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	<title>17/3/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>17/3/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2004 n.672</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-17-3-2004-n-672/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-17-3-2004-n-672/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-17-3-2004-n-672/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2004 n.672</a></p>
<p>Pres. ed Est. Mezzacapo Società Costruzioni Gestione Edilizia Turistica s.r.l. contro Ministero per i beni e le attività culturali-Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Calabria-Cosenza 1. Ambiente – Nulla osta paesaggistico – Annullamento ministeriale – Dopo l’entrata in vigore del d.m. n.165 del 2002 –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-17-3-2004-n-672/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2004 n.672</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-17-3-2004-n-672/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2004 n.672</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. Mezzacapo<br />  Società Costruzioni Gestione Edilizia Turistica s.r.l. contro Ministero per i beni e le attività culturali-Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Calabria-Cosenza</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente – Nulla osta paesaggistico – Annullamento ministeriale – Dopo l’entrata in vigore del d.m. n.165 del 2002 – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità – Esclusione.</p>
<p>2. Ambiente – Nulla osta paesaggistico – Annullamento ministeriale – Termine perentorio – Riguarda l’adozione del provvedimento.</p>
<p>3. Ambiente – Nulla osta paesaggistico – Annullamento ministeriale – Per motivi di merito – Illegittimità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Dopo l’entrata in vigore del d.m. 19 giugno 2002 n.165, che ha modificato l’art.4, d.m. 13 giugno 1994 n.495, il provvedimento recante l’annullamento di un nulla osta paesaggistico per la realizzazione di una costruzione edilizia in una zona vincolata non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento da parte dell’amministrazione statale.</p>
<p>2. Il termine perentorio di sessanta giorni per l&#8217;adozione del provvedimento ministeriale di annullamento del nulla osta paesistico inizia a decorrere solo da quando la documentazione perviene, completa, all&#8217;organo competente a decidere; pertanto, tale termine si riferisce all&#8217;adozione del provvedimento ministeriale e non anche alla successiva fase di comunicazione o notificazione, con la conseguenza che è irrilevante che la notifica dell&#8217;atto di annullamento al privato titolare dell&#8217;autorizzazione regionale avvenga dopo la scadenza di detto termine.<br />
3. In tema di autorizzazioni paesaggistiche, il potere di annullamento attribuito al Ministero per i Beni e le Attività Culturali dall&#8217;art. 82, d.P.R. 24 luglio 1977 n.616 (oggi art.151, d.lg. 29 ottobre 1999 n. 490), non comporta un riesame complessivo delle valutazioni tecnico discrezionali compiute dalla Regione (o dall’ente locale subdelegato), tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell&#8217;autorizzazione dalla Regione (o dall’ente locale subdelegato), ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità dell&#8217;amministrazione autorizzante, che può riguardare tutti i possibili vizi dell&#8217;eccesso di potere.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento del dott. Biagio Delfino <a href="/ga/id/2004/3/1430/d">&#8220;Annullamento ministeriale di nulla osta paesaggistico e comunicazione di avvio del relativo procedimento&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Dopo l’entrata in vigore del d.m. n.165 del 2002, l’atto di annullamento di un nulla osta paesaggistico per la realizzazione di costruzioni edilizie in zona vincolata non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA	 <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p>N.672 Reg.Sent.	 Anno 2004<br />	<br />
N. 226 Reg.Ric. Anno 2003</p>
<p><center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA</center></b></p>
<p>composto dai signori: Salvatore Mezzacapo PRESIDENTE, relatore &#8211; Nicola Durante COMPONENTE &#8211; Giulio Castriota Scanderbeg COMPONENTE ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>SENTENZA</center></b></p>
<p>sul ricorso n. 226/2003 Reg. Gen., proposto dalla<br />
<b>Società Costruzioni Gestione Edilizia Turistica s.r.l.</b>, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Eugenia Pagano e Giuseppe Frontera  ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Catanzaro, alla via Vittorio Veneto n. 44<br />
<center>CONTRO</center></p>
<p>il <b>Ministero per i beni e le attività culturali </b> , Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Calabria – Cosenza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso la cui sede domicilia ex lege</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto 275/bis emesso dal Ministero il 9 novembre 2002 e notificato alla ricorrente il 25 novembre 2002.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte e gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2004 data per letta la relazione del magistrato Salvatore Mezzacapo e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>F A T T O e D I R I T T O</center></b></p>
<p>Espone la società ricorrente di essere proprietaria di un appezzamento di terreno di natura edificabile in agro del Comune di Bonifati per una superficie complessiva di mq. 26.980. Ha dunque elaborato un piano di lottizzazione con riferimento al quale è intervenuto, in data 20 settembre 2002, decreto n. 292/bis della Soprintendenza di Cosenza recante diniego al rilascio di nulla osta. Detto decreto è stato quindi sospeso con ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 33 del 2002. Sono proseguite quindi le iniziative per la realizzazione degli interventi previsti nella lottizzazione.<br /> Con provvedimento n. 5369/2 del 16 settembre 2002 il Comune di Bonifati ha allora concesso nulla osta ambientale relativamente alla costruzione di tre fabbricati per civile abitazione (edificio A1 del lotto L2). Il detto nulla osta è stato quindi annullato con l’avversato decreto della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Calabria di Cosenza. Il decreto è dunque avversato, all’uopo deducendo la società ricorrente violazione delle regole in tema di partecipazione al procedimento in ragione dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento, tardività dell’annullamento poiché notificato alla ricorrente oltre il termine di legge prescritto ed illegittimità dello stesso per eccesso di potere, tra l’altro, per aver in sostanza il Ministero rinnovato una valutazione di merito che spetta ad altro soggetto.<br />
L’intimata Amministrazione, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.<br />
Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2004 il ricorso viene ritenuto per la decisione.<br />
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di seguito verrà considerato.<br />
Tuttavia ritiene doverso il Collegio rilevare la infondatezza del motivo di ricorso con cui si deduce violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento. Ed infatti, dopo l’entrata in vigore del D.M. 19 giugno 2002, n. 165, che ha modificato l’art. 4 del regolamento recante la disciplina dei procedimenti di pertinenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, approvato con il D.M. 13 giugno 1994 n. 495, si deve definitivamente ritenere che il provvedimento che dispone l’annullamento di un nulla osta paesaggistico per la realizzazione di una costruzione edilizia in una zona vincolata non debba essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento da parte dell’amministrazione statale. Ritiene il Collegio che tale orientamento debba essere seguito anche alla luce della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 14 dicembre 2001, che, operando una pregevole ricostruzione storica e sistematica del potere di annullamento ministeriale dei nulla osta rilasciati per le costruzioni in zone paesaggisticamente protette, ha, fra l’altro, ricordato che, una volta rilasciato il nulla osta paesaggistico da parte della Regione delegata (o eventualmente da parte degli enti locali subdelegati), si attiva una fase necessaria di riesame del nulla osta ad opera del Ministero per i Beni e le Attività Culturali <<ad estrema difesa del vincolo>>. In particolare, per quel che qui interessa, l’Adunanza Plenaria ha affermato che <<qualora la Regione (o l’autorità subdelegata) accolga la domanda di autorizzazione paesistica…la legge dispone la prosecuzione del procedimento: va (quindi) attivata una sua ulteriore fase necessaria e non autonoma…nella quale il Ministero può annullare l’autorizzazione paesistica entro il prescritto termine di sessanta giorni. Nell’ambito dell’unitario procedimento complesso… volto al riscontro della possibilità giuridica di mutare lo stato dei luoghi, l’atto regionale (o dell’autorità individuata con la legge regionale o provinciale) conclude dunque il procedimento se respinge l’istanza, ma se l’accoglie diventa il presupposto formale (voluto dall’interessato, che ne è già edotto in virtù di legge…) la cui comunicazione al Ministero attiva il necessario riesame del contenuto dell’autorizzazione…>>. Secondo l’Adunanza Plenaria, quindi, davanti al Ministero è lo stesso procedimento, avviato ad istanza di parte, che prosegue in <<una sua ulteriore fase necessaria e non autonoma>> che può concludersi con l’assenso (anche non espresso) al nulla osta o viceversa con il suo annullamento se affetto da vizi di legittimità. Ora una volta chiarito che il procedimento prosegue davanti agli organi del Ministero in una sua fase necessaria e non autonoma rispetto alla fase avviata dall’interessato con la sua istanza formulata alla Regione delegata (o agli enti locali sub delegati), e una volta ricordato che, per giurisprudenza pacifica, l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento non sussiste per i procedimenti avviati ad istanza di parte (fra le ultime Consiglio di Stato, sez. IV^ n. 1578 del 16 marzo 2001, C.G.A Regione Siciliana n. 557 del 2 novembre 2001), si deve, quindi, ritenere che non è necessario che colui che ha richiesto un nulla osta per l’esercizio di una attività costruttiva in zona protetta (o la sanatoria per un’opera già realizzata), avviando il relativo procedimento, sia anche espressamente informato dell’avvio della necessaria fase procedimentale di riesame del nulla osta ad opera del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (cfr. T.A.R. Calabria, 10 marzo 2003 n. 553 oltre che Cons. Stato, ordinanza 1 luglio 2003 n. 2835, di riforma dell’ordinanza con cui, con riferimento alla presente controversia, questo Tribunale aveva sospeso l’atto impugnato in ragione proprio dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento).<br />
Del pari infondato è il motivo di ricorso concernente l’omessa notifica del provvedimento nel termine prescritto. Occorre infatti rilevare che, innzitutto, il termine perentorio di sessanta giorni per l&#8217;adozione del provvedimento ministeriale di annullamento del nulla osta paesistico inizia a decorrere solo da quando la documentazione perviene, completa, all&#8217;organo competente a decidere e che, quindi, esso si riferisce solo all&#8217;adozione del provvedimento ministeriale di annullamento di nulla osta paesistico per la realizzazione di costruzione edilizia in zona protetta e non anche alla successiva fase di comunicazione o notificazione, con la conseguenza che è irrilevante che la notifica dell&#8217;atto di annullamento al privato titolare dell&#8217; autorizzazione regionale avvenga, come nel caso di specie, dopo la scadenza del detto termine, trattandosi di incombente esterno rispetto al perfezionamento dell&#8217;iter procedurale relativo al controllo ministeriale.<br />
E’ di contro fondato il motivo di ricorso con cui la ricorrente rileva che la resistente Amministrazione ha illegittimamente proceduto ad un non consentito riesame delle valutazioni tecnico discrezionali compiute dal Comune di Bonifati in sede di rilascio del nulla osta.<br />
Al riguardo si deve preliminarmente ricordare che, effettivamente, per principio oramai pacifico, il potere di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche attribuito al Ministero per i Beni e le Attività Culturali dall&#8217;art. 82 del D.P.R. n. 616 del 1977 (oggi art. 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) non comporta un riesame complessivo delle valutazioni tecnico discrezionali compiute dalla Regione (o dall’ente locale subdelegato), tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell&#8217;autorizzazione dalla Regione (o dall’ente locale subdelegato), ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità dell&#8217;amministrazione autorizzante, che peraltro può riguardare tutti i possibili vizi dell&#8217;eccesso di potere (fra le più recenti Consiglio di Stato, sez. VI^ n. 5099 dell&#8217;11 settembre 2003, n. 4766 del 22 agosto 2003, Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 9 del 14 dicembre 2001). Peraltro, posto che la funzione dell’autorizzazione non è quella di rimuovere il vincolo, ma di accertare in concreto la compatibilità dell&#8217;intervento prospettato con le imprescindibili esigenze di tutela e di conservazione dei valori ambientali e paesistici che costituiscono la ragion d’essere del vincolo stesso, l&#8217;annullamento dell’autorizzazione è giustificato quando la valutazione di compatibilità si traduce in una “obiettiva deroga” e, quindi, in un&#8217;autorizzazione illegittima per sviamento o travisamento. Considerato ora che il rilascio dell’autorizzazione paesistica presuppone una valutazione complessa  che prende appunto le mosse dal vincolo e si conclude con un giudizio di compatibilità dell’intervento prospettato con il vincolo stesso, il provvedimento autorizzatorio deve essere corredato da un’analitica motivazione da cui si possa chiaramente evincere non solo che tale valutazione è stata effettuata, ma anche come è stata effettuata. Tale considerazione s’impone non solo in forza dell’art. 3 della legge n. 241/1990, ma soprattutto in ragione dell’estensione del sindacato sulla autorizzazione paesistica a tutti i vizi di legittimità, compreso l’eccesso di potere. Ne consegue che una autorizzazione paesistica priva di motivazione o con una motivazione apodittica o soltanto apparente può costituire il sintomo da cui l’Autorità statale inferisce che il rilascio dell’autorizzazione paesistica si risolve in realtà in una “obiettiva deroga&#8221; rispetto al vincolo. In altri termini, in sede di esame del contenuto del nulla osta alla realizzazione di costruzione edilizia in zone paesistiche protette e prima della conclusione del procedimento il Ministero può motivatamente valutare se la gestione del vincolo avviene con un atto legittimo e annullare l&#8217;autorizzazione che risulti illegittima sotto qualsiasi profilo di eccesso di potere, ma non può sovrapporre le proprie eventuali difformi valutazioni sulla modifica dell&#8217;area se l&#8217;autorizzazione non risulta viziata. Orbene, nel caso di specie, è sufficiente rilevare che l’avversato annullamento ministeriale non spende una parola per rilevare, argomentare e fondare una valutazione in termini di illegittimità del nulla osta che si intende annullare, bensì con esso si procede tout court ad un riesame nel merito della compatibilità ambientale dell’intervento, il che come si è già ricordato non è, per giurisprudenza costante, consentito. Nei visti e nei considerati del decreto ministeriale impugnato, infatti, oltre a considerazioni di carattere urbanistico, evidentemente ultronee rispetto alla questione che qui interessa, si colgono in sostanza due passaggi logico – giuridici: la descrizione delle caratteristiche ambientali dell’area e l’esposizione delle ragioni per cui il progettato intervento risulta incompatibile con le esigenze di tutela e conservazione di quel contesto ambientale. Orbene, non vi è dubbio che così operando l’Amministrazione ha sovrapposto una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell&#8217;autorizzazione.<br />
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni ed assorbite le ulteriorie e distinte censure, il Collegio accoglie il ricorso in esame e, per l’effetto, annulla il decreto impugnato.<br />
Non vi è luogo a pronuncia sulla spese del presente giudizio in ragione della mancata costituzione dell’intimata Amministrazione.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </center></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ACCOGLIE il ricorso n. 226 del 2003 e, per l’effetto, annulla l’avversato decreto n. 275/bis emesso dal Ministero il 9 novembre 2002.<br />
Nulla spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 20 febbraio 2004.</p>
<p>Depositata in Segreteria 17 marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-17-3-2004-n-672/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2004 n.672</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2004 n.29</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-3-2004-n-29/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-3-2004-n-29/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2004 n.29</a></p>
<p>Pres. Guida – Est. Vigotti Coop. I. c. Comunità montana Monte Rosa e Coop. O.M. l&#8217;omessa allegazione della fotocopia del documento di identità in caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in gara non è una mera irregolarità formale sanabile su invito della P.A. Contratti della P.A. – Gara</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-3-2004-n-29/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2004 n.29</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-3-2004-n-29/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2004 n.29</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. Guida – Est. Vigotti<br />
Coop. I. c. Comunità montana Monte Rosa e Coop. O.M.</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">l&#8217;omessa allegazione della fotocopia del documento di identità in caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in gara non è una mera irregolarità formale sanabile su invito della P.A.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio &#8211; Omessa allegazione fotocopia del documento di identità del dichiarazione – Mancato invito della PA all’integrazione e regolarizzazione successiva – Illegittimità – Non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’allegazione della fotocopia della carta di identità ex art. 47 dpr 445/00 assume la funzione (sostanziale) di prova della provenienza della dichiarazione e ne forma parte integrante con la conseguenza che l’omissione non è una mera irregolarità formale, per sanare la quale vale la facoltà dell’amministrazione di consentire l’integrazione o la regolarizzazione successiva di documenti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L’omessa allegazione della fotocopia del documento di identità in caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in gara non è una mera irregolarità formale sanabile su invito della P.A.</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In Nome del Popolo Italiano </b></center><center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta,</b></center></p>
<p style="text-align: justify;">nelle persone dei signori. Antonio Guida &#8211; Presidente, Roberta Vigotti &#8211; Consigliere, relatore, Maddalena Filippi &#8211; Consigliere ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>S E N T E N Z A</b></center></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso n. 73 del 2003, proposto dalla</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Cooperativa sociale a r.l. Indaco</b> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Torrione e Claudio Dalle, presso il primo elettivamente domiciliata in Aosta, piazza Narbonne 16</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ricorrente</p>
<p><center>contro</center></p>
<p style="text-align: justify;">
<b>Comunità montana Monte Rosa</b> in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Santilli, presso lo stesso elettivamente domiciliata in Aosta, presso la segreteria del TAR</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; resistente</p>
<p style="text-align: justify;">e nei confronti di</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Cooperativa Orsa Maggiore </b> , in persona del legale rappresentante<br />
&#8211; controinteressata, non costituita</p>
<p style="text-align: justify;">per l’annullamento<br />
della determinazione dirigenziale n. 103 del 2003, recante approvazione del verbale di gara per l’appalto dei centri diurni estivi per l’anno 2003 – conferimento incarico alla cooperativa Orsa Maggiore, con la quale è stata esclusa l’offerta presentata dalla ricorrente, e di ogni atto connesso, e per la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 18 febbraio 2004, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. Torrione per la ricorrente e l’avv. Santilli per l’amministrazione intimata;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>FATTO</b></center></p>
<p style="text-align: justify;">La cooperativa Indaco, che è stata invitata a partecipare alla gara d’appalto per l’aggiudicazione del servizio gestione dei centri diurni estivi per minori per il 2003, indetto dalla comunità montana Monte Rosa, espone di essere stata esclusa per la riscontrata mancanza della fotocopia del documento di identità per l’autenticazione del modulo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Con il medesimo atto impugnato l’amministrazione ha aggiudicato l’appalto alla cooperativa controinteressata, anche se l’offerta della ricorrente presentava il maggior ribasso sul prezzo posto a base della gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Questi i motivi del ricorso:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Violazione art. 6 lett. b) legge n. 241 del 1990, artt. 38, 71 e 77 bis dpr n. 445 del 2000. Violazione della par condicio tra concorrenti del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione di altri principi generali. Eccesso di potere.<br />
E’ dovere del responsabile del procedimento invitare gli interessati a regolarizzare istanza e dichiarazioni incomplete. L’amministrazione non avrebbe pertanto potuto escludere la ricorrente, ma avrebbe dovuto invitarla a regolarizzare la domanda incompleta. In ogni caso, la mancanza del documento di identità non può comportare l’esclusione dalla gara d’appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Violazione artt. 38 e 77 bis dpr n. 445 del 2000. Eccesso di potere.<br />
La mancata allegazione della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva non è prevista tra le ipotesi di nullità delle offerte; anzi, tali modalità prescrivono che dopo l’aggiudicazione definitiva l’aggiudicatario sia invitato a produrre ogni altra documentazione di rito.<br />
Dalle generiche statuizioni della lettera d’invito non può evincersi la volontà dell’amministrazione di stabilire una regola contraria ai principi vigenti in tema di documentazione amministrativa. Infine, la prescrizione indicata alla pagina 5 del modulo di dichiarazione sostitutiva si evince la facoltà, e non l’obbligo, di allegazione della fotocopia del documento di identità.</p>
<p style="text-align: justify;">3) Violazione della circolare n. B1/2107 del 10.3.2003 e della direttiva comunitaria 89/665/CEE, che impone alle amministrazioni di comunicare il provvedimento di aggiudicazione di appalti pubblici a tutti i partecipanti alla gara, per rendere possibile l’impugnazione dell’esito della procedura prima della stipulazione del contratto. Nel caso di specie la comunità montana non ha effettuato alcuna comunicazione, se non dopo sollecito della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">La cooperativa Indaco conclude per l’accoglimento del ricorso, contrastata dall’amministrazione intimata.<br />
Chiamato all’udienza odierna, il ricorso è passato in decisione.</p>
<p><center><b>DIRITTO</b></center></p>
<p style="text-align: justify;">La cooperativa Indaco impugna l’esclusione dalla gara in narrativa specificata, comminata dal responsabile del procedimento a causa della mancata allegazione della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.<br />
Secondo le “modalità di partecipazione alla gara” allegate alla lettera d’invito, le ditte concorrenti avrebbero dovuto presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante “come da modulo allegato”; tale modulo specificava che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (relativa, tra l’altro, alla non pendenza di procedimento fallimentare o equivalente, di assunzione di impegno circa i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, di regolarità per quanto riguarda il pagamento delle imposte e delle tasse, oltre che di presa d’atto ed accettazione delle condizioni del contratto) avrebbe potuto essere sottoscritta in presenza di dipendente addetto a ricevere la dichiarazione ovvero, in alternativa, avrebbe potuto essere corredata in allegato dalla fotocopia di un documento di identità personale del sottoscrittore (il legale rappresentante).<br />
La facoltà così accordata ricalca il disposto dell’art. 47 dpr n. 445 del 2000 che, in tema di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prescrive che la dichiarazione stessa sia resa e sottoscritta “con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 38”. Questa norma, al terzo comma, prevede che le dichiarazioni sostitutive da produrre alla pubblica amministrazione siano sottoscritte in presenza del dipendente addetto ovvero siano sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.<br />
Come recente giurisprudenza, richiamata dalla difesa resistente, ha ribadito (Cons. Stato, V, 1.10.2003, n. 5677), ratio della norma è quella di asseverare, anche ai fini dell’assunzione di responsabilità, la provenienza delle dichiarazioni rese. A fronte dell’evidente semplificazione delle procedure, la legge pretende l’ossequio ad un minimo ineludibile di formalità, a garanzia della consapevole e responsabile provenienza della documentazione. L’allegazione della fotocopia della carta di identità assume quindi, in questo contesto, la funzione (sostanziale) di prova della provenienza della dichiarazione e ne forma parte integrante: con la conseguenza che risulta infondata la pretesa della ricorrente di far decadere l’omissione a mera irregolarità formale, per sanare la quale varrebbe la facoltà dell’amministrazione di consentire l’integrazione o la regolarizzazione successiva di documenti. Tale facoltà attiene, infatti, a mere irregolarità formali e non si attaglia ad ipotesi in cui, come nella fattispecie, manchi del tutto un elemento sostanziale della domanda.<br />
I motivi di cui sub 1) e 2) del ricorso sono pertanto infondati; inammissibile è invece la censura sub 3), poiché la mancata tempestiva comunicazione dell’esito della gara consentirebbe di concedere al ricorrente la rimessione in termini per proporre l’impugnazione ovvero l’errore scusabile, ma l’impugnazione, nella specie, è stata proposta in assenza di contestazioni circa la sua tempestività.<br />
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.</p>
<p><center><b>PQM</b></center></p>
<p style="text-align: justify;">il Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2004.<br />
Antonio Guida – Presidente f.to<br />
Roberta Vigotti – estensore f.to</p>
<p style="text-align: justify;">Depositata in Segreteria in data 17 marzo 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-3-2004-n-29/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2004 n.29</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2004 n.30</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-3-2004-n-30/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-3-2004-n-30/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2004 n.30</a></p>
<p>Pres. Guida – Est. Vigotti P. scarl c. Regione Autonoma Valle d’Aosta e C. consorzio non sono consentite modificazioni alla composizione di un consorzio tra imprese artigiane rispetto all&#8217;assetto dichiarato in sede di gara 1. &#8211; Contratti della P.A. – Opere pubbliche – Modifica del soggetto indicato dal consorzio quale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-3-2004-n-30/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2004 n.30</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-3-2004-n-30/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2004 n.30</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. Guida – Est. Vigotti<br />
P. scarl c. Regione Autonoma Valle d’Aosta e C. consorzio</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">non sono consentite modificazioni alla composizione di un consorzio tra imprese artigiane rispetto all&#8217;assetto dichiarato in sede di gara</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. &#8211; Contratti della P.A. – Opere pubbliche – Modifica del soggetto indicato dal consorzio quale materiale esecutore dei lavori dopo l’effettuazione dell’offerta – Aggiudicazione – Illegittimità.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">2. &#8211; Consorzi tra Imprese artigiane – Ammissione di s.p.a. o s.a.p.a. – Illegittimità – Indicazione ai fini di affidamento appalto di lavoro pubblico – Non è consentita.</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. &#8211; Non è conforme né al dettato, né alla ratio della norma di cui all’art. 13 comma 4 legge n. 109 del 1994, che impone ai consorzi tra imprese artigiane di indicare per quali consorziati il consorzio intende concorrere il provvedimento di aggiudicazione assunto nonostante che sia intervenuta modificazione del soggetto indicato in sede di gara dal consorzio quale materiale esecutore delle opere</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; La presenza di una società per azioni non è organicamente possibile in seno ad un consorzio tra imprese artigiane, dal quale, in forza del preciso combinato disposto dagli artt. 10 comma 1 lett. b) legge n. 109 del 1994 e 3 comma 2 legge n. 443 del 1985, essa, insieme alle società in accomandita per azioni, è per definizione esclusa, con il che la stessa non può essere indicata dal consorzio in sostituzione di altra impresa che abbia rinunciato ai lavori.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il consorzio tra imprese artigiane non può modificare l’indicazione del materiale esecutore delle opere per cui concorre dopo la presentazione dell’offerta</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In Nome del Popolo Italiano</b></center><center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta</b></center></p>
<p style="text-align: justify;">nelle persone dei signori: Antonio Guida – Presidente, Roberta Vigotti –Consigliere, relatore ed estensore, Maddalena Filippi &#8211; Consigliere ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>S E N T E N Z A</b></center></p>
<p style="text-align: justify;">sui ricorsi riuniti nn. 84/2003 e 96/2003, proposti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ric. n. 84/2003 da</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Polistena – Progresso e lavoro società cooperativa a r.l.</b> fra lavoratori edili ed affini, in persona del legale rappresentante, in qualità di capogruppo della cosituenda ATI con la società Elettroimpianti di Romeo Francesco &amp; C; a.s., e s.a.s. Elettroimpianti di Romeo Francesco &amp; C., in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese dagli avv.ti Salvatore Galluzzo, Sandro Sorbara e Massimo Balì, presso quest’ultimo elettivamente domiciliate in Aosta, via Lucat 2/A</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ricorrenti</p>
<p><center>contro</center></p>
<p style="text-align: justify;">
la <b>Regione autonoma Valle d’Aosta</b>, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Garancini e Antonella Banfi, elettivamente domiciliata in Aosta, via Croce di città 44 presso l’avv. Claudio Maione</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; resistente</p>
<p style="text-align: justify;">e nei confronti di</p>
<p style="text-align: justify;"><b>CAREAB – Consorzio artigiani edili ed affini s.c.a.r.l.</b> in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Musy, Maurizio Zoppolato e Marco Napoli, elettivamente domiciliato in Aosta, presso la segreteria del TAR</p>
<p style="text-align: justify;">per l’annullamento<br />
del provvedimento in data 15.7.2003 con il quale il coordinatore delle opere pubbliche della regione ha preso atto della volontà espressa da CAREAB di sostituire, ai fini dell’esecuzione dei lavori di adeguamento alle normative di sicurezza dell’istituto professionale in Aosta, l’impresa Archeos s.a.s., indicata in sede di gara, con l’impresa Pugliese s.p.a., e di ogni atto connesso, con particolare riferimento al provvedimento dirigenziale n. 1946 del 28.3.2003, recante aggiudicazione definitiva dei lavori alla società controinteressata, nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno ingiusto patito;<br />
&#8211; ric. n. 96/2003 da CAREAB scarl – Consorzio artigiani edili ed affini, rappresentato e difeso dall’avv. Emanuele mazzocchi, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Aosta, via Torre del Lebbroso 37</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ricorrente</p>
<p><center>contro</center></p>
<p style="text-align: justify;">
la <b>Regione autonoma Valle d’Aosta</b>, in persona del presidente in carica, come sopra rappresentata e difesa</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; resistente</p>
<p style="text-align: justify;">e nei confronti di</p>
<p style="text-align: justify;"><b>società Polistena – Progresso lavoro cooperativa a r.l. </b> fra lavoratori edili ed affini, in persona del legale rappresentante, come sopra rappresenta e difesa</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; controinteressata</p>
<p style="text-align: justify;">per l’annullamento<br />
del provvedimento dirigenziale della regione, assessorato territorio e ambiente, in data 10.10.2003, con il quale è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto di cui sopra, e l’escussione della polizza assicurativa costituita per cauzione provvisoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della società controinteressata in entrambi i ricorsi;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 18 febbraio 2004, relatore il consigliere Roberta Vigotti, gli avv.ti Balì e Sorbara per Polistena, l’avv. Mazzocchi per CAREAB, l’avv. Garancini per l’amministrazione resistente;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p><center><b>FATTO</b></center></p>
<p style="text-align: justify;">Le società cooperativa Polistena ed Elettroimpianti s.a.s. espongono che con deliberazione in data 26.11.2001 la giunta regionale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alle normative di sicurezza dell’istituto professionale regionale sito in Aosta; il bando di gara è stato approvato con provvedimento dirigenziale in data 8.10.2002.<br />
La società ricorrente Polistena, nella qualità di capogruppo della costituenda ATI in epigrafe indicata, ha partecipato alla gara, in esito alla quale la competente commissione, in data 29.1.2003, ha dichiarato aggiudicataria in via provvisoria la società CAREAB e seconda classificata la società ricorrente.<br />
Con provvedimento dirigenziale in data 28.3.2003 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva a favore della controinteressata, che in sede di gara aveva indicato quali esecutrici dei lavori, ai sensi dell’art. 13 comma 4, legge n. 109 del 1994, le imprese Archeos s.a.s. e Zavattaro Fabrizio.<br />
Con nota del 15.4.2003 l’amministrazione ha chiesto alla aggiudicataria di produrre la documentazione prevista dal capitolato speciale d’appalto; contemporaneamente, ha comunicato alle imprese indicate quali esecutrici l’aggiudicazione dell’appalto e la necessità di produrre la documentazione indicata nel termine, definito improrogabile, di dieci giorni.<br />
La società Archeos rispondeva, in data 26.5.2003, di non aver avuto alcuna segnalazione da parte del consorzio CAREAB; l’amministrazione, con successiva nota osservava che l’impresa Zavattaro aveva presentato unicamente la dichiarazione del legale rappresentante, mentre Archeos non aveva provveduto ad inviare alcuna documentazione; di conseguenza, proseguiva la nota, si sarebbe provveduto a revocare l’aggiudicazione.<br />
Con lettera del 16 giugno la Careab informava l’amministrazione di aver attivato la procedura di esclusione dalla compagine sociale dell’impresa Archeos e che i lavori sarebbero stati affidati all’impresa Pugliese s.p.a., sostituzione per la quale, il 9 luglio, richiedeva l’assenso della regione.<br />
Con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha espresso la propria adesione alla sostituzione, data l’urgenza di dare avvio ai lavori, e pur in pendenza dell’esito positivo delle verifiche dei requisiti generali in capo alle ditte esecutrici.<br />
La società ricorrente, venuta a conoscenza dell’intendimento dell’amministrazione, sollecitava la revoca dell’aggiudicazione e la conseguente assegnazione dell’appalto alla propria<br />
costituenda ATI, ma con nota dell’11.9.2003 la regione ha ribadito la legittimità dell’accoglimento dell’istanza del CAREAB.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento impugnato viene censurato sotto i seguenti profili:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Violazione art. 10 comma 1 e art. 13 comma 5 bis legge n. 109 del 1994. Eccesso di potere sotto diversi aspetti.<br />
I consorzi sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici; a tal fine, essi devono dichiarare in sede di offerta per quali consorziati concorrono. L’art. 13 comma 5 legge cit. vieta qualsiasi modificazione alla composizione dei consorzi, rispetto a quella dichiarata in sede di offerta. L’amministrazione, acconsentendo alla sostituzione prospettata dalla controinteressata, ha violato tale norma, senza neppure dare conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di disattenderne il disposto.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto l’amministrazione ha posto in essere atti contraddittori, senza adeguata motivazione: in un primo tempo aveva infatti preannunciato la revoca dell’aggiudicazione e poi, a fronte di irritali istanze della controinteressata, ha modificato radicalmente il proprio orientamento, senza tener conto che il termine definito improrogabile per la presentazione della documentazione non era stato rispettato.<br />
Le ragioni d’urgenza adombrate per accordare la sostituzione dell’impresa esecutrice sarebbero state meglio soddisfatte dalla tempestiva revoca dell’aggiudicazione e dalla assegnazione dell’appalto alla ricorrente, seconda classificata.<br />
Inoltre, neppure l’impresa Zavattaro ha presentato tempestivamente la documentazione richiesta, ma l’amministrazione non specifica nulla al riguardo, così permettendo l’esecuzione dei lavori da parte di un concorrente che si è reso inadempiente a prescrizioni tassativamente fissate dall’amministrazione stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">3) Violazione art. 10 comma 1 lett. b) legge n. 109 del 1994, art. 3 legge n. 443 del 1985. Eccesso di potere sotto diversi profili.<br />
L’art. 10 legge cit. consente la partecipazione alle gare di consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n. 443 del 1985, la quale dispone, all’art. 3, che imprese artigiane possono essere anche le società, con esclusione delle società per azioni e per accomandita per azioni. La società Pugliese, indicata da CAREAB, è una società per azioni e, quindi, non può far parte di un consorzio tra imprese artigiane, senza che abbia pregio l’assunto dell’amministrazione che, nella nota dell’11.9.2003, sostiene che i consorzi artigiani possano essere costituiti anche da imprese industriali di minori dimensioni.</p>
<p style="text-align: justify;">La società ricorrente conclude per l’annullamento dei provvedimenti impugnati e per il risarcimento del danno subito, contrastata dal consorzio controinteressato e dall’amministrazione regionale, costituitisi in causa.<br />
Con successivo ricorso, il consorzio CAREAB scarl ha impugnato il provvedimento con il quale, in data 10.10.2003, la regione Valle d’Aosta ha revocato l’aggiudicazione definitiva già disposta a suo favore. Espone il ricorrente che con nota dell’8.8.2003 l’amministrazione ha richiesto di fornire documenti indispensabili per la stipulazione del contratto entro il 25.8.2003, in particolare il piano di sicurezza e di coordinamento, il piano operativo della sicurezza ai sensi dell’art. 31 legge n. 109 del 1994, il cronoprogramma dei lavori.<br />
Alla scadenza del 25.8.2003 si è tenuta una riunione tra i rappresentanti dell’amministrazione e quelli dell’impresa, nella quale i documenti richiesti sono stati consegnati; peraltro, poiché i funzionari regionale non erano in grado di apporre sugli atti il timbro di avvenuto ricevimento e di assegnare il numero di protocollo, il deposito è stato ripetuto il successivo 27.8. L’ufficio edilizia privata, con nota dell’11.9.2003, ha evidenziato la mancanza del visto del dirigente scolastico e la necessità di integrare la documentazione, assegnando un ulteriore termine di quindici giorni per il completamento della stessa. Il consorzio ricorrente ha espresso le proprie perplessità in merito alla nuova richiesta, ma in data 17.9.3003 ha ottenuto la sottoscrizione del dirigente scolastico, e il medesimo giorno ha consegnato copia dei documenti richiesti. L’amministrazione, con nota del successivo 8.10, ha eccepito l’inadempimento alla richieste, e in particolare la mancata consegna di nuovi cronoprogrammi e di corretti piani operativi per la sicurezza. Con nota del 16.10.2003 è stata comunicata la revoca dell’aggiudicazione definitiva, avverso la quale sono indirizzate le seguenti censure:<br />
Erronea valutazione dei fatti e delle norme. Difetto di motivazione.<br />
Il consorzio ricorrente ha consegnato gli elaborati dapprima il 25.8.2003 e, su richiesta dell’amministrazione, ha reiterato la consegna due giorni dopo. Con nota dell’11.9 successivo la regione ha eccepito l’incompletezza degli elaborati, ma le doglianze sono prive di fondamento, in quanto il visto del dirigente scolastico avrebbe dovuto essere apposto fin dal 25.8, data della riunione con gli incaricati dell’impresa, nella quale il dirigente stesso aveva preso visione della documentazione, restando a suo onere l’apposizione del visto.<br />
La revoca, comunque, è stata comminata non già per la mancanza del visto, ma per l’asserita inadempienza alla intimazione di produrre il cronoprogramma e il piano per la sicurezza completi per l’esecuzione degli impianti elettrici. In realtà, il CAREAB ha accettato di far proprio il cronoprogramma predisposto dall’ente committente, come ha chiarito nella lettera del 25.8.2003, e, per quanto riguarda il POS, ha contemplato anche gli impianti elettrici, in ogni caso accettando anche per la relativa parte il piano redatto dall’amministrazione.<br />
CAREAB concludeva per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato, e per il risarcimento del danno subito.<br />
Con ordinanza in data 21.1.2004 l’istanza cautelare è stata accolta.<br />
Chiamati entrambi all’odierna udienza, i ricorsi sono passati in decisione.</p>
<p><center><b>DIRITTO</b></center></p>
<p style="text-align: justify;">I) I ricorsi possono essere riuniti, data la loro connessione oggettiva (concernono infatti la stessa vicenda sostanziale, relativa all’aggiudicazione da parte della regione dell’appalto per i lavori di cui in narrativa) e soggettiva (la società ricorrente nell’uno riveste il ruolo di controinteressata nell’altro gravame, e viceversa).</p>
<p style="text-align: justify;">II) Il collegio deve preliminarmente affrontare la questione della permanenza dell’interesse delle società Polistena e Elettroimpianti, ricorrenti nel ricorso n. 84 del 2003, a chiedere l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione a favore del consorzio CAREAB, provvedimento annullato con la determinazione oggetto del secondo gravame.<br />
La risposta non può che essere nel senso della permanenza dell’interesse, posto che non solo la legittimità della revoca costituisce materia ancora, formalmente, sub iudice, ma soprattutto che la domanda posta con il ricorso concerne non solo l’annullamento dell’aggiudicazione, ma anche il risarcimento del danno patito per effetto dell’azione dell’amministrazione, che si pretende viziata: e poiché, per insegnamento giurisprudenziale (Cons. Stato, AP., 26.3.2003, n. 4), tra la domanda di risarcimento e quella di annullamento esiste un rapporto di pregiudizialità necessaria, occorre ancora indagare la legittimità dell’azione amministrativa che, in luogo di assegnare l’appalto alla costituenda ATI ricorrente, seconda classificata, ha autorizzato la modifica della compagine vincitrice, dopo l’espletamento della gara.<br />
In altre parole, poiché non tutto l’ambito della domanda è stato soddisfatto dal successivo provvedimento regionale, ma residua la richiesta di verifica della esistenza di un danno risarcibile, la questione della legittimità del provvedimento impugnato resta non solo al fine di un possibile annullamento (risultato al quale è già pervenuta l’amministrazione, ma non ancora definitivo per l’impugnativa in atto), ma anche per l’accertamento della sussistenza dell’iniuria del danno, presupposto ineludibile per l’eventuale risarcimento.</p>
<p style="text-align: justify;">III) Le ricorrenti ritengono il provvedimento di aggiudicazione definitiva al consorzio controinteressato illegittimo sotto due principali aspetti: perché procede dall’assenso espresso dall’amministrazione alla modificazione della composizione del consorzio rispetto all’assetto dichiarato in sede di gara; e perché per effetto di tale modificazione, comunque non consentita, verrebbe cooptata nel consorzio tra imprese artigiane una società per azioni (la Pugliese s.p.a.), che, per espressa disposizione dell’art. 3 legge n. 443 del 1985, artigiana non può essere associata.<br />
Sotto ambedue gli aspetti il provvedimento impugnato è illegittimo.<br />
Quanto alla dedotta modificazione della composizione del consorzio, va sottolineato, come già esposto in fatto, che il CAREAB, dopo la sostanziale presa di distanza della società Archeos, indicata in sede di gara quale esecutrice dei lavori, e dopo la minacciata revoca dell’aggiudicazione di cui alla nota 29.5.2003 dell’ufficio procedente, ha informato l’amministrazione che i lavori sarebbero stati affidati alla impresa Pugliese s.p.a.: ma un tale mutamento della compagine societaria, rispetto a quella per la quale è avvenuta la partecipazione alla gara non è conforme né al dettato, né alla ratio della norma di cui all’art. 13 comma 4 legge n. 109 del 1994, che impone ai consorzi tra imprese artigiane di indicare per quali consorziati il consorzio intende concorrere. La prescrizione non solo ha il fine di consentire il controllo del divieto di partecipazione, sotto altra forma, alla medesima gara dei consorziati, ma risponde al generale principio dell’immodificabilità dei partecipanti alla gara nonché all’esigenza dell’amministrazione di esperire le verifiche del possesso dei requisiti richiesti in capo a tutti i soggetti coinvolti, con l’urgenza connaturata ordinariamente alle procedure di esecuzione dei pubblici appalti.<br />
La presenza di una società per azioni, quale quella indicata in sostituzione della Archeos s.a.s., inoltre, non è organicamente possibile in seno ad un consorzio tra imprese artigiane, dal quale, in forza del preciso combinato disposto dagli artt. 10 comma 1 lett. b) legge n. 109 del 1994 e 3 comma 2 legge n. 443 del 1985, essa, insieme alle società in accomandita per azioni, è per definizione esclusa.</p>
<p style="text-align: justify;">IV) Sotto i denunciati aspetti (aventi portata assorbente degli altri vizi) il provvedimento di aggiudicazione definitiva al consorzio controinteressato è pertanto illegittimo: da tale conclusione non consegue, peraltro, immediatamente e automaticamente il risultato sperato dalla ricorrente, vale a dire l’assegnazione dell’appalto, quale seconda classificata.<br />
Ai sensi dell’art. 25 comma 12 legge reg. n. 12 del 1996, l’amministrazione ha infatti la facoltà, e non l’obbligo di interpellare la ditta che segue nella graduatoria formatasi in seguito alla gara per l’assegnazione dei lavori, in caso di revoca dell’aggiudicazione al soggetto risultato vincitore: e, nel caso di specie, la regione ha dichiarato di non voler avvalersi di tale facoltà, con nota in data 20.11.2003 (che non forma oggetto del presente giudizio), nella quale sono dettagliatamente elencate le circostanze e i motivi che rendono opportuno rivedere tutta la progettazione posta a base di gara e, di conseguenza, non procedere all’ulteriore assegnazione dell’appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">V) Il ricorso è, in conclusione, solo in parte fondato; per l’effetto, deve essere respinta la proposta domanda di risarcimento del danno.<br />
Le spese e le competenze del giudizio possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">VI) Quanto al secondo ricorso, emerge dalla documentazione versata in atti e dalla sequenza degli atti della procedura la sua infondatezza.<br />
La revoca dell’aggiudicazione è stata disposta sul presupposto che CAREAB non abbia rispettato il termine assegnato, ai sensi dell’art. 110 d.p.r. n. 554 del 1999 e dell’art. 25 legge reg. n. 12 del 1996, per la presentazione della documentazione, e che, in forza delle proroghe concesse dall’amministrazione, veniva a scadere (“improrogabilmente”) il 2.10.2003, come si legge nella nota 8.10.2003, di segnalazione dell’inadempienza, indirizzata anche all’interessato.<br />
Sostiene il consorzio ricorrente che la documentazione richiesta è stata consegnata fin dal 25.8.2003: ma, come risulta dagli atti (e precisamente dalla relazione dei funzionari regionali che si sono occupati del procedimento, e dalla nota in data 8.9.2003 del direttore delle opere edili del dipartimento opere pubbliche) la documentazione allora presentata era incompleta sotto diversi aspetti e, come tale, non poteva essere accettata dalla amministrazione.<br />
Solo in data 8.10.2003, a termine ormai scaduto, il piano operativo per la sicurezza è stato trasmesso al dirigente scolastico (come si legge nella nota di questi in data 31.10.2003), che peraltro ha segnalato “l’impossibilità di accettare la proposta effettuata dall’impresa”, nonché ulteriori anomalie emerse in sede di esame progettuale circa l’impianto elettrico e di riscaldamento. In tale data il dirigente ha apposto il proprio visto, mentre, come è emerso a seguito dell’istruttoria ordinata dal tribunale, in data 17.9.2003 aveva specificato di non approvare quanto l’aggiudicatario voleva depositare (“visto ma non approvato”).<br />
E’ chiaro, a questo proposito, che ai fini dell’integrazione documentale richiesta per la stipula del contratto, il visto dell’ufficio competente, richiesto dall’amministrazione, assume il valore di vero e proprio provvedimento di approvazione del contenuto tecnico proposto, e non può essere degradato a mera presa d’atto dell’estrinseca esistenza di un documento variamente denominato; ed è altresì appurato che solo a termine ormai scaduto CAREAB ha provveduto a sottoporre all’approvazione del dirigente scolastico il proprio elaborato, riportandone, peraltro, e come detto, parere negativo.</p>
<p style="text-align: justify;">VII) Il ricorso in esame è quindi infondato e va respinto.<br />
Anche di questo giudizio possono essere compensate tra le parti spese e competenze.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </b></center></p>
<p style="text-align: justify;">il Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando, previa riunione dei due ricorsi in epigrafe, accoglie in parte il ricorso n. 84/2003, nei sensi di cui in motivazione; respinge il ricorso n. 96/2003 .<br />
Compensa interamente tra le parti spese e competenze dei giudizi.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2004.<br />
Antonio Guida – Presidente f.to<br />
Roberta Vigotti – Consigliere, relatore ed estensore f.to</p>
<p style="text-align: justify;">Depositata in Segreteria in data 17 marzo 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-3-2004-n-30/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2004 n.30</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2004 n.961</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-17-3-2004-n-961/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-17-3-2004-n-961/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-17-3-2004-n-961/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2004 n.961</a></p>
<p>Pres. Schillaci, Est. Francavilla Ricorrente Franco Cordero Maribelqui (avv. Lo Faro) contro Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) ed altri 1. Persona fisica e diritti della personalità &#8211; stranieri &#8211; istanza di regolarizzazione ex D.L. n. 195/02 – precedenti penali e carichi pendenti del datore di lavoro –– diniego ex</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-17-3-2004-n-961/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2004 n.961</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-17-3-2004-n-961/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2004 n.961</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Schillaci, Est. Francavilla<br /> Ricorrente Franco Cordero Maribelqui (avv. Lo Faro) contro Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) ed altri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Persona fisica e diritti della personalità &#8211; stranieri &#8211; istanza di regolarizzazione ex D.L. n. 195/02 – precedenti penali e carichi pendenti del datore di lavoro –– diniego ex art. 31 D.P.R. n. 394/99 &#8211; illegittimità.</p>
<p>2. Persona fisica e diritti della personalità &#8211; stranieri – istanza di regolarizzazione ex D.L. n. 195/02 – diniego fondato su precedente provvedimento di espulsione – omessa valutazione di circostanze comprovanti l’inserimento sociale dello straniero – illegittimità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittimo il provvedimento con cui il Prefetto respinge l’istanza di regolarizzazione a causa dei precedenti penali e dei carichi pendenti del datore di lavoro in quanto l’art. 31 D.P.R. n. 394/99, posto a fondamento del diniego, riguarda le sole ipotesi in cui lo straniero attualmente non si trova nel territorio dello Stato e non anche le fattispecie, disciplinate dal D.L. n. 195/02 (convertito con L. n. 222/02), in cui lo stesso è già presente, anche se clandestinamente, in Italia.</p>
<p>2. E’ illegittimo il provvedimento con cui il Prefetto rigetta l’istanza di regolarizzazione sulla base di un precedente decreto di espulsione senza valutare le circostanze obiettive (nella fattispecie espletamento di attività lavorativa lecita) comprovanti l’inserimento sociale dello straniero e, come tali, idonee a giustificare, ai sensi dell’art. 1 comma 8° D.L. n. 195/02 (convertito con L. n. 222/02), la revoca del provvedimento espulsivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sul provvedimento prefettizio di regolarizzazione dello straniero ex D.L. n. 195/02</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Sicilia Sezione Staccata di Catania<br />
Sezione Interna II</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati: Dr. Salvatore Schillaci &#8211; Presidente; Dr. Pancrazio M. Savasta – Primo Referendario; Dr. Michelangelo Francavilla – Referendario, relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 961/04 R.G. proposto da<br />
<b>FRANCO CORDERO MARIBELQUI</b> elettivamente domiciliata in Catania, via Asiago n. 23 presso lo studio dell’avv. Rosa Emanuela Lo Faro che la rappresenta e difende nel presente giudizio</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; <b>MINISTERO DELL’INTERNO</b> , in persona del Ministro p.t.,<br />
&#8211; <b>UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CATANIA</b>, in persona del Prefetto p.t.,<br />
&#8211; <b>QUESTORE DI CATANIA</b>, in persona del Questore p.t.<br />
tutti elettivamente domiciliati in Catania presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato che ex lege li rappresenta e difende nel presente giudizio</p>
<p>per l’annullamento<br />del decreto prot. n. 3585482 IMM. emesso il 04/12/03 con cui il Prefetto di Catania ha rigettato l’istanza di regolarizzazione n. 006838370527 presentata il 02/11/02 in relazione alla lavoratrice Franco Cordero Maribelqui;</p>
<p>Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;<br />
Designato il Referendario dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per l’udienza in Camera di Consiglio del 26/02/04 fissata per l’esame dell’istanza cautelare formulata dalla ricorrente;<br />
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto di potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71 consentendolo l’oggetto della causa e reputandosi integro il contraddittorio e completa l’istruttoria,<br />
Avvisate le parti presenti all’udienza in Camera di Consiglio del 26/02/04 della possibilità di definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71,<br />
Ritenuto, in FATTO, quanto esposto nell’atto introduttivo,<br />
Considerato in DIRITTO quanto segue:</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è fondato e merita accoglimento.<br />
Nel presente giudizio Franco Cordero Maribelqui impugna il provvedimento emesso il 04/12/03 prot. n. 3585482 con cui il Prefetto di Catania ha nuovamente respinto l’istanza di regolarizzazione presentata nell’interesse della ricorrente in quanto la stessa è stata espulsa con intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni, essendo stata rintracciata in Catania il 20/03/01 nell’ambito di un servizio di polizia volto al controllo della prostituzione di cittadine extracomunitarie, ed, inoltre, perchè il datore di lavoro annovera a suo carico precedenti penali e carichi pendenti ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 394/99.<br />
La ricorrente impugna il provvedimento in questione deducendone, con il primo motivo, l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 D.L. n. 195/02 e 31 D.P.R. n. 394/99 in quanto, alla luce della normativa in esame, i precedenti penali e carichi pendenti del datore di lavoro non condizionano l’accoglimento dell’istanza di regolarizzazione.<br />
La censura è fondata.<br />
L’art. 31 D.P.R. n. 394/99 prevede che la denuncia nei confronti del datore di lavoro in relazione ai reati previsti dal D. Lgs. n. 286/98 e dagli artt. 380 e 381 c.p.p. può comportare il diniego, ad opera della Questura, del nulla – osta all’ingresso dello straniero residente all’estero già beneficiario dell’autorizzazione al lavoro rilasciata ai sensi dell’art. 30 D.P.R. n. 394/99 dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro; tale nulla – osta è indispensabile allo straniero per ottenere, come previsto dal 4° e 5° comma dell’art. 31, il visto d’ingresso nel nostro Paese.<br />
La disciplina ora richiamata riguarda la specifica ipotesi in cui il datore di lavoro intende promuovere l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro e nell’ambito dei flussi annualmente determinati dalle competenti Autorità ai sensi degli artt. 3 e 21 e ss. D. Lgs. n. 286/98 e 29 D.P.R. n. 394/99, di uno straniero che attualmente non è presente nel territorio nazionale.<br />
Depone in questo senso il tenore letterale dell’art. 21 D. Lgs. n. 286/98 (intitolato “determinazione dei flussi d’ingresso”) che menziona esplicitamente l’ “ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato”; il successivo art. 22, poi, detta la specifica disciplina finalizzata al conseguimento del visto d’ingresso e riguardante l’ipotesi in cui “il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia &#8230; intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all&#8217;estero”.<br />
Analoghe espressioni si rinvengono negli artt. 29 e seguenti del D.P.R. n. 394/99 ove sono contenute le disposizioni applicative delle prescrizioni previste dagli artt. 21 e seguenti del D. Lgs. n. 286/98.<br />
Del resto il nulla – osta previsto dall’art. 31 D.P.R. n. 394/99, il cui rifiuto può essere opposto dalla Questura in presenza di precedenti penali e carichi pendenti del datore di lavoro, è espressamente finalizzato al conseguimento del visto necessario per l’ingresso dello straniero attualmente non presente nel territorio dello Stato.<br />
Alla luce di quanto evidenziato emerge che l’art. 31 D.P.R. n. 394/99, presupponente l’attuale assenza dello straniero dal territorio dello Stato, non può ritenersi applicabile alla diversa ipotesi in cui lo straniero sia già presente, anche se clandestinamente, in Italia (in questo senso espressamente T.A.R. Toscana sent. n. 1908/02) che, invece, costituisce l’oggetto della disciplina eccezionale prevista dal D.L. n. 195/02 come convertito dalla L. n. 222/02.<br />
In tal senso depone il tenore letterale dell’art. 1 D.L. n. 195/02 che, pur disciplinando in maniera specifica e puntuale le condizioni necessarie per l’accoglimento dell’istanza di regolarizzazione, non contiene alcun riferimento ai requisiti soggettivi del datore di lavoro.<br />
Nè la disciplina prevista dall’art. 31 D.P.R. può essere estesa, in via analogica, alla fattispecie oggetto di causa ostandovi, oltre alla diversità di presupposti, anche l’inesistenza del requisito della “eadem ratio”.<br />
L’art. 31 D.P.R. n. 394/99, infatti, è ispirato ad un particolare rigore coerente con l’esigenza di controllo dell’accesso degli stranieri nel territorio italiano per motivi di lavoro subordinato od autonomo nell’ambito di un regime ordinario basato sulla determinazione preventiva dei flussi d’ingresso ai sensi degli artt. 3 e 21 e seguenti del D. Lgs. n. 286/98.<br />
Il D.L. n. 195/02, invece, presumibilmente anche in ragione dell’eccezionalità della disciplina ivi prevista, è ispirato ad un particolare “favor” nei confronti dello straniero clandestinamente presente in Italia al quale viene consentito di regolarizzare la sua posizione in presenza di circostanze che ne comprovino l’inserimento nel tessuto sociale in riferimento al quale nessuna rilevanza assumono i precedenti penali ed i carichi pendenti del datore di lavoro.<br />
Per questi motivi la disciplina prevista dall’art. 31 D.P.R. n. 394/99 non può ritenersi applicabile alle fattispecie, quali quella oggetto di causa, aventi ad oggetto la regolarizzazione, ai sensi del D.L. n. 195/02, dello straniero già clandestinamente presente in Italia.<br />
Alla luce delle predette considerazioni il provvedimento impugnato è illegittimo nella parte in cui motiva il diniego dell’istanza di legalizzazione in riferimento ai precedenti e carichi pendenti del datore di lavoro della ricorrente richiamando, all’uopo, l’art. 31 D.P.R. n. 394/99.<br />
Con il terzo motivo viene, poi, dedotta l’illegittimità dell’atto impugnato in relazione al vizio di eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e difetto d’istruttoria in quanto il Prefetto avrebbe respinto l’istanza di legalizzazione esclusivamente sulla base del precedente provvedimento di espulsione emesso nei confronti della ricorrente e senza considerare, quale motivo di revoca dell’atto, l’inserimento sociale della predetta comprovato dall’esercizio di regolare attività lavorativa.<br />
La censura è fondata e merita accoglimento.<br />
Ai sensi dell’art. 1 comma 8 D.L. n. 195/02 le disposizioni ivi contenute ed aventi ad oggetto la regolarizzazione non si applicano agli extracomunitari “nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l&#8217;inserimento sociale”.<br />
Secondo la norma in esame, pertanto, la precedente espulsione non è in sè ostativa all’accoglimento dell’istanza di legalizzazione dovendo l’autorità decidente valutare, altresì, la sussistenza delle condizioni per la revoca dell’atto in presenza di circostanze obiettive comprovanti l’inserimento della ricorrente nella comunità nazionale.<br />
Il provvedimento impugnato, invece, ha illegittimamente motivato il diniego dell’istanza presentata dalla ricorrente sulla base del precedente provvedimento di espulsione (senza accompagnamento coatto) omettendo di considerare, ai fini della revoca, che la sussistenza di un lavoro onesto e regolarmente retribuito, come tale in grado di permettere alla richiedente di soddisfare i suoi bisogni primari e non,  concretizza quella circostanza “obiettiva” dalla quale può essere desumibile l’inserimento sociale dell’interessata ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 195/02.<br />
Assolutamente irrilevante, poi, in senso ostativo alla revoca dell’espulsione, è l’attività di meretricio (per altro solo dedotta in modo non chiaro nel provvedimento impugnato) che sarebbe in passato stata esercitata dalla ricorrente.<br />
Infatti, a parte l’assoluta mancanza nel provvedimento impugnato di riferimenti specifici ai caratteri di tale attività (non emergendo se la stessa sia stata esercitata in modo sporadico o continuativo ed in quale contesto), proprio l’attuale svolgimento di un lavoro onesto e regolarmente retribuito costituisce elemento da cui desumere l’insussistenza attuale dei presupposti che, all’epoca, hanno determinato l’emissione del provvedimento di espulsione.<br />
Per questi motivi il ricorso è fondato e deve essere accolto con assorbimento, per esigenze di economia processuale, delle ulteriori censure proposte.<br />
A tale statuizione consegue l’annullamento dell’atto impugnato con l’obbligo delle Amministrazioni intimate, quale risarcimento in forma specifica ex art. 7 L. n. 1034/71 (come richiesto dalla ricorrente), di porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati all’accoglimento dell’istanza di legalizzazione presentata da Franco Cordero Maribelqui.<br />
La peculiarità e la novità delle questioni giuridiche oggetto di causa giustifica, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., l’integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti costituite;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Catania, Sezione Interna II^, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71:<br />
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato con l’obbligo delle amministrazioni ed enti intimati, ciascuno per quanto di propria competenza, di porre in essere gli adempimenti necessari per l’accoglimento dell’istanza di regolarizzazione presentata dalla ricorrente;<br />
2) dispone l’integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;<br />
3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio del 26/02/04</p>
<p>Depositata il 17/03/04</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-17-3-2004-n-961/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2004 n.961</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.1644</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-1644/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-1644/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-1644/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.1644</a></p>
<p>Contratti &#8211; forniture &#8211; materiale hardware, software e assistenza on line – sospensiva chiesta dal concorrente – tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ.VI – ordinanza n. 1957 del 27 aprile 2004 REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE TERZA N. 1644/2004 Reg. Ord. composto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-1644/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.1644</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-1644/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.1644</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; forniture &#8211; materiale hardware, software e assistenza on line – sospensiva chiesta dal concorrente – tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ.VI – <a href="/ga/id/2004/5/3834/g">ordinanza n. 1957 del 27 aprile 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE TERZA</b></p>
<p>N. 1644/2004 Reg. Ord.</p>
<p>composto dai Signori:<br />
Luigi Cossu, Presidente<br />
Vito Carella, Consigliere, rel.<br />
Angelica Dell’Utri, Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2313/04 proposto da Soc. <b>LAMUC 89 snc</b>, rappresentata e difesa dall’avv.to Carlo Greco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 71;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;<b>Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri</b>, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Guizzi ed Ilaria Pagni, con domicilio eletto in Roma presso lo studio del primo a Via dei Con<br />
e nei confronti<br />
&#8211;<b>Soc. NETHOUSE ITALIA Srl</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Adami e Flavio Di Battista , con domicilio eletto in Roma presso il loro studio a Corso Italia n. 97;</p>
<p>per l’annullamento,<br />
-della gara di appalto per la fornitura di materiale hardware, software e assistenza on site;<br />
&#8211;  di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso:</p>
<p>Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti  e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione della FNOM e della società controinteressata;</p>
<p>Nominato relatore il Consigliere Vito CARELLA e uditi alla Camera di Consiglio del  17 marzo 2004 gli avvocati come da verbale;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare al giudizio prognostico sull’esito del ricorso;</p>
<p align=center><b>P.Q.M</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza,<br />respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì  17 marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-1644/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.1644</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.325</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-325/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-325/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-325/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.325</a></p>
<p>Contratti &#8211; opere &#8211; manutenzione, estensione e nuovi allacciamenti di impianti fognari – nuova aggiudicazione a seguito di riapertura del verbale di gara – richiesta di sospensione da parte di precedente aggiudicatario – danno grave per il rilevante importo dei lavori – tutela cautelare &#8211; accoglimento. Vedi anche: CONSIGLIO DI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-325/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.325</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-325/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.325</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; opere &#8211; manutenzione, estensione e nuovi allacciamenti di impianti fognari – nuova aggiudicazione a seguito di riapertura del verbale di gara – richiesta di sospensione da parte di precedente aggiudicatario – danno grave per il rilevante importo dei lavori – tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2004/5/3945/g">ordinanza n. 2133 del 11 maggio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />FIRENZE &#8211; SECONDA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 325 /2004<br />
Registro Generale: 470/2004<br />
nelle persone dei Signori:</p>
<p>GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente<br />RAFFAELE POTENZA Cons. , relatore<br />
LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 17 Marzo 2004<br />
Visto il ricorso 470/2004 proposto da:<br />
<b>SOC. COESI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.</b>rappresentato e difeso da:<br />
BOLOGNI VITTORIOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA C. LANDINO 14presso<br />
ORSENIGO MARCO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SOC. PUBLIACQUA S.P.A.</b>rappresentato e difeso da:<br />
GRASSI STEFANO<br />
MESCHINI GRASSI FIORELLA<br />
TADDEI GIANNI<br />
con domicilio eletto in FIRENZECORSO ITALIA N. 2<br />
pressola loro sede;</p>
<p>e nei confronti di<br /><b>IMPRESA BENNARDO FELICE COSTRUZIONI S.R.L. </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
ALAIMO RAIMONDO<br />
con domicilio eletto in FIRENZEPIAZZA S. SPIRITO 10<br />
pressoNERI BALDI;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento datato 27 gennaio 2004, protocollo n. 997, del Direttore Amministrativo di Publiacque s.p.a., non ancora notificato, con cui l’Impresa Bennardo Felice Costruzione s.r.l., a seguito della riapertura del verbale di gara, veniva dichiarata nuova aggiudicataria, in luogo dell’Impresa Coesi Costruzioni Generali s.p.a., della gara n. 198/03 avente ad oggetto lavori di manutenzione, estensione e nuovi allacciamenti delle reti e degli impianti fognari nel territorio dei Comune di Prato, Poggio a Caiano e Carmignano;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>SOC. PUBLIACQUA S.P.A.<br />
IMPRESA BENNARDO FELICE COSTRUZIONI S.R.L.<br />
Udito il relatore Cons. RAFFAELE POTENZA e uditi altresì per le parti gli avv.ti Vittorio Bologni, Gianni Taddei e Raimondo Alaimo;</p>
<p>Premesso che:<br />
&#8211; l’art. 21 &#8211; ottavo comma &#8211; della L. 6.12.1971 n. 1034, nel testo introdotto dall’art. 3 della L. 21.7.2000 n. 205, subordina la concessione della richiesta misura cautelare ai concorrenti requisiti del grave ed irreparabile pregiudizio e del fumus boni<br />
Considerato che:<br />
&#8211; alla stregua degli elementi di causa, ravvisa il Collegio la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile che va individuato nella consegna di lavori, alla controinteressata, di notevole importo;</p>
<p>&#8211; per quanto attiene al requisito del fumus boni juris, il ricorso, ad una sommaria delibazione, si offre a valutazioni tali da non escludere che sia suscettivo di esito favorevole in relazione alla prima censura;<br />
&#8211; conseguentemente, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale in esame ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 della L. n. 1034/1971 nel testo successivamente modificato ed integrato;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>accoglie la proposta istanza cautelare e per l’effetto sospende l’aggiudicazione dell’appalto all’impresa controinteressata. Fissa la trattazione del merito del ricorso alla pubblica udienza del 27 aprile 2004.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, lì 17 marzo 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-325/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.325</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.16</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-16/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.16</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; concessioni &#8211; concessione per ampliamento di un manufatto interrato – nulla osta paesaggistico successivo alla concessione edilizia ma antecedente la costruzione &#8211; tutela cautelare richiesta da controinteressati &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Ordinanza n. 3117 del 6 luglio 2004 REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-16/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-16/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.16</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; concessioni &#8211; concessione per ampliamento di un manufatto interrato – nulla osta paesaggistico successivo alla concessione edilizia ma antecedente la costruzione &#8211; tutela cautelare richiesta da controinteressati &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-7-2004-n-3117/">Ordinanza n. 3117 del 6 luglio 2004</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
DELLA VALLE D&#8217;AOSTA<br />
AOSTA &#8211; SEZIONE UNICA </b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Registro Ordinanze:16/2004<br />
Registro Generale:108/2003</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO DR. GUIDA Presidente<br />
MADDALENA DR. FILIPPI Cons. , relatore<br />
GABRIELE DR. NUNZIATA Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>ORDINANZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">
<p>nella Camera di Consiglio del 17 Marzo 2004</p>
<p>Visto il ricorso 108/2003 proposto da:<br />
<b>BECK PECCOZ GIOVANNI </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
CARNELLI AVV. PIERCARLO<br />
con domicilio eletto in AOSTA<br />
VIA LOSANNA, N. 17</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>COMUNE DI GRESSONEY LA TRINITE&#8217;</b><br />
rappresentato e difeso da: BALI&#8217; AVV. MASSIMO con domicilio eletto in AOSTA VIA <b>LUCAT N. 2/A REGIONE AUTONOMA VALLE D&#8217;AOSTA </b><br />
e nei confronti di<br />
<b>MONTE ROSA S.P.A. </b><br />
rappresentata e difesa da: CAVERI AVV. PAOLO con domicilio eletto in AOSTA VIA TORINO N. 7</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione:<br />
&#8211; della concessione edilizia n. 1828 Reg. Costruzioni, rilasciata dal Comune di Gressoney La Trinité alla Società Monterosa S.p.A. per ampliamento di un interrato in località Staffal, pubblicata all&#8217;albo pretorio comunale fino al 4.8.2003, ignota al ricorrente quanto a contenuti progettuali, assensi endoprocedimentali, atti, pareri presupposti;<br />
&#8211; di tutti gli atti o provvedimenti antecedenti presupposti successivi conseguenziali o comunque connessi.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Viste le ordinanze n. 79/2003 del 10.12.2003 e n. 2/2004 del 21.01.2004 che disponevano incombenti istruttori a carico dell’amministrazione resistente;<br />
Visti altresì i motivi aggiunti depositati il 5 marzo 2004 dal ricorrente;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI GRESSONEY LA TRINITE’<br />
MONTE ROSA S.P.A.</p>
<p>Udito, nella camera di consiglio del 17 marzo 2004 , relatore il Cons. Maddalena Filippi, l’avv. Piercarlo Carnelli per il ricorrente, l’avv. Massimo Balì per l’amministrazione comunale resistente e l’avv. Alessandra Fanizzi su delega e per conto dell’avv. Paolo Caveri per la società controinteressata;</p>
<p>Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Considerato che il nulla-osta paesaggistico può intervenire anche successivamente al rilascio della concessione edilizia, purché prima dell&#8217;inizio dei lavori;</p>
<p>Considerato, quanto alla dedotta violazione dell&#8217;art. 26 delle Norme Edilizie, che nella specie trattasi di un manufatto seminterrato e che, secondo il progetto-stralcio autorizzato, esso non presenta un &#8220;fronte unico continuo rettilineo, o a questo assimilabile, e pianeggiante&#8221;;</p>
<p>Considerato ancora, con riguardo alla dedotta violazione dell&#8217;art. 66 delle Norme Edilizie, che &#8211; secondo quanto risulta dai dati della relazione tecnica depositata dall&#8217;Amministrazione in esecuzione dell&#8217;ordinanza istrauttoria &#8211; il manufatto emerge per oltre un metro dal piano di posa circostante, non dovendosi fare riferimento al &#8220;terreno sistemato soprastante&#8221;;</p>
<p>Ritenuto pertanto che non ricorrono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>AOSTA, 17 Marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-16/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.134</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-134/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-134/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-134/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.134</a></p>
<p>Patente di guida &#8211; decurtazione punteggio di patente e revisione di titolo con esame di idoneita’ &#8211; tutela cautelare – rigetto. REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA SARDEGNACAGLIARISEZIONE PRIMA Registro Ordinanze: 134/2004Registro Generale: 275/2004 nelle persone dei Signori: PAOLO TURCO PresidenteMANFREDO ATZENI Cons.TITO ARU Primo Ref. , relatoreha pronunciato la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-134/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.134</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-134/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.134</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Patente di guida &#8211; decurtazione punteggio di patente e revisione di titolo con esame di idoneita’ &#8211; tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA SARDEGNA<br />CAGLIARI<br />SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 134/2004<br />Registro Generale: 275/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
PAOLO TURCO Presidente<br />MANFREDO ATZENI Cons.<br />TITO ARU Primo Ref. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 17 Marzo 2004<br />
Visto il ricorso 275/2004 proposto da:<br /><b>MAGLIOCCHETTI ALBERTO </b><br />
rappresentato e difeso da: MAGLIOCCHETTI ANDREA con domicilio eletto in CAGLIARI VIA MACHIAVELLI N.36 presso GAIA ANTONIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE-UFFICIO PROV. DI NUORO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in CAGLIARI VIA DANTE N.23 presso la sua sede;<br />
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b> rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in CAGLIARI VIA DANTE N. 23 presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con il quale è statuito che “è esaurito il punteggio di 20 punti attribuito alla patente di guida cat. B n. NU 5000155N del ricorrente;</p>
<p>del provvedimento emesso dal capo tecnico dell’Ufficio Provinciale di Nuoro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del trasporto terrestre n. 684 del 5/2/2004 pervenuto il 14/2/2004, con il quale è stata disposta la revisione della patente di guida di cui il ricorrente è titolare mediante nuovo esame di idoneità tecnica;<br />
di ogni altro atto e provvedimento, precedente, attinente e conseguente.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati, e la contestuale domanda cautelare;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE-UFFICIO PROV. DI NUORO<br />Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito il relatore Primo Ref. TITO ARU e uditi l’avv. Andrea Magliocchetti per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato Anna Maria Bonomo per l’amministrazione resistente;<br />
VISTO l&#8217;art. 21, commi ottavo ed undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dall&#8217;art. 3, comma primo, della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
VISTA la non consistente probabilità di esito favorevole del ricorso rivelandosi allo stato privo di valore decisivo l’atto di natura procedimentale rilasciato dalla Legione Carabinieri Sardegna n. 613/4-2 del 3/3/2004.</p>
<p>La richiesta pertanto non può essere accolta.</p>
<p>Le spese della fase cautelare saranno definite con la decisione di merito.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA</p>
<p>respinge l’istanza cautelare.</p>
<p>Spese al definitivo.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>CAGLIARI, li 17 Marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-134/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.134</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.1654</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-1654/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Contratti – opere &#8211; gara &#8211; mancato affidamento appalto lavori manutenzione edilizia scuole e patrimonio comunale – requisito della correttezza contributiva – in caso di cessione di azienda &#8211; necessaria dimostrazione del requisito in capo alla azienda ceduta – carenza – esclusione dalla gara &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-1654/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.1654</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti – opere &#8211; gara &#8211; mancato affidamento appalto lavori manutenzione edilizia scuole e patrimonio comunale – requisito della correttezza  contributiva – in caso di cessione di azienda &#8211; necessaria dimostrazione del requisito in capo alla azienda ceduta – carenza – esclusione dalla gara &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – <a href="/ga/id/2004/8/4808/g">Ordinanza n. 3217 del 13 luglio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA &#8211; SEZIONE SECONDA </b></p>
<p></p>
<p>Registro Ordinanze:1654/2004<br />Registro Generale: 2154/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
DOMENICO LA MEDICA Presidente<br />FRANCESCO RICCIO Cons.<br />RAFFAELLO SESTINI Primo Ref. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 17 Marzo 2004<br />
Visto il ricorso 2154/2004 proposto da:<br />
<b>SOC IMPRESA CORES SRL </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
DE PORTU AVV. CLAUDIOCANCRINI AVV. ARTUROcon domicilio eletto in ROMAVIA G. MERCALLI, 13presso<br />
CANCRINI AVV. ARTURO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ROMA </b><br />
rappresentato e difeso da: GRAZIOSI AVV. ANTONIO con domicilio eletto in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE, 21 presso AVVOCATURA COMUNE DI ROMAMUNICIPIO ROMA XIIe nei confronti di<b>SOC IMPRESA MEDIAPPALTI LAVORI EDILI STRADALI SRL </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; della Determinazione Dirigenziale del Comune di Roma n. 112 del 26.01.2004, allo stato non conosciuta, con la quale è stata revocata alla ricorrente l’aggiudicazione provvisoria dei lavori di manutenzione edilizia ordinaria dei complessi edilizi di scuo</p>
<p>&#8211; del provvedimento del Comune di Roma – Municipio Roma XII – U.O.T. – prot. n. 4708 del 27.01.2004, con il quale è stato comunicato alla ricorrente il non affidamento dei lavori per irregolarità contributiva;</p>
<p>&#8211; di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente e comunque connesso a quello impugnato, ivi compresa l’aggiudicazione definitiva nei confronti dell’Impresa controinteressata ove intervenuta.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI ROMA<br />
Udito il relatore Primo Ref. RAFFAELLO SESTINI e uditi gli avv.ti Portu e Graziosi;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che NON SUSSISTONO i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato;</p>
<p>Considerato, in particolare, che la ricorrente non ha dimostrato la regolarità contributiva in relazione al ramo d’azienda acquisito, e che si palesano dubbi circa la stessa persistenza dei requisiti di partecipazione in tal modo acquisiti;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 17 marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-1654/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.1654</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2004 n.681</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-17-3-2004-n-681/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-17-3-2004-n-681/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2004 n.681</a></p>
<p>Pres. Schillaci, Est. Francavilla Ricorrente Franco Cordero Maribelqui (avv. Lo Faro) contro Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) ed altri sul provvedimento prefettizio di regolarizzazione dello straniero ex D.L. n. 195/02 1. Persona fisica e diritti della personalità &#8211; stranieri &#8211; istanza di regolarizzazione ex D.L. n. 195/02 – precedenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-17-3-2004-n-681/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2004 n.681</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-17-3-2004-n-681/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2004 n.681</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Schillaci, Est. Francavilla Ricorrente Franco Cordero Maribelqui (avv. Lo Faro) contro Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sul provvedimento prefettizio di regolarizzazione dello straniero ex D.L. n. 195/02</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Persona fisica e diritti della personalità &#8211; stranieri &#8211; istanza di regolarizzazione ex D.L. n. 195/02 – precedenti penali e carichi pendenti del datore di lavoro –– diniego ex art. 31 D.P.R. n. 394/99 &#8211; illegittimità. 2. Persona fisica e diritti della personalità &#8211; stranieri – istanza di regolarizzazione ex D.L. n. 195/02 – diniego fondato su precedente provvedimento di espulsione – omessa valutazione di circostanze comprovanti l’inserimento sociale dello straniero – illegittimità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittimo il provvedimento con cui il Prefetto respinge l’istanza di regolarizzazione a causa dei precedenti penali e dei carichi pendenti del datore di lavoro in quanto l’art. 31 D.P.R. n. 394/99, posto a fondamento del diniego, riguarda le sole ipotesi in cui lo straniero attualmente non si trova nel territorio dello Stato e non anche le fattispecie, disciplinate dal D.L. n. 195/02 (convertito con L. n. 222/02), in cui lo stesso è già presente, anche se clandestinamente, in Italia. 2. E’ illegittimo il provvedimento con cui il Prefetto rigetta l’istanza di regolarizzazione sulla base di un precedente decreto di espulsione senza valutare le circostanze obiettive (nella fattispecie espletamento di attività lavorativa lecita) comprovanti l’inserimento sociale dello straniero e, come tali, idonee a giustificare, ai sensi dell’art. 1 comma 8° D.L. n. 195/02 (convertito con L. n. 222/02), la revoca del provvedimento espulsivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul provvedimento prefettizio di regolarizzazione dello straniero ex D.L. n. 195/02</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Sicilia Sezione Staccata di Catania<br />
Sezione Interna II</b></p>
<p> composto dai Signori Magistrati: Dr. Salvatore Schillaci &#8211; Presidente; Dr. Pancrazio M. Savasta – Primo Referendario; Dr. Michelangelo Francavilla – Referendario, relatore ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p> sul ricorso n. 961/04 R.G. proposto da <b>FRANCO CORDERO MARIBELQUI</b> elettivamente domiciliata in Catania, via Asiago n. 23 presso lo studio dell’avv. Rosa Emanuela Lo Faro che la rappresenta e difende nel presente giudizio </p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p> &#8211; <b>MINISTERO DELL’INTERNO</b> , in persona del Ministro p.t.,<br />
&#8211; <b>UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CATANIA</b>, in persona del Prefetto p.t.,<br />
&#8211; <b>QUESTORE DI CATANIA</b>, in persona del Questore p.t. tutti elettivamente domiciliati in Catania presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato che ex lege li rappresenta e difende nel presente giudizio per l’annullamento<br />
del decreto prot. n. 3585482 IMM. emesso il 04/12/03 con cui il Prefetto di Catania ha rigettato l’istanza di regolarizzazione n. 006838370527 presentata il 02/11/02 in relazione alla lavoratrice Franco Cordero Maribelqui; Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;<br />
Designato il Referendario dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per l’udienza in Camera di Consiglio del 26/02/04 fissata per l’esame dell’istanza cautelare formulata dalla ricorrente;<br />
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto di potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71 consentendolo l’oggetto della causa e reputandosi integro il contraddittorio e completa l’istruttoria,<br />
Avvisate le parti presenti all’udienza in Camera di Consiglio del 26/02/04 della possibilità di definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71,<br />
Ritenuto, in FATTO, quanto esposto nell’atto introduttivo,<br />
Considerato in DIRITTO quanto segue: </p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p> Il ricorso è fondato e merita accoglimento.<br />
Nel presente giudizio Franco Cordero Maribelqui impugna il provvedimento emesso il 04/12/03 prot. n. 3585482 con cui il Prefetto di Catania ha nuovamente respinto l’istanza di regolarizzazione presentata nell’interesse della ricorrente in quanto la stessa è stata espulsa con intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni, essendo stata rintracciata in Catania il 20/03/01 nell’ambito di un servizio di polizia volto al controllo della prostituzione di cittadine extracomunitarie, ed, inoltre, perchè il datore di lavoro annovera a suo carico precedenti penali e carichi pendenti ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 394/99.<br />
La ricorrente impugna il provvedimento in questione deducendone, con il primo motivo, l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 D.L. n. 195/02 e 31 D.P.R. n. 394/99 in quanto, alla luce della normativa in esame, i precedenti penali e carichi pendenti del datore di lavoro non condizionano l’accoglimento dell’istanza di regolarizzazione.<br />
La censura è fondata.<br />
L’art. 31 D.P.R. n. 394/99 prevede che la denuncia nei confronti del datore di lavoro in relazione ai reati previsti dal D. Lgs. n. 286/98 e dagli artt. 380 e 381 c.p.p. può comportare il diniego, ad opera della Questura, del nulla – osta all’ingresso dello straniero residente all’estero già beneficiario dell’autorizzazione al lavoro rilasciata ai sensi dell’art. 30 D.P.R. n. 394/99 dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro; tale nulla – osta è indispensabile allo straniero per ottenere, come previsto dal 4° e 5° comma dell’art. 31, il visto d’ingresso nel nostro Paese.<br />
La disciplina ora richiamata riguarda la specifica ipotesi in cui il datore di lavoro intende promuovere l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro e nell’ambito dei flussi annualmente determinati dalle competenti Autorità ai sensi degli artt. 3 e 21 e ss. D. Lgs. n. 286/98 e 29 D.P.R. n. 394/99, di uno straniero che attualmente non è presente nel territorio nazionale.<br />
Depone in questo senso il tenore letterale dell’art. 21 D. Lgs. n. 286/98 (intitolato “determinazione dei flussi d’ingresso”) che menziona esplicitamente l’ “ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato”; il successivo art. 22, poi, detta la specifica disciplina finalizzata al conseguimento del visto d’ingresso e riguardante l’ipotesi in cui “il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia &#8230; intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all&#8217;estero”.<br />
Analoghe espressioni si rinvengono negli artt. 29 e seguenti del D.P.R. n. 394/99 ove sono contenute le disposizioni applicative delle prescrizioni previste dagli artt. 21 e seguenti del D. Lgs. n. 286/98.<br />
Del resto il nulla – osta previsto dall’art. 31 D.P.R. n. 394/99, il cui rifiuto può essere opposto dalla Questura in presenza di precedenti penali e carichi pendenti del datore di lavoro, è espressamente finalizzato al conseguimento del visto necessario per l’ingresso dello straniero attualmente non presente nel territorio dello Stato.<br />
Alla luce di quanto evidenziato emerge che l’art. 31 D.P.R. n. 394/99, presupponente l’attuale assenza dello straniero dal territorio dello Stato, non può ritenersi applicabile alla diversa ipotesi in cui lo straniero sia già presente, anche se clandestinamente, in Italia (in questo senso espressamente T.A.R. Toscana sent. n. 1908/02) che, invece, costituisce l’oggetto della disciplina eccezionale prevista dal D.L. n. 195/02 come convertito dalla L. n. 222/02.<br />
In tal senso depone il tenore letterale dell’art. 1 D.L. n. 195/02 che, pur disciplinando in maniera specifica e puntuale le condizioni necessarie per l’accoglimento dell’istanza di regolarizzazione, non contiene alcun riferimento ai requisiti soggettivi del datore di lavoro.<br />
Nè la disciplina prevista dall’art. 31 D.P.R. può essere estesa, in via analogica, alla fattispecie oggetto di causa ostandovi, oltre alla diversità di presupposti, anche l’inesistenza del requisito della “eadem ratio”.<br />
L’art. 31 D.P.R. n. 394/99, infatti, è ispirato ad un particolare rigore coerente con l’esigenza di controllo dell’accesso degli stranieri nel territorio italiano per motivi di lavoro subordinato od autonomo nell’ambito di un regime ordinario basato sulla determinazione preventiva dei flussi d’ingresso ai sensi degli artt. 3 e 21 e seguenti del D. Lgs. n. 286/98.<br />
Il D.L. n. 195/02, invece, presumibilmente anche in ragione dell’eccezionalità della disciplina ivi prevista, è ispirato ad un particolare “favor” nei confronti dello straniero clandestinamente presente in Italia al quale viene consentito di regolarizzare la sua posizione in presenza di circostanze che ne comprovino l’inserimento nel tessuto sociale in riferimento al quale nessuna rilevanza assumono i precedenti penali ed i carichi pendenti del datore di lavoro.<br />
Per questi motivi la disciplina prevista dall’art. 31 D.P.R. n. 394/99 non può ritenersi applicabile alle fattispecie, quali quella oggetto di causa, aventi ad oggetto la regolarizzazione, ai sensi del D.L. n. 195/02, dello straniero già clandestinamente presente in Italia.<br />
Alla luce delle predette considerazioni il provvedimento impugnato è illegittimo nella parte in cui motiva il diniego dell’istanza di legalizzazione in riferimento ai precedenti e carichi pendenti del datore di lavoro della ricorrente richiamando, all’uopo, l’art. 31 D.P.R. n. 394/99.<br />
Con il terzo motivo viene, poi, dedotta l’illegittimità dell’atto impugnato in relazione al vizio di eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e difetto d’istruttoria in quanto il Prefetto avrebbe respinto l’istanza di legalizzazione esclusivamente sulla base del precedente provvedimento di espulsione emesso nei confronti della ricorrente e senza considerare, quale motivo di revoca dell’atto, l’inserimento sociale della predetta comprovato dall’esercizio di regolare attività lavorativa.<br />
La censura è fondata e merita accoglimento.<br />
Ai sensi dell’art. 1 comma 8 D.L. n. 195/02 le disposizioni ivi contenute ed aventi ad oggetto la regolarizzazione non si applicano agli extracomunitari “nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l&#8217;inserimento sociale”.<br />
Secondo la norma in esame, pertanto, la precedente espulsione non è in sè ostativa all’accoglimento dell’istanza di legalizzazione dovendo l’autorità decidente valutare, altresì, la sussistenza delle condizioni per la revoca dell’atto in presenza di circostanze obiettive comprovanti l’inserimento della ricorrente nella comunità nazionale.<br />
Il provvedimento impugnato, invece, ha illegittimamente motivato il diniego dell’istanza presentata dalla ricorrente sulla base del precedente provvedimento di espulsione (senza accompagnamento coatto) omettendo di considerare, ai fini della revoca, che la sussistenza di un lavoro onesto e regolarmente retribuito, come tale in grado di permettere alla richiedente di soddisfare i suoi bisogni primari e non, concretizza quella circostanza “obiettiva” dalla quale può essere desumibile l’inserimento sociale dell’interessata ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 195/02.<br />
Assolutamente irrilevante, poi, in senso ostativo alla revoca dell’espulsione, è l’attività di meretricio (per altro solo dedotta in modo non chiaro nel provvedimento impugnato) che sarebbe in passato stata esercitata dalla ricorrente.<br />
Infatti, a parte l’assoluta mancanza nel provvedimento impugnato di riferimenti specifici ai caratteri di tale attività (non emergendo se la stessa sia stata esercitata in modo sporadico o continuativo ed in quale contesto), proprio l’attuale svolgimento di un lavoro onesto e regolarmente retribuito costituisce elemento da cui desumere l’insussistenza attuale dei presupposti che, all’epoca, hanno determinato l’emissione del provvedimento di espulsione.<br />
Per questi motivi il ricorso è fondato e deve essere accolto con assorbimento, per esigenze di economia processuale, delle ulteriori censure proposte.<br />
A tale statuizione consegue l’annullamento dell’atto impugnato con l’obbligo delle Amministrazioni intimate, quale risarcimento in forma specifica ex art. 7 L. n. 1034/71 (come richiesto dalla ricorrente), di porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati all’accoglimento dell’istanza di legalizzazione presentata da Franco Cordero Maribelqui.<br />
La peculiarità e la novità delle questioni giuridiche oggetto di causa giustifica, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., l’integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti costituite; </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p> il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Catania, Sezione Interna II^, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71:<br />
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato con l’obbligo delle amministrazioni ed enti intimati, ciascuno per quanto di propria competenza, di porre in essere gli adempimenti necessari per l’accoglimento dell’istanza di regolarizzazione presentata dalla ricorrente;<br />
2) dispone l’integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;<br />
3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br /> Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio del 26/02/04 Depositata il 17/03/04</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-17-3-2004-n-681/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2004 n.681</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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