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	<title>17/11/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>17/11/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.4237</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-4237/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-4237/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.4237</a></p>
<p>Va sospeso con decreto il provvedimento con cui &#8211; in esecuzione di una sentenza del TAR &#8211; sono stati annullati gli atti della gara per la scelta di un&#8217;agenzia specializzata o raggruppamento di imprese cui affidare l&#8217;attivita&#8217; di realizzazione delle campagne di sensibilizzazione rivolte a scuole italiane e europee sull&#8217;importanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-4237/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.4237</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-4237/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.4237</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso con decreto il provvedimento con cui &#8211; in esecuzione di una sentenza del TAR &#8211; sono stati annullati gli atti della gara per la scelta di un&#8217;agenzia specializzata o raggruppamento di imprese cui affidare l&#8217;attivita&#8217; di realizzazione delle campagne di sensibilizzazione rivolte a scuole italiane e europee sull&#8217;importanza di una consapevole alimentazione; se i provvedimenti impugnati sono stati dichiaratamente adottati in esecuzione di una sentenza del TAR, esecuzione che e&#8217; stata sospesa dal Consiglio di Stato con ordinanza, con la quale è stata fissata a pochi mesi di distanza la discussione del merito del ricorso; di conseguenza che – anche in relazione ai tempi brevi stabiliti con il decreto di riapertura della procedura di gara (ed in particolare per la presentazione dell’offerta) – sussistono i presupposti per l’adozione della misura cautelare monocratica; rilevato d’altra parte che la sospensione degli atti impugnati fino alla prossima camera di consiglio non comporta un pregiudizio sensibile agli interessi pubblici tutelati dalle amministrazioni intimate. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04237/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09274/2011 REG.RIC.	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</b></p>
<p>Il Presidente	</p>
<p>ha pronunciato il presente	</p>
<p align=center><b>DECRETO</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9274 del 2011, proposto da:<br /> <br />
costituendo <b>RTI</b> composto da <b>Protom Group Spa</b>, in qualità di impresa mandataria, e <b>Cosmo Adv Srl</b>, in qualità di impresa mandante, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Federico Tedeschini e Fabiana Seghini, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, largo Messico, 7; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
costituendo <b>RTI </b> composto da <b>Union Contact Srl</b>, in qualità di impresa mandataria, e <b>Selecto Srl</b>, in qualità di impresa mandante, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Angelo Clarizia e Andrea Callea, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Principessa Clotilde, 2;<br />	<br />
<b>Ad Concord Spa</b>; <b>Pomilio Blumm Srl</b>; costituendo<b> RTI</b> composto da <b>Meridiana Srl, Dekmatis Snc, Dekmatis Snc, Digical Srl; Aleteia Srl</b>; costituendo <b>RTI </b>composto da <b>Simmetrie &#038; Partners Srl, Area Ag Scap, e Honus Spa</b>; costituendo <b>RTI</b> composto da <b>Ab Comunicazioni Srl, e Conform Srl, Conform Srl</b>;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del decreto prot. 0019416/11 con cui &#8211; in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, sez. II ter, n. 7458/11 &#8211; sono stati annullati gli atti della gara per la scelta di un&#8217;agenzia specializzata o raggruppamento di imprese cui affidare l&#8217;attivita&#8217; di reliz<br />
&#8211; del decreto prot n. 19923/11 con cui è stata disposta la riapertura della procedura di gara;<br />	<br />
&#8211; degli atti connessi;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle società ricorrenti, ai sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Premesso che funzione del decreto cautelare non è quella di anticipare il giudizio, ma solo quella di prevenire pregiudizi irreversibili, tali che non possano essere evitati nemmeno dalla misura cautelare collegiale;<br />	<br />
Rilevato che i provvedimenti impugnati sono stati dichiaratamente adottati in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, sez. II ter, n. 7458/11;<br />	<br />
Rilevato ancora che l’esecuzione di tale sentenza è stata sospesa dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4853, del 4 novembre 2011, con la quale è stata fissata l’udienza del 17 febbraio 2012 per la discussione del merito del ricorso;<br />	<br />
Ritenuto di conseguenza che – anche in relazione ai tempi brevi stabiliti con il decreto di riapertura della procedura di gara (ed in particolare per la presentazione dell’offerta) – sussistono i presupposti previsti dall’art. 56, comma 1, cod. proc. amm. per l’adozione della misura cautelare monocratica;<br />	<br />
Rilevato d’altra parte che la sospensione degli atti impugnati fino alla prossima camera di consiglio non comporta un pregiudizio sensibile agli interessi pubblici tutelati dalle amministrazioni intimate;<br />	<br />
Ritenuto ancora di fissare – ai fini della trattazione collegiale della domanda di sospensione cautelare presentata ai sensi dell’articolo 55 cod. proc. amm. &#8211; la camera di consiglio del 15 dicembre 2011, nella quale l’istanza potrà essere discussa con il contraddittorio delle parti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie la domanda di misure cautelari monocratiche presentata dalle ricorrenti.<br />	<br />
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 dicembre 2011.	</p>
<p>Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma il giorno 16 novembre 2011.	</p>
<p>Il Presidente<br /> <br />
Maddalena Filippi 	</p>
<p>DEPOSITATO IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2011 n.791</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-17-11-2011-n-791/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-17-11-2011-n-791/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-17-11-2011-n-791/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2011 n.791</a></p>
<p>G. Calvo Pres. U. Di Benedetto Est. Dussmann Service S.r.l. (Avv.ti F. Martinez, D. Moscuzza, A. Scavone) contro il Comune di Sassuolo (Avv.ti M. Baschieri, A. Grasso) e nei confronti di Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl a Socio Unico (Avv. A. Grasso, M. Baschieri), Markas Service Srl (Avv.ti G. Quadri, P.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-17-11-2011-n-791/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2011 n.791</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Calvo Pres. U. Di Benedetto Est. <br /> Dussmann Service S.r.l. (Avv.ti F. Martinez, D. Moscuzza, A. Scavone) contro il Comune di Sassuolo (Avv.ti M. Baschieri, A. Grasso) e nei confronti di Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl a Socio Unico (Avv. A. Grasso, M. Baschieri), Markas Service Srl (Avv.ti G. Quadri, P. J Quadri, S. Baccolini) Cooperativa Italiana di Ristorazione Società Cooperativa (Avv.ti E. Dalli Cardillo, S. Argnani) ed altre (non costituite)</span></p>
<hr />
<p>il &ldquo;responsabile tecnico degli impianti&rdquo; non rientra tra i soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui all&#8217;art. 38 del codice appalti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Art. 38 del d.lgs. 163 del 2006 &#8211; Ambito dell’obbligo dichiarativo – riguarda solo gli “amministratori muniti di poteri di rappresentanza” ed il “direttore tecnico” &#8211; “Responsabile tecnico degli impianti” – Non vi rientra</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sulla base del portato letterale dell’art. 38 del d.lgs. 163 del 2006, l’ambito dell’obbligo dichiarativo deve essere limitato alle due sole categorie degli “amministratori muniti di poteri di rappresentanza” e del “direttore tecnico”, che sono gli unici soggetti in grado di determinare in concreto le scelte imprenditoriali e gestionali. Pertanto, la pretesa di inserimento tra i “titolari di cariche o qualifiche” di un altro soggetto quale il “responsabile degli impianti” non può essere condivisa in quanto tale qualificazione non si pone sul piano della rappresentanza istituzionale dell’impresa, ma è strettamente limitata all’ambito gestionale del rilascio delle certificazioni ai terzi della conformità degli impianti elettrici, di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari e del gas, nonché degli ascensori realizzati dall’azienda e simili</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00791/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01221/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Dussmann Service S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Martinez, Davide Moscuzza, Angelo Scavone, con domicilio eletto presso Angelo Scavone in Bologna, via S. Stefano 43; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Sassuolo</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Marina Baschieri, Annamaria Grasso, con domicilio eletto presso Maria Giovanna Addario in Bologna, via S.Stefano 43; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl a Socio Unico<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Annamaria Grasso, Marina Baschieri, con domicilio eletto presso Maria Giovanna Addario in Bologna, via S.Stefano 43; <b>Markas Service Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Quadri, Pietro J Quadri, Stefano Baccolini, con domicilio eletto presso Stefano Baccolini in Bologna, via San Gervasio 10; <b>Cooperativa Italiana di Ristorazione Società Cooperativa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Eugenio Dalli Cardillo, Stefano Argnani, con domicilio eletto presso Stefano Argnani in Bologna, via Marconi N.34; <b>Ing.Ferrari Spa, Baschieri Srl; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b>&#8211; del verbale del 29 luglio 2010 di verifica del progetto preliminare redatto dalla società Markas Service srl;<br />	<br />
del parere favorevole espresso dal Servizio Proponente e dal Servizio Finanziario del 29 luglio 2010;<br />	<br />
&#8211; della disposizione n. 131 del 19 luglio 2010 di Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. di approvazione dei verbali di gara;<br />	<br />
&#8211; della disposizione n. 140 del 4 agosto 2010 di Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. di aggiudicazione definitiva della gara de quo alla società Markas Service s.r.l., non in possesso della ricorrente;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 4630 del 6 agosto 2010 con cui il Responsabile del Procedimento, ing. Marco Vangelisti, ha comunicato alla ricorrente a mezzo fax l&#8217;aggiudicazione definitiva a favore della società Markas Service s.r.l.;<br />	<br />
&#8211; dell&#8217;avviso prot. n. 4647 del 9 agosto 2010 riportante l&#8217;esito di aggiudicazione definitiva della gara de quo a favore della società Markas Service s.r.l.;<br />	<br />
&#8211; dei verbali di gara delle sedute pubbliche del 14 giugno 2010 e del 18 giugno 2010 di valutazione della documentazione amministrativa nella parte in cui le controinteressate Markas Service s.r.l., e Cooperativa Italiana di Ristorazione Societa Cooperati<br />
dei verbali della commissione giudicatrice del 18, 23, 24, 25 e 30 giugno 2010 di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e di attribuzione dei punteggi;<br />	<br />
del verbale di gara del 6 luglio 2010 di apertura delle offerte economiche e di individuazione del miglior offerente;<br />	<br />
in via subordinata<br />	<br />
della disposizione di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl n. 106 del 17 giugno 2010, a firma dell&#8217;Amministratore Unico, dott. Paolo Maleti, di nomina della commissione giudicatrice, non in possesso della ricorrente;<br />	<br />
dei verbali della commissione giudicatrice del 18, 23, 24, 25, 30 giugno 2010;<br />	<br />
della disposizione n. 140 del 4 agosto 2010 di Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. di aggiudicazione definitiva della gara de quo alla societa Markas Service s.r.l., non in possesso della ricorrente;<br />	<br />
in ogni caso, del provvedimento di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, prot. n. 5962 del 14 ottobre 2010, trasmesso a mezzo fax in pan data, a firma dell&#8217;Amministratore Unico, dott. Paolo Maleti, avente ad oggetto it diniego di autotutela in riscontro alla informativa ex art. 243 bis del D.Lgs 163/06 inviata dalla ricorrente;<br />	<br />
per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more; con contestuale richiesta di subentro della ricorrente,<br />	<br />
nonché per la condanna della resistente<br />	<br />
al risarcimento dei danni subiti e subendi, nella forma della reintegrazione in forma specifica (alias affidamento del servizio) e/o per equivalente monetario, da specificarsi in corso di causa e da valutarsi anche in via equitativa da parte del Giudice.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sassuolo e di Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl A Socio Unico e di Markas Service Srl e di Cooperativa Italiana di Ristorazione Società Cooperativa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La ricorrente è risultata terza classificata nella procedura aperta indetta dall’amministrazione intimata per la costruzione e gestione di un centro unico di produzione pasti ed erogazione del servizio di refezione scolastica per il comune di Sassuolo con il metodo della finanza di progetto, ai sensi dell’articolo 153 del D. lgs. 163 del 2006, della durata di dieci anni. <br />	<br />
Con il presente ricorso ha impugnato gli atti in epigrafe indicati deducendone l’illegittimità.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio l’amministrazione ed i due controinteressati intimati che hanno contro dedotto alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza 876/20101 e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.<br />	<br />
2. Va respinta la prima censura dedotta con la quale la ricorrente sostiene l’illegittimità dell’ammissione alla procedura sia della prima che della seconda classificata intimate nonché la conseguente illegittimità dell’aggiudicazione alla prima classificata per omessa presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 38, comma primo, lettera b) e c) del D. lgs 163 del 2006 da parte dei responsabili tecnici rispettivamente, quanto alla prima classificata, dell’ausiliaria Edil Costruzioni Modenesi s. r. l., e della seconda classificata della mandante Baschieri s. r. l..<br />	<br />
2.1. Infatti, l’art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006 dispone che le dichiarazioni ivi previste debbano essere rese, nel caso di società commerciali, “dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico” senza fare alcun riferimento alla figura del Responsabile Tecnico degli impianti.<br />	<br />
Poichè l’individuazione del novero dei soggetti nei cui confronti il codice dei contratti pone l’onere di dimostrare l’assenza di fattori pregiudizievoli ai sensi del richiamato art. 38, tale disposizione non è suscettibile di applicazioni estensive, per ciò che specificatamente concerne le società commerciali. Quindi, sulla base del portato letterale dell’art. 38 del d.lgs. 163 del 2006, l’ambito dell’obbligo deve essere limitato alle due sole categorie degli “amministratori muniti di poteri di rappresentanza” e del “direttore tecnico”, che sono gli unici soggetti in grado di determinare in concreto le scelte imprenditoriali e gestionali.<br />	<br />
Pertanto, la pretesa di inserimento tra i “titolari di cariche o qualifiche” di un altro soggetto quale il “responsabile degli impianti” non può essere condivisa in quanto tale qualificazione non si pone sul piano della rappresentanza istituzionale dell’impresa, ma è strettamente limitata all’ambito gestionale del rilascio delle certificazioni ai terzi della conformità degli impianti elettrici, di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari e del gas, nonché degli ascensori realizzati dall’azienda e simili.<br />	<br />
In buona sostanza, non c’è dubbio che il Responsabile Tecnico non abbia il potere di manifestare la volontà della società, persona giuridica, verso l’esterno, ma assuma per legge la mera responsabilità per l’esercizio della sua specifica attività professionale, ed il fatto che la sua responsabilità “tecnica” possa indirettamente ripercuotersi sulla società alle cui dipendenze opera, non pone certamente l’obbligo a suo carico delle dichiarazioni di cui all’art. 38 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 (Cons. Stato n. 5638 del 21 ottobre 2011).<br />	<br />
2.2. Nel caso concreto, pertanto, la censura diretta a sostenere l’illegittimità della procedura per la mancata presentazione della dichiarazione ex art 38 citato da parte dei responsabili tecnici delle imprese partecipanti alla gara non può trovare accoglimento, come del resto già puntualmente rilevato in sede cautelare.<br />	<br />
3. Con la seconda ed ultima censura, dedotta in via subordinata, la ricorrente contesta la violazione dell’articolo 84 del D. lgs 163 del 2006 per quanto concerne la composizione della commissione giudicatrice e la mancanza di collegialità nelle valutazioni effettuate per le diverse professionalità dei componenti.<br />	<br />
Anche tale censura non può essere condivisa.<br />	<br />
Come risulta dai verbali le valutazioni effettuate sono avvenute alla presenza e con la partecipazione di tutti i componenti.<br />	<br />
I tre componenti la commissione di gara costituivano esperti del settore e le diverse professionalità degli esperti era proprio diretta a garantire la completa valutazione di tutti i profili rilevanti delle offerte presentate.<br />	<br />
Il numero dispari dei componenti la commissione è perfettamente rispondente a quanto richiesto dal citato articolo 84 e la pretesa di una commissione più ampia, ossia di cinque componenti, come sostenuto dalla difesa della ricorrente appare diretta a contestare una valutazione di merito dell’amministrazione che ha, comunque, pienamente rispettato il disposto normativo anche per quanto concerne il numero dei componenti.<br />	<br />
4. In conclusione per tali ragioni il ricorso va respinto.<br />	<br />
5. Da ciò consegue, altresì, l’infondatezza della pretesa risarcitoria non sussistendo l’ingiustizia del danno lamentato nonché tutte le ulteriori domande concernenti l’inefficacia del contratto.<br />	<br />
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Emilia Romagna (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 15.000 (quindicimila) di cui euro 5.000 a favore dell’amministrazione intimata, euro 5.000 (cinquemila) ciascuno in favore dei due contro interessati intimati, oltre C.P.A. ed I.V.A..<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Calvo, Presidente<br />	<br />
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Sergio Fina, Consigliere	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/11/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-17-11-2011-n-791/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2011 n.791</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2011 n.1197</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-11-2011-n-1197/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-11-2011-n-1197/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-11-2011-n-1197/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2011 n.1197</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. Goso Rubino ed altri (avv.ti Sciolla, Viale) c. Comune di Rivarolo Canadese (avv.ti Martino, Golinelli) e Azienda Agricola Mellano Dino ed altri (avv. Ludogoroff) sulla sussistenza di violazione del giudicato ex art. 21 septies l. 241/1990 anche in caso di sentenza esecutiva del G.A. 1. –</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-11-2011-n-1197/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2011 n.1197</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Goso<br /> Rubino ed altri (avv.ti Sciolla, Viale) c. Comune di Rivarolo Canadese (avv.ti Martino, Golinelli)  e Azienda Agricola Mellano Dino ed altri (avv. Ludogoroff)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza di violazione del giudicato ex art. 21 septies l. 241/1990 anche in caso di sentenza esecutiva del G.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Relativo a sentenza autoesecutiva – Esclusione.	</p>
<p>2. – Atto amministrativo – Elusione giudicato – Sentenza del G.A. non passata in giudicato – Applicabilità.	</p>
<p>3. – Atto amministrativo – Interpretazione fornita dalla P.A. ad un proprio atto – In contrasto con sentenza G.A. sul punto – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Il giudizio di ottemperanza presuppone che la sentenza di annullamento contenga statuizioni volte ad ordinare all’Amministrazione un facere, mentre qualora la sentenza sia autoesecutiva non è ammissibile tale rimedio.	</p>
<p>2. – Sussiste il vizio di violazione di giudicato di cui all’art. 21 septies l. 241/1990 quale causa di nullità del provvedimento amministrativo anche nel caso di elusione di una pronuncia del G.A. non passata in giudicato e non sospesa.	</p>
<p>3. – L’Amministrazione non può legittimamente fornire un’interpretazione autentica ad un proprio atto in contrasto con l’interpretazione datane dal Giudice amministrativo nel caso concreto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2011 n.1201</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-11-2011-n-1201/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-11-2011-n-1201/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-11-2011-n-1201/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2011 n.1201</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. Goso Cedim Sanremo spa (avv.ti Campagna, Martilla) c. ASL CN1 (avv.ti Reinaudo, Sarzotti) e Alliance Medical srl (avv.ti Benelli, Bensi) sull&#8217;illegittimità di un affidamento diretto in caso di urgenza determinata da cause prevedibili 1. – Giustizia amministrativa – Impugnazione – Termini &#8211; Aggiudicazione – Pubblicazione su</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-11-2011-n-1201/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2011 n.1201</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Goso<br /> Cedim Sanremo spa (avv.ti Campagna, Martilla) c. ASL CN1 (avv.ti Reinaudo, Sarzotti) e Alliance Medical srl (avv.ti Benelli, Bensi)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità di un affidamento diretto in caso di urgenza determinata da cause prevedibili</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia amministrativa – Impugnazione – Termini &#8211; Aggiudicazione – Pubblicazione su sito internet avviso aggiudicazione – Equivale a mancata pubblicazione.	</p>
<p>2. – Contratti p.a. – Affidamento diretto – Incertezza dovuta a riorganizzazione strutture sanitarie regionali – Esclusione legittimità.	</p>
<p>3. – Contratti p.a. – Affidamento – Proroga contratto scaduto – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. –  Il termine di trenta giorni per proporre l’impugnazione dell’aggiudicazione decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione, non è applicabile nei caso in cui l’Amministrazione si sia limitata a pubblicare l’avviso sul proprio sito internet.	</p>
<p>2. – Non è ammesso l’affidamento diretto di un servizio a causa di una situazione di incertezza determinata dal processo di riorganizzazione delle strutture sanitarie a livello regionale, in quanto trattasi di fattore ampiamente prevedibile.	</p>
<p>3. – L’affidamento diretto di un servizio non è consentito per permettere la proroga di un contratto scaduto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/18616_18616.pdf">clicca qui</a></p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.1694</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-1694/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-1694/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-1694/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.1694</a></p>
<p>Va sospesa la delibera con cui un&#8217;Azienda Ospedaliera ha disposto l&#8217;esclusione di un&#8217;impresa (Consorzio ONLUS) dalla gara preordinata all&#8217;affidamento del servizio di supporto infermieristico nei reparti, essendo imminente la decisione nel merito e potendo la stazione appaltante nelle more ultimare la verifica di anomalia attualmente in corso quanto all’offerta dell’aggiudicataria.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-1694/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.1694</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-1694/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.1694</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la delibera con cui un&#8217;Azienda Ospedaliera ha disposto l&#8217;esclusione di un&#8217;impresa (Consorzio ONLUS) dalla gara preordinata all&#8217;affidamento del servizio di supporto infermieristico nei reparti, essendo imminente la decisione nel merito e potendo la stazione appaltante nelle more ultimare la verifica di anomalia attualmente in corso quanto all’offerta dell’aggiudicataria. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01694/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01011/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Consorzio A.S.P. Onlus</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Enzo Robaldo e Francesco Caliandro, con domicilio eletto presso il primo in Milano, Via Pietro Mascagni, 24	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ospedale San Carlo Borromeo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso lo stesso in Milano, Via Dante, 16	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Consorzio Co.Lo.Coop</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Avolio e Vittoria Luciano, con domicilio eletto presso il primo in Milano, Viale Gian Galeazzo, 16 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della deliberazione n. 73 del 18.2.2011, con cui l&#8217;Azienda Ospedaliera &#8220;Ospedale San Carlo Borromeo&#8221; ha disposto l&#8217;esclusione del Consorzio A.S.P. ONLUS dalla gara preordinata all&#8217;affidamento del servizio di supporto infermieristico nei reparti dell&#8217;Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo ed ha aggiudicato l&#8217;appalto al Consorzio Co.lo.coop;<br />	<br />
della nota prot. n. 2779/2011 del 10.3.2011 con cui sono state comunicate al Consorzio l&#8217;esclusione e l&#8217;aggiudicazione ai sensi dell&#8217;art. 79 del D.Lgs n. 163/2006;<br />	<br />
dei provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e di aggiudicazione definitiva (espressa o tacita) disposti in favore del Consorzio Co.lo.coop;<br />	<br />
della delibera a contrarre e degli atti costituenti la disciplina di gara, con particolare riferimento al bando, al disciplinare (art. 8), al capitolato e al &#8220;Pre DUVRI&#8221;;<br />	<br />
degli allegati agli atti suddetti, con particolare riferimento al modello gamma recante &#8220;schema offerta economica&#8221;;<br />	<br />
degli atti e dei verbali di gara;<br />	<br />
del diniego di autotutela espresso o tacito posto in essere dall&#8217;A.O.;<br />	<br />
di ogni altro atto antecedente, conseguente o, comunque, connesso con l&#8217;atto impugnato, ivi compreso il contratto di appalto eventualmente stipulato dalla resistente con altro operatore economico;	</p>
<p>atti impugnati con il ricorso principale;	</p>
<p>della deliberazione n. 666 del 22.9.2011, trasmessa a mezzo fax in data 223.9.2011, con cui l&#8217;Azienda Ospedaliera ha disposto per la seconda volta l&#8217;esclusione del Consorzio A.S.P. ONLUS dalla gara nonché dell&#8217;allegato A (prot. 319/2011 del 22.9.2011) alla deliberazione n. 666/2011, del processo verbale 16.9.2011, della nota dell&#8217;A.O. del 12.9.2011, della nota dell&#8217;A.O. dell&#8217;8.8.2011 e di tutti gli atti, ancorché non noti, concernenti il subprocedimento per la verifica di anomalia condotto nei confronti del Consorzio A.S.P. Onlus;	</p>
<p>atti impugnati con i motivi aggiunti;	</p>
<p>nonché per la declaratoria<br />	<br />
ai sensi e per gli effetti degli articoli 121 e 122 del cod. proc. amm., dell&#8217;inefficacia del contratto d&#8217;appalto eventualmente stipulato e del diritto della ricorrente a &#8220;conseguire l&#8217;aggiudicazione e il contratto&#8221;;	</p>
<p>nonché per la condanna<br />	<br />
ai sensi e per gli effetti della L. n. 1034/1971, del D.Lgs. n. 80/1998 e degli artt. 121, 122 e 124 del cod. proc. amm. al risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente in conseguenza dell&#8217;illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati, attraverso la reintegrazione in forma specifica e la conseguente condanna della stazione appaltante a far subentrare la ricorrente nel contratto e, in subordine, per equivalente, con riserva di determinare l&#8217;ammontare del danno nel corso del giudizio.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ospedale San Carlo Borromeo e del Consorzio Co.Lo.Coop;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Co.Lo.Coop. Consorzio Lombardo Cooperative;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto:<br />	<br />
che pare opportuno che i motivi aggiunti siano definiti in sede di merito, tenuto anche conto del breve lasso temporale intercorrente, che consentirà alla stazione appaltante di ultimare la verifica di anomalia attualmente in corso quanto all’offerta dell’aggiudicataria;<br />	<br />
che in relazione a quanto sopra può essere accordata la richiesta misura cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia &#8211; Sezione I<br />	<br />
accoglie la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Marco Bignami, Consigliere<br />	<br />
Mauro Gatti, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-1694/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.1694</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2011 n.1580</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-17-11-2011-n-1580/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-17-11-2011-n-1580/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-17-11-2011-n-1580/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2011 n.1580</a></p>
<p>Pres. Pedron – Est. Tenca Fil Arredo Srl (Avv.ti E. Zambelli, M. Gorlani) c/ Camera di Commercio Industria, Artigianato, di Brescia (Avv. D. Bezzi), Regione Lombardia (Avv. R. Schiena) Ambiente – Energia da fonti rinnovabili – Contributi per il risanamento ambientale – Benefici di cui al D.lgs 115/2008 (Tariffe incentivanti)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-17-11-2011-n-1580/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2011 n.1580</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-17-11-2011-n-1580/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2011 n.1580</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pedron – Est. Tenca<br /> Fil Arredo Srl (Avv.ti E. Zambelli, M. Gorlani) c/ Camera di Commercio Industria, Artigianato, di Brescia (Avv. D. Bezzi), Regione Lombardia (Avv. R. Schiena)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – Energia da fonti rinnovabili – Contributi per il risanamento ambientale – Benefici di cui al D.lgs 115/2008 (Tariffe incentivanti) – Cumulo – Ammissibilità – Ragioni – Diversità di ratio, natura e scopo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>I contributi regionali tesi a perseguire lo scopo del risanamento ambientale nei processi produttivi previsti dalla legge Regione Lombardia n. 17 del 1990, sono cumulabili con le tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici ex D.lgs. 115/2008, attesa la diversa natura dei due interventi pubblici ed il diverso scopo perseguito nelle due ipotesi (il miglioramento dell’efficienza aziendale in un’ottica di sostenibilità dell’impresa da un lato, e il contributo al perseguimento degli obiettivi posti a livello europeo in termini di produzione di energia da fonti rinnovabili, dall’altro). Ne consegue che, è illegittimo il provvedimento di revoca all’ammissione alla graduatoria per la concessione dei contributi regionali disposto in ragione della violazione del previsto divieto di cumulo di ulteriori contributi statali o regionali per il medesimo progetto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 736 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Fil-Arredo Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Elisa Zambelli e Mario Gorlani, con domicilio eletto presso il loro studio in Brescia, Via Romanino n. 16;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, rappresentata e difesa dall’avv.to Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Via Cadorna n. 7;<br />
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall’avv.to Raffaella Schiena, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Donatella Mento in Brescia, Via Cipro n. 30;<br />
Unioncamere Lombardia, non costituitasi in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; DELLA DETERMINAZIONE IN DATA 16/3/2011 N. 57, DI DINIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO RICHIESTO SECONDO IL BANDO REGIONALE RISERVATO AD IMPRESE ARTIGIANE CHE REALIZZANO INTERVENTI DI SOSTEGNO AL RISANAMENTO AMBIENTALE;<br />	<br />
&#8211; DELLA COMUNICAZIONE 25/3/2011;<br />	<br />
&#8211; DELLA NOTA DEL 16/2/2011, RECANTE IL DINIEGO ESPRESSO DAL COMITATO DI VALUTAZIONE DI UNIONCAMERE;<br />	<br />
&#8211; DELLA NOTA 4/5/2011, RECANTE IL RIGETTO SULL’ISTANZA DI ANNULLAMENTO DELL’ATTO SFAVOREVOLE DEL 16/3/2011;<br />	<br />
&#8211; DELLE COMUNICAZIONI DELLA C.C.I.A.A. DEL 22/12/2010 E DEL 24/11/2010 E DI QUELLA PERVENUTA L’1/2/2011;<br />	<br />
&#8211; (ove occorra) DEL BANDO 2009 PER IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE DELLA LOMBARDIA PER IL SOSTEGNO AL RISANAMENTO AMBIENTALE NELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI IMPRESA;<br />	<br />
&#8211; DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONSEQUENZIALE E CONNESSO.<br />	<br />
e per la condanna<br />	<br />
AL RISARCIMENTO DEL DANNO.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della C.C.I.A.A. di Brescia e della Regione Lombardia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 novembre 2011 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In seguito alla pubblicazione del bando 2009 finalizzato a riconoscere alle imprese artigiane della Lombardia contributi per l’innovazione nei processi e prodotti a basso impatto ambientale e per il sostegno al risanamento ambientale dell’attività, la ricorrente ha presentato alla C.C.I.A.A. di Brescia istanza per ottenere un finanziamento di 71.950 €, riferito ad un investimento di 360.000 € in un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico).<br />	<br />
Con nota 16/4/2010 l’amministrazione accoglieva la domanda, e chiariva i dettagli tecnici che avrebbero condotto all’erogazione della cifra richiesta.<br />	<br />
Con la nota del 24/11/2010, prot. n. 42090, la Camera di Commercio metteva in luce – secondo parte ricorrente per la prima volta – la non cumulabilità del contributo a fondo perduto con le altre agevolazioni, comprese quelle del conto energia, e chiedeva all’uopo una dichiarazione dell’impresa di non aver ricevuto né richiesto altri finanziamenti pubblici compreso il GSE sul medesimo investimento per i successivi cinque anni a decorrere dall’erogazione del contributo.<br />	<br />
Lo scambio di corrispondenza tra impresa ed Enti pubblici non produceva sorti positive, cosicchè veniva confermato il principio di non cumulabilità fondato sull’art. 6 comma 3 del D. Lgs. 115/2008 e soprattutto sull’art. 44 della L.r. 17/90. L’amministrazione ravvisava nel fotovoltaico la promozione di efficienza energetica di cui all’art. 6 comma 3 del detto D. Lgs. e sottolineava lo scopo di evitare, in capo alla medesima impresa, la fruizione contemporanea di incentivi diversi per la medesima iniziativa e garantire un’equilibrata distribuzione delle sovvenzioni nel settore artigiano (cfr. nota 22/12/2010). <br />	<br />
Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, la ricorrente impugna gli atti sfavorevoli, deducendo i seguenti motivi di diritto:<br />	<br />
a) Violazione della dell’art. 6 comma 3 del D. Lgs. 115/2008 e del decreti di attuazione: la disposizione citata, nel negare (dall’1/1/2009) il cumulo degli strumenti di incentivazione attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica con ulteriori contributi, fa salve espressamente le previsioni del comma 4, che a loro volta ammettono la cumulabilità nella misura massima individuata da Ministro dello Sviluppo Economico con decreto. Quest’ultimo è stato emanato il 6/8/2010 ed ha chiarito, all’art. 5, comma 4, che “Agli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano previsti o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale o in conto interessi, si applicano le condizioni di cumulabilità previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, a condizione che i bandi per la concessione degli incentivi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2011”. Poiché il decreto richiamato, n. 48390, prevedeva un limite del 20 % del costo dell’investimento, proprio entro detta soglia è stato richiesto il contributo dall’odierna ricorrente;<br />	<br />
b) Violazione dell’art. 44 della L.r. 17/90 ed eccesso di potere per motivazione contraddittoria, considerato che, nonostante la norma applicabile fosse da tempo in vigore prima della pubblicazione del bando, l’interpretazione censurata della stessa è stata per la prima volta adottata solo in sede di erogazione del contributo. L’applicazione della norma regionale sarebbe, inoltre, in contrasto con i principi costituzionali, in quanto, trattandosi di contributi connessi al miglioramento dell’impatto ambientale delle attività produttive, si verterebbe in materia riservata allo Stato (secondo i principi di buona fede e prevalenza);<br />	<br />
c) Violazione dell’art. 6 comma 3 del D. Lgs. 115/2008 sotto un diverso profilo, eccesso di potere per travisamento, perché gli impianti fotovoltaici oggetto del richiesto contributo non rientrerebbero tra gli impianti di promozione dell’efficienza energetica, assoggettati al divieto di cumulo degli strumenti di incentivazione: essi sono strumenti finalizzati alla produzione diretta di energia elettrica, e al contempo il “Conto Energia” è uno strumento di incentivazione che prevede il riconoscimento di “tariffe incentivanti” sull’energia prodotta e, quindi, si differenzierebbe nettamente da un contributo per la realizzazione di un impianto;<br />	<br />
d) Violazione del bando 2009 della Regione Lombardia (ed illegittimità del bando in subordine), poiché la lex specialis ha fatto esplicito riferimento al D. Lgs. 30/5/2008 n. 115 e dunque ha recepito tutte le prescrizioni di tale atto normativo, compreso il divieto di cumulo per determinati incentivi salvi i limiti sopra indicati; l’amministrazione, invece, ha posto in essere un’arbitraria e fuorviante applicazione selettiva del parametro normativo, modificando le regole di concessione del contributo in uno stadio avanzato della procedura; solo nel bando 2010 il divieto di cumulo tra il conto energia e altri incentivi è stato enunciato in modo esplicito;<br />	<br />
e) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per motivazione carente, in quanto con riferimento al bando 2008 la stessa Camera di Commercio aveva ammesso, rispondendo ad uno specifico quesito nelle FAQ, la cumulabilità nei limiti del 20% in conformità all’interpretazione sopra sostenuta, mentre analogo orientamento è stato espresso dal GSE, all’uopo interrogato con richiesta di parere dalla ricorrente;<br />	<br />
f) Violazione del principio del giusto procedimento e degli artt. 21-nonies e 1 della L. 241/90, in quanto la ricorrente prima è stata dapprima ammessa al contributo e poi il medesimo le è stato inopinatamente negato a istruttoria ormai conclusa, senza osservare le regole che presiedono all’esercizio del potere di autotutela, in particolare per quanto attiene all’omissione della comunicazione di avvio del procedimento.<br />	<br />
Parte ricorrente chiede altresì il risarcimento del danno patito per effetto degli atti impugnati.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la Camera di commercio, eccependo l’inammissibilità del ricorso per la mancata notifica dello stesso ad almeno una ditta controinteressata, cioè ad una delle ditte che beneficerebbero del finanziamento per effetto dell’esclusione dell’erogazione alla ricorrente. Si tratta in buona sostanza delle imprese che hanno riportato meno di 68 punti e sono rimaste escluse dall’agevolazione, le quali vantano un interesse alla conservazione dell’atto impugnato che le rimetterebbe in corsa grazie al subentro: anche se non erano indicate negli atti impugnati, erano facilmente reperibili con l’ordinaria diligenza nella determina di approvazione della graduatoria, pubblicata in data 13/4/2010 per 8 giorni consecutivi.<br />	<br />
Nel merito ha obiettato che la materia non afferisce all’ambiente e all’energia bensì all’erogazione di agevolazioni alle imprese artigiane, con ciò determinando la competenza legislativa regionale e la conseguente possibilità di modificare la normativa statale prevedendo il contestato divieto di cumulo tra contributi.<br />	<br />
Una restrittiva interpretazione delle norme, nel senso specifico dell’esclusione della cumulabilità dei benefici, si imporrebbe in ragione limiti stringenti imposti agli aiuti pubblici dalla normativa comunitaria. La Camera di commercio, inoltre, si sarebbe adeguata ad un’interpretazione della norma ritenuta conforme dalla Regione, ed avrebbe rispettato tutte le fasi del procedimento.<br />	<br />
Si è altresì costituita in giudizio la Regione Lombardia.<br />	<br />
Con ordinanza n. 555, adottata nella Camera di consiglio del 9/6/2011, questo Tribunale ha motivatamente accolto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.<br />	<br />
In vista della pubblica udienza, a sostegno delle tesi ora esposte, la Camera di commercio ha, quindi, evidenziato come essa operi in forza di apposita delega riguardante non “l’incentivazione dell’uso di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ma, più in generale, il sostegno al risanamento ambientale nell’esercizio dell’attività di impresa artigiana”. Inoltre significativo sarebbe il capitolo di riferimento al quale si attinge per l’erogazione dei contributi. Secondo la Camera di commercio legittimamente la Regione avrebbe dettato una specifica disciplina che esclude ogni cumulo di contributi e benefici, peraltro puntualmente richiamata nel bando, con conseguente esclusione della lamentata lesione del legittimo affidamento.<br />	<br />
Anche la Regione ha depositato, in vista della pubblica udienza, una memoria finale nella quale ha, in primo luogo, eccepito la tardività del ricorso, per mancata tempestiva impugnazione del bando contenente una clausola ab initio lesiva, nonché la sua inammissibilità per mancata notificazione ad almeno un’impresa controinteressata. Nel merito il ricorso sarebbe infondato, in quanto muoverebbe dal presupposto, errato, che le agevolazioni in questione siano disciplinate dal D. Lgs. 115/08 anziché dalla L.r. 17/90, il cui artt. 44 escluderebbe in radice la possibilità del cumulo pretesa da parte ricorrente. Tale divieto di cumulo sarebbe frutto di una specifica scelta operata dal legislatore regionale.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 3/11/2011 il gravame è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione volta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, quale conseguenza della mancata notificazione del medesimo ad almeno un controinteressato. <br />	<br />
È pur vero, infatti, che l’art. 41 della L. 104/2010 espressamente prevede che “Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l&#8217;atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell&#8217;atto stesso entro il termine previsto dalla legge”. <br />	<br />
L’atto impugnato, rappresentato dalla revoca dell’ammissione alla graduatoria per la concessione del contributo, però, non individua controinteressati.<br />	<br />
Né potrebbe in concreto essere utile a tal fine il riferimento all’originaria graduatoria, non essendo dato di sapere, alla ricorrente, se ed in quale misura anche gli altri soggetti in essa indicati siano stati destinatari di un provvedimento di revoca o comunque di un successivo diniego dell’erogazione, per analoghe o diverse ragioni. Solo una nuova approvazione della graduatoria, previo accertamento del possesso dei requisiti nei confronti dei nuovi soggetti utilmente inclusi in essa, avrebbe potuto consentire l’individuazione dei reali controinteressati, facendo sorgere l’obbligo di notificazione di cui al citato art. 41 del codice del processo amministrativo.<br />	<br />
Del resto, anche prima dell’entrata in vigore di tale norma, la giurisprudenza aveva avuto modo di affermare il principio secondo cui: “in relazione alla mera esclusione da una procedura di assegnazione di contributi finanziari, ancorché la stessa comporti la formulazione di una graduatoria e l&#8217;assegnazione dei contributi medesimi solo a quei soggetti utilmente collocati, non è possibile individuare soggetti controinteressati almeno con riguardo a tale fase del procedimento ed in relazione al tipo di atto impugnato, che è meramente atto di esclusione” (cfr Consiglio Stato, sez. V – 8/5/2007 n. 2122; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I – 6/5/2008 n. 1289). <br />	<br />
A parere del Collegio, come già affermato nell’ordinanza cautelare, la posizione dell’odierna ricorrente ben può essere equiparata a quella del concorrente escluso, ancorché l’esclusione sia sopravvenuta in un momento successivo a quello della pubblicazione della graduatoria, con la conseguenza che – ancora una volta ed ad abundantiam – non pare fosse configurabile un obbligo di notificazione del ricorso, a pena di nullità, nei confronti di almeno uno dei soggetti la cui ammissione non è nemmeno dato sapere se sia stata poi oggetto di revoca.<br />	<br />
2. Ciò premesso, il ricorso in esame ha ad oggetto una pretesa non corretta applicazione della disciplina che regola l’ammissione all’erogazione di contributi per interventi preordinati al perseguimento di una maggiore efficienza energetica.<br />	<br />
L’erroneo risultato del subprocedimento di revoca – i cui atti sono impugnati con il ricorso in esame – sarebbe, quindi, frutto di una non corretta lettura del bando operata dalla Camera di commercio.<br />	<br />
Proprio tale precisazione appare sufficiente al rigetto dell’eccezione di tardività introdotta dalla Regione, secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il bando relativo all’ammissione al contributo per l’anno 2009: ciò sarebbe stato vero se tale bando avesse effettivamente ed inequivocabilmente, escluso il cumulo tra contributo ex legge regionale 17/90 e benefici ex D. Lgs. 115/08, mentre nel caso di specie la clausola in questione deve ritenersi senza dubbio equivoca, come si avrà modo di dimostrare nel prosieguo.<br />	<br />
3. In via preliminare deve essere chiarito l’ambito di riferimento.<br />	<br />
A tale proposito si dà atto che, secondo la tesi sostenuta dalla Camera di commercio resistente, la questione portata all’attenzione del Collegio non atterrebbe alla materia degli incentivi connessi allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e, quindi, in senso lato alla tutela ambientale, bensì alla materia dell’artigianato, con conseguente riconoscimento di un’autonoma competenza legislativa regionale che ben potrebbe introdurre una regolamentazione diversa da quella rinvenibile a livello statale, ma, soprattutto, con prevalenza della normativa regionale in materia di concessione di contributi alle attività artigianali di cui alla L.r. 17/1990, sulla normativa statale di cui al D. Lgs. 115/2008.<br />	<br />
Tale conclusione non appare condivisibile.<br />	<br />
La Camera di Commercio evidenzia, nella propria ultima memoria, come tale Ente agisca, con riferimento all’erogazione di contributi di cui si controverte, in forza di una delega non concernente “l’incentivazione dell’uso di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ma, più in generale, il sostegno al risanamento ambientale nell’esercizio dell’attività di impresa artigiana”.<br />	<br />
La riportata affermazione mette in luce, a parere del Collegio, come oggetto del contendere sia l’applicazione di una misura di sostegno al risanamento ambientale che rientra tra quelle la cui erogazione è prevista dall’art. 14 della legge regionale 17/1990, e ciò risulta confermato dal fatto che le risorse destinate al finanziamento delle misure adottate fanno capo alla Direzione Generale Artigianato e Servizi.<br />	<br />
Si può, quindi, concludere, come sostenuto da parte resistente, che le misure in questione tendono a perseguire lo scopo del risparmio nei processi produttivi. <br />	<br />
Tale finalità è in concreto diversa da quella perseguita dal D. Lgs. 30/5/2008 n. 115 relativo all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici – il cui articolo 6 comma 3 è espressamente, anche se solo parzialmente, richiamato nel bando in esame mediante la trascrizione del relativo testo – che tende verso obbiettivi di miglioramento della produzione di energia da fonti rinnovabili condivisi a livello europeo.<br />	<br />
Questo appare rilevante alla luce di quanto si andrà a dire a breve, dopo aver opportunamente ricostruito il quadro normativo di riferimento specificando come l’art. 14 della L.r. 17/1990 preveda che “La Regione, per incentivare l&#8217; adeguamento dei laboratori e degli impianti alle norme vigenti sulla tutela dell&#8217; ambiente, concede alle imprese artigiane contributi in conto capitale fino al 25% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione o la modifica di strutture e processi atti a prevenire, contenere e/ o ridurre l&#8217; inquinamento ambientale”. A sua volta la L.r. 1/2000 prevede che le funzioni relative all’attuazione di tale disposizione siano delegate alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, secondo specifici indirizzi e criteri direttivi dettati dalla Regione.<br />	<br />
Chiarito, quindi, sulla scorta di ciò, che i contributi in questione vengono erogati dalla Camera di Commercio in forza della delega ricevuta dalla Regione e nel rispetto di indirizzi e criteri direttivi da quest’ultima dettati, in attuazione della delega, la Camera di Commercio – anche per l’anno 2009 – ha pubblicato un bando per “contributi alle imprese artigiane della Lombardia per l’introduzione di innovazione nei processi e prodotti a basso impatto ambientale e per il sostegno al risanamento ambientale nell’esercizio dell’attività d’impresa”.<br />	<br />
Lo stesso bando prevede, peraltro, che “I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni: l’impresa, pertanto, non deve aver già ricevuto per lo stesso investimento altri tipi di finanziamento e facilitazioni concessi da amministrazioni pubbliche”, richiamando, a tale proposito, l’art. 44 della legge regionale n. 17 del 20 marzo 1990 che proprio tale divieto di cumulo prevede, stabilendo che “I contributi concessi ai sensi della presente Legge non sono cumulabili con le agevolazioni previste dalle Leggi Statali o da altre Leggi Regionali, per le medesime iniziative e contemporaneamente per i medesimi beneficiari”.<br />	<br />
Sempre nel medesimo bando si legge, però, anche che “I contributi per la realizzazione di impianti innovativi di produzione di energia sono sottoposti al d. lgs. 30 maggio 2008, n. 115 relativo all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e successive modifiche”. <br />	<br />
Di tale legge è stato quindi riportato solo il terzo comma dell’art. 6, secondo il quale. “A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell&#8217;efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali,….”, omettendo, però, l’ultima proposizione secondo cui è “fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4”. Quest’ultimo, diversamente da quanto sostenuto dall’amministrazione nell’applicazione del suddetto bando ammette che: “Gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell&#8217;equa remunerazione degli investimenti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e d&#8217;intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di appositi rapporti tecnici redatti dall&#8217;Agenzia di cui all&#8217;articolo 4. Con gli stessi decreti sono stabilite le modalita&#8217; per il controllo dell&#8217;adempimento alle disposizioni di cui al presente comma”.<br />	<br />
Il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6/8/2010, adottato in attuazione di tale disposizione, recita, infine: “Agli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano previsti o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale o in conto interessi, si applicano le condizioni di cumulabilità previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, a condizione che i bandi per la concessione degli incentivi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2011”.<br />	<br />
L’unico modo di far, ragionevolmente, convivere le due norme (L.r. 17/1990 e D. Lgs. 115/2008) e consentirne la contemporanea applicazione imposta dal duplice richiamo contenuto nel bando è quello di valorizzare la diversa ratio delle stesse.<br />	<br />
In tal modo si può evidenziare come il contributo erogato dalla Camera di Commercio in ragione delle funzioni delegate dalla Regione si inserisca in un più generale quadro destinato a sostenere gli investimenti delle imprese artigiane in qualche modo riconducibili al risanamento ambientale.<br />	<br />
A sostegno di tali investimenti l’impresa, in ragione del divieto dell’art. 44, non può ottenere alcun ulteriore finanziamento o contributo, se beneficia di un contributo erogato ai sensi dell’art. 14 della medesima legge.<br />	<br />
Il D. Lgs. 115/2008, però, non prevede l’erogazione di un ulteriore finanziamento o contributo alla realizzazione dell’investimento (il quale sarebbe in effetti vietato dal richiamo all’art. 44), ma prevede, invece, il riconoscimento di tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. Proprio questo beneficio intendeva garantire il legislatore laddove, al comma 4 dell’art. 6 del predetto D. Lgs., ha voluto fare salvo il cumulo con incentivi di “diversa natura”.<br />	<br />
In altre parole si è inteso evitare che la fruizione del beneficio, in termini di tariffe agevolate ed eventuali premi per l’uso efficiente dell’energia, potesse essere esclusa per il fatto di aver goduto di un contributo regionale relativo, come nel caso di specie, alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico.<br />	<br />
Se, quindi, la Regione ha finanziato l’investimento finalizzato al miglioramento del processo produttivo in un’ottica di risanamento ambientale, che solo casualmente coincide con la realizzazione dell’impianto fotovoltaico (posto che poteva trattarsi di intervento di diversa tipologia, come espressamente previsto dal bando), la Stato ha premiato la produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la concessione di tariffe agevolate: la diversa ratio delle due disposizioni, la diversa natura dei due interventi pubblici, il diverso scopo perseguito nelle due ipotesi (il miglioramento dell’efficienza aziendale in un’ottica di sostenibilità dell’impresa, da un lato, e il contributo al perseguimento degli obiettivi posti a livello internazione in termini di produzione di energia da fonti rinnovabili, dall’altro), appaiono mettere in luce la possibilità di contemporanea convivenza dei due incentivi.<br />	<br />
Ogni diversa lettura del bando ed in particolare quella operata dalla Regione, omettendo di considerare completamente e senza alcuna motivazione il quarto comma dell’art. 6 del d. lgs. 115/08, appare in contrasto con la stessa lex specialis contenuta nel bando (che espressamente assoggetta la concessione del contributo a quanto disposto dal richiamato d. lgs. 115/08), con quest’ultima disposizione ed anche con la normativa regionale.<br />	<br />
Lo stesso dato letterale dell’art. 44 della L.r. 17/90 pare ragionevolmente consentire di escludere il cumulo con altre agevolazioni che riguardino la stessa iniziativa e cioè il medesimo investimento finalizzato alla realizzazione o alla modifica di strutture e processi atti a prevenire, contenere e/o ridurre l&#8217; inquinamento ambientale, ma non anche con agevolazioni che attengano ai positivi effetti ottenuti sotto lo specifico (e quindi diverso, rispetto a quello generico “ambientale”) profilo della produzione di “energia pulita” e, quindi, delle conseguenze dell’investimento medesimo.<br />	<br />
Ne deriva la possibilità di procedere all’annullamento degli atti impugnati con cui la Camera di commercio ha escluso la ricorrente dal godimento del contributo per la realizzazione dell’investimento, a prescindere dal fatto che, come eccepito da parte resistente, non sia stato espressamente impugnato il bando pubblicato. A differenza di quello relativo al successivo anno 2010, il bando 2009, della cui applicazione si discute nel caso di specie, era, infatti, formulato in modo tale da indurre le imprese interessate ad una lettura dello stesso conforme a quella delineata dal Collegio. Ciò esclude la lesività del bando, derivando la violazione di legge e delle legittime aspettative dell’impresa, da una applicazione della lex specialis non conforme alle disposizioni ivi richiamate.<br />	<br />
Il ricorso merita, quindi, accoglimento sotto gli specifici profili dedotti con le doglianze di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’esposizione in fatto, il che rende superfluo indagare se l’amministrazione sia incorsa anche in un vizio di eccesso di potere, avendo mutato, pur a fronte di un quadro normativo di riferimento sostanzialmente immutato, chiave di lettura del combinato disposto delle norme richiamate che, precedentemente, era stato interpretato nel senso di ammettere la concessione del contributo regionale pur a fronte del riconoscimento, da parte del GSE, delle tariffe incentivanti di cui al D. Lgs. 115/08 (censura lett. e).<br />	<br />
4. Non pare, invece, meritevole di positivo apprezzamento l’ultima doglianza, nella quale si lamenta una non corretta applicazione dei principi relativi al giusto procedimento che, invece, nel caso di specie appaiono rispettati: la stessa ricorrente dimostra di essere stata destinataria di richieste di chiarimenti e di aver prodotto le proprie osservazioni per indurre la Camera di commercio a rivedere la posizione assunta.<br />	<br />
5. Peraltro, se da un lato non risulta comprovato che, come affermato dalla Regione, la ricorrente abbia ottenuto altra agevolazione statale oltre al beneficio di tariffe incentivanti sulla produzione di energia, dall’altro non è stato dimostrato nemmeno che la stessa abbia subito, in concreto, un danno non riparabile mediante la riammissione al contributo conseguente all’annullamento degli atti impugnati. Ne deriva il rigetto della domanda risarcitoria, potendosi ritenere che, nel caso di specie, l’effetto caducatorio sia, allo stato, pienamente satisfattivo della pretesa.<br />	<br />
Le spese del giudizio possono trovare compensazione, attesa la particolarità della questione, di natura prettamente interpretativa del complesso quadro normativo di riferimento.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Mauro Pedron, Presidente FF<br />	<br />
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Mara Bertagnolli, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/11/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-17-11-2011-n-1580/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2011 n.1580</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.859</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-859/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-859/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.859</a></p>
<p>Va sospesa, con ammissione con riserva la ricorrente alle operazioni dell’espletanda procedura concorsuale, a partire dall’esame delle offerte tecniche, l&#8217;esclusione della ricorrente dalla procedura ristretta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di sistemi e mezzi per osteosintesi. Con precedente decreto presidenziale si era ammessa con riserva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-859/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.859</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-859/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.859</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, con ammissione con riserva la ricorrente alle operazioni dell’espletanda procedura concorsuale, a partire dall’esame delle offerte tecniche, l&#8217;esclusione della ricorrente dalla procedura ristretta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di sistemi e mezzi per osteosintesi. Con precedente decreto presidenziale si era ammessa con riserva la ricorrente alle ulteriori fasi della procedura concorsuale de qua, testualmente ritenendosi “dotati di consistenti elementi di plausibilità gli argomenti dedotti a sostegno della presente impugnativa, e cioè: &#8211; il richiamo al principio di tassatività delle cause di esclusione dei concorrenti dalle procedure concorsuali, recentemente introdotto dal comma 1 bis dell’art. 46 d.lgs. 163/2006, cui il d.l. n. 70 del 13 maggio 2011 e di cui la giurisprudenza amministrativa ha già mostrato di voler dare un’interpretazione “sostanzialistica” comunitariamente orientata, in sede tanto cautelare, quanto di merito; &#8211; la deduzione per cui l’omesso versamento del contributo all’Autorità per il solo lotto 99 (di cui inizialmente non era stato, peraltro, fornito il CIG) non può integrare valida causa di esclusione dall’intera gara: in una fattispecie per certi versi analoga (mancata indicazione del codice identificativo di gara in una procedura per l’affidamento del servizio – essenzialmente gratuito – di tesoreria) il Consiglio di Stato ha, infatti, recentemente ritenuto, anche per tale profilo, l’illegittimità dell’esclusione di una ditta, motivata con riferimento all’omesso versamento, da parte della stessa, del contributo in favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;” Elementi di conferma di questo orientamento si desumono dalla circostanza che l’Azienda ospedaliera intimata non si è costituita in giudizio e che in materia il Consiglio di stato sottolinea che: a) alla stregua di un consolidato principio giurisprudenziale, la stazione appaltante, nel predisporre gli atti di una gara d&#8217;appalto, ha l&#8217;onere di indicare con chiarezza i requisiti richiesti alle imprese partecipanti, onde evitare che il principio di massima concorrenza tra le stesse imprese, cui si correla l&#8217;interesse pubblico all&#8217;individuazione della migliore offerta, possa essere in concreto vanificato da clausole equivoche, non chiaramente percepibili dai soggetti partecipanti; b) in particolare, le disposizioni con le quali siano prescritti particolari adempimenti per l&#8217;ammissione alla gara, ed in particolar modo le clausole di esclusione dalla gara, ove indichino in modo equivoco taluni dei detti adempimenti, vanno interpretate nel senso più favorevole all&#8217;ammissione degli aspiranti, corrispondendo all&#8217;interesse pubblico l&#8217;esigenza di assicurare un ambito più vasto di valutazioni e, quindi, un&#8217;aggiudicazione alle condizioni migliori possibili. c) nel caso di specie la mancata indicazione negli atti di gara, da parte della stazione appaltante, dell&#8217;esatto importo del contributo da versare, ha innescato un profilo di incertezza sulla portata dell&#8217;adempimento, contribuendo a provocare l&#8217;errore dell&#8217;impresa ricorrente, che ha quantificato l&#8217;importo del contributo in ragione dell&#8217;importo specifico ricavabile sulla base del valore dell&#8217;appalto arguibile ai sensi dell&#8217;art. 29, comma 12, del codice dei contratti pubblici, invece che della misura massima relativa alle gare ad importo indeterminato; d) a fronte dell&#8217;inesattezza contributiva causata dalla scarsa chiarezza della formulazione degli atti di gara, l&#8217;amministrazione, in ossequio ai principi di buona fede e di tutela del legittimo affidamento, avrebbe dovuto consentire l&#8217;integrazione dell&#8217;importo entro un termine perentorio, senza adottare, omisso medio, la sanzione dell&#8217;immediata esclusione (cfr., in termini, l&#8217;indirizzo interpretativo assunto dall&#8217; Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con parere n 4 del 31 gennaio 2008); Per effetto della presente pronuncia cautelare, la stazione appaltante deve proseguire nell’espletamento della procedura concorsuale avviata, ammettendo con riserva la ricorrente a tutte le operazioni ancora da svolgere, a partire dall’esame delle offerte tecniche presentate dalla ditte partecipanti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00859/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01335/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Intrauma Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Vito Salvadori, Paolo Scaparone, Jacopo Gendre, con domicilio eletto presso il primo in Brescia, via XX Settembre, 8;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda</b>, n.c.; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della determinazione n. 196 del 29/9/2011 con la quale è stata disposta l&#8217;esclusione della ricorrente dalla procedura ristretta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di sistemi e mezzi per osteosintesi, nonché di ogni altro atto connesso, tra cui il diniego di autotutela in data 11/10/2011;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Richiamato il decreto presidenziale 26 ottobre 2011, n. 816 con cui si ammette con riserva la Società ricorrente alle ulteriori fasi della procedura concorsuale de qua, testualmente ritenendosi “dotati di consistenti elementi di plausibilità gli argomenti dedotti a sostegno della presente impugnativa, e cioè:<br />	<br />
&#8211; il richiamo al principio di tassatività delle cause di esclusione dei concorrenti dalle procedure concorsuali, recentemente introdotto dal comma 1 bis dell’art. 46 d.lgs. 163/2006, cui il d.l. n. 70 del 13 maggio 2011 e di cui la giurisprudenza amminist<br />
&#8211; la deduzione per cui l’omesso versamento del contributo all’Autorità per il solo lotto 99 (di cui inizialmente non era stato, peraltro, fornito il CIG) non può integrare valida causa di esclusione dall’intera gara: in una fattispecie per certi versi ana	</p>
<p>Ritenuto di confermare, in questa sede collegiale, l’anzidetta statuizione di ammissione con riserva e le presupposte considerazioni svolte nel decreto monocratico, atteso:<br />	<br />
i) che l’Azienda ospedaliera intimata non si è, ad oggi, costituita in giudizio;<br />	<br />
ii) che le stesse considerazioni risultano coerenti con l’indirizzo assunto in materia dal Consiglio di stato (cfr. ad es. e di recente sez. V, 12 luglio 2010, n. 4478) secondo cui:<br />	<br />
<<a) alla stregua di un consolidato principio giurisprudenziale, la stazione appaltante, nel predisporre gli atti di una gara d'appalto, ha l'onere di indicare con chiarezza i requisiti richiesti alle imprese partecipanti, onde evitare che il principio di massima concorrenza tra le stesse imprese, cui si correla l'interesse pubblico all'individuazione della migliore offerta, possa essere in concreto vanificato da clausole equivoche, non chiaramente percepibili dai soggetti partecipanti;<br />	<br />
b) in particolare, le disposizioni con le quali siano prescritti particolari adempimenti per l&#8217;ammissione alla gara, ed in particolar modo le clausole di esclusione dalla gara, ove indichino in modo equivoco taluni dei detti adempimenti, vanno interpretate nel senso più favorevole all&#8217;ammissione degli aspiranti, corrispondendo all&#8217;interesse pubblico l&#8217;esigenza di assicurare un ambito più vasto di valutazioni e, quindi, un&#8217;aggiudicazione alle condizioni migliori possibili.<br />	<br />
c) nel caso di specie la mancata indicazione negli atti di gara, da parte della stazione appaltante, dell&#8217;esatto importo del contributo da versare, ha innescato un profilo di incertezza sulla portata dell&#8217;adempimento, contribuendo a provocare l&#8217;errore dell&#8217;impresa ricorrente, che ha quantificato l&#8217;importo del contributo in ragione dell&#8217;importo specifico ricavabile sulla base del valore dell&#8217;appalto arguibile ai sensi dell&#8217;art. 29, comma 12, del codice dei contratti pubblici, invece che della misura massima relativa alle gare ad importo indeterminato;<br />	<br />
d) a fronte dell&#8217;inesattezza contributiva causata dalla scarsa chiarezza della formulazione degli atti di gara, l&#8217;amministrazione, in ossequio ai principi di buona fede e di tutela del legittimo affidamento, avrebbe dovuto consentire l&#8217;integrazione dell&#8217;importo entro un termine perentorio, senza adottare, omisso medio, la sanzione dell&#8217;immediata esclusione (cfr., in termini, l&#8217;indirizzo interpretativo assunto dall&#8217; Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con parere n 4 del 31 gennaio 2008) >>;	</p>
<p>Ritenuto, altresì, di precisare ulteriormente:<br />	<br />
&#8211; che, per mero errore materiale, nel decreto menzionato non sono stati indicati gli estremi del precedente del Consiglio di Stato relativo alla controversia afferente il servizio di tesoreria, in realtà decisa con sentenza Sez. V 8-10-2011, n. 5497;<br />	<br />
&#8211; che, per effetto della presente pronuncia cautelare, la stazione appaltante deve proseguire nell’espletamento della procedura concorsuale avviata, ammettendo con riserva la ricorrente a tutte le operazioni ancora da svolgere, a partire dall’esame delle 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)<br />	<br />
accoglie la suindicata domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) ammette con riserva la ricorrente alle operazioni dell’espletanda procedura concorsuale, a partire dall’esame delle offerte tecniche;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 28 marzo 2012, ore di rito.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Calderoni, Presidente, Estensore<br />	<br />
Mauro Pedron, Consigliere<br />	<br />
Stefano Tenca, Consigliere	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-859/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.859</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2011 n.8955</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-11-2011-n-8955/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-11-2011-n-8955/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-11-2011-n-8955/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2011 n.8955</a></p>
<p>Pres. Giovannini Est. Caponigro Società Italo Britannica L. Manetti e H. Roberts S.p.a. (Avv.ti S. Grassani, A. Torazzi, N. Moravia) c/AGCM (Avv. Stato) 1. Concorrenza e mercato &#8211; Intese – Mercato rilevante – Individuazione – AGCM – Valutazioni tecniche – Sindacato del G.A. 2. Concorrenza e mercato &#8211; Intese –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-11-2011-n-8955/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2011 n.8955</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-11-2011-n-8955/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2011 n.8955</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini  Est. Caponigro<br /> Società Italo Britannica L. Manetti e H. Roberts S.p.a. (Avv.ti S. Grassani, A. Torazzi, N. Moravia) c/AGCM (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e mercato &#8211; Intese – Mercato rilevante – Individuazione – AGCM – Valutazioni tecniche – Sindacato del G.A.	</p>
<p>2. Concorrenza e mercato &#8211; Intese – Mercato rilevante – Individuazione – Necessità – Esclusione – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’individuazione del mercato rilevante non è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità se non per vizi logici, difetto di istruttoria o di motivazione atteso che il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle riservate all’Autorità. Al giudice amministrativo è, però, consentito sindacare senza alcun limite tutte le valutazioni tecniche compiute dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’individuazione del mercato rilevante, potendo valutare sia la correttezza delle scelte tecniche dalla stessa compiute, sia l’esattezza dell’interpretazione ed applicazione dei concetti giuridici indeterminati alla fattispecie concreta.	</p>
<p>2.Ai fini della valutazione di fattispecie aventi ad oggetto intese tra concorrenti la definizione di uno specifico contesto merceologico e geografico non è necessaria come, invece, nelle ipotesi di valutazione di operazioni di concentrazione e di comportamenti abusivi di posizioni dominanti. In particolare, nelle ipotesi di intese restrittive della libertà di concorrenza, la definizione del mercato rilevante è successiva all’individuazione dell’intesa in quanto sono l’ampiezza e l’oggetto della stessa a circoscrivere il mercato su cui l’illecito è commesso (1). 	</p>
<p></b>___________________________</p>
<p>(1) <i>Ex multis: Cons. St., VI, 25 marzo 2009, n. 1796.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 08955/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01818/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
	<i>	(Sezione Prima)<br />	<br />
</i></b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA NON DEFINITIVA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1818 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Società Italo Britannica L Manetti e H Roberts Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Grassani, Andrea Torazzi e Nico Moravia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Moravia in Roma, via Bocca di Leone, 78; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Henkel Italia Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Siragusa, Matteo Beretta, Patrick Marco Ferrari e Marco Zotta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Siragusa in Roma, piazza di Spagna, 15; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento prot. n. 21924 del 15 dicembre 2010 con il quale l&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a chiusura del procedimento amministrativo I/701, ha condannato la Società Italo Britannica L.Manetti e H. Roberts S.p.A al pagamento della sanzione pecuniaria per euro 7.653.360, per violazione dell&#8217;art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell&#8217;Unione Europea;<br />	<br />
di ogni altro atto ad esso comunque presupposto, connesso o consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato e di Henkel Italia Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento del 15 dicembre 2010, ha deliberato che:<br />	<br />
a) le società Henkel Italia S.p.A., Unilever Italia Holdings S.r.l., Reckitt-Benckiser Holdings (Italia) S.r.l., Colgate-Palmolive S.p.A., Procter &#038; Gamble S.r.l., Sara Lee Household &#038; Body Care Italy S.p.A., L&#8217;Oreal Italia S.p.A., Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts &#038; Co S.p.A., Beiersdorf S.p.A., Johnson &#038; Johnson S.p.A., l’Associazione Italiana dell’Industria di Marca – Centromarca, Mirato S.p.A., Paglieri Profumi S.p.A., Ludovico Martelli S.r.l., Weruska &#038; Joel S.r.l., Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.A. e Sunstar Suisse SA hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE, avente per oggetto la totale alterazione del confronto concorrenziale realizzata attraverso il coordinamento delle strategie commerciali;<br />	<br />
b) le imprese si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata;<br />	<br />
c) in ragione di quanto indicato in motivazione, è riconosciuto alla società Henkel S.p.A. il beneficio della non imposizione della sanzione, di cui al paragrafo 2 della Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell&#8217;articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;<br />	<br />
d) in ragione di quanto indicato in motivazione, è riconosciuto alle società Colgate-Palmolive S.p.A. e Procter&#038;Gamble S.r.l. il beneficio della riduzione della sanzione, di cui al paragrafo 4 della Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell&#8217;articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nella misura, rispettivamente, del 50% e del 40%;<br />	<br />
e) sono irrogate, in ragione di quanto indicato in motivazione, le sanzioni amministrative pecuniarie ai seguenti soggetti:<br />	<br />
a) Unilever Italia Holdings S.r.l. 18.766.440 euro<br />	<br />
b) Reckitt-Benckiser Holdings (Italia) S.r.l. 2.457.840 euro<br />	<br />
c) Colgate-Palmolive S.p.A. 2.467.080 euro<br />	<br />
d) Procter &#038; Gamble S.r.l. 6.227.021 euro<br />	<br />
e) Sara Lee Household &#038; Body Care Italy S.p.A. 4.029.300 euro<br />	<br />
f) L&#8217;Oreal Italia S.p.A. 26.977.500 euro<br />	<br />
g) Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts &#038; Co S.p.A. 7.653.360 euro<br />	<br />
h) Beiersdorf S.p.A. 3.483.480 euro<br />	<br />
i) Johnson &#038; Johnson S.p.A. 3.298.680 euro<br />	<br />
l) Mirato S.p.A. 2.244.375 euro<br />	<br />
m) Paglieri Profumi S.p.A. 908.628 euro<br />	<br />
n) Ludovico Martelli S.r.l. 217.200 euro<br />	<br />
o) Weruska&#038;Joel S.r.l. 147.571 euro<br />	<br />
p) Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.A. 2.275.680 euro<br />	<br />
q) Sunstar Suisse SA 10.080 euro<br />	<br />
r) Associazione Italiana dell’Industria di Marca – Centromarca 17.100 euro.<br />	<br />
Di talchè, la Società Italo Britannica L. Manetti e H. Roberts Spa ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:<br />	<br />
Sotto il profilo procedimentale:<br />	<br />
l’Autorità avrebbe avviato il procedimento in relazione ad una condotta specificamente limitata al biennio 2005 – 2007 e, senza darne comunicazione alle parti, avrebbe esteso l’ambito temporale di accertamento della presunta condotta anticoncorrenziale anche agli anni 2000 – 2005.<br />	<br />
Sotto il profilo sostanziale:<br />	<br />
l’Autorità avrebbe operato una definizione del mercato rilevante superficiale, approssimativa e contraddittoria, omettendo l’analisi delle dinamiche che guidano le relazioni tra industria e GDO;<br />	<br />
non vi sarebbero i presupposti per attribuire alla ricorrente la qualifica di leader dell’intesa, atteso che la stessa, oltre a non essere riconosciuta come tale dai suoi stessi competitors e dai clienti, non avrebbe una rilevante presenza internazionale, non sarebbe presente in settori diversi dai cosmetici, non avrebbe un fatturato comparabile con gli altri operatori leaders nel settore e non sarebbe stata una controparte importante nella negoziazione con la GDO;<br />	<br />
non sarebbe stato apprezzato il diverso contributo causale di ciascuna impresa e la ricorrente sarebbe stata coinvolta in atti e comportamenti non tenuti e comunque non provati;<br />	<br />
la condotta della ricorrente difetterebbe di quei requisiti di gravità che giustificherebbero una sanzione pari a circa il 6% del fatturato; <br />	<br />
la sanzione sarebbe stata moltiplicata per una durata eccessiva e con l’aggravante dell’insussistente leadership e, inoltre, sarebbe stata calcolata con un metodo non conosciuto.<br />	<br />
L’Avvocatura Generale dello Stato, con ampia ed analitica memoria, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Henkel Italia spa si è costituita in giudizio.<br />	<br />
La ricorrente ha prodotto altra memoria a sostegno delle proprie ragioni.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 12 ottobre 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento adottato nell’adunanza del 15 dicembre 2010, ha deliberato che:<br />	<br />
a) le società Henkel Italia S.p.A., Unilever Italia Holdings S.r.l., Reckitt-Benckiser Holdings (Italia) S.r.l., Colgate-Palmolive S.p.A., Procter &#038; Gamble S.r.l., Sara Lee Household &#038; Body Care Italy S.p.A., L&#8217;Oreal Italia S.p.A., Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts &#038; Co S.p.A., Beiersdorf S.p.A., Johnson &#038; Johnson S.p.A., l’Associazione Italiana dell’Industria di Marca – Centromarca, Mirato S.p.A., Paglieri Profumi S.p.A., Ludovico Martelli S.r.l., Weruska &#038; Joel S.r.l., Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.A. e Sunstar Suisse SA hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE, avente per oggetto la totale alterazione del confronto concorrenziale realizzata attraverso il coordinamento delle strategie commerciali;<br />	<br />
b) le imprese si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata;<br />	<br />
c) in ragione di quanto indicato in motivazione, è riconosciuto alla società Henkel S.p.A. il beneficio della non imposizione della sanzione, di cui al paragrafo 2 della Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell&#8217;articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;<br />	<br />
d) in ragione di quanto indicato in motivazione, è riconosciuto alle società Colgate-Palmolive S.p.A. e Procter&#038;Gamble S.r.l. il beneficio della riduzione della sanzione, di cui al paragrafo 4 della Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell&#8217;articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nella misura, rispettivamente, del 50% e del 40%;<br />	<br />
e) è irrogata, in ragione di quanto indicato in motivazione, tra le altre, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 7.653.360 a Manetti &#038; Roberts S.p.a.<br />	<br />
L’Autorità, nelle proprie considerazioni conclusive (parr. 268 e ss. del provvedimento), ha posto in rilievo che l’insieme delle condotte evidenziate nelle risultanze istruttorie costituisce parte di una intesa unica, complessa e continuata nel tempo, volta alla limitazione del confronto concorrenziale nel settore dei prodotti cosmetici commercializzati attraverso il canale della Grande Distribuzione Organizzata.<br />	<br />
In particolare, ha sostenuto che lo scambio di informazioni sensibili nell’ambito delle riunioni del Gruppo Chimico di Centromarca, lo scambio di informazioni sensibili al di fuori delle riunioni associative, l’allineamento degli aumenti dei prezzi di listino al di sopra del tasso di inflazione e, infine, il coordinamento teso ad arginare le possibili conseguenze derivanti dal comportamento commerciale di Esselunga forniscono una dimostrazione inequivocabile del perseguimento di un unico ed articolato disegno anticoncorrenziale.<br />	<br />
Pertanto, l’autonomia che dovrebbe caratterizzare le attività delle imprese è stata compromessa e condizionata dal perseguimento di un unico disegno anticoncorrenziale articolato e complesso che ha ridotto qualsiasi incentivo ad adottare autonome strategie commerciali e, se tale esigenza di autonomia non esclude il diritto degli operatori economici di adattarsi intelligentemente al comportamento constatato dai loro concorrenti, non si può invece consentire ogni presa di contatto, diretta o indiretta, tra operatori, avente per oggetto o per effetto, sia di influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, sia di svelare ad un tale concorrente il comportamento che ci si è decisi o si pensa di tenere sul mercato.<br />	<br />
Tutti i riscontri in atti, ha evidenziato l’AGCM, si intrecciano e si completano reciprocamente dando vita all’evidenza di un unicum fattuale, articolato e complesso, che costituisce prova della totale alterazione dei meccanismi concorrenziali. La rilevante quantità di riscontri in atti dimostra che le riunioni ed i contatti intervenuti tra i concorrenti, le azioni elaborate e condivise al fine di risolvere la “questione Esselunga”, anche grazie al contributo attivo di Centromarca, sono stati univocamente finalizzati al concorde mantenimento di un artificiale equilibrio di mercato. Il mantenimento di un mercato “calmo” ha consentito, infatti, che fossero ritenute credibili le richieste di aumento dei prezzi di listino singolarmente avanzate da ciascun produttore di cosmetici alla GDO, in quanto gli aumenti comunicati erano sempre coerenti con quelli del mercato.<br />	<br />
L’intesa in esame, ha soggiunto ancora l’Autorità, risulta inoltre presentare il carattere di consistenza coinvolgendo imprese che cumulativamente detengono, in ciascuna categoria merceologica ricompresa nel settore del personal care, una quota aggregata che oscilla tra il 58% (ad esempio, nel segmento dell’after shave) ed il 92% (ad esempio, nel segmento dei prodotti shaving preparation) delle vendite in valore.<br />	<br />
L’intesa in questione, secondo le considerazioni conclusive dell’amministrazione procedente, è stata inoltre caratterizzata da un significativo grado di stabilità assicurato dall’artificiale trasparenza delle informazioni commerciali e dai contatti tra le imprese nell’ambito del Gruppo Chimico di Centromarca, grazie anche al contributo attivo dell’associazione stessa nell’elaborazione e distribuzione di informazioni idonee a consentire il monitoraggio di quanto concordato.<br />	<br />
La stabilità del coordinamento è stata, inoltre, assicurata dal fatto che, in presenza di multimarket contacts, il rischio di retaliation costituisce una minaccia credibile affinché nessuna delle imprese coinvolte – leader multiprodotto e follower – abbia un incentivo a deviare da una strategia collusiva di prezzo. La stabilità del coordinamento è dimostrata, infine, dalla reazione congiunta dei produttori di cosmetici in relazione alla strategia commerciale adottata da Esselunga nel corso del 2005.<br />	<br />
2. Le censure di carattere procedimentale sono infondate.<br />	<br />
La durata dell’intesa per la maggior parte delle imprese partecipanti, tra cui Manetti &#038; Roberts, è stata individuata a far tempo dalla riunione del Gruppo Chimico del 5 aprile 2000.<br />	<br />
Nella comunicazione di avvio del procedimento del 12 giugno 2008, l’Autorità ha fatto presente che dalle informazioni disponibili è ragionevole desumere l’esistenza, “quanto meno a partire dal gennaio del 2005 fino a tutto il 2007”, di un reciproco scambio di informazioni sensibili e di un coordinamento delle strategie commerciali tra Henkel, Unilever, Reckitt Benckiser, Colgate -Palmolive, Procter &#038; Gamble, Sara Lee Houseold &#038; Bodycare e L’Oreal che rappresentano i principali produttori di cosmetici distribuiti attraverso il canale retail.<br />	<br />
In data 19 febbraio 2009 il procedimento è stato esteso soggettivamente nei confronti, tra le altre, di Manetti – Roberts &#038; Co. Spa.<br />	<br />
Nella comunicazione delle risultanze istruttorie trasmessa alle parti il 18 dicembre 2009, al par. 122, è indicato che “in atti vi sono evidenze di riunioni del Gruppo Chimico a partire dal 27 gennaio 2000”.<br />	<br />
Nella comunicazione di avvio, l’oggetto del procedimento, vale a dire le circostanze in relazione alle quali l’Autorità ha ritenuto di procedere, è stato chiaramente specificato in quanto vi è l’espresso riferimento all’accertamento di un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza e, quindi, alla possibile violazione dell’art. 81, co. 1, del Trattato CE e, infatti, l’istruttoria è stata avviata ai sensi dell’art. 14 l. 287/1990.<br />	<br />
Di talché, la comunicazione di avvio del procedimento ha senz’altro riportato gli elementi essenziali per consentire un efficace e completo contraddittorio e, quindi, per un pieno esercizio del diritto di difesa, né è possibile ritenere che la stessa avrebbe dovuto necessariamente avere un maggior grado di dettaglio in quanto l’analiticità delle argomentazioni riguarda la fase conclusiva del procedimento, che costituisce l’esito della fase istruttoria, mentre non sempre può caratterizzare la fase di avvio, nella quale, invece, devono essere con precisione identificati i soli profili delle condotte delle imprese oggetto dell’indagine, al fine di mettere in grado le stesse di poter proficuamente partecipare all’istruttoria.<br />	<br />
L’Autorità, utilizzando la locuzione “quanto meno dal 2005”, ha evidenziato la concreta possibilità che l’intessa potesse avere una decorrenza anche antecedente a tale data e, d’altra parte, avrebbe potuto legittimamente utilizzare anche l’espressione “fino al 2007” senza indicare affatto l’eventuale dies a quo dell’illecito, atteso che, una volta individuato l’oggetto dell’accertamento, vale a dire l’infrazione ipotizzata, è evidente che l’impresa interessata avrebbe avuto ogni la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa senza alcuna limitazione di carattere temporale.<br />	<br />
In sostanza, una nuova comunicazione di avvio del procedimento si rivela necessaria solo se muta la natura intrinseca della violazione accertata rispetto a quella contestata ovvero se all’originaria violazione si aggiunge l’accertamento anche di una ulteriore violazione non contestata, ma non anche per una più specifica indicazione dell’arco temporale in cui la violazione ha avuto luogo.<br />	<br />
D’altra parte, come espressamente messo in rilievo dall’Autorità procedente al par. 209 del provvedimento, tutte le parti del procedimento hanno esercitato i diritti di accesso e di partecipazione come dimostrato dai verbali di accesso e di audizione contenuti nel fascicolo del procedimento, dai quali risulta come l’oggetto di indagine non fosse necessariamente limitato agli anni 2005-2007 e, dalla richiesta di informazioni inviata a tutte le parti in data 31 agosto 2009, si evince che il periodo potenzialmente interessato dall’istruttoria era compreso tra il 1999 ed il 2008.<br />	<br />
In proposito, giova anche osservare, per dare atto della possibilità attribuita alle parti di esplicare pienamente il proprio diritto di difesa, che, dopo la comunicazione delle risultanze istruttorie, i termini risultano prorogati con atti del 7 gennaio 2010, del 3 marzo 2010, del 28 aprile 2010, del 7 luglio 2010 e del 26 agosto 2010, tanto che la delibera impugnata è stata adottata il 15 dicembre 2010.<br />	<br />
3. La ricorrente ha prospettato l’erronea definizione del mercato rilevante. <br />	<br />
Le relative censure non sono persuasive.<br />	<br />
Il Collegio rileva in primo luogo che l’individuazione del mercato rilevante &#8211; definito solitamente come quella zona geograficamente circoscritta dove, dato un prodotto o una gamma di prodotti considerati tra loro sostituibili, le imprese che forniscono quel prodotto si pongono fra loro in rapporto di concorrenza – non è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità se non per vizi logici, di difetto di istruttoria o di motivazione, atteso che il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle riservate all’Autorità e, quindi, non può dare un’autonoma definizione.<br />	<br />
La giurisprudenza ha altresì chiarito che al giudice amministrativo è consentito sindacare senza alcun limite tutte le valutazioni tecniche compiute dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’individuazione del mercato rilevante, potendo valutare sia la correttezza delle scelte tecniche dalla stessa compiute, sia l’esattezza dell’interpretazione ed applicazione dei concetti giuridici indeterminati alla fattispecie concreta.<br />	<br />
La definizione del mercato costituisce uno strumento per individuare e definire l’ambito nel quale le imprese sono in concorrenza tra loro, per cui scopo principale della definizione è di individuare attraverso un criterio sistematico le pressioni concorrenziali alle quali sono sottoposte le imprese interessate e che sono in grado di condizionarne il comportamento.<br />	<br />
Nei casi di intese restrittive della libertà di concorrenza, in particolare, la ricostruzione dell’ambito merceologico è soprattutto volta ad individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l’intesa stessa ossia lo spazio di concorrenza entro il quale le imprese hanno ritenuto di coordinare le loro strategie commerciali.<br />	<br />
L’Autorità, nell’individuazione del contesto merceologico di riferimento (parr. da 45 a 60 della delibera), ha posto innanzitutto in evidenza che il settore interessato dall’intesa è quello dei prodotti cosmetici commercializzati attraverso la Grande Distribuzione Organizzata, in quanto, come dichiarato dai rappresentanti di Henkel e di Colgate, le condotte oggetto del procedimento hanno riguardato principalmente i prodotti cosmetici quali quelli per la cura del corpo, per la cura dei capelli e i prodotti per l’igiene orale.<br />	<br />
Ha poi specificato che, per prodotti cosmetici, in linea di principio, si intende una varietà di articoli che includono principalmente i prodotti per l’igiene personale, i prodotti igienico-sanitari, i prodotti per l’igiene orale, i prodotti per la rasatura e la depilazione, i prodotti per capelli e i prodotti per il viso.<br />	<br />
In tale settore, si possono individuare sei operatori leader corrispondenti a Beiersdorf, L’Oreal, Unilever, P&#038;G, Colgate e M&#038;R. Ciascuna di tali imprese fornisce la maggior parte delle categorie di prodotti e riveste un ruolo di primo piano in almeno una delle macrocategorie di prodotti ricomprese nel settore cosmetico: M&#038;R, ad esempio, per i deodoranti e i detergenti per il corpo (con quote, rispettivamente del [20-30%] e del [10-20%] circa); L’Oreal con riferimento all’intera gamma dei prodotti per i capelli (con una quota pari al [35-45%] circa seguita da P&#038;G con una quota del [10-20%] circa); Unilever per l’intera gamma dei prodotti relativi all’igiene orale (con una quota pari a circa il [20-30%], seguito da Colgate con una quota del [10-20%] circa); Beiersdorf, per tutta la gamma di creme per il corpo (con una quota del [35-45%] circa); P&#038;G con riferimento ai prodotti per la rasatura e depilazione e ai prodotti per l’igiene intima (con una quota del [35-45%] circa per la rasatura e con una quota del [20-30%] circa relativa ai prodotti per l’igiene intima).<br />	<br />
Ciascuna delle imprese citate, ha soggiunto l’amministrazione procedente, riveste inoltre un ruolo di primo piano anche in relazione a singole categorie merceologiche. Con riferimento al dentifricio, ad esempio, tre operatori principali detengono il 60% del mercato retail (nell’ambito del quale dominano Unilever, Colgate e P&#038;G con quote rispettivamente del [20-30%], del [10-20%] e del [10-20%]); ancora più significativo quanto risulta con riferimento agli shampoo, dove L’Oreal guida il mercato con una quota del [35-45%], seguita da P&#038;G con il [10-20%] e Unilever al [10-20%]. P&#038;G guida anche il mercato dei prodotti per la rasatura uomo, con una quota del [35-45%] (principalmente riconducibile alla commercializzazione dei prodotti a marchio Gillette e Noxzema).<br />	<br />
La struttura dell’offerta sopra descritta è comune anche al settore contiguo dei prodotti detergenti per la casa in cui, oltre a Unilever e Colgate, anche Henkel e Reckitt Benckiser detengono posizioni di assoluto rilievo. Nel solo mercato degli ammorbidenti per tessuti, ad esempio, Unilever ed Henkel detengono rispettivamente, quote pari al [20- 30%] ed al [20-30%] circa del mercato. Analogamente, nel mercato dei detersivi per stoviglie, Reckitt detiene una quota del [60-70%] circa.<br />	<br />
Nell’intero settore dei prodotti chimici (cosmetici e detergenti) è possibile individuare un nucleo compatto di grandi operatori multinazionali costituito da Henkel, Reckitt Benckiser, Beiersdorf, L’Oreal, Unilever, P&#038;G, Colgate e M&#038;R il cui portafoglio di prodotti commercializzati e la posizione detenuta in determinate categorie e/o macro-categorie di prodotti assegna loro un ruolo determinante nei rapporti con gli operatori della Grande Distribuzione Organizzata. L’interesse dei distributori è infatti rivolto, generalmente, non all’acquisto del singolo prodotto/referenza o di una determinata categoria, ma dell’intero paniere di prodotti commercializzati da ciascun produttore di cosmetici. In tale scenario, ha rilevato l’Autorità, la forza contrattuale di ciascun produttore di marca si misura, oltre che sull’attrattività dei marchi gestiti, anche e soprattutto sull’ampiezza e sulla varietà del paniere offerto alla GDO.<br />	<br />
Dal punto di vista della domanda, infatti, contrariamente a quanto sostenuto da alcune Parti del procedimento nelle memorie finali, l’interesse della Grande Distribuzione Organizzata è volto proprio ad arricchire quanto più possibile la varietà intrabrand e interbrand di alternative su cui costruire i propri assortimenti. Il conferimento di uno spessore adeguato alla propria offerta rappresenta per i distributori una scelta razionale atteso che le parti del procedimento sono produttori di beni di marca affermati, molti dei quali rientrano tra le referenze da tenere a scaffale, in quanto percepite dal consumatore come qualificanti l’offerta distributiva della catena. Tale considerazione, peraltro, vale anche per le referenze fornite dai produttori più piccoli che consentono ai distributori di riequilibrare le posizioni di forza riducendo il potere contrattuale delle grandi società multinazionali.<br />	<br />
L’AGCM ha pertanto evidenziato che la struttura del settore dei cosmetici commercializzati attraverso la GDO presenta dinamiche tipiche dei fenomeni di multimarket contacts ed il fatto che i principali produttori detengano, a rotazione, posizioni di leadership in una o più categorie o macro-categorie di prodotti rientranti nel paniere complessivamente venduto alla GDO, rende altamente probabile l’instaurarsi di un equilibrio collusivo, atteso che nessuna delle imprese coinvolte potrebbe avere incentivi reali a deviare da una strategia collusiva di prezzo giacché la circostanza che i principali produttori siano attivi nella quasi totalità delle categorie merceologiche fa sì che il rischio di ritorsione rappresenti una minaccia credibile.<br />	<br />
In definitiva, a fronte delle memorie difensive delle parti, che escludono la sussistenza di un automatismo tra multimarket contacts ed equilibrio collusivo, l’AGCM ha fatto presente che le grandi società multinazionali attive nel settore chimico (Henkel, Reckitt Benckiser, Beiersdorf, L’Oreal, Unilever, P&#038;G, Colgate e M&#038;R) commercializzano tutte le principali macro-categorie di cosmetici e detengono, in almeno una di queste, una posizione di leadership individuale o condivisa con propri concorrenti. Anche nei casi in cui tali società commercializzano solo una o poche categorie di prodotti cosmetici – come, ad esempio, nel caso di Reckitt Benckiser col marchio Veet – l’equilibrio collusivo basato sulla minaccia credibile di ritorsioni commerciali in altri mercati sussiste comunque in quanto si fonda anche sulla posizione di forza detenuta da tali soggetti nel settore contiguo della detergenza.<br />	<br />
L’equilibrio esistente tra le grandi società multi-brand basta, pertanto, a garantire la stabilità dell’intesa atteso che queste condizionano il comportamento degli operatori minori in una logica di leader/follower, in quanto rivestono un ruolo di primo piano nei rapporti con gli operatori della GDO.<br />	<br />
In definitiva, il mercato rilevante ai fini del procedimento è stato ritenuto coincidente con tutta la gamma dei prodotti cosmetici commercializzati attraverso il canale retail.<br />	<br />
Il Collegio fa presente che, così come correttamente rilevato dall’Autorità, ai fini della valutazione di fattispecie aventi ad oggetto intese tra concorrenti la definizione di uno specifico contesto merceologico e geografico non è necessaria come, invece, nelle ipotesi di valutazione di operazioni di concentrazione e di comportamenti abusivi di posizioni dominanti.<br />	<br />
In particolare, occorre ribadire che nelle ipotesi di intese restrittive della libertà di concorrenza, la definizione del mercato rilevante è successiva all’individuazione dell’intesa in quanto sono l’ampiezza e l’oggetto della stessa a circoscrivere il mercato su cui l’illecito è commesso (ex multis: Cons. St., VI, 25 marzo 2009, n. 1796).<br />	<br />
Ad ogni buon conto, la definizione di mercato rilevante, concetto giuridico indeterminato e dal significato opinabile, elaborata nel provvedimento si presenta esaustivamente motivata e non è manifestamente irragionevole o illogica; il percorso argomentativo sviluppato, anzi, si rivela coerente e consequenziale.<br />	<br />
Il concetto fondamentale su cui ruota la definizione di mercato rilevante nel caso di specie è che il rapporto venditore/acquirente non sussiste tra i produttori ed i consumatori finali, ma tra i produttori e gli operatori della grande distribuzione, per i quali non assumono rilievo, come invece avviene per i consumatori, le singole referenze, ma piuttosto i prodotti cosmetici commercializzati nel loro insieme.<br />	<br />
In altri termini, il mercato non si presta ad essere frazionato in ulteriori mercati di dimensioni inferiori, per quante sono le sottocategorie merceologiche, in quanto la domanda presa in considerazione non è quella dei consumatori finali, ma quella dei rivenditori della grande distribuzione organizzata.<br />	<br />
L’interesse di questi ultimi, infatti, è generalmente rivolto non già all’acquisto del singolo prodotto, bensì dell’intero paniere di prodotti commercializzati da ciascun produttore di cosmetici e proprio la presenza nell’ambito del mercato dei prodotti cosmetici di mercati distinti di minori dimensioni e contigui consente plausibilmente di ritenere che in questi ultimi possono realizzarsi i fenomeni di ritorsione che concorrono ad assicurare la stabilità dell’intesa in condizioni di multimarket contacts.<br />	<br />
Nella fattispecie in esame, peraltro, essendo stata accertata un’intesa consistente nel coordinamento delle strategie commerciali relative all’intero paniere dei prodotti cosmetici distribuiti attraverso il canale della grande distribuzione organizzata, l’Autorità, anche a voler prescindere da ogni altra argomentazione, ha preso correttamente in considerazione tale ambito merceologico, corrispondente per l’appunto a quello dove si sarebbe manifestato un coordinamento fra imprese concorrenti e si sarebbero realizzati gli effetti derivanti dall’illecito anticoncorrenziale.<br />	<br />
4. Con riferimento alle censure concernenti l’effettiva sussistenza dell’intesa e l’analisi dei relativi effetti, il Collegio &#8211; tenuto conto che al par. 130 del provvedimento è indicato che gli aumenti annuali dei prezzi di listino sono stati ricompresi tra il 3% ed il 5% o sono stati sempre superiori al tasso di inflazione &#8211; ritiene opportuno acquisire agli atti del processo una dettagliata relazione dell’Autorità procedente, con allegata documentazione, sugli aumenti annuali dei prezzi di listino, in forma aggregata e per singola impresa, relativa a ciascuno degli anni per i quali è stata accertata la durata dell’intesa per ciascuna impresa.<br />	<br />
Con riferimento alle censure con cui è stata contestata la quantificazione della sanzione, inoltre, il Collegio – rilevato che, ai sensi del par. 317 del provvedimento, per calcolare l’importo base della sanzione è stato preso a riferimento il valore delle vendite dei beni a cui l’infrazione si riferisce, ossia il fatturato realizzato dalle parti in Italia nel settore dei prodotti cosmetici nell’ultimo anno in cui è avvenuta l’infrazione, e cioè il 2007, e che tali dati, come evidenziato dall’Avvocatura Generale dello Stato nella propria memoria difensiva, non sono stati espressamente indicati nel provvedimento in quanto oggetto di apposita istanza di riservatezza – ritiene opportuno acquisire agli atti del processo una dettagliata relazione dell’Autorità procedente indicante il valore delle vendite dei beni realizzato da ciascuna impresa utilizzato, tenuto conto degli Orientamenti per il calcolo delle ammende, per calcolare l’importo base della sanzione nonché l’ammontare del fatturato realizzato da ciascuna impresa nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, in riferimento al quale, ai sensi dell’art. 15 l. 287/1990, sono determinate le sanzioni amministrative pecuniarie.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />	<br />
riservata al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, in merito e sulle spese, così provvede:<br />	<br />
respinge in parte qua il ricorso in epigrafe;<br />	<br />
ordina al Presidente pro tempore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di depositare la documentazione di cui in motivazione (dettagliata relazione dell’Autorità procedente, con allegata documentazione, sugli aumenti annuali dei prezzi di listino, in forma aggregata e per singola impresa, in relazione a ciascuno degli anni per i quali è stata accertata la durata dell’intesa per ogni singola impresa; dettagliata relazione dell’Autorità procedente indicante il valore delle vendite dei beni realizzato da ciascuna impresa, utilizzato per calcolare l’importo base della sanzione, nonché l’ammontare del fatturato realizzato da ciascuna impresa nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida) presso la Segreteria della Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o la notificazione, se anteriore, della presente sentenza non definitiva.<br />	<br />
Fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 22 febbraio 2012.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/11/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-11-2011-n-8955/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2011 n.8955</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.4238</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-4238/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-4238/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.4238</a></p>
<p>Va accolta la misura cautelare avverso l&#8217;esclusione da gara per la fornitura di n. 50.000 completi ginnici per Vigili del fuoco, nel senso di inibire all’Amministrazione l’ulteriore sviluppo della procedura, poiche&#8217; il ricorso presenta sufficienti elementi di fondatezza in ordine alla censura relativa alla composizione della Commissione esaminatrice, mentre il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-4238/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.4238</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-4238/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.4238</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la misura cautelare avverso l&#8217;esclusione da gara per la fornitura di n. 50.000 completi ginnici per Vigili del fuoco, nel senso di inibire all’Amministrazione l’ulteriore sviluppo della procedura, poiche&#8217; il ricorso presenta sufficienti elementi di fondatezza in ordine alla censura relativa alla composizione della Commissione esaminatrice, mentre il danno lamentato da parte ricorrente presenta i caratteri della gravità ed irreparabilità. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04238/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08724/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Bis)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8724 del 2011, proposto da:<br /> <br />
<b>Soc Car Abbigliamento Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Daniele Sterrantino, con domicilio eletto presso Daniele Sterrantino in Roma, Piazzale Flaminio, 19; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico &#8211; Difesa Civile</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Soc La Griffe Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maria Giovanna Talia, con domicilio eletto presso Maria Giovanna Talia in Roma, via Luciano Zuccoli, 47; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
esclusione dalla gara per l&#8217;aggiudicazione della gara per la fornitura di n. 50.000 completi ginnici per VV.F. &#8211; (n. cig 1902008a7) &#8211; (art. 120 c.p.a.)	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico &#8211; Difesa Civile e della Soc. La Griffe Srl;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il ricorso, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, presenta sufficienti elementi di fondatezza in ordine alla censura relativa alla composizione della Commissione esaminatrice;<br />	<br />
Considerato che il danno lamentato da parte ricorrente presenta i caratteri della gravità ed irreparabilità;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>accoglie la invocata misura cautelare nel senso di inibire all’Amministrazione resistente l’ulteriore sviluppo della procedura.	</p>
<p>Fissa la pubblica udienza del 14 dicembre 2011 per l’esame del merito della causa.<br />	<br />
Spese della presente fase cautelare al definitivo.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Luttazi, Presidente FF<br />	<br />
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere<br />	<br />
Domenico Landi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE  IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.1696</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-1696/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-1696/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-1696/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.1696</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento emesso dal Comune di Milano che respinge un ricorso avverso la richiesta di modifica della graduatoria di alloggi pubblici, se il ricorrente ha depositato in giudizio documentazione, asserendo che la stessa integrerebbe ricevute di pagamento del canone di locazione dell’appartamento da cui è stato sfrattato; egli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-1696/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.1696</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-1696/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.1696</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento emesso dal Comune di Milano che respinge un ricorso avverso la richiesta di modifica della graduatoria di alloggi pubblici, se il ricorrente ha depositato in giudizio documentazione, asserendo che la stessa integrerebbe ricevute di pagamento del canone di locazione dell’appartamento da cui è stato sfrattato; egli allega di non aver prodotto in precedenza le predette ricevute, né nell’ambito del procedimento giurisdizionale in sede civile, né in quello amministrativo presso il Comune, a causa della scarsa conoscenza della lingua italiana e delle procedure; poiche&#8217; il provvedimento impugnato è stato fondato esclusivamente sull’esiguità della morosità e sulla sua decorrenza, appare opportuno che il Comune prenda in esame la documentazione prodotta dal ricorrente ai fini di un eventuale riesame della statuizione impugnata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01696/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02830/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2830 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Koralage Achintha Dhanusha Kalegana</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rita Musella e Francesco Garbetta, con domicilio eletto presso il primo in Milano, Via Podgora, 11	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Milano</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Antonella Fraschini, Ruggero Meroni e Irma Marinelli, con domicilio eletto in Milano, Via Andreani 10	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento emesso dal Comune di Milano &#8211; Direzione Centrale Casa Settore di Assegnazione alloggi di E.R.P. in data 25.5.2011 e notificato il 27.7.2011, con il quale è stato respinto il ricorso avverso la richiesta di modifica della graduatoria ai sensi del comma 3 dell&#8217;art. 14 del R.R. n. 1/2004 e confermato il precedente provvedimento del 22.6.2011 e di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque lesivo per il ricorrente.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
che il ricorrente ha depositato in giudizio documentazione (v. doc. n. 4), asserendo che la stessa integrerebbe ricevute di pagamento del canone di locazione dell’appartamento da cui è stato sfrattato;<br />	<br />
che egli allega in questa sede di non aver prodotto in precedenza le predette ricevute, né nell’ambito del procedimento giurisdizionale in sede civile, né in quello amministrativo presso il Comune, a causa della scarsa conoscenza della lingua italiana e delle procedure;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
che il provvedimento impugnato è stato fondato esclusivamente sull’esiguità della morosità e sulla sua decorrenza;<br />	<br />
che appare opportuno che il Comune prenda in esame la documentazione prodotta dal ricorrente ai fini di un eventuale riesame della statuizione impugnata:	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia &#8211; Sezione I<br />	<br />
accoglie la suindicata domanda incidentale, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Marco Bignami, Consigliere<br />	<br />
Mauro Gatti, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-1696/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.1696</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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