<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>16/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/16-6-2004/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/16-6-2004/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 15:55:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>16/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/16-6-2004/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2004 n.3306</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-6-2004-n-3306/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-6-2004-n-3306/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-6-2004-n-3306/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2004 n.3306</a></p>
<p>Concorsi – uditore giudiziario – prove preselettive informatiche – sottoposizione per avvocati – e specializzandi &#8211; necessita’ – tutela cautelare – accoglimento. Concorsi – requisiti di ammissione – illogicita’ di esclusione – ammissione con riserva – possibilita’ – fattispecie di prove preselettive informatiche in concorso di accesso alla magistratura &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-6-2004-n-3306/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2004 n.3306</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-6-2004-n-3306/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2004 n.3306</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi – uditore giudiziario – prove preselettive informatiche – sottoposizione per avvocati – e specializzandi &#8211; necessita’ – tutela cautelare – accoglimento.</p>
<p>Concorsi – requisiti di ammissione – illogicita’ di esclusione – ammissione con riserva – possibilita’ – fattispecie di prove preselettive informatiche in concorso di accesso alla magistratura &#8211; sottoposizione degli avvocati dalle prove preselettive – tutela cautelare – accoglimento.</p>
<p>Procedimento cautelare – fumus boni iuris – dubbio di costituzionalita’ – rilevanza in sede cautelare – possibilita’ di disapplicare la norma in attesa dello scrutinio di costituzionalita’ – fattispecie in tema di concorso per uditore giudiziario &#8211; tutela cautelare – accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche Consiglio di Stato, sez. IV &#8211; <a href="/ga/id/2004/8/4859/g">ordinanza 29 luglio 2004 n. 3486</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO<br />
ROMA SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>Registro Ordinanze:3306/2004<br />
Registro Generale:5115/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
CORRADO CALABRO&#8217; Presidente<br />
ANTONINO SAVO AMODIO Cons.<br />
DAVIDE SORICELLI Ref. , relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 16 Giugno 2004<br />
Visto il ricorso 5115/2004 proposto da:<br />
<b>CHIUCCHI TECLA ED ALTRICARLONI ALESSANDRAESPOSITO ANNAGIUGLIANO ANTONELLA </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
CHIUCCHI AVV. TECLACARLONI AVV. ALESSANDRAGIUGLIANO AVV ANTONELLAESPOSITO AVV ANNAcon domicilio eletto in ROMAVIALE MAZZINI, 113presso<br />
ROCCHI AVV. PAOLO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del bando di concorso per esami per la copertura di 380 posti di uditore giudiziario, approvato con D.M. del 28.2.2004 e pubblicato in Gazz. Uff. n. 17 del 2.3.2004, 4° serie speciale.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br />
Udito il relatore Ref. DAVIDE SORICELLI e uditi altresì per le parti l’avv. Paolo Rocchi, per delega dell’avv. Chiucchi, e l’avv. dello Stato Wally Ferrante;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che il bando di concorso impugnato costituisca esecuzione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, salvo che per quanto riguarda la previsione dell’esonero dalla prova preliminare dei candidati in procinto di conseguire il diploma di scuola di specializzazione per le professioni legali ovvero la qualità di magistrato militare, amministrativo o contabile, procuratore o avvocato dello Stato ovvero di idoneo ad uno degli ultimi tre concorsi, che non è prevista dal citato articolo 123-bis;</p>
<p>Ritenuto di conseguenza che la sostanza delle censure dedotte finisca così con il risolversi nella questione di legittimità costituzionale delle norme citate nella parte in cui prescrivono la sottoposizione di una parte dei candidati alla prova preliminare ovvero nella parte in cui – nell’individuare le categorie dei beneficiari dell’esonero da tale prova – non darebbero rilevanza ad ulteriori titoli ritenuti meritevoli di particolare considerazione legislativa;</p>
<p>Ritenuto, per quanto riguarda tali questioni di costituzionalità, che:</p>
<p>a) la mancata previsione dell’esonero dalla prova preliminare per i candidati in possesso di titoli di studio post-universitari (diplomi di specializzazione rilasciati in base alla normativa previgente, dottorato di ricerca) diversi dal diploma di specializzazione per le professioni legali non appare arbitraria o irragionevole in quanto è coerente con la normativa disciplinante a regime l’accesso al concorso a uditore giudiziario ed è comunque giustificata dalla circostanza che la scuola di specializzazione per le professioni legali – a differenza degli altri titoli di studio – è istituzionalmente preordinata ad offrire al laureato una formazione post-universitaria finalizzata allo svolgimento delle funzioni di magistrato e delle professioni di avvocato o notaio;</p>
<p>b) la mancata previsione dell’esonero dalla prova preliminare per i candidati in possesso del titolo di avvocato sembra presentare profili di arbitrarietà ed irragionevolezza tali da giustificare la sottoposizione della relativa questione alla Corte Costituzionale, previa concessione della tutela cautelare, apparendo altresì grave il pregiudizio derivante dalla necessità di dedicarsi, in concomitanza con lo svolgimento della professione, alla particolare preparazione mnemonica occorrente per una prova preliminare all’esame vero e proprio sulle materie del concorso;<br />
Ritenuto, per quanto concerne la dedotta illegittimità della clausola del bando di cui all’articolo 4, comma 6, n. 16, lett. d), secondo periodo) nella parte in cui esonera dal sostenimento della prova preliminare i candidati che conseguano il diploma di specializzazione nelle professioni legali in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura, che:</p>
<p>a) sussiste il fumus boni iuris in relazione al generale principio, peraltro richiamato dallo stesso bando, secondo cui i requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda;</p>
<p>b) sussiste il presupposto del grave ed irreparabile danno; in particolare, melius re perpensa, tale danno presenta anche il prescritto carattere di attualità, considerato che il disposto esonero dalla prova preliminare comporta, da un lato, una disparità di trattamento a favore di quella parte dei candidati che, non essendo costretta alla specifica e gravosa preparazione ad una prova che valorizza prevalentemente capacità mnemoniche, possono concentrare direttamente i loro sforzi sulla preparazione per le prove scritte e, dall’altro, amplia, tout court, la platea degli ammessi a queste ultime aumentando il numero dei concorrenti con i quali parte ricorrente è destinata a confrontarsi (tenuto conto del meccanismo sotteso alla prova preliminare); quest’ultimo profilo appare rilevante anche sotto il profilo dell’interesse pubblico che, nella specie, è quello di ridurre ragionevolmente il numero degli ammessi alle prove scritte, operando la selezione dei candidati effettivamente più preparati e limitando le incombenze organizzatorie connesse all’effettuazione delle prove scritte, profili che sono proprio quelli valorizzati dal legislatore nella normativa in esame;</p>
<p align=center><b>p.q.m.</b></p>
<p>a) accoglie l’istanza di tutela cautelare fino alla decisione da parte della Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e rinvia il seguito del suo esame alla Camera di consiglio che verrà fissata dopo la comunicazione di tale decisione;</p>
<p>b) per l’effetto dispone che parte ricorrente sia esonerata dalla sottoposizione a prova preliminare e ammessa direttamente alle prove scritte del concorso per cui è causa;</p>
<p>c) sospende la clausola del bando impugnato di cui all’articolo 4, comma 6, n. 16, lett. d), secondo periodo) nella parte in cui esonera dal sostenimento della prova preliminare i candidati che conseguano il diploma di specializzazione nelle professioni legali in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del<br />
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA , li 16 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-6-2004-n-3306/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/6/2004 n.3306</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
