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	<title>16/4/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16/4/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2004 n.3315</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-16-4-2004-n-3315/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-16-4-2004-n-3315/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2004 n.3315</a></p>
<p>Pres. Cossu, Est. Dell’Utri SOA EUROPA CERTIFICAZIONI S.p.A. (Avv. Gruccione e Salvo) c. Autorità Vigilanza LL.PP in tema di concessione e revoca dell&#8217;autorizzazione alle SOA all&#8217;esercizio dell&#8217;attività di attestazione della qualificazione delle imprese da parte dell&#8217;autorità per la vigilanza sui LL.PP. Autorizzazione e Concessione – Concessione e revoca dell’autorizzazione alle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-16-4-2004-n-3315/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2004 n.3315</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-16-4-2004-n-3315/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2004 n.3315</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cossu, Est. Dell’Utri<br /> SOA EUROPA CERTIFICAZIONI S.p.A. (Avv. Gruccione e Salvo) c. Autorità Vigilanza LL.PP</span></p>
<hr />
<p>in tema di concessione e revoca dell&#8217;autorizzazione alle SOA all&#8217;esercizio dell&#8217;attività di attestazione della qualificazione delle imprese da parte dell&#8217;autorità per la vigilanza sui LL.PP.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e Concessione – Concessione e revoca dell’autorizzazione alle SOA ex art.10 D.P.R. 25 gennaio 2000 nr.34 – Mancato inizio dell’attività sociale entro sei mesi dall’autorizzazione – Revoca dell’autorizzazione che non tenga conto dell’inizio dell’attività desumibile dall’accettazione delle richieste di attestazione – Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima la revoca dell’autorizzazione alle SOA disposta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per il mancato inizio dell’attività entro il termine semestrale previsto dal DPR 34/2000, laddove non tenga conto che nell’accezione di “inizio dell’attività” ben possono rientrarvi tutte quelle attività prodromiche quali, in particolare, la semplice accettazione delle richieste di attestazione presentate dalle imprese.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In tema di concessione e revoca dell’autorizzazione alle SOA all’esercizio dell’attività di attestazione della qualificazione delle imprese da parte dell’autorità per la vigilanza sui LL.PP.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />SEZIONE III</b></p>
<p>composto dai signori: Luigi Cossu PRESIDENTE; Vito Carella COMPONENTE; Angelica Dell&#8217;Utri COMPONENTE, relatore ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 7965/03 Reg. Gen., proposto da<br />
<b>SOA EUROPA CERTIFICAZIONI</b> – Organismo di Attestazione s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Guccione e Filippo Maria Salvo, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via del Consolato n. 6;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>l’ <b>Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici</b>, in persona del Presidente in carica e del responsabile del procedimento, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliata presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento 12 giugno 2003 n. SOA/347/R e di ogni atto ad esso presupposto, connesso, conseguente o, comunque, collegato, se ed in quanto illegittimo o lesivo, con esplicito riferimento alla determinazione n. 50/2000 dell’Amministrazione resistente ed al parere 7 febbraio 2000 della Commissione consultiva ex art. 8 l. n. 109 del 1994;e<br />
per l’eventuale risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2004 data per letta la relazione del consigliere Angelica Dell&#8217;Utri e uditi per le parti gli Avv.ti Guccione e Di Salvo e l’Avv. dello Stato Corsini;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O   E   D I R I T T O</b></p>
<p>I.- Con ricorso notificato il 25 luglio 2003 la SOA Europa Certificazioni – Organismo di Attestazione s.p.a., premesso di essere stata autorizzata all’attività di attestazione delle imprese con provvedimento 27 marzo 2002 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e di aver intrapreso entro sei mesi dal rilascio la propria attività sociale mediante compimento di atti diversi (autopromozione, contratti, implementazioni dell’azienda, ecc.), ma ciononostante con comunicazione del 25 ottobre 2002 veniva avvisata dalla predetta Autorità dell’inizio del procedimento di revoca dell’autorizzazione per mancato inizio dell’attività sociale entro sei mesi dalla data di ricevimento dell’autorizzazione, ha impugnato il provvedimento in data 12 giugno 2003, col quale, su parere favorevole della Commissione consultiva ex art. 8 della legge n. 109 del 1994, la revoca è stata disposta</p>
<p>	Premesso ancora, tra l’altro, che nella seduta del 29 maggio 2003 l’Autorità sospendeva il procedimento a fini istruttori per quindici giorni, scadenti dunque il 14 giugno seguente, ma solo con atto datato il 27, ricevuto il 2 luglio successivo, l’Autorità trasmetteva il provvedimento gravato in via principale, a sostegno dell’impugnativa ha dedotto:																																																																																												</p>
<p>1.- Violazione e falsa od omessa applicazione dell’art. 3, co. 1 e 3, L. n. 241/1990; violazione dell’art. 3, co. 3, della stessa legge; eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione del principio del giusto procedimento, poiché, essendo il provvedimento motivato per relationem, non è stata messa a disposizione la relativa documentazione, ancorché richiesta con apposita istanza, sicché deve ritenersi che lo stesso provvedimento sia privo di motivazione.</p>
<p>2.- Violazione degli artt. 7, co. 1 e 3, 10, co. 5, e 15 del D.P.R. n. 34 del 2000; dell’art. 8 L. n. 109 del 1994 e s.m.; degli artt. 2082 e 2555 cod. civ. (anche in riferimento all’art. 42 Cost.); degli artt. 3 ss. L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, violazione del principio del giusto procedimento, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti. <br />
Non ricorre l’ipotesi di legge del mancato inizio dell’attività sociale entro 6 mesi dall’autorizzazione (nella specie, entro il 25.9.2002), giacché l’11 maggio 2002 la SOA si è proposta ufficialmente ai potenziali clienti, dopo 27 giorni ha concluso un contratto per il rilascio di attestazione (richiesta di svolgere attività istruttoria in data 7 giugno 2002 della G &#038; G. s.r.l., che ha effettuato anche un versamento), poi ha proseguito nelle attività promozionali, negoziali ed istruttorie. Durante il semestre successivo ha potenziato l’azienda, stipulando diversi contratti di lavoro, aprendo due sedi secondarie e cambiando la propria sede in Roma. Ciò è stato rappresentato all’Autorità che, però, non ne ha tenuto conto, così denotando insufficienza istruttoria.</p>
<p>3.- Violazione degli artt. 42 e 97 Cost., dell’art. 12 disp. prel., degli artt. 2082 e 2555 cod. civ., dell’art. 8 L. n. 109 del 1994, degli artt. 7 e 10 D.P.R. n. 34 del 2000, degli artt. 3 ss. L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, erroneità dei presupposti.<br />
Sulla scorta del cennato parere, l’Autorità ha ritenuto che l’attività di una SOA inizia con la stipula dei contratti di attestazione; la norma fa però riferimento alla “attività sociale”, non definita dall’ordinamento e che pertanto va intesa secondo il linguaggio comune, cioè qualunque attività, rientrante in quella d’impresa, inerente il contratto sociale e non l’oggetto dello statuto, ovverosia l’oggetto sociale; pertanto sono utili anche le attività prodromiche, quali quelle di marketing e potenziamento dell’impresa, di cui l’Autorità non ha tenuto conto, così mostrando di non aver pienamente compreso la portata delle norme e di non aver valutato correttamente gli elementi di fatto e di diritto posti a base della propria determinazione. Ha altresì utilizzato il potere conferitole dall’art. 10 per finalità che non sono proprie della norma, incidendo sulle scelte gestionali della ricorrente, con lesione dei principi costituzionali in materia di attività economica e delle norme del codice civile in tema di esercizio dell’attività d’impresa.</p>
<p>4.- Violazione degli artt. 42 e 97 Cost., dell’art. 10, co. 5, D.P.R. n. 34 del 2000 e degli artt. 1 ss. L. n. 689 del 1981. Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, violazione del principio tempus regit actum.<br />
Il provvedimento, di contenuto sostanzialmente sanzionatorio e comunicato il 2 luglio 2003, dispone la revoca dal 12 giugno anteriore, in violazione del principio di non retroattività delle sanzioni amministrative che è corollario del principio di legalità. In caso si configurasse come non sanzionatorio ma di autotutela, sarebbe ugualmente illegittimo perché la retroattività trova un limite nelle posizioni giuridiche consolidate di terzi, ovverosia delle imprese che tra il 12 giugno ed il 2 luglio 2003 hanno stipulato con la ricorrente contratti di attestazione o da essa hanno ricevuto l’attestazione. Anche ciò non è stato valutato dall’Autorità, che infatti sta procedendo all’annullamento di tali attestazioni.</p>
<p>II.- A seguito della conoscenza in data 29 luglio 2003 di stralcio dei verbali delle sedute del 29 maggio e 12 giugno 2003, con atto notificato il 30 settembre seguente la ricorrente ha proposto i seguenti motivi aggiunti:</p>
<p>1.- Violazione per falsa od omessa applicazione degli artt. 3, co. 1, 2 e 3, e 18 L. n. 241 del 1990, eccesso di potere per carenza di motivazione, carenza di istruttoria e violazione del principio del giusto procedimento.<br />
Nei due verbali si afferma che l’attività sociale consiste solo nella stipulazione dei contratti di attestazione, ma non vi è traccia di istruttoria, né risulta dimostrato che sia stata svolta alcuna valutazione dell’accordo raggiunto tra la SOA e la G&#038;G s.r.l., pur da ritenersi rilevante. Non è stata consentita l’estrazione di copia della relazione istruttoria svolta dall’Ufficio in quanto ritenuta atto endoprocedimentale sottratto all’accesso, pur trattandosi di atto impugnabile.</p>
<p>2.- Violazione degli artt. 1321 ss. cod. civ., 7, co. 1 e 3, 10, co. 5, e 15 D.P.R. n. 34 del 2000, 2082 e 2555 cod. civ. (anche in riferimento all’art. 42 Cost.), 12 disp. prel., 3 ss. L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, violazione del principio del giusto procedimento, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, violazione della det. Au.ll.pp. n. 50 del 2000.<br />
L’attività della “impresa” SOA non si identifica unicamente con la stipula dei contratti di qualificazione, i quali ne rappresentano solo una parte, quale fine ultimo cui tende la medesima nello svolgimento complessivo della propria attività sociale. Del resto l’Autorità, nella deliberazione n. 50 del 2000, ricomprende nell’attività sociale la fase precedente alla conclusione del contratto, affermando che le SOA sono tenute ad accettare la richiesta proveniente dall’impresa, diretta alla stipula del contratto. Tale è la citata richiesta della G&#038;G.</p>
<p>3.- Violazione degli artt. 7, co. 1 e 3, 10, co. 5, e 15 D.P.R. n. 34 del 2000, degli artt. 2082 e 2555 cod. civ. (anche in riferimento all’art. 42 Cost.), dell’art. 12 disp. prel. e degli artt. 3 ss. L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, violazione del principio del giusto procedimento, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, violazione della det. Au.ll.pp. n. 50 del 2000.<br />
L’Autorità non ha mai preso in considerazione l’attività di autopromozione, rientrante nel concetto di attività sociale come affermato espressamente nella suddetta determinazione.</p>
<p>III.- L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha svolto controdeduzioni. La ricorrente ha replicato con memoria del 3 marzo 2004.<br />
	All’odierna udienza pubblica la causa è stata posta in decisione, previa trattazione orale.																																																																																												</p>
<p>IV.- L’art. 10 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, in tema di concessione e revoca dell’autorizzazione alle SOA all’esercizio dell’attività di attestazione della qualificazione delle imprese da parte dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, prevede al quinto comma che la rilasciata autorizzazione sia revocata dall’Autorità “quando sia accertato il mancato inizio dell’attività sociale entro sei mesi dall’autorizzazione”. <br />
La questione sostanziale posta con il ricorso in esame consiste, com’è esposto sopra, nello stabilire se a tali fini possa definirsi “attività sociale” quella, compiuta dalla ricorrente SOA Europa Certificazioni S.p.A. nel semestre da considerare, di promozione ed organizzazione e di ricezione di richiesta di attestazione.</p>
<p>V.- Con l’impugnato provvedimento di revoca 12 giugno 2003 n. SOA/374/R l’Autorità, anche in base al parere della Commissione consultiva in data 7 febbraio 2003, si è determinata appunto per la revoca “sul presupposto che tutte le comunicazioni relative ai contratti, alle attestazioni e alle modifiche dell’assetto societario sono intervenute in epoca successiva rispetto alla formalizzazione (…) dell’avvio del procedimento di revoca e, dunque, oltre il primo semestre di attività, nonché per il fatto che l’apertura di due unità locali e la semplice comunicazione di inizio di attività non costituiscano, di per sé, prova dell’effettivo inizio dell’attività sociale”, intesa come “processo che sfoci nel soddisfacimento di un bisogno economico”, quando “nella specie ci si trova di fronte solo ad alcuni dati di ingresso (le cosiddette richieste di attestazione, poi sospese) mentre non vi è evidenza né del processo produttivo (delibera del Comitato di certificazione/ratifica) né dei dati in uscita (assegnazione dei numeri di attestazione”. In altri termini, “l’identificazione dell’attività sociale propria di una SOA (…) non può essere ritenuta altro che quella specificata nell’oggetto sociale, rivolta al conseguimento dello stesso: nella fattispecie, quindi, la stipula dei contratti con le imprese per il rilascio di attestazioni di qualificazione; attività che costituisce oggetto esclusivo dello statuto (art. 7, comma 3, del D.P.R. 34/2000) e che non inizia se non con la stipulazione dei contratti di attestazione”. Ha perciò concluso ritenendo che “le attività poste in essere dalla SOA nel primo semestre successivo all’ottenimento dell’autorizzazione non siano, in effetti, riconducibili all’attività sociale, ma piuttosto ad attività collaterali e prodromiche all’inizio dei compiti affidati alle SOA” e che quindi “vi siano i presupposti per procedere alla revoca”, essendosi “verificata la condizione prevista dal legislatore all’art. 10, comma 5, del D.P.R. 34/2000”.</p>
<p>VI.- Ora, è ben vero che ai sensi dell’art. 7, co. 3, del cit. D.P.R. n. 34 del 2000 “lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell’attività di attestazione …”; tuttavia, si è già visto che il quinto comma dell’art. 10 non richiede l’inizio della “attività di attestazione”, bensì quello della “attività sociale”. La diversa terminologia utilizzata nello stesso corpo di norme induce a ritenere che le disposizioni regolamentari in parola intendano a loro volta distinguere, assegnando alla seconda dizione il significato più ampio di attività svolta dall’impresa societaria, finalizzata, si, al raggiungimento dell’oggetto sociale (appunto l’attività di attestazione), ma comprensiva quanto meno di attività “prodromiche”, quali, in particolare, l’accettazione delle richieste di attestazione. Il che ben si spiega proprio in ragione del periodo semestrale preso in considerazione dalla norma, il cui intento è evidentemente quello di lasciare spazio alla predisposizione di quanto occorrente a porre in grado la società di “produrre” attestazioni.<br />
D’altro canto, a ben vedere è la stessa Autorità ad inscrivere l’attività relativa alle richieste di attestazione nell’ambito dell’attività di attestazione.<br />
Infatti con la determinazione 3 novembre 2000 n. 50, con cui sono stati dettati ulteriori criteri ai quali le SOA devono attenersi “nell’esercizio dell’attività di attestazione”, a parte che sono stati indicati, appunto, criteri anche per le “attività promozionali” funzionali all’acquisizione della clientela, è stata specificamente disciplinata la fase precedente alla conclusione del contratto, affermandosi che le SOA “sono tenute ad accettare la richiesta proveniente dall’impresa, diretta alla stipula del contratto di cui all’art. 15, comma 2, del Regolamento”; accettazione che, però, lascia libere le SOA di determinare la misura del corrispettivo ed il tempo di esecuzione, pur nei limiti fissati dallo stesso regolamento. E’ evidente, perciò, che trattasi di attività contrattuale non solo rientrante in quella d’impresa, soddisfacendo al “bisogno economico”, ma soprattutto attinente al peculiare “oggetto sociale”, cioè all’attività tipica ed esclusiva delle SOA in quanto indirizzata alla conclusione dei contratti di attestazione, costituendone il necessario antecedente. In altre parole, ad avviso del Collegio pure tale fase fa parte del “processo produttivo” e ne segna l’inizio essa stessa, non il successivo contratto per il rilascio dell’attestazione il quale, peraltro, a sua volta è prodromico alla deliberazione del Comitato di certificazione ed all’assegnazione del numero di attestazione, ovverosia al “prodotto” finale.<br />
VII.- Per le considerazioni sin qui esposte, e tenuto conto come non sia contestata la sussistenza di almeno una “richiesta di attestazione” alla SOA Europa Certificazioni entro il 27 settembre 2002 (termine del semestre dal rilascio all’istante dell’autorizzazione 27 marzo 2002 n. 67), il provvedimento di revoca datato 12 giugno 2003 ed il parere sul quale esso si basa si rivelano illegittimi e, quindi, devono essere annullati in accoglimento per quanto di ragione della suddetta domanda impugnatoria, in relazione alle censure riguardanti i profili trattati svolte nei motivi secondo e terzo originari, riprese e precisate nei motivi primo e secondo aggiunti, con assorbimento di ogni altra doglianza non esaminata. Non va invece annullata la determinazione sopra richiamata, non lesiva e che anzi, come si è visto, depone in senso favorevole alle ragioni della ricorrente.<br />
	Quanto ad ulteriori elementi forniti dalla difesa dell’Amministrazione e tratti dal sopralluogo effettuato ad un anno di distanza dal detto rilascio, cioè che la SOA avesse concluso solo pochi contratti, alcuni sospesi, avesse rilasciato un’unica attestazione, stesse chiudendo la sedi principale e secondaria di Roma per lasciare operative solo quelle di Napoli e Bari, ed altro, si tratta evidentemente di argomentazioni irrilevanti nella presente controversia sia perché di tanto non si fa cenno nel provvedimento impugnato, sia in quanto non concernenti il mancato inizio dell’attività sociale ma, se mai, la sua continuazione.																																																																																												</p>
<p>VIII.- A diverse conclusioni deve pervenirsi in ordine alla domanda risarcitoria, che difatti non può che non avere ingresso e dev’essere perciò respinta poiché estremamente generica e priva della benché minima dimostrazione, costituente onere dell’istante, in ordine sia degli specifici eventi dannosi che si sarebbero verificati, sia al quantum.<br />
IX.- Quanto alle spese di causa, la novità e la peculiarità della questione sottoposta al Collegio ne consigliano l’integrale compensazione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, così dispone sul ricorso in epigrafe:<br />
1.- accoglie per quanto di ragione la domanda impugnatoria e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimento e presupposto parere;<br />
2.- respinge la domanda risarcitoria.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 marzo 2004.</p>
<p>Luigi Cossu	PRESIDENTE<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri	ESTENSORE</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2004 n.1660</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1660/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1660/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2004 n.1660</a></p>
<p>Procedimento cautelare – integrazione del contraddittorio – in ipotesi di tutela cautelare avverso esito di concorso 16 posti di agente polizia municipale. Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – SALERNO – Ordinanza sospensiva 5 febbraio 2004 n. 145 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:1660/2004 Registro Generale:2327/2004 Il Consiglio di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1660/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2004 n.1660</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento cautelare – integrazione del contraddittorio – in ipotesi di  tutela cautelare avverso esito di concorso 16 posti di agente polizia municipale.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – SALERNO – <a href="/ga/id/2004/4/3670/g">Ordinanza sospensiva 5 febbraio 2004 n. 145</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:1660/2004 <br />
Registro Generale:2327/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori: Pres. Raffaele Iannotta Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Cons. Goffredo Zaccardi Cons. Aldo Fera Est. Cons. Claudio Marchitiello <br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 16 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>NATELLA MARIA ROSARIA</b> rappresentato e difeso da: Avv. FILIPPO CASTALDI Avv. MARCELLO FORTUNATO con domicilio eletto in Roma VIA DEGLI AVIGNONESI 5 presso LODOVICO VISONE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI BATTIPAGLIA</b> rappresentato e difeso da: Avv. SALVATORE CRISCI con domicilio eletto in Roma SI.NA.DI.-V.DEL VIMINALE,38 presso SALVATORE CRISCI e nei confronti di <b>CALENDA MATTEO</b> non costituitosi; <b>LA PIETRA ANNA</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; SALERNO SEZ. I n. 145/2004, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA DEFINITIVA CONCORSO PUBBL. A 16 POSTI DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />
Vista l&#8217;ordinanza di respinge della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) COMUNE DI BATTIPAGLIA<br />
Udito il relatore Cons. Aldo Fera e udito , altresì, per le parti F.M. La Nocita, S. Crisci;<br />
Considerato che, per l’appello della deliberazione 7 gennaio 2004, n. 2, con la quale il Comune di Battipaglia ha disposto lo scorrimento della graduatoria fino al 28° posto, la sig.ra Maria Emila Guzzo potrebbe ricevere un pregiudizio nell’ipotesi dell’accoglimento della domanda cautelare proposta dalla ricorrente, odierna appellata;<br />
Che occorre, pertanto, disporre l’integrazione del contraddittorio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato, quinta sezione, riservata al giudice di I° grado ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso, ai fini della completezza del contraddittorio nell’attuale fase processuale, ordina all’appellante di notificare alla sig.ra Maria Emila Guzzo l’atto introduttivo del giudizio di I° grado ed il ricorso in appello;<br />
assegna all’appellante il termine di trenta giorni per la notificazione degli atti di cui sopra e l’ulteriore termine di quindici giorni per il deposito della prova dell’avvenuta notificazione;<br />
rinvia la trattazione della presente istanza a data da destinarsi.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 16 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1660/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2004 n.1660</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2004 n.1659</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1659/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1659/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1659/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2004 n.1659</a></p>
<p>Idrocarburi &#8211; autorizzazione e concessione – collocazione – inidoneita’ – ordine di rimozione – tutela cautelare &#8211; accoglimento con invito alla p.a. ad indicare un’ area con caratteristiche idonee al trasferimento del distributore. Procedimento cautelare &#8211; accoglimenti con salvezza di altri provvedimenti – idrocarburi &#8211; collocazione – inidoneita’ – ordine</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1659/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2004 n.1659</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1659/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2004 n.1659</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Idrocarburi &#8211; autorizzazione e concessione – collocazione – inidoneita’ – ordine di rimozione – tutela cautelare &#8211;  accoglimento con invito alla p.a.  ad indicare un’ area con caratteristiche idonee al trasferimento del distributore.</p>
<p>Procedimento cautelare &#8211; accoglimenti con salvezza di altri provvedimenti – idrocarburi &#8211; collocazione – inidoneita’ – ordine di rimozione – tutela cautelare &#8211;  accoglimento con invito alla p.a.  ad indicare un’ area con caratteristiche idonee al trasferimento del distributore.</p>
<p>Procedimento cautelare &#8211; motivazione &#8211; correzione di errore nella motivazione delle pronuncia di primo grado – possibilita’.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA &#8211; BARI &#8211; SEZIONE II &#8211; <a href="/ga/id/2004/4/3673/g">Ordinanza sospensiva 27 ottobre 2003 n. 859</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:1659/2004<br />
Registro Generale:2775/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori: Pres. Raffaele Iannotta Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Est. Cons. Goffredo Zaccardi Cons. Aldo Fera Cons. Claudio Marchitiello<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 16 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SOC. ERG PETROLI SPA</b> rappresentata e difesa da: Avv. ALBERTO MARCONI Avv. GIOVAN CANDIDO DI GIOIA Avv. LORENZO ACQUARONE con domicilio eletto in Roma PIAZZA MAZZINI, 27 pressoAvv. GIOVANNI CANDIDO DI GIOIA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI BARI</b> rappresentato e difeso da: Avv. ANNA VALLA Avv. AUGUSTO FARNELLI Avv. RENATO VERNA con domicilio eletto in Roma VIA FLAMINIA N.79 presso ROBERTO CIOCIOLA<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
dell&#8217;ordinanza del TAR PUGLIA &#8211; BARI: Sezione II n.<br /> 859/2003 , resa tra le parti, concernente DECADENZA DELL&#8217;AUTORIZZAZIONE <br />D&#8217;ESERCIZIO DI DUE IMPIANTI DI DISTRUZ. CARBURANTE ;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) COMUNE DI BARI<br />
Udito il relatore Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani e udito , altresì, per la parte appellante l’avvocato G. C. Di Gioia.<br />
Vista l’ordinanza impugnata, consideratane la motivazione con particolare riferimento all’ultimo capoverso;</p>
<p>Ritenuta la non rispondenza del dispositivo rispetto al capo di motivazione anzidetto;<br />
Ritenuto, pertanto, che l’appello possa trovare parziale accoglimento,<br /> limitatamente peraltro al solo impianto “ ex Chevron” indicato all’angolo fra via Campione e via Calandra attualmente in esercizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 2775/2004 ) per quanto di ragione e,per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata sospende il provvedimento 1220/0 del 2 ottobre 2003 limitatamente al capo in cui ordina la rimozione ed il ripristino dei luoghi entro il termine di novanta giorni, fino a che il Comune, previo avviso alla interessata, abbia provveduto ad indicare alla stessa aree con caratteristiche idonee al trasferimento, anche per accorpamento,<br /> dall’impianto “ex Chevron” come sopra descritto;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata<br /> presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 16 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1659/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2004 n.1659</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2004 n.1658</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1658/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1658/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1658/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2004 n.1658</a></p>
<p>Contratti &#8211; servizi – servizio comunale di refezione scolastica – omessa pubblicità della seduta di gara &#8211; sentenza di annullamento &#8211; tutela cautelare del soggetto vincitore della gara &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – Sentenza 20 novembre 2003 n. 52 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1658/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2004 n.1658</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1658/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2004 n.1658</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; servizi – servizio comunale di refezione scolastica –  omessa pubblicità della seduta di gara  &#8211; sentenza di annullamento &#8211; tutela cautelare del soggetto vincitore della gara &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/4/3675/g">Sentenza 20 novembre 2003 n. 52</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:1658/2004<br />
Registro Generale:2463/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori: Pres. Raffaele Iannotta Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Cons. Goffredo Zaccardi Cons. Aldo Fera Cons. Aniello Cerreto Est.ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 16 Aprile 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>PEDUS SERVICE P. DUSSMAN S.R.L.</b> rappresentata e difesa da: Avv. ALBERTO ZITO Avv. MASSIMILIANO BRUGNOLETTI con domicilio eletto in Roma VIA ANTONIO BERTOLONI N. 26/B presso Avv. MASSIMILIANO BRUGNOLETTI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI GUIDONIA</b> rappresentato e difeso da: Avv. EUGENIO PICOZZA con domicilio eletto in Roma VIA QUATTRO FONTANE 16 e nei confronti di <b>COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE SCARL</b> non costituitasi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II BIS 52/2004, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI GUIDONIA<br />
Udito il relatore Cons. Aniello Cerreto e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti M.Brugnoletti ed E.Picozza;<br />
Considerato che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare proposta dall’appellante, tenuto conto che la sentenza del TAR è conforme all’indirizzo di questa Sezione, confermato recentemente nella decisione n. 1427/2004;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 2463/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 16 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1658/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2004 n.1658</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2004 n.1663</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1663/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1663/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1663/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2004 n.1663</a></p>
<p>Beni culturali e ambientali – beni immobili vincolati &#8211; attivita’ edilizia &#8211; nulla osta della Soprintendenza – sentenza che ne afferma la necessita’ – appello del privato &#8211; sospensiva di sentenza &#8211; lavori gia’ iniziati &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:1663/04 Registro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1663/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2004 n.1663</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1663/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2004 n.1663</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Beni culturali e ambientali – beni immobili vincolati &#8211; attivita’ edilizia &#8211; nulla osta della Soprintendenza – sentenza che ne afferma la necessita’ – appello del privato &#8211; sospensiva di sentenza  &#8211;  lavori  gia’ iniziati &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:1663/04<br />
Registro Generale:2557/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori: Pres. Giorgio Giovannini Cons. Giuseppe Romeo Est. Cons. Francesco D&#8217;Ottavi Cons. Lanfranco Balucani Cons. Domenico Cafiniha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 16 Aprile 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>COMUNE DI SALA BOLOGNESE <br />
CONSORZIO BONIFICA RENO-PALATA </b><br />
rappresentati e difesi da:<br />
Avv. BENEDETTO GRAZIOSI<br />con domicilio eletto in Roma<br />LUNGOTEVERE FLAMINIO 46<br />presso<br />
GIAN MARCO GREZ</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI<br />SOOPRINT. BB AA E PAESAGGIO DI BOLOGNA </b><br />
non costituitisi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA: Sezione II 2700/2003, resa tra le parti, concernente NON APPROV. RISTRUTTUR. E CAMBIO D&#8217;USO DI FIENILE PER VINCOLO STORICO CULTUR.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.</p>
<p>Udito il relatore Cons. Giuseppe Romeo e udito, altresì, per la parte appellante l&#8217;Avv. Graziosi;<br />
Ritenuto che, allo stato, sussistono gli estremi di cui all&#8217;art. 33 della L. n. 1034/1971, atteso il fatto che &#8211; come dichiarato dall&#8217;appellante &#8211; i lavori sono iniziati (l&#8217;affermazione non è stata contestata);</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 2557/2004) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 16 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1663/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2004 n.1663</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2004 n.1705</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1705/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1705/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1705/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2004 n.1705</a></p>
<p>Opere pubbliche &#8211; aeroporto e cava accessoria – opera non conforme al PRG – procedura di accordo ex art 81 DPR 616/77 – sospensione lavori per rispetto di normativa in tema di cave &#8211; rapporto tra sospensive ed attivita&#8217; successiva &#8211; accoglimenti con salvezza di altri provvedimenti &#8211; tutela cautelare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1705/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2004 n.1705</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Opere pubbliche &#8211; aeroporto e cava accessoria – opera non conforme al PRG – procedura di accordo ex art  81 DPR  616/77 – sospensione lavori  per rispetto di normativa in tema di cave &#8211; rapporto tra sospensive ed attivita&#8217; successiva &#8211; accoglimenti con salvezza di altri provvedimenti &#8211; tutela cautelare avverso la sospensione lavori – accoglimento con salvezza del rispetto delle prescrizioni  che saranno imposte dall’amministrazione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA – <a href="/ga/id/2004/4/3709/g">Ordinanza sospensiva 1 aprile 2004 n. 417</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:1705/04<br />
Registro Generale:3041/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori: Pres. Giorgio Giovannini Cons. Giuseppe Romeo Cons. Francesco D&#8217;Ottavi Cons. Lanfranco Balucani Cons. Francesco Caringella Est.ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 16 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.</b>rappresentato e difeso dagli Avv.ti ANGELO CLARIZIA e ANTONIO CARULLO con domicilio eletto in Roma VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2 presso ANGELO CLARIZIA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CALDERARA DI RENO</b> rappresentato e difeso dagli Avv. ti ALESSANDRA ANGELUCCI, CARLA V. EFRATI e MONIA AQUILI con domicilio eletto in Roma VIA LUCRINO,5 presso CARLA EFRATI</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
dell&#8217;ordinanza del TAR EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA: Sezione II n. 417/2004, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE LAVORI E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DELLA CAVA “OLMI”;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI CALDERARA DI RENO<br />
Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e udito, altresì, per le parti l’avv. CARULLO e l’avv. AQUILI.</p>
<p>Ritenuto che, il provvedimento impugnato in prime cure impone una risistemazione della cava non coerente con il progetto di opera pubblica sopravvenuta all’esito dell’intesa Stato – Regione perfezionatasi ex art. 81 dPR 616/77;<br />
che la sistemazione della cava è interessata da un’istanza di variante ex art. 11 L.R. n. 17/91 in fase di definizione;<br />
che per l’effetto, la comparazione degli interessi in rilievo rende opportuna la concessione dell’invocata misura cautelare con la sospensione del provvedimento impugnato;</p>
<p>che resta fermo l’obbligo della società appellante di adeguarsi alle prescrizioni che saranno dettate dal Comune in sede di definizione della ricordata procedura di variante.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3041/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado, nei sensi in motivazione specificati.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 16 Aprile 2004</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2004 n.7253</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-16-4-2004-n-7253/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-16-4-2004-n-7253/</guid>

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<p>Pres. De Musis, est. Vitrone Rocchi (Avv.ti Antonio D&#8217;Agostino e Luciano Antonini) c. Comune di Massa Martana (Avv. Alarico Mariani Marini) sulla qualificazione della dichiarazione di pubblica utilità 1. Espropriazione per pubblico interesse (o utilita&#8217;) &#8211; Procedimento &#8211; Dichiarazione di p.u. &#8211; Affievolimento del diritto soggettivo del privato &#8211; Inquadramento</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Musis, est. Vitrone<br /> Rocchi (Avv.ti Antonio D&#8217;Agostino e Luciano Antonini) c. Comune di Massa Martana (Avv. Alarico Mariani Marini)</span></p>
<hr />
<p>sulla qualificazione della dichiarazione di pubblica utilità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per pubblico interesse (o utilita&#8217;) &#8211; Procedimento &#8211; Dichiarazione di p.u. &#8211; Affievolimento del diritto soggettivo del privato &#8211; Inquadramento negli atti c.d. plurimi &#8211; Impugnazione &#8211; Conseguente giudicato di annullamento &#8211; Limiti. Riferimenti normativi<br />
2. Espropriazione per pubblico interesse (o utilita&#8217;) &#8211; Vendita &#8211; Domanda di annullamento della cessione volontaria &#8211; Valore della causa &#8211; Determinazione &#8211; Criteri.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La dichiarazione di pubblica utilita&#8217; &#8211; che e&#8217; implicita nell&#8217;approvazione del piano di insediamenti produttivi &#8211; non e&#8217; un atto collettivo, ma va inquadrato nella categoria degli atti plurimi, ossia di quelli che riguardano una pluralita&#8217; di soggetti individuabili in relazione alla titolarita&#8217; dei vari beni vincolati e considerati &#8220;uti singuli&#8221;, sicche&#8217; il giudicato di annullamento produce effetti ripristinatori della pienezza del diritto di proprieta&#8217;, gia&#8217; affievolito, solo per il ricorrente e non si estende ai proprietari rimasti estranei al giudizio dinanzi al giudice amministrativo.<br />
2. Il valore &#8211; rilevante agli effetti della liquidazione delle competenze ed onorari difensivi &#8211; della causa promossa per l&#8217;annullamento di un contratto di cessione di un&#8217;area ex art. 12 della legge n. 865 del 1971 si determina, a norma dell&#8217;art. 12 cod. proc. civ., non gia&#8217; con riferimento al prezzo ricevuto per la cessione ed ai suoi accessori, bensi&#8217; con riferimento al valore di mercato del bene che rientrerebbe nel patrimonio dell&#8217;attore con l&#8217;accoglimento della domanda, maggiorato della somma eventualmente spettante a titolo di risarcimento del danno per l&#8217;occupazione senza titolo del terreno destinato alla realizzazione dell&#8217;opera pubblica, oltre interessi e rivalutazione, o, in alternativa, con riferimento alla somma spettante a titolo di risarcimento per la perdita definitiva della proprieta&#8217; nell&#8217;ipotesi che la restituzione dell&#8217;area sia divenuta impossibile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla qualificazione della dichiarazione di pubblica utilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/3855_3855.pdf">clicca qui</a></p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2004 n.7281</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-16-4-2004-n-7281/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-16-4-2004-n-7281/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-16-4-2004-n-7281/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2004 n.7281</a></p>
<p>Pres. Corona, est. Foglia Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Avv.ti Giulio Cevolotto e Dario Donella) c. Tusa Martorana (Avv. Guido Romanelli e Lorenzo Stenico) sugli adeguamenti annuali relativi alle pensioni degli avvocati correlati alla variazione dell&#8217;indice ISTAT Avvocato e procuratore &#8211; Previdenza &#8211; Adeguamenti annuali delle pensioni in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-16-4-2004-n-7281/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2004 n.7281</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corona, est. Foglia<br /> Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Avv.ti Giulio Cevolotto e Dario Donella) c. Tusa Martorana (Avv. Guido Romanelli e Lorenzo Stenico)</span></p>
<hr />
<p>sugli adeguamenti annuali relativi alle pensioni degli avvocati correlati alla variazione dell&#8217;indice ISTAT</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Avvocato e procuratore &#8211; Previdenza &#8211; Adeguamenti annuali delle pensioni in relazione alla variazione dell&#8217;indice ISTAT del costo della vita &#8211; Pensioni decorrenti nello stesso anno della delibera di aumento &#8211; Applicabilita&#8217; dell&#8217;adeguamento &#8211; Fondamento &#8211; Modifica ex art. 8 legge n. 141 del 1992 &#8211; Irrilevanza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Gli aumenti annuali delle pensioni a carico della Cassa di previdenza ed assistenza forense correlati alla variazione dell&#8217;indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati devono essere applicati anche a favore dei soggetti che abbiano conseguito il diritto a pensione nell&#8217;anno di emissione della relativa delibera del consiglio di amministrazione della Cassa, a norma dell&#8217;art. 16 della legge n. 576 del 1980, modificato dall&#8217;art. 8 della legge n. 141 del 1992, che prevede la decorrenza dell&#8217;aumento dall&#8217;1 gennaio dell&#8217;anno successivo alla data della delibera. Tale sistema di calcolo, che resta valido anche con riferimento a situazioni successive al 1992 essendo rimasto immutato &#8211; ai sensi della cit. legge n. 141 del 1992 -il regime di adeguamento delle pensioni in questione, risponde non solo a razionalita&#8217; (in coerenza con il sistema generale vigente per situazioni affini, quale la perequazione delle pensioni a carico dell&#8217;INPS), ma anche all&#8217;esigenza di garantire effettivita&#8217; di protezione ad un credito costituzionalmente tutelato (art. 38 Cost.).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sugli adeguamenti annuali relativi alle pensioni degli avvocati correlati alla variazione dell’indice ISTAT.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/3856_3856.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-16-4-2004-n-7281/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2004 n.7281</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2004 n.7265</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-16-4-2004-n-7265/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-16-4-2004-n-7265/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-16-4-2004-n-7265/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2004 n.7265</a></p>
<p>Pres. Carbone, est. Berruti Comune di Vico Equense (Avv. Benedetto Castellano) c. Barba ed altri sull&#8217;interpretazione dell&#8217;espressione &#8220;rapporti individuali di utenza&#8221; nell&#8217;art. 33 del D.lgs. 80/98 Giurisdizione civile &#8211; Giurisdizione ordinaria e amministrativa &#8211; In genere &#8211; Controversie in materia di pubblici servizi &#8211; Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-16-4-2004-n-7265/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2004 n.7265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-16-4-2004-n-7265/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2004 n.7265</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone, est. Berruti<br /> Comune di Vico Equense (Avv. Benedetto Castellano) c. Barba ed altri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione dell&#8217;espressione &#8220;rapporti individuali di utenza&#8221; nell&#8217;art. 33 del D.lgs. 80/98</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione civile &#8211; Giurisdizione ordinaria e amministrativa &#8211; In genere &#8211; Controversie in materia di pubblici servizi &#8211; Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 33 d.lgs. n. 80 del 1988, e succ. modif.) &#8211; Eccezione con riferimento ai &#8220;rapporti individuali di utenza con soggetti privati&#8221; &#8211; Portata dell&#8217;eccezione &#8211; Fattispecie</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di controversie riguardanti le attivita&#8217; e le prestazioni di ogni genere rese nell&#8217;espletamento di pubblici servizi, la formula normativa &#8220;rapporti individuali di utenza con soggetti privati&#8221; &#8211; utilizzata dall&#8217;art. 33, comma 2, lettera e), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo sostituito ad opera della legge 21 luglio 2000, n. 205) per prevedere, in relazione ad essi, l&#8217;esclusione dalla devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo &#8211; richiama la realta&#8217; ontologica della relazione giuridica che nasce da una negoziazione (individuale o singola, ancorche&#8217; a sua volta elemento di una negoziazione di massa), e si riferisce, quindi, allo strumento giuridico, non di tipo concessorio o di natura amministrativa ma, appunto, negoziale, che e&#8217; fonte del rapporto individuale, a nulla rilevando che il singolo utente del servizio sia un soggetto privato o pubblico. La non operativita&#8217; della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si giustifica in relazione alla natura esclusivamente patrimoniale di tali rapporti individuali di utenza, i quali non esibiscono alcuna connessione funzionale con l&#8217;ordinamento del servizio pubblico (inteso come funzione economico-pratica destinata alla soddisfazione di un interesse generale), non venendo in questione, nelle controversie che li riguardano, il titolo in base al quale l&#8217;erogatore del servizio opera quanto alla sua legittimita&#8217; o al suo contenuto, ma solo l&#8217;esecuzione della singola prestazione contrattuale, nella quale entrano in gioco posizioni di diritto soggettivo, e la sua ricaduta sul patrimonio dell&#8217;utente contraente. (Principio espresso in fattispecie relativa al servizio di depurazione delle acque reflue, in controversa concernente la restituzione del canone pretesa dal singolo utente per l&#8217;inadempimento, da parte del Comune, della prestazione pattuita).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sull’interpretazione dell’espressione “rapporti individuali di utenza” nell’art. 33 del D.lgs. 80/98</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/3857_3856.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-16-4-2004-n-7265/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2004 n.7265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2004 n.7244</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-16-4-2004-n-7244/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-16-4-2004-n-7244/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-16-4-2004-n-7244/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2004 n.7244</a></p>
<p>il ricorso avverso il provvedimento sindacale che dispone il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale deve essere notificato al Sindaco a pena di nullità 1. Igiene e sanita&#8217; pubblica &#8211; In genere &#8211; Trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale (art. 34 legge n. 833 del 1978) &#8211; Provvedimento del Sindaco</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-16-4-2004-n-7244/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2004 n.7244</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-16-4-2004-n-7244/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2004 n.7244</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>il ricorso avverso il provvedimento sindacale che dispone il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale deve essere notificato al Sindaco a pena di nullità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Igiene e sanita&#8217; pubblica &#8211; In genere &#8211; Trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale (art. 34 legge n. 833 del 1978) &#8211; Provvedimento del Sindaco &#8211; Convalida del tribunale &#8211; Ricorso per Cassazione &#8211; Legittimazione &#8211; Comune &#8211; Esclusione &#8211; Fondamento.<br />
2. Igiene e sanita&#8217; pubblica &#8211; In genere &#8211; Trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale (art. 34 legge n. 833 del 1978) &#8211; Provvedimento del Sindaco &#8211; Ricorso davanti al Tribunale da parte dell&#8217;interessato &#8211; Notifica al Sindaco &#8211; necessita&#8217; &#8211; Omissione &#8211; Sanatoria a seguito di costituzione &#8211; Possibilita&#8217; &#8211; Esclusione &#8211; Fondamento &#8211; Fattispecie.</span></span></span></p>
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<p>1. In materia di trattamento sanitario obbligatorio, ai sensi della legge n. 788 del 1978, il decreto del tribunale che annulla l&#8217;ordinanza del Sindaco, con la quale e&#8217; stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di una persona, non e&#8217; ricorribile per Cassazione da parte del Comune atteso che, nella materia <de qua> , il Sindaco assume la qualita&#8217; di Ufficiale di Governo, ossia di organo diretto dello Stato e non gia&#8217; del Comune, che deve ritenersi estraneo alla procedura in esame.<br />
2. Il ricorso avverso il provvedimento sindacale che dispone trattamento sanitario obbligatorio, ai sensi della legge n. 788 del 1978, proposto davanti al tribunale, deve &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 35, comma 11, l. cit. -, essere notificato al Sindaco, a pena di nullita&#8217; ex art. 164, comma quarto, cod. proc. civ., e non puo&#8217; essere sanato dalla mera costituzione della controparte (e tanto meno dalla sua mera comparizione) trattandosi non gia&#8217; di un vizio della notifica (<vocativo in ius>) ma relativo al contenuto dell&#8217;atto introduttivo, riguardante l&#8217;esposizione dei fatti e delle ragioni che lo sostengono (<editio actionis>) (Nella specie, la Corte &#8211; su ricorso del Sindaco &#8211; ha affermato la nullita&#8217; dell&#8217;intero procedimento ed ha cassato il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio, previa notifica al Sindaco del ricorso e del decreto di fissazione dell&#8217;udienza).</p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il ricorso avverso il provvedimento sindacale che dispone il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale deve essere notificato al Sindaco a pena di nullità</span></span></span></p>
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<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/3858_3858.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-16-4-2004-n-7244/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2004 n.7244</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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