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	<title>16/5/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16/5/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.6178</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-5-2005-n-6178/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-5-2005-n-6178/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.6178</a></p>
<p>Pres. Pugliese, est. Ianigro Cami Arben (Avv. Francesco Maria Caianiello) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato). sull&#8217;illegittimità del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato con esclusivo riferimento alla condanna dell&#8217;interessato per il reato di ricettazione 1. Giurisdizione e competenza – Ordine allo straniero di lasciare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-5-2005-n-6178/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.6178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-5-2005-n-6178/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.6178</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese, est. Ianigro<br /> Cami Arben (Avv. Francesco Maria Caianiello) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato con esclusivo riferimento alla condanna dell&#8217;interessato per il reato di ricettazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Ordine allo straniero di lasciare il territorio italiano ed espulsione del territorio dello Stato italiano – Giurisdizione amministrativa – Non sussiste &#8211; Ragioni.</p>
<p>2. Stranieri – Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno – Riferimento a condanna per il reato di ricettazione – Illegittimità – Sussiste.</p>
<p>3. Stranieri – Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno – Semplice riferimento a decreto di condanna per il reato di ricettazione – Mancata prova dell’inclinazione del soggetto a delinquere ed insussistenza della gravità del reato – Illegittimità &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l’impugnativa del provvedimento con cui sia ordinato allo straniero di lasciare il territorio italiano e del provvedimento con cui sia disposta la sua espulsione dal territorio dello Stato poiché tali provvedimenti si inseriscono nel quadro delle misure espulsive disciplinate dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 286/1998,  per le quali è prevista (art. 13, comma 8)  la giurisdizione del al giudice ordinario, con la sola eccezione dell’espulsione disposta dal Ministro dell’Interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 13, comma 1), per la quale la giurisdizione spetta al T.A.R. del Lazio (art. 13, comma 11).</p>
<p>2. E’ illegittimo il provvedimento con cui sia rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno motivato con esclusivo riferimento ad un decreto di condanna per il reato di ricettazione, punito dall’art. 648 c.p., il quale non rientra tra quelli indicati dall’articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, il quale a sua volta richiama l’articolo 380 c.p.p.</p>
<p>3. La sola circostanza che un soggetto sia stato colpito da decreto di condanna per il reato di ricettazione, senza che siano evidenziati sufficienti indizi da cui si possa desumere l’inclinazione a delinquere del soggetto, né la particolare gravità del reato per il quale è stato condannato, non è da sé sufficiente a giustificare il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno: infatti, pur dovendosi riconoscere all’Amministrazione un’ampia discrezionalità nel valutare i presupposti di pericolosità per la sicurezza pubblica che possono essere posti a fondamento del  diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, tuttavia tale giudizio di pericolosità sociale, da un lato non postula necessariamente l’esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna e, dall’altro, richiede l’accertamento di una serie di indizi e di fatti da cui si possa ragionevolmente desumere l’inclinazione del soggetto a delinquere, ossia che il comportamento delittuoso rilevato non presenti il carattere della episodicità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’illegittimità del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato con esclusivo riferimento alla condanna dell’interessato per il reato di ricettazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p><b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione quarta</p>
<p></b></p>
<p>con l’intervento dei signori Magistrati: Eduardo Pugliese 	Presidente; Dante D’Alessio	Consigliere; Carlo Polidori	Referendario – estensore																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5948/2003, proposto da<br />
<b>CAMI Arben</b>, rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dall’Avvocato Francesco Maria Caianiello, con il  quale è elettivamente domiciliato in Napoli, viale Gramsci n. 19,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>Il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è ope legis domiciliato alla via Diaz n. 11,</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
previa sospensione dell’esecuzione, del decreto del 21 marzo 2003, notificato in data 28 marzo 2003 con il quale il Questore di Caserta ha rigettato la richiesta del ricorrente tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, della conseguente intimazione a lasciare il territorio dello Stato italiano entro 15 giorni e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso l’eventuale provvedimento, di numero e data sconosciuti,  con cui è stata disposta l’espulsione del ricorrente dal territorio dello Stato;</p>
<p>Visti tutti gli atti di causa;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />
Relatore il Referendario Carlo Polidori;<br />
Udite alla pubblica udienza del 23 giugno 2004 le parti presenti come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il provvedimento impugnato, il Questore di Caserta ha rigettato la richiesta del ricorrente tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno evidenziando in motivazione che  “il prefato in data 05.01.2001 risulta condannato con decreto penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il delitto di ricettazione”, che tale fattispecie di reato rientra in quelli previsti dall’art. 380 c.p.p.”, sicché  trova applicazione l’art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998,  e che “la condotta tenuta dal cittadino straniero de quo appare oggettivamente incompatibile con le finalità di integrazione sociale poste a fondamento della legislazione vigente in materia di immigrazione”.<br />
 Con  ricorso ritualmente notificato in data 22 maggio 2003 e depositato in data 5 giugno 2003 il ricorrente contesta la legittimità di tale provvedimento e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi.</p>
<p>I) 	Violazione degli articoli 3 e 97 Cost., degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, nonché degli articoli 13 e ss. del D.P.R. n. 394/1999; sviamento di potere; erronea individuazione dei presupposti di fatto e di diritto; travisamento ed errata valutazione dei fatti; ingiustizia manifesta.<br />	<br />
Il ricorrente sostiene che non sussistono i presupposti per il diniego del provvedimento richiesto perché  egli ha dimostrato di disporre i mezzi di sostentamento necessari per il soggiorno in Italia e perchè il reato di ricettazione non costituisce indice della pericolosità sociale del reo e non rientra tra quelli richiamati dall’art. 380 c.p.p..</p>
<p>II)	Violazione degli articoli 3 e 97 Cost., degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, nonché degli articoli 13 e ss. del D.P.R. n. 394/1999; sviamento di potere; illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa.<br />	<br />
	Il ricorrente afferma che la condanna inflittagli, peraltro con decreto penale, di per sé non è idonea a dimostrare che egli non sia in grado di integrarsi nel tessuto sociale italiano e che tale affermazione risulta confermata dal fatto che egli abbia ottenuto un primo rinnovo del permesso di soggiorno dalla Questura di Latina in data 8 febbraio 2002, benché in tale data già risultasse condannato per il reato di ricettazione. 																																																																																												</p>
<p>III) 	Violazione degli articoli 3 e 97 Cost., degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, nonché degli articoli 13 e ss. del D.P.R. n. 394/1999; sviamento di potere; erronea individuazione dei presupposti di fatto e di diritto; travisamento ed errata valutazione dei fatti; ingiustizia manifesta.<br />	<br />
	La presente censura è basata sullo stesso presupposto di fatto su cui si fonda quella precedente. Infatti il ricorrente deduce che il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno si deve basare su fatti sopravvenuti al rilascio ovvero al rinnovo dello stesso e non su fatti che erano già noti al momento del rilascio o del precedente rinnovo.																																																																																												</p>
<p>IV) 	Violazione e falsa applicazione  del D.P.C.M 16 ottobre 1998; illogicità, contraddittorietà ed abnormità dell’atto amministrativo; violazione del giusto procedimento; straripamento di potere.<br />	<br />
Anche la presente censura è basata sul presupposto di fatto su cui si fondano le due precedenti. In particolare viene dedotto che non essendosi verificati fatti nuovi dopo il primo rinnovo del permesso di soggiorno da parte della Questura di Latina, la  Questura di Caserta ha sostanzialmente disapplicato tale provvedimento.</p>
<p>V)	Violazione dell’articolo 6, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998; eccesso di potere.<br />	<br />
Secondo il ricorrente l’articolo 6, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 risulterebbe violato perché l’Amministrazione avrebbe dovuto richiedere ulteriori informazioni sulla disponibilità di un reddito sufficiente per il sostentamento, anziché dedurre da un unico episodio delittuoso l’incapacità del ricorrente di procurarsi onestamente un reddito.</p>
<p>VI) 	Violazione dell’articolo 3 Cost., del principio di tutela dell’affidamento e del giusto procedimento;  eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.<br />	<br />
	La presente censura è incentrata sulla violazione dell’affidamento ingenerato dall’Amministrazione con la propria azione. 																																																																																												</p>
<p>VII)	Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 394/1999; eccesso di potere per sviamento; errata individuazione dei presupposti di fatto e di diritto; travisamento ed errata valutazione dei fatti; ingiustizia manifesta.<br />	<br />
	Il provvedimento impugnato viene censurato anche nella parte in cui viene ordinato al ricorrente di abbandonare il territorio dello Stato, benché non sussistano i presupposti necessari per ritenerlo pericoloso 																																																																																												</p>
<p>VIII)	Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; Eccesso di potere per difetto di motivazione.<br />	<br />
	Secondo il ricorrente l’Amministrazione non specifica, se non per mezzo di un’errata e fuorviante motivazione, le ragioni per le quali è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno.<br />	<br />
Con atto depositato in data 18 giugno 2003 si è costituita i giudizio l’Amministrazione resistente. <br />
Con ordinanza n. 5948/2003 è stata respinta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.<br />
Alla pubblica udienza del 20 aprile 2005 la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. 	In via preliminare, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in relazione all’ordine di lasciare il territorio italiano (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 1 luglio 2003, n. 885) e al provvedimento &#8211; peraltro ignoto al ricorrente &#8211; con il quale sarebbe stata disposta la sua espulsione dal territorio dello Stato. Trattasi infatti di provvedimenti che si inseriscono nel quadro delle misure espulsive disciplinate dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 286/1998,  per le quali è prevista (art. 13, comma 8)  la giurisdizione del al giudice ordinario, con la sola eccezione dell’espulsione disposta dal Ministro dell’Interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 13, comma 1), per la quale la giurisdizione spetta al T.A.R. del Lazio (art. 13, comma 11). 																																																																																												</p>
<p>2.	Nel merito, i primi tre motivi di ricorso sono fondati.<br />	<br />
	L’articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 dispone che “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”. <br />	<br />
I requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio italiano sono  indicati dall’articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, secondo il quale “…l’Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l’adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. … Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell&#8217;immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”.<br />
Il primo comma dell’articolo 380 c.p.p. dispone che  “gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto  non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni”.<br />
Il secondo comma dell’articolo 380 c.p.p. aggiunge che “anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: <br />
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; <br />
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’articolo 419 del codice penale; <br />
c) delitti contro l’incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; <br />
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall&#8217;articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall’articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-quinquies del codice penale; <br />
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 o quella prevista dall’articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest’ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; <br />
e-bis) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; <br />
f) delitto di rapina previsto dall’articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall’articolo 629 del codice penale; <br />
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; <br />
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo; <br />
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; <br />
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall’articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall’articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654. <br />
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall’articolo 416-bis del codice penale; <br />
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall&#8217;articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l’associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma”. <br />
Alla luce di tale quadro normativo si deve innanzi tutto rilevare che, a differenza di quanto viene affermato nel provvedimento impugnato, il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 c.p.,  non rientra né tra quelli espressamente indicati nel secondo comma dell’articolo 380 c.p.p., né tra quelli richiamati dal primo comma dello stesso articolo, trattandosi di fattispecie punita con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 a 10.329 euro.<br />
Inoltre, la condanna inflitta al ricorrente con decreto penale del 5 gennaio 2001 non costituisce, di per sé,  un sufficiente indice della pericolosità sociale del reo.<br />
Infatti, pur dovendosi riconoscere all’Amministrazione un’ampia discrezionalità nel valutare i presupposti di pericolosità  per la sicurezza pubblica che possono essere posti a fondamento del  diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (Cons. Stato, Sez. IV, 26 luglio 2004, n. 5305),  tuttavia secondo la prevalente giurisprudenza  (Consiglio Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7979) tale giudizio di pericolosità sociale, da un lato non postula necessariamente l’esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna e, dall’altro richiede l’accertamento di una serie di indizi e di fatti da cui si possa ragionevolmente desumere l’inclinazione del soggetto a delinquere, ossia che il comportamento delittuoso rilevato non presenti il carattere della episodicità (Cons. Stato, Sez. IV, 29 agosto 2003, n. 4852).<br />
Orbene, nel caso in esame non sono stati evidenziati sufficienti indizi da cui si possa desumere l’inclinazione a delinquere del ricorrente, né la particolare gravità del reato  per il quale è stato condannato. Anzi, la circostanza che la condanna per il reato di ricettazione sia stata inflitta con decreto penale costituisce indizio di segno opposto, perchè l’art. 459 c.p.p. prevede che il pubblico ministero possa richiedere l’adozione di tale provvedimento solo se ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva.</p>
<p>3.	Inoltre, a giudizio del Collegio, rilevanza decisiva assume la circostanza che la Questura di Latina in data 8 febbraio 2002 abbia concesso al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno, benché in tale data egli già risultasse condannato per il reato di ricettazione. Infatti, come correttamente evidenziato dal ricorrente, il diniego di rinnovo si deve basare su fatti sopravvenuti al rilascio del permesso di soggiorno (ovvero al precedente rinnovo) dello stesso e non su circostanze preesistenti, a meno che l’Amministrazione non dimostri che tali circostanze non erano conosciute o conoscibili al momento del rilascio (ovvero del precedente rinnovo). <br />	<br />
Ebbene, nel caso in esame, la condanna inflitta al ricorrente costituiva sicuramente un fatto agevolmente conoscibile da parte della Questura di Latina (attraverso il certificato del casellario giudiziale) al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno, sicché tale condanna, singolarmente considerata, non poteva certo giustificare il provvedimento di diniego adottato dalla Questura di Caserta.<br />
4.	Stante quanto precede, il collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con assorbimento delle restanti censure, e che debba, quindi, disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato. <br />	<br />
	 Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5948/2003, in parte lo dichiara inammissibile e in parte  lo accoglie. Per l’effetto, annulla il decreto del Questore di Napoli del 21 marzo 2003.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 20 aprile 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-5-2005-n-6178/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.6178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.6213</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-16-5-2005-n-6213/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-16-5-2005-n-6213/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.6213</a></p>
<p>Pres. Guerriero, est. Pasanisi Di Leva Anna Maria (Avv. Pietro Venanzio) c. Comune di Sorrento (Avv. Lucio de Luca di Melpignano). è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, un ricorso depositato quando il provvedimento impugnato abbia già esaurito i suoi effetti 1. Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere – Requisiti</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guerriero, est. Pasanisi<br /> Di Leva Anna Maria (Avv. Pietro Venanzio) c. Comune di Sorrento (Avv. Lucio de Luca di Melpignano).</span></p>
<hr />
<p>è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, un ricorso depositato quando il provvedimento impugnato abbia già esaurito i suoi effetti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere – Requisiti – Individuazione.<br />
2. Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere – Deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che al momento della sua decisione – Conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza dei requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato e, pertanto, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, occorre che sussista piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto.<br />
2. L’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti con la conseguenza che è inammissibile un ricorso depositato quando il provvedimento impugnato abbia già esaurito la propria efficacia (fattispecie relativa all’ordine di sgombero di barche da un tratto di arenile per la determinazione di realizzare uno spazio attrezzato con arredo sportivo di beach volley).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, un ricorso depositato quando il provvedimento impugnato abbia già esaurito i suoi effetti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
  Sezione VII</b></p>
<p>composto dai Signori: Dott.  Francesco Guerriero            		    &#8211; Presidente; Dott.  Leonardo  Pasanisi        	  		    &#8211; Consigliere rel.; Dott.  Guglielmo Passarelli Di Napoli             &#8211; Referendario																																																																																								</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 10649/2004 Reg. Gen., proposto da</p>
<p><b>Di Leva Anna Maria</b> rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Venanzio, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via dei Fiorentini n. 61 presso lo studio dell’avv. Giancarlo Maresca;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>Il <b>Comune di Sorrento</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Lucio de Luca di Melpignano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via C. Console n. 3;<br />
per l’annullamento, previa sospensione:<br />
dell’ordinanza del Comune di Sorrento n. 217/2004 prot. n. 26725 in data 8/7/04, con la quale si ordinava lo sgombero di barche da un tratto di arenile di Marina Grande posto di fronte alla Chiesa di Sant’Anna, per la determinazione di realizzare in loco uno spazio attrezzato con arredo sportivo di beach volley, nonchè di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente.</p>
<p>VISTO il ricorso ed i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento;<br />
VISTI gli atti tutti di causa;<br />
VISTO l’art. 26 comma 4^, della legge n. 1034/71;<br />
SENTITO, alla pubblica udienza del 4 maggio 2005, gli avvocati di cui al relativo verbale;<br />
SENTITO altresì il relatore consigliere dr. Leonardo Pasanisi;<br />
RITENUTO e considerato quanto segue in fatto e diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>RILEVATO che:<br />
&#8211;	la ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, deducendone l’illegittimità con due distinti motivi, essenzialmente incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili;<br />	<br />
&#8211;	il Comune di Sorrento si è costituito in giudizio, contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso;<br />	<br />
&#8211;	alla camera di consiglio del 13 ottobre 2004, la domanda cautelare è stata cancellata dal ruolo, su richiesta della ricorrente;<br />	<br />
&#8211;	all’odierna udienza pubblica, il ricorso è stato introitato in decisione;<br />	<br />
RITENUTO che:<br />
&#8211;	il ricorso in esame è manifestamente improcedibile per carenza di interesse; <br />	<br />
&#8211;	come è noto, in base ai principi generali in materia di condizioni dell’azione, desumibili dall’art. 24, co. 1°, della Costituzione (<<tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi) e dall’art. 100 c.p.c. (<<per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi un interesse>>), l’interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e l’idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale;<br />	<br />
&#8211;	in mancanza dell’uno o dell’altro requisito, l’azione è inammissibile, dal momento che sarebbe del tutto inutile, ai fini giuridici, prendere in esame una domanda giudiziale se nella fattispecie prospettata non si rinvenga affermata una lesione della posizione giuridica vantata nei confronti della controparte, ovvero se il provvedimento chiesto al giudice sia inadeguato o inidoneo a rimuovere la lesione; <br />	<br />
&#8211;	in definitiva, come chiarito dalla migliore dottrina processualcivilistica, <<l’interesse ad agire è dato dal rapporto tra la situazione antigiuridica che viene denunciata e il provvedimento che si domanda per porvi rimedio mediante l’applicazione del diritto, e questo rapporto deve consistere nella utilità del provvedimento, come mezzo per acquisire all’interesse leso la protezione accordata dal diritto>> (cfr., altresì, Cass. Civ., Sez. III, n. 12241/98);<br />	<br />
&#8211;	nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 1210/97);<br />	<br />
&#8211;	anche nel sistema giurisdizionale amministrativo, infatti, sarebbe del tutto inutile eliminare un provvedimento o modificarlo nel senso richiesto dal ricorrente, se questi non possa trarne alcun beneficio concreto in relazione alla sua posizione legittimante; <br />	<br />
&#8211;	ai fini dell’ammissibilità del ricorso, occorre pertanto, che sussista piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto;<br />	<br />
&#8211;	a contrario, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all’interesse sostanziale del ricorrente (che ne “legittima” l’instaurazione del giudizio);<br />	<br />
&#8211;	inoltre, l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 475/92);<br />	<br />
&#8211;	nella fattispecie in esame, come giustamente rilevato dal Comune resistente, il ricorso è stato proposto con atto notificato il 10/9/2004 e depositato il 15/9/2004, vale a dire lo stesso giorno in cui il provvedimento impugnato aveva esaurito la propria efficacia; <br />	<br />
&#8211;	il presente gravame è conseguentemente divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;<br />	<br />
&#8211;	sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio;																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. VII, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe (n. 10649/2004 R.G.).<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 4 maggio 2005</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.6215</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-16-5-2005-n-6215/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-16-5-2005-n-6215/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-16-5-2005-n-6215/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.6215</a></p>
<p>Pres. Guerriero, est. Pasanisi Conte Vincenzo ed altri (Avv. Aurelio Marino) c. Comune di Villa di Briano (n.c.). dopo la sentenza della Consulta n.204/04, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative a comportamenti dell&#8217;Amministrazione in materia di edilizia ed urbanistica Giurisdizione e competenza – Comportamenti in materia</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-16-5-2005-n-6215/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.6215</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guerriero, est. Pasanisi<br /> Conte Vincenzo ed altri (Avv. Aurelio Marino) c. Comune di Villa di Briano (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>dopo la sentenza della Consulta n.204/04, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative a comportamenti dell&#8217;Amministrazione in materia di edilizia ed urbanistica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Comportamenti in materia di edilizia ed urbanistica – Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.204/2004 – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Dopo la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale del 6 luglio 2004 n. 204, con cui la Consulta ha, tra l&#8217;altro, dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;articolo 34, comma primo, del decreto legislativo n. 80 del 1998, come sostituito dall&#8217;articolo 7, comma primo, lettere b), della legge n. 205 del 2000, nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto <<gli atti, i provvedimenti e i comportamenti>>, in luogo che <<gli atti e i provvedimenti>> delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia, l’individuazione del giudice munito di giurisdizione va effettuata, abolita ogni ipotesi di giurisdizione esclusiva, in base all&#8217;ordinario criterio di riparto tra diritti soggettivi ed interessi legittimi; in applicazione di tale criterio, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo le controversia che investono l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza e dell&#8217;estensione di diritti soggettivi dei privati (fattispecie relativa alla richiesta di accertamento dell’illegittimità dell’operato di un’Amministrazione che abbia forzatamente rimosso una sbarra presente su una strada privata ed alla richiesta del risarcimento dei danni).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">dopo la sentenza della Consulta n.204/04, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative a comportamenti dell’Amministrazione in materia di edilizia ed urbanistica</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la CAMPANIA <br />
 NAPOLI &#8211;  Sezione VII</b></p>
<p>composto dai magistrati: Dott.  Francesco Guerriero            		    &#8211; Presidente; Dott.  Leonardo  Pasanisi        	  		    &#8211; Consigliere rel.; Dott.  Guglielmo Passarelli Di Napoli             	  &#8211; Referendario																																																																																							</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 11304/2003, proposto da</p>
<p><b>Conte Vincenzo, Di Dona Nicola, Cozzolino Pasquale, Novello Giorgio, Gallo Mariangela, Ambrosino  Carlo</b> rappresentati e difesi dall’avv. Aurelio Marino, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, alla via Ponte di Tappia n. 47;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>Il <b>Comune di Villa di Briano</b>, in persona del Sindaco pro tempore; &#8211; non costituito –</p>
<p>per l&#8217;accertamento: <br />
dell&#8217;illegittimità del comportamento del Comune di Villa di Briano, che ha ingiustamente e sine titulo spogliato i ricorrenti, o chi tra loro, del possesso della strada meglio individuata infra, ovvero, in linea gradata, ha ingiustamente e sine titulo molestato gli stessi, o chi tra loro, nell&#8217;esercizio del possesso sulla strada meglio individuata infra,<br />
e per la conseguente condanna, preceduta da pronuncia cautelare ed anticipatoria o, comunque, conclusiva della fase a cognizione sommaria di cui all&#8217;articolo 703 ss. c.p.c., alla reintegra dei ricorrenti nel possesso della strada, ovvero, in linea gradata, alla cessazione della molestia arrecata ai ricorrenti, o chi tra loro, nell&#8217;esercizio del possesso della strada,<br />
nonché al risarcimento del danno,<br />
in forma specifica, mediante condanna dell&#8217;amministrazione resistente al ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, in linea gradata, al ristoro dell&#8217;equivalente pecuniario delle opere necessarie allo scopo, oltre interessi e rivalutazioni dal fatto al soddisfo.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Visto l&#8217;articolo 26 comma 4^, della legge n. 1034/71;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 13 aprile 2005, relatore il consigliere dr. Leonardo Pasanisi &#8211; gli avvocati di cui al relativo verbale;</p>
<p align=center><b>Rilevato che:</b></p>
<p>&#8211;	i ricorrenti, nell&#8217;esposta qualità di comproprietari e compossessori della strada interpoderale sfociante sulla via provinciale Aversa &#8211; Villa Literno, della larghezza di metri lineari 7 e della lunghezza di metri lineari 109, sita in Villa di Briano, località &#8220;Campo d&#8217;Isola&#8221;, censita al N.C.T. al foglio 7, particella 645, assumono che: la suddetta strada è espressamente indicata come privata nei rispettivi atti di acquisto della proprietà; che è priva di pubblica illuminazione; che essi hanno sempre sostenuto, in via integrale, senza alcuna partecipazione del Comune intimato, le spese occorrenti per asfaltarla, nonché per installare nel suo sottosuolo la rete fognante e la rete idrica; che lo stesso Comune Villa di Briano, nel provvedimento concessorio n. 61 del 1^ luglio 1994 rilasciato in favore del ricorrente Conte Vincenzo, aveva qualificato come privata la strada in questione; che inopinatamente, con delibera consiliare n. 33 del 29 ottobre 2001, la suddetta strada veniva classificata come comunale ed assumeva il nome di via “Tito Maccio Plauto”; che, altrettanto inopinatamente, con provvedimento in data 11 aprile 2003 protocollo n. 2139, il Sindaco del Comune Villa di Briano aveva ordinato a taluni degli attuali ricorrenti la rimozione della barra trasversale in ferro e piantoni di sostegno esistente al confine con le via provinciale Aversa – Villa Literno; che, ancora più inopinatamente, seguiva in data 30 aprile 2003 l&#8217;esecuzione in danno che portava alla rimozione coattiva del congegno di ostruzione; che da oltre trent&#8217;anni la strada interpoderale era separata dall&#8217;asse provinciale Aversa – Villa Literno da una barra in ferro, assicurata da un lucchetto le cui chiavi sono sempre state nella disponibilità esclusiva dei ricorrenti e loro danti causa;<br />	<br />
&#8211;	tanto premesso, i ricorrenti ritengono che il Comune intimato, nel rimuovere la barriera in ferro, abbia consumato una mera attività materiale, illecitamente invasiva della loro sfera giuridica e patrimoniale, integrando gli estremi della lesione possessoria e pertanto chiedono l&#8217;accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate, ritendendo altresì sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell&#8217;articolo 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998, come modificato dall&#8217;articolo 7 della legge n. 205 del 2000;<br />	<br />
&#8211;	il Comune intimato non si è costituito in giudizio e all&#8217;odierna udienza del 13 aprile 2005, il ricorso è stato introitato in decisione;																																																																																												</p>
<p align=center><b>Ritenuto che:</b></p>
<p>&#8211;	la Corte Costituzionale, con la sentenza del 6 luglio 2004 n. 204, ha tra l&#8217;altro dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;articolo 34, comma primo, del decreto legislativo n. 80 del 1998, come sostituito dall&#8217;articolo 7, comma primo, lettere b), della legge n. 205 del 2000, nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto <<gli atti, i provvedimenti e i comportamenti>>, in luogo che <<gli atti e i provvedimenti>> delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia;<br />	<br />
&#8211;	pertanto, è venuto meno il presupposto normativo sul quale i ricorrenti avevano individuato la giurisdizione del giudice amministrativo;<br />	<br />
&#8211;	la giurisdizione a conoscere della presente controversia va quindi individuata, abolita ogni ipotesi di giurisdizione esclusiva, in base all&#8217;ordinario criterio di riparto tra diritti soggettivi ed interessi legittimi;<br />	<br />
&#8211;	in applicazione di tale criterio, la controversia in esame, investendo l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza e dell&#8217;estensione di diritti soggettivi dei privati, non può che appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr., ex multis, Cass., Sez. Un., 13 ottobre 1980, n. 5457);<br />	<br />
&#8211;	deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;<br />	<br />
&#8211;	non v’è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, stante la mancata costituzione del Comune intimato. 																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 11304/2003 R.G.), dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Nulla sulle spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 13 aprile 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-16-5-2005-n-6215/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.6215</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.6205</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-5-2005-n-6205/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-5-2005-n-6205/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-5-2005-n-6205/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.6205</a></p>
<p>Pres. Pugliese, est. Ianigro Mangiapia Rosa (Avv. G. Marino) c. Comune di Napoli (Avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentier, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci). sull&#8217;illegittimità di un&#8217;ordinanza di demolizione emanata senza che il Comune abbia preventivamente esitato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-5-2005-n-6205/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.6205</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-5-2005-n-6205/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.6205</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese, est. Ianigro<br /> Mangiapia Rosa  (Avv. G. Marino) c. Comune di Napoli (Avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentier, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità di un&#8217;ordinanza di demolizione emanata senza che il Comune abbia preventivamente esitato la domanda di sanatoria ex art. 36 d.p.r. 380/2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Demolizione di opere abusive – Mancato preventivo riscontro della domanda di sanatoria – Illegittimità – Ratio.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Deve ritenersi illegittima l&#8217;ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive qualora il Comune non si sia previamente pronunciato sulla domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.p.r. 380/2001 presentata antecedentemente dall&#8217;interessato, quantomeno per evitare l&#8217;inconveniente consistente nel demolire un&#8217;opera, per poi consentirne la ricostruzione in base a concessione edilizia, nel caso in cui sussistano i presupposti per il suo rilascio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’illegittimità di un’ordinanza di demolizione emanata senza che il Comune abbia preventivamente esitato la domanda di sanatoria ex art. 36 d.p.r. 380/2001</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In Nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
 Sezione Quarta</b></p>
<p> con l’intervento dei signori Magistrati: Eduardo Pugliese 		Presidente; Renata Emma Ianigro           Componente; Rosa Perna                            Componente																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2302/2005 proposto da<br />
<b>Mangiapia Rosa</b>  rappresentata e difesa dall’avv. G. Marino ed elettivamente domiciliata in Napoli presso la segreteria del Tar;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Napoli</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentier, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Gia</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; dell’ordinanza n.873 del 28.12.2004 con cui si ordinava la demolizione di due appartamenti di mq 30 ciascuno con balcone di ml 12&#215;1,40 e di un piccolo manufatto in muratura coperto da lamiere grecate di mt 3,00&#215;3,00, eseguite in Napoli alla via Marano P</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore la dott.ssa Renata Emma Ianigro;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 20.04.2005 i procuratori delle parti come da verbale;<br />
VISTO l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che consente al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con &#8220;sentenza succintamente motivata”, ove la stessa sia di agevole definizione;</p>
<p align=center><b>CONSIDERATO</b></p>
<p>che il ricorso si appalesa fondato, in quanto per le opere in questione è stata presentata in data 10.12.2004 apposita istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.p.r. 380/2001 e, per costante giurisprudenza (anche di questa Sezione), deve ritenersi illegittima l&#8217;ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive qualora il Comune non si sia previamente pronunciato sulla domanda di sanatoria presentata antecedentemente dall&#8217;interessato, quantomeno per evitare l&#8217;inconveniente consistente nel demolire un&#8217;opera, per poi consentirne la ricostruzione in base a concessione edilizia, nel caso in cui sussistano i presupposti per il suo rilascio (Cons. Giust. Amm. Sicilia, 19 marzo 2002, n. 157; T.A.R. Campania, sez. IV, 17 aprile 2001, n. 1683. 10 maggio 2001, n. 2047, 22 febbraio 2003, n. 1309);<br />
&#8211; che, ciò stante ed assorbito quant&#8217;altro, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;<br />
&#8211; che, in relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione quarta, definitivamente pronunciandosi: <br />
&#8211; accoglie il ricorso n.2302/2005 e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
-spese compensate.<br />
Ordina  che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 20 Aprile 2005.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2168</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-5-2005-n-2168/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-5-2005-n-2168/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-5-2005-n-2168/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2168</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. Est. D. Milighetti (Avv. L. Maione) contro il Ministero della Difesa ed il Ministero del Tesoro (Avvocatura dello Stato giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative alla speciale elargizione prevista dall&#8217;art. 6, 3&#176; comma, L. n. 308/91; è dovuta anche in caso di decesso del militare in</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-5-2005-n-2168/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2168</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. Est.<br /> D. Milighetti (Avv. L. Maione) contro il Ministero della Difesa ed il Ministero del Tesoro (Avvocatura dello Stato</span></p>
<hr />
<p>giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative alla speciale elargizione prevista dall&#8217;art. 6, 3&deg; comma, L. n. 308/91; è dovuta anche in caso di decesso del militare in libera uscita</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Art. 6, 3° comma, della legge n. 308 del 1981, aggiunto dall&#8217;art. 2 della l. n. 280 del 1991 &#8211; Speciale elargizione ai familiari del militare defunto &#8211; Non costituisce trattamento di quiescenza –Giurisdizione del Giudice amministrativo &#8211; Sussiste</p>
<p>2. Militare e militarizzato &#8211; Libera uscita &#8211; Costituisce una manifestazione di servizio militare durante la quale il soggetto conserva lo &#8220;status&#8221; di militare e la conseguente disciplina &#8211; Non rientra tra le fattispecie escluse dai benefici della legge n. 308 del 1981 e s.m.i.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La speciale elargizione ai familiari del militare defunto prevista dall&#8217;art. 6, 3° comma, della legge n. 308 del 1981, aggiunto dall&#8217;art. 2 della l. n. 280 del 1991, non costituisce trattamento di quiescenza e rientra, quindi, nella giurisdizione del Giudice Amministrativo</p>
<p>2. La libera uscita costituisce una manifestazione di servizio militare durante la quale il soggetto conserva lo &#8220;status&#8221; di militare e la conseguente disciplina. Essa pertanto non rientra tra le fattispecie escluse dai benefici della legge n. 308 del 1981 e s.m.i. la quale ha previsto una provvidenza per ogni ipotesi di decesso verificatosi durante il periodo di servizio. Ne consegue che in caso di decesso del militare durante la libera uscita i familiari hanno diritto alla speciale elargizione prevista dall’art. 6, comma 3 della citata legge</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 282/00 proposto da<br />
<b>MILIGHETTI DOMENICO</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Maione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Alessandro Tarducci in Firenze, via Puccinotti, 45;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>, in persona del Ministro in carica e il MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze, via degli Arazzieri, 4</p>
<p>per l’annullamento<br />
del decreto n.13 del 15 dicembre 1999, con il quale la Direzione Generale per il personale militare &#8211; VI° reparto ha negato il diritto al beneficio della speciale elargizione ai familiari del defunto Milighetti Patrizio, ai sensi dell’art.6 u.c., legge 3.6.1981 n.308.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 20 aprile 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. M.Barberi delegato da L.Maione e l’avv.dello Stato P.Pirollo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO  e DIRITTO</b></p>
<p>	1. Il ricorrente ha impugnato il decreto n. 13 del 15 dicembre 1999, con cui è stata respinta la domanda di speciale elargizione di cui all&#8217;art. 6, comma 3, della legge 3 giugno 1981, n. 308, modificata dalla legge 14 agosto 1991, n. 280, per il decesso del figlio, avvenuto l&#8217;8 giugno 1985 per annegamento durante il periodo di servizio militare.<br />	<br />
	L&#8217;art. 1 della legge n. 308 del 1981 così dispone: &#8220;1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari in servizio di leva (&#8230;) i quali subiscano per causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell&#8217;integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla L. 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni. Sono esclusi dal presente beneficio i militari in licenza, in permesso e quelli che, al momento dell&#8217;evento dannoso, si trovino fuori dal presidio senza autorizzazione&#8221;.<br />	<br />
	L&#8217;art. 6, comma 3, della legge citata così recita: &#8220;Ai familiari dei destinatari di cui all&#8217;articolo 1 deceduti durante il periodo di servizio è corrisposta una speciale elargizione di lire 50 milioni&#8221;.  Tale disposizione si applica con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 1969 (art. 3, 1° comma, legge n. 280 del 1991).<br />	<br />
	2. La controversia rientra nella giurisdizione amministrativa giacché la speciale elargizione prevista dall&#8217;art. 6, 3° comma, della legge n. 308 del 1981, aggiunto dall&#8217;art. 2 della l. n. 280 del 1991, non costituisce trattamento di quiescenza ed esula, quindi, dalla giurisdizione della Corte dei conti (Corte Conti, sez. II, 14 aprile 2004, n. 138/A).<br />	<br />
	3. Il provvedimento impugnato è  motivato sul rilievo che il militare si trovava in regolare permesso allorché si recò a Tirrenia per fare il bagno.<br />	<br />
	Col primo motivo il ricorrente sostiene che non si trattasse di permesso ma di libera uscita.<br />	<br />
	Col secondo motivo sostiene che comunque l&#8217;esclusione dei militari in licenza, in permesso e dei militari che, al momento dell&#8217;evento dannoso, si trovino fuori dal presidio senza autorizzazione non si riferisca ai benefici  previsti in favore dei familiari e che una diversa interpretazione porrebbe dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all&#8217;art. 3 Cost.<br />	<br />
	4. Dalla documentazione prodotta dall&#8217;Amministrazione non emerge con certezza se il figlio del ricorrente fosse in libera uscita (art. 45 d.P.R. n. 545 del 1986) o in permesso, in base ad apposito provvedimento (art. 46 d.P.R. n. 545 del 1986). Dalla dichiarazione informativa del Comandante del Reparto Servizi del C.M.L.M. di Livorno risulta soltanto che l&#8217;annegamento è avvenuto di sabato e che il militare si era recato da Livorno a Tirrenia per fare il bagno con regolare permesso, termine che potrebbe riferirsi sia al permesso di cui all&#8217;art. 46 cit., sia all&#8217;anticipazione o alla proroga dell&#8217;orario della libera uscita di cui all&#8217;art. 45, comma 3, cit.; in mancanza di prova sicura e in applicazione dell&#8217;art. 2697 c.c. deve ritenersi non dimostrato il fatto impeditivo eccepito dall&#8217;Amministrazione.<br />	<br />
	La fattispecie in esame, dunque, non rientra fra quelle escluse dai benefici della legge n. 308 del 1981, in quanto la libera uscita costituisce una manifestazione di servizio militare durante la quale il soggetto conserva lo &#8220;status&#8221; di militare e la conseguente disciplina (C. Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 10 febbraio 2004, n. 116), né possono richiamarsi in senso contrario taluni precedenti giurisprudenziali in senso restrittivo (Consiglio Stato, sez. IV, 1 ottobre 2004, n. 6365; Consiglio Stato, sez. IV, 12 novembre 2001, n. 5778), i quali si riferiscono a controversie regolate dalla normativa anteriore all&#8217;entrata in vigore della legge n. 280 del 1991, che ha previsto una provvidenza per ogni ipotesi di decesso verificatosi durante il periodo di servizio (Cons. Stato, sez. III, parere 16 giugno 1992, n. 602).<br />	<br />
	 5. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e per l&#8217;effetto annulla il provvedimento impugnato e condanna l&#8217;Amministrazione al pagamento della speciale elargizione, con interessi legali dalla data della richiesta (16 giugno 1999). Spese compensate.<br />
	Ordina che la sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>Così deciso in Firenze il 20 aprile 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei signori: <br /> <br />
Giovanni VACIRCA	Presidente est.<br />	<br />
	Andrea MIGLIOZZI	Consigliere<br />	<br />
	Eleonora DI SANTO	Consigliere 																																																																																											</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 MAGGIO 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-5-2005-n-2168/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2168</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2196</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-5-2005-n-2196/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-5-2005-n-2196/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2196</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. Est. P. Mirandoli (Avv. G. De Paola) contro il Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato) e l’I.N.P.D.A.P. &#8211; Roma (Avv.ti A. Federici ed N. Federici) sul dies a quo della decorrenza del termine semestrale per la riassunzione del giudizio in caso di decesso della parte costituita Processo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-5-2005-n-2196/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2196</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-5-2005-n-2196/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2196</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. Est.<br /> P. Mirandoli (Avv. G. De Paola) contro il Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato) e l’I.N.P.D.A.P. &#8211; Roma (Avv.ti A. Federici ed N. Federici)</span></p>
<hr />
<p>sul dies a quo della decorrenza del termine semestrale per la riassunzione del giudizio in caso di decesso della parte costituita</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo &#8211; Morte o perdita della capacità processuale della parte costituita a mezzo di procuratore – Dichiarazione dell’evento in udienza &#8211; Termine semestrale per la riassunzione &#8211; Art. 24, comma 2, L. 1034/71 – Decorre da tale dichiarazione e non dalla data di deposito dell’ordinanza che dichiara l’interruzione del giudizio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell&#8217;ipotesi di morte o perdita della capacità processuale della parte costituita a mezzo di procuratore e dichiarata dal medesimo in udienza, il termine semestrale per la riassunzione decorre, a norma dell’art. 24, comma 2, L. 1034/71, dalla data di detta dichiarazione e non dalla data di deposito dell’ordinanza di interruzione del giudizio, la quale ha un effetto puramente dichiarativo dell’interruzione già verificatasi</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul dies a quo della decorrenza del termine semestrale per la riassunzione del giudizio in caso di decesso della parte costituita</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 2196 REG. SENT.<br />
ANNO 2005<br />
n.  2781  Reg. Ric.<br />
Anno 1998</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211;	I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 2781/98 proposto da<br />
<b>PIERLUIGI MIRANDOLI</b> e riassunto da UBALDI ARIANNA ved. di Mirandoli Pierluigi, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele De Paola ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Firenze, via Martelli, 8</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; il <b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze, via degli Arazzieri, 4;</p>
<p>&#8211;	l’<b>I.N.P.D.A.P. &#8211; ROMA</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Augusto Federici e Nicola Federici ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Firenze, P.za Indipendenza, 21;																																																																																												</p>
<p>per il riconoscimento<br />
del diritto spettante in ragione della abbreviazione della anzianità di servizio, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, da commisurarsi in relazione alla invalidità contratta in costanza di servizio in ausiliaria, con riflessi anche sul trattamento di quiescenza e sulla indennità di buonuscita, non avendo l’amministrazione dato applicazione agli artt.43 e 44 del R.D. 30.9.1922 n.1290.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 4 maggio 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. M.Rossi delegato da G.De Paoli e l’avv.dello Stato U.Casali;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO  e DIRITTO</b></p>
<p>	Il ricorrente, con ricorso notificato il 3 agosto 1998, chiese il riconoscimento del diritto all&#8217;abbreviazione dell&#8217;anzianità di servizio, ai fini degli aumenti periodici di stipendio con effetti sul trattamento di quiescenza e di buonuscita, in relazione all&#8217;invalidità contratta in costanza di servizio in applicazione degli artt. 43 e 44 r.d. 30 settembre 1922, n. 1290. Con istanza del 29 giugno 2000 chiese il prelievo del ricorso.<br />	<br />
	Con ordinanza del 25 novembre 2003 n. 5932 fu ordinata la produzione del provvedimento di collocamento a riposo o di cessazione dal servizio o altra documentazione da cui risultasse la data di cessazione dal servizio, nonché dei provvedimenti di riconoscimento di infermità dipendenti da causa di servizio.<br />	<br />
	Il 4 maggio 2004 l&#8217;avv. De Paola, dichiarando di agire nell&#8217;interesse della sig.ra Arianna Ubaldi, vedova del ricorrente, depositò in segreteria un certificato del Comune di Carrara attestante il decesso del ricorrente, avvenuto il 15 agosto 2001.<br />	<br />
	Nella camera di consiglio dell&#8217;8 giugno 2004, fu adottata l&#8217;ordinanza di interruzione del giudizio, pubblicata il 22 giugno 2004.<br />	<br />
	Con atto notificato il 3 febbraio 2005, depositato il 10 febbraio 2005, la sig.ra Ubaldi ha riassunto il giudizio.<br />	<br />
	La difesa dell&#8217;INPDAP ha eccepito la tardività della riassunzione e la conseguente estinzione del giudizio.<br />	<br />
	L&#8217;eccezione è fondata. Ai sensi dell&#8217;art. 300 c.p.c., richiamato dall&#8217;art. 24 della legge n. 1034 del 1971, l&#8217;ordinanza ha effetto puramente dichiarativo dell&#8217;interruzione verificatasi al momento della dichiarazione dell&#8217;evento da parte del difensore della parte deceduta (Cass., 23 marzo 2001, n. 4203; Cass., 25 agosto 1994, n. 7507). Di conseguenza il termine di sei mesi, che a norma dell&#8217;art. 24, 2° comma, della legge n. 1034 del 1971 decorre &#8220;dalla conoscenza legale dell&#8217;evento interruttivo acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione&#8221;, nel caso in esame decorreva dall&#8217;8 giugno 2004. Pur tenendo conto dei 46 giorni di sospensione feriale dei termini (legge 7 ottobre 1969, n. 742), applicabile ai giudizi in materia di pubblico impiego (Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 1988, n. 270; Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 30 marzo 1995, n. 83), e della proroga di diritto al primo giorno non festivo (art. 155, comma 4, c.p.c.), il termine risulta scaduto il 24 gennaio 2005.<br />	<br />
	Il giudizio deve, pertanto, dichiararsi estinto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese giudiziali.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, dichiara l&#8217;estinzione del giudizio. Spese compensate.<br />
	Così deciso in Firenze il 4 maggio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei signori:   <br />	<br />
Giovanni Vacirca    			 Presidente, est.<br />	<br />
	Andrea Migliozzi			Consigliere<br />	<br />
	Eleonora Di Santo			Consigliere																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 MAGGIO 2005<br />
Firenze, lì 16 MAGGIO 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-5-2005-n-2196/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2196</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2775</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-5-2005-n-2775/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-5-2005-n-2775/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-5-2005-n-2775/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2775</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Patrizia Moro – Estensore Global by Flight s.p.a. (avv. E. Sticchi Damiani, L. Nilo) c. Azienda U.S.L. TA/1 (avv. L. Carulli), Sda Logistica (n.c.) sull&#8217;applicabilità del principio previsto dall&#8217;art. 69, r.d. n. 827 del 1924, anche nel caso di offerta non valida sotto l&#8217;aspetto qualitativo 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-5-2005-n-2775/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2775</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-5-2005-n-2775/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2775</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Patrizia Moro – Estensore<br /> Global by Flight s.p.a. (avv. E. Sticchi Damiani, L. Nilo) c. Azienda U.S.L. TA/1 (avv. L. Carulli), Sda Logistica (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità del principio previsto dall&#8217;art. 69, r.d. n. 827 del 1924, anche nel caso di offerta non valida sotto l&#8217;aspetto qualitativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Mancanza di due offerte valide – Art.69, r.d. n.827 del 1923 – Gara andata deserta – E’ principio di carattere generale.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Art.69, r.d. n.827 del 1923 – Gara andata deserta – Mancanza di due offerte valide – Offerta inferiore sotto l’aspetto qualitativo – Non è valida.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di procedure per l’affidamento di appalti pubblici, la necessità della presenza di almeno due offerte valide, prevista dall’art.69, r.d. 23 maggio 1924 n.827, costituisce un principio di carattere generale applicabile in tutte le procedure concorsuali, risultando preordinata a coniugare la necessità di un confronto concorrenziale aperto ed effettivo, non già simbolico, tra più concorrenti, con i principi, altrettanto generali, di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.</p>
<p>2. In tema di procedure per l’affidamento di appalti pubblici, il principio di cui all’art.69, r.d. 23 maggio 1924 n.827, secondo cui va dichiarata deserta la gara rispetto alla quale non siano state presentate almeno due offerte, è applicabile anche nel caso di offerta non valida sotto l’aspetto qualitativo (perché non rispondente ai requisiti minimi di accettabilità), al fine dell’esercizio della facoltà di non procedere all’aggiudicazione (nel caso di specie, alla gara hanno partecipato tre ditte concorrenti, di cui una è stata esclusa per assenza dei requisiti, un’altra non ha raggiunto il punteggio minimo di qualità indicato nel bando, sicché la p.a. ha legittimamente ritenuto che non vi fossero due offerte valide al fine dell’aggiudicazione, con conseguente esercizio della facoltà di non aggiudicare la gara, residuando una sola offerta valida).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
LECCE &#8211; SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO CAVALLARI Presidente #NOME?<br />
&#8211; PATRIZIA MORO Ref. , relatoreha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Visto il ricorso 669/2005  proposto da:</p>
<p><b>GLOBAL BY FLIGHT SPA</b>rappresentato e difeso da:<br />
STICCHI DAMIANI ERNESTONILO LUIGIcon domicilio eletto in LECCEVIA 95 RGT FANTERIA, 9presso<br />
STICCHI DAMIANI ERNESTO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AZIENDA U.S.L. TA/1</b>  Rappresentata e difesa da:<br />
LOREDANA CARULLI<br />
Con domicilio eletto in LECCE<br />
VIA RUBICHI,23<br />
Presso<br />
SEGRETERIA TAR</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>SDA LOGISTICA</b><br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211;	della deliberazione n. 371 del 23.2.2005 del D.G. AUSL TA/1;<br />	<br />
&#8211;	del disciplinare di gara, del capitolato speciale, nonché della delibera di approvazione degli stessi, di estremi sconosciuti, nella parte in cui introducono le cd. clausole di sbarramento;<br />	<br />
&#8211;	di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ed ove occorra dei verbali della commissione tecnica del 30.4.2004 e del 7.10.2004, per l’acquisizione dei quali la ricorrente ha fatto istanza di accesso;																																																																																												</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO/1<br />
Udito nella Camera di Consiglio del 5 maggio 2005 il relatore Ref. PATRIZIA MORO  e uditi gli avv.ti Caggiula in sostituzione di Sticchi e Carulli<br />
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211;	Violazione di legge per errore applicazione del bando di gara;<br />	<br />
&#8211;	Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento. Violazione del principio del favor partecipationis;<br />	<br />
&#8211;	Perplessità dell’azione amministrativa. Violazione art. 2 L. 241/90;																																																																																												</p>
<p>Osservato quanto segue.<br />
Ai fini di una migliore comprensione della vicenda, è opportuno premettere alcuni brevi cenni ai fatti che hanno dato luogo al presente giudizio.<br />
Con atto del 10.12.03 n.2741 il D.G. della ASL TA 1 deliberava l’indizione di pubblico incanto per l’affidamento del servizio di custodia e gestione del magazzino esterno per il materiale economale di consumo e per il materiale vario di dialisi del P.O. di Manduria.<br />
–	Il disciplinare di gara prevedeva una articolazione del procedimento in due fasi: <br />	<br />
a)rimettendo alla commissione di gara l’attribuzione del punteggio di qualità pari ad almeno 24/40 punti;<br />
b)rimettendo alla commissione di gara la valutazione economica delle offerte che avevano acquisito nella fase precedente un punteggio di qualità pari ad almeno 24/40.<br />
Alla gara partecipavano tre concorrenti, di cui uno veniva escluso per assenza dei requisiti, ed  un  altro non otteneva un punteggio di qualità superiore al minimo indicato nel bando.<br />
Pertanto, solo la società ricorrente superava la  prima fase di gara ottenendo un punteggio 37/40.<br />
Tuttavia l’Amm.ne, ritenendo di avvalersi della facoltà prevista negli atti di gara di non aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida, ha ritenuto di rinviare  l’affidamento del contratto ad un momento successivo alla scadenza dell’affidamento del servizio di supporto all’attività di Farmacia ed Economato ex A.O.”SS. Annunziata”, al fine di espletare un’unica procedura di evidenza pubblica, con decorrenza differenziata, per la fornitura dei servizi di che trattasi per tutte le strutture della ASL come risultano dal piano regionale di riordino ospedaliero”.<br />
Può ora passarsi ad esaminare le doglianze espresse nel ricorso.<br />
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene  che il mancato superamento della prevista soglia di gradimento, si tramuti in invalidità delle offerte, con la conseguenza che nel caso in esame sussistevano due offerte valide, avendole l’Amm.ne valutate , pur non ritenendone una di esse conveniente (non già invalida) e, pertanto, non poteva ritenersi sussistente la fattispecie di cui al disciplinare di gara ed all’art.69 r.d.827/24.<br />
Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento.<br />
In primo luogo, va rilevato che il bando di gara ed il richiamato capitolato prevedevano quanto segue:<br />
“resta inteso che l’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora ritenga che nessuna delle offerte sia valida o di aggiudicare in presenza di una sola offerta valida”.<br />
Tale previsione appare coerente con il dettato normativo di cui all’art.69 del R.D. 23.5.1924 n.827,   a mente del quale ” nel giorno e nell’ora stabiliti dall’avviso d’asta, l’autorità che presiede all’incanto dichiara aperta l’asta. L’asta deve rimanere aperta un’ora per la presentazione delle offerte ed è dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due, salvo il caso in cui l’Amm.ne abbia stabilito, avvertendolo nell’avviso d’asta che, tenendosi l’asta coi sistemi delle offerte segrete, si procede all’aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta”.<br />
La suindicata previsione normativa prevede, quale regola generale, la necessità di una pluralità di offerte al fine di una corretta aggiudicazione ed, in via di eccezione, la possibilità di aggiudicare, ove prevista espressamente dall’Amm.ne procedente, anche in presenza di una sola offerta valida.<br />
Del resto la necessità della presenza di almeno due offerte valide, prevista dalle norme richiamate, costituisce un principio di carattere generale applicabile in tutte le procedure concorsuali, e risulta preordinata a coniugare la necessità di un confronto concorrenziale aperto ed effettivo, non già simbolico, tra più concorrenti, con i principi, altrettanto generali, di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.<br />
Dello stesso avviso è la giurisprudenza amministrativa la quale ritiene che, in mancanza di espressa previsione nel bando di aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta, i pubblici incanti debbano essere dichiarati deserti ove non siano state presentate ed ammesse alla gara almeno due offerte valide, potendo solo in tale evenienza essere assicurata l’effettività del confronto fra più soggetti (per i diversi profili, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 luglio 1995, n. 703; Tar Campania, Sez. 1^, 12 luglio 2001, n. 3865 e 28 giugno 1991, n. 156;  Tar Campania, Salerno, 10 marzo 1999, n. 55; Tar Trentino A.A., Trento, 25.1.1998, n. 17; Tar Sicilia, Catania, 19 agosto 1994, n. 1798; Tar Puglia, Bari, Sez. 1, 16 gennaio 1991, n. 3151; Tar Liguria, Genova,  13 marzo 1990, n. 194). Ed a tale conclusione, sia pur in riferimento ad appalti di opere pubbliche e con le precisazioni rese necessarie dall’analisi della normativa di settore, è di recente pervenuta anche l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici con richiami estesi alla consolidata giurisprudenza comunitaria intervenuta sul punto (determinazione n. 17 del 26 luglio 2001).<br />
La ricorrente tuttavia sostiene che tale principio possa applicarsi  solo allorché le offerte siano irregolari, in quanto viziate nelle forme prescritte dal bando, od inammissibili, in quanto prive dei requisiti sostanziali per la partecipazione alla gara, o prive dei requisiti formali, o comunque solo allorquando le offerte risultino talmente inadeguate da non poter attingere alla soglia di una effettiva valutazione.<br />
Esclude la ricorrente che tale principio possa applicarsi nel caso in questione, ove una delle due offerte presenti non  è risultata invalida nel senso suindicato, essendo stata oggetto di valutazione dell’Amm.ne sotto l’aspetto qualitativo, pur non avendone superato il gradimento.<br />
 Il Collegio ritiene  che la ricorrente fondi la sua tesi su una non corretta interpretazione del bando di gara e del relativo capitolato.<br />
In particolare , quest’ultimo, cui il bando di gara fa espresso riferimento, all’art.6, prevedeva che l’aggiudicazione sarebbe stata effettuata a favore della ditta che complessivamente avrebbe formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.23 lett.b) del D.legs. n.157/1995 secondo i punteggi ivi indicati( qualità punti 40 e prezzo punti 60).<br />
Veniva, altresì, espressamente previsto che”non sarà ammessa alla fase successiva di gara(apertura buste-prezzo) il concorrente che non avrà riportato almeno il punteggio di 24/40 nella qualità”<br />
L’attribuzione del punteggio relativo alla qualità, inoltre, doveva avvenire secondo criteri predeterminati con particolare riferimento al modello gestionale proposto, al progetto ed ai  contenuti attuativi( descrizione della tipologia dei sevizi offerti), alla capacità operativa del servizio offerto(tipologia e numero degli automezzi impiegati nei servizi, numero e qualifica degli operatori impiegati con relazione agli oneri sostenuti per la sicurezza, capacità logistica e volumetrica degli immobili da adibire a magazzino), alla informatizzazione dei servizi, alle caratteristiche delle soluzioni proposte ed alla esperienza pregressa.<br />
Tali previsioni concorsuali evidenziano inequivocamente la preclusione dal prosieguo della procedura nel caso in cui l’offerta non abbia raggiunto un “minimum” di qualità tale da risultare conforme agli obiettivi prefissati ed al tipo di servizio da espletare.<br />
Tale preclusione risulta  razionale ed logica, sia in considerazione dei servizi richiesti,  sia in ossequio dei parametri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa la quale, soprattutto ove si muova in ambiti c.d.”sensibili” quali quello sanitario, legittimamente può richiedere uno standard di sufficienza qualitativa  dell’offerta tecnica.<br />
Effettuata tale precisazione, va riconosciuto che legittimamente, nell’ambito delle offerte valide al fine della aggiudicazione, l’Amm.ne abbia compreso anche l’offerta che non risultasse adeguata ,o sufficiente , dal punto di vista qualitativo.<br />
Del resto, l’offerta che non contenga un “minimum” di qualità, risultando  assolutamente inadeguata ed inappropriata sotto l’aspetto qualitativo, non potrà essere presa in considerazione nemmeno sotto l’aspetto economico, risultando quest’ultimo del tutto irrilevante in quanto non aderente al servizio richiesto dall’Amm.ne.<br />
Osserva il Collegio che la qualità dell’oggetto contrattuale è aspetto assolutamente rilevante ed essenziale, in quanto laddove quest’ultima non risponda a parametri di sufficienza ed adeguatezza, ne discenderà una prestazione diversa da quella posta alla base della gara la quale, difettando delle qualità necessarie per assolvere alla sua funzione economica-sociale, dovrà essere considerata quale “aliud pro alio “. <br />
Del resto , il Consiglio di Stato, contrariamente alla tesi sostenuta dalla ricorrente ha ritenuto “legittima la clausola di sbarramento prevista nel capitolato speciale per una gara di appalto per l&#8217;aggiudicazione di un servizio all&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, che non consente la valutazione del prezzo nel caso di offerte che sotto il profilo qualitativo non raggiungano un punteggio minimo. Infatti la previsione di tale clausola rientra nell&#8217;esercizio di una facoltà discrezionale riconosciuta all&#8217;amministrazione in ordine alla determinazione dei fattori di incidenza dei singoli elementi dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa(Consiglio Stato, sez. V, 3 marzo 2004, n. 1040), in quanto tale sbarramento rientra nel legittimo esercizio di una facoltà discrezionale riconosciuta all&#8217;Amministrazione in ordine alla determinazione dei fattori di incidenza dei singoli elementi dell&#8217;offerta, per cui può prevedersi l&#8217;esclusione dei progetti tecnicamente non accettabili.<br />
(In tal senso anche Tar Toscana sez II n.1212/02 secondo il quale :”in una gara aggiudicata secondo il sistema dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, assimilabile all&#8217;appalto concorso, è legittima la clausola che consenta alla p.a. appaltante di non attribuire il punteggio relativo al prezzo in conseguenza dell&#8217;eventuale non raggiungimento di una soglia minima di ammissibilità riguardante la “ qualità” dell&#8217;offerta”).<br />
 Tali principi consentono al Collegio di ritenere che  anche l’offerta non valida sotto l’aspetto qualitativo( perchè non rispondente ai requisiti minimi di accettabilità) potrà essere presa in considerazione dall’Amm.ne ai fini dell’applicabilità dell’art.69 del R.D.827/1924 e quindi al fine dell’esercizio della facoltà di non procedere all’aggiudicazione, laddove  una sola impresa abbia superato tale soglia qualitativa.<br />
Nella gara in oggetto, ove hanno partecipato tre ditte concorrenti, di cui una è stata esclusa per assenza dei requisiti e l’altra non ha raggiunto il punteggio minimo di qualità indicato nel bando, legittimamente pertanto l’Amm.ne ha ritenuto che non vi fossero due offerte valide al fine dell’aggiudicazione, con conseguente esercizio della facoltà di non aggiudicare la gara, residuando una sola offerta valida.<br />
Peraltro, acclarata la legittimità del bando nella parte in cui introduce la richiamata clausola di “sbarramento” deve respingersi anche il secondo motivo di ricorso.<br />
Del pari infondato ed inconferente è il terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta il difetto motivazionale dei provvedimenti impugnati.<br />
Difatti, l’Amm.ne, al contrario di quanto sostenuto alla ricorrente, motivava diffusamente la propria decisione di avvalersi della facoltà, peraltro, espressamente prevista nel bando di gara, di non aggiudicare la stessa in presenza di una sola offerta valida, esplicitandone le ragioni:<br />
“considerato che l’unica offerta economica da scrutinare non salvaguada il principio della concorrenza e che la stessa sia il migliore prezzo”;<br />
“ritenuto, essendo in scadenza l’affidamento del servizio di supporto all’attività di Farmacia ed Economato ex A.O.SS.Annunaziata, per uniformità del servizio, di espletare un’unica procedura ad evidenza pubblica per la ricerca del terzo contraente, con decorrenza differenziata, per la fornitura dei servizi di che trattasi per tutte le strutture dell’ASL come risultano dal piano regionale di riordino ospedaliero”.<br />
Tali motivazioni evidenziano espressamente le ragioni di pubblico interesse sottese alla scelta dell’Amm.ne, sia in termini di concretezza, sia in termini di sufficienza .<br />
Peraltro deve rilevarsi che la facoltà esercita dall’Amm.ne, come rilevato in premessa, costituisce espressione del principio generale espresso dall’art.69 del R.D.827/1924 e, pertanto oltre a trovare il suo fondamento in cogenti disposizioni legislative, trova il suo fondamento nel principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità della funzione pubblica, oltre che nell’esigenza di scongiurare illecito esborso di denaro pubblico .<br />
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.<br />
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br />
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 2000;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce<br />
respinge    il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 5 maggio 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-5-2005-n-2775/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2775</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2025</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-16-5-2005-n-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-16-5-2005-n-2025/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-16-5-2005-n-2025/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2025</a></p>
<p>sulla possibilità per una società a partecipazione interamente pubblica di partecipare a gare indette da enti pubblici diversi rispetto a quelli partecipanti, per lo svolgimento di servizi diversi da quelli istituzionali 1. Servizi pubblici – Affidamento dei servizi pubblici – Qualifica di organismo di diritto pubblico – Non implica un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-16-5-2005-n-2025/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2025</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-16-5-2005-n-2025/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2025</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità per una società a partecipazione interamente pubblica di partecipare a gare indette da enti pubblici diversi rispetto a quelli partecipanti, per lo svolgimento di servizi diversi da quelli istituzionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Servizi pubblici – Affidamento dei servizi pubblici – Qualifica di organismo di diritto pubblico – Non implica un divieto di partecipazione a gare indette da altri enti pubblici.</p>
<p>2. Servizi pubblici – Affidamento dei servizi pubblici – Società mista – Rientra nello schema organizzativo delle società di capitali – Limiti ordinamentali all’assunzione di compiti ultronei alla missione istituzionale – Non sussistono.</p>
<p>3. Servizi pubblici – Affidamento dei servizi pubblici – Nozione di servizio pubblico.</p>
<p>4. Servizi pubblici &#8211; Affidamento di servizi pubblici &#8211; Quadro ordinamentale &#8211; Licitazione privata indetta da ente pubblico &#8211; Preclusione alla partecipazione per la società interamente partecipata da enti locali &#8211; Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La qualificazione di una società a partecipazione interamente pubblica in termini di organismo di diritto pubblico non implica un divieto assoluto di partecipare a licitazioni private indette da enti pubblici diversi da quelli partecipanti. 	Non sussiste, in altre parole, incompatibilità tra l’essere stazione appaltante e l’essere soggetto affidatario di un appalto. Opinare diversamente, vale a dire riconoscere l’esistenza di un divieto assoluto di cumulo, in un medesimo soggetto, dei ruoli di amministrazione aggiudicatrice e di soggetto esecutore di un servizio condurrebbe all’illogico risultato secondo cui un soggetto che rientra nella categoria dei soggetti aggiudicatori non potrebbe mai essere esecutore di un appalto indetto da altri soggetti aggiudicatori; risultato che si tradurrebbe in una incapacità giuridica a contrarre, in contrasto con la generale capacità di diritto privato che va riconosciuta sia ai soggetti privati, sia ai soggetti solo formalmente privati (società a capitale pubblico), sia alle pubbliche amministrazioni.																																																																																												</p>
<p>2. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6325 del 2004 ha dapprima affermato che la società mista pubblico – privata è innanzitutto un soggetto imprenditoriale che rientra nello schema organizzativo gestionale proprio delle società di capitali e pertanto si tratta di un soggetto che “non è sottoposto alle limitazioni di attività cui soggiacciono le aziende speciali; (e che) alla luce di tale ricostruzione l’ordinamento giuridico non pone, in linea di principio, alcun limite all’assunzione, da parte delle società miste, di compiti ultronei alla missione istituzionale assegnata dall’ente locale”; ha quindi sottolineato che il Trattato di Roma e la direttiva CEE 92/50 prevedono che le società pubbliche possano agire in regime di parità di trattamento con le imprese private e che tra i prestatori di servizi siano inclusi i soggetti pubblici che forniscono servizi, con il che è esclusa ogni limitazione alla facoltà dei soggetti pubblici suddetti di partecipare alle gare pubbliche.<br />
3. Con l’espressione “servizio pubblico” deve intendersi il servizio di cui la legge riconosce l’utilità sociale reso da enti pubblici o da privati concessionari o comunque gestori autorizzati nei confronti della collettività indistinta o comunque di una certa massa di utenti: quindi, nel caso in cui non sia una pubblica amministrazione la diretta erogatrice, vi deve essere un rapporto trilaterale tra la P.A. che pone le regole o che affida il servizio, il soggetto che lo gestisce ed infine gli utenti.</p>
<p>4. La normativa vigente non sembra precludere a una s.p.a. a capitale interamente pubblico, gestrice di servizi pubblici locali, la partecipazione a una licitazione privata indetta da un ente pubblico operante nel medesimo ambito territoriale e avente a oggetto la prestazione di un servizio che appare rientrante nell’oggetto sociale della società medesima. La partecipazione suddetta, in generale e ferme le condizioni sopra specificate, non risulta ostacolata dalla applicazione diretta di principi di concorrenza e di “par condicio” propri delle procedure di evidenza pubblica. Ciò, anche nella prospettiva di una graduale equiparazione tra società miste e privati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla possibilità per una società a partecipazione interamente pubblica di partecipare a gare indette da enti pubblici diversi rispetto a quelli partecipanti, per lo svolgimento di servizi diversi da quelli istituzionali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R E P U B B L I C A  I T A L I A N A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Ricorso n. 1780 del 2004 	<br />	<br />
Sent. n.  2025 del 2005</p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto<br />
sezione prima</b></p>
<p> con l’intervento dei magistrati:	Bruno Amoroso		-Presidente; 	Angelo De Zotti			&#8211; Consigliere; 	Marco Buricelli			&#8211; Consigliere, rel. ed est.																																																																																		</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso e sull’atto di motivi aggiunti rubricati al n. 1780 del 2004  proposti da<br />
<b>Venezia Servizi Territoriali Ambientali –VESTA s.p.a.</b> (in seguito VESTA), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Stivanello Gussoni, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, Dorsoduro, 3593;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Università Ca’ Foscari di Venezia</b>, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso  dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge in Piazza San Marco, 63;<br />
e nei confronti</p>
<p>di <b>Tecnologie Ecologiche Venezia –TEV s.r.l.</b> (in prosieguo TEV), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappr. e dif. dall’avv. Pier Vettor Grimani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Venezia, Piazzale Roma, 466/G;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
-della nota dell’Università Ca’ Foscari di Venezia –Divisione Servizi Tecnici, del 7 maggio 2004, che ha disposto l’esclusione di VESTA s.p.a. dalla gara  a licitazione privata per la gestione tecnica e manutentiva degli impianti di depurazione, delle sta<br />
	-di ogni altro atto annesso e connesso, antecedente  e conseguente e, segnatamente, della nota 11 maggio 2004 del dirigente Div. Serv. Tec. di conferma dell’esclusione e del verbale della Commissione 13 maggio 2004, all’esito del quale la gara è stata pro																																																																																												</p>
<p>	visto il ricorso, notificato il 18 giugno 2004 e depositato in Segreteria il 25 giugno 2004,  con i relativi allegati;<br />	<br />
	visto l&#8217;atto di motivi aggiunti, con i relativi allegati; <br />	<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Università Ca’ Foscari di Venezia e di TEV,  con i relativi allegati; <br />
	viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive  difese;  <br />	<br />
	visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	uditi, all’udienza del 28 aprile 2005 (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati Stivanello Gussoni per VESTA, Cerillo  per la P. A. e Grimani per TEV;  <br />	<br />
	ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: 																																																																																												</p>
<p>	1.-Nel marzo del 2004 l’Università Ca’ Foscari di Venezia ha indetto una licitazione privata ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del d. lgs. n. 157 del 1995, vale a dire secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la gestione tecnica e manutentiva degli impianti di depurazione, delle stazioni di sollevamento e delle fosse settiche degli immobili universitari.<br />	<br />
	La società VESTA operante, tra l’altro,  nel settore della depurazione e del trattamento dei reflui, ha chiesto di essere invitata alla licitazione.<br />	<br />
	Con nota 19 aprile 2004 l’Università ha invitato VESTA a presentare la propria offerta precisando peraltro che “si è preso atto che VESTA s.p.a. è società interamente partecipata da enti pubblici territoriali, il cui oggetto sociale concerne la assunzione e la gestione di servizi pubblici, e che conseguentemente essa assume la veste di organismo di diritto pubblico e quindi di amministrazione aggiudicatrice di appalti pubblici di servizi e non già di assuntore degli stessi.	Pertanto, il presente invito deve intendersi inoltrato con riserva di una più approfondita valutazione in ordine alla sua ammissibilità…”.<br />	<br />
	Con nota 7 maggio 2004 l’Università ha sciolto negativamente la riserva e ha deciso di non ammettere VESTA alla gara perché, “con riferimento alle direttive CEE 92/50 e 93/37 nonché al d. lgs. n. 157/95 e l. 109/94, VESTA s.p.a. è stata costituita con lo scopo precipuo di svolgere servizi pubblici e assume i connotati di organismo di diritto pubblico: come tale è amministrazione aggiudicatrice e non invece impresa in senso stretto, né l’attività da svolgere nel caso di specie è riferibile alla gestione di un servizio pubblico”.<br />	<br />
	VESTA ha motivatamente chiesto all’Università di riconsiderare la propria posizione, ma con nota 11 maggio 2004 l’Università ha confermato la non ammissione di VESTA alla gara e successivamente l’appalto è stato aggiudicato alla società TEV, unica concorrente ammessa.<br />	<br />
	VESTA ha chiesto al Tar di annullare esclusione dalla gara e aggiudicazione del servizio a TEV.<br />	<br />
	Due le censure dedotte, concernenti violazione di direttive CEE e di leggi statali ed eccesso di potere sotto svariati profili.	In particolare, con il primo motivo si sostiene che è vero che VESTA, tra i propri scopi sociali, ha anche quello di svolgere servizi pubblici, e che in tale qualità assume i connotati di organismo di diritto pubblico e di amministrazione aggiudicatrice.	Nella specie però l’attività da svolgere attiene non alla gestione di un servizio pubblico ma alla prestazione di un servizio a favore –direttamente ed esclusivamente- dell’Università senza che, d’altra parte, l’attività in questione sia estranea agli interessi della collettività locale di riferimento.	Né varrebbe la preclusione di cui all’art. 113, comma 6, del d. lgs. n. 267 del 2000 in relazione alla previsione di cui al comma 5 del medesimo articolo.	Con il secondo motivo VESTA ha evidenziato che l’illegittimità dell’esclusione si riflette sull’aggiudicazione.	Con atto di motivi aggiunti notificato il 6 luglio 2004  e tempestivamente depositato in Segreteria la ricorrente, alla luce della documentazione prodotta dall’Università nella fase cautelare, ha sostenuto che TEV andava esclusa in applicazione dell’art. 4, lettera a), del bando.<br />	<br />
	Resistono Università e TEV.																																																																																												</p>
<p>	2.-La questione principale sottoposta al collegio consiste nello stabilire se VESTA, società per azioni a capitale interamente pubblico, gestrice in Venezia di servizi pubblici locali in materia di territorio e ambiente, possa ugualmente, nonostante la sua qualifica di organismo di diritto pubblico –amministrazione aggiudicatrice, partecipare a una licitazione privata indetta dall’Università Ca’ Foscari di Venezia  per la gestione tecnica e manutentiva degli impianti di depurazione, delle stazioni di sollevamento e delle fosse settiche degli immobili universitari.<br />	<br />
	Va premesso che Università e TEV obiettano che VESTA, società interamente partecipata da enti territoriali, ha il privilegio di essere affidataria diretta di servizi pubblici degli enti stessi e che, come tale, essa non potrebbe porsi sul mercato per partecipare a gare indette da altri enti: VESTA non sarebbe una impresa qualunque e se le fosse consentito di porsi sul mercato in concorrenza con le imprese “vere” ciò costituirebbe una anomalia e una violazione dei principi di tutela della concorrenza e di parità di condizioni tra i soggetti interessati. <br />	<br />
	Al quesito su esposto si ritiene che possa essere data risposta affermativa.<br />	<br />
	Come il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5843 del 2004, alla quale si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 9 della l. n. 205 del 2000, ha riconosciuto, a favore delle società a capitale misto pubblico –privato, la possibilità di svolgere attività imprenditoriali extraterritoriali e di assumere il ruolo di esecutrici di appalti pubblici indetti da altre stazioni appaltanti pubbliche, diverse dagli enti locali che hanno dato vita alle società miste, a condizione che non vi sia incompatibilità tra l’espletamento dell’attività e gli interessi della collettività locale di riferimento (nel senso che non potrebbe ammettersi lo svolgimento di un’attività tale da comportare una distrazione di risorse  e di mezzi effettivamente apprezzabile e realisticamente in grado di arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio pubblico locale); così, analogamente, si ritiene che nella specie possa essere riconosciuta a VESTA, società a capitale interamente pubblico, la possibilità, perlomeno in astratto, di partecipare a una licitazione privata, di vedersi dichiarata aggiudicataria e di svolgere un servizio come quello in argomento, considerando anche che l’esercizio di attività come quella “de qua”, poiché inerisce all’àmbito territoriale del Comune di Venezia, sembra collegato –e comunque tutt’altro che incompatibile- con gli interessi della collettività locale di riferimento e, almeno a quanto consta, non risulta idoneo a distrarre risorse e mezzi in misura tale da arrecare pregiudizio ai servizi pubblici locali gestiti da VESTA.<br />	<br />
	In questa prospettiva appare erroneo l’avere motivato il rifiuto di fare partecipare VESTA alla licitazione privata mediante il richiamo al fatto che VESTA è “organismo di diritto pubblico” e “come tale è amministrazione aggiudicatrice”: ad avviso del collegio la sopra trascritta motivazione dell’atto di esclusione è scorretta poiché la suddetta qualificazione di VESTA non implica un divieto assoluto di partecipare a licitazioni private come quella indetta nel caso in esame. 	Non sussiste, in altre parole, incompatibilità tra l’essere stazione appaltante e l’essere soggetto affidatario di un appalto. <br />	<br />
	Opinare diversamente, vale a dire riconoscere l’esistenza di un divieto assoluto di cumulo, in un medesimo soggetto, dei ruoli di amministrazione aggiudicatrice e di soggetto esecutore di un servizio condurrebbe all’illogico risultato secondo cui un soggetto che rientra nella categoria dei soggetti aggiudicatori non potrebbe mai essere esecutore di un appalto indetto da altri soggetti aggiudicatori, il che si tradurrebbe in una incapacità giuridica a contrarre, in contrasto con la generale capacità di diritto privato che va riconosciuta sia ai soggetti privati, sia ai soggetti solo formalmente privati (società a capitale pubblico), sia alle pubbliche amministrazioni (conf. Cons. St. , sent. n. 5843/04 cit.).<br />	<br />
	Né pare improprio richiamare Cons. St. n. 6325 del 2004.		In merito alla eccepita valorizzazione dello stato giuridico differenziato delle società a capitale prevalentemente pubblico, condizione giuridica asseritamente idonea a favorire le società suddette nel confronto con le imprese private sì da escludere la possibilità stessa, per le prime, di partecipare a gare pubbliche, il giudice d’appello:<br />	<br />
-ha dapprima affermato che la società mista pubblico –privata è innanzitutto un soggetto imprenditoriale che rientra nello schema organizzativo gestionale proprio delle società di capitali (nella specie, dall’esame degli atti di causa la caratterizzazione<br />
-ha quindi sottolineato che il Trattato di Roma e la direttiva CEE 92/50 prevedono che le società pubbliche possano agire in regime di parità di trattamento con le imprese private e che tra i prestatori di servizi siano inclusi i soggetti pubblici che for<br />
	Va inoltre segnalato che la terza sezione del Tar del Lazio, con sent. n. 2691 del 2003, nel giudicare sulla legittimità del diniego, opposto dall’AVLP, a rilasciare proprio a VESTA l’attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici della categoria fino a due miliardi di lire, diniego motivato con l’argomento che la qualità di ente aggiudicatore precluderebbe la possibilità di partecipare a gare d’appalto indette da soggetti terzi; il Tar Lazio, si diceva, con motivazione che si condivide, ha chiarito che “l’esistenza nell’ordinamento del divieto, in capo alle società che gestiscono un servizio pubblico locale, di assunzione diretta dei lavori connessi al servizio stesso, può produrre effetti inibitori ma non quello addotto di impedire la partecipazione delle società stesse a licitazioni indette da una distinta stazione appaltante” , per precisare poi che in presenza di un soggetto costituito in forma di s.p.a. “la possibile funzione di stazione appaltante (di VESTA) non può essere di ostacolo, allorché essa partecipa a gare indette da soggetti terzi”. <br />	<br />
	Non pare fuori luogo aggiungere che l’Autorità di vigilanza per i lavori pubblici, con deliberazione n. 325/02, ha affermato che le società miste, costituite da comuni e province per la gestione di servizi pubblici locali, possono conseguire l’attestazione di qualificazione. Attestazione che legittima l’impresa a eseguire lavori pubblici e che assegna una qualificazione di idoneità ai fini della partecipazione ad appalti pubblici (fattispecie relativa alla attestazione rilasciata ad ACEA s.p.a.). <br />	<br />
	Correttamente la difesa della ricorrente aggiunge che:<br />	<br />
	-il riconoscimento a VESTA della qualifica di organismo di diritto pubblico rileva esclusivamente con riguardo ai casi nei quali la società è stazione appaltante, nel senso che dalla assunzione di detta qualifica deriva l’assoggettamento della società all<br />
	-a sostegno della tesi secondo cui la gestione degli impianti di depurazione e quant’altro è attività non riferibile alla gestione di un servizio pubblico va richiamata la sentenza n. 312 del 2004 della seconda sezione del Tar Liguria secondo la quale per	Analogamente, nella fattispecie odierna non può affermarsi la ricorrenza di un servizio pubblico dato che la prestazione oggetto della gara si concreta in un servizio (gestione degli impianti di depurazione) reso direttamente a favore dell’Università, anche se non nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione universitaria, non sussistendo inconciliabilità tra l’espletamento del servizio in questione e l’interesse della collettività locale. Né potrebbe farsi riferimento alle preclusioni di cui all’art. 113, comma 6, in relazione al disposto di cui al comma 5, trattandosi di norma che riguarda servizi pubblici gestiti dagli enti locali;<br />	<br />
	-inoltre, se si può concordare con la P. A. sul fatto che lo “scopo precipuo” per il quale è stata costituita VESTA attiene all’espletamento di servizi pubblici locali concernenti territorio e ambiente, il collegio ritiene che dalla lettura di statuto e a<br />
	In conclusione, la normativa vigente non sembra precludere, a una s.p.a. a capitale interamente pubblico, gestrice di servizi pubblici locali, la partecipazione a una licitazione privata indetta da un ente pubblico operante nel medesimo ambito territoriale, licitazione avente a oggetto la prestazione di un servizio che appare rientrante nell’oggetto sociale della società medesima. <br />	<br />
	La partecipazione suddetta, in generale e ferme le condizioni sopra specificate, non risulta ostacolata dalla applicazione diretta di principi di concorrenza e di “par condicio” propri delle procedure di evidenza pubblica.<br />	<br />
	La soluzione data al tema dibattuto appare corretta anche nella prospettiva di una graduale equiparazione tra società miste e privati.<br />	<br />
	Assorbita ogni altra censura il ricorso va pertanto accolto e gli atti impugnati annullati<br />	<br />
	Tuttavia, data la dubbiezza della questione posta,  concorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, definitivamente decidendo sul ricorso in premessa lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. <br />
	Spese compensate.<br />	<br />
	La presente sentenza verrà eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 28 aprile 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-16-5-2005-n-2025/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2025</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.475</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-16-5-2005-n-475/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-16-5-2005-n-475/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-16-5-2005-n-475/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.475</a></p>
<p>sulla natura &#8220;privatistica&#8221; degli atti di trasferimento del personale dallo stato alla regione a seguito del trasferimento di funzioni Funzioni amministrative – trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni – atti di assegnazione delle risorse umane – natura di atto datoriale – sussiste – giurisdizione del giudice amministrativo – non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-16-5-2005-n-475/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.475</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-16-5-2005-n-475/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.475</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla natura &#8220;privatistica&#8221; degli atti di trasferimento del personale dallo stato alla regione a seguito del trasferimento di funzioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Funzioni amministrative – trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni – atti di assegnazione delle risorse umane – natura di atto datoriale – sussiste – giurisdizione del giudice amministrativo – non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>I provvedimenti con cui si dispone l’assegnazione di personale statale alle regioni a seguito di trasferimento di funzioni (operato con legge) non possono essere inquadrati fra gli “atti organizzativi” di cui all’art. 2, 1° comma, del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 che sono, a tutti gli effetti, provvedimenti amministrativi, in quanto non sono atti con cui si organizza o riorganizza alcun ufficio, né se ne rideterminano gli organici o la struttura per effetto della devoluzione di funzioni, ma atti con cui si pone termine al rapporto di lavoro con lo Stato, indicandone la decorrenza, di singole persone determinate che, con separato provvedimento, inizieranno un nuovo rapporto con la Regione. Essi sono espressione di poteri dell’amministrazione pubblica del tutto equivalenti a quelli del privato datore di lavoro e le relative controversie rientrano sotto la giurisdizione del giudice ordinario. (Nel  caso di specie l’atto impugnato, intitolato “Assegnazione di personale  trasferito  alla Regione Friuli Venezia Giulia per l’esercizio delle funzioni conferite dal D. Lgs. n. 265/01” si limita a disporre che “è assegnato alla Regione Friuli Venezia Giulia, con decorrenza giuridica 1.1.2003 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio il personale … indicato negli allegati A1, A2 ed A3” che sono elenchi nominativi di dipendenti dichiaratisi disponibili al trasferimento di tre diversi uffici del Genio civile).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura “privatistica” degli atti di trasferimento del personale dallo stato alla regione a seguito del trasferimento di funzioni</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<BR><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli &#8211; Venezia Giulia</b></p>
<p> nelle persone dei magistrati: Enzo Di Sciascio – Presidente f.f., relatore; Oria Settesoldi – Consigliere; Vincenzo Farina – Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 7/04 proposto da<br />
<b>Avon Dario</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Toffoli e Giuseppe Di Lullo, con domicilio eletto presso il secondo in Trieste, via Filzi 17, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>il <b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege;</p>
<p>della <b>Regione Friuli Venezia Giulia</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Silvestri, con domicilio eletto presso l’Ufficio legislativo e legale regionale in Trieste, via Carducci 6, come da deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 20 febbraio 2004 e da mandato a margine dell’atto di costituzione;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>Lanfrint Stefano</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del decreto direttoriale n. 5838 dd. 10.10.2003, di assegnazione di personale statale alla Regione Friuli Venezia Giulia, in conseguenza del trasferimento di funzioni in materia di demanio idrico, attuata con il D. Lgs. 25.5.2001 n. 265, nella parte in cui stabilisce nel 1 gennaio 2003 la decorrenza dei suoi effetti;</p>
<p>Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e di quella controinteressata;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 5 maggio 2005 la relazione del Presidente f.f. Enzo Di Sciascio ed uditi altresì i difensori delle parti costituite;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Il ricorrente, già dipendente dell’Ufficio del Genio civile di Udine ed ora assegnato alla Regione Friuli Venezia Giulia per effetto dell’atto impugnato, rappresenta che, per effetto del D. Lgs. 25.5.2001 n. 265 sono stati trasferiti (art. 4) a detta Regione alcuni uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed altri uffici, comunque preposti alla gestione di taluni beni del demanio idrico e marittimo, divenuti di competenza regionale e, di conseguenza, è stato disposto il trasferimento alla Regione anche del relativo personale (art. 6) a far data dal 1.7.2001, a partire dalla quale si applicano ad esso le norme legislative, regolamentari e contrattuali regionali.<br />
Peraltro, con il decreto oggetto del presente gravame, da ritenersi atto di macroorganizzazione dei propri uffici da parte del Ministero intimato, a seguito della devoluzione alla Regione di proprie funzioni amministrative, il trasferimento a detto ente del personale ad essa assegnato in conseguenza alle nuove attribuzioni è stato stabilito con decorrenza giuridica 1.1.2003, nonostante che la Regione già si avvalesse di esso dal gennaio del 2002.<br />
Ne è derivato un pregiudizio al ricorrente che, in conseguenza del tardivo inquadramento nei ruoli regionali, non ha potuto avvantaggiarsi dei benefici previsti dalla L.R. 13.8.2002 per il personale in servizio alla data della sua entrata in vigore, consistenti nell’attribuzione di una più favorevole categoria di inquadramento.<br />
Pertanto egli chiede l’annullamento dell’atto impugnato, nella parte specificata  in epigrafe, relativa alla decorrenza del trasferimento, deducendo violazione degli artt. 4 e 6 del D. Lgs. n. 265/01, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà tra atti.<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione statale intimata, che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, non risultando impugnato un atto generale organizzativo, controdeducendo inoltre ai motivi di gravame.<br />
Si è altresì costituita l’amministrazione regionale, che ha eccepito l’inammissbilità del ricorso per difetto di interesse, non essendo stato oggetto di gravame, nemmeno in questa sede, il provvedimento regionale, da ritenersi atto terminale del relativo procedimento, con cui il personale, indicato nell’atto presupposto oggetto di gravame, è stato inquadrato nei ruoli regionali.<br />
Ha replicato il ricorrente, ribadendo il proprio assunto, anche relativamente alla necessità di ritenere la Regione amministrazione resistente e non semplice controinteressata.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il ricorso non può essere esaminato nel merito.<br />
Invero l’atto impugnato non può essere inquadrato fra gli “atti organizzativi” di cui all’art. 2, 1° comma, del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165.<br />
La norma li definisce, infatti, come i provvedimenti che “definiscono … le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuano  gli uffici di maggior rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, determinano le dotazioni organiche complessive”.<br />
Anche a voler ritenere tale elencazione esemplificativa, si tratta comunque di atti amministrativi autoritativi, espressione del potere generale pubblicistico di autoorganizzazione della P.A. per il miglior perseguimento dell’interesse pubblico, individuato “secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e sulla base dei medesimi”, che hanno come contenuto indefettibile e immediato la organizzazione di pubblici uffici e che, quindi, possono riguardare solo indirettamente il personale addetto agli uffici stessi.<br />
Quando invece si tratta di atti che direttamente disciplinano “i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”, come recita il predetto art. 2, 2° comma, essendo tali rapporti regolati da norme civilistiche o accordi collettivi, essi sono espressione di poteri dell’amministrazione pubblica del tutto equivalenti a quelli del privato datore di lavoro.<br />
Nel  caso di specie l’atto impugnato, intitolato “Assegnazione di personale  trasferito  alla Regione Friuli Venezia Giulia per l’esercizio delle funzioni conferite dal D. Lgs. n. 265/01” si limita a disporre che “è assegnato alla Regione Friuli Venezia Giulia, con decorrenza giuridica 1.1.2003 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio il personale … indicato negli allegati A1, A2 ed A3” che sono elenchi nominativi di dipendenti dichiaratisi disponibili al trasferimento di tre diversi uffici del Genio civile.<br />
Con detto provvedimento, neppure autoritativo in quanto riguarda, come indicato nelle premesse “dipendenti che hanno svolto funzioni trasferite alla Regione e che hanno dato il loro consenso al trasferimento” non si organizza o riorganizza alcun ufficio, né se ne rideterminato gli organici o la struttura per effetto della devoluzione di dette funzioni, ma si pone termine al rapporto di lavoro con lo Stato, indicandone la decorrenza, di singole persone determinate che, con separato provvedimento, inizieranno un nuovo rapporto con la Regione.<br />
Un siffatto provvedimento poi, anche a volerlo, per assurdo, diversamente qualificare, è portato all’attenzione di questo Collegio solo per quanto riguarda la decorrenza del trasferimento del personale, cioè alla data di cessazione del rapporto con lo Stato e all’inizio di quello con la Regione.<br />
Pertanto, al di là della prospettazione di parte, il petitum sostanziale del ricorso riguarda vicende del rapporto di lavoro del ricorrente, sulle quali spetta al giudice ordinario di pronunziarsi.<br />
Il ricorso è quindi da ritenersi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale del Friuli &#8211; Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 5 maggio 2005.</p>
<p>Depositata nella segreteria del Tribunale<br />
il 16 maggio 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-16-5-2005-n-475/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.475</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.10269</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-16-5-2005-n-10269/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.10269</a></p>
<p>Pres. Cristarella Oristano, est. Botta Belardi (Avv. M. Pastacaldi) c. Ministero Economia e Finanze (Avv. Stato) sulla irrilevanza del giudicato penale nel giudizio tributario 1. Imposte e tasse – Accertamento tributario – Accesso alla documentazione rilevante in assenza del contribuente – Legittimità – Condizione 2. Processo – Giudicato penale favorevole</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-16-5-2005-n-10269/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.10269</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-16-5-2005-n-10269/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.10269</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cristarella Oristano, est. Botta<br /> Belardi (Avv. M. Pastacaldi) c. Ministero Economia e Finanze (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla irrilevanza del giudicato penale nel giudizio tributario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Imposte e tasse – Accertamento tributario – Accesso alla documentazione rilevante in assenza del contribuente – Legittimità – Condizione																																																																																												</p>
<p>2.	Processo – Giudicato penale favorevole – Rilevanza nel giudizio tributario – Non sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Se la documentazione utile ai fini dell’accertamento tributario è solo quella detenuta nella sede dell’attività del contribuente, è irrilevante che l’accesso a tale documentazione, da parte della Guardia di Finanza, avvenga in assenza del detto contribuente o di un suo delegato.																																																																																												</p>
<p>2.	L’esistenza di un provvedimento penale favorevole al contribuente non impedisce al giudice tributario una valutazione dei fatti conforme alle tesi dell’amministrazione. Anzi, il giudice tributario deve procedere ad una autonoma valutazione, secondo le regole proprie dell’onere della prova nel giudizio tributario, degli elementi probatori acquisiti nel processo penale, anche qualora ritenga di fondare il proprio convincimento su tali elementi.																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento del Dott. Nicola Monfreda, <a href="/ga/id/2005/7/2106/d">&#8220;La sentenza della Cassazione n. 10269/2005: alcune considerazioni sull’efficacia del giudicato penale nel processo tributario avente ad oggetto gli stessi fatti&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/6874_6874.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-16-5-2005-n-10269/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.10269</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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