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	<title>17/1/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>17/1/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.29</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-1-2007-n-29/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-1-2007-n-29/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.29</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto Micca s.r.l. (avv.ti Ludogoroff, Aliberti) c. Comune di Torino oneri di urbanizzazione: quelli in vigore al momento del mutamento destinazione d&#8217;uso Edilizia e urbanistica – Oneri di urbanizzazione – Mutamento destinazione d’uso – Oneri in vigore al momento mutamento destinazione d’uso In caso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-1-2007-n-29/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.29</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-1-2007-n-29/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.29</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto<br /> Micca s.r.l. (avv.ti Ludogoroff, Aliberti) c. Comune di Torino</span></p>
<hr />
<p>oneri di urbanizzazione: quelli in vigore al momento del mutamento destinazione d&#8217;uso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Oneri di urbanizzazione – Mutamento destinazione d’uso – Oneri in vigore al momento mutamento destinazione d’uso</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di cambiamento di destinazione d’uso, gli oneri di urbanizzazione applicabili sono quelli attualmente in vigore sia per la destinazione originaria sia per quella prevista. Se la normativa attuale prevede abbattimento per la destinazione originaria non previsto al momento del rilascio della concessione edilizia e quindi non applicato, l’abbattimento non può essere considerato ai fini del conteggio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA</B><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</B><br />
<b><br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE</b><br />
<b>&#8211; SEZIONE I &#8211;</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso R.G.R. n. 1518/06 proposto dalla società<br />
<B><BR><br />
MICCA S.R.L.</B>, in persona del legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Ludogoroff e Vilma Aliberti, domiciliatari in Torino, corso Montevecchio, 50, come da mandato a margine del ricorso;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro il</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>COMUNE DI TORINO</b>, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 9 gennaio 2007, mecc n. 2007 00055/041 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall’avv. Donatella Spinelli ed elettivamente domiciliato presso gli uffici della civica avvocatura in Torino, piazza Palazzo di Città, 1, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’accertamento<br />
previo provvedimento cautelare</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della non debenza, da parte della società ricorrente, di alcuna somma a titolo di oneri di urbanizzazione in relazione alla DIA prot. n. 2005-9-1373;<br />
<b></p>
<p align=center>
e per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del Comune di Torino alla restituzione di quanto sinora corrisposto a detto titolo, con interessi e rivalutazione monetaria;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre alla pubblica udienza del 17 gennaio 2007 l’avv. Vilma Aliberti per la società ricorrente e l’avv. Donatella Spinelli per il Comune di Torino;<br />
Vista l’istanza cautelare;<br />
Visto l’art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo sostituito dal-l’art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;</p>
<p>Considerato che la società ricorrente espone di avere acquistato un fabbricato in Torino, già parzialmente adibito ad uso turistico-recettivo (albergo) ed oggetto di DIA per la trasformazione in immobile integralmente residenziale, presentata dal proprietario originario;<br />
Considerato che il Comune ha subordinato la validità del titolo edilizio al versamento del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione, quantificato in € 63.164,58;<br />
Considerato che, dopo l’acquisto, la ricorrente ha chiesto la voltura in proprio favore della pratica edilizia, deducendo di non dovere nulla per il titolo di cui sopra;<br />
Considerato che il Comune ha confermato la propria pretesa;<br />
Considerato che la ricorrente agisce in questa sede, deducendo la somma richiesta corrisponderebbe alla differenza tra gli oneri dovuti per la destinazione residenziale (prevista) e quelli dovuti per la destinazione turistica (originaria), abbattuti del 70% a sensi della deliberazione C.R. 1° febbraio 2000, n. 615;<br />
Considerato che, a questo riguardo, la ricorrente osserva che la concessione originaria, rilasciata prima del 2000, non aveva beneficiato dell’abbattimento del 70%, all’epoca non previsto, per cui l’abbattimento medesimo non potrebbe essere considerato ai fini della determinazione della differenza in questione (in pratica, la somma dovuta dovrebbe corrispondere alla differenza fra gli importi interi degli oneri di urbanizzazione rispettivamente dovuti per la destinazione residenziale e per quella turistica);</p>
<p>Ritenuto che la differenza contributiva dovuta in caso di cambiamento di destinazione d’uso va determinata in ragione degli importi attualmente dovuti per la destinazione originaria e per quella prevista, con la precisazione che se la normativa attuale prevede per la destinazione originaria abbattimenti che al tempo del rilascio della relativa concessione edilizia non esistevano e quindi non sono stati applicati, questi non devono concorrere a diminuire l’importo da dedurre da quello dovuto per la destinazione attuale;<br />
Ritenuto che, per le esposte ragioni, il ricorso è meritevole di accoglimento e che, per l’effetto l’importo del contributo eventualmente dovuto dalla società ricorrente deve essere calcolato in base al criterio che precede;<br />
Ritenuto che gli importi eventualmente versati dalla società ricorrente in eccedenza al dovuto dovranno essere pertanto restituiti, aumentati degli interessi legali dalla domanda, mentre la rivalutazione monetaria non può essere concessa, non avendo la ricorrente fornito di aver subito il “maggior danno” di cui all’art. 1224, u.c. cod. civ.;<br />
Ritenuto che giustificati motivi consentono la compensazione integrale delle spese di giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara che l’importo degli oneri di urbanizzazione dovuti dalla società ricorrente per il titolo per cui è causa va determinato in base alla differenza tra l’importo di quanto sarebbe attualmente dovuto per la realizzazione della struttura turistica originaria, al lordo degli abbattimenti di cui non si sia originariamente beneficiato, e l’importo dovuto per la destinazione attuale. Condanna il Comune di Torino a rimborsare in favore della società ricorrente la somma da questa eventualmente versata in eccedenza al dovuto, aumentata degli interessi dalla domanda<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino il 17 gennaio 2007 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Alfredo Gomez de Ayala	&#8211; Presidente<br />	<br />
Bernardo Baglietto	&#8211; Consigliere Estensore<br />	<br />
Paolo Lotti	&#8211; Referendario</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 17 gennaio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-1-2007-n-29/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.29</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/1/2007 n.251</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-sospensiva-17-1-2007-n-251/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-sospensiva-17-1-2007-n-251/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/1/2007 n.251</a></p>
<p>Va respinta la domanda di sospensione del diniego di rinnovo di permesso di soggiorno se vi sono condanne penali per violazione del diritto d’autore e denunce recenti ricettazione. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA SEZIONE SECONDA QUATER Registro Ordinanze: 251/2007 Registro Generale: 1523/2006 nelle persone dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-sospensiva-17-1-2007-n-251/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/1/2007 n.251</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-sospensiva-17-1-2007-n-251/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/1/2007 n.251</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda di sospensione del diniego di rinnovo di permesso di soggiorno se vi sono condanne penali per violazione del diritto d’autore e denunce recenti ricettazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER IL LAZIO <br />
ROMA <br />
SEZIONE SECONDA QUATER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 251/2007<br />
Registro Generale: 1523/2006</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
ITALO RIGGIO Presidente, relatore   <br />
RENZO CONTI Cons. <br />
FLORIANA RIZZETTO Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 17 Gennaio 2007<br />
Visto il ricorso 11523/2006  proposto da:<br />
<b>DIAKHO BOUBACAR </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
MASSAFRA AVV. GIANFRANCOcon domicilio eletto in ROMAVIA VAL DI NON, 18 SC A INT 3presso<br />
MASSAFRA AVV. GIANFRANCO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>QUESTURA DI ROMA   </b></p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO  </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento, <br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del decreto emesso dalla Questura di Roma in data 11.09.2006, notificato in data 17.10.2006;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />
Udito il relatore Cons. ITALO RIGGIO  e uditi per le parti gli avv.ti indicati nel verbale d’udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato che il ricorso, in sede di sommario esame, non appare assistito dal prescritto “fumus boni iuris” in quanto il ricorrente ha riportato condanne penali negli anni 2000 e 2001 per violazione delle norme sulla tutela del diritto d’autore ed ha proseguito nella condotta criminosa anche negli anni successivi, essendo stato denunciato ripetutamente per violazione della proprietà intellettuale e ricettazione il 16-6-2004, il 23-8-2004, il 4-10-2004, il 14-10-2004, il 26-10-2005 ed il 9-2-2006 allorchè risultava già in corso l’attività commerciale che si assume legittimamente esercitata dall’interessato;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 17 Gennaio 2007<br />
Il Presidente est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-sospensiva-17-1-2007-n-251/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/1/2007 n.251</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.3</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-1-2007-n-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-1-2007-n-3/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.3</a></p>
<p>P. Turco Pres. &#8211; M. Filippi Est. U. Rotella (Avv. G. A. Masi) contro il Comune di Aosta (Avv. V. Azzoni) sull&#8217;illegittimità dell&#8217;ordine di demolizione o ripristino emanato in pendenza di istanza sanatoria su cui l&#8217;amministrazione abbia omesso di pronunciarsi; la cessione in locazione di una intercapedine indivisibile di proprietà</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-1-2007-n-3/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.3</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-1-2007-n-3/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.3</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Turco Pres. &#8211; M. Filippi Est.<br /> U. Rotella (Avv. G. A. Masi) contro il Comune di Aosta (Avv. V. Azzoni)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217;ordine di demolizione o ripristino emanato in pendenza di istanza sanatoria su cui l&#8217;amministrazione abbia omesso di pronunciarsi; la cessione in locazione di una intercapedine indivisibile di proprietà condominiale può essere assunta dall&#8217;Assemblea con votazione a maggioranza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Sanzione della demolizione o del ripristino – Emissione quando per le relative opere l’interessato abbia richiesto concessione edilizia in sanatoria e l’amministrazione abbia omesso di pronunciarsi in merito – Illegittimità – Richiesta di documentazione integrativa da parte dell’amministrazione – Documentazione ritenuta incompleta &#8211; Irrilevanza</p>
<p>2. Atto amministrativo – Avvio del procedimento &#8211; Non deve necessariamente costituire il primo atto del procedimento ben potendo essere state nel frattempo avviate attività meramente istruttorie</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi e condono &#8211; Deliberazione di cedere in locazione una intercapedine indivisibile di proprietà condominiale al fine di consentire l’ampliamento di un garage di proprietà esclusiva &#8211; Rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione &#8211; Può essere assunta dall&#8217;Assemblea condominiale con votazione a maggioranza &#8211; Diniego di sanatoria motivato sull’insussistenza del requisito del consenso di tutti i condomini &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È illegittima l’irrogazione della sanzione della demolizione o del ripristino quando per le relative opere l’interessato abbia richiesto concessione edilizia in sanatoria e l’amministrazione abbia omesso di pronunciarsi in merito. Né può assumere rilievo la precisazione con cui l’Amministrazione sottolinea che l’ufficio edilizia richiedeva la presentazione, nel termine di 30 giorni, di elaborati integrativi e che gli stessi, risultavano non essere completi</p>
<p>2. L’atto con cui l’amministrazione comunica all’interessato l’avvio del procedimento non deve necessariamente costituire il primo atto del procedimento, ben potendo essere state nel frattempo avviate attività meramente istruttorie</p>
<p>3. La deliberazione di cedere in locazione una intercapedine indivisibile di proprietà condominiale, al fine di consentire l’ampliamento di un garage di proprietà esclusiva, rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione e può quindi essere assunta dall&#8217;Assemblea condominiale con votazione a maggioranza, senza che sia necessaria l’unanimità. Ne consegue l’illegittimità del diniego di sanatoria motivato sull’insussistenza del requisito del consenso di tutti i condomini</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />
(Sezione Unica)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Sul ricorso numero di registro generale 102 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </p>
<p><b>Umberto Rotella</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gea Alessandra Masi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Aosta, Avenue du Conseil des Commis n. 24; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify></p>
<p><b>Comune di Aosta</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Valdo Azzoni della Avvocatura comunale e, a seguito della rinuncia di questi, dall’avv. Lorenzo Sommo, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Aosta, via Challand, n. 30; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b>a) dell&#8217;ordinanza n. 449 del 25 agosto 2005, notificata il 19 settembre 2005, con la quale il Sindaco del Comune di Aosta ordina al ricorrente di procedere alla eliminazione di opere abusive, nonché di tutti gli atti connessi, coordinati e conseguenti;<br />
b) del diniego di sanatoria comunicato con nota prot. n. 91/30244 in data 21 agosto 2006 del Dirigente dell’Ufficio edilizia, urbanistica ed espropri del Comune di Aosta, impugnato con motivi aggiunti al ricorso;</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Aosta Sindaco;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2006 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
1. &#8211; Il signor Umberto Rotella – proprietario di un appartamento e dell’annesso garage pertinenziale nel condominio sito in Aosta, Via Piccolo San Bernardo n. 14-a, denominato condominio “Arcobaleno” – impugna l&#8217;ordinanza n. 449 del 25 agosto 2005 con cui il Sindaco di Aosta ha ordinato al ricorrente di rimuovere l’intervento realizzato nell’autorimessa, consistente nella demolizione di una parete in muratura avente funzione divisoria.<br />
Con motivi aggiunti al ricorso introduttivo il ricorrente impugna inoltre il provvedimento – comunicato in data 21 agosto 2006 – con cui il Comune di Aosta ha negato il rilascio della sanatoria richiesta con riguardo all’intervento oggetto dell’ordinanza di demolizione.<br />
Nel ricorso si espone in fatto quanto segue:<br />
&#8211; in data 4 febbraio 2005 l’assemblea condominiale – a maggioranza dei condomini presenti (11 favorevoli, 3 contrari ed 1 astenuto) &#8211; ha deliberato di cedere in uso al ricorrente lo spazio comune retrostante uno dei muri che delimitano il garage di sua pr<br />
&#8211; in data 23 maggio 2005, il Comune &#8211; a seguito del sopralluogo effettuato in data 23 febbraio 2005 – ha notificato al ricorrente la diffida prot. N. 91/17680/2096 del 5 maggio 2005, con la quale gli veniva ingiunta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8<br />
&#8211; in data 8 giugno 2006 il ricorrente ha presentato domanda di sanatoria con riguardo alle opere indicate nella diffida a demolire, realizzate in assenza di titolo edilizio;<br />
&#8211; in data 22 giugno 2005 il responsabile del procedimento ha comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento per il rilascio della sanatoria;<br />
&#8211; sempre in data 22 giugno 2005 il Dirigente dell’Ufficio ha comunicato al ricorrente il responso della Sottocommissione Edilizia Comunale riunitasi il 16 giugno 2005, richiedendo una integrazione documentale che l’interessato ha provveduto a depositare;<
- in data 19 settembre 2005 il Comune ha notificato al ricorrente l’impugnata ordinanza di demolizione n. 449 del 25 agosto 2005;<br />
&#8211; in data 7 novembre 2005 il Sindaco, facendo seguito all’istanza con cui il ricorrente, in data 21 ottobre 2005, aveva chiesto un intervento in via di autotutela, ha risposto negativamente così argomentando:<br />
a)lo spazio vuoto retrostante il muro di proprietà del ricorrente è da intendersi come “intercapedine” che “qualora trasformato in superficie destinato ad autorimesse” “comporta una verifica di fattibilità in relazione alle capacità edificatorie, da eseguirsi in sede di istruttoria di concessione edilizia”;<br />
b) “la realizzazione di aree destinate ad autorimesse è subordinata al rilascio di concessione edilizia” e, pertanto, “è confermata la giustezza del provvedimento sanzionatorio” ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 della legge regionale n. 11 del 1998;<br />
c) “l’emissione dell’ordinanza non è stata determinata dalla scadenza dei termini utili concessi per integrare l’istanza di sanatoria, ma in forza del disposto dell’art. 80 della legge regionale n. 11/98” che prevede “una procedura parallela a quella della sanatoria”.</p>
<p>2. – Il Comune di Aosta si è costituito in giudizio sostenendo l’infondatatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.</p>
<p>3. – Il ricorso introduttivo è fondato.<br />
3.a &#8211; Va subito rilevata la tardività della censure, dedotte con il primo motivo, con cui si sostiene l’illegittimità della impugnata ordinanza di demolizione perché emanata ai sensi dell’art. 80 della legge regionale n. 11 del 1998 – che riguarda abusi consistenti in difformità parziali dalla concessione edilizia – anziché ai sensi dell’art. 82 della stessa legge regionale che riguarda invece gli interventi edilizi realizzati in assenza di denuncia di inizio attività.<br />
La censura è tardiva perché il ricorrente non ha impugnato l’atto presupposto &#8211; la diffida a demolire notificata il 23 maggio 2005 &#8211; con cui il Sindaco, richiamando il verbale di sopralluogo realizzato dal tecnico comunale il 23 febbraio 2005, ha contestato la realizzazione degli interventi abusivi; e d’altra parte il ricorso è stato notificato (in data 16 novembre 2005) quando era ormai decorso il termine decandenziale per l’impugnazione della diffida. <br />
3.b – E’ invece fondata la censura con cui il ricorrente lamenta la violazione delle norme sul procedimento.<br />
Come risulta dalla ricostruzione in fatto l’ordinanza di demolizione è stata emanata prima della conclusione del procedimento iniziato con la domanda di sanatoria presentata dal ricorrente. <br />
La giurisprudenza è infatti pacifica nell’affermare l’illegittimità della sanzione della demolizione o del ripristino quando per le relative opere l’interessato abbia richiesto concessione edilizia in sanatoria e l’amministrazione abbia omesso di pronunciarsi in merito (Cons. di Stato, Sez. V, 17 gennaio 1994, n. 26; 14 giugno 1994, n. 654): l’accoglimento della domanda di sanatoria potrebbe infatti consentire la sanatoria o il ridimensionamento dell’abuso contestato.<br />
Né è rilevante la precisazione &#8211; contenuta nella motivazione dell’ ordinanza di demolizione – con cui l’Amministrazione sottolinea che “preso atto che con nota prot. 20544 del 9/06/2005 l’interessato porgeva istanza di concessione in sanatoria. . . l’ufficio edilizia richiedeva la presentazione, nel termine di 30 giorni, di elaborati integrativi e che gli stessi, prodotti con nota prot. 28500 del 11/08/2005, risultavano non essere completi”, ritenendo di conseguenza che il rilascio della sanatoria non fosse possibile a tale data “per decorrenza dei termini di cui sopra e carenza di documentazione”.<br />
Anche a prescindere dalla verifica della effettiva incompletezza – contestata dal ricorrente – della documentazione da questi depositata a seguito dell’istanza di integrazione, non v’è dubbio che il provvedimento sanzionatorio sia stato adottato prima della conclusione, positiva o negativa, del procedimento iniziato con la domanda di sanatoria.<br />
3.c &#8211; Il ricorso introduttivo va dunque accolto e per l’effetto va annullata l’impugnata ordinanza di demolizione n. 449 del 25 agosto 2005.</p>
<p>4. – Con i motivi aggiunti, come già anticipato, il ricorrente impugna il diniego di concessione in sanatoria comunicato con nota in data 21 agosto 2006, del Dirigente dell’Ufficio di Edilizia, Urbanistica ed Espropri.<br />
Nella motivazione del diniego l’Amministrazione rileva “che il rilascio della sanatoria di cui trattasi non è possibile in quanto non è soddisfatto il requisito del consenso di tutti i condomini del condominio ‘Arcobaleno’ ”.<br />
4.a – Con una prima censura il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 84 della legge regionale n. 11 del 1998 perché il diniego è stato emanato oltre il termine di 90 giorni previsto per la conclusione del procedimento.<br />
Ad escludere la fondatezza del motivo è sufficiente il rilievo che il decorso di tale termine non comporta la perdita, da parte dell’Amministrazione, del potere di provvedere e nemmeno rende illegittimo il provvedimento, ma solo consente all’interessato di attivare il procedimento per la declaratoria di illegittimità del silenzio mantenuto sulla domanda.<br />
4.b – Con altra censura si lamenta la violazione delle norme sul giusto procedimento e, in particolare, degli articoli 2, 5, 6 e 7 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive): l’Amministrazione – si sostiene – ha comunicato l’avvio del procedimento per il rilascio della concessione in sanatoria in data 22 giugno 2005, quando la fase procedimentale era già stata espletata, considerato che con nota avente la medesima data (ma spedita solo l’11 luglio 2005) il Dirigente dell’Ufficio ha comunicato al ricorrente che, sentito anche il parere della Sottocommissione Edilizia Urbanistica, si rendeva necessaria una integrazione della documentazione prodotta.<br />
La censura è priva di fondamento: l’atto con cui l’amministrazione comunica all’interessato l’avvio del procedimento non deve necessariamente costituire il primo atto del procedimento, ben potendo essere state nel frattempo avviate attività meramente istruttorie, come è accaduto nella specie (con l’acquisizione del parere della Sottocommissione Edilizia e con la richiesta di documentazione istruttoria).<br />
4.c – E’ invece fondato il terzo motivo aggiunto con cui si lamenta il travisamento e l’erroneità della motivazione che sorregge il diniego di sanatoria.<br />
Come risulta dal verbale dell’Assemblea Condominiale svoltasi il 4 febbraio 2005, con votazione assunta a maggioranza (11 voti favorevoli, tre contrari, un astenuto) il Condominio Arcobaleno ha deliberato di “cedere in uso” al ricorrente (oltre che ad un altro condomino) lo spazio comune vuoto adiacente alla sua autorimessa “con decorrenza 4 febbraio 2005 per la durata di un anno rinnovabile per uguale periodo facendo salvo il diritto di eventuale disdetta da ambo le parti da comunicare almeno tre mesi prima con lettera raccomandata A.R.”, stabilendo in € 20 il corrispettivo da versare da parte del condomino.<br />
Come si è anticipato, il diniego di sanatoria è stato emanato perché “non è soddisfatto il requisito del consenso di tutti i condomini del condominio “Arcobaleno”” .<br />
Tale motivazione non è idonea a dar conto delle ragioni del diniego.<br />
Non v’è dubbio che l’art. 1102 del codice civile non consente che alcuni condomini facciano un uso della cosa comune diverso, sotto il profilo qualitativo, rispetto agli altri, con la conseguenza che la delibera condominiale che fissi a tempo indeterminato una situazione di vantaggio degli uni e di svantaggio degli altri, deve essere ritenuta illegittima (Cass., Sez. II civile, 7 dicembre 2006, n. 26226, relativa proprio ad un garage condominiale).<br />
Va però rilevato che, trattandosi di un bene condominiale – lo spazio vuoto compreso tra il muro che delimita il garage di proprietà del ricorrente e il muro maestro perimetrale dell’edificio – il cui godimento è indivisibile e il cui uso diretto da parte dei condomini non è possibile, sussistono i presupposti per l&#8217;insorgenza del potere assembleare circa l&#8217;uso indiretto (Cass., Sezione II civile, 19 ottobre 1994, n. 8528; 22 novembre 1984, n. 6010; 18 gennaio 1982, n. 312). <br />
Va rilevato inoltre che, nella specie, l’uso indiretto della cosa comune deliberato dall’assemblea condominiale è un atto di ordinaria amministrazione: la “cessione in uso” descritta nel verbale – tenuto conto dei limiti stabiliti (durata di un anno, prorogabile per uguale periodo, con diritto di disdetta da entrambe le parti contrattuali) – ha il contenuto di un contratto di locazione, in quanto tale qualificabile come atto di ordinaria amministrazione (Cass., Sezione II civile, 21 ottobre 1998, n. 10446).<br />
Deve di conseguenza ritenersi che la deliberazione di cedere in locazione l’intercapedine di cui trattasi potesse essere assunta dall&#8217;Assemblea condominiale con votazione a maggioranza (Cass., Sezione II civile, 22 marzo 2001, n. 4131) e non all’unanimità come sostenuto dal Comune nella motivazione del provvedimento impugnato.</p>
<p>5. – Anche i motivi aggiunti vanno dunque accolti e per l’effetto va annullato il diniego di sanatoria.<br />
Non vi è luogo a risarcimento, tenuto conto che il ricorrente non ha fornito alcuna prova, né alcuna quantificazione del danno subito.<br />
E’ infatti principio pacifico che il giudizio risarcitorio a seguito di lesione di interessi legittimi, postula il superamento dei principi processuali classici modellati sullo schema del giudizio di impugnazione di un atto amministrativo: al privato, cioè, non basta la deduzione dell&#8217;illegittimità dell&#8217;atto, essendo necessaria, in base al principio dispositivo, la dimostrazione, ex art. 2697 c.c., e 115 comma 1 c.p.c., degli elementi che consentano di concludere in senso a lui favorevole il giudizio sulla spettanza del risarcimento, e, cioè, occorre la prova del danno, nella sua esistenza e nel suo ammontare (secondo le regole di cui agli art. 1223, 1226 e 1227, richiamati dall&#8217;art. 2056 c.c.).<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e delle competenze di giudizio.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta accoglie il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti e per l’effetto annulla l’ordinanza di demolizione n. 449 del 25 agosto 2005 e il diniego di sanatoria comunicato con nota in data 21 agosto 2006. <br />
Respinge la domanda di risarcimento dei conseguenti danni.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2006 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Paolo Turco, Presidente<br />
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore<br />
Rosaria Trizzino, Consigliere</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17/01/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-17-1-2007-n-3/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.3</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/1/2007 n.216</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-17-1-2007-n-216/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-17-1-2007-n-216/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/1/2007 n.216</a></p>
<p>Va sospesa la gara per affidamento servizio di tesoreria, su ricorso del precedente tesoriere che prospetti illogicita’ di punteggi. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE TERZA QUATER Registro Ordinanze: 216/2007 Registro Generale: 73/2007 nelle persone dei Signori: MARIO DI GIUSEPPE Presidente LINDA SANDULLI Cons.UMBERTO REALFONZO Cons., relatore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-17-1-2007-n-216/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/1/2007 n.216</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-17-1-2007-n-216/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/1/2007 n.216</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la gara per affidamento servizio di tesoreria, su ricorso del precedente tesoriere che prospetti illogicita’ di punteggi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA QUATER  </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 216/2007<br />
Registro Generale: 73/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
MARIO DI GIUSEPPE Presidente<br /> LINDA SANDULLI Cons.<br />UMBERTO REALFONZO Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 17 Gennaio 2007<br />
Visto il ricorso 73/2007  proposto da:<br />
<b>SOC BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA </b><br />
rappresentato e difeso da:CLARIZIA AVV. ANGELOcon domicilio eletto in ROMAVIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2pressoCLARIZIA AVV. ANGELO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA&#8217; </b><br />
rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO domiciliataria ex lege in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede<br />
e nei confronti di<br /><b>SOC BANCA DELLE MARCHE SPA </b><br />
rappresentato e difeso da:SCOCA AVV. FRANCO GAETANOcon domicilio eletto in ROMAVIA G. PAISIELLO, 55presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; dell’aggiudicazione provvisoria alla Banca delle Marche della gara per il servizio di tesoreria e sportello bancario all’interno dell’Istituto Superiore di Sanità;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA&#8217;<br />SOC BANCA DELLE MARCHE SPA<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Nominato relatore il Consigliere Umberto Realfonzo e uditi alla Camera di Consiglio del 17 gennaio 2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Preso atto che:<br />
-alla Camera di Consiglio il difensore della controinteressata ha depositato un ricorso incidentale in corso di notifica, mentre a sua volta la difesa della ricorrente ha comunicato di avere in corso la notifica di motivi aggiunti;<br />
&#8211; che le parti hanno concordemente richiesto il rinvio alla Camera di Consiglio del 31 gennaio 2007;<br />
Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare  onde lasciare la “res ad huc integra” fino alla decisione sull’istanza cautelare del 31 gennaio 2007;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Quater:<br />
1)  rinvia la decisione sull’istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 31 gennaio 2007;<br />
2)  accoglie la suindicata domanda cautelare fino alla Camera di Consiglio del 31 gennaio 2007.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Autorità Amministrativa ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2007.</p>
<p>Mario Di Giuseppe    Presidente<br />
Umberto Realfonzo   Consigliere, relatore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-17-1-2007-n-216/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/1/2007 n.216</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.31</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-1-2007-n-31/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-1-2007-n-31/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-1-2007-n-31/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.31</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto Primula s.r.l. (avv.ti prof.ri Andrea Comba, Mario Eugenio Comba) c. Comune di Dormelletto (avv. Prof. Carlo Emanuele Gallo) vincolo ambientale non assoluto: necessità di esaminare compatibilità intervento 1. – Procedimento amministrativo – Comunicazione avvio del procedimento – Indicazione motivi per cui si intende</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-1-2007-n-31/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.31</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-1-2007-n-31/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.31</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto<br /> Primula s.r.l. (avv.ti prof.ri Andrea Comba, Mario Eugenio Comba) c. Comune di Dormelletto (avv. Prof. Carlo Emanuele Gallo)</span></p>
<hr />
<p>vincolo ambientale non assoluto: necessità di esaminare compatibilità intervento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Procedimento amministrativo – Comunicazione avvio del procedimento – Indicazione motivi per cui si intende procedere – Insussistenza obbligo.</p>
<p>2. – Edilizia e urbanistica – Zone vincolate – Edificazione subordinata a prescrizioni – Illegittimo diniego assoluto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – L’art. 8 L. 241/1990 nel disciplinare il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento, non prevede l’obbligo di indicare i motivi per cui l’Autorità intende procedere.</p>
<p>2. – Nei casi in cui vi sia un vincolo ambientale relativo e non assoluto, è illegittimo il diniego di varianti edilizie disposto senza previa verifica della compatibilità dell’intervento con il rispetto del bene tutelato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA</B><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</B><br />
<B>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE</B><br />
<b>&#8211; SEZIONE I &#8211;</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso R.G.R. n. 1534/06 proposto dalla società<br />
<B><BR><br />
PRIMULA S.R.L.</B>, in persona del legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof.ri Andrea Comba e Mario Eugenio Comba, domiciliatari in Torino, via Mercantini, 6, come da mandato a margine del ricorso;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro il</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>COMUNE DI DORMELLETTO</b>, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 13 dicembre 2006, n. 109 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall’avv. prof. Carlo Emanuele Gallo, domiciliatario in Torino, via Palmieri, 40, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; dell’ordinanza in data 3 ottobre 2006, n. 67, recante sospensione dei lavori in difformità dal permesso di costruire 6 maggio 2005, n. 242, in corso nel fabbricato sito in Comune di Dormelletto, via Monte Rosa;<br />
&#8211; del provvedimento in data 17 novembre 2006, prot. n. 012703, recante “Annullamento DIA del 20 aprile 2006, prot. 0041, n. 42/2006 per esecuzione lavori presso l’edificio sito in Dormelletto, via Monte Rosa”;<br />
&#8211; dell’art. 32 del Regolamento Edilizio del Comune di Dormelletto;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso;<br />
<b></p>
<p align=center>
e per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del Comune di Dormelletto al risarcimento del danno subito dalla ricorrente a seguito dei provvedimenti impugnati, da quantificarsi in corso di causa;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Dormelletto;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre all’udienza camerale del 17 gennaio 2007 l’avv. prof. Mario Eugenio Comba per la società ricorrente e l’avv. prof. Carlo Emanuele Gallo per il Comune di Dormelletto;<br />
Vista l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati;<br />
Visto l’art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dal-l’art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;</p>
<p>Considerato che la società ricorrente impugna congiuntamente due distinti provvedimenti, rispettivamente consistenti nell’ordine di sospensione dei lavori eseguiti in difformità a precedente permesso di costruire e nell’annullamento del titolo edilizio formatosi sulla successiva d.i.a. in variante presentata il 20 aprile 2006;<br />
Considerato che, con precedente ricorso, essa aveva impugnato un analogo ordine di sospensione lavori e la diffida a non eseguire i lavori oggetto della d.i.a. sopra citata;<br />
Considerato che questa Sezione, con sentenza 1° settembre 2006, n. 3166, ha accolto il ricorso nella sola parte rivolta contro la diffida, rilevando la tardività del detto provvedimento;<br />
Considerato che il Comune ha quindi reiterato l’ordine di sospensione lavori e, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento, ha annullato in via di autotutela il titolo formatosi sulla d.i.a. di cui sopra;<br />
Considerato che, relativamente all’ordine di sospensione lavori, la ricorrente denuncia illogicità, nella parte in cui impone di sospendere l’esecuzione di lavori sostanzialmente ultimati (con l’eccezione della posa in opera di un ascensore esterno);<br />
Ritenuto che il motivo è inammissibile, non avendo la ricorrente alcun interesse a dolersi di un provvedimento che, per sua stessa ammissione, è privo di efficacia lesiva (T.A.R. Abruzzo – Pescara, 20 dicembre 1985, n. 535; T.A.R. Lazio – Latina, 25 ottobre 1986, n. 716; T.A.R. Lombardia – Milano, II, 16 marzo 1987, n. 55);<br />
Considerato che, in ordine all’atto di annullamento del titolo edilizio formatosi sulla d.i.a. presentata il 20 aprile 2006, la ricorrente denuncia, con il secondo mezzo, violazione degli artt. 7 e 10 L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto la comunicazione di avvio del procedimento non avrebbe adeguatamente chiarito i motivi per i quali il Comune aveva deciso di procedere ed il provvedimento finale risulterebbe sorretto da un motivo che nella comunicazione non era stato citato;<br />
Considerato che, in effetti, la comunicazione di avvio del procedimento in data 29 settembre 2006, prot. n. 0010770 non conteneva l’indicazione dei motivi per cui il Comune intendeva procedere, tanto che la ricorrente ha chiesto di conoscerli con propria nota in data 18 ottobre 2006;<br />
Considerato che il Comune, con nota in data 20 ottobre 2006, prot. n. 0011576, ha riferito che questa Sezione, annullando la precedente diffida a non eseguire i lavori oggetto della d.i.a. aveva precisato che a tal fine avrebbe dovuto essere avviato uno specifico provvedimento di autotutela;<br />
Considerato che tale provvedimento è stato motivato in relazione al ritenuto contrasto del progetto con l’art. 32 del locale Regolamento Edilizio, in tema di “Inserimento ambientale delle costruzioni” e sul rilievo che il fabbricato in questione si trova a circa 40 metri dalla Chiesa della B.V. della Fontana, immobile soggetto a vincolo storico-ambientale, per cui è stato ritenuto “rilevante e prevalente l’interesse pubblico alla tutela del patrimonio edilizio nel suo aspetto architettonico e di corretto inserimento ambientale nel contesto dell’edificato circostante con particolare riferimento alla presenza di un edificio vincolato nelle immediate adiacenze, rispetto all’interesse del privato, peraltro allo stato attuale non consolidato, poiché l’intervento non è utilizzabile (opere al rustico)”;<br />
Ritenuto quindi che il motivo sopra trascritto è effettivamente “nuovo” rispetto al contenuto delle comunicazioni preliminari;<br />
Considerato peraltro che il contenuto obbligatorio della comunicazione di avvio del procedimento è disciplinato dall’art. 8 L. 7 agosto 1990, n. 241 e che nel relativo elenco non è compresa l’indicazione dei motivi per cui si intende procedere;<br />
Ritenuto che l’elenco di cui sopra, riguardando il contenuto obbligatorio di un atto tipico, ha carattere tassativo;<br />
Ritenuto conseguentemente che la mancata indicazione, in sede di comunicazione di avvio del procedimento, dei motivi dell’avvio medesimo (e/o dell’atto finale) non costituisce vizio procedimentale;<br />
Ritenuto che il secondo motivo del ricorso deve essere perciò respinto per infondatezza;<br />
Considerato che i successivi due motivi denunciano il provvedimento impugnato sotto il profilo del falsato apprezzamento dell’interesse pubblico perseguito e della sottovalutazione di quello privato di cui è imposto il sacrificio;<br />
Considerato che, come esattamente dedotto in ricorso, l’art. 32 del Regolamento Edilizio non vieta totalmente l’edificazione nelle zone vincolate e nelle relative adiacenze, ma si limita ad imporre una serie di specifiche regole costruttive dirette ad armonizzare gli interventi e consente al Comune, sentita la Commissione Edilizia, di imporre prescrizioni particolari allo stesso fine; <br />
Considerato che, nel caso in esame, il Comune aveva rilasciato un permesso di costruire, in forza del quale la ricorrente ha realizzato l’immobile per cui è causa;<br />
Ritenuto che il contrasto con la norma del Regolamento Edilizio riguarda quindi soltanto le varianti a tale progetto che la ricorrente ha inteso realizzare a seguito della d.i.a.;<br />
Ritenuto che, stante il tenore dell’art. 32 citato, che, si ripete, non vieta in zona ogni edificazione ma si limita a prescriverne l’armonico inserimento ambientale secondo parere della Commissione Edilizia, la motivazione dell’atto di annullamento appare carente in punto identificazione delle ragioni concrete del contrasto ed in punto indicazione delle eventuali prescrizioni correttive dirette ad eliminarlo;<br />
Ritenuto quindi che, in ragione della manifesta ed assorbente fondatezza dei suoi motivi terzo e quarto, il ricorso deve essere conclusivamente accolto nella parte rivolta contro il provvedimento in data 17 novembre 2006, prot. n. 012703, recante annullamento della DIA del 20 aprile 2006, prot. 0041, n. 42/2006;<br />
Ritenuto che la domanda di risarcimento danni deve invece trovare reiezione, non avendo la ricorrente fornito neppure un principio di prova circa la sussistenza dei danni medesimi;<br />
Ritenuto in ogni caso opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite;<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento in data 17 novembre 2006, prot. n. 012703, recante annullamento della DIA del 20 aprile 2006, prot. 0041, n. 42/2006; respinge la domanda di risarcimento danni.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino il 17 gennaio 2007 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Alfredo Gomez de Ayala	&#8211; Presidente<br />	<br />
Bernardo Baglietto		&#8211; Consigliere Estensore<br />	<br />
Paolo Lotti			&#8211; Referendario</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 17 gennaio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-1-2007-n-31/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.31</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/1/2007 n.212</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-17-1-2007-n-212/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-17-1-2007-n-212/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/1/2007 n.212</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini dell’ammissione con riserva, il rigetto della domanda di attivazione ed ammissione alla prova attitudinale di cui all’art. 1 co. 2 D.Lgv. 386/06 ai fini dell’iscrizione all’albo degli odontoiatri. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE TERZA QUATER Registro Ordinanze: 212/2007Registro Generale: 12294/2006 nelle persone</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-17-1-2007-n-212/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/1/2007 n.212</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-17-1-2007-n-212/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/1/2007 n.212</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini dell’ammissione con riserva, il rigetto della domanda di attivazione ed ammissione alla prova attitudinale di cui all’art. 1 co. 2 D.Lgv. 386/06 ai fini dell’iscrizione all’albo degli odontoiatri. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA QUATER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 212/2007<br />Registro Generale: 12294/2006<br />
nelle persone dei Signori:<br />
MARIO DI GIUSEPPE Presidente<br /> LINDA SANDULLI Cons., relatore<br />
CARLO TAGLIENTI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 17 Gennaio 2007<br />
Visto il ricorso 12294/2006  proposto da:<br />
<b>PEROTTI MONICA </b><br />
rappresentato e difeso da:TORTORELLA AVV. MARCO &#8211; GUERZONI AVV. SEBASTIANOcon domicilio eletto in ROMAVIA G. ANTONELLI, 4pressoTORTORELLA AVV. MARCO</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA SALUTE  &#8211; MINISTERO DELL&#8217; UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA </b>rappresentati e difesi da:AVVOCATURA DELLO STATO domiciliataria ex lege in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p><b>FEDERAZIONE NAZ. ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI</b><br /> <b>ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROV. DI ROMA</b><br />   <b>ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI PROV. PARMA</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del rigetto della domanda di attivazione ed ammissione alla prova attitudinale di cui all’at. 1 co. 2 D.Lgv. 386/06 ai fini dell’iscrizione all’albo degli odontoiatri;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217; UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA<br />MINISTERO DELLA SALUTE<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Nominato relatore il Consigliere Linda Sandulli e uditi alla Camera di Consiglio del 17 gennaio 2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare;<br />
Considerati i numerosi precedenti della Sezione su fattispecie (analoghe cfr. ad es. ordinanze n. 3423/06 e n. 5502/06);</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Quater, accoglie la suindicata domanda cautelare ai fini dell’ammissione alle prove attitudinali.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Autorità Amministrativa ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2007.</p>
<p>Mario Di Giuseppe  Presidente<br />
Linda Sandulli  Consigliere, relatore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-17-1-2007-n-212/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/1/2007 n.212</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.37</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-1-2007-n-37/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-1-2007-n-37/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-1-2007-n-37/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.37</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti Zoppi (avv. Odetti) c. A.T.C. di Torino (avv.ti Catalano, Adonto) edilizia residenziale pubblica: giurisdizione G.A. nella fase precedente l&#8217;assegnazione alloggi e giurisdizione G.O. in quella successiva 1. – Giurisdizione e competenza – Edilizia residenziale pubblica – Ordine di rilascio immobile – Giurisdizione G.O.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-1-2007-n-37/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.37</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-1-2007-n-37/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.37</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti<br /> Zoppi (avv. Odetti) c. A.T.C. di Torino (avv.ti Catalano, Adonto)</span></p>
<hr />
<p>edilizia residenziale pubblica: giurisdizione G.A. nella fase precedente l&#8217;assegnazione alloggi e giurisdizione G.O. in quella successiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giurisdizione e competenza – Edilizia residenziale pubblica – Ordine di rilascio immobile – Giurisdizione G.O.</p>
<p>2. – Giurisdizione e competenza – Edilizia residenziale pubblica – Rientra nei pubblici servizi – Fase successiva al provvedimento di assegnazione – Giurisdizione G.O.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La giurisdizione in materia di ordini di rilascio alloggio edilizia residenziale pubblica spetta al Giudice Ordinario.</p>
<p>2. – L’edilizia residenziale pubblica è ricompresa nella materia dei pubblici servizi e pertanto le controversie precedenti alla fase di assegnazione degli alloggi rientrano nella giurisdizione del G.A. mentre quelle successive spettano alla giurisdizione del G.O., in quanto dopo l’assegnazione la P.A. non esercita più poteri autoritativi ma paritetici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
&#8211; I sezione &#8211;</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 1563-06 proposto da</p>
<p><b>ZOPPI Stefano</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Odetti, elettivamente domiciliato presso lo studio Bertolotto in Torino, via Nota n. 3,</p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Catalano e dall’avv. Giovanni Adonto, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura dell’ente in Torino, c.so Dante n. 14,</p>
<p align=center>
nonché contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Luserna San Giovanni</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,</p>
<p align=center>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
del provvedimento dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino del 3.10.2006 prot. GUL n. 44155, avente ad oggetto: <i>“Avvio del procedimento amministrativo per occupazione senza titolo di alloggio. Diffida ai sensi dell’art. 30 Legge Regione Piemonte 28.3.1995 n. 46 e smi Ass. Zoppi Remo (trasf.)- via Pettinatti 40 &#8211; Luserna San Giovanni &#8211; Complesso 446 &#8211; Edificio 1384 Alloggio 48 &#8211; Contratto 13533 &#8211; Cliente 36923. Ost. Zoppi Stefano nato a Luserna San Giovanni il 18.10.1973”.<br />
</i><br />
	Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />	<br />
	Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />	<br />
	Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />	<br />
	Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, con memoria e documenti;<br />	<br />
	Relatore il dott. Paolo Lotti;<br />	<br />
		Uditi, all’udienza camerale del17 gennaio 2007, per la parte ricorrente l’avv. Odetti e, per l’Amministrazione, l’avv. Catalano;<br />	<br />
Ritenuto di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034-71, nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Ritenuto, preliminarmente, che in tema di edilizia residenziale pubblica, l’azione proposta contro l’ordine di rilascio dell&#8217;immobile, così come la diffida, per occupazione senza valido titolo, reso dal Presidente o dal Commissario Straordinario dell&#8217;Istituto autonomo case popolari ai sensi dell&#8217;art. 18 d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in applicazione delle regole generali sul riparto di giurisdizione (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16 luglio 2001, n. 9647);<br />
Ritenuto, inoltre, che, in base alla disciplina di cui all’art. 33 d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall’art. 7 l. 21 luglio 2000, n. 205, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004 Corte cost., nella materia dell&#8217;edilizia residenziale pubblica &#8211; senz&#8217;altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici &#8211; la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall&#8217;operare della p.a. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell&#8217;ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l&#8217;interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell&#8217;assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 giugno 2006 , n. 13527);<br />
Ritenuto, di conseguenza, la devoluzione della presente questione alla cognizione del giudice ordinario;<br />
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, sussistendo giusti motivi;</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 1^ Sezione, pronunciandosi sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034/1971 nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Compensa le spese di lite tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2007, con l’intervento dei signori magistrati:</p>
<p>#NOME?	GOMEZ de AYALA &#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	BAGLIETTO	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	LOTTI		&#8211;	Primo Referendario, estensore																																																																																									</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 17 gennaio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-1-2007-n-37/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.37</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.40</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-1-2007-n-40/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-1-2007-n-40/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.40</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso Geninatti (Avv.ti Barcellona, Marchello) c. Comune di Giaveno inammissibilità ricorso giurisdizionale avverso ordinanza demolitoria opera abusiva in caso di presentazione istanza per accertamento conformità dell&#8217;opera Edilizia e urbanistica – Ricorso giurisdizionale avverso ordine di demolizione – Presentazione istanza accertamento conformità – Inammissibile Qualora</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-1-2007-n-40/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.40</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso<br /> Geninatti (Avv.ti Barcellona, Marchello) c. Comune di Giaveno</span></p>
<hr />
<p>inammissibilità ricorso giurisdizionale avverso ordinanza demolitoria opera abusiva in caso di presentazione istanza per accertamento conformità dell&#8217;opera</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Ricorso giurisdizionale avverso ordine di demolizione – Presentazione istanza accertamento conformità – Inammissibile</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora a seguito ordinanza di demolizione di un’opera abusiva sia presentata istanza per accertamento della conformità dell’opera, il ricorso giurisdizionale proposto avverso l’ordine di demolizione diventa inammissibile. Infatti in caso di accoglimento dell’istanza non trova più applicazione la sanzione demolitoria ed in caso di rigetto, la P.A. deve emanare un nuovo ordine di demolizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
&#8211; Prima Sezione &#8211;</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>composto dai magistrati:	<br />	<br />
</b>&#8211; Alfredo	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	VIGOTTI		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	GOSO			&#8211;	Referendario, estensore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 1466/2006, proposto da</p>
<p><b>GENINATTI Roman Marco</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marta Maria Barcellona e Laura Marchello, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, via Vassalli Eandi n. 28;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>COMUNE di GIAVENO</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; dell’ordinanza n. 196 del 11/8/2006 – protocollo comunale n. 17905 – notificata in data 11/8/2006, emessa dal Capo Area Urbanistica del Comune di Giaveno, con la quale si ordina al ricorrente “<i>la rimozione della veranda priva di autorizzazione ed il ripristino dei luoghi in conformità a quanto denunciato con la D.I.A. n. 484/2005, entro e non oltre novanta giorni dalla notifica della presente ordinanza</i>”;<br />
&#8211; degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali, comunque connessi al relativo procedimento e di ogni ulteriore e consequenziale statuizione.</p>
<p>	Visti gli atti e i documenti allegati al ricorso;<br />	<br />
	Vista la domanda cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti del giudizio;<br />	<br />
	Giudice relatore alla camera di consiglio del 17 gennaio 2007 il referendario Richard Goso;<br />	<br />
Udito il difensore del ricorrente, come da verbale;<br />
	Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il ricorrente è proprietario di una villetta a schiera nel comune di Giaveno, composta da piano seminterrato, piano rialzato, piano fuori terra e sottotetto.<br />
Egli è affetto da una grave infermità che gli impedisce di salire le scale dell’abitazione, all’interno della quale può muoversi soltanto con l’ausilio della sedia a rotelle.<br />
Al fine di accedere ai diversi piani dell’abitazione, l’esponente installava, previo provvedimento autorizzativo, un ascensore all’esterno dell’immobile, con accesso posto sui balconi a nord dell’edificio.<br />
In seguito, installava sui predetti balconi, in carenza di titolo autorizzativo, una veranda in vetro e alluminio, allo scopo di proteggersi dalle intemperie durante i trasferimenti da un ambiente all’altro della propria abitazione.<br />
L’esponente rimarca che non sussistevano alternative tecniche a tale soluzione, salvo un intervento complessivo di ridistribuzione degli spazi interni dell’edificio del tutto incompatibile con le sue possibilità economiche.<br />
A seguito di una segnalazione di privati, il Comune di Giaveno comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento amministrativo relativo al presunto abuso edilizio e, con provvedimento del 26 aprile 2006, ordinava la sospensione dei lavori.<br />
Infine, con provvedimento del 11 agosto 2006, qui impugnato, il Comune intimato ordinava la rimozione della veranda e il ripristino dei luoghi.<br />
L’esponente contesta la legittimità del provvedimento ripristinatorio, deducendo i seguenti motivi di gravame:<br />
<B>I)</B> Violazione e/o falsa applicazione di legge, con riferimento agli artt. 2, 3, 32, 97 Cost., nonché con riferimento all’art. 1 della legge 5/271992, n. 104, e all’art. 77 del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, che ne costituiscono piena attuazione; nonché violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 236/1998, arrt. 2, 3, comma 5, 5, comma 1, 6 e 7; nonché illegittimità costituzionale dell’art. 58 <i>bis </i>del Regolamento edilizio vigente nel Comune di Giaveno per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 97 Cost. <br />
<B>II)</B> Illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere: travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; illogicità ed incongruenza; errato bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti; ingiustizia grave e manifesta.<br />
<B>III) </B>Violazione di legge con riferimento all’art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241, ed eccesso di potere per difetto e/o insufficienza della motivazione.<br />
In forza di tali censure di legittimità, l’esponente chiede, in conclusione, che sia disposto l’annullamento del provvedimento impugnato; con domanda cautelare proposta in via incidentale, chiede, altresì, che ne sia sospesa l’esecuzione.<br />
Precisa, infine, di aver presentato, in data 10 novembre 2006, domanda di rilascio del permesso di costruire in sanatoria.<br />
Non si è costituito in giudizio il Comune di Giaveno, seppure regolarmente intimato.<br />
Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2007, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.<br />
<b></p>
<p align=center>
MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
La regolare instaurazione del contraddittorio e la presentazione dell’istanza cautelare impongono al Collegio di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />
Come accennato nelle premesse in fatto, l’esponente, che si oppone all’ordinanza di demolizione del Comune di Giaveno n. 196 del 11 agosto 2006, precisa di aver presentato, prima della notificazione del ricorso giurisdizionale, istanza per l’accertamento di conformità della veranda installata, in assenza di titolo autorizzativo edilizio, sui balconi dell’edificio di proprietà.<br />
La circostanza è comprovata attraverso la documentazione prodotta in atti dal ricorrente medesimo.<br />
Come più volte affermato dalla Sezione (da ultimo con sentenza n. 4654 del 13 dicembre 2006), peraltro in accordo con la prevalente giurisprudenza, deve essere dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso avverso l’ordine di demolizione di opere edilizie abusive quando, come nel presente caso, l’atto lesivo è stato seguito dall’attivazione, a cura dell’interessato, di un procedimento per l’accertamento di conformità delle opere medesime.<br />
In tal caso, infatti, l’accoglimento dell’istanza renderebbe legittime le opere e non più applicabile la sanzione demolitoria, mentre, nel caso opposto di rigetto, l’amministrazione dovrà provvedere a riattivare il procedimento ripristinatorio sulla base dell’accertata, anche per implicito, non sanabilità delle opere.<br />
E’ vero che, nel caso di specie, l’Amministrazione non si è limitata a constatare la carenza del titolo autorizzativo edilizio, ma si è pronunciata anche nel merito, laddove, con l’ordinanza di sospensione dei lavori, ha giudicato l’intervento contrastante con l’art. 58 <i>bis </i>del regolamento edilizio, con l’art. 21 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. e con il progetto approvato dal condominio e allegato a precedente d.i.a.<br />
Ad avviso del Collegio, però, tali rilievi non costituiscono inequivoca declaratoria di insanabilità dell’opera abusiva (e non valgono, pertanto, a rendere ammissibile il gravame in trattazione), anche perché non risulta che il Comune abbia valutato, in sede di provvedimento cautelare, la condizione di invalidità del destinatario dell’atto e la possibile applicazione della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.<br />
Il Comune di Giaveno, pertanto, è tenuto a determinarsi in merito all’istanza di accertamento di conformità presentata dal ricorrente e, a tal fine, dovrà porre attenzione, oltre agli aspetti urbanistico-edilizi, anche all’applicazione della menzionata normativa che, a tutela delle persone disabili, consente deroghe agli strumenti urbanistici vigenti.<br />
Nelle more, la presentazione della domanda di sanatoria edilizia impedisce l’esecuzione dell’ordine di demolizione e rende necessaria, nel caso di rigetto espresso o tacito, l’adozione di una nuova misura demolitoria.<br />
Per tali ragioni, il ricorso in trattazione deve essere dichiarato inammissibile.<br />
La mancata costituzione in giudizio del Comune di Giaveno comporta l’irripetibilità delle spese del grado.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo dichiara inammissibile.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17 gennaio 2007.</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 17 gennaio 2007</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.44</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-1-2007-n-44/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-1-2007-n-44/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.44</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso Comune di Rosta (avv. Rolle) c. Inglese ammissibilità sentenze costitutive di trasferimento proprietà di beni da parte Giudice Amministrativo nei casi di giurisdizione esclusiva 1. – Giurisdizione e competenza – Espropriazione per p.u. – Accordi per cessione volontaria beni – Accordi sostitutivi di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-1-2007-n-44/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.44</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso<br /> Comune di Rosta (avv. Rolle) c. Inglese</span></p>
<hr />
<p>ammissibilità sentenze costitutive di trasferimento proprietà di beni da parte Giudice Amministrativo nei casi di giurisdizione esclusiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giurisdizione e competenza – Espropriazione per p.u. – Accordi per cessione volontaria beni – Accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi – Giurisdizione G.A.</p>
<p>2. – Giudizio amministrativo – Giurisdizione esclusiva – Ammissibilità sentenze costitutive ex art. 2932 c.c.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Gli accordi di cessione volontaria dei beni oggetto di espropriazione costituiscono accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi e rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.</p>
<p>2. – Nell’ambito della giurisdizione esclusiva il Giudice Amministrativo può emettere sentenze costitutive ex art. 2932 c.c. di trasferimento della proprietà di beni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p align=center>
<b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
&#8211; Prima Sezione &#8211;<br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>composto dai magistrati:	<br />	<br />
</b>&#8211; Alfredo	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	VIGOTTI		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	GOSO			&#8211;	Referendario, estensore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 1547/2006, proposto dal</p>
<p><B>COMUNE DI ROSTA</B>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Rolle, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via Aurelio Saffi n. 11;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>INGLESE Angelo</b>, non costituito in giudizio;<br />
<b>INGLESE Vincenzo</b>, non costituito in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’esecuzione in forma specifica <i>ex </i>art. 2932 cod. civ.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’obbligo di cessione di porzioni fondiarie destinate, quali opere di urbanizzazione primaria, a strada pubblica.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda cautelare proposta in via incidentale dal Comune di Rosta;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Giudice relatore alla camera di consiglio del 17 gennaio 2007 il referendario Richard Goso;<br />
Udito il difensore dell’Ente ricorrente, come da verbale;<br />
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con il ricorso in trattazione, notificato alle controparti il 5 dicembre 2006 e depositato il successivo 21 dicembre, il Comune di Rosta, sul presupposto della giurisdizione del giudice amministrativo, insta per la pronuncia di una sentenza costitutiva, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., che produca gli effetti dei contratti definitivi di cessione di aree non conclusi.<br />
La complessa vicenda amministrativa alla base della controversia giurisdizionale merita di essere tratteggiata nei suoi passaggi fondamentali.<br />
Si premette che i privati intimati sono proprietari di fondi urbani nel comune di Rosta: Angelo Inglese è comproprietario al 50% del fondo distinto a catasto al foglio 18, n. 444; Vincenzo Inglese è l’altro comproprietario del fondo n. 444 e, inoltre, è proprietario esclusivo dei fondi confinanti, censiti al foglio 18, nn. 179 e 507.<br />
Con deliberazione consiliare n. 32 del 29 giugno 1998, il Comune di Rosta approvava il progetto preliminare dei lavori di realizzazione della fognatura e di sistemazione del tratto stradale costituente collegamento delle vie Collodi ed Einaudi.<br />
Tale strada insiste, tra l’altro, sui già indicati fondi nn. 444 e 179 di proprietà degli intimati.<br />
Vincenzo Inglese si opponeva all’espropriazione dell’area di sua proprietà e ne proponeva la cessione gratuita al Comune, a condizione di mantenere l’indice di edificabilità sull’intero lotto; la proposta era accettata dal Comune di Rosta con deliberazione di giunta n. 100 del 5 novembre 1998.<br />
Faceva seguito il rilascio della concessione edilizia n. 22 in data 27 agosto 2001, con la quale Vincenzo Inglese era autorizzato a realizzare un edificio di civile abitazione nell’area distinta a catasto al foglio 18, nn. 179 e 507.<br />
Tra le condizioni cui era subordinata la validità della concessione, era previsto (art. 5) che, prima della fine dei lavori, dovesse essere presentato il frazionamento e l’atto di cessione del sedime destinato alla viabilità pubblica.<br />
I lavori prendevano avvio il 19 novembre 2001 e, secondo le previsioni del titolo autorizzativo (art. 6), dovevano essere completati nel termine di tre anni.<br />
Con scrittura privata in data 10 novembre 2005, sottoscritta da Vincenzo Inglese e dal competente funzionario in rappresentanza del Comune di Rosta, il primo dichiarava di cedere gratuitamente all’ente locale la parte di sua proprietà, da determinarsi in sede di frazionamento, del fondo censito al foglio 18, n. 444.<br />
Analogo contratto stipulava il Comune di Rosta con Angelo Inglese, in data 17 novembre 2005, impegnandosi a corrispondergli, per la cessione del 50% del fondo n. 444, un indennizzo di € 30,99 al mq., per complessivi € 5.738,57.<br />
L’acquisto dell’area in questione veniva regolarmente autorizzato con deliberazione consiliare n. 81 del 30 novembre 2005.<br />
Il Comune di Rosta affidava quindi, a propria cura e spese, l’incarico per il frazionamento del mappale n. 444; il tipo di frazionamento era depositato dal professionista incaricato in data 27 febbraio 2006 e identificava con il n. 444, <i>sub </i>b), la porzione fondiaria oggetto della scrittura privata di cessione.<br />
Assume l’Ente ricorrente di avere inoltrato, in seguito, numerosi solleciti ai signori Angelo e Vincenzo Inglese i quali, peraltro, non hanno tuttora acconsentito alla stipula dell’atto pubblico di trasferimento della proprietà delle porzioni fondiarie destinate a strada pubblica.<br />
Tanto premesso, l’ente locale insta, come già precisato, per la pronuncia di una sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso.<br />
Non si sono costituiti in giudizio i signori Angelo e Vincenzo Inglese, seppure regolarmente intimati.<br />
Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2007, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.<br />
<b></p>
<p align=center>
MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>1) </b>Considerata la rituale instaurazione del contraddittorio e la presentazione dell’istanza cautelare, il Collegio ritiene di dover definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />
<b><br />
2) </b>Si impone, in via pregiudiziale, la verifica della sussistenza della competenza giurisdizionale in capo al giudice adito.<br />
Ritiene il Collegio di dover distinguere, ai fini di tale verifica, la pretesa inerente il trasferimento (mediante sentenza costitutiva) del fondo di cui al mappale n. 444, di cui sono comproprietari i controinteressati, rispetto a quella inerente il trasferimento (con identica modalità) dei fondi nn. 179 e 507, di proprietà del solo Vincenzo Inglese.<br />
Nel primo caso, le scritture private stipulate dai privati con il Comune di Rosta, in data 10 e 17 novembre 2005, si configurano quali accordi di cessione volontaria dei beni espropriandi e rientrano, pertanto, nel <i>genus </i>degli accordi sostitutivi di provvedimento di cui all’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ordine ai quali sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<br />
Il menzionato art. 11 non trova applicazione, invece, nel caso della pretesa relativa al trasferimento dei fondi nn. 179 e 507, non risultando essere intervenuta la stipulazione di apposita convenzione urbanistica tra il Comune di Rosta e il proprietario.<br />
In tal caso, la competenza giurisdizionale del giudice adito deriva, invece, dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica, comprensiva di tutti gli aspetti dell’uso del territorio, giacché la controversia dedotta in giudizio riguarda una questione strettamente correlata al rilascio della concessione edilizia n. 22/2001 in favore di Vincenzo Inglese.<br />
<b><br />
3) </b>Ritenuta la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice adito in ordine all’intera controversia, si pone, ancora in via preliminare, la questione dell’ammissibilità nel giudizio dell’invocata sentenza costitutiva <i>ex </i>art. 2932 cod. civ.<br />
La soluzione affermativa si impone, ad avviso del Collegio, dal momento che l’eseguibilità dell’obbligo a contrarre trova astrattamente titolo nelle scritture private stipulate dalle parti in data 10 e 17 novembre 2005 che la difesa dell’Ente ricorrente qualifica correttamente come contratti preliminari di cessione delle aree al Comune di Rosta.<br />
<b><br />
4) </b>Procedendo allo scrutinio del merito del ricorso, devono essere distintamente vagliate, ancora una volta, le questioni relative alla cessione del fondo di cui al mappale n. 444, rispetto a quelle relative ai fondi nn. 179 e 507.<br />
Il fondo n. 444 (di cui, si rammenta, sono comproprietari al 50% gli intimati) è stato oggetto di due distinte scritture private, inseritesi nel già avviato procedimento espropriativo, che ne prevedevano il trasferimento della proprietà in capo al Comune di Rosta.<br />
Mediante convenzione stipulata il 10 novembre 2005, Vincenzo Inglese dichiarava di cedere gratuitamente al Comune l’area di sua proprietà, impegnandosi alla stipulazione dell’atto pubblico che sarebbe stato rogato da un notaio scelto dall’ente pubblico.<br />
A tale impegno non faceva seguito, peraltro, la conclusione del contratto definitivo.<br />
Il ritardo, secondo l’Ente ricorrente, sarebbe da attribuirsi unicamente all’inerzia del privato che, nonostante i ripetuti inviti, non si rendeva disponibile alla stipulazione.<br />
Tale circostanza non risulta interamente comprovata, poiché, fatta eccezione per una lettera con la quale si invitava l’interessato alla firma del frazionamento dell’area, il Comune di Rosta non dimostra documentalmente di aver sollecitato o messo in mora la controparte.<br />
Trattasi, comunque, di omissione non rilevante, dal momento che la prestazione del promittente non risultava sottoposta a termine né risultava necessaria la sua costituzione in mora.<br />
Il Comune di Rosta, in altri termini, una volta depositato il tipo di frazionamento dell’area, era legittimato a pretendere l’immediata stipulazione del contratto definitivo.<br />
Non risultando alcuna valida giustificazione circa il ritardo del privato (e non essendo necessario provare che l’inadempimento sia ascrivibile a sua colpa), ne consegue l’accertamento della fondatezza della pretesa azionata in giudizio dall’ente locale.<br />
Deve essere riconosciuto, quindi, l’obbligo di Vincenzo Inglese di trasferire gratuitamente al Comune ricorrente la quota di proprietà del fondo ubicato in Rosta, al foglio 18, n. 444, <i>sub </i>b), da censire a catasto secondo il tipo di frazionamento depositato dal professionista incaricato, e, conseguentemente, accolta la domanda di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., avente ad oggetto il trasferimento di detto fondo. <br />
<b><br />
5) </b>Del tutto analoga la vicenda relativa al trasferimento della quota del fondo n. 444 di proprietà di Angelo Inglese il quale si era obbligato alla cessione mediante accordo sottoscritto il 17 novembre 2005.<br />
In questo caso, però, il trasferimento della proprietà, tenendo unicamente luogo del provvedimento di esproprio del bene immobile, non si configura a titolo gratuito, essendosi il Comune di Rosta impegnato a corrispondere al promittente un indennizzo di € 30,99 al mq., per complessivi € 5.738,57.<br />
Il non ancora intervenuto pagamento del corrispettivo, d’altronde, non può certo ostare al trasferimento del bene, dal momento che le parti ne avevano previsto il versamento al momento della stipula dell’atto pubblico, da effettuarsi entro 120 giorni dal preliminare.<br />
Anche nei confronti di Angelo Inglese, pertanto, deve essere emanata la richiesta sentenza costitutiva degli effetti del contratto non concluso, precisando che l’effetto traslativo della sentenza è subordinato al pagamento del prezzo pattuito.<br />
<b><br />
6) </b>Considerazioni parzialmente diverse devono essere riferite, invece, al trasferimento dei fondi di cui ai mappali nn. 179 e 507, di proprietà esclusiva di Vincenzo Inglese.<br />
Pur non essendo stata stipulata apposita convenzione urbanistica, il privato si era comunque impegnato alla cessione gratuita di tali aree, da destinare ad opere di urbanizzazione primaria, e l’impegno alla cessione, previo frazionamento, risultava tra le condizioni previste dalla concessione edilizia n. 22/2001.<br />
L’impegno <i>de quo</i>, comunque, è stato espressamente richiamato all’art. 6 della più volte menzionata scrittura privata in data 10 novembre 2005.<br />
Ne consegue che, anche per tali fondi, deve essere riconosciuto l’obbligo del privato di trasferirne gratuitamente la proprietà al Comune di Rosta.<br />
Non è possibile, invece, accogliere la domanda di emanazione di una sentenza costitutiva <i>ex </i>art. 2932 cod. civ., mancando al momento il frazionamento delle aree da cedere.<br />
Tuttavia, in caso di mancata cessione delle aree, il Comune di Rosta potrà adire questo giudice con ricorso ai sensi dell’art. 37, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per l’emanazione dei necessari provvedimenti di esecuzione.<br />
<b><br />
7) </b>In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei limiti e sotto le condizioni sopra individuate.<br />
Le spese del grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, sussistendo giusti motivi.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo accoglie in parte e per l’effetto:<br />
&#8211; accertato l’inadempimento da parte del signor Vincenzo Inglese degli obblighi assunti con contratto preliminare del 10 novembre 2005, dispone, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., il trasferimento al Comune di Rosta della quota di proprietà del lotto di t<br />
&#8211; accertato l’inadempimento da parte del signor Angelo Inglese degli obblighi assunti con contratto preliminare del 17 novembre 2005, dispone, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., il trasferimento al Comune di Rosta della quota di proprietà del lotto di ter<br />
Respinge la domanda relativa al trasferimento dei lotti di terreno censiti a catasto al foglio 18, nn. 179 e 507.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17 gennaio 2007.</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 17 gennaio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-1-2007-n-44/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.44</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.45</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-1-2007-n-45/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-1-2007-n-45/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.45</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso Sillano, Dell’Amico (avv. Torchia) c. Comune di Pino Torinese (avv. Martino) variazioni essenziali in materia edilizia: prevalenza della disciplina statale su quella regionale nel periodo transitorio 1. – Edilizia e urbanistica – Sanatoria edilizia – Silenzio rigetto. 2. – Edilizia e urbanistica –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-1-2007-n-45/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.45</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-1-2007-n-45/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.45</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso<br /> Sillano, Dell’Amico (avv. Torchia) c. Comune di Pino Torinese (avv. Martino)</span></p>
<hr />
<p>variazioni essenziali in materia edilizia: prevalenza della disciplina statale su quella regionale nel periodo transitorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Edilizia e urbanistica – Sanatoria edilizia – Silenzio rigetto.</p>
<p>2. – Edilizia e urbanistica – Rapporto tra art. 32 DPR 380/01 e art. 6 LRP 19/99 in materia di variazione essenziali su immobili vincolati – Prevalenza norma statale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Ai sensi art. 36 c. 3 DPR 380/01 l’istanza di sanatoria può essere respinta in modo tacito, attraverso il meccanismo del silenzio rigetto.</p>
<p>2. – In forza della norma transitoria contenuta nell’art. 2 c. 3 DPR 380/01, fino a quando la legislazione regionale piemontese non si adeguerà ai principi di riordino di cui al DPR 380/01, le disposizioni di cui all’art. 32 del T.U. in materia di variazioni essenziali prevarranno sulle norme in materia di variazioni essenziali contenute nella legge urbanistica piemontese.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
&#8211; Prima Sezione &#8211;</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>composto dai magistrati:	<br />	<br />
</b>&#8211; Alfredo	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	VIGOTTI		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	GOSO			&#8211;	Referendario, estensore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 1552/2006, proposto da</p>
<p><b>SILLANO Massimo e DELL’AMICO Adriana</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Maurizio Torchia, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto n. 37;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>COMUNE di PINO TORINESE</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Gianni Martino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino via Stefano Clemente n. 22;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; dell’ordinanza n. 57/06 emessa dal responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico del Comune di Pino Torinese in data 2.11.2006, notificata il giorno stesso, avente ad oggetto la demolizione di muro di cinta, asseritamente realizzato in variazione essenziale;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguenziale e comunque connesso.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda cautelare proposta in via incidentale dai ricorrenti;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pino Torinese;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Giudice relatore alla camera di consiglio del 17 gennaio 2007 il referendario Richard Goso;<br />
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;<br />
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
In forza di permesso di costruire n. 79 del 15 dicembre 2005, i ricorrenti intraprendevano lavori di restauro e risanamento conservativo dell’immobile di proprietà nel comune di Pino Torinese.<br />
Il titolo abilitativo edilizio era stato preceduto da apposita autorizzazione paesaggistica, rilasciata in sub-delega dal Comune di Pino Torinese, trattandosi di immobile ubicato in area sottoposta a vincolo ambientale.<br />
Nel corso dei lavori relativi al muro di cinta del fabbricato, lo stesso era realizzato in modo difforme dal progetto approvato.<br />
Le difformità, accertate dall’Amministrazione con apposito sopralluogo, concernevano l’andamento del tracciato e il materiale costruttivo utilizzato; i piani di campagna confinanti con il muro, inoltre, risultavano a quote diverse e non complanari come in progetto.<br />
Il Comune di Pino Torinese comunicava, quindi, l’avvio del procedimento relativo alle descritte difformità e, con provvedimento cautelare n. 31 del 19 giugno 2006, ordinava la sospensione dei lavori.<br />
Faceva seguito la presentazione di istanza di variante edilizia da parte dei proprietari e contestuale richiesta di autorizzazione paesaggistica.<br />
Infine, con ordinanza n. 57 del 2 novembre 2006, qui impugnata, il Comune di Pino Torinese ingiungeva la demolizione delle opere in difformità.<br />
Con il ricorso in trattazione, gli interessati contestano la legittimità del provvedimento ripistinatorio indicato, deducendo i seguenti motivi di gravame:<br />
<B>I) </B>Violazione di legge con riferimento a quanto disposto dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Violazione di legge con riferimento a quanto disposto dall’art. 1 della legge n. 241/1990 in ordine ai criteri di economicità ed efficacia cui dev’esser retta l’azione amministrativa.<br />
<B>II) </B>Violazione di legge con riferimento all’art. 6 della L.R. Piemonte n. 19/1999.<br />
Sulla scorta di tali censure di legittimità, gli esponenti chiedono che sia disposto l’annullamento del provvedimento impugnato; con domanda cautelare proposta in via incidentale, chiedono, altresì, che ne sia sospesa l’esecuzione.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Pino Torinese, contrastando la fondatezza del gravame e opponendosi al suo accoglimento.<br />
Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2007, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.<br />
<b></p>
<p align=center>
MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>1) </b>Considerata la rituale instaurazione del contraddittorio e la sufficienza delle prove in atti, il Collegio ritiene di dover definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, in sede di esame dell’istanza cautelare, ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />
Non vi è luogo, pertanto, ad esaminare la domanda cautelare proposta in via incidentale dai ricorrenti.<br />
<b>2) </b>Il primo mezzo di gravame propone, sulla base di un presupposto comune, tre distinte doglianze.<br />
Il presupposto su cui riposano le censure di legittimità concerne l’esatta natura dell’istanza di variante edilizia presentata dagli attuali ricorrenti in data 5 luglio 2006.<br />
Assumono gli esponenti che tale atto avrebbe natura sostanziale di domanda di sanatoria edilizia (pur non essendo stata espressamente qualificata come tale), siccome presentato successivamente all’ordine di sospensione dei lavori.<br />
Analoga considerazione vale, ovviamente, per la richiesta di autorizzazione paesaggistica in pari data.<br />
L’assunto è senz’altro condivisibile, dal momento che il mancato utilizzo di un’appropriata terminologia da parte dei richiedenti non vale certo a mutare la natura della loro istanza che, riferendosi a lavori già eseguiti in buona parte (come si evince dalla relazione del direttore dei lavori, il muro era stato realizzato per 40 metri circa sul totale dei 55 metri in progetto), equivaleva pacificamente a richiesta di permesso in sanatoria.<br />
Tanto precisato, può procedersi allo scrutinio delle singole doglianze.<br />
<b>2.1) </b>In primo luogo, gli esponenti denunciano la violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, avendo riguardo al fatto che l’amministrazione, prima di emanare l’ordinanza di demolizione, è tenuta a pronunciarsi in ordine all’istanza di sanatoria edilizia.<br />
Il rilievo non è fondato, poiché non considera che, a mente del terzo comma dell’art. 36 citato, la necessaria pronuncia in ordine all’istanza di sanatoria può essere resa anche in modo implicito, con il meccanismo del silenzio-rigetto.<br />
Nel caso di specie, risulta effettivamente essersi formato un provvedimento tacito di rigetto dell’istanza dei richiedenti, presentata in data 5 luglio 2006 e non seguita da alcun provvedimento esplicito (di accoglimento o di diniego) né da alcun atto interruttivo del procedimento.<br />
<b>2.2) </b>La seconda doglianza costituisce sostanzialmente una precisazione della precedente.<br />
Secondo gli esponenti, deve escludersi la formazione del silenzio-rigetto dal momento che, nel preambolo dell’ordinanza di demolizione, non si fa menzione dell’istanza di sanatoria da essi presentata.<br />
Se ne deve desumere, sempre ad avviso dei deducenti, che l’Amministrazione non avrebbe neppure esaminato l’istanza di sanatoria e che tale omissione impedirebbe la formazione di un provvedimento implicito di diniego.<br />
La tesi difensiva, pur suggestiva, non è suscettibile di accoglimento in quanto, come risulta dalla comunicazione agli atti, l’Amministrazione aveva dato avvio ad apposito procedimento amministrativo relativo all’istanza di sanatoria edilizia.<br />
La mancata menzione dell’atto di parte nel contesto del provvedimento ripristinatorio, pertanto, non può essere assunta a sintomo dell’omesso esame della domanda, ma è semplicemente rivelatrice di un’imperfetta redazione del documento amministrativo.<br />
<b>3.3) </b>Infine, gli esponenti fanno riferimento all’art. 20, quarto comma, del d.P.R. n. 380/2001.<br />
Tale disposizione, in ossequio ai principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, prevede una sorta di dialogo tra l’amministrazione  e i privati nel caso in cui il progetto da essi presentato possa, con modifiche di lieve entità, essere ricondotto a conformità con la normativa urbanistica (“<i>Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni</i>”).<br />
In disparte il fatto che la censura in esame dovrebbe essere direttamente formulata nei confronti del provvedimento (esplicito o implicito) di rigetto dell’istanza di sanatoria edilizia (non impugnato con il ricorso in trattazione), deve comunque rimarcarsi come la disposizione richiamata non paia conferente alla fattispecie, ove si discute di un’istanza edilizia, con valore sostanziale di sanatoria, relativa a variazioni ritenute essenziali dall’Amministrazione.<br />
<b>3) </b>Con il secondo motivo di gravame, gli esponenti denunciano la violazione dell’art. 6 della legge region Piemonte 8 luglio 1999, n. 19.<br />
Premettono i deducenti, al riguardo, che il Comune di Pino Torinese avrebbe inteso applicare, nella fattispecie, l’art. 32, terzo comma, ultimo alinea, del d.P.R. n. 380/2001.<br />
Tale disposizione (“<i>Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali</i>”) riconduce al regime delle variazioni essenziali gli interventi eseguiti su immobili vincolati in difformità dal progetto approvato, anche qualora non rientranti nelle ipotesi espressamente previste dal primo comma.<br />
Secondo la disposizione citata, pertanto, anche le variazioni di modesta entità, qualora eseguite su immobili vincolati, devono essere ascritte alla categoria delle variazioni essenziali che impongono, ai sensi dell’art. 31, la rimozione o demolizione dell’abuso.<br />
Nell’ordinamento della Regione Piemonte vige, però, il menzionato art. 6 della legge n. 19/1999 che, pur riproducendo sostanzialmente la disciplina statuale in materia di variazioni essenziali, non contiene la disposizione in parola.<br />
Ne consegue, secondo la prospettazione difensiva, che le variazioni di modesta entità su immobili vincolati si sottraggono, nell’ordinamento della Regione Piemonte, al regime delle variazioni essenziali, donde l’illegittimità del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 380/2001.<br />
Anche in questo caso, è condivisibile l’assunto da cui muove l’argomentazione degli esponenti, atteso che le difformità riscontrate nel caso di specie sono sicuramente di modesta entità e non rientrano nel novero delle variazioni essenziali espressamente configurate dal primo comma dell’art. 32.<br />
Non possono essere accolte, invece, le conclusioni cui pervengono i ricorrenti, laddove escludono l’applicabilità del terzo comma, ultimo alinea, dell’art. 32.<br />
Si deve considerare, infatti, che, ai sensi della norma transitoria contenuta nell’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, fino all’adeguamento della legislazione regionale ai principi di riordino contenuti nel testo unico dell’edilizia, le disposizioni, anche di dettaglio, del testo unico medesimo operano direttamente nei confronti delle regioni a statuto ordinario.<br />
Anche nell’ordinamento della Regione Piemonte, pertanto, trova applicazione la più volte menzionata disposizione che considera variazioni essenziali tutti gli interventi in difformità su immobili vincolati.<br />
Ne consegue che il Comune di Pino Torinese ha legittimamente applicato, nel caso di specie, l’art. 32 del d.P.R. n. 380/2001. <br />
<b>4) </b>In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti costituite.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17 gennaio 2007.</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 17 gennaio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-17-1-2007-n-45/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.45</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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