<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>17/1/2008 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/17-1-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/17-1-2008/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:28:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>17/1/2008 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/17-1-2008/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.87</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-1-2008-n-87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-1-2008-n-87/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-1-2008-n-87/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.87</a></p>
<p>Pres. Varrone, est. VolpeDONATO DI FONZO &#038; F.LLI S.P.A. (Avv. A. Finocchi) c. COMUNE DI SAN VITO CHIETINO (n.c.), FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA S.R.L. E STAF S.R.L. (n.c.) sulla inapplicabilità della dimidiazione dei termini ex art. 23 bis L. Tar alle controversie concernenti la volturazione di concessione di trasporto pubblico Giustizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-1-2008-n-87/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.87</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-1-2008-n-87/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.87</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, est. Volpe<br />DONATO DI FONZO &#038; F.LLI S.P.A. (Avv. A. Finocchi) c. COMUNE DI SAN VITO CHIETINO (n.c.), FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA S.R.L. E STAF S.R.L. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla inapplicabilità della dimidiazione dei termini ex art. 23 bis L. Tar alle controversie concernenti la volturazione di concessione di trasporto pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Art. 23-bis L. 1034/1971 – Dimidiazione dei termini processuali &#8211; Controversie concernenti la volturazione di concessione di trasporto pubblico – Applicabilità &#8211; Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Alla controversia concernente la volturazione di una concessione di trasporto pubblico in favore del cessionario del ramo di azienda non si applica la riduzione alla metà dei termini processuali di cui all’art. 23-bis, co. 2, L. 1034/1971 in quanto il giudizio non ha ad oggetto né “provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture” né altri atti elencati al comma 1 del medesimo articolo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla inapplicabilità della dimidiazione dei termini ex art. 23 bis L. Tar alle controversie concernenti la volturazione di concessione di trasporto pubblico</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.87/08 Reg.Dec.<br />
N. 11126 Reg.Ric.<br />
ANNO   2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 11126/2003, proposto da:</p>
<p><b>DONATO DI FONZO &#038; F.LLI S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Arcangelo Finocchi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Vincenzo Macedonio in Roma, via del Viminale, n. 38;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SAN VITO CHIETINO</b>, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA S.R.L. E STAF S.R.L.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituite in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, 19 giugno 2003, n. 589;</p>
<p>visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />
relatore all’udienza pubblica del 6 novembre 2007 il consigliere Carmine Volpe e udito l’avv. A. Finocchi per l’appellante;<br />
considerato che:<br />
&#8211; il primo giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società appellante e la relativa domanda di risarcimento del danno;<br />
&#8211; in primo grado sono stati impugnati:<br />
a) la delibera della Giunta del Comune di San Vito Chietino 19 febbraio 2003, n. 21, di autorizzazione della voltura della concessione del servizio di trasporto pubblico urbano, a seguito di cessione del ramo di azienda della Staf s.r.l. (concessionaria originaria) alla Ferrovia Adriatico Sangritana s.r.l. e in capo alla cessionaria;<br />
b) la determina del responsabile del servizio di polizia municipale del detto Comune 24 febbraio 2003, n. 185, con cui si è disposta la volturazione della concessione in titolarità della Staf s.r.l. in favore della Ferrovia Adriatico Sangritana s.r.l.;<br />
ritenuto che:<br />
&#8211; diversamente da quanto statuito dal primo giudice, non si applica la riduzione alla metà dei termini processuali di cui all’art. 23-bis, comma 2, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, in quanto il giudizio non ha ad oggetto né “provvedimenti relativi alle- la società appellante, anche se titolare di concessioni di autolinee comunali e regionali per il servizio di trasporto pubblico locale nella Regione Abruzzo e operante nel medesimo bacino di traffico della Staf s.r.l. (quello di Lanciano), non ha intere<br />
a) l’eventuale accoglimento del gravame comporterebbe semmai il ritorno della concessione in capo alla Staf s.r.l. (si veda anche l’art. 15 dell’atto di cessione di ramo di azienda in data 24 gennaio 2003) e comunque l’interesse dell’appellante viene da essa collegato all’adozione, da parte dell’amministrazione comunale, di futuri provvedimenti nei confronti della Staf s.r.l.; adozione del tutto ipotetica ed eventuale;<br />
b) la società appellante non risulta avere mai richiesto la concessione del servizio di trasporto pubblico urbano di cui trattasi;<br />
c) il diritto di preferenza, previsto a favore dei concessionari di unità di rete finitima dall’art. 25, comma 3, n. 2), della l.r. dell’Abruzzo 9 settembre 1983, n. 62, a parte la dubbia vigenza della legge stessa, esula dalla fattispecie per cui è causa avendo riguardo alle autolinee di nuova istituzione;<br />
&#8211; il ricorso in appello, pertanto, deve essere respinto data l’inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso di primo grado;<br />
&#8211; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio non essendosi costituito nessuno degli appellati;</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge il ricorso in appello. Nulla spese.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 6 novembre 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Claudio Varrone			presidente<br />	<br />
Carmine Volpe			consigliere, estensore<br />	<br />
Paolo Buonvino			consigliere<br />	<br />
Aldo Scola				consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa			consigliere																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17/01/08<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-1-2008-n-87/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.87</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.110</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-1-2008-n-110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-1-2008-n-110/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-1-2008-n-110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.110</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo, Est. Volpe Ministero dell’Interno (Avv. Stato) c/ Iodice Antonio (Avv.ti V. Duello e P.Sperlongano) è inammissibile il ricorso per regolamento di competenza che non sia stato notificato anche al controinteressato 1. Processo amministrativo – Regolamento di competenza – Omessa notifica al controinteressato – Inammissibilità &#8211; Sussiste 2. Processo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-1-2008-n-110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-1-2008-n-110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.110</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo, Est. Volpe<br /> Ministero dell’Interno (Avv. Stato) c/ Iodice Antonio (Avv.ti V. Duello e P.Sperlongano)</span></p>
<hr />
<p>è inammissibile il ricorso per regolamento di competenza che non sia stato notificato anche al controinteressato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Regolamento di competenza – Omessa notifica al controinteressato – Inammissibilità &#8211; Sussiste</p>
<p>2. Processo amministrativo – Regolamento di competenza – Omessa notifica a tutte le parti in causa &#8211; Successiva integrazione del contraddittorio – Ammissibilità – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ inammissibile il ricorso per regolamento di competenza che non sia stato notificato a tutte le parti in causa che non vi abbiano aderito (nel caso di specie è inammissibile il regolamento di competenza che non sia stato notificato anche al soggetto controinteressato).</p>
<p>2. La possibilità di integrare successivamente il contraddittorio, prevista per il ricorso giurisdizionale amministrativo dall’art. 21, comma 1°, della L. 1034/1971, non è data anche per l’istanza di regolamento di competenza che, entro il termine di venti giorni, deve essere notificata a pena di inammissibilità a tute “le parti in causa”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.110/08<br />
Reg.Dec.<br />
N. 8327 Reg.Ric.<br />
ANNO   2007<br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Sesta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 8327/2007, proposto da:<br />
<B>MINISTERO DELL’INTERNO</B>, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>IODICE ANTONIO</B>, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Duello e Paolo Sperlongano, ed elettivamente domiciliato presso la segreteria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;</p>
<p>per regolamento di competenza<br />
in relazione al ricorso proposto dal signor Antonio Iodice davanti al Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli (n. 4794/2007);</p>
<p>visto il ricorso per regolamento di competenza del Ministero dell’interno, che indica quale giudice competente il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio del signor Iodice;<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />
relatore all’udienza in camera di consiglio del 20 novembre 2007 il consigliere Carmine Volpe; nessuno comparso per le parti;<br />
considerato che:<br />
&#8211; il ricorso per regolamento di competenza è stato notificato solo al ricorrente di primo grado;<br />
&#8211; il ricorso di primo grado, con cui sono stati impugnati la comunicazione dall’esclusione di un concorso pubblico, il provvedimento di esclusione e il bando di concorso, è stato notificato al Ministero dell’interno e al signor Antonio Busico, quale sogge<br />
&#8211; il ricorrente di primo grado ha eccepito l’inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza per non essere stata notificata anche al signor Busico;<br />
ritenuto che:<br />
&#8211; l&#8217;art. 31, comma 3, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 dispone che l&#8217;istanza di regolamento di competenza “si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa, che non vi abbiano aderito”;<br />
&#8211; l’espressione &#8220;parti in causa&#8221;, contenuta nell’art. 31, comma 3, della l. n. 1034/1971, si riferisce alle sole parti evocate in giudizio o comunque in esso presenti perché spontaneamente costituitesi (Cons. Stato, ad. plen., 16 maggio 1985, n. 15);<br />
&#8211; è stato ribadito che: l&#8217;istanza di regolamento di competenza va notificata a tutte le parti in causa che non vi abbiano aderito, ritenendosi per parti in causa sia quelle evocate in giudizio che quelle presenti come interventori (sez. VI, 6 giugno 2006,<br />
&#8211; non è possibile o ammissibile un’analisi sulla reale natura di controinteressati dei diversi soggetti, sia per dedurne che l&#8217;istanza di regolamento debba essere notificata a soggetti diversi da quelli evocati in giudizio ma in possesso della reale quali<br />
&#8211; la possibilità di integrare successivamente il contraddittorio, prevista per il ricorso giurisdizionale amministrativo dall&#8217;art. 21, comma 1, della l. n. 1034/1971, non è data anche per l&#8217;istanza di regolamento di competenza la quale, entro il termine d<br />
&#8211; pertanto, il ricorso per regolamento di competenza deve essere dichiarato inammissibile;<br />
&#8211; le spese del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate;<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza.<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma il 20 novembre 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Giovanni Ruoppolo			presidente<br />	<br />
Carmine Volpe			consigliere, estensore<br />	<br />
Paolo Buonvino			consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo		consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella			consigliere																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17/01/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-1-2008-n-110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.55</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-1-2008-n-55/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-1-2008-n-55/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-1-2008-n-55/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.55</a></p>
<p>Pres.G. Mozzarelli, Est, U. Di Benedetto. L. Trinchese ed altri (Avv. A. Mantero) contro l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini (Avv.ti R. Manservisi e M. Zamparini) sull&#8217;inesperibillità del rimedio del silenzio-rifiuto ex art. 21 bis Legge TAR nel caso in cui il Giudice Amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-1-2008-n-55/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.55</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-1-2008-n-55/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.55</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>G. Mozzarelli, <i>Est,</i> U. Di Benedetto<br />. L. Trinchese ed altri (Avv. A. Mantero) contro <br />l’Azienda<br /> Unità Sanitaria Locale di Rimini (Avv.ti R. Manservisi e M. Zamparini)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inesperibillità del rimedio del silenzio-rifiuto ex art. 21 bis Legge TAR nel caso in cui il Giudice Amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto cui inerisce la richiesta rimasta inevasa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia Amministrativa –Ricorso avverso silenzio rifiuto ex art. 21 Legge TAR – Difetto di Giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine al rapporto cui inerisce la richiesta rimasta inevasa &#8211; Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il rimedio del silenzio-rifiuto, regolato da ultimo, per gli aspetti processuali, dall’art. 21 bis della legge TAR, non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto cui inerisce la richiesta rimasta inevasa.(fattispecie in cui è stato ritenuto inammissibile il ricorso avverso il silenzio circa la richiesta di corresponsione di una somma a compensazione del rischio radiologico, la cui giurisdizione è stata devoluta al giudice ordinario, per effetto del D.Legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come confermato dal T.U. in materia di pubblico impiego di cui al D.Lgs.165/2001)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA <br />
BOLOGNA <br />
SEZIONE II 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Registro Sentenze:</b> 55/2008<br />
<b>		Registro Generale:	</b>1303/2007 </p>
<p>nelle persone dei Signori:</p>
<p><b>GIANCARLO MOZZARELLI Presidente  <br />
ALBERTO PASI Cons. </b><br />
<b>UGO DI BENEDETTO Cons. , relatore </p>
<p></b>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nella Camera di Consiglio  del <b>10 Gennaio 2008 </p>
<p></b>Visto il ricorso 1303/2007  proposto da:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>TRINCHESE LUCIANO ED ALTRI <br />
BATTAGLINO MAURIZIO <br />
BRUNETTI EROS <br />
CALDARELLI MASSIMO <br />
CASTO RICCARDO <br />
CIARONI DANIELA <br />
COLLU ANDREA <br />
D&#8217;ELIA LUIGI <br />
ERCOLANI CARLO <br />
MANTERO LORENZO <br />
MARSEGLIA GIUSEPPE <br />
MERINGOLO RENATO <br />
MUSTAPHA BALSAM BEN RAUCHEN <br />
POCE TUCCI ALBERTO MARIO <br />
RICCHIUTI MAURO <br />
SHEHAB EDDINE MARWAN <br />
SPINA FLORINDO <br />
TRINCHESE LUCIANO </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>rappresentato e difeso da:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>MANTERO AVV. ALESSANDRO </i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in BOLOGNA <br />
<i></p>
<p align=center>VIA CASTIGLIONE 43 <br />
presso<br />
ROSSI AVV. LOREDANA <br />
</i><b>contro<br />
</b><I>AZIENDA UNIT SANITARIA LOCALE DI RIMINI  <br />
</I>rappresentato e difeso da:<i><br />
MANSERVISI AVV. ROBERTO <br />
ZAMPARINI AVV. MASSIMO <br />
con domicilio eletto in BOLOGNA <br />
VIA SANTO STEFANO 16 <br />
presso<br />
MANSERVISI AVV. ROBERTO  <br />
</i>per la dichiarazione</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i>di illegittimità del silenzio dell’Azienda USL Rimini quanto all’istanza dei ricorrenti notificata in data 9/3/2007 (all. 1) richiedenti le attività accertative presupposte al fine della corresponsione dell’indennità di rischio radiologico e congedo ordinario aggiuntivo di 15 giorni per anno, cui i ricorrenti hanno diritto,<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>AZIENDA UNIT  SANITARIA LOCALE DI RIMINI </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>Udito il relatore Cons. UGO DI BENEDETTO  e uditi gi avvocati presenti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato che in fatto e diritto</p>
<p><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.- I ricorrenti, tutti medici in servizio presso il reparto di ortopedia dell’Ospedale Infermi di Rimini, hanno proposto il presente ricorso per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio dell’Azienda ASL in ordine all’istanza, notificata in data 9/3/2007, al fine di ottenere la corresponsione dell’indennità di rischio cronologico.<br />
L’Amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha controdedotto alle avverse domande e concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.<br />
La causa, introdotta con il rito speciale dell’articolo 21 bis, della legge n. 1034/1971, come novellato dalla legge n. 205/2000, è stata trattenuta in decisione all’odierna Camera di Consiglio.<br />
2.- In linea di diritto va preliminarmente osservato che il rimedio del silenzio-rifiuto, regolato da ultimo, per gli aspetti processuali, dall’art. 21 bis della legge TAR, non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto cui inerisce la richiesta rimasta inevasa. Se è vero, infatti, che per certi versi è riscontrabile la tentazione di configurare l’istituto in questione come rimedio “di chiusura”, esperibile in qualunque caso di comportamento inerte della P.A. in seguito alla proposizione di un’istanza da parte di un privato, non è d’altra parte ipotizzabile una sorta di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sul silenzio: in mancanza di univoche indicazioni testuali in senso contrario, l’istituto del silenzio va letto in continuità con la consolidata tradizione giurisprudenziale, che lo ha configurato come strumento diretto a superare l’inerzia della P.A. nell’emanazione di un provvedimento amministrativo, a fronte di una posizione di mero interesse legittimo in capo al cittadino. Con la conseguenza che in presenza di una posizione di diritto soggettivo correlata ad un rapporto di pubblico impiego la tutela giurisdizionale è ammissibile recta via in sede esclusiva attraverso una pronuncia di accertamento (salvo il sopravvenuto difetto di giurisdizione in materia). Conclusione, questa, che rimane indubbiamente valida anche a seguito della devoluzione della materia al giudice ordinario (con l’attribuzione al medesimo dei necessari poteri di adottare “tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati”: art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001).<br />
L’impostazione non ha, di certo trovato smentita nella sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 9 gennaio 2002, n. 1, la quale, nel circoscrivere la<br />
portata dei poteri del giudice amministrativo al mero accertamento dell’illegittimità del silenzio, ha ritenuto, tra l’altro, “determinante che il silenzio riguardi l’esercizio di una potestà amministrativa e che la posizione del privato si configuri come un interesse legittimo”. (Cons. di Stato , sez. V,, 10/2/2004, nr. 497; Cons. di Stato, sez. IV, 16/11/2007 n. 5834).<br />
3.- Nel caso concreto il ricorso avverso il silenzio azionato concerne una questione di diritto economico, concernente la spettanza di una somma a compensazione del rischio radiologico, la cui giurisdizione è stata devoluta al giudice ordinario, per effetto del D. Legislavito 31 marzo 1998, n. 80, come confermato dal T.V. in materia di pubblico impiego di cui al D. Lgs. 165/2001.<br />
4.- Per tali ragioni il ricorso è inammissibile <br />
5.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale, per l’Emilia Romagna, sede di Bologna Sezione II, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 3.000 (tre mila), oltre IVA e C.P.A.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna in data 10/01/2008.<br />
Presidente<br />
Cons.rel est.<br />
Depositata in Segreteria in data 17.01.08<br />
Bologna li, 17.01.08</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-1-2008-n-55/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.55</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.43</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-1-2008-n-43/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-1-2008-n-43/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-1-2008-n-43/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.43</a></p>
<p>Pres.G. Mozzarelli, Est. B.Lelli. G. Bigagnoli (Avv. ti P. Bini e D. Benfenati) contro il Comune di Bologna (Avv.ti M. Montuoro e G. Carestia) sulla giurisdizione del Giudice Ordinario a conoscere dell&#8217;impugnazione della decadenza dall&#8217;assegnazione di alloggio pubblico per sopravvenuto superamento dei limiti di reddito Giustizia Amministrativa – Assegnazione alloggio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-1-2008-n-43/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.43</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-1-2008-n-43/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.43</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>G. Mozzarelli, <i>Est.</i>  B.Lelli<br />. G. Bigagnoli (Avv. ti P. Bini e D. Benfenati) contro<br /> il Comune di Bologna (Avv.ti M. Montuoro e G. Carestia)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del Giudice Ordinario a conoscere dell&#8217;impugnazione della decadenza dall&#8217;assegnazione di alloggio pubblico per sopravvenuto superamento dei limiti di reddito</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia Amministrativa – Assegnazione alloggio pubblico &#8211; Decadenza per sopravvenuto superamento dei limiti di reddito – Impugnazione – Giurisdizione del Giudice Ordinario – Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La controversia relativa alla decadenza dall’assegnazione di alloggio pubblico per sopravvenuta superamento dei limiti di reddito, rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario. Difatti la giurisdizione del Giudice Amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione giacchè in detta fase vengono in rilievo posizioni paritetiche regolate dal complesso dei diritti e degli obblighi discendenti dalla conclusione del contratto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA <br />
BOLOGNA <br />
SEZIONE II 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Registro Sentenze:43/2008<br />
		Registro Generale: 1198-07	 <br />	<br />
nelle persone dei Signori:</p>
<p>GIANCARLO MOZZARELLI  Presidente   <br />
BRUNO LELLI 		    Cons., relatore<br />	<br />
ALBERTO PASI 		    Cons. </p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>SENTENZA <br />
</b><i>Ex art. 9 L. 205/2000 <br />
</i></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>nella Camera di Consiglio  del 13 Dicembre 2007 </p>
<p>Visto il ricorso 1198/2007  proposto da:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>BIGAGNOLI GIOVANNA </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>rappresentato e difeso da:<br />
<P ALIGN=CENTER>BINI AVV. PAOLA <br />
BENFENATI AVV. DANIELE </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
con domicilio eletto in BOLOGNA </p>
<p align=center>VIA BARBERIA 13 <br />
presso<br />
BINI AVV. PAOLA  </p>
<p>contro</p>
<p><B>COMUNE DI BOLOGNA <br />
</B>rappresentato e difeso da:<br />
MONTUORO AVV. MARIA <br />
CARESTIA AVV. GIULIA <br />
con domicilio eletto in BOLOGNA <br />
PIAZZA GALILEO 4 <br />
presso<br />
UFFICIO LEGALE COMUNE DI BOLOGNA  </p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
dell’ordinanza PG 160497 in data 29 giugno 2007, del direttore del Settore Politiche Abitative del Comune di Bologna, notificato in data 30 giugno 2007, con il quale viene dichiarata la decadenza dalla assegnazione all’alloggio ERP per superamento della situazione economica per la permanenza ed intimato il rilascio dell’alloggio per il giorno 29 giugno 2008;<br />
&#8211; nonché dell’applicazione della maggiorazione del 20% del canone di locazione a carico della ricorrente a far data dal mese di luglio 2007;<br />
-di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
<P ALIGN=CENTER>COMUNE DI BOLOGNA </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Cons. BRUNO LELLI <br />
E uditi altresì i procuratori delle parti presenti come da verbale;<br />
Visti gli artt. 21 e 26, u.c., della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificata dalla Legge 21.7.2000 n. 205;<br />
Ritenuto che è possibile procedere in forma semplificata per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Col ricorso in epigrafe viene impugnato il decreto dirigenziale con cui il comune di Bologna ha dichiarato la decadenza dalla assegnazione di alloggio ERP ai sensi dell’art. 30 comma 1 lett. F) della L.R. n. 24/2001 per avere la ricorrente superato il limite di reddito per la permanenza dell’assegnazione.<br />
Ciò posto appare fondata ed assorbente l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo formulata dal comune di Bologna.<br />
Anche recentemente, invero, le Sezioni Unite della Cassazione, con riferimento al caso della sopravvenuta decadenza dall’assegnazione di alloggio pubblico per superamento dei limiti di reddito, hanno stabilito che la relativa controversia rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario (Cass. Civile, sez. un. 16 gennaio 2007 n. 758; ed inoltre n. 13527/2000).<br />
Tale orientamento, che il collegio fa proprio, si fonda sulla considerazione che la giurisdizione del Giudice Amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione giacchè in detta fase vengono in rilievo posizioni paritetiche regolate dal complesso dei diritti e degli obblighi discendenti dalla conclusione del contratto.<br />
Per quanto sopra il ricorso  va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Valutata la vicenda nel suo complesso e tenuto conto delle problematiche interpretative, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna &#8211; Bologna, Sezione Prima, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall’ Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>BOLOGNA , li 13.12.2007 <br />
   &#8211; Presidente<br />
   &#8211; Cons. Rel. est.<br />
Depositata in Segreteria in data 17.01.08</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-1-2008-n-43/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.43</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.39</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-1-2008-n-39/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-1-2008-n-39/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-1-2008-n-39/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.39</a></p>
<p>G. Mozzarelli Pres &#8211; A. Pasi Est. G. Zanni (Avv. G. Fregni) contro il Comune di Sassuolo (Avv.ti M. Marina e A. Grasso) e provincia di Modena (non costutita) sull&#8217;interpretazione degli artt 16 e 17 L. 1150/42 1 Edilizia ed urbanistica – Artt. 16 e 28 Legge 17 agosto 1942,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-1-2008-n-39/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.39</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-1-2008-n-39/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.39</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Mozzarelli Pres &#8211; A. Pasi Est.<br /> G. Zanni (Avv. G. Fregni) contro il Comune di Sassuolo (Avv.ti M. Marina e A. Grasso) e provincia di Modena (non costutita)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione degli artt 16 e 17 L. 1150/42</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Edilizia ed urbanistica – Artt. 16 e 28 Legge 17 agosto 1942, n. 1150 &#8211; Interpretazione<br />
2 Edilizia ed Urbanistica &#8211; Istituto della salvaguardia &#8211; Disciplina</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1 Gli artt. 16 e 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 si devono interpretare , nel senso che il termine decennale si riferisce soltanto alle opere di urbanizzazione ed alle disposizioni di contenuto espropriativi, ma non alle prescrizioni urbanistiche, che rimangono operanti senza limiti di tempo fino alla loro sostituzione</p>
<p>2 L’istituto della salvaguardia, oggi disciplinato dall’art. 12, comma 3, del D.P.R. 380/01, consente di sospendere la pronuncia sulla domanda di permesso di costruire soltanto per un massimo di tre anni, con conseguente illegittimità di sospensioni protrattesi oltre tale termine</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE II
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
nelle persone dei Signori:<br />
<b>GIANCARLO MOZZARELLI Presidente  <br />
ALBERTO PASI Cons. , relatore</b><br />
<b>UGO DI BENEDETTO Cons. <br />
</b>ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>nell&#8217;Udienza Pubblica  del <b>12 Luglio 2007 <br />
</b>Visto il ricorso 206/2007  proposto da:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>ZAGNI GIANNI TITOLARE DELLA OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE DI TERMOIDRAULICA E LAVORI EDILI </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>rappresentato e difeso da:<i> FREGNI AVV. GIORGIO </i>con domicilio eletto in BOLOGNA <i>VIA D&#8217;AZEGLIO 34 presso VANNI AVV. STEFANO; <br />
</i><b></p>
<p align=center>
contro<br />
</b><i><br />
COMUNE DI SASSUOLO   </p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b>rappresentato e difeso da: <i>BASCHIERI AVV. MARINA e GRASSO AVV. ANNAMARIA con domicilio eletto in BOLOGNA PIAZZA ALDROVANDI 3 presso DANI AVV. FABIO  </p>
<p align=center>PROVINCIA DI MODENA, non costituita  </p>
<p></p>
<p align=justify>
</i><br />
per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	dei provvedimenti in data 21.12.2006 rispettivamente prot. N. 41485 e 41487 con cui il Comune di Sassuolo ha sospeso ogni determinazione in ordine alle domande di permesso di costruire relative a due fabbricati ad uso produttivo artigianale rispettivamente sul lotto 1 e sul lotto 2 del P.P. DA3 in Sassuolo, località San Michele, Via dell’Olmo, sul terreno catastalmente identificato al foglio 51 mappale 751;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.<br />	<br />
e per l’annullamento (motivi aggiunti ex art. 1 legge 205/2000)<br />
&#8211;	del provvedimento in data 5.3.2007 prot. Uscita n. 6699 con cui il Comune di Sassuolo ha sospeso ogni determinazione in ordine alla domanda di permesso di costruire presentata dal ricorrente il 24.1.2007 Prot. N. 2040, relativa a un fabbricato ad uso produttivo artigianale sul lotto 3 del P.P. DA3 in località San Michele, Via dell’Olmo, sul terreno catastalmente identificato al foglio 51 mappale 751.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso e i motivi aggiunti depositati in data 11 maggio 2007; <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: <I>COMUNE DI SASSUOLO <br />
</I>Relatore il Cons. Alberto Pasi;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 12 luglio 2007 i difensori delle parti, presenti come da verbale;<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO E DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con l’epigrafato ricorso e con motivi aggiunti il sig. Zagni Gianni ha impugnato tre dinieghi (21.12.06, n. 41485 e 41487, e 5.3.07, n. 6699, del Comune di Sassuolo) del permesso di costruire fabbricati, ad uso produttivo-artigianale, sui lotti 1 e 2 del Piano particolareggiato di iniziativa privata DA3 in località San Michele di Sassuolo, piano approvato nel 1992, convenzionato in data 15.1.93, e ad oggi interamente realizzato ad eccezione dei costruendi edifici per i quali è ricorso.<br />
Poiché le previsioni di tale piano particolareggiato sono difformi dai sopravvenuti strumenti urbanistici (PSC e RUE) adottati nel 2006, il Comune ha sospeso ogni determinazione sulle domande del ricorrente fino alla approvazione, e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione.<br />
Resistente il Comune di Sassuolo, la causa passa in decisione alla odierna pubblica udienza.<br />
A sostegno delle impugnate determinazioni il Comune di Sassuolo ha invocato il disposto dell’art. 5, comma 5, del RUE adottato, che prevederebbe, per il caso di difformità, la prevalenza del Piano strutturale.<br />
A prescindere dalla eventuale applicabilità alla fattispecie dell’istituto della salvaguardia secondo i principi generali (questione contestata con il secondo motivo, in ragione della controversa efficacia conformativa del Piano strutturale), il Collegio deve rilevare la erroneità della motivazione, fondata sul richiamo all’art. 5 del RUE, per diversi ordini di considerazioni:<br />
&#8211; l’art. 5 del RUE regola la sorte dei piani attuativi in vigore, stabilendo la loro perdurante vigenza fino alla naturale scadenza (comma 4), soltanto dopo la quale sono operanti le difformi previsioni degli strumenti (PSC, RUE e POC) approvati (comma 5)<br />
&#8211; nella fattispecie, manca dunque il presupposto applicativo del comma 5, consistente nella approvazione del Piano strutturale che si pretende di applicare;<br />
&#8211; ma manca anche il presupposto della intervenuta decadenza decennale del piano attuativo, poiché:<br />
&#8211;	a) l’orientamento giurisprudenziale prevalente (es TAR Lombardia Brescia, 14.6.01, n. 428; Cons. Stato. IV, 2.6.00, n. 3172; TAR Sicilia Catania, Sez. I, 29.9.04, n. 2718), sia pure non univoco, interpreta gli artt. 16 e 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel senso che il termine decennale si riferisca soltanto alle opere di urbanizzazione (nella fattispecie tempestivamente realizzate) ed alle disposizioni di contenuto espropriativi, ma non alle prescrizioni urbanistiche, che rimangono operanti senza limiti di tempo fino alla loro sostituzione;<br />	<br />
&#8211;	b) nella fattispecie tale orientamento è comunque chiaramente recepito nella convenzione 15 gennaio ’93, che stabilisce un termine decennale soltanto per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, prima del cui completamento potrà essere concessionata al massimo l’80% della superficie realizzabile, con l’ovvia conseguenza che il residuo (20% o più) potrà essere realizzato dopo il completamento dell’urbanizzazione, e quindi, nell’ipotesi che questa si protragga per tutto il decennio disponibile, dopo tale scadenza (art. 8 convenzione 15 gennaio ’93, in atti);<br />	<br />
&#8211; tutto ciò a prescindere dal considerare che anche le disposizioni regolamentari che il Comune ha preteso di applicare alla fattispecie sono soltanto adottate.<br />
Va inoltre considerato che l’istituto della salvaguardia, oggi disciplinato dall’art. 12, comma 3, del D.P.R. 380/01, consentirebbe di sospendere la pronuncia sulla domanda di permesso soltanto per un massimo di tre anni, mentre nella fattispecie il Comune di Sassuolo ha sopseso ogni determinazione per cinque anni.<br />
Conclusivamente il Collegio ritiene fondate le censure di:<br />
&#8211; violazione della convenzione urbanistica 15 gennaio 1993;<br />
&#8211; erronea applicazione dell’art. 5 del RUE adottato;<br />
&#8211; violazione dell’art. 12, comma 3 del D.P.R. 6.6.2001, N. 380.<br />
Assorbite tutte le altre censure, il ricorso va accolto, annullandosi per l’effetto gli atti impugnati.<br />
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti per motivi di equità, in relazione alla complessità della questione.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Seconda, Bologna, pronunziando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna il 12 luglio 2007.</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 17.01.08</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-1-2008-n-39/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.39</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.296</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-17-1-2008-n-296/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-17-1-2008-n-296/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-17-1-2008-n-296/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.296</a></p>
<p>Pres. Conti &#8211; Est. Conti I.Federici (Avv. F. Arena) c/ Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato); Comune di Colonna (Avv.ti L. Ferronato, S. Mosillo) sulla necessità del diniego di concessione edilizia in sanatoria nel caso di annullamento, da parte della Soprintendenza, del parere favorevole del Comune</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-17-1-2008-n-296/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.296</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-17-1-2008-n-296/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.296</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Conti   &#8211;  Est. Conti<br /> I.Federici (Avv. F. Arena) c/ Ministero per i beni e le attività culturali  (Avv. Stato); Comune di Colonna (Avv.ti L. Ferronato, S. Mosillo)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità del diniego di concessione edilizia in sanatoria nel caso di annullamento, da parte della Soprintendenza, del parere favorevole del Comune</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia in sanatoria –  Rilascio – Esclusione – Condizioni.<br />
 2.	Atto amministrativo – Motivazione plurima – Legittimità di un solo motivo – Sufficienza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	In materia di concessione edilizia in sanatoria, l’Amministrazione preposta al rilascio della concessione è tenuta a pronunciarsi sulla richiesta in senso negativo nel caso in cui il parere positivo rilasciato dal Comune venga annullato dalla Soprintendenza ex art. 159, co. 3, D.Lgs. n. 42/2004, per un vizio di natura non meramente formale ma sostanziale &#8211; nella specie consistente in un contrasto delle opere con le prescrizioni del Piano territoriale paesistico – poichè il rilascio della predetta concessione è subordinata, ai sensi dell&#8217;art. 32 l. n. 47/85, al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo.																																																																																												</p>
<p>2.	Ai fini della legittimità di un atto amministrativo, basato su una pluralità di motivi autonomi, è sufficiente che uno solo di essi sia riconosciuto idoneo a sorreggere l’atto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  LAZIO (Sezione  II quater)</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente	</p>
<p><b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 5873/2006, proposto da</p>
<p><b>FEDERICI Igino</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Arena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Emanuele Filiberto, n. 66;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <b>MINISTERO per i Beni e le Attività Culturali</b>, in persona del Ministro pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del <b>COMUNE di COLONNA (Roma)</b>, in persona del Sindaco in carica, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Liliana Farronato e Stefano Mosillo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Ortigara, n. 10;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>del decreto della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per il Lazio del 6.4.2006, recante l’annullamento del provvedimento n. 3 del 16.2.2006 del Comune di Colonna;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare della determinazione n. 72 del 27.4.2006, con cui il Comune di Colonna ha disposto il diniego della concessione edilizia in sanatoria per i due fabbricati abusivamente realizzati dal ricorrente nello stesso Comune in Via dei Bellucci.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione  in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Comune di Colonna;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore all’udienza pubblica del  18 dicembre 2007 il Presidente f.f. Renzo CONTI;<br />
Uditi, ai preliminari, l’avv. F. Arena per il ricorrente, l’avv. L. Farronato per il Comune di Colonna e l’avv. dello Stato Saulino per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il ricorso in trattazione, notificato il 10 e 14 giugno 2006 e depositato il successivo 16 giugno, il ricorrente indicato in epigrafe espone che:<br />
&#8211;	in relazione a due fabbricati adibiti ad uso abitazione, siti in Colonna in via dei Bellucci s.n.c. di cui è proprietario, ha presentato istanza di concessione in sanatoria prot. n. 1098 dell’1.4.986 e nn. 833/834 del 28.2.1995, ai sensi della legge 28.2.1985, n. 47 e 23.12.1994, n. 724, nonché di rilascio del relativo nulla osta ai sensi della legge n. 1497/1939;<br />	<br />
&#8211;	il Comune di Colonna, con provvedimento n. 3 del 16.2.2006, esprimeva parere favorevole ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985 e dell’art. 39 della legge n. 724/1994;<br />	<br />
&#8211;	il Ministero per i beni e le attività culturali, però, con decreto datato 6.4.2006, ha disposto l’annullamento del citato provvedimento comunale;<br />	<br />
&#8211;	il Comune di Colonna si adeguava a detto decreto e, con determinazione n. 72 del 27.4.2006, notificata al ricorrente il 29 successivo, disponeva il non accoglimento della sanatoria delle opere abusive di cui sopra.<br />	<br />
Ciò esposto, ha chiesto l’annullamento  dei richiamati ultimi due provvedimenti, deducendo al riguardo i seguenti motivi, così dal medesimo ricorrente paragrafati:<br />
1)	eccesso di potere; difetto di motivazione; motivazione incongrua, insufficiente e contraddittoria; violazione di legge; violazione degli artt. 97 e 3 della Costituzione in merito al provvedimento ministeriale;<br />	<br />
2)	difetto di motivazione; eccesso di potere; violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione in merito alla determinazione comunale. <br />	<br />
Si sono costituiti per resistere il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Comune di Colonna.<br />
Il primo, con memoria del 17.10.2007, ha eccepito l’infondatezza del gravame, evidenziando la legittimità del contestato decreto della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per il Lazio.<br />
Il secondo, con memoria del 27.11.2007, ha parimenti eccepito l’infondatezza del gravame, deducendo la natura vincolata del provvedimento comunale di diniego di concessione edilizia in sanatoria.<br />
Con memoria del 4.10.2007 il ricorrente ha ulteriormente esplicitato le proprie argomentazioni difensive.<br />
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’udienza pubblica del 18 dicembre 2007.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento: <b>a)</b> del decreto del Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio del Lazio del 6.4.2006, con il quale è stato annullato il provvedimento n. 3 del 16.2.2006 del Comune di Colonna, con cui si esprimeva parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 della legge 47/1985 e dell’art. 39 della legge 724/1994, ai fini della sanatoria di due fabbricati residenziali realizzati dall’odierno ricorrente nel predetto Comune in Via dei Bellucci, in area dichiarata di notevole interesse <i>ex lege</i> n. 1497/1939 ai sensi del D.M. 5.4.1960; <b>b)</b> della determinazione del Comune di Colonna n. 72 del 27.4.2006 con la quale, sul presupposto del decreto di annullamento di cui sopra, è stata negata la concessione edilizia in sanatoria per i predetti due fabbricati.<br />
Con il primo articolato motivo, il ricorrente contesta la legittimità del citato decreto della Soprintendenza, deducendo, in primo luogo, che la motivazione di detto decreto sarebbe insufficiente ed incongrua, sugli assunti che la giurisprudenza amministrativa si sarebbe da tempo orientata nel senso dell’ammissibilità dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria e che detta motivazione si baserebbe su affermazioni generiche ed apodittiche.<br />
Al riguardo giova richiamare il contenuto del citato decreto, che risulta adottato sulla base delle seguenti considerazioni: <b>1)</b> il P.T.P. n. 9, le cui norme tecniche di attuazione sono state approvate con delibera della Giunta Regionale n. 4480 del 30.7.1999, “<i>classifica l’area interessata dall’intervento quale zona C04 – agricola non compromessa con modesto  valore paesaggistico</i>” nella quale, qualora le norme di tutela previste dagli strumenti urbanistici vigenti prevedono l’edificazione, questa è consentita con “<i>il limite massimo di mc. 0,015/mq e il lotto minimo di mq. 20.000</i>”, mentre “<i>i due fabbricati insistono su di un lotto di mq. 1.200</i>”; <b>2)</b> le norme di tutela del PRG vigente, che destina l’area a zona “F” rurale, prevedono prevalentemente l’esercizio delle attività agricole e lo stato dei luoghi è ancora prevalentemente agricolo; <b>3)</b> “<i>il richiamo motivazionale al PTP non è sufficiente a giustificare il contrasto tra l’opera che si intende condonare ed i contenuti del vincolo, così come caratterizzati dalle disposizioni del piano territoriale paesistico</i>”; <b>4) “</b><i>l’omesso esame del Piano territoriale paesistico e/o la non conformità dell’intervento realizzato con le relative prescrizioni costituiscono profili di illegittimità dell’atto dell’Autorità delegata</i>”; <b>5)</b> “<i>l’autorizzazione o il parere non adempiono all’obbligo legale di una motivazione esauriente e completa in ordine alla compatibilità dell’opera realizzata rispetto alle valenze del vincolo ed alla sua disciplina</i>”.<br />
Alla stregua delle predette considerazioni, si palesa preliminarmente inconferente la censura con la quale il ricorrente richiama l’orientamento giurisprudenziale sulla possibilità della autorizzazione paesaggistica <i>ex post</i>, atteso che nel decreto impugnato non si nega in alcun modo tale possibilità. Infondate risultano poi le censure di carenza ed incongruità della motivazione dell’impugnato decreto.<br />
Le considerazioni della Soprintendenza sopra richiamate, infatti, costituiscono adeguata, congrua e sufficiente motivazione, in quanto attraverso le stesse è agevolmente ripercorribile l’iter logico seguito dall’Amministrazione statale.<br />
Quest’ultima, infatti, accertata la “<i>non conformità dell’intervento realizzato</i>” alle prescrizioni dettate dalle norme di attuazione del P.T.P. n. 9, approvate con la delibera di Giunta Regionale n. 4480/1999 (lotto minimo 20.000 mq, indice di edificabilità. 0.015 mc/mq e destinazione rurale dell’area), sul presupposto che i fabbricati hanno destinazione residenziale (e non rurale) e sono stati realizzati su un lotto di soli 1.200 mq., ha formalmente e sostanzialmente accertato la violazione del citato P.T.P.. Violazione che il richiamo motivazionale allo stesso P.T.P. operato dal Comune di Colonna, è stato ritenuto insufficiente a giustificare il contrasto dei fabbricati da condonare con le prescrizioni poste a tutela del vincolo fissate dalle citate norme di attuazione, agevolmente individuabili nell’art. 20 (depositato dalla difesa erariale come doc. n. 3), le cui prescrizione sono state chiaramente richiamate nell’impugnato decreto attraverso il loro contenuto.<br />
Quanto alla censura volta a contestare la considerazione sub 5), con la quale si sostiene che, contrariamente a quanto ivi affermato, nell’atto del comune sarebbero spiegate le ragioni per le quali l’intervento in questione è stato ritenuto compatibile con le esigenze di tutela ambientale, va preliminarmente precisato che tale affermata carenza di motivazione va letta in relazione alla precedente considerazione sub 3) nel senso di inadeguatezza della stessa a giustificare il contrasto con le disposizioni del P.T.P. e, come tale è immune dalla dedotta censura, stante il contrasto con le prescrizioni del P.T.P..<br />
Peraltro la censura è, comunque, inammissibile per carenza di interesse.<br />
Ciò nella considerazione che il decreto della Soprintendenza, come sopra evidenziato, è sorretto dall’ulteriore presupposto del contrasto dell’intervento medesimo con le richiamate prescrizioni dettate dal P.T.P. n. 9, che non risulta in alcun modo contestato dal ricorrente.<br />
Come si è espressa la giurisprudenza (cfr. C.d.S., V, 29.8.1994 n. 926; Tar Campania –Sa- 10.7.1995 n. 383), anche di questa Sezione (sentenze n. 5242 del 6.6.2007, n. 14670 del 15.12.2006 e n. 3782 del 23.5.2006 ), condivisa dal Collegio, infatti, ai fini della legittimità di un atto amministrativo, basato su una pluralità di motivi autonomi, è sufficiente che uno solo di essi  sia riconosciuto idoneo  a sorreggere l’atto stesso. Nella specie  tale motivo va individuato nel riscontrato contrasto con le specifiche prescrizioni del P.T.P. n. 9 richiamate nel decreto impugnato e non contestate da parte ricorrente.<br />
Inconferente risulta l’ulteriore censura, con la quale parte ricorrente evidenzia che, nella specie, il vincolo non sarebbe assoluto, atteso che la Soprintendenza, come sopra precisato, non ha affermato l’esistenza di un vincolo assoluto di inedificabilità, ma unicamente che l’edificazione è stata realizzata in contrasto con i limiti fissati dalle norme di attuazione del P.T.P..<br />
Quanto, infine, alla censura, dedotta nella memoria depositata il 4.10.2007, con la quale il ricorrente lamenta che la Soprintendenza avrebbe disposto l’annullamento del parere comunale sulla base di valutazioni di merito alla stessa precluse, la stessa è in primo luogo inammissibile, in quanto, costituendo essa un motivo nuovo rispetto a quelli dedotti con il ricorso introduttivo, doveva essere proposta quanto meno con atto ritualmente notificato alle controparti.<br />
Peraltro, la censura è, comunque, infondata, atteso che il riscontrato contrasto dei fabbricati con le prescrizioni del P.T.P., in quanto rappresentativo di un vizio di violazione di legge, costituisce tipico vizio di illegittimità del parere comunale.<br />
Con il secondo articolato motivo, rivolto avverso la determinazione comunale n. 72 del 27.4.2006, il ricorrente deduce i vizi di illegittimità derivata dalla illegittimità del decreto della Soprintendenza di cui sopra, nonché il vizio di difetto di motivazione.<br />
Entrambe le censure sono infondate.<br />
L’infondatezza della censura di illegittimità derivata consegue alla sopra affermata infondatezza delle censure dedotte avverso il decreto della Soprintendenza, sul cui unico presupposto è stata adottata l’impugnata determinazione comunale di diniego di concessione edilizia in sanatoria.<br />
Quanto alla infondatezza della dedotta carenza di motivazione, si osserva che la determinazione comunale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 7.8.1990, n. 241, è adeguatamente e sufficientemente motivata “<i>per relationem</i>”con il richiamo al decreto della Soprintendenza di annullamento del parere favorevole rilasciato dal Comune.<br />
Inoltre, è pacifica in giurisprudenza (cfr. da ultimo Cons.St., IV, 16.10.2006, n. 6165) la legittimità della motivazione “<i>per relationem</i>” all’atto presupposto.  <br />
Tanto più le considerazioni di cui sopra valgono nel caso di specie, in quanto, come evidenziato dalla difesa comunale, il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo è subordinata, ai sensi dell&#8217;art. 32 della legge 28.2.1985, n. 47, al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. Ne consegue che allorché il parere positivo rilasciato dal Comune venga annullato dalla Soprintendenza, ai sensi dell’art. 159, comma 3, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, per un vizio di natura non meramente formale (quali il difetto di motivazione), ma sostanziale  (quale quello di specie consistente in un contrasto delle opere con le prescrizioni di P.T.P.), all’Amministrazione preposta al rilascio della concessione edilizia in sanatoria non rimane alcun spazio di valutazione discrezionale in ordine alla richiesta della predetta concessione, dovendosi la stessa pronunciarsi in senso negativo.<br />
In conclusione e per quanto sopra argomentato il ricorso risulta infondato e va, conseguentemente, respinto.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5873/2006 indicato in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese, diritti e onorari, compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2007, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Renzo CONTI                                         &#8211; Presidente f.f., estensore<br />
Antonio VINCIGUERRA                        &#8211; Consigliere<br />
Floriana RIZZETTO                                &#8211; Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-17-1-2008-n-296/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.296</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-17-1-2008-n-294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-17-1-2008-n-294/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-17-1-2008-n-294/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.294</a></p>
<p>Pres. Est. CONTI NAPOLI (Avv. F.M. Salvo) c. MINISTERO per i Beni e le Attività Culturali, SOPRINTENDENZA per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico dell’Umbria (Avv. dello Stato) sull&#8217;applicabilità del rito del regolamento di competenza di cui all&#8217;art. 31 L. 1034/71 anche ai giudizi in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-17-1-2008-n-294/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-17-1-2008-n-294/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.294</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. CONTI<br /> NAPOLI (Avv. F.M. Salvo) c. MINISTERO per i Beni e le Attività Culturali, SOPRINTENDENZA per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico dell’Umbria (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità del rito del regolamento di competenza di cui all&#8217;art. 31 L. 1034/71 anche ai giudizi in materia di accesso e sulla possibile violazione del diritto di difesa dei resistenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Regolamento di competenza – Art. 31 L. 1034/71 – Norma generale – Giudizio di accesso agli atti – Applicabilità – Sussiste – Violazione diritto di difesa dei resistenti &#8211; Possibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il rito di cui all’art. 31 della legge 6.12.1971, n. 1034 in tema di  regolamento di competenza, è applicabile, in assenza di espressa deroga, a tutta la tipologia di ricorsi davanti al giudice amministrativo di primo grado, compresi quelli in materia di accesso. Tuttavia, poiché il termine per la proposizione del regolamento è più lungo di quello entro il quale dovrebbe definirsi il giudizio di accesso agli atti, potrebbe prospettarsi una questione di legittimità costituzionale delle relative disposizioni per violazione del diritto di difesa delle parti resistenti (ndr. circostanza che nel caso di specie non si era verificata).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  LAZIO (Sezione  II quater)</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente	</p>
<p><b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 8797/2007, proposto da</p>
<p><b>NAPOLI Bruno</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Maria Salvo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Corso Trieste, n. 85;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>MINISTERO per i Beni e le Attività Culturali</b>, in persona del Ministro pro-tempore, la <b>SOPRINTENDENZA per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico dell’Umbria</b>, in persona del legale rappresentante in carica, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>delle note prot. n. 9123 del 17.7.2007 e prot. n. 15152 dell’8.8.2007 della Soprintendenza per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Perugia;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto o provvedimento collegato, presupposto o comunque connesso, con ogni possibile riserva di azione, incluso il diritto di agire per il risarcimento dei danni subiti e subendi;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
per la declaratoria e per l’accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del diritto del ricorrente ad ottenere copia della documentazione richiesta formalmente ex artt. 22 e segg. della legge 7.8.1990, n. 241. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione  in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza intimati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla camera di consiglio del 18 dicembre 2007 il Presidente f.f. Renzo CONTI;<br />
Uditi altresì, l’avv. F. M. Salvo per il ricorrente e l’avv. dello Stato Marrone per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali;.<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b> Con il ricorso in trattazione, notificato il 27-28 settembre 2007 e depositato il successivo 24 ottobre, il ricorrente arch. Bruno Napoli espone:<br />
&#8211;	di essere dipendente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali presso la Soprintendenza dell’Umbria di Perugia;<br />	<br />
&#8211;	che, in data 30.1.2007, cadeva da una scala nei locali della Soprintendenza denominati comunemente “ex-Saffa”, ove si era recato per acquisire un fascicolo necessario per rispondere alla Polizia giudiziaria quale persona informata dei fatti relativi ad un presunto abuso edilizio in località Castiglione del Lago;<br />	<br />
&#8211;	che l’INAIL riconosceva l’infortunio come causa di servizio, nonostante il Soprintendente si fosse opposto;<br />	<br />
&#8211;	che, al fine di tutelare la propria posizione, anche nella considerazione di un procedimento di opposizione ex art. 104 del D.P.R. n. 1124/1965, con nota del 19.4.2007, indirizzata sia alla Soprintendenza che al Ministero, chiedeva di avere accesso e di estrarre copia dei seguenti atti; a) d.p.s (documento programmatico della sicurezza), b) piano di sicurezza e documento di valutazione del rischio vigente relativi all’area interessata, ai sensi del D.Lgs. 626/1994; c) piano di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione del cantiere ex Saffa e le eventuali disposizioni per l’accesso, ex D.Lgs. 494/1996; d) copia del registro infortuni con evidenziato il nominativo del sottoscrittore;<br />	<br />
&#8211;	che la Soprintendenza rispondeva con le impugnate note, limitando il diritto di accesso del ricorrente e, comunque, consentendo al medesimo di ottenere pochi “brandelli” di documentazione relativi al piano sicurezza 494/1996, al piano sicurezza 626/1994 ed al registro infortuni.<br />	<br />
Ritenendo dette note illegittime ne ha chiesto l’annullamento, unitamente all’accertamento del diritto all’accesso dei documenti richiesti, deducendo al riguardo i seguenti motivi di gravame, così dal medesimo ricorrente paragrafati:<br />
1)	violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 4 del D.M. 10.5.1994 n. 415, degli artt. 22-24, comma 7, L. 7.8.1990 n. 241 e succ. mod. e int., del D.P.R. 12.4.2006 n. 184; eccesso di potere per sviamento, violazione dl principio del giusto procedimento e del buon andamento, carenza dei presupposti e disparità di trattamento;<br />	<br />
2)	violazione degli artt. 4 e 97 Cost., degli artt. 22-24, comma 7, L. 7.8.1990 n. 241 e succ. mod. e int., del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196; eccesso di potere per sviamento, carenza ed erroneità dei presupposti, violazione del principio del giusto procedimento, ingiustizia manifesta.<br />	<br />
Si sono costituite per resistere le Amministrazioni intimate, le quali, con memoria del 13.11.2007, hanno eccepito l’incompetenza territoriale di questo T.A.R. e comunque l’infondatezza del gravame, contrastando le pretese del ricorrente.<br />
Con memoria del 28.11.2007 parte ricorrente ha sostenuto l’inammissibilità delle predetta eccezione ed ha ulteriormente precisato le proprie tesi difensive.<br />
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione alla camera di consiglio del 18 dicembre 2007.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento delle note della Soprintendenza che si sostiene sarebbero limitative dell’accesso agli atti, richiesto con istanza del 19.4.2007, nonché la declaratoria e l’accertamento del diritto di accesso agli atti medesimi.<br />
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di incompetenza territoriale di questo T.A.R. proposta dalla difesa erariale con la memoria depositata il 13.11.2007.<br />
La predetta difesa evidenzia, in particolare, che detta eccezione non è stata proposta con lo strumento del regolamento di competenza, ma con semplice memoria, in quanto questo dovrebbe essere utilizzato unicamente in relazione all’ordinario giudizio di legittimità, per il quale il Legislatore lo ha espressamente disciplinato all’art. 31 della legge 6.12.1971, n. 1034 e non anche per il rito speciale ed accelerato relativo ai ricorsi in materia di accesso ai documenti di cui all’art. 25 della legge 7.8.1990, n. 241, per il quale è prevista la decisione in camera di consiglio entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso.<br />
Si sostiene, a sostegno della predetta tesi, che il regolamento di competenza deve essere proposto, ai sensi dell’art. 31 della stessa legge n. 1034/1971, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio, che per effetto dell’art. 22 della stessa legge deve avvenire nei venti giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del ricorso e, quindi, entro il complessivo termine di quaranta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso. Termine di quaranta giorni che ovviamente non sarebbe possibile rispettare nel rito speciale delle impugnazioni in materia di accesso in quanto, come sopra anticipato, queste devono essere decise entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso.<br />
L’eccezione è inammissibile.<br />
Al riguardo il Collegio rileva che il prospettato contrasto normativo attiene ai termini fissati per i diversi procedimenti giurisdizionali, con la conseguenza che non è condivisibile la tesi dell’Avvocatura dello Stato,  che da tale dedotto contrasto fa derivare una modificazione del procedimento e del giudice competente a decidere sulla questione di competenza territoriale.<br />
Deve ritenersi, infatti, che l’art. 31, comma 2, della legge 1034/1971 nel fissare lo specifico procedimento del regolamento di competenza abbia fissato un principio processuale di carattere generale in ordine al rito da seguire sulle questioni di competenza territoriale, applicabile, in assenza di espressa deroga, a tutta la tipologia di ricorsi davanti al giudice amministrativo di primo grado.<br />
Né tale deroga sarebbe implicitamente desumibile dal particolare rito previsto dei ricorsi in materia di accesso, in quanto detto speciale rito riguarda unicamente l’abbreviazione dei termini per la proposizione di detti ricorsi e la decisione degli stessi che deve avvenire (anziché in udienza pubblica) in camera di consiglio entro il termine di trenta giorni prefissato dal legislatore; termine quest’ultimo, tuttavia, chiaramente di natura ordinatoria.<br />
Il prospettato contrasto delle disposizioni sopra richiamate riguardanti i termini per la proposizione del regolamento di competenza rispetto a quelli previsti per la decisione dei ricorsi in materia di accesso ai documenti, potrebbe, se mai, porre una questione di legittimità costituzionale delle relative disposizioni per violazione del diritto di difesa delle parti resistenti, ma detta questione, nel caso di specie, si palesa comunque irrilevante.<br />
 Al riguardo, infatti,  si osserva che, ai sensi del richiamato art. 31, secondo comma, della legge n. 1034/1971, l’istanza di regolamento di competenza deve essere proposta, a pena di decadenza, “entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio”.<br />
Nella specie, le Amministrazioni intimate si sono costituite, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, con atto depositato il 3.11.2007 e, conseguentemente, da tale data decorreva il citato termine di venti giorni per la proposizione del regolamento di competenza, che veniva a scadere, pertanto, il 23.11.2007.<br />
In considerazione  del rinvio chiesto congiuntamente dalle parti, la camera di consiglio &#8211; originariamente fissata per il 14.11.2007 e poi ulteriormente rinviata al 28.11.2007 &#8211; è stata fissata per il giorno 18.12.2007 e, quindi, ben oltre il termine del 23.11.2007.<br />
Ne consegue che, essendo stato comunque garantito alle Amministrazioni intimate, per effetto dei menzionati rinvii, il reclamato termine massimo per la proposizione del regolamento di competenza, la eventuale questione di legittimità costituzionale di cui sopra è comunque, nella specie, irrilevante.<br />
A tale stregua l’eccezione di incompetenza risulta inammissibile, essendo stata la stessa proposta con semplice memoria non notificata, anziché mediante istanza di regolamento di competenza notificata a tutte le parti in causa, come espressamente disposto dall’art. 31, comma 3, della legge n. 1034/1971.<br />
Passando alla trattazione del merito, giova preliminarmente precisare che, benché non risulti depositata  la richiesta di accesso di cui è causa nemmeno da parte ricorrente, non è contestato che oggetto della stessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Perugia sono i seguenti atti: a) documento programmatico della sicurezza (d.p.s.), b) piano di sicurezza e documento di valutazione del rischio vigente relativi ai locali archivio “ex Saffa” ai sensi del D.Lgs. 626/1994; c) piano di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione del cantiere ex Saffa e le eventuali disposizioni per l’accesso, ex D.Lgs. 494/1996; d) copia del registro infortuni con evidenziato il nominativo del sottoscrittore.<br />
A tale richiesta l’Amministrazione ha risposto prima con la nota prot. n. 9123 del 17.7.2007, con la quale ha consentito l’accesso ai piani di sicurezza e, successivamente, con la nota prot. n. 15152 dell’8.8.2007, con la quale, pur negando l’accesso ai predetti piani “in quanto protetti dalla privacy”, lo ha comunque consentito, per il piano di sicurezza ex D.Lgs. n. 2494/1994, qualora l’interessato “dovesse indicare le parti della documentazione sopra citata che possano interessare l’infortunio” di cui era stato vittima il medesimo ricorrente nell’edificio ex Saffa e, per il piano di sicurezza ex D.Lgs. 626/1994, nei limiti del “frontespizio del piano medesimo e dello stralcio riferito esclusivamente alla tipologia dell’infortunio”.<br />
In sintesi con le note di cui sopra, impugnate dal ricorrente, la Soprintendenza non ha negato l’accesso ai predetti atti [sopra indicati come sub b) e c)] ma lo ha circoscritto all’interesse evidenziato dal medesimo relativo all’incidente subito nei locali ex Saffa.<br />
Tale limitazione deve ritenersi pienamente legittima, in quanto, il diritto di accesso deve riconoscersi unicamente in relazione alla situazione giuridica fatta valere e nei limiti della stessa, non essendo consentito un controllo generalizzato dell’attività amministrativa.<br />
Nella specie la documentazione di cui sopra era stata richiesta, come si legge dal ricorso, “al fine di tutelare la propria posizione, anche in considerazione dello svolgimento di un procedimento formale di opposizione ex art. 104 d.p.r. 30 giugno, n, 1124” sul riconoscimento della causa di servizio dell’infortunio subito il 30.1.2007 presso i locali della Soprintendenza denominati comunemente “ex Saffa” (che peraltro sembra essersi concluso favorevolemente per il ricorrente) e, conseguentemente, l’accesso documentale richiesto è stato legittimamente riconosciuto nei limiti dell’interesse fatto valere.<br />
A tale stregua, il ricorso avverso le impugnate note risulta infondato nella parte in cui si riferiscono espressamente ai menzionati piani di sicurezza, in quanto con le stesse la Soprintendenza non ha negato l’accesso, ma lo ha circoscritto nei limiti della posizione giuridica vantata dal ricorrente.<br />
Quanto alla ulteriore doglianza che dei predetti documenti  (piano di sicurezza ex D.Lgs. n. 494/1996 e piano di sicurezza ex D.Lgs. n. 626/1994), nonché del registro degli infortuni (non espressamente richiamato nelle impugnate note), di cui il ricorrente avrebbe “potuto ottenere pochi “brandelli”” &#8211; pur volendo prescindere dalla genericità della stessa, precisata unicamente nella successiva memoria, laddove si evidenzia che lo stralcio dei piani di sicurezza  era relativo alla sede centrale (“Arco Etrusco”) e non anche ai locali “ex Saffa”- il collegio osserva che tale doglianza, comunque, non risulta in alcun modo dimostrata dal ricorrente, non essendo stata depositata la relativa documentazione.<br />
Come si è già espresso questo Tribunale (v. sentenze, sez. II quater, n. 5818 del 27.6.2007 e sez. II bis, n. 3915 del 18.5.2005 e n. 180 del 16.1.2003), dal cui orientamento non sussistono ragioni per discostarsi, infatti, anche nel processo amministrativo vale il principio dell&#8217;onere della prova di cui all&#8217;art. 2697 cod. civ., secondo il quale spetta al ricorrente fornire la dimostrazione dei fatti posti a fondamento della propria domanda. Lo stesso principio risulta mitigato nel menzionato processo unicamente nell&#8217;ipotesi in cui il ricorrente non abbia la disponibilità delle prove, essendo queste nell&#8217;esclusivo possesso dell&#8217;amministrazione. In tal caso, infatti, è sufficiente che il ricorrente fornisca un principio di prova.<br />
Nella specie, invece, la prova del contenuto della documentazione prodotta &#8211; e, quindi della sua asserita insufficienza e irrilevanza &#8211;  era nella piena disponibilità della parte ricorrente, che aveva, pertanto, l&#8217;onere di provare il proprio assunto.<br />
Né tale carenza probatoria può essere colmata con l’espletamento della richiesta istruttoria, atteso che questa è unicamente finalizzata all’acquisizione di atti, necessari ai fini del decidere, non in possesso del ricorrente.<br />
Il ricorso nella parte in cui si impugnano le richiamate note e si reclama il diritto di accesso ai piani di sicurezza ex D.Lgs. n. 626/1994 e D.Lgs. n. 494/1996 ed al registro infortuni risulta infondato e va, conseguentemente, respinto. <br />
Quanto al richiesto documento programmatico della sicurezza, di cui è prevista l’annuale redazione al punto 19 dell’allegato B del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), si osserva che, pur non essendo il medesimo espressamente richiamato nelle note impugnate, deve ritenersi che di esso sia stato implicitamente negato l’accesso, atteso che non risulta contestato dall’Amministrazione che del medesimo non è stata consentita né la visione e tanto meno l’estrazione di copia.<br />
In merito a tale documento deve riconoscersi un interesse qualificato del ricorrente all’accesso al medesimo.<br />
Al riguardo è sufficiente rilevare che, come evidenziato dal ricorrente, al citato punto 19.2 è prevista l’indicazione di idonee informazioni riguardo “ la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati” e, conseguentemente, l’indicazione dei compiti del ricorrente, ivi compresi, quelli attinenti all’accesso e all’estrazione dei fascicoli nei locali ex Saffa, attività questa che è stata all’origine dell’incidente subito il 30.1.2007 e con riferimento al quale è stato richiesto l’eccesso al predetto documento.<br />
A tale stregua, il ricorso nella parte in cui si riferisce alla richiesta del predetto documento programmatico della sicurezza risulta fondato in quanto illegittimamente, in violazione dell’art. 22, comma 4, della legge 7.8.1990, n. 241 dedotto nei due motivi di gravame, la Soprintendenza non ha consentito l’accesso al predetto documento.<br />
Il ricorso, in parte qua, va pertanto accolto e, per l’effetto vanno annullate le impugnate note limitatamente alla parte in cui implicitamente negano l’accesso al menzionato documento programmatico della sicurezza, di cui al punto 19 dell’allegato B del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e va dichiarato il diritto del ricorrente alla sua visione limitatamente alla parte in cui esso è riferibile alla posizione del ricorrente in merito all’incidente subito il 30.1.2007 nei locali della ex Saffa. Conseguentemente va ordinato alla intimata Soprintendenza di consentire al medesimo ricorrente  il predetto accesso documentale, nei limiti di cui sopra, ed eventualmente di estrarre copia dei relativi atti dietro rimborso delle relative spese.<br />
Sussistono giusti motivi, stante la parziale soccombenza, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8797/2007 indicato in epigrafe lo accoglie limitatamente alla parte in cui  le impugnate note implicitamente negano l’accesso al menzionato documento programmatico della sicurezza  di cui al punto 19 dell’allegato B del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e, per l’effetto annulla, in parte qua, le predette note e dichiara il diritto del ricorrente alla visione del predetto documento limitatamente alla parte in cui esso è riferibile alla posizione dell’istante in merito all’incidente subito il 30.1.2007 nei locali della ex Saffa. Conseguentemente ordina alla intimata Soprintendenza di consentire al medesimo ricorrente  il predetto accesso documentale, nei limiti di cui sopra, ed eventualmente di estrarre copia dei relativi atti dietro rimborso delle relative spese.<br />
Spese, diritti e onorari, compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2007, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Renzo CONTI                                         &#8211; Presidente f.f., estensore<br />
Antonio VINCIGUERRA                        &#8211; Consigliere<br />
Floriana RIZZETTO                                &#8211; Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-17-1-2008-n-294/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.243</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-1-2008-n-243/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-1-2008-n-243/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-1-2008-n-243/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.243</a></p>
<p>Pres. est. A. Onorato Nicola Repole (Avv. L.Diego Perifano) c. Comune di S. Angelo a Cupolo, (Avv. C. D’Agostino) c. Claudio Putrella (N.C.). sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di Erogazione di contributi per ricostruzione e riparazione immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-1-2008-n-243/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-1-2008-n-243/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.243</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. A. Onorato<br /> Nicola Repole (Avv. L.Diego Perifano)  c. Comune di S. Angelo a Cupolo, (Avv. C. D’Agostino) c. Claudio Putrella (N.C.).</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di Erogazione di contributi per ricostruzione e riparazione immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Competenza e Giurisdizione – Erogazione di contributi per ricostruzione e riparazione immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 – Tutela dei soggetti danneggiati – Consistenza di diritti soggettivi – Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi contemplati dal decreto legge 19 marzo 1981 n. 75, convertito in legge 14 maggio 1981 n. 219, e successive modificazioni, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l&#8217;attività dell&#8217;amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela dei soggetti danneggiati, le quali hanno consistenza di diritti soggettivi, senza che rilevi in senso contrario la censura alla regolarità del procedimento amministrativo volto a stabilire le priorità in ordine all&#8217;erogazione dei finanziamenti <sup>1</sup>.</p>
<p>__________________________<br />
<sup>1</sup>Cass. SS.UU 18 febbraio 2002 n. 2369; id. SS.UU 4 novembre 2002 n. 15439; id. Cass. SS.UU. 13 gennaio 2005 n. 466.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA CAMPANIA<br />
NAPOLI<br />
QUINTA  SEZIONE </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nelle persone dei Signori:</p>
<p>Antonio Onorato                 Presidente<br />
Andrea Pannone                 Consigliere<br />
Michelangelo Francavilla     Primo Referendario</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul  ricorso n. 7185/2004  proposto da </p>
<p><b>Nicola Repole</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Diego Perifano  con domicilio eletto con quest’ultimo in Napoli via Toledo n. 156 presso l’avv. Soprano,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di S. Angelo a Cupo</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, costituito in giudizio rappresentato e difeso dall’avv. Carlo D’Agostino  e con lo stesso elettivamente   domiciliato in Napoli,  via D’Avalos n. 8 presso lo studio dell’avv. Brunella Bellaroba,</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>Claudio Petrella</b>, non costiuito,</p>
<p>per l’annullamento<br />
delle deliberazioni della giunta municipale n. 27/1994  nonché della graduatoria degli aventi diritto al contributo ex L. n. 219/1981,</p>
<p>Visto il ricorso,<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune intimato,<br />
Viste le memorie prodotte,<br />
Visti gli atti tutti del giudizio,<br />
Relatore all’udienza del 10 gennaio  2008 il presidente,<br />
Uditi i difensori delle parti come da verbale,</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Il giudice adito non può che dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.<br />
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (20 aprile 2005, n. 8206) hanno già ritenuto che &#8220;la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi contemplati dal decreto legge 19 marzo 1981 n. 75, convertito in legge 14 maggio 1981 n. 219, e successive modificazioni, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l&#8217;attività dell&#8217;amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela dei soggetti danneggiati, le quali hanno consistenza di diritti soggettivi (Cassazione SSUU 18 febbraio 2002 n. 2369; Cassazione SSUU 4 novembre 2002 n. 15439 e, da ultimo, Cassazione SSUU 13 gennaio 2005 n. 466), senza che rilevi in senso contrario la censura alla regolarità del procedimento amministrativo volto a stabilire le priorità in ordine all&#8217;erogazione dei finanziamenti (Cassazione SSUU n. 15439 del 2002 citata, nonché Cassazione SSUU n. 466/05 citata)&#8221;.<br />
La sezione ha da tempo aderito a tale autorevole indirizzo giurisprudenziale (Cfr. da ultimo T.A.R. Campania Napoli, sez. V 7 giugno 2007  n. 6007) e non rinviene ragioni di discostarsi dallo stesso. <br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10 gennaio 2008.</p>
<p><b>IL PRESIDENTE Est.<br />
</b><i>(dott. Antonio Onorato)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-1-2008-n-243/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.102</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-1-2008-n-102/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-1-2008-n-102/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-1-2008-n-102/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.102</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo, Est. Giovagnoli Ricorsi Riuniti, HEINZ ITALIA SRL e PLASMON DIETETICI ALIMENTARI SRL (Avv.ti F. Pacciani, P. Fattori e S. Gattamelata); HUMANA ITALIA SPA (Avv.ti Claudio Visco, Salvatore Lamarca e Michele Costa); NUTRICIA ITALIA SPA (Avv.ti Antonio Lirosi, Denis Fosselard e Filippo Satta); NESTLE&#8217; ITALIANA S.P.A. (Avv.ti Claudio Tesauro,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-1-2008-n-102/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-1-2008-n-102/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.102</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo, Est. Giovagnoli <br /> Ricorsi Riuniti, HEINZ ITALIA SRL e PLASMON DIETETICI ALIMENTARI SRL (Avv.ti F. Pacciani, P. Fattori e S. Gattamelata); HUMANA ITALIA SPA (Avv.ti Claudio Visco, Salvatore Lamarca e Michele Costa); NUTRICIA ITALIA SPA (Avv.ti Antonio Lirosi, Denis Fosselard e Filippo Satta); NESTLE&#8217; ITALIANA S.P.A. (Avv.ti Claudio Tesauro, Marco Sica e Mariano Protto) c. AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (Avv. Stato.) e nei confronti di MILTE ITALIA SPA, (Avv.ti Cesare Persichelli e Paolina Testa), CODACONS (Avv. Carlo Rienzi), LEGA CONSUMATORI, ACLI TOSCANA, HUMANA ITALIA, MOVIMENTO CONSUMATORI, NUTRICA ITALIA, NESTLE&#8217; ITALIANA SPA, COOP ITALIA SOC. COOP. A R.L, MELLIN SPA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELLE FINANZE, non costituitisi</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;onere della prova in tema di intese restrittive della concorrenza mediante pratica concordata e sul legittimo affidamento in ordine alla liceità di una condotta quale circostanza attenuante ai fini della quantificazione della sanzione da parte dell&#8217;AGCM</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e mercato – Procedimento antitrust – Art. 13 D.P.R. 217/1998 – Accesso agli atti – Segreti commerciali – Valutazione dell’amministrazione sulla rilevanza dei documenti ai fini dell’esercizio del diritto di difesa  – Illegittimità dell’azione amministrativa – Non sussiste.</p>
<p>2. Concorrenza e mercato – Diritto della concorrenza – Intese restrittive – Presupposti – Idoneità a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri – Intesa su tutto il territorio nazionale – Sufficienza.</p>
<p>3. Concorrenza e mercato – Illecito antitrust – Applicabilità diritto antitrust nazionale – Provvedimento sanzionatorio – Erroneo riferimento all’Art. 81 Trattato CE – Diritto di difesa – Violazione – Non sussiste.</p>
<p>4. Concorrenza e mercato – Intesa restrittiva – Parallelismo dei comportamenti – Configurabilità – Onere della prova – Indizi endogeni – Autorità – Indizi esogeni – Imprese.</p>
<p>5. Concorrenza e mercato – Intese anticoncorrenziali –Sanzione – Computo- Affidamento- Omessa contestazione in precedente procedimento – Incidenza sulla quantificazione della sanzione – Circostanza attenuante- Riduzione delle sanzioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. n.217/98 e conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, l’accesso ai documenti che contengono segreti commerciali, nell’ambito del procedimento antitrust, rappresenta una eccezione, e può avvenire solo limitatamente a quegli elementi essenziali per l’esercizio del diritto di difesa delle imprese. D’altro canto, è solo alla luce degli addebiti effettivamente mossi dalla Autorità ai soggetti interessati che si può valutare la rilevanza probatoria dei documenti che non sono stati comunicati. Di talché, l&#8217;eventuale violazione dei diritti della difesa e i suoi effetti vanno esaminati in relazione alle circostanze specifiche di ciascun caso.<br />
2. Nell’ambito di applicazione dell’articolo  81, n. 1, CE rientrano tutte le intese e prassi atte ad incidere sulla libertà del commercio fra Stati membri in maniera tale da nuocere alla realizzazione degli scopi del mercato unico, isolando i mercati nazionali o modificando la struttura della concorrenza nel mercato comune. Tale requisito del pregiudizio per gli scambi intracomunitari deriva in generale dalla combinazione di diversi fattori che, considerati isolatamente, non sarebbero necessariamente determinanti. Pertanto, anche un’intesa che si estenda solo al territorio di uno Stato membro può, per sua natura, consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal Trattato.</p>
<p>3. L’erroneo riferimento alla violazione dell’articolo 81, n. 1, CE nel provvedimento sanzionatorio di un’intesa che doveva essere analizzata sulla base della normativa antitrust nazionale, non determina l’illegittimità del provvedimento impugnato. Al riguardo, invero, l’eventuale “errore” commesso dall’Autorità non determina alcuna lesione del diritto di difesa delle società coinvolte, avendo, anzi, l’effetto di comportare delle garanzie procedimentali aggiuntive per tutte le società coinvolte, quali l’obbligo di  comunicare alla Commissione sia l’avvio del procedimento istruttorio, sia – entro trenta giorni di anticipo – il tipo e il tenore del provvedimento che essa intendeva adottare in via definitiva, dando alla Commissione la possibilità di verificarne la coerenza con i principi del diritto comunitario ed, in caso contrario, di avocare a sé il caso.<br />
4. Nonostante i mercati oligopolistici manifestino una spiccata tendenza al parallelismo di comportamenti, è necessario, tuttavia, distinguere tra parallelismi naturali e parallelismi artificiosamente indotti da intese anticoncorrenziali. Ai fini della dimostrazione dell’esistenza di tali intese restrittive della concorrenza mediante pratica concordata, è sufficiente la sussistenza di indizi gravi precisi e concordanti da apprezzare nel contesto complessivo del sistema. Laddove, però, siano presenti elementi indiziari esogeni, consistenti in riscontri esterni alle imprese, quali contatti o scambi di informazioni, rivelatori di una concertazione tra le stesse, l’onere probatorio di spiegare la razionalità della condotta grava su queste ultime, mentre invece, laddove sussistano elementi indiziari a carattere endogeno, grava sull’Autorità l’onere di dimostrare che non è configurabile una spiegazione alternativa capace di inquadrare le condotte parallele delle concorrenti, come frutto plausibile di autonome iniziative imprenditoriali.<br />
5. Il mancato esercizio da parte dell’Autorità del potere sanzionatorio in ordine a condotte certamente conosciute nell’ambito di un diverso procedimento a carico delle medesime imprese è circostanza idonea a far nascere un legittimo affidamento (o quanto meno un ragionevole dubbio) in ordine alla liceità o, comunque, alla neutralità, sotto il profilo concorrenziale, della condotta poi successivamente contestata. Tale legittimo affidamento, derivante, dunque, anche da un mero silenzio dell’Autorità in merito a comportamenti già precedentemente conosciuti e non contestati, non può non essere tenuto in considerazione come circostanza attenuante ai fini della quantificazione della sanzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;onere della prova in tema di intese restrittive della concorrenza mediante pratica concordata e sul legittimo affidamento in ordine alla liceità di una condotta quale circostanza attenuante ai fini della quantificazione della sanzione da parte dell&#8217;AGCM</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/11608_CDS_11608.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-1-2008-n-102/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.295</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-17-1-2008-n-295/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-17-1-2008-n-295/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-17-1-2008-n-295/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.295</a></p>
<p>Pres. e Rel. ContiCaddia R. (Avv. L. Capo) c.Provincia di Viterbo (Avv.ti M. T. Strangola e F. Manili);Azienda Regionale Emergenza Sanitaria n. 118 del Lazio (Avv. V. Di Martino) sull&#8217;insussistenza della giurisdizione amministrativa in tema di procedure per l&#8217;assunzione obbligatoria delle categorie protette di cui all&#8217;art. 18, comma 2, L.n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-17-1-2008-n-295/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-17-1-2008-n-295/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.295</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. e Rel. Conti<br />Caddia R. (Avv. L. Capo)	c.Provincia di Viterbo (Avv.ti M. T. Strangola e F. Manili);Azienda Regionale Emergenza Sanitaria n. 118 del Lazio (Avv. V. Di Martino)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insussistenza della giurisdizione amministrativa in tema di procedure per l&#8217;assunzione obbligatoria delle categorie protette di cui all&#8217;art. 18, comma 2, L.n. 68/99</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Controversie amministrative &#8211; Categorie protette – Assunzione obbligatoria –Non sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in merito al procedimento di assunzione obbligatoria delle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, L.n. 68/99, attraverso l’avviamento a selezione delle predette categorie iscritte nelle liste di collocamento obbligatorio della Provincia. Infatti, tale procedura di assunzione non è assimilabile alle procedure concorsuali cui fa riferimento l’art. 63 del D. Lgs. n. 165/01 che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, ad eccezione delle sole controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che restano devolute al giudice amministrativo, in quanto queste ultime sono caratterizzate da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità, caratterizzata da una discrezionalità tecnico-amministrativa nella valutazione dei candidati, mentre nel procedimento di assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, l’Amministrazione è dotata unicamente di un potere di accertamento e di valutazione tecnica, senza alcuno spazio di discrezionalità in relazione alla posizione soggettiva dell’iscritto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;insussistenza della giurisdizione amministrativa in tema di procedure per l&#8217;assunzione obbligatoria delle categorie protette di cui all&#8217;art. 18, comma 2, L.n. 68/99</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  LAZIO<br /> Sezione  II quater</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 8946/2006, proposto da<br />
<b>CADDIA Rosaria</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Capo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Bettollo, n. 54;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>PROVINCIA di Viterbo</b>, in persona del Presidente pro tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Teresa Strangola e Francesca Manili ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Roberto Venettoni in Roma, Via C. Fracassini, n. 18;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>AZIENDA Regionale Emergenza Sanitaria – A.R.E.S. – n. 118 del Lazio</b>, in persona del suo Direttore Generale in carica, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenza Di Martino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Parioli, n. 63;</p>
<p><b>BAFFETTI Tommasino</b>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giulio Prosperetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Gerolamo Belloni, n. 88</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensione cautelare:<br />
&#8211;	della graduatoria pubblicata il 27.7.2006 presso l’Ufficio di collocamento mirato della Provincia di Viterbo  relativa all’avviso pubblico (rif. N. 50/60) per l’assunzione a tempo indeterminato, presso la ARES. n. 118 della Provincia di Viterbo, di un operatore generico di produzione con mansioni di barelliere autista;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto, antecedente, consequenziale e comunque connesso;<br />	<br />
nonché, attraverso motivi aggiunti:<br />
&#8211;	della nota della Provincia di Viterbo prot. n. 93874 del 7.12.2006, non comunicata alla ricorrente, di revoca del provvedimento di sospensione in autotutela della graduatoria di cui sopra e di attuazione della graduatoria stessa con assunzione del sig. Baffetti Tommasino.<br />
&#8211;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione  in giudizio della Provincia di Viterbo, della ARES n. 118 e di Baffetti Tommasino ;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore all’udienza pubblica del 18 dicembre 2007 il Presidente f.f. Renzo CONTI;<br />
Uditi ai preliminari, gli avv.ti L. Capo, per la ricorrente, e F. Manili per V. Di Martino, R. Cerreti per delega dell’avv. Prosperetti, per le amministrazioni resistenti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con avviso pubblico rif. 50/60 la Provincia di Viterbo – Ufficio del Collocamento Mirato &#8211; comunicava l’avviamento a selezione, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12.3.1999, n. 68 (orfani e vedove per lavoro/servizio, profughi ecc.), iscritte nelle liste del collocamento obbligatorio della medesima Provincia, per un posto di operatore generico di produzione con mansioni di barelliere-autista a tempo indeterminato e pieno presso l’Azienda regionale per l’emergenza sanitaria ARES 118 del Lazio.<br />
All’esito della selezione, veniva pubblicata all’albo il 27.7.2006 con prot. n. 57261 la relativa graduatoria, nella quale la ricorrente Caddia Rosaria risulta collocata al secondo posto con un punteggio totale di 94 punti, dopo il primo graduato Baffetti Tommasino con punti 105.<br />
Con il ricorso in trattazione, notificato il 4 ottobre 2006 e depositato il successivo 7 ottobre, la citata ricorrente, ritenendo detta graduatoria illegittima, ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, deducendo al riguardo i seguenti motivi, così dalla medesima paragrafati:<br />
1)	violazione e falsa applicazione della legge 68/99; violazione del bando di concorso; violazione della delibera G.R. 134/05; eccesso di potere; illogicità, incoerenza, difetto di istruttoria;<br />	<br />
2)	violazione dell’avviso pubblico; violazione dei principi generali di buon andamento della P.A.; eccesso di potere; illogicità, incoerenza, difetto di istruttoria; manifesta ingiustizia;<br />	<br />
3)	violazione e falsa applicazione della legge 68/99, della delibera G.R. n. 134/05; eccesso di potere; illogicità, incoerenza, difetto di istruttoria.<br />	<br />
Nelle more del giudizio, la menzionata graduatoria e la relativa procedura sono state sospese, con nota della Provincia di Viterbo prot. n. 80298 del 23.10.2006, in attesa dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) presentate dai candidati.<br />
Con nota della stessa Provincia prot. n. 93874 del 7.12.2006, all’esito dei controlli effettuati, è stata disposta la revoca della richiamata sospensione e confermata la graduatoria, con conseguente attivazione delle procedure di avviamento del primo graduato.<br />
Ritenendo anche tale ultimo provvedimento illegittimo, la ricorrente, con motivi aggiunti, notificati il 17 gennaio 2007 e depositati il successivo 2 febbraio, ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi, così dalla stessa paragrafati:<br />
a)	illegittimità; genericità dell’atto di revoca della sospensione; difetto assoluto di motivazione;<br />	<br />
b)	eccesso di potere; illogicità incoerenza, difetto di motivazione; manifesta ingiustizia.<br />	<br />
Si sono costituiti per resistere la Provincia di Viterbo, la ARES n. 118 del Lazio e il sig. Baffetti Tommasino.<br />
La prima, nell’atto di costituzione, ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo e, comunque, l’infondatezza delle censure dedotte, ulteriormente esplicitata nella successiva memoria del 14.2.2007..<br />
La ARES n. 118, nell’atto di costituzione, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ulteriormente precisato nella memoria del 7.12.2007.<br />
Il controinteressato Baffetti Tommasino, con l’atto di costituzione e con le successive memorie dell’8.2.2007 e 6.12.2007, ha contrastato le censure espresse nel ricorso e nei successivi motivi aggiunti, sostenendo la loro infondatezza.<br />
Con memoria conclusiva del 14.11.2007 la ricorrente ha ulteriormente ribadito le proprie tesi difensive.<br />
Con ordinanza collegiale n. 617 del 14.2.2007 l’istanza cautelare è stata respinta.<br />
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’udienza pubblica del 18 dicembre 2007.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento della graduatoria relativa all’avviso pubblico di avviamento a selezione  presso il collocamento mirato della Provincia di Viterbo, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12.3.1999, n. 68 (orfani e vedove per lavoro/servizio, profughi ecc.), iscritte nelle liste del collocamento obbligatorio della Provincia medesima , per un posto di operatore generico di produzione con mansioni di barelliere- autista a tempo indeterminato e pieno presso l’Azienda regionale per l’emergenza sanitaria ARES 118 del Lazio.<br />
I successivi motivi aggiunti sono rivolti avverso il provvedimento della medesima Provincia di revoca della successiva sospensione in autotutela della predetta graduatoria e di conferma della graduatoria medesima, con conseguente riattivazione della procedura di avviamento a selezione del primo candidato Baffetti Tommasino.<br />
Oggetto della controversia, pertanto, è lo speciale procedimento di assunzione obbligatoria delle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999, attraverso l’avviamento a selezione delle predette categorie iscritte nelle liste di collocamento obbligatorio della Provincia di Viterbo.<br />
Tale norma prevede, infatti, che dette “assunzioni sono effettuate  con le modalità di cui all’articolo 7, comma 1” della stessa legge, il quale prevede che “i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti…”.<br />
Ciò precisato, va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla Provincia di Viterbo.<br />
L’eccezione è condivisa dal Collegio ed il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo.<br />
Al riguardo si osserva, infatti, che l’art. 63, primo comma, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 devolve “al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro delle pubbliche amministrazioni…incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro…” ad eccezione, ai sensi del successivo terzo comma, delle sole “…controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché…le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3”,  che restano devolute al giudice amministrativo.<br />
Escluso ovviamente che il rapporto di lavoro di cui trattasi rientri tra quelli di cui al richiamato art. 3, che riguarda i magistrati, gli avvocati dello Stato ecc, si osserva che la magistratura ha più volte affermato che  le controversie in materia di avviamento al lavoro nel pubblico impiego in base alle graduatorie compilate dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario (cfr. TAR Campania, Napoli, V, 12.9.2007, n. 7530; TAR Sicilia, Catania, IV, 20.2.2006, n. 250).<br />
Ciò nella considerazione che la procedura di assunzione mediante avviamento a selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento non è assimilabile alle procedure concorsuali cui fa riferimento il menzionato art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 (che ha sostituito l’originario art. 29 del D.Lgs. n. 29/1993).<br />
Invero, dette procedure concorsuali sono caratterizzate da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di svolgimento  delle prove e di confronto delle capacità, caratterizzata da una discrezionalità tecnico-amministrativa nella valutazione dei candidati.<br />
Nel procedimento di assunzione mediante avviamento a selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, invece,  l’Amministrazione è dotata unicamente di un potere di accertamento e di valutazione tecnica, in quanto la relativa disciplina non lascia alcun spazio di discrezionalità in relazione alla posizione soggettiva dell’iscritto al collocamento, che si configura come diritto al posto, nella specie, quale appartenente alle citate categorie protette ( Cass. SS.UU. 28.1.2007, n. 12348; TAR Abruzzo, L’aquila, 15.1.2003, n. 2).<br />
A tale stregua, non potendosi ritenere il procedimento di assunzione  mediante selezione degli iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui trattasi assimilabile alle procedure concorsuali, il ricorso in trattazione va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito Giudice amministrativo, essendo detta giurisdizione devoluta al Giudice ordinario.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8946/2006 indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito Giudice amministrativo.<br />
Spese, diritti e onorari, compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2007, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Renzo CONTI                                         &#8211; Presidente f.f., estensore<br />
Antonio VINCIGUERRA                        &#8211; Consigliere<br />
Floriana RIZZETTO                                &#8211; Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-17-1-2008-n-295/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
