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	<title>16/5/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16/5/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2013 n.1129</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-5-2013-n-1129/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-5-2013-n-1129/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2013 n.1129</a></p>
<p>R. Trizzino – Presidente, C. Dibello – Estensore sull&#8217;uso dei moduli predisposti dalla Stazione appaltante a corredo della domanda di partecipazione ad una gara pubblica 1. Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Bando di gara – Moduli messi a disposizione della Stazione appaltante – Prescrizione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-5-2013-n-1129/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2013 n.1129</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-5-2013-n-1129/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2013 n.1129</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Trizzino – Presidente, C. Dibello – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;uso dei moduli predisposti dalla Stazione appaltante a corredo della domanda di partecipazione ad una gara pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Bando di gara – Moduli messi a disposizione della Stazione appaltante – Prescrizione di servirsene – Comportamento di segno contrario da parte del concorrente – Impossibilità.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Stazione appaltante – Modulo predisposto a corredo della domanda – Espulsione dalla gara – Non può essere decretata.	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Avvalimento – Contenuto minimo – Disciplina di gara imprecisa – Conseguenze pregiudizievoli per il concorrente – Impossibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Una  volta introdotta nel bando di gara e nel disciplinare la prescrizione di servirsi preferibilmente dei moduli messi a disposizione dalla Stazione appaltante (prescrizione che appare peraltro dotata di una qualche ragionevolezza anche in un’ottica di semplificazione dei plurimi adempimenti burocratici cui l’impresa è assoggettata) non si può poi legittimamente pretendere un comportamento alternativo di segno contrario da parte del concorrente; in definitiva, se è vero che ogni partecipante ad una gara è tenuto ad esercitare una particolare vigilanza in ordine alle carenze o alle criticità che possono provocare un provvedimento espulsivo, è pur vero che le regole del gioco dettate dalla Stazione appaltante hanno un significato cogente perché promanano da un attore qualificato del rapporto amministrativo.	</p>
<p>2. In tema di gare per l’affidamento di appalti pubblici, la Stazione appaltante non può decretare l’espulsione dalla gara di una ditta concorrente che abbia fatto uso di un modulo da essa stessa predisposto a corredo della domanda, perché si tratta di contegno assunto in violazione alla regola della buona fede nel momento che precede l’aggiudicazione.	</p>
<p>3. In tema di appalti pubblici, la Stazione appaltante che abbia dato causa, con il proprio comportamento, alla immissione nel traffico giuridico di una disciplina di gara non perfettamente aderente al dettato normativo in tema di contenuto minimo del contratto di avvalimento e, dunque, suscettibile di conseguenze pregiudizievoli per il concorrente che ad essa si conformi, non può riversare nella sfera giuridica di quest’ultimo gli effetti di una partecipazione incompleta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Seconda</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2009 del 2012, proposto da:<br />
Centro Verde Vivai Srl, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luciano Ancora, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Imbriani, 30; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Francavilla Fontana, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicolangelo Zurlo, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Mello Srl, non costituita; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento di esclusione dalla gara, indetta dal Comune di Francavilla Fontana, per i &#8220;Lavori di riqualificazione del Quartiere San Lorenzo &#8211; 2°stralcio di completamento&#8221;, contenuto nel verbale di gara n. 2 del 10/12/2012;<br />	<br />
&#8211; della comunicazione di esclusione del Comune di Francavilla Fontana recante la data dell&#8217;11 dicembre 2012 e n.0044090/2012 prot.;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Francavilla Fontana;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Carlo Dibello e uditi i difensori avv. L. Ancora per la ricorrente e avv. N. Zurlo per la P.A.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La s.r.l. Centro Verde Vivai è stata esclusa dalla gara per l’appalto dei lavori di riqualificazione del Quartiere San Lorenzo 2^ stralcio di completamento, indetta dal Comune di Francavilla Fontana in quanto “ il contratto di avvalimento non specifica in modo compiuto, esplicito, esauriente e determinato le risorse e i mezzi prestati alla ditta ausiliaria”.<br />	<br />
La Commissione di gara è pervenuta alla decisione di escludere la Centro Verde Vivai s.r.l. dalla procedura di evidenza pubblica in oggetto dopo un esame della determinazione n. 2 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavorio, Servizi e Forniture, nonché delle pronunce con le quali alcuni TAR hanno chiarito cosa debba intendersi per “contenuto minimo” del contratto di avvalimento.<br />	<br />
Il provvedimento di esclusione è stato contestato dalla società che ha dedotto i seguenti profili di illegittimità:<br />	<br />
&#8211; Eccesso di potere: illogicità ingiusta e manifesta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e presupposti. Contraddittorietà ed illogicità manifesta dell’azione amministrativa. Falsa ed erronea presupposizione in fatto e diritto. Violazione dell’af<br />
&#8211; Violazione di legge: omessa applicazione dell’articolo 46 del d.lvo 12.4.2006, n.163. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria;<br />	<br />
&#8211; Violazione del combinato disposto dell’art.49 d.lgs.163/2006 e 88 D.P.R. 5.10.2012, n.207<br />	<br />
Il Comune di Francavilla Fontana si è costituito in giudizio ed ha insistito per il respingimento del ricorso.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 28 febbraio 2013 la controversia è passata in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è fondato.<br />	<br />
Si è ricordato, nella premessa in fatto, che la s.r.l. Centro Verde Vivai è stata esclusa dalla gara indetta dal Comune di Francavilla Fontana per l’appalto dei lavori di riqualificazione di un quartiere cittadino a causa della mancata compiuta indicazione del contenuto del contratto di avvalimento.<br />	<br />
Il Collegio ritiene, tuttavia, che la stazione appaltante abbia dato causa, in un certo senso, alla mancanza di analiticità del contratto di avvalimento prodotto dalla Centro Verde Vivai ai fini della partecipazione alla gara medesima, con la conseguenza che essa non può addebitare alla ditta concorrente alcuna carenza sotto il profilo contenutistico; né applicare alla medesima ditta alcuna sanzione espulsiva dalla procedura.<br />	<br />
Il contratto di avvalimento è stato, infatti, redatto in conformità alle stesse indicazioni fornite alle ditte partecipanti dalla Stazione appaltante.<br />	<br />
In particolare, ai sensi del punto 4.5 del bando di gara , volto a disciplinare “Scadenza e modalità per la presentazione delle offerte”, “ ciascun soggetto che intende partecipare alla gara è tenuto a presentare la propria istanza di ammissione, corredata dalla documentazione indicata nel disciplinare di gara, e le proprie offerte tecnica ed economica, redatte in lingua italiana e <i>utilizzando preferibilmente i moduli messi a disposizione dall’Amministrazione”.</i><br />	<br />
Anche il disciplinare di gara replicava la medesima prescrizione partecipativa alla procedura facendo addirittura rinvio a “ moduli messi a disposizione dall’amministrazione e allegati al presente disciplinare di gara “ ( si veda il punto 3.1.1)<br />	<br />
Ciò valeva indiscutibilmente anche per la predisposizione del contratto di avvalimento, atteso che<br />	<br />
l’allegato 8 al disciplinare di gara ne riportava un fac – simile evidentemente ad uso e consumo delle ditte concorrenti.<br />	<br />
Ritiene, peraltro, il Collegio che la indicazione di servirsi <i>preferibilmente </i>della modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante avesse non solo il chiaro significato di esortare le ditte partecipanti a tenere esattamente il comportamento descritto come desiderabile dalla P.a, ma che essa potesse agevolmente decifrarsi e vada in effetti interpretata quale autentica “ induzione in errore” nei riguardi della ditta ricorrente in specie.<br />	<br />
Questa conclusione si impone non appena si consideri che la ditta partecipante ad una gara di appalto rintraccia, prima di tutto, proprio nella Stazione appaltante un sicuro punto di riferimento nonché l’interlocutore privilegiato al fine di orientare la propria condotta in una fase delicata come quella dell’inoltro della domanda, fase in cui la ditta è tenuta a impiegare la migliore diligenza onde destreggiarsi nel groviglio normativo delle cause di esclusione.<br />	<br />
Per questa ragione, una volta introdotta nel bando di gara e nel disciplinare la prescrizione di servirsi <i>preferibilmente</i> dei moduli messi a disposizione dalla Stazione appaltante – prescrizione che appare peraltro dotata di una qualche ragionevolezza anche in un’ottica di semplificazione dei plurimi adempimenti burocratici cui l’impresa è assoggettata- non si può poi legittimamente pretendere un comportamento alternativo di segno contrario da parte del concorrente.<br />	<br />
In definitiva, se è vero che ogni partecipante ad una gara è tenuto ad esercitare una particolare vigilanza in ordine alle carenze o alle criticità che possono provocare un provvedimento espulsivo è pur vero che le regole del gioco dettate dalla Stazione appaltante hanno un significato cogente perché promanano da un attore qualificato del rapporto amministrativo.<br />	<br />
Ciò vale anche quando la stazione appaltante, pur non richiamando esplicitamente il ricorso a provvedimenti espulsivi per il caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni del bando di gara, ne paventi egualmente l’impiego con l’uso di avverbi come “preferibilmente”.<br />	<br />
Con l’inoltro della domanda di partecipazione ad una gara si instaura, del resto, una relazione tra ditta concorrente e stazione appaltante assimilabile a quella che consegue ad un invito ad offrire di marca privatistica.<br />	<br />
Le regole di comportamento che ne derivano per i protagonisti della vicenda sono dunque esattamente quelle della buona fede nelle trattative, ossia nella fase che normalmente precede la stipula di un regolamento di interessi.<br />	<br />
Se è così, la Stazione appaltante non può decretare l’espulsione dalla gara di una ditta concorrente che abbia fatto uso di un modulo da essa stessa predisposto a corredo della domanda perché si tratta di contegno assunto in violazione alla regola della buona fede nel momento che precede l’aggiudicazione.<br />	<br />
Detta regola impone di non coinvolgere il concorrente in una inutile procedura di gara inducendolo in errore circa l’adeguato soddisfacimento di oneri documentali.<br />	<br />
Anche il principio di auto responsabilità milita a favore del ricorrente.<br />	<br />
In questa prospettiva, la stazione appaltante che abbia dato causa, con il proprio comportamento, alla immissione nel traffico giuridico di una disciplina di gara non perfettamente aderente al dettato normativo in tema di contenuto minimo del contratto di avvalimento e, dunque, suscettibile di conseguenze pregiudizievoli per il concorrente che ad essa si conformi, non può riversare nella sfera giuridica di quest’ultimo gli effetti di una partecipazione incompleta.<br />	<br />
Il Comune di Francavilla avrebbe dovuto, nella fattispecie concreta, servirsi dell’istituto del cd soccorso istruttorio, essendo certamente tenuto ad esigere i chiarimenti del caso alla ditta concorrente circa le caratteristiche e i profili di dettaglio del contratto di avvalimento da spendere in gara.<br />	<br />
In questo senso, il provvedimento di espulsione va annullato previa assorbimento di ogni ulteriore censura.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di espulsione impugnato.<br />	<br />
Condanna il Comune di Francavilla Fontana alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 4.000,00(quattromila/00), oltre IVA e CPA come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Paolo Marotta, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/05/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-5-2013-n-1129/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2013 n.1129</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2013 n.2550</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-5-2013-n-2550/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-5-2013-n-2550/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-5-2013-n-2550/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2013 n.2550</a></p>
<p>Pres. FF. Cernese, est. Zeuli Pellini srl (Avv.ti Andrea Abbamonte e Monica Mazziotti) c. Comune di Acerra (Avv. Alfredo Cretella); Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura dello Stato); Regione Campania – Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta – (Avv. Riccardo Satta Flores) sull&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del Comune</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-5-2013-n-2550/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2013 n.2550</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-5-2013-n-2550/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2013 n.2550</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. FF. Cernese, est. Zeuli<br /> Pellini srl (Avv.ti Andrea Abbamonte e Monica Mazziotti) c. Comune di Acerra (Avv. Alfredo Cretella); Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura dello Stato); Regione Campania – Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta – (Avv. Riccardo Satta Flores)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del Comune di Acerra recante l&#8217;ordine di rimozione e smaltimento di rifiuti stoccati in località Lenza-Schiavone</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.   Rifiuti – Discarica abusiva – Responsabilità concorrente dell’Amministrazione accertata da sentenza irrevocabile – Assenza di comportamenti ulteriori &#8211; Successiva ordinanza comunale di rimozione e smaltimento – Illegittimità – Ragioni.	</p>
<p>2. Rifiuti – Discarica abusiva – Degrado dovuto ai conferimenti del Comune in eccesso alla portata del sito di stoccaggio – Esposto del titolare della ditta alla Procura della Repubblica – Esclude la responsabilità esclusiva della ditta.	</p>
<p>3. Rifiuti – Discarica abusiva – Sito di stoccaggio sottoposto a sequestro preventivo – Obblighi di manutenzione della ditta – Non comportano esclusiva responsabilità della stessa se le cause del sequestro erano dovute anche a comportamenti dell’Amministrazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui una sentenza divenuta irrevocabile abbia accertato che il degrado di un fondo adibito a discarica abusiva sia dovuto alla concorrente responsabilità dell’Amministrazione e della ditta addetta allo stoccaggio dei rifiuti, è illegittimo per violazione del giudicato il provvedimento del Comune che ordini alla suddetta ditta proprietaria del suolo la rimozione e lo smaltimento degli stessi, laddove la situazione di degrado si è aggravata per il decorso del tempo ma i suoi fattori causali preponderanti sono risalenti ad un periodo per il quale il giudice già ha accertato l’insussistenza di una responsabilità esclusiva della ditta.	</p>
<p>2. La formazione di una discarica abusiva su di un fondo non può essere ascritta alla responsabilità esclusiva della ditta addetta allo stoccaggio nel caso in cui il titolare della stessa, con un esposto alla Procura della Repubblica, abbia stigmatizzato il comportamento del Comune che, a fronte di un sito di stoccaggio prossimo alla saturazione, abbia perseverato nel conferimento dei rifiuti, senza provvedere alla messa in sicurezza.	</p>
<p>3. La circostanza che un sito di stoccaggio dei rifiuti, divenuto discarica abusiva, sia sottoposto alla misura cautelare del sequestro preventivo non comporta esclusiva responsabilità della ditta che ha in gestione il sito, sebbene la stessa sia tenuta agli obblighi manutentori, laddove una sentenza irrevocabile abbia già accertato che le cause del sequestro non erano pienamente addebitabili alla ditta ma anche al comportamento dell’Amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2632 del 2012, proposto da Pellini Srl, Cuono Pellini, rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Abbamonte, Monica Mazziotti, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo,4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Acerra, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alfredo Cretella, con domicilio eletto presso Alfredo Cretella in Napoli, Segreteria T.A.R.;<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento Protezione Civile, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura, domiciliata in Napoli, Dello Stato;<br />
Regione Campania; Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Riccardo Satta Flores, con domicilio eletto presso Riccardo Satta Flores in Napoli, via G.Orsini N.5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento dell’ordinanza n. 11/2012 emessa dal comune di Acerra recante l’ordine di rimozione e smaltimento di rifiuti stoccati in località Lenza/Schiavone</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Acerra e di Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento Protezione Civile e di Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 marzo 2013 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato in data 30 maggio 2012 e depositato il 5 giugno successivo, la Pellini S.r.L. ed il sig. Pellini Cuono, la prima in persona del suo Rappresentante Legale, adivano congiuntamente questo Tribunale chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati sul sito in Contrada Lenza Schiavone del comune di Acerra, emessa dal Commissario Prefettizio meglio indicata in epigrafe.<br />	<br />
A tal proposito parte ricorrente esponeva le seguenti circostanze:<br />	<br />
&#8211; la società ricorrente è titolare di un’area di 15.000 mq. circa in Acerra – Contrada Lenza Schiavone – e di un’area in Acerra alla via Tappia;<br />	<br />
&#8211; quest’ultima ha una parte di proprietà della Pellini S.r.L. pari a circa 13.000 mq. adibita a sito RSU dall’ordinanza commissariale n.306/2001 ed altra parte, sempre di proprietà della Pellini S.r.L. destinata a sito di stoccaggio e trattamento di rifiu<br />
&#8211; per quanto attiene al sito RSU è al foglio di Mappa del comune di Acerra n.3 p.lle 70 e 73, (oggi p.lla 558 e 70 sub 1);<br />	<br />
&#8211; per quanto attiene al sito di stoccaggio e trattamento rifiuti è stato oggetto di rinuncia delle autorizzazioni, è stato dismesso ed interessato alla rimozione rifiuti e bonifica, ai sensi dell’art.13 del Piano Regionale di Bonifica, pubblicato sul BURC<br />
&#8211; il sito RSU, al contrario, ha una storia burocratica ed amministrativa che parte ricorrente così riassumeva: <br />	<br />
&#8211; con ordinanza n.2425 del 18 marzo 1996, il PCM nominava il Presidente della Giunta Regionale della Campania Commissario delegato per l’emergenza rifiuti;<br />	<br />
&#8211; il 19 gennaio 2001 il Prefetto p.t. di Napoli inviava una nota al Presidente della Provincia di Napoli ed a tutti i Sindaci con la quale, in seguito al sequestro della discarica di Tufino ed all’impossibilità di collocare, nell’immediato, circa 2000 ton<br />
&#8211; il Sindaco del comune di Acerra, con ordinanza n.17 del 22 gennaio 2001, disponeva che i rifiuti del comune di Acerra venissero convogliati in appositi cassoni scarrabili ed a tenuta stagna di proprietà della Pellini S.r.L. e depositati presso la sede d<br />
&#8211; la stessa sera i cassoni scarrabili erano esauriti e dunque la società avvertiva immediatamente il Sindaco di Acerra, segnalando di essere in possesso di un sito adibito a compostaggio che avrebbe potuto ricevere i rifiuti stoccati in centri provvisori;<br />
&#8211; il Sindaco con ordinanza n.18 del 23 gennaio 2001 disponeva di convogliare tutti i rifiuti presso l’impianto di compostaggio della ditta Pellini (cd. “Settore A” di contrada Lenza Schiavone), comunicando l’ordinanza ai sensi dell’art.13 del d. lgs. n.22<br />
&#8211; il 31 gennaio 2001 il Commissario di Governo invitava la ditta Pellini a mettere a disposizione un’area di circa mq. 5000 come area di trasferenza dei rifiuti per il conseguente trasporto ai siti di smaltimento definitivi;<br />	<br />
&#8211; solo dieci giorni dopo, l’1 febbraio 2001, la Pellini comunicava che il piazzale utilizzato aveva un’autonomia di soli giorni 3, comunicando di essere proprietaria di un’area attigua contraddistinta al Catasto foglio particella 70 e 73 che, previa esecu<br />
&#8211; in data 1 febbraio 2001, l’Amministrazione Comunale di Acerra autorizzava le opere in virtù della necessità di utilizzare lo stoccaggio temporaneo dell’area attigua, veniva anche presentata regolare DIA per le opere di recinzione;<br />	<br />
&#8211; sicché il sito di Contrada Lenza- Schiavone, cd. “Settore B”, sarebbe divenuto pronto a ricevere i rifiuti solo nel giugno del 2001;<br />	<br />
&#8211; nelle more, il Comune continuava ad utilizzare il “Settore A” tramite l’installazione di una macchina rotoimballatrice di proprietà del Commissariato di Governo;<br />	<br />
&#8211; in data 6 marzo 2001, l’ARPAC comunicava che avrebbe effettuato ulteriori verifiche del sito di stoccaggio provvisorio, facendo presente che il Comune, una volta liberato definitivamente dai RSU il sito di stoccaggio, avrebbe dovuto comunicarlo all’ARPA<br />
&#8211; il 4 giugno del 2001 la Pellini s.r.l., a seguito di conferenza tenutasi il 31 maggio 2001, comunicava la più ampia disponibilità a mettere a disposizione il “Settore B” dell’impianto sito in Acerra;<br />	<br />
&#8211; in sostanza, dai primi giorni di giugno 2001, il Comune ed il Commissariato iniziarono il conferimento di rifiuti provenienti non solo dal Comune di Acerra, ma anche da altri Comuni della Provincia;<br />	<br />
&#8211; in data 9 giugno 2001, la Pellini s.r.l., allarmata, rappresentava che Commissario di Governo e comune di Acerra erano venute in possesso del sito di stoccaggio ubicato in Acerra ed il comune aveva dato la disponibilità per l’utilizzo del sito ad attivi<br />
&#8211; sempre l’11 giugno 2001 il Commissario di Governo, nel rappresentare che i conferimenti del 9, 10 ed 11 giugno 2001 erano dovuti a motivi di eccezionale gravità, rilevava che il “Settore B” temporaneamente destinato ad uso comunale, avrebbe potuto esser<br />
&#8211; l’Amministrazione Comunale di Acerra, con nota in pari data, invitava la società a produrre la relativa offerta per l’inoltro al Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti;<br />	<br />
&#8211; il 12 giugno 2001 il Comune dopo aver dato atto che i rifiuti “sono ancora depositati sul piazzale e vengono ecoballati con impianto del Commissario di Governo tramite il Consorzio di Bacino NA 2 che invia operai addetti a tale trattamento”, significava<br />
&#8211; da quest’ultima si ricava che la società, oltre a locare l’area, si impegnava a fornire l’energia elettrica, la guardianìa dei mezzi di proprietà, il noleggio della pala meccanica, a fornire insetticida e nebulizzazione antiodorante, innaffiare le strad<br />
&#8211; il Commissario di Governo, con nota del 12 giugno 2001, e cioè in pari data, invitava la società ad accogliere il conferimento dei rifiuti nelle more della conclusione dell’iter procedurale già avviato che si sarebbe conclusa con un’ordinanza di accogli<br />
&#8211; cosicché proseguivano i conferimenti rifiuti presso il sito, senza la formalizzazione di alcun accordo contrattuale, tanto che la Pellini s.r.l., con nota del 14 giugno 2001, affermava che, nelle more della conclusione dell’iter procedurale, sarebbe sta<br />
&#8211; con ordinanza n.306 del 14 giugno 2001 il Commissario di Governo disponeva che la Pellini s.r.l. attivasse immediatamente il trasferimento dei rifiuti stoccati dall’area attualmente utilizzata a quella oggetto della presente ordinanza e cioè dal “Settor<br />
&#8211; in virtù di quanto sopra, la Pellini s.r.l. stipulava con il comune di Acerra una scrittura privata addì 19 giugno 2001 con cui la Pellini cedeva in locazione all’amministrazione comunale le particelle nn.70 e 73;<br />	<br />
&#8211; in contratto era sancito che la Pellini accettava che l’area fosse destinata ad attività di trasferimento, stoccaggio, trito vagliatura e che l’attivazione degli impianti sarebbe avvenuta con personale o idonea struttura individuata dal Commissario di G<br />
&#8211; il 19 giugno 2001 il Sindaco del Comune di Acerra ordinava che, a far data dal 15 giugno 2001, i rifiuti solidi urbani di Acerra e quelli dei comuni che saranno individuati dal Commissario, avrebbero dovuto essere convogliati presso l’impianto di compos<br />
&#8211; da quel momento, alla Pellini s.r.l. era preclusa qualsiasi attività in relazione ai rifiuti in ingresso nel sito di cui sopra; <br />	<br />
&#8211; il 22 giugno 2001 il Commissario di Governo, ritenuto improrogabile l’avvio dell’impianto, ne autorizzava l’esercizio provvisorio affidando la gestione al consorzio di Bacino Napoli 2, affiancato dalla società IGICA del comune di Caivano e dalla società<br />
&#8211; la predetta ordinanza non venne proprio inviata alla Pellini s.r.l. a dimostrazione di come la stessa fosse stata estromessa da ogni forma di gestione;<br />	<br />
&#8211; il Consorzio di Bacino NA 2 per la messa in sicurezza dell’impianto di Acerra individuava i necessari interventi ed il comune di Acerra comunicava che, <i>ad horas</i> sarebbero iniziati i lavori di somma urgenza per l’eliminazione dei pericoli per i la<br />
&#8211; in prossimità della scadenza contrattuale, la ditta Pellini, con nota del 6 novembre 2001, declinava ogni responsabilità, e con nota del 3 dicembre 2001 comunicava che, in prossimità della scadenza, il sito avrebbe dovuto essere lasciato completamente l<br />
&#8211; poiché i conferimenti di rifiuti non si arrestavano, in data 14 gennaio 2002, la ditta inviava una diffida al comune di Acerra, al Consorzio ed al Commissario di Governo invitando a sospendere tutti i conferimenti e specificando che l’area, in assenza d<br />
&#8211; in conseguenza di ciò, intervenne l’ordinanza n.52 del 5 febbraio 2002 con cui il Commissario di Governo autorizzava il comune di Acerra a prorogare il fitto per ulteriori quattro mesi;<br />	<br />
&#8211; il 10 aprile 2002 la Pellini s.r.l. rappresentava che il 15 aprile 2002 sarebbe scaduta l’efficacia della suddetta ordinanza e, conseguentemente, alla scadenza, salvo rinnovazione del contratto, non sarebbe più stato possibile conferire RSU;<br />	<br />
&#8211; i conferimenti di RSU però proseguirono senza che fosse stato adottato alcun atto di proroga, tanto che intervenne la diffida da parte di Pellini S.r.L. con la quale si intimava a tutti gli enti interessati l’emanazione di provvedimento autorizzativo o<br />
&#8211; il sub-Commissario di Governo, con atto del 25 novembre 2002 disponeva che anche il comune di Napoli avrebbe dovuto conferire i suoi rifiuti alla Contrada Lenza Schiavone;<br />	<br />
&#8211; il 27 giugno 2003 la Pellini S.r.L. rappresentava a tutti gli enti interessati che sarebbero stati assicurati i servizi dovuti in virtù delle ordinanze in essere, che avranno validità fino a quando il sito non sarà sgomberato dai rifiuti; <br />	<br />
&#8211; facevano seguito altri atti dispositivi del Commissario con i quali si disponeva il conferimento di quantitativi giornalieri di rifiuti presso il “Settore B” nelle more della riattivazione degli impianti di CDR;<br />	<br />
&#8211; il comune di Acerra rappresentava il 13 maggio del 2004 al Commissario l’inopportunità di continuare ad autorizzare l’invio dei rifiuti presso il sito della Pellini;<br />	<br />
&#8211; il 20 giugno del 2005 il Pellini Cuono inviava un esposto alla Procura di Nola segnalando la situazione di cui sopra, sollecitando lo sgombero dei rifiuti e vietando ogni ulteriore conferimento;<br />	<br />
&#8211; il Consorzio di Bacino, in data 22 giugno 2005, terminava le operazioni di eco imballaggio ed abbandonava il sito, così la Pellini si attivava immediatamente rappresentando che le eco balle prodotte sono ancora stoccate nel predetto sito RSU e quindi, l<br />
&#8211; alcun riscontro veniva riservato a tale nota;<br />	<br />
&#8211; il GIP presso il Tribunale di Napoli in data 23 gennaio 2006 disponeva il sequestro preventivo degli impianti in proprietà Pellini nonché dell’impianto di ecoimballaggio ovvero del sito RSU;<br />	<br />
&#8211; i C.C. per la Tutela dell’Ambiente il 24 gennaio successivo provvedevano ad eseguire il provvedimento, nel verbale di sequestro davano, peraltro, atto che l’impianto di ecoimballaggio insiste sul sedime di proprietà della Pellini S.r.L. in C.da Lenza Sc<br />
&#8211; il 23 luglio del 2006, il Comando Carabinieri Nucleo Operativo Ecologico di Napoli, in ottemperanza a specifica delega, effettuava sopralluogo presso i siti di stoccaggio dove si rinvenivano circa 250/300 mc. di RSU che si presentavano in balle plastifi<br />
&#8211; il 12 agosto 2008 si disponeva, da parte della Procura della Repubblica, il dissequestro temporaneo dei soli impianti in titolarità della Pellini e la loro restituzione ai medesimi, quali gestori dei siti e quindi quali soggetti che necessariamente devo<br />
&#8211; il 6 ottobre 2008 il Tribunale di Napoli, VI Sezione Penale, facendo proprio il provvedimento del PM, disponeva il dissequestro temporaneo per procedere allo smaltimento dei rifiuti, dopo la loro classificazione e la redazione del piano di smaltimento;<	
- nel suddetto provvedimento era anche disposto che, quanto al sito di stoccaggio di contrada Lenza Schiavone afferente i rifiuti solidi urbani, si “mandava” al comune di Acerra per le determinazioni di competenza;<br />	<br />
&#8211; relativamente al contratto di locazione stipulato con il comune di Acerra, parte ricorrente precisava che l’area oggetto di locazione non era stata restituita né era stato disposto lo scioglimento del vincolo negoziale;<br />	<br />
&#8211; solo in data 23 maggio 2008 il comune di Acerra – dopo che il Consorzio di Bacino Napoli 2 di cui l’ente faceva parte, aveva terminato le operazioni di eco-imballaggio &#8211; notificava atto di citazione per la declaratoria di nullità/inefficacia del contrat<br />
&#8211; nella prospettazione attorea, peraltro, tale citazione era dovuta non alla inidoneità del sito, come “proditoriamente” affermato dall’attore, ma per tutelare il comune alla luce dell’intervenuto sequestro penale dell’area;<br />	<br />
&#8211; nel frattempo la Pellini S.r.L. aveva chiesto ed ottenuto decreti ingiuntivi rilasciati dal Tribunale di Nola per il pagamento del canone di locazione non corrisposto;<br />	<br />
&#8211; nel corso di quei giudizi il comune si difendeva adducendo che il vincolo obbligatorio fosse in capo al Commissariato di Governo per l’Emergenza Rifiuti cui andava esteso il contraddittorio;<br />	<br />
&#8211; a conferma della propria coerenza, la Pellini S.r.L. ricordava inoltre che aveva presentato, nel giudizio, domanda riconvenzionale avente ad oggetto la risoluzione del contratto;<br />	<br />
&#8211; l’avvio del procedimento penale era stato l’unico motivo che aveva peraltro determinato l’Amministrazione Comunale a revocare le autorizzazioni all’impermeabilizzazione ed alle opere di messa in sicurezza per i lavoratori, con provvedimento di revoca gi<br />
&#8211; tutto ciò premesso, il comune di Acerra, a seguito del dispositivo di sentenza emesso dal Tribunale di Nola, Ufficio del Giudice Monocratico il 14 novembre 2008, notificava il 2 dicembre 2008 avvio del procedimento amministrativo ex art.192 del d. lgs.<br />
&#8211; nella sentenza penale di condanna si legge, peraltro, che la situazione di fatto di un deposito incontrollato di rifiuti, e poi di una vera e propria discarica abusiva, è la diretta conseguenza della negligenza, quanto meno di coloro cui è stata affidat<br />
&#8211; nel contro-dedurre rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento, la Pellini s.r.l rappresentava all’autorità procedente che alcun accertamento della responsabilità da fatto illecito era stato disposto né esso poteva essere invocato in base alla<br />
&#8211; ciò non pertanto, in data 9 aprile 2009, concludendo il procedimento, il Commissario Prefettizio p.t. del comune di Acerra emetteva un’ordinanza con la quale, ritenendo entrambi i ricorrenti autori della violazione, e sussistendo illecito abbandono dei<br />
&#8211; avverso questo provvedimento, veniva proposto ricorso innanzi al TAR Campania che, in data 1 giugno 2010, accoglieva il gravame, ritenendo che nell’atto impugnato non fossero specificati in concreto i profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa a<br />
&#8211; la sentenza è passata in cosa giudicata;<br />	<br />
&#8211; nel frattempo, con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Acerra n.28 del 10 aprile 2009 veniva approvato un Accordo di Programma operativo tra Comune, Ministero dell’Ambiente, Sottosegretario di Stato per l’Emergenza Rifiuti e Commis<br />
&#8211; dalla lettura dell’allegata “Scheda Interventi” si legge che il soggetto attuatore degli interventi di rimozione ecoballe stoccate è il Sottosegretario di Stato;<br />	<br />
&#8211; le ricorrenti precisavano ulteriormente che l’area RSU è ancora in locazione al comune di Acerra che non ha ancora provveduto alla restituzione alla Pellini s.r.l. tanto che, solo in data 23 maggio 2008, l’Amministrazione Comunale di Acerra ha instaurat<br />
&#8211; successivamente al deposito della sentenza TAR accadeva ancora che i ricorrenti erano assolti in sede penale;<br />	<br />
&#8211; in sede amministrativa invece, come detto, l’accertamento della violazione del divieto di cui all’ordine di sgombero ex d. lgs. n.152/06 era annullato da questo Tribunale con sentenza divenuta irrevocabile;<br />	<br />
&#8211; inopinatamente, con nota del 16 marzo 2012, il comune di Acerra avviava un nuovo procedimento amministrativo ex art.192 d. lgs. 152/06 per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti tuttora abbandonati nel sito di stoccaggio in località Lenza/Schiavone;<	
- il 13 aprile 2012 la Pellini S.r.L. protocollava nota di riscontro rappresentando l’esito assolutorio in sede penale, anche con riferimento all’imputazione di inottemperanza all’ordinanza sindacale n.9 dell’8 aprile 2009;<br />	<br />
&#8211; aggiungeva inoltre di non avere la disponibilità del suolo non essendo intervenuto alcun provvedimento di dissequestro ed essendo affidata la custodia al comune di Acerra;<br />	<br />
ciò nonostante, in data 24 aprile 2012 e 26 aprile 2012, era notificata ai ricorrenti l’ordinanza di rimozione dei rifiuti secondo la quale è sicuramente ascrivibile al Pellini il comportamento illecito relativo al mancato sgombero del sito dalla data di emissione della sentenza Tar Campania in quanto, da quella data, è definitivamente chiarito che, cessati i conferimenti, i Pellini avrebbero dovuto provvedere allo sgombero del sito onde evitare il perpetrarsi del danno ambientale;<br />	<br />
&#8211; ancora, nelle more della predisposizione e notifica del ricorso introduttivo, il Comune di Acerra inviava il 15 maggio 2012 una nota con la quale invitava i ricorrenti a fornire ulteriori documenti in loro possesso, onde dimostrare quanto affermato, in<br />
&#8211; riscontrata con nota del 16 maggio 2012 la richiesta, ed allegando certificato del Tribunale di Napoli, l’impresa comunicava altresì che dal verbale di soprallugo dei CC del 23 luglio 2008 e da quello dell’ARPAC del 22 maggio 2009 risultava perdurante i<br />
Tanto premesso i ricorrenti deducevano i seguenti motivi di illegittimità avverso il provvedimento impugnato: a) violazione dell’art.21 septies L.241/90, dell’art.114 c.p.a. e dell’art.329 c.p.c.;<br />	<br />
violazione dell’art.192 del d. lgs. 152/2006, violazione del principio di imparzialità e del principio “chi inquina paga”; b) eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti; c) violazione dell’art.54 D. Lgs. 267/00 e ss. modifiche.<br />	<br />
Si costituiva il Comune di Acerra contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I Sono fondati i motivi coi quali, in ricorso, si fa valere la sussistenza del vizio di elusione del giudicato nonché del vizio di eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e travisamento dei presupposti nel provvedimento impugnato.<br />	<br />
Nella disamina della fondatezza di questi motivi di ricorso, conviene partire, tanto premesso, dall’analisi dell’ordinanza impugnata.<br />	<br />
II Quest’ultimo atto, dopo aver ricostruito la storia amministrativa e giudiziaria del sito in “Contrada Lenza Schiavone” in proprietà della parte ricorrente, individuava, in “prima battuta”, per così dire, la data del 20 giugno 2005 come quella dalla quale collocare “l’inizio del comportamento dolosamente omissivo della Pellini S.r.L. . In subordine ed “<i>ad abundantiam</i>” l’ordinanza ritiene sicuramente ascrivibile al Pellini il comportamento illecito relativo al mancato sgombero del sito successivamente alla data di emissione della sentenza del Tar Campania (<i>ergo</i> dal 10 febbraio 2010 N.d.R.).<br />	<br />
Entrambe queste contestazioni si rivelano, però, ad una più articolata meditazione, errate.<br />	<br />
III Iniziando dalla prima di esse, ed a volere approfondire la lettura dell’atto, anche aiutandosi con quanto dedotto nella memoria dall’amministrazione intimata, si comprende che tale ricostruzione, e gli addebiti ai quali essa ha condotto, si fondano su di una peculiare interpretazione della sentenza di questo Tribunale n.73072012, passata in giudicato per mancata impugnazione. Codesta interpretazione, tuttavia, non appare corretta né perspicua , per quello che si dirà.<br />	<br />
E difatti, si sostiene da parte convenuta che, con quella sentenza, il TAR, pur annullando il precedente provvedimento di sgombero e rimozione rifiuti emesso dal Commissario Prefettizio, non lo avrebbe ritenuto (del tutto) illegittimo, ma sarebbe stato indotto a caducarlo solo per la “mancanza di un requisito temporale necessario per individuare il passaggio da discarica autorizzata a discarica abusiva”. In altre parole, nella ricostruzione del provvedimento giurisdizionale, l’amministrazione ritiene che quest’ultimo abbia censurato gli atti della P.A. intimata per la mancanza di una motivazione analitica e precisa con riferimento al momento in cui sarebbe iniziata la condotta illecita della società ricorrente, e non per un’illegittimità <i>tout court</i> della deliberazione in parola.<br />	<br />
Sennonché, come si anticipava, tale ricostruzione e, segnatamente, il presupposto sul quale essa si basa, è fondamentalmente errato, essendo al contrario evidente che la sentenza di questo Tribunale abbia ritenuto illegittima la originaria ordinanza prefettizia di rimozione dei rifiuti e riduzione in pristino dell’area, perché quest’ultima pretendeva di fondare una responsabilità <i>esclusiva </i>della Pellini S.r.L. e del Pellini Cuono per lo stato di degrado del fondo, ridotto a discarica abusiva, diversamente emergendo dagli atti processuali che, tutt’al più, la detta addebitabilità era solo concorrente. <br />	<br />
A conferma di quanto appena detto, si ponga mente al seguente ed articolato passaggio motivazionale contenuto nel suddetto provvedimento giurisdizionale irrevocabile <i>“La vicenda in esame può essere risolta alla luce dei vizi di eccesso di potere denunziati sotto vari profili. Questa Sezione ha, in più di un’occasione, ritenuta fondata ed assorbente la censura con cui parte ricorrente prospettava &#8220;l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 192 d.lgs. n. 152/06 in quanto non sarebbero dimostrati i profili di dolo o colpa necessari per l’imposizione dell’obbligo di rimozione dei rifiuti e di ripristino in capo al proprietario o al titolare di altro diritto di godimento sull’area interessata.</i><br />	<br />
<i>Infatti l’art. 192 d.lgs. n. 152/06, (attualmente vigente e che ha riprodotto le disposizioni previste nell’art. 14 d.lgs. n. 22/97) dispone che chiunque viola il divieto di abbandono e deposito incontrollato “è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputa-bile a titolo di dolo o colpa, base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.</i><br />	<br />
<i>In particolare dalla norma in esame risulta che la responsabilità del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento presuppone l’addebitabilità ad essi, a titolo di dolo o colpa, della violazione posta in essere dal responsabile.</i><br />	<br />
<i>Nel provvedimento impugnato non sono nemmeno dedotti, in concreto, profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa, in capo alla parte ricorrente, necessari per l’imposizione dell’obbligo di rimozione dei rifiuti fermo restando che, a tal fine, non è sufficiente una generica “culpa in vigilando” (C.d.S. Sezione V, 8 marzo 2005, n. 935; C. di S. Sezione V, 25 agosto 2008, n. 4061)&#8221;.</i><br />	<br />
<i>Anche la fattispecie in esame può essere decisa alla luce dei principi richiamati.</i><br />	<br />
<i>Dai “considerata” del provvedimento impugnato emerge chiaramente che il luogo non è più qualificabile come “sito di stoccaggio”, ma è (divenuto) una vera e propria “discarica abusiva”, perché i ricorrenti “hanno contrattualmente accettato l’ingresso dei rifiuti nel sito di stoccaggio”.</i><br />	<br />
<i>È evidente, come emerge dalla ricostruzione storica operata dal provvedimento impugnato, che un’attività originariamente lecita sia divenuta nel corso del tempo, a giudizio dell’autorità emanate, illecita. Ma tale momento non è indicato nel provvedimento impugnato.</i><br />	<br />
<i>Lo svolgimento della vicenda, i cui momenti salienti sono stati riportati in fatto, dimostra come l’attività dei ricorrenti si sia svolta in collaborazione o in esecuzione di provvedimenti dell’autorità amministrativa (Comune e/o Commissariato di Governo).</i><br />	<br />
<i>Orbene, poiché la colpa richiesta dell’art. 192 d.lgs. n. 152/06 non può che essere esclusiva, era indispensabile indicare con assoluta certezza il momento in cui il comportamento dei ricorrenti era divenuto illecito perché assunto in totale autonomia rispetto ad atti o a situazioni determinatesi per effetto di atti della pubblica amministrazione. Poiché il provvedimento impugnato non indica tale momento, tanto è sufficiente per disporre il suo annullamento.</i><br />	<br />
Ciò premesso, davvero non si comprende come da un’analisi giudiziaria siffatta, che aveva definito chiaramente come concorrente, per di più con il crisma dell’irrevocabilità, il titolo della colpa configurabile in testa ai ricorrenti, ed in assenza di qualsiasi ulteriore evento sopravvenuto in grado di mutare l’originaria prospettazione, l’amministrazione comunale di Acerra possa aver tratto le deduzioni che ha versato nel provvedimento impugnato. Dalla storia amministrativa del sito ricostruita in fatto è infatti evidente che le attività che hanno condotto alla attuale situazione di degrado sono state, tutte, poste in essere fino al 2005, e che, successivamente, alcun ulteriore conferimento o sversamento siano avvenuti, di tal che l’eventuale ulteriore ammaloramento dell’area è stato determinato al più da incuria, ma certamente i fattori causali preponderanti del degrado si sono verificati nel periodo anteriore a quella data, e dunque, per essi, non può che continuare a valere la valutazione già espressa dal TAR in ordine alla insussistenza di una responsabilità (almeno) esclusiva a carico dei ricorrenti. Dunque non può che concludersi che il titolo di colpa, a tutto voler concedere configurabile a carico dei ricorrenti, sia tuttora concorsuale. E d’altro canto poiché la mancanza della prova dell’esclusività della condotta colpevole interdiceva all’amministrazione, secondo il <i>dictum</i> irrevocabile, l’esercizio del potere ordinatorio nei confronti della Pellini S.r.L. . non può non ritenersi fondata, come si diceva in premessa, l’eccezione con la quale la parte fa valere il vizio di elusione del giudicato nell’atto impugnato.<br />	<br />
A maggior ragione tale giudizio di non esclusività della condotta impugnata trova conferma in due circostanze, la prima delle quali si individua nell’esposto che, in data 22 giugno 2005, il Pellini Cuono inviò alla Procura della Repubblica di Nola. In questo atto, oltre a declinare ogni responsabilità derivante dall’attività di smaltimento di rifiuti in assenza di un provvedimento della pubblica autorità, l’esponente infatti stigmatizzava il comportamento delle autorità pubbliche che, nonostante il fondo fosse ormai saturo, perseveravano nei conferimenti di rifiuti senza adottare alcuna iniziativa per la sua messa in sicurezza. A ben vedere, cioè, tale atto dimostra esattamente il contrario di quanto ritiene di dedurre da esso la parte intimata, che pretende di prelevare da esso la dimostrazione del dolo del Pellini. Al contrario, esso dà prova in effetti di tutt’altro e cioè dell’intenzione di costui di ottenere la liberazione del sito, in assenza di ulteriore provvedimenti tanto è vero che, dopo avere vanamente intimato agli utilizzatori di interrompere i conferimenti, si rivolgeva all’A.G. stante l’inerzia di costoro. Ora, non v’è chi non veda che tale constatazione impedisce senz’altro di configurare un’esclusività dell’addebito della condotta illecita in capo al Pellini, constatazione che rappresenta, per quanto si è detto, ciò che “basta” per ritenere tuttora applicabile alla fattispecie la prescrizione della sentenza del 2010 di questo TAR.<br />	<br />
La seconda circostanza che comprova il giudizio di non esclusività è poi offerta dalla constatazione che è tutt’affatto che pacifico di chi fosse la disponibilità materiale del fondo dal momento che lo stesso:<br />	<br />
&#8211; era condotto in fitto, almeno in via di fatto, dal comune di Acerra, che solo in data 23maggio 2008 ha avviato il processo civile per la declaratoria di nullità del corrispondente contratto;<br />	<br />
&#8211; era gestito, nel suo momento produttivo, e cioè fino al giugno del 2005, quanto meno, dal Consorzio Bacino NA 2 unitamente alle società Pomigliano Ambiente ed Igica, e dunque non dai ricorrenti. <br />	<br />
Del resto, su questa cornice ricostruttiva non può neppure incidere – diversamente da quanto preteso dall’intimata- lo status giuridico cautelare dell’area, e, segnatamente, la circostanza relativa al se lo stesso fosse o meno interessato da un sequestro preventivo, con la conseguente possibilità di manutenzione da parte della ricorrente o del ricorrente. E difatti, a tutto voler concedere, se anche il sito fosse stato dissequestrato, rimarrebbe la constatazione di fondo e cioè che le “cause” del sequestro non erano pienamente addebitabili alla parte ricorrente, di tal che non si comprende, anche in questa prospettiva, perché solo su quest’ultima dovrebbero incombere, in seguito, gli obblighi ripristinatori. <br />	<br />
IV Il ragionamento logico-giuridico appena rassegnato è valido e dunque è destinato a permanere anche dopo l’emanazione della sentenza del G.A. di cui sopra, e cioè dopo il 10 febbraio del 2010. E’ chiaro, infatti, che il momento rilevante per l’individuazione della condotta illecita è quello precedente, esattamente individuato nella sentenza impugnata nel passaggio nel quale si sottolinea che <i>“lo svolgimento della vicenda, i cui momenti salienti sono stati riportati in fatto, dimostra come l’attività dei ricorrenti si sia svolta in collaborazione o in esecuzione di provvedimenti dell’autorità amministrativa (Comune e/o Commissariato di Governo).”, </i>e perciò pretendere, che, ora per allora, la società Pellini si accolli tutti gli oneri conseguenti, sarebbe, oltre che, probabilmente, ingiusto, alla luce di quanto accertato, anche e soprattutto in contrasto con la decisione di questo Tribunale più volte ricordata. Dunque, anche posticipando la data di insorgenza della responsabilità della Pellini al momento dell’emissione della sentenza del TAR, il giudizio non può mutare di prospettiva. <br />	<br />
Infatti non si può dimenticare che il sito era stato sottoposto al sequestro nel gennaio 2006 per cui, anche a voler ravvisare un concorso di responsabilità a carico del Pellini Cuono o della Pellini S.r.L., &#8211; peraltro oggi difficilmente dimostrabile in virtù dell’esito dei processi penali che sono stati instaurati,- poiché i fatti che condussero all’emissione della misura cautelare reale erano ascrivibili a molteplici soggetti, fra cui lo stesso comune di Acerra, anche il successivo (e temporaneo) dissequestro non avrebbe potuto obbligare i soli proprietari del sito, proprio in virtù dei principi richiamati dalla sentenza del Tribunale, alla rimozione dei rifiuti perché l’area era stata inquinata da condotte che coinvolgevano anche, e, forse, in parte maggiore, responsabilità di terzi. In altre parole,anche a voler dare per accertato che la società, in occasione dei temporanei dissequestri, fosse rientrata nel possesso dell’area, ciò non avrebbe dovuto indurre l’amministrazione a far riespandere la responsabilità di quest’ultima, fino a farla divenire, del tutto arbitrariamente, esclusiva. Tanto meno l’amministrazione era, per questo solo dato, autorizzata ad esorbitare dal solco tracciato nella citata sentenza che, anche sotto questo aspetto, deve pertanto ritenersi essere stata elusa.<br />	<br />
V Un ulteriore vizio di contraddittorietà si registra anche in altro aspetto della motivazione. E difatti il comune di Acerra ha decisamente omesso di valutare quanto previsto nell’Accordo di Programma Operativo intercorso tra il Comune, il Ministero dell’Ambiente, il Sottosegretario di Stato per l’Emergenza Rifiuti ed il Commissario delegato ex OPCM 3654/2008 aventi ad oggetto interventi di compensazione ambientale e bonifica del territorio, accordo che prevedeva un intervento integrato su scala regionale, gestito dallo stesso Sottosegretario di Stato, <i>“relativamente alle aree interessate dalla presenza di Ecoballe”</i>. La contraddittorietà consiste invero nella assoluta mancanza di previsioni e di analisi, su come il provvedimento impugnato, che pure interviene su detta materia, potesse poi armonizzarsi con la scala degli interventi previsti nel suddetto Accordo, al quale pure l’amministrazione comunale intimata aveva preso parte. <br />	<br />
VI Da ultimo converrà infine soffermarsi sull’urgenza degli interventi, rappresentata dall’amministrazione intimata, oltre che nel provvedimento impugnato, anche nella memoria di costituzione. Non vi è dubbio che la stessa sia meritevole di ogni considerazione, anche perché, in aggiunta a tale prospettazione si sottolinea altresì l’esistenza di un comportamento gravemente scorretto e malizioso tenuto dalla Pellini S.r.L. , sia nel corso delle trattative precontrattuali che nell’esecuzione del contratto. Nelle rivendicazioni del convenuto comune, infatti, quest’ultima, non paga delle operazioni dolose poste in essere in danno dell’interesse pubblico, starebbe ulteriormente traendo indebito profitto dalle stesse, reclamando verso il comune pagamenti formalmente dovuti, ma in realtà indebiti perché frutto di precedente attività illecita. Orbene, non v’è chi non veda che queste rimostranze, astrattamente legittime, dovranno e potranno essere fatte valere dal comune di Acerra nel corso del contenzioso civilistico relativo ai rapporti contrattuali intercorsi dove potrà trovare composizione anche l’interesse pubblico che si assume leso e, se del caso, anche in altre sedi.<br />	<br />
E’ chiaro viceversa che la diversa pretesa, che pare per vero essere sottintesa da detti argomenti, ossia quella di rivalersi delle suddette scorrettezze in via amministrativa con l’emissione di un’ordinanza di sgombero quando non sussistano i presupposti di legge idonei a supportare quest’ultima, rappresenterebbe una soluzione non conforme ai principi generali dell’ordinamento giuridico ed in particolare a quelli che presidiano l’esercizio di pubblici poteri. <br />	<br />
VII Questi motivi inducono all’accoglimento del ricorso, e, per l’effetto, all’annullamento del provvedimento impugnato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Condanna il comune di Acerra al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2500,00. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Cernese, Presidente FF<br />	<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere<br />	<br />
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/05/2013</p>
<p align=justify>
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