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	<title>17/3/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>17/3/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.103</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-3-2006-n-103/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-3-2006-n-103/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.103</a></p>
<p>Presidente Annibale MARINI Redattore Alfonso QUARANTA tutela della salute e dell&#8217;ambiente dall&#8217;inquinamento elettromagnetico 1. Ambiente e territorio &#61485; Inquinamento elettromagnetico &#61485; Artt. 7, co. 3, 9, 11, 12, 15, co. 3, 16, co. 5, 17, co. 7, della L. della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45 &#61485; Artt. 2,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-3-2006-n-103/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-3-2006-n-103/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.103</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Annibale MARINI<br /> Redattore Alfonso QUARANTA</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">tutela della salute e dell&#8217;ambiente dall&#8217;inquinamento elettromagnetico</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Ambiente e territorio &#61485; Inquinamento elettromagnetico &#61485; Artt. 7, co. 3, 9, 11, 12, 15, co. 3, 16, co. 5, 17, co. 7, della L. della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45 &#61485; Artt. 2, co. 5, 4 e 5, co. 3, della L. della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11, modificativi L. della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45 &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Asserita violazione dell’ art. 117 Cost. &#61485; Interventi della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a e Rai Way S.p.a., da Telecom Italia Mobile S.p.a. e da Vodafone Omnitel N.V. &#61485; Esclusiva legittimazione ad essere parti nei g.l.c. in via principale in capo ai soggetti titolari delle attribuzioni legislative in contestazione &#61485; Inammissibilità degli interventi.																																																																																												</p>
<p>2.	Ambiente e territorio &#61485; Inquinamento elettromagnetico &#61485; Art. 2, co. 5, della L. della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11 &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Asserita violazione dell’ art. 117 Cost. &#61485; Illegittimità costituzionale.<br />
3.	Ambiente e territorio &#61485; Inquinamento elettromagnetico &#61485; Artt. 7, co. 3, 9, 11, 12, 15, co. 3, 17 co. 7, della L. della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45 &#61485; Disposizioni per la tutela della salute e la salvaguardia dell&#8217;ambiente dall&#8217;inquinamento elettromagnetico &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Asserita violazione dell’ art. 117 Cost. &#61485; Art. 68 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 &#61485; Abrogazione l&#8217;art. 7, co. 3, della legge regionale n. 45 del 2004 &#61485; Cessazione della materia del contendere.																																																																																												</p>
<p>4.	Ambiente e territorio &#61485; Inquinamento elettromagnetico &#61485; Art. 16, co. 5, della L. della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45 &#61485; Disposizioni per la tutela della salute e la salvaguardia dell&#8217;ambiente dall&#8217;inquinamento elettromagnetico &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Asserita violazione dell’ art. 117 Cost. &#61485; Infondatezza.																																																																																												</p>
<p>5.	Ambiente e territorio &#61485; Inquinamento elettromagnetico &#61485; Artt. 4 e 5, co. 3, della L. della Regione Abruzzo n. 11 del 2005 &#61485; Disposizioni per la tutela della salute e la salvaguardia dell&#8217;ambiente dall&#8217;inquinamento elettromagnetico &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Asserita violazione dell’ art. 117 Cost. &#61485; Infondatezza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Sono inammissibili gli interventi spiegati dalla Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a., dalla Rai Way S.p.a., da Telecom Italia Mobile S.p.a. e da Vodafone Omnitel N.V.																																																																																												</p>
<p>2.	È costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 2, co. 5, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11, nella parte in cui prevede che la Regione possa prescrivere ai gestori l&#8217;utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato anche in relazione alla trasmissione e distribuzione dell&#8217;energia elettrica con tensione non superiore a 150 Kv.																																																																																												</p>
<p>3.	Viene dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, co. 3, 9, 11, 12, 15, co. 3, 17 co. 7, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45.																																																																																												</p>
<p>4.	Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 16, co. 5, della legge della Regione Abruzzo n. 45 del 2004.																																																																																												</p>
<p>5.	Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5, co. 3, della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2005.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:</p>
<p>Presidente: Annibale MARINI;<br />
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo<br />
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,<br />
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,<br />
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;</p>
<p>Chiudi Sessione<br />
ha pronunciato la seguente		      <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 3, 9, 11, 12, 15, comma 3, 16, comma 5, e 17, comma 7, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell&#8217;ambiente dall&#8217;inquinamento elettromagnetico), e degli artt. 2, comma 5, 4 e 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45 recante: Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell&#8217;ambiente dall&#8217;inquinamento elettromagnetico), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 14 febbraio e il 16 maggio 2005, depositati in cancelleria il 17 febbraio e il 24 maggio successivi ed iscritti ai nn. 22 e 61 del registro ricorsi 2005. <br />
<i>    Visti</i> gli atti di costituzione della Regione Abruzzo, nonché gli atti di intervento di Telecom Italia Mobile S.p.a., della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a., della Rai Way S.p.a. e della Vodafone-Omnitel N.V.;<i><br />
    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 7 febbraio 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;<br />
<i>    uditi</i> l&#8217;avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Sandro Pasquali per la Regione Abruzzo. </p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>    1.— Con ricorso (n. 22 del 2005) notificato il 14 febbraio 2005, e depositato il successivo giorno 17, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 7, comma 3, 9, 11, 12, 15, comma 3, 16, comma 5, 17, comma 7, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell&#8217;ambiente dall&#8217;inquinamento elettromagnetico).<br />
    Il ricorrente premette che questa Corte si è già espressa in materia individuando i principi fondamentali, introdotti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ai quali le Regioni si devono attenere nel regolamentare il settore. <br />
    In particolare, secondo la Corte, la suddetta legge ha attribuito «allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità», intesi quest&#8217;ultimi come valori di campo «ai fini della progressiva minimizzazione dell&#8217;esposizione» (<u>sentenza n. 307 del 2003</u>). La Corte, con la stessa sentenza, avrebbe, inoltre, chiarito che la <i>ratio</i> della fissazione dei valori-soglia sarebbe complessa, essendo rappresentata sia dalla esigenza di proteggere la salute della popolazione dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche, sia di consentire, attraverso la fissazione di soglie uniformi sul territorio nazionale, «la realizzazione degli impianti e delle reti rispondenti ad elevati interessi nazionali». <br />
    Svolta questa premessa, il ricorrente prospetta le seguenti argomentazioni a sostegno della illegittimità costituzionale delle singole norme impugnate. <br />
    1.1.— Il censurato art. 7, comma 3, della legge regionale n. 45 del 2004 prevede divieti generalizzati di localizzazione di impianti per l&#8217;emittenza radio e televisiva, a prescindere dal raggiungimento dei valori-soglia di esposizione. La illegittimità di tale norma discenderebbe dal fatto che la Corte, con la citata <u>sentenza n. 307 del 2003</u>, ha affermato che le Regioni possono regolare l&#8217;uso del proprio territorio «purché (…) criteri localizzativi e <i>standard</i> urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l&#8217;insediamento degli stessi». Nel caso di specie, si osserva, la illegittimità sarebbe finanche più accentuata, venendo in rilievo norme che, in via preventiva ed astratta, precludono la localizzazione degli impianti. <br />
    1.2.— Secondo la difesa erariale la assunta illegittimità costituzionale del predetto art. 7, determinerebbe la illegittimità costituzionale «di conseguenza» degli art. 9, 11, 12 e 15, comma 3. <br />
    In particolare:<br />
    dell&#8217;art. 9, in quanto prevede che le autorizzazioni all&#8217;installazione siano rilasciate «in conformità con la pianificazione urbanistica comunale aggiornata» ai sensi della stessa legge regionale n. 45 del 2004, ed in quanto stabilisce che l&#8217;autorizzazione in via transitoria venga rilasciata dal Comune su parere favorevole del Comitato provinciale per l&#8217;emittenza radio e televisiva; <br />
    dell&#8217;art. 11, in quanto disciplina il procedimento di rilascio dell&#8217;autorizzazione tenendo conto dei divieti di cui all&#8217;art. 9; <br />
    dell&#8217;art. 12, in quanto, dopo avere introdotto il divieto di nuovi impianti in certe aree in considerazione della loro destinazione urbanistica, renderebbe applicabili «le condizioni generali previste all&#8217;art. 7» anche agli impianti fissi di telefonia mobile; <br />
    dell&#8217;art. 15, comma 3, in quanto, dopo aver confermato il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale, estende il divieto di cui all&#8217;art. 12 agli impianti mobili di telefonia mobile. <br />
    1.3.— Con il ricorso viene impugnato, altresì, l&#8217;art. 16, comma 5, il quale stabilisce che nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali dagli strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, paesistici ed ambientali, il parere favorevole della Regione è condizionato al fatto che nel territorio vincolato l&#8217;elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali. <br />
    La norma, secondo il ricorrente, sarebbe illegittima per diversi motivi.<br />
    Innanzitutto, si afferma, richiamando quanto sostenuto da questa Corte con le <u>sentenze n. 9 del 2004</u> e <u>n. 94 del 2003</u>, che è tutela «ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali»; è gestione «ogni attività diretta, mediante l&#8217;organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela»; è valorizzazione «ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementare la fruizione».<br />
    Detto ciò, il ricorrente lamenta, da un lato, la genericità ed eterogeneità delle aree alle quali la norma è applicabile, dall&#8217;altro, la mancata identificazione degli interessi da tutelare ovvero dei criteri per la identificazione degli interessi stessi, non essendo specificato se questi ultimi siano soltanto quelli definiti come tali nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o «se siano anche quelli che trovano il loro riconoscimento soltanto negli strumenti urbanistici». Tali circostanze sarebbero tali da potere «pregiudicare l&#8217;interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica», così come affermato dalla Corte con la<u> sentenza n. 307 del 2003</u>. Si sottolinea, inoltre, come le modalità di costruzione, imposte in via generale ed astratta, senza tenere conto delle situazioni specifiche dei luoghi, potrebbero pregiudicare la realizzazione delle reti o, comunque, la loro efficienza. Infine, il ricorrente osserva come, secondo i principi fissati negli artt. 1, comma 1, lettera <i>c</i>), e 5 della legge n. 36 del 2001, sarebbe riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, alla luce di quanto statuito da questa Corte con la <u>sentenza n. 94 del 2003</u>, la «apposizione di vincolo, <i>diretto o indiretto</i>, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati». <br />
    La Regione, pertanto, avrebbe esercitato una competenza legislativa in relazione ad una materia che non rientrerebbe nell&#8217;ambito delle proprie attribuzioni, «finendo con il pregiudicare un interesse, la cui tutela è rimessa allo Stato, e che deve trovare il coordinamento con altri interessi senza che questi ultimi prevalgano».<br />
    1.4.— Il ricorrente, infine, impugna l&#8217;art. 17, comma 7, il quale stabilisce, in tema di risanamento degli impianti, «che in caso di delocalizzazione, l&#8217;autorizzazione per gli impianti è concessa ad almeno 500 mt. dai centri abitati, perimetrali ai sensi del Nuovo Codice della strada, dalle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, dalle aree destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi, turistico-ricettivi, scolastici e sanitari».<br />
    Tale norma sarebbe illegittima, nella prospettazione del ricorrente, per il seguente ordine di motivi. <br />
    L&#8217;art. 9 della legge n. 36 del 2001 fissa i principi fondamentali, vincolanti per le Regioni, sul risanamento degli elettrodotti attraverso il richiamo dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, la cui determinazione è di competenza statale. <br />
    Nel caso di specie, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con tali principi, per la sua natura generica ed indeterminata, riferendosi, da un lato, ai centri abitati e alle aree «soggetti a vincoli imposti da leggi statali e regionali» senza che sia indicata la natura dei vincoli, e, dall&#8217;altro, agli insediamenti produttivi, turistico-ricettivi, scolastici e sanitari, dovunque collocati, anche se al di fuori dei centri abitati. Si rileva nel ricorso, inoltre, come, «stabilendo poi una distanza fissa di 500 metri, qualunque sia la natura e la conformazione dei luoghi, in caso di pluralità di impianti a distanza tra di loro a non più di 1000 metri, la delocalizzazione potrebbe diventare impossibile, costringendo non a delocalizzare gli impianti preesistenti, ma a costruirne di nuovi». <br />
    2.— Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo la quale osserva, innanzitutto, che, avendo l&#8217;art. 68 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria regionale 2005), abrogato l&#8217;art. 7, comma 3, della impugnata legge n. 45 del 2004, dovrebbe, «a prescindere da ogni considerazione in ordine alla legittimità costituzionale della norma medesima», essere dichiarata cessata la materia del contendere. <br />
    2.1.— Secondo la Regione, la suddetta abrogazione avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere anche in relazione alle collegate censure che hanno investito gli artt. 11 e 12. Per quanto attiene all&#8217;art. 9, si assume che sarebbe cessata la materia del contendere, ad eccezione di quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo, il quale prevede che prima dell&#8217;approvazione del piano provinciale di localizzazione dell&#8217;emittenza radio e televisiva il Comune autorizza l&#8217;impianto su parere favorevole del Comitato tecnico provinciale per l&#8217;emittenza televisiva previsto dall&#8217;art. 24 della predetta legge n. 45 del 2004. Secondo la difesa regionale, «dal momento che l&#8217;art. 24 non è stato oggetto di alcun rilievo di costituzionalità non pare che la disposizione impugnata concretizzi fattispecie di incostituzionalità». <br />
    2.2.— Allo stesso modo dovrebbe essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla doglianza che ha investito gli artt. 16, comma 5, e 17, comma 7, per le modifiche alle suddette norme apportate dall&#8217;art. 5, comma 3, «della legge regionale approvata nella seduta del 15 febbraio 2005, verbale n. 173/1, dal Consiglio regionale ed attualmente in fase di promulgazione». <br />
    2.3.— In relazione, invece, all&#8217;art. 15, comma 3, si osserva che lo stesso non avrebbe esorbitato dai confini propri, essendo ben possibile che si operino restrizioni limitate e puntuali alla libertà, altrimenti arbitraria, dei gestori. <br />
    3.— Con successivo ricorso (n. 61 del 2005), notificato alla Regione Abruzzo il 16 maggio 2005 e depositato il successivo giorno 24, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche gli artt. 2, comma 5, 4 e 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45 recante: Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell&#8217;ambiente dall&#8217;inquinamento elettromagnetico). <br />
    3.1.— In particolare, l&#8217;art. 2, comma 5, della legge n. 11 del 2005, che ha introdotto nell&#8217;art. 2 della legge n. 45 del 2004 il comma 1-<i>bis</i>, prevede che «la Regione prescrive ed incentiva i gestori all&#8217;utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato». Secondo il ricorrente, tale norma sarebbe illegittima, in quanto l&#8217;art. 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), assegna alla competenza statale la elaborazione e la definizione degli obiettivi e le linee di politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione. L&#8217;art. 1, comma 7, lettera <i>c</i>), della stessa legge stabilisce, nell&#8217;ambito dei principi ai quali, secondo il ricorrente, dovrebbe attenersi la legislazione regionale, che spettano allo Stato le funzioni relative alla determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell&#8217;energia. Un sistema a rete – aggiunge il ricorrente – deve essere necessariamente unitario, con la conseguenza che le caratteristiche tecnico-costruttive non possono che essere uniformi per fini di funzionalità e sicurezza. <br />
    In difformità da quanto sopra riportato, la norma impugnata stabilisce che i gestori sono tenuti ad adottare le tecnologie «volute dalla Regione», che potrebbe così agire unilateralmente senza alcuna verifica in ordine alla compatibilità con le esigenze unitarie della rete.<br />
    Infine, sottolinea l&#8217;Avvocatura, la normativa statale di cui sopra andrebbe coordinata con quanto statuito dall&#8217;art. 1, comma 1, lettera <i>c</i>), della legge n. 36 del 2001, che prescrive anche l&#8217;applicazione delle migliori tecnologie disponibili a cui le Regioni devono attenersi.<br />
    3.2.— In relazione alla censura che investe l&#8217;art. 4 della legge impugnata, il ricorrente premette che i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica sono disciplinati dall&#8217;art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), che attribuisce la relativa competenza agli enti locali, i quali provvedono dopo che l&#8217;organismo deputato ad effettuare i controlli abbia accertato la compatibilità del progetto con i limiti di esposizioni, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale. Il procedimento, in attuazione di quanto stabilito anche a livello comunitario, deve essere lo stesso su tutto il territorio nazionale per assicurare la uniformità della rete nazionale. La norma impugnata non prevede, di converso, alcuna verifica della compatibilità con le esigenze della rete nazionale. La stessa, infatti, dispone che nel piano regolatore generale o nella variante dello strumento urbanistico sono definiti i siti per la localizzazione o la delocalizzazione secondo criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, la cui definizione è demandata ai Comuni senza alcuna valutazione in ordine alla conformità alle esigenze della rete. I gestori si devono attenere alle norme di regolamento e potranno utilizzare le informazioni contenute negli strumenti di pianificazione, che sarà il Comune stesso a mettere a loro disposizione.<br />
    3.3.— In relazione all&#8217;art. 5, comma 3, si assume che esso apporterebbe mere «modifiche di dettaglio» all&#8217;art. 16 della legge n. 45 del 2004, già oggetto di impugnazione. In particolare, la nuova formulazione della norma impugnata stabilisce, in luogo della originaria previsione secondo cui il parere della Regione «è esercitato», che lo stesso «può essere esercitato», a condizione che nel territorio vincolato l&#8217;elettrodotto o – si è aggiunto rispetto alla precedente versione – «porzione di esso» venga realizzato con cavo interrato. Le marginali modifiche apportate non sottrarrebbero, pertanto, la norma impugnata ai profili di illegittimità costituzionale già evidenziati nel ricorso n. 22 del 2005, avendo la Regione legiferato in materia di tutela dei beni culturali che, invece, spetterebbe allo Stato.<br />
    4.— Si è costituita la Regione Abruzzo la quale, in relazione all&#8217;art. 2, comma 5, che ha inserito il comma 1-<i>bis</i> nell&#8217;art. 2 della legge n. 45 del 2004, rileva – dopo avere puntualizzato che quest&#8217;ultima non si riferisce esclusivamente ai gestori delle reti elettriche – che le tecnologie incentivate dalla Regione non possono comunque porsi in contrasto con «le migliori tecnologie disponibili» che lo Stato stesso «è tenuto a ricercare ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 1, lettera <i>c</i>), della legge n. 36 del 2001». <br />
    4.1.— In relazione all&#8217;impugnato art. 4, si osserva che esso non violerebbe le regole di disciplina relative al procedimento autorizzatorio poste dall&#8217;art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, limitandosi a integrare le modalità programmatorie previste dal legislatore statale e attribuendo, così come è stabilito dalla norma statale, la competenza al rilascio dell&#8217;autorizzazione agli enti locali. Sul punto si rileva, inoltre, che la previsione secondo cui il Comune deve richiedere al gestore un programma annuale delle installazioni è finalizzata ad avere «una visione più sistematica e completa delle richieste del gestore, visione certamente non emergente dalle singole richieste tra loro slegate». Analogo discorso può farsi, secondo la Regione, per il regolamento predisposto dal Comune al solo fine di ottimizzare le localizzazioni degli impianti alla luce dell&#8217;unico dato obiettivo costituito dalla morfologia del territorio. Per quanto attiene alla previsione contenuta nell&#8217;art. 4, secondo cui la definizione dei siti deve rispondere «a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi», si osserva come i Comuni, nel momento in cui definiscono i siti nell&#8217;ambito del piano regolatore generale per valutare i criteri di funzionalità dell&#8217;impianto alla rete, esprimano necessariamente un giudizio di conformità dell&#8217;impianto stesso alle esigenze della rete, con la conseguenza che l&#8217;impianto sarebbe funzionale alla rete soltanto se conforme alle esigenze di questa. <br />
    4.2.— Infine, in relazione all&#8217;art. 5, comma 3, si deduce che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non sussisterebbe alcuna eterogeneità delle aree, in quanto le stesse sono soltanto quelle previste dal d.lgs. n. 42 del 2004, non potendo gli strumenti urbanistici prevedere nella materia dei beni culturali altri beni da tutelare se non quelli dichiarati tali dallo Stato in base alla propria normativa. Si osserva, infine, come, nel caso di specie, verrebbe in rilievo la materia appartenente alla legislazione concorrente della “valorizzazione dei beni culturali” e non quella di competenza esclusiva statale della tutela degli stessi beni, atteso che la norma si inserirebbe «nell&#8217;ambito di una valorizzazione del patrimonio che può comprendere anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale stesso attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze». <br />
    5.— Hanno spiegato intervento in entrambi i giudizi: Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a., Rai Way S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Vodafone-Omnitel N.V. (quest&#8217;ultima con atto depositato tardivamente), chiedendo l&#8217;accoglimento del ricorso, con dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.<br />
    6.— Con memoria, relativa ad entrambi i giudizi, depositata nell&#8217;imminenza dell&#8217;udienza pubblica, lo Stato ha rilevato quanto segue.<br />
    6.1.— In relazione all&#8217;impugnazione che investe l&#8217;art. 7, comma 3, della legge n. 45 del 2004, si chiede, conformemente a quanto sostenuto anche dalla difesa regionale, che venga dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuta abrogazione della predetta disposizione ad opera dell&#8217;art. 68 della successiva legge regionale n. 6 del 2005. <br />
    6.2.— La suddetta abrogazione avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere in relazione alle censure che hanno riguardato l&#8217;art. 12 della stessa legge n. 45 del 2004. Per quanto attiene, invece, all&#8217;art. 9 la difesa erariale riferisce che la Regione avrebbe concordato sul venire meno delle ragioni del contendere in relazione a tutti i commi del predetto art. 9, ad eccezione di quanto stabilito dal comma 3. Secondo la difesa erariale, invece, sarebbero venute meno le ragioni dell&#8217;impugnazione anche in relazione a tale ultima disposizione. <br />
    6.3.— In relazione alle censure relative all&#8217;art. 15, comma 3, si chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto tale norma rinvierebbe ai divieti di collocazione degli impianti nelle aree di cui all&#8217;art. 12, il quale a sua volta rinvia all&#8217;art. 7, comma 3, che, come detto, è stato abrogato.<br />
    6.4.— Per quanto attiene all&#8217;impugnazione dell&#8217;art. 16, comma 5, si sottolinea come le modifiche ad esso apportate dalla legge regionale n. 11 del 2005 non farebbero cessare la materia del contendere, come sostiene di converso la difesa regionale; anzi, si sottolinea, «nella nuova formulazione la (…) illegittimità costituzionale risulta ancora più evidente. Secondo la formulazione iniziale, alle condizioni che vi erano indicate il parere <i>doveva </i>essere rilasciato. Nella formulazione attuale quelle condizioni non sarebbero più sufficienti per cui la Regione potrebbe dare parere contrario anche in loro presenza». Chiarito ciò, si ribadiscono le argomentazioni già svolte nel ricorso, sottolineandosi, in particolare, che sarebbe stata invasa la materia «tutela dell&#8217;ambiente e dei beni culturali» appartenente alla «legislazione esclusiva statale».<br />
    6.5.— In relazione all&#8217;art. 17, comma 7, l&#8217;Avvocatura ribadisce la richiesta, formulata nel ricorso, di dichiarare costituzionalmente illegittima la norma in esame. <br />
    7.— Con riferimento alla legge regionale n. 11 del 2005, si ripetono, in relazione a tutte le norme censurate con il ricorso, le ragioni che deporrebbero a favore dell&#8217;accoglimento delle relative questioni. <br />
    8.— Hanno presentato memorie, nell&#8217;imminenza dell&#8217;udienza pubblica, in entrambi i giudizi: Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a., Rai Way S.p.a. e Telecom Italia Mobile S.p.a. Detti soggetti hanno, innanzitutto, svolto argomentazioni a sostegno dell&#8217;ammissibilità del proprio intervento nei giudizi in via principale. In particolare, la Rai e la Rai Way assumono che dalla propria qualificazione, rispettivamente di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e di società incaricata dell&#8217;installazione e della gestione della rete di trasmissione, deriverebbe «la presenza di un interesse rilevante, autonomo e particolarmente qualificato ad ottenere l&#8217;accertamento della legittimità delle norme impugnate», in quanto l&#8217;esito del giudizio «avrà un effetto diretto e immediato sulla sfera giuridica delle società intervenienti». <br />
    Analoghe argomentazioni sono state svolte nella memoria depositata da Telecom Italia Mobile S.p.a., la quale assume di avere, in qualità di titolare di licenza per la installazione e l&#8217;esercizio di reti di radiotelefonia cellulare, un interesse rilevante, autonomo e qualificato ad ottenere l&#8217;accertamento della legittimità delle norme impugnate.<br />
    Nel merito le società intervenienti chiedono che la Corte voglia accogliere i ricorsi proposti dallo Stato.<br />
 <b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>    1.—<b> </b>Con ricorso (n. 22 del 2005), notificato il 14 febbraio 2005 e depositato il successivo giorno 17, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 7, comma 3, 9, 11, 12, 15, comma 3, 16, comma 5, 17, comma 7, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell&#8217;ambiente dall&#8217;inquinamento elettromagnetico), per contrasto, come risulta dal complessivo contenuto del ricorso, con l&#8217;art. 117 della Costituzione.<br />
    Con altro ricorso (n. 61 del 2005), notificato alla stessa Regione il 16 maggio 2005 e depositato il successivo giorno 24, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche gli artt. 2, comma 5, 4 e 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11, recante modifiche alla suindicata legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45, per violazione, come emerge, anche in questo caso, dall&#8217;analisi delle censure, dell&#8217;art. 117 della Costituzione. <br />
    Le questioni sollevate con entrambi i ricorsi involgono unitariamente disposizioni relative alla protezione della salute e dell&#8217;ambiente dall&#8217;inquinamento elettromagnetico. Data la sostanziale connessione oggettiva tra le questioni stesse, si impone la riunione dei giudizi ai fini di un&#8217;unica pronuncia.<br />
    2.— In via preliminare, devono essere dichiarati inammissibili gli interventi spiegati nei due giudizi dalla Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a e Rai Way S.p.a., da Telecom Italia Mobile S.p.a. e da Vodafone Omnitel N.V. (quest&#8217;ultima, tra l&#8217;altro, con atto depositato tardivamente). <br />
    Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale sono legittimati ad essere parti solo i soggetti titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (v., tra le più recenti, <u>sentenze n. 51 del 2006</u>, <u>n. 336 del 2005</u>, <u>n. 378</u> e <u>n. 166 del 2004</u>, ordinanza allegata alla sentenza n. 383 del 2005 e ordinanza n. 20 del 2005). Né le argomentazioni in senso contrario addotte dagli interventori sono idonee a determinare un mutamento di indirizzo interpretativo.<br />
    3.— Alla esposizione delle singole censure appare opportuno premettere, su un piano generale, che questa Corte ha già avuto modo di affermare (<u>sentenze n. 336 del 2005 </u>e <u>n. 307 del 2003</u>) che compete allo Stato, nel complessivo sistema di definizione degli <i>standard </i>di protezione dall&#8217;inquinamento elettromagnetico di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), la fissazione delle soglie di esposizione e, dunque, nel lessico legislativo, la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, limitatamente, per questi ultimi, alla definizione dei valori di campo «ai fini della progressiva minimizzazione dell&#8217;esposizione» (art. 3, comma 1, lettera <i>d</i>, numero 2). Spetta, invece, alla competenza delle Regioni la disciplina dell&#8217;uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti di comunicazione e quindi la indicazione degli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi degli impianti stessi (art. 3, comma 1, lettera <i>d</i>, numero 1); detti criteri devono, però, rispettare le esigenze della pianificazione nazionale di settore e non devono essere, nel merito, «tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l&#8217;insediamento» degli impianti. <br />
    4.— Chiarito ciò, e passando a trattare delle singole questioni sollevate, va osservato che lo Stato, con il ricorso n. 22 del 2005, censura, innanzitutto, l&#8217;art. 7, comma 3, della legge regionale n. 45 del 2004, nella parte in cui lo stesso prevederebbe divieti generalizzati di localizzazione di impianti per l&#8217;emittenza radio e televisiva, a prescindere dal raggiungimento dei valori-soglia di esposizione. La illegittimità di tale norma discenderebbe dalla circostanza che con essa la Regione non si sarebbe limitata a regolare il proprio territorio, prevedendo criteri di localizzazione idonei a non ostacolare o impedire l&#8217;insediamento degli impianti di comunicazione elettronica, bensì avrebbe, «in via preventiva ed astratta», precluso la stessa localizzazione dei predetti impianti. <br />
    4.1.— Successivamente alla proposizione del ricorso la norma impugnata è stata abrogata dall&#8217;art. 68 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria regionale 2005). Non risultando che tale norma abbia ricevuto una qualche attuazione durante il periodo della sua vigenza, deve essere dichiarata, in conformità a quanto richiesto dalle stesse parti, cessata la materia del contendere. <br />
    5.— Il ricorrente assume, altresì, la illegittimità costituzionale:<br />
    dell&#8217;art. 9, in quanto prevede che le autorizzazioni all&#8217;installazione siano rilasciate «in conformità con la pianificazione urbanistica comunale aggiornata» ai sensi della stessa legge regionale n. 45 del 2004, ed in quanto stabilisce che l&#8217;autorizzazione in via transitoria venga rilasciata dal Comune su parere favorevole del Comitato provinciale per l&#8217;emittenza radio e televisiva; <br />
    dell&#8217;art. 11, in quanto disciplina il procedimento di rilascio dell&#8217;autorizzazione tenendo conto dei divieti di cui all&#8217;art. 9; <br />
    dell&#8217;art. 12, in quanto, dopo avere introdotto il divieto di nuovi impianti in certe aree, in considerazione della loro destinazione urbanistica, renderebbe applicabili «le condizioni generali previste all&#8217;art. 7» anche agli impianti fissi di telefonia mobile;<br />
    dell&#8217;art. 15, comma 3, in quanto, dopo aver confermato il rispetto dei limiti di esposizione di cui alla normativa statale, estende il divieto di cui all&#8217;art. 12 agli impianti mobili di telefonia mobile.<br />
    5.1.— Le predette disposizioni sono state impugnate, come risulta dalla formulazione delle censure, nella parte in cui le stesse presentano, per aspetti diversi, profili di collegamento con l&#8217;art. 7, comma 3, della legge regionale n. 45 del 2004, ritenendosi che l&#8217;asserita illegittimità di quest&#8217;ultima disposizione determinerebbe l&#8217;illegittimità «di conseguenza» delle norme sopra indicate. Da ciò discende che l&#8217;intervenuta abrogazione del predetto comma 3 dell&#8217;art. 7 deve ritenersi satisfattiva delle pretese del ricorrente; ne consegue, pertanto, che va dichiarata la cessazione della materia del contendere anche in relazione alle doglianze che hanno investito le disposizioni in esame. <br />
    6.— Con il medesimo ricorso viene impugnato, altresì, l&#8217;art. 17, comma 7, della stessa legge regionale n. 45 del 2004, in tema di risanamento degli impianti, nella parte in cui prevede «che in caso di delocalizzazione, l&#8217;autorizzazione per gli impianti è concessa ad almeno 500 mt. dai centri abitati, perimetrali ai sensi del Nuovo Codice della strada, dalle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, dalle aree destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi, turistico-ricettivi, scolastici e sanitari». <br />
    La disposizione riportata sarebbe, nella prospettiva del ricorrente, costituzionalmente illegittima perché, stabilendo vincoli di localizzazione degli impianti di natura generica ed operanti per insediamenti posti anche al di fuori del centro abitato, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali sul risanamento degli elettrodotti stabiliti dall&#8217;art. 9 della legge n. 36 del 2001, che richiama i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di competenza statale.<br />
    6.1.— La norma impugnata è stata abrogata dall&#8217;art. 6 della successiva legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2005. Non risultando, anche in questo caso, che tale norma abbia ricevuto una qualche attuazione <i>medio tempore</i>, sul punto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. <br />
    7.— Il ricorrente impugna, infine, l&#8217;art. 16, comma 5, della medesima legge regionale n. 45 del 2004, la cui disamina, per ragioni di connessione, sarà effettuata unitamente alla censura che ha investito l&#8217;art. 5 della citata legge regionale n. 11 del 2005, recante – come si è precisato – modifiche alla legge n. 45 del 2004. <br />
    8.— Con il successivo ricorso n. 61 del 2005 lo Stato ha impugnato gli artt. 2, comma 5, 4 e 5, comma 3, della suindicata legge regionale n. 11 del 2005.<br />
    9.— L&#8217;art. 2, comma 5, ora citato, ha aggiunto all&#8217;art. 2 della legge regionale n. 45 del 2004 il comma 1-<i>bis</i>, che è del seguente tenore: «la Regione prescrive ed incentiva i gestori all&#8217;utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato». Secondo il ricorrente, tale norma sarebbe costituzionalmente illegittima perché, da un lato, l&#8217;art. 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), assegna alla competenza statale la elaborazione e la definizione degli obiettivi e le linee di politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione; dall&#8217;altro, l&#8217;art. 1, comma 7, lettera <i>c</i>), della stessa legge stabilisce, nell&#8217;ambito dei principi ai quali deve attenersi la legislazione regionale, che spettano allo Stato le funzioni relative alla determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell&#8217;energia. Secondo il ricorrente, in difformità da quanto disposto dalla suindicata disciplina statale, la norma impugnata prevede che i gestori sono tenuti ad adottare le tecnologie «volute dalla Regione», che potrebbe così agire unilateralmente senza alcuna verifica in ordine alla compatibilità di dette tecnologie con le esigenze unitarie della rete. <br />
    Sotto altro aspetto, poi, il ricorrente aggiunge che la suddetta normativa statale andrebbe coordinata con l&#8217;art. 1, comma 1, lettera <i>c</i>), della legge n. 36 del 2001 «che tra i principi fondamentali pone anche l&#8217;applicazione delle migliori tecnologie disponibili che, in quanto rientranti tra quei principi, non possono essere individuati se non dallo Stato». <br />
    9.1.— La questione è fondata.<br />
    È opportuno premettere che la norma impugnata riferisce l&#8217;impiego delle migliori tecnologie disponibili a tutti i casi elencati nel primo comma dell&#8217;art. 2 della legge regionale n. 45 del 2004, attribuendo, pertanto, alla Regione la competenza in esame relativamente: <br />
    all&#8217;esercizio delle funzioni inerenti «alla individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti radioelettrici compresi gli impianti per la telefonia mobile la cui stabilità sia assicurata con infissione o appoggio al suolo, i radar e gli impianti per la radiodiffusione» (lettera <i>a</i>); <br />
    alle modalità per il rilascio delle autorizzazioni «alla installazione degli impianti che possono comportare l&#8217;esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz; tali modalità devono tener conto delle situazioni di rischio presistenti» (lettera <i>b</i>);<br />
    alla trasmissione e distribuzione dell&#8217;energia elettrica con tensione non superiore a 150 Kv (lettera <i>c</i>). <br />
    Ciò detto, si deve preliminarmente osservare che l&#8217;impugnazione proposta dallo Stato ha ad oggetto la disposizione del comma 1-<i>bis</i> per la sua incidenza su quanto stabilito dalla lettera <i>c</i>) del precedente comma 1, e non anche per quanto previsto dalle lettere <i>a</i>) e<i> b</i>) dello stesso comma 1. <br />
    Così precisato il contenuto della censura proposta, deve ritenersi che la previsione relativa all&#8217;utilizzo delle «migliori tecnologie disponibili», con riferimento a quanto stabilito dalla disposizione contemplata nella suddetta lettera <i>c</i>), non è costituzionalmente legittima. Nel settore, infatti, della «trasmissione» e «distribuzione dell&#8217;energia elettrica» sussistono esigenze di unitarietà nella determinazione, tra l&#8217;altro, dei criteri tecnici (v. <u>sentenza n. 7 del 2004</u>), che non ammettono interferenze da parte delle Regioni per effetto di autonome previsioni legislative, come quella in esame, le quali, imponendo ai gestori che operano a livello regionale l&#8217;utilizzo di distinte tecnologie, eventualmente anche diverse da quelle previste dalla normativa statale, possano «produrre una elevata diversificazione della rete di distribuzione della energia elettrica, con notevoli inconvenienti sul piano tecnico ed economico» (cfr.<u> sentenza n. 336 del 2005</u>). Deve, pertanto, essere riconosciuto esclusivamente allo Stato, in questa materia, il compito, tra l&#8217;altro, di prescrivere l&#8217;utilizzo di determinate tecnologie, sia al fine di assicurare la tutela dell&#8217;ambiente e del paesaggio e di promuovere l&#8217;innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l&#8217;intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sia al fine di assicurare unitarietà ed uniformità alla rete nazionale.<br />
    Da ciò consegue che la norma regionale impugnata è illegittima nella parte in cui riferisce l&#8217;impiego delle “migliori tecnologie” alla fattispecie prevista dalla lettera <i>c</i>) dell&#8217;art. 2, comma 1, della legge n. 45 del 2004.<br />
    10.— Con il ricorso in esame è impugnato anche l&#8217;art. 4 della legge n. 11 del 2005, che ha modificato i commi 1, 2 e 8 dell&#8217;art. 11 della legge n. 45 del 2004. <br />
    Il ricorrente premette che i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica sono disciplinati dall&#8217;art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), che, al fine di assicurare la uniformità della rete su tutto il territorio nazionale, attribuisce la relativa competenza agli enti locali, i quali provvedono dopo che l&#8217;organismo deputato ad effettuare i controlli abbia accertato la compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale. In materia, secondo la difesa statale, andrebbe, pertanto, «escluso ogni intervento legislativo della Regione che comprometta l&#8217;uniformità degli aspetti della disciplina, indispensabile su tutto il territorio nazionale». La norma impugnata non prevederebbe, invece, alcuna verifica della compatibilità con le esigenze della rete nazionale. La stessa, infatti, dispone, da un lato, che nel piano regolatore generale o nella variante dello strumento urbanistico sono definiti i siti per la localizzazione o la delocalizzazione secondo criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, la cui definizione è demandata ai Comuni senza alcuna valutazione in ordine alla conformità alle esigenze della rete; dall&#8217;altro, che i gestori si devono attenere alle norme di regolamento e potranno utilizzare le informazioni contenute negli strumenti di pianificazione che sarà il Comune stesso a mettere a loro disposizione. <br />
    10.1.— Premesso, ai fini della delimitazione del <i>thema decidendum</i>, che la censura investe esclusivamente la prima parte del comma 1 dell&#8217;art. 4 della legge regionale n. 11 del 2005, la questione non è fondata. <br />
    Il ricorrente muove da un erroneo presupposto interpretativo, ritenendo che la disposizione in esame contenga norme relative al procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l&#8217;installazione di impianti di comunicazione elettronica, che si pongano in contrasto con le esigenze di unitarietà sottese alle disposizioni statali (art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003) che regolamentano il suddetto procedimento. <br />
    La disposizione impugnata, nella parte espressamente censurata, si limita, invece, a disciplinare i criteri di localizzazione degli impianti, stabilendo che il Comune, nel piano regolatore generale o nella variante allo strumento urbanistico, definisce i siti tecnologici «dove saranno localizzate o delocalizzate le antenne per la telefonia mobile rispondendo a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi». Nel dettare tale norma la Regione ha esercitato la propria competenza legislativa che, come già sottolineato, ricomprende la determinazione dei criteri localizzativi e degli <i>standard</i> urbanistici, afferenti all&#8217;uso del proprio territorio, a condizione che siano rispettate le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e che detti criteri non siano, nel merito, «tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l&#8217;insediamento degli stessi» impianti (<u>sentenza n. 307 del 2003</u>). D&#8217;altronde, la norma impugnata espressamente prevede che il Comune, nel procedere alla localizzazione o delocalizzazione delle antenne, ha l&#8217;obbligo di attenersi ai «criteri di funzionalità delle reti e dei servizi», sicchè può ritenersi assicurato anche il coordinamento tra le esigenze connesse alla gestione del territorio e quelle derivanti dalla necessità di non interferire con la funzionalità delle reti e dei servizi.<br />
    11.— È censurato, infine, l&#8217;art. 5, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2005, che ha modificato l&#8217;art. 16, comma 5, della legge n. 45 del 2004, anch&#8217;esso oggetto di autonoma impugnazione con il precedente ricorso n. 22 del 2005. Entrambe le questioni vengono qui congiuntamente esaminate, per ragioni di connessione.<br />
    Il citato articolo 16, comma 5, della legge n. 45 del 2004, nella versione originaria, stabiliva che «nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici ed ambientali, il parere favorevole della Regione è rilasciato a condizione che nel territorio vincolato l&#8217;elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali». Il successivo art. 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005 ha modificato detta disposizione stabilendo, da un lato, che il parere «può essere rilasciato», anziché «è rilasciato»; dall&#8217;altro, che nel territorio vincolato passi l&#8217;elettrodotto o – si è aggiunto rispetto all&#8217;originaria formulazione – «porzione di esso», in cavo sotterraneo.<br />
    Le censure, che investono unitariamente le suddette disposizioni, malgrado si presentino esposte in modo non del tutto chiaro, denunciano in sostanza l&#8217;illegittimità costituzionale delle norme impugnate in quanto esse – nel prevedere che il parere della Regione sulla installazione di elettrodotti in zone del territorio regionale soggette a «vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti urbanistici» è subordinato alla condizione che «l&#8217;elettrodotto» o «porzione di esso» corra in cavo sotterraneo – invaderebbero la competenza legislativa dello Stato «in materia di tutela dei beni culturali» (art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>, Cost.).<br />
    11.1.— Le censure non sono fondate.<br />
    La disposizione impugnata, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa statale, non pone alcun nuovo vincolo diretto su determinate aree, ma si limita a prescrivere semplicemente una modalità di costruzione dell&#8217;elettrodotto (mediante, cioè, interramento dei cavi o di porzione di essi, con misure che evitino danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali) su zone già soggette a vincoli statali o regionali, che si risolve in una prescrizione di dettaglio attinente al governo e all&#8217;uso del territorio e quindi rientrante nell&#8217;ambito della potestà legislativa concorrente regionale e non invece nell&#8217;ambito della “materia” statale della “tutela dei beni culturali”. D&#8217;altronde, questa Corte, con la citata <u>sentenza n. 307 del 2003</u>, ha riconosciuto, come già rilevato, la sussistenza della competenza delle Regioni per tutto ciò che attiene all&#8217;uso del territorio anche con riferimento al settore della realizzazione della rete per le comunicazioni elettroniche, con il solo limite, che nella specie è stato osservato, che «criteri localizzativi e <i>standard</i> urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustamente l&#8217;insediamento degli stessi». <br />
    Non senza dire, infine, che l&#8217;intervento della Regione si esplica soltanto per il tramite di un “parere”, che non esclude la possibilità per le competenti autorità statali, cui venga indirizzato, di disattenderlo quando sussistano, tra l&#8217;altro, esigenze di tutela della unitarietà della rete elettrica. </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>    riuniti i giudizi,<br />
<i>    dichiara </i>inammissibili gli interventi spiegati dalla Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a., dalla Rai Way S.p.a., da Telecom Italia Mobile S.p.a. e da Vodafone Omnitel N.V.; <br />
<i>    dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45 recante: Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell&#8217;inquinamento elettromagnetico), nella parte in cui prevede che la Regione possa prescrivere ai gestori l&#8217;utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato anche in relazione alla trasmissione e distribuzione dell&#8217;energia elettrica con tensione non superiore a 150 Kv;<br />
<i>    dichiara</i> cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 3, 9, 11, 12, 15, comma 3, 17 comma 7, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell&#8217;ambiente dall&#8217;inquinamento elettromagnetico), sollevate, in riferimento all&#8217;art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso n. 22 del 2005 indicato in epigrafe;<br />
<i>    dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 16, comma 5, della predetta legge della Regione Abruzzo n. 45 del 2004, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso n. 22 del 2005 indicato in epigrafe;<br />
<i>    dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale<i> </i>degli artt. 4 e 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2005, sollevate, in riferimento all&#8217;art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso n. 61 del 2005 indicato in epigrafe.<br />
    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  l&#8217;8 marzo 2006<br />
Annibale MARINI, Presidente<u><i><b><br />
</b></i></u>Alfonso QUARANTA, Redattore<u><i><b><br />
</b></i></u> <u><i><b><br />
</b></i></u>Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2006.<u><i><b><br />
</b></i></u> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-3-2006-n-103/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.104</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-3-2006-n-104/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-3-2006-n-104/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-3-2006-n-104/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.104</a></p>
<p>Presidente Annibale MARINI Redattore Sabino CASSESE il termine per l&#8217;esercizio del diritto di opzione del candidato proclamato eletto in più circoscrizioni decorre dalla data della comunicazione Elezioni &#61485; Elezioni al Parlamento europeo &#61485; Art. 41, co. 1, e 22, ult. co. della L. 21 gennaio (recte: 24 gennaio) 1979, n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-3-2006-n-104/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-3-2006-n-104/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.104</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Annibale MARINI<br /> Redattore Sabino CASSESE</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il termine per l&#8217;esercizio del diritto di opzione del candidato proclamato eletto in più circoscrizioni decorre dalla data della comunicazione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni &#61485; Elezioni al Parlamento europeo &#61485; Art. 41, co. 1, e 22, ult. co. della L. 21 gennaio (recte: 24 gennaio) 1979, n. 18, come modificata dalla L. 27 marzo 2004, n. 78 &#61485; Candidato eletto in più circoscrizioni &#61485; Diritto di opzione &#61485; Esercitabilità del diritto entro otto giorni dall&#8217;ultima proclamazione &#61485; Q.l.c. sollevata dal Consiglio di Stato &#61485; Asserita violazione degli articoli 3, 51 e 97 Cost. &#61485; Illegittimità costituzionale.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 41, co. 1, e 22, ult. co., della L. 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all&#8217;Italia), come modificata dalla legge 27 marzo 2004, n. 78 (Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio), nella parte in cui non prevedono che il termine per l&#8217;esercizio del diritto di opzione del candidato proclamato eletto in più circoscrizioni decorra dalla data della comunicazione dell&#8217;ultima proclamazione, quale risulta dal relativo attestato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</b><br />
<b>    LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:</p>
<p>Presidente: Annibale MARINI;<br />
Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo<br />
DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,<br />
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,<br />
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>    SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 41 della legge 21 gennaio 1979 (<i>recte</i>: 24 gennaio 1979), n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all&#8217;Italia), e successive modificazioni, promosso con ordinanza del 25 luglio 2005 dal Consiglio di Stato, sul ricorso proposto da Umberto Bossi contro l&#8217;Ufficio Elettorale per il Parlamento Europeo presso la Corte di cassazione ed altro, iscritta al n. 513 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2005.<br />
<i>    Visto</i> l&#8217;atto di costituzione di Umberto Bossi;<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 21 febbraio 2006 il Giudice relatore Sabino Cassese;<br />
<i>    uditi</i> gli avvocati Luigi Manzi, Mario Bertolissi e Sandro De Nardi per Umberto Bossi.<br />
<i><br />
</i> <u><b><br />
</u></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
<u></b></u>    Il Consiglio di Stato solleva questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 41, primo comma, e dell&#8217;art. 22, ultimo comma, della legge 21 gennaio (<i>recte:</i> 24 gennaio) 1979, n. 18 (Elezione dei rappresentanti dell&#8217;Italia al Parlamento europeo), come modificata dalla legge 27 marzo 2004, n. 78 (Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio), che ha mutato anche il titolo della legge n. 18 del 1979 in quello di “Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all&#8217;Italia”, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. <br />
    A norma della prima disposizione (art. 41, primo comma), «[i]l candidato che risulta eletto in più circoscrizioni deve dichiarare all&#8217;Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall&#8217;ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l&#8217;opzione, l&#8217;Ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio». A norma della seconda disposizione (art. 22, ultimo comma), ogni ufficio elettorale circoscrizionale, dopo aver proclamato eletti i candidati nei limiti dei seggi (comunicati dall&#8217;Ufficio elettorale nazionale) ai quali ciascuna lista ha diritto, «invia […] attestato ai candidati proclamati eletti».<br />
	La questione è stata eccepita da un candidato risultato eletto in due circoscrizioni nelle elezioni dei “membri del Parlamento europeo spettanti all&#8217;Italia” (tenutesi il 12 e 13 giugno 2004), nel corso del giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso contro gli atti dell&#8217;Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo presso la Corte di cassazione, culminati nell&#8217;assegnazione del ricorrente, mediante sorteggio, ad una delle due circoscrizioni nelle quali era stato proclamato eletto. <br />	<br />
    Secondo quanto riferisce il rimettente, l&#8217;assegnazione della circoscrizione era stata compiuta dall&#8217;Ufficio elettorale nazionale sul presupposto che, esaurite le proclamazioni degli eletti ad opera degli uffici elettorali circoscrizionali, l&#8217;interessato non aveva fatto pervenire all&#8217;Ufficio nazionale, entro le ore ventiquattro del 14 luglio 2004 e, cioè, entro gli otto giorni dalla proclamazione (avvenuta il 6 luglio 2004) previsti dall&#8217;art. 41, primo comma, della legge n. 18 del 1979, alcuna dichiarazione di opzione per una delle due circoscrizioni nelle quali era risultato eletto. Peraltro, il ricorrente aveva manifestato la sua opzione il successivo 16 luglio 2004, ma l&#8217;Ufficio elettorale nazionale, con provvedimento del 19 luglio 2004, l&#8217;aveva dichiarata irricevibile, «stante la non modificabilità [&#8230;] dell&#8217;atto già adottato da questo ufficio in data 15 luglio 2004, impugnabile davanti al giudice amministrativo», e sull&#8217;ulteriore rilievo che le proclamazioni effettuate dagli uffici elettorali circoscrizionali il 6 luglio 2004 erano avvenute con modalità tali da averne determinato «la conoscibilità legale da parte degli interessati».<br />
    Quanto alla rilevanza della questione, osserva il rimettente che la decadenza dal diritto di opzione è scaturita proprio dall&#8217;applicazione dell&#8217;art. 41,  primo comma, della legge n. 18 del 1979, nella parte in cui stabilisce che il termine di otto giorni per esercitare l&#8217;opzione decorre dall&#8217;ultima proclamazione. <br />
    Nel ricostruire il quadro normativo, il rimettente osserva che l&#8217;art. 41, primo comma, della legge n. 18 del 1979 non può essere interpretato se non nel senso che il diritto di opzione dev&#8217;essere esercitato, a pena di decadenza, entro otto giorni dall&#8217;ultima proclamazione; né sarebbe possibile, ai fini di una differente interpretazione, instaurare una correlazione con l&#8217;art. 22, ultimo comma, della stessa legge, nel senso di far decorrere il termine per l&#8217;opzione dalla data di ricevimento, da parte del candidato, dell&#8217;attestato individuale di proclamazione. Secondo il rimettente, infatti, ciò comporterebbe «una modifica sostanziale dell&#8217;art. 41, primo comma, il quale da una parte non richiama l&#8217;art. 22, ultimo comma (che ha il fine del tutto diverso di permettere ad ogni eletto di documentare il proprio <i>status</i>), e dall&#8217;altra intende collegare chiaramente la decorrenza del termine all&#8217;ultima proclamazione intervenuta» (spettando, poi, al Parlamento europeo di verificare la legittimità del mandato dei neo-eletti, in base alle disposizioni dell&#8217;Atto del 20 settembre 1976 e successive modificazioni, approvato e reso esecutivo in Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 150, e successive modificazioni), «a prescindere da qualsiasi comunicazione da parte dell&#8217;Ufficio ed, in particolare, senza alcun collegamento con l&#8217;invio da parte dell&#8217;Ufficio elettorale circoscrizionale dell&#8217;attestato ai rappresentanti proclamati eletti». <br />
    Sul piano della non manifesta infondatezza, il Tribunale rimettente rileva, anzitutto, la «intrinseca irragionevolezza o irrazionalità, in violazione dell&#8217;art. 3 Cost.», dell&#8217;art. 41, primo comma, della legge n. 18 del 1979, laddove «ricollega il decorso di un brevissimo termine perentorio alla circostanza puramente casuale che il candidato venga a sapere tempestivamente la data in cui i singoli uffici circoscrizionali abbiano deciso di riunirsi per procedere alla proclamazione degli eletti»; con la conseguenza che il termine inizia a decorrere a prescindere dalla circostanza che l&#8217;interessato sia o meno a conoscenza dell&#8217;evento – l&#8217;ultima proclamazione – cui la legge ricollega il decorso medesimo e, quindi, con il rischio di vanificare l&#8217;effettività del diritto di opzione, «il quale a sua volta deriva pur sempre dal diritto inviolabile di elettorato passivo di cui all&#8217;art. 51 Cost.»; effettività che sarebbe, invece, assicurata se la decorrenza del termine per l&#8217;opzione fosse stabilita con riferimento alla comunicazione personale delle proclamazioni, ovvero alla ricezione degli attestati di elezione.<br />
    Il rimettente evoca, inoltre, «la sospetta violazione del principio di buon andamento ed imparzialità di cui all&#8217;art. 97 Cost., dal momento che solo assicurando in concreto l&#8217;esercizio del diritto di opzione, ad esempio facendo decorrere il termine di opzione non dalla proclamazione ma dall&#8217;invio con sollecitudine da parte dell&#8217;Ufficio elettorale circoscrizionale del menzionato attestato, potrebbe essere garantita una regolare composizione dell&#8217;organo elettivo». <br />
    Infine, sempre con riferimento all&#8217;art. 97 Cost., il rimettente osserva che sarebbe contraddetto «senza adeguata giustificazione il principio generale di cui all&#8217;art. 21-<i>bis</i>, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall&#8217;art. 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, secondo cui “il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata”; principio che doveva ritenersi già insito nell&#8217;ordinamento, come del resto è desumibile dall&#8217;art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sia pure con riferimento al termine di decorrenza del ricorso al tribunale amministrativo regionale per i soggetti direttamente contemplati nell&#8217;atto ritenuto lesivo (v. in precedenza artt. 1 e 2 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642)».<br />
	Nell&#8217;atto di costituzione, la difesa della parte privata osserva, in primo luogo, che l&#8217;art. 41, primo comma, della legge n. 18 del 1979 è affetto da intrinseca irragionevolezza e contrasta, perciò, con l&#8217;art. 3 Cost., laddove consente che «la conoscenza (<i>rectius</i>: conoscibilità)» del <i>dies a quo </i>per l&#8217;esercizio del diritto di opzione «dipenda (non già da una comunicazione <i>ad hoc</i> bensì) dalla circostanza, puramente fortuita e casuale, che il candidato in più circoscrizioni venga a sapere in che giorno i singoli uffici circoscrizionali lo proclamano eletto (e, soprattutto, in che giorno avviene l&#8217;<i>ultima </i>proclamazione)». Aggiunge che la disposizione è affetta da irragionevolezza e incoerenza, ulteriormente contrastando con l&#8217;art. 3 Cost., «nella misura in cui non àncora espressamente il decorso del <i>dies a quo </i>(per l&#8217;esercizio dell&#8217;opzione) alla comunicazione recante l&#8217;attestato dell&#8217;intervenuta proclamazione», prescritta dall&#8217;art. 22, ultimo comma, della legge n. 18 del 1979, ma effettuata, nelle elezioni del 2004, con «bizzarre e differenziate modalità» dalle segreterie degli uffici circoscrizionali; donde la necessità che l&#8217;obbligo predetto sia assolto non già con «una comunicazione purchessia», ma mediante «una comunicazione che sia tale da garantire la conoscibilità legale dell&#8217;intervenuta proclamazione». <br />	<br />
    La difesa privata ribadisce, poi, che la necessità di garantire la più rapida costituzione del Parlamento europeo impone di ritenere che solo una data certa dalla quale decorra il termine per l&#8217;esercizio del diritto di opzione, unitamente alla massima sollecitudine degli uffici elettorali circoscrizionali nel comunicare le avvenute proclamazioni, eliminerebbe il palese contrasto della norma «per un verso con il principio del buon andamento sancito dall&#8217;art. 97 Cost. e, per altro verso, con il diritto di elettorato passivo di cui all&#8217;art. 51 Cost.»; con la conseguenza che «solamente se l&#8217;ordinamento assicura una effettiva tutela al diritto di optare, si riesce altresì – e nel contempo – a perseguire l&#8217;obiettivo di garantire una regolare e celere costituzione dell&#8217;organo elettivo: e viceversa».<br />
    Essa ritiene, infine, che l&#8217;art. 41, primo comma, della legge n. 18 del 1979 sia incostituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost., «nella misura in cui non prevede che il titolare del diritto di opzione possa essere rimesso in termini allorquando venga inequivocabilmente indotto in errore – quanto alla individuazione del <i>dies a quo </i>– dalle stesse segreterie degli uffici circoscrizionali».</p>
<p>
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>    1. – Il Consiglio di Stato solleva questione di legittimità costituzionale degli articoli 41, primo comma, e 22, ultimo comma, della legge 21 gennaio (<i>recte:</i> 24 gennaio) 1979, n. 18 (Elezione dei rappresentanti dell&#8217;Italia al Parlamento europeo), come modificata dalla legge 27 marzo 2004, n. 78 (che ha mutato anche il titolo della legge n. 18 del 1979 in quello di “Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all&#8217;Italia”), per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. <br />
	A norma della prima disposizione, «[i]l candidato che risulta eletto in più circoscrizioni deve dichiarare all&#8217;Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall&#8217;ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l&#8217;opzione, l&#8217;Ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio». La seconda disposizione prescrive che ogni Ufficio elettorale circoscrizionale, dopo aver proclamato eletti i candidati nei limiti dei seggi (comunicati dall&#8217;Ufficio elettorale nazionale) ai quali ciascuna lista ha diritto, «invia […] attestato ai candidati proclamati eletti».<br />	<br />
	Le due disposizioni prevedono, dunque, distintamente e senza alcun collegamento fra loro, che il termine per l&#8217;opzione decorre dall&#8217;ultima proclamazione ad opera di un ufficio circoscrizionale e che ciascuno di tali uffici è tenuto ad inviare l&#8217;“attestato di elezione” ai candidati proclamati eletti. Secondo il giudice <i>a quo</i>, la prima disposizione violerebbe l&#8217;art. 3 Cost., data l&#8217;irragionevolezza e l&#8217;irrazionalità di far decorrere il termine di otto giorni per l&#8217;esercizio del diritto di opzione – che «deriva pur sempre dal diritto inviolabile di elettorato passivo di cui all&#8217;art. 51 Cost.» – da un evento, l&#8217;ultima proclamazione, del quale il candidato può non aver acquisito una personale conoscenza, come invece avverrebbe se la decorrenza del termine fosse stabilita con riferimento alla data di ricezione di un&#8217;apposita comunicazione.<br />	<br />
	La questione è senz&#8217;altro rilevante nel giudizio <i>a quo</i>, dal momento che l&#8217;interessato ha esercitato l&#8217;opzione cinque giorni dopo la scadenza del termine previsto dalla legge e che, in ragione di ciò, l&#8217;Ufficio elettorale nazionale ha proceduto al sorteggio per ascrivere l&#8217;elezione del candidato ad una delle due circoscrizioni nelle quali era stato proclamato eletto.<br />	<br />
    2. – E&#8217; opportuno premettere il quadro normativo di riferimento. <br />
    Nel sistema di elezione dei  rappresentanti dell&#8217;Italia al Parlamento europeo, è consentito a ciascun avente diritto di candidarsi in una o in più circoscrizioni, salvo, nel secondo caso, l&#8217;obbligo di specificare, nella dichiarazione di accettazione della candidatura (che viene presentata all&#8217;ufficio elettorale circoscrizionale unitamente alla lista dei candidati), le altre circoscrizioni in cui pure ha accettato di candidarsi (art. 12, settimo comma, della legge n. 18 del 1979). Esaurite le proclamazioni ad opera degli uffici circoscrizionali, il candidato che risulta eletto in più circoscrizioni deve dichiarare all&#8217;Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall&#8217;ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie; mancando tale scelta, l&#8217;Ufficio elettorale nazionale “supplisce” mediante sorteggio a individuare la circoscrizione cui va ascritta l&#8217;elezione; quindi, il presidente dell&#8217;Ufficio elettorale nazionale provvede a proclamare “eletto in surrogazione” il candidato che segue immediatamente l&#8217;ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non è stata scelta o sorteggiata (art. 41, primo comma, della legge n. 18 del 1979). <br />
	Si tratta di un meccanismo che risponde all&#8217;esigenza di concludere in ambito nazionale – secondo quanto prescrive l&#8217;art. 7, secondo comma, della legge 6 aprile 1977, n. 150 (Approvazione ed esecuzione dell&#8217;atto relativo all&#8217;elezione dei rappresentanti nell&#8217;assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data) – il procedimento per l&#8217;elezione dei “membri del Parlamento europeo spettanti all&#8217;Italia”, essendo poi riservato al Parlamento di verificare “i poteri dei rappresentanti”, sulla base dei risultati ufficialmente proclamati dagli Stati membri e decidendo sulle contestazioni direttamente fondate sull&#8217;“atto” relativo all&#8217;elezione dei componenti dell&#8217;assemblea (reso esecutivo dall&#8217;Italia con la menzionata legge n. 150 del 1977). Sempre in ambito nazionale è previsto che siano risolte le controversie sulle incompatibilità e sulle ineleggibilità degli eletti e quelle in materia di operazioni elettorali (art. 42 e seguenti della legge n. 18 del 1979). I provvedimenti assunti dall&#8217;Ufficio elettorale nazionale all&#8217;esito delle une e delle altre sono comunicati dallo stesso Ufficio alla segreteria del Parlamento europeo (art. 46 della citata legge n. 18 del 1979); la sostituzione dei candidati illegittimamente proclamati con coloro che hanno diritto di esserlo è comunicata anche agli interessati (art. 46, secondo comma).<br />	<br />
    In vista della più sollecita costituzione dell&#8217;organo rappresentativo è, infine, stabilito che il diritto di opzione venga esercitato entro un breve termine di decadenza, che la legge fissa in otto giorni dall&#8217;ultima proclamazione. Peraltro, il giudice <i>a quo </i>non dubita della ragionevolezza di questo termine, quanto della sua decorrenza da un evento – l&#8217;ultima  proclamazione, appunto – del quale il candidato non acquisisce la conoscenza legale attraverso una comunicazione (che può anch&#8217;essere l&#8217;attestato di elezione) di cui sia certa la data di ricezione, in modo che da questa data decorra il termine per esercitare il diritto di opzione.<br />
    3. – La questione è fondata.<br />
    3.1. – Il diritto di optare per una delle circoscrizioni nelle quali il candidato è risultato eletto costituisce il modo per consentirgli di instaurare uno specifico legame, in termini di rappresentanza politica, con il corpo degli elettori appartenenti a un determinato collegio ed è esplicazione del diritto di elettorato passivo, garantito a tutti i cittadini dall&#8217;art. 51, primo comma, Cost. <br />
    Il procedimento per l&#8217;elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all&#8217;Italia, culminante nell&#8217;atto di proclamazione dei candidati eletti, è configurato dalla legge come un procedimento amministrativo, benché ad esso presiedano uffici costituiti presso organi giurisdizionali. <br />
    3.2. – La pubblicità dell&#8217;azione amministrativa ha assunto, specie dopo l&#8217;entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il valore di un principio generale, che attua sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell&#8217;amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti dell&#8217;amministrazione (artt. 24 e 113 Cost.). <br />
    Tra i “criteri” dell&#8217;azione amministrativa, l&#8217;art. 1 della legge contempla, infatti, espressamente (accanto a quelli di economicità, di efficacia e di trasparenza)  la pubblicità, mentre le disposizioni contenute nel capo V della medesima legge ne disciplinano taluni aspetti applicativi, quale, in primo luogo, l&#8217;accesso ai documenti amministrativi (art. 22 e seguenti). <br />
    3.3. – Manifestazione fra le più rilevanti della regola di pubblicità è l&#8217;obbligo di comunicazione dei provvedimenti amministrativi, oggi sancito dall&#8217;art. 21-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, introdotto dall&#8217;art. 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, il quale stabilisce che «il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata». Questa norma non è applicabile al caso in esame, in quanto successiva ai fatti di cui è causa; tuttavia, essa ha reso esplicita una regola desumibile dal testo originario della citata legge n. 241 del 1990 (l&#8217;obbligo di concludere il procedimento, entro un termine stabilito, con un “provvedimento espresso”).<i><br />
</i>    3.4. – Infine, la pubblicità del procedimento amministrativo è un principio del patrimonio costituzionale comune dei Paesi europei; principio stabilito, tra l&#8217;altro, dall&#8217;art. 253 del Trattato istitutivo delle Comunità europee, che impone l&#8217;obbligo di motivazione degli atti comunitari (sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 2 aprile 1998 in causa C-367/95).<br />
    3.5. – Con specifico riguardo al procedimento elettorale, è da escludere che l&#8217;obbligo di comunicazione possa essere sostituito, ai fini della conoscenza del <i>dies a quo</i> per l&#8217;esercizio del diritto di opzione, dall&#8217;informazione proveniente dai rappresentanti di lista (eventualmente) presenti alle operazioni elettorali. Questi non soddisfano, infatti, l&#8217;esigenza che l&#8217;eletto acquisisca la conoscenza legale della sua proclamazione. I rappresentanti di lista hanno il compito di vigilare, nell&#8217;interesse delle liste e dei candidati, sulla regolarità delle operazioni elettorali, onde effettivamente «si presume che il candidato appartenente al gruppo possa rivolgersi [ad essi] per attingere notizie circa la correttezza delle operazioni di scrutinio e della relativa verbalizzazione» (<u>ordinanza n. 386 del 2000</u>). Ma questa è funzione diversa, tanto da essere distintamente regolata, da quella cui assolve la comunicazione dell&#8217;avvenuta elezione e l&#8217;invio del relativo attestato; né, del resto, i rappresentanti di lista presso ciascuna circoscrizione elettorale sono in grado di conoscere in quale data il candidato eletto in più circoscrizioni abbia avuto notizia dell&#8217;ultima proclamazione.<br />
    3.6. – Risulta, così, evidente l&#8217;irragionevolezza di un sistema nel quale la legge prevede la comunicazione della proclamazione all&#8217;interessato mediante apposito “attestato”, ma, poi, fa decorrere dalla stessa data di proclamazione i termini per l&#8217;esercizio del diritto di opzione. Solo la comunicazione dell&#8217;attestato impegna, infatti, l&#8217;eletto ad attivarsi per giungere a formare, nel termine stabilito dalla legge, la sua volontà in ordine all&#8217;interesse che l&#8217;ordinamento gli riconosce.<br />
    Considerato che la proclamazione è comunicata al candidato  mediante l&#8217;invio dell&#8217;attestato di elezione, il termine per l&#8217;esercizio dell&#8217;opzione deve decorrere dalla data in cui il soggetto proclamato eletto in più circoscrizioni abbia ricevuto la comunicazione dell&#8217;ultima proclamazione, quale risulta dal relativo attestato; comunicazione da effettuarsi, secondo le regole generali, a norma dell&#8217;art. 136 del codice di procedura civile. <br />
    L&#8217;esigenza di una sollecita costituzione dell&#8217;organo elettivo non è inficiata dall&#8217;eventualità che le opzioni avvengano oltre gli otto giorni dalla proclamazione, previsti dall&#8217;art. 41, primo comma, della legge n. 18 del 1979. Basti dire che la medesima legge concede agli eletti, titolari di cariche elettive o di governo nelle amministrazioni regionali e locali, trenta giorni per risolvere le situazioni di incompatibilità (art. 6, secondo comma, della legge n. 18 del 1979) e che, contro gli atti di proclamazione degli eletti, è ammessa l&#8217;azione popolare nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> dell&#8217;elenco dei candidati proclamati eletti (art. 42, secondo comma, della legge n. 18 del 1979).</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<br />
 LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><i>    dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale degli articoli 41, primo comma, e 22, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all&#8217;Italia), come modificata dalla legge 27 marzo 2004, n. 78 (Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio), nella parte in cui non prevedono che il termine per l&#8217;esercizio del diritto di opzione del candidato proclamato eletto in più circoscrizioni decorra dalla data della comunicazione dell&#8217;ultima proclamazione, quale risulta dal relativo attestato.<br />
    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;8 marzo 2006.<u><i><b><br />
</b></i></u>Annibale MARINI, Presidente<u><i><b><br />
</b></i></u>Sabino CASSESE, Redattore<u><i><b><br />
</b></i></u> <br />
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-3-2006-n-104/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.102</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-3-2006-n-102/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-3-2006-n-102/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-3-2006-n-102/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.102</a></p>
<p>Presidente e Redattore Annibale MARINI lesione della competenza attribuita all&#8217;autonomia universitaria 1. Università e istituzioni di alta cultura &#61485; Promozione e valorizzazione dell’università &#61485; Artt. 2, co. 2, lett. b) della L. della Regione Campania 20 dicembre 2004, n. 13 &#61485; Istituzione e finanziamento di scuole di eccellenza e master</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-3-2006-n-102/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-3-2006-n-102/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.102</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente e Redattore Annibale MARINI</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">lesione della competenza attribuita all&#8217;autonomia universitaria</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Università e istituzioni di alta cultura &#61485; Promozione e valorizzazione dell’università &#61485; Artt. 2, co. 2, lett. b) della L. della Regione Campania 20 dicembre 2004, n. 13 &#61485; Istituzione e finanziamento di scuole di eccellenza e master &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Presunta violazione degli artt. 117, co. 6, 33, co. 6, 117, co. 2, lett. n) Cost. &#61485; Lesione della competenza attribuita all&#8217;autonomia universitaria &#61485; Illegittimità costituzionale.																																																																																												</p>
<p>2.	Università e istituzioni di alta cultura &#61485; Promozione e valorizzazione dell’università &#61485; Artt. 2, comma 2, lett. d) e 3, co. 4, della L. della Regione Campania 20 dicembre 2004, n. 13 &#61485; Attribuzione alla programmazione regionale degli accordi di programma tra Ministero, Atenei ed altri soggetti pubblici e privati &#61485; Norme in tema di esclusione dalla funzioni di rettore, presidente di polo, preside di facoltà o da altri incarichi di direzione accademica per quei docenti universitari che compongono il Comitato di indirizzo e programmazione &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Presunta violazione degli artt. 117, co. 6, 33, co. 6, 117, co. 2, lett. n) Cost. &#61485; Infondatezza delle questioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	È costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 2, co. 2, lett. b) della legge della Regione Campania 20 dicembre 2004, n. 13, nella parte in cui prevede l&#8217;istituzione di scuole di eccellenza e di master.																																																																																												</p>
<p>2.	Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, co. 2, lett. d), e 3, co. 4, della stessa legge, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli artt. 117, co. 6, 33, co. 6, e 117, co. 2, lett. n), della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:<br />
Presidente: Annibale MARINI;<br />
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo<br />
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,<br />
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,<br />
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, lettere <i>b</i>) e <i>d</i>), e 3, comma 4, della legge della Regione Campania 20 dicembre 2004, n. 13 (Promozione e valorizzazione delle università della Campania), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 18 febbraio 2005, depositato in cancelleria il 22 febbraio 2005 ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2005.<br />
<i>    Visto</i> l&#8217;atto di costituzione della Regione Campania;<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 7 febbraio 2006 il Giudice relatore Annibale Marini;<br />
<i>    uditi</i> l&#8217;avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Vincenzo Cocozza per la Regione Campania.</p>
<p> <b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>    1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, con ricorso notificato il 18 febbraio 2005 e depositato il 22 febbraio 2005, questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, lettere <i>b</i>) e <i>d</i>), e 3, comma 4, della legge della Regione Campania 20 dicembre 2004, n. 13 (Promozione e valorizzazione delle università della Campania), lamentando la violazione dell&#8217;art. 117, comma sesto, della Costituzione, «in relazione all&#8217;art. 33, comma sesto, e all&#8217;art. 117, comma secondo, lettera <i>n</i>), della Costituzione».<br />
    Premette il ricorrente che la Regione, emanando la legge di cui si tratta, volta alla dichiarata finalità di promozione e valorizzazione delle università operanti sul territorio regionale campano, ha evidentemente inteso attivare il potere di legislazione concorrente ad essa attribuito dall&#8217;art. 117, comma terzo, della Costituzione in materia – tra l&#8217;altro – di «istruzione, salva l&#8217;autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale».<br />
    Ritiene tuttavia il Governo che alcune disposizioni della legge incidano sulla competenza legislativa e regolamentare attribuita in materia di università in via esclusiva allo Stato dagli artt. 33, comma sesto, e 117, comma secondo, lettera <i>n</i>), della Costituzione, comprensiva, tra l&#8217;altro, della disciplina dei percorsi formativi e dei relativi titoli di studio, della programmazione universitaria e dello stato giuridico del personale docente e non docente.<br />
    In particolare, l&#8217;art. 2, comma 2, lettera <i>b</i>), della legge regionale, attribuendo alla programmazione regionale «l&#8217;istituzione ed il finanziamento di scuole di eccellenza e di <i>master</i>», violerebbe siffatta riserva di legge statale, ponendosi in contrasto con il principio dettato dall&#8217;art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell&#8217;attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), secondo cui i criteri generali dell&#8217;ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell&#8217;università. Norma attuata con l&#8217;emanazione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l&#8217;autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell&#8217;università e della ricerca scientifica e tecnologica), che individua, tra l&#8217;altro, all&#8217;art. 3, «i corsi di studio e i titoli» rilasciati dalle università.<br />
    L&#8217;art. 2, comma 2, lettera <i>d</i>), della stessa legge, attribuendo ancora alla programmazione regionale «gli accordi di programma tra ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati», contrasterebbe, dal canto suo, con l&#8217;art. 20, comma 8, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), che demanda ad appositi regolamenti – da emanarsi ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell&#8217;attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), – l&#8217;individuazione delle norme generali regolatrici dello sviluppo e della programmazione del sistema universitario, nonché con lo specifico strumento attuativo del menzionato art. 20, comma 8, lettera <i>a</i>), della legge n. 59 del 1997, costituito dal d.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell&#8217;articolo 20, comma 8, lettere <i>a</i> e <i>b</i>, della legge 15 marzo 1997, n. 59), che, all&#8217;art. 2, comma 2, demanda espressamente ad un decreto del Ministro dell&#8217;istruzione la programmazione, tra l&#8217;altro, proprio degli «accordi di programma tra ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati».<br />
    Infine, l&#8217;art. 3, comma 4, della legge regionale, prevedendo che i docenti universitari che compongono il comitato di indirizzo e programmazione «non possono ricoprire le funzioni di rettore, presidente di polo, preside di Facoltà o altri incarichi di direzione accademica», violerebbe la legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), ponendosi, in particolare, in contrasto con l&#8217;art. 13 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), che, in attuazione di detta delega, stabilisce tassativamente i casi di incompatibilità dei docenti universitari.<br />
    2.– La Regione Campania si è costituita in giudizio, concludendo per l&#8217;inammissibilità o l&#8217;infondatezza del ricorso.<br />
    Premette la resistente che, alla stregua di una lettura coordinata degli artt. 117 e 33 della Costituzione, alle università è costituzionalmente garantita la potestà di autoorganizzarsi in una cornice normativa definita dallo Stato, al quale dunque compete di definire i limiti entro i quali possa dispiegarsi la disciplina autonoma delle università e di dettare le norme generali sull&#8217;istruzione.<br />
    Al di fuori di tali profili, spetterebbe alla Regione la potestà legislativa relativamente ad ogni altro aspetto della materia dell&#8217;istruzione, «ovviamente nel rispetto dell&#8217;autonomia universitaria», nell&#8217;esercizio di una competenza concorrente e, quanto alla formazione professionale, anche di una competenza esclusiva residuale.<br />
    La legge impugnata sarebbe – secondo la Regione – del tutto coerente con tale «disegno costituzionale» e perciò immune dalle censure prospettate dal Governo.<br />
    L&#8217;art. 2, comma 2, lettera <i>b</i>), non si porrebbe in contrasto con il principio dettato dall&#8217;art. 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, in quanto esso – diversamente da quanto ritenuto dall&#8217;Avvocatura – «non ha ad oggetto l&#8217;istituzione né di nuovi corsi universitari, né titoli di laurea, né di specializzazione» ma solo l&#8217;offerta di «percorsi di formazione “ulteriori” rispetto a quelli ordinari», senza oneri a carico dello Stato.<br />
    Le censure riferite all&#8217;art. 2, comma 2, lettera <i>d</i>), sarebbero, poi, di difficile comprensione, considerato che gli «accordi di programma fra ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati» costituiscono – secondo la previsione della norma – strumento della programmazione regionale, che dunque non incide su tali accordi ma di essi tiene conto per uniformarvisi.<br />
    L&#8217;art. 3, comma 4, da ultimo, non riguarderebbe su regole generali relative allo <i>status</i> dei docenti universitari e relative incompatibilità ma si limiterebbe ad individuare le condizioni soggettive per la composizione di un organo regionale, istituito e regolato da legge regionale.<br />
    3.– In prossimità dell&#8217;udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.<br />
    L&#8217;Avvocatura dello Stato, richiamata la distinzione tra “principi fondamentali” e “norme generali sull&#8217;istruzione”, quale desumibile dalla giurisprudenza costituzionale, osserva innanzitutto – con riferimento alle difese della Regione – che l&#8217;art. 2, comma 2, lettera <i>b</i>), della legge regionale, prevedendo l&#8217;istituzione di scuole di eccellenza e di <i>master</i>, andrebbe ad incidere proprio su una disciplina generale, «in quanto l&#8217;ordinamento degli studi rientra tra le condizioni di uniformità in materia di istruzione universitaria».<br />
    Quanto, poi, all&#8217;art. 3, comma 4, rileva che la disciplina delle incompatibilità attiene certamente allo <i>status</i> dei docenti universitari «ed è materia che, essendo relativa al rapporto di lavoro del personale statale, non può essere diversificata in ambito regionale».<br />
    La Regione Campania, dal canto suo, ribadisce nella memoria le difese già svolte nell&#8217;atto di costituzione, insistendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.</p>
<p>
<i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>    1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 2, comma 2, lettere <i>b</i>) e <i>d</i>), e 3, comma 4, della legge della Regione Campania 20 dicembre 2004, n. 13 (Promozione e valorizzazione delle università della Campania), lamentando la violazione dell&#8217;art. 117, comma sesto, della Costituzione, «in relazione all&#8217;art. 33, comma sesto, e all&#8217;art. 117, comma secondo, lettera <i>n</i>), della Costituzione».<br />
    Le norme impugnate sarebbero lesive della competenza statale esclusiva in materia di università in quanto prevedono l&#8217;istituzione e il finanziamento di scuole di eccellenza e <i>master</i> (art. 2, comma 2, lettera <i>b</i>), contemplano accordi di programma tra ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati come strumenti della programmazione regionale (art. 2, comma 2, lettera <i>d</i>) e stabiliscono un&#8217;incompatibilità tra la partecipazione al comitato di indirizzo e programmazione e le funzioni di rettore, presidente di polo, preside di facoltà e qualsiasi altro incarico di direzione accademica (art. 3, comma 4).<br />
    2.– La questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 2, lettera <i>b</i>), è fondata nei termini di seguito precisati.<br />
    Va premesso che la norma impugnata – in ragione tanto del suo tenore letterale quanto del suo inserimento in una legge espressamente finalizzata alla promozione e valorizzazione delle università della Campania – non può essere altrimenti interpretata se non nel senso che essa, nel quadro dello strumento di programmazione denominato programma triennale degli interventi, prevede (tra l&#8217;altro) l&#8217;istituzione da parte della Regione di nuovi corsi di studio universitario (scuole di eccellenza e <i>master</i>) e relativi titoli.<br />
    La disposizione regionale interviene pertanto in un settore (della materia) dell&#8217;istruzione – quello della disciplina degli studi universitari – nel quale alle università è affidata, ai sensi dell&#8217;art. 33, ultimo comma, della Costituzione, la competenza a definire, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, i propri ordinamenti che ovviamente ricomprendono le scelte relative all&#8217;istituzione dei singoli corsi.<br />
    Coerentemente con tale quadro costituzionale, l&#8217;art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell&#8217;attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), dispone che l&#8217;ordinamento degli studi dei corsi universitari sia disciplinato dagli atenei «in conformità a criteri generali definiti […] con uno o più decreti del Ministro dell&#8217;università e della ricerca scientifica e tecnologica», ai quali è tra l&#8217;altro demandata «la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari».<br />
    Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, da ultimo emanato in attuazione della suddetta norma di legge, individua all&#8217;art. 3 i titoli e i corsi di studio universitari, disponendo (al comma 9) che «le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i <i>master</i> universitari di primo e di secondo livello».<br />
    La norma impugnata, in quanto lesiva della competenza attribuita all&#8217;autonomia universitaria, va dunque dichiarata illegittima, nella parte in cui prevede l&#8217;istituzione di scuole di eccellenza e <i>master</i>, non ravvisandosi invece vizi di costituzionalità – peraltro nemmeno enunciati dal ricorrente – riguardo alla distinta previsione di finanziamento di siffatti corsi successivi alla laurea.<br />
    Così come non possono certo ritenersi lesivi dell&#8217;autonomia universitaria gli accordi delle università con l&#8217;ente regionale finanziatore diretti all&#8217;attivazione dei corsi <i>de quibus</i>.<br />
    3.– La questione relativa all&#8217;art. 2, comma 2, lettera <i>d</i>), è infondata.<br />
    La norma altro non esprime, infatti, se non l&#8217;impegno della Regione a recepire gli accordi di programma tra ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati nel proprio programma triennale di interventi finalizzati al raggiungimento degli scopi indicati all&#8217;art. 1 della legge. Ed è evidente come un siffatto impegno al rispetto dello strumento statale (accordo di programma) non possa comportare in quanto tale la denunciata violazione delle competenze statali.<br />
    4.– E&#8217; priva di fondamento anche la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 4.<br />
    Il suddetto art. 3 dispone, al comma 1, che il comitato di indirizzo e programmazione, presieduto dall&#8217;assessore all&#8217;università e alla ricerca scientifica, «è composto da tre docenti universitari a tempo pieno, con esperienza di direzione e coordinamento maturata ai massimi livelli accademici». Il successivo comma 4, oggetto di impugnazione, stabilisce che «all&#8217;atto di accettazione della nomina e nel corso dell&#8217;espletamento del mandato i tre docenti universitari ordinari designati non possono ricoprire le funzioni di rettore, presidente di polo, preside di facoltà o altri incarichi di direzione accademica».<br />
    La disposizione – nonostante l&#8217;equivocità del suo tenore letterale – va sicuramente interpretata, in coerenza del resto con la sua <i>ratio</i>, nel senso che la titolarità degli incarichi di direzione accademica contemplati dalla norma stessa preclude la nomina a componente del comitato di indirizzo e programmazione, ma non viceversa.<br />
    Si tratta, in altre parole, di un&#8217;incompatibilità univoca: la qualità di componente del comitato non impedisce al docente ordinario di assumere le funzioni di rettore, presidente di polo, preside di facoltà o altri incarichi di direzione accademica, ma in tal caso egli non può continuare a far parte del comitato stesso.<br />
    Se così è – e considerato che lo Stato non si duole del fatto che sia prevista la partecipazione di docenti universitari ordinari ad un organo regionale ma censura la sola incompatibilità con gli incarichi di direzione accademica – è evidente l&#8217;insussistenza dei vizi di costituzionalità prospettati con riferimento alle regole del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di istruzione.<br />
    La norma impugnata non incide, infatti, in alcun modo sullo <i>status</i> dei docenti universitari ordinari che siano anche componenti del comitato, ma determina solamente i requisiti soggettivi per la partecipazione ad un organo regionale, il comitato di indirizzo e programmazione, la cui disciplina non può che competere alla Regione medesima.ù</p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><i>    dichiara </i>l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 2, lettera <i>b</i>), della legge della Regione Campania 20 dicembre 2004, n. 13 (Promozione e valorizzazione delle università della Campania), nella parte in cui prevede l&#8217;istituzione di scuole di eccellenza e di <i>master</i>;<br />
<i>    dichiara </i>non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettera <i>d</i>), e 3, comma 4, della stessa legge, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli artt. 117, comma sesto, 33, comma sesto, e 117, comma secondo, lettera <i>n</i>), della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;8 marzo 2006.<u><i><b><br />
</b></i></u></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-3-2006-n-102/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.594</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-17-3-2006-n-594/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-17-3-2006-n-594/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.594</a></p>
<p>Pres. Nicolò Monteleone, est. Giovanni Tulumello DIVA s.r.l. contro Comune di Ribera ed altri in tema di risarcimento del danno in materia di appalti pubblici 1. Contratti della P.A. – Appalto di lavori – Collegamento fra imprese – Sussiste – Fattispecie. 2. Responsabilità civile della pubblica amministrazione – Attività provvedimentale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-17-3-2006-n-594/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.594</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-17-3-2006-n-594/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.594</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nicolò Monteleone,  est. Giovanni Tulumello<br /> DIVA s.r.l. contro Comune di Ribera ed altri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di risarcimento del danno in materia di appalti pubblici</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Appalto di lavori – Collegamento fra imprese – Sussiste – Fattispecie.																																																																																												</p>
<p>2.	Responsabilità civile della pubblica amministrazione – Attività provvedimentale – Illegittima ammissione ad una gara d’appalto di due imprese collegate – Domanda di risarcimento del danno in forma specifica – Inammissibilità – Differenza fra effetti del giudicato di annullamento e risarcimento in forma specifica.																																																																																												</p>
<p>3.	Responsabilità civile della pubblica amministrazione – Attività provvedimentale – Illegittima ammissione ad una gara d’appalto di due imprese collegate – Domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario – Presuppone l’impossibilità di realizzare l’interesse mediante un nuovo esercizio del potere amministrativo  – Mancata dimostrazione di tale impossibilità – Conseguenze – Inammissibilità della domanda</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	E’ illegittima l’ammissione ad una gara di appalto di due imprese, che risultino tra di loro collegate sotto il profilo della coincidenza della composizione societaria, non solo quanto alla corrispondenza fra le persone fisiche che risultano come soci in entrambe le società, ma altresì quanto alla esatta corrispondenza delle quote di capitale di pertinenza di ciascuno dei predetti soci (identiche, per ciascuno, in entrambe le società).																																																																																												</p>
<p>2.	E’ inammissibile la domanda di risarcimento del danno in forma specifica formulata come richiesta al giudice di disporre con sentenza l’aggiudicazione della gara in favore della ricorrente: l’aggiudicazione della gara può infatti conseguire quale effetto della pronuncia annullatoria (forma di tutela riparatoria di regola connaturale alla tutela risarcitoria dell’interesse legittimo in rapporto simbiotico con l’interesse pubblico portato dall’amministrazione), ma non come forma di risarcimento del danno in forma specifica, non potendo la statuizione risarcitoria del giudice sostituirsi all’esercizio della funzione amministrativa da parte dell’amministrazione.																																																																																												</p>
<p>3.	E’ inammissibile la domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario che non sia corredata dalla prova della insufficienza della pronuncia annullatoria, e dei suoi effetti, a soddisfare  la pretesa sostanziale della parte, in relazione alla possibilità di un nuovo esercizio del potere amministrativo che, conformandosi a detta pronuncia annullatoria, attribuisca in via amministrativa l’utilitas domandata (senza necessità di una forma di tutela succedanea quale quella risarcitoria).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia<br />
Sezione Terza</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
&#8211; Nicolò Monteleone,   Presidente;<br />
&#8211; Giovanni Tulumello, Referendario, <i>estensore</i>;<br />
&#8211; Mara Bertagnolli,       Referendario;<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso <b>n. 3169/2005</b>, proposto dalla</p>
<p><b>s.r.l. DIVA</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Barberis e Fabio Valguarnera, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via G.P. Bertolino n. 2, presso lo studio dell’avvocato Valguarnera</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Comune di Ribera</b>, in persona del Sindaco <i>pro-tempore</i>, non costituito in giudizio</p>
<p align=center>
e nei confronti:</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>&#8211; dell’<b>impresa Di Nica Costruzioni s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio;</p>
<p>&#8211;	della <b>s.r.l. IPSALE Costruzioni, e della s.r.l. EDEL BAU</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’avvocato Raimondo Alaimo, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via A. Telesino n. 26, presso lo studio dell’avvocato. Michele Roccella;ù</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	della determinazione del Presidente di gara del Comune di Ribera n. 147 del 24.10.2005 con cui è stata revocata l’aggiudicazione alla DIVA s.r.l. del pubblico incanto per l’affidamento dell’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria della ex Regia Trazzera S. Leonardo;<br />	<br />
&#8211;	della determinazione del Presidente di gara del Comune di Ribera n. 147 del 24.10.2005 con cui è stata riaperta la gara ai fini della riammissione delle imprese Ipsale Costruzioni ed Edel Bau;<br />	<br />
&#8211;	del provvedimento di cui al verbale di gara del 7.11.2005, con cui la gara è stata provvisoriamente aggiudicata all’Impresa Di Nica Costruzioni s.r.l.;<br />	<br />
&#8211;	del provvedimento di ammissione alla gara delle imprese Ipsale Costruzioni ed Edel Bau;<br />	<br />
&#8211;	del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro provvedimento preliminare, consequenziale e comunque connesso a quello oggetto di impugnazione.																																																																																												</p>
<p align=center>
e per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
al risarcimento dei danni.</p>
<p>Visti il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle imprese controinteressate Ipsale Costruzioni ed Edel Bau;<br />
Vista l’ordinanza cautelare n. 124 del 2006;<br />
Letti ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti dalle parti; <br />
Relatore alla pubblica udienza del 14 marzo 2006 il Referendario Giovanni Tulumello;<br />
Uditi i procuratori delle parti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con ricorso notificato il 16 dicembre 2005, e depositato il successivo 28 dicembre, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità.<br />
In particolare, il ricorso risulta affidato alle seguenti censure: “Violazione dei princìpi generali in materia di controllo e collegamento formale o sostanziale tra imprese concorrenti agli appalti di lavori pubblici. Illegittimità del procedimento e della successiva aggiudicazione per assoluta carenza dei presupposti in fatto e in diritto. Eccesso di potere per violazione dei princìpi della segretezza delle offerte e della par condicio dei concorrenti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 legge 109/94”.<br />
Le imprese controinteressate Ipsale Costruzioni ed Edel Bau si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.<br />
Con ordinanza n. 124 del 2006, è stata accolta la domanda cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.<br />
Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 14 marzo 2006.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>1.	</b>Preliminarmente, in relazione all’eccezione sollevata dalla difesa delle società Ipsale ed Edel Bau in sede di udienza di discussione, il collegio osserva che il ricorso il esame è stato tempestivamente notificato a tutte le parti controinteressate, compresa la s.r.l. Di Nica Costruzioni (come risulta dalla relata di notifica, con relativi avvisi di ricevimento versati in atti dalla parte ricorrente).<br />	<br />
<b><br />
2.	</b>Nel merito, la società ricorrente, aggiudicataria provvisoria dell’appalto per cui è causa, si è vista revocata l’aggiudicazione provvisoria, con emissione dei provvedimenti consequenziali pure impugnati, in conseguenza della riammissione alla gara delle imprese Ipsale Costruzioni ed Edel Bau, in precedenza escluse in quanto partecipanti al medesimo consorzio stabile denominato “Tekton”.<br />	<br />
Ad avviso della ricorrente, sarebbe illegittimo il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria, ed i provvedimenti consequenziali relativi alla riapertura della gara, in quanto fra le predette imprese originariamente escluse sussisterebbe un collegamento che va al di là della partecipazione allo stesso consorzio stabile, investendo il profilo delle partecipazioni sociali delle due società.<br />
Il ricorso è fondato.<br />
<b><br />
3.	</b>Le coordinate ermeneutiche della fattispecie dedotta sono state tracciate da un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato.<br />	<br />
Il Consiglio di Stato, sez. V, nella decisione 3362/2001 ha affermato che “Nelle procedure ad evidenza pubblica nelle quali la media delle offerte rileva ai fini dell&#8217;aggiudicazione, attraverso detta media s’intende, com’è noto, ricreare le condizioni del mercato relativo alla prestazione in gara, e ciò allo scopo d’individuare l&#8217;ambito entro il quale le offerte formulate possono considerarsi serie e, in conseguenza &#8211; previa, ove prevista, l’esclusione dei concorrenti che hanno proposto ribassi non compatibili con la situazione del mercato così evidenziata &#8211; al fine di prescegliere l&#8217;offerta più vantaggiosa tra quelle che nel suddetto ambito rientrano. E’ evidente, pertanto, che l&#8217;esistenza di una situazione di collegamento fra alcuni partecipanti, siccome incompatibile con un’effettiva concorrenza fra di loro ed idonea a favorire la produzione di offerte concordate in modo da influenzare la media, incide sulla parità di condizione tra i concorrenti e vizia il risultato al quale il sistema è preordinato, rendendo illegittimo ogni ulteriore atto della procedura e, in particolare, quello conclusivo costituito dall’aggiudicazione. Poiché, per altro, sul corretto svolgimento della gara può incidere anche il collegamento indiretto fra imprese, rappresentando questo uno strumento di facile elusione del divieto di partecipazione in argomento, è privo di consistenza il rilievo dato, nella specie, a tale carattere del rapporto intercorrente tra le imprese sopra menzionate”.<br />
Se, dunque, anche il collegamento indiretto fra imprese legittima l’esercizio del potere di esclusione <i>de quo</i>, va ulteriormente precisato che il richiamo &#8211; contenuto nel citato art. 10, comma 1<i>-bis</i>, l. 109/1994 – all’art. 2359 cod. civ., ha la funzione di individuare una presunzione, senza che possa escludersi che possano esistere altre forme di collegamento o controllo, societario od imprenditoriale, atti ad alterare il corretto svolgimento – secondo logiche puramente concorrenziali – di una gara d’appalto (in questo senso Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 6424/2001, che si segnala per la precisazione secondo la quale anche prescindendo dai rigidi criteri previsti dall’art. 2359 cod. civ., le offerte provenienti da più imprese giuridicamente diverse vanno comunque considerate lesive della concorrenza quando, nella sostanza, siano riconducibili allo stesso centro di interessi, e per l’affermazione della non necessarietà della indicazione, nel bando di gara, dell’elenco dei casi specifici di presunto collegamento fra imprese, giacché l’art. 10, comma 1<i>-bis</i>, della citata l. 109/1994 è norma di ordine pubblico, applicabile indipendentemente da un espresso richiamo nella <i>lex specialis</i>).<br />
Conseguentemente, oltre all’ipotesi di controllo societario ex art. 2359 cod. civ., rilevante <i>ex se</i> ai sensi dell’art. 10, comma 1<i>-bis</i>, della legge 109/1994, legittimamente l’amministrazione commina l’esclusione anche nei riguardi di altri fenomeni (comunanza di soci od amministratori) che, le appaiano tali da vulnerare la <i>par condicio</i>, purché con il limite della ragionevolezza e della logicità (in questo senso Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 949/2002).<br />
Del resto, se si interpretasse diversamente il rinvio all’art. 2359 cod. civ., contenuto nel citato art. 10, comma 1<i>-bis</i>, quest’ultima disposizione opererebbe solo in presenza di un controllo societario diretto fra imprese partecipanti alla gara, laddove invece “Il riferimento alle imprese, anziché alle sole società che la norma del codice contempla, consente di ritenere che si deve aver riguardo agli effetti delle situazioni che la stessa disposizione definisce per individuare i rapporti di controllo. La possibilità di applicare a qualsiasi impresa la verifica di una situazione di controllo, e perciò anche ad altre società di capitali, alle società di persone o agli imprenditori individuali, non già alle sole società cui specificamente ha riguardo l’art. 2359, fa giustificatamente concludere che quel che la legge n. 109/1994 prende in considerazione è il fatto che, in virtù degli incroci di partecipazione e di interessi sussistenti, si rilevi l’esistenza di un unico centro decisionale, corrispondente a quello, che con la maggioranza dei voti, con l’influenza dominante o con particolari vincoli contrattuali, si avvera nelle predette società. Le forme e le misure di possesso di azioni, di quote o di partecipazioni in genere, l’esistenza di patti parasociali, la collocazione di soggetti negli organi di amministrazione possono essere le più varie. Quel che assume rilievo, ai fini della partecipazione alle suddette procedure, è che non vi sia riferibilità ad una medesima persona, ad un medesimo gruppo di persone o ad una medesima società delle decisioni formalmente attribuibili ad entità diverse” (Consiglio di Stato, sez. V, decisione 3601/2002).<br />
<b><br />
4.</b>	Date le superiori premesse relative all’esegesi della disposizione attributiva del potere-dovere di cui si discute (il citato art. 10, comma 1<i>-bis</i>), va rilevato che, in punto di fatto, la censura posta a fondamento del ricorso si basa sul rilievo della coincidenza della composizione societaria delle due imprese (Ipsale Costruzioni ed Edel Bau), non solo quanto alla corrispondenza fra le persone fisiche che risultano come soci in entrambe le società (Rosano Giuseppe, Ipsale Giuseppe, Ipsale Antonino, Ipsale Rosa, Ipsale Fortunato e Ipsale Salvatore), ma altresì quanto alla esatta corrispondenza delle quote di capitale di pertinenza di ciascuno dei predetti soci (identiche, per ciascuno, in entrambe le società: € 12.825,00).<br />	<br />
<b><br />
5.</b>	Oltre a tale elemento, già di per sé altamente sintomatico della unicità di un centro di imputazione di interessi imprenditoriali pur in presenza di due soggetti formalmente diversi, la censura in esame si fonda su ulteriori fattori, ritenuti rilevanti nell’ottica della prospettazione posta a fondamento del ricorso: la contiguità dei ribassi offerti (24,52% in un caso, 24,56% nell’altro); le polizze per la partecipazione alla gara emesse dalla stessa compagnia assicurativa, nello stesso giorno, e con identico arrotondamento dell’importo; la certificazione di qualità è stata rilasciata ad entrambe le imprese dalla stessa società di attestazione; le offerte sono state presentate nello stesso giorno.<br />	<br />
	Inoltre, il collegamento fra le due imprese risulta già annotato nell’apposito casellario a cura dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP.<br />	<br />
	Questi elementi, unitariamente valutati in chiave di inferenza logica, consentono di ritenere che, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, sia configurabile un collegamento fra le imprese Ipsale Costruzioni e Edel Bau, rilevante ai sensi dell’art. 10 della legge n. 109 del 1994.<br />	<br />
<b><br />
6.</b>	Le contrarie difese delle due imprese controinteressate si articolano su tre livelli.<br />	<br />
In primo luogo  si allega che l’unica forma di collegamento sarebbe data da rapporti di parentela (essendo fratelli i due amministratori): che non si tratti di mero vincolo di parentela lo dimostra la documentazione allegata dalla ricorrente circa il già esaminato profilo della composizione societaria (visure camerali con indicazione dei nominativi e dei codici fiscali dei singoli soci: ciò che esclude la possibilità di omonimie), peraltro sostanzialmente incontestato dalla difesa delle due controinteressate.<br />
In secondo luogo, si contesta la partecipazione delle due imprese allo stesso consorzio stabile: ma si è già precisato che il ricorso in esame poggia su elementi diversi ed autonomi rispetto a quello che causò l’originaria esclusione dalla gara delle odierne controinteressate.<br />
In terzo luogo, la difesa delle controinteressate assume che l’annotazione del collegamento nel casellario è attualmente oggetto di impugnazione: tuttavia, la ricorrente ha prodotto in proposito le ordinanze con cui questo Tribunale ha respinto le domande cautelari di sospensione degli effetti di tali annotazioni, ritenendo i relativi ricorsi, ad una cognizione sommaria, sprovvisti di <i>fumus boni iuris</i>.<br />
<b><br />
7.	</b>La difesa delle odierne controinteressate, inoltre, conduce una contestazione analitica della rilevanza, quale fatto sintomatico del collegamento, di ciascuno dei riferiti elementi dedotti nel ricorso, afferenti la polizza fideiussoria, la data di presentazione delle domande, etc.<br />	<br />
Così condotta l’analisi, non può non convenirsi con la difesa delle odierne controinteressate sulla portata neutra, in assoluto, di alcuni di tali elementi: così, potrebbe essere di per sé irrilevante la partecipazione alla gara di due imprese riconducibili a soggetti portanti lo stesso cognome, o comunque aventi rapporti di parentela; ovvero la presentazione dell’offerta con le stesse modalità e nello stesso giorno.<br />
Il vizio di fondo delle contestazioni in esame risiede però nel fatto che la valutazione da operare in proposito non deve essere analitica, ma unitaria.<br />
Le argomentazioni in esame, basate sulla individuazione di un <i>tertium comparationis</i> non idoneo a supportare il riferito giudizio relazionale, sono dunque infondate.    <br />
<b><br />
8.	</b>Neppure la difesa controinteressata individua correttamente la causa del potere amministrativo in contestazione, allorché (a pag. 8 della memoria di costituzione) afferma che “Ciò che conta, infatti, ai fini della segretezza dell’offerta è che la stessa provenga – caso di specie  &#8211; dal soggetto legittimato ad esprimerla”.<br />	<br />
La fattispecie in esame non ha riguardo ai profili di segretezza dell’offerta, tutelati e regolati da altre disposizioni, ma all’esigenza di evitare che venga alterato il meccanismo concorrenziale della gara mediante competizione fra imprese solo apparentemente diverse, ma in realtà riconducibile ad un unico centro di interesse.<br />
<b><br />
9.	</b>Quanto all’affermazione (pag. 15 della memoria delle parti controinteressate) secondo la quale, accogliendo la prospettazione posta a fondamento del ricorso, “verrebbe compromesso il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica privata, e della autonomia delle persone giuridiche”, è sufficiente osservare che una corretta percezione della libertà d’impresa, costituzionalmente tutelata, non si identifica con la fittizia creazione di una pluralità di soggetti imprenditoriali al fine di concorrere sul mercato delle commesse pubbliche aggirando le rigorose regole che la norma primaria, proprio a tutela del valore della concorrenza (anch’esso oggetto di tutela costituzionale: art. 117 Cost, sul cui significato si veda la sentenza n. 14/2004 della Corte costituzionale), impone al fine di assicurare una competizione effettiva fra i vari imprenditori.<br />	<br />
Il ricorso avverso i provvedimenti impugnati è pertanto fondato e, come tale, va accolto.<br />
<b><br />
10.	</b>La domanda risarcitoria è formulata, in via principale, nel senso di chiedere, come forma di risarcimento del danno in forma specifica, l’aggiudicazione della gara; e, in subordine, il risarcimento dei danni per equivalente monetario.<br />	<br />
<b><br />
11.	</b>La domanda risarcitoria proposta in via principale è inammissibile.<br />	<br />
L’aggiudicazione della gara può infatti conseguire quale effetto della pronuncia annullatoria (forma di tutela riparatoria di regola connaturale alla tutela risarcitoria dell’interesse legittimo in rapporto simbiotico con l’interesse pubblico portato dall’amministrazione), ma non come forma di risarcimento del danno in forma specifica, non potendo la statuizione risarcitoria del giudice sostituirsi all’esercizio della funzione amministrativa da parte dell’amministrazione.<br />
Pertanto, delle due l’una: o l’aggiudicazione della gara consegue, in quanto possibile, quale effetto del giudicato di annullamento (il che si pone al di fuori di una fattispecie risarcitoria propriamente intesa); oppure tale risultato è divenuto materialmente o giuridicamente impossibile nelle more del giudizio (del che va data adeguata prova a cura della parte che ha un interesse in tal senso), con la conseguenza che l’unica forma di tutela risarcitoria possibile che residua è quella per equivalente.<br />
<b><br />
12.	</b>Anche la domanda risarcitoria proposta in via subordinata è inammissibile.<br />	<br />
Non è stata infatti fornita dalla parte ricorrente la dimostrazione della impossibilità che il soddisfacimento dell’interesse della stessa, rispetto al bene della vita rivendicato, consegua direttamente come effetto della pronuncia annullatoria, anche per effetto della concessione della cautela processuale: senza tale dimostrazione non è dato al collegio accedere al successivo stadio dell’esame della domanda risarcitoria, rivolta alla quantificazione dell’equivalente monetario del pregiudizio subìto. <br />
Se non si seguisse tale rigoroso schema logico, si consentirebbero infatti possibili duplicazioni del risarcimento, nel senso che all’effetto direttamente conseguente all’annullamento degli atti di gara, vale a dire all’aggiudicazione della gara stessa ad opera della ricorrente (ove ne ricorrano le condizioni), si aggiungerebbe l’attribuzione di un equivalente monetario pari all’utilità asseritamente non conseguita.<br />
L’accesso alla tutela per equivalente presuppone dunque la dimostrazione, ad opera della parte che vi ha interesse, della definitiva impossibilità di soddisfare il proprio interesse a conseguire il bene della vita rivendicato quale effetto della statuizione demolitoria (ad esempio, perché nel frattempo il contratto è stato eseguito da altra impresa).<br />
<b><br />
13.	</b>Quanto poi all’entità del risarcimento domandato, va rilevato che è stata fornita dalla parte ricorrente una mera allegazione, e non una  &#8211; pur parziale – dimostrazione, della sussistenza dei presupposti della stessa, ed in particolare dell’esistenza di un danno giuridicamente rilevante.<br />	<br />
In proposito va rilevato che l’azione risarcitoria, pur se proposta davanti al giudice amministrativo in virtù del principio di concentrazione della tutela sancito dalla disposizione attributiva della giurisdizione esclusiva in materia, sul piano probatorio è comunque soggetta non già alla regola del principio dispositivo con metodo acquisitivo, bensì al principio dell’onere della prova ex artt. 2697 cod. civ.  e 115 cod. proc. civ.,  applicabili anche al processo amministrativo avente ad oggetto diritti soggettivi, come quello al risarcimento del danno ingiusto (Consiglio di Stato, sez. IV, decisione n. 6666 del 2003, peraltro citata dalla ricorrente).  <br />
Irrilevante appare in proposito il richiamo al rito della c.d. ottemperanza anomala, in base al quale il giudice amministrativo indica i criteri per la liquidazione del danno risarcibile, lasciando alle parti la determinazione (in base a tali criteri) del suo concreto ammontare.<br />
L’art. 35 del d. lgs. n. 80 del 1998, come novellato dalla legge n. 205 del 2000, non ha infatti introdotto nel processo amministrativo una forma di condanna generica, <i>ex</i> art. 278 cod. proc. civ., limitata all’accertamento dell’<i>an debeatur</i>, ma ha previsto un meccanismo di liquidazione del <i>quantum debeatur</i> il cui presupposto è la valida proposizione di un’azione risarcitoria, assistita da tutti gli elementi di fondatezza (e di prova della stessa), accertata come tale dal giudice, in punto di sussistenza dei presupposti legittimanti l’affermazione della responsabilità (in questo senso Consiglio Stato, sez. IV, 2 marzo 2004, n. 942).<br />
	Ciò che tuttavia appare dirimente nell’esame della domanda di risarcimento del danno, è che nei confronti della pubblica amministrazione la proposizione della domanda risarcitoria, che presuppone l’accertamento dell’illegittimità dell’agire funzionale, rimane preclusa, in linea di principio, dal carattere della pronuncia di accoglimento della domanda – di annullamento dell’atto &#8211; tendente a far dichiarare detta illegittimità, tutte le volte che una simile pronuncia implichi un nuovo esercizio del potere da parte dell’amministrazione, all’esito del quale, e solo all’esito del quale, può essere valutata la fondatezza o meno della domanda risarcitoria (Consiglio di Stato, sez. VI, decisione n. 4435 del 4 settembre 2002).<br />	<br />
 Per tutte le superiori ragioni, la domanda risarcitoria proposta con il ricorso in esame va dichiarata inammissibile.<br />
<b><br />
14. 	</b>Sussistono giusti motivi, in relazione alla parziale soccombenza, per la compensazione delle spese del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 marzo 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-17-3-2006-n-594/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.594</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.3099</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-17-3-2006-n-3099/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-17-3-2006-n-3099/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.3099</a></p>
<p>Pres. Est. M. Perrelli Unione Italiana Ciechi Onlus (Avv.ti Raffaello Capunzo e Guglielmo Conca) c. M.I.U.R. e Direzione Regionale Scolastica (Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli). sui poteri del giudice amministrativo di conoscere della fondatezza dell&#8217;istanza avanzata, in un ricorso avverso il silenzio inadempimento ex art. 21 bis della legge</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-17-3-2006-n-3099/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.3099</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-17-3-2006-n-3099/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.3099</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. M. Perrelli<br /> Unione Italiana Ciechi Onlus (Avv.ti Raffaello Capunzo e Guglielmo Conca) c. M.I.U.R. e Direzione Regionale Scolastica (Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui poteri del giudice amministrativo di conoscere della fondatezza dell&#8217;istanza avanzata, in un ricorso avverso il silenzio inadempimento ex art. 21 bis della legge 1034/1971 e s.m.</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Silenzio inadempimento della P.A. – Ricorso ex art. 21 bis della L. n. 1034/1971 s.m. –Delibazione sulla fondatezza dell’istanza – Potere del g.a. in caso di attività vincolata della P.A. – Sussiste – In caso di attività discrezionale – Non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241/90 come modificato dalla L. n. 15/2005, il giudice adito ex art. 21 bis della L. n. 1034/71 e s.m. ha la possibilità di valutare la fondatezza dell’istanza avanzata dall’interessato solo ove venga in rilievo un’attività vincolata da parte dell’amministrazione. Nel caso di attività discrezionale, infatti, attribuire tale potere al g.a. implicherebbe l’affermazione di una vera e propria giurisdizione di merito, nella quale la condanna all’adempimento presupporrebbe una valutazione giudiziale sostitutiva della scelta discrezionale dell’amministrazione, giurisdizione di merito limitata, nel nostro ordinamento, ai soli casi espressamente previsti dalla legge.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui poteri del giudice amministrativo di conoscere della fondatezza dell’istanza avanzata, in un ricorso avverso il silenzio inadempimento ex art. 21 bis della legge 1034/1971 e s.m.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.3099 Reg.Sent.<br />
Anno	2006<br />	<br />
N. 9338 Reg. Sent.<br />
Anno    2005</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA<br />
Sede di Napoli &#8211; Sezione Sesta</b></p>
<p>ha pronunciato, ai sensi degli artt. 21 bis della legge  6 dicembre 1971 n. 1034,  la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA</p>
<p></b></p>
<p>sul ricorso n. 9338/2005, proposto da<br />
<b>Unione Italiana Ciechi Onlus</b>, in persona del legale rappresentante p.t. Giovanni D’Alessandro, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaello Capunzo e Guglielmo Conca, con i quali è elettivamente domiciliata in Napoli, via Tommaso Carovita n. 10;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia ope legis in Napoli, via A.Diaz n. 11;</p>
<p><b>Direzione Regionale Scolastica</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia ope legis in Napoli, via A.Diaz n. 11;</p>
<p><b>Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato per Ciechi (I.P.S.I.A.) “Paolo Colosimo”</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia ope legis in Napoli, via A.Diaz n. 11;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del silenzio &#8211; rifiuto o silenzio – inadempimento formatosi per l’inutile decorso del termine assegnato per provvedere giusto atto stragiudiziale di significazione  diffida del 2/31 agosto 2005<br />
nonché per l’accertamento e la declaratoria<br />
del diritto dei non vedenti alla partecipazione in via esclusiva ai corsi di istruzione secondaria superiore professionale abilitanti all’esercizio della professione di massiofisioterapista.</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Visto l’art. 21 bis della legge n. 1034/71;<br />
Sentito altresì il relatore Presidente Michele Perrelli;<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato il 13/14 dicembre 2005 e depositato il successivo giorno 29, l’Unione ricorrente, premesso di avere notificato in data 2.8.2005 e 31.8.2005 alla Direzione Regionale  Scolastica per la Regione Campania e all’I.P.S.I.A. “Paolo Colosimo”, atto di diffida per ottenere dalle dette amministrazioni il riconoscimento del diritto esclusivo dei non vedenti alla partecipazione ai corsi di istruzione secondaria superiore abilitanti all’esercizio della professione di massiofisioterapista a seguito dell’abrogazione tacita della normativa (R.D. 29 agosto 1941, n. 1449) che consentiva l’accesso ai detti corsi anche ai vedenti, ha impugnato innanzi a questo Tribunale il silenzio inadempimento formatosi sull’istanza. L’Unione ricorrente ha agito sia per sentire dichiarare l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalle amministrazioni convenute sull’istanza notificata il 2/31 agosto 2005, sia per vedere accertare la fondatezza della pretesa azionata con il citato atto di diffida deducendo:<br />
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/90 – eccesso di potere per manifesta ingiustizia ed irragionevolezza, sviamento;<br />
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.l.vo n. 502/92, eccesso di potere per manifesta ingiustizia ed irragionevolezza, sviamento;<br />
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del  D.lvo  n. 502/92, dell’art. 15 delle preleggi, dell’art. 3 Cost..<br />
Le amministrazioni convenute si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso ex adverso proposto.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei limiti di cui in motivazione.<br />
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente emerge che l’Unione Italiana Ciechi ha notificato alla Direzione Regionale Scolastica e all’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato per Ciechi “Paolo Colosimo” , rispettivamente il 2 e il 31 agosto 2005, atto di significazione e diffida per ottenere il riconoscimento del diritto dei non vedenti alla frequenza esclusiva dei corsi di formazione per massiofisioterapisti sulla scorta dell’interpretazione della normativa disciplinante la materia e dell’asserita intervenuta abrogazione tacita delle disposizioni regolanti l’accesso anche di soggetti vedenti ai predetti corsi.<br />
E’, inoltre, pacifico che le Amministrazioni convenute non hanno provveduto, nel termine assegnato, sull’istanza de qua.<br />
Nel caso di specie risultano, pertanto, integrati i presupposti richiesti per la formazione del cosiddetto silenzio &#8211; inadempimento o silenzio &#8211; rifiuto e cioè sia l’obbligo di provvedere da parte della P.A. in base al disposto dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e successive modifiche, sia il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione oltre il termine per provvedere, nonostante la formale diffida intimata dal soggetto interessato. <br />
Così come sussiste l’interesse dell’Unione Italiana Ciechi ad ottenere un pronunciamento delle Amministrazioni resistenti sulla diffida intimata in considerazione della finalità di tutela della categoria dei non vedenti e dell’incidenza sulla medesima della possibilità o meno di accesso ai corsi di formazione per massiofisioterapisti anche di una percentuale di soggetti vedenti. <br />
Accertata, quindi, l’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni sull’istanza intimata va ordinato alle medesime di provvedere entro il termine di trenta giorni.<br />
Non appare, invece, meritevole di accoglimento la domanda della ricorrente volta all’accertamento e alla declaratoria della fondatezza della pretesa azionata con la diffida notificata il 2/31 agosto 2005. Tale domanda, secondo la prospettazione della ricorrente, si fonda sul combinato disposto degli artt. 21 bis della legge n. 1034/71 e dell’art. 2 della legge n. 241/90, come modificato dalla legge n. 15/2005. Infatti il 5° comma del novellato art. 2 stabilisce che “salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza.”.<br />
In relazione all’oggetto del processo disciplinato all’art. 21 bis della legge n. 1034/1971 il Consiglio di Stato, con la decisione dell’Adunanza plenaria n. 1/2002, ha statuito che la pronuncia di annullamento del silenzio – rifiuto non presuppone alcuna valutazione sulla spettanza del bene della vita e non esprime speciali vincoli sull’azione amministrativa oltre quello che nasce dall’obbligo di provvedere, pena la sostituzione di un commissario ad acta, a nulla rilevando il tipo di potere, vincolato o discrezionale, esercitato dalla P.A. . <br />
Il detto orientamento giurisprudenziale sembrerebbe essere stato superato dal dettato dell’art. 2, 5° comma, della legge n. 241/90, come modificato dalla legge n.15/2005, nella parte in cui prevede la possibilità per il giudice, adito ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034/71, di valutare, oltre all’illegittimità del silenzio inadempimento, anche la fondatezza dell’istanza avanzata dall’interessato laddove la stessa implichi l’esercizio di poteri vincolati da parte dell’amministrazione.<br />
Non appare, invece, condivisibile la tesi di quella parte della dottrina secondo la quale le modifiche apportate dalla legge n. 15/2005 alla legge sul procedimento amministrativo avrebbero introdotto nel nostro ordinamento un’azione di adempimento nei confronti della P.A., secondo il modello già previsto nella normativa tedesca, e, pertanto, sarebbe ammissibile una delibazione della fondatezza dell’istanza anche in ipotesi di esercizio di un potere discrezionale da parte della P.A..<br />
Aderire a tale prospettazione, implicherebbe, infatti, l’affermazione di una vera e propria giurisdizione di merito, nella quale la condanna all’adempimento presupporrebbe una valutazione giudiziale sostitutiva della scelta discrezionale dell’amministrazione, giurisdizione di merito limitata, nel nostro ordinamento, ai soli casi espressamente previsti dalla legge.<br />
Sulla scorta delle predette considerazioni, il Collegio ritiene, pertanto, di non potere accogliere la domanda dell’Unione Italiana Ciechi avente ad oggetto l’accertamento e la declaratoria della fondatezza dell’istanza fatta valere con la diffida notificata il 2/31 agosto 2005, trattandosi di materia che implica l’esercizio di poteri discrezionali da parte della P.A.. Peraltro, non può sottacersi &#8211; con specifico riferimento a quanto dedotto col terzo motivo di ricorso – che il continuare a consentire, sulla base del non più vigente art. 30 del R.D. 1449/41, l’accesso alla scuola istituita con la L. 570/61 anche ai soggetti vedenti,potrebbe comportare una elusione del disposto di cui all’art. 6 D. Lgs. N. 502/92 poiché la frequentazione della Scuola in parola comporterebbe anche per i vedenti il titolo finale abilitante all’esercizio della professione di massofisioterapista, mentre gli stessi soggetti che seguissero il percorso formativo di cui al citato D.Lgs. 502/92 potrebbero conseguire l’abilitazione all’esercizio professionale solo a seguito del Corso universitario triennale.<br />
In conclusione va ordinato alle Amministrazioni resistenti di provvedere espressamente sulla diffida inoltrata dalla ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla presente decisione.  <br />
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e vengono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, in parzile accoglimento del ricorso  n. 9338/2005 R.G., meglio in epigrafe specificato, proposto da Unione Italiana Ciechi Onlus, ordina alle amministrazioni resistenti di provvedere espressamente sulla diffida notificata il 2/31 agosto 2005 entro il termine di trenta giorni dalla presente sentenza.<br />
Condanna il Ministero dell’Istruzione &#8211; Direzione Scolastica Regionale della Campania al pagamento delle spese di giudizio, complessivamente determinate in € 2.000,00 (duemila/00) in favolre della ONLUS ricorrente.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 23 gennaio 2006, con l’intervento dei magistrati:<br />
Michele	 Perrelli             &#8211; Presidente rel.<br />	<br />
Alessandro	Pagano             &#8211; Componente<br />	<br />
Sergio	Zeuli                &#8211; Componente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-17-3-2006-n-3099/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.3099</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.76</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-17-3-2006-n-76/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-17-3-2006-n-76/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-17-3-2006-n-76/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.76</a></p>
<p>Pres. Sammarco, Est. Daniele Ric. Comagri s.p.a. contro il Comune di Jesi p.r.g. ed approvazione regionale: rapporti tra impugnazioni 1. P.r.g. – Costitutivo di effetti – Carattere immediatamente lesivo – È direttamente impugnabile. 2. P.r.g. – Approvazione regionale – Impugnazione del p.r.g – Omessa impugnazione della approvazione regionale –- P.r.g.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-17-3-2006-n-76/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.76</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-17-3-2006-n-76/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.76</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sammarco, Est. Daniele<br /> Ric. Comagri s.p.a. contro il Comune di Jesi</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">p.r.g. ed approvazione regionale: rapporti tra impugnazioni</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. P.r.g. – Costitutivo di effetti – Carattere immediatamente lesivo – È direttamente impugnabile.</p>
<p>2. P.r.g. – Approvazione regionale – Impugnazione del p.r.g – Omessa impugnazione della approvazione regionale –- P.r.g. ha effetti caducanti sull’approvazione regionale – Ammissibilità e procedibilità del ricorso.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il p.r.g., una volta adottato e nella misura in cui è suscettibile di applicazione, è atto immediatamente lesivo e direttamente impugnabile: ciò che rileva a tal fine, infatti, non è la sua collocazione al termine del procedimento ma il carattere costitutivo degli effetti, che ad esso si ricollegano.</p>
<p>2. L’omessa impugnazione del provvedimento regionale di approvazione del p.r.g. non determina l’inammissibilità né l’improcedibilità del ricorso proposto avverso il p.r.g. stesso, poiché l’annullamento del piano adottato esplica effetti automaticamente caducanti e non meramente vizianti sull’atto di approvazione regionale, che si limita a confermare le previsioni contenute nel p.r.g.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">p.r.g. ed approvazione regionale: rapporti tra impugnazioni</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA</p>
<p></b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 00138 del 1988, proposto da:<br />
<b>s.p.a. COMAGRI – HOTEL FEDERICO II</b>, corrente in Jesi, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Morbiducci, domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale, ai sensi dell’art.35 del R.D. 26 giugno 1924, n.1054, richiamato dall’art.19 della L. 6 dicembre 1971, n.1034;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE di JESI</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Mastri, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi n.124;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della deliberazione del Consiglio comunale di Jesi 29.7.1987 n.151 di adozione del nuovo P.R.G., con riferimento in particolare alla normativa introdotta per l’area circostante l’Hotel Federico II, sita in zona Figuretta.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Jesi;<br />
Viste le proprie ordinanze 8 luglio2004, n.117 e 2 febbraio 2005, n.2;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 08/06/2005, il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato il 14.1.1988, depositato il 2.2.1988, la s.p.a. Comagri – Hotel Federico II, in qualità di proprietaria del suddetto complesso alberghiero e delle aree circostanti, ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Jesi 29.7.1987 n.151 di adozione del nuovo P.R.G., deducendone l’illegittimità in riferimento alla normativa che ha destinato a verde alberato o sottoposto a vincoli diversi le aree di sua proprietà.<br />
Espone la società ricorrente che con la variante al P.R.G. adottata con deliberazione consiliare 23.1.1980 n.80 il Comune di Jesi – avuto riguardo alla scarsa qualità e quantità delle attrezzature alberghiere cittadine – aveva individuato in località Figuretta un’area da destinare ad uso alberghiero; su detta area è stata realizzata l’edificazione dell’albergo-ristorante “Federico II” e degli annessi impianti sportivi.<br />
Con la variante generale oggetto del presente giudizio, peraltro, la destinazione alberghiera è stata pregiudicata mediante la imposizione, sulle aree circostanti, di destinazioni e vincoli penalizzanti (verde agricolo, verde alberato, attrezzature per la sosta ed il ristoro, parcheggi pubblici), contraddicendo immotivatamente le scelte pianificatorie effettuate in precedenza.<br />
La s.p.a. Comagri deduce quindi l’illegittimità degli atti impugnati per eccesso di potere sotto i profili della illogicità, irrazionalità e carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt.11 e 12 della L. 8 aprile 1976 n.278 e del regolamento comunale sul funzionamento dei consigli circoscrizionali, nonché della L. 23 dicembre 1978, n.833 e della L.R. Marche 3 marzo 1982 n.7, violazione del D.P.R. 11 luglio 1986 n.382 ed eccesso di potere per l’incompatibilità del progettista incaricato della redazione del progetto della variante al P.R.G..<br />
Costituitosi in giudizio il Comune di Jesi, ha dedotto la infondatezza delle censure formulate nel ricorso, eccependone inoltre l’inammissibilità ed improcedibilità per le seguenti ragioni:<br />
a) mancata notifica del ricorso all’Autorità regionale, necessaria poiché il P.R.G. costituisce atto complesso;<br />
b) mancata impugnazione di atti presupposti;<br />
c) emanazione, nelle more del giudizio, di nuovi atti satisfattivi della pretesa azionata dalla società ricorrente.<br />
Con ordinanze 8 luglio2004, n.117 e 2 febbraio 2005, n.2 il Tribunale ha disposto l’espletamento di incombenti istruttori.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.- La difesa della resistente Amministrazione eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso, in quanto non notificato alla Regione Marche:<br />
L’eccezione è infondata.<br />
Si deve osservare, in primo luogo, che oggetto del gravame è la deliberazione di adozione della variante al P.R.G., ritualmente impugnata dalla s.p.a. Comagri, poiché, come chiarito dall&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n.1 del 9 marzo 1983, alla quale ha fatto riscontro il conforme orientamento della successiva giurisprudenza (Cons.St., Sez.IV, 9 aprile 1999, n.614; 19 ottobre 1994, n.819 e 18 marzo 1993, n.311; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 14 agosto 1995, n.284 ), il piano regolatore, una volta adottato, nella misura in cui è suscettibile di applicazione, è atto immediatamente lesivo e direttamente impugnabile, ancorché la sua impugnazione costituisca una facoltà e non un onere, allo stesso modo e alle stesse condizioni in cui ciò avverrebbe in caso di piano approvato; agli effetti, infatti, della configurabilità di un atto come provvedimento impugnabile, ciò che rileva non è la sua collocazione al termine del procedimento, bensì il carattere costitutivo degli effetti, che all’atto stesso si ricollegano (Cons.St., Sez.IV, 1° settembre 1997, n.937). E nella fattispecie, non è revocabile in dubbio la sussistenza dell’interesse a ricorrere in capo alla s.p.a. Comagri, atteso che a seguito dell’adozione della variante al P.R.G., e nelle more della sua approvazione, è scattata l’automatica applicazione delle misure di salvaguardia, ai sensi dell’art.10, comma 5, della L. 17 agosto 1942, n.1150, nel testo modificato dall’art.3 della L. 6 agosto 1967, n.765.<br />
In secondo luogo, si deve evidenziare che altrettanto consolidata giurisprudenza (Cons.St., Sez.IV; 15 settembre 1998, n.1155, 9 dicembre 1997, n.1353, e 26 aprile 1990, n.314; Sez.II, par. 21 gennaio 1998, n.2907/97; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 21 febbraio 2000, n.74) afferma che l&#8217;omessa impugnazione del provvedimento regionale di approvazione di un piano regolatore generale non determina alcuna preclusione all&#8217;ammissibilità – e non determina altresì l&#8217;improcedibilità – del ricorso proposto contro la delibera di adozione dello strumento urbanistico, in quanto l’annullamento di quest’ultima, comportando il venir meno di uno degli elementi necessari di un atto complesso il cui procedimento si conclude solo con l’approvazione regionale, esplica effetti automaticamente caducanti e non meramente vizianti sul successivo provvedimento regionale, nella parte in cui lo stesso si limita a confermare le previsioni già contenute nel piano adottato e fatto oggetto di impugnativa.<br />
Da ciò discende l&#8217;infondatezza dell&#8217;eccezione in rito mossa dalla resistente Amministrazione, poiché – non essendo necessaria l’impugnazione del provvedimento regionale di approvazione della variante – non sussisteva neanche la necessità di notificare il ricorso alla Regione Marche, trattandosi dell’impugnazione della deliberazione di adozione del piano e dovendo quindi l’unica parte necessaria del giudizio essere individuata nel Comune di Jesi.</p>
<p>2.- Neppure ha fondamento l’eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione di atti presupposti (deliberazioni 5.7.1984 n.39, 26.7.1984 n.599 e 26.3.1985 n.473) con le quali sarebbero state fissate – anteriormente alla emanazione del provvedimento di adozione – le linee programmatiche per la redazione del nuovo P.R.G., poiché i suddetti atti si configurano come provvedimenti di indirizzo, estranei alla procedura prettamente urbanistica ed aventi una funzione endoprocedimentale e propulsiva, privi di una autonoma capacità lesiva e come tali non impugnabili. Ed anche volendo considerare diversamente il contenuto dispositivo di tali atti, la loro omessa impugnazione provocherebbe unicamente la inammissibilità della censura volta a prospettare la illegittimità del conferimento dell’incarico per la redazione dello strumento urbanistico, e non dell’intero ricorso.</p>
<p>3.- Il Comune di Jesi eccepisce, poi, l’improcedibilità del ricorso per l’omessa impugnazione di nuovi atti satisfattivi della pretesa azionata dalla società ricorrente, sopravvenuti nelle more del presente giudizio.<br />
Ai fini della delibazione dell’eccezione, il Collegio ritiene che si debba scindere il contenuto delle scelte pianificatorie comunali, in relazione agli effetti prodottisi sulle porzioni di territorio ubicate, rispettivamente, a monte ed a valle del complesso alberghiero de quo.</p>
<p>3.1.- Per quanto riguarda le aree a monte, in effetti la documentazione prodotta dall’Amministrazione comunale dimostra che, nel corso del presente giudizio, sono intervenuti alcuni provvedimenti (deliberazioni consiliari 23.7.1999 n.216 e 12.11.1999 n.286) per effetto dei quali la sottozona VA (verde alberato) è stata modificata in sottozona VS per rendere possibile la realizzazione di parcheggi privati a servizio della struttura alberghiera; come esattamente dedotto dalla difesa del Comune di Jesi, le modifiche apportate allo strumento urbanistico qui contestato sono state, rispetto all’assetto originario, addirittura migliorative per la società ricorrente (poiché ne è risultata una maggiore estensione dell’area destinata alle attrezzature alberghiere), e comunque la s.p.a. Comagri ha mostrato di farvi acquiescenza, non proponendo impugnazione né sollevando contestazioni di sorta, sicché per tale parte il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.<br />
3.2.- Per quanto riguarda invece le scelte pianificatorie relative alle aree site a valle del complesso alberghiero, e contigue alla ex strada statale n.76, le destinazioni a parcheggi pubblici (UP), attrezzature per la sosta ed il ristoro (VP) e verde alberato (VA) sono rimaste inalterate a tutt’oggi, sicché persiste l’interesse della società ricorrente a chiederne la caducazione.</p>
<p>4.- Nella parte oppositiva a queste ultime scelte pianificatorie il ricorso merita accoglimento, risultando fondate, ed assorbenti, le censure di eccesso di potere per illogicità, irrazionalità e carenza di motivazione con esso dedotte.<br />
Come premesso nella esposizione in fatto, il Comune di Jesi con variante al P.R.G. adottata con deliberazione consiliare 23.1.1980 ed approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale 20.5.1981 n.1960 aveva individuato (data la scarsa quantità e qualità delle attrezzature alberghiere cittadine) un’area in località Figuretta, da destinare ad uso alberghiero; su detta area è stato realizzato un complesso alberghiero di pregio (denominato “Hotel Federico II”), costituito da un nucleo alberghiero propriamente detto, da un auditorium e da impianti sportivi. L’intero complesso (come dimostra la documentazione anche fotografica acquisita in atti) si inserisce in un ampio parco costituito da prati verdi, vegetazione cespugliosa e d’alto fusto.<br />
A parziale modifica di tale determinazione, però, il Comune di Jesi, con il nuovo piano regolatore oggetto del presente giudizio, ha sottoposto le aree ubicate a valle dell’albergo e degli impianti sportivi (già destinate ad utilizzazione alberghiera) a vincoli diversi, ed in particolare a UP (parcheggi pubblici), VP (attrezzature per la sosta ed il ristoro) e VA (verde alberato).<br />
Peraltro tali destinazioni si appalesano ingiustamente penalizzanti per l’assetto dell’intera zona, quale configurato a seguito della realizzazione dell’“Hotel Federico II”, nonché per la stessa attività imprenditoriale della società ricorrente, e contraddicono le precedenti scelte pianificatorie, senza che dagli atti del procedimento si evincano le ragioni di interesse pubblico che rendevano necessaria una siffatta determinazione.<br />
Ciò è di palmare evidenza per quanto concerne la sottozona VP (attrezzature per la sosta ed il ristoro) che consente la fruizione al pubblico (in tutte le sue forme, quali ad esempio il pic nic ed anche attività ricreative, come il gioco del calcio e simili) di porzione del parco adiacente alla struttura alberghiera, con un pregiudizio immediatamente percepibile sia per la quiete e la tranquillità dell’albergo, che per la stessa integrità del parco.<br />
Analoghe considerazioni valgono, inoltre, anche per le altre destinazioni contestate dalla s.p.a. Comagri. Relativamente alla sottozona UP (parcheggi pubblici) anche in questo caso è evidente il pregiudizio per la quiete e la tranquillità dell’intero complesso, senza che dagli atti impugnati si evincano le ragioni che impongono la realizzazione di parcheggi pubblici, considerando che l’intera zona è ampiamente servita sia dagli ampi parcheggi a servizio dell’albergo-ristorante, e degli impianti sportivi ad esso adiacenti, sia dai parcheggi della vicina zona industriale ZIPA.<br />
Per quanto concerne la sottozona VA (verde alberato), la difesa del Comune di Jesi deduce che tale destinazione si configura come mera indicazione di sistemazione dell’area, non essendo la zona soggetta ad espropriazione né ad uso pubblico; peraltro, dal testo delle N.T.A. del P.R.G. (art.100), versato in atti, si evince che la realizzazione del verde alberato può avvenire con intervento diretto da parte della P.A., e quindi in contrasto con l’architettura del parco già in essere. Si deve concludere quindi che la destinazione impressa dallo strumento urbanistico, ancorché formalmente rispettosa della preesistente utilizzazione dell’area, risulta illogica, non avendo tenuto adeguatamente conto del pregio della zona verde realizzata dalla s.p.a. Comagri (parco ben curato con prati verdi, vegetazione cespugliosa e d’alto fusto) e non vedendosi le ragioni per cui la società ricorrente non sia libera di esercitare il proprio diritto di proprietà (in maniera coerente con la destinazione della zona) scegliendo sua sponte se realizzare o meno delle fasce di verde alberato, e di decidere l’allocazione delle essenze arboree di alto fusto dove meglio ritiene.</p>
<p>5.- Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato in parte improcedibile e in parte deve essere accolto, nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto deve essere annullato il piano regolatore generale del Comune di Jesi, adottato con deliberazione consiliare 29.7.1987 n.151, limitatamente alla destinazione a UP (parcheggi pubblici), VP (attrezzature per la sosta ed il ristoro) e VA (verde alberato) attribuita alle aree poste a valle del complesso alberghiero denominato “Hotel Federico II”, e contigue alla ex strada statale n.76.</p>
<p>6.- Si ravvisano ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche in parte dichiara improcedibile ed in parte accoglie il ricorso in epigrafe indicato, nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il piano regolatore generale del Comune di Jesi, adottato con deliberazione consiliare 29.7.1987 n.151, limitatamente alla destinazione a UP (parcheggi pubblici), VP (attrezzature per la sosta ed il ristoro) e VA (verde alberato) attribuita alle aree poste a valle del complesso alberghiero denominato “Hotel Federico II”, e contigue alla ex strada statale n.76.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-17-3-2006-n-76/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.76</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.77</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-17-3-2006-n-77/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-17-3-2006-n-77/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.77</a></p>
<p>Pres. Sammarco, Est. Tramaglini Ric. Guerri Marcello contro il Comune di San Severino Marche trasferimento di dipendente e comunicazione di avvio Trasferimento di dipendente per incompatibilità ambientale – Omessa comunicazione di avvio – Assenza di ragioni di urgenza -Illegittimità. Il provvedimento di trasferimento del dipendente, dal quale non emergano ragioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-17-3-2006-n-77/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.77</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-17-3-2006-n-77/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.77</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sammarco, Est. Tramaglini<br /> Ric. Guerri Marcello contro il Comune di San Severino Marche</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">trasferimento di dipendente e comunicazione di avvio</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Trasferimento di dipendente per incompatibilità ambientale – Omessa comunicazione di avvio – Assenza di ragioni di urgenza -Illegittimità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il provvedimento di trasferimento del dipendente, dal quale non emergano ragioni di urgenza, deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">trasferimento di dipendente e comunicazione di avvio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA</p>
<p></b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 00229 del 1998, proposto da:<br />
<b>GUERRI Marcello</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Callea e Umberto Segarelli, con domicilio eletto presso l’avv. Anna Cucchiarini in Ancona, via Frediani, 22;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di San Severino Marche</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Calzolaio, con domicilio eletto presso l’avv. Giorgio Rossi in Ancona, corso Garibaldi, 136;<br />
nei confronti di</p>
<p><b>PICCININI Eraldo</b>, non costituito in giudizio;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
&#8211; dell’atto n.284/seg., in data 10 ottobre 1997, con il quale il Sindaco del Comune di San Severino Marche ha disposto il trasferimento del ricorrente dall’incarico di responsabile del VII settore “Polizia Municipale” a quello di responsabile dell’VIII se<br />
&#8211; della delibera di Giunta Municipale n.700 del 9 ottobre 1997;<br />
&#8211; di tutti gli atti del procedimento, presupposti, connessi o conseguenziali.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché l’atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione resistente e le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 08/06/2005, il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente, Comandante dei Vigili Urbani del Comune di San Severino Marche, con ricorso depositato in data 3 marzo 1998, insorge contro il provvedimento con il quale il Sindaco lo ha sollevato dall’incarico di Responsabile del VII settore “Polizia Urbana” per destinarlo all’incarico di Responsabile dell’VIII settore “Musei, biblioteca e formazione professionale”. <br />
Riferisce che il trasferimento contestato sarebbe seguito ad uno stato di conflittualità risalente nel tempo, creatosi nei confronti di taluni subalterni. In particolare, secondo il ricorrente, la situazione di ostilità era già iniziata almeno nel 1994, quando il Comandante aveva denunciato in sede penale uno dei sottoposti, e si era poi fortemente acuita nei primi mesi del 1997, successivamente alla condanna penale del sottufficiale denunciato, fino a sfociare in una contestuale richiesta di trasferimento da parte di diversi addetti al settore, in data 6 ottobre 1997.<br />
Con provvedimento in data 7 ottobre 1997, a seguito della ricezione delle richieste di trasferimento, il Sindaco aveva incaricato il Segretario Generale di svolgere un’indagine e relazionare sulla situazione dell’ufficio di Polizia Urbana.<br />
Nella relazione, dell’8 ottobre, il Segretario dava atto della sussistenza di una continua situazione di dissidio tra il vertice del settore e diversi addetti, che si protraeva fin dal 1992, tale da determinare la proposizione di diverse e ripetute richieste di trasferimento da parte di numerosi subalterni.<br />
Il Segretario, pertanto, proponeva il trasferimento per incompatibilità ambientale, regolato dall’art.32 penultimo comma T.U. n.3/1957, nei confronti di tutti i sottoposti che avevano da ultimo chiesto di essere destinati ad altri incarichi ovvero nei confronti del Responsabile del settore.<br />
A sostegno del ricorso, lamenta innanzitutto la violazione degli artt.7 e ss. L. n.241/1990 e l’eccesso di potere per carenza di essenziali presupposti procedimentali, in quanto il procedimento, conclusosi con il trasferimento per incompatibilità ambientale del ricorrente, non era stato preceduto dalla comunicazione di avvio normativamente richiesta. Segnalava che il procedimento, iniziato a seguito delle richieste di trasferimento avanzate dai subalterni (6 ottobre 1997), si era poi repentinamente concluso con il trasferimento del ricorrente (10 ottobre 1997), senza che il destinatario dell’atto potesse in alcun modo prevedere siffatto esito.<br />
Deduce inoltre la violazione degli artt.3 e 7 L. n.241/1990 e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e carenza di motivazione. In particolare, si duole del fatto che, stante la chiara situazione di conflitto tra il vertice ed i sottoposti, nel corso della brevissima istruttoria, non sia stato dato alcun rilievo alle proprie ragioni, completamente obliterate in favore della posizione dei subalterni, senza avere la possibilità di partecipare in alcun modo al procedimento.<br />
Denuncia infine la violazione dell’art.32, comma 4° del T.U. 10 gennaio 1957, n.3 e l’eccesso di potere per difetto o inadeguatezza della motivazione. Il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, secondo il ricorrente, è destinato a colpire il dipendente che con il proprio comportamento possa arrecare pregiudizio al prestigio dell’ufficio ovvero turbarne il buon andamento. L’applicazione della misura nei confronti del ricorrente, pertanto, presupporrebbe un giudizio di disvalore sulla sua condotta, in realtà non esternato nel provvedimento né tanto meno motivato.<br />
Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso siccome inammissibile e comunque infondato.<br />
Contesta che la comunicazione di avvio del procedimento fosse effettivamente necessaria, in relazione alla urgenza di superare il rischio di gravi disservizi nel settore.<br />
Sulle altre censure, ritiene che la decisione dell’Amministrazione non era dovuta ad un giudizio di disvalore sulla condotta del comandante, ma alla situazione di irriducibile conflitto che si era creata all’interno del settore ed alla impossibilità di risolverla mediante l’accoglimento delle richieste di trasferimento dei subalterni, che si sarebbe risolto nella sottrazione dal Corpo della Polizia Municipale di circa il 60% degli operatori.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Innanzitutto va osservato che il disposto trasferimento non implica un giudizio di disvalore sull’operato del funzionario, tantomeno appare fondato ritenere che, privilegiando lo spostamento ad altro settore del ricorrente, il Comune abbia in qualche modo preso posizione a favore di una delle parti nell’ambito di una situazione di insanabile dissidio. Da tale punto di vista il provvedimento è neutro, essendo posto a suo presupposto la sussistenza di un clima dell’ambiente di lavoro che solo l’allontanamento di una delle parti in conflitto poteva ricondurre a normalità. <br />
Ciò detto, va osservato che il ricorso deve essere accolto essendo fondata la censura che contesta la violazione dell’art.7 L. n.241/90, essendo stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento senza che il provvedimento impugnato desse atto dell’esistenza di ragioni di urgenza che non consentivano l’allungamento dei tempi del procedimento.<br />
L’art.7 L. n.241/1990 pone infatti a carico delle amministrazioni un generale onere di preavviso procedimentale, dal quale si può prescindere in tutti i casi in cui non ostino motivi d’urgenza, che devono peraltro essere puntualmente esternati nel provvedimento (Cons. Stato, sez.VI, 18 dicembre 2000, n.6744).<br />
Il provvedimento impugnato, seppure adottato all’esito di un’attività istruttoria particolarmente rapida, non contiene alcun riferimento a specifiche ragioni di urgenza, tali da consentire l’omissione dell’adempimento procedurale e tale omissione non può essere colmata in sede contenziosa.<br />
Tantomeno può ritenersi che tali ragioni di urgenza emergano di per sé dal contesto provvedimentale. La situazione di tensione descritta in atti si protraeva ormai da lungo tempo e, nel corso degli anni, i vari tentativi di risolverla non avevano prodotto alcun effetto degno di nota, per cui è di tutta evidenza l’esigenza di risolvere tempestivamente uno stato di persistente disagio in grado di compromettere il prestigio ed il buon andamento dell’ufficio. Tale evidente necessità non è tuttavia di per sé tale da essere incompatibile con la partecipazione procedimentale dell’interessato, ed anzi appare come un’esigenza primaria, attesa la gravità del provvedimento, lo svolgimento di un’attività istruttoria in cui fosse garantito l’apporto di ogni soggetto coinvolto.<br />
In conseguenza della fondatezza della censura in esame il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.<br />
Ciò considerato, si ritengono sussistere giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe annullando il provvedimento impugnato.<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-17-3-2006-n-77/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.77</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.78</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-17-3-2006-n-78/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-17-3-2006-n-78/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.78</a></p>
<p>Pres. f.f. Ranalli, Est. Manzi. Ric. Tecninvest s.r.l. contro il Comune di Pergola antenne a servizio di impianti di radiodiffusione sonora: regime autorizzatorio e superamento dei limiti di emissioni 1. Antenne a servizio di impianti di radiodiffusione sonora – Ricorso diretto all’annullamento del provvedimento di riduzione in pristino – Domanda</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-17-3-2006-n-78/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.78</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-17-3-2006-n-78/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.78</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. f.f. Ranalli, Est. Manzi.<br /> Ric. Tecninvest s.r.l. contro il Comune di Pergola</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">antenne a servizio di impianti di radiodiffusione sonora: regime autorizzatorio e superamento dei limiti di emissioni</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Antenne a servizio di impianti di radiodiffusione sonora – Ricorso diretto all’annullamento del provvedimento di riduzione in pristino – Domanda di concessione edilizia in sanatoria &#8211; Sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione.</p>
<p>2. Antenne a servizio di impianti di radiodiffusione sonora – Installazione abusiva senza autorizzazione &#8211; Adozione di provvedimento di riduzione dei limiti di emissione elettromagnetiche sulla base della sola abusività dell’impianto – Illegittimità per carenza istruttoria – Sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La proposizione di domanda di concessione edilizia in sanatoria, in pendenza di ricorso giurisdizionale diretto all’annullamento del provvedimento di riduzione in pristino delle antenne asserite realizzate abusivamente, comporta la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, poiché, quale che sia l’esito della richiesta sanatoria, gli effetti lesivi potranno derivare solamente dai successivi provvedimenti che l’amministrazione adotterà a seguito della domanda di sanatoria.</p>
<p>2. Il provvedimento con il quale si ordina la riduzione delle emissioni elettromagnetiche da parte di antenne a servizio di impianti di radiodiffusione sonora deve essere sostenuto da riscontri tecnici probanti l’effettivo superamento dei limiti, che non può essere semplicemente presunto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">antenne a servizio di impianti di radiodiffusione sonora: regime autorizzatorio e superamento dei limiti di emissioni</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 00954 del 2001, proposto da:<br />
<b>TECNIVEST s.r.l.</b>, con sede in Castel Maggiore (BO), in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marco Rossignoli, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, Via Matteotti, n.31;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE di PERGOLA</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Cini, con domicilio eletto presso la Segreteria T.a.r. Marche in Ancona, piazza Cavour, 29;<br />
e con l&#8217;intervento di</p>
<p><b>MONRADIO s.r.l.</b>, con sede in Milano, in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni De Vergottini e Andrea Galvani, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Ancona, al corso Mazzini, 156;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; del provvedimento n.61 del 3.8.2001, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pergola, con cui è stata disposta la rimozione delle antenne radio asserite installate senza concessione edilizia dalla società ricorrente in Frazione Montes<br />
&#8211; del provvedimento n.62 del 3.8.2001, con cui il Sindaco di Pergola ha ordinato ai titolari di antenne radio ubicate in località Montesecco, tra i quali anche la società ricorrente, di procedere, all’immediata riduzione dei limiti di emissioni elettromag<br />
&#8211; di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, se non conosciuto;<br />
nonché per l’annullamento<br />
degli ulteriori provvedimenti impugnati con successivo atto di motivi aggiunti depositato il 9.8.2002 e precisamente:<br />
&#8211; dei provvedimenti n.12376 del 10.6.2002 e n.12761 del 10.6.2002, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pergola, con cui è stato rispettivamente formalizzato il diniego di rilascio della concessione edilizia in sanatoria richiesta da<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso il parere sfavorevole espresso al riguardo dalla Commissione edilizia comunale;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Pergola;<br />
Vista l’ordinanza cautelare n.86 del 19 febbraio 2002, con la quale, in accoglimento di apposita istanza di parte ricorrente, è stata temporaneamente sospesa l’efficacia dell’impugnato provvedimento di demolizione e rimozione delle antenne radio di cui si controverte, fino alla pronuncia da parte del Comune sulla domanda di concessione edilizia in sanatoria nel frattempo presentata dalla società ricorrente;<br />
Visto l’atto di intervento “ad adiuvandum” della società Monradio;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11/01/2006, il dott. Galileo Omero Manzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato il 13.11.2001, depositato il 5.12.2001, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe con i quali i competenti organi del Comune di Pergola hanno rispettivamente disposto la rimozione di antenne radio asserite installate dalla medesima società in località Montesecco in assenza di qualsiasi titolo autorizzatorio ed imposto nel contempo, nelle more della loro rimozione, l’immediata riconduzione delle emissioni elettromagnetiche generate dalle suddette nei limiti di cautela fissati dal D.M. n.381 del 19 ottobre 1998.<br />
1) Con l’atto introduttivo del giudizio è stato dedotto in primo luogo un vizio di violazione dell’art.7 della legge n.241 del 1990, in quanto l’adozione dei provvedimenti impugnati non è stata preceduta dall’invio di apposito avviso di avvio dei relativi procedimenti, in quanto la parte ricorrente asserisce di esser titolare di apposita concessione per l’esercizio della radiodiffusione con impianto nel Comune di Pergola e come tale aveva titolo ad essere informato preventivamente delle iniziative dell’Amministrazione comunale che potevano limitare le facoltà riconosciute con il suddetto atto concessorio.<br />
2) Avverso l’impugnato provvedimento di rimozione delle antenne asserite realizzate abusivamente, il difensore di parte attrice deduce violazione dell’art.4 della legge n.223 del 1990 e dell’art.3, comma 22, della legge n.249 del 1997, nonché vizio di eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sul presupposto, in quanto, in base alle norme invocate, per l’installazione di antenne destinate alla radiodiffusione non necessitava alcuna concessione o autorizzazione edilizia, soprattutto nel caso di soggetti titolari di concessione statale per la radiodiffusione e da ciò l’asserita illegittimità del provvedimento comunale oggetto di gravame con cui è stata disposta la demolizione delle antenne necessarie alla società ricorrente per l’esercizio della propria attività di impresa radiofonica. <br />
3) Avverso l’altro provvedimento pure oggetto di impugnazione con cui è stata disposta la riduzione delle emissioni delle onde elettromagnetiche prodotte dalle antenne radiofoniche di cui si controverte, con il ricorso vengono dedotte censure di violazione del quadro normativo di riferimento e di eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposto, poiché, secondo la parte attrice, nel caso di specie, le emissioni prodotte dagli impianti radiofonici suddetti non determinano alcun superamento dei limiti di cautela fissati in sede normativa. In ogni caso, l’ordinanza di bonifica degli impianti adottata dal Sindaco di Pergola, per giunta in carenza di potere in quanto autorità incompetente in materia, risulta carente sul piano istruttorio, dal momento che non è basata su alcun accertamento tecnico attendibile, visto che il contestato superamento dei livelli di cautela in materia di emissioni elettromagnetiche viene soltanto ipotizzato, mancando qualsiasi riscontro obiettivo.<br />
Con ordinanza cautelare n.86 del 19 febbraio 2002, il Tribunale ha interinalmente sospeso l’efficacia dell’impugnato provvedimento di demolizione delle antenne, fino alla pronuncia da parte del Comune sulla domanda di sanatoria dell’abuso edilizio nel frattempo presentata dalla società ricorrente.<br />
Con successivo atto di motivi aggiunti notificato il 25.7.2002 e depositato il 20.8.2002, la ricorrente società Tecnivest ha proposto impugnazione nei confronti dei provvedimenti indicati in epigrafe n.12376 del 10.5.2002 e n.12761 del 10.6.2002, con i quali l’Autorità comunale ha negato il rilascio della concessione edilizia in sanatoria presentata per regolarizzare l’avvenuta precedente installazione delle antenne radiofoniche di cui si controverte in assenza di titolo autorizzatorio.<br />
Avverso tali atti oggetto di successiva impugnazione la parte attrice ripropone le stesse censure dedotte con il ricorso originario.<br />
In data 21.10.2002, si è costituito in giudizio il Comune di Pergola il cui difensore ha genericamente concluso per l’infondatezza dei motivi di doglianza dedotti dalla parte ricorrente con il ricorso originario e con il successivo atto di motivi aggiunti.<br />
Con atto notificato il 28.12.2005, depositato il 30.12.2005, si è costituita in giudizio in qualità di parte interveniente “ad adiuvandum” la società Monradio, nella sua veste di ditta acquirente del ramo di azienda della ricorrente società Tecninvest, della quale fa parte anche l’impianto di radiodiffusione trasmittente sulla frequenza di 98.400 Mhz. in località Montesecco del Comune di Pergola che si avvale dell’utilizzo delle antenne di cui si controverte in questa sede.<br />
La parte interveniente, nel richiamarsi alle censure dedotte dalla parte ricorrente, ha posto in evidenza che, al contrario di quanto ritenuto dall’Autorità comunale resistente, per la installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e di impianti di radiodiffusione sonora, secondo quanto previsto dal vigente quadro normativo di riferimento, costituito dall’art.87 del Codice delle Telecomunicazioni approvato con D.Lgs. n.259 del 2003, non è richiesto alcun titolo edilizio e da ciò l’asserita illegittimità degli atti comunali impugnati che, invece, risultano basati sull’erroneo presupposto della obbligatoria acquisizione di concessione edilizia per la collocazione di tali impianti tra i quali vanno ricomprese anche le antenne radiofoniche di cui è causa. <br />
Per quanto riguarda più in particolare l’invocato annullamento dell’ordinanza di riduzione delle emissioni elettromagnetiche fatta oggetto di separata impugnazione, il difensore della parte interveniente ha diffusamente insistito per l’accoglimento delle censure dedotte con il ricorso, sul presupposto del mancato superamento nel caso che occupa dei limiti di cautela imposti dalle norme di settore.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) Con la presente iniziativa giudiziaria la parte ricorrente ha in un primo tempo impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui l’Autorità comunale intimata ha disposto la demolizione di antenne radio asserite installate abusivamente in carenza di preventivo titolo autorizzatorio, facendosi nel contempo carico, nelle more di decisione della causa, di presentare apposita domanda di sanatoria per regolarizzare l’avvenuta installazione delle antenne qualificate abusive dagli organi comunali.<br />
Va al riguardo anche precisato che tale domanda di sanatoria è stata esitata negativamente dal Comune ed il relativo provvedimento di diniego di regolarizzazione è stato fatto oggetto di autonoma impugnazione con successivo atto di motivi aggiunti.</p>
<p>1/A) Ciò posto, ritiene il Collegio che l’accennata proposizione della domanda di concessione edilizia in sanatoria, in pendenza del ricorso giurisdizionale diretto all’annullamento del provvedimento di riduzione in pristino delle antenne asserite realizzate abusivamente di cui si controverte, ha comportato la sopravvenuta carenza di interesse a tale impugnazione, poiché quale che sia l’esito della richiesta sanatoria, gli eventuali effetti lesivi potranno solo derivare dai successivi provvedimenti che l’Amministrazione è tenuta ad adottare a seguito della domanda di sanatoria.<br />
Infatti, se la domanda di sanatoria viene definita favorevolmente per la parte richiedente, il provvedimento di demolizione delle antenne radiofoniche perde efficacia, mentre se viene respinta con atto esplicito, l’Amministrazione sarà tenuta a riesaminare con autonomo procedimento l’intera fattispecie ed emanare un nuovo atto sanzionatorio con l’assegnazione di un nuovo termine per eseguirlo con conseguente inefficacia del precedente provvedimento demolitorio.<br />
Donde, in considerazione di quanto precisato e della circostanza che con la domanda di sanatoria la parte ricorrente richiedente la regolarizzazione, ad avviso del Collegio, ha dimostrato una sorta di acquiescenza all’iniziativa sanzionatoria dell’Amministrazione, in quanto la richiesta di sanatoria comporta un indiretto riconoscimento della legittimità dell’operato dell’Amministrazione, poiché trova giustificazione nella spontanea ammissione dell’abusività dell’opera edilizia, altrimenti non avrebbe senso chiederne la regolarizzazione, tutto induce a ritenere che sia venuto meno l’interesse della parte ricorrente alla decisione del capo impugnatorio preordinato all’annullamento del provvedimento di demolizione delle antenne prospettato con l’atto introduttivo del giudizio, a causa della riferita successiva intervenuta reiezione della domanda di sanatoria del relativo abuso edilizio che si intendeva sanzionare con tale atto di ripristino (Cons.St., Sez.V, 14 giugno 2004, n.3794; TAR Emilia Romagna, 12 giugno 2001, n.467; TAR Campania, 11 settembre 2002, n.4800).</p>
<p>2) Una volta dichiarata la improcedibilità del ricorso originario per le ragioni cui si è fatto cenno, per motivi di ordine logico va esaminato l’atto di motivi aggiunti con cui la parte attrice ha prospettato l’invalidità del provvedimento di diniego di sanatoria edilizia delle antenne in precedenza realizzate abusivamente dalla ricorrente società Tecninvest (pratica edilizia n.404/01), nonché dell’autonomo formale diniego di rilascio di concessione edilizia avanzata dalla stessa società per la installazione di una nuova antenna e di un container alla sua base sempre in località Motesecco (pratica edilizia n.414/01).<br />
Avverso tali provvedimenti impugnati con atto di motivi aggiunti, il difensore di parte attrice denuncia soltanto una violazione dell’art.4 della legge n.223 del 1990 e dell’art.3 della legge n.249 del 1997, in quanto, a suo dire, la titolarità di atto di concessione di frequenze radiofoniche da parte della società Tecninvest le darebbe titolo al rilascio di tutte le autorizzazioni edificatorie necessarie alla installazione degli impianti di trasmissione e, quindi, pure delle antenne, anche in deroga agli strumenti urbanistici, attesa la qualifica di opere di pubblica utilità attribuita dalle norme citate a tali impianti.<br />
Tale assunto va valutato destituito di fondamento, in quanto, alla data di adozione dei provvedimenti impugnati con atto di motivi aggiunti (10 maggio e 10 giugno del 2002) le norme invocate dalla parte ricorrente che riconoscevano soltanto il diritto dei concessionari di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva ad espropriare le aree necessarie alla installazione degli stessi, risultavano tuttavia essere state abrogate dall’art.58 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.325, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità.<br />
Per cui, anche a volere prescindere da tale circostanza, alla stregua della normativa vigente alla data di adozione degli atti oggetti di impugnazione in questa sede, non vi è dubbio che la installazione di antenne a servizio di impianti di radiodiffusione sonora era comunque sottoposta alla preventiva acquisizione di apposita concessione edilizia, stante quanto espressamente stabilito dall’art.3 della legge regionale Marche 13 novembre 2001, n.25, il cui rilascio era subordinato comunque al rispetto delle norme in materia urbanistica, di salvaguardia e tutela paesaggistico-ambientale e storico-architettonica.<br />
Di conseguenza, anche a volere non tener conto della riferita non operatività delle norme invocate dalla parte ricorrente a sostegno della propria impugnativa avanzata con l’atto di motivi aggiunti, non può essere comunque trascurato che le stesse non riconoscevano ai concessionari di servizi di radiodiffusione sonora alcuna esenzione dall’obbligo di munirsi di concessione edilizia per la realizzazione dei relativi impianti e, quindi, anche per la installazione delle antenne trasmittenti, risolvendosi la situazione di vantaggio riconosciuta dalle norme citate nella sola possibilità di acquisire anche a mezzo esproprio le aree sulle quali andavano localizzati i tralicci di sostegno delle antenne.<br />
Sulla base di quanto precisato e con riferimento alle accennate censure di violazione di legge dedotte dalla parte ricorrente a sostegno del capo impugnatorio preordinato all’annullamento degli atti di diniego di concessione edilizia in sanatoria ed ordinaria, l’atto di motivi aggiunti va dunque respinto, stante la dimostrata infondatezza dei profili di doglianza con il medesimo prospettati ed attesa la contestuale impossibilità per il Collegio di valorizzare le altre distinte censure dedotte autonomamente dalla parte interveniente, poiché con l’atto di intervento è consentito soltanto di far valere argomentazioni a sostegno delle ragioni prospettate dalla parte ricorrente o resistente, essendo comunque escluso per costante orientamento della giurisprudenza che con l’atto di intervento “ad adiuvandum” si possa ampliare il “thema decidendum” quale è stato delimitato dalla parte ricorrente, attraverso l’autonoma proposizione di nuovi motivi di impugnativa (Cons.St., Sez.IV, 16 magio 1985, n.184; TAR Lazio, Sez.II, 11 febbraio 2004, n.1283).</p>
<p>3) Residua a questo punto la delibazione del capo impugnatorio dedotto con l’atto introduttivo del giudizio, avente ad oggetto il sindacato del provvedimento comunale n.62 del 3.8.2001, con cui è stato ordinato alla società ricorrente l’immediata riduzione dei limiti di emissione elettromagnetiche prodotte dalle antenne ritenute abusive sotto l’aspetto urbanistico ed edilizio, nelle more della loro riduzione in pristino disposta con separato provvedimento.<br />
Ravvisa in proposito il Collegio che tale provvedimento non ha perso efficacia a seguito della presentazione della domanda di sanatoria edilizia delle stesse antenne, in quanto si ritiene che il relativo ordine di riduzione dei limiti delle emissioni elettromagnetiche sia destinato comunque ad operare nel tempo in assenza della rimozione delle antenne, come di fatto è avvenuto in conseguenza della disposta sospensione dell’efficacia del provvedimento di demolizione delle stesse ad opera di questo Tribunale con ordinanza cautelare n.86 del 19 febbraio 2002.<br />
Ciò posto, fondate vanno valutate le censure di parte ricorrente preordinate a denunciare una carenza di istruttoria e la mancanza del presupposto per adottare il suddetto atto di riduzione delle emissioni elettromagnetiche generate dalle antenne radio di cui è causa, in quanto il contestato superamento dei limiti di emissione che ha giustificato l’adozione dell’ordinanza impugnata non risulta basato su alcun accertamento tecnico, dal momento che nella relazione dell’Ufficio Tecnico comunale richiamata nelle premesse dell’ordinanza oggetto di sindacato, non si fa riferimento ad alcun riscontro tecnico compiuto per verificare l’effettivo superamento dei limiti di emissione contestato.<br />
Infatti, in tale relazione si fa soltanto cenno ad una nota dell’Agenzia regionale per la Protezione Ambientale – ARPAM – nella quale si dà atto che non è stato possibile monitorare la situazione dei campi magnetici all’interno della case situate nelle vicinanze delle antenne, per cui il superamento dei valori di cautela dei campi elettromagnetici viene soltanto presunto.<br />
Pertanto, con riferimento a tali precisazioni in punto di fatto, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia sicuramente carente sul piano istruttorio il cui esito, essendo caratterizzato, come si è visto, da incertezze ed inattendibilità, non può essere ritenuto in grado di supportare il provvedimento impugnato che risulta pertanto basato su presupposti errati.</p>
<p>4) In conclusione, sulla base di quanto argomentato e statuito in precedenza, il ricorso principale va in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte va accolto nei miti sopraprecisati, con il conseguente annullamento del provvedimento del Sindaco di Pergola n.62 del 3.8.2001. L’atto di motivi aggiunti va invece respinto.</p>
<p>5) Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese egli onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara improcedibile, in parte lo rigetta ed in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento del Sindaco di Pergola n.62 del 3.8.2001.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-17-3-2006-n-78/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.78</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.100</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-17-3-2006-n-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-17-3-2006-n-100/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-17-3-2006-n-100/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.100</a></p>
<p>Pres. Sammarco, Est. Tramaglini.Ric. Aurora 3 s.r.l. contro il Comune di Senigallia sulla nozione di ristrutturazione edilizia Permesso di costruire per ristrutturazione di fabbricati con incremento di unità immobiliari – Demolizione di immobile oggetto di intervento e successiva ricostruzione – Mantenimento di sagome e volumi- Costituisce ristrutturazione. La nozione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-17-3-2006-n-100/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.100</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-17-3-2006-n-100/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.100</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sammarco, Est. Tramaglini.<br />Ric. Aurora 3 s.r.l. contro il Comune di Senigallia</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla nozione di ristrutturazione edilizia</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Permesso di costruire per ristrutturazione di fabbricati con incremento di unità immobiliari – Demolizione di immobile oggetto di intervento e successiva ricostruzione – Mantenimento di sagome e volumi- Costituisce ristrutturazione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>La nozione di ristrutturazione non può essere limitata alla conservazione dell’organismo edilizio preesistente, posto che la stessa normativa di settore vi ricomprende anche gli interventi attuati mediante demolizione e ricostruzione nel rispetto di volumetrie e sagome.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla nozione di ristrutturazione edilizia</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 00333 del 2005, proposto da:<br />
<b>AURORA 3 Srl</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Bedetti e Ranieri Felici, con domicilio eletto presso la Segreteria T.a.r. Marche in Ancona, piazza Cavour, 29;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Senigallia</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Laura Amaranto, con domicilio eletto presso Marche la Segreteria T.a.r. Marche in Ancona, piazza Cavour, 29;</p>
<p>e con l&#8217;intervento di</p>
<p><b>MINARDI Umberto</b>, <b>FURIASSI Irene</b> e <b>DI BIAGI Chiarina</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Maurizio Minucci, con domicilio eletto presso lo stesso in Ancona, corso Garibaldi, 43;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del provvedimento 15.2.2005 con cui è stato negato il permesso in sanatoria per la ristrutturazione di un fabbricato in via Podesti, con ogni atto comunque connesso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Senigallia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 08/02/2006, il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. La ricorrente ha premesso in fatto:<br />
&#8211; di essere pervenuta nella titolarità del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Senigallia in data 8 settembre 2003 relativo all’ampliamento e ristrutturazione di fabbricati di civile abitazione con incremento di unità immobiliari;<br />
&#8211; che il suddetto permesso era finalizzato all’esecuzione di lavori su due distinti immobili, un villino fronte strada ed un retrostante corpo edilizio, destinati ad essere accorpati attraverso l’intervento assentito;<br />
&#8211; che nel corso dell’esecuzione dei lavori il villino subiva la totale demolizione;<br />
&#8211; che, essendone invece previsto nel titolo edificatorio il mantenimento, salva una parziale demolizione di un lato, il Comune di Senigallia disponeva la sospensione dei lavori;<br />
&#8211; che, in seguito, mentre veniva consentita la prosecuzione dell’intervento sulla parte posteriore a seguito di DIA del 16 luglio 2004, era mantenuta l’efficacia dell’ordine di sospensione relativamente al fabbricato principale demolito;<br />
&#8211; che, rispetto a tale intervento, con il provvedimento impugnato il Comune ha negato il permesso di costruire in sanatoria rilevando che “a) il progetto per il quale è stato rilasciato il permesso di costruire prevedeva il mantenimento del villino esiste<br />
Avverso tale atto deduce le seguenti censure:<br />
&#8211; il Comune, assumendo che la richiesta in sanatoria prevedesse l’ampliamento del villino, ha travisato i fatti, visto che l’ampliamento riguarda esclusivamente il corpo di fabbrica posteriore, intervento rispetto al quale la sospensione dei lavori è stat<br />
&#8211; che, comunque, rientra nell’ambito degli interventi di ristrutturazione la fedele ricostruzione dell’edificio crollato nel corso dei lavori, anche laddove tale intervento fosse stato autorizzato unitamente ad un considerevole ampliamento.<br />
Costituitosi in giudizio il Comune di Senigallia ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che il permesso di costruire ha per oggetto la realizzazione di un unico edificio, mentre con la richiesta di permesso in sanatoria si è voluto “simulare” un autonomo intervento di demolizione con fedele ricostruzione, nella specie non configurabile perché l’intervento risulta parziale rispetto al permesso originario.<br />
Sono intervenuti nel giudizio i comproprietari dell’immobile confinante, evidenziando l’esigenza che nella ricostruzione del fabbricato integralmente demolito sia assicurato il rispetto delle distanze e chiedendo quindi il rigetto del ricorso.</p>
<p>2. Il Collegio osserva che le ragioni del contendere tra le parti si risolvono in un’unica questione: vale a dire se l’immobile denominato “villino”, integralmente demolito, sia soggetto ad un intervento di semplice ricostruzione con conservazione del volume originario e fedeltà alla sagoma preesistente, ovvero anche di ampliamento. Le ragioni del diniego di sanatoria stanno infatti interamente nell’affermazione secondo cui “l’intervento in oggetto non può rientrare tra quelli ammessi dalla lettera d), comma 1, art.3 del DPR 380/01 (demolizione con ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma), poiché il permesso di costruire rilasciato prevede un ampliamento del villino, con aumento del volume e sagoma”. <br />
La differenza di vedute tra le parti risiede essenzialmente nel fatto che il permesso di costruire prevedeva l’intervento su due corpi di fabbrica, originariamente distinti ma destinati ad essere accorpati all’esito dell’intervento (si consideri che il permesso originario era denominato “ampliamento e ristrutturazione di fabbricati”), cosicché la difesa del Comune sostiene che la parte oggetto di sanatoria non può essere scissa dall’intervento complessivo e non possono essere quindi evitate le conseguenze derivanti dal fatto che il medesimo prevedeva un consistente ampliamento. <br />
Sul punto il Collegio osserva che quanto ritenuto dal Comune finisce per presentare aspetti di contraddittorietà, visto che l’affermazione secondo cui l’intervento non possa essere separato nei suoi componenti e vada considerato unitariamente non è agevolmente conciliabile con l’altra secondo cui vi è stata demolizione totale. Ciò in quanto, nella prospettiva unitaria, la demolizione(o il crollo) riguarderebbe solo una parte dell’immobile (il villino) e non l’intero complesso. <br />
In realtà, la relazione al progetto affermava espressamente che “i due fabbricati sono staccati … la scelta progettuale ha voluto rispettare la tipologia del villino anni ‘30 salvaguardando tutto il volume esistente … ma ha visto la necessità di accorpare i due volumi esistenti in un corpo unico, assemblato attraverso un vano scala scoperto …”.<br />
Dal progetto emerge chiaramente che gran parte del volume dell’intervento è collocato sul fabbricato posteriore, evidentemente ampliato e radicalmente trasformato, mentre la parte antistante, il villino, resta sostanzialmente conservata nella sua sagoma. Il fatto che i due fabbricati siano destinati ad essere accorpati può presentare delle difficoltà nell’individuare quale parte competa all’uno e quale all’altro corpo originario, ma la questione può essere chiarita dall’esame degli atti. <br />
Innanzitutto sono gli stessi provvedimenti adottati a seguito della demolizione del villino a presupporre che i due corpi di fabbrica possano essere separatamente considerati, visto che, ad esempio, il provvedimento di revoca parziale dell’ordinanza di sospensione dei lavori, mentre consente la prosecuzione dell’intervento sul corpo posteriore, tiene invece ferma l’efficacia della misura relativamente al corpo edilizio demolito. <br />
La relazione istruttoria alla pratica conclusasi con l’impugnato diniego (doc. E/3 fasc. Comune) afferma espressamente che “la sanatoria … è richiesta per il solo fabbricato oggetto di ristrutturazione, relativamente alle modalità di intervento”. <br />
Dagli atti emerge, quindi, che l’intervento sul corpo edilizio denominato “villino” era di mera ristrutturazione, e ciò in conformità con l’originario titolo edificatorio che in tal senso espressamente lo definiva, cosicché se ne deve concludere che appare del tutto immotivata l’affermazione contenuta nel diniego secondo cui “il permesso di costruire rilasciato prevede un ampliamento del villino, con aumento di volume e sagoma”, su cui essenzialmente si fonda il provvedimento negativo, posto che non è dato comprendere quali elementi sorreggano tale affermazione. E’ d’altra parte in tal senso significativo che entrambi i pareri negativi del Responsabile del procedimento e della Commissione edilizia si fondano esclusivamente sull’avvenuta demolizione totale, come se fosse tale modalità di intervento ad essere di per sé preclusa, mentre non danno nessun rilievo all’attività di ricostruzione, che è invece l’unico dato da cui potesse ricavarsi il giudizio sull’identità di volumetria e sagoma con il preesistente corpo edilizio e quindi consentire di dare una qualificazione all’intervento. Solo nel provvedimento finale vi è un’espressione in tal senso, ma – come detto – l’affermazione secondo cui non vi sarebbe la sola ricostruzione dell’edificio ma anche il suo ampliamento non è sorretta da alcuna motivazione ed è contraddetta dagli atti, segnatamente dalla relazione istruttoria.<br />
Ciò che emerge dalla documentazione in atti è quindi che la ricorrente si propone di ripristinare l’edificio conservandone la sagoma ed il volume originario e che la richiesta di sanatoria non implica varianti al progetto assentito, se non per quanto attiene alle modalità di intervento, vale a dire attraverso la demolizione e ricostruzione anziché con il mantenimento degli originari elementi, il che consente di ricomprendere l’intervento nell’ambito della definizione legislativa. <br />
Con ciò si deve, perciò, respingere l’osservazione delle parti intervenute ad opponendum, secondo cui la ristrutturazione postulerebbe “sempre e comunque la conservazione dell’organismo edilizio preesistente”, visto che è la stessa normativa (art.3 DPR n.380 del 2001) a ricomprendere in tale ambito di interventi “anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente”.<br />
Quanto alle altre argomentazioni degli intervenuti, va osservato che da un lato le stesse evidenziano profili di illegittimità del titolo originario (previsione di veduta diretta a distanza inferiore rispetto a quella legale) che andavano necessariamente prospettate in autonoma impugnazione; per altro verso allegano elementi di fatto (da cui deriverebbe l’alterazione della sagoma sulla parte retrostante l’edificio) che tuttavia non sono state in alcun modo poste dal Comune a supporto del diniego, e perciò in questa sede irrilevanti.<br />
Il diniego è quindi illegittimo e va pertanto annullato. <br />
Le spese possono essere interamente compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’atto impugnato. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-17-3-2006-n-100/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.100</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.101</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-17-3-2006-n-101/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-17-3-2006-n-101/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.101</a></p>
<p>Pres. Sammarco, Est. Tramaglini. Ric. Ruggeri Sergio contro il Comune di Civitanova Marche diritto di accesso su procedimenti non ancora definiti Accesso ai documenti amministrativi – Differimento all’esito della definizione del procedimento – Illegittimità. Gli artt. 21 e ss. l. n. 241/90 non limitano in alcun modo l’accesso ai soli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-17-3-2006-n-101/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.101</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-17-3-2006-n-101/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.101</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sammarco, Est. Tramaglini.<br /> Ric. Ruggeri Sergio contro il Comune di Civitanova Marche</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">diritto di accesso su procedimenti non ancora definiti</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso ai documenti amministrativi – Differimento all’esito della definizione del procedimento – Illegittimità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Gli artt. 21 e ss. l. n. 241/90 non limitano in alcun modo l’accesso ai soli atti relativi a procedimenti definiti: ne consegue che il diniego, fondato unicamente sulla circostanza che gli atti di cui è stata chiesta l’esibizione fossero attinenti ad un procedimento ancora in itinere, è illegittimo non trovando alcun fondamento nella normativa richiamata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">diritto di accesso su procedimenti non ancora definiti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 00818 del 2005, proposto da:<br />
<b>RUGGERI Sergio</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello De Sanctis e Luca Forte, con domicilio eletto presso la Segreteria T.a.r. Marche in Ancona, piazza Cavour, 29;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;	il <b>Comune di Civitanova Marche</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianluigi Pace, con domicilio eletto presso la Segreteria T.a.r. Marche in Ancona, Piazza Cavour, 29; 																																																																																												</p>
<p>&#8211; <b>Dirigente del IX Settore del Comune di Civitanova Marche</b>, non costituito in giudizio;<br />
nei confronti di</p>
<p>&#8211; <b>TOBALDI Silvano</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Susanna Santini, con domicilio eletto presso la Segreteria T.a.r. Marche in Ancona, piazza Cavour, 29;</p>
<p>&#8211;	<b>BONGELLI Eda</b>, non costituita in giudizio; 																																																																																												</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della nota prot.n.37757 del 21.7.2005 recante diniego all&#8217;esercizio del diritto di accesso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Civitanova Marche e di Silvano Tobaldi;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 06/12/2005, il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorrente ha rivolto al Comune di Civitanova Marche istanza finalizzata all’accesso agli atti della pratica di condono edilizio presentata dai controinteressati e relativa ad immobile posto a confine con la proprietà del medesimo ricorrente.<br />
Il Comune ha negato l’accesso sulla base della considerazione che il procedimento non era stato ancora definito, specificando che la visione degli atti sarebbe stata consentita una volta che la pratica avesse fatto il suo corso. <br />
Con il ricorso in esame, chiarito l’interesse all’accesso scaturente dal contenzioso in atto in sede civile relativamente al manufatto oggetto di domanda di condono edilizio, interesse comunque non messo in dubbio dal Comune resistente, il ricorrente chiede l’annullamento del diniego e l’accertamento del suo diritto alla visione ed all’estrazione di copia degli atti.<br />
Il Comune ed i proprietari controinteressati si sono costituiti in giudizio opponendosi alla domanda.<br />
Il ricorso è fondato.<br />
Va chiarito, innanzitutto, che nei confronti delle amministrazioni locali, quale è il Comune, il diritto all’accesso agli atti assume connotazioni peculiari, trattandosi di una estrinsecazione del più generale principio diretto a garantire la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente, il che chiarisce la ragione per cui non è qui imposto al richiedente, al contrario di quanto stabilito in via generale dagli artt.22 e ss. della L. n.241/90, di chiarire il proprio interesse (cfr. art.10 DPR n.267/2000).<br />
Va altresì evidenziato che le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo (artt.7 e ss. L. n.241/90) garantiscono a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici e privati la possibilità di intervenire nel procedimento, facoltà a cui è connesso il diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie e documenti. <br />
Per altro verso, gli artt.21 e ss. della L. n.241/90 non limitano in alcun modo l’accesso ai soli atti relativi a procedimenti definiti.<br />
Il diniego del Comune, fondato unicamente sulla circostanza che gli atti di cui è stata chiesta l’esibizione erano attinenti ad un procedimento ancora in itinere, è pertanto illegittimo non trovando alcun fondamento nella normativa richiamata.<br />
Va perciò riconosciuto al ricorrente il diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti oggetto della richiesta.<br />
Sussitono i motivi per disporre la compensazione delle spese.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso secondo quanto precisato in motivazione. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-17-3-2006-n-101/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2006 n.101</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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