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	<title>16/8/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16/8/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/8/2007 n.3097</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-8-2007-n-3097/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-8-2007-n-3097/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/8/2007 n.3097</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente; Giulio Castriota Scanderbeg – Estensore. Impresa SA.I.COS. s.r.l. (avv.ti F. Massa e M. De Pascalis) c. Comune di Erchie (avv. N. Massari), Pellè Costruzioni s.a.s. (avv.ti D. Mansi e A. Leuci). in tema di interpretazione dell&#8217;art.38 comma 1 lett. f) del Codice dei contratti Contratti della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-8-2007-n-3097/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/8/2007 n.3097</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-8-2007-n-3097/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/8/2007 n.3097</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente; Giulio Castriota Scanderbeg – Estensore.<br /> Impresa SA.I.COS. s.r.l. (avv.ti F.  Massa e M. De Pascalis) c. Comune di Erchie (avv. N. Massari), Pellè Costruzioni s.a.s. (avv.ti D. Mansi e A. Leuci).</span></p>
<hr />
<p>in tema di interpretazione dell&#8217;art.38 comma 1 lett. f) del Codice dei contratti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Art.38 comma 1 lett. f), d.lg. n.163 del 2006 – Giudizio valutativo della p.a. – Natura.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di affidamento di appalti pubblici, l’art.38 comma 1 lett. f), del Codice dei contratti pubblici, nel prevedere che la vicenda risolutoria sia sintomatica di grave negligenza o malafede ovvero di errore grave da parte del contraente, chiama l’Amministrazione ad un motivato giudizio valutativo  in ordine alla gravità dell’inadempimento -sul piano soggettivo e non meramente oggettivo- maturato in ordine a ipotetiche fattispecie contrattuali pregresse.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di interpretazione dell’art.38 comma 1 lett. f) del Codice dei contratti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p>Registro Decis.:  3097/07<br />
		Registro Generale:	666/2007 																																																																																										</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA PUGLIA LECCE <br />
SECONDA SEZIONE  </b></p>
<p>nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI Presidente; GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo Ref., relatore TOMMASO CAPITANIO Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>sentenza</b></p>
<p>Visto il ricorso 666/2007  proposto da: IMPRESA SA.I.COS.   SRL in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria  dell’ATI costituenda con Impresa De Simei Gaetanorappresentato e difeso da: MASSA FEDERICO  DE PASCALIS MAURO  con domicilio eletto in LECCE  VIA ZANARDELLI, 60  presso MASSA FEDERICO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ERCHIE</b>,  in persona del sindaco e legale rappresentante pt, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Nicola Massari ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via Zanardelli 7 presso lo studio dell’avv. Vantaggiato;<br />
e nei confronti di<br />
<b>PELLE&#8217; COSTRUZIONE DI PELLE&#8217; ALESSANDRO SAS</b>,in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Diego Mansi e Alessandro Leuci;<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211;	del verbale n. 1 del 22 febbraio 2007 con la quale la Commissione ha escluso dalla gara avente ad oggetto la sistemazione di strade interne al centro abitato di Erchie le imprese SAICOS Srl-De Simei Gaetano ex art. 38 comma 1 D. Lgs. 163/2006 rinviando per la motivazione alla delibera di GM n. 224 del 27.12.2006;<br />	<br />
&#8211;	della nota dell’8.3.2007 con la quale la Commissione di gara ha confermato l’esclusione dalla suddetta gara di appalto le società ricorrenti;<br />	<br />
&#8211;	degli atti inditivi della gara e del contratto, laddove nel frattempo stipulato;<br />	<br />
&#8211;	di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in particolare della delibera di GM n. 224 del 27.12.2006;<br />	<br />
per il risarcimento del danno;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
Comune di Erchie;<br />
Pellè Costruzioni;<br />
Visto il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla ATI Saicos avverso la aggiudicazione definitiva dell’appalto nonchè del successivo contratto;<br />
Visto il ricorso incidentale proposto dalla ditta Pellè con atto depositato in data 7 giugno 2007;<br />
Udito nella Camera di Consiglio del 28 giugno 2007 il relatore Primo Ref. GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG e uditi per le parti gli avv.ti Mastrolia, in sostituzione dell’avv. Massa,  Massari, Leuci e Mansi; <br />
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211;	Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 D. Lgs. 163/2006. Violazione dei principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica. Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, errore nei presupposti, contraddittorietà, irragionevolezza e sviamento. Carenza assoluta di motivazione;<br />	<br />
&#8211;	Illegittimità derivata;<br />	<br />
Considerato, anzitutto, con riguardo alla censura di irricevibilità del ricorso per pretesa tardività – per come sollevata dalla Amministrazione comunale di Erchie – che la stessa va disattesa in quanto infondata;<br />
considerato, infatti, che il termine per il deposito in segreteria del ricorso – nella specie dimidiato, trattandosi di ricorso astretto alle disposizioni dell’art. 23 bis della L. 1034/71- deve farsi decorrere dall’ultima delle notifiche eseguite alle parti intimate;<br />
considerato che nella specie l’ultima notifica nei confronti della ditta Pellè risulta avvenuta in data 24 aprile 2007, onde va ritenuto tempestivo il deposito del mezzo effettuato  in data 8 maggio 2007;<br />
considerato che non merita di essere condivisa neppure la ulteriore censura di inammissibilità del mezzo per omessa impugnativa nei termini del provvedimento di aggiudicazione  della gara;<br />
considerato per vero che l’ATI ricorrente ha prodotto motivi aggiunti – con atto ritualmente notificato alla amministrazione in data 25 maggio 2007 ed alla ditta Pellè in data 26 maggio 2007- avverso la aggiudicazione della gara intervenuta con determina n. 167 del 20 marzo 2007 e che con riguardo a tale provvedimento – che non risulta comunicato individualmente alle ditte ricorrenti- non può profilarsi alcun problema di tardività del mezzo; considerato che a fronte di tale provvedimento esplicito di aggiudicazione risulta mal posta la questione di tardività sollevata dalla difesa della Amministrazione con riferimento al provvedimento implicito di aggiudicazione, provvedimento che a suo dire si sarebbe formato -ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 163/06- con il decorso di trenta giorni dalla aggiudicazione provvisoria; considerato infatti che a fronte di un provvedimento espresso adottato dalla amministrazione la questione della tardività va riguardata con riferimento a tale ultimo atto, tanto più che nella specie la parte eccipiente non ha neppure approfondito il tema dell’eventuale interruzione – per richiesta di documenti o chiarimenti- del termine utile alla formazione del provvedimento implicito di aggiudicazione definitiva;<br />
Considerato &#8211; nel merito delle censure fatte valere- che, come già rilevato nella sede cautelare,  il ricorso appare fondato e va pertanto accolto;<br />
considerato che va invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale;<br />
considerato, infatti, che a mezzo dei gravati atti la intimata amministrazione comunale di Erchie si è limitata, in sede di motivazione del provvedimento di esclusione dell’ATI ricorrente dalla gara di che trattasi, a richiamare- ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 comma 1 lett. f) del d.lgs 163/06- la delibera di GM 224 del 27.12.2006, con la quale è stata disposta la risoluzione di altro contratto d’appalto stipulato dalla stessa amministrazione con la ditta De Simei Gaetano ( partecipante all’ATI ricorrente) in relazione al recupero di taluni immobili da destinare a edilizia residenziale pubblica;<br />
considerato che, contrariamente a quanto dedotto dalla Amministrazione in sede di conferma della esclusione dell’ATI ricorrente ( v. provvedimento della Commissione di gara del 8 marzo 2007), la intervenuta risoluzione del contratto con uno dei soggetti oggi in ATI non determina una causa di esclusione automatica da successive procedure di gara bandite dalla stessa amministrazione, posto che il richiamato art. 38 del Codice dei contratti pubblici, nel prevedere che la vicenda risolutoria sia sintomatica di grave negligenza o malafede ovvero di errore grave da parte del contraente, chiama l’Amministrazione ad un motivato giudizio valutativo ( come si desume dal tenore letterale della disposizione in oggetto:“&#8230;.f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara”) in ordine alla gravità dell’inadempimento – sul piano soggettivo e non meramente oggettivo &#8211; maturato in ordine a ipotetiche fattispecie contrattuali pregresse;<br />
considerato che, nella specie, detto giudizio valutativo è mancato posto che il rinvio ob relationem alla delibera di GM n. 224/06 che leggesi nell’atto impugnato non è sufficiente ad integrare il corretto assolvimento da parte della stazione appaltante dell’onere motivazionale (nel caso all’esame aggravato dalla richiamata disposizione normativa di settore) non potendosi evincere dal contenuto di tale delibera la gravità della negligenza contestata alla ditta De Simei ( dalla citata delibera, infatti, si desume una contestazione in ordine alla incompletezza delle opere eseguite a quella data dall’appaltatore, ma anche la circostanza che quest’ultimo si dichiarava contestualmente pronto al completamento dei lavori a fronte del pagamento immediato delle somme all’uopo necessarie: in definitiva, una situazione contrattuale fluida ed in itinere in cui non è ravvisabile il richiamato presupposto della grave negligenza o malafede);  <br />
considerato in definitiva che alla luce dei rilievi svolti il ricorso merita di essere accolto con conseguenziale annullamento della esclusione -gravata in principalità- delle ditte ricorrenti e, per illegittimità derivata, della aggiudicazione della gara alla ditta Pellè ( oggetto di impugnativa a mezzo di motivi aggiunti), con declaratoria di inefficacia ( secondo il noto, ancorchè controverso, meccanismo di collegamento tra illegittimità dell’atto presupposto e fattispecie negoziale successiva) del contratto stipulato tra la stazione appaltante e l’aggiudicataria;<br />
considerato, quanto alla impugnativa incidentale, che la stessa va dichiarata inammissibile dato che il ricorrente incidentale censura lo stesso provvedimento gravato in via principale (per il medesimo vizio di difetto di motivazione), convenendo sostanzialmente sulla insufficienza della motivazione addotta dalla stazione appaltante a fondamento della esclusione della ricorrente ATI;<br />
considerato, tuttavia, che non può evidentemente ritenersi ammissibile ( dato che ciò comporterebbe una indebita invasione nella sfera riservata della amministrazione) la pretesa della ricorrente incidentale – e con essa l’intera impugnativa &#8211;  volta a provocare una sostituzione di questo giudice alla amministrazione nella estrinsecazione del giudizio valutativo circa la gravità dell’inadempimento contestato alla ditta De Simei ed alla conseguenziale esclusione di quest’ultima ( ancorchè in ATI con altro soggetto) dalla gara di che trattasi;<br />
considerato, in definitiva, che così correttamente interpretato nei suoi termini essenziali il proposto ricorso incidentale va dichiarato inammissibile giacchè, risolvendosi in una indebita richiesta di eterointegrazione dei contenuti motivazionali dell’atto gravato in principalità, non produce sul ricorso principale l’effetto paralizzante proprio delle impugnative secondarie ma semmai ne corrobora il principale motivo di censura ( e cioè la ridetta carenza motivazionale);<br />
considerato, quanto alle spese di lite, che le stesse possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce<br />
accoglie il ricorso principale e per l’effetto annulla gli atti gravati; <br />dichiarainammissibile il ricorso incidentale.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 28 giugno 2007</p>
<p>Pubblicata il 16 agosto 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-8-2007-n-3097/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/8/2007 n.3097</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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