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	<title>17/12/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>17/12/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.8858</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-17-12-2009-n-8858/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-17-12-2009-n-8858/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.8858</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. F. Donadono Comune di Frattaminore (Avv. Laura Sofia Allamprese) c. Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti in Campania (Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli). sulla competenza esclusiva del TAR Lazio &#8211; Roma in ordine ai provvedimenti commissariali adottati nelle situazioni di emergenza Ambiente &#8211; Rifiuti &#8211; Provvedimenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-17-12-2009-n-8858/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.8858</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-17-12-2009-n-8858/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.8858</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. F. Donadono<br /> Comune di Frattaminore (Avv. Laura Sofia Allamprese) c. Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti in Campania (Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli).</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza esclusiva del TAR Lazio &#8211; Roma in ordine ai provvedimenti commissariali adottati nelle situazioni di emergenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente &#8211; Rifiuti &#8211; Provvedimenti commissariali adottati nelle situazioni di emergenza &#8211; Art. 3, comma II/bis, D.L. n. 245/2005 &#8211; Competenza funzionale del TAR Lazio &#8211; Roma &#8211; Rilevabilità d’ufficio &#8211; Inderogabilità &#8211; Applicazione ai giudizi in corso</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In forza dell&#8217;art. 3, comma II/bis, del Decreto Legge n. 245 del 2005, le controversie riguardanti i provvedimenti commissariali adottati nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma I, della Legge n. 225 del 1992, sono devolute in via esclusiva alla competenza di primo grado del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma; l&#8217;incompetenza funzionale è rilevabile d&#8217;ufficio e non derogabile e, in base all&#8217;art. 3, comma II ter e II quater, del suddetto decreto-legge, si riferisce anche ai giudizi in corso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 11766 del 2001, proposto da:<br />
<b>Comune di Frattaminore</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Laura Sofia Allamprese, con domicilio eletto presso Laura Sofia Allamprese in Napoli, via Monte di Dio, n. 1/E; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti in Campania</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, presso la stessa legalmente domiciliato in Napoli, via Diaz, n. 11;</p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della disposizione prot. n. 24840 del 13.8.2001 nella parte in cui determina la tariffa per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nei siti di stoccaggio provvisorio individuati nei singoli comuni e per quelli non smaltiti presso discariche campane, nonché degli atti connessi ivi compresa l’ordinanza commissariale n. 59 del 8/2/2001;<br />	<br />
e per l’accertamento <br />	<br />
dell’insussistenza dell’obbligo del Comune al pagamento della tariffa nella misura e con le modalità stabilite nella disposizione impugnata;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Commissariato di Governo per l&#8217;Emergenza Rifiuti;<br />	<br />
Viste le produzioni delle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18/11/2009 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Rilevato che, in forza dell&#8217;art. 3, co. 2-bis, del decreto legge n. 245 del 2005, le controversie riguardanti i provvedimenti commissariali adottati nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell&#8217;articolo 5, co. 1, della legge n. 225 del 1992, sono devolute in via esclusiva alla competenza di primo grado del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma;<br />	<br />
Ritenuto che l&#8217;incompetenza funzionale di questo Tribunale amministrativo, rilevabile d&#8217;ufficio e non derogabile, in base all&#8217;art. 3, co. 2-ter e 2-quater, del suddetto decreto-legge, si riferisce anche ai giudizi in corso;<br />	<br />
Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di causa;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, dichiara il difetto di competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale della Campania.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/12/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b></p>
<p></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-17-12-2009-n-8858/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.8858</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.802</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-17-12-2009-n-802/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-17-12-2009-n-802/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-17-12-2009-n-802/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.802</a></p>
<p>P. G. Lignani – Presidente ed estensore G. C. (avv. M. Rampini) c/ Ministero dell&#8217;Interno; U.T.G. &#8211; Prefettura di Perugia (Avv. Distr. St.) sui presupposti per il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale Autorizzazioni e concessioni – Rilascio licenza di porto di armi – Presupposti –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-17-12-2009-n-802/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.802</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-17-12-2009-n-802/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.802</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. G. Lignani – Presidente ed estensore<br /> G. C. (avv. M. Rampini) c/ Ministero dell&#8217;Interno; U.T.G. &#8211; <br />Prefettura di Perugia (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni e concessioni – Rilascio licenza di porto di armi – Presupposti – Art. 42, T.U.L.P.S. &#8211; Interpretazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini dell’applicazione dell’art. 42 del T.U.L.P.S., secondo cui il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole, è necessario considerare che (a) l’apprezzamento del “dimostrato bisogno” è ampiamente discrezionale e può essere censurata solo per manifesta illogicità o difetto assoluto di motivazione; (b) il rilascio della licenza rappresenta una eccezione rispetto alla regola (che è quella che i cittadini debbono essere, di norma, disarmati) e pertanto il presupposto deve essere vagliato restrittivamente; (c) lo stato di bisogno deve essere dimostrato in concreto, non potendosi ritenere sufficiente, a questi fini, l’appartenenza dell’interessato ad una determinata categoria professionale o lo svolgimento di una determinata attività economica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 474 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><B>G. C.</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Rampini, con domicilio eletto presso Mario Rampini in Perugia, viale Indipendenza, 49; 	</p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<i><b></p>
<p>	<br />
</b></i></p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno; U.T.G. &#8211; Prefettura di Perugia</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>&#8211; del decreto del Ministero dell’Interno in data 28.7.2009, pervenuto al ricorrente il 13.8.2009, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico avverso il diniego della licenza di porto di pistola per difesa personale disposto dal Prefetto di Perugia;<br />	<br />
&#8211; del precedente decreto dell’8.11.2008 della Prefettura di Perugia — Ufficio territoriale del Governo con cui è stata respinta l’istanza del Sig. Canneori del 21.5.2007, volta ad ottenere la licenza di porto d&#8217;armi (pistola) per difesa personale;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, connesso e/o collegato.<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Perugia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Il ricorrente ha chiesto alla Prefettura di Perugia la licenza di porto di pistola per uso personale, esponendo di averne necessità in relazione alla sua attività di titolare di un’officina meccanica con servizio di soccorso stradale.<br />	<br />
La domanda è stata respinta dalla Prefettura con l’argomento che non ricorreva il presupposto del “dimostrato bisogno” di cui all’art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.<br />	<br />
L’interessato ha proposto ricorso gerarchico al Ministero, e dopo il rigetto ha proposto il presente ricorso giurisdizionale.<br />	<br />
2. Resiste al ricorso l’Amministrazione dell’Interno.<br />	<br />
In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, le parti hanno aderito alla definizione immediata della controversia ed il Collegio ritiene di poter procedere in tal senso.<br />	<br />
3. L’art. 42 del t.u.l.p.s. dispone fra l’altro che «il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole (&#8230;)».<br />	<br />
La giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionale è consolidata nel senso che la norma in esame debba essere interpretata in senso rigoroso e restrittivo.<br />	<br />
In particolare si trovano affermati i seguenti princìpi: (a) l’apprezzamento del “dimostrato bisogno” è ampiamente discrezionale e può essere censurata solo per manifesta illogicità o difetto assoluto di motivazione; (b) il rilascio della licenza rappresenta una eccezione rispetto alla regola (che è quella che i cittadini debbono essere, di norma, disarmati) e pertanto il presupposto dev’essere vagliato restrittivamente; (c) lo stato di bisogno dev’essere dimostrato in concreto, non potendosi ritenere sufficiente, a questi fini, l’appartenenza dell’interessato ad una determinata categoria professionale o lo svolgimento di una determinata attività economica.<br />	<br />
Si può citare, anche perché riferita ad un caso di specie rispetto al quale nel caso presente si può argomentare “a fortiori”, la massima che segue: <br />	<br />
«Appare legittimo il diniego di autorizzazione, motivato con la mancata dimostrazione, da parte del richiedente, dell&#8217;assoluto bisogno di portare l&#8217;arma, non potendosi tale necessità desumere automaticamente dalla particolare attività professionale svolta dal ricorrente (e dalle modalità del suo svolgersi) ovvero dal fatto di operare egli in una regione (come la Calabria) infestata dalla criminalità organizzata: in tale prospettiva, si ritiene legittimo il diniego dell&#8217;autorizzazione al titolare di un esercizio commerciale, che abbia evidenziato nella sua richiesta l&#8217;esigenza di una protezione personale durante il frequente trasporto di valori a seguito di atti delittuosi eventualmente subìti». (Consiglio Stato , sez. VI, 14 febbraio 2007 , n. 621).<br />	<br />
4. Nel caso in esame, non si può dire che sia manifestamente illogica l’opinione della Prefettura, riguardo all’insussistenza di un “dimostrato bisogno”. <br />	<br />
In effetti il ricorrente asserisce di trovarsi nel pericolo di aggressioni in occasione dello svoglimento della sua attività di soccorso stradale con carro attrezzi, ma nello stesso tempo ammette di avere avuto la licenza di porto d’armi sino al 1985 e di non averne poi più fatta richiesta sino al 2002 (quando peraltro gli è stata negata) senza che sino ad oggi (vale a dire per oltre vent’anni) siano accaduti episodi realmente significativi.<br />	<br />
Egli riferisce di due episodi di furto (o tentativo di furto) entrambi del 2005 ed entrambi nella propria abitazione: sembra evidente che si tratta di elementi del tutto inconferenti, perché non riferibili all’asserita rischiosità dell’attività professionale svolta “extra moenia”. Tali fatti potrebbero giustificare semmai la “detenzione” di un’arma all’interno dell’abitazione, ma non necessariamente il porto.<br />	<br />
5. In conclusione, il ricorso va respinto; si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso. Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore<br />	<br />
Annibale Ferrari, Consigliere<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/12/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-17-12-2009-n-802/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.802</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.837</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-17-12-2009-n-837/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-17-12-2009-n-837/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-17-12-2009-n-837/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.837</a></p>
<p>Pres. S. Corasaniti – Est. V. Farina Eni s.p.a. (Avv. Stefano Grassi e F. Rosati) c/ Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri. 1. Ambiente – Danno ambientale – Oneri di bonifica – Proprietario o detentore fondo – Imputazione – Illegittimità – Ragioni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-17-12-2009-n-837/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.837</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-17-12-2009-n-837/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.837</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Corasaniti – Est. V. Farina<br /> Eni s.p.a. (Avv. Stefano Grassi e F. Rosati) c/ Ministero dell’Ambiente e della<br /> Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente – Danno ambientale – Oneri di bonifica – Proprietario o detentore fondo – Imputazione – Illegittimità – Ragioni.	</p>
<p>2. Ambiente – Danno ambientale – Inquinamento del sito &#8211; Bonifica – Proprietario area – Facoltà – Finalità.	</p>
<p>3. Ambiente – Danno ambientale – Responsabile – Identificazione – Necessità &#8211; Procedimento &#8211; Bonifica &#8211; Proprietario incolpevole – Partecipazione – Motivazione adeguata – Obbligo – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sono illegittime le determinazioni amministrative che pongono in tutto o in parte a carico del proprietario o del detentore di un fondo i costi e gli oneri, anche procedurali, di bonifica dei suoli o dell’ambiente dei danni derivanti dall’inquinamento, a meno che non venga accertata rigorosamente la responsabilità dei soggetti suindicati, anche in relazione alla specifica attività svolta, in quanto l’Amministrazione è tenuta ad accertare la responsabilità dell’inquinamento e, in caso di accertamento infruttuoso, è la stessa Amministrazione che deve procedere alla bonifica, per poi operare il recupero delle somme a carico del proprietario del fondo incolpevole, salvaguardando in questo caso l’apporto partecipativo, fermo restando, comunque, che a carico del suddetto proprietario il recupero degli oneri della bonifica potrà avvenire solo nel limite dell’arricchimento di valore che il disinquinamento avrà apportato al fondo.	</p>
<p>2. A carico del proprietario dell’area inquinata non sussiste alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali di bonifica, avendo solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l’espropriazione del terreno interessato, gravato da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite anche da privilegio speciale immobiliare.	</p>
<p>3. L’imposizione dell’onere reale sui terreni oggetto di bonifica presuppone non solo il pieno coinvolgimento del proprietario incolpevole nel procedimento, ma prima ancora, che sia stato compiuto ogni possibile sforzo per identificare il responsabile della contaminazione e imporgli l’intervento di rispristino e/o il relativo costo: di tali presupposti deve sussistere nel relativo provvedimento adeguata illustrazione e corrispondente obbligo motivazionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia<br />	<br />
(Sezione Prima)<br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
SENTENZA<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 323 del 2007, proposto da:<br />
<b>Eni Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Grassi, Federico Rosati, con domicilio eletto presso Federico Rosati Avv. in Trieste, via Donota 3; </p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3; <b>Ministero della Salute</b>, <b>Ministero dello Sviluppo Economico</b>, <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, <b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, <b>Agenzia del Demanio, Ispesl</b> &#8211; <b>Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Sul Lavoro</b>, <b>Agenzia per la Protezione dell&#8217;Ambiente e Per i Servizi Tecnici</b> &#8211; <b>Apat</b>, <b>Enea &#8211; Ente Per Le Nuove Tecnologie, L&#8217;Energia e L&#8217;Ambiente</b>, <b>Icram &#8211; Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare</b>, <b>Iss &#8211; Istituto Superiore di Sanita&#8217;</b>, <b>Regione Friuli-Venezia Giulia</b>, <b>Provincia di Trieste</b>, <b>Comune di Trieste</b>, <b>Autorita&#8217; Portuale di Trieste</b>, <b>Capitaneria di Porto di Trieste</b>, <b>Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto</b>, <b>Asl 101 &#8211; Triestina</b>, <b>Arpa Friuli-Venezia Giulia &#8211; Trieste, Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di Commercio di Trieste</b>, <b>Comune di Muggia</b>, <b>Comune di San Dorligo della Valle</b>; </p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Associazione Industriali della Provincia di Trieste</b>, <b>Foster Wheeler Italiana Srl</b>, <b>Autamarocchi Spa</b>, <b>Petroltecnica Srl</b>, <b>Movest Spa</b>, <b>Sviluppo Italia Spa</b>, <b>Sviluppo Italia Aree Produttive Spa</b>; <b>Bic Sviluppo Italia &#8211; Friuli Venezia Giulia Spa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianni Zgagliardich, con domicilio eletto presso Gianni Zgagliardich Avv. in Trieste, via Filzi 8; </p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 49 del 2008, proposto da:<br />
<b>Eni Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Grassi, Federico Rosati, con domicilio eletto presso Federico Rosati Avv. in Trieste, via Donota 3;</p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3; <b>Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio Direzione Gen. Qualita&#8217; Vita Gen. Qualita&#8217; Vita</b>, <b>Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio -Divisione Ix, Ministero della Salute</b>, <b>Ministero dello Sviluppo Economico</b>, <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Uff. Genio Civile Opere Marittime</b>, <b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio</b>, <b>Ispesl &#8211; Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Sul Lavoro</b>, <b>Agenzia per la Protezione dell&#8217;Ambiente e Per i Servizi Tecnici (Apat)</b>, <b>Enea &#8211; Ente Per Le Nuove Tecnologie, L&#8217;Energia e L&#8217;Ambiente</b>, <b>Icram-Ist. Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare</b>, <b>Iss &#8211; Istituto Superiore di Sanita&#8217;</b>, <b>Regione Friuli-Venezia Giulia</b>, <b>Provincia di Trieste</b>, <b>Comune di Trieste</b>, <b>Autorita&#8217; Portuale di Trieste</b>, <b>Capitaneria di Porto di Trieste</b>, <b>Ram &#8211; Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto</b>, <b>Asl 101 &#8211; Triestina</b>, <b>Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Friuli Venezia Giulia -Dipartimento Provinciale di Trieste</b>, <b>Laboratorio Chimico Merceologico della Cciaa di Trieste</b>, <b>Comune di Muggia</b>, <b>Comune di San Dorligo della Valle</b>; </p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Associazione Industriali della Provincia di Trieste</b>, <b>Foster Wheeler Italiana Srl</b>, <b>Autamarocchi Spa</b>, <b>Petroltecnica Srl</b>, <b>Movest Spa</b>, <b>Sviluppo Italia Spa</b>, <b>Sviluppo Italia Aree Produttive Spa</b>; <b>Sviluppo Italia-Friuli Venezia Giulia Spa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianni Zgagliardich, con domicilio eletto presso Gianni Zgagliardich Avv. in Trieste, via Filzi 8; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
quanto al ricorso n. 323 del 2007:<br />	<br />
-del decreto prot. n. 3606-bis/QDV/DI/B dd. 7 maggio 2007;<br />	<br />
-del decreto prot. n. 3605-bis/QDV//DI/B dd. 7 maggio 2007;<br />	<br />
-di tutti gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti presupposti, connessi e conseguenti, ivi inclusi, in quanto occorrer possa:<br />	<br />
-la nota del Dirigente della Divisione IX della Direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Prot. 12063/QDV/DI dd. 16 maggio 2007;<br />	<br />
-dei verbali e delle prescrizioni di cui alle Conferenze di servizi tenutesi in sede decisoria nelle sedute dd. 13 ottobre 2005, del 22 novembre 2005, del 13 marzo 2006, del 7 settembre 2006, del 31 ottobre 2006 e del 14 febbraio 2007&#8243;, relative al sito d<br />
quanto al ricorso n. 49 del 2008:<br />	<br />
del decreto dd. 7 novembre 2007 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, inclusi il verbale e le determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi nella seduta dd. 26 luglio 2007; dei verbali e documenti preparatori delle conferenze di servizi istruttorie presupposti e conseguenti alla Conferenza di servizi dd. 26 luglio 2007, in particolare del verbale o comunque determinazioni e/o conclusioni raggiunte dalla conferenza di servizi istruttoria dd. 21 maggio 2007..</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Bic Sviluppo Italia &#8211; Friuli Venezia Giulia Spa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Sviluppo Italia-Friuli Venezia Giulia Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2009 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con un primo ricorso, rubricato al n. 323/07, la società ENI S.P.A. ha chiesto l’annullamento:<br />	<br />
&#8211; del decreto prot. n. 3606-bis/QDV/DI/IB del 7 maggio 2007 del Direttore generale per la qualità della vita del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, trasmesso alla Società con nota prot. 11615/QDV/D del 10 maggio 2007, ad ogg<br />
&#8211; del decreto prot. n. 3605-bis/QDV/DI/B del 7 maggio 2007 del Direttore generale per la qualità della vita del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, trasmesso alla Società con nota prot. 11628/QDV/DI del 10 maggio 2007, ad ogg<br />
&#8211; di tutti gli atti, i procedimenti ed i comportamenti presupposti, connessi e conseguenti, ivi inclusi, in quanto occorrer possa:<br />	<br />
&#8211; la nota del Dirigente della Divisione IX della Direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 12063/QDV/DI del 16 maggio 2007, ad oggetto “decreti direttoriali concernenti i provve<br />
&#8211; i verbali e le prescrizioni di cui alle Conferenze di servizi tenutesi in sede decisoria nelle sedute deI 13 ottobre 2005, del 22 novembre 2005, del 13 marzo 2006, del 7 settembre 2006, del 31 ottobre 2006 e del 14 febbraio 2007, relative al sito di int<br />
&#8211; i verbali delle conferenze di servizi sia decisorie che istruttorie presupposti e conseguenti alle sedute decisorie del 13 ottobre 2005, del 22 novembre 2005, del 13 marzo 2006, del 7 settembre 2006, del 31 ottobre 2006 e del 14 febbraio 2007, tra cui,<br />
La ricorrente società Eni S.p.A., Divisione Refining and Marketing, premette di essere conduttrice di due aree incluse nel sito di “Trieste”, dichiarato sito di bonifica di interesse nazionale con decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, recante il “Programma nazionale bonifica e ripristino ambientale” e successivamente perimetrato con decreto ministeriale 24 febbraio 2003: si tratta, in particolare, dell’ex punto vendita per la distribuzione di carburaranti marchio “AGIP” n. 4060 “Riva Cadomosto” (oggi dismesso) e del punto vendita a marchio “AGIP” n. 51672 “Valmaura sud”.<br />	<br />
L’area sulla quale sorgeva l’ex punto vendita “Riva Cadomosto”, situato a Trieste, sul canale marittimo lungo la Riva Cadomosto – prosegue la deducente &#8211; era occupata dalla società Autamarocchi S.p.A. in forza di concessione dell’Autorità Portuale di Trieste n. 606/A del 1998 e da questa adibita a stazione di servizio per la distribuzione di carburante per le imbarcazioni da diporto marchio Agip in forza di contratto di cessione gratuita dell’uso di apparecchi e attrezzature per la distribuzione di prodotti petroliferi stipulato con la ricorrente nel marzo 1997 e da questa disdettato nel mese di aprile 1998. L’impianto è stato definitivamente disattivato nel 2001; nei giorni 25 e 26 novembre 2003, nell’ambito delle attività di dismissione del punto vendita, hanno avuto luogo le operazioni di estrazione delle cisterne interrate, contenute all’interno di vasche di contenimento, che hanno comportato la disattivazione, lo svuotamento, la bonifica e la successiva rimozione delle tubazioni e dei serbatoi interrati; durante le operazioni, svolte in presenza di tecnici funzionari dell’ARPA Friuli Venezia Giulia — Dipartimento Provinciale di Trieste sono state rinvenute evidenze di contaminazione da idrocarburi nei terreni di riempimento delle vasche in cemento armato che avevano contenuto i serbatoi rimossi. I terreni di riempimento (per un totale di 43.920 kg) sono stati, pertanto, rimossi e conferiti in idoneo impianto di smaltimento autorizzato. A seguito delle operazioni di scavo, si è proceduto ad esaminare i serbatoi interrati e le vasche di cemento armato che li contenevano: queste ultime, risultate perfettamente integre, sono state lasciate in sito, d’accordo con i rappresentanti dell’ARPA Friuli Venezia Giulia. Gli scavi sono stati riempiti con terreno da riporto.<br />	<br />
A conclusione delle attività – continua l’istante &#8211; Foster Wheeler Italiana, ditta specializzata incaricata dalla ricorrente, provvedeva a certificare la qualità ambientale del sito; nel “Rapporto tecnico di accertamento della qualità ambientale” del febbraio 2005, la ditta specializzata concludeva “escludendo la necessità di bonifica del sito al fine del rilascio di una presa d‘atto della conformità dell‘area alla destinazione d ‘uso commerciale, prevista dagli strumenti urbanistici”.<br />	<br />
Il Rapporto veniva trasmesso al Ministero dell’ambiente ed esaminato dal conferenza di servizi decisoria del 27 aprile 2005: in tale sede, le Amministrazioni procedenti chiedevano nondimeno “la presentazione di un Piano di Caratterizzazione ai sensi del d.m. n. 471 del 1999 entro 30 giorni” dal ricevimento del verbale. Nel giugno 2005, la ricorrente presentava dunque tempestivamente, a mezzo di altra ditta specializzata (Petroltecnica s r I), subentrata a Foster Wheeler Italiana s. r. l., il Piano della caratterizzazione ai sensi del d.m. n. 471 del 1999, volto all’accertamento mediante gli opportuni prelievi ed analisi di campioni di terreno e di acque, dell’assenza di contaminazione del sottosuolo della stazione carburanti: i parametri da ricercare, nella fase di investigazione, venivano limitati a quelli astrattamente riconducibili all’attività esercitata dal punto vendita (idrocarburi e BTEX, etc.).<br />	<br />
Il Piano di caratterizzazione, discusso in sede di conferenza di servizi istruttoria il giorno 29 luglio 2005, veniva approvato dalla Conferenza di servizi nella sedi decisoria del 13 ottobre 2005.<br />	<br />
Gli esiti delle indagini, validati dai tecnici dell’ARPA Friuli Venezia Giulia dimostravano la piena conformità dei terreni alle concentrazioni limite applicabili di alla tabella 1 dell’allegato 1 al d.m. n. 471 del 1999 (oggi, “Concentrazioni Soglia Rischio”), ed il superamento, per i campioni di acqua prelevati, dei limiti di cui alla tabella 2 per alcuni parametri non riconducibili all’attività esercitata in passato dal punto vendita.<br />	<br />
Pertanto, con nota prot. 1748/06/RC del 18 agosto 2006, la ricorrente trasmetteva alle Amministrazioni procedenti la relazione tecnica descrittiva del piano di investigazione iniziale, con richiesta di stralcio dell’area e la sua restituzione agli legittimi: nelle conclusioni della relazione, predisposta dalla ditta specializzata incaricata Petroltecnica s.r.l., si precisa, inoltre, che “la contaminazione da metalli e IPA nelle acque sotterranee risulta peraltro presente in direzione del Porto di Trieste, come si evince dal Capitolo 4 “concentrazioni e criticità ambientali rilevate sulla base di studi/indagini già eseguite” e dalle Figure 3.3.8-1 “superamenti terreni” e 3.3.8-2 “superamenti acque sotterranee” del <Progetto per la messa in sicurezza d’emergenza della falda del sito di interesse nazionale di Trieste> redatto da Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A. Pertanto si chiede alle competenti PPAA lo stralcio della posizione di ENI S.p.A. Divisione Refining and Marketing in quanto alla stessa non è attribuibile la contaminazione presente nel sottosuolo dell‘ex P. V. AGIP n. 4060 ubicato nel Comune di Trieste in Riva Cadamosto”. (cap. 7, pag. 18)<br />	<br />
Alla conferenza di servizi istruttoria deI 30 ottobre 2006, la ricorrente ribadiva la richiesta lo stralcio dell’area e la sua restituzione agli usi legittimi.<br />	<br />
Tale richiesta, unitamente agli esiti delle indagini effettuate, riportati nella “Relazione tecnica descrittiva del piano di investigazione iniziale” trasmessa il 18 agosto 2006, è stata esaminata solo alla conferenza di servizi decisoria del 14 febbraio 2007, il cui verbale è stato “approvato” dal decreto direttoriale del 7 maggio 2007 (atti impugnati con il presente ricorso).<br />	<br />
La conferenza di servizi del 14 febbraio 2007 – puntualizza la ricorrente &#8211; ha in effetti “preso atto” del “Piano di Investigazione Iniziale” e della “richiesta di stralcio dell’area”, se non che, in modo del tutto apodittico e contraddittorio, ha richiesto all’Azienda di attivare, entro 20 giorni dalla data di ricevimento del verbale, “idonei interventi di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda, attesa la contaminazione riscontrata da Arsenico nel PM4 (valore riscontrato 669.0 pg/i contro una CLA di 10 pg/i) e da Manganese (valore riscontrato 225.0 pg/I contro una CLA di 50ug/l)”; inoltre, la conferenza di servizi ha considerato le vasche interrate di cemento armato che contenevano i serbatoi rimossi (che, dopo essere state esaminate in contraddittorio con l’ARPA Friuli Venezia Giulia erano state concordemente lasciate sul posto), come “rifiuti”, chiedendo di provvedere alla loro “la rimozione” ed al successivo “controllo del fondo e delle pareti dello scavo in accordo con gli enti di controllo”.<br />	<br />
La conferenza ha inoltre dettato alcune prescrizioni sulle metodiche analitiche utilizzate, richiedendo di riportare “i dati analitici sia in termini di concentrazione riferita al totale (comprensivo dello scheletro e privo della frazione maggior di 2 cm, da scartare in campo) che in termini di concentrazione riferita al passante ai 2 mm, per poter valutare eventuali differenze sostanziali: tali procedure potranno essere soggette a breve, ad ulteriori modifiche a seguito della revisione del d.lgs. n. 152 del 2006”.<br />	<br />
Infine, in merito agli interventi di scavo già effettuati, la conferenza di servizi ha richiesto alla ricorrente di “fornire le caratteristiche dei terreni utilizzati per il riempimento degli scavi che dovrebbero essere terreni vergini di cava. Nel caso in cui sia stato riutilizzato terreno di scavo è necessario fornire i seguenti elementi:<br />	<br />
i) analisi di conformità dei terreni ai limiti di colonna B tab, I allegato 5 Parte Quarta Titolo V del d. lgs. n. 152/06, nel caso di destinazione d’uso dell‘area a fini industriali/commerciali;<br />	<br />
ii) le risultanze dell‘eluato ottenuto nel test di cessione, che utilizzi eluente acqua deionizzata satura di C02, di durata 24 ore, realizzato sulla frazione > 2 mm, devono essere conformi ai limiti della Tabella acque sotterranee della vigente normativa in materia di bonifica”.<br />	<br />
La medesima conferenza di servizi decisoria del 14 febbraio 2007 – ricorda ancora la deducente &#8211; ha esaminato il Piano di caratterizzazione del punto vendita AGIP n. 51672 denominato “Valmaura sud” (punto 7 dell’ordine del giorno, pag. 32 e ss.): l’area oggetto del piano di caratterizzazione, anch’essa compresa nel perimetro del Sito di interesse nazionale di Trieste, è situata lungo la Strada Statale n. 202 nel Comune di Trieste ed è adibita alla distribuzione di carburante per autotrazione. La conferenza di servizi ha approvato, con prescrizioni, il Piano di Caratterizzazione presentato: tra le prescrizioni impartite, le amministrazioni procedenti hanno richiesto:<br />	<br />
a) di estendere la lista degli analiti da indagare nei suoli e nelle acque di falda “con la ricerca almeno dei seguenti ulteriori parametri: alfatici clorurati cancerogeni e non, alifatici alogenati cancerogeni” (prescrizioni nn. 2 e 12, pag. 35-36);<br />	<br />
b) di riportare “i dati analitici sia in termini di concentrazione riferita al totale (comprensivo dello scheletro e privo della frazione maggior di 2 cm, da scartare in campo) che in termini di concentrazione riferita al passante ai 2 mm, per poter valutare eventuali differenze sostanziali. Si osserva, infatti, che tali procedure potranno essere soggette a breve, ad ulteriori modifiche a seguito della revisione del d.lgs. n. 152 del 2006”(prescrizione n. 4, pag. 35);<br />	<br />
c) “per quanto riguarda l‘MTBE, la concentrazione massima accettabile, in base al parere ISS prot. n. 57058 IA.2 dei 06/02/01 è di 250 mg/kg per i terreni ad uso industriale e di 10 ug/i per le acque di falda. Allegato al presente verbale sotto la lettera L onde costituirne parte integrante e sostanziale” (prescrizione n. 7, pag. 35);<br />	<br />
d) “per quanto riguarda il Piombo tetraetile, la concentrazione massima accettabile, in base al parere ISS prot. n. 049759 lA. 12 del 2001 è di 0.068 mg/kg per i terreni ad uso industriale e di 0.1 ug/I per le acque di falda. Allegato al presente verbale sotto la lettera L onde costituirne parte integrante e sostanziale” (prescrizione n. 7, pag. 35).<br />	<br />
Ciò posto, la ricorrente ricorda che con i due decreti impugnati con il presente ricorso (nn. 3605-bis e 3606- bis/QDV/DJIB del 7 maggio 2007) il Direttore generale per la qualità della vita del Ministero dell’ambiente ha inteso “approvare e considerare come definitive” sia le prescrizioni stabilite nei verbali delle precedenti sedute del 13 ottobre 2005, del 22 novembre 2005, del 13 marzo 2006, del 7 settembre 2006 e del 31 ottobre 2006 (decreto prot. n. 3606-bis/QDV/DJJB) sia quelle di cui al verbale dell’ultima Conferenza di servizi decisoria del 14 febbraio 2007, sopra richiamate (decreto prot. n. 3605- bis/QDVIDI!B).<br />	<br />
A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto nove mezzi, con i quali ha denunciato l’illegittimità degli atti impugnati sotto svariati profili di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.<br />	<br />
Il secondo ricorso, rubricato al n. 49/08, è volto all’annullamento:<br />	<br />
&#8211; del decreto prot. n. 4109/dV/DI del 7 novembre 2007 del Direttore generale per la qualità della vita del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, trasmesso alla Società con nota prot. 28998/QdV/DI del 7 novembre 2007, ad oggetto<br />
&#8211; di tutti gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti presupposti, connessi e conseguenti, ivi inclusi, in quanto occorrer possa: il verbale e le determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi tenutasi in sede decisoria nella seduta del 26 luglio 20<br />
&#8211; dei verbali e i documenti preparatori delle conferenze di servizi istruttorie presupposti e conseguenti alla Conferenza di servizi del 26 luglio 2007 tra cui, in particolare, il verbale (ove redatto) o comunque le determinazioni e/o conclusioni raggiunt<br />
La ricorrente società, dopo aver ripercorso brevemente i passaggi essenziali della vicenda, ricorda che con l’impugnato decreto prot. n. 4109/dV/DI del 7 novembre 2007 il Direttore generale per la qualità della vita del Ministero dell’ambiente ha inteso “approvare e considerare come definitive” le determinazioni assunte dall’ultima Conferenza di servizi decisoria del 26 luglio 2007: il verbale della nuova conferenza di servizi decisoria del 26 luglio 2007 – sottolinea l’istante &#8211; si pone come atto consequenziale rispetto ai precedenti e ripropone alcune delle prescrizioni già impugnate, con particolare riferimento ai limiti per i parametro MTBE e Piombo tetraetile in acque sotterranee (cfr. pag. 32), all’integrazione della lista degli analiti da ricercare (p. 32), alla rimozione delle vasche in cemento nell’area Valmaura sud (p. 33-34), alle metodiche analitiche (p. 34) e alla richiesta di interventi di MISE per le acque di falda (p. 34); con riferimento agli interventi attivati, inoltre, la Conferenza di servizi del 26 luglio 2007 ha richiesto alla Società di “emungere le acque di falda in continuo e non con il sistema di “spurgo periodico”. Quindi – prosegue la deducente &#8211; sulla base della erronea equiparazione delle acque di falda emunte a “rifiuti liquidi”, la Conferenza di servizi ha richiesto che queste siano conferite “in impianti di trattamento autorizzati ai sensi dell’art. 208 Titolo 1 Parte IV del d.lgs n. 152/06 a trattare rifiuti identificati dal codice CER appartenenti alla famiglia 19.13” (pag. 36, sub 1 e 2). Al decimo punto dell’ordine del giorno del verbale del 26 luglio 2007, la Conferenza di servizi ha, poi, preso atto del documento “Studio sui livelli naturali di arsenico boro ferro e manganese” trasmesso da ARPA il 16 febbraio 2007; in particolare, il dott. Mascazzini ha affermato, sulla base dello studio esaminato, che le concentrazioni di manganese (e — limitatamente alle acque provenienti dall’alta valle del rio Ospo — anche di ferro) che vengono riscontrate nelle zone pianeggianti della provincia di Trieste “possono essere considerati valori naturali non attribuibili a situazioni di inquinamento bensì ad un processo di solubilizzazione che si instaura in particolari condizioni atossiche-riducenti nel sistema acque suolo”.<br />	<br />
Sulla base di tali conclusioni, la Conferenza di servizi ha pertanto demandato all’ARPA di determinare i valori massimi di concentrazione del fondo naturale per il Ferro, Manganese e Boro “sulla base di analisi di campioni prelevati in aree non antropizzate a monte del Sito di interesse nazionale in numero tale da poter applicare la teoria statistica e comunque non inferiore a 20, così come previsto dal documento APAT — ISS relativo alla determinazione del fondo naturale”.<br />	<br />
Le conclusioni dell’ARPA – puntualizza la ricorrente &#8211; confermano l’illegittimità e la contraddittorietà della richiesta di interventi d’urgenza sulla falda, giustificate in relazione a superamenti (in particolare, il manganese) che non solo non sono attribuibili all’attività svolta dalla Società e comunque non sufficienti a richiedere l’adozione di interventi emergenziali, ma che l’Amministrazione stessa riconduce, sulla base dei dati ARPA, ai valori del fondo naturale; inoltre, al primo punto dell’ordine del giorno, dopo aver “evidenziato l’opportunità” della stipula di un Accordo di programma tra soggetti pubblici — con la possibilità di adesione da parte dei privati &#8211; per la realizzazione degli interventi di MISE e bonifica, la Conferenza di servizi ha deliberato di richiedere, entro 10 giorni dalla data di ricevimento del verbale, l’attivazione di idonee misure di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda risultate contaminate ed ha minacciato, in caso di inadempienza delle aziende interessate, l’attivazione dei “poteri sostituitivi in danno ai sensi dell’art. 252 comma 5 della Parte Quarta, Titolo V del d.lgs n. 152 del 2006”; la Conferenza di servizi ha poi deliberato di procedere attraverso I’APAT “all’accertamento ed alla quantificazione del danno ambientale cagionato dalla mancata attivazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza ad oggi prescritti” ed ha infine dato mandato all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste di promuovere nei confronti di ciascuna Società “ogni iniziativa ritenuta opportuna a tutelare la pretesa erariale dell’Amministrazione in relazione agli obblighi di risarcimento del danno ambientale derivato e derivante dalla fuoriuscita a inquinanti dai terreni e dalle falde sottostanti la proprietà sia alla rivalsa dai costi sostenuti per la messa in sicurezza e la bonifica della medesima” e di attivare altresì “le procedure per l’iscrizione dell’ipoteca legale sulla proprietà a garanzia dei crediti che saranno azionati”.<br />	<br />
A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto sette mezzi, con i quali ha denunciato l’illegittimità degli atti impugnati sotto svariati profili di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.<br />	<br />
I gravami sono stati introitati dal Collegio e sono passati in decisione nella pubblica udienza del 28.10. 2009.<br />	<br />
Evidenti ragioni di connessione inducono il Collegio a riunire i due ricorsi, rubricati ai nn. 323/07 e 49/08, onde deciderli con unica sentenza.<br />	<br />
In rito, la società Bic Sviluppo Italia s.p.a. va estromessa dai due giudizi, conformemente alle richieste formulate dalla medesima società e basate sulla sua estraneità alla vicenda. <br />	<br />
Ciò posto ed entrando nel merito dei due gravami, va premesso che il Tribunale, con le ordinanze nn. 2/2009 e 13/2009 (reiterate), ha ritenuto indispensabile acquisire dall’intimato Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare copia dei verbali di alcune conferenze di servizi decisorie ed istruttorie (rispettivamente: 1) copia delle conferenze di servizi istruttorie del 21.5.2005 e del 30.10.2006, compresi gli eventuali allegati; 2) copie dei verbali delle impugnate conferenze di servizi decisorie del 22.11.2005, 7.9.2006 e 31.10.2006, compresi gli eventuali allegati).<br />	<br />
Il Ministero ha ottemperato alle richieste istruttorie.<br />	<br />
Ragioni di economia processuale inducono il Collegio ad esaminare congiuntamente tutti i mezzi dedotti con i due gravami.<br />	<br />
Il nucleo argomentativo centrale e (logicamente) prioritario ed assorbente di entrambi i gravami rispetto alle altre censure dedotte, contenuto già nella surriferita ricostruzione in fatto della vicenda e ripreso nei singoli motivi, ruota essenzialmente intorno alla asserzione della mancanza di una specifica responsabilità in capo alla ricorrente in relazione alla rilevata situazione di inquinamento: responsabilità che, invece, l’Autorità procedente avrebbe dovuto ricercare ed accertare mediante una appropriata attività istruttoria, trasfusa, poi, in provvedimenti assistiti – sul punto &#8211; da un rigoroso bagaglio motivazionale.<br />	<br />
La predetta Autorità &#8211; si duole la ricorrente – ha pretermesso l’indagine in parola, nonchè l’assunzione dei provvedimenti consequenziali, in palese violazione del quadro normativo di riferimento e dei principi tradizionali in tema di motivazione, ora trasfusi nella legge n. 241 del 1990.<br />	<br />
Questa censura, di carattere – ripetesi – prioritario, centrale ed assorbente perché involge ab imis l’operato del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella vicenda in esame, introdotta in via generale dalla ricorrente (e della quale si è detto sopra), tale da condurre (se ritenuta fondata) alla caducazione dei provvedimenti adottati dal Ministero, è stata riprodotta in entrambi i ricorsi anche in relazione a talune specifiche determinazioni adottate con i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
La censura merita ingresso.<br />	<br />
Ed invero, dalla documentazione versata al processo, e, in particolare, dai verbali delle varie Conferenze di servizi, qui impugnati, non risulta che siano stati disposti dal Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare appositi accertamenti al fine di individuare il soggetto responsabile (o i soggetti responsabili) della situazione di inquinamento, né, tampoco, che siano stati effusi precisi ragguagli sul punto.<br />	<br />
La società ricorrente – ripetesi &#8211; nega in entrambi i ricorsi che possa esserle attribuita una siffatta responsabilità, che legittimerebbe la imposizione a suo carico di misure di recupero ambientale, anche in via emergenziale.<br />	<br />
Il Collegio ritiene che in linea di principio siano illegittime quelle determinazioni amministrative che pongono in tutto o in parte a carico del proprietario o del detentore di un fondo i costi e gli oneri, anche procedurali, di bonifica dei suoli o dell’ambiente dai danni derivanti dall’inquinamento; a meno che non venga accertata rigorosamente la responsabilità dei soggetti suindicati, anche in relazione alla specifica attività svolta.<br />	<br />
Va soggiunto che in tema di inquinamento c.d. “diffuso”, ossia in quei casi in cui detto accertamento non sia possibile o risulti oltremodo difficoltoso, la bonifica resta a carico della Pubblica amministrazione ed i relativi vantaggi dei privati proprietari o detentori dei fondi bonificati, in termini di aumento di valore del fondo, potranno costituire giusta causa di recupero delle corrispondenti somme, nei limiti ordinari delle azioni di arricchimento.<br />	<br />
Venendo alle specifiche previsioni ordinamentali, è a dire che l’obbligo di bonifica è posto in capo al responsabile dell’inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l’onere di ricercare ed individuare (v. gli artt. 242 e 244 del D.Lgs. n. 152/2006), mentre il proprietario non responsabile dell’inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera “facoltà” di effettuare interventi di bonifica (art. 245 D.Lgs. n. 152/2006); nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250 decreto cit.), salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l’esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno (art. 253 decreto cit.).<br />	<br />
In particolare, l’art. 245 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che: “Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili”, ma sono comunque fatti salvi gli obblighi del responsabile dell’inquinamento a norma dell’art. 242.<br />	<br />
In base a quest’ultima disposizione, le “procedure operative ed amministrative” sono radicate in capo al responsabile dell’inquinamento, sul quale incombono precisi obblighi di intervento e comunicazione, che ovviamente presuppongono il nesso causale tra l’inquinamento e la condotta dell’agente, commissiva od omissiva.<br />	<br />
Infine, il richiamato art. 250 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che, qualora il responsabile non sia stato individuato o comunque non provveda e non provvedano neppure i proprietari incolpevoli (questi ultimi a titolo volontario, come previsto dall’art. 245 sopra riportato), provvede l’Amministrazione alla bonifica ed al recupero del sito inquinato: la P.A. competente è individuata nel livello territoriale proporzionato alla tipologia ed all’estensione dell’inquinamento, secondo il principio di sussidiarietà (e quindi, provvederà, a seconda dei casi, il Comune o la Provincia, oppure interverrà il Ministero per i siti di interesse nazionale). <br />	<br />
Pertanto, è dato trarre la conclusione, alla luce delle coordinate normative di cui al D.Lgs. n. 152/2006, che l’Amministrazione è tenuta ad accertare la responsabilità dell’inquinamento e, in caso di accertamento infruttuoso, è la stessa Amministrazione che dovrà procedere alla bonifica, per poi operare il recupero delle somme a carico del proprietario del fondo incolpevole, ma salvaguardando in questo caso l’apporto partecipativo di queste ultime, in specie per quanto riguarda le modalità dell’intervento e fermo restando, comunque, che a carico del suddetto proprietario il recupero degli oneri della bonifica potrà avvenire solo nel limite dell’arricchimento di valore che il disinquinamento avrà apportato al fondo.<br />	<br />
Sotto quest’ultimo profilo il diritto dell’amministrazione al recupero delle somme va ricondotto nell’alveo delle azioni di ingiustificato arricchimento, rispetto alle quali la azione in parola si differenzia essenzialmente per l’esistenza di particolari forme di garanzia (onere reale e privilegio speciale immobiliare) che assicurano il recupero dei costi di intervento.<br />	<br />
A questo punto non sembra superfluo soffermarsi brevemente sulla natura della responsabilità per l’inquinamento ambientale.<br />	<br />
Il D.Lgs. n. 152/2006 ha operato una scelta precisa in favore della riconduzione della responsabilità per i danni all’ambiente nel paradigma della “tradizionale” responsabilità extracontrattuale soggettiva (c.d. “responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.), con esclusione di una qualsivoglia forma di responsabilità oggettiva: il D. Lgs. n. 152 del 2006, all’art. 311, comma 2, disciplina, infatti, la responsabilità per danni all’ambiente, prevedendo che “chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all&#8217;ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato”. <br />	<br />
La disposizione di cui all’art. 311, dunque, definisce in modo paradigmatico la responsabilità per la situazione di inquinamento, accedendo ad un concetto di responsabilità di natura soggettiva.<br />	<br />
Svolti questi brevi cenni sulla responsabilità da inquinamento, il Collegio osserva che a carico del proprietario dell’area inquinata non responsabile della contaminazione non incombe, dunque, alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in questione, avendo solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l’espropriazione del terreno interessato, gravato, per l’appunto, da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite anche da privilegio speciale immobiliare.<br />	<br />
L’imposizione dell’onere reale sui terreni oggetto di intervento di bonifica presuppone non solo il pieno coinvolgimento del proprietario incolpevole nel procedimento, ma, prima ancora, che sia stato compiuto ogni possibile sforzo per identificare il responsabile della contaminazione e imporgli l’intervento di ripristino e/o il relativo costo: di tali presupposti deve sussistere nel relativo provvedimento adeguata illustrazione e corrispondente obbligo motivazionale.<br />	<br />
I suesposti postulati in tema di responsabilità da inquinamento sono, peraltro, correlati al principio comunitario, espressamente richiamato dall’art. 239 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo cui “chi inquina paga”.<br />	<br />
Ordunque, il provvedimento impositivo della messa in sicurezza e bonifica va notificato al proprietario al fine di renderlo edotto del suindicato onere reale (che egli ha facoltà di assolvere per liberare l’area dal relativo vincolo), ma non può imporre misure di bonifica senza un adeguato accertamento della responsabilità, o corresponsabilità, del proprietario per l’inquinamento del sito.<br />	<br />
E’ d’uopo ricordare, in questo contesto, che gli interventi di messa in sicurezza sono finalizzati non tanto alla diminuzione del livello di inquinamento dell’area interessata (obiettivo questo che va perseguito attraverso l’attivazione delle opere di bonifica) quanto a scongiurare che la contaminazione in atto si espanda nel terreno o nella falda in attesa dell’esecuzione di interventi definitivi di bonifica del sito (Cfr., sull’intera tematica in argomento, e, in particolare, sullo specifico profilo della responsabilità da inquinamento, tra le tante, Cons. St., II, 21 novembre 2007, n. 65; VI, 5 settembre 2005, n. 4525; T.A.R. Toscana, II, 30 maggio 2008, n. 1541; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 28 gennaio 2008, n. 89; T.A.R. Sicilia, Catania, 20 luglio 2007, n. 1254).<br />	<br />
Il carattere assorbente della censura riguardante la responsabilità della contaminazione, sotto i profili della mancanza di una apposita istruttoria e di correlati referti motivazionali, in spregio alla normativa surriferita ed all’art. 3 della legge n. 241 del 1990, esime il Collegio dal prendere in esame le altre censure, che restano assorbite.<br />	<br />
In conclusione, il ricorso rubricato al n. 323/07 va in parte accolto, con conseguente annullamento dei gravati verbali delle conferenze di servizi e dei relativi decreti di approvazione in parte qua, vale a dire nelle parti relative alla società ricorrente.<br />	<br />
Il medesimo ricorso va, invece, dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nelle parti in cui sono stati impugnati gli altri atti sopra indicati, posto che l’annullamento giurisdizionale dei verbali in parola fa, chiaramente, venir meno l’interesse all’annullamento di questi ulteriori atti.<br />	<br />
Il ricorso n. 49/08 va accolto, con conseguente annullamento:<br />	<br />
1) del gravato verbale della conferenza di servizi decisoria del 26.7.2007 e del relativo decreto di approvazione del 7.11.2007 in parte qua, vale a dire nelle parti relative alla società ricorrente;<br />	<br />
2) del gravato verbale della conferenza di servizi istruttoria del 21 maggio 2007 in parte qua, vale a dire nelle parti relative alla società ricorrente.<br />	<br />
Le spese dei due giudizi riuniti seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
P.Q.M.<br />	<br />
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli &#8211; Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sui ricorsi rubricati ai nn. 323/07 e 49/08 in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, <br />	<br />
riunisce i due ricorsi; accoglie in parte, come in motivazione, il ricorso rubricato al n. 323/07 e, per l’effetto, annulla gli atti meglio specificati in motivazione; accoglie il ricorso rubricato al n. 49/08 e, per l’effetto, annulla gli atti meglio specificati in motivazione .<br />	<br />
Dichiara in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso n. 323/07, come in motivazione.<br />	<br />
Estromette dai due giudizi la società Bic Sviluppo Italia s.p.a.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese e competenze giudiziali nei confronti della ricorrente, che liquida in complessivi euro 5000 (cinquemila), oltre agli accessori di legge.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione soccombente alla rifusione dei contributi unificati alla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Saverio Corasaniti, Presidente<br />	<br />
Oria Settesoldi, Consigliere<br />	<br />
Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/12/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-17-12-2009-n-837/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.837</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.8206</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-12-2009-n-8206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-12-2009-n-8206/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-12-2009-n-8206/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.8206</a></p>
<p>Pres. C. Varrone – Est. G. Castriota Scanderbeg Vodafone Omnitel N.V. (Avv.ti L. Manzi e M. Sica) c/ Comune di Trento (Avv. P. Stella Richter) e Provincia autonoma di Trento (n.c.). Ambiente – Inquinamento elettromagnetico – Provincia autonoma – Regolamento – Illegittimità – Competenza esclusiva dello Stato – Sussiste. Sono</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-12-2009-n-8206/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.8206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-12-2009-n-8206/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.8206</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>C. Varrone – <i>Est. </i>G. Castriota Scanderbeg<br /> Vodafone Omnitel N.V. (Avv.ti L. Manzi e M. Sica) c/ Comune di Trento <br />(Avv. P. Stella Richter) e Provincia autonoma di Trento (n.c.).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – Inquinamento elettromagnetico – Provincia autonoma – Regolamento – Illegittimità – Competenza esclusiva dello Stato – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono illegittime le disposizioni regolamentari adottate dalla Provincia autonoma di Trento in materia di protezione della popolazione residente dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici, nonché in materia di insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, in quanto rappresentano una indebita ingerenza della Provincia in ambiti materiali di esclusiva afferenza statale (quale appunto quello della tutela della salute umana dall’inquinamento elettromagnetico), costituenti specifici “obiettivi di qualità” che la legge quadro nazionale (l. n. 36/01) affida in via esclusiva allo Stato, per intuibili esigenze di omogeneità dei livelli di tutela su tutto il territorio nazionale e di efficiente gestione degli impianti di telecomunicazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 3243 del 2004, proposto da: 	</p>
<p>Vodafone Omnitel N.V., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Manzi, Marco Sica, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
La <b>Provincia Autonoma di Trento</b>;<br />
il <b>Comune di Trento</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Stella Richter, con domicilio eletto presso Paolo Stella Richter in Roma, viale Mazzini N.11; </p>
<p>per la riforma</p>
<p>della sentenza del T.R.G.A. &#8211; DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00449/2003, resa tra le parti, concernente PROGRAMMA DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE TELECOMUNICAZIONI.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 novembre 2009 il cons. Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati L. Manzi.e Stella Richter;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>E’ impugnata la sentenza del Trga del Trentino-AltoAdige n.449 del 28 novembre 2003 che ha respinto il ricorso proposto da Omnitel Pronto Italia spa ( di poi divenuta Vodafone Omnitel spa) avverso le determinazioni ( tutte dettagliatamente indicate nella epigrafe della impugnata decisione) con le quali, in conformità alle direttive comunali per il corretto insediamento degli impianti- pur esse impugnate &#8211; di cui alla delibera di CC di Trento n. 17 del 12.2.2002 ( a sua volta adottata sulla scorta delle previsioni regolamentari di cui al DPGP n. 13-31 del 29 giugno 2000), è stato adottato, con delibera della Giunta comunale di Trento n. 180 del 31.7.2002, il programma di localizzazione degli impianti per il 2002.<br />	<br />
Il Tribunale periferico, dopo aver espresso dubbi sulla stessa ammissibilità del mezzo sotto il profilo della carenza di lesività attuale degli atti impugnati, è pervenuto alla decisione di reiezione del ricorso, valorizzando la particolare autonomia legislativa della Provincia di Trento che consentirebbe alla medesima di addivenire alla adozione di normative di specie anche non del tutto conformi alle norme statali.<br />	<br />
E’ insorta avverso tale decisione la società Vodafone Omnitel rilevandone la erroneità e chiedendone la riforma, con consequenziale annullamento degli atti in primo grado impugnati.<br />	<br />
All’udienza del 3 novembre 2009 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
Il ricorso in appello va dichiarato in parte improcedibile ed in parte va accolto.<br />	<br />
La Sezione ha già avuto modo di occuparsi delle questioni che vengono nuovamente all’esame del giudicante con la decisione n. 4841 del 26 agosto 2003 e con la decisione n. 5247 del 8 settembre 2009. Con tali pronunce sono state annullate le disposizioni regolamentari adottate dalla Provincia autonoma di Trento in materia di protezione della popolazione residente dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché in materia di insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, contenute nel regolamento adottato con DPGP del 29 giugno 2000 ( anche nel testo modificato a seguito della adozione del DPGP n.30/81 del 25 settembre 2001).<br />	<br />
In particolare, nelle prefate decisioni sono state espressamente caducate, sulla scorta delle considerazioni ampiamente sviluppate da Consiglio di Stato n. 4841/03 ( cui per quanto possa occorrere si fa espresso rinvio), le disposizioni contenute nell’art. 2 comma 1 lett. a) e b) e nel relativo allegato D ( con la decisione n. 5247/09, anche nel testo risultante dall’intervento modificativo dianzi ricordato) nonchè nell’art. 3 bis, recante i criteri allocativi degli impianti, e negli artt. 4 e 5 del citato regolamento provinciale. A base delle suddette decisioni di annullamento la Sezione ha posto la questione della indebita ingerenza della Provincia in ambiti materiali di esclusiva afferenza statale ( quale appunto quello della tutela della salute umana dall’inquinamento elettromagnetico), costituenti specifici <obiettivi di qualità > che la legge quadro nazionale ( l. n.36/01) affida in via esclusiva allo Stato, per intuibili esigenze di omogeneità dei livelli di tutela su tutto il territorio nazionale e di efficiente gestione degli impianti di telecomunicazione. <br />	<br />
La motivazione a corredo della decisione ( n. 5247/09) di accoglimento delle censure afferenti le modalità di predisposizione della disciplina sulla allocazione degli impianti ( art. 3 bis cit.) ha invece valorizzato la inadeguatezza dello strumento regolamentare provinciale, avuto riguardo al parametro normativo nazionale ( in particolare, artt. 4 e 8 L. n. 36/01) che individua nella legge regionale o provinciale il titolo di intervento regolatore nella fissazione dei criteri localizzativi e soprattutto l’incongruenza dell’affidamento ai Comuni di poteri assai estesi nell’adozione di direttive generali per l’allocazione degli impianti, che risultano poi vincolanti in sede di rilascio dei puntuali provvedimenti autorizzatori.<br />	<br />
Attesa la pacifica natura regolamentare delle determinazioni caducate a mezzo delle richiamate decisioni e quindi della efficacia erga omnes che alle stesse pronunce deve per questa parte necessariamente riconnettersi, al giudice di questa sede, in cui vengono in gioco, quali atti presupposti impugnati, anche i suindicati atti regolamentari provinciali già oggetto di annullamento, non resta che prendere atto delle ricordate pronunce ( di cui si condividono le motivazioni, pienamente riproducibili anche nella presente controversia) e dichiarare per questa parte la improcedibilità dell’appello e del ricorso di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse, per ciò che riguarda gli indicati atti regolamentari presupposti. <br />	<br />
Ma è evidente che la caducazione delle richiamate disposizioni regolamentari presupposte comporta altresì il necessario annullamento, per invalidità derivata, di tutti gli atti in primo grado impugnati ( ed in particolare delle direttive comunale sull’insediamento degli impianti e del programma localizzativo per il 2002), dato che gli stessi risultano adottati sulla scorta delle previsioni regolamentari già oggetto di caducazione ad opera delle richiamate decisioni.<br />	<br />
Per questa parte l’appello va dunque accolto e, in riforma della impugnata sentenza, va disposto l’annullamento degli atti in primo grado impugnati, con assorbimento dei restanti motivi .<br />	<br />
Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi individuabili nella natura della presente decisione, definita sulla scorta di mere emergenze processuali.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Claudio Varrone, Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino, Consigliere<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/12/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-12-2009-n-8206/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.8206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.3173</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-17-12-2009-n-3173/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-17-12-2009-n-3173/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-17-12-2009-n-3173/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.3173</a></p>
<p>Pres. Ravalli, Est. Santini Nextwind s.r.l. (Avv. A. Abbamonte) c/ Regione Puglia ed altri (n.c.) Ambiente e territorio – Impianto eolico &#8211; Realizzazione – Autorizzazione unica – Procedura di VIA – Connessione &#8211; Termine – 180 gg. – Applicabilità – Sussiste Il termine di 180 giorni per la conclusione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-17-12-2009-n-3173/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.3173</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-17-12-2009-n-3173/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.3173</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Ravalli, <i>Est. </i>Santini<br /> Nextwind s.r.l. (Avv. A. Abbamonte) c/ Regione Puglia ed altri (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Impianto eolico &#8211; Realizzazione – Autorizzazione unica – Procedura di VIA – Connessione &#8211; Termine – 180 gg. – Applicabilità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico (ex art. 12 del D.Lgs. 29.12.2003 n. 387) trova applicazione anche nel caso in cui il termine per la conclusione del connesso (ed eventuale) procedimento di VIA risulti pari o superiore al primo; infatti, in presenza di termini fissati da norme regionali in materia di VIA eventualmente difformi o comunque incompatibili con la normativa statale in materia di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti eolici (ex art. 12  D. Lgs. 29.12.2003 n. 387), i primi non possono trovare applicazione e debbono necessariamente essere ricondotti al termine complessivo di 180 giorni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1712 del 2009, proposto da: <br />	<br />
<b>Srl Nextwind,</b> rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso Adriano Tolomeo in Lecce, via Braccio Martello, 19; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Puglia, Comune di Neviano, Comune di Parabita</b>, tutti non costituiti; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del silenzio tenuto dalla Regione Puglia sull&#8217;istanza di sottoponibilità a VIA del progetto per la realizzazione di un parco eolico nei Comuni di Neviano e Parabita (parco eolico &#8220;Neviano-Parabita&#8221;), nonché per l&#8217;accertamento e la declaratoria dell&#8217;obbligo della Regione Puglia di finalizzare il detto procedimento mediante l&#8217;adozione di un provvedimento espresso;.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16/12/2009 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti l’Avv. Spata per Abbamonte;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Nell’atto di gravame si espone che la società ricorrente ha chiesto alla Regione Puglia (assessorato sviluppo economico), in data 30 marzo 2007, l’attivazione del procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 per la realizzazione di un impianto eolico da localizzare nei comuni di Neviano e Parabita, di potenza complessiva prevista pari a 33 MW. <br />	<br />
La società interessata ha inoltre richiesto, alla stessa amministrazione regionale (assessorato ecologia) l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening).<br />	<br />
Dietro richiesta della Regione in data 16 maggio 2007, la società ha inviato, con nota in data 31 luglio 2007, ulteriore documentazione integrativa a supporto della domanda stessa.<br />	<br />
Si provvedeva nel frattempo agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di pubblicazione dei relativi progetti.<br />	<br />
In data 3 settembre 2009 la società interessata diffidava la Regione Puglia ai fini della conclusione del procedimento.<br />	<br />
Nel silenzio della p.a. è stato allora proposto il ricorso in esame per violazione dell’art. 2 della legge n. 241/90 nonché della normativa statale in materia di impianti di energia rinnovabile (art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003), i cui termini procedimentali sarebbero stati qui ampiamente superati.<br />	<br />
Alla Camera di consiglio del 16 dicembre 2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.<br />	<br />
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e nei limiti di seguito esposti.<br />	<br />
Come affermato dalla giurisprudenza (cfr. TAR Lecce, 8 febbraio 2007, n. 371), l’esame di questo Tribunale amministrativo dovrà articolarsi in due momenti:<br />	<br />
a) appurare se effettivamente ricorra nel caso di specie un comportamento inerte della p.a.;<br />	<br />
b) verificare che lo stesso comportamento non sia giustificato dalla manifesta infondatezza (o assurdità, genericità, etc) dell’istanza formulata dal privato.<br />	<br />
Quanto al punto sub a) deve rilevarsi come, a fronte della istanza in data 30 marzo 2007 e successivamente integrata in data 31 luglio 2007 (dalla quale fare decorrere il termine di 180 giorni previsto dalla legge), non risulta che la Regione abbia concluso il procedimento amministrativo avviato con l’istanza di parte e che, per effetto del richiamato art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, deve essere portato a termine entro 180 giorni (nella specie, il 28 gennaio 2008).<br />	<br />
Quanto al punto sub b) va infine osservato che, dalla lettura della richiamata normativa di settore, senz’altro sussiste l’obbligo per la Regione di concludere il procedimento, considerato il tenore inequivocabile della formulazione di cui all’art. 12 del richiamato decreto legislativo, il quale è diretto come noto a dare esecuzione a fondamentali direttive comunitarie in tema di “energie pulite” (e ancor più a monte a precisi obblighi internazionali concernenti la tutela dell’ambiente). <br />	<br />
È noto, poi, come il termine di 180 giorni sia stato considerato dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost., sent. n. 364 del 2006) alla stregua di principio fondamentale della legislazione statale in materia di energia.<br />	<br />
Motivo questo che induce il collegio a ritenere che a siffatto principio (conclusione del procedimento entro 180 giorni) la Regione debba inderogabilmente uniformarsi anche nelle ipotesi in cui il termine di conclusione del connesso (ed eventuale) procedimento VIA risulti pari o superiore – per espressa previsione di normative per l’appunto regionali – a quello previsto dalla citata normativa statale in tema di energie rinnovabili: pertanto, in presenza di termini fissati da norme regionali in materia di VIA eventualmente difformi o comunque incompatibili con la normativa statale in discussione, i primi non possono trovare applicazione e debbono essere ricondotti al termine complessivo di 180 giorni stabilito dal decreto legislativo n. 387 del 2003.<br />	<br />
Ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’art. 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, ove si afferma che, in caso di persistente inerzia degli organi preposti alla VIA, la relativa valutazione sia direttamente acquisita in conferenza di servizi.<br />	<br />
Sulla scorta di questo esposto e precisato, il presente ricorso merita dunque accoglimento, conseguendone l’ordine alla Amministrazione intimata di provvedere espressamente sull’istanza della società ricorrente nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.<br />	<br />
Le spese del presente giudizio vanno poste unicamente a carico dell’amministrazione regionale soccombente e sono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, accoglie il ricorso n. 1712/2009 nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo della Regione Puglia di concludere con atto espresso, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione/notifica della presente decisione, il procedimento relativo alla istanza presentata dalla società ricorrente il 30 marzo 2007 ed integrata con nota del successivo 31 luglio 2007.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione regionale intimata al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali, liquidate nella misura di euro 500, oltre agli accessori di legge.<br />	<br />
Spese compensate nei confronti dei comuni intimati.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16/12/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Luigi Viola, Consigliere<br />	<br />
Massimo Santini, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/12/2009</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale Arbitrale dello Sport &#8211; Lodo &#8211; 17/12/2009 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-arbitrale-dello-sport-lodo-17-12-2009-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-arbitrale-dello-sport-lodo-17-12-2009-n-0/">Tribunale Arbitrale dello Sport &#8211; Lodo &#8211; 17/12/2009 n.0</a></p>
<p>Presidente Argand – Arbitri Rivkin, Martens, Derungs International Tennis Federation (Avv.ti J. Taylor, A. Blakely, J. Herbert) e WADA (F. Kaiser) c/ Richard Gasquet (Avv.ti S. Davies, P. Beheshti, S. Netzle) Per visualizzare il testo del documento clicca qui</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-arbitrale-dello-sport-lodo-17-12-2009-n-0/">Tribunale Arbitrale dello Sport &#8211; Lodo &#8211; 17/12/2009 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Argand – Arbitri Rivkin, Martens, Derungs<br /> International Tennis Federation (Avv.ti J. Taylor, A. Blakely, J. Herbert) e WADA (F. Kaiser) c/  Richard Gasquet (Avv.ti S. Davies, P. Beheshti, S. Netzle)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/16780_16780.pdf">clicca qui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sentenza-17-12-2009-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sentenza-17-12-2009-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sentenza-17-12-2009-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.0</a></p>
<p>Pres. C. Toader – Rel. K. Schiemann sulla nozione di professione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE Unione europea – Comunità Europea – Direttiva 2005/36/CE – Professioni regolamentate – Accesso ad una professione – Procedura volta ad ottenere un numero prefissato di persone – Valutazione comparativa – Limitazione temporale della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sentenza-17-12-2009-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sentenza-17-12-2009-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Toader – Rel. K. Schiemann</span></p>
<hr />
<p>sulla nozione di professione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Unione europea – Comunità Europea – Direttiva 2005/36/CE – Professioni regolamentate – Accesso ad una professione – Procedura volta ad ottenere un numero prefissato di persone – Valutazione comparativa – Limitazione temporale della validità del titolo – Professione non rientrante tra quelle regolamentate	</p>
<p>Unione europea – Comunità Europea – Artt. 39 e 43 TCE – Accesso ad una professione – Procedura volta ad ottenere un numero prefissato di persone – Valutazione comparativa – Limitazione temporale della validità del titolo – Qualifiche ottenute in altri Stati membri – Necessaria presa in considerazione nella procedura – Obbligo di riconoscimento del giusto valore</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il fatto che l’accesso ad una professione sia riservato ai candidati selezionati attraverso un procedimento volto ad ottenere un numero prefissato di persone in esito ad una valutazione comparativa dei candidati anziché mediante l’applicazione di criteri di carattere assoluto e che conferisce un titolo la cui validità temporale è limitata strettamente non comporta che tale professione rientri tra quelle regolamentate ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.	</p>
<p>Tuttavia, le qualifiche ottenute in altri Stati membri, ai sensi degli artt. 39 TCE e 43 TCE devono essere riconosciute per il loro giusto valore e debitamente prese in considerazione in tale procedura.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)<br />	<br />
</b>17 dicembre 2009</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Nel procedimento C 586/08,<br />	<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con decisione 9 luglio 2008, pervenuta in cancelleria il 29 dicembre 2008, nella causa	</p>
<p><b>Angelo Rubino</b>	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell’Università e della Ricerca</b>,<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>LA CORTE (Ottava Sezione),</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>composta dalla sig.ra C. Toader, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore) e P. K&#363;ris, giudici,<br />	<br />
avvocato generale: sig. N. Jääskinen<br />	<br />
cancelliere: sig. R. Grass<br />	<br />
vista la fase scritta del procedimento,<br />	<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />	<br />
–        per il sig. Rubino, dall’avv. F. Brunello;<br />	<br />
–        per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra F. Quadri, avvocato dello Stato;<br />	<br />
–        per il governo greco, dalle sig.re E. Skandalou e S. Vodina, in qualità di agenti;<br />	<br />
–        per il governo slovacco, dalla sig.ra B. Ricziová, in qualità di agente;<br />	<br />
–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. H. Støvlbæk e L. Prete, in qualità di agenti,<br />	<br />
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli artt. 3, n. 1, lett. c), CE e 47, n. 1, CE, nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22).<br />	<br />
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone il sig. Rubino al Ministero dell’Università e della Ricerca (in prosieguo: il «Ministero») in merito al rigetto da parte di quest’ultimo della domanda del sig. Rubino di essere inserito nella lista dei possessori dell’idoneità scientifica nazionale (in prosieguo: l’«ISN») tenuta dal Ministero.</p>
<p> <b>Contesto normativo</b></p>
<p> <i>La direttiva 2005/36</i><br />	<br />
3        La direttiva 2005/36 effettua una riorganizzazione e una razionalizzazione delle disposizioni contenute in direttive precedenti, sostituendo, in particolare, le direttive del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16), e 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48 (GU L 209, pag. 25). Secondo il quattordicesimo ‘considerando’ della direttiva 2005/36, la riorganizzazione compiuta da quest’ultima lascia inalterato il meccanismo di riconoscimento introdotto dalle direttive 89/48 e 92/51.<br />	<br />
4        Dall’art. 2, n. 1, della direttiva 2005/36 risulta che essa si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare una «professione regolamentata» in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.<br />	<br />
5        L’art. 3, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2005/36 contiene le seguenti definizioni:<br />	<br />
«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:<br />	<br />
a)      “professione regolamentata”: attività, o insieme di attività professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l’impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale. (&#8230;)<br />	<br />
b)      “qualifiche professionali”: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza &#8211; di cui all’articolo 11, lettera a), punto i) &#8211; e/o un’esperienza professionale».<br />	<br />
6        L’art. 11 della direttiva 2005/36 è intitolato «Livelli di qualifica». Tale articolo 11, lett. a), i), così recita:<br />	<br />
«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, le qualifiche professionali sono raggruppate nei livelli sottoindicati:<br />	<br />
a)      un attestato di competenza rilasciato da un’autorità competente dello Stato membro d’origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:<br />	<br />
i)      (…) di un esame specifico non preceduto da una formazione (…)».<br />	<br />
7        L’art. 13 della direttiva 2005/36, intitolato «Condizioni del riconoscimento», al n. 1 dispone:<br />	<br />
«Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro.<br />	<br />
Gli attestati di competenza o i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni:<br />	<br />
(…)<br />	<br />
b)      attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all’articolo 11».</p>
<p> <i>La normativa nazionale</i><br />	<br />
8        Il 6 novembre 2007 è stato adottato il decreto legislativo n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania (Supplemento ordinario alla GURI n. 261 del 9 novembre 2007; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 206/2007»).<br />	<br />
9        Tuttavia, secondo l’interpretazione fornita del giudice del rinvio, detto decreto non è applicabile alla professione di docente universitario.<br />	<br />
10      Per avere accesso a tale professione, in Italia non è richiesto alcun titolo di formazione né alcuna esperienza professionale. <br />	<br />
11      La procedura di selezione dei docenti universitari è disciplinata dalla legge 4 novembre 2005, n. 230, recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (GURI n. 258 del 5 novembre 2005; in prosieguo: la «legge n. 230/2005»), nonché dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, relativo al riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell’articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230 (GURI n. 101 del 3 maggio 2006; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 164/2006»).<br />	<br />
12      L’art. 1, nn. 5 9, della legge n. 230/2005 prevede quanto segue:<br />	<br />
«5.      Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:<br />	<br />
a)      il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della [ISN], entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:<br />	<br />
1)      le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l’[ISN] per ciascuna fascia e per settori disciplinari pari al fabbisogno, indicato dalle università, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria e fermo restando che l’[ISN] non comporta diritto all’accesso alla docenza, nonché le procedure e i termini per l’indizione, l’espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici; per ciascun settore disciplinare deve comunque essere bandito almeno un posto di idoneo per quinquennio per ciascuna fascia;<br />	<br />
(…)<br />	<br />
6.      I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito delle procedure già espletate, ovvero i cui atti sono stati approvati, conservano l’[ISN] per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento. La copertura dei posti di professore ordinario e di professore associato da parte delle singole università, mediante chiamata dei docenti risultati idonei, (…) deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti e delle procedure (…).<br />	<br />
(…)<br />	<br />
8.      Le università procedono alla copertura dei posti di professore ordinario e associato a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori [dell’ISN di cui] al comma 5, lettera a), (&#8230;).<br />	<br />
9.      Le università (…) possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impiegati all’estero, che abbiano conseguito all’estero una idoneità accademica di pari livello (…)».<br />	<br />
13      L’art. 3 del decreto legislativo nº 164/2006, intitolato «Idoneità scientifica nazionale », dispone quanto segue:<br />	<br />
«1.      L’[ISN] si consegue all’esito di procedure bandite con decreto del Ministro, per ciascun settore e distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati.<br />	<br />
2.      L’[ISN] è attribuita nei limiti quantitativi stabiliti dal bando ai candidati che possiedono la piena maturità scientifica per la fascia dei professori ordinari e la maturità scientifica per la fascia dei professori associati.<br />	<br />
3.      Il possesso dell’[ISN] costituisce requisito necessario per la partecipazione alle procedure di cui all’articolo 1, comma 8, della legge e non comporta diritto all’accesso al ruolo dei professori universitari.<br />	<br />
4.      Ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento, la durata dell’[ISN] è di quattro anni dal suo conseguimento».<br />	<br />
14      L’art. 9 del decreto legislativo n. 164/2006, intitolato «Lavori delle commissioni di valutazione», stabilisce quanto segue:<br />	<br />
«1.      Le commissioni giudicatrici, insediatesi presso le università in cui si espleta il giudizio idoneativo, eleggono il presidente e predeterminano i criteri di massima e le procedure per la valutazione comparativa dei candidati anche, ove possibile, facendo riferimento a parametri riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale.<br />	<br />
(…)<br />	<br />
3.      Per valutare la produzione scientifica, gli altri titoli scientifici e il curriculum complessivo del candidato anche con riferimento all’attività didattica e alle eventuali esperienze professionali e organizzative, la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:<br />	<br />
a)      originalità e innovatività della produzione scientifica, comprendente le pubblicazioni, i brevetti e i progetti innovativi, nonché rigore metodologico;<br />	<br />
b)      apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione in quanto individuabile;<br />	<br />
c)      la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca;<br />	<br />
d)      congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;<br />	<br />
e)      rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;<br />	<br />
f)      continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze nello specifico settore;<br />	<br />
g)      entità e caratteristiche degli impegni didattici assolti, documentati dagli enti interessati;<br />	<br />
h)      entità e caratteristiche delle attività svolte in campo clinico-assistenziale e in ogni altro ambito professionale e di lavoro in cui le connesse esperienze e competenze siano esplicitamente richieste o comunque integrino il profilo complessivo del candidato.<br />	<br />
4.      Il giudizio della commissione sulla produzione scientifica, sui titoli e sul merito complessivo del candidato viene espresso con specifico riferimento ai criteri di cui ai commi 1 e 3.<br />	<br />
5.      Al termine delle valutazioni della produzione scientifica e dei titoli, nei giudizi idoneativi per la fascia dei professori associati i candidati sostengono una prova didattica e discutono la produzione scientifica presentata. Il bando può prevedere che le relative prove siano sostenute nella lingua straniera oggetto della valutazione comparativa. Nei giudizi per la fascia di professore ordinario i candidati discutono la produzione scientifica presentata e quelli che non rivestono la qualifica di professore associato sostengono anche una prova didattica, che concorre alla valutazione complessiva.<br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
9.      Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i candidati ritenuti meritevoli dell’[ISN] nei limiti numerici fissati dal bando».</p>
<p> <b>La causa principale e la questione pregiudiziale<br />	<br />
</b><br />	<br />
15      In seguito allo svolgimento di attività universitarie iniziate nel 1991, il sig. Rubino, cittadino italiano, ha ottenuto nel 2005 l’«Habilitation» (facultas legendi) per la materia Oceanografia, nonché la «Lehrbefugnis» (venia legendi) presso la Facoltà di Scienze geofisiche dell’Università di Amburgo (Germania). Detti titoli confermano la sua idoneità all’insegnamento universitario in qualità di professore ordinario («Ordinarius») nel sistema di istruzione superiore tedesco.<br />	<br />
16      Il sig. Rubino lavora attualmente come fisico oceanologo presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e, dal 1999, è iscritto nei registri italiani dei ricercatori universitari. <br />	<br />
17      Dal 14 settembre 2007, il sig. Rubino ha più volte richiesto il riconoscimento in Italia delle qualifiche che aveva acquisito in Germania, al fine di essere iscritto nell’elenco dei possessori dell’ISN.<br />	<br />
18      Tuttavia, il Ministero ha respinto le varie domande con decisione 23 gennaio 2008. Esso contesta l’equivalenza tra la «Lehrbefugnis» rilasciata in Germania e l’ISN propria del sistema universitario italiano, precisando che il decreto legislativo n. 206/2007 non è applicabile in quanto la professione di docente universitario non costituisce una professione regolamentata in Italia, in quanto riguarda il personale assunto attraverso una procedura di selezione cui è possibile partecipare senza che sia richiesto il possesso di un titolo di studio determinato. <br />	<br />
19      Il sig. Rubino ha proposto ricorso contro la decisione del Ministero dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, affermando che essa è contraria al diritto comunitario e, in particolare, alla direttiva 2005/36. <br />	<br />
20      Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ritenendo che sussistesse un dubbio circa la compatibilità della normativa italiana con il diritto comunitario, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />	<br />
«Se i principi comunitari di eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri della Comunità [europea], e di reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli, di cui agli artt. 3, n. 1, lett. c), [CE] e 47, n. 1, [CE], e le disposizioni contenute nella direttiva 2005/36 (…) ostino a una normativa interna, come (…) il decreto legislativo n. 206/2007, che esclude i docenti universitari dall’ambito delle professioni regolamentate ai fini del riconoscimento di qualifiche professionali».</p>
<p> <b>Sulla questione pregiudiziale<br />	<br />
</b><br />	<br />
21      Ad avviso del giudice del rinvio l’accesso alla professione di docente universitario o l’esercizio della medesima non necessitano in Italia di alcun titolo di formazione né di alcuna esperienza professionale. <br />	<br />
22      Occorre quindi intendere la questione posta nel senso che con essa si chiede in sostanza se la circostanza che l’accesso a tale professione sia riservato ai candidati che hanno superato una procedura di selezione come quella che conduce all’ISN faccia diventare tale professione una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 2005/36.<br />	<br />
23      In tale contesto, preme rilevare che la definizione della nozione di professione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36 è compresa nel diritto comunitario (v., per analogia, per quanto riguarda la direttiva 89/48, sentenze 8 luglio 1999, causa C 234/97, Fernández de Bobadilla, Racc. pag. I 4773, punto 14, e 9 settembre 2003, causa C 285/01, Burbaud, Racc. pag. I 8219, punto 43).<br />	<br />
24      Dall’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 2005/36 risulta che una professione regolamentata è un’attività professionale disciplinata direttamente o indirettamente, per quanto riguarda le condizioni di accesso o di esercizio, da norme legislative, regolamentari o amministrative che impongono il possesso di determinate qualifiche professionali.<br />	<br />
25      A norma degli artt. 3, n. 1, lett. b), e 11, lett. a), i), della direttiva 2005/36, le qualifiche professionali di cui trattasi possono in particolare consistere in qualifiche comprovate da un titolo di formazione o da un attestato di competenza rilasciato a seguito di un esame specifico non preceduto da una formazione. <br />	<br />
26      Il sig. Rubino sostiene che l’ISN costituisce un attestato di competenza rilasciato a seguito di un siffatto esame specifico non preceduto da una formazione, ai sensi dell’art. 11, lett. a), i), della direttiva 2005/36. Egli ne deduce che si tratti di una qualifica professionale ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. b), di tale direttiva e che, di conseguenza, la professione di docente universitario sia in Italia una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva in parola. Il sig. Rubino ne trae la conclusione che, in forza dell’art. 13, n. 1, di quest’ultima, le qualifiche che ha ottenuto in Germania gli conferiscono il diritto di essere iscritto sull’elenco dei possessori dell’ISN.<br />	<br />
27      Tuttavia, occorre rilevare che dalla giurisprudenza risulta che i sistemi generali di riconoscimento dei diplomi introdotti dalle direttive 89/48 e 92/51 non vertono sulla scelta delle procedure di selezione e di reclutamento previste per assegnare un posto di lavoro e che tali sistemi non possono essere fatti valere per fondare un diritto ad essere effettivamente assunti. Detti sistemi si limitano, infatti, ad imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro al fine di consentire a chi le possiede di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato membro, secondo le procedure di selezione e di reclutamento che ivi disciplinano l’accesso ad una professione regolamentata (v. in tal senso, per quanto riguarda la direttiva 89/48, la citata sentenza Burbaud, punto 91). I principi menzionati rimangono inalterati successivamente alla riorganizzazione e alla razionalizzazione risultanti dall’adozione della direttiva 2005/36.<br />	<br />
28      Di conseguenza, un richiedente non può avvalersi della direttiva 2005/36 per ottenere di essere parzialmente esonerato da una procedura di selezione e di reclutamento. <br />	<br />
29      Orbene, dal fascicolo presentato alla Corte e dalla normativa italiana citata dal giudice del rinvio risulta che l’ottenimento dell’ISN rappresenta una fase di selezione nella procedura di reclutamento dei docenti universitari. <br />	<br />
30      Infatti, tale procedura comprende due fasi, la prima delle quali è costituita dall’ottenimento dell’ISN. I possessori di questo titolo sono iscritti nell’elenco dei titolari dell’ISN e possono successivamente, nella seconda fase della procedura di selezione, candidarsi ad un posto specifico presso un’altra università ed essere quindi reclutati secondo criteri variabili secondo le università. <br />	<br />
31      Per quanto riguarda in particolare la procedura di selezione che conduce all’ottenimento dell’ISN, l’art. 1, n. 5, lett. a), punto 1), della legge n. 230/2005, nonché gli artt. 3, n. 2, e 9, n. 9, del decreto legislativo n. 164/2006 prevedono che venga determinato in anticipo, per ogni materia e in funzione del fabbisogno indicato dalle università, un numero massimo di persone che possono ottenere tale titolo. Inoltre, dagli artt. 1, n. 8, della legge n. 230/2005 e 9 del decreto legislativo n. 164/2006 risulta che la selezione si effettua attraverso una valutazione comparativa dei candidati che si presentano, piuttosto che attraverso l’applicazione di criteri assoluti. D’altra parte, in forza degli artt. 1, n. 6, della legge n. 230/2005 e 3, n. 4, del decreto legislativo n. 164/2006, l’ISN ha una validità temporale limitata. <br />	<br />
32      Occorre constatare che la circostanza di aver superato una selezione al termine di una procedura diretta ad ottenere un numero predeterminato di persone attraverso una valutazione comparativa dei candidati piuttosto che attraverso l’applicazione di criteri assoluti e che conferisce un titolo di validità temporale limitata, non può essere considerata una qualifica professionale ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva 2005/36. <br />	<br />
33      In tale contesto, il fatto, addotto dal sig. Rubino, che l’art. 1, n. 9, della legge n. 230/2005 permette alle università, in deroga alle regole normalmente applicabili, di coprire il 10% dei posti di professore mediante chiamata diretta di studiosi stranieri o di italiani impiegati all’estero, che abbiano conseguito all’estero un’idoneità accademica di livello pari all’ISN, non è di per sé pertinente per rispondere alla questione posta con riferimento alla direttiva 2005/36. È del resto pacifico che nel procedimento di cui alla causa principale il sig. Rubino non pretende che venga applicata la disposizione derogatoria in parola, ma chiede di essere incluso nell’elenco dei possessori dell’ISN senza dover sottoporsi alla procedura di selezione prevista dalla normativa nazionale applicabile. <br />	<br />
34      In considerazione del riferimento, nella questione proposta, alle disposizioni del Trattato CE riguardanti le libertà fondamentali, occorre tuttavia rammentare che gli artt. 39 CE e 42 CE garantiscono ai cittadini degli Stati membri l’accesso, senza discriminazione fondata sulla nazionalità, alle attività dipendenti e autonome. Spetta quindi alle autorità nazionali vigilare segnatamente affinché, nell’ambito di una procedura di selezione come quella che conduce all’iscrizione nell’elenco dei possessori dell’ISN, le qualifiche acquisite in altri Stati membri siano riconosciute per il loro giusto valore e siano debitamente prese in considerazione (v., per analogia, la citata sentenza Burbaud, punti 99 e 100).<br />	<br />
35      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che la circostanza che l’accesso ad una professione sia riservato ai candidati selezionati mediante una procedura diretta ad ottenere un numero predeterminato di persone sulla base di una valutazione comparativa dei candidati piuttosto che mediante l’applicazione di criteri assoluti e che conferisce un titolo la cui validità temporale è strettamente limitata non implica che tale professione sia una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 2005/36. <br />	<br />
36      Tuttavia, gli artt. 39 CE e 43 CE impongono che le qualifiche acquisite in altri Stati membri siano riconosciute per il loro giusto valore e siano debitamente prese in considerazione nell’ambito di tale procedura. </p>
<p> <b>Sulle spese<br />	<br />
</b><br />	<br />
37      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>la Corte (Ottava Sezione) dichiara:<br />	<br />
La circostanza che l’accesso ad una professione sia riservato ai candidati selezionati mediante una procedura diretta ad ottenere un numero predeterminato di persone sulla base di una valutazione comparativa dei candidati piuttosto che mediante l’applicazione di criteri assoluti e che conferisce un titolo la cui validità temporale è strettamente limitata non implica che tale professione sia una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. <br />	<br />
Tuttavia, gli artt. 39 CE e 43 CE impongono che le qualifiche acquisite in altri Stati membri siano riconosciute per il loro giusto valore e siano debitamente prese in considerazione nell’ambito di tale procedura. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sentenza-17-12-2009-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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