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	<title>16/4/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16/4/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2012 n.2139</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-4-2012-n-2139/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-4-2012-n-2139/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2012 n.2139</a></p>
<p>Pres. Severini &#8211; Est. Giovagnoli Interedil s.r.l. (Avv.ti D. Turco, S. Vaccari e M. Fusi) / Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Avv. St.) sulla configurabilità non automatica dell&#8217;errore scusabile Processo amministrativo – Impugnazione – Provvedimento amministrativo – Mancanta indicazione termini e autorità– Errore scusabile – Configurabilità automatica –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-4-2012-n-2139/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2012 n.2139</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-4-2012-n-2139/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2012 n.2139</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini &#8211; Est. Giovagnoli<br /> Interedil s.r.l. (Avv.ti D. Turco, S. Vaccari e M. Fusi) / Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Avv. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla configurabilità non automatica dell&#8217;errore scusabile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Impugnazione – Provvedimento amministrativo – Mancanta indicazione  termini e autorità– Errore scusabile – Configurabilità automatica – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La mancanza nel provvedimento impugnato dei termini e dell’autorità cui ricorrere può integrare errore scusabile non automaticamente, ma solo in relazione alle circostanze concrete, da esaminarsi caso per caso, laddove tali circostanze rivelino che sussisteva una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6812 del 2008, proposto da: 	</p>
<p>Interedil s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Turco, Stefano Vaccari e Marco Fusi, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza, 24; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Delosovim Organismo di Attestazione s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv. Arturo Cancrini, Claudio De Portu, con domicilio eletto presso Arturo Cancrini in Roma, via G. Mercalli, 13; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III n. 07749/2008, resa tra le parti, concernente REVOCA ATTESTAZIONE SOA</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2012 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Giammaria per delega dell&#8217;avvocato Cancrini, Sartorio per delega dell’avvocato Turco e l’avvocato dello Stato Tidore;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Viene in decisione l’appello proposto dalla società Interedil s.r.l. per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, di estremi indicati in epigrafe, che in primo grado ha dichiarato irricevibile, perché proposto oltre il termine di decadenza, il ricorso proposto dalla società odierna appellante per l’annullamento della deliberazione consiliare dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 5 dicembre 2007, con cui è stata disposta la revoca dell’attestazione n. 2655/18/00 rilasciata alla società Interedil s.r.l. dalla società di attestazione Delo.Sovim s.p.a.<br />	<br />
2. La società appellante contesta la dichiarazione di irricevibilità, lamentando la mancata concessione della rimessione in termini per errore scusabile a seguito della mancata indicazione, in seno al provvedimento impugnato, dei termini per la proposizione del gravame e dell’autorità giurisdizionale cui rivolgersi. <br />	<br />
3. All’udienza del 28 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione. <br />	<br />
4. L’appello non merita accoglimento. <br />	<br />
Non ha pregio infatti la doglianza con la quale l’odierna appellante lamenta la mancata rimessione in termini per concessione dell’errore scusabile. <br />	<br />
Occorre rilevare che la mancata indicazione nel provvedimento impugnato dei termini e dell’autorità cui ricorrere comporta la mera possibilità (e non l’obbligo) della rimessione in termini per errore scusabile del ricorrente. <br />	<br />
E’ certamente minoritario, invero, l’orientamento, invocato dall’appellante, secondo il quale la mancata indicazione del termine e dell’autorità dinnanzi al quale impugnare il provvedimento impedisce il verificarsi delle preclusioni conseguenti alla mancata impugnazione nei termini di legge dinanzi al giudice avente giurisdizione. <br />	<br />
Secondo l’orientamento prevalente (cfr., tra le tante, Cons. Stato, VI, 30 luglio 2010, n. 5055; 16 maggio 2006, n. 2673), che il Collegio ritiene di ribadire, la mancanza del requisito in esame può integrare errore scusabile non automaticamente, ma solo in relazione alle circostanze concrete, da esaminarsi caso per caso, laddove tali circostanze rivelino che sussisteva una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario. Altrimenti opinando, infatti, l’inadempimento dell’Amministrazione si tradurrebbe, in maniera del tutto illogica, in una sottrazione indiscriminata e generalizzata dall’onere di ottemperare alle prescrizioni vincolanti che disciplinano la sua impugnazione. <br />	<br />
A favore di tale soluzione si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Con la sentenza 21 gennaio 2010, n. 969, hanno distinto il caso della radicale mancanza dell’indicazione del termine e dell’autorità cui ricorre e quello dell’indicazione erronea (indicazione di un termine inesatto e/o di un giudice privo di giurisdizione), specificando che, nel primo caso, la remissione in termini deve essere valutata caso per caso e non, appunto, concessa automaticamente. <br />	<br />
Nel caso di specie, l’esame delle circostanze del caso concreto, escludono che si possa riconoscere l’errore scusabile non sussistendo alcuna incertezza in ordine al termine e all’autorità innanzi al quale impugnare il provvedimento adottato di revoca dell’attestazione SOA. <br />	<br />
Si tratta, invero, di un provvedimento con riferimento al quale si riconosce pacificamente la giurisdizione amministrativa e la vigenza del termine di decadenza di sessanta giorni. Tanto più che nel caso di specie, il destinatario dell’atto è un soggetto qualificato, trattandosi di un impresa del settore, dalla quale è certamente pretendibile, in omaggio ad una esigenza di diligenza minima, la conoscenza delle regole fondamentali che disciplinano il regime, anche di impugnazione, degli atti amministrativi, specie quando si tratta, come nel caso di specie, di provvedimenti di particolare rilievo con cui l’Amministrazione incide sulla possibilità di partecipare alle gare per l’aggiudicazione dei contratti pubblici. <br />	<br />
Ancora, a conferma dell’inescusabilità dell’errore, rileva la circostanza che il ricorso è stato proposto non qualche giorno dopo lo spirare del termine di decadenza, ma oltre un mese dopo (il provvedimento è stato comunicato il 14 febbraio 2008 e il ricorso è stato notificato il 19 maggio 2008). <br />	<br />
5. L’errore, in definitiva, deve ritenersi inescusabile, il che implica la conferma della sentenza di primo grado che ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso. <br />	<br />
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. <br />	<br />
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e della Delosovim Oranismo di Attestazione s.p.a. che liquida, per ciascuno, in complessivi € 2.000, oltre agli accessori di legge. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/04/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-4-2012-n-2139/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2012 n.2139</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2012 n.549</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-4-2012-n-549/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-4-2012-n-549/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2012 n.549</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento con il quale il Prefetto di Milano ha disposto la revoca dell’autorizzazione ad esercitare l’attività di pirotecnico – accensione di fuochi artificiali, in quanto, al di là delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di spontanee dichiarazioni, resta fermo che sia la tesi dell’uso di fuochi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-4-2012-n-549/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2012 n.549</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-4-2012-n-549/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2012 n.549</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento con il quale il Prefetto di Milano ha disposto la revoca dell’autorizzazione ad esercitare l’attività di pirotecnico – accensione di fuochi artificiali, in quanto, al di là delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di spontanee dichiarazioni, resta fermo che sia la tesi dell’uso di fuochi del tipo “aerei” e con “botto”, sia la tesi della presenza di un gran numero di persone sul palco al momento dell’accensione dei fuochi, in violazione delle specifiche prescrizioni impartite sulle distanze, pur sottendendo valutazioni di natura strettamente tecnica, si fondano esclusivamente su dichiarazioni rilasciate da funzionari presenti sul posto, senza essere supportate da specifiche indagini tecniche in ordine al tipo di fuochi in concreto utilizzati e relativamente alla distanza effettiva tra il punto di accensione dei fuochi e quello in cui si trovavano le persone presenti sul palco. Ritenuta la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione degli atti impugnati. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00549/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00201/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 201 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Guerini Flavio</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Leonardo Pierluigi e Gregorio Apicella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Guia Fontana, in Milano via Lamarmora n. 36;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell’Interno – Prefettura di Milano</b> -, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui Uffici domicilia in Milano via Freguglia n. 1; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento datato 17 ottobre 2011 prot. n. 37508/16.E/2011/Area OSP 1 ter con il quale il Prefetto di Milano ha disposto la revoca dell’autorizzazione ad esercitare l’attività di pirotecnico – accensione di fuochi artificiali;<br />	<br />
&#8211; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno Prefettura di Milano;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Designato relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuta la sussistenza dei presupposti per concedere la tutela cautelare, in quanto, al di là delle dichiarazioni rese dal Guerini in sede di spontanee dichiarazioni, resta fermo che sia la tesi dell’uso di fuochi del tipo “aerei” e con “botto”, sia la tesi della presenza di un gran numero di persone sul palco al momento dell’accensione dei fuochi, in violazione delle specifiche prescrizioni impartite sulle distanze, pur sottendendo valutazioni di natura strettamente tecnica, si fondano esclusivamente su dichiarazioni rilasciate da funzionari presenti sul posto, senza essere supportate da specifiche indagini tecniche in ordine al tipo di fuochi in concreto utilizzati e relativamente alla distanza effettiva tra il punto di accensione dei fuochi e quello in cui si trovavano le persone presenti sul palco.<br />	<br />
Ritenuta la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione degli atti impugnati.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)<br />	<br />
accoglie l’istanza cautelare contenuta nel ricorso e per l’effetto sospende il provvedimento del Prefetto di Milano datato 17 ottobre 2011 prot. n. 37508/16.E/2011/Area OSP 1 ter.	</p>
<p>Compensa tra le parti le spese della fase cautelare del giudizio.<br />	<br />
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 14 novembre 2011 ad ore di rito.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Silvana Bini, Primo Referendario<br />	<br />
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 16/04/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-4-2012-n-549/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2012 n.549</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2012 n.541</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-4-2012-n-541/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-4-2012-n-541/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2012 n.541</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento D.A.SPO. Rilevato che il Questore ha fatto divieto di “accedere oltre che ai luoghi in cui si svolgono le competizioni di calcio” relative ad incontri ufficiali ed amichevoli dei campionati e dei tornei nazionali e internazionali, anche “ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-4-2012-n-541/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2012 n.541</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-4-2012-n-541/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2012 n.541</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento D.A.SPO. Rilevato che il Questore ha fatto divieto di “accedere oltre che ai luoghi in cui si svolgono le competizioni di calcio” relative ad incontri ufficiali ed amichevoli dei campionati e dei tornei nazionali e internazionali, anche “ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono a dette manifestazioni, ivi comprese le stazioni ferroviarie, gli autogrill e gli aereoporti; Considerato che l&#8217;articolo 6, comma 1, legge 401/1989 prescrive al Questore, nel disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, di indicare specificamente sia le competizioni agonistiche, che i luoghi (diversi dagli stadi di calcio e coincidenti con quelli interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di persone che partecipano od assistono alle competizioni) ai quali si estende il divieto; Rilevato che il ricorso si presenta prima facie fondato, atteso che nel caso di specie manca nel provvedimento impugnato l’indicazione della tipologia di manifestazione sportiva nonché dei luoghi limitrofi agli impianti sportivi e agli stadi, cui si riferisce il divieto. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00541/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00772/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 772 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Mauro Lombardi</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Leonardo Delugan, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Omar Gaafar in Milano, largo Zandonai 3;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento D.A.SPO. sub n. prot. 408/2011/D.A.Spo. dd. 22.12.11 notificato al ricorrente in data 3.1.112, nonchè di tutti gli atti connessi.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che il Questore ha fatto divieto di “accedere oltre che ai luoghi in cui si svolgono le competizioni di calcio” relative ad incontri ufficiali ed amichevoli dei campionati e dei tornei nazionali e internazionali, anche “ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono a dette manifestazioni, ivi comprese le stazioni ferroviarie, gli autogrill e gli aereoporti;<br />	<br />
Considerato che l&#8217;articolo 6, comma 1, legge 401/1989 prescrive al Questore, nel disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, di indicare specificamente sia le competizioni agonistiche, che i luoghi (diversi dagli stadi di calcio e coincidenti con quelli interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di persone che partecipano od assistono alle competizioni) ai quali si estende il divieto;<br />	<br />
Rilevato che il ricorso si presenta prima facie fondato, atteso che nel caso di specie manca nel provvedimento impugnato l’indicazione della tipologia di manifestazione sportiva nonché dei luoghi limitrofi agli impianti sportivi e agli stadi, cui si riferisce il divieto;<br />	<br />
Ritenuto che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese relative alla presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto<br />	<br />
a) sospende il provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di gennaio 2013.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/04/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-4-2012-n-541/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2012 n.541</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2012 n.691</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-4-2012-n-691/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-4-2012-n-691/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-4-2012-n-691/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2012 n.691</a></p>
<p>L. Costantini – Presidente, P. Marotta – Estensore sull&#8217;illegittimità dell&#8217;ordinanza contingibile ed urgente riguardante la proroga del contratto del servizio di gestione dei rifiuti, nella parte in cui ordina la prosecuzione del servizio mantenendo invariato il corrispettivo Autonomia e decentramento – Sindaco – Servizio di gestione dei rifiuti – Contratto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-4-2012-n-691/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2012 n.691</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-4-2012-n-691/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2012 n.691</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Costantini – Presidente, P. Marotta – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217;ordinanza contingibile ed urgente riguardante la proroga del contratto del servizio di gestione dei rifiuti, nella parte in cui ordina la prosecuzione del servizio mantenendo invariato il corrispettivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autonomia e decentramento – Sindaco – Servizio di gestione dei rifiuti – Contratto – Proroga – Ordinanza contingibile e urgente – Corrispettivo invariato – Illegittimità <i>in parte qua</i></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo il ricorso all’istituto della ordinanza contingibile ed urgente per la proroga del contratto del servizio di gestione dei rifiuti, malgrado il Comune non si sia tempestivamente attivato per la indizione della gara per l’affidamento di tale servizio, mentre è illegittima l’ordinanza nella parte in cui il Sindaco ha ordinato all’A.T.I. ricorrente la prosecuzione del servizio, mantenendo invariato il corrispettivo economico fissato col precedente contratto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Seconda</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1406 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Avvenire s.r.l. e SI.ECO s.p.a., rappresentate e difese dall&#8217;avv.to Daniela Anna Ponzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via M. Schipa n. 35; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Ginosa, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Noemi Carnevale in Lecce, via Oberdan n. 107;<br />
Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via Rubichi n. 23; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell&#8217;Ordinanza n.80 adottata dal Sindaco del Comune di Ginosa in data 07.06.2011; <br />	<br />
della nota racc.ta a.r. del Responsabile Affari Generali del Comune di Ginosa del 07.06.2011 prot. n. 17330, con la quale, fra l&#8217;altro, si trasmetteva l&#8217;Ordinanza Sindacale n.80 del 7.06.2011;<br />	<br />
della nota del Responsabile Area AA.GG. del Comune di Ginosa prot. n. 23449 del 3.8.2011;<br />	<br />
della nota del Responsabile AA.GG. del Comune di Ginosa, prot. n. 25314, in data 01.09.2011; <br />	<br />
della nota del Responsabile AA.GG. del Comune di Ginosa, prot. n. 26238, in data 9.09.2011; <br />	<br />
della nota del Responsabile AA.GG. del Comune di Ginosa, prot. n. 26518 del 12.9.2011;<br />	<br />
della nota del Responsabile AA.GG. del Comune di Ginosa, prot. n. 19678, in data 28.06.2011; <br />	<br />
nonché per l&#8217;accertamento e la declaratoria del diritto delle ricorrenti alla liquidazione e pagamento delle somme richieste e spettanti per il servizio di igiene urbana e servizi complementari svolto a favore del Comune di Ginosa dal 7 giugno 2011 e fino al subentro del nuovo gestore, con espressa condanna della P.A. resistente al pagamento delle stesse e al risarcimento del danno cagionato;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ginosa;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2012 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti l’avv.to D. A. Ponzo, l’avv.to P. Nicolardi (in sostituzione dell&#8217;avv.to F. Lofoco) e l’avvocato dello Stato M. G. Invitto;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La società SI.ECO s.p.a., in proprio e quale mandante dell’A.T.I. con Ecologica s.p.a. (mandataria) sottoscriveva con il Comune di Ginosa, in data 4 dicembre 2003 (Rep. n. 9/2003), un contratto d’appalto per la gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale per la durata di n. 7 (sette) anni.<br />	<br />
Durante la vigenza del contratto la società Avvenire s.r.l. subentrava, a seguito della cessione di ramo d’azienda, alla società Ecologica s.p.a.<br />	<br />
La scadenza naturale del contratto del contratto (fissata per il 3 dicembre 2010) è stata inizialmente prorogata di quattro mesi (con deliberazione di G.C. n. 379 del 2 novembre 2011 e determinazione n. 739 del 12 novembre 2001) e successivamente di ulteriori due mesi (con deliberazione di G.C. n. 77 del 31 marzo 2011 e determinazione n. 278 dell’8 aprile 2011), in base all’art. 33 del capitolato speciale d’appalto, a norma del quale l’impresa appaltatrice era tenuta ad assicurare il servizio per un arco di tempo non superiore a sei mesi alle stesse condizioni contrattuali del contratto scaduto (la proroga è stata giustificata dall’Ente con la necessità di indire una nuova gara per l’affidamento del servizio).<br />	<br />
Successivamente, con ordinanza n. 80 del 7 giugno 2011, il Sindaco di Ginosa, dopo aver rappresentato che la gara indetta per l’aggiudicazione dell’appalto era andata deserta (per mancanza di offerte valide), al fine di assicurare la prosecuzione del servizio e di garantire la tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente, ha disposto l’ulteriore prosecuzione del rapporto contrattuale “agli stessi patti e condizioni del Contratto Rep. n. 9 del 05.12.2003 fino al 30 settembre 2011 ed in ogni caso fino al subentro del nuovo gestore”.<br />	<br />
Avverso la predetta ordinanza sono insorte le società ricorrenti (Avvenire s.r.l.; SI.ECO s.p.a.), contestandone la legittimità e chiedendone il conseguente annullamento.<br />	<br />
Oltre alla domanda demolitoria, le società ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del loro diritto alla liquidazione delle somme ulteriori richieste per la prosecuzione del servizio dal 7 giugno 2011 fino alla data di subentro del nuovo gestore, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria, nonché la condanna del Comune di Ginosa al risarcimento del danno ulteriore quantificato forfetariamente dalle società ricorrenti nella somma di € 45.000,00.<br />	<br />
A fondamento della proposto gravame, le società ricorrenti hanno formulato un unico articolato motivo di impugnazione.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Ginosa, contestando la fondatezza della proposta impugnativa e chiedendone pertanto la reiezione.<br />	<br />
Si è costituito anche il Ministero dell’Interno, per il tramite dell’avvocatura distrettuale dello Stato, evidenziando il suo difetto di legittimazione passiva.<br />	<br />
L’istanza di sospensione cautelare della efficacia degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalle ricorrenti, è stata cancellata dal ruolo delle sospensive alla Camera di Consiglio del 23 novembre 2011.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2012, su richiesta delle parti, la causa è stata posta in decisione.<br />	<br />
1.1 Preliminarmente deve essere disposta la estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno, essendo l’Amministrazione centrale intimata assolutamente estranea al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, come correttamente evidenziato dalla avvocatura distrettuale dello Stato. Costituisce infatti ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nei giudizi amministrativi, la legittimazione passiva va riferita esclusivamente all’amministrazione che ha adottato l’atto ritenuto lesivo ed impugnato ovvero a quella cui la legge attribuisce il potere di porre in essere i provvedimenti reclamati.<br />	<br />
Orbene, l’impugnata ordinanza è stata adottata dal Sindaco di Ginosa, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, e, quindi, non nella sua qualità di Ufficiale di Governo, ma in quella di rappresentante della Comunità locale. <br />	<br />
1.2 Con l’unico articolato motivo, le società ricorrenti deducono l’illegittimità degli atti impugnati sotto i seguenti profili:<br />	<br />
&#8211; lamentano l’illegittimo ricorso da parte del Sindaco del Comune di Ginosa all’istituto dell’ordinanza contingibile ed urgente, di cui all’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 per la proroga del contratto in essere; sotto tale profilo, evidenziano ch<br />
&#8211; si dolgono, comunque, del fatto che l’amministrazione comunale non si sarebbe limitata a disporre la proroga del contratto, ma avrebbe imposto alle ricorrenti la prosecuzione del rapporto contrattuale in essere “agli stessi patti e condizioni del Contra<br />
&#8211; deducono la violazione del principio, codificato nell’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 241/1990 e s.m.i., a norma del quale nella adozione degli atti di natura non autoritativa la pubblica amministrazione deve agire secondo le norme di diritto privat<br />
&#8211; deducono, infine, violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, non essendo state esplicitate le ragioni per le quali il compenso per la proroga del servizio sarebbe stato ancorato al corrispettivo pattuito nel contratto d’appalto risalente al 4 dicembre<br />
Sulla base delle predette censure, le società ricorrenti chiedono che venga loro corrisposto, in luogo del corrispettivo mensile riveniente dal precedente contratto scaduto (€ 113,333,34 oltre IVA), il corrispettivo mensile di € 196.000,00 oltre IVA. <br />	<br />
Oltre a ciò, richiedono il risarcimento del danno quantificato in € 45.000,00 in relazione all’impiego giornaliero di 5 mezzi nel Comune di Ginosa anziché “nel cantiere in Calabria”.<br />	<br />
2. Il ricorso in esame può essere accolto solo in parte, nei sensi di seguito indicati.<br />	<br />
2.1 Non può essere condivisa la tesi delle ricorrenti laddove deducono la illegittimità della ordinanza impugnata per insussistenza dei presupposti di eccezionalità ed urgenza.<br />	<br />
Deve infatti ritenersi non illegittimo il ricorso all’istituto della ordinanza contingibile ed urgente per la proroga del contratto in essere in quanto, malgrado il Comune non si sia tempestivamente attivato per la indizione della gara per l’affidamento del servizio in questione, la situazione di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente connesse alla gestione dei rifiuti, non fronteggiabile adeguatamente con le ordinarie misure, legittimava comunque il Sindaco all’esercizio dei poteri extra ordinem riconosciutigli dall’ordinamento giuridico (art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267).<br />	<br />
Del resto, secondo un orientamento giurisprudenziale pienamente condiviso dal collegio, le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti prescindono dall&#8217;imputabilità all&#8217;Amministrazione o a terzi ovvero a fatti naturali, delle cause che hanno generato la situazione di pericolo: pertanto, di fronte all&#8217;urgenza di provvedere, non rileva affatto chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere (Consiglio di Stato, Sez. V, del 9 novembre 1998 n. 1585; Tar Campania Napoli, Sez. I, 27 marzo 2000 n.813).<br />	<br />
2.2 L’ordinanza impugnata deve ritenersi, invece, illegittima nella parte in cui il Sindaco ha ordinato all’A.T.I. ricorrente la prosecuzione del servizio di gestione dei rifiuti, mantenendo invariato il corrispettivo economico fissato col precedente contratto (risalente al 4 dicembre 2003). <br />	<br />
Il principio generale secondo il quale in materia di provvedimenti contingibili ed urgenti deve essere arrecato al privato destinatario dell&#8217;ordinanza il minor sacrificio possibile comporta l’obbligo di non imporre, attraverso il ricorso ai poteri extra ordinem, corrispettivi ancorati a valori risalenti nel tempo e non preceduti dalla previa verifica della loro idoneità a remunerare con carattere di effettività il servizio reso. <br />	<br />
Secondo un condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale, il provvedimento contingibile ed urgente non può giustificare anche una sorta di prezzo imposto dall&#8217;Amministrazione al privato, dovendo all’obbligo di proseguire nell&#8217;espletamento del servizio essere connessa la corresponsione di un giusto compenso per il destinatario del provvedimento. L’imposizione di una prestazione ad un prezzo non più corrispondente ai prezzi di mercato determinerebbe, infatti, un ingiustificato sacrificio dell&#8217;iniziativa economica privata a beneficio della p.a., con violazione dei principi desumibili dall&#8217;art. 41 Cost. (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 dicembre 2002 n. 6624).<br />	<br />
2.3 A fondamento della pretesa (risarcitoria) azionata le società ricorrenti hanno prodotto una serie di prospetti, nei quali il compenso richiesto per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2011 (reputati maggiormente onerosi in relazione alla natura del servizio), comprensivo dei costi di gestione del servizio (oneri per il personale, per l’esercizio di mezzi ed attrezzature e per acquisto di materiali di consumo), delle spese generali e dell’utile di impresa, è stato quantificato mensilmente in € 196.007,58 oltre IVA. Dai prospetti in questione risulta dunque che le società ricorrenti richiedono per ciascuno dei mesi sopra indicati un compenso aggiuntivo di € 82.674,24, ottenuto dalla differenza tra il corrispettivo mensile autonomamente rideterminato dalle società per i mesi in questione (€ 196.007,58) e quello originariamente pattuito (€ 113,333,34 oltre IVA). <br />	<br />
Oltre a ciò, dai prospetti allegati risulta, altresì, che il corrispettivo annuo del servizio viene complessivamente rideterminato dalle società ricorrenti in € 2.058.635,83 (in luogo di quello originariamente pattuito di € 1.360.000,00) e, quindi, con una differenza di € 698.635,83 su base annua.<br />	<br />
Sennonché i prospetti in questione, non essendo accompagnati dalla indicazione di elementi di prova che possano giustificare un incremento così significativo del corrispettivo richiesto, si traducono nella mera enunciazione di cifre e non consentono di giustificare la pretesa risarcitoria azionata.<br />	<br />
Pertanto, in considerazione della invarianza delle modalità di gestione del servizio erogato e del fatto che alcuni costi gestionali (come, ad esempio, quelli relativi alla fornitura dei cassonetti) sono stati ammortizzati nel corso della precedente gestione del servizio (come riconosciuto dalla stessa società Avvenire s.r.l. nella nota del 24 giugno 2011 prot. 473/11), il collegio ritiene di dover fare applicazione del criterio risarcitorio comunemente adottato dalla giurisprudenza in casi analoghi, riconoscendo la pretesa risarcitoria nei limiti della rivalutazione dell’originario compenso, in base agli indici ISTAT, con riferimento al momento dell&#8217;adozione della ordinanza; con rivalutazione monetaria e interessi corrispettivi sulla somma così determinata, a partire dalla data di cessazione del servizio in regime di proroga e fino al soddisfo (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 dicembre 2002, n. 6624; TAR Sicilia, Catania, Sez. III 2 novembre 2010 n. 4316; TAR Sicilia, Palermo, Sez. I 27 marzo 2008 n. 383; TAR Lazio, Roma Sez. II 6 ottobre 2001 n. 8173).<br />	<br />
La domanda risarcitoria va, quindi, accolta limitatamente al danno derivante dalla maggiore onerosità della prestazione del servizio rispetto al canone riconosciuto, in una misura che, in via equitativa, va determinata in una somma pari alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, del corrispettivo stabilito in base al precedente contratto di appalto stipulato il 4 dicembre 2003, da calcolarsi dalla data predetta fino a quella di adozione dell&#8217;ordinanza contingibile ed urgente del 7 giugno 2011, riconoscendo altresì, sulla somma come innanzi determinata, gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di cessazione dell’espletamento del servizio fino all&#8217;effettivo soddisfo.<br />	<br />
3. Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno ulteriore asseritamente subito dalle società ricorrenti e quantificato in € 45.000,00. Le società ricorrenti pongono a fondamento della ulteriore pretesa risarcitoria il fatto di essere state obbligate, in relazione alla impugnata ordinanza, ad utilizzare n. 5 mezzi nel Comune di Ginosa, anziché (dal 1° settembre) in un non meglio precisato “Cantiere in Calabria”, nel quale le società ricorrenti svolgerebbero analogo servizio. Non essendo stati forniti elementi puntuali volti a circostanziare la pretesa azionata, la predetta domanda risarcitoria si rivela manifestamente generica e deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.<br />	<br />
In ragione dell’accoglimento parziale del ricorso, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />	<br />
&#8211; dispone l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno;<br />	<br />
&#8211; accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso ed annulla, per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati;<br />	<br />
&#8211; condanna il Comune di Ginosa al risarcimento del danno subito dalle società ricorrenti, derivante dalla maggiore onerosità della prestazione del servizio rispetto al canone riconosciuto, (danno) quantificato in via equitativa in una somma pari alla riva<br />
&#8211; dichiara inammissibile la domanda di risarcimento di danno ulteriore. <br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Costantini, Presidente<br />	<br />
Enrico d&#8217;Arpe, Consigliere<br />	<br />
Paolo Marotta, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/04/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-4-2012-n-691/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2012 n.691</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2012 n.2180</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-4-2012-n-2180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-4-2012-n-2180/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-4-2012-n-2180/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2012 n.2180</a></p>
<p>Pres. Trovato &#8211; Est. Bianchi F. R. (Avv. P. Martino) /Sottocommissione Elettorale Circondariale di Lonato del Garda, U.T.G. &#8211; Prefettura di Brescia sulla limitazione per i consiglieri comunali e provinciali di autenticare le firme dei sottoscrittori delle liste relative ad elezioni presso altro ente locale Elezioni – Liste – Presentazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-4-2012-n-2180/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2012 n.2180</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trovato &#8211; Est. Bianchi <br /> F. R. (Avv. P. Martino) /Sottocommissione Elettorale Circondariale di Lonato del Garda, U.T.G. &#8211; Prefettura di Brescia</span></p>
<hr />
<p>sulla limitazione per i consiglieri comunali e provinciali di autenticare le firme dei sottoscrittori delle liste relative ad elezioni presso altro ente locale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Liste – Presentazione – Autenticazione firme – Per altro ente locale –  Consigliere comunale – Legittimazione – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La legittimazione ad autenticare le sottoscrizioni è limitata ad un determinato territorio di riferimento. Pertanto, il consigliere di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale al quale l’ente in cui sono incardinate le sue funzioni sia estraneo, come un quelle per il rinnovo del consiglio di altro comune per il consigliere comunale o di altra provincia per il consigliere provinciale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2717 del 2012, proposto da: 	</p>
<p>Fornili Roberto in proprio e quale Delegato Lista Lega Lombardo Veneta, Santoro Amedeo Angelo in proprio e quale Delegato Lista Lega Lombardo Veneta, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Pietro Martino, con domicilio eletto presso Pietro Martino in Roma, v.le Pola, 29; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Sottocommissione Elettorale Circondariale di Lonato del Garda, U.T.G. &#8211; Prefettura di Brescia; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n. 00619/2012, resa tra le parti, concernente RICUSAZIONE LISTA &#8220;LEGA LOMBARDO VENETA&#8221; &#8211; ELEZIONI AMMINISTRATIVE 6/7.05.2012 COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 16 aprile 2012 il Cons. Antonio Bianchi;<br />	<br />
Nessuno è comparso per le parti;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Visto l’art. 129 del Codice del processo amministrativo;<br />	<br />
Con l’odierno appello viene censurata la gravata sentenza del T.A.R. per la Lombardia, laddove ha ritenuto che l’autenticazione delle firme dei delegati di lista non possa essere effettuata da un pubblico ufficiale che esercita la propria funzione in ambito territoriale differente (nella specie Consigliere comunale di Rovato) rispetto a quello in cui detta consultazione elettorale si svolge (Comune di Desenzano del Garda).<br />	<br />
L’argomento principale a sostegno della tesi degli appellanti è costituito dalla mancanza di un’espressa previsione di legge che escluda la legittimazione dei consiglieri di enti locali ad autenticare le firme degli elettori per competizioni diverse da quelle relative allo svolgimento di elezioni per lo stesso ente del cui consiglio fanno parte.<br />	<br />
Tale limitazione non è infatti contenuta espressamente nell’art. 14, novellato. della legge 21 marzo 1990, n. 53, della cui applicazione ora si discute, che ha attribuito ai consiglieri comunali e provinciali il potere di autentica delle sottoscrizioni relative al procedimento elettorale, e nemmeno in altre norme.<br />	<br />
Al riguardo, osserva il Collegio come la giurisprudenza della Sezione abbia già avuto modo di chiarire che la legittimazione ad autenticare le sottoscrizioni è limitata ad un determinato territorio di riferimento (cfr. Sez. V 20.03.2012, n. 1889).<br />	<br />
Il principio vale anche per i consiglieri di comuni e province.<br />	<br />
Deve infatti essere sottolineato come, sul piano normativo-ordinamentale, il territorio costituisce elemento costitutivo di ogni ente territoriale, per cui necessariamente i suoi organi esercitano le proprie funzioni nei limiti di questo.<br />	<br />
Sulla base di tale osservazione afferma il Collegio che il consigliere comunale, o di altro ente locale, esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni esclusivamente in relazione alle operazioni elettorali dell’ente (cfr. anche C.S. V, 31.045.2007, n. 2817).<br />	<br />
Di conseguenza, il consigliere di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale al quale l’ente in cui sono incardinate le sue funzioni sia estraneo, come un quelle per il rinnovo del consiglio di altro comune per il consigliere comunale o di altra provincia per il consigliere provinciale.<br />	<br />
La tesi dei ricorrenti risulta quindi infondata e l’appello deve, in conclusione, essere respinto.<br />	<br />
Nulla per le spese, non essendosi costituite in giudizio le parti appellate..<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Nulla per le spese .<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/04/2012</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2012 n.2145</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-4-2012-n-2145/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-4-2012-n-2145/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-4-2012-n-2145/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2012 n.2145</a></p>
<p>Pres. Trovato &#8211; Est. Schilardi F.F. (Avv. M. Crucioli) / Sottocommissione Elettorale di Torino in persona del Presidente pro-tempore, U.T.G. &#8211; Prefettura di Torino (n.c.) sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;impugnativa avverso l&#8217;ammissione di una lista elettorale e sulla finalità del divieto di presentare liste con contrassegni uguali o facilmente confondibili con altre liste</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trovato &#8211; Est. Schilardi <br /> F.F. (Avv. M. Crucioli) / Sottocommissione Elettorale di Torino in persona del Presidente pro-tempore, U.T.G. &#8211; Prefettura di Torino (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;impugnativa avverso l&#8217;ammissione di una lista elettorale e sulla finalità del divieto di presentare liste con contrassegni uguali o facilmente confondibili con altre liste</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Elezioni  – Elezioni comunali – Ricorso – Ammissione di una lista – Impugnazione ex art 129.c.p.a. – Ammissibilità. </p>
<p>2.	Elezioni – Liste elettorali –Contrassegno di lista  uguale o confondibile con quello altre –  Divieto – Finalità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di elezioni comunali, è ammissibile l’impugnativa, proposta ex art. 129 c.p.a., avverso l’ammissione di una lista e non contro la sua esclusione. 	</p>
<p>2. Il divieto di presentare contrassegni di lista uguali o facilmente confondibili con quelli presentati da altre liste elettorali risponde alla duplice funzione di tutela della libertà del voto (in attuazione dell’art. 48, comma 2 della Costituzione) sotto il profilo della formazione del libero convincimento di cui il voto vuole essere manifestazione e di garanzia della correttezza e della lealtà della competizione tra le formazioni politiche di fronte al cittadino elettore. Ne deriva che la  finalità del divieto è la correttezza dello svolgimento delle operazioni elettorali nel loro insieme e non l’interesse di uno solo dei partecipanti alla competizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2766 del 2012, proposto da: 	</p>
<p>Fiato Franco in proprio e Q.Le Delegato di Lista del Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It, e Marocco Marco in proprio e Q.Le Candidato Sindaco del Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Mattia Crucioli, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Sottocommissione Elettorale in persona del Presidente pro-tempore, U.T.G. &#8211; Prefettura di Torino in persona del Prefetto pro-tempore, Comune di Chivasso in persona del Sindaco pro-tempore, non costituiti; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Lista del Grillo Parlante &#8211; No Euro, non costituita; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO: SEZIONE II n. 00446/2012, resa tra le parti, concernente VERBALE DI APPROVAZIONE LISTA DEL GRILLO PARLANTE &#8211; NO EURO ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 MAGGIO 2012 &#8211; COMUNE DI CHIVASSO</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 16 aprile 2012 il Cons. Carlo Schilardi e udito per la parte appellante l’ avvocato Mattia Crucioli;<br />	<br />
Visto l’art. 129 c.p.a.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>L’appellante censura la sentenza n. 446 dell’11.4.2012, con la quale il T.A.R. Piemonte ha respinto l’impugnativa, innanzi allo stesso prodotta, avverso il verbale n. 57 del 3 aprile 2012 della sottocommissione elettorale circondariale di Chivasso di approvazione della candidatura di sindaco e della lista dei candidati per la elezione del consiglio comunale di Chivasso, nella competizione elettorale del 6 e 7 maggio 2012 avente il contrassegno “cerchio racchiudente scritta su tre righe lista del Grillo parlante con, nella parte alta, un grillo stilizzato il tutto su fondo bianco e, nella parte bassa, cerchio contenente scritta su tre righe no euro www.noeuro.it su fondo bianco”.<br />	<br />
Preliminarmente si condivide quanto sostenuto dal T.A.R., circa l’ammissibilità dell’impugnativa, proposta ex art. 129 c.p.a. avverso l’ammissione di una lista e non contro la sua esclusione, così come già ritenuto da questa sezione in una fattispecie analoga (sentenza n. 2551 del 29.4.2011), sulla base della decisione della Corte Costituzionale n. 236/2010.<br />	<br />
L’appello è fondato nel merito e va accolto.<br />	<br />
Al riguardo è opportuno richiamare anche in questa sede il dettato dell’art. 33, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 570/1960, laddove prevede che “la Commissione elettorale… ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproduce simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l’elettore”.<br />	<br />
Osservando i due contrassegni, si rileva che la “Lista del grillo parlante” presenta al centro la scritta “GRILLO” in verde scuro e più in piccolo e in azzurro il termine “parlante”, con sopra un piccolo grillo e quindi in blu e cerchiata la ulteriore scritta “no euro”.<br />	<br />
La lista degli appellanti, riporta il nome del fondatore del movimento, il noto uomo di spettacolo Beppe Grillo e in basso l’indicazione del sito beppegrillo.it.. Completa il simbolo il termine MOVIMENTO con la “V” in rosso, con al di sotto cinque stelle.<br />	<br />
E’ ormai principio consolidato che “Il divieto di presentare contrassegni di lista uguali o facilmente confondibili con quelli presentati da altre liste elettorali risponde alla duplice funzione di tutela della libertà del voto (in attuazione dell’art. 48, comma 2 della Costituzione) sotto il profilo della formazione del libero convincimento di cui il voto vuole essere manifestazione e di garanzia della correttezza e della lealtà della competizione tra le formazioni politiche di fronte al cittadino elettore. Finalità del divieto è perciò la correttezza dello svolgimento delle operazioni elettorali nel loro insieme e non l’interesse di uno solo dei partecipanti alla competizione (Cons. Stato, sez. V, 7.11.2005, n. 6192).<br />	<br />
La giurisprudenza è quindi orientata a garantire al massimo la libertà del voto sul piano della formazione della volontà, ma perché ciò si realizzi in termini sostanziali e non solo formali, al di fuori di condizionamenti di alcuna natura, occorre che i messaggi rivolti all’elettore siano chiari e la non confondibilità dei contrassegni tra di loro non può allora che riferirsi all’intero loro contenuto espressivo, con particolare attenzione anche all’aspetto testuale. <br />	<br />
E invero, per come decritti, i due contrassegni potrebbero apparire prima facie differenti, ma ad un attento esame risultano suscettibili invece di ingenerare confusione per via del testo e della sua articolazione, atteso l’assoluta evidenza che nella lista del GRILLO Parlante viene riservata a grandi caratteri al termine GRILLO, che corrisponde al cognome del leader della lista del Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It. <br />	<br />
Da ciò la possibilità di indurre gli elettori in errore al momento di determinarsi circa la espressione del voto, considerata anche la rilevanza che nel presente periodo storico in quasi tutti i contrassegni elettorali assume la indicazione del leader del Partito..<br />	<br />
Conclusivamente il contrassegno della “Lista del grillo parlante”, risulta strutturato, nel suo complesso, in modo tale da poter sviare gli elettori eventualmente interessati ad esprimere il loro voto per la lista “MOVIMENTO beppegrillo.it”.<br />	<br />
L’appello va conseguentemente accolto e, per l’effetto, va ricusata la lista elettorale avente il contrassegno che reca lo scritto “lista del Grillo parlante – no euro” più compiutamente decritto nelle premesse.<br />	<br />
Per la particolarità interpretativa della materia, sussistono giusti motivi perché le spese dei due gradi di giudizio siano compensate tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto è esclusa dalla competizione elettorale amministrativa del 6 e 7 maggio 2012, per la elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale di Chivasso, la lista elettorale – con le relative candidature a sindaco e a consigliere comunale &#8211; avente il contrassegno che reca lo scritto “lista del Grillo Parlante – no euro” .<br />	<br />
Compensa le spese dei due gradi di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/04/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-4-2012-n-2145/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2012 n.2145</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2012 n.2144</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-4-2012-n-2144/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-4-2012-n-2144/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-4-2012-n-2144/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2012 n.2144</a></p>
<p>Pres. Trovato &#8211; Est. Schilardi P. M. (Avv.ti T. Presta e M. Bevacqua) / U.T.G. &#8211; Prefettura di Cosenza (n.c.) sulle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione del nome e del cognome del sindaco nel modello di presentazione delle candidature Elezioni – Elezioni comunali – Comune con popolazione inferiore a 15.000</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-4-2012-n-2144/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2012 n.2144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-4-2012-n-2144/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2012 n.2144</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trovato &#8211; Est. Schilardi <br /> P. M. (Avv.ti T. Presta e M. Bevacqua) / U.T.G. &#8211; Prefettura di Cosenza (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione del nome e del cognome del sindaco nel modello di presentazione delle candidature</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Elezioni comunali – Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti – Presentazione delle candidature – Omissione del nome e del cognome del sindaco – Esclusione lista – Legittimità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di elezioni e, in particolare, di presentazione delle candidature nei comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti, l’assenza di indicazione del nome e del cognome del candidato sindaco, nel modello di dichiarazione di presentazione delle candidature, non può essere assunta a pura irregolarità formale e quindi farsi applicazione del principio di “strumentalità delle forme” ma tale fondamentale indicazione è condizione essenziale per la completezza e legittimità della lista ed è elemento di prova del fatto che sia i sottoscrittori, come anche gli altri candidati, abbiano piena consapevolezza non solo di chi siano i singoli candidati a consigliere comunale, ma anche della persona candidata a sindaco. Pertanto, è legittima la ricusazione di una lista motivata in ragione del fatto che i sottoscrittori, nel modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale, hanno presentato n. 15 candidati alla carica di consigliere, ma hanno omesso di indicare il candidato alla carica di sindaco.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2696 del 2012, proposto da: 	</p>
<p>Pingitore Mario Delegato di Lista, rappresentato e difeso dagli avv. Tonino Presta e Maria Bevacqua, con domicilio eletto presso Tonino Presta in Roma, viale delle Milizie N.138; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>U.T.G. &#8211; Prefettura di Cosenza, in persona del Prefetto pro-tempore, Seconda Sottocommissione Elettorale Circondariale di Cosenza, in persona del Presidente pro-tempore, non costituiti; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. CALABRIA &#8211; CATANZARO :SEZIONE II n. 00363/2012, resa tra le parti, concernente RICUSAZIONE LISTA ELETTORALE &#8220;LUZZI CAMBIA-BEVACQUA SINDACO&#8221; &#8211; ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 MAGGIO 2012 &#8211; COMUNE DI LUZZI (CS)</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 16 aprile 2012 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Tonino Presta;<br />	<br />
Visto l’art. 129 c.p.a.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>L’appellante censura la sentenza n. 363 del 10.4.2012, con la quale il T.A.R. Calabria ha respinto l’impugnativa, innanzi allo stesso prodotta, avverso la delibera n. 28 del 4 aprile 2012 della seconda Sottocommissione elettorale circondariale di Cosenza, di ricusazione della ammissione della lista “Luzzi cambia-Bevacqua Sindaco” alla competizione elettorale del 6 e 7 maggio 2012, per la elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di Luzzi.<br />	<br />
L’appello è infondato e va respinto.<br />	<br />
Dal verbale redatto dalla Commissione, le cui risultanze sono confermate dagli atti relativi, risulta che la determinazione della Commissione trova motivazione nel fatto che i sottoscrittori, nel modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale, hanno presentato n. 15 candidati alla carica di consigliere, ma hanno omesso di indicare il candidato alla carica di sindaco.<br />	<br />
Al riguardo è necessario richiamare, anche in questa sede, il dettato dell’art. 28 comma 1 del D.P.R. n. 570/1960, relativo alla presentazione delle candidature nei comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti, qual è il Comune di Luzzi, che tassativamente dispone che “ I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome,data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53…”<br />	<br />
L’articolo 71, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000 precisa, inoltre, che “con la lista dei candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all’albo pretorio”.<br />	<br />
Alla luce del chiaro dettato normativo, l’assenza di indicazione del nome e del cognome del candidato sindaco, nel modello di dichiarazione di presentazione delle candidature, non può essere assunta a pura irregolarità formale e quindi farsi applicazione del principio di “strumentalità delle forme” ma tale fondamentale indicazione è condizione essenziale per la completezza e legittimità della lista ed è elemento di prova del fatto che sia i sottoscrittori, come anche gli altri candidati, abbiano piena consapevolezza non solo di chi siano i singoli candidati a consigliere comunale, ma anche della persona candidata a sindaco. <br />	<br />
Conclusivamente l’appello è infondato e va rigettato.<br />	<br />
Nulla per le spese non essendosi costituite la parti appellate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p>Nulla per le spese .<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/04/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-4-2012-n-2144/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2012 n.2144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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