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	<title>16/7/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16/7/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2010 n.4624</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-7-2010-n-4624/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-7-2010-n-4624/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2010 n.4624</a></p>
<p>Pres. Piscitello – Est. Chieppa Fondazione PTV Tor Vergata (Avv. Piazza) C/ Impresa Funebre Lorenzetti S.r.l. (Avv.ti Di Giannantonio, Gaggiotti) + altri sulla legittimità dell&#8217;esclusione di un concorrente che abbia presentato un&#8217;offerta economica pari a zero 1. Contratti P.A. &#8211; Gara – Offerta pari a zero – Illegittimità – Sussiste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-7-2010-n-4624/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2010 n.4624</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-7-2010-n-4624/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2010 n.4624</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Piscitello –<i> Est.</i> Chieppa<br /> Fondazione PTV Tor Vergata (Avv. Piazza) C/ Impresa Funebre <br />Lorenzetti S.r.l. (Avv.ti Di Giannantonio, Gaggiotti) + altri</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;esclusione di un concorrente che abbia presentato un&#8217;offerta economica pari a zero</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti P.A. &#8211;  Gara – Offerta pari a zero – Illegittimità – Sussiste –Conseguenze – Esclusione – Legittimità.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; Offerta pari a zero &#8211; Sostituzione con prezzo pari a 0.001 &#8211; Illegittimità &#8211; Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di gare d’appalto, la presentazione di un’offerta economica pari a zero, è inammissibile,e comporta l’esclusione della concorrente, in quanto determina la sostanziale inapplicabilità della formula matematica per il computo del punteggio per l’offerta economica.	</p>
<p>2. La stazione appaltante, nel corso di una gara da aggiudicarsi in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, non è dotata di alcun potere discrezionale di modificare l’offerta di una concorrente che abbia indicato un prezzo pari a zero, sostituendo tale prezzo con un prezzo infinitesimale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04624/2010 REG.DEC.<br />	<br />
N. 02970/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2970 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Fondazione Ptv Policlinico Tor Vergata</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelo Piazza, con domicilio eletto presso Angelo Piazza in Roma, via Luigi R. Brichetti N.10; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Impresa Funebre Lorenzetti S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Luca Di Giannantonio, Luca Gaggiotti, con domicilio eletto presso Luca Di Giannantonio in Roma, via Flaminia 141; 	</p>
<p><b>Cattolica 2000 S.r.l. </b>e<b> Guagnelli Funeraria S.r.l.</b>, rappresentate e difese dagli avv. Isidoro Cavaliere, Mario Ettore Verino, con domicilio eletto presso Isidoro Cavaliere in Roma, via Guido D&#8217;Arezzo, n. 32; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Ifi Scifoni Giulio di G. Buonomo Sas<i></b></i> in Pr. e Q. Cg Man. Ati, Ati San Giovanni S.r.l., Ati Azeta S.r.l.; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III QUATER n. 10988/2008, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CURA DELLE SALME DEI DECEDUTI IN AMBITO OSPEDALIERO.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 aprile 2010 il Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati Piazza, Gaggiotti e Verino;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con deliberazione n. 364 del 30 aprile 2007 l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata (ora Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata) indiceva una gara per l’affidamento del servizio, di durata triennale, di cura delle salme dei deceduti in ambito ospedaliero.<br />	<br />
Una delle partecipanti alla gara, la A.T.I. tra Cattolica 2000 s.r.l. e Guagnelli Funeraria s.r.l., offriva un costo complessivo pari a 0 per le tariffe dei servizi di onoranze funebri da praticare all’utenza e veniva comunque ammessa alla valutazione, ma la sua offerta determinava l’attribuzione a detta Ati del massimo punteggio (30 p.) per l’offerta economica e di 0 punti alle offerte economiche di tutti gli altri concorrenti.<br />	<br />
La Commissione assoggettava allora a verifica di congruità l’offerta dell’Ati Cattolica, risultata prima nella graduatoria finale, e, ritenuta la stessa incongrua, la escludeva, affidando (sostanzialmente sulla sola base dell’offerta tecnica, essendo stato attribuito a tutte le imprese, ad eccezione della citata A.T.I., 0 punti per l’offerta economica) il servizio alla Impresa che figurava seconda in graduatoria, l’A.T.I. I.F.I. Scifoni Giulio di Giancarlo Buonuomo s.a.s., A.Z.E.T.A. s.r.l. e San Giovanni s.r.l., cui il servizio veniva anche definitivamente aggiudicato.<br />	<br />
Il provvedimento di aggiudicazione veniva impugnato da altra concorrente, l’Impresa funebre Lorenzetti s.r.l., che sosteneva che l’Ati Cattolica doveva essere esclusa e che la rideterminazione dei punteggi per l’offerta economica avrebbe determinato l’aggiudicazione della gara in suo favore.<br />	<br />
Anche l’Ati Cattolica ha impugnato l’esito della gara, contestando la sua esclusione in seguito al giudizio di anomalia.<br />	<br />
Con sentenza n. 10988/08 il Tar del Lazio ha accolto in parte il ricorso proposto dall’Impresa funebre Lorenzetti e ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall’Ati Cattolica.<br />	<br />
La Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.<br />	<br />
Le imprese Cattolica 2000 S.r.l. e Guagnelli Funeraria S.r.l., in proprio e quali componenti dell’Ati, si sono costituite in giudizio, proponendo appello incidentale autonomo con riferimento alla inammissibilità del ricorso di primo grado e alla illegittimità del giudizio di anomalia.<br />	<br />
L’Impresa funebre Lorenzetti si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione dei ricorsi.<br />	<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione di una procedura di gara, bandita dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata per l’affidamento del servizio, di durata triennale, di cura delle salme dei deceduti in ambito ospedaliero.<br />	<br />
L’aggiudicatario era tenuto a prestare – senza oneri a carico dell’amministrazione – determinati servizi di competenza aziendale in ordine ai decessi avvenuti in ambito ospedaliero, a pagare un canone mensile per la conduzione in locazione della camera mortuaria e a praticare all’utenza un servizio base secondo le tariffe proposte in sede di gara.<br />	<br />
L’aggiudicazione doveva avvenire secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso l’attribuzione di un punteggio massimo di 70 p. per l’offerta tecnica e di 30 p. per l’offerta economica, costituita appunto dalle tariffe praticate all’utenza.<br />	<br />
L’offerta dell’Ati Cattolica pari a 0 per tutte le voci delle menzionate tariffe ha determinato l’attribuzione in suo favore del totale dei 30 punti per la parte economica e di 0 punti a tutte le altre concorrenti; tale offerta è stata poi esclusa sulla base del giudizio di anomalia, ma l’esito della gara è stato comunque influenzato dall’azzeramento del punteggio per l’offerta economica di tutte le altre imprese (in sostanza, la gara è stata aggiudicata in base al solo punteggio riportato per l’offerta tecnica, avendo tutte le imprese restate in gara conseguito punti 0 per l’offerta economica).<br />	<br />
Il giudice di primo grado ha ritenuto incompatibile con le regole della gara l’offerta pari a 0 con conseguente necessità dell’esclusione dell’Ati Cattolica e della rideterminazione dei punteggi, senza computare la sua offerta, dichiarando poi improcedibile il ricorso proposto dall’Ati Cattolica avverso il giudizio di anomalia.<br />	<br />
In ordine logico deve essere esaminato il primo motivo dell’appello incidentale autonomo dell’Ati Cattolica, con cui viene dedotto che il ricorso di primo grado doveva essere dichiarato inammissibile, a causa dell’omessa notificazione proprio all’Ati Cattolica.<br />	<br />
La censura è priva di fondamento, in quanto l’Impresa funebre Lorenzetti ha impugnato l’aggiudicazione della gara al raggruppamento Scifoni, che era quindi il soggetto controinteressato e ha fatto valere la necessità di escludere in una precedente fase della gara l’Ati Cattolica al fine di ottenere un diverso calcolo del punteggio per l’offerta economica.<br />	<br />
Rispetto a tale contestazione, l’Ati Cattolica, esclusa dalla gara per anomalia dell’offerta, non assumeva una posizione di controinteresse, perché l’impugnativa non poneva in discussione alcun provvedimento favorevole o comunque alcun beneficio, conseguito da detta Ati, ormai esclusa.<br />	<br />
3. Passando al ricorso in appello principale proposto dalla stazione appaltante, si rileva che il punto decisivo della controversia è la valutazione dell’ammissibilità di una offerta economica pari a 0.<br />	<br />
Secondo l’appellante principale, tale offerta sarebbe ammissibile in considerazione della peculiarità del servizio rivolto all’utenza e dell’assenza di una causa di esclusione, prevista solo per la mancata presentazione del tariffario, a cui non equivale la produzione d un tariffario con prezzi pari a 0.<br />	<br />
Viene aggiunto che, per far funzionare la formula matematica per il punteggio dell’offerta economica, era sufficiente correggere il prezzo 0 con un valore prossimo allo 0 e si sarebbe ottenuto comunque lo stesso esito della gara.<br />	<br />
I motivi sono privi di fondamento.<br />	<br />
Il Collegio è consapevole dell’esistenza di contrasti giurisprudenziali sull’ammissibilità di offerte pari a 0, ma ritiene che nel caso di specie l’offerta dell’Ati Cattolica dovesse essere esclusa per le seguenti considerazioni.<br />	<br />
In primo luogo, in alcuni precedenti la giurisprudenza ha ammesso, in relazione alle peculiarità di singole gare, offerte in cui erano pari a 0 alcune voci, e non l’intera offerta economica (Cons. Stato, V, n. 6651/06).<br />	<br />
Nel caso di specie, l’intera offerta economica risultava pari a 0 e ciò determinava la sostanziale inapplicabilità della formula matematica per il computo del punteggio per l’offerta economica, come in concreto avvenuto con l’azzeramento del punteggio di tutte le altre imprese, anche in presenza di differenze di tariffe praticate agli utenti.<br />	<br />
Con riguardo alla previsione della causa di esclusione la lex specialis della gara imponeva, a pena di esclusione appunto, la presentazione di un tariffario dei servizi base praticati all’utenza, e tale elemento non poteva essere ridotto formalmente alla produzione di un foglio intestato “tariffario”, ma privo di tariffe, o meglio con tutte le tariffe pari a 0.<br />	<br />
Come già ritenuto dalla Sezione in sede cautelare, l’indicazione di un costo complessivo pari a 0 equivaleva alla mancata presentazione del tariffario, sanzionata con l’esclusione (ord. n. 5151/08, in cui è stato rilevato che la previsione della presentazione di un tariffario era preordinata non solo a conseguire un documento impegnativo per l’offerta economica, ma anche a far valutare in concreto quest’ultima sulla base delle prescrizioni esposte nella medesima tariffa così da pervenire ad un giudizio sostanziale sulla serietà e congruità dell’offerta stessa e della sua incidenza economica sugli utenti; esigenze rispetto alle quali risultava inutile l’indicazione di un costo complessivo pari a zero, da considerarsi equivalente alla mancata presentazione del tariffario).<br />	<br />
Accertato che l’offerta pari a 0 non era ammessa e si poneva in chiara incompatibilità con la formula matematica prevista per l’attribuzione dei punteggi per l’offerta economica, va affrontata una ultima questione, relativa alla possibilità, sostenuta dall’appellante principale, di una correzione dell’offerta da parte della Commissione secondo un criterio di ragionevolezza, che condurrebbe a sostituire il prezzo 0 con un prezzo infinitesimale (0,001), idoneo a consentire il funzionamento della formula matematica e che avrebbe determinato diversi punteggi per l’offerta economica, senza però comportare un diverso esito della gara.<br />	<br />
La tesi non può essere condivisa.<br />	<br />
La Sezione è consapevole anche in questo caso dell’affermazione di tale possibilità in un recente precedente (Cons. Stato, VI, n. 5583/09), ma ritiene che tale orientamento non possa essere condiviso e non sia comunque applicabile alla fattispecie in esame.<br />	<br />
Innanzitutto, le offerte dei partecipanti a pubbliche gare non possono essere modificate dalla Commissione di gara alla luce di non meglio precisati criteri di ragionevolezza, con la conseguenza che, se dette offerte integrano clausole espresse di esclusione o si pongono in palese contrasto con le regole della gara, la Commissione non ha margini di discrezionalità e soprattutto non ha poteri officiosi per correggere le offerte, ma deve procedere alla esclusione.<br />	<br />
In questi casi il principio del favor partecipationis non può essere esteso al punto di richiedere una integrazione o correzione dell’offerta da parte della Commissione di gara per consentire la partecipazione di un soggetto ed evitarne l’esclusione, che risponde invece ad esigenze di par condicio tra i concorrenti.<br />	<br />
Inoltre, va rilevato che la presentazione di offerte pari a 0 costituisce elemento, idoneo in concreto a influenzare gli esiti della gara e a rappresentare un fattore di rischio per comportamenti collusivi (in alcun modo riscontrati nel caso di specie, ma in astratto ipotizzabili), consistenti nella presentazione di una offerta pari a 0 e di altra offerta non conveniente sotto il profilo economico, ma che può beneficiare dell’azzeramento del punteggio (o comunque della riduzione del differenziale, se corretta l’offerta 0) rispetto ad offerte più convenienti.<br />	<br />
In definitiva, l’offerta pari a 0 non era nel caso di specie ammessa per le ragioni già indicate e tale offerta in alcun modo poteva essere corretta dalla Commissione di gara, ma doveva necessariamente essere esclusa dalla gara, come correttamente ritenuto dal Tar.<br />	<br />
4. La conferma della necessità di escludere l’Ati Cattolica, per avere questa presentato una offerta economica pari a 0, priva la stesa Ati dell’interesse all’esame dei motivi proposti avverso una fase successiva della gara (giudizio di anomalia), che non avrebbe dovuto neanche svolgersi, con conseguente improcedibilità della restante parte dell’appello incidentale.<br />	<br />
5. In conclusione, il ricorso in appello principale deve essere respinto, mentre va in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile il ricorso in appello incidentale.<br />	<br />
La parziale novità della controversia e il contrasto di giurisprudenza costituiscono elementi idonei a giustificare la compensazione delle spese del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe e in parte respinge e in parte dichiara improcedibile il ricorso in appello incidentale.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Filoreto D&#8217;Agostino, Consigliere<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/07/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-7-2010-n-4624/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2010 n.4624</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2010 n.3129</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-16-7-2010-n-3129/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-16-7-2010-n-3129/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-16-7-2010-n-3129/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2010 n.3129</a></p>
<p>Pres.FF Goso – Rel. Malanetto A.A.T. – Azienda Autonoleggio Torino (avv.ti Piacentini, Piterà) c. GTT spa (avv.ti Dealessi, Benusiglio) e Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e Coop. Sociale Servizi Associati – C.S.S.A. a rl (avv.ti Borsero, Sticchi Damiani) sull&#8217;irrilevanza dell&#8217;elemento soggettivo in caso di false dichiarazioni in merito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-16-7-2010-n-3129/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2010 n.3129</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-16-7-2010-n-3129/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2010 n.3129</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.FF Goso – Rel. Malanetto<br /> A.A.T. – Azienda Autonoleggio Torino (avv.ti Piacentini, Piterà) c. GTT spa<br /> (avv.ti Dealessi, Benusiglio) e Autorità per la Vigilanza sui Contratti<br /> Pubblici e Coop. Sociale Servizi Associati – C.S.S.A. a rl (avv.ti Borsero,<br /> Sticchi Damiani)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;irrilevanza dell&#8217;elemento soggettivo in caso di false dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ordine generale nelle gare di appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Contratti p.a. – Appalto &#8211; Gara – Requisiti generali – Falso nella dichiarazione – Elemento soggettivo – Irrilevanza.	</p>
<p>2. – Contratti p.a. – Appalto &#8211; Gara – Requisiti partecipazione – Consorzio stabile strutturato in forma societaria – Requisiti generali – Possesso in capo a tutte le consorziate – Necessità.	</p>
<p>3. – Contratti p.a. – Appalto – Gara – Sanzione escussione cauzione provvisoria e segnalazione all’Autorità – Mancanza requisiti di ordine speciale – Tassatività.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La circostanza che il concorrente abbia dichiarato il falso in merito al requisito di cui all’art. 38 lett. g) d.lgs. 163/2006 rileva indipendentemente dalla presenza dell’elemento soggettivo in quanto in relazione all’addebito di false dichiarazioni ciò che rileva è soltanto l’obiettiva esistenza del falso.	</p>
<p>2. – Il consorzio stabile anche quando si struttura in forma societaria, è tenuto a comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale in capo a tutte le imprese consorziate.	</p>
<p>3. – Le sanzioni dell’escussione della cauzione provvisoria e della segnalazione all’autorità di vigilanza si riferiscono soltanto alle irregolarità accertate con riferimento ai requisiti di ordine speciale di cui all’art. 48 d.lgs. 163/2006.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/15937_TAR_15937.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-16-7-2010-n-3129/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2010 n.3129</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2010 n.3132</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-16-7-2010-n-3132/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-16-7-2010-n-3132/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2010 n.3132</a></p>
<p>Pres.FF Goso – Rel. Goso Lavanderia Industriale Cipelli srl ed altri (avv.ti Borsero, Merani) c. Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni Battista di Torino (avv. Di Palo) e Lit srl (avv. Casavecchia) sulla non tassatività del numero massimo di cinque componenti delle Commissioni aggiudicatici ma sulla necessità della composizione in numero</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.FF Goso – Rel. Goso<br /> Lavanderia Industriale Cipelli srl ed altri (avv.ti Borsero, Merani) c. Azienda<br /> Ospedaliera Universitaria San Giovanni Battista di Torino (avv. Di Palo)<br /> e Lit srl (avv. Casavecchia)</span></p>
<hr />
<p>sulla non tassatività del numero massimo di cinque componenti delle Commissioni aggiudicatici ma sulla necessità della composizione in numero dispari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Interesse – Terzo classificato – Vizio comportante esclusione aggiudicatario – Aggiudicazione al secondo classificato – Difetto di interesse.	</p>
<p>2. – Contratti p.a. – Commissione di gara – Offerta economicamente più vantaggiosa – Valutazione offerta economica – Necessità – Attività vincolata – Irrilevanza.	</p>
<p>3. – Contratti p.a. – Commissione di gara – Cinque componenti – Numero non vincolante – Necessità composizione numerica dispari.	</p>
<p>4 . – Contratti p.a. – Commissione di gara – Presidente – E’ un membro – Mancata votazione – Irrilevanza.	</p>
<p>5. – Contratti p.a. – Commissione di gara – Sospensione operazioni – Verbalizzazione misure adottate per garantire integrità offerte – Necessità.	</p>
<p>6. – Contratti p.a. – Annullamento aggiudicazione – Caducazione automatica contratto – Soltanto qualora ricorrente possa subentrare.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La terza classificata non ha interesse a dedurre un vizio che ove accolto comporterebbe l’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria, qualora per tale effetto la gara venga vinta dalla seconda classificata.	</p>
<p>2. – L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa costituisce compito proprio della commissione giudicatrice anche nella parte relativa alla valutazione dell’aspetto strettamente economico, benché si traduca nell’esercizio di attività vincolata.	</p>
<p>3. – L’indicazione contenuta nella legge, laddove si prevede che la commissione di gara possa essere composta di un numero massimo di cinque componenti, non è vincolante per quanto riguarda il numero massimo, ma è vincolante nella parte in cui si richiede che la commissione sia composta da un numero dispari di componenti.	</p>
<p>4. – Il presidente della commissione di gara deve essere computato nel numero dei membri della commissione, anche qualora abbia deciso di non votare.	</p>
<p>5. – Nei casi in cui le operazioni di gara vengano sospese, è necessario che siano verbalizzate le specifiche misure adottate per garantire l’integrità delle offerte.	</p>
<p>6. – Nel caso di violazioni non gravi, la caducazione del contratto non consegue automaticamente all’annullamento dell’aggiudicazione, ma soltanto qualora la parte ricorrente abbia l’effettiva possibilità di subentrare nel contratto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Dispositivo &#8211; 16/7/2010 n.64</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-dispositivo-16-7-2010-n-64/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-dispositivo-16-7-2010-n-64/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-dispositivo-16-7-2010-n-64/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Dispositivo &#8211; 16/7/2010 n.64</a></p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato il presente DISPOSITIVO DI SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 554 del 2010, proposto da: Bresso Mercedes &#8211; Bonelli Angelo &#8211; Striglia Massimo &#8211; Riva Governanda Marco Giovanni, come in ricorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-dispositivo-16-7-2010-n-64/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Dispositivo &#8211; 16/7/2010 n.64</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato il presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DISPOSITIVO DI SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 554 del 2010, proposto da:	</p>
<p><b>Bresso Mercedes</b> &#8211; <b>Bonelli Angelo </b>&#8211; <b>Striglia Massimo</b> <b>&#8211; Riva Governanda Marco Giovanni</b>, come in ricorso generalizzati, rappresentati e difesi dall’avv. Enrico Piovano in Torino, corso G. Ferraris, 53, nonché dagli avv.ti Nicolò Paoletti e Luca Di Raimondo, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Piemonte</b>, in persona del Presidente pro tempore;	</p>
<p><b>Presidente della Regione Piemonte</b>: Cota Roberto, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luca Procacci, con domicilio eletto presso Luca Procacci in Torino, corso V. Emanuele II, 194; 	</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno, Uffici Centrali Circoscrizionali presso i Tribunali della Regione Piemonte, Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello,</b> in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Antonello Angeleri ed altri<i></b></i>, come in ricorso generalizzati, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Paolo Forno, con domicilio eletto presso Paolo Forno in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 198; 	</p>
<p><b>Botta Marco</b> ed altri, come in ricorso generalizzati, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Bertoldini, Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso il secondo in Torino, via Pietro Palmieri, 40; 	</p>
<p><b>Michele Giovine</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Strambi, Monica Maria Negro, Walter Fabrizio Casagrande, con domicilio eletto presso Giorgio Strambi in Torino, via Cibrario, 6; </p>
<p><i><b>e con l&#8217;intervento di</p>
<p></b></i>ad adiuvandum:<br />	<br />
<b>Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong </b>e <b>Antonio Costa,</b> come in ricorso generalizzati, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso Valentina Stefutti in Torino, via Tripoli, 25; 	</p>
<p>ad opponendum:<br />	<br />
<b>Sara Franchino</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Strambi, Monica Maria Negro, Walter Fabrizio Casagrande, con domicilio eletto presso Giorgio Strambi in Torino, via Cibrario, 6; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>&#8211; del verbale di proclamazione degli eletti emesso dalla Corte di Appello di Torino in data 9 aprile 2010 relativo alle elezioni per il Consiglio della Regione Piemonte del 28 e 29 marzo 2010;<br />	<br />
&#8211; dei provvedimenti, adottati in data sconosciuta ed ignoti nel loro esatto contenuto, con cui gli Uffici Circoscrizionali costituiti presso i Tribunali della Regione Piemonte hanno ammesso il contrassegno e la lista &#8220;Verdi Verdi per Cota&#8221;;<br />	<br />
&#8211; dei provvedimenti adottati in data sconosciuta ed ignoti nel loro esatto contenuto, con cui gli Uffici Circoscrizionali costituiti presso i Tribunali della Regione Piemonte hanno ammesso il contrassegno e la lista &#8220;Consumatori&#8221; nonchè il listino &#8220;Robert<br />
&#8211; dei provvedimenti adottati in data sconosciuta ed ignoti nel loro esatto contenuto, con cui gli Uffici Circoscrizionali costituiti presso i Tribunali della Regione Piemonte hanno proclamato i consiglieri eletti;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale..</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cota Roberto, del Ministero dell&#8217;Interno, di Antonello Angeleri ed Altri , di Botta Marco ed Altri e di Michele Giovine;<br />	<br />
Visti gli atti di intervento di Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong e Antonio Costa, e di Sara Franchino;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 luglio 2010 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I Sezione, parzialmente pronunciando sul ricorso n. 554/2010, come in epigrafe proposto, così statuisce:<br />	<br />
A)in via preliminare:<br />	<br />
A1) rigetta tutte le eccezioni preliminari di nullità, inammissibilità, irricevibilità ed improcedibilità, come sollevate dalle parti resistenti;<br />	<br />
A2) dichiara inammissibile l’intervento ad adiuvandum proposto da Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong e da Antonio Costa;<br />	<br />
A3) Estromette dal giudizio il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Torino e gli Uffici Centrali Circoscrizionali presso i Tribunali di Torino, Asti, Alessandria, Cuneo, Biella, Novara, Verbania, Vercelli;<br />	<br />
B) nel merito:<br />	<br />
B1) rigetta il primo motivo di ricorso, concernente l’ammissione della lista “Verdi Verdi per Cota”;<br />	<br />
B2) accoglie il secondo motivo di ricorso, relativo alla lista “Al Centro con Scanderebech”, e per l’effetto annulla i relativi provvedimenti di ammissione;<br />	<br />
B3) dispone, al fine di acclarare gli eventuali, concreti effetti demolitori sulla proclamazione degli eletti conseguenti all’annullamento di cui al punto sub B2), che i predetti Uffici Centrali Circoscrizionali e l’Ufficio Centrale Regionale accertino il numero dei voti validi espressi per la sola lista provinciale “Al Centro con Scanderebech”, e quelli validi espressi congiuntamente per la predetta lista e per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta Regionale; <br />	<br />
B4) accoglie il terzo motivo di ricorso, relativo alla lista “Consumatori”, e per l’effetto annulla i relativi provvedimenti di ammissione;<br />	<br />
B5) dispone, al fine di acclarare gli eventuali, concreti effetti demolitori sulla proclamazione degli eletti conseguenti all’annullamento di cui al punto sub B4), che i predetti Uffici Centrali Circoscrizionali e l’Ufficio Centrale Regionale accertino il numero dei voti validi espressi per la sola lista provinciale “Consumatori”, e quelli validi espressi congiuntamente per la predetta lista e per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta Regionale;<br />	<br />
B6) I predetti incombenti istruttori, posti a carico delle Autorità sopra indicate, dovranno essere adempiuti entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza di cui al presente dispositivo; entro il predetto termine gli Uffici Centrali Circoscrizionali faranno pervenire i dati acquisiti all’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Torino, che provvederà a depositarli presso la Segreteria di questo Tribunale in un originale e quattro copie conformi nei successivi dieci giorni;<br />	<br />
B7) Rinvia al definitivo ogni ulteriore statuizione sulla controversia;<br />	<br />
B8) Rinvia per l’ulteriore trattazione del merito alla pubblica udienza del 7 ottobre 2010;<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Dispositivo letto in udienza il giorno 16 luglio 2010 alle ore 0,55.<br />	<br />
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore<br />	<br />
Ariberto Sabino Limongelli, Referendario</p>
<p>DEPOSITATO IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/07/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-dispositivo-16-7-2010-n-64/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Dispositivo &#8211; 16/7/2010 n.64</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Dispositivo &#8211; 16/7/2010 n.65</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-dispositivo-16-7-2010-n-65/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-dispositivo-16-7-2010-n-65/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-dispositivo-16-7-2010-n-65/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Dispositivo &#8211; 16/7/2010 n.65</a></p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato il presente DISPOSITIVO DI SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 555 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Bresso Mercedes &#8211; Staunovo Polacco Luigina, come in ricorso generalizzate, rappresentate e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-dispositivo-16-7-2010-n-65/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Dispositivo &#8211; 16/7/2010 n.65</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-dispositivo-16-7-2010-n-65/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Dispositivo &#8211; 16/7/2010 n.65</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato il presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DISPOSITIVO DI SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 555 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:	</p>
<p><b>Bresso Mercedes</b> &#8211; <b>Staunovo Polacco Luigina</b>, come in ricorso generalizzate, rappresentate e difese dagli avv. Nicolò Paoletti, Enrico Piovano, Sabrina Molinar Min, con domicilio eletto presso Enrico Piovano in Torino, corso G. Ferraris, 53; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Piemonte</b>, in persona del Presidente pro tempore;<br />
Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore; Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello, Uffici Centrali Circoscrizionali presso i Tribunali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; <br />	<br />
<i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Presidente della Regione Piemonte: Cota Roberto<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luca Procacci, con domicilio eletto presso Luca Procacci in Torino, corso V. Emanuele II, 194; 	</p>
<p><b>Giovine Michele</b> rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Strambi, Monica Maria Negro, con domicilio eletto presso Giorgio Strambi in Torino, via Cibrario, 6;<br />
Antonello Angeleri ed altri, come in ricorso generalizzati, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Paolo Forno, con domicilio eletto presso Paolo Forno in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 198; <br />	<br />
<b>Botta Marco, ed Altri</b>, come in ricorso generalizzati, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Bertoldini, Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso Carlo Emanuele Gallo in Torino, via Pietro Palmieri, 40; </p>
<p><i><b>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
</b></i>ad opponendum:<br />	<br />
<b>Sara Franchino</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Strambi, Monica Maria Negro, con domicilio eletto presso Giorgio Strambi in Torino, via Cibrario, 6; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>&#8211; del provvedimento dell&#8217;Ufficio Circoscrizionale per il Piemonte &#8211; provincia di Torino &#8211; quale atto presupposto e preparatorio al conseguente atto di proclamazione degli eletti, con il quale è stata accettata ed ammessa la lista &#8220;Pensionati per Cota&#8221; lista collegata al candidato presidente per la coalizione di centro destra, onorevole Roberto Cota;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento dell&#8217;Ufficio Circoscrizionale per il Piemonte istituito presso il Tribunale di Torino, con cui è stato proclamato il consigliere Giovine Michele;<br />	<br />
&#8211; dell&#8217;atto di proclamazione degli eletti dell&#8217;Ufficio Elettorale Centrale costituito presso la Corte di Appello di Torino con il quale in data in data 9 aprile 2010 veniva proclamata l&#8217;elezione del Presidente della Giunta Regionale e del listino e si pre<br />
&#8211; dei provvedimenti adottati in data sconosciuta ed ignoti nel loro esatto contenuto, con cui gli Uffici Circoscrizionali costituiti presso i Tribunali della Regione Piemonte hanno proclamato i consiglieri eletti;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale..</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cota Roberto, di Giovine Michele, di Antonello Angeleri ed Altri, di Botta Marco ed Altri, del Ministero dell’Interno;<br />	<br />
Visto l’atto di intervento di Franchino Sara;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 221 e ss. c.p.c.;<br />	<br />
Visto l’art. 41 del R.D. 642/1907;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 luglio 2010 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I Sezione, parzialmente pronunciando sul ricorso n. 555/2010 e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così statuisce:<br />	<br />
1) rigetta tutte le eccezioni preliminari di nullità, inammissibilità, irricevibilità ed improcedibilità, come sollevate dalle parti resistenti;<br />	<br />
2) estromette dal giudizio il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Torino e gli Uffici Centrali Circoscrizionali presso i Tribunali di Torino, Asti, Alessandria, Cuneo, Biella, Novara, Verbania, Vercelli;<br />	<br />
3) Assegna alla parte ricorrente il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza di cui al presente dispositivo per consentire la proposizione dinanzi al competente Tribunale, della querela di falso, relativamente all’autenticità delle dichiarazioni di accettazione delle candidature della lista “Pensionati per Cota”, e delle autenticazioni delle relative sottoscrizioni, ai sensi dell’art. 41 del R.D. 17/8/1907, n. 642 e degli artt. 221 e ss. c.p.c., <br />	<br />
4) Rinvia all’udienza pubblica del 18 novembre 2010 per la verifica dell’interposta querela di falso e per la conseguente sospensione del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Dispositivo letto in udienza il giorno 16 luglio 2010 alle ore 0,55.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore<br />	<br />
Ariberto Sabino Limongelli, Referendario<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATO IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/07/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-dispositivo-16-7-2010-n-65/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Dispositivo &#8211; 16/7/2010 n.65</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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