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	<title>17/11/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>17/11/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2007 n.1877</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-17-11-2007-n-1877/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-17-11-2007-n-1877/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2007 n.1877</a></p>
<p>Pres. ed est. Leotta F. P. e A. R. (Avv. A. Saltalamacchia) c. Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 di Messina, Presidio Ospedaliero “San Vincenzo” di Taormina (n.c.) in tema di accesso alla cartella clinica di persona deceduta Accesso agli atti ed ai documenti amministrativi &#8211; Cartella clinica di persona</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-17-11-2007-n-1877/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2007 n.1877</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-17-11-2007-n-1877/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2007 n.1877</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. Leotta<br /> F. P. e A. R. (Avv. A. Saltalamacchia) c. Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 di Messina, Presidio Ospedaliero “San Vincenzo” di Taormina (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>in tema di accesso alla cartella clinica di persona deceduta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso agli atti ed ai documenti amministrativi &#8211; Cartella clinica di persona deceduta – Possibilità di accesso soltanto da parte di alcuni dei coeredi – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In base all’art. 9, comma 3, del Decreto Leg.vo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i diritti di accesso ai dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell&#8217;interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. L’accesso ad una cartella clinica di persona deceduta può essere esercitato anche da parte di alcuni soltanto dei coeredi, senza necessità di acquisire il consenso di tutti gli altri.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />
Sezione staccata di Catania &#8211; Sezione Quarta</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>composto dai Signori Magistrati:<br />
Dott. Ettore Leotta                       &#8211; Presidente relatore estensore<br />
Dott. Francesco Brugaletta           &#8211; Consigliere<br />
Dott. Dauno Trebastoni                &#8211; Referendario<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso <b>n. 2537/2007 R.G. </b>proposto dei</p>
<p>Sig. ri <b>Palumbo Francesco,</b> nato a Paternò (CT) il 9 agosto 1940, e<b> Rosselli Antonino,</b> nato a Paternò (CT) il 3 dicembre 1957, rappresentati e difesi dall’Avv. Antonino Saltalamacchia, presso il cui studio, sito in Catania, Piazza Cavour n. 18, sono elettivamente domiciliati;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; l’<b>Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 di Messina</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;</p>
<p>&#8211; il <b>Presidio Ospedaliero “San Vincenzo” di Taormina</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del diniego del diritto di accesso ex L. n. 241/1990 espresso dalla Direzione Sanitaria del P.O. “San Vincenzo” di Taormina – Azienda U.S.L. n. 5 Messina con nota 10 agosto 2007 prot. n. 7846 sulla richiesta di rilascio in copia della documentazione e della cartella clinica della congiunta defunta Rosselli Giuseppa, avanzata  dai ricorrenti con lettera racc. A/R n. 12129129461-2 del 3 – 6 agosto 2007.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore per la Camera di Consiglio del 7 novembre 2007 il Consigliere Dott. Ettore Leotta;<br />
Udito l’Avvocato dei ricorrenti come da verbale di causa; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
Fatto e diritto
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1)</b> I ricorrenti premettono di essere eredi legittimi della defunta Rosselli Giuseppa, nata a Paternò il 7 luglio 1921 e deceduta il 12 aprile 2007, essendo il primo  fratello del marito e l’altro figlio del fratello, in assenza di figli.<br />
Con lettera racc. A/R n. 12129129461-2 del 3 – 6 agosto 2007 i predetti hanno richiesto al Presidio Ospedaliero “San Vincenzo” di Taormina (ME) il rilascio in copia della documentazione medica e della cartella clinica di ricovero della congiunta, già ricoverata presso detto Ospedale di Taormina nell’agosto 2006, motivando tale richiesta con l’esistenza di alcuni problemi sorti tra gli eredi in relazione al periodo di ricovero della defunta.<br />
Con nota 10 agosto 2007 prot. n. 7846 la Direzione Sanitaria del predetto Presidio Ospedaliero ha denegato l’accesso, sostenendo che:<br />
&#8211; la documentazione clinica di un soggetto deceduto poteva essere richiesta dai legittimari, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di legittimo erede e la relazione di parentela esistente con il defunto, del quale d<br />
&#8211; nel caso di più eredi, la predetta dichiarazione doveva essere resa da tutti, rendendosi necessaria, in caso di dissenso, una decisione dell’Autorità giudiziaria.<br />
Con ricorso notificato il 18 ottobre 2007, depositato il 24 ottobre 2007, i Signori Palumbo Francesco e Rosselli Antonino hanno adito questo Tribunale, chiedendo l’annullamento della nota 10 agosto 2007 prot. n. 7846, il riconoscimento del diritto di accesso agli atti richiesti e la condanna dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina al rilascio delle copie relative.<br />
Alla Camera di consiglio del 7 novembre 2007 la causa è passata in decisione.<br />
<b><br />
2) </b>Il ricorso è fondato.<br />
L’art. 22, comma 1, della L. n. 241/1990, nel testo introdotto dall’art. 15 della L. 11 febbraio 2005 n. 15, dopo aver qualificato, al comma 1, lettera a), il diritto di accesso quale <i>“il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi”</i>, immediatamente dopo, alla lettera b, definisce quali interessati <i>“tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interesso pubblici o diffusi, che abbiano <b>un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, </b></i>chiarendo, alla lettera d), che per documento amministrativo si intende <i>“ogni rappresentazione &#8230; del contenuto di atti &#8230; detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.<br />
</i>A sua volta, l’art. 9, comma 3, del Decreto Leg.vo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prescrive che i diritti di accesso ai dati personali di persone decedute<b> <i>“possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell&#8217;interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.</i></b><br />
Con sentenza n. 15 giugno 2007 n. 1675 il Tar Palermo – Sezione Terza ha chiarito che:<br />
&#8211; la  documentazione sanitaria relativa ad un ricovero ed eventuale intervento chirurgico con i relativi esami diagnostici rientra nell’amplissima nozione di “documento amministrativo” di cui alla lettera d) dell’art. 22 della L. n. 241/1990, trattandosi- la documentazione sanitaria proprio perché contiene dati “sensibili” sulla salute del cittadino (artt. 75 e segg. del “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) non può non essere portata a conoscenz<br />
&#8211; come già segnalato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento a carattere generale del 9 luglio 2003 (Bollettino del n. 41/luglio 2001, doc. web n. 29832, in cfr. www.garanteprivacy.it) avente ad oggetto: “Dati sanitari. Provvedi<br />
Nella specie, nel richiedere il rilascio di copia della cartella clinica e dei documenti sanitari della loro congiunta, i ricorrenti hanno comunicato non soltanto la loro qualità di eredi, e quindi di soggetti titolari di una posizione qualificata, ma hanno esplicitato le ragioni della loro istanza, presentata per far valere interessi propri, corrispondenti a situazioni giuridicamente tutelate e collegate ai documenti richiesti in copia.<br />
Inoltre, l’accesso alla documentazione sanitaria della congiunta deceduta non risulta in alcun modo pregiudizievole per gli altri eredi, non implicando alcuna <i>“deminutio”</i> delle prerogative ereditarie, ovvero l’esclusione di questi ultimi da informazioni utili con l’appropriazione esclusiva da parte di alcuni eredi (gli odierni ricorrenti) in danno di altri, né la disposizione di alcun diritto ereditario (Cfr. in termini, Tar Lazio, Sezione Terza, 30 gennaio 2003, n. 535).<br />
Ciò premesso, la richiesta del consenso di tutti i coeredi risulta illegittima, dal momento che, come prima detto, i ricorrenti sono titolari di situazioni giuridicamente tutelate e collegate ai documenti ai quali è chiesto l’accesso e che l’art. 9, comma 3, del Decreto Leg.vo 30 giugno 2003 n. 196 consente loro l’accesso.<br />
Tanto basta per accogliere il ricorso in esame.<br />
Pertanto, previo riconoscimento del diritto di accesso, va ordinato al Direttore sanitario del Presidio Ospedaliero “San Vincenzo di Taormina, facente parte dell’A.U.S.L. n. 5 di Messina, di rilasciare ai ricorrenti copia dei documenti richiesti entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione – o dalla notificazione a cura di parte &#8211;  della presente sentenza. <br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione Quarta, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto, previo riconoscimento del diritto di accesso, ordina al Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero “San Vincenzo di Taormina, facente parte dell’A.U.S.L. n. 5 di Messina, di rilasciare ai ricorrenti copia dei documenti richiesti entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione – o dalla notificazione a cura di parte &#8211;  della presente sentenza.<br />
Condanna l’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 di Messina al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille), di cui Euro 250,00 per contributo unificato ed Euro 750,00 per onorari e  diritti di avvocato, oltre Iva e C.P.A. come per legge ed il rimborso spese generali nella misura del 12,50%. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 7 novembre 2007. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-17-11-2007-n-1877/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2007 n.1877</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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