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	<title>17/2/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>17/2/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2020 n.1209</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-17-2-2020-n-1209/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-17-2-2020-n-1209/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2020 n.1209</a></p>
<p>Roberto Garofoli, Presidente, Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore; PARTI: (INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Patteri, Giuseppina Giannico e Sergio Preden, c. Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Toni De Simone) La regola della compensatio lucri cum damno presuppone che il beneficio applicato in funzione compensativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-17-2-2020-n-1209/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2020 n.1209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-17-2-2020-n-1209/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2020 n.1209</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberto Garofoli, Presidente, Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore; PARTI:  (INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Patteri, Giuseppina Giannico e Sergio Preden, c. Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Toni De Simone)</span></p>
<hr />
<p>La regola della compensatio lucri cum damno presuppone che il beneficio applicato in funzione compensativa sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell&#8217;effetto dannoso dell&#8217;illecito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Pubblica Amministrazione &#8211; risarcimento del danno &#8211; regola della compensatio lucri cum damno &#8211; applicazione &#8211; presupposti.<br /> <br /> 2.- Processo amministrativo &#8211; revocazione &#8211; sanzione ex art. 26, c. 2, C.P.A. &#8211; condizioni di applicabilità  &#8211; fattispecie.<br /> </span></p>
<hr />
<p>Â <br /> <em>1. La regola della compensatio lucri cum damno presuppone che il beneficio applicato in funzione compensativa sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell&#8217;effetto dannoso dell&#8217;illecito.</em><br /> <br /> <em>2. Allorquando la parte ricorrente in revocazione ha agito sulla scorta di una prospettazione dei vizi revocatori non completamente avulsa dai dati processuali, sebbene incentrata (nel caso di specie) su una non condivisibile lettura degli stessi, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per la comminatoria della sanzione di cui all&#8217;art. 26, comma 2, C.P.A. a mente del quale &#8220;il giudice condanna d&#8217;ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio&#8221;.</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/02/2020<br /> <strong>N. 01209/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06103/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6103 del 2019, proposto da INPS, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Patteri, Giuseppina Giannico e Sergio Preden, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per la revocazione</em></strong><br /> della sentenza del CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZ. III n. -OMISSIS-, resa tra le parti<br /> <br /> Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2020 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli Avvocati Antonella Patteri e Toni De Simone;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> Con la sentenza oggetto della presente domanda di revocazione, la Sezione si è pronunciata sull&#8217;appello proposto dal -OMISSIS- avverso la sentenza del T.A.R. Lazio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni, da quello presentata, conseguenti alla condotta colpevolmente inerte dell&#8217;INPS nell&#8217;ammetterlo a godere del trattamento pensionistico con un ritardo di tre anni rispetto alla effettiva data di maturazione del diritto (1° gennaio 2012): risultato conseguito solo per effetto dell&#8217;azione di ottemperanza da lui esperita in relazione alla sentenza del Tribunale di Latina, Sezione lavoro, con la quale erano stati riconosciuti a suo favore i benefici previsti dall&#8217;art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, per essere stato egli impiegato per oltre un decennio in un&#8217;area lavorativa in cui erano presenti materiali contenenti amianto in matrice cementizia e fibrosa, e condannato l&#8217;INPS alla moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 dell&#8217;intero periodo lavorativo di esplosione nociva, compreso tra il 4 settembre 1989 ed il 31 dicembre 2010 (azione di ottemperanza resasi necessaria per il fatto che l&#8217;Ente previdenziale aveva solo parzialmente eseguito il giudicato, riconoscendo l&#8217;esposizione all&#8217;amianto per sole n. 276 settimane comprese nel periodo dal 4 settembre 1989 al 31 dicembre 1994).<br /> Con la medesima sentenza, quindi, la Sezione ha preliminarmente rilevato che il T.A.R., adito in sede risarcitoria, aveva riconosciuto nell&#8217;omessa piena esecuzione del giudicato una condotta colpevolmente negligente dell&#8217;ente previdenziale, idonea a porsi in relazione causale immediata e diretta con i pregiudizi lamentati dal ricorrente, ma aveva accolto la sola domanda riferita alla voce di danno non patrimoniale, liquidando equitativamente l&#8217;importo di € 3.000,00 per il pregiudizio cd. &#8220;esistenziale&#8221; ed espungendo la voce di danno biologico, in quanto non oggetto di specifica istanza (il T.A.R., ai fini quantificatori di tale specifica voce di pregiudizio, aveva affermato che il ricorrente non avrebbe potuto beneficiare del trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2012, in quanto privo del requisito anagrafico, maturato solo dal 1° gennaio 2014), mentre aveva del tutto respinto la richiesta di ristoro del danno patrimoniale conseguente alla mancata percezione del trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2012 al 1° gennaio 2015, sostenendo al riguardo che &#8220;dalla condotta negligente dell&#8217;Istituto non sono derivate conseguenze pregiudizievoli per il ricorrente sul piano patrimoniale, atteso che nel periodo di riferimento l&#8217;interessato ha continuato a svolgere la sua attività  lavorativa ed a percepire la relativa retribuzione, come egli stesso afferma: i danni in questione, perciò, o non si sono prodotti, o almeno sono stati integralmente elisi&#8221; ed invocando il &#8220;principio per cui il risarcimento del danno non può mai produrre un arricchimento del danneggiato rispetto alla situazione patrimoniale preesistente al fatto illecito&#8221;.<br /> La Sezione, con la sentenza <em>de qua</em>, ha in primo luogo accolto il motivo di appello con il quale l&#8217;appellante, -OMISSIS-, deduceva che i redditi da lavoro percepiti nel periodo dal 2012 al 2015 derivavano solo indirettamente dal fatto illecito dell&#8217;Amministrazione e come tali non potevano essere considerati come una diretta conseguenza della mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Civile, con la conseguente inapplicabilità  della cd. <em>compensatio lucri cum damno</em>.<br /> A tal fine la Sezione, evidenziato che, secondo l&#8217;elaborazione giurisprudenziale, la regola della <em>compensatio lucri cum damno </em>presuppone che &#8220;il beneficio (applicato in funzione compensativa <em>n.d.e.</em>) sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell&#8217;effetto dannoso dell&#8217;illecito&#8221;, ha osservato, per quanto concerne i &#8220;danni-conseguenza&#8221; di carattere patrimoniale, che &#8220;la condotta negligente dell&#8217;INPS ha costituito la mera &#8220;occasione&#8221; o la &#8220;precondizione&#8221; sulla quale si è innestata una autonoma serie causale che ha condotto alla percezione del compenso retributivo&#8221;, il quale ha trovato la sua &#8220;causa adeguata&#8221; nello sforzo lavorativo profuso dall&#8217;interessato, altresì¬ evidenziando che &#8220;il vantaggio di cui qui si discute, se viene a configurarsi come il frutto del sacrificio del danneggiato, non può a contrario integrare il &#8220;lucro&#8221;, ovvero il &#8220;gratuito vantaggio economico&#8221;, automaticamente conseguente, in via immediata e diretta, dal medesimo fatto che ha determinato il pregiudizio&#8221;, concludendo che deve escludersi che &#8220;risarcimento e beneficio siano accomunati da una medesima &#8220;ragione giustificatrice&#8221;, ovvero che condividano entrambi la funzione di &#8220;riparazione del danno&#8221;.<br /> La Sezione ha quindi affermato che &#8220;nella fattispecie considerata la richiesta di risarcimento del danno debba essere parametrata, nella sua componente patrimoniale, al trattamento pensionistico non erogato&#8221;.<br /> Quanto invece alla determinazione del lasso temporale alla cui estensione rapportare il ristoro patrimoniale, premesso che, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 6, l. n. 243/2004, applicabile all&#8217;epoca dei fatti, il diritto al pensionamento si conseguiva, &#8220;indipendentemente dall&#8217;età , in presenza di un requisito di anzianità  contributiva non inferiore a quaranta anni&#8221;, la Sezione, richiamate le contrapposte posizioni delle parti &#8211; quella dell&#8217;appellante, che individuava il momento della maturazione dei 40 anni alla data del 23 gennaio 2011, sulla base del calcolo delle settimane a tal fine utili (2.129) evincibili dalla documentazione versata in atti e tenendo conto della maggiorazione conseguente alla esposizione all&#8217;amianto, con la conseguente decorrenza del trattamento pensionistico alla data del 1° febbraio 2012, anche per effetto del disposto dell&#8217;art. 24 n. 3 d.l. n. 201/2011, convertito con la legge n. 214/2011 (che aveva fatto salve le posizioni di coloro che, anche con la maggiorazione contributiva di cui all&#8217;art. 13, comma 8, ovvero commi 6 e 7, legge 257/92, avessero raggiunto i requisiti per la pensione di anzianità  o di vecchiaia, con conseguente inapplicabilità  al ricorrente del requisito dell&#8217;età  in presenza del requisito contributivo), e quella dell&#8217;INPS, il quale assumeva che la controparte avrebbe maturato il diritto alla pensione alla data del 31 dicembre 2011, facendo da ciò conseguire una diversa decorrenza, sulla base del regime normativo vigente alla menzionata data del 31 dicembre 2011 &#8211; ha ritenuto di aderire alla prospettazione di parte appellante, anche atteso l&#8217;esito infruttuoso delle (duplice) richiesta di chiarimenti indirizzata all&#8217;INPS, ricavando elementi di prova dal comportamento inerte e non contestativo dell&#8217;Ente.<br /> Acclarata quindi, nell&#8217;<em>an</em>, la debenza del risarcimento del danno patrimoniale, la Sezione ha fatto ricorso, per la specifica determinazione del <em>quantum</em>, all&#8217;istituto processuale di cui all&#8217;art. 34, comma 4, c.p.a., ordinando conseguentemente all&#8217;INPS di formulare, entro centottanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notifica ad istanza di parte, se precedente) della sentenza, una offerta risarcitoria rapportata all&#8217;importo dei ratei di pensione non percepiti nel triennio.<br /> Quanto al danno non patrimoniale, in ordine al quale il T.A.R., con la sentenza appellata, aveva ritenuto che la domanda formulata nel primo grado di giudizio non includesse il danno biologico, la Sezione, premesso che &#8220;il danno &#8220;esistenziale&#8221; separatamente liquidato dal Tar è stato quantificato sulla base dei medesimi elementi probatori che erano stati forniti a riprova delle lesioni dell&#8217;integrità  psico-fisica patite dal ricorrente&#8221; &#8211; elementi probatori &#8220;valorizzati dal Tar come indici presuntivi del danno cd. esistenziale sofferto&#8221; dal ricorrente, &#8220;in quanto rivelatori, nel contempo, degli effetti negativi che detta condotta ha avuto sulla qualità  della sua vita sociale e relazionale&#8221;, individuando &#8220;il peggioramento della qualità  di vita nel riverbero negativo che lo stato d&#8217;ansia ha prodotto nelle abitudini ordinarie e nelle relazioni umane del ricorrente &#8211; ha ritenuto di &#8220;procedere ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale&#8221;, rideterminando l&#8217;importo stabilito dal T.A.R. in € 3.000,00, tenuto conto &#8220;sia della rilevanza probatoria del disagio psichico documentato dalla certificazione medica versata in atti; sia della doverosa riparametrazione del pregiudizio all&#8217;intero triennio 2012-2015 durante il quale si è protratta, secondo quanto giÃ  innanzi chiarito, l&#8217;ingiusta denegazione del diritto del ricorrente&#8221;, nel maggiore importo di € 25.000,00, oltre rivalutazione e interessi da computarsi dalla presente pronuncia al saldo.<br /> La suindicata sentenza della Sezione costituisce appunto l&#8217;oggetto della domanda revocatoria presentata dall&#8217;INPS, ai sensi dell&#8217;art. 395, n. 4, c.p.c. (&#8220;se la sentenza è l&#8217;effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa&#038;&#8221;), con la quale viene lamentata l&#8217;erronea percezione fattuale sulla quale si fonderebbe la sentenza gravata con riferimento a due aspetti:<br /> &#8211; la rituale intimazione dell&#8217;INPS nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza revocanda;<br /> &#8211; la rituale comunicazione delle ordinanze istruttorie n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-.<br /> In particolare, quale al primo motivo rescindente, deduce l&#8217;Istituto previdenziale che la sentenza <em>de qua</em> si fonda sul presupposto secondo cui esso sarebbe stato «ritualmente intimato», nonostante dal tenore letterale della procura rilasciata agli avvocati dell&#8217;Ente per la difesa innanzi al T.A.R. Latina emergesse che l&#8217;Istituto non era domiciliato per legge, ai sensi dell&#8217;art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del Tribunale, ma &#8220;con i medesimi (difensori, <em>n.d.e.</em>) in Latina -OMISSIS- Roma, -OMISSIS-».<br /> Da tale rilievo l&#8217;INPS fa discendere la conclusione secondo cui, sebbene dalla sentenza del T.A.R. si evincesse che l&#8217;Istituto era domiciliato per legge presso la Segreteria del T.A.R. Latina, l&#8217;impugnazione, fatta in tale luogo, non ha comunque soddisfatto i requisisti di cui all&#8217;art. 93 c.p.a., il quale individua tra i luoghi alternativi di notificazione il «domicilio eletto in giudizio e risultante in sentenza», non essendo il domicilio risultante in sentenza anche quello eletto in giudizio.<br /> Ebbene, il suindicato motivo di revocazione non può essere accolto, ma deve anzi essere dichiarato inammissibile.<br /> La consecuzione temporale tra la procura alle liti, recante la data del 18 dicembre 2015, e la memoria di costituzione dell&#8217;INPS dinanzi al giudice di primo grado, avvenuta in data 23 dicembre 2015, induce ad attribuire alla seconda valore sostitutivo dell&#8217;originaria <em>electio</em> (<em>recte</em>, dovrebbe dirsi, di <em>reductio ad unitatem</em> della duplice, e pertanto intrinsecamente ambigua, elezione di domicilio da essa risultante, essendovi indicato sia l&#8217;indirizzo -OMISSIS- di Latina sia quello -OMISSIS- di Roma, sede dell&#8217;Ufficio legale dell&#8217;INPS): sì¬ che ad essa ha fatto correttamente riferimento il T.A.R. nell&#8217;indicare, nell&#8217;epigrafe della sentenza n. -OMISSIS-, che l&#8217;INPS doveva considerarsi legalmente domiciliato, <em>ex</em> art. 25 c.p.a., presso la Segreteria della Sezione Staccata del T.A.R. Lazio.<br /> Deve aggiungersi, <em>ad abundantiam</em>, che la memoria di costituzione e difesa, depositata come si è detto in data 23 dicembre 2015 in vista dell&#8217;udienza di merito dinanzi al T.A.R. del 14 gennaio 2016, costituisce esplicazione del mandato difensivo conferito con la (temporalmente) precedente procura speciale <em>ad litem</em>: sì¬ che, mentre questa costituisce l&#8217;indispensabile antecedente logico-giuridico della prima, la prima realizza l&#8217;esplicazione delle facoltà  difensive conferite dalla parte al suo rappresentante in giudizio, al cui legittimo esercizio è quindi riconducibile anche la modificazione delle scelte giÃ  espresse dalla parte rappresentata, compresa quella in punto di elezione di domicilio.<br /> Ne consegue che, per gli effetti di cui all&#8217;art. 93, comma 1, c.p.a., nessuna discrepanza era ravvisabile tra il &#8220;domicilio eletto per il giudizio&#8221; e quello &#8220;risultante dalla sentenza&#8221;, il quale quindi, nella sua univocità , è stato correttamente utilizzato dalla parte appellante per la notificazione della impugnazione della sentenza di primo grado.<br /> Col secondo motivo di revocazione, l&#8217;INPS deduce che la sentenza gravata si fonda sul presupposto della intervenuta comunicazione ad esso delle due ordinanze istruttorie, dal cui mancato riscontro la Sezione ha desunto argomenti di prova in senso sfavorevole alla parte appellata: esso deduce in senso contrario che le predette ordinanze non sono state comunicate all&#8217;INPS ma alla casella di posta elettronica certificata (ufficio.segreteria.magistratocortedeiconti@postacert.inps.gov.it) riferibile a soggetto &#8211; il magistrato della corte dei conti di controllo presso l&#8217;ente &#8211; che non è un organo dell&#8217;Istituto e che, comunque, non può essere destinatario degli atti relativi a giudizi nei quali l&#8217;INPS abbia il ruolo di parte.<br /> Nemmeno tale motivo rescindente è meritevole di accoglimento.<br /> Premesso che l&#8217;Ente non contesta il ricorso alla modalità  telematica di comunicazione, da parte della Segreteria della Sezione, delle citate ordinanze istruttorie, deve osservarsi che, come evidenziato dalla parte resistente, la suddetta casella di pec corrisponde al domicilio digitale dell&#8217;Ente risultante dal registro pubblico indicepa.gov.it: sì¬ che esso, ai sensi dell&#8217;art. 136, comma 1, c.p.a., è stato correttamente utilizzato ai fini della comunicazione delle medesime ordinanze.<br /> Nè rileva che il suddetto indirizzo telematico rechi, nella sua composizione letterale, l&#8217;indicazione di un soggetto non organico all&#8217;Ente, atteso che ciò che rileva, ai fini della ritualità  della notifica digitale, è che l&#8217;Ente, inserendo il suddetto indirizzo nel pubblico elenco, abbia acconsentito al suo impiego ai fini delle notifiche telematiche (anche) di atti processuali, sul presupposto della sussistenza di uno stabile collegamento &#8211; organico o di altra natura &#8211; tra l&#8217;Amministrazione ed il soggetto cui quell&#8217;indirizzo è testualmente riferibile.<br /> In ogni caso, deve escludersi che il preteso errore di fatto abbia inciso sul contenuto decisorio della sentenza oggetto della domanda di revocazione.<br /> Deve premettersi che le citate ordinanze istruttorie vertevano essenzialmente in ordine alla questione della decorrenza del trattamento previdenziale, sulla quale le parti della controversia avevano preso (in primo grado) divergente posizione: divergenza non trascurata dalla Sezione, che l&#8217;ha espressamente richiamata.<br /> Ebbene, come espressamente affermato dall&#8217;INPS con il ricorso per revocazione in esame, &#8220;sul punto, oggetto di richiesta di chiarimenti nelle due citate ordinanze collegiali nn.-OMISSIS- del 2018, si osserva che, sulla base della nota dell&#8217;ufficio amministrativo del 10 dicembre 2015 versata in atti in primo grado (allegata in copia sub doc. n.7), i 40 anni di contributi risultano certamente raggiunti a dicembre 2011, per cui, applicando lo slittamento di dodici mesi stabilito dalla legge n.247 del 2007 (cosiddetta finestra mobile), l&#8217;assicurato avrebbe potuto accedere alla pensione di anzianità , dietro domanda, a gennaio 2013. Avendo raggiunto i 40 anni entro il dicembre 2011 egli è al riparo dall&#8217;inasprimento dei requisiti di accesso a pensione stabiliti dagli interventi legislativi del 2010 e 2011&#8221;.<br /> Ne risulta che l&#8217;Ente, al fine di contestare la individuazione operata dalla Sezione della data di maturazione del diritto al trattamento pensionistico, si è limitato a richiamare un atto (doc. n. 7 del giudizio di primo grado) che la Sezione ha mostrato di conoscere, laddove ha richiamato le contrapposte posizioni delle parti sul punto controverso: quindi, la parte ricorrente in revocazione non ha dato prova della rilevanza causale, ai fini della determinazione del contenuto della decisione contestata, dell&#8217;errore di fatto lamentato, essendosi riportato, ai fini della sua difesa, a documenti che erano nella disponibilità  della Sezione e che questa ha mostrato di aver espressamente esaminato.<br /> Quanto poi alle ulteriori deduzioni del ricorrente in revocazione (come quelle relative alla necessità  della domanda amministrativa, quale requisito costitutivo della pensione di anzianità , alla incumulabilità  tra reddito da lavoro in costanza del perdurante svolgimento dell&#8217;attività  lavorativa e percezione dei ratei pensionistici, ecc.), non può non rilevarsi che esse esulano dalla questione di fatto sulla quale vertevano le citate ordinanze (e, quindi, dalla portata dell&#8217;errore <em>ex</em> art. 395, n. 4, c.p.c., dedotto dall&#8217;INPS ed astrattamente suscettibile di venire in rilievo agli effetti revocatori), con la conseguente estraneità  ad ogni relazione causale tra il predicato (ma insussistente) errore e l&#8217;esito decisorio contestato.<br /> In conclusione, quindi, il proposto ricorso in revocazione deve essere dichiarato inammissibile.<br /> La parte ricorrente per revocazione deve essere condannata alla refusione delle spese di giudizio a favore della controparte, nella complessiva misura di € 2.000,00, oltre oneri di legge.<br /> Non sussistono invece i presupposti per la comminatoria della sanzione di cui all&#8217;art. 26, comma 2, c.p.a. (a mente del quale &#8220;il giudice condanna d&#8217;ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio&#8221;), pure invocata dalla parte resistente, atteso che la parte ricorrente in revocazione ha agito sulla scorta di una prospettazione dei vizi revocatori non completamente avulsa dai dati processuali, sebbene incentrata su una non condivisibile lettura degli stessi.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br /> Condanna la parte ricorrente per revocazione alla refusione delle spese di giudizio a favore della controparte, nella complessiva misura di € 2.000,00, oltre oneri di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Roberto Garofoli, Presidente<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Solveig Cogliani, Consigliere<br /> Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore</div>
<p> Â <br /> </p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Ordinanza &#8211; 17/2/2020 n.3877</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-ordinanza-17-2-2020-n-3877/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Giacinto Bisogni Presidente; Giulia Ioffrida rel. est. PARTI: (XX rapp e difeso dall&#8217;avv.to Giulia Perin c. Ministero dell&#8217;Interno in persona del legale rappresentante p.t.) Diritto alla identità  sessuale: rettificazione delle generalità  anagrafiche ex L. 164/1982 e scelta del nuovo prenome. 1.- Diritto fondamentali &#8211; &#8211; diritto alla identità  sessuale &#8211;</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giacinto Bisogni Presidente; Giulia Ioffrida rel. est. PARTI:  (XX rapp e difeso dall&#8217;avv.to Giulia Perin c. Ministero dell&#8217;Interno in persona del legale rappresentante p.t.)</span></p>
<hr />
<p>Diritto alla identità  sessuale: rettificazione delle generalità  anagrafiche ex L. 164/1982  e scelta del nuovo prenome.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Diritto fondamentali &#8211; &#8211; diritto alla identità  sessuale &#8211; rettificazione delle generalità  anagrafiche ex L. 164/1982 &#8211; nuovo prenome &#8211; scelta.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>Il riconoscimento del primario diritto alla identità  sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell&#8217;attribuzione di sesso, rende consequenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato</i>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><b>Ragioni della decisione &#8211; </b>1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell&#8217;art.5 della 1.164/1982, in punto di rigetto della richiesta di rettificazione del prenome da <i>«Alessandro</i>» ad «A<i>lexandra», </i>avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il richiedente non possa dare alcuna indicazione in merito al prenome da imporre quale dato dello stato civile, al momento in cui è accolta la richiesta di rettificazione di sesso, non potendo, al contrario, imporsi un mero automatismo di conversione, non sempre praticabile, e dovendo essere assicurato anche un diritto all&#8217;oblio, inteso quale diritto ad una netta cesura con la precedente identità  consolidatasi. </p>
<p style="text-align: justify;">2. La censura è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte d&#8217;appello, riformando la decisione di primo grado, richiamate le pronunce della Consulta (sentenze nn. 22<i>1/2</i>015 e 180<i>/</i>2017) e di questa Corte (Cass. 15138<i>/</i>2017), ha ritenuto sussistenti i presupposti per dar luogo alla rettificazione prevista dall&#8217;art. 1 l. 164<i>/</i>1982, non rappresentando presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari ed avendo accertato che non corrispondono pìù al sesso attribuito nell&#8217;atto di nascita i caratteri sessuali ed identitari attuali del ricorrente, così¬ disponendo la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all&#8217;Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro. </p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;attribuzione all&#8217;attore del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l&#8217;attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso. </p>
<p style="text-align: justify;">La Corte d&#8217;appello ha ritenuto tuttavia &#8211; e questo è l&#8217;oggetto residuo del contendere &#8211; di non accogliere la richiesta del ricorrente di attribuzione del nuove prenome «A<i>lexandra»</i>, in quanto pretesa ascrivibile ad un desiderio di carattere meramente voluttuario, disponendo, pertanto, che il nuovo nome nei registri anagrafici debba essere quello derivante dalla mera femminilizzazione del precedente, ovvero <i>«Alessandra».</i></p>
<p style="text-align: justify;">Ora, l&#8217;attribuzione del nuovo nome &#8211; pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164<i>/</i>1982 &#8211; consegue necessariamente all&#8217;attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall&#8217;art. 51. cit. <i>(&quot;Le attestazioni&#8230; sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nom</i>e&quot;), sia dalla normativa in materia di stato civile <i>(</i>art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396), che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso. </p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore nazionale, con l&#8217;art. 5 1.164<i>/</i>1982, ha richiesto una corrispondenza assoluta tra sesso anatomico e nome, manifestando preferenza per l&#8217;interesse alla certezza nei rapporti giuridici rispetto all&#8217;interesse individuale alla coincidenza tra il sesso percepito e il nome indicato nei documenti di identità . </p>
<p style="text-align: justify;">Il sopra citato art. 35 recita: <i>«il nome imposto al bambino dev</i>e <i>corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da pìù elementi </i><i>onomastici, anche separati, non superiori a tre. In quest&#8217;ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno esser</i>e <i>riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall&#8217;ufficiale dello stato civile e dall&#8217;ufficiale di anagrafe». </i></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;interpretazione data, nel caso specifico, della Corte di merito non trova supporto nella normativa in materia, in quanto nulla è detto circa un obbligo di trasposizione meccanica del nome originario nell&#8217;altro genere (vi sono, oltretutto, prenomi maschili non traducibili al femminile e viceversa ovvero prenomi che, a seconda del contesto linguistico in cui si pone l&#8217;interprete, possono essere percepiti come maschili o femminili, come rilevato dalla parte ricorrente, con conseguente incertezza dovuta ad una conversione spesso non univoca). Non emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata, soggetto chiaramente adulto, se lo voglia, ad indicare il nuovo nome prescelto, quando non ostino disposizioni normative o diritti di terzi, attesa l&#8217;intima relazione esistente tra identità  sessuale e segni distintivi della persona, quale il nome. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 120<i>/</i>2001, ha chiaramente affermato che il nome inteso come il primo ed immediato segno distintivo, costituisce uno dei diritti inviolabili della persona protetti dalla Carta ex art. 2 Cost., cui si riconosce il carattere di clausola aperta, con conseguente possibilità  di evincere, dalla lettura combinata dell&#8217;art. 6, comma 3, C.C. e degli artt. 2 e 22 Cost. , la natura di diritto soggettivo insopprimibile della persona. </p>
<p style="text-align: justify;">Il riconoscimento del primario diritto alla identità  sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell&#8217;attribuzione di sesso, rende consequenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata in punto di rettifica consequenziale del nome e, decidendo nel merito, va ordinato all&#8217;Ufficiale di Stato civile del Comune di<i>omissis</i>di rettificare l&#8217;atto di nascita del ricorrente, nel senso che, unitamente alla rettificazione del sesso da maschile a femminile, sia riportato il prenome «<i>Alexandra</i>», in luogo di «Alessandro», provvedendo alle annotazioni susseguenti. </p>
<p style="text-align: justify;">In considerazione della novità  della questione di diritto, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità .</p>
<p style="text-align: justify;"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;">La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata in punto di rettifica consequenziale del nome e, decidendo nel merito, ordina all&#8217;Ufficiale di Stato civile del Comune di<i>omissis </i>di rettificare l&#8217;atto di nascita del ricorrente, nel senso che, unitamente alla rettificazione del sesso da maschile a femminile, sia riportato il prenome «<i>Alexandra</i>», in luogo di «<i>Alessandro</i>», provvedendo alle annotazioni susseguenti. </p>
<p style="text-align: justify;">Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità .</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità  e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente pro<i>v</i>vedimento. Cosi deciso, in Roma, il 5 dicembre 2019. </p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2020 n.2076</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-2-2020-n-2076/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-2-2020-n-2076/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2020 n.2076</a></p>
<p>Pres. I. Correale; Est. L. Marzano. IRCOP S.p.A. (Avv.ti S. Macchia e S. Vinti) contro ANAS S.p.A. (Avv. Gen. Dello Stato), nei confronti Ceprini Costruzioni S.r.l. e Segi S.p.A. (Avv. E. Festa). Sull&#8217;insanabilità  dell&#8217;offerta economica incompleta 1. Appalti &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Offerta economica incompleta &#8211; Carenza sostanziale -Esclusione  1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-2-2020-n-2076/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2020 n.2076</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-2-2020-n-2076/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2020 n.2076</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. I. Correale; Est. L. Marzano. IRCOP S.p.A. (Avv.ti S. Macchia e S. Vinti) contro ANAS S.p.A. (Avv. Gen. Dello Stato), nei confronti Ceprini Costruzioni S.r.l. e Segi S.p.A. (Avv. E. Festa).</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;insanabilità  dell&#8217;offerta economica incompleta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Appalti &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Offerta economica incompleta &#8211; Carenza sostanziale -Esclusione </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. In sede di partecipazione ad una gara, l&#8217;offerta economica incompleta integra una carenza sostanziale non sanabile mediante soccorso istruttorio.</em></div>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/02/2020<br />
<strong>N. 02076/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00557/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 557 del 2020, proposto da<br />
IRCOP S.p.A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sonia Macchia e Stefano Vinti, con domicilio digitale come da pec dei Registri di Giustizia;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
ANAS S.p.A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata <em>ex lege </em>in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
<strong><em>nei confronti</em></strong><br />
Ceprini Costruzioni S.r.l. e Segi S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore,</em> rappresentate e difese dall&#8217;avv. Emilio Festa, con domicilio digitale come da pec dei Registri di Giustizia;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em></strong><br />
&#8211; del provvedimento di esclusione del raggruppamento capeggiato dalla IRCOP S.p.a., con le imprese Cosar S.r.l., Paolacci S.r.l., Carcone arch. Giuseppe S.r.l. e Schiavi S.r.l., dalla gara indetta da ANAS S.p.a. per l&#8217;affidamento dell&#8217;Accordo quadro quadriennale per l&#8217;esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sul corpo stradale, DG 34/18 Lotto 10 Tirrenica &#8211; Area Compartimentale Lazio &#8211; BIS &#8211; Codice CIG: 76850965D7, di cui alla nota prot. 0731735 del 19 dicembre 2019, scaricabile dall&#8217;area riservata del Portale ANAS, la cui pubblicazione è stata comunicata alla IRCOP a mezzo PEC in data 20 dicembre 2019;<br />
&#8211; dei verbali delle sedute di gara, ed in particolare del verbale dell&#8217;11 dicembre 2019, richiamato nel provvedimento di esclusione, non ancora reso accessibile dalla Stazione appaltante;<br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione nelle more eventualmente intervenuto della gara, indetta da ANAS S.p.a., per l&#8217;affidamento del Lotto 10 Tirrenica dell&#8217;Accordo quadro quadriennale per l&#8217;esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sul corpo stradale;<br />
&#8211; del disciplinare di gara, al paragrafo 17, nella parte in cui impone di inserire a Portale l&#8217;offerta economica (preferibilmente secondo il modello 4), a pena di esclusione dalla gara, nonchè nella parte in cui prevede la comminatoria dell&#8217;esclusione per la mancata sottoscrizione dell&#8217;offerta economica; nonchè, conseguentemente, al paragrafo 21 nella parte in cui stabilisce che va disposta l&#8217;esclusione in caso di &#8220;offerte &amp; irregolari, ai sensi dell&#8217;art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara&#8221;;<br />
&#8211; per quanto occorrer possa, del bando, al paragrafo VI.3, nella parte in cui prevede obblighi di sottoscrizione, laddove applicabili alla fattispecie in esame;<br />
&#8211; di tutti gli atti della procedura di gara in questione e di ogni altro atto antecedente, preordinato, connesso e consequenziale;<br />
nonchè per il risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione in favore dell&#8217;ATI ricorrente e stipulazione del relativo contratto, ovvero mediante subentro nello stesso, se nel frattempo stipulato, previa dichiarazione di inefficacia;<br />
nonchè, in via subordinata, per il risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 124 c.p.a., nella misura da quantificarsi in corso di causa.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ANAS S.p.A. e di Ceprini Costruzioni S.r.l. con Segi S.p.A.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;<br />
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020, i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>1. Con il ricorso in epigrafe IRCOP impugna, unitamente agli atti presupposti, il provvedimento di esclusione, del raggruppamento di cui era a capo, dalla gara indetta da ANAS S.p.A. per l&#8217;affidamento dell&#8217;Accordo quadro quadriennale per l&#8217;esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sul corpo stradale, DG 34/18 Lotto 10 Tirrenica &#8211; Area Compartimentale Lazio &#8211; BIS &#8211; Codice CIG: 76850965D7, di cui alla nota prot. 0731735 del 19 dicembre 2019.<br />
Espone di aver partecipato in ATI alla suddetta gara suddivisa in 22 lotti, di cui al bando pubblicato sulla GURI &#8211; Serie Speciale &#8211; n. 148 del 19 dicembre 2018, soltanto per il Lotto n. 10, Tirrenica &#8211; Area Compartimentale Lazio &#8211; BIS; Codice CIG: 76850965D7.<br />
Rappresenta che i concorrenti, per poter partecipare alla gara, avrebbero dovuto previamente registrarsi presso il Portale Acquisti ANAS, ai sensi del par. 13.1 del disciplinare, seguendo le relative istruzioni e, solo al completamento delle operazioni di registrazione, avrebbero potuto accedere al Portale nella sezione Richieste di Offerta, cliccare su &#8220;Procedura Aperta &#8211; RDO per tutti&#8221;, selezionare la gara di interesse, dichiarare il proprio interesse a partecipare, scaricare la documentazione di gara e, infine, presentare la propria offerta <em>online</em>.<br />
All&#8217;esito della fase di verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, risultavano ammessi in gara esclusivamente il raggruppamento ricorrente principale nonchè il raggruppamento controinteressato.<br />
Per quanto di interesse, il disciplinare di gara disponeva che i concorrenti, per presentare l&#8217;offerta economica, avrebbero dovuto riportare il ribasso offerto, i costi della manodopera ed i costi della sicurezza aziendali, nonchè inserire un documento denominato offerta economica, contenente tutti i dati suddetti.<br />
Nel corso della seduta dell&#8217;11 dicembre 2019, la Commissione di gara, pur avendo verificato che tutti gli elementi relativi all&#8217;offerta economica dell&#8217;ATI IRCOP erano stati inseriti nella Sezione 3.1 &#8220;Risposta Economica&#8221;, ha, tuttavia, constatato che il suddetto raggruppamento aveva erroneamente inserito nel Portale Acquisti ANAS, nella &#8220;sezione 3.1 Risposta economica&#8221;, anzichè la dichiarazione di offerta economica redatta secondo il modello fornito con l&#8217;allegato 4, un altro e diverso documento informatico: quindi si determinava ad escludere il raggruppamento ricorrente.<br />
Con nota inviata via pec il 13 dicembre 2019, l&#8217;ATI IRCOP formulava istanza di riesame; tuttavia, con provvedimento del 19 dicembre 2019, comunicato il successivo 20 dicembre a mezzo pec, il Direttore Appalti e Acquisti ANAS adottava il provvedimento di esclusione dalla gara del raggruppamento ricorrente.<br />
Tanto esposto in punto di fatto, la ricorrente espone che alla sua offerta tecnica erano stati attribuiti 53,400 punti: punteggio che, coniugato con il ribasso del 18,18% di cui all&#8217;offerta economica, se non fosse stata esclusa, le avrebbe garantito l&#8217;aggiudicazione con il punteggio complessivo di 82,351 punti (a fronte dei 60,300 punti attribuiti all&#8217;ATI SE.GI.).<br />
Pertanto censura gli atti di gara per il seguente motivo.<br />
Eccesso di potere; ingiustizia manifesta; violazione e falsa applicazione del principio di <em>favor partecipationis</em> nonchè dei principi in tema di cause di esclusione, di soccorso istruttorio, di <em>par condicio</em> e giusto procedimento; violazione del principio di proporzionalità , di prevalenza della sostanza sulla forma; violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016, richiamato dall&#8217;art. 59, comma 3, del medesimo decreto legislativo.<br />
Sostiene che la sua offerta contenesse giÃ  tutti gli elementi richiesti, anche senza l&#8217;allegazione del modulo risposta economica e che la mancata allegazione sarebbe un errore formale, sanabile con ilÂ soccorso istruttorio, tenuto conto che l&#8217;offerta era completa, riconoscibile e sicuramente attribuibile alla ricorrente.<br />
ANAS S.p.A. si è costituita in giudizio per resistere al gravame, osservando, in particolare, che la ricorrente ha allegato, al posto dell&#8217;offerta economica, unÂ <em>file</em> del tutto estraneo alla gara. Afferma che la presentazione del modulo offerta economica era necessaria non solo per gli elementi dell&#8217;offerta economica ma anche perchè comportava la sottoscrizione di una serie di dichiarazioni che, in mancanza di tale modulo, sono del tutto assenti.<br />
Anche SE.GI. S.p.A. e Ceprini Costruzioni S.r.l. si sono costituite congiuntamente in giudizio per resistere al gravame.<br />
Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2020, sentiti i difensori presenti, e dato loro avviso della possibilità  di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
2. Il ricorso non può essere accolto.<br />
Per quanto qui rileva, l&#8217;art. 17 del Disciplinare di gara, rubricato &#8220;Contenuto della &#8220;busta economica&#8221;&#8221;, stabiliva:<br />
&#8220;Nella sezione &#8220;BUSTA ECONOMICA&#8221; della Richiesta di Offerta (RDO) presente sul Portale Acquisti ANAS, il Concorrente dovrà  inserire, <em>a pena di esclusione</em>, l&#8217;offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello di cui all&#8217;Allegato 4 e contenente i seguenti elementi:<br />
a) ribasso unico percentuale offerto rispetto all&#8217;elenco prezzi posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonchè degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. &amp;<br />
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all&#8217;art. 95, comma 10 del Codice. &amp;<br />
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell&#8217;art. 95, comma 10, del Codice, fornendo altresì¬ la tabella giustificativa dei costi della manodopera debitamente compilata e producendo copia della tabella ministeriale di riferimento scaricabile dal sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali http://www.lavoro.gov.it; &amp;<br />
L&#8217;Offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità  indicate per la sottoscrizione della Domanda di cui ai paragrafi 15.1. &amp;&#8221;.<br />
Inoltre l&#8217;art. 14 dello stesso disciplinare, rubricato &#8220;Soccorso istruttorio&#8221; stabiliva: &#8220;Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l&#8217;incompletezza e ogni altra irregolarità  essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all&#8217;offerta economica e all&#8217;offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all&#8217;art. 83, comma 9 del Codice&#8221;.<br />
Risulta dalla documentazione in atti che l&#8217;ATI ricorrente, pur avendo inserito gli elementi dell&#8217;offerta economica (all. 4 del fascicolo di ANAS, recante la schermata dell&#8217;offerta), non ha allegato il modulo offerta economica (all. 3 id.), avendo erroneamente inserito unÂ <em>file </em>totalmente estraneo alla gara (all. 13 id.).<br />
Osserva il Collegio che, come correttamente prospettato dalla difesa dell&#8217;ANAS, il modulo offerta economica della parte ricorrente è assente.<br />
Invero, se pure nella schermata video risultano indicati il ribasso unico percentuale, la stima dei costi per la sicurezza e la stima dei costi della manodopera, tuttavia manca l&#8217;allegazione di un documento che abbia il contenuto del modulo 4 (richiesto dalla stazione appaltante a pena di esclusione), nelle cui 5 pagine erano contemplate una serie di dichiarazioni di impegno e accettazione da parte dell&#8217;offerente, nonchè la sottoscrizione in solido di tutti i componenti del raggruppamento (cfr. all. 3 cit.), con la conseguenza che tali dichiarazioni risultano chiaramente omesse da parte del RTI ricorrente.<br />
Ne discende che correttamente la commissione ha ritenuto che &#8220;La mancata produzione, quindi, del documento in questione, non si può configurare come una carenza di elemento formale della domanda che sarebbe &#8211; ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 83 comma 9, D.Lgs.50/2016 &#8211; soggetta a soccorso istruttorio, ma configura proprio un vizio sostanziale dell&#8217;offerta e, pertanto, non soggetto a tale istituto&#8221;.<br />
Costituisce <em>jus receptum </em>che, stante l&#8217;espresso divieto di legge, l&#8217;incompletezza dell&#8217;offerta economica non può essere oggetto di sanatoria mediante soccorso istruttorio (cfr. <em>ex multis</em>: T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 16 settembre 2019, n. 1980; T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 1 agosto 2019, n. 106).<br />
Nel caso di specie, non trattandosi di vizio formale bensì¬ di carenza sostanziale afferente all&#8217;offerta economica, l&#8217;offerta nel suo complesso era incompleta nè era attivabile il cd. soccorso istruttorio.<br />
Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.<br />
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille) per parte costituita, oltre oneri di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br />
Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Ivo Correale, Presidente FF<br />
Laura Marzano, Consigliere, Estensore<br />
Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario</div>
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