<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>16/4/2018 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/16-4-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/16-4-2018/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 20:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>16/4/2018 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/16-4-2018/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2018 n.2253</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-4-2018-n-2253/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-4-2018-n-2253/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-4-2018-n-2253/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2018 n.2253</a></p>
<p>Pres. Barra Caracciolo/Est. Lageder Sulla produzione di documenti sui requisiti tecnici in sede di gara Contratti P.A. – Gara – Affidamento di servizi – Elementi essenziali – Natura tecnica – Produzione documentale – Limiti   Nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento di servizi, contrasta con i principi di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-4-2018-n-2253/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2018 n.2253</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-4-2018-n-2253/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2018 n.2253</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barra Caracciolo/Est. Lageder</span></p>
<hr />
<p>Sulla produzione di documenti sui requisiti tecnici in sede di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti P.A. – Gara – Affidamento di servizi – Elementi essenziali – Natura tecnica – Produzione documentale – Limiti<br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento di servizi, contrasta con i principi di trasparenza, di parità di trattamento dei concorrenti e di pubblicità, ammettere la possibilità di produrre documentazione attinente a requisiti essenziali di natura tecnica della prestazione (e quindi di elementi essenziali afferenti all’offerta tecnica), al di fuori dei limiti posti all’istituto del soccorso istruttorio (nella specie, peraltro, non formalmente azionato dalla stazione appaltante), non solo dopo la disposta aggiudicazione, ma persino dopo il termine fissato dalla <em>lex specialis</em> per l’inizio dell’esecuzione della prestazione.<br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 16/04/2018 </p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 02253/2018REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 05815/2017 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong></div>
<p> sul ricorso numero di registro generale 5815 del 2017, proposto da: <br /> SAD Trasporto Locale S.p.A., in proprio e quale capogruppo mandataria di a.t.i. con Kofler S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avvocati Gerhard Brandstätter, Andreas Widmann e Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maria Alessandra Sandulli in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 349;  </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p> Comune di Campo di Trens, non costituito in giudizio nel presente grado;   </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti</em></strong></div>
<p> Auto Rainer s.r.l., Silbernagl Markus &amp; Co. S.a.s., in proprio e quali componenti di a.t.i., in persona dei legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi dall’avvocato Federica Scafarelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giosuè Borsi, n. 4;   </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p> della sentenza del T.R.G.A. &#8211; SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO, n. 227/2017, resa tra le parti e concernente: gara d’appalto per l’affidamento del servizio di <em>citybu</em>s nel Comune di Campo di Trens;<br />  <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio delle originarie controinteressate;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2018, il consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Sandulli e Scafarelli;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />   </p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p> 1. La presente controversia inerisce alla gara d’appalto indetta dal Comune di Campo di Trens con deliberazione della Giunta comunale dell’8 novembre 2016 per l’affidamento in economia, mediante procedura negoziata (ai sensi degli artt. 41 e 44 l. prov. 17 dicembre 2015, n. 16), del servizio di <em>citybus</em> in territorio comunale dal 9 gennaio 2017 al 15 giugno 2018, secondo il criterio del prezzo più basso e all’importo base d’asta di euro 188.000,00 (+ IVA), alla quale erano state invitate sei imprese di cui soltanto le due odierne parti processuali avevano presentato un’offerta, e la quale è sfociata nell’aggiudicazione in favore dell’originaria controinteressata a.t.i. SAD Trasporto Locale S.p.A. e Kofler S.r.l. (d’ora in poi: ‘a.t.i. SAD-Kofler’), prima classificata con un ribasso del 42,28925%, davanti all’odierna appellante a.t.i. Auto Rainer S.r.l. e Silbernagl Markus &amp; Co. S.a.s. (d’ora in poi: ‘a.t.i. Rainer-Silbernagl’), seconda classificata con un ribasso del 34,90446%.<br /> 2. Con la qui appellata sentenza, il T.r.g.a. &#8211; Sezione autonoma di Bolzano accoglieva il ricorso n. 10 del 2017 (notificato l’11 gennaio 2017), proposto dalla seconda classificata a.t.i. Rainer-Silbernagl avverso gli atti di gara e l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata a.t.i. SAD-Kofler, ritenendo fondati tutti e tre i dedotti motivi di ricorso, sulla base dei seguenti rilievi:<br /> (i) l’a.t.i. aggiudicataria SAD-Kofler, in violazione della <em>lex specialis</em> di gara, aveva offerto degli autobus sostitutivi non «<em>comparabili</em>» con i veicoli principali (i quali dovevano avere una capienza di trasporto per almeno 25 persone, con almeno 15 posti a sedere con una componente a piano rialzato per il trasporto di un passeggino o una sedia a rotelle), perché muniti al massimo di posti per 10 persone e privi di accorgimenti per passeggini o sedie a rotelle (solo uno dei cinque autobus di riserva, inclusi il posto guida ed i sedili ribaltabili, offriva complessivamente posti per 12 persone), con conseguente fondatezza del primo motivo;<br /> (ii) l’a.t.i. aggiudicataria SAD-Kofler, al momento dell’aggiudicazione definitiva (avvenuta il 20 dicembre 2016), non aveva ancora documentato la disponibilità di autobus idonei per l’esecuzione del servizio, né era ammissibile la produzione dei documenti, attestanti la sussistenza dei requisiti di ammissione (tra cui quelli tecnico-organizzativi), soltanto al momento dell’inizio della prestazione del servizio, con conseguente fondatezza anche del secondo motivo di ricorso;<br /> (iii) l’a.t.i. aggiudicataria SAD-Kofler, in violazione dell’art. 48 d.lgs. n. 50/2016, dapprima aveva omesso di precisare nell’offerta quale parte della prestazione in termini percentuali sarebbe stata resa dalle singole imprese associate, mentre, dopo l’aggiudicazione, aveva operato una suddivisione verticale (SAD avrebbe messo a disposizione l’autobus, Kofler il conducente), sebbene la <em>lex specialis</em> non avesse distinto tra prestazioni principali e prestazioni accessorie, con conseguente inammissibilità di un’a.t.i. verticale e, comunque, tardiva specificazione delle prestazioni, sicché anche il terzo motivo doveva trovare accoglimento.<br /> Il T.r.g.a. condannava, infine, l’Amministrazione resistente e l’a.t.i. controinteressata a rifondere all’a.t.i. ricorrente le spese di causa.<br /> 3. Avverso tale sentenza interponeva appello l’originaria controinteressata, sostanzialmente riproponendo i motivi di primo grado, seppure adattati all’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza, nonché deducendo, con riferimento alla statuizione reiettiva del primo motivo di primo grado, una censura di extrapetizione. L’appellante chiedeva pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza e in sua riforma, la reiezione dell’avversario ricorso di primo grado.<br /> 4. Si costituiva in giudizio l’originaria ricorrente a.t.i. Rainer-Silbernagl, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.<br /> 5. Dopo la rinuncia all’istanza di sospensiva, la Sezione con ordinanza n. 5891/2017 – rilevato che il ricorso in appello risultava notificato all’Amministrazione comunale a un indirizzo PEC non contenuto negli specifici registri appositamente individuati dalla legge e che l’Amministrazione non si era costituita in giudizio – disponeva la rinnovazione della notificazione del ricorso in appello al Comune di Campo di Trens (ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, cod. proc. amm. e, comunque, ai sensi degli artt. 38 e 44 cod. proc. amm.), il quale, pur dopo la rinnovazione della notificazione, non si costituiva in giudizio.<br /> 6. Indi, all’udienza pubblica del 15 marzo 2018, la causa è stata trattenuta in decisione. </p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p> 7. L’appello è infondato.<br /> 7.1. Sebbene lo specifico profilo di censura dedotto in primo grado dall’originaria ricorrente concernesse la non comparabilità degli autobus sostitutivi per l’inadeguatezza del numero dei posti a sedere rispetto al numero di posti a sedere prescritto per i mezzi principali – e non, come assunto nell’impugnata sentenza, con riferimento al numero dei posti complessivamente richiesti (a sedere, per carrozzina e in piedi) –, con conseguente fondatezza <em>in parte qua</em>della censura di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ciò non di meno il primo motivo del ricorso di primo grado deve ritenersi fondato, in quanto:<br /> &#8211; la lettera d’invito prescriveva che gli autobus sostitutivi dovevano essere «<em>comparabili</em>» con il mezzo principale impiegato per l’esecuzione del servizio, «<em>in relazione alla componente a piano rialzato e al numero dei posti in piedi e a sedere</em>»;<br /> &#8211; dall’esame delle carte di circolazione dei cinque autobus sostitutivi indicati dall’a.t.i. SAD-Kofler nella propria offerta risulta che gli stessi risultavano muniti di un numero di 9 o 10 posti a sedere per i passeggeri, a fronte di almeno 15 posti a sedere richiesti nella lettera d’invito del 21 novembre 2016 per gli autobus da impiegare come mezzi principali, con la conseguenza che, a fronte di una divergenza macroscopica di un terzo dal requisito minimo fissato nella <em>lex specialis</em>, i mezzi sostitutivi non potevano di certo qualificarsi come «<em>comparabili</em>», sicché la relativa valutazione della stazione appaltante deve ritenersi affetta dai vizi di manifesta contraddittorietà e illogicità e in palese contrasto con la citata violazione della <em>lex specialis</em>, oltre che lesiva del principio della <em>par condicio</em> dei concorrenti (la cui violazione pure risulta specificamente dedotta come profilo di censura nell’ambito del primo motivo di primo grado);<br /> &#8211; né, come correttamente rilevato nell’impugnata sentenza, il requisito stabilito dalla lettera d’invito avrebbe potuto essere modificato e contraddetto dai chiarimenti resi dalla stazione appaltante – nei quali peraltro, <em>sub</em> punto 4), è stato precisato che il mezzo sostitutivo «<em>dovrebbe soddisfare i requisiti minimi</em>», salvo poi aggiungere che lo stesso, in alcuni punti («<em>ad es. numero dei posti a sedere</em>»), vi avrebbe potuto divergere –, potendo i chiarimenti assolvere ad una mera funzione esplicativa/interpretativa, giammai modificativa, dei requisiti stabiliti dalla <em>lex specialis</em>.<br /> Va pertanto confermata la statuizione di accoglimento del primo motivo di primo grado, seppure con una motivazione parzialmente diversa da quella contenuta nell’impugnata sentenza.<br /> 7.2. Pure la statuizione <em>sub</em> 2.(ii), di accoglimento del secondo motivo di primo grado, merita di essere confermata, essendo a tal fine dirimente il rilievo che l’a.t.i. aggiudicataria né al momento della presentazione dell’offerta, né al momento dell’aggiudicazione (avvenuta il 20 dicembre 2016), né, infine, al momento fissato come data d’inizio della prestazione (il 9 gennaio 2017), poteva ritenersi titolare della disponibilità di un autobus idoneo allo svolgimento del servizio.<br /> Infatti, premesso che la lettera d’invito prevedeva l’ammissione alla gara delle sole imprese, «<em>le quali dispongono di mezzi per il trasporto pubblico di persone</em>», e richiedeva, che all’offerta fosse allegata la documentazione attestante i requisiti minimi del mezzo stabiliti nella stessa <em>lex specialis</em>, si osserva, in linea di fatto, che:<br /> &#8211; l’a.t.i. aggiudicataria aveva allegato all’offerta, con riferimento al mezzo principale che sarebbe stato impiegato nell’esecuzione del servizio di trasporto, un contratto preliminare di noleggio di un autobus del tipo Daily, stipulato il 1° dicembre 2016 con la Alpina Bus Touristik s.r.l., la quale a sua volta l’aveva acquistato <em>in leasing</em> dalla CNH Industrial Capital Europe;<br /> &#8211; dalla carta di circolazione relativa a tale mezzo risulta che lo stesso era ammesso alla circolazione come autobus a noleggio con conducente e destinato a tale servizio, e non come autobus destinato a servizio di linea;<br /> &#8211; l’impresa SAD soltanto il 26 gennaio 2017 (quindi dopo il termine iniziale fissato per l’esecuzione del servizio) era subentrata nel contratto di <em>leasing</em> di Alpina, e soltanto il 6 febbraio 2017 (dunque a giudizio già pendente) aveva ottenuto l’autorizzazione di cui all’art. 24, comma 3, l. prov. 23 novembre 2015, n. 15 (<em>Mobilità pubblica</em>), secondo cui «<em>gli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati nel servizio di linea in casi particolari, dovuti alla carenza di risorse, previa autorizzazione e al massimo per la durata della validità dell’orario o del turno di servizio in vigore</em>».<br /> Ciò posto in linea di fatto, si osserva, in linea di diritto, che:<br /> &#8211; per un verso – come correttamente affermato nell’impugnata sentenza –, contrasta con i principi di trasparenza, di parità di trattamento dei concorrenti e di pubblicità, ammettere la possibilità di produrre documentazione attinente a requisiti essenziali di natura tecnica della prestazione (e quindi di elementi essenziali afferenti all’offerta tecnica), al di fuori dei limiti posti all’istituto del soccorso istruttorio (nella specie, peraltro, non formalmente azionato dalla stazione appaltante), non solo dopo la disposta aggiudicazione, ma persino dopo il termine fissato dalla <em>lex specialis</em> per l’inizio dell’esecuzione della prestazione, né siffatta facoltà (sostanzialmente per le considerazioni svolte sopra <em>sub</em> 7.1.) poteva essere concessa dalla stazione appaltante in sede di chiarimenti resi in ordine al previsione della <em>lex specialis</em> che imponeva la titolarità, in capo alle imprese offerenti, della disponibilità «<em>di veicoli per il trasporto pubblico di persone</em>»;<br /> &#8211; per altro verso, il contratto preliminare di locazione correttamente è stato ritenuto in contrasto con la disciplina normativa applicabile <em>ratione temporis</em> di cui all’art. 84, comma 4, lettera b), d.lgs. n. 285/1992 che limitava la locazione senza conducente di veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente ai soli veicoli fino a 9 posti, mentre tale possibilità è stata introdotta soltanto successivamente, dall’art. 1, comma 183, l. 4 agosto 2017, n. 124 (con l’inserimento, nell’art. 84 cit., del comma 3-<em>bis</em>), al quale non può che attribuirsi portata innovativa (e non già valenza di interpretazione autentica, come assunto dall’odierna appellante), né, al momento della presentazione dell’offerta, risultavano sussistenti i presupposti di cui all’art. 87, comma 5, d.lgs. n. 285/1992 e, rispettivamente, all’art. 24, comma 3, l. prov. n. 15/2015;<br /> &#8211; il titolo negoziale prodotto dall’a.t.i. aggiudicataria in sede di presentazione dell’offerta non era, dunque, idoneo a comprovare la disponibilità di un autobus atto allo svolgimento del servizio, in quanto in contrasto con la disciplina imperativa applicabile <em>ratione temporis</em> alla fattispecie <em>sub iudice</em>.<br /> 7.3. Destituito di fondamento è, infine, anche il terzo motivo d’appello proposto avverso la statuizione <em>sub</em> 2.(iii), attesa la mancata indicazione, nella <em>lex specialis</em>, della prestazione principale e di quella secondaria (ai sensi dell’art. 48, comma 2, d.lgs. n. 50/2016) – con i riflessi che ne conseguono sul regime di responsabilità solidale e sull’allocazione dei requisiti in capo alle imprese associate –, con conseguente inammissibilità di un’a.t.i. verticale come da dichiarazione resa dall’a.t.i. aggiudicataria con nota del 16 febbraio 2017 (peraltro, ampiamente dopo l’aggiudicazione e la scadenza del termine iniziale di esecuzione), per cui SAD avrebbe messo a disposizione gli autobus (compreso quello sostitutivo) e svolto l’attività di coordinamento della gestione del servizio, mentre l’associata Kofler avrebbe svolto l’attività di esecuzione materiale tramite i propri autisti abilitati.<br /> Si precisa al riguardo, in reiezione del correlativo assunto difensivo dell’odierna appellante, che nella specie era bensì configurabile il modulo organizzativo dell’a.t.i. orizzontale, implicante una suddivisione in «<em>parti</em>» del medesimo tipo di prestazione, come in concreto dimostrato dall’offerta dell’a.t.i. Rainer-Silbernagel, laddove le due imprese associate dichiarano di effettuare il servizio l’una mettendo a disposizione il mezzo principale (con relativo autista) e l’altra il mezzo sostitutivo (con relativo autista).<br /> 7.4. Per le esposte ragioni, l’appello è da respingere, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza.<br /> 8. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell’a.t.i. appellante, mentre si ravvisano i presupposti di legge per dichiararle compensate nei rapporti con la stazione appaltante (Comune di Campo di Trens), la quale, sebbene soccombente in esito al primo grado, non si è costituita in giudizio in grado d’appello, in tal modo non ingenerando ulteriori spese in capo all’a.t.i. appellata già risultata vittoriosa in prima istanza. </p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 5815 del 2017), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza nei sensi di cui in motivazione; condanna l’a.t.i. appellante a rifondere all’a.t.i. appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge, dichiarandole compensate nei confronti del Comune di Campo di Trens.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018, con l’intervento dei magistrati:<br /> Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br /> Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore<br /> Francesco Mele, Consigliere<br /> Oreste Mario Caputo, Consigliere<br /> Francesco Gambato Spisani, Consigliere</p>
<p>  <br />  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-4-2018-n-2253/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2018 n.2253</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2018 n.4135</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-16-4-2018-n-4135/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-16-4-2018-n-4135/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-16-4-2018-n-4135/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2018 n.4135</a></p>
<p>G. De Michele, Pres., A. Sinatra, Est. Il silenzio normativo sui titoli necessari a svolgere la professione di consulente chimico di porto può e deve essere colmato dall’Autorità amministrativa di settore mediante la previsione di un’attività formativa che consenta agli aspiranti di affiancare alla già posseduta preparazione generica le competenze</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-16-4-2018-n-4135/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2018 n.4135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-16-4-2018-n-4135/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2018 n.4135</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. De Michele, Pres., A. Sinatra, Est.</span></p>
<hr />
<p>Il silenzio normativo sui titoli necessari a svolgere la professione di consulente chimico di porto può e deve essere colmato dall’Autorità amministrativa di settore mediante la previsione di un’attività formativa che consenta agli aspiranti di affiancare alla già posseduta preparazione generica le competenze specialistiche della materia da trattare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Processo amministrativo- Conoscenza dell’atto ai fini dell’impugnativa- Dies a quo del termine- Decorre dalla conoscenza della parte, non del difensore.</p>
<p> 2. Lavoro- Registri e albi professionali- Requisiti per l’esercizio di attività di Consulente chimico di porto- Vulnus normativo- Colmabile dall’Autorità amministrativa.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Come già affermato in un precedente arresto (Consiglio di Stato sez. V 2185/2017), la conoscenza dell’atto da parte del difensore non vale come prova della piena conoscenza della parte rappresentata, con conseguente irrilevanza ai fini del dies a quo del termine decadenziale di rito stabilito per impugnare.<br />  <br /> 2. La figura del consulente chimico non è compiutamente normata a livello primario, atteso che l’art. 68 del codice della navigazione si limita a precisare che <em>“coloro che esercitano un’attività all’interno dei porti ed in genere nell’ambito del demanio marittimo sono soggetti…alla vigilanza del comandante del porto e….il capo del compartimento…può sottoporre all’iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso..coloro che esercitano le attività predette”. </em>Il silenzio normativo circa i requisiti per l’iscrizione ai suddetti registri, non integrato a livello di fonti subordinate, può essere colmato dall’Autorità amministrativa di settore mediante la previsione di un’attività formativa che consenta agli aspiranti di affiancare alla già posseduta preparazione generica (desunta dal titolo professionale eventualmente vantato) le competenze tecniche e specialistiche della materia da trattare, senza che ciò contrasti con i principi europei di libertà di stabilimento e prestazione di servizi</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div>Pubblicato il 16/04/2018 </p>
<div style="text-align: right;">N. 04135/2018 REG.PROV.COLL.<br /> N. 12411/2016 REG.RIC.</div>
<div style="text-align: center;"> </div>
<p>    </p>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br /> (Sezione Terza)<br /> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 12411 del 2016, proposto da:<br /> Fidone Vincenzo, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore D&#8217;Arrigo ed Alessandro Fidone, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Tar Lazio &#8211; Roma in Roma, via Flaminia, 189;</div>
<div style="text-align: center;">contro</div>
<div style="text-align: justify;">Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro p.t., Autorita&#8217; Portuale di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta, Capitaneria di Porto di Civitavecchia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliati con essa in Roma, via dei Portoghesi, 12;</div>
<div style="text-align: center;">nei confronti</div>
<div style="text-align: justify;">Chemical Controls S.R.L, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paoletti, Luciano Canepa, Roberto Righi ed Alberto Morbidelli, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Paoletti in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118, come da procura in atti;</div>
<div style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; della nota prot. n. 12512 del 24.08.2016 a firma del Commissario Straordinario dell&#8217;Autorità Portuale di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta, con cui si respinge ad ogni effetto la domanda di iscrizione per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di Consulente Chimico di Porto richiesta dal ricorrente;<br /> -della nota prot. n. 11564 del 01.08.2016 a firma del Segretario Generale dell&#8217;Autorità Portuale di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta, preavviso di rigetto della iscrizione richiesta dal ricorrente;<br /> -della nota prot. n. 20917 del 25.07.2016 a firma del Dirigente della Divisione 6 della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, accertamento requisiti iscrizione;<br /> -ove occorra e nei limiti dell&#8217;interesse della circolare del Ministero dei Trasporti n. DEM3/21160 DEL 10.12.1999 e di ogni altro atto presupposto o consequenziale;<br /> -ove occorra e nei limiti di interesse dell&#8217;art. 12 del Decreto Presidenziale dell&#8217;Autorità Portuale di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta n. 22 del 20.02.2014;<br /> -di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Autorita&#8217; Portuale di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta e di Capitaneria di Porto di Civitavecchia e di Chemical Controls S.R.L;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l&#8217;Avv. S. D&#8217;Arrigo e A. Fidone, per Chemical Controls S.r.L. l&#8217;Avv. F. Paoletti e per le Amministrazioni resistenti l&#8217;Avvocato dello Stato Orsola Biagini;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. – Con ricorso notificato il 21 ottobre 2016, l’Ing. Vincenzo Fidone, premesso di essere dotato di laurea in “Chemical engineering for industrial sustainability” e di abilitazione alla professione di Ingegnere a seguito di esame di Stato, ha impugnato il diniego opposto dall’Autorità Portuale di Civitavecchia alla sua istanza di iscrizione nel registro dei Consulenti chimici di Porto, pronunziato in relazione alla riscontrata mancanza del tirocinio per il periodo di un anno presso un Chimico di porto e del successivo superamento di una prova teorica, requisito richiesto dalla circolare del Ministero dei Trasporti DEM321160 del 10 dicembre 1999.<br /> 2. – Con un unico mezzo di gravame, l’Ing. Fidone impugna il detto diniego e la citata circolare affermando che il requisito in questione non sarebbe previsto né dall’art. 68 del Codice della Navigazione (nel quale la figura del Consulente chimico di Porto è contemplata) né da altre norme di legge, e che, pertanto, la circolare ministeriale – atto non avente neppure natura o portata regolamentare – non avrebbe potuto introdurlo.<br /> Unici requisiti abilitanti all’esercizio della professione in questione, pertanto, sarebbero costituiti dal conseguimento della laurea di cui il ricorrente è in possesso e dalla abilitazione alla professione di Ingegnere industriale a seguito del relativo esame di Stato.<br /> 3. – Si sono costituite in giudizio, chiedendo la declaratoria di irricevibilità e il rigetto del ricorso con le rispettive memorie, l’Autorità Portuale intimata e la società che esegue le verifiche di competenza dei Consulenti chimici di Porto nei porti di Civitavecchia e Fiumicino, Chemical Controls s.r.l., cui il gravame è stato notificato.<br /> 4. – Con ordinanza n. 80292016 l’istanza cautelare del ricorrente è stata respinta in ragione della assenza di prospettati profili di danno sufficienti a sorreggerne l’accoglimento.<br /> 5. – In occasione della pubblica udienza del 10 gennaio 2018 il ricorso è stato posto in decisione.<br /> 6. – Va innanzitutto disattesa l’eccezione di irricevibilità per tardiva impugnazione della circolare del Ministero dei Trasporti DEM321160 del 10 dicembre 1999 sollevata da Chemical Controls s.r.l., secondo cui il ricorrente avrebbe conosciuto l’atto in parola nel corso del giudizio n. 74642015 r.g., incardinato dall’ing. Fidone davanti a questo TAR in impugnazione di altri dinieghi di tenore eguale a quello oggetto del presente gravame, ma poi trasposto davanti al TAR della Sicilia pe ragioni di competenza territoriale.<br /> La produzione della circolare in quel giudizio (nella quale essa non risulta oggetto di censure) potrebbe, infatti, radicarne, a tutto concedere, la conoscenza in capo ai difensori dell’Ing. Fidone, che, tuttavia, in assenza di precise allegazioni sul punto, non è idonea a fare presumere eguale conoscenza in capo al ricorrente stesso; e, come noto (Consiglio di Stato sez. V 11 maggio 2017 n. 2185), la conoscenza dell&#8217;atto da parte del difensore non vale come prova della piena conoscenza della parte rappresentata, con conseguente irrilevanza ai fini del <em>dies a quo</em> del termine decadenziale di rito stabilito per impugnare.<br /> 2. – Nel merito il ricorso è infondato, e va respinto.<br /> La figura del consulente chimico di porto non è compiutamente normata a livello primario (come osservato anche da Cons. Stato n. 42982014), in quanto l’art. 68, cod. nav. (“vigilanza sull&#8217;esercizio di attività nei porti”) si limita a precisare che “coloro che esercitano un&#8217;attività nell&#8217;interno dei porti ed in genere nell&#8217;ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell&#8217;esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto”; e che “il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, può sottoporre all&#8217;iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette.<br /> Il decreto ministeriale 22 luglio 1991 (“Norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi”) compie, in effetti, un esplicito riferimento alla figura del “consulente chimico di porto”, ma si limita a fornirne una definizione per cui egli è il professionista “iscritto nel registro di cui all&#8217;articolo 68 del codice della navigazione”.<br /> Neppure il d.lgs. n. 272 del 27 luglio 1999 (“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell&#8217;espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della L. 31 dicembre 1998 n. 485”) fornisce indicazioni in ordine agli specifici requisiti professionali che il medesimo debba possedere.<br /> Tuttavia, le su richiamate disposizioni spogliano di fondatezza le censure del ricorrente che si appellano alla necessità di una norma primaria per l’istituzione di una professione condizionata all’iscrizione in albi o elenchi, la quale, nel caso in esame, è espressamente prevista, <em>in primis</em>, nell’art. 68 del codice della navigazione.<br /> Cosa diversa dalla istituzione della professione è la questione legata al percorso per giungere ad esercitare la medesima.<br /> Secondo Cons. G. Amm. per la Regione Siciliana n. 1842016, la circolare ministeriale 10 dicembre 1999 prot. DEM3/1160, nel prevedere, tra i requisiti per l’iscrizione all’Albo di interesse del ricorrente, il compimento del tirocinio pratico di un anno presso un consulente chimico di porto ed il superamento di una prova teorica di specificato contenuto, è pienamente conforme alla natura giuridica del provvedimento di iscrizione al registro di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione, che configurerebbe un provvedimento di abilitazione, ossia una autorizzazione che condiziona l’esercizio dell’attività di consulente chimico.<br /> Peraltro, anche senza necessariamente condividere le conseguenze cui giunge, in termini di qualificazione di abilitazione del provvedimento autorizzatorio, nella su citata giurisprudenza risulta comunque condivisibile l’impostazione di fondo (rinvenibile, in verità, anche nella sentenza del Consiglio di Stato su ricordata), per cui la professionalità richiesta al consulente chimico di porto ha natura specifica, in quanto legata al particolare ambito della sicurezza navale.<br /> Si tratta, infatti, di un professionista che accerta le condizioni di pericolosità delle navi relativamente alla presenza di vapori gas pericolosi (infiammabili, tossico-nocivi, ecc.); accerta le condizioni di pericolosità per l’ingresso degli uomini nelle cisterne, nei serbatoi; accerta le condizioni di pericolosità per lavori meccanici a freddo o con fonti termiche o per l’immissione delle navi in bacino; accerta che i residui solidi o liquidi della bonifica o degassificazione non presentino pericolosità agli effetti di incendi, esplosioni, corrosività o tossicità; rilascia, determinandone la durata di validità, i relativi certificati attestanti i risultati degli accertamenti effettuati; esprime pareri su richiesta dell’autorità competente per quanto concerne la sicurezza in ambito portuale, in merito alle merci pericolose e in tutti i casi previsti dalla normativa in materia di sicurezza della nave e del porto; compie gli accertamenti per il rilascio dei certificati attestanti lo stato di sicurezza richiesto per effettuare il lavaggio delle cisterne.<br /> E’ quindi logico ritenere che, a fronte di tale marcata specificità dell’attività che il consulente chimico di porto è chiamato a svolgere, e dei connessi profili legati alla sicurezza, il silenzio normativo sui titoli necessari a svolgere la professione in parola possa e debba essere colmato dall’Autorità amministrativa di settore mediante la previsione di una attività formativa che consenta agli aspiranti di affiancare alla già posseduta preparazione generica (implicita nel titolo professionale vantato) le competenze specialistiche della materia da trattare.<br /> Non si tratta, dunque, della surrettizia introduzione nell’ordinamento di un esame di Stato (che, ovviamente, sarebbe interdetta sia al Ministero che all’Autorità Portuale), bensì di una misura organizzatoria legata alla sicurezza dell’attività portuale, prevista, in nuce, da una norma primaria, costituita dal più volte ricordato art. 68 del Codice della navigazione.<br /> Come già affermato da condivisibile giurisprudenza, la finalizzazione della prova teorica e del tirocinio pratico al perseguimento dell&#8217;interesse pubblico alla sicurezza in ambito portuale consente senz&#8217;altro di scrutinare in termini positivi la compatibilità costituzionale e comunitaria dell&#8217;attuale sistema dei registri previsto dall’art. 68 in questione con le libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi sanciti dal trattato Ue, venendo in considerazione esigenze imperative di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, che giustificano ampiamente una deroga ai suddetti principi comunitari (T.A.R. Puglia, sez. III 7 marzo 2013 n. 351).<br /> 3. – Ne segue il rigetto del ricorso.<br /> Le spese, attesa la peculiarità della questione, non del tutto definite in giurisprudenza, inducono alla compensazione delle spese di lite.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), respinge il ricorso in epigrafe.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p> Gabriella De Michele, Presidente<br /> Vincenzo Blanda, Consigliere<br /> Achille Sinatra, Consigliere, Estensore</p>
<p>  </div>
<p>             L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE Achille Sinatra   Gabriella De Michele                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-16-4-2018-n-4135/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2018 n.4135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
