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	<title>17/10/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>17/10/2005 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.5812</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2005-n-5812/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2005-n-5812/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.5812</a></p>
<p>Pres. Varrone, est. Cafini D’Aco e altri (Avv.ti G. Cusimano, L. C. Ocello e G. Ligato) c. Direzione Provinciale del Tesoro di Catanzaro, Ministero del tesoro (n.c.) il giudizio di ottemperanza delle decisioni della Corte dei Conti deve essere proposto dinanzi allo stesso giudice contabile che ha emesso la sentenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2005-n-5812/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.5812</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2005-n-5812/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.5812</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, est. Cafini<br /> D’Aco e altri (Avv.ti G. Cusimano, L. C. Ocello e G. Ligato) c. Direzione Provinciale del Tesoro di Catanzaro, Ministero del tesoro (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>il giudizio di ottemperanza delle decisioni della Corte dei Conti deve essere proposto dinanzi allo stesso giudice contabile che ha emesso la sentenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Giurisdizione e competenza &#8211; Giudizio di ottemperanza per le decisioni della Corte dei Conti &#8211;  Giurisdizione del G.A. – Non sussiste – Proponibilità dinanzi alla Corte dei Conti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In virtù dell’interpretazione estensiva dell’art. 10, co.2, L. 205 del 2000, il giudizio di ottemperanza per le decisioni della Corte dei Conti deve essere  proposto dinanzi allo stesso giudice contabile che ha emesso la sentenza. Infatti la ratio della suddetta norma consiste nell’esigenza di ricondurre il sistema della giurisdizione contabile nella logica di maggiore efficienza della giurisdizione amministrativa, nel suo complesso, attribuendo allo stesso plesso giurisdizionale da cui deriva la decisione il potere di disporre del mezzo necessario alla sua esecuzione, sia che si tratti di sentenza non sospesa,  sia a maggior ragione se si tratti di sentenza ormai passata in giudicato e, quindi, fornita della certezza legale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il giudizio di ottemperanza delle decisioni della Corte dei Conti deve essere  proposto dinanzi allo stesso giudice contabile che ha emesso la sentenza</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.5812/2005<br />
Reg.Dec.<br />
N.  2873 Reg.Ric.<br />
ANNO   2000</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 2873 del 2000, proposto da<br />
<b>D’Aco Stefano, Ligato Vincenzo, Francese Giuseppe, Donato Teresa Maria, Russo Vittoria, Baiocco Ersilia, Minarchi Elena, Rizzo Domenica e Genua Antonino</b>,  rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Cusimano, Liliana Carla Ocello e Giovanni Ligato ed elettivamente domiciliati nello studio del primo in Roma, via Cola Di Rienzo n.264;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Direzione Provinciale del Tesoro di Catanzaro</b>, in persona del rappresentante legale p.t. e il Ministero del tesoro, in persona del Ministro in carica, non costituitisi in giudizio;<br />
per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro  n. 31  del 20 gennaio 1999, resa tra le parti;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 15 luglio 2005, relatore il Consigliere Domenico Cafini. Nessuno è comparso per le parti;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>	1. Con ricorso proposto davanti al TAR per la Calabria, Catanzaro, gli istanti chiedevano l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.198/c/97 della Corte dei Conti, Sezione  giurisdizionale della Calabria, in data 14.11.1996, con la quale era stato riconosciuto il diritto degli interessati alla riliquidazione della pensione in conseguenza dell’aumento contrattuale recepito con il D.P.R. n.345/1983 nonché dei benefici conseguenti alla sua applicazione. E ciò in quanto la competente Direzione provinciale del tesoro non avrebbe corrisposto nei loro confronti i miglioramenti dovuti, cosi come riconosciuti nella predetta sentenza.<br />	<br />
Con decisione n.31/1999 il TAR adito dichiarava inammissibile il ricorso stesso avendo ritenuto mancante nella specie qualsiasi volontà elusiva del giudicato.<br />
Contro tale pronuncia è interposto l’odierno appello con il quale gli interessati chiedono che, previo annullamento della sentenza impugnata, sia disposta la liquidazione in loro favore delle pensioni secondo i criteri esatti esemplificati nel tabulato allegato al ricorso medesimo ovvero la nomina di un Commissario ad acta affinché determini i criteri di calcolo che applichino e liquidino in forma esatta i benefici pensionistici riconosciuti dalla citata sentenza della Corte dei Conti, passata in giudicato. <br />
L’Amministrazione appellata non si è costituita in giudizio.<br />
Alla pubblica udienza del 15 luglio 2005 la causa è stata assunta in decisione.</p>
<p>2. Deve osservare, in diritto, la Sezione che nel giudizio di ottemperanza, introdotto successivamente alla entrata in vigore della L. 21 luglio 2000 n. 205 ed avente ad oggetto l’esecuzione di una sentenza passata in cosa giudicata di una Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, deve essere negata la giurisdizione del Consiglio di Stato.<br />
Infatti, indipendentemente dalla formulazione dell’art. 10, commi  2 e 3, della citata L. n. 205/2000, va ritenuto che l’intento del legislatore sia stato quello di attribuire allo stesso giudice contabile la tutela delle posizioni soggettive in relazione agli obblighi nascenti, per le amministrazioni pubbliche, dalle decisioni dal medesimo pronunciate.<br />
La ratio legis è invero nel senso di ricondurre il sistema della giurisdizione contabile nella logica di maggiore efficienza della giurisdizione amministrativa, nel suo complesso, attribuendo allo plesso giurisdizionale da cui deriva la decisione il potere di disporre dello mezzo necessario alla sua esecuzione, sia che si tratti di sentenza non sospesa,  sia a maggior ragione se si tratti di sentenza ormai passata in giudicato e, quindi, fornita della certezza legale.<br />
Ora il Consiglio di Stato, su tale aspetto particolare, ha avuto già occasione di pronunciarsi, affermando il proprio difetto di giurisdizione (cfr., tra le tante, cfr. Cons. Stato, VI Sez. 30.1.2002, n.539; ord. 24.6.2003, n.2634; IV Sez., 3.4.2001 n. 1949; 7.11.2002 n. 6051) e rilevando, in particolare, come sarebbe del tutto irragionevole ritenere che, per effetto della nuova normativa, l’esecuzione delle sentenze non sospese dal giudice contabile spetterebbe a quest’ultimo, mentre, al contrario, il giudizio di ottemperanza sulle stesse continuerebbe a spettare al complesso Tribunali Amministrativi Regionali-Consiglio di Stato, sulla base del combinato disposto della norma contenuta nell’art. 37, comma 3, della L. 6.12.1971 n. 1034 e dell’art. 27 n. 4 T.U. 26.6.1924 n. 1054.<br />
La stessa esigenza ermeneutica che ha dato luogo alla interpretazione estensiva della disposizione da ultimo citata e di quella contenuta nella legge n. 1034 del 1971, per ciò che riguarda il riparto della competenza fra Tribunali Amministrativi Regionali nei giudizi di ottemperanza su sentenze della Coste dei Conti (cfr., Ad. Pl. 22.12.1990 n. 11), deve ora indurre ad interpretare estensivamente la disposizione di cui all’art. 10, commi 2 e 3 della citata legge n. 205/2000, come espressione di una volontà normativa volta ad attribuire la fase giurisdizionale della concreta ed affettiva attribuzione, all’amministrato, del bene della vita che ha già costituito oggetto dell’accertamento cognitivo, allo stesso giudice che tale accertamento ha compiuto. (in tal senso, cfr. Sez. IV, 26.5.2003, n.2819)<br />
Il principio della unità ed esclusività della giurisdizione contabile, che ha certamente ispirato la disposizione contenuta nella legge del 2000 non può certo esaurirsi nell’ambito del procedimento di (mera) esecuzione (delle sentenze non sospese) ed in funzione meramente acceleratoria, lasciando ad altro giudice il campo dell’ottemperanza, nel quale entrano in giuoco pregnanti profili di merito, incidenti sulla natura e consistenza del diritto e finiscono con involgere esigenze interpretative della sentenza.<br />
Ed è proprio con riferimento a tale ultimo profilo &#8211; come evidenziato nella richiamata giurisprudenza &#8211; che l’esigenza logico-ermeneutica di una interpretazione estensiva, si rende più evidente, ove si tenga conto che il sistema della giurisdizione contabile era, prima ancora della legge n.205/2000, nel senso della attribuzione alla giurisdizione (esclusiva) delle stesse sezioni giurisdizionali, delle questioni delle quali si facesse interpretazione delle proprie sentenze (art. 78 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12.7.1934, n. 1214 ed art. 25 del Regolamento approvato con R.D. 13.8.1933, n. 1038). <br />
Le disposizioni da ultimo indicate &#8211; che peraltro sono espressamente richiamate dall’art. 6 del D.P.R. 24.6.1998, n. 260 &#8211; evidenziano, da un lato, la gravosità di un sistema che in materia pensionistica, escludeva la Corte dei Conti dal giudizio di ottemperanza delle proprie decisioni nella materia pensionistica, lasciando tuttavia alla stessa, espressamente, la giurisdizione della interpretazione delle sue sentenze.<br />
E’ possibile obiettare, come già osservato da questo Consiglio,  che l’interpretazione delle disposizioni di cui ai citati artt. 78  T.U. n. 1214 del 1934 e 25 n. 1038 del 1933 è nel senso della loro applicabilità ai soli giudizi di responsabilità; però tale conclusione non fa che rafforzare l’esigenza di ricondurre ad unità il sistema della giurisdizione contabile e pensionistica, attribuendo allo stesso giudice la fase ulteriore della concreta ed effettiva attribuzione al sfera giuridica della parte vittoriosa il bene della vita sul quale si è incentrata la fase cognitoria.<br />
L’esigenza di attribuire allo stesso giudice le due fasi della tutela è del resto già presente nella legge del 1971 (con l’attribuzione ai Tribunali amministrativi regionali del giudizio di ottemperanza delle decisioni di tali organi, non soltanto di quelle che non ha subito il riesame del grado di appello, ma anche di quelle che dal giudice di appello hanno ricevuto conferma), ed è andato affinandosi con l’attribuzione al giudice del contenzioso tributario della giurisdizione nella materia di ottemperanza alle sue pronunce (art. 70 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546).<br />
In conclusione, nel contesto come sopra delineato, non può ritenersi che vi sia spazio per la persistente interpretazione estensiva dell’art. art. 37, comma 3, della legge 6.12.1971 n. 1034 e dell’art. 27 n. 4 T.U. 26.6.1924 n. 1054, nel senso di ritenere tuttora appartenenti al plesso TAR-Consiglio di Stato il giudizio di ottemperanza sui giudicati delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti nella materia pensionistica, ancorché intervenute anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 205 del 2000 e ancor prima della istituzione delle sezioni regionali della Corte medesima, essendo tutta la materia transitata nella giurisdizione esclusiva dello stesso giudice investito della cognizione, a norma del più volte richiamato art. 10 della novella del 2000. (in tal senso, cfr. n.2819/2003 cit.).<br />
Ritiene, pertanto la Sezione, sulla base delle recenti acquisizioni giurisprudenziali in materia, sopra richiamate, che vanno integralmente condivise, che per effetto della disposizione introdotta dall’art. 10 comma 2 della L. 21.7.2000 n. 205, il giudizio di ottemperanza per le decisioni della Corte dei Conti deve essere ormai proposto dinanzi allo stesso giudice contabile che ha emesso la sentenza della cui ottemperanza si discute, in ragione di una interpretazione estensiva della disposizione medesima, quale espressione di una volontà normativa intesa all’attuazione del principio di unità ed esclusività della giurisdizione contabile e pensionistica, con assegnazione allo stesso giudice della fase ulteriore della concreta ed effettiva attribuzione alla sfera giuridica della parte vittoriosa del bene della vita sul quale si è incentrata la fase cognitoria.<br />
Il ricorso in esame, di conseguenza, deve essere dichiarato inammissibile.<br />
Nulla per le spese in favore dell’Amministrazione non costituita.</p>
<p align=center><b>P.	Q.  M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV) dichiara inammissibile il ricorso per esecuzione del giudicato in epigrafe specificato.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 Luglio 20o5, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), con l’intervento dei Signori:<br />
Claudio Varrone				  Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe                                   	  Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini                                             Consigliere Est.<br />
Guido Salemi                                                  Consigliere<br />
Francesco Caringella                                      Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;17/10/2005<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2005-n-5812/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.5812</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.5826</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2005-n-5826/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2005-n-5826/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.5826</a></p>
<p>Pres. Varrone, est. Montedoro VODAFONE OMNITEL N.V. (Avv. F. Merusi) c. AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Avv. Stato) e TELECOM ITALIA S.P.A. (Avv.ti F. Lattanzi e F. Satta) le condizioni economiche e tecniche d&#8217;interconnessione concernenti il mercato della telefonia vocale decorrono per tutti gli operatori, anche per quelli già</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2005-n-5826/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.5826</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2005-n-5826/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.5826</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, est. Montedoro<br /> VODAFONE OMNITEL N.V. (Avv. F. Merusi) c. AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Avv. Stato) e TELECOM ITALIA S.P.A. (Avv.ti F. Lattanzi e F. Satta)</span></p>
<hr />
<p>le condizioni economiche e tecniche d&#8217;interconnessione concernenti il mercato della telefonia vocale decorrono per tutti gli operatori, anche per quelli già esistenti, dal 1 gennaio 1998: annullata la delibera 1/CIR/98 dell&#8217;Agcom che stabiliva una diversa decorrenza temporale di tali condizioni per gli operatori telefonici GSM già presenti sul mercato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ordinamento della comunicazione – Telefonia mobile – Liberalizzazione del mercato della telefonia mobile vocale –Normativa comunitaria – Avvio della liberalizzazione dal 1 gennaio 1998 – D.M. che stabilisce una data diversa per gli operatori già presenti sul mercato della telefonia mobile GSM – Disapplicazione per violazione della normativa comunitaria – Conseguenze – Illegittimità della delibera AGCOM autorizzativa dell’offerta di TELECOM alle società già concessionarie di servizi telefonici</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 15 comma 2 del d.m. 23 aprile 1998, nel prevedere per gli operatori telefonici GSM già presenti sul mercato una data diversa dal 1 gennaio 1998, disposta dalla disciplina comunitaria per la liberalizzazione del mercato della telefonia vocale, rappresenta una deroga al termine generale d’avvio dell’interconnessione che viola la predetta disciplina, con conseguente obbligo di disapplicazione da parte del giudice nazionale. Ne consegue l’illegittimità della delibera dell’Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni (nella specie la n. 1/CIR/98) che, fondandosi sulla diversa decorrenza temporale degli effetti giuridici della c.d. liberalizzazione per i nuovi operatori ed operatori esistenti, operata dalla suddetta norma, autorizzava il gestore della rete Telecom a presentare una offerta di interconnessione alle società già concessionarie di servizi telefonici GSM in una data successiva al 1 gennaio 1998 (e segnatamente il 24 luglio 1998).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">le condizioni economiche e tecniche d’interconnessione concernenti il mercato della telefonia vocale decorrono per tutti gli operatori, anche per quelli già esistenti, dal 1 gennaio 1998: annullata la delibera 1/CIR/98 dell’Agcom che stabiliva una diversa decorrenza temporale di tali condizioni per gli operatori telefonici GSM già presenti sul mercato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto da<br />
<b>VODAFONE OMNITEL N.V.</b> rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Merusi con domicilio eletto in Roma piazza Borghese n. 3;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</b> rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>TELECOM ITALIA S.P.A.</b> rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Lattanzi e Filippo Satta con domicilio eletto in Roma via P.L. da Palestrina, presso lo studio del secondo;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma Sez. I n. 3148/2004;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI e della TELECOM ITALIA S.P.A.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 5 aprile 2005 relatore il Consigliere Giancarlo Montedoro. Uditi altresì gli avv.ti Merusi, Satta e Lattanzi; ;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso in primo grado Omnitel ha gravato un atto fondamentale per l’effettivo avvio della concorrenza sul mercato della telefonia vocale (definitivamente liberalizzato dal 1 gennaio 1998 ai sensi dell’art. 2 comma 3 del d.p.r. n. 318/1997) ossia la delibera 1/CIR/98 del 25 novembre 1998 con cui l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni aveva approvato l’offerta d’interconnessione di riferimento, presentata da Telecom Italia il 24 luglio precedente in applicazione dell’art. 15 del d.m. 23 aprile 1998.<br />
Omnitel (ora Vodafone) aveva contestato unicamente la previsione (punto IV n. 1 lett. B) che aveva fissato una differente decorrenza temporale per la retrodatazione degli effetti giuridici (condizioni economiche e tecniche d’interconnessione imposte dalla delibera) fra operatori nuovi entranti (i primi licenziatari di telefonia fissa) e gli unici organismi attivi all’epoca alternativi a Telecom Italia, e cioè le società titolari delle concessioni per l’erogazione del servizio di telefonia mobile in tecnologia Gsm (ossia Omnitel e Tim).<br />
Per i nuovi entranti, infatti, si stabiliva la data del 1 gennaio 1998, per i secondi quella di presentazione da parte di Telecom Italia dell’offerta d’interconnessione di riferimento, adeguata alle prescrizioni del d.m. 23 aprile 1998 (e cioè il 24 luglio successivo).<br />
Con la sentenza n. 3148/04 il Tar del Lazio ha respinto il ricorso, accogliendo un’interpretazione letterale del disposto del secondo comma dell’art. 15 del d.m. 23 aprile 1988, nella parte in cui, prevedendo che la disciplina fissata dallo stesso decreto (ed applicabile, in via generale, a far data dal 1 gennaio 1998) venisse applicata, in sostituzione a quella convenzionale per l’erogazione del servizio radiomobile Gsm, “a decorrere dall’avvenuto adeguamento dell’offerta d’interconnessione di cui al comma 1”, veniva a porre un’obiettiva deroga al termine previsto dal primo comma.<br />
Il Tar osservava poi che l’art. 15 non era stato impugnato in via giurisdizionale, neanche in via subordinata.<br />
La ragionevolezza e l’obiettiva giustificazione della deroga era costituita dalla preesistenza del regime concessorio, obiettivo impedimento alla retroattività della disciplina, che, pertanto, non poteva che essere efficace dal momento dell’adeguamento dell’offerta di interconnessione.<br />
Vodafone con l’appello avverso tale sentenza ha riproposto i motivi del ricorso di primo grado ed ha integrato gli stessi con una domanda di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 del Trattato alla Corte di Giustizia, sulla questione d’interpretazione della normativa comunitaria rilevante, asseritamente violata dalla diversa decorrenza delle nuove condizioni d’interconnessione prevista per gli operatori mobili rispetto ai nuovi entranti.<br />
Resistono gli appellati.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’appello è fondato.<br />
Ritiene il Collegio che l’art. 15 comma 2 del d.m. 23 aprile 1998 vada interpretato esattamente come ritenuto dal Tar del Lazio, ossia come una norma derogatoria al termine generale d’avvio dell’interconnessione (e che tale fosse la volontà dei conditores) <br />
L’interconnessione è un istituto fondamentale delle comunicazioni elettroniche, consistendo ai sensi dell’art. 1 del d.p.r. n. 318/1997 nel collegamento fisico e logico fra reti di telecomunicazioni, necessario per consentire agli utenti di un organismo di telecomunicazioni di comunicare con quelli di un altro operatore di telecomunicazioni ovvero di accedere ai servizi forniti da quest’ultimo; senza un’adeguata regolamentazione dell’interconnessione non aveva dunque senso parlare di concorrenza o di liberalizzazione, dal momento che soltanto attraverso l’interoperabilità fra reti gli operatori nuovi entranti avrebbero potuto avviare effettivamente l’attività di fornitura di servizi di telecomunicazioni, permettendo così ai loro clienti di comunicare con quelli dell’organismo con notevole forza di mercato e con gli operatori mobili già presenti.<br />
Il d.m. 23 aprile 1998 reca “disposizioni in materia d’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni”, e contiene la disciplina attuativa per l’operatività dell’interconnessione.<br />
Esso ha dettato a Telecom, organismo con notevole forza di mercato, prescrizioni puntuali fra cui l’obbligo di pubblicare un’offerta d’interconnessione di riferimento, formulata conformandosi a precise norme tecniche nonché a principi di non discriminazione ed orientamento al costo.<br />
La delibera impugnata, delibera 1/98/CIR, approva l’offerta d’interconnessione di Telecom Italia, previa acquisizione dei prescritti pareri favorevoli dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e della Commissione europea, imponendo a Telecom una serie di condizioni modificative dell’offerta medesima.<br />
Il punto IV lett. b) della delibera impugnata, stabilisce che le condizioni dell’offerta si applicano a far data dal 1 gennaio 1998 precisando poi che, “ai sensi dell’art. 15 comma 2 del D.M. 23 aprile 1998 tali condizioni si applicano, in luogo della disciplina per la definizione delle condizioni economiche per l’accesso e l’utilizzo della rete pubblica fissa, prevista nelle convenzioni stipulate per l’offerta di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1994 e del 22 dicembre 1994 e successive determinazioni ministeriali, a partire dal 25 luglio 1998”.<br />
In sostanza per gli operatori già presenti sul mercato, concessionari del servizio radiomobile Gsm, le nuove condizioni si applicano a partire dall’adempimento dell’obbligazione di adeguamento dell’offerta d’interconnessione da parte di Telecom Italia.<br />
Ritiene il Collegio che tale differente termine non possa trovare alcuna giustificazione nella preesistenza delle concessioni, poiché tale situazione fonda e radica l’interesse alla retroattività della disciplina (retroattività che verrebbe vanamente affermata per i nuovi entranti).<br />
Va, invece, rilevato che tale differenziazione appare contraria al principio di non discriminazione, essendo pacifico che i nuovi entranti (Wind ed Infostrada) hanno stipulato accordi d’interconnessione nel giugno 1998 con decorrenza dal 1 luglio, mentre per gli operatori già presenti sul mercato la decorrenza era stata fissata al 25 luglio 1998 (cfr. pag. 10 e 11 della memoria di Telecom).<br />
Tale differente trattamento non ha alcuna ragione pratica ed evidenzia che il termine generale è rimasto inoperante mentre la decorrenza effettiva del regime è risultata legata per i nuovi entranti all’effettiva data d’ingresso sul mercato e per gli operatori preesistenti al temine dell’adempimento, da parte di Telecom, dell’obbligo d’adeguamento dell’offerta d’interconnessione invece che alla data, fissata dal d.p.r. n. 318 del 1997, di avvio della liberalizzazione del mercato.<br />
La discriminazione rilevata trova la sua inequivoca fonte nell’art. 15 comma 2 del d.m. citato, che chiaramente, nel suo tenore letterale, prevede che, per gli operatori già presenti, la disciplina del decreto si sostituisca a quella convenzionale “a decorrere dall’avvenuto adeguamento dell’offerta d’interconnessione di cui al comma 1”.<br />
Certo la mancata impugnazione in sede giurisdizionale dell’art. 15 citato non rileva a fronte della natura regolamentare della disposizione e del dubbio sulla sua interpretazione in modo comunitariamente compatibile (riferendone la decorrenza all’obbligo di adeguamento di cui al primo comma comprensivo del termine del 1 gennaio 1998 e distinguendo fra sostituzione di una disciplina ad un’altra, prevista dall’art. 15 comma 2 e retroattività, prevista dal comma 1 dello stesso art. 15) e ciò induce il Collegio a ritenere – come è pacifico &#8211; non rilevanti nel caso di specie i pacifici principi, della giurisprudenza comunitaria relativi ai poteri degli Stati membri di stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire le situazioni giuridiche soggettive protette dal diritto comunitario e, quindi, non applicabile la preclusione derivante dall’omessa impugnativa della norma regolamentare. Infatti tali principi, invocati dalla difesa di Telecom ed affermati dalla Corte di Giustizia nelle decisioni 27 febbraio 2003 in causa C-327/00 Santex e 14 dicembre 1995 in causa C-312/93 Peter broeck, sono riferibili ad atti amministrativi non regolamentari chiaramente contrastanti con il diritto comunitario, mentre non toccano l’insegnamento del Consiglio relativo alla possibilità di disapplicazione dei regolamenti illegittimi, anche quando tale illegittimità derivi da contrasto con il diritto comunitario.<br />
L’art. 15 del d.m. citato è una norma di diritto interno, come tale disapplicabile dal giudice amministrativo e non un mero atto presupposto.<br />
Ne deriva la disapplicabilità di tale disposto normativo in coerenza al consolidato insegnamento giurisprudenziale comunitario e nazionale, per il quale il contrasto tra la normativa nazionale o regionale ed il diritto comunitario si risolve con la disapplicazione della disciplina interna e la conseguente invalidità degli atti applicativi (Corte di Giustizia CE 9 settembre 2003 causa 198/01; CdS IV 29 ottobre 2001 n. 5630; CdS VI 5 giugno 1998 n. 918; CdS VI 20 giugno 1996 n. 843; Cga 13 giugno 1995 n. 348).<br />
Orbene il servizio delle telecomunicazioni, in virtù della disciplina comunitaria vigente, è un servizio di interesse economico generale (direttiva 98/388/CEE).<br />
La Commissione, nella direttiva 90/388/CEE ha dichiarato l’illegittimità delle restrizioni della concorrenza nel settore delle telecomunicazioni, a meno che ciò non sia necessario per effetto di una esigenza fondamentale e sempre nel rispetto del principio di proporzionalità (considerando 25 della direttiva citata).<br />
Si tratta di deroghe ai principi del Trattato (di parità, non discriminazione ecc.) ammissibili sul fondamento dell’art. 86 co. 2 del Trattato (ex art. 90 co. 2) ossia se necessario al perseguimento della missione di carattere generale affidata al gestore del servizio.<br />
Va quindi creato un assetto disciplinare volto a consentire la concorrenza nel servizio di telecomunicazioni, favorendo nuovi ingressi nel mercato, attraverso una disciplina oggettiva, non discriminatoria e non discrezionale, con eliminazione di quelle che la dottrina ha definito “asimmetrie negative”.<br />
Naturalmente la liberalizzazione richiede, data la tecnicità della materia, un’azione complessa.<br />
La liberalizzazione è poi accompagnata, nello spazio giuridico europeo, da un processo di armonizzazione.<br />
La piena apertura del mercato delle reti e dei servizi alla concorrenza è stata realizzata per fasi progressive, strettamene connesse all’evoluzione delle tecnologie.<br />
La disciplina dell’interconnessione è un importante stadio di tale processo, essa, pur non costituendo una disciplina d’accesso alla rete, è volta a fissare le regole di un’attività tecnica preliminare ed indispensabile per consentire tale accesso.<br />
L’interconnessione – come si è detto – permette alle imprese che si interconnettono di massimizzare l’effetto “club” derivante dalla possibilità di utilizzare l’una i clienti ed i servizi dell’altra.<br />
L’interconnessione appare come un obbligo stabilito da norme, posto sotto il controllo dell’Autorità, oggetto di negoziazione fra le imprese di telecomunicazioni. <br />
L’avvio dell’interconnessione è, dai documenti comunitari, fissato al 1 gennaio 1998 (art. 2 co. 2 della direttiva 90/38 CE che fissa tale data per l’abolizione di diritti speciali od esclusivi; art. 4 bis co. 5 che richiama l’art. 2 co. 2, proprio in tema d’interconnessione; art. 6 lett. a) della dir. 30 giugno 1997 n. 97/33/CE che afferma, in materia d’offerta d’interconnessione la necessità di rispettare il principio di non discriminazione).<br />
In materia rileva anche la raccomandazione 98/195/CE della Commissione che, al fine di agevolare la creazione di un vero e proprio mercato domestico, raccomanda un sistema di prezzi massimi d’interconnessione a partire dal 1 gennaio 1998.<br />
Alla luce degli atti normativi comunitari richiamati appare chiaro che l’art. 15 co. 2 nel prevedere, per gli operatori di telefonia mobile già titolari di concessioni, una operatività del diritto di interconnessione dal 25 luglio 1998 si appalesa contrastante con il diritto comunitario, risolvendosi in un trattamento discriminatorio non giustificato.<br />
L’operatività dell’interconnessione dal 1 gennaio 1998 non può essere stabilito solo in via “formale” o puramente declamatoria, dovendo riguardare, a partire da tale data, proprio gli operatori già in essere e tecnicamente in grado di avvalersi di tale possibilità di collegamento, oltre chiunque fosse da tale data in grado di avvalersi di tale diritto quale operatore del settore autorizzato.<br />
L’art. 22 della direttiva n. 97/13/CE che pone il termine del 1 gennaio del 1999 per l’adeguamento delle preesistenti autorizzazioni non riguarda invece lo specifico tema delle interconnessioni, ma la disciplina comune (armonizzata) in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione.<br />
L’interconnessione è disciplinata dalla direttiva 30 giugno 1997 n. 97/33/CE, in modo compiuto ed esaustivo, mentre la tempistica dell’avvio degli accordi d’interconnessione è fissata dalla disciplina richiamata al 1 gennaio 1998.<br />
Ne consegue l’accoglimento dell’appello, con relativo annullamento parziale nei limiti dell’interesse dell’appellante, della delibera impugnata.<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, attesa la novità della questione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe, e, per l’effetto, previa disapplicazione dell’art. 15 comma 2 del D.P.R. 23 aprile 1998, annulla la deliberazione n. 1/CIR/98 dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.<br />
Compensa integralmente le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 5 aprile 2005 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Claudio VARRONE			Presidente<br />	<br />
Giuseppe ROMEO			Consigliere<br />	<br />
Giuseppe MINICONE		Consigliere<br />	<br />
Francesco D’OTTAVI		Consigliere<br />	<br />
Giancarlo MONTEDORO		Consigliere Est.																																																																																											</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il.17/10/2005<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2005-n-5826/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.5826</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.5827</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2005-n-5827/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2005-n-5827/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.5827</a></p>
<p>Pres. Varrone, est. Montedoro Ricorsi riuniti: &#8211; COMITATO ITALIANO PER IL GAS (Avv.ti D. Vaiano e F. Todarello) c. CONFED. ITALIANA DELLA PROPRIETA&#8217; EDILIZIA (CONFEDILIZIA) (Avv.ti P. Ricci e V. Angiolini), SFORZA FOGLIANI, AURORA ASSICURAZIONI SPA (n.c.), AUTORITA&#8217; ENERGIA ELETTRICA E GAS (Avv. Stato), E.N.E.L. GAS SPA, STOCCAGGI GAS ITALIA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2005-n-5827/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.5827</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2005-n-5827/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.5827</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, est. Montedoro<br /> Ricorsi riuniti: <br /> &#8211; COMITATO ITALIANO PER IL GAS (Avv.ti D. Vaiano e F. Todarello) c. CONFED. ITALIANA DELLA PROPRIETA&#8217; EDILIZIA (CONFEDILIZIA) (Avv.ti P. Ricci e V. Angiolini), SFORZA FOGLIANI, AURORA ASSICURAZIONI SPA (n.c.), AUTORITA&#8217; ENERGIA ELETTRICA E GAS (Avv. Stato), E.N.E.L. GAS SPA, STOCCAGGI GAS ITALIA SPA (n.c.); <br /> &#8211; AUTORITA&#8217; PER L&#8217;ENERGIA ELETTRICA E IL GAS (Avv. Stato) c. CONFED. ITALIANA DELLA PROPRIETA&#8217; EDILIZIA (CONFEDILIZIA) (Avv.ti P. Ricci e V. Angiolini), SFORZA FOGLIANI (n.c.), COMITATO ITALIANO GAS (CIG), E.N.E.L. GAS S.P.A. e STOCCAGGI GAS ITALIA S.P.A. (STOGIT) (n.c.</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della delibera dell&#8217;AEEG che impone l&#8217;assicurazione obbligatoria in favore degli utenti per gli infortuni derivanti dall&#8217;uso del gas e che stabilisce la copertura dei costi assicurativi tramite la componente addizionale della tariffa di distribuzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizi pubblici – Settori – Servizio del Gas  &#8211; Delibera dell’AEEG – Previsione di assicurazione obbligatoria per gli utenti per gli infortuni derivanti dall’uso del gas e di copertura dei costi assicurativi tramite la componente addizionale della tariffa di distribuzione – Legittimità &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non vìola la riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost., in materia di prestazioni patrimoniali, la delibera dell’AEEG che impone l’assicurazione obbligatoria agli utenti per gli infortuni derivanti dall’uso del gas e che stabilisce la copertura dei costi assicurativi tramite la componente addizionale della tariffa di distribuzione. Infatti la L. 481/95, istitutiva dell’Autorità per l’energia elettrica ed il Gas, individuando i suoi poteri e le finalità da perseguire, legittima l’Autorità stessa a regolare una determinata fattispecie, senza che occorra una espressa previsione di legge. Né tantomeno la suddetta legge, anche se di natura programmatica, necessita di leggi attuative che specifichino i limiti d’azione dell’Amministrazione indipendente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p><i><b>N.5827/2005<br />
Reg.Dec.<br />
N.  200-460 </i>Reg.Ri<i>c.<br />
ANNO   2005<br />
Disp.vo n. 330/2005</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br /> (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sui ricorsi riuniti in appello<br />
1) <u>n. 200/2005 proposto dal</u></p>
<p><b>COMITATO ITALIANO PER IL GAS</b> rappresentato e difeso dagli<b> </b>Avv.ti Diego Vaiano e Fabio Todarello con domicilio eletto in Roma Lungotevere Marzio n. 3, presso lo studio del primo;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CONFED. ITALIANA DELLA PROPRIETA&#8217; EDILIZIA (CONFEDILIZIA) </b>rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Ricci e Vittorio Angiolini con domicilio eletto in Roma Circonvallazione Clodia n. 29, presso lo studio del primo; <br />
<b>SFORZA FOGLIANI CORRADO</b>, <b>AURORA ASSICURAZIONI SPA </b>non costituitisi;<br />
e nei confronti di<br />
<b>AUTORITA&#8217; ENERGIA ELETTRICA E GAS (AEEG)</b> rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12; <br />
<b>E.N.E.L. GAS SPA</b>, <b>STOCCAGGI GAS ITALIA SPA</b> non costituitesi;</p>
<p>2) <u>460/2005 proposto</u></p>
<p>dall’<b>AUTORITA&#8217; PER L&#8217;ENERGIA ELETTRICA E IL GAS</b> rappresentata e difesa dall’ dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CONFEDERAZIONE ITALIANA PROPRIETA&#8217; EDILIZIA- CONFEDILIZIA</b> rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Ricci e Vittorio Angiolini con domicilio eletto in Roma Circonvallazione Clodia n. 29,  presso lo studio del primo;<br />
<b>SFORZA FOGLIANI CORRADO</b> non costituitosi;br></p>
<p>nei confronti di<br />
<b>COMITATO ITALIANO GAS (CIG)</b>, <b>E.N.E.L. GAS S.P.A.</b> e <b>STOCCAGGI GAS ITALIA S.P.A. (STOGIT)</b> non costituitesi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia &#8211; Milano Sezione IV n.6392/2004;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio <br />
(nel ric. 200/2005) di:<br />
CONFED. ITALIANA DELLA PROPRIETA&#8217; EDILIZIA (CONFEDILIZIA) e AUTORITA&#8217; ENERGIA ELETTRICA E GAS (AEEG); <br />
(nel ric. n. 460/2005) di: <br />
CONFED. ITALIANA DELLA PROPRIETA&#8217; EDILIZIA (CONFEDILIZIA);<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 24 Maggio 2005, relatore il Consigliere Consigliere  Giancarlo Montedoro ed uditi, altresì, gli avvocati Vaiano, Angiolini e limitatamente alle preliminari l’avv. dello Stato Rago;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La Confederazione ricorrente ed il suo legale rappresentante che agisce anche in proprio impugnano la delibera con cui l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha imposto una garanzia assicurativa per gli infortuni derivanti dall’uso del gas fornito da un impianto di distribuzione a tutti gli utenti finali civili ed ha affidato la stipula e la gestione del contratto al Comitato Italiano Gas, stabilendo che i costi siano coperti dalla componente addizionale della tariffa di distribuzione.<br />
Secondo i ricorrenti l’obbligo assicurativo potrebbe essere imposto solo da una legge ex art. 23 Cost. ed inconferenti sarebbero i richiami alla legge n. 481/95 ed al decreto legislativo n. 164/2000; anche nell’ipotesi in cui dovesse essere ritenuta necessaria un’assicurazione dovrebbe permanere la libertà di scelta dell’utente in ordine alla compagnia assicurativa ed alle condizioni contrattuali.<br />
L’incorporazione nella tariffa dell’addizionale per l’assicurazione deriverebbe dai principi di trasparenza poiché, a giudizio dei ricorrenti, sarebbe stato trasfuso nella tariffa un onere che prima giovava sulla società distributrice.<br />
I ricorrenti contestano l’atto contenuto sociale che sarebbe alla base della delibera impugnata, la quale esclude della sua operatività proprio i soggetti a maggiore rischio, e, comunque, ritengono non sufficiente la motivazione, ribadendo la tesi per cui la delibera sarebbe finalizzata a coprire con il denaro degli utenti un’assicurazione prima stipulata volontariamente dalla società distributrice.<br />
Si sono costituiti l’Autorità per l’energia elettrica ed il Gas ed il Comitato Italiano per il Gas ritenendo inammissibile ed infondato il ricorso.<br />
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo che la delibera sia priva di copertura legislativa, in quanto l’ambito dei poteri riservati all’Autorità consentirebbe, al più, di disciplinare un obbligo assicurativo a carico dei distributori per la sicurezza degli impianti fino al contatore, ma non di imporre un obbligo assicurativo a 18 milioni di soggetti ossia gli utenti finali del gas.<br />
Appellano l’Autorità per l’energia ed il Comitato Italiano Gas.<br />
Resiste la Confedilizia.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Gli appelli, proposti avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti per connessione oggettiva e soggettiva.<br />
La presente controversia riguarda l’obbligo assicurativo per i rischi connessi all’utilizzo del gas naturale che l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha previsto per tutti i clienti finali civili con delibera n. 152/03 recante “Adozione di disposizioni per l’assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali”.<br />
Con la sentenza impugnata n. 6392/04 il TAR Lombardia, Sez. IV, ha accolto il ricorso proposto dalla Confedilizia e dall’avv. Corrado Sforza Fogliani in proprio, nella qualità di utente finale del gas, e, per l’effetto, ha annullato la delibera n. 152/03.<br />
Sul piano dell’evoluzione storica della problematica della sicurezza nella distribuzione del gas naturale in Italia va ricordato che il primo contratto di assicurazione è stato stipulato da SNAM SPA, in favore di tutti i clienti finali civili, sin dal 1991.<br />
A seguito dell’incorporazione della società SNAM nella società ENI SPA, quest’ultima è poi succeduta a titolo particolare nella posizione contrattuale della SNAM concordando una proroga della scadenza del contratto di assicurazione sino al 31 dicembre 2002.<br />
Successivamente l’ENI – onde evitare che venissero a cadere le coperture assicurative a favore dei clienti finali del gas naturale e nell’attesa di definitive determinazioni in materia da parte dell’Autorità – ha rinnovato l’assicurazione dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 e, successivamente, ha trasferito la stessa assicurazione alla STOGIT.<br />
Detto contratto assicurativo, in scadenza al 31 dicembre 2003, è stato infine prorogato, con delibera n. 152/03, dal 1 gennaio 2004 al 30 settembre 2004.<br />
L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas fa presente di avere, con la delibera impugnata, semplicemente provveduto a reiterare un regime assicurativo che, da quasi quindici anni, ha garantito una doverosa tutela risarcitoria per i danni connessi all’utilizzo del gas naturale.<br />
E ciò senza incremento di oneri per l’utenza, ma semplicemente, individuando la più opportuna collocazione nella struttura tariffaria di un costo già riconosciuto, posizionandolo nella fase della filiera del gas ritenuta più idonea.<br />
Il costo della polizza assicurativa, sin dal suo sorgere, è sempre stato contenuto in una tariffa amministrata e, dunque, sostenuta dal cliente finale.<br />
Sin dal 1991, infatti, la SNAM SPA, in concomitanza con l’adeguamento da parte del CIP della quota fissa della materia prima utilizzata ai fini del calcolo delle tariffe sottoscriveva la polizza a favore degli utenti.<br />
Il costo sostenuto per l’assicurazione veniva riconosciuto alla SNAM in quanto compreso nella componente CMP relativa al costo della materia prima.<br />
Anche dopo l’incorporazione di SNAM SPA in ENI il meccanismo di tutela veniva mantenuto, prorogando il contratto di assicurazione.<br />
Con il trasferimento dell’assicurazione a STOGIT l’Autorità (del. n. 21/03) copriva gli oneri relativi al contratto mediante l’introduzione di un’addizionale alla tariffa di stoccaggio finalizzata alla copertura dei costi delle polizze di assicurazione.<br />
Tale addizionale veniva a sostituire la componente del costo CMP corrispondente al costo della polizza.<br />
La delibera n. 21/2003 perdeva efficacia il 1 gennaio 2004.<br />
L’Autorità, di conseguenza, al fine di trovare una soluzione stabile al problema della copertura assicurativa dei clienti finali del mercato della distribuzione del gas naturale avviava un procedimento (del. n. 47/03) per la formazione di provvedimenti di cui all’art. 2, co. 12, della legge 14 novembre 1995 n. 481.<br />
Veniva pubblicato un apposito documento per la consultazione, veniva, quindi, dato termine a tutti i soggetti a qualsiasi titolo interessati di inviare le proprie osservazioni scritte.<br />
Gli esiti della consultazione, che coinvolgeva società di distribuzione, enti formatori, associazioni di categorie, società di stoccaggio, di vendita, di brokeraggio, consumatori ed i vari interessati alla vicenda, furono nel senso di introdurre un obbligo d’assicurazione per responsabilità civile, incendio e infortuni in relazione ai rischi connessi all’uso del gas naturale.<br />
La soluzione dell’assicurazione volontaria non veniva ritenuta praticabile rispetto ai vantaggi di un’unica assicurazione a livello nazionale stante la elevata probabilità che molti clienti finali non attivino alcuna copertura assicurativa.<br />
Il soggetto incaricato della stipula del contratto unico d’assicurazione – ossia il CIG (Comitato Italiano del Gas – è un soggetto esterno alla filiera del gas, in possesso di informazioni e competenze in tema di incidenti da gas combustibile ed avente natura particolare, annoverando, ai sensi del suo statuto, fra i soci di diritto il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e l’UNI, mentre, come soci effettivi figurano soggetti che operano nel settore del gas, enti di diritto pubblico ed imprese di evidente e riconosciuta importanza nazionale, il tutto senza fini di lucro.<br />
Il meccanismo di copertura dei costi veniva poi individuato in un’addizionale alla tariffa di distribuzione in quanto schema applicabile al gas naturale ed al gpl, mediante il quale sarebbe facilmente verificabile la ripartizione della spesa essendo il numero dei clienti finali collegati alla rete di distribuzione sistematicamente comunicato all’Autorità nelle opzioni tariffarie, ed ancora mediante il quale sarebbe possibile un’operatività senza grossi scostamenti fra anticipi e consuntivi con agevoli controlli sui distributori locali in grado di facilitare il cliente per il risarcimento e senza necessità di cessione delle posizioni fra i diversi venditori in caso di cambio del distributore (con conseguenti macchinose procedure di conguaglio).<br />
Si arrivava su questa base all’impugnata delibera n. 152/2003.<br />
Rileva il Collegio, nel merito, che il Legislatore ha assegnato all’Autorità il compito di assicurare, nell’erogazione dei servizi di pubblica utilità dei settori dell’energia elettrica e del gas, il rispetto dell’ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti (cfr. art. 2, comma 12 lett. c) della l. 14 novembre 1995 n. 481 – di seguito l. n. 481/95).<br />
La lettera e) del medesimo art. 2, comma 12, della l. n. 481/95, prevede, inoltre, che l’Autorità stabilisce ed aggiorna, in relazione all’andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi sostenuti nell’interesse generale.<br />
La delibera impugnata è stata, quindi, legittimamente adottata dall’Autorità sul presupposto che ad essa spetti garantire le predette finalità di sicurezza a tutela degli utenti e dei consumatori.<br />
Inoltre la discrezionalità dell’Autorità ha trovato puntuale riscontro nel procedimento seguito che, come si è detto, ha evidenziato, vincolando gli esiti finali dell’azione amministrativa, tutti i vantaggi della scelta di un’assicurazione obbligatoria a livello nazionale per tutti i clienti finali del gas.<br />
Proprio dalle osservazioni pervenute dalle società di brokeraggio è emerso che la percentuale di “redemption” già collettive, da parte di individui (di “riscatto”) di coperture assicurative nel nostro paese è estremamente bassa: con la conseguente elevata probabilità che molti clienti non attivino la copertura assicurativa esponendo il sistema a rischi intollerabili.<br />
In queste osservazioni è da individuare la ragione tecnica della scelta dell’Autorità.<br />
Quanto alla dedotta mancanza di copertura legislativa all’operato dell’Autorità occorre rilevare che, nella specie, il mercato elettrico e del gas è regolato dall’azione dell’Autorità e che la legge n. 481/95.<br />
Come molte leggi istitutive d’Amministrazioni indipendenti è una legge d’indirizzo che poggia su prognosi incerte, rinvii in bianco all’esercizio futuro del potere, inscritto in clausole generali o concetti indeterminati che spetta all’Autorità concretizzare.<br />
La natura della copertura legislativa è adeguata alla peculiarità dei poteri dell’Amministrazione indipendente quale amministrazione che si “autoprogramma” secondo le finalità stabilite dal legislatore.<br />
Se così è, allora non può lamentarsi alcuna carenza di prescrittività del dettato normativo, che, stabiliti i poteri e le finalità dell’Autorità, secondo la tecnica del “programma legislativo aperto”, rinvia, al procedimento ed alle garanzie di partecipazione per fare emergere la regola, che dopo l’intervento degli interessati, appaia, tecnicamente, la più idonea a regolare la fattispecie.<br />
Lo stesso giudice di primo grado ha riconosciuto che la delibera n. 152/03 è perfettamente idonea al perseguimento delle finalità di cui alla l. n. 481/95 ma poi, contraddittoriamente, equivocando sulla natura del rapporto tra legge istitutiva dell’Amministrazione indipendente e peculiarità dell’azione amministrativa di quest’ultima, ha ritenuto violato l’art. 23 Cost..<br />
La l. n. 481/95 pur avendo natura programmatica e costruendo funzionalmente le attribuzioni dei poteri dell’Autorità, non abbisogna di successive leggi attuative che specificano i limiti d’azione dell’Amministrazione indipendente.<br />
Infatti lo stesso d.lgs. n. 164/2000, al suo articolo 28, co. 1 – collocato nell’ambito del Titolo VIII (organizzazione del settore) fa esplicitamente salvi tutti i poteri legislativamente attribuiti all’Autorità; l’art. 23 del medesimo decreto legislativo fa parimenti salve “le attribuzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, con particolare riferimento all’art. 2, comma 12, della l. 14 novembre 1995 n. 481”.<br />
Nel caso di specie l’Autorità ha esercitato un compito attribuitole dal legislatore: la tutela della sicurezza degli impianti, e, mediante un congruo e giusto procedimento ha individuato la regola tecnica più opportuna per il perseguimento di tali finalità.<br />
Va poi richiamato, in materia di sicurezza, il precedente della Sezione: la sentenza 12 febbraio 2001 n. 2987 con la quale, acclarandosi la legittimità della delibera dell’Autorità 28 dicembre 2000 n. 236/00 concernente disciplina della sicurezza e della continuità nella distribuzione del gas ed obbligo di pronto intervento del distributore anche sugli impianti di proprietà o gestiti dal cliente finale a valle del punto di consegna, si è stabilito che l’autorità, nell’azione a tutela della sicurezza, può dettare prescrizioni che riguardino tutto il sistema di distribuzione, a monte o a valle del misuratore; trovando tale intervento amministrativo legittimazione nel generale potere di assicurare la sicurezza degli impianti.<br />
In diversa ipotesi, con inversione logico-ermeneutica, non risulterebbe affatto chiaro quale sia il senso dell’istituzione dell’Autorità, quale lo spazio d’esercizio dei poteri che le sono riconosciuti dalla legge istitutiva, dovendosi attendere che le disposizioni particolari disciplinino, di volta in volta, gli ambiti d’intervento dell’Amministrazione indipendente.<br />
Il Collegio ritiene che la delibera persegua meritevoli finalità sociali, favorendo i clienti finali con minori disponibilità economiche, e, quanto alla libertà contrattuale ed ai principi di concorrenza, rileva che essi sono rispettati, avendo il CIG scelto la compagnia assicuratrice mediante una procedura di gara ad evidenza pubblica.<br />
In questa materia inoltre ben più la libertà contrattuale del singolo ricevere una compressione per le preminenti esigenze della salute pubblica, poiché la libertà contrattuale, come già segnalato porta ad una soluzione non efficiente sul piano della sicurezza.<br />
Gli operatori assicurativi hanno potuto competere per l’assegnazione del contratto, con il classico sistema della “concorrenza per il mercato”, che assicura il rispetto dei principi competitivi.<br />
Quanto poi all’aumento degli oneri per i clienti finali l’Autorità ha chiarito che si tratta del medesimo costo, una volta inglobato nella componente CMP della tariffa, che ora viene a collocarsi nella fase della filiera del gas ritenuta più idonea, quale addizionale alla tariffa di distribuzione.<br />
Si tratta di un costo di circa 0,40 euro all’anno per cliente finale, veramente modesto e di contenuto sociale.<br />
Nessun pregio infine hanno i richiami al diritto comunitario ed alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Corte Giustizia CE 18.5.2000 n. 206/98 Comm. e Governo del Belgio) secondo cui solo nei casi dell’art. 2 della direttiva 73/239/CE sarebbe ammissibile il ricorso ad un assicuratore unico per una intera categoria di utenti.<br />
In realtà in tale caso si discuteva di un caso del tutto diverso ossia di una legge belga che escludeva dal campo d’applicazione della legge di trasposizione della direttiva 12/49 le casse o le imprese assicurative che coprono gli infortuni sul lavoro anche quando queste casse o imprese perseguono scopi di lucro a proprio rischio, mentre tale esclusione, secondo la Corte, sarebbe giustificata solo per le assicurazioni comprese in un regime di sicurezza sociale. Ma con lo stabilire l’obbligo assicurativo – come s’è detto – non si è sottratta alcuna impresa al regime generale d’armonizzazione comunitaria si è limitato la libertà di prestazione di servizi, assicurata mediante la procedura ad evidenza pubblica.<br />
La direttiva richiamata non vuole il mantenimento di monopoli legali al di fuori della sicurezza sociale, ma tale non è un regime di assicurazione obbligatoria operante mediante individuazione di un unico contraente mediante procedura di evidenza pubblica comunitaria.<br />
È evidente che la compagnia assicuratrice scelta mediante gara non si trova nella posizione istituzionale dell’INPS o dell’INAIL.<br />
Ne deriva l’accoglimento degli appelli dell’Amministrazione e del CIG, la riforma della sentenza ed il rigetto del ricorso di primo grado.<br />
Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riunisce i ricorsi indicati in epigrafe.<br />
Accoglie gli appelli e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.<br />
Compensa integralmente le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 Maggio 2005 con l’intervento dei Sigg.ri:<br />
Claudio VARRONE			Presidente<br />	<br />
Sabino LUCE				Consigliere<br />	<br />
Luigi MARUOTTI			Consigliere<br />	<br />
Carmine VOLPE			Consigliere<br />	<br />
Giancarlo MONTEDORO		Consigliere Est.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.3821</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-17-10-2005-n-3821/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Radesi – Est. De Berardinis. Centrouno Autotrasporti (avv. Locati) c. Comune di Valmadrera (avv. Bertacco). in tema di impugnazione dei provvedimenti di determinazione degli oneri relativi ad una concessione edilizia 1. Giustizia amministrativa – Termine per la proposizione del ricorso &#8211; In tema di contributi conces-sori – Termine ordinario</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-17-10-2005-n-3821/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.3821</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Radesi – Est. De Berardinis.<br /> Centrouno Autotrasporti (avv. Locati) c. Comune di Valmadrera (avv. Bertacco).</span></p>
<hr />
<p>in tema di impugnazione dei provvedimenti di determinazione degli oneri relativi ad una concessione edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giustizia amministrativa – Termine per la proposizione del ricorso &#8211; In tema di contributi conces-sori – Termine ordinario di prescrizione.																																																																																												</p>
<p>2.	Giustizia amministrativa – Impugnazione &#8211; In tema di contributi concessori – Soggetto che ha effet-tuato il pagamento – Non ha legittimazione attiva.																																																																																												</p>
<p>3.	Giustizia amministrativa &#8211; Impugnazione &#8211; Titolare della concessione – Parte necessaria del proces-so.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	In materia di contributi per concessione edilizia, la prescrizione onerosa contenuta nella conces-sione incide su un diritto soggettivo del concessionario e non ha contenuto autoritativo: l’eventuale contestazione è pertanto soggetta al termine decennale di prescrizione (1).																																																																																												</p>
<p>2.	Il soggetto che ha effettuato il solo pagamento degli oneri concessori, ma che non è titolare della concessione, non è legittimato ad impugnare autonomamente il provvedimento con il quale sono stati determinati tali oneri  (2).																																																																																												</p>
<p>3.	Il soggetto che ha chiesto ed ottenuto una concessione edilizia è direttamente interessato all’accertamento della debenza o meno dei contributi ed è, perciò, contraddittore necessario nel re-lativo giudizio.																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Osserva il T.A.R. che il giudice non è chiamato a sindacare il corretto esercizio  del potere della P.A., ma ad accertare l’esistenza  o meno di un’obbligazione pecuniaria (cfr. T.A.R Marche ,16 ottobre 1998,n.1144).Per conseguenza la relativa azione è assoggettata all’ordinario termine di prescrizione de-cennale e non, al termine di decadenza.(cfr.sul punto C.d.S.,sez. V,23 gennaio 2004,n. 200)</p>
<p>(2) Osserva il T.A.R. che a nulla rileva il fatto che il soggetto che ha effettuato in concreto il pagamento degli oneri sia anche il proprietario dell’immobile e che il Tesoriere abbia apposto in calce alle quietanze  di pagamento una specifica annotazione in tal senso, in quanto l’obbligo del pagamento degli oneri con-cessori permane sempre e comunque a carico del titolare della concessone.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di impugnazione dei provvedimenti di determinazione degli oneri relativi ad una concessione edilizia</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/7424_TAR_7424.pdf">cliccaqui</a></p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.3819</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-17-10-2005-n-3819/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-17-10-2005-n-3819/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-17-10-2005-n-3819/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.3819</a></p>
<p>Pres. Radesi, Est. De Berardinis L.M. ed altri (Avv. G. Sala) c. Comune di Milano (n.c.) e Soc. R. S.r.l. (Avv. G. Bardelli e A. Bazzani). in tema di DIA e tutela dei terzi 1. Edilizia ed urbanistica – Denuncia inizio attività – Natura giuridica – Atto privato – Conseguenze</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-17-10-2005-n-3819/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.3819</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Radesi, Est. De Berardinis<br /> L.M. ed altri (Avv. G. Sala) c. Comune di Milano (n.c.) e Soc. R. S.r.l. (Avv. G. Bardelli e A. Bazzani).</span></p>
<hr />
<p>in tema di DIA e tutela dei terzi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Denuncia inizio attività – Natura giuridica – Atto privato – Conseguenze</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Denuncia inizio attività – Silenzio della P.A. – Tutela del terzo – Silenzio rifiuto – Configurabilità – Diffida del terzo – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La denuncia di inizio attività edilizia è un atto soggettivamente e oggettivamente privato, che ha soltanto il valore di una comunicazione fatta dal privato alla Pubblica Amministrazione circa la propria intenzione di realizzare un’attività direttamente conformato dalla legge e non necessita di titoli provvedimentali. Ne consegue che è inammissibile sia la domanda volta ad ottenere l’annullamento della D.I.A., sia quella volta ad ottenere l’annullamento del silenzio assenso.</p>
<p>2. L’ordinamento assicura al terzo, che sia leso nella propria posizione soggettiva dalla realizzazione dell’intervento previsto dalla denuncia di inizio attività, la piena tutela giurisdizionale attraverso il rimedio di cui all’articolo 21 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Pertanto, una volta decorso il termine stabilito dall’articolo 23 del Decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 senza che medio tempore la Pubblica Amministrazione abbia esercitato il potere inibitorio, il terzo sarà legittimato a chiedere alla stessa, mediate diffida, di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti dall’articolo 27 del D.P.R. n. 380/2001, e potrà, in caso di inerzia, far valere davanti al giudice amministrativo l’illegittimità del silenzio rifiuto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di DIA e tutela dei terzi</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/7435_TAR_7435.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-17-10-2005-n-3819/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.3819</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.3813</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-17-10-2005-n-3813/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-17-10-2005-n-3813/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-17-10-2005-n-3813/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.3813</a></p>
<p>Pres. Angela Radesi, Est. Cecilia Altavista Roncaglioni Carlo (avv.ti Cesare e Paola Ribolzi) c. Comune di Cologno Monzese (Avv. Giampaolo Pucci) nonché c. Regione Lombardia n.c. la scelta del Comune di reintrodurre con variante al P.R.G. un vincolo espropriativo decaduto da lungo periodo non necessita di apposita motivazione 1. EDILIZIA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-17-10-2005-n-3813/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.3813</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-17-10-2005-n-3813/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.3813</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Angela Radesi, Est. Cecilia Altavista<br /> Roncaglioni Carlo (avv.ti Cesare e Paola Ribolzi) c. Comune di Cologno Monzese (Avv. Giampaolo Pucci) nonché c. Regione Lombardia n.c.</span></p>
<hr />
<p>la scelta del Comune di reintrodurre con variante al P.R.G. un vincolo espropriativo decaduto da lungo periodo non necessita di apposita motivazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. EDILIZIA ED URBANISTICA &#8211; VARIANTE PIANO REGOLATORE GENERALE – REITERAZIONE VINCOLO ESPROPRIATIVO – TERMINE IMPUGNAZIONE – DECORRENZA &#8211; DATA PUBBLICAZIONE DEL NUOVO PIANO.</p>
<p>2. EDILIZIA ED URBANISTICA &#8211; PIANO REGOLATORE GENERALE – VARIANTE &#8211; REITERAZIONE VINCOLO ESPROPRIATIVO DECADUTO DA LUNGO PERIODO –MOTIVAZIONE SPECIFICA –  NON OCCORRE</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di varianti al Piano Regolatore Generale, contenenti reiterazioni di vincoli espropriativi decaduti per effetto del decorso del quinquennio previsto dall’art. 2 L. 1187/1968, ora sostituito dall’art. 9 D.P.R. 327/2000, il termine di impugnazione dello strumento urbanistico decorre dalla data di pubblicazione del piano, non richiedendosi la  notifica individuale dello strumento approvato. Diversamente avviene nel caso in cui le previsioni urbanistiche costituiscono atti di pianificazione a contenuto singolo ed i vincoli espropriativi vengano ad incidere in modo diretto ed immediato sui soggetti destinatari, per i quali il termine per l’impugnazione può decorrere, invece, dalla data di notifica individuale dello strumento approvato.</p>
<p>2. La scelta dell’Amministrazione comunale di reiterare un vincolo espropriativo decaduto da lungo periodo non necessita di apposita motivazione,  essendo sufficiente l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento alla proposta di variante di piano, salvo che specifiche situazioni, quali ad esempio convenzioni di lottizzazione, o atti di programmazione negoziata abbiano ingenerato legittime aspettative in capo ai privati proprietari delle aree interessate dal vincolo espropriativo reiterato. Infatti nella formazione dello strumento urbanistico generale all’Amministrazione comunale è riservata un’ampia potestà discrezionale  per quel che concerne la programmazione degli assetti del territorio, senza necessità di motivazione specifica sulle scelte adottate in ordine alla destinazione delle singole aree.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/7469_7469.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-17-10-2005-n-3813/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.3813</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.571</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-10-2005-n-571/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. ed Est. A. Catoni Francesca Iezzi (Avv. R. Colagrande) c. Azienda di promozione turistica regionale (Avv.ti R. Di Giambattista e S. Lamparelli) e Francesco Di Filippo (Avv. D. De Carolis) comunicazione individuale della graduatoria concorsuale ai fini della decorrenza del termine per il ricorso Comunicazione individuale della graduatoria concorsuale</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. A. Catoni<br /> Francesca Iezzi (Avv. R. Colagrande) c. Azienda di promozione turistica regionale (Avv.ti R. Di Giambattista e S. Lamparelli) e Francesco Di Filippo (Avv. D. De Carolis)</span></p>
<hr />
<p>comunicazione individuale della graduatoria concorsuale ai fini della decorrenza del termine per il ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunicazione individuale della graduatoria concorsuale ai fini della decorrenza del termine per il ricorso.<br />
Premassima<br />
Giustizia amministrativa – graduatoria – termine per impugnare – dies a quo – comunicazione individuale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai soggetti compresi nella graduatoria di un concorso non è applicabile l’articolo 2 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, il quale ricollega alla pubblicazione il “dies a quo” del termine di impugnazione per i soli soggetti non direttamente contemplati dal provvedimento lesivo, pertanto l’amministrazione che sia interessata al tempestivo consolidamento dei suoi provvedimenti ha  l’onere di dare individuale comunicazione agli interessati della formazione della graduatoria nella quale sono inseriti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo<br /> Sezione staccata di Pescara</b></p>
<p>composto dai signori<br />
Dr. Antonio <b>Catoni</b>								Presidente<br />	<br />
Dr. Michele <b>Eliantonio	</b>						componente<br />	<br />
Dr. Massimiliano <b>Balloriani						</b>componente																																																																																							</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 149 del 2005, proposto da<br />
<b>Francesca Iezzi</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Roberto Colagrande,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>l’azienda di promozione turistica regionale</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rita Di Giambattista e Sandro Lamparelli,<br />
e nei confronti<br />
di <b>Francesco Di Filippo</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Diego De Carolis,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della determinazione del direttore generale dell’azienda intimata n. 80/05 del 22 marzo 2005, ad oggetto attuazione deliberazione n. 8 del 7 marzo 2005 del consiglio di amministrazione;<br />
della suddetta deliberazione del consiglio di amministrazione n. 81 del 7 marzo 2005, con la quale si è deliberato di procedere all’assunzione del dottor Francesco Di Filippo;<br />
della deliberazione del consiglio di amministrazione n. 23/03 delle 30 giugno  2003 di approvazione della graduatoria del concorso pubblico per un posto di dirigente;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati,<br />
Visto gli atti di costituzione in giudizio;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito in udienza, il 6 ottobre 2005, il relatore Dr. Catoni ed uditi, altresì, l&#8217;avv.  Colagrande per la   ricorrente, gli Avv.ti Di Giambattista e Lamparelli  per l’amministrazione resistente e l’Avv. Diego De Carolis per il controinteressato;<br />
Considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La ricorrente con un unico motivo di ricorso, le cui argomentazioni sono meglio specificate nelle considerazioni in diritto, impugna l’atto di nomina del controinteressato a dirigente dopo l’espletamento di un concorso nel quale ella si è collocata al secondo posto.<br />
Censura anche la graduatoria del concorso sostenendo che il contro interessato è stato illegittimamente ammesso a sostenere il concorso stesso, non avendone i titoli.<br />
Sono costituiti sia l’amministrazione sia il contro interessato.<br />
Entrambe le parti hanno rilevato in primo luogo il difetto di giurisdizione di questo giudice e, poi, hanno anche eccepito la tardività del gravame, contestando, quindi, nel merito le argomentazioni avversarie.<br />
In sede di discussione  della istanza cautelare avanzata dalla ricorrente, il 12 maggio 2005, le parti hanno rilevato la necessità di una immediata decisione nel merito, condivisa dal collegio che ha fissato l’udienza del 6 ottobre 2005 per la discussione dello stesso, nella quale, dopo aver ascoltato i difensori delle parti costituite, ha trattenuto la causa in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Preliminarmente il collegio  deve occuparsi della eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sollevata da entrambe le parti resistenti.<br />
Queste osservano che, nella specie, sì è in presenza di una impugnativa che riguarda un provvedimento di immissione in servizio che è specificatamente rimesso alla competenza del giudice ordinario.<br />
Non vi è dubbio alcuno che tali provvedimenti sono sottratti, di regola, alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma nel caso  in esame, la censura che investe l’atto di nomina del contro interessato riguarda in particolare la sua posizione in graduatoria, <i>rectius</i> la possibilità di essere validamente inserito in questa,  mancandogli, come sostiene la ricorrente, un titolo specifico per poter partecipare al concorso.<br />
Tanto è vero che la ricorrente necessariamente impugna anche la graduatoria del concorso  rispetto alla quale non si può revocare in dubbio che la giurisdizione appartenga al giudice degli interessi.<br />
Quindi, la censura rivolta all’atto di nomina contiene certamente la denuncia dì un vizio di illegittimità derivata il quale, se fondato, provocherebbe  la caducazione automatica del provvedimento di nomina che non sarebbe, perciò, necessario impugnare secondo il più accreditato indirizzo giurisprudenziale.<br />
D’altro canto, il vizio dedotto contro la nomina dell’interessato è identico a quello rivolto alla graduatoria che si ritiene illegittima in virtù della non valida ammissione al concorso del controinteressato.<br />
Ne consegue che la giurisdizione nel presente ricorso è certamente del giudice amministrativo.<br />
Ancorandosi a questo aspetto del ricorso le parti resistenti sostengono anche che se il ricorso è in sostanza diretto contro l’approvazione della graduatoria, allora esso è certamente tardivo, dato che   è stato proposto contro un atto deliberato due anni prima.<br />
Ma, osserva il collegio, al momento della pubblicazione della graduatoria, alla ricorrente non è stato comunicato alcun avviso, mentre della sua eventuale, piena conoscenza dovrebbe farsi carico della prova l’amministrazione resistente o il contro interessato che si limitano soltanto genericamente a sostenere la conoscenza della interessata della esistenza di questa graduatoria.<br />
Infatti, si deve considerare che ai soggetti compresi nella graduatoria di un concorso non è applicabile l’articolo 2 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, il quale ricollega alla pubblicazione il “dies a quo” del termine di impugnazione per i soli soggetti non direttamente contemplati dal provvedimento lesivo, pertanto l’amministrazione che sia interessata al tempestivo consolidamento dei suoi provvedimenti ha  l’onere di dare individuale comunicazione agli interessati della formazione della graduatoria nella quale sono inseriti. <i>(Cf TAR Calabria, Catanzaro, sezione seconda, 18 gennaio 2001, n. 52)<br />
</i>D’altro canto, come si legge, in questa decisione, che il collegio condivide pienamente, l’atto conclusivo della procedura concorsuale, alla cui adozione è subordinato  l’insorgere dell’interesse, deve essere individuato nel provvedimento con il quale il competente organo deliberativo dell’amministrazione fa sue le conclusioni della commissione e gli attribuisce efficacia giuridica.<br />
Ora è vero che l’approvazione e la proclamazione del vincitore del concorso è stata disposta  il 30 giugno 2003, ma la ricorrente soltanto alla metà del mese di marzo 2005, ha appreso che si stava procedendo all’assunzione e si stavano ponendo questioni sulla regolarità della posizione del primo classificato.<br />
Ha chiesto, quindi, copia degli atti e ha impugnato la graduatoria nel termine rituale dei 60 giorni il 26 aprile 2005.<br />
Il ricorso è, pertanto, tempestivo.<br />
Esso, poi, è fondato nel merito.<br />
Sostiene la ricorrente che il bando prevedeva fra gli  altri requisiti di ammissione, il possesso di una specializzazione, di un dottorato di ricerca o di altro titolo post laurea rilasciato da una università o Istituto regolarmente riconosciuto secondo le modalità previste e che questa qualità non possiede il titolo presentato dal vincitore del concorso, limitato  ad un solo anno di frequenza e quindi non  equiparabile agli altri titoli richiesti.<br />
Le parti resistenti, invece, sostengono che la limitata enunciazione del bando deve far propendere  per qualsiasi titolo  rilasciato dall’istituzione autorizzata con una frequenza dopo il conseguimento della laurea.<br />
Ora, se si osservano le disposizioni relative non si può avere alcun dubbio che il titolo presentato dal ricorrente, la cui qualità di titolo post laurea non   può essere posta in discussione, non ha, tuttavia, le caratteristiche che il bando di concorso e le disposizioni vigenti richiedano per la partecipazione a concorsi di dirigente  negli enti pubblici.<br />
L’articolo 2 lettera  b)  del bando, esattamente modellato sulla disposizione di cui all’articolo 28  lettera  b)  del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dall’articolo 28 del testo unico approvato con  Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165,  testualmente richiede per i concorsi alla qualifica di dirigente, oltre alla laurea, il possesso di un diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post laurea rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da altre istituzioni  formative pubbliche e o private, tenuto conto delle modalità di riconoscimento previste dalla normativa in materia di accesso alla dirigenza statale.<br />
Queste modalità, in base alla normativa sono disciplinate con D.P.C.M., sentiti il ministero dell’Università     e della ricerca scientifica e tecnologica e la scuola superiore della pubblica amministrazione.<br />
Tale decreto non ancora esistente all’ atto del bando e dell’approvazione della graduatoria è stato emanato solo nel 2004 (n.295), ma    ha previsto  puntualmente che sono equiparabili al dottorato di ricerca e ai diplomi di specializzazione solo quegli altri titoli, post universitari, che prevedono la frequenza  e la durata di almeno un  biennio.<br />
Nella discussione e nelle memorie difensive le parti resistenti hanno obiettato che doveva farsi riferimento al momento della  pubblicazione del bando  nel quale il  Decreto non era stato ancora emanato, sicché la lettera del bando non poteva che essere interpretata nel senso di ritenere ammissibili tutti i diplomi post laurea regolarmente riconosciuti..<br />
Sul punto, però,  osserva il collegio  che la mancanza del decreto configurava all’epoca una  vuoto legislativo,  certamente non colmabile da discrezionale interpretazione della pubblica amministrazione che bandiva il concorso e che ne stabiliva la  equivalenza agli altri titoli, certamente di validità nettamente superiore  e che avrebbe postulato, semmai, almeno una parità nel numero degli anni  richiesti per conseguire il dottorato di ricerca o una specializzazione post laurea.<br />
Tanto è vero che il decreto di che trattasi  ha previsto, poi,  effettivamente che questi titoli abbiano almeno una durata di un biennio.<br />
La scelta dell’amministrazione deve ritenersi, pertanto, illegittima e formulata in assenza di  previsioni legislative puntuali  e viziata anche da una certa illogicità.<br />
Deve, perciò, concludere il collegio che il contro interessato non possedesse i requisiti per poter partecipare al concorso  e che, quindi, il suo inserimento in graduatoria e la sua nomina siano   illegittimi. <br />
Il ricorso va, pertanto, accolto ma la questione riguardante  l’applicazione di disposizioni non ancora completamente disciplinate  postula l’integrale compensazione delle spese ed  onorari di causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione di Pescara, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.  <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Cosi deciso in Pescara il  6 ottobre 2005. <br />
Dr. Antonio Catoni Pres. Est.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.578</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-10-2005-n-578/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. A. Catoni, Est. M. Eliantonio; A. Pierantuzzi e C. D’Annunzio (Avv. L. Antonangeli) c. Comune di Pescara (Avv. P. di Marco), Amministrazione Provinciale di Pescara (n.c.) giudicato penale, pubblica amministrazione e giudizio amministrativo 1. Giustizia amministrativa – giudicato penale – autorià nel processo amministrativo – p.a. non costituita parte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-10-2005-n-578/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.578</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-10-2005-n-578/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.578</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Catoni, Est. M. Eliantonio;<br /> A. Pierantuzzi e C. D’Annunzio (Avv. L. Antonangeli) c. Comune di Pescara (Avv. P. di Marco), Amministrazione Provinciale di Pescara (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>giudicato penale, pubblica amministrazione e giudizio amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giustizia amministrativa – giudicato penale – autorià nel processo amministrativo – p.a. non costituita parte civile nel processo penale – non sussiste																																																																																												</p>
<p>2.	Edilizia e urbanistica – opera realizzata in assenza di concessione – ordine di demolizione – atto dovuto – impossibilità di ripristino dello stato dei luoghi – irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L’art. 654 c.p.p. va interpretato nel senso che la sentenza penale, che ha accertato la sussistenza di fatti materiali, ha autorità di cosa giudicata nel giudizio amministrativo solo se la p.a. in esso intimata si sia costituita parte civile nel processo penale e in quella sede abbia potuto formulare le proprie difese, in caso contrario i suoi poteri non restando incisi da valutazioni svolte in un giudizio in cui essa è rimasta estranea; fermo restando, in ogni caso, il fatto che resta integro il principio del libero convincimento del giudice amministrativo circa la qualificazione delle posizioni giuridiche della p.a. e degli interessati																																																																																												</p>
<p>2.	In presenza di opere realizzate in assenza di concessione edilizia, l’ordine di demolizione costituisce un atto dovuto, che non è inficiato dell’impossibilità del ripristino dello stato di luoghi, e ciò in quanto l’impossibilità di non poter procedere alla rimozione delle parti abusive, quando ciò sia pregiudizievole per quelle legittime, costituisce solo un’eventualità della fase esecutiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’ABRUZZO<br />
Sezione Staccata di Pescara </b></p>
<p>composto dai signori:<br />
Dott. Antonio Catoni	Presidente<br />	<br />
Dott. Michele Eliantonio	Consigliere, relatore<br />	<br />
Dott. Massimiliano Balloriani	Referendario																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 576/00, proposto da<br />
<b>Pierantuzzi Andrea </b>e <b>D’Annunzio Claudia</b>, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Antonangeli, elettivamente domiciliati presso il proprio difensore in Pescara, via Milano, 19;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Pescara</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura comunale nella persona dell’avv. Paola Di Marco, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore in Pescara;</p>
<p>e nei confronti<br />
dell’<b>Amministrazione provinciale di Pescara</b>, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento 4 luglio 2000, n. 36/2000, con il quale il Dirigente del Settore Edilizia privata – Abusi del Comune di Pescara ha ordinato ai ricorrenti la demolizione di opere edilizie abusive; nonchè degli atti presupposti e connessi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pescara;<br />
Viste le ordinanze collegiali 28 settembre 2000, n. 397, e 21 dicembre 2000, n. 497, con le quali è accolta stata la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;<br />
Vista la sentenza 3 giugno 2004, n. 465, con il quale è stato sospeso il giudizio fino alla scadenza del termine previsto la presentazione della domanda di condono;<br />
Vista la memoria prodotta dall’Amministrazione resistente a sostegno delle proprie ragioni;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Udito alla pubblica udienza del 6 ottobre 2005 il relatore consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, l’avv. Luigi Antonangeli per la parte ricorrente e l’avv. Paola Di Marco per l’Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>I sig.ri Pierantuzzi Andrea e D’Annunzio Claudia, proprietari di un fabbricato sito in Pescara, alla via Carlo Poerio, 6, riferiscono di aver eseguito su un locale di sgombero e sull’adiacente terrazzo, sito al secondo piano di tale immobile dei lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento conservato, previa denuncia di inizio attività presentata il 9 aprile 1999.<br />
Il Comune, avendo rilevato che la consistenza di tale locale di sgombero rappresentata nella d.i.a. era diversa da quella risultante dalle planimetrie catastali e che, pertanto, era stata coperta una maggior superficie di terrazzo di mq. 6, con atto 4 luglio 2000, n. 36/2000, del Dirigente del Settore Edilizia privata – Abusi del Comune di Pescara ha ordinato ai ricorrenti la parziale demolizione delle opere edilizie realizzate ed, in particolare, di riportare a superficie esterna la predetta superficie interna di mq. 6.     <br />
Con il ricorso in esame gli interessati sono insorti dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, deducendo le seguenti censure:<br />
1) L’atto impugnato è nullo in quanto privo della firma del Dirigente del Comune. E’ stato, inoltre, consegnata una sola copia dell’atto impugnato, pur essendo due i destinatari del provvedimento. <br />
2) In base al disposto dell’art. 7 della L. n. 47/85, il Sindaco, e non il Dirigente, era competente ad assumere l’atto impugnato.<br />
3) La superficie in contestazione di mq. 6 non era esterna, ma interna. La demolizione ordinata non può essere eseguita senza compromettere la statica dell’intera porzione immobiliare in questione.<br />
Il Comune di Pescara si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 26 settembre 2000 ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.<br />
Con sentenza 3 giugno 2004, n. 465, è stato sospeso il giudizio fino alla scadenza del termine previsto la presentazione della domanda di condono.<br />
Non essendo stata presentata domanda di condono ed avendo i ricorrenti manifestato interesse alla definizione del giudizio, alla pubblica udienza del 6 ottobre 2005 la causa è stata introitata a decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. &#8211; Con il ricorso in esame, come sopra esposto, gli attuali ricorrenti hanno impugnato dinanzi questo Tribunale l’ordinanza 4 luglio 2000, n. 36/2000, con il quale il Dirigente del Settore Edilizia privata ed Abusi del Comune di Pescara ha loro ordinato la demolizione di opere edilizie abusive.<br />
Era, invero, accaduto che gli istanti sulla base di denuncia di inizio attività presentata il 9 aprile 1999 avevano eseguito su un locale di sgombero e sull’adiacente terrazzo, sito al secondo piano dell’immobile di loro proprietà, dei lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento conservato; il Comune, però, dopo l’ultimazione dei lavori aveva rilevato che la consistenza di tale locale di sgombero rappresentata nella d.i.a. era diversa da quella risultante dalle planimetrie catastali e che, pertanto, era stata coperta una maggior superficie di terrazzo di mq. 6. Con l’atto impugnato è stata, pertanto, ordinata la parziale demolizione delle opere edilizie realizzate nel senso di riportare a superficie esterna la predetta superficie interna di mq. 6.<br />
2. &#8211; Con il primo motivo di gravame gli istanti hanno dedotto la nullità dell’atto impugnato in quanto privo della firma del Dirigente del Comune. Si sono, inoltre, lamentati del fatto che era stata consegnata una sola copia dell’atto impugnato, pur essendo due i destinatari del provvedimento.<br />
Tali censure non sembrano fondate.<br />
In punto di fatto deve, invero, puntualizzarsi che l’Amministrazione comunale, nel costituirsi in giudizio, ha depositato copia conforme all’originale dell’atto impugnato, che risulta firmato oltre che dal Capo sezione del Comune, anche dal competente Dirigente. Tale atto, inoltre, come si rileva dalle relate di notifica apposte sul retro, risulta notificato sia al sig. Pierantuzzi Andrea, “mediante consegna nelle mani della moglie convivente D’Annunzio Claudia”, che alla sig.ra D’Annunzio Claudia “mediante consegna nelle mani di medesima”.<br />
Dall’esame dell’atto in questione sembra, di conseguenza, evidente che non sussista in punto di fatto il vizio lamentato; nè gli interessati hanno chiesto un termine per proporre sul punto querela di falso.<br />
Non essendo l’atto in questione privo della firma, sembra evidente che non sussista il vizio dedotto; ugualmente, risulta documentata la circostanza che ai due coniugi ricorrenti, entrambi destinatari dell’ordine di demolizione, l’atto in questione è stato ritualmente notificato.    <br />
3. &#8211; Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto l’incompetenza del Dirigente ad assumere l’atto impugnato, in quanto l’art. 7 della L. n. 47/85, attribuisce al Sindaco il potere di assumere gli atti sanzionatori in materia edilizia.<br />
Anche tale censura non è fondata.<br />
Deve, invero, al riguardo ricordarsi che la giurisprudenza amministrativa ha oggi costantemente precisato che per effetto della riforma della autonomie locali di cui agli artt. 4 e 51, della L. 8 giugno 1990 n. 142, vi è stata una generale devoluzione delle competenze del sindaco ai dirigenti del comune, per cui l’ordine di demolizione d&#8217;un edificio abusivo, essendo un atto sanzionatorio a carattere vincolato, è di competenza del dirigente del settore (così Cons. St., V, 6 marzo 2000, n. 1149, e da ultimo 5 ottobre 2005, con cui si è chiarito che la incompetenza del sindaco ad emettere provvedimenti in materia urbanistico-edilizia costituisce la regola in materia).<br />
Da tale orientamento il Collegio non rinviene motivi per discostarsi, per cui anche tale motivo di ricorso deve ritenersi privo di pregio.<br />
4. &#8211; Più complesso appare l’esame delle doglianze dedotte con il terzo motivo, con il quale i ricorrenti si sono lamentati nella sostanza di due distinte circostanze:<br />
a) che la superficie in contestazione di mq. 6, all’epoca della presentazione della d.i.a., non era esterna, ma interna;<br />
b) che la demolizione ordinata non avrebbe potuto essere eseguita senza compromettere la statica dell’intera porzione immobiliare in questione.<br />
Anche tali censure – deve subito precisarsi – non sembrano fondate.<br />
Quanto alla prima, deducono i ricorrenti che la consistenza del locale di sgombero in questione era stata correttamente rappresentata nella d.i.a., mentre in realtà per un verso le planimetrie catastali in questione non indicavano che l’area adiacente di mq. 6 era destinata terrazzo e per altro verso il giudice penale, che si era anch’esso occupato della vicenda, aveva mandati assolti i ricorrenti, in quanto aveva accertato l’inattendibilità dell’accatastamento dell’immobile effettuato nel 1998 dall’ing. Miccoli, da momento che questi aveva redatto le planimetria in questione &#8211; come si legge a pag. 3 della sentenza del Tribunale di Pescara, Rito monocratico, n. 763/03, passata in giudicato &#8211; “senza poter accedere all’immobile (in assenza della proprietaria), bensì rilevando la situazione apparente dall’esterno”; lo stesso giudice ha anche rilevato che il locale in questione non era da considerarsi come locale di sgombero, ma come un locale abitabile.<br />
In relazione all’efficacia del predetto giudicato penale deve, come è noto, ricordarsi che l’artt. 654 del cod. proc. pen., nel disciplinare l’efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi, dispone testualmente che “nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”. <br />
Ora, interpretando tale normativa, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di chiarire che tale art. 654 c.p.p. va interpretato nel senso che la sentenza penale, che ha accertato la sussistenza di fatti materiali, ha autorità di cosa giudicata nel giudizio amministrativo solo se la p.a. in esso intimata si sia costituita parte civile nel processo penale e in quella sede abbia potuto formulare le proprie difese, in caso contrario i suoi poteri non restando incisi da valutazioni svolte in un giudizio in cui essa è rimasta estranea (Cons. St, V, 12 ottobre 1999, n. 1440); fermo restando, in ogni caso, il fatto che resta integro il principio del libero convincimento del giudice amministrativo circa la qualificazione delle posizioni giuridiche della p.a. e degli interessati (Cons. St., V, 19 marzo 1996, n. 284).<br />
Ora, con riferimento a quanto chiarito in merito dalla giurisprudenza, sembra evidente al Tribunale che il predetto giudicato non possa avere alcuna influenza nel giudizio in questione in quanto il Comune di Pescara non si è costituito nel predetto giudizio penale. <br />
Inoltre, per passare alla valutazione in concreto del valore probatorio delle predette planimetrie catastali, deve osservasi che il Giudice penale (Cass. pen., VI, 23 gennaio 2003, n. 9955) ha già chiarito che l’attestazione del pubblico ufficiale sulle schede catastali presentate dal privato in relazione alla data dell’avvenuto deposito e al loro contenuto costituisce atto pubblico facente fede fino a querela di falso, per cui, nell’affermare tale principio, la Corte di Cassazione ha precisato che le schede catastali, che nascono come strutture private redatte dall’interessato, acquistano natura di atto pubblico nel momento in cui vengono consegnate alla p.a. che ne attesta l’avvenuto deposito e che ha il potere di controllarne la veridicità del contenuto attraverso idonei accertamenti. Per cui, costituendo le schede catastali un atto pubblico per contestarne la veridicità gli interessati avrebbero dovuto proporre querela di falso e, nel contempo, chiedere a questo Tribunale un termine per proporre tale querela di falso. Tale richiesta non è stata, però, formulata in tale giudizio.<br />
Ciò stante, questa Sezione, dovendo decidere allo stato degli atti, non può non considerare la situazione di fatto dell’immobile quale risultante dalla scheda catastale in questione (redatta alla data del 1998 e disposta, peraltro, dal Giudice delle Esecuzioni immobiliari), che ha consentito di determinare il valore dell’immobile messo all’asta, poi acquistato, senza presentare offerte in aumento, dagli attuali ricorrenti.<br />
Ora, da un attento esame della planimetria catastale in questione, redatta, peraltro, con dovizia di particolari tali, che fanno di certo dubitare della circostanza che il tecnico incaricato abbia potuto redigerla senza accedere all’immobile, ritiene il Collegio che l’area di mq. 6 in questione sia esterna rispetto alla restante parte dell’adiacente locale di sgombero. Per cui sembra via sia stata in punto di fatto la falsa rappresentazione della situazione preesistente accertata dal Comune. Né i ricorrenti hanno versato in giudizio adeguato titolo che avrebbe, in ipotesi, legittimato il loro dante causa ad edificare il locale in questione; un titolo adeguato non può, invero, rinvenirsi nel depositato parere della Commissione edilizia del 1935, atteso che l’ampliamento del fabbricato, così come previsto negli atti progettuali allegati a tale parere, non fu mai integralmente realizzato, per cui il titolo in parola non può aver legittimato la costruzione del manufatto in questione in epoca successiva.<br />
Conseguentemente, sembra immune dalla censura sopra indicata alla lettera a), l’impugnato ordine di demolizione. <br />
Con la doglianza sopra indicata alla lettera b) i ricorrenti hanno, infine, dedotto che la demolizione ordinata non avrebbe potuto essere eseguita senza compromettere la statica dell’intera porzione immobiliare in questione ed hanno in merito prodotto una relazione tecnica, che comprova tale circostanza.<br />
Anche tale censura non è fondata.<br />
Invero, la giurisprudenza amministrativa, esaminando fattispecie analoghe a quella ora all’esame e relative all’impugnativa di ordini demolizione di opere edilizie abusive, ha in merito già precisato che in presenza di opere realizzate in assenza di concessione edilizia, l’ordine di demolizione costituisce un atto dovuto, che non è inficiato dell’impossibilità del ripristino dello stato di luoghi, e ciò in quanto l’impossibilità di non poter procedere alla rimozione delle parti abusive, quando ciò sia pregiudizievole per quelle legittime, costituisce solo un’eventualità della fase esecutiva (Cons. St., V, 21 maggio 1999, n. 587); per cui sono state dichiarate inammissibili le censure dedotte avverso l’invito rivolto al privato all’eliminazione dell’abuso, con le quali – come nel caso di specie – è stata dedotta l’impossibilità pratica di effettuare la demolizione senza pregiudizio per le opere conformi (Cons. St., V, 3 giugno 1996, n. 606).<br />
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto. <br />
Sussistono, per concludere, giuste ragioni per disporre la totale com¬pensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, respinge il ricorso specificato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 6 ottobre 2005.<br />
           Pubblicata mediante deposito il 17.10.2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-10-2005-n-578/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.578</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.577</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-10-2005-n-577/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-10-2005-n-577/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.577</a></p>
<p>Pres. A. Catoni, Est. M. Eliantonio De Melis Franco e Sbaraglia Silvana Prunesta (Avv. ti P. Silvestri e A. Vasile) c. Comune di Torre dei Passeri (n.c.), Amministrazione Provinciale di Pescara (n.c.), Cappola Maria, Cappola Fernanda e Cappola Alessandra (Avv. G. Scorrano) interesse ad agire e previsioni urbanistiche Giustizia amministrativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-10-2005-n-577/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-10-2005-n-577/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.577</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Catoni, Est. M. Eliantonio<br /> De Melis Franco e Sbaraglia Silvana Prunesta (Avv. ti P. Silvestri e A. Vasile) c. Comune di Torre dei Passeri (n.c.), Amministrazione Provinciale di Pescara (n.c.), Cappola Maria, Cappola Fernanda e Cappola Alessandra (Avv. G. Scorrano)</span></p>
<hr />
<p>interesse ad agire e previsioni urbanistiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – interesse ad agire – strumento urbanistico – vicinanza dell’immobile all’area interessata dalla previsione urbanistica – sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’interesse ad agire consiste nell’utilità che il ricorrente può conseguire per effetto della pronuncia di annullamento, per cui l’ammissibilità del ricorso deve essere esclusa solo quando vi siano ostacoli alla possibilità in astratto di realizzare quella specifica utilità (nella specie la conservazione dell’inedificabilità del lotto confinante) attribuita con il vecchio strumento urbanistico e che il nuovo tende a comprimere</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’ABRUZZO<br />
Sezione Staccata di Pescara</b></p>
<p>composto dai signori:<br />
Dott. Antonio Catoni	Presidente<br />	<br />
Dott. Michele Eliantonio	Consigliere, estensore<br />	<br />
Dott. Massimiliano Balloriani	Referendario<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 298/99, proposto da<br /> <b>De Melis Franco e Sbaraglia Silvana Prunesta</b>, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Patrizia Silvestri e Alfonso Vasile, elettivamente domiciliati presso i propri difensori in Pescara, via Venezia, 25;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Torre dei Passeri</b>, in persona del Sindaco pro-tempore;<br />
&#8211; <b>l’Amministrazione provinciale di Pescara</b>, in persona del Presidente pro-tempore, entrambi non costituiti in giudizio;</p>
<p>e nei confronti<br />
di <b>Cappola Maria, Cappola Fernanda e Cappola Alessandra</b>, tutte rappresentate e difese dall’avv. Guido Scorrano, elettivamente domiciliate presso il proprio difensore in Pescara, viale Bovio, 160;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Torre dei Passeri, adottato con deliberazione consiliare 15 settembre 1992, n. 38, approvato con stralci e prescrizioni con deliberazione del Consiglio provinciale di Pescara 13 settembre 1996, n. 167, recepite con deliberazione consiliare 11 dicembre 1996, n. 49 ed entrato in vigore per effetto della pubblicazione sul B.U.R.A. n. 3 del 2 febbraio 1999, nella parte relativa alla particella n. 46, adiacente l’unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti; nonché degli atti presupposti e connessi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle controinteressate;<br />
Viste l’ordinanza presidenziale istruttoria 16 settembre 2003, n. 26, e la documentazione esibita in adempimento della medesima;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Udito alla pubblica udienza del 6 ottobre 2005 il relatore consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, l’avv. Patrizia Silvestri per la parte ricorrente e l’avv. Giovanna Cappola – su delega dell’avv. Guido Scorrano – per le controinteressate;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>I coniugi<b> </b>De Melis Franco e Sbaraglia Silvana Prunesta riferiscono di essere proprietari di fabbricati siti nel Comune di Torre dei Passeri, realizzati su terreno riportato in catasto al foglio 7, alla particella n. 47, in forza delle concessioni edilizie 14 settembre 1992, n. 32, e 21 luglio 1994, n. 41; riferiscono, altresì, che in sede di rilascio di tali concessioni, era stata utilizzata anche le potenzialità edificatoria della confinante particela n. 46, che era stata asservita con apposita convenzione, ritualmente trascritta.<br />
Con il ricorso in esame sono insorti dinanzi questo Tribunale avverso il nuovo Piano Regolatore Esecutivo del Comune nella parte in cui ha reso edificabile, perché ricompresa nella zona B3, la predetta particella n. 46.<br />
Hanno dedotto a tal fine le seguenti censure:<br />
1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per travisamento dei fatti. <br />
L’Amministrazione non aveva considerato che la particella n. 46 era in realtà priva di ogni capacità edificatoria, per essere stata precedentemente asservita alla particella confinante. <br />
2) Violazione della normativa e dei principi in materia di urbanistica ed edilizia. Eccesso di potere per contraddittorietà, per disparità di trattamento e per sviamento.<br />
L’inserimento del terreno in questione in zona edificabile viola le norme che impongono nell’edificazione precisi rapporti tra la superficie del lotto ed i volumi realizzabili; inoltre, tale scelta contrasta con le precedenti manifestazioni di volontà della stessa Amministrazione, è illogica in relazione all’art. 46 delle N.T.A. del nuovo piano, che sancisce in via generale l’inedificabilità delle aree già asservite, ed è volta esclusivamente a favorire i proprietari di tale area. <br />
Il Comune di Torre dei Passeri e l’Amministrazione provinciale di Pescara, ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.<br />
Si sono, invece, costituiti in giudizio le sig.re Cappola, proprietarie della predetta particella n. 46, che con memoria depositata il 15 maggio 1999, dopo aver eccepito l’inammissibilità del gravame per non avere i ricorrenti un interesse qualificato all’impugnativa, hanno contestato il fondamento delle censure dedotte.<br />
A seguito del deposito in giudizio di tale memoria i ricorrenti, con atto ritualmente notificato, hanno dedotto motivi aggiunti, con i quali hanno rilevato che:<br />
&#8211; l’utilizzazione di aree già asservite si risolve nel lasciare le costruzioni esistenti con gli standard di cui al D.M. 1448/68 insufficienti;<br />
&#8211; in violazione del principio costituzionale di buon andamento sono state effettuate scelte <i>ad personam</i> ed illogiche;<br />
&#8211; in violazione del principio di eguaglianza alcuni cittadini sono stati avvantaggiati senza alcuna giustificazione;<br />
&#8211; il P.R.E. non poteva essere operante sul punto, in quanto non si era verificata la condizione introdotta dalla Provincia, che aveva subordinato l’efficacia del piano alla introduzione di una norma diretta a disciplinare gli asservimenti pregressi. <br />
Tali doglianze i ricorrenti hanno ulteriormente illustrato con memoria depositata il 23 settembre 2005. <br />
Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2005 la causa è stata introitata a decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. &#8211; Gli attuali ricorrenti sono proprietari di un fabbricato sito nel Comune di Torre dei Passeri, realizzato su terreno riportato in catasto al foglio 7, alla particella n. 47, in forza delle concessioni edilizie 14 settembre 1992, n. 32, e 21 luglio 1994, n. 41, che è stata assentita utilizzando anche le potenzialità edificatoria della confinante particella n. 46, asservita con apposita convenzione, ritualmente trascritta.<br />
Con il ricorso in esame – come sopra esposto – sono insorti dinanzi questo Tribunale avverso il nuovo Piano Regolatore Esecutivo del Comune nella parte in cui tale piano ha reso edificabile, perché ricompresa nella zona B3, la predetta particella n. 46, di proprietà delle attuali controinteressate. <br />
Tale strumento urbanistico &#8211; analiticamente disciplinato quanto ai suoi contenuti dall’art. 12 della L.R. Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18, oggi integrato e modificato dall’art. 10 della L.R. Abruzzo 27 aprile 1995, n. 70 &#8211; ha individuato, invero, come lotto edificabile la predetta particella n. 46 ed ha definito anche l’ubicazione dell’edificio che era possibile realizzare su tale lotto, mediante il disegno della sagoma di massimo ingombro.<br />
Con il gravame, in estrema sintesi, gli istanti contestano la legittimità di tale previsione di piano in ragione del pregresso asservimento dell’area in questione e ciò al fine di ottenere che resti inedificato il terreno confinante, con evidente vantaggio per l’edificio di loro proprietà.<br />
2. &#8211; Così meglio definito l’oggetto dell’impugnativa, deve in via pregiudiziale ulteriormente precisarsi che per un verso le controinteressate hanno eccepito l’inammissibilità del gravame per non avere i ricorrenti un interesse qualificato all’impugnativa e per altro verso gli stessi ricorrenti hanno dedotto che l’impugnato il P.R.E. non avrebbe potuto essere operante sul punto, in quanto non si era verificata la condizione inserita dalla Provincia, che aveva subordinato l’efficacia del piano alla introduzione di una norma diretta a disciplinare gli asservimenti pregressi. <br />
A fine di esaminare tali questioni, aventi di certo carattere pregiudiziale, ritiene il Collegio di dover ripercorrere brevemente l’<i>iter</i> procedimentale di adozione e di approvazione dello strumento urbanistico in questione.<br />
Come, invero, si rileva dagli atti di causa, versati in giudizio dall’Amministrazione intimata in ottemperanza alla predetta ordinanza presidenziale istruttoria, deve osservarsi che il Consiglio provinciale di Pescara, all’epoca competente ad approvare il P.R.E., con la deliberazione 13 settembre 1996, n. 167, aveva approvato tale piano “con gli stralci e le prescrizioni di cui allegato verbale della Sezione Urbanistica Provinciale”. Ora nel verbale n. 43 del 17 luglio 1996, della S.U.P. erano state, tra l’altro, imposte alla lettera C), delle modifiche alle norme urbanistiche ed edilizie del P.R.E.; in particolare, al n. 2 bis), lettera b), era stata prescritta l’introduzione nelle N.T.A. “di un articolo che disciplini gli asservimenti pregressi”.<br />
Il Consiglio comunale di Torre dei Passeri, con deliberazione 11 dicembre 1996, n. 49, ha recepito integralmente “gli stralci e le prescrizioni” contenuti nella predetta deliberazione del consiglio provinciale; con lo stesso atto deliberativo, peraltro, il consiglio comunale ha testualmente anche deliberato “di dare atto che con successivo atto di questo Consesso si provvederà all’approvazione della normativa e relativi elaborati tecnici indicati dall’Ammi-nistrazione provinciale”.<br />
Va, inoltre, precisato che, come chiarito dal Comune nella cronistoria dell’<i>iter</i> procedimentale in questione versata in giudizio il 5 novembre 2003, l’Amministrazione comunale si è limitata ad inoltrare alla Provincia le tavole di piano adeguate secondo le prescrizioni e successivamente, pur avendo il S.U.P. con verbale n. 28 dell’8 ottobre 1998 indicato alcuni ulteriori adeguamenti da eseguire (tra cui anche quello relativo alla disciplina dei pregressi asservimenti), il Sindaco con avviso pubblicato sul B.U.R.A. n. 3 del 2 febbraio 1999, ha reso noto che il P.R.E. del Comune era totalmente operativo.<br />
Va, infine, chiarito che, così come concordemente confermato dalle parti costituite, l’Amministrazione comunale non ha mai provveduto ad introdurre nelle N.T.A. un articolo volto a disciplinare gli asservimenti pregressi, così come imposto dalla Provincia e così come lo stesso Comune si era riservato di approvare. Per cui, in definitiva, l’edificazione nel lotto in questione risulta allo stato disciplinata dall’art. 46 delle N.T.A., che nulla dispone in ordine alle aree precedentemente asservite; inoltre, essendo indicata la sagoma del costruendo edificio sulla particella in questione, tale area sembrerebbe allo stato edificabile, in relazione al predetto avviso del Sindaco pubblicato sul B.U.R.A., con il quale si era attestata la totale operatività del P.R.E. del Comune. <br />
3. &#8211; Fatte tali precisazioni, deve subito rilevarsi che è certamente priva di pregio la predetta eccezione di inammissibilità del gravame dedotta dalle controinteressate per non avere i ricorrenti un interesse qualificato all’impugnativa; invero, data la vicinanza tra l’immobile di proprietà dei ricorrenti e l’area in questione, sembra evidente che gli istanti abbiano interesse all’impugnativa.<br />
Infatti, come è noto, nel processo amministrativo, l’interesse ad agire consiste nell’utilità che il ricorrente può conseguire per effetto della pronuncia di annullamento, per cui l’ammissibilità del ricorso deve essere esclusa solo quando vi siano ostacoli alla possibilità in astratto di realizzare quella specifica utilità (nella specie la conservazione dell’inedificabilità del lotto confinante) attribuita con il vecchio strumento urbanistico e che il nuovo P.R.E tende a comprimere (Cons. St., IV, 1 marzo 2001, n. 1125).<br />
Sembra, pertanto, evidente che i ricorrenti abbiano interesse a contestare la legittimità delle nuove previsioni introdotte sul terreno confinante dal nuovo strumento urbanistico.<br />
4. &#8211; Così respinta tale eccezione di rito e per passare all’esame del merito del gravame, deve subito precisarsi che, ad avviso della Sezione, il ricorso appare fondato.<br />
Carattere pregiudiziale ed assorbente riveste in merito la doglianza dedotta con i motivi aggiunti e con la quale gli istanti si sono nella sostanza lamentati del fatto che il Sindaco non avrebbe potuto dichiarare totalmente operante P.R.E. anche sul punto ora in contestazione, in quanto non si era verificata la condizione introdotta dalla Provincia, che aveva subordinato l’efficacia del piano alla introduzione di una norma diretta a disciplinare gli asservimenti pregressi.<br />
Si è, invero, sopra già ricordato la specifica prescrizione imposta dalla Provincia in sede di approvazione del piano (prescrizione la cui legittimità in questa sede non è certamente oggetto di contestazione); si è, inoltre, già anche chiarito che il Consiglio comunale di Torre dei Passeri, con deliberazione 11 dicembre 1996, n. 49, aveva recepito integralmente “gli stralci e le prescrizioni” contenuti nella predetta deliberazione del consiglio provinciale, riservandosi anche di approvare la normativa indicata dall’Amministrazione provinciale.     <br />
Ciò posto, sembra evidente al Collegio che il Sindaco non avrebbe potuto attestare la totale operatività del P.R.E. del Comune anche in relazione alle aree precedentemente asservite, in quanto, in relazione a tali aree il Consiglio comunale, in sede di recepimento delle prescrizioni della Provincia, si era riservato di approvare una specifica normativa. <br />
Di qui l’illegittimità a ragione lamentata con il gravame, in quanto il Sindaco avrebbe potuto attestare la piena operatività del nuovo piano in relazione alle aree precedentemente asservite solo dopo l’avvenuta integrazione sul punto delle N.T.A..   <br />
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato lo strumento urbanistico impugnato nella parte in cui ha reso definitivamente edificabile l’area adiacente quella di proprietà dei ricorrenti, precedentemente asservita; mentre restano, ovviamente, salve le ulteriori determinazioni del Comune in ordine alla disciplina degli asservimenti pregressi. <br />
Le spese, che &#8211; come di regola &#8211; seguono la soccombenza, vanno poste a carico del Comune di Torre dei Passeri e si liquidano in dispositivo</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, accoglie il ri¬corso specificato in epigrafe e, per l’effetto annulla l’impugnato Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Torre dei Passeri, entrato in vigore per effetto della pubblicazione sul B.U.R.A. n. 3 del 2 febbraio 1999, nella parte relativa alla predetta area adiacente il fabbricato di proprietà dei ricorrenti e nei termini di cui in motivazione. <br />
Condanna il Comune di Torre dei Passeri al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 2.000 (duemila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministra¬tiva.<br />
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 6 ottobre 2005.<br />
         Pubblicata mediante deposito il 17.10.2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-10-2005-n-577/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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