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	<title>16/5/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16/5/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 16/5/2012 n.332</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-16-5-2012-n-332/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-16-5-2012-n-332/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 16/5/2012 n.332</a></p>
<p>P. Buonvino Pres. &#8211; C. Testori Est. Toscana Energia Green S.p.A. (Avv. M. Spatocco) contro il Comune di Forte dei Marmi (Avv. G. Turri) e nei confronti di DIDDI s.r.l. (Avv. F.M. Pozzi) un indirizzo &#8220;intermedio&#8221; tra quello formalistico e quello sostanzialistico in relazione alla conservazione dei plichi delle offerte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-16-5-2012-n-332/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 16/5/2012 n.332</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-16-5-2012-n-332/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 16/5/2012 n.332</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Buonvino Pres. &#8211; C. Testori Est.<br /> Toscana Energia Green S.p.A. (Avv. M. Spatocco) contro il Comune di Forte dei Marmi (Avv. G. Turri) e nei confronti di DIDDI s.r.l. (Avv. F.M. Pozzi)</span></p>
<hr />
<p>un indirizzo &ldquo;intermedio&rdquo; tra quello formalistico e quello sostanzialistico in relazione alla conservazione dei plichi delle offerte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Gara – Conservazione buste – Verbalizzazione &#8211; Necessità – Ragione – Tutela par condicio e segretezza offerte – Conseguenze – Modalità conservazione – Menzione nel verbale – Necessità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Se è vero che la mancata indicazione, nei verbali di gara, delle specifiche modalità di custodia dei plichi e degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte non determina, di per sé, l’illegittimità degli atti complessivamente posti in essere dalla commissione aggiudicatrice, non per questo è preclusa al giudice, in un’ottica sostanzialistica, la verifica circa l’idoneità delle circostanze del caso concreto a ingenerare il ragionevole dubbio in ordine alla corretta custodia dei plichi ed alla conseguente violazione del principio di trasparenza (fattispecie in cui è stata rilevata l’illegittimità della procedura stante l’assenza di elementi obiettivi dai quali potesse desumersi alcunché in ordine alla sorte dei plichi nelle more dell’esame delle offerte stesse da parte della commissione)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 624 del 2012, proposto da: </p>
<p>Toscana Energia Green S.p.a., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Matteo Spatocco, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, viale Spartaco Lavagnini 41; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Forte dei Marmi, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuliano Turri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Natale Giallongo in Firenze, via Vittorio Alfieri 19; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Diddi S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Massimo Pozzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, lungarno A. Vespucci 20; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della determina n. 315 del 13.03.2012, comunicata via fax ex art. 79 del Codice appalti in data 24.03.2012, recante l&#8217;aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto per l&#8217;affidamento del &#8220;servizio energia e tecnologico per gli impianti di pertinenza del comune di Forte dei Marmi, per un periodo di nove anni&#8221; (CUP:F21F11000090004 &#8211; CIG. N. 2356779B8B) e di tutti gli atti ad essa connessi ivi espressamente compresi tutti i verbali di gara, la nota prot. 12568 del 10.04.2012, nonchè dell&#8217;aggiudicazione provvisoria.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Forte dei Marmi e della controinteressata Diddi S.r.l.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2012 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che, secondo l’indirizzo interpretativo cui il collegio aderisce, se è vero che la mancata indicazione, nei verbali di gara, delle specifiche modalità di custodia dei plichi e degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte non dete<br />
&#8211; che nel caso in esame la società ricorrente, accanto alle censure di stampo esclusivamente formale ed astratto, mette in dubbio la garanzia di corretta conservazione dei plichi contenenti le offerte avuto riguardo alle concrete modalità di conduzione de<br />
&#8211; che, in effetti, dai verbali di gara risulta come le buste contenenti le offerte tecniche siano state aperte nelle sedute del 1 e 2 settembre 2011, mentre, dai verbali successivi o <i>aliunde</i>, non sembrano emergere elementi obiettivi dai quali possa<br />
&#8211; che, in relazione ai profili dianzi evidenziati, l’impugnativa può essere favorevolmente delibata, ciò che conduce all’accoglimento dell’istanza cautelare ed alla sospensione di efficacia degli atti e provvedimenti impugnati;<br />	<br />
&#8211; che ricorrono in questa fase giusti motivi di compensazione delle spese processuali; <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto: <br />	<br />
a) sospende l’esecuzione degli atti e provvedimenti impugnati;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica dell’11 luglio 2012, ore di rito.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-16-5-2012-n-332/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 16/5/2012 n.332</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2012 n.855</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-16-5-2012-n-855/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-16-5-2012-n-855/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-16-5-2012-n-855/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2012 n.855</a></p>
<p>R. Trizzino – Presidente, G. Caprini – Estensore su proposte migliorative e costi della sicurezza, nonché sulle implicazioni della lettura sostanziale dell&#8217; &#8211; ormai abrogato &#8211; art. 81 comma 3-bis, d.lg. n. 163 del 2006 1. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Progettazione esecutiva – Miglioramenti ed integrazioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-16-5-2012-n-855/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2012 n.855</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-16-5-2012-n-855/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2012 n.855</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Trizzino – Presidente, G. Caprini – Estensore</span></p>
<hr />
<p>su proposte migliorative e costi della sicurezza, nonché sulle implicazioni della lettura sostanziale dell&#8217; &#8211; ormai abrogato &#8211; art. 81 comma 3-bis, d.lg. n. 163 del 2006</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Progettazione esecutiva – Miglioramenti ed integrazioni con varianti tecniche – Natura delle varianti proponibili.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Costo del personale – Art.81 comma 3-bis, d. lg. n.163 del 2006 – Lettura sostanziale – Implicazioni.	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Costi della sicurezza – Mancata quantificazione – Conseguenze – Proposte migliorative elaborate nell’offerta – Inapplicabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Se è vero che la progettazione esecutiva predisposta dalla stazione appaltante può essere migliorata e integrata con varianti tecniche, le varianti proponibili (concernenti la rete idrica, le strade e le opere complementari nonché l’impianto per la distribuzione di energia elettrica) non possono stravolgere l’impianto del progetto predisposto con riferimento alle caratteristiche geometriche dell’opera e al tracciato.	</p>
<p>2. In tema del costo di personale, una lettura sostanziale dell’art.81 comma 3-bis, d. lg. 12 aprile 2006 n.163 (abrogato dall’art. 44 comma 2, d.l. 6 dicembre 2011 n. 201), implica che tale norma deve considerarsi meramente impositiva dell’obbligo, per le stazioni appaltanti, di accertare la congruità delle offerte sulla base della verifica della compatibilità delle scelte organizzative effettuate dal concorrente con la normativa concernente i minimi salariali contrattuali della manodopera; pertanto, deve escludersi che la norma abbia imposto alla stazione appaltante nonché alle concorrenti l’obbligo d’indicazione dell’importo del costo del lavoro non soggetto al ribasso immediatamente nel bando di gara e nell’offerta, e che l’importo a base di gara debba necessariamente essere ex ante ripartito in tre componenti (una relativa al costo del lavoro, una pari al costo degli oneri di sicurezza e la rimanente parte imputabile agli altri costi e all’utile d’impresa).	</p>
<p>3. In tema di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, le conseguenze riconnesse dalla giurisprudenza alla mancata quantificazione dei costi per la sicurezza non sono applicabili alle proposte migliorative elaborate nell’offerta, nel caso in cui rivestano un mero scopo informativo e non assumano rilevanza sotto il profilo economico: la formulazione di interventi di tipo migliorativo non rendono gli stessi assimilabili all’offerta economica, dal momento che gli artt. 87 comma 4, e 86 comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici statuiscono che la valutazione di adeguatezza e sufficienza deve investire i costi della sola sicurezza afferenti all’offerta economica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Terza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 81 del 2012, proposto da: 	</p>
<p>Impresa Individuale Giordano Gaetano, rappresentata e difesa dall’avv. Silvestro Lazzari, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, via Taranto, 92; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Erchie, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Quinto, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Lecce, via Garibaldi, 43; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Tecnoscavi srl, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Massari, elettivamente domiciliata presso l’avv. Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli, 7; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione del Responsabile del Servizio Impegno del Comune di Erchie n. 648 del 16 dicembre 2011 R.G. di aggiudicazione definitiva della gara d’appalto;<br />	<br />
&#8211; della determinazione del medesimo Responsabile n. 572 del 15 novembre 2011 R.G.;<br />	<br />
&#8211; della determinazione n. 553 dell’8 novembre 2011 R.G. di aggiudicazione provvisoria;<br />	<br />
&#8211; di tutti i verbali di gara della commissione;<br />	<br />
&#8211; nonché della nota prot. n. 11385 del 12 dicembre 2011 a firma del Dirigente dell’U.T.C.;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;<br />	<br />
e per il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima attività amministrativa in subordine a quanto sopra per equivalente da quantificarsi in corso di causa e comunque nell’importo non inferiore alla percentuale di utile del 10% oltre al risarcimento e/o la tutela reale per il depauperamento delle capacità tecniche ed economiche dell’impresa ai fini dell’iscrizione per le gare pubbliche;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Erchie e della Tecnoscavi srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2012 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi l’avv. Lazzari per la ricorrente, l’avv. Massari per la controinteressata e l’avv. Quinto per la P.A.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>I. La ricorrente, quinta classificata, impugna gli atti di gara per l’affidamento dei lavori di completamento delle infrastrutture primarie della zona PIP a carattere artigianale, l’aggiudicazione alla Tecnoscavi srl, censurando, altresì, le posizioni delle concorrenti che la precedono.<br />	<br />
Chiede, in subordine, il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima attività amministrativa.<br />	<br />
II. A sostegno del gravame deduce:<br />	<br />
a. la violazione e falsa applicazione del bando e del disciplinare di gara nonché degli artt. 81, comma 3 bis, 83 e 86, commi 2, 3 bis e 3 ter, del d.lgs. n. 163/2006, dei principi generali in materia di appalti pubblici e delle disposizioni generali del d.lgs. n. 163/2006, dell’art. 120 e dell’allegato G del regolamento ex d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;<br />	<br />
b. l’eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto e per sviamento.<br />	<br />
III. Si sono costituite l’Amministrazione intimata e la controinteressata aggiudicataria, concludendo per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
IV. All’udienza pubblica del 3 maggio 2012, fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
V. Si premette che l’interesse processuale della ricorrente alla presente impugnativa deriva dalla combinazione delle censure dedotte, la prima, volta all’esclusione delle prime tre imprese classificate e, la seconda, finalizzata al ricalcolo dei punteggi sull’offerta tecnica che la collocherebbe al primo posto.<br />	<br />
Il ricorso è, tuttavia, infondato.<br />	<br />
V.1. Con il primo motivo di gravame, la parte lamenta la mancata esclusione delle prime tre partecipanti che la precedono, la Tecnoscavi srl, aggiudicataria, la MP Lavori srl e la Codomar, rispettivamente seconda e terza classificate. In particolare, con specifico riferimento alle “migliorie” offerte, le suddette concorrenti non avrebbero prodotto il relativo computo metrico né avrebbero indicato la conseguente variazione del costo del personale e degli oneri della sicurezza, rendendo incerta l’offerta economica complessivamente considerata.<br />	<br />
La censura è priva di pregio.<br />	<br />
V.1.1. Con riferimento alla mancata produzione del computo metrico per le proposte migliorative offerte, omissione che impedirebbe di valutarne l’effettiva portata sia sotto il profilo quantitativo che finanziario, occorre rilevare quanto segue.<br />	<br />
A) sia il bando e che il disciplinare di gara non ne richiedono l’allegazione (il punto 17.2. del disciplinare impone, quanto all’offerta tecnica, esclusivamente la produzione di elaborati grafici e descrittivi esplicativi dell’offerta mentre il punto 17.4., riguardo all’offerta economica, l’indicazione del prezzo complessivo al netto degli oneri);<br />	<br />
B) trattandosi, peraltro, di lavori quasi esclusivamente a corpo &#8211; che dovranno integrarsi con il progetto già esecutivo posto a base d’asta -, le migliorie proposte non assumono rilevanza sotto il profilo quantitativo ed economico essendo il punteggio ancorato al solo pregio qualitativo.<br />	<br />
Se è vero che la progettazione esecutiva predisposta dalla stazione appaltante può essere migliorata e integrata con varianti tecniche, le varianti proponibili (concernenti la rete idrica, le strade e le opere complementari nonché l’impianto per la distribuzione di energia elettrica) non possono, infatti, stravolgere l’impianto del progetto predisposto con riferimento alle caratteristiche geometriche dell’opera e al tracciato. Devono, invece, attenersi, esclusivamente, a migliorie qualitative finalizzate a ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione attraverso l’utilizzo dei materiali richiesti nel disciplinare o simili o, ancora, attraverso soluzioni tecniche alternative o integrative (punti 13: “criteri di aggiudicazione” e 17.2. “Busta B – offerta tecnica”)<br />	<br />
A tal scopo, deve ritenersi sufficiente, ai fini della valutazione del valore tecnico dell’offerta, elemento di natura qualitativa, la produzione di elaborati grafici e descrittivi e, in sede di giudizio, il richiamo ai criteri e sub criteri di aggiudicazione indicati nel disciplinare di gara, punto 13 (a. proposta di variante migliorativa, riferita a ogni singola categoria, b. mitigazione dell’impatto ambientale mediante utilizzo di energia rinnovabile o altre soluzioni tecnologiche, c. organizzazione del cantiere e riduzione dei disagi). Ciò posto, nei casi di specie, non emergono, nell’attribuzione dei punteggi numerici contestati, palesi profili d’irragionevolezza o contraddittorietà.<br />	<br />
Ne consegue che l’assenza di una integrazione documentale non richiesta né necessaria ai fini dell’espletamento della procedura non può configurare una valida clausola di esclusione.<br />	<br />
V.1.2. Per quanto concerne la mancata indicazione dell’incremento del costo del personale e degli oneri per la sicurezza per i lavori aggiuntivi, ove offerti, lacuna che non consentirebbe di valutare se c’è stato un indebito ribasso su voci intangibili, occorre preliminarmente distinguere.<br />	<br />
A) Con riguardo al costo del personale, vero è che la normativa di recente introduzione (comma 3 bis dell’art. 81 del d.lgs. n. 163/2006, abrogato dall’art. 44, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in l. n. 214/2011) ma vigente al momento dell’indizione della gara) specificava che “l’offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale …”.<br />	<br />
Tuttavia, qualora si prediliga, come ritiene opportuno il Collegio, una lettura sostanziale della norma, la stessa deve considerarsi meramente impositiva dell’obbligo, per le stazioni appaltanti, di accertare la congruità delle offerte sulla base della verifica della compatibilità delle scelte organizzative effettuate dal concorrente con la normativa concernente i minimi salariali contrattuali della manodopera. <br />	<br />
Deve pertanto escludersi che la norma abbia imposto alla stazione appaltante nonché alle concorrenti l’obbligo d’indicazione dell’importo del costo del lavoro non soggetto al ribasso immediatamente nel bando di gara e nell’offerta, e che l’importo a base di gara debba necessariamente essere “ex ante” ripartito in tre componenti (una relativa al costo del lavoro, una pari al costo degli oneri di sicurezza e la rimanente parte imputabile agli altri costi e all’utile d’impresa).<br />	<br />
A tal proposito si richiama, quale precedente conforme, la sentenza n. 140 del 25 gennaio 2012 di questa sezione.<br />	<br />
Ciò premesso, il bando e il disciplinare di gara, privilegiando un approccio formale, prevedono che l’importo complessivo del progetto sia pari a “€. 1.039.330,91, di cui €.733.787,58 per lavori, €. 15.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso ed €. 290.543,33 per costo della manodopera non soggetti a ribasso”.<br />	<br />
Ora, le imprese Tecnoscavi srl, Codomar surl, MP Lavori srl, così come richiesto dalla “lex specialis” con la quale la stessa PA si era autovincolata per lo svolgimento della procedura, non hanno operato alcun ribasso sull’importo del costo della manodopera posto a base di gara (€. 290.543,33), offrendo il prezzo complessivo per l’esecuzione dei lavori al netto.<br />	<br />
L’esatta ottemperanza alle disposizioni di gara, unitariamente alle considerazioni sopra esposte, rendono legittima la loro partecipazione alla procedura concorsuale, inibendo ogni provvedimento di esclusione.<br />	<br />
B) Con riferimento all’indebito ribasso sugli oneri della sicurezza, per stessa ammissione di parte ricorrente, le partecipanti che la precedono mantengono inalterati gli oneri della sicurezza indicati dal bando, come richiesto dalla “lex” di gara.<br />	<br />
Contrariamente all’assunto di parte, non vi è alcun obbligo aggiuntivo, normativamente previsto, di diminuire gli oneri della sicurezza (per il prezzo ribassato, in assenza di proposte migliorative), operazione, peraltro, non consentita, o di aumentarli (per le migliorie offerte e il conseguente incremento dei lavori), fatta salva una più dettagliata articolazione della medesima offerta, possibilità che non incide, però, ai fini della sua ammissibilità. <br />	<br />
Non rilevano, quindi, gli ulteriori profili oggetto di censura, quali quelli di una necessaria contestuale variazione dei costi conseguente alle proposte migliorative offerte, aspetto che non tiene conto del ribasso offerto sui lavori e della circostanza che, in quanto lavori affidati a corpo, la relativa valutazione rimane all’interno dell’offerta, fermo il divieto di ribasso.<br />	<br />
Il ribasso è stato, nel caso si specie, correttamente calcolato solo sul prezzo complessivo dei lavori, al netto degli oneri.<br />	<br />
A ciò si aggiunga che “le conseguenze riconnesse dalla giurisprudenza alla mancata quantificazione dei costi per la sicurezza non sono applicabili alle proposte migliorative elaborate nell’offerta, nel caso in cui rivestano un mero scopo informativo e non assumano rilevanza sotto il profilo economico. La formulazione di interventi di tipo migliorativo non rendono gli stessi assimilabili all’offerta economica. Infatti gli artt. 87, comma 4, e 86, comma 3 bis, del Codice dei contratti pubblici statuiscono che la valutazione di adeguatezza e sufficienza deve investire i costi della sola sicurezza afferenti all’offerta economica” (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 12 gennaio 2011, n. 26).<br />	<br />
Ciò posto, non vi è stata alcuna violazione della disciplina di gara tale da comportare l’esclusione delle summenzionate imprese partecipanti.<br />	<br />
V.2. Con il secondo motivo di gravame, la parte si duole dell’erronea applicazione del metodo aggregativo-compensativo per la valutazione dell’offerta tecnica migliore.<br />	<br />
Nello specifico, la Commissione avrebbe errato nell’applicare la formula compensativa &#8211; attribuendo i coefficienti (variabili da 1 a 0) -, sulla “somma” delle medie (sulla base della valutazione di singoli Commissari) ottenute da ciascun sub elemento (sei, in totale) facente parte, complessivamente, dell’offerta tecnica (elemento di valutazione), anziché sulla “singola media” del sottocriterio, per procedere solo successivamente alla sommatoria al fine di definire il punteggio per il valore tecnico dell’offerta.<br />	<br />
In tal modo vi sarebbe stata un’alterazione dei risultati, in quanto sarebbe stato attribuito il massimo punteggio (65) all’impresa Tecnoscavi srl, aggiudicataria, che non ha conseguito il punteggio massimo in tutti i sub elementi, come pure il minimo punteggio (0) all’impresa Imalto che ha conseguito, in alcuni sotto criteri, punti maggiori di altre imprese.<br />	<br />
Il motivo è infondato.<br />	<br />
VI.2.1. Il metodo di calcolo utilizzato è corretto in quanto diretta applicazione:<br />	<br />
a. dell’All. G al d.P.R. n. 170/2010, a norma del quale “terminata … la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate”.<br />	<br />
b. del disciplinare di gara che, per il valore tecnico, prima, prevede la media dei coefficienti e, poi, l’applicazione del metodo dell’interpolazione lineare, riportando a 1 o a 0, rispettivamente, l’offerta migliore e quella peggiore, e proporzionando a esse i punteggi intermedi degli altri concorrenti.<br />	<br />
VI.2.2. Posto, infatti, che, quanto alla modalità di aggiudicazione, gli elementi di valutazione sono il valore tecnico, il prezzo e il tempo di esecuzione (i cui punteggi sono globalmente pari a 100) e che il peso dei punteggi massimi da attribuire alla proposta migliore, per ogni criterio, è fisso (per l’offerta tecnica, nella specie, è pari a 65 su 100), tale punteggio massimo, con l’attribuzione del coefficiente pari a 1, non necessariamente deve essere attribuito all’offerta che sia migliore per tutti i sottocriteri (ipotesi, peraltro, di difficile realizzazione), come auspicato dal ricorrente attraverso l’applicazione della formula compensativa direttamente ai sub criteri.<br />	<br />
In altri termini, il meccanismo dell’interpolazione lineare, con l’attribuzione del coefficiente 1 all’offerta migliore, opera se le si attribuisce il massimo del punteggio (per il merito tecnico, come detto, pari a 65), indipendentemente dal peso attribuito ai singoli sub criteri, che può non raggiungere, per tutti, il livello massimo.<br />	<br />
Diversamente argomentando, ovvero ritenendo attribuibile il punteggio massimo per l’offerta tecnica solo se, per ogni sub criterio, la concorrente ha ottenuto il miglior punteggio, si verrebbero ad alterare i rapporti di peso con gli altri criteri, posto che il valore tecnico, benché ritenuto dalla stazione appaltante prevalente, difficilmente otterrebbe il punteggio massimo, a differenza dei criteri del prezzo e del tempo.<br />	<br />
Peraltro, una volta ritenuta legittima l’ammissione delle prime tre partecipanti per infondatezza del primo motivo di ricorso, il risultato non cambia sia che si applichi la formula ai sub criteri che ai macro criteri costituenti gli elementi di valutazione.<br />	<br />
VI. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso non è meritevole di accoglimento.<br />	<br />
VII. Attese la complessità e la tecnicità delle questioni affrontate, sussistono ragioni di equità per la compensazione delle spese e delle competenze di giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese e competenze di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />	<br />
Gabriella Caprini, Referendario, Estensore<br />	<br />
Luca De Gennaro, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-16-5-2012-n-855/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2012 n.855</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/5/2012 n.1862</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-5-2012-n-1862/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-5-2012-n-1862/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/5/2012 n.1862</a></p>
<p>Non va sospesa, su istanza dell’originario aggiudicatario, l’esecuzione della sentenza che annulla l’esclusione del controinteressato da una gara per raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, se l’appellante (aggiudicatario soccombente in primo grado) non dimostra che l’ammissione dell’appellata (esclusa dalla gara) alla partecipazione al procedimento le provocherebbe un danno grave ed</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-5-2012-n-1862/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/5/2012 n.1862</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa, su istanza dell’originario aggiudicatario, l’esecuzione della sentenza che annulla l’esclusione del controinteressato da una gara per raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, se l’appellante (aggiudicatario soccombente in primo grado) non dimostra che l’ammissione dell’appellata (esclusa dalla gara) alla partecipazione al procedimento le provocherebbe un danno grave ed irreparabile; la sentenza di primo grado infatti, accogliendo il ricorso della controinteressata esclusa, imponeva all’Amministrazione di rinnovare parzialmente le operazioni di gara, previa riammissione della ricorrente in primo grado alla procedura. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01862/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02746/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello numero di registro generale 2746 del 2012, proposto da:	</p>
<p><b>Avvenire s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaello Giuseppe Orofino ed Angelo Giuseppe Orofino, con domicilio eletto presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Monteiasi</b> in persona del Sindaco in carica, non costituito in questo grado del giudizio;<br />	<br />
<b>Teknoservice s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesaa dagli avv.ti Luigi Gili e Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Saverio Sticchi Damiani in Roma, via Bocca di Leone n. 78;	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Lecce, Sezione III, n. 00559/2012, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	</p>
<p>Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Teknoservice s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2012 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Luigi Gili e Saverio Sicchi Damiani;	</p>
<p>Rilevato che l’appellante non ha dimostrato che l’ammissione dell’appellata alla partecipazione al procedimento le provocherebbe un danno grave ed irreparabile;<br />	<br />
Ritenuto che l’interesse dell’appellante sia adeguatamente tutelato con la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione dell’appello ai sensi dell’art. 119, terzo comma, del codice del processo amministrativo;<br />	<br />
Ritenuto, di conseguenza, di dover accogliere l’istanza cautelare nei limiti della fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione della causa;<br />	<br />
Ritenuto che le spese della presente fase debbano essere integralmente compensate	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 2746/2012) nei limiti della fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione dell’appello.	</p>
<p>Fissa quindi l’udienza del 16 ottobre per la discussione del gravame.<br />	<br />
Compensa integralmente spese ed onorari della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carlo Saltelli, Presidente FF<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-5-2012-n-1862/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/5/2012 n.1862</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/5/2012 n.1865</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-5-2012-n-1865/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-5-2012-n-1865/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/5/2012 n.1865</a></p>
<p>Non va accordata tutela cautelare, ma solo fissato il merito a breve, qualora si impugni la delibera del Consiglio di Amministrazione dell&#8217;ALER di Monza e Brianza che aggiudica a terzi lavori di rifacimento di 9 impianti elevatori, escludendo la ricorrente, se e’ mancata l’ allegazione all’offerta del modello G.A.P., che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-5-2012-n-1865/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/5/2012 n.1865</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-5-2012-n-1865/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/5/2012 n.1865</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va accordata tutela cautelare, ma solo fissato il merito a breve, qualora si impugni la delibera del Consiglio di Amministrazione dell&#8217;ALER di Monza e Brianza che aggiudica a terzi lavori di rifacimento di 9 impianti elevatori, escludendo la ricorrente, se e’ mancata l’ allegazione all’offerta del modello G.A.P., che costituisce un adempimento previsto dalla legge per ragioni di ordine pubblico, come dimostra il fatto che la sua omissione risulta essere penalmente sanzionata. Inoltre, la presentazione del predetto modello non è surrogabile con le informazioni fornite alla stazione appaltante nelle altre parti dell’offerta in quanto esso deve essere inviato alla Autorità di P.S. per i controlli di sua competenza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01865/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02748/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2748 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Komè S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Di Lieto, con domicilio eletto presso la dott. Santina Murano, in Roma, via Pelagio I, n. 10;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Lombarda per l&#8217;Edilizia Residenziale (A.L.E.R.)</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maurizio Boifava, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudio De Portu, in Roma, via Flaminia, n. 354; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>C.I.A.M. Servizi .S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. Lombardia – Milano, Sezione I, n. 00248/2012, resa tra le parti, concernente affidamento lavori di rifacimento di n. 9 impianti elevatori;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Azienda Lombarda per l&#8217;Edilizia Residenziale (A.L.E.R.);<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2012 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Di Lieto e De Portu, per delega dell&#8217;Avvocato Boifava;	</p>
<p>Considerato che, valutati anche i contrapposti interessi, appaiono sussistere elementi tali da giustificare un rapido approfondimento nel merito della causa presso il T.A.R..<br />	<br />
Ritenuto che sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 2748/2012) ai soli fini della sollecita fissazione della udienza di merito presso il T.A.R..	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carlo Saltelli, Presidente FF<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-5-2012-n-1865/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/5/2012 n.1865</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/5/2012 n.332</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-5-2012-n-332/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-5-2012-n-332/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-5-2012-n-332/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/5/2012 n.332</a></p>
<p>Va sospesa la determina comunicata via fax ex art. 79 del Codice appalti in data 24.03.2012, recante l&#8217;aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto per l&#8217;affidamento del &#8220;servizio energia e tecnologico per gli impianti di pertinenza di un comune per un periodo di nove anni&#8221;. Considerato che, se è vero che la mancata indicazione,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-5-2012-n-332/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/5/2012 n.332</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-5-2012-n-332/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/5/2012 n.332</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la determina comunicata via fax ex art. 79 del Codice appalti in data 24.03.2012, recante l&#8217;aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto per l&#8217;affidamento del &#8220;servizio energia e tecnologico per gli impianti di pertinenza di un comune per un periodo di nove anni&#8221;. Considerato che, se è vero che la mancata indicazione, nei verbali di gara, delle specifiche modalità di custodia dei plichi e degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte non determina, di per sé, l’illegittimità degli atti complessivamente posti in essere dalla commissione aggiudicatrice, non per questo è preclusa al giudice, in un’ottica sostanzialistica, la verifica circa l’idoneità delle circostanze del caso concreto a ingenerare il ragionevole dubbio in ordine alla corretta custodia dei plichi ed alla conseguente violazione del principio di trasparenza; inoltre, nel caso in esame la società ricorrente, accanto alle censure di stampo esclusivamente formale ed astratto, mette in dubbio la garanzia di corretta conservazione dei plichi contenenti le offerte avuto riguardo alle concrete modalità di conduzione della gara quale risultante dai verbali della commissione. In effetti, dai verbali di gara risulta come le buste contenenti le offerte tecniche siano state aperte nelle sedute del 1 e 2 settembre 2011, mentre, dai verbali successivi o aliunde, non sembrano emergere elementi obiettivi dai quali possa desumersi alcunché in ordine alla sorte dei plichi nelle more dell’esame delle offerte stesse da parte della commissione (e in ciò la fattispecie differisce da quella decisa dal TAR Toscana con la sentenza 1 marzo 2012, n. 419). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00332/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00624/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 624 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Toscana Energia Green S.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Matteo Spatocco, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, viale Spartaco Lavagnini 41;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Forte dei Marmi</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuliano Turri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Natale Giallongo in Firenze, via Vittorio Alfieri 19; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Diddi S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Massimo Pozzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, lungarno A. Vespucci 20; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della determina n. 315 del 13.03.2012, comunicata via fax ex art. 79 del Codice appalti in data 24.03.2012, recante l&#8217;aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto per l&#8217;affidamento del &#8220;servizio energia e tecnologico per gli impianti di pertinenza del comune di Forte dei Marmi, per un periodo di nove anni&#8221; (CUP:F21F11000090004 &#8211; CIG. N. 2356779B8B) e di tutti gli atti ad essa connessi ivi espressamente compresi tutti i verbali di gara, la nota prot. 12568 del 10.04.2012, nonchè dell&#8217;aggiudicazione provvisoria.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Forte dei Marmi e della controinteressata Diddi S.r.l.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2012 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che, secondo l’indirizzo interpretativo cui il collegio aderisce, se è vero che la mancata indicazione, nei verbali di gara, delle specifiche modalità di custodia dei plichi e degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte non dete<br />
&#8211; che nel caso in esame la società ricorrente, accanto alle censure di stampo esclusivamente formale ed astratto, mette in dubbio la garanzia di corretta conservazione dei plichi contenenti le offerte avuto riguardo alle concrete modalità di conduzione de<br />
&#8211; che, in effetti, dai verbali di gara risulta come le buste contenenti le offerte tecniche siano state aperte nelle sedute del 1 e 2 settembre 2011, mentre, dai verbali successivi o aliunde, non sembrano emergere elementi obiettivi dai quali possa desume<br />
&#8211; che, in relazione ai profili dianzi evidenziati, l’impugnativa può essere favorevolmente delibata, ciò che conduce all’accoglimento dell’istanza cautelare ed alla sospensione di efficacia degli atti e provvedimenti impugnati;<br />	<br />
&#8211; che ricorrono in questa fase giusti motivi di compensazione delle spese processuali;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’esecuzione degli atti e provvedimenti impugnati;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica dell’11 luglio 2012, ore di rito.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/5/2012 n.77</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-16-5-2012-n-77/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-16-5-2012-n-77/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-16-5-2012-n-77/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/5/2012 n.77</a></p>
<p>Vanno sospesi il decreto della Prefettura di Terni con il quale è stato fatto divieto al sig. Sandro Ruggeri di detenere le armi e le munizioni in suo possesso e disposto il ritiro del libretto di porto d&#8217;armi , nonche’ il decreto del Questore di Terni con il quale sono</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-16-5-2012-n-77/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/5/2012 n.77</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-16-5-2012-n-77/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/5/2012 n.77</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi il decreto della Prefettura di Terni con il quale è stato fatto divieto al sig. Sandro Ruggeri di detenere le armi e le munizioni in suo possesso e disposto il ritiro del libretto di porto d&#8217;armi , nonche’ il decreto del Questore di Terni con il quale sono state revocate la licenza di fucile uso caccia, nonchè la carta europea d&#8217;arma da fuoco, se i provvedimenti impugnati (ed essenzialmente quello prefettizio), anche tenendo conto dell’intervenuto provvedimento di archiviazione parziale del G.I.P. di Terni, risultano viziati da difetto di motivazione, non evidenziandosi il pericolo di abuso della armi da parte del ricorrente, gioielliere e commerciante di oro e preziosi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00077/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00216/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 216 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Sandro Ruggeri</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Ranalli, Manlio Morcella, con domicilio eletto presso l’avv. Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, 9;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Terni</b>, <b>Questura di Terni</b>; <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono pure legalmente domiciliati in Perugia, via degli Offici, 14; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del decreto della Prefettura di Terni &#8211; Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 0010482 del 19 marzo 2012, con il quale è stato fatto divieto al sig. Sandro Ruggeri di detenere le armi e le munizioni in suo possesso e disposto il ritiro del libretto d<br />
&#8211; del decreto del Questore di Terni prot. n. Cat. 6F-Div.P.A.S. del 28 marzo 2012, con il quale sono state revocate la licenza di fucile uso caccia, nonchè la carta europea d&#8217;arma da fuoco;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2012 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, che il ricorso appare assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris, in quanto i provvedimenti impugnati (ed essenzialmente quello prefettizio), anche tenendo conto dell’intervenuto provvedimento di archiviazione parziale del G.I.P. di Terni, risultano viziati da difetto di motivazione, non evidenziandosi il pericolo di abuso della armi da parte del ricorrente, gioielliere e commerciante di oro e preziosi;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie la domanda cautelare, e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende i provvedimenti impugnati;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 30 gennaio 2013.	</p>
<p>Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-16-5-2012-n-77/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/5/2012 n.77</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2012 n.4402</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-16-5-2012-n-4402/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-16-5-2012-n-4402/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-16-5-2012-n-4402/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2012 n.4402</a></p>
<p>R. Politi Pres. Est. Frisella Vella F. M. (Avv. M. B. Miceli) contro il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura, (Avvocatura dello Stato), la Presidenza della Repubblica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (non costituite) e nei confronti di Fiorillo A. (Avv. R. Righi) sulla procedura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-16-5-2012-n-4402/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2012 n.4402</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-16-5-2012-n-4402/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2012 n.4402</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Politi Pres. Est.<br /> Frisella Vella F. M. (Avv. M. B. Miceli) contro il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura, (Avvocatura dello Stato), la Presidenza della Repubblica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (non costituite) e  nei confronti di Fiorillo A. (Avv. R. Righi)</span></p>
<hr />
<p>sulla procedura di comparazione dei magistrati candidati al conferimento di uffici direttivi e sulla rilevanza o meno del criterio dell&#8217;anzianità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso – Magistrati – Incarichi direttivi e semidirettivi – Modalità di comparazione dei candidati – Motivazione estesa – Non è necessaria &#8211; Riforma ex D. Lgs. n. 160/06 – Anzianità – Valore residuale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In ordine alle modalità di comparazione dei magistrati candidati al conferimento di uffici direttivi, né le fonti primarie (artt. 192 e 193 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12; artt. 5 e 6 della legge 24 maggio 1951 n. 392), né i criteri definiti dal CSM prescrivono che essi debbano essere posti a raffronto in modo analitico, con riferimento a ciascuno dei parametri prestabiliti, ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti sopraindicati. Gli atti di conferimento degli incarichi non abbisognano, quindi, di una motivazione particolarmente estesa. Inoltre successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa – di cui all’art. 12 del D.Lgs. 160/2006, come modificato dalla legge 111/2007 – il parametro dell’anzianità ha assunto valore residuale rispetto agli altri due ( attitudine e merito), tanto da essere ora configurato in termini di requisito di legittimazione per l’accesso all’ufficio direttivo o semi-direttivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 116 del 2009, proposto da </p>
<p>Frisella Vella Francesco Maria, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Beatrice Miceli, per il presente giudizio elettivamente domiciliato in Roma, alla via Mario Fani n. 20, presso lo studio dell&#8217;avv. Gianluca De Micco Padula<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;<br />
&#8211; il Consiglio Superiore della Magistratura, nella persona del Presidente p.t.;<br />
rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12<br />
&#8211; la Presidenza della Repubblica, nella persona del legale rappresentante;<br />
&#8211; la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella persona del legale rappresentante<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Fiorillo Antonietta, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberto Righi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, via G. Carducci n. 4<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del D.P.R. del 26 agosto 2008, che ha fatto propria la proposta del C.S.M. e del Ministero della Giustizia e ha decretato il conferimento dell’ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze alla dott.ssa Antonietta Fiorillo;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di registrazione della Corte dei Conti;<br />	<br />
&#8211; delle proposte del C.S.M. e del Ministero della Giustizia;<br />	<br />
&#8211; del D.M. con il quale la dott.ssa Antonietta Fiorillo è stata destinata al Tribunale di Sorveglianza di Firenze con le funzioni di Presidente;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di immissione della dott.ssa Fiorillo nel possesso delle funzioni di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze;<br />	<br />
&#8211; della proposta, formulata dalla V Commissione del C.S.M. nella seduta del 21 luglio 2008, di nomina a Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze della dott.ssa Fiorillo;<br />	<br />
&#8211; del verbale del C.S.M. – Commissione per il conferimento degli incarichi direttivi (V) n. 769 del 9 giugno 2008;<br />	<br />
&#8211; dell’atto con il quale il Ministro della Giustizia, con riferimento alla proposta della V Commissione del C.S.M., ha dato il suo concerto per il conferimento dell’ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze alla dott.ssa Ant<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata e della predetta parte controinteressata;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 maggio 2012 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Dopo aver illustrato il proprio curriculum professionale, il ricorrente – in atto Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta – espone di aver presentato istanza per la partecipazione alla procedura selettiva indetta per il conferimento dell’ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze.<br />	<br />
In esito all’esame delle candidature, la scelta del C.S.M. si concentrava sui nominativi dell’odierno ricorrente e della controinteressata dott.ssa Fiorillo, che veniva conclusivamente preferita.<br />	<br />
Queste le dedotte doglianze:<br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge 24 maggio 1951 n. 392, degli artt. 10, 11 e 17 della legge 24 marzo 1958 n. 195 e 19 della legge 20 dicembre 1973 n. 831. Violazione della Circolare del C.S.M. n. 13000 dell’8 luglio 1999 in materia di conferimento di uffici direttivi come modificata e riformata. Violazione dei principi generali in materia di conferimento degli uffici direttivi. Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, del difetto di istruttoria, del difetto di motivazione, del travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990;<br />	<br />
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Ulteriore violazione della Circolare del C.S.M. n. 13000 dell’8 luglio 1999. Eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, carenza di istruttoria e di motivazione, difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Contraddittorietà con precedente determinazione dell’Amministrazione.<br />	<br />
Dopo un’ampia illustrazione in ordine al quadro normativo primario di riferimento ed ai contenuti della disciplina di carattere applicativo in materia di conferimento degli uffici direttivi contenuta nella circolare C.S.M. 13000/1999, rileva il ricorrente come il proprio profilo professionale, in ragione dello svolgimento di funzioni specifiche (Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta) fin dal 2001 rivelasse carattere di sicura prevalenza rispetto a quello vantato dalla controinteressata dott.ssa Fiorillo.<br />	<br />
Nel soggiungere di aver dimostrato, nello svolgimento dell’incarico suindicato, il possesso di eccellenti doti organizzative e di attitudine alla dirigenza, evidenzia il dott. Frisella Vella come le proprie qualità siano state ripetutamente confermate dal Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Palermo in sede di espressione dei previsti pareri in occasione di diversi avanzamenti di carriera.<br />	<br />
Sottolinea che il C.S.M., nella ponderazione comparativa degli aspiranti all’ufficio direttivo de quo, abbia ingiustificatamente pretermesso la necessaria considerazione del proprio profilo personale, pervenendo ad un giudizio di subvalenza rispetto alla posizione della dott.ssa Fiorillo, non giustificata dai precedenti di carriera di quest’ultima.<br />	<br />
In particolare, non avrebbe ricevuto adeguato rilievo la maggiore esperienza professionale del ricorrente nelle specifiche funzioni da conferire.<br />	<br />
Assume poi parte ricorrente che, a fronte della valorizzazione in senso negativo di taluni episodi occorsi durante la propria presenza presso il Tribunale dei Minorenni di Palermo (1988-1997), in relazione ai quali è stata esperita procedura ex art. 2 del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511 (peraltro archiviata dal C.S.M.), lo stesso Organo di autogoverno ha valutato, in sede di conferimento delle funzioni direttive presso il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, la piena idoneità dell’interessato: rivelando per l’effetto la determinazione oggetto del presente gravame profili di evidente contraddittorietà rispetto al precedente deliberato del C.S.M.<br />	<br />
Nel soggiungere, conclusivamente, che la dott.ssa Fiorillo, più giovane di 10 anni, non ha mai diretto un Tribunale di Sorveglianza ed ha esercitato nel tempo solo due funzioni giudiziarie di tipo specialistico (Magistrato di Sorveglianza a Livorno ed a Firenze e Giudice del Tribunale per i Minorenni di Firenze), insiste parte ricorrente per l&#8217;accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.<br />	<br />
L&#8217;Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l&#8217;infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell&#8217;impugnativa.<br />	<br />
Omogenee conclusioni sono state esposte dalla controinteressata dott.ssa Fiorillo, parimenti costituitasi in giudizio.<br />	<br />
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 9 maggio 2012.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Come esposto in narrativa, l’adozione ad opera del C.S.M. dell’atto deliberativo con il quale sono state conferite alla controinteressata dott.ssa Antonietta Fiorillo le funzioni di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze è intervenuta previo esame delle proposta rassegnata all’attenzione del Plenum ad opera della V Commissione.<br />	<br />
1.1 Il contenuto dei curricula professionali dei magistrati interessati, per come è dato rilevare dalla lettura della relazione anzidetta, pone in luce i seguenti elementi di valutazione:<br />	<br />
Dott. Frisella Vella Francesco Maria:<br />	<br />
&#8211; nominato con D.M. 7 giugno 1972, ha svolto le funzioni di Pretore a Bisacquino dal 20 settembre 1973, di magistrato di sorveglianza a Trapani dal 12 giugno 1980, di giudice a Palermo dal 25 giugno 1985, di giudice al Tribunale per i minorenni di Palermo<br />
&#8211; presenza di giudizi “solidamente positivi” ricordati nel parere attitudinale specifico reso dal competente Consiglio giudiziario il 2 ottobre 2007 (per il conferimento dell’incarico di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta), con rife<br />
&#8211; in qualità di Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha atteso all’informatizzazione dell’ufficio e, già in qualità di giudice di sorveglianza dal 1980 al 1985, aveva saputo fronteggiare le difficoltà connesse con la gestione di due casi circondariali<br />
&#8211; nel 1995, veniva segnalata a carico del magistrato una situazione di disagio venutasi a creare fra il dott. Frisella e gli altri colleghi, che aveva portato il C.S.M. ad aprire una pratica di incompatibilità ambientale, poi archiviata con delibera del 2<br />
&#8211; le statistiche aggiornate e comparate per il solo periodo 1° gennaio 2007 – 30 giugno 2007 evidenziano una buona produttività;<br />	<br />
Dott.ssa Fiorillo Antonietta<br />	<br />
&#8211; nominata con D.M. 12 novembre 1981, è stata magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Livorno dal 1983, magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Firenze dal 25 marzo 1989 e svolge le funzioni di giudice del Tribunale per il minorenni di Firenze dal<br />
&#8211; assolta dalla Sezione disciplinare il 14 novembre 1986 dall’incolpazione ascrittale in relazione alla concessione di un permesso di 12 ore ad un detenuto poi evaso;<br />	<br />
&#8211; assolta dalla Sezione disciplinare il 22 aprile 1988 dall’incolpazione ascrittale in relazione alla concessione di un permesso premio ad un detenuto condannato all’ergastolo;<br />	<br />
&#8211; assolta dalla Sezione disciplinare il 9 aprile 1999 dall’incolpazione ascrittale in relazione all’ammissione al regime di semilibertà di un detenuto poi evaso, in quanto il fatto non è stato ritenuto costituire illecito disciplinare;<br />	<br />
&#8211; parere attitudinale positivo del Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Firenze, reso il 6 dicembre 2007, con riferimento anche ai pareri precedentemente resi in occasione dei vari passaggi di carriera dell’interessata, costantemente volti a<br />
&#8211; attività svolta con apprezzamento del dirigente dell’Ufficio di appartenenza anche presso il Tribunale di Sorveglianza di Livorno, con particolare riferimento alle doti di carattere organizzativo poste in evidenza dalla dott.ssa Fiorillo, confermate anc<br />
&#8211; ottima capacità produttiva evidenziata dalle statistiche, non disgiunta dal puntuale deposito dei provvedimenti;<br />	<br />
&#8211; approfondita conoscenza dell’ordinamento giudiziario maturata anche attraverso le funzioni di componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Firenze nei bienni 1999-2001 e 2003-2005.<br />	<br />
1.2 A seguito della valutazione delle posizioni degli aspiranti al conferimento dell’incarico direttivo de quo, la V Commissione licenziava al Plenum del C.S.M. la proposta di nomina all’ufficio direttivo di che trattasi della controinteressata dott.ssa Fiorillo, confermata poi, all’unanimità, dall’organo di autogoverno nella composizione plenaria.<br />	<br />
Nel rilevare come il magistrato sopra indicato sia risultato “certamente il candidato più idoneo a ricoprire il posto di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze”, il C.S.M. ha dato atto che:<br />	<br />
&#8211; se, per quanto concerne il parametro del merito, la dott.ssa Fiorillo presenta un profilo professionale di eccellenza, emergente in termini univoci dal parere reso dal Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Firenze in data 6.12.2007” (anche<br />
&#8211; i tre procedimenti disciplinari celebrati nei confronti della controinteressata – tutti conclusisi con assoluzioni giustificate da ampia formula terminale – hanno evidenziato “l’ottimo profilo professionale della candidata”, ponendo in luce la circostan<br />
&#8211; mentre, per quanto concerne “la capacità organizzativa e quindi le specifiche attitudini direttive della dott.ssa Fiorillo rispetto al posto da conferire”, sono state prese in considerazione le esperienze – caratterizzate dal lusinghieri giudizi da part<br />
Nel dare atto che, quanto alla valutazione dei candidati, l’art. 12, comma 10, del D.Lgs. 160/2006, come modificato dall’art. 2 della legge 111/2007, impone di considerare “anche le pregresse esperienze di direzione, organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, nonché agli altri elementi, anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzino l’attitudine direttiva”, il C.S.M. ha ulteriormente osservato che “nella presente procedura … un rilievo particolare deve essere attribuito anche all’esigenza di cui al punto 2 della circolare vigente in materia di conferimento di incarichi direttivi, per cui “la valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo … avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali”.<br />	<br />
Nel quadro della ponderazione comparativa operata con riferimento agli altri aspiranti, la ritenuta prevalenza del profilo professionale vantato dalla dott.ssa Fiorillo rispetto a quello del ricorrente dott. Frisella Vella è stata, innanzi tutto, veicolata da rilevati “elementi di perplessità” in ordine al magistrato da ultimo indicato.<br />	<br />
Pur nel dare atto del prolungato svolgimento di funzioni di sorveglianza (anche con conferimento di funzioni direttive di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta), peraltro connotato da elevato standard professionale costantemente dimostrato, il C.S.M. ha rilevato come il predetto magistrato “nel corso della sua carriera, non sempre abbia dato prova di attitudini relazionali ed organizzative indirizzate ad obiettivi di armonica sinergia operativa del personale di magistratura e di cancelleria; prerogative attitudinali che, specie per un ufficio di sensibili dimensioni e di ampia giurisdizione territoriale qual è quello della Sorveglianza di Firenze, meritano invece il più ampio risalto e la più intensa considerazione nel momento valutativo destinato a sceglierne il dirigente”.<br />	<br />
Con riferimento all’incidente para-disciplinare che ha interessato il dott. Frisella Vella – pur conclusosi con pronunzia ampiamente esentativa di possibile incompatibilità ambientale – l’organo di autogoverno ha tuttavia rilevato che “l’itinerario motivazionale della delibera lascia spazio a rilievi ed appunti critici incidenti sulla stima attitudinale”.<br />	<br />
In particolare, nel documento plenario conclusivo del procedimento sopra indicato, sono state rinvenute indicazioni in ordine alle “difficoltà organizzative create dal metodo di lavoro del magistrato in questione”, nonché ad “… una sua qual certa difficoltà relazionale dovuta sia ad una concezione quasi “missionaria” della funzione con conseguente pretesa di analogo spasmodico impegno di tutti spinto anche oltre l’esigibile, sia ad una certa forma di intolleranza critica verso altri metodi diversi dal suo”; indicazioni, queste completate dalla constatata presenza di una “certa spigolosità di carattere e, soprattutto, una concezione sacrale della funzione che lo spinge spesso a pretendere anche dai suoi interlocutori uno spirito di servizio ed una disponibilità difficilmente riscontrabili”.<br />	<br />
Se tali motivazioni “operano, oggi, in funzione disincentivante nella formulazione di un giudizio di favorevole prognosi relativo al conferimento di una dirigenza che, per riguardare un ufficio assai delicato e composito quale quello del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, esige equilibrio e capacità relazionale in termini elevati e costanti nel tempo”, il C.S.M. ha conclusivamente ritenuto che, “benché il dott. Frisella Vella svolga ad oggi funzioni direttive presso il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, non risulta il candidato più idoneo a ricoprire il posto direttivo a concorso”, in quanto, se “il Tribunale di Sorveglianza di Firenze è ufficio assai più grande e complesso di quello, invero contenuto, di Caltanissetta, … l’analisi dei profili di professionalità complessiva degli aspiranti deve essere condotta con più stringente rigore anche con riferimento ai requisiti caratteriali e attitudinali dei candidati: ambito nel quale il profilo del dott. Frisella Vella non risulta comparabile rispetto a quello della dott.ssa Fiorillo, qualificato da rigore tecnico e capacità di costruttivo confronto ed armonico dialogo con i colleghi ed il personale amministrativo”.</p>
<p>2. Le determinazioni gravate si dimostrano, invero, indenni dai profili di censura sollevati dal ricorrente con il mezzo di tutela all’esame.<br />	<br />
2.1 Va in primo luogo rammentato come il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi ai magistrati ordinari sia disciplinato dalla circolare del C.S.M. 8 luglio 1999 n. 13000, secondo la quale (in un testo, deve premettersi, previgente rispetto alle modificazioni da ultimo introdotte, che verranno infra esaminate) i criteri a tale fine rilevanti riguardavano le attitudini, il merito e l&#8217;anzianità, “opportunamente integrati fra loro”.<br />	<br />
Se per “per attitudini si intende l&#8217;idoneità dell’aspirante ad esercitare degnamente – per requisiti di indipendenza, prestigio e capacità – le funzioni direttive da conferire”, la “capacità” è valutata in riferimento:<br />	<br />
&#8211; al profilo professionale complessivo del candidato desunto dalla provata idoneità di dare adeguata risposta alla domanda di giustizia per operosità, per cultura, preparazione tecnico-giuridica ed equilibrio; <br />	<br />
&#8211; alle doti organizzative desumibili dall&#8217;esercizio di funzioni dirigenziali anche in relazione alle concrete iniziative adottate per rendere più efficiente il lavoro dei magistrati e del personale addetto all&#8217;ufficio, nonché dalla validità dei metodi ope<br />
&#8211; alla conoscenza approfondita dell’ordinamento giudiziario, delle circolari del C.S.M. specialmente di quelle in materia tabellare e di organizzazione degli uffici giudiziari, nonché delle norme che regolano lo status del personale giudiziario;<br />	<br />
&#8211; al positivo esercizio di funzioni giudiziarie diverse;<br />	<br />
&#8211; al positivo esercizio, specie se in epoca non remota e per un tempo adeguato, di funzioni:<br />	<br />
&#8211; di identica o analoga natura di quelle dell&#8217;ufficio da ricoprire;<br />	<br />
&#8211; di livello pari o superiore. <br />	<br />
Il requisito del “merito” è suscettibile di considerazione con riferimento:<br />	<br />
&#8211; all’impegno valutato in riferimento alla qualità e quantità del lavoro svolto;<br />	<br />
&#8211; alla concreta capacità organizzativa di cui il candidato abbia dato prova nell’esercizio di funzioni dirigenziali;<br />	<br />
&#8211; alla puntualità e diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell’osservanza dei propri doveri;<br />	<br />
&#8211; alla disponibilità dimostrata a far fronte alle esigenze dell’ufficio.<br />	<br />
Quanto alla comparazione fra candidati, la Circolare precisa che essa è “effettuata al fine di preporre all&#8217;ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini, merito e anzianità, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali”.<br />	<br />
Inoltre “le ragioni della scelta devono risultare in ogni caso da un’espressa motivazione, riferita specificamente anche ai requisiti di indipendenza e prestigio, nonché all’assenza di elementi negativi rispetto all’ufficio da ricoprire” (paragrafo 2, ultimo cpv.).<br />	<br />
Secondo l’ormai consolidata elaborazione giurisprudenziale, la motivazione delle delibere del Consiglio deve essere tale da consentire di seguire la valutazione comparativa dei candidati rispetto ai vari elementi isolati in sede di emanazione delle norme di autodisciplina ed è necessario che le valutazioni compiute siano non soltanto immuni da travisamento dei fatti, ma anche compatibili logicamente con la conclusione finale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 maggio 1994 n. 404).<br />	<br />
In ordine alle modalità di comparazione dei candidati, né le fonti primarie (artt. 192 e 193 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12; artt. 5 e 6 della legge 24 maggio 1951 n. 392), né i criteri definiti dal Consiglio superiore prescrivono che i candidati debbano essere posti a raffronto in modo analitico, con riferimento a ciascuno dei tre parametri prestabiliti (anzianità, attitudine e merito), ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti sopraindicati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 dicembre 1999 n. 1872).<br />	<br />
Gli atti di conferimento degli incarichi non abbisognano, quindi, di una motivazione particolarmente estesa, essendo all&#8217;uopo sufficiente che risulti, anche in maniera sintetica, purché chiara, esplicita e coerente, che l&#8217;organo deliberante abbia proceduto all&#8217;apprezzamento complessivo dei candidati e si sia convinto che uno di essi sia da preferire ad altri (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 20 dicembre 2005 n. 7216).<br />	<br />
2.2 Di quanto sopra dato atto, va osservato come la determinazione in questione sia stata assunta dal C.S.M. successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa – di cui all’art. 12 del D.Lgs. 160/2006, come modificato dalla legge 111/2007 – per effetto della quale il parametro dell’anzianità ha ricevuto, ai fini del conferimento delle funzioni direttive e semi-direttive, una diversa considerazione.<br />	<br />
È infatti mutato il significato di detto criterio, che non costituisce più uno dei canoni, insieme alle attitudini e al merito, di valutazione degli aspiranti, trovandosi invece ora configurato in termini di requisito di legittimazione per l’accesso all’ufficio direttivo o semi-direttivo (come reso chiaro dal tenore letterale della disposizione, che per l’accesso alle varie funzioni richiede “il conseguimento almeno della [seconda, terza, quarta, ecc., a seconda delle funzioni] valutazione di professionalità”).<br />	<br />
Conseguentemente alle indicate modificazioni del quadro normativo di rango primario, con deliberazione del 21 novembre 2007 il C.S.M. ha introdotto talune “integrazioni” alla circolare n. 13000/1999 resesi necessarie per effetto delle suddette modificazioni alla disciplina dell’ordinamento giudiziario.<br />	<br />
Tale provvedimento consiliare, assunto nell’esercizio della ridetta potestà integrativo-suppletiva dell’Organo di autogoverno, reca una corretta disamina delle innovazioni concernenti il requisito dell’anzianità, ormai configurato dalla legge in termini di mero “presupposto per la partecipazione al concorso” (conclusione – prosegue il C.S.M. – ulteriormente avvalorata dal contesto normativo attualmente vigente), ma non più idoneo a integrare un “criterio di valutazione”.<br />	<br />
In altri termini, lo stesso Organo di autogoverno, nel riconoscere che la circolare n. 13000/1999, nella parte concernente il criterio dell’anzianità, contrasta con la normativa primaria, individua un’antinomia cui dà soluzione affermando (al punto 6, n. 3) che il “paragrafo 1 – lettera C) – Anzianità […] resta integralmente superato […] con necessità di riconsiderare l’anzianità come requisito di legittimazione […]”.<br />	<br />
L’eliminazione dell’“anzianità” da detti parametri è espressiva della sopravvenuta volontà del Legislatore di disciplinare il punto in modo difforme rispetto al quadro normativo generale, con inevitabile venir meno delle disposizioni secondarie che costituivano sviluppo del canone originario, certamente prive della “capacità di resistere ad una norma di legge, cronologicamente successiva e di segno radicalmente contrario” (l’antinomia va invero risolta attraverso il ricorso alla categoria della inefficacia sopravvenuta – o della inapplicabilità – dell’atto secondario, non essendosi in presenza né di una illegittimità né di un vizio patologico, comunque denominato, della fonte secondaria; cfr. in proposito T.A.R. Lazio, sez. I, 26 gennaio 2007 n. 527, confermata sul punto da Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2007 n. 4970; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2004 n. 7899).<br />	<br />
Viene quindi a configurarsi, nel quadro della disciplina operante relativamente alla fattispecie all’esame, un “valore residuale dell’anzianità” (suscettibile di valutazione unitamente ai “livelli di positivo esercizio delle funzioni come requisito di ingresso per un’utile valutazione comparativa” e allo “spiccato rilievo”; cfr. parr. 5.2, 5.3 e 5.4), del quale l’Organo di autogoverno ha stabilito di tener conto quale “valore aggiunto”, in termini di capacità professionale e profilo attitudinale, da attribuire al “durevole esercizio positivo delle funzioni e alla costante capacità professionale”, in modo da determinare e circoscrivere &#8211; in astratto – “l’ambito di aspiranti che in una fase preliminare possono essere posti tra loro in significativa ed utile valutazione comparativa”.<br />	<br />
Di qui, la regola che l’anzianità opera “tra i legittimati, come parametro di acquisizione di una minima ulteriore esperienza maturata ritenuta sufficiente ad assicurare una adeguata idoneità e capacità per la conduzione e gestione di un ufficio direttivo” (punto 6, n. 3, della delibera 21 novembre 2007).</p>
<p>3. Nella fattispecie, dagli atti impugnati risultano evidenziati, con oggettiva e dirimente concludenza, gli elementi che, a seguito della valutazione comparativa tra i due candidati parti del presente giudizio, hanno condotto ad una conclusiva valutazione di preferibilità per la posizione vantata dalla dott.ssa Fiorillo, pur in possesso di anzianità di servizio minore rispetto a quella vantata dal ricorrente dott. Frisella Vella.<br />	<br />
Ritiene pertanto il Collegio che la scelta operata nel caso in esame dal C.S.M. non riveli apprezzabili profili di illogicità e/o di incoerenza rispetto alle risultanze curriculari dei candidati, segnatamente con riferimento all’apprezzamento, correttamente operato dall’Organo di autogoverno, della presenza di doti caratteriali, di equilibrio ed attitudinali che, alla stregua di quanto precedentemente riportato, hanno orientato la preferenza ai fini del conferimento dell’incarico de quo in favore della controinteressata: dovendosi per l’effetto escludere che l’esercizio della funzione valutativa, nella fattispecie sostanziatosi nella scelta di quest’ultima, sia inficiato alla stregua dei profili di doglianza dedotti con il presente mezzo di tutela.<br />	<br />
Se è pur vero che il profilo del ricorrente non si caratterizza, sotto molteplici aspetti, con carattere di manifesta recessività rispetto alla connotazione professionale della dott.ssa Fiorillo, per come precedentemente illustrato, va tuttavia rammentato che – per costante insegnamento giurisprudenziale – la scelta di privilegiare alcuni elementi di valutazione ad altri al fine di individuare il magistrato più idoneo allo svolgimento dell’incarico (una volta accertato in sede di sindacato giurisdizionale di legittimità che la scelta è stata congruamente motivata ed ha rappresentato l’esito di un percorso argomentativo coerente e non illogico) costituisce una valutazione di opportunità alla quale il giudice amministrativo non può sovrapporre una propria valutazione.<br />	<br />
Negli atti avversati risultano congruamente esplicitate le motivazioni – come sopra ampiamente riportate – che hanno indotto nel Plenum la formazione di un convincimento circa la prevalenza della posizione della suddetta controinteressata.<br />	<br />
La subvalenza individuata nella posizione del dott. Frisella Vella ha trovato compiuta (ed esente da mende suscettibili di essere valorizzate nel quadro della cognizione propria dell’odierno giudizio di legittimità) emersione nella valutazione di un complesso di qualità che, segnatamente per quanto concerne criticità comportamentali, organizzative e relazionali che hanno caratterizzato precedenti esperienze riferibili al ricorrente, hanno indotto il C.S.M. ad orientare la preferenza – in ragione della dimensione e delle complessità proprie di un ufficio giudiziario avente importante connotazione – in favore della dott.ssa Fiorillo.</p>
<p>4. Se le considerazioni esposte consentono di disattendere le argomentazioni ex adverso dedotte dalla parte ricorrente, vanno da ultimo ribaditi – quanto alle doglianze più propriamente impingenti nel merito delle scelte operate dall’Organo di autogoverno – i noti limiti intrinseci all’esercizio del sindacato giurisdizionale avente ad oggetto valutazioni della specie.<br />	<br />
Se è vero che le deliberazioni con le quali il C.S.M. conferisce uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati, ancorché espressione di attività amministrativa ampiamente discrezionale, non si sottraggono al sindacato giurisdizionale, quanto meno sotto il profilo della esistenza dei presupposti e congruità della motivazione, nonché dell&#8217;accertamento del nesso logico di conseguenzialità fra presupposti e conclusioni (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 febbraio 1996 n. 111 e 13 dicembre 1999 n. 1872), tuttavia il riscontro di legittimità che il giudice è chiamato a svolgere è soltanto quello che può eventualmente emergere da gravi difetti degli atti stessi, che possano concretizzare il vizio di eccesso di potere (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 1998, n. 555).<br />	<br />
Deve, inoltre, tenersi conto della particolare posizione costituzionale del C.S.M., che comporta che la valutazione del giudice amministrativo si soffermi esclusivamente sui profili sintomatici, senza in alcun modo impingere nel merito della scelta discrezionale del C.S.M. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 maggio 1998 n. 749); all’adito organo di giustizia, quindi, non essendo consentito in alcun modo di sostituire il proprio giudizio a quello espresso dall&#8217;Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 ottobre 2003, n. 5902).<br />	<br />
Conseguentemente, la motivazione delle delibere del Consiglio, di conferimento di uffici direttivi e semidirettivi, deve essere tale da consentire di seguire la valutazione comparativa dei candidati rispetto ai vari elementi isolati dal C.S.M. in sede di emanazione delle norme di autodisciplina ed è necessario che le valutazioni compiute siano non soltanto immuni da travisamento dei fatti, ma anche compatibili logicamente con la conclusione finale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 maggio 1994 n. 404).<br />	<br />
In ordine alle modalità di comparazione dei candidati, va rammentato come un principio costantemente ribadito dall’interpretazione giurisprudenziale escluda che, nelle procedure valutative del C.S.M., sia prescritto che i candidati debbano essere posti a raffronto in modo analitico, con riferimento a ciascuno dei parametri prestabiliti ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti indicati (Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2004 n. 7105).<br />	<br />
Quindi, quand’anche nelle singole relazioni relative alle proposte di conferimento dell’incarico sia dato riscontrare una maggiore enfasi nell’indicazione dei profili attitudinali e di merito del candidato proposto, ciò rientra nella fisiologica attività del relatore che, dovendo in una rosa di magistrati tutti di assoluta eccellenza e di elevatissimo profilo (nonché potenzialmente idonei allo svolgimento dell’incarico da conferire) indicare le ragioni della scelta per l’uno anziché per l’altro, possa porre in particolare risalto gli aspetti, o anche le sfumature, che si siano rivelati determinanti per la scelta.<br />	<br />
Ne consegue che anche l’utilizzo di frasi più altisonanti o di un maggiore spazio per rappresentare le caratteristiche e le qualità del magistrato proposto, ma in assenza di un travisamento dei fatti, non può certo riflettersi in un vizio di legittimità dell’azione amministrativa, costituendo, piuttosto, una mera tecnica di redazione della motivazione: fermo restando che i fatti indicati nella relazione devono essere oggettivamente verificabili al fine di poter apprezzare la congruità della scelta e la logicità del nesso consequenziale tra presupposti e conclusione.<br />	<br />
Se la concludenza logica – rispetto agli apprezzati elementi di valutazione – induce ad escludere che ricorra alcuna ipotesi di travisamento dei rilevanti elementi fattuali (ovvero, di errata percezione o considerazione degli stessi), va parimenti rammentato come la comparazione fra diversi aspiranti ben possa risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti, con la conseguenza che ove risulti documentalmente l’avvenuta presa in esame, per ciascun candidato, dei tratti essenziali e qualificanti dei rispettivi curricula professionali, nonché la valutazione ponderata degli stessi in rapporto allo specifico ufficio direttivo oggetto di conferimento, ben può ritenersi ragionevolmente soddisfatto l’onere di comparazione richiesto dalla normativa (Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2002 n. 6115).<br />	<br />
Alla stregua di quanto sopra rappresentato, deve quindi dare atto il Collegio, in ragione degli elementi che hanno caratterizzato le valutazioni compiute dall’Organo di autogoverno nella ponderazione dei profili professionali dei magistrati interessati, dell’assenza dei profili inficianti denunciati con il ricorso all’esame: dovendosi escludere, per l’effetto, che l’impugnato atto deliberativo riveli aspetti di censurabile illegittimità in tale quadro utilmente (ed ammissibilmente) sottoponibili a critica.<br />	<br />
Tale giudizio non è, da ultimo infirmato neppure dal rilievo – pure contenuto nell’atto introduttivo del giudizio – per cui il deliberato oggetto di censura denoterebbe profili di contraddittorietà logica rispetto alla precedente positiva valutazione che ha condotto al conferimento, nei confronti dell’odierno ricorrente, dell’ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta; dovendosi dare in proposito atto:<br />	<br />
&#8211; in una con la convinta riaffermazione del noto principio di autonomia che governa lo svolgimento delle diverse procedure valutative (tale da rendere il giudizio espresso in sede di attribuzione di una funzione semidirettiva o direttiva insuscettibile di<br />
&#8211; anche della inassimilabilità delle diverse realtà giudiziarie in questione (Tribunale di Sorveglianza, rispettivamente, di Caltanissetta e di Firenze), sì da escludere alcuna sovrapponibilità delle considerazioni preordinate alla valutazione della speci<br />
<br />	<br />
5. Le considerazioni precedentemente esposte consentono di escludere la fondatezza delle censure dedotte con il presente gravame: il quale deve, conseguentemente, essere respinto.<br />	<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato.<br />	<br />
Condanna il ricorrente Frisella Vella Francesco Maria al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, nonché della controinteressata dott.ssa Fiorillo Antonietta, in ragione di € 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00) per ciascuna delle anzidette parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Roberto Politi, Presidente, Estensore<br />	<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere<br />	<br />
Elena Stanizzi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/05/2012</p>
<p align=justify>
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