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	<title>16/5/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16/5/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2016 n.1960</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-5-2016-n-1960/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-5-2016-n-1960/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2016 n.1960</a></p>
<p>Pres. Saltelli; est. Maggio Sul difetto di legittimazione attiva dell’ausiliaria a contestare gli esiti di gara Giustizia amministrativa – Gara – Controversia – Avvalimento – Ausiliaria – Legittimazione attiva – Non sussiste &#8211; Conseguenze La legittimazione attiva a contestare il risultato della gara è riconosciuta alle singole imprese aderenti ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-5-2016-n-1960/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2016 n.1960</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-5-2016-n-1960/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2016 n.1960</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saltelli; est. Maggio</span></p>
<hr />
<p>Sul difetto di legittimazione attiva dell’ausiliaria a contestare gli esiti di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Gara – Controversia – Avvalimento – Ausiliaria – Legittimazione attiva – Non sussiste &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La legittimazione attiva a contestare il risultato della gara è riconosciuta alle singole imprese aderenti ad un raggruppamento temporaneo, sull’evidente presupposto che &nbsp;tutte le imprese assumono la veste di concorrente. Al contrario, nel caso in cui un’impresa abbia stipulato un contratto di avvalimento con una delle concorrenti, non partecipa alla gara e non è dunque titolare di una situazione soggettiva. Di conseguenza, la stessa non può né contestare gli esiti di gara, né appellare la sentenza, specie laddove la stessa non sia stata parte del giudizio di primo grado.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01960/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 01713/2014 REG.RIC.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato</div>
<p>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<p>sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 1713 del 2014, proposto da:&nbsp;<br />
Global Service s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Abbamonte e Sergio Turturiello, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Terenzio, n. 7;&nbsp;<br />
contro<br />
AL.I.ME.CA. s.a.s., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Senese e Francesco Mangazzo, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Alessandro III, n. 6;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
Comune di San Gennaro Vesuviano, in persona dl Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;&nbsp;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione II, n. 05340/2013, resa tra le parti, concernente affidamento del servizio di refezione nelle scuole periodo gennaio 2013 &#8211; giugno 2014.</p>
<p>
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di AL.I.ME.CA. s.a.s.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 aprile 2016 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Andrea Abbamonte, su delega di Giuseppe Abbamonte, Andrea Orefice, su delega di Francesco Senese e Francesco Mangazzo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">Il Consorzio Omnia Opera s.c. a r.l. ha partecipato alla gara bandita dal Comune di San Gennaro Vesuviano per l’affidamento del servizio di<br />
refezione scolastica, per il periodo gennaio 2013 – giugno 2014, individuando come esecutrice dell’appalto la propria consorziata Clipper s.a.s. e producendo, al fine di dimostrare il possesso del requisito di partecipazione consistente nella disponibilità di adeguato centro cottura, apposito contratto di avvalimento intervenuto tra la Clipper s.a.s. e la Global Service s.r.l., anch’essa facente parte del consorzio.<br />
All’esito delle operazioni di scrutinio delle offerte, l’appalto è stato aggiudicato al menzionato Consorzio, per cui la AL.I.ME.CA. s.a.s., che aveva anch’essa partecipato alla gara, ha impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR Campania – Napoli, il quale con sentenza 22/11/2013 n. 5340 ha accolto il ricorso.<br />
Avverso la sentenza ha proposto appello la Global Service s.r.l..<br />
Per resistere all’impugnazione si è costituita in giudizio la AL.I.ME.CA. s.a.s..<br />
Con successive memorie entrambe le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive.<br />
Alla pubblica udienza del 21/4/2016, nel corso della quale il Collegio ha comunque rappresentato al difensore della parte appellante la questione, rilevabile anche d’ufficio, dell’inammissibilità dell’appello per carenza di legittimazione ad impugnare, la causa è passata in decisione.<br />
L’appello va dichiarato inammissibile sotto due distinti profili, entrambi evidenziati dall’appellata nella memoria difensiva depositata in data 5/4/2016.<br />
In primo luogo occorre rilevare che ai sensi dell’art. 102, comma 1, del c.p.a.,“Possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado”.<br />
La Global Service s.r.l. non è stata parte del giudizio di primo grado, cosicché è priva di un requisito essenziale per poter appellare (Cons. Stato, Sez. IV, 28/1/2016, n. 297; Sez. V, 27/10/2014, n. 5279).<br />
In secondo luogo l’appellante difetta di legittimazione attiva perché, non avendo partecipato alla gara, non è titolare di una situazione soggettiva<br />
lesa dai provvedimenti emessi dalla stazione appaltante, nell’ambito della procedura selettiva fatta oggetto di gravame.<br />
Non può, nemmeno, configurarsi in capo ad essa un generico “interesse legittimo alla regolarità della procedura concorsuale”, stante la natura strettamente personale della detta posizione soggettiva, né è correttamente invocato il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 15/4/2010 n. 1.<br />
Quest’ultima, infatti, riconosce la legittimazione individuale delle singole imprese aderenti ad un raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) a contestare il risultato della gara, sull’evidente presupposto che tutte le imprese raggruppate assumono la veste di concorrente, ma nella fattispecie la Global Service s.r.l. non ha partecipato alla gara, atteso che la stessa si è limitata a stipulare un contratto di avvalimento con una delle concorrenti e il ruolo di impresa ausiliaria così acquisto, deve ritenersi distinto e non confondibile con quello di concorrente.<br />
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.<br />
Spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, liquidandole forfettariamente in complessivi € 5.000/00 (cinquemila), oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:</div>
<p>Carlo Saltelli, Presidente<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere<br />
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 16/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2016 n.5784</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-16-5-2016-n-5784/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-16-5-2016-n-5784/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2016 n.5784</a></p>
<p>Pres.Rotondo, Est. Gatto Costantino Sulla facoltà della P.A. di adottare provvedimenti interinali nelle more dell’ottemperanza ad una sentenza 1.Amministrazione pubblica – Attività amministrativa &#8211; Deliberazioni consiliari – Esecuzione – Obbligatorietà – Modalità 2.Processo amministrativo – Ottemperanza – Esecuzione del giudicato &#8211; &#160;Attività amministrativa – Esecuzione deliberazioni – Provvedimenti interinali –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-16-5-2016-n-5784/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2016 n.5784</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-16-5-2016-n-5784/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2016 n.5784</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Rotondo, Est. Gatto Costantino</span></p>
<hr />
<p>Sulla facoltà della P.A. di adottare provvedimenti interinali nelle more dell’ottemperanza ad una sentenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Amministrazione pubblica – Attività amministrativa &#8211; Deliberazioni consiliari – Esecuzione – Obbligatorietà – Modalità</p>
<p>2.Processo amministrativo – Ottemperanza – Esecuzione del giudicato &#8211; &nbsp;Attività amministrativa – Esecuzione deliberazioni – Provvedimenti interinali – Adozione – Condizioni &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.Alla luce del principio di separazione tra funzioni di indirizzo e responsabilità di gestione, quando spetta alla P.A. l’individuazione degli interessi pubblici meritevoli di tutela, nonché le rispettive forme e modalità di protezione e promozione, la relativa deliberazione costituisce un obbligo esecutivo che la dirigenza dell’Ente locale è tenuta a realizzare, mediante o l’adozione di atti dirigenziali e gestionali, o, quando ciò si rende necessario in funzione del tipo di interesse selezionato e della relativa disciplina normativa applicabile, mediante la predisposizione degli atti istruttori e propositivi necessari all’adozione degli eventuali atti deliberativi ulteriori.</p>
<p>2.Nelle more dell’attuazione definitiva delle deliberazione conseguente ad ordine giurisdizionale, la P.A. può ragionevolmente valutare l’opportunità di adottare provvedimenti temporanei o interinali per tutelare gli interessi anche dei privati, non essendovi tuttavia obbligata. Ne consegue che, a fronte di istanze dei privati aventi ad oggetto la sostanziale anticipazione degli effetti del provvedimento finale da adottare in ottemperanza a sentenza passata in giudicato, la P.A. ha comunque l’obbligo di valutare l’istanza e di provvedere (in un caso o nell’altro) con decisione espressa e motivata.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Seconda Ter)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 12176 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Roberto Muzzin, Franco Muzzin, Simona Tamburello, Laura Catalano, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Alessandro Tozzi, con domicilio eletto presso Alessandro Tozzi in Roma, largo Messico, 7;&nbsp;<br />
contro<br />
Roma Capitale, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Sergio Siracusa, dell’Avvocatura capitolina, domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, 21;&nbsp;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
del silenzio-rifiuto serbato sull&#8217;istanza inviata dagli attuali ricorrenti e da altri interessati in data 25 giugno 2015, al fine di dare esecuzione alla Delibera Comunale n. 8/2011 ed alla Mozione n. 111 del 19 giugno 2014 e quindi di emanare il Bando per l&#8217;istituzione di posteggi da destinare alla vendita di libri e prodotti editoriali, nonchè per il rilascio di concessione temporanea in attesa dell&#8217;emanazione del bando stesso.</p>
<p>
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2016 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>
FATTO e DIRITTO<br />
Nell’odierno giudizio i ricorrenti, librai o loro aventi causa vincitori del bando indetto da Roma Capitale nel 1997 come da deliberazione della GM n. 2522/1997 per l’assegnazione di appositi posteggi nell’ambito del Circuito Librario “Arcipelago delle Parole”, agiscono per ottenere l’esecuzione del programma adottato dall’Amministrazione comunale con gli atti meglio indicati in epigrafe.<br />
In un precedente giudizio, la Sezione ha respinto il gravame proposto dagli stessi ricorrenti odierni inteso ad ottenere l’annullamento di altrettanti provvedimenti con i quali l’Amministrazione, nel presupposto dell’avvenuta scadenza dei titoli a suo tempo rilasciati per l’occupazione dei posteggi concessi con la deliberazione della GM n. 2522/1997 nell’ambito della manifestazione “Arcipelago delle Parole”, aveva ordinato lo sgombero dei posteggi medesimi (v. sentenza n. 6840/2015, confermata in appello, la cui premessa in fatto i ricorrenti richiamano a presupposto dell’odierno giudizio ed alla quale al Collegio è sufficiente rinviare).<br />
Con i provvedimenti indicati in epigrafe (Delibera Comunale n. 8/2011, che impregna il Comune all’emanazione di un bando per l’individuazione di posteggi destinati alla vendita di libri da istituirsi a livello centrale e per un totale di massimo 50 postazioni; e Mozione n. 111 del 19 giugno 2014 di sollecito all’esecuzione della DCC indicata) l’Amministrazione comunale si riproponeva di adottare una nuova regolamentazione dei posteggi pubblici da destinare alla vendita ed alla promozione del libro; ai relativi adempimenti sollecitavano i ricorrenti l’Amministrazione stessa con diffida del 25 giugno 2015, nella quale si richiedeva l’emanazione di un bando per l’assegnazione dei posteggi e l’adozione di atti volti a consentire, medio tempore, la prosecuzione dell’attività.<br />
Rimasta senza esito tale diffida, i ricorrenti chiedono che l’inerzia dell’Amministrazione comunale sia sanzionata in quanto illegittima per violazione di legge, violazione dell’art. 2 della l. 241/90, dell’art. 35 della Costituzione, della delibera della Giunta Comunale n. 407 del 2007, della LR Lazio n. 16/2008.<br />
Si è costituita Roma Capitale che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.<br />
Nella camera di consiglio del 23 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, essendo obbligata l’Amministrazione all’emanazione del Bando in questione ed alla valutazione dell’eventuale concessione di posteggi temporanei interinali.<br />
I ricorrenti &#8211; che agiscono in qualità di operatori del settore, muniti di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche -, hanno interesse all’emanazione del bando ed all’adozione di atti volti a disciplinare le modalità di assegnazione di posteggi pubblici per l’espletamento dell’attività di vendita e promozione di libri; e sono, altresì, legittimati &#8211; nella qualità soggettiva declinata &#8211; a sollecitare l’Amministrazione capitolina al rispetto dell’autovincolo cui la stessa si è assoggettata con la deliberazione consiliare indicata.<br />
La natura programmatica della deliberazione, in uno alla sufficiente precettività del suo contenuto, implicano, da un lato, che l’obbligo di provvedere – quanto all’adozione del Bando e dei connessi criteri di assegnazione dei posteggi &#8211; non è soggetto ad un termine finale di esercizio, né ad una condizione sospensiva di efficacia, con la conseguenza che l’Amministrazione è attualmente e permanentemente impegnata alla realizzazione dello scopo pubblico prefissato dalla decisione consiliare; e, dall’altro, che alla sua esecuzione non si frappongono atti intermedi di tipo ulteriormente programmatorio o di dettaglio che non siano nella disponibilità della gestione burocratica dell’Ente, la quale quindi (nella persona dei dirigenti responsabili), dovrà provvedere senza ulteriore indugio a darvi esecuzione.<br />
La fattispecie in esame consente al Collegio di precisare che, alla luce del principio di separazione tra funzioni di indirizzo e responsabilità di gestione (principio affermato in via generale dall’art. 107 e ss. del dlgs 267/2000), quando spetta all’organo rappresentativo l’individuazione degli interessi pubblici meritevoli di tutela, nonché le rispettive forme e modalità di protezione e promozione, la relativa deliberazione costituisce un obbligo esecutivo che la dirigenza dell’Ente locale, in uno agli uffici cui è preposta, è tenuta a realizzare, mediante o l’adozione di atti dirigenziali e gestionali, o, quando ciò si rende necessario in funzione del tipo di interessi selezionato e della relativa disciplina normativa applicabile, mediante la predisposizione degli atti istruttori e propositivi necessari all’adozione degli eventuali atti deliberativi ulteriori.<br />
Nel caso di specie, nessun provvedimento definitivo risulta adottato in ordine all’esecuzione del programma definito con la deliberazione consiliare in questione, alla cui realizzazione gli istanti, in quanto potenziali destinatari delle relative previsioni, hanno interesse immediato e concreto.<br />
Va solo precisato che la decisione in ordine all’assentibilità di posteggi temporanei, nelle more del bando, a differenza dell’adozione del bando medesimo (che è obbligatoria nell’an e discrezionale, nei limiti non già disciplinati dalla delibera, nel suo quomodo), non è obbligatoria nell’an, non risultando assunto uno specifico impegno in proposito negli atti adottati; ma, trattandosi di una prescrizione non irragionevole, da considerarsi anticipatoria del provvedimento finale, e non irragionevole (in quanto volta a consentire l’esercizio medio tempore di attività culturale ed economica che la delibera consiliare in esame considera di interesse pubblico), l’Amministrazione è comunque tenuta a valutarne l’opportunità provvedendo sull’istanza con decisione espressa e motivata (che, in caso di assenso, salvaguardi comunque il principio dell’evidenza pubblica anche nella concessione di permessi temporanei o interinali).<br />
Roma Capitale, in persona del Commissario Straordinario e del Segretario generale che individuerà i dirigenti responsabili, e di questi ultimi, dovrà pertanto dare esecuzione alla deliberazione in questione, rispondendo all’istanza dei ricorrenti, entro un termine che stimasi congruo fissare in giorni novanta dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte se anteriore.<br />
In difetto, su istanza delle parti interessate debitamente notificata alla parte resistente, provvederà un commissario ad acta che sarà designato con successiva decisione, e con oneri a carico dell’Amministrazione Capitolina.<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina a Roma Capitale di provvedere sull’istanza dei ricorrenti entro i termini e con le modalità di cui in parte motiva.<br />
Condanna Roma Capitale alle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori e refusione del contributo unificato.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale affinchè sia comunicata personalmente al Commissario Straordinario ed al Segretario Generale di Roma Capitale.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Rotondo, Presidente FF<br />
Mariangela Caminiti, Consigliere<br />
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 16/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2016 n.528</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-16-5-2016-n-528/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-16-5-2016-n-528/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2016 n.528</a></p>
<p>M. Nicolosi, Pres. S. Coppari Est. Sulla verifica dell’attendibilità complessiva dell’offerta innanzi al giudice amministrativo, sul riepilogo dei subcriteri di valutazione da parte della commissione e sui limiti al principio di concentrazione e di continuità delle operazioni di gara 1. Contratti della pubblica amministrazione – Giudizio di anomalia – Verifica</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi, Pres. S. Coppari Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla verifica dell’attendibilità complessiva dell’offerta innanzi al giudice amministrativo, sul riepilogo dei subcriteri di valutazione da parte della commissione e sui  limiti al principio di concentrazione e di continuità delle operazioni di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Giudizio di anomalia – Verifica in sede giurisdizionale – Modalità<br />
&nbsp;<br />
2. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Commissione – Riepilogo dei criteri predeterminati dal disciplinare coordinandoli col Capitolato Speciale d&#8217;Appalto – Mancata introduzione di nuovi subcriteri o parametri &#8211; Legittimità<br />
&nbsp;<br />
3. Contratti della pubblica amministrazione – Principio di concentrazione e di continuità delle operazioni di gara – Limiti ed eccezioni</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. L’attendibilità dell’offerta in una gara d’appalto va valutata nel suo complesso e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue e avulse dall’incidenza che potrebbero avere sull’offerta economica nel suo insieme, e per questo il controllo di anomalia si concretizza in un giudizio sull’affidabilità dell’offerta economica complessivamente intesa, al fine di verificarne la credibilità, con la conseguenza che il relativo giudizio, costituendo espressione paradigmatica di valutazioni tecniche, è suscettibile di sindacato giurisdizionale solo in caso di deviazione dai canoni di ragionevolezza o di logicità oltre che di vizi procedurali e deficienze motivazionali. In ogni caso, il giudice non può verificare autonomamente la congruità dell’offerta presentata e delle sue singole voci, sovrapponendo così la sua idea tecnica al giudizio, non erroneo né illogico, formulato dall’organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, invaderebbe la sfera propria dell’Amministrazione (fattispecie in cui il TAR ha rigettato la censura di inattendibilità laddove gli eventuali scostamenti, anche ove provati, non avrebbero inficiato la capienza del prezzo offerto ed il conseguimento di un ampio ed effettivo margine di utile)<br />
&nbsp;<br />
2. È legittima l&#8217;attività chiarificatrice svolta dai commissari laddove meramente riproduttiva dei criteri di valutazione già indicati nella <em>lex specialis</em>, senza che vi sia stata alcuna loro integrazione ed alcuna determinazione di nuovi sub-parametri di giudizio e di nuovi sub-punteggi. Nella specie il TAR ha rilevato come il seggio di gara, lungi dall&#8217;integrare i criteri di valutazione prefissati dalla <em>lex specialis</em>, si sia unicamente limitato, al fine di garantire la massima omogeneità e il massimo coordinamento dell&#8217;operato dei commissari, a riepilogare, rileggendoli congiuntamente, i criteri predeterminati dal disciplinare, al più coordinandoli con le disposizioni recate dal Capitolato Speciale d&#8217;Appalto, che pure era espressamente richiamato, quale parametro di riferimento per i giudizi da esprimere, e che già conteneva tutti gli elementi dì valutazione illustrati dalla Commissione.<br />
&nbsp;<br />
3. Il principio di concentrazione e di continuità delle operazioni di gara non impone che le offerte debbano essere necessariamente esaminate nella stessa seduta, soprattutto se per la loro complessità tecnica richiedono un esame approfondito. Si tratta infatti di un principio soltanto tendenziale, suscettibile di deroga, potendo verificarsi situazioni particolari che obiettivamente impediscono l&#8217;espletamento di tutte le operazioni in una sola seduta o in poche sedute ravvicinate, quali la complessità delle operazioni di valutazione delle offerte, il numero delle offerte in gara, l&#8217;indisponibilità dei membri della commissione</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div aria-label="Opzioni del menù contestuale" role="menu" tabindex="-1" title="Opzioni del menù contestuale">
<div role="presentation">N. 00528/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 00162/2015 REG.RIC.</p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
(Sezione Prima)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 162 del 2015, proposto da:<br />
Cofely Italia S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giorgio Fraccastoro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;<br />
contro<br />
Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Andreatta, Sergio Caracciolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelo Andreatta in Venezia-Mestre, piazza Ferretto, 22; Aeroporto Gabriele D&#8217;Annunzio Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;<br />
nei confronti di<br />
Sinergie S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Zambelli, Vittorio Domenichelli, Paolo Neri, Alessandro Righini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Franco Zambelli in Venezia-Mestre, Via Cavallotti, 22;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento prot. n. 2493 del 23.12.2014 con il quale è stata comunicata l&#8217;aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l&#8217;affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici afferenti agli Aeroporti di Verona Villafranca e Brescia Montichiari alla controinteressata; del provvedimento di aggiudicazione definitiva della medesima procedura; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa e di Sinergie Spa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
Con Bando di gara, ed annesso Disciplinare pubblicato in GUCE n. 129 del 4.11.2013, l&#8217;Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., nella qualità di concessionario della gestione degli scali aeroportuali di Verona Villafranca e Brescia Montichiari, indiceva una &#8220;Procedura aperta per l&#8217;affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici afferenti gli Aeroporti di Verona Villafranca e Brescia Montichiari&#8221; da aggiudicare con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
Alla scadenza del termine per la partecipazione, pervenivano alla Stazione Appaltante dodici offerte, fra cui quella dell&#8217;odierna ricorrente e della controinteressata Sinergie.<br />
Successivamente all&#8217;apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa dei concorrenti, avvenuta nelle sedute pubbliche del 19/12/2013 e del 15/01/2014 e dopo aver verificato la documentazione prodotta dalle società, la Commissione di gara, nella seduta del 03/04/2014 dava lettura delle offerte ammesse ed escluse dalla procura per poi procedere alla verifica a sorteggio prevista dall&#8217;art. 48, comma 1 del Codice dei contratti pubblici.<br />
Nella seduta riservata del 29/04/2014, verificata la documentazione trasmessa in data 08/04/2014 dalla società ricorrente, la Commissione confermava il possesso dei requisiti dalla stessa dichiarati.<br />
In data 21/07/2014, la Commissione di gara procedeva all&#8217;apertura in seduta pubblica delle offerte tecniche, al fine di verificare la corrispondenza tra la documentazione tecnica prodotta e quella richiesta dalla legge di gara.<br />
Tale adempimento veniva preceduto da un incontro, in seduta riservata, nel corso del quale i commissari si riunivano per &#8220;<em>rileggere congiuntamente il disciplinare di gara ed individuare, per ogni elemento di valutazione di cui a pag. 28 del Disciplinare di gara, gli aspetti principali previsti nel Capitolato Speciale di Appalto allo scopo di assicurare un&#8217;omogenea e logica attribuzione dei punteggi</em>&#8220;.<br />
Seguivano le sedute riservate n. 1 del 23.07.2014, n. 2 del 24.07.2014, n. 3 del 29.07.2014, n. 4 del 30.07.2014, n. 5 del 31.07.2014, n. 6 del 27.08.2014, n. 7 del 28.08.2014, nel corso delle quali la Commissione, nel rispetto dei criteri stabili dalla legge di gara, provvedeva alla verbalizzazione ed analitica valutazione ed assegnazione dei coefficienti delle offerte tecniche, rappresentando, in relazione alla progressione di apertura delle stesse, un sintetico giudizio espresso da ciascun commissario in specifiche schede allegate a ciascuno dei menzionati verbali.<br />
Nel corso dell&#8217;ultima seduta riservata del 10/09/2014, completata la lettura ed analisi di tutti i progetti, la Commissione dava lettura dei giudizi e dei coefficienti attribuiti a ciascuna delle offerte pervenute, così come espressi e riportati nei verbali delle sedute riservate, approvandone il contenuto e procedendo con il calcolo del punteggio relativo all&#8217;offerta tecnica (allegato B), ai sensi dell&#8217;Allegato P al d.P.R. n. 207/2010, così come prescritto dal Disciplinare di gara, il cui esito vedeva Sinergie, collocarsi al primo posto, con 59,49 punti e la ricorrente al secondo posto con 58,30 punti.<br />
Nella seduta pubblica del 07/10/2014, la Commissione di gara, previa lettura dei punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti, proseguiva con l&#8217;apertura delle offerte economiche e l&#8217;attribuzione dei relativi punteggi. Al termine dell&#8217;operazione veniva stilata la seguente graduatoria: Sinergie, 87,67 punti (di cui 59,49 per l’offerta tecnica e 28,18 per quella economica); Cofely Italia, 87,55 punti (di cui 58,30 per l’offerta tecnica e 29,25 per l’offerta economica).<br />
L&#8217;offerta della controinteressata &#8211; al pari di quella formulata dall&#8217;odierna ricorrente (seconda) e dell&#8217;Impresa Gemmo (terza), risultava anomala; il che comportava l&#8217;avvio del sub-procedimento di verifica della congruità, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.lgs. n. 163/2006.<br />
Con nota del RUP del 13.10.2014 veniva richiesto a Sinergie di giustificare le singole voci di costo che avevano concorso a formare l&#8217;offerta, cui la controinteressata dava riscontro, in data 27.10.2014 con l&#8217;invio dei giustificativi.<br />
Riunitasi in data 29.10.2014 per la valutazione in seduta riservata della verifica di congruità, la Commissione, dopo aver dato lettura ed analizzato i giustificativi prodotti, riteneva necessario, ancorché gli stessi apparissero &#8220;chiari ed esaustivi&#8221;, disporre ulteriori approfondimenti con specifico riferimento al CCNL utilizzato per il personale impiegato nel servizio ed alle spese generali.<br />
Con nota del 03.12.2014, prot. n. 2330 veniva pertanto inoltrata dal RUP la richiesta di approfondimento, che la controinteressata riscontrava con l&#8217;invio di ulteriori documenti.<br />
All&#8217;esito dell&#8217; analisi dei giustificati forniti da Sinergie, i membri della Commissione, nella seduta riservata del 16.12.2014, ritenevano &#8220;<em>che la nota integrativa prodotta sia idonea a garantire la serietà in quanto le giustificazioni sono esaustive e dalle stesse si rileva la congruità dell&#8217;offerta in riferimento al CCNL applicato, avendone definito il campo di applicazione e l&#8217;idoneità a garantire le obbligazioni contrattuali e le spese generali, avendone dettagliato e descritto i relativi costi. L&#8217;impresa, inoltre, a maggior tutela della congruità dell&#8217;offerta ha inoltre specificato che, per effetto della recente normativa relativa agli sgravi per le nuove assunzioni, avrà a disposizione un ulteriore somma per fronteggiare eventuali spese impreviste</em>&#8220;.<br />
La Commissione, pertanto, riteneva congrua e sostenibile l&#8217;offerta presentata dall&#8217;aggiudicataria, motivando, <em>per relationem</em>, &#8220;<em>alle giustificazioni presentate dall&#8217;impresa in quanto ricavabili dai due documenti prodotti dalla società Sinergie S.p.A. con Prot. 1175/PD/14/ES e 1355/PD/14MF</em>&#8221; ed il RUP ne prendeva formalmente atto con nota del 19.12.2014.<br />
Nella seduta pubblica del 23.12.2014 veniva quindi comunicata dalla Commissione, a conclusione del procedimento di verifica dell&#8217;anomalia, l&#8217;aggiudicazione provvisoria in favore di Sinergie, cui seguiva, in pari data, l&#8217;aggiudicazione definitiva, con efficacia sospesa fino all&#8217;esito della verifica dei requisiti, e la contestuale comunicazione ai concorrenti ai sensi dell&#8217;art. 79, comma 5, lett. a) del D.lgs. n. 163/2006.<br />
Il presente ricorso è articolato in nove motivi di gravame, di cui, i primi quattro, volti a sostenere l&#8217;anomalia dell&#8217;offerta della controinteressata e, comunque, il difetto di motivazione del giudizio di congruità, nonché l’erroneità, illogicità, irragionevolezza del momento valutativo delle offerte da parte della Commissione; i successivi quattro, volti ad eccepire l&#8217;illegittimità, sotto diversi profili, delle modalità operative della Commissione giudicatrice nella fase di valutazione delle offerte tecniche; ed infine, l&#8217;ultimo motivo, diretto a contestare l&#8217;illegittimità dell&#8217;aggiudicazione definitiva in quanto disposta nel medesimo giorno di quella provvisoria.<br />
Si sono costituiti l’Aeroporto Valerio Catullo di Verona s.p.a. e la Sinergie s.p.a., contestando la fondatezza delle singole censure e concludendo per il rigetto del ricorso.<br />
All’udienza in camera di consiglio del 18 febbraio 2015, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.<br />
In vista dell’udienza di discussione i difensori delle parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.<br />
All’udienza del 20 aprile 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
DIRITTO<br />
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.<br />
1. Con i primi due motivi, la ricorrente lamenta l&#8217;incongruità dell&#8217;offerta e delle giustificazioni rese in sede di verifica dell&#8217;anomalia da parte di Sinergie; ed in particolare l&#8217;inidoneità del margine di utile dichiarato dall’ aggiudicataria e l&#8217;incapienza del prezzo offerto, indicato in circa €. 80.000,00, di cui € 65.000,00 andrebbero imputati, secondo la ricorrente, solo alla voce &#8220;<em>Valutazione dello stato conservativo-funzionale del patrimonio impiantistico</em>&#8220;.<br />
1.1. Va premesso, al riguardo che, come riconosciuto da costante giurisprudenza e ribadito di recente da questo T.A.R. con sentenza n. 6/2015: “l’attendibilità dell’offerta in una gara d’appalto va valutata nel suo complesso e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue e avulse dall’incidenza che potrebbero avere sull’offerta economica nel suo insieme (cfr., da ultimo, C.d.S., V, 27.5.2014 n. 2752): per questo, il controllo di anomalia si concretizza in un giudizio sull’affidabilità dell’offerta economica complessivamente intesa al fine di verificarne la credibilità, con la conseguenza che il relativo giudizio, costituendo espressione paradigmatica di valutazioni tecniche, è suscettibile di sindacato giurisdizionale solo in caso di deviazione dai canoni di ragionevolezza o di logicità oltre che di vizi procedurali e deficienze motivazionali (C.d.S., IV, 29.4.2014 n. 2220). In ogni caso, il giudice non può verificare autonomamente la congruità dell’offerta presentata e delle sue singole voci, sovrapponendo così la sua idea tecnica al giudizio, non erroneo né illogico, formulato dall’organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, invaderebbe la sfera propria dell’Amministrazione (cfr. C.d.S., V 17.1.2014 n. 162)”.<br />
1.2. Nel caso in esame, alla luce della documentazione afferente al procedimento di verifica dell’anomalia, tale irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti non ricorrono.<br />
1.2.1. Ed in vero, in primo luogo, va evidenziato che la controinteressata ha stimato il conseguimento di un ampio utile di oltre 30.000,00 euro annui, pari al 3,5%.<br />
1.2.2. A fronte di tale margine di utile, e alla luce delle regole giurisprudenziali sopra riportate, appaiono irrilevanti le contestazioni avanzate dalla ricorrente circa la sottostima dei costi afferenti: a) la mano d’opera (asseritamente 64 ore di lavoro in meno rispetto a quelle richieste dal capitolato di gara, per un importo annuo pari a € 1.648,58); b) la presenza di un responsabile tecnico e di un tecnico operativo specializzato nella gestione degli impianti di depurazione (per un importo annuo asseritamente pari ad € 8.422,16); c) il consumo di carburante (per un importo asseritamente pari ad € 1.279,00 annui); in quanto tali eventuali scostamenti, anche ove provati, non inficerebbero la capienza del prezzo offerto ed il conseguimento di un ampio ed effettivo margine di utile.<br />
1.3. Quanto, invece, alla giustificazione degli oneri relativi alla “<em>valutazione dello stato conservativo-funzionale del patrimonio impiantistico</em>”, che la ricorrente stima in 200.000, 00 euro <em>una tantum</em>, si osserva come Sinergie abbia evidenziato nelle proprie giustificazioni che, rispondendo l&#8217;esecuzione di tale servizio ad una metodologia applicata dall&#8217;impresa a tutte le sue commesse, lo stesso rientri nell&#8217;attività ordinaria delle proprie risorse di coordinamento, non comportando pertanto costi aggiuntivi se non quelli, solo potenziali, relativi alle eventuali attività di consulenza che potranno essere svolte dalla struttura centrale della società e correttamente ascrivibili alle spese generali (che, come da giustificazioni prodotte dalla ditta, ricomprendono appunto anche tutte le attività svolte presso la sede).<br />
1.4. In conclusione, tenuto conto dell’indicazione fornita da Sinergie con riferimento al proprio specifico know-how e alla propria specifica organizzazione aziendale, il giudizio generale di congruità del prezzo offerto dall&#8217;aggiudicataria risulta connotato da ragionevolezza e ponderatezza dei criteri utilizzati.<br />
2. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta poi che l&#8217;atto conclusivo del sub-procedimento con cui è stata definitivamente riscontrata l&#8217;affidabilità dell&#8217;offerta di Sinergie sia affetto da un vizio motivazionale, dal momento che in esso i Commissari si sarebbero limitati ad un generico richiamo <em>per relationem</em> ai documenti giustificativi prodotti dall&#8217;impresa.<br />
2.1. Si osserva al riguardo che per giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (si veda la n. 6154/2014 che ha riformato proprio la sentenza del T.A.R. Marche posta dalla ricorrente a fondamento della censura in esame): “nelle gare pubbliche, ove l&#8217;Amministrazione consideri congrua l&#8217;offerta sulla base delle spiegazioni fornite dal concorrente in sede di verifica dell&#8217;anomalia, la sua valutazione deve ritenersi sufficientemente motivata con richiamo “<em>per relationem</em>” ai chiarimenti ricevuti, tanto più che la verifica delle offerte anomale non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell&#8217;offerta economica, mirando invece ad accertare se l&#8217;offerta nel suo complesso sia attendibile e, dunque, se dia o non serio affidamento circa la corretta esecuzione (così, Cons. St. V, n. 4450/11). Il giudizio di anomalia dell&#8217;offerta richiede una motivazione rigorosa ed analitica solo ove si concluda in senso negativo mentre, in caso positivo, non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un&#8217;articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute attendibili, essendo sufficiente anche una motivazione espressa “<em>per relationem</em>” alle giustificazioni rese dall&#8217;impresa vincitrice, sempre che queste, a loro volta, siano state congrue ed adeguate” (Cons. St., V, n. 4785/12)”.<br />
2.2. La censura risulta dunque del tutto infondata, tanto più laddove si consideri come nel caso di specie le giustificazioni presentate da Sinergie risultino chiare ed esaustive, riguardando puntualmente le singole voci di costo stimate per l&#8217;erogazione dei servizi oggetto di gara.<br />
3. Con il quarto motivo di ricorso, Cofely denuncia alcune illogicità e contraddittorietà che inficerebbero la valutazione da parte della Commissione dei progetti tecnici presentati dai concorrenti e l&#8217;attribuzione dei relativi punteggi (al cui esito Sinergie ha totalizzato 59,59 punti contro i 58,30 assegnati alla ricorrente).<br />
3.1. Tali contestazioni sono inammissibili, essendo tese a sovrapporre giudizi personali della ricorrente a quelli espressi dal seggio di gara, i quali sono, come noto, insindacabili nel merito, in quanto espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, contestabile, nel suo esercizio, solo laddove inficiata da macroscopici vizi logici, che non ricorrono in alcun modo nella vicenda in esame.<br />
4. Con i successivi quattro motivi la ricorrente contesta invece le modalità operative adottate dalla Commissione di gara.<br />
4.1. In particolare, con il quinto ed il sesto motivo la ricorrente contesta la legittimità dell&#8217;operato della Commissione durante la seduta del 21.07.2014, in quanto, a suo dire, sarebbero stati elaborati &#8220;<em>ultronei sub-criteri, sub-pesi e sub-punteggi volti a disaggregare e reinterpretare i criteri della lex specialis nei loro aspetti più essenziali</em>&#8220;, ciò, in violazione dell&#8217;art. 83, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e con irrimediabile compromissione del principio di segretezza dell&#8217;offerta, essendo tale asserita integrazione intervenuta successivamente alla istruttoria relativa alla documentazione amministrativa dei concorrenti.<br />
4.1.1. Le censure sono destituite di fondamento.<br />
Infatti, dal verbale del 21.7.2014 risulta come il seggio di gara, lungi dall&#8217;integrare i criteri di valutazione prefissati dalla <em>lex specialis</em>, si sia unicamente limitato, al fine di garantire la massima omogeneità e il massimo coordinamento dell&#8217;operato dei commissari, a riepilogare, rileggendoli congiuntamente, i criteri predeterminati dal disciplinare, al più coordinandoli con le disposizioni recate dal Capitolato Speciale d&#8217;Appalto, che pure era espressamente richiamato dai suddetti criteri, quale parametro di riferimento per i giudizi da esprimere, e che già conteneva tutti gli elementi dì valutazione illustrati dalla Commissione.<br />
L&#8217;attività sul punto svolta dai commissari è stata dunque meramente riproduttiva dei criteri di valutazione della <em>lex specialis</em>, senza che vi sia stata alcuna loro integrazione ed alcuna determinazione di nuovi sub-parametri di giudizio e di nuovi sub-punteggi.<br />
4.2. Con il settimo motivo, la ricorrente eccepisce invece che le modalità di esame e valutazione delle offerte adottate dalla Commissione avrebbero violato il principio di collegialità che dovrebbe sovraintendere le attività del seggio di gara.<br />
4.2.1. Anche tale doglianza si rivela infondata.<br />
Infatti, la Commissione ha sempre operato con il plenum dei suoi componenti, i quali all&#8217;esito dell&#8217;analisi dei progetti tecnici presentati hanno espresso le proprie valutazioni ed assegnato i propri coefficienti di giudizio sempre in sedute riservate in cui erano presenti tutti i membri del seggio. Infine, nella seduta del 10 settembre 2014, i membri della Commissione hanno riesaminato gli atti e fatto proprio, condividendolo, il contributo di ciascun commissario pervenendo ad una corretta formulazione della volontà collegiale.<br />
4.3. Infine, con l’ottavo motivo, la ricorrente oppone la violazione del principio di concentrazione e di continuità delle operazioni di gara.<br />
4.3.1. Anche tale censura è infondata.<br />
Il principio invocato dalla ricorrente è stato affermato dalla giurisprudenza, ma ciò non significa che necessariamente le offerte debbano essere esaminate nella stessa seduta, soprattutto se per la loro complessità tecnica richiedono un esame approfondito.<br />
Si tratta infatti di un principio soltanto tendenziale, suscettibile di deroga, potendo verificarsi situazioni particolari che obiettivamente impediscono l&#8217;espletamento di tutte le operazioni in una sola seduta o in poche sedute ravvicinate, quali la complessità delle operazioni di valutazione delle offerte, il numero delle offerte in gara, l&#8217;indisponibilità dei membri della commissione (cfr. Consiglio di Stato n. 4605/2014; T.A.R. Emilia-Romagna; n. 83/2015).<br />
4.3.2. Nella vicenda in questione, in cui la Commissione ha dovuto valutare sotto molteplici aspetti tecnici dieci progetti, non è dunque ravvisabile alcuna violazione del predetto principio per il solo fatto che le operazioni di gara si siano articolate in più sedute.<br />
5. Da ultimo, risulta palesemente infondato il nono motivo, con il quale si eccepisce che il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto sia stato adottato lo stesso giorno &#8211; il 23.12.2014 &#8211; in cui era stata decretata l&#8217;aggiudicazione provvisoria della gara da parte della Commissione; non essendovi alcuna disposizione normativa che imponga che tra l&#8217;aggiudicazione provvisoria e quella definitiva debba intercorrere un certo termine dilatorio.<br />
6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto e con esso le collegate domande di declaratoria di inefficacia del contratti e di risarcimento dei danni.<br />
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni domanda;<br />
condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre oneri accessori, per ciascuna delle parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />
Alessio Falferi, Primo Referendario<br />
Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 16/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2016 n.1039</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-5-2016-n-1039/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-5-2016-n-1039/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-5-2016-n-1039/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2016 n.1039</a></p>
<p>Pres. Salamone, Est. Tuccillo Sulla legittimità del decreto del 2 settembre 2015, n. 92 d’integrazione e modificazione del decreto del 6 luglio 2015, n. 78, con cui il Commissario ad acta approva lo schema tipo di accordo contrattuale con gli erogatori privati accreditati. 1. Accreditamento – Accordi – Schema di</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-5-2016-n-1039/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2016 n.1039</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salamone, Est. Tuccillo</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità del decreto del 2 settembre 2015, n. 92 d’integrazione e modificazione del decreto del 6 luglio 2015, n. 78, con cui il Commissario ad acta approva lo schema tipo di accordo contrattuale con gli erogatori privati accreditati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Accreditamento – Accordi – Schema di contratto/accordo – Clausole contrattuali – Operatori accreditati – Acquiescenza – Vincoli contrattuali – Rinuncia alle azioni/impugnazioni giurisdizionali – Bilanciamento degli interessi – Interessi sanitari – Contenimento della spesa – Aziende sanitarie provinciali – Commissario <em>ad acta</em> – Asp.</div>
<div style="text-align: justify;">
2. Accreditamento – Accordi – Schema di contratto/accordo – Clausole contrattuali – Operatori accreditati – Acquiescenza – Vincoli contrattuali – Rinuncia alle azioni/impugnazioni giurisdizionali – Art. 113 Cost – Aziende sanitarie provinciali – Asp – Commissario <em>ad acta</em>.</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">3. Accordi – Schema di contratto/accordo – Clausole contrattuali – Strutture private – Commissario <em>ad acta</em> – Acquiescenza – Rinuncia alle azioni/impugnazioni – Impugnazione avverso provvedimenti non conosciuti – Nullità del contratto.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. È legittimo lo schema di contratto/accordo, adottato dal Commissario <em>ad acta</em>, le cui clausole comportino, per gli erogatori privati accreditati, l’accettazione completa e incondizionata del contenuto e degli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e di ogni altro atto ad essi collegato o presupposto, nonché la relativa rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, in quanto occorre assicurare il rispetto dei vincoli finanziari posti con la stipula dei contratti/accordi compatibili con le risorse disponibili, anche attraverso l’esclusione di ipotesi di ricorso in sede giurisdizionale. In effetti, occorre considerare che la contrattazione di cui trattasi non avviene nell’ambito di un libero mercato, bensì in un contesto caratterizzato dalla elevata scarsità delle risorse, nel quale il soddisfacimento dei preminenti interessi pubblici sanitari deve essere soppesato con le esigenze, anch’esse rilevanti, di contenimento della spesa pubblica. Occorre, peraltro, rammentare che il richiamato schema di contratto/accordo non vincola l’operatore, il quale, infatti, rimane libero di non sottoscrivere il contratto, in linea con quanto avviene in altri settori rilevanti, quali quello bancario e assicurativo.&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">
2.&nbsp;È legittimo lo schema di contratto/accordo, adottato dal Commissario <em>ad acta</em>, le cui clausole comportino, per gli erogatori privati accreditati, l’accettazione completa e incondizionata del contenuto e degli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e di ogni altro atto ad essi collegato o presupposto, nonché la relativa rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, non prefigurando una violazione del disposto di cui all’art. 113 Cost. Infatti, la lesione del diritto costituzionalmente riconosciuto di difesa avverso gli atti della pubblica amministrazione è configurabile quando sia disposta un’esclusione generalizzata a taluna categoria di atti amministrativi definita in astratto, non, invece, come nel caso di specie, in relazione alla sottoscrizione di un accordo che concreta acquiescenza a fronte di un provvedimento già adottato ovvero della rinuncia alle azioni già intraprese.</div>
<div style="text-align: justify;">
3.&nbsp;È legittimo lo schema di contratto/accordo, adottato dal Commissario <em>ad acta</em>, la cui clausola impone alla struttura privata la rinuncia ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti «già adottati e conoscibili». Difatti, nonostante il tenore letterale della disposizione lasci aperta, in astratto, la possibilità di impugnazione dei provvedimenti non conosciuti, i consueti canoni ermeneutici consentono di escludere una siffatta ipotesi, che, invero, non avrebbe alcun effetto, in quanto contrastante con norme imperative e soggetta a nullità, ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c., rilevabile anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio.&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>N. 01039/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01480/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1480 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Villa Aurora Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Gualtieri, Christian Sorrenti, con domicilio eletto presso Alfredo Gualtieri in Catanzaro, Via Vittorio Veneto N. 48;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Commissario Ad Acta Per L&#8217;Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Calabria, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, Via G.Da Fiore, 34; Regione Calabria, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Naimo, con domicilio eletto presso Giuseppe Naimo in Catanzaro, c/o Avv.Reg.-viale Cassiodoro, 50;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">del decreto n. 92/15 d&#8217; integrazione e modifiche al precedente decreto n.78/15 di approvazione schema tipo di accordo contrattuale con gli erogatori privati accreditati</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario Ad Acta Per L&#8217;Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Calabria e di Regione Calabria;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">1. Con ricorso la Villa Aurora spa chiedeva: l’annullamento del decreto del commissario ad acta n. 92 del 2015 avente a oggetto p.o. 2013-2015 approvazione schema tipo di accordo contrattuale con gli erogatori privati accreditati nonché del decreto n. 78/2015. Riferiva: di essere titolare di accreditamento con s.s.n. per l’erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera secondo l’assetto descritto in ricorso; che con decreto il commissario ad acta aveva approvato i programmi operativi 2013/2015 in applicazione dell’art. 15, comma 20 del d.l. 95/12, prevedendo uno schema tipo di accordo; che avverso tale decreto avevano proposto ricorso alcuni erogatori privati incentrando le censure oltre che sull’apposizione di riserve anche sulla previsione di veto a porre contestazioni dopo la stipula, pena la procedura di sospensione dell’accreditamento; che il commissario ad acta ha adottato un nuovo dereto che in alcune parti è illegittimo.<br />
Impugnava il decreto per violazione degli artt. 24, 113 Cost, falso adeguamento ai decreti cautelari del Tar, eccesso di potere. Riferiva: che l’art. 4.10 prevedeva che in caso di mancata sottoscrizione del presente accordo sarà avviata nei confronti dell’erogatore la procedura di sospensione dell’accreditamento; che il nuovo art. 14 prevedeva la rinuncia alle azioni, impugnazioni esperite e esperibili; che nell’odierna versione pertanto il medesimo risultato di inibire ogni contestazione azione o ricorso era ugualmente raggiunto; che l’erogatore era costretto a sottoscrivere per non subire la sospensione dell’accreditamento ed era costretto a rinunciare a tutti i ricorsi pendenti e futuri; che anche in base a questa formulazione non potevano essere proposte riserve e che la preclusione era totale; che non erano rinunciabili in via preventiva il diritto di agire in giudizio e di apporre riserve.<br />
Si costituivano la Regione Calabria e il Commissario ad acta chiedendo di rigettare il ricorso.<br />
2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.<br />
Ai sensi dell’art. 4.10 del modello di accordo “in caso di mancata sottoscrizione del presente accordo sarà avviata nei confronti dell’erogatore, la procedura di sospensione dell’accreditamento…”. Il successivo art. 14 rubricato clausola di salvaguardia prevede che “con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell’accettazione dei provvedimenti indicati al comma 1…con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili…in caso di mancata stipula degli accordi, l’accreditamento istituzionale… della struttura è sospeso”.<br />
Con le clausole in oggetto non si vieta a priori di apporre qualunque riserva, ma si individuano in modo definito gli obblighi che il contraente assume con la stipula del contratto.<br />
Le due clausole, quella relativa all’accettazione incondizionata dei tetti di spesa e delle tariffe e quella relativa alla rinuncia delle azioni, sono strettamente collegate tra di loro, in quanto dirette a imporre il rispetto di un determinato regolamento contrattuale, i cui contenuti, come stabilito dalla legge, sono in parte determinati autoritativamente mediante provvedimenti amministrativi, che definiscono la misura e le modalità di distribuzione delle risorse disponibili.<br />
L’affermazione secondo cui le clausole di cui sopra si risolvono in una ricatto o in una minaccia istituzionale non tengono conto del dato di immediata evidenza per il quale la contrattazione non avviene nell’ambito di un libero mercato, ma in un panorama caratterizzato dall’estrema limitatezza delle risorse in relazione sia all’ampiezza dei bisogni cui si deve fare fronte, sia all’esigenza di porre riparo a uno squilibrio finanziario maturato nel corso degli anni.<br />
In un contesto del genere appare legittima l’imposizione da parte del Commissario dell’inserimento nei contratti di clausole che contemplino l’accettazione incondizionata dei tetti di spesa fissati e delle tariffe, nonché la relativa rinuncia alle azioni, dovendosi necessariamente evitare che il rispetto dei vincoli finanziari, attuato con la sottoscrizione di accordi compatibili con le risorse disponibili, rimanga esposto ad iniziative in sede giurisdizionale in grado di compromettere o porre in pericolo gli obiettivi perseguiti.<br />
Come specificato nell’atto impugnato, la dichiarazione di acquiescenza e la rinuncia riguardano provvedimenti che determinano il contenuto del contratto, per cui l’inserimento di clausole del genere non è di per sé in contrasto con lo strumento contrattuale, restando pur sempre alla scelta dell’operatore quello di sottoscrivere o meno il contratto, come avviene, del resto, nell’esperienza quotidiana dei rapporti contrattuali con imprenditori, anche in settori cruciali, quali quello bancario e assicurativo.<br />
Tutto ciò fermo restando che l’acquiescenza non può che riguardare provvedimenti già adottati, giacché altrimenti risulterebbe compromesso il carattere indisponibile delle situazioni giuridiche oggetto di tutela innanzi al giudice amministrativo.<br />
In questo senso si è già espresso il Consiglio di Stato, che, con riferimento ad analoghe clausole inserite dal Commissario della Regione Abruzzo, ha affermato che “<em>si è in presenza di oggettivi vincoli e stati di necessità rigorosamente quantitativi conseguenti al Piano di rientro al cui rispetto la Regione è tenuta ai sensi della normativa vigente confermata da una consolidata e univoca giurisprudenza della Corte Costituzionale;</em><br />
<em>&#8211; gli operatori privati non possono ritenersi estranei a tali vincoli e stati di necessità, che derivano da flussi di spesa che hanno determinato in passato uno stato di disavanzo eccessivo nella Regione e che riguardano l’essenziale interesse pubblico alla corretta e appropriata fornitura del primario servizio della salute alla popolazione della medesima Regione per la quale gli stessi operatori sono dichiaratamente impegnati;</em><br />
<em>Omissis</em><br />
<em>&#8211; in questo contesto la sottoscrizione della clausola di salvaguardia (art. 20 dello schema negoziale), è imposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute per esigenze di programmazione finanziaria, attraverso le prescrizioni elaborate all’esito della riunione del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali tenutasi il 21.11.2013. Tale clausola di conseguenza equivale ad un impegno della parte privata contraente al rispetto ed accettazione dei vincoli di spesa&#8230;Omissis</em>&nbsp;(Cons. Stato, sez. III, ord. 26 febbraio 2015 n. 906).<br />
Quanto alla clausola per la quale la mancata sottoscrizione dell’accordo importa l’avvio della procedura di sospensione dell’accreditamento, vi è solo da rilevare che essa corrisponde ad espressa statuizione di legge (art. 8&nbsp;<em>quinquies</em>, comma 2<em>quinquies</em>) e ciò vale ad escludere in radice l’illegittimità della previsione.<br />
Il riferimento è alle clausole che prevedono l’accettazione incondizionata dei provvedimenti che hanno fissato i tetti e le tariffe e la rinuncia alle azioni già intraprese avverso tali provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.<br />
La tesi è che le clausole in questione importino l’esclusione o la limitazione della tutela giurisdizionale rispetto ad atti del Commissario, con violazione dei principi di cui all’art. 113 Cost.<br />
Le censure non sono fondate.<br />
La lesione del diritto costituzionalmente riconosciuto di difesa di fronte ad atti della pubblica amministrazione è ravvisabile allorché sia esclusa a priori la possibilità di reazione in via giurisdizionale avverso atti dell’amministrazione che risultino pregiudizievoli.<br />
Il caso in questione è ben diverso, giacché la clausola non esclude la sottoposizione ad impugnazione di una determinata categoria di atti definita in astratto, ma, come già accennato in precedenza, collega alla sottoscrizione dell’accordo gli effetti propri dell’acquiescenza a fronte di un provvedimento già adottato ovvero della rinuncia alle azioni già intraprese.<br />
Acquiescenza e rinuncia all’impugnazione sono istituti giuridici ben conosciuti, che non pongono alcun problema sul piano del rispetto dei principi costituzionali.<br />
Certamente la clausola è ambigua e imprecisa nella parte in cui prevede la rinuncia ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, che potrebbe far pensare ad effetti coinvolgenti anche provvedimenti in effetti non conosciuti. Ma ciò non può implicare l’illegittimità del provvedimento commissariale, giacché la clausola va interpretata secondo i consueti canoni ermeneutici, attribuendo ad essa un significato che consenta la produzione di effetti giuridici. Una clausola che implicasse l’esclusione della tutela giurisdizionale di atti non conosciuti non produrrebbe alcun effetto, in quanto in contrasto con norme imperative e sarebbe, quindi, affetta da nullità ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c., rilevabile anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio.<br />
La domanda non può trovare accoglimento.<br />
3. In considerazione delle peculiarità del giudizio e della novità della questione di lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso.<br />
Compensa le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Vincenzo Salamone, Presidente<br />
Giovanni Iannini, Consigliere<br />
Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore</div>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
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</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
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<tr>
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</tr>
<tr>
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<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 16/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2016 n.1041</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-5-2016-n-1041/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-5-2016-n-1041/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-5-2016-n-1041/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2016 n.1041</a></p>
<p>Pres. Salamone, Est. Tuccillo Sulla legittimità del decreto del 6 luglio 2015, n. 75, adottato dal Commissario ad acta, per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Calabria, avente ad oggetto «Approvazione percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la sindrome coronarica acuta (Sca) nella regione Calabria.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-5-2016-n-1041/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2016 n.1041</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-5-2016-n-1041/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2016 n.1041</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salamone, Est. Tuccillo</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità del decreto del 6 luglio 2015, n. 75, adottato dal Commissario ad acta, per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Calabria, avente ad oggetto «Approvazione percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la sindrome coronarica acuta (Sca) nella regione Calabria. Programma operativo 2013-2015. Punto 13: Reti assistenziali per intensità di cure».</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Principio della parificazione e concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private – Principio di libera scelta del cittadino della struttura presso la quale farsi curare – Principio della programmazione sanitaria – Contenimento della spesa pubblica – Razionalizzazione del sistema sanitario – Contemperamento degli interessi.</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">2. Atti di natura programmatoria – Individuazione dei tetti di spesa – Individuazione della ripartizione territoriale di determinate tipologie di prestazioni sanitarie – Pianificazione finanziaria – Tutela sanitaria – Livelli essenziali – Contenimento della spesa pubblica – Razionalizzazione del sistema sanitario – Contemperamento degli interessi – Temperamento del regime concorrenziale.</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">3. Programmazione sanitaria – Atti di natura programmatoria – Bilanciamento degli interessi – Esigenze di contenimento della spesa – Esigenze di rafforzamento della tutela sanitaria – Bilanciamento degli interessi a seconda della fase storica – Diritto sociale alla salute.</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">4. Potere programmatorio – Atti di natura programmatoria – Individuazione dei tetti di spesa – Riserve di risorse per i cittadini residenti in regione – Individuazione dei criteri di riparto tra le varie strutture per la cura di una determinata patologia – Competenze ascrivibili alla regione – Competenze ascrivibili al Commissario<em> ad acta</em>.</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
5.&nbsp;Atti di programmazione sanitaria e socio-assistenziale – Competenze del Commissario <em>ad acta</em> – Attuazione del piano di rientro – Potere discrezionale – Autoritatività.</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">6. Provvedimenti a contenuto altamente discrezionale – Sindacato giurisdizionale – Limiti del sindacato giurisdizionale relativo ai provvedimenti a contenuto altamente discrezionale – Ragionevolezza e logicità delle scelte – Eccesso di potere – Figure sintomatiche dell’eccesso di potere.&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. La facoltà di libera scelta della struttura sanitaria, da parte del cittadino, espressione, a sua volta, del più generale principio di parificazione e concorrenzialità tra strutture pubbliche e private, non costituisce, nel sistema sanitario nazionale, un principio assoluto, dovendo, invece, essere contemperato con altri interessi, costituzionalmente tutelati, nonché puntualmente indicati da norme di principio della legislazione statale, connessi al principio di programmazione sanitaria, diretto, in particolare, a realizzare un contenimento della spesa pubblica e una razionalizzazione del sistema sanitario.</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">2. È sancita la legittimità di quegli atti di natura programmatoria, adottati dal Commissario <em>ad acta</em>, tesi ad individuare tetti di spesa relativi alle prestazioni erogate dai gestori privati e ad individuare la ripartizione territoriale di determinate tipologie di prestazioni erogate dalle strutture pubbliche o private, con conseguente limitazione della facoltà di libera scelta della struttura, da parte cittadino, nonché restrizione dell’ambito di operatività di talune strutture private accreditate, in quanto volti, complessivamente, a garantire la tenuta finanziaria del sistema sanitario, nel rispetto di standard qualitativi prestazionali.</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">3. In materia di programmazione sanitaria, è riconosciuto in capo alla regione e dunque anche in capo al Commissario <em>ad acta</em> un ampio potere discrezionale, finalizzato al bilanciamento di interessi diversi – il contenimento della spesa; la pretesa degli assistiti a prestazioni sanitarie adeguate; la pretesa degli operatori privati ad operare con adeguati margini di profitto; l’efficienza delle strutture pubbliche, che rappresentano un pilastro del sistema universalistico – idoneo a consentire, mediante l’atto programmatorio, di modulare le esigenze di contenimento della spesa ovvero di rafforzamento della tutela sanitaria, a seconda della diversa fase storica; in tal senso, il richiamato atto programmatorio «condiziona l’esercizio del diritto sociale alla salute, rendendolo compatibile con il suo costo finanziario».</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">4. Il potere programmatorio riconosciuto in capo al Commissario <em>ad acta</em> può estrinsecarsi nell’adozione di atti volti non solamente all’individuazione dei tetti di spesa e alla fissazione di una riserva di risorse disponibili per i (soli) cittadini residenti all’interno della regione, come già sancito dalla giurisprudenza, ma anche all’individuazione dei criteri di riparto tra le varie strutture per la cura di una determinata patologia, che tengano conto, tra l’altro, della collocazione spaziale della struttura, dei tempi di trasferimento, delle variabili cliniche di presentazione, della tutela dei cittadini e delle conseguenze finanziarie per il servizio sanitario.</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">5. Gli atti di programmazione sanitaria e socio-assistenziale, adottati dal Commissario<em> ad acta</em>, posti in essere in attuazione del piano di rientro, implicano l’effettuazione di scelte complesse di recupero o redistribuzione di risorse – concernenti, in particolare, l’equa ripartizione dei sacrifici imputabili alle aziende fornitrici dei servizi; l’appropriatezza delle prestazioni; l’eliminazione delle situazioni atte a ingenerare uno squilibrato assorbimento delle risorse da parte di un livello assistenziale rispetto ad altri livelli – che non sono negoziabili dalle parti, ma imposte in via autoritativa, come riconosciuto da una costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, in applicazione dei principi sanciti dalla Corte costituzionale.&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">6. Nel sindacato relativo ai provvedimenti altamente discrezionali, il giudice deve limitarsi a valutare se sussistono profili di evidente illogicità, di contraddittorietà, di ingiustizia manifesta, di arbitrarietà o di irragionevolezza della determinazione e dei modi di adozione della stessa.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;"><strong>N. 01041/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01630/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1630 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Villa S. Anna S.p.A., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alfredo Gualtieri, con domicilio eletto presso Alfredo Gualtieri in Catanzaro, Via Vittorio Veneto N. 48;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Commissario Ad Acta Per L&#8217;Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Calabria, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, Via G.Da Fiore, 34; Regione Calabria, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Paolo Falduto, domiciliata in Catanzaro, Cittadella Regionale (Germaneto); Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Casa di Cura Tricarico Rosano Srl;&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>del decreto del commissario ad acta per l&#8217;attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione calabria n 75/15 avente ad oggetto &#8220;approvazione percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la sindrome coronarica acuta (sca) nella Regione Calabria. programma operativo 2013 &#8211; 2015 &#8211; punto 13 &#8211; reti assistenziali per intensita&#8217; di cure</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario Ad Acta Per L&#8217;Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Calabria e di Regione Calabria;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>1. Con ricorso la Villa S. Anna s.p.a chiedeva di annullare il decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria n. 75 del 6.7.2015 avente ad oggetto “Approvazione percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la sindrome coronarica acuta (SCA) nella Regione Calabria. Programma operativo 2013-2015 punto 13: reti assistenziali per intensità di cure” nelle parti in cui limita, nell’ambito della gestione della sindrome coronarica acuta, l’ambito di operatività della struttura ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale. Riferiva: che la ricorrente era titolare di accreditamento e centro di riferimento del SSN per l’alta specialità del cuore ed alla stessa hanno da sempre fatto riferimento essenzialmente gli ospedali pubblici della Regione; che con il decreto impugnato era approvato il percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la sindrome coronarica acuta nella Regione Calabria; che, in base al suddetto percorso, per le situazioni emergenziali rientranti nel protocollo di cui alle sindromi coronariche acute la struttura ricorrente veniva sostanzialmente estromessa, mentre relativamente alle prestazioni di carattere non emergenziale potevano afferire solo i pazienti di cui all’ambito territoriale della Provincia di Crotone.<br />
Impugnava il provvedimento per violazione dell’art. 8 bis del d.lgs. 502/1992, eccesso di potere per manifesta irragionevolezza come precisato in ricorso. Riferiva: che il provvedimento violava il principio di libera scelta del cittadino sulla struttura presso la quale farsi curare, come previsto dall’art. 8 bis del d.lgs. 502/1992; che, in questo modo, il provvedimento faceva perdere alla ricorrente la possibilità di erogare prestazioni nell’ambito della branca specialistica in cui la stessa sistematicamente operava; che in ambito regionale la struttura ricorrente era l’unico soggetto ad operare nella delicata branca della cardiochirurgia; che l’unico limite all’accesso delle strutture accreditate era il tetto di spesa.<br />
Impugnava il provvedimento per violazione dell’art. 15 comma 20 del d.l. n.95/2012, carenza assoluta di potere, eccesso di potere per contraddittorietà fra i provvedimenti. Riferiva: che il coordinamento deputato all’approvazione del documento non aveva il potere di determinare restrizioni del diritto all’erogazione delle prestazioni da parte delle strutture accreditate; che il coordinamento non aveva il potere di restringere l’ambito di operatività delle strutture accreditate nella branca specialistica di riferimento o di limitare il relativo potere contrattuale; che non esisteva una norma attributiva del potere di regolamentare l’offerta; che anche il commissario ad acta non era titolare di un potere di limitare in maniera così consistente il diritto di una struttura accreditata, per comparti geografici.<br />
Si costituiva il Commissario ad acta chiedendo di rigettare il ricorso.<br />
Si costituiva la Regione Calabria chiedendo di rigettare il ricorso.<br />
2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.<br />
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, deve ritenersi che nessuna violazione del principio di libera scelta del cittadino tra strutture accreditate e pubbliche emerga con riferimento al provvedimento impugnato.<br />
Per quanto riguarda le prestazioni emergenziali, effettivamente, la ratio giustificativa della ripartizione territoriale appare pienamente conforme alla tutela della salute del cittadino, mentre solo in secondo piano appare emergere il diritto di scelta della struttura da parte del paziente stesso. Nelle prestazioni di carattere emergenziale, come evidenziato da parte resistente, la scelta della struttura non è effettuata dal cittadino ma dalla struttura sanitaria deputata (Suem 118 o pronto soccorso). Ne discende che per tali forme di intervento non emerge una violazione della disposizione citate.<br />
In ogni caso e in generale, anche con riferimento alle prestazioni di carattere non emergenziale, deve ritenersi conforme alle disposizioni vigenti una scelta di carattere programmatorio operata dall’organo competente con riferimento alla destinazione dei pazienti, al fine di rendere più efficiente il sistema sanitario (si rinvia in particolare alla motivazione della sentenza del Cons. Stato 296/2014). Come osservato dalla Corte Costituzionale, il principio di libera scelta della struttura da parte del cittadino deve essere contemperato con altri interessi costituzionalmente protetti. In particolare, il principio della programmazione è diretto a realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario (Corte Cost. 200/2005 e 248/2011), in considerazione dei limiti che il legislatore ordinario incontra anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili.<br />
In sede di programmazione sanitaria, è coerente, quindi, la scelta dell’amministrazione di individuare tetti di spesa relativi alle prestazioni erogate dai gestori privati e di individuare la ripartizione territoriale di determinate tipologie di prestazioni concretamente erogate dal settore pubblico e dal settore privato, nel rispetto di un nucleo qualitativo delle prestazioni concretamente erogate, perché ciò costituisce garanzia minima di una complessiva tenuta finanziaria del sistema sanitario. Tale assetto non comporta alcuna disparità di trattamento tra strutture pubbliche e private o violazione dei principi di parità e libera concorrenza che governano il settore sanitario, tale da incidere negativamente sulla qualità del servizio e sul principio di libera scelta da parte del paziente, poiché le strutture pubbliche, a differenza delle strutture private, sono tenute a rendere la prestazione anche nell&#8217;ipotesi di superamento dei tetti di spesa, in chiave di tutela del diritto alla salute dei cittadini.<br />
Viceversa, con il sistema dell&#8217;accreditamento non c&#8217;è alcun obbligo di pagamento delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private che eccedono il budget, ed è in facoltà delle medesime o del professionista accreditato di negare la prestazione richiesta; ciò in quanto una struttura privata accreditata può erogare prestazioni per conto del servizio pubblico ed a spese di quest&#8217;ultimo solo se ha stipulato l&#8217;apposito contratto con l&#8217;ASL competente e nei limiti di spesa previsti dal contratto stesso (T.A.R. Sicilia, Catania, n. 948/2008).<br />
Più in particolare, la facoltà di libera scelta della struttura sanitaria alla luce dell&#8217;evoluzione della disciplina concernente il sistema di erogazione e retribuzione delle prestazioni specialistiche, non costituisce, nel sistema sanitario nazionale, un principio assoluto, dovendo invece essere contemperato con altri interessi, costituzionalmente tutelati, puntualmente indicati da norme di principio della legislazione statale. Dalla evoluzione della legislazione sanitaria (art. 19 della legge n. 67 del 1988; art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992; art. 2, comma 8, della legge n. 549 del 1995; art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997; art. 8-<em>bis</em>, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992), ha specificato la Corte costituzionale, emerge che, subito dopo l&#8217;enunciazione del principio della parificazione e concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private, con la conseguente facoltà di libera scelta da parte dell&#8217;assistito, si è progressivamente imposto il principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica e una razionalizzazione del sistema sanitario, temperandosi, così, il predetto regime concorrenziale attraverso i poteri di programmazione propri delle Regioni e la stipula di appositi &#8220;accordi contrattuali&#8221; tra le ASL competenti e le strutture interessate per la definizione di obiettivi, volume massimo e corrispettivo delle prestazioni erogabili. In definitiva, pertanto, il diritto del paziente alla scelta del luogo di cura si esercita nell&#8217;ambito della programmazione, anche finanziaria, della Regione (cfr. TAR Sardegna, sez. I, n. 779 del 2014) non è assoluto, ma funzionalmente limitato da altre esigenze tra cui quelle della programmazione sanitaria (relativa ai tetti di spesa, ma anche a un’organizzazione razionale dei luoghi in cui eseguire determinate prestazioni).<br />
Il modello di Servizio Sanitario Nazionale, introdotto con il citato D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, è caratterizzato sia dal principio di libertà dell’utente nella scelta della struttura di fiducia per l’assistenza sanitaria riconoscendosi la qualità di erogatori delle prestazioni sanitarie a tutti i soggetti, pubblici e privati, titolari di rapporti “fondati sul criterio dell’accreditamento delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull’adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate” (articolo 8, comma 7, D.Lgs. n. 502 del 1992), sia sul principio della necessaria programmazione sanitaria al fine di realizzare “un controllo tendenziale sul volume complessivo della domanda quantitativa delle prestazioni mediante la fissazione, in sede di programmazione sanitaria e sulla base dei dati epidemiologici, dei livelli uniformi di assistenza sanitaria e la elaborazione di protocolli diagnostici e terapeutici, ai quali i medici di base sono tenuti ad attenersi, nella prescrizione delle prestazioni” (Cons. St. 3920/2000; Cons. St. 7236/2009).<br />
Tale pianificazione ha nel tempo accresciuto il carattere autoritativo e l’ordinamento ha attribuito alle Regioni il compito di adottare determinazioni per l’appunto di carattere vincolante in tema di limite alla spesa sanitaria, in coerenza con l’esigenza che l’attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolgesse nell’ambito di una pianificazione finanziaria.<br />
Le Regioni e quindi il Commissario ad acta nell’esercitare questa potestà programmatoria godono di un ampio potere discrezionale, che deve bilanciare interessi diversi- e cioè il contenimento della spesa, la pretesa degli assistiti a prestazioni sanitarie adeguate e degli operatori privati che nel sistema sanitario si muovono con logica imprenditoriale, l’efficienza delle strutture pubbliche che costituiscono un pilastro del sistema sanitario universalistico- ben potendo in una determinata fase storica accentuare da una parte l’esigenza di contenimento della spesa e dall’altra l’esigenza di rafforzamento della tutela sanitaria, essendo l’atto programmatorio in esame quello che condiziona l’esercizio del diritto sociale alla salute rendendolo compatibile con il suo costo finanziario.<br />
Il Commissario ad acta, ai fini del piano di risanamento del servizio sanitario regionale ha posto in essere una serie di provvedimenti volti per l’appunto a far fronte al necessitato piano sia di rientro dal deficit per addivenire al necessario equilibrio di bilancio e di cassa sia di una programmazione dell’assistenza sanitaria volta ad assicurare le prestazioni essenziali compatibili con le risorse economiche e finanziarie. Pertanto, nel proprio potere programmata rio, il commissario ad acta, come può individuare i tetti di spesa e stabilire di riservare le risorse disponibili ai soli cittadini residenti all’interno della Regione (Cons. St. 498/2011) può anche individuare dei criteri di riparto tra le varie strutture per la cura di una determinata patologia che tenga conto, tra l’altro, della collocazione spaziale della struttura (ripartizione in aree Nord, Centro e Sud), dei tempi di trasferimento, delle variabili cliniche di presentazione, della tutela dei cittadini e delle conseguenze finanziarie per il servizio sanitario.<br />
Sempre con riferimento al primo motivo di impugnazione occorre segnalare che il provvedimento impugnato appare esente dagli ulteriori vizi allegati. In particolare, si tratta di misure di macro-organizzazione e di razionalizzazione del sistema sanitario rispetto alle quali deve conseguentemente riconoscersi alla Regione e al Commissario un&#8217;ampia sfera di discrezionale valutazione delle varie esigenze che vengono in rilievo, anche di natura finanziaria: con la conseguenza che è ammissibile un sindacato sul piano giurisdizionale solo per profili di macroscopica o manifesta illogicità od arbitrarietà (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. II, sent. n. 1720 del 2013; TAR Piemonte, questa II sez., sent. n. 531 del 2013). Sotto il profilo motivazione e istruttorio il percorso depositato appare adeguatamente argomentato e privo di elementi di irrazionalità o illogicità idonei a inficiarne la validità, precisandosi tra l’altro che anche gli altri centri di destinazione sono indicati come appartenenti alla rete per la cura della sindrome in oggetto, derivandone il rigetto del primo motivo di impugnazione.<br />
3. Il secondo motivo di impugnazione non può trovare accoglimento.<br />
Occorre considerare che l’atto è stato concretamente adottato dal Commissario ad Acta e non dal Coordinamento Regionale che ha curato la predisposizione dell’atto a fini istruttori. Il potere in oggetto risulta rientrare nell’ambito di quelli di competenza del Commissario ad acta.<br />
Come precisato, con orientamento pienamente condivisibile, dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St. 1244/2016) i poteri attribuiti all&#8217;organo commissariale hanno come duplice finalità la tenuta economico-finanziaria del sistema sanitario regionale nell&#8217;ottica del rispetto del piano di rientro e la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. Le azioni del commissario ad acta possono tendere a garantire anche obiettivi minimali di tutela della salute ogni volta che siano preordinate a salvaguardare i livelli essenziali delle prestazioni. Pertanto, il piano di rientro, previsto dalla legge in presenza di un disavanzo eccessivo della spesa sanitaria in una determinata Regione, ha lo scopo di fissare l&#8217;obbligo giuridico della sua riduzione verso livelli sostenibili &#8211; definiti in obiettivi quantitativi e tempi determinati e vincolanti &#8211; alla condizione del pieno rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni secondo gli standard acquisiti in campo nazionale e del rispetto degli ordinari parametri di ragionevolezza logicità e non travisamento di fatto a tutela degli interessi coinvolti. A tutela di questo interesse generale e dunque a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini soprattutto in prospettiva di tempo, la legge prescrive il rispetto delle compatibilità finanziarie secondo gli standard di maggiore efficienza e, ove tali compatibilità non siano rispettate, è necessario il contenimento della spesa negli ambiti estranei o eccedenti i livelli essenziali di assistenza.<br />
L&#8217;attuazione del Piano richiede quindi scelte che hanno carattere generale anche quando hanno oggetti particolari, perché ciascuna di esse rientra in un somma in cui il totale è vincolato. Ogni intervento implica un raffronto tra altre possibili alternative di contenimento e dunque la considerazione dell&#8217;intero arco degli interessi coinvolti nelle scelte di contenimento, che sono tutte tra loro correlate. Pertanto, gli atti di programmazione sanitaria e socio-assistenziale in attuazione del Piano di rientro comportano scelte difficili di recupero o redistribuzione di risorse da operare sul terreno: a) della equa ripartizione dei sacrifici che sono inevitabilmente da compiere anche a carico delle aziende fornitrici dei servizi; b) della massima appropriatezza delle prestazioni; c) della eliminazione delle situazioni per le quali si registri uno squilibrato assorbimento di risorse da parte di un livello assistenziale rispetto ad altri livelli.<br />
Ne deriva che gli aspetti quantitativi relativi alle determinazioni adottate in applicazione dei piani di rientro e segnatamente quelle in materia di tetti di spesa &#8211; direttamente finalizzate al rispetto dell&#8217;obiettivo di contenimento finanziario &#8211; non sono negoziabili dalle parti, ma sono imposte in via autoritativa, come ha riconosciuto una univoca e oramai costante giurisprudenza del Consiglio di Stato in applicazione dei principi sanciti dalla Corte costituzionale.<br />
Ulteriore conseguenza è che il giudizio sulla ragionevolezza e la logicità delle scelte operate deve tener conto della complessità dei provvedimenti adottati diretti a graduare interventi di risparmio in presenza di risorse già limitate e attraverso il bilanciamento e la ponderazione tra diversi tipi di interessi e prestazioni eterogenee, nonché attraverso la considerazione delle alternative realistiche che si presentano. E&#8217; evidente che, fuori dai vincoli relativi ai livelli essenziali e ad oggettivi criteri di logicità, ragionevolezza, economicità e di appropriatezza, quest&#8217;ordine di scelte comporta per sua natura una sfera di discrezionalità politico-amministrativa particolarmente ampia. Perciò, il giudice deve &#8211; secondo i principi generali in presenza di sfere di forte discrezionalità &#8211; limitarsi a valutare se sussistono profili di evidente illogicità, di contraddittorietà, di ingiustizia manifesta, di arbitrarietà o di irragionevolezza della determinazione e dei modi di adozione della stessa. Nel caso di specie, deve ritenersi che i poteri del Commissario ad acta appaiono funzionali agli obiettivi attribuiti allo stesso per legge, con la conseguenza che anche la ripartizione territoriale delle prestazioni come effettuata tramite il provvedimento approvato risulta rispondente agli obiettivi di risanamento del deficit regionale e, contestualmente, di salvaguardia dei livelli essenziali delle prestazioni e risulta rientrare nei compiti programmatori attribuiti al Commissario.<br />
Ne discende il rigetto del ricorso.<br />
In considerazione delle peculiarità del giudizio e della novità della questione di lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Compensa le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Vincenzo Salamone, Presidente<br />
Emiliano Raganella, Primo Referendario<br />
Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 16/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2016 n.1987</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-16-5-2016-n-1987/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-16-5-2016-n-1987/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2016 n.1987</a></p>
<p>Pres. L. Maruotti – Est. M. Nocelli Sulla riammissione della lista Fassina alle elezioni per il Comune di Roma 1.&#160;&#160; &#160;Elezioni – Lista comunale – Sottoscrizioni degli elettori – Autenticazione – Mancanza della data – Non rileva – Conseguenza – Validità dell’autenticazione – Ragioni. 2.&#160;&#160; &#160;Elezioni – Lista di candidati</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Maruotti – Est. M. Nocelli</span></p>
<hr />
<p>Sulla riammissione della lista Fassina alle elezioni per il Comune di Roma</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Elezioni – Lista comunale – Sottoscrizioni degli elettori – Autenticazione – Mancanza della data – Non rileva – Conseguenza – Validità dell’autenticazione – Ragioni.</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Elezioni – Lista di candidati – Presentazione &#8211; Sottoscrizione degli elettori – Autenticazione – Mancanza della data – Non rileva – Conseguenza &#8211; Validità dell’autentica – Ragioni – Mancanza di una esplicita previsione di nullità – Favor partecipartionis – Principio di strumentalità delle forme.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;In materia elettorale, le previsioni dell’art. 14 della l. n. 53 del 2010 costituiscono lex specialis rispetto alla disciplina generale e comminano la nullità delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni solo se esse risultano anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. La nullità comminata dall’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 2010 non è pertanto, con riferimento alla data delle autenticazioni e delle sottoscrizioni, aggiuntiva rispetto alle altre nullità di ordine generale per inosservanza delle forme. La data dell’autenticazione, ovvero il periodo nel quale essa avviene, rileva quindi se e solo nei limiti in cui essa comporti la violazione dell’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990.</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nell’ambito del procedimento elettorale, in assenza di una espressa previsione normativa che impone l’indicazione della data delle autenticazioni amministrative a pena di nullità, quest’ultima di ordine strutturale o testuale, non può essere desunta dallo scopo che la data potrebbe eventualmente soddisfare, non essendo ammesse nullità “funzionali”. In tale prospettiva devono essere valorizzati il principio del favor partecipationis, per il quale – in assenza di una chiara disposizione ostativa – può partecipare alla competizione elettorale una lista in possesso di tutti i requisiti sostanziali richiesti, nonchè il principio di strumentalità delle forme, che può essere egualmente soddisfatto, in ragione del valore preminente del favor partecipationis, laddove la certezza sul rispetto della finalità, alla quale la forma sia preordinata, sia comunque raggiunta. Pertanto, non possono comportare l’annullamento delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01987/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 03784/2016 REG.RIC.<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
ai sensi degli art. 74 e 129 c.p.a.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 3784 del 2016, proposto da «Sinistra Per Roma &#8211; Fassina Sindaco», in persona del sig. Stefano Fassina, dalla sig.ra Floriana D’Elia, candidata, e dal sig. Felice Maggi, delegato alla presentazione della lista, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Carlo Contaldi La Grotteria, dall’Avv. Paolo Pittori, dall’Avv. Piero Sandulli, dall’Avv. Pietro Adami e dall’Avv. Arturo Salerni, con domicilio eletto presso lo studio dei primi due in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 24;&nbsp;<br />
contro<br />
La Commissione Elettorale Circondariale di Roma, in persona del Presidente pro tempore, l’U.T.G. &#8211; Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore, il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br />
nei confronti di<br />
Il signor Eugenio Pini;&nbsp;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. II, bis, n. 5723/2016, resa tra le parti, concernente esclusione dalla lista «Sinistra per Roma &#8211; Fassina Sindaco», per le elezioni amministrative del 5 giugno 2016;</p>
<p>
visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Elettorale Circondariale di Roma, dell’U.T.G. &#8211; Prefettura di Roma e del Ministero dell’Interno;<br />
viste le memorie difensive;<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />
relatore nell’udienza speciale elettorale del giorno 16 maggio 2016 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per gli odierni appellanti l’Avv. Carlo Contaldi La Grotteria, l’Avv. Pietro Adami, l’Avv. Paolo Pittori, l’Avv. Arturo Salerni, e per le Amministrazioni appellate l’Avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo;</p>
<p>
1. Con decreto dell’8 aprile 2016, trasmesso alle singole Prefetture il successivo 11 aprile 2016, il Ministero dell’Interno ha fissato la data di svolgimento delle consultazioni elettorali amministrative per la data del 5 giugno 2016.<br />
1.1. In data 7 maggio 2016, il sig. Felice Maggi, delegato, ha presentato la lista «Sinistra per Roma – Fassina Sindaco», con gli allegati richiesti.<br />
1.2. Il successivo 8 maggio 2016, con il verbale n. 3825, la Commissione Elettorale Circondariale ha escluso tale lista dalla competizione elettorale per l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri del Consiglio di Roma Capitale, osservando che per 679 sottoscrizioni il Vicepresidente del Municipio Roma 4, che aveva effettuato l’autenticazione, non aveva indicato la data, ritenuta elemento essenziale della stessa autenticazione, e concludendone, quindi, che tali sottoscrizioni non potessero essere ritenute valide.<br />
1.3. La Commissione, nel considerare conseguentemente valide solo 801 sottoscrizioni riportanti la data della relativa autenticazione, constatava che la lista «Sinistra per Roma – Fassina Sindaco» non aveva rispettato il numero minimo delle sottoscrizioni previste per i Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.<br />
1.4. Con successivo verbale n. 1984 del 10 maggio 2016, infine, la stessa Commissione Elettorale Circondariale ha confermato, in sede di riesame, il provvedimento di esclusione.<br />
2. Avverso i due provvedimenti, di cui al verbale n. 3825 dell’8 maggio 2016 e al verbale n. 1984 del 10 maggio 2016, la lista «Sinistra per Roma – Fassina Sindaco», la sig.ra Floriana D’Elia, candidata, e il sig. Felice Maggi, delegato alla presentazione della lista, hanno proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, lamentandone l’illegittimità, e ne hanno chiesto l’annullamento, con conseguente ammissione alla competizione elettorale.<br />
2.1. I ricorrenti hanno proposto tre distinte censure nei termini riassuntivi seguenti:<br />
1) la violazione degli artt. 21, comma 1, e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000, poiché le formalità richieste da tali disposizioni non contemplerebbero l’apposizione della data nell’autenticazione delle sottoscrizioni, sicché la mancanza della data non potrebbe costituire causa di nullità;<br />
2) l’unica ipotesi di nullità prevista in materia, quella dell’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, non sarebbe ravvisabile in concreto, per la possibilità di ricavare aliunde tale elemento e, precisamente, dal fatto che, nel caso di specie, l’autentica è stata effettuata da un soggetto investito della carica di Vicepresidente del IV Municipio soltanto in data 29 dicembre 2015, sicché i verbali autenticati in via amministrativa non potrebbero essere stati formati prima dei 180 giorni previsti dal citato art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990;<br />
3) l’esiguità del termine fissato per la raccolta delle sottoscrizioni, in asserita violazione dell’art. 14 della l. n. 53 del 1990 e dell’art. 32, commi 10 e 11, del testo unico approvato con il d.P.R. n. 570 del 1960.<br />
2.2. Si è costituito nel primo grado di giudizio il Ministero dell’Interno, con atto depositato il 12 maggio 2016, per resistere al ricorso, sostenendo la legittimità dell’esclusione impugnata e, comunque, l’inammissibilità della censura relativa all’esiguità del termine per la raccolta delle sottoscrizioni e per la stretta attinenza di tale censura ad un atto diverso da quelli gravati e, cioè, il citato decreto dell’8 aprile 2016, con il quale è stata fissata la data per lo svolgimento delle consultazioni elettorali.<br />
3. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza n. 5723 del 13 maggio 2016, ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite.<br />
3.1. Ha osservato il primo giudice che la disciplina delle modalità inerenti alla autenticazione delle sottoscrizioni in materia elettorale deve essere rinvenuta, essenzialmente, nel comma 2 e non nel comma 1 dell’art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000 e, dunque, in una regolamentazione di maggior rigore formale, per la delicatezza della funzione che la formalità dell’autenticazione riveste nel procedimento elettorale.<br />
3.2. Da questa premessa il Tribunale Amministrativo Regionale ha tratto la conseguenza che le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme degli elettori, che accettano la candidatura o che presentano come delegati le liste, non assumono un rilievo meramente formale, poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni.<br />
3.3. L’autenticazione prevista dall’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, che contempla e richiede anche l’indicazione del luogo e della data, rappresenta in tale prospettiva, secondo la sentenza impugnata (p. 5-6), un elemento essenziale, non integrabile aliunde, sicché la mancanza della data apposta dal pubblico ufficiale nell’autenticazione inficerebbe irrimediabilmente la validità della relativa sottoscrizione.<br />
3.4. Né potrebbe essere addotto in senso contrario l’argomento, sostenuto dai ricorrenti in primo grado, secondo cui l’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990 avrebbe individuato e circoscritto, in questa materia, l’unica ipotesi di nullità speciale nell’anteriorità delle sottoscrizioni e delle autenticazioni al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature, poiché quella in esame sarebbe, all’evidenza, una ‘nullità aggiuntiva’ rispetto alle ordinarie forme di nullità previste per inosservanza delle forme richieste per la validità dell’atto.<br />
3.5. In definitiva, secondo il primo giudice, la mancanza della data di autenticazione delle sottoscrizioni renderebbe irrimediabilmente nullo l’atto di presentazione delle liste relativamente a tali sottoscrizioni (p. 6 della sentenza impugnata).<br />
3.6. Il Tribunale Amministrativo Regionale, infine, ha ritenuto inammissibile la censura relativa all’esiguità del termine fissato per la raccolta delle firme, censura qui non riproposta dagli odierni appellanti.<br />
4. Avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale hanno proposto appello sia la lista «Sinistra per Roma – Fassina Sindaco», sia la sig.ra Floriana D’Elia, candidata, ed il sig. Felice Maggi, delegato alla presentazione della lista, deducendo tre motivi di censura, e chiedendone la riforma, con conseguente ammissione della lista alla competizione elettorale.<br />
4.1. Gli appellanti hanno dedotto, in sintesi, i seguenti motivi:<br />
a) l’error in iudicando e la carenza di motivazione in relazione al primo motivo dell’originario ricorso, relativo alla violazione dell’art. 14 della l. n. 53 del 1990, alla violazione degli art. 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 445 del 2000, la violazione dell’art. 2703 c.c. e l’eccesso di potere per difetto dei presupposti (pp. 2-10 del ricorso);<br />
b) l’irragionevolezza dell’esclusione per una mancanza della stessa Amministrazione e, cioè, per un errore del funzionario autenticatore, che avrebbe dimenticato di apporre la data nell’autenticazione (p. 10 del ricorso);<br />
c) la violazione dei principi costituzionali ed europei, ispirati al più ampio favor per la partecipazione alla competizione elettorale e alla libera espressione del voto (pp. 10-12 del ricorso);<br />
d) la violazione delle disposizioni, di cui al motivo a), anche nell’ipotesi in cui si ritenesse applicabile l’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non prevedendo la normativa di settore – la legge elettorale – una espressa sanzione della nullità laddove manchi la data dell’autenticazione.<br />
4.2. Si è costituito il Ministero dell’Interno appellato, il 16 maggio 2016, deducendo, con articolata memoria difensiva, l’infondatezza dell’appello, sostenendo tra le altre argomentazioni, in particolare, il carattere ‘statico’ e non mobile del rinvio dell’art. 14, comma 2, della l. n. 50 del 1993 alle modalità previste dall’art. 20 della l. n. 15 del 1968, ora abrogato (pp. 6-7 del ricorso).<br />
4.3. Gli appellanti hanno depositato lo stesso 16 maggio 2016 una ulteriore memoria difensiva.<br />
4.4. Nell’udienza del 16 maggio 2016 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi degli artt. 74 e 129 c.p.a.<br />
5. Ritiene la Sezione che l’appello è fondato e deve essere accolto.<br />
5.1. La questione controversa tra le parti non riguarda la questione di carattere generale se in linea di principio siano valide le sottoscrizioni assistite da autenticazioni prive di data: una tale questione va comunque esaminata tenendo conto delle specifiche disposizioni rilevanti nei vari settori dell’ordinamento (ad es., della legge notarile del 1913, del codice civile, del d.P.R. n. 445 del 2000, ecc.).<br />
5.2. Più limitatamente, la Sezione si deve occupare della specifica portata delle disposizioni che riguardano il procedimento elettorale e, in particolare, della l. n. 53 del 1990.<br />
6. Va premesso che questo Collegio non ignora l’orientamento, seguito e applicato dal primo giudice nella sentenza qui impugnata, per il quale le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle sottoscrizioni degli elettori, che accettano la candidatura o che presentano come delegati le liste, non assumono un rilievo meramente formale: le specifiche regole legislative mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni e ad impedire abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l’autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale &#8211; non integrabile aliunde &#8211; della presentazione della lista o delle candidature e non un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al 180 giorno fissato per la presentazione delle candidature (Cons. St., sez. V, 15 maggio 2015, n. 2920).<br />
6.1. Nemmeno ignora il Collegio l’orientamento per il quale siano elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione sia l’apposizione del timbro, sia l’indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente (Cons. St., sez. V, 11 febbraio 2013, n. 786).<br />
7. Ciò posto, ritiene la Sezione che occorre riesaminare funditus l’ambito di applicazione delle disposizioni rilevanti in materia.<br />
7.1. Infatti, per le autenticazioni amministrative l’ordinamento prevede regole speciali, rispetto a quelle ‘ordinarie’ sulle autenticazioni, desumibili dall’art. 2703 del codice civile e dall’art. 72 della legge notarile del 1913 (quanto, appunto, all’autentica formale notarile).<br />
8. Nel presente giudizio, rilevano specificamente le disposizioni della l. n. 53 del 1990, recante «misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale», il cui art. 14, comma 1, dispone che competenti ad eseguire le autenticazioni – in questa materia – oltre ai notai sono diversi soggetti, tra i quali i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia.<br />
8.1. Il comma 2 dell’art. 14 della l. n. 53 del 1990 stabilisce che «l’autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».<br />
8.2. Senonché, la l. n. 15 del 1968 è stata abrogata a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 77, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000.<br />
8.3. Le disposizioni di tale d.P.R. non sono state raccordate con quelle della legge n. 53 del 1990, sicché manca una specifica e conseguente disposizione legislativa di ‘raccordo’ tra tale legge e il sopravvenuto d.P.R. n. 445 del 2000 (raccordo che sarebbe stato oltremodo necessario, poiché per le competizioni democratiche occorre un quadro normativo chiaro, che dia il massimo grado di certezza).<br />
9. Per la definizione del presente giudizio, dunque, acquistano un rilievo centrale:<br />
a) il significato attuale dell’art. 14, comma 2, della l. n. 53 del 1990, poiché – avendo perso il suo ‘originario oggetto’ e, cioè, il richiamo alla l. n. 15 del 1968 – esso si può ora considerare integrato o dal comma 1 o dal comma 2 del d.P.R. n. 445 del 2000;<br />
b) l’ambito di applicazione del comma 3 dell’art. 14 della medesima l. n. 53 del 1990 (che contiene una ‘norma di chiusura’, applicabile pur dopo le anomale vicende normative che hanno riguardato il comma 2), per il quale «le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature».<br />
10. Quanto al punto a) del § 9, anzitutto, in questo disorganico quadro normativo va verificato se – per le competizioni elettorali – rilevi il comma 1 o il comma 2 dell’art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000.<br />
10.1. Il comma 1 dell’art. 21 citato dispone che «l’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori dei servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all’art. 38, comma 2 e comma 3».<br />
10.2. Il comma 2 dello stesso art. 21 dispone che, «se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio».<br />
10.3. Ritiene il Collegio che per le autenticazioni nelle competizioni elettorali, a seguito della abrogazione della l. n. 15 del 1968 (e in assenza di una conseguente modifica dell’art. 14, che sarebbe stata invece, come si è accennato, necessaria), in sede interpretativa non può che considerarsi preferibile l’applicazione dell’art. 21, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000 e non già del comma 2.<br />
10.4. È ben vero che il comma 2 sembra riprodurre il contenuto dell’abrogato art. 20 della l. n. 15 del 1968.<br />
10.5. Tuttavia, vi sono decisive considerazioni per ritenere che per le autenticazioni nelle competizioni elettorali si applica l’art. 21, comma 1.<br />
10.6. In primo luogo, vi è una ragione di carattere testuale.<br />
10.7. Il comma 1 dell’art. 21 si riferisce alla presentazione dell’istanza o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, come nel caso di specie.<br />
10.8. Il comma 2 si riferisce, invece, alla presentazione di tali atti a soggetti diversi dagli organi della pubblica amministrazione, ovvero ad organi della pubblica amministrazione, quando si tratti della riscossione da parte di terzi di benefici economici<br />
10.9. In secondo luogo, vi è anche una ragione di ordine teleologico, poiché le modalità di presentazione agli organi delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000 (richiamato dal comma 1 dell’art. 14), sono connotate da una minore rigidità formale e da una maggiore speditezza, ciò che informa il contenzioso elettorale e che consente vi sia, senza ulteriori formalità, la sottoscrizione dell’interessato in presenza del soggetto addetto.<br />
11. Al riguardo, rilevano anche i principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.<br />
11.1. È stato osservato, significativamente, che «il T.U. della documentazione amministrativa del 2000 è finalizzato alla semplificazione delle procedure: da un lato, non ha previsto l’autentica di firma per le istanze presentate alla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (D.P.R. n. 445 del 2000, art. 21, comma 1 e art. 38, comma 3); dall’altro, ha previsto l’autenticazione, anche da parte del ‘dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco’, per le istanze presentate agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, nonché per le istanze presentate a soggetti diversi (art. art. 21, comma 2)» (Cass., sez. III, 30 agosto 2013, n. 19966).<br />
11.2. Inoltre, si è rilevato che non mancano nella legislazione statale «casi in cui è specificamente conferita, al dipendente addetto dell’ufficio comunale, il potere di autenticazione di determinati atti (a titolo esemplificativo, l. n. 53 del 1990, art. 14, in materia elettorale; l. n. 184 del 1983, art. 31, in materia di adozione) » sicché, in definitiva, «emerge un sistema normativo nel quale il potere di autenticazione del dipendente addetto dell’ufficio comunale non è generalizzato, ma è di volta in volta individuato dal legislatore» (così, ancora, Cass., sez. III, 30 agosto 2013, n. 19966).<br />
11.3. Quanto precede induce a ritenere che – a seguito dell’abrogazione della l. n. 15 del 1968 e in assenza di una diversa volontà del legislatore – le disposizioni della l. n. 53 del 1990 sulle autenticazioni delle sottoscrizioni si devono intendere integrate dall’art. 21, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000 (e dall’art. 83, comma 3, del medesimo d.P.R., richiamato dall’art. 21, comma 1).<br />
11.4. Non ostano a tale applicazione le disposizioni dell’art. 28 del testo unico approvato con il d.P.R. n. 570 del 1960.<br />
11.5. Con riferimento ad un procedimento per il quale era applicabile la l. n. 15 del 1968, questo Consiglio (Sez. V, 23 luglio 2010, n. 4846) aveva affermato che l’autenticazione della sottoscrizione, prevista dall’art. 14 della l. n. 53 del 1990, doveva avere luogo in conformità all’art. 28 del testo unico approvato con il d.P.R. n. 570 del 1960 (come modificato, tra l’altro proprio con la legge n. 53 del 1990), che rinvia all’art. 20 della l. n. 15 del 1968, ora abrogato.<br />
11.6. Tale principio, tuttavia, non può essere più considerato rilevante, proprio a seguito della abrogazione della legge n. 15 del 1968 (disposta dal d.P.R. n. 445 del 2000).<br />
11.7. Del resto, una tale interpretazione – nell’affermare la natura recettizia del rinvio alla legge n. 15 del 1968 – non risulta condivisibile, perché incoerente con l’evoluzione normativa sulla semplificazione in materia di documentazione amministrativa (avutasi con il d.P.R. n. 445 del 2000).<br />
11.8. La tesi della necessaria applicazione dell’art. 20 della l. n. 15 del 1968 – e, oggi, dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, tesi pur sostenuta in alcuni precedenti pronunce di questo Consiglio (v. Cons. St., sez. V, 31 marzo 2014, n. 1542; Cons. St., sez. V, 18 gennaio 2005, n. 187) – oltre a non tener conto della avvenuta sua abrogazione formale inverte il rapporto tra la regola e l’eccezione, che sussiste tra il comma 1 e il comma 2 dell’art. 21, e si pone in contrasto con il comma 1, che si applica a tutte le istanze e alle dichiarazioni di notorietà da presentarsi alle pubbliche amministrazioni, con modalità che, evidentemente, possono anche accordarsi e contemperarsi con la generale definizione contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. i), del d.P.R. n. 445 del 2000.<br />
12. L’autenticazione amministrativa, del resto, fa parte di un sistema che risponde a regole e a finalità proprie del regime pubblicistico che la connotano, in deroga al sistema dell’autenticazione civilistica, retta dai principi generali dettati dal codice civile (artt. 2703 e 2704 c.c.) e dalla legge notarile (art. 72), per quanto si applichi anche ad essa il generale principio secondo cui «si tratta, in sostanza, di attività certificativa che, in quanto volta ad attribuire il valore della prova documentale, utilizzabile anche nei confronti dei terzi, alla scrittura, non può prescindere dal rispetto delle forme per essa richieste» (Cass., sez. I, 27 aprile 2011, n. 9385).<br />
12.1. In tale prospettiva, si deve anche rilevare che, sebbene la legge notarile richieda, nell’art. 72, l’apposizione della data e del luogo nell’autenticazione, la stessa disposizione generale dell’art. 2703, comma secondo, c.c. non prevede espressamente la data dell’autenticazione tra i requisiti formali richiesti a pena di nullità dell’autenticazione stessa, limitandosi a definirla quale «attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza» e a richiedere, previamente, l’identificazione della persona che sottoscrive (v., sul punto, Cass., sez. II, 22.5.2008, n. 13228).<br />
Del resto, anche l’art. 1, comma 1, lettera i), del d.P.R. n. 445 del 2000, nel dare la definizione della «autenticazione di sottoscrizione», si riferisce alla «attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell&#8217;identita&#8217; della persona che sottoscrive», senza richiamare la data ed il luogo.<br />
12.2. E’ stato inoltre rilevato che l’autenticazione, avendo la funzione di verifica, da parte del pubblico ufficiale, dell’identità del firmatario, non richiede che l’autenticazione sia effettuata contestualmente o nella stessa data in cui avviene la sottoscrizione della scrittura privata (Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10312).<br />
12.3. E questo Consiglio di Stato, proprio in questa materia, ha chiarito che la circostanza che, di solito, l’autenticazione segua immediatamente la sottoscrizione non implica che la contestualità temporale sia un elemento essenziale dell’autenticazione, sicché la mancanza della contestualità non ne comporta l’inesistenza (Cons. St., sez. V, 31 marzo 2014, n. 1542).<br />
12.4. Benché pertanto, come si è premesso supra al § 5.1., non rilevi nel presente giudizio definire i requisiti, le forme e le conseguenze dell’autentica notarile o, a livello di sistema, della scrittura privata autenticata sul piano civile (poiché in questa sede occorre accertare, se nel procedimento elettorale siano valide le sottoscrizioni con autentica amministrativa priva di data), occorre comunque tener presente, anche sul piano generale, il rilievo della data nell’autenticazione, «la cui certezza, diversamente che per l’atto pubblico, non è richiesta ai fini della validità, ma soltanto della opponibilità, ove occorra stabilirne la anteriorità o la posteriorità rispetto a un altro evento» (Cass., sez. II, 30 marzo 2011, n. 7264).<br />
12.5. Ed è questa, infatti, la questione che, seppur con le differenze che connotano la peculiare materia elettorale, il Collegio deve risolvere, esaminando il tema di cui al punto b) del § 9, anche con riferimento alla previsione speciale dell’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990.<br />
13. Ritiene la Sezione infatti che, pur se per l’autenticazione delle sottoscrizioni si dovesse ritenere applicabile l’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 (che richiede l’indicazione della data e del luogo di autenticazione), come pure il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto nella sentenza impugnata, non per questo la mancanza della data, nell’autenticazione, comporti l’invalidità ipso iure della stessa autenticazione.<br />
13.1. In materia elettorale, le previsioni dell’art. 14 della l. n. 53 del 2010 costituiscono lex specialis rispetto alla disciplina generale, comminando la nullità delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni solo se esse risultano anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.<br />
13.2. La nullità comminata dall’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 2010 non è pertanto, con riferimento alla data delle autenticazioni e delle sottoscrizioni, aggiuntiva rispetto alle altre nullità di ordine generale per inosservanza delle forme.<br />
13.2. La data dell’autenticazione, ovvero il periodo nel quale essa avviene, rileva quindi se e solo nei limiti in cui essa comporti la violazione dell’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990.<br />
13.3. La sua mancanza non determina la nullità ove risulti, comunque ictu oculi e anche aliunde, che le autenticazioni – come le sottoscrizioni – non siano anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.<br />
13.4. Al di fuori della eccezionale ipotesi prevista per le competizioni elettorali dall’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, la legge non sanziona con la nullità l’assenza della data nella autenticazione.<br />
13.5. Come si è appena premesso al § 12.2., non si pone del resto, nel sistema dell’autenticazione amministrativa in esame, una questione di ‘opponibilità’ della sottoscrizione – analogo a quello che si verifica in sede civilistica – se non nei limiti, tassativi, previsti dall’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, che sancisce la invalidità delle autenticazioni anteriori a tale giorno.<br />
14. Nel caso di specie, però, la violazione dell’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990 deve essere esclusa, per le seguenti dirimenti circostanze, ben evidenziate dagli appellanti, e in particolare:<br />
&#8211; tutti i verbali contestati recano la firma e il seguente timbro «ROMA CAPITALE – MUNICIPIO IV – Il Vice Presidente – Carla Corciulo» (doc. 5 fasc. parte appellante: circostanza non contestata);<br />
&#8211; l’autentica nei moduli predisposti dal Ministero è prevista come atto cumulativo e non già ‘firma per firma’;<br />
&#8211; le sottoscrizioni sono state rese e autenticate sui moduli ministeriali recanti la data del 5 giugno e, dunque, formati dopo l’indizione delle elezioni – avvenuta l’8 aprile 2016 &#8211; e, quindi, nei 180 giorni previsti.<br />
15. Peraltro, il pubblico ufficiale autenticatore, che ha raccolto le firme, è stato nominato non oltre il termine di 180 giorni, decorrente da quello fissato per la presentazione delle candidature, poiché l’atto di investitura della vicepresidente Carla Corciulo, che ha autenticato le sottoscrizioni, risale con certezza inoppugnabile al 28 dicembre 2015.<br />
16. Quanto precede induce la Sezione a ritenere che:<br />
&#8211; dal quadro normativo vigente, non chiaro né coordinato, non risulta espressamente affermata né è stata prevista la necessità, a pena di nullità, della data delle autenticazioni amministrative;<br />
&#8211; in mancanza di una esplicita previsione di una nullità, di ordine strutturale o testuale, essa non può essere desunta, nell’ambito del procedimento elettorale, dallo scopo che la data potrebbe eventualmente soddisfare, non essendo ammesse nullità “funzi<br />
&#8211; a fronte di tale scarsa chiarezza del quadro normativo, deve essere valorizzato il principio del favor partecipationis, per il quale – in assenza di una chiara disposizione ostativa – può partecipare alla competizione elettorale una lista in possesso di<br />
&#8211; la rilevanza del momento temporale è sancita dal legislatore, a pena di nullità, esclusivamente ai fini del rispetto dell’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, secondo cui «le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al c<br />
&#8211; tale requisito temporale, in assenza di contrarie previsioni legislative, può desumersi aliunde, se risulta con certezza che la sottoscrizione e l’autenticazione non risalgono e non possono risalire ad un periodo anteriore al centottantesimo giorno prec<br />
&#8211; in materia elettorale, almeno limitatamente alla data delle autenticazioni, rileva il principio di strumentalità delle forme, che può essere egualmente soddisfatto, in ragione del valore preminente del favor partecipationis, laddove la certezza sul risp<br />
&#8211; l’invalidità delle operazioni, alla stregua di tale fondamentale canone interpretativo in materia elettorale, può essere ravvisata solo quando la mancanza di elementi o di requisiti essenziali impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il singo<br />
17. L’applicazione del principio del favor partecipationis risulta corroborata dalle considerazioni della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei diritti dell’uomo:<br />
&#8211; con la sentenza n. 1 del 13 gennaio 2014, la Corte Costituzionale ha evidenziato che le disposizioni sui sistemi elettorali sono ragionevoli se stabiliscono «oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento» di obiettivi legittimi, il che comporta che<br />
&#8211; con la sentenza 16 marzo 2006, n. 58278, la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Chambre, ha evidenziato che la legislazione elettorale dei singoli Stati deve tendere a procedure volte a determinare l’effettiva volontà del popolo, il che c<br />
17.1. A tale ultimo riguardo, proprio in tale ultima sentenza (§§ 103-104), la Corte europea ha chiarito che «vi sono molti modi per organizzare e gestire i sistemi elettorali e numerose differenze in Europa specie nell’evoluzione storica, nella diversità culturale, nel pensiero politico e spetta ad ogni Stato contraente fondere tali diversità nella sua propria visione della democrazia».<br />
Va rimarcato come la disciplina nazionale, ha aggiunto la Corte, deve comunque consentire che le condizioni alle quali sono subordinati il diritto di votare o di candidarsi alle elezioni non riducano i diritti ad un punto tale da pregiudicare la loro essenza e privarli della loro effettività; che perseguano uno scopo legittimo; che i mezzi impiegati non siano, soprattutto, sproporzionati rispetto al fine che la legislazione nazionale persegue, sicché tutte le condizioni imposte da questa devono rispecchiare «la preoccupazione di mantenere l’integrità e l’effettività di una procedura elettorale volta a determinare la volontà del popolo mediante un suffragio universale».<br />
17.2. Non vi è dubbio che, proprio alla luce di tali fondamentali principi costituzionali ed europei, l’applicazione della strumentalità delle forme debba a maggior ragione trovare applicazione alla questione sul rilievo della data delle autenticazioni delle sottoscrizioni a fini elettorali, non disciplinata dal legislatore nel senso della loro nullità in re ipsa.<br />
18. Nella specie, e in conclusione, con certezza si può affermare le autenticazioni hanno avuto luogo in un periodo non anteriore al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature, sicché, nonostante la mancanza della data, si deve ravvisare la validità delle autenticazioni contestate.<br />
19. Pertanto, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado, annullando i provvedimenti di esclusione, impugnati in primo grado, di cui ai verbali n. 3825 dell’8 maggio 2016 e n. 1984 del 10 maggio 2016 della Commissione Elettorale Circondariale di Roma, con conseguente ammissione della lista «Sinistra per Roma – Fassina Sindaco» alle elezioni comunali di Roma.<br />
20. Sussistono ragioni ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., proprio attesa la novità del caso, per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello n. 3784 del 2016, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado e annulla i verbali n. 3825 dell’8 maggio 2016 e n. 1984 del 10 maggio 2016 della Commissione Elettorale Circondariale di Roma e conseguentemente ammette la lista «Sinistra per Roma – FassinaSindaco» alle elezioni comunali di Roma.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2016, con l’intervento dei magistrati:<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />
Carlo Deodato, Consigliere<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere<br />
Vincenzo Lopilato, Consigliere<br />
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 16/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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