, il piano approvato assicura, inoltre, la sostenibilità  della spesa del personale di cui all&#8217;art. 4 del d.lgs. n. 49/2012 e non comporta l&#8217;utilizzo di punti organico maggiori rispetto a quelli disponibili.<br /> 15.3) Al riguardo, è, peraltro, indubbio che le risorse assunzionali vanno considerate a livello di Ateneo e non di singolo Dipartimento, il che vale di per sè anche ad escludere qualsivoglia diretta correlazione tra la progressione RU PA per il settore scientifico disciplinare IUS/14 e quelle da professore associato a professore ordinario (PAÃ PO) per i settori scientifico disciplinari IUS/07 <em>&#8220;diritto del lavoro&#8221;</em>e LIN/07 <em>&#8220;lingua spagnola&#8221;.</em><br /> In nessuna parte dei provvedimenti impugnati si rinviene, invero, traccia del fatto che la prima sarebbe stata sacrificata per dare ingresso alle seconde.<br /> Vero è, piuttosto, che, in una logica di sistema, è ragionevole privilegiare procedure, come quelle da PA a PO dianzi indicate, che altrimenti sono deputate a non trovare pìù possibilità  di soddisfazione rispetto ad altre, oggetto di un piano straordinario di finanziamento, che subiscono solo un differimento temporale rispetto ai desiderata (non vincolanti e privi di effetti esterni) dei Dipartimenti e all&#8217;indicazione delle priorità  dai medesimi formulata.<br /> Tra la mancata inclusione nel piano occupazionale della progressione per il posto e nel SSD cui ambisce il ricorrente e quelle dal PA a PO per i SSD IUS/07<em>&#8220;diritto del lavoro&#8221;</em>e LIN/07 <em>&#8220;lingua spagnola&#8221;</em>vi è, in sostanza, una correlazione meramente occasionale e l&#8217;unico <em>&#8220;legame&#8221;</em>ravvisabile è di carattere eminentemente temporale, nel senso che, nel medesimo<em>&#8220;momento procedimentale&#8221;</em>, l&#8217;una è stata ritenuta non prioritaria da parte degli organi competenti rispettivamente ad esprimersi sulla proposta di fabbisogno occupazionale e ad approvarlo in via definitiva e le altre ritenute di interesse prioritario.<br /> 16) Le ragioni sin qui esposte e le considerazioni svolte appalesano, dunque, l&#8217;infondatezza del primo motivo del ricorso introduttivo.<br /> 17) Il secondo motivo d&#8217;impugnazione è, invece, inammissibile per carenza d&#8217;interesse, laddove denuncia l&#8217;illegittimità , in via derivata, della deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell&#8217;Interpretazione e della Traduzione n. 08 del 28.5.2019, attesa la giÃ  evidenziata insussistenza di diretta correlazione tra la mancata previsione nel piano del fabbisogno triennale del personale della progressione da RU a PA per il SSD IUS/14 e la previsione, invece, di quelle da PA a PO per i settori scientifico disciplinari IUS/07 <em>&#8220;diritto del lavoro&#8221;</em>e LIN/07 <em>&#8220;lingua spagnola&#8221;.</em><br /> 17.1) E&#8217;, poi, infondato, laddove il ricorrente lamenta che il Dipartimento, all&#8217;atto della motivata richiesta di copertura dei posti ex art. 28, comma 7, lett. w), avrebbe omesso di considerare che i presupposti posti a fondamento (elevata valutazione della ricerca ed assenza professori ordinari) non erano stati in passato ritenuti sufficienti per assegnare a tali chiamate una priorità  superiore a quella relativa al settore IUS/14, nonchè di addurre una motivazione rafforzata, capace di superare quella in precedenza resa nella proposta di programmazione, e così¬ idonea a consentire l&#8217;indizione del concorso.<br /> 17.2) Al riguardo, devesi, invero convenire con la difesa erariale sul fatto che le deliberazioni adottate del Consiglio di Dipartimento rispettivamente ai sensi delle lett. v) e w) dell&#8217;art. 28, comma 7, dello Statuto operano su piani e in momenti procedimentali diversi.<br /> La prima ha, infatti, ad oggetto la (mera) formulazione di <em>&#8220;proposte&#8221;</em>in materia di programmazione triennale e fabbisogno della dotazione organica di professori e ricercatori, la seconda si pone, invece, a valle dell&#8217;atto programmatorio e costituisce uno dei suoi <em>&#8220;passaggi&#8221;</em>procedimentali attuativi, in quanto ha, per l&#8217;appunto, ad oggetto la formulazione, <em>&#8220;in coerenza con la programmazione di Ateneo&#8221;</em>, di <em>&#8220;motivate richieste di copertura di posti di professore di prima e seconda fascia (&#038;)&#8221;.</em><br /> Sicchè, una volta previsti i posti nella programmazione di Ateneo, va da sè che la richiesta di copertura deve avere riguardo unicamente a tale atto, con la conseguenza che la motivazione non può regredire al livello delle valutazioni effettuate dal Consiglio di Dipartimento in un momento antecedente, non sfociate in previsioni di piano.<br /> La motivazione non può che afferire alle ragioni che rendono necessaria la richiesta di copertura di quello specifico posto giÃ  contemplato nella programmazione del fabbisogno.<br /> E in tal senso entrambe le richieste risultano adeguatamente motivate.<br /> 18) Il ricorso introduttivo va, quindi, in definitiva dichiarato inammissibile e/o rigettato nei sensi e per le ragioni dianzi evidenziate.<br /> 19) Stessa sorte spetta al ricorso per motivi aggiunti, laddove il ricorrente denuncia l&#8217;illegittimità , in via derivata, dei provvedimenti impugnati. <br /> 20) Tale ricorso è, in ogni caso, manifestamente infondato, laddove il ricorrente pretenderebbe di trarre la sussistenza di nuovi profili di illegittimità  dall&#8217;integrazione apportata su richiesta della prof.ssa Rega al verbale della seduta del Senato accademico del 17 aprile 2019 e dalle risultanze del verbale n. 9 della seduta del Dipartimento IUSLIT in data 12 giugno 2019, ove, in particolare, viene riportato che <em>&#8220;i Senatori hanno avuto conoscenza della proposta di programmazione nel corso della stessa seduta del Senato &#8211; e non prima &#8211; senza poter intervenire in alcun modo sulla medesima&#8221;.</em><br /> 20.1) Con riguardo al primo aspetto si è giÃ  detto nel corso della trattazione delle questioni poste col primo motivo del ricorso introduttivo, alle quali può farsi pacificamente rinvio.<br /> 20.2) Quanto al secondo, basta, invece, ad avviso del Collegio rammentare che la deliberazione con cui il Senato accademico ha espresso il parere di competenza sulla proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata adottata con voti unanimi, presenti e votanti anche i professori Rega e Ferretti.<br /> 20.2.1) Fermo restando quanto giÃ  ribadito con riguardo alle perplessità  manifestate dalla prof.ssa Rega circa l&#8217;opportunità  di non includere nel piano programmatico la progressione da RU a PA alla quale ambisce il ricorrente, s&#8217;appalesano, quindi, del tutto condivisibili le considerazioni svolte dal controinteressato Medina Montero, laddove, con specifico riguardo a quanto dichiarato dal prof. Ferretti nel corso della seduta del Consiglio del Dipartimento IUSLIT da ultimo indicata, evidenziano: <br /> <em>&#8220;1) che la proposta di programmazione è stata illustrata dal Magnifico Rettore in apertura della seduta del 17.4.2019; </em><br /> <em>2) che nessuno dei presenti, ivi incluso il prof. Ferretti, si sono doluti di alcunchè, risultando anzi a verbale che «Tutti i componenti del Senato Accademico ringraziano il Rettore per il complesso lavoro di sintesi svolto»; </em><br /> <em>3) che tutti i Senatori interessati che hanno ritenuto di farlo, tra i quali non figura il sempre silente prof. Ferretti, hanno partecipato in modo propositivo o critico al dibattito come era in loro facoltà ; </em><br /> <em>4) che in occasione della successiva seduta del 22.5.2019 in cui il verbale dd. 17.4.2019 è stato approvato con richiesta di integrazioni nessuno dei Senatori, neanche il prof. Ferretti, ha pensato di dolersi del «fatto che i Senatori hanno avuto conoscenza della proposta di programmazione nel corso della stessa seduta del Senato &#8211; e non prima &#8211; senza poter intervenire in alcun modo sulla medesima» come invece il predetto ha ritenuto di esternare appena dopo circa 2 mesi non al Senato accademico bensì¬ alla fine della seduta del Consiglio di Dipartimento del 12.6.2019 &#038;&#8221;. </em><br /> 20.3) Anche in tale parte il ricorso per motivi aggiunti non ha, dunque, miglior sorte e non può che essere rigettato.<br /> In definitiva, il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti vanno rigettati e/o dichiarati inammissibili nei sensi e per le ragioni dianzi evidenziate.<br /> La particolarità  delle questioni al vaglio del Tribunale, vale, in ogni caso, a giustificare la compensazione per intero delle spese di lite tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta e/o dichiara inammissibili nei sensi e per le ragioni evidenziate nella parte motiva.<br /> Spese compensate<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</p>
<p> </p></div>
<div style="text-align: center;"><strong>Postilla:La discrezionalità  delle Università  nella programmazione del fabbisogno di personale a cura dell&#8217;avv. Roberto Fusco</strong><br /> </div>
<div style="text-align: justify;"><em>Il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia offre un&#8217;interessante ricostruzione delle competenze e delle modalità  di svolgimento del procedimento programmatorio del fabbisogno di personale nelle Università . La sentenza si sofferma sul rapporto tra il preventivo atto dipartimentale con cui vengono proposte le priorità  assunzionali di propria competenza e la successiva fase programmatoria che viene definita discrezionalmente dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico. Gli organi di governo di Ateneo, nell&#8217;ambito di tale procedimento programmatorio, hanno solamente l&#8217;onere di dare intellegibile contezza della ragionevolezza complessiva delle scelte effettuate in vista della soddisfazione del pubblico interesse, non dovendo giustificare la difformità  delle loro decisioni rispetto alle preferenze (non vincolanti) espresse dai Consigli di Dipartimento, che hanno al massimo la mera valenza di &#8220;contributi&#8221; istruttori. La decisione del Senato e del Consiglio d&#8217;amministrazione di discostarsi dalla proposta delle priorità  indicate dal Dipartimento, infatti, non è idonea di per sè a legittimare un&#8217;impugnazione giurisdizionale da parte di un soggetto che si ritenga leso dalla scelta programmatoria finale adottata. A ciò deve aggiungersi che, nell&#8217;ambito dell&#8217;attività  programmatoria volta al reperimento del personale, è riconosciuta all&#8217;Ateneo un&#8217;ampia discrezionalità  (connaturata al potere di auto organizzazione delle Università ) che ridimensiona notevolmente l&#8217;intensità  dell&#8217;onere motivazionale (senza eliderlo) gravante in capo all&#8217;amministrazione, limitando consequenzialmente il sindacato giurisdizionale alle ipotesi di conclamata ed evidente abnormità .</em><em>Tale onere motivazionale è attenuato anche in ragione del fatto che i procedimenti programmatori relativi all&#8217;organizzazione non sono destinati ad incidere, se non in via mediata, sulle posizioni soggettive dei singoli, i quali non possono vantare una situazione giuridicamente tutelabile in giudizio. Infatti, l&#8217;interesse personale alla progressione di carriera nell&#8217;ambito delle scelte programmatorie del fabbisogno assume la qualificazione di interesse di mero fatto che, in quanto tale, non può costituire una situazione giuridica soggettiva azionabile davanti al giudice amministrativo.</em></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-17-3-2020-n-103/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.640</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-17-3-2020-n-640/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-17-3-2020-n-640/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.640</a></p>
<p>Est. Lento, Pres. Ferlisi Parti Consorzio Stabile Sinergica (Avv. Giovanni Vittorio Nardelli) Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, Commissario straordinario unico acque reflue ex d.p.c.m. 26 aprile 2017 e Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo) Agenzia nazionale per l&#8217;attrazione degli investimenti e lo sviluppo d&#8217;impresa s.p.a.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-17-3-2020-n-640/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.640</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Est. Lento, Pres. Ferlisi  Parti  Consorzio Stabile Sinergica (Avv. Giovanni Vittorio Nardelli) Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, Commissario straordinario unico acque reflue ex d.p.c.m. 26 aprile 2017 e Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo) Agenzia nazionale per l&#8217;attrazione degli investimenti e lo sviluppo d&#8217;impresa s.p.a. &#8211; Invitalia (Avv. Nunzio Pinelli (Avv..ti Massimiliano Mangano, Francesco Stallone e Giovanni Barraja)</span></p>
<hr />
<p>Sul principio di continuità  nel possesso dei requisiti di ammissione degli operatori economici.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contratti della PA &#8211; Gare &#8211; Requisiti speciali di partecipazione &#8211; Qualificazioni richieste dal bando &#8211; Principio di continuità  nel possesso dei requisiti di ammissione &#8211; Sussistenza &#8211; Ragioni.<br /> <br /> 2. Contratti della PA &#8211; Gare &#8211; Consorzio stabile &#8211; Nozione &#8211; Differenza rispetto ai consorzi ordinari e ai raggruppamenti temporanei &#8211; Presupposti.<br /> <br /> 3. Contratti della PA &#8211; Gare &#8211; Consorzio stabile &#8211; Principio del cumulo alla rinfusa &#8211; Limite &#8211; Certificazione SOA &#8211; Attestazione del possesso dei requisiti &#8211; Legittimità  &#8211; Ragioni.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Le qualificazioni richieste dal bando, quali requisiti speciali di partecipazione, devono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell&#8217;appalto, senza soluzione di continuità ; infatti, il principio di continuità  nel possesso dei requisiti di ammissione si impone non in virtà¹ di un astratto e vacuo formalismo procedimentale, quanto piuttosto a garanzia della permanenza della serietà  e della volontà  dell&#8217;impresa di presentare un&#8217;offerta credibile e, dunque, della sicurezza per la stazione appaltante dell&#8217;instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto, e poi ancora fino all&#8217;adempimento dell&#8217;obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e speciale per contrattare con la P.A., nell&#8217;ambito del principio di certezza dei rapporti giuridici tra le parti.<br /> <br /> 2. Il consorzio stabile può essere definito come un&#8217;aggregazione durevole di vari soggetti imprenditoriali, che possiede autonoma personalità  e opera all&#8217;esterno come un&#8217;unica impresa distinta da quella dei consorziati, la quale si differenzia dai consorzi ordinari e dai raggruppamenti temporanei in quanto è astrattamente idonea a operare con un&#8217;autonoma struttura di impresa ed è, pertanto, capace di eseguire, anche in proprio, le presentazioni previste nel contratto, ferma restando, ovviamente, la facoltà  di demandare l&#8217;esecuzione, nei limiti consentiti, alle consorziate.<br /> <br /> 3. I consorzi stabili possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, che quelli posseduti dalle singole imprese consorziate, in ossequio al c.d. principio del cumulo alla rinfusa. Tuttavia, tale principio va coordinato con quello altrettanto consolidato secondo cui il certificato rilasciato dalla SOA costituisce condizione necessaria per la partecipazione alle pubbliche gare ed unico documento mediante il quale la stazione appaltante, prima, e il giudice poi, possono verificare il possesso, per tutta la durata della gara (e fino all&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto da parte dell&#8217;aggiudicataria), dei requisiti di qualificazione dichiarati al momento della presentazione dell&#8217;offerta. Tale certificato ha, infatti, carattere costitutivo e svolge l&#8217;essenziale e non surrogabile funzione di attestare che l&#8217;impresa possiede determinati requisiti soggettivi per eseguire opere pubbliche di un certo importo e che li mantiene nel corso di validità  del periodo di vigenza della relativa certificazione. <br /> </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/03/2020 <br /> N. 00640/2020 REG.PROV.COLL.<br /> N. 00654/2019 REG.RIC.</p>
<p> SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 654 del 2019, proposto da Consorzio Stabile Sinergica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> contro<br /> &#8211; Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, Commissario straordinario unico acque reflue ex d.p.c.m. 26 aprile 2017 e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Valerio Villareale, n. 6, sono domiciliati per legge; <br /> &#8211; Agenzia nazionale per l&#8217;attrazione degli investimenti e lo sviluppo d&#8217;impresa s.p.a. &#8211; Invitalia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Nunzio Pinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> nei confronti<br /> Celi Energia s.r.l., Cedit s.r.l., Eurovega costruzioni s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimiliano Mangano, Francesco Stallone e Giovanni Barraja, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> per l&#8217;annullamento<br /> &#8211; della nota di Invitalia dell&#8217;11 febbraio 2019, con la quale è stato comunicato l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione in favore della ricorrente della procedura per l&#8217;affidamento dei &#8220;Lavori di realizzazione del collettamento del sistema fognario delle acque nere al servizio della zona Tonnarella, Trasmazzano e collegamento alla rete esistente di Lungomare Mazzini &#8211; Comune di Mazara del Vallo (TP) &#8211; ID 33505 &#8211; Rif. Convenzione del 12/10/2017 Invitalia/Commissario Straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali all&#8217;adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue. Fonte di finanziamento: fondi derivanti dalle delibere CIPE n. 60/2012 &#8211; CIG: 74756941D9 &#8211; CUP: C93J13000030001&#8221;; <br /> &#8211; nonchè dell&#8217;atto di ritiro prot. n. 16448 dell&#8217;11 febbraio 2019, del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 00007171 del 21 gennaio 2019; <br /> &#8211; della relazione del RUP prot. n. 0015705 dell&#8217;8 febbraio 2019 (non conosciuta); <br /> &#8211; del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara dell&#8217;11 febbraio 2019 in favore del R.T.I. Eurovega Costruzioni (mandataria) &#8211; Celi Energia &#8211; Cedit s.r.l. &#8211; (mandanti); <br /> &#8211; ove occorra e nei limiti dell&#8217;interesse, del bando di gara, del disciplinare di gara e del capitolato speciale d&#8217;appalto; <br /> &#8211; nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorchè allo stato non conosciuti.<br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, del Commissario straordinario unico acque reflue (D.p.c.m. 26 aprile 2017) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria d&#8217;Invitalia;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria di Celi Energia s.r.l., Cedit s.r.l., Eurovega costruzioni s.r.l.;<br /> Vista l&#8217;ordinanza cautelare n. 472 del 5 aprile 2019;<br /> Vista l&#8217;ordinanza del CGA n. 410 del 20 giugno 2019;<br /> Viste le memorie delle parti;<br /> Vista l&#8217;ordinanza collegiale n. 1867 del 19 luglio 2019;<br /> Vista l&#8217;ordinanza cautelare n. 1007 del 23 settembre 2019;<br /> Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del 30 gennaio 2020, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato.<br /> <br /> FATTO<br /> Con ricorso, notificato il 13 marzo 2019 e depositato il giorno 26 successivo, il Consorzio stabile sinergica esponeva di avere partecipato alla procedura aperta indetta, ai sensi dell&#8217;art. 60 del d.lgs.vo n. 50 del 2016, dall&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;attrazione degli investimenti e lo sviluppo d&#8217;impresa s.p.a., quale Centrale di committenza per il Commissario straordinario unico acque reflue ex d.p.c.m. 26 aprile 2017, con bando pubblicato il 17 maggio 2018, per l&#8217;aggiudicazione, con il criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa, dell&#8217;appalto dei &#8220;lavori di realizzazione del collettamento del sistema fognario delle acque nere al servizio della zona Tonnarella, Trasmazzaro e collegamento alla rete esistente di Lungomare Mazzini &#8211; Comune di Mazara Del Vallo (TP)&#8221; (importo complessivo € 16.845.000,00).<br /> Precisava che il bando prevedeva la classificazione dei lavori come di seguito indicato: <br /> 1) acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere d&#8217;irrigazione ed evacuazione: categoria OG6 VIII; importo totale: € 16.505.479,14; incidenza percentuale sul totale: 97,98 %; qualificazione obbligatoria;<br /> 2) interventi a basso impatto ambientale: categoria OS35 II; importo totale: € 339.520,86; incidenza percentuale sul totale: 2,02 %; qualificazione obbligatoria;<br /> Rappresentava che, a conclusione dell&#8217;articolato iter di gara, con provvedimento prot. n. 7171 del 21 gennaio 2019, era risultata aggiudicataria.<br /> Inaspettatamente, l&#8217;aggiudicazione era stata, perà², annullata in autotutela, con provvedimento prot. n. 16448 dell&#8217;11 febbraio 2019, che era stato motivato con riferimento alla circostanza che dagli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti era risultato che, a partire dall&#8217;11 ottobre (e sino al 6 febbraio 2019), aveva perso l&#8217;attestazione di qualificazione SOA, relativamente alla categoria OS35, per effetto del venir meno della partecipazione al consorzio della Tiemme energia s.r.l.; tale circostanza era, in particolare, stata confermato con la nota della COOP SOA del 4 febbraio 2019 e risultava dalla certificazione SOA estratta dal casellario informatico dell&#8217;ANAC.<br /> L&#8217;appalto era stato, conseguentemente, aggiudicato al secondo classificato, ovverosia al RTI Eurovega costruzioni s.r.l. (mandataria) &#8211; Celi Energia s.r.l. e Cedit s.r.l. (mandanti).<br /> Esposti i fatti, ha chiesto l&#8217;annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del provvedimento di ritiro dell&#8217;aggiudicazione, nonchè degli ulteriori atti impugnati per i seguenti motivi:<br /> 1) Violazione degli artt. 7 e seguenti della l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere sotto i profili: della disparità  di trattamento; della violazione del contraddittorio; del difetto di istruttoria.<br /> Erano state omesse le garanzie procedimentali, in quanto: non era stata data la comunicazione d&#8217;avvio del procedimento; non era stata resa disponibile la relazione del RUP che conteneva le ragioni del ritiro dell&#8217;aggiudicazione.<br /> 2) Violazione: dell&#8217;art. 83, comma 2, dell&#8217;art. 84 e dell&#8217;art. 216, comma 14, del codice dei contratti; dell&#8217;art. 7 del disciplinare di gara.<br /> L&#8217;ammissione provvisoria al Consorzio, in data 10 settembre 2018, a cui aveva fatto seguito, in data 18 gennaio 2019, quella definitiva, della Cargo s.r.l., la quale era qualificata nella categoria OS35, consentiva l&#8217;utilizzo dei requisiti dalla stessa posseduti ai fini della partecipazione alla gara, cosicchè doveva escludersi la perdita della qualificazione in questione. <br /> 3) Violazione: dell&#8217;art. 83, comma 2, dell&#8217;art. 84 e dell&#8217;art. 216, comma 14, del codice dei contratti; dell&#8217;art. 7 del disciplinare di gara. Eccesso di potere sotto i profili dell&#8217;inattualità  del principio di necessaria continuità  del possesso dei requisiti.<br /> Non sarebbe pìù vigente l&#8217;obbligo del mantenimento del possesso dei requisiti dalla data di presentazione dell&#8217;offerta e sino all&#8217;esecuzione dei lavori, cosicchè avrebbe dovuto tenersi conto del fatto che il Consorzio era qualificato nella categoria OS 35 alla data della presentazione dell&#8217;offerta e, dopo la sua perdita, l&#8217;aveva riacquistata. <br /> 4) Violazione e falsa applicazione: dell&#8217;art. 89, comma 5, del d.lgs.vo n. 50 del 2016 e dell&#8217;art. 63, comma 1, secondo periodo, della direttiva n. 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014.<br /> La stazione appaltante avrebbe dovuto imporre la sostituzione della consorziata, che aveva perduto la qualificazione in questione, ai sensi dell&#8217;art.89 del d.lgs.vo n.50/2016 e dell&#8217;art.63 della direttiva 2014/24/UE, i quali sarebbe applicabili a tutti i casi di affidamento di un&#8217;impresa sui requisiti di un altro soggetto e non solo all&#8217;ipotesi dell&#8217;avvalimento.<br /> 5) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 12 del d.l. n. 47 del 2014.<br /> Il consorzio avrebbe potuto eseguire direttamente tutti i lavori oggetto di appalto, in quanto in possesso della SOA VIII illimitata per la categoria prevalente con conseguente assorbimento della categoria scorporabile OS35.<br /> 6) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 83, comma 9, del d.lgs.vo n. 50 del 2016.<br /> Avrebbe dovuto essere attivato il soccorso istruttorio.<br /> Per il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, per il Commissario straordinario unico delle acque reflue ex d.p.c.m. 26 aprile 2017 e per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita in giudizio l&#8217;Avvocatura dello Stato di Palermo, che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poichè infondato, vinte le spese.<br /> Si sono costituite in giudizio anche Celi Energia s.r.l., Cedit s.r.l., Eurovega costruzioni s.r.l., nonchè l&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;attrazione degli investimenti e lo sviluppo d&#8217;impresa s.p.a. &#8211; Invitalia che hanno depositato distinte memorie con cui hanno chiesto il rigetto del ricorso, poichè infondato, vinte le spese.<br /> La ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito nelle proprie domande.<br /> Con ordinanza n. 472 del 5 aprile 2019, l&#8217;istanza cautelare è stata rigettata.<br /> Con ordinanza n. 410 del 2019, il CGA ha accolto l&#8217;appello cautelare, ai soli fini della fissazione del merito.<br /> La ricorrente ha presentato: dapprima, istanza di trattazione ex art. 71 bis, che è stata rigettata, con l&#8217;ordinanza n. 1867 del 19 luglio 2019; successivamente, istanza cautelare, che è stata rigettata, con l&#8217;ordinanza n. 1007 del 23 settembre 2019.<br /> In vista dell&#8217;udienza, ha, infine, depositato una memoria con cui ha insistito nelle proprie domande.<br /> Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2020, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. La controversia ha ad oggetto un provvedimento di annullamento, in autotutela, dell&#8217;aggiudicazione di un appalto, che è stato motivato con riferimento al fatto che, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, era emerso che il consorzio stabile aggiudicatario aveva perduto, durante il procedimento di gara, il possesso di una delle due categorie a qualificazione obbligatoria, ovverosia la OS35, che aveva successivamente riacquistato.<br /> Preliminarmente va precisato, in punto di fatto, che il Consorzio aveva, in un primo tempo, dichiarato di volere subappaltare i lavori relativi a tale categoria, ma, a seguito dell&#8217;attivazione del soccorso istruttorio, aveva dichiarato di rinunciare a tale facoltà  in quanto &#8220;in possesso della relativa categoria&#8221; (vedi nota del 18 luglio 2018 in atti).<br /> 2. Ciò posto, va esaminato il terzo motivo, di cui si ritiene opportuno anticipare la trattazione, con cui si deduce che non sarebbe pìù vigente l&#8217;obbligo del mantenimento del possesso dei requisiti dalla data di presentazione dell&#8217;offerta e sino all&#8217;esecuzione dei lavori, cosicchè avrebbe dovuto tenersi conto del fatto che il Consorzio era qualificato nella categoria in questione (i.e. OS 35) alla data della presentazione dell&#8217;offerta e, dopo la sua perdita, l&#8217;aveva riacquistata.<br /> La doglianza è infondata.<br /> Come rilevato in sede cautelare, a partire dalla decisione dell&#8217;Adunanza plenaria n. 8 del 2015 si è consolidato l&#8217;orientamento giurisprudenziale secondo cui le qualificazioni richieste dal bando, quali requisiti speciali di partecipazione, devono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell&#8217;appalto, senza soluzione di continuità .<br /> Si è, in particolare, rilevato che il principio di continuità  nel possesso dei requisiti di ammissione si impone non in virtà¹ di un astratto e vacuo formalismo procedimentale, quanto piuttosto a garanzia della permanenza della serietà  e della volontà  dell&#8217;impresa di presentare un&#8217;offerta credibile e, dunque, della sicurezza per la stazione appaltante dell&#8217;instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto, e poi ancora fino all&#8217;adempimento dell&#8217;obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e speciale per contrattare con la P.A., nell&#8217;ambito del principio di certezza dei rapporti giuridici tra le parti (in termini Consiglio di Stato, III, 6 marzo 2017, n. 1050).<br /> Nella specie il Consorzio ricorrente è stato privo della qualificazione nella categoria a qualificazione obbligatoria OS 35 dall&#8217;11 ottobre 2018 al 6 febbraio 2019 e, pertanto, dalla fase antecedente a quella dell&#8217;apertura delle buste con le offerte tecniche (avvenuta il 26 ottobre 2018 successivamente al completamento della verifica dei requisiti di partecipazione il precedente 23 luglio) a quella dell&#8217;aggiudicazione del 21 gennaio 2019, in quanto la ha riacquistata solo immediatamente prima dell&#8217;intervento in autotutela.<br /> La stazione appaltante era, pertanto, obbligata a ritirare l&#8217;aggiudicazione, che, giova precisarlo, è avvenuta in assenza di un requisito obbligatorio di qualificazione.<br /> 3. Pìù complesso è l&#8217;esame del secondo motivo, di cui si ritiene opportuno anticipare la trattazione, con cui si deduce che l&#8217;ammissione provvisoria al Consorzio, in data 10 settembre 2018, a cui aveva fatto seguito, in data 18 gennaio 2019, quella definitiva, della Cargo s.r.l., la quale era qualificata per la categoria OS35, consentiva l&#8217;utilizzo dei requisiti dalla stessa posseduti ai fini della partecipazione alla gara.<br /> La doglianza, come anticipato, non è di agevole definizione.<br /> Come noto, l&#8217;art. 45, comma 2, lettera c), del d.lgs.vo n. 50 del 2016 statuisce che i consorzi stabili sono formati da non meno di tre imprenditori consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, hanno stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.<br /> Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il consorzio stabile può essere definito come un&#8217;aggregazione durevole di vari soggetti imprenditoriali, che possiede autonoma personalità  e opera all&#8217;esterno come un&#8217;unica impresa distinta da quella dei consorziati, la quale si differenzia dai consorzi ordinari e dai raggruppamenti temporanei in quanto è astrattamente idonea a operare con un&#8217;autonoma struttura di impresa ed è, pertanto, capace di eseguire, anche in proprio, le presentazioni previste nel contratto, ferma restando, ovviamente, la facoltà  di demandare l&#8217;esecuzione, nei limiti consentiti, alle consorziate (in termini, recentemente, Consiglio di Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 865).<br /> Così¬ inquadrata la fattispecie in termini generali, va rilevato che il regime dei consorzi stabili, con particolare riferimento al criterio del c.d. cumulo alla rinfusa dei requisiti delle consorziate, si presenta complesso e travagliato, in quanto ha subito numerose modifiche non solo con il passaggio dal previgente d.lgs.vo n. 163 del 2006 all&#8217;attuale codice dei contratti, ma anche con la modifica della normativa contenuta in quest&#8217;ultimo testo.<br /> Precisato che, come noto, le procedure di affidamento di contratti pubblici devono essere disciplinate dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, che, nella specie è avvenuta il 17 maggio 2018, va rilevato che l&#8217;art. 47, comma 2, del d.lgs.vo n. 50 del 2016, come sostituito dall&#8217;art. 31, comma 1, del d.lgs.vo n. 56 del 19 aprile 2017, nel testo vigente <em>ratione temporis</em>, disponeva che i consorzi stabili, al fine della qualificazione, potevano utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, che quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l&#8217;esecuzione delle prestazioni, che, mediante avvalimento, quelli delle imprese consorziate non designate; prevedeva, altresì¬, che con le linee guida dell&#8217;ANAC di cui all&#8217;art. 84, comma 2, sarebbero stati stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l&#8217;imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguivano le prestazioni.<br /> Il richiamato art. 84, comma 2, statuiva, a sua volta, che l&#8217;ANAC, con il decreto di cui al precedente art. 83, comma 2, doveva individuare livelli standard di qualità  dei controlli che le società  organismi di attestazione (SOA) dovevano effettuare.<br /> L&#8217;art. 83, comma 2, disponeva, poi, che, per i lavori, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell&#8217;ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sarebbero stati disciplinati, tra l&#8217;altro, il sistema di qualificazione e i requisiti che dovevano essere posseduti dai consorzi stabili; precisava che, fino all&#8217;adozione di dette linee guida, si applicava l&#8217;articolo 216, comma 14.<br /> L&#8217;art. 216, comma 14, disponeva, infine, che, sino all&#8217;adozione delle linee guida, continuavano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, nonchè gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.<br /> Non essendo, come noto, state adottate tali linee guida, la disciplina della qualificazione dei consorzi stabili è, ancora oggi, quella contenuta nell&#8217;art. 94 del d.P.R. n. 207 del 2010, il quale dispone: <br /> &#8211; al comma 1, che i consorzi stabili eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità  solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante; <br /> &#8211; al comma 2, che i consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell&#8217;effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.<br /> Ne deriva che, come previsto nel manuale sull&#8217;attività  di qualificazione per l&#8217;esecuzione di lavori d&#8217;importo superiore a € 150.000,00, approvato dall&#8217;ANAC e pubblicato sulla GURI n. 251 del 28 ottobre 2014, ai Consorzi stabili è attribuita la qualificazione in tutte le categorie cui sono qualificate le imprese consorziate (vedi pagina 172).<br /> E&#8217; questa, peraltro, la conclusione alla quale è addivenuta la giurisprudenza amministrativa, la quale afferma costantemente che i consorzi stabili possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, che quelli posseduti dalle singole imprese consorziate, in ossequio al c.d. principio del cumulo alla rinfusa (per tutte, con richiami, Consiglio di Stato, III, 25 settembre 2019, n. 6433; V, 16 gennaio 2019, n. 403).<br /> Tale principio va, perà², coordinato con quello altrettanto consolidato secondo cui il certificato rilasciato dalla SOA costituisce condizione necessaria per la partecipazione alle pubbliche gare ed unico documento mediante il quale la stazione appaltante, prima, e il giudice poi, possono verificare il possesso, per tutta la durata della gara (e fino all&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto da parte dell&#8217;aggiudicataria), dei requisiti di qualificazione dichiarati al momento della presentazione dell&#8217;offerta, come si evince dall&#8217;art. 60, comma 4, del d.P.R. 207 del 2010. Tale certificato ha, infatti, carattere costitutivo e svolge l&#8217;essenziale e non surrogabile funzione di attestare che l&#8217;impresa possiede determinati requisiti soggettivi per eseguire opere pubbliche di un certo importo e che li mantiene nel corso di validità  del periodo di vigenza della relativa certificazione. Solo a fronte della sussistenza (accertata dalla SOA nel corso dell&#8217;istruttoria svolta) di tutte le condizioni di fatto e di diritto previste dalle norme regolamentari per il rilascio delle attestazioni può, pertanto, dirsi maturato il requisito sostanziale per l&#8217;ottenimento di una determinata qualificazione (in termini, con ampi richiami, Consiglio di Stato, V, 15 gennaio 2019, n. 374). <br /> Orbene, nella specie si è verificato che il Consorzio ricorrente, al momento della presentazione dell&#8217;istanza di partecipazione, possedeva la qualificazione nella categoria OS 35, classifica III, tramite la propria consorziata Tiemme energia s.r.l., la quale, a sua volta, la derivava da un rapporto di avvalimento con la Cargo s.r.l..<br /> In base al principio del cumulo alla rinfusa tale qualificazione era propria del Consorzio e risultava dalle attestazioni della CQOP SOA.<br /> Successivamente e, precisamente, in data 31 agosto 2018, è, perà², venuto meno il rapporto tra la Tiemme e la Cargo, cosicchè, con provvedimento del 14 settembre 2018, l&#8217;organismo di attestazione CQOP SOA ha dichiarato decaduta la prima (e a cascata il Consorzio) dall&#8217;attestazione di qualificazione relativa alla categoria OS 35.<br /> Frattanto, in data 10 settembre 2018, l&#8217;assemblea dei soci del Consorzio ha dichiarato decaduta la Tiemme per perdita dei requisiti e contestualmente ha ammesso &#8220;provvisoriamente&#8221; la Cargo, che è stata inserita in via definitiva nella combagine consortile solo il 18 gennaio 2019.<br /> La stazione appaltante, da canto suo, in esito alle verifiche sull&#8217;effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dal Consorzio aggiudicatario, ha accertato che aveva perduto la qualificazione obbligatoria nella categoria OS3 l&#8217;11 ottobre 2018.<br /> Tale circostanza risultava dal casellario informatico dell&#8217;ANAC ed era stata confermata dalla società  CQOP SOA la quale, con nota prot. n. MI/19/0032 del 4 febbraio 2019, aveva rappresentato che gli attestati relativi al Consorzio dell&#8217;11 ottobre, del 12 ottobre e del 19 dicembre 2018 non riportavano pìù la categoria OS35.<br /> Il Consorzio aveva, peraltro, ammesso la perdita, in quanto, con nota prot. n. 15665 del 6 febbraio 2019, aveva rappresentato di avere avanzato, il giorno prima, richiesta alla CQOP d&#8217;integrazione della propria attestazione in tale categoria.<br /> Tale avvenimento è stato, in particolare, documentato in atti da Invitalia, che ha depositato copia della proposta di contratto d&#8217;integrazione dell&#8217;attestazione datata 5 febbraio 2019 inoltrata dalla Cooperativa ricorrente alla CQOP SOA s.p.a. al fine di &#8220;aggiungere&#8221; la qualificazione nella categoria OS35 a quelle in proprio possesso.<br /> Solo in seguito a tale espressa richiesta e previa verifica dei relativi presupposti, la CQOP SOA ha aggiornato le attestazioni di qualificazioni del Consorzio ricorrente con l&#8217;aggiunta della categoria in questione, la quale in precedenza e, in particolare, alla data della verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante, era mancante.<br /> Esaminata la sequenza dei fatti e valutata la condotta del Consorzio (che ha reso noto all&#8217;esterno l&#8217;ingresso della Cargo solo dopo la contestazione della perdita dei requisiti di partecipazione alla gara) nessun rilievo può, ad avviso del collegio, attribuirsi all&#8217;ammissione provvisoria ai fini dell&#8217;attribuzione della qualificazione nella categoria OS35.<br /> Rilevano, in particolare, sotto tale profilo, due elementi: il primo è che, in applicazione del principio della valenza costitutiva della certificazione rilasciata dagli organismi preposti, sino all&#8217;inserimento nella relativa attestazione non può ritenersi sussistente la qualificazione; il secondo è che la stessa cooperativa ha dimostrato (con la propria condotta) di non avere attribuito rilievo all&#8217;ammissione provvisoria, in quanto ha chiesto l&#8217;aggiornamento della qualificazione solo dopo l&#8217;ammissione definitiva.<br /> Deve, pertanto, ritenersi infondata la censura in esame e confermata la perdita del requisito di partecipazione in sede di gara.<br /> 4. Parimenti infondato è il quarto motivo con cui si deduce che la stazione appaltante avrebbe dovuto imporre la sostituzione della consorziata, che aveva perduto la qualificazione in questione, ai sensi dell&#8217;art.89 del d.lgs.vo n.50/2016 e dell&#8217;art.63 della direttiva 2014/24/UE, i quali sarebbe applicabili a tutti i casi di affidamento di un&#8217;impresa sui requisiti di un altro soggetto e non solo all&#8217;ipotesi dell&#8217;avvalimento.<br /> Orbene, il collegio ben conosce e condivide l&#8217;orientamento giurisprudenziale, formatosi sulla disciplina in materia di avvalimento, secondo cui la sostituzione dell&#8217;impresa ausiliaria durante la gara, ora consentita o, meglio, imposta dall&#8217;art. 89, comma 3, del d.lgs.vo n. 50 del 2016, è istituto derogatorio rispetto al principio generale dell&#8217;immodificabilità  soggettiva del concorrente nel corso della procedura (nonchè di coloro di cui intende avvalersi, e, per questa via, della stessa offerta) e risponde all&#8217;esigenza di evitare l&#8217;esclusione dell&#8217;operatore per ragioni a lui non direttamente riconducibili e così¬, seppur di riflesso, di stimolare il ricorso all&#8217;avvalimento; il concorrente, infatti, può far conto sul fatto che, nel caso in cui l&#8217;ausiliaria non presenti i requisiti richiesti, potrà  procedere alla sua sostituzione e non sarà , per ciò solo, escluso (in termini, con richiami, Consiglio di Stato, V, 21 febbraio 2018, n. 1101).<br /> Il principio di diritto surriportato rinviene, perà², il suo fondamento logico e la sua spiegazione nell&#8217;esigenza di non far gravare sul soggetto incolpevole la responsabilità  di condotte addebitabili a terzi.<br /> Totalmente diversa è, perà², la situazione nel caso dei consorzi stabili che, come detto, non hanno alla loro base un&#8217;intesa temporanea finalizzata all&#8217;aggiudicazione della singola commessa (come si verifica nel caso dell&#8217;avvalimento), ma un&#8217;aggregazione stabile tra pìù soggetti che danno vita a un&#8217;impresa autonoma con legittimazione costante e non episodica alla partecipazione alle gare pubbliche.<br /> In tali fattispecie l&#8217;impresa consorziata non è terza rispetto al consorzio, che risponde, pertanto, della sua condotta, senza che possa porsi un problema di affidamento incolpevole.<br /> Cuius commoda, eius et incommoda: il consorzio fa proprio i requisiti delle consorziate mediante il principio del cumulo alla rinfusa, ma non può poi considerarsi terzo quando li perdono.<br /> Nella specie, come risulta dalla documentazione in atti, il Consorzio, con nota del 18 luglio 2018, aveva rinunciato alla facoltà  di avvalersi del subappalto per la categoria OS35, dichiarando che era in possesso della relativa qualificazione e che i lavori sarebbero stati eseguiti da Apulia s.r.l..<br /> Non può, pertanto, a seguito della perdita della qualificazione per fatto della consorziata, invocare l&#8217;applicazione del principio della sostituibilità  dell&#8217;ausiliaria operante nel diverso caso dell&#8217;avvalimento.<br /> 5. Infondato è anche il quinto motivo con cui si deduce che, in applicazione dell&#8217;art. 12 del d.l. n. 47 del 2014, il consorzio avrebbe potuto eseguire direttamente tutti i lavori oggetto di appalto, poichè in possesso della SOA VIII illimitata per la categoria prevalente con conseguente assorbimento della categoria scorporabile OS35.<br /> Trattasi, infatti, di norma abrogata dall&#8217;articolo 217, comma 1, lettera nn), del d.lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016.<br /> Per completezza deve, peraltro, rilevarsi che, anche a volere ritenere ancora vigente la disposizione invocata, la censura sarebbe, comunque, infondata, in quanto il comma 2 della stessa prevedeva espressamente che non potevano essere eseguite direttamente dall&#8217;affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara, d&#8217;importo superiore ai limiti indicati dall&#8217;articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207 (i.e. € 150.000,00), nonchè le categorie ivi elencate tra cui proprio la OS 35.<br /> Nella specie viene in considerazione la categoria a qualificazione obbligatoria OS 35 per interventi d&#8217;importo totale pari a € 339.520,86, la quale non poteva, comunque, essere assorbita da quella prevalente.<br /> 6. E&#8217;, infine, infondato l&#8217;ultimo motivo con cui si deduce che avrebbe dovuto essere attivato il soccorso istruttorio.<br /> Deve, infatti, trovare applicazione il principio di diritto sancito nella decisione dell&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2014 e costantemente seguito dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui nelle procedure di gara il &#8220;potere di soccorso&#8221; &#8211; sostanziandosi unicamente nel dovere della stazione appaltante di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni giÃ  esistenti ovvero di completarli ma solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione, chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti &#8211; non consente la produzione tardiva del documento o della dichiarazione mancante o la sanatoria della forma omessa, ove tali adempimenti siano previsti a pena di esclusione dal codice dei contratti pubblici, dal regolamento di esecuzione e dalle leggi statali.<br /> Nella specie, come detto, il Consorzio aveva perduto la qualificazione in una categoria obbligatoria, cosicchè non vi era spazio per il soccorso istruttorio.<br /> Deve, peraltro, rilevarsi, per completezza, che, come riportato al punto 1, la stazione appaltante aveva attivato il soccorso istruttorio proprio relativamente alla dichiarazione di subappalto resa in sede d&#8217;istanza di partecipazione alla gara e il Consorzio aveva aveva dichiarato di rinunciare a tale facoltà  in quanto in possesso di qualificazione nella categoria OS 35 (vedi nota del 18 luglio 2018).<br /> Concludendo, assorbito il primo formale motivo, il ricorso va ritenuto infondato e rigettato; si ritiene, perà², di compensare le spese avuto riguardo alla complessità  delle questioni affrontate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Calogero Ferlisi, Presidente<br /> Aurora Lento, Consigliere, Estensore</div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.84</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-17-3-2020-n-84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Collegio Pres. S. I. Silvestri, Est. R. Luce Parti Nuova Assistenza Cooperativa Sociale Onlus, Atum Società  Cooperativa a Mutualità  Prevalente (Avv.ti F. Padula e A. Cusmai) Regione Molise &#8211; Servizio Centrale Unica di Committenza (Avvocatura Distrettuale dello Stato) Società  Cooperativa Sociale &#8220;Teniamoci per Mano&#8221; (Avv.ti A. Tornitore e F. Femiano)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-17-3-2020-n-84/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.84</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-17-3-2020-n-84/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.84</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio Pres. S. I. Silvestri, Est. R. Luce Parti Nuova Assistenza Cooperativa Sociale Onlus, Atum Società  Cooperativa a Mutualità  Prevalente (Avv.ti F. Padula e A. Cusmai) Regione Molise &#8211; Servizio Centrale Unica di Committenza (Avvocatura Distrettuale dello Stato) Società  Cooperativa Sociale &#8220;Teniamoci per Mano&#8221; (Avv.ti A. Tornitore e F. Femiano) Comune di Belmonte del Sannio (Avv.ti M. Di Nezza e A. Di Primio)</span></p>
<hr />
<p>Sugli obblighi dichiarativi dei costi della manodopera</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Appalti &#8211; Offerta economica &#8211; Indicazione dei costi della manodopera &#8211; Obbligatorio &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Inammissibile</p>
<p>2. Appalti &#8211; Offerta economica &#8211; Indicazione costi della manodopera &#8211; Servizi di natura intellettuale &#8211; Non obbligatorio<br />
</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il principio secondo cui l&#8217;obbligo di indicare separatamente gli oneri per la sicurezza aziendale in sede di offerta discende dal combinato disposto dell&#8217;art. 95, comma 10 e dell&#8217;art. 83, comma 9 del Codice appalti che non consente la regolarizzazione di carenze concernenti l&#8217;offerta tecnica o economica. Di qui, qualsiasi operatore economico ragionevolmente informato e normalmente diligente, si presume che sia a conoscenza dell&#8217;obbligo in questione. Infatti, tale regola opera anche nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d&#8217;appalto, semprechè tale condizione e tale possibilità  di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione.</p>
<p>2. Non è condivisibile la tesi secondo cui il contratto di appalto di cui è causa non sarebbe assoggettato all&#8217;obbligo dichiarativo di cui all&#8217;articolo 95, comma 10, D.lgs. n. 50/2016, avendo ad oggetto esclusivamente, o prevalentemente, servizi di natura intellettuale in quanto, diversamente da quanto asserito, quello di cui si discute non è qualificabile come appalto di servizi di natura intellettuale: lo stesso, infatti, ha per oggetto l&#8217;affidamento ad un soggetto del terzo settore dei servizi di coprogettazione, organizzazione e gestione di programma territoriale di accoglienza integrate, inserito nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) a supporto del Comune di Belmonte del Sannio.</em></div>
<hr />
<div>Pubblicato il 17/03/2020<br />
<strong>N. 00094/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00332/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Nuova Assistenza Cooperativa Sociale Onlus, Atum Società Cooperativa a Mutualità Prevalente, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Padula, Andrea Cusmai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Regione Molise &#8211; Servizio Centrale Unica di Committenza, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore,</em> rappresentata e difesa <em>ex lege</em> dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Campobasso, alla via Garibaldi n. 124;<br />
<strong><em>nei confronti</em></strong><br />
Società Cooperativa Sociale “Teniamoci per Mano”, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli &#8216;avvocato Antonello Tornitore e Franca Femiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Comune di Belmonte del Sannio, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Di Nezza, Anita Di Primio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale Colalillo in Campobasso, via Umberto I°. n. 43.<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dei seguenti atti:<br />
a) determinazione dirigenziale n. 3555 del 18 luglio 2018, trasfusa nell’atto n. 61 del 18 luglio 2018, comunicata a mezzo p.e.c. il 21 agosto 2018;<br />
b) determinazione dirigenziale del Comune di Belmonte del Sannio n. 67 del 10.8.2018;<br />
c) verbali delle sedute della Commissione giudicatrice n. 2 del 7 giugno 2018, nn. 3 e 4 del 9 luglio 2018;<br />
d) ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale non conosciuto, ivi inclusi tutti gli atti relativi alla comprova del possesso dei requisiti di partecipazione dell&#8217;aggiudicataria e, in particolare, la nota prot. n. 93192 del 12.7.2018 della Regione Molise – Servizio Centrale unica di committenza e la nota prot. n. 2269 del 14.7.2018 del RUP del Comune di Belmonte del Sannio; nonché<br />
per la dichiarazione di inefficacia del contratto, ove nel frattempo stipulato, e per la declaratoria del diritto delle ricorrenti a conseguire il risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione e subentro nel contratto eventualmente già stipulato, previa dichiarazione di inefficacia del medesimo;<br />
e per la conseguente condanna della Stazione appaltante a disporre il risarcimento in forma specifica in favore delle ricorrenti nei termini indicati; nonché per l&#8217;accertamento e la declaratoria del diritto delle ricorrenti a ottenere il risarcimento per equivalente, nell&#8217;ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, con riserva di successiva quantificazione in corso di causa;<br />
in via subordinata, per l’annullamento, del bando, del capitolato tecnico, del disciplinare di gara, della determina dirigenziale C.u.c. n. 640 del 27.2.2018 e di ogni atto connesso, compresa la determina a contrarre e gli schemi di capitolato e di bando, facendo valere l’interesse strumentale alla riedizione della gara;<br />
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24.1.2019,<br />
per l&#8217;annullamento dei seguenti atti:<br />
a) verbale di deliberazione della Giunta comunale di Belmonte del Sannio n. 56 del 13.11.2018, versato in atti il 7 gennaio 2019 dall’Amministrazione comunale resistente;<br />
b) determinazione dirigenziale n. 94 del 5.12.2018 del Comune di Belmonte del Sannio, versata in atti il 7 gennaio 2019;<br />
c) atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;<br />
d) ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale anche se non conosciuto purché lesivo.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Società Cooperativa Sociale Teniamoci per Mano, del Comune di Belmonte del Sannio e della Regione Molise;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2020 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
Con Bando di gara pubblicato in data 02/03/2018 sull’Albo Pretorio on line della Regione Molise, identificato col N. REG. 1138/2018, nonché sulla G.U.R.I. – V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 26 del 2 marzo 2018, la Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza (“CUC”) indiceva una procedura aperta per “<em>l’affidamento ad un soggetto del terzo settore dei servizi di coprogettazione, organizzazione e gestione di programma territoriale di accoglienza integrate, inserito nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) a supporto del Comune di Belmonte del Sannio”</em>. Il costituendo Raggruppamento temporaneo di concorrenti (RTC), composto dalle due ricorrenti cooperative sociali, partecipava alla procedura.<br />
Alla gara partecipavano quattro concorrenti, di cui due venivano esclusi prima dell’apertura delle offerte tecniche mentre fra i restanti due – ovvero il RTC composto dalla Capogruppo mandataria Nuova Assistenza Cooperativa Sociale Onlus e dalla mandante Cooperativa Sociale ATUM società cooperativa a mutualità prevalente (“RTC Nuova Assistenza”) e la “Teniamoci Per Mano” Società Cooperativa Sociale (Teniamoci per mano”) si svolgeva il confronto competitivo.<br />
Nel corso della seduta del giorno 11 giugno 2018, a seguito della apertura delle buste contenenti le offerte economiche, il rappresentante del RTC Nuova Assistenza evidenziava alcune carenze dell’offerta economica presentata da “Teniamoci per mano”; veniva, quindi, stilata la graduatoria definitiva nella quale la “Teniamoci per mano” si classificava al primo posto. La seduta si chiudeva dopo l’avvio del sub-procedimento diretto a verificare la congruità dell’offerta della prima classificata, ovvero con la richiesta delle giustificazioni ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, anche con riferimento ai costi di cui all’art. 95, comma 10, del medesimo.<br />
La “Teniamoci per mano” presentava le proprie giustificazioni.<br />
La CUC regionale, con determinazione dirigenziale n. 3555/2018, trasfusa nell’atto n. 61 del 18 luglio 2018, disponeva, quindi, l’aggiudicazione dell’appalto alla “Teniamoci per mano” Società Cooperativa Sociale, recependo in sostanza le osservazioni del RUP, sul presupposto che la mancata specificazione nell’offerta economica dei costi della manodopera doveva intendersi sanata dai dati acquisiti nel corso del sub-procedimento di verifica dell’offerta.<br />
Con determinazione dirigenziale n. 67, del 10 agosto 2018, il Comune di Belmonte del Sannio, dichiarata efficace l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in gara alla “Teniamoci per Mano” Società Cooperativa Sociale e disposta la pubblicazione dell’esito della competizione sul proprio Albo on-line, disponeva di procedere alla sottoscrizione del contratto con l’aggiudicataria.<br />
Il ricorrenti hanno, quindi, adito questo Tribunale impugnando tutti gli atti di gara e contestando, in sostanza, la mancata esclusione dalla gara della “Teniamoci per mano” che non aveva specificato i costi della manodopera nella propria offerta economica; deducono, infatti, che tale indicazione costituiva un elemento indefettibile della offerta economica, non surrogabile mediante il ricorso al c.d. soccorso istruttorio. Non sarebbe, poi, possibile verificare il percorso motivazionale seguito dalla Commissione che, infatti, aveva deciso di secretare le proprie valutazioni tecniche e, comunque, le giustificazioni presentate dalla aggiudicataria, a sostegno della congruità della propria offerta, presentavano rilevanti ed insuperabili criticità.<br />
Successivamente alla proposizione del ricorso, il Comune di Belmonte del Sannio, con deliberazione n. 56 del 13 novembre 2018, vista la richiesta di disponibilità di immobili comunali presentata dalla “Teniamoci per Mano” per l’attivazione del servizio, comunicava la disponibilità di alcuni locali che l’aggiudicataria avrebbe potuto utilizzare per la gestione del servizio. Con successiva determinazione dirigenziale n. 94 del 05.12.2018 il Comune di Belmonte del Sannio confermava la determinazione n. 67 del 10/08/2018, con cui era stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva disposta dalla CUC regionale il precedente 18 luglio.<br />
Parte ricorrente impugnava con motivi aggiunti le suddette determine n. 56/18 e n. 94/18 rilevando come era stato, di fatto, consentito alla aggiudicataria di aggirare le prescrizioni di gara che imponevano, tra i requisiti di partecipazione (art. 4 Disciplinare di gara), in capo al concorrente la “<em>disponibilità degli immobili che dovranno ospitare i richiedenti protezione e rifugiati, che l’operatore economico in sede di gara dovrà attestare, secondo le modalità indicate al seguente art.7 punto I-1), e/o impegnarsi al reperimento degli immobili entro 10 gg. dall’ esito di gara e conseguentemente alla stipula dei contratti di locazione” </em>avendo l’aggiudicataria chiesto al Comune la disponibilità di immobili soltanto in data 17.09.2018. Era stato anche violato il Manuale di rendicontazione dello SPRAR del maggio 2018 che vietava locazioni di immobili da parte dell’ente locale con l’Ente attuatore del servizio.<br />
Si costituivano in giudizio gli enti resistenti deducendo l’infondatezza di tutti i motivi di gravame.<br />
Si costituiva in giudizio anche la Teniamoci per Mano-Società Cooperativa Sociale deducendo la tardività, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.<br />
Con ordinanza collegiale n. 230/2018 veniva respinta l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti.<br />
Con sentenza non definitiva n. 74/2019, del 4.03.2019, il Tribunale, respingendo in via preliminare l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controinteressata, sospendeva il giudizio in attesa della pronuncia della C.G.U.E. sui quesiti posti dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con ordinanza n. 3 del 24.1.2019.<br />
Il ricorrente instava per la prosecuzione del giudizio ai sensi degli artt. 79 e 80 c.p.a e per l’accoglimento del ricorso cosicchè le parti depositavano ulteriori memorie difensive.<br />
All’udienza pubblica del 29 01.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.<br />
Occorre, in primo luogo, rilevare come l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalla controinteressata nella propria memoria difensiva, sia stata già scrutinata da questo Tribunale con sentenza non definitiva n. 74/2019 e ritenuta infondata; tale conclusione deve essere confermata alla luce delle seguenti considerazioni.<br />
La “Teniamoci per mano” ha eccepito la tardività del ricorso sull’assunto che già alla data del 9 luglio 2019 i ricorrenti fossero pienamente a conoscenza della ammissione della concorrente alla gara: in quella occasione, infatti, la Commissione, alla presenza del sig. Vincenzo Monaco nella qualità di delegato del RTC ricorrente, si era pronunciata espressamente nel senso della piena ammissibilità dell’offerta della aggiudicataria: il termine per proporre ricorso, quindi, decorreva dal 9 luglio in quanto a quella data era stato posto in essere, e reso pienamente conoscibile, il provvedimento lesivo per i ricorrenti.<br />
L’assunto non può essere condiviso.<br />
In primo luogo, si è già rilevato come, nella fattispecie oggetto di giudizio, non si dibatte dei requisiti soggettivi della concorrente controinteressata, bensì di una possibile lacuna nel contenuto dell’offerta economica dell’aggiudicataria, dopo che è stata aperta e scrutinata, vale a dire della mancata specificazione dei costi della manodopera e della (discussa) completezza dell’offerta aggiudicataria. Pertanto, sono inapplicabili le disposizioni processuali del menzionato rito super-speciale (art. 120, comma 2-bis, c.p.a.). Non risulta mai avvenuta, poi, la pubblicazione del verbale o dei verbali relativi, nei modi e termini di cui al combinato disposto degli artt. 120, comma 2 bis c.p.a. e 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.<br />
Ciò detto, dalla disamina dei fatti di causa, è emerso che, con nota del 13.06.2018 n. 7211, la CUC regionale chiedeva alla “Teniamoci per mano” i chiarimenti ai sensi dell’art. 97 commi 1 e 4 del D.Lgs n. 50/16; l’impresa rendeva i chiarimenti con nota acquisita al protocollo regionale n. 83373 del 25.06.2018. La Commissione di gara, quindi, nella seduta del 9 luglio 2018, alla quale partecipava anche il sig, Vincenzo Monaco quale delegato del RTC ricorrente, ritenendo congrua e non anomala l’offerta della “Teniamoci per mano”, proponeva di aggiudicarle la gara. Della questione veniva, successivamente, investito il RUP del Comune di Belmonte del Sannio, che, con nota n. 2269 del 14.07.2018, osservava che la mancata indicazione dei costi della manodopera doveva ritenersi sanata dall’acquisizione di tali informazioni in sede di verifica dell’anomalia, grazie alle spiegazioni fornite in proposito dall’aggiudicataria. Solo a questo punto la CUC regionale, con determinazione dirigenziale n. 3555/2018, trasfusa nell’atto n. 61 del 18 luglio 2018 e comunicata a mezzo p.e.c. il 21 agosto 2018, recepiva le osservazioni del RUP e concludeva nel senso che l’offerta presentata dalla “Teniamoci per mano” Società Cooperativa Sociale non poteva essere esclusa; di conseguenza, le aggiudicava la gara.<br />
Così descritti i fatti di causa, deve, evidenziarsi, in senso decisivo ai fini della tempestività del ricorso, che il termine di 30 giorni per la notifica del rimedio giurisdizionale decorreva, nella specie, non dalla data della seduta tenuta dalla Commissione, avvenuta il 9 luglio 2018, ma dalla data della notifica del provvedimento di aggiudicazione definitiva avvenuta via p.e.c. il 21.8.2018.<br />
Mentre la Commissione, infatti, nel corso della seduta del 9 luglio, aveva espresso un parere preliminare e provvisorio sulla ammissibilità dell’offerta della “Teniamoci per mano”, “proponendo” l’aggiudicazione in suo favore, con il suddetto provvedimento la gara è stata aggiudicata in via definitiva alla “Teniamoci per mano”, previa esplicitazione delle ragioni che ne avevano giustificato l’ammissione: il tutto con motivazione autonoma rispetto alla valutazione della Commissione del 9.7.2018, avendo il RUP rappresentato alla CUC che la mancata indicazione dei costi della manodopera deve ritenersi sanata dall’acquisizione di tali informazioni in sede di verifica dell’anomali grazie alle spiegazioni fornite dalla “Teniamoci per mano” ai sensi dell’art. 97 del D.lgs n. 50/16.<br />
Ciò significa che la lesione lamentata dalla ricorrente deve ritenersi posticipata all’adozione dell’atto conclusivo del segmento procedimentale indirizzato alla verifica del possesso dei requisiti dei candidati, con cui, a seguito dell’ulteriore controllo del RUP sulla regolarità dell’operato svolto dalla Commissione di gara, è stata definitivamente decretata l’ammissione alla gara della concorrente, ritenuta in possesso dei requisiti richiesti. Rispetto alla comunicazione avvenuta a mezzo pec il 21 agosto 2018, quindi, il ricorso, notificato in data 17 settembre 2018, deve ritenersi tempestivo.<br />
Passando all’analisi del merito delle censure proposte, si rileva quanto segue.<br />
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa <em>applicazione “degli articoli 95, comma 10, 83, comma 9, 97, 59, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016; violazione dell&#8217;articolo 84 della Direttiva 2014/25/UE; violazione dei principi generali di parità di trattamento, efficacia e correttezza; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti in fatto ed in diritto; sviamento. Violazione e falsa applicazione degli articoli 41 e 97 della carta costituzionale. Violazione dell&#8217;articolo 41 (diritto ad una buona amministrazione) della Carta dei Diritti Fondamentali dell&#8217;UE”, per aver erroneamente valutato il “carattere primario dell’omessa specificazione dei costi della manodopera nella propria offerta economica da parte di Teniamoci per mano e quindi l’essere pervenuta ad una conclusione slegata dalle coordinate fornite dalla normativa primaria del Codice 2016 nel solco dei principi euro-unitari”.</em><br />
L’aggiudicataria, in sostanza, aveva omesso qualsivoglia indicazione dei costi della manodopera in sede di offerta, limitandosi ad integrare la suddetta omissione in sede di chiarimenti resi nel corso del sub-procedimento di verifica della anomalia: l’indicazione dei costi della manodopera costituisce, invece, un elemento indefettibile dell’offerta economica, non sanabile mediante il ricorso al c.d. soccorso istruttorio.<br />
Eccepiscono, sul punto, gli enti resistenti che l’omessa indicazione dei costi della manodopera non inficerebbe l’offerta della aggiudicataria trattandosi, nel caso in esame, di appalto di servizi di natura prevalentemente intellettuale; in ogni caso, anche laddove non tutte le attività oggetto dell’appalto fossero configurabili come servizi di natura intellettuale, comunque tali servizi assumerebbero un rilievo prevalente e costituirebbero l’oggetto principale dell’appalto, giustificando, così, l’applicazione della deroga all’inserimento dei costi della manodopera prevista dall’art. 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/16. Ad ogni modo, nel caso in esame, non si sarebbe attivato alcun soccorso istruttorio in quanto la Stazione appaltante aveva chiesto alla “Teniamoci per mano” spiegazioni sulla propria offerta in ossequio a quanto previsto dall’art. 97 del D.lgs n. 50/16 al fine di verificare la congruità e serietà della sua offerta; sarebbe, infine, consentito il soccorso istruttorio anche con riferimento ai costi della manodopera, specie quando, come nel caso in esame, la legge di gara non ne richiede espressamente l’esplicitazione a pena di esclusione.<br />
Il motivo di ricorso è fondato, il che consente al Collegio di accogliere il gravame prescindendo dall’esame delle ulteriori censure pure proposte in sede di gravame.<br />
Ed invero, occorre rilevare come, nell’ordinanza cautelare n. 230/2018, questo Tribunale, pur rilevando che, nel caso di specie, mancasse nel bando di gara una comminatoria di esclusione per l’omessa indicazione dei costi della sicurezza e che, dal punto di vista sostanziale, l’offerta rispettasse i costi minimi di sicurezza aziendale e, pur rilevando che l’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 esclude l’onere di indicare i costi aziendali della manodopera e della sicurezza dei lavoratori per gli appalti di forniture senza posa d’opera, ovvero per i servizi di natura intellettuale, si riservava di approfondire meglio le questioni dedotte dal ricorrente alla luce dell’orientamento non univoco della giurisprudenza amministrativa in materia.<br />
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, infatti, ha rinviato in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, con ordinanza n. 3 del 24.1.2019, la questione se il diritto dell&#8217;Unione Europea (segnatamente i princìpi di legittimo affidamento, certezza del diritto, libera circolazione, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi) ostino a una disciplina nazionale (quale quella di cui agli artt. 83, comma 9, 95, comma 10 e 97, comma 5 del Codice dei contratti pubblici italiano), in base alla quale la mancata indicazione da parte di una concorrente a una pubblica gara di appalto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporti, comunque, l&#8217;esclusione dalla gara, senza che la concorrente stessa possa essere ammessa in un secondo momento al beneficio del c.d. &#8220;soccorso istruttorio&#8221;, pur nell&#8217;ipotesi in cui la sussistenza di tale obbligo dichiarativo derivi da disposizioni sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal fatto che il bando di gara non richiami in modo espresso detto obbligo legale di puntuale indicazione.<br />
Ritenendo la questione pregiudiziale alla decisione del presente ricorso, quindi, questo Tribunale sospendeva il giudizio.<br />
Orbene, con sentenza, del 2 maggio 2019, resa nella causa C 309/18, la Corte di Giustizia UE, pur pronunciandosi sulla ordinanza di rinvio n. 4562/18 emessa dal T.A.R. Lazio, ha elaborato un principio di carattere generale idoneo a risolvere anche il dubbio interpretativo posto dall’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3-2019 che ha originato la sospensione del presente giudizio e statuito che “<em>i principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione”.</em> La Corte di Giustizia, quindi, in risposta al TAR capitolino, ha enunciato il principio secondo cui l&#8217;obbligo di indicare separatamente gli oneri per la sicurezza aziendale in sede di offerta discende dal combinato disposto dell&#8217;art. 95, comma 10 e dell&#8217;art. 83, comma 9 del Codice appalti che non consente la regolarizzazione di carenze concernenti l&#8217;offerta tecnica o economica; qualsiasi operatore economico &#8220;<em>ragionevolmente informato e normalmente diligente</em>&#8220;, quindi, si presume essere a conoscenza dell&#8217;obbligo in questione. Tale regola opera &#8220;<em>anche nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d&#8217;appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione</em>&#8220;; nondimeno, nei casi in cui il bando di gara preveda la compilazione di modelli dichiarativi ad uso obbligatorio, che risultino tuttavia privi di &#8220;<em>uno spazio fisico per l&#8217;indicazione separata dei costi della manodopera&#8221;, debba allora demandarsi al giudice la verifica della &#8220;materiale impossibilità</em>&#8221; di evidenziare i costi in questione, legittimandosi – in presenza di circostanze idonee a &#8220;<em>generare confusione</em>&#8221; in capo agli offerenti – l&#8217;eventuale attivazione del soccorso istruttorio<em>.</em><br />
Quindi, sebbene non sia violativo della normativa comunitaria prevedere una ipotesi di esclusione automatica dalla procedura selettiva per mancata indicazione del costo della manodopera, è comunque necessario operare una valutazione in concreto, caso per caso, sulle indicazioni fornite nella documentazione di gara che non devono dare adito a dubbi circa gli adempimenti richiesti a pena di esclusione (T.A.R. Napoli, Sez. I, 19 febbraio 2020, n. 802).<br />
Ciò premesso ed applicando le sopraindicate coordinate ermeneutiche al caso in esame, il Collegio osserva come la “Teniamoci per mano” non ha indicato nella propria offerta il costo della manodopera; è, altresì, pacifico che la controinteressata nulla ha argomentato per giustificare la suddetta omissione, con specifico riferimento al contenuto della documentazione di gara.<br />
Il RTC ricorrente, invece, assume di aver utilizzato il modulo allegato al disciplinare di gara e di essere, in tal modo, riuscito ad inserire la specificazione dei costi della manodopera nella propria offerta: in mancanza di controdeduzoni sul punto, quindi, deve intendersi che nulla impediva alla controinteressta di presentare anch’essa una offerta completa in ogni sua parte.<br />
Deve anche ribadirsi che l’omessa indicazione dei costi della manodopera non era sanabile tramite il cd. soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, poiché è proprio questa disposizione che, nel consentire il cd. soccorso istruttorio a pagamento per sanare le mancanze, le incompletezze e le altre irregolarità essenziali degli elementi e del documento unico di gara europeo di cui al successivo art. 85, esclude dalla sanatoria “quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica”. (T.A.R. Veneto, Sez. I, 8 febbraio 2017, n. 182; T.A.R: Napoli, Sez III, 20 marzo 2018, n. 2030)<br />
Ed infine, non può condividersi la tesi – propugnata dalle Amministrazioni intimate- secondo cui il contratto di appalto di cui è causa non sarebbe assoggettato all’obbligo dichiarativo di cui all’articolo 95, comma 10, D.lgs. n. 50/2016, avendo ad oggetto esclusivamente, o prevalentemente, servizi di natura intellettuale in quanto, diversamente da quanto sostengono le resistenti, quello di cui si discute non è qualificabile come appalto di servizi di natura intellettuale: lo stesso, infatti, aveva per oggetto l’affidamento ad un soggetto del terzo settore dei servizi di coprogettazione, organizzazione e gestione di programma territoriale di accoglienza integrate, inserito nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) a supporto del Comune di Belmonte del Sannio. L’appalto comprendeva, all’evidenza, attività complesse e tra di loro eterogenee, non riconducibili alla nozione di prestazioni di natura intellettuale come individuati dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Milano, Sez. IV, 26 agosto 2019, n. 1919; T.A.R. Roma, Sez. III quater, 24 settembre 2019, n. 11287).<br />
In conclusione, per tutto quanto sin qui dedotto e rilevato, ed assorbite le ulteriori censure, il ricorso va accolto con annullamento degli atti impugnati.<br />
Quanto ai motivi aggiunti successivamente notificati e depositati, l’accoglimento del ricorso principale ne giustifica l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti, accoglie il ricorso principale e per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;<br />
-dispone l’aggiudicazione del servizio in favore del RTC composto dalla Capogruppo mandataria Nuova Assistenza Cooperativa Sociale Onlus e dalla mandante Cooperativa Sociale ATUM società cooperativa a mutualità prevalente (“RTC Nuova Assistenza”);<br />
-dichiara improcedibili i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
-Condanna la Regione Molise ed il Comune di Belmonte del Sannio, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente nella misura di euro 2000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente<br />
Rita Luce, Primo Referendario, Estensore<br />
Silvio Giancaspro, Referendario</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-17-3-2020-n-84/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.84</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.1916</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-3-2020-n-1916/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-3-2020-n-1916/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.1916</a></p>
<p>Collegio Pres. Caracciolo, Est. Barreca; Parti Consorzio Stabile Odos e Cons. Fer Consorzio Stabile (Avv. C. De Portu ); contro Autostrade per l&#8217;Italia S.p.A., (Avv. C. Guccione, M. Ferrante ); nei confronti Tre Più Impresa s.r.l (Avv. C. Contaldi La Grotteria, R. Berloco, G. Austa) Sull’istituto dell’avvalimento, con particolare riferimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-3-2020-n-1916/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.1916</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-3-2020-n-1916/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.1916</a></p>
<p style="text-align: left;">Collegio Pres. Caracciolo, Est. Barreca; Parti Consorzio Stabile Odos e Cons. Fer Consorzio Stabile (Avv. C. De Portu ); contro Autostrade per l&#8217;Italia S.p.A., (Avv. C. Guccione, M. Ferrante ); nei confronti Tre Più Impresa s.r.l (Avv. C. Contaldi La Grotteria, R. Berloco, G. Austa)</p>
<hr />
<p>Sull’istituto dell’avvalimento, con particolare riferimento alla attestazione SOA e alla certificazione ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Appalti – Avvalimento – Ratio – Limiti </span><br />
<span style="color: #ff0000;"> </span><br />
<span style="color: #ff0000;">2. Appalti – Avvalimento frazionato – Attestazioni SOA – Ambito applicativo</span><br />
<span style="color: #ff0000;"> </span><br />
<span style="color: #ff0000;">3. Appalti – Requisiti soggettivi di partecipazione e Requisiti oggettivi di valutazione dell’offerta – Divieto di commistione – Applicazione attenuata </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La ratio dell’avvalimento è quella di consentire al concorrente privo di alcuni requisiti, di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di acquisirli per mezzo di altri soggetti, al fine di partecipare alle gare ma non può tramutarsi in uno strumento volto a conseguire una più elevata valutazione dell’offerta.</p>
<p>2. L’operatore economico che possiede la attestazione SOA per una determinata categoria di lavori, in una classifica di importo inferiore a quella richiesta ai fini della partecipazione a una gara, può avvalersi delle risorse di imprese ausiliarie al fine di cumulare i requisiti necessari a raggiungere la soglia richiesta in gara. Sulla base di tale forma di avvalimento cd. frazionato, il concorrente ausiliato può impiegare validamente tutta la propria organizzazione aziendale, compreso il personale già in sua dotazione, nello svolgimento delle mansioni per le categorie superiori, in quanto ai fini delle qualificazioni SOA non rileva il grado di specializzazione degli operai impiegati nell’esecuzione dei lavori. </em></div>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div>Pubblicato il 17/03/2020<br />
<strong>N. 01916/2020REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 02301/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 2301 del 2019, proposto da<br />
Consorzio Stabile Odos e Cons. Fer Consorzio Stabile, in persona dei legali rappresentanti<em> pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Claudio De Portu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia 354.<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Autostrade per l&#8217;Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione, Maria Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudio Guccione in Roma, via Sardegna n.50;<br />
<strong><em>nei confronti</em></strong><br />
Tre Più Impresa s.r.l, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Contaldi La Grotteria, Rosamaria Berloco, Giampaolo Austa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Contaldi La Grotteria in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24;<br />
Trivell Fond S.r.l., Marcegaglia Buildtech S.r.l., Sgromo Costruzioni S.r.l., Sirianni S.r.l. non costituiti in giudizio.<br />
<strong><em>per la riforma della sentenza del T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE: SEZIONE II n. 00185/2019, resa tra le parti.</em></strong></p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade per l&#8217;Italia S.p.A. e di Tre Più Impresa S.R.L;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati De Portu, Guccione, e Pittori in dichiarata delega di Contaldi La Grotteria;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1. Con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 7 dicembre 2016 Autostrade per l’Italia s.p.a. (ASPI) ha indetto una procedura aperta per l’affidamento di un appalto di lavori di risanamento acustico sull’Autostrada Firenze-Pisa Nord da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In esito allo svolgimento delle operazioni di gara il RTI capeggiato dal Consorzio Stabile Odos si è classificato al primo posto, seguito dal RTI Tre più e dal RTI Marcegaglia, inserito in graduatoria sebbene non avesse confermato la propria offerta e si fosse ritirato dalla gara.<br />
1.1. &#8211; Parte ricorrente, Consorzio Stabile Odos e Cons. Fer Consorzio Stabile (RTI Odos), ha riferito di aver appreso dal verbale di gara n. 9 del 5 luglio 2018 che ASPI, con nota del 9 maggio 2018 indirizzata alla commissione giudicatrice, aveva “<em>rilevato che la commissione di gara &#8211; relativamente al criterio n. 5 – ha assegnato una valutazione positiva nei confronti del concorrente ATI ODOS Consorzio Stabile – Cons. Fer Consorzio Stabile, in considerazione del contratto di avvalimento riferito alla certificazione ISO 14001 intercorso tra la mandante Cons. Fer Consorzio Stabile e l’ausiliari12a impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani Spa</em>”; secondo ASPI, però, all&#8217;avvalimento potrebbe farsi ricorso solo per &#8220;<em>colmare eventuali lacune del concorrente relative al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all&#8217;art. 83 comma 1 lettere b) e c) del codice, ove necessarie ai fini della partecipazione alla specifica procedura di gara, e, pertanto, non anche nel caso di carenza dei criteri di valutazione dell&#8217;offerta tecnica di cui all&#8217;art. 95 del codice</em>&#8220;. La commissione si è quindi conformata all’indicazione della stazione appaltante e, in riferimento al criterio n. 5, ha assegnato alla ricorrente non già 3 punti (come avvenuto inizialmente) ma 0 punti, in considerazione della impossibilità della mandante di ricorrere all’avvalimento, né potendo valutare il possesso della certificazione in capo al consorzio mandatario, essendo stato stabilito che in caso di RTI fosse necessario il possesso della medesima in capo a tutti i componenti del raggruppamento. È seguita la modifica della graduatoria con assegnazione del primo posto al RTI Tre Più, secondo posto al RTI Marcegaglia e terzo a parte ricorrente.<br />
1.2. &#8211; Avverso il verbale n. 9 e gli altri atti presupposti e successivi, i consorzi componenti il costituendo RTI con capogruppo Consorzio Stabile Odos hanno proposto ricorso con quattro motivi, a cui hanno resistito tanto ASPI che Tre Più Impresa s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI con la società Trivell Fond s.r.l.<br />
1.3. Con atto di motivi aggiunti parte ricorrente ha poi gravato il provvedimento di aggiudicazione in favore di quest’ultimo, e gli altri atti presupposti e successivi, proponendo ulteriori quattro motivi, a cui hanno resistito le parti già costituite.<br />
2. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha respinto il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti. Ha compensato tra le parti le spese processuali.<br />
3. Il Consorzio Stabile Odos e il Cons. Fer Consorzio Stabile hanno proposto appello con sette motivi, corrispondenti a sette degli otto mezzi respinti dalla sentenza appellata, avendo gli appellanti rinunciato a gravare il rigetto del quinto motivo (concernente la tardiva comunicazione dell’aggiudicazione al RTI Odos), espressamente prestandovi acquiescenza.<br />
3.1. Autostrade per l’Italia s.p.a. e Tre Più Impresa s.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del RTI costituito con la società Trivell Fond s.r.l., si sono costituite per resistere al gravame.<br />
3.2. Con ordinanza cautelare del 10 maggio 2019 è stata respinta l’istanza degli appellanti di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado.<br />
3.3. Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2019 la causa è stata posta in decisione, previo deposito di memorie conclusive degli appellanti e della stazione appaltante e di memorie di replica di tutte le parti.<br />
4. Col primo motivo (<em>Sulla illegittimità ed erroneità della sentenza in punto di illegittima ammissione del concorrente RTI Tre Più per violazione e falsa applicazione degli artt. 89 d.lgs. 50/2016 e 88 DPR 207/2010. Violazione dei principi in tema di avvalimento, circa la doverosa serietà ed effettività dell’ausilio allegato dal concorrente. Travisamento dei fatti. Erronea, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione</em>), gli appellanti ripropongono il primo motivo di ricorso, col quale avevano contestato l’ammissione del concorrente RTI Tre Più in ragione di criticità riguardanti l’avvalimento speso in gara per il possesso della categoria OS34, classifica VI.<br />
4.1. La sentenza riassume la censura nei seguenti termini:<br />
&lt;&lt;<em>la disciplina di gara indica, quale categoria prevalente dei lavori da svolgere, la OS34 “sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità”, classifica VI; poiché l’impresa Tre Più (mandataria del RTI con Trivell Fond) è sprovvista di qualificazione nella categoria OS34 per la classifica VI, la stessa risulta aver stipulato due contratti di avvalimento, con due diversi operatori economici, in entrambi i casi definendo il prestito della qualificazione per la detta categoria OS34;</em><br />
<em>&#8211; in particolare, l’ausiliaria Research Consorzio Stabile Scarl indica di prestare a Tre Più i requisiti in OS34 in corrispondenza della propria classifica IV-bis, per l’intero importo, mentre l’ausiliaria Development Srl indica di prestare i requisiti in OS34 in corrispondenza della propria classifica V, per l’importo di 3.650.000,00;</em><br />
<em>&#8211; ma l’esame dei contratti di avvalimento rivela insuperabili “carenze” con riferimento al prestito del personale, consistente nella messa a disposizione da parte di Research di n. 6 operai e da parte di Development di n. 3 impiegati tecnici, n. 3 impiegati amministrativi e n. 1 operaio;</em><br />
<em>&#8211; il prestito di operai risulta del tutto insufficiente, poiché l’importo totale delle lavorazioni nella categoria OS34-VI è pari a € 9.851.287,26, il costo della manodopera stimato per la categoria OS34-VI, pari a € 2.043.156, il costo giornaliero di un operaio, pari a € 212,06, il tempo di esecuzione fissato dalla legge di gara, pari a 185 g, con il risultato che in relazione alla sola lavorazione OS34 in questione è necessario considerare un impegno medio di almeno n. 52 operai al giorno;</em><br />
<em>&#8211; i contratti di avvalimento risultano conseguentemente carenti e la c.i. non doveva quindi essere ammessa alla gara</em>&gt;&gt;.<br />
4.2. La decisione di rigetto si fonda sulla constatazione che si è in presenza di un avvalimento volto ad integrare la qualificazione dell’operatore economico partecipante alla gara nella categoria OS34, che esso già possiede, ma nella classifica IV e non VI, come richiesto dalla legge di gara, e che l’impresa partecipante alla gara ha quindi una propria organizzazione aziendale, con maestranze idonee al lavoro da svolgere (45 operai), disponendo infatti della SOA nella categoria OS 34 (cioè “<em>sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità</em>”), maestranze che ben possono essere impiegate nell’esecuzione contrattuale; si aggiunge la considerazione che &lt;&lt;<em>i contratti di avvalimento con Development e con Research (doc. 5 e 6 di parte ricorrente) evidenziano che vengono messi a disposizione della Tre Più attrezzature e automezzi come da elenchi allegati ai contratti, una squadra tipo composta da 3 impiegati tecnici, 3 impiegati amministrativi e 1 operaio (Development), 2 squadre tipo composte da 1 operaio specializzato, 1 operaio qualificato e 1 comune (Research), nonché “le proprie conoscenze e le abilità operative (know-how) necessarie per svolgere lavori oggetto di avvalimento</em>”&gt;&gt;; dato ciò, la sentenza conclude che “<em>i contratti di avvalimento hanno quindi una reale sostanza economica e non possono ritenersi inidonei, come sostenuto da parte ricorrente</em>”.<br />
4.3. La decisione è censurata, riproponendo i dati di fatto già considerati dal primo giudice e ribadendo che il personale operaio indispensabile allo svolgimento delle prestazioni sarebbe “<em>oggettivamente e macroscopicamente inadeguato/insufficiente considerando la lavorazione OS34 in questione</em>”, assumendo le appellanti che il prestito avrebbe dovuto essere di 19-20 operai per ciascuna delle ausiliarie, perché altrimenti la Tre Più finirebbe per dover impegnare direttamente il proprio personale (45 operai), come ritenuto dal T.a.r., ma in termini che le appellanti reputano <em>esorbitanti</em> rispetto alla qualificazione posseduta (che consentirebbe alla Tre Più di impiegare soltanto 13 dei propri operai). A detta delle appellanti, seguendo il ragionamento della sentenza gravata, si finirebbe per falsare e violare la funzione dell’istituto dell’avvalimento, poiché le imprese ausiliare, per rispettare tale funzione, avrebbero dovuto fornire le risorse corrispondenti alla differenza mancante a Tre Più per colmare il divario tra la IV classifica posseduta e la VI classifica richiesta dalla legge di gara.<br />
4.4. Il motivo è infondato.<br />
Il RTI Tre Più ha fatto ricorso ad un avvalimento c.d. frazionato, col quale il concorrente, pur possedendo la categoria OS34, ma non la classifica dell’importo richiesto dalla legge di gara, ha raggiunto la soglia avvalendosi di due ausiliarie, cumulando i requisiti delle tre imprese.<br />
La praticabilità dell’istituto, alla stregua di quanto previsto dall’art. 89, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, non è contestata nemmeno dagli appellanti.<br />
4.4.1 Questi ultimi, d’altronde, non contestano nemmeno il requisito della specificità dei contratti di avvalimento stipulati dal RTI Tre Più con le proprie ausiliarie.<br />
Non vi è dubbio che, contenendo entrambi i contratti la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dalle imprese ausiliarie, essi siano conformi al modello delineato dall’art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016.<br />
4.4.2. Piuttosto, gli appellanti entrano nel merito dell’idoneità di tali ultime risorse -ed in specie del numero dei lavoratori messi a disposizione delle ausiliarie (per la categoria degli operai) – a garantire le lavorazioni da eseguire; da qui, l’assunto che queste non sarebbero garantite e si tratterebbe di un avvalimento “<em>non effettivo, non serio</em>”, che non consentirebbe di integrare, nella categoria OS34 di interesse, la qualificazione del concorrente.<br />
Il ragionamento svolto dagli appellanti non coglie nel segno perché – in disparte la controvertibilità del calcolo effettuato per pervenire alla conclusione che per lo svolgimento del contratto di appalto <em>de quo</em>, per la sola lavorazione OS34, sarebbe necessario un impegno annuo medio di almeno 52 operai al giorno (calcolo, rispetto al quale risultano fondati i rilievi di entrambe le appellate, basati sulla mancata predeterminazione da parte della legge di gara di un numero minimo di risorse di personale)- prende le mosse dall’assunto che il RTI controinteressato non potrebbe validamente impiegare nell’esecuzione dei lavori tutta la propria organizzazione aziendale. Secondo gli appellanti, infatti, vi sarebbe un’inderogabile correlazione tra la qualificazione posseduta e il personale spendibile in ragione di tale qualificazione, nel senso che le risorse prestate dovrebbero corrispondere al <em>quantum</em> di qualificazione prestato ed, a sua volta, l’impresa concorrente non potrebbe mettere a disposizione le proprie risorse in termini <em>esorbitanti</em> rispetto alla qualificazione posseduta (nel caso di specie, 13 operai, in media giornaliera, piuttosto che i 45 disponibili).<br />
L’assunto è destituito di fondamento poiché -come osserva la difesa della stazione appaltante- per un verso, l’apporto delle imprese ausiliarie va considerato nel suo complesso e non limitatamente alla manovalanza; per altro verso, il personale in dotazione al RTI Tre Più, essendo questo già in possesso della categoria OS34, pur se in una classifica inferiore, può ben essere impiegato nello svolgimento delle mansioni per le categorie superiori, considerato che per le qualificazioni SOA non rileva il grado di specializzazione degli operai impiegati nell’esecuzione dei lavori e, come rilevato dal T.a.r., “<em>l’impresa partecipante alla gara ha … una propria organizzazione aziendale, con maestranze idonee al lavoro da svolgere … che ben possono essere impiegate nell’esecuzione contrattuale</em>”.<br />
4.5. Il primo motivo d’appello va quindi respinto.<br />
5. Col secondo motivo (<em>Sulla illegittimità ed erroneità della sentenza in punto di illegittima mancata registrazione della fuoriuscita dalla gara del RTI Marcegaglia. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Violazione della legge di gara, laddove essa ha fissato il termine (nel caso di specie: di 240 giorni), superato il quale l’offerta presentata con è più considerabile (disciplinare, art. 9.3). Travisamento dei fatti. Erronea, perplessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 95, c. 15, d.lgs. 50/16</em>), gli appellanti ripropongono il secondo motivo di ricorso, col quale avevano contestato l’inclusione nella graduatoria del 5 luglio 2018 dell’offerta del concorrente RTI Marcegaglia, pur essendo questo rinunciatario.<br />
5.1. La sentenza ha ritenuto infondata “<em>la pretesa di parte ricorrente ad una riformulazione della graduatoria, con attribuzione rinnovata dei punteggi, […] poiché, come evidenziato dalle parti resistenti, l’art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce il blocco delle graduatorie successivamente alla fase di ammissione</em>”.<br />
5.2. La decisione è censurata, sostenendosi che tale ultimo richiamo normativo sarebbe inconferente, in quanto l’esclusione dell’offerta del RTI rinunciante sarebbe dovuta intervenire prima del momento considerato dal richiamato art. 95, comma 15, poiché detto RTI non sarebbe stato più concorrente alla data in cui si è dato avvio alle operazioni di valutazione delle offerte tecniche e di attribuzione dei relativi punteggi, nelle sedute del 18 gennaio 2018, dell’8 febbraio 2018 e del 15 marzo 2018, tutte successive al momento in cui sarebbe stata formalizzata la volontà di “ritirare” l’offerta; a maggior ragione sarebbe illegittima l’apertura dell’offerta economica nella seduta del 10 aprile 2018.<br />
5.3. Il motivo non merita accoglimento.<br />
Esso, come eccepito dalla difesa di ASPI, è inammissibile per carenza di interesse, fermo restando il rigetto dei restanti motivi di ricorso -come detto per il primo e come si dirà per gli altri.<br />
Al dichiarato fine di superare la prova di resistenza, gli appellanti sostengono che la considerazione (asseritamente) indebita dell’offerta del RTI Marcegaglia avrebbe falsato la graduatoria “<em>aumentando la forbice di punteggio tra il RTI Odos e il RTI Tre Più</em>”.<br />
Tale generico assunto non è sufficiente per riconoscere l’interesse del RTI Odos all’accoglimento del motivo. Infatti, secondo la prospettazione degli stessi appellanti, permarrebbe il divario, anche se ridotto (da 2,22 a 1,97 punti per le offerte economiche; mentre nulla è specificato per le offerte tecniche), tra l’offerta del RTI aggiudicatario e la propria offerta, sì da non risultare significativamente alterato l’esito finale della gara e da non consentire comunque al RTI Odos di raggiungere una posizione utile in graduatoria.<br />
5.3.1. In proposito, va ribadito che il gravame proposto avverso l’aggiudicazione di un appalto pubblico, qualora sia in contestazione la correttezza dei punteggi assegnati ai concorrenti, deve essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dall’interesse alla riedizione dell’attività valutativa da parte del seggio di gara; l’interesse idoneo a sorreggere l’impugnazione ex art. 35, comma 1, lett. b), Cod. proc. amm, va dimostrato dal ricorrente fornendo la c.d. prova di resistenza, cioè la prova che, in difetto dell’illegittimità lamentata, il ricorrente avrebbe sicuramente vinto la gara (cfr. Cons. Stato, V, 26 aprile 2018, n. 2534; id., III, 17 dicembre 2015, n.5717) ovvero, secondo altra impostazione, la prova che, sulla base degli accertamenti possibili e fatte salve le sopravvenienze, l’aggiudicazione potrebbe secondo ragionevole probabilità spettare al ricorrente, tenendo conto delle ulteriori attività procedimentali che la stazione appaltante, secondo la <em>lex specialis</em>, come delineata all’esito dell’impugnazione, sarebbe tenuta a porre in essere in caso di accoglimento del ricorso (cfr. Cons. Stato, V, 14 aprile 2016, n. 1495).<br />
5.4. Quanto sopra detto porta ad escludere che tale prova sia stata fornita dai Consorzi appellanti, dovendosi perciò concludere per l’inammissibilità del motivo, senza quindi necessità di approfondire in quale momento il RTI Marcegaglia abbia formalizzato la propria rinuncia alla gara e tuttavia osservando che, quando la rinuncia è successiva alla conclusione della fase di ammissione delle offerte (nel caso di specie in data 28 aprile 2017, come da verbale n. 4), è corretta l’interpretazione dell’art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016, di cui alla sentenza appellata.<br />
6. Col terzo motivo (<em>Sulla illegittimità ed erroneità della sentenza in punto di illegittima mancata considerazione della certificazione ISO 14001 spesa dal mandante Cons. Fer. Violazione del principio di “concorrenza effettiva” di matrice comunitaria (art. 67, c.4, Dir. 24/2014/UE) e ribadito a livello nazionale (art. 30, c.1, d.lgs. 50/16). Violazione e falsa applicazione degli artt. 58, 62 e 63 Dir. 24/2014/UE in combinato disposto tra di loro e dei principi sottesi. Violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 89 d.lgs. 50/16. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13.2 e 13.3 del disciplinare di gara con riferimento al criterio di valutazione n. 5. In subordine: dubbi di compatibilità comunitaria (art. e principi sopra citati) con riguardo alla interpretazione dell’art. 95, c.6, d.lgs. 50/16. Travisamento dei fatti. Erronea, perplessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione</em>), gli appellanti, ripropongono, in primo luogo, il terzo motivo del ricorso, col quale avevano contestato i punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice il 5 luglio 2018 (rettificando il punteggio di 3 attribuito al RTI ricorrente per il criterio di valutazione n. 5 ed attribuendo invece il punteggio di 0, per l’impossibilità di utilizzare l’istituto dell’avvalimento per dimostrare il possesso, non già di un requisito di ammissione alla gara, bensì di un requisito di valutazione dell’offerta tecnica).<br />
6.1. Date le circostanze già esposte nella parte in fatto (sopra sub 1.1), la sentenza dà conto del rilievo della parte ricorrente che “<em>il possesso di certificazioni ambientali potrebbe costituire tanto requisito di ammissione quanto requisito di aggiudicazione, e sarebbe conseguentemente illogico far dipendere dal diverso utilizzo del requisito stesso la possibilità di considerare ammissibile, per dimostrare il suo possesso, l’istituto dell’avvalimento</em>”.<br />
6.2. La decisione di rigetto è motivata nei seguenti termini: “<em>Occorre tener distinti i due evocati profili di riflessione. È vero, come sostenuto anche da parte ricorrente, che il possesso di una certificazione ambientale, sulla base del disposto dell’art. 95, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016, può ben essere considerato in un gara pubblica non già come requisito per ammettere la concorrente alla gara, ma come elemento di valutazione dell’offerta; ciò conferma la legittimità della scelta in tal senso della stazione appaltante (peraltro non specificamente contestata) e risulta quindi profilo irrilevante per la successiva soluzione del tema in esame. Esso è relativo alla possibilità di utilizzare l’istituto dell’avvalimento da parte del concorrente ammesso per poter beneficiare del punteggio previsto per un determinato elemento caratterizzante l’offerta. La bontà della scelta da ultimo operata dalla stazione appaltante (e quindi la infondatezza della censura in esame) deriva dal dato testuale dell’art. 89, comma 1, del d.lgs n. 50 del 2016 ove l’istituto dell’avvalimento è costruito sull’esigenza dell’operatore economico di “soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara”. Dato testuale sulla cui base è stata elaborata la giurisprudenza, che il Collegio condivide, secondo cui nelle procedure ad evidenza pubblica l’avvalimento ha la funzione di consentire al concorrente sfornito di alcuni requisiti di ammissione alla gara, di parteciparvi ugualmente acquisendo i requisiti mancanti da altro operatore economico che li possieda, ma non può tramutarsi in uno strumento volto a conseguire una più elevata valutazione dell’offerta (Cons. Stato, Sez. V, 8/11/2012, n. 5692; Sez. VI, 19/3/2015 n. 1422 e 18/9/2009, n. 5626).</em>”.<br />
6.3. Secondo gli appellanti si tratta di una lettura del quadro normativo di riferimento che svilirebbe i superiori principi di concorrenza effettiva e di massima partecipazione tra concorrenti, considerato che nel caso di specie viene in rilievo un elemento di carattere soggettivo quale è la <em>certificazione ambientale ISO 14001</em> (cioè il documento che certifica la corrispondenza del sistema di gestione ambientale di un operatore economico ad un determinato standard internazionale), che quindi prescinderebbe dall’offerta e connoterebbe l’operatore economico, tanto è vero che in genere è individuato nelle procedure di gara tra i requisiti di ammissione. Dato ciò, gli appellanti valorizzano la norma dell’art. 89 che consente l’avvalimento per i requisiti soggettivi, compresa la certificazione ISO, come ritenuto in giurisprudenza, e deducono che la scelta della stazione appaltante di <em>spostare</em> il requisito soggettivo tra quelli valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio sarebbe eccezionalmente consentita (come detto sia nella sentenza appellata sia nelle Linee guida ANAC n. 2/2016), anche in ragione dell’art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016; tuttavia, in tale eventualità si dovrebbe riconoscere, per via interpretativa, la possibilità del ricorso all’istituto dell’avvalimento anche nella fase di valutazione dell’offerta; e ciò pure al fine di evitare che, per conseguire il punteggio attribuito col criterio di valutazione n. 5, il deducente RTI Odos fosse costretto ad associare l’impresa (Costruzioni ing. Mantovani spa) titolare della certificazione ISO 14001 (con la quale la mandante ha stipulato il contratto di avvalimento), con la conseguenza che il raggruppamento temporaneo risulterebbe strumento indispensabile per concorrere, e non una delle modalità di partecipazione alla gara.<br />
6.3.1. In via subordinata, gli appellanti chiedono rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione europea sulla compatibilità dell’art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, come interpretato dalla stazione appaltante e dalla sentenza di primo grado, con gli artt. 63, 58 e 62, nonché col principio di “<em>possibilità di una concorrenza effettiva</em>” di cui all’art. 67, comma 4, della direttiva 2014/24 UE.<br />
6.4. Il motivo non merita accoglimento.<br />
L’art. 13 del disciplinare considera il possesso della certificazione ambientale ISO 14001 ai fini dell’attribuzione di un punteggio aggiuntivo di tre punti per l’offerta tecnica.<br />
6.4.1. Gli appellanti non contestano che, in linea di principio, che la previsione sia consentita dall’art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016.<br />
In realtà, è noto che, sulla base della giurisprudenza comunitaria che aveva sottolineato la necessità di operare una netta separazione tra fase di selezione dell’offerente, basata su criteri di idoneità, e fase di selezione dell’offerta, fondata su criteri di aggiudicazione (cfr. Corte di Giustizia, 24 gennaio 2008, in causa C-532/06), anche l’orientamento giurisprudenziale interno è stato a lungo nel senso del divieto di inclusione, tra i criteri di valutazione delle offerte, di elementi attinenti alla capacità tecnica dell’impresa (in particolare, pregressa esperienza presso soggetti pubblici e privati e certificazione di qualità) anziché alla qualità dell’offerta, alla stregua del principio ostativo alla commistione fra i criteri soggettivi di qualificazione e i criteri afferenti alla valutazione dell’offerta a fini di aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, V, 14 ottobre 2008, n. 4971; id., V, 20 agosto 2013 n. 4191; id., 12 novembre 2015, n. 5181).<br />
Tuttavia, si era fatta strada, già nel vigore del d.lgs. n. 163 del 2006, altra giurisprudenza che, sia pure limitatamente alle procedure relative ad appalti di servizi, aveva consentito l’interpretazione del detto principio <em>cum grano salis</em> (così, espressamente, Cons. Stato, IV, 25 novembre 2008, n. 5808), consentendo alle stazioni appaltanti, nei casi in cui determinate caratteristiche soggettive del concorrente, in quanto direttamente riguardanti l’oggetto del contratto, possano essere valutate anche per la selezione della offerta, di prevedere nel bando di gara elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo, concernenti la specifica attitudine del concorrente, anche sulla base di analoghe esperienze pregresse, a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara (v., sul punto, Cons. Stato, V, 3 ottobre 2012, n. 5197).<br />
6.4.2. Entrato in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici, l’applicazione attenuata del divieto di commistione fra i criteri soggettivi di qualificazione e i criteri oggettivi di valutazione dell’offerta è stata condivisa sia dal Consiglio di Stato in sede consultiva, con il parere n. 1767 del 2 agosto 2016 -laddove ha sottolineato, per quanto incidentalmente, il <em>favor</em> per la commistione espresso nelle nuove direttive europee in materia e recepito dall’art. 95 del d. lgs. n. 50 del 2016 (pur mettendo in guardia sull’opportunità di “<em>chiarire se lo stesso servizio possa al tempo stesso, nella medesima gara, costituire requisito soggettivo di qualificazione/partecipazione ed essere oggetto di valutazione nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, specificando, per tale evenienza, che sarà oggetto di valutazione solo per la parte eccedente la soglia minima richiesta ai fini della partecipazione alla gara. In caso contrario e di concorrenti tutti egualmente qualificati si profila il rischio di appiattire eccessivamente il confronto competitivo, o di arrecare un vantaggio ingiusto al concorrente che utilizza il medesimo servizio come requisito di partecipazione e come elemento di cui chiede la valutazione delle offerte</em>”)- sia dalle Linee guida dell’ANAC n. 2 &#8211; di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “<em>Offerta economicamente più vantaggiosa</em>”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 &#8211; allorché hanno evidenziato come «<em>nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli</em>», precisando tuttavia che i detti profili debbano riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione.<br />
La giurisprudenza successiva ha preso atto che “<em>Il dogma di una assoluta, invalicabile, incomunicabilità tra requisiti soggettivi di pre-qualificazione ed elementi oggettivi di valutazione può dirsi dunque tramontato, nel nuovo diritto dei contratti pubblici</em>” ma “<em>se e solo nella misura in cui la valutazione dei profili di carattere soggettivo, senza favorire indebitamente operatori economici che li posseggano a scapito di altri, serva a lumeggiare la miglior qualità tecnica, sul piano oggettivo, dell’offerta</em>” (così Cons. Stato, III, 12 luglio 2018, n. 4283, citata dalle appellanti; nello stesso senso anche Cons. Stato, V, 22 ottobre 2018, n. 6026).<br />
6.4.3. Si tratta di un’impostazione meno rigida dell’affermazione incondizionata del divieto, che si condivide purché mantenuta entro rigorosi limiti applicativi.<br />
In particolare, pur potendosi ritenere superata l’iniziale differenziazione tra appalti di servizi e appalti di lavori (tuttavia ancora confermata, incidentalmente, da Cons. Stato, V, 17 gennaio 2018, n. 279), va in linea di principio data continuità e riconfermato il fondamento del divieto di commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione e requisiti oggettivi di valutazione dell’offerta, con la specificazione che ne è tuttavia consentita un’applicazione <em>attenuata</em>, secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza, quando sia dimostrato, <em>caso per caso</em>, che per le qualificazioni possedute il concorrente offra garanzie di qualità nell’esecuzione del contratto apprezzabili in sede di valutazione tecnica delle offerte (cfr. Cons. Stato, III, 27 settembre 2016, n. 3970).<br />
Tale interpretazione rigorosa si giustifica:<br />
&#8211; sul piano sistematico per l’esigenza, espressa dall’art. 95, comma 1 e 2, d.lgs. n. 50 del 2016, che i criteri di aggiudicazione assicurino «<em>una concorrenza effettiva</em>» e che siano rispettati i «<em>principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento</em>». Le esigenze di effettiva concorrenzialità ed i principi generali enunciati impongono che la selezione avvenga per quanto possibile su basi oggettive e che i criteri di aggiudicazione non comportino vantaggi indebiti a singoli operatori economici a prescindere dai contenuti delle offerte;<br />
&#8211; sul piano letterale perché il comma 6 del medesimo articolo, allorché elenca gli elementi che possono costituire criteri valutativi, non esclude il richiamo a caratteristiche proprie e soggettive dell’impresa, purché <em>connesse all’oggetto dell’appalto</em>.<br />
Per quanto qui rileva, l’art. 87, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, nel prendere in considerazione il rispetto di norme o di sistemi di gestione ambientale si riferisce ad un requisito di partecipazione, ma, a determinate condizioni, gli <em>standard</em> ambientali possono incidere sulla qualità della prestazione ed il loro rispetto può risultare perciò apprezzabile oggettivamente, come d’altronde si evince dall’art. 95, comma 6, lett. a). L’ambivalenza del criterio era già nell’art. 40 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed, oggi, considerate le aperture giurisprudenziali in tema di divieto di commissione tra requisiti di qualificazione e criteri di valutazione delle offerte, l’art. 95, comma 6, consente di ritenere legittimi criteri di valutazione che possano premiare le caratteristiche organizzative dell’impresa, in particolare -per quanto qui rileva- “<em>sotto il profilo ambientale, così come sotto i profili della tutela dei lavoratori e delle popolazioni interessate e della non discriminazione, al fine di valorizzare la compatibilità e sostenibilità ambientale della filiera produttiva e distributiva dei prodotti che costituiscono, comunque, l’oggetto dell’appalto</em>” (così, Cons. Stato, III, 11 marzo 2019, n. 1635, in un caso riferito proprio al possesso della certificazione ISO 14001, che, a sua volta, richiama la delibera ANAC, n. 1091 del 25 ottobre 2017, relativa ad un parere precontenzioso, con la quale la stessa certificazione è stata ritenuta “<em>elemento utile a differenziare le offerte nell’ottica di perseguire il miglior rapporto qualità prezzo e quindi essere valutato anche per apprezzare e valorizzare l’offerta</em>”).<br />
A maggior ragione, in tale ultima eventualità s’impone la detta rigorosa interpretazione dell’art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, nel senso che, anche nell’appalto di lavori, è consentito valutare la qualità dell’offerta mediante la considerazione del possesso in capo all’impresa concorrente di certificazioni ambientali, ma soltanto quando le garanzie di corrispondenza del sistema di gestione ambientale ad un determinato standard internazionale non vengano apprezzate, in astratto, come requisito meramente soggettivo dell’impresa partecipante, ma costituiscano un elemento di valutazione strettamente correlato all’oggetto dell’appalto e afferente all’offerta tecnica presentata, condizionando l’esecuzione del contratto, nei termini e secondo modalità specificamente apprezzate dalla stazione appaltante; e sempre che lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell’aggiudicazione, al requisito in parola non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo.<br />
6.4.5. Se così interpretato, l’art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 risulta coerente con l’impianto del codice anche quanto ai suoi rapporti con la previsione dell’art. 89, in tema di avvalimento, quale istituto utilizzabile esclusivamente per accedere alla gara, non anche per conseguire un punteggio più elevato per l’offerta tecnica. Pertanto, quando elemento di valutazione di quest’ultima sia un requisito soggettivo, ma richiesto, come sopra esposto, per meglio apprezzare l’affidabilità dell’offerta o valorizzarne i contenuti e le caratteristiche, e non per selezionare a monte ed in astratto il singolo operatore economico, il requisito medesimo non può essere preso in prestito da un operatore economico diverso da quello cui, ai sensi dello stesso art. 89, comma 8, sarebbe affidata l’esecuzione dell’appalto in caso di aggiudicazione.<br />
6.5. Tale conclusione è conforme all’art. 89, comma 1, ed alla giurisprudenza consolidata in punto di sua interpretazione.<br />
Ed invero la lettera della disposizione -dove l’istituto dell’avvalimento, come sottolinea il giudice di primo grado, &lt;&lt;<em>è costruito sull’esigenza dell’operatore economico di “soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara”</em>&gt;&gt;- induce a confermare l’univoca giurisprudenza per la quale nelle procedure ad evidenza pubblica l’avvalimento ha la funzione di consentire al concorrente sfornito di alcuni requisiti di ammissione alla gara, di parteciparvi ugualmente acquisendo i requisiti mancanti da altro operatore economico che li possieda, ma non può tramutarsi in uno strumento volto a conseguire una più elevata valutazione dell’offerta (Cons. Stato, V, 8 novembre 2012, n. 5692; id. VI, 19 marzo 2015 n. 1422; id., V, 22 dicembre 2016, n. 5419, tra le altre). Il dato testuale trova riscontro nella collocazione sistematica della disposizione, che è inserita nella parte dedicata alla selezione delle offerte (Titolo III, capo III, sezione II), non in quella concernente l’aggiudicazione e i relativi criteri (Titolo IV).<br />
6.5.1. La lettera della disposizione è insuperabile per mancanza di qualsiasi ambiguità. Essa non consente l’interpretazione del termine “partecipare” di cui al primo comma dell’art. 89 nel senso estensivo patrocinato dagli appellanti, cioè nel senso più ampio di “concorrere” o “gareggiare”, sì da trasformare l’avvalimento in istituto utile a conseguire tutte le condizioni necessarie per potersi aggiudicare l’appalto; né la disposizione è richiamata da alcuna delle norme inserita nel titolo IV della parte seconda del codice dei contratti pubblici, riguardante i criteri di aggiudicazione.<br />
6.5.2. In conclusione, la <em>ratio</em> dell’avvalimento è di certo quella di favorire la massima partecipazione delle imprese alle procedure di gara, ma tale finalità viene perseguita mediante un istituto del tutto eccezionale, che può operare soltanto in presenza dei presupposti ed alle condizioni dettati dalla disposizione che lo prevede.<br />
6.5.3. La norma è di diretta derivazione sovranazionale e trova la sua matrice euro-unitaria nell’art. 63 (<em>Affidamento sulle capacità di altri soggetti</em>) della direttiva n. 2014/24, dalla quale mutua la possibilità di impiegare l’istituto soltanto in riferimento ai criteri di selezione delle offerte previsti dal precedente art. 58, paragrafo 3 e paragrafo 4 (cui corrisponde l’art. 83, comma 1, lett. b e c, del codice dei contratti pubblici), quindi al solo fine di consentire la partecipazione alla gara, non anche di migliorare le condizioni di tale partecipazione, accrescendo il proprio punteggio tecnico.<br />
6.6. I dubbi di compatibilità e di “tenuta comunitaria” sollevati dagli appellanti, peraltro, non riguardano direttamente l’art. 89, ma piuttosto l’art. 95, comma 6, se inteso nel senso di consentire di fissare un requisito soggettivo di partecipazione come criterio di aggiudicazione, in quanto si avrebbe che -essendo impedito l’utilizzo dell’avvalimento (cioè dell’istituto che la stessa normativa euro-unitaria indica come utilizzabile perché ogni operatore economico possa recuperare i requisiti soggettivi mancanti)- sarebbe violato l’art. 67, comma 4, della direttiva 2014/24 UE, laddove prevede che i criteri di aggiudicazione dell’appalto debbano garantire “<em>la possibilità di una concorrenza effettiva</em>”.<br />
6.6.1. La questione posta dalle appellanti, pur astrattamente meritevole di approfondimento, risulta tuttavia irrilevante nel presente giudizio, per i seguenti due ordini di ragioni:<br />
&#8211; per un verso, come detto sopra, già nel diritto interno, affinché i requisiti soggettivi dell’impresa, ed a maggior ragione il mero possesso di una certificazione di qualità (specificamente di certificazione rilasciata ai sensi dell’art. 87, comma 2, del codice dei contratti pubblici), possano fungere da criterio di valutazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, devono ricorrere specifiche, stringenti condizioni; tuttavia, come rilevato nella sentenza appellata, i Consorzi ricorrenti non hanno impugnato il bando di gara, in particolare non hanno contestato che, in riferimento all’oggetto dell’appalto, la privilegiata valutazione di un profilo di carattere soggettivo, nel caso di specie, non fosse funzionale a garantire la migliore qualità tecnica, sul piano oggettivo dell’offerta, ma finisse per favorire indebitamente gli operatori economici che possedevano la certificazione ambientale a scapito di altri; quindi, nel presente giudizio è preclusa la delibazione di conformità del bando di gara alla previsione dell’art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, come sopra interpretato;<br />
&#8211; per altro verso, gli appellanti hanno, invece, posto la questione di compatibilità della norma con il diritto euro-unitario ed, al riguardo, potrebbe anche risultare significativo che la lettera a) dell’art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 presenti un’interpolazione rispetto alla disposizione corrispondente della direttiva (art. 67, comma 2); però anche relativamente a tale questione non è riscontrabile un interesse attuale dei Consorzi ricorrenti ad una pronuncia eventualmente favorevole da parte della Corte di Giustizia perché -essendo mancata l’impugnazione della legge di gara e, per suo tramite, la deduzione dell’incompatibilità dell’art. 95, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016, con la direttiva n.2014/24, anche soltanto con riferimento alle certificazioni di qualità- non potrebbe essere rimossa la previsione del disciplinare che attribuisce il punteggio aggiuntivo al concorrente in possesso di certificazione ISO 14001. Giova aggiungere che la questione di rilevanza euro-unitaria non sarebbe coerente con l’interesse dei Consorzi ricorrenti, che –così come manifestato nel presente giudizio- non è quello di riservare alla certificazione di qualità l’unica funzione di requisito di ammissione (la quale non è in discussione nei confronti del RTI Odos), ma piuttosto quello di mantenere valida ed efficace la previsione del disciplinare di gara, al fine di potere conseguire il punteggio aggiuntivo per l’offerta tecnica, pur non possedendo la certificazione in proprio.<br />
6.6.2. In tale ultima prospettiva, però, va escluso che sia meritevole di rinvio pregiudiziale ex art. 267 del TFUE alla Corte di Giustizia la questione -sottesa a quella posta dagli appellanti, in riferimento al quarto comma dell’art. 67 (laddove richiede che i criteri di aggiudicazione debbano garantire “<em>la possibilità di una concorrenza effettiva</em>”)- interpretativa dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, e dell’istituto dell’avvalimento, in generale, come idoneo a garantire soltanto la massima partecipazione alle procedure di gara, non anche a consentire una più elevata valutazione dell’offerta tecnica.<br />
Come già detto (sopra sub 6.5.3), la direttiva n. 2014/24 configura le condizioni per l’&lt;&lt;<em>affidamento sulle capacità di altri soggetti</em>&gt;&gt;, al fine di soddisfare i criteri di selezione, in termini che risultano rispettati dalla normativa interna.<br />
6.7. Il terzo motivo va quindi respinto.<br />
7. Col quarto motivo (<em>Sulla illegittimità ed erroneità della sentenza in punto di illegittima mancata considerazione della certificazione ISO 14001 spesa dal mandatario Odos. Stesse indicazioni di cui al motivo che precede. Violazione dei principi “fondanti” l’istituto del raggruppamento temporaneo. Violazione della legge di gara nella parte in cui riconosce sino al 3 punti per il criterio di valutazione n. 5. Travisamento dei fatti. Erronea, perplessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione</em>) gli appellanti ripropongono la quarta censura con la quale avevano sostenuto che la commissione giudicatrice avrebbe dovuto riconoscere al RTI Odos per il criterio di valutazione n. 5 il punteggio spettante in ragione del possesso della certificazione ISO 14001 da parte del consorzio mandatario Odos.<br />
7.1. La sentenza ha respinto il motivo, osservando che “<em>La scelta della commissione di ritenere che il requisito di certificazione ambientale, per essere positivamente valutato con riferimento ad un RTI, deve essere posseduto da tutte le imprese componenti il RTI stesso appare legittima, in mancanza di diversa previsione da parte del disciplinare di gara. Ciò anche perché soltanto in questo modo si garantisce che l’intera prestazione sia eseguita secondo gli standard qualitativi valorizzati dall’Amministrazione.</em>”.<br />
7.2. Gli appellanti sostengono che: contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., sarebbe determinante che il disciplinare non disponesse alcunché al riguardo, in quanto la lacuna non avrebbe potuto essere colmata <em>a posteriori</em> da un’indicazione interna alla commissione; piuttosto, il disciplinare indicava che si sarebbe potuto riconoscere il punteggio massimo di 3 punti e così avrebbe consentito l’attribuzione di altro punteggio compreso tra 0 e 3; il requisito soggettivo, nel caso di specie, non avrebbe dovuto essere necessariamente posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento, in quanto tale conclusione si è affermata con riferimento al requisito di ammissione, non anche quando il requisito è richiesto per la valorizzazione dell’offerta tecnica; in siffatta eventualità, si sarebbe dovuto apprezzare il possesso “in quota parte”, e specificamente riguardo alla quota di partecipazione del Consorzio Odos al RTI (con attribuzione di 1,576 punti sul punteggio massimo di 3 previsto dalla legge di gara, in corrispondenza della quota di partecipazione del 52,549%).<br />
7.3. Il motivo è infondato per le ragioni già esposte in sentenza, che si confermano, con le precisazioni di cui appresso.<br />
Il punto 13.2 (<em>Griglia di valutazione</em>) del disciplinare di gara, contenente la tabella riepilogativa dei criteri di valutazione componenti la griglia di valutazione (pag. 11), prevede per il criterio di valutazione n. 5 (<em>Certificazione ambientale ISO 14001</em>) il riconoscimento del punteggio di 3 (indicato nella colonna corrispondente intitolata “punteggio massimo”); però il punto 13.3 (<em>Offerta tecnica: attribuzione dei coefficienti</em>), alla pag. 13, per la “<em>certificazione ambientale ISO 14001</em>” individua quale parametro il “<em>possesso della certificazione ambientale ISO 14001 in corso di validità</em>” e quale “<em>criterio di attribuzione coefficiente: SI/N0</em>” specificando che il punteggio per il NO è pari a 0 e per il SI è pari a 3.<br />
Ciò chiarito in punto di fatto, consegue che:<br />
&#8211; il criterio qui in contestazione è di quelli c.d. <em>on/off</em>, cioè quelli per i quali, se il requisito sussiste, viene attribuito il punteggio previsto, altrimenti si riconosce un punteggio pari a zero; in senso contrario, non vale invocare, come fanno gli appellanti, l’indicazione di punteggio come “massimo” di cui alla griglia di valutazione, poiché si tratta dell’intitolazione della colonna genericamente riferita a tutti i criteri di valutazione elencati di seguito, per ciascuno dei quali però sono da intendersi fatti salvi gli specifici criteri di attribuzione di coefficiente e di punteggio di cui al successivo punto 13.3;<br />
&#8211; è perciò infondata la pretesa delle appellanti di vedersi attribuito un punteggio parziale;<br />
&#8211; per l’attribuzione del(l’unico) punteggio, allora, in caso di concorrenti in forma associata, il possesso del requisito deve fare capo a tutti i membri del raggruppamento, sia -come osservato dalle difese delle appellate- per garantire la qualità della prestazione (tanto più in caso, come quello di specie, di raggruppamento verticale) sia -come osservato dalla difesa del RTI controinteressato- per non penalizzare i concorrenti in forma singola;<br />
&#8211; si tratta di conclusione necessitata dalla lettera e dalla <em>ratio</em> della legge di gara, in tale senso dovendosi intendere il riferimento fatto in sentenza alla mancanza di previsione <em>ad hoc</em>, vale a dire alla mancanza di una previsione di deroga alla regola desumibile dal disciplinare di gara; giova precisare che è vero quanto sostenuto dalle appellanti circa il fatto che il necessario possesso del requisito in capo a tutti componenti del raggruppamento è richiesto di regola per i requisiti di ammissione, ma ciò deve indurre a ritenere che, per le ragioni suddette, la medesima regola valga anche quando i requisiti soggettivi siano richiesti ai fini dell’attribuzione di punteggi aggiuntivi, fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di introdurre apposita deroga nella legge di gara; deroga che, come detto, non solo è mancante, ma addirittura smentita dalla legge di gara che ha configurato il requisito come <em>on/off</em>;<br />
&#8211; di conseguenza è corretto l’operato della commissione giudicatrice, poiché, prevedendo espressamente (nel verbale della seduta riservata n. 7) che, per l’attribuzione del punteggio, le certificazioni dovessero essere possedute da tutti i componenti del soggetto concorrente, non ha fatto altro che uniformarsi alla legge di gara.<br />
7.4. Il quarto motivo d’appello va respinto.<br />
8. Col quinto motivo (rubricato <em>sub 6. Sulla illegittimità ed erroneità della sentenza in punto di illegittima attribuzione di punteggio al RTI Tre Più con riferimento al violato criterio n. 2 “curriculum lavori in presenza di traffico” (art. 13.2 disciplinare di gara). Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti. Erronea, perplessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione</em>), gli appellanti ripropongono il sesto motivo di censura, con cui avevano contestato l’illegittima attribuzione in favore del RTI Tre Più del punteggio massimo pari a 8, con riferimento al criterio di valutazione indicato in rubrica.<br />
8.1. La sentenza ha ritenuto la censura di natura formale in quanto attinente “<em>al tenore della documentazione presentata a comprova, più che di natura sostanziale, attinente cioè all’effettivo svolgimento di un certo numero di lavori in presenza di traffico</em>”, osservando che “<em>si pongono infatti soprattutto questioni di corrispondenza o completezza dei CEL, le quali tuttavia non escludono che il numero di CEL sia conforme a quanto dichiarato in gara e, ai fini dell’attribuzione del punteggio, quel che rileva è solo il numero dei lavori svolti in presenza di traffico</em>”. Ha perciò escluso che la parte ricorrente avesse dato prova della illegittimità del punteggio attribuito alla contro-interessata per il requisito in questione.<br />
8.2. Gli appellanti obiettano che, invece, già in primo grado avrebbero indicato specificamente le criticità e i difetti rilevati con riguardo a ciascun CEL prodotto dal RTI Tre Più, come da quadro sinottico alla pagina 35 del ricorso in appello, da cui si dovrebbe desumere che soltanto 9 dei lavori indicati dal controinteressato (anziché 29, secondo quanto auto-dichiarato) si sarebbero potuti considerare come effettuati in presenza di traffico, per le ragioni esposte ai punti 6.a), 6.b), 6.c), 6.d) e 6.f) del ricorso in appello (cui è qui sufficiente fare rinvio). Per conseguenza, la commissione non avrebbe potuto attribuire il punteggio massimo di 8 punti (previsto per un numero di lavori superiore a 20), ma il punteggio pari a 3,44 punti (corrispondente ad un numero di lavori compreso tra 9 e 11).<br />
8.3. Il motivo non merita accoglimento.<br />
Come opposto dalla difesa del RTI controinteressato, la legge di gara non richiedeva che l’auto-dichiarazione del possesso del requisito contenesse l’indicazione specifica dei lavori effettuati ovvero la produzione contestuale dei certificati di esecuzione riferiti ai lavori indicati, poiché riservava la verifica dell’autodichiarazione alla fase successiva all’aggiudicazione.<br />
Quanto a tale verifica, come in concreto effettuata dalla stazione appaltante nei confronti del RTI aggiudicatario, le appellanti sostengono per lo più -secondo quanto già evidenziato dal T.a.r.- la non corrispondenza tra la lista dei lavori inserita nell’auto-dichiarazione allegata all’offerta e la documentazione prodotta al fine della verifica del possesso del requisito (oltre a contestare infondatamente l’utilizzabilità, a comprova, di documenti diversi dai CEL, che, per la legge di gara, non erano unico documento utile allo scopo), ma non dimostrano che il RTI Tre Più fosse privo del requisito per non avere eseguito o non aver comprovato di avere eseguito, negli ultimi cinque anni, i lavori dell’importo richiesto (superiore a € 150.000) in soggezione di traffico su strada, in numero pari o superiore a venti.<br />
Tale circostanza, per contro, risulta confermata dal provvedimento reso dall’ASPI all’esito della verifica delle dichiarazioni formulate in sede di gara, sulla base della documentazione prodotta dal RTI aggiudicatario. La relativa valutazione di merito -riservata alla stazione appaltante (quanto all’oggetto di ciascun appalto, o subappalto, ed al relativo importo, nonché all’appartenenza dei lavori eseguiti alla categoria richiesta dal disciplinare di gara) &#8211; non è sindacabile nei termini pretesi dagli appellanti, in mancanza di manifeste incongruenze o palesi travisamenti di fatto, che non sono affatto desumibili dagli argomenti esposti nel ricorso in appello (ai punti<em> 6.a </em>&#8211; <em>6.f</em>), validamente contrastati dalle ragioni difensive dell’ASPI e del RTI controinteressato (riferite specificamente al contenuto dei detti punti <em>6.a &#8211; 6.f</em>), che trovano riscontro negli atti processuali.<br />
8.4. Il quinto motivo di appello va respinto.<br />
9. Col sesto motivo (rubricato <em>sub 7. Sulla illegittimità ed erroneità della sentenza in punto di illegittima considerazione (e conseguente attribuzione di punteggio) della documentazione prodotta dal RTI Tre Più con riferimento ai criteri di valutazione (violati) n. 5 “Certificazione ambientale ISO 14001” e n. 6 “Certificazione e attestazione in materia di sicurezza OHSAS 18001” (art. 13.2 del disciplinare di gara). Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti. Erronea, perplessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione</em>), gli appellanti ripropongono il settimo motivo di ricorso, col quale avevano dedotto che, per i criteri di valutazione indicati in rubrica, la commissione non avrebbe potuto considerare le certificazioni prodotte dal RTI Tre Più, quindi avrebbe dovuto attribuire 0 punti anziché 3 per ciascun criterio.<br />
9.1. La sentenza, dato atto delle censure –con cui le ricorrenti avevano lamentato che all’aggiudicatario fosse stato dato il massimo del punteggio “<em>senza però aver prodotto nella Busta B (quella appunto, relativa alla offerta tecnica di cui trattasi) alcuna documentazione utile al riconoscimento del punteggio previsto per i predetti criteri nn. 5 e 6 (e, dunque, le certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001), mentre a niente poteva valere il fatto che fossero inseriti nella busta A.; peraltro le dette certificazioni non potevano essere comunque considerate in quanto non in corso di validità alla data pubblicazione del bando di gara, essendo state emesse successivamente</em>” &#8211; le ha respinte con la seguente motivazione: &lt;&lt;<em>È vero che la documentazione utile al riconoscimento del punteggio previsto per i predetti criteri nn. 5 e 6, cioè appunto le certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001, non era contenuta nella busta B, relativa alla documentazione tecnica, bensì nella busta A, relativa alla documentazione amministrativa. Tuttavia non si tratta di aver reso conoscibile al momento dell’apertura della busta A un elemento dell’offerta tecnica o dell’offerta economica, tale da poter quindi influenzare indebitamente, e in violazione della par condicio, le valutazioni della commissione; infatti si tratta soltanto di certificazioni attinenti a requisiti soggettivi, che attribuiscono punteggi fissi in sede di valutazione dell’offerta, e la cui anticipata conoscenza non sembra alterare le regole di segretezza e pari trattamento proprie della gare pubbliche. D’altra parte si tratta di certificazioni di cui il RTI controinteressato era in possesso al momento della presentazione dell’offerta e come tali correttamente valutate in gara.</em>&gt;&gt;.<br />
9.2. Gli appellanti censurano la sentenza, obiettando che:<br />
&#8211; 1) non sarebbe stata possibile la confusione tra le buste richieste dalla legge di gara, ciascuna riguardante una diversa e distinta fase, avente finalità proprie; la condotta di favore tenuta dalla commissione giudicatrice nei confronti del RTI controinteressato avrebbe comportato violazione della <em>par condicio</em>, delle regole e dei principi di gara;<br />
&#8211; 2) le certificazioni prodotte non erano in corso di validità alla data di pubblicazione del bando di gara (7 dicembre 2016), in quanto rilasciate successivamente; nel verbale della seduta riservata n. 7 la commissione aveva stabilito di attribuire il coefficiente pari a 0 per ciascuno dei due criteri (n. 5 e n. 6) qualora le certificazioni non fossero risultate: a) possedute da tutti i componenti del soggetto concorrente; b) in corso di validità alla data di pubblicazione del bando di gara; mentre la prima indicazione era stata rigorosamente seguita per il RTI Odos, la seconda era stata disattesa in favore del RTI Tre Più; si sarebbe dovuta considerare la <em>ratio</em> di tale seconda indicazione -trascurata dal primo giudice- volta a valorizzare situazioni già consolidate, e non recuperate <em>in extremis</em>;<br />
&#8211; 3) il T.a.r. ha omesso di pronunciarsi sulla disparità di trattamento applicata dalla commissione a discapito del RTI appellante, per quanto appena esposto.<br />
9.3. Il motivo è infondato.<br />
Per quanto riguarda la censura concernente l’utilizzazione della (sola) busta A, in luogo (anche) della busta B, è sufficiente fare rinvio alla motivazione della sentenza impugnata. Questa va integralmente confermata, considerato il carattere vincolato della valutazione dei requisiti soggettivi, il cui possesso è stato dimostrato una volta per tutte mediante inserimento delle certificazioni nella busta A. Tanto più che, come osserva la difesa della stazione appaltante, il punto 13.6 del disciplinare (<em>Presentazione della documentazione a supporto dell’offerta tecnica</em>), in riferimento al contenuto del punto 13.3 del disciplinare di gara (su cui <em>infra</em>), non prescriveva alcuna produzione obbligatoria dei certificati per i criteri n. 5 e n. 6 unitamente all’offerta tecnica. Pertanto legittimamente i certificati attestanti il possesso dei requisiti sono stati presi in considerazione dalla stazione appaltante ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale per l’offerta tecnica anche se inseriti nella documentazione amministrativa.<br />
Per quanto riguarda le restanti due censure, tra loro connesse, concernenti il periodo di validità delle certificazioni e l’asserita disparità di trattamento nell’applicazione dei criteri di valutazione che la commissione si è data nel verbale della seduta riservata n.7, si osserva quanto segue.<br />
9.3.1. Si è già riportato sopra il testo della previsione del punto 13.3 (<em>Offerta tecnica: attribuzione dei coefficienti</em>) del disciplinare di gara, dove, per la “certificazione ambientale ISO 14001” (criterio n. 5), individua quale parametro per l’attribuzione del punteggio il “<em>possesso della certificazione ambientale ISO 14001 in corso di validità</em>”. Per quanto riguarda invece la “certificazione OHSAS 18001” (criterio n. 6) il disciplinare richiede soltanto il “<em>possesso certificazione OHSAS 18001</em>”, senza specifiche indicazioni sul periodo di validità.<br />
Questa essendo la lettera del disciplinare, è conforme ai criteri di ermeneutica della legge di gara ritenere che, trattandosi di requisiti oggetto di valutazione dell’offerta tecnica, essi dovessero essere posseduti dal concorrente alla data di scadenza della presentazione delle offerte, quindi dovessero essere <em>in corso di validità</em> a tale data. Trattasi di interpretazione letterale, ma anche coerente con la finalità perseguita dall’amministrazione e col rispetto del principio del <em>favor partecipationis</em>. Pertanto, è incorsa in errore la commissione quando ha fissato il secondo dei criteri indicati nel verbale n. 7 e, per contro, è corretta la determinazione di disattendere tale criterio, conformandosi così alla <em>lex specialis</em>. Essendo le certificazioni possedute da RTI Tre Più in corso di validità alla data di presentazione dell’offerta, è legittima l’attribuzione dei punteggi corrispondenti.<br />
9.3.2. Da qui l’insussistenza di qualsivoglia disparità di trattamento tra la valutazione operata nei confronti del RTI aggiudicatario e quella operata nei confronti del RTI Odos, essendo diversi i criteri valutativi dell’offerta da applicare (l’uno riguardante il profilo soggettivo dell’appartenenza dei requisiti ai componenti del raggruppamento; l’altro riguardante il profilo oggettivo della data di validità delle certificazioni), ed essendo corretta, nell’un caso, ed erronea, nell’altro, la prima interpretazione fornita dalla commissione giudicatrice nel verbale n. 7.<br />
9.4. Il sesto motivo d’appello va respinto.<br />
10. Col settimo motivo (rubricato <em>sub 8. Sulla illegittimità ed erroneità della sentenza in punto di punteggio (pari a zero) attribuito alla commissione alla offerta del RTI Odos con riferimento al criterio di valutazione n. 14 “forniture materiali” (art. 13.2 del disciplinare di gara). Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti. Erronea, perplessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione</em>), gli appellanti ripropongono l’ottavo motivo, col quale avevano lamentato che la commissione avesse attribuito al RTI Odos, con riferimento al criterio di valutazione n. 14 (“<em>Forniture materiali</em>”), zero punti, mentre esso avrebbe assunto l’impegno (come da previsione dell’art. 13.3 del disciplinare) a “<em>garantire entro 60 gg dalla consegna dei lavori… una percentuale pari al 30% della fornitura di barriere di sicurezza e delle barriere antirumore…</em>”.<br />
10.1. La censura è stata ritenuta infondata perché “<em>La dichiarazione presentata in sede di gara, e non smentita da parte ricorrente, che indicava il diverso termine di 120 giorni, giustifica il mancato riconoscimento del punteggio premiale legato alla garanzia della realizzazione dei lavori entro 60 giorni.</em>”.<br />
10.2. Gli appellanti censurano la decisione di rigetto, reputandola “marcatamente formalistica” e tale da non confutare l’obiezione di parte ricorrente che il RTI Odos ha presentato in offerta (con impegno dunque formale al suo rispetto) il <em>cronoprogramma operativo</em> a “<em>dimostrazione della riduzione % dei tempi complessivi di esecuzione dell’appalto</em>” e che, attraverso tale documento, parte integrante dell’offerta tecnica, sarebbe stato “<em>documentato e sottoscritto</em>” che gli interventi di barriere di sicurezza e barriere antirumore che il concorrente si era obbligato a realizzare entro 60 giorni dalla consegna dei lavori erano ben superiori alla percentuale del 30% prescritta dalla legge di gara per beneficiare dei 4 punti in contestazione. Aggiungono che:<br />
&#8211; la dichiarazione di cui al doc. 31, con la quale si erano assicurate le forniture “<em>entro 120 giorni</em>” non avrebbe dovuto essere considerata, in quanto <em>inutiliter data</em> e non contrastante con l’impegno migliore (ed anzi meglio precisato e articolato) di cui al cronoprogramma;<br />
&#8211; il RTI controinteressato aveva presentato invece la dichiarazione di impegno senza cronoprogramma e, malgrado “tale grave anomalia”, aveva beneficiato dei 4 punti previsti per il criterio n. 14, con disparità di trattamento delle due offerte, a favore dell’aggiudicatario RTI Tre Più, già favorito, come denunciato col motivo di cui sopra, con riguardo ai criteri nn. 5 e 6.<br />
10.3. Il motivo è infondato.<br />
Il disciplinare prevede per il criterio di valutazione n. 14, alle pagine 17-18, un “<em>impegno scritto a garantire, entro 60 gg. dalla consegna dei lavori […] una percentuale pari al 30% della fornitura delle barriere di sicurezza e delle barriere antirumore […]</em>”.<br />
Il legale rappresentante del Consorzio Stabile Odos ha reso la relativa dichiarazione, intitolata &lt;&lt;<em>OGGETTO: Criterio qualitativo di valutazione N. 14: “FORNITURA DEI MATERIALI”</em>&gt;&gt;, ma vi si è impegnato a garantire quanto richiesto “<em>entro 120 gg. dalla consegna dei lavori</em>”.<br />
10.3.1. La pretesa degli appellanti di considerare <em>tamquam non esset</em> tale dichiarazione, e di sostituirla col cronoprogramma, è manifestamente contraria alla <em>lex specialis</em>.<br />
In primo luogo, il disciplinare di gara richiedeva un apposito impegno scritto e l’unico impegno espressamente preso per iscritto dal RTI Odos con riferimento al criterio di valutazione n. 14 è quello che si vorrebbe non considerare affatto.<br />
In secondo luogo, il cronoprogramma (doc. 32 della produzione della ricorrente in primo grado) è stato predisposto e prodotto a tutt’altro fine, concernente il criterio di valutazione n. 1 (“<em>riduzione percentuale dei tempi complessivi di esecuzione dell’appalto</em>”), ed, essendo diverso per contenuto e finalità dall’&lt;&gt; richiesto per il criterio di valutazione n. 14, richiederebbe -come obietta la difesa di ASPI- un’attività interpretativo-manipolativa sia della dichiarazione che dello stesso cronoprogramma, esclusa dalla previsione che richiedeva apposito impegno scritto.<br />
10.3.2. Infine, è da escludere la disparità di trattamento per il riconoscimento dei 4 punti di cui al criterio di valutazione n. 14 in favore del RTI Tre Più, malgrado questo non abbia presentato il cronoprogramma, poiché, come ridetto, unica condizione richiesta dal disciplinare è la produzione di un impegno scritto, il quale, come riconoscono le appellanti, è stato allegato all’offerta dell’aggiudicatario.<br />
11. L’appello va quindi respinto.<br />
11.1. Le spese del grado di appello si compensano per giusti motivi, considerata la novità e la complessità di parte delle questioni poste dal ricorso.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Compensa le spese processuali.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />
Federico Di Matteo, Consigliere<br />
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore<br />
Anna Bottiglieri, Consigliere<br />
Elena Quadri, Consigliere</div>
</div>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.1704</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-3-2020-n-1704/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Collegio Pres. Frattini, Est. Maiello; Parti Svas Biosana S.p.A. e Farma Logistica S.r.l., (Avv. L. Tretola); contro Regione Calabria, (Avv. A. Marafioti) e Serenity S.p.A., (Avv. A. Patelli, R. Tumbiolo); nei confronti Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, Santex S.p.A. (non</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-3-2020-n-1704/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.1704</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio Pres. Frattini, Est. Maiello; Parti Svas Biosana S.p.A. e Farma Logistica S.r.l., (Avv. L. Tretola); contro Regione Calabria, (Avv. A. Marafioti) e Serenity S.p.A., (Avv. A. Patelli, R. Tumbiolo); nei confronti Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, Santex S.p.A. (non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sulla definizione del requisito concernente il fatturato pregresso dell&#8217;operatore e il relativo avvalimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Appalti &#8211; Disciplinare &#8211; Requisiti di partecipazione &#8211; Fatturato specifico &#8211; Finalità  &#8211; Avvalimento cd. Operativo. </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La definizione della natura del fatturato specifico maturato dall&#8217;operatore economico come espressione di capacità  tecnica va effettuata in stretta aderenza alle prescrizioni della disciplina di gara. In siffatte evenienze, quindi, l&#8217;avvalimento ha natura di avvalimento c.d. tecnico-operativooccorrendo, dunque, che vi sia stata effettivamente una concreta messa a disposizione di risorse ed evitare, così¬, che l&#8217;avvalimento si trasformi in una sorta di &#8220;scatola vuota&#8221;.</em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div>Pubblicato il 09/03/2020<br />
<strong>N. 01704/2020REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 08435/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 8435 del 2019, proposto dalle società Svas Biosana s.p.a., Farma Logistica srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro – tempore, rappresentate e difese dall’Avv. Luigi Tretola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, presso il suo studio (Lombardo &amp; Associati);<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, al viale delle Milizie 34, presso lo studio legale dell’avv. Donatella Plutino; – <em>appellante incidentale</em>;<br />
Serenity s.p.a., in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Patelli e Ruggero Tumbiolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, piazza della Marina 1, presso l’avv. Lucio Filippo Longo; – <em>appellante incidentale</em><br />
<strong><em>nei confronti</em></strong><br />
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, Santex s.p.a., non costituiti in giudizio;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
della sentenza del TAR per la Calabria, Catanzaro, sez. II, n. n. 1635/2019.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla Regione Calabria;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla società Serenity s.p.a.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2020 il Cons. Umberto Maiello e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1 Con il mezzo qui in rilievo l’appellante principale, Svas Biosana s.p.a., chiede la riforma, previa sospensione, della sentenza n. 1635/2019 del 24/9/2019, pubblicata il 27/9/2019, con cui il TAR per la Calabria – Catanzaro, Sez. II, ha respinto il ricorso proposto dal RTI Svas Biosana s.p.a. / Farma Logistica s.r.l. avverso gli atti conclusivi della procedura di gara, con modalità telematica, per la fornitura domiciliare di ausili per incontinenti ad assorbenza a ridotto impatto ambientale, destinata alle aziende sanitarie della Calabria, aggiudicata alla società Serenity s.p.a., qui anche appellante incidentale.<br />
1.1. La procedura selettiva in argomento, incentrata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, riflette un contenuto negoziale articolato siccome distinto in un oggetto principale, riferito alla fornitura di prodotti per incontinenza, ed uno secondario, concernente il servizio di consegna a domicilio di prodotti per incontinenti, con importi pari, rispettivamente, a € 25.175.158,23 euro, per il primo, ed € 3.776.273,73, per il secondo.<br />
1.2. La <em>lex specialis</em>, nella specie il disciplinare di gara, nel definire il ventaglio dei requisiti di ammissione alla gara, dopo aver previsto requisiti di ordine generale, di idoneità professionale(punto 2.3 del disciplinare di gara), di carattere economico finanziario(punto 2.4 del disciplinare di gara), all’articolo 2.5., così rubricato “<em>2.5 Requisiti di carattere tecnico professionale (art. 83, comma 1, lett. c)</em>”, prevedeva, al punto b), che:<br />
“<em>L’operatore economico partecipante dovrà dimostrare riportandolo nel mod. 2 – DGUE- alla parte IV punto C), di possedere i seguenti requisiti:</em><br />
<em>a) aver eseguito a favore di Amministrazioni o Enti pubblici o privati nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando n.1 (uno) un contratto di fornitura di ausili per l’incontinenza ad assorbenza di importo pari o superiore a € 8.000.000,00 (ottomilioni/00) IVA esclusa;</em><br />
<em>b) aver eseguito a favore di Amministrazioni o Enti pubblici o privati nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando n.1 (uno) o in alternativa 2 (due) contratti di servizio di trasporto e/o consegna e/o distribuzione in genere di importo complessivo pari o superiore a € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00) IVA esclusa</em>;”.<br />
1.3. Ai fini qui in rilievo, Serenity s.p.a., aggiudicataria, si è avvalsa, quanto al servizio di trasporto e/o consegna e/o distribuzione dei dispositivi per incontinenti, della società consortile a responsabilità limitata Logi Center producendo a corredo dell’offerta il relativo contratto di avvalimento. Analogamente, la seconda classificata, Santex s.p.a., si è avvalsa dell’ausilio, sempre limitatamente al suddetto servizio, dell’operatore economico Sergio Leone.<br />
1.4. All’esito della procedura selettiva, alla quale venivano ammesse, giusta decreto n. 4428 del 2.05.2017, il costituendo R.T.I. con mandataria Svas Biosana s.p.a., Serenity s.p.a., Santex s.p.a., mentre restava escluso l’operatore Fater s.p.a., la gara veniva aggiudicata, con determina n. 4649 dell’11.4.2019, alla società Serenity s.p.a., graduata al primo posto con una valutazione complessiva di 99,4 punti, di cui 59,4 per l’offerta tecnica e 40 per l’offerta economica. Al secondo posto si classificava la Santex s.p.a. con un punteggio di 90,71 punti, di cui 54,4 punti per l’offerta tecnica e 36,31 per l’offerta economica, mentre al terzo posto veniva graduato il costituendo R.T.I. con mandataria Svas Biosana s.p.a. con un punteggio di 71,75, di cui 47,06 per l’offerta tecnica e 24,66 per quella economica.<br />
Il giudice di prime cure, a conclusione del giudizio promosso dal costituendo R.T.I. con mandataria Svas Biosana s.p.a., ha, anzitutto, respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso principale nella parte recante contestazioni sull’ammissione dell’aggiudicataria e della seconda graduata.Tanto in ragione della sopravvenuta conoscenza del contratto di avvalimento solo all’esito dell’accesso all’aggiudicazione ed agli atti del procedimento di evidenza pubblica.<br />
Ha, però, respinto il ricorso principale riqualificando nella sua portata applicativa il requisito suindicato, prescritto al punto 5.2. del disciplinare, ritenendolo circoscritto a comprovare l’esecuzione dei servizi qui in rilievo e non anche funzionale al futuro svolgimento del servizio, considerando, su tale premessa, valido l’avvalimento di cui si erano avvalse le due prime ditte graduate ancorché non recanti il dettaglio delle risorse messe a disposizione. Ha, dunque, dichiarato, in ragione del rigetto del ricorso principale, improcedibile il ricorso incidentale, con cui l’aggiudicataria impugnava l’art. 2.5 del disciplinare di gara ove interpretato quale requisito tecnico- professionale anziché economico finanziario, ritenendolo comunque tempestivo.<br />
2. Avverso tale sentenza, l’appellante principale, Svas Biosana, ha articolato i seguenti motivi di gravame:<br />
a) eccepisce l’erroneità della sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui ricostruisce il dettato dell’art. 2.5 del disciplinare di gara (rubricato requisiti tecnico professionale – art. 83, comma 1 lett.c) ritenendo che sia invero da intendersi come requisito economico finanziario, disattendendo così il dato letterale della <em>lex specialis</em>;<br />
b) deduce l’erroneità della sentenza in epigrafe nella parte in cui non ha rilevato la nullità per indeterminatezza del contratto di avvalimento stipulato da Serenity con Logi Center e la mancanza delle pur prescritte dichiarazioni di impegno da parte della ditta ausiliaria. La mancanza della espressa dichiarazione non potrebbe essere supplita dalle mere enunciazioni rese dall’impresa ausiliaria nel detto contratto di avvalimento, che al più potrebbero riguardare un impegno tra le parti, giammai l’ausiliaria e la SUA;<br />
c) ribadisce che l’esclusione dell’aggiudicataria e della Santex avrebbe dovuto essere disposta anche perché è mancata, da parte delle rispettive ausiliarie, l’espressa dichiarazione di impegno dell’ausiliaria ad eseguire direttamente le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento, in aggiunta alla specifica indicazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione;<br />
d) deduce, infine, che il TAR avrebbe omesso di rilevare anche la necessità che il servizio di consegna venisse eseguito direttamente dall’ausiliaria, unica in grado di garantire la sua corretta esecuzione, atteso che è incontestata la circostanza che le controinteressate non hanno esperienza in merito;<br />
e) la dimostrata nullità e/o inesistenza e/o inefficacia dei contratti di avvalimento di entrambe le ditte controinteressate non sarebbe in alcun modo scalfita dal ricorso operato (da entrambe) ad un eventuale subappalto per la consegna domiciliare, attesa la diversa natura e funzione dei due istituti che rende gli stessi non sovrapponibili;<br />
f) sarebbero erronee le argomentazioni del TAR in virtù delle quali ha respinto la doglianza con cui il ricorrente RTI lamenta la mancata esclusione di Santex, per violazione dell’obbligo dichiarativo in merito a circostanze rilevanti ai fini della valutazione di affidabilità, afferenti, nello specifico, all’omessa indicazione di una risoluzione contrattuale da parte di Soresa spa in altro contratto di pubbliche forniture. Il TAR non ha tenuto conto, non solo dell’obbligo di aggiornamento del DGUE, ma soprattutto della mancata comunicazione a SUA di tale circostanza che ne avrebbe determinato l’esclusione;<br />
g) la sentenza appellata andrebbe, altresì, riformata nella parte in cui ha riconosciuto la tempestività del ricorso incidentale proposto da Serenity, nonostante la precedente pronuncia cautelare che ne aveva, invece, rilevato la tardività; il tutto, senza, tra l’altro, chiarirne puntualmente le ragioni. Andrebbe, invece, confermata la tardività del ricorso incidentale, attesa la natura immediatamente lesiva dell’art. 2.5 del disciplinare (trattandosi di requisito di partecipazione).<br />
2.1. L’appellante principale ha, poi, richiamato mediante rinvio <em>per relationem</em> le proprie memorie difensive ed eccezioni sollevate in primo grado.<br />
3. Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, che ha proposto appello incidentale, chiedendo la riforma della medesima sentenza nella parte in cui ha respinto l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso limitatamente ai motivi con i quali è stata contestata l’ammissione alle fasi successive degli operatori controinteressati.<br />
4. Resiste in giudizio anche l’aggiudicataria, Serenity s.p.a., che ha spiegato appello incidentale, deducendo:<br />
a) l’irricevibilità, <em>in parte qua</em> (limitatamente cioè alle contestazioni sull’ammissione alla gara delle ditte controinteressate in quanto proposte in violazione del disposto di cui all’articolo 120 comma 2 bis c.p.a.), del ricorso principale di primo grado;<br />
b) la inammissibilità del ricorso principale quanto alla tardiva introduzione (solo con memoria) della censura sulla mancanza della dichiarazione dell’ausiliaria circa il possesso dei requisiti;<br />
c) l’illegittimità della disciplina di gara nella parte in cui qualifica il fatturato specifico come requisito tecnico professionale ex art. 83, comma 4 e 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’allegato XVII al suddetto d.lgs., dovendo invero intendersi come requisito afferente alla capacità economico finanziaria.<br />
4.1. All’udienza del 27.2.2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
5. In via preliminare va affrontata la questione pregiudiziale sulla ricevibilità del ricorso principale di primo grado, qui riproposta con gli appelli incidentali spiegati dall’Amministrazione resistente e dalla aggiudicataria.<br />
5.1. Sul punto va, anzitutto, detto che, pur essendo stato l&#8217;art. 120, comma 2 bis, Cod. proc. amm. abrogato dall&#8217;art. 1, comma 22, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, la norma previgente è tuttavia applicabile dato che, ai sensi del detto art. 1, comma 23, le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (18 giugno 2019).<br />
5.2. Com’è noto, la disposizione in commento prevede che &#8220;<em>Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all&#8217;esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell&#8217;articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L&#8217;omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l&#8217;illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E&#8217; altresì inammissibile l&#8217;impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività.</em>&#8220;.<br />
Da parte sua la versione <em>ratione temporis </em>qui applicabile dell&#8217;art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016, quella cioè precedente l&#8217;entrata in vigore delle modifiche introdotte dal decreto c.d. correttivo n. 56 del 2017 (operanti dal 20 maggio 2017), essendo stato il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 28 dicembre 2016 e sulla Gazzetta Ufficiale il 1° gennaio 2017, prevede la pubblicazione degli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori &#8220;…<em>omissis…sul profilo del committente, nella sezione &#8220;Amministrazione trasparente</em>&#8220;, <em>con l&#8217;applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33</em>. <em>Al fine di consentire l&#8217;eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell&#8217;art. 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all&#8217;esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali.</em> [&#8230;]&#8221;.<br />
5.3. Questo essendo il quadro normativo di riferimento, ad una prima lettura dovrebbe concludersi nel senso che il termine di trenta giorni per impugnare il provvedimento che determina le ammissioni alla procedura di affidamento all&#8217;esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali decorre dalla data della pubblicazione del provvedimento stesso nell&#8217;apposita sezione &#8220;Amministrazione trasparente&#8221; del profilo internet del committente.<br />
5.4. Vale, infatti, soggiungere che soltanto dopo l&#8217;entrata in vigore delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 56 del 2017 si è imposto all&#8217;amministrazione aggiudicatrice di osservare le ulteriori condizioni dettate dal rinnovato art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, al fine di consentire la decorrenza del termine per impugnare ex art. 120, comma 2 bis, Cod. proc. amm., in particolare quanto all&#8217;onere di rendere &#8220;in concreto disponibili, corredati di motivazione&#8221; gli atti di cui al secondo periodo (cfr. Cons. Stato, V, 27 dicembre 2018, n. 7256).<br />
5.5. Ciò nondimeno, il contenuto regolatorio della disposizione in argomento va precisato in aderenza al diritto eurounitario per come declinato, quanto ai profili qui di più diretto rilievo, dalla Corte giustizia UE con sentenza della sez. IV, del 14/02/2019, n.54.<br />
6. Occorre , dunque, muovere dal suddetto arresto decisorio, dal quale è possibile mutuare, in via di sintesi, il seguente principio informatore: l’onere di immediata impugnazione del provvedimento recante le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti non lede il diritto di difesa dell’operatore economico, ma questi deve essere messo in grado di conoscere agevolmente tutti gli elementi necessari per verificare la correttezza dell’operato della stazione appaltante.<br />
Ed a tale principio si è coerentemente ispirato il giudice di prime cure.<br />
6.1. Osserva, invero, il Collegio che dal provvedimento di ammissione l’odierna appellante non avrebbe giammai potuto comprendere, nemmeno in via embrionale, l&#8217;illegittimità della ammissione alla gara delle ditte concorrenti poiché le specifiche valutazioni sottese all&#8217;ammissione non sono ricavabili dalle generiche e stereotipate formule contenute nell’atto. Ove diversamente interpretato il combinato disposto dell’articolo 120 comma 2 bis del c.p.a. e dell&#8217;articolo 29, comma 1, del codice dei contratti, nella versione antecedente alle specificazioni apportate con il D.Lgs. n. 56 del 2017, non sarebbe conforme agli obiettivi della direttiva 89/665 che sono quelli di favorire la presentazione di un ricorso efficace e quanto più rapido possibile e di garantire la certezza del diritto.<br />
6.2. Né d’altro canto è possibile riversare sulla stessa ditta che ha partecipato alla gara le divisate lacune informative ponendo a suo carico l’onere di formalizzare un’istanza di accesso ai documenti presentati dalle controinteressate, dal momento che i suddetti oneri informativi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 29 del d. lgs 50/2016 e 120, comma 2 bis, e per come integrati dalla pronuncia del giudice comunitario, gravano in via esclusiva sulla stazione appaltante.<br />
6.3. Questa stessa Sezione(cfr. CdS, Sez. III n. 546 del 22.1.2020), in una vicenda analoga a quella qui in rilievo, ha già di recente evidenziato che è proprio la compressione dei tempi per l’esercizio del diritto di difesa, prevista dal particolare rito, a giustificare in questo caso uno spostamento in capo alla stazione appaltante dell’onere di rendere conoscibili non solo gli effetti dispositivi degli atti di gara, ma anche gli elementi fattuali e giuridici presupposti (necessari per valutare consapevolmente l’esistenza di eventuali profili di illegittimità, ed articolare efficacemente le relative censure).<br />
Il punto di equilibrio fra esigenze di celerità e tutela comunque del diritto di difesa è stato infatti individuato dalla Corte di Giustizia nella necessità che l’effettività di tale diritto venga garantita almeno da una adeguata e tempestiva conoscenza di tali elementi: di talché la dequotazione dell’accesso non è irragionevole, ma funzionale a garantire il complesso assetto su cui si fonda la compatibilità del rito con le garanzie rimediali imposte dal diritto dell’U.E.<br />
Nel caso in esame l’applicazione al caso di specie di tali princìpi conduce, come detto, alla conferma della censurata statuizione della sentenza di primo grado.<br />
6.4. In ragione di ciò va, dunque, confermato il capo della decisione appellata nella parte in cui ha statuito che potevano trovare ingresso le censure articolate in primo grado dall’odierna appellante circa la pretesa mancanza dei requisiti di capacità tecnica in capo alle prime due ditte graduate, atteso che le prospettate lacune dei contratti di avvalimento sono state conosciute dalla ricorrente principale solo a seguito dell’accesso eseguito il 7.05.2019.<br />
6.5. Del pari corretta si rivela l’ulteriore statuizione, sempre in rito, del giudice di prime cure che ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla società Serenity, e qui riproposta con appello incidentale dalla detta controinteressata, ed afferente alla censura con cui la ricorrente, Svas Biosana s.p.a., lamentava l’assenza della dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti generali e tecnici e l’impegno a non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata. Tale censura, a dire dell’appellante incidentale, sarebbe stata introdotta nella memoria difensiva del 7.06.2019 anziché per mezzo di motivi aggiunti.<br />
La piana lettura del ricorso di primo grado consente di riscontrare l’assunto del TAR secondo cui la doglianza in argomento era già contenuta nelle pagg. 14-15 del ricorso introduttivo e quindi non costituisce una nuova censura.<br />
7. Quanto al merito, giova qui rammentare che l’appellante muove dall’erroneità del <em>decisum</em> di prime cure nella parte in cui ha ricostruito il contenuto precettivo dell’art. 2.5 del disciplinare di gara in distonia con il dato letterale della <em>lex specialis</em>, che assegnava al requisito ivi previsto la natura di requisito di capacità tecnico – professionale, non avvedendosi, a cagione di ciò, della nullità dei contratti di avvalimento prodotti dalle prime due ditte graduate.<br />
7.1. Il disciplinare di gara, al punto b) dell’art. 2.5 richiedeva la dimostrazione in capo al partecipante di avere eseguito, nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando ed in favore di soggetti pubblici o privati, <em>“… n. 1 (uno) o in alternativa 2 (due) contratti di servizio di trasporto e/o consegna e/o distribuzione in genere di importo complessivo pari o superiore a € 1.200.000,00 … IVA esclusa</em>”. L’art. 5.1 del medesimo disciplinare stabiliva, poi, che il requisito in esame dovesse evincersi “<em>…, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, inseriti nel sistema AVC pass dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all’avvenuta esecuzione, indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto</em>”.<br />
7.2. Giusta quanto già anticipato in premessa il giudice di prime cure, prescindendo dalla classificazione assegnata dalla legge di gara al requisito in argomento, ne ha dequotato l’attitudine conformativa sul versante esperenziale assegnandogli una valenza solo retrospettiva con effetti, dunque, circoscritti al vissuto professionale dell’ausliaria, sostanzialmente equiparando, quanto al risultato, il requisito in argomento a quelli di natura economico – finanziaria rispetto ai quali è diffusamente ritenuto ammissibile l’avvalimento cd. di garanzia.<br />
7.3 Com’è noto, sono state prospettate in dottrina e giurisprudenza tesi contrapposte in ordine al corretto inquadramento dei requisiti di partecipazione concernenti il fatturato pregresso dell’operatore economico, proprio con riguardo ai suoi possibili riflessi sulla disciplina dell’avvalimento.<br />
Da un lato, si è sostenuto che il fatturato serve a dimostrare essenzialmente l’adeguata dimensione economica dell’impresa esecutrice: pertanto, in caso di avvalimento, sarebbe sufficiente dimostrare che l’ausiliaria si sia impegnata a mettere a disposizione dell’appaltatore la propria acquisita capacità finanziaria, in particolare nei casi in cui occorra garantire la stazione appaltante dei possibili rischi collegati ai profili economici dell’appalto. Secondo questo punto di vista, l’ausiliaria non si obbliga a fornire mezzi materiali all’esecutore, ma solo a mettere a disposizione la propria affidabilità economica: il contratto di avvalimento ha per oggetto questo elemento, puntualmente determinato.<br />
Dal lato opposto, si è evidenziato che il fatturato non ha solo una valenza economica, ma delinea la dimensione tecnica dell’impresa e la sua reale presenza sul mercato. In tale ottica, in caso di avvalimento, l’ausiliaria deve obbligarsi a conferire all’appaltatore adeguate risorse del proprio apparato produttivo, precisamente indicate nel contratto di avvalimento.<br />
La giurisprudenza di settore ricostruisce su basi differenti il regime dell’uno e dell’altro contratto: nel caso di avvalimento c.d. “tecnico od operativo”, prevale l’esigenza di definire in modo concreto le risorse ed i mezzi messi a disposizioni dall’ausiliaria; viceversa, nel caso dell&#8217;avvalimento c.d. “di garanzia”, l’impresa ausiliaria si limita a mettere a disposizione il suo valore aggiunto in termini di solidità economico &#8211; finanziaria, di talchè non è necessario, in linea di massima, che la dichiarazione negoziale costitutiva dell&#8217;impegno contrattuale rechi l’indicazione specifica di indici materiali atti a esprimere una certa e determinata consistenza patrimoniale, essendo sufficiente inferire dalla ridetta dichiarazione l&#8217;impegno contrattuale a mettere a disposizione dell’ausiliata la propria complessiva solidità finanziaria così garantendo una determinata affidabilità e un concreto supplemento di responsabilità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2019, n. 5257; V, 14 giugno 2019, n. 4024; V, 5 aprile 2019, n. 2243; V, 20 novembre 2018, n. 6551; V, 30 ottobre 2017, n. 4973; III, 11 luglio 2017, n. 3422; V, 15 marzo 2016, n. 1032, V, 22 dicembre 2016, n. 5423).<br />
Si è poi fatto strada un ulteriore orientamento che ritiene dirimente l’esame degli atti di gara per stabilire le finalità assegnate dalla stazione appaltante al suo possesso: segnatamente, occorrerebbe stabilire se il fatturato specifico sia in funzione di una certa solidità economico – finanziaria dell’operatore economico – per aver, dai pregressi servizi, ottenuto ricavi da porre a garanzia delle obbligazioni da assumere con il contratto d’appalto &#8211; ovvero della capacità tecnica, per aver già utilmente impiegato, nelle pregresse esperienze lavorative, la propria organizzazione aziendale e le competenze tecniche a disposizione (cfr. così, Cons. Stato, sez. V, n. 6066 del 2.9.2019; sez. III, 10 luglio 2019, n. 4866; nonché, ampiamente, V, 19 luglio 2018, n. 4396).<br />
7.4. Avuto riguardo al caso di specie, non vi è dubbio che la <em>lex specialis</em> di gara – cui va assegnato rilievo dirimente (cfr. CdS, Sez. III n. 546 del 22.1.2020; CdS, Sez. V n. 4396 del 19.7.2018; CdS, Sez. V, 2settembre2019, n.6066; ) &#8211; abbia inteso optare per questa seconda linea ermeneutica, definendo <em>expressis verbis</em> l’inquadramento del requisito del fatturato specifico pregresso quale requisito di capacità tecnica.<br />
Tanto si evince chiaramente, ed in apice, dalla stessa qualificazione assegnata dalla disciplina di gara.<br />
In tal senso, depone già il bando di gara che ascrive il requisito in argomento al paragrafo dedicato in via esclusiva alla capacità tecnica (punto III. 2.3.) e nei medesimi termini si pone il disciplinare che espressamente qualifica il suddetto requisito come requisito <em>di carattere tecnico professionale (art. 83, comma 1, lett. c).</em><br />
In siffatte evenienze, ha evidenziato questa Sezione (cfr. CdS, Sez. III n. 546 del 22.1.2020) che l’interpretazione è infatti diretta conseguenza della qualificazione, non riducibile a mera espressione formale, priva di significato precettivo.<br />
Sulla base della qualificazione ritenuta nel disciplinare non poteva darsi una diversa interpretazione dal momento che in presenza di una qualificazione espressa la relativa clausola “..qualificandolo come requisito di capacità tecnica e professionale, suppone la necessaria indicazione delle modalità di prestito dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall’avvalente” (cfr. CdS, Sez. III n. 546 del 22.1.2020; CdS, Sez. V n. 4396 del 19.7.2018).<br />
7.5. D’altro canto, in tal senso depongono chiaramente, ed in aggiunta al dato letterale, anche le seguenti univoche circostanze:<br />
&#8211; il disciplinare è articolato in paragrafi distinti, ciascuno dei quali è specificamente riferito ad una tipologia determinata di requisiti con esplicito richiamo alla corrispondente previsione normativa, con la conseguenza che va esclusa, in radice, qualsiasi forma di impropria sovrapposizione: ed, invero, al paragrafo 2.2. vengono descritti i “<em>Requisiti di carattere generale (art. 80)</em>”, al paragrafo 2.3 i <em>Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a)</em>, al paragrafo <em>2.4 i Requisiti di carattere economico finanziario (art. 83, comma 1, lett. b)</em>, ed, infine, al paragrafo 2.5. i <em>Requisiti di carattere tecnico professionale (art. 83, comma 1, lett. c), </em>tra qui, per quanto qui di più diretto interesse, alla lettera b), <em>aver eseguito a favore di Amministrazioni o Enti pubblici nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando n.1 (uno) un contratto di servizio di consegna a domicilio di prodotti per incontinenti di importo pari o superiore a € 1.200.000,00 (eurounmilioneduecentomila/00) IVA esclusa</em>;<br />
&#8211; non viene qui in rilievo la risultante meramente economica del servizio svolto ma il servizio in sé, di cui, come precisato al punto 5.1. del disciplinare occorre fornire una descrizione e comprovarne anche la corretta esecuzione “<em>quanto al requisito di carattere tecnico-professionale (art. 83 comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 di cui al precedente paragrafo 2.5, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all’avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso</em>”. Ne discende che le soglie economiche cui fa riferimento la disciplina di gara afferiscono alla prova di un’idonea dimensione quantitativa dell’esperienza professionale richiesta e non costituiscono un mero indicatore della capacità economico – finanziaria;<br />
&#8211; d’altro canto, anche sotto il profilo teleologico, sul quale indugia il giudice di primo grado, sarebbe irragionevole ipotizzare che la stazione appaltante abbia inteso (a dispetto delle proposizioni letterali utilizzate e della loro collocazione sistematica) esclusivamente cautelarsi sotto il profilo economico – finanziario, senza nulla richiedere, quanto ai profili di capacità tecnico professionale, in relazione ad uno degli oggetti dello stipulando contratto.<br />
7.6. Tanto premesso, è di tutta evidenza che, lo scopo dell’avvalimento, ai fini qui in rilievo, avrebbe dovuto essere – non già quello meramente retrospettivo di avvenuta esecuzione di analoghi contratti di un certo importo – bensì quello di consentire all’amministrazione di fare affidamento, non solo sulle risorse umane e tecniche proprie che la concorrente avrebbe destinato all’esecuzione delle prestazioni richieste, ma anche sulle competenze tecniche acquisite dall’impresa ausiliaria grazie alle precedenti esperienze lavorative, cui è riferito il fatturato specifico dato “in prestito” all’impresa concorrente nello specifico settore della consegna e/o della distribuzione domiciliare.<br />
L’avvalimento in questione ha, dunque, natura di avvalimento c.d. tecnico – operativo. Occorre, allora, accertare se, nel caso qui in rilievo, vi sia stata effettivamente una concreta ed adeguata messa a disposizione di risorse determinate, attraverso l’indicazione con precisione dei mezzi aziendali che l’ausiliaria offriva per l’esecuzione dell’appalto, affinché l’impegno dell’ausiliario possa dirsi effettivo ed evitare, così, che l’avvalimento si trasformi in una sorta di “scatola vuota”; ciò che si verifica in ogni caso in cui nel contratto di avvalimento si sia fatto ricorso a formule contrattuali del tutto generiche, ovvero meramente riproduttive del dato normativo o contenenti parafrasi della clausola della <em>lex specialis</em> descrittiva del requisito oggetto dell’avvalimento stesso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2019, n. 2243; V, 30 gennaio 2019, n. 775, V, 20 novembre 2018, n. 6551; V, 19 luglio 2018, n. 4396). In principalità, va ribadito l’orientamento giurisprudenziale per il quale, proprio in riferimento al requisito del fatturato specifico pregresso per rapporti analoghi, inteso come requisito di capacità tecnica, si è affermato che &lt;&gt; (così testualmente Cons. Stato, V, 23 febbraio 2015, n. 864; cfr. anche Cons. Stato, III, 5 luglio 2017, n. 3328).<br />
In altri termini, <a>discendeva direttamente dalla natura operativa dell’avvalimento circostanziare, sul piano tecnico, il <em>quid pluris</em> (in termini ad esempio di know how, di supervisione tecnica, di formazione specifica delle maestranze, di specifici mezzi aziendali, di personale etc..) oggetto della prestazione dell’ausiliaria, non occorrendo che tali profili fossero, in modo rigido, previsti nella legge di gara</a>.<br />
7.7. L’indicazione contrattuale degli elementi in questione è, infatti, necessaria per definire l’oggetto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 1346 cod. civ., donde la nullità (strutturale) del contratto medesimo in base alla comminatoria dell’art. 1418, comma 2, cod. civ., laddove risulti impossibile individuare un’obbligazione assunta dall’ausiliario su un oggetto puntuale e che sia coercibile per l’aggiudicatario, oltre che per la stazione appaltante.<br />
7.8. Sotto tale distinto profilo, l’indagine rimessa al giudice si risolve nell’interpretazione delle clausole contrattuali da compiere in base alle regole sull’ermeneutica contrattuale e, segnatamente, secondo i canoni enunciati dal codice civile di interpretazione complessiva e buona fede delle clausole contrattuali (così Adunanza plenaria 4 novembre 2016 n. 23), poiché il risultato ultimo dell’indagine è verificare se la specificazione delle risorse prestate in contratto soddisfi l’obbligo imposto dal codice dei contratti pubblici di porre la stazione appaltante in condizione di comprendere quali siano gli impegni concretamente assunti dall’ausiliaria nei confronti della concorrente e di verificare che la messa a disposizione in sede di gara non sia meramente cartolare corrispondendo, invece, ad una prestazione effettiva di attività e di mezzi da una impresa all’altra.<br />
8. Orbene, la piana lettura del contratto di avvalimento prodotto da Serenity conferma, anzitutto, la chiara percezione dell’afferenza del requisito in argomento al capo della capacità tecnico professionale, essendo stato tale profilo finanche ripetuto all’interno della detta pattuizione.<br />
Di poi, avuto riguardo al contenuto negoziale, l’articolo 1 si limita a prevedere, con formule evidentemente streotipate, che l’impresa ausiliaria “ <em>concede al Concorrente, che accetta, l&#8217;avvalimento dei seguenti requisiti di carattere tecnico professionale….</em> <em>aver eseguito a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici o privati nell&#8217;ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando n.1 (uno) o in alternativa 2 (due) contratti di servizio di trasporto e/o consegna” </em>soggiungendo, altresì, che “<em>L&#8217;Impresa Ausiliaria mette, altresì, a disposizione del Concorrente, che accetta, tutte le risorse necessarie per l&#8217;esecuzione della fornitura</em>”, senza però individuarle.<br />
Né è possibile trarre dai successivi articoli ulteriori utili indicazioni quanto al contenuto effettivo della prestazione dell’ausiliaria. Ed, invero, nell’articolo 2 si afferma che “<em>Il Concorrente …..si avvarrà, in via non esclusiva, ad ogni effetto di legge, dell&#8217;Impresa Ausiliaria e dei requisiti da quest&#8217;ultima concessile in avvalimento per il soddisfacimento dei requisiti tecnico-professionali richiesti”. Il Concorrente utilizzerà, inoltre, in caso dovesse conseguire l&#8217;aggiudicazione della gara, le risorse necessarie che le sono state messe a disposizione dall&#8217;Impresa Ausiliaria”</em>.<br />
Anche l’articolo 3 non fornisce alcun ausilio ribadendo, nella formula di impegno contenuta al primo capoverso, che “<em>L&#8217;Impresa Ausiliaria, si obbliga, inoltre, così nei confronti del Concorrente così come nei confronti della Stazione Appaltante, a tenere a disposizione del Concorrente, in caso di aggiudicazione, le risorse necessarie all&#8217;esecuzione dalla fornitura per tutta la durata dell&#8217;appalto</em>”.<br />
Resta, in definitiva, del tutto oscuro il ventaglio delle risorse messe a disposizione con conseguente indeterminatezza del relativo oggetto.<br />
Vale al riguardo rammentare che la controinteressata Serenity s.p.a, con appello incidentale, ha eccepito l’illegittimità della disciplina di gara nella parte in cui qualifica il fatturato specifico come requisito tecnico professionale ex art. 83, comma 4 e 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’allegato XVII al suddetto d.lgs., dovendo, a suo dire, intendersi come requisito afferente alla capacità economico finanziaria.<br />
Ciò nondimeno, lo scrutinio di tale questione assume rilievo nella sola ipotesi in cui le doglianze dell’appellante principale riescano a superare la prova di resistenza di talchè è opportuno passare in rassegna i residui motivi del gravame principale riferiti alla seconda graduata, differendo in prosieguo l’eventuale esame dell’appello incidentale.<br />
8.1. Orbene, ritiene il Collegio che le medesime conclusioni suesposte non possano essere riproposte per il contratto di avvalimento prodotto dalla Santex in cui, dopo una prima generica enunciazione all’articolo 1 punto 1.3. in cui si prevede l’obbligo della ditta ausiliaria di “…<em>mettere a disposizione dell&#8217;impresa ausiliata, ai fini della partecipazione alla gara, i mezzi e le risorse necessarie a garantire alla medesima di soddisfare il requisito tecnico di cui in premessa e cioè l&#8217;esperienza e la capacità tecnica derivante dall&#8217;aver eseguito, a favore di Amministrazioni, Enti pubblici o Privati, nell&#8217;ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di n. 1 (uno) o in alternativa 2 (due) contratti di servizio di trasporto e/o consegna e/o distribuzione in genere di importo complessivo pari o superiori a € 1.200.00,00 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, con le caratteristiche descritte in premessa</em>”, è inserita un’apposita clausola, l’articolo 3, rubricato mezzi e risorse.<br />
In tale disposizione “<em>L&#8217;impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione dell&#8217;impresa ausiliata:</em><br />
<em>a) quanto indicato nell&#8217;allegato &#8220;Elenco attrezzature&#8221; che è parte integrante del presente contratto;</em><br />
<em>b) quanto indicato nell&#8217;allegato &#8220;Elenco risorse umane&#8221;, che è parte integrante del presente contratto;</em><br />
<em>c) le proprie conoscenze e le abilità operative (Know-how) necessarie per svolgere le prestazioni oggetto di avvalimento</em>.<br />
Il contratto risulta corredato dai relativi allegati che valgono, dunque, a definire in modo sufficientemente dettagliato il contenuto della prestazione, sì da assicurare al contratto in argomento il requisito della determinatezza.<br />
D’altro canto, sul punto i rilievi censorei sono assolutamente generici in quanto si limitano ad asserire la replicabilità delle deficienze contenutistiche individuate rispetto al contratto di avvalimento prodotto da Serenity, ma, come si è visto, le due posizioni non sono affatto replicabili.<br />
9. Resta, dunque, dirimente verificare se, alla stregua delle originarie censure espulsive articolate avverso Santex, le statuizioni compendiate nella decisione appellata riflettano una adeguata capacità di resistenza a fronte delle critiche mosse con il mezzo qui in rilievo.<br />
9.1. Non coglie, anzitutto, nel segno il costrutto giuridico dell’appellante nella parte in cui lamenta che l’assetto organizzativo delle controinteressate avrebbe dovuto prevedere l’impegno dell’ausiliaria di eseguire direttamente, in proprio, il servizio oggetto dell’avvalimento. Tale pretesa si fonda su un’esegesi della disciplina di settore non condivisa dal Collegio.<br />
Ed, invero, l’art.89, comma 1 del Codice dei contratti, per quanto qui di più diretto interesse, prevede che “<em>Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste</em>”.<br />
Ad una piana lettura del divisato dato normativo è di tutta evidenza come il meccanismo sostitutivo rivendicato dall’appellante abbia una portata circoscritta a determinati e ben individuati requisiti (“…si avvalga di altri soggetti per sopperire alla mancanza di titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f) o di esperienze professionali pertinenti”) e la valenza eccezionale della disposizione suindicata preclude l’estensione del suo ambito operativo a fattispecie diverse da quelle ivi espressamente contemplate. Ed, invero, le prestazioni relative all’appalto qui in rilievo non rivelano caratteri infungibili e, dunque, non richiedono la spendita di alcun “titolo di studio” e/o di alcuna “esperienza professionale pertinente”, ovvero di capacità non agevolmente trasferibili con la messa a disposizione che discende dall’avvalimento qui in rilievo.<br />
9.2. Priva di pregio, poi, si rivela la qui ribadita doglianza circa la dedotta violazione dell’articolo 80 comma 5 lettera f bis ed incentrata sulla mancata esclusione di Santex, per violazione dell’obbligo dichiarativo in merito a circostanze rilevanti ai fini della valutazione di affidabilità, afferenti, nello specifico, all’omessa indicazione di una risoluzione contrattuale da parte di Soresa spa in altro contratto di pubbliche forniture.<br />
Sul punto, e come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, si rivela dirimente la circostanza che la comunicazione di avvio finalizzata all’ablazione del rapporto contrattuale sia stata inoltrata da Soresa spa a Santex il 26/11/2018. La risoluzione parziale della convenzione è, poi, intervenuta il 4/2/19, in un torno di tempo ampiamente successivo alla scadenza del termine, fissata al 9/3/17, per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara in esame indetta dalla Regione Calabria.<br />
Tanto esclude, in radice, la prospettata fattispecie di dichiarazioni non veritiere su cui risulta costruita la censura in argomento non essendo, peraltro, nemmeno evincibile dalla disciplina di gara un obbligo chiaro e cogente di aggiornamento nel prosieguo della procedura delle dichiarazioni rese.<br />
Né, peraltro, è, comunque, comprovata l’acquisita conoscenza della detta risoluzione, da parte della stazione appaltante, non essendo stata dimostrata l’annotazione del relativo evento nei casellari ANAC di talchè le determinazioni conclusive assunte dalla stazione appaltante non potevano ritenersi illegittime.<br />
Vale, peraltro, soggiungersi, sotto diverso profilo, che tale sopravvenuta conoscenza, anche ove fosse pervenuta in tempo utile, giammai avrebbe portato, con la pretesa automaticità, all’esclusione del detto operatore, dando luogo (non essendo stata dimostrata la definitività della detta risoluzione) solo alla procedura di verifica circa la sussistenza di un grave illecito professionale.<br />
9.3. In conclusione, la pretesa azionata in giudizio dall’appellante non vale a superare la prova cd. di resistenza in quanto di per sé non idonea a giustificare l’espulsione dalla procedura selettiva della seconda graduata.<br />
E’, invero, <em>ius receptum</em> in giurisprudenza il principio secondo cui è necessario dare adeguata dimostrazione della cd. prova di resistenza per comprovare la sussistenza dell’interesse al ricorso che, come è noto, costituisce condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c.<br />
In linea generale, la verifica della sussistenza dell&#8217;interesse all&#8217;impugnativa deve manifestare la sua concretezza, nel senso che l&#8217;annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un&#8217;effettiva utilità.<br />
Invero, nel processo amministrativo la sussistenza dell&#8217;interesse implica la necessità che lo stesso sia valutato in concreto, al fine di accertare l&#8217;effettiva utilità che può derivare al ricorrente dall&#8217;annullamento degli atti impugnati, così che deve essere dichiarata inammissibile (art. 35, comma 1, lett. b), Cod. proc. amm.) per carenza di interesse l&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione di una gara pubblica, non afferente ad aspetti sostanziali o formali mirati alla rinnovazione della gara stessa, se da una verifica a priori (c.d. prova di resistenza) non risulti con sufficiente sicurezza che l&#8217;impresa ricorrente possa risultare aggiudicataria in caso di accoglimento del ricorso (cfr., Consiglio di Stato sez. V, 14/04/2016, n.1495; Cons. Stato, III, 17 dicembre 2015, n. 5696; 8 settembre 2015, n. 4209; 5 febbraio 2014, n. 571).<br />
In definitiva, in riforma della sentenza impugnata, il gravame di primo grado deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendo rimasto del tutto indimostrato che dal suo eventuale accoglimento la ricorrente ritrarrebbe il vantaggio concreto dell&#8217;aggiudicazione in suo favore.<br />
9.4. Ne discende l’improcedibilità del capo dell’appello incidentale con cui la controinteressata Serenity s.p.a ha eccepito l’illegittimità della disciplina di gara nella parte in cui qualifica il fatturato specifico come requisito tecnico professionale ex art. 83, comma 4 e 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’allegato XVII al suddetto d.lgs., dovendo, a suo dire, intendersi come requisito afferente alla capacità economico finanziaria<br />
Le spese di giudizio, in ragione della complessità e della novità delle questioni scrutinate, possono essere compensate.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, così provvede:<br />
a) in riforma della sentenza impugnata, dichiara il ricorso di primo grado inammissibile;<br />
b) respinge l’appello incidentale della Regione Calabria.<br />
c) dichiara in parte infondato ed in parte improcedibile l’appello incidentale della società Serenity s.p.a.<br />
d) spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Franco Frattini, Presidente<br />
Massimiliano Noccelli, Consigliere<br />
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br />
Raffaello Sestini, Consigliere<br />
Umberto Maiello, Consigliere, Estensore</div>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-3-2020-n-1704/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.1704</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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