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	<title>16/6/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16/6/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2011 n.326</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-6-2011-n-326/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-6-2011-n-326/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2011 n.326</a></p>
<p>Va sospeso il decreto di cessazione dal servizio permanente e collocamento in congedo emesso dal Ministero della difesa, se vi e&#8217; necessità di approfondire l’operatività dell’invocato art. 29 cpmp;(secondo il quale la condanna alla reclusione militare importa la rimozione:1. per gli ufficiali e sottufficiali, quando è inflitta per durata superiore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-6-2011-n-326/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2011 n.326</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-6-2011-n-326/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2011 n.326</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il decreto di cessazione dal servizio permanente e collocamento in congedo emesso dal Ministero della difesa, se vi e&#8217; necessità di approfondire l’operatività dell’invocato art. 29 cpmp;(secondo il quale la condanna alla reclusione militare importa la rimozione:1. per gli ufficiali e sottufficiali, quando è inflitta per durata superiore a tre anni; 2. per gli altri militari, quando è inflitta per durata superiore a un anno); inoltre sussiste altresì il lamentato periculum in mora, in specie alla luce degli effetti del provvedimento impugnato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00326/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00616/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 616 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Fabio Piragino</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Bava, con domicilio eletto presso Andrea Bava in Genova, via Alla Porta degli Archi, 10/6;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della Difesa</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
DECRETO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE E COLLOCAMENTO IN CONGEDO.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>&#8211; rilevato che allo stato sussiste un principio di fumus boni juris in ordine alla necessità di approfondire l’operatività dell’invocato art. 29 cpmp;<br />	<br />
&#8211; atteso che sussiste altresì il lamentato periculum in mora, in specie alla luce degli effetti del provvedimento impugnato;<br />	<br />
&#8211; considerato che sussistono giusti motivi, in relazione alla necessità di approfondire l’elemento predetto, per compensare tra le parti le spese della presente fase.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)<br />	<br />
Accoglie la domanda cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 2 febbraio 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente<br />	<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere<br />	<br />
Davide Ponte, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-6-2011-n-326/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2011 n.326</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2011 n.325</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-6-2011-n-325/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-6-2011-n-325/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-6-2011-n-325/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2011 n.325</a></p>
<p>va sospesa l&#8217;aggiudicazione definitiva gara in economia per fornitura sistema traduzione simultanea multilingue di una USL se e&#8217; mancato lo svolgimento, da parte della stazione appaltante, della verifica di anomalia in ordine al quantum ed al relativo punteggio attribuito all’offerta della controinteressata. (G.S.) N. 00325/2011 REG.PROV.CAU. N. 00658/2011 REG.RIC. REPUBBLICA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-6-2011-n-325/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2011 n.325</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-6-2011-n-325/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2011 n.325</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospesa l&#8217;aggiudicazione definitiva gara in economia per fornitura sistema traduzione simultanea multilingue di una USL se e&#8217; mancato lo svolgimento, da parte della stazione appaltante, della verifica di anomalia in ordine al quantum ed al relativo punteggio attribuito all’offerta della controinteressata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00325/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00658/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 658 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Colloquia Multimedia S.p.A.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Basile, Paolo Venturi, con domicilio eletto presso Paolo Venturi in Genova, via I. D&#8217;Aste 3/3 Sc. C;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Ospedaliera Universitaria &#8220;San Martino&#8221;</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Piergiorgio Alberti, con domicilio eletto presso Piergiorgio Alberti in Genova, via Corsica 2/11; Societa&#8217; Cooperativa Eurostreet; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA IN ECONOMIA PER FORNITURA SISTEMA TRADUZIONE SIMULTANEA MULTILINGUE	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Universitaria &#8220;San Martino&#8221;;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>&#8211; rilevato che il ricorso appare assistito dal prescritto fumus boni juris relativamente al mancato svolgimento, da parte della stazione appaltante, della verifica di anomalia in ordine al quantum ed al relativo punteggio attribuito all’offerta dell’odier<br />
&#8211; atteso che sussistono giusti motivi, anche a fronte della incertezza sugli esiti della verifica, per compensare le spese della presente fase.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)<br />	<br />
Accoglie la domanda cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 6 ottobre 2011.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente<br />	<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere<br />	<br />
Davide Ponte, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-6-2011-n-325/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2011 n.325</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2011 n.674</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-6-2011-n-674/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-6-2011-n-674/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-6-2011-n-674/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2011 n.674</a></p>
<p>Va sospesa in parte l’ordinanza del Sindaco che ordina all&#8217;Azienda USL “di provvedere, entro 90 (novanta) giorni, alla chiusura di una Comunità Terapeutica Psichiatrica, salvo preventivo adeguamento ai vincoli di legge”, attesa la natura di struttura sanitaria psichiatrica della Comunità terapeutica &#8211; e non di struttura socio-assistenziale – situazione che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-6-2011-n-674/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2011 n.674</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-6-2011-n-674/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2011 n.674</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa in parte l’ordinanza del Sindaco che ordina all&#8217;Azienda USL “di provvedere, entro 90 (novanta) giorni, alla chiusura di una Comunità Terapeutica Psichiatrica, salvo preventivo adeguamento ai vincoli di legge”, attesa la natura di struttura sanitaria psichiatrica della Comunità terapeutica &#8211; e non di struttura socio-assistenziale – situazione che rende dubbia la necessita&#8217; dell&#8217;autorizzazione pretesa dal Comune. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00674/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00882/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 882 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Azienda Usl 10 di Firenze</b>, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Liliana Molesti e Maria Foglia, con domicilio eletto presso la sede legale dell’Azienda in Firenze, piazza Santa Maria Nuova, 1;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Comune di Calenzano</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,<br /> <br />
&#8211; <b>Regione Toscana</b>, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Societa&#8217; della Salute Zona Nord Ovest</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Calenzano n. 48 dell’8 febbraio 2011, notificata il 15 febbraio 2011… con la quale il Sindaco ORDINA alla Azienda USL 10 di Firenze, nella persona dell’Ing. Luigi Marroni, in qualità di Direttore Generale “di provvedere, entro 90(novanta) giorni, alla chiusura della Comunità Terapeutica Psichiatrica “Passaggio a Nord Ovest” con sede in Calenzano in via di Le Prata n. 69, salvo preventivo adeguamento ai vincoli di legge…”; 	</p>
<p>nonché per l’annullamento<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè incognito alla ricorrente.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista l’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 582/2011 del 18 maggio 2011, come successivamente ottemperata il 3 giugno 2011;<br />	<br />
Vista la memoria dell’Azienda ricorrente;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del 15 giugno 2011 il dott. Ivo Correale e udito per le parte ricorrente il relativo difensore, come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, al sommario esame proprio della fase cautelare, anche dopo l’acquisizione in giudizio di ulteriore documentazione da parte delle Amministrazioni intimate, il ricorso presenta profili idonei ad una ragionevole previsione di accoglimento, atteso che la natura di struttura sanitaria psichiatrica della Comunità terapeutica “Passaggio a Nord Ovest” &#8211; e non di struttura socio-assistenziale &#8211; si desume anche dalla documentazione suddetta e che la diversa conclusione, desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, appare contraddittoria con il medesimo contenuto dello stesso (pag. 5) e comunque formulata in maniera dubitativa senza che si rinvenga alcuna motivazione ulteriore e idonea a ritenere necessaria la pretesa autorizzazione;<br />	<br />
Considerato sussiste il pregiudizio dedotto, anche in relazione al pubblico interesse alla continuità dell’azione della Comunità sopra indicata;<br />	<br />
Considerato che le spese della presente fase cautelare possono compensarsi, attesa la peculiarità della vicenda	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare e, per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato nella parte in cui riguarda la Comunità terapeutica “Passaggio a Nord Ovest”;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 3 luglio 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-6-2011-n-674/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2011 n.674</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2011 n.683</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-6-2011-n-683/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>va accolta, ai fini di un riesame della pratica, la domanda cautelare avverso l’ordinanza a firma del responsabile Attività economiche di un Comune, recante ordine di chiusura immediata di un esercizio di vendita al dettaglio, se vi e&#8217; stata violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 e non sembra applicabile</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va accolta, ai fini di un riesame della pratica, la domanda cautelare avverso l’ordinanza a firma del responsabile Attività economiche di un Comune, recante ordine di chiusura immediata di un esercizio di vendita al dettaglio, se vi e&#8217; stata violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 e non sembra applicabile alla fattispecie l’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, atteso che la fase della partecipazione procedimentale avrebbe potuto essere utile a chiarire la disciplina concretamente applicabile alla fattispecie stessa ed in particolare se l’attività svolta sia di mera vendita al dettaglio, o presenti anche profili di attività produttiva-artigianale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00683/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01068/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2011, proposto dalla<br />	<br />
<b>LAP.O. OUTLET di Lapini Gianni &#038; C. S.a.s., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Gianni Lapini, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Righi e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Firenze, via Lamarmora n. 14	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Sesto Fiorentino</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Zucchermaglio e Cristina Vannucci e con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Firenze, via Ricasoli n. 40	</p>
<p>per l’annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
&#8211; dell’ordinanza a firma del responsabile dell’U.O.A Attività economiche del Comune di Sesto Fiorentino n. 311 del 29 aprile 2011, notificata in data 2 maggio 2011, recante ordine di chiusura immediata dell’esercizio di vendita al dettaglio sito in Sesto 	</p>
<p>Visti l’istanza cautelare anteriore al ricorso ed il decreto presidenziale n. 533/2011 del 5 maggio 2011, recante accoglimento parziale della stessa;<br />	<br />
Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;<br />	<br />
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione depositata del Comune di Sesto Fiorentino;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 55 e segg. del d.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo);	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Nominato relatore nella Camera di consiglio del 15 giugno 2011 il dott. Pietro De Berardinis;<br />	<br />
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale	</p>
<p>Considerato che ad un sommario esame degli atti il ricorso si presenta fornito di fumus boni juris, in quanto nel caso di specie appare, prima facie, fondata la doglianza di violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990;<br />	<br />
Osservato, ancora, che – contrariamente all’assunto del Comune resistente – non sembra applicabile alla fattispecie l’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, atteso che la fase della partecipazione procedimentale avrebbe potuto essere utile a chiarire: a) la disciplina concretamente applicabile alla fattispecie stessa (se l’art. 17 delle N.T.A. o l’art. 4 del d.lgs. n. 114/1998); b) la possibilità o meno di applicare anche alle sottozone Dc–insediamenti misti la previsione di cui all’art. 17 delle N.T.A., punto A) delle sottozone Db–insediamenti produttivi; c) soprattutto, se l’attività svolta sia di mera vendita al dettaglio, o presenti anche profili di attività produttiva-artigianale, non essendo il verbale di ispezione del 16 aprile 2011 inequivoco sul punto;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che sussistono gli estremi per la concessione della tutela cautelare di cui all’art. 55 del d.lgs. n. 104/2010	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)<br />	<br />
ACCOGLIE la suindicata istanza cautelare e per l’effetto:<br />	<br />
a) SOSPENDE il provvedimento impugnato, ai fini di un riesame della pratica;<br />	<br />
b) FISSA per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 9 ottobre 2012;<br />	<br />
c) CONDANNA il Comune resistente a pagare le spese della presente fase cautelare, che liquida in via forfettaria in complessivi € 1.000,00 (mille/00), più accessori di legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del giorno 15 giugno 2011, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Ivo Correale, Primo Referendario<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.3662</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2011-n-3662/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2011-n-3662/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2011-n-3662/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.3662</a></p>
<p>Pres. Trotta &#8211; Est. Greco Regione Puglia (Avv. G. Pellegrino) c/ CIPE (Avv. Stato) sulla proposizione dei motivi aggiunti in appello 1. Processo amministrativo – Sopravvenuta carenza di interesse -Accordo tra le parti – Sufficienza. 2. Processo amministrativo – Appello – Motivi aggiunti – Inammissibilità &#8211; Ragioni. 3. Processo amministrativo</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta  &#8211; Est. Greco<br /> Regione Puglia (Avv. G. Pellegrino) c/ CIPE (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla proposizione dei motivi aggiunti in appello</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Processo amministrativo – Sopravvenuta carenza di interesse -Accordo tra le parti – Sufficienza. </p>
<p>2.	Processo amministrativo – Appello – Motivi aggiunti – Inammissibilità &#8211; Ragioni.</p>
<p>3.	Processo amministrativo &#8211; Tutela paesaggistica e ambientale – Associazioni ambientaliste riconosciute – Uniche legittimate ad impugnare &#8211; Presupposti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L’accordo intervenuto tra le parti nel giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, che consegue a qualsiasi mutamento della situazione di fatto o di diritto, purché idoneo a rendere certa e definitiva la privazione di qualsiasi utilità, anche indiretta o strumentale, in capo all’originario ricorrente per effetto di un ipotetico accoglimento della sua domanda. Non è, inoltre, indispensabile che il provvedimento originariamente impugnato sia sostituito da un nuovo provvedimento definitivo, bastando che sia comunque certo il superamento della sua possibile efficacia, in modo da determinare la non utilità dell’impugnazione.</p>
<p>2.	Sono inammissibili, in grado d’appello, i motivi aggiunti con cui si intenda impugnare atti nuovi sopravvenuti alla sentenza di primo grado, ostando a ciò quanto disposto dall’art. 104, comma 3, cod. proc. amm., che ammette la proposizione di motivi aggiunti al solo fine di dedurre ulteriori vizi degli atti già censurati in primo grado qualora la parte venga a conoscenza di documenti già esistenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, e la considerazione che l’impugnazione dei nuovi atti sopravvenuti per la prima volta e direttamente in sede di appello violerebbe il principio del doppio grado di giurisdizione.</p>
<p>3.	La legittimazione ad impugnare atti amministrativi illegittimi incidenti sull’ambiente spetta esclusivamente alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art 13, comma 1, L. 8 luglio 1986, n. 349, e non a qualsiasi soggetto collettivo che dimostri di possedere determinati requisiti in termini di radicamento sul territorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sui seguenti ricorsi in appello:<br />
1) nr. 8397 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla </p>
<p>REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente <i>pro tempore, </i>rappresentata e difesa dall’avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, corso del Rinascimento, 11,<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; il CIPE &#8211; COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, in persona del Presidente <i>pro tempore, </i>il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona dei rispettivi Ministri <i>pro tempore, </i>e l’A.N.A.S. S.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>rappresentati e difesi <i>ope legis</i> dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>&#8211; la PROVINCIA DI LECCE, in persona del Presidente <i>pro tempore,</i> rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;	</p>
<p>&#8211; il COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO, in persona del Sindaco <i>pro tempore, </i>rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro De Matteis ed Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Bocca di Leone, 78; 	</p>
<p>&#8211; i COMUNI DI BOTRUGNO, MAGLIE, SAN CASSIANO, MELPIGNANO, MURO LECCESE, SCORRANO, NOCIGLIA, SURANO, MONTESANO SALENTINO, ANDRANO, TRICASE, TIGGIANO, GAGLIANO DEL CAPO e ALESSANO, in persona dei rispettivi Sindaci <i>pro tempore, </i>non costituiti;	</p>
<p>&#8211; la ASSOCIAZIONE NAZIONALE LEGAMBIENTE ONLUS, la ASSOCIAZIONE ARCHEOCLUB D’ITALIA ONLUS SEDE COMPRENSORIALE SALENTO &#8211; PORTO BADISCO, la ASSOCIAZIONE COPPULA TISA, la ASSOCIAZIONE MIR PREKO NADA, la ASSOCIAZIONE COMITATO SS 275, JAPIGE CIRCOLO ARCI, la AS<br />
&#8211; la ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIA NOSTRA ONLUS, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore,</i> rappresentata e difesa dall’avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, corso Rinascimento, 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ad adiuvandum</i><br />
ASSOCIAZIONE SAVE SALENTO &#8211; SALVIAMO IL SALENTO, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore,</i> rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2; </p>
<p>	<br />
2) nr. 10467 del 2010, proposto dai </p>
<p>signori Vito LISI, Luigi RUSSO, Antonio BLEVE, Roberto ORLANDO, Corrado RUSSO e Antonio MOSCAGGIURI, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Paccione, Giovanni Pesce e Giuseppe Rossodivita, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, piazza Borghese, 3, <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; il CIPE &#8211; COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, in persona del Presidente pro tempore, il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, e l’A.N.A.S. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>&#8211; la REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, non costituita;	</p>
<p>&#8211; i COMUNI DI CASTRIGNANO DEL CAPO, BOTRUGNO, MAGLIE, SAN CASSIANO, ALESSANO, MELPIGNANO, MURO LECCESE, SCORRANO, NOCIGLIA, SURANO, MONTESANO SALENTINO, ANDRANO, TRICASE, TIGGIANO e GAGLIANO DEL CAPO, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, non cos	</p>
<p>&#8211; la ASSOCIAZIONE NAZIONALE LEGAMBIENTE ONLUS, la ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIA NOSTRA ONLUS, la ASSOCIAZIONE ARCHEOCLUB D’ITALIA ONLUS &#8211; SEDE COMPRENSIORALE SALENTO-PORTO BADISCO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e i signori L	</p>
<p>&#8211; la PROVINCIA DI LECCE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad opponendum<br />
la PRO.SAL. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e l’ingegner Angelo STICCHI DAMIANI, in qualità di Direttore Tecnico della medesima società, rappresentati e difesi dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Bocca di Leone, 78,<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>entrambi per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del 10 novembre 2010, nr. 2634, del T.A.R. della Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione Prima, notificata il 22 novembre 2010 (quanto al ricorso nr. 8397 del 2010, previa impugnazione del dispositivo di sentenza nr. 29 del 21 luglio 2010, del quale è stata chiesta la sospensione dell’esecuzione).</p>
<p>Visti i ricorsi in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delCIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’A.N.A.S. S.p.a., della Provincia di Lecce, del Comune di Castrignano del Capo, dell’Associazione Nazionale Italia Nostra Onlus, nonché gli atti di intervento dell’Associazione Save Salento – Salviamo il Salento e della Pro.Sal. S.r.l. e dell’ing. Angelo Sticchi Damiani;<br />	<br />
Visto l’appello incidentale proposto dall’Associazione Nazionale Italia Nostra Onlus;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalla Regione Puglia (in date 6 novembre 2010, 25 febbraio 2011 e 4 marzo 2011), dagli appellanti signor Vito Lisi e altri (in date 26 febbraio 2011, 4 marzo 2011 e 29 aprile 2011), dalle Amministrazioni statali appellate (in data 25 febbraio 2011), dall’Associazione Nazionale Italia Nostra Onlus (in date 25 febbraio 2011, 4 e 12 marzo 2011), dalla Provincia di Lecce (in date 5 novembre 2010, 26 febbraio 2011, 4 marzo 2011 e 22 aprile 2011), dal Comune di Castrignano del Capo (in date 5 novembre 2010 e 25 febbraio 2011) e dagli intervenienti Pro.Sal. S.r.l. e ing. Angelo Sticchi Damiani (in data 3 marzo 2011) a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Vista l’ordinanza di questa Sezione nr. 1644 del 15 marzo 2011, con la quale è stata accolta la domanda cautelare;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2011, il Consigliere Raffaele Greco;<br />	<br />
Uditi l’avv. Gianluigi Pellegrino, in proprio per la Regione Puglia e su delega dell’avv. Valeria Pellegrino per l’Associazione Nazionale Italia Nostra Onlus, l’avv. Paccione per gli appellanti sig. Lisi e altri nonché per l’interveniente <i>ad adiuvandum </i>Associazione Save Salento – Salviamo il Salento, l’avv. dello Stato Carlo Sica per le Amministrazioni statali appellate, l’avv. Quinto per la Provincia di Lecce e l’avv. Sticchi Damiani per il Comune di Castrignano del Capo e per gli intervenienti <i>ad opponendum </i>Pro.Sal. S.r.l. e altri;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I – La Regione Puglia ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza con la quale la Sezione di Lecce del T.A.R. della Puglia ha respinto i ricorsi proposti dalla stessa Amministrazione, dal Comune di Alessano, dalle Associazioni Nazionali Italia Nostra Onlus e Legambiente nonché da numerosi altri soggetti avverso gli atti del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) relativi all’approvazione del progetto definitivo dell’intervento di ammodernamento della S.S. 275 (tratta Maglie – S. Maria di Leuca), inserito nel Primo Programma delle opere strategiche ai sensi dell’art. 1 della legge 21 dicembre 2001, nr. 443.<br />	<br />
Detto appello è stato proposto con motivi aggiunti, avendo dapprima la Regione impugnato – ai sensi dell’art. 119, comma 6, cod. proc. amm. – il dispositivo di sentenza pubblicato dal T.A.R., previa richiesta di sospensione dell’esecutività di esso.<br />	<br />
L’originaria impugnazione è stata affidata ai seguenti motivi:<br />	<br />
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 166, commi 4 e 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163 (avendo l’Amministrazione statale omesso di tener conto dell’avviso negativo espresso dalla Regione in ordine alle previsioni progettuali nella parte relativa all’ultimo tratto del tracciato stradale <i>de quo, </i>dall’intersezione con la S.P. 210 fino al Comune di S. Maria di Leuca);<br />	<br />
2) irrilevanza delle “<i>modalità extraprocedimentali</i>” con cui l’Amministrazione regionale ha espresso il predetto dissenso (e cioè non in sede di conferenza dei servizi, ma con atti successivi).<br />	<br />
Tali censure sono state meglio sviluppate nei successivi motivi aggiunti, proposti – come detto – a seguito del deposito della sentenza di primo grado completa di motivazione.<br />	<br />
La medesima sentenza è stata altresì impugnata, con le forme dell’appello incidentale, dall’Associazione Nazionale Italia Nostra Onlus, a sua volta autrice di uno dei ricorsi riuniti dal giudice di prime cure, sulla scorta di motivi sovrapponibili a quelli articolati dall’Amministrazione regionale.<br />	<br />
Si sono costituiti, per resistere all’appello, il CIPE, i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’A.N.A.S. S.p.a. (quest’ultima individuata quale Ente aggiudicatore dell’intervento), i quali hanno analiticamente replicato alle doglianze di parte appellante, concludendo per la conferma della sentenza impugnata.<br />	<br />
Con la stessa finalità si sono costituiti in giudizio il Comune di Castrignano del Capo e la Provincia di Lecce, quest’ultima reiterando anche plurime eccezioni di irricevibilità o inammisisbilità del ricorso di primo grado, rimaste assorbite nella sentenza impugnata.<br />	<br />
È altresì intervenuta, <i>ad adiuvandum, </i>l’Associazione Save Salento – Salviamo il Salento, associandosi alle censure di parte appellante e concludendo per la riforma della sentenza impugnata.<br />	<br />
All’esito della camera di consiglio del 9 novembre 2010, questa Sezione ha accolto la domanda di sospensiva proposta unitamente all’impugnazione del dispositivo, inibendo la stipula del contratto di appalto per la realizzazione dell’intervento fino alla definizione del merito, limitatamente al tratto stradale oggetto di contestazione.<br />	<br />
Da ultimo, l’Amministrazione appellante ha depositato rinuncia all’appello ritualmente notificata alle controparti, determinata da un accordo intervenuto tra le Amministrazioni interessate in ordine a una futura variazione del progetto per cui è causa per quanto attiene l’ultimo tratto, come sopra indicato, in senso conforme al parere a suo tempo espresso dalla Regione.<br />	<br />
Con successive memorie, le parti hanno espresso il proprio avviso circa gli effetti della predetta rinuncia anche sull’appello autonomamente proposto dall’Associazione Nazionale Italia Nostra Onlus.<br />	<br />
All’udienza del 10 maggio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
II – La medesima sentenza del T.A.R. pugliese è stata separatamente impugnata dai signori Vito Lisi (quale legale rappresentante dell’Associazione Comitato SS 275), Luigi Russo (quale legale rappresentante delle Associazioni Coppula Tisa e S.O.S. Costa Salento), Antonio Bleve (quale legale rappresentante dell’Associazione Mir Preko Nada), Roberto Orlando (quale legale rappresentante dello Japige Circolo ARCI), Corrado Russo (quale legale rappresentante dell’Associazione Gaia) e Antonio Moscaggiuri (quale legale rappresentante dell’Associazione Federconsumatori Provinciale di Lecce): le predette associazioni erano state promotrici di altro ricorso riunito a quello della Regione Puglia e definito con la sentenza in epigrafe.<br />	<br />
A sostegno dell’appello sono stati dedotti i seguenti motivi:<br />	<br />
1) <i>errores in iudicando </i>in relazione alla fondatezza del primo mezzo di doglianza (in ordine all’omessa considerazione del dissenso espresso dalla Regione Puglia ed alla carenza in capo all’A.N.A.S. S.p.a. della qualità di “<i>soggetto aggiudicatore</i>”);<br />	<br />
2) in subordine, <i>errores in iudicando </i>in relazione alla fondatezza del secondo mezzo di doglianza (in ordine alla impossibilità per la Regione Puglia di esprimere il proprio dissenso nella fase procedimentale di cui all’art. 165, comma 6, del d.lgs. nr. 163 del 2006).<br />	<br />
Di poi, gli appellanti hanno proposto i seguenti motivi aggiunti in sede di appello ai sensi dell’art. 104, comma 3, cod. proc. amm., sulla base della sopravvenuta conoscenza di documenti non prodotti in primo grado:<br />	<br />
3) violazione della legge regionale della Puglia 3 ottobre 1986, nr. 31, in relazione alla legge statale 5 ottobre 1991, nr. 317, e alla legge regionale della Puglia 8 marzo 2007, nr. 2, avuto riguardo allo Statuto dell’Ente pubblico economico denominato Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese (SISRI), con sede in Lecce; violazione ed omessa applicazione dell’art. 1 del decreto legislativo 20 agosto 2002, nr. 190, in relazione all’art. 17, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, nr. 109, nel testo sostituito dall’art. 7, lettera <i>i), </i>della legge 1 agosto 2002, nr. 166, nonché in riferimento agli artt. 59 e segg. del d.P.R. 21 dicembre 1999, nr. 554; violazione e omessa applicazione dell’art. 164 del d.lgs. nr. 163 del 2006, in relazione alle norme dettate dalla Parte Ii ovvero dalla Parte III del medesimo testo di legge, in tema di incarichi e concorsi di progettazione; violazione e omessa applicazione dell’art. 2 <i>bis </i>del d.lgs. nr. 190 del 2002, in relazione all’art. 164, del d.lgs. nr. 163 del 2006; eccesso di potere per abnormità procedimentale, difetto assoluto di istruttoria e ingiustizia manifesta; sviamento di potere e di procedura.<br />	<br />
Anche in questo ricorso si sono costituite le suindicate Amministrazioni statali, opponendosi all’accoglimento dell’appello e dei motivi aggiunti; altrettanto ha fatto la Provincia di Lecce, reiterando altresì le eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado rimaste assorbite nell’epigrafata sentenza di reiezione.<br />	<br />
Sono altresì intervenuti, <i>ad opponendum, </i>la Pros.Sal. S.r.l. e l’ingegner Angelo Sticchi Damiani, in qualità di soggetti curatori della predisposizione del progetto preliminare dell’opera per cui è causa, concludendo per la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.<br />	<br />
A seguito del deposito in atti della documentazione inerente all’accordo tra Amministrazioni sopra richiamato (che ha indotto la rinuncia della Regione al proprio appello), gli appellanti hanno altresì proposto i seguenti ulteriori motivi aggiunti:<br />	<br />
1) nullità <i>ex </i>art. 21 <i>septies </i>della legge 7 agosto 1990, nr. 241, del “<i>verbale incontro del 3 marzo 2011</i>” per violazione di norme imperative, carenza di potere, incompetenza assoluta e relativa, indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto, illiceità della causa e dei motivi, mancanza dell’oggetto;<br />	<br />
2) nullità per derivazione, stante la nullità degli incarichi di progettazione a Pro.Sal. S.r.l.<br />	<br />
All’udienza del 10 maggio 2011, anche questa causa è stata introitata per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Preliminarmente, va disposta la riunione degli appelli in epigrafe ai sensi dell’art. 96 cod. proc. amm., avendo gli stessi a oggetto la medesima sentenza.</p>
<p>2. Giunge all’attenzione della Sezione il contenzioso relativo alla progettazione dell’intervento denominato “<i>Ammodernamento della SS 275 (tratta Maglie – S. Maria di Leuca)</i>” ed al successivo affidamento dei relativi lavori: tale intervento risulta inserito nel Primo Programma delle Opere Strategiche, approvato dal CIPE ai sensi dell’art. 1 della legge nr. 443 del 21 dicembre 2001.<br />	<br />
Il progetto preliminare dell’opera è stato approvato dallo stesso CIPE, con le prescrizioni e raccomandazioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera nr. 92 del 21 dicembre 2004. <br />	<br />
La Regione Puglia, che pure aveva espresso parere favorevole sulla localizzazione dell’opera ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, nr. 190, ha poi impugnato dinanzi al T.A.R. della Puglia i successivi atti relativi all’approvazione del progetto definitivo, ritenendo lese le proprie prerogative in tema di assenso alla soluzione progettuale prescelte (disciplinate dall’art. 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163, <i>medio tempore </i>entrato in vigore); in particolare, il dissenso si appuntava sul tratto conclusivo del tracciato stradale – dall’intersezione con la SP 210 fino a S. Maria di Leuca – per il quale l’Amministrazione regionale riteneva la soluzione individuata eccessiva e ultronea rispetto alle esigenze di traffico, oltre che lesiva dei valori paesaggistici e ambientali della zona interessata.<br />	<br />
Con la sentenza oggetto delle odierne impugnazioni, il giudice di prime cure – che pure, con ordinanza confermata da questa Sezione, aveva accolto l’istanza cautelare che accompagnava il ricorso – ha respinto tutte le doglianze formulate dalle parti istanti.</p>
<p>3. Tutto ciò premesso, occorre dare atto della rinuncia all’appello ritualmente notificata e depositata dalla Regione Puglia ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., e assumere le conseguenziali determinazioni.<br />	<br />
Detta rinuncia – lo si precisa ai fini di una migliore comprensione delle statuizioni che seguiranno – segue a un accordo intervenuto fra le Amministrazioni interessate, successivamente all’ulteriore ordinanza con la quale questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare formulata avverso il dispositivo della sentenza di reiezione, con il quale è stata concordata una modifica progettuale interessante proprio l’ultimo tratto come sopra indicato, destinata a essere introdotta in sede di progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 169 del citato d.lgs. nr. 163 del 2006, e che la Regione ha evidentemente ritenuto idonea a consentire il superamento del proprio pregresso dissenso.</p>
<p>4. In considerazione dell’accordo sopra indicato e degli atti connessi, depositati in giudizio unitamente alla rinuncia all’appello dell’Amministrazione regionale, la Provincia di Lecce ha eccepito – fra l’altro – l’improcedibilità anche dell’ulteriore appello proposto in via incidentale dall’Associazione Nazionale Italia Nostra Onlus (a sua volta ricorrente in primo grado), in relazione al quale non vi è stata formale rinuncia.<br />	<br />
L’eccezione è fondata.<br />	<br />
Ed invero, va innanzi tutto richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione può conseguire a qualsiasi mutamento della situazione di fatto, oltre che di quella di diritto, purché idoneo a rendere certa e definitiva la privazione di qualsiasi utilità, anche indiretta o strumentale, in capo all’originario ricorrente per effetto di un ipotetico accoglimento della sua domanda (cfr. <i>ex plurimis </i>Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 2010, nr. 6549; id., 13 luglio 2010, nr. 4540; id., 11 maggio 2010, nr. 2833).<br />	<br />
Ne discende che, ai fini del verificarsi della situazione sopra richiamata, non è indispensabile che il provvedimento originariamente impugnato sia sostituito da un nuovo provvedimento definitivo, bastando che sia comunque certo il definitivo superamento della sua possibile efficacia, in modo da determinare la suindicata privazione di utilità dell’impugnazione.<br />	<br />
Con riguardo al caso che qui occupa, giova premettere che l’impugnazione proposta dall’Associazione Nazionale Italia Nostra Onlus appare sostanzialmente sovrapponibile a quella della Regione Puglia, essendo fondata sulle medesime ragioni di fatto e di diritto (violazione delle prerogative regionali in sede di progettazione definitiva).<br />	<br />
Pertanto, il Collegio reputa evidente che allo stato alcuna utilità potrebbe rivenire anche alla ridetta associazione da un eventuale accoglimento del ricorso, dal momento che la soluzione progettuale contestata deve considerarsi ormai definitivamente abbandonata dalle Amministrazioni procedenti, che con l’accordo sopravvenuto si sono vincolate a porre in essere una situazione diversa: e poco conta, ai fini che qui interessano, che la modifica progettuale non sia stata ancora “formalizzata” con atto definitivo, essendone stata rimessa la realizzazione pratica alla fase di progettazione esecutiva.<br />	<br />
È appena il caso di aggiungere che esula dal presente giudizio la questione – evocata da talune parti – dell’ammissibilità o meno della modifica <i>de qua </i>nella sede suindicata, <i>ex </i>art. 169 del d.lgs. nr. 163 del 2006, alla luce del principio della necessaria corrispondenza tra progetto definitivo e progetto esecutivo: tale questione, se del caso, potrà essere sollevata da chi vi abbia interesse con apposita impugnazione, una volta che sarà esistente e nota la delibera approvativa delle modifiche progettuali concordate con l’accordo allo stato intervenuto.<br />	<br />
Per analoghi motivi, non può assumere alcun rilievo in questa sede la circostanza – pure stigmatizzata da alcune parti in sede di discussione orale – della mancata partecipazione all’accordo <i>de quo </i>del CIPE, responsabile dell’originaria predisposizione del progetto, atteso che la modifica concordata è destinata ad essere realizzata dal soggetto esecutore, A.N.A.S. S.p.a. (il cui rappresentante ha sottoscritto l’accordo medesimo).<br />	<br />
Infine, esigenze di completezza impongono di rilevare anche che, in considerazione dell’interesse “diffuso” alla tutela paesaggistica e ambientale di cui è portatrice l’originaria ricorrente Associazione Nazionale Italia Nostra Onlus, può certamente escludersi che possa residuare in capo alla stessa un qualsivoglia interesse all’accertamento incidentale dell’illegittimità del progetto come impugnato (oggi superato, per quanto si è detto) a fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.</p>
<p>5. Resta da esaminare l’appello, integrato da motivi aggiunti, proposto dai signori Vito Lisi e altri, in qualità di legali rappresentanti di altrettanti comitati e associazioni di tutela paesaggistica e ambientale.<br />	<br />
Tale appello va respinto, dovendo trovare accoglimento la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso originario (rimasta assorbita nella sentenza impugnata) qui riproposta dalla Provincia di Lecce.<br />	<br />
5.1. Al riguardo, va richiamato l’orientamento della Sezione recentemente ribadito, secondo cui la speciale legittimazione processuale conferita dall’art. 18 della legge 8 luglio 1986, nr. 349, alle associazioni di tutela ambientale è da intendersi rigorosamente circoscritta alle sole associazioni riconosciute ai sensi dell’art. 13 della medesima legge, dovendo escludersi la perdurante validità della possibilità – un tempo riconosciuta dalla giurisprudenza – di attribuire una legittimazione <i>de facto </i>a qualsiasi soggetto collettivo il quale dimostrasse di possedere determinati requisiti in termini di radicamento sul territorio: ciò in quanto, una volta che è intervenuto il legislatore a colmare il <i>deficit </i>di tutela dei richiamati interessi “diffusi”, la legittimazione discende direttamente dalla legge in capo ai soggetti rientranti nella previsione <i>ex </i>art. 13, e non può essere estesa anche a soggetti estranei ad essa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 marzo 2011, nr. 1876).<br />	<br />
Nel caso di specie, nessuna delle associazioni odierne appellanti risulta riconosciuta in base alla normativa sopra richiamata, e anzi alcune di esse risultano costituite <i>ad hoc </i>per opporsi allo specifico intervento infrastrutturale per cui è causa.<br />	<br />
5.2. Oltre a ciò, può <i>ad abundantiam</i> rilevarsi che gli ulteriori motivi aggiunti depositati in data 12 aprile 2011 risultano inammissibili sotto diverso profilo.<br />	<br />
Con detti motivi aggiunti, sono stati censurati l’accordo intervenuto tra le Amministrazioni realizzatrici dell’opera e l’ulteriore documentazione depositata in atti dalla difesa della Regione Puglia: e, quindi, atti sopravvenuti nel corso del presente giudizio d’appello a quelli originariamente impugnati.<br />	<br />
Tuttavia – ed in disparte ogni approfondimento circa la natura effettivamente provvedimentale o meno di tali atti, su cui pure la difesa della Provincia di Lecce si intrattiene &#8211; l’art. 104, comma 3, cod. proc. amm., laddove consente la proposizione di motivi aggiunti in appello “<i>qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati</i>”, ha codificato il pregresso orientamento giurisprudenziale che ammette i motivi aggiunti in grado d’appello al solo fine di dedurre ulteriori vizi degli atti già censurati in primo grado, e non anche nella diversa ipotesi in cui con essi si intenda impugnare nuovi atti sopravvenuti alla sentenza di primo grado (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 aprile 2008, nr. 1442; Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2007, nr. 5024; Cons. Stato, sez. VI, 25 luglio 2006, nr. 4648).<br />	<br />
Ciò si ricava da una piana lettura della disposizione innanzi citata, la quale non parla affatto di impugnazione degli atti sopravvenuti, ma solo dell’emergere (a seguito della sopravvenuta conoscenza di documenti già esistenti, ma non prodotti in primo grado) di ulteriori “<i>vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati</i>”, con tale locuzione dovendo intendersi quelli oggetto dell’originaria impugnazione; l’opposta opzione ermeneutica consentirebbe l’impugnazione dei nuovi atti sopravvenuti per la prima volta e direttamente in sede di appello, con violazione del principio del doppio grado di giurisdizione.</p>
<p>6. In conclusione, alla luce di quanto fin qui esposto, s’impone una pronuncia con la quale, in relazione al ricorso nr. 8397 del 2010, si dia atto della rinuncia all’appello da parte della Regione Puglia e si dichiari l’improcedibilità dell’appello dell’Associazione Nazionale Italia Nostra Onlus, ed in relazione al ricorso nr. 10467 del 2010 si respinga l’appello ed i motivi aggiunti.</p>
<p>7. L’oggettiva complessità delle questioni evocate nel giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente grado del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando, riuniti gli appelli in epigrafe:<br />	<br />
&#8211; in relazione al ricorso nr. 8397 del 2010, dà atto della rinuncia all’appello della Regione Puglia e dichiara improcedibile l’appello dell’Associazione Nazionale Italia Nostra Onlus;<br />	<br />
&#8211; in relazione al ricorso nr. 10467 del 2010, respinge l’appello ed i motivi aggiunti.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/06/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2011-n-3662/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.3662</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.3219</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-16-6-2011-n-3219/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-16-6-2011-n-3219/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-16-6-2011-n-3219/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.3219</a></p>
<p>Pres. S. Romano, est. I. Pisano Franco Indaco (Avv. Francesco Di Lorenzo) c. Comune di Orta di Atella (N.C.) sull&#8217;illegittimità di un provvedimento in autotutela che disponga la chiusura di un esercizio commerciale non preceduto dalla comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento Procedimento amministrativo – Provvedimento di chiusura di un esercizio commerciale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-16-6-2011-n-3219/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.3219</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-16-6-2011-n-3219/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.3219</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, est. I. Pisano<br /> Franco Indaco (Avv. Francesco Di Lorenzo) c. Comune di Orta di Atella (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità di un provvedimento in autotutela che disponga la chiusura di un esercizio commerciale non preceduto dalla comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Provvedimento di chiusura di un esercizio commerciale per dieci giorni – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità – Omissione – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il provvedimento con il quale l’Amministrazione successivamente all’autorizzazione di apertura di un esercizio commerciale ne disponga in autotutela la chiusura dello stesso per mancanza di un requisito (nella specie mancanza del certificato di agibilità) laddove tale provvedimento non sia preceduto dalla comunicazione dell’avvio del procedimento, dovendo darsi modo al titolare della società &#8211; titolare di una posizione giuridica evidentemente qualificata &#8211; di poter interloquire con l’Amministrazione stessa, rappresentando fatti e prospettando osservazioni e valutazioni finalizzate alla migliore individuazione dell’interesse pubblico, concreto ed attuale, alla cui unica cura deve indirizzata la potestà pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 2445 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Franco Indaco, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Di Lorenzo, con domicilio eletto presso il predetto in Napoli, v.le Antonio Gramsci N. 19; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Orta di Atella in Persona del Sindaco P.T., non costituito; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’ordinanza n. 18/A.P. del 29/04/2011, notificata il 03/05/2011, emessa dal Responsabile del Settore Attività Produttive del Comune di Orta di Atella, avente ad oggetto la chiusura ad horas della pizzeria, friggitoria e rosticceria da asporto denominata &#8220;Vulcano&#8221;, ubicata in Orta di Atella alla via Petrarca n. 58; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Il ricorso è fondato e merita accoglimento, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, che si palesa illegittimo sotto un duplice profilo. <br />	<br />
In primo luogo la disposta chiusura ad horas dell&#8217;esercizio commerciale avrebbe dovuto essere preceduta da un apposito procedimento di secondo grado, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento, per l’annullamento d’ufficio delle precedente autorizzazione commerciale assentita, ancorché in via tacita (ex art. 7 del d.lgs. n. 114 del 1998, giusta la d.i.a, prot. 4729 del 26 febbraio 2009, mai contestata), dallo stesso Comune alla società ricorrente per l’esercizio dell’attività commerciale in questione. Ed infatti, la sopravvenuta rilevazione della mancanza di un requisito (il certificato di agibilità) necessario per l’esercizio dell’attività commerciale assentita, avrebbe dovuto essere valutata e apprezzata nell’ambito di uno specifico procedimento di riesame dell’originario titolo autorizzativo, al fine di verificare la necessità, oggi, di disporre la contestata cessazione, e ciò sulla base di un motivato giudizio di prevalenza dell’interesse pubblico concreto e attuale alla immediata cessazione dell’attività commerciale, giudicato prevalente rispetto al contrapposto interesse del privato in buona fede a proseguire nell’attività nelle more dell’acquisizione del certificato di agibilità mancante. Il Comune intimato, invece, pur conscio dell’esistenza di un preesistente titolo autorizzatorio efficace alla base dell’attività commerciale di parte ricorrente, ne ha senz’altro disposto la cessazione, omettendo ogni attività istruttoria e procedimentale, nei sensi ora esplicitati.<br />	<br />
Il provvedimento impugnato si palesa altresì illegittimo, sotto un secondo profilo, per sproporzione e mancata considerazione dell’interesse della società privata alla prosecuzione dell’attività illo tempore autorizzata, atteso che – pur in mancanza di ragioni sostanziali di insalubrità, antigienicità o non agibilità dei locali (nulla infatti in tal senso è detto nel provvedimento impugnato) &#8211; ha disposto senz’altro la cessazione dell’attività commerciale per il solo motivo formale della mancanza del certificato di agibilità.<br />	<br />
Per tutti gli esposti motivi il ricorso deve giudicarsi fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico dell’amministrazione intimata, nell’importo liquidato in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Condanna il Comune intimato, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Saverio Romano, Presidente<br />	<br />
Paolo Carpentieri, Consigliere<br />	<br />
Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/06/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-16-6-2011-n-3219/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.3219</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.5345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-16-6-2011-n-5345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-16-6-2011-n-5345/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.5345</a></p>
<p>Pres. Amoroso – Est. LundiniG. P. (Avv. O. M. Candiano) c/ Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Avv. Stato) sull&#8217;inammissibilità del ricorso per equa riparazione notificato all&#8217;Amministrazione priva della legittimazione e non parte del giudizio di merito 1. Giustizia amministrativa – Processo – Termine ragionevole – Violazione – Equa riparazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-16-6-2011-n-5345/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.5345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Amoroso – <i>Est.</i> Lundini<br />G. P. (Avv. O. M. Candiano) c/ Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità del ricorso per equa riparazione notificato all&#8217;Amministrazione priva della legittimazione e non parte del giudizio di merito</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Processo – Termine ragionevole – Violazione – Equa riparazione – Ricorso per cassazione – Notifica – A P.A. non legittimata – Conseguenze – Inammissibilità – Sussiste – Mero errore – Inconfigurabilità	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Giudicato – Ottemperanza – Legittimata passiva – Equa riparazione – Rilevanza	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Giudicato – Ottemperanza – Nei confronti dell’adiectus solutionis – Conseguenze – G.A. – Contraddittorio – Integrazione – Inammissibilità – Conseguenze – Rigetto ricorso</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di ricorsi per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, deve ritenersi inammissibile il ricorso per Cassazione indirizzato e notificato ad un&#8217;Amministrazione dello Stato non legittimata processualmente e che mai è stata parte del giudizio di merito, svoltosi legittimamente in contraddittorio con quella legittimata ai sensi della L. n. 89 del 2001, senza che possa ravvisarsi un mero errore d&#8217;identificazione della persona alla quale il ricorso doveva essere notificato, ex art 4 della L. 25 marzo 1958, n. 260.	</p>
<p>2. L’autonomia del giudizio di cognizione e di quello di esecuzione ai fini del computo dei termini di ragionevole durata nel processo non può portare ad escludere che l’unica legittimata passiva (sostanziale e processuale) nel giudizio di ottemperanza sia l’amministrazione nei cui confronti è stata emessa la sentenza da eseguire. Pertanto il contraddittorio deve essere prioritariamente costituito, a pena di inammissibilità, con notifica all’Amministrazione resistente.	</p>
<p>3. Di fronte ad un ricorso per esecuzione di giudicato proposto esclusivamente nei confronti dell’<i>adiectus solutionis causa</i>, il giudice non è tenuto a integrare il contraddittorio nei confronti dell&#8217;autorità che ha partecipato al giudizio di cognizione, ma deve dichiarare il difetto di legittimazione passiva, in quanto il ricorso va notificato, a pena di inammissibilità, al soggetto legittimato passivo, che nel giudizio per esecuzione del giudicato è la parte titolare del rapporto obbligatorio, e non l’<i>adiectus</i> stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05345/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00547/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 547 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>Gaetano Ponarosa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Orlando Mario Candiano, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Picone, in Roma, viale Germanico, 107; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;ottemperanza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>al giudicato formatosi sulla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 4120/10 del 22.2.2010, registrata a Roma il 9.3.2010, munita di formula esecutiva il 12.4.2010, notificata al Ministero dell’Economia e delle Finanze il 20/21.4.2010, con la quale, previa cassazione del decreto 4.10.2007, ex L. n. 89/2001, della Corte di Appello di Roma, è stata condannata l’Amministrazione al pagamento della somma di euro 10.250,00 con gli interessi dalla domanda, ed al pagamento delle spese dell’intero giudizio determinate in euro 932,00 oltre alle spese generali e agli accessori di legge per il giudizio davanti alla Corte di Appello, e in euro 1000,00 oltre alle spese generali e agli accessori di legge per il giudizio di legittimità;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 3408 del 18.4.2011 di questo Tribunale;<br />	<br />
Vista la memoria del ricorrente ex art. 73 c.p.a., depositata il 22.4.2011;<br />	<br />
Relatore designato per la camera di consiglio del giorno 16 marzo 2011 il dott. Domenico Lundini e uditi alla C.C. stessa i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Considerato e ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il ricorso di cui in epigrafe è stato proposto, davanti a questo TAR, per l’ottemperanza al giudicato che il ricorrente assume essersi formato sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 4120/2010 del 22.2.2010, con la quale, previa cassazione del decreto depositato il 4.10.2007, ex L. n. 89/2001, dalla Corte di Appello di Roma, è stata condannata la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata di un processo introdotto nel 1990 davanti alla Corte dei Conti, al pagamento della somma di euro 10.250,00 con interessi legali dalla domanda, e al pagamento delle spese dell’intero giudizio (specificate nel dispositivo della sentenza stessa).<br />	<br />
Rappresentando che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto al pagamento, il 10.9.2008 e il 14.10.2008, al difensore del ricorrente in qualità di anticipatario, di parte (come da decreto della Corte di Appello di Roma) delle somme ora risultanti dalla sentenza della Corte di Cassazione, lamenta il ricorrente stesso che detto Ministero, dopo la notifica della ripetuta sentenza, non ha però provveduto a pagare le relative ulteriore somme dovute sulla base di essa.<br />	<br />
Insta quindi per l’ottemperanza alla sentenza citata e per la nomina di un Commissario ad acta per l’esecuzione.<br />	<br />
Peraltro, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato (cfr. ordinanza n. 3408/2011 del 18.4.2011) che sussistevano seri dubbi in ordine alla ammissibilità del ricorso, trattandosi di ricorso per esecuzione di giudicato asseritamente formatosi su sentenza della Corte di Cassazione, ex L. n. 89/2001, contenente condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somme di denaro, mentre il ricorso stesso è stato notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in vigenza del disposto di cui all’art. 114, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, il quale stabilisce che l’azione per ottemperanza si propone con ricorso notificato alla P. A. che è stata parte del giudizio definito dalla sentenza della cui esecuzione si tratta.<br />	<br />
In effetti, l’attuale previsione normativa, di cui all’art. 3 comma 3 della legge n. 89/2001, in ordine alla legittimazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i procedimenti presupposti della Corte dei Conti, è stata introdotta dall’art. 1 comma 1224 della legge n. 296/06 ma il predetto comma, ai sensi del successivo comma 1225 del medesimo citato art. 1, si applica ai procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore della stessa legge n. 296/06.<br />	<br />
Nella specie, invece, il procedimento per equa riparazione deve pacificamente ritenersi essere stato iniziato in un momento anteriore a detta entrata in vigore, sia perché il punto non è stato oggetto di diversa prospettazione difensiva (a seguito della citata ordinanza n. 3408/2011) da parte del ricorrente, sia soprattutto perché ciò risulta dall’azione svolta, a suo tempo, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla conseguente condanna emessa nei confronti della stessa.<br />	<br />
Con la suddetta ordinanza n. 3408/2011 ex art. 73 comma 3 del c.p.a., è stato inoltre rilevato (ed ora si ribadisce) che anche la giurisprudenza ordinaria e amministrativa in tema di evocazione delle amministrazioni propriamente legittimate per i giudizi ex L. n.89/2001 e relativa fase di ottemperanza, ed in ordine all’impropria o non corretta intimazione delle amministrazioni stesse, inducono a declaratoria d’inammissibilità del ricorso (cfr. Co. Cass. Civ., n. 6177/2010; n. 6908/2010; n. 4864/2006; CdS, IV. N. 5897/2010; vedi ancora CdS, IV, 3864/2008; Cass. Civ. , I, n. 20118/2010; n. 22358/2009; 28323/2009; CdS, IV, n. 4098/2010). <br />	<br />
Le argomentazioni contenute nella memoria difensiva presentata sul punto dal ricorrente, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del Cod. Proc. Amm.vo, non consentono di addivenire ad una definizione del ricorso diversa da quella sopra prospettata.<br />	<br />
Al riguardo, invero, è stato costantemente affermato in giurisprudenza (vedi per tutte Cass. Civ. 28323/2009), proprio in tema di ricorsi per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, che il ricorso per Cassazione indirizzato e notificato a un&#8217;Amministrazione dello Stato non legittimata processualmente e che mai è stata parte del giudizio di merito, svoltosi legittimamente in contraddittorio con quella legittimata ai sensi della L. n. 89 del 2001, deve ritenersi inammissibile, senza che possa ravvisarsi un mero errore d&#8217;identificazione della persona alla quale il ricorso doveva essere notificato, ex art 4 della L. 25 marzo 1958, n. 260 (Cass. n. 4864 del 2006; n. 6181 del 2003). Posta questa premessa, è stato osservato che la L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, disponeva che il ricorso diretto ad ottenere l&#8217;equa riparazione dovesse essere proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si trattava di procedimenti del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si trattava di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si trattava di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi il ricorso medesimo andava proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il citato art. 3, comma 3, è stato modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1224 che ora stabilisce: &#8220;Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze. Il comma 1225 di quest&#8217;ultima legge reca tuttavia una norma transitoria che cosi prevede: &#8220;Le disposizioni di cui al comma 1224 si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge&#8221; (i successivi periodi riguardano la modalità dei pagamenti e non rilevano in questa sede ai fini della legittimazione). La modifica della legittimazione introdotta alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, riguarda esclusivamente i giudizi iniziati nella fase di merito successivamente all&#8217;entrata in vigore della modifica introdotta dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, non quelli iniziati prima e ritualmente svoltisi e definiti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.<br />	<br />
In applicazione dei suesposti principi, estensibili al giudizio di ottemperanza, poichè nella specie il giudizio di cognizione è stato proposto, ante L. n. 296/2006, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche il ricorso per ottemperanza stessa doveva essere notificato a detta Amministrazione, con la conseguenza che è manifestamente inammissibile il ricorso proposto invece nei confronti del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze (d’altra parte è ora lo stesso art. 114 c.p.a. a precisare che il ricorso per ottemperanza si propone –evidentemente anche quando riguardi una sentenza del G.O.- mediante notifica alla pubblica amministrazione che ha partecipato al giudizio definito con la sentenza della cui ottemperanza si tratta).<br />	<br />
La relativa autonomia del giudizio di cognizione e di quello di esecuzione ai fini del computo dei termini di ragionevole durata nel processo (Cass. SS.UU. n. 27365/2009), non può portare d’altra parte ad escludere che l’unica legittimata passiva (sostanziale e processuale) nel giudizio di ottemperanza sia l’amministrazione nei cui confronti è stata emessa la sentenza da eseguire. Il contraddittorio dunque deve essere prioritariamente costituito, a pena di inammissibilità, con notifica all’Amministrazione resistente (nel caso di specie PCM) e solo sulla base di tale imprescindibile presupposto può semmai procedersi all’estensione della notifica nei confronti di altre parti interessate a partecipare al giudizio. Non può quindi parlarsi nel caso in esame di litisconsorzio necessario con prioritaria notifica al MEC e successiva estensione della notifica, iussu iudicis, alla PCM.<br />	<br />
Né la notifica al solo Ministero dell’Economia e delle Finanze, come adiectus solutionis causa, può salvare il ricorso dall’inammissibilità, dal momento che il ricorso per esecuzione del giudicato va notificato, si ribadisce, ad avviso del Collegio, a pena di inammissibilità, al soggetto legittimato passivo, che nella specie è la parte titolare del rapporto obbligatorio, e non l’adiectus solutionis causa che, come tale, non può essere considerato litisconsorte necessario (cfr. Cass. Civ., I, n. 22617/2006), con la conseguenza che, di fronte a un ricorso per esecuzione di giudicato proposto esclusivamente nei confronti dell’adiectus stesso, il giudice non è tenuto a integrare il contraddittorio nei confronti dell&#8217;autorità che ha partecipato al giudizio di cognizione, ma deve dichiarare il difetto di legittimazione passiva.<br />	<br />
D’altra parte, sempre con riguardo all’erronea identificazione dell’Amministrazione legittimata passivamente nel giudizio per equa riparazione la Corte di Cassazione ha anche da ultimo ribadito (cfr. Cass. Civ., I, 6.5.2011 n. 10010) che si verifica nullità insanabile dell&#8217;atto introduttivo del giudizio quando sia convenuta in causa una autorità amministrativa assolutamente priva di legittimazione passiva. In tal caso non può applicarsi la sanatoria prevista dalla L. 25 marzo 1958, n. 260 (art. 4), concernente la diversa ipotesi in cui sia stato convenuto in giudizio, al posto di un organo periferico, direttamente l&#8217;organo dell&#8217;amministrazione centrale. L&#8217;evocazione, infatti in giudizio di una P.A. diversa rispetto a quella cui sia imputabile il rapporto sostanziale dedotto in causa, precludendo l&#8217;instaurazione del contraddittorio con il soggetto destinatario della statuizione domandata al giudice, implica l&#8217;inammissibilità della domanda, tenendo conto che l&#8217;unitarietà e l&#8217;inscindibilità dello Stato, nell&#8217;esercizio delle sue funzioni sovrane, non tocca l&#8217;autonoma personalità giuridica (di diritto pubblico) delle Amministrazioni centrali, la separazione delle relative attribuzioni e la riferibilità a ciascuna di esse degli atti di rispettiva pertinenza. Rispetto al suddetto errore non operano la preclusione e la sanatoria previste dalla L. n. 260 del 1958, art. 4; tale disposizione, in linea con le regole generali poste dall&#8217;art. 291 cod. proc. civ., contempla, infatti, la diversa ipotesi in cui non sia stata correttamente identificata la persona alla quale notificare l&#8217;atto introduttivo e non già il caso in cui l&#8217;invalidità, dipendente da difetto di legittimazione sostanziale dell&#8217;amministrazione, investa la citazione a motivo della &#8220;vocatio in ius&#8221; di soggetto diverso dal legittimo contraddittore (vedi citata sentenza 2011).<br />	<br />
Il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, ma la novità della questione induce a compensare le spese tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 16 marzo, 6 aprile 2011 e 15.6.2011, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Bruno Amoroso, Presidente<br />	<br />
Domenico Lundini, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giuseppe Sapone, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/06/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-16-6-2011-n-5345/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.5345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.5342</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-16-6-2011-n-5342/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-16-6-2011-n-5342/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-16-6-2011-n-5342/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.5342</a></p>
<p>Pres. Riggio – Est. Cogliani Focard s.r.l.(Avv. M. Damiani) c/ Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata” di Roma (Avv.ti G. De Vergottini, M. Greco) e Sameco s.r.l. (Avv. A. Lo Conte) sulla facoltà per la stazione appaltante di fissare requisiti di partecipazione ad una gara diversi rispetto a quelli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-16-6-2011-n-5342/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.5342</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-16-6-2011-n-5342/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.5342</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Riggio – <i>Est.</i> Cogliani<br />  Focard s.r.l.(Avv. M. Damiani) c/ Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata” di Roma (Avv.ti G. De Vergottini, M. Greco) e  Sameco s.r.l. (Avv. A. Lo Conte)</span></p>
<hr />
<p>sulla facoltà per la stazione appaltante di fissare requisiti di partecipazione ad una gara diversi rispetto a quelli legali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Stazione appaltante – Requisiti di partecipazione – Fissazione – Discrezionalità – Sussiste – Limiti &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Rientra nella discrezionalità dell&#8217;amministrazione la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara per l&#8217;aggiudicazione di un appalto diversi rispetto a quelli legali salvo il limite della logicità e ragionevolezza di quanto richiesto e della pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, in modo da non restringere, oltre lo stretto indispensabile, la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05342/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 07240/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Terza Quater)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7240 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:	</p>
<p><b>Soc. Focard a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Michele Damiani, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via A. Mordini, 15; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata” di Roma<i></b></i>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe De Vergottini e Massimo Greco, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Antonio Bertoloni, 44; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Soc. Sameco a r.l.<i></b></i>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonella Lo Conte, con domicilio eletto presso la medesima in Roma, piazza Adriana, 20; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara indetta per l&#8217;affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, di altre tipologie di rifiuti pericolosi, speciali non pericolosi e dei rifiuti che richiedono particolari sistemi di gestione prodotti nei presidi e nelle sedi amministrative dell&#8217;Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata”, adottata dalla Commissione giudicatrice del 28 luglio 2010, verbale di gara n. 1;<br />	<br />
dell’art. 19 del Disciplinare di gara;<br />	<br />
di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato, con particolare riferimento alla nota di comunicazione prot. n. 16720/2010 del 2.8.2010 ed alla lex specialis del procedimento;<br />	<br />
e con i motivi aggiunti notificati in data 17.11.2010: <br />	<br />
del provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata della gara sopra indicata;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata” di Roma e della Soc. Sameco a r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 maggio 2011 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso introduttivo, l’istante premesso di aver partecipato alla gara indetta dalla resistente Azienda ospedaliera con bando pubblicato in G.U.C.E. in data 12.6.2010, insieme alla contro interessata Sameco s.r.l., esponeva che alla prima seduta era stata esclusa perché era stata rilevata la non conformità alle prescrizioni del bando della quietanza comprovante l’avvenuto versamento del deposito cauzionale provvisorio come previsto a garanzia dell’offerta dal combinato disposto degli artt. 15 e 19 del Disciplinare di gara e chiarito con nota prot. N. 15847 del 20.7.2010. Esponeva, altresì, che il rappresentante della Focard s.r.l. aveva provveduto immediatamente a sottolineare che si verteva in un’ipotesi di mero errore materiale dovuto all’erronea indicazione del valore dell’appalto e che tuttavia, non si era verificato alcun vantaggio a favore dell’istante.<br />	<br />
Pertanto, la ricorrente censurava il provvedimento di esclusione adottato con i seguenti motivi di gravame:<br />	<br />
1 – illegittimità dell’art. 19 del Disciplinare di gara per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 75 d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., illegittimità del provvedimento di esclusione per violazione e falsa applicazione dell’art. 46, d.lgs. n. 163 cit.; invalidità derivate; eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione, poiché il contrasto della previsione dell’art. 19 del Disciplinare, che prevede che la cauzione sia costituita per un valore pari al 2% del prezzo annuo al netto dell’IVA, con quella dell’art. 75 menzionato, che dispone che l’offerta sia corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, avrebbero dovuto portare l’amministrazione ad esercitare il potere di cui all’art. 46 del Codice del contratti pubblici;<br />	<br />
2 – violazione dell’art. 97 Cost., violazione e/o falsa applicazione sotto diverso profilo dell’art. 75 menzionato e del principio della massima partecipazione dei concorrenti alle gare pubbliche, dell’art. 1431 c.c. ed eccesso di potere;<br />	<br />
3 – violazione dell’art. 75, d.lgs. n. 163 del 2006, sotto ulteriore profilo, e dell’art. 1339 c.c. ed eccesso di potere poiché la società aveva chiarito che la garanzia era presentata in conformità alla previsione dell’art. 75 cit., dovendosi intendere che quanto disposto dal richiamato articolo costituisce norma imperativa, che trova dunque applicazione di diritto nel contratto alla luce della disciplina civilistica invocata;<br />	<br />
4 – violazione dell’art. 70 d.lgs. n. 163 cit. e dell’art. 1339 c.c. ed eccesso di potere, poichè l’amministrazione aveva omesso di indicare le ragioni di urgenza dell’abbreviazione dei termini per presentare l’offerta.<br />	<br />
Per i suesposti motivi l’istante chiedeva l’annullamento degli atti di gara.<br />	<br />
Si costituiva l’Azienda ospedaliera, chiedendo il rigetto della domanda ed evidenziando in primo luogo la mancata impugnazione dell’art. 19 del Disciplinare ed, in fatto, che l’importo garantito nella cauzione presentata dalla ricorrente (pari a euro 1.635,00) non era corrispondete a quanto disposto dal bando, ma nemmeno a quello indicato dall’art. 75 d.lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
Si costituiva, altresì, la controinteressata insistendo per la reiezione del gravame.<br />	<br />
Con ordinanza n. 3698 del 2010, confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato (con ordinanza n. 7240 del 2010), questa Sezione respingeva l’istanza  del giudizio.<br />	<br />
A seguito del deposito delle memorie delle parti e della discussione, la causa era trattenuta in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Osserva il Collegio, preliminarmente, che il gravame dovrebbe essere dichiarato inammissibile, in quanto l’istante ha omesso di impugnare tempestivamente l’art. 19 del disciplinare, avverso il quale sono formulate le censure, laddove prevede un importo della cauzione differente da quanto disposto dall’art. 75 d.lgs. n. 163 del 2006, chiaramente prestando acquiescenza a quanto disposto dalla legge di gara. Tuttavia, a prescindere dall’esame dell’eccezione svolta da parte resistente, il ricorso risulta infondato nel merito.<br />	<br />
Passando, pertanto, all’esame dei motivi di ricorso va rilevato che l’art. 19 del Disciplinare aveva previsto, senza margini di incertezza ed equivocità, di calcolare la cauzione provvisoria sulla base del prezzo annuo del servizio, come specificato nell’art. 15 del bando di gara. In primo luogo, deve escludersi l’illegittimità di siffatta disposizione in confronto con la generale prescrizione di cui all’art. 75 del Codice dei contratti pubblici, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, che ha avuto modo di precisare che rientra nella discrezionalità dell&#8217;amministrazione la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara per l&#8217;aggiudicazione di un appalto diversi rispetto a quelli legali salvo il limite della logicità e ragionevolezza di quanto richiesto e della pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, in modo da non restringere, oltre lo stretto indispensabile, la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio (Consiglio Stato, Sez. V, 15 febbraio 2007, n. 647). Nel caso in esame, data la specificità dell’oggetto della gara, deve ritenersi non affetto da illogicità il criterio adottato dall’amministrazione, che, peraltro, non incide in alcun modo sulla par condicio dei partecipanti.<br />	<br />
Peraltro, la prescrizione del disciplinare, rimasta inoppugnata, prescriveva espressamente ed inequivocabilmente l‘esclusione dalla gara in caso di mancata o insufficiente presentazione della garanzia.<br />	<br />
Nella specie, ulteriormente, va precisato che l’amministrazione, con la nota di chiarimento, aveva ribadito l’applicazione della regola fissata nell’art. 19 del Disciplinare.<br />	<br />
In fatto, peraltro, non può trascurarsi il dato che l’importo indicato dalla ricorrente non corrisponde né a quanto richiesto dal Disciplinare (pari ad euro 10.900,00) né all’importo di euro 5.450,00 nella migliore ipotesi per la ricorrente, nel caso in cui volesse intendersi che la stessa abbia fatto applicazione della riduzione prevista dall’art. 75, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
Da quanto sin qui detto, non possono essere condivise le censure articolate nei primi tre motivi di ricorso.<br />	<br />
Ancora, con riferimento al quarto ed ultimo motivo di gravame, va rilevato che le motivazioni per l’indizione della procedura trovano esplicazione nella deliberazione del Direttore generale n. 726 del 19.5.2010 allegata alla memoria difensiva dell’Azienda ospedaliera resistente.<br />	<br />
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto, divenendo improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse i motivi aggiunti proposti dalla istante avverso il provvedimento di aggiudicazione. Tuttavia, in ragione della complessità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara, inoltre, improcedibili i motivi aggiunti. Compensa le spese di lite tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Italo Riggio, Presidente<br />	<br />
Maria Luisa De Leoni, Consigliere<br />	<br />
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/06/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-16-6-2011-n-5342/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.5342</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.1077</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-6-2011-n-1077/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-6-2011-n-1077/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-6-2011-n-1077/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.1077</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. P. De Berardinis Est. L. Michon Pecori (Avv. G. Renna) contro il Comune di Carmignano (non costituito) la richiesta di proroga di un ordine di demolizione motivata dall&#8217;esistenza di un sequestro e dall&#8217;impossibilità di procedere in periodo feriale non comportano acquiescenza Giustizia amministrativa – Ordine di demolizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-6-2011-n-1077/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.1077</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-6-2011-n-1077/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.1077</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. P. De Berardinis Est.<br /> L. Michon Pecori (Avv. G. Renna) contro il Comune di Carmignano<br /> (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>la richiesta di proroga di un ordine di demolizione motivata dall&#8217;esistenza di un sequestro e dall&#8217;impossibilità di procedere in periodo feriale non comportano acquiescenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Ordine di demolizione – Istanza di proroga – Motivazione &#8211; Esistenza di un sequestro e impossibilità di procedere in periodo feriale – Acquiescenza – Inconfigurabilità – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Deve escludersi che il comportamento, consistente nella richiesta di una prima e poi di una seconda proroga per dare esecuzione all’ordinanza di demolizione (poi) impugnata, possa integrare gli estremi dell’acquiescenza laddove motivate rispettivamente dall’esistenza del sequestro penale dell’area interessata e dalla concomitanza del periodo di ferie estive e la conseguente impossibilità di reperire un’impresa disponibile alle operazioni in detto periodo. Nessuna delle ora viste richieste di proroga si può difatti definire un comportamento chiaro ed inequivocabile di accettazione degli effetti del provvedimento lesivo, incompatibile con la volontà di impugnarlo, dovendo esse, piuttosto, ricondursi al genus degli atti resi opportuni, nell’immediato, dall’esistenza del provvedimento stesso, nella logica del differimento del pregiudizio e della volontà di valutare la convenienza o meno dell’adesione al contenuto dell’ordinanza stessa (attraverso la verifica dei costi che ne sarebbero conseguiti), comportamenti quindi che non escludono la coesistente intenzione dell’interessato di reagire in sede giurisdizionale e, dunque, non comportano acquiescenza. Al medesimo genus si devono ricondurre anche il conferimento di un incarico ad un professionista e la richiesta di preventivi a ditte specializzate. Donde la carenza dei presupposti per far luogo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1588 del 2009, proposto dal<br />	<br />
 sig. <b>Luigi Michon Pecori</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Renna e con domicilio per legge fissato presso la Segreteria del T.A.R., in Firenze, via Ricasoli n. 40 </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Carmignano</b>, non costituito in giudizio</p>
<p><i></p>
<p align=center>per l’annullamento<b>,<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; dell’ordinanza del Comune di Carmignano – Settore Vigilanza Attività Produttive Ambiente, n. 91 del 22 giugno 2009, notificata in pari data, contenente ingiunzione al sig. Luigi Michon Pecori di provvedere alla rimozione dei rifiuti depositati sulla scarpata sottostante la strada pubblica di via Le Fonti a Carmignano (loc. Comeana), nonché alla bonifica e ripristino dello stato dei luoghi;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso o consequenziale (in particolare, le ordinanze di proroga del termine per ottemperare, n. 118 del 27 luglio 2009 e n. 131 del 28 agosto 2009, notificate in pari data).</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 811/09 del 15 ottobre 2009, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 31 marzo 2011 il dott. Pietro De Berardinis; <br />	<br />
Udito il difensore presente della parte costituita, come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. L’odierno ricorrente, sig. Luigi Michon Pecori, espone che all’interno dell’area di sua proprietà, sita in Carmignano (PO), via Le Fonti e catastalmente individuata al foglio 24, part. 103, era stato realizzato uno spiazzo destinato a parcheggio di veicoli, mediante il deposito, lo spargimento ed il livellamento di materiale misto a terra e rifiuti da demolizione edilizia. L’area veniva sottoposta a sequestro penale.<br />	<br />
1.1. L’esponente precisa che le indagini effettuate hanno permesso di accertare che responsabile del deposito incontrollato di rifiuti sarebbe un imprenditore edile residente in Carmignano, titolare di un cantiere edile ubicato nell’immediatezza dell’area sottoposta a sequestro.<br />	<br />
1.2. Ciononostante, con ordinanza n. 91 del 22 giugno 2009 il responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Carmignano ha ingiunto al sig. Michon Pecori di provvedere entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza stessa alla rimozione dei rifiuti depositati nell’area di sua proprietà, nonché alla bonifica ed al ripristino dello stato dei luoghi. Il provvedimento è stato emesso nei confronti del sig. Michon Pecori nella sua qualità di proprietario del terreno interessato.<br />	<br />
2. Avverso la suddetta ordinanza del Comune di Carmignano è insorto l’esponente, impugnandola con il ricorso indicato in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa sospensione. Ha impugnato, inoltre, le ordinanze comunali nn. 118 del 27 luglio 2009 e 131 del 29 agosto 2009, recanti proroga dei termini per l’esecuzione delle prescrizioni impartitegli.<br />	<br />
2.1. A supporto del gravame, l’interessato ha dedotto le seguenti censure:<br />	<br />
&#8211; violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, per essere stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento, necessaria anche ai fini dell’esecuzione di accertamenti e verifiche, ad opera degli organi preposti, in contraddittorio con il proprietario<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, giacché l’ordinanza impugnata sarebbe stata emessa dal Comune di Carmignano senza il preventivo accertamento della responsabilità e/o corresponsabilità a titolo di dolo o co<br />
2.3. Il Comune di Carmignano, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.<br />	<br />
2.4. Nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2009 il Collegio, considerato, ad un sommario esame, sussistente il fumus boni juris, per essere stato imposto l’obbligo di rimozione dei rifiuti senza la necessaria dimostrazione dell’addebitabilità al ricorrente della violazione accertata, con ordinanza n. 811/09 ha accolto l’istanza cautelare.<br />	<br />
2.5. All’udienza pubblica del 31 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
3. Si deve preliminarmente escludere che il ricorrente abbia prestato acquiescenza ai provvedimenti impugnati (ed in particolare, all’ordinanza n. 91/2009, rispetto alla quale le altre costituiscono mera proroga dei termini per ottemperarvi). Invero, secondo l’insegnamento della costante giurisprudenza (cfr., da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 11 febbraio 2011, n. 448), l’acquiescenza tacita nei confronti di un provvedimento è configurabile solo in presenza di un comportamento che appaia inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto d’impugnare il provvedimento stesso, non essendo sufficiente, a tale scopo, un atteggiamento di mera tolleranza contingente e neppure il compimento di atti resi necessari od opportuni, nell’immediato, dall’esistenza del provvedimento de quo, in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio, che non per questo escludono l’eventuale coesistente intenzione dell’interessato di reagire, poi, per eliminare gli effetti del provvedimento. La necessità di atti o comportamenti univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto, che dimostrino la chiara ed incondizionata (dunque non rimessa ad eventi futuri ed incerti) volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l’operatività, porta ad escludere che si possa affermare la sussistenza dell’acquiescenza per mera presunzione, non potendosi in tale caso trovare riscontro univoco della volontà dell’interessato di accettare tutte le conseguenze derivanti dall’atto amministrativo (C.d.S., Sez. V, 21 settembre 2010, n. 7031). Attesa l’incidenza sul fondamentale diritto di agire in giudizio, l’accertamento circa l’avvenuta accettazione (con condotta libera ed inequivocabile) del contenuto e degli effetti di un provvedimento lesivo deve essere accurato ed esauriente e svolgersi su tutti i dati fattuali che hanno caratterizzato la fattispecie, da cui dovrà risultare senza incertezze la presenza di una chiara intenzione definitiva di non rimettere in discussione l’atto lesivo (cfr. C.d.S., Sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4854).<br />	<br />
3.1. Alla luce delle suesposte massime giurisprudenziali, deve escludersi che il comportamento del ricorrente, consistente nella richiesta di una prima e poi di una seconda proroga per dare esecuzione all’ordinanza (poi) impugnata, integri gli estremi dell’acquiescenza. La prima richiesta di proroga è stata, infatti, motivata dall’esistenza del sequestro penale dell’area interessata (così si esprime, nelle sue premesse, l’ordinanza n. 118/2009, con cui la richiesta è stata accolta), mentre la seconda è stata giustificata (anche) con la concomitanza del periodo di ferie estive e la conseguente impossibilità di reperire un’impresa disponibile alle operazioni in detto periodo (così le premesse dell’ordinanza n. 131/2009, con cui l’ulteriore proroga è stata accordata). Ad avviso del Collegio, nessuna delle ora viste richieste di proroga si può definire un comportamento chiaro ed inequivocabile di accettazione degli effetti del provvedimento lesivo, incompatibile con la volontà di impugnarlo, dovendo esse, piuttosto, ricondursi al genus (prima citato) degli atti resi opportuni, nell’immediato, dall’esistenza del provvedimento stesso, nella logica della riduzione – qui, differimento – del pregiudizio, che non escludono la coesistente intenzione dell’interessato di reagire in sede giurisdizionale e, dunque, non comportano acquiescenza (così T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, n. 448/2011, cit.). Al medesimo genus si devono ricondurre anche il conferimento, da parte del sig. Michon Pecori, di un incarico ad un professionista e la richiesta di preventivi a ditte specializzate (circostanze indicate nell’ordinanza di proroga n. 131/2009): si tratta di comportamenti che, a ben guardare, non esprimono l’intento di accettare tutti gli effetti derivanti dall’ordinanza comunale, quanto, invece, la volontà di valutare la convenienza o meno dell’adesione al contenuto dell’ordinanza stessa, attraverso la verifica dei costi che ne sarebbero conseguiti. Donde (come già detto in sede cautelare) la carenza dei presupposti per far luogo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza.<br />	<br />
4. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.<br />	<br />
4.1. È, anzitutto, fondata la doglianza di violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, formulata con il primo motivo, giacché l’ordinanza n. 92/2009 non reca alcuna menzione della previa effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento: adempimento che, secondo un orientamento ormai largamente diffuso, è obbligatorio anche in sede di emanazione dell’ordine di smaltimento dei rifiuti ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 2 settembre 2009, n. 4598). Si è, infatti chiarito che il previo avviso ex art. 7 della l. n. 241/1990 agli interessati è richiesto pure nel procedimento preordinato all’adozione dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati, alla luce della rilevanza dell’(eventuale) apporto procedimentale che tali soggetti possono fornire, quantomeno in riferimento all’accertamento delle effettive responsabilità per l’abusivo deposito di rifiuti. L’esigenza di un contraddittorio effettivo tra la P.A. procedente ed i soggetti a vario titolo coinvolti nel fatto è, del resto, espressamente prevista dall’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 cit., laddove si prescrive che i controllo effettuati dalla P.A. riguardo all’abbandono di rifiuti sul terreno vengano svolti in contraddittorio con i privati interessati (T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 31 gennaio 2008, n. 64; T.A.R. Toscana, Sez. II, 6 maggio 2009, n. 772). Ne deriva la fondatezza della censura. <br />	<br />
4.2. A diversa conclusione non si potrebbe pervenire nemmeno qualora non si aderisca all’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la disciplina stabilita in via generale dall’art. 7 della l. n. 241/1990 è recessiva nella materia in esame e, dunque, la comunicazione di avvio del procedimento costituisce adempimento indispensabile (C.d.S., Sez. V, n. 4061/2008, cit.), ma si opti per l’applicabilità in via di principio a siffatta materia del comma 1 dell’art. 7 cit., nella parte in cui consente alla P.A. di non adempiere alla previa comunicazione in presenza di “ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento”: l’ordinanza gravata, infatti, non contiene alcuna menzione di tali esigenze di celerità procedimentale (che devono, invece, essere comprovate: T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 1° marzo 2010, n. 1215). Anche per questo verso, quindi, il motivo di ricorso ora in esame è fondato.<br />	<br />
4.3. Parimenti fondato è, poi, il secondo motivo, atteso che il provvedimento impugnato onera della rimozione dei rifiuti il ricorrente in base alla sua qualità di proprietario del terreno interessato, senza addurre alcun elemento di imputabilità allo stesso a titolo di dolo o colpa dell’abbandono e deposito incontrollato di rifiuti. In proposito si richiamano le considerazioni della giurisprudenza più recente (C.d.S., Sez. V, n. 4061/2008, cit.), la quale ha evidenziato come, in tema di abbandono di rifiuti, la giurisprudenza amministrativa, già con riguardo all’art. 14 del d.lgs. n. 22/1997, avesse subordinato l’obbligo del proprietario dell’area coinvolta di provvedere allo smaltimento alla condizione che ne fosse dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell’illecito abbandono di rifiuti, tramite comportamento omissivo o commissivo, a titolo di dolo o colpa (C.d.S, Sez. V, 25 gennaio 2005, n, 136), escludendo, conseguentemente, che la norma configurasse un’ipotesi legale di responsabilità oggettiva. Tale indirizzo è rimasto immutato anche con l’entrata in vigore dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, che – sottolinea il Consiglio di Stato – riproduce il tenore dell’art. 14 cit. (oggi abrogato) con riguardo alla necessaria imputabilità del fatto a titolo di dolo o colpa: donde la fondatezza della censura. <br />	<br />
4.4. Ad ulteriore dimostrazione della fondatezza del motivo, si osserva che, ai fini dell’imputabilità a titolo di dolo o colpa dell’abbandono/deposito incontrollato dei rifiuti, la giurisprudenza considera del tutto insufficiente una generica culpa in vigilando (v. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 4 marzo 2009, n. 1284). Si è, infatti, precisato che, nel verificare la responsabilità del proprietario di un’area in caso di abbandono di rifiuti, il dovere di diligenza che incombe sul titolare di un fondo non può estendersi al punto di pretendere un’ininterrotta vigilanza diurna e notturna allo scopo di evitare che terzi si introducano nel fondo per abbandonare dei rifiuti. Infatti, in caso contrario si oltrepasserebbe la diligenza media, sulla quale si fonda la nozione di colpa in tutti i casi in cui la colpa stessa, come nell’art. 14 del d.lgs. n. 22/1997 (ed ora nell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006), sia indicata in maniera del tutto generica (C.d.S., Sez. V, 8 marzo 2005, n. 935).<br />	<br />
5. In definitiva, il ricorso è nel suo complesso fondato e deve essere accolto. Per l’effetto, si devono annullare gli atti con esso impugnati.<br />	<br />
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda – così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso impugnati.<br />	<br />
Condanna il Comune intimato al pagamento in favore del ricorrente di spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), più accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del giorno 31 marzo 2011, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Ivo Correale, Primo Referendario<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/06/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-6-2011-n-1077/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.1077</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.3663</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2011-n-3663/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2011-n-3663/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2011-n-3663/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.3663</a></p>
<p>Pres. Trotta – Est. Greco Comune di Bussolengo (Avv.ti E. Lequaglie, M. Sanino) c/ A. G.(Avv.ti A. Manzi, R. Ruffo) sulla legittimità dell&#8217;approvazione degli strumenti urbanistici per parti separate e sulla legittimità del provvedimento comunale adottato in mancanza del parere di regolarità contabile 1. Giustizia amministrativa – Atto comunale –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2011-n-3663/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.3663</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2011-n-3663/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.3663</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Trotta – <i>Est.</i> Greco Comune di Bussolengo (Avv.ti E. Lequaglie, M. Sanino) c/ A. G.(Avv.ti A. Manzi, R. Ruffo)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;approvazione degli strumenti urbanistici per parti separate e sulla legittimità del provvedimento comunale adottato in mancanza del parere di regolarità contabile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Atto comunale – Conflitto di interressi – Annullamento giurisdizionale – Comune – Delibera – Autorizzazione impugnativa – Conflitto interessi – Inconfigurabilità – Ragioni	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Strumento – Approvazione – Per parti separate – Legittimità – Sussiste – Presupposto	</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica – Aree di pianificazione – Capacità edificatoria – Quantificazione – Discrezionalità – Sussiste – Conseguenze	</p>
<p>4. Atto amministrativo – Provvedimento – Adozione – Parere regolarità contabile – Omissione – Conseguenze – Legittimità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non è configurabile un conflitto di interessi ex art. 78 D.lgs. n. 267/2000 in relazione a una delibera con la quale ci si limita ad autorizzare l’impugnativa di una sentenza che ha annullato un atto comunale, trattandosi di un atto “neutro” ed essendo altresì non censurabile la scelta del Comune di difendere in giudizio i propri provvedimenti. Né tale conclusione può mutare per il fatto che la sentenza di primo grado abbia ritenuto gli atti impugnati viziati per effetto di conflitto di interessi, in quanto l’opposta opinione condurrebbe alla paradossale conclusione per cui l’amministratore pubblico, il quale sia intenzionato a contestare una sentenza nella quale si assuma la sussistenza di tale conflitto, sarebbe sempre impossibilitato a farlo proprio a motivo della situazione di conflitto la cui sussistenza intenderebbe contestare.	</p>
<p>2. E’ legittima l’approvazione dello strumento urbanistico per parti separate, con l’astensione per ciascuna di esse di coloro che in concreto vi abbiano interesse, purché a ciò segua una votazione finale dello strumento nella sua interezza, senza che si applichino a quest’ultima votazione le cause di astensione, dal momento che sui punti specifici oggetto del conflitto di interesse si è già votato senza la partecipazione dell’amministratore in conflitto.	</p>
<p>3. In materia di urbanistica, la quantificazione della capacità edificatoria da assegnare alle singole aree di pianificazione attuativa rientra nella discrezionalità che connota la potestà pianificatoria, non essendo ricavabile da alcuna disposizione o principio un obbligo di riconoscere uno actu l’intera volumetria edificabile prevista in astratto dallo strumento urbanistico generale.	</p>
<p>4. La mancanza del parere di regolarità contabile ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, non incide sulla legittimità del provvedimento adottato da un ente locale, potendo al più produrre conseguenze sul versante della responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari che lo hanno posto in essere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03663/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 09143/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello nr. 9143 del 2010, proposto dal </p>
<p><B>COMUNE DI BUSSOLENGO,</B> in persona del Sindaco <i>pro tempore,</i> rappresentato e difeso dagli avv.ti Eugenio Lequaglie e Mario Sanino, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, viale Parioli, 180,	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il signor <b>Antonio GIRELLI</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Manzi e Riccardo Ruffo, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via F. Confalonieri, 5, <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento e/o la riforma,<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza nr. 4338/2010, pubblicata il 3 settembre 2010, mai notificata, resa sul ricorso nr. 1079/2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato signor Antonio Girelli;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dall’Amministrazione appellante (in date 8 e 19 aprile 2011) e dall’appellato (in date 8 e 19 aprile 2011) a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2011, il Consigliere Raffaele Greco;<br />	<br />
Uditi l’avv. Lequaglie per l’Amministrazione appellante e l’avv. Manzi per l’appellato;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Comune di Bussolengo ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. del Veneto, accogliendo il ricorso del signor Antonio Girelli, ha annullato gli atti relativi all’approvazione della variante generale al Piano di Recupero del centro storico del Comune predetto.<br />	<br />
A sostegno dell’impugnazione, l’Amministrazione comunale ha dedotto:<br />	<br />
1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, in relazione alla previsione, contenuta nel comma 4, secondo cui in caso di violazione delle norme sul conflitto di interesse nell’ambito dell’approvazione degli strumenti urbanistici si deve operare l’annullamento e la sostituzione delle sole parti in cui era riscontrabile il conflitto; manifesta illogicità e contraddittorietà intrinseca;<br />	<br />
2) omesso rilievo della carenza di interesse ad agire da parte del ricorrente; ultrapetizione;<br />	<br />
3) erronea e/o falsa applicazione dell’art. 78 del d.lgs. nr. 267 del 2000 sotto altro profilo, nonché dell’art. 19 del Regolamento per la disciplina delle adunanze consiliari del Comune di Bussolengo.<br />	<br />
Nel costituirsi, l’appellato signor Antonio Girelli, oltre a opporsi all’accoglimento dell’appello siccome infondato e ad eccepirne <i>in limine </i>l’inammissibilità, ha riproposto come segue i motivi di censura rimasti assorbiti nella sentenza impugnata (ai quali il Comune appellante aveva replicato, a titolo cautelativo, già in sede di appello):<br />	<br />
1) violazione dell’art. 19 della legge regionale 23 aprile 2004, nr. 11;<br />	<br />
2) eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, sviamento;<br />	<br />
3) violazione del P.R.G. di Bussolengo e, in particolare, delle Norme Tecniche di Attuazione previste per la zona A (centro storico); violazione dell’art. 27 della legge 5 agosto 1978, nr. 457;<br />	<br />
4) violazione dell’art. 11, comma 2, della legge regionale 27 giugno 1985, nr. 61; eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà;<br />	<br />
5) violazione dell’art. 49 del d.lgs. nr. 267 del 2000; violazione dell’art. 42 Cost.; violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, nr. 241, e del d.P.R. 8 giugno 2001, nr. 327; eccesso di potere per difetto di istruttoria;<br />	<br />
6) eccesso di potere per illogicità, manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti.<br />	<br />
Entrambe le parti hanno affidato a memorie il successivo svolgimento delle rispettive tesi.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 7 dicembre 2010, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensiva, questo è stato differito sull’accordo delle parti, per essere abbinato alla trattazione del merito.<br />	<br />
All’udienza del 10 maggio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. È impugnata la sentenza con la quale il T.A.R. del Veneto, accogliendo il ricorso proposto dal signor Antonio Girelli, ha annullato gli atti relativi all’approvazione di una variante generale al Piano di Recupero del centro storico del Comune di Bussolengo.<br />	<br />
L’annullamento è stato determinato dalla ritenuta violazione dell’art. 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, e dell’art. 19 del Regolamento per la disciplina delle adunanze consiliari del Comune di Bussolengo: infatti, essendo stato approvato lo strumento urbanistico nella sua interezza dopo che alcuni consiglieri si erano astenuti dal partecipare alle precedenti votazioni concernenti singole zone o aree, e avendo tali consiglieri invece preso parte a tale votazione finale, detta partecipazione è stata ritenuta illegittima, con la conseguenza che – dovendo escludersi la partecipazione dei consiglieri in conflitto di interesse – la delibera doveva considerarsi adottata in assenza del <i>quorum </i>strutturale previsto dal citato art. 19.<br />	<br />
2. Ciò premesso, va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevato dall’appellato, il quale assume la carenza di potere del Sindaco a rilasciare il mandato <i>ad litem, </i>in quanto a ciò sarebbe stato autorizzato da una delibera consiliare a sua volta viziata perché votata dai consiglieri che, in occasione della votazione sul provvedimento urbanistico per cui è causa, si trovavano in posizione di conflitto d’interessi.<br />	<br />
L’eccezione è infondata.<br />	<br />
Ed invero, come correttamente rilevato dall’Amministrazione resistente, non può ipotizzarsi conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 78 del d.lgs. nr. 267 del 2000, in relazione a una delibera con la quale ci si limita ad autorizzare l’impugnativa di una sentenza cha ha annullato un atto comunale, trattandosi di atto “neutro” (e cioè in sé non produttivo di effetti né favorevoli né sfavorevoli per chi lo vota) ed essendo altresì non censurabile la scelta del Comune di difendere in giudizio i propri provvedimenti.<br />	<br />
Né tale conclusione può mutare per il fatto che la sentenza di primo grado abbia ritenuto gli atti impugnati viziati per effetto di conflitto di interessi, anche perché l’opposta opinione condurrebbe alla paradossale conclusione per cui l’amministratore pubblico, il quale sia intenzionato a contestare una sentenza nella quale si assuma – a suo dire ingiustamente – la sussistenza di tale conflitto, sarebbe sempre impossibilitato a farlo proprio a motivo della situazione di conflitto la cui sussistenza intenderebbe contestare: il che, con ogni evidenza, è contrario a elementari principi in tema di diritto di difesa <i>ex </i>art. 24 Cost.<br />	<br />
3. Nel merito, l’appello dell’Amministrazione comunale è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. <br />	<br />
4. Infatti, con riguardo agli effetti dell’obbligo di astensione in sede di votazione dello strumento urbanistico dei consiglieri in posizione di conflitto di interessi ai sensi del citato art. 78, d.lgs. nr. 267 del 2000, questa Sezione si è già espressa nel senso della legittimità – proprio al fine di evitare difficoltà insormontabili nei Comuni di medie e piccole dimensioni – di una approvazione dello strumento urbanistico per parti separate, con l’astensione per ciascuna di esse di coloro che in concreto vi abbiano interesse, purché a ciò segua una votazione finale dello strumento nella sua interezza; si è aggiunto anche che in tale ipotesi a quest’ultima votazione non si applicano le cause di astensione, dal momento che sui punti specifici oggetto del conflitto di interesse si è già votato senza la partecipazione dell’amministratore in conflitto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, nr. 4429).<br />	<br />
Alla luce di tale orientamento, che il Collegio condivide, risulta legittimo l’operato dell’Amministrazione nel caso di specie, essendosi proceduto a votazioni separate (fra le quali, per quanto qui interessa, quella relativa al suolo in proprietà dell’odierno appellato, nella quale un solo consigliere si astenne) e quindi a votazione finale della variante nella sua globalità, con la regolare partecipazione di tutti gli amministratori che nelle singole votazioni precedenti avevano ritenuto di non partecipare alla deliberazione.<br />	<br />
Ne consegue che nemmeno può parlarsi di insussistenza del <i>quorum </i>strutturale di cui all’art. 19 del Regolamento consiliare, atteso che: <br />	<br />
<i>a) </i>in nessuna delle votazioni parziali è contestata la sussistenza del detto <i>quorum, </i>essendosi registrata in ciascuna di esse l’astensione di uno o due consiglieri;<br />	<br />
<i>b) </i>del pari pacifica è la sussistenza del <i>quorum </i>nella votazione finale, in occasione della quale – come si è visto – nessun consigliere aveva l’obbligo di astenersi.<br />	<br />
Le considerazioni che precedono, disvelando l’infondatezza delle censure accolte dal primo giudice, consentono di sorvolare sulle questioni – pure sollevate dall’Amministrazione appellante – in ordine alla sussistenza o meno dell’interesse a ricorrere in capo all’originario istante (ivi compresa quella di un eventuale interesse “strumentale” all’integrale rinnovazione dell’attività pianificatoria, per effetto dell’auspicato travolgimento dell’intero strumento a causa del prospettato vizio procedimentale).<br />	<br />
Inoltre, può omettersi anche l’approfondimento dell’ulteriore questione se l’obbligo di astensione <i>ex </i>art. 78, d.lgs. nr. 267 del 2000 comporti anche la necessità di un allontanamento fisico dall’aula dell’amministratore in conflitto di interessi, dal momento che su tale punto il primo giudice si è espresso nel senso dell’insussistenza di tale necessità, con statuizioni non oggetto di impugnazione incidentale da parte dell’odierno appellato.<br />	<br />
5. La fondatezza dell’appello dell’Amministrazione comporta altresì la necessità di esaminare gli ulteriori motivi di ricorso rimasti assorbiti in primo grado, qui riproposti con la memoria di costituzione dell’appellato ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm.<br />	<br />
Tali motivi, peraltro, sono tutti infondati.<br />	<br />
5.1. Con un primo ordine di doglianze, si assume l’illegittimità della variante per cui è causa in quanto non assistita dalla documentazione prescritta dall’art. 19 della legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, nr. 11.<br />	<br />
Al riguardo, come correttamente evidenziato dall’Amministrazione appellante, l’elencazione di elaborati contenuta nella disposizione citata non ha valore tassativo, come testimoniato dall’inciso della stessa norma per cui “<i>in funzione degli specifici contenuti, il P.U.A. è formato dagli elaborati necessari individuati tra quelli di seguito elencati</i>”: pertanto, è rimessa al giudizio dell’Autorità predisponente il Piano l’individuazione di quali, fra gli elaborati di cui alla ridetta elencazione, siano effettivamente “<i>necessari</i>” nel caso specifico.<br />	<br />
Inoltre, come pure sottolineato dall’Amministrazione comunale, il precitato art. 19 è applicabile ai soli strumenti attuativi adottati dopo l’entrata in vigore della legge regionale nr. 11 del 2004, mentre nella fattispecie trattasi di variante a Piano di recupero anteriore a tale data.<br />	<br />
5.2. Del pari priva di pregio è la censura con cui si assume l’illegittimità della variante, per non aver assegnato l’intera volumetria edificabile prevista dalle prescrizioni del P.R.G.<br />	<br />
Infatti, è evidente che la quantificazione della capacità edificatoria da assegnare alle singole aree in sede di pianificazione attuativa rientra nella discrezionalità che, anche in tale sede, connota la potestà pianificatoria, non essendo ricavabile da alcuna disposizione o principio un obbligo di riconoscere <i>uno actu </i>l’intera volumetria edificabile prevista in astratto dallo strumento urbanistico generale.<br />	<br />
Né può assumere alcun rilievo, quale sintomo di asserito eccesso di potere, quanto dichiarato in sede di approvazione della variante dall’Assessore competente al ramo circa una volontà politica del Comune di “riservarsi” l’assegnazione della volumetria residua per ulteriori futuri interventi in sede di pianificazione attuativa.<br />	<br />
5.3. Con ulteriore motivo di censura, l’originario ricorrente assume la violazione delle N.T.A. del P.R.G., le quali a suo dire non avrebbero consentito per il centro storico di Bussolengo l’intervento tramite Piano di Recupero.<br />	<br />
La doglianze è inammissibile, atteso che – come già evidenziato – nella specie trattasi di variante a preesistente Piano di Recupero, e pertanto la violazione delle N.T.A., se esistente, sarebbe da ascrivere all’originario Piano di Recupero del 2002, mai impugnato.<br />	<br />
5.4. Infondata è anche la censura con la quale si denuncia l’ampliamento del perimetro di applicazione del Piano di Recupero operata con la variante <i>de qua, </i>dal momento che l’art. 11, comma 2, della legge regionale 27 giugno 1985, nr. 61 (applicabile alla fattispecie) consentiva l’aumento della perimetrazione entro il limite massimo del 10 %, né risulta documentato <i>ex adverso </i>il superamento di tale limite.<br />	<br />
5.5. Le residue censure impingono il merito delle scelte discrezionali dell’Amministrazione comunale in sede di pianificazione attuativa, sulla scorta di un personale giudizio di inopportunità e illogicità delle scelte comunali nella parte in cui investono la proprietà dell’originario ricorrente, con la previsione della riduzione di aree a verde e della realizzazione di nuovi parcheggi; pertanto, vanno richiamati i noti e consolidati orientamenti in ordine all’impossibilità di un sindacato giurisdizionale nel merito delle scelte urbanistiche, salvi i soli casi di macroscopica erroneità o irragionevolezza (che nella specie non ricorrono).<br />	<br />
Né può convenirsi con la parte odierna appellata laddove lamenta di aver subito un’espropriazione <i>de facto </i>della proprietà, essendo evidente che la destinazione impressa alle aree per cui è causa costituisce applicazione degli ordinari poteri di “zonizzazione” spettanti al Comune, e che solo laddove l’Amministrazione decidesse di procedere in proprio alla realizzazione degli interventi previsti, allora dovrà avviare una regolare procedura espropriativa con la correlativa previsione di un indennizzo a favore del proprietario ablato.<br />	<br />
Infine, quanto alla asserita mancanza del parere di regolarità contabile <i>ex </i>art. 49, d.lgs. nr. 267 del 2000 – in disparte quanto assume l’Amministrazione, secondo cui tale parere non era necessario non trattandosi di provvedimento comportante un nuovo impegno di spesa – l’eventuale mancanza del detto parere non incide sulla legittimità del provvedimento, potendo al più produrre conseguenze sul versante della responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari che lo hanno posto in essere.<br />	<br />
6. In conclusione, per le ragioni esposte s’impone la riforma della sentenza impugnata, con la reiezione del ricorso di primo grado.<br />	<br />
7. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Condanna l’appellato, signor Antonio Girelli, al pagamento in favore del Comune di Bussolengo delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 5000,00 oltre accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/06/2011	</p>
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