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	<title>16/6/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16/6/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza &#8211; 16/6/2015 n.8409</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-16-6-2015-n-8409/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-16-6-2015-n-8409/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza &#8211; 16/6/2015 n.8409</a></p>
<p>Pres. G. Caruso – Est. G. Caruso M. Misuraca (avv.ti C. Parise, R. Rolli, D. D’Amico) vs M.I.U.R., Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 13/D3 (Demografia e Statistica sociale), Anvur (Avvocatura generale dello Stato) e nei confronti di L. Salaris in tema di abilitazioni professionali Università –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-16-6-2015-n-8409/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza &#8211; 16/6/2015 n.8409</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-16-6-2015-n-8409/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza &#8211; 16/6/2015 n.8409</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Caruso – Est. G. Caruso<br /> M. Misuraca (avv.ti C. Parise, R. Rolli, D. D’Amico) vs M.I.U.R., Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 13/D3 (Demografia e Statistica sociale), Anvur (Avvocatura generale dello Stato) e nei confronti di L. Salaris</span></p>
<hr />
<p>in tema di abilitazioni professionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Università – Professore universitario di seconda fascia – Abilitazione Scientifica Nazionale – Composizione della Commissione – Integrazione contraddittorio – Pubblici proclami – Partecipanti alla procedura idoneativa.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nella procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale 13/D3 – Demografia e Statistica Sociale – la Sezione III-bis ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in quanto l’accoglimento delle censure mosse determinerebbe l’integrale caducazione della procedura.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Terza Bis)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4882 del 2015, proposto da:<br />
<b><br />
</b>Michelangelo Misuraca, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudia Parise, Renato Rolli e Diego D&#8217;Amico, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sara Di Cunzolo in Roma, via Aureliana, 63;<br />
<b><br />
<i></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>;<br />
Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), in persona del legale rappresentate <i>pro tempore</i>;<br />
rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Luisa Salaris, non costituita in giudizio;<br />
Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 13/D3 (Demografia e Statistica sociale), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del giudizio di inidoneità del ricorrente al conseguimento dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 13/D3 (Demografia e Statistica sociale), pubblicato in data 27 gennaio 2015;<br />
del decreto di approvazione, se intervenuto, del predetto giudizio negativo e degli atti della relativa procedura;<br />
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ed in particolare:<br />
a) del D.M. del MIUR n. 76 del 7 giugno 2012;<br />
b) del decreto direttoriale MIUR n. 2355 dell’ 11 luglio 2014, con il quale è stata nominata la commissione preposta alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 13/D3;<br />
c) di tutti i verbali della commissione medesima, e specificatamente di quello del 25 luglio 2014, n. 1, nonché della relazione finale dei lavori della commissione;<br />
<b><br />
</b>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca e dell’ANVUR;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
<b><br />
</b>Considerato che con il ricorso in trattazione il dott. Michelangelo Misuraca impugna il giudizio collegiale reso dalla commissione giudicatrice nella procedura per il conseguimento dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia &#8211; settore concorsuale 13/D3 Demografia e Statistica sociale, nominata con D.D. del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca n. 2355 dell’11 luglio 2014, pubblicato in data 27 gennaio 2015, con cui gli è stata negata la predetta abilitazione;<br />
Che il ricorrente deduce cinque articolati motivi di censura, attinenti sia alla composizione della commissione (il prof. Requena sarebbe afferente ad altro settore concorsuale e il prof. Dalla Zuanna sarebbe in posizione di incompatibilità), sia alla sua attività (illegittima predeterminazione di criteri di valutazione dei candidati non normativamente previsti, insufficienza ed incongruenza della motivazione, nonché ingiustizia manifesta per disparità di trattamento del giudizio negativo reso nei confronti del dott. Misuraca);<br />
che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (v. sentenza VI, 4 marzo 2015, n. 1071), l’accoglimento delle censure relative alla composizione della commissione determinerebbe l’integrale caducazione della procedura, in quanto, <i>“trattandosi di un vizio genetico dell&#8217;organo valutatore, gli effetti caducatori dello stesso non possono essere limitati alla posizione del solo ricorrente originario, investendo anche la posizione di tutti gli altri partecipanti alla medesima procedura abilitativa (dichiarati idonei ovvero non idonei all&#8217;esito della stessa)”</i>;<br />
che il ricorso risulta notificato ad una sola dei controinteressati, oltre che alla commissione quale organo;<br />
Ritenuto che occorra pertanto ordinare al ricorrente, ai sensi dell’art. 27, comma 2, cod. proc. amm., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla tornata idoneativa nel settore in questione, nonché nei confronti dei singoli componenti della commissione della quale è contestata la legittima composizione;<br />
che, in ragione della natura della controversia nonché delle prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi dei partecipanti alla tornata idoneativa e degli altri controinteressati, sia opportuno autorizzare l&#8217;integrazione del contraddittorio “per pubblici proclami” sul sito web dell&#8217;amministrazione, con le seguenti modalità:<br />
A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:<br />
A) 1. l&#8217;autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;<br />
A) 2. il nome della ricorrente e l&#8217;indicazione dell&#8217;amministrazione intimata;<br />
A) 3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;<br />
A) 4. l&#8217;indicazione nominativa dei controinteressati;<br />
A) 5. l&#8217;indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l&#8217;inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione &#8220;Ricerca ricorsi&#8221;, rintracciabile all&#8217;interno della seconda sottosezione &#8220;Lazio &#8211; Roma&#8221; della sezione &#8220;T.A.R.&#8221;;<br />
A) 6. l&#8217;indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;<br />
A) 7. il testo integrale del ricorso.<br />
B) In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l&#8217;obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale &#8211; previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell&#8217;elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico &#8211; il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell&#8217;elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:<br />
B) 1. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);<br />
B) 2. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l&#8217;inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione &#8220;Ricerca ricorsi&#8221;, rintracciabile all&#8217;interno della seconda sottosezione &#8220;Lazio &#8211; Roma&#8221; della sezione Terza del T.A.R.;<br />
Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:<br />
B) 3. non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;<br />
B) 4. dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l&#8217;avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell&#8217;elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata &#8220;atti di notifica&#8221;; in particolare, l&#8217;attestazione di cui trattasi recherà, tra l&#8217;altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;<br />
B) 5. dovrà, inoltre, curare che sull&#8217;<i>home page</i> del suo sito venga inserito un collegamento denominato &#8220;Atti di notifica&#8221;, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l&#8217;elenco nominativo dei controinteressati contemplati dall&#8217;avviso.<br />
Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l&#8217;improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ordina l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, ai sensi e termini di cui in motivazione.<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 3 dicembre 2015, ore di rito.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Caruso, Presidente, Estensore<br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere<br />
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 16/06/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-16-6-2015-n-8409/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza &#8211; 16/6/2015 n.8409</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2015 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-16-6-2015-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-16-6-2015-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-16-6-2015-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2015 n.0</a></p>
<p>Pres. Skouris, Rel. Arabadjiev non sussiste obbligo di sede legale in Italia per le SOA 1. Concorrenza e mercato – Diritto di stabilimento – Eccezione ex art. 51 TFUE – Soa – Inapplicabilità 2. Concorrenza e mercato – SOA &#8211; Sede legale in Italia – Obbligo – Contrasto con il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-16-6-2015-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2015 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-16-6-2015-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2015 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Skouris, Rel. Arabadjiev</span></p>
<hr />
<p>non sussiste obbligo di sede legale in Italia per le SOA</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e mercato – Diritto di stabilimento – Eccezione ex art. 51 TFUE – Soa – Inapplicabilità</p>
<p>2. Concorrenza e mercato – SOA &#8211;  Sede legale in Italia – Obbligo – Contrasto con il diritto comunitario – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)      L’articolo 51, primo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che l’eccezione al diritto di stabilimento prevista da tale disposizione non si applica alle attività di attestazione esercitate dalle società aventi la qualità di organismi di attestazione.</p>
<p>2)      L’articolo 14 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale è imposto alle società aventi la qualità di organismi di attestazione di avere la loro sede legale nel territorio nazionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)<br />
</b>16 giugno 2015</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>«Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 TFUE, 51 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Partecipazione all’esercizio di poteri pubblici – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 14 – Organismi incaricati di verificare e di certificare il rispetto delle condizioni poste dalla legge per le imprese che eseguono lavori pubblici – Normativa nazionale che impone che la sede legale di tali organismi sia ubicata in Italia»</p>
<p>Nella causa C&#8209;593/13,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con decisione del 3 luglio 2012, pervenuta in cancelleria il 20 novembre 2013, nel procedimento<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri,<br />
Consiglio di Stato,<br />
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,<br />
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture,<br />
Conferenza Unificata Stato Regioni,<br />
Ministero dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti,<br />
Ministero per le Politiche Europee,<br />
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,<br />
Ministero per i Beni e le Attività Culturali,<br />
Ministero dell’Economia e delle Finanze,<br />
Ministero degli Affari Esteri</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Rina Services SpA,<br />
Rina SpA,<br />
SOA Rina Organismo di Attestazione SpA,<br />
<b></p>
<p align=center>LA CORTE (Grande Sezione),</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, T. von Danwitz e A. Ó Caoimh, presidenti di sezione, J. Malenovský, A. Arabadjiev (relatore), D. Šváby, M. Berger, E. Jaraši&#363;nas, C.G. Fernlund e J.L. da Cruz Vilaça, giudici,<br />
avvocato generale: P. Cruz Villalón<br />
cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 dicembre 2014,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–        per la Rina Services SpA, la Rina SpA e la SOA Rina Organismo di Attestazione SpA, da R. Damonte, G. Giacomini, G. Scuras e G. Demartini, avvocati;<br />
–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da C. Pluchino e S. Fiorentino, avvocati dello Stato;<br />
–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;<br />
–        per il governo svedese, da A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson e N. Otte Widgren, nonché da L. Swedenborg, F. Sjövall, E. Karlsson e C. Hagerman, in qualità di agenti;<br />
–        per la Commissione europea, da E. Montaguti e H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 marzo 2015,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49 TFUE, 51 TFUE e 56 TFUE nonché degli articoli 14 e 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36).<br />
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di tre controversie pendenti tra, da un lato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio di Stato, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, la Conferenza Unificata Stato Regioni, il Ministero dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero per le Politiche Europee, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero degli Affari Esteri e, dall’altro, rispettivamente, la Rina Services SpA, la Rina SpA e la SOA Rina Organismo di Attestazione SpA, riguardo, in particolare, a una normativa nazionale che impone alle società che svolgono la funzione di organismi di attestazione (Società Organismi di Attestazione; in prosieguo: le «SOA») di avere la loro sede legale in Italia.</p>
<p> Contesto normativo</p>
<p> Il diritto dell’Unione<br />
3        I considerando da 1 a 7, 16 e 33 della direttiva 2006/123 sono così formulati:<br />
«(1)      (…) L’eliminazione delle barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri costituisce uno strumento essenziale per rafforzare l’integrazione fra i popoli europei e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo (&#8230;).<br />
(2)       Una maggiore competitività del mercato dei servizi è essenziale per promuovere la crescita economica e creare posti di lavoro nell’Unione europea. Attualmente un elevato numero di ostacoli nel mercato interno impedisce ai prestatori, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare appieno il mercato unico. Tale situazione indebolisce la competitività globale dei prestatori dell’Unione europea. Un libero mercato che induca gli Stati membri ad eliminare le restrizioni alla circolazione transfrontaliera dei servizi, incrementando al tempo stesso la trasparenza e l’informazione dei consumatori, consentirebbe agli stessi una più ampia facoltà di scelta e migliori servizi a prezzi inferiori.<br />
(3)      La relazione della Commissione sullo “Stato del mercato interno dei servizi” ha elencato i numerosi ostacoli che impediscono o rallentano lo sviluppo dei servizi tra Stati membri (&#8230;). Gli ostacoli elencati riguardano un’ampia varietà di servizi in tutte le fasi dell’attività del prestatore e presentano numerose caratteristiche comuni, compreso il fatto di derivare spesso da procedure amministrative eccessivamente gravose, dall’incertezza giuridica che caratterizza le attività transfrontaliere e dalla mancanza di fiducia reciproca tra Stati membri.<br />
(4)      (…) L’eliminazione di questi ostacoli, accompagnata da un avanzato modello sociale europeo, rappresenta pertanto una premessa per superare le difficoltà incontrate nell’attuazione dell’agenda di Lisbona e per rilanciare l’economia europea, soprattutto in termini di occupazione e investimento. (&#8230;)<br />
(5)      È necessario quindi eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri nonché garantire ai destinatari e ai prestatori la certezza giuridica necessaria all’effettivo esercizio di queste due libertà fondamentali del trattato. Poiché gli ostacoli al mercato interno dei servizi riguardano tanto gli operatori che intendono stabilirsi in altri Stati membri quanto quelli che prestano un servizio in un altro Stato membro senza stabilirvisi, occorre permettere ai prestatori di sviluppare le proprie attività nel mercato interno stabilendosi in uno Stato membro o avvalendosi della libera circolazione dei servizi. I prestatori devono poter scegliere tra queste due libertà, in funzione della loro strategia di sviluppo in ciascuno Stato membro.<br />
(6)      Non è possibile eliminare questi ostacoli soltanto grazie all’applicazione diretta degli articoli [49 TFUE e 56 TFUE] in quanto, da un lato, il trattamento caso per caso mediante l’avvio di procedimenti di infrazione nei confronti degli Stati membri interessati si rivelerebbe estremamente complesso da gestire per le istituzioni nazionali e comunitarie, in particolare dopo l’allargamento e, dall’altro lato, l’eliminazione di numerosi ostacoli richiede un coordinamento preliminare delle legislazioni nazionali, anche al fine di istituire una cooperazione amministrativa. Come è stato riconosciuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, un intervento legislativo comunitario permette di istituire un vero mercato interno dei servizi.<br />
(7)      La presente direttiva istituisce un quadro giuridico generale a vantaggio di un’ampia varietà di servizi pur tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni tipo d’attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. Tale quadro giuridico si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell’eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e, per quanto riguarda gli altri ostacoli, nell’avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione complementare in merito a questioni specifiche (&#8230;). È opportuno prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguardano l’armonizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, la disposizione sulla libera prestazione di servizi e che promuovono l’elaborazione di codici di condotta su determinate questioni. (&#8230;)<br />
(…)<br />
(16)      La presente direttiva riguarda soltanto i prestatori stabiliti in uno Stato membro e non tratta gli aspetti esterni. (&#8230;)<br />
(…)<br />
(33)      Tra i servizi oggetto della presente direttiva rientrano numerose attività in costante evoluzione, fra le quali figurano: i servizi alle imprese, quali (&#8230;) i servizi di certificazione (&#8230;)».<br />
4        L’articolo 2 della direttiva 2006/123, intitolato «Campo d’applicazione», è così formulato:<br />
«1.      La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro.<br />
2.      La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:<br />
(…)<br />
i)      le attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri di cui all’articolo [51 TFUE];<br />
(…)».<br />
5        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2006/123, gli Stati membri applicano le disposizioni di tale direttiva nel rispetto delle norme del Trattato FUE che disciplinano il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei servizi.<br />
6        L’articolo 14 di tale direttiva, intitolato «Requisiti vietati», che figura al capo III della stessa, intitolato «Libertà di stabilimento dei prestatori», prevede quanto segue:<br />
«Gli Stati membri non subordinano l’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti:<br />
1)      requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull’ubicazione della sede legale (&#8230;)<br />
(…)<br />
3)      restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l’obbligo per il prestatore di avere lo stabilimento principale sul loro territorio o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;<br />
(…)».<br />
7        L’articolo 15 della direttiva 2006/123, intitolato «Requisiti da valutare», che figura al medesimo capo III, impone agli Stati membri di verificare se il loro ordinamento giuridico preveda i requisiti di cui al paragrafo 2 di tale articolo e di provvedere affinché tali requisiti siano conformi alle condizioni di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo.<br />
8        Il capo IV di tale direttiva, intitolato «Libera circolazione dei servizi», contiene l’articolo 16, intitolato «Libera prestazione di servizi». Ai sensi di tale articolo:<br />
«1.      Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti.<br />
Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato assicura il libero accesso a un’attività di servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio.<br />
Gli Stati membri non possono subordinare l’accesso a un’attività di servizi o l’esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi:<br />
a)      non discriminazione: i requisiti non possono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o, nel caso di persone giuridiche, della sede,<br />
b)      necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente,<br />
c)      proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.<br />
2.      Gli Stati membri non possono restringere la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare, imponendo i requisiti seguenti:<br />
a)      l’obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;<br />
(&#8230;)<br />
3.      Allo Stato membro in cui il prestatore si reca non può essere impedito di imporre requisiti relativi alla prestazione di un’attività di servizi qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell’ambiente, e in conformità del paragrafo 1. (&#8230;)».</p>
<p> Il diritto italiano<br />
9        Il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, recante esecuzione ed attuazione del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (Supplemento ordinario alla GURI n. 288, del 10 dicembre 2010), e che abroga il decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000, n. 34, prevede, al suo articolo 64, paragrafo 1, che le SOA sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione «organismi di attestazione», e che la loro sede legale deve essere ubicata nel territorio della Repubblica italiana.</p>
<p> Procedimento principale e questioni pregiudiziali</p>
<p>10      La Rina SpA è la società holding del gruppo Rina. La sede di tale società è ubicata a Genova (Italia).<br />
11      La Rina Services SpA è una società per azioni facente parte del gruppo Rina la cui sede è parimenti ubicata a Genova. Il suo oggetto sociale consiste nella fornitura di servizi di certificazione di qualità UNI CEI EN 45000.<br />
12      La SOA Rina Organismo di Attestazione SpA è anch’essa una società per azioni con sede in Genova. Essa esercita l’attività di attestazione e di svolgimento di controlli tecnici sull’organizzazione e sulla produzione delle imprese di costruzione. Tale società è detenuta per il 99% dalla Rina SpA e per l’1% dalla Rina Services SpA.<br />
13      Le suddette tre società hanno presentato ricorsi dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, volti in particolare a contestare la legittimità dell’articolo 64, paragrafo 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, recante esecuzione ed attuazione del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, là dove prevede che la sede legale delle SOA deve essere ubicata nel territorio della Repubblica italiana.<br />
14      Con sentenze del 13 dicembre 2011, detto giudice ha accolto tali ricorsi con la motivazione, in particolare, che la condizione relativa all’ubicazione della sede legale era contraria agli articoli 14 e 16 della direttiva 2006/123.<br />
15      Le ricorrenti nel procedimento principale hanno interposto appello avverso tali sentenze dinanzi al Consiglio di Stato, facendo valere, segnatamente, che l’attività svolta dalle SOA partecipa all’esercizio di poteri pubblici ai sensi dell’articolo 51 TFUE e che, di conseguenza, è sottratta all’ambito di applicazione sia della direttiva 2006/123 che degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE.<br />
16      Pertanto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
«1)      Se i principi del Trattato sulla libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE) e sulla libera prestazione di servizi (articolo 56 TFUE), nonché quelli di cui alla direttiva 2006/123, ostino all’adozione ed applicazione di una normativa nazionale che sancisce che per le SOA, costituite nella forma delle società per azioni, “la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica [italiana]”.<br />
2)      [S]e la deroga di cui all’articolo 51 TFUE debba essere interpretata nel senso di ricomprendere un’attività come quella di attestazione svolta da organismi di diritto privato, i quali: per un verso, devono essere costituiti nella forma delle società per azioni ed operano in un mercato concorrenziale; per altro verso, partecipano dell’esercizio di pubblici poteri e, per questo, sono sottoposti ad autorizzazione e a stringenti controlli da parte dell’Autorità di vigilanza».</p>
<p> Sulle questioni pregiudiziali</p>
<p> Sulla seconda questione<br />
17      Con la seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 51, primo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che le attività di attestazione svolte dalle SOA partecipano all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi di detta disposizione.<br />
18      Occorre constatare che, nella sentenza SOA Nazionale Costruttori (C&#8209;327/12, EU:C:2013:827), la Corte ha già statuito su una questione di questo tipo sollevata in via pregiudiziale dal Consiglio di Stato.<br />
19      Al punto 52 di tale sentenza essa ha concluso, alla luce delle considerazioni di cui ai punti da 28 a 35 della medesima sentenza – vale a dire, in particolare, il fatto che le SOA sono imprese a scopo di lucro che esercitano le loro attività in condizioni di concorrenza e che non dispongono di alcun potere decisionale connesso all’esercizio di poteri pubblici –, che le attività di attestazione delle SOA non configurano una partecipazione diretta e specifica all’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’articolo 51 TFUE.<br />
20      Più precisamente, la Corte ha sottolineato, al punto 54 della medesima sentenza, che la verifica, ad opera delle SOA, della capacità tecnica e finanziaria delle imprese soggette a certificazione, della veridicità e della sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare l’attestato, nonché del mantenimento del possesso dei requisiti relativi alla situazione personale del candidato o dell’offerente non può essere considerata un’attività riconducibile all’autonomia decisionale propria dell’esercizio di prerogative dei pubblici poteri, dato che siffatta verifica è definita in tutti i suoi aspetti dal quadro normativo nazionale. Inoltre, la Corte ha dichiarato, allo stesso punto della suddetta sentenza, che tale verifica è eseguita sotto una vigilanza statale diretta ed ha la funzione di agevolare il compito delle autorità aggiudicatrici nel settore degli appalti pubblici di lavori, la sua finalità essendo quella di consentire a queste ultime di assolvere la propria missione conoscendo in maniera precisa e circostanziata la capacità sia tecnica che finanziaria degli offerenti.<br />
21      Nel presente caso, il giudice del rinvio non ha menzionato, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, alcuna modifica nella natura delle attività esercitate dalle SOA dall’epoca dei fatti da cui è scaturita la sentenza SOA Nazionale Costruttori (C&#8209;327/12, EU:C:2013:827).<br />
22      Pertanto, alla seconda questione occorre rispondere che l’articolo 51, primo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che l’eccezione al diritto di stabilimento prevista da tale disposizione non si applica alle attività di attestazione esercitate dalle società aventi la qualità di organismi di attestazione.</p>
<p> Sulla prima questione<br />
23      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, riferendosi a varie disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare agli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché ai principi figuranti nella direttiva 2006/123, se tale diritto debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che, come quella in discussione nel procedimento principale, imponga alle SOA di avere la loro sede legale nel territorio nazionale.<br />
24      A tal riguardo, occorre constatare che i servizi di attestazione rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123, essendo tali servizi peraltro espressamente menzionati al considerando 33 di quest’ultima, nell’elenco esemplificativo delle attività oggetto della medesima direttiva.<br />
25      Nel caso di specie, il requisito relativo al luogo in cui è ubicata la sede degli organismi di attestazione, oggetto del procedimento principale, rientra nell’articolo 14 della direttiva 2006/123. Infatti, nella parte in cui esso obbliga le SOA ad avere la loro sede legale nel territorio nazionale, tale requisito, da un lato, è fondato direttamente sull’ubicazione della sede legale del prestatore ai sensi dell’articolo 14, punto 1, di detta direttiva e, dall’altro, limita la libertà di quest’ultimo di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o a titolo secondario, segnatamente obbligandolo ad avere il suo stabilimento principale nel territorio nazionale ai sensi del punto 3 del medesimo articolo.<br />
26      L’articolo 14 della direttiva 2006/123 vieta agli Stati membri di subordinare l’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto di uno dei requisiti elencati ai punti da 1 a 8 di tale disposizione, in tal modo imponendo la soppressione, prioritaria e sistematica, di tali requisiti.<br />
27      La Repubblica italiana fa tuttavia valere che il requisito per cui la sede legale delle SOA deve situarsi nel territorio nazionale è giustificato dalla necessità di garantire l’efficacia del controllo esercitato dalle amministrazioni pubbliche sulle attività delle SOA.<br />
28      Sul punto occorre sottolineare, come fanno la Repubblica di Polonia e la Commissione, che i requisiti elencati all’articolo 14 della direttiva 2006/123, ai quali è riconducibile la norma nazionale in discussione nel procedimento principale, non possono essere giustificati.<br />
29      Siffatta conclusione deriva tanto dalla formulazione del predetto articolo 14 quanto dall’impianto sistematico della direttiva 2006/123.<br />
30      Infatti, da un lato, dal titolo di questo articolo risulta che i requisiti elencati ai suoi punti da 1 a 8 sono «vietati». Inoltre, la formulazione di tale articolo non contiene alcun elemento atto a indicare che gli Stati membri dispongano della facoltà di giustificare il mantenimento di tali requisiti nelle loro normative nazionali.<br />
31      Dall’altro lato, l’impianto sistematico della direttiva 2006/123 si fonda, riguardo alla libertà di stabilimento, su una distinzione netta fra i requisiti vietati e quelli soggetti a valutazione. Mentre i primi sono disciplinati dall’articolo 14 di detta direttiva, i secondi sono oggetto delle norme previste dall’articolo 15 di quest’ultima.<br />
32      Per quanto riguarda, in particolare, i requisiti soggetti a valutazione, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2006/123, a verificare se il loro ordinamento giuridico preveda uno dei requisiti di cui al paragrafo 2 di tale articolo e a provvedere affinché tali requisiti siano conformi ai condizioni di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo.<br />
33      A tal proposito, dai paragrafi 5 e 6 del suddetto articolo 15 si evince che agli Stati membri è consentito mantenere o, all’occorrenza, introdurre requisiti del tipo di quelli indicati al paragrafo 2 del medesimo articolo, purché essi siano conformi alle condizioni di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità di cui al paragrafo 3 di questa disposizione.<br />
34      Inoltre, in merito alla libera circolazione dei servizi, l’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2006/123 prevede che lo Stato membro in cui il prestatore si reca per fornire i suoi servizi possa imporre requisiti relativi alla prestazione dell’attività di servizi, qualora detti requisiti siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente ed in conformità al paragrafo 1 di tale articolo.<br />
35      Orbene, una tale possibilità non è prevista per i requisiti «vietati» elencati all’articolo 14 della direttiva 2006/123.<br />
36      Una simile conclusione non è contraddetta dall’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri applicano le disposizioni di quest’ultima «nel rispetto delle norme del trattato che disciplinano il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei servizi».<br />
37      A tal riguardo occorre rilevare, come fa la Repubblica di Polonia, che, ove si interpretasse l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2006/123 nel senso che gli Stati membri possono giustificare in forza del diritto primario una restrizione vietata dall’articolo 14 di tale direttiva, quest’ultima disposizione sarebbe privata di ogni effetto utile pregiudicando, in definitiva, l’armonizzazione mirata da essa operata.<br />
38      Infatti, una simile interpretazione contrasterebbe con quanto affermato dal legislatore dell’Unione al considerando 6 della direttiva 2006/123, secondo cui non è possibile eliminare tali ostacoli alla libertà di stabilimento soltanto grazie all’applicazione diretta dell’articolo 49 TFUE, in particolare a motivo dell’estrema complessità del trattamento caso per caso degli ostacoli a tale libertà. Se si ammettesse che i requisiti «vietati» di cui all’articolo 14 di tale direttiva possano comunque essere giustificati in forza del diritto primario, ciò equivarrebbe a reintrodurre proprio un siffatto esame caso per caso, ai sensi del Trattato FUE, per tutte le restrizioni alla libertà di stabilimento.<br />
39      Si deve inoltre sottolineare che l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2006/123 non osta a che l’articolo 14 di quest’ultima sia interpretato nel senso che i requisiti vietati da esso elencati non possano essere giustificati. Infatti, un tale divieto senza possibilità di giustificazione mira a garantire la soppressione sistematica e rapida di talune restrizioni alla libertà di stabilimento che, secondo il legislatore dell’Unione e la giurisprudenza della Corte, causano un grave pregiudizio al buon funzionamento del mercato interno. Un tale obiettivo è conforme al Trattato FUE.<br />
40      Quindi, benché l’articolo 52, paragrafo 1, TFUE consenta agli Stati membri di giustificare, per una delle ragioni ivi elencate, misure nazionali che costituiscono una restrizione alla libertà di stabilimento, ciò non significa tuttavia che il legislatore dell’Unione, quando adotta un atto di diritto secondario che, come la direttiva 2006/123, implementa una libertà fondamentale sancita dal Trattato FUE, non possa limitare talune deroghe, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, la norma di diritto secondario in discussione si limita a richiamare una giurisprudenza costante in base alla quale un requisito come quello oggetto del procedimento principale è incompatibile con le libertà fondamentali riconosciute agli operatori economici (v. a tal riguardo, segnatamente, la sentenza Commissione/Francia, C&#8209;334/94, EU:C:1996:90, punto 19).<br />
41      In considerazione di quanto precede, alla prima questione occorre rispondere che l’articolo 14 della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale è imposto alle SOA di avere la loro sede legale nel territorio nazionale.</p>
<p> Sulle spese</p>
<p>42      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1)      L’articolo 51, primo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che l’eccezione al diritto di stabilimento prevista da tale disposizione non si applica alle attività di attestazione esercitate dalle società aventi la qualità di organismi di attestazione.<br />
2)      L’articolo 14 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale è imposto alle società aventi la qualità di organismi di attestazione di avere la loro sede legale nel territorio nazionale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-16-6-2015-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2015 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2015 n.3000</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2015-n-3000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2015-n-3000/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2015-n-3000/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2015 n.3000</a></p>
<p>Pres. Zaccardo, est. Taormina inapplicabile il Codice dei Contratti ai concessionari autostradali per gli appalti di servizi e forniture 1. Processo amministrativo – Giudizio Appello – Resistente &#8211; Parte vittoriosa in primo grado – Memoria – Critiche alla sentenza di primo grado – Valutazione del G.A. – Ammissibilità 2. Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2015-n-3000/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2015 n.3000</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2015-n-3000/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2015 n.3000</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Zaccardo, est. Taormina</span></p>
<hr />
<p>inapplicabile il Codice dei Contratti ai concessionari autostradali per gli appalti di servizi e forniture</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Processo amministrativo – Giudizio Appello – Resistente &#8211; Parte vittoriosa in primo grado – Memoria – Critiche alla sentenza di primo grado – Valutazione del G.A. – Ammissibilità						</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Gara – Appalti servizi e forniture &#8211; Concessionari autostradali – Codice dei contratti – Inapplicabilità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) E’ ammissibile la valutazione da parte del Giudice di argomenti critici avverso la sentenza di primo grado prospettati da parte appellata integralmente vittoriosa in primo grado </p>
<p>2) La novella all&#8217;art. 11 co. 5 L. 498/1992, introdotta dall&#8217;art. 29 co. 1 quinquies del d.l. n. 207/2008, ha inteso circoscrivere per i concessionari autostradali l&#8217;applicabilità del d.lgs. n. 163/2006 ai soli appalti di lavori, essendo intervenuta a sostituire quella recata dall&#8217;art. 2 comma 85 del d.l. 3 ottobre 2006, n.262, che invece, sostituendo il testo originario del comma 5 dell&#8217;art. 11 (che si riferiva al solo obbligo della certificazione di bilancio per le società concessionarie autostradali, anche non quotate in borsa), alla stessa lettera c) imponeva l&#8217;obbligo di &#8220;agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché di lavori, ancorchè misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Sicchè l&#8217;intentio legis è di circoscrivere per le società concessionarie autostradali l&#8217;applicazione della normativa di cui al d.lgs. n. 163/2006 ai soli appalti di lavori, e quindi di escluderla per gli appalti di servizi e forniture.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 208 del 2015, proposto da: <br />
Societa&#8217; Icarus Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Idone, Maria Ida Leonardo, con domicilio eletto presso Maria Ida Leonardo in Roma, Via Principessa Clotilde 2,; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Societa&#8217; Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova P.A., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Daniele Maccarrone, con domicilio eletto presso il Consiglio Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13; </p>
<p>nei confronti di<br />
Pulistar S.r.l. in persona del legale rappresentante in carica in proprio e quale Mandataria Capogruppo Rti, rappresentato e difeso dagli avv. Piero Mazzola, Salvatore Di Mattia, con domicilio eletto presso Salvatore Di Mattia in Roma, Via Avezzana N.3; Rti &#8211; Meranese Servizi Spa, Rti &#8211; Iss Italia A. Barbato S.r.l.; </p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza breve del T.A.R. del VENETO – Sede di VENEZIA &#8211; SEZIONE I n. 01520/2014, resa tra le parti, concernente affidamento appalto di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione dei beni devolvibili dell&#8217;autostrada Brescia, Verona, Vicenza, Padova spa &#8211; (ris. danni) &#8211; mcp &#8211;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Societa&#8217; Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova P.A. e di Pulistar S.r.l. in proprio e quale Mandataria Capogruppo Rti;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 31 marzo 2015 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli Avvocati Antonio Galletti su delega dell&#8217;Avvocato Francesca Idone e Salvatore Di Mattia in proprio e su delega dell&#8217;Avvocato Daniele Maccarrone;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con la sentenza in epigrafe impugnata il Tribunale amministrativo regionale del Veneto – Sede di Venezia – ha dichiarato infondato il ricorso corredato da motivi aggiunti proposto dalla odierna parte appellante Icarus Servizi Srl,volto ad ottenere l’annullamento della lettera di invito prot. LE101-2014-G0024 dell&#8217;1.7.2014 con cui essa era stata invitata dalla Società concessionaria indicata in epigrafe a partecipare alla procedura negoziata per la pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di suoi immobili da aggiudicarsi al prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale unico, da applicare ai costi mq/g (metro quadro/giorno; del provvedimento di ammissione della controinteressata alla procedura negoziata di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione dei beni devolvibili della società e del conseguente provvedimento di aggiudicazione provvisoria del servizio alla controinteressata per aver presentato un ribasso del 42,51attestati contestualmente con verbale di gara del 18.7.2014; del verbale di gara del 7.8.2014; del verbale di gara del 13.8.2014; del verbale di gara del 14.8.2014; del successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata, comunicato con nota prot. LEG08-2014-G0024 dell&#8217;8.8.2014; del disciplinare di gara e del capitolato d&#8217;oneri e successive integrazioni e modifiche; della nota prot. LEG10-2014-G002 del 18.9.2014; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.<br />
In punto di fatto era accaduto che con lettera prot. LEI01-2014-G0024 dell’1 luglio 2014, la stazione appaltante aveva invitato alla detta gara la società Icarus Servizi srl e la Pulistar srl.<br />
La Commissione, al termine della procedura di gara, aveva aggiudicato provvisoriamente il servizio al costituendo RTI Pulistar srl/Meranese Servizi spa/Issitalia srl.<br />
Successivamente, a mente dell’art. 88 D.Lgs.163/06, la Commissione avviava il procedimento di verifica dell’anomalia nei confronti della prima e seconda graduata.<br />
Il procedimento di verifica nei confronti del costituendo RTI Pulistar srl/Meranese Servizi spa/Issitalia srl si era sviluppato attraverso una articolata procedura con richiesta di integrazioni ai giustificativi presentati e l’audizione dell’operatore economico.<br />
Al termine del procedimento, la Commissione, in data 14 agosto 2014, aveva ggiudicato definitivamente il servizio in favore del RTI Pulistar srl.<br />
Avverso tale negativa determinazione la odierna appellante era insorta proponendo ricorso giurisdizionale e prospettando plurime censure .<br />
Con decreto monocratico presidenziale n. 499/2014 veniva inibita la stipulazione del contratto conseguente alla sospesa aggiudicazione provvisoria.<br />
Con ordinanza cautelare n. 531/2014 il Tar aveva ordinato che l’Amministrazione appaltante procedesse al riesame dell’offerta aggiudicataria con particolare riguardo ai rilevati errori di calcolo contenuti nelle giustificazioni prodotte dalla ditta vincitrice nonché ai prospettati errori di valutazione relativi il costo del lavoro”.<br />
Negli assegnati dieci giorni la stazione appaltante produceva una dettagliata relazione, in cui, esaminati tutti i documenti di gara e, l’offerta aveva specificato le ragioni che – a suo dire- escludevano l’anomalia dell’offerta.<br />
Tali risultanze erano state contestate con motivi aggiunti.<br />
Il primo giudice ha vagliato dette censure e- richiamati in premessa i principii giurisprudenziali in punto di sindacato sulla valutazione di anomalia del’offerta -, ha ritenuto che la Commissione avesse fornito, con la ulteriore azione di verifica, una esauriente e ragionevole motivazione circa l’attendibilità e la complessiva serietà della originaria offerta (e, non già, come ritenuto dalla originaria ricorrente nei motivi aggiunti, una valutazione su una nuova ed alterata offerta)<br />
Emergendo dalla relazione in atti che la aggiudicataria si era limitata a precisare i termini dell’offerta senza modificare quella ordinariamente proposta, il Tar ha respinto integralmente il mezzo.<br />
La originaria parte ricorrente, rimasta soccombente, ha impugnato la detta decisione criticandola sotto ogni angolo prospettico.<br />
Ha in proposito sostenuto la tesi che la statuizione era frutto di un fraintendimento ed ha riproposto la tesi per cui l’operato dell’amministrazione intimata –avallato in via giudiziale- era errato.<br />
Anche a seguito delle frammentarie e disorganiche ed incomplete giustificazioni fornite,l’offerta era complessivamente inattendibile ed avrebbe dovuto essere esclusa.<br />
Ha riproposto quindi i motivi del mezzo di primo grado tesi a dimostrare la complessiva inaffidabilità della offerta presentata dall’appellata controinteressata. .<br />
Con decreto presidenziale n. 00133/2015 è stata accordata la richiesta tutela ante causam sino alla odierna camera di consiglio del 27 gennaio 2015.<br />
L’appellata amministrazione ha depositato una memoria chiedendo che il ricorso in appello venga dichiarato inammissibile e comunque respinto.<br />
Ripercorsa in dettaglio, anche sotto il profilo cronologico, la fase infraprocedimentale e la fase del giudizio di primo grado ha sostenuto che la sentenza era impeccabile nella parte in cui aveva colto che essa (pur non essendovi tenuta) aveva esplicato la verifica d’anomalia.<br />
La sentenza era invece errata nella parte in cui aveva (implicitamente) ritenuto l’appellata soggetta al rispetto degli artt. 86 e segg del TU n. 163/2006.<br />
Ha pertanto riproposto l’eccezione –sulla quale il Tar non si era pronunciato- volta a negare che essa fosse soggetta al rispetto degli artt. 86 e segg del TU n. 163/2006 (prima doglianza) .<br />
Con la seconda macroeccezione ha sostenuto la inammissibilità ed infondatezza dell’appello in quanto volto ad introdurre censure di merito sulla verifica di anomalia (che comunque, pur non essendovi tenuta, essa aveva intrapreso) ed ha analiticamente indicato le ragioni per cui la censura articolata era anche infondata nella sostanza.<br />
La controinteressata appellata ha depositato una memoria chiedendo che il ricorso in appello venga dichiarato inammissibile e comunque respinto, prospettando argomentazioni analoghe a quelle dell’amministrazione appaltante prima indicate<br />
Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2015 fissata per la delibazione dell’incidente cautelare la Sezione, con la Ordinanza n. 00470/2015 ha respinto il petitum cauterale sulla scorta della considerazione per cui “rilevato che come da recente sentenza della Sezione n. 04949/2014, parte appellata non è tenuta alla applicazione del TUCP; rilevato peraltro che l’Amministrazione ha dimostrato di avere svolto la verifica di anomalia; rilevato pertanto che l’appello cautelare, seppur nella sommarietà della delibazione finalizzata alla decisione sulla sospensione della esecutività della gravata decisione, non appare fornito di decisivo fumus; ” .<br />
Tutte le parti processuali hanno proposto memorie in vista della odierna pubblica udienza.<br />
Alla odierna pubblica udienza del 31 marzo 2015 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Deve affermarsi la infondatezza dell’appello.<br />
1.1. L’argomento logicamente prioritario, relativo alla sottoponibilità della stazione appaltante alle prescrizioni di cui al d.Lgs. n. 163/2006 non è stato espressamente scrutinato dal Tar che è invece direttamente passato alla disamina del merito (escludendo la fondatezza del mezzo di primo grado incentrato sulla inesattezza della verifica di anomalia) : opera il principio a più riprese affermato dalla giurisprudenza amministrativa (ex aliis Cons. Stato Sez. V, 02-10-2014, n. 4915), per cui il detto argomento critico -prospettato da parte appellata integralmente vittoriosa in primo grado &#8211; è pacificamente valutabile dal Collegio<br />
1.2. Esso è anche fondato.<br />
2. Come già evidenziato in sede cautelare, il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi da quanto di recente affermato dalla sentenza della Sezione n. 04949/2014.<br />
Ivi (la fattispecie è plasticamente trasponibile alla controversia in esame in quanto trattavasi di “gara” bandita da Società Autostrade Meridionali S.p.A. società soggetta a direzione e coordinamento di Autostrade per l&#8217;Italia S.p.A.,ed avente ad oggetto appalto di servizi, inerenti essenzialmente alla pulizia di alcuni tratti dell&#8217;autostrada come da elencazione contenuta nel capitolato speciale d&#8217;appalto -sfalcio erba, taglio e potatura di piante, diserbo di erbe infestanti, pulizia periodica delle corsie, fossi, cunette, tombini e sifoni, solo a richiesta scavo per formazione, ampliamento, approfondimento o risagomatura dei fossi in terra) è stato osservato quanto di seguito.<br />
Nella richiamata decisione –che il Collegio condivide e fa propria- si è infatti specificato che (si riporta un breve stralcio motivazionale) “la disposizione dell&#8217;art. 11 comma 5 lettera c) della legge 23 dicembre 1992, n. 498 -come sostituito dall&#8217;art. 29, comma 1-quinques, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14-, stabilisce, in modo testuale e inequivoco, che le società concessionarie autostradali sono obbligate (corsivi dell&#8217;estensore) a:<br />
provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.<br />
Il richiamato art. 142 comma 4, a sua volta, prevede che:<br />
I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all&#8217;osservanza della sezione IV del presente capo. Si applicano, in tale ipotesi, in quanto compatibili, le disposizioni della parte I, parte IV, parte V, nonché le norme della parte II, titolo I e titolo II, in tema di pubblicità dei bandi, termini delle procedure, requisiti generali e qualificazione degli operatori economici, subappalto, progettazione, collaudo, piani di sicurezza, che non siano specificamente derogate dalla sezione IV del presente capo.<br />
L&#8217;art. 253 comma 25 è poi norma transitoria a tenore della quale:<br />
In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo II, i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 60 per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici.<br />
Non può revocarsi in dubbio che la novella all&#8217;art. 11 comma 5, introdotta dall&#8217;art. 29 comma 1 quinquies del d.l. n. 207/2008, convertito nella legge n. 14/2009, abbia inteso circoscrivere per i concessionari autostradali l&#8217;applicabilità del d.lgs. n. 163/2006 ai soli appalti di lavori, essendo intervenuta a sostituire quella recata dall&#8217;art. 2 comma 85 del d.l. 3 ottobre 2006, n.262, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286, che invece, sostituendo il testo originario del comma 5 dell&#8217;art. 11 (che si riferiva al solo obbligo della certificazione di bilancio per le società concessionarie autostradali, anche non quotate in borsa), alla stessa lettera c) imponeva l&#8217;obbligo di &#8220;agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché di lavori, ancorchè misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni&#8221;.<br />
E&#8217; chiara e incontestabile l&#8217;intentio legis di circoscrivere per le società concessionarie autostradali l&#8217;applicazione della normativa di cui al d.lgs. n. 163/2006 ai soli appalti di lavori, e quindi di escluderla per gli appalti di servizi e forniture.”<br />
3.Alla stregua delle superiori considerazioni –alle quali nulla si ritiene da aggiungere- è evidente che l’appello sia infondato e che il ricorso di primo grado dovesse essere disatteso, sotto tale assorbente profilo, essendo del tutto non favorevolmente scrutinabile la asserita violazione delle norme del predetto d.Lgs. n. 163/2006 che regolamentano lo svolgimento della c.d. “verifica di anomalia”in quanto parte appellata non vi era soggetta; restano pertanto assorbite le censure “di merito” sulla supposta anomalia dell’offerta della parte controinteressata, e le speculari considerazioni delle parti appellate volte a dimostrare la non anomalia della detta offerta proposta da Pulistar e tese a richiamare il costante orientamento della giurisprudenza secondo il quale (ex aliis Cons. Stato Sez. V, 16-01-2015, n. 89)<br />
“nel caso di ricorso proposto avverso il giudizio di anomalia dell&#8217;offerta presentata in una pubblica gara, il Giudice Amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dall’Amministrazione sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell&#8217;istruttoria, mentre non può operare autonomamente la verifica della congruità dell&#8217;offerta presentata e delle sue singole voci, sovrapponendo così la sua idea tecnica al giudizio -non erroneo né illogico- formulato dall&#8217;organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell&#8217;interesse pubblico nell&#8217;apprezzamento del caso concreto, giacché così facendo il Giudice invaderebbe una sfera propria della P.A.) .<br />
4. Conclusivamente, l’appello va respinto sotto l’assorbente profilo indicato al capo 2 della presente decisione. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso..<br />
5. Sussistono le eccezionali circostanze che legittimano la compensazione delle spese del grado, a cagione della particolare complessità del quadro normativo sotteso alla controversia.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese processuali compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Goffredo Zaccardi,	Presidente<br />	<br />
Nicola Russo,	Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina,	Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giulio Veltri,	Consigliere<br />	<br />
Leonardo Spagnoletti,	Consigliere						</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 16/06/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2015-n-3000/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2015 n.3000</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2015 n.1090</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-16-6-2015-n-1090/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-16-6-2015-n-1090/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-16-6-2015-n-1090/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2015 n.1090</a></p>
<p>Pres. Schillaci – Est. Tallaro S. Argentino e L. Passamonti (Avv. Morcavallo) c/ Comune di Longobardi ammessa la sanatoria anche in assenza di prova dell&#8217;intera proprietà delle aree interessate dall&#8217;opera abusiva Edilizia urbanistica – Abusi edilizi – Intervento realizzato in assenza del permesso di costruire – Sanatoria – Diritto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-16-6-2015-n-1090/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2015 n.1090</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-16-6-2015-n-1090/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2015 n.1090</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Schillaci – Est. Tallaro<br /> S. Argentino e L. Passamonti (Avv. Morcavallo) c/ Comune di Longobardi</span></p>
<hr />
<p>ammessa la sanatoria anche in assenza di prova dell&#8217;intera proprietà delle aree interessate dall&#8217;opera abusiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia urbanistica – Abusi edilizi – Intervento realizzato in assenza del permesso di costruire – Sanatoria – Diritto di proprietà su tutte le parti dell’opera – Mancata dimostrazione –  Diniego di sanatoria – Illegittimità – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di interventi realizzati in assenza del permesso di costruire, sono legittimati ad ottenere il permesso in sanatoria i soggetti titolari di una situazione giuridica di appartenenza sull’opus, e tutti coloro che abbiano un interesse qualificator alla sanatoria. In tale contesto la mancata dimostrazione del diritto di proprietà su tutte le particelle su cui l’opera grava non rappresenta una valida causa ostativa al rilascio della sanatoria, atteso che la posizione di responsabili dell’abuso costituisce, in forza del chiaro disposto di cui all’art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, titolo ex se necessario e suffifciente a legittimare la presentazione del richiesto titolo edilizio in sanatoria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 34 del 2015, proposto da:<br />
Salvatore Argentino e Luciana Passamonti, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Oreste Morcavallo, domiciliati presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 76/B; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Comune di Longobardi, in persona del suo Sindaco in carica; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della nota prot. n. 3952 notificata il 20 ottobre 2014, con la quale il Comune di Longobardi ha comunicato il diniego del permesso di costruire ed ha, altresì, adottato tutti i provvedimenti di competenza successivi previsti per la repressione dell’abuso, nonché della relazione istruttoria n. prot. 2834 del 9 luglio 2014 del Responsabile del procedimento, nonché di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale al provvedimento impugnato.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 giugno 2015 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. &#8211; Salvatore Argentino e Luciana Passamonti sono i proprietari di un fondo sito nel Comune di Longobardi, alla via Molinello, sul quale &#8211; in assenza di un valido titolo abilitativo &#8211; hanno realizzato le opere così descritte: <i>“autorimessa, terrazzo, tettoia e magazzinetto-deposito”</i>. <br />
In seguito alla notifica di un’ordinanza di demolizione, gli odierni ricorrenti, con istanza del 20 aprile 2013, hanno richiesto il permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.<br />
Con nota del 2 aprile 2014 prot. n. 1500 il competente ufficio comunale ha comunicato agli istanti la necessità di depositare alcuni documenti integrativi ritenuti indispensabili per la completa istruzione della pratica, tra i quali veniva indicato il titolo di proprietà &#8211; o altro equipollente &#8211; delle particelle interessate dalla costruzione in sanatoria. Sicché, il 12 maggio 2014, con atto protocollato al 2094 di quella data, i coniugi ricorrenti hanno prodotto parte della documentazione richiesta, precisando che in relazione ad alcune particelle di terreno risultavano pendenti, dinnanzi al Tribunale di Paola, due giudizi di usucapione. Conseguentemente, essi si sono riservati di allegare l’integrale documentazione all’esito della definizione dei procedimenti giudiziari.<br />
In considerazione di tali elementi, il Responsabile del procedimento, con nota del 9 luglio 2014 prot. n. 2834, ha comunicato al Responsabile del Settore Urbanistica parere negativo in ordine al rilascio del permesso in sanatoria a causa della mancata dimostrazione ad opera dei richiedenti della proprietà dell’intero fondo su cui ricadono gli immobili oggetto di richiesta di sanatoria. Conseguentemente, con nota dell’8 ottobre 2014, n. prot. 3952, il Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Longobardi ha formalmente comunicato agli istanti il provvedimento di diniego.<br />
2. &#8211; Salvatore Argentino e Luciana Passamonti hanno fatto ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale per chiedere l’annullamento degli atti meglio indicati in epigrafe sulla base di due motivi. <br />
Con il primo, i ricorrenti hanno censurato la condotta della amministrazione, la quale, contravvenendo al disposto di cui all’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n 380, ha omesso di rilasciare il provvedimento richiesto, nonostante la sanabilità dell’opera. <br />
Con il secondo, essi hanno lamentato l’infondatezza, la carenza e l’ingiustizia della motivazione addotta, imperniata unicamente sulla mancata dimostrazione della proprietà di una porzione di fondo su cui insiste il fabbricato da sanare.<br />
3. &#8211; L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.<br />
4. &#8211; Il ricorso è stato discusso nel merito alla pubblica udienza del 12 giugno 2015 e trattenuto in decisione.<br />
5. &#8211; La soluzione del caso in esame non può prescindere dal richiamo all’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ai sensi del quale <i>“in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire,</i> (…)<i>il responsabile dell&#8217;abuso, o l&#8217;attuale proprietario dell&#8217;immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l&#8217;intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”</i>.<br />
La disposizione <i>de qua</i> dunque, nel dettare i presupposti soggettivi e oggettivi necessari per ottenere il beneficio della sanatoria, evoca tra i soggetti legittimati, oltre al proprietario dell’immobile abusivo, anche il responsabile dell’abuso, ossia colui il quale è legato da una relazione di fatto, e non di diritto, all&#8217;immobile.<br />
La giurisprudenza, intervenendo sul punto, ha chiarito che la platea degli aventi diritto non è affatto circoscritta a chi vanti una situazione giuridica d&#8217;appartenenza sull&#8217;<i>opus</i>, essendo estesa, oltre al responsabile dell&#8217;abuso, a tutti coloro i quali abbiano un interesse qualificato alla sanatoria (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 2013, n. 3220; Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 2008, n. 3282). E questo interesse coincide con quello pubblico alla celere regolarizzazione degli immobili insistenti sul territorio per mettere fine a situazioni di illiceità amministrativa, suscettibili di essere riparate, ai sensi dell&#8217;art. 36, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, mediante il pagamento del contributo di costruzione in misura doppia da destinarsi all&#8217;adeguamento dell&#8217;assetto urbano (TAR Liguria, Sez. I, 28 maggio 2014, n. 800).<br />
Ciò ricordato, va evidenziato che il Comune di Longobardi ha adottato il provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria sull’assunto della mancata dimostrazione, da parte dei ricorrenti, del diritto di proprietà di una porzione di fondo sul quale insiste la <i>res</i> abusiva. <br />
Nondimeno, sulla base di quanto sinora illustrato, deve ritenersi che la mancata dimostrazione del diritto di proprietà su tutte le particelle su cui l’opera grava non rappresenta una valida causa ostativa al rilascio della sanatoria, atteso che la posizione di responsabili dell&#8217;abuso rivestita dai ricorrenti costituisce, in forza del chiaro disposto normativo di cui all’art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, titolo <i>ex se</i> necessario e sufficiente a legittimare la presentazione del richiesto titolo edilizio in sanatoria.<br />
Il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />
6. – La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, segue il principio della soccombenza.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:<br />
<i>a) </i>annulla la nota prot. n. 3952, notificata il 20 ottobre 2014, con la quale il Comune di Longobardi ha comunicato il diniego del permesso di costruire ed ha, altresì, adottato tutti i provvedimenti di competenza successivi previsti per la repressione dell’abuso, nonché la relazione istruttoria n. prot. 2834 del 9 luglio 2014 del Responsabile del procedimento;<br />
<i>b) </i>condanna il Comune di Longobardi, in persona del suo Sindaco in carica, alla rifusione, in favore di Salvatore Argentino e Luciana Passamonti, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura complessiva di € 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Salvatore Schillaci, Presidente<br />
Concetta Anastasi, Consigliere<br />
Francesco Tallaro, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 16/06/2015</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-16-6-2015-n-1090/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2015 n.1090</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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