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	<title>17/11/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>17/11/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.5961</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-11-2004-n-5961/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-11-2004-n-5961/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.5961</a></p>
<p>R. Potenza Pres.ff. S. Toschei Est. G.P. Leoncini (Avv. F. Guardavaccaro) contro L’unita’ Sanitaria Locale n. 5 di PISA (Avv. C. D’Antone) e nei confronti di L. Colombi Luca (Avv. G. Altavilla) e con l’intervento ad opponendum di T Grosso ed altri (Avv. G. Altavilla Lavoro – Giurisdizione e competenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-11-2004-n-5961/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.5961</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-11-2004-n-5961/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.5961</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Potenza Pres.ff. S. Toschei Est.<br /> G.P. Leoncini (Avv. F. Guardavaccaro) contro L’unita’ Sanitaria Locale n. 5 di PISA (Avv. C. D’Antone) e nei confronti di L. Colombi Luca (Avv. G. Altavilla) e con l’intervento ad opponendum di T Grosso ed altri (Avv. G. Altavilla</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro – Giurisdizione e competenza – Rapporto tra U.S.L. e medico in regime di convenzionamento – Impugnazione della delibera di formazione degli elenchi o graduatorie degli aspiranti medici convenzionati &#8211; Attiene ad una fase precedente il rapporto privatistico di lavoro &#8211; Esercizio della potestà autoritativa della P.A. &#8211; Giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’impugnazione volta ad ottenere un provvedimento giudiziale di annullamento della delibera dell’Amministrazione sanitaria locale con la quale è disposto l’inserimento di medici in una graduatoria di soggetti aspiranti alla conclusione di un rapporto convenzionato di lavoro “parasubordinato” con l’Amministrazione stessa attiene ad una fase precedente il rapporto privatistico di lavoro, caratterizzata dall’esercizio della potestà autoritativa dell’Amministrazione nella formazione degli elenchi o graduatorie degli aspiranti medici convenzionati, realtà che incide anche sulla individuazione del giudice demandato a conoscere delle controversie relative a tale fase prodromica all’instaurazione del rapporto medico-convenzionato. Pertanto sussiste, nella fattispecie, la giurisdizione del giudice amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l’impugnazione della delibera di formazione degli elenchi o graduatorie degli aspiranti medici convenzionati attiene ad una fase precedente il rapporto privatistico di lavoro ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Raffaele POTENZA, Presidente f.f.; Vincenzo FIORENTINO, Componente;<br />
Stefano TOSCHEI, Estensore;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso:<br />
<b>n. R.g 4471</b> del 1995 proposto da<br />
LEONCINI Gian Paolo, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Guardavaccaro e domiciliato, ai fini del presente giudizio, in assenza di elezione nel Comune di Firenze, presso l’Ufficio di Segreteria di questo Tribunale amministrativo regionale, in Via Ricasoli n. 40;</p>
<p align=center>contro </p>
<p>l’<b>UNITA’ SANITARIA LOCALE n. 5 di PISA</b>, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Carmelo D’Antone ed elettivamente domiciliata, presso l’Ufficio di Segreteria del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana in Firenze, Via Ricasoli n. 40;</p>
<p>e nei confronti<br />
di <b>COLOMBI Luca</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Giancarlo Altavilla ed elettivamente domiciliato presso l’Ufficio di Segreteria del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana in Firenze, Via Ricasoli n. 40;</p>
<p>e con l’intervento ad opponendum<br />
di <b>GROSSO Tommasina, RANIERI Anna Maria, TEDESCHI Luisa, DI PRETE Maria Teresa, SELMI Massimo e CIAMPA Stefano</b>, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Giancarlo Altavilla ed elettivamente domiciliati presso l’Ufficio di Segreteria del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana in Firenze, Via Ricasoli n. 40;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia<br />
&#8211;	delle deliberazioni dell’U.S.L. n. 5 di Pisa:<br />	<br />
&#61607;	n. 2041 del 28 agosto 1995, con la quale il Direttore generale della predetta U.S.L. ha revocato in parte qua la deliberazione n. 820/95 e, segnatamente, i punti 2 e 3 del dispositivo della medesima;<br />	<br />
&#61607;	n. 2280 del 25 settembre 1995, con la quale il Direttore generale della predetta U.S.L. ha approvato la graduatoria dei medici del Dipartimento di emergenza ed urgenza, nella parte in cui vengono inclusi nella graduatoria i nominativi dei “medici operanti per almeno 123 ore settimanali, sui mezzi mobili delle Associazioni del volontariato, già riconosciute ai fini dello svolgimento dei servizi di emergenza territoriale”;<br />	<br />
&#61607;	n. 2281 del 25 settembre 1995, con la quale il Direttore generale della predetta U.S.L. ha inserito nella graduatoria del D.E.U. della U.S.L. n. 5 di Pisa i medici che avevano un rapporto di lavoro di tipo convenzionale con le associazioni di volontariato;<br />	<br />
&#8211;	di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i documenti allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e del controinteressato nonché i documenti prodotti;<br />
Visto l’intervento ad opponendum e gli atti ulteriormente allegati;<br />
Vista l’ordinanza n. 38 del 10 gennaio 1996, con la quale questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente;<br />
Esaminate tutte le memorie integrative depositate;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 30 marzo 2004 ed alle Camere di consiglio del 18 maggio 2004 e del 29 giugno 2004 il dott. Stefano Toschei; presente per le parti resistenti gli avv.ti Elisa Burlamacchi delegata da Carmelo D’Antone e Domenico Benussi delegato da Giancarlo Altavilla;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. – Con il ricorso indicato in epigrafe il dott. Gian Paolo Leoncini si lamenta della circostanza che, con gli impugnati provvedimenti emanati dal Direttore generale della U.S.L. n. 5 di Pisa ed elencati in epigrafe, l’Amministrazione avrebbe disposto un illegittimo inserimento, nella graduatoria del personale assegnato al dipartimento emergenza ed urgenza, dei medici che svolgevano il servizio di emergenza sanitaria a livello territoriale con Associazioni di volontariato, prestando la loro opera sui mezzi mobili di quest’ultime.<br />
In altri termini, secondo la prospettazione del ricorrente, coloro che precedentemente all’emanazione degli atti gravati avevano un rapporto a tempo determinato con l’Amministrazione, collegato al coinvolgimento delle Associazioni di volontariato delle quali essi facevano parte, si sarebbero venuti a trovare nella medesima condizione dei medici titolari di incarico a tempo indeterminato e cioè alla stessa stregua di quei sanitari che sono inseriti nella graduatoria in quanto titolari di guardia medica, titolarità alla quale aspira anche l’odierno ricorrente.<br />
Da qui il pregiudizio subito dal dott. Leoncini e l’illegittimità degli atti impugnati, anche con riguardo all’errata applicazione della deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 106 del 19 febbraio 1992, con la richiesta di giudiziale annullamento degli stessi.</p>
<p>2. – Si è costituita l’Amministrazione intimata eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia, in particolare con riguardo alle controversie del personale sanitario di cui all’art. 48 della legge n. 833 del 1978. Nel merito l’Amministrazione sanitaria contesta la fondatezza delle avverse prospettazioni, rilevando che i provvedimenti impugnati non sono altro che mera attuazione della delibera del Consiglio regionale della Toscana n. 106 del 1992, da qui la inevitabile reiezione del ricorso proposto.<br />
Si è costituito il controinteressato evocato in giudizio nonché gli altri soggetti controinteressati che hanno proposto intervento ad opponendum collocandosi nel solco delle stesse difese dell’Amministrazione sanitaria.<br />
Quest’ultima ha poi ribadito che, da alcuni passaggi della delibera del Consiglio regionale della Toscana n. 106 del 1992, si evince come i provvedimenti impugnati non hanno modificato la posizione degli interventori e del controinteressato, in quanto l’incarico a tempo indeterminato resta solo per le guardie mediche (delle quali non fa parte il ricorrente).</p>
<p>3. &#8211; Con ordinanza n. 38 del 10 gennaio 1996, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.<br />
Tenutasi la pubblica udienza in data 30 marzo 2004, alle Camere di consiglio del 18 maggio 2004 e del 29 giugno 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p>4. – Preliminarmente il Collegio deve delibare la fondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di controversie del personale sanitario di cui all’art. 48 della legge n. 833 del 1978.<br />
Sul punto si osserva che, secondo un costante avviso giurisprudenziale da condividere anche con riferimento alla presente fattispecie:<br />
A)	il conferimento da parte di un Ente pubblico di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell&#8217;Ente medesimo costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata ed è funzionale all&#8217;instaurazione di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione &#8211; da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo &#8211; anche nell&#8217;ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo e il professionista riceva direttive e istruzioni dall&#8217;Ente;<br />	<br />
B)	in particolare, il rapporto fra i medici convenzionati esterni e le Unità sanitarie locali, nella disciplina fissata dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale) e dagli accordi collettivi nazionali ai sensi dell&#8217;art. 48 della citata legge, esula dall&#8217;ambito del pubblico impiego, difettando il presupposto della subordinazione, e configura un rapporto di prestazione d&#8217;opera professionale, sia pure con i connotati di collaborazione continuativa e coordinata; conseguentemente, le controversie ad esso inerenti spettano alla cognizione del giudice ordinario, la cui giurisdizione non resta esclusa, in favore di quella di legittimità del giudice amministrativo per il fatto che la domanda del professionista denunci quale mezzo al fine della tutela dei diritti scaturenti dal suddetto rapporto, l&#8217;illegittimità di atti e provvedimenti adottati dall&#8217;Amministrazione, tenuto conto dell&#8217;idoneità di tali atti e provvedimenti a degradare le posizioni di diritto soggettivo costituite col detto rapporto privatistico, e della conseguente sindacabilità dei medesimi da parte del giudice ordinario, sia pure in via incidentale ed al limitato fine della loro eventuale disapplicazione (Cfr. Cass., SS.UU., 8 agosto 2001 n. 10960);<br />	<br />
C)	peraltro, tale impostazione non è stata mutata dall’entrata in vigore dell’art. 33, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 (poi riprodotto nell’art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205) &#8211; in base al quale, con riferimento al Servizio sanitario nazionale e agli altri pubblici servizi, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è limitata alle controversie inerenti al fatto in sé dell&#8217;erogazione del servizio al pubblico e non riguarda anche le attività che consentono l&#8217;erogazione stessa e che, quindi, rivestono soltanto rilievo strumentale ed interno; ne consegue che anche dopo l&#8217;entrata in vigore della disposizione sopra citata le controversie inerenti al rapporto fra i medici convenzionati esterni e le Unità sanitarie locali &#8211; nella disciplina fissata dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale) e dagli accordi collettivi nazionali ai sensi dell&#8217;art. 48 della citata legge &#8211; spettano alla cognizione del giudice ordinario, cui compete di disapplicare l&#8217;atto impugnato eventualmente lesivo di diritti soggettivi, ai sensi dell&#8217;art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E (Cfr. Cass., SS.UU., 3 agosto 2000 n. 532).																																																																																												</p>
<p>5. &#8211; Fermo e condiviso quanto sopra, il Collegio tuttavia ritiene che la presente fattispecie esuli dal campo di indagine fatto oggetto dell’orientamento sopra riportato.<br />
In altri termini la causa pretendi del presente giudizio è costituita dalla domanda del ricorrente volta ad ottenere un provvedimento giudiziale di annullamento della delibera dell’Amministrazione sanitaria con la quale è disposto l’inserimento di medici in una graduatoria di soggetti aspiranti alla conclusione di un rapporto convenzionato di lavoro con l’Amministrazione stessa: quindi la fattispecie è riferita ad un momento antecedente alla conclusione del rapporto di lavoro convenzionato “parasubordinato”. La controversia, dunque, non incide su alcun rapporto in atto, ma sulla scelta operata dall’Amministrazione che potrebbe pregiudicare il ricorrente nelle sue aspirazioni a veder trasformato il rapporto in corso – da temporaneo a definitivo &#8211; con la struttura sanitaria, di talché l’esistenza di un rapporto convenzionato con quest’ultima rappresenta solo l’occasione che legittima l’interessato al ricorso e non l’oggetto della controversia, restando estraneo al presente giudizio l’andamento del rapporto parasubordinato intercorrente tra la struttura e il medico.<br />
Si è dunque in una fase in cui non viene in emersione il rapporto privatistico di lavoro, ma nella fase precedente caratterizzata dall’esercizio della potestà autoritativa dell’Amministrazione nella formazione degli elenchi o graduatorie degli aspiranti medici convenzionati, realtà che incide anche sulla individuazione del giudice demandato a conoscere delle controversie relative a tale fase prodromica all’instaurazione del, rapporto medico-convenzionato.<br />
Come è noto, infatti, in tema di rapporto tra Unità sanitaria locale e medico in regime di convenzionamento, ai sensi dell&#8217;art. 48 della legge n. 833 del 1978, le controversie attinenti alla fase che precede la stipula della convenzione, riferendosi all&#8217;esercizio di un potere discrezionale dell&#8217;Amministrazione (rispetto al quale gli aspiranti vengono a trovarsi in una posizione di interesse legittimo), rientrano nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, mentre le controversie relative, una volta stipulata la convenzione, allo svolgimento ad alla risoluzione del rapporto (di lavoro autonomo parasubordinato) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto stesso attribuisce al medico veri e propri diritti soggettivi (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 1999 n. 2114).<br />
Pertanto, in ragione delle osservazioni sopra svolte e della confermata riferibilità della presente fattispecie alla fase antecedente la costituzione del rapporto di lavoro con il medico convenzionato, l’eccezione preliminare deve essere disattesa, confermandosi la giurisdizione del giudice amministrativo adito con riferimento alla presente controversia.</p>
<p>6. – Passando all’esame del merito, il Tribunale ritiene che non siano ammissibili le prospettazioni dedotte dal ricorrente.<br />
Infatti, dalla lettura dei documenti depositati si rileva con evidenza come il provvedimento principaliter impugnato non sia altro – lo si evince anche dallo stretto esame del contenuto e dei termini letteralmente usati – che attuativo della delibera del consiglio regionale n. 106 del 1992 che non è stata impugnata. Conseguentemente il ricorso è inammissibile.<br />
Infatti, al punto 2.2.4 della deliberazione 19 febbraio 1992 n. 106 assunta dal Consiglio regionale della Regione Toscana e pubblicata nel relativo B.U.R. n. 17 del 25 marzo 1993 (presente in atti), si legge testualmente (per quanto è qui di interesse) che “(…) <i>per l’attività di emergenza a livello territoriale (…) è utilizzato personale medico in rapporto convenzionale ex art. 48 della L. 833/78. Gli incarichi sono conferiti dalle UU.SS.LL. ai medici inseriti nella graduatoria prevista al comma 8 dell’art. 22 dell’A.C.N. reso esecutivo con D.P.R. 25 gennaio 1991, con le modalità di cui all’accordo sopradetto. I medici incaricati – pur non essendo soggetti ad alcun vincolo gerarchico – svolgono il servizio attenendosi alle direttive degli Organi del D.E.U., cui sono funzionalmente assegnati e secondo le indicazioni loro fornite dalla Centrale telefonica competente. Sono comunque fatti salvi – ad esaurimento – i rapporti continuativi in atto alla data del 15 – 3 1991, dei medici operanti, per almeno 12 ore settimanali, sui mezzi mobili delle Associazioni di volontariato, già riconosciute ai fini dello svolgimento del servizio di emergenza territoriale </i>(…)”.<br />
Orbene, quanto si è sopra riprodotto costituisce il contenuto motivazionale e dispositivo del provvedimento impugnato che, dunque, si manifesta come mera espressione di adempimento rispetto alle prescrizioni contenute nella delibera consiliare n. 106 del 1992, senza assumere autonoma valenza idonea a pregiudicare (sia pure potenzialmente) la posizione dell’odierno ricorrente.</p>
<p>Non avendo quest’ultimo provveduto a muovere censure al contenuto della predetta delibera, ma limitandosi a contestare l’impianto dell’atto attuativo, ne deriva che il ricorso non può che dichiararsi inammissibile per mancata impugnazione dell’atto presupposto.<br />
Peraltro l’inammissibilità si rileva anche con riferimento all’interesse a ricorrere, atteso che il pregiudizio temuto dal ricorrente è puramente prognostico ed eventuale perché legato ad una ipotetica difficoltà – neppure ben chiarita nel corpo delle censure dedotte – a conseguire il ruolo di guardia medica.</p>
<p>7. – Tenuto conto delle osservazioni suesposte, il ricorso deve dichiararsi inammissibile. <br />
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nelle Camere di consiglio del 30 marzo 2004, del 18 maggio 2004 e del 29 giugno 2004.</p>
<p>Il Presidente f.f.<br />
Raffaele Potenza<br /> F.to Raffaele Potenza<br />
Il relatore ed estensore<br />
Stefano Toschei<br />
F.to Stefano Toschei</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 NOVEMBRE 2004<br />
Firenze, lì 17 novembre 2004<br />
Il Collaboratore di Cancelleria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-11-2004-n-5961/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.5961</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.2015</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-17-11-2004-n-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-17-11-2004-n-2015/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.2015</a></p>
<p>Pres. Fedullo, Est. Grasso S.r.l. M. G. Costruzioni (Avv. A. Di Lieto) c. Comune di Pontecagnano Faiano (Avv. G. M. Di Lieto), Inferfin Lavori s.p.a. (Avv. G. Allodi) sulla necessità dell&#8217;autorizzazione del Ministero del Tesoro, ex art. 145, p. 50, L. 388 del 2000, ai fini del rilascio di cauzioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-17-11-2004-n-2015/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.2015</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-17-11-2004-n-2015/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.2015</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Fedullo, Est. Grasso<br /> S.r.l. M. G. Costruzioni (Avv. A. Di Lieto) c. Comune di Pontecagnano Faiano (Avv. G. M. Di Lieto), Inferfin Lavori s.p.a. (Avv. G. Allodi)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità dell&#8217;autorizzazione del Ministero del Tesoro, ex art. 145, p. 50, L. 388 del 2000, ai fini del rilascio di cauzioni valide negli appalti pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Appalti pubblici – Rilascio di cauzioni da parte di intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 D.Lgs. 385 del 1993 – Condizioni di validità – Necessità dell’autorizzazione del Ministero del tesoro ex art. 145, p. 50), L. 388 del 2000 &#8211; Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, prevista dall’art. 145, punto 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 &#8211; norma che ha carattere innovativo &#8211; costituisce una condizione esplicita ulteriore ai fini del rilascio di cauzioni valide negli appalti pubblici da parte degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) (cfr. Consiglio Stato, Sez. V, 6 luglio 2002, n. 3716; T.A.R. Friuli, 22/3/2003, n. 104; T.A.R. Campania Napoli &#8211; Sezione I, 10/02/2004, n. 2003, in questa Rivista).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione di Salerno &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p>composto dai Magistrati:<br />
DR. ALESSANDRO FEDULLO	&#8211; Presidente;<br />
DR.  FILIPPO PORTOGHESE	 &#8211; Consigliere;<br />
DR. GIOVANNI GRASSO		 &#8211; Primo Referendario rel.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 985/2004, proposto dalla</p>
<p><b>s.r.l. M. G. Costruzioni</b>, in proprio e quale capogruppo della costituenda A.T.I. con la EDIL DISA s.r.l.,  rappresentata e difeso dall’avv. Andrea Di Lieto, con il quale è elettivamente domiciliata in Salerno al corso Vittorio Emanuele, n. 143</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Pontecagnano Faiano</b>, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Maria Di Lieto, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi, n. 164, presso lo studio dell’avv. Lorenzo Lentini</p>
<p>E NEI CONFRONTI</p>
<p>della <b>Inferfin Lavori s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giangiacomo Allodi, con il quale è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Velia, n. 47, presso lo studio dell’avv. Gennaro Stellato</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<BR><br />
a) del verbale di gara del 4 marzo 2003, relativo all’appalto dei lavori di arredo urbano di piazza Sabbato e valorizzazione monumento ai caduti, con il quale l’ATI ricorrente è stata esclusa dalla gara e questa è stata aggiudicata all’ATI Interfin Lavori s.p.a. – C.S.T. Coten s.r.l.;<br />
b) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ivi compresi il bando di gara ed il relativo disciplinare e gli atti con i quali sono stati approvati, nella parte in cui impediscono ai concorrenti di produrre fideiussione di intermediari finanziari e non prevedono la riduzione al 50% della cauzione ordinariamente prevista per is oggetti in possesso della certificazione del sistema di qualità.</p>
<p>VISTO  il  ricorso con gli atti e documenti allegati;<br />
VISTI  gli atti di costituzione in giudizio;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />
VISTI tutti gli atti della causa;<br />
RELATORE alla pubblica udienza del	24 giugno 2004 il dott. Giovanni GRASSO e uditi altresì, per le parti, gli avvocati difensori presenti come da processo verbale di udienza;																																																																																												</p>
<p>RITENUTO che – con ricorso notificato in data 29 marzo 2003 e depositato il successivo 4 aprile – la s.r.l. M. G. Costruzioni impugnava il provvedimento, meglio distinto in epigrafe, con il quale era stata esclusa dalla procedura concorsuale indetta dal Comune di Pontecagnano Faiano per l’aggiudicazione, al massimo ribasso, dei lavori di arredo urbano di piazza Sabbato e valorizzazione monumento ai caduti, motivata sulla ritenuta illegittimità della fideiussione rilasciata da parte di intermediario finanziario;<br />
CONSIDERATO che – a sostegno dell’articolato gravame – parte ricorrente ha invocato, a suo favore, la testuale previsione dell’art. 30 della l. n. 109/94, così come in parte qua modificata ed integrata dall’art. 145, 50° comma della l. n. 388/2000, secondo la quale la cauzione può essere rilasciata – oltre che dalle banche e dalle società assicuratrici – “dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”;<br />
RITENUTO che – a dispetto dell’assunto attoreo – la disposizione in esame risulta inequivoca nell’ammettere bensì (ad innovazione del pregresso e restrittivo regime) la possibilità per gli intermediari non bancari di prestare cauzione, ma solo ove all’uopo autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, non essendo sufficiente l’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d. lgs. n. 385/1993 (cfr., sul punto, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 22 marzo 2003, n. 104; cfr. altresì il d.p.r. 30 marzo 2004, n. 115, che disciplina, in oggi, il procedimento di rilascio dell’autorizzazione, affidato al Ministero dell’economia e delle finanze);<br />
CONSIDERATO che – alla luce del riassunto principio di diritto – l’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale per cui è causa resiste alle articolate doglianze, di tal che il gravame va respinto per palese infondatezza, con ogni consequenziale determinazione in ordine alle spese e competenze di lite; </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione di Salerno, sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da	s.r.l. M. G. Costruzioni, come in epigrafe individuato, lo respinge.<br />	<br />
	Condanna la ricorrente alla refusione delle spese a favore della Amministrazione resistente e della controinteressata, per un complessivo ammontare di € 2.000 per l’una e € 2.000 per l’altra, oltre accessori come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2004, con l’intervento dei Magistrati</p>
<p>Dr. Alessandro FEDULLO		Presidente<br />	<br />
Dr. Giovanni GRASSO			Primo Referendario Est.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.5954</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-11-2004-n-5954/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-11-2004-n-5954/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.5954</a></p>
<p>G. Petruzzelli Pres. &#8211; L.A.O. Spiezia Est. Azienda Sanitaria Locale N. 2/Olbia (Avv.ti A. Azzena e A. Giovannelli) contro la Fondazione Stella Maris (Avv.ti L. Pappalardo e S. Venturi) l&#8217;Azienda sanitaria è tenuta al pagamento delle spese mediche effettuate da un paziente al di fuori del proprio ambito territoriale di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-11-2004-n-5954/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.5954</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-11-2004-n-5954/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.5954</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. &#8211; L.A.O. Spiezia Est.<br /> Azienda Sanitaria Locale N. 2/Olbia (Avv.ti A. Azzena e A. Giovannelli) contro la Fondazione Stella Maris (Avv.ti L. Pappalardo e S. Venturi)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;Azienda sanitaria è tenuta al pagamento delle spese mediche effettuate da un paziente al di fuori del proprio ambito territoriale di appartenenza, anche in assenza di una formale specifica autorizzazione, qualora il nulla osta sia desumibile per atti concludenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Opposizione a decreto ingiuntivo – Terapie mediche svolte dal paziente al di fuori dell’ambito territoriale di appartenenza dell’Azienda sanitaria &#8211; Formale specifica autorizzazione per tali spese – È desumibile per facta concludentia – Ingiunzione –Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>La circostanza che l’opponente Azienda sanitaria non abbia rilasciato una formale specifica autorizzazione al paziente ad effettuare cure di lungo periodo svolte al di fuori del proprio ambito territoriale di appartenenza non appare sufficiente a concludere che la medesima non si fosse interessata a tali terapie oppure che non abbia dato il proprio nulla osta implicitamente con atti concludenti. Né appare plausibile che lo stesso paziente, ricoverato dal 1989 presso la detta struttura per psicopatologia ad andamento cronico, abbia avuto modo di far prevalere una propria scelta sulla diversa volontà dell’Amministrazione. Ne consegue che del tutto legittima è la pretesa della creditrice opposta di vedersi corrisposto dall’Azienda sanitaria l’intero pagamento delle relative spese mediche</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA	&#8211; II^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>ai sensi dell’art. 8 L. 205/2000 sull’opposizione al decreto ingiuntivo emesso sul ricorso n. 1157/2002 proposto dalla</p>
<p><b>AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2/OLBIA</b>, in persona del Direttore Gnerale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Azzena e Alberto Giovannelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Firenze dell’avv. Francesco Brizzi, P.za Santo Spirito n. 40;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>FONDAZIONE STELLA MARIS</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Pappalardo e Simone Venturi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Firenze, via Santa Reparata n. 40;</p>
<p>PER   LA   REVOCA<BR><br />
del decreto ingiuntivo 27.5.2002 n. 192 con cui il Presidente della Seconda Sezione di questo TAR ha intimato alla AUSL &#8211; Olbia 2 di pagare alla Fondazione Stella Maris la somma di euro 40.925,45 per prestazioni sanitarie effettuate a favore di assistiti residenti nell’ambito territoriale della detta Azienda sanitaria, oltre gli interessi legali e le spese di lite;</p>
<p>Visto il ricorso R.G. 1157/2002 proposto dalla Fondazione Stella Maris per ottenere il citato decreto ingiuntivo, nonchè il connesso ricorso in opposizione proposto dalla debitrice intimata;<br />
Visto il Decreto Ingiuntivo n. 192/2002;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 15 aprile 2004 &#8211; relatore il Consigliere Lydia Ada Orsola Spiezia &#8211; gli avv.ti S. Venturi e A. Giovannelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO   e   DIRITTO</b></p>
<p>1. Con decreto ingiuntivo, emesso con provvedimento presidenziale n. 192 del 27.5.2002 (a seguito di corrispondente ricorso proposto dalla Fondazione Stella Maris di S. Miniato) e notificato all’Azienda sanitaria locale n. 2 di Olbia in data 17 giugno, alla stessa è stato intimato di pagare alla detta fondazione euro 40.925,00 circa, oltre gli interessi legali e le spese di lite, per saldare fatture di pari importo relative a prestazioni sanitarie fornite ai signor Giovanni e Cristian Oggiano, residenti nell’ambito territoriale dell’AUSL &#8211; 2 di Olbia, nel periodo gennaio-dicembre 1997.</p>
<p>1.1. Avverso tale intimazione a pagare l’Azienda sanitaria ha proposto opposizione ai sensi art. 8, comma 1, della legge 205/2000 con ricorso innanzi a questo TAR (notificato alla ricorrente fondazione in data 25.7.2002), chiedendone la revoca; a sostegno delle sue ragioni in sostanza deduce che le prestazioni sanitarie sarebbero state effettuate dalla fondazione su esclusiva richiesta degli interssati e delle loro famiglie in assoluta carenza della autorizzazione da parte dell’AUSL di appartenenza al trasferimento dei detti pazienti presso la Fondazione Stella Maris; pertanto la pretesa creditoria documentata con le fatture esibite per ottenere il decreto ingiuntivo sarebbe stata priva di fondamento.<br />
Con memoria difensiva dell’aprile 2004 la resistente fondazione ha puntualmente controdedotto alle avverse osservazioni, insistendo per il pagamento del proprio credito.<br />
Alla pubblica udienza del 15 aprile 2004, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.</p>
<p>2. In diritto la controversia concerne la sussistenza o meno dell’obbligo della Azienda sanitaria locale 2 &#8211; Olbia di saldare fatture per euro 49.925,00 circa emesse nell’arco del 1997 dalla Fondazione Stella Maris di S. Miniato (PI) per le prestazioni sanitarie rese a favore dei signori Oggiano Giovanni e Cristian, entrambi residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda USL 2 di Olbia.<br />
In particolare, a dire dell’opponente, tali prestazioni sanitarie sarebbero state effettuate in assenza di “qualsivoglia autorizzazione” della Azienda sanitaria di appartenenza al trasferimento dei pazienti in questione presso le strutture della Fondazione Stella Maris, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Ma, dall’esame degli atti esistenti in giudizio, la tesi che le prestazioni sanitarie di natura riabilitativa siano state richieste all’istituto direttamente dai pazienti o dalla loro famiglia non trova adeguati e determinanti riscontri.<br />
In primo luogo, secondo quanto riferisce lo stesso Comune di Arzachena (SS), luogo di dimora di Oggiano Giovanni Maria, il nucleo familiare del paziente nel 1997 era composto dalla madre, invalida civile per un grave forma di insufficienza mentale e da un fratello ventenne con problemi di disadattamento sociale; motivo per il quale il Comune &#8211; in occasione della dimissione dell’assistito dalla struttura di riabilitazione neuropsichica della Stella Maris &#8211; nell’agosto 1997 aveva dato allo stesso istituto specifiche assicurazioni in ordine all’adozione di misure di sostegno al soggetto e alla famiglia mediante l’assistenza domiciliare, il servizio mensa ed il supporto educativo; d’altra parte non appare plausibile che lo stesso paziente, ricoverato dal 1989 presso la detta struttura per psicopatologia ad andamento cronico, abbia avuto modo di far prevalere una propria scelta a favore del ricovero per cure di lungo periodo al di fuori dell’ambito territoriale della azienda sanitaria di appartenenza.<br />
Pertanto la circostanza che l’opponente Azienda sanitaria non abbia rilasciato una formale specifica autorizzazione non appare sufficiente a concludere che la medesima non si fosse interessata per tali terapie oppure non abbia dato il proprio nulla osta implicitamente con atti concludenti.<br />
In proposito, infatti, è agevole rilevare che l’assistito Oggiano Giovanni maria è stato ricoverato presso l’istituto di riabilitazione fin dal novembre 1989 e che tale circostanza nel febbraio 1997 è stata rappresentata dalla stessa Azienda sanitaria locale n. 2 di Olbia al Ministero del Tesoro Dir. Gen. Pensioni al fine di rappresentare l’opportunità che l’interessato, convocato presso la commissione medica di verifica di Sassari, potesse soddisfare tale onere presso una commissione delegata più vicina la luogo di ricovero; inoltre lo stesso istituto, in una nota diretta all’ufficio invalidi civili di Olbia del marzo 1997, nell’inviare la richiesta relazione clinica faceva riferimento a quella inviata “a suo tempo” allo stesso ufficio “a corredo della richiesta di impegnativa per il sig. Oggiano Giovanni”.<br />
Pertanto, pur in carenza di un corretto svolgimento di tutti i passaggi procedurali, tuttavia appare poco plausibile la tesi dell’azienda sanitaria in ordine alla propria estraneità al ricovero del paziente in questione presso una struttura al di fuori dell’ambito territoriale proprio; diversamente, invece, non va tralasciata la circostanza che il Centro di Igiene mentale presso la detta Azienda, in funzione dal 1990, ancora nel maggio 1997, sollecitando il rientro del paziente in questione (perchè si presumeva uno “scarso vantaggio del prosieguo della psicoterapia individuale”) faceva presente, comunque, che “il Dipartimento di salute Mentale a causa della mancanza di strutture di ricovero ospedaliero, residenziali e semi residenziali, nonchè della forte carenza di personale medico e psicologico non è in grado di gestire continuativamente nel territorio il paziente in oggetto”.</p>
<p>2.1. Quanto poi alla posizione del sig. Oggiano Cristian, ricoverato dal 1 aprile al 17 maggio 1997 per un periodo di riabilitazione a seguito di incidente stradale, la stessa AUSL 2 di Olbia aveva regolarmente pagato la fattura n. 60 relativa alla degenza del mese di maggio, per cui non sussistono elementi probatori sufficienti ad escludere che anche la prima parte del ricovero, nell’aprile 1997, non fosse stata assentita dall’azienda sanitaria, pur se in forma di eventuale acquiescenza.</p>
<p>2.2. Nè costituisce un problema la circostanza rappresentata dall’opponente che, all’epoca dei fatti, l’autorizzazione espressa avrebbe consentito di verificare l’idoneità tecnica della struttura privata allora non accreditata e la necessità di trattamenti effettuati presso tali istituti estranei al Servizio sanitario: infatti, come si è visto, sia il requisito oggettivo che quello soggettivo è ampiamente desumibile dalla documentazione richiamata, mentre fin dal 5-12-1997 l’AUSL 5 di Pisa aveva stipulato con la Stella Maris una convenzione proprio per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione non ospedaliera (ai sensi art. 26 legge n. 8 33/1978) in fase post acuta, prevedendo &#8211; tra l’altro &#8211; all’art. 3 che per le attività di riabilitazione intensiva post acuta residenziale e a seminternato il piano di trattamento deve essere validato entro giorni 15 dallo specialista dell’USL di residenza dell’assistito, dovendosi intendere non approvato ove entro tale termine non pervengono osservazioni.</p>
<p>3. Dall’insieme delle considerazioni finora svolte consegue, quindi, che l’Azienda sanitaria locale opponente in sostanza aveva, quanto meno, prestato acquiescenza e sanato con il proprio comportamento eventuali situazioni procedurali non formalizzate e, quindi, è tenuta al pagamento delle spese connesse alle prestazioni sanitarie erogate dalla Stella Maris a favore dei due assistiti in questione e liquidate nelle fatture oggetto del decreto ingiuntivo n. 192/2002.<br />
L’opposizione a tale ingiunzione (ai sensi art. 8 L. 205/2000) va, pertanto, respinta.<br />
Gli oneri del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e, liquidati in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA, sono posti a carico dell’AUSL 2 di Olbia che li verserà alla Fondazione Stella Maris.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione IIa, respinge l’opposizione al decreto ingiuntivo 192/2002.<br />	<br />
	Pone gli oneri del giudizio di opposizione, liquidati in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA, a carico dell’AUSL 2 di Olbia che li verserà alla Fondazione Stella Maris.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 15 aprile 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. GIUSEPPE PETRUZZELLI	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. VINCENZO FIORENTINO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA	&#8211; Consigliere, rel. est.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.3751</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-17-11-2004-n-3751/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-17-11-2004-n-3751/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.3751</a></p>
<p>Pres. Perricone, Est. Trizzino Minrelli Massimo contro. e Ministero degli Interni e Prefetto di Ferrara sulla regolarizzazione di lavoratori extracomunitari ex art.1 D. L. n. 195 del 2002 Istanze per la regolarizzazione di lavoratrici extracomunitarie – Inammissibili perché presentate da datore di lavoro non avente la qualità di imprenditore, in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-17-11-2004-n-3751/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.3751</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-17-11-2004-n-3751/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.3751</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perricone, Est. Trizzino<br /> Minrelli Massimo contro. e Ministero degli Interni e Prefetto di Ferrara</span></p>
<hr />
<p>sulla regolarizzazione di lavoratori extracomunitari ex art.1 D. L. n. 195 del 2002</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Istanze per la regolarizzazione di lavoratrici extracomunitarie – Inammissibili perché presentate  da  datore di lavoro non avente la qualità di imprenditore, in quanto esercente la professione intellettuale di notaio – Violazione dell’art.1 D. L. 9 settembre 2002 n. 195 – Sussiste &#8211; Illegittimità dei decreti del Prefetto di Ferrara – Ricorrenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il D.L. n. 195 del 2002 convertito nella L. 9 ottobre 2002, n. 222, consente la possibilità di legalizzare i lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, che abbiano prestato attività lavorativa alle dipendenze di un’impresa (in forma individuale o societaria) nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del decreto stesso, vale a dire nel periodo ricompreso fra il 10 giugno e il 10 settembre 2002, data di entrata in vigore del suddetto D. L. La domanda di regolarizzazione può essere presentata da “chiunque, nell&#8217;esercizio di un&#8217;attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato …”. L’espressione “esercizio di un’attività di impresa” va intesa nel senso che tale possibilità è attribuita a tutti coloro che (imprenditori e non) svolgano un attività che richieda un’organizzazione del lavoro tale da giustificare l’assunzione di un dipendente. Nella nozione di datore di lavoro vanno, pertanto, ricompresi anche i liberi professionisti. Ne deriva che l’interpretazione restrittiva accolta dalla Prefettura di Ferrara non è condivisibile con conseguente illegittimità dei provvedimenti di inammissibilità della richiesta di regolarizzazione avanzata dai ricorrenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE I</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
BARTOLOMEO PERRICONE Presidente &#8211; ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore<br />
#NOME?<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell&#8217;Udienza Pubblica  del 11 Marzo 2004<br />
Visto il ricorso 941/2003  proposto da:</p>
<p><b>MINARELLI MASSIMO</b>rappresentato e difeso da:<br />
BOLOGNESI AVV. REMOGIACOMELLI AVV. ISABELLAcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA RIZZOLI 1/2presso<br />
GORI AVV. ANDREA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DEGLI INTERNI</b><br />
<b>PREFETTO DI FERRARA</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede</p>
<p>e con l&#8217;intervento ad adiuvandum di<br />
<b>KONONUCHENKO OLGA</b> rappresentato e difeso da:<br />
GORI AVV. ANDREAMANTOVANI AVV. CRISTINAcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA RIZZOLI 1/2presso<br />
GORI AVV. ANDREA<br />
e con l&#8217;intervento ad adiuvandum di<br />
<b>DANYLENKO RYTTA</b>rappresentato e difeso da:<br />
GORI AVV. ANDREAMANTOVANI AVV. CRISTINAcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA RIZZOLI 1/2presso<br />
GORI AVV. ANDREA<br />
e con l&#8217;intervento ad adiuvandum di<br />
<b>HLYNENKO MIKOLA</b>rappresentato e difeso da:<br />
GORI AVV. ANDREAMANTOVANI AVV. CRISTINAcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA RIZZOLI 1/2presso<br />
GORI AVV. ANDREA<br />
e con l&#8217;intervento ad adiuvandum di<br />
<b>HLYNENKO OLHA</b>  rappresentato e difeso da:<br />
GORI AVV. ANDREAMANTOVANI AVV. CRISTINAcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA RIZZOLI 1/2presso<br />
GORI AVV. ANDREA</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione, dei decreti del Prefetto di Ferrara in data 3.6.2003 nn. 773, 994, 548 e 272 con i quali sono state dichiarate inammissibili le domande intese a ottenere la regolarizzazione delle lavoratrici extracomunitarie Kononuchenko Olga,  Danylenko Rytta, Hlynenko Mikola e Hlynenko Olha, presentata dal dott. Massimo Minarelli; </p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
PREFETTO DI FERRARA <br />
DANYLENKO RYTTA <br />
HLYNENKO MIKOLA <br />
HLYNENKO OLHA <br />
KONONUCHENKO OLGA <br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale Amministrativo Regionale 9.10.2003 n. 685 con la quale è stata accolta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Uditi nella pubblica udienza del 11 marzo 2004, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, gli avvocati R. Bolognesi. e I. Giacomelli per il ricorrente, l’avvocato dello Stato S. Capelli e l’avvocato C. Mantovani per gli intervenienti<br />
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Il ricorrente impugna gli atti del Prefetto di Ferrara indicati in premessa, con i quali sono state dichiarate inammissibili le istanze presentate per la regolarizzazione di lavoratrici  extracomunitarie, perché presentate da datore di lavoro non avente la qualità di imprenditore così come previsto dall’articolo 1 del D.L. n. 195 del 2002. <br />
Avverso tale provvedimento il ricorrente con vari articolati motivi di illegittimità sostanzialmente deduce la violazione e falsa applicazione della normativa inerente alla sua qualifica professionale, nonché della disciplina sulla regolarizzazione di lavoratori extracomunitari di cui al D.L. n. 195 del 2002 in relazione all’interpretazione restrittiva operata dalla Prefettura di Ferrara ai fini dell’individuazione dei soggetti legittimati a regolarizzare lavoratori irregolarmente impiegati alle loro dipendenze. <br />
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione contestando le pretese del ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza incidentale di sospensione.<br />
Con atto di intervento ad adiuvandum sono intervenute in giudizio le lavoratrici extracomunitarie regolarizzande insistendo per l’accoglimento del ricorso e per la concessione della sospensiva dei provvedimenti impugnati.<br />
Con ordinanza 9.10.2003 n. 685 questo Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto la suindicata domanda di sospensione.<br />
All’udienza del 11 marzo 2004, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1. Con la questione controversa il ricorrente sostanzialmente richiede al Collegio di affrontare la questione della legittimazione di specifiche categorie di datori di lavoro  a richiedere la regolarizzazione di lavoratori extracomunitari nel periodo antecedente l’entrata in vigore del D.L. n. 195 del 2002 con specifico riferimento agli esercenti la professione intellettuale di notaio.</p>
<p>2. Il D.L. 9.9.2002 n. 195, convertito con modificazioni nella legge 9.10.2002 n. 222 è stato emanato al fine di estendere la possibilità di regolarizzare la posizione lavorativa e soggettiva di badanti e lavoratori domestici di origine extracomunitaria già prevista nell’articolo 33 della legge 30.7.2002 n. 189 anche a tutti quei lavoratori extracomunitari che, in posizione irregolare, abbiano prestato attività lavorativa alle dipendenze di un’impresa (in forma individuale o societaria) nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del decreto stesso, vale a dire nel periodo ricompreso fra il 10 giugno e il 10 settembre 2002 (tenuto conto che esso è entrato in vigore proprio in tale ultima data).<br />
Con tale norma il legislatore ha dunque, in via generale, consentito la regolarizzazione (rectius la legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari).<br />
Peraltro, il legislatore ha ritenuto di dover specificare che la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare può essere presentata solo da “chiunque, nell&#8217;esercizio di un&#8217;attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato…..”.<br />
Tale precisazione circa le qualità soggettive del datore di lavoro deve ritenersi diretta a puntualizzare lo scopo principale della norma (legalizzazione di lavoratori extracomunitari in posizione irregolare) ed è certamente intesa a evitare che l’anzidetta regolarizzazione si trasformasse in una indiscriminata sanatoria per tutti i cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello stato italiano e non in possesso di regolare permesso di soggiorno.<br />
Ciò non di meno deve ragionevolmente ritenersi che con l’espressione esercizio di un’attività di impresa il legislatore non abbia inteso limitare la regolarizzazione ai soli lavoratori dipendenti da imprenditori commerciali, ma piuttosto connotare oggettivamente le caratteristiche del datore di lavoro attribuendo la possibilità di presentare la dichiarazione di emersione solo a coloro che (imprenditori e non) svolgano un attività che richieda un’organizzazione del lavoro tale da giustificare l’assunzione di un lavoratore dipendente, possibilmente inquadrato in specifiche categorie contrattuali.<br />
Ed invero, assolutamente ingiustificabile e contraria ai principi comunitari e ai principi generali del nostro ordinamento sarebbe un’interpretazione restrittiva della nozione di datore di lavoro che escludesse tutti i liberi professionisti (quali esercenti professioni intellettuali o artistiche) che, sebbene non imprenditori, esercitano la loro attività avvalendosi dell’organizzazione lavorativa del proprio studio professionale o meglio, &#8211; per dirla con la Cassazione -, che impiegano un complesso organizzato di elementi personali e reali (c.d. organizzazione interna) avente carattere accidentale e accessorio, in quanto non incide sull&#8217;essenza dell&#8217;attività del professionista, ma serve ad agevolare il compimento delle prestazioni personali, cioè di un&#8217;attività che si trasforma in un risultato indipendente dalle forme organizzatorie.<br />
Né potrebbe giustificarsi l’esclusione di tutti quegli organismi o enti privati che, pur occupando numerosi dipendenti non possono essere inquadrati nella nozione di imprenditore o qualificati come imprese (cfr. Corte giustizia, CE, 16.10.2003 n. 32).<br />
Alla luce delle suesposte considerazioni può dunque concludersi che per attività di impresa in forma individuale o societaria debba intendersi qualsiasi attività economica e cioè qualsiasi attività, come per esempio quella del notaio, che consista nell&#8217;offrire beni o servizi su un determinato mercato.</p>
<p>3. Nella fattispecie la Prefettura di Ferrara ha ritenuto che l’esercizio dell’attività in forma di impresa non è configurabile per il notariato e che, pertanto, al ricorrente non può essere riconosciuta la qualità di datore di lavoro imprenditore richiesta dall’articolo 1 citato. <br />
Basta richiamare le considerazioni sopra svolte per ritenere assolutamente priva di fondamento la motivazione addotta dal Prefetto con conseguente illegittimità degli impugnati provvedimenti di inammissibilità della richiesta di regolarizzazione avanzata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 195 del 2002.</p>
<p>4. Il ricorso va dunque accolto e per l’effetto gli impugnati provvedimenti devono essere annullati.<br />
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna &#8211; Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa lo accoglie e per l’effetto annulla gli impugnati provvedimenti.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il  11 marzo e il 19 maggio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-17-11-2004-n-3751/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.3751</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.3748</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-11-2004-n-3748/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-11-2004-n-3748/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-11-2004-n-3748/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.3748</a></p>
<p>Pres. Papiano, Est. Lelli Impresa Co.Ge.Ro s.r.l. ed altra contro Comune di Cesenatico sulla partecipazione alla fase di prequalificazione e presentazione dell&#8217;offerta 1. Licitazione privata – Offerta presentata da un’associazione temporanea di imprese costituita anche da un società individuale precedentemente invitata – Mancata partecipazione di detta associazione alla fase di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-11-2004-n-3748/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.3748</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-11-2004-n-3748/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.3748</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Papiano, Est. Lelli<br /> Impresa Co.Ge.Ro s.r.l. ed altra contro Comune di Cesenatico</span></p>
<hr />
<p>sulla partecipazione alla fase di prequalificazione e presentazione dell&#8217;offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Licitazione privata – Offerta presentata da un’associazione temporanea di imprese costituita anche da un società individuale precedentemente invitata – Mancata partecipazione di detta associazione alla fase di prequalificazione – Esclusione della offerta – Legittimità.</p>
<p>2. Licitazione privata – Lettera di invito contenente nuovi requisiti di partecipazione alla gara – Necessità della partecipazione alla gara della società individuale invitata in associazione con altra ditta – Asserita illegittimità delle modifiche – Impugnazione tardiva.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La fase di prequalificazione assolve alla funzione di accertare i requisiti di partecipabilità delle imprese da invitare, a condizione che esse siano in possesso dei requisiti previsti dal bando stesso. I soggetti che non hanno partecipato a tale fase non possono, pertanto, partecipare alle fasi successive, in quanto l’accertamento del possesso dei suddetti requisiti è riservato a tale primo momento. L’associazione temporanee di imprese che non ha partecipato alla fase di prequalificazione, anche se costituita da società invitata, non può, quindi, presentare un’offerta, che va conseguentemente esclusa.</p>
<p>2. La giurisprudenza ritiene che quando le prescrizioni del bando o della lettera di invito contengano precetti precisi e incondizionati che possano ledere l’interesse del soggetto che partecipa alla gara, incombe su questi l’onere di tempestiva impugnazione di tali atti. In seguito alla modifiche apportate dalla lettera di invito ai requisiti di partecipazione, la società ricorrente invitata si è trovata nell’impossibilità di partecipare in forma individuale alla gara, da qui la necessità di presentare un’offerta in associazione con altra ditta. Invero, la ricorrente avrebbe dovuto dedurre l’illegittimità della lettera d’invito nei termini di legge, non già presentare la propria offerta in forma associata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE II</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
LUIGI PAPIANO Presidente  &#8211; BRUNO LELLI Cons. , relatore<br />
#NOME?<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell&#8217; Udienza Pubblica  del 10 Novembre 2004<br />
Visto il ricorso 411/2001  proposto da:</p>
<p><b>IMPRESA CO.GE.RO SRL ED ALTRA</b>rappresentato e difeso da:<br />
BELLI AVV. BEATRICECARULLO AVV. ANTONIOcon domicilio eletto in BOLOGNASTRADA MAGGIORE 47presso<br />
CARULLO AVV. ANTONIO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CESENATICO</b>rappresentato e difeso da:<br />
MORELLO AVV. ANTONINOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA SARAGOZZA 28presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della delibera della  giunta comunale del comune di Cesenatico col quale si dispone la non ammissione dell&#8217;offerta e del progetto presentati dall&#8217;associazione temporanea d&#8217;impresa CO.GE.RO. &#8211; Rossi per la partecipazione alla gara di appalto per la &#8220;concessione della progettazione, costruzione e gestione con riqualificazione ambientale e recupero a darsena della vena Mazzarini.<br />
Del bando di gara pubblicata in data 10/2/2000 e della lettera d&#8217;invito in data 1/6/2000; nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e con consequenziali.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI CESENATICO <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Cons. Bruno Lelli;<br />
Udito all’udienza pubblica del 10.11.2004 i procuratori delle parti presenti come da verbale;<br />
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. Il comune di Cesenatico ha pubblicato un bando di licitazione privata per l’individuazione del concessionario della progettazione, costruzione e gestione con riqualificazione ambientale e recupero a darsena della vena Mazzarini nel quale è previsto che gli interessati avrebbero dovuto presentare una domanda per essere ivitati alla licitazione privata.<br />
In esito a tale bando sono state presentate sei domande di partecipazione fra le quali quella dell&#8217;impresa Rossi Germano.<br />
Con la lettera d&#8217;invito, inviata anche all’impresa Rossi, l&#8217;amministrazione ha introdotto nuovi (rispetto a quelli già posti dal bando) requisiti di partecipazione alla gara tra i quali, in particolare, quelli di cui al d.p.r. n. 34/2000.<br />
In esito a tale lettera, è pervenuta un&#8217; unica offerta presentata dall&#8217;associazione temporanea di imprese CO.GE.RO. &#8211; Rossi, costituita dalla capogruppo CO.GE.RO che non aveva presentato domanda di partecipazione alla gara e dall’impresa Rossi Germano, mandante, che si era riqualificata in forma individuale.<br />
Il comune intimato ha escluso tale offerta in quanto  l&#8217;impresa invitata alla licitazione privata non poteva assumere il ruolo di mandante in tale raggruppamento di imprese in quanto l&#8217;impresa capogruppo (CO.GE.RO) non aveva partecipato alla fase di prequalificazione.<br />
Avverso la suddetta esclusione viene proposto il ricorso all&#8217;esame.<br />
Tali le censure.<br />
&#8211; L’amministrazione ha illegittimamente introdotto con la lettera d&#8217;invito nuovi requisiti rispetto a quelli stabiliti dal bando di prequalificazione;<br />
&#8211; L&#8217;offerta presentata dall&#8217;associazione temporanea d&#8217;impresa doveva comunque essere ammessa a valutazione, in quanto la modifica dei requisiti per partecipare alla gara introdotti con la lettera d&#8217;invito non consentiva di opporre la mancata partecipazion</p>
<p>2. In ordine alle censure che deducono l&#8217;illegittimità della lettera d&#8217;invito nella parte in cui prevede nuovi requisiti appare fondata l&#8217;eccezione di tardività formulata dal comune.<br />
La giurisprudenza di questo tribunale (TAR Emilia-Romagna, II, n. 121/2002), infatti, ritiene che, quando le prescrizioni del bando o della lettera di invito impongono precetti precisi ed incondizionati ai quali l&#8217;amministrazione si deve poi necessariamente attenere la lesione dell&#8217;interesse del soggetto che partecipa alla gara è attuale fin dal momento nel quale l&#8217;amministrazione prefigura le regole della gara autolimitando la propria libertà di apprezzamento con conseguente onere di tempestiva impugnazione della stessa (Si veda anche C. St. V n. 5580/2004).<br />
La stessa ricorrente Rossi precisa che l’impossibilità di partecipare alla gara in forma singola in conformità alla prequalificazione è dipesa dalla modifica dei requisiti per partecipare alla gara introdotti con la lettera d&#8217;invito del 1.6.2000 con conseguentente onere di tempestiva impugnazione della stessa. <br />
Nel caso di specie ciò non è avvenuto, in quanto il ricorso è stato notificato al comune il 9.3.2001, mentre la lettera di invito è stata ricevuta dalla ricorrente Rossi (unica interessata a proporre la censura riferita ai nuovi requisiti) anteriormente al 11.7.2000, data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara in associazione con la ditta CO.GE.RO.<br />
Ciò posto restano da esaminare le censure con cui si sostiene che l&#8217;offerta presentata dall&#8217;associazione temporanea d&#8217;impresa doveva comunque essere ammessa a valutazione.<br />
Ritiene il collegio che la fase di prequalificazione assolve alla funzione di accertare i requisiti di partecipabilità delle imprese da invitare tramite l’esame di parametri obiettivi riportati nelle dichiarazioni ed autocertificazioni allegate alla domanda (C. St. V, n. 5583/2004).<br />
L’art. 23 della L. n. 109/1994 e successive modificazioni prevede che tutti i soggetti che hanno fatto domanda devono essere invitati a condizione che siano in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando stesso.<br />
I soggetti che non hanno partecipato alla fase di prequalificazione, quindi, non possono partecipare alle fasi successive, in quanto l’accertamento del possesso dei requisiti di partecipabilità è riservato alla suddetta prima fase (Si veda C. St. V, n. 166/1999 e C. St. V. n. 5509/2003. Quest’ultima, in particolare, afferma che la modificazione soggettiva di un&#8217;associazione temporanea di imprese, intervenuta successivamente alla fase di prequalificazione, deve ritenersi illegittima per contrasto con il principio di contestualità e simultaneità della valutazione delle imprese che partecipano alla gara).<br />
Invero nel caso in cui l&#8217;impresa capogruppo di un’associazione temporanea non abbia partecipato alla fase di prequalificazione l’accertamento dei requisiti di partecipabilità alla gara proprio di tale fase è mancato con riferimento all’impresa incaricata di esprimere l’offerta.<br />
In definitiva anche la censura all’esame appare infondata.<br />
Per tali ragioni il ricorso va respinto.<br />
Valutata la vicenda nel suo complesso sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione Seconda, respinge il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 10.11.2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-11-2004-n-3748/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.3748</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2004 n.5732</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-17-11-2004-n-5732/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-17-11-2004-n-5732/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-17-11-2004-n-5732/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2004 n.5732</a></p>
<p>Militare – arruolamento volontario in ferma breve – inidoneità per lieve insufficienza cardiaca &#8211; procedimento cautelare &#8211; attività istruttoria cautelare – ordinanza che dispone nuovo accertamento sanitario &#8211; ad opera della medesima commissione con componenti diversi – risultanze sfavorevoli &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-17-11-2004-n-5732/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2004 n.5732</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-17-11-2004-n-5732/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2004 n.5732</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare – arruolamento volontario in ferma breve – inidoneità per lieve insufficienza cardiaca &#8211; procedimento cautelare &#8211; attività istruttoria cautelare – ordinanza che dispone nuovo accertamento sanitario &#8211; ad opera della medesima commissione con componenti diversi – risultanze sfavorevoli &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2004/5/4023/g">Ordinanza n. 2237 del 18 maggio 2004</a></p>
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/5/4025/g">Ordinanza sospensiva del 5 maggio 2003 n. 296c</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA &#8211; SEZIONE PRIMA BIS </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 5732/2003<br />
Registro Generale: 3679/2003<br />
nelle persone dei Signori:<br />
CESARE MASTROCOLA Presidente<br />ROBERTO POLITI Cons.<br />ELENA STANIZZI Cons., relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 17 Novembre 2003<br />
Visto il ricorso 3679/2003 proposto da:<br />
<b>D.</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
SASSONE AVV. EDUARDOCAPUOZZO AVV. PAOLINOcon domicilio eletto in ROMAVIA A. BROFFERIO, 3presso<br />
CARDARELLI AVV. ANTONIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA DIFESA</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento di inidoneità in data 01/02/03 ella Commissione Medica della Direzione Generale personale Militare- Distaccamento Marina Militare Ancona Centro Unico di Selezione con il quale il ricorrente è stato giudicato “NON IDONEO” all’arruolamento quale volontario in ferma brevenella Marina Militare per “insufficienza valvolare mitralica lieve”.<br />
e di ogni altro atto e provvedimento antecedente, presupposto, connesso e/o consequenziale<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>Udito il relatore Cons. ELENA STANIZZI e uditi altresì per le parti l’avv. Capuozzo e l’avv. dello Stato Russo Marina;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l&#8217;accoglimento della sospensiva;</p>
<p>Visto l’esito del rinnovato acceratamento sanitario disposto con ordinanza n. 296-c/2003;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale &#8211; Sezione Prima Bis</p>
<p>RIGETTA la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA , li 17 Novembre 2003</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-17-11-2004-n-5732/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2004 n.5732</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.5939</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-17-11-2004-n-5939/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-17-11-2004-n-5939/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.5939</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. S. Romano Est. Fooditalia Firenze s.r.l., (Avv.ti M. Cipriani e F.B. Campagni) contro il Comune di Prato (Avv.ti R. Gisondi, P. Tognini e F. De Santis e nei confronti della New Fin Gest s.r.l. (non costituita) il conduttore non rientra tra i destinatari dell&#8217;obbligo di notifica del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-17-11-2004-n-5939/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.5939</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-17-11-2004-n-5939/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.5939</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. S. Romano Est.<br /> Fooditalia Firenze s.r.l., (Avv.ti M. Cipriani e F.B. Campagni) contro il Comune di Prato (Avv.ti R. Gisondi, P. Tognini e F. De Santis e nei confronti della New Fin Gest s.r.l. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>il conduttore non rientra tra i destinatari dell&#8217;obbligo di notifica del provvedimento impositivo del vincolo preordinato all&#8217;espropriazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblica utilità – Procedimento espropriativo &#8211; Obbligo di notifica del provvedimento impositivo del vincolo preordinato all’espropriazione – Conduttore &#8211; Insussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il conduttore non rientra tra i destinatari dell’obbligo di notifica del provvedimento impositivo del vincolo preordinato all’espropriazione. Difattil’art. 10 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 indica solo i soggetti espropriandi, desunti dall’elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, quali destinatari della notifica dell’avvenuto deposito degli atti del procedimento, mentre l’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di assicurarne la partecipazione, si riferisce ai soggetti nei confronti dei quali l’atto produce effetti diretti</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il conduttore non rientra tra i destinatari dell’obbligo di notifica del provvedimento impositivo del vincolo preordinato all’espropriazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 5939 REG. SENT.<br />
ANNO 2004<br />
N. 1425 REG. RIC.<br />
ANNO 2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />	<br />
&#8211; III SEZIONE-</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1425/2004 proposto<br />da <b>FOODITALIA FIRENZE S.R.L.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Cipriani e Franco Bruno Campagni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Firenze, via Paolo Toscanelli n. 6;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI PRATO</b>, in persona del sindaco pro-tempore,  costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaello Gisondi, Paola Tognini e Francesca De Santis ed elettivamente domiciliato presso l’avv. Cecchi Alessandro in Firenze, via Masaccio n. 172;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>NEW FIN GEST S.R.L.</b>, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>PER L‘ ANNULLAMENTO<br />
1 – della determina del dirigente del comune di Prato 11 maggio 2004 (p.g. n. 30841) di occupazione d&#8217;urgenza;<br />
– di ogni atto preliminare, presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito, ed in particolare:<br />
2 – della delibera della Giunta Municipale di Prato 3 luglio 2002 n. 480 di approvazione del progetto esecutivo per la &#8220;realizzazione della rampa di raccordo fra via Don G. Facibeni e via Argine del Fosso&#8221;, non notificata e/o comunicata, ma richiamata nell&#8217;atto sub 1);<br />
3 – della delibera della Giunta Municipale di Prato 19 febbraio 2003 n. 109 di integrazione del progetto esecutivo sub 2), costituente dichiarazione di p.u., urgenza ed indifferibilità dei lavori, non notificata e/o comunicata, ma richiamata sub 1);<br />
4 – della delibera del Consiglio comunale di Prato 4 giugno 2002 n. 76 di approvazione del P.U.M. 2002-2004, in parte qua e, quindi, limitatatamente al &#8220;riassetto circolazione in località Casale&#8221;, non comunicata ma richiamata negli atti sub 2) e sub 3);</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 21 ottobre 2004 &#8211; relatore il Consigliere dott. Saverio Romano &#8211; gli avv.ti M. Cipriani e S. Abati delegata da R. Gisondi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società Fooditalia Firenze s.r.l. è conduttrice di un complesso industriale, di proprietà della New Fin Gest 2000 s.r.l., destinato ala produzione di generi alimentari per la grande distribuzione.<br />
Con provvedimento in data 11 maggio 2004, il competente dirigente comunale ha disposto l’occupazione d’urgenza dell’area adibita a piazzale, per mq. 641, richiamando la deliberazione n. 480 del 2002 di approvazione del progetto esecutivo e la successiva deliberazione n. 109 del 2003 di integrazione del progetto dell’opera.<br />
La società apprendeva inoltre che, con deliberazione consiliare n. 76 del 2002, il comune aveva adottato il PUM 2002/2004.<br />
Con il ricorso in epigrafe, la società Fooditalia Firenze s.r.l. ha impugnato l’ultimo provvedimento, unitamente a quelli presupposti, avverso i quali ha mosso le seguenti censure:<br />
1) violazione dell’art. 42 Cost., degli artt. 3 e 7 l. 241/90, degli artt. 10 e 11 l. 865/71, violazione del giusto procedimento amministrativo, essendo stata omessa la notifica dell’avviso di deposito degli atti di esproprio alla società conduttrice alla quale, inoltre, non è mai stato comunicato l’avvio del relativo procedimento; <br />
2) violazione dell’art. 19 l. 109/94 ed eccesso di potere sotto vari profili, essendo stata omessa l’approvazione dei progetti definitivo e preliminare dell’opera;<br />
3) violazione degli artt. 16, comma 1, lett. b) l. 109/94, 3 d.p.r. 383/94, 2, 3, 7 e 14 l. 241/90, eccesso di potere sotto diversi profili, essendo mancato l’accertamento di conformità del progetto con gli strumenti urbanistici locali;<br />
4) violazione degli artt. 36 d. lgs. 285/92, 22 l. 340/00, eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto le deliberazioni impugnate avrebbero violato le previsioni del regolamento urbanistico di Prato, nonché le norme interne costituite dalle direttive ministeriali 12 aprile 1995;<br />
5) violazione dell’art. 151 d. lgs. 490/99, del R.U. comunale, eccesso di potere sotto vari profili, essendo stato omesso il parere della Soprintendenza ai beni culturali;<br />
6) violazione dell’art. 78 d.C.R. 25.1.2000 di approvazione del P.I.T,. del d.p.c.m. 5.11.1999 di approvazione del piano stralcio relativo alla riduzione del rischio del fiume Arno, della deliberazione n. 139 del 29.11.1999 dell’autorità di Bacino del fiume Arno, eccesso di potere, essendo stato omesso il parere dell’Autorità di Bacino;<br />
7) violazione dell’art. 2 e ss. d. lgs. 143/99, dell’art. 5, comma 1, lett. a) ed e) e dell’art. 8 d.p.r. 242/95, degli artt. 7, comma 13, e 14, comma 9 l. 109/94, eccesso di potere, essendo stata omessa l’indicazione dei mezzi finanziari disponibili per realizzare l’intervento.<br />
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.<br />
Le parti hanno depositato memorie difensive, insistendo nelle tesi rispettivamente sostenute.<br />
All’udienza sopra indicata, la cau<br />sa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1 &#8211; Con il ricorso in esame, notificato il 10 luglio 2004, è stato tempestivamente impugnato solo il decreto di occupazione d’urgenza dell’immobile di cui trattasi; gli altri provvedimenti richiamati nell’epigrafe dell’atto introduttivo (deliberazione di Giunta municipale n. 480 del 2002, recante approvazione del progetto esecutivo dell’opera; deliberazione di Giunta municipale n. 109 del 2003, recante integrazione del progetto esecutivo e costituente dichiarazione di pubblica utilità; deliberazione di consiglio comunale n. 76 del 2002, recante approvazione del P.U.M. 2002 – 2004, in parte qua) sono stati impugnati come atti preliminari, presupposti, connessi e/o conseguenti.<br />
L’unico provvedimento tempestivamente impugnato, come già precisato, è il citato decreto di occupazione d’urgenza, il quale risulta essere stato preceduto, in data 15 maggio 2003, dalla comunicazione dell’avvio del procedimento, alla società proprietaria dell’area, seguita dalla presentazione dell’osservazione in data 9 luglio 2003 e dalla relazione del responsabile del procedimento contenenti le dettagliate controdeduzioni dell’ufficio (cfr. doc. 4, 5 e 6 prodotti dal comune).<br />
Nei confronti di tale provvedimento, del quale soltanto può ritualmente essere verificata la legittimità nella presente sede giurisdizionale,  la ricorrente non deduce alcuna specifica censura.<br />
Infatti, con il motivo in esame, sono stati dedotti motivi &#8211; di omessa notifica dell’avviso del deposito degli atti di esproprio in pretesa violazione dell’art. 10 l. 861/71 nonché di omessa comunicazione di avvio del relativo procedimento in pretesa violazione dell’art. 7 l. 241/90 – che non riguardano direttamente il provvedimento di occupazione d’urgenza; esso, invero, potrebbe essere colpito solo in via derivata dai vizi dedotti, se e in quanto ne fosse accertata la sussistenza nei confronti degli atti presupposti, ai quali infatti essi appaiono direttamente riferiti.<br />
Per le ragioni esposte, il ricorso si palesa privo di censure direttamente riferibili al provvedimento di occupazione d’urgenza, unico atto tempestivamente impugnato tra quelli oggetto di gravame; pertanto, se ne deve dichiarare,<i> in parte qua</i>, l’inammissibilità.<br />
2 – In ordine agli ulteriori provvedimenti impugnati, il ricorso appare tardivo.<br />
Invero, la ricorrente non è la proprietaria dell’area esproprianda, bensì la conduttrice che vi esercita la propria attività economica.<br />
Pertanto, rispetto agli atti impugnati – deliberazione di approvazione del progetto esecutivo dell’opera, deliberazione di integrazione del progetto e dichiarativa della pubblica utilità della stessa, deliberazione di approvazione del piano urbano di mobilità – essa riveste la posizione di terzo, non essendo il destinatario immediato degli effetti lesivi eventualmente derivanti dai citati provvedimenti.<br />
Ne consegue che la ricorrente, in quanto conduttrice dell’immobile di che trattasi, non è destinataria dell’obbligo di notifica del provvedimento impositivo del vincolo preordinato all’espropriazione.<br />
Le norme invocate dalla ricorrente – sia pure al fine di reclamare il suo diritto alla partecipazione al procedimento che, peraltro, attiene al merito della controversia – non prevedono alcun onere della pubblica amministrazione nei confronti del conduttore dell’immobile.<br />
In particolare, l’art. 10 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 indica solo i soggetti espropriandi, desunti dall’elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, quali destinatari della notifica dell’avvenuto deposito degli atti del procedimento, mentre l’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di assicurarne la partecipazione, si riferisce ai soggetti nei confronti dei quali l’atto produce <i>effetti diretti</i>.<br />
Dunque, non è ravvisabile alcun norma dalla quale possa desumersi l’obbligo della pubblica amministrazione di comunicare il provvedimento al conduttore del bene inciso.<br />
Né un tale principio può essere desunto – come sembra implicitamente sostenere la ricorrente sia pure nell’ambito del motivo con cui si duole della mancata partecipazione al procedimento – dalla citata pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 18.7.1983 n. 21.<br />
La vicenda oggetto della pronuncia non è assimilabile a quella di cui trattasi.<br />
Ivi si trattava, infatti, di un’espropriazione di beni di proprietà della pubblica amministrazione ed aveva ad oggetto l’esproprio del diritto di godimento di un terzo esistente sul bene.<br />
In tale contesto, è evidente che sia stata riconosciuta al conduttore, quale unico soggetto interessato, la medesima posizione che spetta al proprietario, in applicazione analogica delle norme sul procedimento di espropriazione (v. sentenza citata).<br />
Nella fattispecie, com<br />e già precisato, il soggetto proprietario del bene, destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, vi ha partecipato presentando le proprie puntuali osservazioni.<br />
Tanto basta per escludere che, nella fattispecie, possa essere utilmente invocato il principio giurisprudenziale sopra richiamato.<br />
Per le considerazioni esposte, i provvedimenti richiamati come atti presupposti, tutti del 2002 e 2003, sono stati impugnati tardivamente.<br />
Per tale parte, il ricorso va dichiarato irricevibile.<br />
3 &#8211; Conclusivamente, il ricorso è in parte inammissibile, in parte irricevibile; spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati nella misura di cui in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile, in parte irricevibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella misura di Euro 2.000 (duemila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze, il 21 ottobre 2004, dal Tribunale AmministrativoRegionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Eugenio LAZZERI                                 &#8211; Presidente<br />
Dott.  Marcella COLOMBATI                       &#8211; Consigliere<br />
Dott. Saverio ROMANO                                &#8211; Consigliere, rel. est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 NOVEMBRE 2004<br />
Firenze, lì 17 NOVEMBRE 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-17-11-2004-n-5939/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.5939</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.5953</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-11-2004-n-5953/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-11-2004-n-5953/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-11-2004-n-5953/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.5953</a></p>
<p>G. Petruzzelli Pres. L.A.O. Spiezia Est. G. Falciani e Soc. Co.Ta.Fi. coop. a resp. lim. (Avv. A. Saba) contro il Comune di Campi Bisenzio (Avv. S. Saccardi) e nei confronti della Prefettura di Firenze (non costituita), della Prefettura di Prato(non costituita), del Comune di Firenze (non costituito) del Comune di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-11-2004-n-5953/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.5953</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-11-2004-n-5953/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.5953</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. L.A.O. Spiezia Est.<br /> G. Falciani e Soc. Co.Ta.Fi. coop. a resp. lim. (Avv. A. Saba) contro il Comune di Campi Bisenzio (Avv. S. Saccardi) e nei confronti della Prefettura di Firenze (non costituita), della Prefettura di Prato(non costituita), del Comune di Firenze (non costituito) del Comune di Prato (non costituito) del Comune di Sesto Fiorentino (non costituito) del Comune di Scandicci (non costituito) del Comune di Bagno a Ripoli (non costituito) del Comune di Fiesole (non costituito) del Comune di Impruneta (non costituito) -della Co.Ta.Pra (non costituita) della So.Co.Ta. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>ai tassisti non è consentito prelevare utenti al di fuori del territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, neppure se richiesto telefonicamente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Trasporti – Taxi &#8211; Art. 11, comma 2 della L. 21/92 – Modalità di esercizio del servizio – Chiamata telefonica -Prelevamento del cliente al di fuori del Comune che ha rilasciato la licenza – Non è consentito</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 11, comma 2 della L. 21/92 recante “legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizio pubblico non di linea” dispone che “il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio” sono effettuati “con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza”. Ne consegue che, ai fini dell’osservanza delle modalità di esercizio del servizio fissate dal citato art. 11, non è sufficiente che solo “l’inizio del servizio” a seguito di situazione diversa dal diretto prelevamento dell’utente (quale la richiesta telefonica) avvenga nell’ambito territoriale del Comune che ha rilasciato la licenza, essendo – invece – necessario che anche l’inizio della prestazione di trasporto, prendendo a bordo l’utente, avvenga nel medesimo territorio comunale. Diversamente la disposizione in questione, volta ad assicurare una certa omogenea distribuzione sul territorio di tale genere di trasporto pubblico non di linea, sarebbe facilmente vanificata in alcune aree urbane periferiche confinanti con il territorio di un diverso Comune dal quale sia eventualmente più agevole raggiungere tali aree</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">(ai tassisti non è consentito prelevare utenti al di fuori del territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, neppure se richiesto telefonicamente)</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br /> <br />
         &#8211; II^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>N. 5953 REG. SENT.<br />
ANNO 2004<br />
N. 1875 REG. RIC.<br />
ANNO 2000</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1875/2000 proposto <br />
da <b>FALCIANI GIUSEPPE</b>, nonchè dalla <b>SOC. CO.TA.FI. COOP. A RESP. LIM.</b>, con sede in Firenze, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Aldo Saba, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, viale Matteotti n. 27;</p>
<p><b>contro</b></p>
<p>-il <b>COMUNE DI CAMPI BISENZIO</b>, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Stefania Saccardi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Viale S. Lavagnini n. 45;</p>
<p>e   n e i   c o n f r o n t i<br />
-della <b>PREFETTURA DI FIRENZE</b>, in persona del Prefetto p.t., non costituitosi in giudizio;<br />
-la <b>PREFETTURA DI PRATO</b>, in persona del Prefetto p.t., non costituitosi in giudizio;<br />
-del <b>COMUNE DI FIRENZ</b>E, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;<br />
-del <b>COMUNE DI PRATO</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;<br />
-del <b>COMUNE DI SESTO FIORENTINO</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;<br />
-del <b>COMUNE DI SCANDICCI</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;<br />
-del <b>COMUNE DI BAGNO A RIPOLI</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;<br />
-del <b>COMUNE DI FIESOLE</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;<br />
-del <b>COMUNE DI IMPRUNETA</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;<br />
-della <b>CO.TA.PRA</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio;<br />
-della <b>SO.CO.TA., </b>in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio;</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO<br />
della nota 6-5-2000 n. 22135 con cui il Comune di Campi Bisenzio rappresentava che ai tassisti titolari di licenza rilasciata da altri comuni non è consentito prelevare utenti nel territorio del comune di Campi Bisenzio in quanto il servizio ha inizio con il prelevamento dell’utente, e non con il ricevimento della chiamata, nonchè di tutti gli atti connessi;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Campi Bisenzio nonchè la memoria difensiva del marzo 2004;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 15 aprile 2004 &#8211; relatore il Consigliere Lydia A.O. Spiezia &#8211; gli avv.ti Silvia Cecchi in sostituzione di A. Saba e S. Saccardi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. Con ricorso notificato il 12-7-2000 il signor Falciani Giuseppe, tassista con licenza n. 19 rilasciata dal Comune di Firenze, nonchè la soc. CO.TA.FI. soc. coop. a resp. lim., con sede in Firenze, di cui è socio, hanno chiesto l’annullamento della nota 6-5-2000 diretta alla CO.TA.FI. (nonchè ad altre cooperative di tassisti fiorentino) con cui il Comune di Campi Bisenzio (FI) faceva presente che, secondo una corretta interpretazione dell’art. 11, legge 15.1.1992 n. 21, ai tassisti titolari di licenza rilasciata da altri comuni non è consentito prelevare utenti sul territorio del Comune medesimo in quanto l’inizio del servizio avviene con il prelevamento del cliente, e non con la ricezione della chiamata.<br />
Avverso tale nota vengono formulate le seguenti censure:<br />
1) Violazione della legge 15-1-1992 n. 21 art. 11, in quanto la locuzione prelevamento dell’utente sarebbe alternativa a quella di inizio del servizio, e non congiuntiva-esplicativa e, quindi, si riferirebbe a due situazioni diverse nello svolgimento della prestazione da parte del tassista.<br />
2) Eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di motivazione ed illogicità in quanto l’interpretazione restrittiva data dal Comune di Campi Bisenzio alla citata disposizione sarebbe errata e non rispondente alla soddisfazione dell’interesse pubblico.<br />
Si è costituito il Comune di Campi Bisenzio chiedendo il rigetto del ricorso e, con successiva memoria del marzo 2004 ha ulteriormente illustrato le proprie conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 15 aprile 2004, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.<br />
2. La controversia concerne la legittimità o meno della nota trasmessa dal Comune di Campi Bisenzio ad alcune cooperative di tassisti di Firenze, tra cui quella ricorrente, il cui contenuto viene considerato in contrasto con l’art. 11 legge 15.1.1992 n. 21 e viziato da eccesso di potere nella misura in cui precisa che alle cooperative di tassisti fiorentine non è consentito prelevare utenti sul territorio di Campi Bisenzio in quanto il prelevamento in questione può essere effettuato solo con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza.<br />
Al riguardo il Collegio ritiene di prescindere da emergenti profili di inammissibilità del ricorso per carenza di natura provvedimentale della nota impugnata, atteso che nel merito le doglianze dei ricorrenti sono infondate.<br />
In particolare, premesso che l’interpretazione controversa concerne la seguente locuzione, di cui alla legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizio pubblico non di linea, legge 15.1.1992 n. 21, art. 11, comma 2 “il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio” sono effettuati “con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza”, parte ricorrente asserisce che il legislatore ha previsto le due ipotesi, quella del prelevamento dell’utente nell’ambito comunale e quella dell’inizio del servizio taxi con altra modalità (come la richiesta telefonica) come alternative tra loro; pertanto sarebbe errata la più restrittiva interpretazione data dal Comune di Campi Bisenzio.<br />
In effetti, però, il Collegio ritiene che la disposizione in questione contempla due ipotesi non alternative, ma analoghe di servizio da effettuarsi con le medesime prescrizioni e, cioè, entrambe con “partenza” dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza.<br />
Pertanto, ai fini dell’osservanza delle modalità di esercizio del servizio fissate dal citato art. 11, non è sufficiente che solo “l’inizio del servizio” a seguito di situazione diversa dal diretto prelevamento dell’utente (quali la richiesta telefonica) avvenga nell’ambito territoriale del Comune che ha rilasciato la licenza, essendo – invece – necessario che anche l’inizio della prestazione di trasporto, prendendo a bordo l’utente, avvenga nel territorio comunale.<br />
Diversamente la disposizione in questione, volta ad assicurare una certa omogenea distribuzione sul territorio di tale genere di trasporto pubblico non di linea, sarebbe facilmente vanificata in alcune aree urbane periferiche confinanti con il territorio di un diverso comune dal quale sia eventualmente più agevole raggiungere tali aree.<br />
2.1. Nè, d’altra parte, a sostegno della tesi esposta dai ricorrenti può essere richiamato il parere n. 1665 emesso dal Consiglio di Stato, Sez. 2a, il 11.12.1996, in quanto questo, pur qualificando come alternative le ipotesi del “prelevamento dell’utente” e quella dell&#8217;”inizio del servizio”, differenzia comunque il servizio del taxi da quello di noleggio con conducente, precisando che (ai sensi del comma 4 del cit. art. 11 legge n. 21/1992) il servizio di noleggio non inizia, di regola, con il prelevamento dello utente, ma a seguito di prenotazione presso le autorimesse, per cui è sufficiente che la rimessa in questione si trovi nel territorio del Comune che ha richiesto l’autorizzazione per l’autonoleggio.<br />
Pertanto, come è agevole rilevare, la diversità della modalità essenziali di svolgimento del servizio di noleggio con conducente rispetto a quello di taxi, da un lato, giustifica l’orientamento espresso nel citato parere in ordine alla valenza alternativa attribuita alle due situazioni (prelevamento ed inizio del servizio) indicate nella citata disposizione legislativa, mentre, dall’altro, esclude all’evidenza che, con riguardo al servizio di taxi, l’inizio del servizio ed il prelevamento dell’utente, quando non coincidenti nello stesso momento, possano essere effettuati con partenza fuori del Comune che ha rilasciato la licenza.<br />
Nei sensi illustrati non possono che condividersi le argomentazioni svolte dal Min. Trasporti nella nota 11-4-2000 inviata al Comune di Campi Bisenzio in esito a specifica richiesta di chiarimenti sull’interpretazione dell’art. 11 legge n. 21/1992.<br />
Per le esposte considerazioni, quindi, le censure di violazione di legge ed eccesso di potere, dedotte con i due motivi di impugnazione, sono infondate.<br />
3. Il ricorso, pertanto, va respinto.<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate in euro 1.000¸00, oltre IVA e CPA, sono poste, in parti uguali, a carico dei ricorrenti che le verseranno a favore del Comune di Campi Bisenzio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>	Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione IIa, respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Pone gli oneri di lite, liquidati in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA, in parti uguali a carico dei ricorrenti che li verseranno al Comune di Campi Bisenzio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 15 aprile 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. GIUSEPPE PETRUZZELLI	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. VINCENZO FIORENTINO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA	&#8211; Consigliere, rel. est.																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 NOVEMBRE 2004<br />
Firenze, lì 17 novembre 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-11-2004-n-5953/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.5953</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.5947</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-11-2004-n-5947/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-11-2004-n-5947/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-11-2004-n-5947/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.5947</a></p>
<p>G. Petruzzelli Pres. V. Fiorentino Est. Società D.E.T.A. s.r.l. (Avv.ti P.F. Lotito e S. Lotito) contro il Comune di Barberino Val D’elsa (Avv. P.M. Lucibello) è inammissibile per acquiescenza alle clausole ivi contenute l&#8217;impugnazione di una convenzione tra il privato e la P.A. avente natura di atto endoprocedimentale ex art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-11-2004-n-5947/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.5947</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-11-2004-n-5947/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.5947</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. V. Fiorentino Est.<br /> Società D.E.T.A. s.r.l. (Avv.ti P.F. Lotito e S. Lotito) contro il Comune di Barberino Val D’elsa (Avv. P.M. Lucibello)</span></p>
<hr />
<p>è inammissibile per acquiescenza alle clausole ivi contenute l&#8217;impugnazione di una convenzione tra il privato e la P.A. avente natura di atto endoprocedimentale ex art. 11 L. 241/90</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – Convenzione tra la P.A. ed una società avente ad oggetto la regolamentazione degli scarichi industriali e la evoca da parte del Comune di precedenti ordinanze sospensive dell’attività produttiva &#8211; Determinazione del contenuto di atti amministrativi di revoca &#8211; Rientra tra gli accordi endoprocedimentali di cui all’art. 11 della L. 241/90 – Giurisdizione del G.A. – Domanda di annullamento della convenzione – Precedente sottoscrizione &#8211; Acquiescenza &#8211; Inammissibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>La convenzione conclusa tra la P.A. ed una società ed avente ad oggetto la regolamentazione degli scarichi industriali di quest’ultima in acque pubbliche con previsione di limiti più rigorosi di quelli previsti per legge in correlazione alla revoca, da parte del Comune, di precedenti ordinanze sospensive dell’attività produttiva, ha carattere di atto amministrativo in quanto rientra tra gli accordi endoprocedimentali di cui all’art. 11 della L. 241/90 con conseguente devoluzione delle eventuali controversie alla giurisdizione del Giudice Amministrativo. Ne consegue che la domanda di annullamento della suddetta convenzione è inammissibile per acquiescenza in quanto la società, con la sottoscrizione, ha accettato tutte le clausole ivi contenute</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è inammissibile per acquiescenza alle clausole ivi contenute l’impugnazione di una convenzione tra il privato e la P.A. avente natura di atto endoprocedimentale ex art. 11 L. 241/90</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 5947 REG. SENT.<br />
ANNO 2004<br />
N. 1295 REG. RIC.<br />
ANNO 1999</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />	<br />
&#8211; II^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1295/1999 proposto<br />
dalla <b>SOCIETA’ D.E.T.A. S.R.L.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Francesco Lotito e Sergio Lotito ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, V.le dei Mille 18/B;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>-il <b>COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA</b>, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Pier Matteo Lucibello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Borgo Pinti n. 80;</p>
<p>PER L‘ ANNULLAMENTO<br />
del provvedimento n. 3777, in data 19 marzo 1999, del dirigente del settore Ambiente e Sviluppo Economico, del comune intimato, di erogazione di sanzione pecuniaria, in applicazione della convenzione stipulata tra tale comune e la società ricorrente il 14-11-1987, nonchè della convenzione stessa nella parte in cui prevederebbe sanzioni e prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalle norme di legge di settore.</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune intimato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 16 marzo 2004 &#8211; relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino &#8211; gli avv.ti P.F. Lotito e A. Cuccurullo in sostituzione di P.M. Lucibello;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato il 17 maggio 1999 e depositato il 26 dello stesso mese, la società D.E.T.A. S.r.l. impugnava il provvedimento n. 3777, del 19 marzo 1999, con il quale il responsabile del Servizio Ambiente e Sviluppo Economico del comune di Barberino Val d’Elsa, sulla base del rapporto del Dipartimento Provinciale di Firenze dell’ARPAT, in data 4 gennaio 1999, relativo all’accertato, come da verbale del 28 novembre 1998, superamento dei limiti di accettabilità imposti dalla tabella A della L. 10 maggio 1976 n. 319, sugli scarichi (acque di raffreddamento) di essa società in acque superficiali (torrente Zambra) e confluenti nel fiume Elsa, le aveva irrogato la sanzione pecuniaria di £. 10.000.000, prevista per l’ipotesi, come quella di specie, dall’art. 9, capoverso 3°, dall’atto di convenzione autorizzato con delibera consiliare n. 135, del 12 novembre 1987, e stipulato il 14 dello stesso mese tra il comune e la società in questione.<br />
A fondamento dell’impugnativa la società deduceva i seguenti motivi:<br />
-Violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa e del principio di tassatività delle sanzioni irrogate dall’Amministrazione; nullità della convenzione.<br />
Sosteneva, in particolare, la società l’illegittimità della sanzione in quanto emessa in applicazione della convenzione del 14 novembre 1987, che quale atto di natura privatistica, non potrebbe prevedere l’irrogazione di sanzioni pecuniarie per pretese violazioni di legge o per pretese violazioni delle obbligazioni in esso contemplate; peraltro la legge 10 maggio 1976 n. 319 (Norme per la tutela delle acque di inquinamento ) prevede che nel caso di superamento dei limiti di tollerabilità al riguardo fissati, l’irrogazione da parte dell’autorità giudiziaria di sanzioni penali ed in alcuna ipotesi, la irrogazione di sanzioni amministrative da parte della Pubblica Amministrazione competente, ma non prevederebbe un potere dell’amministrazione di determinare discrezionalmente sanzioni.<br />
-Eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà tra gli atti relativi alla pretesa istruttoria.<br />
La sanzione impugnata sarebbe stata irrogata disattendendo che i prelievi e gli accertamenti effettuati dall’ARPAT sarebbero inidonei a comprovare il superamento dei limiti di accettabilità previsti dalla L. 10 maggio 1976 n. 319, sussistendo, in particolare, contraddittorietà tra le risultanze del prelievo effettuato alle ore 15 del 28 novembre 1998 e quelle del prelievo eseguito alle ore 16 dello stesso giorno.<br />
Si costituiva in giudizio con atto del 9 giugno 1999 il comune intimato che, con memoria del 15 dello stesso mese eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di questo giudice, trattandosi di sanzione erogata sulla base di violazioni di prescrizioni previste in un atto di natura privatistica; mentre nel merito contestava la fondatezza della pretesa.<br />
Nella Camera di Consiglio, del 14 giugno 1999, come da ordinanza n. 139, veniva respinta la domanda cautelare proposta.<br />
Con memoria, del 2 marzo 2004, la difesa del comune intimato, richiamata la sentenza (allegata alla stessa memoria) n. 174, del 13 novembre 2000, della Corte di cassazione a Sezioni Unite, con la quale, a conclusione della parallela causa civile tra le parti dell’attuale giudizio, nel cassare senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 446, del 10 aprile 1996, aveva dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sul rilievo del carattere di atto amministrativo della convenzione stipulata il 14 novembre 1987, tra il comune e la società D.E.T.A., eccepiva in via preliminare la inammissibilità del ricorso quanto meno in ordine alla domanda di annullamento di tale convenzione, dovendosi ritenere che una volta stipulata tale convenzione che costituisce l’effettivo presupposto del provvedimento di erogazione della sanzione pecuniaria impugnata, la parte ricorrente abbia fatto acquiescenza alle clausole ed alle previsioni ivi contenute, mentre l’impugnativa della stessa convenzione, intervenuta dopo dodici mesi dalla stipula, sarebbe comunque tardiva. Questo Giudice potrebbe, conseguentemente, deliberare solo i motivi di ricorso che si riferiscono puntualmente e specificatamente al solo provvedimento n. 3777, in data 19 marzo 1999, del responsabile del Servizio Ambiente del comune; motivi questi, comunque infondati, sempre secondo la prospettazione della difesa comunale.<br />
La causa veniva trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 16 marzo 2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Come delineato in fatto, la difesa comunale, con memoria del 2 marzo 2004, dopo aver richiamato la sentenza, che veniva prodotta, n. 174, del 13 novembre 2000, della Corte di cassazione a Sezioni Unite, con la quale, a conclusione della parallela causa civile tra le parti dell’attuale giudizio, nel cassare senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 446, del 10 aprile 1996, aveva dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sul rilievo del carattere di atto amministrativo della convenzione stipulata il 14 novembre 1987, tra il comune e la società D.E.T.A., eccepiva, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso quanto meno in ordine alla domanda di annullamento di tale convenzione, dovendosi ritenere che una volta stipulata la detta convenzione, che costituisce il presupposto del provvedimento di erogazione della sanzione pecuniaria impugnata, la parte ricorrente abbia fatta acquiescenza alle clausole ed alle previsioni ivi contenute, mentre l’impugnativa della stessa convenzione, in quanto intervenuta dopo dodici mesi dalla stipula, sarebbe comunque tardiva.<br />
Questo giudice, conseguentemente, sempre secondo la prospettazione della difesa comunale, potrebbe delibare soltanto i motivi di ricorso che si riferiscono puntualmente e specificamente al solo provvedimento n. 3777, in data 19 marzo 1999, del responsabile del Servizio Ambiente del comune con il quale, sulla base del rapporto dell’ARPAT in data 4 gennaio 1994, relativo all’accertato superamento dei limiti di accettabilità, imposta dalla tabella A della L. 10 maggio 1976 n. 319 (Norme per la tutela delle acque di inquinamento) sugli scarichi (acque di raffreddamento) della società in acque superficiali (Torrente Zambra) e confluenti nel fiume Elsa, è stata irrogata la sanzione pecuniaria di £. 10.000.000, prevista nell’ipotesi, come quella di specie, dall’art. 9, capoverso 3° della convenzione.<br />
L’eccezione di inammissibilità è fondata.<br />
La Corte di Cassazione, con la suindicata sentenza a Sezioni Unite n. 174, del 13 novembre 2000, sul rilievo che &#8230; “la convenzione aveva ad oggetto, anche se poneva a carico dell’industria una serie di ulteriori obblighi, proprio l’osservanza di obblighi nascenti dalla legge e volti al perseguimento di interessi pubblici e, dall’altra parte, i poteri di vigilanza attribuiti alla p.a. sull’osservanza di tali obblighi” che “in sostanza il ricorso allo strumento dell’accordo costituiva un mezzo per conseguire una migliore tutela contro gli scarichi abusivi ed irregolari, ponendo a carico dell’autore degli stessi una sorta di sanzione tipizzata nella misura e nei presupposti”, ha ritenuto che l’accordo in questione “fosse volto a determinare il contenuto di provvedimenti amministrativi e fosse, quindi, preordinato all’esercizio di una funzione amministrativa” inquadrandolo, nella tipologia degli accordi di cui all’art. 11 della L. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto rientrante “nella successione degli atti attraverso i quali si forma la volontà dell’amministrazione che sarà espressa nel provvedimento finale”, con la conseguenza che “ogni questione sulla dedotta nullità di tale atto (la convenzione per cui è causa) o di sue singole parti deve ritenersi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.<br />
Una volta qualificata con atto amministrativo la convenzione (che costituisce il presupposto del provvedimento dirigenziale n. 3777, del 19 marzo 1999, con il quale è stata erogata la sanzione pecuniaria di £. 10.000.000, prevista dall’art. 9, capoverso 3°, della convenzione) vanno applicati i principi sostanziali e processuali di diritto amministrativo.<br />
Ciò premesso è evidente che la società ricorrente, con la sottoscrizione della convenzione, ha accettato tutte le clausole ivi contenute, dimostrando, quindi, acquiescenza alle stesse.<br />
L’acquiescenza, pur avendo natura sostanziale, dato che l’adesione al provvedimento amministrativo comporta il riconoscimento della legittimità dell’operato dell’Amministrazione e, quindi, la rinuncia all’interesse legittimo che il titolare avrebbe potuto far valere, determina però effetti di carattere processuale, perchè essendo la titolarità dell’interesse legittimo una condizione per l’esercizio dell’azione processuale, la rinuncia implicita all’interesse legittimo, è causa di inammissibilità del ricorso.<br />
La domanda di annullamento della convenzione, va, quindi, ritenuta inammissibile per acquiescenza alle clausole ivi contenute.<br />
La delibazione va, conseguentemente limitata alla doglianza dedotta avverso il provvedimento dirigenziale n. 3777, del 19 marzo 1997, con il quale il responsabile del Servizio Ambiente e sviluppo Economico del Comune ha, sulla base del rapporto del Dipartimento Provinciale di Firenze dell’ARPAT, in data 4 gennaio, relativo all’accertato superamento dei limiti di accettabilità imposti dalla tabella A della L. 10 maggio 1976 n. 319, sugli scarichi (acque di raffreddamento) dell’impianto di distillazione gestito dalla società ricorrente in acque superficiali (torrente Zambra) e confluenti nel fiume Elsa, ha irrogato a tale società la sanzione pecuniaria di £. 10.000.000 prevista dall’art. 9, capoverso 3 dell’atto di convenzione, nel caso di tale superamento, come riportato nell’art. 7 della stessa convenzione.<br />
Con tale doglianza la società sostiene che i vari prelievi ed accertamenti eseguiti dall’ARPAT sarebbero inidonei a dimostrare il superamento dei suddetti limiti, prospettando,  in particolare la contraddittorietà esistente tra gli esiti del primo prelevamento delle acque di scarico effettuato alle ore 15 del 28 novembre 1998, che avevano rilevato il superamento di tali limiti, e quelli del secondo prelevamento effettuato alle ore 16 dello stesso giorno che avevano rilevato il rispetto degli stessi limiti.<br />
La censura va disattesa.<br />
Come risulta dai relativi verbali, il primo prelevamento ha interessato le “acque di scarico presenti nel pozzetto di ispezione”, che in base alle disposizioni vigenti doveva essere utilizzato esclusivamente per le acque di raffreddamento.<br />
I valori accertati con tale prelevamento superavano ampiamente sei dei sette parametri di tollerabilità previsti; in particolare, relativamente al parametro “COD mg. l.” veniva rilevato un valore di “1269” a fronte del valore limite di “160”, indicato nella tabella A della L. n. 316/1976 (tabella espressamente richiamata nell’art. 7 della convenzione).<br />
La circostanza che il successivo prelevamento, abbia dato risultati conformi ai parametri di legge &#8211; al di là del fatto che tale circostanza non toglie valore agli esiti del primo prelevamento, idoneo da solo a sorreggere la legittimità del provvedimento impugnato, essendo comunque accertata la violazione dell’art. 7 della convenzione &#8211; è stata ritenuta dai tecnici dell’ARPAT, come riportato nel relativo verbale, determinata dal “convogliamento nella linea di scarico delle acque di raffreddamento di acque provenienti da altre produzioni”.<br />
Sulla base di tali rilievi, concludendo, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile ed in parte va respinto.<br />
Le spese ed onorari di causa liquidati come in dispositivo, vengono posti a carico della società ricorrente.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>	Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione IIa, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge.																																																																																												</p>
<p>Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di causa liquidati in complessivi €. 1.000 (mille) oltre agli accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 16 marzo 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. GIUSEPPE PETRUZZELLI	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. VINCENZO FIORENTINO	&#8211; Consigliere, rel. est.<br />	<br />
Dott. STEFANO TOSCHEI	#NOME?																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 NOVEMBRE 2004<br />
Firenze, lì 17 novembre 2004</p>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2004 n.2111</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-17-11-2004-n-2111/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Luigi Antonio Esposito, Est. Pierina Biancofiore Pluriservice s.a.s. (avv. F. Terzi e F. Terzi) c. Comune di Castrovillari (avv. V. Rosa). appartiene alla giurisdizione del g.o. la controversia avente ad oggetto la rescissione in danno del contratto di appalto del servizio di diffusione dell&#8217;attività politico-amministrativa degli organi consiliari comunali</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luigi Antonio Esposito, Est. Pierina Biancofiore<br /> Pluriservice s.a.s. (avv. F. Terzi e F. Terzi) c. Comune di Castrovillari (avv. V. Rosa).</span></p>
<hr />
<p>appartiene alla giurisdizione del g.o. la controversia avente ad oggetto la rescissione in danno del contratto di appalto del servizio di diffusione dell&#8217;attività politico-amministrativa degli organi consiliari comunali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – Servizio di diffusione dell’attività politico-amministrativa degli organi consiliari comunali – Contratto d’appalto – Rescissione in danno – Ricorso – E’ inammissibile per difetto di giurisdizione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso con il quale sia impugnata la deliberazione di rescissione in danno del contratto di appalto del servizio di diffusione a mezzo televisione dell&#8217;attività politico-amministrativa degli organi consiliari comunali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">appartiene alla giurisdizione del g.o. la controversia avente ad oggetto la rescissione in danno del contratto di appalto del servizio di diffusione dell’attività politico-amministrativa degli organi consiliari comunali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 2111 REG. DEC.<br />
N.  2174/92 REG. RIC.<br />
ANNO 2004 </p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  PER LA CALABRIA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>alla presenza dei Signori:LUIGI ANTONIO ESPOSITO, Presidente; PIERINA BIANCOFIORE, Primo referendario est.;EZIO FEDULLO, Primo referendario,<br />
 ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2174/1992 proposto da<br /> <b>Pluriservice s.a.s.</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco TERZI e Francesca TERZI e domiciliata presso l’Ufficio di Segreteria del T.A.R.,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Castrovillari </b>in persona del Commissario straordinario legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Vincenzo ROSA e domiciliato presso l’Ufficio di Segreteria del T.A.R.,<br />
per l’annullamento<br />
della delibera n. 371 notificata  il 26 agosto1992 con la quale il Commissario straordinario ha disposto la rescissione in danno della ricorrente del contratto di appalto del servizio di diffusione a mezzo di stazione televisiva dei lavori degli organi consiliari comunali nonché degli atti connessi, precedenti, prodromici e successivi o comunque incidenti sulla posizione giuridica della ricorrente;</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
VISTA l&#8217;ordinanza n. 1110 del 4 dicembre 1992 con la quale sono stati disposti incombenti istruttori;<br />
VISTA l&#8217;ordinanza n. 29 del 14 gennaio 1993 con la quale è stata accolta  ad tempus la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato;<br />
VISTA l&#8217;ordinanza n. 479 del 6 maggio 1993 con la quale  è stata respinta la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato;<br />
Relatore alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2004 la dr.ssa Pierina BIANCOFIORE; uditi altresì  i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>La società ricorrente  ha impugnato la deliberazione con la quale  il Commissario straordinario del Comune di Castrovillari ha disposto la rescissione in danno del contratto di appalto del servizio di diffusione a mezzo televisione dell&#8217;attività politico amministrativa degli organi consiliari comunali, stipulata per la durata di tre anni. La rescissione è stata motivata dalla circostanza che le trasmissioni giungevano in alcune zone completamente oscurate, mentre in altre il segnale giungeva chiaro ma disturbato, in violazione della convenzione stipulata con la ditta interessata che si era invece impegnata a prestazioni ottimali. <br />
La ditta ricorrente ha dedotto la violazione dell&#8217;art. 340 della L. 20 marzo 1865,  n. 2248 All. F, nonché l&#8217;eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e del travisamento ed erronea valutazione dei fatti.<br />
In buona sostanza ha lamentato che le ipotesi previste dall&#8217;art. 340 della  Legge sui lavori pubblici per la rescissione del contratto sono tassativamente indicate dalla menzionata disposizione e non comprendono la rescissione d&#8217;autorità da parte della pubblica amministrazione, sicchè la delibera si presentava completamente illegittima. Il Comune inoltre aveva provveduto a tale determinazione senza tenere minimamente in conto i risultati delle perizie disposte e che, invece, avevano accertato la pulizia e la precisione del segnale.<br />
Il Comune si è costituito in giudizio contestando ogni doglianza e chiedendo pertanto la reiezione del ricorso che è stato trattenuto per la decisione alla udienza pubblica dell’8 ottobre 2004 alla quale il Collegio ha rilevato il difetto di giurisdizione sulla causa in esame.<br />
La rescissione del contratto di appalto di opere pubbliche servizi o forniture operata dall’Amministrazione, come nel caso in esame, in base all’articolo 340 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. rientra infatti nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, in quanto si riconosce normalmente che tutta la fase del rapporto che si svolge tra il committente e l’appaltatore del servizio, in questo caso radiotelevisivo, dopo la stipulazione del contratto attenga a diritti soggettivi che il giudice amministrativo non può conoscere se non nei casi stabiliti dalla legge.<br />
E tale posizione veniva propugnata dalla Cassazione ancor prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80 col quale sono rientrate nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi. (Cassazione Civile, Sezioni Unite,  17 novembre 1984, n. 5841,  26 luglio 1985, n. 4342). Il supremo organo della giurisdizione in particolare chiariva che tali controversie sono devolute al giudice ordinario, in quanto scaturiscono dall’adempimento di diritti ed obblighi di natura contrattuale.<br />
Ma anche a seguito del D.Lgs n. 80 del 1998 i cui articoli 33, 34e 35 sono poi confluiti nella legge di riforma dei Tribunali Amministrativi Regionali L. 21 luglio 2000, n. 205, la Cassazione ha continuato a confermare il proprio orientamento precisando ancora, si può dire ai giorni nostri, che quand’anche gli art. 6 e 7 della  l.  n. 205 del 2000 devolvono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici, si riferiscono alla sola fase pubblicistica dell&#8217;appalto (compresi i provvedimenti di non ammissione alla gara o di esclusione dei concorrenti), ma non riguardano anche la fase relativa all&#8217;esecuzione del rapporto. (Cassazione civile, sez. un., 18 aprile 2002, n. 5640) Ed in tale fase rientra la controversia sorta a seguito dell&#8217;impugnazione da parte dell&#8217;appaltatore della rescissione del contratto intimata dalla p.a., con conseguente sua devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario.<br />
E su tale posizione si sono attestati i Tribunali Amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. (ex plurimis: Consiglio di Stato, sez. V, 30 gennaio 2002, n. 515,  sez. V, 11 giugno 2001, n. 3127; T.A.R. Lazio, sez. I, 6 novembre 2002, 9725, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 21 agosto 2001, n. 532) Specifica meglio il T.A.R. del Lazio, con decisione del tutto condivisibile che l&#8217;atto di rescissione di un contratto di appalto, adottato da una p.a. ai sensi dell&#8217;art. 340, l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, non ha portata di provvedimento autoritativo ma inerisce ad un rapporto giuridico di diritto privato ormai perfezionato e operativo, quindi a situazioni giuridiche riconducibili a posizioni di diritto soggettivo, pariteticamente sussistenti, per le quali la naturale sede di tutela è il giudice ordinario; tale conclusione non muta in relazione all&#8217;art. 33, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 (come sostituito dall&#8217;art. 7, l. 21 luglio 2000 n. 205), il quale, nel disporre la devoluzione al giudice amministrativo di tutte le controversie aventi ad oggetto &#8220;procedure di affidamento&#8221; di appalti pubblici, ovverosia le procedure di scelta del contraente, lascia immutata la linea di confine tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa in materia. (T.A.R. del Lzio sez. 3^, 21 gennaio 2003, n. 278)<br />
Né la situazione muta per la circostanza che, nel caso in esame si tratta di un appalto di servizi, atteso che l’amministrazione comunale nel decidere la rescissione, in assenza di una norma espressamente dettata per la rescissione del contratto di appalto di servizi, l’ha espressamente disposta ai sensi dell’art. 340 della Legge n. 2248 del 1865 All. F., di talchè tale norma trascina tutta la disciplina del rapporto in essa stabilita con la relativa giurisdizione cui  fare riferimento.<br />
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda definitivamente pronunziando sul  ricorso  in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio dell’8 ottobre 2004.</p>
<p>Depositata in Segreteria il 17 novembre 2004</p>
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