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	<title>17/07/2024 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;azione avverso il silenzio anche in materia di accesso civico generalizzato.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullammissibilita-dellazione-avverso-il-silenzio-anche-in-materia-di-accesso-civico-generalizzato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 08:10:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullammissibilita-dellazione-avverso-il-silenzio-anche-in-materia-di-accesso-civico-generalizzato/">Sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;azione avverso il silenzio anche in materia di accesso civico generalizzato.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Accesso civico generalizzato &#8211; Rito del silenzio &#8211; Ammissibilità. Per l’accesso civico non è rintracciabile una norma analoga all’art. 25 della legge n. 241/90 che espressamente tipizzi come rigetto il silenzio serbato sulla relativa istanza; tuttavia, nonostante il comma 6 dell’art. 5 del d.lgs. n.33/2013</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullammissibilita-dellazione-avverso-il-silenzio-anche-in-materia-di-accesso-civico-generalizzato/">Sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;azione avverso il silenzio anche in materia di accesso civico generalizzato.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Accesso civico generalizzato &#8211; Rito del silenzio &#8211; Ammissibilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Per l’accesso civico non è rintracciabile una norma analoga all’art. 25 della legge n. 241/90 che espressamente tipizzi come rigetto il silenzio serbato sulla relativa istanza; tuttavia, nonostante il comma 6 dell’art. 5 del d.lgs. n.33/2013 preveda che “<em>Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza</em>” (con ciò escludendo la formazione del “silenzio rigetto”), deve ritenersi ammissibile l’azione proposta con il rito dell’accesso in luogo di quella avverso il silenzio <em>ex</em> art. 117 c.p.a. astrattamente configurabile, valorizzando –nell’ottica di un’interpretazione che incentrata sulla <em>ratio </em>della disposizione- il successivo comma 7 del seguente tenore: “<em>Avverso la decisione dell’amministrazione competente </em>(…) <em>il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo</em>”.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Ciliberti &#8211; Est. Serlenga</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 122 del 2024, proposto da<br />
Elena Giupponi, rappresentato e difeso dagli avvocati Arcangela Spenillo e Olav Gianmaria Taraldsen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani e Regione Puglia, non costituite in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’accertamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">-del diritto (in rito ex art. 116 c.p.a.) all’accesso civico generalizzato esercitato con l’istanza presentata dalla ricorrente volta a conoscere la data in cui il laboratorio menzionato nell’istanza è stato autorizzato dal Ministero della salute a svolgere i test in vitro rt-PCR e il numero di test in vitro risultati positivi al virus sars cov 2 inviati alle ASL della Regione di appartenenza;</p>
<p style="text-align: justify;">-nonché per la condanna all’ostensione della documentazione suddetta;</p>
<p style="text-align: justify;">in subordine, laddove fosse ritenuto corretto il rito di cui al 117 c.p.a., per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2024 la dott.ssa Giacinta Serlenga e vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione della parte ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.-La ricorrente ha proposto, in data 16 novembre 2023, istanza di accesso civico -dichiaratamente formulata <em>ex</em> art. 5 del d.lgs. n. 33/2013- intesa a conoscere la data in cui il laboratorio di Patologia Clinica Ospedale “Dimiccoli” è stato autorizzato dal Ministero della salute a svolgere i test in vitro rt-PCR e il numero di test in vitro risultati positivi al virus sars cov 2 inviati alle Aziende sanitarie della Regione di appartenenza; dati che –in tesi- sarebbero in possesso dell’Azienda sanitaria BAT intimata e della Regione. L’istanza risulta, tuttavia, inoltrata soltanto all’Azienda sanitaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il ricorso in epigrafe, conseguito alla mancanza di riscontro, risulta notificato in via esclusiva all’Azienda stessa che, tuttavia, non si è costituita in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla Camera di consiglio del 4 giugno 2024, la causa è stata trattenuta in decisione senza discussione, stante l’istanza di rinunzia alla trattazione orale della difesa ricorrente in data 31 maggio 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Il gravame va accolto nel merito e l’Azienda sanitaria condannata all’ostensione della documentazione richiesta, fatte salve alcune preliminari precisazioni sul piano procedurale.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.- La ricorrente ha, invero, costruito l’azione come impugnazione del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso generalizzato, sul modello dell’art.25 della legge n. 241/1990; e in subordine, nell’eventualità che non si ritenga applicabile all’accesso civico il rito ex art. 116 c.p.a., come impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza stessa, con richiesta di conversione del rito.</p>
<p style="text-align: justify;">Per l’accesso civico di cui qui si discute non è effettivamente rintracciabile una norma analoga all’art. 25 della legge n. 241/90 che espressamente tipizzi come rigetto il silenzio serbato sulla relativa istanza; tuttavia, come –condivisibilmente e di recente- chiarito dalla terza Sezione del Consiglio di Stato, nonostante il comma 6 dell’art. 5 del richiamato d.lgs. n.33/2013 preveda che “<em>Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza</em>” (con ciò escludendo la formazione del “silenzio rigetto”), deve ritenersi ammissibile l’azione proposta con il rito dell’accesso in luogo di quella avverso il silenzio <em>ex</em> art. 117 c.p.a. astrattamente configurabile, valorizzando –nell’ottica di un’interpretazione che incentrata sulla <em>ratio </em>della disposizione- il successivo comma 7 del seguente tenore: “<em>Avverso la decisione dell’amministrazione competente </em>(…) <em>il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Più precisamente, il giudice di appello ha chiarito quanto segue: “…<em>ai sensi del successivo comma 7, “Avverso la decisione dell’amministrazione competente (…) il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo”: il richiamo di legge a quest’ultimo articolo, che prevede il ricorso anche “contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza”, rende preferibile in base alla sua ratio l’interpretazione secondo cui anche il silenzio “non significativo” formatosi sull’istanza di accesso “generalizzato” ai sensi del comma 2 cit. sia sindacabile con l’azione ex art. 116 c.p.a.; mentre il formale riferimento, dal contenuto apparentemente limitativo, “all’inadempimento degli obblighi di trasparenza” e non anche all’accesso civico “generalizzato” dipende semplicemente dal mancato allineamento della citata previsione processuale alla successiva introduzione di quest’ultimo istituto, dovendosi pertanto leggere il riferimento agli “obblighi di trasparenza” come un richiamo a tutto tondo alle varie forme d’accesso previste dal d.lgs. 33/2013”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ pertanto ammissibile il rito proposto ex art. 116 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.- Ciò premesso, il gravame può essere accolto nei limiti in cui i dati richiesti siano nella disponibilità dell’Asl BAT.</p>
<p style="text-align: justify;">L’accesso civico generalizzato riguarda invero la possibilità di conoscere dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal più volte richiamato d.lgs. n. 33/2013. Così dispone infatti l’art 5 del d.lgs. 33/2013, al comma 2: “<em>allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio perché tale diritto risponde all’esigenza di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, la legittimazione ad esercitarlo è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione (cfr. stesso art. 5, d.lgs. 33/2013, comma 3: “<em>l’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente</em>”) e senza una specifica motivazione circa le ragioni del suo esercizio, predefinite dalla legge; ma al tempo stesso postula –com’è ovvio- che la documentazione o i dati richiesti siano in possesso e nella disponibilità del soggetto al quale vengano richiesti.</p>
<p style="text-align: justify;">Venendo alla fattispecie che ci occupa, dunque, i dati richiesti (la data in cui il laboratorio di Patologia Clinica Ospedale “Dimiccoli” è stato autorizzato dal Ministero della salute a svolgere i test in vitro rt-PCR e il numero di test in vitro risultati positivi al virus sars cov 2 inviati alle Aziende sanitarie della Regione di appartenenza) rientrano –astrattamente- tra quelli accessibili, non essendo ravvisabile alcuno dei limiti all’esercizio del relativo diritto e inerendo ad attività svolte nel pubblico interesse, relative a pubblico servizio erogato dall’Azienda intimata; tuttavia, in concreto, l’Asl BAT non può verosimilmente che disporre dei soli dati riguardanti la sua competenza territoriale laddove parte ricorrente ––pur riferendo l’istanza ad un preciso laboratorio e non avendo notificato il gravame alla Regione- sembrerebbe poi richiedere tutti i dati “inviati alle Aziende sanitarie della Regione di appartenenza”.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Il gravame va, dunque, accolto nei limiti indicati; e, per l’effetto, ordinato alla resistente Azienda BAT di consentire il richiesto accesso mediante presa visione ed estrazione integrale della documentazione che si trova nella sua disponibilità, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notifica della presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerata tuttavia sia la parziale soccombenza, sia la novità della questione sia, altresì, la natura seriale del contenzioso azionato, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa. A maggior ragione, alla luce di quanto detto, non può trovare accoglimento la richiesta di condanna dell’Azienda intimata alla corresponsione di una somma ulteriore equitativamente determinata ex art. 26 c.p.a.; tanto più che tale condanna ulteriore è tesa a sanzionare comportamenti processuali –e non procedimentali- scorretti e, in ogni caso, non ha le finalità risarcitorie invocate dalla difesa ricorrente.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Orazio Ciliberti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Alfredo Giuseppe Allegretta, Consiglier</p>
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