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	<title>16/9/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16/9/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.4333</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4333-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4333-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.4333</a></p>
<p>Pres. Scudeller Est. Marotta Sulle procedure di espropriazione per pubblica utilità 1. Giurisdizione e competenza – Espropriazione per p.u. – Art. 133 co.1 lett. g c.p.a. – Domanda risarcitoria per occupazione illegittima – Giurisdizione G.A. – Sussiste – Ragioni. &#160; 2. Espropriazione per p.u. – Procedura ablatoria – Rinnovo della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4333-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.4333</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4333-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.4333</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scudeller Est. Marotta</span></p>
<hr />
<p>Sulle procedure di espropriazione per pubblica utilità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><span style="color:#B22222;">1. Giurisdizione e competenza – Espropriazione per p.u. – Art. 133 co.1 lett. g c.p.a. – Domanda risarcitoria per occupazione illegittima – Giurisdizione G.A. – Sussiste – Ragioni.<br />
&nbsp;<br />
2. Espropriazione per p.u. – Procedura ablatoria – Rinnovo della dichiarazione di p.u. – Comunicazione avvio del procedimento – Necessità – Sussiste – Ragioni .</p>
<p>3. Espropriazione per p.u. – Procedura ablatoria – Persistente occupazione suoli privati &#8211; Assenza di un titolo valido ed efficace – Illegittimità – Effetto – Restituzione suoli o acquisizione sanante – Art. ex 42 bis del d.P.R. n. 327/2001 – Obbligo – Sussiste.</span></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>1. In materia di espropriazione per pubblica utilità, ai sensi dell’art. 133 co.1 lett. g del c.p.a. è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione delle domande restitutoria e risarcitoria basate sul dichiarato e non contestato&nbsp; perdurare di una occupazione illegittima della P.A. oltre i termini di validità della dichiarazione di pubblica utilità e in assenza del perfezionamento di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.</p>
<p>2. Quando l&#8217;amministrazione attiva una nuova procedura ablatoria (rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità a vincoli decaduti), deve indefettibilmente comunicare l&#8217;avviso di inizio del procedimento, non al momento dell&#8217;adozione del decreto di occupazione di urgenza, ma in relazione ai precedenti atti di approvazione del progetto e di dichiarazione della pubblica utilità dell&#8217;opera, per stimolare l&#8217;eventuale apporto collaborativo del privato: ne deriva che quando ciò non avviene, anche il decreto di occupazione di urgenza è viziato per illegittimità derivata, essendo necessario che la partecipazione degli interessati sia garantita già nell&#8217;ambito del pregresso procedimento autorizzatorio, in cui vengono assunte le determinazioni discrezionali in ordine all&#8217;approvazione del progetto dell&#8217;opera e alla localizzazione della stessa.</p>
<p>3. E&#8217; illegittima la persistente occupazione da parte della P.A. dei terreni privati per la realizzazione di interventi di edilizia economica e popolare in assenza di un titolo, valido ed efficace, idoneo al trasferimento della proprietà (decreto di esproprio, contratto, provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis), con la conseguenza che l’Amministrazione è tenuta a restituire le aree illegittimamente occupate, o ad emanare, sussistendone i presupposti, il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001, provvedendo in tal caso al risarcimento in favore delle parti private del danno patrimoniale, in misura pari al valore venale dell’area occupata alla data di emissione del provvedimento di acquisizione sanante e del danno non patrimoniale (nella misura del 10% del valore venale dell’area).</strong></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Quinta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 11540 del 2002, proposto da:&nbsp;<br />
Moccia Francesco, Moccia Giovanni, Moccia Pasquale, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Angelo Carbone C.F. CRBNGL59D24G190N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Abbamonte in Napoli, viale Gramsci n. 16;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Comune di S. Gennaro Vesuviano, non costituito in giudizio;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></div>
<p>&#8211; del decreto di occupazione del 7 agosto 2002 n. 3, emesso dal Comune di S. Gennaro Vesuviano;<br />
&#8211; degli avvisi di immissione in possesso prot. n. 10404, prot. 10402 e prot. 10399 del 29 agosto 2002;<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio comunale n. 167 del 21 marzo 1989, con cui è stato approvato il piano per l’edilizia economico e popolare in località 167, via Ragni; della deliberazione del Consiglio comunale di S. Gennaro Vesuviano n. 36 del 28 giugn</p>
<p>
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 giugno 2016 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>Con il ricorso notificato in data 13 novembre 2002 e depositato il successivo 26 novembre, i Sigg.ri Moccia Francesco, Moccia Giovanni e Moccia Pasquale, dopo aver evidenziato di essere proprietari (in qualità di eredi del Sig. Moccia Antonio) di un appezzamento di terreno sito nel Comune di S. Gennaro Vesuviano, censito al catasto al foglio 2 particella n. 1793, hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, contestando, sotto diversi profili, la legittimità del procedimento di occupazione avviato dal Comune per la realizzazione di un intervento di edilizia economica e popolare, avente ad oggetto anche la particella di cui sono comproprietari.<br />
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:<br />
-Violazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990; violazione dell’art. 10 della l. 22 ottobre 1971 n. 865; violazione del giusto procedimento;<br />
&#8211; Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della l. 241/1990; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione;<br />
&#8211; Violazione e falsa applicazione della l. n. 2359 del 25 giugno 1865; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per omessa comparazione tra gli interessi pubblici e interessi privati compresenti nella vicenda e per difet<br />
&#8211; Violazione degli strumenti urbanistici vigenti in zona; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; presupposto erroneo;<br />
&#8211; Violazione dell’art. 31 della l. 17 agosto 1942 n. 1158; violazione del giusto procedimento di legge; violazione della concessione edilizia n. 54 del 7 novembre 2001; illegittimità derivata del decreto di occupazione.<br />
Con memoria notificata al Comune di San Gennaro Vesuviano e corredata di relazione tecnica, le parti ricorrenti hanno evidenziato che la particella occupata (n. 1793) è stata ormai irreversibilmente trasformata con la realizzazione con la realizzazione di una strada, di marciapiedi, aree destinate alla sosta e muretti di delimitazione in assenza della adozione di un titolo giuridico idoneo al trasferimento della proprietà e che l’occupazione è stata illegittimamente estesa anche ad una parte di un’altra particella di loro proprietà (n. 1794), che sarebbe stata illegittimamente frazionata nelle particelle nn. 1923 e 1924 e non più accessibile da parte dei legittimi proprietari anche per la parte residua non occupata.<br />
Hanno quindi dedotto l’illegittimità della procedura espropriativa con riguardo alla particella n. 1793, in quanto al decreto di occupazione del 7 agosto 2002 non ha fatto seguito l’emanazione del decreto di esproprio, e con riguardo alla particella n. 1974, in quanto frazionata nelle particelle n. 1923 e 1924 senza il loro consenso e, in parte, illegittimamente occupata.<br />
Con ordinanze collegiali n. 4048/2015 e n. 218/2016, rilevata la necessità di alcuni incombenti istruttori, questo Tribunale ha ordinato al Comune di S. Gennaro Vesuviano (non costituito in giudizio) di provvedere ad alcuni adempimenti istruttori, con espressa avvertenza che l’ingiustificato rifiuto di ottemperare a quanto richiesto sarebbe stato valutato, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del c.p.a. e dell’art. 116, 2° comma, del codice di procedura civile.<br />
Il Comune di S. Gennaro Vesuviano non ha ritenuto di dover provvedere agli adempimenti istruttori disposti con le suddette ordinanze.<br />
All’udienza pubblica del 21 giugno 2016, su richiesta del difensore delle parti ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
Preliminarmente, va dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alle domande dedotte in giudizio.<br />
L’art. 133, comma 1, lett. g, del c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: “le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all&#8217;esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell&#8217;adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.<br />
Orbene, la cognizione delle domande azionate dagli odierni ricorrenti (restitutoria e risarcitoria), basate sul dichiarato e non contestato (dalla parte intimata) perdurare di una occupazione oltre i termini di validità della dichiarazione di pubblica utilità e in assenza del perfezionamento di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, debbono ritenersi devolute alla giurisdizione (esclusiva) del giudice amministrativo.<br />
Nel merito, le domande azionate dai ricorrenti sono fondate nei termini di seguito indicati.<br />
Secondo principi giurisprudenziali consolidati, quando l&#8217;amministrazione attiva una nuova procedura ablatoria (rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità e vincoli decaduti), deve indefettibilmente comunicare l&#8217;avviso di inizio del procedimento, per stimolare l&#8217;eventuale apporto collaborativo del privato. La comunicazione di avvio del procedimento deve avvenire non al momento dell&#8217;adozione del decreto di occupazione di urgenza, ma in relazione ai precedenti atti di approvazione del progetto e di dichiarazione della pubblica utilità dell&#8217;opera. Quando ciò non avviene, anche il decreto di occupazione di urgenza è viziato per illegittimità derivata, essendo necessario che la partecipazione degli interessati sia garantita già nell&#8217;ambito del pregresso procedimento autorizzatorio, in cui vengono assunte le determinazioni discrezionali in ordine all&#8217;approvazione del progetto dell&#8217;opera e alla localizzazione della stessa (Consiglio di Stato, sez. IV 11 novembre 2014 n. 5520).<br />
Orbene, nel caso di specie l’approvazione del progetto finalizzato alla realizzazione delle opere di edilizia economica e popolare non risulta essere stato preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Sono dunque fondate le censure relative alla dedotta violazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990, dell’art. 10 della l. n. 865/1971 e alla violazione del principio del giusto procedimento.<br />
Oltre a ciò, la procedura espropriativa è viziata anche per la mancata definizione del procedimento ablatorio con un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.<br />
Per effetto della introduzione nel nostro ordinamento giuridico dell’istituto della c.d. “acquisizione sanante”, disciplinato ora (dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 43 del d.P.R. n. 327/2001) dall’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 (introdotto dall’art. 34, comma 1, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011 n. 111), deve ritenersi definitivamente superato l’istituto di elaborazione pretoria della c.d. “occupazione appropriativa” (o “accessione invertita”), secondo il quale la realizzazione di un’opera pubblica con la conseguente irreversibile trasformazione dell’area (illegittimamente) utilizzata comportava la perdita del diritto di proprietà da parte dell’intestatario del bene e il conseguente acquisto (a titolo originario) del medesimo da parte della p.a. procedente (cfr. Corte di Cassazione, 26 febbraio 1983 n. 1464).<br />
Nel superamento del precedente approdo giurisprudenziale un ruolo fondamentale hanno avuto la “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo la quale, indipendentemente dalla natura della occupazione (appropriativa o usurpativa), un comportamento contra legem (illegittimo o, addirittura, illecito) non può costituire il presupposto per l’acquisto di un diritto e la realizzazione dell’opera pubblica non costituisce impedimento alla restituzione dell’area illegittimamente occupata (Corte di Strasburgo, 30 maggio 2000 n. 31524/96).<br />
Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti hanno sufficientemente dimostrato (attraverso la produzione di una relazione tecnica) la persistente occupazione dei terreni di loro proprietà per la realizzazione di interventi di edilizia economica e popolare in assenza di un titolo, valido ed efficace, idoneo al trasferimento della proprietà (decreto di esproprio, contratto, provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis).<br />
Per le ragioni sopra richiamate, assorbita ogni altra censura, deve essere affermata la permanenza della situazione di illiceità in cui versa il Comune di S. Gennaro Vesuviano, in relazione alla quale la predetta amministrazione è tenuta a restituire le aree illegittimamente occupate, previa rimessione nel pristino stato, fatta salva tuttavia la possibilità da parte della amministrazione comunale di verificare la sussistenza dei presupposti per l’emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., provvedendo in tal caso al risarcimento in favore delle parti ricorrenti del danno patrimoniale, in misura pari al valore venale dell’area occupata alla data di emissione del provvedimento di acquisizione sanante e del danno non patrimoniale (nella misura del 10% del valore venale dell’area).<br />
Sia che ritenga di restituire le aree occupate sia che ritenga di poter emanare, sussistendone i presupposti, il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il Comune di San Gennaro Vesuviano è comunque tenuto, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, a provvedere nei confronti del ricorrente al risarcimento del danno da occupazione illegittima, da quantificarsi, in base al combinato disposto dell’art. 34 comma 4 c.p.a. e dell’art. 42-bis comma 3 del d.P.R. n. 327/2001, nella misura del 5% del valore venale delle aree occupate per ogni anno di occupazione illegittima.<br />
Le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:<br />
&#8211; accoglie la domanda demolitoria e, per l’effetto, annulla (in parte qua) gli atti impugnati;<br />
&#8211; accoglie la domanda restitutoria (fatti salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione) e quella risarcitoria nei termini di cui in motivazione.<br />
Condanna il Comune di S. Gennaro Vesuviano al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre i.v.a. e c.p.a.<br />
Dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei Conti &#8211; Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania – Napoli, per l’accertamento di eventuali responsabilità di natura contabile.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Santino Scudeller, Presidente<br />
Pierluigi Russo, Consigliere<br />
Paolo Marotta, Primo Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
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<td>Paolo Marotta</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>Santino Scudeller</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Pubblicato il 16/09/2016<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4333-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.4333</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.210</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-9-2016-n-210/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-9-2016-n-210/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-9-2016-n-210/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.210</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Prosperetti sull&#8217;illegittimità costituzionale della disciplina relativa all’attività estrattiva della Regione Liguria Ambiente e territorio &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Artt. 3, c. 1, 4, c. l, 8, c. 3, 11, c. 2, 15, c. l e 2, 17, c. 2 e 3, 23, c. 1 e 2 e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-9-2016-n-210/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.210</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-9-2016-n-210/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.210</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Prosperetti</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità costituzionale della disciplina relativa all’attività estrattiva della Regione Liguria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Ambiente e territorio &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Artt. 3, c. 1, 4, c. l, 8, c. 3, 11, c. 2, 15, c. l e 2, 17, c. 2 e 3, 23, c. 1 e 2 e 24, c. 1 e 2, della legge Regione Liguria 06/03/2015, n. 6 &#8211; Previsione secondo la quale il piano viene predisposto in raccordo con la pianificazione territoriale paesaggistica e urbanistica &#8211; Soppressione della previsione della necessaria presentazione del rapporto ambientale, redatto sulla base del rapporto preliminare del d.lgs. n. 03/04/2006 n. 152. &#8211; Autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività estrattiva &#8211; Previsione secondo la quale il provvedimento di autorizzazione contiene, tra l&#8217;altro, &#8220;l&#8217;individuazione dei margini di flessibilità dell&#8217;autorizzazione paesaggistica, per l&#8217;esecuzione degli interventi che non si configurano come variante sotto il profilo paesaggistico&#8221;- Previsione secondo la quale le varianti devono acquisire la preventiva acquisizione dell&#8217;autorizzazione paesaggistica, ove si tratti di varianti non rientranti nei margini di flessibilità stabiliti &#8211; Previsione secondo la quale il permesso contiene l&#8217;individuazione degli elementi essenziali caratterizzanti il programma dei lavori di ricerca e l&#8217;individuazione dei margini di flessibilità dell&#8217;autorizzazione paesaggistica &#8211; Previsione secondo la quale talune varianti al permesso sono eseguibili mediante SCIA, allegando gli elaborati progettuali, ferma restando la preventiva acquisizione dell&#8217;autorizzazione paesaggistica, ove si tratti di varianti non rientranti nei margini di flessibilità stabiliti &#8211; Norme transitorie relative all&#8217;autorizzazione paesaggistica &#8211; Richiamo ai &#8220;margini di flessibilità&#8221; di cui all&#8217;art. 9, comma 2, lett. c-bis), della legge regionale n. 12 del 2012, per le autorizzazioni all&#8217;esercizio dell&#8217;attività estrattiva in corso e per le attività di vigilanza e sanzionatorie &#8211; Previsione del rilascio del titolo autorizzativo ad esercitare le attività di recupero mediante la presentazione al SUAP di una SCIA &#8211; Previsione secondo la quale le modifiche al Piano approvato ai sensi della legge regionale n. 12 del 1979, che conserva efficacia fino all&#8217;entrata in vigore del Piano Regionale dell&#8217;Attività di cava di cui alla legge regionale n. 12 del 2012, sono approvate dalla Giunta regionale – Q.l.c. &nbsp;promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Asserita violazione dell’art. 117, c. 2, lettera s), Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 3, comma 1; 4, comma l; 8, comma 3; 11, comma 2; 15, commi l e 2; 17, commi 2 e 3; 23, commi 1 e 2; e 24, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva), alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure), e alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati)». </em><br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA N. 210<br />
ANNO 2016<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Nicolò ZANON, Giulio PROSPERETTI,<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma l; 4, comma l; 8, comma 3; 11, comma 2; 15, commi l e 2; 17, commi 2 e 3; 23, commi l e 2; 24, commi l e 2, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva), alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure) e alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati)», proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-6 maggio 2015, depositato in cancelleria il 12 maggio 2015 ed iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2015.<br />
Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;<br />
udito nell’udienza pubblica del 21 giugno 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;<br />
uditi l’avvocato dello Stato Giovanni Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Barbara Baroli per la Regione Liguria.<br />
<a name="fatto"></a>&nbsp;<br />
<em>Ritenuto in fatto </em><br />
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso spedito per la notifica il 4 maggio 2015, ricevuto il 6 maggio 2015 e, quindi, depositato nella cancelleria della Corte il successivo 12 maggio, ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma l; 4, comma l; 8, comma 3; 11, comma 2; 15, commi l e 2; 17, commi 2 e 3; 23, commi l e 2, e 24, commi l e 2, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva), alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure), e alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati)».<br />
Il ricorrente deduce la violazione dell’art 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 135, 143, 145, 146, comma 1, e 153 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e agli artt. 11, comma 5, 13, commi 1 e 3, e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché al d.m. 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) e (limitatamente ai censurati artt. 8, comma 3, 11, comma 2, 17, commi 2 e 3, e 24, commi l e 2) anche all’art. 97 Cost.<br />
1.1.– Con riferimento alle singole impugnazioni, il ricorrente censura, in primo luogo, il comma l dell’art. 3 della legge reg. Liguria n. 6 del 2015 che, modificando l’art. 4 della legge reg. n. 12 del 2012, stabilisce, nel nuovo testo, che gli eventuali ampliamenti delle attività estrattive di cave debbano essere approvati in «raccordo con la relativa pianificazione territoriale paesaggistica e urbanistica», eliminando l’obbligo, sancito nel testo previgente, in base al quale il Piano regionale delle attività estrattive deve essere coerente con il Piano territoriale di coordinamento paesaggistico.<br />
La previsione di un generico raccordo tra i due piani territoriali violerebbe, infatti, a parere del ricorrente, il principio di prevalenza gerarchica del Piano paesaggistico, stabilito dall’art. 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio, determinando così la conseguente violazione dell’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., che stabilisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali».<br />
1.2.– In secondo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna il comma 1 dell’art. 4 della legge reg. Liguria n. 6 del 2015, che sopprime il riferimento alla necessità che la proposta di Piano regionale delle attività estrattive sia corredata dal rapporto ambientale. La disposizione in esame modifica, infatti, il comma l dell’art. 5 della legge reg. n. 12 del 2012, relativo alla formazione ed approvazione del Piano territoriale regionale dell’attività di cava, eliminando le parole «corredato dal rapporto ambientale redatto sulla base del rapporto preliminare ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni». La norma censurata introdurrebbe, infatti, una modifica procedurale tale da consentire l’adozione di un Piano privo delle analisi di valutazione ambientale strategica (VAS), in contrasto con quanto previsto dagli artt. 11, comma 5, e 13, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006; dal che discenderebbe la violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», sancita dall’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.<br />
1.3.– Ulteriore oggetto di impugnativa sono l’art. 8, comma 3, della legge reg. Liguria n. 6 del 2015, che modifica l’art. 9 della legge reg. n. 12 del 2012, stabilendo nel nuovo testo che il provvedimento di autorizzazione dell’attività estrattiva debba contenere «l’individuazione dei margini di flessibilità dell’autorizzazione paesaggistica, per l’esecuzione degli interventi che non si configurano come variante sotto il profilo paesaggistico»; l’art. 11, comma 2, della legge reg. n. 6 del 2015, che modifica l’art. 12 della legge reg. n. 12 del 2012, stabilendo che le varianti all’autorizzazione debbano essere munite della preventiva autorizzazione paesaggistica solo «ove si tratti di varianti non rientranti nei margini di flessibilità di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c bis), e/o di altri titoli previsti dalla normativa vigente»; l’art. 17, commi 2 e 3, della legge reg. Liguria n. 6 del 2015 che, modificando il previgente testo dell’articolo 19 della legge reg. n. 12 del 2012, prescrive che il permesso di ricerca contenga «l’individuazione dei margini di flessibilità dell’autorizzazione paesaggistica» (comma 2 dell’art. 17) e che la preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica sia necessaria solo ove si tratti di varianti non rientranti nei margini di flessibilità o negli altri titoli previsti dalla normativa vigente (comma 3 dell’art. 17); l’art. 24, commi l e 2, della legge della reg. Liguria n. 6 del 2015 che, richiamando nuovamente il concetto di «margini di flessibilità», detta le norme transitorie per le autorizzazioni all’esercizio dell’attività estrattiva in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale e per le attività sanzionatorie e di vigilanza in materia.<br />
Tali disposizioni, a parere del ricorrente, a cagione dell’assoluta indeterminatezza del concetto di «margini di flessibilità», risulterebbero in contrasto con i principi generali in tema di tipicità degli atti amministrativi, violando così l’art. 97 Cost., nonché – dato il contrasto con l’art. 146, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo cui «l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio» – l’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., che riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.<br />
1.4.– Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri censura gli artt. 15, commi 1 e 2, e 23, commi l e 2, della legge reg. Liguria n. 6 del 2015, che modificano, rispettivamente, gli articoli 17 e 28 della legge reg. n. 12 del 2012. A seguito delle dette modifiche, il nuovo testo del comma 1 dell’articolo 17 stabilisce che «Negli impianti a servizio dell’attività di cava è consentito il recupero e la lavorazione di materiali di provenienza esterna, estratti da altre cave ovvero derivanti da demolizioni, restauri o sbancamenti, a condizione che tale attività sia svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia ambientale e di rifiuti delle industrie estrattive e che l’attività prevalente dell’azienda continui ad essere rappresentata dalla conduzione del polo estrattivo», mentre il nuovo comma 2 del medesimo articolo prevede che «2. Il titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva è tenuto a presentare allo SUAP una SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, per l’avvio dell’attività di cui al comma l, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma l, lettera b). In caso di accertata carenza dei presupposti e delle condizioni prescritte per la SCIA, si applica l’articolo 19, commi 3 e 4, della L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni».<br />
A parere del ricorrente le dette disposizioni invaderebbero, anch’esse, la potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente sancita dall’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., risultando in contrasto con le norme statali interposte dell’articolo 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 e del d.m. 5 febbraio 1998.<br />
In particolare, la nuova normativa non preciserebbe se l’attività di recupero sia relativa soltanto all’esercizio di un impianto di recupero dei rifiuti localizzato all’interno della cava stessa, ovvero se il materiale, così trattato, possa essere utilizzato direttamente all’interno della cava e consentirebbe, inoltre, che lo svolgimento della attività di recupero sia subordinato a semplice SCIA, invece che al regime autorizzativo imposto dalla normativa statale di riferimento.<br />
Il nuovo testo dell’articolo 28 della legge reg. n. 12 del 2012, come modificato dalla disposizione di cui all’impugnato comma 1 dell’art. 23, stabilisce, invece, che «Le modifiche a tale Piano non comportanti variante al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) o modifica alla tipologia di cava sono approvate dalla Giunta regionale, previo parere dei comuni, della Città metropolitana e delle province territorialmente interessati, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Le modifiche al Piano necessarie ai fini della correzione di meri errori materiali sono approvate dal dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive».<br />
Al riguardo, il ricorrente rileva che nella nuova norma non viene prevista alcuna partecipazione al procedimento degli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e che, quindi, la disposizione si pone in aperto contrasto con l’art. 145, comma 5, del codice per i beni culturali e il paesaggio secondo cui «La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo», il che determinerebbe, anche in questo caso, la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia.<br />
Inoltre, l’impugnato comma 2 dell’art. 23, inserendo un comma l bis all’articolo 28 della legge reg. n. 12 del 2012, stabilisce, infine, che la Regione possa rilasciare autorizzazioni aventi ad oggetto un incremento del 25 per cento dell’areale di cava e/o la modifica della tipologia normativa, senza che ciò comporti la necessità di procedere a variazioni del P.T.C.P.<br />
Il ricorrente evidenzia che l’irrilevanza dell’incremento della superficie dell’areale di cava sino al 25 per cento, prevista anche in relazione al P.T.C.P., per quanto concerne le zone soggette a vincolo paesaggistico sulla base di previsione di legge (come i boschi e le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare) o di uno specifico provvedimento, non può essere, in alcun modo, presunta dal legislatore regionale, dovendo costituire oggetto di specifico accordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali, ai sensi degli artt. 135, 143 e 156 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che sanciscono il principio della pianificazione congiunta.<br />
2.– Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 giugno 2015, si è costituita in giudizio la Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore, sostenendo l’infondatezza delle censure prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri e chiedendone il conseguente rigetto. In prossimità dell’udienza di discussione, in data 30 maggio 2016, la Regione ha, quindi, depositato ulteriore memoria difensiva, insistendo per l’infondatezza e il rigetto delle censure.<br />
2.1.– Con riferimento al comma l dell’art. 3 e al comma 1 dell’art. 4 della legge reg. Liguria n. 6 del 2015, la Regione eccepisce che la norma interposta ritenuta violata (l’art. 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio) non sarebbe, in realtà, conferente al caso, in quanto in Liguria sarebbero vigenti non già i Piani paesaggistici previsti da detta norma, da elaborare d’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali, bensì il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico contemplato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) e qualificabile come Piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, ai sensi dell’art. 135, comma l, del codice dei beni culturali e del paesaggio. La compatibilità del Piano territoriale delle attività di cava con i valori paesaggistici espressi dal P.T.C.P. risulterebbe, peraltro, garantita, a parere della Regione resistente, dall’esistenza del legame di raccordo e proprio dallo svolgimento della procedura di VAS, che verrebbe avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano e in occasione della quale verrebbero esaminati e valutati tutti i possibili impatti significativi sull’ambiente e sul paesaggio derivanti dall’attuazione del Piano.<br />
Più precisamente, la Regione Liguria evidenzia che la procedura di VAS verrebbe applicata fin dal momento di prima elaborazione del Piano territoriale regionale delle attività di cava, in quanto l’art. 4, comma 3 della legge reg. n. 12 del 2012, farebbe risalire la necessità del rapporto ambientale già alla fase di predisposizione di questo («Il Piano è predisposto sulla base di studi ed indagini […] in raccordo con la pianificazione territoriale, paesaggistica ed urbanistica, e contiene il rapporto ambientale ai fini dell’assolvimento della procedura di VAS»).<br />
La necessità dell’effettivo svolgimento della procedura di VAS risulterebbe, anche, dall’inequivoco testo dell’art. 4, comma 4, della legge reg. n. 12 del 2012, che prevede che la Giunta regionale, ricevuti i pareri degli enti locali, propone al Consiglio regionale l’approvazione del Piano comprendente la pronuncia di VAS, e dell’art. 5, comma 3 della medesima legge, che statuisce che il progetto di Piano è trasmesso alle province, alla Città metropolitana e ai comuni interessati, nonché ai soggetti competenti in materia ambientale individuati per l’espletamento delle procedure di VAS. Dall’interpretazione complessiva del testo normativo emergerebbe, quindi, che il sub-procedimento di VAS pervade, in ogni suo momento, la procedura di formazione del Piano Cave; il che dimostrerebbe la totale infondatezza dei rilievi della Presidenza del Consiglio dei ministri.<br />
2.2.– Quanto, poi, alle censure mosse in relazione agli artt. 8, comma 3, 11, comma 2, 17, commi 2 e 3, e 24, commi l e 2, della legge della reg. Liguria n. 6 del 2015, la Regione evidenzia che il concetto di “margini di flessibilità” rappresenterebbe, in realtà, un contenuto non già dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, ma dell’autorizzazione paesistica, già menzionato espressamente dall’art. 6, comma l, lettera h) della legge della regione Liguria 6 giugno 2014 n. 13 (Testo unico della normativa regionale in tema di paesaggio) e rispetto a cui sarebbe previsto, in ogni caso, il necessario parere della Soprintendenza. Il che priverebbe di ogni fondamento la relativa impugnazione.<br />
2.3. – Infine, con riferimento agli artt. 15, commi 1 e 2, e 23, commi l e 2, della legge reg. Liguria n. 6 del 2015, la resistente obietta che le attività di recupero di materiali estratti da cava o derivanti da demolizioni, restauri o sbancamenti di cui alla norma impugnata sarebbero disciplinate dalla procedura semplificata prevista dall’art. 216 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dalle norme previste dal d.m. 5 febbraio 1998. In altri termini, sarebbe la stessa legislazione statale che consente di dispensare l’attività di recupero dal rilascio di un provvedimento di autorizzazione espressa, a patto però che questa sia svolta esattamente come prescritto e che siano presenti i requisiti stabiliti per il suo svolgimento.<br />
Quanto, invece, alle censura relativa all’art. 23, comma l, questa, a parere della Regione resistente, sarebbe mal posta, in quanto la fattispecie in questione riguarderebbe il procedimento di variante al Piano cave che non implichi variante al P.T.C.P. attualmente vigente in Liguria. Laddove, invece, le norme statali richiamate dal ricorrente troverebbero applicazione solo nei confronti dei piani paesaggistici previsti dagli artt. 143 e 156 del codice dei beni culturali e del paesaggio, non ancora vigenti in Liguria.<br />
Con riferimento, invece, all’impugnativa del comma 2 dell’art. 23, che inserisce un comma l-bis all’articolo 28 della legge reg. n. 12 del 2012, il rilievo mosso dal ricorrente sarebbe, pure, infondato, in quanto il comma l-bis di nuova introduzione stabilirebbe che le autorizzazioni in parola sono rilasciate «secondo la procedura di cui all’articolo 11» della medesima legge, il che comporterebbe, nel caso in cui l’attività da autorizzare interessi immobili soggetti a vincolo paesaggistico, l’obbligatoria acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza, ai sensi dell’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio.<br />
La disposizione impugnata non sarebbe, quindi, finalizzata ad escludere il parere vincolante della Soprintendenza e ad eludere i vincoli paesaggistici, bensì semplicemente a consentire che, nei casi in cui ricorra il detto parere favorevole, si possano rilasciare, a certe condizioni, alcuni tipi di autorizzazione, tramite il detto procedimento di cui all’art. 11.</p>
<p>
<a name="diritto"></a><br />
<em>Considerato in diritto </em><br />
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma l; 4, comma l; 8, comma 3; 11, comma 2; 15, commi l e 2; 17, commi 2 e 3; 23, commi l e 2, e 24, commi l e 2, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva), alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure), e alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati)».<br />
In particolare, l’art. 3, comma 1, viene censurato in quanto, modificando l’art. 4 della legge reg. n. 12 del 2012, sostituirebbe il previgente obbligo di coerenza del Piano regionale delle attività estrattive rispetto al Piano territoriale di coordinamento paesaggistico con un generico vincolo di raccordo, violando con ciò, attraverso il contrasto con l’art. 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio, l’art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, che stabilisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali». Analoga lesione dell’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., deriverebbe dall’impugnato art. 4, comma 1 che, eliminando dal testo del comma l dell’art. 5 della legge reg. n. 12 del 2012, le parole «corredato dal rapporto ambientale redatto sulla base del rapporto preliminare ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni» si porrebbe in contrasto con le previsioni degli artt. 11, comma 5, e 13, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006.<br />
Gli artt. 8, comma 3, 11, comma 2, 17, commi 2 e 3, e 24, commi l e 2, della legge della reg. Liguria n. 6 del 2015, a cagione dell’assoluta indeterminatezza del concetto di «margini di flessibilità» da essi introdotto nella normativa regionale, risulterebbero, invece, in contrasto sia con i principi generali in tema di tipicità degli atti amministrativi, determinando la conseguente violazione dell’art. 97 Cost., sia, dato il contrasto con l’art. 146, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, con l’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.<br />
Infine, i censurati artt. 15, commi 1 e 2, e 23, commi l e 2, della legge reg. Liguria n. 6 del 2015, modificando, rispettivamente, gli articoli 17 e 28 della legge reg. n. 12 del 2012, invaderebbero, anch’essi la potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente sancita dall’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., attraverso il contrasto con le norme statali interposte dell’articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del d.m. 5 febbraio 1998 e degli artt. 135, 143, 145, comma 5, e 156 del codice dei beni culturali e del paesaggio.<br />
2.– Le questioni proposte sono tutte fondate.<br />
3.– Preliminarmente, va evidenziato che questa Corte, già nella sentenza n. 407 del 2002, ha ritenuto che la tutela dell’ambiente non possa identificarsi con una materia in senso stretto, dovendosi piuttosto intendere come un valore costituzionalmente protetto, integrante una sorta di «materia trasversale».<br />
Proprio la trasversalità della materia implica l’esistenza di «competenze diverse che ben possono essere regionali», con la conseguenza che allo Stato sarebbe riservato solo «il potere di fissare standards di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali» (sentenza n. 407 del 2002).<br />
Successivamente, peraltro, questa Corte ha chiarito che alle Regioni non è consentito apportare deroghe in peius rispetto ai parametri di tutela dell’ambiente fissati dalla normativa statale (ex plurimis sentenza n. 300 del 2013, secondo cui «la giurisprudenza costituzionale è costante nell’affermare che la “tutela dell’ambiente” rientra nelle competenze legislative esclusive dello Stato e che, pertanto, le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato»).<br />
Nel caso in esame, va rilevato come la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente si debba confrontare con la competenza regionale in materia di cave, senza che ciò, però, possa importare alcuna deroga rispetto a quanto già affermato da questa Corte in ordine ai principi che governano la tutela dell’ambiente (ex plurimis sentenze n. 199 del 2014 e n. 246 del 2013, secondo cui non è «affatto in discussione che la potestà legislativa residuale spettante alla Regione resistente in materia di cave (ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost.) trovi un limite nella competenza affidata in via esclusiva allo Stato, ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., di disciplinare l’ambiente nella sua interezza, in quanto entità organica che inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto; e che, pertanto, ad essa Regione sia consentito, in tale assetto di attribuzioni, soltanto di incrementare eventualmente i livelli della tutela ambientale»).<br />
4.1.– Ciò premesso, e venendo alle specifiche questioni, il comma l dell’art. 3 della legge reg. Liguria n. 6 del 2015, modifica l’art. 4 della legge reg. Liguria n. 12 del 2012, sostituendo il previgente obbligo di coerenza del Piano regionale delle attività estrattive al Piano territoriale di coordinamento paesistico con un vincolo di mero raccordo tra i due atti; ciò comporta una significativa alterazione del principio di prevalenza gerarchica del piano paesaggistico, sancito dall’art. 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio.<br />
La circostanza che all’autorità procedente sia, comunque, imposto di avviare, contestualmente al processo di formazione del piano, la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), nel corso della quale vengono esaminati e valutati i possibili impatti significativi sull’ambiente e sul paesaggio derivanti dall’attuazione del Piano, non priva, infatti, di rilievo o rende meno significativa la dedotta violazione.<br />
Ciò, in quanto non può ritenersi ammissibile che una disposizione di legge regionale limiti o alteri, in qualsivoglia forma, il principio di gerarchia degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali che va considerato, come già affermato nella sentenza n. 182 del 2006, «valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull’intero territorio nazionale»; principio ribadito nelle recenti sentenze di questa Corte n. 64 del 2015, n. 197 del 2014 e n. 211 del 2013.<br />
Alla luce di tali considerazioni, deve, quindi, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma l dell’art. 3 della legge reg. Liguria n. 6 del 2015, in quanto contrastante con l’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost. per violazione dell’art. 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio.<br />
4.2.– Il comma 1 dell’art. 4 della legge reg. Liguria n. 6 del 2015 nel modificare il comma l dell’art. 5 della legge reg. n. 12 del 2012, sopprime il riferimento alla necessità che il progetto di Piano regionale delle attività estrattive adottato dalla Giunta regionale debba essere corredato dal rapporto ambientale, come, invece, imposto dal comma 5 dell’art. 11 e dai commi 1 e 3 dell’art. 13 del d.lgs. n. 152 del 2006. In particolare, l’esclusione del rapporto ambientale dalla fase di adozione del progetto di Piano, integra una inequivoca violazione della prescrizione contenuta nella seconda parte del comma 3 dell’art. 13 del d.lgs. n. 152 del 2006.<br />
Né, la circostanza che il sub-procedimento di VAS sia, comunque, previsto dalla normativa regionale in relazione a tutte le altre fasi del Piano, rende priva di rilievo la violazione, in quanto il comma 3 dell’art. 13 del d.lgs. n. 152 del 2006 impone, esplicitamente, la presenza del rapporto ambientale nella fase di approvazione del Piano.<br />
Conseguentemente, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 4 della legge reg. Liguria n. 6 del 2015, per violazione dell’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.<br />
4.3.– Le censure relative agli artt. 8, comma 3, 11, comma 2, 17, commi 2 e 3, e 24, commi l e 2, della legge reg. Liguria n. 6 del 2015 vanno esaminate congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto l’introduzione della previsione di «margini di flessibilità» della autorizzazione paesaggistica per l’esecuzione e l’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva.<br />
In proposito, occorre, innanzitutto, rilevare che l’espressione «margini di flessibilità», a cui fanno riferimento le disposizioni regionali impugnate, non risulta contemplata dalla normativa statale. Di tale nozione non si fa, infatti, menzione in alcuna delle norme del codice dei beni culturali e del paesaggio, né questa risulta contenuta da altra disposizione statale in materia.<br />
Inoltre, va rilevato che il rapporto di necessaria presupposizione, stabilito dall’art. 146, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, tra l’autorizzazione paesistica e l’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, impone che quest’ultima non possa avere dei contenuti, come i detti «margini di flessibilità», che non risultino già previsti e disciplinati nell’autorizzazione paesistica, non essendo consentito al legislatore regionale di introdurre, ex novo, categorie concettuali ed istituti idonei, per la loro indeterminatezza, a cagionare l’elusione dei precetti statali.<br />
La circostanza, poi, che la medesima espressione compaia anche in altra disposizione regionale, non impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, per la precisione l’art. 6, comma l, lettera h), della legge regionale 6 giugno 2014, n.13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio), non preclude l’esame della questione e non rileva nel presente contesto decisorio.<br />
Pertanto, gli artt. 8, comma 3, 11, comma 2, 17, commi 2 e 3, e 24, commi l e 2, della legge reg. Liguria n. 6 del 2015 devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi per violazione, dell’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., dato il contrasto con l’art. 146, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio. Resta assorbita la censura relativa alla dedotta violazione dell’art. 97 Cost.<br />
4.4.– I commi 1 e 2 dell’art. 15 della legge reg. Liguria n. 6 del 2015 (a modifica dell’art. 17 della legge reg. n. 12 del 2012), consentono di effettuare, negli impianti a servizio dell’attività di cava, il recupero e la lavorazione di materiali di provenienza esterna, sia estratti da altre cave, che derivanti da demolizioni, restauri o sbancamenti (comma 1), previa la semplice presentazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo le modalità stabilite all’uopo dalla Giunta regionale (comma 2).<br />
Alla luce della normativa statale vigente in materia, il riempimento delle cave mediante rifiuti da estrazione risulta consentito utilizzando la procedura semplificata prevista dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dal d.m. 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, mentre, ove si tratti di rifiuti diversi da quelli di estrazione, la disciplina applicabile risulta essere quella posta dall’art. 208 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006.<br />
E’ indubbio che la regolamentazione della materia spetti, in via esclusiva, alla Stato e non sia, in alcun modo, consentito alle Regioni di introdurre norme che deroghino, in senso peggiorativo, rispetto alla disciplina statale; in particolare, come nel caso in questione, permettendo di effettuare negli impianti a servizio dell’attività di cava il recupero e la lavorazione di materiali di provenienza esterna, senza richiamare, in modo analitico, le condizioni poste in materia dalla disciplina statale.<br />
A tali fini, la clausola di salvaguardia contenuta nel novellato comma l dell’art. 17 della legge reg. n. 12 del 2012, secondo cui l’attività in esame deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia ambientale e di rifiuti delle industrie estrattive e l’attività prevalente dell’azienda deve continuare ad essere rappresentata dalla conduzione del polo estrattivo, risulta del tutto generica, e, quindi, non idonea a specificare, in conformità alle previsioni della legge statale, né le condizioni di svolgimento dell’attività di recupero e di lavorazione dei materiali di provenienza esterna alla cava, né l’esatta portata della nozione di «attività prevalente dell’azienda», né, infine, se la detta attività di recupero debba essere svolta in un vero e proprio impianto di recupero dei rifiuti, localizzato all’interno della cava, ovvero se il materiale, così trattato, possa essere anche utilizzato all’interno della cava stessa.<br />
Inoltre, con riferimento alla disposizione impugnata di cui al comma 2 dell’art. 15 della legge reg. Liguria n. 6 del 2015, relativo alla possibilità di avviare le dette attività di recupero subordinandole a semplice SCIA, la norma regionale non stabilisce che questa debba essere successiva e condizionata al rilascio delle autorizzazioni ambientali, determinando con ciò una evidente violazione dei precetti statali.<br />
Deve, quindi, ritenersi che la norma regionale impugnata sia lesiva dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per violazione delle norme interposte richiamate e, pertanto, ne debba essere dichiarata l’illegittimità costituzionale.<br />
4.5.– I commi l e 2 dell’art. 23 della legge reg. Liguria n. 6 del 2015 modificano l’art. 28 della legge reg. n. 12 del 2012, relativo alla disciplina transitoria anteriore all’entrata in vigore del Piano regionale dell’attività di cava.<br />
Il comma l dell’art. 23 stabilisce, in particolare che: «Le modifiche a tale Piano non comportanti variante al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) o modifica alla tipologia di cava sono approvate dalla Giunta regionale previo parere dei comuni, della Città metropolitana e delle province territorialmente interessati, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Le modifiche al Piano necessarie ai fini della correzione di meri errori materiali sono approvate dal dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive». La norma, non prevedendo alcuna partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti da essa disciplinati, si pone, in aperto contrasto con la previsione dell’art. 145, comma 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio, che stabilisce, invece, che: «La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo» (in questo senso le sentenze n. 64 del 2015, n. 197 del 2014 e n. 211 del 2013).<br />
Quanto, poi, alla previsione contenuta nel comma 2 dell’art. 23, che consente alla Regione di rilasciare autorizzazioni aventi ad oggetto un incremento sino al 25 per cento della superficie dell’areale di cava e/o la modifica della tipologia normativa, sulla base della presunzione ex lege che tali incrementi non comportano mai variazioni al PTCP, deve essere, preliminarmente, evidenziato che la prevista irrilevanza di detto incremento, per quanto concerne le zone soggette a vincolo paesaggistico sulla base di previsione di legge o di specifico provvedimento, non può, in alcun modo e in nessun caso, discendere da una disposizione di legge regionale, dovendo invece, costituire oggetto di specifico accordo tra la Regione e il Ministero dei beni e delle attività culturali, secondo quanto previsto, in materia, dagli artt. 135, 143 e 156 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che sanciscono il principio inderogabile della pianificazione congiunta e che risultano, nel caso, palesemente violati.<br />
Né la circostanza che in Liguria sia in vigore il Piano territoriale di coordinamento paesistico, adottato con delibera del Consiglio regionale 25 febbraio 1990, n. 6, e non il piano paesaggistico previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio, vale a giustificare la detta violazione. Ciò, in quanto la disciplina regionale, anche se di dettaglio o meramente transitoria, non può derogare in senso peggiorativo rispetto alla disciplina statale in materia e deve garantire, attraverso la partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti in materia, l’effettiva ed uniforme tutela dell’ambiente (così le già citate sentenze n. 64 del 2015, n. 197 del 2014 e n. 211 del 2013).<br />
Né, d’altronde, il generico richiamo, contenuto nella disposizione impugnata, alla «procedura di cui all’articolo 11», risulta, per ciò solo, in grado di garantire il rispetto del principio inderogabile della pianificazione congiunta, in quanto la norma, stabilendo che «tali autorizzazioni non comportano variante al Piano approvato ai sensi della l.r. 12/1979 e successive modificazioni e integrazioni, né al PTCP», introduce una previsione che, per la sua generalità, è, evidentemente, incompatibile, con le previsioni degli artt. 135, 143 e 156 del codice dei beni culturali e del paesaggio e con il principio, da esse posto, della pianificazione congiunta.<br />
Ne deriva che va dichiarata l’illegittimità costituzionale anche dei commi l e 2 dell’art. 23 della legge reg. Liguria n. 6 del 2015 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.<br />
<a name="dispositivo"></a>per questi motivi<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1; 4, comma l; 8, comma 3; 11, comma 2; 15, commi l e 2; 17, commi 2 e 3; 23, commi 1 e 2; e 24, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva), alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure), e alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati)».<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2016.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Giulio PROSPERETTI, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 16 settembre 2016.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-9-2016-n-210/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.210</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.211</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-9-2016-n-211/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-9-2016-n-211/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.211</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Prosperetti sull&#8217;illegittimità costituzionale in materia di trasporto pubblico &#8211; legge di stabilità 2015 Bilancio e contabilità pubblica &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 1, c. 224, legge 23/12/2014, n. 190 &#8211; Finanziamento dell&#8217;acquisto di materiale rotabile su gomma per i servizi di trasporto pubblico locale &#8211; Previsione secondo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-9-2016-n-211/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-9-2016-n-211/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.211</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Prosperetti</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità costituzionale in materia di trasporto pubblico &#8211; legge di stabilità 2015</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Bilancio e contabilità pubblica &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 1, c. 224, legge 23/12/2014, n. 190 &#8211; Finanziamento dell&#8217;acquisto di materiale rotabile su gomma per i servizi di trasporto pubblico locale &#8211; Previsione secondo la quale le modalità di attuazione e di ripartizione delle risorse su base regionale sono stabilite, secondo criteri prefissati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni &#8211; Q.l.c. promossa dalla Regione Campania &#8211; Lamentata violazione d</strong>e<strong>gli </strong><a href="http://www.giurcost.org/fonti/parametri/117.pdf"><strong>artt. 117, c. 4, 119, c. 5, 5 e 120 Cost.</strong></a><strong> &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>È costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), nella parte in cui prevede che le modalità di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale siano stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato “sentita” la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché “d’intesa” con la Conferenza stessa. </em><br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA N. 211<br />
ANNO 2016</p>
<p>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI,<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), promosso dalla Regione Campania con ricorso notificato il 27 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 4 marzo 2015 ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2015.<br />
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nell’udienza pubblica del 14 giugno 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;<br />
uditi l’avvocato Marcello Collevecchio per la Regione Campania e l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p><em>Ritenuto in fatto </em><br />
1.– Con ricorso notificato il 27 febbraio 2015 e depositato il successivo 4 marzo (reg. ric. n. 32 del 2015), la Regione Campania ha, tra l’altro, impugnato il comma 224 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), per violazione degli artt. 117, quarto comma, 119, quinto comma, 5 e 120 della Costituzione.<br />
La norma censurata dispone che: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale secondo i seguenti criteri: a) migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati; b) condizioni di vetustà nonché classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari; c) entità del cofinanziamento regionale e locale; d) posti/km prodotti».<br />
1.1.– La Regione Campania rileva che i commi 223 (non impugnato) e 224 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014 contengono disposizioni in materia di trasporto pubblico locale: il primo stabilisce che le risorse di cui all’art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge di stabilità 2014), finalizzate a favorire il rinnovo dei parchi automobilistici destinati ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale, sono destinate all’acquisto di materiale rotabile su gomma; il secondo prevede, come innanzi ricordato, le modalità di attuazione e di riparto delle risorse su base regionale.<br />
Ad avviso della ricorrente, la disposizione del comma 224 si pone in contrasto, da un lato, con l’art. 117, quarto comma, e con l’art. 119, quinto comma, Cost., dall’altro, con gli artt. 5 e 120 Cost.: sotto il primo profilo, in ragione del fatto che la materia del trasporto pubblico locale, e in particolare il rinnovo dei parchi automobilistici destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, rientra nella competenza residuale delle Regioni, con la conseguenza che lo Stato non può prevedere propri finanziamenti in ambiti di competenza regionale nè istituire fondi settoriali di finanziamento di attività regionali; sotto il secondo profilo, perché comunque risultano inadeguate le procedure concertative previste con le Regioni.<br />
Con riguardo al primo profilo, la ricorrente assume che, ancor prima della riforma del Titolo V, della parte seconda, Cost., il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nel ridisciplinare il settore, aveva conferito alle Regioni e agli enti locali i servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, prevedendo espressamente (art. 20, comma 5) che le risorse statali di finanziamento relative all’espletamento delle funzioni così conferite alle Regioni ed enti locali fossero individuate e ripartite tramite decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri «previa intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».<br />
Deduce inoltre la Regione Campania che, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale in materia di finanziamenti statali, il legislatore statale non può porsi in contrasto con i criteri e limiti del sistema di autonomia finanziaria regionale delineato dall’art. 119 Cost., che non consentono finanziamenti di scopo per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza statale (ex multis, sentenza n. 423 del 2004).<br />
Eccezioni a tale divieto, rileva la Regione, sono possibili soltanto «nell’ambito e stretti limiti di quanto previsto dagli articoli 118, primo comma, 119, quinto comma e 117, secondo comma, lett. e), Cost.». In particolare, la Regione osserva che il quinto comma dell’art. 119 Cost. autorizza due specifiche e tipizzate forme di intervento finanziario nelle materie di competenza delle Regioni ed enti locali: l’erogazione di risorse aggiuntive rispetto all’ordinaria autonomia finanziaria regionale o locale, a condizione che lo Stato abbia previamente attuato le previsioni dei primi quattro commi del medesimo articolo, così da garantire alle autonomie locali che le loro entrate finanzino integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite; oppure la realizzazione di interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, città metropolitane e Regioni.<br />
La Regione, richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 16 del 2004 e n. 222 del 2005, deduce che la previsione della norma impugnata non è riconducibile a tali tipologie giustificate di intervento a sostegno della finanza regionale o locale, non essendo individuato alcun particolare ente destinatario, e che pertanto la norma risulta illegittima intervenendo, finanziandolo, in un ambito di competenza regionale.<br />
1.2.– In riferimento al secondo profilo di illegittimità, ovvero all’eccepita violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., la Regione Campania rileva che, proprio perché il finanziamento interviene in ambito di competenza regionale, la necessità di assicurare il rispetto delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alle Regioni impone di prevedere che queste ultime siano pienamente coinvolte nei processi decisionali concernenti il riparto dei fondi. Viceversa, osserva la ricorrente, il comma 224 impugnato si limita a richiedere che sia “sentita” la Conferenza Stato-Regioni ai fini dell’emanazione del decreto ministeriale per stabilire le modalità di attuazione dei commi 223 e 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale, così riducendo, secondo la ricorrente, gli spazi di autonomia riconosciuti alle Regioni attraverso un insufficiente meccanismo di coinvolgimento decisionale. A tal fine, la Regione Campania assume che è invece costituzionalmente necessario che il decreto ministeriale sia adottato sulla base di «una vera e propria intesa con la Conferenza unificata», in quanto strumento che «meglio corrisponderebbe alle più intense modalità di leale collaborazione richieste dal costante orientamento giurisprudenziale» della Corte costituzionale (in tal senso viene menzionata la sentenza n. 222 del 2005).<br />
2.– Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’infondatezza delle censure di illegittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente Regione Campania.<br />
2.1.– Con riguardo alle censure riferite agli artt. 117, quarto comma, e 119, quinto comma, Cost., secondo l’Avvocatura l’intervento statale previsto dal comma 224 della legge n. 190 del 2014 – finalizzato al rinnovo del parco autobus per i servizi di trasporto pubblico locale, attraverso contributi concessi alle Regioni a valere sulle risorse del fondo per gli investimenti destinato all’acquisto di veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti – è giustificato da ragioni che riguardano la sicurezza della circolazione dei mezzi stessi, materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117 Cost.<br />
Ad avviso dell’Avvocatura, il fondo, pertanto, è da intendersi «quale aiuto offerto alle Regioni perché possano svolgere la loro azione, certamente nell’ambito delle competenze ad esse attribuite in materia di trasporto pubblico locale, tuttavia nei limiti del rispetto delle esigenze di sicurezza sulla quale necessariamente deve vigilare lo Stato, anche contribuendo con risorse proprie alla realizzazione di tale finalità». Il predetto intento sarebbe, sempre ad avviso dell’Avvocatura, confermato dal successivo comma 232 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, in cui si prevede che dal primo gennaio 2019 sia vietata sull’intero territorio nazionale la circolazione di veicoli a motore categoria M2 ed M3 con caratteristiche antinquinamento Euro 0.<br />
Aggiunge inoltre l’Avvocatura che la norma appare rispettosa anche dell’art. 119, quinto comma, Cost. «in quanto il rinnovo dei parchi automobilistici destinati ai servizi di T.P.L. e regionale è volto a promuovere lo sviluppo del settore in conformità con le norme volte alla razionalizzazione ed all’efficienza dello stesso», consentendo inoltre di perseguire l’obiettivo di «garantire sull’intero territorio nazionale un livello adeguato del servizio». A tal fine l’Avvocatura generale richiama l’indirizzo espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 273 del 2013.<br />
2.2.– Relativamente alla eccepita violazione degli artt. 5 e 120 Cost., ovvero in riferimento al principio di leale collaborazione, l’Avvocatura ritiene che la scelta di adottare il previsto decreto interministeriale “sentita” la Conferenza permanente Stato-Regioni e non “di intesa” con la Conferenza stessa è coerente con quanto innanzi sostenuto, trattandosi di ripartizione di risorse stanziate dallo Stato nell’esercizio di una sua competenza esclusiva. Sempre secondo l’Avvocatura, le censure appaiono infondate, in quanto il legislatore statale ha costantemente garantito il proprio contributo al finanziamento del trasporto pubblico locale al fine di assicurare livelli di omogeneità nella fruizione del servizio sull’intero territorio nazionale, anche mediante l’istituzione di appositi fondi a destinazione vincolata, così da assicurare uno «standard» nella fruizione stessa del servizio e un livello uniforme di godimento di diritti tutelati dalla Costituzione, in tal senso richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 273 del 2013). L’Avvocatura, affermando quindi che il fondo per il rinnovo del materiale rotabile in questione è «strumentale alla necessità di garantire, mediante un adeguato parco veicolare, l’esigenza di omogeneità nella fruizione del servizio di trasporto pubblico locale sull’intero territorio nazionale», conclude per la coerenza della disposizione in oggetto con l’orientamento costituzionale e per la conseguente infondatezza delle censure regionali.<br />
3.– Con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza la Regione Campania insiste per l’accoglimento del ricorso, contestando le argomentazioni svolte dalla difesa erariale. Innanzitutto, la ricorrente esclude che la norma censurata possa in alcun modo essere ricondotta alla materia della “sicurezza” non sussistendone i presupposti né avendone i requisiti, in quanto la disposizione si limita «a regolare le modalità di ripartizione delle risorse di un Fondo destinato all’acquisto di veicoli per il trasporto pubblico locale, stanziate al solo fine di favorire l’efficientamento del servizio».<br />
Richiamando poi la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, relativa agli interventi di finanziamento del trasporto pubblico locale, la Regione ribadisce che la norma lede le prerogative regionali in tale materia, confutando quanto asserito dall’Avvocatura generale dello Stato in ordine alla compatibilità della misura in oggetto con l’art. 119 Cost. Al riguardo, la ricorrente torna, difatti, a sostenere che la misura di finanziamento in oggetto è priva dei requisiti e delle caratteristiche richiesti a tal fine dal disposto della norma costituzionale, non riguardando interventi speciali destinati esclusivamente a determinate Regioni per scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.<br />
In ogni caso la Regione, nella ipotesi che l’intervento fosse invece ritenuto riconducibile nell’ambito delle prerogative del legislatore statale, ne ribadisce comunque il contrasto con gli artt. 5 e 120 Cost., a motivo della insufficienza del meccanismo di collaborazione previsto dalla norma stessa, che «si limita a richiedere che sia “sentita” la Conferenza Stato-Regioni, così riducendo gli spazi di autonomia riconosciuti alle Regioni nel complessivo sistema di finanziamento del trasporto pubblico locale».</p>
<p>
<a name="diritto"></a><br />
<em>Considerato in diritto </em><br />
1.– La Regione Campania con il ricorso in epigrafe ha proposto, tra l’altro, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), sostenendone la non conformità al dettato costituzionale per due ordini di ragioni: a) innanzitutto perché la disposizione si pone «in evidente contrasto con gli articoli 117, quarto comma, e con l’art. 119 Cost.» in quanto interviene, finanziandola, in materia di competenza regionale, quale è il trasporto pubblico locale, attraverso un intervento finalizzato, non riconducibile alle tipologie di intervento ammissibili ai sensi dell’art. 119, quinto comma, Cost., non essendo individuato alcun particolare ente destinatario (a sostegno sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 222 del 2005, n. 423 e n. 16 del 2004); b) in secondo luogo perché, in ogni caso, la disposizione viola gli artt. 5 e 120 Cost. «sotto il profilo della inadeguatezza delle procedure concertative che involvono la Regione», in quanto per l’adozione del decreto ministeriale contemplato per la ripartizione delle risorse su base regionale non si prevede l’intesa con la Conferenza unificata, strumento che «meglio corrisponderebbe alle più intense modalità di leale collaborazione richieste dal costante orientamento giurisprudenziale» di questa Corte (è richiamata la sentenza n. 222 del 2005).<br />
2.– A tali censure l’Avvocatura dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, oppone, in sintesi, che l’intervento di finanziamento statale disposto dalla norma, finalizzato al rinnovo del parco veicolare su gomma per i servizi di trasporto pubblico locale, «è giustificato da ragioni che riguardano la sicurezza della circolazione dei mezzi stessi; e la materia della sicurezza è riservata, come noto, alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione», laddove l’intervento finanziario in oggetto è da intendersi quale «aiuto offerto alle Regioni perché possano svolgere la loro azione, certamente nell’ambito delle competenze ad esse attribuite in materia di trasporto pubblico locale, tuttavia nei limiti del rispetto delle esigenze di sicurezza sulla quale necessariamente deve vigilare lo Stato, anche contribuendo con risorse proprie alla realizzazione di tale finalità».<br />
3.– Riservate a separate pronunce le decisioni sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte con il ricorso in epigrafe, la presente questione è parzialmente fondata nei termini di seguito esposti.<br />
La norma censurata dispone che: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale secondo i seguenti criteri: a) migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati; b) condizioni di vetustà nonché classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari; c) entità del cofinanziamento regionale e locale; d) posti/km prodotti».<br />
Innanzitutto è necessario evidenziare che la norma medesima si inserisce nell’intervento disposto dal precedente comma 223, che a sua volta si colloca e opera in un complesso quadro normativo.<br />
Il comma 223 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014 dispone difatti che: «Le risorse di cui all’articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, finalizzate a favorire il rinnovo dei parchi automobilistici destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, sono destinate all’acquisto di materiale rotabile su gomma secondo le modalità di cui ai commi 224, 226 e 227».<br />
Il predetto comma 223, cui le disposizioni del comma 224 concorrono a dare attuazione, modifica dunque la destinazione delle risorse previste dal richiamato art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), per orientarle specificamente all’acquisto di materiale rotabile su gomma.<br />
Tale ultima disposizione, a sua volta, incrementava, per le finalità contemplate, la dotazione finanziaria del fondo già istituito dall’art. 1, comma 1031, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), presso il Ministero dei trasporti, per gli investimenti destinati all’acquisto di veicoli adibiti a trasporto pubblico locale «al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l’assetto territoriale e l’organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti». Il successivo comma 1032 disponeva, poi, che al riparto tra le regioni delle risorse si provvedeva con decreto del Ministero dei trasporti di intesa con la Conferenza permanente.<br />
3.1.– Il quadro normativo in cui si inserisce la disposizione impugnata è stato modificato dopo la proposizione del presente ricorso.<br />
Difatti la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016), con l’art. 1, comma 866, ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il concorso dello Stato al raggiungimento degli «standard» europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l’accessibilità per persone a mobilità ridotta, un Fondo finalizzato all’acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o a noleggio dei mezzi adibiti a trasporto pubblico locale e regionale; ed ha stabilito che al predetto Fondo confluiscono, «previa intesa con le regioni», le risorse disponibili di cui all’art. 1, comma 83, della legge n. 147 del 2013 e successivi rifinanziamenti (articolo questo ultimo, si ricorda, alle cui risorse e finalità si richiama l’art. 1, comma 223, della legge n. 190 del 2014 e, conseguentemente, lo stesso comma 224, oggetto della questione di legittimità costituzionale, in quanto ne prevede le modalità di attuazione e la ripartizione delle risorse su base regionale).<br />
Il giorno stesso della pubblicazione della legge n. 208 del 2015 è, peraltro, intervenuta la disposizione dell’art. 7, comma 11-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), poi convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 2016, n. 21, che ha differito al 1° gennaio 2017 l’applicazione della disposizione, appena citata, di cui all’art. 1, comma 866, stabilendo che conseguentemente nel Fondo ivi previsto «confluiscono le risorse di cui all’articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le annualità 2017, 2018 e 2019». Per le risorse relative agli anni 2015 e 2016 la norma ha disposto che si continuano ad applicare le modalità e le procedure di cui allo stesso art. 1, comma 83, della legge n. 147 del 2013 e soprattutto di cui all’art. 1, comma 223, della legge n. 190 del 2014. Conseguentemente, il comma 224, che detta le modalità di attuazione del predetto comma 223, conserva la sua applicabilità per le annualità fino al 2016.<br />
4.– La norma censurata, come si è detto, prevede il riparto tra le Regioni di risorse finanziarie che l’art. 1, comma 83, della legge n. 147 del 2013 finalizzava a favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, destinandole all’acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario nonché di vaporetti e ferry-boat; risorse che, a sua volta, il comma 223 della medesima legge n. 190 del 2014 destina specificamente all’acquisto di materiale rotabile su gomma.<br />
L’intervento incide in materia di competenza regionale residuale, quale è il trasporto pubblico locale, in termini di concorso non alle spese di funzionamento, ma alle spese di investimento per il rinnovo del parco rotabile ad esso adibito.<br />
I criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni, stabiliti dal comma 224, sono ispirati dalla finalità di migliorare contestualmente sia l’efficienza, l’economicità e produttività del servizio pubblico locale (criteri di cui alle lettere a e d), sia le condizioni di sicurezza, in relazione al criterio della vetustà, sia quelle ambientali, in funzione del criterio della classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari (criteri di cui alla lettera b).<br />
Tra i criteri il comma 224 contempla peraltro espressamente (lettera c) «l’entità del cofinanziamento regionale locale».<br />
L’intervento prevede, dunque, risorse aggiuntive rispetto alla ordinaria capacità finanziaria regionale locale finalizzate a un intervento specifico e vincolato ma a carattere generale non essendo destinato solo a determinati ambiti territoriali.<br />
4.1.– Questa Corte, in particolare nella sentenza n. 273 del 2013, ha avuto modo di affermare che il trasporto pubblico locale rientra nell’ambito delle competenze residuali delle Regioni, di cui all’art. 117, quarto comma, Cost.<br />
Nel contempo, ha tuttavia rilevato che, attesa la perdurante parziale attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), e del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), «il mancato completamento della transizione ai costi e fabbisogni standard, funzionale ad assicurare gli obiettivi di servizio e il sistema di perequazione, non consente, a tutt’oggi, l’integrale applicazione degli strumenti di finanziamento delle funzioni regionali previsti dall’art. 119 Cost.».<br />
Ciò posto, questa Corte, sempre nella citata sentenza n. 273 del 2013, nell’escludere che il Fondo esaminato fosse riconducibile alle previsioni dell’art. 119, quarto comma, Cost. non avendone le caratteristiche, attesa la generalità dei destinatari delle risorse nonché le finalità perseguite (ex plurimis, sentenze n. 451 del 2006, n. 107 del 2005 e n. 16 del 2004), ha tuttavia affermato che nel rilevato contesto di incompiuta attuazione dell’art. 119 Cost., l’intervento dello Stato, volto a finanziare il trasporto pubblico locale, è ammissibile nel caso in cui risponda all’esigenza «di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa (sentenza n. 232 del 2011)».<br />
Relativamente poi al principio di leale collaborazione, sempre nella sentenza n. 273 del 2013, questa Corte ha fatto presente di aver dichiarato costituzionalmente illegittime norme che disciplinavano i criteri e le modalità ai fini del riparto o riduzione di fondi o trasferimenti destinati ad enti territoriali nella misura in cui non prevedevano “a monte” lo strumento dell’intesa con la Conferenza, non solo nel caso di intreccio di materie (sentenza n. 168 del 2008), ma anche in caso di potestà legislativa regionale residuale (ex plurimis, la sentenza n. 27 del 2010 e di nuovo la n. 222 del 2005), affermando costantemente la necessità dell’intesa (tra le tante, sentenze n. 182 e n. 117 del 2013).<br />
5.– Le indicazioni contenute nella sentenza n. 273 del 2013, così come nelle altre pronunce ricordate da questa Corte nella medesima sentenza (in particolare, ex multis, sentenze n. 168 del 2008 e n. 222 del 2005), possono essere assunte a parametro anche ai fini dell’esame della questione di legittimità costituzionale in oggetto.<br />
5.1.– L’intervento di finanziamento previsto dall’art. 1, comma 224, della legge n. 190 del 2014 attiene a materia sicuramente rientrante, come più volte ribadito da questa Corte, nell’ambito delle competenze regionali residuali, qual è quella del trasporto pubblico locale.<br />
Il finanziamento previsto dalla norma censurata ha portata e carattere generale, avendo la finalità, implicita, di contribuire ad assicurare le esigenze di convergenza e omogeneità negli «standard» del materiale rotabile su gomma a livello regionale locale, funzionali alla fruizione del servizio in termini di migliore efficienza, economicità, sicurezza e rispetto dell’ambiente, tendenzialmente unitari a livello nazionale.<br />
L’intervento di finanziamento in oggetto si configura, dunque, come un apporto dello Stato volto a migliorare sul territorio nazionale e in una prospettiva di convergenza, gli «standard» anzidetti, tra i quali la sicurezza dei mezzi adibiti al servizio assume, come evidente, carattere di particolare rilievo.<br />
In tale ambito e ai predetti fini l’impianto costituzionale relativo alla competenza residuale delle Regioni in materia di trasporto pubblico locale e di interventi statali di finanziamento in tale settore deve conciliarsi con l’esigenza di assicurare la massima continuità, adeguatezza e grado di omogeneità del servizio di trasporto pubblico locale sull’intero territorio nazionale.<br />
La predetta esigenza è soddisfatta attraverso il concorso di tutti gli apporti finanziari possibili, ivi compresi quelli statali in funzione di sostegno ed integrazione delle limitate risorse regionali disponibili, siano gli interventi a carattere generale, siano invece mirati a finalità specifiche.<br />
5.2.– Tuttavia, proprio perché tale finanziamento interessa materia comunque di competenza residuale regionale quale è il trasporto pubblico locale, occorre assicurare il più ampio coinvolgimento decisionale del sistema regionale in ordine al riparto delle risorse finanziarie in oggetto; coinvolgimento che si realizza attraverso lo strumento della “previa intesa” con la Conferenza permanente Stato-Regioni (in tal senso, ex multis, sentenza n. 168 del 2008 ma anche, da ultimo, sentenza n. 147 del 2016).<br />
La evidenziata forma di coinvolgimento “forte” risulta poi, nella fattispecie, non solo ragionevole ma anzi resa necessaria dal fatto che tra i criteri di distribuzione delle risorse vi è, come si è detto, l’entità del cofinanziamento regionale e locale.<br />
La circostanza che la disposizione in esame indichi precisi criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie non costituisce fattore idoneo ad attenuare la predetta esigenza di coinvolgimento maggiormente incisivo delle Regioni, ovvero a giustificare la modalità censurata di livello “debole” di coinvolgimento. Difatti, non essendo prevista la specifica percentuale di incidenza di ciascun criterio in sede di riparto, il concreto peso assegnato ad ognuno dei criteri stessi ai fini della ripartizione delle risorse finisce per essere sostanzialmente rimesso alla discrezionalità dello Stato.<br />
Occorre del resto evidenziare che dall’illustrazione del quadro normativo concernente il susseguirsi degli interventi in materia di finanziamento statale del trasporto pubblico locale, compresi quelli per l’acquisto di materiale, tra i quali si inserisce l’intervento di cui alla presente questione di legittimità costituzionale, emerge l’indirizzo legislativo che prevede, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte in materia, il ricorso alla “intesa” con la Conferenza come strumento di coinvolgimento decisionale del sistema regionale.<br />
Pertanto la disposizione scrutinata, attesa la rilevata insufficienza del previsto meccanismo di coinvolgimento decisionale delle Regioni, deve essere dichiarata illegittima limitatamente alla previsione secondo cui il contemplato decreto ministeriale è adottato “sentita” la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché sulla base di una “intesa” con la Conferenza medesima. <a name="dispositivo"></a><br />
per questi motivi</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">riservate a separate pronunce le decisioni sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso in epigrafe;<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), nella parte in cui prevede che le modalità di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale siano stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato “sentita” la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché “d’intesa” con la Conferenza stessa.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 2016.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Giulio PROSPERETTI, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 16 settembre 2016.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA<br />
&nbsp;</div>
<p>
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-9-2016-n-211/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.4336</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4336/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4336/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4336/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.4336</a></p>
<p>Pres. Santino Scudeller, est. Pierluigi Russo Sull’obbligo di avviso di avvio del procedimento in materia di ordinanze di rimozione e smaltimento rifiuti Atto amministrativo – Ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti – Artt. 7 della L.n.241/1990 e 192 del D.Lgs.n.152/2006 – Avviso di avvio del procedimento – Obbligo –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4336/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.4336</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4336/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.4336</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santino Scudeller, est. Pierluigi Russo</span></p>
<hr />
<p>Sull’obbligo di avviso di avvio del procedimento in materia di ordinanze di rimozione e smaltimento rifiuti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – Ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti – Artt. 7 della L.n.241/1990 e 192 del D.Lgs.n.152/2006 – Avviso di avvio del procedimento – Obbligo – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7 della L.n.241/1990 e 192 del D.Lgs.n.152/2006, il provvedimento amministrativo con cui il Comune ordina al privato la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi su di un area di proprietà del privato deve essere preceduto dalla formale comunicazione di avvio del procedimento, che costituisce un adempimento indispensabile al fine dell&#8217;effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati, con la conseguenza che è illegittimo e deve essere annullato il provvedimento comminato in assenza di detta comunicazione.&nbsp; (1)</div>
<p>
1. Cfr: Consiglio di Stato, sez. IV, 1 aprile 2016, n. 1301; Consiglio di Stato, sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061; sez. II, parere 21 giugno 2013, n. 2916; sez. V, 22 febbraio 2016, n. 705</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 3429 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Laura Boccia, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella D&#8217;Iorio, C.F. DRINNL73L50C129M, e Sergio Como, C.F. CMOSRG50M21F839L, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, al viale Gramsci n. 16;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Catello De Simone, C.F. DSMCLL51P22C129F, e Donatangelo Cancelmo, C.F. CNCDTN70C22F839A, coi quali è domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania, ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
dell&#8217;ordinanza n. 14 del 13.5.2016, prot. n. 20226, emessa dal Commissario straordinario del Comune di Castellammare di Stabia, recante ordine di provvedere alla rimozione, al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti e della vegetazione incolta presenti sull’area, ivi specificata, di proprietà della ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare di Stabia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2016 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Premesso che oggetto del presente giudizio è l&#8217;ordinanza n. 14 del 13 maggio 2016, con cui il Comune di Castellammare di Stabia ha ordinato alla ricorrente di provvedere alla bonifica ed alla pulizia dell’area di proprietà, ivi individuata, mediante la rimozione della vegetazione incolta e dei rifiuti presenti sulla stessa;<br />
Ritenuto che sussistono i presupposti stabiliti dall’art. 60 del cod. proc. amm. per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, palesandosi la manifesta fondatezza del gravame;<br />
Rilevato che il provvedimento impugnato, conformemente al contenuto ed al fine cui è diretto, è riconducibile all’esercizio della potestà disciplinata dall’art. 192 del D. Lgs. n. 152 del 2006;<br />
Ritenuto che merita accoglimento il primo motivo dedotto, con cui la ricorrente lamenta che il gravato provvedimento non sarebbe stato preceduto dal necessario contraddittorio, in violazione, oltre che dell&#8217;art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dello specifico disposto dell&#8217;art. 192, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale stabilisce: &#8220;<em>Fatta salva l&#8217;applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull&#8217;area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all&#8217;esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate</em>&#8220;;<br />
Richiamato sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. in termini,&nbsp;<em>ex plurimis</em>, Consiglio di Stato, sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061; sez. II, parere 21 giugno 2013, n. 2916; sez. V, 22 febbraio 2016, n. 705) – le cui argomentazioni sono condivise dal Collegio e vanno ribadite anche nel caso in trattazione – secondo il quale, in materia, il legislatore delegato ha inteso rafforzare e promuovere le esigenze di un&#8217;effettiva partecipazione allo specifico procedimento dei potenziali destinatari del provvedimento conclusivo; “<em>di conseguenza, la preventiva, formale comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento costituisce un adempimento indispensabile al fine dell&#8217;effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati</em>” (Consiglio di Stato, sez. IV, 1 aprile 2016, n. 1301), non potendosi, peraltro, applicare il temperamento che l&#8217;art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 apporta alla regola generale dell&#8217;art. 7 della stessa legge;<br />
Rilevato che, nel caso di specie, è indiscusso che l&#8217;avviso di avvio del procedimento non è stato comunicato all’interessata, che ha visto leso il proprio diritto alla partecipazione procedimentale;<br />
Reputato che il carattere assorbente del vizio dispensa il Collegio dall’esame dei restanti motivi;<br />
Ritenuto, in conclusione, di accogliere il ricorso, con l’annullamento dell&#8217;atto impugnato;<br />
Ritenuto, in relazione alla natura della controversia, di poter disporre la compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico dell’amministrazione soccombente;<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l&#8217;impugnata ordinanza n. 14 del 13.5.2016.<br />
Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico del Comune soccombente.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13 settembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Santino Scudeller, Presidente<br />
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore<br />
Carlo Buonauro, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Pierluigi Russo</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Santino Scudeller</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4336/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.4336</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.4339</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4339/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4339/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.4339</a></p>
<p>Pres. Santino Scudeller, est. Pierluigi Russo Sulla giurisdizione in materia di procedure concorsuali pubbliche relative al conferimento dell’incarico di Direttore dell’UOC di una Azienda ospedaliera Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego &#160;&#160;&#8211; Incarichi dirigenziali – Procedura selettiva ex art. 15 D.Lgs.n.502/1992 s.m.i.- Giurisdizione – Giudice ordinario – Spetta &#8211; Ragioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4339/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.4339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4339/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.4339</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santino Scudeller, est. Pierluigi Russo</span></p>
<hr />
<p>Sulla giurisdizione in materia di procedure concorsuali pubbliche relative al conferimento dell’incarico di Direttore dell’UOC di una Azienda ospedaliera</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego &nbsp;&nbsp;&#8211; Incarichi dirigenziali – Procedura selettiva ex art. 15 D.Lgs.n.502/1992 s.m.i.- Giurisdizione – Giudice ordinario – Spetta &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In materia di pubblico impiego, spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie relative alle procedure selettive per il conferimento di incarichi di &nbsp;direzione espletate ai sensi dell&#8217;art. 15 del d. lgs. n. 502/1992, come modificato dal d.l. 13 settembre 2012, n. 158, conv. in L.n. n. 189/2012, atteso che, pur avendo la novella legislativa modificato la disciplina della procedura de qua, qualificandola espressamente come concorso e prevedendo che la commissione chiamata all&#8217;esame preliminare dei candidati attribuisca voti, formulando una graduatoria di merito, la scelta finale spetta al direttore generale, il quale è vincolato dall&#8217;operato della commissione solo nella individuazione della terna dei candidati più meritevoli, ma è legittimato ad operare proprie valutazioni, svincolate da quelle della commissione, sull&#8217;individuazione del candidato da nominare (Nel caso di specie, il TAR Campania ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a conoscere della controversia relativa al conferimento dell’incarico di Direttore dell’UOC di neurochirurgia dell’A.O. Sant&#8217;Anna e San Sebastiano di Caserta conferito all’esito di una procedura ex art. 15 del D. Lgs. n. 502/1992 s.m.i) (1)<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;"><em>1. Cfr:&nbsp; Consiglio di Stato, sez. III, 28 aprile 2016, n. 1631, e 30 giugno 2016, n. 2940; contra, Consiglio di Stato, sez. III, 12 settembre 2014, n. 4658, e 5 giugno 2015, n. 2790</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 3859 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Aniello Leonardo Caracciolo, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Caracciolo C.F., CRCGNN61T27B860M, e Paolo Leone C.F. LNEPLA66A12F839R, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Napoli, via V. Mosca n. 41;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Azienda Ospedaliera Sant&#8217;Anna e San Sebastiano di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Gelsomina D&#8217;Antonio, C.F. DNTGSM63B63G283R, con la quale è domiciliata in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania, ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Alberto Bernardo Franzin, Michele Carandente, Pasqualino De Marinis, non costituiti in giudizio;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
<em>previa sospensione, della delibera n. 319 del 9 giugno 2016, con cui la commissione straordinaria dell&#8217;Azienda ospedaliera Sant&#8217;Anna e San Sebastiano ha conferito l&#8217;incarico di direttore dell&#8217;unità operativa complessa di neurochirurgia al dott. Alberto Franzin.</em></p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Sant&#8217;Anna e San Sebastiano di Caserta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2016 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti circa la possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm., anche in relazione alla preliminare questione di giurisdizione, sollevata dall’Azienda resistente;</p>
<p>Premesso che con l’atto impugnato la commissione straordinaria dell&#8217;Azienda ospedaliera Sant&#8217;Anna e San Sebastiano ha conferito l&#8217;incarico di direttore dell&#8217;unità operativa complessa di neurochirurgia al dott. Alberto Franzin;<br />
Ritenuto che il giudizio può essere definito con &#8220;<em>sentenza in forma semplificata</em>”, ex artt. 60 c.p.a., ravvisandosi la manifesta inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adìto giudice amministrativo;<br />
Considerato che la procedura è stata indetta ai sensi dell&#8217;art. 15 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189;<br />
Rammentato che, prima dell&#8217;entrata in vigore della modifica legislativa, il procedimento in questione consisteva nella scelta, da parte del direttore generale, del soggetto più capace di collaborare all&#8217;attuazione del suo programma amministrativo, secondo criteri ampiamente fiduciari,<br />
con l&#8217;unico temperamento costituito dal necessario previo intervento di una commissione chiamata ad esprimere un giudizio di idoneità nei confronti dei candidati, con conseguente pacifica devoluzione delle relative controversie all’A.G.O.;<br />
Rilevato che, pur avendo la novella legislativa modificato la disciplina della procedura&nbsp;<em>de qua</em>, qualificandola espressamente come concorso e prevedendo che la commissione chiamata all&#8217;esame preliminare dei candidati attribuisca voti, formulando una graduatoria di merito, resta fermo che il direttore generale può attribuire l&#8217;incarico a uno dei candidati inseriti nella terna selezionata dalla commissione senza essere vincolato dalla rispettiva collocazione;<br />
Ritenuto di condividere il più recente e prevalente orientamento (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 28 aprile 2016, n. 1631, e 30 giugno 2016, n. 2940; contra, Consiglio di Stato, sez. III, 12 settembre 2014, n. 4658, e 5 giugno 2015, n. 2790 ), che ha riaffermato la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative all&#8217;affidamento di tali incarichi, anche dopo la suddetta novella legislativa, sul dirimente rilievo che la scelta finale spetta al direttore generale, il quale è vincolato dall&#8217;operato della commissione solo nella predisposizione della terna dei candidati più meritevoli, ma è legittimato ad operare proprie valutazioni, svincolate da quelle della commissione, sull&#8217;individuazione del candidato da nominare;<br />
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso in epigrafe è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adìto T.A.R., appartenendo la causa alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a. ;<br />
Ritenuto, in relazione alle oscillazioni giurisprudenziali registratesi in punto di giurisdizione, di poter disporre la compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio;<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Santino Scudeller, Presidente<br />
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore<br />
Carlo Buonauro, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Pierluigi Russo</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Santino Scudeller</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Pubblicato il 16/09/2016<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4339/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.4339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.4333</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4333/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4333/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4333/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.4333</a></p>
<p>Pres. Santino Scudeller, est. Paolo Marotta Sul rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità a vincoli decaduti e sulla necessità di comunicare l’avvio del procedimento di approvazione del progetto e di dichiarazione della pubblica utilità dell&#8217;opera &#160;1. Giurisdizione e competenza &#8211; Espropriazione per p.u.- Art. 133 co.1 lett. g c.p.a.- Domanda</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4333/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.4333</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4333/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.4333</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santino Scudeller, est. Paolo Marotta</span></p>
<hr />
<p>Sul rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità a vincoli decaduti e sulla necessità di comunicare l’avvio del procedimento di approvazione del progetto e di dichiarazione della pubblica utilità dell&#8217;opera</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">
&nbsp;1. Giurisdizione e competenza &#8211; Espropriazione per p.u.- Art. 133 co.1 lett. g c.p.a.- Domanda risarcitoria per occupazione illegittima – Giurisdizione – G.A.- Sussiste<br />
&nbsp;<br />
2. Espropriazione per p.u.- Procedura ablatoria &#8211; Rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità e vincoli decaduti – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità – Sussiste- Ragioni – Carenza – Decreto d’urgenza – Illegittimità – Sussiste &#8211; Fattispecie</p>
<p>3. Espropriazione per p.u.- Procedura ablatoria &#8211; P.A. &#8211; Persistente occupazione suoli privati &#8211; Assenza di un titolo valido ed efficace – Illegittimità – Effetto – Restituzione suoli o acquisizione sanante ex 42- bis del d.P.R. n. 327/2001 e &nbsp;risarcimento – Obbligo &#8211; Sussiste</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. In materia di espropriazione per pubblica utilità, ai sensi dell’art. 133 co.1 lett. g c.p.a. è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione delle domande restitutoria e risarcitoria basate sul dichiarato e non contestato&nbsp; perdurare di una occupazione illegittima della P.A. oltre i termini di validità della dichiarazione di pubblica utilità e in assenza del perfezionamento di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà<br />
&nbsp;<br />
2. In materia di espropriazione per pubblica utilità, quando l&#8217;amministrazione attiva una nuova procedura ablatoria (rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità a vincoli decaduti), deve indefettibilmente comunicare l&#8217;avviso di inizio del procedimento, non al momento dell&#8217;adozione del decreto di occupazione di urgenza, ma in relazione ai precedenti atti di approvazione del progetto e di dichiarazione della pubblica utilità dell&#8217;opera, per stimolare l&#8217;eventuale apporto collaborativo del privato: ne deriva che quando ciò non avviene, anche il decreto di occupazione di urgenza è viziato per illegittimità derivata, essendo necessario che la partecipazione degli interessati sia garantita già nell&#8217;ambito del pregresso procedimento autorizzatorio, in cui vengono assunte le determinazioni discrezionali in ordine all&#8217;approvazione del progetto dell&#8217;opera e alla localizzazione della stessa (Nel caso di specie, il TAR Campania, rilevato che l’approvazione del progetto finalizzato alla realizzazione delle opere di edilizia economica e popolare non risulta essere stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, ha ritenuto viziata la procedura espropriativa avviata dal Comune di San Gennaro Vesuviano&nbsp; ed accolto il ricorso) (1).</p>
<p>3. In materia di espropriazione per pubblica utilità, è illegittima la persistente occupazione da parte della P.A. dei terreni di proprietà privata per la realizzazione di interventi di edilizia economica e popolare in assenza di un titolo, valido ed efficace, idoneo al trasferimento della proprietà (decreto di esproprio, contratto, provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis), con la conseguenza che l’Amministrazione è tenuta a restituire le aree illegittimamente occupate, o ad emanare, sussistendone i presupposti, il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001, provvedendo in tal caso al risarcimento in favore delle parti private del danno patrimoniale, in misura pari al valore venale dell’area occupata alla data di emissione del provvedimento di acquisizione sanante e del danno non patrimoniale (nella misura del 10% del valore venale dell’area).<br />
&nbsp;<br />
<em>(1.) cfr: Consiglio di Stato, sez. IV 11 novembre 2014 n. 5520</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Quinta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 11540 del 2002, proposto da:&nbsp;<br />
Moccia Francesco, Moccia Giovanni, Moccia Pasquale, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Angelo Carbone C.F. CRBNGL59D24G190N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Abbamonte in Napoli, viale Gramsci n. 16;<br />
<em>contro</em><br />
Comune di S. Gennaro Vesuviano, non costituito in giudizio;&nbsp;<br />
<em>per l&#8217;annullamento</em><br />
&#8211; del decreto di occupazione del 7 agosto 2002 n. 3, emesso dal Comune di S. Gennaro Vesuviano;<br />
&#8211; degli avvisi di immissione in possesso prot. n. 10404, prot. 10402 e prot. 10399 del 29 agosto 2002;<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio comunale n. 167 del 21 marzo 1989, con cui è stato approvato il piano per l’edilizia economico e popolare in località 167, via Ragni; della deliberazione del Consiglio comunale di S. Gennaro Vesuviano n. 36 del 28 giugn</p>
<p>
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 giugno 2016 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
Con il ricorso notificato in data 13 novembre 2002 e depositato il successivo 26 novembre, i Sigg.ri Moccia Francesco, Moccia Giovanni e Moccia Pasquale, dopo aver evidenziato di essere proprietari (in qualità di eredi del Sig. Moccia Antonio) di un appezzamento di terreno sito nel Comune di S. Gennaro Vesuviano, censito al catasto al foglio 2 particella n. 1793, hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, contestando, sotto diversi profili, la legittimità del procedimento di occupazione avviato dal Comune per la realizzazione di un intervento di edilizia economica e popolare, avente ad oggetto anche la particella di cui sono comproprietari.<br />
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:<br />
-Violazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990; violazione dell’art. 10 della l. 22 ottobre 1971 n. 865; violazione del giusto procedimento;<br />
&#8211; Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della l. 241/1990; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione;<br />
&#8211; Violazione e falsa applicazione della l. n. 2359 del 25 giugno 1865; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per omessa comparazione tra gli interessi pubblici e interessi privati compresenti nella vicenda e per difet<br />
&#8211; Violazione degli strumenti urbanistici vigenti in zona; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; presupposto erroneo;<br />
&#8211; Violazione dell’art. 31 della l. 17 agosto 1942 n. 1158; violazione del giusto procedimento di legge; violazione della concessione edilizia n. 54 del 7 novembre 2001; illegittimità derivata del decreto di occupazione.<br />
Con memoria notificata al Comune di San Gennaro Vesuviano e corredata di relazione tecnica, le parti ricorrenti hanno evidenziato che la particella occupata (n. 1793) è stata ormai irreversibilmente trasformata con la realizzazione con la realizzazione di una strada, di marciapiedi, aree destinate alla sosta e muretti di delimitazione in assenza della adozione di un titolo giuridico idoneo al trasferimento della proprietà e che l’occupazione è stata illegittimamente estesa anche ad una parte di un’altra particella di loro proprietà (n. 1794), che sarebbe stata illegittimamente frazionata nelle particelle nn. 1923 e 1924 e non più accessibile da parte dei legittimi proprietari anche per la parte residua non occupata.<br />
Hanno quindi dedotto l’illegittimità della procedura espropriativa con riguardo alla particella n. 1793, in quanto al decreto di occupazione del 7 agosto 2002 non ha fatto seguito l’emanazione del decreto di esproprio, e con riguardo alla particella n. 1974, in quanto frazionata nelle particelle n. 1923 e 1924 senza il loro consenso e, in parte, illegittimamente occupata.<br />
Con ordinanze collegiali n. 4048/2015 e n. 218/2016, rilevata la necessità di alcuni incombenti istruttori, questo Tribunale ha ordinato al Comune di S. Gennaro Vesuviano (non costituito in giudizio) di provvedere ad alcuni adempimenti istruttori, con espressa avvertenza che l’ingiustificato rifiuto di ottemperare a quanto richiesto sarebbe stato valutato, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del c.p.a. e dell’art. 116, 2° comma, del codice di procedura civile.<br />
Il Comune di S. Gennaro Vesuviano non ha ritenuto di dover provvedere agli adempimenti istruttori disposti con le suddette ordinanze.<br />
All’udienza pubblica del 21 giugno 2016, su richiesta del difensore delle parti ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
Preliminarmente, va dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alle domande dedotte in giudizio.<br />
L’art. 133, comma 1, lett. g, del c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: “le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all&#8217;esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell&#8217;adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.<br />
Orbene, la cognizione delle domande azionate dagli odierni ricorrenti (restitutoria e risarcitoria), basate sul dichiarato e non contestato (dalla parte intimata) perdurare di una occupazione oltre i termini di validità della dichiarazione di pubblica utilità e in assenza del perfezionamento di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, debbono ritenersi devolute alla giurisdizione (esclusiva) del giudice amministrativo.<br />
Nel merito, le domande azionate dai ricorrenti sono fondate nei termini di seguito indicati.<br />
Secondo principi giurisprudenziali consolidati, quando l&#8217;amministrazione attiva una nuova procedura ablatoria (rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità e vincoli decaduti), deve indefettibilmente comunicare l&#8217;avviso di inizio del procedimento, per stimolare l&#8217;eventuale apporto collaborativo del privato. La comunicazione di avvio del procedimento deve avvenire non al momento dell&#8217;adozione del decreto di occupazione di urgenza, ma in relazione ai precedenti atti di approvazione del progetto e di dichiarazione della pubblica utilità dell&#8217;opera. Quando ciò non avviene, anche il decreto di occupazione di urgenza è viziato per illegittimità derivata, essendo necessario che la partecipazione degli interessati sia garantita già nell&#8217;ambito del pregresso procedimento autorizzatorio, in cui vengono assunte le determinazioni discrezionali in ordine all&#8217;approvazione del progetto dell&#8217;opera e alla localizzazione della stessa (Consiglio di Stato, sez. IV 11 novembre 2014 n. 5520).<br />
Orbene, nel caso di specie l’approvazione del progetto finalizzato alla realizzazione delle opere di edilizia economica e popolare non risulta essere stato preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Sono dunque fondate le censure relative alla dedotta violazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990, dell’art. 10 della l. n. 865/1971 e alla violazione del principio del giusto procedimento.<br />
Oltre a ciò, la procedura espropriativa è viziata anche per la mancata definizione del procedimento ablatorio con un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.<br />
Per effetto della introduzione nel nostro ordinamento giuridico dell’istituto della c.d. “acquisizione sanante”, disciplinato ora (dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 43 del d.P.R. n. 327/2001) dall’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 (introdotto dall’art. 34, comma 1, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011 n. 111), deve ritenersi definitivamente superato l’istituto di elaborazione pretoria della c.d. “occupazione appropriativa” (o “accessione invertita”), secondo il quale la realizzazione di un’opera pubblica con la conseguente irreversibile trasformazione dell’area (illegittimamente) utilizzata comportava la perdita del diritto di proprietà da parte dell’intestatario del bene e il conseguente acquisto (a titolo originario) del medesimo da parte della p.a. procedente (cfr. Corte di Cassazione, 26 febbraio 1983 n. 1464).<br />
Nel superamento del precedente approdo giurisprudenziale un ruolo fondamentale hanno avuto la “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo la quale, indipendentemente dalla natura della occupazione (appropriativa o usurpativa), un comportamento contra legem (illegittimo o, addirittura, illecito) non può costituire il presupposto per l’acquisto di un diritto e la realizzazione dell’opera pubblica non costituisce impedimento alla restituzione dell’area illegittimamente occupata (Corte di Strasburgo, 30 maggio 2000 n. 31524/96).<br />
Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti hanno sufficientemente dimostrato (attraverso la produzione di una relazione tecnica) la persistente occupazione dei terreni di loro proprietà per la realizzazione di interventi di edilizia economica e popolare in assenza di un titolo, valido ed efficace, idoneo al trasferimento della proprietà (decreto di esproprio, contratto, provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis).<br />
Per le ragioni sopra richiamate, assorbita ogni altra censura, deve essere affermata la permanenza della situazione di illiceità in cui versa il Comune di S. Gennaro Vesuviano, in relazione alla quale la predetta amministrazione è tenuta a restituire le aree illegittimamente occupate, previa rimessione nel pristino stato, fatta salva tuttavia la possibilità da parte della amministrazione comunale di verificare la sussistenza dei presupposti per l’emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., provvedendo in tal caso al risarcimento in favore delle parti ricorrenti del danno patrimoniale, in misura pari al valore venale dell’area occupata alla data di emissione del provvedimento di acquisizione sanante e del danno non patrimoniale (nella misura del 10% del valore venale dell’area).<br />
Sia che ritenga di restituire le aree occupate sia che ritenga di poter emanare, sussistendone i presupposti, il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il Comune di San Gennaro Vesuviano è comunque tenuto, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, a provvedere nei confronti del ricorrente al risarcimento del danno da occupazione illegittima, da quantificarsi, in base al combinato disposto dell’art. 34 comma 4 c.p.a. e dell’art. 42-bis comma 3 del d.P.R. n. 327/2001, nella misura del 5% del valore venale delle aree occupate per ogni anno di occupazione illegittima.<br />
Le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:<br />
&#8211; accoglie la domanda demolitoria e, per l’effetto, annulla (in parte qua) gli atti impugnati;<br />
&#8211; accoglie la domanda restitutoria (fatti salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione) e quella risarcitoria nei termini di cui in motivazione.<br />
Condanna il Comune di S. Gennaro Vesuviano al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre i.v.a. e c.p.a.<br />
Dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei Conti &#8211; Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania – Napoli, per l’accertamento di eventuali responsabilità di natura contabile.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Santino Scudeller, Presidente<br />
Pierluigi Russo, Consigliere<br />
Paolo Marotta, Primo Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
<tbody>
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<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
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<td>Paolo Marotta</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>Santino Scudeller</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Pubblicato il 16/09/2016<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4333/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.4333</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.3989</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-9-2016-n-3989/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-9-2016-n-3989/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.3989</a></p>
<p>Pres. Griffi/ Est. Russo Sulla nullità della clausola del bando che impone il possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per l&#8217;espletamento di uno dei servizi oggetto di gara anche ai membri dell’ATI deputati a svolgere altri servizi Contratti della P.A. – Gara – Affidamento di due servizi distinti – Vigilanza e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-9-2016-n-3989/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.3989</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-9-2016-n-3989/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.3989</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Griffi/ Est. Russo</span></p>
<hr />
<p>Sulla  nullità della clausola del bando che impone il possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per l&#8217;espletamento di uno dei servizi oggetto di gara anche ai membri dell’ATI deputati a svolgere altri servizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Affidamento di due servizi distinti – Vigilanza e Portierato – RTI – Requisiti tecnico professionali attinenti solo ad una attività – &nbsp;Richiesti per tutte le partecipanti al RTI – Clausola del bando – Nullità – Ragioni.&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In tema di affidamento di un contratto per i servizi di vigilanza e portierato è nulla la clausola del bando che indica, quale presupposto necessario per la partecipazione alla procedura concorsuale, la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali ed economici attinenti alla attività di vigilanza armata &nbsp;da parte di tutte le partecipanti al RTI costituito nella gara . Infatti, risulta illogico richiedere il rispetto di parametri tecnico-professionali attinenti a uno solo dei due servizi posti a bando anche a chi fosse parte di un R.T.I. concorrente e avesse dichiarato di assumere l&#8217;incarico di svolgere esclusivamente l&#8217;altro servizio (nella fattispecie, quello di portierato), non potendosi ritenere lo stesso legittimamente tenuto al rispetto dei parametri tecnico-professionali attinenti all&#8217;attività dalla stessa non esercitata.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">Pubblicato il 16/09/2016</div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 03898/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00464/2016 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</strong></div>
<div style="text-align: center;">ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 464 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Italpol Vigilanza Srl in proprio e quale Mandataria del Costituendo Rti, Rti Italservizi 2007 Srl, Rti Corpo di Vigilanza Citta di Varese e Provincia Spa, Rti La Vedetta Lombarda Spa, Rti Vcb Secutitas Soc. Coop. Per Azioni, Rti Civis Spa, Rti Nuova Sicurezza del Cittadino Gruppo Civis Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Giovan Candido Di Gioia C.F. DGIGNC42P16I697J, con domicilio eletto presso Giovanni Candido Di Gioia in Roma, piazza Mazzini, 27;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Spa Ferrovienord, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Salvadori Del Prato C.F. SLVGDU40R14F205M, Giorgio Della Valle C.F. DLLGRG36B19F839V, con domicilio eletto presso Giorgio Della Valle in Roma, piazza Mazzini, 8 &#8211; Sc. C;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE IV n. 02490/2015, resa tra le parti, concernente esclusione dalla gara per l&#8217;affidamento prestazioni di vigilanza e portierato presso le località di servizio Ferrovienord intera rete ramo Milano e ramo Iseo &#8211; ris. danni.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Spa Ferrovienord;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 giugno 2016 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Di Gioia e Salvadori Del Prato;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>Con il gravame all’attenzione del Collegio viene impugnata la sentenza n. 2490 del 26 novembre 2015, pronunciata in formula semplificata dal Tar per la Lombardia, sede di Milano, in esito al giudizio (ricorso R.G. n. 2467/2015) promosso dalla Italpol Vigilanza s.r.l. (in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo R.T.I. con le società Italservizi 2007 s.r.l., Corpo di Vigilanza Città di Varese e Provincia s.p.a., La Vedetta Lombarda s.p.a., VCB Securitas Soc. Coop. per azioni, CIVIS s.p.a. e Nuova Sicurezza del Cittadino Gruppo CIVIS s.p.a.) avverso il provvedimento (nota prot. n. 7193 del 24 settembre 2015) di esclusione dalla gara indetta dalla Ferrovienord s.p.a., causa l’asserito mancato rispetto delle norme di Bando &#8211; pubblicato nell’aprile dello stesso anno – circa i requisiti di capacità tecnica e professionale dei concorrenti.<br />
L’odierna appellante ha partecipato, nella qualità di mandataria di un R.T.I., a una procedura di gara indetta dalla Ferrovienord s.p.a. per l’erogazione di servizi di vigilanza armata e di portierato, da svolgersi presso le località di servizio della stazione appaltante dell’intera rete dei rami ferroviari Milano ed Iseo.<br />
Mentre le altre società del Raggruppamento Temporaneo avrebbero svolto la parte di contratto inerente l’attività di vigilanza armata, la Italservizi 2007 s.r.l. dichiarava di essere stata incaricata dalle altre mandanti a svolgere l’esclusivo servizio di portierato.<br />
Stando a quanto disposto dalla Sezione III – punti III.2.1 e III.2.3 &#8211; della&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;di gara, i partecipanti alla competizione avrebbero dovuto dimostrare il possesso della “licenza provinciale per le province di Milano, Monza e Brianza, Varese, Como, Novara e Brescia rilasciata dalla prefettura per i servizi di vigilanza”, nonché di una esperienza consolidata nel campo, provata dall’“avere eseguito, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara almeno un contratto, anche poliennale, di prestazioni di vigilanza armata, per un importo complessivo non inferiore al 30% dell’importo a base d’asta, in alternativa 2 contratti, sempre di prestazione di vigilanza armata di importo complessivo pari almeno al 40 % di detto importo” e dal possesso in organico “di un numero medio annuo, con riferimento agli anni 2012-2013-2014, di Guardie Giurate (GG) non inferiore a n. 100 unità”.<br />
Ancora, ai sensi del punto III.1.3 del medesimo Bando, “In caso di raggruppamento di imprese tali requisiti [di partecipazione alla gara, diffusamente indicati nella medesima Sezione III del Bando e sopra richiamati per quanto di interesse, ndr] dovranno essere posseduti in maniera non inferiore al 60% dalla capogruppo e comunque nella misura minima del 20% dalle altre imprese che costituiscono il concorrente”.<br />
Alla luce del combinato disposto fra le norme sopra citate, la Ferrovienord s.p.a. procedeva dunque a comunicare, con nota prot. n. 7193 del 24 settembre 2015, l’esclusione dalla procedura di gara del R.T.I. odierna appellante, “in quanto la mandante Italiaservizi 2007 SRL non possiede i requisiti stabiliti […] con particolare riferimento alla mancanza dei requisiti di capacità tecnica relativi al fatturato specifico per servizi di vigilanza armata, oltre il relativo possesso in organico del numero medio annuo di guardie giurate richiesto”.<br />
Con successiva nota prot. n. 1339 del 30 settembre 2015 la società mandante dell’escluso R.T.I. domandava l’annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione, evidenziando come nei confronti della stessa non potessero trovare applicazione le indicazioni di Bando circa i requisiti, obiettivamente non posseduti dalla società, inerenti all’attività di vigilanza, essendo stata la stessa incaricata all’interno del proprio R.T.I. dello svolgimento esclusivo del servizio di portierato e pertanto di attività completamente differente da quella di guardiania armata.<br />
Con nota del 13 ottobre 2015 (prot. n. 7705), la stazione appaltante rigettava l’istanza del privato, confermando il precedente provvedimento di esclusione dalla gara.<br />
L’Italpol Vigilanza s.r.l., pertanto, procedeva a impugnare, in proprio e nella qualità di mandataria del citato Raggruppamento di imprese, il provvedimento di esclusione dalla gara dinanzi il Tar per la Lombardia, sede di Milano, lamentando l’illegittimità del provvedimento per erronea interpretazione delle norme di Bando, contestualmente impugnate.<br />
In particolare, parte ricorrente rilevava l’ambiguità della disposizione di gara e l’illegittima applicazione fattane dalla stazione appaltante in quanto, a dire della prima, i requisiti tecnici indicati dal Bando ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale – e inerenti al servizio di vigilanza privata – non potevano essere richiesti anche a soggetti, quali la mandante Italservizi 2007 s.r.l., che avessero assunto l’incarico di svolgere esclusivamente il servizio di portierato. Veniva in secondo luogo evidenziata la natura di raggruppamento verticale, e non orizzontale, del costituendo R.T.I. ricorrente, con la conseguenza che solo la società mandataria sarebbe stata tenuta a svolgere la prestazione principale (nel caso di specie, secondo la ricostruzione della parte, la vigilanza armata) e a dimostrare i requisiti per la stessa richiesti, mentre le altre società, mandanti, sarebbero rimaste di per sé libere di svolgere anche esclusivamente la prestazione secondaria (<em>id est</em>, in tal caso, il servizio di portierato), nel caso non essendo coerentemente tenute al rispetto dei requisiti previsti per l’espletamento del servizio principale, requisiti comunque posseduti dalle altre partecipanti.<br />
All’esito del giudizio, il giudice di prime cure, con sentenza n. 2490, emessa in forma semplificata e pubblicata in data 26 novembre 2015, rigettava il proposto ricorso, rilevando da un lato la natura chiaramente escludente delle clausole di bando, applicate dalla stazione appaltante, con la conseguente tardività delle domande formulate avverso le stesse disposizioni di gara, e affermando dall’altro l’impossibilità di configurare alcuna graduabilità delle prestazioni richieste dal&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;di gara &#8211; con relativa qualificazione del ricorrente R.T.I. in termini di raggruppamento orizzontale e obbligo da parte di tutte le partecipanti di rispettare i requisiti previsti dal Bando, inerenti al servizio di vigilanza armata – né la partecipazione della Italservizi 2007 all&#8217;interno del R.T.I. ricorrente quale forma (atipica) di avvalimento.<br />
Avverso la descritta pronuncia propone appello, affidato a due motivi di impugnazione, la Italpol Vigilanza s.r.l., lamentando l’erroneità della decisione del giudice di primo grado, per erronea interpretazione e applicazione della normativa applicabile, a tal fine riproponendo i profili di doglianza già sollevati in primo grado.<br />
Nelle more del presente giudizio di appello, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta dall’appellante, questa Sezione, con ordinanza n. 902 dell’11 marzo 2016, ha sospeso l’esecutività della citata sentenza n. 2490/2015, per l’effetto ammettendo con riserva il R.T.I. appellante alla procedura di gara avviata dalla Ferrovienord s.p.a.<br />
Con memorie depositate in vista dell’udienza pubblica di trattazione del merito della controversia, le parti, ritualmente costituite, confermano le proprie posizioni e conclusioni.<br />
All’udienza pubblica del 23 giugno 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>Va preliminarmente esaminata la questione di irricevibilità per tardività del ricorso di primo grado, dichiarata dal giudice di prime cure ed oggetto del primo motivo di appello.<br />
La pronuncia del Tar lombardo sul punto si è basata essenzialmente sulla ritenuta configurabilità dell&#8217;evidente carattere escludente delle clausole di bando indetto dalla Ferrovienord s.p.a. per l&#8217;affidamento di un contratto per servizio di vigilanza e di portierato.<br />
Il giudice di primo grado, più nello specifico, riteneva che le norme della&nbsp;<em>lex specialis&nbsp;</em>indicassero chiaramente, come presupposto necessario per la partecipazione alla procedura concorsuale, la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali ed economici attinenti alla attività di vigilanza armata da parte di tutte le partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito nella gara (requisiti che dovevano essere posseduti nel limite minimo del 60%, per quanto attiene alla capogruppo, e del 20% per tutte le altre società).<br />
A parere del giudicante, pertanto, le stesse norme non consentivano affatto la partecipazione di soggetti non in grado di garantire le competenze tecniche e professionali necessarie alla garanzia del servizio di vigilanza armata e ciò anche nell&#8217;ipotesi in cui, come nel caso della Italservizi 2007 s.r.l., gli stessi avessero assunto l&#8217;obbligo – interno al R.T.I. di appartenenza – di assolvere al solo ed esclusivo servizio di portierato. Il tenore letterale delle clausole, obiettivamente, induceva a ritenere corretta tale ricostruzione delle norme di bando.<br />
In logica e diretta conseguenza di quanto detto, il giudice di prime cure ha coerentemente dichiarato l&#8217;irricevibilità del primo motivo di ricorso, poi trasposto nel pariordinato motivo di appello.<br />
Senonché la lettura del Tar lombardo non appare condivisibile, ove esaminata da un punto di vista sistematico.<br />
Va infatti ricordato che il bando di gara indetto dalla Ferrovienord s.p.a. atteneva ai servizi di vigilanza armata e di portierato e pertanto a due servizi del tutto distinti tra loro.<br />
L&#8217;attività di vigilanza, difatti, può essere descritta come quella volta alla salvaguardia di beni affidati alle proprie cure, ergo come attività finalizzata, sebbene in via mediata, a contribuire alla preservazione dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica, fatto che, tra l&#8217;altro, giustifica la subordinazione dell&#8217;espletamento dell&#8217;attività al possesso di una autorizzazione governativa prefettizia&nbsp;<em>ad hoc</em>&nbsp;(Cass. Pen. Sez. I, 12 aprile 2006 n. 14258). Il servizio di portierato, invece, attiene essenzialmente alla garanzia dell&#8217;ordinato utilizzo di un immobile da parte dei fruitori dello stesso, essendo quindi prevalentemente finalizzato alla sorveglianza e protezione degli immobili e dei beni in essi presenti, nonché alla disciplina dell&#8217;accesso di estranei, senza che vengano in rilievo – se non in via del tutto indiretta – finalità di interesse pubblico, che invece caratterizzano l&#8217;attività di vigilanza, fatto che coerentemente non rende necessaria alcuna autorizzazione di polizia per lo svolgimento del servizio (cfr. Cons. Stato Sez. V, 22 ottobre 2012 n. 5405; Cons. Stato Sez. VI, 14 febbraio 2007 n. 610).<br />
La differenza tra le due attività sopra descritte, già di per sé evidente alla luce delle specificazioni analizzate, appare trasparire anche dall&#8217;attenta e sistematica lettura delle norme del bando di gara impugnato dagli odierni appellanti.<br />
Infatti, va innanzitutto sottolineato che la&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;prevedeva due tariffe orarie (cd. “canoni unitari”) differenti e rispettivamente dettate per il servizio di vigilanza e per quello di portierato – le differenze tra le due tariffe, tra l&#8217;altro, non risultano invero nemmeno di lieve valore, passandosi da € 23,00 l&#8217;ora del servizio di vigilanza (definito nel bando come servizio di “Presenziamento”) a € 15,00 l&#8217;ora riconosciuti per l&#8217;attività di portierato &#8211; fatto che evidentemente porta a ritenere che anche in base alla regolamentazione di gara le due attività dovessero essere ritenute tra loro nettamente distinte.<br />
A maggior riprova di tale ultima affermazione, inoltre, viene in rilievo il fatto che lo stesso schema di contratto di appalto, allegato al bando di gara e parte integrante dello stesso, all&#8217;art. 13 prevedeva l&#8217;applicazione di due distinti CCNL, anche qui rispettivamente per le GPG impiegate nel servizio di vigilanza e per i soggetti, diversi dalle citate GPG (anche detti, in talune altre disposizioni di gara, con formula alquanto ambigua dal punto di vista letterale, “agenti disarmati”), svolgenti attività di portierato.<br />
Chiarito come il bando di gara chiaramente attenesse a due servizi tra loro nettamente distinti (appunto, quello di vigilanza e quello di portierato), resta da capire se nonostante ciò le clausole di gara potessero interpretarsi in senso univoco, come escludenti i soggetti non in grado di soddisfare i requisiti economici e tecnico-professionali necessari per l&#8217;espletamento del servizio di vigilanza armata oggetto della procedura concorsuale.<br />
Ebbene, proprio alla luce delle profonde differenze intercorrenti tra l&#8217;attività di vigilanza armata e quella di portierato, di cui si è dato precedentemente conto, deve ritenersi che le clausole di gara ben apparivano suscettibili di diversa interpretazione, rispetto a quella affermata dalla stazione appaltante.<br />
Giacché, difatti, il bando di gara aveva a oggetto due diversi servizi, ritenere che tutti i concorrenti dovessero detenere i requisiti comprovanti la propria capacità economica e tecnica per l&#8217;espletamento di uno solo – per quanto nettamente maggioritario in termini di incidenza economica sull’importo generale del contratto rispetto al secondo – dei due citati servizi, e ciò addirittura nel caso in cui il soggetto, parte di un R.T.I., assumesse l&#8217;incarico di svolgere esclusivamente il secondo servizio, di rilievo minore ai fini economici, sarebbe comprensibilmente potuto apparire clausola eccessivamente restrittiva del principio &#8211; di matrice europea &#8211; di più ampia partecipazione alla gara.<br />
Ancora, vale la pena considerare, a ulteriore riprova della correttezza delle conclusioni cui si è pervenuti in questa sede, che aderendo all&#8217;interpretazione accolta anche dal giudice di primo grado, dovrebbe anche ritenersi che i partecipanti alla gara, dimostrato di possedere i requisiti tecnici ed economici, nonché il personale per l&#8217;adeguato svolgimento del servizio di vigilanza, avrebbero però successivamente potuto utilizzare il medesimo personale anche per il diverso servizio di portierato; il che però porrebbe il non semplice problema di comprendere sulla base di quale criterio, esente da discriminazioni, la società aggiudicatrice avrebbe potuto in seguito assegnare i propri dipendenti – in via presuntiva, di pari livello qualitativo e in ogni caso di pari qualifica professionale – allo svolgimento di una attività piuttosto che a un&#8217;altra, con conseguente differenza dal punto di vista del CCNL e di salario agli stessi applicabili.<br />
Da quanto sopra, si comprende perfettamente perché i partecipanti al R.T.I. di appartenenza dell&#8217;odierna appellante fossero persuasi del fatto che i requisiti di partecipazione indicati dal bando di gara andassero intesi come applicabili ai soli soggetti diversi da quelli, partecipanti a un R.T.I., che avessero assunto l&#8217;incarico di svolgere esclusivamente l&#8217;attività di portierato e non il diverso servizio di vigilanza armata.<br />
Sebbene vada riconosciuto che la formulazione letterale delle disposizioni di gara rendesse teoricamente possibile anche la lettura datane dal giudice di primo grado, lo stesso, anche qualora persuaso della maggiore correttezza della propria interpretazione, non avrebbe in ogni caso dovuto dichiarare la tardività del ricorso, dovendo riconoscere il carattere dubbio, ambiguo e non univoco delle clausole della&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;di gara.<br />
Da quanto detto, deriva la fondatezza della prima doglianza di appello, inerente all&#8217;erronea pronuncia di irricevibilità del primo motivo di ricorso, riproposto in appello, dichiarata dalla impugnata sentenza n. 2490/2015.<br />
Superati pertanto, per i motivi sopra esposti, i preliminari profili di irricevibilità del primo motivo di ricorso, trasposto nel pariordinato motivo di appello, può ora procedersi a valutare il merito della controversia in esame.<br />
Ebbene, l&#8217;appello risulta fondato, per i motivi di seguito esposti.<br />
Come già precedentemente analizzato, oggetto del bando di gara indetto dalla Ferrovienord s.p.a. risultavano i distinti servizi di vigilanza e di portierato.<br />
Come specificato, inoltre, l&#8217;odierna appellante lamenta la (a suo dire) illegittima esclusione del costituendo R.T.I., disposta dalla stazione appaltante, a causa della mancata detenzione da parte della Italservizi 2007 s.r.l., società mandante del Raggruppamento di imprese appellante, dei requisiti di partecipazione indicati dalla Sezione III del bando e inerenti a capacità tecniche ed economiche attinenti alla sola attività di vigilanza armata. A dire dell&#8217;odierna appellante, più nello specifico, la lettura restrittiva dei presupposti di partecipazione data dalla Ferrovienord s.p.a., che ha portato all&#8217;emissione del provvedimento di esclusione del R.T.I. appellante, non risulterebbe in linea con i principi in materia di appalti, di fonte nazionale ed europea.<br />
La doglianza risulta fondata. Alla luce del combinato disposto tra gli artt. 42, comma 3 e 46 del D.Lgs. n. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici, oggi sostituito dal D.Lgs. n. 50/2016), di recepimento di principi espressi già dalla Direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE, l&#8217;esclusione alla gara può dirsi legittima soltanto laddove attenga ai vizi indicati dallo stesso art. 46 – tra cui, a titolo esemplificativo, il caso di “mancato adempimento alle prescrizioni previste [&#8230;] da disposizioni di legge vigenti”, ovvero di “incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell&#8217;offerta” o ancora di “non integrità del plico contenente l&#8217;offerta” &#8211; e, in caso di mancato rispetto dei requisiti previsti direttamente dal bando, gli stessi risultino attinenti e non eccedenti l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto.<br />
Nel caso di specie, a ben vedere, il provvedimento di esclusione emesso ai danni del R.T.I. appellante ha avuto a motivo il mancato rispetto, da parte di una mandante del citato Raggruppamento di imprese, la quale aveva assunto l&#8217;incarico di svolgere esclusivamente l&#8217;attività di portierato, delle norme di gara attinenti una serie di requisiti tecnici attinenti il solo, differente, servizio di vigilanza armata.<br />
Ebbene, risulta evidente come le citate disposizioni risultassero eccedenti, rispetto all&#8217;attività oggetto di appalto. Non risultava difatti logico richiedere il rispetto di parametri tecnico-professionali attinenti a uno solo dei due servizi posti a bando anche a chi (come la Italservizi 2007 s.r.l.) fosse parte di un R.T.I. concorrente e avesse dichiarato di assumere l&#8217;incarico di svolgere esclusivamente l&#8217;altro servizio (nella fattispecie, quello di portierato), non potendosi ritenere lo stesso legittimamente tenuto al rispetto dei parametri tecnico-professionali attinenti all&#8217;attività dalla stessa non esercitata, fermo restando ovviamente il rispetto dei citati parametri di gara da parte degli altri soggetti partecipanti al medesimo Raggruppamento di imprese.<br />
Ne deriva che la norma di bando, almeno nell&#8217;interpretazione datane dalla stazione appaltante, successivamente accolta anche dal giudice di primo grado, non può che ritenersi violativa del principio di cui al citato art. 42 Codice Appalti e pertanto, ai sensi dell&#8217;ultimo periodo del comma 1 bis dell&#8217;art. 46 del medesimo Codice, nulla, con conseguente illegittimità anche del provvedimento di esclusione disposta dalla Ferrovienord s.p.a. ai danni del costituendo R.T.I. appellante, con conseguente accoglimento del proposto gravame.<br />
Per quanto attinente al secondo motivo di appello (non assorbito dall&#8217;accoglimento del primo, stante il principio stabilito dalla Adunanza Plenaria 27 aprile 2015 n. 5), si precisa quanto segue.<br />
Va innanzitutto evidenziato che la tesi esposta dall&#8217;appellante, nella parte inerente alla configurabilità della partecipazione della società Italservizi 2007 s.r.l., all&#8217;interno del R.T.I. di appartenenza, in termini di avvalimento, non merita di trovare seguito.<br />
L&#8217;istituto richiamato dalla Italpol Vigilanza, difatti, attiene a un rapporto giuridico del tutto distinto e ben differente da quello intercorrente tra i soggetti parte di un Raggruppamento di imprese, quale quello che sussiste tra l&#8217;appellante e la Italservizi 2007 s.r.l., sua mandante ai fini della gara.<br />
Ne deriva che la società da ultimo citata va considerata parte del R.T.I., in quanto tale concorrente della procedura concorsuale al pari degli altri membri del medesimo Raggruppamento di imprese, e non come ausiliaria degli stessi.<br />
Ciò premesso, meritevole di accoglimento appare, invece, l&#8217;ulteriore tesi esposta dall&#8217;appellante, e inerente alla configurabilità del costituendo R.T.I. in termini di raggruppamento verticale, con la conseguenza che solo la società mandataria sarebbe stata tenuta a svolgere la prestazione principale e a dimostrare i requisiti per la stessa richiesti, mentre le altre società, mandanti, sarebbero rimaste di per sé libere di svolgere anche esclusivamente la prestazione secondaria (<em>id est</em>, in tal caso, il servizio di portierato).<br />
Sebbene difatti il tenore letterale delle norme di bando non esprima esplicitamente tale configurazione, la rilevanza quantitativa, retributiva e qualitativa dei servizi di vigilanza armata e portierato inducono a ritenere che le due attività si pongano in rapporto, rispettivamente, di prestazione principale (che non a caso interessa 40 unità per quanto inerente al ramo Iseo del tessuto ferroviario di competenza della stazione appaltante e ben 241 per il ramo Milano) e secondaria (attinente a sole 4 unità di personale di portierato, 2 per ciascun ramo di competenza della Ferrovienord s.p.a.), con conseguente configurabilità del costituendo R.T.I. appellante in termini di raggruppamento verticale (ai sensi dell&#8217;art. 37, comma 2 D.Lgs. n. 163/2006) e non orizzontale.<br />
Anche alla luce di quanto da ultimo espresso, va ribadita l&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione del R.T.I. appellante dalla gara.<br />
Ne consegue, in definitiva, l’accoglimento del proposto appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado impugnata, l&#8217;annullamento del provvedimento di esclusione dell&#8217;offerta del R.T.I. appellante, prot. n. 7193 del 24 settembre 2015 e l&#8217;ammissione del medesimo R.T.I. alla procedura di gara indetta dalla Ferrovienord s.p.a. per l&#8217;espletamento dei servizi di vigilanza armata e di portierato presso le località di servizio della stazione appaltante – intera rete Milano e Iseo.<br />
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, così come proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento di esclusione dell&#8217;offerta del R.T.I. appellante, prot. n. 7193 del 24 settembre 2015 ed ammette il medesimo R.T.I. alla procedura di gara indetta dalla Ferrovienord s.p.a. per l&#8217;espletamento dei servizi di vigilanza armata e di portierato presso le località di servizio della stazione appaltante – intera rete Milano e Iseo.<br />
Spese del doppio grado a carico dell’appellata ed in favore dell’appellante, liquidate complessivamente in euro 6.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Filippo Patroni Griffi, Presidente<br />
Nicola Russo, Consigliere, Estensore<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Nicola Russo</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Filippo Patroni Griffi</strong></td>
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<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-9-2016-n-3989/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.3989</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.4339</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4339-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4339-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.4339</a></p>
<p>Pres. Scudeller/Est. Russo Non sussiste la giurisdizione del G.A. in materia di controversie sulle procedure selettive per il conferimento di incarichi pubblici &#160; Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Incarichi dirigenziali – Procedura selettiva ex art. 15 D.Lgs.n.502/1992 – Giurisdizione – G.A.– Non sussiste – Ragioni In materia di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4339-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.4339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4339-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.4339</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scudeller/Est. Russo</span></p>
<hr />
<p>Non sussiste la giurisdizione del G.A. in materia di controversie sulle procedure selettive per il conferimento di incarichi pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p>Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Incarichi dirigenziali – Procedura selettiva ex art. 15 D.Lgs.n.502/1992 – Giurisdizione – G.A.– Non sussiste – Ragioni</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In materia di pubblico impiego, spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie relative alle procedure selettive per il conferimento di incarichi di&nbsp;direzione, espletate ai sensi dell&#8217;art. 15 del d. lgs. n. 502/1992, come modificato dal d.l. 13 settembre 2012, n. 158, conv. in L.n. n. 189/2012, atteso che, pur avendo la novella legislativa modificato la disciplina della procedura <em>de qua</em>, qualificandola espressamente come concorso e prevedendo che la commissione chiamata all&#8217;esame preliminare dei candidati attribuisca voti, formulando una graduatoria di merito, la scelta finale spetta al direttore generale, il quale è vincolato dall&#8217;operato della commissione solo nella individuazione<a name="_GoBack"></a> della terna dei candidati più meritevoli, ma è legittimato ad operare proprie valutazioni, svincolate da quelle della commissione, sull&#8217;individuazione del candidato da nominare.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Quinta)<br />
ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<p>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 3859 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Aniello Leonardo Caracciolo, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Caracciolo C.F., CRCGNN61T27B860M, e Paolo Leone C.F. LNEPLA66A12F839R, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Napoli, via V. Mosca n. 41;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Azienda Ospedaliera Sant&#8217;Anna e San Sebastiano di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Gelsomina D&#8217;Antonio, C.F. DNTGSM63B63G283R, con la quale è domiciliata in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania, ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<p>Alberto Bernardo Franzin, Michele Carandente, Pasqualino De Marinis, non costituiti in giudizio;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></div>
<p><em>previa sospensione, della delibera n. 319 del 9 giugno 2016, con cui la commissione straordinaria dell&#8217;Azienda ospedaliera Sant&#8217;Anna e San Sebastiano ha conferito l&#8217;incarico di direttore dell&#8217;unità operativa complessa di neurochirurgia al dott. Alberto Franzin.</em></p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Sant&#8217;Anna e San Sebastiano di Caserta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2016 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti circa la possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm., anche in relazione alla preliminare questione di giurisdizione, sollevata dall’Azienda resistente;</p>
<p>Premesso che con l’atto impugnato la commissione straordinaria dell&#8217;Azienda ospedaliera Sant&#8217;Anna e San Sebastiano ha conferito l&#8217;incarico di direttore dell&#8217;unità operativa complessa di neurochirurgia al dott. Alberto Franzin;<br />
Ritenuto che il giudizio può essere definito con &#8220;<em>sentenza in forma semplificata</em>”, ex artt. 60 c.p.a., ravvisandosi la manifesta inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adìto giudice amministrativo;<br />
Considerato che la procedura è stata indetta ai sensi dell&#8217;art. 15 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189;<br />
Rammentato che, prima dell&#8217;entrata in vigore della modifica legislativa, il procedimento in questione consisteva nella scelta, da parte del direttore generale, del soggetto più capace di collaborare all&#8217;attuazione del suo programma amministrativo, secondo criteri ampiamente fiduciari,<br />
con l&#8217;unico temperamento costituito dal necessario previo intervento di una commissione chiamata ad esprimere un giudizio di idoneità nei confronti dei candidati, con conseguente pacifica devoluzione delle relative controversie all’A.G.O.;<br />
Rilevato che, pur avendo la novella legislativa modificato la disciplina della procedura&nbsp;<em>de qua</em>, qualificandola espressamente come concorso e prevedendo che la commissione chiamata all&#8217;esame preliminare dei candidati attribuisca voti, formulando una graduatoria di merito, resta fermo che il direttore generale può attribuire l&#8217;incarico a uno dei candidati inseriti nella terna selezionata dalla commissione senza essere vincolato dalla rispettiva collocazione;<br />
Ritenuto di condividere il più recente e prevalente orientamento (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 28 aprile 2016, n. 1631, e 30 giugno 2016, n. 2940; contra, Consiglio di Stato, sez. III, 12 settembre 2014, n. 4658, e 5 giugno 2015, n. 2790 ), che ha riaffermato la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative all&#8217;affidamento di tali incarichi, anche dopo la suddetta novella legislativa, sul dirimente rilievo che la scelta finale spetta al direttore generale, il quale è vincolato dall&#8217;operato della commissione solo nella predisposizione della terna dei candidati più meritevoli, ma è legittimato ad operare proprie valutazioni, svincolate da quelle della commissione, sull&#8217;individuazione del candidato da nominare;<br />
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso in epigrafe è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adìto T.A.R., appartenendo la causa alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a. ;<br />
Ritenuto, in relazione alle oscillazioni giurisprudenziali registratesi in punto di giurisdizione, di poter disporre la compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio;</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Santino Scudeller, Presidente<br />
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore<br />
Carlo Buonauro, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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</tr>
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<td>&nbsp;</td>
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</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Pierluigi Russo</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>Santino Scudeller</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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</tbody>
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<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Pubblicato il 16/09/2016<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4339-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.4339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.4336</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4336-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4336-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4336-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.4336</a></p>
<p>Pres. Scudeller/ Est. Russo Sull’obbligo di avviso di avvio del procedimento in materia di ordinanze di rimozione e smaltimento rifiuti Atto amministrativo – Rimozione e smaltimento dei rifiuti – Artt. 7 della L.n.241/1990 e 192 del D.Lgs.n.152/2006 – Avviso di avvio del procedimento – Obbligo – Sussiste – Ragioni. Ai</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4336-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.4336</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scudeller/ Est. Russo</span></p>
<hr />
<p>Sull’obbligo di avviso di avvio del procedimento in materia di ordinanze di rimozione e smaltimento rifiuti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>Atto amministrativo – Rimozione e smaltimento dei rifiuti – Artt. 7 della L.n.241/1990 e 192 del D.Lgs.n.152/2006 – Avviso di avvio del procedimento – Obbligo – Sussiste – Ragioni.</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7 della L.n.241/1990 e 192 del D.Lgs.n.152/2006, il provvedimento amministrativo con cui il Comune ordina al privato la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi su di un area di proprietà del privato deve essere preceduto dalla formale comunicazione di avvio del procedimento, che costituisce un adempimento indispensabile al fine dell&#8217;effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati, con la conseguenza che è illegittimo e deve essere annullato il provvedimento comminato in assenza di detta comunicazione.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Quinta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</div>
<p>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 3429 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Laura Boccia, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella D&#8217;Iorio, C.F. DRINNL73L50C129M, e Sergio Como, C.F. CMOSRG50M21F839L, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, al viale Gramsci n. 16;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Catello De Simone, C.F. DSMCLL51P22C129F, e Donatangelo Cancelmo, C.F. CNCDTN70C22F839A, coi quali è domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania, ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></div>
<p>dell&#8217;ordinanza n. 14 del 13.5.2016, prot. n. 20226, emessa dal Commissario straordinario del Comune di Castellammare di Stabia, recante ordine di provvedere alla rimozione, al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti e della vegetazione incolta presenti sull’area, ivi specificata, di proprietà della ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare di Stabia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2016 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Premesso che oggetto del presente giudizio è l&#8217;ordinanza n. 14 del 13 maggio 2016, con cui il Comune di Castellammare di Stabia ha ordinato alla ricorrente di provvedere alla bonifica ed alla pulizia dell’area di proprietà, ivi individuata, mediante la rimozione della vegetazione incolta e dei rifiuti presenti sulla stessa;<br />
Ritenuto che sussistono i presupposti stabiliti dall’art. 60 del cod. proc. amm. per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, palesandosi la manifesta fondatezza del gravame;<br />
Rilevato che il provvedimento impugnato, conformemente al contenuto ed al fine cui è diretto, è riconducibile all’esercizio della potestà disciplinata dall’art. 192 del D. Lgs. n. 152 del 2006;<br />
Ritenuto che merita accoglimento il primo motivo dedotto, con cui la ricorrente lamenta che il gravato provvedimento non sarebbe stato preceduto dal necessario contraddittorio, in violazione, oltre che dell&#8217;art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dello specifico disposto dell&#8217;art. 192, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale stabilisce: &#8220;<em>Fatta salva l&#8217;applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull&#8217;area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all&#8217;esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate</em>&#8220;;<br />
Richiamato sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. in termini,&nbsp;<em>ex plurimis</em>, Consiglio di Stato, sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061; sez. II, parere 21 giugno 2013, n. 2916; sez. V, 22 febbraio 2016, n. 705) – le cui argomentazioni sono condivise dal Collegio e vanno ribadite anche nel caso in trattazione – secondo il quale, in materia, il legislatore delegato ha inteso rafforzare e promuovere le esigenze di un&#8217;effettiva partecipazione allo specifico procedimento dei potenziali destinatari del provvedimento conclusivo; “<em>di conseguenza, la preventiva, formale comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento costituisce un adempimento indispensabile al fine dell&#8217;effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati</em>” (Consiglio di Stato, sez. IV, 1 aprile 2016, n. 1301), non potendosi, peraltro, applicare il temperamento che l&#8217;art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 apporta alla regola generale dell&#8217;art. 7 della stessa legge;<br />
Rilevato che, nel caso di specie, è indiscusso che l&#8217;avviso di avvio del procedimento non è stato comunicato all’interessata, che ha visto leso il proprio diritto alla partecipazione procedimentale;<br />
Reputato che il carattere assorbente del vizio dispensa il Collegio dall’esame dei restanti motivi;<br />
Ritenuto, in conclusione, di accogliere il ricorso, con l’annullamento dell&#8217;atto impugnato;<br />
Ritenuto, in relazione alla natura della controversia, di poter disporre la compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico dell’amministrazione soccombente;</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l&#8217;impugnata ordinanza n. 14 del 13.5.2016.<br />
Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico del Comune soccombente.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13 settembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Santino Scudeller, Presidente<br />
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore<br />
Carlo Buonauro, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
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<td>Pierluigi Russo</td>
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<td>Santino Scudeller</td>
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<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-9-2016-n-4336-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.4336</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.1364</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-9-2016-n-1364/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-9-2016-n-1364/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.1364</a></p>
<p>S. Romano, Pres. G. Bellucci, Est. Sulla legittimità dell’esclusione dalla gara per mancata apposizione della firma autografa in calce alla domanda di partecipazione, non sanabile neppure mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 d.lgs. 50/2016. Contratti della Pubblica Amministrazione &#8211; Svolgimento della gara &#8211; Esclusione per mancata sottoscrizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-9-2016-n-1364/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.1364</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-9-2016-n-1364/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.1364</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Romano, Pres. G. Bellucci, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità dell’esclusione dalla gara per mancata apposizione della firma autografa in calce alla domanda di partecipazione, non sanabile neppure mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 d.lgs. 50/2016.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: normal; tab-stops: 134.7pt;"><span it="" style="color: rgb(192, 0, 0); font-family:;">Contratti della Pubblica Amministrazione &#8211; Svolgimento della gara &#8211; Esclusione per mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione &#8211; Legittimità.</span></p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span it="" style="font-family:;"><font color="#000000">La mancata sottoscrizione di un atto, che costituisce la domanda di partecipazione alla gara, da parte di un concorrente non può essere considerata un&#8217;irregolarità solo formale sanabile nel corso del procedimento, atteso che essa fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso; né possono essere assimilate alla sottoscrizione i timbri o la firma prestampata o fotocopiata, giacché la sottoscrizione autografa è lo strumento mediante il quale l&#8217;autore fa propria la dichiarazione anteposta, consentendo così non solo di risalire alla paternità dell&#8217;atto, ma anche di rendere l&#8217;atto vincolante verso i terzi destinatari della manifestazione di volontà. Nel caso di specie il documento irregolarmente sottoscritto è strettamente collegato all’offerta, avendo come contenuto la domanda di partecipazione alla procedura selettiva, ed attiene quindi alla paternità dell’offerta stessa, rispetto alla quale l’esclusione dalla possibilità di soccorso istruttorio è statuita dall’art. 83, comma 9 secondo periodo, del d.lgs. n. 50/2016.</font></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;<br />
<strong>N. 01364/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01130/2016 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="http://plutone:8099/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2016/201601130/Provvedimenti/stemma.jpg" height="87" 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<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2016, proposto da:<br />
A.C.F. Arezzo Asd, in proprio e quale capogruppo del costituendo R.T.I. con US Arezzo s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Maccari C.F. MCCNRC84M14I155V e Loriano Maccari C.F. MCCLRN55T25A541R, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Firenze, via Fiume n. 11;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Arezzo, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefano Pasquini C.F. PSQSFN63B01A390C, e domiciliato per legge presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Acd Tuscar, in proprio e quale capogruppo del R.T.I. con ASD Petrarca Calcio, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Morelli e Roberta Blasi C.F. BLSRRT66T67A390M, con domicilio eletto presso l’avvocato Roberto Stori in Firenze, viale Belfiore n. 32;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
&#8211; dell&#8217;avviso pubblico per la concessione in gestione dell&#8217;impianto sportivo comunale denominato &#8220;Campo da Calcio B. Nespoli&#8221; (Dante) nella parte in cui prevede: (I) che &#8220;in seduta riservata verranno aperte le buste con soggetti ammessi alla lettera B &#8211; O<br />
&#8211; della comunicazione del Direttore dell&#8217;Ufficio Sport e Politiche Giovanili del 19/7/2016 prot. 2016/88085 con la quale veniva comunicata l&#8217;inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura;<br />
&#8211; della comunicazione del Direttore dell&#8217;Ufficio Sport e Politiche Giovanili del 25/7/2016 prot. 2016/90430 con la quale veniva confermata l&#8217;esclusione della istanza di partecipazione presentata dal RTI costituendo tra ACF Arezzo ASD (capogruppo) e US Are<br />
&#8211; del provvedimento del Direttore dell&#8217;Ufficio Sport e Politiche Giovanili n. 1990 del 22/7/2016 notificato il 25/07/2016 con il quale veniva disposta l&#8217;assegnazione provvisoria della gestione dell&#8217;impianto sportivo comunale denominato &#8220;Campo da Calcio B.<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso;<br />
e per l&#8217;affidamento in via provvisoria della gestione dell&#8217;impianto sportivo comunale denominato &#8220;Campo da Calcio B. Nespoli&#8221; (Dante).<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Arezzo e di Acd Tuscar;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
Il Comune di Arezzo ha indetto la gara per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo “Campo da calcio Nespoli”, approvando l’avviso di selezione con determinazione n. 1572 del 10.6.2016.<br />
La commissione di gara ha escluso la ricorrente per mancata presentazione dello Statuto (che avrebbe dovuto essere inserito nella busta A), per mancata presa visione dell’impianto e per omessa apposizione della firma in originale sui modelli allegato 1A e 2A.<br />
Con provvedimento n. 1990 del 22.7.2016 è stata disposta l’assegnazione provvisoria a favore dell’A.T.I. costituenda tra ACD Tuscar e ASD Petrarca Calcio.<br />
Avverso l’atto di esclusione e l’aggiudicazione provvisoria la ricorrente è insorta deducendo varie censure.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Arezzo e ACD Tuscar.<br />
Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2016 la causa è stata posta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
Il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità dell’impugnativa sollevate dalla controinteressata e dal Comune, stante l’infondatezza del ricorso.<br />
Entrando nel merito della trattazione del gravame, valgono le seguenti considerazioni.<br />
Una delle ragioni poste a giustificazione del contestato provvedimento di estromissione dalla gara è costituita dal fatto che il modello allegato 1A (istanza di partecipazione alla gara) e il modello allegato 2A (dichiarazione di assenza di cause ostative e carichi pendenti) recano la firma del legale rappresentante non in forma autografa (cioè non in originale) ma stampata. A tal riguardo la ricorrente lamenta che l’avviso di gara non contemplava la predetta irregolarità come causa di esclusione, deduce che la nuova normativa in tema di contratti pubblici non consente l’esclusione dalla gara nemmeno in caso di omessa sottoscrizione ed obietta che comunque l’istanza era sottoscritta e accompagnata da documento di identità del sottoscrittore.<br />
La censura è infondata.<br />
Premesso che l’avviso di gara prescriveva, a pena di esclusione, la presentazione della domanda di partecipazione e della dichiarazione sulle cause ostative e i carichi pendenti, firmate rispettivamente dal legale rappresentante e da ciascuno dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, il Collegio osserva quanto appresso.<br />
La mancata sottoscrizione di un atto, che costituisce la domanda di partecipazione alla gara, da parte di un concorrente non può essere considerata, in via di principio, un&#8217;irregolarità solo formale sanabile nel corso del procedimento, atteso che essa fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso; né possono essere assimilate alla sottoscrizione i timbri o la firma prestampata o fotocopiata, giacché la sottoscrizione autografa è lo strumento mediante il quale l&#8217;autore fa propria la dichiarazione anteposta, consentendo così non solo di risalire alla paternità dell&#8217;atto, ma anche di rendere l&#8217;atto vincolante verso i terzi destinatari della manifestazione di volontà; ne consegue che l&#8217;apposizione della firma deve avvenire esclusivamente in originale in calce ovvero in chiusura del documento, come volontà di adesione a quanto precede. Deve trattarsi di firma autografa, e non fotocopiata o prestampata, in quanto solo la diretta apposizione da parte del dichiarante può valere a ricondurre il contenuto del documento a lui. Non rileva l’allegazione del documento di identità, che funge da strumento sostitutivo dell’autenticazione di una sottoscrizione effettiva, e non impressa a stampa o fotocopiata.<br />
<strong>Tali conclusioni valgono anche alla luce dell’art. 83, comma 9 ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, </strong>trattandosi di irregolarità che non consente l’individuazione del soggetto responsabile, in quanto non è riconoscibile l’effettivo autore dell’apposizione di una firma a stampa in calce al documento. Nel caso di specie peraltro il documento irregolarmente sottoscritto è strettamente collegato all’offerta, avendo come contenuto la domanda di partecipazione alla procedura selettiva, ed attiene quindi alla paternità dell’offerta stessa, rispetto alla quale l’esclusione dalla possibilità di soccorso istruttorio è statuita dall’art. 83, comma 9 secondo periodo, del d.lgs. n. 50/2016.<br />
In relazione alle censure riferite alle altre cause di estromissione dalla gara, il Collegio osserva che, a fronte di un provvedimento di esclusione che si fondi su una pluralità di ragioni ostative, l&#8217;impugnativa svolta in sede giurisdizionale non può trovare accoglimento se anche uno solo dei motivi di doglianza resista alle censure mosse; in sostanza il provvedimento plurimotivato non è suscettibile di annullamento qualora anche uno solo dei motivi posti a fondamento dello stesso fornisca autonomamente la legittima e congrua giustificazione della determinazione adottata.<br />
Pertanto, essendo sufficiente a sorreggere la legittimità dell’impugnata esclusione la mancata sottoscrizione degli allegati 1A e 2A, si prescinde dall’esame delle censure riguardanti gli altri motivi del suddetto provvedimento estromissivo, costituiti dalla mancata allegazione dello Statuto e dall’omessa effettuazione del sopralluogo.<br />
La ricorrente contesta altresì la clausola dell’avviso di gara che prevede l’apertura del plico contenente l’offerta tecnica in seduta riservata, con conseguente illegittimità degli atti della procedura selettiva.<br />
La doglianza è inammissibile.<br />
Il soggetto che è stato escluso legittimamente dalla gara risulta privo di legittimazione e/o carente di interesse con riferimento alla deduzione dei vizi relativi alle ulteriori fasi della procedura concorsuale. L&#8217;accoglimento del ricorso con riferimento al provvedimento di aggiudicazione non comporterebbe, infatti, l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto in suo favore, ma la ripetizione della gara, e l&#8217;interesse strumentale alla rinnovazione della gara può essere perseguito soltanto dall&#8217;impresa che non è stata esclusa (ex multis: Cons. Stato, VI, 4.7.2014, n. 3393; TAR Sicilia, Palermo, II, 28.1.2016, n. 294; TAR Umbria, I, 26.2.2016, n. 205).<br />
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune di Arezzo e alla parte controinteressata la somma di euro 1.500 (millecinquecento) oltre accessori di legge ciascuno, a titolo di spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Gianluca Bellucci</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Saverio Romano</strong></td>
</tr>
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</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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