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	<title>17/10/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>17/10/2016 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.1495</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-10-2016-n-1495/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-10-2016-n-1495/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.1495</a></p>
<p>S. Romano, Pres. A. Cacciari, Est. Sulla illegittimità della revoca della concessione dell’attività di esercizio della ricevitoria lotto per la perdita della disponibilità del locale oggetto di procedura espropriativa Autorizzazione e concessione &#8211; Concessione in assegnazione di ricevitoria lotto &#8211; Revoca della licenza per indisponibilità del locale adibito all’attività, perché</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-10-2016-n-1495/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.1495</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-10-2016-n-1495/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.1495</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Romano, Pres. A. Cacciari, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità della revoca della concessione dell’attività di esercizio della ricevitoria lotto per la perdita della disponibilità del locale  oggetto di procedura espropriativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione &#8211; Concessione in assegnazione di ricevitoria lotto &#8211; Revoca della licenza per indisponibilità del locale adibito all’attività, perché soggetto a procedura di pignoramento &#8211; Illegittimità<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>E’ viziata sotto il profilo dell’eccesso di potere la revoca della concessione in assegnazione di ricevitoria lotto che nel provvedimento finale reca una motivazione diversa rispetto a quella emersa in fase istruttoria. Nella specie la ricorrente chiedeva di esercitare la stessa attività presso altra sede mentre la concessione le era stata revocata per avere perso la disponibilità dell’immobile in cui esercitava l’attività perchè sottoposto a procedura espropriativa. A ben vedere però il pignoramento ha il solo effetto di privare di efficacia le alienazioni effettuate dal debitore dopo la sua trascrizione da parte del creditore procedente (art. 2914, comma primo, n. 1, c.c.), ma non priva il proprietario della facoltà di godere del bene colpito. Esso pertanto incide su un solo aspetto del diritto dominicale, quello relativo alla disposizione del bene, ma non sulla facoltà di godimento. All’epoca in cui la dichiarazione di disponibilità del locale adibito a rivendita è stata resa, la dichiarante quindi aveva la possibilità di fruirne, e pertanto la sua dichiarazione non era non veritiera, come sostenuto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di qui l&#8217;illegittimità della revoca.</strong></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 17/10/2016<br />
<strong>N. 01495/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01965/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="http://plutone:8099/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2015/201501965/Provvedimenti/stemma.jpg" height="87" 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<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 1965 del 2015, proposto da:<br />
Anna Filosa, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Luca Conti C.F. CNTGLC67E25D612K, Gian Paolo Schembri C.F. SCHGPL59B26E202A e Alessandro Bocchi C.F. BCCLSN80P09G148L, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, piazza della Repubblica 2;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
&#8211; del decreto di revoca dell’appalto della rivendita e concessione in assegnazione di ricevitoria lotto prot. n. 39517 del 4 settembre 2015, notificato il 10 settembre 2015, a firma del Direttore dell&#8217;Ufficio Monopoli per la Toscana &#8211; Sezione Territoriale<br />
&#8211; del provvedimento di sospensione del procedimento sull’istanza di trasferimento della rivendita/ricevitoria prot. 0029871 del 2 luglio 2015 a firma del Direttore dell&#8217;Ufficio Monopoli per la Toscana &#8211; Sezione territoriale di Livorno &#8211; Sezione Distaccata<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;<br />
Vista la memoria difensiva della difesa erariale;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
La signora Anna Filosa è titolare dal 19 dicembre 2012 della gestione della rivendita di generi del monopolio n. 2, con annessa ricevitoria lotto, in Civitella Paganico, piazza della Vittoria 5, a seguito di subentro alla madre Maria Laura Celli, ex proprietaria del fondo dove la rivendita era esercitata. Il signor Marco Lazzi, con raccomandata del 18 maggio 2015, ha diffidato quest’ultima a rilasciare il fondo poiché gli era stato trasferito all’esito di un procedimento di espropriazione forzata, e le ha inviato un’offerta di acquisto della licenza relativa alla rivendita dei tabacchi. La signora Filosa, dopo infruttuose trattative con il Lazzi, il 23 giugno 2015, avendo avuto disponibilità di un altro fondo ove esercitare la rivendita, ha chiesto all’’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (nel seguito: “Agenzia”) l’autorizzazione al trasferimento d’urgenza della stessa presso corso Fagaré 32, nella stessa Civitella Paganico. In data 8 luglio 2015 ha ricevuto una contestazione di addebito per avere perduto la disponibilità del locale sede della rivendita, e con provvedimento 2 luglio 2015 di cui al protocollo 29871 le è stato comunicato che l’istanza di trasferimento della rivendita sarebbe stata esaminata solo se il procedimento sanzionatorio non si fosse concluso con la disdetta del contratto di appalto della rivendita stessa e della concessione della ricevitoria. Infine, con provvedimento 4 settembre 2015 di cui al protocollo 39517, l’Agenzia ha disposto la chiusura immediata della rivendita Tutti questi provvedimenti sono stati impugnati con il presente ricorso, notificato il 9-11 novembre 2015 e depositato il 10 dicembre 2015, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.<br />
Si è costituita l’Avvocatura dello Stato per l’Agenzia chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Con ordinanza 11 gennaio 2016, numero 11, è stata accolta la domanda cautelare.<br />
All’udienza del 22 settembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Con il presente ricorso è impugnato l’epigrafato provvedimento di revoca dell’appalto per la gestione di una rivendita di generi del monopolio e il contratto di assegnazione in concessione dell’annessa ricevitoria lotto, in uno con gli atti presupposti, emesso poiché la dante causa dell’odierna ricorrente ha dichiarato il 13 ottobre 2011 (dichiarazione trasmessa all’Agenzia il 24 ottobre 2011) di avere la disponibilità dell’immobile ove la rivendita veniva gestita, in Civitella Paganico, piazza della Vittoria 5, quando lo stesso era invece stato sottoposto a pignoramento da parte di un suo creditore e le era stata notificata la relativa trascrizione il 14 gennaio 2010. La dichiarazione non sarebbe quindi veritiera, secondo l’Agenzia.<br />
Lamenta la ricorrente, con primo motivo di gravame, che la contestazione di addebito riguardasse solo il trasferimento della proprietà del fondo di via della Vittoria 5 a seguito del pignoramento dell’immobile ove la rivendita era esercitata, e non la legittimità dell’assegnazione della licenza a lei o alla sua dante causa. L’Amministrazione avrebbe modificato l’oggetto dell’addebito dopo la contestazione. La ricorrente deduce anche che, in ogni caso, alcuna responsabilità potrebbe esserle addebitata nella vicenda in esame avendo essa dapprima intavolato trattative con il nuovo proprietario del fondo e successivamente, a fronte dell’insuccesso di queste provveduto a reperire un nuovo fondo ove esercitare l’attività e richiesto il trasferimento urgente della licenza.<br />
Con secondo motivo lamenta di non avere violato alcun obbligo normativo o contrattuale nei confronti dell’Amministrazione, poiché nella specie non sarebbe integrata alcuna delle ipotesi tassativamente previste all’articolo 34 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e, comunque, l’atto gravato sarebbe privo di motivazione in ordine alla riconducibilità della condotta contestata alla ricorrente ad una delle ipotesi previste.<br />
Con terzo motivo si duole che la sua dante causa non avrebbe effettuato alcuna dichiarazione non veritiera poiché il pignoramento dell’immobile non le avrebbe tolto la disponibilità del medesimo, ma solo impedito di effettuare atti dispositivi in danno del creditore procedente.<br />
La difesa erariale replica alle deduzioni della ricorrente.<br />
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per un duplice ordine di motivi.<br />
Il primo luogo, come già rilevato in sede cautelare, la contestazione degli addebiti non fa cenno alla dichiarazione non veritiera della dante causa della ricorrente, ma si riferisce alla perdita della disponibilità del locale adibito a rivendita in piazza della Vittoria 5: sussiste quindi una discrasia con il provvedimento finale che è sintomo di eccesso di potere, e di per sé sarebbe sufficiente ad annullare i provvedimenti impugnati.<br />
Ma il ricorso appare fondato anche sotto un diverso profilo. La dichiarazione di avere la disponibilità del locale non è non veritiera come pretende l’Agenzia intimata, poiché il pignoramento ha il solo effetto di privare di efficacia le alienazioni effettuate dal debitore dopo la sua trascrizione da parte del creditore procedente (art. 2914, comma primo, n. 1] c.c.), ma non priva il proprietario della facoltà di godere del bene colpito. Esso incide su un solo aspetto del diritto dominicale, quello relativo alla disposizione del bene, ma non sulla facoltà di godimento. All’epoca in cui la dichiarazione di disponibilità del locale adibito a rivendita è stata resa, la dichiarante quindi aveva la possibilità di usufruirne, e pertanto la sua dichiarazione non doveva essere disattesa.<br />
Devono quindi essere accolti il primo e il terzo motivo, mentre può essere assorbito il secondo motivo poiché il suo accoglimento non apporterebbe alcuna utilità ulteriore alla ricorrente.<br />
Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è condannata al loro pagamento nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) cui devono essere aggiunti gli accessori di legge.<br />
P.Q.M.<br />
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.<br />
Condanna l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento delle spese processuali nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Luigi Viola, Consigliere<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Alessandro Cacciari</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Saverio Romano</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.1484</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-10-2016-n-1484/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-10-2016-n-1484/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.1484</a></p>
<p>S. Romano, Pres. L. Viola, Est. Sul principio di carattere generale espresso dall’art. 74, II comma, d.lgs. 163/2006 inerente la chiarezza, linearità e sufficiente determinatezza dell&#8217;offerta, a prescindere da un’espressa previsione di esclusione ad opera della lex specialis di gara. Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Offerte di gara &#8211; Indeterminatezza</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-10-2016-n-1484/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.1484</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Romano, Pres. L. Viola, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sul principio di carattere generale espresso dall’art. 74, II comma, d.lgs. 163/2006 inerente la chiarezza, linearità e sufficiente determinatezza dell&#8217;offerta, a prescindere da un’espressa previsione di esclusione ad opera della lex specialis di gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><span style="color:#B22222;">Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Offerte di gara &#8211; Indeterminatezza dell’offerta &#8211; Comporta esclusione dalla gara, a prescindere da un’espressa previsione in tal senso della lex specialis &#8211; Risarcimento in forma specifica &#8211; Aggiudicazione alle ricorrenti che seguono in graduatoria</span></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>La definizione delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti, operata dalla controinteressata/aggiudicataria provvisoria del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, che si è limitata ad un generico riferimento ad un “panificio” (individuazione del produttore delle farciture meramente indicativa) è caratterizzata da una genericità&nbsp; sostanzialmente incompatibile con l’esigenza primaria di definire precisamente la prestazione oggetto del contratto con la p.a.. Un simile comportamento appare pertanto idoneo a comportare una violazione della lex specialis della procedura e dell’art. 74, 2° comma del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che prevede espressamente che le offerte contengano <em>“gli elementi essenziali per identificare …..le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta”. </em>Del resto, la giurisprudenza ormai pacifica ha rilevato come in materia di gare pubbliche, le offerte tecniche debbano essere improntate alla massima linearità e chiarezza, onde prefigurare all&#8217;Amministrazione un quadro certo dei rispettivi doveri ed obblighi contrattuali e ciò a prescindere dalla presenza o meno nella legge di gara di un&#8217;espressa comminatoria di esclusione, stante la superiorità del principio che vieta le offerte condizionate e le rende inammissibili. L’annullamento dell’aggiudicazione consente l’ulteriore tutela in forma specifica e quindi l’aggiudicazione della gara alle ricorrenti.</strong></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;<br />
Pubblicato il 17/10/2016<br />
<strong>N. 01484/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00697/2016 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="http://plutone:8099/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2016/201600697/Provvedimenti/stemma.jpg" height="87" src="data:image/png;base64,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width="76" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 697 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Ditta Individuale Riso Silvia, anche in qualità di Capogruppo Costituenda A.T.I., Water And Coffee W &amp; C S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Daniele Granara C.F. GRNDNL63D26C621R, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Liceo Scientifico Statale &#8220;Federico Enriques&#8221; &#8211; Livorno, Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Tutto Matic s.r.l. non costituita in giudizio;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
della determina prot. n. 1911/G8 del 15 aprile 2016, con cui la Dirigente Scolastica ha aggiudicato definitivamente la procedura concorsuale per cui è causa alla ditta Tutto Matic di Pisa; della determina prot. n. 1138/G8 del 2 marzo 2016, con cui la Dirigente Scolastica ha aggiudicato provvisoriamente la procedura concorsuale per cui è causa alla ditta Tutto Matic di Pisa; della determina, dagli estremi sconosciuti, con cui è stata approvata la Tabella comparativa delle offerte presentate dai concorrenti con attribuzione dei relativi punteggi, stilata dalla Dirigente Scolastica in data 28 gennaio 2016; delle richieste di integrazione dell&#8217;offerta tecnica ed economica prodotta dalla Tutto Matic, avanzate dalla Dirigente Scolastica rispettivamente in data 15 gennaio 2016 e 29 gennaio 2016; del bando relativo alla procedura concorsuale, adottato dalla Dirigete Scolastica con determina prot. n. 7231/G4b del 14 dicembre 2015, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente; di tutti i verbali assunti dalla Commissione Tecnica allo stato non conosciuti ed in particolare, ove sussistenti, quelli con cui è stata disposta l&#8217;integrazione dell&#8217;offerta tecnica ed economica presentata dalla Tutto Matic di cui al punto che precede ed effettuata la valutazione delle offerte dei concorrenti; di ogni altra determinazione della Dirigente scolastica, della Commissione tecnica e dell&#8217;Amministrazione, antecedente, seguente o comunque connessa al provvedimento di esclusione della Water and Coffee dalla procedura concorsuale, allo stato non conosciuta e che dovesse emergere a seguito del richiesto accesso agli atti; di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso allo stato non cognito;<br />
e per l’aggiudicazione della procedura e il risarcimento dei danni derivanti dagli atti impugnati;<br />
&nbsp;<br />
e con atto di motivi aggiunti depositato in data 15 giugno 2016:<br />
&#8211; della determina prot. n. 25/G1 del 5 gennaio 2016, con cui la Dirigente Scolastica ha confermato, per la valutazione delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla procedura concorsuale per cui è causa, la Commissione Giudicatrice già istituita<br />
&#8211; di tutti i verbali assunti (nel numero di 7) dalla Commissione Giudicatrice come sopra confermata dalla Dirigente Scolastica;<br />
&#8211; nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso allo stato non cognito.<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Liceo Scientifico Statale &#8220;Federico Enriques&#8221; &#8211; Livorno e Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
Con bando di gara del 14 dicembre 2015 prot. n. 7231 G/4b, il Liceo Enriques di Livorno indiceva una procedura semplificata per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti ed installazione di distributori automatici di alimenti e bevande presso la sede dell’Istituto in via Bassata 19/21 Livorno; all’esito delle operazioni di gara, la procedura era aggiudicata alla Tutto Matic s.r.l., con 89,13 punti, mentre il R.T.I. costituendo tra la ditta individuale Riso Silvia e la Water and Coffee W &amp; C s.r.l. conseguiva 87,50 punti e la Supermatic s.p.a. 81,35 punti.<br />
Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla ditta individuale Riso Silvia (anche in qualità di capogruppo della costituenda A.T.I.) e dalla Water and Coffee W &amp; C s.r.l. per: 1) Violazione del Bando di gara in relazione alla violazione degli artt. 3, 30 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Violazione dei principi che regolano l’affidamento degli appalti pubblici. Violazione dei canoni di imparzialità, buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplessità. Indeterminatezza; 2) Violazione dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006. Violazione dei principi che regolano l’affidamento degli appalti pubblici. Violazione dei canoni di imparzialità, buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplessità; 3) Violazione del Bando di gara in relazione alla violazione degli artt. 3, 30 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi che regolano l’affidamento degli appalti pubblici. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Violazione dei canoni di imparzialità, buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento; 4) Violazione del Bando di gara in relazione alla violazione degli artt. 3 e 40 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi che regolano l’affidamento degli appalti pubblici. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; 5) Violazione del Bando di gara in relazione alla violazione degli artt. 3, 30 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi che regolano l’affidamento degli appalti pubblici. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Violazione dei canoni di imparzialità, buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento; 6) Violazione del Bando di gara in relazione alla violazione degli artt. 3, 54 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Violazione dei principi che regolano l’affidamento degli appalti pubblici. Violazione dei canoni di imparzialità, buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplessità. Indeterminatezza; 7) Violazione del Bando di gara in relazione alla violazione degli artt. 3, 54 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Violazione dei principi che regolano l’affidamento degli appalti pubblici. Violazione dei canoni di imparzialità, buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplessità. Indeterminatezza. Incompetenza; 7) Violazione del Bando di gara in relazione alla violazione degli artt. 3, 54 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Violazione dei principi che regolano l’affidamento degli appalti pubblici. Violazione dei canoni di imparzialità, buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplessità. Indeterminatezza. Incompetenza; 8) Violazione del Bando di gara in relazione alla violazione degli artt. 3, 54 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Violazione dei principi che regolano l’affidamento degli appalti pubblici. Violazione dei canoni di imparzialità, buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplessità. Indeterminatezza. Incompetenza.<br />
Con il ricorso erano altresì richiesti la declaratoria ex art. 124 c.p.a. del diritto delle ricorrenti a conseguire l’aggiudicazione della gara e il risarcimento dei danni subiti e subendi dalle stesse per effetto dell’illegittima aggiudicazione della procedura.<br />
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.<br />
Dopo il deposito della documentazione di gara da parte delle Amministrazioni resistenti, le ricorrenti specificavano le censure già articolate, con motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati in data 15 giugno 2016.<br />
Con ordinanza 13 luglio 2016, n. 348, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare proposta con il ricorso e i motivi aggiunti.<br />
Le prime due censure proposte con il ricorso e i motivi aggiunti sono fondate e devono pertanto essere accolte.<br />
Già in sede cautelare (T.A.R. Toscana, sez. II, ord. 13 luglio 2016, n. 348), la Sezione ha, infatti, concluso per la sostanziale indeterminatezza dell’offerta presentata dall’aggiudicataria Tutto Matic s.r.l.<br />
A questo proposito, l’Allegato “D” al bando di gara, prevedeva, con riferimento alle offerte relative al &lt;<punto ristoro="">&gt;, l’indicazione della &lt;<marca della="" farcitura="">&gt; dei panini/schiacciatine posti in vendita; in un primo momento, la previsione è stata riscontrata dall’aggiudicataria solo con l’indicazione generica &lt;<panificio>&gt;; a seguito della richiesta di integrazione rivolta dalla Stazione appaltante all’aggiudicataria (nota 29 gennaio 2016 prot. 489/G4b) le marche delle farciture sono state specificate (nota Tutto Matic s.r.l. del 6 febbraio 2016), ma con l’espressa avvertenza che si trattava di elencazione solo parzialmente indicativa delle marche in concreto utilizzate e che comunque il produttore si riservava il diritto di utilizzare altri prodotti (sia pure di pari caratteristiche e con l’impegno a non utilizzare più i prodotti eventualmente non graditi).<br />
Appare pertanto di tutta evidenza come la definizione (per quello che riguarda la “marca” della farcitura) delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti operata dalla controinteressata sia caratterizzata da una genericità (il riferimento generico ad un “panificio”; il carattere solo indicativo dell’individuazione del produttore delle farciture che caratterizza l’integrazione successivamente presentata) sostanzialmente incompatibile con l’esigenza primaria di definire precisamente la prestazione oggetto del contratto con la p.a.; un simile comportamento appare pertanto idoneo a comportare una violazione della lex specialis della procedura (che, a pag. 1, prevedeva espressamente la nullità delle offerte &lt;<con contenuto="" indeterminato="">&gt;) e dell’art. 74, 2° comma del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che prevede espressamente che le offerte contengano &lt;<gli caratteristiche="" della="" e="" il="" offerta="" prestazione="" prezzo="">&gt;.<br />
Del resto, la giurisprudenza ormai pacifica ha rilevato come, &lt;<in a="" agli="" alla="" che="" condizionate="" del="" di="" e="" in="" inammissibili="" le="" legge="" massima="" materia="" o="" offerta="" offerte="" per="" principio="" rende="" superiorit="" vieta="">&gt; (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 5 maggio 2016, n. 5268; T.A.R. Marche, 21 novembre 2012, n. 738; T.A.R. Piemonte, sez. I, 14 luglio 2011, n. 785; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 16 febbraio 2011, n. 303, espressamente riferita alle marche dei prodotti offerti; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 3 settembre 2010, n. 17288).<br />
In questa prospettiva (che porta all’esclusione dell’offerta dell’aggiudicataria dalla procedura), appare pertanto completamente ininfluente il fatto che, con riferimento al parametro qualità dei prodotti offerti (in particolare delle farciture), non fosse prevista l’attribuzione di alcun punteggio, dovendo attribuirsi rilevanza all’esigenza fondamentale di fissare con sufficiente precisione il contenuto dell’offerta del partecipante alla procedura ed alla formulazione di un’offerta sostanzialmente indeterminata da parte dell’aggiudicatario della procedura.<br />
Con riferimento sempre alla problematica della marca della farcitura, particolarmente rilevante appare poi il fatto che le giustificazioni relative alla &lt;<marca della="" farcitura="">&gt; risultino valutate dalla Commissione giudicatrice in data (2 febbraio 2016) anteriore alla data (6 febbraio 2016) indicata nella nota di riscontro presentata dall’aggiudicataria; ed a questo proposito non è ovviamente possibile attribuire una qualche attendibilità a tardive precisazioni in ordine alla data di riunione della Commissione (da individuarsi nel 2 marzo 2016 piuttosto che nel 2 febbraio; nota 6 luglio 2016 prot. n. 3245 G/8 del Dirigente scolastico dell’Istituto “Federico Enriques”) che, oltre ad essere state rese da diverso organo (il dirigente), risultano contrastare con quanto precedentemente verbalizzato dalla Commissione.<br />
Per mero tuziorismo, deve poi rilevarsi come anche il terzo motivo di ricorso sia da ritenersi fondato.<br />
La dichiarazione resa dalla controinteressata in relazione alle precedenti esperienze nel settore (necessaria ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio previsto dalla lex specialis di gara) si presenta, infatti, eccessivamente generica, sia nella formulazione contenuta nella domanda di partecipazione alla procedura, sia nella riformulazione (nota 16 gennaio 2016 della Tutto Matic s.r.l.) successivamente articolata a seguito della domanda di integrazione indirizzata dalla Stazione appaltante (nota 15 gennaio 2016 prot. n. 210/G4b).<br />
Detta genericità appare di tutta evidenza alla luce del criterio di attribuzione del punteggio, che opera un riferimento a periodi superiori a sei mesi, così portando a ritenere eccessivamente generiche e non valutabili ai fini del punteggio formulazioni che (almeno con riferimento all’anno 2015) si esauriscono in un mero richiamo dell’anno di inizio del rapporto contrattuale (&lt;<dal a="" tutt="">&gt;), senza specificare almeno il mese (ovvero l’elemento indispensabile per poter attribuire il punteggio relativo alle frazioni d’anno).<br />
Le prime tre censure sollevate con il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto fondate e devono essere accolte, con conseguente annullamento delle determinazioni di aggiudicazione provvisoria (12 marzo 2016 prot. 1138/G8) e definitiva (15 aprile 2016 prot. 1911/G8) emanate dal Dirigente scolastico dell’Istituto Federigo Enriques; la piena soddisfazione dell’interesse dei ricorrenti all’aggiudicazione della procedura (azionato in via prioritaria) derivante dall’annullamento dei provvedimenti di aggiudicazione sulla base dei motivi sopra richiamati permette poi di procedere all’assorbimento delle ulteriori censure articolate in giudizio.<br />
Il punteggio conseguito nella procedura di gara e la posizione di seconda classificata permettono poi di pervenire alla declaratoria, ex art. 124 c.p.a., del diritto delle ricorrenti all’aggiudicazione del contratto.<br />
Al contrario, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno che non risulta assistita da alcuna prova in ordine al pregiudizio subito (pregiudizio che comunque appare destinato ad essere neutralizzato dalla proroga del precedente affidamento in favore delle ricorrenti operato dalla Stazione appaltante e dal tempestivo intervento della tutela cautelare).<br />
Le spese di giudizio delle ricorrenti devono essere poste a carico delle Amministrazioni esistenti e liquidate come da dispositivo.<br />
Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio nei confronti della controinteressata.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui motivi aggiunti depositati in data 15 giugno 2016:<br />
a) accoglie l’azione impugnatoria e, per l’effetto, dispone l’annullamento delle determinazioni di aggiudicazione provvisoria (12 marzo 2016 prot. 1138/G8) e definitiva (15 aprile 2016 prot. 1911/G8) emanate dal Dirigente scolastico dell’Istituto Federigo Enriques di Livorno;<br />
b) accoglie l’azione di tutela in forma specifica e, per l’effetto, dichiara il diritto delle ricorrenti a conseguire l’aggiudicazione della gara;<br />
c) rigetta l’azione risarcitoria, come da motivazione.<br />
Condanna le Amministrazioni resistenti alla corresponsione alle ricorrenti della somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre a contributo unificato, IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.<br />
Compensa le spese di giudizio nei confronti della controinteressata.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Luigi Viola</strong></td>
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<td><strong>Saverio Romano</strong></td>
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<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;</dal></marca></in></gli></con></panificio></marca></punto>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.1482</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>S. Romano, Pres. L. Viola, Est. Sull&#8217;illegittimità del rigetto dell’istanza di differimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale connotato da una oggettiva complessità che la stessa amministrazione non ha contribuito a superare, e sulla distinzione tra controinteressato &#8220;originario&#8221; e “sopravvenuto” ai fini della notifica del ricorso 1. Cave e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-10-2016-n-1482/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.1482</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Romano, Pres. L. Viola, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;illegittimità del rigetto dell’istanza di differimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale connotato da una oggettiva complessità che la stessa amministrazione non ha contribuito a superare, e sulla distinzione tra  controinteressato &#8220;originario&#8221; e “sopravvenuto” ai fini della notifica del ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><span style="color:#B22222;">1. Cave e Miniere &#8211; Attività di ricerca di risorse geotermiche &#8211; Necessità di una preliminare procedura di V.I.A &#8211; Rigetto dell’istanza di differimento di una V.I.A. oggettivamente complessa &#8211; Illegittimità.</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza &#8211; Provvedimento ministeriale con effetti circoscritti nell’ambito del territorio regionale &#8211; Competenza della Corte territoriale.</p>
<p>3. Processo amministrativo &#8211; Sopravvenienza di controinteressati &#8211; Non comporta inammissibilità del ricorso originario.</span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>1. Il rigetto di un’istanza di differimento della procedura di VIA, fondato sul richiamo dei termini di cui all’art. 2,&nbsp; l. 241/90 (che peraltro non sono perentori) e sulla apodittica considerazione della inesistenza di cause di “forza maggiore”, è illegittimo, soprattutto se la procedura in questione presenta una serie di difficoltà originate dall’incertezza normativa e fattuale che&nbsp; caratterizza la materia delle risorse geotermiche, difficoltà, inoltre, che il Ministero dello Sviluppo economico non ha contribuito per nulla a chiarire, non avendo riscontrato la nota di chiarimenti presentata dalla ricorrente.</p>
<p>2. Sussiste la competenza del TAR per la Toscana a decidere sul ricorso proposto avverso un provvedimento emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico ma i cui effetti sono però limitati all’ambito territoriale della Regione.</p>
<p>3. La categoria del controinteressato si individua, secondo univoca giurisprudenza, nel necessario concorso del cd. elemento formale (l’indicazione nominativa nel provvedimento impugnato o, almeno, la facile individuabilità, sulla base del contenuto dell’atto) e del cd. elemento sostanziale (ovvero l’interesse qualificato alla conservazione dell&#8217;assetto recato dal provvedimento impugnato). Nel caso di specie, l’interveniente ad opponendum ha presentato la propria istanza di partecipazione alla procedura solo dopo il rigetto dell’istanza della ricorrente. Se quindi è possibile ravvisare nella posizione soggettiva dell’interveniente ad opponendum gli elementi costitutivi della categoria del cd. controinteressato sopravvenuto (riconosciuta dalla giurisprudenza, a partire da da Cons. Stato, ad. plen. 11 gennaio 2007, n. 2) non altrettanto è possibile dire per la categoria di controinteressato originario. Deve pertanto essere esclusa la necessità di notificare il ricorso ad un controinteressato non citato o desumibile dagli atti impugnati e che è sopravvenuto solo in un secondo momento, con conseguente infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso.</strong></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 01482/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 02037/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="http://plutone:8099/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2015/201502037/Provvedimenti/stemma.jpg" height="87" 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<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 2037 del 2015, proposto da:<br />
Lucignano Pilot Project s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Angelita Paciscopi C.F. PCSNLT75T64E715J, Anna Cordoni C.F. CRDNNA74B59E715O, con domicilio eletto presso Rossano Bagnoli in Firenze, via Repetti, 14;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;<br />
<strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br />
ad opponendum:<br />
Ggp-Graziella Green Power, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Gulina C.F. GLNGNN70T19I726Y, Andrea Cuccurullo C.F. CCCNDR54M16A952B, con domicilio eletto presso Andrea Cuccurullo in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
&#8211; del provvedimento emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico &#8211; Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche, Divisione VI, Titoli minerari cd idrocarburi, geotermia, cave e miniere, BUIG,cartografia e statistiche a firma del Direttore G<br />
&#8211; del provvedimento di revoca della procedibilità dell&#8217;istanza di VIA emesso dal Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare (prot. n. DVA-2015-0020828) del 06/08/2015;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto e successivo o altrimenti connesso.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio;<br />
Visto l’intervento ad opponendum di Ggp-Graziella Green Power;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2016 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
In data 24 agosto 2011, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalle società Geonergy s.r.l e Co.svi.g s.c.a.r.l, (che ha poi dato vita alla società ricorrente Lucignano Pilot Project s.r.l.), presentava l’istanza di permesso di risorse geotermiche denominata “Lucignano”, ricadente nel territorio della Provincia di Siena, finalizzato alla sperimentazione di un impianto pilota ai sensi del d.lgs. 11 febbraio 2010 n. 22, come modificato dal d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28.<br />
Solo in data 3 agosto 2012 il Ministero dello Sviluppo economico approvava in via preliminare l’istanza, specificando di aver provveduto ad acquisire in merito alla predetta istanza il parere favorevole della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (cd. CIRM), espresso nella seduta del 3 luglio 2012.<br />
Seguiva ulteriore carteggio tra la società ricorrente e il Ministero dello Sviluppo economico finalizzato alla chiarificazione della problematica della potenza nominale dell’impianto in questione, da valutarsi sulla base della normativa nel frattempo sopravvenuta.<br />
Con nota 14 maggio 2015 prot. n. 0010555, il Ministero dello Sviluppo economico-Divisione VI, AOOO Energia comunicava alla ricorrente il preavviso di rigetto dell’istanza in questione, a seguito della mancanza di una qualche &lt;<notizia a="" adempimenti="" agli="" al="" ambientale="" cui="" di="" impatto="" in="" materia="" ministero="" progetto="" questo="" relativa="" relativi="" trattasi="" valutazione="">&gt;.<br />
La società ricorrente rispondeva con una prima nota dd. 21 maggio 2015 che, sulla base di una motivazione molto articolata, esponeva le molte difficoltà di carattere normativo e fattuale (tra cui anche l’omessa risposta del Ministero ad una richiesta di chiarimenti presentata in data 4 marzo 2015) che avevano rallentato l’iter del procedimento e impedito la presentazione della richiesta di V.I.A.; con la successiva nota 4 giugno 2015, la Lucignano Pilot Project s.r.l. assicurava che la richiesta di V.I.A. sarebbe stata presentata entro il 24 luglio 2015 (come, in effetti, avvenuto).<br />
Con il provvedimento 14 luglio 2015 prot. n. 0015137, il Ministero dello Sviluppo economico-Divisione VI, AOOO Energia disponeva però il rigetto dell’istanza della Lucignano Pilot Project s.r.l. e dichiarava non ammissibile l’istanza di differimento dei termini di presentazione della procedura di V.I.A. presentata dalla ricorrente sulla base di generica motivazione in ordine alla mancanza di cause di forza maggiore (&lt;<nell’ambito a="" di="" societ="">&gt;) e alla generica incompatibilità dell’istanza di differimento &lt;<con 1990="" 2="" 241="" al="" art.="" cui="" della="" di="" le="" legge="" n.="" normative="" previsioni="" richiamato="">&gt;.<br />
A seguito del rigetto dell’istanza, anche il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare-D.G. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, con provvedimento 6 agosto 2015 prot. DVA-2015-0020828, revocava l’apertura del procedimento di V.I.A. disposta con una nota (in particolare, si tratta della nota 5 agosto 2015 prot. DVA-2015-0020567) di appena un giorno prima.<br />
Seguiva la nota 26 agosto 2015 prot. DVA-2015-0021769 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare-D.G. Valutazioni e autorizzazioni ambientali che riscontrava la richiesta di revoca/annullamento del provvedimento 6 agosto 2015 prot. DVA-2015-0020828 presentata dalla ricorrente, assegnando alla stessa un termine ex art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 per presentare osservazioni; a dire dell’Avvocatura di Stato, il procedimento in questione era poi negativamente definito dalla successiva nota 28 settembre 2015 prot. DVA-2015-24255 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare-D.G. Valutazioni e autorizzazioni ambientali che non risulta però versata in giudizio e che ha comunque garantito la riconsiderazione dell’istanza alla luce di eventuali novità derivanti dalla presente vicenda giurisdizionale.<br />
Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla ricorrente, con ricorso presentato al T.A.R. Lazio, sede di Roma, per: 1) eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione del legittimo affidamento; 2) eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e travisamento dei fatti, carenza di motivazione e violazione del legittimo affidamento sotto altro profilo; 3) violazione art. 2 l. 241 del 1990 e dell’art. 29, comma 1 del d.lgs. 152 del 2006, eccesso di potere per illogicità manifesta.<br />
Con ordinanza 27 novembre 2015 n. 13468, la Sezione III-ter del T.A.R. Lazio, sede di Roma dichiarava la propria incompetenza territoriale nei confronti del T.A.R. della Toscana, rilevando &lt;<che all="" della="" regione="" sono="" territoriale="" toscana="">&gt;; di conseguenza, il ricorso era riassunto avanti al T.A.R. Toscana.<br />
Si costituivano in giudizio i Ministeri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di incompetenza terroriale del T.A.R. della Toscana nei confronti del T.A.R. Lazio, sede di Roma.<br />
Con ordinanza 21 gennaio 2016 n. 49, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare proposta con il ricorso e sospendeva l’esecuzione degli atti impugnati.<br />
Dopo la concessione della tutela cautelare, interveniva in giudizio ad opponendum la GGP-Graziella Green Power s.p.a. (che, a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, si è vista sospendere, con la nota 2 febbraio 2016 prot. n. 0002740 del Ministero della sviluppo economico-AOO Energia, il provvedimento di ammissione al programma in sostituzione della Lucignano Pilot Project s.r.l.), formulando eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso a seguito dell’omessa notifica al controinteressato ed instando per il rigetto del ricorso.<br />
In via preliminare, la Sezione deve ribadire la propria competenza territoriale a decidere del presente ricorso; del tutto esattamente, la competenza del T.A.R. Toscana è stata riconosciuta dalla già citata ordinanza 27 novembre 2015 n. 13468 della Sezione III-ter del T.A.R. Lazio, sede di Roma e le generiche argomentazioni dell’Avvocatura dello Stato non appaiono idonee a determinare l’accoglimento dell’eccezione di incompetenza (neanche nell’unica forma oggi possibile, ovvero nella richiesta d’ufficio del regolamento di competenza ai sensi dell’art. 15, 5° comma c.p.a.), apparendo del tutto indubbio come si tratti di provvedimento con effetti &lt;<limitati all="" della="" regione="" territoriale="" toscana="">&gt;.<br />
Sempre in via preliminare si deve poi procedere al rigetto dell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso a seguito dell’omessa notifica al controinteressato sollevata dall’interveniente ad opponendum GGP-Graziella Green Power s.p.a.<br />
A questo proposito, la Sezione deve, infatti, dare applicazione ai tradizionali principi in materia di individuazione della categoria di controinteressato, individuati, da univoca giurisprudenza (tra le tante, si vedano Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1184; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 11 marzo 2016, n. 507; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 7 marzo 2016, n. 1207; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 4 marzo 2016, n. 2865), nel necessario concorso del cd. elemento formale (l’indicazione nominativa nel provvedimento impugnato o, almeno, la facile individuabilità, sulla base del contenuto dell’atto) e del cd. elemento sostanziale (ovvero l’interesse qualificato alla conservazione dell&#8217;assetto recato dal provvedimento impugnato).<br />
Nel caso di specie, manca assolutamente il cd. elemento formale, non essendo per nulla citata l’interveniente ad opponendum nei provvedimenti impugnati con il presente ricorso (soprattutto, nel provvedimento 14 luglio 2015 prot. n. 0015137 del Ministero dello Sviluppo economico-Divisione VI, AOOO Energia che ha originato la vicenda giurisdizionale) e non essendo comunque possibile desumerne la sussistenza dal contenuto dei provvedimenti impugnati o da altra documentazione; l’interveniente ad opponendum ha, infatti, presentato la propria istanza di partecipazione alla procedura solo in data 4 agosto 2015 (ovvero dopo il rigetto dell’istanza della ricorrente), ha completato la domanda in data 10 novembre 2015 (data a partire dalla quale la domanda è stata presa in carica dal Ministero competente) ed è stata ammessa alla procedura solo in data 25 novembre 2015 (dati tutti desumibili dal doc. n. 2 depositato dall’interveniente).<br />
Se quindi è possibile ravvisare nella posizione soggettiva dell’interveniente ad opponendum gli elementi costitutivi della categoria del cd. controinteressato sopravvenuto riconosciuta dalla giurisprudenza, a partire da da Cons. Stato, ad. plen. 11 gennaio 2007, n. 2 (con conseguenziale ammissibilità dell’intervento espletato nel giudizio), non altrettanto è possibile dire per la categoria di controinteressato originario; deve pertanto essere esclusa la necessità di notificare il ricorso ad un controinteressato non citato o desumibile dagli atti impugnati e che è sopravvenuto solo in un secondo momento.<br />
Nel merito, il secondo e terzo motivo di ricorso sono poi fondati e devono pertanto essere accolti.<br />
Già nella parte in fatto della sentenza è stato sottolineato come la società ricorrente abbia riscontrato il preavviso di rigetto comunicato dall’Amministrazione procedente (la nota 14 maggio 2015 prot. n. 0010555 del Ministero dello Sviluppo economico-Divisione VI, AOOO Energia) con una prima nota dd. 21 maggio 2015 che, sulla base di una motivazione molto articolata, esponeva le molte difficoltà di carattere normativo e fattuale (tra cui anche l’omessa risposta del Ministero ad una richiesta di chiarimenti presentata in data 4 marzo 2015) che avevano rallentato l’iter del procedimento e impedito la presentazione della richiesta di V.I.A.; ed in effetti, si tratta di una nota che evidenzia una serie di difficoltà originate dall’incertezza normativa e fattuale che ha caratterizzato la materia (oggi puntualizzate da T.A.R. Lazio, Roma sez. III ter 13 settembre 2016, n. 9702, emessa in fattispecie assolutamente identica) che il Ministero dello Sviluppo economico non ha contribuito per nulla a chiarire, non avendo riscontrato la nota di chiarimenti presentata dalla ricorrente.<br />
Pur in presenza delle dette incertezze normative, la ricorrente ha poi assicurato comunque, con la successiva nota 4 giugno 2015, che la richiesta di V.I.A. sarebbe stata presentata entro il 24 luglio 2015 (come, in effetti, avvenuto).<br />
Il provvedimento di rigetto dell’istanza (e di inammissibilità dell’istanza di differimento dei termini di presentazione della V.I.A.) emanato dal Ministero dello Sviluppo economico non ha però operato una considerazione sostanziale delle giustificazioni fornite dalla ricorrente, limitandosi a rilevare apoditticamente la mancanza di cause di forza maggiore (senza ulteriore motivazione in ordine alle ragioni che portavano a ritenere infondate le incertezze e difficoltà lamentate dalla ricorrente); sostanzialmente incomprensibile è poi il richiamo della previsione dell’art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241, in considerazione della natura non perentoria dei termini per la conclusione del procedimento e della sostanziale mancata esplicitazione di ragioni imperative che portavano a ritenere impossibile l’ulteriore prolungamento di un procedimento che, all’epoca, era già vicino ai quattro anni (in senso analogo, si veda la già citata T.A.R. Lazio, Roma sez. III ter 13 settembre 2016, n. 9702).<br />
Troppo formalistica è poi l’obiezione formulata dall’interveniente ad opponendum; il fatto che la ricorrente abbia presentato comunque la richiesta di V.I.A. pur in presenza di incertezze normative, non significa, infatti, automaticamente che dette incertezze non sussistessero e fossero da ritenersi ab origine infondate.<br />
Deve pertanto essere disposto l’annullamento del provvedimento 14 luglio 2015 prot. n. 0015137 del Ministero dello Sviluppo economico-Divisione VI, AOOO Energia; secondo i meccanismi dell’invalidità derivata, l’annullamento del detto provvedimento importa poi l’annullamento del provvedimento 6 agosto 2015 prot. DVA-2015-0020828 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare-D.G. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, che si presenta meramente conseguenziale rispetto al provvedimento di rigetto dell’istanza e che non risulta espressamente revocato dalle successive determinazioni del M.A.T.T.M., provvedimento che<br />
continua a mantenere il proprio effetto lesivo anche dopo che il Ministero ha manifestato la propria disponibilità a rivedere la chiusura della procedura di V.I.A. agli esiti del presente contenzioso.<br />
Le spese di giudizio devono essere poste a carico delle Amministrazioni resistenti e liquidate, come da dispositivo; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio nei confronti dell’interveniente ad opponendum.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento 14 luglio 2015 prot. n. 0015137 del Ministero dello Sviluppo economico-Divisione VI, AOOO Energia e del provvedimento 6 agosto 2015 prot. DVA-2015-0020828 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare-D.G. Valutazioni e autorizzazioni ambientali.<br />
Condanna le Amministrazioni resistenti, alla corresponsione, alla società resistente, della somma di € 3.000,00, a titolo di spese del giudizio.<br />
Compensa le spese di giudizio nei confronti dell’interveniente ad opponendum.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
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<td>&nbsp;</td>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Luigi Viola</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Saverio Romano</strong></td>
</tr>
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</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;</limitati></che></con></nell’ambito></notizia></p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.1480</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-10-2016-n-1480-2/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.1480</a></p>
<p>S. Romano, Pres. L. Viola, Est. 1 Contributi e provvidenze- Selezione mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente- Mancata attribuzione del beneficio- Inesistenza di un sostanziale controinteressato- Ammissibilità del ricorso. 2. Contributi e provvidenze- Contributi per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro- Parziale automazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-10-2016-n-1480-2/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.1480</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Romano, Pres. L. Viola, Est.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Contributi e provvidenze- Selezione mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente- Mancata attribuzione del beneficio- Inesistenza di un sostanziale controinteressato- Ammissibilità del ricorso.</p>
<p>2. Contributi e provvidenze- Contributi per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro- Parziale automazione dei processi produttivi- Requisito sufficiente per l’accesso al beneficio.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento dell’INAIL di non ammissione al contributo per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro è da considerarsi ammissibile, anche in mancanza della notificazione del gravame ad almeno un controinteressato. Non sussistono, infatti, posizioni sostanziali di controinteresse all’accoglimento del ricorso ove la somma non attribuita alla ricorrente non viene destinata ad altri partecipanti alla procedura e rimane nella disponibilità dell’Ente, che la stanzia per altri bandi ISI.</p>
<p>2. Il requisito dell’“Efficienza”, contemplato dal bando per l’attribuzione di contributi per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, risulta rispettato, con conseguente illegittimità del provvedimento di diniego adottato dall’Ente, se il sistema proposto consente di automatizzare tutto il processo che prende avvio dal ricevimento e stoccaggio dei farmaci per concludersi, dopo la loro selezione e catalogazione, con la messa a disposizione per la vendita da parte degli operatori della farmacia. Detto processo di automazione consente, infatti, di ridurre l’intervento manuale alle sole operazioni di ordinaria manutenzione e di controllo esterno sulla regolarità del funzionamento della macchina, eliminando il rischio di caduta dall’alto degli operatori nello svolgimento dell’attività di vendita; e ciò risponde esattamente alle prescrizioni dell’Avviso e in particolare ai contenuti del parametro “Efficacia”, che testualmente si riferisce alla “completa automazione di un processo produttivo precedentemente svolto manualmente dai lavoratori”. Una volta ristretto l’intervento di automazione ad un solo segmento del processo produttivo, appare, infatti, di tutta evidenza come ben possano continuare a sussistere nell’attività aziendale altri processi produttivi non automatizzati, senza per questo escludere l’automazione degli altri processi.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 01480/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00363/2016 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img loading="lazy" decoding="async" alt="http://plutone:8099/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2016/201600363/Provvedimenti/stemma.jpg" height="87" 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width="76" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 363 del 2016, proposto da:<br />
Farmacia San Jacopino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppina Caterino C.F. CTRGPP71A45B872U, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Inail, sede di Firenze, Inail &#8211; Direzione Generale Toscana, Inail &#8211; Istituto nazionale per l&#8217;assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Rosanna Mariani C.F. MRNRNN58R48D451S, con domicilio eletto presso &#8211; Ufficio Legale Inail in Firenze, via Bufalini n. 7;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
a) della nota del 08.01.2016, priva di numero di protocollo, inviata a mezzo P.E.C. in pari data, con la quale il direttore della sede INAIL di Firenze ha comunicato che la domanda presentata dalla &#8220;Farmacia San Iacopino&#8221; non è stata ammessa al contributo per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza in attuazione dell&#8217;art. 11, comma 1 lett a) e comma 5 d. lgs. 81/2008, in quanto non ha superato la fase di verifica prevista dall&#8217;art. 17 dell&#8217;avviso pubblico 2013;<br />
b) della nota tecnica dell&#8217;11.12.2014, priva di numero di protocollo, inviata a mezzo P.E.C. in pari data, con la quale il Direttore della sede INAIL di Firenze ha comunicato le ragioni per le quali la domanda presentata dal ricorrente per la concessione dell&#8217;incentivo richiesto ai sensi dell&#8217;art. 11, co. 1, lett. a), e 5, d. lgs. n. 81/2008 non è stata ammessa;<br />
c) per quanto di ragione, del precedente avviso pubblico 2013 dell&#8217;INAIL &#8211; Direzione Regionale Toscana, pubblicata sul sito www.inail.it, se ed in quanto lesivo;<br />
d) di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Inail &#8211; Istituto nazionale per l&#8217;assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2016 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
La ricorrente partecipava alla procedura indetta dall’I.N.A.I.L., con avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 13 dicembre 2013 e avente ad oggetto &lt;<incentivi alle="" del="" di="" e="" imprese="" in="" interventi="" la="" lavoro="" materia="" per="" realizzazione="" salute="" sicurezza="">&gt;.<br />
Dopo la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e la presentazione di osservazioni da parte della ricorrente, l’ I.N.A.I.L. sede di Firenze, con provvedimento 8 gennaio 2015 (ma, in realtà, 2016) privo di numero di protocollo, disponeva l’esclusione dalla procedura dell’intervento proposto dalla stessa (progetto di completa automazione del processo produttivo di prelievo e vendita dei farmaci), a seguito del mancato raggiungimento della soglia minima di ammissibilità di 120 punti; in particolare, l’esclusione alla procedura derivava dal mancato riconoscimento di 5 dei 35 punti relativi al parametro &lt;<completa automazione="" dai="" di="" lavoratori="" manualmente="" precedentemente="" processo="" produttivo="" svolto="" un="">&gt; in quanto &lt;<le automazione="" come="" da="" dai="" del="" della="" di="" e="" in="" inquadrata="" lavoratori="" ma="" manualmente="" misura="" non="" per="" precedentemente="" processo="" produttivo="" progetto="" riduzione="" rischio="" svolto="" un="" una="" va="">&gt; e dei 5 punti previsti con riferimento al parametro &lt;<buone prassi="">&gt; in quanto &lt;<la a="" che="" del="" della="" di="" e="" evidenza="" gestione="" il="" la="" lavoratori="" non="" ottimale="" per="" prassi="" processo="" rischio="" ssl="" un="" una="" valutazione="">&gt;.<br />
In definitiva dei 129 punti attribuibili al progetto presentato dalla ricorrente ne erano attribuiti, detratti 5 punti per il parametro &lt;<completa automazione="" dai="" di="" lavoratori="" manualmente="" precedentemente="" processo="" produttivo="" svolto="" un="">&gt; e 5 punti per il parametro &lt;<buone prassi="">&gt;, solo 119, con conseguenziale esclusione dalla procedura che, come già rilevato, richiedeva il conseguimento della soglia minima di ammissibilità di 120 punti.<br />
Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla ricorrente per: 1) violazione e falsa applicazione art. 5 del d.lgs. 123 del 1998, violazione e falsa applicazione dell’Allegato 1 all’avviso pubblico, violazione e falsa applicazione l. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, difetto di motivazione; 2) violazione e falsa applicazione art. 5 del d.lgs. 123 del 1998, violazione e falsa applicazione dell’Allegato 1 all’avviso pubblico, violazione e falsa applicazione l. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, difetto di motivazione; 3) violazione e falsa violazione e falsa applicazione art. 5 del d.lgs. 123 del 1998, violazione e falsa applicazione dell’art. 41 del d.lgs. 81 del 2008, violazione e falsa applicazione dell’Allegato 1 all’avviso pubblico, violazione e falsa applicazione l. 241 del 1990, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione.<br />
Si costituiva in giudizio l’I.N.A.I.L., controdeducendo sul merito del ricorso.<br />
Con ordinanza 7 aprile 2016,n. 172, la Sezione accoglieva l’istanza di tutela cautelare nelle forme previste dall’art. 55, 10° comma c.p.a., fissando udienza per la decisione del merito del ricorso al 5 ottobre 2016.<br />
All&#8217;udienza del 5 ottobre 2016 il ricorso passava quindi in decisione.<br />
In via preliminare, la Sezione deve rilevare come il ricorso sia da considerarsi ammissibile, anche in mancanza della notificazione del gravame ad almeno un controinteressato; la presenza di posizioni sostanziali di controinteresse all’accoglimento del ricorso, a prima vista desumibile dagli artt. 12 e 13 del bando (che pur sempre prevedono risorse limitate ed una graduazione delle domande ammesse a contributo, sulla base del criterio della priorità cronologica di presentazione dell’istanza), è stata, infatti, esclusa dalla difesa dell’I.N.A.I.L. che, affermando che la somma non attribuita alla ricorrente non viene destinata ad altri partecipanti alla procedura e rimane nella disponibilità dell’Ente, che la stanzia per altri bandi ISI, ha escluso la presenza di controinteressati all’accoglimento del ricorso (non potendo essere ravvisato nella fattispecie, l’elemento cd. sostanziale della categoria di controinteressato, ovvero l’interesse ad opporsi all’accoglimento del ricorso; in questo senso, si vedano già le precedenti sentenze 23 febbraio 2016, nn. 306 e 307 della Sezione).<br />
Nel merito, il primo motivo di ricorso è poi fondato e deve pertanto essere accolto.<br />
La problematica è già stata affrontata dalla Sezione con le recenti sentenze 23 febbraio 2016, nn. 306 e 307 che possono essere richiamate, anche in funzione motivazionale della presente decisione.<br />
A questo proposito, la Sezione condivide e decide, infatti, di fare proprio l’orientamento manifestato da altri T.A.R., in fattispecie assolutamente identiche: &lt;<atteso a="" ai="" al="" alla="" alle="" automazione="" collegio="" come="" da="" dai="" del="" della="" di="" e="" in="" la="" le="" manualmente="" non="" parte="" per="" precedentemente="" processo="" produttivo="" progetto="" riduzione="" rischio="" sono="" svolto="" un="">&gt; (T.A.R. Veneto, sez. III, 11 maggio 2015 n. 519; nello stesso senso, in sede cautelare, si veda: T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, ord. 16 aprile 2015, n. 71).<br />
Del resto, la sostanziale esattezza della soluzione sopra richiamata appare ancora di più corroborata dal riferimento (presente nella sola sentenza 23 febbraio 2016, n. 307 della Sezione) &lt;<alla a="" che="" come="" da="" del="" dell="" di="" essere="" in="" intervento="" la="" non="" parte="" per="" pertanto="" processo="" produttivo="" ritenuto="" si="" stessa="" una="">&gt;.<br />
Le considerazioni sopra articolate portano pertanto a confermare l’orientamento già manifestato dalla Sezione, anche in presenza di orientamenti contrari, come Cons. Stato, sez. III 4 maggio 20116, n. 1756, T.A.R. Marche, 22 marzo 2016, n. 184 (che, in buona sostanza, utilizzano una categoria di processo produttivo estremamente ampia e coincidente con l’intera attività dell’impresa) o T.A.R. Veneto, sez. III, 6 luglio 2015, n. 779 (che, in verità, affronta un problema completamente diverso, ovvero la correlazione tra l’intervento di automazione e la prevenzione di un rischio costituito da tagli e graffi, ovvero un rischio palesemente diverso di quello da movimentazione di carichi posto a base della presente vicenda).<br />
Discorso analogo per l’altra ragione posta a base del mancato riconoscimento punteggio pieno per il parametro automazione nella presente vicenda (ovvero, per la limitazione dell’intervento a solo una parte dei farmaci movimentati); una volta ristretto l’intervento di automazione ad un solo segmento del processo produttivo, appare, infatti, di tutta evidenza come ben possano continuare a sussistere nell’attività aziendale altri processi produttivi non automatizzati, senza per questo escludere l’automazione degli altri processi.<br />
In questa prospettiva, sostanzialmente non condivisibile si presenta T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 19 maggio 2016, n. 697 che utilizza sostanzialmente una costruzione molto simile a quello proposta dalla Sezione, ritenendo però di poter negare la presenza di processi produttivi diversi all’interno dell’attività di vendita delle farmacie; la sostanziale differenza sussistente tra i farmaci e gli altri beni venduti dalle farmacie (anche solo a livello di caratteristiche fisiche, conservazione e maneggio dei farmaci) appare però di tale evidenza da imporre, piuttosto che negare, la possibilità di ravvisare, all’interno dell’attività in discorso, diversi processi produttivi soggetti ad autonomi e differenti processi di automazione.<br />
Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere accolto; la particolare strutturazione della procedura in discorso prevista dall’art. 13 dell’avviso 13 dicembre 2013 (che prevede la graduazione delle domande sulla base del solo criterio cronologico di presentazione, una volta superato il “filtro” dei 120 punti) e il sostanziale riconoscimento in sede di rinnovazione dei 5 punti non attribuiti con riferimento al parametro &lt;<completa automazione="" dai="" di="" lavoratori="" manualmente="" precedentemente="" processo="" produttivo="" svolto="" un="">&gt; (con conseguenziale raggiungimento della quota di 124 punti e superamento della soglia minima di ammissibilità di 120 punti) permettono poi di considerare assorbite le ulteriori due censure proposte dalla ricorrente, non avendo la stessa un sostanziale interesse all’attribuzione degli ulteriori 5 punti non attribuiti con riferimento al parametro &lt;<buone prassi="">&gt;.<br />
Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento del provvedimento impugnato; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l&#8217;effetto, dispone l’annullamento del provvedimento 8 gennaio 2016, privo di numero di protocollo, dell’I.N.A.I.L. sede di Firenze.<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Luigi Viola</strong></td>
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<td><strong>Saverio Romano</strong></td>
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</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</buone></completa></alla></atteso></buone></completa></la></buone></le></completa></incentivi></p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.1484</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-10-2016-n-1484-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>S. Romano, Pres. L. Viola, Est. Contratti della pubblica amministrazione- Offerte di gara- Indeterminatezza dell’offerta- Comporta esclusione dalla gara, a prescindere da un’espressa previsione in tal senso della lex specialis- Risarcimento in forma specifica- Aggiudicazione alle ricorrenti che seguono in graduatoria. &#160; La definizione delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-10-2016-n-1484-2/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.1484</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Romano, Pres. L. Viola, Est.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione- Offerte di gara- Indeterminatezza dell’offerta- Comporta esclusione dalla gara, a prescindere da un’espressa previsione in tal senso della lex specialis- Risarcimento in forma specifica- Aggiudicazione alle ricorrenti che seguono in graduatoria.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La definizione delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti, operata dalla controinteressata/aggiudicataria provvisoria del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, che si è limitata ad un generico riferimento ad un “panificio”(individuazione del produttore delle farciture meramente indicativa) è caratterizzata da una genericità&nbsp; sostanzialmente incompatibile con l’esigenza primaria di definire precisamente la prestazione oggetto del contratto con la p.a. Un simile comportamento appare pertanto idoneo a comportare una violazione della lex specialis della procedura e dell’art. 74, 2° comma del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che prevede espressamente che le offerte contengano <em>“gli elementi essenziali per identificare …..le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta”.</em><br />
Del resto, la giurisprudenza ormai pacifica ha rilevato come “<em>in materia di gare pubbliche, le offerte tecniche …(debbano) essere improntate alla massima linearità e chiarezza, onde prefigurare all&#8217;Amministrazione un quadro certo dei rispettivi doveri ed obblighi contrattuali e ciò a prescindere dalla presenza o meno nella legge di gara di un&#8217;espressa comminatoria di esclusione, stante la superiorità del principio che vieta le offerte condizionate e le rende inammissibili”</em><br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 01484/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00697/2016 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img loading="lazy" decoding="async" alt="http://plutone:8099/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2016/201600697/Provvedimenti/stemma.jpg" height="87" 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<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 697 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Ditta Individuale Riso Silvia, anche in qualità di Capogruppo Costituenda A.T.I., Water And Coffee W &amp; C S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Daniele Granara C.F. GRNDNL63D26C621R, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Liceo Scientifico Statale &#8220;Federico Enriques&#8221; &#8211; Livorno, Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Tutto Matic s.r.l. non costituita in giudizio;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
della determina prot. n. 1911/G8 del 15 aprile 2016, con cui la Dirigente Scolastica ha aggiudicato definitivamente la procedura concorsuale per cui è causa alla ditta Tutto Matic di Pisa; della determina prot. n. 1138/G8 del 2 marzo 2016, con cui la Dirigente Scolastica ha aggiudicato provvisoriamente la procedura concorsuale per cui è causa alla ditta Tutto Matic di Pisa; della determina, dagli estremi sconosciuti, con cui è stata approvata la Tabella comparativa delle offerte presentate dai concorrenti con attribuzione dei relativi punteggi, stilata dalla Dirigente Scolastica in data 28 gennaio 2016; delle richieste di integrazione dell&#8217;offerta tecnica ed economica prodotta dalla Tutto Matic, avanzate dalla Dirigente Scolastica rispettivamente in data 15 gennaio 2016 e 29 gennaio 2016; del bando relativo alla procedura concorsuale, adottato dalla Dirigete Scolastica con determina prot. n. 7231/G4b del 14 dicembre 2015, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente; di tutti i verbali assunti dalla Commissione Tecnica allo stato non conosciuti ed in particolare, ove sussistenti, quelli con cui è stata disposta l&#8217;integrazione dell&#8217;offerta tecnica ed economica presentata dalla Tutto Matic di cui al punto che precede ed effettuata la valutazione delle offerte dei concorrenti; di ogni altra determinazione della Dirigente scolastica, della Commissione tecnica e dell&#8217;Amministrazione, antecedente, seguente o comunque connessa al provvedimento di esclusione della Water and Coffee dalla procedura concorsuale, allo stato non conosciuta e che dovesse emergere a seguito del richiesto accesso agli atti; di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso allo stato non cognito;<br />
e per l’aggiudicazione della procedura e il risarcimento dei danni derivanti dagli atti impugnati;<br />
&nbsp;<br />
e con atto di motivi aggiunti depositato in data 15 giugno 2016:<br />
&#8211; della determina prot. n. 25/G1 del 5 gennaio 2016, con cui la Dirigente Scolastica ha confermato, per la valutazione delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla procedura concorsuale per cui è causa, la Commissione Giudicatrice già istituita<br />
&#8211; di tutti i verbali assunti (nel numero di 7) dalla Commissione Giudicatrice come sopra confermata dalla Dirigente Scolastica;<br />
&#8211; nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso allo stato non cognito.<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Liceo Scientifico Statale &#8220;Federico Enriques&#8221; &#8211; Livorno e Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
Con bando di gara del 14 dicembre 2015 prot. n. 7231 G/4b, il Liceo Enriques di Livorno indiceva una procedura semplificata per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti ed installazione di distributori automatici di alimenti e bevande presso la sede dell’Istituto in via Bassata 19/21 Livorno; all’esito delle operazioni di gara, la procedura era aggiudicata alla Tutto Matic s.r.l., con 89,13 punti, mentre il R.T.I. costituendo tra la ditta individuale Riso Silvia e la Water and Coffee W &amp; C s.r.l. conseguiva 87,50 punti e la Supermatic s.p.a. 81,35 punti.<br />
Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla ditta individuale Riso Silvia (anche in qualità di capogruppo della costituenda A.T.I.) e dalla Water and Coffee W &amp; C s.r.l. per: 1) Violazione del Bando di gara in relazione alla violazione degli artt. 3, 30 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Violazione dei principi che regolano l’affidamento degli appalti pubblici. Violazione dei canoni di imparzialità, buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplessità. Indeterminatezza; 2) Violazione dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006. Violazione dei principi che regolano l’affidamento degli appalti pubblici. Violazione dei canoni di imparzialità, buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplessità; 3) Violazione del Bando di gara in relazione alla violazione degli artt. 3, 30 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi che regolano l’affidamento degli appalti pubblici. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Violazione dei canoni di imparzialità, buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento; 4) Violazione del Bando di gara in relazione alla violazione degli artt. 3 e 40 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi che regolano l’affidamento degli appalti pubblici. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; 5) Violazione del Bando di gara in relazione alla violazione degli artt. 3, 30 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi che regolano l’affidamento degli appalti pubblici. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Violazione dei canoni di imparzialità, buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento; 6) Violazione del Bando di gara in relazione alla violazione degli artt. 3, 54 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Violazione dei principi che regolano l’affidamento degli appalti pubblici. Violazione dei canoni di imparzialità, buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplessità. Indeterminatezza; 7) Violazione del Bando di gara in relazione alla violazione degli artt. 3, 54 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Violazione dei principi che regolano l’affidamento degli appalti pubblici. Violazione dei canoni di imparzialità, buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplessità. Indeterminatezza. Incompetenza; 7) Violazione del Bando di gara in relazione alla violazione degli artt. 3, 54 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Violazione dei principi che regolano l’affidamento degli appalti pubblici. Violazione dei canoni di imparzialità, buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplessità. Indeterminatezza. Incompetenza; 8) Violazione del Bando di gara in relazione alla violazione degli artt. 3, 54 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Violazione dei principi che regolano l’affidamento degli appalti pubblici. Violazione dei canoni di imparzialità, buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplessità. Indeterminatezza. Incompetenza.<br />
Con il ricorso erano altresì richiesti la declaratoria ex art. 124 c.p.a. del diritto delle ricorrenti a conseguire l’aggiudicazione della gara e il risarcimento dei danni subiti e subendi dalle stesse per effetto dell’illegittima aggiudicazione della procedura.<br />
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.<br />
Dopo il deposito della documentazione di gara da parte delle Amministrazioni resistenti, le ricorrenti specificavano le censure già articolate, con motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati in data 15 giugno 2016.<br />
Con ordinanza 13 luglio 2016, n. 348, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare proposta con il ricorso e i motivi aggiunti.<br />
Le prime due censure proposte con il ricorso e i motivi aggiunti sono fondate e devono pertanto essere accolte.<br />
Già in sede cautelare (T.A.R. Toscana, sez. II, ord. 13 luglio 2016, n. 348), la Sezione ha, infatti, concluso per la sostanziale indeterminatezza dell’offerta presentata dall’aggiudicataria Tutto Matic s.r.l.<br />
A questo proposito, l’Allegato “D” al bando di gara, prevedeva, con riferimento alle offerte relative al &lt;<punto ristoro="">&gt;, l’indicazione della &lt;<marca della="" farcitura="">&gt; dei panini/schiacciatine posti in vendita; in un primo momento, la previsione è stata riscontrata dall’aggiudicataria solo con l’indicazione generica &lt;<panificio>&gt;; a seguito della richiesta di integrazione rivolta dalla Stazione appaltante all’aggiudicataria (nota 29 gennaio 2016 prot. 489/G4b) le marche delle farciture sono state specificate (nota Tutto Matic s.r.l. del 6 febbraio 2016), ma con l’espressa avvertenza che si trattava di elencazione solo parzialmente indicativa delle marche in concreto utilizzate e che comunque il produttore si riservava il diritto di utilizzare altri prodotti (sia pure di pari caratteristiche e con l’impegno a non utilizzare più i prodotti eventualmente non graditi).<br />
Appare pertanto di tutta evidenza come la definizione (per quello che riguarda la “marca” della farcitura) delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti operata dalla controinteressata sia caratterizzata da una genericità (il riferimento generico ad un “panificio”; il carattere solo indicativo dell’individuazione del produttore delle farciture che caratterizza l’integrazione successivamente presentata) sostanzialmente incompatibile con l’esigenza primaria di definire precisamente la prestazione oggetto del contratto con la p.a.; un simile comportamento appare pertanto idoneo a comportare una violazione della lex specialis della procedura (che, a pag. 1, prevedeva espressamente la nullità delle offerte &lt;<con contenuto="" indeterminato="">&gt;) e dell’art. 74, 2° comma del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che prevede espressamente che le offerte contengano &lt;<gli caratteristiche="" della="" e="" il="" offerta="" per="" prestazione="" prezzo="">&gt;.<br />
Del resto, la giurisprudenza ormai pacifica ha rilevato come, &lt;<in a="" agli="" alla="" anche="" che="" ci="" dei="" del="" di="" e="" essere="" in="" la="" le="" legge="" massima="" materia="" nel="" o="" per="" un="">&gt; (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 5 maggio 2016, n. 5268; T.A.R. Marche, 21 novembre 2012, n. 738; T.A.R. Piemonte, sez. I, 14 luglio 2011, n. 785; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 16 febbraio 2011, n. 303, espressamente riferita alle marche dei prodotti offerti; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 3 settembre 2010, n. 17288).<br />
In questa prospettiva (che porta all’esclusione dell’offerta dell’aggiudicataria dalla procedura), appare pertanto completamente ininfluente il fatto che, con riferimento al parametro qualità dei prodotti offerti (in particolare delle farciture), non fosse prevista l’attribuzione di alcun punteggio, dovendo attribuirsi rilevanza all’esigenza fondamentale di fissare con sufficiente precisione il contenuto dell’offerta del partecipante alla procedura ed alla formulazione di un’offerta sostanzialmente indeterminata da parte dell’aggiudicatario della procedura.<br />
Con riferimento sempre alla problematica della marca della farcitura, particolarmente rilevante appare poi il fatto che le giustificazioni relative alla &lt;<marca della="" farcitura="">&gt; risultino valutate dalla Commissione giudicatrice in data (2 febbraio 2016) anteriore alla data (6 febbraio 2016) indicata nella nota di riscontro presentata dall’aggiudicataria; ed a questo proposito non è ovviamente possibile attribuire una qualche attendibilità a tardive precisazioni in ordine alla data di riunione della Commissione (da individuarsi nel 2 marzo 2016 piuttosto che nel 2 febbraio; nota 6 luglio 2016 prot. n. 3245 G/8 del Dirigente scolastico dell’Istituto “Federico Enriques”) che, oltre ad essere state rese da diverso organo (il dirigente), risultano contrastare con quanto precedentemente verbalizzato dalla Commissione.<br />
Per mero tuziorismo, deve poi rilevarsi come anche il terzo motivo di ricorso sia da ritenersi fondato.<br />
La dichiarazione resa dalla controinteressata in relazione alle precedenti esperienze nel settore (necessaria ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio previsto dalla lex specialis di gara) si presenta, infatti, eccessivamente generica, sia nella formulazione contenuta nella domanda di partecipazione alla procedura, sia nella riformulazione (nota 16 gennaio 2016 della Tutto Matic s.r.l.) successivamente articolata a seguito della domanda di integrazione indirizzata dalla Stazione appaltante (nota 15 gennaio 2016 prot. n. 210/G4b).<br />
Detta genericità appare di tutta evidenza alla luce del criterio di attribuzione del punteggio, che opera un riferimento a periodi superiori a sei mesi, così portando a ritenere eccessivamente generiche e non valutabili ai fini del punteggio formulazioni che (almeno con riferimento all’anno 2015) si esauriscono in un mero richiamo dell’anno di inizio del rapporto contrattuale (&lt;<dal a="" tutt="">&gt;), senza specificare almeno il mese (ovvero l’elemento indispensabile per poter attribuire il punteggio relativo alle frazioni d’anno).<br />
Le prime tre censure sollevate con il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto fondate e devono essere accolte, con conseguente annullamento delle determinazioni di aggiudicazione provvisoria (12 marzo 2016 prot. 1138/G8) e definitiva (15 aprile 2016 prot. 1911/G8) emanate dal Dirigente scolastico dell’Istituto Federigo Enriques; la piena soddisfazione dell’interesse dei ricorrenti all’aggiudicazione della procedura (azionato in via prioritaria) derivante dall’annullamento dei provvedimenti di aggiudicazione sulla base dei motivi sopra richiamati permette poi di procedere all’assorbimento delle ulteriori censure articolate in giudizio.<br />
Il punteggio conseguito nella procedura di gara e la posizione di seconda classificata permettono poi di pervenire alla declaratoria, ex art. 124 c.p.a., del diritto delle ricorrenti all’aggiudicazione del contratto.<br />
Al contrario, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno che non risulta assistita da alcuna prova in ordine al pregiudizio subito (pregiudizio che comunque appare destinato ad essere neutralizzato dalla proroga del precedente affidamento in favore delle ricorrenti operato dalla Stazione appaltante e dal tempestivo intervento della tutela cautelare).<br />
Le spese di giudizio delle ricorrenti devono essere poste a carico delle Amministrazioni esistenti e liquidate come da dispositivo.<br />
Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio nei confronti della controinteressata.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui motivi aggiunti depositati in data 15 giugno 2016:<br />
a) accoglie l’azione impugnatoria e, per l’effetto, dispone l’annullamento delle determinazioni di aggiudicazione provvisoria (12 marzo 2016 prot. 1138/G8) e definitiva (15 aprile 2016 prot. 1911/G8) emanate dal Dirigente scolastico dell’Istituto Federigo Enriques di Livorno;<br />
b) accoglie l’azione di tutela in forma specifica e, per l’effetto, dichiara il diritto delle ricorrenti a conseguire l’aggiudicazione della gara;<br />
c) rigetta l’azione risarcitoria, come da motivazione.<br />
Condanna le Amministrazioni resistenti alla corresponsione alle ricorrenti della somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre a contributo unificato, IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.<br />
Compensa le spese di giudizio nei confronti della controinteressata.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Luigi Viola</strong></td>
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<td><strong>Saverio Romano</strong></td>
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<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;</dal></marca></in></gli></con></panificio></marca></punto>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.1495</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-10-2016-n-1495-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-10-2016-n-1495-2/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.1495</a></p>
<p>S. Romano, Pres. A. Cacciari, Est. Autorizzazione e concessione- Concessione in assegnazione di ricevitoria lotto- Revoca della licenza per indisponibilità del locale adibito all’attività, perché soggetto a procedura di pignoramento- Illegittimità. &#160; E’ viziata sotto il profilo dell’eccesso di potere la revoca della concessione in assegnazione di ricevitoria lotto che</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-10-2016-n-1495-2/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.1495</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Romano, Pres. A. Cacciari, Est.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione- Concessione in assegnazione di ricevitoria lotto- Revoca della licenza per indisponibilità del locale adibito all’attività, perché soggetto a procedura di pignoramento- Illegittimità.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ viziata sotto il profilo dell’eccesso di potere la revoca della concessione in assegnazione di ricevitoria lotto che nel provvedimento finale reca una motivazione (dichiarazione non veritiera) diversa rispetto a quella emersa in fase istruttoria (la ricorrente chiedeva di esercitare la stessa attività presso altra sede). Nella specie la concessione era stata revocata per avere la ricorrente perso la disponibilità dell’immobile in cui esercitava l’attività, il quale era sottoposto a procedura espropriativa. Ed invece il pignoramento ha il solo effetto di privare di efficacia le alienazioni effettuate dal debitore dopo la sua trascrizione da parte del creditore procedente (art. 2914, comma primo, n. 1] c.c.), ma non priva il proprietario della facoltà di godere del bene colpito. Esso incide su un solo aspetto del diritto dominicale, quello relativo alla disposizione del bene, ma non sulla facoltà di godimento. All’epoca in cui la dichiarazione di disponibilità del locale adibito a rivendita è stata resa, la dichiarante quindi aveva la possibilità di usufruirne, e pertanto la sua dichiarazione non era non veritiera come sostenuto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 01495/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01965/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img loading="lazy" decoding="async" alt="http://plutone:8099/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2015/201501965/Provvedimenti/stemma.jpg" height="87" 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width="76" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 1965 del 2015, proposto da:<br />
Anna Filosa, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Luca Conti C.F. CNTGLC67E25D612K, Gian Paolo Schembri C.F. SCHGPL59B26E202A e Alessandro Bocchi C.F. BCCLSN80P09G148L, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, piazza della Repubblica 2;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
&#8211; del decreto di revoca dell’appalto della rivendita e concessione in assegnazione di ricevitoria lotto prot. n. 39517 del 4 settembre 2015, notificato il 10 settembre 2015, a firma del Direttore dell&#8217;Ufficio Monopoli per la Toscana &#8211; Sezione Territoriale<br />
&#8211; del provvedimento di sospensione del procedimento sull’istanza di trasferimento della rivendita/ricevitoria prot. 0029871 del 2 luglio 2015 a firma del Direttore dell&#8217;Ufficio Monopoli per la Toscana &#8211; Sezione territoriale di Livorno &#8211; Sezione Distaccata<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;<br />
Vista la memoria difensiva della difesa erariale;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
La signora Anna Filosa è titolare dal 19 dicembre 2012 della gestione della rivendita di generi del monopolio n. 2, con annessa ricevitoria lotto, in Civitella Paganico, piazza della Vittoria 5, a seguito di subentro alla madre Maria Laura Celli, ex proprietaria del fondo dove la rivendita era esercitata. Il signor Marco Lazzi, con raccomandata del 18 maggio 2015, ha diffidato quest’ultima a rilasciare il fondo poiché gli era stato trasferito all’esito di un procedimento di espropriazione forzata, e le ha inviato un’offerta di acquisto della licenza relativa alla rivendita dei tabacchi. La signora Filosa, dopo infruttuose trattative con il Lazzi, il 23 giugno 2015, avendo avuto disponibilità di un altro fondo ove esercitare la rivendita, ha chiesto all’’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (nel seguito: “Agenzia”) l’autorizzazione al trasferimento d’urgenza della stessa presso corso Fagaré 32, nella stessa Civitella Paganico. In data 8 luglio 2015 ha ricevuto una contestazione di addebito per avere perduto la disponibilità del locale sede della rivendita, e con provvedimento 2 luglio 2015 di cui al protocollo 29871 le è stato comunicato che l’istanza di trasferimento della rivendita sarebbe stata esaminata solo se il procedimento sanzionatorio non si fosse concluso con la disdetta del contratto di appalto della rivendita stessa e della concessione della ricevitoria. Infine, con provvedimento 4 settembre 2015 di cui al protocollo 39517, l’Agenzia ha disposto la chiusura immediata della rivendita Tutti questi provvedimenti sono stati impugnati con il presente ricorso, notificato il 9-11 novembre 2015 e depositato il 10 dicembre 2015, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.<br />
Si è costituita l’Avvocatura dello Stato per l’Agenzia chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Con ordinanza 11 gennaio 2016, numero 11, è stata accolta la domanda cautelare.<br />
All’udienza del 22 settembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Con il presente ricorso è impugnato l’epigrafato provvedimento di revoca dell’appalto per la gestione di una rivendita di generi del monopolio e il contratto di assegnazione in concessione dell’annessa ricevitoria lotto, in uno con gli atti presupposti, emesso poiché la dante causa dell’odierna ricorrente ha dichiarato il 13 ottobre 2011 (dichiarazione trasmessa all’Agenzia il 24 ottobre 2011) di avere la disponibilità dell’immobile ove la rivendita veniva gestita, in Civitella Paganico, piazza della Vittoria 5, quando lo stesso era invece stato sottoposto a pignoramento da parte di un suo creditore e le era stata notificata la relativa trascrizione il 14 gennaio 2010. La dichiarazione non sarebbe quindi veritiera, secondo l’Agenzia.<br />
Lamenta la ricorrente, con primo motivo di gravame, che la contestazione di addebito riguardasse solo il trasferimento della proprietà del fondo di via della Vittoria 5 a seguito del pignoramento dell’immobile ove la rivendita era esercitata, e non la legittimità dell’assegnazione della licenza a lei o alla sua dante causa. L’Amministrazione avrebbe modificato l’oggetto dell’addebito dopo la contestazione. La ricorrente deduce anche che, in ogni caso, alcuna responsabilità potrebbe esserle addebitata nella vicenda in esame avendo essa dapprima intavolato trattative con il nuovo proprietario del fondo e successivamente, a fronte dell’insuccesso di queste provveduto a reperire un nuovo fondo ove esercitare l’attività e richiesto il trasferimento urgente della licenza.<br />
Con secondo motivo lamenta di non avere violato alcun obbligo normativo o contrattuale nei confronti dell’Amministrazione, poiché nella specie non sarebbe integrata alcuna delle ipotesi tassativamente previste all’articolo 34 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e, comunque, l’atto gravato sarebbe privo di motivazione in ordine alla riconducibilità della condotta contestata alla ricorrente ad una delle ipotesi previste.<br />
Con terzo motivo si duole che la sua dante causa non avrebbe effettuato alcuna dichiarazione non veritiera poiché il pignoramento dell’immobile non le avrebbe tolto la disponibilità del medesimo, ma solo impedito di effettuare atti dispositivi in danno del creditore procedente.<br />
La difesa erariale replica alle deduzioni della ricorrente.<br />
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per un duplice ordine di motivi.<br />
Il primo luogo, come già rilevato in sede cautelare, la contestazione degli addebiti non fa cenno alla dichiarazione non veritiera della dante causa della ricorrente, ma si riferisce alla perdita della disponibilità del locale adibito a rivendita in piazza della Vittoria 5: sussiste quindi una discrasia con il provvedimento finale che è sintomo di eccesso di potere, e di per sé sarebbe sufficiente ad annullare i provvedimenti impugnati.<br />
Ma il ricorso appare fondato anche sotto un diverso profilo. La dichiarazione di avere la disponibilità del locale non è non veritiera come pretende l’Agenzia intimata, poiché il pignoramento ha il solo effetto di privare di efficacia le alienazioni effettuate dal debitore dopo la sua trascrizione da parte del creditore procedente (art. 2914, comma primo, n. 1] c.c.), ma non priva il proprietario della facoltà di godere del bene colpito. Esso incide su un solo aspetto del diritto dominicale, quello relativo alla disposizione del bene, ma non sulla facoltà di godimento. All’epoca in cui la dichiarazione di disponibilità del locale adibito a rivendita è stata resa, la dichiarante quindi aveva la possibilità di usufruirne, e pertanto la sua dichiarazione non doveva essere disattesa.<br />
Devono quindi essere accolti il primo e il terzo motivo, mentre può essere assorbito il secondo motivo poiché il suo accoglimento non apporterebbe alcuna utilità ulteriore alla ricorrente.<br />
Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è condannata al loro pagamento nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) cui devono essere aggiunti gli accessori di legge.<br />
P.Q.M.<br />
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.<br />
Condanna l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento delle spese processuali nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Luigi Viola, Consigliere<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Alessandro Cacciari</strong></td>
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<td><strong>Saverio Romano</strong></td>
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</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
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&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.1489</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-10-2016-n-1489/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Romano, Est. Viola Sulla legittimità della deliberazione della Giunta regionale con cui si dispone il blocco dell’adeguamento della quota tariffaria delle residenze sanitarie assistite. 1. Residenze sanitarie assistite – Rsa – Tariffe – Adeguamento programmato annuale – Blocco. 1. In tema di quote tariffarie delle residenze sanitarie assistite, una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-10-2016-n-1489/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.1489</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-10-2016-n-1489/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.1489</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Romano, Est. Viola</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità della deliberazione della Giunta regionale con cui si dispone il blocco dell’adeguamento della quota tariffaria delle residenze sanitarie assistite.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Residenze sanitarie assistite – Rsa – Tariffe – Adeguamento programmato annuale – Blocco.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. In tema di quote tariffarie delle residenze sanitarie assistite, una determinazione regionale che dispone l’annuale adeguamento programmato delle tariffe, assunta con deliberazione di Giunta, in recepimento di un protocollo d’intesa concluso tra regione, rappresentanti di settore e parti sociali, non osta alla successiva adozione di un analogo provvedimento che preveda il blocco dell’adeguamento della quota tariffaria, in attuazione delle misure, stabilite a livello nazionale e regionale, volte a contenere le spese delle aziende ed enti del servizio sanitario.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">Pubblicato il 17/10/2016<br />
<strong>N. 01489/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01117/2015 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong></div>
<div style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1117 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Villa Gisella s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Pratovecchi C.F. PRTTMS77A18D612C, Ugo Franceschetti C.F. FRNGUO75D24D612U, con domicilio eletto presso Ugo Franceschetti in Firenze, via Maggio n. 7;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Baldi C.F. BLDNRC53D24D612V, Antonio Fazzi C.F. FZZNTN69L29E715F, con domicilio eletto presso &#8211; Ufficio Legale Regione Toscana in Firenze, piazza dell&#8217;Unità Italiana, 1;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; della D.G.R. n.323 del 23.3.2015, avente ad oggetto &#8220;L.R. n. 66/2008&#8221; Istituzione del fondo<br />
della non autosufficienza&#8221; Anno 2015: riparto alle Zone /Distretto del fondo per la non autosufficienza&#8221; pubblicata sul B.U.R.T n. 21 parte seconda del 27.5.2015;<br />
&#8211; della D.G.R n. 398 del 7.4.2015, avente ad oggetto &#8220;Percorso di attuazione del principio della libera scelta ai sensi dell&#8217; art. 2 comma 4 L.R. 82/2009. Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato&#8221; pubblicata<br />
&#8211; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche allo stato non conosciuto;<br />
&nbsp;<br />
e, a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 26/05/2016;<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.110 del 23.2.2016 recante &#8220;L.R. n. 66/2008 &#8220;Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza&#8221;. Anno 2016: riparto alle Zone/Distretto del fondo per la non autosufficienza&#8221;, pubblicata sul BU<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali anche allo stato non conosciuti.<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Toscana;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2016 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La società ricorrente gestisce una residenza sanitaria assistita (cd. RSA), in ragione di convenzione con il Comune di Firenze e l’A.U.S.L. competente, svolgendo attività di assistenza socio-sanitaria nei confronti di soggetti adulti non autosufficienti, a favore dei quali eroga prestazioni di ricovero, socio assistenziali e socio-sanitarie.<br />
Con deliberazione 23 marzo 2015 n. 323, la Giunta regionale della Toscana approvava il riparto alle zone/distretto del fondo per la non autosufficienza, relativamente all’anno 2015; al punto n. 3 della deliberazione era contenuta la presa d’atto &lt;<che l="" per="">&gt;; il mancato aggiornamento annuale delle tariffe della RSA (profilo lesivo che ha indotto la ricorrente a presentare la presente impugnazione) era sostanzialmente motivato mediante riferimento generale alle &lt;<misure aziende="" contenimento="" del="" della="" delle="" ed="" enti="" il="" per="" regionale="" sanitario="" servizio="" spesa="">&gt; previste dalla l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 (legge finanziaria per l&#8217;anno 2012).<br />
Con la successiva deliberazione 7 giugno 2015, n. 398, la Giunta regionale della Toscana approvava nuove linee-guida, costituenti un nuovo &lt;<percorso ai="" attuazione="" dell="" della="" di="" libera="" scelta="" sensi="">&gt;.<br />
Le due deliberazioni di Giunta regionale erano impugnate dalla ricorrente (che le ritiene lesive dei propri interessi, nella prospettiva coordinata del blocco dell’aggiornamento delle tariffe delle RSA e dell’aumento delle prestazioni da erogarsi presuntamente derivante dalla delib. 7 giugno 2015, n. 398), per: 1) violazione degli artt. 32 e 41 Cost., violazione dell’art. 32-sexies d.lgs. 502 del 1992, violazione dei principi di economicità e buon andamento, violazione del principio di corrispettività tra costi e tariffe, violazione del legittimo affidamento, eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà; 2) violazione del regolamento 26 marzo 2008, n. 15/R di attuazione dell’art. 62 l.r. 41/2005, violazione D.G.R. n. 402/2004, allegato 2, eccesso di potere per contraddittorietà, violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione e di istruttoria.<br />
Si costituiva in giudizio la Regione Toscana, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso.<br />
Con deliberazione 23 febbraio 2016, n. 110, la Giunta regionale della Toscana approvava il riparto alle zone/distretto del fondo per la non autosufficienza, relativamente all’anno 2016; al punto 2 della deliberazione era contenuta una clausola assolutamente identica a quella già prevista dal punto n. 3 della delib. 23 marzo 2015 n. 323 (&lt;<per l="">&gt;; del tutto analoga era poi la motivazione del mancato aggiornamento annuale delle tariffe della RSA, sostanzialmente radicato sulle &lt;<misure aziende="" contenimento="" del="" della="" delle="" ed="" enti="" il="" per="" regionale="" sanitario="" servizio="" spesa="">&gt; previste dalla l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 (legge finanziaria per l&#8217;anno 2012).<br />
Anche la detta deliberazione era impugnata dalla ricorrente, con motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati in data 26 maggio 2016, per: 1) illegittimità derivata; 2) violazione degli artt. 32 e 41 Cost., violazione dell’art. 32-sexies d.lgs. 502 del 1992, violazione dei principi di economicità e buon andamento, violazione del principio di corrispettività tra costi e tariffe, violazione del legittimo affidamento, eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà.<br />
Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2016, il ricorso e i motivi aggiunti passavano quindi in decisione.<br />
L’impugnazione delle delibb. 23 marzo 2015 n. 323 e 23 febbraio 2016, n. 110 della Giunta regionale della Toscana proposta con il ricorso e i motivi aggiunti depositati in data 26 maggio 2016 deve essere respinta, in quanto infondata nel merito.<br />
A questo proposito, è necessario partire da una breve ricostruzione sistematica del sistema di programmazione regionale in materia sanitaria.<br />
Affrontando la problematica con riferimento al contenzioso relativo ai cd. tetti di spesa (attinente a diverso aspetto della programmazione sanitaria, ma pur sempre condizionato dalla tematica primaria delle risorse a disposizione), l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha concluso, anche sulla base della giurisprudenza costituzionale, per il carattere necessariamente annuale della programmazione sanitaria regionale, deducendo tale caratterizzazione dalla stessa strutturazione del sistema finanziario del SSN, che vede nel riparto preliminare da parte del CIPE delle risorse annualmente disponibili, il presupposto indefettibile per le successive scelte programmatorie a livello regionale: &lt;<la che="" corte="" delle="" ha="" leggi="" ribadito=""> … In definitiva, dal coacervo delle disposizioni in esame si trae conferma della circostanza che condizione necessaria per l’esercizio consapevole del potere di fissazione dei tetti di spesa è la concreta individuazione delle somme che la regione avrà a disposizione per la spesa sanitaria e, quindi, l’intervento della delibera Cipe volta a ripartire tra le regioni il fondo sanitario nazionale, componente prioritaria del fondo sanitario regionale (cfr., al riguardo, art. 9, 1° comma, l. reg. Calabria 19 marzo 2004 n. 11).<br />
La determinazione regionale, in quanto atto terminale di una procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei rammentati procedimenti presupposti, non può, in definitiva, essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce. Posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d’anno alla stregua della tempistica prima riepilogata, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell’anno&gt;&gt; (Cons. Stato, ad. plen. 12 aprile 2012, nn. 3 e 4).<br />
La ricostruzione sistematica della problematica della retroattività dei tetti di spesa fornita dalle due decisioni dell’Adunanza plenaria del Consiglio sopra richiamate permette di leggere in una luce diversa da quella prospettata dalla ricorrente la delib. 21 settembre 2009, n. 818 della Giunta Regionale della Toscana e il presupposto protocollo d’intesa del 30 luglio 2009 con i rappresentanti del settore e le parti sociali.<br />
In particolare, la determinazione (punto 4 della già citata deliberazione) &lt;<di 1="" atto="" che="" dal="" dare="">&gt; non può essere ricostruita in termini “assoluti” di autovincolo nei confronti delle successive determinazioni annuali di determinazione delle tariffe, dovendo necessariamente “fare i conti” con la problematica delle risorse a disposizione della Regione in materia sanitaria; più limitatamente, si tratta pertanto di un protocollo d’intesa (peraltro finalizzato a soddisfare, non solo le esigenze delle RSA, ma anche l’interesse dei lavoratori interessati all’applicazione dei contratti collettivi di settore) che viene ad inserirsi tra le tante direttive ed esigenze che l’Amministrazione regionale deve valutare nel complesso processo di programmazione sanitaria (ed in questa prospettiva, ben si evidenzia il legame con la problematica dei tetti di spesa), in considerazione dell’esigenza, oggi purtroppo prevalente, del contenimento della spesa.<br />
Non è pertanto possibile ravvisare nella detta deliberazione di Giunta regionale e nel protocollo d’intesa presupposto un qualche obbligo di utilizzare, anche negli anni successivi, sempre e solo un criterio di riferimento costituito dall’&lt;<incremento programmato="">&gt;, potendo manifestarsi la necessità di utilizzare criteri più restrittivi (come il blocco delle tariffe delle RSA intervenuto nella Regione Toscana, a partire dal 2013) resi purtroppo necessari dall’esigenza di contenere la spesa sanitaria.<br />
Venendo poi alle censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione che, nella prospettiva della ricorrente, renderebbero illegittime le due deliberazioni di blocco dell’adeguamento delle tariffe delle RSA, deve rilevarsi come la motivazione della decisione sia tutta nel richiamo delle &lt;<misure aziende="" contenimento="" del="" della="" delle="" ed="" enti="" il="" per="" regionale="" sanitario="" servizio="" spesa="">&gt; previste dalla l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 (in particolare, degli artt. 121 e ss. della legge regionale) e, quindi, nella necessità prioritaria di ridurre la spesa sanitaria.<br />
Del resto, si tratta di una misura che non ha importato la riduzione delle tariffe, ma solo il blocco dell’adeguamento programmato; si tratta pertanto di una scelta amministrativa sostanzialmente in linea con le “misure di buona amministrazione” richiamate da Cons. Stato, ad. plen. 12 aprile 2012, n. 3, risolvendosi, in buona sostanza, nella conferma dell’&lt;<entità contemplate="" delle="" le="" per="" prestazioni="" somme="">&gt;, senza peraltro contemplare quelle possibili diminuzioni &lt;<della all="" dalle="" effettuata="" finanziarie="" norme="" relative="" sanitaria="" spesa="">&gt; considerate sostanzialmente legittime, in linea di principio, dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.<br />
Del resto, si tratta di misure non nuove e già anticipate da ben sei deliberazioni di Giunta regionale intervenute a partire dal 2013 (in particolare, si tratta di G.R.T. 29 aprile 2013, nn. 307 e 309; 3 giugno 2014, nn. 443 e 444; 23 marzo 2015, nn. 323 e 324), che non sono state impugnate dalla ricorrente e che hanno determinato il blocco dell’adeguamento delle tariffe a decorrere dal 2013, senza per questo determinare una crisi di sistema.<br />
Sostanzialmente irrilevante appare poi il riferimento all’art. 41 della Costituzione (per la presunta violazione dell’art. 32 della Costituzione, si veda quanto già sopra rilevato da Cons. Stato, ad. plen. 12 aprile 2012, n. 3, con riferimento alla giurisprudenza costituzionale), in un contesto in cui l’esercizio dell’attività d’impresa è necessariamente “conformato” e deve considerare le esigenze prioritarie della programmazione sanitaria.<br />
Del pari irrilevante appare poi il riferimento operato da parte ricorrente a Cons. Stato, sez. III, 11 febbraio 2013, n. 741 e T.A.R. Piemonte, sez. II, 31 gennaio 2014, n. 201, riferite a modificazioni tariffarie di maggiore impatto e che non si riducono alla conferma delle tariffe in vigore nell’anno precedente (circostanza rilevante, anche per quello che riguarda le necessità programmatorie della struttura).<br />
In accoglimento dell’eccezione proposta dall’Amministrazione regionale in sede di costituzione e successivamente articolata negli scritti successivi, l’impugnazione della deliberazione 7 giugno 2015, n. 398 della Giunta regionale della Toscana deve poi essere dichiarata inammissibile per mancanza del carattere lesivo delle disposizioni impugnate e del conseguenziale interesse alla proposizione del gravame.<br />
Già l’esame del contenuto sostanziale del nuovo &lt;<percorso ai="" attuazione="" dell="" della="" di="" libera="" scelta="" sensi="">&gt; approvato dalla deliberazione impugnata evidenzia, infatti, assai efficacemente, come si tratti, in buona sostanza, di semplici linee guida destinate ad essere successivamente concretizzate; ogni dubbio in proposito, è poi espressamente dissipato dal punto 3 della deliberazione impugnata, che rimanda &lt;<a atti="" di="" e="" giunta="" l="" modifiche="" normative="" o="" proposte="" successivi="">&gt;.<br />
La rilevazione della ricorrente in ordine all’aumento dei costi derivante dall’intervento della detta deliberazione appare pertanto sostanzialmente erronea, per due ragioni: la prima, in quanto attribuisce carattere direttamente lesivo a disposizioni che, in realtà non risultano ancora concretizzate in appositi atti di Giunta o normativi (che soli potranno rendere concreta, nei confronti della ricorrente, quella lesività che legittima l’impugnazione giurisdizionale); la seconda, in quanto tenta di valutare la legittimità delle previsioni delle nuove linee-guida (in alcuni aspetti forse più favorevoli alle RSA, come per la prescrizione relativa al calcolo del monte-ore), sulla base degli atti regionali vigenti, quando sono proprio detti atti ad essere destinati ad essere cambiati in applicazione della nuova strutturazione.<br />
La rilevazione in ordine alla non lesività immediata della delib. 7 giugno 2015, n. 398 della Giunta regionale della Toscana toglie poi ogni rilevanza alle argomentazioni contenute in ricorso in ordine all’intervenuta maggiore gravosità ed onerosità delle prestazioni, in un contesto generale di blocco dell’adeguamento delle tariffe, apparendo evidente come il contenuto delle prestazioni sia, allo stato, invariato.<br />
La sostanziale novità delle questioni trattate permette di procedere poi alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</a></percorso></della></entità></misure></incremento></di></la></misure></per></percorso></misure></che></div>
<p><a atti="" di="" e="" giunta="" l="" modifiche="" normative="" o="" proposte="" successivi=""> </a></p>
<div style="text-align: center;"><a atti="" di="" e="" giunta="" l="" modifiche="" normative="" o="" proposte="" successivi=""><strong>P.Q.M.</strong></a></div>
<p><a atti="" di="" e="" giunta="" l="" modifiche="" normative="" o="" proposte="" successivi=""> </a></p>
<div style="text-align: justify;"><a atti="" di="" e="" giunta="" l="" modifiche="" normative="" o="" proposte="" successivi="">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui motivi aggiunti depositati in data 26 maggio 2016:<br />
a) respinge l’impugnazione delle delibb. 23 marzo 2015, n. 323 e 23 febbraio 2016, n. 110 della Giunta regionale della Toscana proposta con il ricorso e i motivi aggiunti;<br />
b) dichiara inammissibile, come da motivazione, l’impugnazione della deliberazione 7 giugno 2015, n. 398 della Giunta regionale della Toscana.<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</a></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-10-2016-n-1489/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.1489</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.4315</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2016-n-4315/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2016-n-4315/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2016-n-4315/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.4315</a></p>
<p>Pres. Santoro /Est. Volpe Sulla compatibilità degli incarichi di docenza presso università italiane ed estere e sulla portata dell&#8217;art. 6, co. 10, l. n. 240/2010 in merito al vincolo di subordinazione Università &#8211; Professori &#160;– Incarichi presso università italiana ed estera &#8211; Incompatibilità ex &#160;art. 6, co. 10 l. n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2016-n-4315/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.4315</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2016-n-4315/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.4315</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro /Est. Volpe</span></p>
<hr />
<p>Sulla compatibilità degli incarichi di docenza presso università italiane ed estere e sulla portata dell&#8217;art.  6, co. 10, l. n. 240/2010 in merito al vincolo di subordinazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Università &#8211; Professori &nbsp;– Incarichi presso università italiana ed estera &#8211; Incompatibilità ex &nbsp;art. 6, co. 10 l. n. 240/2010 – Condizioni&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L’art. 6, co. 10, della l. n. 240/2010 non esclude affatto che un professore italiano, legato didatticamente &nbsp;ad un Ateneo nazionale, possa assumere compiti istituzionali e gestionali presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, a condizione che tali compiti non implichino vincoli di subordinazione. Pertanto in assenza di prove certe, non può configurarsi un vincolo di subordinazione nel caso di un contestuale rapporto di lavoro tra un professore italiano ed un’università italiana ed estera&nbsp;(anche tenuto conto che le categorie interpretative idonee nell’ordinamento nazionale, in assenza di riscontri e dati ulteriori , non possono essere esportate in ordinamenti stranieri ed ivi essere utilizzate per qualificare in un modo o nell’altro una fattispecie concreta propria di tali diversi ordinamenti).<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 17/10/2016</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 04315/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 09708/2014 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9708 del 2014, proposto da Iole Fargnoli, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Mariano Protto C.F. PRTMRN70C20B111Q ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Cicerone, n. 44;&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Università degli Studi di Milano, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE IV n. 00811/2014, resa tra le parti, concernente rilascio autorizzazione per insegnamento all&#8217;estero.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Università degli Studi di Milano e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016 il Cons. Italo Volpe e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p>1. Col ricorso in epigrafe la docente ivi pure indicata, premesso:<br />
&#8211; di essere professore di seconda fascia a tempo definito presso il Dipartimento di diritto privato e storia del diritto dell’Università degli studi di Milano, per la materia di diritto romano e istituzioni di diritto romano, ed ivi molto impegnata altres<br />
&#8211; di avere chiesto al Rettore l’autorizzazione ad insegnare istituzioni di diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Berna;<br />
&#8211; che, nonostante il silenzio-assenso formatosi allo scadere del termine procedimentale generale di trenta giorni, e senza annullarlo previamente in autotutela, il Rettore ha negato l’autorizzazione oltre un anno dopo la domanda (tutto questo tempo essend<br />
&#8211; che negativi erano stati i pareri sia del Dicastero sia dell’Avvocatura generale dello Stato, quest’ultimo però dando atto dei margini di opinabilità della questione;<br />
&#8211; che sul conseguente ricorso (dopo che l’intermezzo cautelare s’era risolto positivamente in primo grado e successivamente con l’improcedibilità dichiarata da CdS, VI, ord. n. 532/2013, in considerazione che “<em>con nota del 25 gennaio 2013 il Rettore d<br />
ha impugnato la sentenza pure in epigrafe indicata, per ottenerne l’annullamento e/o la riforma, giacchè, in sintesi, a suo avviso essa ha errato:<br />
&#8212; violando o male applicando gli artt. 2, 20, 29 della l.n. 241/1990 e 88 c.p.a., nel ritenere inapplicabile nella specie l’istituto procedimentale del silenzio-assenso, causa una “istruttoria particolarmente complessa”, perché non constava uno specifico<br />
&#8212; violando o male applicando altresì l’art. 10-<em>bis</em>&nbsp;della l.n. 241/1990, nel ritenere l’insussistenza degli spazi per il preavviso di diniego dato che, nella specie, il provvedimento del Rettore non poteva essere altro che negativo, alla luc<br />
&#8212; violando o male applicando altresì gli artt. 136 Cost., 3 del d.lgs. n. 165/2001, 6, co. 10, della l.n. 241/1990 e 6 del d.l. n. 5/2012, convertito da l.n. 35/2012, nel non considerare che l’autorizzazione era stata chiesta ai sensi dell’art. 6, co. 10<br />
&#8212; violando o male applicando l’art. 88 c.p.a. anche con l’affermazione, a corredo, che l’Ateneo milanese si fosse correttamente espresso aderendo agli avvisi dell’Avvocatura generale e del MIUR, senza però avvedersi che anche questi ultimi erano, a loro<br />
Conclusivamente l’appellante ha comunque riproposto le censure articolate in primo grado.<br />
2. Si è costituita in giudizio l’Università che con memoria ha obiettato alle censure avversarie sostenendo che:<br />
&#8211; nella fattispecie non si è formato (né si poteva formare) un assenso per silenzio giacchè, in particolare, dopo avere il 31.8.2011 fatto domanda di autorizzazione allo svolgimento di attività didattica presso università estera a carattere continuativo a<br />
&#8211; non è stato violato l’art. 10-<em>bis</em>&nbsp;della l.n. 241/1990 perché, appurata infine la situazione di incompatibilità tra il rapporto lavorativo con l&#8217;Ateneo svizzero e quello basico con l’Ateneo milanese, la decisione di quest’ultimo non poteva<br />
&#8211; il dovere di esclusività del dipendente pubblico di cui all&#8217;art. 98 Cost. è tradotto, per i docenti universitari, nel regime delle incompatibilità e di cumulo degli impieghi di cui al d.P.R. n. 382/1980, nonostante il regime di specialità che ne contrad<br />
&#8211; è destituita di fondamento l&#8217;affermazione avversaria secondo cui l&#8217;art. 98 Cost. non può essere interpretato nel senso di vietare la compatibilità di un rapporto di docente di ruolo presso un Ateneo italiano con un identico rapporto presso Ateneo estero<br />
&#8211; è corretta la ricostruzione, della natura subordinata e non autonoma, del rapporto lavorativo all’estero della ricorrente per quanto emerso dal materiale probatorio acquisito in giudizio. La stessa difesa avversaria del resto, dopo aver sostenuto l’indi<br />
3. Con atto depositato in data 1.9.2916 uno dei difensori di parte ricorrente ha rinunciato al mandato defensionale per sopravvenute, personali ragioni.<br />
Con note di replica depositate l’1.9.2016 in vista dell’udienza di discussione parte ricorrente ha quindi ribattuto agli argomenti difensivi svolti dall’Università.<br />
4. La causa, chiamata quindi alla pubblica udienza di discussione del 22.9.2016, è stata ivi trattenuta in decisione.<br />
5. Non persuade, introduttivamente, la tesi di parte ricorrente volta a sostenere (con determinazione e ripetutamente) che l’Ateneo milanese avrebbe di fatto assentito&nbsp;<em>per silentium</em>&nbsp;la richiesta autorizzazione allo svolgimento d’incarico presso l’Ateneo di Berna, e questo per due fondamentali ragioni: &#8211; la prima consistente nel fatto che, per come svoltisi i fatti (sopra riassunti), l’Ateneo italiano ha appreso progressivamente, in pratica, i termini esatti in relazione ai quali l’autorizzazione veniva richiesta; &#8211; la seconda consistente nel fatto che plausibilmente detto Ateno ha avviato un’istruttoria articolata, tenuto conto del non usuale caso che gli veniva sottoposto.<br />
Di certo la condotta dell’Università milanese non può dirsi essere stata esemplare nel momento in cui lo stessa non ha adeguatamente informato (interrompendo così, anche in modo formale, il decorso del tradizionale termine – anche basico – di normale conclusione del procedimento avviatosi su istanza di parte) la ricorrente né degli approfondimenti che essa aveva ritenuto di dover intraprendere né poi, via via, del percorso tortuoso che tali approfondimenti andavano assumendo tra le diverse autorità che sono state investite di una richiesta di avviso.<br />
Da questo, però, a dire che l’Università sia stata del tutto inerte a fronte della domanda della sua professoressa ne passa e conseguentemente è arduo, nella sostanza dei fatti, ritenere che la domanda di autorizzazione, nel caso di specie, sia stata assentita&nbsp;<em>per silentium</em>.<br />
Fin qui, perciò, può reputarsi condivisibile quanto ritenuto con la sentenza di primo grado.<br />
6. Il dissenso si inizia però a formare in relazione all’affermazione del Giudice di primo grado che ha ritenuto non censurabile, nella specie, il mancato inoltro alla ricorrente, da parte del suo Ateneo, di un preavviso di rigetto.<br />
Nella sentenza di primo grado, in pratica, si arriva a questo convincimento perché si ritiene che, dato gli esiti dell’istruttoria, non si sarebbe giammai potuti pervenire ad altro che ad un provvedimento negativo (ossia, di diniego di autorizzazione).<br />
Ma questa convinzione, specie per quanto si dirà, non sembra che potesse essere plausibilmente granitica ove solo si consideri che la stessa Avvocatura generale dello Stato, nel suo preventivo parere (in atti), ha dovuto ammettere che il caso in esame mostrava profili di opinabilità.<br />
Se, dunque, anche solo un margine di incertezza poteva esservi, regola di cautela e di buona amministrazione nel caso puntuale di specie avrebbe dovuto piuttosto indurre l’Ateneo a preavvertire la sua professoressa della prospettiva di un atto finale di diniego e ciò non foss’altro per la sicura (a quel punto) reazione dell’interessata che, avendo così modo di obiettare, avrebbe fornito all’Ateneo stesso ulteriori elementi istruttori utili per definire quanto più equilibratamente possibile il caso all’attenzione.<br />
7. Il punto nodale di dissenso rispetto alla pronuncia di primo grado (in ciò persuasive risultando le difese in appello della ricorrente) è però altro e di maggior spessore.<br />
7.1. Si ricava, leggendo in particolare il provvedimento di diniego di autorizzazione, che il motivo fondamentale del non assenso è consistito nel fatto che il rapporto costituito dalla ricorrente con l’Università svizzera sia interpretato come di lavoro subordinato.<br />
Però:<br />
&#8211; non è certamente stato il parere dell’Avvocatura generale dello Stato sopra ricordato a qualificare il rapporto fra la ricorrente e l’Università svizzera come di lavoro subordinato giacchè detto avviso, a ben vedere, si esprime in via generale e non cer<br />
&#8211; le categorie giuridiche valide per l’ordinamento nazionale sicuramente non sono applicabili&nbsp;<em>tout court</em>&nbsp;a fattispecie concrete realizzatesi nell’ambito di ordinamenti giuridici stranieri;<br />
&#8211; l’art. 6, co. 10, della l.n. 240/2010 (sulla base del quale la ricorrente si era rivolta al proprio Ateneo milanese):<br />
&#8211; se è vero che dice tra l’altro, da un lato, che “<em>I professori</em>&nbsp;(…)<em>possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione p<br />
&#8211; è altrettanto vero che aggiunge subito, dall’altro lato, “<em>purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l&#8217;università di appartenenza, a condizione comunque</em>&nbsp;[<em>i.e.</em>, in ogni caso]&nbsp;<em>che l&#8217;attività non rapp<br />
&#8211; se allora non poteva stabilirsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il rapporto fra ricorrente e Università svizzera fosse sicuramente di lavoro subordinato, per denegare l’autorizzazione l’Ateneo milanese avrebbe dovuto almeno far ricorso ad uno<br />
&#8211; di tutto quest’altro nella motivazione del provvedimento di diniego non v’è tuttavia traccia.<br />
Di queste pur possibili considerazioni la sentenza impugnata non risulta tenere conto.<br />
8. La copia (tradotta in italiano) del titolo costitutivo del rapporto fra la ricorrente e l’Università svizzera (in atti, doc. n. 12 delle produzioni di primo grado) riporta che detto rapporto implicasse pure di essere “<em>direttrice dell’Istituto di diritto romano</em>”.<br />
Ora, ribadendo che da queste sole parole è arduo ricavare automaticamente che il rapporto, per tale aspetto, fosse di lavoro subordinato (proprio perché non è possibile esportare nel quadro di ordinamenti stranieri – per di più non appartenenti all’unione europea – categorie logico-giuridiche proprie dell’ordinamento nazionale), resta il fatto che il citato art. 6, co. 10, della l.n. 240/2010 non esclude affatto che un professore italiano, legato didatticamente (peraltro a part time) ad un Ateneo nazionale, possa assumere “<em>compiti istituzionali e gestionali(…) presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro</em>” (e tale, in assenza di riscontri diversi, deve intendersi l’Università di Berna).<br />
Solo la norma dice, al riguardo, che tali compiti non devono implicare vincolo di subordinazione.<br />
Ma, per quanto detto, questo profilo, nel caso di specie, è restato privo di prova certa.<br />
9. In aggiunta, la lettura – nella copia del titolo citato – della declinatoria dei compiti che sarebbero spettati alla ricorrente presso l’Università di Berna, per quanto offra spunti per cui (secondo lessico e concetti logico-giuridici propri del diritto nazionale) potrebbero inferirsene sospetti di sussistenza di vincolo di subordinazione, tuttavia, all’atto pratico, non può per certo condurre pianamente ad una tale conclusione proprio perché – come già detto – le categorie interpretative idonee nell’ordinamento nazionale, in assenza di riscontri e dati ulteriori (che nella fattispecie sono mancati), non possono essere esportate in ordinamenti stranieri ed ivi essere utilizzate per qualificare in un modo o nell’altro una fattispecie concreta propria di tali diversi ordinamenti.<br />
10. Va aggiunto che, per certo, il rapporto della ricorrente con l’Ateneo svizzero è anch’esso di&nbsp;<em>part time</em>&nbsp;(lo si ricava sempre dal titolo costituito del rapporto di cui s’è detto).<br />
Quindi, in assenza di certezza in ordine al fatto che detto rapporto sia di lavoro subordinato e, all’opposto, per il fatto che il rapporto stesso sia materialmente compatibile (dal punto di vista temporale) con quello pure in atto con l’Università milanese, semmai il provvedimento di diniego si sarebbe dovuto reggere sulla motivata esistenza di una delle altre cause ostative innanzi dette. Ma di ciò, occorre ripetere, non v’è traccia nel provvedimento di negazione dell’autorizzazione.<br />
11. A questo punto diventano meramente corollario le pur possibili considerazioni, in via generale, in ordine alla opportunità di una gestione applicativa della disposizione di cui all’art. 6, co. 10, della l.n. 240/2010 tale da far risultare favorevole o sfavorevole, per il sistema universitario nazionale, l’assenso o meno di rapporti – tecnicamente non incompatibili fra loro – in essere contestualmente tra un professore italiano ed un’Università italiana ed una estera.<br />
Tali considerazioni portano però ad un livello non strettamente giuridico – anzi più propriamente politico – i possibili ragionamenti.<br />
Sul piano più congiunturalmente giuridico sta di fatto che, nella fattispecie, il censurato provvedimento di diniego né reca motivazione certa e solida in ordine al fatto che quello tra la ricorrente e l’Università di Berna sia un rapporto di lavoro subordinato né esprime altre – fra quelle pur astrattamente possibili, alla luce della norma primaria – ragioni ostative.<br />
12. Conseguentemente il ricorso merita accoglimento e, in riforma della sentenza impugnata, devono essere annullati i provvedimenti rettorali, oltre che il citato avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, nei limiti in cui lo stesso costituisce componente della motivazione di tali provvedimenti, impugnati col ricorso di primo grado.<br />
Ricorrono, anche per i profili di parziale novità degli aspetti trattati, giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti rettorali, oltre che l’avviso dell’Avvocatura generale dello Stato di cui in motivazione, nei limiti in cui lo stesso costituisce componente della motivazione di tali provvedimenti, impugnati col ricorso di primo grado.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Sergio Santoro, Presidente<br />
Bernhard Lageder, Consigliere<br />
Marco Buricelli, Consigliere<br />
Francesco Mele, Consigliere<br />
Italo Volpe, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
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<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<tr>
<td><strong>Italo Volpe</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Sergio Santoro</strong></td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2016-n-4315/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.4315</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.4311</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2016-n-4311/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2016-n-4311/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2016-n-4311/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.4311</a></p>
<p>Pres. /Est. Anastasi Sul termine di decorrenza delle astreintes Processo amministrativo – Ottemperanza – Astreintes – Decorrenza &#160; Nell&#8217;ambito del giudizio di ottemperanza la comminatoria delle penalità di mora di cui all&#8217;art. 114, co. 4, lett. e), del c.p.a., è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui all’</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2016-n-4311/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.4311</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2016-n-4311/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.4311</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. /Est. Anastasi</span></p>
<hr />
<p>Sul termine di decorrenza delle astreintes</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Ottemperanza – Astreintes – Decorrenza &nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Nell&#8217;ambito del giudizio di ottemperanza la comminatoria delle penalità di mora di cui all&#8217;art. 114, co. 4, lett. e), del c.p.a., è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui all’ art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria. Trattandosi di uno strumento per indurre l&#8217;Amministrazione ad eseguire tempestivamente l&#8217;ordine di pagamento formulato dal giudice dell’ottemperanza, detta penalità non è comminabile per gli inadempimenti pregressi alla sentenza che ordina l&#8217;esecuzione del giudicato, ma deve decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione della stessa, in quanto recante l&#8217;ordine di pagamento.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 17/10/2016</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 04311/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 08857/2015 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8857 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Felicia Di Chiara, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Aceto C.F. CTANTN42H12A265T, Luca Mennato Aceto C.F. CTALMN81D25A783L, con domicilio eletto presso Antonio Aceto in Roma, via Flaminia 71;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza breve del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I n. 09623/2015, resa tra le parti, concernente esecuzione del decreto emesso nel procedimento 53445/06 della corte di appello di roma &#8211; equa riparazione &#8211; corresponsione somme &#8211; (legge pinto)</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Felicia Di Chiara;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2016 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati nessuno comparso per le parti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di eseguire il provvedimento del Giudice civile col quale era stato riconosciuto alla parte oggi appellata l’indennizzo previsto dalla legge n. 89 del 2001 ( c.d. legge Pinto) a causa della violazione dei termini di ragionevole durata del processo.<br />
Con la medesima sentenza il Tribunale ha condannato l’Amministrazione al pagamento di penalità di mora ( c.d. astreinte).<br />
La sentenza, nel capo appunto relativo a tali penalità, è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dall’Amministrazione la quale sostiene che il Tribunale ha errato nel condannare la P.A. al pagamento delle penalità.<br />
In via gradata l’appellante sostiene che ha errato il Tribunale nell’individuare la misura e la decorrenza delle stesse.<br />
L’appello è fondato nei limiti che si espongono.<br />
Come evidenziato dalla Giurisprudenza, &#8220;Nell&#8217;ambito del giudizio di ottemperanza la comminatoria delle penalità di mora di cui all&#8217;art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a., è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria&#8221; ( cfr. Ap n. 15 del 2014).<br />
Ferma restando l&#8217;assenza di preclusioni astratte sul piano dell&#8217;ammissibilità, in concreto le allegate difficoltà del bilancio pubblico non possono giustificare una totale esenzione dell’Amministrazione inadempiente dalle penalità di mora, vista anche l’attuale possibilità del ricorso al conto sospeso.<br />
Quanto esposto induce a disattendere i rilievi mossi al riguardo dall’appellante.<br />
E’ invece nel giusto l’ Amministrazione quando deduce, in sostanza e tenuto conto dell’insieme delle argomentazioni difensive circa l’iniquità di una liquidazione automatica, che la sentenza impugnata ha comunque errato nell’individuare la misura e decorrenza delle penalità.<br />
Per quanto riguarda la misura delle penalità, la Giurisprudenza della Sezione reputa conforme a equità il parametro dell’interesse legale peraltro ora esplicitamente indicato dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come modificato dalla legge n. 208 del 2015.<br />
Per quanto riguarda la decorrenza, si ricorda che la penalità di mora consiste in uno strumento per indurre l&#8217;Amministrazione ad eseguire tempestivamente l&#8217;ordine di pagamento formulato dal giudice dell’ottemperanza: la penalità non è quindi comminabile per gli inadempimenti pregressi alla sentenza che ordina l&#8217;esecuzione del giudicato, ma deve decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione della stessa, in quanto recante l&#8217;ordine di pagamento. ( cfr. IV Sez. n. 1444 del 2016).<br />
Tanto del resto risulta anche chiarito dall’art. 1 comma 781 della citata legge n. 208 del 2015.<br />
In conclusione l’appello va accolto in parte e la sentenza impugnata va riformata nel senso che le penalità di mora ivi previste sono quantificate in misura corrispondente all’interesse legale e decorrono dalla data di comunicazione, o se anteriore notificazione, della sentenza di ottemperanza resa dal TAR.<br />
Le spese del giudizio di appello sono compensate, fermo restando quanto disposto dal Tribunale per le spese del primo grado di giudizio.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte come in motivazione.<br />
Spese del grado compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Antonino Anastasi, Presidente, Estensore<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere<br />
Oberdan Forlenza, Consigliere<br />
Leonardo Spagnoletti, Consigliere</div>
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<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</strong></td>
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<td style="text-align: center;"><strong>Antonino Anastasi</strong></td>
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<div style="text-align: center;">IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2016-n-4311/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.4311</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.1480</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-10-2016-n-1480/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-10-2016-n-1480/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-10-2016-n-1480/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.1480</a></p>
<p>S. Romano, Pres. L. Viola, Est. Sulla sussistenza dei requisiti per l’accesso ai contributi pubblici per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in caso di automazione, anche parziale, dei processi produttivi, in modo da ridurre il rischio di infortuni per i lavoratori. 1. Contributi</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-10-2016-n-1480/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.1480</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Romano, Pres. L. Viola, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla sussistenza dei requisiti per l’accesso ai contributi pubblici per la  realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in caso di automazione, anche parziale, dei processi produttivi, in modo da ridurre il rischio di infortuni per i lavoratori.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contributi e provvidenze &#8211; Agevolazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro&nbsp; &#8211; Mancata attribuzione del beneficio- Inesistenza di un sostanziale controinteressato &#8211; Ammissibilità del ricorso<br />
&nbsp;<br />
2. Contributi e provvidenze &#8211; Contributi per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro- Parziale automazione dei processi produttivi- Requisito sufficiente per l’accesso al beneficio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">&nbsp;1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento dell’INAIL di non ammissione al contributo per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro è da considerarsi ammissibile, anche in mancanza della notificazione del gravame ad almeno un controinteressato. Non sussistono, infatti, posizioni sostanziali di controinteresse all’accoglimento del ricorso ove la somma non attribuita alla ricorrente non venga destinata ad altri partecipanti alla procedura e rimanga nella disponibilità dell’Ente, che la potrà destinare ad altri bandi ISI.</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
2. In una procedura di assegnazione di contributi per in materia di salute e sicurezza sul lavoro Il requisito dell’“Efficienza”, contemplato dal bando risulta rispettato qualora il sistema proposto consenta di automatizzare tutto il processo che prende avvio dal ricevimento e stoccaggio dei farmaci per concludersi, dopo la loro selezione e catalogazione, con la messa a disposizione per la vendita da parte degli operatori della farmacia. Detto processo di automazione consente, infatti, di ridurre l’intervento manuale alle sole operazioni di ordinaria manutenzione e di controllo esterno sulla regolarità del funzionamento della macchina, eliminando il rischio di caduta dall’alto degli operatori nello svolgimento dell’attività di vendita. Una volta ristretto l’intervento di automazione ad un solo segmento del processo produttivo, appare, di tutta evidenza come ben possano continuare a sussistere nell’attività aziendale altri processi produttivi non automatizzati, senza per questo escludere l’automazione degli altri processi. Pertanto il sistemna proposto risponde esattamente alle prescrizioni dell’Avviso con conseguente illegittimità del diniego.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 17/10/2016</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01480/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00363/2016 REG.RIC.</strong></div>
<p>
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 363 del 2016, proposto da:<br />
Farmacia San Jacopino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppina Caterino C.F. CTRGPP71A45B872U, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Inail, sede di Firenze, Inail &#8211; Direzione Generale Toscana, Inail &#8211; Istituto nazionale per l&#8217;assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Rosanna Mariani C.F. MRNRNN58R48D451S, con domicilio eletto presso &#8211; Ufficio Legale Inail in Firenze, via Bufalini n. 7;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
a) della nota del 08.01.2016, priva di numero di protocollo, inviata a mezzo P.E.C. in pari data, con la quale il direttore della sede INAIL di Firenze ha comunicato che la domanda presentata dalla &#8220;Farmacia San Iacopino&#8221; non è stata ammessa al contributo per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza in attuazione dell&#8217;art. 11, comma 1 lett a) e comma 5 d. lgs. 81/2008, in quanto non ha superato la fase di verifica prevista dall&#8217;art. 17 dell&#8217;avviso pubblico 2013;<br />
b) della nota tecnica dell&#8217;11.12.2014, priva di numero di protocollo, inviata a mezzo P.E.C. in pari data, con la quale il Direttore della sede INAIL di Firenze ha comunicato le ragioni per le quali la domanda presentata dal ricorrente per la concessione dell&#8217;incentivo richiesto ai sensi dell&#8217;art. 11, co. 1, lett. a), e 5, d. lgs. n. 81/2008 non è stata ammessa;<br />
c) per quanto di ragione, del precedente avviso pubblico 2013 dell&#8217;INAIL &#8211; Direzione Regionale Toscana, pubblicata sul sito www.inail.it, se ed in quanto lesivo;<br />
d) di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Inail &#8211; Istituto nazionale per l&#8217;assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2016 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
La ricorrente partecipava alla procedura indetta dall’I.N.A.I.L., con avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 13 dicembre 2013 e avente ad oggetto &lt;&lt;incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza del lavoro&gt;&gt;.<br />
Dopo la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e la presentazione di osservazioni da parte della ricorrente, l’ I.N.A.I.L. sede di Firenze, con provvedimento 8 gennaio 2015 (ma, in realtà, 2016) privo di numero di protocollo, disponeva l’esclusione dalla procedura dell’intervento proposto dalla stessa (progetto di completa automazione del processo produttivo di prelievo e vendita dei farmaci), a seguito del mancato raggiungimento della soglia minima di ammissibilità di 120 punti; in particolare, l’esclusione alla procedura derivava dal mancato riconoscimento di 5 dei 35 punti relativi al parametro &lt;&lt;completa automazione di un processo produttivo precedentemente svolto manualmente dai lavoratori&gt;&gt; in quanto &lt;&lt;le operazioni che verrebbero automatizzate con il progetto aziendale non riguardano tutti i farmaci e comunque non realizzano una completa automazione della loro vendita, in quanto alcune fasi del processo rimangono manuali. Si conferma pertanto che l’acquisto e installazione di un magazzino automatizzato per i farmaci non possiede caratteristiche tali da poter essere considerato come un intervento di “COMPLETA AUTOMAZIONE del processo produttivo precedentemente svolto manualmente dai lavoratori”, ma va inquadrata come una misura di riduzione del rischio&gt;&gt; e dei 5 punti previsti con riferimento al parametro &lt;&lt;buone prassi&gt;&gt; in quanto &lt;&lt;la sua non corretta applicazione evidenzia un mancato coinvolgimento dei lavoratori nel processo di valutazione e prevenzione del rischio, che è invece lo scopo della buona prassi stessa per il miglioramento della SSL. Anche la mancata nomina del medico competente e non attuazione della sorveglianza sanitaria, a fronte di un rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori non irrilevante presente nel DVR, è un’ulteriore evidenza di una gestione non ottimale della SSL&gt;&gt;.<br />
In definitiva dei 129 punti attribuibili al progetto presentato dalla ricorrente ne erano attribuiti, detratti 5 punti per il parametro &lt;&lt;completa automazione di un processo produttivo precedentemente svolto manualmente dai lavoratori&gt;&gt; e 5 punti per il parametro &lt;&lt;buone prassi&gt;&gt;, solo 119, con conseguenziale esclusione dalla procedura che, come già rilevato, richiedeva il conseguimento della soglia minima di ammissibilità di 120 punti.<br />
Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla ricorrente per: 1) violazione e falsa applicazione art. 5 del d.lgs. 123 del 1998, violazione e falsa applicazione dell’Allegato 1 all’avviso pubblico, violazione e falsa applicazione l. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, difetto di motivazione; 2) violazione e falsa applicazione art. 5 del d.lgs. 123 del 1998, violazione e falsa applicazione dell’Allegato 1 all’avviso pubblico, violazione e falsa applicazione l. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, difetto di motivazione; 3) violazione e falsa violazione e falsa applicazione art. 5 del d.lgs. 123 del 1998, violazione e falsa applicazione dell’art. 41 del d.lgs. 81 del 2008, violazione e falsa applicazione dell’Allegato 1 all’avviso pubblico, violazione e falsa applicazione l. 241 del 1990, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione.<br />
Si costituiva in giudizio l’I.N.A.I.L., controdeducendo sul merito del ricorso.<br />
Con ordinanza 7 aprile 2016,n. 172, la Sezione accoglieva l’istanza di tutela cautelare nelle forme previste dall’art. 55, 10° comma c.p.a., fissando udienza per la decisione del merito del ricorso al 5 ottobre 2016.<br />
All&#8217;udienza del 5 ottobre 2016 il ricorso passava quindi in decisione.<br />
In via preliminare, la Sezione deve rilevare come il ricorso sia da considerarsi ammissibile, anche in mancanza della notificazione del gravame ad almeno un controinteressato; la presenza di posizioni sostanziali di controinteresse all’accoglimento del ricorso, a prima vista desumibile dagli artt. 12 e 13 del bando (che pur sempre prevedono risorse limitate ed una graduazione delle domande ammesse a contributo, sulla base del criterio della priorità cronologica di presentazione dell’istanza), è stata, infatti, esclusa dalla difesa dell’I.N.A.I.L. che, affermando che la somma non attribuita alla ricorrente non viene destinata ad altri partecipanti alla procedura e rimane nella disponibilità dell’Ente, che la stanzia per altri bandi ISI, ha escluso la presenza di controinteressati all’accoglimento del ricorso (non potendo essere ravvisato nella fattispecie, l’elemento cd. sostanziale della categoria di controinteressato, ovvero l’interesse ad opporsi all’accoglimento del ricorso; in questo senso, si vedano già le precedenti sentenze 23 febbraio 2016, nn. 306 e 307 della Sezione).<br />
Nel merito, il primo motivo di ricorso è poi fondato e deve pertanto essere accolto.<br />
La problematica è già stata affrontata dalla Sezione con le recenti sentenze 23 febbraio 2016, nn. 306 e 307 che possono essere richiamate, anche in funzione motivazionale della presente decisione.<br />
A questo proposito, la Sezione condivide e decide, infatti, di fare proprio l’orientamento manifestato da altri T.A.R., in fattispecie assolutamente identiche: &lt;&lt;atteso che le ragioni per le quali è stata disposta la non ammissione del progetto de quo sono rinvenibili nella mancata attribuzione di un punteggio sufficiente, così come stabilito dall’Avviso, stante la disposta riduzione di quello parziale attribuito con riferimento al parametro “Efficienza”, operata dall’amministrazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda presentata on-line;……ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato con riguardo ad entrambi i vizi di legittimità denunciati. Invero, l’Avviso, con specifico riguardo al parametro “Efficienza”, richiedeva che il sistema di automazione proposto per il finanziamento consentisse di intervenire su un processo produttivo: nel caso in esame ciò appare rispettato, in quanto, effettivamente, il sistema proposto – come si ricava dalla documentazione tecnica allegata, facilmente intellegibile, e da quanto dichiarato nella Perizia Giurata allegata alla domanda – consente di automatizzare tutto il processo che prende avvio dal ricevimento e stoccaggio dei farmaci per concludersi, dopo la loro selezione e catalogazione, con la messa a disposizione per la vendita da parte degli operatori della farmacia; che detto processo di automazione consente di ridurre l’intervento manuale alle sole operazioni di ordinaria manutenzione e di controllo esterno sulla regolarità del funzionamento della macchina, eliminando, come dichiarato, il rischio di caduta dall’alto degli operatori nello svolgimento dell’attività di vendita; ritenuto che ciò risponda alle prescrizioni dell’Avviso e in particolare ai contenuti del parametro “Efficacia”, che testualmente si riferisce alla “completa automazione di un processo produttivo precedentemente svolto manualmente dai lavoratori”&gt;&gt; (T.A.R. Veneto, sez. III, 11 maggio 2015 n. 519; nello stesso senso, in sede cautelare, si veda: T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, ord. 16 aprile 2015, n. 71).<br />
Del resto, la sostanziale esattezza della soluzione sopra richiamata appare ancora di più corroborata dal riferimento (presente nella sola sentenza 23 febbraio 2016, n. 307 della Sezione) &lt;&lt;alla definizione di processo produttivo desumibile dalle norme ISO (che limitano la categoria di processo produttivo ad una sola parte omogenea del più ampio ciclo produttivo dell’impresa); in mancanza di una definizione normativa interna, la stessa categoria generale di processo produttivo appare pertanto essere caratterizzata dalla natura limitata a segmenti del ciclo produttivo caratterizzati da omogeneità, non essendo per nulla necessario che si tratti, come ritenuto dall’atto impugnato, di intervento destinato ad interessare l’interezza dell’attività svolta dall’impresa&gt;&gt;.<br />
Le considerazioni sopra articolate portano pertanto a confermare l’orientamento già manifestato dalla Sezione, anche in presenza di orientamenti contrari, come Cons. Stato, sez. III 4 maggio 20116, n. 1756, T.A.R. Marche, 22 marzo 2016, n. 184 (che, in buona sostanza, utilizzano una categoria di processo produttivo estremamente ampia e coincidente con l’intera attività dell’impresa) o T.A.R. Veneto, sez. III, 6 luglio 2015, n. 779 (che, in verità, affronta un problema completamente diverso, ovvero la correlazione tra l’intervento di automazione e la prevenzione di un rischio costituito da tagli e graffi, ovvero un rischio palesemente diverso di quello da movimentazione di carichi posto a base della presente vicenda).<br />
Discorso analogo per l’altra ragione posta a base del mancato riconoscimento punteggio pieno per il parametro automazione nella presente vicenda (ovvero, per la limitazione dell’intervento a solo una parte dei farmaci movimentati); una volta ristretto l’intervento di automazione ad un solo segmento del processo produttivo, appare, infatti, di tutta evidenza come ben possano continuare a sussistere nell’attività aziendale altri processi produttivi non automatizzati, senza per questo escludere l’automazione degli altri processi.<br />
In questa prospettiva, sostanzialmente non condivisibile si presenta T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 19 maggio 2016, n. 697 che utilizza sostanzialmente una costruzione molto simile a quello proposta dalla Sezione, ritenendo però di poter negare la presenza di processi produttivi diversi all’interno dell’attività di vendita delle farmacie; la sostanziale differenza sussistente tra i farmaci e gli altri beni venduti dalle farmacie (anche solo a livello di caratteristiche fisiche, conservazione e maneggio dei farmaci) appare però di tale evidenza da imporre, piuttosto che negare, la possibilità di ravvisare, all’interno dell’attività in discorso, diversi processi produttivi soggetti ad autonomi e differenti processi di automazione.<br />
Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere accolto; la particolare strutturazione della procedura in discorso prevista dall’art. 13 dell’avviso 13 dicembre 2013 (che prevede la graduazione delle domande sulla base del solo criterio cronologico di presentazione, una volta superato il “filtro” dei 120 punti) e il sostanziale riconoscimento in sede di rinnovazione dei 5 punti non attribuiti con riferimento al parametro &lt;&lt;completa automazione di un processo produttivo precedentemente svolto manualmente dai lavoratori&gt;&gt; (con conseguenziale raggiungimento della quota di 124 punti e superamento della soglia minima di ammissibilità di 120 punti) permettono poi di considerare assorbite le ulteriori due censure proposte dalla ricorrente, non avendo la stessa un sostanziale interesse all’attribuzione degli ulteriori 5 punti non attribuiti con riferimento al parametro &lt;&lt;buone prassi&gt;&gt;.<br />
Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento del provvedimento impugnato; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l&#8217;effetto, dispone l’annullamento del provvedimento 8 gennaio 2016, privo di numero di protocollo, dell’I.N.A.I.L. sede di Firenze.<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere</p>
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</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Luigi Viola</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Saverio Romano</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-10-2016-n-1480/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2016 n.1480</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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