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	<title>16/6/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16/6/2008 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2008 n.2986</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2008-n-2986/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2008-n-2986/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2008 n.2986</a></p>
<p>Pres. Trotta, est. Salvatore Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa (Avv. Stato) c. G.S. e altri (Avv. G. Paolino) sulle condizioni per l&#8217;esperibilità del giudizio di ottemperanza e sui presupposti per la formazione del giudicato 1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2008-n-2986/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2008 n.2986</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2008-n-2986/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2008 n.2986</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta, est. Salvatore<br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa (Avv. Stato) c. G.S. e altri (Avv. G. Paolino)</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni per l&#8217;esperibilità del giudizio di ottemperanza e sui presupposti per la formazione del giudicato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza – Appellabilità – Limiti																																																																																												</p>
<p>2.	Processo amministrativo – Avvocatura di Stato – Ius postulandi – Validità – Presunzione iuris et de iure – Dissensi interni nella P.A.- Irrilevanza																																																																																												</p>
<p>3.	Processo amministrativo – Giudicato – Formazione –Appello inammissibile &#8211; Vizi di inesistenza o nullità – Non impedisce il passaggio in giudicato 																																																																																												</p>
<p>4.	Processo amministrativo – Giudicato – Formazione – Condizioni																																																																																												</p>
<p>5.	Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Esperibilità – Condizioni – Giudicato</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Il limite all&#8217;appellabilità della sentenza emessa dal T.A.R. sul ricorso per ottemperanza è che il sindacato del giudice riguardi la stretta conformazione dell&#8217;attività amministrativa e che quel giudice emetta le sole statuizioni necessarie per garantire il bene della vita contenuto nella cosa giudicata, senza nulla aggiungere a quanto ivi disposto; ove, invece, la sentenza risolva anche questioni di natura cognitoria attinenti alla regolarità in rito del giudizio, o accerti la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive dell&#8217; azione esperita, nonché la fondatezza della pretesa, la relativa decisione è impugnabile secondo l&#8217;ordinario criterio del doppio grado. 																																																																																												</p>
<p>2.	Ai sensi dell&#8217;art. 1, co. 2, R.D. n. 1611/1933, richiamato dal successivo art. 45, gli Avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato, onde non è richiesto il conferimento di quest&#8217;ultimo ai fini del legittimo esercizio dello ius postulandi, e le eventuali divergenze tra gli organi pubblici interessati, circa l&#8217;opportunità di promuovere la lite o di resistere ad essa, non acquistano rilevanza esterna e sono risolte, ai sensi dell&#8217;art. 12 L. 3 aprile 1979, n. 103, dall&#8217;autorità individuata dalla medesima disposizione. Infatti la stessa assunzione di iniziativa giudiziaria, anche nella forma dell&#8217;impugnazione, da parte dell&#8217;Avvocatura dello Stato, con riguardo agli organi dell’amministrazione, comporta la presunzione iuris et de iure dell&#8217;esistenza di un valido consenso e della piena validità dell&#8217;atto processuale compiuto, lasciando nell&#8217;ambito del rapporto interno le questioni che attengono all&#8217;inosservanza delle regole di formazione del consenso anzidetto.																																																																																												</p>
<p>3. La sussistenza di profili di inammissibilità dell’appello in caso di inesistenza o di nullità non sanata fa sì che la proposizione dello stesso non sia idoneo ad impedire il passaggio in giudicato della decisione impugnata, il quale deve quindi ritenersi insuscettibile di essere condizionato alla declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice di secondo grado.</p>
<p>4.	Solo il giudicato in senso formale ex art. 324 c.p.c. legittima la proposizione dell’azione di ottemperanza, sicché, pendendo impugnazione, ancorché dilatoria o tardiva, è comunque necessaria una pronuncia del giudice adito che dirima definitivamente la questione, ad integrare il presupposto richiesto, senza che il giudice amministrativo dell&#8217;ottemperanza possa sostituirsi a quello fisiologicamente competente, nell&#8217; apprezzamento della ritualità o meno della impugnazione.																																																																																												</p>
<p>5. L’esperibilità del ricorso per ottemperanza presuppone il giudicato in senso formale che, ai sensi dell’art. 324 c.p.c. si realizza solo con la scadenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione e della revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell&#8217;art. 395 c.p.c..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello<b> n. 3277 del 2008,</b> proposto da </p>
<p><b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b> – Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, in persona del Presidente del Consiglio in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia alla via dei Portoghesi n. 12, Roma;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i><br />
GUADAGNO Sabato, MINICHINI Ferdinando, PORTOGHESE Filippo<i></b></i>, rappresentati e difesi dall’avv. Gaetano Paolino, con il quale sono selettivamente domiciliati in Roma, Via Germanico, n. 109.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l’annullamento </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del TAR Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) 28 gennaio 2008, n. 93, resa tra le parti e concernente allineamento stipendiale – esecuzione di giudicato;</p>
<p>Visto l’appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli appellati;<br />
Viste le memorie prodotte dagli appellati a sostegno della propria tesi;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del <i>6 maggio 2008</i> il Consigliere <i>Costantino Salvatore</i>;<i><br />
</i>Udito l’avv. Paolino per gli appellati; nessuno comparso per l’avvocatura. dello Stato.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>FATTO</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Con sentenza 12 marzo 1996, n. 175 il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto dagli odierni appellati, riconosceva fondata la loro pretesa all’allineamento stipendiale previsto dall’art. 1, della legge 8 agosto 1991, n. 265, il quale richiama l’art. 4, comma 3, d.l. 27 settembre 1982, n. 681, convertito nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e dichiarava il diritto degli stessi a conseguire il medesimo allineamento stipendiale “con riferimento alla retribuzione percepita dai consiglieri di Stato G. G. e S. B. , condannando l’amministrazione intimata al pagamento delle somme spettanti a tale titolo, incrementate con gli accessori di legge.<br />
La sentenza era impugnata dall’Amministrazione, ma l’appello era dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato (Sez.IV) con decisione 22 maggio 2006, n. 3017, per inesistenza della notificazione.<br />
Gli originari ricorrenti, constatata l’inerzia dell’amministrazione nonostante la diffida intimata, proponevano ricorso di ottemperanza per la puntuale esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza citata.<br />
L’Amministrazione si costituiva in giudizio, assumendo che l’adempimento invocato era ormai precluso per effetto dell’art. 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.<br />
Il TAR accoglieva il gravame, ordinando all’Amministrazione intimata di provvedere a dare compiuta esecuzione alla sentenza della cui ottemperanza si discute, compresi gli accessori di legge (interessi e rivalutazione), entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e disponendo, nell’ipotesi di perdurante inerzia, oltre il termine assegnato, dell’amministrazione intimata, l’intervento in via sostitutiva e in qualità di commissario ad acta, entro gli ulteriori trenta giorni, del Prefetto di Salerno o suo delegato, abilitandolo a richiedere al Consiglio di Stato, Ufficio Trattamento Economico, tutta la documentazione necessaria ai fini della quantificazione delle somme dovute ai ricorrenti per sorte capitale, oltre accessori di legge.<br />
	La sentenza è stata appellata dall’amministrazione che deduce l’infondatezza delle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado e ne chiede l’integrale riforma.<br />	<br />
	All’appello resistono gli originari ricorrenti, i quali con diverse memorie illustrative hanno ulteriormente ribadito le proprie tesi.<br />	<br />
	L’appello è stato trattenuto in decisione alla camera di Consiglio del 6 maggio 2008.<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>DIRITTO<br />
<i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i> 	1. In via prioritaria vanno esaminate le questioni di ammissibilità dell’appello sollevate dagli appellati.<br />	<br />
 1.1. La prima è collegata all’asserita mancanza di contenuto cognitorio della sentenza impugnata, la quale si sarebbe limitata a statuizioni meramente attuative del giudicato formatosi sulla sentenza  12 marzo 1996, n. 175. Ciò in quanto la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per inesistenza o nullità della notificazione esclude, secondo l’univoca giurisprudenza richiamata dal primo giudice, la valida instaurazione del giudizio di secondo grado.<br />
	Il TAR, difatti, a fronte della nota del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, con la quale si assumeva che la sentenza n. 175/1996 era passata in giudicato dopo l’entrata in vigore dell’art. 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si sarebbe limitato a rilevarne l’inconferenza, atteso che, stante la radicale divergenza dell’attività processuale di notifica dell’atto di appello dal modulo legale normativamente disciplinato per tale adempimento, l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado deve essere considerato <i>tamquam non esset</i>, con la conseguenza che il relativo giudizio impugnatorio non può ritenersi validamente instaurato.<br />	<br />
	La tesi sarebbe rafforzata dall’affermazione, contenuta nella sentenza appellata, secondo cui alle stesse conclusioni sarebbe pervenuto, sebbene implicitamente, lo stesso giudice di appello allorché ha disposto, con la decisione interlocutoria n. 7400/2005 del 28 dicembre 2005, <i>“l’acquisizione di copia della sentenza appellata, corredata della relata di notificazione”,</i> adempimento che sarebbe stato palesemente inutile ordinare, potendo pronunciarsi per l’improcedibilità del ricorso, ove avesse ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la statuizione del suindicato art. 50, comma 4,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388.<br />	<br />
L’assunto non può essere condiviso.<br />
Ad escludere che la sentenza del TAR contenga mere misure esecutive del giudicato formatosi sulla sentenza n. 175 del 1996, va rilevato che, nella presente controversia, non si discute dei limiti del giudicato medesimo, bensì, più esattamente, della stessa spettanza del diritto credito riconosciuto dal giudice di primo grado a causa dell’impedimento intervenuto con l’art. 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.<br />
In altri termini, il giudice di primo grado, per poter accogliere il ricorso e ribadire l’obbligo dell’amministrazione di corrispondere agli originari ricorrenti gli emolumenti indicati nella sentenza n. 175 del 1996, ha dovuto espressamente delibare e respingere la tesi dell’amministrazione, ad avviso della quale il divieto introdotto con la norma da ultimo citata operava anche nei riguardi degli odierni appellati, atteso che il giudicato, per la cui esecuzione era stato instaurato il giudizio di ottemperanza, si era formato dopo l’entrata in vigore del menzionato art. 50 della legge n. 388 del 2000.<br />
Questa statuizione del TAR, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, per la sua palese novità rispetto al contenuto del giudicato, ha natura cognitoria e non può quindi essere considerata una mera misura esecutiva del medesimo.<br />
E’ noto, infatti, che, secondo il pacifico orientamento di questo Consiglio di Stato (cfr., tra le tante, Sez. VI, 29 luglio 2004, n. 5353) la decisione presa dal Tribunale amministrativo regionale in sede di giudizio di ottemperanza, promosso ai sensi dell&#8217;art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non detti mere misure attuative della pronuncia giurisdizionale di cui si chiede l&#8217;esecuzione, ma definisca questioni attinenti alla ritualità del giudizio stesse, alle condizioni soggettive ed oggettive dell&#8217;azione nonché alla fondatezza della pretesa, è impugnabile con appello innanzi al Consiglio di Stato (Cass. Sez. Un. 10 gennaio 1984 n. 175; Cons. Stato, Ad. plen., 29 gennaio 1989 n. 2). Con riguardo alle pronunce dei T.A.R. che non abbiano carattere meramente preparatorio, istruttorio o contengano mere statuizioni esecutive, la regola è l&#8217;appellabilità e non l&#8217;inappellabilità: ciò in ossequio alla regola costituzionale dominante nel processo amministrativo che ha previsto un tendenziale doppio grado di giudizio, ai sensi dell&#8217;art. 125, comma 2 della Costituzione.<br />
Si è, pertanto, chiarito che il limite all&#8217;appellabilità della sentenza emessa dal T.A.R. sul ricorso per ottemperanza è che il vaglio collegiale della camera di consiglio riguardi la stretta conformazione dell&#8217;attività amministrativa e che quel giudice emetta le sole statuizioni necessarie per garantire il bene della vita contenuto nella cosa giudicata, senza nulla aggiungere a quanto ivi disposto; ove, invece, la sentenza risolva anche questioni di natura cognitoria attinenti alla regolarità in rito del giudizio, o accerti la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive dell&#8217; azione esperita, nonché la fondatezza della pretesa, la relativa decisione impugnabile secondo l&#8217;ordinario criterio del doppio grado. (Sez. IV, 30 settembre 2002, n. 4979).<br />
Nel caso in esame, oggetto di contestazione non sono state le eventuali modalità di esecuzione del giudicato, ma la sussistenza o meno della pretesa in relazione alla norma sopravvenuta contenuta nell’art. 50, comma 4, legge 23 dicembre 2000, n. 388.<br />
Deriva da queste precisazioni che, sotto questo profilo, l’appello non può essere dichiarato inammissibile.<br />
1.2. La seconda questione di inammissibilità è riferita alla mancanza di una valida manifestazione di volontà di impugnazione da parte dell’organo competente, vale a dire la Presidenza del Consiglio dei ministri, unica controparte processuale in tutti e tre i precedenti giudizi di primo grado, di appello e di ottemperanza.<br />
La Presidenza del Consiglio, infatti, dopo avere ricevuto dall’Avvocatura distrettuale di Salerno la copia notificata della sentenza n. 93 del 2008 con un motivato parere contrario alla sua impugnazione, non si è rivolta all’Avvocatura Generale per un’eventuale appello, ma ha trasmesso la citata sentenza al Consiglio di Stato “per gli adempimenti di competenza”.  Non avendo chiesto al Consiglio di Stato di valutare l’opportunità di proporre o meno l’appello, valutazione che, peraltro, avrebbe potuto fare direttamente la Presidenza, al Consiglio di Stato non restava, ad avviso degli appellati, che dare esecuzione al giudicato. Solo con apposita nota del Segretario Generale della Giustizia amministrativa la questione è stata rimessa all’Avvocatura generale.<br />
In tale contesto ricostruttivo, poiché il Segretario Generale non è parte processuale e soprattutto non è organo abilitato a deliberare in ordine alla proposizione dell’appello, che rientra nella competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, è consequenziale concludere, secondo gli originari ricorrenti, che nella specie non vi è stata la valida manifestazione di volontà di proporre appello. Ove poi si dovesse ritenere che il Segretario Generale è abilitato a manifestare la volontà di instaurare il giudizio d’appello, si dovrebbe concludere, secondo la difesa degli appellati, che si sia verificato divergenza tra il competente Ufficio dell&#8217;Avvocatura dello Stato e le amministrazioni interessate, circa la instaurazione di un giudizio, divergenza che andrebbe risolta, ai sensi dall&#8217;art.12 della legge 3 aprile 1979, n.103, dal Ministro competente con determinazione non delegabile.<br />
Anche per questa questione la tesi degli appellati va risolta in senso negativo.<br />
Al riguardo si osserva che la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2008 prot. n. 389, di trasmissione al Segretario Generale del Consiglio di Stato della sentenza del TAR Salerno 28 gennaio 2008, n. 93 per gli “adempimenti di competenza”, è firmata dal Coordinatore (non del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri come erroneamente riportato al punto 3 della memoria di costituzione degli appellati del 23 aprile 2008, ma) del Servizio per il personale di magistratura. Non sembra al Collegio che l’espressione adoperata (“adempimenti di competenza”), per genericità che la contraddistingue e per il soggetto dal quale proviene, possa essere intesa, come assume la difesa degli appellati, come una manifestazione, ancorchè implicita, di impugnare la sentenza del TAR e, dunque, di darvi esecuzione.<br />
Avvalora questa conclusione la considerazione che l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, trasmettendo al Segretariato Generale della Giustizia amministrativa la sentenza n. 93 del 2008 (nota del 8 febbraio 2008 CT <I>N 430/93 SAN</I>), ha sì esprimendo l’avviso che, avuto riguardo  alla motivazione in essa contenuta, non appare utilmente esperibile l’appello al Consiglio di Stato, ma ha anche rimesso proprio al Segretariato Generale della Giustizia amministrativa la definitiva delibazione della vicenda, con l’invito ad interessare direttamente l’Avvocatura Generale dello Stato ove l’Ufficio medesimo avesse dissentito dalla sua proposta.<br />
Ed è in relazione anche a questa precisazione che il Segretario Generale ha investito della questione l’Avvocatura Generale dello Stato per le determinazioni di sua pertinenza, previa illustrazione della propria posizione, peraltro già evidenziata con la nota 19 novembre 2007, inviata al TAR di Salerno, secondo cui il passaggio in giudicato della sentenza n. 175 del 1996 si era verificato dopo l’entrata in vigore dell’art. 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.<br />
Come si vede dalla ricostruzione avanti operata non vi è stata alcuna divergenza tra Avvocatura Generale ed amministrazione competente.<br />
Ove poi si volesse sostenere che l’iniziativa del Segretario Generale, essendo in contrasto con il parere formulato dall’Avvocatura distrettuale di Salerno, integrava l’ipotesi di divergenza prevista dall’art. 12, della legge 3 aprile 1979, n.103, si deve rilevare tale divergenza non ha alcun rilievo in ordine alla regolare instaurazione del rapporto processuale di appello.<br />
Come la giurisprudenza, sia del giudice amministrativo sia del giudice ordinario, ha avuto modo di affermare ripetutamente (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 19 settembre 2005, n. 17991; CdS,. VI, 26 luglio 2001, n. 4116), sebbene l&#8217;iniziativa giudiziaria dell&#8217;Avvocatura dello Stato richieda il consenso dell&#8217;Amministrazione rappresentata (come si desume dall&#8217;art.12 della legge 3 aprile 1979, n.103, secondo cui &#8220;le divergenze che insorgono tra il competente Ufficio dell&#8217;Avvocatura dello Stato e le amministrazioni interessate, circa la instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo, sono risolte dal Ministro competente con determinazione non delegabile&#8221;), tale consenso non abbisogna della sua traduzione in un atto formale, posto che la legge non richiede l&#8217;esistenza di un atto di procura per l&#8217;esercizio dello ius postulandi da parte degli avvocati dello Stato, restando preclusa al giudice ogni indagine intesa ad accertare l&#8217;eventuale difformità tra rappresentanza processuale ed effettiva volontà dell&#8217;amministrazione, titolare dell’interesse sostanziale, in ordine a una  determinata controversia.<br />
Ed, invero, ai sensi dell&#8217;art. 1, secondo comma, del regio decreto n. 1611 del 1933, richiamato dal successivo art. 45, gli Avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato, onde non è richiesto il conferimento di quest&#8217;ultimo ai fini del legittimo esercizio dello <i>ius postulandi</i>, e le eventuali divergenze tra gli organi pubblici interessati, circa l&#8217;opportunità di promuovere la lite o di resistere ad essa, non acquistano rilevanza esterna e sono risolte, ai sensi dell&#8217;art. 12 della legge 3 aprile 1979, n. 103, dall&#8217;autorità individuata dalla medesima disposizione, sì che la stessa assunzione di iniziativa giudiziaria, anche nella forma dell&#8217;impugnazione, da parte dell&#8217;Avvocatura dello Stato, con riguardo agli organi dell’amministrazione, comporta la presunzione <i>iuris et</i> de iure dell&#8217;esistenza di un valido consenso e della piena validità dell&#8217;atto processuale compiuto, lasciando nell&#8217;ambito del rapporto interno le questioni che attengono all&#8217;inosservanza delle regole di formazione del consenso anzidetto.</p>
<p>2. Superate le questioni pregiudiziali, si può passare all’esame dell’aspetto sostanziale della controversia.<br />
Come chiarito in punto di fatto, con sentenza 12 marzo 1996, n. 175 il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto dagli odierni appellati, riconosceva fondata la loro pretesa all’allineamento stipendiale previsto dall’art. 1, della legge 8 agosto 1991, n. 265, il quale richiama l’art. 4, comma 3, d.l. 27 settembre 1982, n. 681, convertito nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e dichiarava il diritto degli stessi a conseguire il medesimo allineamento stipendiale “con riferimento alla retribuzione percepita dai consiglieri di Stato G. G. e S. B., condannando l’amministrazione intimata al pagamento delle somme spettanti a tale titolo, incrementate con gli accessori di legge.<br />
La sentenza era impugnata dall’Amministrazione, ma l’appello era dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato con decisione (Sez.IV) 22 maggio 2006, n. 3017, per inesistenza della notificazione.<br />
Gli originari ricorrenti, constatata l’inerzia dell’amministrazione nonostante la diffida intimata, proponevano ricorso di ottemperanza per la puntuale esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza citata.<br />
L’Amministrazione si costituiva in giudizio, assumendo che l’adempimento invocato era ormai precluso per effetto dell’art. 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.<br />
Il TAR ha accolto il ricorso, condannando l’amministrazione al pagamento degli emolumenti spettanti e nominando anche un commissario ad acta, nel caso di persistente inadempimento dell’amministrazione.<br />
2.1. L’Amministrazione si è rifiutata di dare esecuzione al giudicato, invocando l’art. 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale, dopo avere previsto un particolare beneficio economico destinato al personale di magistratura, che non abbia fruito del riallineamento contemplato dalle norme soppresse dal d.l. 11 luglio 1992, n. 333,  ed abrogato inoltre, dalla data di entrata in vigore del citato d.l. n. 333/1992, la norma di cui all’art. 4, comma 9, l. n. 425/1981, ha disposto che “perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorità giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti”<br />
Ad avviso dell’Amministrazione appellante, la norma ora citata, da un lato ha comportato la definitiva soppressione dell’istituto dell’allineamento stipendiale; dall’altro lato impedirebbe, anche nella fase strettamente liquidatoria, il soddisfacimento di crediti a quell’istituto riconducibili, pur se accertati in sede giurisdizionale con sentenza passata in giudicato successivamente all’entrata in vigore del citato art. 50 l. n. 388/2000, come avvenuto nel caso di specie.<br />
	Alla preclusione introdotta dagli ultimi due periodi dell’art. 50, comma 4, l. n. 388/2000 si sottrae, sempre secondo la tesi dell’amministrazione, “esclusivamente il giudicato formatosi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge”, conformemente ai principi enucleati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 282 del 15 luglio 2005, circostanza che non ricorre nella fattispecie.<br />	<br />
Il primo giudice, pur condividendo la tesi dell’amministrazione sulla portata della disposizione invocata, ne ha escluso l’applicabilità al caso in esame, ritenendo che la sentenza, della quale i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione, è passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della legge n. 388/2000.<br />
	A tale esito il TAR è pervenuto, richiamandosi ad un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la sussistenza di profili di inammissibilità dell’appello in caso di inesistenza o di nullità non sanata (tanto più rilevanti quando derivino dal mancato rispetto delle <i>esigenze fondamentali imposte dal principio del contraddittorio, le quali non possono non ritenersi intrinsecamente vulnerate</i>, come si è verificato nella fattispecie in esame, <i>dalla notifica del mezzo di gravame presso un difensore ed un domicilio diverso da quello eletto dalla parte appellata con la notifica della sentenza di primo grado, impugnata</i> <i>ex adverso</i>) fa sì che la proposizione dello stesso non sia idoneo ad impedire il passaggio in giudicato della decisione impugnata, il quale deve quindi ritenersi insuscettibile di essere condizionato alla declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice di secondo.<br />	<br />
La radicale divergenza dell’attività processuale di notifica dell’atto di appello dal modulo legale normativamente disciplinato per tale adempimento comporta che l’atto deve essere considerato <i>tamquam non esset</i>, con la conseguenza che il relativo giudizio impugnatorio non può ritenersi validamente instaurato.<br />
Ad avviso del TAR alle stesse conclusioni sarebbe pervenuto, sia pure implicitamente, questo stesso Consiglio di Stato allorché ha disposto, con la decisione interlocutoria n. 7400/2005 del 28 dicembre 2005, <i>“l’acquisizione di copia della sentenza appellata, corredata della relata di notificazione”,</i> adempimento che sarebbe stato palesemente inutile ordinare, potendo pronunciarsi per l’improcedibilità del ricorso, ove avesse ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la statuizione del citato art. 50, della l. n. 388/2000.<br />
Dalle considerazioni che precedono, il giudice di primo grado ha tratto la conclusione che, alla data di entrata in vigore dell’art. 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388/2000, la sentenza n. 175/1996 era ormai passata in cosa giudicata, qualità atta a renderla immune dagli effetti paralizzanti indotti dallo <i>ius novum</i> introdotto dalla legge da ultimo citata.<br />
2.2. Le conclusioni del TAR non possono essere condivise.<br />
Secondo pacifico orientamento di questo Consiglio di Stato, solo il giudicato in senso formale ex art. 324 Cod. proc. civ., legittima la proposizione della speciale azione di esecuzione prevista dall&#8217; art. 36 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, sicché, pendendo impugnazione, ancorché dilatoria o tardiva, è comunque necessaria una pronuncia del giudice adito che dirima definitivamente la questione, ad integrare il presupposto richiesto, senza che il giudice amministrativo dell&#8217; ottemperanza possa sostituirsi a quello fisiologicamente competente, nell&#8217; apprezzamento della ritualità o meno della impugnazione (Ad. Plen. 19 maggio 1997, n. 9; Sez. 7 maggio 1998, n. 784; Sez. IV, 21 agosto 2003, n. 4729).<br />
	L’Adunanza Plenaria, al quesito se fosse ammissibile un ricorso in ottemperanza in ordine ad una decisione del Consiglio di Stato nei cui confronti è stato proposto ricorso per cassazione, ha dato risposta negativa, concludendo nel senso che, non essendosi formato il giudicato al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, quest&#8217;ultimo andava dichiarato inammissibile.<br />	<br />
Dopo avere messo in evidenza le peculiarità tra processo civile e processo amministrativo in ordine all’esecuzione di sentenze esecutive e dopo avere precisato che, in ogni caso, nel processo amministrativo non vi sono disposizioni sul giudicato formale in deroga all&#8217;art. 324 Cod. proc. civ., l’Adunanza plenaria ha ricordato come, entrata in vigore la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il cui art. 37 fa riferimento all&#8217;«obbligo dell&#8217;Autorità amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa», aveva avvertito che « ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 37, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l&#8217;ambito della esecutività delle decisioni, in primo grado o in appello, non coincide con quello del giudizio di ottemperanza, potendo quest&#8217;ultimo condurre all&#8217;inserimento della determinazione concreta del giudice amministrativo nel contesto amministrativo, ond&#8217;è che la sua esperibilità è subordinata al massimo grado di certezza; pertanto, è inammissibile, il ricorso per ottemperanza, ove la decisione (di T.A.R. o del Consiglio di Stato) non sia passata in giudicato a norma dell&#8217;art. 324 Cod. proc. civ. (giudicato formale) (Ad. plen., 6 maggio 1979, n. 12 e 1 aprile 1980, n. 10).<br />
A tale orientamento si è uniformata la giurisprudenza successiva, che anche di recente ha avuto modo di affermare che il passaggio in giudicato delle decisioni del Consiglio di Stato &#8211; assoggettate ai sensi dell&#8217;art. 111 comma 8 cost. al ricorso in cassazione, anche se solo per i motivi inerenti alla giurisdizione, nonché al rimedio della revocazione, ai sensi dell&#8217;art. 36 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 &#8211; non ha luogo il giorno della pubblicazione della pronuncia, bensì, come previsto dall&#8217;art. 324 c.p.c., il giorno in cui la decisione &#8220;non è più soggetta nè a ricorso per cassazione, nè a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell&#8217;art. 395 c.p.c.&#8221;, ossia, se tali ricorsi non sono proposti, il giorno in cui scadono i termini per la loro proposizione (CdS Sez. IV, 21 agosto 2003 , n. 4729).<br />
Nel caso in esame, dunque, viene in considerazione proprio il giudicato in senso formale previsto dall’art. 324 C.P.C. e, poiché, in applicazione dei principi avanti richiamati, si deve concludere, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, che il medesimo si è formato successivamente all’entrata in vigore dell’art. 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e ciò sia se si considera la data della decisione (Sez.IV) 22 maggio 2006, n. 3017 sia se si considera il giorno in cui scadono i termini per la proposizione del ricorso per cassazione e della revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell&#8217;art. 395 c.p.c..<br />
In conclusione, presupposto per la proposizione del ricorso è solo il giudicato in senso formale ex art. 324 Cod. proc. civ., che, nella fattispecie si realizza solo con la scadenza dei termini per la proposizione nei confronti della decisione 22 maggio 2006, n. 3017 del ricorso per cassazione e della revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell&#8217;art. 395 c.p.c..<br />
Alla luce delle considerazioni che precedono devono considerarsi non pertinenti al caso in esame gli orientamenti del giudice ordinario invocati dal TAR e deve, di conseguenza, ritenersi corretta la decisione dell’amministrazione di non poter dare esecuzione alla sentenza n. 175/1996 per effetto della preclusione derivante dalla disposizione di cui all’art. 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.<br />
Di conseguenza, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto.<br />
La novità della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull’appello specificato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì <i>6 maggio 2008</i>, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, riunito in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:</p>
<p>Gaetano		Trotta 	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Costantino 		Salvatore 	&#8211;	Consigliere est.<br />	<br />
Anna  		Leoni		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Carlo 	          	Deodato	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Raffaele 		Greco 	&#8211;	Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 16/6/2008 n.1787</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-16-6-2008-n-1787/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-16-6-2008-n-1787/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 16/6/2008 n.1787</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Tommaso Capitanio – Estensore. G.I.T. s.r.l. (avv. S. Paladini) c. Comune di Ostuni (avv. C.R. Zaccaria), Commissione di gara c/o Comune di Ostuni (n.c.); G.I.T. s.r.l. (avv. S. Paladini) c. Comune di Ostuni (avv. C.R. Zaccaria), Thalassia s.c.a.r.l. (n.c.). sulla non manifesta infondatezza della questione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-16-6-2008-n-1787/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 16/6/2008 n.1787</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-16-6-2008-n-1787/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 16/6/2008 n.1787</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Tommaso Capitanio – Estensore.<br /> G.I.T. s.r.l. (avv. S. Paladini) c. Comune di Ostuni (avv. C.R. Zaccaria), Commissione di gara c/o Comune di Ostuni (n.c.); G.I.T. s.r.l. (avv. S. Paladini) c. Comune di Ostuni (avv. C.R. Zaccaria), Thalassia s.c.a.r.l. (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 84 comma 4, d.lg. n. 163 del 2006, in riferimento agli artt. 76 e 97, Cost.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministraione – Offerte di gara – Deposito cauzionale provvisorio – E’ elemento essenziale dell’offerta.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Art.84 comma 4, d.lg. n.163 del 2006 – Questione di legittimità costituzionale – In riferimento all’art.97, Cost. – Va sollevata.</p>
<p>3. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Art.84 comma 4, d.lg. n.163 del 2006 – Questione di legittimità costituzionale – In riferimento all’art.76, Cost. – Va sollevata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle procedure ad evidenza pubblica, il deposito cauzionale provvisorio costituisce un elemento essenziale dell’offerta, il quale deve essere presentato in sede di gara, non essendo ammissibile una regolarizzazione postuma dell’adempimento.<br />
2. Va sollevata, in riferimento all’art.97, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art.84 comma 4, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, secondo cui, in tema di composizione delle Commissioni giudicatrici, i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto nè possono svolgere alcun&#8217;altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, perché tale regola, nella sua assolutezza può impedire che della Commissione faccia parte il funzionario responsabile del settore a cui si riferisce l’appalto, il quale, tuttavia, è quello maggiormente in grado di valutare le offerte dal punto di vista tecnico (nel caso di specie, uno dei componenti della Commissione di gara, in veste di dirigente dell’UTC di un Comune, ha svolto nell’ambito del medesimo procedimento compiti rilevanti, quali, ad esempio, la predisposizione e l’approvazione del progetto a base di gara).</p>
<p>3. Va sollevata, in riferimento all’art.76, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art.84 comma 4, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, in quanto il legislatore delegato, dando un’interpretazione estremamente lata alla nozione di “unico testo” utilizzata dal Parlamento, ha esteso anche agli appalti di servizi una regola che era prevista solo per gli appalti di lavori pubblici, ma senza che a ciò fosse stato specificamente autorizzato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del popolo italiano</p>
<p>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA PUGLIA LECCE <br />
TERZA SEZIONE  </p>
<p></b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati::</p>
<p><b>ANTONIO CAVALLARI			Presidente <br />	<br />
TOMMASO CAPITANIO 			Primo Referendario, relatore</b><br />	<br />
<b>SILVIO LOMAZZI				Referendario</p>
<p></b>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>A) sul ricorso n. 1505/2007, proposto da </p>
<p><b>G.I.T. S.r.l</b>., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Paladini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Lecce, Via Stampacchia, 9,</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
–	COMUNE di OSTUNI</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Cecilia Rosalia Zaccaria, e con la stessa elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Angelo Vantaggiato, in Lecce, Via Zanardelli, 7, </p>
<p>–	<B>COMMISSIONE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO C/O COMUNE DI  OSTUNI</B>, in persona del Presidente p.t.., non costituita,<i>  </i></p>
<p>
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>&#8211;	</b>del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara per l’affidamento del servizio denominato “<i>Realizzazione di riserva naturale presso Lido Morelli – Realizzazione di servizi a supporto della fruibilità dell’istituenda area protetta delle dune costiere di Lido Morelli</i>”, comunicato con nota prot. n. 22423 del 24.9.2007 del Dirigente del Settore Legale e Contratti del Comune di Ostuni in esito alle operazioni di gara tenutasi in seduta pubblica il 21 settembre 2007;<br />	<br />
&#8211;	del bando di gara prot. n. 16296 del 28.6.2007, relativo all’affidamento del servizio sopra indicato, limitatamente ai punti 18 e 19, se ed in quanto interpretati nel senso di ritenere che nel plico A) deve includersi : “<i>1) Elenco contenente i principali servizi prestati negli ultimi anni … 2) Specifica dichiarazione dell’offerente … dalla quale risulti la presenza tra gli amministratori, soci, dirigenti e/o prestatori d’opera del soggetto offerente, della Multidisciplinarietà ed interdisciplinarietà del raggruppamento … 3) Cauzione provvisoria di € 1.000,00…</i>”;<br />	<br />
&#8211;	di tutti gli atti di gara, comunque lesivi degli interessi della ricorrente, ed in particolare del verbale della seduta pubblica del 21.9.2007, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’accertamento e la declaratoria</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p></b>del diritto della ditta ricorrente ad essere ammessa a partecipare alla gara predetta, previa, ove occorra, rinnovazione delle operazioni di gara espletate,</p>
<p align=center>
<b>e per l’accertamento del diritto e conseguente condanna</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b><br />
</b>dell’Amministrazione Comunale di Ostuni al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi conseguenti dalla illegittima esclusione dalla gara;<br />
B) sui motivi aggiunti, notificati in data 19.2.2008 e depositati in data 28.2.2008,</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
COMUNE di OSTUNI</b>, rappresentato e difeso come sopra,</p>
<p><b></p>
<p align=center>e nei confronti di
</p>
<p></p>
<p align=justify>
“THALASSIA” S.c.a.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita,</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’annullamento, previa sospensione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>–	</b>della determinazione dirigenziale n. 1683 del 29.11.2007, recante l’aggiudicazione definitiva della gara in favore di THALASSIA S.c.ar.l.;<br />	<br />
–	del bando di gara (punto 16);<br />	<br />
–	del regolamento comunale sui contratti, approvato con deliberazione del C.C . n. 95 del 30.9.1991 (art. 6);<br />	<br />
–	nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, e del contratto <i>medio tempore</i> stipulato,</p>
<p><b></p>
<p align=center>e per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p></b>dell’Amministrazione al risarcimento del danno.</p>
<p>
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Vista la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso introduttivo;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni;<br />
Vista l’ordinanza della Sez. II del TAR 2.11.2007, n. 1063, recante il rigetto della domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo;<br />
Visti i motivi aggiunti e la relativa domanda cautelare;<br />
Vista l’ordinanza della Sezione 19.3.2008, n. 199, recante il rigetto della domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti;<br />
Uditi nella pubblica udienza del 28 maggio 2008 il relatore, Primo Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti costituite, gli avv. Paladini e Zaccaria.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.</b> La ditta ricorrente, in un primo tempo con il ricorso introduttivo e successivamente con motivi aggiunti, impugna i provvedimenti con i quali il Comune di Ostuni l’ha dapprima esclusa dalla procedura e quindi ha aggiudicato definitivamente in favore della controinteressata “THALASSIA” l’appalto avente ad oggetto i servizi a supporto dell’istituenda Area protetta delle dune di “Lido Morelli” (servizi compiutamente descritti nel capitolato).<br />
Giova sin da ora premettere che G.I.T. era stata esclusa per ben due volte dalla procedura, ottenendo una prima volta la riammissione per effetto della sentenza n. 3240/2007 della Sez. II di questo Tribunale. Il secondo provvedimento di esclusione, invece, pure esso impugnato, è stato ritenuto legittimo in sede cautelare (ordinanza n. 1063/2007 della Sez. II del TAR), di talché la gara è proseguita senza che l’offerta della ricorrente fosse esaminata dalla commissione preposta alla valutazione delle offerte, concludendosi con l’aggiudicazione in favore della controinteressata.<br />
Con i motivi aggiunti, G.I.T., oltre a dedurre il vizio di invalidità derivata dell’aggiudicazione, ha dedotto vizi di legittimità tali per cui il loro accoglimento implicherebbe il travolgimento dell’intera procedura.</p>
<p><b>2.</b> In particolare, viene dedotto il vizio di violazione dell’art. 84, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, applicabile anche alla presente gara, nonostante si tratti di appalto “sotto soglia” (importo a base d’asta € 50.000,00, IVA esclusa), ai sensi dell’art. 121 del c.d. Codice dei contratti pubblici. Al riguardo, la ricorrente evidenzia che della commissione di gara ha fatto (illegittimamente) parte il dirigente dell’UTC, ossia un soggetto che ha svolto, nell’ambito della stessa procedura, compiti ascrivibili a quelli menzionati nel citato art. 84, comma 4.<br />
E poiché la norma dispone che “<i>I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta</i>”, ne conseguirebbe <i>de plano</i> l’illegittimità radicale della gara, a partire dal primo atto compiuto dalla commissione, ossia proprio l’esclusione di G.I.T.<br />
Peraltro, dalla documentazione allegata ai motivi aggiunti, si evince che il predetto funzionario è stato nominato quale membro della commissione di gara in virtù dell’art. 6 del regolamento comunale sui contratti, il quale stabilisce che il dirigente o il responsabile dell’ufficio o servizio che ha elaborato il progetto a base della gara (o un suo vicario) fa sempre parte della commissione, nel mentre la presidenza dell’organo, giusta il regolamento sugli uffici e i servizi, è affidata al dirigente del Settore Appalti e Contratti.<br />
Prima di proseguire, va precisato che, avendo il Comune proceduto nel frattempo alla consegna dei lavori (onde non incorrere nella perdita del finanziamento regionale), l’accoglimento del ricorso rileva solo ai fini del risarcimento del danno per equivalente, avendo la ricorrente proposto la relativa domanda unitamente a quella cassatoria. </p>
<p><b>3.</b> Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la decisione sulla presente controversia non possa prescindere dalla verifica della legittimità dell’art. 84, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, verifica che questo Tribunale deve necessariamente devolvere alla Corte Costituzionale, per le ragioni che si vanno ad esporre.<br />
<b>3.1.</b> Per quanto concerne la rilevanza della questione, il Collegio ritiene che la decisione della controversia dipende proprio dall’applicazione o meno della norma summenzionata, in quanto gli altri motivi di ricorso dedotti da G.I.T. sono infondati, la qual cosa è a dirsi, in particolare, per quanto concerne il provvedimento di esclusione dalla gara impugnato con il ricorso introduttivo.<br />
In effetti, la ricorrente è stata esclusa per non avere allegato alla domanda di partecipazione e all’offerta una serie di documenti richiesti dal bando a pena di esclusione, e, fra questi, il deposito cauzionale provvisorio (che la ditta istante ha costituito in data 26 settembre 2007, ossia dopo l’espletamento  della gara). Ora, pur volendosi prescindere dalla questione relativa alla necessità di presentare o meno la restante documentazione menzionata nella nota comunale n. 22423 del 24.9.2007, è certo che il deposito cauzionale provvisorio costituisce, nelle procedure ad evidenza pubblica, un elemento essenziale dell’offerta, il quale deve essere presentato in sede di gara, non essendo ammissibile una regolarizzazione postuma dell’adempimento (salvo casi marginali in cui è possibile, al limite, un’integrazione della somma garantita, allorquando, ad esempio, la <i>lex specialis</i> sia scritta in modo tale da trarre oggettivamente in inganno i concorrenti circa l’importo della cauzione provvisoria). Pertanto, come già statuito dal TAR in sede cautelare (ordinanza n. 1063/2007), sotto questo profilo l’esclusione della ricorrente si appalesa legittima.<br />
Né risulta fondato l’altro motivo di ricorso (pure esso finalizzato al travolgimento integrale della gara), con cui si deduce la violazione del termine minimo per la presentazione delle offerte previsto dall’art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006.<br />
Sotto questo profilo, la ricorrente sostiene che una delle ragioni per cui l’offerta era stata presentata priva di alcuni documenti fondamentali risiede proprio nell’esiguo termine concesso dalla stazione appaltante per l’invio delle offerte. Tale motivo, ove accolto, sarebbe già di per sé sufficiente a decretare l’annullamento della procedura, dovendo il Comune concedere ai potenziali concorrenti un nuovo termine intero per l’approntamento dei plichi recanti le offerte.<br />
Peraltro, il motivo appare infondato, visto che per gli appalti “sotto soglia” di servizi da aggiudicare a seguito di procedura aperta il termine minimo da concedere ai potenziali concorrenti per l’invio dell’e offerte è di quindici giorni (art. 124, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006), nella specie ampiamente rispettato. Al riguardo, seppure è vero che la norma del Codice dei contratti pubblici afferma che gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla data della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale (adempimento che nella specie non pare sia stato osservato dal Comune di Ostuni), è altrettanto vero che la ricorrente non ha formulato una specifica censura in tale senso, limitandosi a censurare la violazione di una norma (l’art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006) inapplicabile nella presente fattispecie. <br />
<b>3.2.</b>  Risulta invece fondato il motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 84, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, in quanto non è oggetto di contestazione fra le parti il fatto che uno dei componenti della commissione di gara ricopre l’incarico di dirigente dell’UTC di Ostuni e, in tale veste, ha svolto nell’ambito del medesimo procedimento compiti rilevanti, quali, ad esempio, la predisposizione e l’approvazione del progetto a base di gara (non rilevano invece i compiti che il medesimo funzionario svolgerà in sede di esecuzione del contratto, in quanto si tratta di evento futuro e incerto, che non incide sulla legittimità della gara). Al riguardo, non è decisivo il fatto che il regolamento comunale sui contratti adottato dal Comune di Ostuni imponesse la presenza nella commissione di gara del responsabile del settore interessato dall’appalto, in quanto la norma comunale – approvata fra l’altro nel 1991 &#8211; non può derogare <i>in parte qua</i> al principio generale fissato dall’art. 84 (e già presente, per gli appalti di LL.PP., nell’art. 21, comma 5, della L. n. 109/1994), e ciò in base al disposto di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 163/2006 (nella parte non incisa dalla sentenza della Consulta n. 401 del 2007).<br />
Né la disposizione del Codice dei contratti pubblici potrebbe eventualmente essere disapplicata dal giudice di merito per contrasto con il diritto comunitario o sottoposta all’esame della Corte di Giustizia CE <i>ex</i> art. 234 del Trattato, in quanto:<br />
&#8211; la presente gara è “sotto soglia” e, nonostante la giurisprudenza comunitaria (seguita ormai anche da quella nazionale) affermi che numerose regole e principi sanciti per gli appalti di rilievo comunitario sono applicabili anche a quelli “sotto soglia”- in effetti, la disposizione in commento pone una regola che attiene, <i>lato sensu</i>, all’organizzazione amministrativa ed essa, fra l’altro, non incide in alcun modo sui valori tutelati dal diritto comunitario degli appalti (concorrenza e parità di a<br />
&#8211; diverso è infatti il caso dell’altra regola, analoga a quella dell’art. 84, comma 4, secondo cui “<i>Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalt<br />
In base a quanto precede, si deve concludere nel senso che la q.l.c. dell’art. 84, comma 4, è rilevante nel presente giudizio e che la risoluzione della questione non può che essere affidata alla Corte Costituzionale.  <br />
<b>3.3.</b> Per ciò che concerne la non manifesta infondatezza, il Tribunale ritiene che la norma confligga sia con l’art. 76 che con l’art. 97 Cost.<br />
Giova anzitutto ricordare che l’art. 84, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 ha un antecedente prossimo nell’art. 21, comma 5, della L. n. 109/1994, il che impone un rapido <i>excursus</i> storico, dal quale si possano desumere le ragioni per cui il legislatore del 1994 ha introdotto la regola in questione.<br />
Come è universalmente noto, la c.d. legge Merloni è stata elaborata, nella sua versione originaria, in un momento storico-politico particolare, caratterizzato dall’emersione di uno scenario di corruttela e di “malaffare” (le cui proporzioni forse non erano immaginabili dall’opinione pubblica), che naturalmente si era manifestato con particolare virulenza proprio nel settore degli appalti di lavori pubblici. Di qui la reazione del legislatore, che con la prima legge Merloni introdusse delle regole particolarmente stringenti, le quali peraltro non entrarono subito in vigore (per effetto di un differimento operato dal legislatore subito dopo la promulgazione della legge quadro) e furono in seguito in parte “diluite” con le successive novelle di cui alle leggi n. 415/1998 e n. 166/2002 ed al D.Lgs. n. 190/2002. Uno degli aspetti critici era stato individuato proprio nell’operato delle commissioni di gara, ed in particolare nella prassi per cui alcuni funzionari pubblici risultavano spesso prescelti a far parte di tali organi, in assenza di criteri organizzativi trasparenti ed oggettivi, il che, allorquando la gara d’appalto diveniva oggetto di indagine da parte della magistratura penale o di quella contabile, poteva dare luogo al sospetto che i componenti della commissione di gara fossero stati prescelti al fine di indirizzare in qualche modo l’esito della procedura verso l’aggiudicazione in favore di un determinato concorrente (la qual cosa, ovviamente, assumeva maggiore rilievo nel caso di appalti aggiudicati da enti pubblici aventi sede in regioni italiane ad altra densità mafiosa o camorristica, in quanto in questo caso l’eventuale corruzione del funzionario era aggravata dal favoreggiamento dell’attività delle organizzazioni malavitose operanti nel territorio). Pertanto, il legislatore ha introdotto alcune regole basilari, ed in particolare quella oggetto del presente giudizio. Peraltro, mentre le regole del sorteggio e dell’obbligo di rotazione periodica dei commissari rispondono in pieno all’esigenza preventiva di cui si è detto, la regola dell’incompatibilità fra attività endoprocedimentale e incarico di commissario di gara, nella sua assolutezza, non appare proporzionata rispetto al fine perseguito.<br />
In effetti, prevedere <i>sic et simpliciter</i> che il funzionario il quale abbia svolto nel corso della medesima procedura compiti inerenti, ad esempio, la progettazione e/o la predisposizione e/o l’approvazione del bando di gara non possa far parte della commissione incaricata di valutare le offerte, senza prevedere alcun correttivo, costituisce misura troppo radicale, che può dar luogo all’annullamento della procedura anche laddove non ci sia alcun pericolo per la regolarità del procedimento.<br />
Inoltre, allorquando l’appalto sia aggiudicato da un ente di ridotte dimensioni, possono sorgere problemi organizzativi rilevanti, essendo numerosi i casi di Comuni in cui è presente un solo funzionario competente nella materia a cui si riferisce l’appalto che possa presiedere o fare parte della commissione. Ciò è tanto vero che la giurisprudenza amministrativa, pur nel vigore dell’originario art. 21 della L. n. 109/1994 (il quale, come si è visto, sanciva l’incompatibilità per tutti i membri della commissione, ivi incluso il presidente, che avessero svolto in precedenza compiti del tipo di quelli summenzionati), nel caso di appalti indetti da enti locali, ha interpretato la disposizione alla luce della norma di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, che affida ai dirigenti la responsabilità delle procedure di gara, ritenendo legittimo il fatto che il dirigente del settore interessato all’appalto presieda la commissione (<i>ex plurimis</i>, Cons. Stato, V, n. 5142/2004). Pur avendo recepito tale orientamento giurisprudenziale, l’art. 84, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 ha però confermato per il resto la regola dell’incompatibilità, senza alcuna eccezione.<br />
Questa regola, però, nella sua assolutezza, non è adeguata al fine, in quanto può impedire (come nel caso di specie) che della commissione faccia parte il funzionario responsabile del settore a cui si riferisce l’appalto, il quale, tuttavia, è quello maggiormente in grado di valutare le offerte dal punto di vista tecnico. In effetti, nella presente vicenda, visto che i regolamenti comunali di Ostuni affidano la presidenza delle commissione di gara al dirigente del Settore appalti e contratti (la qual cosa è del tutto logica e opportuna), il dirigente dell’UTC – cioè il soggetto su cui ricadrà la responsabilità dirigenziale in caso di cattiva esecuzione dell’appalto – non può far parte della commissione.<br />
Tra l’altro, non si può nemmeno ritenere che la regola in discussione obbedisca ad un’esigenza di prevenzione di comportamenti vietati dall’ordinamento, in quanto il fatto che un funzionario pubblico rediga o approvi un progetto posto a base di una gara ad evidenza pubblica e poi, in veste di commissario di gara, valuti le offerte pervenute relativamente a quel progetto non implica di per sé alcun rischio di inquinamento dell’obiettività di giudizio (e questo è a dirsi soprattutto nel caso di appalti da aggiudicare con il sistema del prezzo più basso, ossia con un sistema c.d. meccanico).<br />
Di qui l’ipotizzato contrasto con l’art. 97 Cost.<br />
Per quanto concerne, invece, la possibile violazione dell’art. 76 Cost., si tratta evidentemente di un vizio da attribuire in parte anche alla legge delega (n. 62/2005), in base alla quale è stato redatto il D.Lgs. n. 163/2006.<br />
Al riguardo, si evidenzia che:<br />
&#8211; l’art. 25 della L. n. 62/2005, come è noto, si è limitato a prevedere, per quanto di interesse nel presente giudizio, che “<i>1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all&#8217;articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a definire una) compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei princìpi del Trattato istitutivo dell&#8217;Unione europea; <br />
b) semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici…</i>”; <br />
&#8211; il legislatore delegato, dando un’interpretazione estremamente lata alla nozione di “unico testo” utilizzata dal Parlamento, ha esteso anche agli appalti di servizi una regola che era prevista solo per gli appalti di lavori pubblici, ma senza che a ciò- non può nemmeno sostenersi che le regole previste dalla L. n. 109/1994 siano di per sé prevalenti su quelle recate dal D.Lgs. n. 358/1992 o dal D.Lgs. n. 157/1995 (che non contenevano disposizione analoghe a quella per cui è causa). E poiché in altri ca<br />
<br />
<b>4.</b> Riassumendo, il Tribunale dubita della legittimità costuzionale dell’art. 84, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, per contrasto con gli artt. 76 e 97 Cost.</p>
<p><b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 84, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 per contrasto con gli artt. 76 e 97 della Costituzione.<br />
Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Segreteria, gli atti del giudizio siano trasmessi alla Corte Costituzionale e che il presente atto sia notificato alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sia comunicato ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 maggio 2008.</p>
<p>Dott. Antonio Cavallari &#8211; Presidente<br />
Dott. Tommaso  Capitanio – Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-16-6-2008-n-1787/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 16/6/2008 n.1787</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2008 n.2979</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2008-n-2979/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2008-n-2979/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2008 n.2979</a></p>
<p>Pres. G. Trotta – Est. R. Potenza Gatto costruzioni s.p.a. (Avv. A. Gualtieri) c/ Università degli studi Magna Grecia di Catanzaro (n.c.). 1. Contratti della P.A. – Project financing – Offerta più vantaggioasa – Capacità di (auto)finanziamento e reddittività dell’operazione – Comparazione redditività e prezzi medi di mercato – Necessità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2008-n-2979/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2008 n.2979</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2008-n-2979/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2008 n.2979</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> G. Trotta – <i>Est.</i> R. Potenza<br /> Gatto costruzioni s.p.a. (Avv. A. Gualtieri) c/ <br />Università degli studi Magna Grecia di Catanzaro (n.c.).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – <i>Project financing</i> – Offerta più vantaggioasa – Capacità di (auto)finanziamento e reddittività dell’operazione – Comparazione redditività e prezzi medi di mercato – Necessità.</p>
<p>2. Contratti della P.A. –  <i>Project financing</i>– Componenti oggettive equilibrio gestione – Valutazione &#8211; Amministrazione – Potere tecnico-discrezionale di verifica – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il sistema di realizzazione di opere pubbliche costituito dal  <i>&#8220;Project financing&#8221;</i> comporta espressamente la valutazione della vantaggiosità dell’offerta, a sua volta ricavabile dal piano economico-finanziario, assumendo rilievo, al riguardo, la valutazione della capacità di (auto)finanziamento ed ogni valutazione (considerata di interesse pubblico) sulla effettiva e concreta redditività dell’operazione a fronte di prezzi che si collochino al di sopra di medie di mercato e siano, quindi, in grado di influenzare negativamente le entrate previste dal piano.</p>
<p>2. Spetta all’Amministrazione valutare le componenti oggettive di quell’equilibrio della gestione che a sua volta costituisce innegabile componente della vantaggiosità della proposta che la norma impone di esaminare e che non a caso indica il “valore economico e finanziario del piano”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 2979/2008<br />
Reg. Dec. <br />
N. 2807 Reg. Ric. <br />
Anno 2004</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Quarta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<i><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></i>sul ricorso iscritto al NRG 2887 del 2004 proposto da<br />
<i><b></p>
<p align=center>spa GATTO COSTRUZIONI</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>in proprio e quale capogruppo di costituenda ATI con le imprese ivi indicate, rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo Gualtieri ed elettivamente domiciliata presso Anna Bei (studio Rosati) in Roma, Via Ovidi n. 10;<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro<br />
UNIVERSITA DEGLI STUDI MAGNA GRECIA DI CATANZARO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>non costituito in giudizio;<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di CATANZARO, sez. I, n. 475 del 23 febbraio 2004;<br />
Visto il ricorso in appello;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore alla pubblica udienza dell11 marzo 2008 il consigliere Raffaele Potenza e uditi, per le parti, l’avvocato Verbano su delega dell’avv. A. Gualtieri;<br />
ritenuto e considerato quanto segue in:<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Con  la sentenza impugnata il TAR per la Calabria ha respinto un ricorso presentato dall’impresa Gatto costruzioni avverso il rigetto (decreto n.850/2002), con relativa comunicazione, di una proposta di “project financing” (art. 14 legge n.109/94) per la realizzazione di posti letto e servizio mensa universitaria.  La pronunzia del Tribunale ha  confermato  la legittimità della reiezione, disposta dall’amministrazione sulla base di un  giudizio di inidoneità del piano finanziario presentato dall’impresa istante, espresso dal provvedimento (sulla base di istruttoria svolta da specifico gruppo di lavoro) poiché il costo medio pro-capite indicato dal piano (11.185) si è collocato al disopra della media di interventi analoghi anche di eccellenza.  <br />
Nel gravame, si diffonde, innanzi tutto, nel reiterare le censure nei confronti del provvedimento impugnato in primo grado sottolineando la contraddittorietà tra il provvedimento della Università e i risultati della valutazione della Commissione nominata dall’Amministrazione per la valutazione della proposta di <u>project financing.</u><br />
Secondo l’appellante, il giudice di primo grado, nel proporre la ricostruzione di tale istituto con affermazioni certamente condivisibili, sarebbe, tuttavia, incorsa in un grave equivoco:la  motivazione della sentenza censurata infatti, sarebbe affetta da contraddittorietà ed inconferenza  là dove ha ripartito il giudizio di incongruità economica e finanziaria reso dall’amministrazione; invece, la proposta in questione aveva dimostrato capacità di autofinanziarsi e quindi di garantire la redditività dell’investimento, tant’è che il gruppo di lavoro si era limitato ad effettuare un mero raffronto tra dati disponibili, ma non aveva espresso un giudizio di incongruità economico- finanziaria.  In tale quadro comunque, dovendo la proposta dimostrare la capacità di autofinanziarsi, era del tutto inconferente il confronto con i prezzi concorrenziali o rapportati alla media dei prezzi praticati da altre Università. <br />
Le censure sono infondate.<br />
Va anzitutto ribadito quanto affermato dal TAR  con riguardo al meccanismo di cui agli artt.37 e ss.gg. della legge n.109/1994, vale a dire che il sistema di realizzazione di opere pubbliche costituito dal “project financing” comporta espressamente la valutazione della vantaggiosità dell’offerta, a sua volta ricavabile dal piano economico-finanziario. In tale tipo di valutazione viene in rilievo anzitutto il principio di equilibrio come accade anche nelle concessioni di lavori pubblici, ed espresso essenzialmente, nel meccanismo in parola,  dalla capacità di (auto)finanziamento.<br />
A tali valutazioni, ben sottolineate dalla giurisprudenza ricordata dal ricorrente (Cons. Stato, sez.V, 3916/2002) non solo, secondo il Collegio, non risulta estranea, ma è  logicamente conferente, ogni valutazione,  (considerata  di interesse pubblico) sulla effettiva e concreta redditività dell’operazione a fronte di prezzi  che si collochino al di sopra di  medie di mercato e siano quindi in grado di negativamente influenzare le entrate previste dal piano. <br />
Tali elementi,invero,costituiscono componenti oggettive proprio di quell’equilibrio della gestione che spetta all’amministrazione valutare e che a sua volta costituisce innegabile componente della vantaggiosità della proposta che la norma impone di  esaminare e che non a caso indica il “valore economico e finanziario del piano”.<br />
&#8211;  A fronte di  tali principi non assume rilievo l’argomentazione dell’appellante per la quale  l’amministrazione non avrebbe sulla proposta, come invece affermato dal TAR, un potere tecnico-discrezionale di verifica, ma solo di procedere ad un raffronto- In conclusione l’appello non può trovare accoglimento. Non v’è luogo a provvedere sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione dell’Amministrazione appellata.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso specificato in epigrafe, respinge l’appello.<br />
Nulla spese.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2008 con la partecipazione di:<br />
Gaetano Trotta		&#8211;  Presidente<br />	<br />
Costantino Salvatore       		&#8211;  Consigliere<br />	<br />
Pier Luigi Lodi                     	&#8211;  Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli                      	&#8211;  Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza              		&#8211;  Consigliere, rel.est.<br />	<br />
Depositata in Segreteria<br />
           16/06/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2008-n-2979/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2008 n.2979</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2008 n.2987</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2008-n-2987/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2008-n-2987/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2008 n.2987</a></p>
<p>Pres. G. Trotta – Est. C. Salvatore Società cooperativa edilizia Pegaso (Avv. L. Paccione) c/ Comune di Bari (Avv. R. Verna). sulla necessità della relazione finanziaria, con l&#8217;indicazione sommaria degli oneri da ripartire tra il Comune ed i privati, in tema di lottizzazione Urbanistica ed Edilizia – Progetto di lottizzazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2008-n-2987/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2008 n.2987</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Trotta – Est. C. Salvatore<br /> Società cooperativa edilizia Pegaso (Avv. L. Paccione) c/<br /> Comune di Bari (Avv. R. Verna).</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità della relazione finanziaria, con l&#8217;indicazione sommaria degli oneri da ripartire tra il Comune ed i privati, in tema di lottizzazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Urbanistica ed Edilizia – Progetto di lottizzazione – Elaborati da produrre – Relazione finanziaria – Indicazione sommaria ripartizione oneri – Necessità – Ragione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La relazione finanziaria con l’indicazione sommaria degli oneri da ripartire tra il Comune ed i privati, prevista tra gli elaborati di cui deve essere corredato il progetto di lottizzazione, costituisce un documento che deve necessariamente essere prodotto dal soggetto istante, in quanto anche la lottizzazione a cura e spese del privato comporta l’assunzione di obblighi specifici per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la previsione delle necessarie garanzie finanziarie per l’adempimento di tali obblighi sono da trasfondersi nella convenzione di lottizzazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.2987/2008<br />
Reg. Dec.<br />
N. 1620 Reg. Ric. <br />
Anno 2008<br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
<I>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</I>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul <b>ricorso </b>in appello <b>n. 1620 del 2008</b>, proposto dalla </p>
<p><b>SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA PEGASO a r. l.,</b> in persona del legale rappresentante pro tempore Emanuele Loprieno, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Paccione, con il quale è  elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria, n. 2 presso dott. Alfredo Placidi.</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>COMUNE DI BARI,</B> in persona del Sindaco IN CARICA, rappresentato e difeso dall’avv. Renato Verna, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n. 79 presso lo studio dell’avv. Roberto Ciociola;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>E NEI CONFRONTI DI</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
REGIONE PUGLIA</b>, in persona del Presidente in carica della Giunta regionale, non costituita in giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>PER L&#8217;ANNULLAMENTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>della sentenza del TAR Puglia, sede di Bari – Sezione III, 5 settembre 2007. n. 2088.</p>
<p>Visto l‘appello con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del comune di Bari;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del <i>6 maggio 2008</i> il Consigliere <i>Costantino Salvatore;<br />
</i>Uditi l’avv. Paccione per la società appellante e l’avv. Ciociola, in delegata sostituzione dell’avv. Verna, per il comune appellato.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	La società Cooperativa Edilizia Pegaso a r. l., con ricorso al TAR Puglia, impugnava la nota del Direttore della Ripartizione del Territorio e Qualità Edilizia del comune di Bari prot. n. 26307 del 4 febbraio 2005, nonché, ove occorra, la deliberazione del Consiglio comunale n. 169 del 19 novembre 2002, non conosciuta.<br />	<br />
La ricorrente premetteva di avere presentato in data 8 settembre 1983 un progetto di lottizzazione edilizia su area ubicata in Bari – Ceglie del Campo sulla via Ceglie – Roseto, ritenuto incompleto dall’Ufficio Tecnico del comune di Bari ed integrato con una istanza di integrazione-variante volta a garantire il rispetto della normativa sopravvenuta in materia di tutela del paesaggio.<br />
Aggiungeva che la domanda era stata respinta con la nota avanti specificata, perché, secondo il Direttore della Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia l’area interessata al progetto di lottizzazione non è compresa tra i “territori costruiti” – come perimetrati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 169 del 19 novembre 2002 – ai fini dell’applicazione dell’art. 1.0.3 comma 5, punto 5.2 del P.U.T.T.  Paesaggio della Regione Puglia.<br />
In particolare, il piano di lottizzazione sarebbe risultato non “regolarmente presentato” in quanto la documentazione crittografica alla istanza non comprendeva gli elaborati di cui ai punti g), h) ed i) dell’art. 20 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 56.<br />
Ciò premesso, la società deduceva le seguenti censure:<br />
1). Violazione ed erronea applicazione dell’art. 1.03 punto 5 delle NTA allegate al PUTT/P della Regione Puglia, pubblicato sul BURP dell’11.1.2001. Violazione degli artt. 20 e ss. della legge regionale 26 giugno 1980, n. 56. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per assoluta carenza istruttoria.<br />
E’ infondato l’assunto per cui il progetto presentato dalla ricorrente sarebbe incompleto della documentazione richiesta dall’art. 20 della L.R. 56/80 ai punti g), h) e i).<br />
2). Violazione ed erronea applicazione dell’art. 1.03 punto 5.2 delle NTA allegate al PUTT/P della Regione Puglia, pubblicato sul BURP dell’11.1.2001. Violazione degli artt. 20 e ss. della L.R. 56/80. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per assoluta carenza istruttoria.<br />
La circostanza che l’area per cui è causa non risulta elencata come “territorio costruito” dalla deliberazione del Consiglio Comunale  n. 169 del 2002, citata nella nota dirigenziale impugnata, sarebbe assolutamente irrilevante ai fini per cui è causa.<br />
Il Comune di Bari si costituiva in giudizio, deducendo l’infondatezza del ricorso, che era respinto dal TAR con la sentenza in epigrafe specificata.<br />
Contro tale sentenza la società ha proposto il presente appello, criticando le argomentazioni poste a base della statuizione e chiedendone l’integrale riforma.<br />
Il Comune di Bari si è costituito anche in questo grado del giudizio.<br />
Le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive con apposite memorie.<br />
L’appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 maggio 2008.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il progetto di lottizzazione della società ricorrente è stato respinto perché sfornito dei documenti indicati alle lettere g). h) e i) della legge regionale 20 giugno 1980, n. 56, con conseguente impossibilità di ricondurre il progetto in questione tra quelli regolarmente presentati alla data del 6 giugno 1990, termine ultimo per l’inserimento dell’area interessata nella perimetrazione e qualificazione di territorio costruito ex art. 1.03 comma 5 punto 5.2 delle NTA del PUTT Paesaggio della Regione Puglia.<br />
La società contesta la tesi dell’amministrazione, assumendo che il progetto, alla data del 6 giugno 1990, era completo di tutti gli elaborati richiesti dalla normativa. Ed, invero, l’elenco delle particelle catastali dei lottizzanti è contenuto nella originaria domanda di esame del progetto e nelle successive istanze del 26 febbraio 1985 e del 26 gennaio 1986; nella tavola grafica n. 2 del P.d.L. del 1983 sono riportati il disegno e la numerazione delle singole particelle catastali appartenenti ai firmatari; nella relazione al progetto sono diffusamente contenute le specifiche indicazioni normative; la mancanza della relazione finanziaria con l&#8217;indicazione sommaria degli oneri da ripartire tra il Comune ed i privati, lungi dal rappresentare una lacuna progettuale, sarebbe la logica conseguenza del fatto che l’attuazione della lottizzazione in oggetto non prevedeva e non prevede tutt’oggi alcun onere patrimoniale in capo all’ente locale resistente.<br />
La tesi della società è stata disattesa dal giudice di primo grado, ad avviso del quale la relazione finanziaria con l&#8217;indicazione sommaria degli oneri da ripartire tra il Comune ed i privati, prevista tra gli elaborati di cui deve essere corredato il progetto di lottizzazione, costituisce un documento che deve necessariamente essere prodotto dal soggetto istante a prescindere dalle valutazioni o previsioni che questi possa fare sulla sussistenza di oneri patrimoniali a carico del Comune derivanti dalla realizzazione del progetto.<br />
L’obbligo di presentazione della relazione finanziaria è giustificata dalla necessità di consentire all’Amministrazione di effettuare le proprie valutazioni in merito agli aspetti finanziari relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione così come ipotizzati dal proponente.<br />
La mancata presentazione della relazione finanziaria comporta, secondo il TAR, che il progetto della società non poteva essere incluso nel novero di quelli “regolarmente presentati” alla data del 6 giugno 1990, con conseguente insussistenza dei vizi dedotti nei riguardi del provvedimento impugnato.<br />
2. La società ripropone in questa sede le stesse argomentazioni poste a sostegno del ricorso di primo grado.dalle censure dedotte dalla ricorrente.<br />
In particolare, insiste nel sostenere, da un lato, l’esistenza a corredo del progetto di piano, dell’elenco delle particelle catastali dei lottizzanti contenuto sia nella originaria domanda di esame del progetto sia nelle successive istanze del 26 febbraio 1985 e del 26 gennaio 1986; della tavola grafica n. 2 del P.d.L. del 1983, nella quale sono riportati il disegno e la numerazione delle singole particelle catastali appartenenti ai firmatari; della relazione al progetto con la diffusa indicazione delle specifiche indicazioni normative; dall’altro lato, l’irrilevanza della mancata presentazione della relazione finanziaria con l&#8217;indicazione sommaria degli oneri da ripartire tra il Comune ed i privati, tenuto conto che l’attuazione della lottizzazione in oggetto non prevedeva e non prevede alcun onere patrimoniale in capo all’ente locale resistente.<br />
La tesi della società non può essere condivisa.<br />
In disparte ogni questione sulla presentazione degli elaborati diversi dalla relazione finanziaria, l’assunto della società sull’irrilevanza di quest’ultimo documento non considera che anche la lottizzazione a cura e spese del privato comporta l’assunzione di obblighi specifici per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la previsione delle necessarie garanzie finanziarie per l’adempimento di tali obblighi, da trasfondersi nella convenzione di lottizzazione.<br />
Non è, pertanto, esatto sostenere che la sua presentazione sia assolutamente irrilevante e, quindi, non in grado, per quel che concerne la presente controversia, a ritenere incompleta la domanda di lottizzazione alla data del 6 giugno 1990.<br />
Il primo motivo di appello va respinto.<br />
3. Con il secondo motivo di appello viene riproposta la tesi della natura meramente ricognitiva della deliberazione consiliare n. 169 del 2002 e, quindi, la sua ininfluenza in merito alla regolarità della propria domanda di lottizzazione.<br />
Anche questa doglianza va disattesa.<br />
In realtà, una volta stabilito che, ai fini dell’inserimento dei piani lottizzazione nell’ambito di “territori costruiti”, è necessario che la relativa domanda, per essere considerata regolarmente presentata alla data del 6 giugno 1990, deve essere corredata dalla documentazione prescritta dalla legge regionale 20 giugno 1980, n. 56 – Sezione II – Capo D – art. 18 e seguenti, appare evidente che l’infondatezza della censura in esame discente dalla considerazione che la società, per sua esplicita ammissione, a corredo della domanda non ha presentato la relazione finanziaria.<br />
In tale situazione ogni questione sulla natura ricognitiva o meno della menzionata deliberazione consiliare è del tutto irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento impugnato in primo grado.<br />
4. Alla luce della considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto.<br />
Le spese del grado possono essere compensate sussistendo giusti motivi.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull’appello specificato in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese del grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, addì <i>6 maggio 2008</i>, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, riunito in Camera <br />
di Consiglio con l’intervento dei Signori:<br />
Gaetano		Trotta 		Presidente<br />	<br />
Costantino 		Salvatore 		Consigliere est.<br />	<br />
Antonino   		Anastasi		Consigliere<br />	<br />
Anna  		Leoni			Consigliere<br />	<br />
Carlo 	          	Deodato		Consigliere																																																																																									</p>
<p align=center>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Depositata in Segreteria<br />
           16/06/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2008-n-2987/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2008 n.2987</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2008 n.2981</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2008-n-2981/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2008-n-2981/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2008-n-2981/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2008 n.2981</a></p>
<p>Pres. G. Trotta – Est. A. Anastasi Tassetto e Rossini (Avv. E. M. Cerasa) c/ Comune di Castelgandolfo (Avv. G. Blesi). sulla esclusione dalla riconducibilità alla categoria della ristrutturazione edilizia degli interventi edilizi di modifica tipologica, formale e strutturale al fabbricato esistente 1. Urbanistica ed Edilizia – Risanamento e restauro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2008-n-2981/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2008 n.2981</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2008-n-2981/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2008 n.2981</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Trotta – Est. A. Anastasi<br /> Tassetto e Rossini (Avv. E. M. Cerasa) c/<br /> Comune di Castelgandolfo (Avv. G. Blesi).</span></p>
<hr />
<p>sulla esclusione dalla riconducibilità alla categoria della ristrutturazione edilizia degli interventi edilizi di modifica tipologica, formale e strutturale al fabbricato esistente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Urbanistica ed Edilizia – Risanamento e restauro – Finalità conservative – Rinnovo globale e sistematico dell’edificio – Modifiche tipologiche, formali e strutturali – Esclusione.</p>
<p>2. Urbanistica ed Edilizia – Manutenzione straordinaria – Lavori di rinnovazione e sostituzione parti edificio – Rientrano nella categoria – Condizione necessaria – Non alterazione volumi e superfici.</p>
<p>3. Urbanistica ed Edilizia – Ristrutturazione edilizia – Diversità dal manufatto oggetto di intervento –Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La finalità specifica degli interventi di risanamento e restauro, che è quella di rinnovare l’edificio in modo sistematico e globale, va perseguita nel rispetto dei suoi elementi essenziali dal punto di vista tipologico, formale e strutturale. Deve escludersi, pertanto, che un intervento edilizio con sagoma notevolmente più ampia di quella del fabbricato esistente, diversa altezza e larghezza e con un notevole incremento di cubatura possa rispondere a quelle finalità conservative che costituiscono il tratto unificante delle attività di restauro e risanamento.</p>
<p>2. Deve escludesi, altresì, che un tale intervento sia suscettibile di essere ricondotto alla categoria della manutenzione straordinaria per la quale sono previsti solo i lavori di rinnovazione e sostituzione di parti di un edificio che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.</p>
<p>3. Per contro, rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia le opere rivolte a creare un organismo in tutto o in parte diverso da quello oggetto di intervento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.9881/2008<br />
Reg. Dec. <br />
N. 9660 Reg. Ric. <br />
Anno 2004<b><br />
</b></p>
<p align=center>
<p><b><br />
REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello proposto dai signori <br />
<b>Tassetto Bruno</b> e <b>Rossini Bice</b>, rappresentati e difesi dall’avvocato Ettore Maria Cerasa ed elettivamente domiciliati in Roma Via del Viminale n. 43 presso lo studio del  difensore;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Castelgandolfo</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Blesi ed elettivamente domiciliato in Roma Via F. Paulucci de’ Calboli n. 1 presso lo studio del difensore;</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale  per il Lazio – Sez. II ter n. 7972 del 2003;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione del comune intimato; <br />
Viste le memorie prodotte dalle Parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica Udienza del 6 maggio 2008 il Consigliere  Antonino Anastasi; udito l’avvocato Blesi e Cerasa;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO  e  DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Con provvedimento n. 13547 del 1998 il responsabile del Servizio urbanistico del Comune di Castelgandolfo ha ingiunto agli odierni appellanti il ripristino dello stato originario e la demolizione di una struttura conglobante una preesistente costruzione interamente in legno, per la parte eccedente rispetto a questa.<br />
A sostegno dell’ingiunzione il comune ha osservato che gli interventi effettuati esulano dalla categoria della  manutenzione straordinaria, configurandosi quale  ristrutturazione che necessita del previo rilascio di  titolo edilizio.<br />
Il provvedimento è stato impugnato dai proprietari dell’immobile con ricorso al T.A.R. Lazio, il quale con la sentenza in epigrafe indicata ha respinto il gravame.<br />
2. La sentenza stessa è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dai soccombenti i quali ne hanno chiesto la integrale riforma previa la sospensione dell’efficacia.<br />
Si è costituita in resistenza l’Amministrazione comunale di Castelgandolfo.<br />
Con ordinanza n. 6134 del 2004 la Sezione ha respinto l’istanza incidentale.<br />
Le Parti hanno presentato memorie, insistendo nelle già prese conclusioni.<br />
All’udienza del 6 maggio 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
3.L’appello non è fondato e va come tale respinto, con integrale conferma della gravata sentenza.<br />
Con l’unico motivo d’appello si deduce in sostanza il travisamento in cui è incorso il comune allorchè ha qualificato gli interventi edilizi in controversia come esulanti dalla fattispecie del restauro e risanamento conservativo.  <br />
Tali interventi, volti al ripristino di un preesistente fabbricato danneggiato da un evento calamitoso, sono invece stati realizzati nel totale rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 31, lettera c, della L. n. 457 del 1978, le quali consentono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio nonché l’inserimento di elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso.<br />
Il mezzo non è fondato.<br />
L’art. 31, comma 1, lettera c), della L. 5 agosto 1978, n. 457, nel testo all’epoca vigente qualifica come interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l&#8217;organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell&#8217;organismo stesso, ne consentano destinazioni d&#8217;uso con essi compatibili.<br />
Ai sensi della richiamata disposizione tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell&#8217;edificio, l&#8217;inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell&#8217;uso nonchè l&#8217;eliminazione degli elementi estranei all&#8217;organismo edilizio.<br />
Interpretando le disposizioni ora trascritte la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha da tempo chiarito che possono qualificarsi come  interventi di restauro e risanamento conservativo quegli interventi sistematici i quali, pur con rinnovo di elementi costitutivi dell’edificio preesistente, ne conservano tipologia, forma e struttura (cfr. per tutte V Sez. n. 5273 del 2007).<br />
Per contro, rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia le opere rivolte a creare un organismo in tutto o in parte diverso da quello oggetto di intervento.<br />
Infatti la finalità specifica degli interventi di risanamento e restauro – che è appunto quella di rinnovare l’edificio in modo sistematico e globale va perseguita nel rispetto dei suoi elementi essenziali dal punto di vista tipologico, formale e strutturale.<br />
Ciò premesso, nel caso all’esame è acclarato – in base ai documenti acquisiti nel corso del giudizio di primo grado &#8211; che il manufatto realizzato dai ricorrenti ha sagoma notevolmente più ampia di quella del fabbricato esistente, diversa altezza e larghezza, e registra un  incremento di cubatura di mc. 152 (pari al 50% della cubatura originaria).<br />
Deve dunque escludersi che il nuovo intervento edilizio possa rispondere a quelle finalità conservative che costituiscono il tratto unificante delle attività di restauro e risanamento.<br />
Per completezza, va comunque precisato che – come rilevato dal T.A.R. – l’intervento di che trattasi non è suscettibile di essere ricondotto nemmeno alla categoria della manutenzione straordinaria.<br />
Infatti, rientrano nella tipologia degli interventi di manutenzione straordinaria, previsti dall&#8217;art. 31, comma 1, lett. b ), della citata legge n. 457 del 1978 solo i lavori (preordinati alla mera rinnovazione o sostituzione di parti, anche esterne, di un edificio) che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.<br />
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va quindi respinto.<br />
Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in via forfettaria nel dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.<br />
Condanna gli appellanti al pagamento in favore del comune di Euro 4.000,00 (quattromila//00) oltre I.V.A. e accessori per le spese del grado.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 6 maggio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Gaetano TROTTA 				Presidente<br />	<br />
Costantino SALVATORE			Consigliere<br />	<br />
Antonino ANASTASI estensore		Consigliere<br />	<br />
Anna LEONI					Consigliere<br />	<br />
Carlo DEODATO				Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2008-n-2981/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2008 n.2981</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2008 n.5849</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-16-6-2008-n-5849/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-16-6-2008-n-5849/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-16-6-2008-n-5849/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2008 n.5849</a></p>
<p>Pres. ed est. Lundini Cooperativa Muratori &#038; Cementisti s.r.l. (Avv. A. Clarizia) c. Ministero Infrastrutture, Ministero Economia e Finanze (Avv. Stato) ai fini della determinazione del prezzo chiuso nei lavori pubblici, è legittimo il calcolo dello scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale sulla base dell&#8217;indice FOI 1. Lavori Pubblici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-16-6-2008-n-5849/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2008 n.5849</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. Lundini<br /> Cooperativa Muratori &#038; Cementisti s.r.l. (Avv. A. Clarizia) c. Ministero Infrastrutture, Ministero Economia e Finanze (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>ai fini della determinazione del prezzo chiuso nei lavori pubblici, è legittimo il calcolo dello scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale sulla base dell&#8217;indice FOI</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Lavori Pubblici – Prezzo Chiuso – Determinazione  – Scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale – Calcolo – Indice FOI – Utilizzo – Legittimità – Ragioni																																																																																												</p>
<p>2.	Lavori Pubblici – Prezzo Chiuso – Determinazione – Finalità – Aumento dei prezzi dell’appalto – Inconferenza																																																																																												</p>
<p>3.	Lavori Pubblici – Prezzo Chiuso – Violazione artt. 3 e 36 Cost. – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini della determinazione per la determinazione del c.d. prezzo chiuso ex art. 26, co. 4 L. 109/1994 – ora art. 133, co. 3 D.Lgs. 163/2006 – è legittima la scelta della P.A. di calcolare lo scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale sulla base del tasso di inflazione programmata risultante dal Documento di Programmazione Economico Finanziaria (DPEF) e sul tasso di inflazione effettiva calcolato con l’indice FOI (indice che misura l’aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati). La legge invero non autorizza in alcun modo il riferimento a tassi di inflazione specifici riguardanti il settore dei lavori pubblici ed i relativi elementi di costo eventualmente enucleabili dal D.M. 11.12.1978.</p>
<p>2. Nel settore dei lavori pubblici il meccanismo del prezzo chiuso non è finalizzato a ristabilire il rapporto sinallagmatico trai contraenti. Esso, invece, anche nella sua formulazione operata dalla L. 109/1994, appare sganciato da un collegamento effettivo con la variazione dei prezzi specifici dell’appalto, essendo piuttosto finalizzato a garantire certezza di spesa all’Amministrazione, con l’unico temperamento di aumenti eventualmente accettati e convenzionalmente riferiti ad indici inflattivi di carattere generale.</p>
<p>3. E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, co. 4 L. 109/1994 e 133, co. 3 D.Lgs. 163/2006 per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost.. L’istituto del prezzo chiuso risponde infatti a fondamentali esigenze, di rilievo anche costituzionale, di limitazione delle spese pubbliche, di certezza dei bilanci e dunque di buona e corretta amministrazione delle risorse pubbliche. Ne consegue che la scelta delle modalità per tali esigenze di limitazione e contenimento della spesa pubblica rientra nella discrezionalità legislativa, non rilevando nemmeno l’art. 36 Cost., che riguarda la retribuzione del lavoratore e non riguarda gli appalti delle pubbliche amministrazioni, le cui modalità remunerative incidono semmai su problematiche relative alle attività e alle prerogative imprenditoriali, senza che tuttavia possa ipotizzarsi una qualche lesione delle relative garanzie costituzionali, in presenza di vicende ed alee contrattuali comunque liberamente accettate ed a fronte di istituti rispondenti a generali esigenze di risanamento delle finanze pubbliche e di contenimento delle spese.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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