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	<title>16/2/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16/2/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quarta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2012 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quarta-sezione-sentenza-16-2-2012-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quarta-sezione-sentenza-16-2-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quarta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2012 n.0</a></p>
<p>Pres. J.-C. BONICHOT e Rel.– Sentenza 21 dicembre 2011, nel procedimento C 482/10, M-Noëlle Solvay sulla portata e sulla applicazione delle norme della Convenzione di Aahrus e della direttiva habitat Unione europea – Valutazione dell’impatto ambientale di progetti – Nozione di “atto legislativo” – Valore e portata delle precisazioni fornite</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quarta-sezione-sentenza-16-2-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quarta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2012 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quarta-sezione-sentenza-16-2-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quarta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2012 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. J.-C. BONICHOT e Rel.– Sentenza 21 dicembre 2011, nel procedimento C 482/10, <b>M-Noëlle Solvay</b></span></p>
<hr />
<p>sulla portata e sulla applicazione delle norme della Convenzione di Aahrus e della direttiva habitat</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Unione europea – Valutazione dell’impatto ambientale di progetti – Nozione di “atto legislativo” – Valore e portata delle precisazioni fornite dalla Guida all’applicazione della Convenzione di Aarhus – Autorizzazione di un progetto in assenza di un’adeguata valutazione del suo impatto ambientale – Accesso alla giustizia in materia ambientale – Portata del diritto di ricorso – Direttiva “habitat” – Piano o progetto che pregiudica l’integrità del sito – Motivo imperativo di rilevante interesse pubblico — Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sebbene, ai fini dell’interpretazione degli articoli 2, paragrafo 2, e 9, paragrafo 4, della Convenzione di Aarhus si possa prendere in considerazione la Guida all’applicazione di detta Convenzione, tuttavia detta Guida non ha alcuna forza vincolante ed è priva della portata normativa propria delle disposizioni della citata Convenzione.	</p>
<p>L’articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, devono essere interpretati nel senso che sono esclusi dai rispettivi ambiti di applicazione di tali disposizioni soltanto i progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo specifico, di modo che gli obiettivi delle citate disposizioni siano stati raggiunti tramite la procedura legislativa.	</p>
<p>Spetta al giudice nazionale verificare se tali due requisiti siano stati rispettati tenendo conto sia del contenuto dell’atto legislativo adottato sia di tutta la procedura legislativa che ha condotto alla sua adozione e, in particolare, degli atti preparatori e dei dibattiti parlamentari.<br />
Al riguardo, un atto legislativo che non faccia altro che «ratificare» puramente e semplicemente un atto amministrativo preesistente, limitandosi a constatare l’esistenza di motivi imperativi di interesse generale, senza il previo avvio di una procedura legislativa nel merito che consenta di rispettare detti requisiti, non può essere considerato un atto legislativo specifico ai sensi della citata disposizione e non è dunque sufficiente ad escludere un progetto dai rispettivi ambiti di applicazione di detta Convenzione e di detta direttiva, come modificata.	</p>
<p>Gli articoli 3, paragrafo 9, e 9, paragrafi 2-4, della Convenzione di Aarhus e l’articolo 10 bis della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono essere interpretati nel senso che,  qualora un progetto rientrante nell’ambito di applicazione di tali disposizioni sia adottato mediante un atto legislativo, la verifica del rispetto, da parte di quest’ultimo, dei requisiti stabiliti da tale direttiva, come modificata, deve poter essere sottoposta, in base alle norme procedurali nazionali, ad un organo giurisdizionale o ad un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge; nel caso in cui contro un simile atto non sia esperibile alcun ricorso della natura e della portata sopra rammentate, spetterebbe ad ogni organo giurisdizionale nazionale adito nell’ambito della sua competenza esercitare il controllo descritto al precedente trattino e trarne le eventuali conseguenze, disapplicando tale atto legislativo.	</p>
<p>L’articolo 6, paragrafo 9, della Convenzione di Aarhus e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono essere interpretati nel senso che non prescrivono che la decisione stessa contenga le ragioni per le quali l’autorità competente ha deciso che essa era necessaria. Tuttavia, nell’ipotesi in cui una persona interessata lo chieda, l’autorità amministrativa competente ha l’obbligo di comunicarle i motivi per i quali tale decisione è stata assunta, ovvero le informazioni e i documenti pertinenti in risposta alla richiesta formulata.	</p>
<p>L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che non consente a un’autorità nazionale, sia pure legislativa, di autorizzare un piano o un progetto senza aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa. L’articolo 6, paragrafo 4, della stessa direttiva deve essere interpretato nel senso che la realizzazione di un’infrastruttura destinata ad ospitare un centro amministrativo non può, per principio, essere considerata un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, ai sensi di detta disposizione, idoneo a giustificare la realizzazione di un piano o di un progetto che pregiudica l’integrità del sito in causa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)</p>
<p>16 febbraio 2012</p>
<p>	</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
«Valutazione dell’impatto ambientale di progetti – Nozione di “atto legislativo” – Valore e portata delle precisazioni fornite dalla Guida all’applicazione della Convenzione di Aarhus – Autorizzazione di un progetto in assenza di un’adeguata valutazione del suo impatto ambientale – Accesso alla giustizia in materia ambientale – Portata del diritto di ricorso – Direttiva “habitat” – Piano o progetto che pregiudica l’integrità del sito – Motivo imperativo di rilevante interesse pubblico»</p>
<p>Nella causa C 182/10,</p>
<p>avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour constitutionnelle (Belgio), con decisione del 30 marzo 2010, pervenuta in cancelleria il 9 aprile 2010, nel procedimento</p>
<p><b><b>Marie-Noëlle Solvay e altri</p>
<p></b></b>contro</p>
<p><b><b>Région wallonne,</p>
<p></b></b>con l’intervento di:</p>
<p><b><b>Infrabel SA,</p>
<p>Codic Belgique SA,</p>
<p>Federal Express European Services Inc. (FEDEX),</p>
<p>Société wallonne des aéroports (SOWEAR),</p>
<p>Société régionale wallonne du transport (SRWT),</p>
<p>Société Intercommunale du Brabant wallon (IBW),</p>
<p></b></b>LA CORTE (Quarta Sezione),</p>
<p>composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione (relatore), dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. E. Jaraši&#363;nas, giudici,</p>
<p>avvocato generale: sig.ra E. Sharpston</p>
<p>cancelliere: sig.ra R. &#350;ere&#351;, amministratore</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 novembre 2011,</p>
<p>considerate le osservazioni presentate:</p>
<p>–        per Marie-Noëlle Solvay e altri, da T. Vandenput e M. L. Giovannelli, avocats;</p>
<p>–        per l’association des riverains et habitants des communes proches de l’aéroport BSCA (Brussels South Charleroi Airport) (ARACh), da A. Lebrun, avocat;</p>
<p>–        per l’association Inter-Environnement Wallonie e altri, da J. Sambon, avocat;</p>
<p>–        per l’association Charleroi South Air Pur e altri, da. D. Brusselmans, avocat;</p>
<p>–        per Boxus e altri, da L. Misson e A. Kettels, avocats;</p>
<p>–        per Laloux e altri, da L. Dehin, avocat;</p>
<p>–        per la Région wallonne, da F. Haumont, avocat;</p>
<p>–        per la Commissione europea, da O. Beynet, J.-B. Laignelot e D. Recchia, in qualità di agenti,</p>
<p>vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><b>Sentenza</p>
<p></b></b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2, 3, 6 e 9 della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU L 124, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Aarhus»), degli articoli 1, 9 e 10 bis della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU L 156, pag. 17; in prosieguo: la «direttiva 85/337»), nonché dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»).</p>
<p>2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di controversie pendenti tra alcuni abitanti frontisti degli aeroporti di Liegi-Bierset e di Charleroi-Bruxelles Sud nonché della linea ferroviaria Bruxelles Charleroi e la Région wallonne (Regione vallona) in merito ad autorizzazioni per lavori inerenti a tali strutture. </p>
<p> <b><b>Contesto normativo</p>
<p></b></b> <i><i>Il diritto internazionale</p>
<p></i></i>3        Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus, la definizione data all’espressione «autorità pubblica» «non comprende gli organi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio del potere (&#8230;) legislativo».</p>
<p>4        L’articolo 3, paragrafo 9, della Convenzione di Aarhus enuncia quanto segue:</p>
<p>«Nei limiti delle pertinenti disposizioni della presente convenzione, il pubblico ha accesso alle informazioni, può partecipare ai processi decisionali e ha accesso alla giustizia in materia ambientale senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sulla nazionalità o sulla residenza o, qualora si tratti di persone giuridiche, sull’ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle loro attività».</p>
<p>5        L’articolo 6, paragrafo 9, della Convenzione di Aarhus precisa quanto segue:</p>
<p>«Ciascuna Parte provvede affinché il pubblico sia prontamente informato della decisione adottata dalla pubblica autorità, secondo le opportune procedure. Ciascuna Parte rende accessibile al pubblico il testo della decisione, nonché i motivi e le considerazioni su cui essa si fonda».</p>
<p>6        L’articolo 9, paragrafi 2 4, della Convenzione di Aarhus sancisce:</p>
<p>«2.      Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico interessato: </p>
<p>a)      che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa, </p>
<p>b)      che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di detta Parte esiga tale presupposto, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale e/o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell’articolo 6 e, nei casi previsti dal diritto nazionale e fatto salvo il paragrafo 3, ad altre pertinenti disposizioni della presente convenzione.</p>
<p>Le nozioni di “interesse sufficiente” e di “violazione di un diritto” sono determinate secondo il diritto nazionale, coerentemente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia nell’ambito della presente convenzione. A tal fine si ritiene sufficiente, ai sensi della lettera a), l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 5. Tali organizzazioni sono altresì considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai sensi della lettera b).</p>
<p>Le disposizioni del presente paragrafo non escludono la possibilità di esperire un ricorso preliminare dinanzi ad un’autorità amministrativa, né dispensano dall’obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario, qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale. </p>
<p>3.      In aggiunta, e ferme restando le procedure di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale.</p>
<p>4.      Fatto salvo il paragrafo 1, le procedure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono offrire rimedi adeguati ed effettivi, ivi compresi, eventualmente, provvedimenti ingiuntivi, e devono essere obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose. Le decisioni prese in virtù del presente articolo sono emanate o registrate per iscritto. Le decisioni degli organi giurisdizionali e, ove possibile, degli altri organi devono essere accessibili al pubblico».</p>
<p> <i><i>Il diritto dell’Unione</p>
<p></i></i> La direttiva 85/337</p>
<p>7        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/337, per «progetto» si intende «la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere» ovvero «altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo», e per «autorizzazione», la «decisione dell’autorità competente o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso». Le nozioni di «pubblico» e di «pubblico interessato» sono inoltre definite come segue: </p>
<p>«“pubblico”: </p>
<p>una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;</p>
<p>“pubblico interessato”: </p>
<p>pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse».</p>
<p>8        L’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337 così dispone:</p>
<p>«La presente direttiva non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l’obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengono raggiunti tramite la procedura legislativa».</p>
<p>9        L’articolo 2, paragrafo 1, della citata direttiva prevede quanto segue:</p>
<p>«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto (&#8230;)».</p>
<p>10      L’articolo 5, paragrafo 4, della medesima direttiva enuncia quanto segue:</p>
<p>«Gli Stati membri, se necessario, provvedono affinché le autorità mettano a disposizione del committente le informazioni pertinenti di cui dispongono (&#8230;)».</p>
<p>11      L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 85/337 precisa quanto segue:</p>
<p>«Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell’autorizzazione, l’autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico in base ad adeguate procedure e rendono disponibili allo stesso le seguenti informazioni: </p>
<p>–      il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l’accompagnano, </p>
<p>–      tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico,</p>
<p>–      una descrizione, ove necessario, delle principali misure al fine di evitare, ridurre e se possibile compensare i più rilevanti effetti negativi».</p>
<p>12      L’articolo 10 bis di detta direttiva così dispone:</p>
<p>«Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:</p>
<p>a)      che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa;</p>
<p>b)      che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,</p>
<p>abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.</p>
<p>Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.</p>
<p>Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, è considerato sufficiente ai fini della lettera a) del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini della lettera b) del presente articolo.</p>
<p>Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all’autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell’esaurimento delle procedure di ricorso amministrativo quale presupposto dell’esperimento di procedure di ricorso giurisdizionale, ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.</p>
<p>Una siffatta procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.</p>
<p>Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale». </p>
<p> La direttiva «habitat»</p>
<p>13      Ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva «habitat»:</p>
<p>«3.      Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica. </p>
<p>4.      Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.</p>
<p>Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico».</p>
<p> <i><i>Il diritto nazionale</p>
<p></i></i>14      Gli articoli 1 4 del décret (legge regionale) del Parlamento vallone del 17 luglio 2008 relativo a talune concessioni e/o autorizzazioni per le quali sussistono motivi imperativi di interesse generale (<i><i>Moniteur belge</i></i> del 25 luglio 2008, pag. 38900), nella loro versione originaria, dispongono quanto segue: </p>
<p>«Articolo 1. Ricorrono motivi imperativi di interesse generale per il rilascio delle concessioni urbanistiche, delle autorizzazioni ambientali e delle autorizzazioni uniche relative agli atti e ai lavori di seguito indicati:</p>
<p>1° i seguenti atti e lavori di sistemazione delle infrastrutture e degli edifici di accoglienza degli aeroporti regionali di Liegi Bierset e di Charleroi Bruxelles Sud:</p>
<p>a)      per quanto riguarda l’aeroporto di Liegi-Bierset:</p>
<p>–      l’ampliamento della zona merci nord per i piazzali di sosta degli aeromobili e i futuri capannoni merci;</p>
<p>–      il raccordo e la via di rullaggio a sud;</p>
<p>–      l’installazione del quarto serbatoio del deposito carburanti;</p>
<p>–      la stazione merci TGV;</p>
<p>–      l’ampliamento dell’area di parcheggio per le autovetture a sud dell’autostrada;</p>
<p>–      la futura costruzione di uffici;</p>
<p>b)      per quanto riguarda l’aeroporto di Charleroi-Bruxelles Sud:</p>
<p>–      l’allungamento della pista, nonché la costruzione delle bretelle di collegamento e il prolungamento della via di rullaggio a nord tra dette bretelle;</p>
<p>–      la torre di controllo e il radar;</p>
<p>–      l’ampliamento dei piazzali di sosta degli aeromobili;</p>
<p>–      la sistemazione delle aree di sghiacciamento;</p>
<p>–      il collegamento stradale R3-aeroporto;</p>
<p>–      il raccordo periferico e la via di rullaggio a sud;</p>
<p>–      l’ampliamento dell’aerostazione;</p>
<p>–      l’ampliamento dell’area di parcheggio per le autovetture;</p>
<p>–      la stazione e le infrastrutture ferroviarie;</p>
<p>2° in esecuzione dell’accordo di cooperazione dell’11 ottobre 2001, tra lo Stato federale, le Regioni fiamminga, vallona e di Bruxelles-Capitale, relativo al piano di investimento pluriennale 2001-2012 della S.N.C.B., gli atti e i lavori sul territorio della Région wallonne connessi alla rete RER;</p>
<p>3° nell’ambito dell’attuazione dello schema di sviluppo dello spazio regionale (terza parte, punto 1.4.) adottato dal Governo vallone il 27 maggio 1999, gli atti e i lavori relativi alle modalità organizzative del trasporto pubblico per Charleroi, Liegi, Namur e Mons;</p>
<p>4° gli anelli stradali e fluviali mancanti, sul territorio della Région wallonne, della rete transeuropea dei trasporti di cui alla decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. </p>
<p>Articolo 2. Per gli atti e le opere di cui all’articolo 1 previsti dall’articolo 84 del Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie (Codice vallone per la pianificazione territoriale e urbanistica, il patrimonio e l’energia), la concessione è rilasciata dal Governo o da un suo delegato conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dall’articolo 127 del medesimo Code, compresi quelli di cui al § 3 del citato articolo.</p>
<p>Agli atti e alle opere di cui all’articolo 1 riguardanti una struttura ai sensi del décret dell’11 marzo 1999 sull’autorizzazione ambientale si applica l’articolo 13, comma 2, del citato décret.</p>
<p>In deroga ai commi 1 e 2, la richiesta di autorizzazione, la cui attestazione di ricevimento o la cui presentazione siano antecedenti all’entrata in vigore del presente décret, viene istruita in conformità alle disposizioni allora vigenti.</p>
<p>Articolo 3. Entro quarantacinque giorni dal rilascio, il Governo presenta al Parlamento vallone la concessione urbanistica, l’autorizzazione ambientale o l’autorizzazione unica relativa agli atti e ai lavori di cui all’articolo 1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 2, comma 3, sono presentate al Parlamento entro quarantacinque giorni dalla loro ricezione da parte del Governo.</p>
<p>Il Parlamento vallone ratifica l’autorizzazione e/o la concessione presentata entro sessanta giorni dal deposito del relativo fascicolo presso l’Ufficio di presidenza del Parlamento vallone. Qualora nessun décret di ratifica venga approvato entro il suddetto termine, l’autorizzazione si considera non accordata.</p>
<p>I termini di cui ai commi 1 e 2 subiscono una sospensione dal 16 luglio al 15 agosto.</p>
<p>L’autorizzazione e/o la concessione ratificata dal Parlamento vallone diviene esecutiva a partire dalla pubblicazione del décret nel Moniteur belge. Essa è inviata dal Governo conformemente alle disposizioni del medesimo Code o del décret dell’11 marzo 1999.</p>
<p>Articolo 4. Alla richiesta di autorizzazione e/o di concessione vertente su una modifica minore di un’autorizzazione e/o di una concessione ratificata dal Parlamento vallone si applicano le norme di diritto comune del medesimo Code o del medesimo décret».</p>
<p>15      Gli articoli 5 9 del décret del Parlamento vallone del 17 luglio 2008 prevedono quanto segue:</p>
<p>«Articolo 5. Si ratifica la seguente autorizzazione per la quale sussistono motivi imperativi di interesse generale:</p>
<p>–      per quanto riguarda gli atti e i lavori di sistemazione delle infrastrutture e degli edifici di accoglienza degli aeroporti regionali, il decreto ministeriale del 25 agosto 2005 relativo all’autorizzazione ambientale rilasciata alla SA SAB per l’aeroporto di Liegi-Bierset.</p>
<p>Articolo 6. Si ratifica la seguente concessione per la quale sussistono motivi imperativi di interesse generale:</p>
<p>–      per quanto riguarda gli atti e i lavori di sistemazione delle infrastrutture e degli edifici di accoglienza degli aeroporti regionali, il decreto ministeriale del 13 settembre 2006 che rilascia una concessione urbanistica alla Société régionale wallonne des Transports per l’allungamento della pista dell’aeroporto di Liegi-Bierset. </p>
<p>Articolo 7. Si ratifica la seguente concessione per la quale sussistono motivi imperativi di interesse generale:</p>
<p>–      per quanto riguarda gli atti e i lavori di sistemazione delle infrastrutture e degli edifici di accoglienza degli aeroporti regionali, la concessione urbanistica del 16 settembre 2003 rilasciata dal funzionario delegato della Direzione generale per la pianificazione territoriale, le politiche abitative e il patrimonio di Charleroi alla SA SOWAER per la copertura del torrente Tintia e la modifica del rilievo del suolo nella parte nord orientale dell’aeroporto.</p>
<p>Articolo 8. Si ratifica la seguente autorizzazione per la quale sussistono motivi imperativi di interesse generale:</p>
<p>–      per quanto riguarda gli atti e i lavori di sistemazione delle infrastrutture e degli edifici di accoglienza degli aeroporti regionali, il decreto ministeriale del 25 luglio 2005 relativo all’autorizzazione unica rilasciata alla SA SOWAER per l’aeroporto di Charleroi-Bruxelles Sud (aerostazione: 3 000 000 passeggeri/anno), parcheggi per le autovetture (1 600 posti a raso e 1 000 posti in strutture multipiano), reti di accesso a tali parcheggi, piste aeree, piazzali di sosta degli aeromobili collegati all’aerostazione, impianto di trattamento delle acque, edifici tecnici, deposito carburanti (stoccaggio di 2 420 m3 di cherosene e di 30 m3 di carburante per il trasporto stradale) e costruzione di nuove strade comunali.</p>
<p>Articolo 9. Si ratifica la seguente autorizzazione per la quale sussistono motivi imperativi di interesse generale:</p>
<p>–      per quanto riguarda gli atti e i lavori di sistemazione delle infrastrutture e degli edifici di accoglienza degli aeroporti regionali, il decreto ministeriale del 27 luglio 2005 relativo all’autorizzazione ambientale rilasciata alla SA SOWAER per la gestione dell’aeroporto di Charleroi-Bruxelles Sud».</p>
<p>16      Gli articoli 14 17 di tale decreto così recitano:</p>
<p>«Articolo 14.       Si ratifica la seguente autorizzazione per la quale sussistono motivi imperativi di interesse generale:</p>
<p>–      per quanto riguarda la rete RER e le pertinenze, gli accessi e i collegamenti attinenti, il decreto ministeriale del 9 febbraio 2006, relativo all’autorizzazione unica rilasciata alla S.N.C.B. per la costruzione e la gestione del terzo e quarto binario sulla linea Infrabel 124 Bruxelles Charleroi nei comuni di Waterloo, Braine l’Alleud e Nivelles.</p>
<p>Articolo 15.       Si ratifica la seguente autorizzazione per la quale sussistono motivi imperativi di interesse generale:</p>
<p>–      il decreto ministeriale del 19 giugno 2008 relativo all’autorizzazione unica rilasciata all’intercommunale IBW (consorzio intercomunale IBW) per la costruzione e la gestione dell’impianto di depurazione dell’Hain avente una potenzialità di 92 000 a.e. (abitanti equivalenti), nel comune di Braine le Château.</p>
<p>Articolo 16.       Si ratifica la seguente autorizzazione per la quale sussistono motivi imperativi di interesse generale:</p>
<p>–      il decreto ministeriale del 7 luglio 2008 relativo all’autorizzazione ambientale rilasciata alla SA Codic Belgique per la gestione di un centro amministrativo e di formazione comprendente vari impianti tecnici su un immobile sito a La Hulpe, chaussée de Bruxelles 135.</p>
<p>Articolo 17.       Si ratifica la seguente concessione per la quale sussistono motivi imperativi di interesse generale:</p>
<p>–      il decreto ministeriale del 4 giugno 2008 relativo alla concessione urbanistica rilasciata alla SA Codic Belgique per la costruzione di un centro amministrativo e di formazione comprendente vari impianti tecnici su un bene sito a La Hulpe, chaussée de Bruxelles 135».</p>
<p>17      In sostanza, emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte che il Conseil d’État (Consiglio di Stato belga) è competente a statuire sui ricorsi di annullamento proposti contro taluni atti amministrativi e i regolamenti delle autorità amministrative nonché contro gli atti amministrativi delle assemblee legislative o dei loro organi. </p>
<p>18      Esso non può invece statuire su ricorsi proposti contro atti di natura legislativa.</p>
<p>19      Orbene, la ratifica, mediante legge regionale del Parlamento vallone, delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni di lavori conferisce a queste ultime un valore legislativo. Il Conseil d’État diviene, di conseguenza, incompetente a conoscere dei ricorsi di annullamento proposti contro questi atti ratificati, che possono essere impugnati esclusivamente dinanzi alla Cour constitutionnelle (Corte costituzionale), dinanzi alla quale possono tuttavia essere sollevati soltanto determinati motivi. </p>
<p> <b><b>Cause principali e questioni pregiudiziali</p>
<p></b></b>20      Dinanzi alla Cour constitutionnelle sono stati proposti vari ricorsi diretti all’annullamento del décret del Parlamento vallone del 17 luglio 2008 che ha «ratificato» – ovverosia, ha convalidato alla luce di «motivi imperativi di interesse generale» – alcune concessioni edilizie relative a vari lavori legati all’aeroporto di Liegi-Bierset, a quello di Charleroi-Bruxelles Sud e alla linea ferroviaria Bruxelles-Charleroi. </p>
<p>21      Inoltre, la Cour constitutionnelle è investita dal Conseil d’État di questioni pregiudiziali relative alla legittimità del citato décret. Il Conseil d’État si era esso stesso precedentemente interrogato circa la compatibilità di tale medesimo décret con il diritto dell’Unione e con la Convenzione di Aarhus e, a tal riguardo, aveva investito la Corte di giustizia di questioni di pronuncia pregiudiziale che hanno costituito l’oggetto della sentenza del 18 ottobre 2011, Boxus e a. (da C 128/09 a C 131/09, C 134/09 e C 135/09, non ancora pubblicata nella Raccolta).</p>
<p>22      Per effetto di tale atto legislativo, le suddette concessioni edilizie possono essere contestate non più dinanzi al Conseil d’État, ma solo dinanzi alla Cour constitutionnelle, ed esclusivamente per motivi afferenti alla non conformità alle norme sottoposte al sindacato di detta Cour. </p>
<p>23      Pertanto, in ciascuna delle cause principali, si chiede al giudice del rinvio di pronunciarsi, in particolare, sulla questione se il décret impugnato poteva sottrarre le concessioni in questione al sindacato del Conseil d’État per sottoporle al sindacato della Cour constitutionnelle, benché quest’ultima non offrisse possibilità di ricorso della portata di quelle esperibili dinanzi al Conseil d’État. Così facendo, il legislatore avrebbe violato la Costituzione belga in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafi 2-4, della Convenzione di Aarhus nonché con l’articolo 10 bis della direttiva 85/337.</p>
<p>24      È in tale contesto che la Cour constitutionnelle ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:</p>
<p>«1)      Se gli articoli 2, [paragrafo] 2, e 9, paragrafo 4, della Convenzione di Aarhus (&#8230;) debbano essere interpretati conformemente alle precisazioni fornite dalla Guida all’applicazione della suddetta Convenzione.</p>
<p>2)      a)     Se l’articolo 2, [paragrafo] 2, della Convenzione di Aarhus debba essere interpretato nel senso di escludere dall’ambito di applicazione della suddetta Convenzione atti legislativi quali le concessioni urbanistiche o le autorizzazioni ambientali accordate conformemente al procedimento istituito dagli articoli 1 4 del décret [del Parlamento vallone] del 17 luglio 2008 (&#8230;).</p>
<p>      b)      Se l’articolo 2, [paragrafo] 2, della Convenzione di Aarhus debba essere interpretato nel senso di escludere dall’ambito di applicazione della suddetta Convenzione atti legislativi quali le ratifiche di concessioni urbanistiche o di autorizzazioni ambientali contenute negli articoli 5 9 e 14 17 del medesimo décret.</p>
<p>      c)      Se l’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337 (&#8230;) debba essere interpretato nel senso di escludere dall’ambito di applicazione di tale direttiva atti legislativi quali le concessioni urbanistiche o le autorizzazioni ambientali accordate conformemente al procedimento istituito dagli articoli 1 4 del medesimo décret.</p>
<p>      d)      Se l’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337 (&#8230;) debba essere interpretato nel senso di escludere dall’ambito di applicazione di tale direttiva atti legislativi quali le ratifiche delle concessioni urbanistiche o delle autorizzazioni ambientali contenute negli articoli 5 9 e 14 17 del medesimo décret.</p>
<p>3)      a)     Se gli articoli 3, paragrafo 9, e 9, paragrafi 2, 3 e 4, della Convenzione di Aarhus e l’articolo 10 bis della direttiva 85/337 (&#8230;) debbano essere interpretati nel senso che ostano ad un procedimento, come quello istituito dagli articoli 1 4 del medesimo décret, in virtù del quale il legislatore regionale rilascia concessioni urbanistiche ed autorizzazioni ambientali che vengono predisposte da un’autorità amministrativa e possono essere impugnate solo con i ricorsi menzionati [nella decisione di rinvio] dinanzi alla Cour constitutionnelle e ai giudici dell’ordine giudiziario.</p>
<p>      b)      Se gli articoli 3, paragrafo 9, e 9, paragrafi 2, 3 e 4, della Convenzione di Aarhus e l’articolo 10 bis della direttiva 85/337 (&#8230;) debbano essere interpretati nel senso che ostano all’adozione di atti legislativi quali le ratifiche con effetto retroattivo contenute negli articoli 5 9 e 14 17 del medesimo décret, che possono essere impugnati solo mediante i ricorsi menzionati [nella decisione di rinvio] dinanzi alla Cour constitutionnelle e ai giudici dell’ordine giudiziario.</p>
<p>4)      a)     Se l’articolo 6, paragrafo 9, della Convenzione di Aarhus e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 85/337 (&#8230;) debbano essere interpretati nel senso che ostano ad un procedimento, come quello istituito dagli articoli 1 4 del medesimo décret, in virtù del quale un décret con cui vengono rilasciate concessioni urbanistiche o autorizzazioni ambientali non deve contenere in sé tutti gli elementi che consentano di accertare che tali autorizzazioni siano fondate su un’adeguata verifica preliminare, effettuata conformemente alle prescrizioni della Convenzione di Aarhus e della direttiva 85/337 (&#8230;).</p>
<p>      b)      Se l’articolo 6, paragrafo 9, della Convenzione di Aarhus e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 85/337 (&#8230;) debbano essere interpretati nel senso che ostano all’adozione di atti legislativi quali le ratifiche contenute negli articoli 5 9 e 14 17 del medesimo décret, che non contengono in sé tutti gli elementi che consentano di accertare che tali autorizzazioni siano fondate su un’adeguata verifica preliminare, effettuata conformemente alle prescrizioni della Convenzione di Aarhus e della direttiva 85/337 (&#8230;).</p>
<p>5)      Se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [“habitat”] debba essere interpretato nel senso che consente ad un’autorità legislativa di autorizzare progetti come quelli di cui agli articoli 16 e 17 del medesimo décret anche nel caso in cui la valutazione di impatto ambientale realizzata in relazione a tali progetti sia stata ritenuta lacunosa dal Conseil d’État con una pronuncia emanata secondo il procedimento di estrema urgenza e sia stata contraddetta da un parere dell’autorità della Région wallonne incaricata della gestione ecologica dell’ambiente naturale.</p>
<p>6)      In caso di soluzione negativa della precedente questione, se l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva [“habitat”] debba essere interpretato nel senso che consenta di considerare quale motivo imperativo di rilevante interesse pubblico la realizzazione di un’infrastruttura destinata ad ospitare il centro amministrativo di una società privata e ad accogliere un numero elevato di lavoratori».</p>
<p> <b><b>Sulle questioni pregiudiziali</p>
<p></b></b> <i><i>Sulla prima questione</p>
<p></i></i>25      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se gli articoli 2, paragrafo 2, e 9, paragrafo 4, della Convenzione di Aarhus debbano essere interpretati conformemente alle precisazioni fornite dalla Guida all’applicazione di tale Convenzione.</p>
<p>26      Risulta dal testo di tale Guida, e in particolare dalle precisazioni contenute sotto il titolo «Informazioni sull’uso della Guida», che tale documento, redatto da esperti internazionali, ha il solo obiettivo di fornire un’analisi della Convenzione di Aarhus al fine di consentire ai suoi lettori di «farsi un’idea di cosa sia la Convenzione e cosa possa significare concretamente». </p>
<p>27      Se la Guida all’applicazione della Convenzione di Aarhus può quindi essere considerata un documento esplicativo, idoneo eventualmente ad essere preso in considerazione, tra altri elementi rilevanti, al fine di interpretare tale Convenzione, tuttavia le analisi che esso contiene non hanno forza vincolante e sono prive della portata normativa propria delle disposizioni della Convenzione di Aarhus.</p>
<p>28      Si deve pertanto rispondere alla prima questione dichiarando che sebbene, ai fini dell’interpretazione degli articoli 2, paragrafo 2, e 9, paragrafo 4, della Convenzione di Aarhus, si possa prendere in considerazione la Guida all’applicazione di detta Convenzione, tuttavia detta Guida non ha alcuna forza vincolante ed è priva della portata normativa propria delle disposizioni della Convenzione di Aarhus.</p>
<p> <i><i>Sulla seconda questione</p>
<p></i></i>29      Con la sua seconda questione, le cui varie articolazioni devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus e l’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337 debbano essere interpretati nel senso che un atto, quale il décret del Parlamento vallone del 17 luglio 2008, che «ratifica», conferendo loro un valore normativo, concessioni urbanistiche, autorizzazioni ambientali o di lavori precedentemente accordate dall’autorità amministrativa, per le quali viene sancito che «ricorrono motivi imperativi di interesse generale», è escluso dai rispettivi ambiti di applicazione di tale Convenzione e di tale direttiva.</p>
<p>30      Risulta dall’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337 che, quando gli obiettivi di quest’ultima, ivi compreso quello della disponibilità di informazioni, sono raggiunti tramite una procedura legislativa, è esclusa l’applicazione della citata direttiva al progetto di cui trattasi (v. sentenze del 19 settembre 2000, Linster, C 287/98, Racc. pag. I 6917, punto 51, nonché Boxus e a., cit., punto 36).</p>
<p>31      Tale disposizione sottopone a due requisiti l’esclusione di un progetto dall’ambito di applicazione della direttiva 85/337. Il primo requisito impone che il progetto sia adottato nei dettagli mediante un atto legislativo specifico; il secondo, che gli obiettivi di tale direttiva, incluso quello della disponibilità delle informazioni, siano raggiunti tramite la procedura legislativa (v. sentenze del 16 settembre 1999, WWF e a., C 435/97, Racc. pag. I 5613, punto 57, nonché Boxus e a., cit., punto 37).</p>
<p>32      Per quanto riguarda il primo requisito, esso implica innanzitutto che il progetto sia adottato mediante un atto legislativo specifico. A questo proposito, occorre rilevare che le nozioni di «progetto» e di «autorizzazione» sono definite all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/337. Pertanto, un atto legislativo che adotta un progetto, per rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 5, di tale direttiva, deve essere specifico e presentare le stesse caratteristiche di una siffatta autorizzazione. In particolare, esso deve conferire al committente il diritto di realizzare il progetto (v. citate sentenze WWF e a., punto 58, nonché Boxus e a., punto 38).</p>
<p>33      Il progetto deve inoltre essere adottato nei dettagli, vale a dire in modo sufficientemente preciso e definitivo, sì che l’atto legislativo che lo adotta comprenda, come un’autorizzazione, tutti gli elementi del progetto rilevanti ai fini della valutazione di impatto ambientale, che il legislatore deve aver preso in considerazione (v. citate sentenze WWF e a., punto 59, nonché Boxus e a., punto 39). L’atto legislativo deve quindi attestare il conseguimento degli obiettivi della direttiva 85/337 riguardo al progetto in questione (v. citate sentenze Linster, punto 56, nonché Boxus e a., punto 39).</p>
<p>34      Ne deriva che non può essere considerato come recante adozione dettagliata di un progetto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337, un atto legislativo che non comprenda gli elementi necessari per la valutazione di impatto ambientale del progetto o che richieda l’adozione di altri atti per conferire al committente il diritto di realizzare il progetto (v. citate sentenze WWF e a., punto 62; Linster, punto 57, nonché Boxus e a., punto 40).</p>
<p>35      Quanto al secondo requisito, si evince dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337, che l’obiettivo essenziale della medesima consiste nel garantire che, prima della concessione di un’autorizzazione, i progetti per i quali sia previsto un impatto ambientale rilevante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto ambientale (v. citate sentenze Linster, punto 52, nonché Boxus e a., punto 41).</p>
<p>36      Il sesto considerando della direttiva 85/337 precisa, inoltre, che la valutazione deve essere fatta in base alle opportune informazioni fornite dal committente ed eventualmente completata dalle autorità e dal pubblico eventualmente interessato al progetto (v. citate sentenze WWF e a., punto 61; Linster, punto 53, nonché Boxus e a., punto 42).</p>
<p>37      Il legislatore deve avere poi a sua disposizione, al momento dell’adozione del progetto, un’informazione sufficiente. Emerge dall’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 85/337 e dall’allegato IV della medesima che le informazioni che il committente deve fornire contengono almeno una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, progettazione e dimensione, una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi, nonché i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente (v. citate sentenze Linster, punto 55, nonché Boxus e a., punto 43).</p>
<p>38      Tenuto conto delle caratteristiche delle procedure di approvazione di un piano in più fasi, la direttiva 85/337 non osta a che uno stesso progetto sia approvato tramite due atti di diritto nazionale, considerati nel loro insieme quale autorizzazione ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2 (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2006, Commissione/Regno Unito, C 508/03, Racc. pag. I 3969, punto 102). Di conseguenza, il legislatore, al momento di adottare l’atto finale di autorizzazione di un progetto, può usufruire delle informazioni raccolte nell’ambito di una previa procedura amministrativa (v. sentenza Boxus e a., cit., punto 44).</p>
<p>39      L’esistenza di una simile procedura amministrativa non può tuttavia comportare che un progetto possa essere considerato come adottato nei dettagli mediante un atto legislativo specifico, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337, se tale atto legislativo non rispetta i due requisiti rammentati al punto 31 della presente sentenza. Come dichiarato dalla Corte al punto 45 della citata sentenza Boxus e a., un atto legislativo che non faccia altro che «ratificare» puramente e semplicemente un atto amministrativo preesistente, limitandosi a constatare l’esistenza di motivi imperativi di interesse generale, senza il previo avvio di una procedura legislativa nel merito che consenta di rispettare detti requisiti, non può essere considerato un atto legislativo specifico ai sensi della citata disposizione e non è dunque sufficiente ad escludere un progetto dall’ambito di applicazione della direttiva 85/337. </p>
<p>40      In particolare, un atto legislativo adottato senza che i membri dell’organo legislativo abbiano avuto a loro disposizione le informazioni menzionate al punto 37 della presente sentenza non può rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337 (v. sentenza Boxus e a., cit., punto 46).</p>
<p>41      Spetta al giudice nazionale determinare se tali requisiti siano stati rispettati. A tal fine, esso deve tener conto sia del contenuto dell’atto legislativo adottato sia di tutta la procedura legislativa che ha condotto alla sua adozione e, in particolare, degli atti preparatori e dei dibattiti parlamentari (v. sentenza Boxus e a., cit., punto 47).</p>
<p>42      Tale soluzione elaborata nella citata sentenza Boxus e a., in ordine all’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337, può essere trasposta all’articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus. Infatti, da un lato, il tenore letterale dell’articolo 2, paragrafo 2, della citata Convenzione è, in sostanza, simile a quello dell’articolo 1, paragrafo 5, di tale direttiva. Dall’altro lato, non vi è alcuna ragione, che potrebbe derivare dall’oggetto o dalla portata della Convenzione di Aarhus, che possa impedire alla Corte di trasporre, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni di detta Convenzione, l’interpretazione da essa elaborata in relazione alle disposizioni simili della direttiva 85/337.</p>
<p>43      Occorre dunque rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus e l’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337 devono essere interpretati nel senso che sono esclusi dai rispettivi ambiti di applicazione di tali disposizioni soltanto i progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo specifico, di modo che gli obiettivi delle citate disposizioni siano stati raggiunti tramite la procedura legislativa. Spetta al giudice nazionale verificare se tali due requisiti siano stati rispettati tenendo conto sia del contenuto dell’atto legislativo adottato sia di tutta la procedura legislativa che ha condotto alla sua adozione e, in particolare, degli atti preparatori e dei dibattiti parlamentari. Al riguardo, un atto legislativo che non faccia altro che «ratificare» puramente e semplicemente un atto amministrativo preesistente, limitandosi a constatare l’esistenza di motivi imperativi di interesse generale, senza il previo avvio di una procedura legislativa nel merito che consenta di rispettare detti requisiti, non può essere considerato un atto legislativo specifico ai sensi della citata disposizione e non è dunque sufficiente ad escludere un progetto dai rispettivi ambiti di applicazione di detta Convenzione e di detta direttiva.</p>
<p> <i><i>Sulla terza questione</p>
<p></i></i>44      Con la sua terza questione, le cui varie articolazioni devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafi 2-4, della Convenzione di Aarhus e l’articolo 10 bis della direttiva 85/337 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che il diritto di realizzare un progetto rientrante nel loro ambito di applicazione sia conferito mediante un atto legislativo contro il quale, in base alla normativa nazionale, non è esperibile alcun ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge che consenta di contestare tale atto nel merito e sotto il profilo procedurale.</p>
<p>45      Deriva dall’articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus, in combinato disposto con gli articoli 6 e 9 della stessa, nonché dall’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337 che né tale Convenzione né tale direttiva si applicano ai progetti adottati mediante un atto legislativo rispondente ai requisiti ricordati al punto 31 della presente sentenza (v. sentenza Boxus e a., cit., punto 50).</p>
<p>46      Per gli altri progetti, vale a dire quelli che siano adottati o mediante un atto che non ha natura legislativa o mediante un atto legislativo che non risponda ai suddetti requisiti, discende dal dettato stesso dell’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus e dell’articolo 10 bis della direttiva 85/337 che gli Stati devono prevedere la possibilità di accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti, rispettivamente, all’ambito di applicazione dell’articolo 6 della Convenzione di Aarhus o della direttiva 85/337 (v. sentenza Boxus e a., cit., punto 51).</p>
<p>47      Gli Stati membri dispongono, in virtù della loro autonomia procedurale e fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, di un margine di manovra nell’attuazione dell’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus e dell’articolo 10 bis della direttiva 85/337. Ad essi spetta, in particolare, determinare quale organo giurisdizionale o organo indipendente e imparziale istituito dalla legge sia competente a conoscere dei ricorsi oggetto di tali disposizioni e secondo quali modalità procedurali, purché siano rispettate le suddette disposizioni (v. sentenza Boxus e a., cit., punto 52).</p>
<p>48      L’articolo 9 della Convenzione di Aarhus e l’articolo 10 bis della direttiva 85/337 perderebbero tuttavia qualsiasi effetto utile se la sola circostanza che un progetto sia adottato mediante un atto legislativo che non risponde ai requisiti ricordati al punto 31 della presente sentenza avesse come conseguenza di sottrarlo a qualsiasi ricorso atto a contestarne la legittimità, sostanziale o procedurale, ai sensi di tali disposizioni (v. sentenza Boxus e a., cit., punto 53).</p>
<p>49      Le esigenze derivanti dall’articolo 9 della Convenzione di Aarhus e dall’articolo 10 bis della direttiva 85/337 presuppongono, al riguardo, che, quando un progetto rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 della Convenzione di Aarhus o della direttiva 85/337 è adottato mediante un atto legislativo, la questione se tale atto legislativo risponda ai requisiti stabiliti all’articolo 1, paragrafo 5, di tale direttiva e ricordati al punto 31 della presente sentenza deve poter essere sottoposta a un controllo, in base alle norme procedurali nazionali, da parte di un organo giurisdizionale o di un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge (v. sentenza Boxus e a., cit., punto 54).</p>
<p>50      Nel caso in cui contro un simile atto non sia esperito alcun ricorso della natura e della portata sopra rammentate, spetterebbe ad ogni organo giurisdizionale nazionale adito nell’ambito della sua competenza esercitare il controllo descritto al punto precedente e trarne le eventuali conseguenze, disapplicando tale atto legislativo (v. sentenza Boxus e a., cit., punto 55).</p>
<p>51      Nella fattispecie, ove il giudice del rinvio accerti che il décret del Parlamento vallone del 17 luglio 2008 non risponde ai requisiti stabiliti all’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337 e rammentati al punto 31 della presente sentenza, e qualora risulti, in base alle norme nazionali applicabili, che nessun organo giurisdizionale o nessun organo indipendente e imparziale istituito dalla legge sia competente a controllare la validità, sostanziale e procedurale, di tale décret, quest’ultimo deve allora essere considerato incompatibile con le esigenze derivanti dall’articolo 9 della Convenzione di Aarhus e dall’articolo 10 bis della direttiva 85/337. Spetta pertanto al giudice del rinvio disapplicarlo (v. sentenza Boxus e a., cit., punto 56).</p>
<p>52      Occorre pertanto rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafi 2-4, della Convenzione di Aarhus e l’articolo 10 bis della direttiva 85/337 devono essere interpretati nel senso che:</p>
<p>–      qualora un progetto rientrante nell’ambito di applicazione di tali disposizioni sia adottato mediante un atto legislativo, la verifica del rispetto, da parte di quest’ultimo, dei requisiti stabiliti all’articolo 1, paragrafo 5, di tale direttiva deve poter essere sottoposta, in base alle norme procedurali nazionali, ad un organo giurisdizionale o ad un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge; </p>
<p>–      nel caso in cui contro un simile atto non sia esperibile alcun ricorso della natura e della portata sopra rammentate, spetterebbe ad ogni organo giurisdizionale nazionale adito nell’ambito della sua competenza esercitare il controllo descritto al precedente trattino e trarne le eventuali conseguenze, disapplicando tale atto legislativo.</p>
<p> <i><i>Sulla quarta questione</p>
<p></i></i>53      Con la sua quarta questione, le cui varie articolazioni devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 9, della Convenzione di Aarhus e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 85/337 debbano essere interpretati nel senso che ostano all’adozione di atti legislativi che non contengono in sé tutti i motivi che hanno dato origine alla loro adozione e che consentono di accertare che quest’ultima sia fondata su un’adeguata verifica preliminare, effettuata conformemente alle prescrizioni di detta Convenzione e di detta direttiva.</p>
<p>54      È stato dichiarato che l’articolo 4 della direttiva 85/337 deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che la decisione di non sottoporre a valutazione un progetto rientrante nell’allegato II della citata direttiva contenga in sé le ragioni per le quali l’autorità competente ha deciso che questa non era necessaria ma che, nell’ipotesi in cui una persona interessata lo chieda, l’autorità amministrativa competente ha l’obbligo di comunicarle i motivi per i quali tale decisione è stata assunta, ovvero le informazioni e i documenti pertinenti in risposta alla richiesta formulata (v. sentenza del 30 aprile 2009, Mellor, C 75/08, Racc. pag. I 3799, punto 61).</p>
<p>55      Tale interpretazione è applicabile all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 85/337. </p>
<p>56      Infatti, se è vero che l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 85/337 prescrive che, in base ad adeguate procedure, il pubblico sia informato della decisione adottata dall’autorità competente e dei motivi sui quali è fondata detta decisione, tuttavia non risulta che la stessa decisione debba contenere le ragioni per le quali l’autorità competente ha deciso che essa era necessaria (v., per analogia, sentenza Mellor, cit., punto 56).</p>
<p>57      Ne risulta tuttavia che i terzi, come del resto le autorità amministrative interessate, devono potersi accertare che l’autorità competente abbia avuto conoscenza, secondo le norme previste dalla legislazione nazionale, del fatto che una verifica preliminare ed adeguata sia stata effettuata conformemente alle prescrizioni della direttiva 85/337 (v. sentenza Mellor, cit., punto 57).</p>
<p>58      Inoltre, i singoli interessati, come del resto le altre autorità nazionali coinvolte, devono poter far garantire l’osservanza di tale obbligo in materia di verifica gravante sull’autorità competente, eventualmente in sede giurisdizionale (v. sentenza Mellor, cit., punto 58).</p>
<p>59      A tal proposito, l’efficacia del sindacato giurisdizionale, che deve poter riguardare la legittimità della motivazione della decisione impugnata, comporta, in via generale, che il giudice adito possa richiedere all’autorità competente la comunicazione di tale motivazione. Tuttavia, trattandosi più specificamente di assicurare la tutela effettiva di un diritto attribuito dal diritto dell’Unione, occorre anche che le persone interessate possano difendere tale diritto nelle migliori condizioni possibili e che ad esse sia riconosciuta la facoltà di decidere, con piena cognizione di causa, se sia utile per loro adire il giudice. Ne deriva che in una tale ipotesi l’autorità nazionale competente ha l’obbligo di fare loro conoscere i motivi sui quali è basato il suo rifiuto, vuoi nella decisione stessa, vuoi in una comunicazione successiva effettuata su loro richiesta (v. sentenze del 15 ottobre 1987, Heylens e a., causa 222/86, Racc. pag. 4097, punto 15, nonché Mellor, cit., punto 59).</p>
<p>60      Tale successiva comunicazione può assumere la forma non solo di un’enunciazione espressa dei motivi, ma anche della messa a disposizione di informazioni e di documenti pertinenti in risposta alla richiesta formulata (v. sentenza Mellor, cit., punto 60). </p>
<p>61      È vero che i motivi non devono essere necessariamente contenuti nella stessa decisione, ciò nondimeno, in applicazione della legislazione nazionale applicabile o di sua stessa iniziativa, l’autorità competente può indicare nella decisione i motivi sui quali essa è basata (v. sentenza Mellor, cit., punto 63).</p>
<p>62      In una simile ipotesi, detta decisione deve essere tale da consentire alle persone interessate di valutare l’opportunità di presentare ricorso avverso la medesima, tenuto conto, eventualmente, degli elementi che potrebbero essere portati a loro conoscenza successivamente (v. sentenza Mellor, cit., punto 64).</p>
<p>63      Tale interpretazione può essere applicata all’articolo 6, paragrafo 9, della Convenzione di Aarhus. Infatti, da un lato, il tenore letterale di tale disposizione è, in sostanza, simile a quello dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 85/337. Dall’altro lato, non vi è alcuna ragione, che potrebbe derivare dall’oggetto o dalla portata della Convenzione di Aarhus, che possa impedire alla Corte di trasporre, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni di detta Convenzione, l’interpretazione da essa elaborata in relazione alle disposizioni simili della direttiva 85/337. </p>
<p>64      Occorre dunque rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 9, della Convenzione di Aarhus e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 85/337 devono essere interpretati nel senso che non prescrivono che la decisione stessa contenga le ragioni per le quali l’autorità competente ha deciso che essa era necessaria. Tuttavia, nell’ipotesi in cui una persona interessata lo chieda, l’autorità amministrativa competente ha l’obbligo di comunicarle i motivi per i quali tale decisione è stata assunta, ovvero le informazioni e i documenti pertinenti in risposta alla richiesta formulata. </p>
<p> <i><i>Sulla quinta questione</p>
<p></i></i>65      Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» debba essere interpretato nel senso che consenta ad un’autorità legislativa di autorizzare un piano o un progetto senza avere la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa.</p>
<p>66      L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» prevede una procedura di valutazione volta a garantire, mediante un controllo preventivo, che un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito interessato, ma idoneo ad avere incidenze significative sullo stesso, sia autorizzato solo se non pregiudicherà l’integrità di tale sito (v. sentenza del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, C 127/02, Racc. pag. I 7405, punto 34).</p>
<p>67      L’autorizzazione di un piano o di un progetto può essere concessa solo a condizione che le autorità competenti abbiano acquisito la certezza che esso è privo di effetti pregiudizievoli per l’integrità del sito in causa. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all’assenza di tali effetti (v. sentenza del 26 ottobre 2006, Commissione/Portogallo, C 239/04, Racc. pag. I 10183, punto 20). Inoltre, è al momento in cui viene adottata la decisione che autorizza la realizzazione del progetto che non deve sussistere alcun ragionevole dubbio, dal punto di vista scientifico, circa l’assenza di effetti dannosi per l’integrità del sito interessato (v. sentenza Commissione/Portogallo, cit., punto 24). </p>
<p>68      Peraltro, per quanto riguarda i siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria, e in particolare, i siti ospitanti tipi di habitat naturali prioritari, gli Stati membri sono tenuti, in forza della direttiva «habitat», ad adottare misure di salvaguardia idonee, con riguardo all’obiettivo di conservazione contemplato da tale direttiva, a salvaguardare l’interesse ecologico rivestito da detti siti a livello nazionale (v. sentenze del 13 gennaio 2005, Dragaggi e a., C 117/03, Racc. pag. I 167, punto 30, nonché del 10 giugno 2010, Commissione/Italia, C 491/08, punto 30).</p>
<p>69      Tali obblighi incombono agli Stati membri in forza della direttiva «habitat» indipendentemente dalla natura dell’autorità nazionale competente per autorizzare il piano o il progetto in questione. L’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, che riguarda le «autorità nazionali competenti», non prevede alcuna regola particolare che riguarderebbe i piani o i progetti che sarebbero approvati da un’autorità legislativa. Una siffatta qualità non incide, di conseguenza, sull’ambito e sulla portata degli obblighi che incombono agli Stati membri in forza delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat». </p>
<p>70      Occorre di conseguenza rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» deve essere interpretato nel senso che non consente a un’autorità nazionale, sia pure legislativa, di autorizzare un piano o un progetto senza aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa.</p>
<p> <i><i>Sulla sesta questione</p>
<p></i></i>71      Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «habitat» debba essere interpretato nel senso che la realizzazione di un’infrastruttura destinata ad ospitare il centro amministrativo di una società privata può essere considerata un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, ai sensi di detta disposizione, idoneo a giustificare la realizzazione di un piano o di un progetto che pregiudica l’integrità del sito in causa.</p>
<p>72      L’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «habitat» prevede che, qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza effettuata in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, primo periodo, di tale direttiva, un piano o progetto debba essere comunque realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e in mancanza di soluzioni alternative, lo Stato membro può adottare ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata (v. sentenza del 20 settembre 2007, Commissione/Italia, C 304/05, Racc. pag. I 7495, punto 81). </p>
<p>73      L’articolo 6, paragrafo 4, della citata direttiva, in quanto disposizione derogatoria rispetto al criterio di autorizzazione previsto dal secondo periodo del paragrafo 3 del citato articolo, dev’essere interpretato restrittivamente (v. sentenza del 20 settembre 2007, Commissione/Italia, cit., punto 82). </p>
<p>74      Esso può applicarsi soltanto dopo che gli effetti di un piano o di un progetto siano stati analizzati conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat». Infatti, la conoscenza di tali effetti, con riferimento agli obiettivi di conservazione relativi al sito in questione, costituisce un presupposto imprescindibile ai fini dell’applicazione di detto articolo 6, paragrafo 4, dato che, in assenza di tali elementi, non può essere valutato alcun requisito di applicazione di tale disposizione di deroga. L’esame di eventuali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e della questione se sussistano alternative meno dannose richiede, infatti, una ponderazione del pregiudizio che deriverebbe al sito dal piano o dal progetto previsti. Inoltre il pregiudizio del sito dev’essere identificato con precisione, al fine di poter stabilire il tipo delle eventuali misure compensative (v. sentenza del 20 settembre 2007, Commissione/Italia, cit., punto 83).</p>
<p>75      L’interesse idoneo a giustificare, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «habitat», la realizzazione di un piano o di un progetto deve essere sia «pubblico» che «rilevante», il che comporta che sia di una tale rilevanza da poter essere ponderato con l’obiettivo, perseguito da tale direttiva, di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. </p>
<p>76      Per principio, lavori destinati all’insediamento o all’ampliamento di un’impresa rispondono a tali requisiti soltanto in circostanze eccezionali. </p>
<p>77      Non si può escludere che ciò si verifichi quando un progetto, pur essendo di natura privata, presenti realmente, sia per la sua stessa natura, sia per il contesto economico e sociale in cui esso si inserisce, un interesse pubblico rilevante e se è dimostrata l’assenza di soluzioni alternative.</p>
<p>78      Con riferimento a tali criteri, la semplice costruzione di un’infrastruttura destinata ad ospitare un centro amministrativo non può, per principio, configurare un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «habitat».</p>
<p>79      Occorre dunque rispondere alla sesta questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «habitat» deve essere interpretato nel senso che la realizzazione di un’infrastruttura destinata ad ospitare un centro amministrativo non può, per principio, essere considerata un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, ai sensi di detta disposizione, idoneo a giustificare la realizzazione di un piano o di un progetto che pregiudica l’integrità del sito in causa.</p>
<p> <b><b>Sulle spese</p>
<p></b></b>80      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:</p>
<p>1)      <b><b>Sebbene, ai fini dell’interpretazione degli articoli 2, paragrafo 2, e 9, paragrafo 4, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, si possa prendere in considerazione la Guida all’applicazione di detta Convenzione, tuttavia detta Guida non ha alcuna forza vincolante ed è priva della portata normativa propria delle disposizioni della citata Convenzione.</p>
<p></b></b>2)      <b><b>L’articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale e l’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, devono essere interpretati nel senso che sono esclusi dai rispettivi ambiti di applicazione di tali disposizioni soltanto i progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo specifico, di modo che gli obiettivi delle citate disposizioni siano stati raggiunti tramite la procedura legislativa. Spetta al giudice nazionale verificare se tali due requisiti siano stati rispettati tenendo conto sia del contenuto dell’atto legislativo adottato sia di tutta la procedura legislativa che ha condotto alla sua adozione e, in particolare, degli atti preparatori e dei dibattiti parlamentari. Al riguardo, un atto legislativo che non faccia altro che «ratificare» puramente e semplicemente un atto amministrativo preesistente, limitandosi a constatare l’esistenza di motivi imperativi di interesse generale, senza il previo avvio di una procedura legislativa nel merito che consenta di rispettare detti requisiti, non può essere considerato un atto legislativo specifico ai sensi della citata disposizione e non è dunque sufficiente ad escludere un progetto dai rispettivi ambiti di applicazione di detta Convenzione e di detta direttiva, come modificata.</p>
<p></b></b>3)      <b><b>Gli articoli 3, paragrafo 9, e 9, paragrafi 2-4, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale e l’articolo 10 bis della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono essere interpretati nel senso che:</p>
<p></b></b>–      <b><b>qualora un progetto rientrante nell’ambito di applicazione di tali disposizioni sia adottato mediante un atto legislativo, la verifica del rispetto, da parte di quest’ultimo, dei requisiti stabiliti all’articolo 1, paragrafo 5, di tale direttiva, come modificata, deve poter essere sottoposta, in base alle norme procedurali nazionali, ad un organo giurisdizionale o ad un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge;</p>
<p></b></b>–      <b><b>nel caso in cui contro un simile atto non sia esperibile alcun ricorso della natura e della portata sopra rammentate, spetterebbe ad ogni organo giurisdizionale nazionale adito nell’ambito della sua competenza esercitare il controllo descritto al precedente trattino e trarne le eventuali conseguenze, disapplicando tale atto legislativo.</p>
<p></b></b>4)      <b><b>L’articolo 6, paragrafo 9, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono essere interpretati nel senso che non prescrivono che la decisione stessa contenga le ragioni per le quali l’autorità competente ha deciso che essa era necessaria. Tuttavia, nell’ipotesi in cui una persona interessata lo chieda, l’autorità amministrativa competente ha l’obbligo di comunicarle i motivi per i quali tale decisione è stata assunta, ovvero le informazioni e i documenti pertinenti in risposta alla richiesta formulata.</p>
<p></b></b>5)      <b><b>L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che non consente a un’autorità nazionale, sia pure legislativa, di autorizzare un piano o un progetto senza aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa.</p>
<p></b></b>6)      <b><b>L’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che la realizzazione di un’infrastruttura destinata ad ospitare un centro amministrativo non può, per principio, essere considerata un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, ai sensi di detta disposizione, idoneo a giustificare la realizzazione di un piano o di un progetto che pregiudica l’integrità del sito in causa.</p>
<p></b></b>Firme</p>
<p align=center>
<p align=center>
<p align=justify>
<p></p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quarta-sezione-sentenza-16-2-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quarta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2012 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.608</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-608/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-608/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-608/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.608</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento con cui veniva disposta la risoluzione dei contratti di appalto stipulati da Metro C con le ricorrenti per informativa della Prefettura de L’Aquila: Considerato che gran parte delle circostanze riportate nell’informativa prefettizia impugnata (come specificate nella nota della Prefettura de L’Aquila) sembrano fondarsi su vicende oggetto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-608/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.608</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-608/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.608</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento con cui veniva disposta la risoluzione dei contratti di appalto stipulati da Metro C con le ricorrenti per informativa della Prefettura de L’Aquila: Considerato che gran parte delle circostanze riportate nell’informativa prefettizia impugnata (come specificate nella nota della Prefettura de L’Aquila) sembrano fondarsi su vicende oggetto di un’altra informativa prefettizia che, tuttavia, è stata annullata dal TAR Abruzzo, sede L’Aquila, con sentenze n. 870/2010 ed altra analoga n. 14/2011 che, sebbene appellate dinanzi al Consiglio di Stato, non risultano sospese nella loro esecutività. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00608/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10142/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10142 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc Codimar Srl</b> e <b>Soc Solage Srl</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. Angelo Clarizia, Nino Paolantonio, Stefano Recchioni, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Principessa Clotilde, 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Metro C Societa&#8217; di Progetto Spa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanni Del Signore, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Del Signore in Roma, via Cola di Rienzo, 297;<br />	<br />
<b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Roma</b>, <b>U.T.G. &#8211; Prefettura di L&#8217;Aquila</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Roma Metropolitane Srl</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Giuffrè, Luigi Strano, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via degli Scipioni, 288; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
A) con il ricorso introduttivo del giudizio:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento comunicato in data 17 novembre 2011 da parte di Metro C con cui veniva disposta la risoluzione dei contratti di appalto stipulati con le ricorrenti;<br />	<br />
&#8211; della comunicazione del 18 novembre 2011 alla Codimar da parte di Metro C con cui si rende nota la sospensione delle lavorazioni e si invita l’ATI a procedere al verbale di consistenza;<br />	<br />
&#8211; della nota, non meglio specificata, della Prefettura di Roma con cui si fa riferimento all’informativa atipica antimafia rilasciata dalla Prefettura di L’Aquila;<br />	<br />
&#8211; della nota di Metro C, datata 25 novembre 2011 prot. 8573-11mC/LR/cf;<br />	<br />
B) con i motivi aggiunti notificati in data 30 dicembre 2011:<br />	<br />
&#8211; dell’informativa prefettizia della Prefettura de L’Aquila del 22 settembre 2011;<br />	<br />
&#8211; della nota della Prefettura de L’Aquila del 9 dicembre 2011.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Metro C Societa&#8217; di Progetto Spa e di Roma Metropolitane Srl;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato, ad un sommario esame degli atti di causa, che la domanda cautelare va accolta posto che gran parte delle circostanze riportate nell’informativa prefettizia impugnata del 22 settembre 2011 (come specificate nella nota della Prefettura de L’Aquila del 9 dicembre 2011) sembrano fondarsi su vicende oggetto di un’altra informativa prefettizia che, tuttavia, è stata annullata dal TAR Abruzzo, sede L’Aquila, con sentenze n. 870/2010 ed altra analoga n. 14/2011 che, sebbene appellate dinanzi al Consiglio di Stato, non risultano sospese nella loro esecutività;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) accoglie la suindicata domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione. 	</p>
<p>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 6 luglio 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maddalena Filippi, Presidente<br />	<br />
Germana Panzironi, Consigliere<br />	<br />
Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-608/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.608</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quarta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2012 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quarta-sezione-sentenza-16-2-2012-n-0-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quarta-sezione-sentenza-16-2-2012-n-0-2/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quarta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2012 n.0</a></p>
<p>Pres. J. C. BONICHOT – Rel. K. SCHIEMANN – Sentenza 16 febbraio 2012 , nel procedimento cause riunite C 72/10, Costa e C 77/10, Cifone. Unione europea – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi d’azzardo – Raccolta di scommesse su eventi sportivi – Necessità di una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quarta-sezione-sentenza-16-2-2012-n-0-2/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quarta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2012 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quarta-sezione-sentenza-16-2-2012-n-0-2/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quarta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2012 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. J. C. BONICHOT – Rel. K. SCHIEMANN – Sentenza 16 febbraio 2012 , nel procedimento cause riunite C 72/10, <b>Costa </b>e C 77/10,<b> Cifone</b>.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Unione europea – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi d’azzardo – Raccolta di scommesse su eventi sportivi – Necessità di una concessione – Violazione del diritto dell’Unione nell’attribuzione delle concessioni – Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza – Principio di certezza del diritto – Protezione dei titolari delle concessioni precedenti – Normativa nazionale – Distanze minime obbligatorie tra punti di raccolta di scommesse – Ammissibilità – Attività transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l’oggetto della concessione – Divieto da parte della normativa nazionale — Compatibilità — Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Gli articoli ex 43 CE ed ex 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti.	</p>
<p>I suddetti articoli devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara.	</p>
<p>Come risulta dagli articoli ex 43 CE ed ex 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione negli odierni procedimenti principali, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco: ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)</p>
<p>16 febbraio 2012</p>
<p>«Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi d’azzardo – Raccolta di scommesse su eventi sportivi – Necessità di una concessione – Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del diritto dell’Unione nell’attribuzione delle concessioni – Attribuzione di 16 300 concessioni supplementari – Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza – Principio di certezza del diritto – Protezione dei titolari delle concessioni precedenti – Normativa nazionale – Distanze minime obbligatorie tra punti di raccolta di scommesse – Ammissibilità – Attività transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l’oggetto della concessione – Divieto da parte della normativa nazionale – Ammissibilità»</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Nelle cause riunite C 72/10 e C 77/10,</p>
<p>aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con decisioni in data 10 novembre 2009, pervenute in cancelleria il 9 febbraio 2010, nei procedimenti penali a carico di</p>
<p><b><b>Marcello Costa</b></b> (C 72/10),</p>
<p><b><b>Ugo Cifone </b></b>(C 77/10),</p>
<p align=center>
<p align=center>LA CORTE (Quarta Sezione),</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dal sig. J. C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore), L. Bay Larsen, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. E. Jaraši&#363;nas, giudici,</p>
<p>avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón</p>
<p>cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 giugno 2011,</p>
<p>considerate le osservazioni presentate:</p>
<p>–        per Marcello Costa, da D. Agnello, avvocatessa;</p>
<p>–        per Ugo Cifone, da D. Agnello, R. Jacchia, A. Terranova, F. Ferraro, A. Aversa, A. Piccinini, F. Donati e A. Dossena, avvocati;</p>
<p>–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Arena, avvocato dello Stato;</p>
<p>–        per il governo belga, da L. Van den Broeck e M. Jacobs, in qualità di agenti, assistite da P. Vlaemminck, advocaat, e A. Hubert, avocat;</p>
<p>–        per il governo spagnolo, da F. Diéz Moreno, in qualità di agente;</p>
<p>–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e P. Mateus Calado, in qualità di agenti;</p>
<p>–        per la Commissione europea, da E. Traversa e S. La Pergola, in qualità di agenti,</p>
<p>sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 ottobre 2011,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b>1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 43 CE e 49 CE.</p>
<p>2        Tali domande sono state proposte nell’ambito di procedimenti penali instaurati a carico dei sigg. Costa e Cifone, gestori di centri di trasmissione di dati (in prosieguo: i «CTD») contrattualmente legati alla società di diritto inglese Stanley International Betting Ltd (in prosieguo: la «Stanley»), a motivo del mancato rispetto della normativa italiana disciplinante la raccolta di scommesse e, in particolare, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (GURI n. 146, del 26 giugno 1931), come modificato dall’articolo 37, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (supplemento ordinario alla GURI n. 302, del 29 dicembre 2000; in prosieguo: il «regio decreto»). Le suddette domande si iscrivono in contesti di fatto e di diritto simili a quelli sui quali si sono pronunciate le sentenze del 21 ottobre 1999, Zenatti, C 67/98 (Racc. pag. I 7289); del 6 novembre 2003, Gambelli e a., C 243/01 (Racc. pag. I 13031); del 6 marzo 2007, Placanica e a., C 338/04, C 359/04 e C 360/04 (Racc. pag. I 1891), e del 13 settembre 2007, Commissione/Italia, C 260/04 (Racc. pag. I 7083).</p>
<p> <b><b>Contesto normativo</p>
<p></b></b>3        La normativa italiana stabilisce, in sostanza, che l’esercizio delle attività di raccolta e di gestione delle scommesse presuppone l’ottenimento di una concessione previa pubblica gara, nonché di un’autorizzazione di polizia. Qualsiasi violazione di tale normativa è passibile di sanzioni penali.</p>
<p> <i><i>Le concessioni</p>
<p></i></i>4        Fino alle modificazioni della legislazione applicabile intervenute nel 2002, gli operatori aventi la veste di società di capitali quotate nei mercati regolamentati non potevano ottenere una concessione per i giochi d’azzardo. Tali operatori sono dunque rimasti esclusi dalle gare finalizzate all’attribuzione di concessioni svoltesi nel 1999. L’illegittimità di tale esclusione alla luce degli articoli 43 CE e 49 CE è stata dichiarata, in particolare, nella citata sentenza Placanica e a.</p>
<p>5        Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (GURI n. 18, dell’11 agosto 2006; in prosieguo: il «decreto Bersani»), ha proceduto ad una riforma del settore del gioco in Italia, destinata ad assicurare l’adeguamento di quest’ultimo alle regole imposte dal diritto dell’Unione.</p>
<p>6        L’articolo 38 del decreto Bersani, intitolato «Misure di contrasto del gioco illegale», prevede, al comma 1, l’adozione, entro il 31 dicembre 2006, di una serie di disposizioni «al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare e illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore».</p>
<p>7        L’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto Bersani stabilisce le nuove modalità di distribuzione dei giochi d’azzardo riguardanti, da un lato, gli eventi diversi dalle corse dei cavalli e, dall’altro, le corse dei cavalli. In particolare:</p>
<p>–        si prevede l’apertura di almeno 7 000 nuovi punti di vendita per i giochi d’azzardo riguardanti gli eventi diversi dalle corse dei cavalli, e almeno 10 000 nuovi punti di vendita per i giochi d’azzardo riguardanti le corse dei cavalli;</p>
<p>–        il numero massimo di punti di vendita per ciascun comune è fissato in proporzione al numero di abitanti e tenendo conto dei punti di vendita per i quali è già stata rilasciata concessione a seguito delle gare del 1999;</p>
<p>–        i nuovi punti di vendita devono rispettare una distanza minima da quelli per i quali è già stata rilasciata concessione a seguito delle gare del 1999;</p>
<p>–        l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (in prosieguo: l’«AAMS»), operante sotto l’egida del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è incaricata della «definizione delle modalità di salvaguardia» dei titolari di concessioni assegnate all’esito delle gare del 1999.</p>
<p> <i><i>Le autorizzazioni di polizia</p>
<p></i></i>8        Il sistema di concessioni è collegato ad un sistema di controlli di pubblica sicurezza disciplinato dal regio decreto. A norma dell’articolo 88 di quest’ultimo, la licenza di pubblica sicurezza può essere concessa unicamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di ministeri o altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzare o gestire scommesse.</p>
<p> <i><i>Le sanzioni penali</p>
<p></i></i>9        L’organizzazione di giochi, anche per via telematica o telefonica, in assenza della necessaria concessione o autorizzazione di polizia costituisce in Italia un reato punibile con la reclusione fino a tre anni ai sensi dell’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive (GURI n. 294, del 18 dicembre 1989), come modificata dall’articolo 37, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (supplemento ordinario alla GURI n. 302, del 29 dicembre 2000; in prosieguo: la «legge n. 401/89»).</p>
<p> <b><b>Procedimenti principali e questione pregiudiziale</p>
<p></b></b> <i><i>La Stanley e la sua situazione in Italia</p>
<p></i></i>10      La Stanley è autorizzata ad operare come raccoglitore di scommesse nel Regno Unito in virtù di una licenza rilasciata dalle autorità di Liverpool. La Stanley accetta scommesse a quota fissa su vasti palinsesti di eventi, sportivi e non, nazionali e internazionali.</p>
<p>11      La Stanley opera in Italia tramite più di 200 agenzie, aventi la veste di CTD. I CTD sono locali aperti al pubblico nei quali gli scommettitori possono concludere scommesse sportive per via telematica accedendo ad un server della Stanley ubicato nel Regno Unito o in un altro Stato membro, pagare le loro puntate e, eventualmente, riscuotere le vincite. I CTD sono gestiti da operatori indipendenti contrattualmente legati alla Stanley. La Stanley opera in Italia esclusivamente attraverso tali punti fisici di vendita al dettaglio e non è dunque un operatore di giochi d’azzardo tramite Internet.</p>
<p>12      È pacifico che, tenuto conto del modus operandi della Stanley, spetta in via di principio a quest’ultima l’obbligo di ottenere una concessione per l’esercizio delle attività di raccolta e di gestione delle scommesse in Italia, ciò che permetterebbe ai CTD di esercitare le loro attività.</p>
<p>13      La Stanley, che faceva parte di un gruppo quotato nei mercati regolamentati, è stata esclusa, in violazione del diritto dell’Unione, dalla gara che ha portato all’attribuzione, nel 1999, di 1 000 concessioni per la commercializzazione di scommesse su competizioni sportive diverse dalle corse dei cavalli, valide per un periodo di sei anni e rinnovabili per altri sei.</p>
<p>14      Le disposizioni del decreto Bersani hanno trovato attuazione mediante procedure di gara avviate dall’AAMS nel corso dell’anno 2006. Il 28 agosto 2006 sono stati pubblicati due bandi di gara in applicazione dei commi 2 e 4 dell’articolo 38 del decreto Bersani, che hanno messo a concorso le concessioni per 500 punti di vendita dedicati di gioco ippico e 9 500 punti di vendita non dedicati di gioco ippico, oltre all’attivazione di reti di gioco ippico a distanza, nonché per 1 900 punti di vendita dedicati di gioco sportivo e 4 400 punti di vendita non dedicati di gioco sportivo, oltre all’attivazione di reti di gioco sportivo a distanza. Tali bandi sono stati pubblicati, in data 30 agosto 2006, anche nella <i><i>Gazzetta ufficiale dell’Unione europea</i></i> (procedimenti nn. 2006/S 163 175655 e 2006/S 164 176680). Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 20 ottobre 2006 per tutti i tipi di concessione.</p>
<p>15      La documentazione concernente i bandi di gara includeva in particolare un capitolato d’oneri comprendente otto allegati, nonché lo schema di convenzione tra l’AAMS e l’aggiudicatario della concessione relativa ai giochi d’azzardo riguardanti gli eventi diversi dalle corse dei cavalli (in prosieguo: lo «schema di convenzione»).</p>
<p>16      Il suddetto capitolato d’oneri subordinava la partecipazione alla gara, da un lato, a norma del suo articolo 13, alla costituzione di una garanzia bancaria provvisoria e, dall’altro, a norma del suo articolo 14, all’impegno a costituire una garanzia bancaria definitiva a copertura degli obblighi derivanti dalla concessione.</p>
<p>17      Ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera a), dello schema di convenzione, l’AAMS è tenuta a pronunciare la decadenza della concessione nel caso in cui, «nei confronti del concessionario, del legale rappresentante o degli amministratori del concessionario, siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con AAMS».</p>
<p>18      L’articolo 23, comma 3, dello schema di convenzione stabilisce inoltre che l’AAMS «procede alla decadenza dalla concessione, previa immediata sospensione cautelativa della sua efficacia, qualora il concessionario commercializzi, in proprio od attraverso società in qualsiasi modo ad esso collegate, sul territorio italiano od anche attraverso siti telematici situati al di fuori dai confini nazionali, giochi assimilabili ai giochi pubblici, ovvero ad altri giochi gestiti da AAMS, ovvero giochi vietati dall’ordinamento italiano».</p>
<p>19      A norma dell’articolo 23, comma 6, dello schema di convenzione, la garanzia bancaria costituita dal concessionario viene incamerata dall’AAMS in caso di decadenza della concessione, fermo restando il diritto dell’AAMS di chiedere il risarcimento del danno ulteriore.</p>
<p>20      A seguito della pubblicazione dei bandi di gara, la Stanley ha nuovamente manifestato il proprio interesse ad ottenere una concessione per la raccolta e la gestione di scommesse, ed ha ottenuto dall’AAMS il supporto informatico necessario per presentare un’offerta. La Stanley ha poi chiesto all’AAMS dei chiarimenti in ordine ad alcune di tali disposizioni che avrebbero potuto costituire potenziali ostacoli alla sua partecipazione alla gara e la cui interpretazione non le sembrava chiara per alcuni aspetti.</p>
<p>21      Con lettera in data 21 settembre 2006, la Stanley ha chiesto all’AAMS se il proprio modello operativo, basato sui CTD ad essa affiliati, venisse considerato da detta amministrazione come contrastante con i principi e con le disposizioni contenute nella documentazione di gara, segnatamente con l’articolo 23, comma 3, dello schema di convenzione, sì che la partecipazione a tali procedure e l’eventuale esito positivo della stessa avrebbero potuto precludere la prosecuzione dell’esercizio dell’attività summenzionata, e ha chiesto inoltre se la prosecuzione di quest’ultima avrebbe potuto integrare una causa di revoca, di decadenza o di sospensione di concessioni eventualmente attribuite.</p>
<p>22      Nella sua risposta del 6 ottobre 2006, l’AAMS ha dichiarato che la partecipazione alle procedure sarebbe stata subordinata alla rinuncia in Italia all’esercizio delle attività transfrontaliere, ed ha affermato al tempo stesso, in particolare, che il nuovo assetto avrebbe consentito ai candidati aggiudicatari di predisporre reti di vendita che potevano anche presentare carattere nazionale. Tuttavia, l’amministrazione suddetta ha richiamato l’attenzione sul fatto che tali reti «ovviamente tend[evano] a sostituire le eventuali vecchie reti e, in questo contesto, le disposizioni di cui all’art. 23 dello schema di convenzione costitui[vano] una corretta tutela degli investimenti operati dai concessionari stessi».</p>
<p>23      In risposta a tale lettera, la Stanley ha chiesto all’AAMS, in data 10 ottobre 2006, di riconsiderare la propria posizione «modificando le previsioni del bando di gara, ed in particolare l’articolo 23 dello schema di convenzione (&#8230;) in modo che la scrivente possa partecipare alla selezione, senza essere costretta a rinunciare all’esercizio della propria libertà fondamentale di prestare servizi transfrontalieri».</p>
<p>24      La Stanley ha inoltre trasmesso all’AAMS, il 12 ottobre 2006, il seguente quesito supplementare: </p>
<p>«Se, nell’ipotesi in cui essa Stanley decidesse di rinunziare all’espletamento dei propri servizi transfrontalieri in Italia e partecipare alle procedure di gara, gli operatori attuali della propria rete – di carattere nazionale – potrebbero essere affetti da squalificazioni soggettive; in caso di risposta negativa, se gli stessi necessiterebbero di ulteriori requisiti abilitanti o se, invece, potrebbero limitarsi all’adesione dello schema di convenzione tipo predisposto da AAMS».</p>
<p>25      Il 17 ottobre 2006 la Stanley ha fatto presente che non aveva ricevuto alcuna risposta alle proprie richieste di chiarimenti datate 10 e 12 ottobre 2006, risposta di cui essa aveva urgentemente bisogno per poter decidere se partecipare o no alle gare. Il 18 ottobre 2006 l’AAMS ha respinto in via definitiva le richieste di chiarimenti della Stanley, la quale ha così deciso di non partecipare alla gara.</p>
<p>26      La Stanley ha domandato l’annullamento dei bandi e degli atti relativi alle procedure di gara dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio mediante il ricorso n. 10869/2006, del 27 novembre 2006, che è attualmente pendente.</p>
<p>27      Le gare si sono concluse nel mese di dicembre 2006 con l’attribuzione di circa 14 000 nuove concessioni.</p>
<p>  <i><i>Le procedure avviate nei confronti dei gestori dei CTD della Stanley</p>
<p></i></i>28      Malgrado il fatto che la Stanley non sia divenuta titolare di una concessione per la raccolta e la gestione di scommesse, i sigg. Costa e Cifone hanno richiesto l’autorizzazione di polizia prevista dall’articolo 88 del regio decreto al fine di esercitare la propria attività quali gestori di CTD.</p>
<p> La causa Costa (C 72/10)</p>
<p>29      All’epoca dei fatti oggetto del procedimento principale, il sig. Costa era gestore di un CTD a Roma (Italia) in virtù di un contratto datato 27 maggio 2008.</p>
<p>30      A seguito della richiesta di autorizzazione di polizia presentata dal sig. Costa, alcuni funzionari della polizia di Stato di Roma hanno proceduto, in data 8 ottobre 2008, a controlli presso il CTD da lui gestito, constatando il reato di esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa previsto dall’articolo 4 della legge n. 401/89, consistente più precisamente nella raccolta di scommesse su eventi sportivi messa in atto in assenza della concessione e della licenza di pubblica sicurezza necessarie.</p>
<p>31      Con decisione in data 27 gennaio 2009, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del sig. Costa «perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato». Secondo il giudice suddetto, da una sentenza della Corte di cassazione italiana riguardante un affare simile risultava che la legislazione penale italiana era contraria al diritto dell’Unione e doveva dunque essere disapplicata (sentenza 27 maggio 2008 nel procedimento n. 27532/08).</p>
<p>32      Il pubblico ministero ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi alla Corte suprema di cassazione, con il quale esso sostiene che la normativa nazionale in materia di concessioni e di autorizzazioni di polizia è compatibile con il diritto dell’Unione, e rileva che, in assenza di un provvedimento di diniego di concessione da parte delle autorità italiane, suscettibile di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo, il sig. Costa non ha comunque alcun titolo per lamentare violazioni del diritto dell’Unione commesse dalla Repubblica italiana e per chiedere la disapplicazione di una normativa alla quale egli si è volontariamente sottratto.</p>
<p> La causa Cifone (C 77/10)</p>
<p>33      All’epoca dei fatti oggetto del procedimento principale, il sig. Cifone era gestore di un CTD a Molfetta, in provincia di Bari (Italia). Il 26 luglio 2007 una richiesta di autorizzazione di polizia era stata presentata al questore di Bari.</p>
<p>34      Il 7 novembre 2007, dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani è stata presentata una denuncia da parte di una società concorrente, titolare di una concessione rilasciata dall’AAMS in virtù del decreto Bersani. Lo scopo di questa denuncia era di sollecitare l’azione penale nei confronti di una pluralità di intermediari operanti nella provincia di Bari, accusati del reato di esercizio abusivo delle scommesse previsto dall’articolo 4 della legge n. 401/89, fra i quali il sig. Cifone.</p>
<p>35      Il 20 ottobre 2007 la Guardia di Finanza di Molfetta ha proceduto di sua iniziativa al sequestro provvisorio delle attrezzature e dei locali del CTD del sig. Cifone.</p>
<p>36      Il pubblico ministero ha disposto la convalida del sequestro ed ha domandato al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani di ordinare il sequestro preventivo penale dei locali e delle attrezzature di tutti gli indagati, fra i quali il sig. Cifone. Con decreto del 26 maggio 2008, detto giudice ha disposto il sequestro preventivo per violazione, in particolare, dell’articolo 4 della legge n. 401/89; tale decisione è stata confermata dal Tribunale del riesame di Bari con ordinanza in data 10 e 14 luglio 2008.</p>
<p>37      Il 9 settembre 2008 il sig. Cifone ha proposto dinanzi al giudice del rinvio un ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 10 e 14 luglio 2008. Il sig. Cifone chiede la disapplicazione della normativa nazionale, ivi compresi i suoi effetti in materia penale, a motivo del fatto che essa, confermando la validità delle precedenti concessioni e prevedendo limiti di localizzazione dei nuovi punti di vendita al fine di favorire quelli esistenti, nonché ipotesi di decadenza della concessione aventi carattere gravemente discriminatorio, è contraria al diritto dell’Unione.</p>
<p> La questione pregiudiziale</p>
<p>38      Tanto nel procedimento Costa quanto nel procedimento Cifone, la Corte suprema di cassazione ha constatato l’esistenza di dubbi riguardo all’interpretazione dell’estensione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi e, in particolare, «la possibilità che tale estensione soffra limitazioni da parte di un ordinamento interno che presenta caratteri che si assumono e che appaiono discriminatori ed escludenti nei termini in precedenza ricordati».</p>
<p>39      La Corte suprema di cassazione ha pertanto deciso di sospendere i due procedimenti di cui sopra e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:</p>
<p>«Quale sia l’interpretazione degli articoli 43 CE e 49 CE con riferimento alle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi nel settore delle scommesse su eventi sportivi, al fine di stabilire se le citate disposizioni del Trattato consentano o meno una disciplina nazionale che stabilisca un regime di monopolio in favore dello Stato ed un sistema di concessioni e di autorizzazioni che, all’interno di un numero determinato di concessioni, preveda:</p>
<p>a)      l’esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori;</p>
<p>b)      la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori (come [l’obbligo] per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli [a una distanza minima] da quelli già esistenti);</p>
<p>c)      la fissazione di ipotesi di decadenza della concessione e di incameramento di cauzioni di entità molto elevata, tra le quali l’ipotesi che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto della concessione».</p>
<p>40      Con ordinanza del presidente della Corte in data 6 aprile 2010, le cause C 72/10 e C 77/10 sono state riunite ai fini della fase scritta e orale nonché della sentenza.</p>
<p> <b><b>Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale</p>
<p></b></b>41      Il governo italiano mette in discussione la ricevibilità della questione pregiudiziale.</p>
<p>42      In primo luogo, esso ritiene che tale questione sia ipotetica. A suo avviso, un’eventuale dichiarazione di incompatibilità della nuova normativa italiana introdotta dal decreto Bersani con il diritto dell’Unione non incide sui soggetti coinvolti nei procedimenti principali, dal momento che la Stanley ha volontariamente deciso di non prendere parte alle gare del 2006 disciplinate da questa nuova normativa. Detto governo lascia intendere che le caratteristiche di un regime di concessione al quale la Stanley non ha partecipato non possono influire sulla situazione penale dei sigg. Costa e Cifone.</p>
<p>43      A questo proposito occorre constatare che, in forza di una costante giurisprudenza, uno Stato membro non può applicare una sanzione penale per il mancato espletamento di una formalità amministrativa qualora l’adempimento di tale formalità venga rifiutato o sia reso impossibile dallo Stato membro interessato in violazione del diritto dell’Unione (sentenza Placanica e a., cit., punto 69). Dato che la questione pregiudiziale mira per l’appunto a stabilire se le condizioni cui era subordinata l’attribuzione di una concessione a norma della legislazione nazionale, e che hanno determinato la rinuncia della Stanley a partecipare alla gara in esame nei procedimenti principali, fossero contrarie al diritto dell’Unione, la pertinenza di tale questione ai fini della soluzione delle controversie pendenti dinanzi al giudice del rinvio non può essere messa in discussione.</p>
<p>44      In secondo luogo, il governo italiano sostiene che la questione pregiudiziale è irricevibile in quanto eccessivamente generica.</p>
<p>45      A tal riguardo, è pur vero che la precisione, e persino l’utilità, tanto delle osservazioni presentate dai governi degli Stati membri e dalle altre parti interessate, quanto della risposta della Corte, possono dipendere dal carattere sufficientemente dettagliato delle indicazioni concernenti il contenuto e gli obiettivi della normativa nazionale applicabile alla causa principale. Tuttavia, tenuto conto della separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, deve ritenersi sufficiente che l’oggetto dei procedimenti principali nonché le sue principali implicazioni per l’ordinamento giuridico dell’Unione si evincano dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, al fine di consentire agli Stati membri di presentare le loro osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia e di partecipare efficacemente al procedimento dinanzi a quest’ultima (sentenza dell’8 settembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, C 42/07, Racc. pag. I 7633, punto 41). Negli odierni procedimenti principali, la decisione di rinvio soddisfa tali esigenze.</p>
<p>46      Occorre di conseguenza respingere le obiezioni sollevate dal governo italiano in merito alla ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale.</p>
<p> <b><b>Sulla questione pregiudiziale</p>
<p></b></b>47      Con la sua questione, il giudice del rinvio solleva due problemi che occorre esaminare separatamente.</p>
<p>48      Da un lato, il giudice nazionale è chiamato a decidere se le misure adottate dal legislatore al fine di rimediare all’esclusione illegittima di operatori come la Stanley dalla gara del 1999 siano conformi al diritto dell’Unione. Sebbene, a prima vista, l’attribuzione di circa 16 000 nuove concessioni prevista dal decreto Bersani sembri ad esso giudice conforme alle prescrizioni dettate dalla Corte al punto 63 della citata sentenza Placanica e a., il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della tutela che per certi aspetti il nuovo regime offre alle posizioni commerciali degli operatori risultati aggiudicatari di una concessione al termine della gara del 1999 di fronte alla potenziale concorrenza di operatori che erano stati illegittimamente esclusi da tale gara e che nel 2006 avrebbero potuto, per la prima volta, partecipare ad una gara per l’attribuzione di concessioni. A questo proposito il giudice del rinvio cita, in particolare, l’obbligo previsto dall’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto Bersani secondo cui i nuovi concessionari devono insediarsi ad una distanza minima dai concessionari già esistenti.</p>
<p>49      Dall’altro lato, il giudice del rinvio rileva che, sebbene il motivo di esclusione dalla gara del 1999 censurato nella citata sentenza Placanica e a. sia stato eliminato mediante modifiche della legislazione applicabile intervenute nel 2002, una serie di nuove restrizioni è stata introdotta a seguito dell’adozione del decreto Bersani, in particolare mediante la previsione, nell’articolo 23 dello schema di convenzione, di ipotesi di decadenza della concessione e di incameramento di cauzioni. Il giudice del rinvio si chiede se tali nuove restrizioni siano compatibili con il diritto dell’Unione.</p>
<p> <i><i>Sulla protezione delle posizioni commerciali acquisite dagli operatori risultati aggiudicatari di concessioni al termine della gara del 1999</p>
<p></i></i>50      Con la prima parte della sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 43 CE e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti.</p>
<p>51      Occorre anzitutto ricordare che, come statuito dalla Corte al punto 63 della citata sentenza Placanica e a., spetta all’ordinamento giuridico nazionale stabilire modalità procedurali che garantiscano la tutela dei diritti degli operatori illegittimamente esclusi dalla prima gara, a condizione tuttavia che tali modalità non siano meno favorevoli di quelle applicabili a situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività).</p>
<p>52      Al medesimo punto della citata sentenza Placanica e a., la Corte ha poi affermato che tanto una revoca e la redistribuzione delle precedenti concessioni, quanto la messa a concorso di un numero adeguato di nuove concessioni potrebbero essere soluzioni appropriate. Entrambe queste soluzioni sono in linea di principio idonee a rimediare, quanto meno per il futuro, all’esclusione illegittima di alcuni operatori, permettendo a questi ultimi di esercitare la loro attività sul mercato alle stesse condizioni applicabili agli operatori esistenti.</p>
<p>53      Tuttavia, ciò non si verifica nel caso in cui le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti siano tutelate dalla normativa nazionale. Il fatto stesso che gli operatori esistenti abbiano potuto iniziare la propria attività alcuni anni prima degli operatori illegittimamente esclusi, ed abbiano così potuto insediarsi sul mercato con una certa notorietà e con una clientela propria, conferisce loro un indebito vantaggio concorrenziale. Concedere agli operatori esistenti ulteriori vantaggi concorrenziali rispetto ai nuovi concessionari ha come conseguenza di perpetuare e di rafforzare gli effetti dell’esclusione illegittima di questi ultimi dalla gara del 1999, e costituisce dunque una nuova violazione degli articoli 43 CE e 49 CE nonché del principio di parità di trattamento. Inoltre, una misura siffatta rende eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione agli operatori illegittimamente esclusi dalla gara del 1999 e dunque non rispetta il principio di effettività.</p>
<p>54      In tale contesto, occorre ricordare che le autorità pubbliche che rilasciano concessioni in materia di giochi d’azzardo sono tenute a rispettare le norme fondamentali dei Trattati, e segnatamente gli articoli 43 CE e 49 CE, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione a motivo della nazionalità, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva (v., in tal senso, sentenze del 3 giugno 2010, Sporting Exchange, C 203/08, Racc. pag. I 4695, punto 39, e del 9 settembre 2010, Engelmann, C 64/08, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>55      Pur senza implicare necessariamente un obbligo di procedere ad una pubblica gara, il suddetto obbligo di trasparenza – che si applica qualora la concessione di cui trattasi possa interessare un’impresa avente sede in uno Stato membro diverso da quello nel quale la concessione viene attribuita – impone all’autorità concedente di garantire, ad ogni potenziale offerente, un livello di pubblicità adeguato, tale da consentire l’apertura della concessione alla concorrenza nonché il controllo dell’imparzialità delle procedure di attribuzione (citate sentenze Commissione/Italia, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata; Sporting Exchange, punti 40 e 41, nonché Engelmann, punto 50).</p>
<p>56      L’attribuzione di tali concessioni deve dunque essere fondata su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, così da circoscrivere l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali (v., in tal senso, sentenza Engelmann, cit., punto 55 e la giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>57      Il principio di parità di trattamento impone inoltre che tutti i potenziali offerenti dispongano di uguali opportunità, ed implica dunque che costoro siano assoggettati alle medesime condizioni. Ciò vale a maggior ragione in una situazione quale quella in esame nei procedimenti principali, in cui una violazione del diritto dell’Unione da parte dell’autorità aggiudicatrice interessata ha già avuto come conseguenza una disparità di trattamento in danno di alcuni operatori.</p>
<p>58      Per quanto riguarda più specificamente l’obbligo per i nuovi concessionari di insediarsi ad una distanza minima da quelli già esistenti, imposto dall’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto Bersani, tale misura ha come effetto di proteggere le posizioni commerciali acquisite dagli operatori già insediati a discapito dei nuovi concessionari, i quali sono costretti a stabilirsi in luoghi meno interessanti dal punto di vista commerciale rispetto a quelli occupati dai primi. Una misura siffatta implica dunque una discriminazione nei confronti degli operatori esclusi dalla gara del 1999.</p>
<p>59      Quanto a un’eventuale giustificazione di tale disparità di trattamento, risulta da una giurisprudenza consolidata che ragioni di natura economica – come l’obiettivo di garantire agli operatori aggiudicatari di concessioni dopo la gara del 1999 la continuità, la stabilità finanziaria o una giusta remunerazione degli investimenti realizzati – non possono essere riconosciute quali motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare una restrizione di una libertà fondamentale garantita dal Trattato (sentenza Commissione/Italia, cit., punto 35 e la giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza dell’11 marzo 2010, Attanasio Group, C 384/08, Racc. pag. I 2055, punti 53 56).</p>
<p>60      Inoltre, il governo italiano non può utilmente far leva, in circostanze quali quelle di cui ai procedimenti principali, sull’asserito obiettivo di garantire una distribuzione uniforme dei punti di vendita dei giochi d’azzardo sul territorio nazionale, al fine, da un lato, di evitare l’esposizione ad un eccesso di offerta per i consumatori che vivono nei pressi di tali esercizi di scommesse e, dall’altro, di prevenire il rischio che i consumatori residenti in luoghi meno coperti dall’offerta di tali servizi optino per i giochi clandestini.</p>
<p>61      È vero che tali obiettivi, attinenti, da un lato, alla riduzione delle occasioni di gioco e, dall’altro, alla lotta contro la criminalità mediante l’assoggettamento a controllo degli operatori attivi in tale settore e l’incanalamento delle attività di gioco d’azzardo entro i circuiti così controllati, rientrano tra quelli riconosciuti dalla giurisprudenza come idonei a giustificare restrizioni alle libertà fondamentali nel settore dei giochi d’azzardo (sentenza Placanica e a., cit., punti 46 e 52).</p>
<p>62      Tuttavia, per quanto riguarda il primo di questi obiettivi, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni e come constatato dalla Corte al punto 54 della citata sentenza Placanica e a., il settore dei giochi d’azzardo in Italia è stato per lungo tempo caratterizzato da una politica di espansione finalizzata ad aumentare gli introiti fiscali e dunque, in tale contesto, non è possibile invocare alcuna giustificazione fondata sugli obiettivi della limitazione della propensione al gioco dei consumatori o della limitazione dell’offerta di giochi. Nella misura in cui il decreto Bersani ha ulteriormente aumentato in modo significativo la quantità di occasioni di gioco rispetto all’epoca esaminata nella causa Placanica e a., tale conclusione si impone con ancor più forza nella situazione attuale del settore.</p>
<p>63      Per quanto riguarda poi il secondo degli obiettivi invocati, risulta da una giurisprudenza consolidata che le restrizioni imposte dagli Stati membri devono soddisfare il principio di proporzionalità, e che una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo invocato soltanto se i mezzi impiegati sono coerenti e sistematici (sentenza Placanica e a., cit., punti 48 e 53).</p>
<p>64      Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, le norme sulle distanze minime sono state imposte unicamente ai nuovi concessionari, ad esclusione di quelli già insediati. Pertanto, anche se un regime di distanze minime tra punti di vendita potrebbe essere di per sé giustificato, non si può ammettere che simili restrizioni vengano applicate in circostanze quali quelle in esame negli odierni procedimenti principali, in cui esse penalizzerebbero unicamente i nuovi concessionari che fanno ingresso sul mercato.</p>
<p>65      Ad ogni modo, un regime di distanze minime tra punti di vendita potrebbe essere giustificato soltanto qualora fosse escluso – ciò che spetterebbe al giudice nazionale verificare – che il reale obiettivo di tali norme sia quello di proteggere le posizioni commerciali degli operatori esistenti, anziché quello, invocato dal governo italiano, di incanalare la domanda di giochi d’azzardo entro circuiti controllati. Inoltre, spetterebbe, se del caso, al giudice del rinvio verificare che l’obbligo di rispettare determinate distanze minime, il quale impedisce l’insediamento di punti di vendita supplementari in zone fortemente frequentate dal pubblico, sia veramente idoneo a realizzare l’obiettivo invocato e avrà effettivamente come conseguenza che i nuovi operatori sceglieranno di stabilirsi in luoghi poco frequentati, assicurando così una copertura a livello nazionale.</p>
<p>66      Occorre dunque rispondere alla prima parte della questione sollevata dichiarando che gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti.</p>
<p> <i><i>Sulle nuove restrizioni introdotte a seguito dell’adozione del decreto Bersani</p>
<p></i></i>67      Con la seconda parte del suo quesito, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 43 CE e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disciplina nazionale, quale quella in esame nei procedimenti principali, la quale preveda la decadenza della concessione per le attività di raccolta e di gestione delle scommesse, nonché l’incameramento di garanzie pecuniarie costituite allo scopo di ottenere tale concessione, qualora</p>
<p>–        venga avviato nei confronti del titolare della concessione, ovvero del suo legale rappresentante o dei suoi amministratori, un procedimento penale per qualsiasi ipotesi di reato «suscettibile di far venir meno il rapporto fiduciario con AAMS», così come previsto dall’articolo 23, comma 2, lettera a), dello schema di convenzione, oppure</p>
<p>–        il titolare della concessione commercializzi, sul territorio nazionale od attraverso siti telematici situati al di fuori dei confini nazionali, giochi d’azzardo assimilabili a quelli gestiti dall’AAMS ovvero giochi d’azzardo proibiti dall’ordinamento giuridico nazionale, così come previsto dall’articolo 23, comma 3, dello schema di convenzione.</p>
<p>68      A questo proposito, risulta dai documenti presentati alla Corte che, sebbene il citato articolo 23 dello schema di convenzione preveda formalmente ipotesi di decadenza della concessione, tali ipotesi di decadenza costituiscono in pratica anche dei presupposti per ottenere una concessione, in quanto un operatore che non li soddisfacesse al momento del rilascio della concessione incorrerebbe immediatamente nella decadenza del titolo ottenuto. Considerato che, alla luce del modus operandi della Stanley, è a quest’ultima che incombe in linea di principio l’obbligo di ottenere una concessione – ciò che consentirebbe ai CTD, quali quelli gestiti dai sigg. Costa e Cifone, di esercitare la propria attività –, qualsiasi ostacolo al rilascio di una concessione alla Stanley limita automaticamente anche le attività di questi ultimi.</p>
<p> Osservazioni preliminari</p>
<p>69      In limine occorre ricordare che gli articoli 43 CE e 49 CE impongono l’eliminazione di qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, ancorché applicabile indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, nel caso in cui essa sia idonea a vietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, dove egli fornisce legittimamente servizi analoghi (sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, cit., punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>70      È pacifico che una normativa nazionale, come quella controversa nei procedimenti principali, la quale subordini l’esercizio di un’attività economica all’ottenimento di una concessione e preveda varie ipotesi di decadenza della concessione, costituisce un ostacolo alle libertà così garantite dagli articoli 43 CE e 49 CE.</p>
<p>71      Simili restrizioni possono tuttavia essere ammesse in quanto rientranti tra le misure in deroga espressamente previste dagli articoli 45 CE e 46 CE, o possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, a condizione che esse rispettino i requisiti di proporzionalità risultanti dalla giurisprudenza della Corte. A questo proposito, la giurisprudenza ha ammesso un certo numero di motivi imperativi di interesse generale, quali gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione delle frodi e dell’incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell’ordine sociale in generale (sentenza Placanica e a., cit., punti 45, 46 e 48).</p>
<p>72      Dalle disposizioni e dai principi citati al punto 54 della presente sentenza consegue inoltre che, nell’attribuire concessioni quali quelle in esame nei procedimenti principali, l’autorità concedente è tenuta ad un obbligo di trasparenza, consistente in particolare nel garantire, ad ogni potenziale offerente, un livello di pubblicità adeguato, tale da consentire l’apertura della concessione alla concorrenza nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di attribuzione (citate sentenze Commissione/Italia, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata; Sporting Exchange, punti 40 e 41, nonché Engelmann, punto 50).</p>
<p>73      Il principio di trasparenza, che costituisce un corollario del principio di uguaglianza, ha in tale contesto essenzialmente lo scopo di garantire che qualsiasi operatore interessato possa decidere di partecipare a pubbliche gare sulla base delle informazioni pertinenti, nonché quello di garantire l’esclusione di qualsiasi rischio di favoritismo e arbitrarietà da parte dell’autorità aggiudicatrice. Esso implica che tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera chiara, precisa e univoca, in modo tale per cui, da un lato, sia consentito a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l’esatta portata e di interpretarle nella stessa maniera e, dall’altro, siano fissati dei limiti al potere discrezionale dell’autorità concedente e quest’ultima sia messa in grado di verificare effettivamente se le offerte dei candidati rispondono ai criteri disciplinanti la procedura in questione (v., in tal senso, sentenze del 29 aprile 2004, Commissione/CAS Succhi di Frutta, C 496/99 P, Racc. pag. I 3801, punto 111, nonché del 13 dicembre 2007, United Pan Europe Communications Belgium e a., C 250/06, Racc. pag. I 11135, punti 45 e 46).</p>
<p>74      Il principio di certezza del diritto esige inoltre che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare quando esse possano avere conseguenze sfavorevoli per gli individui e le imprese (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2005, VEMW e a., C 17/03, Racc. pag. I 4983, punto 80 e la giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>75      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare la seconda parte della questione pregiudiziale.</p>
<p> Sulla decadenza della concessione a motivo dell’avvio di un procedimento penale</p>
<p>76      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 93 delle sue conclusioni, l’esclusione di operatori i cui gestori abbiano riportato condanne penali può in linea di principio essere considerata come una misura giustificata dall’obiettivo della lotta contro la criminalità. Infatti, come ripetutamente statuito dalla Corte, i giochi d’azzardo comportano rischi particolarmente elevati di reati e di frodi, tenuto conto della rilevanza delle somme che essi consentono di raccogliere e delle vincite che possono offrire ai giocatori (sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, cit., punto 63).</p>
<p>77      La decadenza della concessione costituisce tuttavia una misura particolarmente grave per il concessionario, a maggior ragione in circostanze quali quelle degli odierni procedimenti principali, in cui essa determina automaticamente, a norma dell’articolo 23, comma 6, dello schema di convenzione, la perdita di un’ingente garanzia pecuniaria nonché eventuali obblighi di risarcimento dei danni subiti dall’AAMS.</p>
<p>78      Di conseguenza, per consentire ad ogni potenziale offerente di valutare con certezza il rischio che gli vengano applicate simili sanzioni, per garantire l’assenza di rischi di favoritismo o arbitrarietà da parte dell’amministrazione aggiudicatrice e, infine, per garantire il rispetto del principio di certezza del diritto, è necessario che le circostanze nelle quali le suddette sanzioni verranno applicate siano enunciate in modo chiaro, preciso e univoco.</p>
<p>79      Il riferimento, contenuto nell’articolo 23, comma 2, lettera a), dello schema di convenzione, alle «ipotesi di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55», che riguarda i delitti di mafia nonché altre forme di criminalità comportanti un grave pericolo per la società, sembra soddisfare le esigenze sopra descritte, salvo verifica da parte del giudice del rinvio. Per contro, e sempre con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, altrettanto non sembra potersi dire per quanto riguarda il riferimento, operato dalla medesima disposizione sopra citata, a «ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venir meno il rapporto fiduciario con AAMS». Spetta al giudice del rinvio esaminare se un offerente ragionevolmente informato e normalmente diligente sarebbe stato in grado di comprendere l’esatta portata di tale riferimento.</p>
<p>80      Nell’ambito di tale esame, detto giudice dovrà in particolare tener conto, da un lato, del fatto che i potenziali offerenti disponevano di un termine inferiore a due mesi per esaminare i documenti relativi alla gara e, dall’altra, del comportamento dell’AAMS a seguito delle richieste di chiarimenti inviatele dalla Stanley.</p>
<p>81      In ogni caso, risulta da una costante giurisprudenza che le restrizioni imposte dalla normativa nazionale non devono andare oltre quanto è necessario per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito (sentenza Gambelli e a., cit., punto 72). Di conseguenza, sebbene in determinate circostanze possa rivelarsi giustificato adottare misure preventive nei confronti di un operatore di giochi d’azzardo sospettato, sulla base di indizi concludenti, di essere implicato in attività criminali, un’esclusione dal mercato in virtù della decadenza della concessione dovrebbe, in linea di principio, essere considerata proporzionata all’obiettivo della lotta contro la criminalità unicamente nel caso in cui fosse fondata su una sentenza avente autorità di giudicato e riguardante un delitto sufficientemente grave. Una legislazione che contempli, anche in modo temporaneo, l’esclusione di operatori dal mercato potrebbe essere considerata proporzionata unicamente a condizione di prevedere un’efficace possibilità di ricorso in sede giurisdizionale nonché un risarcimento del danno subìto nel caso in cui, in un momento successivo, tale esclusione si rivelasse ingiustificata.</p>
<p>82      Consta inoltre – salvo verifica da parte del giudice del rinvio – che la causa di decadenza enunciata all’articolo 23, comma 2, lettera a), dello schema di convenzione ha ostacolato, in pratica, la partecipazione alle gare del 2006 di operatori, come la Stanley, i cui rappresentanti erano all’epoca sottoposti a procedimenti penali avviati prima della pronuncia della citata sentenza Placanica e a., conclusisi con decisioni di proscioglimento in una fase successiva.</p>
<p>83      In tale contesto occorre ricordare che dalla citata sentenza Placanica e a. risulta che la Repubblica italiana non può applicare sanzioni penali per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o autorizzazione di polizia a persone legate a un operatore che era stato escluso dalle gare pertinenti in violazione del diritto dell’Unione (punto 70 della sentenza). Tale sentenza è stata pronunciata il 6 marzo 2007, ossia quattro mesi dopo il termine del 20 ottobre 2006 fissato per la presentazione delle candidature nella procedura di gara prevista dal decreto Bersani.</p>
<p>84      Pertanto, qualora al momento della gara prevista dal decreto Bersani fossero pendenti procedimenti penali avviati a carico di un operatore come la Stanley, o di suoi rappresentanti o amministratori, rivelatisi poi privi di fondamento giuridico, segnatamente alla luce della citata sentenza Placanica e a., con la conseguenza di rendere praticamente impossibile la partecipazione di detto operatore alla gara in questione, pena l’immediata declaratoria di decadenza della concessione in ragione dei citati procedimenti pendenti, deve ritenersi che la nuova gara non abbia effettivamente rimediato all’esclusione dell’operatore suddetto dalla gara precedente, censurata nella citata sentenza Placanica e a.</p>
<p>85      Di conseguenza, e per ragioni identiche a quelle enunciate in detta sentenza, non possono essere applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone, quali i sigg. Costa e Cifone, legate a un operatore, come la Stanley, che era stato escluso dalle gare precedenti in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara prevista dal decreto Bersani.</p>
<p>86      Tenuto conto della risposta che occorre dare a questa parte del quesito alla luce delle suesposte considerazioni, non è necessario stabilire se e, eventualmente, in quale misura la disposizione censurata violi – così come sostenuto dai sigg. Costa e Cifone – la presunzione di innocenza che costituisce parte integrante delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è enunciata all’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.</p>
<p> Sulla decadenza della concessione a motivo della commercializzazione di giochi d’azzardo mediante siti telematici situati al di fuori del territorio nazionale</p>
<p>87      Come dimostrato tanto dalla corrispondenza intercorsa tra la Stanley e l’AAMS riepilogata ai punti 21 26 della presente sentenza, quanto dal fatto che l’avvocato generale si è visto costretto a presentare, ai paragrafi 72 89 delle sue conclusioni, due soluzioni alternative fondate su ipotesi di interpretazione dell’articolo 23, comma 3, dello schema di convenzione radicalmente differenti tra loro, quest’ultima disposizione manca di chiarezza.</p>
<p>88      Sussiste infatti incertezza riguardo all’obiettivo e agli effetti di tale disposizione, i quali potrebbero essere o di impedire che un concessionario commercializzi attivamente nel territorio italiano giochi d’azzardo diversi da quelli per i quali egli detiene una concessione, o di impedire qualsiasi attività transfrontaliera in materia di giochi d’azzardo, e in particolare un’attività esercitata con un modus operandi quale quello della Stanley, fondato sul ricorso a CTD.</p>
<p>89      A questo proposito, non vi è dubbio che l’interpretazione delle disposizioni di diritto nazionale spetti, nell’ambito del sistema di cooperazione istituito dall’articolo 267 TFUE, ai giudici nazionali e non alla Corte (sentenza Placanica e a., cit., punto 36). Tuttavia, risulta dalla giurisprudenza citata ai punti 72 74 della presente sentenza che il diritto dell’Unione esige che le condizioni e le modalità di una procedura di gara, quale quella in questione negli odierni procedimenti principali, siano formulate in modo chiaro, preciso e univoco. Non è questo il caso per quanto riguarda l’articolo 23, comma 3, dello schema di convenzione, e ciò malgrado le spiegazioni supplementari fornite dall’AAMS su richiesta della Stanley.</p>
<p>90      È giocoforza constatare che non si può addebitare ad un operatore, quale la Stanley, il fatto di aver rinunciato a presentare una candidatura per una concessione in assenza di qualsiasi sicurezza sul piano giuridico, fintanto che permaneva incertezza riguardo alla conformità del suo modus operandi alle disposizioni della convenzione da sottoscrivere al momento dell’attribuzione di una concessione. Qualora tale operatore fosse stato escluso, in violazione del diritto dell’Unione, dalla gara precedente oggetto di censura nella citata sentenza Placanica e a., deve ritenersi che la nuova gara non abbia effettivamente rimediato a tale esclusione dell’operatore in questione.</p>
<p>91      Alla luce dell’insieme di tali considerazioni, occorre rispondere alla seconda parte della questione sollevata dichiarando che gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara.</p>
<p>92      Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione negli odierni procedimenti principali, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.</p>
<p> <b><b>Sulle spese</p>
<p></b></b>93      Nei confronti delle parti dei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:</p>
<p>1)      <b><b>Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti.</p>
<p></b></b>2)      <b><b>Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara.</p>
<p></b></b>3)      <b><b>Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione negli odierni procedimenti principali, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l’aggiudicatario della concessione per giochi d’azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.</p>
<p></b></b></p>
<p><b><b>Firme</p>
<p align=center></b></b></p>
<p align=center>— — — </p>
<p align=justify>
<p></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quarta-sezione-sentenza-16-2-2012-n-0-2/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quarta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2012 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.609</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-609-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-609-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.609</a></p>
<p>Vanno sospesi gli atti (bando, capitolato e contratto) con cui la soc. roma servizi per la mobilità srl ha indetto ed aggiudicato una gara con procedura aperta per l&#8217;affidamento delle attività relative alla gestione ed allo sviluppo del servizio &#8220;bike-sharing&#8221; comprese la progettazione e la realizzazione di n. 80 stazioni</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-609-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.609</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi gli atti (bando, capitolato e contratto) con cui la soc. roma servizi per la mobilità srl ha indetto ed aggiudicato una gara con procedura aperta per l&#8217;affidamento delle attività relative alla gestione ed allo sviluppo del servizio &#8220;bike-sharing&#8221; comprese la progettazione e la realizzazione di n. 80 stazioni a Roma. Considerato che avverso i medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo sono già stati proposti in precedenza due ricorsi da parte di distinte società, le cui istanze di sospensione sono state rigettate; Considerato che, tuttavia, tenuto conto della rilevanza che la questione ha progressivamente assunto proprio con riferimento al crescere del relativo contenzioso, il collegio ritiene che sia più opportuno sospendere l’esecutività dei provvedimenti impugnati ai soli fini della pronta trattazione dei ricorsi tutti interessati. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00609/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00668/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 668 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:<br />	<br />
<b>società Sci-Società Concessioni Internazionali a.r.l.</b>, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianfranco Tobia, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, v.le G. Mazzini n. 11;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>società Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.</b>, in persona del legale rapp.te p.t., e Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Lepore e Domenico Rossi, elettivamente domiciliati in Roma, via Tempio di Giove n. 21;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
DEGLI ATTI (BANDO, CAPITOLATO E CONSEGUENTE CONTRATTO) CON CUI LA SOC. ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ SRL HA INDETTO ED AGGIUDICATO UNA GARA CON PROCEDURA APERTA PER L&#8217;AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE ED ALLO SVILUPPO DEL SERVIZIO &#8220;BIKE-SHARING&#8221; COMPRESE LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI N. 80 STAZIONI A ROMA. EX ART. 120 CPA	</p>
<p>Visti il ricorso, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della società Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che avverso i medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo sono già stati proposti in precedenza due ricorsi da parte di distinte società, le cui istanze di sospensione sono state rigettate;<br />	<br />
Considerato che, tuttavia, tenuto conto della rilevanza che la questione ha progressivamente assunto proprio con riferimento al crescere del relativo contenzioso, il collegio ritiene che sia più opportuno sospendere l’esecutività dei provvedimenti impugnati ai soli fini della pronta trattazione dei ricorsi tutti interessati;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) accoglie l’istanza e, per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’esecutività degli atti impugnati;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 16.5.2012, ore di rito.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maddalena Filippi, Presidente<br />	<br />
Germana Panzironi, Consigliere<br />	<br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2012 n.349</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-2-2012-n-349/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-2-2012-n-349/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2012 n.349</a></p>
<p>P. Buonvino Pres. &#8211; A. Cacciari Est. Associazione Italia Nostra Onlus (Avv.ti E. Bellandi e N. Scripelliti) contro il Comune di Firenze (Avv. A. Minucci), la Regione Toscana e la Provincia di Firenze (non costituite) e nei confronti di Fallimento s.r.l. Prestige Poggetto (Avv. R. Righi) sull&#8217;insufficienza del solo criterio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-2-2012-n-349/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2012 n.349</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-2-2012-n-349/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2012 n.349</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Buonvino Pres. &#8211; A. Cacciari Est.<br /> Associazione Italia Nostra Onlus (Avv.ti E. Bellandi e N. Scripelliti) contro il Comune di Firenze (Avv. A. Minucci), la Regione Toscana e la Provincia di Firenze (non costituite) e nei confronti di Fallimento s.r.l. Prestige Poggetto (Avv. R. Righi)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insufficienza del solo criterio delle vicinitas per la legittimazione al ricorso e sulla legittimazione delle Associazioni ambientaliste riconosciute ad impugnare atti a contenuto urbanistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse al ricorso – Mero criterio della vicinitas – Insufficienza &#8211; Dimostrazione dalla lesione delle facoltà dominicali &#8211; Necessità	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse al ricorso – Associazioni ambientaliste – In materia urbanistica &#8211; Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia urbanistica il criterio della vicinitas è idoneo a supportare la legittimazione al ricorso ma non esaurisce gli ulteriori profili dell&#8217;interesse concreto all&#8217;impugnazione, costituito dalla lesione effettiva e documentata delle facoltà dominicali del ricorrente, cui pertanto spetta l’onere di tale dimostrazione pena l’inammissibilità dell’impugnazione 	</p>
<p>2. Le associazioni ambientaliste, legittimate ex lege ad agire in giudizio avverso provvedimenti lesivi in modo diretto e immediato dell&#8217;interesse ambientale, sono legittimate ad impugnare anche atti a contenuto urbanistico se appaiono idonei a pregiudicare il bene ambiente</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 181 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Associazione Italia Nostra Onlus in persona del legale rappresentante in carica, Gisella Noferini, Anna Ambuchi e Renzo Ves in proprio e quale legale rappresentante del “Comitato di zona Poggetto e aree limitrofe”, rappresentati e difesi dagli avvocati Elena Bellandi e Nino Scripelliti, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via S. Reparata 40; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il Comune di Firenze in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Annalisa Minucci, domiciliato presso la Direzione comunale Avvocatura in Firenze, Palazzo Vecchio &#8211; piazza Signoria; la Regione Toscana e la Provincia di Firenze in persona dei rispettivi Presidenti delle Giunte in carica, non costituite in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Fallimento s.r.l. Prestige Poggetto in persona del suo Curatore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto Righi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lamarmora 14; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze n. 2009/C/00094 del 23 novembre 2009 che ha approvato “il piano di recupero cantiere di via Burci e connessa variante urbanistica&#8221; nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, e pertanto per l&#8217;annullamento: delle decisioni della Giunta Comunale di Firenze 22 maggio 2001, 5 ottobre 2004 e 18 ottobre 2005; della deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze n. 36/427 del 5 giugno 2006 (presa d&#8217;atto della vicenda e formulazione di indirizzi e criteri orientativi per il recupero urbanistico dell&#8217;area); della deliberazione della Giunta Comunale di Firenze n. 2006/G/00396 del 27 giugno 2006 (recupero di manufatto edilizio in via Burci &#8211; approvazione schema di accordo procedimentale); dell&#8217;accordo procedimentale in data 4 agosto 2006 tra il Comune di Firenze e la Curatela del fallimento della S.r.l. Prestige Poggetto Immobiliare; della deliberazione della Giunta Comunale di Firenze n. 2008/G/00419 del 9 luglio 2008 (avvio del procedimento per la formazione di una variante urbanistica relativa al cantiere di via Burci in località il Poggetto); della deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze n. 63/268 del 20 aprile 2009 di adozione della variante nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; <br />	<br />
giusta motivi aggiunti depositati in data 21/11/2011, per l&#8217;annullamento delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze n. 2010 del 13 dicembre 2010 e n. 2011/C/00036 del 22 giugno 2011, l&#8217;ultima delle quali pubblicata sul Burt n. 31 del 3 agosto 2011, aventi ad oggetto, rispettivamente, l&#8217;adozione e l&#8217;approvazione del Piano Strutturale Comunale, nella parte in cui hanno disposto il recepimento e la conferma del “Il piano di recupero cantiere di Via Burci e connessa variante urbanistica&#8221; approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze n. 2009/C/00094 del 23 novembre 2009.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze e del Fallimento Srl Prestige Poggetto;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2012 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Il Comune di Firenze, con ordinanza 29 giugno 1993, dispose l’annullamento della concessione edilizia n. 175/1990 rilasciata per la realizzazione di un edificio di quaranta appartamenti (oltre accessori) per mc. 19.395 fuori terra nella via Burci, zona paesaggisticamente vincolata, nonché l’annullamento della successiva voltura a favore dell’immobiliare Prestige Poggetto e delle ulteriori concessioni rilasciate in variante. Avverso tale ordinanza fu proposto ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, che lo respinse con sentenza 5 maggio 1994 n. 308. Il Consiglio di Stato, con decisione 3 giugno 1996 n. 621, annullò invece l’ordinanza comunale in parziale accoglimento del ricorso in appello proposto dalla Prestige Poggetto. A seguito di tale sentenza il Comune di Firenze fu citato avanti al Tribunale Ordinario ai fini del risarcimento dei danni; nel corso della causa venne poi sottoscritto un accordo procedimentale in data 4 agosto 2006 tra il Comune medesimo e la curatela della Prestige Poggetto, nel frattempo fallita. In base a tale accordo fu avviato il procedimento per la formazione di una variante urbanistica riguardante l’area, che si é concluso con la sua approvazione in uno con il piano di recupero cantiere, mediante deliberazione consiliare 23 novembre 2009, n. 94. Tale provvedimento è stato impugnato dall’associazione Italia Nostra e da tre residenti in zona limitrofa, uno dei quali anche a nome del “Comitato di zona Poggetto ed aree limitrofe”, con il presente ricorso, notificato il 28 gennaio 2010 e depositato il 4 febbraio 2010. <br />	<br />
I ricorrenti, con primo motivo, contestano la scelta comunale poiché la sentenza del Consiglio di Stato n. 621/1996, nella loro rappresentazione, avrebbe imposto all’Amministrazione di non abdicare al proprio potere sanzionatorio ma di graduarne gli effetti, operando una valutazione ponderata degli interessi in gioco. Nell’approvare la variante di cui è causa il Comune intimato non lo avrebbe fatto, in particolare per quanto attiene alla sostenibilità urbanistica dell’edificio nell’area e alla stabilità geologica della medesima. Non sarebbero inoltre stati correttamente valutati gli interessi pubblici alla corretta pianificazione urbanistica, e la valutazione integrata sarebbe stata malamente condotta.<br />	<br />
Con secondo motivo deducono che l’Amministrazione, ai fini della variante, avrebbe dovuto considerare non già il volume abusivamente realizzato di 27.000 mc, ma quello a suo tempo concesso e quello effettivamente realizzato.<br />	<br />
Con terzo motivo lamentano errori nel calcolo della superficie del lotto da lasciare scoperta per l’assorbimento delle acque meteoriche.<br />	<br />
Con motivi aggiunti notificati l’11 novembre 2011 e depositati il 21 novembre 2011 i ricorrenti hanno impugnato il Piano Strutturale comunale, nella parte in cui ha recepito e confermato il piano di recupero in questione, per illegittimità derivata e deducendo, in via autonoma, che detto recepimento contraddirebbe senza adeguata giustificazione il principio base del Piano, rappresentato dal rifiuto di consumo del suolo per ulteriori volumi (“volumi zero”).<br />	<br />
Si sono costituiti l’Amministrazione intimata e la Curatela fallimentare.<br />	<br />
L’Amministrazione comunale eccepisce irricevibilità del ricorso poiché con deliberazione consiliare 36/06 sono stati formulati gli indirizzi per il recupero dell’area indicando i criteri ambientali, funzionali, dimensionali e tipologico/insediativi nel cui rispetto effettuare il recupero stesso, e con successiva delibera giuntale 396/06 è stato approvato lo schema di accordo procedimentale da sottoscrivere con la curatela del fallimento. Tali provvedimenti non sono stati impugnati mentre i ricorrenti sarebbero stati onerati a farlo, in quanto gli atti successivi avrebbero carattere meramente esecutivo. <br />	<br />
Eccepisce inoltre inammissibilità del ricorso poiché:<br />	<br />
&#8211; sarebbe diretto a censurare nel merito scelte di pianificazione urbanistica;<br />	<br />
&#8211; i soggetti privati che l’hanno sottoscritto sarebbero carenti di interesse e comunque mancherebbe la dimostrazione di un’effettiva lesione nelle loro posizioni giuridiche, e quanto al comitato non é depositato alcun atto formale da cui risulti la sua ra<br />
La curatela fallimentare eccepisce l’inammissibilità del ricorso poiché i ricorrenti non avrebbero allegato alcuna dimostrazione di pregiudizio derivante dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati, mentre l’associazione Italia Nostra difetterebbe di legittimazione in quanto il ricorso prospetta profili estranei alla tutela di valori ambientali. <br />	<br />
Eccepisce poi l’irricevibilità del ricorso poiché Italia Nostra avrebbe avuto piena conoscenza il 27 giugno 2006 della delibera giuntale 396/06 con cui è stato approvato lo schema di accordo procedimentale, avendo inserito la relativa notizia nel suo sito telematico; la stessa ragione di tardività sarebbe valida anche per gli altri ricorrenti poiché la delibera è stata pubblicata all’albo pretorio comunale dal 6 luglio 2006 per quindici giorni.<br />	<br />
Inoltre, a suo dire, il ricorso tenderebbe a rimettere in discussione il contenuto ordinatorio della sentenza del Consiglio di Stato n. 621/96 che fa stato anche nei confronti dei ricorrenti, perché hanno partecipato al giudizio.<br />	<br />
Nel merito, l’Amministrazione intimata e la Curatela fallimentare replicano puntualmente alle deduzioni dei ricorrenti.<br />	<br />
All’udienza del 18 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>2. La trattazione deve iniziare dall’esame delle eccezioni preliminari formulate dalle parti resistenti.<br />	<br />
2.1 L’eccezione di irricevibilità è infondata poiché la conoscenza dei provvedimenti indicati dalle parti resistenti è ininfluente ai fini della decorrenza del termine decadenziale. Trattasi infatti di atti preparatori all’emanazione del provvedimento avente ad oggetto la nuova disciplina dell’area in questione, che rappresenta l’atto di conclusione del procedimento. <br />	<br />
I provvedimenti sopraindicati dai quali, nella prospettazione dei resistenti, deriverebbe la lesione nelle posizioni dei ricorrenti sono atti preparatori, che hanno avviato il procedimento per la variazione della disciplina urbanistica nel senso da loro contestato ma dai quali non è derivata alcuna immediata lesione. Tali atti infatti non hanno esplicato alcun effetto esterno, essendo vincolanti solo per l’Amministrazione. Non hanno leso (al momento dell’emanazione) la posizione dei ricorrenti e nemmeno erano vincolanti per la curatela controinteressata, la quale ben avrebbe potuto rifiutare di aderire alla proposta comunale di accordo. L’emanazione dei provvedimenti odiernamente gravati non era quindi conseguenza ineluttabile degli atti in discussione e pertanto non è dato evincere dalla loro emanazione l’esistenza di un onere di immediata impugnazione in capo agli attuali ricorrenti.<br />	<br />
2.2 E’ infondata l’eccezione formulata dalla curatela fallimentare secondo la quale il ricorso sarebbe inammissibile poiché tenderebbe a rimettere in discussione il giudicato formatosi nei confronti dei ricorrenti. Ciò che questi lamentano invece è proprio la difformità dei provvedimenti gravati rispetto alle statuizioni derivanti da tale giudicato.<br />	<br />
2.3 Quanto alle eccezioni di inammissibilità formulate dall’Amministrazione comunale, deve essere ribadito che le scelte di pianificazione urbanistica sono sempre censurabili ove adottate in violazione di legge o dei canoni di ragionevolezza e logicità dell’attività amministrativa, ed è proprio questo che i ricorrenti contestano. Sotto tale profilo il ricorso è dunque ammissibile. <br />	<br />
Deve invece essere accolta l’eccezione di inammissibilità del gravame relativamente ai ricorrenti Gisella Noferini, Anna Ambuchi e Renzo Ves in proprio poiché questi non dimostrano in alcun modo l’utilità che deriverebbe loro dall’accoglimento del medesimo. È incontestato che essi risiedano nelle vicinanze della zona interessata dall’intervento urbanistico, ma come correttamente eccepisce la difesa comunale non é sufficiente la semplice vicinanza a fondare l’interesse al ricorso. Essi infatti avrebbero dovuto dimostrare un concreto pregiudizio conseguente ai provvedimenti odiernamente impugnati poiché se il criterio della <i>vicinitas </i>è idoneo a supportare la legittimazione al ricorso, non esaurisce però gli ulteriori profili dell&#8217;interesse concreto all&#8217;impugnazione costituito dalla lesione effettiva e documentata delle facoltà dominicali del ricorrente (C.d.S. IV, 29 dicembre 2010 n. 9537). Nel caso di specie tale dimostrazione da parte dei ricorrenti suddetti manca completamente. <br />	<br />
Quanto alla posizione del comitato, non risulta depositato alcun atto che ne dimostri la giuridica esistenza e a tal fine non è sufficiente che le precedenti sentenze, di questo Tribunale e del Consiglio di Stato, da cui prende le mosse la presente vicenda, lo contemplino e facciano stato nei suoi confronti. Il comitato infatti, per sua stessa natura, ha una struttura elastica e instabile sicché, come può rapidamente nascere, altrettanto rapidamente può estinguersi, e nello stesso modo possono cambiare le cariche sociali. <br />	<br />
Non risulta depositato alcun atto dal quale poter desumere la permanenza in vita del comitato né la presidenza del medesimo in capo al sig. Renzo Ves firmatario del ricorso anche in tale veste.<br />	<br />
In questi limiti il gravame deve dunque essere dichiarato inammissibile.<br />	<br />
Il ricorso deve invece essere dichiarato ammissibile quanto alla posizione dell’associazione Italia Nostra. La zona interessata dall’intervento urbanistico è infatti vincolata paesaggisticamente, sicché un incremento del carico urbanistico appare in grado, astrattamente, di poter incidere sul bene ambiente alla cui tutela è preordinata l’azione associativa. Nel caso di specie non viene in rilievo un mero interesse urbanistico bensì un interesse alla tutela del bene ambiente poiché quest’ultimo può essere inciso da determinate scelte urbanistiche. Questo Tribunale infatti ha già stabilito che la sussistenza della speciale legittimazione riconosciuta dalla legge ai soggetti che abbiano tra i propri fini istituzionali la tutela dell&#8217;ambiente e che, in virtù della loro qualificazione, sono normativamente individuati attraverso un particolare procedimento, deve sempre essere correlata in primo luogo alla sussistenza del bene protetto, per la cui tutela la legittimazione soggettiva è legislativamente riconosciuta. Ne segue che le associazioni ambientaliste, legittimate <i>ex lege </i>ad agire in giudizio avverso provvedimenti lesivi in modo diretto e immediato dell&#8217;interesse ambientale, sono legittimate ad impugnare anche atti a contenuto urbanistico se appaiono idonei a pregiudicare il bene ambiente (T.A.R. Toscana I, 23 giugno 2008 n. 1651). <br />	<br />
Il ricorso pertanto, in questi limiti, deve essere scrutinato nel merito.</p>
<p>3. E nel merito il ricorso è infondato.<br />	<br />
3.1 Il primo motivo deve essere in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile. <br />	<br />
La compatibilità del progetto edilizio originario con i valori paesaggistici e ambientali, come ricordato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 621/96, era stata valutata positivamente da parte della (all’epoca competente) Commissione per i Beni Ambientali che aveva rilasciato il prescritto nullaosta paesaggistico. In esso era stata anche evidenziata, come ricorda la stessa sentenza, l’idoneità del progetto medesimo a realizzare finalità di composizione del contesto urbanistico della zona. La sentenza del Consiglio di Stato, contrariamente alle asserzioni dei ricorrenti, non indicava dunque all’Amministrazione di riesercitare il potere sanzionatorio in ordine agli aspetti su cui è legittimata al ricorso l’associazione Italia Nostra, e sotto questo profilo è da escluderne una violazione od elusione. <br />	<br />
La relazione geologica del 26 settembre 2007, poi, evidenzia la fattibilità dell’intervento in questione pur condizionato all’esecuzione di alcune prescrizioni tecniche, e non conferma invece l’inidoneità dell’area come pretende l’associazione ambientalistica ricorrente. La decisione di consentire l’edificazione prescrivendo successivi monitoraggi della situazione del suolo senza imporre garanzie patrimoniali al proprietario dell’area attiene a scelte di merito amministrativo e, al più, configura un pericolo eventuale di danno al territorio che non è dimostrato e viene dedotto in via ipotetica, e come tale appare inidoneo a legittimare la ricorrente alla proposizione della censura.<br />	<br />
Quanto all’asserita incompatibilità ambientale, la relazione di sintesi sulla valutazione integrata (doc. 26 della produzione comunale) mostra che la decisione gravata risulta dettata non solo in funzione della risoluzione del contenzioso civile con la controinteressata, ma soprattutto per la riqualificazione di un’area degradata mediante il recupero di uno stabile già parzialmente edificato e che si colloca, va sottolineato, entro un contesto già urbanizzato. Va ricordato a tale proposito che la Conferenza dei servizi tenuta il 27 ottobre 2008 tra la Regione Toscana, la Provincia di Firenze, il Comune di Firenze e la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici competente per territorio, il cui verbale non è non impugnato dai ricorrenti, ha concluso per “l’adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica” del piano di recupero in discussione. <br />	<br />
Le censure ulteriori relative al non corretto contemperamento degli interessi pubblici in gioco, in particolare per quanto riguarda l’asserita sopravalutazione dei possibili effetti della causa civile che era in corso tra l’Amministrazione e la controinteressata, attengono a scelte di carattere urbanistico alla cui contestazione l’associazione ricorrente non è legittimata, e comunque delle stesse non ne è dimostrata l’irragionevolezza. <br />	<br />
3.2 Quanto al secondo motivo, gli atti depositati dalla difesa comunale dimostrano che mentre il progetto oggetto dell’originaria concessione edilizia assentiva una superficie utile lorda pari a mq. 8.980,72 la variante odiernamente contestata ne consente mq. 4.900 e il piano di recupero (doc. 30, pag. 11, della produzione comunale) una misura ancora inferiore, ovvero mq. 4.864,32 di superficie utile. Il motivo deve quindi essere respinto. <br />	<br />
3.3 Il terzo motivo deve a sua volta essere respinto poiché il Regolamento Regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R, applicabile alla fattispecie, prevede che la quota di permeabilità del 25% della superficie fondiaria debba essere garantita unicamente per i nuovi edifici e in caso di ampliamento di edifici esistenti con incremento della superficie coperta. Nel caso in esame, come correttamente replica la difesa comunale, il contestato piano di recupero consente il completamento di una volumetria esistente senza incrementi di superficie, e pertanto tale normativa non può trovare applicazione. <br />	<br />
3.4 Devono essere respinti anche i motivi aggiunti rivolti avverso il Piano Strutturale comunale. Mentre infatti la reiezione del ricorso originario determina l’infondatezza delle censure di illegittimità derivata, le norme tecniche di attuazione del Piano fanno salva la realizzazione dei piani attuativi adottati o approvati. Quello di cui é causa risulta preso in considerazione nella cartografia dell’UTOE interessata, appunto, quale pianificazione attuativa già approvata e ancora da completare, e correttamente quindi ne è stato disposto il recepimento nello strumento urbanistico. </p>
<p>4. In conclusione il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto, nei sensi e termini di cui in motivazione.<br />	<br />
Le spese processuali seguono la soccombenza e i ricorrenti sono quindi condannati, in solido fra loro, al loro pagamento nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00), cui devono essere aggiunte le sole somme per IVA e CPA, a favore di ciascuna parte resistente costituita; nulla spese per le parti non costituite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e per il resto lo respinge, nei sensi e termini di cui in motivazione.<br />	<br />
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre IVA e CPA, a favore di ciascuna parte resistente costituita; nulla spese per le parti non costituite.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-2-2012-n-349/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2012 n.349</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.609</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-609/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-609/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.609</a></p>
<p>Vanno sospesi bando, capitolato e conseguente contratto con cui la soc. Roma servizi per la mobilità srl ha indetto ed aggiudicato una gara con procedura aperta per l&#8217;affidamento delle attività relative alla gestione ed allo sviluppo del servizio &#8220;bike-sharing&#8221; comprese la progettazione e la realizzazione di n. 80 stazioni a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-609/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.609</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-609/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.609</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi bando, capitolato e conseguente contratto con cui la soc. Roma servizi per la mobilità srl ha indetto ed aggiudicato una gara con procedura aperta per l&#8217;affidamento delle attività relative alla gestione ed allo sviluppo del servizio &#8220;bike-sharing&#8221; comprese la progettazione e la realizzazione di n. 80 stazioni a Roma. Considerato che avverso i medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo sono già stati proposti in precedenza due ricorsi da parte di distinte società, le cui istanze di sospensione sono state rigettate; Considerato che, tuttavia, tenuto conto della rilevanza che la questione ha progressivamente assunto proprio con riferimento al crescere del relativo contenzioso, il collegio ritiene che sia più opportuno sospendere l’esecutività dei provvedimenti impugnati ai soli fini della pronta trattazione dei ricorsi tutti interessati. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00609/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00668/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 668 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:<br />	<br />
società <b>Sci-Società Concessioni Internazionali a.r.l.</b>, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianfranco Tobia, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, v.le G. Mazzini n. 11;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>società Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.</b>, in persona del legale rapp.te p.t., e <b>Roma Capitale</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Lepore e Domenico Rossi, elettivamente domiciliati in Roma, via Tempio di Giove n. 21;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
DEGLI ATTI (BANDO, CAPITOLATO E CONSEGUENTE CONTRATTO) CON CUI LA SOC. ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ SRL HA INDETTO ED AGGIUDICATO UNA GARA CON PROCEDURA APERTA PER L&#8217;AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE ED ALLO SVILUPPO DEL SERVIZIO &#8220;BIKE-SHARING&#8221; COMPRESE LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI N. 80 STAZIONI A ROMA. EX ART. 120 CPA	</p>
<p>Visti il ricorso, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della società Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che avverso i medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo sono già stati proposti in precedenza due ricorsi da parte di distinte società, le cui istanze di sospensione sono state rigettate;<br />	<br />
Considerato che, tuttavia, tenuto conto della rilevanza che la questione ha progressivamente assunto proprio con riferimento al crescere del relativo contenzioso, il collegio ritiene che sia più opportuno sospendere l’esecutività dei provvedimenti impugnati ai soli fini della pronta trattazione dei ricorsi tutti interessati;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) accoglie l’istanza e, per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’esecutività degli atti impugnati;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 16.5.2012, ore di rito.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maddalena Filippi, Presidente<br />	<br />
Germana Panzironi, Consigliere<br />	<br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-609/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.609</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.604</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-604/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-604/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.604</a></p>
<p>Vanno sospese, in attesa del compimento di istruttoria, le cartelle di pagamento inviati da Equitalia su atti di intimazione inviati ad alcune aziende agricole da AGEA con ruoli ordinari del marzo 2011. In particolare si chiede ad AGEA, Regione Piemonte ed Equitalia &#8211; se, prima dell’entrata in vigore del D.L.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-604/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.604</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-604/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.604</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospese, in attesa del compimento di istruttoria, le cartelle di pagamento inviati da Equitalia su atti di intimazione inviati ad alcune aziende agricole da AGEA con ruoli ordinari del marzo 2011. In particolare si chiede ad AGEA, Regione Piemonte ed Equitalia &#8211; se, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 5 del 2009 convertito dalla legge n. 33 del 2009, AGEA e/o la Regione Piemonte abbiano proceduto all’iscrizione a ruolo di somme relative alle annate di cui alla cartella esattoriale impugnata con il ricorso in esame; &#8211; in caso positivo, l’esatta tipologia e la tempistica degli adempimenti posti in essere dagli enti interessati (AGEA e/o la Regione Piemonte ed Equitalia Nord), con riferimento all’iscrizione di ruolo, l’invio di cartelle esattoriali e successive azioni di recupero coattivo delle somme; &#8211; se la procedura di riscossione coattiva tramite ruolo sia stata attivata dalla Regione Piemonte ovvero da AGEA, previa indicazione della fonte normativa che autorizza l’esercizio di tale potere; &#8211; se le somme relative alle annate lattiere di cui alle procedure di riscossione coattiva eventualmente avviate prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 5 del 2009 convertito dalla legge n. 33 del 2009 sono o meno coincidenti con quelle indicate nella cartella esattoriale impugnata con il ricorso in esame e nella nota inviata alla ricorrente nel mese di giugno 2009 a cui è stata, tra l’altro, allegata la tabella n. 1 contenente l’elenco delle imputazioni esigibili di prelievo iscritte nel registro nazionale dei debiti (in caso di non coincidenza, AGEA, la Regione Piemonte ed Equitalia Nord dovranno spiegare, per la parte di competenza, le ragioni di tali discrasie). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00604/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10876/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10876 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Azienda Agricola Ambrogio Fratelli, Azienda Agricola Sasia Sergio, Azienda Agricola Avaro Silvia</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. Anna Barbero, Paolo Botasso, Mario Contaldi, con domicilio eletto presso Mario Contaldi in Roma, via P.G. Da Palestrina, 63; Azienda Agricola Ardusso Margherita;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AGEA &#8211; Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <br />
<b>Equitalia Nord Spa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Cimetti, Giuseppe Parente, con domicilio eletto presso Sante Ricci in Roma, via delle Quattro Fontane N. 161; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; delle cartelle di pagamento inviati da Equitalia su atti di intimazione inviati da AGEA e dei ruoli ordinari del marzo 2011.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AGEA &#8211; Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura e di Equitalia Nord Spa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>1. Considerato necessario, ai fini del decidere, acquisire, per la parte di rispettiva competenza, da AGEA, da Regione Piemonte e da Equitalia Nord s.p.a. documentate e dettagliate notizie, in ordine ai profili di seguito indicati con specifico riferimento alla parte ricorrente:<br />	<br />
&#8211; se, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 5 del 2009 convertito dalla legge n. 33 del 2009, AGEA e/o la Regione Piemonte abbiano proceduto all’iscrizione a ruolo di somme relative alle annate di cui alla cartella esattoriale impugnata con il ricorso<br />
&#8211; in caso positivo, l’esatta tipologia e la tempistica degli adempimenti posti in essere dagli enti interessati (AGEA e/o la Regione Piemonte ed Equitalia Nord), con riferimento all’iscrizione di ruolo, l’invio di cartelle esattoriali e successive azioni<br />
&#8211; se la procedura di riscossione coattiva tramite ruolo sia stata attivata dalla Regione Piemonte ovvero da AGEA, previa indicazione della fonte normativa che autorizza l’esercizio di tale potere;<br />	<br />
&#8211; se le somme relative alle annate lattiere di cui alle procedure di riscossione coattiva eventualmente avviate prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 5 del 2009 convertito dalla legge n. 33 del 2009 sono o meno coincidenti con quelle indicate nella car<br />
2. Ritenuto di dover concedere ad AGEA, alla Regione Piemonte ed a Equitalia Nord, per fornire le suddette notizie, 20 gg. dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza ovvero dalla notifica, se antecedente, previo accoglimento, nelle more, della domanda cautelare, fino cioè alla celebrazione della prossima camera di consiglio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ordina ad AGEA, alla Regione Piemonte e ad Equitalia Nord s.p.a. di fornire le notizie di cui in parte motiva entro 20 gg. dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza ovvero dalla notifica, se antecedente<br />	<br />
Fissa, per la prosecuzione, la camera di consiglio del 28 marzo 2012.<br />	<br />
Accoglie, nelle more, la domanda cautelare, fino alla celebrazione della prossima camera di consiglio.<br />	<br />
Spese all’esito della prossima camera di consiglio.<br />	<br />
Manda alla Segreteria di trasmettere la presente ordinanza alle parti ed, in particolare, ad AGEA, alla Regione Piemonte e ad Equitalia Nord s.p.a. (in quest’ultimo caso, al domicilio eletto del patrocinatore costituito il quale avrà cura di comunicare alla sede di Equitalia interessata).	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maddalena Filippi, Presidente<br />	<br />
Germana Panzironi, Consigliere<br />	<br />
Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-604/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.604</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.225</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-225/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-225/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-225/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.225</a></p>
<p>Va sospeso il bando con cui un&#8217;Azienda Ospedaliera indice una procedura aperta per l’affidamento, per 60 mesi, della “fornitura di sistemi analitici per emogasanalisi e parametri biochimici”; in via preliminare, sono da disattendere le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controinteressata, in quanto la mera pubblicazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-225/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.225</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-225/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.225</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il bando con cui un&#8217;Azienda Ospedaliera indice una procedura aperta per l’affidamento, per 60 mesi, della “fornitura di sistemi analitici per emogasanalisi e parametri biochimici”; in via preliminare, sono da disattendere le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controinteressata, in quanto la mera pubblicazione dell&#8217;aggiudicazione di un appalto sull&#8217;albo pretorio o nel sito informatico della stazione appaltante, nel sistema previsto dall&#8217;art. 79 del Codice dei contratti, come modificato dall&#8217;art. 2, l. d.lg. n. 53 del 2010, non puo&#8217; essere ritenuta idonea a determinare la decorrenza del termine di impugnazione in caso di mancata comunicazione dell&#8217;aggiudicazione a tutti gli interessati secondo la prescrizione della citata disposizione normativa. In materia di partecipazione alle gare pubbliche, è ammessa la possibilità che l&#8217;interessato impugni immediatamente anche atti non conclusivi del procedimento, qualora questi risultino connotati da autonoma ed immediata lesività e ciò in deroga al principio generale secondo cui l&#8217;impugnativa deve essere normalmente rivolta nei confronti dell&#8217;atto conclusivo della sequenza procedimentale e non degli atti intermedi. Il riconoscimento dell&#8217;immediata impugnabilità dell&#8217;atto lesivo intermedio (nella specie, l&#8217;aggiudicazione provvisoria) non fa venire meno, naturalmente, l&#8217;onere di impugnare comunque anche l&#8217;atto finale del procedimento, che sia affetto da vizi propri e/o di invalidità derivata dai vizi dell&#8217;atto intermedio; tale onere sussiste pure in presenza della pregressa impugnativa dell&#8217;aggiudicazione provvisoria, poiché, in mancanza di impugnazione dell&#8217;atto finale, l&#8217;atto viziato da invalidità derivata si consolida e diviene inoppugnabile conformemente ai principi generali. Tale principio è applicato con riferimento al rapporto fra aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva, quest&#8217;ultima essendo considerata atto non meramente confermativo o esecutivo, bensì un nuovo provvedimento, il quale, anche quando recepisca i risultati dell&#8217;aggiudicazione provvisoria, implica comunque una nuova ed autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti; Ritenuto, con riferimento al merito del ricorso, che lo stesso sia fondato in relazione alla censura concernente la fissazione da parte della commissione giudicatrice dei subpunteggi dei subcriteri di valutazione delle offerte tecniche in una seduta successiva rispetto a quella nel corso della quale è avvenuta l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, anche se il concreto esame di tali offerte sia avvenuto in data successiva; Rilevato che costituisce principio generale delle procedure a evidenza pubblica quello secondo cui la definizione degli elementi di valutazione delle offerte, quale che ne sia la natura (sub-criteri, sub-pesi, sub-punteggi, criteri di valutazione per l&#8217;attribuzione di punteggi tra il minimo e il massimo), sia preclusa allorché le buste contenenti le offerte siano state aperte e pertanto ne sia divenuto noto o conoscibile il contenuto; si tratta di un principio che tutela esigenze elementari e inderogabili di trasparenza e di parità di trattamento dei concorrenti e la cui violazione determina l&#8217;illegittimità della gara, indipendentemente dalla dimostrazione &#8211; che peraltro risulterebbe molto difficile, se non impossibile &#8211; che essa ne abbia in qualche modo condizionato l&#8217;esito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00225/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00232/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 232 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>A. De Mori S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuliano Sgobbi, con domicilio eletto presso Giuliano Sgobbi in Milano, via dell&#8217; Unione n. 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Instrumentation Laboratory S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Piero Fidanza, con domicilio eletto presso Teresa Ricotti in Milano, via Fontana 14; <b>Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l.</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del bando, pubblicato sulla GUUE del 29.9.2010 (2010/S 189-288904), con cui l’Azienda Ospedaliera in epigrafe ha indetto una procedura aperta per l’affidamento, per la durata di 60 mesi, della “fornitura di sistemi analitici per emogasanalisi e parametri biochimici” da destinare ai presidi ospedalieri dell’Azienda;<br />	<br />
&#8211; del regolamento di gara (e relativi allegati), nonché del capitolato d’oneri &#8211; parte speciale e parte tecnica &#8211; e relativi allegati;<br />	<br />
&#8211; dei verbali della procedura in data 18.1.2011 (apertura buste amministrative e tecniche); 14.2.2011 (verifica ex art. 48, co. 2, d.lgs. 163/2006); 18.3.2011, 20.5.2011, 28.7.2011, 3.9.2011, 4.9.2011 e 29.9.2011 (verbali nn. 1-6 della Commissione tecnica<br />
&#8211; della delibera del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Valtellina e Valchiavenna n. 1217 del 1.12.2011, recante l’approvazione degli atti di gara e l’aggiudicazione della stessa ad Instrumentation Laboratory S.p.A., mai comunicata alla ricorrent<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, allo stato non conosciuto dalla società ricorrente, assunto dall’Amministrazione, ivi inclusi la determina a contrarre e d’indizione della gara (cfr. delibera del direttore generale dell’A	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Instrumentation Laboratory S.p.A.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto, in via preliminare, che siano da disattendere le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controinteressata;<br />	<br />
Ritenuto, infatti, che la mera pubblicazione dell&#8217;aggiudicazione di un appalto sull&#8217;albo pretorio o nel sito informatico della stazione appaltante, nel sistema previsto dall&#8217;art. 79 del Codice dei contratti, come modificato dall&#8217;art. 2, l. d.lg. n. 53 del 2010, non possa essere ritenuta idonea a determinare la decorrenza del termine di impugnazione in caso di mancata comunicazione dell&#8217;aggiudicazione a tutti gli interessati secondo la prescrizione della citata disposizione normativa (cfr. TAR Lazio, sez. II, 2 dicembre 2010, n. 35031; TAR Abruzzo, 18 ottobre 2010, n. 705);<br />	<br />
che, in materia di partecipazione alle gare pubbliche, è ammessa la possibilità che l&#8217;interessato impugni immediatamente anche atti non conclusivi del procedimento, qualora questi risultino connotati da autonoma ed immediata lesività e ciò in deroga al principio generale secondo cui l&#8217;impugnativa deve essere normalmente rivolta nei confronti dell&#8217;atto conclusivo della sequenza procedimentale e non degli atti intermedi. Il riconoscimento dell&#8217;immediata impugnabilità dell&#8217;atto lesivo intermedio (nella specie, l&#8217;aggiudicazione provvisoria) non fa venire meno, naturalmente, l&#8217;onere di impugnare comunque anche l&#8217;atto finale del procedimento, che sia affetto da vizi propri e/o di invalidità derivata dai vizi dell&#8217;atto intermedio; tale onere sussiste pure in presenza della pregressa impugnativa dell&#8217;aggiudicazione provvisoria, poiché, in mancanza di impugnazione dell&#8217;atto finale, l&#8217;atto viziato da invalidità derivata si consolida e diviene inoppugnabile conformemente ai principi generali. Tale principio è applicato con riferimento al rapporto fra aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva, quest&#8217;ultima essendo considerata atto non meramente confermativo o esecutivo, bensì un nuovo provvedimento, il quale, anche quando recepisca i risultati dell&#8217;aggiudicazione provvisoria, implica comunque una nuova ed autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti (cfr. TAR Lazio, sez. III, 7 febbraio 2011, n. 1105);<br />	<br />
Ritenuto, con riferimento al merito del ricorso, che lo stesso sia fondato in relazione alla censura concernente la fissazione da parte della commissione giudicatrice dei subpunteggi dei subcriteri di valutazione delle offerte tecniche in una seduta successiva rispetto a quella nel corso della quale è avvenuta l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, anche se il concreto esame di tali offerte sia avvenuto in data successiva;<br />	<br />
Rilevato, infatti, che, per il costante orientamento giurisprudenziale, al quale il collegio ritiene di aderire, costituisce principio generale delle procedure a evidenza pubblica quello secondo cui la definizione degli elementi di valutazione delle offerte, quale che ne sia la natura (sub-criteri, sub-pesi, sub-punteggi, criteri di valutazione per l&#8217;attribuzione di punteggi tra il minimo e il massimo), sia preclusa allorché le buste contenenti le offerte siano state aperte e pertanto ne sia divenuto noto o conoscibile il contenuto; si tratta di un principio che tutela esigenze elementari e inderogabili di trasparenza e di parità di trattamento dei concorrenti e la cui violazione determina l&#8217;illegittimità della gara, indipendentemente dalla dimostrazione &#8211; che peraltro risulterebbe molto difficile, se non impossibile &#8211; che essa ne abbia in qualche modo condizionato l&#8217;esito (TAR Puglia, sez. I, 27 ottobre 2010, n. 3820; TAR Lazio, Latina, sez. I, 3 novembre 2008, n. 1476);<br />	<br />
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie la suindicata istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;<br />	<br />
Fissa la trattazione della causa nel merito all’udienza pubblica del 20 novembre 2012;<br />	<br />
spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Adriano Leo, Presidente<br />	<br />
Elena Quadri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Mauro Gatti, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-225/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.225</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.599</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-599/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-599/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-599/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.599</a></p>
<p>Va sospeso un divieto di prosecuzione di attivita&#8217; di vendita settore alimentare, considerato che il provvedimento impugnato è suscettibile di arrecare un grave ed irreparabile pregiudizio relativo alla possibilità di reperire le ordinarie risorse economiche; ritenuto inoltre che dalla produzione documentale del Comune non si evince chiaramente la preesistenza nel</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-599/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-599/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.599</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso un divieto di prosecuzione di attivita&#8217; di vendita settore alimentare, considerato che il provvedimento impugnato è suscettibile di arrecare un grave ed irreparabile pregiudizio relativo alla possibilità di reperire le ordinarie risorse economiche; ritenuto inoltre che dalla produzione documentale del Comune non si evince chiaramente la preesistenza nel locale di un’attività tutelata del settore non alimentare né la cessazione in tempo inferiore ai due anni richiesti.(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00599/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10631/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10631 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc Magnum Srl</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Claudio Coppacchioli, con domicilio eletto in Roma, via Giacinto Carini, 32;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Roma Capitale</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rosalda Rocchi e domiciliato per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL&#8217;ATTIVITA&#8217; DI VENDITA SETTORE ALIMENTARE	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 il Cons. Germana Panzironi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il provvedimento impugnato, contenente il divieto di proseguire l’attività commerciale intrapresa dalla ricorrente, è suscettibile di arrecare un grave ed irreparabile pregiudizio relativo alla possibilità di reperire le ordinarie risorse economiche; ritenuto inoltre che dalla produzione documentale del Comune non si evince chiaramente la preesistenza nel locale di un’attività tutelata del settore non alimentare né la cessazione in tempo inferiore ai due anni richiesti.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)<br />	<br />
Accoglie e per l&#8217;effetto sospende la determinazione dirigenziale n. 1201 dell’8.06.2011.	</p>
<p>Fissa l’udienza di trattazione della causa al 13.06.2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maddalena Filippi, Presidente<br />	<br />
Germana Panzironi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-599/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.611</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-611/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-611/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-611/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.611</a></p>
<p>Va sospeso, con ammissione con riserva alla gara, il provvedimento di esclusione di un&#8217;impresa dalla procedura aperta per la progettazione esecutiva e riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento normativo dell&#8217;ex centro meccanografico Poste in Roma, adibito a sede universitaria, se il bando di gara non prescrive – tantomeno a pena di esclusione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-611/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.611</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-611/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.611</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, con ammissione con riserva alla gara, il provvedimento di esclusione di un&#8217;impresa dalla procedura aperta per la progettazione esecutiva e riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento normativo dell&#8217;ex centro meccanografico Poste in Roma, adibito a sede universitaria, se il bando di gara non prescrive – tantomeno a pena di esclusione – che, in caso di indicazione di raggruppamento ex articolo 90 d.lg. 12 aprile 2006, n. 163 per la redazione della progettazione, la mandataria debba “coprire” con i propri requisiti di partecipazione una quota pari alla quota di servizio che ha dichiarato di assumere, limitandosi il bando a richiedere che i requisiti siano posseduti cumulativamente dai soggetti costituenti il raggruppamento e stabilendo che la mandataria debba “coprirli” nella misura minima del 40%. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00611/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00643/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 643 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc Ing Claudio Salini Grandi Lavori Spa</b> e <b>Ati</b>, <b>Soc Ircop Spa</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Fabrizio Cacace, con domicilio eletto presso Fabrizio Cacace in Roma, v.le G. Mazzini, 25;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Universita&#8217; degli Studi di Roma La Sapienza</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL&#8217;EX CENTRO MECCANOGRAFICO POSTE A S. LORENZO SITO IN ROMA IN CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA 4 ADIBITO A SEDE UNIVERSITARIA CON ANNESSI SERVIZI &#8211; RISARCIMENTO DANNI &#8211; ART. 120 CPA.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che il ricorso presenti apprezzabili profili di fondatezza in relazione alla circostanza che il bando di gara non prescrive – tantomeno a pena di esclusione – che, in caso di indicazione di raggruppamento ex articolo 90 d.lg. 12 aprile 2006, n. 163 per la redazione della progettazione, la mandataria debba “coprire” con i propri requisiti di partecipazione una quota pari alla quota di servizio che ha dichiarato di assumere, limitandosi il bando a richiedere che i requisiti siano posseduti cumulativamente dai soggetti costituenti il raggruppamento e stabilendo che la mandataria debba “coprirli” nella misura minima del 40%;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, accoglie l’istanza di tutela cautelare e, per l’effetto, ammette con riserva la ricorrente alle ulteriori fasi della gara.	</p>
<p>Fissa la trattazione del ricorso alla udienza pubblica del 4 aprile 2012.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Sapone, Consigliere<br />	<br />
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-611/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.611</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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