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	<title>16/5/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16/5/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2020 n.298</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-16-5-2020-n-298/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-16-5-2020-n-298/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2020 n.298</a></p>
<p>Giuseppe Caruso, Presidente, Liliana Felleti, Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Oddo e Simona Coppola; contro Comune di Bordighera, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pietro Piciocchi Contributo di costruzione: è una prestazione patrimoniale a carico del privato che non ha carattere tributario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-16-5-2020-n-298/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2020 n.298</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-16-5-2020-n-298/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2020 n.298</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Caruso, Presidente, Liliana Felleti, Referendario, Estensore PARTI:  -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Oddo e Simona Coppola;  contro  Comune di Bordighera, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pietro Piciocchi</span></p>
<hr />
<p>Contributo di costruzione: è una  prestazione patrimoniale a carico del privato che non ha  carattere  tributario .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Edilizia ed Urbanistica- contributo di costruzione- prestazione patrimoniale a carico del privato &#8211; carattere non tributario-  è tale.</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica- giurisdizione -contributi edilizi- determinazione dell&#8217; an e del quantum &#8211; controversie-  giurisdizione esclusiva del G.A. &#8211; sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Il contributo di costruzione è una prestazione patrimoniale imposta a carico del privato, di carattere non tributario, commisurata all&#8217;incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione dell&#8217;opera edilizia. Gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione non hanno natura autoritativa (non essendo espressione di una potestà  pubblicistica), ma costituiscono l&#8217;esercizio di una facoltà  connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del titolo edilizio, nell&#8217;ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico .</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. Le controversie attinenti alla determinazione dell&#8217;anÂ e del quantum dei contributi edilizi hanno ad oggetto diritti soggettivi delle parti e sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 133, comma 1, lett. f) c.p.a. Tali giudizi non hanno natura impugnatoria e non sono soggetti al termine di decadenza dell&#8217;azione di annullamento, perchè vertono sull&#8217;accertamento di un rapporto obbligatorio, attivabile nell&#8217;ordinario termine di prescrizione decennale . Per tali ragioni, inoltre, il pagamento del contributo di costruzione non implica alcuna acquiescenza da parte del debitore .</em></p>
<p> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 16/05/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00298/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00380/2016 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 380 del 2016, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Oddo e Simona Coppola, con domicilio eletto presso lo studio Simona Coppola in Genova, salita S. Caterina, 4/11; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Bordighera, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pietro Piciocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, corso Torino, 30/18; </p>
<p style="text-align: justify;">per la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">del Comune di Bordighera alla restituzione del contributo di costruzione versato per la S.C.I.A. n. -OMISSIS- e al risarcimento dei danni patiti; </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Bordighera;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore, nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2020, la dott.ssa Liliana Felleti;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso notificato il 4 maggio 2016 e depositato il 17 maggio 2016, la signora -OMISSIS- ha chiesto al Tribunale di condannare il Comune di Bordighera alla restituzione del contributo di costruzione versato nel 2011 per un intervento edilizio oggetto di S.C.I.A., nonchè al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza dell&#8217;attività  provvedimentale illegittima dell&#8217;amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Espone la ricorrente di avere presentato in data 31.3.2009 una comunicazione di avvio dell&#8217;attività  per opere interne nel proprio bar &#8211; esercitato in un locale insistente su due mappali catastalmente distinti (intestati uno a lei e l&#8217;altro a -OMISSIS-) &#8211; allo scopo di ricavare due singoli locali commerciali. Tuttavia, la deducente non aveva potuto dare corso all&#8217;intervento a causa del divieto del Comune, espresso con atto del 19.5.2009: l&#8217;amministrazione riteneva infatti necessario il permesso di costruire, ravvisando nella fattispecie un frazionamento e, quindi, una ristrutturazione ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 2, lett. b) L.R. n. 16/2008.</p>
<p style="text-align: justify;">In conseguenza di ciò, la ricorrente asserisce di avere riportato una serie di danni economici (mancato incasso dei canoni derivanti dal contratto con cui aveva locato l&#8217;unità  immobiliare di sua proprietà ; interessi passivi e di mora maturati per la difficoltà  di onorare i mutui bancari; vendita della propria abitazione ad un prezzo inferiore a quello di mercato; pigione corrisposta per un alloggio sostitutivo).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, per fare fronte alla difficile situazione finanziaria nella quale versava, la ricorrente avrebbe acconsentito a presentare in data-OMISSIS- una S.C.I.A. per opere di ristrutturazione ai sensi dell&#8217;art. 23, comma 1, lett. c) L.R. n. 16/2008, pagando il contributo concessorio richiesto dal Comune. </p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e, comunque, infondato nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa è stata assunta in decisione in data 30 aprile 2020, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Occorre preliminarmente scrutinare l&#8217;eccezione di tardività  della domanda risarcitoria sollevata dalla difesa comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rilievo processuale è fondato. </p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 30, comma 3, c.p.a., la domanda autonoma di risarcimento per lesione di interessi legittimi deve essere proposta entro il termine decadenziale di centoventi giorni, decorrente dal momento in cui si è verificato il fatto ovvero dalla conoscenza del provvedimento, qualora da questo derivi il pregiudizio. Se invece è esperita l&#8217;azione di annullamento, in base all&#8217;art. 30, comma 5, c.p.a. l&#8217;istanza risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio caducatorio o, dopo la sua conclusione, entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame la ricorrente non ha impugnato il provvedimento (asseritamente illegittimo) del 19 maggio 2009, con il quale il Comune ha disposto la cessazione degli effetti della comunicazione di avvio dell&#8217;attività <i>ex</i> art. 21, comma 2, della L.R. n. 16/2008.</p>
<p style="text-align: justify;">Senonchè il presente ricorso è stato notificato in data 4 maggio 2016, vale a dire a distanza di ben sette anni. Nè può assumere rilievo l&#8217;azione originariamente proposta avanti al Tribunale civile di Imperia (conclusasi con sentenza dichiarativa di difetto di giurisdizione in data 19.2.2016), in quanto il relativo atto di citazione è stato notificato solamente nell&#8217;ottobre 2013, dopo che il termine di decadenza di centoventi giorni era comunque ampiamente decorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, la domanda di ristoro economico è inevitabilmente tardiva, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato irricevibile <i>in parte qua</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per completezza, va soggiunto che l&#8217;istanza risarcitoria non appare fondata, ai sensi dell&#8217;art. 30, comma 3, secondo periodo c.p.a., dal momento che, qualora il provvedimento fosse stato effettivamente illegittimo, i danni invocati dalla deducente si sarebbero potuti evitare mediante la tempestiva impugnazione del provvedimento stesso (in argomento cfr., <i>ex plurimis</i>, Cons. St., ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3).</p>
<p style="text-align: justify;">2. Deve invece essere respinta l&#8217;eccezione di inammissibilità  della domanda di ripetizione del contributo, proposta dalla difesa civica in ragione del fatto che la ricorrente ha effettuato il pagamento senza riserve e ha omesso di impugnare l&#8217;atto del 27 gennaio 2015, con il quale Comune ha rigettato la sua richiesta di rimborso.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre premettere che il contributo di costruzione è una prestazione patrimoniale imposta a carico del privato, di carattere non tributario, commisurata all&#8217;incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione dell&#8217;opera edilizia. Gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione non hanno natura autoritativa (non essendo espressione di una potestà  pubblicistica), ma costituiscono l&#8217;esercizio di una facoltà  connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del titolo edilizio, nell&#8217;ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico (in argomento cfr., <i>ex multis</i>, Cons. St., ad. plen., 30 agosto 2018, n. 12).</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, le controversie attinenti alla determinazione dell&#8217;<i>an</i> e del<i>quantum</i> dei contributi edilizi hanno ad oggetto diritti soggettivi delle parti e sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 133, comma 1, lett. f) c.p.a. Tali giudizi non hanno natura impugnatoria e non sono soggetti al termine di decadenza dell&#8217;azione di annullamento, perchè vertono sull&#8217;accertamento di un rapporto obbligatorio, attivabile nell&#8217;ordinario termine di prescrizione decennale (in tal senso, <i>ex plurimis</i>, Cons. St., sez. II, 11 dicembre 2019, n. 8412; Cons. St., ad. plen., 30 agosto 2018, n. 12, cit.; Cons. St., sez. IV, 27 settembre 2017, n. 4515; Cons. St., sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5072). Per tali ragioni, inoltre, il pagamento del contributo di costruzione non implica alcuna acquiescenza da parte del debitore (in tal senso cfr., <i>ex aliis</i>, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 10 aprile 2018, n. 954).</p>
<p style="text-align: justify;">In base ai suddetti principi, la ricorrente ha correttamente azionato il proprio diritto soggettivo alla restituzione del contributo in ipotesi non dovuto entro il termine prescrizionale di dieci anni, a prescindere dal pagamento senza riserve, nonchè dall&#8217;omessa impugnazione dell&#8217;originario atto di determinazione e del successivo diniego di rimborso. </p>
<p style="text-align: justify;">3. Nel merito, la domanda di ripetizione del contributo di costruzione è infondata. </p>
<p style="text-align: justify;">Sostiene la ricorrente che il Comune avrebbe errato nel qualificare l&#8217;intervento come frazionamento di un&#8217;unica unità  immobiliare, con conseguente necessità  di titolo edilizio e pagamento dei relativi oneri. Ciò in quanto, a suo dire, l&#8217;attività  di bar era esercitata in due unità  attigue ma distinte, una di sua proprietà  e l&#8217;altra condotta in locazione, da sempre individuate catastalmente con due mappali differenti ed utilizzate unitariamente ai soli fini dello sfruttamento commerciale. </p>
<p style="text-align: justify;">La doglianza non merita condivisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al principio generale che correla gli oneri di urbanizzazione al carico urbanistico, la divisione ed il frazionamento di un unico immobile in due (o pìù) unità , autonomamente utilizzabili e con distinti ingressi e servizi, costituisce un intervento oneroso, in quanto comporta un incremento del carico urbanistico. L&#8217;aumento delle unità  immobiliari produce infatti una pìù intensa utilizzazione dell&#8217;immobile e, quindi, un impatto maggiore sul territorio e sulle opere collettive serventi (in tal senso cfr., <i>ex plurimis</i>, Cons. St., sez. II, 5 agosto 2019, n. 5519; Cons. St., sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 545; Cons. St., sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2838; Cons. St., sez. IV, 29 aprile 2004, n. 2611; T.A.R. Toscana, sez. III, 29 ottobre 2014, n. 1677; T.A.R. Liguria, sez. I, 21 luglio 2014, n. 1155; T.A.R. Liguria, sez. I, 28 aprile 2014, n. 647; T.A.R. Toscana, sez. III, 10 luglio 2013, n. 1084).</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;epoca dei fatti, inoltre, l&#8217;art. 38 della L.R. n. 16/2008 assoggettava espressamente al contributo di costruzione, tra gli altri, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che determinavano un incremento del carico urbanistico per aumento del numero delle unità  immobiliari.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza ha altresì¬ precisato che, per una corretta qualificazione dell&#8217;intervento edilizio, occorre guardare non solo alla mera opera materiale, bensì¬ al complessivo risultato ottenuto mediante la stessa, per cui anche semplici interventi interni che danno vita ad un&#8217;unica vasta unità  immobiliare, ovvero a due nuove unità  in luogo dell&#8217;unica precedente, provocano una diversa utilizzazione dell&#8217;area interessata ed una sensibile variazione quantitativa e qualitativa del carico urbanistico (così¬ T.A.R. Liguria, sez. I, 21 luglio 2014, n. 1155, cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">In applicazione dei richiamati principi, si osserva quanto segue. </p>
<p style="text-align: justify;">Nel 2002 la ricorrente aveva effettuato, sulla base di apposita D.I.A., lavori volti a collegare le unità  immobiliari mediante due aperture, allo scopo di esercitarvi l&#8217;esercizio commerciale denominato &#8220;<i>-OMISSIS-</i>&#8220;, costituito da un unico locale comprensivo di bar, cucina, saletta e servizi igienici (cfr. doc. 14 ricorrente). Pertanto, pur essendo rimaste catastalmente distinte, le due unità  erano state di fatto unificate. </p>
<p style="text-align: justify;">In seguito, dopo la presentazione della S.C.I.A. n. -OMISSIS-, la ricorrente ha eseguito alcune opere finalizzate ad ottenere due singoli locali commerciali, per l&#8217;esattezza un bar ed una gastronomia. In particolare, come illustrato nella relazione tecnica (doc. 10 ricorrente), l&#8217;operazione di divisione ha comportato, oltre alla chiusura della porta di comunicazione, la realizzazione di un WC per disabili e di un piccolo servizio igienico per gli addetti nel locale destinato alla gastronomia.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di ciò, ritiene il Collegio che l&#8217;intervento in questione sia in sostanza assimilabile ad un frazionamento. Infatti, dal precedente unico locale bar sono state ricavate due unità  commerciali strutturalmente e funzionalmente autonome, distintamente fruibili (una ad uso bar e l&#8217;altra ad uso gastronomia) e, quindi, suscettibili di una pìù intensa utilizzazione per via del potenziale maggior afflusso di clienti (sul punto cfr. Cons. St., sez. II, 5 agosto 2019, n. 5519, cit.), con evidente incremento del carico urbanistico. </p>
<p style="text-align: justify;">Per completezza, si osserva che nessun rilievo riveste nel presente giudizio la sentenza penale del Tribunale di Ventimiglia n. 87/2013, la quale ha escluso che la chiusura dei passaggi di unità  giÃ  distinte sul piano catastale costituisca un frazionamento rilevante sul piano urbanistico-edilizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, l&#8217;intervento oggetto di tale pronunzia è diverso da quello in esame, in quanto risale al 2009 (allorquando la signora -OMISSIS-, dopo la comunicazione di avvio dell&#8217;attività  del 31.3.2009, aveva per la prima volta tamponato le aperture di collegamento dei locali, provvedendo in seguito a ripristinare lo stato dei luoghi).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, secondo pacifico indirizzo giurisprudenziale, la valutazione giuridica dei fatti compiuta dal giudice penale rimane circoscritta a quella sede processuale e non può condizionare l&#8217;autonoma valutazione da parte del giudice amministrativo (o civile) (in tal senso cfr., <i>ex plurimis</i>, Cons. St., sez. VI, 24 marzo 2020, n. 2060; Cons. St., sez. VI, 7 febbraio 2020, n. 990, cit.; Cons. St., sez. VI, 19 ottobre 2018, n. 5983; Cons. St., sez. V, 14 aprile 2016, n. 1487).</p>
<p style="text-align: justify;">4. In relazione a quanto precede, il ricorso va dichiarato in parte irricevibile e in parte infondato. </p>
<p style="text-align: justify;">5. Sussistono i presupposti di legge per l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile, ai sensi di cui in motivazione, e per il resto lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2020, tenuta con modalità  telematiche ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Caruso, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Morbelli, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Liliana Felleti, Referendario, Estensore</p>
<p> </p>
<p> </p>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2020 n.861</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-5-2020-n-861/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-5-2020-n-861/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2020 n.861</a></p>
<p>Giancarlo Pennetti, Presidente, Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore PARTI: omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Gelsomino, contro Ministero della Difesa non costituito in giudizio; Processo amministrativo : rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. ha carattere eccezionale Processo amministrativo &#8211; errore scusabile &#8211; rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-5-2020-n-861/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2020 n.861</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-5-2020-n-861/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2020 n.861</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Pennetti, Presidente, Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore PARTI:  omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Gelsomino, contro Ministero della Difesa non costituito in giudizio;</span></p>
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<p>Processo amministrativo  : rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. ha carattere eccezionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Processo amministrativo &#8211; errore scusabile &#8211; rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. &#8211; carattere eccezionale- è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nel processo amministrativo, l&#8217;istituto della rimessione in termini riveste carattere eccezionale, in quanto deroga al principio fondamentale di perentorietà  dei termini d&#8217;impugnazione. Ne segue che l&#8217;art. 37 c.p.a. deve considerarsi norma di stretta interpretazione, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità  giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l&#8217;effettività  della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave vulnus del pariordinato principio di parità  delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale.Ne consegue che i presupposti per la concessione dell&#8217;errore scusabile sono individuabili esclusivamente nell&#8217;oscurità  del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui dell&#8217;Amministrazione, nell&#8217;ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge o nel caso fortuito e nella forza maggiore. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 16/05/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00861/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00334/2020 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>   </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 334 del 2020, proposto da <br /> Luca Longobardo, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Gelsomino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Difesa non costituito in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento previa sospensione anche inaudita altera parte</p>
<p style="text-align: justify;">del decreto n. 0256175 datato 08/Aprile 2019 Di Persomil, &#8211; Direttiva: &#8220;Procedura per l&#8217;impiego del personale militare dell&#8217;esercito&#8221; P -001 &#8211; Ed. 2017. avente ad oggetto &#8221; Pianificazione per la 1° assegnazione dei neo VSP proveniente dai VFP4 &#8211; 2° immissione 2011 in rafferma&#8221; Prot. n. MD _ E24094 REG2019 &#8211; 0104488 Cod. Id. 291 Ind. cl. 15.3.9. in data 3 Dicembre 2019 di assegnazione del ricorrente al 3° Reggimento Alpini, con sede di assegnazione Pinerolo, nonchè di ogni altro provvedimento lesivo presupposto eo consequenziale, ancorchè non cognito,</p>
<p style="text-align: justify;"><i>nonchè </i></p>
<p style="text-align: justify;">per la condanna dell&#8217;amministrazione alla stabilizzazione dell&#8217;odierno ricorrente presso la sede di appartenenza rappresenta dal 1° Reggimento Bersaglieri, sito in Cosenza;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020 il dott. Domenico Gaglioti come da verbale e trattenuta la causa in decisione ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 18, comma 4, d.l. n. 18 del 2020; </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">^^^</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Rilevato </i>che il ricorso non risulta ritualmente notificato all&#8217;amministrazione resistente;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Dato atto </i>che: &#8220;<i>Ai sensi dell&#8217; art. 1, l. 25 marzo 1958, n. 260, la mancata notifica del ricorso, proposto avverso un provvedimento adottato da una amministrazione dello Stato, presso l&#8217;Ufficio dell&#8217;Avvocatura dello Stato &#8211; nel cui distretto ha sede l&#8217;organo giurisdizionale competente &#8211; determina la nullità  e la conseguente inammissibilità  del ricorso, fermo restando che la costituzione dell&#8217;Amministrazione intimata ha un&#8217;efficacia sanante sul difetto di notifica</i>&#8221; (TAR Potenza, Sez. I, 3/1/2020, n. 10);</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Rilevato</i> che l&#8217;amministrazione intimata non si è costituita, di modo che l&#8217;inammissibilità  non può dirsi sanata;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Ritenuto </i>di rigettare l&#8217;istanza con la quale parte ricorrente chiede la remissione in termini per procedere alla notifica del ricorso con domanda di sospensione in favore dell&#8217;Amministrazione resistente presso l&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato in luogo della precedente notifica erroneamente effettuata presso la sede del Ministero della Difesa, avuto riguardo al fatto che: </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per consolidata giurisprudenza amministrativa, &#8220;<i>Nel processo amministrativo, l&#8217;istituto della rimessione in termini riveste carattere eccezionale, in quanto deroga al principio fondamentale di perentorietà  dei termini d&#8217;impugnazione. Ne segue che l&#8217;art. 37 c.p.a. deve considerarsi norma di stretta interpretazione, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità  giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l&#8217;effettività  della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave vulnus del pariordinato principio di parità  delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale</i>&#8221; (Consiglio di Stato, Sez. IV, 27/06/2014, n. 3231); pertanto, &#8220;<i>Il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile previsto dall&#8217;art. 37 c.p.a. riveste carattere eccezionale, perchè costituisce una deroga al principio fondamentale di perentorietà  dei termini processuali ed è pertanto soggetto a regole di stretta interpretazione. Ne consegue che i presupposti per la concessione dell&#8217;errore scusabile sono individuabili esclusivamente nell&#8217;oscurità  del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui dell&#8217;Amministrazione, nell&#8217;ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge o nel caso fortuito e nella forza maggiore</i>&#8221; (TAR Napoli, Sez. VIII, 2/12/2019, n. 5663);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel caso di specie, non viene allegata nè dimostrata da parte ricorrente alcuna ipotesi di errore scusabile, utile a rimettere il ricorrente in termini, dalla quale sia in concreto apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell&#8217;atto;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Ritenuto</i>,<i> </i>infine, che la mancata costituzione dell&#8217;amministrazione intimata esima dal pronunciarsi sulle spese;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla per le spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Giancarlo Pennetti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Francesca Goggiamani, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore</p>
<p> </p>
<p> </p>
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