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	<title>16/3/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16/3/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 16/3/2004 n.1185</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-16-3-2004-n-1185/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-16-3-2004-n-1185/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 16/3/2004 n.1185</a></p>
<p>Commercio &#8211; distributori automatici di sigarette – interdizione ai minori di 16 anni &#8211; prescrizioni imposte dall’amministrazione &#8211; ricorso dei gestori – tutela cautelare in appello &#8211; rigetto V. anche TAR LAZIO &#8211; ROMA &#8211; Sezione II, ordinanza 8 ottobre 2003 n. 4880 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-16-3-2004-n-1185/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 16/3/2004 n.1185</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-16-3-2004-n-1185/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 16/3/2004 n.1185</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Commercio &#8211; distributori automatici  di sigarette – interdizione ai minori di 16 anni &#8211; prescrizioni imposte dall’amministrazione &#8211; ricorso dei gestori – tutela cautelare in appello &#8211; rigetto</span></span></span></p>
<hr />
<p>V. anche TAR LAZIO &#8211; ROMA &#8211; Sezione II, <a href="/ga/id/2004/4/3566/g">ordinanza 8 ottobre 2003 n. 4880</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b> REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></center></p>
<p>Registro Ordinanze: 1185/2004<br />
Registro Generale: 488/2004</p>
<p><center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></center><br />
composto dai Signori:	Pres. Paolo Salvatore Cons. Livia Barberio Corsetti Cons. Antonino Anastasi Cons. Anna Leoni Cons. Sergio De Felice Est.<br />
ha pronunciato la presente<br />
<center><b>ORDINANZA</b></center></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 16 Marzo 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>BRUNI MAURIZIO IN PR. E Q.LE PRES. NAZ. DELLA ASSOTABACCAI</b> rappresentato e difeso dagli Avv.ti FRANCO SCIARRETTA e MARCO ANNECCHINO con domicilio eletto in Roma VIA VALADIER 33 presso FRANCO SCIARRETTA<br />
<center>contro</center></p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZEAMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO</b> rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12F.I.T. &#8211; FEDERAZIONE ITALIANA TABACCHI rappresentata e difesa da: Avv. UGO SGUEGLIA con domicilio eletto in Roma VIA OTTORINO LAZZARINI 19 presso UGO SGUEGLIA</p>
<p>per l&#8217;annullamento <br />
dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA &#8211; Sezione II, n. 4880/2003, resa tra le parti, concernente INTERDIZIONE AI MINORI DI 16 ANNI DEI DISTRIBUTORI AUTOM. DI SIGARETTE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO F.I.T. &#8211; FEDERAZIONE ITALIANA TABACCHI MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<br />
Udito il relatore Cons. Sergio De Felice e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti Franco Sciaretta, Ugo Sgueglia e l’Avvocato dello Stato Greco.</p>
<p>Considerato che, ad una valutazione, propria della fase cautelare, i motivi di ricorso non appaiono, prima facie, fondati, in relazione alla entità del danno lamentato, e alle prescrizioni imposte dall’amministrazione</p>
<p><center><b>P. Q. M. </b></center><br />
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 488/2004).<br />
Condanna l’appellante alle spese relative alla presente fase cautelare, liquidandole in euro 1500.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 16 Marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-16-3-2004-n-1185/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 16/3/2004 n.1185</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1112</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1112/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1112/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1112</a></p>
<p>Revoca concessione alloggio comunale – esclusione &#8211; da riscatto per sublocazione – precedente autorizzazione alla sublocazione – sentenza di accoglimento &#8211; sospensiva di sentenza chiesta dal controinteressato- tutela cautelare &#8211; rigetto. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:1112/2004 Registro Generale:1006/2004 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1112/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1112</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1112/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1112</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Revoca concessione alloggio comunale – esclusione &#8211; da riscatto per sublocazione – precedente autorizzazione alla sublocazione – sentenza di accoglimento &#8211; sospensiva di sentenza chiesta dal controinteressato- tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:1112/2004<br />
Registro Generale:1006/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori: Pres. Emidio Frascione Cons. Corrado Allegretta Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Cons. Claudio Marchitiello Est. Cons. Nicolina Pullano<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 16 Marzo 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>SENESI FRANCESCO</b> rappresentato e difeso da: Avv. EDOARDO CANNELLINI con domicilio in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13 presso SEGRETERIA SEZIONALE CDS</p>
<p align=center>contro </p>
<p><b>SCARAGGI FRANCESCO</b> rappresentato e difeso da: Avv. FERDINANDO SCOTTO con domicilio eletto in Roma LUNGOTEVERE FLAMINIO 46-PAL.IV presso <b>GIAN MARCO GREZ COMUNE DI NAPOLI</b> rappresentato e difeso da: Avv. EDOARDO BARONE Avv. GIUSEPPE TARALLO con domicilio eletto in Roma LUNGOTEVERE FLAMINIO 46-PAL.IV presso GIAN MARCO GREZ<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE V 13129/2003, resa tra le parti, concernente REVOCA CONCESS. ALLOGGIO COMUNALE E NON AMMISSIONE A RISCATTO PER SUBLOCAZIONE.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI NAPOLI SCARAGGI FRANCESCO<br />
Udito il relatore Cons. Claudio Marchitiello e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti F. Scotto e G. Tarallo;</p>
<p>Rilevato che l’appellante non ha prospettato deduzioni che, ad un primo esame, proprio della fase cautelare inducono la Sezione a sospendere l’efficacia della sentenza appellata.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 1006/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 16 Marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1112/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1112</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2004 n.138</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-16-3-2004-n-138/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-16-3-2004-n-138/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2004 n.138</a></p>
<p>Pres. Mosna, Est. Pantozzi Lerjefors. Breitenberger (avv. Piccoli) Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano (avv. von Walther) la presentazione del reclamo al Consiglio Nazionale Forense avverso il diniego di rilascio di compiuta pratica non preclude l&#8217;impugnazione giurisdizionale 1. Avvocato e procuratore &#8211; Pratica legale – Diniego di rilascio del certificato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-16-3-2004-n-138/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2004 n.138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-16-3-2004-n-138/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2004 n.138</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mosna, Est. Pantozzi Lerjefors.<br />  Breitenberger (avv. Piccoli) Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano (avv. von Walther)</span></p>
<hr />
<p>la presentazione del reclamo al Consiglio Nazionale Forense avverso il diniego di rilascio di compiuta pratica non preclude l&#8217;impugnazione giurisdizionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Avvocato e procuratore &#8211; Pratica legale – Diniego di rilascio del certificato di compiuta pratica &#8211; Reclamo al Consiglio Nazionale Forense – Rimedio gerarchico – Ha carattere facoltativo</p>
<p>2. Avvocato e procuratore &#8211; Pratica legale – Valutazione della congruità dello svolgimento della pratica forense &#8211; Discrezionalità tecnica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati</span></span></span></p>
<hr />
<p>La previsione dell’art. 10, comma 3, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, in base alla quale gli interessati possono presentare reclamo al Consiglio Nazionale Forense contro il diniego di rilascio di compiuta pratica, non può essere interpretata come preclusiva dell’immediata impugnazione giurisdizionale. Tale interpretazione si porrebbe infatti in contrasto col principio di facoltatività del rimedio gerarchico.(1)<br />
L’ampia discrezionalità di cui gode il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nel valutare lo svolgimento della pratica forense, secondo i parametri di “assiduità, diligenza, dignità e riservatezza” di cui al comma 1 dell’art.1, d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, ha indubbiamente natura di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo sotto il profilo dell’eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Con riferimento al rapporto tra la giurisdizione del giudice amministrativo e quella del Consiglio Nazionale forense, sulle controversie attinenti lo svolgimento della pratica forense, si veda anche TAR Toscana, Firenze, sez. I, 15 marzo 2004, n. 730, per cui il Consiglio Nazionale Forense ha giurisdizione esclusivamente nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge e, segnatamente, nelle controversie relative all’iscrizione e alla cancellazione dagli albi, nonché in quelle concernenti i provvedimenti disciplinari (artt. 16 e 37 del R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La presentazione del reclamo al Consiglio Nazionale Forense avverso il diniego  di rilascio di compiuta pratica non preclude l&#8217;impugnazione giurisdizionale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa<br />
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano</b></p>
<p>costituito dai magistrati: Luigi MOSNA &#8211; Presidente; Hans ZELGER &#8211; Consigliere; Margit FALK EBNER &#8211; Consigliere; Lorenza PANTOZZI LERJEFORS &#8211; Consigliere relatore ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso iscritto al n. 318 del registro ricorsi 2003 presentato da</p>
<p><b>BREITENBERGER Mathias</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Piccoli, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, C.so Libertà, n. 59, giusta delega a margine del ricorso;                </p>
<p align=right> &#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLZANO</b>, in persona del suo Presidente pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione del Consiglio dell’Ordine dd. 20.11.2003, rappresentato e difeso dall’avv. Anton von Walther, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, in Bolzano, via della Rena, n. 14, giusta delega in calce al ricorso introduttivo;       </p>
<p align=right>&#8211; resistente &#8211;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano n. 17 dd. 31.10.2003, nonché di qualsiasi atto presupposto o consequenziale a quello impugnato o comunque con il medesimo in rapporto di correlazione.</p>
<p>Visto il ricorso notificato il 14.11.2003 e depositato in segreteria il 14.11.2003 con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano dd. 27.11.2003;<br />
Viste le memorie prodotte;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore per la pubblica udienza dell’11.02.2004 il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito l’avv. S. Vale, in sostituzione dell’avv. G. Piccoli, per il ricorrente e l’avv. A. von Walther, per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>F A T T O</p>
<p>Il ricorrente, dopo aver terminato l’ultimo semestre di pratica forense, chiedeva al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano il rilascio del certificato di adempiuta pratica, al fine di poter essere ammesso a partecipare agli esami di avvocato nella sessione 2003 – 2004.<br />
Il Consiglio dell’Ordine, con deliberazione del 31 ottobre 2003, decideva di non vidimare il IV° semestre di pratica forense del dott. Breitenberger Mathias e, di conseguenza, di denegare il rilascio del certificato di adempiuta pratica.<br />
A fondamento del ricorso proposto avverso detta decisione, il ricorrente, previa affermazione della sussistenza della giurisdizione del Tribunale adito, ha dedotto il  seguente, articolato, motivo:<br />
<br />“Eccesso di potere – Violazione di legge per errata applicazione del R.D. 22.01.1934, n. 37, dell’art. 4 del D.P.R. 10.04.1990, n. 101 e dell’art. 6 del D.P.R. 10.04.1990, n. 101 – Violazione della L. 241 del 07.08.1990, e del regolamento per lo svolgimento della pratica forense, approvato dal consiglio dell’ordine degli avvocati di Bolzano con delibera n. 27 del 19.06.1998, con le successive modifiche introdotte con delibera n. 78 del 08.11.2002, per difetto assoluto di motivazione – erroneità di presupposti – omessa istruttoria – contraddittorietà – illogicità manifesta.” <br />
Con decreto n. 186 del 15 novembre 2003 il Presidente di questo Tribunale ha disposto, in via provvisoria, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la sospensione della deliberazione impugnata, fino alla pronuncia definitiva del Collegio sull’istanza cautelare, fissata per la camera di consiglio del 2 dicembre 2003.<br />
In ottemperanza del decreto presidenziale il Consiglio dell’Ordine ha disposto il provvisorio rilascio del certificato di adempiuta pratica, al fine di consentire al ricorrente di partecipare agli esami di avvocato nell’imminente sessione 2003 – 2004.<br />
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.<br />
All’udienza in camera di consiglio del 2 dicembre 2003, su concorde istanza delle parti, la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata all’udienza di discussione nel merito, per essere decisa unitamente ad esso.<br />
Nei termini di rito le parti hanno presentato delle memorie, a precisazione delle rispettive linee difensive.   <br />
Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Con il presente ricorso è impugnata la deliberazione con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano, dopo aver espresso parere negativo sullo svolgimento del IV° semestre di pratica forense del ricorrente, ha respinto la sua richiesta di rilascio del certificato di adempiuta pratica. <br />
In via preliminare va affermata la giurisdizione di questo Tribunale.<br />
Va premesso che l’art. 10, comma 3, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 consente agli interessati di presentare reclamo al Consiglio Nazionale forense avverso il provvedimento di diniego di rilascio del certificato di compiuta pratica.<br />
Tale previsione, ad avviso del Collegio, non può essere interpretata nel senso di precludere all’interessato la immediata impugnativa giurisdizionale del provvedimento negativo.<br />
Siffatta interpretazione, invero, “…verrebbe a impingere col principio di facoltatività del rimedio gerarchico (art. 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034) e del suo immediato corollario della non necessaria definitività dell’atto ai fini della sua impugnativa giurisdizionale.” (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, 24 febbraio 2003, n. 349).  <br />La giurisdizione di questo Tribunale sussiste sia in considerazione del petitum sostanziale fatto valere, sia in base alle regole sul riparto tra le giurisdizioni. <br />
Prima di entrare nel merito del ricorso, è opportuno svolgere una previa disamina del quadro normativo in cui si inserisce la controversia in esame.<br />
Il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 attribuisce ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati la vigilanza sull’esercizio della pratica forense  &#8211; art. 14, comma 1, lett. c) &#8211; e subordina l’iscrizione all’albo, tra l’altro, all’avere “compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d’Appello o del Tribunale almeno due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi ai termini dell’art. 101.”.<br />
Il Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (“Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato e procuratore”), all’art. 10, comma 1, così dispone: ”Il Consiglio dell’ordine rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di compimento della pratica a coloro che dai documenti da essi prodotti a termini degli articoli precedenti risultino avere atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto.”.<br />
Molto tempo dopo, con il D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, è stato emanato un regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione all’esame di procuratore legale (il termine “procuratore legale”, per effetto dell’art. 3 della legge 24 febbraio 1997, n. 27, è stato sostituito con quello di “avvocato”).  Detto regolamento ha riaffermato il compito di vigilanza sull’effettivo svolgimento del tirocinio forense, spettante ai Consigli dell’Ordine, “nei modi previsti dal presente regolamento e con i mezzi ritenuti più opportuni” (art. 4, comma 3).<br />
L’art. 1 di detto regolamento stabilisce che “la pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza&#8221; (comma 1) “principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un procuratore legale (ora di un avvocato) e comporta il compimento delle attività proprie della professione” (comma 2).</p>
<p>Infine, l’art. 6 stabilisce in concreto le modalità di svolgimento della pratica forense; in particolare, prescrive che ciascun praticante è obbligato a tenere un apposito libretto, nel quale deve annotare:<br />
•	le udienze cui ha assistito, con l’indicazione delle parti e del numero di ruolo dei processi; l’assistenza non può essere inferiore a venti udienze per ogni semestre, con esclusione di quelle oggetto di  mero rinvio;<br /> <br />
•	gli atti processuali, o relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti, alla cui predisposizione e redazione abbia partecipato, con l’indicazione del loro oggetto;<br /> <br />
•	le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbia assistito o collaborato (comma 1).<br />
Il comma 2  dell’art. 6 obbliga il praticante ad esibire il libretto della pratica al Consiglio dell’Ordine al termine di ogni semestre, con l’annotazione del professionista presso il cui studio la pratica è stata effettuata, attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute.<br />
Al Consiglio è attribuita la facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti più opportuni (comma 3).</p>
<p>La normativa sopra descritta è integrata dal “Regolamento per lo svolgimento della pratica forense”, adottato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano con deliberazione n. 27 del 19 giugno 1998 (successivamente modificato con deliberazione n. 78 dell’8 novembre 2002). Detto regolamento impone ai praticanti il rispetto dei seguenti obblighi:<br />
•	partecipazione ad almeno 30 udienze per ogni semestre, di cui 10 penali, 10 civili, 3 amministrative e 7 a libera scelta (non sono riconosciute, a tal fine, quelle di mero rinvio; né possono essere annotate più di due udienze penali, civili e amministrative al giorno);<br /> <br />
•	allegazione al libretto di pratica di un elenco di almeno 6 atti processuali o contratti redatti dal praticante; indicazione di almeno 5 questioni giuridiche da lui esaminate e allegazione di una relazione approfondita su una questione di diritto. 																																																																																												</p>
<p>Nel merito il ricorso è infondato, e, perciò, va respinto, per le seguenti considerazioni.<br />
Va posto in rilievo, anzitutto, che la normativa sopra descritta attribuisce ai Consigli dell’Ordine un ampio margine di discrezionalità in ordine alla valutazione della congruità dello svolgimento della pratica forense, in particolare, con riferimento ai parametri di “assiduità, diligenza, dignità e riservatezza” del suo svolgimento.<br /> Si tratta, indubbiamente, di una discrezionalità tecnica dei Consigli dell’Ordine, sindacabile dal Giudice amministrativo solo sotto il profilo dell’eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento, secondo costante giurisprudenza, anche di questo Tribunale (cfr. Consiglio di Stato, Sez.IV, 8 settembre 1997, n. 955 e 7 novembre 2002, n. 6105; TAR Lombardia, Sez. III, 16 ottobre 2003, n. 4810 e TRGA Bolzano 12 febbraio 2002, n. 80 e 10 marzo 2003, n. 76).</p>
<p>Nel provvedimento impugnato, il Consiglio, dopo aver ricostruito le vicende pregresse, relative alla pratica forense del dott. Breitenberger Mathias, ha posto a fondamento del diniego i seguenti tre diversi motivi:<br />
1.	le due udienze penali del 6 febbraio 2003 indicate nel libretto di pratica non si riferirebbero all’avv. E. Aprile, al quale il ricorrente aveva dichiarato di appoggiarsi per le udienze penali, né al precedente dominus;<br /> <br />
2.	con riferimento alle udienze civili del 19 marzo 2003 il ricorrente avrebbe omesso di indicare, nel libretto, i difensori delle parti; inoltre, mancherebbe la descrizione dell’attività delle udienze del 6 maggio 2003;<br /> <br />
3.	le questioni giuridiche trattate, a prescindere dalla scrittura illeggibile e dagli errori grammaticali, sarebbero da considerarsi a tratti incomprensibili, prive di nesso logico, giuridicamente non sostenibili; in una parola, insufficienti. 																																																																																												</p>
<p>Orbene, quanto alle osservazioni e imprecisioni di cui ai primi due motivi di diniego, pur essendo in qualche modo collegabili a varie giustificazioni, esposte dopo l’adozione dell’atto impugnato in sede amministrativa e giudiziaria, esse esprimono, nel loro complesso, un atteggiamento che non si armonizza con quei criteri di diligenza e accuratezza che le citate norme impongono al praticante nello svolgimento della pratica e che concorrono alla formazione del giudizio sulla pratica da parte dell’Ordine.<br />
Circa il terzo motivo di diniego, relativo alle argomentazioni e alle forme delle questioni giuridiche trattate dal praticante, valutate inadeguate e insufficienti dall’Ordine, il Collegio non ravvisa vizi di irrazionalità o incoerenza, riferibili a un esame di mera legittimità.<br />
Né emerge, ictu oculi, dalla documentazione agli atti, alcuna violazione delle regole di uniformità del criterio di giudizio, censura, quest’ultima, peraltro, neppure sollevata dal ricorrente.<br />
Conclusivamente, il ricorso, in quanto infondato, va respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa &#8211; Sezione Autonoma di Bolzano &#8211; disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2004.</p>
<p>IL PRESIDENTE  <br />
Luigi MOSNA                                                      L&#8217;ESTENSORE<br />
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS<br />
Sentenza depositata il 16 marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-16-3-2004-n-138/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2004 n.138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1186</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1186/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; concessioni &#8211; diniego – per assenza di piano di lottizzazione – zona non urbanizzata – sospensiva di sentenza di rigetto &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Interventi edilizi in zone non urbanizzate e prive di piano di dettaglio REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanze:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1186/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1186</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1186/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1186</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; concessioni &#8211; diniego – per assenza di piano di lottizzazione – zona non urbanizzata – sospensiva di sentenza di rigetto &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Interventi edilizi in zone non urbanizzate e prive di piano di dettaglio</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1186/2004<br />
Registro Generale: 635/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:	Pres. Paolo Salvatore Cons. Livia Barberio Corsetti Cons. Antonino Anastasi Cons. Anna Leoni Cons. Sergio De Felice Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 16 Marzo 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>PALMA ANTO</b>NINO rappresentato e difeso dagli Avv.ti ANTONIO RUGGIERO e PIERO GARAVAGLIA con domicilio eletto in Roma VIA INGRASSIA, 21, presso MARIA CALABRESE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI COLOGNOLA AI COLL</b>I rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIAN PAOLO SARDOS ALBERTINI e LUIGI MANZI con domicilio eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5, presso LUIGI MANZI</p>
<p>per l&#8217;annullamento, <br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR VENETO &#8211; VENEZIA &#8211; Sezione II, n. 3939/2003, resa tra le parti, concernente NEGATA CONCESSIONE EDILIZIA PER VINCOLO DI BELLEZZA NATURALE.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 3939/03, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI<br />
Udito il relatore Cons. Sergio De Felice e uditi, altresì, per le parti l’Avv. Clarizia per delega dell’Avv. Antonio Ruggiero e l’Avv. Gian Paolo Sardos Albertini.</p>
<p>Considerato che i motivi di appello non appaiono, prima facie, fondati, sia in relazione alla non dimostrata mancanza di necessità del previo piano di lottizzazione (e cioè che non si tratta di zona completamente urbanizzata), che in ordine alle carenze documentali rilevate dall’Amministrazione</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza di sospensione avverso la impugnata sentenza (reg. 635/2004).<br />
Condanna l’appellante alle spese di giudizio relative alla presente fase cautelare, liquidandole in euro 1.500).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 16 Marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1186/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1186</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1187</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1187/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1187/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1187</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; demolizione, diffida ed ordine &#8211; provvedimento demolitorio emesso da commissario ad acta in esecuzione di giudicato – sospensione richiesta da controinteressato – tutela cautelare – accoglimento in primo grado – appello cautelare di controinteressati &#8211; salvezza dei diritti dei terzi e possibilita’ di sanatoria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1187/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1187</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1187/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1187</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; demolizione, diffida ed ordine &#8211; provvedimento demolitorio emesso da commissario ad acta in esecuzione di  giudicato – sospensione richiesta da controinteressato – tutela cautelare – accoglimento in primo grado – appello cautelare  di controinteressati &#8211; salvezza dei diritti dei terzi  e possibilita’ di sanatoria edilizia (L. 326/2003) &#8211;   appello cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>V. anche TAR Abruzzo Sez. Pescara – <a href="/ga/id/2004/4/3567/g">ordinanza 4 dicembre 2003 n. 307</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1187/2004<br />
Registro Generale: 639/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta </b></p>
<p>composto dai Signori:	Pres. Paolo Salvatore Cons. Livia Barberio Corsetti Cons. Antonino Anastasi Cons. Anna Leoni Cons. Sergio De Felice Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 16 Marzo 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>IZZI MARIO GABRIELE ANGELA </b>rappresentati e difesi da: Avv. MARCELLO RUSSO con domicilio eletto in Roma PIAZZA ACILIA, 4 presso ANTONIO FUNARI</p>
<p align=center>contro </p>
<p><b>COMUNE DI FRESAGRANDINARIA</b> non costituitosi; <b>DI CHIACCHIO ANTONIO Q.LE DIR. SETTORE URB. PROV. CHIET </b>non costituitosi;<b>DE CESARIS ANGELO COSTR. OPERE PUBBLICHE S.R.L.</b> non costituitosi;<b>FORLANO CENZINO </b>e <b>BELLANO CAROLINA </b>rappresentati e difesi dagli Avv.ti <b>ENRICO FOLLIERI </b>e <b>VITTORIO EMANUELE RUSSO</b> con domicilio eletto in Roma VIALE MAZZINI, 6 presso STUDIO LUPIS</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
dell&#8217;ordinanza del TAR ABRUZZO – PESCARA &#8211; n. 307/2003, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE EDILIZIA PER RISTRUTTURAZIONE E SOPRAELEVAZIONE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />
Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
BELLANO CAROLINA e FORLANO CENZINO<br />
Udito il relatore Cons. Sergio De Felice e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti Marcello Russo, Enrico Follieri e Vittorio Emanuele Russo.</p>
<p>Considerato che i motivi di appello non appaiono, prima facie, condivisibili, in quanto a parte il principio generale secondo il quale la concessione (anche in sanatoria) lascia salvi i diritti dei terzi, non può ritenersi ostativo al condono un ordine di demolizione, anche se in esecuzione di giudicato (in tal senso, CdS, V, 7/5/1996 n. 527; CdS, IV, 14/10/1998, n. 1475)</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 639/2004).<br />
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio della presente fase cautelare, liquidandole in euro 1.500.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 16 Marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1187/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1187</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1192</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1192/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1192/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1192</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; concessioni &#8211; ristrutturazione fabbricato &#8211; modifica della sagoma e degli allineamenti – contrasto dell’opera con tessuto urbanistico e storico – tutela cautelare in appello &#8211; rigetto. V. anche TAR Puglia – sede di Bari sez. II. ordinanza 11 settembre 2003 n. 644 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1192/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1192</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1192/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1192</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; concessioni &#8211; ristrutturazione fabbricato  &#8211; modifica della sagoma e degli allineamenti – contrasto dell’opera con tessuto urbanistico e storico – tutela cautelare in appello &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>V. anche TAR Puglia – sede di Bari sez. II. <a href="/ga/id/2004/4/3568/g">ordinanza 11 settembre 2003 n. 644</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:1192/2004<br />
Registro Generale: 281/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta </b></p>
<p>composto dai Signori:	Pres. Paolo Salvatore Cons. Livia Barberio Corsetti Cons. Antonino Anastasi Cons. Anna Leoni Cons. Eugenio Mele Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 16 Marzo 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>HABITARE CASA .S.R.L.</b> rappresentato e difeso da: Avv. GIUSEPPE CHIAIA NOYA con domicilio eletto in Roma VIA XX SETTEMBRE, 1 presso ANGELO ANGLANI</p>
<p align=center>contro </p>
<p><b>COMUNE DI BARI </b>rappresentato e difeso dagli Avv.ti ANNA VALLA, AUGUSTO FARNELLI e RENATO VERNA con domicilio eletto in Roma VIA FLAMINIA N.79 presso ROBERTO CIOCIOLA</p>
<p>per l&#8217;annullamento <br />
dell&#8217;ordinanza del TAR PUGLIA &#8211; BARI: Sezione II n. 644/2003, resa tra le parti, concernente DINIEGO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA PER RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI BARI<br />
Udito il relatore Cons. Eugenio Mele e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti G. Chiaia Noya e Ciociola su delega dell’Avv. R. Verna;<br />
Rilevato che la sagoma risulta modificata sia nell’aspetto che nell’apertura di finestre.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 281/2004).<br />
Condanna l’appellante al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in €. 1000.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 16 Marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1192/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1192</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2004 n.2504</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-16-3-2004-n-2504/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-16-3-2004-n-2504/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-16-3-2004-n-2504/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2004 n.2504</a></p>
<p>Pres., Mastrocola; Est., Scala Tortora (Avv.ti Arpino e Fiorentino) c/ Ministero Difesa (Avvocatura Generale dello Stato). non è valido l&#8217;ordine di arruolamento e avvio alle armi privo di sottoscrizione che rechi solamente l&#8217;espressione a stampa &#8220;il Comando&#8221; Provvedimento amministrativo &#8211; atto giuridico formale – mancanza di sottoscrizione o riconducibilità all’autore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-16-3-2004-n-2504/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2004 n.2504</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-16-3-2004-n-2504/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2004 n.2504</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., Mastrocola; Est., Scala<br /> Tortora (Avv.ti Arpino e Fiorentino) c/ Ministero Difesa (Avvocatura Generale dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>non è valido l&#8217;ordine di arruolamento e avvio alle armi privo di sottoscrizione che rechi solamente l&#8217;espressione a stampa &#8220;il Comando&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Provvedimento amministrativo &#8211;  atto giuridico formale – mancanza di sottoscrizione o riconducibilità all’autore &#8211;  invalidità/inesistenza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il provvedimento amministrativo che debba essere redatto per iscritto (nella specie, l’ordine di arruolamento e di avvio alle armi) quale atto giuridico formale, non può essere considerato valido, ma neppure venuto ad esistenza, se non reca la sottoscrizione dell’ autore, o comunque non contiene elementi tali da renderne possibile l’identificazione.(cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 novembre 1991 n. 885; T.A.R. Valle d&#8217;Aosta, 20 marzo 2000 n. 89, T.A.R. Abruzzo, L&#8217;Aquila, 13 febbraio 1998 n. 423; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 30 aprile 1996 n. 703; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 5 giugno 2002 n. 3353)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non è valido l’ordine di arruolamento e avvio alle armi privo di sottoscrizione che rechi solamente l’espressione a stampa “il Comando”</span></span></span></p>
<hr />
<p><b><br />
<center><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</center><br />
</b></p>
<p>Sent. n.<br />
Anno 2004<br />
R.g. n. 44<br />
Anno 2004</p>
<p><b><br />
<center><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. 1^ bis –</center><br />
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><br />
<center><br />
SENTENZA<br />
</center><br />
</b></p>
<p>sul ricorso n. 44/2004 proposto da<br /><b>TORORA Angelo</b>, rappresentato e difeso, giusta delega a margine dell’atto introduttivo, dagli avv.ti Luigi Arpino e Leopoldo Fiorentino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Fiorentino, in Roma, v. Lago di Lesina, n. 77,</p>
<p><center><br />
contro<br />
</center></p>
<p>il <b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12,</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione,<br />
del provvedimento d’incorporazione n. 186/03, con il quale il ricorrente è stato assegnato a svolgere il servizio militare a partire dal giorno 10.12.2003, nonchè di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale;<br />Vista l’ordinanza n.1553/03 del 17 dicembre 2003, con cui l’adito Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Seconda Sezione di Salerno, ha disposto la trasmissione degli atti del ricorso al T.A.R. del Lazio, a seguito di adesione del difensore del ricorrente al regolamento di competenza di cui all’istanza regolarmente notificata e depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, ed ha accolto la domanda incidentale di sospensione fino alla pronuncia del competente Tribunale;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso e con l’atto di riassunzione depositato in data 12 marzo 2004;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato per l’Amministrazione intimata;<br />
Vista l’istanza cautelare presentata dal ricorrente;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore alla camera di consiglio del 15 marzo 2004 il Primo Referendario Donatella Scala;<br />
Nessuno presente per le parti in causa;<br />
Visto l’art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l’art. 26 della legge n. 1034/1971, come modificato dall’art. 9, legge n. 205/2000, che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, “con sentenza succintamente motivata”, ove, nella Camera di Consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il giudice ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso;<br />
Considerato che il ricorrente ha impugnato la chiamata alle armi in data 12 novembre 2003, per il successivo 10 dicembre 2003;<br />
Considerato che il ricorrente ha dedotto, al riguardo, la violazione degli artt. 1 e 2 D.lgs. n. 504/97, art.2 e 3 L. n. 241/90, art. 97 Cost., la violazione dei principi generali dettati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 41/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria ed arbitrarietà, violazione del giusto procedimento, dei principi generali in tema di adozione di atti amministrativi;<br />
Considerato che il ricorrente lamenta, in sostanza, che la precettazione è intervenuta oltre il termine di nove mesi, previsti dalla normativa richiamata, decorrenti nel caso di specie dalla cessazione del titolo al ritardo per motivi di studio, avvenuta il 31 dicembre 2001, e che, pertanto, l’Amministrazione non avrebbe avuto alcun titolo per pretendere l’osservanza degli obblighi di leva da parte del ricorrente;<br />
Considerato che il ricorrente ha dedotto, altresì, la mancanza di un elemento essenziale dell’atto amministrativo, risultando la cartolina precetto priva della sottoscrizione e recando la generica dizione “IL COMANDO”;<br />Rilevato che l’impugnato provvedimento, lungi dal recare la sottoscrizione del soggetto emanante, reca in calce esclusivamente la generica espressione a stampa “Il Comando”, senza altra indicazione circa la inequivocabile provenienza dello stesso da parte dell’organo competente;<br />
Considerato che è principio consolidato che il provvedimento amministrativo, nel cui genus va ricompreso anche l’ordine di arruolamento e di avvio alle armi, nei casi in cui deve essere redatto per iscritto, rientra nel novero degli atti giuridici formali, sicché il documento stesso è costitutivo del contenuto giuridico, e non può essere considerato valido, o addirittura venuto ad esistenza, se non reca la sottoscrizione del soggetto che ne è autore, o comunque non contiene elementi tali, da rendere possibile l’identificazione di quest’ultimo;<br />
Considerato che sul punto si è espressa la consolidata giurisprudenza amministrativa nel senso di ritenere che la totale mancanza della sottoscrizione e l’assenza di qualsiasi elemento identificativo dell’autore costituisce vizio dell&#8217;atto; (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 novembre 1991 n. 885; T.A.R. Valle d&#8217;Aosta, 20 marzo 2000 n. 89, T.A.R. Abruzzo, L&#8217;Aquila, 13 febbraio 1998 n. 423; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 30 aprile 1996 n. 703; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 5 giugno 2002 n. 3353).<br />
Ritenuto, peraltro, che nella fattispecie non può trovare applicazione l’art. 3, II comma, del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39, che consente che per gli atti amministrativi redatti con sistema meccanizzato o d’elaborazione dati sia omessa la firma autografa, a condizione che il documento rechi, quantomeno, l&#8217;indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, non risultando che la cartolina impugnata sia stata redatta con siffatti sistemi, e, comunque, difettando sicuramente dell’indicazione del responsabile;<br />
Ritenuto, pertanto, che, stante la manifesta fondatezza del ricorso, sotto il profilo dedotto con il secondo motivo di ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure, il Tribunale può assumere una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, L. 1034/1971, e s.m., con annullamento dell’atto di precettazione in impugnativa;<br />
Considerato, infine quanto alle spese di giudizio, che le stesse possono essere compensate tra le parti costituite, sussistendone sufficienti motivi;</p>
<p><b><br />
<center><br />
P.Q.M.<br />
</center><br />
</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione 1^ bis, accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 15 marzo 2004, in Camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei sigg. magistrati:<br />
Dott. Cesare Mastrocola	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Roberto Politi &#8211; Consigliere<br />
Dr.ssa Donatella Scala &#8211; Primo Referendario, est.<br />
Il Presidente L’Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1194</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1194/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1194/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1194</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; concessioni &#8211; diniego – erronea collocazione del progetto (zona B e non zona C) da parte dell’amministrazione &#8211; tutela cautelare – procedimento cautelare &#8211; accoglimenti con salvezza di altri provvedimenti – sospensiva con obbligo a carico dell’amministrazione di riesaminare la domanda V. anche TAR Lazio, Sez.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1194/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1194</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1194/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1194</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; concessioni &#8211; diniego – erronea collocazione del progetto (zona B e non zona C) da parte dell’amministrazione &#8211; tutela cautelare – procedimento cautelare &#8211; accoglimenti con salvezza di altri provvedimenti – sospensiva con obbligo a carico dell’amministrazione di riesaminare la domanda</span></span></span></p>
<hr />
<p>V. anche TAR Lazio, Sez. II bis. <a href="/ga/id/2004/4/3569/g">ordinanza 30 ottobre 2003 n. 5439</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1194/2004<br />
Registro Generale: 487/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta </b></p>
<p>composto dai Signori:	Pres. Paolo Salvatore Cons. Livia Barberio Corsetti Cons. Antonino Anastasi Cons. Anna Leoni Cons. Eugenio Mele Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 16 Marzo 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da</p>
<p><b>PANSARDI FELICE </b>rappresentato e difeso da: Avv. ROBERTO SACCO con domicilio eletto in Roma VIA APPIA NUOVA, 470</p>
<p align=center>contro </p>
<p><b>COMUNE DI POMEZIA </b>non costituitosi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento <br />
dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA &#8211; Sezione II BIS, n. 5439/2003, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSIONE EDILIZIA;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />
Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Udito il relatore Cons. Eugenio Mele e udito, altresì, per la parte appellante l’Avv. Mario Sanino su delega dell’Avv. Roberto Sacco.<br />
Rilevato che dalle allegazioni del ricorrente si individuano errori nell’esame della fattispecie (zona B e non zona C):</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 487/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado ed ordina il riesame della domanda.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 16 Marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1194/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1194</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2004 n.1344</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-3-2004-n-1344/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-3-2004-n-1344/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-3-2004-n-1344/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2004 n.1344</a></p>
<p>Presidente Salvatore – Est. Cacace Collegio Geometri della Provincia di Torino, Collegio Geometri della Provincia di Firenze, Collegio Geometri della Provincia di Brescia, Collegio Geometri della Provincia di Padova, Collegio Geometri della Provincia di Parma, Collegio Geometri della Provincia di Roma (Avv. Baldassarre) c/ Ministero Economia e Finanze ed Agenzia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-3-2004-n-1344/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2004 n.1344</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-3-2004-n-1344/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2004 n.1344</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Salvatore – Est. Cacace<br />
Collegio Geometri della Provincia di Torino, Collegio Geometri della Provincia di Firenze, Collegio Geometri della Provincia di Brescia, Collegio Geometri della Provincia di Padova, Collegio Geometri della Provincia di Parma, Collegio Geometri della Provincia di Roma (Avv. Baldassarre) c/ Ministero Economia e Finanze ed Agenzia del Demanio (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>gli ordini e collegi professionali non sono legittimati a partecipare a procedure di gara per l&#8217;aggiudicazione di pubblici appalti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – procedura di gara – ordini e collegi professionali – legittimazione alla partecipazione – esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Se è vero che impresa è qualsiasi entità che esercita un&#8217;attività economica, a prescindere dal proprio &#8220;status&#8221; giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, e che un&#8217;attività economica è costituita da qualsiasi attività consistente nell&#8217;offrire beni o servizi su un determinato mercato, contro retribuzione e con assunzione dei rischi finanziarii connessi, è altrettanto vero fondato il rilievo che gli ordini professionali, come del resto tutti gli enti pubblici, possono agire solo nell’àmbito dei poteri loro conferiti dalla legge e che non è invero rinvenibile alcuna espressa previsione normativa, che legittimi l’Ordine professionale (nella fattispecie il Collegio dei Geometri) ad esercitare un’attività economica.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>con nota del prof. Nino Paolantonio: &#8220;Può quindi darsi per acquisito che gli ordini e i collegi professionali sono soggetti economici “imprese” ai fini della applicabilità del diritto antitrust; non lo sono ai fini dello svolgimento di un’attività economica remunerativa. Possono, cioè, essere sanzionati per ogni altra attività non contrattuale, ma non possono, essi stessi, pur titolari di personalità giuridica e di capacità giuridica di diritto privato, stipulare negozi per la prestazione di servizi professionali. Affermazione che lascia notevolmente perplessi, unitamente a quella, di cui alla motivazione della sentenza, secondo cui l’esercizio dell’attività economica dovrebbe essere contemplato nello “statuto” dell’ente, principio mai affermato né in dottrina né in giurisprudenza, e smentito da oltre 150 anni, ossia da quando si riconosce agli enti pubblici la piena capacità generale di diritto privato&#8221;.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">gli ordini e collegi professionali non sono legittimati a partecipare a procedure di gara per l’aggiudicazione di pubblici appalti</span></span></span></p>
<hr />
<p><b> </b></p>
<p><center><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<b></b></center>N.1344/2004<br />
Reg. Dec.<br />
N. 3623 Reg. Ric.<br />
Anno 2003<b></b></p>
<p><center>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<b></b></center>ha pronunciato la seguente</p>
<p><center>DECISIONE<b></b></center>sul ricorso in appello n. 3623 del 2003, proposto da<br />
&#8211; <b>Collegio Geometri della Provincia di Torino</b>,in persona del legale rappresentante p.t.;<br />
&#8211; <b>Collegio Geometri della Provincia di Firenze</b>,in persona del legale rappresentante p.t.;<br />
&#8211; <b>Collegio Geometri della Provincia di Brescia</b>,in persona del legale rappresentante p.t.;<br />
&#8211; <b>Collegio Geometri della Provincia di Padova</b>,in persona del legale rappresentante p.t.;<br />
&#8211; <b>Collegio Geometri della Provincia di Parma</b>,in persona del legale rappresentante p.t.;<br />
&#8211; <b>Collegio Geometri della Provincia di Roma</b>,in persona del legale rappresentante p.t.,<br />
tutti rappresentati e difesi dall’avv.to Antonio Baldassarre ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Pietro Annese, in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 134,</p>
<p style="text-align: center;">c o n t r o</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>,in persona del Ministro p.t.;<br />
&#8211; l’<b>Agenzia del Demanio</b>,in persona del legale rappresentante p.t.,<br />
costituitisi in giudizio, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sezione II, n. 2989/2003 del 2 aprile 2003.<br />
Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
Vista la memoria da queste ultime prodotta a sostegno delle loro difese;<br />
Visto il Dispositivo di sentenza n. 407/03;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta, alla pubblica udienza del 2 dicembre 2003, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;<br />
Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Mario Baldassarre per gli appellanti e l’avv. Vincenzo Rago dello Stato per le appellate;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: center;"><b></b>F A T T O<b></b></p>
<p>Con la sentenza indicata in epigrafe è stato respinto il ricorso proposto dai Collegi Geometri delle Province di Torino, Firenze, Brescia, Padova, Parma e Roma, volto ad ottenere l&#8217;annullamento dell’atto di esclusione degli stessi, assunto in fase di prequalifica, dalla gara di appalto a licitazione privata per il servizio di rilievo e censimento tecnico ed amministrativo dei beni immobiliari demaniali e patrimoniali dello Stato amministrati dell’Agenzia per il Demanio di cui al bando pubblicato sulla G.U.C.E. n. 138 del 18.7.2002- G.U.R.I. n. 168 del 19.7.2002.<br />
Tale esclusione è stata adottata dalla suddetta Commissione con la seguente motivazione: &#8220;Il Collegio dei Geometri non puo’ essere considerato impresa in quanto non puo’ intendersi imprenditore che esercita una attività economica organizzata al fine della produzione e scambio di beni e servizi. A tale Organo infatti sono affidate (R.D. n. 274/29) esclusivamente la tenuta dell’albo e l’esercizio del potere disciplinare degli iscritti. Il Collegio inoltre non ha una rappresentanza negoziale dei suoi iscritti non essendo abilitato ad esprimere la volontà degli iscritti ed in grado di obbligarsi in nome e per conto degli stessi”.<br />
Gli odierni appellanti deducevano in primo grado, con tre articolati motivi, la violazione dei decreti legislativi n.157/1995, n. 62/2000 e succ.ve modificazioni, delle direttive 92/50/CEE e 98/4/CEE, della legge n. 109/94, degli artt. 2082 e ss. c.c., degli artt.85 ed 86 del Trattato di Roma istitutivo della Comunità economica europea, dell’art.3, 41 e 97 Cost., del R.D. n.274/1929 e del d. lgs. n. 382/1944; eccesso di potere sotto vari profili.<br />
Il TAR ha ritenuto che il Collegio dei Geometri, in quanto “soggetto tenuto alla gestione di un albo professionale, in tali ristretti limiti funzionalmente organizzato, non puo’ considerarsi tout court idoneo alla prestazione di un servizio come quello oggetto della gara” (pag. 8 sent.) e che lo stesso “di norma, non ha alcuna rappresentanza in materia di partecipazione a gare, rimanendo allo stesso estranea l&#8217;area degli interessi individuali degli appartenenti al gruppo” (pag. 9 sent.).<br />
Avverso l’anzidetta decisione i Collegi Geometri delle Province di Torino, Firenze, Brescia, Padova, Parma e Roma hanno proposto appello, sostenendone l&#8217;erroneità e riproponendo in sostanza i motivi di impugnativa dedotti in prime cure.<br />
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio si sono costituiti in giudizio, chiedendo, con puntuali deduzioni svolte in memoria, il rigetto del gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2003 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;"><b></b>D I R I T T O<b></b></p>
<p>1. &#8211; Con la sentenza appellata è stato ritenuto il difetto di capacità e legittimazione dei Collegi Geometri di varie province a partecipare ad una gara d’appalto per la esecuzione del servizio di rilievo e censimento tecnico ed amministrativo dei beni immobiliari demaniali e patrimoniali dello Stato amministrati dall’Agenzia delle Entrate comprendente l’attività di project management, l’attività di recupero della documentazione e delle certificazioni presso gli enti preposti, l’attività di indagine sul campo e conseguente rilievo architettonico e/o impiantistico, l’attività di inserimento dei dati raccolti nonché delle relative elaborazioni grafiche in una base dati relazionale la cui struttura sarebbe stata fornita dall’Amministrazione; gara, questa, cui i Collegi medesimi avevano chiesto di partecipare, presentando ciascuno l’offerta economica per uno dei nove lotti in cui la stessa era distinta.<br />
I Collegi appellanti ritengono erronea tale decisione, facendo leva, in buona sostanza, sul carattere estensivo della nozione di impresa in sede comunitaria, nonché sulla caratterizzazione degli ordini e collegi professionali quali enti che sono istituzionalmente preordinati a curare gli interessi giuridici ed economici delle categorie che rispettivamente rappresentano.</p>
<p>2. – Al riguardo la Sezione sottolinea anzitutto che il Collegio dei Geometri è pacificamente un ente pubblico associativo, esponenziale di una categoria di professionisti, che svolge una attività di carattere pubblicistico ed opera con strumenti pubblici, sotto l’alta vigilanza del Ministero della Giustizia; ad esso la legge affida, appunto, la rappresentanza della categoria (nell’àmbito della rispettiva circoscrizione territoriale) e numerose attribuzioni:<br />
&#8211; curare “la tenuta dell’albo”, provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni secondo le prescrizioni di legge (art. 3, comma 1, del Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 “Regolamento per la professione di geometra”);<br />
&#8211; provvedere alla “disciplina degli iscritti” (ibidem);<br />
&#8211; curare che siano repressi l&#8217;uso abusivo del titolo di geometra e l&#8217;esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore della Repubblica (art. 26, comma 1, lett. a), dello stesso R.D.);<br />
&#8211; “compilare ogni triennio la tariffa professionale”, che sarà poi approvata dal Ministro della giustizia, di concerto col Ministro per i lavori pubblici (art. 26, comma 1, lett. b), dello stesso R.D.);<br />
&#8211; determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto “per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell&#8217;albo e la disciplina degli iscritti” (art. 26, comma 1, lett. c), primo periodo, dello stesso R.D.);<br />
&#8211; curare altresì “la ripartizione e l&#8217;esazione del contributo”, che la Commissione centrale, costituita nel modo indicato dall&#8217;art. 15, stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l&#8217;art. 18 del regolamento, approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n.Ordunque, se è ben vero che impresa è qualsiasi entità che esercita un&#8217;attività economica, a prescindere dal proprio &#8220;status&#8221; giuridico e dalle sue modalità di finanziamento e che ; un&#8217;attività economica è costituita da qualsiasi attività consistente nell&#8217;offrire beni o servizi su un determinato mercato, contro retribuzione e con assunzione dei rischi finanziarii connessi (Corte giustizia CE, sez. V, 18 giugno 1998, n. 35), è altrettanto vero fondato il rilievo che gli ordini professionali, come del resto tutti gli enti pubblici, possono agire solo nell’àmbito dei poteri loro conferiti dalla legge e che non è invero rinvenibile alcuna espressa previsione normativa, che legittimi l’Ordine professionale (nella fattispecie il Collegio dei Geometri) ad esercitare un’attività economica, quale quella cui aspirano gli odierni appellati con la partecipazione alla gara de qua.<br />
Una tale attività non è infatti, con tutta evidenza, coessenziale alle attribuzioni innanzi indicate e non è dunque funzionale al concreto espletamento dei còmpiti ed alla realizzazione dei fini istituzionali dell’ente stesso.<br />
Per vero, ove si aderisse alla pretesa di partecipazione alla gara de qua, di cui qui si discute, ne risulterebbe travisata e sconvolta la funzione e l’esistenza stessa degli ordini professionali, che transiterebbero dalle funzioni di protezione delle professioni (esclusivamente loro devolute dal legislatore) a quelle di soggetti economici esercitanti, per il tramite dei loro iscritti, la professione medesima, secondo modalità e forme peraltro ignote al nostro ordinamento, tali da configurare, come esattamente rileva la difesa erariale, una “associazione permanente di imprese: ossia una figura nuova e diversa rispetto ai consorzi (che costituiscono la forma esistente e regolamentata di raggruppamento stabile di imprese) e che abbisognerebbe di regolamentazioni e pertanto sottratta alla possibile valutazione della Commissione di gara” (pag. 12 mem. in data 11 novembre 2003).<br />
Queste osservazioni preliminari già impediscono, come si vede, di condividere la tesi, sostenuta dai Collegi appellanti, della loro legittimazione a rendersi aggiudicatarii in pubbliche gare, in quanto ciò sfocierebbe proprio in quella attività imprenditoriale, da ritenersi loro preclusa sia in connessione con i còmpiti istituzionali ad essi affidati (che trovano la loro fonte esclusivamente nelle attribuzioni che la legge conferisce ai colleghi medesimi con il solo fine di dare effettività alla “protezione” legale della professione), sia in ragione dei conseguenti ed inevitabili effetti distorsivi, che un tale esercizio di attività economica provocherebbe sul regime concorrenziale.<br />
La mancata previsione, da parte del legislatore, della possibilità di esercizio di attività economica da parte degli ordini (esercizio, si badi, che verrebbe a sovrapporsi alla stessa attività esercitata dagli iscritti), seppur risalente nel tempo, rappresenta infatti l’adozione di un criterio di scelta, che costituisce espressione di principii oggi pacificamente accolti dall’ordinamento.<br />
Tra questi è certamente da annoverare il principio della libera concorrenza enunciato dagli artt. 81 e 82 del Trattato dell&#8217;Unione Europea, il quale, secondo la pluridecennale giurisprudenza della Corte di Giustizia e dei giudici nazionali regola il libero svolgimento delle attività economiche, e quindi la produzione dei beni e dei servizi. L&#8217;ordinamento italiano ha dato attuazione a tali principii con la legge n. 287 del 1990, secondo una disciplina dalla quale, mediante la previsione di divieti di intese e di abusi, emerge palesemente come il prezzo del prodotto offerto rappresenti lo strumento essenziale della corretta competizione concorrenziale.<br />
La giurisprudenza amministrativa ha anche affermato che gli esercenti delle professioni intellettuali sono da considerare imprese ai fini specifici della tutela della libera concorrenza in quanto la loro attività consiste nell&#8217;offerta sul mercato di prestazioni suscettibili di valutazione economica e di acquisto delle stesse dietro corrispettivo, riconoscendosi conseguentemente il potere dell&#8217;Autorità Garante del settore di sottoporre ad indagine le condotte delle diverse categorie di professionisti, unitariamente considerate (v. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 28 gennaio 2000, n. 466).<br />
In tale contesto ordinamentale, la discesa “in campo” degli ordini, non “autorizzata “ dal legislatore, realizzerebbe allora, con tutta evidenza, una palese lesione dei principii che régolano la disciplina sulla concorrenza, che mirano, com’è noto, a tutelare il mercato da intese, pratiche concordate ed abusi di posizione dominante: tutti casi, questi, in cui la concorrenza non viene semplicemente falsata, bensì eliminata del tutto.<br />
Inoltre, vertendosi qui (com’è incontestato) in materia di appalti pubblici di servizi di rilevanza comunitaria, valga notare che la Dir. 92/50/CEE, pur riaffermando, al quinto “considerando”, la necessità di “evitare intralci alla libera circolazione dei servizi”, prevede che “la presente direttiva non pregiudica l’applicazione, a livello nazionale, delle norme relative all’esercizio di un’attività o di una professione purché esse siano compatibili con il diritto comunitario”.<br />
Se ne evince, coordinando tale disposizione con quella di cui all’art. 1, lett. c), della stessa direttiva (che include tra i “prestatori di servizi” gli “enti pubblici che forniscono servizi”), che gli enti pubblici (quali indubitabilmente sono gli ordini professionali) potranno partecipare alle gare per gli appalti di servizii (così rientrando nel campo di applicazione della direttiva n. 93/36/CEE: V. Corte Giustizia CE, sez. VI, 7 dicembre 2000, n. 94) solo se ed in quanto siano soggetti istituzionalmente preposti (e dunque, in tal senso, “autorizzati”) alla erogazione del tipo di servizio oggetto dell’appalto; il che, come s’è visto, non può dirsi degli ordini professionali.<br />
Pertanto, alla stregua e della natura di enti pubblici consociativi ad appartenenza obbligatoria propria degli ordini professionali (che ne fa degli organismi ausiliarii della Pubblica Amministrazione, dotati di una posizione giuridica risultante dal complesso di poteri, funzioni e prerogative loro attribuiti dal legislatore) e della qualificazione, che del prestatore di servizii fornisce la sopra richiamata norma comunitaria, gli ordini stessi non possono essere annoverati tra le categorie di operatori imprenditoriali privati e pubblici abilitati a partecipare ai pubblici appalti di servizii indetti dalle pp. aa., in quanto istituzionalmente preposti al raggiungimento di finalità di interesse generale, con un’autonomia negoziale piena sì (trattandosi di enti pubblici dotati di personalità giuridica), ma attenuata, con riguardo alla fattispecie negoziale che ne occupa, dal principio, secondo il quale tali enti possono concludere ogni tipologia contrattuale consentita dall’ordinamento, sempre che l’oggetto del contratto sia compatibile e coerente con i loro còmpiti e funzioni istituzionali.<br />
Una tale compatibilità appare, ad avviso del Collegio, ben lungi dal potersi intravedere nel caso all’esame, in cui è del tutto palese l’inconferenza dell’attività economica, che si pretende di esercitare, rispetto ai precisi compiti (di tenuta dell’albo, di disciplina degli iscritti, ecc.) agli enti in questione affidati dal legislatore.<br />
L’autonomia degli stessi si presenta, così, come “strumentale”, ossia caratterizzata da un intrinseco limite teleologico, nel senso di essere necessariamente vòlta al perseguimento di specifiche finalità d’interesse generale, legislativamente individuate, cui strettamente ineriscono e debbono inerire le funzioni esercitate da tali enti.<br />
Del resto, pur rimanendo ferme le conclusioni sovraesposte (di carattere determinante ai fini che rilevano), anche a voler ipotizzare una equiparazione tra gli ordini e collegi professionali, nella loro qualità di enti di diritto privato, alle società – con un’analisi, quindi, che privilegi un punto di vista strettamente privatistico della fattispecie -, si perverrebbe – come è stato attentamente osservato in dottrina con riguardo a fattispecie analoga &#8211; comunque alle stesse conclusioni.<br />
Com’è noto, infatti, una società, nello svolgimento della propria attività, è tenuta a perseguire lo scopo risultante dall’atto costitutivo, rivelandosi invalido un eventuale atto compiuto al di fuori dell’oggetto sociale.<br />
Ebbene, in assenza di un potere statutario attribuito a detti enti, è lo stesso legislatore a circoscrivere l’àmbito di azione degli stessi, escludendo chiaramente che la loro capacità giuridica si possa estendere all’esecuzione di attività, quale quella in argomento, di tipo imprenditoriale.<br />
Tale incapacità non permetterebbe quindi a qualsivoglia Collegio geometri, a causa di una impossibilità di tipo giuridico, di svolgere le attività oggetto dell’appalto, alla gara per la cui aggiudicazione le odierne appellate aspirano; così da rendere di riflesso nullo il relativo contratto, che, in caso di aggiudicazione, esso andrebbe a stipulare, in quanto, com’ènoto, l’impossibilità dell’oggetto, cui, ai sensi degli art. 1346 e 1418 c.c., consegue la nullità del contratto, ricorre quando la prestazione sia insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di impedimenti originari di carattere materiale o giuridico che ostacolino in modo assoluto il risultato cui essa era diretta (Cassazione civile, sez. II, 21 maggio 2001, n. 6927).<br />
E’ bene, infine, chiarire che, alla luce di quanto fin qui evidenziato, risultano impraticabili sia l’attribuzione, che gli appellanti tentano inconferentemente di operare, alla legge n. 109 del 1994 del valore di normativa di principio e di riferimento anche per le procedure di affidamento degli appalti di servizii (giacché questi, invero, trovano disciplina in una specifica normativa e ciò non consente l’applicazione in via analogica di altre norme: v. Cons. St., V, 10 giugno 2002, n. 3207), sia i rilevi dagli stessi formulati per ricordare la recente evoluzione dell’ordinamento verso l’ammissione alle pubbliche gare delle cooperative sociali e delle cc.dd. ONLUS (cui basta contrapporre la semplice considerazione ch’è stata all’uopo necessaria una espressa e specifica disciplina legislativa: v. legge 11 agosto 1991, n. 266; legge 8 novembre 1991, n. 381, D. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).</p>
<p>3. &#8211; In ogni caso, poi, è da ritenersi che correttamente, la commissione d’appalto ha escluso gli odierni appellanti dalla gara de qua sul rilievo che “il Collegio [dei geometri] inoltre non ha una rappresentanza negoziale dei suoi iscritti non essendo abilitato ad esprimere la volontà degli iscritti ed in grado di obbligarsi in nome e per conto degli stessi”.<br />
Al riguardo osserva la Sezione che il fatto che, negli ordini professionali, l’interesse collettivo dell’ente esponenziale coincida necessariamente con quello della categoria (v. Cons. St., IV, 25 agosto 1997, n. 907), non porta affatto a concludere, come gli stessi pretendono, che l’acquisizione dell’appalto di cui si tratta, così come la stipulazione del contratto a séguito della eventuale aggiudicazione, sarebbe stata direttamente imputabile, secondo l’ordinario meccanismo della rappresentanza negoziale, ai singoli iscritti, la cui sommatoria di requisiti professionali, economici e strumentali verrebbe poi a rappresentare, secondo tali tesi, la “capacità” del Collegio.<br />
Va infatti puntualizzato che gli ordini professionali, in quanto forniti di personalità giuridica, costituiscono autonomi centri di rapporti giuridici, che non operano tuttavia come mandatarii degli iscritti, per cui essi sono legittimati a compiere atti giuridici non nell’interesse (giuridico ed economico) dei singoli rappresentati (quale indubbiamente si configura quello connesso alla partecipazione ad una gara), ma solo nell’interesse collettivo dell’ente stesso, ovvero nell’interesse della categoria obiettivamente ed unitariamente considerata.<br />
Solo, infatti, in caso di “consorzi”, la responsabilità solidale tra il consorzio ed i singoli consorziati, prevista dall&#8217;articolo 2615, comma secondo, cod. civ. in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato, non richiede la spendita del nome di quest&#8217;ultimo, la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse, in deroga al principio generale contenuto nell&#8217;articolo 1705 del codice civile stesso.</p>
<p>4. – Infondate, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, risultano anche le censure:<br />
&#8211; riguardanti la asserita violazione dei principii, che régolano le procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente e ciò in quanto la necessità di confronto concorrenziale (che scaturisce dall&#8217;esistenza di una pluralità di imprese operanti nel settore e quindi dal principio generale in tema di attività negoziale della p.a., che impone di procedere ad un adeguato vaglio comparativo al fine di individuare il miglior possibile contraente alle migliori possibili condizioni contrattuali, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità, imparzialità e buon andamento) non risulta lesa o messa in pericolo dalla disposta esclusione dei collegi appellanti, che non possono certo considerarsi, nel senso che si è sopra precisato, “imprese operanti nel settore”;<br />
&#8211; che ipotizzano un conflitto tra i due ordinamenti (quello comunitario e quello nazionale), che non pare affatto sussistere, in quanto, derivando la “incapacità” degli ordini a partecipare alle gare di cui trattasi direttamente dalle leggi che li istituiscono e regolano (e che attribuiscono loro una indubbia natura pubblica, strettamente correlata ai poteri, di cui sono investiti ed alle funzioni loro attribuite), va qui ribadito che le Pubbliche Amministrazioni, nell’esercizio delle loro attività organizzative e soprattutto di quelle connesse a còmpiti e funzioni istituzionali, non possono incontrare limiti nella disciplina comunitaria (v. Cons. St., IV, 13 febbraio 1996, n. 104);<br />
&#8211; che invocano l’incostituzionalità della disciplina di riferimento degli appalti pubblici di servizii con riguardo agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto il modo di esercizio delle funzioni pubblicistiche affidate agli ordini e la conseguente, veduta, loro incapacità di esercitare attività economiche incompatibili con le funzioni loro attribuite rientrano nella potestà di organizzazione della Pubblica Amministrazione, rispetto alla quale i principii costituzionali invocati dagli enti che quelle funzioni sono chiamati ad esercitare si rivelano del tutto inconferenti.</p>
<p>5. – In base alle pregresse considerazioni, l’appello deve essere respinto.<br />
Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><b></b>P.Q.M.<b></b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.<br />
Spese del presente grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 2 dicembre 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:</p>
<p>Paolo Salvatore &#8211; Presidente<br />
Livia Barberio Corsetti – Consigliere<br />
Giuseppe Barbagallo – Consigliere<br />
Antonino Anastasi &#8211; Consigliere<br />
Salvatore Cacace &#8211; Consigliere, rel. est.</p>
<p>L’ESTENSORE IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO&lt;br&gt;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA&lt;br&gt;<br />
Il 16.3.2004&lt;br&gt;<br />
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-3-2004-n-1344/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2004 n.1344</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1199</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1199/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1199/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1199/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1199</a></p>
<p>Pubblico impiego – procedimento disciplinare &#8211; inosservanza termini del procedimento (art. 110 del T.U., che assegna 90 giorni dalla nomina al funzionario istruttore per concludere l’inchiesta) &#8211; sospensiva di sentenza di accoglimento del ricorso – tutela cautelare richiesta dall’amministrazione – rigetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanze:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1199/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1199</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1199/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1199</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – procedimento disciplinare  &#8211; inosservanza termini del procedimento (art. 110 del T.U., che assegna 90 giorni dalla nomina al funzionario istruttore per concludere l’inchiesta)  &#8211; sospensiva di sentenza di accoglimento del ricorso – tutela cautelare richiesta dall’amministrazione – rigetto</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1199/2004<br />
Registro Generale: 702/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta </b></p>
<p>composto dai Signori:	Pres. Paolo Salvatore Cons. Livia Barberio Corsetti Cons. Antonino Anastasi Cons. Anna Leoni Cons. Eugenio Mele Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 16 Marzo 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE &#8211; COMANDO GEN. GDF </b>rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>DI LEO ROBERTO</b> rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIANFRANCO FONTANA e GIORGIO ALLOCCA con domicilio eletto in Roma VIA G. NICOTERA, 29 presso GIORGIO ALLOCCA</p>
<p>per l&#8217;annullamento, <br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR LOMBARDIA &#8211; BRESCIA – n. 1348/2003, resa tra le parti, concernente PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE DAL SERVIZIO.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
DI LEO ROBERTO<br />
Udito il relatore Cons. Eugenio Mele e udito, altresì, per la parte appellata l’Avv. Giorgio Allocca.</p>
<p>Considerato che, a partire dalla contestazione degli addebiti, nessun atto risulta emanato oltre i 90 gg.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 702/2004) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 16 Marzo 2004</p>
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