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	<title>17/10/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>17/10/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2007 n.10033</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-10-2007-n-10033/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-10-2007-n-10033/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2007 n.10033</a></p>
<p>Pres. Giulia Est. Cogliani F.C. e M. S.(Avv.M. Sanino) C/ Comune di Roma( R. Murra) ed altri. sulle modalità dell&#8217;ottemperanza del giudicato di annullamento di una concessione edilizia, in caso di sopravvenuto carattere antigiuridico di opere già realizzate Giudizio amministrativo &#8211; Ottemperanza &#8211; Condizioni &#8211; In caso di giudicato di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-10-2007-n-10033/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2007 n.10033</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-10-2007-n-10033/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2007 n.10033</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia  Est. Cogliani F.C. e M. S.(Avv.M. Sanino) C/ Comune di Roma( R. Murra) ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sulle modalità dell&#8217;ottemperanza del giudicato di annullamento di una concessione edilizia, in caso di sopravvenuto carattere antigiuridico di opere già realizzate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giudizio amministrativo &#8211; Ottemperanza &#8211; Condizioni &#8211; In caso di giudicato di annullamento di concessione edilizia –Vizi di carattere sostanziale e vizi formali dell’iter procedimentale &#8211; Distinzione-Individuazione – Conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini dell’esecuzione del giudicato di annullamento di una concessione edilizia, che fa stato sull’illegittimità del progetto e comporta l’obbligo, per l’Amministrazione interessata, di ripristinare l’ordine giuridico violato, è necessario distinguere, nel caso del sopravvenuto carattere antigiuridico di opere eventualmente già realizzate, tra illegittimità derivante da vizi di carattere sostanziale, per inosservanza delle prescrizioni urbanistiche, e illegittimità conseguente a vizi formali dell’iter procedimentale; senza trascurare la possibilità che, in sede di esecuzione di un giudicato, si siano verificati eventi nuovi che abbiano modificato la situazione di fatto e di diritto  [1]. L’Amministrazione, pertanto, non può ignorare né eludere i riferimenti normativi e le disposizioni eventualmente sopravvenute [2] né le circostanze di fatto verificatesi. L’ottemperanza quindi comporta l’irrogazione di una delle sanzioni alternativamente previste per il caso di concessione senza titolo, cioè della demolizione coattiva, ovvero della sanzione pecuniaria, non esclusa la possibilità di provvedere conformando diversamente la situazione di fatto alla normativa urbanistica [3].</p>
<p></b>_________________________________<br />
[1](cfr. in terminis, Consiglio di Stato, sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5907)<br />
[2](Cons. St., VI, n. 494 del 21.4.1999)<br />
[3] (Cons. St., Sez. V, n. 563 del 26 maggio 1997)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. Reg. Sent.        <br />
N. 3997 Reg. Gen.<br />
 ANNO   2007</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
<i>Sezione Seconda bis<br />
</i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Sul ricorso ex art. 33 della l. n. 1034 del 1971 n. 3997 del  2007 proposto da </p>
<p><b>Francesco Carrozza</b> e <b>Maria Senatore</b> rappresentati e difesi dall’avv. Mario Sanino ed elett.te domiciliati presso lo studio dello stesso, in Roma, viale Parioli n. 180;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>&#8211;	<b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Rodolfo Murra e domiciliato presso l’Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21; </p>
<p>		e nei confronti <br />	<br />
&#8211; di <b>Anita Micheli</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Giulio Lais e  presso lo stesso domiciliata in Roma, via C. Monteverdi n. 20; </p>
<p>per l’esecuzione <br />
della sentenza del TAR Lazio, sez. II bis n. 12860 dell’11.11.2004, notificata in data 3.12.2004 e confermata dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5955 del 21.10.2005.</p>
<p>		nonché<br />	<br />
per il risarcimento dei danni causati dal comportamento dell’amministrazione. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Designato relatore alla camera di consiglio  del 7.6.2007 il Cons. Solveig Cogliani, sentiti gli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio;</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b></p>
<p></b>Con il ricorso indicato in epigrafe,  gli istanti esponevano  di aver impugnato  due concessioni aventi ad oggetto, la prima  (n. 49/CS del 22.3.2002) la realizzazione della struttura portante in cemento armato per l’invaso di una piscina e la seconda ( n. 343/C del 27.3.2002) il completamento della medesima piscina con  nuova sistemazione esterna e la realizzazione di due volumi tecnici interrati. Il ricorso era accolto con la sentenza del TAR Lazio, confermata in sede di appello e indicata in epigrafe, di cui ora si chiede l’esecuzione. Infatti, gli istanti esponevano di aver  diffidato l’amministrazione all’esecuzione della pronuncia, tramite  l’ingiunzione alla demolizione. Alla prima istanza di diffida di parte ricorrente, l’amministrazione rispondeva di non poter eseguire la sentenza prima della conclusione del procedimento in ordine alla pratica di condono n. 551188/04. Seguiva il giudizio di ottemperanza innanzi al Consiglio di Stato, dichiarato inammissibile con decisione del CDS VI sez.  n. 7105 del 2006. Alla seconda diffida l’amministrazione ribadiva l’impossibilità di provvedere senza che sia stata compiuta la dovuta istruttoria in ordine alla sanabilità delle opere in oggetto di causa. <br />
	Asserivano i ricorrenti da un lato il proprio interesse all’esercizio dei poteri ripristinatori da parte del Comune, dall’altro la non sanabilità delle opere  menzionate.<br />	<br />
	Chiedevano, di conseguenza, di ordinarsi al comune l’esecuzione della sentenza anche a mezzo la nomina di un Commissario ad acta e chiedevano il risarcimento dei danni causati dall’illegittimo comportamento tenuto dall’amministrazione.<br />	<br />
	Si costituiva il Comune e la controinteressata, chiedendo il rigetto della domanda. Preliminarmente la parte controinteressata eccepiva la notifica del ricorso presso il precedente domiciliatario.<br />	<br />
	Alla camera di consiglio del 21 giugno 2007 la causa era trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>Preliminarmente deve rilevarsi che, nella specie in esame, <br />
si verte nella ipotesi di un giudizio di ottemperanza relativo ad una sentenza passata in giudicato, poiché sono stati esperiti  tutti i gradi di giudizio, essendo la medesima stata confermata dal giudice d’appello. Pertanto deve trovare applicazione la speciale disciplina relativa al giudizio di ottemperanza  che prevede il solo deposito del ricorso nella segreteria del giudice adito.           <br />
Peraltro, va rilevato che il ricorso è stato notificato all’amministrazione ed alla controinteressata, seppure presso lo studio del precedente rappresentante. Tuttavia, la stessa si è costituita, sicchè appare in ogni modo garantito il contraddittorio nel presente stato del giudizio. Tali considerazioni valgono ad escludere che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile, anche in ragione del principio della salvezza degli atti giuridici.<br />
	Passando ad esaminare il merito della domanda, non può negarsi il dovere della pubblica amministrazione di eseguire il disposto della sentenza  che ha annullato le concessioni rilasciate alla controinteressata, mettendo in opera tutta la conseguente attività, anche ripristinatoria necessaria ad assicurare l’interesse del terzo (oggi parte ricorrente).<br />	<br />
 	Come è stato affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. in terminis, Consiglio di Stato, sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5907) , l’annullamento di una concessione edilizia fa stato sull’illegittimità del progetto e comporta l’obbligo, per l’Amministrazione interessata, di ripristinare l’ordine giuridico violato. Tuttavia,  al fine dell’esecuzione del giudicato è necessario  distinguere, nel caso del sopravvenuto carattere antigiuridico di opere eventualmente già realizzate, tra illegittimità derivante da vizi di carattere sostanziale, per inosservanza delle prescrizioni urbanistiche, e illegittimità conseguente a vizi formali dell’iter procedimentale; senza trascurare la possibilità che,  in sede di esecuzione di un giudicato, si siano verificati eventi nuovi che abbiano modificato la situazione di fatto e di diritto. L’Amministrazione non può ignorare né eludere i riferimenti normativi e le disposizioni eventualmente sopravvenute (Cons. St., VI, n. 494 del 21.4.1999) né le circostanze di fatto verificatesi. L’ottemperanza quindi comporta l’irrogazione di una delle sanzioni alternativamente previste per il caso di concessione senza titolo, cioè della demolizione coattiva, ovvero della sanzione pecuniaria, non esclusa la possibilità di provvedere conformando diversamente la situazione di fatto alla normativa urbanistica (Cons. St., Sez. V, n. 563 del 26 maggio 1997). <br />	<br />
	Pertanto, nella specie l’esecuzione del giudicato non può prescindere dalla conclusione del procedimento in ordine alla domanda di condono presentata dalla controinteressata nell’anno 2004. <br />	<br />
 	Tutto ciò comporta, a parere del Collegio, che l’Amministrazione comunale è tenuta a dare concreta ottemperanza  al giudicato in argomento, procedendo a un riesame dell’intera vicenda mediante anche la conclusione del procedimento inerente il condono, per giungere al ripristino dell’ordine giuridico violato, mediante una decisione assunta in coerenza con le regole sopra evidenziate. Il che comporta che la stessa debba procedere alla demolizione  coattiva delle opere edilizie realizzate, ovvero, sussistendone i presupposti all’applicazione di una sanzione pecuniaria secondo le previsioni delle vigenti norme in materia di abusi edilizi. E’ altresì,  possibile che essa proceda a conformare diversamente la situazione di fatto alla normativa urbanistica con riferimento agli strumenti  di definizione degli illeciti edilizi vigenti, dando conto in particolare, attraverso un giudizio che implica anche valutazioni di interesse pubblico, dei profili di illegittimità rilevati dalla sentenza del TAR di cui in epigrafe<br />	<br />
 	Ritiene perciò il Collegio che debbano essere adottati i provvedimenti idonei a far cessare l&#8217;inottemperanza lamentata dai ricorrenti.<br />	<br />
 	A tal fine ritiene di demandare all&#8217;Amministrazione Comunale di Roma l&#8217;esecuzione del giudicato in argomento e di assegnare alla stessa il termine di 120 giorni per provvedere all’adozione degli atti occorrenti allo scopo. Nell’ipotesi di  ulteriore inadempimento del comune si provvederà alla nomina di  un Commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva  su mera istanza della parte ricorrente. <br />	<br />
	Deve essere, al contrario respinta la domanda di risarcimento dei danni, che è svolta in via del tutto generica dai ricorrenti, anche sulla base delle considerazione sopra effettuate in ordine alla necessità di una compiuta e nuova istruttoria per l’adempimento del giudicato.<br />	<br />
	Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis,  accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto dichiara l&#8217;obbligo del Comune di Roma di provvedere all’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza specificata in premessa, in relazione alle precisazioni esposte nella parte motiva della presente decisione. Ciò nel termine di giorni 120 (centoventi) a decorrere dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura della parte più diligente. Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Roma il  21.6.2007  , in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
 &#8211; Patrizio Giulia, Presidente<br />
&#8211;  Paolo Restaino, Consigliere<br />
&#8211; Solveig Cogliani, Consigliere, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-17-10-2007-n-10033/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2007 n.10033</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2007 n.9569</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-10-2007-n-9569/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-10-2007-n-9569/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2007 n.9569</a></p>
<p>Pres. A.Onorato, est. A.Pannone ANAS (Avv. Federico Bucci) c. Comune d Somma Vesuviana (N.C.) sulla rimozione dei rifiuti non pericolosi abbandonati in aree di pertinenza stradale 1. Ambiente – Abbandono di rifiuti non pericolosi in aree di pertinenza stradale – Ordine di rimozione nei confronti dell’ANAS – Motivata con esclusivo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-10-2007-n-9569/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2007 n.9569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-10-2007-n-9569/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2007 n.9569</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A.Onorato, est. A.Pannone <br /> ANAS (Avv. Federico Bucci) c. Comune d Somma Vesuviana (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sulla rimozione dei rifiuti non pericolosi abbandonati in aree di pertinenza stradale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente – Abbandono di rifiuti non pericolosi in aree di pertinenza stradale – Ordine di rimozione nei confronti dell’ANAS – Motivata con esclusivo riferimento alla violazione dell’obbligo di vigilanza da parte dell’ANAS – Illegittimità – Ragioni.</p>
<p>2. Ambiente &#8211; Rifiuti non pericolosi  abbandonati in aree di pertinenza stradale – Disciplina prevista dall’art. 14, comma 3, del D.lgs.n.22/97 – Obbligo di rimozione dei rifiuti in capo a soggetti che hanno diritti reali o personali di godimento sulle aree stesse – Sussiste solo se c’è dolo o colpa.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittimo il provvedimento con il quale l’Amministrazione ordini all’ANAS di rimuovere rifiuti abbandonati su aree di pertinenza stradale, ove sia mancata da parte della P.A. una qualsivoglia attività di accertamento sulla responsabilità per “culpa in vigilando” dell’ANAS e sull’esistenza di dolo  o colpa in capo all’Ente stesso (1).</p>
<p>2. L’art.14, comma 3, del decreto legislativo n. 22/97 consente l’emissione dell’ordinanza di rimozione di rifiuti non pericolosi abbandonati su aree di pertinenza stradale, nei confronti di soggetti, quali il proprietario del terreno e di soggetti che vi hanno diritti reali o personali di godimento, a titolo di responsabilità solidale, unicamente nel caso che essi siano imputabili a titolo di dolo o di colpa.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) cfr. TAR Campania-Napoli, n.20165 del 12 dicembre 2005; TAR Campania-Napoli, sez.I, n. 1618 del 2005.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania<br />
Sezione Quinta</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Composto dai magistrati:<br />
dott. Antonio                           Onorato         &#8211;       Presidente<br />
dott. Andrea	Pannone	&#8211; Consigliere Relatore<br />	<br />
dott. Michelangelo	Francavilla	&#8211; I Referendario<br />	<br />
ha pronunciato, ai sensi del comma decimo dell’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo introdotto dall’a. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e dei commi quarto e quinto dell’a. 26 della legge 1034/1971, nel testo introdotto dal comma 1 dell’a. 9 della legge 205/2000, la seguente</p>
<p align=center>
<B>DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
sul ricorso n. 4074/2007 registro generale promosso da</p>
<p><b>ANAS spa (già ANAS – Ente Nazionale per le Strade)</b>, in persona del legale rapp.te p.t.<br />
difesa officiata: avvocato Federico Bucci con domicilio eletto in Napoli, via Reggia di Portici, n. 69 presso lo studio dell’avvocato Domenico Borrelli</p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Somma Vesuviana (NA)</b>, in persona del sindaco p.t., non c.g.</p>
<p align=center>
PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
del provvedimento del 19 aprile 2007, n. 7953 del Responsabile della Posizione Organizzativa n. 5 del Comune di Somma Vesuviana con il quale si dispone la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato in data 16 giugno 2007 e depositato in data 10 luglio 2007, con i relativi allegati.<br />
Vista la domanda di fissazione di udienza n. n. 4115 dell’11 luglio 2007.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Data per letta, nella camera di consiglio del 26 luglio 2007, la relazione del consigliere dottor Andrea Pannone.<br />
Uditi gli avvocati indicati nel verbale di camera di consiglio.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align=center>
<B>FATTO E DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
La sezione ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata (come rappresentato, ai sensi del comma X dell’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo introdotto dall’a. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, ai difensori delle parti costituite), in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’articolo 26, commi IV e V, della L. 1034 del 1971, nel testo introdotto dal c. 1 dell’articolo 9 della L. 205 del 2000.<br />
Fondato ed assorbente è il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell’a. 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché l’eccesso di potere sotto vari profili.<br />
La sezione non può che confermare quanto già deciso con la sentenza del 12 dicembre 2005, n. 20165 nella quale si osservava che “la vicenda sottoposta al collegio appare riconducibile ad un orientamento oramai consolidato della giurisprudenza, per cui sono ritenuti illegittimi gli ordini di rimozione di rifiuti non pericolosi abusivamente depositati nelle vicinanze dell’area stradale, quando non risulti riscontrabile un profilo soggettivo (di dolo o, quanto meno, di colpa) in capo all’ANAS (tra le altre, da ultimo T.A.R. Napoli, I, 1618/2005). Il detto assunto va riconfermato anche in questo caso, attesa la mancanza di alcun riscontro di carattere oggettivo e soggettivo sulla partecipazione alla commissione del fatto.<br />
L’art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 22/97 permette l’emissione dell’ordinanza di rimozione anche nei confronti di soggetti, quali il proprietario del terreno e soggetti che vi hanno diritti reali o personali di godimento, a titolo di responsabilità solidale, unicamente nel caso che essi siano imputabili a titolo di dolo o di colpa.<br />
Nel caso di specie, assodato che l’A.N.A.S. non è il diretto autore dell’abbandono dei rifiuti su terreni pertinenziali alle strade statali, dovrebbe accertarsi, in via preliminare, se il detto soggetto pubblico, tenuto a svolgere le funzioni attribuite dall’ordinamento, potrebbe essere ritenuto corresponsabile solidalmente ex se, nei termini stabiliti dal citato art. 14, comma 3. Tuttavia un tale assunto non può essere dato per presupposto, dovendo invece discendere da un preciso accertamento, articolato su una specifica violazione di un obbligo di vigilanza, nel caso non concretamente predicabile.<br />
Infatti, la soggezione alla sanzione ripristinatoria dello sgombero è consequenziale alla imputabilità “a titolo di dolo o colpa”, e quindi all’accerta¬mento quanto meno di una cooperazione colposa nella violazione”.<br />
Il ricorso va pertanto accolto.<br />
Le spese si liquidano come in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quinta, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto indicato in epigrafe.<br />
Compensa le spese di giudizio e condanna il Comune di Somma Vesuviana (NA), in persona del sindaco p.t., al pagamento in favore della società ricorrente della somma di € 500,00 (cinquecento) per contributo unificato, ai sensi dell’a. 21 d.l. n. 223/06, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248.<br />
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26 luglio 2007.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2007 n.9608</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-10-2007-n-9608/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres., Est. A. Onorato Nicola Casone (Avv.ti F. Scotto e M. Scotto) c. Ufficio Territoriale del Governo di Napoli ed il Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato) sul diniego, da parte della P.A., di rinnovo del porto d&#8217;armi 1. Autorizzazione e Concessioni – Guardia giurata &#8211; Richiesta di rinnovo dell’attestato di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-10-2007-n-9608/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2007 n.9608</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., Est. A. Onorato<br /> Nicola Casone (Avv.ti F. Scotto e M. Scotto) c. Ufficio Territoriale del Governo di Napoli ed il Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul diniego, da parte della P.A., di rinnovo del porto d&#8217;armi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e Concessioni  – Guardia giurata &#8211; Richiesta di rinnovo dell’attestato di idoneità e connessa autorizzazione al porto d’armi – Diniego – Fondato sulla sola circostanza che il richiedente si è accompagnato a pregiudicati nel luogo di residenza – Illegittimità – Sussiste.</p>
<p>2. Autorizzazione e Concessioni  &#8211; Diniego sulla richiesta di rinnovo del porto d’armi fondato sulla sola circostanza che il richiedente è fratello di un pregiudicato – Illegittimità &#8211;  Revoca delle autorizzazioni di polizia da parte della P.A. – Ipotesi previste dall’art. 11 T.U. 18 giugno 1931 n.773.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Il diniego, da parte della P.A., di rinnovo dell’attestato d’idoneità  e la connessa autorizzazione al porto d’armi non può essere motivato sulla sola circostanza che il richiedente è stato trovato in compagnia di  pregiudicati nel luogo di residenza, in quanto tale circostanza non è di per sé ostativa al riconoscimento del requisito della buona condotta richiesto dal T.U. n. 773 del 18 giugno 1931 (1).</p>
<p>2. E’ illegittimo il diniego alla richiesta di rinnovo del porto d’armi fondato sulla sola circostanza che il richiedente è fratello di un pregiudicato se la circostanza era gia nota all’amministrazione, in quanto ai sensi dell’art. 11 T.U. 18 giugno 1931 n. 773 la P.A. ha il potere di revocare le autorizzazioni di polizia nelle seguenti ipotesi: a) la mancanza sopravvenuta, totale o parziale delle condizioni alle quali le autorizzazioni sono subordinate b) il sopraggiungere o l&#8217;evidenziarsi di circostanze che ne avrebbero imposto o consentito il diniego; nel primo caso il provvedimento è vincolato, nel secondo caso è invece discrezionale e deve essere adeguatamente motivato.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) cfr. Corte Cost. n.311 del 25 luglio 1996; Corte Cost. n.207 del 28 luglio 1976; Corte Cost. n.61 del 6 luglio 1965; Corte Cost. n.45 del 9 giugno 1965; Corte Cost. n. 108 del 31 marzo 1994; Corte Cost. n. 440 del 16 dicembre 1993; TAR Campania n.163 del 2 maggio 1996; TAR Campania n.4193 del 17 luglio 2002; Cons. Stato, sez. I, parere n.1165 del 6 marzo 2002; Cons. Stato, sez. IV, n.1671 del 31 marzo 2003.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
SEZIONE QUINTA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Composto dai Signori:                      </p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
Antonio Onorato				&#8211;	Presidente <br />	<br />
Andrea Pannone				&#8211;	Componente<br />	<br />
Paolo Carpentieri		 		&#8211;	Componente<br />	<br />
Ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul  ricorso n. 4318 del 2007  proposto da</p>
<p><b>Nicola Casone</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando e Marina  Scotto   e con gli stesse elettivamente domiciliati in Napoli, via Caracciolo n.15,</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>l’<b>Ufficio territoriale del Governo  di Napoli ed il Ministero dell’interno</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, costituiti in giudizio rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato   e con la stessa ex lege  domiciliati in Napoli, via Diaz n. 11,,</p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
del provvedimento di revoca dell’ autorizzazione allo svolgimento dell’attività di guardia giurata e del rinnovo della licenza per il porto d’armi e di ogni atto presupposto,  </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata,<br />
Vista l’ordinanza  collegiale  6 settembre 2007 e la documentazione in base alla stessa acquisita, <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti,<br />
Relatore, alla camera di consiglio dell’11 ottobre il presidente,<br />
Uditi i difensori come da verbale e ritenuto  quanto segue:<br />
Ritenuto e considerato in<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1-Come è stato rappresentato ai difensori presenti nel corso della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza redatta in forma semplificata in quanto manifestamente fondato.</p>
<p>2-Il provvedimento 14 maggio 2007 n. 2527 Area I quater  in questa sede impugnato, come si apprende dalla sua lettura, dispone la revoca del decreto di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di guardia giurata e del porto di arma nella considerazione che il ricorrente è fratello di due noti pregiudicati  ed in occasione di un controllo di polizia presso un bar è stato trovato in compagnia di uno di essi.<br />
Nell’atto, invece:<br />
 a)-  non si fa alcun accenno alla circostanza che l’interessato svolge l’attività lavorativa sopra indicata da oltre un decennio  con la qualifica di brigadiere senza che in relazione alla sua attività, per quanto risulta, siano stati mossi rilievi di sorta;<br />
 b)-non sono spiegate le ragioni per le quali sono state ritenute irrilevanti le controdeduzioni formulate dopo la ricezione della comunicazione dell’avvio del procedimento;<br />
c)- non è in alcun modo illustrato il motivo per cui è stata assegnata  rilevanza decisiva  all’unico controllo positivo, ignorando viceversa le gravi conseguenza che derivano al ricorrente ed alla sua famiglia dalla perdita del lavoro finora svolto, per quanto risulta, nel pieno rispetto della legge.<br />
Di qui la fondatezza dei vari motivi di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente.     </p>
<p>3-Innanzitutto, deve essere ricordato che la giurisprudenza, dalla quale la Sezione non ha ragioni di discostarsi, è fermissima nell’affermare che l&#8217; Amministrazione non può denegare l&#8217; attestato d&#8217; idoneità a guardia particolare giurata ed il connesso permesso al porto di arma adducendo il solo fatto che il richiedente si è accompagnato a pregiudicati del luogo di residenza ovvero che, come nella fattispecie, sia legato a taluno di essi da rapporto di parentela o di affinità.<br />
Tanto perché  le suddette circostanze di per sé sole  non sono ostative al riconoscimento del requisito di buona condotta richiesto all&#8217; uopo dal T.U. 18 giugno 1931 n. 773, la cui assenza, peraltro, deve essere dimostrata dalla P.A. (Cfr. Corte cost. 25 luglio 1996 n. 311, 28 luglio 1976 n. 207, 6 luglio 1965 n. 61, 9 giugno 1965 n. 45, 31 marzo 1994 n. 108 e 16 dicembre 1993 n. 440, TAR Campania    2 maggio 1996 n. 163 e 17 luglio 2002  n. 4193 ;Cons. Stato Sez.I par. 6 marzo 2002 n. 1165 e Sez. IV  31 marzo 2003 n. 1671).</p>
<p>4-L&#8217; art. 11 T.U. 18 giugno 1931 n. 773 prevede due ipotesi in ordine alla revoca delle autorizzazioni di polizia: la mancanza sopravvenuta, totale o parziale delle condizioni alle quali le autorizzazioni sono subordinate e il sopraggiungere o l&#8217; evidenziarsi di circostanze che ne avrebbero imposto o consentito il diniego; nel primo caso il provvedimento è vincolato, nel secondo caso è invece discrezionale e deve essere adeguatamente motivato.<br />
Orbene, nel caso in esame, il provvedimento impugnato non è riconducibile né alla prima che alla seconda ipotesi in quanto, da una parte, il fatto che il ricorrente avesse due fratelli pregiudicati era circostanza  da sempre nota all’Amministrazione e che in precedenza per nulla aveva impedito il rilascio ed il successivo rinnovo dei titoli autorizzatori e, dall’altra parte, non è stata evidenziata alcuna circostanza  nuova ed a tal punto rilevante da essere di per se sola impeditivi del rilascio del titolo.    .</p>
<p>5-Quanto sopra comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.</p>
<p>6-Ricorrono, tuttavia, sufficienti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio con onere, tuttavia, per l’Amministrazione i rimborsare al ricorrente quanto anticipato per contributo unificato. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Il contributo unificato è a carico dell’Amministrazione soccombente<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-10-2007-n-9608/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2007 n.9608</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/10/2007 n.531</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-10-2007-n-531/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-10-2007-n-531/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-10-2007-n-531/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/10/2007 n.531</a></p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; Ordinanza sospensiva del 5 febbraio 2008 n. 569 N. 00531/2007 REG.ORD. N. 01197/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2007, proposto da:Mizar S.r.l.,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-10-2007-n-531/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/10/2007 n.531</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-10-2007-n-531/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/10/2007 n.531</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11563/g">Ordinanza sospensiva del 5 febbraio 2008 n. 569</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00531/2007 REG.ORD.<br />
N. 01197/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2007, proposto da:<b>Mizar S.r.l.</b>, con sede in Roma, Viale G. Mazzini n. 4, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante dott. Pasquale Lanciano;<br />
<b>Gruppo Bodino S.p.A.</b>, con sede in Torino, Via Pacini n. 47, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. Guido Bodino Brarda;<br />
<b>Tecnoservizi S.r.l.</b>, con sede in Torino, Via Bologna n. 220, in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante dott. Davide Barbierato;<br />
<b>Dedalo S.a.s. di Luisella Italia &#038; C.</b>, con sede in Torino, Via Matova n. 19, in persona del Socio accomandatario e legale rappresentante sig.ra Luisella Maria Italia, rappresentate e difese dagli avv.ti prof.ri Paola Chirulli e Stefano Vinti e dall’avv. Simona Rostagno, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Simona Rostagno in Torino, corso Re Umberto, 77;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Piemonte</b>, in persona della Presidente della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanna Scollo, con domicilio eletto presso la stessa in Torino, piazza Castello, 165;<br />
nei confronti di<br />
<b>Euphon Communication Spa</b>, <b>Kopa Engineering Spa</b>, <b>Citta&#8217; della Scienza ScpA onlus</b>, <b>Cinecitta&#8217; Studios Spa</b>, <b>Unicity Spa</b>, <b>Space Spa</b>, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Vilma Aliberti, Riccardo Ludogoroff e Massimo Longo, con domicilio eletto presso lo studio dei primi in Torino, corso Montevecchio, 50;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
&#8211; della determinazione n. 896 del 10 settembre 2007, comunicata il 12 settembre successivo e conosciuta il 1 ottobre 2007, con cui la Regione Piemonte &#8211; Direzione Patrimonio e tecnico &#8211; ha aggiudicato in via definitiva alla costituenda ATI Euphon Communic</p>
<p>&#8211; di tutti i verbali di gara, ivi compresi quelli relativi alle sedute nel corso delle quali la Regione Piemonte ha ammesso il raggruppamento aggiudicatario nonostante ricomprendesse una onlus e inoltre ha aperto le buste contenenti le offerte tecniche ed</p>
<p>&#8211; del bando di gara, del disciplinare di gara e della lettera di invito in parte qua;</p>
<p>&#8211; di ogni atto presupposto, correlato o conseguente;</p>
<p>&#8211; del contratto ove sia stato sottoscritto con il concorrente aggiudicatario;</p>
<p>nonchè<br />
per il risarcimento dei danni subiti a causa del provvedimento impugnato.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda cautelare di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: Euphon Communication Spa, Kopa Engineering Spa, Citta&#8217; della Scienza ScpA onlus, Cinecitta&#8217; Studios Spa, Unicity Spa, Space Spa;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del 17 ottobre 2007 il referendario Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato, ad un primo sommario esame tipico della fase cautelare, che non sussiste il presupposto del fumus boni juris, in quanto:</p>
<p>&#8211; relativamente al primo motivo, occorre rilevare che le ONLUS, a differenza delle associazioni di volontariato, possono svolgere attività economiche di natura imprenditoriale, come si desume dalla legge (art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997) che le discipl</p>
<p>&#8211; con riferimento al secondo motivo, la formula prevista dal disciplinare di gara e dalla lettera di invito per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica non appare irrazionale, considerato che la sua applicazione non sovverte il rapport</p>
<p>Ritenuto, inoltre, il difetto di interesse a proporre gli altri motivi di ricorso, che concernono la fase successiva all’aggiudicazione, che pertanto rimarrebbe impregiudicata;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 2 Sezione &#8211; respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17/10/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Giuseppe Calvo, Presidente<br />
Antonio Plaisant, Referendario<br />
Giorgio Manca, Referendario, Estensore<br />
   L&#8217;ESTENSORE<br /> IL PRESIDENTE<br />IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-10-2007-n-531/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/10/2007 n.531</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/10/2007 n.4728</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-17-10-2007-n-4728/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-17-10-2007-n-4728/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-17-10-2007-n-4728/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/10/2007 n.4728</a></p>
<p>Va sospesa l’esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di uno stabile, qualora un requisito (possesso della certificazione UNEN) sia stato dichiarato dal concorrente. Pertanto, può ammettersi con riserva la ricorrente alla gara ordinando in conseguenza l’apertura dell’offerta economica della ricorrente.(G.S.) vedi anche: CONSIGLIO</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di uno stabile, qualora un requisito (possesso della certificazione UNEN) sia stato dichiarato dal concorrente. Pertanto, può ammettersi con riserva la ricorrente alla gara ordinando in conseguenza l’apertura dell’offerta economica della ricorrente.(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2008/3/11783/g">Ordinanza sospensiva del 26 febbraio 2008 n. 1051</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />SEZIONE TERZA QUATER </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 4728/2007<br />
Registro Generale: 8051/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
MARIO DI GIUSEPPE Presidente<br /> LINDA SANDULLI Cons.<br />UMBERTO REALFONZO Cons. relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 17 Ottobre 2007<br />
Visto il ricorso 8051/2007 proposto da:<br />
<b>SOC MODUS FM SPA</b>rappresentato e difeso da:VULPETTI AVV. VALENTINOcon domicilio eletto in ROMAVIA SABOTINO, 2/ApressoVULPETTI AVV. VALENTINO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA SALUTE</b> rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO domiciliataria ex lege in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede<br />
e nei confronti di<br /><b>DITTA AMATUCCI LUIGI</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; dell’esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti dello stabile di lungotevere Ripa n. 1 in Roma;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLA SALUTE<br />Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Nominato relatore il Consigliere Umberto Realfonzo e uditi alla Camera di Consiglio del 17 ottobre 2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Considerato che il ricorrente aveva puntualmente dichiarato il possesso della certificazione UNEN per cui, anche alla luce delle interpretazioni dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP., FF e SS. n. 7 dell’11 settembre 2007, il ricorso pare prima facie fondato;<br />
Considerato conseguentemente che può accogliersi l’istanza cautelare ammettendo con riserva la ricorrente alla gara ed ordinando in conseguenza l’apertura dell’offerta economica della ricorrente;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Quater,<br />
1) accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione:<br />
2) fissa il merito del presente ricorso all’udienza pubblica del 28 novembre 2007.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2007</p>
<p>Il Presidente: Mario Di Giuseppe<br />
L’Estensore: Umberto Realfonzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-17-10-2007-n-4728/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/10/2007 n.4728</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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