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	<title>16/3/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16/3/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 16/3/2016 n.135</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-16-3-2016-n-135/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-16-3-2016-n-135/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 16/3/2016 n.135</a></p>
<p>Pres. Romano – Est. Cacciari Sulla autonomia della valutazione del Prefetto per l&#8217;adozione delle misure ex art. 32 D.l. 90/2014 Contratti della P.A. – A.N.A.C. &#8211; &#160;Misure di sostegno e monitoriaggio ex art. 32 D.L. 90/2014 &#8211; Proposta al Prefetto &#8211; Carattere vincolante per la &#160;valutazione del Prefetto &#8211; Esclusione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-16-3-2016-n-135/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 16/3/2016 n.135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-16-3-2016-n-135/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 16/3/2016 n.135</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Romano – Est. Cacciari</span></p>
<hr />
<p>Sulla autonomia della valutazione del Prefetto per l&#8217;adozione delle misure ex art. 32 D.l. 90/2014</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Contratti della P.A. – A.N.A.C. &#8211; &nbsp;Misure di sostegno e monitoriaggio ex art. 32 D.L. 90/2014 &#8211; Proposta al Prefetto &#8211; Carattere vincolante per la &nbsp;valutazione del Prefetto &#8211; Esclusione &#8211; Conseguenze</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di adozione di misure di sostegno e monitoraggio ex art. 32, comma 8 D.L. 90/2014, non è necessario&nbsp;che tutti gli elementi della decisione prefettizia debbano a priori essere evidenziati nella proposta formulata dall’A.N.A.C. poiché al Prefetto residua un potere di autonoma valutazione ex art. 32, comma 2, del medesimo D.L.&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00135/2016 REG.PROV.CAU.<br />
N. 00317/2016 REG.RIC. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Seconda)<br />
ha pronunciato la presente<br />
ORDINANZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2016, proposto da:</p>
<p>Società-OMISSIS-. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Ruvolo e Carmelo Carrara, con domicilio eletto presso l’avv. Cecilia Bevacqua in Firenze, Via Venezia 10;</p>
<p>contro<br />
U.T.G. &#8211; Prefettura di Firenze in persona del prefetto in carica, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;&nbsp;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
&#8211; del Decreto n. 0014393 emesso dal Prefetto di Firenze in data 11.02.2016, notificato a -OMISSIS- a mezzo posta elettronica con nota prot. uscita n. 0014797 del 12.02.2016, con il quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 32 comma 8 d.l. 90/2014 convert<br />
<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Firenze;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Visto l&#8217;art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2016 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato, ad un primo sommario esame, che:<br />
&#8211; il provvedimento impugnato appare logicamente motivato e, in particolare, non contraddittorio rispetto alla notaprefettizia 22.12.2015, prot. 126731, contenente riferimenti alla misura di sostegno e monitoraggio di cui al provvedimento odiernamente grav<br />
&#8211; non sembra necessario che tutti gli elementi della decisione prefettizia debbano a priori essere evidenziatinella proposta formulata dall’A.N.A.C. poiché al Prefetto residua un potere di autonoma valutazione ex art. 32, comma 2, d.l. 24 giugno 2014, n.<br />
&#8211; l’iscrizione nella “white list” non riguarda questioni attinenti a fatti di corruzione ed appare perciò irrilevante ai fini che qui interessano;<br />
&#8211; non appare che il danno derivante all’impresa ricorrente dall’esecuzione della misura odiernamente gravata, nella comparazione degli interessi in gioco, integri gli estremi del periculum in mora;<br />
P.Q.M.<br />
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) respinge la suindicata domanda cautelare.<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti odella dignità della parte interessata, per procedere all&#8217;oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi dellaricorrente manda alla Segreteria di procedere all&#8217;annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 16/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2016 n.1059</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-3-2016-n-1059/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-3-2016-n-1059/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2016 n.1059</a></p>
<p>Pres. A. Pajno, est. L.M. Tarantino Sull’annullamento delle operazioni elettorali di un Comune, in particolare sulla non rilevanza della prova di resistenza e sui limiti alla proposizione dei motivi aggiunti 1. Processo Amministrativo – Rito elettorale – Motivi aggiunti di ricorso – Devono essere lo sviluppo di censure tempestivamente proposte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-3-2016-n-1059/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2016 n.1059</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-3-2016-n-1059/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2016 n.1059</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pajno, est. L.M. Tarantino</span></p>
<hr />
<p>Sull’annullamento delle operazioni elettorali di un Comune, in particolare sulla non rilevanza della prova di resistenza e sui limiti alla proposizione dei motivi aggiunti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p class="Premassima" style="text-align: justify;">1. Processo Amministrativo – Rito elettorale – Motivi aggiunti di ricorso – Devono essere lo sviluppo di censure tempestivamente proposte – Non possono riguardare vizi emersi in seguito alla verificazione – Ragioni – Celerità del rito elettorale.<o_p></o_p></p>
<p class="Premassima" style="text-align: justify;">2. Processo Amministrativo – Rito elettorale – Utilizzo della prova di resistenza – Non si applica in presenza di contestazioni sugli aspetti generali del voto.<o_p></o_p></p>
<p class="Premassima" style="text-align: justify;">3. Elezioni Comunali – Presenza di schede elettorali con i contrassegni di un altro Comune – Unitamente ad altre irregolarità nella medesima Sezione – Comportano incertezza sulla corretta formazione della volontà elettorale – Conseguenza – Inutilità della cd. prova di resistenza.<o_p></o_p></p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p class="Massima" style="text-align: justify;">1. <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>Nell’ambito del rito elettorale sono ammissibili solo i motivi aggiunti di ricorso che costituiscano svolgimento di censure tempestivamente proposte, mentre non possono dedursi con i motivi aggiunti vizi inediti che non trovano adeguato riscontro in quelli dedotti con il ricorso introduttivo ma che siano emersi solo a seguito della verificazione disposta dal giudice. Ciò allo scopo di conciliare i contrapposti interessi in gioco della effettività della tutela giurisdizionale e della celerità e speditezza che il giudizio elettorale deve in ogni caso assicurare. (1)<o_p></o_p></p>
<p class="Massima" style="text-align: justify;">2. Nell’ambito del giudizio elettorale, nella composizione tra l’esigenza di reintegrare la legittimità violate nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espresso dal corpo elettorale, il principio della prova di resistenza non consente di pronunciare l’annullamento dei voti in contestazione, se le illegittimità denunciate al riguardo non abbiano influito in concreto sui risultati elettorali. Tuttavia, tale principio non trova applicazione quando le contestazioni riguardano gli aspetti generali delle operazioni elettorali. (2)<o_p></o_p></p>
<p class="Massima" style="text-align: justify;"><o_p>&nbsp;</o_p>3. La rilevata presenza in una sezione elettorale di schede intestate al Comune interessato dalle operazioni di voto, riportanti all’interno i contrassegni di un altro Comune e, oltre tutto, non riportate nel verbale sezionale, costituisce unitamente ad altre irregolarità connesse al numero di schede nulle e all’attribuzione di un voto in più alla lista vincitrice, una circostanza idonea a far emergere un quadro di assoluta incertezza in ordine al corretto formarsi della volontà elettorale rendendo inutilizzabile la cd. prova di resistenza, in quanto ad essere compromessa è la stessa trasparenza del risultato elettorale.<o_p></o_p></p>
<p class="Massima" style="text-align: justify;"><span style="font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold">(1) cfr. C.G.A. 7/9/2012, n. 733.<o_p></o_p></span></p>
<p class="Massima" style="text-align: justify;"><span style="font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold">(2) cfr. C.G.A. 5/2/2014, n. 46; Cons. Stato, Sez. V, 21/10/2011, n. 5670.</span><span garamond="" style="font-size:15.0pt;font-family:"><o_p></o_p></span></p>
<p class="testosent"><o_p>&nbsp;</o_p></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 01059/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 04248/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong>N. 04250/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 4248 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Rosy Caparco, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, Via di Villa Pepoli, n. 4;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Caserta, Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pignataro Maggiore (Ce), rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; Comune di Calvi Risorta, in persona del Sindaco&nbsp;<em>pro tempore</em>,rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Maria Caianiello, Francesco Casertano, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Panama, n. 74;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Giovanni Marrocco, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Cerchia, con domicilio eletto presso la Segreteria della V Sezione del Consiglio di Stato, p.za Capo di Ferro, n. 13; Nicola Cipro, Nicola D&#8217;Onofrio, Russo Maria Rosaria, Angioletta Vanda Natale, Enzo Izzo, Vittoria Caranci, Franca Taffuri, Antonio Bonacci, Giovanni Rosario Lombardi, Antonio Caparco, Anita Bovenzi;&nbsp;</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4250 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Giovanni Rosario Lombardi, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, Via di Villa Pepoli, n. 4;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Caserta, Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pignataro Maggiore (Ce), rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; Comune di Calvi Risorta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Maria Caianiello, Francesco Casertano, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Panama N. 74;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Giovanni Marrocco, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Cerchia, con domicilio eletto presso Segreteria della V Sezione del Consiglio di Stato, p.za Capo di Ferro, n. 13; Franca Taffuri, Giacomo Iodice, Enzo Izzo, Vittoria Caranci, Nicola Cipro, Nicola D&#8217;Onofrio, Maria Rosaria Russo, Angioletta Vanda Natale, Anita Bovenzi, Antonio Caparco, Antonio Bonacci;&nbsp;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
quanto al ricorso n. 4248 del 2015 ed al ricorso n. 4250 del 2015:<br />
della sentenza del T.a.r. Campania – Napoli, Sezione II, n. 2362/2015, resa tra le parti, concernente la proclamazione degli eletti nelle elezioni amministrative del 25 maggio 2014 per il Comune di Calvi Risorta.</p>
<p>
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sottocommissione Elettorale Circondariale Pignataro Maggiore e di U.T.G. &#8211; Prefettura di Caserta e di Comune di Calvi Risorta e di Giovanni Marrocco;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2015 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Pasquale Marotta, Francesco Casertano anche su delega dell&#8217;avvocato Francesco Caianiello, l&#8217;avvocato dello Stato Carla Colelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>
FATTO e DIRITTO<br />
1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Campania gli odierni appellanti invocavano l’annullamento &#8211; di tutti gli atti relativi allo svolgimento della competizione elettorale per l&#8217;elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Calvi Risorta (CE) nella tornata elettorale del 25/05/2014, e precisamente:<br />
a) del verbale delle operazioni dell&#8217;Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 27 maggio 2014, di proclamazione degli eletti consiglieri comunali e dell&#8217;eletto Sindaco del Comune di Calvi Risorta;<br />
b) dei verbali delle operazioni dell&#8217;Ufficio elettorale relative alle Sezioni nn. 1, 2, 3, 4 e 5 afferenti le elezioni del Sindaco e dei consiglieri comunali di Calvi Risorta tenutesi il giorno 25 maggio 2014;<br />
per l&#8217;annullamento, quindi,<br />
c) integrale delle operazioni elettorali svoltesi in data 25 maggio 2014 per l&#8217;elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali di Calvi Risorta, con conseguente ordine di rinnovo delle stesse; ovvero, in via gradata, del risultato delle elezioni, con consequenziale rinnovo delle operazioni elettorali limitatamente alle Sezioni per le quali il risultato elettorale risulti illegittimo, con consequenziale ordine di rinnovare le operazioni elettorali limitatamente a tali Sezioni con ogni consequenziale statuizione;<br />
o, in subordine, per l&#8217;annullamento,<br />
d) del conteggio delle preferenze formalizzato con i verbali impugnati sub a) e sub b) con il conseguente, quindi, riconteggio delle schede in tutte le Sezioni o nelle sole Sezioni ove vengano accertate gravissime anomalie e irregolarità;<br />
e) di tutti gli atti endoprocedimentali, conseguenti o comunque agli stessi connessi, anche se non noti.<br />
2. Il TAR, dichiarando di voler fare applicazione del principio della strumentalità delle forme vigente in materia elettorale, respingeva il ricorso sulla scorta delle risultanze della verificazione disposta, che evidenziava come alle irregolarità presenti nei verbali sezionali (sotto forma di omissioni di dati o di contraddittorietà tra gli stessi) non corrispondevano sostanziali alterazioni della reale volontà del corpo elettorale (uniche rilevanti, in base al principio della strumentalità delle forme, ai fini dell&#8217;annullamento della competizione elettorale), ovvero che, seppure in concreto sussistenti (come nel caso delle schede intestate ad altro Comune rinvenute nella Sezione n. 4), non erano tuttavia tali, sul piano quantitativo, da superare la necessaria prova di resistenza.<br />
3. Avverso la sentenza indicata in epigrafe propongono appello gli originari ricorrenti, che si dolgono del fatto che: I) erroneamente il TAR avrebbe definito come mere irregolarità le violazioni constatate in sede di verificazione, trattandosi di vizi sostanziali invalidanti; II) non varrebbe la prova di resistenza, poiché i vizi denunciati sarebbero tali da compromettere la genuinità del voto (cita CdS 5670/2011); III) l’affermazione del TAR secondo la quale la regola minima per la conservazione delle operazioni elettorali sarebbe data dalla corrispondenza a schede autenticate e schede utilizzate dagli elettori e dalla coincidenza tra votanti e schede votate, non si riscontrerebbe nella fattispecie; IV) nella sezione n. 1 non ci sarebbe corrispondenza tra numero di elettori votanti (816), schede autenticate (1062) e schede non utilizzate (246). Infatti, 2 schede autenticate e non utilizzate risulterebbero mancanti; V) nel verbale della sezione elettorale n. 2 non sarebbe riportato il numero delle schede autenticate e non utilizzate. Inoltre non ci sarebbe corrispondenza tra numero di iscritti aventi diritto al voto (1142) e numero di schede autenticate (1141); VI) nella sezione n. 3 risulterebbe un maggior numero di schede autenticate rispetto a quelle votate nonostante il numero degli elettori iscritti e quello dei votanti abbia perfettamente conciso. Ancora il riepilogo del conteggio delle schede avrebbe dimostrato la presenza di 1010 schede votate (comprese, nulle, bianche e contestate) a fronte di 1199 elettori votanti; VII) nella sezione n. 4 il verbale sezionale riporterebbe 909 schede autenticate a fronte di 909 elettori iscritti, mentre la verificazione avrebbe accertato che le schede autenticate sarebbero solo 908, in violazione di quanto disposto dall’art. 47, comma 4, d.p.r. 570/1960 Difformità quest’ultima che potrebbe dare la stura ad un meccanismo di alterazione fraudolenta delle operazioni elettorali. Non ci sarebbe inoltre corrispondenza tra il numero di elettori votanti risultanti dal verbale sezionale (735) e quello accertato in sede di verificazione (736). Non ci sarebbe corrispondenza tra schede contestate e non assegnate risultanti dal verbale sezionale (2) e quello accertato in sede di verificazione (3). Non ci sarebbe corrispondenza tra schede nulle risultanti dal verbale sezionale (10) e quello accertato in sede di verificazione (8 di cui 3 riportanti all’interno contrassegni di altro comune). Non ci sarebbe corrispondenza tra schede autenticate e non utilizzate risultanti dal verbale sezionale (174) e quello accertato in sede di verificazione (172). Non ci sarebbe corrispondenza tra schede autenticate utilizzate risultanti dal verbale sezionale (735) e quello accertato in sede di verificazione (736). Non ci sarebbe corrispondenza tra numero di schede valide risultanti dal verbale sezionale (723) e quello accertato in sede di verificazione (722). Nel verbale sezionale non si darebbe atto di 31 schede con contrassegni di altro comune. Nel verbale sezionale si darebbe atto di 259 voti a favore della lista vincitrice, mentre in sede di verificazione ne sono stati accertati 258. Non si darebbe atto nella sentenza della presenza di schede con contrassegni di altro comune ovvero intestate ad altro comune. Nonostante quanto affermato in sede di verificazione la scheda contenuta nel plico 5 bis dovrebbe considerarsi utilizzata ai fini del voto, poiché riporta bollo della sezione e firma dello scrutatore, mentre nel suddetto plico dovrebbero essere inserite le schede che ne sono prive. Le irregolarità denunciate non consentirebbero l’utilizzo della prova di resistenza. Sarebbe sufficiente rilevare che le schede contenenti contrassegni di altro comune pur votate sarebbero state annullate e non sostituite il che ha impedito a 3 elettori l’esercizio del diritto di voto. La verificazione avrebbe consentito di appurare che sono stati attribuiti alle candidate Gatti e Pitocchi 20 voti in meno a ciascuna. Ulteriore elemento di grave anomali delle operazioni elettorali; VIII) il verbale della sezione n. 5 non riporterebbe il numero di schede autenticate e quello delle schede autenticate e non utilizzate, vizio che comporterebbe la necessità dell’annullamento delle operazioni elettorali; IX) a differenza di quanto sostenuto dal TAR in tema di voto assistito la contestazione riguarderebbe l’omessa osservazione della procedura inerente al voto assistito. Nella sezione 1 infatti non sarebbe stato allegato il certificato medico, né ne sarebbe stata trascritta la presenza essendo dubbio se si faccia riferimento al certificato elettorale. Inoltre, per l’elettore Elia Claudia mancherebbe l’annotazione del riferimento sia al certificato elettorale che a quello medico. Nel verbale della sezione n. 3 in relazione al voto assistito di un elettore il verbale conterrebbe la sola indicazione AVD, sicché non sarebbe dimostrato che l’elettore non avesse già esercitato il proprio diritto al voto. In ogni caso risulterebbero violate le disposizioni di cui all’art 41 d.p.r. 570/1961.<br />
4. Costituitosi in giudizio l’originario controinteressato e l’amministrazione comunale invocano la reiezione del gravame. Ed il primo, in particolare, lamenta l’inammissibilità di alcune delle doglianze ivi contenute, perché sarebbero state proposte per la prima volta in appello. Infatti, sarebbe nuova la censura con la quale si sostiene che non vi sarebbe corrispondenza tra il numero degli iscritti nella lista della sezione n. 2 ed il numero delle schede autenticate. Così come nuova sarebbe la doglianza con la quale si rappresenta l’incongruenza tra le schede autenticate e quelle conteggiate nella sezione n. 4.<br />
5. Costituitosi in giudizio, il Ministero degli Interni deposita documentazione inerente le operazioni elettorali.<br />
6. Nelle successive difese le parti appellanti evidenziano che la compiuta verificazione avrebbe rilevato la sussistenza delle gravi irregolarità denunciate, mentre le parti appellate sostengono che, come correttamente rilevato dal primo giudice, le uniche doglianze fondate contenute nel ricorso di primo grado non supererebbero la prova di resistenza.<br />
7. Preliminarmente, occorre procedere alla riunione degli appelli ex art. 96 c.p.a., trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza.<br />
8. Nel merito gli appelli sono fondati e meritano di essere accolto. La soluzione dell’odierna controversia non può che partire dalla ricognizione del&nbsp;<em>thema decidendi</em>&nbsp;che è ineluttabilmente fissato dal ricorso di prime cure. Infatti, deve convenirsi con quanto sostenuto dalla giurisprudenza di questo Consiglio (<em>ex plurimis</em>, C.G.A., 7 settembre 2012, n. 733) che ha chiarito come nel procedimento giurisdizionale, con i motivi aggiunti non possono dedursi, in base alle risultanze della verificazione disposta dal giudice, vizi inediti e cioè vizi che non trovano sufficiente e adeguato riscontro in quelli dedotti col ricorso introduttivo.<br />
Nel giudizio elettorale sono ammissibili solo i motivi aggiunti che costituiscano svolgimento di censure tempestivamente proposte, mentre non sono ammessi nuovi motivi derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure così conciliandosi i contrapposti interessi in gioco della effettività della tutela giurisdizionale e della celerità e speditezza che il giudizio elettorale deve in ogni caso assicurare.<br />
8.1. L’esame dei ricorsi di primo cure consente di rilevare che gli originari ricorrenti lamentavano la presenza di diffuse irregolarità tali da inficiare il procedimento elettorale nonostante la cd, prova di resistenza, a causa della profonda lesione recata alla libertà di voto. In questo senso le denunce hanno riguardato la scomparsa di centinaia di schede elettorali. In relazione alle singole sezioni elettorali le illegittimità denunciate hanno ad oggetto: a) quanto alla sezione n. 1, discordanza tra il numero di elettori iscritti ed il numero di votanti. Discordanza che sarebbe stata colmata con il voto di un elettore cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, di dubbia legittimità; b) quanto alla sezione n. 2, il numero delle schede autenticate non coincide con il numero delle schede effettivamente utilizzate. In particolare, a fronte di 1141 schede autenticate, risulterebbero votate 954 schede, ma le residue 187 schede autenticate sarebbero scomparse nel nulla; c) quanto alla sezione n. 3, risulterebbero essere avanzate numerose schede autenticate, nonostante la relazione tra schede autenticate e schede utilizzate fosse all’origine eguale. Né vi sarebbe rispondenza tra schede votate e schede scrutinate; d) quanto alla sezione n. 4, sarebbe stata riscontrata la mancata coincidenza tra il numero di schede annullate ed il numero di schede dichiarate nulle nella scheda riepilogativa. Inoltre, sarebbero state scrutinate numerose schede recanti simboli di altro comune, circostanza non verbalizzata dal Presidente di seggio. Ancora, alcune schede sarebbero state consegnate agli elettori non spiegate. Infine, ulteriore anomalia sarebbe da riscontrarsi nella mancata assegnazione a Gatto Giovanna e Pitocchi Giuseppina, entrambe candidate della liste rappresentata da Giovanni Rosario, di 20 voti in meno; e) quanto alla sezione n. 5, sarebbero scomparse nel nulla 145 schede autenticate e non utilizzate; f) ancora nelle sezioni n. 1 e n. 3, vi sarebbero irregolarità inerenti alla violazione della disciplina sul voto assistito.<br />
9. A questo punto è necessaria una premessa teorica in ordine all’ambito di operatività della cd. prova di resistenza nel giudizio elettorale, dal momento che sulla scorta di quanto denunciato nel ricorso di primo grado e di quanto argomentato dal TAR anche sulla scorta della verificazione svolta, è emersa la presenza di irregolarità nelle operazioni di voto.<br />
Al riguardo, la giurisprudenza di questo consiglio ha chiarito che nella composizione tra l&#8217;esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, il principio della prova di resistenza non consente di pronunciare l&#8217;annullamento dei voti in contestazione, se l&#8217;illegittimità denunciata al riguardo non abbia influito in concreto sui risultati elettorali, sicché l&#8217;eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi, ma tale regola non è utilizzabile quando le contestazioni riguardino gli aspetti generali delle operazioni elettorali (quali, ad es., l&#8217;omessa sottoscrizione dei verbali di sezione, l&#8217;arbitraria chiusura della sezione elettorale, l&#8217;irregolarità della scheda, la non corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate) (C.G.A., 5 febbraio 2014, n. 46; Cons. St., Sez. V, 21 ottobre 2011, n. 5670).<br />
9.1. Tanto premesso si può passare all’esame dei motivi di appello, il cui scrutinio va operato utilizzando il metro di quanto emerso in sede di verificazione.<br />
Nella fattispecie, in relazione alla sezione elettorale n.1 esame, la verificazione disposta in primo grado ha accertato che nella lista sezionale si rilevano n. 1060 elettori iscritti, nella lista elettorale aggiunta degli elettori cittadini di un altro Stato membro dell’Unione Europea risulta n. 1 iscritto, non riportato nel verbale sezionale a pag. 9. Risultano autenticate 1062 schede (n. 818 utilizzate di cui n. 2 sostituite e n. 244 non utilizzate). Pertanto, in relazione alla sezione elettorale n. 1, emerge quale irregolarità la mancata trascrizione nel verbale sezionale della presenza di un elettore altro Stato membro dell’Unione Europea. Mentre risulta contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante non vi è corrispondenza tra numero di schede autenticate e numero di schede utilizzate e non utilizzate, dal momento che a fronte di 1061 elettori aventi diritto: 1060 cui si aggiunge l’elettore cittadino di uno Stato membro.<br />
In relazione alla sezione n. 2, invece, la verificazione ha consentito di appurare che a fronte di 1141 elettori iscritti ai quali si somma 1 elettore di altro Stato membro dell’Unione Europea, risulta autenticato un numero di schede inferiore rispetto a quelle degli aventi diritto al voto ossia pari a 1141, delle quali votate 954 a fronte di 954 votanti. Nessun riferimento si fa nella verificazione alle 157 schede non votate. Non può apprezzarsi, però, la doglianza avente ad oggetto la discordanza tra schede autenticate ed elettori aventi diritto, dal momento che non risulta oggetto di denuncia con il ricorso di prime cure.<br />
Quanto alla sezione n. 3, la verificazione ha permesso di accertare che a fronte di 1199 elettori iscritti, risultano autenticate un egual numero di schede, di cui 1010 votate e 189 non utilizzate a fronte di 1010 votanti. Pertanto, non si ravvisa alcuna delle irregolarità denunciate dall’appellante.<br />
Quanto, infine, alla sezione n. 4, l’istruttoria di prime cure ha dato la possibilità di apprezzare che nella lista sezionale risultano iscritti 907 elettori ai quali si aggiungono 2 elettori in qualità di cittadini di altro Stato membro dell’Unione Europea. Dal verbale sezionale risultano autenticate n. 909 schede di cui 174 autenticate e non utilizzate, mentre dalla verifica risultano autenticate n. 908 schede di cui n. 736 votate e n. 172 non utilizzate. Dal conteggio delle schede votate pari a 736, risultano 722 schede valide votate, n. 2 schede bianche, n. 8 schede nulle, intestate al Comune di Calvi Risorta, ma riportanti all’interno contrassegni di altro comune, n. 3 schede contestate e non assegnate, n. 1 scheda intestata al Comune di Calvi Risorta, ma riportante all’interno contrassegni di altro comune. Dal verbale sezionale risultano n. 2 schede bianche, n. 10 schede nulle, n. 2 schede contestate e non attribuite. Lo stesso verbale attesta che avrebbero votato 735 elettori, mentre risultano aver votato 736 elettori. Il riconteggio delle schede ha consentito di appurare, inoltre, che i voti a favore della lista n. 2 vincitrice della competizione elettorale avrebbero dovuto essere n. 258 e non i n. 259, invece, assegnati. Il riconteggio delle schede autenticate e non utilizzate ha consentito di accertare che le stesse sono 172 delle quali n. 31 risultano intestate al Comune di Calvi Risorta, ma riportano all’interno contrassegni di altro comune.<br />
In relazione a quest’ultima sezione emergono, quindi, le irregolarità più rilevanti e trovano conferma alcune delle doglianze espresse dagli odierni appellanti. Innanzitutto, le schede nulle indicate dal verbale sono n. 10, invece, delle n. 8 effettivamente rinvenute, n. 3 riportanti all’interno contrassegni di altro comune. Inoltre, nel verbale sezionale non risulta essere attestata la presenza di un elevato numero di schede contenenti contrassegni di altro comune.<br />
Quanto, infine, alla sezione n. 5, la verificazione non fornisce alcun elemento utile per suffragare la doglianza contenute nel gravame, così come non sono fondate quelle aventi ad oggetto la violazione della disciplina sul voto assistito.<br />
10. Tanto premesso non può non rilevarsi come, a tacere delle ulteriori irregolarità emerse in sede di verificazione, ma non denunciate con il ricorso introduttivo di prime cure, quindi, in questa sede non scrutinabili, la complessiva genuinità delle operazioni elettorali risulti inficiata dalle plurime irregolarità emerse nel corso della competizione, che attengono non solo alla rispondenza tra elettori aventi diritto e dati riportati nel verbale sezionale, come nel caso della sezione n. 1, quanto all’elettore membro di altro Stato membro dell’Unione Europea, ma soprattutto in relazione alla sezione n. 4, dove è stata accertata la presenza di schede intestate al Comune di Calvi Risorta, ma riportanti all’interno contrassegni di altro comune, della cui presenza non vi è traccia nel verbale sezionale.<br />
Una simile irregolarità alla quale deve aggiungersi, sempre nella stessa sezione, quella relativa al numero di schede nulle, ed al voto in più erroneamente assegnato a favore della lista vincitrice della competizione elettorale, fanno emergere un quadro di assoluta incertezza in ordine al corretto formarsi della volontà elettorale.<br />
In particolare, l’utilizzo di schede ontologicamente invalide, la cui provenienza non solo non è spiegata nel verbale sezionale, che omette persino di dare conto di un elemento così rilevante ed anomalo, offre un quadro assolutamente opaco in ordine alle modalità nelle quali si è svolta la competizione elettorale. Modalità che, unitamente alle ulteriori irregolarità contestate nel ricorso di prime cure ed accertate dalla verificazione, non consentono di utilizzare la cd. prova di resistenza. In questo caso, infatti, è la stessa trasparenza del risultato elettorale ad essere compromessa, sicché se non può trovare soddisfazione l’interesse a vedersi aggiudicata la competizione elettorale, deve trovare soddisfazione l’interesse strumentale a partecipare ad una competizione elettorale nella quale il meccanismo di formazione della volontà popolare resta sottratto alle molteplici e gravi irregolarità emerse nell’occasione, che incidono sugli aspetti generali e sulla regolarità sostanziale delle operazioni elettorali.<br />
11. Gli appelli riuniti devono essere, pertanto, accolti nei limiti sopra indicati. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore degli odierni appellanti e poste a carico dell’amministrazione comunale, mentre devono essere compensate tra le altre parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti:<br />
&#8211; riunisce gli appelli;<br />
&#8211; accoglie gli appelli, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie nei sensi di cui in motivazione i ricorsi di primo grado;<br />
&#8211; dispone il rinnovo delle operazioni elettorali.<br />
Condanna l’amministrazione comunale al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi 8.000,00 (ottomila/00) euro, in favore di Rosy Caparco e di Giovanni Rosario Lombardi. Compensa le spese tra le altri parti del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alessandro Pajno, Presidente<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />
Fabio Franconiero, Consigliere<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore<br />
Sabato Guadagno, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 16/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-3-2016-n-1059/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2016 n.1059</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2016 n.4</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-16-3-2016-n-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-16-3-2016-n-4/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2016 n.4</a></p>
<p>Ricorso avverso l’inserimento nell’elenco ISTAT di una Federazione italiana sportiva &#8211; Giudizio ad istanza di parte – Materie di&#160;“contabilità pubblica” &#8211; Giurisdizione esclusiva&#160;–&#160;Corte dei conti Capacità di autodeterminarsi &#8211;&#160;&#160;Risorse proprie&#160;&#8211; Sentenza SSRR n. 46/2015/RIS &#8211;&#160;Conferma&#160;&#8203; La giurisdizione esclusiva, attribuita dal legislatore alle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-16-3-2016-n-4/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2016 n.4</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-16-3-2016-n-4/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2016 n.4</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Ricorso avverso l’inserimento nell’elenco ISTAT di una Federazione italiana sportiva &#8211; Giudizio ad istanza di parte – Materie di&nbsp;“contabilità pubblica” &#8211; Giurisdizione esclusiva&nbsp;–&nbsp;Corte dei conti</p>
<p>Capacità di autodeterminarsi &#8211;&nbsp;&nbsp;Risorse proprie&nbsp;&#8211; Sentenza SSRR n. 46/2015/RIS &#8211;&nbsp;Conferma&nbsp;&#8203;</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La giurisdizione esclusiva, attribuita dal legislatore alle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 169, della legge n. 228 del 24&nbsp;dicembre 2012, sui ricorsi proponibili in unica istanza avverso gli Elenchi annuali Istat, trova fondamento, per espressa previsione di legge, direttamente nell’articolo 103, secondo comma, della Costituzione, per il rilievo che tale attività assume nel contesto delle “materie di contabilità pubblica”, sul piano della integrità e della salvaguardia di prefissati obiettivi nazionali e sopranazionali di finanza pubblica” (SS.RR. sentenza n. 34 del 2015).<br />
La suddetta materia rientra a pieno titolo tra quelle riguardanti la “<em>contabilità pubblica</em>”, assegnate dalla legge alla Corte dei conti, infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 40 del 2014, ha precisato che la giurisdizione del giudice contabile, sulle questioni riguardanti l’individuazione delle pubbliche Amministrazioni, serve a “<em>prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche Amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato, finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari</em>”.<br />
Appaiono manifestamente infondati anche i dubbi sollevati dalla Federazione sulla speciale composizione di queste Sezioni riunite, per violazione dell’articolo 25 della Costituzione, in quanto, i criteri utilizzati per la composizione delle Sezioni riunite, oggettivi ed antecedenti al giudizio, garantiscono il rispetto del principio del giudice naturale, come già precisato in precedenti arresti: “<em>è naturale … il giudice scelto in virtù di criteri oggettivi preesistenti alla nascita del processo</em>” (SS.RR. sentenza n. 2 del 2013).<br />
Altrettanto infondata appare l’eccezione di incostituzionalità relativa alla giurisdizione in unico grado, tenuto conto che il doppio grado di giudizio di merito non è un principio garantito dalla Costituzione.<br />
In applicazione dei principi europei, le Sezioni riunite (cfr.&nbsp;sentenza n. 20 del 2015), hanno statuito che, ai fini dell’inserimento di un Ente senza scopo di lucro nell’Elenco I.S.T.A.T., è necessario verificare, sulla base dei dati economici contenuti nei bilanci, se lo stesso abbia o meno la “<em>capacità di determinarsi autonomamente</em>”. Nel caso di specie, dai dati contabili degli ultimi esercizi (2011-2014) della Federazione è emerso che il finanziamento del C.O.N.I. non è prevalente, né costituisce la principale fonte di finanziamento della Federazione, che ha notevoli risorse proprie, derivanti, oltre che dai ricavi, da pubblicità e sponsorizzazioni e dalle quote associative. La predetta situazione è analoga a quella presa in considerazione dalle Sezioni riunite nel giudizio relativo alla iscrizione della stessa Federazione nell’Elenco I.S.T.A.T. per il 2015, deciso con sentenza n. 46 del 2015, che ha escluso l’inserimento della Federazione nell’Elenco delle “<em>Amministrazioni pubbliche</em>”. Tali risorse, seppur non inseribili tra i ricavi, al fine del&nbsp;<em>test market – non market</em>, in quanto non connotate da corrispettività, sono utilizzabili per valutare la capacità dell’Ente di autodeterminarsi, trattandosi, comunque, di entrate. Diversamente da altre Federazioni, in cui l’apporto finanziario del C.O.N.I. è preminente e/o principale, con conseguente incapacità della Federazione di determinarsi autonomamente e, quindi, si ravvisa una autonomia economica della Federazione, che si ripercuote sulla autonomia gestionale della stessa. La rilevanza dell’indicatore del “<em>finanziamento pubblico</em>” è comprovato dal fatto che, quando l’incidenza del finanziamento è rilevante, ciò è ritenuto ampiamente sufficiente a dimostrare l’esistenza del controllo e non occorre procedere all’esame degli altri indicatori.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>Sentenza n. 4/2016/RIS</strong></div>
<div style="text-align: center;">
R E P U B B L I C A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I T A L I A N A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<strong>LA CORTE DEI CONTI<br />
<em>SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE</em><br />
in speciale composizione</strong></div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori magistrati:<br />
<strong>Arturo Martucci di Scarfizzi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente</strong><br />
<strong>Rita Loreto&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere</strong><br />
<strong>Vincenzo Palomba&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere</strong><br />
<strong>Acheropita Mondera&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere relatore</strong><br />
<strong>Marco Smiroldo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere</strong><br />
<strong>Donatella Scandurra&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere</strong><br />
<strong>Laura d’Ambrosio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere</strong><br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio <strong>n. 502/SR/RIS</strong> sul ricorso, depositato presso la segreteria di questa Sezione l’8 gennaio 2016, proposto dalla <strong>F.I.B. &#8211; Federazione Italiana Bocce</strong>, in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giancarlo Guarino (C.F. GRN GCR 64L27 H51M) e Massimo Ranieri (C.F. RNR MSM 57H02 H501X) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Giancarlo Guarino in Roma, Via Antonio Nibby n. 7;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>contro</strong></div>
<div style="text-align: justify;">l’I.S.T.A.T. – Istituto Nazionale di Statistica, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore, </em>rappresentato e difeso <em>ope legis</em> dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato in Roma, in Via dei Portoghesi, n. 12,</div>
<div style="text-align: center;"><strong>per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia</strong>,</div>
<div style="text-align: justify;">dell’Elenco delle “<em>Amministrazioni pubbliche</em>”, inserite nel conto economico consolidato (di seguito, semplicemente “Elenco”), individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predisposto dall’I.S.T.A.T. e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 227 del 30 settembre 2015, nella parte in cui include fra “<em>gli Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali</em>” n. 37 Federazioni sportive, tra le quali la ricorrente, nonché di ogni altro atto a questo connesso, presupposto e consequenziale.<br />
Visto il ricorso;<br />
Visti i decreti del Presidente della Corte dei conti che hanno determinato la composizione del Collegio, la fissazione d’udienza e la nomina del relatore;<br />
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.<br />
Uditi, nell’udienza pubblica del 17 febbraio 2016, il relatore, Consigliere Acheropita Mondera, l’Avvocato Giancarlo Guarino per la F.I.B., l’Avvocatura dello Stato in persona dell’Avvocato Federico Di Matteo per l’I.S.T.A.T. ed il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Consigliere Sergio Auriemma per la Procura generale.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Con ricorso, notificato il 22 dicembre 2015 all’I.S.T.A.T., all’Avvocatura Generale dello Stato, al M.E.F., al C.O.N.I., al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla Procura Generale presso la Corte dei conti, la F.I.B. &#8211; FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’Elenco delle Amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall’I.S.T.A.T. e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2015.<br />
<strong>1.</strong> Le argomentazioni esposte dalla ricorrente si sostanziano nell’integrale richiamo della sentenza n. 46 del 29 luglio 2015 con cui queste Sezioni riunite hanno accolto analogo ricorso, presentato dalla stessa F.I.B., avverso l’inserimento, da parte dell’I.S.T.A.T., della Federazione Italiana Bocce nell’Elenco delle Amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato, relativamente all’anno 2015.<br />
A giudizio della ricorrente, i motivi esposti nel precedente ricorso ed accolti dalle Sezioni riunite con la citata sentenza n. 46 del 2015, sono sostenibili anche relativamente all’odierno ricorso n. 502/SR/RIS, non essendo intervenuto alcun elemento di novità, di fatto e di diritto, tra l’adozione della predetta decisione n. 46 del 29 luglio 2015 (che aveva statuito l’illegittimità dell’inclusione della F.I.B. nell’Elenco I.S.T.A.T. del 2015) ed il 30 settembre 2015 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo Elenco I.S.T.A.T., valevole per l’anno 2016).<br />
I motivi esposti dalla F.I.B., a sostegno dell’esclusione della Federazione dall’Elenco 2016, sono i seguenti:<br />
<strong>A)</strong> Violazione degli artt. 3 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per assoluto difetto di avviso del procedimento, nonché di istruttoria e di motivazione, in ordine alle ragioni dell&#8217;inserimento della F.I.B. nell&#8217;Elenco.<br />
In particolare restano ignoti, secondo la ricorrente, le modalità, le tecniche ed i passaggi argomentativi in base ai quali l&#8217;I.S.T.A.T. ha concluso per l&#8217;inserimento in tale Elenco della F.I.B., che non sono stati né oggetto di analisi nel corso del relativo procedimento (difetto assoluto di istruttoria), né tantomeno esplicitati (difetto assoluto di motivazione) nel provvedimento impugnato, né indicati in alcun atto preparatorio tra quelli consegnati a seguito dell&#8217;accesso agli atti della F.I.B..<br />
L&#8217;omessa esternazione del percorso giustificativo e dell&#8217;<em>iter</em> logico seguito dall&#8217;Amministrazione determina, ad avviso della ricorrente, l&#8217;illegittimità del provvedimento.<br />
Secondo la ricorrente, la motivazione era tanto più necessaria ove si consideri che la F.I.B. non figurava tra le 31 Federazioni inserite negli elenchi I.S.T.A.T. per gli anni 2007 e 2010, avendo evidentemente l&#8217;I.S.T.A.T., all&#8217;epoca, valutato differenze tra la sua posizione e quella delle 31 Federazioni comprese, tali da giustificare un diverso trattamento giuridico-economico.<br />
L&#8217;inserimento della ricorrente nell&#8217;Elenco 2016, anche a causa del difetto di qualsiasi motivazione circa tale ripensamento, connota altresì di grave contraddittorietà le valutazioni dell&#8217;Istituto ed il provvedimento impugnato che le rappresenta.<br />
<strong>B)</strong> Violazione dell&#8217;art. 1 della legge n. 311 del 2004, dell&#8217;art. 1 della legge n. 196 del 2009, dell&#8217;art. 15 del d.lgs. n. 242 del 1999 e del regolamento UE n. 549/2013. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia, derivante da erronea e falsa applicazione dei criteri ed indici del SEC 2010 (Sistema Europeo dei Conti).<br />
La F.I.B. ricorda che l&#8217;I.S.T.A.T. predispone l&#8217;elenco delle Unità istituzionali che fanno parte del Settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S.13), i cui conti concorrono alla costruzione del conto economico consolidato, basandosi sulla disciplina del SEC 2010 che ricomprende, tra gli organismi del Settore S.13, &#8220;<em>le Istituzioni senza scopo di lucro, riconosciute come entità giuridiche indipendenti, che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita e che sono controllate da Amministrazioni pubbliche</em>&#8220;.<br />
Per stabilire se una Istituzione possa dirsi “<em>controllata</em>” dalla pubblica Amministrazione, la ricorrente osserva che, in base al SEC 2010, occorre, oltre al fondamentale presupposto della sussistenza del controllo, verificare il comportamento economico dell’Unità istituzionale, attraverso l&#8217;applicazione del <em>test market/non market</em> (<em>test</em> del 50%) e l&#8217;analisi delle condizioni di concorrenzialità in cui l’Unità istituzionale opera.<br />
Il <em>test market/non market</em> consente di accertare in quale misura le vendite coprono i costi di produzione (compreso il costo del capitale) del soggetto considerato.<br />
Le condizioni di concorrenzialità, in cui operano le Unità istituzionali, devono essere verificate mediante valutazioni qualitative, attinenti la struttura della domanda e dell&#8217;offerta (quali, ad esempio, le modalità di affidamento, le condizioni contrattuali di fornitura, il tipo di attività svolta, ecc.).<br />
La F.I.B. segnala che il SEC 2010 definisce il concetto di &#8220;<em>controllo</em>&#8220;, dal punto di vista generale, come la capacità di determinare la politica generale o il programma di una Unità istituzionale, secondo quanto previsto dal paragrafo 1.36 e dal paragrafo 20.15, comma 1, individuando, in particolare, cinque fondamentali indicatori del controllo stesso, illustrati al paragrafo 2.39.<br />
Inoltre, la disposizione sopra richiamata precisa che, “<em>come nel caso delle società, un solo indicatore potrebbe essere talvolta sufficiente per stabilire il controllo, ma in altri casi più indicatori distinti possono collettivamente attestare il controllo</em>”.<br />
In considerazione delle norme citate, la F.I.B. sostiene che vi è assenza sia dell&#8217;indicatore di carattere generale del controllo sia dei cinque requisiti specifici, in presenza dei quali può dirsi sussistente il controllo pubblico sulle Istituzioni senza scopo di lucro, riconosciute come entità giuridiche indipendenti.<br />
A riguardo, la ricorrente evidenzia che, in base allo Statuto della F.I.B. (che l’I.S.T.A.T. non ha ritenuto di acquisire), è l&#8217;Assemblea delle società sportive associate ad eleggere democraticamente tutte le cariche elettive federali (Presidente, Consiglio Federale, Presidente del Collegio dei Revisori dei conti) ed è il Consiglio Federale eletto ad assumere, in generale, tutte le decisioni relative alla vita ed alla gestione della Federazione, inclusa la nomina dei funzionari federali.<br />
Inoltre, la F.I.B. puntualizza che: il C.O.N.I., salvo il contributo economico, non mette a disposizione strumenti che consentano l&#8217;operatività della Federazione; non sussistono tra dette parti accordi contrattuali stabili; il grado di finanziamento è limitato, né è ravvisabile alcun grado di esposizione al rischio dell&#8217;Amministrazione pubblica (posto che, pur nell’ipotesi di improvvisa soppressione del C.O.N.I. <em>ope legis</em>, la F.I.B. potrebbe portare avanti la propria attività con le proprie risorse, trattandosi di soggetto giuridico di diritto privato).<br />
La F.I.B. evidenzia che il SEC 2010, al punto 20.15, stabilisce che il contributo dell&#8217;Amministrazione pubblica, anche se costituisce la principale fonte di finanziamento dell&#8217;Istituzione senza scopo di lucro, non comporta controllo da parte della stessa Amministrazione pubblica, se l’Istituzione &#8220;<em>conserva, in misura significativa, la capacità di determinare la sua politica o il suo programma, lungo le linee definite dagli altri indicatori</em>&#8220;.<br />
Da tali disposizioni, la ricorrente trae la conclusione che non sussiste il controllo del C.O.N.I. neanche sulle Federazioni finanziate principalmente dallo stesso Comitato e, quindi, tanto più questo controllo non è presente nei confronti della Federazione Nazionale Bocce, che opera prevalentemente con ricavi propri.<br />
<strong>C)</strong> In subordine, nel caso venisse ritenuto sussistente il controllo del C.O.N.I. sulle Federazioni sportive nazionali, la ricorrente ravvisa l’eccesso di potere per mancata o erronea considerazione dei risultati del c.d. &#8220;<em>test market-non market</em>&#8220;.<br />
Secondo la ricorrente, l’elemento rilevante è costituito dall’autonomia finanziaria delle Federazioni, che si manifesta con la capacità delle stesse di coprire il costo complessivo, sostenuto nel singolo esercizio, con le proprie entrate, in misura superiore al 50%.<br />
Dal raffronto fra i due dati numerici, spesa complessiva ed entrate proprie, emerge che, negli esercizi 2011, 2012 e 2013, l&#8217;attività è garantita prevalentemente da entrate provenienti da privati, infatti, i ricavi di provenienza pubblica sono esclusivamente quelli garantiti dal C.O.N.I. e dagli Enti locali, che, complessivamente, ammontano al 33% delle entrate.<br />
Nell’odierno ricorso, la F.I.B., oltre a richiamare i predetti dati contabili delle annualità 2011-2013, afferma che anche nel bilancio consuntivo 2014, approvato nel 2015, la contribuzione pubblica è circa il 30% del valore della produzione e, quindi, la Federazione gode di autonomia economico-finanziaria e non è presente alcuna forma di ingerenza del C.O.N.I. nei processi decisionali federali.<br />
In merito alla istanza di sospensione dell’Elenco delle Amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato per il 2016, la ricorrente precisa che, oltre al requisito del <em>fumus boni iuris</em>, dimostrato attraverso argomentazioni sopra esposte, è presente anche il requisito del <em>periculum in mora</em>, consistente nel fatto che l’inclusione della F.I.B. nell’Elenco I.S.T.A.T., in considerazione delle misure restrittive, previste dalla c.d. <em>spending review</em> per le Istituzioni pubbliche, determinerebbe gravi ripercussioni sull’attività sportiva bocciofila, di ogni ordine e grado, programmata per il 2016.<br />
<strong>2.</strong> Con memoria depositata l’8 febbraio 2016, si è costituita la Procura generale, sostenendo l’infondatezza del ricorso e ritenendo legittimo l’inserimento della F.I.B. nell’Elenco I.S.T.A.T. per il 2016, compilato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 1962.<br />
<em>In primis</em> la Procura afferma che la decisione n. 46 del 2015 delle Sezioni riunite ha accertato l’inesistenza delle condizioni per l’inserimento della F.I.B. nell’Elenco I.S.T.A.T. 2015 e non produce alcun effetto sull’Elenco I.S.T.A.T. 2016, pubblicato il 30 settembre 2015, in quanto detti Elenchi sono soggetti ad aggiornamenti annuali, sulla base degli elementi relativi a ciascun anno di riferimento, che possono essere diversi.<br />
Con riferimento alle asserite violazioni degli articoli 3 e 7 della legge n. 241 del 1990, la Procura, richiamando giurisprudenza di queste Sezioni riunite, ribadisce che “<em>in questa sede, assume rilievo solo l’accertamento dei requisiti per l’inserimento della Federazione nell’Elenco I.S.T.A.T., ovvero</em> <em>per l’attribuzione della qualità di pubblica Amministrazione, mentre non rileva l’accertamento dei vizi formali o procedimentali dell’Elenco I.S.T.A.T., che possono beninteso astrattamente sussistere, ma non sono presupposti della pretesa azionabile nel presente giudizio” </em>(SS.RR. sentenza n. 12/2015).<br />
Relativamente ai motivi di merito, in particolare sulla insussistenza del controllo, la Procura ritiene che, nella specie, sussistano i requisiti del controllo del C.O.N.I..<br />
A riguardo, il P.M. precisa che, nel caso in cui il finanziamento pubblico sia non solo “<em>principale</em>” ma anche “<em>di grado elevato</em>” ovvero preponderante, in termini di percentuale sulle entrate), “<em>può presumersi che la contribuzione pubblica condizioni le scelte strategiche dell’Ente, ovvero configuri un controllo pubblico anche in assenza di altri indicatori</em>”.<br />
In relazione alla citata sentenza n. 46 del 2015, che ha escluso la F.I.B. dall’Elenco I.S.T.A.T. per il 2015, la Procura, dopo aver premesso che detta pronuncia costituisce solo un precedente giurisprudenziale non vincolante, il cui fulcro motivazionale si basa unicamente sul fatto che, nel caso di specie, il finanziamento pubblico non risulta né principale né prevalente, non condivide il principio secondo il quale gli elementi di possibile influenza del C.O.N.I., desumibili da disposizioni di legge e statutarie ed espressione del potere di controllo sulla Federazione, siano potenzialmente idonei ad influenzarne la politica solo ove sia compresente l’elemento del finanziamento pubblico principale o prevalente.<br />
A riguardo, la Procura richiama pronunce delle Sezioni riunite che, a giudizio della stessa Procura, hanno ravvisato il controllo del C.O.N.I. sulle Federazioni sportive sulla base solo di uno dei cinque indicatori del controllo, previsti dal paragrafo 20. 15 del SEC 2010 (norme statutarie), anche in assenza di un finanziamento pubblico principale o prevalente.<br />
In applicazione di tale principio, la Procura generale ritiene di ravvisare il controllo del C.O.N.I. sulla F.I.B. (e, conseguentemente, la legittimità dell’inserimento della Federazione nell’Elenco I.S.T.A.T. del 2016) dai seguenti articoli dello Statuto: articolo 22 (il C.O.N.I. provvede alla nomina di due componenti e di due supplenti del Collegio dei revisori dei conti); articolo 25, comma 1 (il Segretario Generale della Federazione è nominato dal Presidente della Federazione, previa consultazione con il C.O.N.I.); articolo 16, comma 6 (qualora i bilanci preventivi e consultivi della Federazione non siano stati approvati dal C.O.N.I., si provvede con delibera dell’Assemblea Nazionale).<br />
In merito alla censura sollevata dalla F.I.B., relativa al presunto eccesso di potere, da parte dell’I.S.T.A.T., nella redazione dell’Elenco, la Procura ritiene che correttamente l’Istituto, nell’effettuare il rapporto tra ricavi totali e costi totali, non abbia inserito tra i ricavi le quote associative, in quanto le stesse, in ragione dell’obbligatorietà del versamento, non costituiscono alcun elemento di concorrenza sul mercato.<br />
Circa l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia dell’elenco I.S.T.A.T. per l’anno 2016, il Pubblico Ministero, oltre a non ravvisare l’esistenza dei presupposti del <em>fumus boni iuris </em>e del <em>periculum in mora</em>, precisa che, comunque, l’eventuale pregiudizio lamentato dalla Federazione discende direttamente da una previsione normativa comunitaria e non anche dall’inserimento nell’elenco <em>de quo</em>, che è formulato ai soli fini statistici e non produce effetti sostanziali.<br />
<strong>3.</strong> In data 12 febbraio 2016, la ricorrente ha prodotto una memoria con la quale, oltre a ribadire le argomentazioni già espresse nel ricorso, ha sollevato questione di costituzionalità dell’articolo 1, comma 169 della legge n. 228 del 2012, nella parte in cui ha previsto che, “<em>avverso gli atti di ricognizione delle Amministrazioni pubbliche, operata annualmente dall’I.S.T.A.T., ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell’articolo 103, secondo comma, della Costituzione</em>”.<br />
A giudizio della F.I.B., la predetta norma viola l’articolo 113 della Costituzione, sottraendo la cognizione di tale controversie al giudice amministrativo ed assegnandolo al giudice contabile; l’articolo 25 della Costituzione, per mancato rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge, condizione non ravvisabile nella composizione delle Sezioni riunite in speciale composizione, nonché degli articoli 111 e 24 della Costituzione, per mancanza di più gradi di giudizi, essendo in unico grado il giudizio davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione.<br />
<strong>4.</strong> Il 16 febbraio 2016, l’I.S.T.A.T. ha presentato una memoria difensiva con cui chiede che sia respinto il ricorso proposto dalla F.I.B., in quanto, a prescindere dall’entità del contributo pubblico versato alla Federazione, si ravvisa l’esistenza del “<em>controllo</em>” del C.O.N.I. sulla Federazione in questione e, quindi, è legittimo l’inserimento della F.I.B. nell’Elenco I.S.T.A.T. per il 2016.<br />
<strong>5.</strong> All’udienza pubblica odierna, le parti hanno tutte concluso richiamandosi sostanzialmente agli atti scritti.<br />
La Procura generale, oltre alle argomentazioni già esposte nelle memorie, ha sostenuto oralmente l’inammissibilità del presente ricorso, per carenza di interesse, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 208 del 28&nbsp;dicembre 2015 (legge di stabilità per il 2016), che all’articolo 1, comma 479 prevede che “<em>Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e all&#8217;E.N.I.T. &#8211; Agenzia Nazionale del Turismo le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell&#8217;elenco dell&#8217;Istituto nazionale di statistica (I.S.T.A.T.) delle amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni</em><em>”.</em><br />
La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>6.</strong> Queste Sezioni riunite, in sede giurisdizionale ed in speciale composizione, sono chiamate a giudicare in ordine al ricorso proposto dalla F.I.B., ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), il quale dispone che, “<em>avverso gli atti di ricognizione delle “Amministrazioni pubbliche”, operata annualmente dall’I.S.T.A.T., ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell’articolo 103, secondo comma, della Costituzione”.</em><br />
<strong>7. </strong><em>In primis</em> il Collegio ritiene di dover esaminare la questione di costituzionalità, sollevata dalla ricorrente.<br />
La questione appare manifestamente infondata.<br />
Le Sezioni riunite hanno più volte chiarito che “<em>la giurisdizione esclusiva, attribuita dal legislatore alle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 169, della legge n. 228 del 24&nbsp;dicembre 2012, sui ricorsi proponibili in unica istanza avverso gli Elenchi annuali Istat, trova fondamento, per espressa previsione di legge, direttamente nell’articolo 103, secondo comma, della Costituzione, per il rilievo che tale attività assume nel contesto delle “</em><em>materie di contabilità pubblica</em><em>”, sul piano della integrità e della salvaguardia di prefissati obiettivi nazionali e sopranazionali di finanza pubblica</em>” (SS.RR. sentenza n. 34 del 2015).<br />
La suddetta materia rientra a pieno titolo tra quelle riguardanti la “<em>contabilità pubblica</em>”, assegnate dalla legge alla Corte dei conti, infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 40 del 2014, ha precisato che la giurisdizione del giudice contabile, sulle questioni riguardanti l’individuazione delle pubbliche Amministrazioni, serve a “<em>prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche Amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato, finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari</em>”.<br />
Appaiono manifestamente infondati anche i dubbi sollevati dalla F.I.B. sulla speciale composizione di queste Sezioni riunite, per violazione dell’articolo 25 della Costituzione, in quanto, i criteri utilizzati per la composizione delle Sezioni riunite, oggettivi ed antecedenti al giudizio, garantiscono il rispetto del principio del giudice naturale, come già precisato in precedenti arresti: “<em>è naturale … il giudice scelto in virtù di criteri oggettivi preesistenti alla nascita del processo</em>” (SS.RR. sentenza n. 2 del 2013).<br />
Altrettanto infondata appare l’eccezione di incostituzionalità relativa alla giurisdizione in unico grado, tenuto conto che il doppio grado di giudizio di merito non è un principio garantito dalla Costituzione.<br />
Con riferimento alle questioni di costituzionalità, sollevate in particolare nei giudizi proposti dalle Federazioni sportive avverso l’inserimento da parte del C.O.N.I. nell’elenco I.S.T.A.T. per le Amministrazioni pubbliche, si precisa che queste SS.RR. hanno già dichiarato manifestamente infondate le predette questioni (v. sentenze nn. 44, 45, 46, 51 e 52 del 2015).<br />
<strong>8.</strong> Il Collegio ritiene di dover ora procedere all’esame di alcune questioni preliminari.<br />
In merito alla inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in conseguenza della mancata applicazione alle Federazioni sportive inserite nell’Elenco I.S.T.A.T. delle norme in materia di <em>spending review</em>, in seguito all’adozione della legge di stabilità per il 2016, si osserva quanto segue.<br />
L’inserimento di un soggetto nell’Elenco predisposto dall’I.S.T.A.T. comporta numerosi effetti limitativi, sia di carattere economico e sia di carattere non economico.<br />
L’effetto più rilevante è senz’altro quello economico di riduzione della spesa, realizzata attraverso l’applicazione delle misure restrittive previste dall’articolo 6 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.<br />
Nei confronti delle Federazioni sportive l’applicazione di dette misure non è stata mai attuata ed è stata rinviata, in conseguenza della sospensione a riguardo prevista dai decreti milleproroghe degli anni 2011-2015.<br />
L’ultima “<em>proroga</em>” è stata disposta con l’articolo 13 del decreto legge n. 192 del 2014, che ha differito al 1° gennaio 2016 l’applicazione alle Federazioni sportive delle norme di contenimento della spesa.<br />
Con l’articolo 1, comma 479 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge&nbsp;di stabilità per il 2016), il legislatore ha disposto non più il differimento bensì la non applicazione “<em>alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e all&#8217;E.N.I.T. &#8211; Agenzia Nazionale del Turismo </em>(del)<em>le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell&#8217;elenco dell&#8217;Istituto nazionale di statistica (I.S.T.A.T.)</em><em>”.</em><br />
Dalla predetta ricostruzione normativa emerge che dal 2016 alle Federazioni sportive non si applicano le norme sulla <em>spending review,</em> che costituiscono un importante effetto scaturente dall’inserimento di un organismo nell’Elenco annuale I.S.T.A.T. (anche se, come illustrato, in ragione dei decreti milleproroghe, le norme sul contenimento della spesa non hanno trovato applicazione nei confronti delle Federazioni sportive neanche nelle annualità pregresse).<br />
Premesso quanto sopra, occorre precisare che, come ricordato, l’inserimento di un soggetto nell’Elenco redatto annualmente dall’I.S.T.A.T. non comporta solo conseguenze economiche (escluse per le Federazioni dalla legge di stabilità per il 2016) ma anche effetti non economici (non oggetto di differimento né di esclusione) e ciò basta a ritenere il ricorso ammissibile ed a ravvisare l’interesse della Federazione ad essere esclusa dall’Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.<br />
La stessa F.I.B., del resto, nel ricorso oggetto del presente giudizio, manifesta il proprio interesse a non essere inserita nell’Elenco del 2016, anche per le conseguenze non economiche allo stesso sottese: fatturazione elettronica (articolo 1, commi da 209 a 214 della legge n. 244 del 24&nbsp;dicembre 2007); criteri e modalità di predisposizione del <em>budget</em> economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica (decreto ministeriale del 27 marzo 2013); linee guida generali per l’individuazione delle missioni delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio n.&nbsp;91; obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni (decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013); pubblicazione procedimenti di scelta del contraente (art. 1, comma 32, legge n. 190 del 2012); protocollo informatico (art. 53 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000); piattaforma per la certificazione dei crediti (decreti ministeriali del 22 maggio e del 25 giugno 2012).<br />
L’eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, sollevata dalla Procura generale, deve essere, pertanto, respinta.<br />
<strong>9.</strong> Relativamente alla presunta violazione degli artt. 3 e 7 della legge 7&nbsp;agosto 1990, n. 241, per assoluto difetto di avviso del procedimento, nonché di istruttoria e di motivazione in ordine alle ragioni dell&#8217;inserimento della F.I.B. nell&#8217;Elenco, si osserva che, come già precisato da queste Sezioni riunite, “<em>in questa sede rileva solo l’accertamento dei requisiti per l’inserimento della F.I.C.R. nell’Elenco I.S.T.A.T. (ovvero per l’attribuzione della qualità di “pubblica Amministrazione”), mentre non rileva l’accertamento dei vizi formali o procedimentali dell’elenco I.S.T.A.T. (anche sotto il profilo dell’eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità o altre violazioni delle norme sul procedimento), che possono beninteso astrattamente sussistere, ma non sono presupposti della pretesa azionabile nel presente giudizio</em>” (SS.RR. sentenza n. 12 del 2015).<br />
In applicazione delle regole relative al riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice contabile, previsto dalla Costituzione, i vizi dell’atto e del procedimento hanno rilievo autonomo nell’ambito del giudizio di annullamento, di competenza del giudice amministrativo, invece, nel giudizio davanti alla Corte dei conti, la cognizione “<em>non si arresta innanzi ad eventuali vizi che, se sussistenti e comprovati, non rilevano ex sé, ma solo se incidenti sull’esito del procedimento di accertamento dei predetti requisiti” </em>(<em>ex&nbsp;multis</em> SS.RR. sentenze nn. 16, 46, 47 e 53 del 2015).<br />
<strong>10.</strong> Con riferimento alla richiesta di sospensione dell’efficacia dell’Elenco I.S.T.A.T. per il 2016, in udienza la F.I.B. ha dichiarato di rinunciare alla predetta istanza.<br />
<strong>11.</strong> Nel merito, il presente ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito esplicitati.<br />
Preliminarmente, per quanto attiene agli effetti che la sentenza n. 46 del 2015 esplica sul presente giudizio, si rileva che detta pronuncia non costituisce un precedente vincolante, rilevando la stessa solo limitatamente all’anno 2015, considerato che, in base alle norme disciplinanti la materia, l’I.S.T.A.T. è chiamato ad aggiornare annualmente gli Elenchi dei soggetti da inserire nel conto consolidato, pertanto, in presenza di condizioni diverse, può accadere che la stessa Federazione sportiva venga legittimamente inserita nell’Elenco I.S.T.A.T., relativo ad una annualità e non in quello dell’anno successivo, o viceversa.<br />
Sostanzialmente la questione verte sulla presenza o meno, in capo alla F.I.B., delle condizioni previste dalla normativa europea per individuare le “<em>pubbliche Amministrazioni</em>” da inserire nell’Elenco, predisposto annualmente dall’I.S.T.A.T., nell’ambito della procedura sui <em>deficit</em> eccessivi, come previsto dal Trattato di Maastricht.<br />
Innanzitutto occorre premettere che il concetto comunitario di “<em>Amministrazione pubblica”</em>, da inserire nell’Elenco I.S.T.A.T. non si identifica con il concetto di pubblica Amministrazione prevista dall’ordinamento nazionale, che trova nell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 la sua elencazione (“<em>Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l&#8217;Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ARAN, e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”</em>)<em>.</em><br />
Oltre alla mancanza di una “<em>identità soggettiva</em>” dei due concetti, si segnala una diversità anche nella finalità sottesa alla individuazione europea di “<em>pubblica Amministrazione</em>”, rispetto a quella nazionale.<br />
L’obiettivo, che ha indotto il legislatore comunitario a prevedere l’inserimento di soggetti, rivestenti determinati requisiti, nell’Elenco in questione, risiede nella necessità di predisporre annualmente il conto economico consolidato, nell’ambito della procedura sui <em>deficit</em> eccessivi, regolata dal Trattato di Maastricht, come esplicitamente disposto dal Regolamento CE n. 549 del 21 maggio 2013.<br />
Tale diversità si ritrova anche nell’aspetto terminologico: le disposizioni comunitarie non qualificano i soggetti, come le Federazioni sportive, inserite, in presenza dei presupposti di legge, nell’Elenco annuale I.S.T.A.T. come “<em>pubbliche Amministrazioni</em>”, bensì come “<em>Unità istituzionali</em>”, definite dal SEC 2010, al paragrafo 2.12 come “… <em>un’entità economica caratterizzata da una autonoma decisione nell’esercizio della propria funzione principale. Un’unità residente costituisce un’Unità istituzionale nel territorio economico in cui ha il centro d’interesse economico prevalente se è dotata di autonomia decisionale e se dispone di una contabilità completa o è in grado di tenere una contabilità completa</em>”.<br />
La <em>ratio</em> dell’inserimento nell’Elenco I.S.T.A.T. di soggetti non appartenenti alla pubblica Amministrazione, è stata definita anche in pronunce del Consiglio di Stato: “<em>l’elemento unificante tra i soggetti, di cui è previsto l’inserimento negli elenchi ISTAT, è riconducibile ai fondi pubblici di cui gli stessi sono destinatari e che ne giustificano l’inclusione nel conto consolidato dello Stato; le misure finanziarie, successivamente assunte, possono, inoltre, presentare aspetti controvertibili, in rapporto ai quali, tuttavia, le scelte del legislatore possono muoversi con ampi margini di discrezionalità, peraltro nell’ambito di obiettivi imposti a livello comunitario, in presenza di situazioni di deficit eccessivo</em>” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 5617 del 10 dicembre 2015).<br />
Fatta tale precisazione, si ricorda che la individuazione delle Unità istituzionali, da inserire nell’Elenco, è normata dai regolamenti europei ed, in particolare, dal SEC 2010, il Sistema Europeo dei Conti nazionali e regionali dell’Unione Europea.<br />
Il sistema oggi in vigore, il SEC 2010, che ha sostituito il SEC 95, al paragrafo 2.112, lettera <em>c)</em>, inserisce nel settore delle “<em>Amministrazioni pubbliche</em>”, denominato S.13, anche le Istituzioni, senza scopo di lucro, riconosciute come entità giuridiche indipendenti, che producono beni e servizi non destinabili alla vendita e che sono controllate da una pubblica Amministrazione.<br />
I criteri, in base ai quali una Istituzione senza scopo di lucro viene inserita nell’Elenco delle “<em>pubbliche Amministrazioni</em>”, attengono <em>in primis</em> alla valutazione economica dell’organismo, accertata attraverso il <em>test market-non market </em>(riguardante la destinazione o meno alla vendita dei beni e servizi prodotti), e, nel caso questo risulti negativo, alla verifica dell’esistenza del controllo sulla Istituzione considerata, da parte di una pubblica Amministrazione.<br />
Si tratta di un processo strutturato per gradi, in cui occorre, preliminarmente, appurare l’esistenza dell’elemento economico, ricorrendo al <em>test market-non market</em>, verificando, nel concreto, se i beni e servizi prodotti dalla F.I.B. siano o meno<em> “destinati alla vendita”.</em><br />
A riguardo, il SEC 2010 precisa che sono considerati prodotti per la vendita quei beni o servizi “<em>venduti a prezzi economicamente significativi</em>” (paragrafo 3.18) e che un prezzo è qualificabile come significativo se l’organismo “<em>copre almeno il 50% dei suoi costi, con le sue vendite, per un periodo pluriennale quantitativo</em>” (paragrafo 20.29).<br />
Nel caso della F.I.B., il rapporto tra costi e ricavi, in base al <em>test market-non market</em>, è negativo per il triennio 2011-2013 (escludendo dal calcolo le quote associative).<br />
Accertato che, nel caso di specie, l’Istituzione non copre almeno il 50% dei costi con i propri ricavi, ne consegue che il <em>test market-non market</em> è negativo e, quindi, che la F.I.B. è qualificabile come un Ente senza scopo di lucro, in quanto produce beni o servizi non destinati alla vendita, intesa come “<em>vendita a prezzi economicamente significativi”.</em><br />
Premessa l’esistenza della prima condizione per l’inserimento nell’Elenco I.S.T.A.T., occorre verificare se, nella fattispecie in esame, si ravvisa o meno la presenza del requisito del controllo dell’Istituzione, da parte di una pubblica Amministrazione (C.O.N.I.).<br />
Al fine di definire il concetto di controllo pubblico sulle Istituzioni senza fine di lucro, inteso come la capacità di una pubblica Amministrazione di determinare la politica generale o il programma di una Unità istituzionale<em>,</em> il SEC 2010, come ricordato, ai paragrafi 1.36 e 20.15, individua cinque indicatori: nomina di funzionari, messa a disposizione di strumenti che consentano l&#8217;operatività, accordi contrattuali, grado di finanziamento e grado di esposizione al rischio dell&#8217;Amministrazione pubblica.<br />
In particolare, al paragrafo 20.15, il SEC 2010 precisa che “<em>un</em> <em>unico indicatore può essere sufficiente per stabilire il controllo. Tuttavia, se un’Istituzione senza scopo di lucro, finanziata principalmente dall&#8217;Amministrazione pubblica, conserva in misura significativa la capacità di determinare la sua politica o il suo programma lungo le linee definite dagli altri indicatori, non viene considerata controllata dall&#8217;Amministrazione pubblica. Nella maggior parte dei casi l&#8217;esistenza del controllo sarà evidenziata da una serie di indicatori. Una decisione basata su questi indicatori implica, per sua natura, un giudizio soggettivo</em>&#8220;.<br />
In applicazione dei predetti principi europei, le Sezioni riunite (cfr.&nbsp;sentenza n. 20 del 2015), hanno statuito che, ai fini dell’inserimento di un Ente senza scopo di lucro nell’Elenco I.S.T.A.T., è necessario verificare, sulla base dei dati economici contenuti nei bilanci, se lo stesso abbia o meno la “<em>capacità di determinarsi autonomamente</em>”.<br />
Dai dati contabili degli ultimi esercizi (2011-2014) della Federazione Italiana Bocce, emerge che il finanziamento del C.O.N.I. non è prevalente né costituisce la principale fonte di finanziamento della Federazione, che ha notevoli risorse proprie, derivanti, oltre che dai ricavi, da pubblicità e sponsorizzazioni e dalle quote associative.<br />
Tali risorse, seppur non inseribili tra i ricavi, al fine del <em>test market – non market</em>, in quanto non connotate da corrispettività, sono utilizzabili per valutare la capacità dell’Ente di autodeterminarsi, trattandosi, comunque, di entrate.<br />
Diversamente da altre Federazioni, in cui l’apporto finanziario del C.O.N.I. è preminente e/o principale, con conseguente incapacità della Federazione di determinarsi autonomamente, nel caso della F.I.B. tale apporto incide sul valore della produzione in misura del 33% e, quindi, si ravvisa una autonomia economica della Federazione, che si ripercuote sulla autonomia gestionale della stessa.<br />
La rilevanza dell’indicatore del “<em>finanziamento pubblico</em>” è comprovato dal fatto che, quando l’incidenza del finanziamento è rilevante, ciò è ritenuto ampiamente sufficiente a dimostrare l’esistenza del controllo e non occorre procedere all’esame degli altri indicatori.<br />
Con la sentenza n. 49 del 2015, per esempio, queste Sezioni riunite hanno riconosciuto l’esistenza del controllo pubblico sulla Federazione sportiva F.I.C.K. con la seguente motivazione: “<em>In primo luogo, dai dati suddetti emerge che nel 2011 e nel 2012, tra gli introiti della F.I.C.K., il finanziamento pubblico è stato non solo il principale per importo, ma quello assolutamente preponderante in percentuale (per “grado”), assestandosi tra l’85% e l’88% del totale delle entrate (cfr. sopra, sub § 5.2); del resto, nella memoria per l’udienza la parte ricorrente non ha negato in fatto l’esistenza di un cospicuo contributo pubblico, bensì ha contestato in diritto l’interpretazione data da queste Sezioni riunite sulla sufficienza di un “preponderante” contributo pubblico come indicatore del controllo (cfr. § 4.2.3). Viceversa, in base a quanto sopra precisato (§ 4.2.3), risulta evidente che il grado di tale finanziamento è tale da condizionare in maniera determinante (segnatamente sotto il profilo economico) le scelte dell’Ente, che, in sua assenza, sarebbe difficilmente (o per nulla) in grado di raggiungere il complesso ed articolato scopo sociale. Ne&nbsp;consegue che deve ritenersi sussistere un indicatore significativo del controllo pubblico (del CONI) sulla F.I.C.K.. La sussistenza di tale indice, di per sé significativo del controllo, renderebbe superfluo l’esame delle eccezioni formulate da parte ricorrente in ordine all’asserita insussistenza degli ulteriori indicatori di controllo”.</em><br />
Nel caso della F.I.B., invece, si ravvisa l’esatto contrario: le entrate proprie corrispondono a circa il 70% del totale e ciò garantisce autonomia economica alla Federazione e non consente di ravvisare un “<em>controllo</em>” pubblico sulla stessa, nel significato a tale termine attribuito dal SEC 2010, ossia la presenza di autodetermninazione.<br />
La predetta situazione è analoga a quella presa in considerazione dalle Sezioni riunite nel giudizio relativo alla iscrizione della stessa F.I.B. nell’Elenco I.S.T.A.T. per il 2015, deciso con la richiamata sentenza n. 46 del 2015, che ha escluso l’inserimento della Federazione nell’Elenco delle “<em>Amministrazioni pubbliche</em>”.<br />
Tenuto conto che dagli atti di causa non risulta che, dal 29 luglio 2015 (data di deposito della citata decisione n. 46 del 2015) siano avvenute sostanziali modifiche nei rapporti economici e giuridici tra la F.I.B. ed il C.O.N.I., questo Collegio non ritiene di doversi discostare da tale recente pronunciamento, condividendo le predette conclusioni in quanto, “<em>l’ulteriore presupposto</em> <em>necessario </em><em>per qualificare </em><em>una qualsiasi unità istituzionale (soggettivamente pubblica o privata) come </em><em>“amministrazione pubblica”</em><em>, e cioè</em><em> la sussistenza di un controllo pubblic</em><em>o</em><em> inteso come “capacità di controllare la politica generale o il programma” dell’ente</em><em>, nel caso di specie, non può ritenersi accertato</em><em>” </em>(SS.RR. sentenza n. 46 del 2015).<br />
In considerazione degli elementi sopra esposti, si ravvisa la capacità della F.I.B. di determinare la propria politica generale ed il proprio programma.<br />
Né detta capacità risulta affievolita dalle disposizioni di legge e dello Statuto, richiamate dalla Procura generale, che riconoscono al C.O.N.I. un’attività di vigilanza sulle Federazioni sportive e, quindi, anche sulla Federazione Italiana Bocce, in quanto, lo stesso SEC 2010, precisa che “<em>l’intervento pubblico, in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività, non è rilevante per decidere se una singola unità sia controllata dall’Amministrazione pubblica</em>” (paragrafo 20.15).<br />
In merito ad alcune pronunce delle Sezioni riunite, richiamate dalla Procura generale a sostegno della tesi che ravvisa il controllo del C.O.N.I. sulle Federazioni sportive sulla base solo di uno dei cinque indicatori del controllo, previsti dal paragrafo 20.15 del SEC 2010 (norme statutarie), anche in assenza di un finanziamento pubblico principale o prevalente, si osserva che nelle decisioni richiamate e, precisamente, in quelle riguardanti la Federazione Italiana Cronometristi – F.I.C.R. (sentenza n.&nbsp;12 del 2015) e la Federazione Italiana Tiro con l’Arco – F.I.T.ARCO (sentenza n. 20 del 2015), il finanziamento del C.O.N.I. è risultato principale o prevalente.<br />
Nel sistema europeo del bilancio pubblico consolidato, l’elemento economico assume grande rilevanza, infatti, come ricordato, il SEC 2010, al paragrafo 20.15, dopo aver affermato che, in certi casi, anche un unico indicatore può essere sufficiente per stabilire il controllo, precisa che, se una Istituzione senza scopo di lucro, finanziata principalmente dall&#8217;Amministrazione pubblica, conserva in misura significativa la capacità di determinare la sua politica o il suo programma, non viene considerata controllata dall&#8217;Amministrazione pubblica.<br />
Tali condizioni di autonomia si rinvengono, nel caso della F.I.B., soprattutto in considerazione della circostanza che il finanziamento del C.O.N.I. non è né prevalente e né principale.<br />
In sostanza, come chiarito dallo stesso SEC 2010 al paragrafo 20.15, l’inserimento di una Unità nel conto economico consolidato, dipende dal grado di autonomia della stessa, sia economica che giuridica, determinata attraverso plurimi criteri, applicati al caso concreto, che portano ad una decisione basata<em>, “per sua natura, su di un giudizio soggettivo</em>&#8220;.<br />
L’applicazione complessiva e coordinata dei vari indicatori, economici e giuridici, personalizzano e contestualizzano la valutazione, con risultati che possono essere anche diversi, pur in presenza di situazioni solo apparentemente simili.<br />
In realtà, la sentenza n. 46 del 2015, che la Procura generale, nelle memorie depositate l’8 febbraio 2016, considera un precedente giurisprudenziale “<em>in contrasto con le precedenti pronunce adottate da codeste Sezioni riunite nella materia specifica</em>”, costituisce l’effetto del “<em>giudizio soggettivo</em>” sul punto, richiesto proprio dalle norme comunitarie ed è manifestazione di un orientamento non contradditorio bensì evolutivo delle Sezioni riunite, ravvisabile in recenti pronunce (<em>ex multis</em>, sentenze n. 41/2015, n. 44/2015, n. 45/2015, n. 46/2015, n. 69/2015, n.&nbsp;1/2016).<br />
Considerato quanto sopra illustrato, ne discende che il ricorso, presentato dalla F.I.B. per contestare l’inclusione della stessa nell’Elenco I.S.T.A.T. per il 2016, deve essere accolto.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.&nbsp;&nbsp; Q.&nbsp;&nbsp; M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale ed in speciale composizione, definitivamente pronunciando, previa declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità proposta, accoglie il ricorso.<br />
Spese compensate.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 17 febbraio 2016.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>L’ESTENSORE</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>IL PRESIDENTE</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Acheropita Mondera&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Arturo Martucci di Scarfizzi<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria in data 16 marzo 2016<br />
Il Direttore della Segreteria<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maria Laura Iorio</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-16-3-2016-n-4/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2016 n.4</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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