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	<title>17/11/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>17/11/2006 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2006 n.5373</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-17-11-2006-n-5373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-17-11-2006-n-5373/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2006 n.5373</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Patrizia Moro – Estensore Associazione degli Industriali della Provincia di Lecce (avv.ti A. Arnesano e F. Lilli) c. Comune di Avetrana (avv. P. Nicolardi), A.T.I. Esconet s.r.l.-Calò Impianti s.r.l. sulla legittimità del bando di gara di un appalto di servizio nel settore del consumo energetico di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-17-11-2006-n-5373/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2006 n.5373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-17-11-2006-n-5373/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2006 n.5373</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Patrizia Moro – Estensore<br /> Associazione degli Industriali della Provincia di Lecce (avv.ti A. Arnesano e F. Lilli) c. Comune di Avetrana (avv. P. Nicolardi), A.T.I. Esconet s.r.l.-Calò Impianti s.r.l.</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità del bando di gara di un appalto di servizio nel settore del consumo energetico di richiedere requisiti ulteriori &#8211; es. presenza in organico di un energy manager &#8211; e sul modo in cui il protocollo di Kyoto incide sulla cura degli interessi pubblici da parte della p.a.</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Appalto di servizio – Artt.13 e 14, d.lg. n.157 del 1995 – Stazione appaltante – Requisiti idoneativi più severi – Possibilità – Limiti.</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Inquinamento del territorio – Protocollo di Kyoto – Finalità.</p>
<p>3. Pubblica amministrazione – Interessi pubblici – Cura – Parametri da rispettare – Norme internazionali in materia di risparmio energetico scaturenti dal protocollo di Kyoto – Vi rientrano.</p>
<p>4. Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Appalto di servizio – Appalto nel settore del consumo energetico – Imprese partecipanti – Possesso di particolari requisiti – Non è illogico né incoerente con il fine pubblico.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di procedure per l’affidamento di un appalto di servizio, la stazione appaltante può esigere requisiti idoneativi più severi rispetto a quelli indicati negli artt. 13 e 14, d.lg. 17 marzo 1995 n. 157, pur sussistendo il limite di non introdurre, con le clausole di bando, elementi di illogicità, irragionevolezza e/o sproporzionalità rispetto alla specificità del servizio oggetto della gara ovvero di causare, con le medesime, effetti discriminatori.</p>
<p>2. Il Protocollo di Kyoto è un accordo internazionale sull&#8217;ambiente che trova la sua ragione  nella necessità di ridurre le emissioni gassose nell&#8217;atmosfera, le quali, oltre ad essere spesso dannose ove assimilate dagli organismi animali e vegetali, possono, mediante vari meccanismi, avere l&#8217;effetto di alterare il clima su scala locale e globale, con effetti disastrosi.</p>
<p>3. Costituisce espressione di quieti principi di carattere generale la necessità che la p.a., nella sua generale funzione di curatrice degli interessi pubblici debba conformare la sua attività, oltre che ai canoni di buon andamento ed efficacia dell’azione amministrativa, anche a parametri di legittimità rinvenienti non solo dalle norme nazionali ma anche da quelle internazionali e comunitarie;  tali parametri possono essere  rinvenuti anche dalle norme internazionali in materia di risparmio energetico scaturenti dal protocollo di Kyoto, oltre che dalle innumerevoli direttive comunitarie in materia.</p>
<p>4. Nel caso in cui il servizio oggetto dell’appalto riguardi il delicato settore del consumo energetico, non appare illogico e incoerente con il fine pubblico della relativa gara la richiesta alle imprese partecipanti dei requisiti rappresentati dalla presenza nell’organico di “un responsabile  riconosciuto dalla D.G. della UE progetto greenlight”, di “un energy manager” o di una “qualifica ESCO dell’appaltatore”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA</p>
<p>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA <br />
LECCE &#8211; SECONDA SEZIONE  </b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO CAVALLARI &#8211; Presidente  <br />
PATRIZIA MORO &#8211; Ref., relatore <br />
CLAUDIO CONTESSA &#8211; ref.<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Visto il ricorso 2138/2005  proposto da:</p>
<p><B>ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LECCE</B>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Arnesano e Francesco Lilli, elettivamente domiciliata in Lecce alla via G.Boccaccio presso lo studio dell’avv. Alessandra Arnesano</p>
<p align=center>
Contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><B>COMUNE DI AVETRANA</B>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Nicolardi, elettivamente domiciliata in Lecce alla P.zza Mazzini,72 presso lo studio di quest’ultimo</p>
<p align=center>
E nei confronti </p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>ATI ESCONET s.r.l.- Calò Impianti srl<br />
</b></p>
<p align=center>
Per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
a)del bando di gara del Comune di Avetrana (TA), pubblicato sulla G.U.C.E. n. . 84 del 29 aprile 2005, per l’appalto dei servizi di “ampliamento, razionalizzazione, adeguamento, potenziamento, risparmio energetico, gestione, esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e le attività tese al conseguimento del risparmio energetico con l’opzione del finanziamento tramite terzi (F.T.T.) per la durata di anni 30 (trenta), per un importo complessivo di Euro 1.708.588,00, oltre IVA, di cui Euro 498.588,00 per lavori di adeguamento e potenziamento dell’impianto,Euro 1.200.000,00 per manutenzione ed Euro 10.000,00 per oneri per la sicurezza, nella parte in cui circa la documentazione per la partecipazione alla gara, prescrive tra i requisiti di qualificazione:1) la presenza nel proprio organico di responsabile, riconosciuto dalla Direzione Generale della Comunità Europea progetto Greenlight, per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico ;2)la certificazione attestante la gestione di almeno due Comuni con il sistema del risparmio energetico;39la presenza nello staff tecncico di un “energy manager”;4) la qualifica ESCO dell’appaltatore, giusta delibera n.103/2003 dell’AEEG del D.M. 20 luglio 2004, in possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14.001;5) la indicazione dei nominativi e delle qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;<br />
B) dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione, anche definitiva dell’appalto anche non conosciuto, ivi compresa la stipula del contratto, ove già disposti e/0 in corso di adozione da parte della P.A.</p>
<p>Visto il ricorso;<br />
Visti i motivi aggiunti proposti avverso:<br />
C) la determinazione n.303 del 21.06.2005- conosciuta il 18.01.06, quale documento depositato nel giudizio per cui è causa dal Comune di Avetrana, del Segretario-Direttore e Responsabile del Servizio;<br />
D) ogni altro atto presupposto consequenziale e comunque connesso, ivi compreso il contratto stipulato in data 16.08.05 al n. rep. 1949 conosciuto anch’esso il 18.01.06, quale documento depositato nel giudizio per cui è causa.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Avetrana;<br />
Udito nella pubblica udienza del 14 giugno 2006 il relatore dott.ssa Patrizia Moro ed uditi altresì gli avv.ti Scappellini, in sostituzione dell’avv. Arnesano, per l’Associazione ricorrente, nonché  Nicolardi per l’Amm.ne Com.le resistente.<br />
Considerato in</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con bando di gara pubblicato sulla GUCE del 29 aprile 2005, il Comune di Avetrana ha reso noto l’intendimento di affidare in appalto  i servizi di ampliamento, razionalizzazione, adeguamento, potenziamento, risparmio energetico, gestione, esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e  straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione ivi compresa la fornitura di energia elettrica e le attività tese al conseguimento del risparmio energetico con l’opzione del finanziamento tramite terzi (F.T.T.) per la durata di anni 30 (trenta), per un importo complessivo di Euro 1.708.588,00, oltre IVA.<br />
Con il ricorso all’esame, l’Associazione ricorrente si duole della prescrizione, inserita ai punti III.2 e III.3 del bando, e relativi sotto punti, riguardante il possesso da parte del concorrente dei requisiti tecnici di qualificazione indicati all’epigrafe, che a suo dire sarebbero in contrasto con le disposizioni legislative vigenti in materia e , segnatamente, con il  D.legs. 157/95, e  diversi principi generali, da osservarsi nell’esplicazione di attività procedimentali finalizzate alla selezione di contraenti della P.A. <br />
Deducendo di essere portatrice degli interessi degli operatori presenti sul mercato in possesso di idonea qualificazione, in termini di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai fini della ammissione alla gara, la stessa ha lamentato che le clausole del bando ostacolano la valida ed efficace partecipazione di tutti i potenziali soggetti idonei e qualificati.<br />
Pertanto avverso i contenuti delle prescrizioni del bando di gara ritenute discriminatorie, l’Associazione degli industriali della Provincia di Lecce ha proposto, con atto notificato il 6 agosto 2005 e depositato presso il Ministero dell’Interno, ricorso straordinario al capo dello Stato contro il Comune di Avetrana il quale ultimo, in data 13 ottobre 2005, ha chiesto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale con atto di opposizione ex art.10 L.1199/1971.<br />
Pertanto, l’Associazione citata ha riproposto dinanzi a questo TAR il ricorso epigrafato all’oggetto, deducendo i seguenti motivi di gravame:<br />
 Violazione dell’art. 14 del D.legs. 157/1995 e s.m.i.-Violazione dei principi della massima concorrenzialità &#8211; Eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta, dell’irragionevolezza e dell’incongruenza, della ingiustificata restrizione della concorrenza e della violazione della par condicio-Sviamento.<br />
Con i motivi aggiunti depositati in data 28.2.2006 l’Associazione ricorrente ha altresì esteso l’impugnativa agli atti conclusivi del procedimento di gara  ed, in particolare anche  alla determina n.303/2005 di aggiudicazione definitiva della gara alla A.T.I “ESCO NET” sr.- Calò Impianti.ed al relativo contratto stipulato in data 16.8.05, deducendo la illegittimità derivata di questi ultimi, ripronendo i medesimi motivi posti a sostegno del ricorso principale.<br />
 Con memoria depositata il 12.1.2006 l’Amm.ne Com.le di Avetrana si è costituita in giudizio eccependo la inammissibilità, sotto diversi profili, e la infondatezza del ricorso.<br />
Nella pubblica udienza del 14 giugno 2006 la causa è stata riservata per la decisione.<br />
Considerato in</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Può prescindersi dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa civica, in considerazione della infondatezza del ricorso medesimo.<br />
Invero, con il ricorso all’esame la ricorrente deduce la illegittimità delle clausole contenute nel bando di gara ritenendo le stesse  discriminatorie e lesive della concorrenzialità alla gara in quanto, a suo dire,  la lex specialis, allo scopo di ottenere la dimostrazione della capacità tecnica dei partecipanti prevederebbe requisiti di ammissione sproporzionati ed esuberanti rispetto all’esigenza di garantire la più ampia concorrenzialità e la par condicio tra gli operatori del settore.<br />
Sostiene la  ricorrente, in particolare, che  gli interventi oggetto di affidamento da parte del Comune atterrebbero ad ordinarie attività di manutenzione, potenziamento e gestione degli impianti di pubblica illuminazione per la distribuzione di energia elettrica, per le quali la normativa di settore non richiede il possesso di una particolare professionalità tecnica, con la conseguenza che le prescrizioni del bando, nella parte in cui impongono la presenza nell’organico del potenziale candidato alla gara di “un responsabile  riconosciuto dalla D.G. della UE progetto greenlight”, di “un energy manager” o di una “qualifica ESCO dell’appaltatore” risulterebbero arbitrarie ed illegittime.<br />
Giova precisare che risulta pacifico che la stazione appaltante possa esigere requisiti idoneativi più severi rispetto a quelli indicati negli art. 13 e 14 d.lg. n. 157 del 1995, pur sussistendo il limite di non introdurre, con le clausole di bando, elementi di illogicità, irragionevolezza e/o sproporzionalità rispetto alla specificità del servizio oggetto della gara ovvero di causare, con le medesime, effetti discriminatori (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 22 luglio 2004, n. 3221).<br />
Invero,la possibilità di prevedere requisiti di partecipabilità più severi rispetto a quelli indicati negli art. 13 e 14 d.lg. 17 marzo 1995 n. 157, infatti, deve essere svolta in maniera tale da non porre criteri discriminanti, illogici e sproporzionati rispetto alla specificità del servizio oggetto dell&#8217;appalto, per non restringere (in maniera altrettanto discriminante, illogica ed irrazionale) oltre lo stretto indispensabile il potenziale numero degli aspiranti &#8211; concorrenti (Consiglio Stato, sez. V, 1 ottobre 2003, n. 5684).<br />
Effettuate tali precisazioni dovrà essere esaminata la lex specialis ed, in particolare, l’oggetto dell’appalto al fine di verificare la logicità delle previsioni inserite dalla stazione appaltante.<br />
L’art.2 del capitolato speciale d’appalto prevede quanto segue:<br />
“ formano oggetto principale del capitolato medesimo:<br />
a)l’esercizio degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale esistenti alla data odierna ed erogazione del relativo servizio d’illuminazione;<br />
b) la manutenzione ordinaria e programmata preventiva degli impianti oggetto di consegna; <br />
c) la corresponsione degli oneri di energia alla società distributrice, o ad altro soggetto, sia esso produttore, grossista o distributore, nel caso che il Comune possieda i requisiti di 2cliente idoneo” ai sensi del D.legs.79/99 previa voltura o cointestazione dei contratti di fornitura di energia elettrica destinata alla pubblica illuminazione, in capo all’appaltatore, che con diritto di esclusiva, potrà in nome e per conto della stazione appaltante individuare il soggetto fornitore; <br />
d) la realizzazione e la successiva gestione degli interventi di carattere impiantistico e gestionale finalizzati a generare una maggiore efficienza energetica e luminosa nonché aggiuntive economie di gestione;<br />
e)la realizzazione e la successiva  gestione degli interventi di adeguamento normativo/messa in sicurezza degli impianti esistenti in data odierna;<br />
f)l’esecuzione dei lavori impiantistici mirati all’ampliamento e completamento delle rete comunale di pubblica illuminazione.”<br />
Inoltre, l’art.14 del capitolato d’appalto, prevede, fra gli obblighi a carico dell’appaltatore, oltre agli oneri inerenti al finanziamento ed alla esecuzione degli interventi di ampliamento della rete di pubblica illuminazione e di miglioramento dell’efficienza energetica, luminosa e gestionale degli impianti, nonché di messa in sicurezza e di adeguamento alle norme sull’inquinamento luminoso degli stessi, alle manutenzioni e alla gestione del servizio di illuminazione pubblica oggetto del capitolato, anche ulteriori oneri fra cui, in particolare:” e) ottenimento per il Comune del riconoscimento, da parte della Direzione Generale della comunità europea, con diritto di utilizzo del logo, per aver contribuito al programma Greenligth per il risparmio energetico, come da obiettivi assegnati all’Italia nel protocollo di Kyoto per la riduzione di emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera.A tal proposito l’Appaltatore indica il nominativo del proprio responsabile, riconosciuto dalla Direzione Generale della Comunità Europea progetto Greenlight “Energy Manager” il quale sarà responsabile del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e terrà costantemente informata la Commissione della Direzione generale della Comunità Europea sull’andamento di detti risparmi”.<br />
Peraltro,  l’art.3 del capitolato Speciale d’appalto chiarisce che “è specifico intendimento che… le  attività per la fornitura ed esecuzione dei lavori inerenti la messa in opera di apparecchiature ed impianto finalizzati a generare risparmi  di natura energetica e gestionale, la messa in sicurezza degli impianti esistenti, il contenimento dell’inquinamento luminoso, la realizzazione dei lavori di ampliamento e completa sostituzione dell’impianto nel centro storico, oggetto d’investimento nell’ambito del servizio di illuminazione richiesto saranno effettuali a titolo non oneroso per l’Amm.ne con finanziamento dell’appaltatore(finanziamento tramite terzi)questi provvederà alla loro realizzazione anticipando e sostenendo tutte le spese d’investimento necessarie e recuperano tali spese mediante il trattenimento di tutta la quota del risparmio energetico e delle economie gestionali generate…In conclusione, si deve intendere che l’ammortamento degli investimenti realizzati dall’appaltatore per l’ampliamento della rete, per l’esecuzione degli interventi finalizzati alla messa a norma, al contenimento dell’inquinamento luminoso ed al conseguimento di risparmi energetico-gestionali attesi, avverrà incondizionatamente all’effettivo verificarsi di suddette economie e non costituirà in alcun modo onere aggiuntivo per l’Amm.ne”<br />
Tali considerazioni permettono al Collegio di ritenere che l’oggetto dell’appalto in questione non si limiti a richiedere ordinarie attività di manutenzione, potenziamento e gestione degli impianti di pubblica illuminazione, come sostiene l’associazione ricorrente, ma  richiede anche, e soprattutto, la erogazione del servizio di illuminazione, il conseguimento del risparmio energetico e l’ottenimento , da parte della Direzione Generale della Comunità europea, del riconoscimento del logo per aver contribuito al programma “Geenlight” per il risparmio energetico, come da obiettivi assegnati all’Italia dal protocollo di Kyoto per la riduzione di emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera.<br />
Del resto, proprio con riferimento a tale aspetto, giova precisare  che lo Stato Italiano ha ratificato con la L. 1 giugno 2002 n.120 il protocollo di Kyoto, assumendosi un preciso obbligo internazionale.<br />
Com’è noto, difatti, il Protocollo di Kyoto è un accordo internazionale sull&#8217;ambiente che trova la sua ragione  nella necessità di ridurre le emissioni gassose nell&#8217;atmosfera, le quali, oltre ad essere spesso dannose ove assimilate dagli organismi animali e vegetali, possono, mediante vari meccanismi, avere l&#8217;effetto di alterare il clima su scala locale e globale, con effetti disastrosi. Proprio al fine di scongiurare gli effetti di una mutazione radicale del clima terrestre dovuto all&#8217;aumento dell&#8217;effetto serra, nel 1997 si è tenuta in Giappone la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici, la quale ha redatto, appunto il c.d. Protoccollo di Kyoto.<br />
Tale accordo prevede una serie di  impegni tesi alla riduzione e di limitazione quantificata delle emissioni di gas serra (anidride carbonica, gas metano, protossido di azoto, esafloruro di zolfo, idrofluorocarburi e perfluorocarburi) . Le Parti  firmatarie si sono pertanto impegnate , individualmente o congiuntamente, ad assicurare che le emissioni antropogeniche globali siano ridotte di almeno il 5% rispetto ai livelli del 1990 nel periodo di adempimento 2008-2012. Il documento è entrato in vigore il 16 febbraio 2005 dopo la ratifica da parte della Russia. Per  l&#8217;Italia, è stata fissata una percentuale di riduzione del 6.5% rispetto ai livelli del 1990 nel periodo di adempimento 2008-2012.<br />
A ciò deve aggiungersi che costituisce espressione di quieti principi di carattere generale la necessità che la P.a., nella sua generale funzione di curatrice degli interessi pubblici debba conformare la sua attività, oltre che ai canoni di buon andamento ed efficacia dell’azione amministrativa, anche a parametri di legittimità rinvenienti non solo dalle norme nazionali ma anche da quelle internazionali e comunitarie;  tali parametri possono essere  rinvenuti anche dalle norme internazionali in materia di risparmio energetico scaturenti dal protocollo di Kyoto, oltre che dalle innumerevoli direttive comunitarie in materia.<br />
D’altro canto, anche sotto il profilo più propriamente contenutistico, l’individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili (che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale) costituisce espressione di una potestà amministrativa rivolta alla cura concreta degli interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti dei destinatari (il che ne spiega anche l’immediata impugnabilità), piuttosto che non di una potestà normativa secondaria, innovativa dell’ordinamento giuridico, e con carattere di generalità ed astrattezza (in argomento, sul discrimen tra le due tipologie di atti, cfr. Cass., Sez. III, 22/2/2000, n. 1972; Cass., Sez. III, 5/7/1999, n. 6933).<br />
Effettuate tali precisazioni , deve arguirsi che parametrando l’oggetto dell’appalto in questione, con la disciplina generale sul risparmio energetico, non possa evidenziarsi alcuna irragionevolezza o sproporzione dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante.<br />
Del resto, la giurisprudenza costante riconosce la legittimità di tutti quei requisiti richiesti dalla P.A. che, pur essendo ulteriori e più restrittivi di quelli previsti dalla legge, comunque rispettino il limite della logicità e della ragionevolezza e, cioè, della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito. La P.A., infatti, nella predisposizione del bando, esercita un potere attinente al merito amministrativo, laddove inserisce disposizioni ulteriori rispetto al contenuto minimo ex lege previsto; queste ultime, quindi, saranno censurabili in sede giurisdizionale, solo allorché appaiano viziate da eccesso di potere, ad esempio per illogicità o per incongruenza rispetto al fine pubblico della gara.<br />
Nella fattispecie, riguardando il servizio oggetto dell’appalto il delicato settore del consumo energetico non appare illogico e incoerente con il fine pubblico della gara in esame, l&#8217;aver richiesto alle imprese partecipanti i requisiti suindicati.<br />
Invero, con particolare riferimento alla  richiesta formulata nel bando di gara prescrivente a “presenza nel proprio organico di un responsabile, riconosciuto dalla Direzione generale della Comunità Euoropea progetto Greenlight per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico (punto III.2.1. del bando) oltre che la presenza nello staff tecnico di un energy manager(punto III.2.1.3), deve rilevarsi quanto segue:<br />
Il programma Grennlight- avviato il 7 febbraio 2000 dalla Direzione Generale Energia e Trasporti-DG Tre- della Commisione Europea, supportato in Italia dalla Fire(federazione italiana per l’uso razionale della energia)- rappresenta un’iniziativa volontaria di prevenzione dell’inquinamento che vuole incoraggiare i consumatori non residenziali(pubblici e privati) di elettricità, ad impegnarsi nei confronti della Commissione Europea ad installare nei propri edifici tecnologie d’illuminazioni efficienti da un punto di vista energetico ogniqualvolta siano economicamente convenienti.<br />
Il responsabile per la conservazione e l&#8217;uso razionale dell&#8217;energia, detto anche Energy manager, è una figura introdotta in Italia dalla legge 10/91 per i soggetti (enti pubblici e privati) caratterizzati da consumi importanti, espressi in tonnellate equivalenti di petrolio (tep):10.000 tep per le imprese del settore industriale;1.000 tep per i soggetti del terziario e della Pubblica Amministrazione.<br />
La previsione di tale figura nell’appalto in oggetto, pur non rientrando nella previsione obbligatoria della L.10/91, in considerazione delle dimensioni degli impianti e dei consumi da sostenersi, inferiori a quelli indicati dalla norma citata, si appalesa tuttavia ragionevole e non sproporzionata  in relazione alla finalità espressa dal Comune di Avetrana di partecipare al programma Greenlight citato.<br />
Invero, come risulta dalle linee guida per la partecipazione a tale programma  ogni partecipante dovrà designare “<i>un responsabile che avrà la responsabilità di assicurare l’esecuzione del programma e di tenere rapporti con la Commissione Europea e con i suoi rappresentanti per il programma, in particolare per l’Italia la Fire.Il responsabile del progetto avrà anche la responsabilità di assicurare che siano creati opportuni sistemi di gestione per implementare il programma, di riferire ai dirigenti dell’organizzazione aziendale sugli sviluppi e di redarre i rapporti periodici per la Commissione Europea</i>”<br />
Con riferimento alla ulteriore previsione della lex specialis, avversata dalla ricorrente,  riguardante la necessità che l’appaltatore sia una ESCO giusta delibera n.103/2003 dell’AEG del D.M. 20.07.2004, in possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14000”, possono esprimersi analoghe considerazioni, proprio in considerazione dell’oggetto dell’appalto e delle finalità perseguite dal Comune di Avetrana.<br />
.Invero, come esattamente precisato dalla difesa civica, la delibera n.103 dell’AEG, recante “linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all’art.5,comma1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica” definisce le ESCO come “società, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che alla data di avvio del progetto hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi”.<br />
Può aggiungersi che le Esco (ossia le Energy Service company) sono società specializzate nel realizzare  servizi energetici, progetti di sviluppo delle energie rinnovabili e di miglioramento dell’efficienza energetica per aziende, cittadini o enti pubblici ed in grado di acquisire i c.d.titoli di efficienza energetica. <br />
Detta previsione non solo non risulta irragionevole, ma anzi risulta del tutto coerente con  la  manifestata volontà di partecipare al programma Greelight.<br />
Del resto la previsione di una lex specialis che richieda una certa specializzazione nel servizio che si intende appaltare non risulta irragionevole e sproporzionata, ove coerente con le finalità e l’ oggetto del medesimo, in quanto rispondente ai canoni di buon andamento ed efficacia dell’azione amministrativa tutelati dall’art.97 Cost.<br />
Del pari legittima si appalesa la previsione inserita nella lex specialis attestante la “certificazione attestante la gestione di almeno due Comuni con il Sistema del risparmio energetico”.; infatti ,trattandosi nella specie di un particolare servizio, finalizzato al risparmio energetico, non appare illogico e incoerente con il fine pubblico della gara in esame, l&#8217;aver richiesto alle imprese partecipanti di dimostrare una certa professionalità ed esperienza nel settore specifico del risparmio energetico.<br />
Del resto, con un indirizzo dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, è stato precisato  che “costituisce precisa attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell&#8217;azione amministrativa, predicati dall&#8217;art. 97 cost., il potere-dovere assegnato all&#8217;amministrazione di apprestare &#8211; proprio attraverso la specifica individuazione degli specifici requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara &#8211; gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell&#8217;interesse pubblico concreto, oggetto dell&#8217;appalto da affidare, il che consente di affermare la legittimità di un&#8217;interpretazione della &#8220;lex specialis&#8221; che, nel richiedere in capo alle imprese partecipanti alla gara, la sussistenza del pregresso svolgimento di servizi &#8220;analoghi&#8221; (non identici ) a quello oggetto di gara, abilita l&#8217;amministrazione ad accertare se in concreto l&#8217;impresa abbia maturato, nel settore in cui andrà ad espletarsi il servizio oggetto dell&#8217;appalto pubblico, un&#8217;esperienza specifica e qualificata (<i><u>Consiglio Stato , sez. IV, 13 aprile 2005 , n. 1698</u> ; <u>Consiglio Stato , sez. VI, 02 aprile 2003 , n. 1709</u>).<br />
</i>Infine, anche con riferimento alla previsione contenuta nel bando di gara riguardante “la indicazione dei nominativi e delle qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio”, il Collegio ritiene che tale previsione non risulti sproporzionata od illogica.<br />
Peraltro, la stessa non risulta affatto limitativa della concorrenza non contenendo particolari restrizioni o limitazioni alla partecipazione , manifestando piuttosto la legittima volontà dell’Amm.ne di conoscere le professionalità del soggetto contraente cui dovrà affidare il servizio in questione.<br />
Per le ragioni che precedono il ricorso deve quindi essere respinto.<br />
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, II Sezione di Lecce,  respinge il ricorso in premessa.<b><br />
</b>Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 14 giugno 2006. </p>
<p>                                 Depositato in Segreteria<br />
                                                 Lecce 17.11.2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-17-11-2006-n-5373/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2006 n.5373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2006 n.1549</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-17-11-2006-n-1549/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-17-11-2006-n-1549/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-17-11-2006-n-1549/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2006 n.1549</a></p>
<p>il fatto che un edificio sia ubicato all&#8217;interno di un&#8217;area vincolata sotto il profilo paesaggistico non attribuisce, di per sé, una connotazione di pregio all&#8217;immobile Edilizia ed urbanistica – Vincoli paesaggistici – Area vincolata sotto il profilo paesaggistico quale bellezza d’insieme – Singole costruzioni ivi ubicate – Caratteristiche – Di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-17-11-2006-n-1549/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2006 n.1549</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il fatto che un edificio sia ubicato all&#8217;interno di un&#8217;area vincolata sotto il profilo paesaggistico non attribuisce, di per sé, una connotazione di pregio all&#8217;immobile</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Vincoli paesaggistici – Area vincolata sotto il profilo paesaggistico quale bellezza d’insieme – Singole costruzioni ivi ubicate – Caratteristiche – Di pregio – Di per sé, non implica.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Il vincolo di bellezza d’insieme non implica che ogni singolo elemento abbia i caratteri di bellezza naturale, dovendo una siffatta qualificazione discendere da caratteristiche di pregio intrinseche al bene stesso.																																																																																												</p>
<p>2.	È irragionevole considerare di pregio un fabbricato soltanto perché ricadente in una zona dichiarata d’interesse paesistico, magari anche molto vasta, senza minimamente prenderne in considerazione le caratteristiche proprie (qualità architettoniche, stato di manutenzione, vetustà, ecc.).																																																																																												</p>
<p>3.	Alla luce del D.M. 31.7.2002, ai fini della qualificazione di un immobile come di pregio, l’esistenza di un vincolo paesaggistico può avere rilevanza soltanto qualora esso incida specificatamente sul bene considerato, e non anche nell’ipotesi in cui detto bene sia semplicemente ricompreso in un’area giudicata di interesse pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Sul ricorso numero di registro generale 01220 del 2005, proposto da:<br />
<b>Graziella Belotti, Silvana Belotti, Fulvio Cafferata, Silvana Carrea, Giovanni Falanga, Emilia Fossati, Angelo Longo, Caterina Magnoli, Claudio Miglio, Roberto Mirra,Erminia Murchio, Alfonso Nasti, Federico Passaro, Giovanna Rabizzoni, Ettore Ranselli, Roberto Roberti, Giovanna De Micheli, Raffaele Vezza, Vincenzo Zicchinolfi</b>, rappresentati e difesi dall&#8217; Avv. Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso l’Avv. Giovanni Gerbi in Genova, Via Corsica 21/18-20; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify></p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, <b>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</b>, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Genova, V.le Brigate Partigiane 2;<b>Agenzia del Territorio &#8211; Ufficio Provinciale di Genova</b>, in persona del Direttore in carica, non costituitosi in giudizio; </p>
<p>nei confronti di<br />
<b>Societa&#8217; di Cartolarizzazione Immobili Pubblici Srl (s.c.i.p.);Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (I.P.S.E.M.A.),</b> rappresentato e difeso dagli Avv. Enrico Ivaldi, Piero Sardos Albertini, con domicilio eletto presso l’Avv. Enrico Ivaldi in Genova, Via Roma 4/5; </p>
<p>e con l&#8217;intervento di<br />
<b>Giovanni Bonanno</b>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Isabella Cocito, Cristina Loiaconi, con domicilio eletto presso l’Avv. Cristina Loiaconi in Genova, Corso A. Saffi, 3/2; </p>
<p><b>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
<i></b></i>del decreto interministeriale 16 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie generale) 23 settembre 2005 n. 222, avente ad oggetto individuazione di ulteriori immobili di pregio trasferiti, ai sensi dell&#8217;art. 3 D.L. 25 settembre 2001 n. 351, alla Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici s.r.l. nonchè di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche non conosciuto.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;economia e delle Finanze;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Istituto di Previdenza Per Il Settore Marittimo (I.P.SE.MA.);<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15/06/2006 il dott. Antonio Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Gli odierni ricorrenti sono conduttori di alcuni degli alloggi che hanno parte dell’immobile (a destinazione di civile abitazione) sito in Genova, Via Baden Powell 30 e 32.<br />
L’edificio, che originariamente faceva parte del patrimonio immobiliare dell’Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo – I.P.SE.MA. (ex Cassa Marittima Tirrena), è stato trasferito alla Società Cartolaraizzazione Immobili Pubblici (S.C.I.P.) s.r.l. in attuazione del D.L. 25 settembre 2001 n. 351, convertito in legge con Legge 23 novembre 2001 n. 410, recante “disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico”.<br />
La normativa richiamata dispone che, con uno o più decreti di natura non regolamentare, il Ministero dell’economia e delle finanze (di concerto con gli altri Ministeri competenti) provveda al trasferimento, in favore di società appositamente costituite (per realizzare una o più operazioni di cartolarizzazione), dei beni immobili (individuati dall’Agenzia del Territorio) che debbano essere dimessi al fine di avviare il processo di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. <br />
In particolare, l’art. 3 del D.L. n. 351/2001 prevede che i decreti in questione devono determinare:<br />
a) il prezzo che le società cessionarie devono corrispondere per il trasferimento degli immobili (e le relative modalità di pagamento);<br />
b) le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione;<br />
c) l’immissione delle società nel possesso degli immobili trasferiti;<br />
d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori;<br />
e) le modalità per la valorizzazione e la rivendita degli immobili trasferiti;<br />
f) l’elenco degli immobili, fra quelli trasferiti, ritenuti di pregio.<br />
Con Decreto Interministeriale 21 novembre 2002 è stata avviata una seconda operazione di cartolarizzazione, per effetto della quale lo stabile di Via Baden Powell (insieme ad altri) è stato trasferito alla Soc. S.C.I.P. s.r.l. mentre la sua gestione è rimasta affidata, prot tempore, allo stesso ente previdenziale che ne era in precedenza titolare.<br />
Nel febbraio 2003 I.P.SE.MA. ha inviato a tutti gli inquilini (dello stabile da esso gestito) una lettera con la quale veniva preannunciato che le singole unità immobiliari sarebbero state offerte in vendita ai conduttori alle particolari condizioni e nei termini previsti dal D.L. n. 351/2001.<br />
L’art. 3, comma 3, del decreto legge 351 richiamato attribuisce infatti ai conduttori un diritto di opzione sull’acquisto delle singole unità immobiliari (da esercitare nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’offerta formale di vendita), oltre alla facoltà di beneficiare di particolari agevolazioni, fra le quali:<br />
I^) la possibilità (per gli inquilini) di comprare l’immobile condotto in locazione ad un prezzo diminuito del trenta per cento rispetto al suo valore di mercato;<br />
II^) la possibilità di beneficiare di un ulteriore abbattimento del prezzo (fino al quindici per cento) per i conduttori che acquistino per mezzo di un “mandato collettivo” e che costituiscono almeno l’ottanta per cento delle unità immobiliare dello stabile in vendita.<br />
Ricevuta la lettera di cui sopra, li inquilini del palazzo di Via Baden Powell hanno dichiarato ad I.P.SE.MA. la propria disponibilità ad acquistare gli appartamenti condotti in locazione e sono rimasti in attesa che venisse loro comunicata, dalla società proprietaria, l’offerta formale di vendita.<br />
Nel giugno 2004 tecnici dell’Agenzia del Territorio di Genova hanno effettuato sopralluoghi nei singoli appartamenti dello stabile al fine di procedere alla valutazione degli stessi. <br />
Successivamente gli inquilini del palazzo di Via Baden Powell hanno appreso che, con Decreto Interministeriale 16 settembre 2005, l’immobile di loro interesse è stato incluso fra quelli di pregio di cui all’art. 3, comma 13, D.L. n. 351/2001 (per l’acquisto dei quali è preclusa la possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste nel comma 8 della norma medesima).<br />
In particolare, l’edificio è stato inserito nell’elenco degli immobili vincolati non degradati, ritenuti di pregio secondo i criteri indicati nell’allegato 1 al Decreto Interministeriale 31 luglio 2002 che considera tali gli immobili per i quali sussista un vincolo storico-artistico o paesaggistico.<br />
Come di apprende dalla lettura del D.L. 16 settembre 2005, il vincolo cui sarebbe soggetto lo stabile di Via Baden Powell è stato comunicato da I.P.SE.MA. in data 1 giugno 2005.<br />
Ritenendo illegittimo in “parte qua” l’anzidetto decreto interministeriale gli istanti, con il ricorso in epigrafe, hanno adito questo T.A.R. chiedendone l’annullamento, per il seguente unico anche se articolato motivo.<br />
Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 D.L. 25 settembre 2001 n. 351.<br />
Violazione e falsa applicazione dell’allegato 1 del D.L 31 luglio 2002.<br />
Eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Contraddittorietà.<br />
L’allegato 1 del D.L 31 luglio 2002 (richiamato nel provvedimento impugnato) indica i criteri generali sulla base dei quali devono essere individuati gli immobili di pregio.<br />
Fra le caratteristiche che occorre tenere presenti ai fini di siffatta individuazione vi è “l’esistenza per l’intero immobile di vincoli ai sensi della Legge 1089/1939 (immobili di valore storico artistico) o ai sensi della Legge 1497/1939 (vincoli paesaggistici) o ricadenti in zone vincolate ai sensi della Legge 431/1985 (vincoli paesistici categoriali)”.<br />
Si esclude peraltro che tale criterio generale possa essere inteso nel senso che una qualsivoglia costruzione debba essere considerata di pregio solo perché ricadente in un’intera dichiarata di interesse paesistico (quale bellezza di insieme).<br />
Il vincolo paesaggistico al quale si riferisce il criterio di cui sopra (e che comporta la connotazione di pregio) non può che essere quello che riguarda in modo specifico l’immobile di interesse (oggi ai sensi dell’art. 136 del Codice dei beni culturali D. Lgs. N. 42/2004, lettere a) e b) – cosiddetti beni “individui”) e non la zona nella quale esso si trova (cosiddetti beni “di insieme”).<br />
Nel caso di specie, il D.L. 16 settembre 2005 ha incluso lo stabile di Via Baden Powell fra gli immobili di pregio esclusivamente in ragione del vincolo di cui al D.M. 11 dicembre 1956 il quale, tuttavia riguarda l’intera zona del Belvedere di Sampierdarena.<br />
Ne discendono diversi profili di illegittimità del provvedimento impugnato.<br />
Infatti tale decreto (oltre ad essere stato assunto in violazione dell’art. 3 D.L. n. 351/2001 e dell’allegato 1 del D.L. 31 luglio 2002) risulta:<br />
-illogico in quanto dichiara di pregio una costruzione senza prenderne minimamente in considerazione le caratteristiche intrinseche (qualità architettoniche, stato di manutenzione, ubicazione, ecc.);<br />
-viziato da difetto di istruttoria e di motivazione atteso che esso attesta “l’insussistenza dello stato di degrado” (degli immobili considerati) rinviando genericamente a quanto asseritamente “accertato dall’Agenzia del Territorio” in non meglio specific<br />
-contraddittorio rispetto alla comunicazione precedentemente trasmessa dall’Agenzia del Territorio di Genova alla propria Direzione generale;<br />
-illogico e contraddittorio (sotto altro profilo) in quanto nei contratti di locazione l’immobile in questione non viene dichiarato di pregio ed i relativi canoni (sottoposti tuttora alla disciplina giuridica dei “patti in deroga”) sono stati determinatiOve peraltro il nostro sistema positivo fosse ricostruibile nel senso che una fonte legislativa (ed in particolare l’art. 3 D.L. n. 351/2001) consenta (attraverso il rinvio ad atti amministrativi o tecnici) di considerare di pregio un immobile perché incluso in una vasta zona territoriale – magari, come nella specie, in forza di decreti risalenti a molti decenni addietro, in presenza di situazioni ambientali profondamente diverse da quelle attuali – essa sarebbe palesemente incostituzionale (con derivata illegittimità degli atti applicativi) per violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Costituzione.<br />
Concludono gli istanti, chiedendo l’annullamento in “parte qua” del provvedimento impugnato con vittoria di spese.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i quali, con memoria nei termini, hanno contestato la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.<br />
Si è altresì costituita in giudizio l’I.P.SE.MA. intimato, il quale ha parimenti chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.<br />
E’ intervenuto in giudizio “ad adiuvandum” il sig. Bonanno Giovanni, insistendo per l’accoglimento del proposto gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 15 giugno 2006, il ricorso è stato posto in decisione. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il ricorso è fondato.<br />
1.1 Ed invero con il Decreto Interministeriale impugnato l’edificio a destinazione di civile abitazione sito in Genova, Via Baden Powell 30 e 32, è stato inserito nell’elenco degli immobili di pregio di cui all’art. 3, comma 13, D.L. 25 settembre 2001 n. 351, (per l’acquisto dei quali è preclusa la possibilità di beneficiare delle particolari agevolazioni economiche previste dalla normativa stessa, in base alla esclusiva circostanza per cui lo stesso è ubicato all’interno di un area vincolata sotto il profilo paesaggistico.<br />
Sennonché tale evenienza non può ragionevolmente attribuire di per sé all’edificio una connotazione di pregio, in assenza di alcuna particolare qualità che consenta di qualificarlo come tale per le specifiche finalità perseguite della norma.<br />
Il vincolo di bellezza d’insieme non implica infatti che ogni singolo elemento abbia i caratteri di bellezza naturale, dovendo una siffatta qualificazione discendere da caratteristiche di pregio intrinseche al bene stesso.<br />
Sarebbe invero irragionevole considerare di pregio un fabbricato soltanto perché ricadente in una zona dichiarata di interesse paesistico, magari anche molto vasta, senza minimamente prenderne in considerazione le caratteristiche proprie (qualità architettoniche, stato di manutenzione, vetustà, ecc.).<br />
In altri termini, ai fini di una siffatta qualificazione dell’immobile, l’esistenza di un vincolo paesaggistico può avere rilevanza soltanto qualora esso incida specificamente sul bene considerato e non anche nell’ipotesi in cui il detto bene sia semplicemente ricompresso in un’area giudicata di interesse pubblico.<br />
Tale interpretazione del criterio è del resto coerente con il tenore letterale del D.L. 31 luglio 2002 che lo disciplina, il quale richiede l’esistenza dei vincoli di cui alla legge n. 1497/1939 “per l’intero immobile” e non che l’immobile comunque ricada in zona vincolata sotto il profilo paesaggistico.<br />
Nel caso di specie, gli appartamenti dello stabile di Via Baden Powell rientrano nella categoria catastale A/2 (abitazione civile) e non presentano alcuna delle caratteristiche delle abitazioni di lusso, tant’è che i relativi canoni di locazione sono sempre stati determinati secondo i criteri applicati agli immobili non di pregio.<br />
L’edificio in questione non costituisce quindi una “bellezza naturale individua” e non è soggetto ad altro vincolo che a quello di cui al D.M. 11 dicembre 1956 che ha dichiarato di notevole interesse pubblico l’intera zona soprastante il Piazzale Belvedere di Genova Sampierdarena (quale bellezza naturale d’insieme).<br />
Ne discende l’assenza dei requisiti prescritti dal D.L. 31 luglio 2002 per la classificazione dello stabile di Via Baden Powell quale immobile di pregio.<br />
Ad una siffatta conclusione, peraltro, era pervenuto lo stesso I.P.SE.MA. (prima che venisse emanato il decreto interministeriale impugnato), atteso che con comunicazione 1 giugno 2005 precisava che “questo Istituto, salvo contrario avviso della proprietà o delle Amministrazioni in indirizzo, procederà prontamente, non appena perverranno le valutazioni da parte dell’Agenzia del territorio alla dismissione del complesso immobiliare sito in Genova, Via Baden Powell 30/32, quale immobile non di pregio, similmente a quanto risulterebbe già avvenuto per alcuni immobili, gestiti da enti previdenziali, situati nella stessa zona urbana”. <br />
Del resto, come risulta dalla documentazione versata in causa, nei contratti di locazione l’immobile in questione non viene dichiarato di pregio ed i relativi canoni sono stati determinati in base ai criteri fissati dalla Circolare del Ministero del Lavoro 4/4PS/21898 del 1992 e dal Protocollo d’intesa 17 marzo 1998, i quali riguardano, appunto, gli immobili qualificati non di pregio.<br />
La circolare del 1992 stabiliva infatti un particolare coefficiente di vetustà (1,30) per gli immobili di pregio il quale non veniva invece applicato per la determinazione del canone dell’immobile di Via Baden Powell, come può evincersi dal prospetto allegato alla lettera 23 luglio 1999, versata in atti: <br />
-coefficiente di vetustà: 0,98;<br />
-coefficiente di zona: 1 (coefficiente che l’art. 8 della legge sull’equo canone applicava alle zone edificate periferiche; alle zone di pregio veniva applicato il coefficiente 1,20).<br />
E’ evidente quindi che gli alloggi di Via Baden Powell sono sempre stati concessi in locazione come immobili considerati non di pregio, e che pertanto illegittimamente il decreto impugnato li ha qualificati viceversa di pregio, in base all’esclusiva circostanza per cui gli stessi ricadono all’interno di un area vincolata sotto il profilo paesaggistico.<br />
2. Per le ragioni esposte il ricorso è fondato, e va accolto, e per l’effetto va annullato in “parte qua” il decreto impugnato.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla in “parte qua” il decreto impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15/06/2006 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Renato Vivenzio, Presidente<br />
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17/11/2006</p>
<p align=center>
<p align=justify>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2006 n.6069</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-17-11-2006-n-6069/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va respinta la domanda cautelare avverso un’ordinanza di ripristino destinazione area, avanzata dal proprietario dell’area (concessa in affitto), in quanto da un lato vi e’ incompatibilita’ urbanistica della destinazione (in area di rispetto stradale ed il proprietario non risulta estraneo all’abuso. (G.S.) Va respinta la domanda cautelare avverso un’ordinanza di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso un’ordinanza di ripristino destinazione area, avanzata dal proprietario dell’area (concessa in affitto), in quanto da un lato vi e’ incompatibilita’ urbanistica della destinazione (in area di rispetto stradale ed il proprietario non risulta estraneo all’abuso. (G.S.)</p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso un’ordinanza di riduzione in pristino impugnata per carenza di procedimento in contraddittorio, qualora un diverso provvedimento non avrebbe potuto essere adottato comunicando il procedimento. (G.S.)</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 6069/06<br />
Registro Generale: 8391/2006</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Raffaele Iannotta<br /> Cons. Raffaele Carboni<br />Cons. Marco Lipari<br /> Cons. Caro Lucrezio Monticelli Est.<br />  Cons. Aniello Cerreto<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 17 Novembre 2006.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto dal Signor:<br />
<b>  GIAMMARIA RENZO </b><br />
rappresentato e difeso dall’:  Avv.  GUIDO CONTICELLIcon domicilio  eletto in RomaVIA DEI GRACCHI, 209 pressol’Avv. CESARE CARDONI</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE DI ORTE </b><br />
non costituitosi;<br />
il <b>SETT.5 COMUNE DI ORTE IN P.DIR.RESP. Sig. SANDRO BOTARELLI </b><br />
non costituitosi;<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione I  n. 4296/2006, resa tra le parti, concernente IMMEDIATA SOSPENSIONE ATTIVITA&#8217; E  SGOMBERO  AREA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Caro Lucrezio Monticelli e udito, altresì, per la parte appellante l’avv.to Guido Contieri;</p>
<p>Ritenuto di condividere l’ordinanza del TAR, considerato altresì che rientra nel potere del proprietario di pretendere il rispetto della destinazione urbanistica da parte del conduttore e che anche se fosse intervenuta la comunicazione dell’avvio del procedimento non si sarebbe potuto adottare un diverso provvedimento, la cui emanazione è dovuta in presenza di un uso indebito dell’area in questione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 8391/2006).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 17 Novembre 2006<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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